Estratto determina AAM/PPA n. 531 del 26 giugno 2019 
     E' autorizzata l'immissione in  commercio  del  medicinale  SODIO CLORURO GALENICA SENESE, anche nelle forme e  confezioni  di  seguito indicate:       confezioni:         «0,9% soluzione per infusione» 1 flaconcino in pp da 250 ml;         A.I.C. n. 029874575 (in base 10) 0WHQDH (in base 32).         «0,9% soluzione per infusione» 30 flaconcini in pp da 250 ml;         A.I.C. n. 029874587 (in base 10) 0WHQDV (in base 32).     Forma farmaceutica: soluzione per infusione.     Principio attivo: sodio cloruro.     Sono inoltre autorizzate le variazioni B.II.e.4.c),  B.II.b.4.b), e B.II.e.5.a.2);     Codice pratica: N1B/2017/958.     Titolare A.I.C.: Industria Farmaceutica  Galenica  Senese  S.r.l. (codice fiscale 00050110527) con sede legale e domicilio  fiscale  in Via Cassia Nord, 351, 53014 - Monteroni D'Arbia - Siena (SI) Italia.     Classificazione ai fini della rimborsabilita':       per le confezioni di cui all'art. 1  e'  adottata  la  seguente classificazione ai fini della rimborsabilita':         apposita sezione della classe di cui all'art.  8,  comma  10, lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della rimborsabilita', denominata classe C;     Classificazione ai fini della fornitura:       per la confezione «0,9% soluzione per infusione»  1  flaconcino in pp da 250 ml e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:         SOP medicinale non soggetto a prescrizione medica ma  non  da banco;       per la confezione «0,9% soluzione per infusione» 30  flaconcini in pp da 250 ml e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:          OSP  medicinale  utilizzabile  esclusivamente  in   ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile; 
                               Stampati 
     Le confezioni del medicinale deve essere posta in  commercio  con gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.     In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219  e  successive  modifiche  e  integrazioni  il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.     Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |