| Gazzetta n. 161 del 11 luglio 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 1 luglio 2019 |  
| Nuove  indicazioni  terapeutiche  del  medicinale   per   uso   umano «Perjeta»,  non  rimborsate   dal   Servizio   sanitario   nazionale. (Determina n. 1127/2019).  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10, del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale,  n.  140  del  17  giugno 2016;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art. 8;   Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662, recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche, grossisti e farmacisti;   Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di autorizzazioni;   Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti  in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  n.  2001/83/CE (e  successive  direttive  di  modifica)  relativa   ad   un   codice comunitario concernente i medicinali  per  uso  umano  nonche'  della direttiva n. 2003/94/CE;   Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;   Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;   Vista la determinazione AIFA del 3 luglio  2006,  pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale  n.  156  del  7  luglio  2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;   Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 227,  del  29  settembre  2006 concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Visti gli artt. 11 e 12 del decreto-legge  13  settembre  2012,  n. 158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;   Vista la domanda presentata in data 13 giugno 2018 con la quale  la societa'  Roche  Registration  GmbH  ha  chiesto  l'estensione  delle indicazioni terapeutiche «Carcinoma mammario in fase iniziale PERJETA e' indicato in associazione con trastuzumab e chemioterapia nel:     trattamento  neoadiuvante  di  pazienti  adulti   con   carcinoma mammario HER2 positivo, localmente  avanzato,  infiammatorio  o  allo stadio iniziale ad alto rischio di recidiva;     trattamento adiuvante di pazienti adulti con  carcinoma  mammario HER2 positivo allo stadio iniziale ad alto rischio  di  recidiva»  in regime di rimborso del medicinale «Perjeta»;   Vista la comunicazione inviata dall'AIFA a mezzo  PEC  in  data  26 ottobre  2018  con  la  quale  e'  stato  richiesto  all'Azienda   di presentare domanda di  rimborsabilita'  a  seguito  dell'approvazione della variazione EMEA/H/C002547/II/0035;   Preso atto della risposta pervenuta dall'Azienda  a  mezzo  PEC  in data 31 ottobre 2018 con la quale la  stessa  ha  comunicato  di  non avere interesse ad ottenere la suddetta rimborsabilita';   Visto il parere espresso dalla  Commissione  consultiva  tecnico  - scientifica nella seduta dell'8, 9 e 10 maggio 2019;   Visti tutti gli atti d'ufficio; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
              Non rimborsabilita' delle nuove indicazioni 
   Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale PERJETA:     «Carcinoma mammario in fase iniziale  «Perjeta»  e'  indicato  in associazione con trastuzumab e chemioterapia nel:       trattamento  neoadiuvante  di  pazienti  adulti  con  carcinoma mammario HER2 positivo, localmente  avanzato,  infiammatorio  o  allo stadio iniziale ad alto rischio di recidiva;       trattamento adiuvante di pazienti adulti con carcinoma mammario HER2 positivo allo stadio iniziale ad alto rischio di recidiva»;     non sono rimborsate dal Servizio sanitario nazionale.     |  
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               Non rimborsabilita' della nuova posologia              e della nuova modalita' di somministrazione 
   La nuova modalita' di somministrazione del medicinale «Perjeta»:     «Quando trastuzumab e' somministrato con «Perjeta», si raccomanda per trastuzumab di seguire un programma di  somministrazione  ogni  3 settimane, come segue:       una somministrazione sottocutanea per  iniezione  di  una  dose fissa di trastuzumab (600 mg) ogni 3 settimane, indipendentemente dal peso corporeo del paziente»;     non e' rimborsata dal Servizio sanitario nazionale.     |  
|   |                                 Art. 3 
                          Disposizioni finali 
   La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  e sara'   notificata   alla   societa'   titolare   dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 
     Roma, 1° luglio 2019 
                                       Il direttore generale: Li Bassi     |  
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