IL CAPO DEL DIPARTIMENTO                        DELLA PROTEZIONE CIVILE 
   Visti gli articoli 26 e 27,  comma  5  del  decreto  legislativo  2 gennaio 2018, n. 1;   Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 settembre  2017 con la quale e' stato  dichiarato,  fino  al  centottantesimo  giorno dalla data dello stesso  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici  verificatisi  nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della Provincia di Genova;   Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2018, con la quale lo stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio  della  Provincia  di  Genova  e'   stato   prorogato   di centottanta giorni;   Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 12 dicembre  2018, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza  degli  eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della Provincia di Genova e' stato prorogato di sei mesi;   Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 485 del 12 ottobre 2017, recante:  «Primi  interventi  urgenti  di protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi meteorologici verificatisi nei  giorni  13  e  14  ottobre  2016  nel territorio della Provincia di Genova»;   Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza soluzioni di continuita', delle iniziative finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna;   Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi  degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione,  in  regime  ordinario,  delle attivita' e degli interventi ancora non ultimati;   D'intesa con la Regione Liguria;   Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
                               Dispone: 
                                Art. 1 
   1.  La  Regione  Liguria  e'  individuata   quale   amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al superamento della situazione di criticita' di cui in premessa.   2. Per le finalita' di cui al comma 1 il direttore del Dipartimento ambiente,  territorio  e  infrastrutture  della  Regione  Liguria  e' individuato  quale  responsabile  delle  iniziative  finalizzate   al definitivo subentro della medesima regione  nel  coordinamento  degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni  dei piani  delle  attivita'  gia'  formalmente  approvati  alla  data  di adozione della presente ordinanza. Egli e'  autorizzato  a  porre  in essere, entro trenta giorni  dalla  data  di  adozione  del  presente provvedimento,      sulla       base       della       documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, gia'  in possesso dello stesso, le attivita' occorrenti per  il  proseguimento in  regime  ordinario  delle  iniziative  in  corso  finalizzate   al superamento  del  contesto  critico  in  rassegna,  e  provvede  alla ricognizione ed  all'accertamento  delle  procedure  e  dei  rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle  opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.   3. Entro il termine di cui al comma 2, il commissario  delegato  di cui all'art. 1, comma 1  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento della protezione civile n. 485  del  12  ottobre  2017,  provvede  ad inviare al Dipartimento della protezione civile una  relazione  sulle attivita' svolte  contenente  l'elenco  dei  provvedimenti  adottati, degli interventi conclusi e  delle  attivita'  ancora  in  corso  con relativo quadro economico.   4.  Il  direttore   del   Dipartimento   ambiente,   territorio   e infrastrutture della Regione Liguria, che opera  a  titolo  gratuito, per l'espletamento delle iniziative di  competenza  si  avvale  delle strutture organizzative della regione  nonche'  della  collaborazione degli enti territoriali e non territoriali  e  delle  amministrazioni centrali e periferiche dello Stato,  che  provvedono  sulla  base  di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili  nei pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna   amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.   5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui alla presente ordinanza,  il  direttore  del  Dipartimento  ambiente, territorio e infrastrutture provvede con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 6069, aperta ai sensi dell'art. 2,  comma  2 della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 485 del 12 ottobre 2017, che viene  allo  stesso  intestata fino al 30 giugno 2020, salvo  proroga  da  disporsi  con  successivo provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessita' del  perdurare  della  contabilita'  medesima  in  relazione  con  il cronoprogramma  approvato  e  con  lo  stato  di  avanzamento   degli interventi.  Il  predetto  soggetto  e'  tenuto  a   relazionare   al Dipartimento della protezione civile, con cadenza  semestrale,  sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.   6. Ai sensi dell'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il direttore  del  Dipartimento  ambiente,  territorio  e infrastrutture della Regione Liguria  e'  autorizzato  a  presentare, entro  sei  mesi  dall'adozione   della   presente   ordinanza,   una rimodulazione, nei limiti delle risorse disponibili, del piano  degli interventi di cui all'art. 1,  comma  3  della  citata  ordinanza  n. 485/2017, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.   7. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui ai commi 5 e  6,  residuino  delle  risorse  sulla  contabilita'  speciale,   il direttore del  Dipartimento  ambiente,  territorio  e  infrastrutture della Regione  Liguria  puo'  predisporre  un  piano  contenente  gli ulteriori interventi strettamente finalizzati  al  superamento  della situazione  di  criticita',  da  realizzare  a  cura   dei   soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie  procedure  di  spesa. Tale piano deve essere sottoposto alla  preventiva  approvazione  del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la  rispondenza alle finalita' sopra indicate.   8. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al  comma 7 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse residue  relative  al  predetto  piano  giacenti  sulla  contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della  Regione  Liguria  ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata  del bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento della protezione civile,  con  cadenza  semestrale,  sullo  stato  di attuazione del piano di cui al comma 7.   9. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli contenuti nel  piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione civile.   10. All'esito delle attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  Fondi  di diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle amministrazioni di provenienza.   11.  Il  direttore  del   Dipartimento   ambiente,   territorio   e infrastrutture della Regione Liguria, a seguito della chiusura  della contabilita' speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento del contesto critico in rassegna.   12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art. 27, comma 4 del decreto legislativo n. 1 del 2018.   La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 2 luglio 2019 
                                    Il Capo del Dipartimento: Borrelli     |