Gazzetta n. 162 del 12 luglio 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 21 giugno 2019 |
Autorizzazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia Gruppoanalitica del C.A.T.G.», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede di Arcevia. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per la formazione superiore e per la ricerca
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1 della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96 della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001; Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Visto il decreto in data 13 settembre 2016, con il quale la «Scuola di specializzazione in psicoterapia gruppoanalitica del C.A.T.G.» e' stata abilitata ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Arcevia (AN) localita' Piticchio, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998; Vista l'istanza con cui il predetto Istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede didattica principale di Arcevia (AN), localita' Piticchio, a Milano, via Francesco Restelli n. 3; Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella seduta del 22 maggio 2019, trasmessa con nota prot. n. 2505 del 29 maggio 2019, subordinata alle integrazioni da parte della suddetta Scuola al fine di adeguare la documentazione relativa alla struttura in conformita' alle prescrizioni contenute nell'ordinanza di riferimento; Vista la documentazione integrativa trasmessa dall'Istituto con nota prot. n. 19808 del 7 giugno 2019;
Decreta:
Art. 1
La «Scuola di specializzazione in psicoterapia gruppoanalitica del C.A.T.G.», abilitata con decreto in data 13 settembre 2016 ad istituire ed attivare, nella sede di Arcevia (AN) localita' Piticchio, un corso di specializzazione in psicoterapia, e' autorizzata a trasferire la predetta Sede da Arcevia (AN), localita' Piticchio, a Milano, via Francesco Restelli n. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 giugno 2019
Il Capo del Dipartimento: Valditara |
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