Gazzetta n. 162 del 12 luglio 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 3 luglio 2019 |
Scioglimento del «Consorzio tra cooperative edilizie Solidarieta' sociale C.R.L. in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Viste le risultanze ispettive disposte nei confronti del «Consorzio tra cooperative edilizie Solidarieta' sociale C.R.L. in liquidazione» con sede in Roma concluse con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorita' ex art. 2545-septiesdecies del codice civile; Considerato che dalle evidenze ispettive si e' rilevata in particolare la irregolare gestione nella procedura liquidatoria da parte del liquidatore ordinario nonche' l'assenza della compagine sociale, in quanto le cooperative costituenti il consorzio risultano gia' state tutte cancellate dal registro delle imprese; Tenuto conto del lungo protrarsi della liquidazione ordinaria, deliberata dall'assemblea in data 2 aprile 1985; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati d'ufficio anche sulla base delle segnalazioni ricevute da ex soci delle cooperative aderenti al consorzio che confermano la completa assenza della platea sociale accertata in sede ispettiva; Vista la nota n. 153353 inviata in data 7 maggio 2018, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la quale e' stato comunicato l'avvio del procedimento di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore, ex art. 2545-septiesdecies del codice civile, nei confronti del Consorzio sopra citato; Vista la nota pervenuta in data 17 maggio 2018 ed acquisita con il numero di protocollo 161901 con la quale l'ente in esame ha formulato le proprie controdeduzioni nelle quali rappresentava che alle cooperative edilizie facenti parte della platea sociale del Consorzio erano automaticamente subentrati i soci persone fisiche delle predette cooperative; Considerato che con nota ministeriale n. 183883 del 31 maggio 2018 questa Direzione generale ha comunicato al legale rappresentante del Consorzio che le controdeduzioni non erano ritenute suscettibili di far mutare l'orientamento dell'amministrazione e utili a superare la proposta del provvedimento di scioglimento in quanto la normativa di settore impone che i consorzi di cooperative siano costituiti da sole societa' cooperative; Preso atto dell'esistenza di diversi contenziosi nonche' di consistenti poste economico-finanziarie che rendono impossibile procedere all'immediata cancellazione della societa' dal registro delle imprese e necessaria l'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'Autorita' ex art. 2545-septiesdecies del codice civile con nomina di un commissario liquidatore; Preso atto che l'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese si riferisce all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2015; Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il parere favorevole in ordine all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'Autorita' ex art. 2545-septiesdecies del codice civile con nomina di un Commissario liquidatore espresso dal Comitato centrale per le cooperative, di cui all'art.4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78 nella riunione del 17 gennaio 2019; Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore; Richiamata la propria circolare n. 127844 del 29 marzo 2018, nella quale in particolare e' precisato che «Sono fatte salve le nomine in casi particolari, per i quali in deroga a quanto sopra esposto si procede alla individuazione diretta di professionisti comunque presenti nell'ambito della Banca dati disciplinata dalla presente circolare. A mero titolo di esempio e non a titolo esaustivo, tali circostanze possono rinvenirsi nel caso di successione di procedure per una medesima impresa cooperativa oppure nel caso di piu' rinunce e/o dimissioni relative ad una medesima procedura oppure ancora in casi di cooperative che operano in un contesto socio - economico e/o ambientale critico»; Ritenuto che, nel caso di specie, per le suesposte ragioni, ricorra l'ipotesi del contesto socio - economico e /o ambientale critico di cui alla predetta circolare; Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae del dott. Attilio Lasio;
Decreta:
Art. 1
Il «Consorzio tra cooperative edilizie Solidarieta' sociale C.R.I. in liquidazione» con sede in Roma (codice fiscale n. 01573720586), e' sciolto per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile |
| Art. 2
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, e' nominato commissario liquidatore il dott. Attilio Lasio, nato a Cagliari il 7 agosto 1965 (codice fiscale LSATTL65M07B354O) e domiciliato in Quartu Sant'Elena (CA), via Dante Alighieri n. 144. |
| Art. 3
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 3 luglio 2019
Il direttore generale: Celi |
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