Gazzetta n. 161 del 11 luglio 2019 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 100 del 30 aprile 2019), coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 (in Supplemento ordinario - n. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019), recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.».

Avvertenza:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1
Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione e' maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 164
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi):
«Art. 164 (Limiti di deduzione delle spese e degli
altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di
trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese,
arti e professioni). - 1. Le spese e gli altri componenti
negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati
nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di
imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione
dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in
una delle fattispecie previste nelle successive lettere a),
b) e b-bis):
a) per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e
imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan,
di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'art. 54 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori
e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente
come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa;
2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico;
b) nella misura del 20 per cento relativamente alle
autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere
dell'art. 54 del citato decreto legislativo n. 285 del
1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo e' diverso
da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale
percentuale e' elevata all'80 per cento per i veicoli
utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di
rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti
e professioni in forma individuale, la deducibilita' e'
ammessa, nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un
solo veicolo; se l'attivita' e' svolta da societa' semplici
e da associazioni di cui all'art. 5, la deducibilita' e'
consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o
associato. Non si tiene conto: della parte del costo di
acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture
e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4
milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni
proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli
che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono
utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei
costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni
per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per
i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso
di esercizio delle predette attivita' svolte da societa'
semplici e associazioni di cui al citato art. 5, i suddetti
limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti
predetti, che con riferimento al valore dei contratti di
locazione anche finanziaria o di noleggio vanno
ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche
conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi
nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. I predetti limiti di 35
milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati
rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli
autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di
commercio;
b-bis) nella misura del 70 per cento per i veicoli
dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte
del periodo d'imposta.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dei commi 65, 93 e 97
dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato-legge di stabilita' 2016):
«Art. 1. - (Omissis).
65. Per gli intermediari finanziari, escluse le
societa' di gestione dei fondi comuni d'investimento e le
societa' di intermediazione mobiliare di cui al testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e per la Banca d'Italia, l'aliquota di cui
all'art. 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e' applicata con una addizionale di 3,5 punti
percentuali.
(Omissis).
93. La disposizione di cui al comma 91 non si applica
agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali
il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, stabilisce
coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento,
agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonche' agli
investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla
presente legge.
(Omissis).
97. Le disposizioni di cui ai commi 91 e 92 non
producono effetti sui valori attualmente stabiliti per
l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore previsti
dall'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, e successive modificazioni.
(Omissis).».
 
Art. 2
Revisione mini-IRES

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, il reddito d'impresa dichiarato dalle societa' e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, e' assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 4 punti percentuali; per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i tre successivi la stessa aliquota e' ridotta, rispettivamente, di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 punti percentuali e di 3,5 punti percentuali. Alla quota di reddito assoggettata all'aliquota ridotta di cui al periodo precedente, l'addizionale di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applica in misura corrispondentemente aumentata.
2. Ai fini del comma 1:
a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
b) l'incremento di patrimonio netto e' dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.
3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato e' computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.
4. Per le societa' e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto partecipante al consolidato, e' utilizzato dalla societa' o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle societa' e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.
5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla societa' partecipata ai sensi del comma 1 e' attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio e' computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.
6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilita' ordinaria.
7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e' cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
9. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 28 a 34 sono abrogati.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente degli articoli 73, comma
1, e 77 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986:
«Art. 73 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', nonche' i trust, residenti nel territorio dello
Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', i trust che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli
organismi di investimento collettivo del risparmio,
residenti nel territorio dello Stato;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.
(Omissis).»
«Art. 77 (Aliquota dell'imposta). - 1. L'imposta e'
commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del
24 per cento.»
- Il testo vigente del comma 65 dell'art. 1 della
citata legge n. 208 del 2015 e' riportato nelle Note
all'art. 1.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2433 del codice
civile:
«Art. 2433 (Distribuzione degli utili ai soci). - La
deliberazione sulla distribuzione degli utili e' adottata
dall'assemblea che approva il bilancio ovvero, qualora il
bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza,
dall'assemblea convocata a norma dell'art. 2364-bis,
secondo comma.
Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se
non per utili realmente conseguiti e risultanti dal
bilancio regolarmente approvato.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non
puo' farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il
capitale non sia reintegrato o ridotto in misura
corrispondente.
I dividendi erogati in violazione delle disposizioni
del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li
hanno riscossi in buona fede in base a bilancio
regolarmente approvato, da cui risultano utili netti
corrispondenti.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli da 117 a
142 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986:
«Art. 117 (Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo
di imprese controllate residenti). - 1. La societa' o
l'ente controllante e ciascuna societa' controllata
rientranti fra i soggetti di cui all'art. 73, comma 1,
lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di
controllo di cui all'art. 2359, comma 1, numero 1), del
codice civile, con i requisiti di cui all'art. 120, possono
congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di
gruppo.
2. I soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera
d), possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 in
qualita' di controllanti ed a condizione:
a) di essere residenti in Paesi con i quali e' in
vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
b) di esercitare nel territorio dello Stato
un'attivita' d'impresa, come definita dall'art. 55,
mediante una stabile organizzazione, come definita
dall'art. 162, che assume la qualifica di consolidante.
2-bis. I soggetti di cui all'art. 73, comma 1,
lettera d), privi del requisito di cui alla lettera b) del
comma 2, residenti in Stati appartenenti all'Unione europea
ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo
che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che
rivestono una forma giuridica analoga a quelle previste
dall'art. 73, comma 1, lettere a) e b), possono designare
una societa' residente nel territorio dello Stato o non
residente di cui al comma 2-ter, controllata ai sensi
dell'art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i
requisiti di cui all'art. 120, ad esercitare l'opzione per
la tassazione di gruppo congiuntamente con ciascuna
societa' residente o non residente di cui al comma 2-ter,
su cui parimenti essi esercitano il controllo ai sensi
dell'art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i
requisiti di cui all'art. 120. La controllata designata non
puo' esercitare l'opzione con le societa' da cui e'
partecipata. Agli effetti del presente comma:
a) la controllata designata, in qualita' di
consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri
previsti dagli articoli da 117 a 127 per le societa' o enti
controllanti;
b) i requisiti del controllo di cui al comma 1
devono essere verificati in capo al soggetto controllante
non residente;
c) l'efficacia dell'opzione e' subordinata alla
condizione che il soggetto controllante non residente
designi la controllata residente assumendo, in via
sussidiaria, le responsabilita' previste dall'art. 127 per
le societa' o enti controllanti;
d) in ipotesi di interruzione della tassazione di
gruppo prima del compimento del triennio o di revoca
dell'opzione, le perdite fiscali risultanti dalla
dichiarazione di cui all'art. 122 sono attribuite
esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, al
netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno
il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai
soggetti interessati;
e) se il requisito del controllo nei confronti
della controllata designata cessa per qualsiasi motivo
prima del compimento del triennio, il soggetto controllante
non residente puo' designare, tra le controllate
appartenenti al medesimo consolidato, un'altra controllata
residente avente le caratteristiche di cui al presente
comma senza che si interrompa la tassazione di gruppo. La
nuova controllata designata assume le responsabilita'
previste dall'art. 127 per le societa' o enti controllanti
relativamente ai precedenti periodi d'imposta di validita'
della tassazione di gruppo, in solido con la societa'
designata nei cui confronti cessa il requisito del
controllo.
2-ter. I soggetti di cui all'art. 73, comma 1,
lettera d), controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1,
numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione
di cui al comma 1 in qualita' di controllata mediante una
stabile organizzazione come definita dal comma 1-bis
dell'art. 120.
3. Permanendo il requisito del controllo di cui al
comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e'
irrevocabile. Al termine del triennio l'opzione si intende
tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non
sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica al termine di ciascun
triennio. In caso di rinnovo tacito dell'opzione la
societa' o ente controllante puo' modificare il criterio
utilizzato, ai sensi dell'art. 124, comma 4, per
l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di
interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di
revoca dell'opzione, alle societa' che le hanno prodotte,
nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo
d'imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare
l'opzione. Nel caso venga meno il requisito del controllo
di cui al comma 1 si determinano le conseguenze di cui
all'art. 124.»
«Art. 118 (Effetti dell'esercizio dell'opzione). - 1.
L'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo di cui
all'art. 117 comporta la determinazione di un reddito
complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei
redditi complessivi netti da considerare, quanto alle
societa' controllate, per l'intero importo
indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile
al soggetto controllante. Al soggetto controllante compete
il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla
somma algebrica degli imponibili, la liquidazione
dell'unica imposta dovuta o dell'unica eccedenza
rimborsabile o riportabile a nuovo.
1-bis. Ai fini della determinazione del credito
d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui all'art.
165:
a) per reddito complessivo deve intendersi il
reddito complessivo globale;
b) la quota di imposta italiana fino a concorrenza
della quale e' accreditabile l'imposta estera e' calcolata
separatamente per ciascuno dei soggetti partecipanti al
consolidato, e per ciascuno Stato;
c) nelle ipotesi di interruzione della tassazione
di gruppo prima del compimento del triennio o di revoca
dell'opzione il diritto al riporto in avanti e all'indietro
dell'eccedenza di cui all'art. 165, comma 6, compete ai
soggetti che hanno prodotto i redditi all'estero.
2. Le perdite fiscali relative agli esercizi
anteriori all'inizio della tassazione di gruppo di cui alla
presente sezione possono essere utilizzate solo dalle
societa' cui si riferiscono. Le eccedenze d'imposta
riportate a nuovo relative agli stessi esercizi possono
essere utilizzate dalla societa' o ente controllante o
alternativamente dalle societa' cui competono. Resta ferma
l'applicabilita' delle disposizioni di cui all'art. 43-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
3. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto
competono esclusivamente alla controllante. L'acconto
dovuto e' determinato sulla base dell'imposta relativa al
periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti
d'imposta e delle ritenute d'acconto, come indicata nella
dichiarazione dei redditi, presentata ai sensi dell'art.
122. Per il primo esercizio la determinazione dell'acconto
dovuto dalla controllante e' effettuata sulla base
dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti
d'imposta e delle ritenute d'acconto, corrispondente alla
somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente
come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate
per il periodo stesso dalle societa' singolarmente
considerate. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di
cui all'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,
n. 154.
4. Non concorrono alla formazione del reddito
imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate
tra le societa' di cui al comma 1 in contropartita dei
vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.»
«Art. 119 (Condizioni per l'efficacia dell'opzione).
- 1. L'opzione puo' essere esercitata da ciascuna entita'
legale solo in qualita' di controllante o solo in qualita'
di controllata e la sua efficacia e' subordinata al
verificarsi delle seguenti condizioni:
a) identita' dell'esercizio sociale di ciascuna
societa' controllata con quello della societa' o ente
controllante;
b) esercizio congiunto dell'opzione da parte di
ciascuna controllata e dell'ente o societa' controllante;
c) elezione di domicilio da parte di ciascuna
controllata presso la societa' o ente controllante ai fini
della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai
periodi d'imposta per i quali e' esercitata l'opzione
prevista dall'art. 117. L'elezione di domicilio e'
irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza
dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni
relative all'ultimo esercizio il cui reddito e' stato
incluso nella dichiarazione di cui all'art. 122;
d) l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione deve
essere comunicato all'Agenzia delle entrate con la
dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere
dal quale si intende esercitare l'opzione.»
«Art. 120 (Definizione del requisito di controllo). -
1. Agli effetti della presente sezione si considerano
controllate le societa' per azioni, in accomandita per
azioni, a responsabilita' limitata:
a) al cui capitale sociale la societa' o l'ente
controllante partecipa direttamente o indirettamente per
una percentuale superiore al 50 per cento, da determinarsi
relativamente all'ente o societa' controllante tenendo
conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla
catena societaria di controllo, senza considerare le azioni
prive del diritto di voto esercitabile nell'assemblea
generale richiamata dall'art. 2346 del codice civile;
b) al cui utile di bilancio la societa' o l'ente
controllante partecipa direttamente o indirettamente per
una percentuale superiore al 50 per cento da determinarsi
relativamente all'ente o societa' controllante, tenendo
conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla
catena societaria di controllo e senza considerare la quota
di utile di competenza delle azioni prive del diritto di
voto esercitabile nell'assemblea generale richiamata
dall'art. 2346 del codice civile.
1-bis. Si considerano altresi' controllate le
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, come
definite dall'art. 162, dei soggetti di cui all'art. 73,
comma 1, lettera d), residenti in Stati appartenenti
all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo
sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia
stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di
informazioni, che rivestono una forma giuridica analoga a
quelle di cui al comma 1, con i requisiti di cui al
medesimo comma.
2. Il requisito del controllo di cui all'art. 117,
comma 1 deve sussistere sin dall'inizio di ogni esercizio
relativamente al quale la societa' o ente controllante e la
societa' controllata si avvalgono dell'esercizio
dell'opzione.
2. Non viene meno l'efficacia dell'opzione nel caso
in cui per effetto di operazioni di fusione, di scissione e
di liquidazione volontaria si determinano all'interno dello
stesso esercizio piu' periodi d'imposta. Il decreto di cui
all'art. 129 stabilisce le modalita' e gli adempimenti
formali da porre in essere per pervenire alla
determinazione del reddito complessivo globale.»
«Art. 121 (Obblighi delle societa' controllate). - 1.
Per effetto dell'esercizio congiunto dell'opzione di cui
all'art. 117, ciascuna societa' controllata, secondo quanto
previsto dal decreto di cui all'art. 129, deve:
a) compilare il modello della dichiarazione dei
redditi al fine di comunicare alla societa' o ente
controllante la determinazione del proprio reddito
complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni e dei
crediti d'imposta spettanti, compresi quelli compensabili
ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e degli acconti autonomamente versati. Al
modello deve essere allegato il prospetto di cui all'art.
109, comma 4, lettera b), con le indicazioni richieste
relative ai componenti negativi di reddito dedotti;
b) fornire alla societa' controllante i dati
relativi ai beni ceduti ed acquistati secondo il regime di
neutralita' fiscale di cui all'art. 123, specificando la
differenza residua tra valore di libro e valore fiscale
riconosciuto;
c) fornire ogni necessaria collaborazione alla
societa' controllante per consentire a quest'ultima
l'adempimento degli obblighi che le competono nei confronti
dell'Amministrazione finanziaria anche successivamente al
periodo di validita' dell'opzione.»
«Art. 122 (Obblighi della societa' o ente
controllante). - 1. La societa' o ente controllante
presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato,
calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla
somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da
ciascuna delle societa' partecipanti al regime del
consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta di
gruppo secondo le disposizioni attuative contenute nel
decreto ministeriale di cui all'art. 129 e in quello di
approvazione del modello annuale di dichiarazione dei
redditi.»
«Art. 123 (Regime di neutralita' per i trasferimenti
infragruppo). - (Omissis).»
«Art. 124 (Interruzione della tassazione di gruppo
prima del compimento del triennio). - 1. Se il requisito
del controllo, cosi' come definito dall'art. 117, cessa per
qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il
reddito della societa' o dell'ente controllante, per il
periodo d'imposta in cui viene meno tale requisito, viene
aumentato o diminuito per un importo corrispondente:
a) agli interessi passivi dedotti o non dedotti nei
precedenti esercizi del triennio per effetto di quanto
previsto dall'art. 97, comma 2;
b) alla residua differenza tra il valore di libro e
quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa
societa' o ente controllante o da altra societa'
controllata secondo il regime di neutralita' fiscale di cui
all'art. 123. Il periodo precedente si applica nel caso in
cui il requisito del controllo venga meno anche nei
confronti della sola societa' cedente o della sola societa'
cessionaria.
2. Nel caso di cui al comma 1 entro trenta giorni dal
venir meno del requisito del controllo:
a) la societa' o l'ente controllante deve integrare
quanto versato a titolo d'acconto se il versamento
complessivamente effettuato e' inferiore a quello dovuto
relativamente alle societa' per le quali continua la
validita' dell'opzione;
b) ciascuna societa' controllata deve effettuare
l'integrazione di cui alla lettera precedente riferita ai
redditi propri, cosi' come risultanti dalla comunicazione
di cui all'art. 121.
3. Ai fini del comma 2, entro lo stesso termine ivi
previsto, con le modalita' stabilite dal decreto di cui
all'art. 129, la societa' o l'ente controllante puo'
attribuire, in tutto o in parte, i versamenti gia'
effettuati, per quanto eccedente il proprio obbligo, alle
controllate nei cui confronti e' venuto meno il requisito
del controllo.
4. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione
di cui all'art. 12, i crediti chiesti a rimborso e, salvo
quanto previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovo
permangono nell'esclusiva disponibilita' della societa' o
ente controllante. In alternativa a quanto previsto dal
primo periodo, le perdite fiscali risultanti dalla
dichiarazione di cui all'art. 122 sono attribuite alle
societa' che le hanno prodotte al netto di quelle
utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del
controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti
interessati. Il criterio utilizzato per l'eventuale
attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione
anticipata della tassazione di gruppo, alle societa' che le
hanno prodotte e' comunicato all'Agenzia delle entrate
all'atto della comunicazione dell'esercizio dell'opzione o
in caso di rinnovo tacito della stessa ai sensi dell'art.
117, comma 3.
4-bis. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2,
la societa' o l'ente controllante e' tenuto a comunicare
all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue
attribuito a ciascun soggetto.
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche nel caso di fusione di una societa' controllata in
altra non inclusa nel consolidato. Nel caso di fusione
della societa' o ente controllante con societa' o enti non
appartenenti al consolidato, il consolidato puo' continuare
ove la societa' o ente controllante sia in grado di
dimostrare, anche dopo l'effettuazione di tali operazioni,
la permanenza di tutti i requisiti previsti dalle
disposizioni di cui agli articoli 117 e seguenti ai fini
dell'accesso al regime. Ai fini della continuazione del
consolidato, la societa' o ente controllante puo'
interpellare l'amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma
1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante
lo Statuto dei diritti del contribuente. Con il decreto di
cui all'art. 129 sono disciplinati gli eventuali ulteriori
casi di interruzione anticipata del consolidato.
5-bis. La societa' o ente controllante che intende
continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo ma non
ha presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 5
ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta
positiva deve segnalare detta circostanza nella
dichiarazione dei redditi.
6. L'art. 118, comma 4, si applica anche
relativamente alle somme percepite o versate tra le
societa' del comma 1 per compensare gli oneri connessi con
l'interruzione della tassazione di gruppo relativi
all'imposta sulle societa'.»
«Art. 125 (Revoca dell'opzione). - 1. Le disposizioni
dell'art. 124, comma 1, lettera b), si applicano sia nel
caso di revoca dell'opzione di cui all'art. 117, sia nel
caso in cui la revoca riguardi almeno una delle societa' di
cui alla predetta lettera b).
2. Nel caso di revoca dell'opzione, gli obblighi di
acconto si calcolano relativamente a ciascuna societa'
singolarmente considerata con riferimento ai redditi propri
cosi' come risultanti dalle comunicazioni di cui all'art.
121. Si applica la disposizione dell'art. 124, comma 4. La
societa' o l'ente controllante e' tenuto a comunicare
all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue
attribuite a ciascun soggetto, secondo le modalita' e i
termini previsti per la comunicazione della revoca.
3. L'art. 118, comma 4, si applica anche
relativamente alle somme percepite o versate tra le
societa' di cui al comma 1 per compensare gli oneri
connessi con la revoca della tassazione di gruppo relativi
all'imposta sulle societa'.»
«Art. 126 (Limiti all'efficacia ed all'esercizio
dell'opzione). - 1. Non possono esercitare l'opzione di cui
all'art. 117 le societa' che fruiscono di riduzione
dell'aliquota dell'imposta sui redditi delle societa'.
2. Nel caso di fallimento e di liquidazione coatta
amministrativa, l'esercizio dell'opzione non e' consentito
e, se gia' avvenuto, cessa dall'inizio dell'esercizio in
cui interviene la dichiarazione del fallimento o il
provvedimento che ordina la liquidazione.»
«Art. 127 (Responsabilita'). - 1. La societa' o
l'ente controllante e' responsabile:
a) per la maggiore imposta accertata e per gli
interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale
risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 122;
b) per le somme che risultano dovute, con
riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito
dell'attivita' di controllo prevista dall'art. 36-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, riferita alle dichiarazioni dei redditi propria di
ciascun soggetto che partecipa al consolidato e
dell'attivita' di liquidazione di cui all'art. 36-bis del
medesimo decreto;
c) per l'adempimento degli obblighi connessi alla
determinazione del reddito complessivo globale di cui
all'art. 122;
d) solidalmente per il pagamento di una somma pari
alla sanzione di cui alla lettera b) del comma 2 irrogata
al soggetto che ha commesso la violazione.
2. Ciascuna societa' controllata che partecipa al
consolidato e' responsabile:
a) solidalmente con l'ente o societa' controllante
per la maggiore imposta accertata e per gli interessi
relativi, riferita al reddito complessivo globale
risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 122, in
conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito
imponibile, e per le somme che risultano dovute, con
riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito
dell'attivita' di controllo prevista dall'art. 36-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e dell'attivita' di liquidazione di cui all'art.
36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica
operata sulla propria dichiarazione dei redditi;
b) per la sanzione correlata alla maggiore imposta
accertata riferita al reddito complessivo globale
risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 122, in
conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito
imponibile, e alle somme che risultano dovute con
riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito
dell'attivita' di controllo prevista dall'art. 36-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e dell'attivita' di liquidazione di cui all'art.
36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica
operata sulla propria dichiarazione dei redditi;
c) per le sanzioni diverse da quelle di cui alla
lettera b).
3.
4. L'eventuale rivalsa della societa' o ente
controllante nei confronti delle societa' controllate perde
efficacia qualora il soggetto controllante ometta di
trasmettere alla societa' controllata copia degli atti e
dei provvedimenti entro il ventesimo giorno successivo alla
notifica ricevuta anche in qualita' di domiciliatario
secondo quanto previsto dall'art. 119.»
«Art. 128 (Norma transitoria). - 1. Fino a
concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di
rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non
riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a
tassazione, dedotte nel periodo d'imposta antecedente a
quello dal quale ha effetto l'opzione di cui all'art. 117 e
nei nove precedenti dalla societa' o ente controllante o da
altra societa' controllata, anche se non esercente
l'opzione di cui all'art. 117, i valori fiscali degli
elementi dell'attivo e del passivo della societa'
partecipata se, rispettivamente, superiori o inferiori a
quelli contabili sono ridotti o aumentati dell'importo
delle predette svalutazioni in proporzione ai rapporti tra
la differenza dei valori contabili e fiscali dell'attivo e
del passivo e l'ammontare complessivo di tali differenze.»
«Art. 129 (Disposizioni applicative). - 1. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni
applicative della presente sezione.»
«Art. 130 (Soggetti ammessi alla determinazione della
unica base imponibile per il gruppo di imprese non
residenti). - 1. Le societa' e gli enti di cui all'art. 73,
comma 1, lettere a) e b), possono esercitare l'opzione per
includere proporzionalmente nella propria base imponibile,
indipendentemente dalla distribuzione, i redditi conseguiti
da tutte le proprie societa' controllate ai sensi dell'art.
2359, primo comma, numero 1), del codice civile non
residenti e rientranti nella definizione di cui all'art.
133.
2. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 e'
consentito alle societa' ed agli enti:
a) i cui titoli sono negoziati nei mercati
regolamentati;
b) controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n.
1) del codice civile esclusivamente dallo Stato o da altri
enti pubblici, da persone fisiche residenti che non si
qualifichino a loro volta, tenendo conto delle
partecipazioni possedute da loro parti correlate, quali
soggetti controllanti ai sensi dell'art. 2359, comma 1,
numeri 1) e 2), del codice civile di altra societa' o ente
commerciale residente o non residente.
3. Per la verifica della condizione di cui alla
lettera b) del comma 2, le partecipazioni possedute dai
familiari di cui all'art. 5, comma 5, si cumulano fra loro.
4. La societa' controllante che si qualifica per
l'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 non puo' quale
controllata esercitare anche l'opzione di cui alla sezione
precedente.»
«Art. 131 (Effetti dell'esercizio dell'opzione). - 1.
L'esercizio dell'opzione consente di imputare al soggetto
controllante indipendentemente dalla distribuzione i
redditi e le perdite prodotti dalle controllate non
residenti di cui all'art. 133 per la quota parte
corrispondente alla quota di partecipazione agli utili
dello stesso soggetto controllante e delle societa'
controllate residenti di cui al comma 2, tenendo conto
della demoltiplicazione determinata dalla catena societaria
di controllo.
2. Nel caso in cui la partecipazione in una
controllata non residente sia detenuta in tutto o in parte
per il tramite di una o piu' controllate residenti, per la
validita' dell'opzione di cui all'art. 130 e' necessario
che la societa' controllante e ciascuna di tali controllate
residenti esercitino l'opzione di cui alla sezione II. In
tal caso la quota di reddito della controllata non
residente da includere nella base imponibile del gruppo
corrisponde alla somma delle quote di partecipazione di
ciascuna societa' residente di cui al presente comma.
3. L'imputazione di cui al comma 1 avviene nel
periodo d'imposta del soggetto controllante e delle
societa' controllate di cui al comma 2 in corso alla data
di chiusura dell'esercizio della societa' non residente.
Nel caso in cui quest'ultima non abbia l'obbligo della
redazione annuale del bilancio d'esercizio, l'imputazione
avviene l'ultimo giorno del periodo cui si riferisce il
bilancio volontario di cui all'art. 132, comma 2.
4. Ai fini del comma 3 si considera la quota di
partecipazione agli utili alla data di chiusura
dell'esercizio della societa' non residente o se maggiore
quella alla data di approvazione o revisione del relativo
bilancio.
5. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto
competono alla controllante. L'acconto dovuto e'
determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo
precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti
d'imposta e delle ritenute d'acconto, come indicata nella
dichiarazione dei redditi presentata ai sensi dell'art.
130. Per il primo esercizio la determinazione dell'acconto
dovuto dalla controllante e' effettuata sulla base
dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti
d'imposta e delle ritenute d'acconto, corrispondente alla
somma algebrica degli imponibili relativi al periodo
precedente, come indicati nelle dichiarazioni dei redditi
presentate per il periodo stesso dalle societa' residenti
singolarmente considerate. Si applicano, in ogni caso, le
disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 1989, n. 154.»
«Art. 132 (Condizioni per l'efficacia dell'opzione).
- 1. Permanendo il requisito del controllo, come definito
nell'art. 133, l'opzione di cui all'art. 131 ha durata per
cinque esercizi del soggetto controllante ed e'
irrevocabile. Al termine del quinquennio l'opzione si
intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a
meno che non sia revocata, secondo le modalita' e i termini
previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione
di cui al periodo precedente si applica al termine di
ciascun triennio.
2. L'efficacia dell'opzione e' altresi' subordinata
al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) il suo esercizio deve avvenire relativamente a
tutte le controllate non residenti, cosi', come definite
dall'art. 133;
b) identita' dell'esercizio sociale di ciascuna
societa' controllata con quello della societa' o ente
controllante, salvo nel caso in cui questa coincidenza non
sia consentita dalle legislazioni locali;
c) revisione dei bilanci del soggetto controllante
residente e delle controllate residenti di cui all'art.
131, comma 2, e di quelle non residenti di cui all'art.
133, da parte dei soggetti iscritti all'albo Consob
previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
o, per quanto riguarda le controllate non residenti, anche
da altri soggetti a condizione che il revisore del soggetto
controllante utilizzi gli esiti della revisione contabile
dagli stessi soggetti effettuata ai fini del giudizio sul
bilancio annuale o consolidato. Nel caso in cui la
controllata non abbia l'obbligo della redazione annuale del
bilancio, redazione a cura dell'organo sociale cui compete
l'amministrazione della societa' di un bilancio volontario
riferito ad un periodo di tempo corrispondente al periodo
d'imposta della controllante, comunque soggetto alla
revisione di cui al primo periodo;
d) attestazione rilasciata da ciascuna societa'
controllata non residente secondo le modalita' previste dal
decreto di cui all'art. 142 dalla quale risulti:
1) il consenso alla revisione del proprio
bilancio di cui alla lettera c);
2) l'impegno a fornire al soggetto controllante
la collaborazione necessaria per la determinazione
dell'imponibile e per adempiere entro un periodo non
superiore a 60 giorni dalla loro notifica alle richieste
dell'Amministrazione finanziaria;
d-bis).
3. Al ricorrere delle condizioni previste dagli
articoli 130 e seguenti, la societa' controllante accede al
regime previsto dalla presente sezione; la medesima
societa' controllante puo' interpellare l'amministrazione
ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 27
luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del
contribuente, al fine di verificare la sussistenza dei
requisiti per il valido esercizio dell'opzione. In
particolare dall'istanza di interpello dovra' risultare:
a) la qualificazione soggettiva del soggetto
controllante all'esercizio dell'opzione ai sensi dell'art.
130, comma 2;
b) la puntuale descrizione della struttura
societaria estera del gruppo con l'indicazione di tutte le
societa' controllate;
c) la denominazione, la sede sociale, l'attivita'
svolta, l'ultimo bilancio disponibile di tutte le
controllate non residenti nonche' la quota di
partecipazione agli utili riferita alla controllante ed
alle controllate di cui all'art. 131, comma 2, l'eventuale
diversa durata dell'esercizio sociale e le ragioni che
richiedono tale diversita';
d) la denominazione dei soggetti cui e' stato
attribuito l'incarico per la revisione dei bilanci e le
conferme dell'avvenuta accettazione di tali incarichi;
e) l'elenco delle imposte relativamente alle quali
verra' presumibilmente richiesto il credito di cui all'art.
165.
4. La risposta positiva dell'Agenzia delle entrate
puo' essere subordinata all'assunzione da parte del
soggetto controllante dell'obbligo ad altri adempimenti
finalizzati ad una maggiore tutela degli interessi
erariali. Con lo stesso interpello di cui al comma 3 il
soggetto controllante puo' a sua volta richiedere, oltre a
quelle gia' previste, ulteriori semplificazioni per la
determinazione del reddito imponibile fra le quali anche
l'esclusione delle societa' controllate di dimensioni non
rilevanti residenti negli Stati o territori di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'art. 168-bis.
5. Le variazioni dei dati di cui al comma 3 possono
essere comunicate all'Agenzia delle entrate con le
modalita' previste dallo stesso comma 3 entro il mese
successivo alla fine del periodo d'imposta durante il quale
si possono essere verificate. La societa' o ente
controllante che intende accedere al regime previsto dalla
presente sezione ma non ha presentato l'istanza di
interpello prevista dal comma 3 ovvero, avendola
presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve
segnalare detta circostanza nella dichiarazione dei
redditi.»
«Art. 133 (Definizione del requisito di controllo). -
1. Agli effetti della presente sezione, si considerano
controllate le societa' e gli enti di ogni tipo con o senza
personalita' giuridica non residenti nel territorio dello
Stato le cui azioni, quote, diritti di voto e di
partecipazione agli utili sono posseduti direttamente o
indirettamente dalla societa' o ente controllante per una
percentuale superiore al 50 per cento da determinarsi
relativamente alla societa' controllante ed alle societa'
controllate residenti di cui all'art. 131, comma 2, tenendo
conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla
catena societaria di controllo.
2. Le partecipazioni di cui al comma 1 devono
sussistere alla fine dell'esercizio del soggetto
controllante. Tuttavia il i redditi e le perdite prodotti
dalle societa' cui tali partecipazioni si riferiscono sono
esclusi dalla formazione della base imponibile di gruppo
nel caso in cui il requisito del controllo di cui al comma
precedente si sia verificato entro i sei mesi precedenti la
fine dell'esercizio della societa' controllante.»
«Art. 134 (Obblighi della societa' od ente
controllante e rettifiche di consolidamento). - 1. L'ente o
la societa' controllante provvede a calcolare il reddito
imponibile di ciascuna controllata estera. A tale scopo il
reddito risultante dai bilanci revisionati viene
rideterminato secondo le norme di cui alla sezione I del
presente capo e del titolo III in quanto compatibili con
quelle di cui alla presente sezione e con le rettifiche di
seguito previste:
[a) esclusione della quota imponibile del dividendo
distribuito da societa' incluse nella tassazione di gruppo
anche se provenienti da utili di esercizi precedenti a
quello di inizio dell'opzione di cui all'art. 130;]
b) indipendentemente dai criteri adottati per la
redazione dei singoli bilanci revisionati, adozione di un
trattamento uniforme dei componenti positivi e negativi di
reddito dagli stessi risultanti secondo i criteri di cui
alla predetta sezione I, consentendo nell'esercizio di
competenza la deducibilita' dei componenti negativi non
solo se imputati al conto economico di un esercizio
precedente, ma anche successivo;
c) i valori risultanti dal bilancio relativo
all'esercizio o periodo di gestione anteriore al primo cui
si applicano le disposizioni della presente sezione sono
riconosciuti ai fini dell'imposta sulle societa' a
condizione che siano conformi a quelli derivanti
dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei
precedenti esercizi e che siano adempiuti gli obblighi
formali eventualmente previsti dal decreto di cui all'art.
142 salvo quanto di seguito previsto:
1) i fondi per rischi ed oneri risultanti dal
predetto bilancio istituiti con finalita' analoghe a quelli
previsti nella sezione I di questo capo si considerano
riconosciuti ai fini dell'imposta sul reddito fino a
concorrenza dell'importo massimo per gli stessi previsto;
2) qualora le norme della sezione I di questo
capo non prevedano un importo massimo, gli stessi si
considerano fiscalmente riconosciuti per intero o nel minor
ammontare corrispondente agli accantonamenti che sarebbero
stati deducibili secondo le norme della predetta sezione I
a condizione che tale minore ammontare sia rideterminato
dal soggetto controllante;
3) i fondi per rischi ed oneri risultanti dal
predetto bilancio istituiti con finalita' diverse da quelli
previsti dalla stessa sezione I non si considerano
fiscalmente riconosciuti;
4) il valore delle rimanenze finali dei beni
indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 85si
considera fiscalmente riconosciuto in misura non superiore
al valore normale di cui all'art. 92, comma 5;
d) esclusione dal reddito imponibile degli utili e
delle perdite di cambio relativi a finanziamenti attivi e
passivi di durata superiore a diciotto mesi stipulati fra
le societa' non residenti o fra queste e quelle residenti
incluse nella determinazione dell'unica base imponibile di
cui alla presente sezione se denominati nella valuta
utilizzata dal debitore o in quella utilizzata dal
creditore per la redazione del proprio bilancio di cui
all'art. 132, comma 2;
e) i redditi rideterminati secondo i criteri di cui
ai punti precedenti concorrono alla formazione
dell'imponibile convertiti secondo il cambio del giorno di
chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della
societa' non residente;
f) inapplicabilita' delle norme di cui agli
articoli 95, commi 2, 3 e 5, 98, 99, comma 1, secondo
periodo, 100, 102, commi 6 e 9, 108, comma 2, secondo
periodo e 164;
g) relativamente al reddito imponibile delle
controllate estere l'art. 109, comma 4, lettera b) si
applica nei limiti in cui analoghe deduzioni dal reddito
imponibile sono riconosciute dalle legislazioni locali. In
tal caso, e' ammessa la deducibilita' dei componenti
negativi ivi previsti fino a concorrenza del minor importo
tra la misura prevista dalla legislazione nazionale e
quanto effettivamente dedotto dalla controllata estera
secondo le modalita' ed alle condizioni di cui al decreto
previsto dall'art. 142; in mancanza della predetta
previsione nella legislazione locale e fermo restando
quanto previsto dalla precedente lettera b), non sono
deducibili dal reddito complessivo del gruppo i componenti
negativi di reddito di cui al predetto articolo non
imputati al conto economico della controllata estera cui si
riferiscono.
2. Non rilevano le perdite delle controllate non
residenti relative agli esercizi precedenti l'esercizio
dell'opzione di cui all'art. 130.»
«Art. 135 (Determinazione delle plusvalenze per i
trasferimenti infragruppo). - (Omissis).»
«Art. 136 (Determinazione dell'imposta dovuta). - 1.
La societa' controllante, effettuando la somma algebrica
del proprio imponibile e di quelli delle controllate estere
determinati secondo i criteri di cui agli articoli
precedenti, determina il reddito imponibile complessivo
relativamente al quale calcola l'imposta corrispondente.
2. Dall'imposta determinata secondo il comma 1, oltre
alle detrazioni, alle ritenute ed ai crediti d'imposta
relativi al soggetto controllante, sono ammesse in
detrazione le imposte sul reddito pagate all'estero a
titolo definitivo secondo i criteri di cui all'art. 165 e
ai commi da 3 a 6.
3. Al fine di determinare la quota di imposta
italiana relativa al reddito estero oggetto di imputazione
alla formazione del reddito imponibile complessivo di cui
al comma 1, concorrono prioritariamente i redditi prodotti
dalle controllate estere, e la quota di imposta italiana
fino a concorrenza della quale e' accreditabile l'imposta
estera e' calcolata con riferimento a ciascuna controllata
estera. L'eventuale eccedenza dell'imposta estera e'
utilizzabile nei periodi d'imposta precedenti o successivi
secondo le disposizioni di cui all'art. 165.
4. Fino a concorrenza della quota d'imposta italiana
relativa al reddito prodotto da ciascuna controllata estera
successivamente all'esercizio dell'opzione, il credito per
imposte pagate all'estero viene riliquidato negli esercizi
in cui avviene il pagamento a titolo definitivo di
ulteriori imposte estere sullo stesso reddito anche se
distribuito.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, si
considerano prioritariamente distribuiti i redditi prodotti
negli esercizi piu' recenti.
6. Nel caso in cui nello stesso Paese estero siano
presenti piu' societa' controllate e la legislazione locale
preveda una forma di tassazione di gruppo analoga a quella
di cui alla precedente sezione se, ricorrendone in concreto
le condizioni, le societa' controllate non si avvalgono di
tale forma di tassazione di gruppo nel Paese estero, ai
fini dell'applicazione dell'art. 165 si assume come imposta
estera quella che sarebbe stata dovuta se tali societa' si
fossero avvalse del consolidato. Le societa' ammesse alla
tassazione di gruppo in tale Paese costituiscono, ai fini
del presente articolo, una o piu' societa' a seconda che la
compensazione dei singoli imponibili nel Paese estero sia
consentita in modo totale o parziale.»
«Art. 137 (Interruzione della tassazione di gruppo
prima del compimento del periodo di validita'
dell'opzione). - 1. Nel caso in cui, prima del compimento
del periodo di cui all'art. 132, comma 1, venga meno la
qualificazione soggettiva della societa' o ente
controllante di cui all'art. 130, comma 2, gli effetti
dell'opzione esercitata cessano con effetto dal periodo
d'imposta del soggetto controllante successivo a quello in
corso al momento del venir meno della qualificazione
soggettiva predetta. Il periodo precedente non si applica
nel caso in cui il nuovo soggetto controllante abbia a sua
volta esercitato l'opzione di cui alla presente sezione.
2. Nel caso di cui al comma 1, primo periodo, le
perdite del soggetto controllante di cui all'art. 84 non
utilizzate alla fine del periodo d'imposta in cui viene
meno la qualificazione soggettiva si riducono della misura
corrispondente al rapporto tra le perdite prodotte nel
periodo di validita' dell'opzione da tutte le societa' non
residenti il cui reddito ha concorso alla formazione
dell'unico imponibile e quelle prodotte nello stesso
periodo da tutte le societa'.»
«Art. 138 (Interruzione della tassazione di gruppo
limitatamente ad una o piu' controllate non residenti). -
1. Salvo quanto previsto nel comma 2, nel caso in cui il
requisito del controllo venga meno relativamente ad una o
piu' societa' controllate non residenti prima del
compimento del periodo di cui all'art. 132, comma 1, il
reddito complessivo viene aumentato in misura
corrispondente agli interessi passivi dedotti per effetto
della disposizione di cui all'art. 97, comma 2, nei due
esercizi precedenti rientranti nel periodo di cui allo
stesso art. 132, comma 1.
2. Nel caso in cui il requisito del controllo venga
meno relativamente ad oltre due terzi delle societa'
controllate non residenti oltre a quello di cui al comma 1
si verifica l'effetto di cui all'art. 137, comma 2, da
calcolare proporzionalmente alle perdite fiscali delle
societa' non residenti di cui al presente comma.»
«Art. 139 (Revoca dell'opzione). - 1. Nel caso di
revoca dell'opzione si verifica l'effetto di cui al comma 2
dell'art. 137.»
«Art. 139-bis (Recupero delle perdite compensate). -
1. Nell'ipotesi di interruzione o di revoca del consolidato
mondiale, i dividendi o le plusvalenze derivanti dal
possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle societa'
consolidate, percepiti o realizzate dall'ente o societa'
consolidante dal periodo d'imposta successivo all'ultimo
periodo di consolidamento, per la parte esclusa o esente in
base alle ordinarie regole, concorrono a formare il
reddito, fino a concorrenza della differenza tra le perdite
della societa' estera che si considerano dedotte e i
redditi della stessa societa' inclusi nel consolidato. La
stessa regola si applica durante il periodo di
consolidamento in caso di riduzione della percentuale di
possesso senza il venir meno del rapporto di controllo.
2. Con il decreto di cui all'art. 142 sono stabilite
le disposizioni attuative del comma 1 del presente
articolo, anche per il coordinamento con gli articoli 137 e
138.»
«Art. 140 (Coordinamento con l'art. 167). - 1. Le
disposizioni di cui all'art. 167 non si applicano
relativamente alle controllate estere il cui imponibile
viene incluso in quello della societa' controllante per
effetto dell'opzione di cui all'art. 130.»
«Art. 141 (Norma transitoria). - 1. Fino a
concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di
rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non
riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a
tassazione, dedotte nel periodo d'imposta antecedente a
quello dal quale ha effetto l'opzione di cui all'art. 130 e
nei nove precedenti dalla societa' o ente controllante o da
altra societa' controllata, anche se non esercente
l'opzione di cui all'art. 130, i valori fiscali degli
elementi dell'attivo e del passivo della societa'
partecipata se, rispettivamente, superiori o inferiori a
quelli contabili sono ridotti o aumentati dell'importo
delle predette svalutazioni in proporzione ai rapporti tra
la differenza dei valori contabili e fiscali dell'attivo e
del passivo e l'ammontare complessivo di tali differenze.»
«Art. 142 (Disposizioni applicative). - 1. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni
applicative della presente sezione.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, possono
essere stabiliti i criteri per consentire la rivalutazione
degli ammortamenti deducibili ai fini del calcolo del
reddito delle societa' controllate residenti in Paesi ad
alta inflazione. A questo scopo, saranno considerati tali
quelli in cui la variazione dell'indice dei prezzi al
consumo e' superiore di almeno 10 punti percentuali allo
stesso indice rilevato dall'ISTAT.
3. Fino all'emanazione dei criteri di cui al comma 2
non si applica quanto previsto dall'art. 134, comma 1,
lettera d).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 115 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
«Art. 115 (Opzione per la trasparenza fiscale). - 1.
Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito
imponibile dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1,
lettera a), al cui capitale sociale partecipano
esclusivamente soggetti di cui allo stesso art. 73, comma
1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto di
voto esercitabile nell'assemblea generale, richiamata
dall'art. 2346 del codice civile, e di partecipazione agli
utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50
per cento, e' imputato a ciascun socio, indipendentemente
dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota
di partecipazione agli utili. Ai soli fini dell'ammissione
al regime di cui al presente articolo, nella percentuale di
partecipazione agli utili di cui al periodo precedente non
si considerano le azioni prive del predetto diritto di voto
e la quota di utili delle azioni di cui all'art. 2350,
secondo comma, primo periodo, del codice civile, si assume
pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni
medesime. I requisiti di cui al primo periodo devono
sussistere a partire dal primo giorno del periodo d'imposta
della partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere
ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione.
L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui:
a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione
dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa';
b) la societa' partecipata eserciti l'opzione di
cui agli articoli 117 e 130.
2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al
comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato
l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili
distribuiti.
3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi
d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
chiusura dell'esercizio della societa' partecipata. Le
ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi di tale
societa', i relativi crediti d'imposta e gli acconti
versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
secondo la percentuale di partecipazione agli utili di
ciascuno. Le perdite fiscali della societa' partecipata
relative a periodi in cui e' efficace l'opzione sono
imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione ed entro il limite della propria quota del
patrimonio netto contabile della societa' partecipata. Le
perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori
all'inizio della tassazione per trasparenza non possono
essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle
societa' partecipate.
4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali
della societa' partecipata e deve essere esercitata da
tutte le societa' e comunicata all'Amministrazione
finanziaria, con la dichiarazione presentata nel periodo
d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare
l'opzione. Al termine del triennio l'opzione si intende
tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non
sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica al termine di ciascun
triennio.
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non
modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto
distribuito dalla societa' partecipata utilizzando riserve
costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di
cui all'art. 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del
presente comma, durante i periodi di validita'
dell'opzione, salva una diversa esplicita volonta'
assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti
gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
coperture di perdite, si considerano prioritariamente
utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.
6. Nel caso vengano meno le condizioni per
l'esercizio dell'opzione, l'efficacia della stessa cessa
dall'inizio dell'esercizio sociale in corso della societa'
partecipata. Gli effetti dell'opzione non vengono meno nel
caso di mutamento della compagine sociale della societa'
partecipata mediante l'ingresso di nuovi soci con i
requisiti di cui al comma 1 o 2.
7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli
obblighi di acconto permangono anche in capo alla
partecipata. Per la determinazione degli obblighi di
acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso
venga meno l'efficacia dell'opzione, si applica quanto
previsto dall'art. 124, comma 2. Nel caso di revoca
dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano senza
considerare gli effetti dell'opzione sia per la societa'
partecipata, sia per i soci.
8. La societa' partecipata e' solidalmente
responsabile con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e
gli interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del
reddito.
9. Le disposizioni applicative della presente norma
sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui
all'art. 129.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui all'art. 40, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
11. Il socio ridetermina il reddito imponibile
oggetto di imputazione rettificando i valori patrimoniali
della societa' partecipata secondo le modalita' previste
dall'art. 128, fino a concorrenza delle svalutazioni
determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed
accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal socio
medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello dal
quale ha effetto l'opzione di cui al comma 4 e nei nove
precedenti.
12. Per le partecipazioni in societa' indicate nel
comma 1 il relativo costo e' aumentato o diminuito,
rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai
soci ed e' altresi' diminuito, fino a concorrenza dei
redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.».
 
Art. 3

Maggiorazione della deducibilita' dell'imposta municipale propria
dalle imposte sui redditi

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' sostituito dal seguente: «L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali e' deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 50 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nella misura del 60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 e nella misura del 70 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia
di federalismo Fiscale Municipale), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 14 (Ambito di applicazione del decreto
legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie).
- 1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili
strumentali e' deducibile ai fini della determinazione del
reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio
di arti e professioni. La medesima imposta e' indeducibile
ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia
autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23
aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice
(IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con
legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.
2. Al fine di assicurare la neutralita' finanziaria
del presente decreto, nei confronti delle regioni a statuto
speciale il presente decreto si applica nel rispetto dei
rispettivi statuti e in conformita' con le procedure
previste dall'art. 27 della citata legge n. 42 del 2009, e
in particolare:
a) nei casi in cui, in base alla legislazione
vigente, alle regioni a statuto speciale spetta una
compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi
erariali, questa si intende riferita anche al gettito della
cedolare secca di cui all'art. 3;
b) sono stabilite la decorrenza e le modalita' di
applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 nei
confronti dei comuni ubicati nelle regioni a statuto
speciale, nonche' le percentuali delle compartecipazioni di
cui alla lettera a); con riferimento all'imposta municipale
propria di cui all'art. 8 si tiene conto anche dei tributi
da essa sostituiti.
3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza
locale, le modalita' di applicazione delle disposizioni
relative alle imposte comunali istituite con il presente
decreto sono stabilite dalle predette autonomie speciali in
conformita' con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione; per gli enti locali ubicati nelle medesime
regioni e province autonome non trova applicazione quanto
previsto dall'art. 2, commi da 1 a 8; alle predette regioni
e province autonome spettano le devoluzioni e le
compartecipazioni al gettito delle entrate tributarie
erariali previste dal presente decreto nelle misure e con
le modalita' definite dai rispettivi statuti speciali e
dalle relative norme di attuazione per i medesimi tributi
erariali o per quelli da essi sostituiti.
4. Il presente decreto legislativo concorre ad
assicurare, in prima applicazione della citata legge n. 42
del 2009, e successive modificazioni, e in via transitoria,
l'autonomia di entrata dei comuni. Gli elementi informativi
necessari all'attuazione del presente decreto sono
acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 13 della citata legge n.
196 del 2009, nonche' alla banca dati di cui all'art. 5,
comma 1, lettera g), della citata legge n. 42 del 2009.
5. In coerenza con quanto stabilito con la decisione
di finanza pubblica di cui all'art. 10 della citata legge
n. 196 del 2009, in materia di limite massimo della
pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del
presente decreto legislativo al fine di garantire il
rispetto del predetto limite, anche con riferimento alle
tariffe, e propone al Governo le eventuali misure
correttive.
6. E' confermata la potesta' regolamentare in materia
di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato
decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi
tributi previsti dal presente provvedimento.
7.
8. A decorrere dall'anno 2011, le delibere di
variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui
all'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360
del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga
entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.
Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo
stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito
avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni
caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 1,
comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.
9. Per il perseguimento delle finalita'
istituzionali, di quelle indicate nell'art. 10, comma 5,
del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, nonche' dei
compiti attribuiti con i decreti legislativi emanati in
attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive
modificazioni, anche al fine di assistere i comuni
nell'attuazione del presente decreto e nella lotta
all'evasione fiscale, l'Associazione Nazionale Comuni
Italiani si avvale delle risorse indicate nell'art. 10,
comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. A
decorrere dal 1° gennaio 2012, l'aliquota percentuale
indicata nel predetto articolo e' calcolata con riferimento
al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui all'art. 8.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, sono stabilite le modalita' di attribuzione delle
risorse in sostituzione di quelle vigenti, nonche' le altre
modalita' di attuazione del presente comma.
10. Il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'art. 2, comma 4, stabilisce le
modalita' per l'acquisizione delle informazioni necessarie
al fine di assicurare, in sede di prima applicazione,
l'assegnazione della compartecipazione all'imposta sul
valore aggiunto sulla base del gettito per provincia. Fino
a che le predette informazioni non sono disponibili,
l'assegnazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto
per ogni comune ha luogo sulla base del gettito di tale
imposta per Regione, suddiviso per il numero degli abitanti
di ciascun comune.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».
 
Art. 3 bis
Soppressione dell'obbligo di comunicazione della proroga del regime
della cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli
cartacei delle dichiarazioni

1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di cedolare secca sui canoni di locazione, l'ultimo periodo e' soppresso.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
3. Al comma 2 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in
materia di federalismo Fiscale Municipale), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 3 (Cedolare secca sugli affitti). - (Omissis).
3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del
contratto di locazione si applica l'art. 69 del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131. La mancata presentazione della comunicazione
relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca
dell'opzione esercitata in sede di registrazione del
contratto di locazione qualora il contribuente abbia
mantenuto un comportamento coerente con la volonta' di
optare per il regime della cedolare secca, effettuando i
relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare
secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322 (Regolamento recante modalita' per la presentazione
delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Redazione e sottoscrizione delle
dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di
I.R.A.P.). - 1. (Omissis).
2. I modelli di dichiarazione sono resi disponibili
in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate in via
telematica.
(Omissis).».
 
Art. 3 ter

Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta
municipale
propria e al tributo per i servizi indivisibili

1. All'articolo 13, comma 12-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente la dichiarazione relativa all'imposta municipale propria (IMU), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
2. All'articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente la dichiarazione relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), come modificato dal presente articolo, dall'art.
3-quater e dall'art. 15-bis della presente legge:
«Art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'imposta
municipale propria). - 1. L'istituzione dell'imposta
municipale propria e' anticipata, in via sperimentale, a
decorrere dall'anno 2012, ed e' applicata in tutti i comuni
del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto
compatibili, ed alle disposizioni che seguono.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il
possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504. I soggetti richiamati dall'art. 2, comma 1, lettera
b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del
1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli
imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive
modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.
L'imposta municipale propria non si applica al possesso
dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad
applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di
cui al comma 10. Per abitazione principale si intende
l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente
e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti
del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e
la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per
pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unita' ad uso abitativo. I comuni possono considerare
direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
In caso di piu' unita' immobiliari, la predetta
agevolazione puo' essere applicata ad una sola unita'
immobiliare. A partire dall'anno 2015 e' considerata
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una
sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE),
gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo
di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che
non risulti locata o data in comodato d'uso. L'imposta
municipale propria non si applica, altresi':
a) alle unita' immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari, ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti
alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al
richiesto requisito della residenza anagrafica;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad
alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a
seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare,
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile,
nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma
1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il
quale non sono richieste le condizioni della dimora
abituale e della residenza anagrafica
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria
e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente
articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento:
0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti
in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come
abitazione principale, a condizione che il contratto sia
registrato e che il comodante possieda un solo immobile in
Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori
abitualmente nello stesso comune in cui e' situato
l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica
anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile
concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro
immobile adibito a propria abitazione principale, ad
eccezione delle unita' abitative classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio di cui
alla presente lettera si estende, in caso di morte del
comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di
figli minori;
a) per i fabbricati di interesse storico o
artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell'anno durante il quale sussistono dette
condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata
dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea documentazione alla
dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facolta'
di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto
previsto dal periodo precedente. Agli effetti
dell'applicazione della riduzione alla meta' della base
imponibile, i comuni possono disciplinare le
caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato,
non superabile con interventi di manutenzione.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e'
costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai
sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a
65 a decorrere dal 1º gennaio 2013;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da
quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai
sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76
per cento. I comuni con deliberazione del consiglio
comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare,
in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3
punti percentuali.
6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di
cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta,
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai
sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il
soggetto passivo e' esonerato dall'attestazione del
possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione
indicato all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, nonche' da qualsiasi altro onere di
dichiarazione o comunicazione.
7. L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la
suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata e'
versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta
applicando l'aliquota di base e la seconda rata e' versata
a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero
anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il
versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i
fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e' effettuato in
un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il
10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento
del gettito derivante dal pagamento della prima rata
dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica
dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai
terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
dell'economia e delle finanze rispettivamente per i
fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.
8-bis.
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino
allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di
reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti
passivi dell'imposta sul reddito delle societa', ovvero nel
caso di immobili locati.
9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti
dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati.
10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
nonche' per le relative pertinenze, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad
abitazione principale da piu' soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I
comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel
rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta
detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati
dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP,
istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
11.
12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e'
effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate nonche', a decorrere dal 1° dicembre 2012,
tramite apposito bollettino postale al quale si applicano
le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto
compatibili.
12-bis.
12-ter. I soggetti passivi devono presentare la
dichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a
quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta, utilizzando il modello
approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione
ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si
verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati
cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con
il citato decreto, sono altresi' disciplinati i casi in cui
deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le
disposizioni dell'art. 37, comma 55, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'art. 1, comma 104,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni
presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in
quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo
dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di approvazione del modello di
dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle
relative istruzioni.
13. Restano ferme le disposizioni dell'art. 9 e
dell'art. 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23. All'art. 14, comma 9, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, le parole: «dal 1° gennaio 2014»,
sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2012». Al
comma 4 dell'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31
dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole
«ad un quarto» sono sostituite dalle seguenti «alla misura
stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472». Ai fini del quarto comma dell'art.
2752 del codice civile il riferimento alla «legge per la
finanza locale» si intende effettuato a tutte le
disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e
provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui
ai commi 39 e 46 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, e'
consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo
risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile
2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato,
di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione
dell'art. 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.
191.
13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni nonche' i regolamenti dell'imposta municipale
propria devono essere inviati esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresi',
tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite
dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni
italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel
predetto sito informatico. Il versamento della prima rata
di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e
delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il
versamento della seconda rata di cui al medesimo art. 9 e'
eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno,
con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla
base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del
28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune
e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo
entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso
anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del
28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente.
14. Sono abrogate, a decorrere dal 1º gennaio 2012,
le seguenti disposizioni:
a. l'art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad
applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle
regioni a Statuto speciale e delle Province Autonome di
Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2018,
l'abrogazione disposta dal presente comma opera anche nei
confronti dei comuni compresi nel territorio della Regione
Friuli-Venezia Giulia;
b. il comma 3, dell'art. 58 e le lettere d), e) ed
h) del comma 1, dell'art. 59 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;
c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 8 e il
comma 4 dell'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23;
d. il comma 1-bis dell'art. 23 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14;
d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 7
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
14-bis. Le domande di variazione della categoria
catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 7
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche
dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, producono gli effetti previsti in
relazione al riconoscimento del requisito di ruralita',
fermo restando il classamento originario degli immobili
rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' per l'inserimento negli atti catastali della
sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il
classamento originario degli immobili rurali ad uso
abitativo.
14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei
terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono
oggetto di inventariazione ai sensi dell'art. 3, comma 3,
del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n.
28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano
entro il 30 novembre 2012, con le modalita' stabilite dal
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
14-quater. Nelle more della presentazione della
dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma
14-ter, l'imposta municipale propria e' corrisposta, a
titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della
rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto. Il
conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
dell'attribuzione della rendita catastale con le modalita'
di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del
soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la
violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni.
15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie dei comuni sono inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del
testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie
delle province e delle citta' metropolitane, la
disposizione del primo periodo si applica a decorrere
dall'anno d'imposta 2021.
15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno,
sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le
specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare
per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da
consentire il prelievo automatizzato delle informazioni
utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al
pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di
attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il
predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche
medesime.
15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le
delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali
diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal
tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano
efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai
sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione
avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o
il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e'
tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15
entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso
anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di
soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e
dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del
1o dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla
base degli atti applicabili per l'anno precedente. I
versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata
dal comune in data successiva al 1o dicembre di ciascun
anno devono essere effettuati sulla base degli atti
pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta
per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia'
versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine
del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente.
15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i
regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe
relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco
di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, al contributo di soggiorno di cui all'art. 14, comma
16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, nonche' al contributo di cui all'art. 1, comma
1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto
dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della
loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il
Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla
pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al
periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi
successivi alla data di inserimento nel portale del
federalismo fiscale.
15-quinquies. Ai fini della pubblicazione di cui
all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, le delibere di variazione dell'aliquota
dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
sono trasmesse con le modalita' di cui al comma 15.
16. All'art. 1, comma 4, ultimo periodo del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole «31
dicembre» sono sostituite dalle parole: "20 dicembre".
All'art. 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le
parole da "differenziate" a "legge statale" sono sostituite
dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli stessi
scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
rispetto del principio di progressivita'". L'Agenzia delle
entrate provvede all'erogazione dei rimborsi
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o con
istanze presentate entro la data di entrata in vigore del
presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
decennale del diritto dei contribuenti.
17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato
ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto legislativo n.
23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni
della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in
ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di
base derivanti dalle disposizioni di cui al presente
articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con
le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio
2009, n. 42, le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di
Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del
predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel
proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di
attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote
di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un
importo pari al maggior gettito stimato di cui al
precedente periodo. L'importo complessivo della riduzione
del recupero di cui al presente comma e' pari per l'anno
2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4
milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro.
18. All'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi
1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche', per gli anni
2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma
4".
19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano
applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
comma 4 dell'art. 2, nonche' dal comma 10 dell'art. 14 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art.
2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
e' esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di
compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore
aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in
misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione
del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i
mutui per l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
21.».
- Si riporta il testo del comma 684 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2014), come modificato dalla presente
legge:
«684. I soggetti passivi dei tributi presentano la
dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 31
dicembre dell'anno successivo alla data di inizio del
possesso o della detenzione dei locali e delle aree
assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in
comune di un'unita' immobiliare, la dichiarazione puo'
essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
(Omissis).».
 
Art. 3 quater
Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera 0a), le parole: «ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;» sono soppresse;
b) al comma 6-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo e' esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione indicato all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, nonche' da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione.".

Riferimenti normativi

- Il testo modificato dei commi 3 e 6-bis del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e'
riportato nelle Note all'art. 3-ter.
 
Art. 3 quinquies
Redditi fondiari percepiti

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari, le parole: «dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosita' del conduttore» sono sostituite dalle seguenti: «, purche' la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosita' o dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis)».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020. Per i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosita', il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 39,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 28,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 18,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 26 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dalla presente legge:
«Art. 26 (Imputazione dei redditi fondiari). - 1. I
redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla
percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti
che possiedono gli immobili a titolo di proprieta',
enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto
stabilito dall'art. 30, per il periodo di imposta in cui si
e' verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti
di locazione di immobili ad uso abitativo, se non
percepiti, non concorrono a formare il reddito, purche' la
mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di
sfratto per morosita' o dall'ingiunzione di pagamento. Ai
canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di
riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si
applica l'art. 21 in relazione ai redditi di cui all'art.
17, comma 1, lettera n-bis). Per le imposte versate sui
canoni venuti a scadenza e non percepiti come da
accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento
giurisdizionale di convalida di sfratto per morosita' e'
riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.
(Omissis).».
 
Art. 3 sexies
Revisione delle tariffe INAIL dall'anno 2023

1. Ai fini della messa a regime, dall'anno 2023, della revisione delle tariffe dei premi e contributi dovuti all'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, garantendone la vigenza anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2021, con esclusione dell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e dell'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, considerate le risultanze economico-finanziarie e attuariali e tenuto conto degli andamenti prospettici del predetto Istituto, in aggiunta alle risorse indicate nel citato articolo 1, comma 128, della legge n .147 del 2013, si tiene conto dei seguenti maggiori oneri e minori entrate, valutati in 630 milioni di euro per l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024, 650 milioni di euro per l'anno 2025, 660 milioni di euro per l'anno 2026, 671 milioni di euro per l'anno 2027, 682 milioni di euro per l'anno 2028, 693 milioni di euro per l'anno 2029, 704 milioni di euro per l'anno 2030 e 715 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
Al predetto articolo 1, comma 1121, della citata legge n. 145 del 2018, le parole: «con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «con effetto dal 1°gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 e dal 1°gennaio 2023». Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati a legislazione vigente. All'articolo 1, comma 1126, della citata legge n.145 del 2018, le lettere a), b), c), d), e) e f) sono abrogate; le disposizioni ivi indicate riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della medesima legge n. 145 del 2018. Alle minori entrate e ai maggiori oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede:
a) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2024, 109 milioni di euro per l'anno 2025, 112 milioni di euro per l'anno 2026, 113 milioni di euro per l'anno 2027, 116 milioni di euro per l'anno 2028, 117 milioni di euro per l'anno 2029, 120 milioni di euro per l'anno 2030 e 121 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente comma;
b) quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 604 milioni di euro per l'anno 2023, 454 milioni di euro per l'anno 2024, 541 milioni di euro per l'anno 2025, 548 milioni di euro per l'anno 2026, 558 milioni di euro per l'anno 2027, 566 milioni di euro per l'anno 2028, 576 milioni di euro per l'anno 2029, 584 milioni di euro per l'anno 2030 e 594 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 1121, 1124 e 1126
dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018, come
modificato dalla presente legge:
«1121. Ai fini della revisione delle tariffe, con
effetto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 e dal 1°
gennaio 2023, dei premi e contributi INAIL per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e dell'art. 1, comma
128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, considerate le
risultanze economico-finanziarie e attuariali e tenuto
conto degli andamenti prospettici del predetto Istituto, in
aggiunta alle risorse indicate nel citato art. 1, comma
128, della legge n. 147 del 2013, si tiene conto delle
seguenti minori entrate, pari a euro 410 milioni per l'anno
2019, a euro 525 milioni per l'anno 2020 e a euro 600
milioni per l'anno 2021.
(Omissis).
1124. L'INAIL, per garantire la sostenibilita' delle
nuove tariffe di cui al comma 1121, comunque sottoposte a
revisione al termine del primo triennio di applicazione, ne
assicura il costante monitoraggio degli effetti e, in caso
di accertato significativo scostamento negativo
dell'andamento delle entrate, tale da compromettere
l'equilibrio economico-finanziario e attuariale della
gestione assicurativa, propone tempestivamente al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze l'adozione delle conseguenti
misure correttive.
(Omissis).
1126. In relazione alla revisione delle tariffe
operata ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 (104), con decorrenza dal 1° gennaio
2019 e dei criteri di calcolo per l'elaborazione dei
relativi tassi medi, sono apportate a decorrere da tale
data le seguenti modificazioni:
a) (Abrogata);
b) (Abrogata);
c) (Abrogata);
d) (Abrogata);
e) (Abrogata);
f) (Abrogata);
g) all'art. 11 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
« Nella liquidazione dell'importo dovuto ai sensi
dei commi precedenti, il giudice puo' procedere alla
riduzione della somma tenendo conto della condotta
precedente e successiva al verificarsi dell'evento lesivo e
dell'adozione di efficaci misure per il miglioramento dei
livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le modalita' di
esecuzione dell'obbligazione possono essere definite
tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse
economiche del responsabile »;
h) all'art. 106, primo comma, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, le parole: « risulti che gli ascendenti si
trovino senza mezzi di sussistenza autonomi e sufficienti e
al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il
defunto » sono sostituite dalle seguenti: « il reddito pro
capite dell'ascendente e del collaterale, ricavato dal
reddito netto del nucleo familiare superstite, calcolato
col criterio del reddito equivalente, risulti inferiore
alla soglia definita dal reddito pro capite, calcolato con
il medesimo criterio del reddito equivalente, in base al
reddito medio netto delle famiglie italiane pubblicato
periodicamente dall'ISTAT e abbattuto del 15 per cento di
una famiglia tipo composta di due persone adulte ». I
relativi oneri sono considerati nell'ambito del nuovo
sistema tariffario, di cui all'alinea del presente comma;
i) all'art. 85, terzo comma, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, le parole: «di lire un milione » sono
sostituite dalle seguenti: « di euro 10.000 » e le parole:
« aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti
numeri 2), 3), e 4) » sono soppresse. I relativi oneri sono
considerati nell'ambito del nuovo sistema tariffario, di
cui all'alinea del presente comma;
l) il premio supplementare previsto dagli
articoli 153 e 154 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non e'
piu' dovuto;
m) all'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23
giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole: « e all'INAIL »
sono soppresse;
n) all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38, le parole: « 130 per mille » sono
sostituite dalle seguenti: « 110 per mille ».
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in
materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144):
«Art. 3 (Tariffe dei premi). - 1. Fermo restando
l'equilibrio finanziario complessivo della gestione
industria, per ciascuna delle gestioni di cui all'art. 1
sono approvate, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, su delibera
del consiglio di amministrazione dell'INAIL, distinte
tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, le relative
modalita' di applicazione, tenendo conto dell'andamento
infortunistico aziendale e dell'attuazione delle norme di
cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni e integrazioni, nonche' degli
oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di
premio.
2. In sede di prima applicazione, le tariffe di cui
al comma 1 sono aggiornate entro il triennio successivo
alla data di entrata in vigore delle stesse.
3. Ogni tariffa stabilisce, per ciascuna delle
lavorazioni in essa comprese, il tasso di premio nella
misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale
in modo da includere l'onere finanziario di cui al secondo
comma dell'art. 39 del testo unico.
4. In considerazione della peculiarita'
dell'attivita' espletata, sono introdotte, in via
sperimentale, per i lavoratori autonomi artigiani, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su proposta del consiglio
di amministrazione dell'INAIL, speciali forme e livelli
tariffari che, assicurando un trattamento minimo di tutela
obbligatoria, consentano flessibilita' nella scelta degli
stessi, anche in considerazione delle iniziative intraprese
per migliorare il livello di sicurezza e salute sul lavoro.
5. Le tariffe dei premi relative al triennio
2000-2002, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000.
Fino all'adozione dei provvedimenti dell'INAIL in
applicazione dei decreti ministeriali di approvazione delle
suddette tariffe, il premio anticipato di cui all'art. 44
del testo unico e successive modificazioni, e' calcolato
sulla base della tariffa dei premi in vigore al 31 dicembre
1999, e' versato provvisoriamente nella misura del 95 per
cento dell'importo cosi' determinato. Limitatamente
all'anno 2000 i termini stabiliti dall'art. 28, quarto
comma, e dall'art. 44, secondo comma, del testo unico, e
successive modificazioni, sono prorogati al 16 marzo. Il
decreto ministeriale di approvazione delle tariffe
fissera', nelle relative modalita' di applicazione, i
criteri per eventuali conguagli.
6. Ferma restando la possibilita' di modifica con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su delibera del consiglio
di amministrazione dell'INAIL, la misura massima dei tassi
medi nazionali e' ridotta al 110 per mille.
7. Ai fini del finanziamento del disavanzo della
gestione agricoltura e' autorizzata per gli anni 2000 e
2001 la spesa di lire 700 miliardi annui, ai sensi
dell'art. 55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio
1999, n. 144, e relative disposizioni attuative. Per gli
anni successivi, nei limiti di lire 700 miliardi annui, la
spesa e' autorizzata subordinatamente all'adozione dei
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.».
- Si riporta il testo vigente del comma 128 dell'art. 1
della citata legge n. 147 del 2013:
«128. Con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento
infortunistico aziendale, e' stabilita la riduzione
percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie
di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite
complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per
l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200
milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il predetto
decreto definisce anche le modalita' di applicazione della
riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato
l'attivita' da non oltre un biennio, nel rispetto delle
norme in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli
articoli 19 e 20 delle modalita' per l'applicazione delle
tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi, di cui
al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio
2001. Sono comunque esclusi dalla riduzione i premi e i
contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali previsti dalle seguenti
disposizioni: art. 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493;
art. 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
e successive modificazioni; decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale 28 marzo 2007, in attuazione
dell'art. 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n.
296; art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni. In
considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei
relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione
dei premi e contributi di cui al primo periodo e'
riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello
Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per
l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700
milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da computare
anche ai fini del calcolo dei coefficienti di
capitalizzazione di cui all'art. 39, primo comma, del testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modificazioni. La riduzione dei premi e contributi di cui
al primo periodo del presente comma e' applicata nelle more
dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali. L'aggiornamento dei premi e
contributi e' operato distintamente per singola gestione
assicurativa, tenuto conto del l'andamento economico,
finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e
garantendo il relativo equilibrio assicurativo, nel
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38. Alle predette finalita' e alle
iniziative di cui ai commi 129 e 130 si fa fronte con le
somme sopra indicate, nonche' con quota parte delle risorse
programmate dall'INAIL per il triennio 2013-2015 per il
finanziamento dei progetti di cui all'art. 11, comma 5, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni, nei limiti dell'importo di 120 milioni di
euro per ciascuno degli esercizi interessati. La
programmazione delle predette risorse per gli anni
successivi al 2015 tiene conto del predetto onere di cui ai
commi 129 e 130, fermo restando l'equilibrio del bilancio
dell'ente. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una
verifica di sostenibilita' economica, finanziaria e
attuariale, asseverata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
(Omissis).».
- La citata legge n. 145 del 2018 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 10
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1. - 4. (Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo vigente del comma 256 dell'art. 1
della citata legge n. 145 del 2018:
«256. Al fine di dare attuazione a interventi in
materia pensionistica finalizzati all'introduzione di
ulteriori modalita' di pensionamento anticipato e misure
per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, nello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e' istituito un fondo denominato " Fondo
per la revisione del sistema pensionistico attraverso
l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento
anticipato e misure per incentivare l'assunzione di
lavoratori giovani ", con una dotazione pari a 3.968
milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro
per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a
8.153 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di
euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2024. Con appositi provvedimenti normativi, nei
limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente
comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si
provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
(Omissis).».
 
Art. 4
Modifiche alla disciplina del Patent box

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono scegliere, in alternativa alla procedura di cui articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ove applicabile, di determinare e dichiarare il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con il quale sono, altresi', definite le ulteriori disposizioni attuative del presente articolo. I soggetti che esercitano l'opzione prevista dal presente comma ripartiscono la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.
2. In caso di rettifica del reddito escluso dal concorso alla formazione del reddito d'impresa ai sensi del regime agevolativo di cui al comma 1, determinato direttamente dai soggetti ivi indicati, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attivita' istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, sia con riferimento all'ammontare dei componenti positivi di reddito, ivi inclusi quelli impliciti derivanti dall'utilizzo diretto dei beni indicati, sia con riferimento ai criteri e alla individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.
3. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento, di cui al comma 1, deve darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale beneficia dell'agevolazione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di attivazione delle procedure previste dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'espressa volonta' di rinuncia alla medesima procedura. I soggetti che esercitano l'opzione prevista dal presente comma ripartiscono la somma delle variazioni in diminuzione, relative ai periodi di imposta di applicazione dell'agevolazione, in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.
5. Resta ferma la facolta', per tutti i soggetti che intendano beneficiare dell'agevolazione, di applicare le disposizioni previste nel comma 2, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nella quale deve essere data indicazione del possesso della documentazione idonea di cui al comma 1 per ciascun periodo d'imposta oggetto di integrazione, purche' tale dichiarazione integrativa sia presentata prima della formale conoscenza dell'inizio di qualunque attivita' di controllo relativa al regime previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. In assenza, nei casi previsti dal presente articolo, della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea di cui al comma 1, in caso di rettifica del reddito ai sensi del comma 2, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dei commi da 37 a 45
dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato-legge di stabilita' 2015):
«37. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono
optare per l'applicazione delle disposizioni di cui ai
commi da 38 a 45. L'opzione ha durata per cinque esercizi
sociali ed e' irrevocabile e rinnovabile.
38. I soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera
d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, possono esercitare l'opzione di cui al comma
37 del presente articolo a condizione di essere residenti
in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare
la doppia imposizione e con i quali lo scambio di
informazioni sia effettivo.
39. I redditi dei soggetti indicati al comma 37
derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright,
da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonche' da
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico
giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il
reddito complessivo, in quanto esclusi per il 50 per cento
del relativo ammontare. Le disposizioni del presente comma
si applicano anche ai redditi derivanti dall'utilizzo
congiunto di beni immateriali, collegati tra loro da
vincoli di complementarita', ai fini della realizzazione di
un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo
o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni
immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi
unicamente quelli indicati nel primo periodo. In caso di
utilizzo diretto dei beni indicati, il contributo economico
di tali beni alla produzione del reddito complessivo
beneficia dell'esclusione di cui al presente comma a
condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un
apposito accordo conforme a quanto previsto dall'art. 8 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni. In tali ipotesi la procedura di
ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e
in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate,
dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti
e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi
riferibili ai predetti componenti positivi. Nel caso in cui
i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni
intercorse con societa' che direttamente o indirettamente
controllano l'impresa, ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa,
gli stessi possono essere determinati sulla base di un
apposito accordo conforme a quanto previsto dall'art. 8 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni.
40. Non concorrono a formare il reddito complessivo
in quanto escluse dalla formazione del reddito le
plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al
comma 39, a condizione che almeno il 90 per cento del
corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni
sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo
di imposta successivo a quello nel quale si e' verificata
la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri
beni immateriali di cui al comma 39. Si applicano le
disposizioni relative al ruling previste dal quarto periodo
del comma 39.
41. Le disposizioni dei commi da 37 a 40 si applicano
a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui
al comma 37 svolgano le attivita' di ricerca e sviluppo,
anche mediante contratti di ricerca stipulati con societa'
diverse da quelle che direttamente o indirettamente
controllano l'impresa, ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa
ovvero con universita' o enti di ricerca e organismi
equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al
comma 39.
42. La quota di reddito agevolabile e' determinata
sulla base del rapporto tra:
a) i costi di attivita' di ricerca e sviluppo,
rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento,
l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui
al comma 39;
b) i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali,
sostenuti per produrre tale bene.
42-bis. L'ammontare di cui alla lettera a) del comma
42 e' aumentato di un importo corrispondente ai costi
sostenuti per l'acquisizione del bene immateriale o per
contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati
con societa' che direttamente o indirettamente controllano
l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa societa' che controlla l'impresa fino a concorrenza
del trenta per cento del medesimo ammontare di cui alla
predetta lettera a).
42-ter.
43. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 37
rileva anche ai fini della determinazione del valore della
produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446.
44. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le
disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine
di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42.
45. Le disposizioni di cui ai commi da 37 a 44 si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2014. Per tale periodo
d'imposta e per quello successivo, la percentuale di
esclusione dal concorso alla formazione del reddito
complessivo di cui al comma 39 e' fissata, rispettivamente,
in misura pari al 30 e al 40 per cento.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 31-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi):
«Art. 31-ter (Accordi preventivi per le imprese con
attivita' internazionale). - 1. Le imprese con attivita'
internazionale hanno accesso ad una procedura finalizzata
alla stipula di accordi preventivi, con principale
riferimento ai seguenti ambiti:
a) preventiva definizione in contraddittorio dei
metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di
cui al comma 7, dell'art. 110 del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei valori di uscita
o di ingresso in caso di trasferimento della residenza,
rispettivamente, ai sensi degli articoli 166 e 166-bis del
medesimo testo unico. Le imprese che aderiscono al regime
dell'adempimento collaborativo hanno accesso alla procedura
di cui al periodo precedente anche al fine della preventiva
definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del
valore normale delle operazioni di cui al comma 10
dell'art. 110 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986;
b) applicazione ad un caso concreto di norme, anche
di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di
utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro
Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile
organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
c) valutazione preventiva della sussistenza o meno
dei requisiti che configurano una stabile organizzazione
situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i
criteri previsti dall'art. 162 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dalle
vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate
all'Italia;
d) applicazione ad un caso concreto di norme, anche
di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la
percezione di dividendi, interessi e royalties e altri
componenti reddituali a o da soggetti non residenti.
2. Gli accordi di cui al comma 1 vincolano le parti
per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati
e per i quattro periodi d'imposta successivi, salvo
mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti
ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli
stessi. Tuttavia, qualora conseguano ad altri accordi
conclusi con le autorita' competenti di Stati esteri a
seguito delle procedure amichevoli previste dalle
convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni,
gli accordi di cui al comma 1 vincolano le parti, secondo
quanto convenuto con dette autorita', a decorrere da
periodi di imposta precedenti purche' non anteriori al
periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della
relativa istanza da parte del contribuente.
3. Qualora le circostanze di fatto e di diritto a
base dell'accordo di cui al comma 1 ricorrano per uno o
piu' dei periodi di imposta precedenti alla stipula ma non
anteriori a quello in corso alla data di presentazione
dell'istanza, relativamente a tali periodi di imposta e'
concessa la facolta' al contribuente di far valere
retroattivamente l'accordo stesso, provvedendo, ove si
renda a tal fine necessario rettificare il comportamento
adottato, all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero
alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi
dell'art. 2, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione, in
entrambi i casi, delle relative sanzioni.
4.
5. Per i periodi d'imposta di validita' dell'accordo,
l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli
articoli 32 e seguenti soltanto in relazione a questioni
diverse da quelle oggetto dell'accordo medesimo.
6. La richiesta di accordo preventivo e' presentata
al competente Ufficio della Agenzia delle entrate, secondo
quanto stabilito con provvedimento del Direttore della
medesima Agenzia. Con il medesimo provvedimento sono
definite le modalita' con le quali il competente Ufficio
procede alla verifica del rispetto dei termini dell'accordo
e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di
diritto su cui l'accordo si basa.
7. Qualunque riferimento all'art. 8 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ovunque presente,
deve intendersi effettuato al presente articolo.».
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 1
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma
delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 1 (Violazioni relative alla dichiarazione delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive). - 1. (Omissis).
2. Se nella dichiarazione e' indicato, ai fini delle
singole imposte, un reddito o un valore della produzione
imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque,
un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore
a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa
dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta
dovuta o della differenza del credito utilizzato. La stessa
sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte
indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni
dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in
sede di ritenuta alla fonte.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322 (Regolamento recante modalita' per la presentazione
delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 2 (Termine per la presentazione della
dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di
I.R.A.P.). - (Omissis).
8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma
restando l'applicazione dell'art. 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei
redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per
correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano
determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore
imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore
debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore
credito, mediante successiva dichiarazione da presentare,
secondo le disposizioni di cui all'art. 3, utilizzando
modelli conformi a quelli approvati per il periodo
d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i
termini stabiliti dall'art. 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
(Omissis).».
 
Art. 4 bis
Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni
dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione
telematica dei redditi

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli uffici, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non chiedono ai contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell'amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente. Eventuali richieste di documenti effettuate dall'amministrazione per dati gia' in suo possesso sono considerate inefficaci».
2. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre»;
b) al comma 2, le parole: «del nono mese» sono sostituite dalle seguenti: «dell'undicesimo mese».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 36-ter del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 36-ter (Controllo formale delle dichiarazioni).
- 1. Gli uffici periferici dell'amministrazione
finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello di presentazione, al controllo
formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e
dai sostituti d'imposta, sulla base dei criteri selettivi
fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto di
specifiche analisi del rischio di evasione e delle
capacita' operative dei medesimi uffici.
2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma
degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle
ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei
sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'art.
20, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica. 29 settembre 1973, n. 605, o dalle
certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle
ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata
nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
b) escludere in tutto o in parte le detrazioni
d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo. 78, comma
25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal
reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
d) determinare i crediti d'imposta spettanti in
base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti
richiesti ai contribuenti;
e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle
persone fisiche e i maggiori contributi dovuti
sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da piu'
dichiarazioni o certificati di cui all'art. 1, comma 4,
lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo
contribuente;
f) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il
sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o
trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non
allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da
terzi.
3-bis. Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli
uffici, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 27
luglio 2000, n. 212, non chiedono ai contribuenti documenti
relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe
tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in
ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o
comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica
della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono
dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero
elementi di informazione in possesso dell'amministrazione
finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal
contribuente. Eventuali richieste di documenti effettuate
dall'amministrazione per dati gia' in suo possesso sono
considerate inefficaci.
4. L'esito del controllo formale e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli
imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei
contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la
segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati
o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro
i trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione.»
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 2 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del
1998, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Termine per la presentazione della
dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di
I.R.A.P.). - 1. Le persone fisiche e le societa' o le
associazioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la
dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'art. 3,
per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste
italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in
via telematica entro il 30 novembre dell'anno successivo a
quello di chiusura del periodo di imposta.
2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le
disposizioni di cui all'art. 3 in via telematica, entro
l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di
chiusura del periodo d'imposta.
(Omissis).».
 
Art. 4 ter
Impegno cumulativo a trasmettere
dichiarazioni o comunicazioni

1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Si considera grave irregolarita' l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni per le quali i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 hanno rilasciato l'impegno cumulativo a trasmettere di cui al comma 6-bis»;
b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Se il contribuente o il sostituto d'imposta conferisce l'incarico per la predisposizione di piu' dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto di cui ai commi 2-bis e 3, questi rilascia al contribuente o al sostituto d'imposta, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L'impegno cumulativo puo' essere contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto di cui ai commi 2-bis e 3 si impegna a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui e' stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d'imposta».
2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Modalita' di presentazione ed obblighi di
conservazione delle dichiarazioni). - 1. Le dichiarazioni
sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica
ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un
ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni
di cui ai commi successivi.
2. Le dichiarazioni previste dal presente decreto,
compresa quella unificata, sono presentate in via
telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o
tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, dai
soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono
le predette dichiarazioni alla presentazione della
dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai
soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei
sostituti di imposta di cui all'art. 4 e dai soggetti di
cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai
soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dai
soggetti tenuti alla presentazione del modello per la
comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli
studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni
sono trasmesse avvalendosi del servizio telematico
Entratel; il collegamento telematico con l'Agenzia delle
entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al
primo periodo obbligati alla presentazione della
dichiarazione dei sostituti d'imposta, in relazione ad un
numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono per
la presentazione in via telematica del servizio telematico
Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3.
2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una
societa' o ente rientra tra i soggetti di cui al comma
precedente, la presentazione in via telematica delle
dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo'
essere effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso
gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si
considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa'
controllante e le societa' da questi controllate come
definite dall'art. 43-ter, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei
commi 2 e 2-bis, non obbligati alla presentazione delle
dichiarazioni in via telematica, possono presentare le
dichiarazioni in via telematica direttamente avvalendosi
del servizio telematico Internet ovvero tramite un
incaricato di cui al comma 3.
3. Ai soli fini della presentazione delle
dichiarazioni in via telematica mediante il servizio
telematico Entratel si considerano soggetti incaricati
della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e
dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre
1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b)
e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a
minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e
per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3-bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della
predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente
decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica
delle stesse.
3-ter.
4. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono
abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei
dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione e'
revocata quando nello svolgimento dell'attivita' di
trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o
ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti
di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del
professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri di
assistenza fiscale. Si considera grave irregolarita'
l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o
di comunicazioni per le quali i soggetti di cui ai commi
2-bis e 3 hanno rilasciato l'impegno cumulativo a
trasmettere di cui al comma 6-bis.
5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti
obbligati alla presentazione in via telematica, la
dichiarazione puo' essere presentata all'Agenzia delle
entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero,
utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente
dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero
avvalendosi del servizio telematico Internet.
6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche
se non richiesta, ricevuta di presentazione della
dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3
rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche
se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica
all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella
dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa
o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione
nonche', entro trenta giorni dal termine previsto per la
presentazione in via telematica, la dichiarazione
trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 1 e copia
della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione
della dichiarazione.
6-bis. Se il contribuente o il sostituto d'imposta
conferisce l'incarico per la predisposizione di piu'
dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto di cui ai commi
2-bis e 3, questi rilascia al contribuente o al sostituto
d'imposta, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a
trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i
dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni.
L'impegno cumulativo puo' essere contenuto nell'incarico
professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi
indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali
il soggetto di cui ai commi 2-bis e 3 si impegna a
trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i
dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito per
la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato
professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo
anno successivo a quello in cui e' stato rilasciato, salva
revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto
d'imposta.
7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono
in via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle
entrate entro quattro mesi dalla data di scadenza del
termine di presentazione ovvero, per le dichiarazioni
presentate oltre tale termine, entro quattro mesi dalla
data di presentazione delle dichiarazioni stesse, ove non
diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11.
7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e
3, presentano in via telematica le dichiarazioni per le
quali non e' previsto un apposito termine entro un mese
dalla scadenza del termine previsto per la presentazione
alle banche e agli uffici postali.
7-ter. Le dichiarazioni consegnate ai soggetti
incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, successivamente al
termine previsto per la presentazione in via telematica
delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data
contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai
medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.
8. La dichiarazione si considera presentata nel
giorno in cui e' consegnata dal contribuente alla banca o
all'ufficio postale ovvero e' trasmessa all'Agenzia delle
entrate mediante procedure telematiche direttamente o
tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3.
9. I contribuenti e i sostituti di imposta che
presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente
o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano,
per il periodo previsto dall'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la
dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello
conforme a quello approvato con il provvedimento di cui
all'art. 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati dal
soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione.
L'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione
della dichiarazione e dei suddetti documenti.
9-bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle
dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici,
per il periodo previsto dall'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali
l'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione
previa riproduzione su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 1.
10. La prova della presentazione della dichiarazione
e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione
presentata in via telematica direttamente o tramite i
soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero dalla ricevuta
della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio
della raccomandata di cui al comma 5.
11. Le modalita' tecniche di trasmissione delle
dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento del
servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle
banche e della Poste italiane S.p.a., comprese le
conseguenze derivanti dalle irregolarita' commesse nello
svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte
convenzioni, approvate con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate.
12. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni
riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
13. Ai soggetti incaricati della trasmissione
telematica si applica l'art. 12-bis, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono,
rispettivamente, le convenzioni e i provvedimenti di cui al
comma 11 del presente articolo.».
 
Art. 4 quater
Semplificazioni in materia
di versamento unitario

1. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241, dopo la lettera h-quinquies) sono aggiunte le seguenti:
«h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche ».
2. Le disposizioni di cui alle lettere h-sexies) e h-septies) del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotte dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, in ogni caso, non prima del 1° gennaio 2020.
3. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 1998, n. 421, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «o negli appositi conti correnti postali, aperti ai sensi del predetto decreto interministeriale utilizzando apposito bollettino conforme a quello allegato al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «oppure mediante il sistema del versamento unitario, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento "F24 Enti pubblici", di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1° dicembre 2015»;
b) al comma 6, le parole: «bollettino di conto corrente postale» sono sostituite dalle seguenti: «il sistema del versamento unitario, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento "F24 Enti pubblici", di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1° dicembre 2015».
4. Il comma 143 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' sostituito dal seguente:
«143. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF e' effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono definite le modalita' per l'attuazione del presente comma e per la ripartizione giornaliera, da parte dell'Agenzia delle entrate in favore dei comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti d'imposta a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con il medesimo decreto e' stabilito il termine a decorrere dal quale sono applicate le modalita' di versamento previste dal presente comma».
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1,535 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
6. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' relative all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni), come modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per
importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.»
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 1998, n.
421 (Regolamento recante disciplina delle modalita' e dei
termini di versamento dell'acconto mensile dell'IRAP dovuta
dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici, da
adottare ai sensi dell'art. 30, comma 5, del d.lgs. 15
dicembre 1997, n. 446), come modificato dalla presente
legge:
«1. 1. Il versamento dell'acconto dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive previsto dall'art. 30,
comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
dovuto dagli organi e dalle amministrazioni dello Stato e
dagli enti pubblici di cui agli articoli 87, comma 1,
lettere c) e d), e 88 del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' effettuato in
favore delle regioni e province autonome con le seguenti
modalita'.
2. Le amministrazioni centrali dello Stato effettuano
il versamento dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive con emissione di titolo di spesa estinguibile
mediante accreditamento ai pertinenti conti correnti
istituiti con il decreto interministeriale di cui all'art.
40 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano nonche' gli enti previdenziali elencati nella
tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720,
provvedono al versamento dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive con operazioni di giroconto dai propri
conti ordinari presso la tesoreria centrale ai conti
correnti istituiti ai sensi dell'art. 40 del predetto
decreto legislativo n. 446 del 1997.
4. Le amministrazioni periferiche dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, titolari di contabilita' speciali,
o di ordini di accreditamento, gli ordinatori secondari di
spese statali nonche' le amministrazioni degli organi
costituzionali effettuano i versamenti dovuti con emissione
di titolo di spesa estinguibile mediante accreditamento
alle pertinenti contabilita' speciali di girofondi oppure
mediante il sistema del versamento unitario, di cui agli
articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. ?241, limitatamente ai casi in cui non sia
possibile utilizzare il modello di versamento «F24 Enti
pubblici», di cui al provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate 1° dicembre 2015.
5. Gli enti pubblici, elencati nella tabella A della
legge n. 720 del 1984 titolari di contabilita' speciali,
provvedono al versamento dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive con operazione di giroconto dalle
proprie contabilita' speciali alle pertinenti contabilita'
speciali di girofondi.
6. Gli enti pubblici diversi da quelli indicati nei
commi precedenti corrispondono l'imposta regionale sulle
attivita' produttive mediante il sistema del versamento
unitario, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. ?241, limitatamente ai casi
in cui non sia possibile utilizzare il modello di
versamento «F24 Enti pubblici», di cui al provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate 1° dicembre 2015.».
 
Art. 4 quinquies
Semplificazione in materia di indici sintetici
di affidabilita' fiscale

1. Al fine di ridurre gli oneri dei contribuenti ed evitare errori in fase dichiarativa, all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Dai modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sono esclusi i dati gia' contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui redditi, approvati con il provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, fermo restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione degli indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate rende disponibili agli operatori economici, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati in suo possesso che risultino utili per la comunicazione di cui al precedente periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 9-bis del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96 (Disposizioni urgenti in
materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 9-bis (Indici sintetici di affidabilita'
fiscale). - 1. Al fine di favorire l'emersione spontanea
delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli
obblighi tributari da parte dei contribuenti e il
rafforzamento della collaborazione tra questi e
l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di
forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze
fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilita'
fiscale per gli esercenti attivita' di impresa, arti o
professioni, di seguito denominati "indici". Gli indici,
elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e
informazioni relativi a piu' periodi d'imposta,
rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a
verificare la normalita' e la coerenza della gestione
aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse
basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il
grado di affidabilita' fiscale riconosciuto a ciascun
contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo,
sulla base dei dati dichiarati entro i termini
ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di
cui al comma 11.
2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del
periodo d'imposta per il quale sono applicati. Le eventuali
integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto
di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a
modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati,
con particolare riguardo a determinate attivita' economiche
o aree territoriali, sono approvate entro il mese di
febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il
quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione
almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o
dall'ultima revisione. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di
gennaio di ciascun anno, sono individuate le attivita'
economiche per le quali devono essere elaborati gli indici
ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al
precedente periodo e' emanato entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
3. I dati rilevanti ai fini della progettazione,
della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione
degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali
previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative
disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie
fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia
di finanza, nonche' da altre fonti.
4. I contribuenti cui si applicano gli indici
dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea
raccolta informativa, i dati economici, contabili e
strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi,
sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione
tecnica e metodologica approvata con il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2,
indipendentemente dal regime di determinazione del reddito
utilizzato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per
il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati
di cui al periodo precedente. La disposizione del primo
periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli
indici per tutte le attivita' economiche interessate, anche
ai parametri previsti dall'art. 3, commi da 181 a 189,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di
settore previsti dall'art. 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per i periodi d'imposta 2017
e 2018, il provvedimento di cui al secondo periodo del
presente comma e' emanato entro il termine previsto
dall'art. 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per
l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai
predetti periodi d'imposta.
4-bis. Dai modelli da utilizzare per la comunicazione
dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici
sono esclusi i dati gia' contenuti negli altri quadri dei
modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui
redditi, approvati con il provvedimento previsto dall'art.
1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, fermo
restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione degli
indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di
cui al comma 4 del presente articolo. L'Agenzia delle
entrate rende disponibili agli operatori economici,
nell'area riservata del proprio sito internet
istituzionale, i dati in suo possesso che risultino utili
per la comunicazione di cui al precedente periodo. Le
disposizioni del presente comma si applicano dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.
5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei
contribuenti o degli intermediari di cui essi possono
avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche
e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi
informatici di ausilio alla compilazione e alla
trasmissione dei dati di cui al comma 4, nonche' gli
elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e
dall'applicazione degli indici.
6. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta
nei quali il contribuente:
a) ha iniziato o cessato l'attivita' ovvero non si
trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
b) dichiara ricavi di cui all'art. 85, comma 1,
esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi
di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore
al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione
dei relativi indici.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di
esclusione dell'applicabilita' degli indici per determinate
tipologie di contribuenti.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' istituita una commissione di esperti, designati
dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle
segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle
organizzazioni economiche di categoria e degli ordini
professionali. La commissione e' sentita nella fase di
elaborazione e, prima dell'approvazione e della
pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere
sull'idoneita' dello stesso a rappresentare la realta' cui
si riferisce nonche' sulle attivita' economiche per le
quali devono essere elaborati gli indici. I componenti
della commissione partecipano alle sue attivita' a titolo
gratuito. Non spetta ad essi il rimborso delle spese
eventualmente sostenute. Fino alla costituzione della
commissione di cui al presente comma, le sue funzioni sono
svolte dalla commissione degli esperti di cui all'art. 10,
comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni di
quest'ultima sono attribuite alla commissione di cui al
presente comma a decorrere dalla data della sua
costituzione.
9. Per i periodi d'imposta per i quali trovano
applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono
indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti
positivi, non risultanti dalle scritture contabili,
rilevanti per la determinazione della base imponibile ai
fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio
profilo di affidabilita' nonche' per accedere al regime
premiale di cui al comma 11. Tali ulteriori componenti
positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e determinano un corrispondente
maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori
componenti positivi di cui ai precedenti periodi si
applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non
soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali,
l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta
relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella
relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume
d'affari dichiarato.
10. La dichiarazione degli importi di cui al comma 9
non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a
condizione che il versamento delle relative imposte sia
effettuato entro il termine e con le modalita' previsti per
il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con
facolta' di effettuare il pagamento rateale delle somme
dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai
sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.
11. In relazione ai diversi livelli di affidabilita'
fiscale conseguenti all'applicazione degli indici,
determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori
componenti positivi di cui al comma 9, sono riconosciuti i
seguenti benefici:
a) l'esonero dall'apposizione del visto di
conformita' per la compensazione di crediti per un importo
non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta
sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000
euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta
regionale sulle attivita' produttive;
b) l'esonero dall'apposizione del visto di
conformita' ovvero dalla prestazione della garanzia per i
rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo
non superiore a 50.000 euro annui;
c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina
delle societa' non operative di cui all'art. 30 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto
al secondo periodo del comma 36-decies dell'art. 2 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle
presunzioni semplici di cui all'art. 39, primo comma,
lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'art. 54,
secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) l'anticipazione di almeno un anno, con
graduazione in funzione del livello di affidabilita', dei
termini di decadenza per l'attivita' di accertamento
previsti dall'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento
al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'art. 57,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633;
f) l'esclusione della determinazione sintetica del
reddito complessivo di cui all'art. 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a
condizione che il reddito complessivo accertabile non
ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono individuati i livelli di affidabilita'
fiscale, anche con riferimento alle annualita' pregresse,
ai quali e' collegata la graduazione dei benefici premiali
indicati al comma 11; i termini di accesso ai benefici
possono essere differenziati tenendo conto del tipo di
attivita' svolto dal contribuente.
13. Con riferimento al periodo d'imposta interessato
dai benefici premiali di cui al comma 11, in caso di
violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi
dell'art. 331 del codice di procedura penale per uno dei
reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, non si applicano le disposizioni di cui al comma 11,
lettere c), d), e) e f), del presente articolo.
14. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia
di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo
basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono
conto del livello di affidabilita' fiscale dei contribuenti
derivante dall'applicazione degli indici nonche' delle
informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe
tributaria di cui all'art. 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
15. All'art. 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998,
n. 146, dopo le parole: "studi di settore," sono inserite
le seguenti: "degli indici sintetici di affidabilita'
fiscale". La societa' indicata nell'art. 10, comma 12,
della legge 8 maggio 1998, n. 146, provvede, altresi', a
porre in essere ogni altra attivita' idonea a sviluppare
innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare
le attivita' di analisi per contrastare la sottrazione
all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura
contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di
evasione e a individuare le relative aree territoriali e
settoriali di intervento. Al fine di consentire lo
svolgimento delle attivita' di cui al precedente periodo e
di assicurare il coordinamento delle stesse con ulteriori
attivita' svolte dalla medesima societa' per altre
finalita' e per conto di altre amministrazioni, la stessa
societa' puo' stipulare specifiche convenzioni con le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con altri
soggetti. Tali convenzioni, aventi ad oggetto anche lo
scambio, l'utilizzo e la condivisione dei dati, dei
risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie,
nonche' altre attivita', sono stipulate esclusivamente per
le finalita' stabilite dal presente comma o da altre
disposizioni normative. Le convenzioni che hanno ad oggetto
la mappa del rischio di evasione e l'analisi per il
contrasto della sottrazione di basi imponibili, anche di
natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree
di competenza, con le agenzie fiscali, con l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, con l'Ispettorato
nazionale del lavoro e con il Corpo della guardia di
finanza. Le quote di partecipazione al capitale della
societa' di cui al secondo periodo del presente comma
possono essere cedute, in tutto o in parte, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, in
conformita' ai principi disposti dal testo unico di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
16. Nei casi di omissione della comunicazione dei
dati rilevanti ai fini della costruzione e
dell'applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta
o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 8, comma 1,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'Agenzia
delle entrate, prima della contestazione della violazione,
mette a disposizione del contribuente, con le modalita' di
cui all'art. 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, le informazioni in proprio possesso,
invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o
a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del
comportamento del contribuente si tiene conto nella
graduazione della misura della sanzione. L'Agenzia delle
entrate, nei casi di omissione della comunicazione di cui
al primo periodo, puo' altresi' procedere, previo
contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul
valore aggiunto ai sensi, rispettivamente, del secondo
comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 55 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni
necessarie per l'attuazione del presente articolo.
18. Le disposizioni normative e regolamentari
relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri
previsti dall'art. 3, commi da 181 a 189, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e degli studi di settore previsti
dagli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti
nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con
riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli
indici. Ad eccezione di quanto gia' disposto dal presente
articolo, le norme che, per fini diversi dall'attivita' di
controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente
periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi
di settore si intendono riferite anche agli indici. Per le
attivita' di controllo, di accertamento e di irrogazione
delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta
antecedenti a quelli di cui al primo periodo si applicano
le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Sono abrogati l'art. 10-bis della legge 8 maggio
1998, n. 146, e l'art. 7-bis del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
dicembre 2016, n. 225.
19. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
 
Art. 4 sexies
Termini di validita'
della dichiarazione sostitutiva unica

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e' sostituito dal seguente:
«4. La DSU ha validita' dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, all'inizio del periodo di validita', fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilita' di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per
l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla
poverta'), come modificato dal presente articolo e
dall'art. 28-bis della presente legge e con decorrenza dal
1° gennaio 2020:
«Art. 10 (ISEE precompilato e aggiornamento della
situazione economica). - 1. A decorrere dal 2019, l'INPS
precompila la DSU cooperando con l'Agenzia delle entrate. A
tal fine sono utilizzate le informazioni disponibili
nell'Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi
dell'INPS, nonche' le informazioni su saldi e giacenze
medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo
familiare comunicate ai sensi dell'art. 7, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, e dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sono scambiati i dati
mediante servizi anche di cooperazione applicativa.
2. La DSU precompilata puo' essere accettata o
modificata, fatta eccezione per i trattamenti erogati
dall'INPS e per le componenti gia' dichiarate a fini
fiscali, per le quali e' assunto il valore a tal fine
dichiarato. Laddove la dichiarazione dei redditi non sia
stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a
fini ISEE possono essere modificate, fatta salva la
verifica di coerenza rispetto alla dichiarazione dei
redditi successivamente presentata e le eventuali sanzioni
in caso di dichiarazione mendace. La DSU precompilata
dall'INPS e' resa disponibile mediante i servizi telematici
dell'Istituto direttamente al cittadino, che puo' accedervi
anche per il tramite del portale dell'Agenzia delle entrate
attraverso sistemi di autenticazione federata, o,
conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza
fiscale di cui all'art. 32 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate
e il Garante per la protezione dei dati personali, sono
individuate le modalita' tecniche per consentire al
cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa
disponibile in via telematica dall'INPS.
2-bis. Resta ferma la possibilita' di presentare la
DSU nella modalita' non precompilata. In tal caso, in sede
di attestazione dell'ISEE, sono riportate le eventuali
omissioni o difformita' riscontrate nei dati dichiarati
rispetto alle informazioni disponibili di cui al comma 1,
incluse eventuali difformita' su saldi e giacenze medie del
patrimonio mobiliare, secondo modalita' definite con il
decreto di cui al comma 2.
3. Ferme restando le decorrenze di cui al comma 4,
con il medesimo decreto di cui al comma 2, e' stabilita la
data a partire dalla quale e' possibile accedere alla
modalita' precompilata di presentazione della DSU, nonche'
la data a partire dalla quale e' avviata una
sperimentazione in materia, anche ai soli fini del rilascio
dell'ISEE corrente ai sensi del comma 5. Con il medesimo
decreto sono stabilite le componenti della DSU che restano
interamente autodichiarate e non precompilate, suscettibili
di successivo aggiornamento in relazione alla evoluzione
dei sistemi informativi e dell'assetto dei relativi flussi
d'informazione.
4. La DSU ha validita' dal momento della
presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun
anno, all'inizio del periodo di validita', fissato al 1°
gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella
DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno
precedente. Resta ferma la possibilita' di aggiornare i
dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni
dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il
nucleo familiare.
5. L'ISEE corrente e la sua componente reddituale
ISRE possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in
corso di validita', qualora si sia verificata una
variazione della situazione lavorativa, di cui all'art. 9,
comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, ovvero una
variazione dell'indicatore della situazione reddituale
corrente superiore al venticinque per cento, di cui al
medesimo art. 9, comma 2, ovvero un'interruzione dei
trattamenti previsti dall'art. 4, comma 2, lettera f), del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
159 del 2013. La variazione della situazione lavorativa
deve essere avvenuta posteriormente al 1° gennaio dell'anno
cui si riferisce il reddito considerato nell'ISEE calcolato
in via ordinaria di cui si chiede la sostituzione con
l'ISEE corrente. Nel caso di interruzione dei trattamenti
di cui al primo periodo, il periodo di riferimento e i
redditi utili per il calcolo dell'ISEE corrente sono
individuati con le medesime modalita' applicate in caso di
variazione della situazione lavorativa del lavoratore
dipendente a tempo indeterminato. A decorrere dal
quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del provvedimento di approvazione del nuovo modulo
sostitutivo della DSU finalizzato alla richiesta dell'ISEE
corrente, emanato ai sensi dell'art. 10, comma 3, del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
159 del 2013, l'ISEE corrente e' calcolato con le modalita'
di cui al presente comma e ha validita' di sei mesi dalla
data della presentazione del modulo sostitutivo ai fini
della successiva richiesta dell'erogazione delle
prestazioni, salvo che intervengano variazioni nella
situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti;
in quest'ultimo caso, l'ISEE corrente e' aggiornato entro
due mesi dalla variazione.
6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e
5 cessa dal giorno successivo a quello di entrata in vigore
delle corrispondenti modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, da adottarsi
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
7. A decorrere dalla data stabilita nel decreto di
cui al comma 3, al fine di agevolare la precompilazione
della DSU per l'ISEE corrente, nonche' la verifica delle
comunicazioni di cui all'art. 11, comma 2, da parte
dell'INPS e per la verifica dello stato di disoccupazione
di cui all'art. 3, comma 3, da parte degli organi
competenti, le comunicazioni obbligatorie, di cui all'art.
9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, devono contenere l'informazione relativa alla
retribuzione o al compenso.».
 
Art. 4 septies
Conoscenza degli atti
e semplificazione

1. All'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalita' di comunicazione e di pubblicita', almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono»;
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. I modelli e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione finanziaria assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e piu' agevoli.
3-ter. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' relative all'attuazione dei commi 3 e 3-bis nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 27 luglio
2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 6 (Conoscenza degli atti e semplificazione). -
1. L'amministrazione finanziaria deve assicurare
l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti
a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a
comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del
contribuente, quale desumibile dalle informazioni in
possesso della stessa amministrazione o di altre
amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero
nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale
ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli
atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati
con modalita' idonee a garantire che il loro contenuto non
sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.
Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli
atti tributari.
2. L'amministrazione deve informare il contribuente
di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali
possa derivare il mancato riconoscimento di un credito
ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di
integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il
riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative
volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le
relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e
i documenti di prassi amministrativa siano messi a
disposizione del contribuente, con idonee modalita' di
comunicazione e di pubblicita', almeno sessanta giorni
prima del termine assegnato al contribuente per
l'adempimento al quale si riferiscono.
3-bis. I modelli e le relative istruzioni devono
essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di
conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione
finanziaria assicura che il contribuente possa ottemperare
agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti
e nelle forme meno costose e piu' agevoli.
3-ter. Le amministrazioni interessate provvedono alle
attivita' relative all'attuazione dei commi 3 e 3-bis
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere
richiesti documenti ed informazioni gia' in possesso
dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni
pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed
informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2
e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di
accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualita' del
soggetto interessato dalla azione amministrativa.
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo
derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da
dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti
rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione
finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del
servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i
chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti
entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta
giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si
applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga
la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a
quello richiesto. La disposizione non si applica
nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali
il contribuente non e' tenuto ad effettuare il versamento
diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione
delle disposizioni di cui al presente comma.».
 
Art. 4 octies
Obbligo di invito al contraddittorio

1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo e' automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario»;
b) prima dell'articolo 6 e' inserito il seguente:
«Art. 5-ter. - (Invito obbligatorio) - 1. L'ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.
2. Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio di cui al comma 1 gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento e' specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.
4. In tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio puo' notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al comma 1.
5. Fuori dei casi di cui al comma 4, il mancato avvio del contraddittorio mediante l'invito di cui al comma 1 comporta l'invalidita' dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.
6. Restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento»;
c) al comma 2 dell'articolo 6, le parole: «di cui all'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5 e 5-ter».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020.
3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 5 e 6, comma 2, 5
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
(Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di
conciliazione giudiziale), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 5 (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio
invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono
indicati:
a) i periodi di imposta suscettibili di
accertamento;
b) il giorno e il luogo della comparizione per
definire l'accertamento con adesione;
c) le maggiori imposte, ritenute, contributi,
sanzioni ed interessi dovuti;
d) i motivi che hanno dato luogo alla
determinazione delle maggiori imposte, ritenute e
contributi di cui alla lettera c).
1-bis.
1-ter.
1-quater.
1-quinquies.
2.
3.
3-bis. Qualora tra la data di comparizione, di cui al
comma 1, lettera b), e quella di decadenza
dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto
impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine
di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo e'
automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga
al termine ordinario.»
«Art. 6 (Istanza del contribuente). - (Omissis).
2. Il contribuente nei cui confronti sia stato
notificato avviso di accertamento o di rettifica, non
preceduto dall'invito di cui agli articoli 5 e 5-ter, puo'
formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi
la commissione tributaria provinciale, istanza in carta
libera di accertamento con adesione, indicando il proprio
recapito, anche telefonico.
(Omissis).».
 
Art. 4 novies
Norma di interpretazione autentica in materia di difesa
in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione

1. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilita' della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'art. 1
del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il
finanziamento di esigenze indifferibili):
«Art. 1 (Disposizioni in materia di soppressione di
Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato). -
(Omissis).
8. L'ente e' autorizzato ad avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 del testo
unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le
ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo
stesso ente puo' altresi' avvalersi, sulla base di
specifici criteri definiti negli atti di carattere generale
deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di
avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di
cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, ovvero puo' avvalersi ed essere rappresentato,
davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri
dipendenti delegati, che possono stare in giudizio
personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo
questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici,
l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, puo' assumere
direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio
davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi
l'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546. Per la tutela dell'integrita' dei bilanci
pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nonche'
nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le funzioni e le
attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla
riscossione delle entrate degli enti locali e delle
societa' da essi partecipate sono affidate a soggetti
iscritti all'albo previsto dall'art. 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 43 del regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e
delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura
dello Stato):
«Art. 43. - L'Avvocatura dello Stato puo' assumere la
rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi
avanti le Autorita' giudiziarie, i Collegi arbitrali, le
giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni
pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a
tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che
sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o
di altro provvedimento approvato con regio decreto.
Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono
essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e
giustizia e per le finanze.
Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al
primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi
indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura
dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi
di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.
Salve le ipotesi di conflitto, ove tali
amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non
avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare
apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di
vigilanza.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono
estese agli enti regionali, previa deliberazione degli
organi competenti.».
 
Art. 4 decies
Norma di interpretazione autentica
in materia di ravvedimento parziale

1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis. - (Ravvedimento parziale) - 1. L'articolo 13 si interpreta nel senso che e' consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purche' nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento e' riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente e' consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa e' regolarizzata.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate».
 
Art. 5
Rientro dei cervelli

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
b) l'attivita' lavorativa e' prestata prevalentemente nel territorio italiano. »;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attivita' d'impresa in Italia, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.»;
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unita' immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprieta'. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento del loro ammontare.»;
d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. La percentuale di cui al comma 1 e' ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
5-ter. I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purche' abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Con riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonche' per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai cittadini italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purche' abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.
5-quater. Per i rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Ai rapporti di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis, quarto periodo, e 5-bis.
5-quinquies. Per i rapporti di cui al comma 5-quater, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorita' di Governo delegata per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione del presente comma, definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e d) si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 8-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni contenute nell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.».
4. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «nei tre periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei cinque periodi d'imposta successivi»;
b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
«3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente trasferisce la residenza ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nel territorio dello Stato e nei sette periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un'unita' immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprieta'. Per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel territorio dello Stato e nei dieci periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel territorio dello Stato e nei dodici periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
3-quater. I docenti o ricercatori italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purche' abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Con riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonche' per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai docenti e ricercatori italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purche' abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.».
5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.».
5-bis. All'articolo 24, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole da: «I contratti di cui al comma 3, lettera a)» fino a: «esclusivamente con regime di tempo pieno» sono sostituite dalle seguenti: «I contratti di cui al comma 3, lettere a) e b), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (Disposizioni recanti
misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle
imprese), come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Regime speciale per lavoratori rimpatriati)
- 1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo
prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la
residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito
complessivo limitatamente al 30 per cento del loro
ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia
nei due periodi d'imposta precedenti il predetto
trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per
almeno due anni;
b) l'attivita' lavorativa e' prestata
prevalentemente nel territorio italiano.
1-bis. Il regime di cui al comma 1 si applica anche
ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal
comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attivita' d'impresa in
Italia, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2019.
2. Il criterio di determinazione del reddito di cui
al comma 1 si applica anche ai soggetti di cui all'art. 2,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le cui
categorie vengono individuate tenendo conto delle
specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e
professionali con il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di cui al comma 3. Il criterio di
determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica
anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti
all'Unione europea, con i quali sia in vigore una
convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di
informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma
di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attivita'
di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori
dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno
svolto continuativamente un'attivita' di studio fuori
dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o piu',
conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione
post lauream.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
a decorrere dal periodo di imposta in cui e' avvenuto il
trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai
sensi dell'art. 2 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro
periodi successivi. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
adottate le disposizioni di attuazione del presente
articolo anche relativamente alle disposizioni di
coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in
materia, nonche' relativamente alle cause di decadenza dal
beneficio.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai
lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche
in affido preadottivo. Le disposizioni del presente
articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di
imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino
proprietari di almeno un'unita' immobiliare di tipo
residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in
Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento;
l'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente
dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai
figli, anche in comproprieta'. In entrambi i casi, i
redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi
di imposta, concorrono alla formazione del reddito
complessivo limitatamente al 50 per cento del loro
ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli
minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i
redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi
di imposta, concorrono alla formazione del reddito
complessivo limitatamente al 10 per cento del loro
ammontare.
4. Il comma 12-octies dell'art. 10 del decreto-legge
31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e' abrogato. I
soggetti di cui all'art. 2, comma 1, della legge 30
dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia
entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello
successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei
limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa
possono optare, con le modalita' definite con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, per il regime agevolativo di cui al presente
articolo.
5. All'art. 2, comma 1, lettere a) e b), della legge
30 dicembre 2010, n. 238, le parole: «nati dopo il 1°
gennaio 1969» sono abrogate.
5-bis. La percentuale di cui al comma 1 e' ridotta al
10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza
in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
5-ter. I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe
degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in
Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai
benefici fiscali di cui al presente articolo purche'
abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di
una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi
per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Con
riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati
notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero
oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del
giudizio nonche' per i periodi d'imposta per i quali non
sono decorsi i termini di cui all'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai
cittadini italiani non iscritti all'AIRE rientrati in
Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici
fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31
dicembre 2018, purche' abbiano avuto la residenza in un
altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie
imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1,
lettera a). Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso
delle imposte versate in adempimento spontaneo.
5-quater. Per i rapporti di cui alla legge 23 marzo
1981, n. 91, ferme restando le condizioni di cui al
presente articolo, i redditi di cui al comma 1 concorrono
alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50
per cento del loro ammontare. Ai rapporti di cui al primo
periodo non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis,
quarto periodo, e 5-bis.
5-quinquies. Per i rapporti di cui al comma 5-quater,
l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi
previsto comporta il versamento di un contributo pari allo
0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti
dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
dell'autorita' di Governo delegata per lo sport e di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione del
presente comma, definiti con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
«Art. 2 (Soggetti passivi). - 1. Soggetti passivi
dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non
residenti nel territorio dello Stato.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le persone che per la maggior parte del periodo
di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione
residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o
la residenza ai sensi del codice civile.
2- bis. Si considerano altresi' residenti, salvo
prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle
anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati
o territori diversi da quelli individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale.».
- Si riporta il testo dell'art. 8-bis del decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (Disposizioni urgenti
in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8-bis (Regime fiscale per i lavoratori
rimpatriati). - 1. In deroga alle disposizioni di cui al
secondo periodo del comma 4 dell'art. 16 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147, l'opzione esercitata
ai sensi del medesimo comma 4 produce effetti per il
quadriennio 2017-2020. Per il periodo d'imposta 2016
restano applicabili le disposizioni di cui alla legge 30
dicembre 2010, n. 238. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' di restituzione delle maggiori imposte
eventualmente versate per l'anno 2016.
2. Le disposizioni contenute nell'art. 44 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
nell'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
147, si applicano nel rispetto delle condizioni e dei
limiti del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti de minimis, del regolamento
(UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE)
717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel
settore della pesca e dell'acquacoltura.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
13,4 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
- Si riporta il testo dell'art. 44 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 44 (Incentivi per il rientro in Italia di
ricercatori residenti all'estero). - 1. Ai fini delle
imposte sui redditi e' escluso dalla formazione del reddito
di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli
emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in
possesso di titolo di studio universitario o equiparato e
non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto
documentata attivita' di ricerca o docenza all'estero
presso centri di ricerca pubblici o privati o universita'
per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere
la loro attivita' in Italia, acquisendo conseguentemente la
residenza fiscale nel territorio dello Stato.
2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono
alla formazione del valore della produzione netta
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
a decorrere dal 1° gennaio 2011, nel periodo d'imposta in
cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel
territorio dello Stato e nei cinque periodi d'imposta
successivi sempre che permanga la residenza fiscale in
Italia.
3-bis. All'art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. La prova di ammissione ai corsi svolti in
lingua straniera e' predisposta direttamente nella medesima
lingua.».
3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o
docente trasferisce la residenza ai sensi dell'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 nel territorio dello Stato e nei sette periodi
d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza
fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un
figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e
nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari
di almeno un'unita' immobiliare di tipo residenziale in
Italia, successivamente al trasferimento in Italia della
residenza ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986 o nei dodici mesi
precedenti al trasferimento; l'unita' immobiliare puo'
essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore
oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in
comproprieta'. Per i docenti e ricercatori che abbiano
almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido
preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o
docente diviene residente, ai sensi dell'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel
territorio dello Stato e nei dieci periodi d'imposta
successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel
territorio dello Stato. Per i docenti o ricercatori che
abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in
affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o
docente diviene residente, ai sensi dell'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel
territorio dello Stato e nei dodici periodi d'imposta
successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel
territorio dello Stato.
3-quater. I docenti o ricercatori italiani non iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)
rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono
accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo
purche' abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai
sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui
redditi per il periodo di cui all'art. 16, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Con
riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati
notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero
oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del
giudizio nonche' per i periodi d'imposta per i quali non
sono decorsi i termini di cui all'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai
docenti e ricercatori italiani non iscritti all'AIRE
rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i
benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo
vigente al 31 dicembre 2018, purche' abbiano avuto la
residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione
contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di
cui all'art. 16, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Non si fa luogo, in
ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento
spontaneo.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 24 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di
organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la
qualita' e l'efficienza del sistema universitario), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 24 (Ricercatori a tempo determinato). -
(Omissis).
4. I contratti di cui al comma 3, lettere a) e b),
possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo
definito. I contratti di cui al comma 3, lettera b), sono
stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno.
L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle
attivita' di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti e' pari a 350 ore per il regime di
tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
(Omissis).».
 
Art. 5 bis
Modifiche all'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917

1. All'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «percepiti da fonte estera o» sono soppresse;
b) al comma 4, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «nove»;
c) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. L'opzione e' revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. Gli effetti dell'opzione non si producono laddove sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo, ovvero cessano al venir meno dei medesimi requisiti. Gli effetti dell'opzione cessano, altresi', in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 nella misura e nel termine previsti, salvo che il versamento dell'imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d'imposta successivo a quello a cui l'omissione si riferisce. Resta fermo il pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione»;
d) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' del regime di cui al presente articolo».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 24-ter del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 24-ter (Opzione per l'imposta sostitutiva sui
redditi delle persone fisiche titolari di redditi da
pensione di fonte estera che trasferiscono la propria
residenza fiscale nel Mezzogiorno). - 1. Fatte salve le
disposizioni dell'art. 24-bis, le persone fisiche, titolari
dei redditi da pensione di cui all'art. 49, comma 2,
lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono
in Italia la propria residenza ai sensi dell'art. 2, comma
2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle
regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata,
Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a
20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei
redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero,
individuati secondo i criteri di cui all'art. 165, comma 2,
a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con
aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di
imposta di validita' dell'opzione.
2. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata dalle
persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti
in Italia ai sensi dell'art. 2, comma 2, nei cinque periodi
d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene
efficace ai sensi del comma 5. Possono esercitare l'opzione
di cui al comma 1 le persone fisiche che trasferiscono la
residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di
cooperazione amministrativa.
3. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano la
giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto
l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di
validita' dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette
tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di
cooperazione amministrativa, alle autorita' fiscali delle
giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza
fiscale prima dell'esercizio di validita' dell'opzione.
4. L'opzione di cui al comma 1 e' valida per i primi
nove periodi d'imposta successivi a quello in cui diviene
efficace ai sensi del comma 5.
5. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in
cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del
comma 1 ed e' efficace a decorrere da tale periodo
d'imposta.
6. L'imposta e' versata in unica soluzione entro il
termine previsto per il versamento del saldo delle imposte
sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il
contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sui
redditi. L'imposta non e' deducibile da nessun'altra
imposta o contributo.
7. L'opzione e' revocabile dal contribuente. Nel caso
di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli
effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. Gli
effetti dell'opzione non si producono laddove sia accertata
l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente
articolo, ovvero cessano al venir meno dei medesimi
requisiti. Gli effetti dell'opzione cessano, altresi', in
caso di omesso o parziale versamento dell'imposta
sostitutiva di cui al comma 1 nella misura e nel termine
previsti, salvo che il versamento dell'imposta sostitutiva
venga effettuato entro la data di scadenza del pagamento
del saldo relativo al periodo d'imposta successivo a quello
a cui l'omissione si riferisce. Resta fermo il pagamento
delle sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. ?471, e degli interessi.
La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio
di una nuova opzione.
8. Le persone fisiche di cui al comma 1 possono
manifestare la facolta' di non avvalersi dell'applicazione
dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi
prodotti in uno o piu' Stati o territori esteri, dandone
specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione
ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in
tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o
territori esteri si applica il regime ordinario e compete
il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Ai
fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in
cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri
di cui all'art. 23.
8-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabilite le modalita' del regime di cui
al presente articolo.».
 
Art. 5 ter
Disposizioni in materia di progetti
di innovazione sociale

1. All'articolo 60-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile e i processi di innovazione sociale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche i proventi ricevuti a titolo di contributi in natura, definiti dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, per progetti di innovazione sociale ai sensi dell'articolo 8 del decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 84/Ric del 2 marzo 2012».
2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 0,55 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 60-ter del citato
decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 60-ter (Disposizioni di semplificazione per
progetti di social innovation). - 1. Al fine di conseguire
il piu' adeguato ed efficace sviluppo e la completa
realizzazione dei progetti promossi nell'ambito degli
interventi di social innovation, in coerenza con il
Programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e' autorizzato a trasferire la proprieta' intellettuale dei
progetti nonche' la proprieta' dei beni strumentali e delle
attrezzature realizzati e acquisiti nell'ambito degli
stessi e la relativa gestione e utilizzazione a favore dei
soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle
regioni meno sviluppate, a titolo gratuito e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Per l'attuazione del comma 1 e per la completa
realizzazione e conclusione dei progetti ivi previsti, il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
provvede all'erogazione delle somme assegnate per le
attivita' e gli investimenti gia' realizzati e verificati
dall'amministrazione.
3. Le disposizioni attuative emanate dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca devono
ispirarsi a principi e criteri di semplificazione per la
gestione contabile e finanziaria dei fondi destinati ai
progetti di cui al comma 1 e provvedere alla
regolamentazione piu' efficace e celere delle modalita' e
dei termini di conclusione e di gestione degli stessi.
3-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile e
i processi di innovazione sociale, sono esenti dall'imposta
sul reddito delle persone fisiche i proventi ricevuti a
titolo di contributi in natura, definiti dall'art. 56,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006, del
Consiglio dell'11 luglio 2006, per progetti di innovazione
sociale ai sensi dell'art. 8 del decreto direttoriale del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
n. 84/Ric del 2 marzo 2012.».
 
Art. 6
Modifiche al regime dei forfetari

1. All'articolo 1, comma 69, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n.190, dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inseritele seguenti: «, ad eccezione delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del medesimo decreto».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019. L'ammontare complessivo delle ritenute di cui al comma 1, relative alle somme gia' corrisposte precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' trattenuto, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, in tre rate mensili di uguale importo, e versato nei termini di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. All'articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole «decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle ritenute di cui all'articolo 23 e 24 del medesimo decreto».
3-bis. Al comma 935 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai casi verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente legge».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 69 dell'art. 1 della
citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
«69. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi
dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i
documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano
il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di
registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La
dichiarazione dei redditi e' presentata nei termini e con
le modalita' definiti nel regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I
contribuenti di cui al comma 54 del presente articolo non
sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al
titolo III del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, ad
eccezione delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del
medesimo decreto; tuttavia, nella dichiarazione dei
redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale
del percettore dei redditi per i quali all'atto del
pagamento degli stessi non e' stata operata la ritenuta e
l'ammontare dei redditi stessi.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 della legge
27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto
dei diritti del contribuente):
«Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie).
- 1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non
possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la
cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo
giorno dalla data della loro entrata in vigore o
dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse
espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito):
«Art. 8 (Termini per il versamento diretto). - I
versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato e al concessionario devono essere eseguiti:
1) entro i primi quindici giorni del mese
successivo a quello in cui e' stata operata la ritenuta
prevista dall'art. 3, primo comma, n. 1) e dal secondo
comma, lettere a), f) e h), e sono maturati i premi di cui
alla lettera g) dello stesso secondo comma;
2);
3) nel termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione, per l'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e per l'imposta locale sui redditi nei casi
previsti dai numeri 3) e 6) dell'art. 3, primo comma, ed
entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle persone
fisiche nel caso previsto dal medesimo art. 3, secondo
comma, lettera c);
3-bis) entro il sedicesimo giorno del secondo mese
successivo alla chiusura del periodo d'imposta per i
versamenti previsti dall'art. 3, secondo comma, lettera e);
3-ter) entro i primi quindici giorni del mese
successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di
ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri
frutti per i versamenti previsti dall'art. 3, secondo
comma, lettera d);
4);
5) entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre
ed il 15 gennaio di ciascun anno per le ritenute operate e
gli importi versati dai soci nel trimestre solare
precedente in relazione agli utili di cui all'art. 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600;
5-bis) entro il termine per il versamento del saldo
della dichiarazione dei redditi indicato nell'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
435, per la ritenuta prevista dall'art. 27, comma 3-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.
Le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai
sensi del secondo comma dell'art. 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
versate in tesoreria secondo modalita' da stabilire con
decreto del Ministro per le finanze di concerto con il
Ministro per il tesoro.».
- Si riporta il testo del comma 21 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021), come modificato
dalla presente legge:
«21. I contribuenti persone fisiche che applicano
l'imposta sostitutiva di cui al comma 17 non sono tenuti a
operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, ad eccezione delle ritenute di cui all'art. 23 e 24
del medesimo decreto; tuttavia, nella dichiarazione dei
redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano
il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali
all'atto del pagamento degli stessi non e' stata operata la
ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.».
- Si riporta il testo del comma 935 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020), come modificato
dalla presente legge:
«935. All'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: " In caso di applicazione dell'imposta in misura
superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal
cedente o prestatore, fermo restando il diritto del
cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli
articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'anzidetto cessionario
o committente e' punito con la sanzione amministrativa
compresa fra 250 euro e 10.000 euro. La restituzione
dell'imposta e' esclusa qualora il versamento sia avvenuto
in un contesto di frode fiscale". Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche ai casi verificatisi
prima dell'entrata in vigore della presente legge.».
 
Art. 6 bis

Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che
applicano il regime forfetario

1. All'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi informativi di cui al periodo precedente sono individuati escludendo i dati e le informazioni gia' presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che e' previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi».
2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 73 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015), come modificato dalla presente
legge:
«73. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate recante approvazione dei modelli da
utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono
individuati, per i contribuenti che applicano il regime
forfetario, specifici obblighi informativi relativamente
all'attivita' svolta. Gli obblighi informativi di cui al
periodo precedente sono individuati escludendo i dati e le
informazioni gia' presenti, alla data di approvazione dei
modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati
a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che e' previsto
siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente
o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei
medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.».
 
Art. 7
Incentivi per la valorizzazione edilizia e disposizioni
in materia di vigilanza assicurativa

1. Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, anche nel caso di operazioni ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in piu' unita' immobiliari qualora l'alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso in cui le condizioni di cui al primo periodo non siano adempiute nel termine ivi previsto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche' una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresi' dovuti gli interessi di moraa decorrere dalla data di acquisto del fabbricato di cui al primo periodo.
1-bis. Relativamente ai fabbricati di cui al primo periodo del comma 1, resta ferma altresi' la previsione di imposte ipotecarie in misura fissa per le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni previste dall'articolo 333 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. A tale fine, all'articolo 188, comma 3-bis, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea:
1) dopo le parole: «articolo 47-quinquies,» sono inserite le seguenti: «ovvero, ai fini della salvaguardia della stabilita' del sistema finanziario nel suo complesso e del contrasto di rischi sistemici, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'Unione europea,»;
2) dopo le parole: «nei confronti» e' inserita la seguente: «anche»;
b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «odi prevedere limitazioni, restrizioni temporanee o differimenti per determinate tipologie di operazioni o di facolta' esercitabili dai contraenti».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto):
«Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta). - 1. Sono
esenti dall'imposta:
1) le prestazioni di servizi concernenti la
concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli
stessi da parte dei concedenti e le operazioni di
finanziamento; l'assunzione di impegni di natura
finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre
garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei
concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni,
compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi,
conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni
o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di
crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di
fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni
similari e il servizio bancoposta;
2) le operazioni di assicurazione, di
riassicurazione e di vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere aventi
corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i
biglietti e le monete da collezione e comprese le
operazioni di copertura dei rischi di cambio;
4) Le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o
altri titoli non rappresentativi di merci e a quote
sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei
titoli nonche' il servizio di gestione individuale di
portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a
strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le
negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e
l'amministrazione nonche' il servizio di gestione
individuale di portafogli. Si considerano in particolare
operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti
finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri
strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque
regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le
relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro
o di valute determinate in funzione di tassi di interesse,
di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative
opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su
indici finanziari, comunque regolate;
5) le operazioni relative ai versamenti di imposte
effettuati per conto dei contribuenti, a norma di
specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di
credito;
6) le operazioni relative all'esercizio del lotto,
delle lotterie nazionali, dei giochi di abilita' e dei
concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti
indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive
modificazioni, nonche' quelle relative all'esercizio dei
totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento
approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per
le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24
marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi
comprese le operazioni relative alla raccolta delle
giocate;
7) le operazioni relative all'esercizio delle
scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e
competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al
numero precedente, nonche' quelle relative all'esercizio
del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle
operazioni di sorte locali autorizzate;
8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni,
risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di
aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli,
per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la
destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le
pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati
durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il
locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle
imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed
f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di
fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come
definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, il
Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per
le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22
aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter),
escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli
stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite
imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'art. 3,
comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico
dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla
data di ultimazione della costruzione o dell'intervento,
ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche
successivamente nel caso in cui nel relativo atto il
cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile
abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno
eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed
f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro
cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o
dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il
cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione;
9) le prestazioni di mandato, mediazione e
intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da
1) a 7) nonche' quelle relative all'oro e alle valute
estere, compresi i depositi anche in conto corrente,
effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla
Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi
dell'art. 4, quinto comma, del presente decreto;
10);
11) le cessioni di oro da investimento, compreso
quello rappresentato da certificati in oro, anche non
allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione
di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da
investimento o che trasformano oro in oro da investimento
ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano
optato, con le modalita' ed i termini previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442,
anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione
dell'imposta; le operazioni previste dall'art. 81, comma 1,
lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, riferite all'oro da investimento; le
intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il
cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga
opzione puo' essere esercitata per le relative prestazioni
di intermediazione. Per oro da investimento si intende:
a) l'oro in forma di lingotti o placchette di
peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore
ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi,
rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a
900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno
avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente
vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il
valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto,
incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle
Comunita' europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee, serie C, sulla base
delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nonche' le
monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non
comprese nel suddetto elenco;
12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte
ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni
aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
ONLUS;
13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a
favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o
catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre
1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
14) prestazioni di trasporto urbano di persone
effettuate mediante veicoli da piazza. Si considerano
urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta
chilometri;
15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti
con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese
autorizzate e da enti del Terzo settore di natura non
commerciale;
16) le prestazioni del servizio postale universale,
nonche' le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate
dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono
escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad
esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate
individualmente;
17);
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e
riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle
professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni, ovvero individuate con decreto
del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
delle finanze;
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti
ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate,
nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita'
giuridica e da enti del Terzo settore di natura non
commerciale compresa la somministrazione di medicinali,
presidi sanitari e vitto, nonche' le prestazioni di cura
rese da stabilimenti termali;
20) le prestazioni educative dell'infanzia e della
gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e
riconversione professionale, rese da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del
Terzo settore di natura non commerciale, comprese le
prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla
fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite
da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o
funzionalmente collegati, nonche' le lezioni relative a
materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti
a titolo personale;
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi,
orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili,
delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi
e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958,
n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e
medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni
accessorie;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche,
discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi,
giardini botanici e zoologici e simili;
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a
favore del personale dipendente;
24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e
di plasma sanguigno;
25);
26);
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe
funebri;
27-bis);
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di
assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e
simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di
tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di
disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza
fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di
donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese
da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie
riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste
all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti
aventi finalita' di assistenza sociale e da enti del Terzo
settore di natura non commerciale;
27-quater) le prestazioni delle compagnie
barracellari di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1897,
n. 382;
27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto
beni acquistati o importati senza il diritto alla
detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli
articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2;
27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate
dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca
allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai
fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi
consegna.
2. Sono altresi' esenti dall'imposta le prestazioni
di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci
da consorzi, ivi comprese le societa' consortili e le
societa' cooperative con funzioni consortili, costituiti
tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente,
la percentuale di detrazione di cui all'art. 19-bis, anche
per effetto dell'opzione di cui all'art. 36-bis, sia stata
non superiore al 10 per cento, a condizione che i
corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti
consorzi e societa' non superino i costi imputabili alle
prestazioni stesse.».
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011,
n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia):
«Art. 3 (Definizioni degli interventi edilizi). - 1.
Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli
interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza
gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le
opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, nonche' per
realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino la volumetria
complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle
destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di
manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli
consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unita'
immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la
variazione delle superfici delle singole unita' immobiliari
nonche' del carico urbanistico purche' non sia modificata
la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga
l'originaria destinazione di uso;
c) "interventi di restauro e di risanamento
conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita'
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento
delle destinazioni d'uso purche' con tali elementi
compatibili, nonche' conformi a quelle previste dallo
strumento urbanistico generale e dai relativi piani
attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento,
il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento
di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli
consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica nonche' quelli volti al ripristino di edifici,
o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purche' sia possibile
accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che,
con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici
crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la
medesima sagoma dell'edificio preesistente;
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non
rientranti nelle categorie definite alle lettere
precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori
terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli
interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera
e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e
secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di
impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per
impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i
servizi di telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche
prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano
utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che
siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o
siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la
sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate
sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto,
paesaggistico, in conformita' alle normative regionali di
settore;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme
tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla
zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle
aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione,
ovvero che comportino la realizzazione di un volume
superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di
materiali, la realizzazione di impianti per attivita'
produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori
cui consegua la trasformazione permanente del suolo
inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione
urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente
tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante
un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della
rete stradale.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 333 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private):
«Art. 333 (Imposte e tasse sulle iscrizioni e sulle
annotazioni di vincolo delle attivita' patrimoniali). - 1.
Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo,
previste dall'art. 224, comma 1, da eseguire sui beni
immobili situati nel territorio della Repubblica sono
soggette alle imposte ipotecarie in misura fissa.
2. La relativa spesa e' posta a carico
dell'impresa.».
- Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 188 del
citato decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 188 (Poteri di intervento). - (Omissis).
3-bis. L'IVASS puo', nell'esercizio delle funzioni
indicate al comma 1, ove la situazione lo richieda, anche a
seguito del processo di controllo prudenziale di cui
all'art. 47-quinquies, ovvero, ai fini della salvaguardia
della stabilita' del sistema finanziario nel suo complesso
e del contrasto di rischi sistemici, ai sensi di quanto
previsto dalle disposizioni dell'ordinamento europeo
relative alla vigilanza macroprudenziale del sistema
finanziario dell'Unione europea, adottare misure preventive
o correttive nei confronti anche delle singole imprese di
assicurazione o riassicurazione, ivi inclusi i
provvedimenti specifici riguardanti anche:
a) la restrizione dell'attivita', ivi incluso il
potere di vietare l'ulteriore commercializzazione dei
prodotti assicurativi;
b) il divieto di effettuare determinate operazioni
anche di natura societaria o di prevedere limitazioni,
restrizioni temporanee o differimenti per determinate
tipologie di operazioni o di facolta' esercitabili dai
contraenti;
c) la distribuzione di utili o di altri elementi
del patrimonio;
d) il rafforzamento dei sistemi di governo
societario, ivi incluso il contenimento dei rischi;
e) l'ordine di rimuovere i soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo e i
titolari di funzioni fondamentali, in caso di inerzia della
societa'.
(Omissis).».
 
Art. 7 bis
Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti
e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita

1. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 678 dell'art. 1 della
citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
«678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di
cui all'art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
l'aliquota massima della TASI non puo' comunque eccedere il
limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non
siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1
per cento. I comuni possono modificare la suddetta
aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in
diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati
a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.
431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita
dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per
cento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dalla
TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa
costruttrice alla vendita, finche' permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati.».
 
Art. 7 ter
Estensione degli interventi
agevolativi al settore edile

1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Per le PMI operanti nel settore edile di cui ai codici ATECO F41 e F42, l'accesso alla garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 e' consentito, altresi', qualora le medesime imprese siano titolari di finanziamenti erogati da banche e altri intermediari finanziari di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni immobili civili, commerciali e industriali, le cui posizioni creditizie, non coperte da altra garanzia pubblica, siano state classificate come "inadempienze probabili" (UTP) entro la data dell'11 febbraio 2019, secondo le risultanze della centrale dei rischi della Banca d'Italia.
6-ter. Per i titolari dei finanziamenti di cui al comma 6-bis, la garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 e' concessa nella misura indicata dal decreto di cui al comma 7, comunque non superiore all'80 per cento dell'esposizione alla data dell'11 febbraio 2019 e fino a un importo massimo di euro 2.500.000. Ai fini della concessione della garanzia della sezione speciale, che ha carattere sussidiario, il piano di cui al comma 4 deve essere valutato e approvato dal consiglio di gestione del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 48, let-tera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con il decreto di cui al comma 7 del presente articolo sono stabilite le modalita' di attestazione dei crediti nonche' fornite le indicazioni sulle modalita' di valutazione degli ulteriori requisiti previsti dal comma 6-bis e dal presente comma»;
b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «revoca della stessa» sono aggiunte le seguenti: «, anche con riferimento alle imprese di cui al comma 6-bis»;
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni e a quelle operanti nel settore edile».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 febbraio 2019, n. 12 (Disposizioni urgenti in
materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per
la pubblica amministrazione), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Sostegno alle piccole e medie imprese
creditrici delle pubbliche amministrazioni e a quelle
operanti nel settore edile). - 1. Nell'ambito del Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e' istituita, con una dotazione finanziaria iniziale
di euro 50.000.000, a valere sulle disponibilita' del
medesimo Fondo, una sezione speciale dedicata a interventi
di garanzia, a condizioni di mercato, in favore delle
piccole e medie imprese (PMI) che, sono in difficolta'
nella restituzione delle rate di finanziamenti gia'
contratti con banche e intermediari finanziari e sono
titolari di crediti nei confronti delle pubbliche
Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, certificati ai sensi
dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
2. La garanzia della sezione speciale di cui al comma
1 e' rilasciata su finanziamenti gia' concessi alla PMI
beneficiaria da una banca o da un intermediario finanziario
iscritto all'albo di cui all'art. 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non gia' coperti da
garanzia pubblica ed anche assistiti da ipoteca sugli
immobili aziendali, classificati dalla stessa banca o
intermediario finanziario come «inadempienze probabili»
alla data di entrata in vigore del presente decreto, come
risultante dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.
3. La garanzia della sezione speciale copre, nella
misura indicata dal decreto di cui al comma 7, comunque non
superiore all'80 per cento e fino a un importo massimo
garantito di euro 2.500.000, il minore tra:
a) l'importo del finanziamento, di cui al comma 2,
non rimborsato dalla PMI beneficiaria alla data di
presentazione della richiesta di garanzia, maggiorato degli
interessi, contrattuali e di mora, maturati sino alla
predetta data e
b) l'ammontare dei crediti certificati vantati
dalla PMI beneficiaria verso la pubblica amministrazione,
risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione
telematica del rilascio delle certificazioni di cui
all'art. 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64.
4. La garanzia della sezione speciale e' subordinata
alla sottoscrizione tra la banca o l'intermediario
finanziario e la PMI beneficiaria di un piano, di durata
massima non superiore a 20 anni, per il rientro del
finanziamento, di cui al comma 2, oggetto di garanzia.
5. La garanzia della sezione speciale puo' essere
escussa dalla banca o intermediario finanziario solo in
caso di mancato rispetto, da parte della PMI beneficiaria,
degli impegni previsti nel piano di rientro del debito di
cui al comma 4. La garanzia comporta in ogni caso un
rimborso non superiore all'80 per cento della perdita
registrata dalla banca o dall'intermediario. La garanzia
della sezione speciale cessa, in ogni caso, la sua
efficacia con l'avvenuto pagamento da parte della pubblica
amministrazione dei crediti di cui alla lettera b) del
comma 3.
6. La garanzia della sezione speciale e' concessa a
fronte del versamento alla medesima sezione, da parte della
banca o intermediario, di un premio in linea con i valori
di mercato. Il predetto premio di garanzia puo' essere
posto a carico della PMI beneficiaria in misura non
superiore a un quarto del suo importo, restando a carico
della banca o intermediario la parte rimanente.
6-bis. Per le PMI operanti nel settore edile di cui
ai codici ATECO F41 e F42, l'accesso alla garanzia della
sezione speciale di cui al comma 1 e' consentito, altresi',
qualora le medesime imprese siano titolari di finanziamenti
erogati da banche e altri intermediari finanziari di cui al
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni
immobili civili, commerciali e industriali, le cui
posizioni creditizie, non coperte da altra garanzia
pubblica, siano state classificate come « inadempienze
probabili » (UTP) entro la data dell'11 febbraio 2019,
secondo le risultanze della centrale dei rischi della Banca
d'Italia.
6-ter. Per i titolari dei finanziamenti di cui al
comma 6-bis, la garanzia della sezione speciale di cui al
comma 1 e' concessa nella misura indicata dal decreto di
cui al comma 7, comunque non superiore all'80 per cento
dell'esposizione alla data dell'11 febbraio 2019 e fino a
un importo massimo di euro 2.500.000. Ai fini della
concessione della garanzia della sezione speciale, che ha
carattere sussidiario, il piano di cui al comma 4 deve
essere valutato e approvato dal consiglio di gestione del
Fondo, di cui all'art. 1, comma 48, lettera a) della legge
27 dicembre 2013, n. 147. Con il decreto di cui al comma 7
del presente articolo sono stabilite le modalita' di
attestazione dei crediti nonche' fornite le indicazioni
sulle modalita' di valutazione degli ulteriori requisiti
previsti dal comma 6-bis e dal presente comma.
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, anche in deroga alle
vigenti condizioni di ammissibilita' e disposizioni di
carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese, le modalita', la misura, le condizioni e i
limiti per la concessione, escussione e liquidazione della
garanzia della sezione speciale, nonche' i casi di revoca
della stessa, anche con riferimento alle imprese di cui al
comma 6-bis. Lo stesso decreto fissa le percentuali di
accantonamento a valere sulle risorse della sezione
speciale e i parametri per definire il premio in linea con
i valori di mercato della garanzia.
8. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da
1 a 7 e' condizionata alla preventiva notificazione alla
Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea.
8-bis. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 34 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e di quelli di cui all'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»;
b) il comma 52 e' sostituito dai seguenti:
«52. La disposizione di cui al comma 51 si applica a
decorrere dal periodo d'imposta di prima applicazione del
regime agevolativo di cui al comma 52-bis.
52-bis. Con successivi provvedimenti legislativi sono
individuate misure di favore, compatibili con il diritto
dell'Unione europea, nei confronti dei soggetti che
svolgono con modalita' non commerciali attivita' che
realizzano finalita' sociali nel rispetto dei principi di
solidarieta' e sussidiarieta'. E' assicurato il necessario
coordinamento con le disposizioni del codice del Terzo
settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117».
8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 8-bis, pari
a 118,4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 157,9 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede: quanto a
98,4 milioni di euro per l'anno 2019, a 131 milioni di euro
per l'anno 2020 e a 77,9 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307; quanto a 20 milioni di euro per
l'anno 2019 e a 16,9 milioni di euro per l'anno 2020,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art.
1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; quanto
a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 80 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
 
Art. 8
Sisma bonus

1. All'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole «zone classificate a rischio sismico 1» sono sostituite dalle seguenti: «zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1-septies dell'art. 16
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90
(Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per
la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla
Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia
di coesione sociale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Proroga delle detrazioni fiscali per
interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di
mobili). - (Omissis).
1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma
1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone
classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione
e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il
rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto
all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche
vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano,
entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori,
alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni
dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del
medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle
unita' immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per
cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unita'
immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita
e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a
96.000 euro per ciascuna unita' immobiliare. I soggetti
beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in
luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente
credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi
ovvero ad altri soggetti privati, con la facolta' di
successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione
a istituti di credito e intermediari finanziari.
(Omissis).».
 
Art. 9
Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili

1. I maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli similari, con le caratteristiche indicate al comma 2 non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e del valore della produzione netta.
2. Ai fini del comma 1, gli strumenti finanziari devono presentare le seguenti caratteristiche:
a) gli strumenti sono stati emessi ed il corrispettivo e' stato integralmente versato;
b) gli strumenti non sono stati sottoscritti o acquistati ne' dalla societa' emittente ne' da societa' da essa controllate o nelle quali essa detenga almeno il 20 per cento dei diritti di voto o del capitale;
c) l'acquisto degli strumenti non e' stato finanziato, ne' direttamente ne' indirettamente, dalla societa' emittente;
d) nell'ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo gli strumenti hanno lo stesso rango, o un rango superiore, rispetto alle azioni e sono subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti gli altri creditori;
e) gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altra natura, che ne migliori il grado di subordinazione rispetto agli altri creditori in caso di risoluzione, assoggettamento a procedura concorsuale o liquidazione;
f) gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano non prevedono alcun incentivo al rimborso per l'emittente;
g) gli strumenti non possono essere rimborsati o riacquistati dall'emittente prima di cinque anni dalla data di emissione;
h) se le disposizioni che governano gli strumenti includono una o piu' opzioni di rimborso anticipato o di riacquisto, l'opzione puo' essere esercitata unicamente dall'emittente;
i) le disposizioni che governano gli strumenti non contengono indicazioni, ne' esplicite ne' implicite, che gli strumenti saranno rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati, o che l'emittente intende rimborsarli, anche anticipatamente, o riacquistarli, ad eccezione dei seguenti casi:
1) liquidazione della societa';
2) operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti;
l) le disposizioni che governano gli strumenti prevedono che la societa' emittente abbia la piena discrezionalita', in qualsiasi momento, di annullare le distribuzioni relative agli strumenti. Le distribuzioni annullate non sono cumulabili e l'annullamento delle distribuzioni non costituisce un caso di insolvenza da parte della societa' emittente;
m) le disposizioni che governano gli strumenti prescrivono, alternativamente, che al verificarsi di un determinato evento connesso al livello di patrimonializzazione della societa':
1) il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o temporanea;
2) gli strumenti siano convertiti in azioni;
3) si attivi un meccanismo che produca effetti equivalenti a quelli di cui ai numeri 1) e 2).
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano a condizione che gli emittenti indichino di aver emesso gli strumenti finanziari di cui al comma 2 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui e' avvenuta l'emissione e forniscano separata evidenza, nella relativa dichiarazione dei redditi, dei maggiori o minori valori che ai sensi del comma 1 non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e del valore della produzione netta al fine di consentire l'accertamento della conformita' dell'operazione con le disposizioni dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Il comma 22-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e' abrogato; per gli strumenti finanziari di cui al comma 22 del citato articolo 2, emessi nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli obblighi di indicazione di cui al comma 3 del presente articolo si considerano assolti nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 10-bis della
citata legge n. 212 del 2000:
«Art. 10-bis (Disciplina dell'abuso del diritto o
elusione fiscale). - 1. Configurano abuso del diritto una o
piu' operazioni prive di sostanza economica che, pur nel
rispetto formale delle norme fiscali, realizzano
essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni
non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne
disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base
delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto
versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.
2. Ai fini del comma 1 si considerano:
a) operazioni prive di sostanza economica i fatti,
gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei
a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi
fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in
particolare, la non coerenza della qualificazione delle
singole operazioni con il fondamento giuridico del loro
insieme e la non conformita' dell'utilizzo degli strumenti
giuridici a normali logiche di mercato;
b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non
immediati, realizzati in contrasto con le finalita' delle
norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.
3. Non si considerano abusive, in ogni caso, le
operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non
marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che
rispondono a finalita' di miglioramento strutturale o
funzionale dell'impresa ovvero dell'attivita' professionale
del contribuente.
4. Resta ferma la liberta' di scelta del contribuente
tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra
operazioni comportanti un diverso carico fiscale.
5. Il contribuente puo' proporre interpello ai sensi
dell'art. 11, comma 1, lettera c), per conoscere se le
operazioni costituiscano fattispecie di abuso del diritto.
6. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione
accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi,
l'abuso del diritto e' accertato con apposito atto,
preceduto, a pena di nullita', dalla notifica al
contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire
entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i
motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del
diritto.
7. La richiesta di chiarimenti e' notificata
dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 60 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, entro il termine di
decadenza previsto per la notificazione dell'atto
impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti
ovvero di inutile decorso del termine assegnato al
contribuente per rispondere alla richiesta e quella di
decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione
dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta
giorni. In difetto, il termine di decadenza per la
notificazione dell'atto impositivo e' automaticamente
prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza
dei sessanta giorni.
8. Fermo quanto disposto per i singoli tributi,
l'atto impositivo e' specificamente motivato, a pena di
nullita', in relazione alla condotta abusiva, alle norme o
ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali
realizzati, nonche' ai chiarimenti forniti dal contribuente
nel termine di cui al comma 6.
9. L'amministrazione finanziaria ha l'onere di
dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non
rilevabile d'ufficio, in relazione agli elementi di cui ai
commi 1 e 2. Il contribuente ha l'onere di dimostrare
l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma 3.
10. In caso di ricorso, i tributi o i maggiori
tributi accertati, unitamente ai relativi interessi, sono
posti in riscossione, ai sensi dell'art. 68 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e, successive
modificazioni, e dell'art. 19, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
11. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate
le disposizioni del presente articolo possono chiedere il
rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni
abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti
dall'amministrazione finanziaria, inoltrando a tal fine,
entro un anno dal giorno in cui l'accertamento e' divenuto
definitivo ovvero e' stato definito mediante adesione o
conciliazione giudiziale, istanza all'Agenzia delle
entrate, che provvede nei limiti dell'imposta e degli
interessi effettivamente riscossi a seguito di tali
procedure.
12. In sede di accertamento l'abuso del diritto puo'
essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono
essere disconosciuti contestando la violazione di
specifiche disposizioni tributarie.
13. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti
punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta
ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative
tributarie.».
- Si riporta il testo vigente del comma 22 dell'art. 2
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo):
«Art. 2 (Disposizioni in materia di entrate). -
(Omissis).
22. Ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti
in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della
normativa comunitaria e delle discipline prudenziali
nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca
d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP e diversi da
azioni e titoli similari, si applica il regime fiscale di
cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Le
remunerazioni dei predetti strumenti finanziari sono in
ogni caso deducibili ai fini della determinazione del
reddito del soggetto emittente; resta ferma l'applicazione
dell'art. 96 e dell'art. 109, comma 9, del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La presente
disposizione si applica con riferimento agli strumenti
finanziari emessi a decorrere dal 20 luglio 2011.
22-bis. [Abrogato].
(Omissis).».
 
Art. 10

Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di
efficienza energetica e rischio sismico

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
« 3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni puo' optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilita' di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».
2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies, e' inserito il seguente:
«1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni puo' optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilita' di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore.
3-bis. All'articolo 28, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «soggetto beneficiario» sono aggiunte le seguenti: «, prevedendo, in particolare, che, qualora gli interventi incentivati siano stati eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso di scadenza del contratto di gestione nell'arco dei cinque anni successivi all'ottenimento degli stessi incentivi, assicurino il mantenimento dei requisiti mediante clausole contrattuali da inserire nelle condizioni di assegnazione del nuovo contratto».
3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilita' di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusala cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 14 e 16 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90
(Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per
la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla
Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia
di coesione sociale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Detrazioni fiscali per interventi di
efficienza energetica). - 1. Le disposizioni di cui
all'art. 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
e successive modificazioni, si applicano, nella misura del
65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013
al 31 dicembre 2019. La detrazione di cui al presente comma
e' ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1°
gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa
in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature
solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione
con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della
Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla
detrazione di cui al presente comma gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza
inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La
detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista
dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e
contestuale installazione di sistemi di termoregolazione
evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della
comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa
di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per
funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese
sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria
calda a condensazione.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella
misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e
rimaste a carico del contribuente:
a) per interventi relativi a parti comuni degli
edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis
del codice civile o che interessino tutte le unita'
immobiliari di cui si compone il singolo condominio,
sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021;
b) per l'acquisto e la posa in opera delle
schermature solari di cui all'allegato M al decreto
legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1°
gennaio 2015 al 31 dicembre 2019, fino a un valore massimo
della detrazione di 60.000 euro;
b-bis) per l'acquisto e la posa in opera di
micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti,
sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, fino a
un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per
poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi
in oggetto devono condurre a un risparmio di energia
primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre
2011, pari almeno al 20 per cento.
La detrazione di cui al presente comma e' ridotta al
50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2019,
relative agli interventi di acquisto e posa in opera di
finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione,
del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui
al presente comma gli interventi di sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati
di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla
classe di cui al periodo precedente. La detrazione si
applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato
regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale
installazione di sistemi di termoregolazione evoluti,
appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della
comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa
di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per
funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese
sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria
calda a condensazione.
2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si
applica altresi' alle spese sostenute nell'anno 2019 per
l'acquisto e la posa in opera di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori
di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un
valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
2-ter. Per le spese sostenute per interventi di
riqualificazione energetica di cui al presente articolo, i
soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento
delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'art.
11, comma 2, e all'art. 13, comma 1, lettera a), e comma 5,
lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per
la cessione del corrispondente credito ai fornitori che
hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti
privati, con la facolta' di successiva cessione del
credito. Le modalita' di attuazione delle disposizioni del
presente comma sono definite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
2-quater. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017
al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione
energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che
interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza
superiore al 25 per cento della superficie disperdente
lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma
1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima
detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le
spese sostenute per interventi di riqualificazione
energetica relativi alle parti comuni di edifici
condominiali finalizzati a migliorare la prestazione
energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la
qualita' media di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162
del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente comma
sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non
superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio.
2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su
parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone
sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione
del rischio sismico e alla riqualificazione energetica
spetta, in alternativa alle detrazioni previste
rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e
dal comma 1-quinquies dell'art. 16, una detrazione nella
misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il
passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella
misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il
passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta
detrazione e' ripartita in dieci quote annuali di pari
importo e si applica su un ammontare delle spese non
superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle
unita' immobiliari di ciascun edificio.
2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui
al comma 2-quater e' asseverata da professionisti abilitati
mediante l'attestazione della prestazione energetica degli
edifici prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 giugno 2015 di cui al citato comma 2-quater.
L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli,
anche a campione, su tali attestazioni, nonche' su tutte le
agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo, con
procedure e modalita' disciplinate con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti
disposizioni. La non veridicita' dell'attestazione comporta
la decadenza dal beneficio, ferma restando la
responsabilita' del professionista ai sensi delle
disposizioni vigenti. Per le attivita' di cui al secondo
periodo, e' autorizzata in favore dell'ENEA la spesa di
500.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni dal 2018 al 2021.
2-sexies. Per le spese sostenute per interventi di
riqualificazione energetica di cui al presente articolo, in
luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi da
quelli indicati al comma 2-ter, possono optare per la
cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno
effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati,
con la facolta' di successiva cessione del credito. Rimane
esclusa la cessione ad istituti di credito e ad
intermediari finanziari. Le modalita' di attuazione del
presente comma sono definite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo
sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case
popolari, comunque denominati, nonche' dagli enti aventi le
stesse finalita' sociali dei predetti istituti, istituiti
nella forma di societa' che rispondono ai requisiti della
legislazione europea in materia di in house providing e che
siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,
per interventi di efficienza energetica realizzati su
immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei
comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonche'
dalle cooperative di abitazione a proprieta' indivisa per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci.
3. La detrazione spettante ai sensi del presente
articolo e' ripartita in dieci quote annuali di pari
importo. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 24, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e
all'art. 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di
cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle
detrazioni puo' optare, in luogo dell'utilizzo diretto
delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto
forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal
fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo
rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare
esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di
pari importo, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di
cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua
volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai propri
fornitori di beni e servizi, con esclusione della
possibilita' di ulteriori cessioni da parte di questi
ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti
di credito e ad inter-mediari finanziari.
3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la
valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito
della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2,
l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le
informazioni contenute nelle richieste di detrazione
pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui
risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
Nell'ambito di tale attivita', l'ENEA predispone il
costante aggiornamento del sistema di reportistica
multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione
fiscale di cui all'art. 1, comma 349, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, gia' attivo e assicura, su
richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano.
3-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono
soddisfare gli interventi che beneficiano delle
agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i
massimali di costo specifici per singola tipologia di
intervento, nonche' le procedure e le modalita' di
esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in
situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto
dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Nelle
more dell'emanazione dei decreti di cui al presente comma,
continuano ad applicarsi il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, e il
decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18
marzo 2008. L'ENEA, ai fini di assicurare coerenza con la
legislazione e la normativa vigente in materia di
efficienza energetica, limitatamente ai relativi contenuti
tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la
relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura
dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al
presente articolo.
3-quater. Al fine di agevolare l'esecuzione degli
interventi di efficienza energetica di cui al presente
articolo, e' istituita, nell'ambito del Fondo di cui
all'art. 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni
di finanziamento degli stessi. A tal fine, la dotazione del
Fondo suddetto puo' essere integrata fino a 25 milioni di
euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero
dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro annui
per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a
valere sui proventi annui delle aste delle quote di
emissione di CO2 destinati ai progetti
energetico-ambientali di cui all'art. 19 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica
dell'entita' dei proventi disponibili annualmente, con le
modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso
art. 19. Per il perseguimento delle finalita' di cui al
presente comma, con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione dal
Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
acquisito il parere della Conferenza unificata, sono
individuati, nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica, le priorita', i criteri, le condizioni e le
modalita' di funzionamento, di gestione e di intervento
della sezione del Fondo e le relative prime dotazioni della
sezione stessa.»
«Art. 16 (Proroga delle detrazioni fiscali per
interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di
mobili). - 1. Ferme restando le ulteriori disposizioni
contenute nell'art. 16-bis del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese
documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1
del citato art. 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta
lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non
superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare. La
detrazione e' pari al 50 per cento per le spese sostenute
dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019.
1-bis. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al
31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all'art. 16-bis,
comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le
cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di
entrata in vigore della presente disposizione, su edifici
ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosita' (zone 1 e
2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105
dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad
abitazione e ad attivita' produttive, spetta una detrazione
dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad
un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a
96.000 euro per unita' immobiliare per ciascun anno. La
detrazione e' ripartita in cinque quote annuali di pari
importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli
successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al
presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella
mera prosecuzione di interventi iniziati in anni
precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle
spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto
anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali
si e' gia' fruito della detrazione.
1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2017 e fino al 31
dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano
anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8
maggio 2003.
1-quater. Qualora dalla realizzazione degli
interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una
riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad
una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta
spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta.
Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di
rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura
dell'80 per cento. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28
febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, sono stabilite le linee guida per la
classificazione di rischio sismico delle costruzioni
nonche' le modalita' per l'attestazione, da parte di
professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi
effettuati.
1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma
1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici
condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e
al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano,
rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85
per cento. Le predette detrazioni si applicano su un
ammontare delle spese non superiore a euro 96.000
moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari di
ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1º
gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti
beneficiari possono optare per la cessione del
corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato
gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la
facolta' di successiva cessione del credito. Rimane esclusa
la cessione ad istituti di credito e ad intermediari
finanziari. Le modalita' di attuazione del presente comma
sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione.
1-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le
spese detraibili per la realizzazione degli interventi di
cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche
le spese effettuate per la classificazione e verifica
sismica degli immobili.
1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a
1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati, nonche' dagli enti
aventi le stesse finalita' sociali dei predetti istituti,
istituiti nella forma di societa' che rispondono ai
requisiti della legislazione europea in materia di in house
providing e che siano costituiti e operanti alla data del
31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di
loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei comuni,
adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonche' dalle
cooperative di abitazione a proprieta' indivisa per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci.
1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma
1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone
classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione
e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il
rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto
all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche
vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano,
entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori,
alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni
dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del
medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle
unita' immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per
cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unita'
immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita
e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a
96.000 euro per ciascuna unita' immobiliare. I soggetti
beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in
luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente
credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi
ovvero ad altri soggetti privati, con la facolta' di
successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione
a istituti di credito e intermediari finanziari.
1-octies. Per gli interventi di adozione di misure
antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto
avente diritto alle detrazioni puo' optare, in luogo
dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di
pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli
interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di
credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in
compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'art. 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'art. 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che
ha effettuato gli interventi ha a sua volta facolta' di
cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e
servizi, con esclusione della possibilita' di ulteriori
cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso
esclusa la cessione ad istituti di credito e ad
intermediari finanziari.
2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di
cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero
del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio
2018, e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta
lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le
ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2019 per
l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe
non inferiore ad A+, nonche' A per i forni, per le
apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta
energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma,
da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali
di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle
spese sostenute ed e' calcolata su un ammontare complessivo
non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli
interventi effettuati nell'anno 2018 ovvero per quelli
iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2019, al netto
delle spese sostenute nell'anno 2018 per le quali si e'
fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della
detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma
sono computate indipendentemente dall'importo delle spese
sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono
delle detrazioni di cui al comma 1.
2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la
valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito
della realizzazione degli interventi di cui al presente
articolo, in analogia a quanto gia' previsto in materia di
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli
edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le
informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le
informazioni pervenute e trasmette una relazione sui
risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 28 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 28 (Contributi per la produzione di energia
termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza
energetica di piccole dimensioni). - (Omissis).
2. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e, per i profili di competenza,
con il Ministro delle politiche agricole e forestali,
previa intesa con Conferenza unificata, di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
fissate le modalita' per l'attuazione di quanto disposto al
presente articolo e per l'avvio dei nuovi meccanismi di
incentivazione. I decreti stabiliscono, inoltre:
a) i valori degli incentivi, sulla base dei criteri
di cui al comma 1, in relazione a ciascun intervento,
tenendo conto dell'effetto scala;
b) i requisiti tecnici minimi dei componenti, degli
impianti e degli interventi;
c) i contingenti incentivabili per ciascuna
applicazione, con strumenti idonei alla salvaguardia delle
iniziative avviate;
d) gli eventuali obblighi di monitoraggio a carico
del soggetto beneficiario, prevedendo, in particolare, che,
qualora gli interventi incentivati siano stati eseguiti su
impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso di
scadenza del contratto di gestione nell'arco dei cinque
anni successivi all'ottenimento degli stessi incentivi,
assicurino il mantenimento dei requisiti mediante clausole
contrattuali da inserire nelle condizioni di assegnazione
del nuovo contratto;
e) le modalita' con le quali il GSE provvede ad
erogare gli incentivi;
f) le condizioni di cumulabilita' con altri
incentivi pubblici, fermo restando quanto stabilito dal
comma 1, lettera d);
g) le modalita' di aggiornamento degli incentivi,
nel rispetto dei seguenti criteri:
i. la revisione e' effettuata, per la prima volta,
decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del
provvedimento di cui al presente comma e, successivamente,
ogni tre anni;
ii. i nuovi valori si applicano agli interventi
realizzati decorso un anno dalla data di entrata in vigore
del decreto di determinazione dei nuovi valori.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.
16-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986:
«Art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi
di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione
energetica degli edifici). - 1. Dall'imposta lorda si
detrae un importo pari al 36 per cento delle spese
documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse
non superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare,
sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei
contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un
titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli
interventi:
a) di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio
residenziale di cui all'art. 1117, del codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, effettuati sulle singole unita' immobiliari
residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche
rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino
dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi,
ancorche' non rientranti nelle categorie di cui alle
lettere a) e b) del presente comma, sempreche' sia stato
dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente disposizione;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o
posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere
architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e
montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che,
attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo
di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la
mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone
portatrici di handicap in situazione di gravita', ai sensi
dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a
prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da
parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate
alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell'inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate
al conseguimento di risparmi energetici con particolare
riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego
delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere
possono essere realizzate anche in assenza di opere
edilizie propriamente dette, acquisendo idonea
documentazione attestante il conseguimento di risparmi
energetici in applicazione della normativa vigente in
materia;
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con
particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa
in sicurezza statica, in particolare sulle parti
strutturali, per la redazione della documentazione
obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli
interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di
misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa
in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti
strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati
strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove
riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla
base di progetti unitari e non su singole unita'
immobiliari;
l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di
opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
(Omissis).».
 
Art. 10 bis
Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per
l'acquisto di veicoli non inquinanti

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1057 e' sostituito dal seguente:
«1057. A coloro che, nell'anno 2019, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente a una delle suddette categorie, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente, e' riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011 »;
b) al comma 1062, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero del certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1062 dell'art. 1 della
citata legge n. 145 del 2018, come modificato dalla
presente legge:
«1062. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita, le
imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente
documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal
venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di
acquisto;
b) copia del libretto e della carta di circolazione
e del foglio complementare o del certificato di proprieta'
del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia
dell'estratto cronologico;
c) originale del certificato di proprieta' relativo
alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo
sportello telematico dell'automobilista di cui al comma
1058, ovvero del certificato di cessazione dalla
circolazione rilasciato dall'ufficio della motorizzazione
civile.
(Omissis).».
 
Art. 11
Aggregazioni d'imprese

1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2022, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
2. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2022, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 1 a titolo di avviamento o sui beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile. Il maggior valore attribuito ai beni ai sensi dei commi precedenti e' riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 1 e 2.
5. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
6. La societa' risultante dall'aggregazione, che nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 5, decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
7. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza prevista al comma 6, la societa' e' tenuta a liquidare e versare l'imposta sul reddito delle societa' e l'imposta regionale sulle attivita' produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.

Riferimenti normativi

- Il testo vigente del comma 1 dell'art. 73 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e'
riportato nelle Note all'art. 2.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 176 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
«Art. 176 (Regimi fiscali del soggetto conferente e
del soggetto conferitario). - 1. I conferimenti di aziende
effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello
Stato nell'esercizio di imprese commerciali, non
costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.
Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore
delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente
riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto
conferitario subentra nella posizione di quello conferente
in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo
dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito
prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei
redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente
riconosciuti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche se il conferente o il conferitario e' un soggetto non
residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende
situate nel territorio dello Stato.
2-bis. In caso di conferimento dell'unica azienda
dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle
partecipazioni ricevute a seguito del conferimento e'
disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68,
assumendo come costo delle stesse l'ultimo valore fiscale
dell'azienda conferita.
2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni
dei commi 1, 2 e 2-bis, la societa' conferitaria puo'
optare, nella dichiarazione dei redditi relativa
all'esercizio nel corso del quale e' stata posta in essere
l'operazione o, al piu' tardi, in quella del periodo
d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o in
parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli
elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali
e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, con aliquota del 12
per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel
limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte
dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a
10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei
maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori
valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano
riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal
periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata
l'opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al
quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione,
il costo fiscale e' ridotto dei maggiori valori
assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior
ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata e'
scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli
22 e 79.
3. Non rileva ai fini dell'art. 37-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
il conferimento dell'azienda secondo i regimi di
continuita' dei valori fiscali riconosciuti o di
imposizione sostitutiva di cui al presente articolo e la
successiva cessione della partecipazione ricevuta per
usufruire dell'esenzione di cui all'art. 87, o di quella di
cui agli articoli 58 e 68, comma 3.
4. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti
effettuati con il regime di cui al presente articolo si
considerano possedute dal soggetto conferitario anche per
il periodo di possesso del soggetto conferente. Le
partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i
conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni
di cui all'art. 178, in regime di neutralita' fiscale, si
considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei
bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda
conferita o in cui risultavano iscritte, come
immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 2-bis,
l'eccedenza in sospensione di imposta, ai sensi dell'art.
109, comma 4, lettera b), relativa all'azienda conferita
non concorre alla formazione del reddito del soggetto
conferente e si trasferisce al soggetto conferitario a
condizione che questi istituisca il vincolo di sospensione
d'imposta previsto dalla norma predetta.
6.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2359 del codice
civile:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa'
collegate). - Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone
della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante
di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del
primo comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.».
- Il Titolo III (Disposizioni comuni), capi III
(operazioni straordinarie) e IV (Operazioni straordinarie
fra soggetti residenti in Stati membri diversi dell'Unione
europea), del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986 comprende gli articoli da 170 a
181 ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1986, n. 302, S.O.
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 11
della citata legge n. 212 del 2000:
«Art. 11 (Diritto di interpello). - (Omissis).
2. Il contribuente interpella l'amministrazione
finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che,
allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano
deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni
soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse
dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che
nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non
possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa
risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilita'
per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al
periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in sede
amministrativa e contenziosa.
(Omissis).».
 
Art. 11 bis
Modifica all'articolo 177 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, in materia di scambio di partecipazioni

1. All'articolo 177 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Quando la societa' conferitaria non acquisisce il controllo di una societa', ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, ne' incrementa, in virtu' di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; b) le partecipazioni sono conferite in societa', esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. Per i conferimenti di partecipazioni detenute in societa' la cui attivita' consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le societa' indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Il termine di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e' esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con le modalita' di cui al presente comma».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 177 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 177 (Scambi di partecipazioni). - 1. La
permuta, mediante la quale uno dei soggetti indicati
nell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), acquista o integra
una partecipazione di controllo ai sensi dell'art. 2359,
comma 1, n. 1), del codice civile, contenente disposizioni
in materia di societa' controllate e collegate ovvero
incrementa, in virtu' di un obbligo legale o di un vincolo
statutario, la percentuale di controllo, in altro soggetto
indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo ai
soci di quest'ultimo proprie azioni, non da' luogo a
componenti positivi o negativi del reddito imponibile a
condizione che il costo delle azioni o quote date in
permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in
cambio. L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare
il reddito del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le
condizioni, l'esenzione totale di cui all'art. 87 e quella
parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.
2. Le azioni o quote ricevute a seguito di
conferimenti in societa', mediante i quali la societa'
conferitaria acquisisce il controllo di una societa' ai
sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile
ovvero incrementa, in virtu' di un obbligo legale o di un
vincolo statutario, la percentuale di controllo, sono
valutate, ai fini della determinazione del reddito del
conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di
patrimonio netto formato dalla societa' conferitaria per
effetto del conferimento.
2-bis. Quando la societa' conferitaria non acquisisce
il controllo di una societa', ai sensi dell'art. 2359,
primo comma, n. 1) del codice civile, ne' incrementa, in
virtu' di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la
percentuale di controllo, la disposizione di cui al secondo
comma del presente articolo trova comunque applicazione ove
ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: a) le
partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente,
una percentuale di diritti di voto esercitabili
nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento
ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio
superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di
titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni; b) le partecipazioni sono conferite in
societa', esistenti o di nuova costituzione, interamente
partecipate dal conferente. Per i conferimenti di
partecipazioni detenute in societa' la cui attivita'
consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di
partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera a) del
precedente periodo si riferiscono a tutte le societa'
indirettamente partecipate che esercitano un'impresa
commerciale, secondo la definizione di cui all'art. 55, e
si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto
della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena
partecipativa. Il termine di cui all'art. 87, comma 1,
lettera a), e' esteso fino al sessantesimo mese precedente
quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni
conferite con le modalita' di cui al presente comma.
3. Si applicano le disposizioni dell'art. 175, comma
2.».
 
Art. 12
Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino

1. Gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, previsti dal decreto del Ministro delle Finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 1993, sono eseguiti in via elettronica secondo modalita' stabilite con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze in conformita' ad accordi con detto Stato. Sono fatti salvi gli esoneri dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le regole tecniche necessarie per l'attuazione del presente articolo.
 
Art. 12 bis
Luci votive

1. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 6-ter) e' aggiunto il seguente:
«6-quater) per le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri».
2. Per le prestazioni di cui al comma 1 resta fermo l'obbligo di certificazione del corrispettivo ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano dal 1° gennaio 2019.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), come modificato dalla presente legge:
«Art. 22 (Commercio al minuto e attivita'
assimilate). - 1. L'emissione della fattura non e'
obbligatoria, se non e' richiesta dal cliente non oltre il
momento di effettuazione dell'operazione:
1) per le cessioni di beni effettuate da
commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al
pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di
distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o
in forma ambulante ;
2) per le prestazioni alberghiere e le
somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai
pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante
apparecchi di distribuzione automatica;
3) per le prestazioni di trasporto di persone
nonche' di veicoli e bagagli al seguito;
4) per le prestazioni di servizi rese
nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in
forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;
5) per le prestazioni di custodia e amministrazione
di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o
istituti di credito e da societa' finanziarie o fiduciarie;
6) per le operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a
5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10;
6-bis) per l'attivita' di organizzazione di
escursioni, visite della citta', giri turistici ed eventi
similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;
6-ter) per le prestazioni di servizi di
telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di
servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di
fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.
6-quater) per le prestazioni di gestione del
servizio delle lampade votive nei cimiteri.
2. La disposizione del comma precedente puo' essere
dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle
finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino
servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza
e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa
l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli
adempimenti connessi.
3. Gli imprenditori che acquistano beni che formano
oggetto dell'attivita' propria dell'impresa da commercianti
al minuto ai quali e' consentita l'emissione della fattura
sono obbligati a richiederla. Gli acquisti di carburante
per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di
distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul
valore aggiunto devono essere documentati con la fattura
elettronica.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696
(Regolamento recante norme per la semplificazione degli
obblighi di certificazione dei corrispettivi):
«Art. 1 (Operazioni soggette all'obbligo di
certificazione fiscale). - 1. I corrispettivi delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli
articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, per
le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura se
non a richiesta del cliente, ma sussiste l'obbligo di
certificazione fiscale stabilito dall'art. 12, comma 1,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , possono essere
documentati, indipendentemente dall'esercizio di apposita
opzione, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui
all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249 , ovvero
dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983,
n. 18 , con l'osservanza delle relative discipline.
2. Resta ferma la disciplina prevista dall'art. 8 del
decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1992
concernente il rilascio dello scontrino manuale o
prestampato a tagli fissi, con le modalita' previste dal
decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992.
3. Per le prestazioni di trasporto pubblico
collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito,
con qualunque mezzo effettuate, i biglietti di trasporto
aventi le caratteristiche fissate con il decreto del
Ministro delle finanze 30 giugno 1992, assolvono la
funzione dello scontrino fiscale.».
 
Art. 12 ter
Semplificazione in materia di termine per l'emissione della fattura

1. All'articolo 21, comma 4, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La fattura e' emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 21 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, come modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Fatturazione delle operazioni). -
(Omissis).
4. La fattura e' emessa entro dodici giorni
dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi
dell'art. 6. La fattura cartacea e' compilata in duplice
esemplare di cui uno e' consegnato o spedito all'altra
parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo:
a) per le cessioni di beni la cui consegna o
spedizione risulta da documento di trasporto o da altro
documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e'
effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche
determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14
agosto 1996, n. 472, nonche' per le prestazioni di servizi
individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate
nello stesso mese solare nei confronti del medesimo
soggetto, puo' essere emessa una sola fattura, recante il
dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di effettuazione delle medesime;
b) per le cessioni di beni effettuate dal
cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il
tramite del proprio cedente la fattura e' emessa entro il
mese successivo a quello della consegna o spedizione dei
beni;
c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti
passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro
dell'Unione europea non soggette all'imposta ai sensi
dell'art. 7-ter, la fattura e' emessa entro il giorno 15
del mese successivo a quello di effettuazione
dell'operazione;
d) per le prestazioni di servizi di cui all'art. 6,
sesto comma, primo periodo, rese o ricevute da un soggetto
passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura e'
emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell'operazione.
(Omissis).».
 
Art. 12 quater
Comunicazioni dei dati delle liquidazioni
periodiche dell'imposta sul valore aggiunto

1. Il comma 1 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' sostituito dal seguente:
«1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonche' degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre e' effettuata entro il 16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre puo', in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 21-bis del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 21-bis (Comunicazioni dei dati delle
liquidazioni periodiche I.V.A.). - 1. I soggetti passivi
dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo
giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una
comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle
liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi
dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
?100, nonche' degli articoli 73, primo comma, lettera e), e
74, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. ?633. La comunicazione dei
dati relativi al secondo trimestre e' effettuata entro il
16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al quarto
trimestre puo', in alternativa, essere effettuata con la
dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che,
in tal caso, deve essere presentata entro il mese di
febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del
periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di
versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni
periodiche effettuate.
2. Con il provvedimento di cui all'art. 21, comma 2,
sono stabilite le modalita' e le informazioni da
trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1 del
presente articolo.
3. La comunicazione e' presentata anche nell'ipotesi
di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati
dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi
non obbligati alla presentazione della dichiarazione
annuale I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni
periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano
meno le predette condizioni di esonero.
4. In caso di determinazione separata dell'imposta in
presenza di piu' attivita', i soggetti passivi presentano
una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.
5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del
contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le
modalita' previste dall'art. 1, commi 634 e 635 della legge
23 dicembre 2014, n. 190, le risultanze dell'esame dei dati
di cui all'art. 21 del presente decreto e le valutazioni
concernenti la coerenza tra i dati medesimi e le
comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo
nonche' la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a
quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai
controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a
quello indicato nella comunicazione, il contribuente e'
informato dell'esito con modalita' previste con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il
contribuente puo' fornire i chiarimenti necessari, o
segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o
valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto
avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui
all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472. Si applica l'art. 54-bis, comma 2-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
indipendentemente dalle condizioni ivi previste.».
 
Art. 12 quinquies
Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi

1. Il comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127, e' sostituito dal seguente:
«6-ter. I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonche' i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto».
2. Al comma 542 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».
3. Per i soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonche' dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti che partecipano a societa', associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione telematica
delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni
effettuate attraverso distributori automatici, in
attuazione dell'art. 9, comma 1, lettere d) e g), della
legge 11 marzo 2014, n. 23), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2 (Trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i
soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi
ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica
e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi
sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'art.
24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le
disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a
decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume
d'affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo
d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre
2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli
adempimenti di cui al presente comma in ragione della
tipologia di attivita' esercitata.
1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2018, la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie
con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio
destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico,
sono definiti, anche al fine di semplificare gli
adempimenti amministrativi dei contribuenti, le
informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini
per la trasmissione telematica e le modalita' con cui
garantire la sicurezza e l'inalterabilita' dei dati. Con il
medesimo provvedimento possono essere definiti modalita' e
termini graduali per l'adempimento dell'obbligo di
memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado
di automazione degli impianti di distribuzione di
carburanti.
2. A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i
soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o
prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al
fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente
periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che
consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli
apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei
normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la
sicurezza e l'inalterabilita' dei dati dei corrispettivi
acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini
differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore
dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle
specifiche variabili tecniche di peculiari distributori
automatici.
3. La memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante
strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilita' e
la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i
pagamenti con carta di debito e di credito.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, sentite le associazioni di categoria nell'ambito
di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti
in base alla decisione della Commissione europea COM (2010)
8467, sono definite le informazioni da trasmettere, le
regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e
le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma
3. Con lo stesso provvedimento sono approvati i relativi
modelli e ogni altra disposizione necessaria per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
5. La memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalita'
di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei
corrispettivi di cui all'art. 12, comma 1, della legge 30
dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo
l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del
cliente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico possono essere individuate tipologie di
documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini
commerciali, le operazioni.
6. Ai soggetti che effettuano la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma
1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di
mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione,
ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati
incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli
articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471.
6-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale
mediante l'incentivazione e la semplificazione delle
operazioni telematiche, all'art. 39, secondo comma, lettera
a), alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «nell'anno» sono
inserite le seguenti: «ovvero riscossi, dal 1º gennaio
2017, con modalita' telematiche, di cui all'art. 3, comma
1, lettera a)». Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma, pari a 4 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte
mediante corrispondente riduzione della dotazione
finanziaria del Fondo di cui all'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
6-ter. I dati relativi ai corrispettivi giornalieri
di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente
all'Agenzia delle entrate entro dodici giorni
dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi
dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. ?633. Restano fermi la memorizzazione
giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonche' i
termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche
dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 1,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. ?100. Nel primo semestre
di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal
1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari
superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli
altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si
applicano in caso di trasmissione telematica dei dati
relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese
successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi
restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore
aggiunto.
6-quater. I soggetti tenuti all'invio dei dati al
Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'art.
3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014,
n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, possono adempiere all'obbligo di cui al
comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e la
trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i
corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria. I
dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono
essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per
l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e
doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio
della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri della salute e per la pubblica
amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in
materia di protezione dei dati personali, anche con
riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di
utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche
temporali, nonche', ai sensi dell'art. 2-sexies del codice
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni
eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare
i diritti e le liberta' dell'interessato.
6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o
l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare
la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1, al
soggetto e' concesso un contributo complessivamente pari al
50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro
250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di
adattamento, per ogni strumento. Al medesimo soggetto il
contributo e' concesso sotto forma di credito d'imposta di
pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Al credito d'imposta di cui al presente comma non si
applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo e' consentito a
decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta
sul valore aggiunto successiva al mese in cui e' stata
registrata la fattura relativa all'acquisto o
all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare
la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1 ed e'
stato pagato, con modalita' tracciabile, il relativo
corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro trenta giorni dal 1°
gennaio 2019, sono definiti le modalita' attuative,
comprese le modalita' per usufruire del credito d'imposta,
il regime dei controlli nonche' ogni altra disposizione
necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il
rispetto del limite di spesa previsto. Il limite di spesa
previsto e' pari a euro 36,3 milioni per l'anno 2019 e pari
ad euro 195,5 milioni per l'anno 2020.».
- Si riporta il testo del comma 542 dell'art. 1 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019), come modificato
dalla presente legge:
«542. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti
di pagamento elettronici da parte dei consumatori, la
probabilita' di vincita dei premi di cui al comma 540 e'
aumentata del 100 per cento, rispetto alle transazioni
effettuate mediante denaro contante, per le transazioni
effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento
con carta di debito e di credito, di cui al comma 3
dell'art. 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127.».
- Il testo modificato dell'art. 9-bis del citato
decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e'
riportato nelle Note all'art. 4-quinquies.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435
(Regolamento recante modifiche al D.P.R. 22 luglio 1998, n.
322, nonche' disposizioni per la semplificazione e
razionalizzazione di adempimenti tributari):
«Art. 17 (Razionalizzazione dei termini di
versamento). - 1. Il versamento del saldo dovuto con
riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive da parte
delle persone fisiche, e delle societa' o associazioni di
cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 e' effettuato entro il 30 giugno
dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa; le
societa' o associazioni di cui all'art. 5 del citato testo
unico delle imposte sui redditi, nelle ipotesi di cui agli
articoli 5 e 5-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, effettuano i predetti
versamenti entro l'ultimo giorno del mese successivo a
quello di scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione. Il versamento del saldo dovuto in base alla
dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e' effettuato entro l'ultimo giorno
del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo
d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge
approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi
dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in
base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive entro l'ultimo giorno del mese
successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il
bilancio non e' approvato nel termine stabilito, in base
alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il
versamento e' comunque effettuato entro l'ultimo giorno del
mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere
effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini
ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40
per cento a titolo di interesse corrispettivo.
3. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo
1977, n. 97, e successive modificazioni, nonche' quelli
relativi all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
sono effettuati in due rate salvo che il versamento da
effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro
103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto e' versato
alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla
scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto e'
effettuato, rispettivamente:
a) per la prima rata, nel termine previsto per il
versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione
relativa all'anno d'imposta precedente;
b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad
eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche e all'imposta regionale
sulle attivita' produttive il cui periodo d'imposta non
coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di
tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello
stesso periodo d'imposta.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 5, 115 e
116 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986:
«Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato
sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla
percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non
risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o
dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da
altro atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore
dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita
semplice secondo che siano state costituite all'unanimita'
o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' semplici
secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio
di attivita' commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica
costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni sono equiparate alle
societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al
secondo comma puo' essere redatto fino alla presentazione
della dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le
associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o
l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto
principale e' determinato in base all'atto costitutivo, se
esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata, e in mancanza, in base all'attivita'
effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art.
230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento
dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare che
abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua
attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili. La presente
disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa
risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto
di parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore
all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di
partecipazione agli utili spettanti ai familiari e
l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla
qualita' e quantita' del lavoro effettivamente prestato
nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel
periodo d'imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria
dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua
attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e
prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte
sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado.»
«Art. 115 (Opzione per la trasparenza fiscale). - 1.
Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito
imponibile dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1,
lettera a), al cui capitale sociale partecipano
esclusivamente soggetti di cui allo stesso art. 73, comma
1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto di
voto esercitabile nell'assemblea generale, richiamata
dall'art. 2346 del codice civile, e di partecipazione agli
utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50
per cento, e' imputato a ciascun socio, indipendentemente
dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota
di partecipazione agli utili. Ai soli fini dell'ammissione
al regime di cui al presente articolo, nella percentuale di
partecipazione agli utili di cui al periodo precedente non
si considerano le azioni prive del predetto diritto di voto
e la quota di utili delle azioni di cui all'art. 2350,
secondo comma, primo periodo, del codice civile, si assume
pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni
medesime. I requisiti di cui al primo periodo devono
sussistere a partire dal primo giorno del periodo d'imposta
della partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere
ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione.
L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui:
a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione
dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa';
b) la societa' partecipata eserciti l'opzione di
cui agli articoli 117 e 130.
2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al
comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato
l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili
distribuiti.
3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi
d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
chiusura dell'esercizio della societa' partecipata. Le
ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi di tale
societa', i relativi crediti d'imposta e gli acconti
versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
secondo la percentuale di partecipazione agli utili di
ciascuno. Le perdite fiscali della societa' partecipata
relative a periodi in cui e' efficace l'opzione sono
imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione ed entro il limite della propria quota del
patrimonio netto contabile della societa' partecipata. Le
perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori
all'inizio della tassazione per trasparenza non possono
essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle
societa' partecipate.
4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali
della societa' partecipata e deve essere esercitata da
tutte le societa' e comunicata all'Amministrazione
finanziaria, con la dichiarazione presentata nel periodo
d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare
l'opzione. Al termine del triennio l'opzione si intende
tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non
sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica al termine di ciascun
triennio.
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non
modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto
distribuito dalla societa' partecipata utilizzando riserve
costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di
cui all'art. 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del
presente comma, durante i periodi di validita'
dell'opzione, salva una diversa esplicita volonta'
assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti
gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
coperture di perdite, si considerano prioritariamente
utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.
6. Nel caso vengano meno le condizioni per
l'esercizio dell'opzione, l'efficacia della stessa cessa
dall'inizio dell'esercizio sociale in corso della societa'
partecipata. Gli effetti dell'opzione non vengono meno nel
caso di mutamento della compagine sociale della societa'
partecipata mediante l'ingresso di nuovi soci con i
requisiti di cui al comma 1 o 2.
7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli
obblighi di acconto permangono anche in capo alla
partecipata. Per la determinazione degli obblighi di
acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso
venga meno l'efficacia dell'opzione, si applica quanto
previsto dall'art. 124, comma 2. Nel caso di revoca
dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano senza
considerare gli effetti dell'opzione sia per la societa'
partecipata, sia per i soci.
8. La societa' partecipata e' solidalmente
responsabile con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e
gli interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del
reddito.
9. Le disposizioni applicative della presente norma
sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui
all'art. 129.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui all'art. 40, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
11. Il socio ridetermina il reddito imponibile
oggetto di imputazione rettificando i valori patrimoniali
della societa' partecipata secondo le modalita' previste
dall'art. 128, fino a concorrenza delle svalutazioni
determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed
accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal socio
medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello dal
quale ha effetto l'opzione di cui al comma 4 e nei nove
precedenti.
12. Per le partecipazioni in societa' indicate nel
comma 1 il relativo costo e' aumentato o diminuito,
rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai
soci ed e' altresi' diminuito, fino a concorrenza dei
redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.»
«Art. 116 (Opzione per la trasparenza fiscale delle
societa' a ristretta base proprietaria). - 1. L'opzione di
cui all'art. 115 puo' essere esercitata con le stesse
modalita' ed alle stesse condizioni, ad esclusione di
quelle indicate nel comma 1 del medesimo art. 115, dalle
societa' a responsabilita' limitata il cui volume di ricavi
non supera le soglie previste per l'applicazione degli
studi di settore e con una compagine sociale composta
esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a
10 o a 20 nel caso di societa' cooperativa.
2. Si applicano le disposizioni del terzo e del
quarto periodo del comma 3 dell'art. 115 e quelle del comma
3 dell'art. 8. Le plusvalenze di cui all'art. 87 e gli
utili di cui all'art. 89, commi 2 e 3, concorrono a formare
il reddito imponibile nella misura indicata,
rispettivamente, nell'art. 58, comma 2, e nell'art. 59.
2-bis.».
 
Art. 12 sexies
Cedibilita' dei crediti IVA trimestrali

1. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo le parole: «dalla dichiarazione annuale» sono inserite le seguenti: «o del quale e' stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale,».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai crediti dei quali sia chiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.
3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 4-ter dell'art. 5 del
decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 (Norme in
materia tributaria nonche' per la semplificazione delle
procedure di accatastamento degli immobili urbani), come
modificato dalla presente legge:
«4-ter. - Agli effetti dell'art. 38-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in
caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione
annuale o del quale e' stato chiesto il rimborso in sede di
liquidazione trimestrale, deve intendersi che l'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto possa ripetere anche dal
cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non
presti la garanzia prevista nel secondo comma del suddetto
articolo fino a quando l'accertamento sia diventato
definitivo. Restano ferme le disposizioni relative al
controllo delle dichiarazioni, delle relative rettifiche e
all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il
credito.».
 
Art. 12 septies
Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative
all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.17, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) che l'intento di avvalersi della facolta' di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformita' al modello approvato con prov-vedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione puo' riguardare anche piu' operazioni. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione»;
b) il comma 2 e' abrogato.
2. Il comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' sostituito dal seguente:
«4-bis. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17».
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 29
dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1984, n. 17 (Disposizioni urgenti in
materia di imposta sul valore aggiunto), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. Le disposizioni di cui alla lettera c)
del primo comma e al secondo comma dell'art. 8 del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si
applicano a condizione:
a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni
all'esportazione di cui alle lettere a) e b) dello stesso
articolo effettuate, registrate nell'anno precedente sia
superiore al dieci per cento del volume d'affari
determinato a norma dell'art. 20 dello stesso decreto ma
senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o
depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle
operazioni di cui all'art. 21, comma 6-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I
contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato
l'attivita' da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno
facolta' di assumere come ammontare di riferimento, in
ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni
fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare
superi la predetta percentuale del volume di affari, come
sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento;
b);
c) che l'intento di avvalersi della facolta' di
effettuare acquisti o importazioni senza applicazione
dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in
conformita' al modello approvato con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via
telematica all'Agenzia medesima, che rilascia apposita
ricevuta telematica con indicazione del protocollo di
ricezione. La dichiarazione puo' riguardare anche piu'
operazioni. Gli estremi del protocollo di ricezione della
dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse
in base ad essa, ovvero devono essere indicati
dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la
verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione,
l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli la banca dati delle
dichiarazioni d'intento per dispensare l'operatore dalla
consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di
intento e delle ricevute di presentazione.
2. (Abrogato).
3.
4.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
legislativo n. 471 del 1997, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 7 (Violazioni relative alle esportazioni). - 1.
Chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai
sensi dell'art. 8, primo comma, lettere b) e b-bis), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, relativo alle cessioni all'esportazione, e' punito con
la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento
del tributo, qualora il trasporto o la spedizione fuori del
territorio dell'Unione europea non avvenga nel termine ivi
prescritto. La sanzione non si applica se, nei trenta
giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione
della fattura, il versamento dell'imposta.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi
effettua cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori
della Unione europea senza addebito d'imposta, ai sensi
dell'art. 38-quater, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se non provvede
alla regolarizzazione dell'operazione nel termine ivi
previsto.
3. Chi effettua operazioni senza addebito d'imposta,
in mancanza della dichiarazione d'intento di cui all'art.
1, primo comma, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre
1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1984, n. 17, e' punito con la sanzione
amministrativa dal cento al duecento per cento
dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo.
Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza
dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso
pagamento del tributo rispondono esclusivamente i
cessionari, i committenti e gli importatori che hanno
rilasciato la dichiarazione stessa.
4. E' punito con la sanzione prevista nel comma 3
chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge,
dichiara all'altro contraente o in dogana di volersi
avvalere della facolta' di acquistare o di importare merci
e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art.
2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, ovvero ne
beneficia oltre il limite consentito. Se il superamento del
limite consegue a mancata esportazione, nei casi previsti
dalla legge, da parte del cessionario o del commissionario,
la sanzione e' ridotta alla meta' e non si applica se
l'imposta viene versata all'ufficio competente entro trenta
giorni dalla scadenza del termine per l'esportazione,
previa regolarizzazione della fattura.
4-bis. E' punito con la sanzione prevista al comma 3
il cedente o prestatore che effettua cessioni o
prestazioni, di cui all'art. 8, primo comma, lettera c),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via
telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle
entrate della dichiarazione di cui all'art. 1, comma 1,
lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1984, n. 17.
5. Chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana
relative a cessioni all'esportazione, indica quantita',
qualita' o corrispettivi diversi da quelli reali, e' punito
con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per
cento dell'imposta che sarebbe dovuta se i beni presentati
in dogana fossero stati ceduti nel territorio dello Stato,
calcolata sulle differenze dei corrispettivi o dei valori
normali dei beni. La sanzione non si applica per le
differenze quantitative non superiori al cinque per
cento.».
 
Art. 12 octies
Tenuta della contabilita' in forma meccanizzata

1. Al comma 4-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole: «la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici» sono sostituite dalle seguenti: «la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 4-quater dell'art. 7
del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489
(Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa
dell'economia e dell'occupazione, nonche' per ridurre gli
adempimenti a carico del contribuente), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 7 (Semplificazione di adempimenti e riduzione
di sanzioni per irregolarita' formali). - (Omissis).
4-quater. In deroga a quanto previsto dal comma
4-ter, la tenuta di qualsiasi registro contabile con
sistemi elettronici su qualsiasi supporto e', in ogni caso,
considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti
cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso,
ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui
predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito
della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro
presenza.».
 
Art. 12 novies
Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche

1. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal terzo periodo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il sistema di interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e 212, della legge n.244 del 2007. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al terzo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dei commi 211 e 212
dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
«211. La trasmissione delle fatture elettroniche
avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal
Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito
anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.
212. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 e' individuato il
gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite
competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:
a) al presidio del processo di ricezione e
successivo inoltro delle fatture elettroniche alle
amministrazioni destinatarie;
b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei
flussi informativi anche ai fini della loro integrazione
nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642 recante «Disciplina dell'imposta di bollo» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n.
292, S.O.
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma
delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti e
altre violazioni in materia di compensazione). - 1. Chi non
esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i
versamenti in acconto, i versamenti periodici, il
versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante
dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare
dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non
effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al
trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando,
in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo
rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale,
risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza
detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non
superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo
periodo e' ridotta alla meta'. Salva l'applicazione
dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, per i versamenti effettuati con un ritardo non
superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo
periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un
quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
(Omissis).».
 
Art. 13
Vendita di beni tramite piattaforme digitali

1. Il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea e' tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo termini e modalita' stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore i seguenti dati:
a) la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica;
b) il numero totale delle unita' vendute in Italia;
c) a scelta del soggetto passivo, per le unita' vendute in Italia l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.
2. (Soppresso).
3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 e' considerato debitore d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui al comma 1, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l'imposta e' stata assolta dal fornitore.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il soggetto passivo che ha facilitato tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, invia i dati relativi a dette operazioni secondo termini e modalita' determinati con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1.
5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano fino al 31 dicembre 2020.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dei commi da 11 a 15
dell'art. 11-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e
semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione):
«Art. 11-bis (Misure di semplificazione in materia
contabile in favore degli enti locali). - (Omissis).
11. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di
un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una
piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a
distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC
e laptop, importati da territori terzi o Paesi terzi, di
valore intrinseco non superiore a euro 150, si considera
che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto
detti beni.
12. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di
un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una
piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di
telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop,
effettuate nell'Unione europea da un soggetto passivo non
stabilito nell'Unione europea a una persona che non e' un
soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto
passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto
detti beni.
13. Ai fini dell'applicazione dei commi 11 e 12, si
presume che la persona che vende i beni tramite
l'interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e la
persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo.
14. Il soggetto passivo che facilita le vendite a
distanza ai sensi dei commi 11 e 12 e' tenuto a conservare
la documentazione relativa a tali vendite. Tale
documentazione deve essere dettagliata in modo sufficiente
da consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati
membri dell'Unione europea in cui tali cessioni sono
imponibili di verificare che l'IVA sia stata contabilizzata
in modo corretto, deve, su richiesta, essere messa a
disposizione per via elettronica degli Stati membri
interessati e deve essere conservata per un periodo di
dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui
l'operazione e' stata effettuata.
15. Il soggetto passivo che facilita le vendite a
distanza ai sensi dei commi 11 e 12 e' tenuto a designare
un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto, se
stabilito in un Paese con il quale l'Italia non ha concluso
un accordo di assistenza reciproca.
(Omissis).».
 
Art. 13 bis
Reintroduzione della denuncia fiscale
per la vendita di alcolici

1. Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,» sono soppresse.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 29 del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative), come modificato dalla presente legge:
«Art. 29 (Deposito di prodotti alcolici assoggettati
ad accisa). - (Omissis).
2. Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1
anche gli esercizi di vendita ed i depositi di alcole
denaturato con denaturante generale in quantita' superiore
a 300 litri.
(Omissis).».
 
Art. 13 ter

Disposizioni in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali

1. L'articolo 77 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e' sostituito dal seguente:
«Art. 77. -- (Modalita' di pagamento o deposito dei diritti doganali) - 1. Presso gli uffici doganali, il pagamento dei diritti doganali e di ogni altro diritto che la dogana e' tenuta a riscuotere in forza di una legge, nonche' delle relative sanzioni, ovvero il deposito cauzionale di somme a garanzia del pagamento di tali diritti, puo' essere eseguito nei modi seguenti:
a) mediante carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile, in conformita' alle disposizioni dettate dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) mediante bonifico bancario;
c) mediante accreditamento sul conto corrente postale intestato all'ufficio;
d) in contanti per un importo non superiore a euro 300. E' facolta' del direttore dell'ufficio delle dogane consentire, quando particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di piu' elevati importi, fino al limite massimo consentito dalla normativa vigente sull'utilizzo del contante;
e) mediante assegni circolari non trasferibili, quando lo giustificano particolari circostanze di necessita' o urgenza, stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. Le modalita' per il successivo versamento delle somme riscosse alla Tesoreria sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con la Ragioneria generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia».
 
Art. 13 quater
Disposizioni in materia di locazioni brevi e attivita' ricettive

1. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3».
2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali.
3. I criteri, i termini e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni del comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.
4. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalita', anche ai fini fiscali, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e' istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive nonche' degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti nel territorio nazionale, identificati mediante un codice alfanumerico, di seguito denominato «codice identificativo», da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.
5. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:
a) le norme per la realizzazione e la gestione della banca dati, compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati;
b) le modalita' di accesso alle informazioni contenute nella banca dati;
c) le modalita' con cui le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione degli utenti e delle autorita' preposte ai controlli e quelle per la conseguente pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
d) i criteri che determinano la composizione del codice identificativo, sulla base della tipologia e delle caratteristiche della struttura ricettiva nonche' della sua ubicazione nel territorio comunale.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il direttore dell'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalita' applicative per l'accesso ai dati relativi al codice identificativo da parte dell'Agenzia delle entrate.
7. I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unita' immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione.
8. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 7 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione e' maggiorata del doppio.
9. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del comma 4, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato
decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Regime fiscale delle locazioni brevi). - 1.
Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni
brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo
di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che
prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di
biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone
fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa,
direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita' di
intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono
portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca
di un immobile con persone che dispongono di unita'
immobiliari da locare.
2. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi
derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a
partire da tale data si applicano le disposizioni dell'art.
3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con
l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione per
l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai
corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione
e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario
aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di
terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.
3-bis. Con regolamento da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere
definiti, ai fini del presente articolo, i criteri in base
ai quali l'attivita' di locazione di cui al comma 1 del
presente articolo si presume svolta in forma
imprenditoriale, in coerenza con l'art. 2082 del codice
civile e con la disciplina sui redditi di impresa di cui al
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
avuto anche riguardo al numero delle unita' immobiliari
locate e alla durata delle locazioni in un anno solare.
4. I soggetti che esercitano attivita' di
intermediazione immobiliare, nonche' quelli che gestiscono
portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca
di un immobile con persone che dispongono di unita'
immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai
contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro
tramite entro il 30 giugno (30) dell'anno successivo a
quello a cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa,
incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai
contratti di cui al comma 1 e 3 e' punita con la sanzione
di cui all'art. 11, comma 1 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. La sanzione e' ridotta alla meta' se
la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni
successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine,
e' effettuata la trasmissione corretta dei dati.
5. I soggetti residenti nel territorio dello Stato
che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare,
nonche' quelli che gestiscono portali telematici, mettendo
in contatto persone in ricerca di un immobile con persone
che dispongono di unita' immobiliari da locare, qualora
incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti
di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel
pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in
qualita' di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per
cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto
del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo
versamento con le modalita' di cui all'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa
certificazione ai sensi dell'art. 4 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per
l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si
considera operata a titolo di acconto.
5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non residenti in
possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi
dell'art. 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i corrispettivi
relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora
intervengano nel pagamento dei predetti canoni o
corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal
presente articolo tramite la stabile organizzazione. I
soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile
organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento degli
obblighi derivanti dal presente articolo, in qualita' di
responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale
individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i
soggetti residenti nel territorio dello Stato che
appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al
periodo precedente sono solidalmente responsabili con
questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della
ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi
ai contratti di cui ai commi 1 e 3.
5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il
corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei
predetti canoni o corrispettivi, e' responsabile del
pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo
di soggiorno di cui all'art. 14, comma 16, lettera e), del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche'
degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal
regolamento comunale.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni
di attuazione dei commi 4, 5 e 5-bis del presente articolo,
incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione
dei dati da parte dell'intermediario.
7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno
facolta' di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e
il contributo di soggiorno di cui all'art. 14, comma 16,
lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, possono, in deroga all'art. 1, comma 26, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'art. 1, comma 169,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o
rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di
soggiorno medesimi.
7-bis. Il comma 4 dell'art. 16 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si interpreta nel
senso che i soggetti che hanno optato, ai sensi del
predetto comma 4, per il regime agevolativo previsto per i
lavoratori impatriati dal comma 1 del medesimo articolo,
decadono dal beneficio fiscale laddove la residenza in
Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso,
si provvede al recupero dei benefici gia' fruiti, con
applicazione delle relative sanzioni e interessi.»
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 109
del citato regio decreto n. 773 del 1931:
«3. Entro le ventiquattr'ore successive all'arrivo, i
soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure
territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi
informatici o telematici o mediante fax, le generalita'
delle persone alloggiate, secondo modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del citato
decreto legislativo n. 23 del 2011:
«Art. 4 (Imposta di soggiorno). - 1. I comuni
capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonche' i
comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita'
turistiche o citta' d'arte possono istituire, con
deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a
carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive
situate sul proprio territorio, da applicare, secondo
criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino a 5
euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e'
destinato a finanziare interventi in materia di turismo,
ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive,
nonche' interventi di manutenzione, fruizione e recupero
dei beni culturali ed ambientali locali, nonche' dei
relativi servizi pubblici locali.
2. Ferma restando la facolta' di disporre limitazioni
alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'art. 7
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta
di soggiorno puo' sostituire, in tutto o in parte, gli
eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la
circolazione e la sosta nell'ambito del territorio
comunale.
3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, e' dettata la disciplina generale di attuazione
dell'imposta di soggiorno. In conformita' con quanto
stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio
regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le
associazioni maggiormente rappresentative dei titolari
delle strutture ricettive, hanno la facolta' di disporre
ulteriori modalita' applicative del tributo, nonche' di
prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie
o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata
emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del
presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono
comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.
3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole
minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori
possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi
dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta
di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un
contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di
euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio
dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono
collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono
servizio di trasporto di persone a fini commerciali,
abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso
l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola
minore, e nel cui territorio insistono altre isole minori
con centri abitati, destina il gettito del contributo per
interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in
proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. Il
contributo di sbarco e' riscosso, unitamente al prezzo del
biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree
o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di
persone a fini commerciali, che sono responsabili del
pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui
soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e
degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal
regolamento comunale, ovvero con le diverse modalita'
stabilite dal medesimo regolamento comunale, in relazione
alle particolari modalita' di accesso alle isole. Per
l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da
parte del responsabile si applica la sanzione
amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo
dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del
contributo si applica la sanzione amministrativa di cui
all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non
previsto dalle disposizioni del presente articolo si
applica l'art. 1, commi da 158 a 170, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Il contributo di sbarco non e'
dovuto dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori,
dagli studenti pendolari, nonche' dai componenti dei nuclei
familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta
municipale propria nel medesimo comune e che sono
parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel
regolamento modalita' applicative del contributo nonche'
eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie
o per determinati periodi di tempo; possono altresi'
prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di
euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo. I
comuni possono altresi' prevedere un contributo fino ad un
massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone
disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in
prossimita' di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal
caso il contributo puo' essere riscosso dalle locali guide
vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti
individuati dall'amministrazione comunale con apposito
avviso pubblico. Il gettito del contributo e' destinato a
finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei
rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia
ambientale nonche' interventi in materia di turismo,
cultura, polizia locale e mobilita' nelle isole minori.».
- Si riporta il testo vigente del comma 16 dell'art. 14
del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«Art. 14 (Patto di stabilita' interno ed altre
disposizioni sugli enti territoriali). - (Omissis).
16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa
previste dal presente provvedimento, in considerazione
della specificita' di Roma quale Capitale della Repubblica,
e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi
dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il comune di
Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle
finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalita'
e l'entita' del proprio concorso alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31
ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta
di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze,
evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione
ordinaria. L'entita' del concorso e' determinata in
coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti
territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le
disposizioni che disciplinano il patto di stabilita'
interno per gli enti locali. Per garantire l'equilibrio
economico-finanziario della gestione ordinaria, il Comune
di Roma puo' adottare le seguenti apposite misure:
a) conformazione dei servizi resi dal Comune a
costi standard unitari di maggiore efficienza;
b) adozione di pratiche di centralizzazione degli
acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle
societa' partecipate dal Comune di Roma, anche con la
possibilita' di adesione a convenzioni stipulate ai sensi
dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
c) razionalizzazione delle partecipazioni
societarie detenute dal Comune di Roma con lo scopo di
pervenire, con esclusione delle societa' quotate nei
mercati regolamentati, ad una riduzione delle societa' in
essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione
dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto
dall'art. 80 del testo unico degli enti locali, approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei costi a
carico del Comune per il funzionamento dei propri organi,
compresi i rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti
per gli amministratori;
e) introduzione di un contributo di soggiorno a
carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive
della citta', da applicare secondo criteri di gradualita'
in proporzione alla loro classificazione fino all'importo
massimo di 10 euro per notte di soggiorno;
f) contributo straordinario nella misura massima
del 66 per cento del maggior valore immobiliare
conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni
immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale,
in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina
previgente per la realizzazione di finalita' pubbliche o di
interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione
urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto
contributo deve essere destinato alla realizzazione di
opere pubbliche o di interesse generale ricadenti
nell'ambito di intervento cui accede, e puo' essere in
parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da
destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di
interesse generale, nonche' alle attivita' urbanistiche e
servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso,
gli impegni di corresponsione di contributo straordinario
gia' assunti dal privato operatore in sede di accordo o di
atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello
strumento urbanistico generale vigente;
f-bis) maggiorazione della tariffa di cui all'art.
62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il limite del 25
per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per
cento;
g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI
sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a
disposizione;
h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione
anche per le spese di manutenzione ordinaria nonche'
utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni
cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria
dei cimiteri.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art.
34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica):
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale
dei residui passivi). - (Omissis).
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.».
 
Art. 14
Enti associativi assistenziali

1. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche, nonche' per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonche' per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali».
2. Il comma 4 dell'articolo 89 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' sostituito dal seguente:
« 4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonche' per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse" sono sostituite dalle seguenti: "Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonche' per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse"».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 148 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, come modificato dalla presente legge:
«Art. 148 (Enti di tipo associativo). - (Omissis).
3. Per le associazioni politiche, sindacali e di
categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extrascolastica della persona, nonche' per le strutture
periferiche di natura privatistica necessarie agli enti
pubblici non economici per attuare la funzione di preposto
a servizi di pubblico interesse, non si considerano
commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione degli
scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di
corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti,
associati o partecipanti, di altre associazioni che
svolgono la medesima attivita' e che per legge,
regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di
un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi
associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive
organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni anche a terzi
di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli
associati.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 89 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo
settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 89 (Coordinamento normativo). - 1. Agli enti
del Terzo settore di cui all'art. 79, comma 1, non si
applicano le seguenti disposizioni:
a) l'art. 143, comma 3, l'art. 144, commi 2, 5 e 6
e gli articoli 148 e 149 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) l'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 346 e gli articoli 1, comma 2 e 10,
comma 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
c) la legge 16 dicembre 1991, n. 398.
2. Le norme di cui al comma 1, lettera b) continuano
ad applicarsi ai trasferimenti a titolo gratuito, non
relativi alle attivita' di cui all'art. 5, eseguiti a
favore dei soggetti di cui all'art. 4, comma 3, iscritti
nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
3. Ai soggetti di cui all'art. 4, comma 3, iscritti
nel Registro unico nazionale del Terzo settore gli articoli
da 143 a 148 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, si applicano limitatamente alle
attivita' diverse da quelle elencate all'art. 5, purche'
siano in possesso dei requisiti qualificanti ivi previsti.
4. All'art. 148, comma 3, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "Per le
associazioni politiche, sindacali e di categoria,
religiose, assistenziali, culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona, nonche' per le strutture
periferiche di natura privatistica necessarie agli enti
pubblici non economici per attuare la funzione di preposto
a servizi di pubblico interesse" sono sostituite dalle
seguenti: "Per le associazioni politiche, sindacali e di
categoria, religiose, assistenziali, sportive
dilettantistiche, nonche' per le strutture periferiche di
natura privatistica necessarie agli enti pubblici non
economici per attuare la funzione di preposto a servizi di
pubblico interesse".
5. All'art. 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e' aggiunto, in fine,
il seguente comma: "La riduzione non si applica agli enti
iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore. Ai
soggetti di cui all'art. 4, comma 3, codice del Terzo
settore di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge
6 giugno 2016, n. 106, iscritti nel Registro unico
nazionale del Terzo settore, la riduzione si applica
limitatamente alle attivita' diverse da quelle elencate
all'art. 5 del medesimo decreto legislativo".
6. All'art. 52, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "al
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460" sono
sostituite dalle seguenti: "al codice del Terzo settore di
cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno
2016, n. 106".
7. Si intendono riferite agli enti non commerciali
del Terzo settore di cui all'art. 82, comma 1, le
disposizioni normative vigenti riferite alle ONLUS in
quanto compatibili con le disposizioni del presente
decreto. Al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 3, terzo comma, primo periodo, le
parole "di enti e associazioni che senza scopo di lucro
perseguono finalita' educative, culturali, sportive,
religiose e di assistenza e solidarieta' sociale, nonche'
delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
(ONLUS)" sono sostituite dalle seguenti: "di enti del Terzo
settore di natura non commerciale";
b) all'art. 10, primo comma, ai numeri 15), 19),
20) e 27-ter), la parola «ONLUS» e' sostituita dalle
seguenti: "enti del Terzo settore di natura non
commerciale"
8. All'art. 1, comma 3, della legge 22 giugno 2016,
n. 112, le parole: "organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale di cui all'art. 10, comma 1, del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come
persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore
della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3),
dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, anche ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo"
sono sostituite dalle seguenti: "enti del Terzo settore non
commerciali, che operano prevalentemente nel settore della
beneficenza di cui all'art. 5, comma 1, lettera u)".
9. All'art. 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014
n. 125 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Le
Organizzazioni non governative di cui al presente comma
sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo
settore".
10. All'art. 6, comma 9, della legge 22 giugno 2016,
n. 112 le parole «le agevolazioni di cui all'art. 14, comma
1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i
limiti ivi indicati sono elevati, rispettivamente, al 20
per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000
euro» sono sostituite dalle seguenti: "le agevolazioni
previste per le organizzazioni di volontariato ai sensi
dell'art. 83, commi 1 e 2, del codice del Terzo settore di
cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno
2016, n. 106".
11. Ai soggetti che effettuano erogazioni liberali
agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art.
79, comma 5, nonche' alle cooperative sociali, non si
applicano, per le medesime erogazioni liberali, le
disposizioni di cui all'art. 15, comma 1.1. e all'art. 100,
comma 2, lettera h), del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
12. La deducibilita' dal reddito imponibile delle
erogazioni liberali prevista dall'art. 10, comma 1, lettera
g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e' consentita a condizione che per le
medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca
delle detrazioni d'imposta di cui all'art. 15, comma 1.1,
del medesimo testo unico.
13. La deducibilita' dal reddito imponibile delle
erogazioni liberali previste dall'art. 100, comma 2,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione che per
le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non
usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera h) del
medesimo art. 100, comma 2.
14. La deducibilita' dal reddito imponibile delle
erogazioni liberali previste all'art. 153, comma 6, lettere
a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione che per
le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non
usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 3
del medesimo art. 153.
15. Alle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla
legge 11 novembre 2003, n. 310, e successive modificazioni,
iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore,
non si applica l'art. 25, comma 5 del suddetto decreto
legislativo.
16. Alle associazioni che operano o che partecipano a
manifestazioni di particolare interesse storico, artistico
e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle
comunita' locali, iscritte nel Registro unico nazionale del
Terzo settore, non si applica l'art. 1, commi 185, 186 e
187 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
17. In attuazione dell'art. 115 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, le regioni, gli
enti locali e gli altri enti pubblici possono attivare
forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore
che svolgono le attivita' indicate all'art. 5, comma 1,
lettere f), i), k) o z), individuati attraverso le
procedure semplificate di cui all'art. 151, comma 3, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dirette alla
prestazione di attivita' di valorizzazione di beni
culturali immobili di appartenenza pubblica.
18. Le attivita' indicate all'art. 79, comma 4, lett.
a), fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul
valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.
19. Alla legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 1, lettera b), le parole «i
soggetti di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: "gli
enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art. 79,
comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'art. 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";
b) all'art. 16, comma 5, lettera a), numero 2, le
parole "agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti privati
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di
finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del
principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi
statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano
attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione
e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche'
attraverso forme di mutualita'" sono sostituite dalle
seguenti: "ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera
b), della legge 19 agosto 2016, n. 166.
20. All'art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982 n. 571, comma 6, le parole "i
soggetti di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «gli
enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art. 79,
comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'art. 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106".
21. All'art. 1, comma 236, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 le parole "i soggetti di cui all'art. 10 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460" sono
sostituite dalle seguenti: "gli enti del Terzo settore non
commerciali di cui all'art. 79, comma 5, del codice del
Terzo settore di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106".
22. All'art. 1, comma 1 della legge 25 giugno 2003,
n. 155 le parole "i soggetti di cui all'art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460" sono sostituite dalle
seguenti: "gli enti del Terzo settore non commerciali di
cui all'art. 79, comma 5, del codice del Terzo settore di
cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno
2016, n. 106".
23. All'art. 157, comma 1-bis, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) le parole "organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS)" sono sostituite dalle seguenti:
"enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art. 79,
comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'art. 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";
b) le parole "Alle ONLUS" sono sostituite dalle
seguenti: "Agli enti del Terzo settore non commerciali di
cui all'art. 79, comma 5, del codice del Terzo settore di
cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno
2016, n. 106".».
 
Art. 15

Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e
degli enti locali

1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:
a) il numero di rate in cui puo' essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza, che non puo' superare il 30 settembre 2021;
b) le modalita' con cui il debitore manifesta la sua volonta' di avvalersi della definizione agevolata;
c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonche' la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
5. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformita' e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

Riferimenti normativi

- Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge
relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre
1910, n. 227.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali):
«Art. 53 (Albo per l'accertamento e riscossione delle
entrate degli enti locali). - 1. Presso il Ministero delle
finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati abilitati
ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento
dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre
entrate delle province e dei comuni.
2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione
periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la
revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
apposita commissione in cui sia prevista una adeguata
rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di
tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza
Stato-citta', sono definiti le condizioni ed i requisiti
per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il
possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la
sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di
cause di incompatibilita' da parte degli iscritti, ed
emanate disposizioni in ordine alla composizione, al
funzionamento e alla durata in carica dei componenti della
commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle
modalita' per l'iscrizione e la verifica dei presupposti
per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai
casi di revoca e decadenza della gestione . Per i soggetti
affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e
riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali,
che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997,
puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore
a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai
requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.
4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la
gestione del servizio di accertamento e riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicita'.».
- Si riporta il testo vigente dei commi 16 e 17
dell'art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e
finanziaria):
«Art. 3 (Definizione agevolata dei carichi affidati
all'agente della riscossione). - (Omissis).
16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1
i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della
riscossione recanti:
a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589
del Consiglio, del 13 luglio 2015;
b) i crediti derivanti da pronunce di condanna
della Corte dei conti;
c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie
dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di
condanna;
d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per
violazioni tributarie o per violazione degli obblighi
relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti
previdenziali.
17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo
si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli
di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689.
(Omissis).».
 
Art. 15 bis

Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative
alle entrate tributarie degli enti locali

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 15 e' sostituito dal seguente:
«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle citta' metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021»;
b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:
«15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.
15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.
15-quinquies. Ai fini della pubblicazione di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le delibere di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono trasmesse con le modalita' di cui al comma 15».
2. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre1997, n. 446, e' abrogato.
3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Il testo modificato dell'art. 13 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e'
riportato nelle Note all'art. 3-ter.
- Si riporta il testo dell'art. 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali), come modificato dalla presente legge:
«Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni). - 1. Le province ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
2. (Abrogato).
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i
regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni
dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i
regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di
legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento
e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere
effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate
previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8
giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche
disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi
e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate,
nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle
procedure vigenti in materia di affidamento della gestione
dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.
53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in
un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate
attivita', i quali devono presentare una certificazione
rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di
requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa
italiana di settore;
3) la societa' a capitale interamente pubblico,
di cui all'art. 113, comma 5, lettera c), del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, mediante convenzione, a
condizione: che l'ente titolare del capitale sociale
eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente
che la controlla; che svolga la propria attivita' solo
nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la
controlla;
4) le societa' di cui all'art. 113, comma 5,
lettera b), del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui
all'art. 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci
privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei
principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e
2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento
dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e
delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza
pubblica;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)
non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.
6.
7.».
 
Art. 15 ter

Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei
tributi locali

1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attivita', uniche o condizionate, concernenti attivita' commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarita' del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.
 
Art. 15 quater
Modifica all'articolo 232 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contabilita'
economico-patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti

1. Nelle more dell'emanazione di provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi alla tenuta della contabilita' economico-patrimoniale e di formulazione della situazione patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, all'articolo 232, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «fino all'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio 2019. Gli enti che rinviano la contabilita' economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalita' semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n.118 del 2011».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 232 del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 232 (Contabilita' economico-patrimoniale). -
(Omissis).
2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000
abitanti possono non tenere la contabilita'
economico-patrimoniale fino all'esercizio 2019. Gli enti
che rinviano la contabilita' economico-patrimoniale con
riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019
una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta
secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalita'
semplificate individuate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro
il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte
formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali, istituita ai sensi dell'art. 3-bis del citato
decreto legislativo n. 118 del 2011.»
 
Art. 16

Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici
da parte di distributori di carburante

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 924, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 valgono con riferimento alle cessioni di carburanti effettuate nei confronti sia di esercenti attivita' d'impresa, arte e professioni sia di consumatori finali. Nel caso in cui gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante non contabilizzino separatamente le commissioni addebitate per le transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante, il credito d'imposta di cui al citato articolo 1, comma 924, della legge n. 205 del 2017, spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d'affari annuo complessivo.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 924 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
«924. Agli esercenti di impianti di distribuzione di
carburante spetta un credito d'imposta pari al 50 per cento
del totale delle commissioni addebitate per le transazioni
effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi
di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse
da operatori finanziari soggetti all'obbligo di
comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605. Le disposizioni del presente comma si applicano nel
rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti " de minimis ".».
 
Art. 16 bis

Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai
carichi affidati agli agenti della riscossione

1. Salvo che per i debiti gia' compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore puo' esercitare la facolta' ivi riconosciuta rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 31 luglio 2019, con le modalita' e in conformita' alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tal caso, si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni dell'articolo 3 del citato decreto-legge n.119 del 2018, ad eccezione dei commi 21, 22, 24 e 24-bis:
a) in caso di esercizio della predetta facolta', la dichiarazione resa puo' essere integrata entro la stessa data del 31 luglio 2019;
b) il pagamento delle somme di cui al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 e' effettuato alternativamente:
1) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019;
2) nel numero massimo di diciassette rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019;
c) l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche' quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 31 ottobre 2019;
d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 si determinano alla data del 30 novembre 2019;
e) i debiti di cui al comma 23 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 possono essere definiti versando le somme dovute in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, ovvero nel numero massimo di nove rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. In caso di pagamento rateale, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019.
2. Salvo che per i debiti gia' compresi in dichiarazioni di adesione alle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.136, e ai commi da 184 a 198 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore puo' rendere la dichiarazione prevista dal comma 189 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 entro il 31 luglio 2019, con le modalita' e in conformita' alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tal caso, si applicano le disposizioni dei commi da 184 a 198 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, nonche' quelle del comma 1, lettere a) e d), del presente articolo.
3. Le disposizioni del presente articolo:
a) si applicano anche alle dichiarazioni di adesione alle definizioni ivi indicate presentate successivamente al 30 aprile 2019 e anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
b) non si applicano alla definizione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria):
«Art. 3 (Definizione agevolata dei carichi affidati
all'agente della riscossione). - 1. I debiti, diversi da
quelli di cui all'art. 5 risultanti dai singoli carichi
affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000
al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza
corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli
interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art.
27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, versando integralmente le somme:
a) affidate all'agente della riscossione a titolo
di capitale e interessi;
b) maturate a favore dell'agente della riscossione,
ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla
lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure
esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 e'
effettuato:
a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive,
la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari
al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini
della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e
il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare,
scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30
novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1,
sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi
al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le
disposizioni dell'art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i
dati necessari a individuare i carichi definibili presso i
propri sportelli e in apposita area del proprio sito
internet.
5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione
la sua volonta' di procedere alla definizione di cui al
comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita
dichiarazione, con le modalita' e in conformita' alla
modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito
internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto; in tale
dichiarazione il debitore sceglie altresi' il numero di
rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il
limite massimo previsto dal comma 1.
6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore
indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i
carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare
agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia
della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme
dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio
e' subordinata all'effettivo perfezionamento della
definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della
documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso
contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di
una delle parti.
7. Entro il 30 aprile 2019 il debitore puo'
integrare, con le modalita' previste dal comma 5, la
dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle
somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si
tiene conto esclusivamente degli importi gia' versati a
titolo di capitale e interessi compresi nei carichi
affidati, nonche', ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso
delle spese per le procedure esecutive e di notifica della
cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di
precedenti pagamenti parziali, ha gia' integralmente
corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per
beneficiare degli effetti della definizione deve comunque
manifestare la sua volonta' di aderirvi con le modalita'
previste dal comma 5.
9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a
qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione,
restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
10. A seguito della presentazione della
dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne
costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e
decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o
unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli
obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in
essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi
amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti
alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure
esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure
esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia
tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non e' considerato inadempiente ai
fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
f-bis) si applica la disposizione di cui all'art.
54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini
del rilascio del documento unico di regolarita'
contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno
2015.
11. Entro il 30 giugno 2019, l'agente della
riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la
dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo
delle somme dovute ai fini della definizione, nonche'
quello delle singole rate, e il giorno e il mese di
scadenza di ciascuna di esse.
12. Il pagamento delle somme dovute per la
definizione puo' essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente
eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione
resa ai sensi del comma 5;
b) mediante bollettini precompilati, che l'agente
della riscossione e' tenuto ad allegare alla comunicazione
di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di
eseguire il versamento con le modalita' previste dalla
lettera a) del presente comma;
c) presso gli sportelli dell'agente della
riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di
cui all'art. 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9, con le modalita' previste dal decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10
ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.
13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali e'
stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:
a) alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni
sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono
automaticamente revocate e non possono essere accordate
nuove dilazioni ai sensi dell'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
b) il pagamento della prima o unica rata delle
somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione
delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo
che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o
tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle
in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme di cui
al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono
a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il
recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso,
relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha
prodotto effetti:
a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo
di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito
dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione
del debito residuo, di cui l'agente della riscossione
prosegue l'attivita' di recupero;
b) il pagamento non puo' essere rateizzato ai sensi
dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
14-bis. Nei casi di tardivo versamento delle relative
rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di
inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non
si produce e non sono dovuti interessi.
15. Possono essere ricompresi nella definizione
agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai
carichi affidati agli agenti della riscossione che
rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza
presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione
prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la
possibilita' di effettuare il pagamento del debito, anche
falcidiato, con le modalita' e nei tempi eventualmente
previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del
piano del consumatore.
16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1
i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della
riscossione recanti:
a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589
del Consiglio, del 13 luglio 2015;
b) i crediti derivanti da pronunce di condanna
della Corte dei conti;
c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie
dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di
condanna;
d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per
violazioni tributarie o per violazione degli obblighi
relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti
previdenziali.
17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo
si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli
di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689.
18. Alle somme occorrenti per aderire alla
definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di
procedura concorsuale, nonche' in tutte le procedure di
composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la
disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli
111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
19. A seguito del pagamento delle somme di cui ai
commi 1, 21, 22 e 24, l'agente della riscossione e'
automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine
di consentire agli enti creditori di eliminare dalle
proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti
alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione
trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente
interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei
debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al
presente articolo e dei codici tributo per i quali e' stato
effettuato il versamento. All'art. 6, comma 12, del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le
parole "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2024".
20. All'art. 1, comma 684, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Le comunicazioni di inesigibilita' relative alle quote
affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000
al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno
cessato o cessano di avvalersi delle societa' del Gruppo
Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione,
sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e
2017, entro il 31 dicembre 2026 e, per quelli consegnati
fino al 31 dicembre 2015, per singole annualita' di
consegna partendo dalla piu' recente, entro il 31 dicembre
di ciascun anno successivo al 2026.".
21. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4,
l'integrale pagamento, entro il termine differito al 7
dicembre 2018, delle residue somme dovute ai sensi
dell'art. 1, commi 6 e 8, lettera b), numero 2), del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in
scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018,
determina, per i debitori che vi provvedono, il
differimento automatico del versamento delle restanti
somme, che e' effettuato in dieci rate consecutive di pari
importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di
ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti,
dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per
cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza
alcun adempimento a carico dei debitori interessati,
l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita
comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il
pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche
tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell'art. 4. Si
applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c);
si applicano altresi', a seguito del pagamento della prima
delle predette rate differite, le disposizioni di cui al
comma 13, lettera b).
22. Resta salva la facolta', per il debitore, di
effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il
pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21.
23. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, i debiti
relativi ai carichi per i quali non e' stato effettuato
l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle
somme da versare nello stesso termine in conformita' alle
previsioni del comma 21 possono essere definiti secondo le
disposizioni del presente articolo versando le somme di cui
al comma 1 in unica soluzione entro il 31 luglio 2019,
ovvero, in deroga al comma 2, lettera b), nel numero
massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari
importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il
30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31
maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e
2021.
24. Relativamente ai debiti risultanti dai singoli
carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°
gennaio 2000 al 30 settembre 2017, i soggetti di cui
all'art. 6, comma 13-ter, del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2016, n. 225, effettuano il pagamento delle
residue somme dovute ai fini delle definizioni agevolate
previste dallo stesso art. 6 del decreto-legge n. 193 del
2016 e dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, in dieci rate consecutive di pari
importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di
ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti,
dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per
cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza
alcun adempimento a carico dei debitori interessati,
l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita
comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il
pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Si
applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c);
si applicano altresi', a seguito del pagamento della prima
delle predette rate, le disposizioni di cui al comma 13,
lettera b). Resta salva la facolta', per il debitore, di
effettuare il pagamento di tali rate in unica soluzione
entro il 31 luglio 2019.
24-bis. Le disposizioni del comma 14-bis si applicano
anche nel caso di tardivo versamento, non superiore a
cinque giorni, delle rate differite ai sensi dei commi 21 e
24, in scadenza a decorrere dal 31 luglio 2019.
25. Possono essere definiti, secondo le disposizioni
del presente articolo, anche i debiti relativi ai carichi
gia' oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:
a) dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2016, n. 225, per le quali il debitore
non ha perfezionato la definizione con l'integrale,
tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;
b) dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non
ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle
somme dovute in conformita' al comma 8, lettera b), numero
1), dello stesso art. 1 del decreto-legge n. 148 del
2017.».
- Si riporta il testo vigente dei commi da 184 a 198
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«184. I debiti delle persone fisiche, diversi da
quelli di cui all'art. 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2018, n. 136, e risultanti dai singoli carichi
affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000
alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso
versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni
annuali e dalle attivita' di cui all'art. 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e all'art. 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e
relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai
debitori che versano in una grave e comprovata situazione
di difficolta' economica versando una somma determinata
secondo le modalita' indicate dal comma 187 o dal comma
188.
185. Possono altresi' essere estinti i debiti
risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della
riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre
2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi
dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali
professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori
autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a
seguito di accertamento, che versano in una grave e
comprovata situazione di difficolta' economica, versando
una somma determinata secondo le modalita' indicate dal
comma 187 o dal comma 188, da utilizzare ai fini
assicurativi secondo le norme che regolano la gestione
previdenziale interessata.
186. Ai fini del comma 184 e del comma 185, sussiste
una grave e comprovata situazione di difficolta' economica
qualora l'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) del nucleo familiare, stabilito ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non sia superiore ad
euro 20.000.
187. Per i soggetti che si trovano nella situazione
di cui al comma 186, i debiti di cui al comma 184 e al
comma 185 possono essere estinti senza corrispondere le
sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di
cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e
le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando:
a) le somme affidate all'agente della riscossione a
titolo di capitale e interessi, in misura pari:
1) al 16 per cento, qualora l'ISEE del nucleo
familiare risulti non superiore a euro 8.500;
2) al 20 per cento, qualora l'ISEE del nucleo
familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a
euro 12.500;
3) al 35 per cento, qualora l'ISEE del nucleo
familiare risulti superiore a euro 12.500;
b) le somme maturate a favore dell'agente della
riscossione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di
cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le
procedure esecutive e di notifica della cartella di
pagamento.
188. Indipendentemente da quanto stabilito dal comma
186, ai fini del comma 184 e del comma 185, versano in una
grave e comprovata situazione di difficolta' economica i
soggetti per cui e' stata aperta alla data di presentazione
della dichiarazione di cui al comma 189 la procedura di
liquidazione di cui all'art. 14-ter della legge 27 gennaio
2012, n. 3. I debiti di cui al comma 184 e al comma 185 di
tali soggetti possono essere estinti versando le somme di
cui alla lettera a) del comma 187, in misura pari al 10 per
cento e quelle di cui alla lettera b) dello stesso comma
187. A tal fine, alla dichiarazione di cui al comma 189 e'
allegata copia conforme del decreto di apertura della
liquidazione previsto dall'art. 14-quinquies della medesima
legge 27 gennaio 2012, n. 3.
189. Il debitore manifesta all'agente della
riscossione la sua volonta' di procedere alla definizione
di cui al comma 184 e al comma 185 rendendo, entro il 30
aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalita' e in
conformita' alla modulistica che lo stesso agente pubblica
nel proprio sito internet nel termine massimo di venti
giorni dalla data di entrata in vigore della legge 17
dicembre 2018, n. 136, di conversione del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119; in tale dichiarazione il debitore
attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 186 o al
comma 188 e indica i debiti che intende definire ed il
numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento,
entro il limite massimo previsto dal comma 190.
190. Il versamento delle somme di cui al comma 187,
lettere a) e b), puo' essere effettuato in unica soluzione
entro il 30 novembre 2019, o in rate pari a: il 35 per
cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con
scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il
31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo
2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio
2021.
191. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma
190, si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli
interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano
le disposizioni dell'art. 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
192. Entro il 31 ottobre 2019, l'agente della
riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la
dichiarazione di cui al comma 189, l'ammontare complessivo
delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonche' quello
delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di
ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'agente della
riscossione comunica altresi', ove sussistenti, il difetto
dei requisiti prescritti dai commi 186 e 188 o la presenza
nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di
cui al comma 184 e al comma 185 e la conseguente
impossibilita' di estinguere il debito ai sensi degli
stessi commi 184 e 185.
193. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma
192, l'agente della riscossione avverte il debitore che i
debiti delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione
presentata ai sensi del comma 189, ove definibili ai sensi
dell'art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, sono automaticamente inclusi nella
definizione disciplinata dallo stesso art. 3 e indica
l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine,
ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di
esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per
cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il
restante 70 per cento e' ripartito nelle rate successive,
ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31
maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a
decorrere dal 2020. Nei medesimi casi previsti dal secondo
periodo del comma 192, limitatamente ai debiti di cui
all'art. 3, comma 23, del citato decreto-legge n. 119 del
2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute e'
ripartito in nove rate, di cui la prima, di ammontare pari
al 30 per cento, scadente il 30 novembre 2019 e le
restanti, ciascuna di pari importo, scadenti il 28
febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli
anni 2020 e 2021. Si applicano, a decorrere dal 1° dicembre
2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.
194. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 184
e al comma 185 possono essere estinti anche se gia'
ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 6,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2016, n. 225, e dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non
ha perfezionato la relativa definizione con l'integrale e
tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti
eventualmente effettuati a seguito delle predette
dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne e'
ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono
comunque computati ai fini della definizione di cui ai
commi 184 e 185.
195. Ai fini di cui all'art. 11, comma 6, del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l'agente della
riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate
e con la Guardia di finanza, procede al controllo sulla
veridicita' dei dati dichiarati ai fini della
certificazione di cui al comma 186 del presente articolo,
nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla
veridicita' dei medesimi. Tale controllo puo' essere
effettuato fino alla trasmissione degli elenchi di cui
all'art. 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136.
196. All'esito del controllo previsto dal comma 195
del presente articolo, in presenza di irregolarita' o
omissioni non costituenti falsita', il debitore e' tenuto,
anche nei casi di cui all'art. 11, comma 5, del regolamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 159, a fornire, entro un termine di
decadenza non inferiore a venti giorni dalla relativa
comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la
completezza e veridicita' dei dati indicati nella
dichiarazione.
197. Nell'ipotesi di mancata tempestiva produzione
della documentazione a seguito della comunicazione di cui
al comma 196, ovvero nei casi di irregolarita' o omissioni
costituenti falsita', non si determinano gli effetti di cui
al comma 184 e al comma 185 e l'ente creditore, qualora sia
gia' intervenuto il discarico automatico di cui all'art. 3,
comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, procede, a seguito di segnalazione
dell'agente della riscossione, nel termine di prescrizione
decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo.
Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsita'
rilevate.
198. Per tutto quanto non previsto dai commi da 184 a
197 si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 7, 8,
9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'art. 3 del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 5 del citato
decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136:
«Art. 5 (Definizione agevolata dei carichi affidati
all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie
dell'Unione europea). - 1. I debiti relativi ai carichi
affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000
al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie
tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a),
delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7
giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26
maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto riscossa
all'importazione possono essere estinti con le modalita',
alle condizioni e nei termini di cui all'art. 3, con le
seguenti deroghe:
a) limitatamente ai debiti relativi alle risorse
proprie tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1,
lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del
Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore e' tenuto a
corrispondere, in aggiunta alle somme di cui all'art. 3,
comma 1, lettere a) e b):
1) a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino al 31
luglio 2019, gli interessi di mora previsti dall'art. 114,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013,
fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso
art. 114;
2) dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del
2 per cento annuo;
b) entro il 31 maggio 2019 l'agente della
riscossione trasmette, anche in via telematica, l'elenco
dei singoli carichi compresi nelle dichiarazioni di
adesione alla definizione all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, che, determinato l'importo degli interessi di
mora di cui alla lettera a), numero 1), lo comunica al
medesimo agente, entro il 15 giugno 2019, con le stesse
modalita';
c) entro il 31 luglio 2019 l'agente della
riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la
dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai
fini della definizione, nonche' quello delle singole rate,
e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;
d) il pagamento dell'unica o della prima rata delle
somme dovute a titolo di definizione scade il 30 settembre
2019; la seconda rata scade il 30 novembre 2019 e le
restanti rate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e
il 30 novembre di ciascun anno successivo;
e) limitatamente ai debiti relativi alle risorse
proprie tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1,
lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del
Consiglio, del 26 maggio 2014, non si applicano le
disposizioni di cui all'art. 3, comma 12, lettera c),
relative al pagamento mediante compensazione;
f) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine
di poter correttamente valutare lo stato dei crediti
inerenti alle somme di competenza del bilancio della UE,
trasmette, anche in via telematica, alle scadenze
determinate in base all'art. 13 del regolamento (UE,
Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014,
specifica richiesta all'agente della riscossione, che,
entro sessanta giorni, provvede a comunicare, con le stesse
modalita', se i debitori che hanno aderito alla definizione
hanno effettuato il pagamento delle rate previste e, in
caso positivo, a fornire l'elenco dei codici tributo per i
quali e' stato effettuato il versamento.».
 
Art. 16 ter

Norme di interpretazione autentica in materia di IMU sulle societa'
agricole

1. Le agevolazioni tributarie riconosciute ai fini dell'imposta municipale propria, alle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si intendono applicabili anche alle societa' agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 2 dell'art. 13 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e'
riportato nelle Note all'art. 3-ter.
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 1
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni
in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L.
7 marzo 2003, n. 38):
«Art. 1 (Imprenditore agricolo professionale). -
(Omissis).
3. Le societa' di persone, cooperative e di capitali,
anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori
agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale
oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attivita'
agricole di cui all' art. 2135 del codice civile e siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) nel caso di societa' di persone qualora almeno
un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore
agricolo professionale. Per le societa' in accomandita la
qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
b) ;
c) nel caso di societa' di capitali o cooperative,
quando almeno un amministratore che sia anche socio per le
societa' cooperative sia in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo professionale.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della
citata legge n. 212 del 2000:
«Art. 1 (Principi generali). - 1. (Omissis).
2. L'adozione di norme interpretative in materia
tributaria puo' essere disposta soltanto in casi
eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali
le disposizioni di interpretazione autentica.
(Omissis).».
 
Art. 16 quater

Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della
riscossione dal 2000 al 2010

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi gia' nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 del
citato decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Stralcio dei debiti fino a mille euro
affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010). -
1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo
di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e
sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli
agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2010, ancorche' riferiti alle cartelle per le quali e' gia'
intervenuta la richiesta di cui all'art. 3, sono
automaticamente annullati. L'annullamento e' effettuato
alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare
svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.
Ai fini del conseguente discarico, senza oneri
amministrativi a carico dell'ente creditore, e
dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali,
l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati
l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico,
ovvero in via telematica, in conformita' alle specifiche
tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del
Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno
2015. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma
529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti
creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente
della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili
entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli
eventuali effetti negativi gia' nel corso della gestione e
vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla
data della comunicazione.
(Omissis).».
 
Art. 16 quinquies
Disposizioni in materia previdenziale

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 185 e' inserito il seguente:
«185-bis. Le disposizioni del comma 185 si applicano ai debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali, previe apposite delibere delle medesime casse, approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 16 settembre 2019 e comunicate, entro la stessa data, all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata»;
b) al comma 192, dopo le parole: «e 188» sono inserite le seguenti: «o l'esistenza della delibera favorevole prevista dal comma 185-bis».
2. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI), nell'esercizio dell'autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, con provvedimenti soggetti ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, e' tenuto ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria che intervengano in via prioritaria sul contenimento della spesa e, in subordine, sull'incremento delle entrate contributive, finalizzate ad assicurare la sostenibilita' economico-finanziaria nel medio e lungo periodo. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto in conformita' a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo del presente comma. Qualora il bilancio tecnico non evidenzi la sostenibilita' economico-finanziaria di medio e lungo periodo della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, al fine di ottemperare alla necessita' di tutelare la posizione previdenziale dei lavoratori del mondo dell'informazione e di riequilibrare la sostenibilita' economico-finanziaria della gestione previdenziale dell'INPGI nel medio e lungo periodo, il Governo adotta uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, diretti a disciplinare, senza nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate per la finanza pubblica, le modalita' di ampliamento della platea contributiva dell'INPGI. Per le finalita' di cui al terzo periodo del presente comma e per evitare effetti negativi in termini di saldo netto da finanziare, a seguito dell'eventuale passaggio di soggetti assicurati dall'INPS all'INPGI, ferma restando comunque la necessita' di invarianza del gettito contributivo e degli oneri per prestazioni per il comparto delle pubbliche amministrazioni allo scopo di garantire la neutralita' in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, sono accantonati e resi indisponibili nel bilancio dello Stato i seguenti importi: 159 milioni di euro per l'anno 2023, 163 milioni di euro per l'anno 2024, 167 milioni di euro per l'anno 2025, 171 milioni di euro per l'anno 2026, 175 milioni di euro per l'anno 2027, 179 milioni di euro per l'anno 2028, 183 milioni di euro per l'anno 2029, 187 milioni di euro per l'anno 2030 e 191 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. All'onere di cui al quarto periodo del presente comma si provvede a valere sui minori oneri, in termini di saldo netto da finanziare, derivanti dal presente decreto. Per il predetto Istituto l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994 e' sospesa fino al 31 ottobre 2019.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 192 dell'art. 1 della
citata legge n. 145 del 2018, come modificato dalla
presente legge:
«192. Entro il 31 ottobre 2019, l'agente della
riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la
dichiarazione di cui al comma 189, l'ammontare complessivo
delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonche' quello
delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di
ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'agente della
riscossione comunica altresi', ove sussistenti, il difetto
dei requisiti prescritti dai commi 186 e 188 o l'esistenza
della delibera favorevole prevista dal comma 185-bis o la
presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da
quelli di cui al comma 184 e al comma 185 e la conseguente
impossibilita' di estinguere il debito ai sensi degli
stessi commi 184 e 185.».
- Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 recante
«Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1994, n.
196.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3, comma 2, e
dell'art. 2, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n.
509 del 1994:
«Art. 3 (Vigilanza). - 1. (Omissis).
2. Nell'esercizio della vigilanza il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti:
a) lo statuto e i regolamenti, nonche' le relative
integrazioni o modificazioni;
b) le delibere in materia di contributi e
prestazioni, sempre che la relativa potesta' sia prevista
dai singoli ordinamenti vigenti. Per le forme di previdenza
sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria le
delibere sono adottate sulla base delle determinazioni
definite dalla contrattazione collettiva nazionale.
(Omissis).»
«Art. 2 (Gestione). - (Omissis).
2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare
l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di
provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal
bilancio tecnico da redigersi con periodicita' almeno
triennale.
3. (Omissis).
4. In caso di disavanzo economico-finanziario,
rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal
bilancio tecnico di cui al comma 2, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, si provvede alla
nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i
provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione.
Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono
sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione
delle associazioni e delle fondazioni. Ai fini dei
provvedimenti di cui ai periodi precedenti la Commissione
parlamentare di controllo sull'attivita' degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
segnala ai Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo
economico-finanziario di cui e' venuta a conoscenza
nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo dei
bilanci di tali enti ai sensi dell'art. 56 della legge 9
marzo 1989, n. 88.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, commi 2 e
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Omissis).».
 
Art. 17
Garanzia sviluppo media impresa

1. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' istituita, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti di importo massimo garantito di euro 5 milioni e di durata ultradecennale e fino a 30 anni erogati alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari finanziari e finalizzati per almeno il 60 per cento a investimenti in beni materiali. A tal fine, la dotazione del fondo e' incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le tipologie di operazioni ammissibili, le condizioni i criteri e le modalita' di accesso alla garanzia della sezione speciale.
2. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente periodo: «Per le garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa e' elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3,5 milioni di euro.».
2-bis. All'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «L'importo massimo garantibile, per ciascun soggetto beneficiario finale, relativamente alle operazioni finanziarie di cui al secondo periodo, non puo' essere superiore a 5 milioni di euro a valere sulle disponibilita' del citato Fondo». Il comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.172 del 26 luglio 2014, e' abrogato.
3. Le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 non utilizzate a valere sulla sezione speciale di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive e Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004, sulle risorse assegnate al Fondo con la delibera CIPE del 21 Aprile 1999 n. 47, sulla riserva di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 gennaio 2014, sono utilizzate per le finalita' generali del predetto Fondo.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 100 dell'art. 2
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica):
«100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di
lire per il finanziamento di un fondo di garanzia
costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo
di assicurare una parziale assicurazione ai crediti
concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
medie imprese;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di
lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia
istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'art. 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 17,
comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67. ».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 39 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 39 (Misure per le micro, piccole e medie
imprese). - (Omissis).
4. La garanzia del Fondo di cui al comma 1 puo'
essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di
finanziamenti erogati alle imprese con un numero di
dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e
successive modificazioni. Per le garanzie concesse
nell'ambito di portafogli di finanziamenti l'importo
massimo garantito dal Fondo per singola impresa e' elevato,
nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3,5
milioni di euro. Con decreto di natura non regolamentare
adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono
definite le tipologie di operazioni ammissibili, le
modalita' di concessione, i criteri di selezione nonche'
l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del
Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante
dalla concessione di detta garanzia.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 12 del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9
(Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione
Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del
gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la
digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la
realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Misure per favorire il credito alla piccola
e media impresa). - (Omissis).
6-bis. In aggiunta a quanto gia' previsto dalla
legislazione vigente, la garanzia del Fondo di cui all'art.
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, puo' essere concessa in favore delle societa' di
gestione del risparmio che, in nome e per conto dei fondi
comuni di investimento da esse gestiti, sottoscrivano
obbligazioni o titoli similari di cui all'art. 32 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e
successive modificazioni, emessi da piccole e medie
imprese. Tale garanzia puo' essere concessa a fronte sia di
singole operazioni di sottoscrizione di obbligazioni e
titoli similari sia di portafogli di operazioni. L'importo
massimo garantibile, per ciascun soggetto beneficiario
finale, relativamente alle operazioni finanziarie di cui al
secondo periodo, non puo' essere superiore a 5 milioni di
euro a valere sulle disponibilita' del citato Fondo. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definiti, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica,
i requisiti e le caratteristiche delle operazioni
ammissibili, le modalita' di concessione della garanzia, i
criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle
disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla
copertura del rischio derivante dalla concessione della
garanzia di cui al presente articolo.
(Omissis).».
- La Delibera CIPE del 21 aprile 1999, n. 47 recante
«Consorzi di garanzia collettiva fidi indirizzi e criteri
utilizzo risorse» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
162 del 13 Luglio 1999.
- Il decreto del Ministro dello Sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 15
gennaio 2014 recante «Disposizioni per il rafforzamento del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 08-03-2014 -
Suppl. Ordinario n. 18.
 
Art. 18
Norme in materia di semplificazione per la gestione
del Fondo di garanzia per le PMI

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla lettera r) il secondo periodo e' soppresso.
2. Nelle regioni sul cui territorio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' gia' disposta la limitazione dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva, la predetta limitazione rimane in vigore fino al 31 dicembre 2020 o al minor termine previsto dalla delibera.
3. Al fine di sostenere lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese, la garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilita' del predetto Fondo, in favore dei soggetti che finanziano, per il tramite di piattaforme di social lending e di crowdfunding, progetti di investimento realizzati da micro, piccole e medie imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di attivita' ammissibili all'intervento del Fondo.
4. Ai fini di cui al comma 3:
a) per social lending si intende lo strumento attraverso il quale una pluralita' di soggetti puo' richiedere a una pluralita' di potenziali finanziatori, compresi investitori istituzionali, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto;
b) per crowdfunding si intende lo strumento attraverso il quale famiglie e imprese sono finanziate direttamente, tramite piattaforme on-line, da una pluralita' di investitori.
5. La garanzia di cui al comma 3 e' richiesta, per conto e nell'interesse dei soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 3, dai gestori di piattaforme di social lending o di crowdfunding preventivamente accreditati, a seguito di apposita valutazione effettuata dal Consiglio di gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' e le condizioni di accesso al Fondo per i finanziamenti di cui ai commi 3 e 5, la misura massima della garanzia concedibile, che deve comunque assicurare un significativo coinvolgimento del soggetto finanziatore nel rischio dell'operazione, le modalita' di retrocessione ai soggetti finanziatori delle somme derivanti dall'eventuale escussione e liquidazione della garanzia, nonche' i criteri per l'accreditamento dei gestori e delle piattaforme di cui al comma 5, tra i quali rientrano la trasparenza della modalita' di determinazione del prezzo dei finanziamenti, l'affidabilita' del modello di valutazione della rischiosita' dei prenditori, il rispetto delle norme che regolano le attivita' riservate dalla legge a particolari categorie di soggetti, ivi inclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico sulla base di quanto previsto dalla normativa tecnica della Banca d'Italia.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 18 (Funzioni e compiti conservati allo Stato).
- 1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative
concernenti:
a) i brevetti e la proprieta' industriale, salvo
quanto previsto all'art. 20 del presente decreto
legislativo;
b) la classificazione delle tipologie di attivita'
industriali ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto
1977, n. 675;
c) la determinazione dei campioni nazionali di
unita' di misura; la conservazione dei prototipi nazionali
del chilogrammo e del metro; la definizione di norme in
materia di metrologia legale; la omologazione di modelli di
strumenti di misura;
d) la definizione dei criteri generali per la
tutela dei consumatori e degli utenti;
e) le manifestazioni a premio di rilevanza
nazionale;
f) la classificazione delle sostanze che presentano
pericolo di scoppio o di incendio e la determinazione delle
norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei
relativi opifici, stabilimenti o depositi e per il
trasporto di tali sostanze, compresi gli oli minerali, loro
derivati e residui, ai sensi dell'art. 63 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773;
g) le industrie operanti nel settore della difesa
militare, ivi comprese le funzioni concernenti
l'autorizzazione alla fabbricazione, all'importazione e
all'esportazione di armi da guerra;
h) la fabbricazione, l'importazione, il deposito,
la vendita e il trasporto di armi non da guerra e di
materiali esplodenti, ivi compresi i fuochi artificiali; la
vigilanza sul Banco nazionale di prova delle armi portatili
e delle munizioni commerciali;
i) la classificazione dei gas tossici e
l'autorizzazione per il relativo impiego;
l) le prescrizioni, il ritiro temporaneo dal
mercato e il divieto di utilizzazione in materia di
macchine, prodotti e dispositivi pericolosi, nonche' le
direttive e le competenze in materia di certificazione, nei
limiti previsti dalla normativa comunitaria;
m) l'amministrazione straordinaria delle imprese in
crisi, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n.
95, e successive modifiche;
n) la determinazione dei criteri generali per la
concessione, per il controllo e per la revoca di
agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici
di qualsiasi genere all'industria, per la raccolta di dati
e di informazioni relative alle operazioni stesse, anche ai
fini di monitoraggio e valutazione degli interventi, la
fissazione dei limiti massimi per l'accesso al credito
agevolato alle imprese industriali, la determinazione dei
tassi minimi di interesse a carico dei beneficiari di
credito agevolato;
o) la concessione di agevolazioni, contributi,
sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere
all'industria, nei casi di cui alle lettere seguenti,
ovvero in caso di attivita' o interventi di rilevanza
economica strategica o di attivita' valutabili solo su
scala nazionale per i caratteri specifici del settore o per
l'esigenza di assicurare un'adeguata concorrenzialita' fra
gli operatori; tali attivita' sono identificate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni;
p) la concessione di agevolazioni, anche fiscali,
di contributi, incentivi, benefici per attivita' di
ricerca, sulle risorse allo scopo disponibili per le aree
depresse;
q) la gestione del fondo speciale per la ricerca
applicata e del fondo speciale rotativo per l'innovazione
tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
r) la gestione del fondo di garanzia di cui
all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
s) le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e la
gestione dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla
legge 24 maggio 1977, n. 227, nonche' la determinazione
delle tipologie e caratteristiche delle operazioni
ammissibili al contributo e delle condizioni, modalita' e
tempi della loro concessione;
t) la determinazione delle caratteristiche delle
macchine utensili, del prezzo di vendita, delle modalita'
per l'applicazione e il distacco del contrassegno, dei
modelli del certificato di origine e dei registri speciali,
ai sensi dell'art. 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329;
u) l'individuazione, sentita la Conferenza
unificata, delle aree economicamente depresse del
territorio nazionale, il coordinamento, la programmazione e
la vigilanza sul complesso dell'azione di intervento
pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio
nazionale, la programmazione e il coordinamento delle
grandi infrastrutture a carattere interregionale o di
interesse nazionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 3
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con
modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
v) il coordinamento delle intese istituzionali di
programma, definite dall'art. 2, comma 203, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e dei connessi strumenti di
programmazione negoziata;
z) l'attuazione delle misure di cui alla legge 25
febbraio 1992, n. 215, per l'imprenditoria femminile e al
decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per
l'imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno;
aa) l'attuazione delle misure di cui al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con
modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la
disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno e
agevolazioni alle attivita' produttive. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui
al predetto decreto-legge n. 415, sono determinate con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,
ad eccezione di quelle per le agevolazioni previste dalla
lettera p) del presente comma;
bb) la concessione di sovvenzioni e ausili
finanziari ai soggetti operanti nel settore della
cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213,
e successive modificazioni e integrazioni.
- Il testo del comma 100 dell'art. 2 della legge 23
dicembre 1996, n. 662 e' riportato nelle Note all'art. 17.
- Si riporta il testo del comma 48 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2014):
«48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie
per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese,
del piu' efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e
della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi
locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti
sulla finanza pubblica, e' istituito il Sistema nazionale
di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti
di garanzia:
a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del
Fondo, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, e' affidata a un consiglio di gestione,
composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
economico di cui uno con funzione di presidente, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
con funzione di vice presidente, da un rappresentante del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un
rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' da due esperti in materia
creditizia e di finanza d'impresa, designati,
rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e
dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione
delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai
componenti del consiglio di gestione e' riconosciuto un
compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del
comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'art.
15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e
successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo
economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei
componenti del consiglio di gestione, che e' istituito ai
sensi del citato art. 47 del decreto legislativo n. 385 del
1993, affinche' provveda alla sua formale costituzione. Con
l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio
di gestione da parte del gestore decade l'attuale comitato
di amministrazione del Fondo;
b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di
ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di
garanzia di cui alla lettera a), con una dotazione
finanziaria di euro 100.000.000 a valere sulle
disponibilita' del medesimo Fondo. La Sezione e' destinata
alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura
delle prime perdite su portafogli di un insieme di
progetti, di ammontare minimo pari a euro 500.000.000,
costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea
per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso
banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di
grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale
posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con
particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle
reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati
sulla base di uno specifico accordo-quadro di
collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico,
il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definiti i criteri, le modalita' di selezione e le
caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio,
le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima
della garanzia in relazione al portafoglio garantito,
nonche' le modalita' di concessione, di gestione e di
escussione della medesima garanzia. Le risorse della
Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota
parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei
fondi strutturali comunitari;
c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la
concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui
ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono
attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche' le attivita' e le
passivita' del Fondo di cui all'art. 13, comma 3-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo
restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente
lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con
il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al
predetto art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112 del
2008. La garanzia del Fondo e' concessa nella misura
massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per
tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e
ad interventi di ristrutturazione e accrescimento
dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site sul
territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale
del mutuatario, con priorita' per l'accesso al credito da
parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari
monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori
di alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le
case popolari, comunque denominati, nonche' dei giovani di
eta' inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto
di lavoro atipico di cui all'art. 1 della legge 28 giugno
2012, n. 92. Gli interventi del Fondo di garanzia per la
prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale
garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo puo'
essere incrementata mediante versamento di contributi da
parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici
ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti
Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al
fine di incrementare la misura massima della garanzia del
Fondo. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro con delega alle politiche giovanili e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del
Fondo, comprese le condizioni alle quali e' subordinato il
mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo in
caso di cessione del mutuo, nonche' i criteri, le
condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia
dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo.
Il Fondo di garanzia di cui all'art. 13, comma 3-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua
ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che
rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.
(Omissis).».
 
Art. 18 bis
Utilizzo del Fondo rotativo di cui al decreto-legge 28 maggio 1981,
n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,
n. 394

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' sostituito dal seguente:
«1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati anche diversi da quelli dell'Unione europea possono fruire di agevolazioni finanziarie nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (de minimis) e comunque in conformita' con la normativa europea in materia di aiuti di Stato».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Sostegno all'internazionalizzazione delle
imprese). - 1. Le iniziative delle imprese italiane dirette
alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati
anche diversi da quelli dell'Unione europea possono fruire
di agevolazioni finanziarie nei limiti e alle condizioni
previsti dalla vigente normativa europea in materia di
aiuti di importanza minore (de minimis) e comunque in
conformita' con la normativa europea in materia di aiuti di
Stato.
2. Le iniziative ammesse ai benefici sono:
a) la realizzazione di programmi aventi
caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed
alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero
all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi
gia' esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad
assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati
di riferimento;
b) studi di prefattibilita' e di fattibilita'
collegati ad investimenti italiani all'estero, nonche'
programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti
investimenti;
c) altri interventi prioritari.
3. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i
termini, le modalita' e le condizioni degli interventi, le
attivita' e gli obblighi del gestore, le funzioni di
controllo nonche' la composizione e i compiti del Comitato
per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino
alla emanazione del decreto restano in vigore i criteri e
le procedure attualmente vigenti.
4. Per le finalita' dei commi precedenti sono
utilizzate le disponibilita' del Fondo rotativo di cui
all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n.
251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
1981, n. 394 con le stesse modalita' di utilizzo delle
risorse del Fondo rotativo, con riserva di destinazione
alle piccole e medie imprese pari al 70% annuo.
5. E' abrogato il decreto-legge 28 maggio 1981, n.
251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
1981, n. 394, ad eccezione dei commi 1 e 4 dell'art. 2 e
degli articoli 10, 11, 20, 22 e 24. E' inoltre, abrogata la
legge 20 ottobre 1990, n. 304 ad eccezione degli articoli 4
e 6, e sono abrogati, altresi', i commi 5, 6, 6-bis, 7 e 8,
dell'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
6. I riferimenti alle norme abrogate ai sensi del
presente articolo contenuti nel comma 1, dell'art. 25 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, devono
intendersi sostituiti dal riferimento al presente
articolo.».
 
Art. 18 ter
Piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»

1. Nell'ambito dei processi di rafforzamento e di incremento dell'efficienza e della trasparenza delle attivita' delle pubbliche amministrazioni previsti negli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi europei afferenti alla programmazione 2014-2020 e, in particolare, per contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, e' istituita presso il Ministero dello sviluppo economico la piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it» per il sostegno della politica industriale e della competitivita' del Paese.
2. Alla piattaforma telematica di cui al comma 1 sono preventivamente comunicate dalle amministrazioni pubbliche centrali e localidi cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le misure di sostegno destinate al tessuto produttivo di cui e' obbligatoria la pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo le modalita' e nei termini stabiliti dal decreto di cui al comma 6 del presente articolo, il rispetto delle quali costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che ne dispongono la concessione.
3. Alle spese per lo sviluppo della piattaforma telematica di cui al comma 1 si provvede attraverso l'impiego di quota parte delle risorse, fino ad un ammontare massimo di 2 milioni di euro, a valere sui fondi del programma operativo nazionale «Governance e capacita' istituzionale» 2014-2020.
4. Al fine di garantire il monitoraggio periodico delle informazioni che confluiscono nella piattaforma telematica di cui al comma 1 e' istituita, senza oneri per il bilancio dello Stato, una struttura di cooperazione interorganica composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno del Ministero dello sviluppo economico, uno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno delle regioni e province autonome designato dalla Conferenza delle regioni e province autonome e uno di tutte le altre amministrazioni centrali e locali interessate.
5. La struttura di cui al comma 4 definisce proposte per l'ottimizzazione della piattaforma telematica di cui al comma 1, predispone le regole tecniche per l'accesso e le modalita' per la condivisione dei dati, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' delle regole di sicurezza e trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 1
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). -
(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 26 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni):
«Art. 26 (Obblighi di pubblicazione degli atti di
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed
enti pubblici e privati). - 1. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi
dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e
le modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi
per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti
di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati ai sensi del citato art. 12 della legge n. 241 del
1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti
beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla
stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi
gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresi'
pubblicati i dati consolidati di gruppo.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo
costituisce condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di
importo complessivo superiore a mille euro nel corso
dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata,
incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio
dagli organi di controllo e' altresi' rilevabile dal
destinatario della prevista concessione o attribuzione e da
chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del
risarcimento del danno da ritardo da parte
dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 30 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. E' esclusa la pubblicazione dei dati
identificativi delle persone fisiche destinatarie dei
provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali
dati sia possibile ricavare informazioni relative allo
stato di salute ovvero alla situazione di disagio
economico-sociale degli interessati.».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante
«Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella G.U.U.E. 4
maggio 2016, n. L 119.
- Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2018, n.
205.
 
Art. 18 quater
Disposizioni in materia di fondi per l'internazionalizzazione

1. L'ambito di operativita' del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' esteso a tutti gli Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.
2. Gli interventi del fondo rotativo di cui al comma 1 possono consistere, oltre che nell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di societa' estere, anche nella sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, compreso il finanziamento di soci.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalita' e le condizioni di intervento del fondo rotativo di cui al comma 1.
4. All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, le parole: «fino al 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 49 per cento» e le parole: «Ciascun intervento di cui alla presente lettera non puo' essere superiore ad 1 miliardo di lire e, comunque, le partecipazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le partecipazioni».
5. Al fine di contrastare il fenomeno della delocalizzazione, nei casi di violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e comunque nel caso in cui le operazioni a valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, siano causa diretta di una riduzione dei livelli occupazionali nel territorio nazionale, le imprese decadono dai benefici e dalle agevolazioni concessi, con obbligo di rimborso anticipato dell'investimento. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti le modalita' e i termini del rimborso anticipato dell'investimento e le sanzioni applicabili nei casi di decadenza di cui al periodo precedente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 932 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
«932. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa
destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non
aderenti all'Unione europea nonche' il fondo di cui
all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001,
n. 84, sono unificati in un unico fondo.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 5 della
legge 21 marzo 2001, n. 84 (Disposizioni per la
partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla
ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area
balcanica), come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Utilizzazione delle risorse attribuite al
Ministero del commercio con l'estero). - (Omissis).
2. Con decreto del Ministro del commercio con
l'estero e' definita, tenendo conto degli indirizzi del
Comitato, la ripartizione delle risorse finanziarie di cui
al comma 1, tra le seguenti finalita':
a) concessione, da parte del soggetto gestore degli
interventi di sostegno finanziario
all'internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale
di cui all'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, di finanziamenti agevolati senza
interessi per spese relative alla partecipazione a gare
internazionali, a programmi di penetrazione commerciale,
con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, a
studi di prefattibilita' e fattibilita' connessi
all'aggiudicazione di commesse, alla realizzazione di
investimenti, a programmi di assistenza tecnica e di
formazione del personale. Le modalita', i criteri e i
limiti di concessione e di restituzione dei finanziamenti
di cui alla presente lettera sono previamente stabiliti dal
Comitato per la gestione degli interventi di sostegno
finanziario all'internazionalizzazione del sistema
produttivo, previsto dalle convenzioni stipulate ai sensi
dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143. Il rimborso dei costi sostenuti dal soggetto
gestore e' determinato ai sensi delle stesse convenzioni;
b) concessione, ai soggetti beneficiari dei
finanziamenti di cui alla lettera a), di una garanzia
integrativa e sussidiaria non superiore all'80 per cento
dell'ammontare del finanziamento, con le modalita'
stabilite dall'art. 11, comma 4, della legge 28 febbraio
1986, n. 41;
c) istituzione presso la SIMEST Spa di un fondo
autonomo e distinto dal patrimonio della societa' medesima
con finalita' di capitale di rischio (venture capital), per
l'acquisizione, da parte di quest'ultima, di partecipazioni
societarie fino al 49 per cento del capitale o fondo
sociale delle societa' o imprese partecipate. Le
partecipazioni devono essere cedute, a prezzo non inferiore
a valori correnti, entro otto anni dall'acquisizione. Con
decreto del Ministro del commercio con l'estero sono
determinate, sulla base dei relativi standards
internazionali, le modalita' di remunerazione da
riconoscere alla SIMEST Spa a valere sulle disponibilita'
finanziarie del fondo stesso. Per le finalita' di cui alla
presente lettera, la SIMEST Spa puo' stipulare apposite
convenzioni con finanziarie regionali o interregionali;
d) attivita', da parte dell'Istituto nazionale per
il commercio estero, di promozione e di assistenza alle
imprese nonche' di costituzione di centri di monitoraggio e
informazione in Italia e nei Balcani e di formazione nel
commercio estero e nei processi di internazionalizzazione
di giovani laureati, personale tecnico e manageriale di
imprese italiane e dei Paesi dell'area dei Balcani, anche
attraverso l'attivazione dell'Antenna Adriatica e di
eventuali altre strutture analoghe nei propri uffici
situati nelle regioni adriatiche;
e) attivita' di promozione e di assistenza alle
imprese da parte del Centro di servizi INFORMEST e di FDL
Servizi srl;
f) promozione e finanziamento da parte dell'Unione
italiana delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, nell'ambito di una sezione speciale dei
finanziamenti previsti per progetti del sistema camerale
dal proprio fondo di perequazione, di progetti presentati
da enti del sistema camerale italiano di provata esperienza
e qualificazione;
g) acquisizione, da parte della FINEST Spa, con
finalita' di capitale di rischio (venture capital), e per
interventi nell'area dei Balcani, di partecipazioni
societarie fino al 40 per cento del capitale o fondo
sociale di piccole e medie imprese, di cui alla legge 9
gennaio 1991, n. 19. A tale scopo e' istituito un fondo
autonomo e distinto dal patrimonio della societa'. Ciascun
intervento di cui alla presente lettera non puo' essere
superiore a 1 miliardo di lire e, comunque, le
partecipazioni devono essere cedute, a prezzo non inferiore
a valori correnti, entro otto anni dall'acquisizione. Con
decreto del Ministro del commercio con l'estero sono
determinate, sulla base dei relativi standards
internazionali, le modalita' di remunerazione da
riconoscere alla FINEST Spa a valere sulle disponibilita'
finanziarie del fondo stesso.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 12 dell'art. 1
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
«Art. 1 (Rafforzamento del sistema doganale, lotta
alla contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione
del sistema produttivo). - (Omissis).
12. I benefici e le agevolazioni previsti ai sensi
della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre 2002, n.
273, non si applicano ai progetti delle imprese che,
investendo all'estero, non prevedano il mantenimento sul
territorio nazionale delle attivita' di ricerca, sviluppo,
direzione commerciale, nonche' di una parte sostanziale
delle attivita' produttive.
(Omissis).».
 
Art. 19
Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa

1. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n.147, sono assegnati 100 milioni di euro nell'anno 2019.
2. Per ogni finanziamento ammesso alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene accantonato a copertura del rischio un importo non inferiore all'8 per cento dell'importo garantito.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 48 dell'art. 1 della citata legge
n. 147 del 2013 e' riportato nelle Note all'art. 18.
 
Art. 19 bis
Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo
dei contratti di locazione a canone agevolato

1. Il quarto periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta nel senso che, in mancanza della comunicazione ivi prevista, il contratto e' rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 2
della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo):
«Art. 2. (Modalita' di stipula e di rinnovo dei
contratti di locazione). - (Omissis).
5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del
comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad
eccezione di quelli di cui all'art. 5. Alla prima scadenza
del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del
medesimo, il contratto e' prorogato di diritto per due anni
fatta salva la facolta' di disdetta da parte del locatore
che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo
stesso le opere di cui all'art. 3, ovvero vendere
l'immobile alle condizioni e con le modalita' di cui al
medesimo art. 3. Alla scadenza del periodo di proroga
biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la
procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la
rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria
intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra
parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza
della comunicazione il contratto e' rinnovato tacitamente
alle medesime condizioni.
(Omissis).».
 
Art. 19 ter
Disposizioni relative al Fondo per il credito
alle aziende vittime di mancati pagamenti

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 199, le parole: «alle aziende vittime di mancati pagamenti» sono sostituite dalle seguenti: «alle vittime di mancati pagamenti» e le parole: «altre aziende debitrici» sono sostituite dalle seguenti: «propri debitori nell'ambito dell'attivita' di impresa»;
b) il comma 200 e' sostituito dal seguente:
«200. Possono accedere al Fondo di cui al comma 199, con le modalita' stabilite dal comma 201, le piccole e medie imprese, definite ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, anche se in concordato preventivo con continuita', e i professionisti parti offese in un procedimento penale, pendente alla data di presentazione delle domande di accesso al Fondo, a carico di debitori imputati dei delitti di cui agli articoli 629, 640 e 641 del codice penale, 2621 del codice civile, 216, 217, 218, 223, 224 e 225 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono altresi' accedere al Fondo le piccole e medie imprese di cui al primo periodo e i professionisti ammessi o iscritti al passivo di una procedura concorsuale per la quale il curatore, il commissario o il liquidatore giudiziale si sono costituiti parte civile nel processo penale per i reati di cui al presente comma, ovvero il cui credito e' ricono-sciuto da una sentenza definitiva di condanna per i reati medesimi»;
c) dopo il comma 201 e' inserito il seguente:
«201-bis. Il provvedimento di concessione e di erogazione del finanziamento agevolato di cui al comma 201 e' adottato anche in pendenza della verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico della correttezza e della conformita' delle dichiarazioni rese dai soggetti che hanno formulato richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 199; in tale caso, il finanziamento e' erogato, a titolo di acconto, per un importo pari al 50 per cento di quanto dovuto e il saldo e' corrisposto all'esito della verifica. Il provvedimento e' comunque revocato quando e' accertata la carenza dei suoi presupposti, con conseguente recupero delle somme anticipate a titolo di acconto, secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 201»;
d) al comma 202, le parole: «delle aziende imputate per i delitti» sono sostituite dalle seguenti: «dei debitori imputati».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 199, 200, 201, 201-bis
e 202 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016), come
modificato dalla presente legge:
«199. Presso il Ministero dello sviluppo economico e'
istituito il Fondo per il credito alle vittime di mancati
pagamenti, con una dotazione di 10 milioni di euro annui
per il triennio 2016-2018, avente come finalita' il
sostegno alle piccole e medie imprese che entrano in crisi
a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di
propri debitori nell'ambito dell'attivita' di impresa.
200. Possono accedere al Fondo di cui al comma 199,
con le modalita' stabilite dal comma 201, le piccole e
medie imprese, come definite ai sensi dell'art. 3 della
direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, anche se ammesse a
concordato preventivo con continuita' aziendale, e i
professionisti, che risultano parti offese in un
procedimento penale, pendente alla data di presentazione
delle domande di accesso al Fondo, a carico di debitori
imputati dei delitti di cui agli articoli 629, 640, 641 del
codice penale, 2621 del codice civile, 216 e 223, 217 e
224, 218 e 225 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Possono altresi' accedere al Fondo le piccole e medie
imprese di cui al precedente periodo e i professionisti
ammessi o iscritti al passivo di una procedura concorsuale
per la quale il curatore e il commissario o liquidatore
giudiziale si sono costituiti parte civile nel processo
penale per i reati di cui al presente comma, ovvero il cui
credito e' riconosciuto da una sentenza definitiva di
condanna per i reati medesimi.
201. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono determinati, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i
criteri e le modalita' per la concessione dei finanziamenti
agevolati da parte dello Stato nei confronti delle imprese
e dei professionisti di cui al comma 200.
201-bis. Il provvedimento di concessione e di
erogazione del finanziamento agevolato di cui al comma 201
e' adottato anche in pendenza della verifica da parte del
Ministero dello sviluppo economico della correttezza e
della conformita' delle dichiarazioni rese dai soggetti che
hanno formulato richiesta di accesso al Fondo di cui al
comma 199; in tale caso, il finanziamento e' erogato, a
titolo di acconto, per un importo pari al 50 per cento di
quanto dovuto e il saldo e' corrisposto all'esito della
verifica. Il provvedimento e' comunque revocato quando e'
accertata la carenza dei suoi presupposti, con conseguente
recupero delle somme anticipate a titolo di acconto,
secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma
201.
202. In caso di assoluzione dei debitori imputati di
cui al comma 200, i soggetti beneficiari dei finanziamenti
agevolati sono tenuti al rimborso delle somme erogate
secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma
201.».
 
Art. 20
Modifiche alla misura Nuova Sabatini

1. All'articolo 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) al comma 2, dopo le parole: «autorizzati all'esercizio dell'attivita' di leasing finanziario,» sono inserite le seguenti: «nonche' dagli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese,»;
a) al comma 3, le parole «2 milioni di euro» sono sostituitedalle parole «4 milioni di euro»;
b) al comma 4, dopo le parole «L'erogazione del predetto contributo e' effettuata» sono inserite le seguenti: «, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento,» e, dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: «In caso difinanziamento di importo non superiore a 100.000,00 euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98 (Disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2 (Finanziamenti per l'acquisto di nuovi
macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole
e medie imprese). - 1. Al fine di accrescere la
competitivita' dei crediti al sistema produttivo, le micro,
piccole e medie imprese, come individuate dalla
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio
2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a
tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante
operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti,
beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di
fabbrica ad uso produttivo, nonche' per gli investimenti in
hardware, in software ed in tecnologie digitali.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi,
entro il 31 dicembre 2016 (21), dalle banche e dagli
intermediari finanziari autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di leasing finanziario, nonche' dagli altri
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'art. 106, comma 1, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che statutariamente
operano nei confronti delle piccole e medie imprese,
purche' garantiti da banche aderenti alla convenzione di
cui al comma 7, a valere su un plafond di provvista,
costituito, per le finalita' di cui all'art. 3, comma
4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e
prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8.
3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata
massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e
sono accordati per un valore massimo complessivo non
superiore a 4 milioni di euro per ciascuna impresa
beneficiaria, anche frazionato in piu' iniziative di
acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al
cento per cento dei costi ammissibili individuati dal
decreto di cui al comma 5.
4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello
sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli
interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2,
nella misura massima e con le modalita' stabilite con il
decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto
contributo e' effettuata, sulla base delle dichiarazioni
prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione
dell'investimento, in piu' quote determinate con il
medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non
superiore a 100.000,00 euro, il contributo viene erogato in
un'unica soluzione. I contributi sono concessi nel rispetto
della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei
limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8,
secondo periodo.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai
contributi di cui al presente articolo, la misura massima
di cui al comma 4 e le modalita' di erogazione dei
contributi medesimi, le relative attivita' di controllo
nonche' le modalita' di raccordo con il finanziamento di
cui al comma 2.
6. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere
assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella
misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del
finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla
garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito
creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti
disposizioni sul Fondo di garanzia, e' demandata al
soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di
rischiosita' dell'impresa finanziata, misurati in termini
di probabilita' di inadempimento e definiti con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto
individua altresi' le condizioni e i termini per
l'estensione delle predette modalita' di accesso agli altri
interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle
autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle
garanzie del citato Fondo.
7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico,
sentito il Ministero dell'economia e delle finanze,
l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e
prestiti S.p.a. stipulano una o piu' convenzioni, in
relazione agli aspetti di competenza, per la definizione,
in particolare:
a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione
alle banche e agli intermediari di cui al comma 2 del
plafond di provvista di cui al comma 2, anche mediante
meccanismi premiali che favoriscano il piu' efficace
utilizzo delle risorse;
b) dei contratti tipo di finanziamento e di
cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte
delle banche e degli intermediari di cui al comma 2 della
provvista di cui al comma 2;
c) delle attivita' informative, di monitoraggio e
rendicontazione che devono essere svolte dalle banche e
dagli intermediari di cui al comma 2 aderenti alla
convenzione, con modalita' che assicurino piena trasparenza
sulle misure previste dal presente articolo.
8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al
comma 1 e' di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla
base delle risorse disponibili ovvero che si renderanno
disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino
al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti
del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti
effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.,
comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo
economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei
contributi di cui al comma 4, e' autorizzata la spesa di
7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro
per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno
2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021.
8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente
in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e
del settore della pesca.
8-ter. Alla concessione ed erogazione dei contributi
di cui al comma 4 si provvede a valere su di un'apposita
contabilita' speciale del Fondo per la crescita sostenibile
di cui all'art. 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134. Alla predetta contabilita' sono
versate le risorse stanziate dal comma 8, secondo periodo,
e i successivi eventuali stanziamenti disposti per le
medesime finalita'.».
 
Art. 21
Sostegno alla capitalizzazione

1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono altresi' riconosciuti, alle condizioni di cui al presente articolo, in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento.
2. Le agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 sono concesse nel caso di sostegno a processi di capitalizzazione delle imprese, a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in piu' quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del predetto finanziamento.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, i contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto- legge n. 69 del 2013, fermo restando il rispetto delle intensita' massime previste dalla applicabile normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del:
a) 5 per cento, per le micro e piccole imprese;
b) 3,575 per cento, per le medie imprese.
4. Per la concessione del contributo di cui al presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e' integrata di euro 10 milioni per l'anno 2019, di euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di euro 10 milioni per l'anno 2024. Al fine di assicurare l'operativita' della misura, le predette risorse sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico a inizio di ciascuna delle annualita' previste.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilitii requisiti e le condizioni di accesso al contributo di cui al comma 3, le caratteristiche del programma di investimento, le modalita' e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione dell'impresa beneficiaria da parte dei soci della medesima, nonche' le cause e le modalita' di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti, ivi compresa la realizzazione del predetto piano di capitalizzazione.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 69
del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, e' riportato nelle Note all'art. 20.
- Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'art. 1
della citata legge n. 145 del 2018:
«200. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,
comma 40, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'
integrata di 48 milioni di euro per l'anno 2019, di 96
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e
di 48 milioni di euro per l'anno 2024. Si applicano la
riserva di risorse di cui al comma 41 nonche' il termine di
cui al comma 42 del medesimo articolo. Le risorse che, al
30 settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, non risultano
utilizzate per la riserva citata rientrano nelle
disponibilita' complessive della misura.».
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della citata legge
n. 400 del 1988 e' riportato nelle Note all'art.
16-quinquies.
 
Art. 22
Tempi di pagamento tra le imprese

1. Dopo l'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e' inserito il seguente:
«Art. 7-ter. - (Evidenza nel bilancio sociale). - 1. A decorrere dall'esercizio 2019, nel bilancio sociale le societa' danno evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno, individuando altresi' gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati. I medesimi soggetti danno conto nel bilancio sociale anche delle politiche commerciali adottate con riferimento alle suddette transazioni, nonche' delle eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento».
 
Art. 23
Cartolarizzazioni

1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «l'articolo 65 e l'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'articolo 164, comma 1, e l'articolo 166 del medesimo decreto legislativo»;
0b) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: «dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 166 del medesimo decreto legislativo»;
a) all'articolo 4, comma 4-ter:
1) dopo le parole «aperture di credito» sono inserite le seguenti: «in qualunque forma»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi «Nel caso di cessione di crediti aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 7.1, comma 1, la banca cedente puo', altresi', trasferire ad una banca o intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'articolo 58 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, gli impegni o la facolta' di erogazione derivanti dal relativo contratto di apertura di credito o affidamento, separatamente dal conto cui l'apertura di credito e' collegata e mantenendo la domiciliazione del conto medesimo. A seguito della cessione, gli incassi registrati su tale conto continuano a essere imputati ai debiti nascenti dai contratti di apertura di credito o di affidamento, anche se sorti successivamente alla cessione, secondo le modalita' contrattualmente previste. Gli incassi costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della banca cedente domiciliataria del conto e da quello relativo ad altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli ovvero dalla banca o dalla societa' finanziaria di cui al citato articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 cessionarie degli impegni o delle facolta' di erogazione. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 3, commi 2 e 2-bis.»;
b) all'articolo 7, comma 1, lettera b-bis), dopo le parole «derivanti dalla titolarita'» sono inserite le seguenti: «, in capo alla societa' di cui all'articolo 7.2»;
c) all'articolo 7.1:
1) al comma 3:
1.1) dopo le parole: «degli articoli 124, 160, 182-bis e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,» sono inserite le seguenti: «ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, degli articoli 57, 60, 84, 85 e 240 del medesimo decreto legislativo»;
1.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il finanziamento puo' essere concesso anche ad assuntori di passivita' dei debitori ceduti ovvero a soggetti con i quali i medesimi debitori hanno rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.»;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Possono essere costituite una o piu' societa' veicolo d'appoggio, nella forma di societa' di capitali, aventi come oggetto sociale esclusivo il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, direttamente o attraverso una o piu' ulteriori societa' veicolo d'appoggio, autorizzate ad assumere, totalmente o parzialmente, il debito originario, i beni immobili e mobili registrati nonche' gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti. Il trasferimento dei suddetti beni e diritti puo' avvenire anche ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 58 del testo unico bancario, nonche' dei commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo, anche se non avente a oggetto beni o rapporti giuridici individuabili in blocco. Le stesse modalita' si applicano ai trasferimenti ai sensi del comma 5 del presente articolo. Le somme in qualsiasi modo rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti sono dovute dalla societa' veicolo d'appoggio alla societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3, sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione. I beni, diritti e le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi nonche' ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di cui al presente comma, o al successivo comma 5, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle societa' stesse e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dalla societa' di cartolarizzazione nell'interesse dei portatori dei titoli emessi dalla societa' per la cartolarizzazione dei crediti.».
3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:
«4-bis. Si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sugli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede giudiziale o concorsuale, dei beni e diritti di cui ai commi 4 e 5, in favore della societa' veicolo d'appoggio, inclusi eventuali accolli di debito, e le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate, in favore della societa' di cartolarizzazione o altro finanziatore ed in relazione all'operazione di cartolarizzazione, a valere sui beni e diritti acquistati dalle societa' veicolo d'appoggio ai sensi del comma 4, le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative cessioni di credito.
4-ter. Alla societa' veicolo d'appoggio cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attivita' si applicano le disposizioni in materia fiscale applicabili alle societa' che esercitano attivita' di locazione finanziaria. Alle cessioni di immobili oggetto di contratti di leasing risolti o altrimenti cessati per fatto dell'utilizzatore effettuate alla e dalla medesima societa' si applica l'articolo 35, comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per le trascrizioni nei pubblici registri e volture catastali effettuate a qualunque titolo in relazione ai beni e diritti acquisiti dalla societa' veicolo d'appoggio le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.
4-quater. Per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attivita' d'impresa, della proprieta' o di diritti reali, anche di garanzia, sui beni immobili acquistati dalle societa' veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, a condizione che l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto. Ove non si realizzi tale condizione entro il quinquennio successivo, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute dall'acquirente nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal comma 5.
4-quinquies. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 4-quater emessi a favore di soggetti che non svolgono attivita' d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.».
4) al comma 5:
1.1) le parole «di tali contratti, la societa' veicolo» sono sostituite dalle seguenti: « di tali contratti, la societa' veicolo d'appoggio »;
1.2) le parole « nel bilancio di una banca » sono sostituite dalle seguenti: « nel bilancio di una banca o di un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 »;
1.3) dopo le parole «si applicano integralmente alla societa' veicolo» sono inserite le seguenti: « d'appoggio ».
d) dopo l'articolo 7.1, e' aggiunto il seguente:
«Art. 7.2. - (Cartolarizzazioni Immobiliari e di beni mobili registrati) - 1. Le societa' che effettuano le operazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b-bis), non possono svolgere operazioni di cartolarizzazione di natura diversa da quelle indicate dall'articolo 7, comma 1, lettera b-bis). Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli, nonche' di ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato con i beni e diritti di cui al comma 2 del presente articolo. A tali operazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.1, comma 8, primo periodo.
2. Per ogni operazione sono individuati i beni ed i diritti destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e delle controparti dei contratti derivati con finalita' di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti. I beni e i diritti individuati, le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi beni, nonche' ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione dalle societa' di cui al comma 1 costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle societa' stesse e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dalle societa' ovvero dai concedenti i finanziamenti da esse reperiti ovvero dalle controparti dei contratti derivati con finalita' di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti.».
d-bis) all'articolo 7-bis, comma 4, dopo le parole: «l'articolo 67, quarto comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'articolo 166, comma 4, del medesimo decreto legislativo».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 3, 4 e 4-ter dell'art.
4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla
cartolarizzazione dei crediti), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Modalita' ed efficacia della cessione). -
(Omissis).
3. Ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla
societa' cessionaria non si applicano l'art. 65 e l'art. 67
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, ovvero, dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'art. 164,
comma 1, e l'art. 166 del medesimo decreto legislativo.
4. Per le operazioni di cartolarizzazione
disciplinate dalla presente legge i termini di due anni e
di un anno previsti dall'art. 67 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero, dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14, dall'art. 166 del medesimo decreto
legislativo sono ridotti, rispettivamente, a sei ed a tre
mesi.
4-bis. (Omissis).
4-ter. In caso di cessione di crediti derivanti da
aperture di credito in qualunque forma, anche regolate in
conto corrente, il diritto di rendere esigibile il credito
ceduto e' esercitato dalla societa' cessionaria in
conformita' alle previsioni del relativo contratto o, in
mancanza, con un preavviso non inferiore a quindici giorni.
Nel caso di cessione di crediti aventi le caratteristiche
di cui al successivo art. 7.1, comma 1, la banca cedente
puo', altresi', trasferire ad una banca o intermediario
finanziario di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'art. 58 del medesimo
decreto legislativo n. 385 del 1993, gli impegni o la
facolta' di erogazione derivanti dal relativo contratto di
apertura di credito o affidamento, separatamente dal conto
cui l'apertura di credito e' collegata e mantenendo la
domiciliazione del conto medesimo. A seguito della
cessione, gli incassi registrati su tale conto continuano a
essere imputati ai debiti nascenti dai contratti di
apertura di credito o di affidamento, anche se sorti
successivamente alla cessione, secondo le modalita'
contrattualmente previste. Gli incassi costituiscono
patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della
banca cedente domiciliataria del conto e da quello relativo
ad altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non
sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai
portatori dei titoli ovvero dalla banca o dalla societa'
finanziaria di cui al citato art. 106 del decreto
legislativo n. 385 del 1993 cessionarie degli impegni o
delle facolta' di erogazione. Si applicano in quanto
compatibili le disposizioni dell'art. 3, commi 2 e 2-bis.».
- Si riporta il testo degli articoli 7, comma 1, 7.1, e
7-bis, comma 4, della citata legge n. 130 del 1999, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Altre operazioni). - 1. Le disposizioni
della presente legge si applicano, in quanto compatibili:
a) alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti
realizzate mediante l'erogazione di un finanziamento al
soggetto cedente da parte della societa' per la
cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli, avente
per effetto il trasferimento del rischio inerente ai
crediti nella misura e alle condizioni concordate;
b) alle cessioni a fondi comuni di investimento,
aventi per oggetto crediti, costituiti ai sensi del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b-bis) alle operazioni di cartolarizzazione dei
proventi derivanti dalla titolarita', in capo alla societa'
di cui all'art. 7.2 di beni immobili, beni mobili
registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i
medesimi beni.
(Omissis).»
«7.1. Cartolarizzazione di crediti deteriorati da
parte di banche e intermediari finanziari.
1. Alle cessioni di crediti, qualificati come
deteriorati in base alle disposizioni dell'autorita'
competente, ceduti da banche e intermediari finanziari
iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del testo unico
bancario aventi sede legale in Italia, si applicano
altresi' le disposizioni del presente articolo.
2. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'art. 3
che si sono rese cessionarie dei crediti di cui al comma 1
possono concedere finanziamenti finalizzati a migliorare le
prospettive di recupero di tali crediti e a favorire il
ritorno in bonis del debitore ceduto, nel rispetto delle
condizioni previste all'art. 1, comma 1-ter.
3. Nell'ambito di piani di riequilibrio economico e
finanziario concordati con il soggetto cedente o di accordi
stipulati ai sensi degli articoli 124, 160, 182-bis e
186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni ovvero, dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
degli articoli 57, 60, 84, 85 e 240 del medesimo decreto
legislativo ovvero di analoghi accordi o procedure volti al
risanamento o alla ristrutturazione previsti da altre
disposizioni di legge, le societa' di cartolarizzazione di
cui all'art. 3 possono acquisire o sottoscrivere azioni,
quote e altri titoli e strumenti partecipativi derivanti
dalla conversione di parte dei crediti del cedente e
concedere finanziamenti al fine di migliorare le
prospettive di recupero dei crediti oggetto di cessione e
di favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto. Non si
applicano in questo caso le disposizioni degli articoli
2467 e 2497-quinquies del codice civile. Le somme in
qualsiasi modo rivenienti da tali azioni, quote e altri
titoli e strumenti partecipativi sono assimilate, agli
effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai
debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al
soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e
al pagamento dei costi dell'operazione. Il finanziamento
puo' essere concesso anche ad assuntori di passivita' dei
debitori ceduti ovvero a soggetti con i quali i medesimi
debitori hanno rapporti di controllo o di collegamento ai
sensi dell'art. 2359 del codice civile.
4. Possono essere costituite una o piu' societa'
veicolo d'appoggio, nella forma di societa' di capitali,
aventi come oggetto sociale esclusivo il compito di
acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo
dell'operazione di cartolarizzazione, direttamente o
attraverso una o piu' ulteriori societa' veicolo
d'appoggio, autorizzate ad assumere, totalmente o
parzialmente, il debito originario, i beni immobili e
mobili registrati nonche' gli altri beni e diritti concessi
o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti
oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto
di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti,
eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali
contratti. Il trasferimento dei suddetti beni e diritti
puo' avvenire anche ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 58
del testo unico bancario, nonche' dei commi 4, 5 e 6 del
medesimo articolo, anche se non avente a oggetto beni o
rapporti giuridici individuabili in blocco. Le stesse
modalita' si applicano ai trasferimenti ai sensi del comma
5 del presente articolo. Le somme in qualsiasi modo
rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali
beni e diritti sono dovute dalla societa' veicolo
d'appoggio alla societa' di cartolarizzazione di cui
all'art. 3, sono assimilate, agli effetti della presente
legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono
destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti
incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi
dell'operazione. I beni, diritti e le somme in qualsiasi
modo derivanti dai medesimi nonche' ogni altro diritto
acquisito nell'ambito dell'operazione di cui al presente
comma, o al successivo comma 5, costituiscono patrimonio
separato a tutti gli effetti da quello delle societa'
stesse e da quello relativo alle altre operazioni. Sul
patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di
creditori diversi dalla societa' di cartolarizzazione
nell'interesse dei portatori dei titoli emessi dalla
societa' per la cartolarizzazione dei crediti.
4-bis. Si applicano le imposte di registro,
ipotecaria e catastale in misura fissa sugli atti e le
operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo,
anche in sede giudiziale o concorsuale, dei beni e diritti
di cui ai commi 4 e 5, in favore della societa' veicolo
d'appoggio, inclusi eventuali accolli di debito, e le
garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi
momento prestate, in favore della societa' di
cartolarizzazione o altro finanziatore ed in relazione
all'operazione di cartolarizzazione, a valere sui beni e
diritti acquistati dalle societa' veicolo d'appoggio ai
sensi del comma 4, le relative eventuali surroghe,
postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche
parziali, ivi comprese le relative cessioni di credito.
4-ter. Alla societa' veicolo d'appoggio cessionaria
dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei
beni derivanti da tale attivita' si applicano le
disposizioni in materia fiscale applicabili alle societa'
che esercitano attivita' di locazione finanziaria. Alle
cessioni di immobili oggetto di contratti di leasing
risolti o altrimenti cessati per fatto dell'utilizzatore
effettuate alla e dalla medesima societa' si applica l'art.
35, comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248. Per le trascrizioni nei pubblici registri e
volture catastali effettuate a qualunque titolo in
relazione ai beni e diritti acquisiti dalla societa'
veicolo d'appoggio le imposte di registro, ipotecaria e
catastale sono dovute in misura fissa.
4-quater. Per gli atti e i provvedimenti recanti il
successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono
attivita' d'impresa, della proprieta' o di diritti reali,
anche di garanzia, sui beni immobili acquistati dalle
societa' veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di
cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e
catastale sono dovute in misura fissa, a condizione che
l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende
trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto. Ove
non si realizzi tale condizione entro il quinquennio
successivo, le imposte di registro, ipotecaria e catastale
sono dovute dall'acquirente nella misura ordinaria e si
applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre
agli interessi di mora di cui all'art. 55, comma 3, del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del
quinquennio decorre il termine per il recupero delle
imposte ordinarie da parte dell'amministrazione
finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal comma 5.
4-quinquies. Gli atti e i provvedimenti di cui al
comma 4-quater emessi a favore di soggetti che non svolgono
attivita' d'impresa sono assoggettati alle imposte di
registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200
euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano
le condizioni previste alla nota II-bis) all'art. 1 della
tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di
acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data
dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella
predetta nota.
5. Qualora la cessione abbia ad oggetto, unitamente
ai beni oggetto di locazione finanziaria, i relativi
contratti di locazione finanziaria ovvero i rapporti
giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti, la
societa' veicolo d'appoggio di cui al comma 4 deve essere
consolidata nel bilancio di una banca o di un intermediario
finanziario di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, anche se non facente parte di un
gruppo bancario, e deve essere costituita per specifiche
operazioni di cartolarizzazione e destinata a essere
liquidata una volta conclusa l'operazione; le limitazioni
dell'oggetto sociale, delle possibilita' operative e della
capacita' di indebitamento devono risultare dalla
disciplina contrattuale e statutaria. Gli adempimenti
derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria
ceduti ai sensi del presente articolo sono eseguiti dal
soggetto che presta i servizi indicati nell'art. 2, comma
3, lettera c), ovvero da un soggetto abilitato
all'esercizio dell'attivita' di locazione finanziaria
individuato ai sensi del comma 8 del presente articolo. Le
disposizioni in materia fiscale applicabili alle societa'
che esercitano attivita' di locazione finanziaria si
applicano integralmente alla societa' veicolo d'appoggio
cessionaria dei contratti e rapporti di locazione
finanziaria e dei beni derivanti da tale attivita'. Alle
cessioni di immobili effettuate dalla medesima societa' si
applicano integralmente le agevolazioni originariamente
previste dall'art. 35, comma 10-ter.1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248.
6. Per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, le
cessioni effettuate da parte di banche e intermediari
finanziari ai sensi del presente articolo, aventi ad
oggetto crediti non individuati in blocco, sono pubblicate
mediante iscrizione nel registro delle imprese e
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di
avvenuta cessione, recante indicazione del cedente, del
cessionario, della data di cessione, delle informazioni
orientative sulla tipologia di rapporti da cui i crediti
ceduti derivano e sul periodo in cui tali rapporti sono
sorti o sorgeranno, nonche' del sito internet in cui il
cedente e il cessionario renderanno disponibili, fino alla
loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la
conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne
faranno richiesta. Dalla data di pubblicazione della
notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale,
nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti
indicati all'art. 1264 del codice civile e i privilegi e le
garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque
esistenti a favore del cedente, nonche' le trascrizioni nei
pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto
di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano
la loro validita' e il loro grado a favore del cessionario,
senza necessita' di alcuna formalita' o annotazione.
Restano altresi' applicabili le discipline speciali, anche
di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
7. Nel caso previsto dal comma 2, la gestione dei
crediti ceduti e dei finanziamenti concessi dalla societa'
di cartolarizzazione di cui all'art. 3 e' affidata a una
banca o a un intermediario finanziario iscritto nell'albo
di cui all'art. 106 del testo unico bancario.
8. Nel caso previsto dal comma 3, la societa' di
cartolarizzazione individua un soggetto di adeguata
competenza e dotato delle necessarie abilitazioni o
autorizzazioni in conformita' alle disposizioni di legge
applicabili, cui sono conferiti, nell'interesse dei
portatori dei titoli, compiti di gestione o amministrazione
e potere di rappresentanza. Qualora tale soggetto sia una
banca, un intermediario finanziario iscritto nell'albo di
cui all'art. 106 del testo unico bancario, una societa' di
intermediazione mobiliare o una societa' di gestione del
risparmio, lo stesso soggetto verifica altresi' la
conformita' dell'attivita' e delle operazioni della
societa' di cartolarizzazione di cui all'art. 3 alla legge
e al prospetto informativo.»
«7-bis (Obbligazioni bancarie garantite). -
(Omissis).
4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano
gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di
cui all'art. 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi
dalla banca cedente, e' dato avviso mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale nonche' comunicazione mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle
pubbliche amministrazioni debitrici. Ai finanziamenti
concessi alle societa' di cui al comma 1 e alla garanzia
prestata dalle medesime societa' si applica l'art. 67,
quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, ovvero, dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
l'art. 166, comma 4, del medesimo decreto legislativo.
(Omissis).».
 
Art. 24
Sblocca investimenti idrici nel sud

1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della societa' di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al predetto comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «e sottoposta alla vigilanza del dipartimento delegato all'Autorita' politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «che esercita i diritti del socio di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con il dipartimento delegato all'Autorita' politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
a-bis) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Lo statuto prevede la possibilita' per le altre regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino meridionale di partecipare alla societa' di cui al presente comma, nonche' il divieto di cessione delle quote di capitale della medesima societa', a qualunque titolo, a societa' di cui al titolo V del libro quinto del codice civile e ad altri soggetti di diritto privato comunque denominati»;
b) il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: «La tutela occupazionale e' garantita con riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Ente soppresso. Le passivita' di natura contributiva, previdenziale e assistenziale maturate sino alla data della costituzione della societa' di cui al primo periodo del presente comma sono estinte dall'Ente in liquidazione, che vi provvede con risorse proprie. A decorrere dalla data del trasferimento delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma, i diritti su beni demaniali gia' attribuiti all'Ente di cui al comma 10 in forza di provvedimenti concessori si intendono attribuiti alla societa' di nuova costituzione. Al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell'Ente e snellire il contenzioso in essere, agevolando il Commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della societa' medesima. I rapporti giuridici attivie passivi, anche processuali, sorti in capo all'Ente, producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente posto in liquidazione. Il Commissario liquidatore presenta il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, che lo approva con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro delegato all'Autorita' politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno.»;
c) il penultimo periodo e' soppresso.
1-bis. Al comma 11-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 11 e 11-bis dell'art.
21 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2011, n. 214,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Soppressione enti e organismi). -
(Omissis).
11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative
risorse, umane e strumentali, sono trasferite dal 30 giugno
2018 alla societa' costituita dallo Stato e partecipata, ai
sensi dell'art. 9 del testo unico di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal Ministero
dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti del
socio di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con
il dipartimento delegato all'Autorita' politica per le
politiche di coesione e per il Mezzogiorno, il Ministero
delle politiche agricole, alimentari, forestali e del
turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Alla societa' possono partecipare le regioni
Basilicata, Campania e Puglia, garantendo a queste ultime,
nell'atto costitutivo, la rappresentanza in relazione alla
disponibilita' delle risorse idriche che alimentano il
sistema e tenendo conto della presenza sul territorio
regionale delle infrastrutture di captazione e grande
adduzione. Lo statuto prevede la possibilita' per le altre
regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del
distretto idrografico dell'Appennino meridionale di
partecipare alla societa' di cui al presente comma, nonche'
il divieto di cessione delle quote di capitale della
medesima societa', a qualunque titolo, a societa' di cui al
titolo V del libro quinto del codice civile e ad altri
soggetti di diritto privato comunque denominati. La tutela
occupazionale e' garantita con riferimento al personale
titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con
l'Ente soppresso. Le passivita' di natura contributiva,
previdenziale e assistenziale maturate sino alla data della
costituzione della societa' di cui al primo periodo del
presente comma sono estinte dall'Ente in liquidazione, che
vi provvede con risorse proprie. A decorrere dalla data del
trasferimento delle funzioni di cui al primo periodo del
presente comma, i diritti su beni demaniali gia' attribuiti
all'Ente di cui al comma 10 in forza di provvedimenti
concessori si intendono attribuiti alla societa' di nuova
costituzione. Al fine di accelerare le procedure per la
liquidazione dell'Ente e snellire il contenzioso in essere,
agevolando il Commissario liquidatore nella definizione
degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i
debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili
diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio
delle relative funzioni sono esclusi dalle operazioni di
trasferimento al patrimonio della societa' medesima. I
rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali,
sorti in capo all'Ente, producono effetti esclusivamente
nei confronti dell'Ente posto in liquidazione. Il
Commissario liquidatore presenta il bilancio finale di
liquidazione dell'Ente al Ministero per le politiche
agricole, alimentari, forestali e del turismo, che lo
approva con decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il
Ministro delegato all'Autorita' politica per le politiche
di coesione e per il Mezzogiorno. La tariffa idrica da
applicare agli utenti del costituito soggetto e'
determinata dall'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente (ARERA) in accordo a quanto stabilito dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3
ottobre 2012. Fino all'adozione delle misure di cui al
presente comma e, comunque, non oltre il termine del 30
settembre 2014 sono sospese le procedure esecutive e le
azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI. A far data
dalla soppressione di cui al comma 10 e fino all'adozione
delle misure di cui al presente comma, la gestione
liquidatoria dell'Ente e' assicurata dall'attuale gestione
commissariale, che mantiene i poteri necessari ad
assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente,
anche nei confronti dei terzi.
(Omissis).
11-bis. Ai fini dell'applicazione della normativa in
materia di affidamento del servizio idrico integrato,
l'affidamento alla societa' di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, e' prorogato
fino al 31 dicembre 2023.
(Omissis).».
 
Art. 25
Dismissioni immobiliari enti territoriali

1. All'articolo 1, comma 423, lettera d) della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola «proprieta'» sono aggiunte le seguenti: «degli Enti territoriali e»;
b) dopo la parola «Pubbliche amministrazioni», le parole «diverse dagli Enti territoriali» sono soppresse.
2. All'articolo 1, comma 425 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «e, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «e, limitatamente agli enti non territoriali, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 423 e 425 dell'art. 1
della citata legge n. 145 del 2018, come modificato dalla
presente legge:
«423. Il piano di cui al comma 422 ricomprende:
a) immobili di proprieta' dello Stato, non
utilizzati per finalita' istituzionali, individuati con uno
o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
su proposta dell'Agenzia del demanio, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge;
b) immobili di proprieta' dello Stato in uso al
Ministero della difesa, diverso dall'abitativo, non piu'
necessari alle proprie finalita' istituzionali e
suscettibili di valorizzazione, individuati con uno o piu'
decreti del Ministro della difesa, sentita l'Agenzia del
demanio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge;
c) immobili di proprieta' dello Stato per i quali
sia stata presentata richiesta di attribuzione ai sensi
dell'art. 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, accolta dall'Agenzia del demanio e per i quali
l'ente non abbia adottato la prescritta delibera, salvo che
non vi provveda entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge;
d) immobili ad uso diverso da quello abitativo di
proprieta' degli Enti territoriali e di altre pubbliche
amministrazioni, come definite ai sensi dell'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che i
suddetti enti possono proporre ai fini dell'inserimento nel
piano di cessione.»
«425. Con riferimento al piano di cui al comma 422,
le risorse rivenienti dalla cessione degli immobili statali
sono destinate al Fondo per ammortamento dei titoli di
Stato; quelle rivenienti dalla cessione degli immobili
degli altri enti sono destinate alla riduzione del debito
degli stessi e, limitatamente agli enti non territoriali,
in assenza del debito, o comunque per la parte
eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei
titoli di Stato.
(Omissis).».
 
Art. 26
Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la
riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia
circolare

1. Al fine di favorire la transizione delle attivita' economiche verso un modello di economia circolare, finalizzata alla riconversione produttiva del tessuto industriale, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie, nei limiti delle intensita' massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso piu' efficiente e sostenibile delle risorse.
2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese ed i centri di ricerca che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:
a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regolacon gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
b) operare in via prevalente nel settore manifatturiero ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;
c) aver approvato e depositato almeno due bilanci;
d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, previa indicazione del soggetto capofila. In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato.
4. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni di cui al comma 1, i progetti di ricerca e sviluppo devono:
a) essere realizzati nell'ambito di una o piu' unita' locali ubicate nel territorio nazionale;
b) prevedere, anche in deroga agli importi minimi previsti per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 6, lettera b), spese e costi ammissibili non inferiori a euro 500 mila e non superiori a euro 2 milioni;
c) avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a trentasei mesi;
d) prevedere attivita' di ricerca e sviluppo, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla riconversione produttiva delle attivita' economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali Key Enabling Technologies (KETs), relative a:
1) innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un'ottica di economia circolare o a «rifiutozero» e di compatibilita' ambientale (innovazioni eco-compatibili);
2) progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime;
3) sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua;
4) strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;
5) sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati;
5-bis) sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e leggeri.
5. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse secondo le seguenti modalita':
a) finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;
b) contributo diretto alla spesa fino al 20 per cento delle spese e dei costi ammissibili.
6. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 ammontano complessivamente a euro 140 milioni di cui:
a) 40 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa, a valere sulle disponibilita' per il 2020 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) 100 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, utilizzando le risorse di cui all'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134.
6-bis. Al fine di sostenere le imprese e gli investimenti in ricerca, all'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La ricognizione delle risorse non utilizzate puo' essere effettuata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a partire dall'anno 2019, con cadenza almeno biennale e con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, mediante:
a) la verifica degli atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale per le risorse gia' destinate a interventi in relazione ai quali non siano ancora stati pubblicati i decreti ministeriali contenenti i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati o le modalita' per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni;
b) i dati a essa forniti dalle amministrazioni pubbliche titolari degli interventi agevolativi che accedono al FRI per le risorse eccedenti l'importo necessario alla copertura finanziaria delle istanze presentate a valere sui bandi per i quali, al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce ciascuna ricognizione, siano chiusi i termini di presentazione delle istanze, per le risorse derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili e per le risorse rivenienti da atti di ritiro delle agevolazioni comunque denominati e formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza, per la parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata. Nel caso in cui le predette amministrazioni pubbliche non comunichino, entro due mesi dalla relativa istanza, le necessarie informazioni, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. puo' procedere alla ricognizione sulla base delle eventuali evidenze a sua disposizione;
c) le proprie scritture contabili per le risorse provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti gia' erogati, rivenienti dai pagamenti delle rate dei finanziamenti ovvero dalle estinzioni anticipate dei finanziamenti, non costituenti causa di revoca delle agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Per le finalita' di cui al comma 3 del presente articolo e all'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la ricognizione delle risorse non utilizzate effettuata ai sensi del citato comma 3 e' comunicata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze»;
c) al comma 4, le parole: «le modalita' di ricognizione delle risorse non utilizzate di cui al comma 3, nonche'» sono sostituite dalle seguenti: «, sentita la Cassa depositi e prestiti S.p.a.,» e le parole: «delle predette risorse» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse di cui al comma 3».
6-ter. Il comma 94 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' abrogato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla
legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima
seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e'
posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri
provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».
- Si riporta il testo vigente del terzo comma dell'art.
9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della
L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del
registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice
civile):
«Art. 9 (Repertorio delle notizie economiche e
amministrative). - (Omissis).
3. Il REA contiene le notizie economiche ed
amministrative per le quali e' prevista la denuncia alla
camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio decreto 4
gennaio 1925, n. 2, dall'art. 29 del decreto-legge 28
febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con
esclusione di quelle gia' iscritte o annotate nel registro
delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del
Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese
agricole, sono indicate le notizie di carattere economico,
statistico, amministrativo che l'ufficio puo' acquisire,
invece che dai privati, direttamente dagli archivi di
pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici
servizi secondo le norme vigenti, nonche' dall'archivio
statistico delle imprese attive costituito a norma del
regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purche' non
coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono
stabilite modalita' semplificate per la denuncia delle
notizie di carattere economico ed amministrativo da parte
dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 1
della citata legge n. 147 del 2013:
«6. In attuazione dell'art. 119, quinto comma, della
Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e' determinata, per il periodo di
programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il
complesso delle risorse e' destinato a sostenere
esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura
ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del
Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione
in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo
la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno
2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
2016; per gli anni successivi la quota annuale e'
determinata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
- Si riporta il testo vigente del comma 703 dell'art. 1
della citata legge n. 190 del 2014:
« 703. Ferme restando le vigenti disposizioni
sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di
seguito denominato FSC, per specifiche finalita' e
sull'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle regioni
del Mezzogiorno, per l'utilizzo delle risorse assegnate per
il periodo di programmazione 2014-2020 e nell'ambito della
normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di
coesione si applicano le seguenti disposizioni:
a) la dotazione finanziaria del FSC e' impiegata
per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche
nazionali, anche con riferimento alla prevista adozione
della Strategia nazionale di specializzazione intelligente,
come definita dalla Commissione europea nell'ambito delle
attivita' di programmazione dei Fondi strutturali e di
investimento europei, nonche' alle programmazioni di
settore, tenendo conto in particolare di quelle previste
dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Tale Strategia e' il
risultato della somma delle specializzazioni intelligenti
identificate a livello regionale, integrate dalle aree di
ricerca individuate a livello nazionale;
b) entro il 31 marzo 2015, il Ministro, o
Sottosegretario di Stato, delegato per la coesione
territoriale, di seguito denominato «Autorita' politica per
la coesione», in collaborazione con le amministrazioni
interessate e sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, individua le aree tematiche nazionali
e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li comunica
alle competenti Commissioni parlamentari;
c) entro il 30 aprile 2015, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
con propria delibera, dispone una ripartizione della
dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le
diverse aree tematiche nazionali. Entro la medesima data,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dell'Autorita' politica per la coesione, e'
istituita una Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, composta da rappresentanti delle
amministrazioni interessate e delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, incaricata di
definire specifici piani operativi per ciascuna area
tematica nazionale, con l'indicazione dei risultati attesi
e delle azioni e dei singoli interventi necessari al loro
conseguimento, con relativa stima finanziaria, dei soggetti
attuatori a livello nazionale e regionale, dei tempi di
attuazione e delle modalita' di monitoraggio, nonche'
dell'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino
al terzo anno successivo al termine della programmazione
2014-2020 in coerenza con l'analoga articolazione dello
stanziamento per ogni area tematica nazionale. Il lavoro di
predisposizione dei predetti piani e' coordinato e
integrato con l'adozione, tramite piani strategici, della
Strategia nazionale di specializzazione intelligente,
qualora definiti. La Strategia deve indicare per regione e
per area di specializzazione intelligente tempi di spesa e
un numero limitato di obiettivi associabili a quello
generale di crescita per anno da fissare l'anno precedente
e un responsabile per regione e per area di
specializzazione. Le informazioni di dettaglio in merito ai
risultati conseguiti sono illustrate nella relazione di
sintesi sugli interventi realizzati nelle aree
sottoutilizzate, di cui all'art. 10, comma 7, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. I
piani operativi sono redatti tenendo conto che la dotazione
complessiva deve essere impiegata per un importo non
inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei
territori delle regioni del Mezzogiorno. I piani operativi,
progressivamente definiti dalla Cabina di regia, di cui al
periodo precedente, sono proposti anche singolarmente
dall'Autorita' politica per la coesione al CIPE per la
relativa approvazione;
d) nelle more dell'individuazione delle aree
tematiche e dell'adozione dei piani operativi ai sensi
delle lettere a), b) e c), l'Autorita' politica per la
coesione puo' sottoporre all'approvazione del CIPE un piano
stralcio per la realizzazione di interventi di immediato
avvio dei lavori, con l'assegnazione delle risorse
necessarie nel limite degli stanziamenti iscritti in
bilancio. Tali interventi confluiscono nei piani operativi
in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono;
e) in attuazione delle medesime finalita' di
accelerazione degli interventi di cui alla lettera d), il
CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta dell'Autorita' politica
per la coesione, dispone l'assegnazione definitiva dei
fondi destinati agli interventi gia' approvati con delibera
del CIPE in via programmatica e a carico delle
disponibilita' del FSC per il periodo di programmazione
2014-2020;
f) i piani operativi, con i relativi fabbisogni
finanziari, costituiscono la base per la predisposizione
del Documento di economia e finanza (DEF) e della relativa
Nota di aggiornamento, nonche' per la definizione della
manovra di finanza pubblica e della relativa legge di
bilancio;
g) successivamente all'approvazione del piano
stralcio e dei piani operativi da parte del CIPE, che deve
deliberare entro venti giorni dalla trasmissione di cui
alla lettera d), l'Autorita' politica per la coesione
coordina l'attuazione dei piani a livello nazionale e
regionale e individua i casi nei quali, per gli interventi
infrastrutturali di notevole complessita', si debba
procedere alla stipulazione del contratto istituzionale di
sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6,
commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
88, e successive modificazioni, e all'art. 9-bis del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
h) successivamente all'approvazione da parte del
CIPE dei piani operativi, sulla base dell'effettiva
realizzazione degli stessi, l'Autorita' politica per la
coesione puo' proporre al CIPE, ai fini di una sua
successiva deliberazione in merito, una diversa
ripartizione della dotazione tra le aree tematiche
nazionali, la rimodulazione delle quote annuali di spesa
per ciascuna area e la revoca di assegnazioni a causa di
impossibilita' sopravvenute, di mancato rispetto dei tempi
o di inadempienze. L'Autorita' politica per la coesione
presenta comunque al CIPE, entro il 10 settembre di ogni
anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli
interventi della programmazione 2014-2020 ai fini della
definizione della Nota di aggiornamento del DEF e della
legge di bilancio;
i) le assegnazioni del CIPE di risorse al piano
stralcio e ai piani operativi approvati consentono a
ciascuna amministrazione l'avvio delle attivita' necessarie
all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati;
l) le risorse assegnate al piano stralcio e ai
piani operativi, di cui alla lettera i), sono trasferite
dal FSC, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio,
in apposita contabilita' del Fondo di rotazione di cui
all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla base
dei profili finanziari previsti dalle delibere del CIPE di
approvazione dei piani stessi. Il Ministero dell'economia e
delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta
contabilita' in favore delle amministrazioni responsabili
dell'attuazione del piano stralcio e dei piani operativi
degli interventi approvati dal CIPE, secondo
l'articolazione temporale indicata dalle relative delibere,
e provvede a effettuare i pagamenti a valere sulle medesime
risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo
le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle
richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Struttura di cui all'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono adottati gli adeguamenti
organizzativi necessari per la gestione delle risorse
presso il citato Fondo di rotazione. Ai fini della verifica
dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli
interventi finanziati con le risorse del FSC, le
amministrazioni titolari degli interventi comunicano i
relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui
all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio
telematico. Entro il 10 settembre di ciascun anno, la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di cui al
citato art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013,
sulla base delle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia per
la coesione sullo stato di attuazione degli interventi,
tenendo conto dei dati forniti dalle singole
amministrazioni titolari degli interventi stessi e di
eventuali decisioni assunte dal CIPE, di cui alla lettera
h), aggiorna le previsioni di spesa riguardanti le risorse
trasferite alla contabilita' dedicata e quelle relative
agli stanziamenti di bilancio per il successivo triennio.
Sulla base di tali comunicazioni il Ministero dell'economia
e delle finanze puo' adottare, ove necessario, decreti di
svincolo delle risorse riferite all'esercizio in corso e a
quelli successivi. Le amministrazioni titolari degli
interventi assicurano il tempestivo e proficuo utilizzo
delle risorse assegnate ai sensi del presente comma e
provvedono a effettuare i controlli sulla regolarita' delle
spese sostenute dai beneficiari;
m) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui
alla lettera l) anche le risorse del FSC gia' iscritte in
bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che
sono gestite secondo le modalita' indicate alla citata
lettera l), ove compatibili.».
- Si riporta il testo vigente del comma 354 dell'art. 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005):
«354. E' istituito, presso la gestione separata della
Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo,
denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e
gli investimenti in ricerca». Il Fondo e' finalizzato alla
concessione alle imprese, anche associate in appositi
organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle
associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti
agevolati che assumono la forma dell'anticipazione,
rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. La
dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del
risparmio postale, e' stabilita in 6.000 milioni di euro.
Le successive variazioni della dotazione sono disposte
dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle
dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse,
e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul
bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361.».
- Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita
del Paese), come modificato dalla presente legge:
«Art. 30 (Disposizioni relative al Fondo rotativo per
il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca -
FRI). - 1. All'art. 1, comma 855, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli
interventi di cui al presente comma possono assumere anche
la forma di contributi in conto interessi concessi dalle
Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano a
valere sulle proprie risorse a fronte di finanziamenti
deliberati da Cassa depositi e prestiti S.p.a. al tasso di
interesse vigente pro tempore, determinato con il decreto
di cui all'art. 1, comma 358 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311".
2. Per il perseguimento delle finalita' di cui
all'art. 23, comma 2 del presente decreto-legge, i
programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la
crescita sostenibile possono essere agevolati anche a
valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno
alle imprese e gli investimenti in ricerca (di seguito
anche FRI) di cui all'art. 1, comma 354 della legge 30
dicembre 2004, n. 311. I finanziamenti agevolati concessi a
valere sul FRI possono essere assistiti da idonee garanzie.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359,
360 e 361 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
le risorse di cui al comma 354 del medesimo art. 1 non
utilizzate del FRI al 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal
2013, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate alle
finalita' di cui al comma 2, nel limite massimo del 70 per
cento. La ricognizione delle risorse non utilizzate puo'
essere effettuata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a
partire dall'anno 2019, con cadenza almeno biennale e con
riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, mediante:
a) la verifica degli atti pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale per le risorse gia' destinate a interventi in
relazione ai quali non siano ancora stati pubblicati i
decreti ministeriali contenenti i requisiti e le condizioni
per l'accesso ai finanziamenti agevolati o le modalita' per
la presentazione delle istanze di accesso alle
agevolazioni;
b) i dati a essa forniti dalle amministrazioni
pubbliche titolari degli interventi agevolativi che
accedono al FRI per le risorse eccedenti l'importo
necessario alla copertura finanziaria delle istanze
presentate a valere sui bandi per i quali, al 31 dicembre
dell'anno a cui si riferisce ciascuna ricognizione, siano
chiusi i termini di presentazione delle istanze, per le
risorse derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle
agevolazioni concedibili e per le risorse rivenienti da
atti di ritiro delle agevolazioni comunque denominati e
formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza, per la
parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata. Nel caso in
cui le predette amministrazioni pubbliche non comunichino,
entro due mesi dalla relativa istanza, le necessarie
informazioni, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. puo'
procedere alla ricognizione sulla base delle eventuali
evidenze a sua disposizione;
c) le proprie scritture contabili per le risorse
provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti gia'
erogati, rivenienti dai pagamenti delle rate dei
finanziamenti ovvero dalle estinzioni anticipate dei
finanziamenti, non costituenti causa di revoca delle
agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento.
3-bis. Per le finalita' di cui al comma 3 del
presente articolo e all'art. 1, comma 355, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, la ricognizione delle risorse non
utilizzate effettuata ai sensi del citato comma 3 e'
comunicata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica,
al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero
dell'economia e delle finanze.
4. Con decreti interministeriali del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo
economico sono determinate, sentita la Cassa depositi e
prestiti, le modalita' di utilizzo e il riparto delle
risorse di cui al comma 3 tra gli interventi destinatari
del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23,
comma 2 del presente decreto-legge.
5. Sono abrogati i commi 361-bis, 361-ter e
361-quater dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.»
 
Art. 26 bis
Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi

1. L'impresa venditrice della merce puo' riconoscere all'impresa acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura. L'abbuono e' riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuare non oltre un mese dall'acquisto. All'impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati di cui al periodo precedente ovvero che effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo e' riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, ancorche' da questa non utilizzati.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto fino all'importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non e' soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta e' utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati riutilizzati gli imballaggi ovvero e' stata effettuata la raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo degli imballaggi medesimi, per i quali e' stato riconosciuto l'abbuono all'impresa acquirente, ancorche' da questa non utilizzato. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 e' presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2 e le modalita' per assicurare il rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente degli articoli 61 e 109,
comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986:
«Art. 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'art. 15.»
«Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). (Omissis).
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'art. 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95,
sono deducibili nella misura del 75 per cento.
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo
n. 241 del 1997 e' riportato nelle Note all'art. 4-quater.
- Si riporta il testo vigente del comma 53 dell'art. 1
della citata legge n. 244 del 2007:
«53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga
alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,
i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all' art. 1, comma 280,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal
presente comma non si applica al credito d'imposta di cui
all' art. 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, a partire dalla data del 1º gennaio 2010.».
 
Art. 26 ter
Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso

1. Per l'anno 2020, e' riconosciuto un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di:
a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;
b) compost di qualita' derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.
2. Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo di cui al medesimo comma 1 e' riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attivita' economica o professionale e non e' cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. Ai soggetti acquirenti dei beni di cui al comma 1 non destinati all'esercizio dell'attivita' economica o professionale, il contributo di cui al medesimo comma 1 spetta fino a un importo massimo annuale di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il contributo e' anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed e' a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo.
4. I crediti d'imposta di cui ai commi 2 e 3:
a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono riconosciuti;
b) non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento del credito, senza l'applicazione del limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta, il modello F24 e' presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione nonche' i criteri e le modalita' di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 73 dell'art. 1
della citata legge n. 145 del 2018:
«73. Al fine di incrementare il riciclaggio delle
plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi
di produzione industriale e della lavorazione di selezione
e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa
all'avvio al recupero energetico, nonche' al fine di
ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello
di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da
imballaggio, a tutte le imprese che acquistano prodotti
realizzati con materiali provenienti dalla raccolta
differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che
acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo
la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta
differenziata della carta e dell'alluminio e' riconosciuto,
per ciascuno degli anni 2019 e 2020, un credito d'imposta
nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e
documentate per i predetti acquisti.".
(Omissis).».
- Il testo degli articoli 61 e 109, comma 5, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e'
riportato nelle Note all'art. 26-bis.
- Il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo
n. 241 del 1997 e' riportato nelle Note all'art. 26-bis.
- Il testo del comma 53 dell'art. 1 della citata legge
n. 244 del 2007 e' riportato nelle Note all'art. 26-bis.
 
Art. 26 quater
Sostegno alle imprese
nei processi di sviluppo tecnologico

1. Il titolo III del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e' sostituito dal seguente:
"TITOLO III
CONTRATTO DI ESPANSIONE
Art. 41. - (Contratto di espansione). - 1. In via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 1.000 unita' lavorative che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell'attivita', nonche' la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro piu' razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l'assunzione di nuove professionalita', l'impresa puo' avviare una procedura di consultazione, secondo le modalita' e i termini di cui all'articolo 24, finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.
2. Il contratto di cui al comma 1 e' di natura gestionale e deve contenere:
a) il numero dei lavoratori da assumere e l'indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
b) la programmazione temporale delle assunzioni;
c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
d) relativamente alle professionalita' in organico, la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonche' il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento previsto dal comma 5.
3. In deroga agli articoli 4 e 22, l'intervento straordinario di integrazione salariale puo' essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.
4. Ai fini della stipula del contratto di espansione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica il progetto di formazione e di riqualificazione nonche' il numero delle assunzioni.
5. Per i lavoratori che si trovino a non piu' di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennita' mensile, ove spettante comprensiva dell'indennita' NASpI, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, cosi' come determinato dall'INPS. Qualora il primo diritto a pensione sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto, con esclusione del periodo gia' coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della ris-luzione del rapporto di lavoro. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 11,9 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6,8 milioni di euro per l'anno 2021. Se nel corso della procedura di con-sultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non puo' procedere alla sot-toscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non puo' prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
6. La prestazione di cui al comma 5 del presente articolo puo' essere riconosciuta anche per il tramite dei fondi di solidarieta' bilaterali di cui all'articolo 26 gia' costituiti o in corso di costituzione, senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi.
7. Per i lavoratori che non si trovano nella condizione di beneficiare della prestazione prevista dal comma 5 e' consentita una riduzione oraria cui si applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 6. La riduzione media oraria non puo' essere superiore al 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro puo' essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione e' stipulato. I benefici di cui al comma 3 e al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019 e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Mini-stero del lavoro e delle politiche sociali non puo' procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non puo' prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al comma 3 e al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
8. L'impresa e' tenuta a presentare un progetto di formazione e di riqualificazione che puo' intendersi assolto, previa idonea certificazione definita con successivo provvedimento, anche qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire l'insegnamento necessario per il conseguimento di una diversa competenza tecnica professionale, rispetto a quella cui e' adibito il lavoratore, utilizzando l'opera del lavoratore in azienda anche mediante la sola applicazione pratica. Il progetto deve contenere le misure idonee a garantire l'effettivita' della formazione necessarie per fare conseguire al prestatore competenze tecniche idonee alla mansione a cui sara' adibito il lavoratore. Ai lavoratori individuati nel presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 24-bis. Il progetto, che e' parte integrante del contratto di espansione, descrive i contenuti formativi e le modalita' attuative, il numero complessivo dei lavoratori interessati, il numero delle ore di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali, e' distinto per categorie e garantisce le previsioni stabilite dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016.
9. Gli accordi stipulati ai sensi del comma 5 e l'elenco dei lavoratori che accettano l'indennita', ai fini della loro efficacia, devono essere depositati secondo le modalita' stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016. Per i lavoratori individuati nel periodo precedente, le leggi e gli altri atti aventi forza di legge non possono in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al momento dell'adesione alle procedure previste dal comma 5.
10. Il contratto di espansione e' compatibile con l'utilizzo di altri strumenti previsti dal presente decreto legislativo, compreso quanto disposto dall'articolo 7 del decreto del Sottosegretario di Stato al lavoro, alla salute e alle politiche sociali n. 46448 del 10 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2009, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 dell'11 novembre 2014.
2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 3,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 13,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 33,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 45 milioni per l'anno 2026 e di 38 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
3. Agli oneri derivanti dai commi 3, 5 e 7 dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 novembre 2015, n. 148, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nonche' dal comma 2 del presente articolo si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 258, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 3,3 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
d) quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
e) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2020, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 3,8 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 33,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 45 milioni di euro per l'anno 2026 e a 38 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
4. I contratti di solidarieta' espansiva sottoscritti ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e le relative agevolazioni continuano a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza.".

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 5 dell'art. 10 del citato
decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e'
riportato nelle Note all'art. 3-sexies.
- Si riporta il testo vigente del comma 258 dell'art. 1
della citata legge n. 145 del 2018:
«258. Nell'ambito del Fondo da ripartire per
l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui al comma
255, un importo fino a 467,2 milioni di euro per l'anno
2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020 e' destinato
ai centri per l'impiego di cui all'art. 18 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro
potenziamento, anche infrastrutturale. Per il funzionamento
dell'ANPAL Servizi Spa e' destinato un contributo pari a 10
milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno
2019, le regioni e le province autonome, le agenzie e gli
enti regionali, o le province e le citta' metropolitane se
delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale
ai sensi dell'art. 1, comma 795, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, sono autorizzati ad assumere, con aumento
della rispettiva dotazione organica, fino a complessive
4.000 unita' di personale da destinare ai centri per
l'impiego. Agli oneri derivanti dal reclutamento del
predetto contingente di personale, pari a 120 milioni di
euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per
l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui al comma
255. Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle
capacita' assunzionali di cui all'art. 3, commi 5 e
seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e seguenti
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in ordine
al trattamento accessorio trova applicazione quanto
previsto dall'art. 11, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le
procedure relative alle assunzioni di cui al precedente
periodo sono effettuate in deroga all'art. 30, comma 2-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
stabilite le modalita' di ripartizione delle suddette
risorse tra le regioni interessate.».
 
Art. 27
Societa' di investimento semplice - SIS

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera i-ter) e' inserita la seguente:
«i-quater) societa' di investimento semplice (SiS): il FIA italiano costituito in forma di Sicaf che gestisce direttamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte le seguenti condizioni:
1) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni;
2) ha per oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all'articolo 2 paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attivita', in deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera f);
3) non ricorre alla leva finanziaria;
4) dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile, in deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera c).».
2. All'articolo 35-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Le SiS non applicano le disposizioni attuative dell'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis). Il sistema di governo e controllo e' adeguato per assicurare la sana e prudente gestione delle SiS e l'osservanza delle disposizioni loro applicabili. Le SiS stipulano un'assicurazione sulla responsabilita' civile professionale adeguata ai rischi derivanti dall'attivita' svolta. Le SiS applicano le disposizioni dettate dalla Consob in materia di commercializzazione di OICR.
1-ter. In deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera e), i titolari di partecipazioni indicati all'articolo 15, comma 1, rispettano i soli requisiti di onorabilita' previsti dall'articolo 14. In deroga all'articolo 35-bis, comma 5, la denominazione sociale della SiS contiene l'indicazione di societa' di investimento semplice per azioni a capitale fisso.
1-quater. I soggetti che controllano una SiS, i soggetti da questi direttamente o indirettamente controllati o controllanti, ovvero sottoposti a comune controllo anche in virtu' di patti parasociali o vincoli contrattuali ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonche' i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una o piu' SiS possono procedere alla costituzione di una o piu' SiS, nel rispetto del limite complessivo di euro 25 milioni.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 1
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
c-bis) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui
fondi pensione;
d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni;
d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita
con regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni
e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto
delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54
del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.
1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri":
le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'art. 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
d-ter) "UE": l'Unione europea;
d-quater) "impresa di investimento": l'impresa la
cui occupazione o attivita' abituale consiste nel prestare
uno o piu' servizi di investimento a terzi e/o
nell'effettuare una o piu' attivita' di investimento a
titolo professionale;
d-quinquies) "banca": la banca come definita
dall'art. 1, comma 1, lettera b), del Testo unico bancario;
d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE":
la banca avente sede legale e amministrazione centrale in
un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
e) "societa' di intermediazione mobiliare" (Sim):
l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica
con sede legale e direzione generale in Italia, diversa
dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo previsto dall'art. 106 del T.U. bancario,
autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento;
f) "impresa di investimento dell'Unione europea" o
"impresa di investimento UE": l'impresa di investimento,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato dell'Unione europea, diverso
dall'Italia;
g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che non ha
la propria sede legale o direzione generale nell'Unione
europea, la cui attivita' e' corrispondente a quella di
un'impresa di investimento UE o di una banca UE che presta
servizi o attivita' di investimento;
h);
i) 'societa' di investimento a capitale variabile'
(Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa' per
azioni a capitale variabile con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni;
i-bis) 'societa' di investimento a capitale fisso'
(Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per
azioni a capitale fisso con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi;
i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che
comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
i-quater) societa' di investimento semplice (SiS):
il FIA italiano costituito in forma di Sicaf che gestisce
direttamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte le
seguenti condizioni:
1) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni;
2) ha per oggetto esclusivo l'investimento diretto
del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati
regolamentati di cui all'art. 2 paragrafo 1, lettera f),
primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 che si trovano
nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio
dell'attivita', in deroga all'art. 35-bis, comma 1, lettera
f);
3) non ricorre alla leva finanziaria;
4) dispone di un capitale sociale almeno pari a
quello previsto dall'art. 2327 del codice civile, in deroga
all'art. 35-bis, comma 1, lettera c);
j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr costituito
in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote,
istituito e gestito da un gestore;
k) 'Organismo di investimento collettivo del
risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione
del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui
patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori
mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia
dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari,
crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti
diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,
partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a
una politica di investimento predeterminata;
k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno
il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a
valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita' e
con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e
dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;
k-ter) 'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello
aperto;
l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento, le
Sicav e le Sicaf;
m) 'Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari italiani' (OICVM italiani): il fondo comune di
investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di
applicazione della direttiva 2009/65/CE;
m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr rientranti
nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE,
costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano): il
fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE;
m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano
la cui partecipazione e' riservata a investitori
professionali e alle categorie di investitori individuate
dal regolamento di cui all'art. 39;
m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli Oicr
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso
dall'Italia;
m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)': gli
Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente
all'UE;
m-septies) 'fondo europeo per il venture capital'
(EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 345/2013;
m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale'
(EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 346/2013;
m-octies.1) 'fondo di investimento europeo a lungo
termine" (ELTIF): l'Oicr rientrante nell'ambito di
applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760;
m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le
proprie attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr
master;
m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o piu'
Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie
attivita';
m-undecies) 'clienti professionali' o 'investitori
professionali': i clienti professionali ai sensi dell'art.
6, commi 2-quinquies e 2-sexies;
m-undecies.1) 'Business Angel': gli investitori a
supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera
diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000
nell'ultimo triennio;
m-duodecies) "clienti al dettaglio o investitori al
dettaglio": i clienti o gli investitori che non sono
clienti professionali o investitori professionali;
n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio
che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei
relativi rischi;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) 'societa' di gestione UE': la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' OICVM;
p) 'gestore di FIA UE' (GEFIA UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' FIA;
q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la
societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE
con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che
esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;
q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav e la Sicaf che
gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa' di
gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di
EuVECA, il gestore di EuSEF e il gestore di ELTIF;
q-ter) 'depositario di Oicr': il soggetto autorizzato
nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di
depositario;
q-quater) 'depositario dell'Oicr master o dell'Oicr
feeder': il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder
ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder e' un Oicr UE o
non UE, il soggetto autorizzato nello Stato di origine a
svolgere i compiti di depositario;
q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le quote dei
fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le
azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf;
r) "soggetti abilitati": le Sim, le imprese di
investimento UE con succursale in Italia, le imprese di
paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le societa' di
gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i
GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE
autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'albo
previsto dall'art. 106 del T.U. bancario, le banche
italiane e le banche UE con succursale in Italia
autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di
investimento;
r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
UE ha la propria sede legale e direzione generale;
r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in
cui l'OICR e' stato costituito;
r-ter.1) "indice di riferimento" o "benchmark":
l'indice di cui all'art. 3, paragrafo 1, punto 3), del
regolamento (UE) 2016/1011;
r-ter.2) "amministratore di indici di riferimento":
la persona fisica o giuridica di cui all'art. 3, paragrafo
1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011;
r-quater) 'rating del credito': un parere relativo al
merito creditizio di un'entita', cosi' come definito
dall'art. 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE)
n. 1060/2009;
r-quinquies) 'agenzia di rating del credito': una
persona giuridica la cui attivita' include l'emissione di
rating del credito a livello professionale;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B
dell'Allegato I al presente decreto, autorizzati nello
Stato dell'UE di origine;
t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli
indicati nel regolamento previsto dall'art. 100, comma 1,
lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o
esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari
quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di
ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un
mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente
dei valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali
valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato;
w-bis) soggetti abilitati alla distribuzione
assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti nella
sezione d) del registro unico degli intermediari
assicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo n.
209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea iscritti
nell'elenco annesso di cui all'art. 116-quinquies, comma 5,
del decreto legislativo n. 209 del 2005, quali le banche,
le societa' di intermediazione mobiliare e le imprese di
investimento, anche quando operano con i collaboratori di
cui alla sezione E del registro unico degli intermediari
assicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo n.
209 del 2005;
w-bis.1) «prodotto di investimento al dettaglio e
assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi
all'art. 4, numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.2) «prodotto d'investimento al dettaglio
preassemblato» o «PRIP»: un investimento ai sensi dell'art.
4, numero 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.3) «prodotto di investimento assicurativo»: un
prodotto ai sensi dell'art. 4, numero 2), del regolamento
(UE) n. 1286/2014. Tale definizione non include: 1) i
prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I
della direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti assicurativi
vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano
dovute soltanto in caso di decesso o per incapacita' dovuta
a lesione, malattia o disabilita'; 3) i prodotti
pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono
riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire
all'investitore un reddito durante la pensione e che
consentono all'investitore di godere di determinati
vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o
professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano
nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o
della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti
pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un
contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il
lavoratore o il datore di lavoro non puo' scegliere il
fornitore o il prodotto pensionistico;
w-bis.4) «ideatore di prodotti d'investimento al
dettaglio preassemblati e assicurativi» o «ideatore di
PRIIP»: un soggetto di cui all'art. 4, numero 4), del
regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un soggetto di
cui all'art. 4, numero 5), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.6) «investitore al dettaglio in PRIIP»: un
cliente ai sensi dell'art. 4, numero 6), del regolamento
(UE) n. 1286/2014;
w-bis.7) "gestore del mercato": il soggetto che
gestisce e/o amministra l'attivita' di un mercato
regolamentato e puo' coincidere con il mercato
regolamentato stesso;
w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale
amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che
consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base
alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di
acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione
conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e'
autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla
parte III;
w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come
Stato membro d'origine":
1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore
nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore
corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri
1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non appartenente
all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia come Stato
membro d'origine tra gli Stati membri in cui i propri
valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro
d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto
un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 4-bis)
e abbia comunicato tale scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli
di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i
cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un
mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia
come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un
solo Stato membro d'origine. La scelta resta valida per
almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari
dell'emittente non sono piu' ammessi alla negoziazione in
alcun mercato regolamentato dell'Unione europea, o salvo
che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di
cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera;
4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui
valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato dello Stato membro d'origine, ma
sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del
caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto
l'Italia come nuovo Stato membro d'origine;
w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre
disposizioni di legge, le piccole e medie imprese,
emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche
anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle
proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero
che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai
500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti
azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti
limiti per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con
regolamento le disposizioni attuative della presente
lettera, incluse le modalita' informative cui sono tenuti
tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla
perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base delle
informazioni fornite dagli emittenti pubblica l'elenco
delle PMI tramite il proprio sito internet;
w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti
indicati nell'art. 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni;
w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i
provvedimenti con cui sono disposte:
1) l'amministrazione straordinaria, nonche' le
misure adottate nel suo ambito;
2) le misure adottate ai sensi dell'art. 60-bis.4;
3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai
punti 1 e 2, adottate da autorita' di altri Stati
dell'Unione europea;
w-septies) "depositari centrali di titoli o
depositari centrali": i soggetti indicati nell'art. 2,
paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,
relativo al miglioramento del regolamento titoli
nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli,
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 35-undecies del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 35-undecies (Deroghe per i GEFIA italiani). -
1. Per le finalita' indicate dall'art. 6, comma 01, la
Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive
competenze, possono esentare i gestori autorizzati che
gestiscono FIA italiani riservati il cui valore totale dei
beni gestiti non supera 100 milioni di euro ovvero 500
milioni se gli Oicr gestiti non fanno ricorso alla leva
finanziaria e non consentono agli investitori di esercitare
il diritto di rimborso per 5 anni dopo l'investimento
iniziale, dall'applicazione delle disposizioni attuative
dell'art. 6, commi 1, 2 e 2-bis.
1-bis. Le SiS non applicano le disposizioni attuative
dell'art. 6, commi 1, 2 e 2-bis). Il sistema di governo e
controllo e' adeguato per assicurare la sana e prudente
gestione delle SiS e l'osservanza delle disposizioni loro
applicabili. Le SiS stipulano un'assicurazione sulla
responsabilita' civile professionale adeguata ai rischi
derivanti dall'attivita' svolta. Le SiS applicano le
disposizioni dettate dalla Consob in materia di
commercializzazione di OICR.
1-ter. In deroga all'art. 35-bis, comma 1, lettera
e), i titolari di partecipazioni indicati all'art. 15,
comma 1, rispettano i soli requisiti di onorabilita'
previsti dall'art. 14. In deroga all'art. 35-bis, comma 5,
la denominazione sociale della SiS contiene l'indicazione
di societa' di investimento semplice per azioni a capitale
fisso.
1-quater. I soggetti che controllano una SiS, i
soggetti da questi direttamente o indirettamente
controllati o controllanti, ovvero sottoposti a comune
controllo anche in virtu' di patti parasociali o vincoli
contrattuali ai sensi dell'art. 2359 del codice civile,
nonche' i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso una o piu'
SiS possono procedere alla costituzione di una o piu' SiS,
nel rispetto del limite complessivo di euro 25 milioni.».
 
Art. 28
Semplificazioni per la definizione
dei patti territoriali e dei contratti d'area

1. Per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese beneficiarie presentano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti in particolare l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso. I contenuti specifici, i termini, le modalita' e gli schemi per la presentazione delle predette dichiarazioni sono individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'erogazione degli importi spettanti e' autorizzata sulla base delle predette dichiarazioni nei limiti del contributo concesso e delle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 9-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati fino alla data di emanazione del decreto di cui al secondo periodo ai sensi della normativa previgente. Per l'insieme delle imprese che non presentano le dichiarazioni sostitutive sopra indicate, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto, il Ministero dello sviluppo economico accerta la decadenza dai benefici con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con salvezza degli importi gia' erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, anche per il tramite del nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, effettua controlli e ispezioni, anche a campione, sugli interventi agevolati volti a verificare l'attuazione degli interventi medesimi nonche' la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del comma 1. Il predetto Ministero redige entro il 31 dicembre di ciascun anno una relazione di sintesi annuale circa gli esiti dei controlli da pubblicare sul sito istituzionale. Agli oneri per i precitati controlli ed ispezioni si provvede, nel limite massimo di 500 mila euro, a valere sulle risorse residue disponibili dei patti territoriali. Eventuali irregolarita' emerse nell'ambito dei predetti controlli comportano la revoca del contributo erogato e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.
3. Fatti salvi gli impegni gia' assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi alle rimodulazioni gia' autorizzate, nonche' le risorse necessarie per la copertura degli oneri per i controlli e le ispezioni, le risorse residue dei patti territoriali, ove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri per la ripartizione e il trasferimento delle predette risorse, nonche' la disciplina per l'attuazione dei precitati progetti, anche valorizzando modelli gestionali efficienti e pregresse esperienze positive dei soggetti che hanno dimostrato capacita' operativa di carattere continuativo nell'ambito della gestione dei Patti territoriali.
4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 12,75 milioni di euro per l'anno 2019, a 29,75 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 203 dell'art. 2
della citata legge n. 662 del 1996:
«203. Gli interventi che coinvolgono una
molteplicita' di soggetti pubblici e privati ed implicano
decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico
delle amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:
a) "Programmazione negoziata", come tale
intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti
pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o
le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi
diversi, riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che
richiedono una valutazione complessiva delle attivita' di
competenza;
b) "Intesa istituzionale di programma", come tale
intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale,
regionale o delle province autonome con cui tali soggetti
si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione
programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei
soggetti interessati e delle procedure amministrative
occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati.
La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia
necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed
organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico,
puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste
dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367;
c) "Accordo di programma quadro", come tale
intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti
pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla
lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di
programma per la definizione di un programma esecutivo di
interventi di interesse comune o funzionalmente collegati.
L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le
attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi
tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3)
gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali
conferenze di servizi o convenzioni necessarie per
l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun
soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri
sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)
i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse
finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di
intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche
reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica
dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante
per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli
atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione
dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso
successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro
possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
contabilita', salve restando le esigenze di
concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle
predette aree di cui alla lettera f), determinazioni
congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati
territorialmente e per competenza istituzionale in materia
urbanistica possono comportare gli effetti di variazione
degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'art. 27,
commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) "Patto territoriale", come tale intendendosi
l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da
altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui
alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
interventi caratterizzato da specifici obiettivi di
promozione dello sviluppo locale;
e);
f).».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
«Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.»
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Si riporta il testo vigente del comma 9-ter dell'art.
40 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
«Art. 40 (Riduzione degli adempimenti amministrativi
per le imprese). - (Omissis).
9-ter. Il termine di cui all'art. 1, comma 862, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
e' prorogato al 31 dicembre 2012 per le iniziative
agevolate che, alla data del 31 dicembre 2011, risultino
realizzate in misura non inferiore all'80 per cento degli
investimenti ammessi e a condizione che le stesse siano
completate entro il 31 dicembre 2012. Per gli interventi in
fase di ultimazione e non revocati, oggetto di proroga ai
sensi del presente comma, l'agevolazione e' rideterminata
nel limite massimo delle quote di contributi maturati per
investimenti realizzati dal beneficiario alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Il Ministero dello sviluppo economico presenta una
relazione sulle opere concluse, e le eventuali economie
realizzate sulle apposite contabilita' speciali alla data
del 31 dicembre 2012 sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato.».
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 25
del citato decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134:
«Art. 25 (Monitoraggio, controlli, attivita'
ispettiva). - 1. Allo scopo di vigilare sul corretto
utilizzo delle agevolazioni di cui al presente
decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico puo'
avvalersi del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione
Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza, il quale
svolge, anche d'iniziativa, analisi, ispezioni e controlli
sui programmi di investimento ammessi alle agevolazioni. A
tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sottoscrive
un protocollo d'intesa con il Comandante della Guardia di
Finanza.
Per l'esecuzione delle attivita' di cui al comma 1,
fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68, gli appartenenti al
Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi
Comunitarie:
a) si avvalgono anche dei poteri e delle facolta'
previsti dall'art. 8, comma 4, lettere a) e b) del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
b) possono accedere, anche per via telematica, alle
informazioni detenute nelle banche dati in uso al Ministero
dello sviluppo economico, agli Enti previdenziali ed
assistenziali, nonche', in esenzione da tributi e oneri, ai
soggetti pubblici o privati che, su mandato del Ministero
dello sviluppo economico, svolgono attivita' istruttorie e
di erogazione di fondi pubblici. Tali soggetti pubblici e
privati consentono, altresi', l'accesso alla documentazione
in loro possesso connessa alla gestione delle risorse
finanziarie pubbliche.
(Omissis).».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 recante «Modifiche
al sistema penale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 novembre 1981, n. 329, S.O.
 
Art. 28 bis
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo
15 settembre 2017, n. 147

1. Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 3, l'ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «L'ISEE» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero un'interruzione dei trattamenti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera f), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013»;
b) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «Nel caso di interruzione dei trattamenti di cui al primo periodo, il periodo di riferimento e i redditi utili per il calcolo dell'ISEE corrente sono individuati con le medesime modalita' applicate in caso di variazione della situazione lavorativa del lavoratore dipendente a tempo indeterminato. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo modulo sostitutivo della DSU finalizzato alla richiesta dell'ISEE corrente, emanato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, l'ISEE corrente e' calcolato con le modalita' di cui al presente comma e ha validita' di sei mesi dalla data della presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni, salvo che intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in quest'ultimo caso, l'ISEE corrente e' aggiornato entro due mesi dalla variazione».

Riferimenti normativi

- Il testo modificato del comma 5 dell'art. 10 del
citato decreto legislativo n. 147 del 2017 e' riportato
nelle Note all'art. 4-sexies.
 
Art. 29
Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start
e Digital Transformation

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «della durata massima di otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «della durata massima di dieci anni» e, infine, e' aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi, la percentuale di copertura delle spese ammissibili e' innalzata al 90 per cento del totale e le agevolazioni possono essere concesse ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
b) all'articolo 3, comma 1, lettera a) le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta mesi»;
c) all'articolo 4, le parole: «e fatti salvi le esclusioni e i limiti previsti dal regolamento e dalle relative disposizioni modificative di cui all'articolo 2, comma 1» sono soppresse e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «L'importo massimo delle spese ammissibili e' innalzato a 3 milioni di euro per le imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi. Sono fatte salve le limitazioni derivanti dall'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.»;
d) dopo l'articolo 4-bis e' inserito il seguente: «Art. 4-ter. - (Cumulo)-1. Le agevolazioni di cui al presente Capo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.».
2. Per garantire il tempestivo adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 e individuare modalita' atte a consentire la maggiore efficacia dell'intervento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' ridefinita la disciplina di attuazione della misura di cui al Capo 0I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, prevedendo anche, per le imprese di piu' recente costituzione, l'offerta di servizi di tutoraggio e la copertura dei costi iniziali di gestione, per una percentuale comunque non superiore al 20 per cento del totale delle spese ammissibili. Fino all'entrata in vigore delle predette disposizioni attuative, alle iniziative agevolate ai sensi del medesimo decreto legislativo continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Al fine di garantire la piena accessibilita' agli interventi per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali e il contenimento degli oneri amministrativi e finanziari a carico delle imprese beneficiarie, il Ministro dello sviluppo economico procede con propri decreti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sulla base dei criteri di cui al comma 4, alla revisione della disciplina attuativa degli strumenti di competenza, con particolare riferimento agli interventi per le aree di crisi industriale agevolati ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181, e all'intervento in favore delle start-up innovative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblcato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 2014. Ai medesimi fini il Ministero dello sviluppo economico fornisce, ove necessario, specifiche direttive ai soggetti gestori dei singoli interventi.
4. La revisione di cui al comma 3 e' improntata alla semplificazione e accelerazione delle procedure di accesso, concessione e erogazione delle agevolazioni, anche attraverso l'aggiornamento delle modalita' di valutazione delle iniziative e di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari, nonche' all'incremento dell'efficacia degli interventi, con l'individuazione di modalita' di intervento piu' adeguate al contesto di riferimento e idonee a consentire l'ampia partecipazione dei soggetti interessati, anche mediante una revisione degli impegni finanziari richiesti ai proponenti, nonche', per gli interventi di riqualificazione delle aree di crisi industriale, atte a favorire la partecipazione anche finanziaria degli enti e soggetti del territorio.
5. Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese, di micro, piccola e media dimensione, anche in coerenza con le linee strategiche del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili definite nei limiti stabiliti dal Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 ovvero dell'articolo 29 del Regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
6. Le agevolazioni di cui al comma 5 sono dirette a sostenere la realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologica e digitale aventi le seguenti caratteristiche:
a) essere diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0 (advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realta' aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics) e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, al software, alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attivita' di servizio nonche' ad altre tecnologie quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange-EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l'in-store customer experience, system integration applicata all'automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things;
b) presentare un importo di spesa almeno pari a 50.000 euro.
7. Per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma 5 le imprese devono possedere, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le seguenti caratteristiche:
a) essere iscritte e risultare attive nel Registro delle imprese;
b) operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere nonche', al fine di accrescerne la competitivita' e in via sperimentale per gli anni 2019-2020, nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali, anche in un'ottica di maggiore accessibilita' e in favore di soggetti disabili;
c) avere conseguito nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000;
d) aver approvato e depositato almeno due bilanci;
e) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
7-bis. I soggetti di cui al comma 7, in numero non superiore a dieci imprese, possono presentare anche congiuntamente tra loro progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l'accordo di partenariato in cui figuri come soggetto promotore capofila un DIH-digital innovation hub o un EDI-ecosistema digitale per l'innovazione, di cui al Piano nazionale Impresa 4.0. In tali progetti l'importo di cui al comma 7, lettera c), puo' essere conseguito mediante la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni realizzati da tutti i soggetti proponenti nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato.
8. Per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi da 5 a 7 e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la concessione di contributi a fondo perduto e sono destinati 80 milioni di euro a valere sulle disponibilita' del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 134, per la concessione di finanziamenti agevolati.
9. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 8, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, a 10,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 50.
9-bis. Con l'obiettivo strategico di assicurare lo sviluppo del processo di digitalizzazione, nell'interesse generale e per la crescita del Paese, attraverso soluzioni innovative e tecnologiche che consentano di accedere in forme semplificate ai servizi della pubblica amministrazione, ottimizzandone la fruizione, considerata l'evoluzione del servizio postale in funzione delle mutate esigenze degli utenti, al fine di promuovere il superamento del divario digitale e la coesione sociale e territoriale e di conseguire maggiore efficienza, tempestivita' e uniformita' in tutto il territorio nazionale nell'erogazione di servizi pubblici anche in modalita' digitale nonche' di servizi evoluti, in mobilita' a domicilio, nelle aree urbane, decentrate e rurali, semplificando l'accesso universale dei cittadini e delle imprese ai nuovi servizi, anche di comunicazione elettronica, e sostenendo lo sviluppo del commercio elettronico, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni cui consentire l'accesso anche attraverso le strutture e le piattaforme tecnologiche del fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e sono stabilite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalita' di remunerazione dell'attivita' prestata dal citato fornitore nel caso in cui lo stanziamento previsto dal comma 9-quater del presente articolo non sia sufficiente a remunerare il servizio effettivamente prestato.
9-ter. Con i decreti di cui al comma 9-bis sono individuati, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di gestione di servizi di interesse economico generale, le categorie di utenti ammessi alla fruizione dei servizi previsti dal medesimo comma 9-bis, il livello e le modalita' di effettuazione delle prestazioni da parte del fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, nonche' la misura massima del contributo riconosciuto a valere sulle risorse di cui al comma 9-quater del presente articolo. Mediante apposita convenzione sono definiti i rapporti tra la pubblica amministrazione statale titolare del servizio digitale e il citato fornitore del servizio universale, compresi i connessi servizi a sportello o in mobilita'.
9-quater. Una quota delle entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle societa' partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e' utilizzata, entro il limite massimo di 15 milioni di euro annui, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per le finalita' di cui ai commi da 9-bis a 9-octies. Le somme introitate a tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. All'articolo 1, comma 216, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo, le parole: «in misura non inferiore al 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 10 per cento» e, al terzo periodo, le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2019».
9-quinquies. Secondo i criteri previsti dai decreti di cui al comma 9-bis, le pubbliche amministrazioni non statali possono consentire l'accesso alle aree dei servizi digitali dei quali sono titolari o che sono ad esse delegati anche attraverso le strutture e le piattaforme tecnologiche del fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma ciascuna amministrazione provvede, nei limiti delle risorse iscritte per tale scopo in appositi capitoli di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9-sexies. Qualora l'accesso ai servizi digitali di cui ai commi 9-bis e 9-quinquies necessiti dell'identificazione degli aventi diritto, il personale del fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, procede all'identificazione nel rispetto delle vigenti disposizioni, assumendo a tale fine la qualitadi incaricato di pubblico servizio.
9-septies. Sono a carico esclusivo dell'utente l'effettuazione dei servizi digitali in mobilita' a domicilio e la prestazione di servizi aggiuntivi rispetto a quelli individuati dai decreti di cui al comma 9-bis.Il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, provvede alla pubblicazione, anche nel proprio sito internet istituzionale, delle informazioni sugli eventuali servizi aggiuntivi e sulla disponibilita' di servizi digitali in mobilita' a domicilio, specificandone la natura e il costo.
9-octies. Al fine di assicurare l'ammortamento dei costi sostenuti per le attivita' necessarie, il servizio di interesse economico generale di cui al comma 9-bis del presente articolo e' garantito dal fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale.
9-novies. Per il medesimo fine di cui al comma 9-bis, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo promuove i servizi turistici e culturali e favorisce la commercializzazione di prodotti enogastronomici, tipici e artigianali, in Italia e all'estero, anche attraverso un portale dedicato gia' esistente e l'affidamento della realizzazione e della gestione di un'apposita carta, su supporto cartaceo o digitale, che consente, anche mediante strumenti e canali digitali e dispositivi mobili e previo deposito da parte del titolare di una somma presso l'emittente della carta, di acquistare beni e servizi per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto, degli istituti e dei luoghi della cultura, dei parchi di divertimento e degli spettacoli viaggianti, di disporre di agevolazioni per l'acquisto di servizi e di prodotti enogastronomici a seguito di apposite convenzioni stipulate a livello locale con soggetti pubblici e privati, nonche' di usufruire della rete logistica dell'emittente per l'invio dei citati prodotti nel rispetto della normativa vigente in materia di spedizioni alimentari. La realizzazione e la gestione della carta sono affidate al soggetto che risulti in possesso dei seguenti requisiti volti ad assicurare una diffusa e immediata operativita' della carta attraverso l'impiego delle proprie dotazioni:
a) gestione di servizi pubblici;
b) esperienza pluriennale maturata nei servizi finanziari di pagamento effettuati a sportello, elettronicamente anche in mobilita' ed evoluti;
c) esperienza pluriennale nella gestione di carte prepagate realizzate dalla pubblica amministrazione;
d) presenza capillare nel territorio nazionale di infrastrutture fisiche e logistiche.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1, 3 e 4
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (Incentivi
all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione
dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Benefici). - 1. Ai soggetti ammessi alle
agevolazioni di cui al presente Capo sono concedibili mutui
agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero,
della durata massima di dieci anni e di importo non
superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi
e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza
minore ("de minimis") e delle eventuali successive
disposizioni comunitarie applicabili modificative del
predetto regolamento. Nel caso di imprese costituite da
almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi, la
percentuale di copertura delle spese ammissibili e'
innalzata al 90 per cento del totale e le agevolazioni
possono essere concesse ai sensi dell'art. 17 del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
(Omissis).»
«Art. 3 (Soggetti beneficiari). - 1. Possono
beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo le
imprese:
a) costituite da non piu' di sessanta mesi alla
data di presentazione della domanda di agevolazione;
b) di micro e piccola dimensione, secondo la
classificazione contenuta nell'Allegato I al regolamento
(CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;
c) costituite in forma societaria;
d) in cui la compagine societaria sia composta, per
oltre la meta' numerica dei soci e di quote partecipazione,
da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero
da donne.»
«Art. 4 (Progetti finanziabili). - 1. Possono essere
finanziate, secondo i criteri e le modalita' stabiliti con
il decreto di cui all'art. 24, le iniziative che prevedano
investimenti non superiori a 1.500.000 euro, relative alla
produzione di beni nei settori dell'industria,
dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti
agricoli ovvero all'erogazione di servizi in qualsiasi
settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo,
nonche' le iniziative relative agli ulteriori settori di
particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditoria
giovanile individuati con il predetto decreto. L'importo
massimo delle spese ammissibili e' innalzato a 3 milioni di
euro per le imprese costituite da almeno trentasei mesi e
da non oltre sessanta mesi. Sono fatte salve le limitazioni
derivanti dall'applicazione della disciplina europea in
materia di aiuti di Stato di riferimento.».
- Il Capo 01 del citato decreto legislativo n. 185 del
2000 comprende gli articoli da 1 a 4-ter ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2000, n. 156.
- La legge 15 maggio 1989, n. 181 recante «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 aprile
1989, n. 120, recante misure di sostegno e di
reindustrializzazione in attuazione del piano di
risanamento della siderurgia» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 maggio 1989, n. 118.
- Si riporta il testo vigente del comma 513 dell'art. 1
della citata legge n. 208 del 2015:
«513. L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid)
predispone il Piano triennale per l'informatica nella
pubblica amministrazione che e' approvato dal Presidente
del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il
Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di
amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e
di connettivita' e dei relativi costi, suddivisi in spese
da sostenere per innovazione e spese per la gestione
corrente, individuando altresi' i beni e servizi la cui
acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.».
- Il regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del
18 dicembre 2013 recante "relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e' pubblicato
nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 29 del citato
regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014:
«Art. 29 (Aiuti per l'innovazione dei processi e
dell'organizzazione). - 1. Gli aiuti per l'innovazione dei
processi e dell'organizzazione sono compatibili con il
mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, del
trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui
all'art. 108, paragrafo 3, del trattato purche' soddisfino
le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti alle grandi imprese sono compatibili
soltanto se tali imprese collaborano effettivamente con le
PMI nell'ambito dell'attivita' sovvenzionata e se le PMI
coinvolte sostengono almeno il 30% del totale dei costi
ammissibili.
3. Sono ammissibili i seguenti costi:
a) le spese di personale;
b) i costi relativi a strumentazione, attrezzature,
immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui
sono utilizzati per il progetto;
c) i costi della ricerca contrattuale, delle
competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza
da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
d) le spese generali supplementari e altri costi di
esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture
e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al
progetto.
4. L'intensita' di aiuto non supera il 15% dei costi
ammissibili per le grandi imprese e il 50% dei costi
ammissibili per le PMI.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 23 del citato
decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134:
«Art. 23 (Fondo per la crescita sostenibile). - 1. Le
presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita
sostenibile e la creazione di nuova occupazione nel
rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza
pubblica e di equita' sociale, in un quadro di sviluppo di
nuova imprenditorialita', con particolare riguardo al
sostegno alla piccola e media impresa e di progressivo
riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse
aree territoriali del Paese.
2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione
di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo).
Il Fondo e' destinato, sulla base di obiettivi e
priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento
comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con
un impatto significativo in ambito nazionale sulla
competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare
riguardo alle seguenti finalita':
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della
competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il
consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e
sviluppo delle imprese;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, il
riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che
versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza
nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di
programma;
c) la promozione della presenza internazionale
delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero,
anche in raccordo con le azioni che saranno attivate
dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
c-bis) interventi in favore di imprese in crisi di
grande dimensione;
c-bis) la definizione e l'attuazione dei piani di
valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla
criminalita' organizzata.
3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al
comma 2, con decreti di natura non regolamentare del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, sono individuate le
priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a quanto
previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 123 ad eccezione del credito d'imposta. Le predette
misure sono attivate con bandi ovvero direttive del
Ministro dello sviluppo economico, che individuano i
termini, le modalita' e le procedure, anche in forma
automatizzata, per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero
dello sviluppo economico puo' avvalersi, sulla base di
apposita convenzione, di societa' in house ovvero di
societa' o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli
oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al
presente comma si applica quanto previsto dall'art. 3,
comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e
dall'art. 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009,
n. 102.
3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo possono
essere periodicamente aggiornati con la medesima procedura
di cui al comma 3 sulla base del monitoraggio
dell'andamento degli incentivi relativi agli anni
precedenti.
3-ter. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera
c-bis), possono essere concessi finanziamenti in favore di
imprese di cui all'art. 1, lettera a) del decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano rilevanti
difficolta' finanziarie ai fini della continuazione delle
attivita' produttive e del mantenimento dei livelli
occupazionali. Con uno o piu' decreti del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina
comunitaria sugli aiuti di Stato, modalita' e criteri per
la concessione, erogazione e rimborso dei predetti
finanziamenti. L'erogazione puo' avvenire anche mediante
anticipazioni di tesoreria da estinguere entro l'esercizio
finanziario a valere sulla dotazione del Fondo.
4. Il Fondo puo' operare anche attraverso le due
distinte contabilita' speciali gia' intestate al Fondo
medesimo esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti
agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche
di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o
dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in
bilancio per gli altri interventi. Per ciascuna delle
finalita' indicate al comma 2 e' istituita un'apposita
sezione nell'ambito del Fondo.
5.
6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul
Fondo possono essere assistiti da garanzie reali e
personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia
per le anticipazioni dei contributi.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge
indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 11 del presente articolo.
8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non
utilizzati nonche' le somme restituite o non erogate alle
imprese, a seguito dei provvedimenti di revoca e di
rideterminazione delle agevolazioni concesse ai sensi delle
disposizioni abrogate ai sensi del precedente comma, cosi'
come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate nel medesimo importo alla
contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione
di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono
accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte
agli impegni gia' assunti e per garantire la definizione
dei procedimenti di cui al comma 11.
9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati
ai sensi del comma 7, le disponibilita' esistenti sulle
contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello
sviluppo economico e presso l'apposita contabilita'
istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione
degli interventi di cui all'art. 2, comma 203, lettera f)
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
nel medesimo importo, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero
dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato
di previsione dello stesso Ministero per la successiva
assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa
per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette
disponibilita' sono accertate al netto delle risorse
necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e per
garantire la definizione dei procedimenti di cui al
successivo comma 11. Le predette contabilita' speciali
continuano ad operare fino al completamento dei relativi
interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti
derivanti dalle programmazioni comunitarie gia' approvate
dalla UE alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni
volte a promuovere la coesione e il riequilibrio economico
e sociale tra le diverse aree del Paese, le disponibilita'
accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del
presente articolo, rivenienti da contabilita' speciali o
capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate
alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il
vincolo di destinazione di cui all'art. 18, comma 1 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella
di entrata in vigore del presente decreto-legge sono
disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione
delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione,
dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e
dalle norme di semplificazione recate dal presente
decreto-legge.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della citata legge
n. 400 del 1988 e' riportato nelle Note all'art.
16-quinquies.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 8 del citato
decreto legislativo n. 281 del 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della
direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo
sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari
e per il miglioramento della qualita' del servizio):
«Art. 3 (Servizio universale). - 1. E' assicurata la
fornitura del servizio universale e delle prestazioni in
esso ricomprese, di qualita' determinata, da fornire
permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale,
incluse le situazioni particolari delle isole minori e
delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili
all'utenza.
2. Il servizio universale, incluso quello
transfrontaliero, comprende:
a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la
distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;
b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la
distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;
c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed
agli invii assicurati.
3. Le dimensioni minime e massime degli invii postali
considerati sono quelle fissate nelle disposizioni
pertinenti adottate dall'Unione postale universale.
4. A decorrere dal 1° giugno 2012, la pubblicita'
diretta per corrispondenza e' esclusa dall'ambito del
servizio universale.
5. Il servizio universale e' caratterizzato come
segue:
a) la qualita' e' definita nell'ambito di ciascun
servizio e trova riferimento nella normativa europea;
b) il servizio e' prestato in via continuativa per
tutta la durata dell'anno;
c) la dizione "tutti i punti del territorio
nazionale" trova specificazione, secondo criteri di
ragionevolezza, attraverso l'attivazione di un congruo
numero di punti di accesso, al fine di tenere conto delle
esigenze dell'utenza. Detti criteri sono individuati con
provvedimento dell'autorita' di regolamentazione;
d) la determinazione del «prezzo accessibile» deve
prevedere l'orientamento ai costi in riferimento ad
un'efficiente gestione aziendale.
6. Il fornitore del servizio universale garantisce
per almeno 5 giorni a settimana:
a) una raccolta;
b) una distribuzione al domicilio di ogni persona
fisica o giuridica o, in via di deroga, alle condizioni
stabilite dall'autorita' di regolamentazione in
installazioni appropriate.
7. E' fatta salva la fornitura a giorni alterni, che
e' autorizzata dall'autorita' di regolamentazione, in
presenza di particolari situazioni di natura
infrastrutturale o geografica in ambiti territoriali con
una densita' inferiore a 200 abitanti/kmq e comunque fino
ad un massimo di un quarto della popolazione nazionale.
Ogni circostanza eccezionale ovvero ogni deroga concessa
dall'autorita' di regolamentazione ai sensi del presente
comma e' comunicata alla Commissione europea.
8. Il servizio universale risponde alle seguenti
necessita':
a) offrire un servizio tale da garantire il
rispetto delle esigenze essenziali;
b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un
trattamento identico;
c) fornire un servizio senza discriminazioni,
soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico;
d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di
forza maggiore;
e) evolvere in funzione del contesto tecnico,
economico e sociale, nonche' delle esigenze dell'utenza.
9. Restano impregiudicate le misure che le competenti
autorita' adottano per motivi di interesse pubblico
riconosciuti nel Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, segnatamente agli articoli 36 e 52, e che
riguardano in particolare la moralita' pubblica, la
pubblica sicurezza, comprese le indagini criminali, e
l'ordine pubblico.
10. Il fornitore del servizio universale e' tenuto a
informare gli utenti nonche' i fornitori di servizi postali
circa le caratteristiche del servizio universale offerto,
in particolare per quanto riguarda le condizioni generali
di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualita'.
L'informativa, avente ad oggetto notizie precise ed
aggiornate, ha cadenza regolare e, comunque, almeno
annuale. L'informativa avviene a mezzo di adeguata
pubblicazione. L'autorita' di regolamentazione comunica
alla Commissione europea le modalita' con cui sono rese
disponibili le informazioni di cui al presente comma.
11. Il fornitore del servizio universale e' designato
nel rispetto del principio di trasparenza, non
discriminazione e proporzionalita'. La designazione e'
effettuata sulla base dell'analisi dei costi del servizio
universale nonche' dei seguenti criteri:
a) garanzia della continuita' della fornitura del
servizio universale in considerazione del ruolo da questo
svolto nella coesione economica e sociale;
b) redditivita' degli investimenti;
c) struttura organizzativa dell'impresa;
d) stato economico dell'impresa nell'ultimo
triennio;
e) esperienza di settore;
f) eventuali pregressi rapporti con la pubblica
amministrazione nel settore specifico, con esito positivo.
12. L'onere per la fornitura del servizio universale
e' finanziato:
a) attraverso trasferimenti posti a carico del
bilancio dello Stato. Gli importi dei trasferimenti sono
quantificati nel contratto di programma fra il Ministero
dello sviluppo economico e il fornitore del servizio
universale, secondo le modalita' previste dalla normativa
vigente;
b) attraverso il fondo di compensazione di cui
all'art. 10 del presente decreto.
13. Il calcolo del costo netto del servizio
universale e' effettuato nel rispetto degli orientamenti di
cui all'allegato I della direttiva 97/67/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, inserito
dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 febbraio 2008.
14. L'autorita' di regolamentazione rende pubblica
annualmente la quantificazione dell'onere del servizio
universale e le modalita' di finanziamento dello stesso.».
- Si riporta il testo del comma 216 dell'art. 1 della
citata legge n. 145 del 2018, come modificato dalla
presente legge:
«216. Con l'obiettivo strategico di sostenere il
tessuto economico produttivo piu' innovativo ed assicurarne
lo sviluppo e la crescita nell'interesse generale del
Paese, le entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione
di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi
delle societa' partecipate dal Ministero dell'economia e
delle finanze sono utilizzate, fino al 10 per cento del
loro ammontare, nel rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica, per investimenti in Fondi per il Venture Capital
ai sensi del comma 206. Le somme introitate a tale titolo
sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le
riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze ad apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze per essere versate al fondo di sostegno al Venture
Capital di cui al comma 209. Le disposizioni del presente
comma si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ed
includono le entrate dello Stato rivenienti dai risultati
dell'ultimo bilancio di esercizio delle societa'
partecipate.».
 
Art. 30
Contributi ai comuni per interventi di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile

1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:
a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitantie' assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;
b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00;
c) ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00;
d) ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00;
e) ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00;
f) ai Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;
g) ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00.
3. I contributi di cui al comma 1 sono destinati ad opere pubblichein materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprieta' pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonche' all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilita' sostenibile, nonche' interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
4. Il Comune beneficiario del contributo puo' finanziare una o piu' opere pubbliche di cui al comma 3, a condizione che esse:
a) non abbiano gia' ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
b) siano aggiuntive rispetto a quelle gia' programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019.
5. Il Comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 e' tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il 31 ottobre 2019.
6. Il contributo e' corrisposto ai Comuni beneficiari dal Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico.
7. L'erogazione avviene, per il 50 per cento, previa richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine di cui al comma 5. Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota gia' erogata, nel limite dell'importo del contributo di cui al comma 2, e' corrisposto su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio di cui al comma 11 dall'ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.
8. Per i Comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.
9. I Comuni che non rispettano il termine di cui al comma 5 decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo di cui al comma 1. Le relative risorse rientrano nella disponibilita' del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.
10. Il Comune beneficiario da' pubblicita' dell'importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche.
11. I Comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio, di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, classificando le opere sotto la voce «Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - DL crescita».
12. Considerata l'esigenza di semplificazione procedimentale, il Comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui al comma 10 e' esonerato dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
13. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei Comuni, il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi di societa' in house, effettua, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, controlli a campione sulle attivita' realizzate con i contributi di cui al presente articolo, secondo modalita' definite con apposito decreto ministeriale.
14. Agli oneri relativi alle attivita' istruttorie e di controllo derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 1.760.000,00.
14-bis. Per stabilizzare i contributi in conto capitale ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2020 e' autorizzata l'implementazione del programma pluriennale per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1. A partire dall'anno 2020, le effettive disponibilita' finanziarie sono ripartite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune un contributo di pari importo. I comuni beneficiari dei contributi di cui al presente comma sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. I comuni che non rispettano il citato termine decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo e le relative risorse rientrano nella disponibilita' del fondo di cui al comma 14-quater. Si applicano, per quanto compatibili, i commi 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13.
14-ter. Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettivita', a decorrere dall'anno 2020 e' autorizzato l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine, a partire dall'anno 2020, le effettive disponibilita' finanziarie sono ripartite, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune un contributo di pari importo. Il comune beneficiario del contributo di cui al presente comma e' tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo e' revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al presente comma, dando priorita' ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018. Le risorse ripartite ai sensi del comma 14-quater, per un ammontare pari al 60 per cento, sono destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle finalita' di cui al primo periodo. Per il restante 40 per cento sono destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle finalita' di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessita' dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008. Al fine di fronteggiare le criticita' dei collegamenti viari tra la Valtellina e il capoluogo regionale e allo scopo di programmare immediati interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della rete viaria, diretti a conseguire idonei standard di sicurezza stradale e adeguata mobilita', il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il presidente della giunta regionale della Lombardia e con il presidente della provincia di Lecco, nomina, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria, in particolare nella tratta Lecco-Sondrio lungo la strada statale 36, in gestione alla societa' ANAS Spa, nonche' la ex strada statale 639 e la strada provinciale 72,in gestione alla provincia di Lecco. Con il medesimo decreto sono altresi' stabiliti i termini, le modalita', i tempi, l'eventuale supporto tecnico, le attivita' connesse alla realizzazione delle opere e l'eventuale compenso del Commissario straordinario con oneri a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o da completare, nei limiti di quanto indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario straordinario puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di strutture delle amministrazioni interessate nonche' di societa' controllate dalle medesime amministrazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la realizzazione di tali interventi si applica l'articolo 5, commi 9 e 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357»;
b) al comma 21, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».
14-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 14-bis e 14-ter del presente articolo e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalita' di cui ai medesimi commi, al quale affluiscono tutte le risorse per contributi dall'anno 2020, non ancora impegnate alla data del 1° giugno 2019, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
14-quinquies. Le risorse disponibili per l'anno 2019 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinate a favore dei comuni compresi nella fascia demografica fino a 10.000 abitanti che hanno subito tagli dei trasferimenti del fondo di solidarieta' comunale, per effetto delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate sulle quote di spesa relative ai servizi socio-sanitari assistenziali e ai servizi idrici integrati. Il contributo spettante a ciascun comune e' determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2019, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, tenendo conto del maggiore taglio, di cui al citato decreto-legge n. 95 del 2012, subito per effetto della spesa sostenuta per i servizi socio-sanitari assistenziali e idrici integrati coperta con entrate ad essi direttamente riconducibili. Ai fini del riparto, si considerano solo i comuni per i quali l'incidenza sulla spesa corrente media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012 supera il 3 per cento, nel caso dei servizi socio-sanitari assistenziali, e l'8 per cento, nel caso dei servizi idrici integrati. I comuni beneficiari utilizzano il contributo di cui al presente comma per investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 6 dell'art. 1 della citata legge
n. 147 del 2013 e' riportato nelle Note all'art. 26.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
aprile 2013, n. 80.
- Il testo del comma 703 dell'art. 1 della citata legge
n. 190 del 2014 e' riportato nelle Note all'art. 26.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 158 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 158 (Rendiconto dei contributi straordinari). -
1. Per tutti i contributi straordinari assegnati da
amministrazioni pubbliche agli enti locali e' dovuta la
presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante
entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio
finanziario relativo, a cura del segretario e del
responsabile del servizio finanziario.
2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile
della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di
efficienza ed efficacia dell'intervento.
3. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La sua
inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del
contributo straordinario assegnato.
4. Ove il contributo attenga ad un intervento
realizzato in piu' esercizi finanziari l'ente locale e'
tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.».
- Si riporta il testo vigente dei commi 107, 110, 112,
113 e 114 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018:
« 107. Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni
contributi per investimenti per la messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale
nonche' per la realizzazione degli interventi previsti dal
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018, finalizzati al
contenimento della diffusione dell'organismo nocivo Xylella
fastidiosa, nel limite complessivo di 400 milioni di euro.
I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati,
entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero
dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000
abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni
con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di
50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e
10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai
comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella
misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019,
il Ministero dell'interno da' comunicazione a ciascun
comune dell'importo del contributo ad esso spettante.»
«110. I contributi di cui al comma 107 sono erogati
dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50
per cento previa verifica dell'avvenuto inizio
dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di
monitoraggio di cui al comma 112, e per il restante 50 per
cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del
certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi
dell'art. 102 del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.»u'
«112. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai
commi da 107 a 111 e' effettuato dai comuni beneficiari
attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce
« Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019 ».
113. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua
un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del
contributo di cui ai commi da 107 a 112.
114. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento,
l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo
assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «
Amministrazione trasparente » di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il
sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio
comunale nella prima seduta utile. ».
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 10
della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
2008):
«Art. 10 (Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria
ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa). - 1. Nella
predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione
della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualita'
dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa, il
Governo e' tenuto ad acquisire il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ed a seguire,
oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2,
anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere adeguati poteri di coordinamento, di
approvazione e di risoluzione dei casi di inadempimento,
diretti a garantire un approccio coerente ed uniforme in
materia di valutazione e gestione della qualita' dell'aria
ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato,
regioni ed enti locali per l'attuazione dei compiti
definiti dalla legislazione comunitaria;
b) coordinare la disciplina relativa alla
pianificazione ed alla programmazione della qualita'
dell'aria ambiente con le norme vigenti in materia di
autorizzazioni alle emissioni, agli impianti termici
civili, ai combustibili e alla circolazione veicolare, allo
scopo di permettere l'attuazione dei piani e programmi
mediante gli strumenti e gli interventi previsti da tali
norme di settore;
c) introdurre una specifica disciplina e una
ripartizione delle competenze, in materia di qualita'
dell'aria, relativamente all'approvazione degli strumenti
di campionamento e misura, delle reti di misurazione e dei
metodi di valutazione, all'accreditamento dei laboratori,
alla definizione delle procedure di approvazione e di
accreditamento, alla garanzia della qualita' delle
misurazioni ed ai connessi controlli, prevedendo, al fine
di garantire criteri omogenei su tutto il territorio
nazionale, che le relative linee guida siano definite
dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA);
d) in considerazione della particolare situazione
di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana,
promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento
nell'area interessata, anche attraverso un maggiore
coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto
bacino;
e) al fine di unificare la normativa nazionale in
materia di qualita' dell'aria ambiente, abrogare
espressamente le disposizioni con cui sono state attuate le
direttive 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996,
1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, 2000/69/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre
2000, 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2002, e 2004/107/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 dicembre 2004, nonche' le relative
norme di esecuzione, e prevedere le opportune modifiche che
assicurino la coerenza della parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inerente la tutela
dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, con
il nuovo quadro normativo in materia di qualita' dell'aria.
(Omissis).».
- La direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualita'
dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa e'
pubblicata nella G.U.U.E. 11 giugno 2008, n. L 152.
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 15
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):
«Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari). - (Omissis).
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dei commi 7 e 21 dell'art. 61 del
citato decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 61 (Eventi sportivi di sci alpino). -
(Omissis).
7. Gli interventi previsti nel piano approvato ai
sensi del comma 4 sono dichiarati di pubblica utilita' e di
urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale
e automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di
programma e negli accordi di programma quadro, ai fini
della individuazione delle priorita' e ai fini
dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse nelle
intese e negli accordi stessi. Per la realizzazione di tali
interventi si applica l'art. 5, commi 9 e 10, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
(Omissis).
21. Il commissario nominato ai sensi del comma 13
cessa dalle sue funzioni con la consegna delle opere
previste nel piano di cui al comma 17. La consegna delle
opere, una volta sottoposte a collaudo tecnico, deve
avvenire entro il termine del 31 gennaio 2021.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 1091 dell'art.
1 della citata legge n. 205 del 2017:
«1091. Per perseguire obiettivi di politica economica
ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0,
nonche' per accrescere la competitivita' e la produttivita'
del sistema economico, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un
Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del
capitale immateriale, della competitivita' e della
produttivita', con una dotazione di 5 milioni di euro per
l'anno 2018, di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2021 al 2024, di 210 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2025 al 2030 e di 200 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2031. Gli obiettivi di politica economica e
industriale per la crescita e la competitivita' del Paese
da perseguire con il Fondo sono definiti annualmente con
delibera del Consiglio dei ministri. Il Fondo e' destinato
a finanziare:
a) progetti di ricerca e innovazione da realizzare
in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche
esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo del capitale
immateriale funzionali alla competitivita' del Paese;
b) il supporto operativo ed amministrativo alla
realizzazione dei progetti finanziati ai sensi della
lettera a), al fine di valorizzarne i risultati e favorire
il loro trasferimento verso il sistema economico
produttivo.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 16 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
«Art. 16 (Riduzione della spesa degli enti
territoriali). - 1. Ai fini della tutela dell'unita'
economica della Repubblica, gli enti territoriali
concorrono, anche mediante riduzione delle spese per
consumi intermedi, alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al
presente articolo, che costituiscono principi fondamentali
di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione.
2. Gli obiettivi del patto di stabilita' interno
delle regioni a statuto ordinario sono rideterminati in
modo tale da assicurare l'importo di 700 milioni di euro
per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2013 e 2014 e 2.050 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015. L'ammontare del concorso finanziario di
ciascuna regione e' determinato, tenendo conto anche delle
analisi della spesa effettuate dal commissario
straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 7 maggio
2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 2012, n. 94, dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di
ciascun anno. In caso di mancata deliberazione della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e'
comunque emanato entro il 15 febbraio di ciascun anno,
ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute
per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono individuate le risorse a qualunque titolo
dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario,
incluse le risorse destinate alla programmazione regionale
del Fondo per le aree sottoutilizzate, ed escluse quelle
destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario
nazionale e del trasporto pubblico locale, che vengono
ridotte, per l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2015, per ciascuna regione in misura
proporzionale agli importi stabiliti ai sensi del primo,
del secondo e del terzo periodo. La predetta riduzione e'
effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle
destinate alla programmazione regionale del Fondo per le
aree sottoutilizzate. In caso di insufficienza delle
predette risorse le regioni sono tenute a versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
3. Con le procedure previste dall'art. 27 della legge
5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le
Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un
concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di
600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro
per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e
1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto
art. 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo
periodo del presente comma e' annualmente accantonato, a
valere sulle quote di compartecipazione ai tributi
erariali, o, previo accordo tra la Regione richiedente, il
Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse
destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo
sviluppo e la coesione sulla base di apposito accordo
sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di
mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, l'accantonamento e' effettuato, con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da
emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi
desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Fino all'emanazione
delle norme di attuazione di cui al citato art. 27, gli
obiettivi del patto di stabilita' interno delle predette
autonomie speciali sono rideterminati tenendo conto degli
importi incrementati di 500 milioni di euro annui derivanti
dalle predette procedure. In caso di utilizzo delle risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalita' di
cui al presente comma, la Regione interessata propone
conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova
programmazione nel limite delle disponibilita' residue, con
priorita' per il finanziamento di interventi finalizzati
alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di
infrastrutture e di investimenti locali.
4. Dopo il comma 12 dell'art. 32 della legge 12
novembre 2011, n 183, e' aggiunto il seguente comma:
«12-bis. In caso di mancato accordo di cui ai commi
11 e 12 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e
Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti
nell'ultimo accordo il miglioramento di cui:
a) al comma 10 del presente articolo;
b) all'art. 28, comma 3, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22
dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'art. 35,
comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, e dall'art. 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44;
c);
d) agli ulteriori contributi disposti a carico
delle autonomie speciali.».
5. L'ultimo periodo del comma 11 e l'ultimo periodo
del comma 12 dell'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n.
183 sono abrogati.
6. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato
ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto legislativo n.
23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni
della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono
ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.250
milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per
l'anno 2014 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015. Per gli anni 2012 e 2013 ai Comuni, di cui all'art.
1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, non si applicano le disposizioni recate dal
presente comma, fermo restando il complessivo importo delle
riduzioni ivi previste di 500 milioni di euro per l'anno
2012 e di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013. Le
riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate,
tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate
dal commissario straordinario di cui all'art. 2 del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, degli
elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei
dati raccolti nell'ambito della procedura per la
determinazione dei fabbisogni standard, nonche' dei
fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi
potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta
dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero
dell'interno entro il 15 ottobre, relativamente alle
riduzioni da operare nell'anno 2012. Le riduzioni da
applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono
determinate, con decreto del Ministero dell'interno,
d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. In caso di mancata intesa entro quarantacinque
giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno
della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali della
proposta di riparto delle riduzioni di cui al periodo
precedente, il decreto del Ministero dell'interno puo',
comunque, essere adottato ripartendo le riduzioni in
proporzione alla media delle spese sostenute per consumi
intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo
restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non
puo' assumere valore superiore al 250 per cento della media
costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base
dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di
tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica
di cui all'art. 156 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso di incapienza,
sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno,
l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle predette
somme nei confronti dei comuni interessati all'atto del
pagamento agli stessi comuni dell'imposta municipale
propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate
allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria
riservata allo Stato. Qualora le somme da riversare ai
comuni a titolo di imposta municipale propria risultino
incapienti per l'effettuazione del recupero di cui al
quarto periodo del presente comma, il versamento al
bilancio dello Stato della parte non recuperata e'
effettuato a valere sulle disponibilita' presenti sulla
contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate -
Fondi di Bilancio» che e' reintegrata con i successivi
versamenti dell'imposta municipale propria spettante ai
comuni.
6-bis. Per l'anno 2012, ai comuni assoggettati nel
2012 alle regole del patto di stabilita' interno, non si
applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle
riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i
meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6,
non sono validi ai fini del patto di stabilita' interno e
sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione o la
riduzione anticipata del debito, inclusi gli eventuali
indennizzi dovuti. Le risorse non utilizzate nel 2012 per
l'estinzione o la riduzione anticipata del debito sono
recuperate nel 2013 con le modalita' di cui al comma 6. A
tale fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno,
entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le
modalita' definite con decreto del Ministero dell'interno
da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non
utilizzato per l'estinzione o la riduzione anticipata del
debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei
comuni entro il predetto termine perentorio il recupero nel
2013 e' effettuato per un importo pari al totale del valore
della riduzione non operata nel 2012. Nel 2013 l'obiettivo
del patto di stabilita' interno di ciascun ente e'
migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal
Ministero dell'interno nel medesimo anno.
6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri
derivanti dal comma 6-bis, nel limite massimo di 500
milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una
corrispondente quota delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di
bilancio".
7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato
ai sensi dell'art. 23 del medesimo decreto legislativo n.
68 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle
province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna
sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di
1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e
1.250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Le
riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono
determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa
effettuate dal commissario straordinario di cui all'art. 2
del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, degli
elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei
dati raccolti nell'ambito della procedura per la
determinazione dei fabbisogni standard, nonche' dei
fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi
potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta
dall'UPI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno
entro il 15 ottobre 2012, relativamente alle riduzioni da
operare nell'anno 2012, ed entro il 31 dicembre di ciascun
anno precedente a quello di riferimento relativamente alle
riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi. In
caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno
e' comunque emanato entro i 15 giorni successivi,
ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute
per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE.
Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal
periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, le riduzioni
da imputare a ciascuna provincia sono determinate in
proporzione alle spese, desunte dal SIOPE, sostenute nel
2011 per l'acquisto di beni e servizi, con l'esclusione di
quelle relative alle spese per formazione professionale,
per trasporto pubblico locale, per la raccolta di rifiuti
solidi urbani e per servizi socialmente utili finanziati
dallo Stato. In caso di incapienza, sulla base dei dati
comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle
entrate provvede al recupero delle predette somme nei
confronti delle province interessate a valere sui
versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'art. 60
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa
tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo
gettito alle province medesime. Qualora le somme da
riversare alle province a titolo di imposta sulle
assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i
ciclomotori, di cui all'art. 60 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 risultino incapienti per
l'effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del
presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della
parte non recuperata e' effettuato a valere sulle
disponibilita' presenti sulla contabilita' speciale n. 1778
«Agenzia delle Entrate - Fondi di Bilancio» che e'
reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta sulle
assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i
ciclomotori.
8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui
all'art. 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito
con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti
i parametri di virtuosita' per la determinazione delle
dotazioni organiche degli enti locali, tenendo
prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e
popolazione residente. A tal fine e' determinata la media
nazionale del personale in servizio presso gli enti,
considerando anche le unita' di personale in servizio
presso le societa' di cui all'art. 76, comma 7, terzo
periodo, del citato decreto-legge n. 112 del 2008. A
decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che
risultino collocati ad un livello superiore del 20 per
cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni
a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un
livello superiore del 40 per cento rispetto alla media
applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni
di soprannumero di cui all'art. 2, comma 11, e seguenti.
9.
10. All'art. 28-quater, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il
quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Qualora la
regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario
nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo
oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal
termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione
ne da' comunicazione ai Ministeri dell'interno e
dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della
certificazione e' recuperato mediante riduzione delle somme
dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi
titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o
perequativi e le quote di gettito relative alla
compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui
al presente comma sono escluse le risorse destinate al
finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale.
Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile,
l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo
emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione
coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del
presente decreto.».
11. Il comma 1 dell'art. 204 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che l'ente
locale puo' assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme
di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia
rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo
indebitamento.
12. All'art. 4-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile
2012, n. 44:
a) ai commi 1 e 2 le parole: "30 giugno" sono
sostituite dalle parole: "20 settembre";
b) alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti
parole «Entro lo stesso termine i comuni possono variare le
comunicazioni gia' trasmesse»;
b-bis) al comma 3, le parole: "500 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "200 milioni";
c) al comma 5, le parole "entro il 30 luglio" sono
sostituite dalle parole "entro il 5 ottobre".
12-bis. Nell'anno 2012, alle regioni a statuto
ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui
comuni sono beneficiari di risorse erariali, e' attribuito
un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 800
milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli
spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilita'
interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni
ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi
indicati per ciascuna regione nella tabella allegata al
presente decreto. Il contributo e' destinato dalle regioni
alla riduzione del debito.
12-ter. Gli importi indicati per ciascuna regione
nella tabella allegata al presente decreto possono essere
modificati, a invarianza di contributo complessivo,
mediante accordo da sancire, entro il 6 agosto 2012, in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
12-quater. La cessione di spazi finanziari di cui al
comma 12-bis, nonche' l'utilizzo degli stessi da parte dei
comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138
dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi
finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra
i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui
passivi in conto capitale in favore dei creditori.
12-quinquies. Entro il termine perentorio del 10
settembre 2012, le regioni comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun
comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti
per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica.
12-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri
derivanti dai commi 12 e 12-bis, pari a 500 milioni di euro
per l'anno 2012, si provvede mediante versamento
all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente
quota delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale
1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".
12-septies. Le regioni sottoposte al piano di
stabilizzazione finanziaria di cui all'art. 14, comma 22,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono
disporre, con propria legge, l'anticipo all'anno 2013 della
maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche di base
prevista dall'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
12-octies. Il fondo istituito dall'art. 14, comma
14-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e' attribuito al Commissario straordinario del
Governo per l'attuazione del piano di rientro
dall'indebitamento pregresso, previsto dall'art. 78 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il
Commissario straordinario del Governo e' autorizzato a
stipulare il contratto di servizio di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5
dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i
finanziamenti occorrenti per la copertura degli oneri del
piano di rientro.».
- Il citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156,
S.O.
 
Art. 30 bis
Norme in materia di edilizia scolastica

1. Al fine di garantire la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico, gli enti locali beneficiari di finanziamenti e contributi statali possono avvalersi, limitatamente al triennio 2019-2021 e nell'ambito della programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, quanto agli acquisti di beni e servizi, della societa' Consip Spa e, quanto all'affidamento dei lavori di realizzazione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-Invitalia, che sono tenute a pubblicare gli atti di gara entro novanta giorni dalla presentazione alle stesse, da parte degli enti locali, dei progetti definitivi.
2. Qualora la societa' Consip Spa e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia non provvedano alla pubblicazione degli atti di gara entro il termine di novanta giorni di cui al comma 1, gli enti locali possono affidare i lavori di cui al medesimo comma 1, anche di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura negoziata con consultazione, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.
3. Gli edifici scolastici pubblici, oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere su finanziamenti e contributi statali, mantengono la destinazione a uso scolastico per almeno cinque anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 10 del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 (Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca):
«Art. 10 (Mutui per l'edilizia scolastica e per
l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni
fiscali). - 1. Al fine di favorire interventi straordinari
di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza,
adeguamento antisismico, efficientamento energetico di
immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione
scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per
studenti universitari, di proprieta' degli enti locali,
nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici
e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi
volti al miglioramento delle palestre scolastiche
esistenti, per la programmazione triennale, le Regioni
interessate possono essere autorizzate dal Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a
stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri
di economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di
ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca
europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del
Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e
prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria, ai sensi del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'art. 1, comma 75,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di
ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti
finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono
stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni per
l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata
residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno
2016. Le modalita' di attuazione della presente
disposizione e del successivo comma 2 sono stabilite con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato e Dipartimento del tesoro, da adottare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, in conformita' ai contenuti
dell'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata
il 1º agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali,
sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati
ai sensi dell'art. 11, commi da 4-bis a 4-octies, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
predispongono congiuntamente una relazione da trasmettere
annualmente alle Camere sullo stato di avanzamento dei
lavori relativi a interventi di edilizia scolastica e
sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi
ai sensi del comma 1 del presente articolo, dell'art. 18,
commi da 8 a 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, come modificato dal presente articolo,
dell'art. 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, nonche' con riferimento agli
ulteriori stanziamenti destinati alle medesime finalita'
nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa vigente.
Ai fini dell'elaborazione della predetta relazione sono
altresi' richiesti elementi informativi alle
amministrazioni territorialmente competenti.
1-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, nella definizione del decreto attuativo di
cui al quarto periodo del comma 1, tiene conto dei piani di
edilizia scolastica presentati dalle regioni.
2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle
Regioni, anche attraverso la delegazione di pagamento,
finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo
comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilita'
interno delle regioni per l'importo annualmente erogato
dagli Istituti di credito.
2-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e
con riferimento agli immobili di proprieta' pubblica
adibiti all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, le istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, di cui all'art. 1 della legge 21
dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, a stipulare mutui trentennali sulla base dei
criteri di economicita' e di contenimento della spesa, con
oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la
Banca europea per gli investimenti, con la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa
depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi del testo
unico di cui al decreto legislativo lº settembre 1993, n.
385. Ai sensi dell'art. 1, comma 75, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui
attivati sono pagate agli istituti finanziatori
direttamente dallo Stato. A tale fine sono stanziati
contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la
durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno
2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 1, comma 131, della citata legge n. 311 del
2004. Alla compensazione degli effetti finanziari, in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti
dall'attuazione delle disposizioni del presente comma si
provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017, a euro
15 milioni per l'anno 2018, a euro 30 milioni per l'anno
2019 e a euro 30 milioni per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive
modificazioni.
2-ter. Le modalita' di attuazione del comma 2-bis
sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione.
3. Al fine di promuovere iniziative di sostegno alle
istituzioni scolastiche, alle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica e alle
universita', fermo restando quanto gia' previsto dall'art.
15, comma 1, lettera i-octies), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di
detrazione per oneri, alla medesima lettera i-octies), dopo
le parole: "successive modificazioni" sono inserite le
seguenti: ", nonche' a favore delle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica e delle
universita'", e dopo le parole: "edilizia scolastica" sono
inserite le seguenti: "e universitaria". Le disposizioni
del presente comma si applicano a partire dall'anno di
imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
3-bis. All'art. 18, comma 8-bis, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "in relazione
all'art. 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n.
244," sono soppresse;
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile,
sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, sono definiti le modalita' di individuazione
delle attivita' di cui al periodo precedente nonche' gli
istituti cui sono affidate tali attivita'.
3-ter. All'art. 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "di cui al
comma 8," sono inserite le seguenti: "per gli interventi
finanziati con le risorse di cui ai commi 8 e 8-sexies,
nella misura definita dal decreto di cui al presente
periodo,".
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 35
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici):
«Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di
calcolo del valore stimato degli appalti). - 1. Ai fini
dell'applicazione del presente codice, le soglie di
rilevanza comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di
lavori e per le concessioni;
b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati dalle amministrazioni
aggiudicatrici che sono autorita' governative centrali
indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di
forniture sono aggiudicati da amministrazioni
aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa
soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti
menzionati nell'allegato VIII;
c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici
sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti
pubblici di forniture aggiudicati dalle autorita'
governative centrali che operano nel settore della difesa,
allorche' tali appalti concernono prodotti non menzionati
nell'allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e
di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.
(Omissis).».
 
Art. 30 ter
Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la
riapertura e l'ampliamento di attivita' commerciali, artigianali e
di servizi

1. Il presente articolo disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attivita' nei settori di cui al comma 2, che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali gia' esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.
2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonche' commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.
3. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo l'attivita' di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nonche' le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
4. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attivita' gia' esistenti precedentemente interrotte. Sono altresi' escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attivita' e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attivita' preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente oindirettamente riconducibile.
5. Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi di cui al comma 2 e per i tre anni successivi. La misura del contributo di cui al periodo precedente e' rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale e' presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo, secondo quanto stabilito dal comma 9.
6. I comuni di cui al comma 1 istituiscono, nell'ambito del proprio bilancio, un fondo da destinare alla concessione dei contributi di cui al comma 5. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il fondo e' ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non puo' superare la dotazione annua del fondo di cui al secondo periodo.
7. I contributi di cui ai commi 5 e 6 sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attivita' dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.
8. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 5 i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attivita' nei settori di cui al comma 2 che, ai sensi del comma 1, procedono all'ampliamento di esercizi gia' esistentio alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. Per gli eserciziil cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui e' chiesta l'agevolazione, il contributo e' concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.
9. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono presentare al comune nel quale e' situato l'esercizio di cui ai commi 1 e 2, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta, redatta in base a un apposito modello, nonche' la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente, determina la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attivita'. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale ai sensi del comma 6. L'importo di ciascun contributo e' determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non puo' comunque essere inferiore a sei mesi.
10. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante
«Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 aprile 1998, n. 95, S.O.
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 4
del citato decreto legislativo n. 114 del 1998:
«Art. 4 (Definizioni e ambito di applicazione del
decreto). - 1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per commercio all'ingrosso, l'attivita' svolta
da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per
conto proprio e le rivende ad altri commercianti,
all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori
professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale
attivita' puo' assumere la forma di commercio interno, di
importazione o di esportazione;
b) per commercio al dettaglio, l'attivita' svolta
da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per
conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o
mediante altre forme di distribuzione, direttamente al
consumatore finale;
c) per superficie di vendita di un esercizio
commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella
occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce
superficie di vendita quella destinata a magazzini,
depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
d) per esercizi di vicinato quelli aventi
superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni
con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a
250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a
10.000 abitanti;
e) per medie strutture di vendita gli esercizi
aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e
fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente
inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con
popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
f) per grandi strutture di vendita gli esercizi
aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);
g) per centro commerciale, una media o una grande
struttura di vendita nella quale piu' esercizi commerciali
sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e
usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio
gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per
superficie di vendita di un centro commerciale si intende
quella risultante dalla somma delle superfici di vendita
degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
h) per forme speciali di vendita al dettaglio:
1) la vendita a favore di dipendenti da parte di
enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative
di consumo, di aderenti a circoli privati, nonche' la
vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture
militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo
ad accedervi;
2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
3) la vendita per corrispondenza o tramite
televisione o altri sistemi di comunicazione;
4) la vendita presso il domicilio dei
consumatori.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 recante
«Disposizioni per l'esercizio dell'attivita' di compro oro,
in attuazione dell'art. 15, comma 2, lettera l), della
legge 12 agosto 2016, n. 170» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 giugno 2017, n. 141.
- Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 110
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):
«6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco
lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformita'
alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla
rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, e successive modificazioni, si attivano con
l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi
strumenti di pagamento elettronico definiti con
provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali
insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche
elementi di abilita', che consentono al giocatore la
possibilita' di scegliere, all'avvio o nel corso della
partita, la propria strategia, selezionando appositamente
le opzioni di gara ritenute piu' favorevoli tra quelle
proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1
euro, la durata minima della partita e' di quattro secondi
e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque
di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.
Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non
predeterminabile su un ciclo complessivo di non piu' di
140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per
cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non
possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue
regole fondamentali;
a-bis) con provvedimento del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato puo' essere prevista la verifica dei
singoli apparecchi di cui alla lettera a);
b) quelli, facenti parte della rete telematica di
cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza
di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo
conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalita' di pagamento di
ciascuna partita;
2) la percentuale minima della raccolta da
destinare a vincite;
3) l'importo massimo e le modalita' di
riscossione delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilita' e di
sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui
tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del
giocatore da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli
esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla
raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli
apparecchi di cui alla presente lettera.».
- Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e' pubblicato
nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.
 
Art. 30 quater
Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico

1. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli aventi diritto.
2. Al fine di favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri corrisponde alle citate imprese un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2019. Il contributo di cui al presente comma non e' soggetto a riparto percentuale tra gli aventi diritto e puo' essere riassorbito da eventuale convenzione appositamente stipulata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Il totale dei contributi di cui ai commi 1 e 2 e' corrisposto nel limite dell'80 per cento dei costi dell'esercizio precedente.
4. All'articolo 1, comma 810, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n.145, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2020».
5. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

Riferimenti normativi

- La legge 7 agosto 1990, n. 230 recante «Contributi
alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto
attivita' di informazione di interesse generale» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1990, n. 187.
- La legge 7 agosto 1990, n. 250 recante «Provvidenze
per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle
imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli
utili di cui all'art. 9, comma 2, della L. 25 febbraio
1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11
della legge stessa» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 agosto 1990, n. 199.
- La legge 14 agosto 1991, n. 278 recante «Modifiche ed
integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto
1990, n. 250, concernenti provvidenze a favore della
editoria» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto
1991, n. 201.
- Si riporta il testo del comma 810 dell'art. 1 della
citata legge n. 145 del 2018, come modificato dalla
presente legge:
«810. Nelle more di una revisione organica della
normativa di settore, che tenga conto anche delle nuove
modalita' di fruizione dell'informazione da parte dei
cittadini, i contributi diretti alle imprese editrici di
quotidiani e periodici di cui al decreto legislativo 15
maggio 2017, n. 70, sono progressivamente ridotti fino alla
loro abolizione, secondo le seguenti previsioni:
a) a decorrere dal 31 gennaio 2020:
1) la legge 7 agosto 1990, n. 230, e' abrogata;
2) all'art. 1, comma 1247, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le parole: «, nonche' alle imprese
radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di
informazione di interesse generale ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 250 » sono soppresse;
b) il contributo diretto erogato a ciascuna impresa
editrice di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c),
del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, in deroga a
quanto stabilito all'art. 8 del medesimo decreto
legislativo 15 maggio 2017, n. 70, e' ridotto
progressivamente con le seguenti modalita':
1) per l'annualita' 2019, l'importo
complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale e'
ridotto del 20 per cento della differenza tra l'importo
spettante e 500.000 euro;
2) per l'annualita' 2020, l'importo
complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale e'
ridotto del 50 per cento della differenza tra l'importo
spettante e 500.000 euro;
3) per l'annualita' 2021, l'importo
complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale e'
ridotto del 75 per cento della differenza tra l'importo
spettante e 500.000 euro;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2022 non possono
accedere al contributo le imprese editrici di cui all'art.
2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15
maggio 2017, n. 70;
d) al fine di perseguire obiettivi di
valorizzazione e diffusione della cultura e del pluralismo
dell'informazione, dell'innovazione tecnologica e digitale
e della liberta' di stampa, con uno o piu' decreti della
Presidenza del Consiglio dei ministri sono individuate le
modalita' per il sostegno e la valorizzazione di progetti,
da parte di soggetti sia pubblici che privati, finalizzati
a diffondere la cultura della libera informazione plurale,
della comunicazione partecipata e dal basso,
dell'innovazione digitale e sociale, dell'uso dei media,
nonche' progetti volti a sostenere il settore della
distribuzione editoriale anche avviando processi di
innovazione digitale, a valere sul Fondo per il pluralismo
di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.».
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 1
della legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo
per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e
deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina
del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e
dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della
disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della
composizione e delle competenze del Consiglio nazionale
dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in
concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale):
«Art. 1 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione). - 1. Al fine di
assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'art.
21 della Costituzione, in materia di diritti, liberta',
indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonche' di
incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei
processi di distribuzione e di vendita, la capacita' delle
imprese del settore di investire e di acquisire posizioni
di mercato sostenibili nel tempo, nonche' lo sviluppo di
nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione
digitale, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui
all'art. 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'art.
10, comma 1, della presente legge, di seguito denominato
"Fondo".».
 
Art. 31
Marchi storici

1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 11-bis e' inserito il seguente:
«Art. 11-ter (Marchio storico di interesse nazionale). - 1. I titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, possono ottenere l'iscrizione del marchio nel registro dei marchi storici di interesse nazionale di cui all'articolo 185-bis.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e' istituito il logo "Marchio storico di interesse nazionale" che le imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis, possono utilizzare per le finalita' commerciali e promozionali. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresi' specificati i criteri per l'utilizzo del logo "Marchio storico di interesse nazionale".";
b) dopo l'articolo 185 sono inseriti i seguenti:
«Art. 185-bis. - (Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale). - 1. E' istituito, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il registro speciale dei marchi storici come definiti dall'articolo 11-ter.
2. L'iscrizione al registro speciale dei marchi storici e' effettuata su istanza del titolare o del licenziatario esclusivo del marchio.
Art. 185-ter. - (Valorizzazione dei marchi storici nelle crisi di impresa). - 1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attivita' produttiva sul territorio nazionale, e' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale. Il predetto Fondo opera mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese di cui al comma 2. Tali interventi sono effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del ri-schio (2014/C 19/04). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' e i criteri di gestione e di funzionamento del Fondo di cui al primo periodo.
2. L'impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel registro speciale di cui all'articolo 185-bis o, comunque, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11-ter, che intenda chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attivita' svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, notifica senza ritardo al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento e, in particolare:
a) i motivi economici, finanziari o tecnici del progetto di chiusura o delocalizzazione;
b) le azioni tese a ridurre gli impatti occupazionali attraverso incentivi all'uscita, prepensionamenti, ricollocazione di dipendenti all'interno del gruppo;
c) le azioni che intende intraprendere per trovare un acquirente;
d) le opportunita' per i dipendenti di presentare un'offerta pubblica di acquisto ed ogni altra possibilita' di recupero degli asset da parte degli stessi.
3. A seguito dell'informativa di cui al comma 2, il Ministero dello sviluppo economico avvia il procedimento per l'individuazione degli interventi mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1.
4. La violazione degli obblighi informativi di cui al comma 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del titolare dell'impresa titolare o licenziataria esclusiva del marchio da 5.000 euro ad 50.000 euro.».
2. Per le finalita' di cui al presente articolo sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2020. Per le medesime finalita' di cui al presente articolo, relativamente alle operazioni finalizzate al finanziamento di progetti di valorizzazione economica dei marchi storici di interesse nazionale, le PMI proprietarie o licenziatarie del marchio storico possono accedere alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalita', le condizioni e i limiti per la concessione della garanzia.
3. Al fine dello svolgimento dei nuovi incrementali adempimenti, il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato, nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere a tempo indeterminato dieci unita' da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, selezionate attraverso apposito concorso pubblico, in possesso degli specifici requisiti professionali necessari all'espletamento dei nuovi compiti operativi. Le assunzioni sono effettuate in deroga agli articoli 30, comma 2-bis e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4, commi 3 e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
recante «Codice della proprieta' industriale, a norma
dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52,
S.O.
- Il testo del comma 100 dell'art. 2 della citata legge
n. 662 del 1996 e' riportato nelle Note all'art. 17.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 30 e 35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti di cui all'art. 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di
appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente
i requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo
pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati
i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
e fino all'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei fabbisogni standard di personale delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non e' richiesto l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti
superiore all'amministrazione di appartenenza. Per
agevolare le procedure di mobilita' la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra
la domanda e l'offerta di mobilita'.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede
alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art.
2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti
all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo
tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'art. 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e successive modificazioni, con il consenso degli stessi
alla prestazione della propria attivita' lavorativa in
un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2 I contratti collettivi nazionali possono
integrare le procedure e i criteri generali per
l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli
gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti
collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi
1 e 2.
2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1
e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede,
quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 97,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di
euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 14,
del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e
quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma
2.3 puo' essere rideterminato ai sensi dell'art. 11, comma
3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio per l'attuazione del presente articolo.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri,
per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in
ragione della specifica professionalita' richiesta ai
propri dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 3,
comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art.
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'art. 6, possono utilizzare in
assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.»
«Art. 35 (Reclutamento del personale). - 1.
L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con
contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai
principi del comma 3, volte all'accertamento della
professionalita' richiesta, che garantiscano in misura
adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste
di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento,
ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici
e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente
con esperti di provata competenza nelle materie di
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni,
docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
e-bis);
e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti
previsti per specifici profili o livelli di inquadramento,
il possesso del titolo di dott. di ricerca, che deve
comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli
rilevanti ai fini del concorso.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto
della programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del
limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui al
comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40
per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che,
alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno
tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione
che emana il bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare,
con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata
dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla
data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre
anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione
che emana il bando.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013,
sono dettati modalita' e criteri applicativi del comma
3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla
lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre
categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
3-bis costituiscono principi generali a cui devono
conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure
di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell'art. 6, comma 4. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato
per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'art.
36.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le
restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento
delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al
Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della
Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM),
di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte
comunque salve le competenze delle Commissioni
esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale
di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez
PA.
5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di
concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
dell'art. 4, comma 3-septies del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30
ottobre 2013, n. 125.
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche
avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza
Unificata ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n.
281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo
svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei
titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale
e internazionale in materia di reclutamento del personale,
nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente
in materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la
valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e
professionale, anche dirigente, del Servizio sanitario
nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della
salute.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere
nella sede di prima destinazione per un periodo non
inferiore a cinque anni. La presente disposizione
costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il
reclutamento del personale presso le amministrazioni
pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni
dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di
vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio
della parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici
uffici e' garantito, mediante specifiche disposizioni del
bando, con riferimento al luogo di residenza dei
concorrenti, quando tale requisito sia strumentale
all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o
almeno non attuabili con identico risultato.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».
- Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 3-quinquies
dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni):
«Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione
in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego). - (Omissis).
3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio
di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e' subordinata alla verifica:
a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella
stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati
nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica,
salve comprovate non temporanee necessita' organizzative
adeguatamente motivate;
b).
(Omissis).
3-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il
reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali
comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi
pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialita',
trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono
organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi
della Commissione per l'attuazione del progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al
decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa
ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni
interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della
funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno,
verifica le vacanze riguardanti le sedi delle
amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali
vacanze risultino riferite ad una singola regione, il
concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme
restando le norme generali di partecipazione ai concorsi
pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, nel rispetto del regime delle
assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa
vigente, possono assumere personale solo attingendo alle
nuove graduatorie di concorso predisposte presso il
Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro
esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di
assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3
e 6 del presente articolo e quelle in materia di
corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70.
(Omissis).».
 
Art. 32
Contrasto all'Italian sounding e incentivi
al deposito di brevetti e marchi

1. Ai consorzi nazionali e alle organizzazioni collettive delle imprese che operano nei mercati esteri al fine di assicurare la tutela del made in Italy, compresi i prodotti agroalimentari, nei mercati esteri, e' concessa un'agevolazione pari al 50 per cento delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti colpiti dal fenomeno dell'Italian Sounding, di cui all'articolo 144 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della proprieta' industriale, nonche' per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione finalizzate a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti. L'agevolazione e' concessa fino ad un importo massimo annuale per soggetto beneficiario di euro 30.000,00 e comunque nel limite annuo di cui al comma 3.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione, ivi inclusa l'indicazione delle spese ammissibili, le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma 3, nonche' le modalita' di verifica e controllo dell'effettivita' delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalita' di restituzione delle agevolazioni fruite indebitamente.
3. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 50.
4. All'articolo 10, del Codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole «simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico» sono aggiunte le seguenti: «inclusi i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani».
b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma 1-bis: «Non possono altresi' formare oggetto di registrazione parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia».
5. All'articolo 144 del Codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica sono aggiunte infine le seguenti parole: «e pratiche di Italian Sounding»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono pratiche di Italian Sounding le pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti»
6. All'articolo 145 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono in fine aggiunte le seguenti parole: "e della falsa evocazione dell'origine italiana»;
b) ovunque ricorrano le parole «Consiglio Nazionale Anticontraffazione» sono sostituite dalle parole: «Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding»;
c) al comma 2, dopo le parole «funzione pubblica» sono aggiunte le seguenti: «, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,».
7. Alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e' concesso il Voucher 3I - Investire In Innovazione - al fine di supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle predette imprese, nel periodo 2019-2021.
8. Il voucher 3I puo' essere utilizzato dalle imprese di cui al comma 7 per l'acquisizione di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilita' dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorita' preventive, alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, all'estensione all'estero della domanda nazionale.
9. I criteri e le modalita' di attuazione del voucher 3I sono definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in piena coerenza con le altre misure di aiuto in favore delle imprese di cui al comma 7, attivate dal Ministero stesso. Per lo svolgimento delle attivita' inerenti l'attuazione del voucher 3I, il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi di un soggetto gestore e dei soggetti di cui al capo VI del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7, 8 e 9 del presente articolo, fissati in misura massima di 6,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 si provvede ai sensi dell'articolo 50.
11. Al fine di stabilizzare il sostegno alle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprieta' industriale, il Ministero dello sviluppo economico provvede annualmente, con decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi alla definizione di un atto di programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure gia' operanti denominate brevetti, marchi e disegni, attuate tramite soggetti gestori in modo tale da rendere le misure rispondenti ai fabbisogni del tessuto imprenditoriale, in particolare delle startup e delle imprese giovanili, anche apportando le necessarie modifiche per rendere le misure eleggibili all'interno degli interventi che possono essere cofinanziati dall'Unione europea, al fine di incrementarne la relativa dotazione finanziaria.
12. Al fine di assicurare la piena informazione dei consumatori in ordine al ciclo produttivo e favorire le esportazioni di prodotti di qualita', il Ministero dello sviluppo economico concede un'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, ai sensi degli articoli 11 ed 11-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, da parte di associazioni rappresentative di categoria fissata nella misura massima di euro 1 milione per anno.
13. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono fissatii criteri e le modalita' di concessione dell'agevolazione di cui al comma 12, nonche' i requisiti minimi dei disciplinari d'uso, determinati d'intesa con le associazioni rappresentative delle categorie produttive, le disposizioni minime relative all'adesione, alle verifiche, ai controlli e alle sanzioni per uso non conforme, cui devono essere soggetti i licenziatari dei marchi, i criteri per la composizione e le modalita' di funzionamento degli organismi cui i titolari affideranno la gestione dei marchi.
14. Il Ministero dello sviluppo economico esercita la supervisione sull'attivita' dei titolari dei marchi collettivi e di certificazione ammessi alle agevolazioni, vigilando sul corretto uso del marchio e sull'espletamento dei controlli previsti dai rispettivi disciplinari, anche ai fini della promozione coordinata e coerente di tali marchi. Agli adempimenti previsti il Ministero dello sviluppo economico provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
15. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari a 1 milione di euro per ciascun anno, a decorrere dal 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 50.
16. All'articolo 55 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La domanda internazionale depositata ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato ai sensi della legge 26 maggio 1978, n. 260, contenente la designazione o l'elezione dell'Italia, indipendentemente dalla designazione dell'Organizzazione europea dei brevetti per la concessione di un brevetto europeo, equivale ad una domanda di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilita' depositata in Italia alla stessa data, e ne produce gli effetti, se entro trenta mesi dalla data di deposito, o di priorita', ove rivendicata, viene depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi una richiesta di apertura della procedura nazionale di concessione del brevetto italiano ai sensi dell'articolo 160-bis, comma 1. ».
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La protezione conferita dalla domanda ai sensi del comma 1 decorre dalla data in cui il titolare della medesima abbia reso accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in lingua italiana della domanda ovvero l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. La designazione dell'Italia nella domanda internazionale e' considerata priva di effetti sin dall'origine, salvo per quanto disposto dall'articolo 46, comma 3, quando la domanda stessa sia stata ritirata o considerata ritirata o quando la designazione dell'Italia sia stata ritirata o respinta, o quando la domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi non sia stata depositata entro il termine stabilito dal comma 1.
1-ter. Le modalita' di applicazione del presente articolo e dell'articolo 160-bis sono determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico. ».
17. Dopo l'articolo 160 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' inserito il seguente:
«Art. 160-bis. - (Procedura nazionale della domanda internazionale). - 1. La richiesta di apertura della procedura nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 55, da presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi per la concessione del brevetto italiano per invenzione industriale o modello di utilita', deve essere accompagnata da:
a) una traduzione italiana completa della domanda internazionale come pubblicata;
b) i diritti di deposito previsti dalla Tabella A allegata al decreto 2 aprile 2007 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.
2. Alla richiesta di cui al comma 1 si applicano le norme del presente codice, dei regolamenti attuativi e dei decreti sul pagamento dei diritti, in particolare in relazione alla ricevibilita' e integrazione delle domande, alla data attribuita alla domanda, alla presentazione di ulteriori documenti e traduzioni che potranno essere richiesti al fine delle procedure di esame e del mantenimento in vita dei titoli.
3. Per la richiesta di brevetto italiano per invenzione industriale basata su una domanda internazionale ai sensi del comma 1 dell'articolo 55 la ricerca di anteriorita' effettuata nella fase internazionale sostituisce la corrispondente ricerca prevista per la domanda nazionale, ferme restando le altre norme sull'esame previste dal presente codice. ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 144 del citato decreto
legislativo n. 30 del 2005, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 144 (Atti di pirateria e pratiche di Italian
Sounding). - 1. Agli effetti delle norme contenute nella
presente sezione sono atti di pirateria le contraffazioni
evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati e le
violazioni di altrui diritti di proprieta' industriale
realizzate dolosamente in modo sistematico.
1-bis. Agli effetti delle norme contenute nella
presente sezione sono pratiche di Italian Sounding le
pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine
italiana di prodotti.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto
legislativo n. 30 del 2005, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 10 (Stemmi). - 1. Gli stemmi e gli altri segni
considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in
materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle
convenzioni stesse, nonche' i segni contenenti simboli,
emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico
inclusi i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle
forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici
territoriali italiani non possono costituire oggetto di
registrazione come marchio d'impresa, a meno che
l'autorita' competente non ne abbia autorizzato la
registrazione.
1-bis. Non possono altresi' formare oggetto di
registrazione parole, figure o segni lesivi dell'immagine o
della reputazione dell'Italia.
2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o
segni con significazione politica o di alto valore
simbolico, o contenente elementi araldici, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi, prima della registrazione,
invia l'esemplare del marchio e quantaltro possa occorrere
alle amministrazioni pubbliche interessate, o competenti,
per sentirne l'avviso, in conformita' a quanto e' disposto
nel comma 4.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha la
facolta' di provvedere ai termini del comma 2 in ogni caso
in cui sussista dubbio che il marchio possa essere
contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon
costume.
4. Se l'amministrazione interessata, o competente, di
cui ai commi 2 e 3, esprime avviso contrario alla
registrazione del marchio, l'Ufficio italiano brevetti e
marchi respinge la domanda.».
- Si riporta il testo dell'art. 145 del citato decreto
legislativo n. 30 del 2005, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 145 (Consiglio nazionale per la lotta alla
contraffazione e all'Italian Sounding). - 1. Presso il
Ministero dello sviluppo economico e' istituito il
Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e
all'Italian Sounding, con funzioni di indirizzo, impulso e
coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni
amministrazione, al fine di migliorare l'insieme
dell'azione di contrasto della contraffazione a livello
nazionale e della falsa evocazione dell'origine italiana.
2. Il Consiglio nazionale per la lotta alla
contraffazione e all'Italian Sounding e' presieduto dal
Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da
lui designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli
interessi pubblici e privati e assicurare le necessarie
sinergie tra amministrazione pubblica e imprese, il
Consiglio e' composto da un rappresentante del Ministero
dello sviluppo economico, da un rappresentante del
Ministero dell'economia e delle finanze, da un
rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un
rappresentante del Ministero della difesa, da un
rappresentante del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero
dell'interno, da un rappresentante del Ministero della
giustizia, da un rappresentante del Ministero per i beni e
le attivita' culturali, da un rappresentante del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante
del Ministero della salute, e da un rappresentante del
Dipartimento della funzione pubblica, da un rappresentante
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, e da un rappresentante designato dall'ANCI. Il
Consiglio puo' invitare a partecipare ai propri lavori, in
ragione dei temi trattati, rappresentanti di altre
amministrazioni pubbliche nonche' delle categorie di
imprese, lavoratori e consumatori.
3. Le modalita' di funzionamento del Consiglio
nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian
Sounding sono definite con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della
difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali,
dell'interno, della giustizia, per i beni e le attivita'
culturali, del lavoro e delle politiche sociali e della
salute. Le attivita' di segreteria sono svolte dalla
Direzione generale per la lotta alla contraffazione -
Ufficio italiano brevetti e marchi.
4. La partecipazione al Consiglio nazionale per la
lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding non da'
luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti,
indennita' o rimborsi spese. All'attuazione dei commi 1, 2
e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.».
- Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre
2012, n. 245, S.O.
- Il Capo VI (Ordinamento professionale) del citato
decreto legislativo n. 30 del 2005, e successive
modificazioni, comprende gli articoli da 201 a 222 ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52,
S.O.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 11 e
11-bis del citato decreto legislativo n. 30 del 2005:
«Art. 11 (Marchio collettivo). - 1. Le persone
giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di
categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi
o commercianti, escluse le societa' di cui al libro quinto,
titolo quinto, capi quinto, sesto e settimo, del codice
civile, possono ottenere la registrazione di marchi
collettivi che hanno la facolta' di concedere in uso a
produttori o commercianti.
2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi
collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono
essere allegati alla domanda di registrazione in
conformita' ai requisiti di cui all'art. 157, comma 1-bis;
le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a
cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi
per essere incluse nella raccolta di cui all'art. 185.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili
anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese
di origine.
4. In deroga all'art. 13, comma 1, un marchio
collettivo puo' consistere in segni o indicazioni che nel
commercio possono servire per designare la provenienza
geografica dei prodotti o servizi. Qualsiasi soggetto i cui
prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in
questione ha diritto sia a fare uso del marchio, sia a
diventare membro della associazione di categoria titolare
del marchio, purche' siano soddisfatti tutti i requisiti di
cui al regolamento. In tal caso, peraltro, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi puo' rifiutare, con
provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi
richiesti possano creare situazioni di ingiustificato
privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di
altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano
brevetti e marchi ha facolta' di chiedere al riguardo
l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e
organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione
del marchio collettivo costituito da nome geografico non
autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio
del nome stesso, purche' quest'uso sia conforme ai principi
della correttezza professionale.
5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre
disposizioni del presente codice in quanto non contrastino
con la natura di essi.»
«Art. 11-bis (Marchio di certificazione). - 1. Le
persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni,
autorita' ed organismi accreditati ai sensi della vigente
normativa in materia di certificazione, a garantire
l'origine, la natura o la qualita' di determinati prodotti
o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi
marchi come marchi di certificazione, a condizione che non
svolgano un'attivita' che comporta la fornitura di prodotti
o servizi del tipo certificato.
2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi di
certificazione, i controlli e le relative sanzioni devono
essere allegati alla domanda di registrazione in
conformita' ai requisiti di cui all'art. 157, comma 1-ter;
le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a
cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi
per essere incluse nella raccolta di cui all'art. 185.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili
anche ai marchi di certificazione o di garanzia stranieri
registrati nel Paese di origine.
4. In deroga all'art. 13, comma 1, un marchio di
certificazione puo' consistere in segni o indicazioni che
nel commercio possono servire per designare la provenienza
geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro,
l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' rifiutare, con
provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi
richiesti possano creare situazioni di ingiustificato
privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di
altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano
brevetti e marchi ha facolta' di chiedere al riguardo
l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e
organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione
del marchio di certificazione costituito da nome geografico
non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel
commercio del nome stesso, purche' quest'uso sia conforme
ai principi della correttezza professionale.
5. I marchi di certificazione sono soggetti a tutte
le altre disposizioni del presente codice in quanto non
contrastino con la natura di essi.».
- Si riporta il testo dell'art. 55 del citato decreto
legislativo n. 30 del 2005, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 55 (Effetti della designazione o dell'elezione
dell'Italia). - 1. La domanda internazionale depositata ai
sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti,
ratificato ai sensi della legge 26 maggio 1978, n. 260,
contenente la designazione o l'elezione dell'Italia,
indipendentemente dalla designazione dell'Organizzazione
europea dei brevetti per la concessione di un brevetto
europeo, equivale ad una domanda di brevetto per invenzione
industriale o per modello di utilita' depositata in Italia
alla stessa data, e ne produce gli effetti, se entro trenta
mesi dalla data di deposito, o di priorita', ove
rivendicata, viene depositata presso l'Ufficio italiano
brevetti e marchi una richiesta di apertura della procedura
nazionale di concessione del brevetto italiano ai sensi
dell'art. 160-bis, comma 1.
1-bis. La protezione conferita dalla domanda ai sensi
del comma 1 decorre dalla data in cui il titolare della
medesima abbia reso accessibile al pubblico, tramite
l'Ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in
lingua italiana della domanda ovvero l'abbia notificata
direttamente al presunto contraffattore. La designazione
dell'Italia nella domanda internazionale e' considerata
priva di effetti sin dall'origine, salvo per quanto
disposto dall'art. 46, comma 3, quando la domanda stessa
sia stata ritirata o considerata ritirata o quando la
designazione dell'Italia sia stata ritirata o respinta, o
quando la domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e
marchi non sia stata depositata entro il termine stabilito
dal comma 1.
1-ter. Le modalita' di applicazione del presente
articolo e dell'art. 160-bis sono determinate con decreto
del Ministero dello sviluppo economico.».
- Il riferimento al citato decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30 e' riportato nelle Note all'art. 31.
 
Art. 32 bis

Transazioni in materia di cartelle di pagamento e di ingiunzioni
fiscali

1. All'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Le transazioni di cui al comma 2 sono estese anche alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali adottate ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e del decreto ministeriale 8 febbraio 2008».
2. Per le attivita' di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dal presente articolo, il termine di adesione e' esteso alle attivita' pendenti ovvero alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali notificate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (Disposizioni urgenti
per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale
delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici
del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 43 (Misure urgenti in favore dei soggetti
beneficiari di mutui agevolati). - 1. I soggetti
beneficiari dei mutui agevolati di cui al decreto-legge 30
dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1986, n. 44, al decreto-legge 31 gennaio
1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
marzo 1995, n. 95, al decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, e al decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi
del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza
non successiva al 30 giugno 2018 e di un allungamento della
durata dei piani di ammortamento, il cui termine non puo'
essere successivo al 31 dicembre 2026. I suddetti benefici
si applicano anche nel caso in cui sia stata gia' adottata
da INVITALIA S.p.a. la risoluzione del contratto di
finanziamento agevolato in ragione della morosita' nella
restituzione delle rate, purche' il relativo credito non
risulti gia' iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati
contenziosi per il recupero dello stesso. INVITALIA S.p.a.,
su richiesta dei soggetti beneficiari da presentare entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in
materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito,
comprensivo di sorte capitale ed interessi, da rimborsare
al tasso di interesse legale e con rate semestrali
posticipate. Sono fatte salve le transazioni gia'
perfezionate alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Agli oneri in termini di fabbisogno, derivanti dal
presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e
10 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede ai sensi
dell'art. 45.
2. Nell'ambito delle soluzioni negoziali
giudizialmente assistite delle crisi d'impresa ovvero
nell'ambito delle attivita' giudiziali pendenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto per il recupero
dei crediti in ragione della morosita' sulla restituzione
delle rate, INVITALIA S.p.a., previa acquisizione di parere
favorevole dell'Avvocatura dello Stato, e' autorizzata ad
aderire a proposte transattive per importi non inferiori al
25 per cento del debito, comprensivo di sorte capitale,
interessi ed interessi di mora, avanzate dai suddetti
soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla
continuita' aziendale.
2-bis. Le transazioni di cui al comma 2 sono estese
anche alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali
adottate ai sensi del testo unico delle disposizioni di
legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, e del decreto ministeriale 8 febbraio 2008.».
 
Art. 33

Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei
comuni in base alla sostenibilita' finanziaria

1. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione e' vincolata, ivi incluse, per le finalita' di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalita' di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia.I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, eadeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
2-bis. Al comma 366 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «ed educativo, anche degli enti locali» sono soppresse;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I commi 360, 361, 363 e 364 non si applicano alle assunzioni del personale educativo degli enti locali».
2-ter. Gli enti locali procedono alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche utilizzando le graduatorie la cui validita' sia stata prorogata ai sensi del comma 362 del medesimo articolo 1.
2-quater. Il comma 2 dell'articolo 14-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' abrogato.

Riferimenti normativi

- Il riferimento al testo della citata legge n. 145 del
2018 e' riportato nelle Note all'art. 3-sexies.
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 23
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche":
«Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). - 1.
(Omissis).
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre
2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno
potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla
contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del
patto di stabilita' interno del 2015, l'ammontare
complessivo delle risorse di cui al primo periodo del
presente comma non puo' superare il corrispondente importo
determinato per l'anno 2015, ridotto in misura
proporzionale alla riduzione del personale in servizio
nell'anno 2016.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 366 dell'art. 1 della
citata legge n. 145 del 2018, come modificato dalla
presente legge:
« 366. I commi da 360 a 364 non si applicano alle
assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e
del personale delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica. I commi 360, 361, 363 e
364 non si applicano alle assunzioni del personale
educativo degli enti locali.».
 
Art. 33 bis

Potenziamento del sistema di soccorso tecnico urgente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco

1. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al primo periodo, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019» e, al secondo periodo, le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: « e il servizio effettivo nelle unita' cinofile alla data del 31 dicembre 2018». Le disposizioni di cui al primo periodo sono applicate attraverso le procedure assunzionali da autorizzare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 19-bis del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016 e del 2017), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 19-bis (Unita' cinofile). - 1. Per ciascuno
degli anni 2017, 2018 e 2019, nel limite massimo del 50 per
cento delle facolta' di assunzione previste dalla normativa
vigente per ciascuno dei predetti anni, il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e' autorizzato ad assumere a tempo
indeterminato personale da destinare alle unita' cinofile
mediante avvio di procedure speciali di reclutamento
riservate al personale volontario utilizzato nella Sezione
cinofila del predetto Corpo che risulti iscritto da almeno
tre anni negli appositi elenchi di cui all'art. 6 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e abbia
effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con
decreto del Ministro dell'interno, fermi restando il
conseguimento della prescritta certificazione operativa e
il servizio effettivo nelle unita' cinofile alla data del
31 dicembre 2018, nonche' il possesso dei requisiti
ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco
previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i
criteri di verifica dell'idoneita', nonche' modalita'
abbreviate per l'eventuale corso di formazione. Le
assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate
secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
- Si riporta il testo vigente del comma 9-bis dell'art.
66 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«Art. 66 (Turn over). - (Omissis).
9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere,
secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a
una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal
servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di
unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel
corso dell'anno precedente. La predetta facolta'
assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento
per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento
nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno
2016.
(Omissis).».
 
Art. 33 ter
Disposizioni in materia di regioni a statuto speciale

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 875 sono inseriti i seguenti:
«875-bis. Le disposizioni dei commi da 875-ter a 875-septies sono approvate in attuazione dell'accordo sottoscritto il 25 febbraio 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia ai sensi del comma 875, con il quale e' data attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 188 del 2016, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.
875-ter. Il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali della regione Friuli Venezia Giulia in termini di saldo netto da finanziare e' stabilito nell'ammontare complessivo di 686 milioni di euro per l'anno 2019, di 726 milioni di euro per l'anno 2020 e di 716 milioni di euro per l'anno 2021.
875-quater. Lo Stato riconosce alla regione Friuli Venezia Giulia un trasferimento per spese di investimento pari a 400 milioni di euro per la manutenzione straordinaria di strade, scuole e immobili e per la realizzazione di opere idrauliche e idrogeologiche per la prevenzione dei danni atmosferici, da erogare in quote pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e a 50 milioni di euro per l'anno 2025, nonche' l'assegnazione di 80 milioni di euro per investimenti in ambito sanitario a valere sulle risorse ancora da ripartire del Programma straordinario di investimenti in sanita' di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, da erogare nella misura del 20 per cento a titolo di acconto a seguito della sottoscrizione dell'accordo di programma e nella misura dell'80 per cento a seguito degli stati di avanzamento dei lavori. Lo schema dell'accordo di programma di cui al periodo precedente e' presentato dalla regione ai Ministeri competenti; in assenza di osservazioni entro il termine perentorio di sessanta giorni, l'accordo si intende sottoscritto ed e' esecutivo.
875-quinquies. All'articolo 51, terzo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dopo la parola: "tributi" sono inserite le seguenti: ", delle addizionali".
875-sexies. All'articolo 51, quarto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, la lettera b) e' sostituita dalle seguenti:
"b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali, disciplinando, anche in deroga alla legge statale, tra l'altro, le modalita' di riscossione;
b-bis) disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalita' di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni".
875-septies. A decorrere dall'anno 2022, le risorse di cui al comma 9 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono destinate all'aggiornamento del quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia».
2. All'onere di cui al comma 875-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019, a 86 milioni di euro per l'anno 2020 e a 120 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 748 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018. Al restante onere, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. All'onere di cui al comma 875-quater dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 126 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018.
4. All'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «15 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2019», le parole: «31 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2019» e le parole: «15 aprile 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2019».
5. All'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «15 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2019»;
b) il terzo e il quinto periodo sono soppressi;
c) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Per la regione Sardegna, l'importo del concorso previsto dai periodi precedenti e' versato al bilancio dello Stato entro il 10 agosto 2019 per l'anno 2019 ed entro il 30 aprile di ciascun anno per gli anni successivi; in mancanza di tale versamento entro il predetto termine, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a recuperare gli importi a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali».
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 886 e' inserito il seguente:
«886-bis. Le somme di cui ai commi 877 e 881 sono versate all'erario, con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato, entro il 10 agosto 2019 per l'anno 2019 ed entro il 30 aprile di ciascun anno per gli anni successivi. In mancanza di tali versamenti entro il termine di cui al precedente periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 748 dell'art. 1
della citata legge n. 145 del 2018:
«748. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, con
una dotazione di euro 44.380.452 per l'anno 2019, di euro
16.941.452 per l'anno 2020, di euro 58.493.452 per l'anno
2021, di euro 29.962.452 per l'anno 2022, di euro
29.885.452 per l'anno 2023, di euro 39.605.452 per l'anno
2024, di euro 39.516.452 per l'anno 2025, di euro
34.279.452 per l'anno 2026, di euro 37.591.452 per l'anno
2027 e di euro 58.566.452 annui a decorrere dall'anno 2028,
da destinare al finanziamento di nuove politiche di
bilancio e al rafforzamento di quelle gia' esistenti
perseguite dai Ministeri.».
- Il testo del comma 5 dell'art. 10 del citato
decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e'
riportato nelle Note all'art. 3-sexies.
- Si riporta il testo del comma 126 dell'art. 1 della
citata legge n. 145 del 2018, come modificato dalla
presente legge:
«126. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo,
alimentato con le risorse residue del fondo di cui al comma
122, finalizzato, nell'ambito degli accordi tra lo Stato e
le regioni a statuto speciale di cui al comma 875, a
investimenti per la messa in sicurezza del territorio e
delle strade. In caso di mancata conclusione, in tutto o in
parte, degli accordi di cui al comma 875 entro il termine
del 15 luglio 2019, le somme del fondo di cui al primo
periodo non utilizzate sono destinate, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da raggiungere entro il
31 luglio 2019 ad incrementare i contributi di cui ai commi
134 e 139, includendo tra i destinatari anche le province e
le citta' metropolitane, nonche' i contributi di cui al
comma 107. In caso di mancata intesa il decreto e' comunque
emanato entro il 31 agosto 2019.».
- Si riporta il testo del comma 875 dell'art. 1 della
citata legge n. 145 del 2018, come modificato dalla
presente legge:
«875. Al fine di assicurare il necessario concorso
delle regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna al
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, entro
il 15 luglio 2019 sono ridefiniti i complessivi rapporti
finanziari fra lo Stato e ciascuno dei predetti enti,
mediante la conclusione di appositi accordi bilaterali, che
tengano conto anche delle sentenze della Corte
costituzionale n. 77 del 13 maggio 2015, n. 154 del 4
luglio 2017 e n. 103 del 23 maggio 2018 e che garantiscano,
in ogni caso, il concorso complessivo alla finanza pubblica
di cui al secondo periodo. In caso di mancata conclusione
degli accordi entro il termine previsto dal primo periodo,
in applicazione dei principi fondamentali di coordinamento
della finanza pubblica previsti dagli articoli 117, terzo
comma, e 119, primo comma, della Costituzione, il
contributo complessivo alla finanza pubblica per gli anni
dal 2019 al 2021 e' determinato in via provvisoria negli
importi indicati nella tabella 8 allegata alla presente
legge, quale concorso al pagamento degli oneri del debito
pubblico, salva diversa intesa con ciascuno dei predetti
enti entro l'esercizio finanziario di riferimento. Per la
regione Sardegna, l'importo del concorso previsto dai
periodi precedenti e' versato al bilancio dello Stato entro
il 10 agosto 2019 per l'anno 2019 ed entro il 30 aprile di
ciascun anno per gli anni successivi; in mancanza di tale
versamento entro il predetto termine, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a recuperare
gli importi a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali.».
 
Art. 34
Piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali

1. Ai fini dello sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone economiche speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonche' per l'attrazione di ulteriori nuove iniziative imprenditoriali, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se nominata, l'Autorita' politica delegata per la coesione, definisce le linee di intervento denominate «Piano grandi investimenti-ZES» a cui sono destinati 50 milioni di euro per il 2019, 150 milioni di euro per il 2020 e 100 milioni di euro per il 2021 a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il Piano puo' essere utilizzato per investimenti, in forma di debito o di capitale di rischio, ovvero per sottoscrivere quote di fondi di investimento o fondi di fondi o di altri veicoli previsti dalla normativa europea che abbiano quale oggetto investimenti in forma di debito o di capitale di rischio.
3. Possono essere stipulate convenzioni per la gestione del Piano o di una sua parte con soggetti individuati nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, se nominata, dell'Autorita' politica delegata per la coesione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono disciplinate le linee di attivita' del Piano di cui al comma 1, nonche' l'ammontare degli investimenti, le modalita' di individuazione del soggetto gestore, gli obiettivi e le specifiche di investimento oggetto di intervento da parte dello stesso Piano, stabilendo il minimo ammontare dell'investimento.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123
(Disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno):
«Art. 4 (Istituzione di zone economiche speciali -
ZES). - 1. Al fine di favorire la creazione di condizioni
favorevoli in termini economici, finanziari e
amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree
del Paese, delle imprese gia' operanti, nonche'
l'insediamento di nuove imprese in dette aree, sono
disciplinate le procedure, le condizioni e le modalita' per
l'istituzione di una Zona economica speciale, di seguito
denominata "ZES".
2. Per ZES si intende una zona geograficamente
delimitata e chiaramente identificata, situata entro i
confini dello Stato, costituita anche da aree non
territorialmente adiacenti purche' presentino un nesso
economico funzionale, e che comprenda almeno un'area
portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento
(UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT). Per
l'esercizio di attivita' economiche e imprenditoriali le
aziende gia' operative e quelle che si insedieranno nella
ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in
relazione alla natura incrementale degli investimenti e
delle attivita' di sviluppo di impresa.
3. Le modalita' per l'istituzione di una ZES, la sua
durata, i criteri generali per l'identificazione e la
delimitazione dell'area nonche' i criteri che ne
disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui
all'art. 5 nonche' il coordinamento generale degli
obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico,
sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
4. Le proposte di istituzione di ZES possono essere
presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione,
cosi' come individuate dalla normativa europea, ammissibili
alle deroghe previste dall'art. 107 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
4-bis. Ciascuna regione di cui al comma 4 puo'
presentare una proposta di istituzione di una ZES nel
proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano
presenti piu' aree portuali che abbiano le caratteristiche
di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono aree
portuali aventi tali caratteristiche possono presentare
istanza di istituzione di una ZES solo in forma
associativa, qualora contigue, o in associazione con
un'area portuale avente le caratteristiche di cui al comma
2.
5. Ciascuna ZES e' istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta delle regioni
interessate. La proposta e' corredata da un piano di
sviluppo strategico, nel rispetto delle modalita' e dei
criteri individuati dal decreto di cui al comma 3.
6. La regione, o le regioni nel caso di ZES
interregionali, formulano la proposta di istituzione della
ZES, specificando le caratteristiche dell'area
identificata. Il soggetto per l'amministrazione dell'area
ZES, di seguito soggetto per l'amministrazione, e'
identificato in un Comitato di indirizzo composto dal
Presidente dell'Autorita' portuale, che lo presiede, da un
rappresentante della regione, o delle regioni nel caso di
ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza
del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Nell'ipotesi in cui i porti inclusi nell'area della ZES
rientrino nella competenza territoriale di un'Autorita' di
sistema portuale con sede in altra regione, il presidente
del Comitato di indirizzo e' individuato nel Presidente
dell'Autorita' di sistema portuale che ha sede nella
regione in cui e' istituita la ZES. Ai membri del Comitato
non spetta alcun compenso, indennita' di carica,
corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese
di missione. Il Comitato di indirizzo si avvale del
Segretario generale dell'Autorita' di sistema portuale per
l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di cui
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di
funzionamento del Comitato si provvede con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
7. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare,
in particolare:
a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento e
la piena operativita' delle aziende presenti nella ZES
nonche' la promozione sistematica dell'area verso i
potenziali investitori internazionali;
b) l'utilizzo di servizi sia economici che
tecnologici nell'ambito ZES;
c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte
di terzi.
7-bis. Il Segretario generale dell'Autorita' di
sistema portuale puo' stipulare, previa autorizzazione del
Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con
banche ed intermediari finanziari.
8. Le imprese gia' operative nella ZES e quelle che
si insedieranno nell'area, sono tenute al rispetto della
normativa nazionale ed europea, nonche' delle prescrizioni
adottate per il funzionamento della stessa ZES.».
- Il testo del comma 6 dell'art. 1 della citata legge
n. 147 del 2013 e' riportato nelle Note all'art. 26.
 
Art. 35
Obblighi informativi erogazioni pubbliche

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, i commi da 125 a 129 sono sostituiti dai seguenti:
« 125. A partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui al secondo periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il presente comma si applica:
a) ai soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
b) ai soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
c) alle associazioni, Onlus e fondazioni;
d) alle cooperative sociali che svolgono attivita' a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
125-bis. I soggetti che esercitano le attivita' di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche am-ministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalita' liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
125-ter. A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonche' la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile.
125-quater. Qualora i soggetti eroganti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di cui ai commi 125 e 125-bis siano amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al comma 125-ter sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti di cui al primo periodo non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al comma 125-ter sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
125-quinquies. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.
125-sexies. Le cooperative sociali di cui al comma 125, lettera d), sono altresi' tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attivita' di integrazione, assistenza e protezione sociale.
126. A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle societa' controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. In caso di inosservanza di tale obbligo si applica una sanzione amministrativa pari alle somme erogate.
127. Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-bis e 126 non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.
128. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: "Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresi' pubblicati i dati consolidati di gruppo.".
129. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125 a 128 le amministrazioni, gli enti e le societa' di cui ai predetti commi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
2. Il comma 2 dell'articolo 3-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e' abrogato.

Riferimenti normativi

- La legge 4 agosto 2017, n. 124 recante «Legge annuale
per il mercato e la concorrenza» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2017, n. 189.
 
Art. 36
Banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola: «2019» e' sostituita dalla seguente: «2020».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 494, le parole «e aventi causa» sono sostituite dalle seguenti: «mortis causa, o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti entro il secondo grado, ove siano succeduti nel possesso dei predetti strumenti finanziari in forza di trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi»;
b) al comma 496, primo periodo, dopo le parole «costo di acquisto,» sono inserite le seguenti: «inclusi gli oneri fiscali,»;
c) al comma 497, primo periodo, dopo le parole «costo di acquisto,» sono inserite le seguenti: «inclusi gli oneri fiscali,»;
d) al comma 500, secondo periodo, dopo le parole «titoli di Stato con scadenza equivalente» sono aggiunte le seguenti: «determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119»;
e) al comma 501, i periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti:
«Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalita' di presentazione della domanda di indennizzo nonche' i piani di riparto delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto e' istituita e disciplinata una Commissione tecnica per: l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo del FIR; la verifica delle violazioni massive, nonche' della sussistenza del nesso di causalita' tra le medesime e il danno subito dai risparmiatori; l'erogazione dell'indennizzo da parte del FIR. Le suddette verifiche possono avvenire anche attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni massive e la corrispondente identificazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l'indennizzo puo' essere direttamente erogato. Il decreto indica i tempi delle procedure di definizione delle istanze presentate entro il termine di cui al penultimo periodo e, in modo non tassativo, le fattispecie di violazioni massive. Il suddetto procedimento non si applica ai casi di cui al comma 502-bis. La citata Commissione e' composta da nove membri in possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilita' e probita'. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono nominati i componenti della Commissione tecnica e determinati gli emo-lumenti da attribuire ai medesimi, nel limite massimo di 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione della dotazione del FIR. Qualora l'importo dei compensi da attribuire ai componenti della Commissione tecnica risulti inferiore al predetto limite massimo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo eccedente confluisce nel FIR. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. La domanda di indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i requisiti di cui al comma 494, e' inviata entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. »;
f) dopo il comma 501 e' inserito il seguente comma:
«501-bis. Le attivita' di supporto per l'espletamento delle funzioni della Commissione tecnica di cui al comma 501 sono affidate dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei pertinenti principi dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea, a societa' a capitale interamente pubblico, su cui l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolge la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti della predetta amministrazione. Gli oneri e le spese relative alle predette attivita' sono a carico delle risorse finanziarie del FIR non oltre il limite massimo complessivo di 12,5 milioni di euro. »;
g) il comma 502 e' sostituito dal seguente:
«502. I risparmiatori di cui al comma 502-bis sono soddisfatti con priorita' a valere sulla dotazione del FIR. »;
h) dopo il comma 502, sono aggiunti i seguenti:
«502-bis. Previo accertamento da parte della Commissione tecnica di cui al comma 501 esclusivamente dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel presente comma, hanno diritto all'erogazione da parte del FIR di un indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai sensi dei precedenti commi 496 e 497 i risparmiatori persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa - ovvero i loro successori mortis causa o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi - che soddisfano una delle seguenti condi-zioni: a) patrimonio mobiliare di proprieta' del risparmiatore di valore in-feriore a 100.000 euro; b) ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita. Il valore del patrimonio mobiliare di cui alla suddetta lettera a) risulta dal patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2018, esclusi gli strumenti finanziari di cui al comma 494, nonche' i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita, calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze del 13 aprile 2017, n. 138, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonche' delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal precedente comma 501 sono stabilite le modalita' di presentazione dell'istanza di erogazione del menzionato indennizzo forfettario. Nell'erogazione degli indennizzi effettuata ai sensi del presente comma e' data precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50.000 euro.
502-ter. Il limite di valore del patrimonio mobiliare di proprieta' del risparmiatore, di cui al comma 502-bis, lettera a), puo' essere elevato fino a 200.000 euro con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo assenso della Commissione europea. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 501, secondo periodo, e' conseguentemente ade-guato.».
2-bis.Al fine di promuovere e sostenere l'imprenditoria, di stimolare la competizione nel mercato e di assicurare la protezione adeguata dei consumatori, degli investitori e del mercato dei capitali, nonche' di favorire il raccordo tra le istituzioni, le autorita' e gli operatori del settore, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o piu' regolamenti per definire le condizioni e le modalita' di svolgimento di una sperimentazione relativa alle attivita' di tecno-finanza (FinTech) volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e i registri distribuiti, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati.
2-ter.La sperimentazione di cui al comma 2-bis si conforma al principio di proporzionalita' previsto dalla normativa dell'Unione europea ed e' caratterizzata da:
a) una durata massima di diciotto mesi;
b) requisiti patrimoniali ridotti;
c) adempimenti semplificati e proporzionati alle attivita' che si intende svolgere;
d) tempi ridotti delle procedure autorizzative;
e) definizione di perimetri di operativita'.
2-quater. Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione europea, i regolamenti di cui al comma 2-bis stabiliscono o individuano i criteri per determinare:
a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione;
b) i requisiti patrimoniali;
c) gli adempimenti semplificati e proporzionati alle attivita' che si intende svolgere;
d) i perimetri di operativita';
e) gli obblighi informativi;
f) i tempi per il rilascio di autorizzazioni;
g) i requisiti di professionalita' degli esponenti aziendali;
h) i profili di governo societario e di gestione del rischio;
i) le forme societarie ammissibili anche in deroga alle forme societarie previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
l) le eventuali garanzie finanziarie;
m) l'iter successivo al termine della sperimentazione.
2-quinquies. Le misure di cui al comma 2-ter possono essere differenziate e adeguate in considerazione delle particolarita' e delle esigenze dei casi specifici; esse hanno carattere temporaneo e garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione a favore di consumatori e investitori, nonche' del corretto funzionamento dei mercati. L'operativita' delle misure cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla perdita dei requisiti o al superamento dei limiti operativi stabiliti, nonche' negli altri casi previsti dai regolamenti di cui al comma 2-bis.
2-sexies. La sperimentazione non comporta il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attivita' riservate da svolgersi al di fuori di essa. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui al comma 2-bis e delle finalita' del periodo di sperimentazione, ciascuna autorita', nell'ambito delle materie di propria competenza, anche in raccordo con le altre autorita', ha facolta' di adottare iniziative per la sperimentazione delle attivita' di cui al comma 2-bis. Nelle more di eventuali adeguamenti normativi, al termine del periodo di sperimentazione, le autorita' possono autorizzare temporaneamente i soggetti ammessi alla sperimentazione medesima a operare nel mercato sulla base di un'interpretazione aggiornata della legislazione vigente specifica del settore.
2-septies. La Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS redigono annualmente, ciascuno per quanto di propria competenza, una relazione d'analisi sul settore tecno-finanziario, riportando quanto emerge dall'applicazione del regime di sperimentazione di cui al comma 2-bis, e segnalano eventuali modifiche normative o regolamentari necessarie per lo sviluppo del settore, la tutela del risparmio e la stabilita' finanziaria.
2-octies. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Comitato FinTech. Il Comitato ha il compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in cooperazione con soggetti esteri, nonche' di formulare proposte di carattere normativo e agevolare il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e con le autorita'. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari europei, la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia delle entrate. Il Comitato puo' invitare alle proprie riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di voto, ulteriori istituzioni e autorita', nonche' associazioni di categoria, imprese, enti e soggetti operanti nel settore della tecno-finanza. I regolamenti di cui al comma 2-bis stabiliscono le attribuzioni del Comitato. Dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 2-bis al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-novies. Le autorita' di vigilanza e di controllo sono autorizzate, singolarmente o in collaborazione tra loro, a stipulare accordi con una o piu' universita' sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con centri di ricerca ad esse collegati, aventi ad oggetto lo studio dell'applicazione alla loro attivita' istituzionale degli strumenti di intelligenza artificiale, di registri contabili criptati e di registri distribuiti, nonche' la formazione del proprio personale. Agli oneri derivanti dagli accordi di cui al presente comma le autorita' provvedono nell'ambito dei rispettivi stanziamenti di bilancio.
2-decies. All'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n.237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Dall'istituzione del Comitato di cui al comma 6 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dal comma 9»;
b) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Il Comitato opera attraverso riunioni periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione di specifici gruppi di ricerca cui possono partecipare accademici ed esperti nella materia. La partecipazione al Comitato non da' titolo ad alcun emolumento o compenso o gettone di presenza. E' fatta salva la corresponsione ai componenti del Comitato dei rimborsi delle spese di viaggio e di alloggio, sostenute per la partecipazione alle riunioni periodiche di cui al primo periodo, a valere sui fondi previsti dal comma 11 ».
2-undecies. All'articolo 48-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018».
2-duodecies. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2019, n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, le parole: «ad operarvi nel periodo transitorio,» sono sostituite dalle seguenti: «ad operare con le medesime modalita' nel periodo transitorio,».
2-terdecies. La CONSOB ordina ai fornitori di connettivita' alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, offre o svolge servizi o attivita' di investimento senza esservi abilitato. I destinatari degli ordini comunicati ai sensi del primo periodo hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi. La CONSOB puo' stabilire con regolamento le modalita' e i termini degli adempimenti previsti dal presente comma.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 (Misure
urgenti per il sistema bancario e gli investimenti), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Banche popolari). - 1. (Omissis).
2. In sede di prima applicazione del presente
decreto, le banche popolari autorizzate al momento
dell'entrata in vigore del presente decreto si adeguano a
quanto stabilito ai sensi dell'art. 29, commi 2-bis e
2-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
introdotti dal presente articolo, entro il 31 dicembre
2020.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dei commi 494, 496, 497, 500 e
501 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018, come
modificato dalla presente legge:
«494. Hanno accesso alle prestazioni del FIR i
risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali,
anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di
volontariato e le associazioni di promozione sociale di
cui, rispettivamente, agli articoli 32 e 35 del codice del
Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, nonche' le microimprese, come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, che occupano meno di dieci persone e realizzano un
fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori
a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle
obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493
alla data del provvedimento di messa in liquidazione,
ovvero i loro successori mortis causa, o il coniuge, il
soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio
o di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i
parenti entro il secondo grado, ove siano succeduti nel
possesso dei predetti strumenti finanziari in forza di
trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi.»
«496. La misura dell'indennizzo per gli azionisti di
cui al comma 494 e' commisurata al 30 per cento del costo
di acquisto, inclusi gli oneri fiscali, entro il limite
massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun
risparmiatore. La percentuale del 30 per cento, entro tale
limite, puo' essere incrementata qualora in ciascuno degli
anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate
per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano
inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio
finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della
dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento,
fermo restando quanto previsto al comma 499.»
«497. La misura dell'indennizzo per gli
obbligazionisti subordinati di cui al comma 494 e'
commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, inclusi
gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di
100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del
95 per cento, entro tale limite, puo' essere incrementata
qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme
complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano
di riparto siano inferiori alla previsione di spesa
dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti
di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo
esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 499.»
«500. L'indennizzo di cui al comma 497 e' corrisposto
al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di
transazione con le banche di cui al comma 493 nonche' di
ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento,
nonche' del differenziale cedole percepite rispetto a
titoli di Stato di durata equivalente. A tal fine, il Fondo
interbancario di tutela del deposito (FITD), attraverso la
collaborazione del sistema bancario e delle banche in
liquidazione, documenta il costo di acquisto e l'incasso di
somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro,
rimborso o risarcimento, nonche' del differenziale tasso di
rendimento delle cedole percepite rispetto a titoli di
Stato con scadenza equivalente determinato ai sensi dei
commi 3, 4 e 5 dell'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 2016,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno
2016, n. 119.
501. Il FIR opera entro i limiti della dotazione
finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le
modalita' di presentazione della domanda di indennizzo
nonche' i piani di riparto delle risorse disponibili. Con
il medesimo decreto e' istituita e disciplinata una
Commissione tecnica per: l'esame delle domande e
l'ammissione all'indennizzo del FIR; la verifica delle
violazioni massive, nonche' della sussistenza del nesso di
causalita' tra le medesime e il danno subito dai
risparmiatori; l'erogazione dell'indennizzo da parte del
FIR. Le suddette verifiche possono avvenire anche
attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni
massive e la corrispondente identificazione degli elementi
oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l'indennizzo
puo' essere direttamente erogato. Il decreto indica i tempi
delle procedure di definizione delle istanze presentate
entro il termine di cui al penultimo periodo e, in modo non
tassativo, le fattispecie di violazioni massive. Il
suddetto procedimento non si applica ai casi di cui al
comma 502-bis. La citata Commissione e' composta da nove
membri in possesso di idonei requisiti di competenza,
indipendenza, onorabilita' e probita'. Con successivo
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
nominati i componenti della Commissione tecnica e
determinati gli emolumenti da attribuire ai medesimi, nel
limite massimo di 1,2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2019, 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede
mediante la corrispondente riduzione della dotazione del
FIR. Qualora l'importo dei compensi da attribuire ai
componenti della Commissione tecnica risulti inferiore al
predetto limite massimo, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, l'importo eccedente
confluisce nel FIR. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio. La domanda di indennizzo, corredata
di idonea documentazione attestante i requisiti di cui al
comma 494, e' inviata entro il termine di centottanta
giorni decorrenti dalla data individuata con apposito
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La
prestazione di collaborazione nella presentazione della
domanda e le attivita' conseguenti non rientrano
nell'ambito delle prestazioni forensi e non danno luogo a
compenso.
501-bis. Le attivita' di supporto per l'espletamento
delle funzioni della Commissione tecnica di cui al comma
501 sono affidate dal Ministero dell'economia e delle
finanze, nel rispetto dei pertinenti principi
dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea,
a societa' a capitale interamente pubblico, su cui
l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo
a quello esercitato su propri servizi e che svolge la
propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti della
predetta amministrazione. Gli oneri e le spese relative
alle predette attivita' sono a carico delle risorse
finanziarie del FIR non oltre il limite massimo complessivo
di 12,5 milioni di euro.
502. I risparmiatori di cui al comma 502-bis sono
soddisfatti con priorita' a valere sulla dotazione del FIR.
502-bis. Previo accertamento da parte della
Commissione tecnica di cui al comma 501 esclusivamente dei
requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel presente
comma, hanno diritto all'erogazione da parte del FIR di un
indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai sensi
dei precedenti commi 496 e 497 i risparmiatori persone
fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli,
coltivatori diretti, in possesso delle azioni e delle
obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493
alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta
amministrativa - ovvero i loro successori mortis causa o il
coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente
more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in
possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di
trasferimento con atto tra vivi - che soddisfano una delle
seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di proprieta'
del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro; b)
ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a
35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali
prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma
di rendita. Il valore del patrimonio mobiliare di cui alla
suddetta lettera a) risulta dal patrimonio mobiliare
posseduto al 31 dicembre 2018, esclusi gli strumenti
finanziari di cui al comma 494, nonche' i contratti di
assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita
calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze del 13 aprile 2017, n. 138,
recante approvazione del modello tipo di dichiarazione
sostitutiva unica (DSU), nonche' delle relative istruzioni
per la compilazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
dicembre 2013, n. 159. Con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze previsto dal precedente comma
501 sono stabilite le modalita' di presentazione
dell'istanza di erogazione del menzionato indennizzo
forfettario. Nell'erogazione degli indennizzi effettuata ai
sensi del presente comma e' data precedenza ai pagamenti di
importo non superiore a 50.000 euro.
502-ter. Il limite di valore del patrimonio mobiliare
di proprieta' del risparmiatore, di cui al comma 502-bis,
lettera a), puo' essere elevato fino a 200.000 euro con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo
assenso della Commissione europea. Il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 501, secondo
periodo, e' conseguentemente adeguato.».
- Il citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n.
230, S.O.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
recante "Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
recante «Codice delle assicurazioni private» e' pubblicato
nella Gazz. Uff 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 24-bis del
decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15
(Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel
settore creditizio), come modificato dalla presente legge:
«Art. 24-bis (Disposizioni generali concernenti
l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale). -
1. Le disposizioni del presente articolo prevedono misure
ed interventi intesi a sviluppare l'educazione finanziaria,
assicurativa e previdenziale. Tali disposizioni assicurano
l'efficacia, l'efficienza e la sistematicita' delle azioni
dei soggetti pubblici e privati in tema di educazione
finanziaria, assicurativa e previdenziale e riconoscono
l'importanza dell'educazione finanziaria quale strumento
per la tutela del consumatore e per un utilizzo piu'
consapevole degli strumenti e dei servizi finanziari
offerti dal mercato.
2. In conformita' con la definizione
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE), per educazione finanziaria, assicurativa
e previdenziale, ai fini del presente articolo, si intende
il processo attraverso il quale le persone migliorano la
loro comprensione degli strumenti e dei prodotti finanziari
e sviluppano le competenze necessarie ad acquisire una
maggiore consapevolezza dei rischi e delle opportunita'
finanziarie.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, adotta, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il programma per una "Strategia nazionale
per l'educazione finanziaria, assicurativa e
previdenziale". La Strategia nazionale si conforma ai
seguenti principi:
a) organizzare in modo sistematico il coordinamento
dei soggetti pubblici e, eventualmente su base volontaria,
dei soggetti privati gia' attivi nella materia, ovvero di
quelli che saranno attivati dal programma, garantendo che
gli interventi siano continui nel tempo, promuovendo lo
scambio di informazioni tra i soggetti e la diffusione
delle relative esperienze, competenze e buone pratiche, e
definendo le modalita' con cui le iniziative di educazione
finanziaria, assicurativa e previdenziale possano entrare
in sinergia e collegarsi con le attivita' proprie del
sistema nazionale dell'istruzione;
b) definire le politiche nazionali in materia di
comunicazione e di diffusione di informazioni volte a
promuovere l'educazione finanziaria, assicurativa e
previdenziale;
c) prevedere la possibilita' di stipulare
convenzioni atte a promuovere interventi di formazione con
associazioni rappresentative di categorie produttive,
ordini professionali, associazioni dei consumatori,
organizzazioni senza fini di lucro e universita', anche con
la partecipazione degli enti territoriali.
4. Lo schema del programma di cui al comma 3 e'
trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari, che sono resi entro il termine di
trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo,
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
trasmette nuovamente lo schema del programma alle Camere
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,
corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione. I pareri definitivi delle
Commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari sono espressi entro trenta giorni dalla data
della nuova trasmissione. Decorso tale termine il programma
puo' comunque essere adottato.
5. Il Governo trasmette annualmente alle Camere entro
il 31 luglio una relazione sullo stato di attuazione della
Strategia nazionale per l'educazione finanziaria,
assicurativa e previdenziale. La relazione puo' contenere
le eventuali proposte di modifica e di aggiornamento del
programma di cui al comma 3, da adottare con le medesime
procedure previste al comma 4.
6. Per l'attuazione della Strategia nazionale di cui
al comma 3, con decreto da adottare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dello
sviluppo economico, istituisce il Comitato per la
programmazione e il coordinamento delle attivita' di
educazione finanziaria, con il compito di promuovere e
programmare iniziative di sensibilizzazione ed educazione
finanziaria.
7. Dall'istituzione del Comitato di cui al comma 6
non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica,
salvo quanto previsto dal comma 9.
8. Il Comitato, composto da undici membri, e'
presieduto da un direttore, nominato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, scelto
fra personalita' con comprovate competenze ed esperienza
nel settore. I membri diversi dal direttore, anch'essi
scelti fra personalita' con comprovate competenze ed
esperienza nel settore, sono designati: uno dal Ministro
dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno dal
Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, uno dalla Banca d'Italia,
uno dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(CONSOB), uno dall'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni (IVASS), uno dalla Commissione di vigilanza
sui fondi pensione (COVIP), uno dal Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti, uno dall'Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF). I
membri del Comitato, nonche' il direttore, durano in carica
tre anni e l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta.
9. Il Comitato opera attraverso riunioni periodiche,
prevedendo, ove necessario, la costituzione di specifici
gruppi di ricerca cui possono partecipare accademici ed
esperti nella materia. La partecipazione al Comitato non
da' titolo ad alcun emolumento o compenso o gettone di
presenza. E' fatta salva la corresponsione ai componenti
del Comitato dei rimborsi delle spese di viaggio e di
alloggio, sostenute per la partecipazione alle riunioni
periodiche di cui al primo periodo, a valere sui fondi
previsti dal comma 11.
10. Il Comitato ha il compito di individuare
obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in
essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le
iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio
nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti
pubblici e privati.
11. Agli oneri derivanti dalle attivita' del
Comitato, nel limite di un milione di euro annui a
decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 48-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito), come modificato dalla presente legge:
«Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle
pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa' a
prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a
qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a
cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il
beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale
importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento
e segnalano la circostanza all'agente della riscossione
competente per territorio, ai fini dell'esercizio
dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
La presente disposizione non si applica alle aziende o
societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o la
confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio
1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del
pagamento ai sensi dell'art. 19 del presente decreto
nonche' ai risparmiatori di cui all'art. 1, comma 494,
della legge 30 dicembre 2018, n. ?145, che hanno subito un
pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate
aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta
amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16
gennaio 2018.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 5 del
decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41 (Misure
urgenti per assicurare sicurezza, stabilita' finanziaria e
integrita' dei mercati, nonche' tutela della salute e della
liberta' di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli
del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo
dall'Unione europea), come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Prestazione dei servizi e delle attivita' da
parte dei soggetti italiani nel Regno Unito dopo la data di
recesso). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1,
le banche, le imprese di investimento, gli istituti di
pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le SGR, le
Sicav, le Sicaf, i gestori di fondi EuVECA, EuSEF e ELTIF e
gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto
dall'art. 106 del Testo unico bancario, aventi sede legale
in Italia e che alla data di recesso operano sul territorio
del Regno Unito possono continuare ad operare con le
medesime modalita' nel periodo transitorio, previa notifica
alle autorita' competenti, nel rispetto delle disposizioni
previste nel Regno Unito.
(Omissis).».
 
Art. 36 bis

Disposizioni in materia di trattamento fiscale dei fondi di
investimento europei a lungo termine

1. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo unico, derivanti dagli investimenti effettuati nei fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-octies.1), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che presentano le caratteristiche di cui al comma 3 del presente articolo, realizzati, anche mediante l'investimento in organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, che investono integralmente il proprio patrimonio in quote o azioni dei predetti fondi di investimento europei a lungo termine (fondi di ELTIF), da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
2. L'investimento si perfeziona con la destinazione di somme, per un importo non superiore a 150.000 euro nell'anno e non superiore a 1.500.000 euro complessivamente, per la sottoscrizione delle quote oazioni di uno o piu' ELTIF o di uno o piu' fondi di ELTIF.
3. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono beneficiare del regime fiscale speciale disciplinato dalle disposizioni del presente articolo gli investimenti, anche realizzati tramite la sottoscrizione di quote o azioni di fondi di ELTIF, negli ELTIF che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
a) il patrimonio raccolto dal medesimo gestore non e' superiore a 200 milioni di euro per ciascun anno, fino a un limite massimo complessivo per ciascun gestore pari a 600 milioni di euro;
b) almeno il 70 per cento del capitale e' investito in attivita' di investimento ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, riferibili a imprese di portafoglio ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 11 del medesimo regolamento (UE)2015/760, che siano residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
4. Ai fini della valutazione del rispetto del requisito di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo da parte degli ELTIF si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del medesimo regolamento (UE) 2015/760 e le relative norme nazionali di esecuzione.
5. Al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo, l'investimento negli ELTIF o nei fondi di ELTIF deve essere detenuto per almeno cinque anni. In caso di cessione delle quote o azioni detenute negli ELTIF o nei fondi di ELTIF prima della scadenza del suddetto termine, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo di investimento sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del quarto mese successivo a quello in corso alla data della cessione. Tuttavia, in caso di cessione o di rimborso delle quote o azioni prima della scadenza del suddetto termine, le agevolazioni previste dal presente articolo trovano comunque applicazione qualora il controvalore sia integralmente investito in un altro ELTIF o fondo di ELTIF entro novanta giorni dalla cessione o dal rimborso.
6. Il venire meno delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui al comma 1 relativamente ai redditi rivenienti dall'investimento negli ELTIF, anche realizzato tramite la sottoscrizione di quote o azioni di fondi di ELTIF, e l'obbligo di corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, secondo quanto previsto dal comma 5.
7. Il trasferimento a causa di morte delle azioni o quote detenute negli ELTIF o nei fondi di ELTIF che abbiano optato per il regime speciale non e' soggetto all'imposta di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano in via sperimentale per gli investimenti effettuati nell'anno 2020.
10. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.
11. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 5,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 44, comma 1, e
67, comma 1, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986:
«Art. 44 (Redditi di capitale). - 1. Sono redditi di
capitale:
a) gli interessi e altri proventi derivanti da
mutui, depositi e conti correnti;
b) gli interessi e gli altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi
dalle azioni e titoli similari, nonche' dei certificati di
massa;
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue
perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice
civile;
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di
altra garanzia;
d-bis) i proventi derivanti da prestiti erogati per
il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti
finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer
Lending) gestite da societa' iscritte all'albo degli
intermediari finanziari di cui all'art. 106 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da
istituti di pagamento rientranti nell'ambito di
applicazione dell'art. 114 del medesimo testo unico di cui
al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla
Banca d'Italia;
e) gli utili derivanti dalla partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' ed enti soggetti
all'imposta sul reddito delle societa', salvo il disposto
della lettera d) del comma 2 dell'art. 53; e' ricompresa
tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti
di cui all'art. 98 direttamente erogati dal socio o dalle
sue parti correlate, anche in sede di accertamento;
f) gli utili derivanti da associazioni in
partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma
dell'art. 2554 del codice civile, salvo il disposto della
lettera c) del comma 2 dell'art. 53;
g) i proventi derivanti dalla gestione,
nell'interesse collettivo di pluralita' di soggetti, di
masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni
affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti
contro termine su titoli e valute;
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli
garantito;
g-quater) i redditi compresi nei capitali
corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione
sulla vita e di capitalizzazione;
g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti
delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis)
del comma 1 dell'art. 50 erogate in forma periodica e delle
rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di
trust ai sensi dell'art. 73, comma 2, anche se non
residenti;
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da
altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale,
esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un
evento incerto.
(Omissis).»
«Art. 67 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi
se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di
imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di
lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la
lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a
renderli edificabili, e la successiva vendita, anche
parziale, dei terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da
non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per
successione e le unita' immobiliari urbane che per la
maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la
costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione
principale del cedente o dei suoi familiari, nonche', in
ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni
a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione. In caso di cessione a titolo
oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da
parte del donante;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce
cessione di partecipazioni qualificate la cessione di
azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa'
di cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al comma
3, lettera c), e dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1,
lettere a), b) e d), nonche' la cessione di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o
titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una
percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea
ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una
partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5
o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli
negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti
di voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'art. 44 quando non
rappresentano una partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui all'art. 109,
comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le
plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti
stipulati con associanti non residenti che non soddisfano
le condizioni di cui all'art. 44, comma 2, lettera a),
ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal
valore dell'apporto;
3) cessione dei contratti di cui al numero
precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore al
25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste del comma 2
dell'art. 47 del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili
ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' di cui all'art. 5,
escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e
dei soggetti di cui all'art. 73, nonche' di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui
alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione dei contratti di cui all'art. 109,
comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera
precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2
dell'art. 47;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui
alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non
rappresentativi di merci, di certificati di massa, di
valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti
da depositi o conti correnti, di metalli preziosi,
sempreche' siano allo stato grezzo o monetato, e di quote
di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo.
Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si
considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle
valute estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli
precedentemente indicati, comunque realizzati mediante
rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od
acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli
preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine
uno o piu' pagamenti collegati a tassi di interesse, a
quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute
estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro
parametro di natura finanziaria. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera sono considerati
strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi,
diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati
mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di
rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante
cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti
pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli
realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere
conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza
di un evento incerto;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a
premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il
pubblico e i premi derivanti da prove di abilita' o dalla
sorte nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di
particolari meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto
per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica
di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico,
salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'art.
53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in
usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili,
dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di
veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la
concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di
successiva cessione, anche parziale, delle aziende
acquisite ai sensi dell'art. 58;
h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore;
i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non
esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di
obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari
di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori
artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di
natura non professionale da parte di cori, bande musicali e
filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche,
e quelli erogati nell'esercizio diretto di attivita'
sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni
sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento
delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione
sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che
persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da essi
sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di
carattere amministrativo-gestionale di natura non
professionale resi in favore di societa' e associazioni
sportive dilettantistiche;
n) le plusvalenze realizzate a seguito di
trasformazione eterogenea di cui all'art. 171, comma 2, ove
ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere
precedenti.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 1
del citato decreto legislativo n. 58 del 1998:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
c-bis) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui
fondi pensione;
d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni;
d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto
delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54
del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.
1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'art. 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
d-ter) "UE": l'Unione europea;
d-quater) "impresa di investimento": l'impresa la cui
occupazione o attivita' abituale consiste nel prestare uno
o piu' servizi di investimento a terzi e/o nell'effettuare
una o piu' attivita' di investimento a titolo
professionale;
d-quinquies) "banca": la banca come definita
dall'art. 1, comma 1, lettera b), del Testo unico bancario;
d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE":
la banca avente sede legale e amministrazione centrale in
un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
e) "societa' di intermediazione mobiliare" (Sim):
l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica
con sede legale e direzione generale in Italia, diversa
dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo previsto dall'art. 106 del T.U. bancario,
autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento;
f) "impresa di investimento dell'Unione europea" o
"impresa di investimento UE": l'impresa di investimento,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato dell'Unione europea, diverso
dall'Italia;
g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che non ha la
propria sede legale o direzione generale nell'Unione
europea, la cui attivita' e' corrispondente a quella di
un'impresa di investimento UE o di una banca UE che presta
servizi o attivita' di investimento;
h);
i) 'societa' di investimento a capitale variabile'
(Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa' per
azioni a capitale variabile con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni;
i-bis) 'societa' di investimento a capitale fisso'
(Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per
azioni a capitale fisso con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi;
i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che
comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
i-quater) societa' di investimento semplice (SiS): il
FIA italiano, riservato a investitori professionali,
costituito in forma di Sicaf che gestisce direttamente il
proprio patrimonio e che rispetta tutte le seguenti
condizioni:
1) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni;
2) ha per oggetto esclusivo l'investimento diretto
del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati
regolamentati di cui all'art. 2 paragrafo 1, lettera f),
primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 che si trovano
nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio
dell'attivita', in deroga all'art. 35-bis, comma 1, lettera
f);
3) non ricorre alla leva finanziaria;
4) dispone di un capitale sociale almeno pari a
quello previsto dall'art. 2327 del codice civile, in deroga
all'art. 35-bis, comma 1, lettera c);
j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr costituito
in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote,
istituito e gestito da un gestore;
k) 'Organismo di investimento collettivo del
risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione
del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui
patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori
mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia
dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari,
crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti
diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,
partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a
una politica di investimento predeterminata;
k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno
il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a
valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita' e
con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e
dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;
k-ter) 'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello
aperto;
l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento, le
Sicav e le Sicaf;
m) 'Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari italiani' (OICVM italiani): il fondo comune di
investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di
applicazione della direttiva 2009/65/CE;
m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr rientranti
nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE,
costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano): il
fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE;
m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano
la cui partecipazione e' riservata a investitori
professionali e alle categorie di investitori individuate
dal regolamento di cui all'art. 39;
m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli Oicr
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso
dall'Italia;
m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)': gli
Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente
all'UE;
m-septies) 'fondo europeo per il venture capital'
(EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 345/2013;
m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale'
(EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 346/2013;
m-octies.1) 'fondo di investimento europeo a lungo
termine" (ELTIF): l'Oicr rientrante nell'ambito di
applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760;
m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le
proprie attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr
master;
m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o piu'
Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie
attivita';
m-undecies) 'clienti professionali' o 'investitori
professionali': i clienti professionali ai sensi dell'art.
6, commi 2-quinquies e 2-sexies;
m-undecies.1) 'Business Angel': gli investitori a
supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera
diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000
nell'ultimo triennio;
m-duodecies) "clienti al dettaglio o investitori al
dettaglio": i clienti o gli investitori che non sono
clienti professionali o investitori professionali;
n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio
che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei
relativi rischi;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) 'societa' di gestione UE': la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' OICVM;
p) 'gestore di FIA UE' (GEFIA UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' FIA;
q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la
societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE
con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che
esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;
q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav e la Sicaf che
gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa' di
gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di
EuVECA, il gestore di EuSEF e il gestore di ELTIF;
q-ter) 'depositario di Oicr': il soggetto autorizzato
nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di
depositario;
q-quater) 'depositario dell'Oicr master o dell'Oicr
feeder': il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder
ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder e' un Oicr UE o
non UE, il soggetto autorizzato nello Stato di origine a
svolgere i compiti di depositario;
q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le quote dei
fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le
azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf;
r) "soggetti abilitati": le Sim, le imprese di
investimento UE con succursale in Italia, le imprese di
paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le societa' di
gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i
GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE
autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'albo
previsto dall'art. 106 del T.U. bancario, le banche
italiane e le banche UE con succursale in Italia
autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di
investimento;
r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
UE ha la propria sede legale e direzione generale;
r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in
cui l'OICR e' stato costituito;
r-ter.1) "indice di riferimento" o "benchmark":
l'indice di cui all'art. 3, paragrafo 1, punto 3), del
regolamento (UE) 2016/1011;
r-ter.2) "amministratore di indici di riferimento":
la persona fisica o giuridica di cui all'art. 3, paragrafo
1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011;
r-quater) 'rating del credito': un parere relativo al
merito creditizio di un'entita', cosi' come definito
dall'art. 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE)
n. 1060/2009;
r-quinquies) 'agenzia di rating del credito': una
persona giuridica la cui attivita' include l'emissione di
rating del credito a livello professionale;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B
dell'Allegato I al presente decreto, autorizzati nello
Stato dell'UE di origine;
t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli
indicati nel regolamento previsto dall'art. 100, comma 1,
lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o
esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari
quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di
ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un
mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente
dei valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali
valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato;
w-bis) soggetti abilitati alla distribuzione
assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti nella
sezione d) del registro unico degli intermediari
assicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo n.
209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea iscritti
nell'elenco annesso di cui all'art. 116-quinquies, comma 5,
del decreto legislativo n. 209 del 2005, quali le banche,
le societa' di intermediazione mobiliare e le imprese di
investimento, anche quando operano con i collaboratori di
cui alla sezione E del registro unico degli intermediari
assicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo n.
209 del 2005;
w-bis.1) «prodotto di investimento al dettaglio e
assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi
all'art. 4, numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.2) «prodotto d'investimento al dettaglio
preassemblato» o «PRIP»: un investimento ai sensi dell'art.
4, numero 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.3) «prodotto di investimento assicurativo»: un
prodotto ai sensi dell'art. 4, numero 2), del regolamento
(UE) n. 1286/2014. Tale definizione non include: 1) i
prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I
della direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti assicurativi
vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano
dovute soltanto in caso di decesso o per incapacita' dovuta
a lesione, malattia o disabilita'; 3) i prodotti
pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono
riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire
all'investitore un reddito durante la pensione e che
consentono all'investitore di godere di determinati
vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o
professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano
nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o
della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti
pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un
contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il
lavoratore o il datore di lavoro non puo' scegliere il
fornitore o il prodotto pensionistico;
w-bis.4) «ideatore di prodotti d'investimento al
dettaglio preassemblati e assicurativi» o «ideatore di
PRIIP»: un soggetto di cui all'art. 4, numero 4), del
regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un soggetto di
cui all'art. 4, numero 5), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.6) «investitore al dettaglio in PRIIP»: un
cliente ai sensi dell'art. 4, numero 6), del regolamento
(UE) n. 1286/2014;
w-bis.7) "gestore del mercato": il soggetto che
gestisce e/o amministra l'attivita' di un mercato
regolamentato e puo' coincidere con il mercato
regolamentato stesso;
w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale
amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che
consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base
alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di
acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione
conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e'
autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla
parte III;
w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come
Stato membro d'origine":
1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore
nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore
corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri
1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non appartenente
all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia come Stato
membro d'origine tra gli Stati membri in cui i propri
valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro
d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto
un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 4-bis)
e abbia comunicato tale scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli
di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i
cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un
mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia
come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un
solo Stato membro d'origine. La scelta resta valida per
almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari
dell'emittente non sono piu' ammessi alla negoziazione in
alcun mercato regolamentato dell'Unione europea, o salvo
che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di
cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera;
4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui
valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato dello Stato membro d'origine, ma
sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del
caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto
l'Italia come nuovo Stato membro d'origine;
w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre
disposizioni di legge, le piccole e medie imprese,
emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche
anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle
proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero
che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai
500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti
azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti
limiti per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con
regolamento le disposizioni attuative della presente
lettera, incluse le modalita' informative cui sono tenuti
tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla
perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base delle
informazioni fornite dagli emittenti pubblica l'elenco
delle PMI tramite il proprio sito internet;
w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti
indicati nell'art. 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni;
w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i
provvedimenti con cui sono disposte:
1) l'amministrazione straordinaria, nonche' le
misure adottate nel suo ambito;
2) le misure adottate ai sensi dell'art. 60-bis.4;
3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai
punti 1 e 2, adottate da autorita' di altri Stati
dell'Unione europea;
w-septies) "depositari centrali di titoli o
depositari centrali": i soggetti indicati nell'art. 2,
paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,
relativo al miglioramento del regolamento titoli
nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 73 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
«Art. 73 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', nonche' i trust, residenti nel territorio dello
Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', i trust che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli
organismi di investimento collettivo del risparmio,
residenti nel territorio dello Stato;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il
presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e
autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
del comma 1 sono comprese anche le societa' e le
associazioni indicate nell'art. 5. Nei casi in cui i
beneficiari del trust siano individuati, i redditi
conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai
beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione
individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri
documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte
del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio
dello Stato. Si considerano altresi' residenti nel
territorio dello Stato gli organismi di investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova
contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto
istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'art. 168-bis, in cui almeno uno dei
disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano
fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si
considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato
i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'art. 168-bis, quando, successivamente alla
loro costituzione, un soggetto residente nel territorio
dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione
che importi il trasferimento di proprieta' di beni immobili
o la costituzione o il trasferimento di diritti reali
immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli di
destinazione sugli stessi.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente
residente e' determinato in base alla legge, all'atto
costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto
pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.
Per oggetto principale si intende l'attivita' essenziale
per realizzare direttamente gli scopi primari indicati
dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto
nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente
residente e' determinato in base all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.
5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente
nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di
societa' ed enti, che detengono partecipazioni di
controllo, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del codice
civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma
1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
dell'art. 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti
residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di
amministrazione, o altro organo equivalente di gestione,
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel
territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del
controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione
esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti
spettanti ai familiari di cui all'art. 5, comma 5.
5-quater. Salvo prova contraria, si considerano
residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti il
cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote
o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o
indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per
interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il
controllo e' individuato ai sensi dell'art. 2359, commi
primo e secondo, del codice civile, anche per
partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle
societa'.
5-quinquies. I redditi degli organismi di
investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia,
diversi dagli organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo,
gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello
Stato, di cui all'art. 11-bis del decreto-legge 30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive
modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi
purche' il fondo o il soggetto incaricato della gestione
sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le
ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo
definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi
2 e 3 dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e
successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi
dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute
previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo art. 26 e
dall'art. 26-quinquies del predetto decreto nonche'
dall'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e
successive modificazioni.».
- Il citato regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015 relativo ai
fondi di investimento europei a lungo termine e' pubblicato
nella G.U.U.E. 19 maggio 2015, n. L 123.
- Il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346
recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1990, n.
277, S.O.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
«Art. 108 (ex art. 88 del TCE). - 1. La Commissione
procede con gli Stati membri all'esame permanente dei
regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a
questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale
sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato interno a norma
dell'art. 107, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli
articoli 258 e 259.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga
alle disposizioni dell'art. 107 o ai regolamenti di cui
all'art. 109, quando circostanze eccezionali giustifichino
tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato
interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro
tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato interno a norma
dell'art. 107, la Commissione inizia senza indugio la
procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato
membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure
progettate prima che tale procedura abbia condotto a una
decisione finale.
4. La Commissione puo' adottare regolamenti
concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il
Consiglio ha stabilito, conformemente all'art. 109, che
possono essere dispensate dalla procedura di cui al
paragrafo 3 del presente articolo.».
 
Art. 36 ter

Proroga del termine per la garanzia dello Stato su passivita' di
nuova emissione

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2019, n. 16, le parole: «fino al 30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 marzo 2019, n. 16 (Misure
urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di
risparmio di Genova e Imperia), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Garanzia dello Stato su passivita' di nuova
emissione). - 1. Al fine di evitare o porre rimedio a una
grave perturbazione dell'economia e preservare la
stabilita' finanziaria, ai sensi dell'art. 18 del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'art. 18,
paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014,
il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato,
fino al 31 dicembre 2019, a concedere la garanzia dello
Stato su passivita' di nuova emissione di Banca Carige in
conformita' di quanto previsto dal presente Capo I, nel
rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di
Stato, fino a un valore nominale di 3.000 milioni di euro.
(Omissis).».
 
Art. 37

Ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale
sociale della NewCo Nuova Alitalia

1. Al fine del rilancio del settore del trasporto aereo e per il rafforzamento del trasporto intermodale, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a sottoscrivere, nel limite dell'importo maturato a titolo di interessi ai sensi del comma 3, quote di partecipazione al capitale della societa' di nuova costituzione cui saranno trasferiti i compendi aziendali oggetto delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. I criteri e le modalita' dell'operazione di cui al primo periodo sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad avvalersi di primarie istituzioni finanziarie e legali a valere sulle risorse di cui al comma 4, nel limite di euro 200.000,00.
2. Alla societa' di nuova costituzione di cui al presente articolo, partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
3. Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria corrisponde gli interessi maturati sul finanziamento a titolo oneroso - di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come integrato ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, -dalla data di effettiva erogazione alla data del decreto del Ministro dello sviluppo economico di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure e, comunque, fino a data non successiva al 31 maggio 2019.
4. Gli interessi di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro sessanta giorni dalla data del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere riassegnati ad uno o piu' capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalita' di cui al comma 1.
5. All'articolo 50, comma 1, del citato decreto-legge n.50 del 2017, le parole al terzo periodo «, ed e' restituito entro sei mesi dall'erogazione in prededuzione, con priorita' rispetto a ogni altro debito della procedura» sono soppresse.
6. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazione con legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole «entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 e, in ogni caso, non oltre il termine del 30 giugno 2019» sono sostituite con le seguenti: «, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell'attivo disponibile di Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria».
7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2019 in termini di solo fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 50.
8. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'operazione di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96 (Disposizioni urgenti in
materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo), come integrato ai
sensi dell'art. 12 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2017, n. 172 e come modificato dalla presente legge:
«Art. 50 (Misure urgenti per assicurare la
continuita' del servizio svolto dall'Alitalia Spa). - 1. Al
fine di evitare l'interruzione del servizio svolto dalla
societa' Alitalia - Societa' Aerea Italiana - Spa in
amministrazione straordinaria, per i collegamenti aerei nel
territorio nazionale e con il territorio nazionale, ivi
compresi quelli con oneri di servizio pubblico ai sensi
della vigente normativa europea, tenuto conto delle gravi
difficolta' di ordine sociale e dei gravi disagi per gli
utenti che tale interruzione determinerebbe, e' disposto un
finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro,
della durata di sei mesi, da erogare con decreto del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze entro cinque giorni
dall'apertura della procedura di amministrazione
straordinaria a favore dell'Alitalia - Societa' Aerea
Italiana - Spa in amministrazione straordinaria, da
utilizzare per le indilazionabili esigenze gestionali della
societa' stessa e delle altre societa' del gruppo
sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria,
anche relative alla continuita' dei sistemi di regolazione
internazionale dei rapporti economici con i vettori, nelle
more dell'esecuzione di un programma predisposto ai sensi
degli articoli 27 e 54 del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, e conforme alla normativa europea. Il
relativo stanziamento e' iscritto nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico. Il finanziamento e'
concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a
sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la
data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base. Le
somme corrisposte in restituzione del finanziamento per
capitale e interessi sono versate, nel 2017, all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per un
importo pari a 300 milioni di euro, al fondo di cui
all'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, e per l'importo eccedente al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27
ottobre 1993, n. 432.
2. Le procedure conseguenti all'invito per la
raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla
definizione della procedura di amministrazione
straordinaria, pubblicato dai Commissari straordinari ai
sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 2 maggio
2017, n. 55, sono svolte assicurando il rispetto dei
principi di trasparenza, parita' di trattamento e non
discriminazione e devono essere espletate nel termine di
sei mesi dalla concessione del finanziamento di cui al
comma 1 del presente articolo.».
- Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante
«Testo unico in materia di societa' a partecipazione
pubblica» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
settembre 2016, n. 210.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del
citato decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Disciplina del termine per la restituzione
del finanziamento di cui all'art. 50, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50). - 1. Il finanziamento
a titolo oneroso di cui all'art. 50, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come
integrato ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2017, n. 172, e' rimborsato, nell'ambito
della procedura di ripartizione dell'attivo
dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti
dell'attivo disponibile di Alitalia - Societa' Aerea
Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria.
(Omissis).».
 
Art. 38
Debiti enti locali

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 932 e' inserito il seguente: «932-bis. A seguito della conclusione delle attivita' straordinarie della gestione commissariale di cui al comma 932:
a) Roma capitale provvede alla cancellazione dei residui attivi e passivi nei confronti della gestione commissariale;
b) sono trasferiti a Roma Capitale i crediti di competenza della stessa gestione commissariale iscritti nella massa attiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come definito in attuazione del comma 930, iscrivendo in bilancio un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilita', destinato ad essere conservato fino alla riscossione o cancellazione degli stessi crediti; la differenza e' finalizzata alla copertura dell'eventuale disavanzo derivante dalla lettera a);
c) e' trasferita a Roma capitale la titolarita' del piano di estinzione dei debiti, ivi inclusi quelli finanziari, oggetto di ricognizione, come approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930, unitamente alle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non destinate annualmente alla copertura degli oneri di cui al comma 1-sexies o all'ammortamento del debito finanziario a carico del Ministero dell'economia e delle finanze individuati dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930;
d) le posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008 non inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva di cui al comma 930, rientrano nella competenza di Roma Capitale. ».
1-bis. Roma Capitale promuove le iniziative necessarie per ottenere l'adesione dei possessori delle obbligazioni RomeCity 5,345 per cento con scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798) per 1.400 milioni di euro all'accollo del prestito obbligazionario medesimo da parte dello Stato; in caso di adesione, gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi e del capitale del suddetto prestito obbligazionario sono assunti a carico del bilancio dello Stato, con efficacia a partire dal pagamento della cedola successiva a quella in corso al momento dell'adesione stessa.
1-ter. Per le finalita' di cui al comma 1-bis, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048. Al relativo onere si provvede:
a) mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2048;
b) mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per un importo pari a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 24,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 4,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Al fine di assicurarne la disponibilita' in ciascuno dei predetti anni, le giacenze della contabilita' speciale possono essere utilizzate per le finalita' originarie solo per la parte eccedente gli importi complessivi rimasti da versare all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi della presente lettera.
1-quater. Agli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 1-bis, pari a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite alle somme che il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma e' autorizzato annualmente a utilizzare a valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' rideterminato il limite di cui al primo periodo del presente comma.
1-quinquies. In caso di mancata adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-bis, la dotazione del fondo di cui al comma 1-ter e' destinata alle finalita' di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
1-sexies.In caso di adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-bis, un importo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2042 al 2048, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' destinato al rimborso della quota capitale delle obbligazioni di cui al citato comma 1-bis.
1-septies.Per gli anni dal 2020 al 2022, un importo commisurato ai minori esborsi eventualmente derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere con istituti di credito di competenza della Gestione commissariale di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, effettuate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' destinato ad alimentare un fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, denominato «Fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle citta' metropolitane»; il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma promuove presso gli istituti di credito ogni iniziativa utile al raggiungimento di detto obiettivo. L'eventuale conclusione dei contratti di rinegoziazione e' comunque subordinata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'emanazione di un decreto di autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo di cui al primo periodo e' incrementato, anche in via pluriennale, con le seguenti modalita':
a) mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In tal caso, il limite alle somme che il citato Commissario straordinario e' autorizzato annualmente a utilizzare a valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' corrispondentemente ridotto;
b) mediante riassegnazione delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte del citato Commissario straordinario a valere sulle disponibilita' giacenti sul conto corrente di tesoreria ad esso intestato. In tal caso, l'importo delle somme versate e' computato ai fini della verifica del rispetto del limite di cui al secondo periodo della lettera a).
1-octies. Ai fini del concorso nel pagamento delle rate in scadenza dei mutui contratti per spese di investimento da parte dei comuni capoluogo delle citta' metropolitane in dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dal comma 1-septies del presente articolo, e' riconosciuto ai medesimi comuni un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
1-novies. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «accantonata per l'anno 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «accantonata per gli anni 2017, 2018 e 2019» e le parole: «Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017 e per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio sanitario nazionale per gli anni 2017, 2018 e 2019». Per l'anno 2019, la somma accantonata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del citato decreto-legge n. 148 del 2017, come modificato dal presente comma, e' ripartita per le finalita' indicate alle lettere a) e b) del medesimo articolo 18, comma 1, secondo gli importi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1-decies.Il fondo di cui al comma 1-septies e' annualmente ripartito, su richiesta dei comuni interessati, tra i comuni capoluogo delle citta' metropolitane che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi rispettivamente degli articoli 243-bis e 246 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno deliberato un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti. Il fondo e' ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro il 30 novembre 2019, in proporzione all'entita' delle rate annuali di rimborso del debito.
1-undecies.I comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che hanno dichiarato, in data successiva al 1°gennaio 2012, lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che successivamente hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di assicurare il ripiano delle passivita' individuate nel piano di cui al comma 6 del medesimo articolo 243-bis, sono autorizzati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 95 e 97 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a ridurre gli importi dei contratti in essere, nonche' di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia gia' intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi a oggetto l'acquisto o la fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facolta' di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. E' fatta salva la facolta' del prestatore dei beni o servizi di recedere dal contratto, entro trenta giorni dalla comunicazione della manifestazione di volonta' di operare la riduzione, senza alcuna penalita' da recesso verso l'amministrazione. Il recesso e' comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, i comuni di cui al presente comma, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilita' di beni e servizi necessari alla loro attivita', stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro della societa' Consip Spa, a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materiadi contratti pubblici.
1-duodecies. Al comma 2-bis dell'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto».
1-terdecies. La tabella di cui al comma 5-bis dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituita dalla seguente:


===============================================================
| |Durata massima del piano |
|Rapporto passivita'/impegni di cui | di riequilibrio |
| al titolo I | finanziario |
+===================================+=========================+
| |pluriennale |
+-----------------------------------+-------------------------+
|Fino al 20 per cento |4 anni |
+-----------------------------------+-------------------------+
|Superiore al 20 per cento e fino al| |
|60 per cento |10 anni |
+-----------------------------------+-------------------------+
|Superiore al 60 per cento e fino al| |
|100 per cento per i comuni fino a | |
|60.000 abitanti |15 anni |
+-----------------------------------+-------------------------+
|Oltre il 60 per cento per i comuni | |
|con popolazione superiore a 60.000 | |
|abitanti e oltre il 100 per cento | |
|per tutti gli altri comuni |20 anni |
+-----------------------------------+-------------------------+

1-quaterdecies.Nell'ambito delle misure volte ad assicurare la realizzazione di iniziative prioritarie, e' riconosciuto al comune di Alessandria un contributo in conto capitale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
1-quinquiesdecies.I comuni interessati dagli eventi sismici della provincia di Campobasso e della citta' metropolitana di Catania individuati, rispettivamente, dalla delibera del Consiglio dei ministri 6 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2018, e dalla delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019, approvano il rendiconto della gestione previsto dall'articolo 227 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo all'esercizio 2018, entro il 31 luglio 2019 e lo trasmettono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dalla data dell'approvazione.
2. Fino alla conclusione delle attivita' straordinarie della Gestione commissariale di cui all'articolo 78 del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di sopperire a temporanee carenze di liquidita' della Gestione stessa il comune di Roma Capitale e' autorizzato a concedere alla stessa anticipazioni di liquidita'. Le modalita' di concessione, la misura dell'eventuale tasso di interesse e la restituzione delle anticipazioni di liquidita' di cui al periodo precedente, sono disciplinate con apposita convenzione tra Roma Capitale e la Gestione Commissariale.
2-bis.Gli enti locali che hanno proposto la rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio ai sensi dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro la data del 14 febbraio 2019 di deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, anche se non ancora approvato dalla competente sezione regionale della Corte dei conti ovvero inciso da provvedimenti conformativi alla predetta sentenza della sezione regionale competente, possono riproporre il piano per adeguarlo alla normativa vigente secondo la procedura dell'articolo 1, commi 888 e 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2-ter.La riproposizione di cui al comma 2-bis deve contenere il ricalcolo complessivo del disavanzo gia' oggetto del piano modificato, nel rispetto della disciplina vigente, ferma restando la disciplina prevista per gli altri disavanzi.
2-quater. Le rimodulazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non sospendono le azioni esecutive e, considerata la situazione di eccezionale urgenza, sono oggetto di approvazione o di diniego della competente sezione regionale della Corte dei conti entro venti giorni dalla ricezione dell'atto deliberativo del consiglio comunale. Per i piani per cui e' pendente la fase istruttoria presso la Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Commissione predetta e' tenuta a concludere la fase istruttoria entro venti giorni dalla ricezione delle deliberazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter. Entro i successivi cinque giorni, la Commissione invia le proprie considerazioni istruttorie conclusive alla competente sezione regionale della Corte dei conti, che provvede alla approvazione o al diniego del piano di riequilibrio riformulato entro venti giorni dalla ricezione degli atti.
2-quinquies. A decorrere dall'anno 2019, al comune di Campione d'Italia e' corrisposto un contributo nel limite massimo di 5 milioni di euro annui, per esigenze di bilancio, con priorita' per le spese di funzionamento dell'ente, a valere sulle somme iscritte nel capitolo 1379, denominato «Contributo straordinario al comune di Campione d'Italia», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 14 dell'art. 14
del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«Art. 14 (Patto di stabilita' interno ed altre
disposizioni sugli enti territoriali). - (Omissis).
14. In vista della compiuta attuazione di quanto
previsto ai sensi dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009,
n. 42, e in considerazione dell'eccezionale situazione di
squilibrio finanziario del Comune di Roma, come emergente
ai sensi di quanto previsto dall'art. 78 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, fino all'adozione del decreto
legislativo previsto ai sensi del citato art. 24, e'
costituito un fondo allocato su un apposito capitolo di
bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze con
una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere
dall'anno 2011, per il concorso al sostegno degli oneri
derivanti dall'attuazione del piano di rientro approvato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2008. La restante quota delle somme occorrenti a
fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del
predetto piano di rientro e' reperita mediante
l'istituzione, fino al conseguimento di 200 milioni di euro
annui complessivi:
a) di un'addizionale commissariale sui diritti di
imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli
aeroporti della citta' di Roma fino ad un massimo di 1 euro
per passeggero;
b) di un incremento dell'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al
limite massimo dello 0,4%.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 37
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale):
«Art. 37 (Strumenti per favorire la cessione dei
crediti certificati). - (Omissis).
6. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, un fondo con
una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2014
finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio
statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per
le finalita' del presente comma e' autorizzata
l'istituzione di apposita contabilita' speciale. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.
(Omissis).».
- Il testo del comma 177-bis dell'art. 4 della citata
legge n. 350 del 2003 e' riportato nelle Note all'art. 32.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 78 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
«Art. 78 (Disposizioni urgenti per Roma capitale). -
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi
strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel
rispetto dei principi indicati dall'art. 119 della
Costituzione, nelle more dell'approvazione della legge di
disciplina dell'ordinamento, anche contabile, di Roma
Capitale ai sensi dell'art. 114, terzo comma, della
Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, il Sindaco del comune di Roma, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e'
nominato Commissario straordinario del Governo per la
ricognizione della situazione economico-finanziaria del
comune e delle societa' da esso partecipate, con esclusione
di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la
predisposizione ed attuazione di un piano di rientro
dall'indebitamento pregresso.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri:
a) sono individuati gli istituti e gli strumenti
disciplinati dal Titolo VIII del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui puo'
avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal
fine all'organo straordinario di liquidazione, fermo
restando quanto previsto al comma 6;
b).
3. La gestione commissariale del comune assume, con
bilancio separato rispetto a quello della gestione
ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le
obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008. Le
disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle
competenze ordinarie degli organi comunali relativamente
alla gestione del periodo successivo alla data del 28
aprile 2008. Alla gestione ordinaria si applica quanto
previsto dall'art. 77-bis, comma 17. Il concorso agli
obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune
di Roma ai sensi del citato art. 77-bis e' a carico del
piano di rientro.
4. Il piano di rientro, con la situazione
economico-finanziaria del comune e delle societa' da esso
partecipate di cui al comma 1, gestito con separato
bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero entro altro
termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui ai commi 1 e 2, e' presentato dal
Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i
successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, individuando le coperture
finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei
limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione
vigente. E' autorizzata l'apertura di una apposita
contabilita' speciale. Al fine di consentire il
perseguimento delle finalita' indicate al comma 1, il piano
assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le
somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi
titolo, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee a
garantire il sollecito rientro dall'indebitamento
pregresso. Fermo restando quanto previsto dagli articoli
194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel
piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla
data del 28 aprile 2008, e' sufficiente una determinazione
dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta
assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale
ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Il Commissario straordinario potra'
recedere, entro lo stesso termine di presentazione del
piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
5. Per l'intera durata del regime commissariale di
cui al presente articolo non puo' procedersi alla
deliberazione di dissesto di cui all'art. 246, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. I decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso
l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte
anteriormente alla data di emanazione del medesimo decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, dei commi 2, 3 e
4 dell'art. 248 e del comma 12 dell'art. 255 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le entrate del
comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni
sono attribuite alla gestione corrente di Roma Capitale,
ivi comprese quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti
all'anno 2008, purche' accertate successivamente al 31
dicembre 2007.
7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di
Roma sono prorogati di sei mesi i termini previsti per
l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2007,
per l'adozione della delibera di cui all'art. 193, comma 2,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per
l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008.
8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro
di cui al presente articolo, la Cassa Depositi e Prestiti
S.p.a. concede al comune di Roma una anticipazione di 500
milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti
statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati
introiti di natura tributaria.».
- Si riporta il testo vigente dei commi 751 e seguenti
dell'art. 1 della citata legge n. 208 del 2015:
«751. Il Commissario straordinario del Governo per la
gestione del piano di rientro, entro il 31 maggio e il 30
novembre di ciascun anno, propone alla Presidenza del
Consiglio dei ministri l'aggiornamento del piano di rientro
di cui all'art. 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro dell'interno, entro i successivi trenta giorni e'
approvato l'aggiornamento del piano di rientro. Per l'anno
2016, l'aggiornamento del piano, secondo le modalita' di
cui al periodo precedente, e' proposto entro il 31 gennaio,
il 31 maggio e il 30 novembre.
752. Restano validi gli atti e i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i
rapporti giuridici sorti sulla base del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 agosto 2015,
relativo alla nomina del Commissario straordinario del
Governo per la gestione del piano di rientro di cui
all'art. 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni, e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2015,
avente ad oggetto, tra l'altro, la ricognizione della
attuale consistenza e della composizione della massa attiva
e della massa passiva comprese nel predetto piano.
753. L'art. 16, comma 4-ter, del decreto-legge 6
marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 maggio 2014, n. 68, e l'art. 78, comma 2, lettera
b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
abrogati. Il quinto e il sesto periodo dell'art. 14, comma
13-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, sono soppressi.
754. Alle province e alle citta' metropolitane delle
regioni a statuto ordinario e' attribuito un contributo
complessivo di 495 milioni di euro nell'anno 2016, 470
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e
400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, di
cui 245 milioni di euro per l'anno 2016, 220 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2021 a favore delle
province e 250 milioni di euro a favore delle citta'
metropolitane, finalizzato al finanziamento delle spese
connesse alle funzioni relative alla viabilita' e
all'edilizia scolastica. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro delegato per gli affari
regionali e le autonomie, da adottare entro il 28 febbraio
2016, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, e' stabilito il riparto del contributo di cui al
periodo precedente, tenendo anche conto degli impegni
desunti dagli ultimi tre rendiconti disponibili relativi
alle voci di spesa di cui al primo periodo.
755. Al comma 540 dell'art. 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190, le parole: "con una dotazione di 125 milioni
di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2017 al 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "con una dotazione di 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2016 al 2020".
756. Per l'esercizio 2016, le province e le citta'
metropolitane:
a) possono predisporre il bilancio di previsione
per la sola annualita' 2016;
b) al fine di garantire il mantenimento degli
equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di
previsione l'avanzo libero e destinato.».
- Si riporta il testo degli articoli 243-bis, 244 e 246
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 243-bis (Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale). - 1. I comuni e le province per i quali,
anche in considerazione delle pronunce delle competenti
sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli
enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in
grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui
le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano
sufficienti a superare le condizioni di squilibrio
rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
prevista dal presente articolo. La predetta procedura non
puo' essere iniziata qualora sia decorso il termine
assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli
consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149.
2. La deliberazione di ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5
giorni dalla data di esecutivita', alla competente sezione
regionale della Corte dei conti e al Ministero
dell'interno.
3. Il ricorso alla procedura di cui al presente
articolo sospende temporaneamente la possibilita' per la
Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'art. 6, comma
2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il
termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
comma 6, lettera a), del presente articolo.
4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti
dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di
approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui
all'art. 243-quater, commi 1 e 3.
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di esecutivita'
della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di
riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra
quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato
del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al
presente comma risulti gia' presentata dalla precedente
amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti
ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di
approvazione o di diniego di cui all'art. 243-quater, comma
3, l'amministrazione in carica ha facolta' di rimodulare il
piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei
sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della
relazione di cui all'art. 4-bis, comma 2, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
Omissis).
6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale
deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare
le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque,
contenere:
a) le eventuali misure correttive adottate
dall'ente locale in considerazione dei comportamenti
difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato
rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita'
interno accertati dalla competente sezione regionale della
Corte dei conti;
b) la puntuale ricognizione, con relativa
quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati,
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante
dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti
fuori bilancio;
c) l'individuazione, con relative quantificazione e
previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le
misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di
amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a
partire da quello in corso alla data di accettazione del
piano;
d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano
di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo
di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o
da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio.
7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e'
tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti
fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194. Per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente puo'
provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della
durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio,
compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei
pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato puo'
richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei
carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle
annualita' ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale
dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata
temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali
mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la
disciplina di cui all'art. 19, commi 1-quater, 3 e 3-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di dilazione di cui
all'art. 21 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973.
7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano
anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatoria.
7-quater. Le modalita' di applicazione delle
disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
7-quinquies. L'ente locale e' tenuto a rilasciare
apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 206
quale garanzia del pagamento delle rate relative ai carichi
delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi 7-bis
e 7-ter.
8. Al fine di assicurare il prefissato graduale
riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata
del piano, l'ente:
a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei
tributi locali nella misura massima consentita, anche in
deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione
vigente;
b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di
copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'art. 243,
comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei costi
della gestione dei servizi a domanda individuale prevista
dalla lettera a) del medesimo art. 243, comma 2;
c) e' tenuto ad assicurare, con i proventi della
relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e del servizio acquedotto;
d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni
organiche e sulle assunzioni di personale previsto
dall'art. 243, comma 1;
e) e' tenuto ad effettuare una revisione
straordinaria di tutti i residui attivi e passivi
conservati in bilancio, stralciando i residui attivi
inesigibili o di dubbia esigibilita' da inserire nel conto
del patrimonio fino al compimento dei termini di
prescrizione, nonche' una sistematica attivita' di
accertamento delle posizioni debitorie aperte con il
sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione
delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica
della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle
entrate con vincolo di destinazione;
f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione
della spesa con indicazione di precisi obiettivi di
riduzione della stessa, nonche' una verifica e relativa
valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente
e della situazione di tutti gli organismi e delle societa'
partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico
del bilancio dell'ente;
g) puo' procedere all'assunzione di mutui per la
copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di
investimento in deroga ai limiti di cui all'art. 204, comma
1, previsti dalla legislazione vigente, nonche' accedere al
Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria
degli enti locali di cui all'art. 243-ter, a condizione che
si sia avvalso della facolta' di deliberare le aliquote o
tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che
abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali
disponibili non indispensabili per i fini istituzionali
dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione
della dotazione organica ai sensi dell'art. 259, comma 6,
fermo restando che la stessa non puo' essere variata in
aumento per la durata del piano di riequilibrio.
9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui
all'art. 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
dell'esercizio finanziario le seguenti misure di
riequilibrio della parte corrente del bilancio:
a) a decorrere dall'esercizio finanziario
successivo, riduzione delle spese di personale, da
realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai
fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria
del personale dirigente e di quello del comparto, delle
risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3,
dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1°(gradi)
aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza),
per la quota non connessa all'effettivo incremento delle
dotazioni organiche;
b) entro il termine di un quinquennio, riduzione
almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e
prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della
spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai
fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base
di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:
1) alla copertura dei costi di gestione del
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
2) alla copertura dei costi di gestione del
servizio di acquedotto;
3) al servizio di trasporto pubblico locale;
4) al servizio di illuminazione pubblica;
5) al finanziamento delle spese relative
all'accoglienza, su disposizione della competente autorita'
giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di
convitto e semiconvitto;
c) entro il termine di un quinquennio, riduzione
almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di
cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate
attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della
percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono
escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad
altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni
lirico-sinfoniche;
c-bis) ferma restando l'obbligatorieta' delle
riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha
facolta' di procedere a compensazioni, in valore assoluto e
mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di
spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e
ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere
b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono
puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio
approvato;
d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i
soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
pregressi.
9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma
9, lettera d), del presente articolo e all'art. 243-ter, i
comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale prevista dal presente articolo
possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1
dell'art. 204, necessari alla copertura di spese di
investimento relative a progetti e interventi che
garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione
funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un
importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e
dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed
emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.»
«Art. 244 (Dissesto finanziario). - 1. Si ha stato di
dissesto finanziario se l'ente non puo' garantire
l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili
ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti
liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare
validamente fronte con le modalita' di cui all'art. 193,
nonche' con le modalita' di cui all'art. 194 per le
fattispecie ivi previste.
2. Le norme sul risanamento degli enti locali
dissestati si applicano solo a province e comuni.»
«Art. 246 (Deliberazione di dissesto). - 1. La
deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione
di dissesto finanziario e' adottata dal consiglio dell'ente
locale nelle ipotesi di cui all'art. 244 e valuta le cause
che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello
stato di dissesto non e' revocabile. Alla stessa e'
allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione
economico-finanziaria che analizza le cause che hanno
provocato il dissesto.
2. La deliberazione dello stato di dissesto e'
trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutivita', al
Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso la
Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla
relazione dell'organo di revisione. La deliberazione e'
pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana a cura del Ministero dell'interno
unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di
nomina dell'organo straordinario di liquidazione.
3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto
si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario
nominato ai sensi dell'art. 141, comma 3.
4. Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende
necessaria la dichiarazione di dissesto, e' stato
validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto
continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero
esercizio finanziario, intendendosi operanti per l'ente
locale i divieti e gli obblighi previsti dall'art. 191,
comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto puo'
essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui
all'art. 248. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini
iniziali, propri dell'organo straordinario di liquidazione
e del consiglio dell'ente, sono differiti al 1° gennaio
dell'anno successivo a quello in cui e' stato deliberato il
dissesto. Ove sia stato gia' approvato il bilancio di
previsione per il triennio successivo, il consiglio
provvede alla revoca dello stesso.
5. Le disposizioni relative alla valutazione delle
cause di dissesto sulla base della dettagliata relazione
dell'organo di revisione di cui al comma 1 ed ai
conseguenti oneri di trasmissione di cui al comma 2 si
applicano solo ai dissesti finanziari deliberati a
decorrere dal 25 ottobre 1997.».
- Il testo del comma 1091 dell'art. 1 della citata
legge n. 205 del 2017 e' riportato nelle Note all'art. 30.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili), come modificato dalla presente legge:
«Art. 18 (Finanziamento di specifici obiettivi
connessi all'attivita' di ricerca, assistenza e cura
relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza). - 1. Al fine di consentire la
realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attivita'
di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai
sensi dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' accantonata per gli anni 2017,
2018 e 2019, la somma di 32,5 milioni di euro, previa
sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, di intesa sul riparto per le
disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario
nazionale per gli anni 2017, 2018 e 2019. La somma di cui
al periodo precedente e' cosi' ripartita:
a) 9 milioni di euro in favore delle strutture,
anche private accreditate, riconosciute a rilievo nazionale
ed internazionale per le caratteristiche di specificita' e
innovativita' nell'erogazione di prestazioni pediatriche
con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di
tipo allogenico;
b) 12,5 milioni di euro in favore delle strutture,
anche private accreditate, centri di riferimento nazionale
per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche
neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni
carbonio;
b-bis) 11 milioni di euro in favore delle
strutture, anche private accreditate, riconosciute di
rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze,
eroganti programmi di alta specialita' neuro-riabilitativa,
di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle
prestazioni e di attivita' di ricerca scientifica
traslazionale per i deficit di carattere cognitivo e
neurologico.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 95 e 97 del citato
decreto legislativo n. 50 del 2016:
«Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto). -
1. I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla
stazione appaltante un potere di scelta illimitata
dell'offerta. Essi garantiscono la possibilita' di una
concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che
consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite
dagli offerenti al fine di valutare il grado di
soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle
offerte. Le stazioni appaltanti verificano l'accuratezza
delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.
2. Fatte salve le disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative relative al prezzo di
determinate forniture o alla remunerazione di servizi
specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei
principi di trasparenza, di non discriminazione e di
parita' di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli
appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e
dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualita'/prezzo o sulla base dell'elemento
prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione
costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita,
conformemente all'art. 96.
3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto
qualita'/prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di
ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica,
nonche' ai servizi ad alta intensita' di manodopera, come
definiti all'art. 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a);
b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi
di ingegneria e architettura e degli altri servizi di
natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore
a 40.000 euro;
b-bis) i contratti di servizi e le forniture di
importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da
notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere
innovativo.
4. Puo' essere utilizzato il criterio del minor
prezzo:
a);
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche
standardizzate o le cui condizioni sono definite dal
mercato;
c).
5. Le stazioni appaltanti che dispongono
l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata
motivazione e indicano nel bando di gara il criterio
applicato per selezionare la migliore offerta.
6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di
aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura,
all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In
particolare, l'offerta economicamente piu' vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto
qualita'/prezzo, e' valutata sulla base di criteri
oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o
sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di
tali criteri possono rientrare:
a) la qualita', che comprende pregio tecnico,
caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilita' per
le persone con disabilita', progettazione adeguata per
tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001,
caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei
consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o
del prodotto, caratteristiche innovative,
commercializzazione e relative condizioni;
b) il possesso di un marchio di qualita' ecologica
dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o
servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore
al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni
oggetto del contratto stesso;
c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto
anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse
naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi,
inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei
cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita
dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di
un uso piu' efficiente delle risorse e di un'economia
circolare che promuova ambiente e occupazione;
d) la compensazione delle emissioni di gas ad
effetto serra associate alle attivita' dell'azienda
calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla
raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9
aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per
misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso
del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;
e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza
del personale effettivamente utilizzato nell'appalto,
qualora la qualita' del personale incaricato possa avere
un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione
dell'appalto;
f) il servizio successivo alla vendita e assistenza
tecnica;
g) le condizioni di consegna quali la data di
consegna, il processo di consegna e il termine di consegna
o di esecuzione.
7. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di
cui alle disposizioni richiamate al comma 2, puo' assumere
la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale
gli operatori economici competeranno solo in base a criteri
qualitativi.
8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo
competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i
criteri di valutazione e la ponderazione relativa
attribuita a ciascuno di essi, anche prevedendo una
forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve
essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione
prescelto possono essere previsti, ove necessario,
sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.
9. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la
ponderazione di cui al comma 8 non possibile per ragioni
oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato
d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel
documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza
dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque
attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le
amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali
da consentire di individuare con un unico parametro
numerico finale l'offerta piu' vantaggiosa.
10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare
i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle
forniture senza posa in opera, dei servizi di natura
intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente
ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione
procedono a verificare il rispetto di quanto previsto
all'art. 97, comma 5, lettera d).
10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare
l'effettiva individuazione del miglior rapporto
qualita'/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi
dell'offerta e individua criteri tali da garantire un
confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.
11. I criteri di aggiudicazione sono considerati
connessi all'oggetto dell'appalto ove riguardino lavori,
forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto
sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo
di vita, compresi fattori coinvolti nel processo specifico
di produzione, fornitura o scambio di questi lavori,
forniture o servizi o in un processo specifico per una fase
successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori
non sono parte del loro contenuto sostanziale.
12. Le stazioni appaltanti possono decidere di non
procedere. all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
contratto. Tale facolta' e' indicata espressamente nel
bando di gara o nella lettera di invito.
13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione
europea e con i principi di parita' di trattamento, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalita', le
amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara,
nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono
applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al
maggior rating di legalita' e di impresa dell'offerente,
nonche' per agevolare la partecipazione alle procedure di
affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese,
per i giovani professionisti e per le imprese di nuova
costituzione. Indicano altresi' il maggior punteggio
relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che
presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente
ivi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a
chilometro zero.
14. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione,
nei casi di adozione del miglior rapporto qualita' prezzo,
si applicano altresi' le seguenti disposizioni:
a) le stazioni appaltanti possono autorizzare o
esigere la presentazione di varianti da parte degli
offerenti. Esse indicano nel bando di gara ovvero, se un
avviso di preinformazione e' utilizzato come mezzo di
indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse
se autorizzano o richiedono le varianti; in mancanza di
questa indicazione, le varianti non sono autorizzate. Le
varianti sono comunque collegate all'oggetto dell'appalto;
b) le stazioni appaltanti che autorizzano o
richiedono le varianti menzionano nei documenti di gara i
requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonche'
le modalita' specifiche per la loro presentazione, in
particolare se le varianti possono essere presentate solo
ove sia stata presentata anche un'offerta, che e' diversa
da una variante. Esse garantiscono anche che i criteri di
aggiudicazione scelti possano essere applicati alle
varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle
offerte conformi che non sono varianti
c) solo le varianti che rispondono ai requisiti
minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono
prese in considerazione;
d) nelle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni
aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto varianti
non possono escludere una variante per il solo fatto che,
se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto
di servizi anziche' un appalto pubblico di forniture o un
appalto di forniture anziche' un appalto pubblico di
servizi.
14-bis. In caso di appalti aggiudicati con il
criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non
possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere
aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto
esecutivo a base d'asta.
15. Ogni variazione che intervenga, anche in
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale,
successivamente alla fase amministrativa di prima
ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non
rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne'
per l'individuazione della soglia di anomalia delle
offerte.»
«Art. 97 (Offerte anormalmente basse). - 1. Gli
operatori economici forniscono, su richiesta della stazione
appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti
nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla
base di un giudizio tecnico sulla congruita', serieta',
sostenibilita' e realizzabilita' dell'offerta.
2. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del
prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse e' pari
o superiore a 15, la congruita' delle offerte e' valutata
sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad
una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere
predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento
per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la
commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unita'
superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso
e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale
valore di ribasso sono prese in considerazione
distintamente nei loro singoli valori; qualora,
nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano
presenti una o piu' offerte di eguale valore rispetto alle
offerte da accantonare, dette offerte sono altresi' da
accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei
ribassi percentuali che superano la media calcolata ai
sensi della lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media
aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di
cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata al punto c) viene
decrementata di un valore percentuale pari al prodotto
delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei
ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio
aritmetico di cui alla lettera b).
2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello
del prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse e'
inferiore a 15, la congruita' delle offerte e' valutata
sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad
una soglia di anomalia determinata; ai fini della
determinazione della congruita' delle offerte, al fine di
non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di
riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP
o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
dieci per cento, arrotondato all'unita' superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle
di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di
ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro
singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del
dieci per cento, siano presenti una o piu' offerte di
eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette
offerte sono altresi' da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei
ribassi percentuali che superano la media calcolata ai
sensi della lettera a);
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio
aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di
cui alla lettere a);
d) se il rapporto di cui alla lettera c) e' pari o
inferiore a 0,15, la soglia di anomalia e' pari al valore
della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata
del 20 per cento della medesima media aritmetica;
e) se il rapporto di cui alla lettera c) e'
superiore a 0,15 la soglia di anomalia e' calcolata come
somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello
scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
2-ter. Al fine di non rendere nel tempo
predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento
per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti puo' procedere con decreto
alla rideterminazione delle modalita' di calcolo per
l'individuazione della soglia di anomalia.
3. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa la congruita'
delle offerte e' valutata sulle offerte che presentano sia
i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi
agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al
primo periodo e' effettuato ove il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo
periodo del comma 6.
3-bis. Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter e'
effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a cinque.
4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in
particolare, riferirsi a:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei
prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni
eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per
fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i
lavori;
c) l'originalita' dei lavori, delle forniture o dei
servizi proposti dall'offerente.
5. La stazione appaltante richiede per iscritto,
assegnando al concorrente un termine non inferiore a
quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle
spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova
fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di
prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di
cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalita' di cui
al primo periodo, che l'offerta e' anormalmente bassa in
quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all'art. 30,
comma 3.
b) non rispetta gli obblighi di cui all'art. 105;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della
sicurezza di cui all'art. 95, comma 10 rispetto all'entita'
e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle
forniture;
d) il costo del personale e' inferiore ai minimi
salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di
cui all'art. 23, comma 16.
6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a
trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla
legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono,
altresi', ammesse giustificazioni in relazione agli oneri
di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento
previsto dall'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso puo'
valutare la congruita' di ogni offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
7. La stazione appaltante qualora accerti che
un'offerta e' anormalmente bassa in quanto l'offerente ha
ottenuto un aiuto di Stato puo' escludere tale offerta
unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato
l'offerente e se quest'ultimo non e' in grado di
dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla
stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il
mercato interno ai sensi dell'art. 107 TFUE. La stazione
appComunque la facolta' di esclusione automatica non e'
esercitabile quando il numero delle offerte ammesse e'
inferiore a diecialtante esclude un'offerta in tali
circostanze e informa la Commissione europea.
8. Per lavori, servizi e forniture, quando il
criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso
e comunque per importi inferiori alle soglie di cui
all'art. 35, e che non presentano carattere
transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel bando
l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi
2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e
6. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il
numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci.
9. La Cabina di regia di cui all'art. 212, su
richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a
titolo di collaborazione amministrativa, tutte le
informazioni a disposizione, quali leggi, regolamenti,
contratti collettivi applicabili o norme tecniche
nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in
relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5.».
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'art. 222 del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 222 (Anticipazioni di tesoreria). - (Omissis).
2-bis. Per gli enti locali in dissesto
economico-finanziario ai sensi dell'art. 246, che abbiano
adottato la deliberazione di cui all'art. 251, comma 1, e
che si trovino in condizione di grave indisponibilita' di
cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del
servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite
massimo di cui al comma 1 del presente articolo e' elevato
a cinque dodicesimi fino al raggiungimento dell'equilibrio
di cui all'art. 259 e, comunque, per non oltre cinque anni,
compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto. E'
fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori
risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse
proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni
culturali e sportive, sia nazionali che internazionali.»
- Si riporta il testo vigente dell'art. 227 del citato
decreto legislativo n. 267 del 2000:
«Art. 227 (Rendiconto della gestione). - 1. La
dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del
bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.
2. Il rendiconto della gestione e' deliberato entro
il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare,
tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di
revisione. La proposta e' messa a disposizione dei
componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della
sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto
entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito
dal regolamento di contabilita'.
2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto
di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno
successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2
dell'art. 141.
2-ter. Contestualmente al rendiconto, l'ente approva
il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli
eventuali organismi strumentali secondo le modalita'
previste dall'art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
3. Nelle more dell'adozione della contabilita'
economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facolta',
prevista dall'art. 232, non predispongono il conto
economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.
4. Ai fini del referto di cui all'art. 3, commi 4 e
7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e del consolidamento
dei conti pubblici, la Sezione enti locali potra'
richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.
5. Al rendiconto della gestione sono allegati i
documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, ed i seguenti documenti:
a) l'elenco degli indirizzi internet di
pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui si riferisce il bilancio di
previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle
unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti
considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al
principio applicato del bilancio consolidato allegato al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente
quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti
contabili sono allegati al rendiconto della gestione
qualora non integralmente pubblicati nei siti internet
indicati nell'elenco;
b) la tabella dei parametri di riscontro della
situazione di deficitarieta' strutturale;
c) il piano degli indicatori e dei risultati di
bilancio.
6. Gli enti locali di cui all'art. 2 inviano
telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto
completo di allegati, le informazioni relative al rispetto
del patto di stabilita' interno, nonche' i certificati del
conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalita' e
protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica
dei dati sono stabiliti con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la
Conferenza Stato, citta' e autonomie locali e la Corte dei
conti.
6-bis. Nel sito internet dell'ente, nella sezione
dedicata ai bilanci, e' pubblicata la versione integrale
del rendiconto della gestione, comprensivo anche della
gestione in capitoli, dell'eventuale rendiconto
consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed una
versione semplificata per il cittadino di entrambi i
documenti.
6-ter. I modelli relativi alla resa del conto da
parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n.
194. Tali modelli sono aggiornati con le procedure previste
per l'aggiornamento degli allegati al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
6-quater. Contestualmente all'approvazione del
rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le
previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo
pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo
restando quanto previsto dall'art. 188, comma 1, in caso di
disavanzo di amministrazione.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 78 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
«Art. 78 (Disposizioni urgenti per Roma capitale). -
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi
strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel
rispetto dei principi indicati dall'art. 119 della
Costituzione, nelle more dell'approvazione della legge di
disciplina dell'ordinamento, anche contabile, di Roma
Capitale ai sensi dell'art. 114, terzo comma, della
Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, il Sindaco del comune di Roma, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e'
nominato Commissario straordinario del Governo per la
ricognizione della situazione economico-finanziaria del
comune e delle societa' da esso partecipate, con esclusione
di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la
predisposizione ed attuazione di un piano di rientro
dall'indebitamento pregresso.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri:
a) sono individuati gli istituti e gli strumenti
disciplinati dal Titolo VIII del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui puo'
avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal
fine all'organo straordinario di liquidazione, fermo
restando quanto previsto al comma 6;
b).
3. La gestione commissariale del comune assume, con
bilancio separato rispetto a quello della gestione
ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le
obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008. Le
disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle
competenze ordinarie degli organi comunali relativamente
alla gestione del periodo successivo alla data del 28
aprile 2008. Alla gestione ordinaria si applica quanto
previsto dall'art. 77-bis, comma 17. Il concorso agli
obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune
di Roma ai sensi del citato art. 77-bis e' a carico del
piano di rientro.
4. Il piano di rientro, con la situazione
economico-finanziaria del comune e delle societa' da esso
partecipate di cui al comma 1, gestito con separato
bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero entro altro
termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui ai commi 1 e 2, e' presentato dal
Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i
successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, individuando le coperture
finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei
limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione
vigente. E' autorizzata l'apertura di una apposita
contabilita' speciale. Al fine di consentire il
perseguimento delle finalita' indicate al comma 1, il piano
assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le
somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi
titolo, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee a
garantire il sollecito rientro dall'indebitamento
pregresso. Fermo restando quanto previsto dagli articoli
194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel
piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla
data del 28 aprile 2008, e' sufficiente una determinazione
dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta
assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale
ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Il Commissario straordinario potra'
recedere, entro lo stesso termine di presentazione del
piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
5. Per l'intera durata del regime commissariale di
cui al presente articolo non puo' procedersi alla
deliberazione di dissesto di cui all'art. 246, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. I decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso
l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte
anteriormente alla data di emanazione del medesimo decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, dei commi 2, 3 e
4 dell'art. 248 e del comma 12 dell'art. 255 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le entrate del
comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni
sono attribuite alla gestione corrente di Roma Capitale,
ivi comprese quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti
all'anno 2008, purche' accertate successivamente al 31
dicembre 2007.
7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di
Roma sono prorogati di sei mesi i termini previsti per
l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2007,
per l'adozione della delibera di cui all'art. 193, comma 2,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per
l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008.
8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro
di cui al presente articolo, la Cassa Depositi e Prestiti
S.p.a. concede al comune di Roma una anticipazione di 500
milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti
statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati
introiti di natura tributaria.».
- Si riporta il testo vigente del comma 714 dell'art. 1
della citata legge n. 208 del 2015:
«714. Fermi restando i tempi di pagamento dei
creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di
riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito
l'approvazione ai sensi dell'art. 243-bis del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima
dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2014, se
alla data della presentazione o dell'approvazione del
medesimo piano di riequilibrio finanziario pluriennale non
avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi di cui
all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il predetto
piano, entro il 31 maggio 2017, scorporando la quota di
disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei
residui di cui all'art. 243-bis, comma 8, lettera e),
limitatamente ai residui antecedenti al 1º gennaio 2015, e
ripianando tale quota secondo le modalita' previste dal
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2
aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del
17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di
liquidita' erogate agli enti di cui al periodo precedente,
ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
e' effettuata in un periodo massimo di trenta anni
decorrente dall'anno successivo a quello in cui e' stata
erogata l'anticipazione. A decorrere dalla data di
rimodulazione o riformulazione del piano, gli enti di cui
ai periodi precedenti presentano alla Commissione di cui
all'art. 155 del medesimo testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000 apposita attestazione del
rispetto dei tempi di pagamento di cui alla direttiva
2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
febbraio 2011.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 155 del citato
decreto legislativo n. 267 del 2000:
«Art. 155 (Commissione per la finanza e gli organici
degli enti locali). - 1. La Commissione per la finanza e
gli organici degli enti locali operante presso il Ministero
dell'interno, gia' denominata Commissione di ricerca per la
finanza locale, svolge i seguenti compiti:
a) controllo centrale, da esercitare
prioritariamente in relazione alla verifica della
compatibilita' finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui
provvedimenti di assunzione di personale degli enti
dissestati e degli enti strutturalmente deficitari, ai
sensi dell'art. 243;
b) parere da rendere al Ministro dell'interno sul
provvedimento di approvazione o diniego del piano di
estinzione delle passivita', ai sensi dell'art. 256, comma
7;
c) proposta al Ministro dell'interno di misure
straordinarie per il pagamento della massa passiva in caso
di insufficienza delle risorse disponibili, ai sensi
dell'art. 256, comma 12;
d) parere da rendere in merito all'assunzione del
mutuo con la Cassa depositi e prestiti da parte dell'ente
locale, ai sensi dell'art. 255, comma 5;
e) parere da rendere al Ministro dell'interno sul
provvedimento di approvazione o diniego dell'ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'art. 261;
f) proposta al Ministro dell'interno di adozione
delle misure necessarie per il risanamento dell'ente
locale, a seguito del ricostituirsi di disavanzo di
amministrazione o insorgenza di debiti fuori bilancio non
ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto delle
prescrizioni poste a carico dell'ente, ai sensi dell'art.
268;
g) parere da rendere al Ministro dell'interno sul
provvedimento di sostituzione di tutto o parte dell'organo
straordinario di liquidazione, ai sensi dell'art. 254,
comma 8;
h) approvazione, previo esame, della
rideterminazione della pianta organica dell'ente locale
dissestato, ai sensi dell'art. 259, comma 7.
2. La composizione e le modalita' di funzionamento
della Commissione sono disciplinate con regolamento da
adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400.».
 
Art. 38 bis
Applicazione delle norme in materia di anticipazioni di liquidita'
agli enti territoriali per il pagamento dei debiti delle pubbliche
amministrazioni

1. All'articolo 1, comma 859, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «a quello del secondo esercizio precedente» sono aggiunte le seguenti: «. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non e' superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio».
2. All'articolo 1, comma 863, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione e' liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 859 e 863 dell'art. 1
della citata legge n. 145 del 2018 come modificato dalla
presente legge:
«859. A partire dall'anno 2020, le amministrazioni
pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e
dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui
all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
applicano:
a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o
864, se il debito commerciale residuo, di cui all'art. 33
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla
fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno
del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio
precedente. In ogni caso le medesime misure non si
applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui
al citato art. 33 del decreto legislativo n. ?33 del 2013,
rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non e'
superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute
nel medesimo esercizio;
b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se
rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma
presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti,
calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno
precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle
transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.»
«863. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al
Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 e'
adeguato alle variazioni di bilancio relative agli
stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e
non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano
risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di
garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di
amministrazione e' liberato nell'esercizio successivo a
quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle
lettere a) e b) del comma 859.».
 
Art. 38 ter
Procedura di riconoscimento della legittimita'
dei debiti fuori bilancio delle regioni

1. All'articolo 73, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 73 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42), come modificato dalla presente legge:
«Art. 73 (Riconoscimento di legittimita' di debiti
fuori bilancio delle Regioni). - (Omissis).
4. Al riconoscimento della legittimita' dei debiti
fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio
regionale o la Giunta regionale provvedono entra trenta
giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso
inutilmente tale termine, la legittimita' di detto debito
si intende riconosciuta.».
 
Art. 38 quater
Recepimento dell'accordo
tra il Governo e la Regione siciliana

1. I liberi consorzi comunali e le citta' metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilita' pubblica, sono autorizzati ad applicare, nell'anno 2019, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, l'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento all'ultimo bilancio di previsione approvato e, al fine di utilizzare le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali, ad effettuare, con delibera consiliare, le necessarie variazioni, in entrata e in uscita, per lo stesso importo, che sono recepite al momento dell'elaborazione e dell'approvazione del bilancio di previsione.
2. In relazione alle disposizioni del comma 1, i liberi consorzi comunali e le citta' metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilita' pubblica, sono autorizzati a:
a) approvare il rendiconto della gestione degli esercizi 2018 e precedenti anche se il relativo bilancio di previsione non e' stato deliberato. In tal caso, nel rendiconto della gestione, le voci riguardanti le «Previsioni definitive di competenza» e le «Previsioni definitive di cassa» sono valorizzate indicando gli importi effettivamente gestiti nel corso dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 163, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) predisporre un bilancio di previsione solo annuale per l'esercizio 2019;
c) utilizzare nel 2019, ai sensi dell'articolo 187 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione, l'avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 881 sono inseriti i seguenti:
«881-bis. Per un importo complessivo di 140 milioni di euro, il concorso alla finanza pubblica a carico della Regione siciliana per l'anno 2019 di cui al comma 881, sulla base dell'accordo raggiunto tra il Governo e la Regione stessa in data 15 maggio 2019, e' assicurato utilizzando le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - Programmazione 2014-2020 gia' destinate alla programmazione della Regione siciliana, che e' corrispondentemente ridotto. La medesima Regione propone al CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilita' residue.
881-ter. Alla Regione siciliana e' attribuito un importo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 a titolo di riduzione del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 881. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;
b) al comma 885 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contributo a favore dei liberi consorzi e delle citta' metropolitane di cui al periodo precedente e' incrementato, per l'anno 2019, di ulteriori 100 milioni di euro."

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 163 del citato
decreto legislativo n. 267 del 2000:
«Art. 163 (Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria). - 1. Se il bilancio di previsione non e'
approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno
precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel
rispetto dei principi applicati della contabilita'
finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la
gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio
o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli
stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio
approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o
l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i
limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre
dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al
netto del fondo pluriennale vincolato.
2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia
approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato
l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato
approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, e'
consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei
limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo
bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la
gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria
l'ente puo' assumere solo obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle
tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente puo'
disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle
obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi
speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese
di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di
canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole
operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente.
3. L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o
con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il
termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di
motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non
e' consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti
possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici
di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel
corso dell'esercizio provvisorio e' consentito il ricorso
all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.
4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della
gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco
dei residui presunti alla data del 1°(gradi) gennaio e gli
stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si
riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria
previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato,
aggiornati alle variazioni deliberate nel corso
dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna
missione, programma e titolo - gli impegni gia' assunti e
l'importo del fondo pluriennale vincolato.
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti
possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo
esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno
precedente, ridotti delle somme gia' impegnate negli
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo
pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per
garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito
della scadenza dei relativi contratti.
6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite
dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel
mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma
2, lettera i-bis).
7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono
consentite le variazioni di bilancio previste dall'art.
187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni
del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla
reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di
obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte, e
delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa e'
oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle
spese gia' impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini
della gestione dei dodicesimi.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 162 e 187
del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
«Art. 162 (Principi del bilancio). - 1. Gli enti
locali deliberano annualmente il bilancio di previsione
finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del
periodo considerato e le previsioni di competenza degli
esercizi successivi, osservando i principi contabili
generali e applicati allegati al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente
il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.
3. L'unita' temporale della gestione e' l'anno
finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31
dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono
piu' effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa
in conto dell'esercizio scaduto.
4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al
lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali
e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti
tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente,
senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La
gestione finanziaria e' unica come il relativo bilancio di
previsione: sono vietate le gestioni di entrate e di spese
che non siano iscritte in bilancio.
5. Il bilancio di previsione e' redatto nel rispetto
dei principi di veridicita' ed attendibilita', sostenuti da
analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in
mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.
6. Il bilancio di previsione e' deliberato in
pareggio finanziario complessivo per la competenza,
comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e
del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo
un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le
previsioni di competenza relative alle spese correnti
sommate alle previsioni di competenza relative ai
trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle
partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di
ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con
l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere
complessivamente superiori alle previsioni di competenza
dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati
al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di
competenza di parte corrente e non possono avere altra
forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente
indicate nel principio applicato alla contabilita'
finanziaria necessarie a garantire elementi di
flessibilita' degli equilibri di bilancio ai fini del
rispetto del principio dell'integrita'.
7. Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi
di partecipazione, di cui all'art. 8, la conoscenza dei
contenuti significativi e caratteristici del bilancio
annuale e dei suoi allegati con le modalita' previste dallo
statuto e dai regolamenti.»
«Art. 187 (Composizione del risultato di
amministrazione). - 1. Il risultato di amministrazione e'
distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati
agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati
agli investimenti sono costituiti dalle entrate in
c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non
spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione
di bilancio solo a seguito dell'approvazione del
rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato
di amministrazione per le entrate in conto capitale che
hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di
dubbia e difficile esazione e' sospeso, per l'importo
dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle
stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono
destinati al finanziamento degli investimenti e non possono
essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto
capitale destinate al finanziamento degli investimenti.
I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti
per passivita' potenziali e il fondo crediti di dubbia
esigibilita'. Nel caso in cui il risultato di
amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote
vincolate, destinate e accantonate, l'ente e' in disavanzo
di amministrazione. Tale disavanzo e' iscritto come posta a
se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione
secondo le modalita' previste dall'art. 188.
2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione
dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186
e quantificato ai sensi del comma 1, puo' essere utilizzato
con provvedimento di variazione di bilancio, per le
finalita' di seguito indicate in ordine di priorita':
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la
salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.
193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a
carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Nelle
operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora
l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo
libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari
al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilita',
puo' ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato
a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque,
un pari livello di investimenti aggiuntivi.
Resta salva la facolta' di impiegare l'eventuale
quota del risultato di amministrazione "svincolata", in
occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base
della determinazione dell'ammontare definitivo della quota
del risultato di amministrazione accantonata per il fondo
crediti di dubbia esigibilita', per finanziare lo
stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia
esigibilita' nel bilancio di previsione dell'esercizio
successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
3. Le quote del risultato presunto derivanti
dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti
risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da
fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalita'
cui sono destinate prima dell'approvazione del conto
consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso
l'iscrizione di tali risorse, come posta a se' stante
dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di
previsione o con provvedimento di variazione al bilancio.
L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del
risultato di amministrazione e' consentito, sulla base di
una relazione documentata del dirigente competente, anche
in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per
garantire la prosecuzione o l'avvio di attivita' soggette a
termini o scadenza, la cui mancata attuazione
determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalita'
individuate al comma 3-quinquies.
3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non
puo' essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in
una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222,
fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio
di cui all'art. 193.
3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di
amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti
economie di bilancio:
a) nei casi in cui la legge o i principi contabili
generali e applicati individuano un vincolo di specifica
destinazione dell'entrata alla spesa;
b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per
il finanziamento di investimenti determinati;
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore
dell'ente per una specifica destinazione determinata;
d) derivanti da entrate accertate straordinarie,
non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha
formalmente attribuito una specifica destinazione. E'
possibile attribuire un vincolo di destinazione alle
entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se
l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di
amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto
nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli
eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui
all'art. 193.
L'indicazione del vincolo nel risultato di
amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato
luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e
difficile esazione e' sospeso, per l'importo
dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle
stesse.
3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote
vincolate del risultato di amministrazione presunto ai
sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica
l'importo delle quote vincolate del risultato di
amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo
relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva
l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di
cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di
amministrazione presunto e' inferiore rispetto all'importo
applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede
immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che
adeguano l'impiego del risultato di amministrazione
vincolato.
3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa
dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio
quote vincolate o accantonate del risultato di
amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione
del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione
presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le
variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie
di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio
dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate
vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se
previsto dal regolamento di contabilita' o, in assenza di
norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio
provvisorio tali variazioni sono di competenza della
Giunta.
3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante
dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti
effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono
essere utilizzate prima dell'approvazione del conto
consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalita' cui
sono destinate, con provvedimento di variazione al
bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e
l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di
cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le
entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo
alle entrate e alle spese vincolate.».
- Si riporta il testo del comma 885 dell'art. 1 della
citata legge n. 145 del 2018, come modificato dalla
presente legge:
«885. Sono abrogati i commi 510, 511 e 512 dell'art.
1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il comma 829
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il primo
periodo del comma 830 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2017, n. 205, trova applicazione solo per il 2018. Resta
fermo l'obbligo a carico della Regione siciliana di
destinare ai liberi consorzi del proprio territorio 70
milioni di euro annui aggiuntivi rispetto al consuntivo
2016, di cui al punto 4 dell'Accordo tra il Governo e la
Regione siciliana sottoscritto in data 12 luglio 2017. Il
contributo a favore dei liberi consorzi e delle citta'
metropolitane di cui al periodo precedente e' incrementato,
per l'anno 2019, di ulteriori 100 milioni di euro.».
 
Art. 39
Modifica al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4

1. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole da: «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «attesa la situazione di necessita' e di urgenza, limitatamente al triennio 2019-2021, l'Anpal, previa convenzione approvata con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, puo' avvalersi di societa' in house al Ministero medesimo gia' esistenti, le quali possono servirsi degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 6 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni), come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Piattaforme digitali per l'attivazione e la
gestione dei Patti e disposizioni sui centri di assistenza
fiscale). - (Omissis).
8. Al fine di attuare il Rdc anche attraverso
appropriati strumenti e piattaforme informatiche che
aumentino l'efficienza del programma e l'allocazione del
lavoro, attesa la situazione di necessita' e di urgenza,
limitatamente al triennio 2019-2021, l'Anpal, previa
convenzione approvata con decreto del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, puo' avvalersi di societa' in
house al Ministero medesimo gia' esistenti, le quali
possono servirsi degli strumenti di acquisto e negoziazione
messi a disposizione da Consip S.p.a.
(Omissis).».
 
Art. 39 bis
Bonus eccellenze

1. All'articolo 1, comma 717, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «programma operativo nazionale», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «programma operativo complementare».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 717 dell'art. 1 della
citata legge n. 145 del 2018, come modificato dalla
presente legge:
«717. Gli oneri relativi agli interventi di cui ai
commi da 706 a 716 sono posti a carico, nel limite di 50
milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per
l'anno 2020, delle risorse del programma operativo
complementare " Sistemi di politiche attive per
l'occupazione ". L'Agenzia nazionale per le politiche
attive del lavoro (ANPAL) provvede a rendere
tempestivamente disponibili le predette risorse, nel
rispetto delle procedure europee di gestione dei fondi del
programma operativo complementare di cui al primo periodo,
al fine di determinare la data di effettivo avvio degli
interventi di cui ai commi da 706 a 716. Nell'ambito delle
proprie competenze le regioni possono integrare il
finanziamento degli interventi di cui ai commi da 706 a 716
nel limite delle disponibilita' dei propri bilanci allo
scopo finalizzate.».
 
Art. 39 ter
Incentivo per le assunzioni
nelle regioni del Mezzogiorno

1. Agli oneri derivanti dalle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si provvede, nel limite di 200 milioni di euro, a carico del programma operativo complementare «Sistemi di politiche attive per l'occupazione» 2014-2020, approvato con deliberazione del CIPE n.22/2018 del 28 febbraio 2018.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 247 dell'art. 1 della
citata legge n. 145 del 2018:
«247. I programmi operativi nazionali e regionali e i
programmi operativi complementari possono prevedere, nel
limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2019 e 2020, nell'ambito degli obiettivi
specifici previsti dalla relativa programmazione e nel
rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato, misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise,
Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna
l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di
soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di
eta', ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di
eta' privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno
sei mesi. Per i soggetti di cui al primo periodo, l'esonero
contributivo di cui all'art. 1-bis, comma 1, del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e' elevato
fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su
base annua pari a quanto stabilito dall'art. 1, comma 118,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed e' cumulabile con
altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento
previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo
di applicazione degli stessi. In attuazione del presente
comma sono adottate, con le rispettive procedure previste
dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di
rimodulazione dei programmi interessati.».
- La deliberazione del Cipe n. 22/2018 del 28 febbraio
2018 recante «Programma operativo complementare "Sistemi di
politiche attive per l'occupazione" 2014 - 2020« e'
pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2018, numero
148.
 
Art. 40
Misure di sostegno al reddito per chiusura
della strada SS 3-bis Tiberina E45

1. E' concessa, ai sensi del comma 3, un'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 16 gennaio 2019, per un massimo di sei mesi, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attivita' lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della chiusura della strada SS 3bis Tiberina E45 Orte Ravenna dal Km. 168+200 al Km162+698, per il sequestro del viadotto Puleto con relativa interdizione totale della circolazione, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, coinvolti dalla predetta chiusura, che hanno subito un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente.
2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita' di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita' a causa dell'evento di cui al comma 1, e' riconosciuta, ai sensi del comma 3, un'indennita' una tantum pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
3. Le indennita' di cui ai commi 1 e 2 sono concesse con decreto delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2019. La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma tra le regioni interessate e le modalita' ai fini del rispetto del limite di spesa medesimo sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Le regioni, insieme al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede all'erogazione delle indennita'. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanzee alle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria.
4. Per l'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale di cui al comma 1, e' prevista la modalita' di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Il datore di lavoro e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalita' stabilite dall'Istituto, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS se successivo. Trascorso inutilmente tale periodo, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi, rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle disponibilita' in conto residui iscritte sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 18
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale):
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione,
che e' istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel
quale affluiscono anche le risorse del Fondo per
l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via
ordinaria dal CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri.
(Omissis).».
 
Art. 41
Misure in materia di aree di crisi industriale complessa

1. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono prorogate nel 2019, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano anche ai lavoratori che hanno cessato cessano la mobilita' ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2019 nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 pari a 16 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere sulle disponibilita' in conto residui iscritte sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2019 e 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 25-ter del
citato decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136:
«Art. 25-ter (Trattamento di mobilita' in deroga per
i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di
crisi industriale complessa). - 1. Il trattamento di
mobilita' in deroga di cui all'art. 1, comma 142, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' concesso per dodici mesi
anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o cessano
la mobilita' ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al
31 dicembre 2018, prescindendo dall'applicazione dei
criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali n. 83473 del 1° agosto 2014, a condizione
che a tali lavoratori siano contestualmente applicate
misure di politica attiva, individuate in un apposito piano
regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche
attive del lavoro (ANPAL). Il lavoratore decade dalla
fruizione del trattamento qualora trovi nuova occupazione a
qualsiasi titolo.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1
si fa fronte con le risorse di cui all'art. 1, comma 143,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. Ai fini della compensazione in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, pari a 32,2 milioni di
euro per l'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2019,
mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
b) quanto a 14,2 milioni di euro per l'anno 2019,
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.».
- Il testo del comma 1 dell'art. 18 del citato
decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e'
riportato nelle Note all'art. 40.
 
Art. 41 bis
Riconoscimento della pensione di inabilita' ai soggetti che abbiano
contratto malattie professionali a causa dell'esposizione
all'amianto

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 250 sono inseriti i seguenti:
«250-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le disposizioni del comma 250 del presente articolo si applicano ai lavoratori in servizio o cessati dall'attivita' alla medesima data che risultano affetti da patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257. Sono compresi nell'ambito di applicazione della presente disposizione anche i soggetti di cui al primo periodo che:
a) in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS, compresi coloro che, per effetto della ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, non possano far valere contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria;
b) siano titolari del sussidio per l'accompagnamento alla pensione entro l'anno 2020, riconosciuto ai sensi dell'articolo 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo i criteri e le modalita' indicate nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2016, che optino per la pensione di inabilita' di cui al comma 250 del presente articolo.
250-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni per l'applicazione del comma 250-bis. Il beneficio pensionistico di cui al comma 250-bis e' riconosciuto a domanda nel limite di spesa di 7,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 12,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 11,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 11,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 9,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri derivanti dal comma 250-bis e dal presente comma si provvede:
a) quanto a 7,7 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,1 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2020, a 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 12,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 11,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 10 milioni di euro per l'anno 2025, a 9,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
c) quanto a 3.734.500 euro per l'anno 2019 e a 533.500 euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto».
 
Art. 42
Controllo degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza
sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed
europea

1. Il periodo transitorio previsto all'articolo 18, comma 2, secondo periodo del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, e' prorogato al 30 giugno 2020, per gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformita' alle disposizioni abrogate dall'articolo 17 del predetto decreto, che, alla data del 18 marzo 2019, dimostrino l'avvenuta accettazione formale dell'offerta economica di accreditamento.
2. Gli organismi che non hanno presentato domanda di accreditamento entro il 18 marzo 2019 possono continuare ad operare fino al 30 giugno 2020 a decorrere dalla data della domanda, da presentarsi entro il termine del 30 settembre 2019, dimostrando l'avvenuta accettazione formale dell'offerta economica relativa all'accreditamento.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, sono applicate fino al nuovo esercizio delle competenze regolamentari del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella materia disciplinata dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 93 del 2017.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente degli articoli 17 e 18,
comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico
21 aprile 2017, n. 93 (Regolamento recante la disciplina
attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di
misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di
misura conformi alla normativa nazionale e europea):
«Art. 17 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati i seguenti
regolamenti e provvedimenti ministeriali:
a) decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 182,
concernente il regolamento recante modifica e integrazione
della disciplina della verificazione periodica degli
strumenti metrici in materia di commercio e camere di
commercio, fatte salve le abrogazioni disposte dall'art.
11, comma 1, del medesimo decreto;
b) decreto del Ministro delle attivita' produttive
10 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 39 del 15 febbraio 2002, recante
condizioni e modalita' di riconoscimento dell'idoneita' dei
laboratori all'esecuzione della verificazione periodica
degli strumenti di misura;
c) decreto del Vice Ministro dello sviluppo
economico 29 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 225 del 27 settembre
2007, concernente vigilanza sul mercato degli strumenti di
misura di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2
febbraio 2007, n. 22, che attua la direttiva 2004/22/CE;
d) decreto del Ministro dello sviluppo economico 18
gennaio 2011, n. 31, recante il regolamento concernente i
criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici
successivi sui gli strumenti per pesare a funzionamento
automatico, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio
2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE;
e) decreto del Ministro dello sviluppo economico 18
gennaio 2011, n. 32, recante il regolamento concernente i
criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici
successivi sui sistemi per la misurazione continua e
dinamica di quantita' di liquidi diversi, ai sensi del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della
direttiva 2004/22/CE;
f) decreto del Ministro dello sviluppo economico 16
aprile 2012, n. 75, recante il regolamento concernente i
criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici
successivi sui contatori del gas e i dispositivi di
conversione del volume, ai sensi del decreto legislativo 2
febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE;
g) decreto del Ministro dello sviluppo economico 30
ottobre 2013, n. 155, recante il regolamento concernente i
criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici
successivi sui contatori dell'acqua e sui contatori di
calore, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007,
n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE;
h) decreto del Ministro dello sviluppo economico 24
marzo 2015, n. 60, recante il regolamento concernente i
criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici
successivi sui contatori di energia elettrica attiva, ai
sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22,
attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID) e modifiche al
decreto 16 aprile 2012, n. 75, concernente i criteri per
l'esecuzione dei controlli successivi sui contatori del gas
e sui dispositivi di conversione del volume.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento cessano di trovare applicazione le seguenti
direttive ministeriali:
a) direttiva del Ministro della attivita'
produttive 4 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 22 ottobre
2003, recente indirizzo e coordinamento tecnico in materia
di operazioni di verificazione periodica degli strumenti di
misura;
b) direttiva del Ministro delle attivita'
produttive 30 luglio 2004, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 27 ottobre
2004, recante la definizione delle caratteristiche dei
sigilli di garanzia apposti sugli strumenti di misura da
parte dei laboratori riconosciuti idonei a eseguire la
verificazione periodica;
c) direttiva del Ministro dello sviluppo economico
4 agosto 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 242 del 17 ottobre 2011, recante
indirizzo e coordinamento tecnico in materia dicontrolli
successivi sui distributori di carburanti (eccetto i gas
liquefatti) di cui all'allegato MI -005 del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
d) direttiva del Ministro dello sviluppo economico
14 ottobre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2011, recante
indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazione
di verificazione dei distributori di carburanti conformi
alla direttiva 2004/22/CE, attuata con il decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, associati ad
apparecchiature ausiliarie ammesse alla verificazione
metrica ai sensi della normativa nazionale;
e) direttiva del Ministro dello sviluppo economico
14 marzo 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 102 del 3 maggio 2013, recante
indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazione
di verificazione di distributori di carburante associati ad
apparecchiature ausiliarie e di armonizzazione tecnica alla
normativa europea;
f) direttiva del Ministro dello sviluppo economico
12 maggio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 165 del 18 luglio 2014, recante
indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazione
di verificazione dei dispositivi di conversione del volume,
di semplificazione e di armonizzazione tecnica alla
normativa europea.»
«Art. 18 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.
(Omissis).
2. Gli organismi gia' abilitati ad effettuare
verificazioni periodiche in conformita' alle disposizioni
dei decreti abrogati ai sensi dell'art. 17, comma 1,
riprodotte o comunque non in contrasto con disposizioni del
presente decreto, continuano a svolgere tali attivita'
senza soluzione di continuita', a semplice richiesta e
senza oneri, e in sede di verificazione periodica degli
strumenti sottoposti alla normativa nazionale, quando ne
ricorrono le condizioni, utilizzano gli stessi sigilli con
gli elementi identificativi assegnati da Unioncamere per la
verificazione dei corrispondenti strumenti sottoposti alla
normativa europea. Le camere di commercio e gli organismi
abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in
conformita' alle disposizioni dei decreti abrogati che non
trovano corrispondenza nelle disposizioni del presente
decreto, continuano transitoriamente a svolgerle per un
periodo massimo di diciotto mesi dall'entrata in vigore del
presente regolamento, applicando, in quanto compatibili,
tutte le procedure di verifica, gli obblighi di
comunicazione e quelli relativi all'istituzione ed alla
tenuta del libretto metrologico previsti dal presente
regolamento.
(Omissis).».
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della citata legge
n. 400 del 1988 e' riportato nelle Note all'art. 21.
 
Art. 43
Semplificazione degli adempimenti
per la gestione degli enti del Terzo settore

1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, le parole «del finanziamento o del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, in caso di finanziamenti o contributi di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il mese di marzo dell'anno solare successivo se complessivamente superiori nell'anno a tale importo»;
b) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole «contestualmente alla sua trasmissione» sono aggiunte le seguenti: «, anche tramite PEC,»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparati ai partiti e movimenti politici:
a) le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi o di gestione e' determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, o l'attivita' dei quali si co-ordina con questi ultimi anche in conformita' a previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi;
b) le fondazioni, le associazioni e i comitati i cui organi direttivi o di gestione sono composti per almeno un terzo da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che sono o sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali di comuni con piu' di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto, nei sei anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale, in comuni con piu' di 15.000 abitanti;
c) le fondazioni, le associazioni e i comitati che erogano somme a titolo di liberalita' o contribuiscono in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni, di membri di organi o articolazioni comunque denominate di partiti o movimenti politici ovvero di persone titolari di cariche istituzionali nell'ambito di organi elettivi o di governo.»;
d) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Il comma 4, lettera b), non si applica agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il comma 4, lettera b), non si applica altresi' alle fondazioni, alle associazioni, ai comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese».
2. Fino all'operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il requisito dell'iscrizione nel predetto registro previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, s'intende soddisfatto con l'iscrizione in uno dei registri previsti dalle normative di settore, ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, terzo periodo, le parole «entro il mese solare successivo a quello di percezione, in apposito registro» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese solare successivo a quello di percezione ovvero, in caso di contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il mese di marzo dell'anno solare successivo se complessivamente superiori nell'anno a tale importo, in apposito registro numerato progressivamente e firmato su ogni foglio dal rappresentante legale o dal tesoriere,»; al quarto periodo,le parole «e in ogni caso l'annotazione deve essere eseguita entro il mese solare successivo a quello di percezione» sono soppresse;
a-bis) al comma 14, primo periodo, dopo le parole: «nel proprio sito internet» sono inserite le seguenti: «ovvero per le liste di cui al comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale,»;
b) al comma 21 dopo le parole «e 12» sono aggiunte le seguenti:«, primo periodo,»; alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, se entro tre mesi dal ricevimento non ha provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa delle ammende in conformita' al comma 13» e, in fine, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «In caso di violazione del divieto di cui al comma 12, secondo periodo, si applicano le sanzioni di cui al primo periodo del presente comma se entro tre mesi dalla piena conoscenza della sussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 12, secondo periodo, il partito o movimento politico non ha provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa delle ammende in conformita' al comma 13.»;
b-bis) dopo il comma 26 e' inserito il seguente:
«26-bis. Al fine di consentire i controlli previsti dalle norme di legge, la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici puo' accedere alle banche dati gestite dalle amministrazioni pubbliche o da enti che, a diverso titolo, sono competenti nella materia elettorale o che esercitino funzioni nei confronti dei soggetti equiparati ai partiti e ai movimenti politici. Per i medesimi fini e per l'esercizio delle funzioni istituzionali della Commissione possono essere predisposti protocolli d'intesa con i citati enti o amministrazioni»;
c) al comma 28, dopo il primo periodo, e' aggiunto in fine il seguente: «E' fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.»;
d) dopo il comma 28 sono inseriti i seguenti: «28-bis. In deroga al comma 28, alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, i termini fissati al mese solare successivo dal comma 11, terzo periodo, del presente articolo e dall'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, si intendono fissati, salvo che per i comitati elettorali, al secondo mese solare successivo. Alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati di cui al primo periodo non si applica il comma 12, primo periodo; ai medesimi enti il comma 12, secondo periodo, non si applica in caso di elargizioni disposte da persone fisiche maggiorenni straniere. Agli enti di cui al secondo periodo, in caso di violazione degli ulteriori divieti di cui al comma 12 del presente articolo, il comma 21 si applica solo in relazione a contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo superiore nell'anno a euro 500. Ai medesimi enti e' fatto divieto di devolvere, in tutto o in parte, le elargizioni in denaro, i contributi, le prestazioni o le altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti ai sensi del secondo periodo in favore dei partiti, dei movimenti politici, delle liste elettorali e di singoli candidati alla carica di sindaco. Le elargizioni in denaro, i contributi, le prestazioni o le altre forme di sostegno a carattere patrimoniale di cui al precedente periodo devono essere annotati in separata e distinta voce del bilancio d'esercizio.
28-ter. Alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati che violano gli obblighi previsti dal comma 28-bis, la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore delle elargizioni in denaro, dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti».
4. I termini di cui all'articolo 1, comma 28-bis, primo periodo, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, si applicano agli adempimenti relativi ad elargizioni, finanziamenti e contributi ricevuti a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge.
4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i termini per l'adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono prorogati al 30 giugno 2020. Il termine per il medesimo adeguamento da parte delle imprese sociali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e' differito al 30 giugno 2020.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 28
dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 13 (Abolizione del finanziamento
pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la
democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione
volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Norme per la trasparenza e la
semplificazione). - 1. I partiti politici assicurano la
trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al
proprio assetto statutario, agli organi associativi, al
funzionamento interno e ai bilanci, compresi i rendiconti,
anche mediante la realizzazione di un sito internet che
rispetti i principi di elevata accessibilita', anche da
parte delle persone disabili, di completezza di
informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilita',
di semplicita' di consultazione, di qualita', di
omogeneita' e di interoperabilita'.
2. Entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti
internet dei partiti politici sono pubblicati gli statuti
dei partiti medesimi, dopo il controllo di conformita' di
cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto, nonche',
dopo il controllo di regolarita' e conformita' di cui
all'art. 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, il
rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla
gestione e della nota integrativa, la relazione del
revisore o della societa' di revisione, ove prevista,
nonche' il verbale di approvazione del rendiconto di
esercizio da parte del competente organo del partito
politico. Delle medesime pubblicazioni e' resa
comunicazione ai Presidenti delle Camere e data evidenza
nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel
medesimo sito internet sono altresi' pubblicati, ai sensi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati
relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei
titolari di cariche di Governo e dei membri del Parlamento.
Ai fini di tale pubblicazione, i membri del Parlamento e i
titolari di cariche di Governo comunicano la propria
situazione patrimoniale e di reddito nelle forme e nei
termini di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441.
2-bis. I soggetti obbligati alle dichiarazioni
patrimoniale e di reddito, ai sensi della legge 5 luglio
1982, n. 441, e successive modificazioni, devono corredare
le stesse dichiarazioni con l'indicazione di quanto
ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a
loro sostegno, comunque denominati, a titolo di liberalita'
per ogni importo superiore alla somma di 500 euro l'anno.
Di tali dichiarazioni e' data evidenza nel sito internet
ufficiale del Parlamento italiano quando sono pubblicate
nel sito internet del rispettivo ente. I contributi
ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinnovo
del Parlamento, o comunque dopo lo scioglimento anticipato
delle Camere, sono pubblicati entro i quindici giorni
successivi al loro ricevimento.
3. I rappresentanti legali dei partiti beneficiari
dei finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei
partiti politici iscritti nel registro di cui all'art. 4
sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei
deputati l'elenco dei soggetti che hanno erogato
finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno,
a euro 500, e la relativa documentazione contabile.
L'obbligo di cui al periodo precedente deve essere
adempiuto entro il mese solare successivo a quello di
percezione ovvero, in caso di finanziamenti o contributi di
importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il
mese di marzo dell'anno solare successivo se
complessivamente superiori nell'anno a tale importo. In
caso di inadempienza al predetto obbligo ovvero in caso di
dichiarazioni mendaci, si applica la disciplina
sanzionatoria di cui al sesto comma dell'art. 4 della
citata legge n. 659 del 1981. L'elenco dei soggetti che
hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i
relativi importi e' pubblicato in maniera facilmente
accessibile nel sito internet ufficiale del Parlamento
italiano contestualmente alla sua trasmissione, anche
tramite PEC, alla Presidenza della Camera. L'elenco dei
soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o
contributi e i relativi importi e' pubblicato, come
allegato al rendiconto di esercizio, nel sito internet del
partito politico. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi
di pubblicazione nei siti internet di cui al quarto e
quinto periodo del presente comma non e' richiesto il
rilascio del consenso espresso degli interessati.
4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo,
sono equiparati ai partiti e movimenti politici:
a) le fondazioni, le associazioni e i comitati la
composizione dei cui organi direttivi o di gestione e'
determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti
o movimenti politici, o l'attivita' dei quali si coordina
con questi ultimi anche in conformita' a previsioni
contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi;
b) le fondazioni, le associazioni e i comitati i
cui organi direttivi o di gestione sono composti per almeno
un terzo da membri di organi di partiti o movimenti
politici ovvero persone che sono o sono state, nei sei anni
precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di
assemblee elettive regionali o locali di comuni con piu' di
15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto,
nei sei anni precedenti, incarichi di governo al livello
nazionale, regionale o locale, in comuni con piu' di 15.000
abitanti;
c) le fondazioni, le associazioni e i comitati che
erogano somme a titolo di liberalita' o contribuiscono in
misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al
finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in
favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni,
di membri di organi o articolazioni comunque denominate di
partiti o movimenti politici ovvero di persone titolari di
cariche istituzionali nell'ambito di organi elettivi o di
governo.
4-bis. Il comma 4, lettera b), non si applica agli enti
del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale di
cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117. Il comma 4, lettera b), non si applica altresi' alle
fondazioni, alle associazioni, ai comitati appartenenti
alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 45 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo
settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106):
«Art. 45 (Registro unico nazionale del Terzo
settore). - 1. Presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e' istituito il Registro unico nazionale
del Terzo settore, operativamente gestito su base
territoriale e con modalita' informatiche in collaborazione
con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine,
individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, la struttura competente.
Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo
precedente e' indicata come «Ufficio regionale del Registro
unico nazionale del Terzo settore». Presso le Province
autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio
provinciale del Registro unico nazionale del Terzo
settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale
non generale disponibile a legislazione vigente la propria
struttura competente di seguito indicata come «Ufficio
statale del Registro unico nazionale del Terzo settore».
2. Il registro e' pubblico ed e' reso accessibile a
tutti gli interessati in modalita' telematica.».
- Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 3 dell'art.
101 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017:
«Art. 101 (Norme transitorie e di attuazione). -
(Omissis).
2. Fino all'operativita' del Registro unico nazionale
del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme
previgenti ai fini e per gli effetti derivanti
dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus,
Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione
sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del
presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della
sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse
possono modificare i propri statuti con le modalita' e le
maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea
ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni
inderogabili o di introdurre clausole che escludono
l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante
specifica clausola statutaria.
3. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico
nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto,
nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si
intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli
enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno
dei registri attualmente previsti dalle normative di
settore.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dei commi 11, 14, 21, 28, 28-bis
e 28-ter dell'art. 1 della legge 19 gennaio 2019, n. 3
(Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica
amministrazione, nonche' in materia di prescrizione del
reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti
politici), come modificato dalla presente legge:
«11. Con l'elargizione di contributi in denaro
complessivamente superiori nell'anno a euro 500 per
soggetto erogatore, o di prestazioni o altre forme di
sostegno di valore equivalente per soggetto erogatore, a
partiti o movimenti politici di cui all'art. 18 del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonche'
alle liste e ai candidati alla carica di sindaco
partecipanti alle elezioni amministrative nei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti, s'intende prestato
il consenso alla pubblicita' dei dati da parte dei predetti
soggetti erogatori. E' fatto divieto ai partiti o movimenti
politici di ricevere contributi, prestazioni gratuite o
altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in
qualsiasi modo erogati, ivi compresa la messa a
disposizione con carattere di stabilita' di servizi a
titolo gratuito, da parte di persone fisiche o enti che si
dichiarino contrari alla pubblicita' dei relativi dati. Per
i contributi, le prestazioni o altre forme di sostegno di
cui al primo periodo sono annotati, entro il mese solare
successivo a quello di percezione ovvero, in caso di
contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di
importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il
mese di marzo dell'anno solare successivo se
complessivamente superiori nell'anno a tale importo, in
apposito registro numerato progressivamente e firmato su
ogni foglio dal rappresentante legale o dal tesoriere,
custodito presso la sede legale del partito o movimento
politico, l'identita' dell'erogante, l'entita' del
contributo o il valore della prestazione o della diversa
forma di sostegno e la data dell'erogazione. In caso di
scioglimento anche di una sola Camera, il termine indicato
al terzo periodo e' ridotto a quindici giorni decorrenti
dalla data dello scioglimento. Entro gli stessi termini di
cui al terzo e al quarto periodo, i dati annotati devono
risultare dal rendiconto di cui all'art. 8 della legge 2
gennaio 1997, n. 2, ed essere pubblicati nel sito internet
istituzionale del partito o movimento politico, ovvero nel
sito internet della lista o del candidato di cui al primo
periodo del presente comma, per un tempo non inferiore a
cinque anni. Sono esenti dall'applicazione delle
disposizioni del presente comma le attivita' a contenuto
non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di
sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative
del partito o movimento politico, fermo restando per tutte
le elargizioni l'obbligo di rilasciarne ricevuta, la cui
matrice viene conservata, per finalita' di computo della
complessiva entita' dei contributi riscossi dal partito o
movimento politico.
(Omissis).
14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la
data delle competizioni elettorali di qualunque genere,
escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000
abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonche' le
liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l'obbligo di
pubblicare nel proprio sito internet ovvero per le liste di
cui al comma 11, nel sito internet del partito o del
movimento politico sotto il cui contrassegno si sono
presentate nella competizione elettorale, il curriculum
vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato
penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre
novanta giorni prima della data fissata per la
consultazione elettorale. Ai fini dell'ottemperanza agli
obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al
presente comma non e' richiesto il consenso espresso degli
interessati. Nel caso in cui il certificato penale sia
richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni
di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati
i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto la
propria responsabilita' ai sensi dell'art. 47 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
che la richiesta di tali certificati e' finalizzata a
rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della
propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra
spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono
ridotti della meta'
(Omissis).
21. Al partito o al movimento politico che viola i
divieti di cui ai commi 11, secondo periodo, e 12, primo
periodo, del presente articolo la Commissione per la
trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei
movimenti politici, di cui all'art. 9, comma 3, della legge
6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa
pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non
superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle
prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere
patrimoniale ricevuti, se entro tre mesi dal ricevimento
non ha provveduto al versamento del corrispondente importo
alla cassa delle ammende in conformita' al comma 13. In
caso di violazione del divieto di cui al comma 12, secondo
periodo, si applicano le sanzioni di cui al primo periodo
del presente comma se entro tre mesi dalla piena conoscenza
della sussistenza delle condizioni ostative di cui al comma
12, secondo periodo, il partito o movimento politico non ha
provveduto al versamento del corrispondente importo alla
cassa delle ammende in conformita' al comma 13.
(Omissis).
26-bis. Al fine di consentire i controlli previsti
dalle norme di legge, la Commissione di garanzia degli
statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti
dei partiti e dei movimenti politici puo' accedere alle
banche dati gestite dalle amministrazioni pubbliche o da
enti che, a diverso titolo, sono competenti nella materia
elettorale o che esercitino funzioni nei confronti dei
soggetti equiparati ai partiti e ai movimenti politici. Per
i medesimi fini e per l'esercizio delle funzioni
istituzionali della Commissione possono essere predisposti
protocolli d'intesa con i citati enti o amministrazioni.
(Omissis).
28. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di
cui ai commi da 11 a 27 del presente articolo, le
fondazioni, le associazioni e i comitati di cui all'art. 5,
comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 13, come sostituito dal comma 20 del presente
articolo, sono equiparati ai partiti e movimenti politici,
a prescindere dall'iscrizione del partito o movimento
politico cui sono collegati nel registro di cui all'art. 4
del medesimo decreto-legge n. 149 del 2013. E' fatto salvo
quanto disposto all'art. 5, comma 4-bis, del decreto-legge
28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
28-bis. In deroga al comma 28, alle fondazioni, alle
associazioni e ai comitati di cui all'art. 5, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, i
termini fissati al mese solare successivo dal comma 11,
terzo periodo, del presente articolo e dall'art. 5, comma
3, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, si intendono
fissati, salvo che per i comitati elettorali, al secondo
mese solare successivo. Alle fondazioni, alle associazioni
e ai comitati di cui al primo periodo non si applica il
comma 12, primo periodo; ai medesimi enti il comma 12,
secondo periodo, non si applica in caso di elargizioni
disposte da persone fisiche maggiorenni straniere. Agli
enti di cui al secondo periodo, in caso di violazione degli
ulteriori divieti di cui al comma 12 del presente articolo,
il comma 21 si applica solo in relazione a contributi,
prestazioni o altre forme di sostegno di importo superiore
nell'anno a euro 500. Ai medesimi enti e' fatto divieto di
devolvere, in tutto o in parte, le elargizioni in denaro, i
contributi, le prestazioni o le altre forme di sostegno a
carattere patrimoniale ricevuti ai sensi del secondo
periodo in favore dei partiti, dei movimenti politici,
delle liste elettorali e di singoli candidati alla carica
di sindaco. Le elargizioni in denaro, i contributi, le
prestazioni o le altre forme di sostegno a carattere
patrimoniale di cui al precedente periodo devono essere
annotati in separata e distinta voce del bilancio
d'esercizio.
28-ter. Alle fondazioni, alle associazioni e ai
comitati che violano gli obblighi previsti dal comma
28-bis, la Commissione di garanzia degli statuti e per la
trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti
politici applica la sanzione amministrativa pecuniaria di
importo non inferiore al triplo e non superiore al
quintuplo del valore delle elargizioni in denaro, dei
contributi, delle prestazioni o delle altre forme di
sostegno a carattere patrimoniale ricevuti.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 17
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione
della disciplina in materia di impresa sociale, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016,
n. 106):
«Art. 17 (Norme di coordinamento e transitorie). -
(Omissis).
3. Le imprese sociali gia' costituite al momento
dell'entrata in vigore del presente decreto, si adeguano
alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi
dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo
termine, esse possono modificare i propri statuti con le
modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni
dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove
disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che
escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili
mediante clausola statutaria.
(Omissis).».
 
Art. 44
Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione,
vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per
lo sviluppo e la coesione

1. Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualita' degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonche' di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Citta' metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralita' degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, d'intesa con le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud, autorita' delegata per la coesione, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalita' unitarie di gestione e monitoraggio.
2. Al fine di rafforzare il carattere unitario delle politiche di coesione e della relativa programmazione e di valorizzarne la simmetria con i Programmi Operativi Europei, ciascun Piano e' articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di Partenariato, con conseguente trasferimento delle funzioni attribuite ai rispettivi strumenti di governance, istituiti con delibere del CIPE o comunque previsti dai documenti di programmazione oggetto di riclassificazione, ad appositi Comitati di Sorveglianza, costituiti dalle Amministrazioni titolari dei Piani operativi, ai quali partecipano rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e rappresentanti, per i Piani di competenza regionale, dei Ministeri competenti per area tematica, ovvero, per i Piani di competenza ministeriale, rappresentanti delle regioni, nonche' del partenariato economico e sociale, relativamente agli ambiti di cui alle lettere d) ed e) del comma 3. Per la partecipazione ai Comitati di sorveglianza non sono dovuti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. I Comitati di sorveglianza di cui al comma 2, ferme restando le competenze specifiche normativamente attribuite alle amministrazioni centrali, regionali e alle Agenzie nazionali:
a) approvano la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
b) approvano le relazioni di attuazione e finali;
c) esaminano eventuali proposte di modifiche al Piano operativo, ovvero esprimono il parere ai fini della sottoposizione delle modifiche stesse al CIPE;
d) esaminano ogni aspetto che incida sui risultati, comprese le verifiche sull'attuazione;
e) esaminano i risultati delle valutazioni.
4. I Comitati di sorveglianza dei programmi attuativi regionali FSC 2007-2013 gia' istituiti integrano la propria composizione e disciplina secondo quanto previsto dai commi 2 e 3.
5. Le Amministrazioni titolari dei Piani sviluppo e coesione monitorano gli interventi sul proprio sistema gestionale e rendono disponibili, con periodicita' bimestrale, i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale alla Banca dati Unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 703, lettera l), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli interventi, pena esclusione dal finanziamento, sono identificati con il Codice Unico di Progetto (CUP).
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, restano in ogni caso fermi le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarita' dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE e i soggetti attuatori, ove individuati anche nei documenti attuativi.
7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 puo' contenere:
a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con le Amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione dello stato di avanzamento della progettazione, dell'effettiva rispondenza e sinergia con le priorita' di sviluppo dei territori e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, nonche' della concomitante possibilita' di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021.
8. L'Amministrazione titolare del Piano operativo oggetto della riclassificazione, prevista al comma 1, resta responsabile della selezione degli interventi, in sostituzione di quelli che risultavano gia' finanziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, della vigilanza sulla attuazione dei singoli interventi, dell'utilizzo delle risorse per fare fronte a varianti dell'intervento, della presentazione degli stati di avanzamento nonche' delle richieste di erogazione delle risorse ai beneficiari.
9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il CIPE, con la medesima delibera di approvazione del Piano sviluppo e coesione, stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale e della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione, sono riprogrammate con delibera del CIPE su proposta del Ministro per il Sud, di concerto con le amministrazioni competenti, limitatamente alle lettere b) e c) del presente comma, al fine di contribuire:
a) al finanziamento dei Piani sviluppo e coesione relativi alle amministrazioni per le quali risultino fabbisogni di investimenti superiori alle risorse assegnate ai sensi del comma 7;
b) al finanziamento di «Programmi di piccole opere e manutenzioni straordinarie» per infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, idriche, nonche' per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza di scuole, ospedali ed altre strutture pubbliche, da attuare attraverso lo strumento del Contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 da stipulare per singola area tematica;
c) al finanziamento della progettazione degli interventi infrastrutturali.
11. Resta in ogni caso fermo il vincolo di destinazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Restano, altresi', ferme le norme di legge relative alle risorse di cui al comma 1, in quanto compatibili.
12. In relazione alle nuove risorse del Fondo sviluppo e coesione attribuite con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e non ancora programmate alla data di entrata in vigore del presente decreto, le proposte di assegnazione di risorse da sottoporre al CIPE per il finanziamento di interventi infrastrutturali devono essere corredate della positiva valutazione tecnica da parte del Dipartimento per le politiche di coesione. Salvo diversa e motivata previsione nella delibera di assegnazione del CIPE, tali assegnazioni decadono ove non diano luogo a obbligazioni giuridicamente vincolanti entro tre anni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della medesima delibera. Le relative risorse non possono essere riassegnate alla medesima Amministrazione.
13. Al fine di supportare le Amministrazioni di cui al comma 2 nella progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali le risorse destinate alla progettazione di cui al comma 10, lettera c) finanziano i costi della progettazione tecnica dei progetti infrastrutturali che abbiano avuto la valutazione positiva da parte delle strutture tecniche della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dell'effettiva rispondenza alle priorita' di sviluppo e ai fabbisogni del territorio, dell'eventuale necessita' di fronteggiare situazioni emergenziali, da sostenere da parte delle Amministrazioni titolari dei Piani operativi di cui al comma 1, anche attraverso il ricorso alla Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I progetti per i quali sia completata positivamente la progettazione esecutiva accedono prioritariamente ai finanziamenti che si renderanno disponibili per la realizzazione. Alle risorse del Fondo sviluppo e coesione assegnate alle finalita' specifiche di cui al presente comma non si applica il vincolo di destinazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
14. Ai Piani operativi redatti a seguito della riclassificazione di cui al comma 1 si applicano i principi gia' vigenti per la programmazione 2014-2020. Il CIPE, su proposta del Ministro per il Sud, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, adotta una apposita delibera per assicurare la fase transitoria della disciplina dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e per coordinare e armonizzare le regole vigenti in un quadro ordinamentale unitario. Nelle more dell'approvazione dei singoli Piani di sviluppo e coesione, si applicano le regole di programmazione vigenti.
15. Il Ministro per il Sud presenta al CIPE:
a) entro il 31 marzo 2020 una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo;
b) entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2020, una relazione annuale sull'andamento dei Piani operativi di cui al comma 1 riferita all'anno precedente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia
di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la
rimozione di squilibri economici e sociali, a norma
dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42):
«Art. 4 (Fondo per lo sviluppo e la coesione). - 1.
Il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'art. 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assume la
denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione, di
seguito denominato: "Fondo". Il Fondo e' finalizzato a dare
unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli
interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono
rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse
aree del Paese.
2. Il Fondo ha carattere pluriennale in coerenza con
l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi
strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarieta' e
la complementarieta' delle procedure di attivazione delle
relative risorse con quelle previste per i fondi
strutturali dell'Unione europea.
3. Il Fondo e' destinato a finanziare interventi
speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali,
secondo le modalita' stabilite dal presente decreto.
L'intervento del Fondo e' finalizzato al finanziamento di
progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia
di carattere immateriale, di rilievo nazionale,
interregionale e regionale, aventi natura di grandi
progetti o di investimenti articolati in singoli interventi
di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro
funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e
risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto
attiene al profilo temporale. La programmazione degli
interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente
articolo e' realizzata tenendo conto della programmazione
degli interventi di carattere ordinario.».
- Il testo del comma 703 dell'art. 1 della citata legge
n. 190 del 2014 e' riportato nelle Note all'art. 26.
- Si riporta il testo del comma 162 dell'art. 1 della
citata legge n. 145 del 2018:
«162. Al fine di favorire gli investimenti pubblici,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e' individuata un'apposita
Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici,
di seguito denominata Struttura. Il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri provvede, altresi', a indicarne
la denominazione, l'allocazione, le modalita' di
organizzazione e le funzioni.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 6 del citato
decreto legislativo n. 88 del 2011:
«Art. 6 (Contratto istituzionale di sviluppo). - 1.
Per le finalita' di cui all'art. 1, nonche' allo scopo di
accelerare la realizzazione degli interventi di cui al
presente decreto e di assicurare la qualita' della spesa
pubblica, il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati, stipula con le Regioni e le amministrazioni
competenti un "contratto istituzionale di sviluppo" che
destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua
responsabilita', tempi e modalita' di attuazione degli
interventi.
2. Il contratto istituzionale di sviluppo, esplicita,
per ogni intervento o categoria di interventi o programma,
il soddisfacimento dei criteri di ammissibilita' di cui
all'art. 5, comma 4, e definisce il cronoprogramma, le
responsabilita' dei contraenti, i criteri di valutazione e
di monitoraggio e le sanzioni per le eventuali
inadempienze, prevedendo anche le condizioni di
definanziamento anche parziale degli interventi ovvero la
attribuzione delle relative risorse ad altro livello di
governo, nel rispetto del principio di sussidiarieta'. In
caso di partecipazione dei concessionari di servizi
pubblici, competenti in relazione all'intervento o alla
categoria di interventi o al programma da realizzare, il
contratto istituzionale di sviluppo definisce le attivita'
che sono eseguite dai predetti concessionari, il relativo
cronoprogramma, meccanismi di controllo delle attivita'
loro demandate, sanzioni e garanzie in caso di
inadempienza, nonche' apposite procedure sostitutive
finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti
inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei contratti con i
concessionari, clausole inderogabili di responsabilita'
civile e di decadenza. Il contratto istituzionale di
sviluppo prevede, quale modalita' attuativa, che le
amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si
avvalgano, anche ai sensi dell'art. 55-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
successive modificazioni, dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, costituita ai sensi dell'art. 1 del decreto
legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive
modificazioni, ad esclusione di quanto demandato
all'attuazione da parte dei concessionari di servizi
pubblici.
3. La progettazione, l'approvazione e la
realizzazione degli interventi individuati nel contratto
istituzionale di sviluppo e' disciplinata dalle norme di
cui alla parte II, titolo III, capo IV, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei giudizi che
riguardano le procedure di progettazione, approvazione e
realizzazione degli interventi individuati nel contratto
istituzionale di sviluppo si applicano le disposizioni di
cui all'art. 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104. Per i medesimi interventi, si applicano le vigenti
disposizioni in materia di prevenzione e repressione della
criminalita' organizzata e dei tentativi di infiltrazione
mafiosa, ivi comprese quelle concernenti le comunicazioni e
informazioni antimafia.
4. Le risorse del Fondo sono trasferite ai soggetti
assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della
spesa, in appositi fondi a destinazione vincolata alle
finalita' approvate, che garantiscono la piena
tracciabilita' delle risorse attribuite, anche in linea con
le procedure previste dall'art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e dall'art. 30 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. I soggetti assegnatari, al fine di garantire la
specialita' e l'addizionalita' degli interventi, iscrivono
nei relativi bilanci i Fondi a destinazione vincolata di
cui al primo periodo, attribuendo loro un'autonoma evidenza
contabile e specificando, nella relativa denominazione, che
gli stessi sono costituiti da risorse derivanti dal Fondo.
5. L'attuazione degli interventi e' coordinata e
vigilata dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica, di seguito denominato "Dipartimento", che
controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti anche
mediante forme di cooperazione con le amministrazioni
statali, centrali e periferiche, regionali e locali e in
raccordo con i Nuclei di valutazione delle amministrazioni
statali e delle Regioni, assicurando, altresi', il
necessario supporto tecnico e operativo senza nuovi o
maggiori oneri nell'ambito delle competenze istituzionali.
Le amministrazioni interessate effettuano i controlli
necessari al fine di garantire la correttezza e la
regolarita' della spesa e partecipano al sistema di
monitoraggio unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale
2007/2013 previsto, a legislazione vigente, presso la
Ragioneria Generale dello Stato secondo le procedure
vigenti e, ove previsto, al sistema di monitoraggio del
Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. I sistemi informativi garantiscono la
tracciabilita' dei flussi finanziari comunitari e nazionali
fino alla realizzazione materiale dell'intervento anche ai
sensi della legge n. 196 del 2009, assicurando, sulla base
di apposite intese, l'accesso a tali informazioni da parte
della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e
della Corte dei conti.
6. In caso di inerzia o inadempimento delle
amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi
individuati ai sensi del presente decreto, anche con
riferimento al mancato rispetto delle scadenze del
cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine
di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati
dall'Unione europea, il Governo, al fine di assicurare la
competitivita', la coesione e l'unita' economica del Paese,
esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120,
comma secondo, della Costituzione secondo le modalita'
procedurali individuate dall'art. 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131, e dagli articoli 5 e 11 della legge n. 400
del 1988 e dalle vigenti disposizioni in materia di
interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere
e di investimenti nel caso di inadempienza di
amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai
contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel
caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici,
anche attraverso la nomina di un commissario straordinario,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il
quale cura tutte le attivita' di competenza delle
amministrazioni pubbliche occorrenti all'autorizzazione e
all'effettiva realizzazione degli interventi programmati,
nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.».
- Il testo del comma 6 dell'art. 1 della citata legge
n. 147 del 2013 e' riportato nelle Note all'art. 26.
- Il riferimento al testo della legge 30 dicembre 2018,
n. 145 e' riportato nelle Note all'art. 33.
 
Art. 44 bis
Incentivo fiscale per promuovere
la crescita dell'Italia meridionale

1. Alle aggregazioni di societa', per le quali non e' stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresae dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, aventi sede legale, alla data del 1° gennaio 2019, nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna, realizzate mediante operazioni di fusione, scissione ovvero conferimento di azienda o di rami di azienda riguardanti piu' societa', si applicano le disposizioni del presente articolo, a condizione che il soggetto risultante dalle predette aggregazioni abbia la sede legale in una delle regioni citate e che le aggregazioni siano deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle societa' che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle societa' controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
2. Le attivita' per imposte anticipate dei soggetti partecipanti all'aggregazione e relative a perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017, recante «Revisione delle disposizioni attuative in materia di aiuto alla crescita economica (ACE)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2017, e ai componenti reddituali di cui all'articolo 1, comma 1067, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non ancora dedotti, risultanti da situazioni patrimoniali approvate ai fini dell'aggregazione, sono trasformate, per un ammontare non superiore a 500 milioni di euro, in crediti d'imposta secondo le modalita' di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo; il limite e' calcolato con riferimento ad ogni soggetto partecipante all'aggregazione. Ai fini del rispetto del limite di cui al primo periodo, si trasformano dapprima le attivita' per imposte anticipate trasferite al soggetto risultante dall'aggregazione e, in via residuale, le attivita' per imposte anticipate non trasferite dagli altri soggetti partecipanti all'aggregazione. In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimenti di aziende o di rami di azienda, possono essere altresi' oggetto di conferimento le attivita' per imposte anticipate di cui al primo periodo ed e' obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 2501-quater, commi primo e secondo, del codice civile.
3. La trasformazione delle attivita' per imposte anticipate in crediti d'imposta e' condizionata all'esercizio, da parte della societa' risultante dall'aggregazione, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. In caso di aggregazioni realizzate mediante scissioni ovvero conferimenti di aziende o di rami di azienda, la trasformazione delle attivita' per imposte anticipate in crediti d'imposta dei soggetti conferenti o delle societa' scisse e' condizionata all'esercizio, da parte di tali soggetti, dell'opzione di cui al citato articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016. L'opzione, se non gia' esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto l'aggregazione; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto l'aggregazione. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n.119 del 2016, nell'ammontare delle attivita' per imposte anticipate sono compresi anche le attivita' per imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo nonche' i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle predette attivita' per imposte anticipate.
4. La trasformazione delle attivita' per imposte anticipate in crediti d'imposta decorre dalla data di approvazione del primo bilancio della societa' risultante dall'aggregazione da parte dell'assemblea dei soci, o del diverso organo competente per legge, nella misura del 25 per cento delle attivita' per imposte anticipate di cui al comma 2 iscritte nel primo bilancio della societa' risultante dall'aggregazione; per la restante parte, la trasformazione avviene in quote uguali nei tre esercizi successivi e decorre dalla data di approvazione del bilancio di ciascun esercizio. Ai fini del periodo precedente, in caso di aggregazioni realizzate mediante scissioni ovvero conferimenti di aziende o di rami di azienda, per i soggetti conferenti e per le societa' scisse la trasformazione delle attivita' per imposte anticipate in crediti d'imposta decorre dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale ha avuto effetto l'aggregazione. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto l'aggregazione:
a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibilile perdite di cui all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le eccedenze residue relative all'importo del rendimento nozionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative ad attivita' per imposte anticipate trasformate ai sensi del presente articolo;
b) non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attivita' per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo. I crediti d'imposta di cui al presente comma sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 2, comma 57, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle aggregazioni alle quali partecipino soggetti che abbiano gia' partecipato a un'aggregazione o siano risultanti da un'aggregazione alla quale siano state applicate le disposizioni del presente articolo.
6. In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimenti di aziende o di rami di azienda, alle perdite fiscali e all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, del conferente si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 172 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferendosi alla societa' conferente le disposizioni riguardanti le societa' fuse o incorporate e alla societa' conferitaria quelle riguardanti la societa' risultante dalla fusione o incorporante e avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui al comma 2 del presente articolo.
7. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla preventiva comunicazione ovvero, se necessaria, all'autorizzazione della Commissione europea.
8. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 36,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 35,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 34,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 34,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 34,1 milioni di euro per l'anno 2028, di 33,9 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,55 milioni di euro per l'anno 2031 e di 0,12 milioni di euro per l'anno 2033.
9. Agli oneri derivanti dai commi 2, 4 e 8 del presente articolo, pari a 73,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 103 milioni di euro per l'anno 2021, a 102,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 103,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 36,3 milioni di euro per l'anno 2024, a 35,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 34,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 34,5 milioni di euro per l'anno 2027, a 34,1 milioni di euro per l'anno 2028, a 33,9 milioni di euro per l'anno 2029, a 24,35 milioni di euro per l'anno 2030, a 0,55 milioni di euro per l'anno 2031, a 0,15 milioni di euro per l'anno 2032 e a 0,12 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede:
a) quanto a 29,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 20 milioni di euro per l'anno 2021, a 59,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 80,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 24,35 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0,15 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativa al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili;
e) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsionedel Ministero dell'economia e delle finanze;
f) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (Attuazione della
direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle
imprese di investimento e che modifica la direttiva
82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE,
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010
e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del
Consiglio):
«Art. 17 (Presupposti comuni alla risoluzione e alle
altre procedure di gestione delle crisi). - 1. Una banca e'
sottoposta a una delle misure indicate all'art. 20 quando
ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:
a) la banca e' in dissesto o a rischio di dissesto
secondo quanto previsto dal comma 2;
b) non si possono ragionevolmente prospettare
misure alternative che permettono di superare la situazione
di cui alla lettera a) in tempi adeguati, tra cui
l'intervento di uno o piu' soggetti privati o di un sistema
di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza, che puo'
includere misure di intervento precoce o l'amministrazione
straordinaria ai sensi del Testo Unico Bancario.
2. La banca e' considerata in dissesto o a rischio di
dissesto in una o piu' delle seguenti situazioni:
a) risultano irregolarita' nell'amministrazione o
violazioni di disposizioni legislative, regolamentarie o
statutarie che regolano l'attivita' della banca di gravita'
tale che giustificherebbero la revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita';
b) risultano perdite patrimoniali di eccezionale
gravita', tali da privare la banca dell'intero patrimonio o
di un importo significativo del patrimonio;
c) le sue attivita' sono inferiori alle passivita';
d) essa non e' in grado di pagare i propri debiti
alla scadenza;
e) elementi oggettivi indicano che una o piu' delle
situazioni indicate nelle lettere a), b), c) e d) si
realizzeranno nel prossimo futuro;
f) e' prevista l'erogazione di un sostegno
finanziario pubblico straordinario a suo favore, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 18.
3. Le misure indicate all'art. 20 possono essere
disposte anche se non sono state precedentemente adottate
misure di intervento precoce o l'amministrazione
straordinaria.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 5 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa):
«Art. 5 (Stato d'insolvenza). - L'imprenditore che si
trova in stato d'insolvenza e' dichiarato fallito.
Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti
od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il
debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le
proprie obbligazioni.».
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 2
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice
della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della
legge 19 ottobre 2017, n. 155):
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
codice si intende per:
a) "crisi": lo stato di difficolta'
economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del
debitore, e che per le imprese si manifesta come
inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte
regolarmente alle obbligazioni pianificate;
b) "insolvenza": lo stato del debitore che si
manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i
quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di
soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
c) "sovraindebitamento": lo stato di crisi o di
insolvenza del consumatore, del professionista,
dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle
start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non
assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a
liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure
liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali
per il caso di crisi o insolvenza;
d) "impresa minore": l'impresa che presenta
congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo
patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore
ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data
di deposito della istanza di apertura della liquidazione
giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di durata
inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per
un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro
duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di
deposito dell'istanza di apertura della liquidazione
giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di durata
inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non
superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori
possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del
Ministro della giustizia adottato a norma dell'art. 348;
e) "consumatore": la persona fisica che agisce per
scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale,
artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se
socia di una delle societa' appartenenti ad uno dei tipi
regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro
quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli
sociali;
f) "societa' pubbliche": le societa' a controllo
pubblico, le societa' a partecipazione pubblica e le
societa' in house di cui all'art. 2, lettere m), n), o),
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
g) "grandi imprese": le imprese che, ai sensi
dell'art. 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, alla
data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di
almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato
patrimoniale: venti milioni di euro; b) ricavi netti delle
vendite e delle prestazioni: quaranta milioni di euro; c)
numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio:
duecentocinquanta;
h) "gruppo di imprese": l'insieme delle societa',
delle imprese e degli enti, escluso lo Stato, che, ai sensi
degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, sono
sottoposti alla direzione e coordinamento di una societa',
di un ente o di una persona fisica, sulla base di un
vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si
presume, salvo prova contraria, che: 1) l'attivita' di
direzione e coordinamento di societa' sia esercitata dalla
societa' o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci;
2) siano sottoposte alla direzione e coordinamento di una
societa' o ente le societa' controllate, direttamente o
indirettamente, o sottoposte a controllo congiunto,
rispetto alla societa' o ente che esercita l'attivita' di
direzione e coordinamento.
i) "gruppi di imprese di rilevante dimensione": i
gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese
figlie da includere nel bilancio consolidato, che
rispettano i limiti numerici di cui all'art. 3, paragrafi 6
e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 26 giugno 2013;
l) "parti correlate": per parti correlate ai fini
del presente codice si intendono quelle indicate come tali
nel regolamento della Consob in materia di operazioni con
parti correlate;
m) "centro degli interessi principali del debitore"
(COMI): il luogo in cui il debitore gestisce i suoi
interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi;
n) "albo dei gestori della crisi e insolvenza delle
imprese": l'albo, istituito presso il Ministero della
giustizia e disciplinato dall'art. 356, dei soggetti che su
incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o
societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo
nell'ambito delle procedure di regolazione della crisi o
dell'insolvenza previste dal presente codice;
o) "professionista indipendente": il professionista
incaricato dal debitore nell'ambito di una delle procedure
di regolazione della crisi di impresa che soddisfi
congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto
all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle
imprese, nonche' nel registro dei revisori legali; 2)
essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399
del codice civile; 3) non essere legato all'impresa o ad
altre parti interessate all'operazione di regolazione della
crisi da rapporti di natura personale o professionale; il
professionista ed i soggetti con i quali e' eventualmente
unito in associazione professionale non devono aver
prestato negli ultimi cinque anni attivita' di lavoro
subordinato o autonomo in favore del debitore, ne' essere
stati membri degli organi di amministrazione o controllo
dell'impresa, ne' aver posseduto partecipazioni in essa;
p) "misure protettive": le misure temporanee
disposte dal giudice competente per evitare che determinate
azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase
delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte
per la regolazione della crisi o dell'insolvenza;
q) "misure cautelari": i provvedimenti cautelari
emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o
dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le
circostanze piu' idonei ad assicurare provvisoriamente gli
effetti delle procedure di regolazione della crisi o
dell'insolvenza;
r) "classe di creditori": insieme di creditori che
hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei;
s) "domicilio digitale": il domicilio di cui
all'art. 1, comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82;
t) OCC: organismi di composizione delle crisi da
sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro
della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive
modificazioni, che svolgono i compiti di composizione
assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal
presente codice;
u) OCRI: gli organismi di composizione della crisi
d'impresa, disciplinati dal capo II del titolo II del
presente codice, che hanno il compito di ricevere le
segnalazioni di allerta e gestire la fase dell'allerta e,
per le imprese diverse dalle imprese minori, la fase della
composizione assistita della crisi.».
- Il testo dell'art. 2359 del codice civile e'
riportato nelle Note all'art. 11.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 84 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
«Art. 84 (Riporto delle perdite). - 1. La perdita di
un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme
valevoli per la determinazione del reddito, puo' essere
computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta
successivi in misura non superiore all'ottanta per cento
del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero
importo che trova capienza in tale ammontare. Per i
soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile
la perdita e' riportabile per l'ammontare che eccede
l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito
negli esercizi precedenti. La perdita e' diminuita dei
proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui
all'art. 87, per la parte del loro ammontare che eccede i
componenti negativi non dedotti ai sensi dell'art. 109,
comma 5. Detta differenza potra' tuttavia essere computata
in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che
l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti
compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla
fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle
eccedenze di cui all'art. 80.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi
d'imposta dalla data di costituzione possono, con le
modalita' previste al comma 1, essere computate in
diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta
successivi entro il limite del reddito imponibile di
ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza
nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che
si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel
caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi
diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che
riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da
terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga
modificata l'attivita' principale in fatto esercitata nei
periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate.
La modifica dell'attivita' assume rilevanza se interviene
nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento
od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La
limitazione si applica anche alle eccedenze oggetto di
riporto in avanti di cui al comma 5 dell'art. 96,
relativamente agli interessi indeducibili, nonche' a quelle
di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, relativamente all'aiuto alla
crescita economica. La limitazione non si applica qualora:
a);
b) le partecipazioni siano relative a societa' che
nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno
avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci
unita' e per le quali dal conto economico relativo
all'esercizio precedente a quello di trasferimento
risultino un ammontare di ricavi e proventi dell'attivita'
caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni
di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui
all'art. 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento
di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi
anteriori.
Al fine di disapplicare le disposizioni del
presente comma il contribuente interpella l'amministrazione
ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.».
- Si riporta il testo vigente del comma 1067 dell'art.
1 della citata legge n. 145 del 2018:
«1067. Per i soggetti che applicano le disposizioni
di cui all'art. 106, comma 3, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i componenti
reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del
modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite
per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5
dell'International financial reporting standard (IFRS) 9,
iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo
IFRS 9, nei confronti della clientela, sono deducibili
dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle
societa' per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo
d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante
90 per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta
successivi.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2501-quater del
codice civile:
«Art. 2501-quater (Situazione patrimoniale). -
L'organo amministrativo delle societa' partecipanti alla
fusione redige, con l'osservanza delle norme sul bilancio
d'esercizio, la situazione patrimoniale delle societa'
stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre
centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione
e' depositato nella sede della societa' ovvero pubblicato
sul sito Internet di questa.
La situazione patrimoniale puo' essere sostituita dal
bilancio dell'ultimo esercizio, se questo e' stato chiuso
non oltre sei mesi prima del giorno del deposito o della
pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di
societa' quotata in mercati regolamentati, dalla relazione
finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali,
purche' non riferita ad una data antecedente sei mesi dal
giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma.
La situazione patrimoniale non e' richiesta se vi
rinunciano all'unanimita' i soci e i possessori di altri
strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto
di ciascuna delle societa' partecipanti alla fusione.».
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 11
del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119
(Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e
concorsuali, nonche' a favore degli investitori in banche
in liquidazione):
«Art. 11 (Attivita' per imposte anticipate). - 1. Le
imprese interessate dalle disposizioni di cui all'art. 2,
commi da 55 a 57, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, come successivamente integrato dal
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
possono optare, con riferimento all'ammontare di attivita'
per imposte anticipate pari alla differenza di cui al
successivo comma 2, per il mantenimento dell'applicazione
delle predette disposizioni al ricorrere delle condizioni
ivi previste. L'opzione e' esercitata con efficacia a
valere dal 1º gennaio 2016 con il primo versamento di cui
al comma 7, e' irrevocabile e comporta l'applicazione della
disciplina di cui al presente articolo a decorrere
dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 fino
all'esercizio in corso al 31 dicembre 2030, con l'obbligo
del pagamento di un canone annuo. Il canone e' deducibile
ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP
nell'esercizio in cui avviene il pagamento.
Omissis.»
- Si riporta il testo vigente del comma 57 dell'art. 2
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
imprese e alle famiglie):
«Art. 2 (Proroghe onerose di termini). - (Omissis).
57. Il credito d'imposta di cui ai commi 55, 56,
56-bis, 56-bis.1 e 56-ter non e' produttivo di interessi.
Esso puo' essere utilizzato, senza limiti di importo, in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, ovvero puo' essere ceduto al valore
nominale secondo quanto previsto dall'art. 43-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei
redditi e non concorre alla formazione del reddito di
impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive. L'eventuale credito che residua
dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo
periodo del presente comma e' rimborsabile.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'art. 172
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986:
«Art. 172 (Fusione di societa'). - (Omissis).
7. Le perdite delle societa' che partecipano alla
fusione, compresa la societa' incorporante, possono essere
portate in diminuzione del reddito della societa'
risultante dalla fusione o incorporante per la parte del
loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo
patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se
inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'art.
2501-quater del codice civile, senza tener conto dei
conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro
mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione
stessa, e sempre che dal conto economico della societa' le
cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio
precedente a quello in cui la fusione e' stata deliberata,
risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attivita'
caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni
di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui
all'art. 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento
di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi
anteriori. Tra i predetti versamenti non si comprendono i
contributi erogati a norma di legge dallo Stato a da altri
enti pubblici. Se le azioni o quote della societa' la cui
perdita e' riportabile erano possedute dalla societa'
incorporante o da altra societa' partecipante alla fusione,
la perdita non e' comunque ammessa in diminuzione fino a
concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione
di tali azioni o quote effettuata ai fini della
determinazione del reddito dalla societa' partecipante o
dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al
quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione.
In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della
fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente
comma si applicano anche al risultato negativo,
determinabile applicando le regole ordinarie, che si
sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che
partecipano alla fusione in relazione al periodo che
intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data
antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli
interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui
al comma 5 dell'art. 96 del presente testo unico, nonche'
all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di
cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214. Al fine di disapplicare le
disposizioni del presente comma il contribuente interpella
l'amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei
diritti del contribuente.
(Omissis).».
- Il testo vigente dell'art. 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e' riportato nelle Note
all'art. 36-bis.
- Il testo del comma 5 dell'art. 10 del citato
decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e'
riportato nelle Note all'art. 3-sexies.
- Il testo del comma 748 dell'art. 1 della citata legge
n. 145 del 2018 e' riportato nelle Note all'art. 33-ter.
- Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'art. 1
della citata legge n. 190 del 2014:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Il testo vigente del comma 5 dell'art. 34-ter della
citata legge n. 196 del 2009 e' riportato nelle Note
all'art. 13-bis.
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 49
del citato decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:
«Art. 49 (Riaccertamento straordinario residui). -
(Omissis).
2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme
iscritte nel conto dei residui da eliminare e,
compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza
pubblica, si provvede:
a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla
eliminazione degli stessi mediante loro versamento
all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la parte
corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da
iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni
interessate, da ripartire con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di
nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il
ripiano dei debiti fuori bilancio. La dotazione dei
predetti fondi e' fissata su base pluriennale, in misura
non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui
eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte e'
destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze da ripartire a favore di interventi individuati con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
b) per i residui passivi perenti, alla
cancellazione delle relative partite dalle scritture
contabili del conto del Patrimonio Generale dello Stato; a
tal fine, le amministrazioni interessate individuano i
residui non piu' esigibili, che formano oggetto di apposita
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze,
da effettuare improrogabilmente entro il 10 luglio 2014.
Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme
corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi,
fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera d),
sono iscritte su base pluriennale nella medesima
proporzione nei fondi di cui alla precedente lettera a);
c) per i residui passivi perenti, connessi alla
sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso,
con le medesime modalita' di comunicazione di cui alla
lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con la
tesoreria statale;
d) per i residui passivi relativi a trasferimenti
e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle
province autonome e agli altri enti territoriali le
operazioni di cui al presente articolo vengono operate con
il concorso degli stessi enti interessati. Con la legge di
bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti
alla cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su
base pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi
enti in relazione ai residui eliminati.».
 
Art. 45
Proroga del termine per la rideterminazione
dei vitalizi regionali e correzione di errori formali

1. All'articolo 1, comma 965, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «entro quattro mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 maggio 2019, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
2. All'articolo 194-quater, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal decreto legislativo 13 febbraio 2019, n. 19, le lettere «c-ter)» e «c-quater» sono, rispettivamente, ridenominate come segue: «c-quater)» e «c-quinquies)»; all'articolo 194-septies, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal decreto legislativo 13 febbraio 2019, n. 19, le lettere «e-bis» ed «e-ter)» sono, rispettivamente, ridenominate come segue: «e-ter» ed «e-quater").

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 965 dell'art. 1 della
citata legge n. 145 del 2018, come modificato dalla
presente legge:
«965. Ai fini del coordinamento della finanza
pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a
decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, con le modalita' previste dal
proprio ordinamento, entro il 30 maggio 2019, ovvero entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge qualora occorra procedere a modifiche statutarie,
provvedono a rideterminare, ai sensi del comma 966, la
disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi
gia' in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la
carica di presidente della regione, di consigliere
regionale o di assessore regionale. Qualora gli enti di cui
al primo periodo non vi provvedano entro i termini
previsti, ad essi non e' erogata una quota pari al 20 per
cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da
quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, delle politiche sociali e per le non
autosufficienze e del trasporto pubblico locale. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
alle regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, si debbano svolgere le consultazioni
elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Le regioni di cui al terzo
periodo adottano le disposizioni di cui al primo periodo
entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo
consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a
modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 194-quater
del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come
modificato dal decreto legislativo 13 febbraio 2019, n. 19
e come modificato dalla presente legge:
«Art. 194-quater (Ordine di porre termine alle
violazioni). - 1. Quando le violazioni sono connotate da
scarsa offensivita' o pericolosita', nei confronti delle
societa' o degli enti interessati, puo' essere applicata,
in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una
sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni
contestate, anche indicando le misure da adottare e il
termine per l'adempimento, nel caso di inosservanza:
a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies;
6; 12; 21; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2;
68-quater, commi 2 e 3; 98-ter, commi 2 e 3, e delle
relative disposizioni attuative;
b) delle disposizioni generali o particolari
emanate dalla Consob ai sensi dell'art. 98-quater;
c) delle norme richiamate dall'art. 63, paragrafo
1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative
disposizioni attuative;
c-bis) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014
richiamate dall'art. 70, paragrafo 3, lettera b), della
direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni
attuative;
c-ter) dell'art. 59, paragrafi 2, 3 e 5, del
regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni
di attuazione, richiamate dall'art. 190, comma 2-quater;
c-quater) delle norme del regolamento (UE) n.
648/2012 e del regolamento (UE) 2015/2365 richiamate
dall'art. 193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter;
c-quinquies) delle norme del regolamento (UE) 2016/1011
richiamate dall'art. 190-bis.1, commi 1 e 3.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 194-septies
del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come
modificato dal decreto legislativo 13 febbraio 2019, n. 19
e come ulteriormente modificato dalla presente legge:
«Art. 194-septies (Dichiarazione pubblica). - 1.
Quando le violazioni sono connotate da scarsa offensivita'
o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata, puo'
essere applicata, in alternativa alle sanzioni
amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella
dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione
commessa e il soggetto responsabile, nel caso di
inosservanza:
a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies;
6; 12; 21; 22; 24, comma 1-bis; 24-bis; 29; 33, comma 4;
35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3;
98-ter, commi 2 e 3; e 187-quinquiesdecies, comma 1, e
delle relative disposizioni attuative;
b) delle disposizioni generali o particolari
emanate dalla Consob ai sensi dell'art. 98-quater;
c) delle norme richiamate dall'art. 63, paragrafo
1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative
disposizioni attuative;
d) delle norme richiamate dall'art. 24, paragrafo
1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, dell'obbligo di
notifica di cui all'art. 4-decies e delle relative
disposizioni attuative, nonche' per la mancata osservanza
delle misure adottate ai sensi dell'art. 4-septies, comma
1;
e) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014
richiamate dall'art. 70, paragrafo 3, lettera b), della
direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni
attuative e delle misure adottate dalla Consob ai sensi
dell'art. 42 del medesimo regolamento;
e-bis) dell'art. 59, paragrafi 2, 3 e 5, del
regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni
di attuazione, richiamate dall'art. 190, comma 2-quater;
e-ter) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012
e del regolamento (UE) 2015/2365 richiamate dall'art.
193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter;
e-quater) delle norme del regolamento (UE)
2016/1011 richiamate dall'art. 190-bis.1, commi 1 e 3.».
 
Art. 46
Modifiche all'articolo 2, comma 6
del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20:
a) al primo periodo, dopo la parola «Piano» e' inserita la parola «Ambientale», le parole «nei termini previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo» sono sostituite dalle parole «come modificato e integrato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017 e le parole «e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumita' pubblica» sono soppresse;
b) al secondo periodo, dopo la parola «Piano» e' inserita la parola: «Ambientale», dopo le parole «periodo precedente» sono inseritele parole: «, nel rispetto dei termini e delle modalita' ivi stabiliti,» e le parole «, di tutela della salute e dell'incolumita' pubblica e di sicurezza sul lavoro» sono soppresse;
c) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «La disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 2 del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20
(Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di
interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo
della citta' e dell'area di Taranto), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2 (Disciplina applicabile ad ILVA S.p.a.). -
(Omissis).
6. L'osservanza delle disposizioni contenute nel
Piano Ambientale di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, come
modificato e integrato con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017 equivale
all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di
organizzazione e gestione, previsti dall'art. 6 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della
valutazione delle condotte strettamente connesse
all'attuazione dell'A.I.A.. Le condotte poste in essere in
attuazione del Piano Ambientale di cui al periodo
precedente, nel rispetto dei termini e delle modalita' ivi
stabiliti, non possono dare luogo a responsabilita' penale
o amministrativa del commissario straordinario,
dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi
funzionalmente delegati, in quanto costituiscono
adempimento delle migliori regole preventive in materia
ambientale. La disciplina di cui al periodo precedente si
applica con riferimento alle condotte poste in essere fino
al 6 settembre 2019.
(Omissis).».
 
Art. 47
Alte professionalita' esclusivamente tecniche per opere pubbliche,
gare e contratti e disposizioni per la tutela dei crediti delle
imprese sub-affidatarie, sub-appaltatrici e sub-fornitrici

1. Al fine di consentire il piu' celere ed efficace svolgimento dei compiti dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 1° dicembre 2019, di cento unita' di personale di alta specializzazione ed elevata professionalita', da individuare tra ingegneri, architetti, dottori agronomi, dottori forestali e geologi e, nella misura del 20 per cento, di personale amministrativo, da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto delle funzioni centrali, con contestuale incremento della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti gli specifici requisiti di cui il personale deve essere in possesso. Ai fini dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'individuazione del personale di cui al presente comma, effettuate in deroga alle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si procede nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e all'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, mediante richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, che provvede al loro svolgimento secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per le procedure concorsuali bandite anteriormente all'entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, provvede al loro svolgimento con modalita' semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta;
b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove di esame, prevedendo:
1) la facolta' di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilita' di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati e con possibilita' di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi. Agli oneri per le assunzioni di cui al presente articolo, pari a euro 325.000 per l'anno 2019 e pari a euro 3.891.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50.
1-bis. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Fondo salva-opere». Il Fondo e' alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva. Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70 percento, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari di lavori, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.
1-ter.I sub-appaltatori, i sub-affidatari e i sub-fornitori, al fine di ottenere il pagamento da parte del Fondo salva-opere dei crediti maturati prima della data di apertura della procedura concorsuale e alla stessa data insoddisfatti, devono trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l'esistenza del credito e il suo ammontare. L'amministrazione aggiudicatrice ovvero il contraente generale, svolte le opportune verifiche, certifica l'esistenza e l'ammontare del credito. Tale certificazione e' trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituisce prova del credito nei confronti del Fondo ed e' inopponibile alla massa dei creditori concorsuali. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo in favore dei soggetti di cui al comma 1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' surrogato nei diritti del sub-appaltatore, del sub-affidatario o del sub-fornitore verso l'appaltatore o l'affidatario del contraente generale e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1205 del codice civile, e' preferito al sub-appaltatore, al sub-affidatario o al sub-fornitore nei riparti ai creditori effettuati nel corso della procedura concorsuale, fino all'integrale recupero della somma pagata.
1-quater. Ferma restando l'operativita' della norma con riferimento alle gare effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse e le modalita' operative del Fondo salva-opere, ivi compresa la possibilita' di affidare l'istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta', scelti mediante gara. Gli eventuali oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico del Fondo.
1-quinquies. Per i crediti insoddisfatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in relazione a procedure concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018 fino alla predetta data di entrata in vigore, sono appositamente stanziati sul Fondo salva-opere 12 milioni di euro per l'anno 2019 e 33,5 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'erogazione delle risorse del Fondo, anche per i crediti di cui al presente comma, secondo le procedure e le modalita' previste dai commi da 1-bis a 1-quater, nei limiti delle risorse del Fondo.
1-sexies.L e disposizioni dei commi da 1-bis a 1-quinquies non si applicano alle gare aggiudicate dai comuni, dalle citta' metropolitane, dalle province, anche autonome, e dalle regioni.
1-septies. All'onere di cui al comma 1-quinquies, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle Note all'art. 31.
- Il testo del comma 3-quinquies dell'art. 4 del citato
decreto-legge n. 101 del 2013, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e'
riportato nelle Note all'art. 31.
- Il testo dell'art. 35 del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001 e' riportato nelle Note all'art. 31.
- Si riporta il testo vigente del comma 300 dell'art. 1
della citata legge n. 145 del 2018:
«300. Fatta salva l'esigenza di professionalita'
aventi competenze di spiccata specificita' e fermo quanto
previsto per il reclutamento del personale di cui alla
lettera a) del comma 313 e di cui al comma 335, le
procedure concorsuali autorizzate a valere sulle risorse
del fondo di cui all'art. 1, comma 365, lettera b), della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi
del comma 298 del presente articolo, sono svolte, secondo
le indicazioni dei piani di fabbisogno di ciascuna
amministrazione, mediante concorsi pubblici unici, per
esami o per titoli ed esami, in relazione a figure
professionali omogenee. I predetti concorsi unici sono
organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della
Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM),
di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si
avvale dell'Associazione Formez PA, e possono essere
espletati con modalita' semplificate definite con decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione da adottare,
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, anche in deroga alla disciplina
prevista dai regolamenti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, al decreto del
Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70. Le procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni,
finanziate con le risorse del fondo di cui all'art. 1,
comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n.
232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente
articolo, sono effettuate senza il previo svolgimento delle
procedure previste dall'art. 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto
1994, n. 185, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 1205 del codice civile:
«Art. 1205 (Surrogazione parziale). - Se il pagamento
e' parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono
nei confronti del debitore in proporzione di quanto e' loro
dovuto, salvo patto contrario.».
- Il testo del comma 5 dell'art. 34-ter della citata
legge n. 196 del 2009 e' riportato nelle Note all'art.
13-quater.
- Si riporta il testo vigente del comma 95 dell'art. 1
della citata legge n. 145 del 2018:
«95. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per
l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di
1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.».
 
Art. 47 bis
Misure a sostegno della liquidita' delle imprese

1. All'articolo 159 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. In caso di contratti ad impegno pluriennale superiore a tre anni, l'importo dell'anticipazione di cui all'articolo 35, comma 18, del presente codice e' calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualita' contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed e' corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualita', secondo il cronoprogramma delle prestazioni».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 159 del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 159 (Difesa e sicurezza). - 1. Le disposizioni
del presente codice non si applicano agli appalti pubblici
e ai concorsi di progettazione non altrimenti esclusi dal
suo ambito di applicazione ai sensi dell'art. 1, comma 6,
nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali di
sicurezza dello Stato non possa essere garantita mediante
misure meno invasive, volte anche a proteggere la
riservatezza delle informazioni che le amministrazioni
aggiudicatrici rendono disponibili in una procedura di
aggiudicazione dell'appalto.
2. All'aggiudicazione di concessioni nei settori
della difesa e della sicurezza di cui al decreto
legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica la parte
III del presente codice fatta eccezione per le concessioni
relative alle ipotesi alle quali il decreto legislativo 15
novembre 2011, n. 208, non si applica in virtu' dell'art. 6
del citato decreto legislativo.
3. In deroga all'art. 31 l'amministrazione della
difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei
propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile
del procedimento, puo' nominare un responsabile del
procedimento per ogni singola fase di svolgimento del
processo attuativo: programmazione, progettazione,
affidamento ed esecuzione. Il responsabile unico del
procedimento, ovvero i responsabili di ogni singola fase,
sono tecnici individuati nell'ambito del Ministero della
difesa. Il responsabile del procedimento per la fase di
affidamento puo' essere un dipendente specializzato in
materie giuridico amministrative.
4. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentita l'ANAC, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente codice, sono definite le
direttive generali per la disciplina delle attivita' del
Ministero della difesa, in relazione agli appalti e alle
concessioni diversi da quelli che rientrano nel campo di
applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n.
208. Le direttive generali disciplinano, altresi', gli
interventi da eseguire in Italia e all'Estero per effetto
di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali,
nonche' i lavori in economia che vengono eseguiti a mezzo
delle truppe e dei reparti del Genio militare per i quali
non si applicano i limiti di importo di cui all'art. 36.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
presente comma, si applica l'art. 216, comma 20.
4-bis. In caso di contratti ad impegno pluriennale
superiore a tre anni, l'importo dell'anticipazione di cui
all'art. 35, comma 18, del presente codice e' calcolato sul
valore delle prestazioni di ciascuna annualita' contabile
del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei
pagamenti, ed e' corrisposto entro quindici giorni
dall'effettivo inizio della prima prestazione utile
relativa a ciascuna annualita', secondo il cronoprogramma
delle prestazioni.
5. Per gli acquisti eseguiti all'estero
dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari,
strumenti e oggetti di precisione, che possono essere
forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione
richiesti, soltanto da operatori economici stranieri,
possono essere concesse anticipazioni di importo non
superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo
contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.».
 
Art. 48
Disposizioni in materia di energia

1. Per gli interventi connessi al rispetto degli impegni assunti dal Governo italiano con l'iniziativa Mission Innovation adottata durante la Cop 21 di Parigi, finalizzati a raddoppiare la quota pubblica degli investimenti dedicati alle attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite, nonche' degli impegni assunti nell'ambito della Proposta di Piano Nazionale Integrato Energia Clima, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 50.
1-bis. Fermo restando che l'ammissibilita' dei progetti di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2017, e' subordinata alla capacita' di incrementare l'efficienza energetica rispetto alla situazione ex-ante, il risparmio di energia addizionale derivante dai suddetti progetti e' determinato:
a) in base all'energia non rinnovabile sostituita rispetto alla situazione di baseline, per i progetti che prevedano la produzione di energia tramite le fonti solare, aerotermica, da bioliquidi sostenibili, da biogas e da biomasse comprese tra le tipologie di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;
b) in base all'incremento dell'efficienza energetica rispetto alla situazione di baseline, in tutti gli altri casi.
1-ter. I progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse in impianti fino a 2 MW termici devono rispettare i limiti di emissione e i metodi di misura riportati, rispettivamente, nelle tabelle 15 e 16 dell'allegato II al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.51 del 2 marzo 2016.
1-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alle conseguenti modifiche del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017.

Riferimenti normativi

- Il testo vigente dell'art. 8 del citato decreto
legislativo n. 281 del 1997 e' riportato nelle Note
all'art. 29.
 
Art. 49
Credito d'imposta per la partecipazione
di PMI a fiere internazionali

1. Al fine di migliorare il livello e la qualita' di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 e' riconosciuto, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all'estero, relativamente alle spese per l'affitto degli spazi espositivi; per l'allestimento dei medesimi spazi; per le attivita' pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.
3. Il credito d'imposta e' riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al regolamento (UE) n.717/2014 della commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta e' utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, a:
a) le tipologie di spese ammesse al beneficio, nell'ambito di quelle di cui al comma 2;
b) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1;
c) l'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore, che si svolgono in Italia o all'estero, per cui e' ammesso il credito di imposta;
d) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
5. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne da' comunicazione al Ministero dello sviluppo economico che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 40 del 2010, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
6. All'onere di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Riferimenti normativi

- Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione
del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e' pubblicato
nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.
- Il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione
del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n.
L 352.
- Il regolamento (UE) n. 717/2014 della commissione del
27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e
dell'acquacoltura e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 giugno
2014, n. L 190.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per
importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.».
- Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 1
del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73
(Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia
di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali
operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti
«caroselli» e «cartiere», di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in
adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei
gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per
incentivi e sostegno della domanda in particolari settori):
«Art. 1 (Disposizioni in materia di contrasto alle
frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali
operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti
«caroselli» e «cartiere»). - (Omissis).
6. Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo
illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le
procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione e'
autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche
territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali
amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i
termini e secondo le modalita' telematiche stabiliti con
provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i
dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione
delle imposte dovute, nonche' ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme
recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello
Stato e restano acquisite all'erario. Resta ferma
l'alimentazione della contabilita' speciale n. 1778
«Agenzia delle entrate-fondi di bilancio» da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti
d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a
legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai
contribuenti ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo
appositamente istituiti.
(Omissis).».
 
Art. 49 bis
Misure per favorire l'inserimento
dei giovani nel mondo del lavoro

1. Al fine di favorire e di potenziare l'apprendimento delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro e l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, a coloro che dispongono erogazioni liberali per un importo non inferiore, nell'arco di un anno, a 10.000 euro per la realizzazione, la riqualificazione e l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti in favore di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con percorsi di istruzione tecnica o di istruzione professionale, anche a indirizzo agrario, e che assumono, a conclusione del loro ciclo scolastico, giovani diplomati presso le medesime istituzioni scolastiche con contratto di lavoro a tempo indeterminato e' riconosciuto un incentivo, sotto forma di parziale esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione.
2. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo di cui al comma 1, sono ammesse le seguenti tipologie di interventi:
a) laboratori professionalizzanti per lo sviluppo delle competenze;
b) laboratori e ambienti di apprendimento innovativi per l'utilizzo delle tecnologie;
c) ambienti digitali e innovativi per la didattica integrata;
d) attrezzature e dispositivi hardware e software per la didattica.
3. L'incentivo di cui al comma 1 e' riconosciuto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, ai titolari di reddito di impresa e non e' cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.
4. L'incentivo di cui al comma 1 e' riconosciuto solo nel caso in cui le erogazioni liberali siano effettuate sul conto di tesoreria delle istituzioni scolastiche di cui al medesimo comma 1 con sistemi di pagamento tracciabili.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalita' ei tempi per disporre le erogazioni liberali di cui al comma 1, la misura dell'incentivo di cui al medesimo comma 1, sulla base di criteri di proporzionalita', nonche' le modalita' per garantire il rispetto, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 7. L'INPS provvede, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al riconoscimento dell'incentivo di cui al comma 1 e al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal medesimo ai fini del rispetto, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 7.
6. Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione secondaria di secondo grado beneficiarie dell'erogazione liberale di cui al comma 1 pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nell'ambito di una pagina, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute per ciascun anno finanziario nonche' le modalita' di impiego delle risorse, indicando puntualmente le attivita' da realizzare o in corso di realizzazione. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Per il riconoscimento dell'incentivo di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2003, n. 174, S.O.
- Il testo del comma 748 dell'art. 1 della citata legge
n. 145 del 2018 e' riportato nelle Note all'art. 33-ter.
 
Art. 49 ter
Strutture temporanee nelle zone del centro Italia
colpite dal sisma

1. Fermi restando gli obblighi di manutenzione coperti da garanzia del fornitore, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture d'emergenza di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 compete ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nel centro Italia dal 24 agosto 2016, nei cui territori le medesime strutture sono ubicate.
2. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo.
3. Fino al termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 2.500.000 euro, a valere sulle risorse stanziate a legislazione vigente per il superamento del predetto stato di emergenza.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente degli articoli 1 e 2
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 394 del 19 settembre 2016 (Ulteriori interventi
urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale
evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016):
«Art. 1 (Realizzazione delle strutture abitative di
emergenza). - 1. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, sono
individuate quali soggetti attuatori per la realizzazione
delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) di cui
all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del
dipartimento della protezione civile n. 1239 del 25 maggio
2016. Le regioni provvedono, a tal fine, all'esecuzione
delle attivita' connesse e delle opere di urbanizzazione
ricorrendo anche alle centrali uniche di committenza
regionali, ove esistenti, o nazionali, ovvero avvalendosi
delle strutture operative del Servizio nazionale della
protezione civile.
2. I Comuni interessati provvedono alla ricognizione
e quantificazione dei fabbisogni considerando i soli
edifici situati nelle zone rosse o dichiarati inagibili con
esito di rilevazione dei danni di tipo «E» o «F», questi
ultimi qualora non di rapida soluzione. Su tali basi, i
suddetti comuni provvedono all'elaborazione delle proposte
di individuazione delle aree utilizzabili, anche tenendo
conto delle esigenze di natura non abitativa di cui
all'art. 2 della presente ordinanza. L'individuazione delle
aree destinate ad ospitare le S.A.E. e' definita dalla
regione d'intesa con il Comune, previo esperimento delle
necessarie verifiche di idoneita' svolte dalle medesime
regioni, nell'ambito del piu' generale coordinamento e del
modello operativo di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza
n. 388/2016, assicurando la preferenza delle aree pubbliche
rispetto a quelle private oltre che il contenimento del
numero delle aree, pur nel rispetto delle esigenze
abitative dei nuclei familiari.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1
dell'ordinanza n. 388/2016, le funzioni regionali di cui
alla presente ordinanza possono essere, in alternativa,
esercitate dal Presidente della regione, in qualita' di
soggetto attuatore, avvalendosi della propria struttura
organizzativa nell'ambito delle risorse umane disponibili a
legislazione vigente.»
«Art. 2 (Strutture temporanee ad usi pubblici). - 1.
Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi
finalizzati a garantire, in modalita' temporanea e
transitoria, la continuita' dei preesistenti servizi
pubblici e delle attivita' di culto nei territori dei
comuni interessati, in raccordo con le attivita' di cui
all'art. 1, comma 2, della presente ordinanza, i comuni
interessati provvedono, altresi', alla ricognizione dei
fabbisogni e, su tali basi, all'elaborazione delle proposte
di individuazione delle aree utilizzabili per far fronte,
con le predette modalita' temporanee o transitorie, alle
esigenze delle seguenti strutture: municipi, scuole, sedi
delle forze dell'ordine, strutture sanitarie, nonche'
luoghi di culto. L'individuazione delle aree destinate ad
ospitare tali strutture e' definita dalla regione d'intesa
con il comune, previo esperimento delle necessarie
verifiche di idoneita' svolte dalle medesime regioni,
nell'ambito del piu' generale coordinamento e del modello
operativo di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n.
388/2016.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 408 del 15 novembre 2016 (Ulteriori interventi
urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali
eventi sismici che hanno colpito il territorio delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal
giorno 24 agosto 2016):
«Art. 3 (Disposizioni per la realizzazione di
strutture temporanee finalizzate a garantire la continuita'
delle attivita' economiche e produttive). - 1. In
attuazione dell'art. 1, comma 5 della delibera del
Consiglio dei ministri adottata in data 31 ottobre 2016, in
via di prima applicazione di quanto previsto dall'art. 5,
comma 2, lettera e) della legge n. 225/1992, le Regioni
Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo, ovvero i rispettivi
Presidenti, sono individuate quali soggetti attuatori per
la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a
consentire la continuita' delle preesistenti attivita'
economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici di
cui in premessa.
2. Fermo restando quanto previsto all'art. 6
dell'ordinanza n. 394/2016, per le finalita' di cui al
comma 1, le predette Regioni provvedono, d'intesa con i
Comuni interessati oltre che in eventuale raccordo con le
associazioni di categoria e di rappresentanza delle
attivita' economiche e di impresa, alla ricognizione e
quantificazione dei relativi fabbisogni, nonche'
all'individuazione delle aree ove effettuare il
posizionamento delle strutture temporanee, assicurando la
preferenza alle aree pubbliche rispetto a quelle private
oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel
rispetto delle riscontrate esigenze economiche e
produttive.
3. Le regioni di cui al comma 1 procedono, con i
poteri di cui all'art. 3, comma 5 della citata ordinanza n.
394/2016, alla individuazione delle aree, d'intesa con i
Comuni che provvedono alla loro acquisizione, nonche' alla
predisposizione delle aree, anche avvalendosi di altre
componenti e delle strutture operative del Servizio
Nazionale della protezione civile, nonche'
all'acquisizione, anche mediante noleggio ed
all'installazione delle strutture temporanee di cui al
presente articolo.
4. Il fabbisogno finanziario discendente
dall'espletamento delle iniziative di cui al comma 3 e'
sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del
Dipartimento della protezione civile.».
- Si riporta il testo vigente del comma 4-bis dell'art.
1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016):
«Art. 1 (Ambito di applicazione e organi direttivi).
- (Omissis).
4-bis. Lo stato di emergenza prorogato con
deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio
2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-sexies, comma
2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e'
prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri si
provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni,
mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del
presente decreto, intestata al Commissario straordinario,
che a tal fine sono trasferite sul conto corrente di
tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, per essere assegnate al
Dipartimento della protezione civile.
(Omissis).».
 
Art. 50
Disposizioni finanziarie

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 42 milioni di euro per l'anno 2026, di 111 milioni di euro per l'anno 2027, di 47 milioni di euro per l'anno 2028, di 52 milioni di euro per l'anno 2029, di 40 milioni di euro per l'anno 2030, di 39 milioni di euro per l'anno 2031 e di 37,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.
1-bis. Le risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 19, 21, 23, comma 1, 28, 29, commi 2 e 8, 31, commi 2 e 3, 32, commi 3, 10 e 15, 37, 40, comma 5, 41, comma 2, 47, 48, 49 e dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, pari a 400,625 milioni di euro per l'anno 2019, a 518,891 milioni di euro per l'anno 2020, a 638,491 milioni di euro per l'anno 2021, a 525,991 milioni di euro per l'anno 2022, a 663,591 milioni di euro per l'anno 2023, a 552,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 468,891 milioni di euro per l'anno 2025, a 334,691 milioni di euro per l'anno 2026, a 381,791 milioni di euro per l'anno 2027, a 314,091 milioni di euro per l'anno 2028, a 317,891 milioni di euro per l'anno 2029, a 307,791 milioni di euro per l'anno 2030, a 304,891 milioni di euro per l'anno 2031, a 304,691 milioni di euro per l'anno 2032 e a 303,391 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno per 1.078,975 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per 428,975 milioni di euro per l'anno 2019 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 555,141 milioni di euro per l'anno 2020, a 639,991 milioni di euro per l'anno 2021, a 537,491 milioni di euro per l'anno 2022, a 675,091 milioni di euro per l'anno 2023, a 562,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 478,891 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 2,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 234,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 274 milioni di euro per l'anno 2021, a 184,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 385 milioni di euro per l'anno 2023, a 302,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 298,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 297 milioni di euro per l'anno 2026, a 369,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 301,4 milioni di euro per l'anno 2028, a 305,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 295,1 milioni di euro per l'anno 2030, a 292,9 milioni di euro per l'anno 2031 e a 292,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 236,087 milioni di euro per l'anno 2020, a 275,887 milioni di euro per l'anno 2021, a 186,487 milioni di euro per l'anno 2022, a 386,887 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 8, 10, 11 e 47;
b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
c) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2019, a 34,46 milioni di euro per l'anno 2020, a 92,46 milioni di euro per l'anno 2021, a 133,96 milioni di euro per l'anno 2022, a 123,96 milioni di euro per l'anno 2023, a 72,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 108 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
e) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2019, a 80 milioni di euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno 2022, a 77 milioni di euro per l'anno 2023, a 100 milioni di euro per l'anno 2024, a 25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
f) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 20 milioni di euro per l'anno 2022 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
g) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;
h) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
i) quanto a 9,324 milioni di euro per l'anno 2019, a 10,833 milioni di euro per l'anno 2020 e a 12,833 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 9 milioni di euro per l'anno 2019 e 9,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 0,324 milioni di euro per l'anno 2019, 1,433 milioni di euro per l'anno 2020 e 3,433 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;
l) quanto a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;
m) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019, a 35 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
n) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 80 milioni di euro per l'anno 2020 e a 45 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modificazioni;
o) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
p) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
q) quanto a 650 milioni di euro, in termini di fabbisogno, per l'anno 2019, mediante versamento per un corrispondente importo, da effettuare entro il 31 dicembre 2019, delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa servizi energetici e ambientali a favore del conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151. La predetta giacenza e' mantenuta in deposito alla fine di ciascun anno a decorrere dal 2019 sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo ed e' ridotta in misura corrispondente alla quota rimborsata del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96;
r) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate previste dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine, all'articolo 1, comma 851, ultimo periodo, della legge n. 296 del 2006, le parole «di 51,2 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 56,2 milioni di euro per l'anno 2020».
2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' ridotto di 938,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 537,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Riferimenti normativi

- Il testo vigente del comma 5 dell'art. 10 del citato
decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
riportato nelle Note all'art. 3-sexies.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 20 della legge
11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 1988):
«Art. 20 - 1. E' autorizzata l'esecuzione di un
programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico
del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di
residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per
l'importo complessivo di 28 miliardi di euro. Al
finanziamento degli interventi si provvede mediante
operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel
limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante
dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti
e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della
sanita'.
2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito
da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia
ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire
con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i criteri generali per la programmazione
degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
obiettivi di massima:
a) riequilibrio territoriale delle strutture, al
fine di garantire una idonea capacita' di posti letto anche
in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non
sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;
b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a
piu' elevato degrado strutturale;
c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti
letto che presentano carenze strutturali e funzionali
suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di
riadattamento;
d) conservazione in efficienza del restante 50 per
cento dei posti letto, la cui funzionalita' e' ritenuta
sufficiente;
e) completamento della rete dei presidi
poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni
con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede
ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere
a), b), c);
f) realizzazione di 140.000 posti in strutture
residenziali, per anziani che non possono essere assistiti
a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che
richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di
dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che
saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi
sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di
ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di
condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di
standards dimensionali, possono essere ricavate anche
presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di
posti-letto ospedalieri;
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli
impianti delle strutture sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte alla
prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di
igiene e profilassi e ai presidi multizonali di
prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed
alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
i) conservazione all'uso pubblico dei beni
dismessi, il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione
o provincia autonoma con propria determinazione.
3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce
modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati
dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle
universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria
ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a
valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione
(FIO).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla
pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma
degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la
specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei
programmi regionali o provinciali, il Ministro della
sanita' predispone il programma nazionale che viene
sottoposto all'approvazione del CIPE.
5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma
2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre
nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza
dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma
nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio
1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta
determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire
3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano presentano in
successione temporale i progetti suscettibili di immediata
realizzazione. [I progetti sono sottoposti al vaglio di
conformita' del Ministero della sanita', per quanto
concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il
programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che
decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli
investimenti pubblici].
5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti
attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola
esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE e di quelli
gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
presentati dagli enti di cui all'art. 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai
competenti organi regionali, i quali accertano che la
progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle
Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta
nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di loro competenza territoriale, sia completa
di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua
completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano
altresi' la conformita' dei progetti esecutivi agli studi
di fattibilita' approvati dal Ministero della sanita'.
Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi,
i competenti organi regionali verificano la coerenza con
l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
autonome e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in
successione temporale, istanza per il finanziamento dei
progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta
approvazione, da un programma temporale di realizzazione,
dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto
delle normative nazionali e regionali sugli standards
ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che
sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti
funzionali dello stesso.
6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a
carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato
di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire
330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per
l'anno 1990.
7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi
banditi dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il
personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo
sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a
decorrere dal 1° gennaio 1988.».
- Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 1
della citata legge n. 147 del 2013:
«6. In attuazione dell'art. 119, quinto comma, della
Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e' determinata, per il periodo di
programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il
complesso delle risorse e' destinato a sostenere
esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura
ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del
Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione
in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo
la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno
2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
2016; per gli anni successivi la quota annuale e'
determinata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
- Il testo del comma 748 dell'art. 1 della citata legge
n. 145 del 2018 e' riportato nelle Note all'art. 33-ter.
- Il testo del comma 200 dell'art. 1 della citata legge
n. 190 del 2014 e' riportato nelle Note all'art. 44-bis.
- Il testo del comma 5 dell'art. 34-ter della citata
legge n. 196 del 2009 e' riportato nelle Note all'art.
13-quater.
- La citata legge n. 205 del 2017 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.
- Si riporta il testo vigente del comma 979 dell'art. 1
della citata legge n. 208 del 2015:
«979. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura
e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i
residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove
previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita' i
quali compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2016, e'
assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
980, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale
massimo di euro 500 per l'anno 2016, puo' essere utilizzata
per assistere a rappresentazioni teatrali e
cinematografiche, per l'acquisto di libri nonche' per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti,
gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli
dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono
reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini
del computo del valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di
attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da
assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.».
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 6
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali):
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). -
(Omissis).
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le
finalita' previste dall'art. 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 70
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 70 (Bilancio e finanziamento). - 1. (Omissis).
2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a),
vengono determinati in modo da tenere conto dell'incremento
dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di
gettito nella lotta all'evasione. I finanziamenti vengono
accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilita'
speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria
unica.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 361 dell'art. 1
della citata legge n. 311 del 2004:
«361. Per le finalita' previste dai commi da 354 a
360 e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per
l'anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55
milioni di euro per l'anno 2005 e a 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e' posta a carico
del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli interventi
finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli
anni 2005 e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro
e a 50 milioni di euro, e' posta a carico della parte del
Fondo unico per gli incentivi alle imprese non riguardante
gli interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota
relativa agli anni 2007 e 2008, pari a 50 milioni di euro
per ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009, pari a
150 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori
entrate derivanti dal comma 300.».
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 2
del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151
(Disposizioni urgenti per il completamento della procedura
di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA):
«Art. 2 (Finanziamenti ad imprese strategiche). -
(Omissis).
2. Agli oneri di cui al comma 1 in termini di
fabbisogno, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2016, si
provvede mediante versamento, per un corrispondente
importo, delle somme gestite presso il sistema bancario
dalla cassa per i servizi energetici e ambientali su un
conto corrente di tesoreria centrale fruttifero
appositamente aperto remunerato secondo il tasso
riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di
tesoreria unica. La giacenza da detenere a fine anno sul
conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo e'
estinta o ridotta corrispondentemente alle somme rimborsate
ai sensi dell'art. 1, comma 6-bis, del citato decreto-legge
n. 191 del 2015, cosi' come modificato dal comma 1 del
presente articolo. Fermo restando quanto previsto dal
periodo precedente, la giacenza da detenere a fine anno sul
conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo e'
ridotta a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017.
(Omissis).».
- Il testo del comma 1 dell'art. 50 del citato
decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, (come
modificato dal comma 5 dell'art. 37 della presente legge)
e' riportato nelle Note al medesimo art. 37.
- Si riporta il testo del comma 851 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), come modificato dalla presente
legge:
«851. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i
diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i
modelli di utilita' e sulla registrazione di disegni e
modelli nonche' i diritti di opposizione alla registrazione
dei marchi d'impresa. Sono esonerate dal pagamento dei
diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai
brevetti per invenzione e ai modelli di utilita', le
universita', le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro
scopi istituzionali finalita' di ricerca e le
amministrazioni della difesa e delle politiche agricole
alimentari e forestali. I diritti per il mantenimento in
vita dei brevetti per invenzione industriale e per i
modelli di utilita' e per la registrazione di disegni e
modelli, previsti dall'art. 227 del codice della proprieta'
industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, sono dovuti secondo i seguenti criteri: a)
dalla quinta annualita' per il brevetto per invenzione
industriale; b) dal secondo quinquennio per il brevetto per
modello di utilita'; c) dal secondo quinquennio per la
registrazione di disegni e modelli. Le somme derivanti dal
pagamento dei diritti di cui al presente comma sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, per la parte eccedente l'importo di 25 milioni
di euro per l'anno 2012, di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2013 al 2018, di 50,3 milioni di euro per
l'anno 2019, di 56,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di
50 milioni di euro a decorrere dal 2021, allo stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche al
fine di potenziare le attivita' del medesimo Ministero di
promozione, di regolazione e di tutela del sistema
produttivo nazionale, di permettere alle piccole e medie
imprese la piena partecipazione al sistema di proprieta'
industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche con
l'introduzione della ricerca di anteriorita' per le domande
di brevetto per invenzione industriale.».
- Il testo del comma 256 dell'art. 1 della citata legge
n. 145 del 2018 e' riportato nelle Note all'art. 3-sexies.
 
Art. 50 bis
Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
 
Art. 51
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.