| Gazzetta n. 161 del 11 luglio 2019 (vai al sommario) |  
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| TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 |  
| Ripubblicazione del testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 100  del  30  aprile  2019), coordinato con la legge di conversione 28  giugno  2019,  n.  58  (in Supplemento ordinario - n. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019), recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.».  |  
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  Avvertenza: 
     Si procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi  dell'art. 8, comma 3, del regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.     Il testo delle note qui  pubblicato e'  stato  redatto  ai  sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge  modificate o alle quali e' operato il rinvio.     Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. 
                                Art. 1     Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi 
   1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i  soggetti  titolari  di reddito  d'impresa  e  per  gli  esercenti  arti  e  professioni  che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi,  esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto  di  cui  all'articolo  164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.917,  dal  1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30  giugno  2020,  a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo  ordine risulti accettato dal  venditore  e  sia  avvenuto  il  pagamento  di acconti  in  misura  almeno  pari  al  20  per  cento  del  costo  di acquisizione, con esclusivo  riferimento  alla  determinazione  delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione e' maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione  del costo  non  si  applica  sulla  parte  di  investimenti   complessivi eccedente  il  limite  di  2,5   milioni   di   euro.   Resta   ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi  93  e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 164          del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre          1986, n. 917 (Approvazione del testo  unico  delle  imposte          sui redditi):                 «Art. 164 (Limiti di deduzione delle  spese  e  degli          altri  componenti  negativi  relativi  a  taluni  mezzi  di          trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio  di  imprese,          arti e professioni). - 1. Le spese e gli  altri  componenti          negativi relativi ai mezzi di trasporto a  motore  indicati          nel  presente  articolo,   utilizzati   nell'esercizio   di          imprese, arti e professioni, ai fini  della  determinazione          dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti  in          una delle fattispecie previste nelle successive lettere a),          b) e b-bis):                   a) per l'intero ammontare relativamente:                     1)  agli  aeromobili  da  turismo,  alle  navi  e          imbarcazioni da diporto, alle autovetture  ed  autocaravan,          di cui alle lettere a) e m) del comma 1  dell'art.  54  del          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai  ciclomotori          e motocicli destinati ad essere  utilizzati  esclusivamente          come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa;                     2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico;                   b) nella misura del 20 per cento relativamente alle          autovetture e  autocaravan,  di  cui  alle  citate  lettere          dell'art. 54 del citato  decreto  legislativo  n.  285  del          1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo e' diverso          da  quello  indicato  alla  lettera  a),  numero  1).  Tale          percentuale e' elevata  all'80  per  cento  per  i  veicoli          utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di          rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di  arti          e professioni in forma  individuale,  la  deducibilita'  e'          ammessa, nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un          solo veicolo; se l'attivita' e' svolta da societa' semplici          e da associazioni di cui all'art. 5,  la  deducibilita'  e'          consentita  soltanto  per  un  veicolo  per  ogni  socio  o          associato. Non si tiene conto: della  parte  del  costo  di          acquisizione che eccede lire 35 milioni per le  autovetture          e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli,  lire  4          milioni  per  i  ciclomotori;  dell'ammontare  dei   canoni          proporzionalmente corrispondente al costo di detti  veicoli          che eccede i limiti  indicati,  se  i  beni  medesimi  sono          utilizzati in  locazione  finanziaria;  dell'ammontare  dei          costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7  milioni          per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni  per          i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso          di esercizio delle predette attivita'  svolte  da  societa'          semplici e associazioni di cui al citato art. 5, i suddetti          limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I  limiti          predetti, che con riferimento al valore  dei  contratti  di          locazione   anche   finanziaria   o   di   noleggio   vanno          ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche          conto delle variazioni dell'indice dei  prezzi  al  consumo          per le famiglie  di  operai  e  di  impiegati  verificatesi          nell'anno  precedente,  con  decreto  del  Ministro   delle          finanze, di concerto con il  Ministro  dell'industria,  del          commercio e  dell'artigianato.  I  predetti  limiti  di  35          milioni di lire  e  di  7  milioni  di  lire  sono  elevati          rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per  gli          autoveicoli  utilizzati  da  agenti  o  rappresentanti   di          commercio;                   b-bis) nella misura del 70 per cento per i  veicoli          dati in uso promiscuo ai dipendenti per  la  maggior  parte          del periodo d'imposta.                 (Omissis).».               - Si riporta il testo vigente dei commi  65,  93  e  97          dell'art.  1  della  legge  28  dicembre   2015,   n.   208          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e          pluriennale dello Stato-legge di stabilita' 2016):                 «Art. 1. - (Omissis).                 65.  Per  gli  intermediari  finanziari,  escluse  le          societa' di gestione dei fondi comuni d'investimento  e  le          societa' di intermediazione mobiliare di cui al testo unico          delle   disposizioni   in   materia   di    intermediazione          finanziaria, di cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio          1998, n. 58, e per la Banca  d'Italia,  l'aliquota  di  cui          all'art. 77 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre          1986, n. 917, e' applicata con una addizionale di 3,5 punti          percentuali.                 (Omissis).                 93. La disposizione di cui al comma 91 non si applica          agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali          il decreto del Ministro delle  finanze  31  dicembre  1988,          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta          Ufficiale  n.  27   del   2   febbraio   1989,   stabilisce          coefficienti di ammortamento inferiori al  6,5  per  cento,          agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonche' agli          investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso  alla          presente legge.                 (Omissis).                 97. Le disposizioni di cui  ai  commi  91  e  92  non          producono effetti  sui  valori  attualmente  stabiliti  per          l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore previsti          dall'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.  331,          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,          n. 427, e successive modificazioni.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 2                          Revisione mini-IRES 
   1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello  in  corso al 31 dicembre 2022, il reddito d'impresa dichiarato dalle societa' e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1,  del  testo  unico  delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza  dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve  diverse da quelle di utili non disponibili,  nei  limiti  dell'incremento  di patrimonio netto, e' assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del predetto testo unico ridotta  di  4  punti  percentuali;  per  il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018  e per i tre successivi la stessa aliquota e' ridotta,  rispettivamente, di 1,5 punti percentuali,  di  2,5  punti  percentuali,  di  3  punti percentuali e  di  3,5  punti  percentuali.  Alla  quota  di  reddito assoggettata all'aliquota  ridotta  di  cui  al  periodo  precedente, l'addizionale di  cui  all'articolo  1,  comma  65,  della  legge  28 dicembre 2015, n.  208,  si  applica  in  misura  corrispondentemente aumentata.   2. Ai fini del comma 1:     a) si considerano riserve di utili  non  disponibili  le  riserve formate con utili diversi da quelli  realmente  conseguiti  ai  sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da  processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati  a  riserva,  ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;     b) l'incremento di patrimonio netto e' dato dalla differenza  tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio  del  periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati  nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto  risultante  dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso  al  31  dicembre 2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.   3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili  accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito  complessivo netto dichiarato e' computata in aumento degli  utili  accantonati  a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.   4. Per le societa' e per gli enti indicati nell'articolo 73,  comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle  imposte  sui  redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da  117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su  cui  spetta  l'aliquota ridotta, determinato  ai  sensi  del  comma  1  da  ciascun  soggetto partecipante al consolidato, e'  utilizzato  dalla  societa'  o  ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino  a concorrenza  del  reddito   eccedente   le   perdite   computate   in diminuzione. Le disposizioni del presente comma  si  applicano  anche all'importo  determinato  dalle  societa'  e  dagli   enti   indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a)  e  b),  del  testo  unico  che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.   5.  In  caso  di  opzione  per  la  trasparenza  fiscale   di   cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l'importo su  cui  spetta  l'aliquota  ridotta   determinato   dalla   societa' partecipata ai sensi del comma 1 e' attribuito  a  ciascun  socio  in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.  La quota attribuita non utilizzata dal socio  e'  computata  in  aumento dell'importo  su  cui  spetta   l'aliquota   ridotta   dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.   6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono  applicabili  anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche,  al  reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle  societa' in  nome  collettivo  e  in  accomandita  semplice   in   regime   di contabilita' ordinaria.   7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5,  6  e'  cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di  quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica  29 settembre 1973, n. 601.   8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,  con  decreto  del  Ministro dell'economia e  delle  finanze  sono  adottate  le  disposizioni  di attuazione del presente articolo.   9. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi  da 28 a 34 sono abrogati.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo vigente degli articoli 73,  comma          1, e 77 del citato decreto del Presidente della  Repubblica          n. 917 del 1986:                 «Art. 73  (Soggetti  passivi).  -  1.  Sono  soggetti          all'imposta sul reddito delle societa':                   a) le societa' per  azioni  e  in  accomandita  per          azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'          cooperative e le societa' di mutua  assicurazione,  nonche'          le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001          e le societa' cooperative europee  di  cui  al  regolamento          (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;                   b)  gli  enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle          societa', nonche' i trust, residenti nel  territorio  dello          Stato,  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o   principale          l'esercizio di attivita' commerciali;                   c)  gli  enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle          societa', i trust che non hanno  per  oggetto  esclusivo  o          principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli          organismi  di  investimento   collettivo   del   risparmio,          residenti nel territorio dello Stato;                   d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi  i          trust, con o senza personalita'  giuridica,  non  residenti          nel territorio dello Stato.                 (Omissis).»               «Art. 77 (Aliquota dell'imposta).  -  1.  L'imposta  e'          commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del          24 per cento.»               - Il testo vigente  del  comma  65  dell'art.  1  della          citata legge n.  208  del  2015  e'  riportato  nelle  Note          all'art. 1.               - Si riporta il testo vigente dell'art. 2433 del codice          civile:                 «Art. 2433 (Distribuzione degli utili ai soci). -  La          deliberazione sulla distribuzione degli utili  e'  adottata          dall'assemblea che approva il bilancio ovvero,  qualora  il          bilancio  sia  approvato  dal  consiglio  di  sorveglianza,          dall'assemblea  convocata  a  norma   dell'art.   2364-bis,          secondo comma.                 Non possono essere pagati dividendi sulle azioni,  se          non  per  utili  realmente  conseguiti  e  risultanti   dal          bilancio regolarmente approvato.                 Se si verifica una perdita del capitale sociale,  non          puo' farsi luogo a ripartizione di  utili  fino  a  che  il          capitale  non  sia  reintegrato   o   ridotto   in   misura          corrispondente.                 I dividendi erogati in violazione delle  disposizioni          del presente articolo non sono ripetibili,  se  i  soci  li          hanno  riscossi  in  buona  fede   in   base   a   bilancio          regolarmente  approvato,  da  cui  risultano  utili   netti          corrispondenti.».               - Si riporta il testo vigente degli articoli da  117  a          142 del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.          917 del 1986:                 «Art. 117 (Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo          di imprese controllate  residenti).  -  1.  La  societa'  o          l'ente  controllante  e   ciascuna   societa'   controllata          rientranti fra i soggetti di  cui  all'art.  73,  comma  1,          lettere a) e b),  fra  i  quali  sussiste  il  rapporto  di          controllo di cui all'art. 2359, comma  1,  numero  1),  del          codice civile, con i requisiti di cui all'art. 120, possono          congiuntamente esercitare l'opzione per  la  tassazione  di          gruppo.                 2. I soggetti di cui all'art. 73,  comma  1,  lettera          d), possono esercitare l'opzione  di  cui  al  comma  1  in          qualita' di controllanti ed a condizione:                   a) di essere residenti in Paesi con i quali  e'  in          vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;                   b)  di  esercitare  nel  territorio   dello   Stato          un'attivita'  d'impresa,  come   definita   dall'art.   55,          mediante  una   stabile   organizzazione,   come   definita          dall'art. 162, che assume la qualifica di consolidante.                 2-bis. I  soggetti  di  cui  all'art.  73,  comma  1,          lettera d), privi del requisito di cui alla lettera b)  del          comma 2, residenti in Stati appartenenti all'Unione europea          ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico          europeo con il quale l'Italia abbia  stipulato  un  accordo          che assicuri un  effettivo  scambio  di  informazioni,  che          rivestono una forma giuridica  analoga  a  quelle  previste          dall'art. 73, comma 1, lettere a) e b),  possono  designare          una societa' residente nel territorio  dello  Stato  o  non          residente di cui  al  comma  2-ter,  controllata  ai  sensi          dell'art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i          requisiti di cui all'art. 120, ad esercitare l'opzione  per          la  tassazione  di  gruppo  congiuntamente   con   ciascuna          societa' residente o non residente di cui al  comma  2-ter,          su cui parimenti essi  esercitano  il  controllo  ai  sensi          dell'art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i          requisiti di cui all'art. 120. La controllata designata non          puo'  esercitare  l'opzione  con  le  societa'  da  cui  e'          partecipata. Agli effetti del presente comma:                   a)  la  controllata  designata,  in   qualita'   di          consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri          previsti dagli articoli da 117 a 127 per le societa' o enti          controllanti;                   b) i requisiti del controllo  di  cui  al  comma  1          devono essere verificati in capo al  soggetto  controllante          non residente;                   c) l'efficacia  dell'opzione  e'  subordinata  alla          condizione  che  il  soggetto  controllante  non  residente          designi  la  controllata  residente   assumendo,   in   via          sussidiaria, le responsabilita' previste dall'art. 127  per          le societa' o enti controllanti;                   d) in ipotesi di interruzione della  tassazione  di          gruppo prima  del  compimento  del  triennio  o  di  revoca          dell'opzione,   le   perdite   fiscali   risultanti   dalla          dichiarazione  di  cui   all'art.   122   sono   attribuite          esclusivamente alle controllate che le hanno  prodotte,  al          netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene  meno          il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti  dai          soggetti interessati;                   e) se il  requisito  del  controllo  nei  confronti          della controllata  designata  cessa  per  qualsiasi  motivo          prima del compimento del triennio, il soggetto controllante          non  residente   puo'   designare,   tra   le   controllate          appartenenti al medesimo consolidato, un'altra  controllata          residente avente le  caratteristiche  di  cui  al  presente          comma senza che si interrompa la tassazione di  gruppo.  La          nuova  controllata  designata  assume  le   responsabilita'          previste dall'art. 127 per le societa' o enti  controllanti          relativamente ai precedenti periodi d'imposta di  validita'          della tassazione di  gruppo,  in  solido  con  la  societa'          designata  nei  cui  confronti  cessa  il   requisito   del          controllo.                 2-ter. I  soggetti  di  cui  all'art.  73,  comma  1,          lettera d), controllati ai sensi dell'art. 2359,  comma  1,          numero 1), del codice civile, possono esercitare  l'opzione          di cui al comma 1 in qualita' di controllata  mediante  una          stabile  organizzazione  come  definita  dal  comma   1-bis          dell'art. 120.                 3. Permanendo il requisito del controllo  di  cui  al          comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e'          irrevocabile. Al termine del triennio l'opzione si  intende          tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che  non          sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per          la comunicazione dell'opzione. La disposizione  di  cui  al          periodo  precedente  si  applica  al  termine  di   ciascun          triennio.  In  caso  di  rinnovo  tacito  dell'opzione   la          societa' o ente controllante puo'  modificare  il  criterio          utilizzato,  ai  sensi  dell'art.   124,   comma   4,   per          l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso  di          interruzione anticipata della tassazione  di  gruppo  o  di          revoca dell'opzione, alle societa' che le  hanno  prodotte,          nella dichiarazione  dei  redditi  presentata  nel  periodo          d'imposta  a  decorrere  dal  quale  si  intende  rinnovare          l'opzione. Nel caso venga meno il requisito  del  controllo          di cui al comma 1 si  determinano  le  conseguenze  di  cui          all'art. 124.»                 «Art. 118 (Effetti dell'esercizio dell'opzione). - 1.          L'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo di cui          all'art. 117  comporta  la  determinazione  di  un  reddito          complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei          redditi  complessivi  netti  da  considerare,  quanto  alle          societa'     controllate,     per     l'intero      importo          indipendentemente dalla quota di partecipazione  riferibile          al soggetto controllante. Al soggetto controllante  compete          il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla          somma   algebrica   degli   imponibili,   la   liquidazione          dell'unica   imposta   dovuta   o   dell'unica    eccedenza          rimborsabile o riportabile a nuovo.                 1-bis.  Ai  fini  della  determinazione  del  credito          d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui all'art.          165:                   a)  per  reddito  complessivo  deve  intendersi  il          reddito complessivo globale;                   b) la quota di imposta italiana fino a  concorrenza          della quale e' accreditabile l'imposta estera e'  calcolata          separatamente per ciascuno  dei  soggetti  partecipanti  al          consolidato, e per ciascuno Stato;                   c) nelle ipotesi di interruzione  della  tassazione          di gruppo prima del compimento del  triennio  o  di  revoca          dell'opzione il diritto al riporto in avanti e all'indietro          dell'eccedenza di cui all'art. 165,  comma  6,  compete  ai          soggetti che hanno prodotto i redditi all'estero.                 2.  Le  perdite  fiscali   relative   agli   esercizi          anteriori all'inizio della tassazione di gruppo di cui alla          presente  sezione  possono  essere  utilizzate  solo  dalle          societa'  cui  si  riferiscono.  Le   eccedenze   d'imposta          riportate a nuovo relative  agli  stessi  esercizi  possono          essere utilizzate dalla  societa'  o  ente  controllante  o          alternativamente dalle societa' cui competono. Resta  ferma          l'applicabilita' delle disposizioni di cui all'art.  43-ter          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre          1973, n. 602.                 3. Gli obblighi di versamento a saldo ed  in  acconto          competono  esclusivamente  alla   controllante.   L'acconto          dovuto e' determinato sulla base dell'imposta  relativa  al          periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti          d'imposta e delle ritenute d'acconto, come  indicata  nella          dichiarazione dei redditi, presentata  ai  sensi  dell'art.          122. Per il primo esercizio la determinazione  dell'acconto          dovuto  dalla  controllante  e'   effettuata   sulla   base          dell'imposta,  al  netto  delle  detrazioni,  dei   crediti          d'imposta e delle ritenute d'acconto,  corrispondente  alla          somma algebrica dei redditi relativi al periodo  precedente          come indicati nelle dichiarazioni  dei  redditi  presentate          per  il  periodo  stesso   dalle   societa'   singolarmente          considerate. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di          cui all'art. 4 del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  69,          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile  1989,          n. 154.                 4.  Non  concorrono  alla  formazione   del   reddito          imponibile in quanto escluse le somme percepite  o  versate          tra le societa' di cui al  comma  1  in  contropartita  dei          vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.»                 «Art. 119 (Condizioni per l'efficacia  dell'opzione).          - 1. L'opzione puo' essere esercitata da  ciascuna  entita'          legale solo in qualita' di controllante o solo in  qualita'          di  controllata  e  la  sua  efficacia  e'  subordinata  al          verificarsi delle seguenti condizioni:                   a) identita'  dell'esercizio  sociale  di  ciascuna          societa' controllata  con  quello  della  societa'  o  ente          controllante;                   b) esercizio congiunto  dell'opzione  da  parte  di          ciascuna controllata e dell'ente o societa' controllante;                   c) elezione  di  domicilio  da  parte  di  ciascuna          controllata presso la societa' o ente controllante ai  fini          della notifica  degli  atti  e  provvedimenti  relativi  ai          periodi d'imposta  per  i  quali  e'  esercitata  l'opzione          prevista  dall'art.  117.  L'elezione   di   domicilio   e'          irrevocabile fino  al  termine  del  periodo  di  decadenza          dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni          relative all'ultimo  esercizio  il  cui  reddito  e'  stato          incluso nella dichiarazione di cui all'art. 122;                   d) l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione deve          essere  comunicato  all'Agenzia  delle   entrate   con   la          dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a  decorrere          dal quale si intende esercitare l'opzione.»                 «Art. 120 (Definizione del requisito di controllo). -          1. Agli  effetti  della  presente  sezione  si  considerano          controllate le societa'  per  azioni,  in  accomandita  per          azioni, a responsabilita' limitata:                   a) al cui capitale sociale  la  societa'  o  l'ente          controllante partecipa direttamente  o  indirettamente  per          una percentuale superiore al 50 per cento, da  determinarsi          relativamente  all'ente  o  societa'  controllante  tenendo          conto  della  eventuale  demoltiplicazione  prodotta  dalla          catena societaria di controllo, senza considerare le azioni          prive  del  diritto  di  voto  esercitabile  nell'assemblea          generale richiamata dall'art. 2346 del codice civile;                   b) al cui utile di bilancio la  societa'  o  l'ente          controllante partecipa direttamente  o  indirettamente  per          una percentuale superiore al 50 per cento  da  determinarsi          relativamente all'ente  o  societa'  controllante,  tenendo          conto  della  eventuale  demoltiplicazione  prodotta  dalla          catena societaria di controllo e senza considerare la quota          di utile di competenza delle azioni prive  del  diritto  di          voto  esercitabile   nell'assemblea   generale   richiamata          dall'art. 2346 del codice civile.                   1-bis.  Si  considerano  altresi'  controllate   le          stabili organizzazioni nel  territorio  dello  Stato,  come          definite dall'art. 162, dei soggetti di  cui  all'art.  73,          comma  1,  lettera  d),  residenti  in  Stati  appartenenti          all'Unione europea ovvero  in  Stati  aderenti  all'Accordo          sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia  abbia          stipulato un accordo che assicuri un effettivo  scambio  di          informazioni, che rivestono una forma giuridica  analoga  a          quelle di cui al  comma  1,  con  i  requisiti  di  cui  al          medesimo comma.                   2. Il requisito del controllo di cui all'art.  117,          comma 1 deve sussistere sin dall'inizio di  ogni  esercizio          relativamente al quale la societa' o ente controllante e la          societa'   controllata    si    avvalgono    dell'esercizio          dell'opzione.                   2. Non viene meno l'efficacia dell'opzione nel caso          in cui per effetto di operazioni di fusione, di scissione e          di liquidazione volontaria si determinano all'interno dello          stesso esercizio piu' periodi d'imposta. Il decreto di  cui          all'art. 129 stabilisce  le  modalita'  e  gli  adempimenti          formali   da   porre   in   essere   per   pervenire   alla          determinazione del reddito complessivo globale.»                 «Art. 121 (Obblighi delle societa' controllate). - 1.          Per effetto dell'esercizio congiunto  dell'opzione  di  cui          all'art. 117, ciascuna societa' controllata, secondo quanto          previsto dal decreto di cui all'art. 129, deve:                   a) compilare il  modello  della  dichiarazione  dei          redditi  al  fine  di  comunicare  alla  societa'  o   ente          controllante  la   determinazione   del   proprio   reddito          complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni e  dei          crediti d'imposta spettanti, compresi  quelli  compensabili          ai sensi dell'art. 17  del  decreto  legislativo  9  luglio          1997, n. 241, e degli  acconti  autonomamente  versati.  Al          modello deve essere allegato il prospetto di  cui  all'art.          109, comma 4, lettera  b),  con  le  indicazioni  richieste          relative ai componenti negativi di reddito dedotti;                   b)  fornire  alla  societa'  controllante  i   dati          relativi ai beni ceduti ed acquistati secondo il regime  di          neutralita' fiscale di cui all'art.  123,  specificando  la          differenza residua tra valore di  libro  e  valore  fiscale          riconosciuto;                   c)  fornire  ogni  necessaria  collaborazione  alla          societa'  controllante  per   consentire   a   quest'ultima          l'adempimento degli obblighi che le competono nei confronti          dell'Amministrazione finanziaria anche  successivamente  al          periodo di validita' dell'opzione.»                 «Art.   122   (Obblighi   della   societa'   o   ente          controllante).  -  1.  La  societa'  o  ente   controllante          presenta la  dichiarazione  dei  redditi  del  consolidato,          calcolando il reddito complessivo globale risultante  dalla          somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da          ciascuna  delle  societa'  partecipanti   al   regime   del          consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta  di          gruppo secondo  le  disposizioni  attuative  contenute  nel          decreto ministeriale di cui all'art. 129  e  in  quello  di          approvazione  del  modello  annuale  di  dichiarazione  dei          redditi.»                 «Art. 123 (Regime di neutralita' per i  trasferimenti          infragruppo). - (Omissis).»                 «Art. 124 (Interruzione della  tassazione  di  gruppo          prima del compimento del triennio). - 1.  Se  il  requisito          del controllo, cosi' come definito dall'art. 117, cessa per          qualsiasi motivo prima  del  compimento  del  triennio,  il          reddito della societa' o  dell'ente  controllante,  per  il          periodo d'imposta in cui viene meno tale  requisito,  viene          aumentato o diminuito per un importo corrispondente:                   a) agli interessi passivi dedotti o non dedotti nei          precedenti esercizi del  triennio  per  effetto  di  quanto          previsto dall'art. 97, comma 2;                   b) alla residua differenza tra il valore di libro e          quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa          societa'  o  ente  controllante   o   da   altra   societa'          controllata secondo il regime di neutralita' fiscale di cui          all'art. 123. Il periodo precedente si applica nel caso  in          cui  il  requisito  del  controllo  venga  meno  anche  nei          confronti della sola societa' cedente o della sola societa'          cessionaria.                 2. Nel caso di cui al comma 1 entro trenta giorni dal          venir meno del requisito del controllo:                   a) la societa' o l'ente controllante deve integrare          quanto  versato  a  titolo  d'acconto  se   il   versamento          complessivamente effettuato e' inferiore  a  quello  dovuto          relativamente  alle  societa'  per  le  quali  continua  la          validita' dell'opzione;                   b) ciascuna societa'  controllata  deve  effettuare          l'integrazione di cui alla lettera precedente  riferita  ai          redditi propri, cosi' come risultanti  dalla  comunicazione          di cui all'art. 121.                 3. Ai fini del comma 2, entro lo stesso  termine  ivi          previsto, con le modalita' stabilite  dal  decreto  di  cui          all'art.  129,  la  societa'  o  l'ente  controllante  puo'          attribuire,  in  tutto  o  in  parte,  i  versamenti   gia'          effettuati, per quanto eccedente il proprio  obbligo,  alle          controllate nei cui confronti e' venuto meno  il  requisito          del controllo.                 4. Le perdite fiscali risultanti dalla  dichiarazione          di cui all'art. 12, i crediti chiesti a rimborso  e,  salvo          quanto previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovo          permangono nell'esclusiva disponibilita' della  societa'  o          ente controllante. In alternativa  a  quanto  previsto  dal          primo  periodo,  le  perdite   fiscali   risultanti   dalla          dichiarazione di cui  all'art.  122  sono  attribuite  alle          societa'  che  le  hanno  prodotte  al  netto   di   quelle          utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito  del          controllo  secondo  i  criteri   stabiliti   dai   soggetti          interessati.  Il  criterio   utilizzato   per   l'eventuale          attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione          anticipata della tassazione di gruppo, alle societa' che le          hanno prodotte  e'  comunicato  all'Agenzia  delle  entrate          all'atto della comunicazione dell'esercizio dell'opzione  o          in caso di rinnovo tacito della stessa ai  sensi  dell'art.          117, comma 3.                 4-bis. Entro lo stesso termine previsto dal comma  2,          la societa' o l'ente controllante e'  tenuto  a  comunicare          all'Agenzia delle entrate l'importo delle  perdite  residue          attribuito a ciascun soggetto.                 5. Le disposizioni dei commi precedenti si  applicano          anche nel caso di fusione di una  societa'  controllata  in          altra non inclusa nel  consolidato.  Nel  caso  di  fusione          della societa' o ente controllante con societa' o enti  non          appartenenti al consolidato, il consolidato puo' continuare          ove la  societa'  o  ente  controllante  sia  in  grado  di          dimostrare, anche dopo l'effettuazione di tali  operazioni,          la  permanenza  di  tutti  i   requisiti   previsti   dalle          disposizioni di cui agli articoli 117 e  seguenti  ai  fini          dell'accesso al regime. Ai  fini  della  continuazione  del          consolidato,  la  societa'   o   ente   controllante   puo'          interpellare l'amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma          1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n.  212  recante          lo Statuto dei diritti del contribuente. Con il decreto  di          cui all'art. 129 sono disciplinati gli eventuali  ulteriori          casi di interruzione anticipata del consolidato.                 5-bis. La societa' o ente  controllante  che  intende          continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo  ma  non          ha presentato l'istanza di interpello prevista dal comma  5          ovvero,  avendola  presentata,  non  ha  ricevuto  risposta          positiva   deve   segnalare   detta    circostanza    nella          dichiarazione dei redditi.                 6.  L'art.   118,   comma   4,   si   applica   anche          relativamente  alle  somme  percepite  o  versate  tra   le          societa' del comma 1 per compensare gli oneri connessi  con          l'interruzione  della   tassazione   di   gruppo   relativi          all'imposta sulle societa'.»                 «Art. 125 (Revoca dell'opzione). - 1. Le disposizioni          dell'art. 124, comma 1, lettera b), si  applicano  sia  nel          caso di revoca dell'opzione di cui all'art.  117,  sia  nel          caso in cui la revoca riguardi almeno una delle societa' di          cui alla predetta lettera b).                 2. Nel caso di revoca dell'opzione, gli  obblighi  di          acconto si  calcolano  relativamente  a  ciascuna  societa'          singolarmente considerata con riferimento ai redditi propri          cosi' come risultanti dalle comunicazioni di  cui  all'art.          121. Si applica la disposizione dell'art. 124, comma 4.  La          societa' o  l'ente  controllante  e'  tenuto  a  comunicare          all'Agenzia delle entrate l'importo delle  perdite  residue          attribuite a ciascun soggetto, secondo  le  modalita'  e  i          termini previsti per la comunicazione della revoca.                 3.  L'art.   118,   comma   4,   si   applica   anche          relativamente  alle  somme  percepite  o  versate  tra   le          societa' di  cui  al  comma  1  per  compensare  gli  oneri          connessi con la revoca della tassazione di gruppo  relativi          all'imposta sulle societa'.»                 «Art.  126  (Limiti  all'efficacia  ed  all'esercizio          dell'opzione). - 1. Non possono esercitare l'opzione di cui          all'art.  117  le  societa'  che  fruiscono  di   riduzione          dell'aliquota dell'imposta sui redditi delle societa'.                 2. Nel caso di fallimento e  di  liquidazione  coatta          amministrativa, l'esercizio dell'opzione non e'  consentito          e, se gia' avvenuto, cessa  dall'inizio  dell'esercizio  in          cui  interviene  la  dichiarazione  del  fallimento  o   il          provvedimento che ordina la liquidazione.»                 «Art. 127  (Responsabilita').  -  1.  La  societa'  o          l'ente controllante e' responsabile:                   a) per la maggiore  imposta  accertata  e  per  gli          interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale          risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 122;                   b)  per  le  somme  che   risultano   dovute,   con          riferimento  alla   medesima   dichiarazione,   a   seguito          dell'attivita' di controllo prevista dall'art.  36-ter  del          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,          n. 600, riferita alle dichiarazioni dei redditi propria  di          ciascun   soggetto   che   partecipa   al   consolidato   e          dell'attivita' di liquidazione di cui all'art.  36-bis  del          medesimo decreto;                   c) per l'adempimento degli obblighi  connessi  alla          determinazione  del  reddito  complessivo  globale  di  cui          all'art. 122;                   d) solidalmente per il pagamento di una somma  pari          alla sanzione di cui alla lettera b) del comma  2  irrogata          al soggetto che ha commesso la violazione.                 2. Ciascuna societa'  controllata  che  partecipa  al          consolidato e' responsabile:                   a) solidalmente con l'ente o societa'  controllante          per la maggiore  imposta  accertata  e  per  gli  interessi          relativi,   riferita   al   reddito   complessivo   globale          risultante dalla dichiarazione  di  cui  all'art.  122,  in          conseguenza della rettifica  operata  sul  proprio  reddito          imponibile, e  per  le  somme  che  risultano  dovute,  con          riferimento  alla   medesima   dichiarazione,   a   seguito          dell'attivita' di controllo prevista dall'art.  36-ter  del          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,          n. 600, e dell'attivita' di liquidazione  di  cui  all'art.          36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica          operata sulla propria dichiarazione dei redditi;                   b) per la sanzione correlata alla maggiore  imposta          accertata   riferita   al   reddito   complessivo   globale          risultante dalla dichiarazione  di  cui  all'art.  122,  in          conseguenza della rettifica  operata  sul  proprio  reddito          imponibile,  e  alle  somme  che   risultano   dovute   con          riferimento  alla   medesima   dichiarazione,   a   seguito          dell'attivita' di controllo prevista dall'art.  36-ter  del          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,          n. 600, e dell'attivita' di liquidazione  di  cui  all'art.          36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica          operata sulla propria dichiarazione dei redditi;                   c) per le sanzioni diverse da quelle  di  cui  alla          lettera b).                 3.                 4.  L'eventuale  rivalsa  della   societa'   o   ente          controllante nei confronti delle societa' controllate perde          efficacia  qualora  il  soggetto  controllante  ometta   di          trasmettere alla societa' controllata copia  degli  atti  e          dei provvedimenti entro il ventesimo giorno successivo alla          notifica  ricevuta  anche  in  qualita'  di  domiciliatario          secondo quanto previsto dall'art. 119.»                 «Art.  128  (Norma  transitoria).   -   1.   Fino   a          concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di          rettifiche di  valore  ed  accantonamenti  fiscalmente  non          riconosciuti, al netto delle rivalutazioni  assoggettate  a          tassazione, dedotte nel  periodo  d'imposta  antecedente  a          quello dal quale ha effetto l'opzione di cui all'art. 117 e          nei nove precedenti dalla societa' o ente controllante o da          altra  societa'  controllata,  anche   se   non   esercente          l'opzione di cui  all'art.  117,  i  valori  fiscali  degli          elementi  dell'attivo  e   del   passivo   della   societa'          partecipata se, rispettivamente, superiori  o  inferiori  a          quelli contabili  sono  ridotti  o  aumentati  dell'importo          delle predette svalutazioni in proporzione ai rapporti  tra          la differenza dei valori contabili e fiscali dell'attivo  e          del passivo e l'ammontare complessivo di tali differenze.»                 «Art.  129  (Disposizioni  applicative).  -  1.   Con          decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro          dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni          applicative della presente sezione.»                 «Art. 130 (Soggetti ammessi alla determinazione della          unica  base  imponibile  per  il  gruppo  di  imprese   non          residenti). - 1. Le societa' e gli enti di cui all'art. 73,          comma 1, lettere a) e b), possono esercitare l'opzione  per          includere proporzionalmente nella propria base  imponibile,          indipendentemente dalla distribuzione, i redditi conseguiti          da tutte le proprie societa' controllate ai sensi dell'art.          2359,  primo  comma,  numero  1),  del  codice  civile  non          residenti e rientranti nella definizione  di  cui  all'art.          133.                 2. L'esercizio dell'opzione di  cui  al  comma  1  e'          consentito alle societa' ed agli enti:                   a)  i  cui  titoli  sono  negoziati   nei   mercati          regolamentati;                   b) controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n.          1) del codice civile esclusivamente dallo Stato o da  altri          enti pubblici, da persone  fisiche  residenti  che  non  si          qualifichino   a   loro   volta,   tenendo   conto    delle          partecipazioni possedute da  loro  parti  correlate,  quali          soggetti controllanti ai sensi  dell'art.  2359,  comma  1,          numeri 1) e 2), del codice civile di altra societa' o  ente          commerciale residente o non residente.                 3. Per la  verifica  della  condizione  di  cui  alla          lettera b) del comma 2,  le  partecipazioni  possedute  dai          familiari di cui all'art. 5, comma 5, si cumulano fra loro.                 4. La societa'  controllante  che  si  qualifica  per          l'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 non  puo'  quale          controllata esercitare anche l'opzione di cui alla  sezione          precedente.»                 «Art. 131 (Effetti dell'esercizio dell'opzione). - 1.          L'esercizio dell'opzione consente di imputare  al  soggetto          controllante  indipendentemente   dalla   distribuzione   i          redditi  e  le  perdite  prodotti  dalle  controllate   non          residenti  di  cui  all'art.  133  per   la   quota   parte          corrispondente alla  quota  di  partecipazione  agli  utili          dello  stesso  soggetto  controllante  e   delle   societa'          controllate residenti di cui  al  comma  2,  tenendo  conto          della demoltiplicazione determinata dalla catena societaria          di controllo.                 2.  Nel  caso  in  cui  la  partecipazione   in   una          controllata non residente sia detenuta in tutto o in  parte          per il tramite di una o piu' controllate residenti, per  la          validita' dell'opzione di cui all'art.  130  e'  necessario          che la societa' controllante e ciascuna di tali controllate          residenti esercitino l'opzione di cui alla sezione  II.  In          tal  caso  la  quota  di  reddito  della  controllata   non          residente da includere nella  base  imponibile  del  gruppo          corrisponde alla somma delle  quote  di  partecipazione  di          ciascuna societa' residente di cui al presente comma.                 3. L'imputazione  di  cui  al  comma  1  avviene  nel          periodo  d'imposta  del  soggetto  controllante   e   delle          societa' controllate di cui al comma 2 in corso  alla  data          di chiusura dell'esercizio della  societa'  non  residente.          Nel caso in cui  quest'ultima  non  abbia  l'obbligo  della          redazione annuale del bilancio  d'esercizio,  l'imputazione          avviene l'ultimo giorno del periodo  cui  si  riferisce  il          bilancio volontario di cui all'art. 132, comma 2.                 4. Ai fini del comma  3  si  considera  la  quota  di          partecipazione   agli   utili   alla   data   di   chiusura          dell'esercizio della societa' non residente o  se  maggiore          quella alla data di approvazione o revisione  del  relativo          bilancio.                 5. Gli obblighi di versamento a saldo ed  in  acconto          competono   alla   controllante.   L'acconto   dovuto    e'          determinato sulla base  dell'imposta  relativa  al  periodo          precedente,  al  netto  delle  detrazioni  e  dei   crediti          d'imposta e delle ritenute d'acconto, come  indicata  nella          dichiarazione dei redditi  presentata  ai  sensi  dell'art.          130. Per il primo esercizio la determinazione  dell'acconto          dovuto  dalla  controllante  e'   effettuata   sulla   base          dell'imposta,  al  netto  delle  detrazioni,  dei   crediti          d'imposta e delle ritenute d'acconto,  corrispondente  alla          somma  algebrica  degli  imponibili  relativi  al   periodo          precedente, come indicati nelle dichiarazioni  dei  redditi          presentate per il periodo stesso dalle  societa'  residenti          singolarmente considerate. Si applicano, in ogni  caso,  le          disposizioni di cui all'art. 4 del  decreto-legge  2  marzo          1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge  27          aprile 1989, n. 154.»                 «Art. 132 (Condizioni per l'efficacia  dell'opzione).          - 1. Permanendo il requisito del controllo,  come  definito          nell'art. 133, l'opzione di cui all'art. 131 ha durata  per          cinque   esercizi   del   soggetto   controllante   ed   e'          irrevocabile.  Al  termine  del  quinquennio  l'opzione  si          intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio  a          meno che non sia revocata, secondo le modalita' e i termini          previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione          di cui al periodo  precedente  si  applica  al  termine  di          ciascun triennio.                 2. L'efficacia dell'opzione e'  altresi'  subordinata          al verificarsi delle seguenti condizioni:                   a) il suo esercizio deve avvenire  relativamente  a          tutte le controllate non residenti,  cosi',  come  definite          dall'art. 133;                   b) identita'  dell'esercizio  sociale  di  ciascuna          societa' controllata  con  quello  della  societa'  o  ente          controllante, salvo nel caso in cui questa coincidenza  non          sia consentita dalle legislazioni locali;                   c) revisione dei bilanci del soggetto  controllante          residente e delle controllate  residenti  di  cui  all'art.          131, comma 2, e di quelle non  residenti  di  cui  all'art.          133,  da  parte  dei  soggetti  iscritti  all'albo   Consob          previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,          o, per quanto riguarda le controllate non residenti,  anche          da altri soggetti a condizione che il revisore del soggetto          controllante utilizzi gli esiti della  revisione  contabile          dagli stessi soggetti effettuata ai fini del  giudizio  sul          bilancio  annuale  o  consolidato.  Nel  caso  in  cui   la          controllata non abbia l'obbligo della redazione annuale del          bilancio, redazione a cura dell'organo sociale cui  compete          l'amministrazione della societa' di un bilancio  volontario          riferito ad un periodo di tempo corrispondente  al  periodo          d'imposta  della  controllante,  comunque   soggetto   alla          revisione di cui al primo periodo;                   d) attestazione  rilasciata  da  ciascuna  societa'          controllata non residente secondo le modalita' previste dal          decreto di cui all'art. 142 dalla quale risulti:                     1)  il  consenso  alla  revisione   del   proprio          bilancio di cui alla lettera c);                     2) l'impegno a fornire al  soggetto  controllante          la  collaborazione   necessaria   per   la   determinazione          dell'imponibile  e  per  adempiere  entro  un  periodo  non          superiore a 60 giorni dalla loro  notifica  alle  richieste          dell'Amministrazione finanziaria;                   d-bis).                 3.  Al  ricorrere  delle  condizioni  previste  dagli          articoli 130 e seguenti, la societa' controllante accede al          regime  previsto  dalla  presente  sezione;   la   medesima          societa' controllante puo'  interpellare  l'amministrazione          ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge  27          luglio 2000, n. 212, recante lo  Statuto  dei  diritti  del          contribuente, al fine  di  verificare  la  sussistenza  dei          requisiti  per  il  valido   esercizio   dell'opzione.   In          particolare dall'istanza di interpello dovra' risultare:                   a)  la  qualificazione  soggettiva   del   soggetto          controllante all'esercizio dell'opzione ai sensi  dell'art.          130, comma 2;                   b)  la   puntuale   descrizione   della   struttura          societaria estera del gruppo con l'indicazione di tutte  le          societa' controllate;                   c) la denominazione, la sede  sociale,  l'attivita'          svolta,  l'ultimo  bilancio   disponibile   di   tutte   le          controllate   non   residenti   nonche'   la    quota    di          partecipazione agli utili  riferita  alla  controllante  ed          alle controllate di cui all'art. 131, comma 2,  l'eventuale          diversa durata dell'esercizio  sociale  e  le  ragioni  che          richiedono tale diversita';                   d) la  denominazione  dei  soggetti  cui  e'  stato          attribuito l'incarico per la revisione  dei  bilanci  e  le          conferme dell'avvenuta accettazione di tali incarichi;                   e) l'elenco delle imposte relativamente alle  quali          verra' presumibilmente richiesto il credito di cui all'art.          165.                 4. La risposta positiva  dell'Agenzia  delle  entrate          puo'  essere  subordinata  all'assunzione  da   parte   del          soggetto controllante  dell'obbligo  ad  altri  adempimenti          finalizzati  ad  una  maggiore   tutela   degli   interessi          erariali. Con lo stesso interpello di cui  al  comma  3  il          soggetto controllante puo' a sua volta richiedere, oltre  a          quelle gia'  previste,  ulteriori  semplificazioni  per  la          determinazione del reddito imponibile fra  le  quali  anche          l'esclusione delle societa' controllate di  dimensioni  non          rilevanti residenti negli  Stati  o  territori  di  cui  al          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  emanato          ai sensi dell'art. 168-bis.                 5. Le variazioni dei dati di cui al comma  3  possono          essere  comunicate  all'Agenzia  delle   entrate   con   le          modalita' previste dallo  stesso  comma  3  entro  il  mese          successivo alla fine del periodo d'imposta durante il quale          si  possono  essere  verificate.   La   societa'   o   ente          controllante che intende accedere al regime previsto  dalla          presente  sezione  ma  non  ha  presentato   l'istanza   di          interpello  prevista   dal   comma   3   ovvero,   avendola          presentata,  non  ha  ricevuto   risposta   positiva   deve          segnalare  detta  circostanza   nella   dichiarazione   dei          redditi.»                 «Art. 133 (Definizione del requisito di controllo). -          1. Agli effetti  della  presente  sezione,  si  considerano          controllate le societa' e gli enti di ogni tipo con o senza          personalita' giuridica non residenti nel  territorio  dello          Stato  le  cui  azioni,  quote,  diritti  di  voto   e   di          partecipazione agli utili  sono  posseduti  direttamente  o          indirettamente dalla societa' o ente controllante  per  una          percentuale superiore  al  50  per  cento  da  determinarsi          relativamente alla societa' controllante ed  alle  societa'          controllate residenti di cui all'art. 131, comma 2, tenendo          conto  della  eventuale  demoltiplicazione  prodotta  dalla          catena societaria di controllo.                 2.  Le  partecipazioni  di  cui  al  comma  1  devono          sussistere   alla   fine   dell'esercizio   del    soggetto          controllante. Tuttavia il i redditi e le  perdite  prodotti          dalle societa' cui tali partecipazioni si riferiscono  sono          esclusi dalla formazione della base  imponibile  di  gruppo          nel caso in cui il requisito del controllo di cui al  comma          precedente si sia verificato entro i sei mesi precedenti la          fine dell'esercizio della societa' controllante.»                 «Art.  134   (Obblighi   della   societa'   od   ente          controllante e rettifiche di consolidamento). - 1. L'ente o          la societa' controllante provvede a  calcolare  il  reddito          imponibile di ciascuna controllata estera. A tale scopo  il          reddito   risultante   dai   bilanci   revisionati    viene          rideterminato secondo le norme di cui alla  sezione  I  del          presente capo e del titolo III in  quanto  compatibili  con          quelle di cui alla presente sezione e con le rettifiche  di          seguito previste:                   [a) esclusione della quota imponibile del dividendo          distribuito da societa' incluse nella tassazione di  gruppo          anche se provenienti da  utili  di  esercizi  precedenti  a          quello di inizio dell'opzione di cui all'art. 130;]                   b) indipendentemente dai criteri  adottati  per  la          redazione dei singoli bilanci revisionati, adozione  di  un          trattamento uniforme dei componenti positivi e negativi  di          reddito dagli stessi risultanti secondo i  criteri  di  cui          alla predetta  sezione  I,  consentendo  nell'esercizio  di          competenza la deducibilita'  dei  componenti  negativi  non          solo  se  imputati  al  conto  economico  di  un  esercizio          precedente, ma anche successivo;                   c)  i  valori  risultanti  dal  bilancio   relativo          all'esercizio o periodo di gestione anteriore al primo  cui          si applicano le disposizioni della  presente  sezione  sono          riconosciuti  ai  fini  dell'imposta   sulle   societa'   a          condizione  che   siano   conformi   a   quelli   derivanti          dall'applicazione  dei  criteri  contabili   adottati   nei          precedenti esercizi e  che  siano  adempiuti  gli  obblighi          formali eventualmente previsti dal decreto di cui  all'art.          142 salvo quanto di seguito previsto:                     1) i fondi per rischi  ed  oneri  risultanti  dal          predetto bilancio istituiti con finalita' analoghe a quelli          previsti nella sezione I  di  questo  capo  si  considerano          riconosciuti  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  fino  a          concorrenza dell'importo massimo per gli stessi previsto;                     2) qualora le norme della  sezione  I  di  questo          capo non  prevedano  un  importo  massimo,  gli  stessi  si          considerano fiscalmente riconosciuti per intero o nel minor          ammontare corrispondente agli accantonamenti che  sarebbero          stati deducibili secondo le norme della predetta sezione  I          a condizione che tale minore  ammontare  sia  rideterminato          dal soggetto controllante;                     3) i fondi per rischi  ed  oneri  risultanti  dal          predetto bilancio istituiti con finalita' diverse da quelli          previsti  dalla  stessa  sezione  I  non   si   considerano          fiscalmente riconosciuti;                     4) il valore  delle  rimanenze  finali  dei  beni          indicati alle lettere a) e b) del comma  1  dell'art.  85si          considera fiscalmente riconosciuto in misura non  superiore          al valore normale di cui all'art. 92, comma 5;                   d) esclusione dal reddito imponibile degli utili  e          delle perdite di cambio relativi a finanziamenti  attivi  e          passivi di durata superiore a diciotto mesi  stipulati  fra          le societa' non residenti o fra queste e  quelle  residenti          incluse nella determinazione dell'unica base imponibile  di          cui  alla  presente  sezione  se  denominati  nella  valuta          utilizzata  dal  debitore  o  in  quella   utilizzata   dal          creditore per la redazione  del  proprio  bilancio  di  cui          all'art. 132, comma 2;                   e) i redditi rideterminati secondo i criteri di cui          ai   punti   precedenti    concorrono    alla    formazione          dell'imponibile convertiti secondo il cambio del giorno  di          chiusura  dell'esercizio  o  periodo  di   gestione   della          societa' non residente;                   f)  inapplicabilita'  delle  norme  di   cui   agli          articoli 95, commi 2, 3 e  5,  98,  99,  comma  1,  secondo          periodo, 100, 102, commi 6  e  9,  108,  comma  2,  secondo          periodo e 164;                   g)  relativamente  al  reddito   imponibile   delle          controllate estere l'art.  109,  comma  4,  lettera  b)  si          applica nei limiti in cui analoghe  deduzioni  dal  reddito          imponibile sono riconosciute dalle legislazioni locali.  In          tal  caso,  e'  ammessa  la  deducibilita'  dei  componenti          negativi ivi previsti fino a concorrenza del minor  importo          tra la  misura  prevista  dalla  legislazione  nazionale  e          quanto  effettivamente  dedotto  dalla  controllata  estera          secondo le modalita' ed alle condizioni di cui  al  decreto          previsto  dall'art.  142;  in   mancanza   della   predetta          previsione  nella  legislazione  locale  e  fermo  restando          quanto previsto  dalla  precedente  lettera  b),  non  sono          deducibili dal reddito complessivo del gruppo i  componenti          negativi  di  reddito  di  cui  al  predetto  articolo  non          imputati al conto economico della controllata estera cui si          riferiscono.                 2. Non rilevano  le  perdite  delle  controllate  non          residenti relative  agli  esercizi  precedenti  l'esercizio          dell'opzione di cui all'art. 130.»                 «Art. 135 (Determinazione  delle  plusvalenze  per  i          trasferimenti infragruppo). - (Omissis).»                 «Art. 136 (Determinazione dell'imposta dovuta). -  1.          La societa' controllante, effettuando  la  somma  algebrica          del proprio imponibile e di quelli delle controllate estere          determinati  secondo  i  criteri  di  cui   agli   articoli          precedenti, determina  il  reddito  imponibile  complessivo          relativamente al quale calcola l'imposta corrispondente.                 2. Dall'imposta determinata secondo il comma 1, oltre          alle detrazioni, alle  ritenute  ed  ai  crediti  d'imposta          relativi  al  soggetto  controllante,   sono   ammesse   in          detrazione le  imposte  sul  reddito  pagate  all'estero  a          titolo definitivo secondo i criteri di cui all'art.  165  e          ai commi da 3 a 6.                 3.  Al  fine  di  determinare  la  quota  di  imposta          italiana relativa al reddito estero oggetto di  imputazione          alla formazione del reddito imponibile complessivo  di  cui          al comma 1, concorrono prioritariamente i redditi  prodotti          dalle controllate estere, e la quota  di  imposta  italiana          fino a concorrenza della quale e'  accreditabile  l'imposta          estera e' calcolata con riferimento a ciascuna  controllata          estera.  L'eventuale  eccedenza  dell'imposta   estera   e'          utilizzabile nei periodi d'imposta precedenti o  successivi          secondo le disposizioni di cui all'art. 165.                 4. Fino a concorrenza della quota d'imposta  italiana          relativa al reddito prodotto da ciascuna controllata estera          successivamente all'esercizio dell'opzione, il credito  per          imposte pagate all'estero viene riliquidato negli  esercizi          in  cui  avviene  il  pagamento  a  titolo  definitivo   di          ulteriori imposte estere  sullo  stesso  reddito  anche  se          distribuito.                 5.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma   4,   si          considerano prioritariamente distribuiti i redditi prodotti          negli esercizi piu' recenti.                 6. Nel caso in cui nello stesso  Paese  estero  siano          presenti piu' societa' controllate e la legislazione locale          preveda una forma di tassazione di gruppo analoga a  quella          di cui alla precedente sezione se, ricorrendone in concreto          le condizioni, le societa' controllate non si avvalgono  di          tale forma di tassazione di gruppo  nel  Paese  estero,  ai          fini dell'applicazione dell'art. 165 si assume come imposta          estera quella che sarebbe stata dovuta se tali societa'  si          fossero avvalse del consolidato. Le societa'  ammesse  alla          tassazione di gruppo in tale Paese costituiscono,  ai  fini          del presente articolo, una o piu' societa' a seconda che la          compensazione dei singoli imponibili nel Paese  estero  sia          consentita in modo totale o parziale.»                 «Art. 137 (Interruzione della  tassazione  di  gruppo          prima   del   compimento   del   periodo    di    validita'          dell'opzione). - 1. Nel caso in cui, prima  del  compimento          del periodo di cui all'art. 132, comma  1,  venga  meno  la          qualificazione   soggettiva   della   societa'    o    ente          controllante di cui all'art.  130,  comma  2,  gli  effetti          dell'opzione esercitata cessano  con  effetto  dal  periodo          d'imposta del soggetto controllante successivo a quello  in          corso  al  momento  del  venir  meno  della  qualificazione          soggettiva predetta. Il periodo precedente non  si  applica          nel caso in cui il nuovo soggetto controllante abbia a  sua          volta esercitato l'opzione di cui alla presente sezione.                 2. Nel caso di cui al  comma  1,  primo  periodo,  le          perdite del soggetto controllante di cui  all'art.  84  non          utilizzate alla fine del periodo  d'imposta  in  cui  viene          meno la qualificazione soggettiva si riducono della  misura          corrispondente al rapporto  tra  le  perdite  prodotte  nel          periodo di validita' dell'opzione da tutte le societa'  non          residenti  il  cui  reddito  ha  concorso  alla  formazione          dell'unico  imponibile  e  quelle  prodotte  nello   stesso          periodo da tutte le societa'.»                 «Art. 138 (Interruzione della  tassazione  di  gruppo          limitatamente ad una o piu' controllate non  residenti).  -          1. Salvo quanto previsto nel comma 2, nel caso  in  cui  il          requisito del controllo venga meno relativamente ad  una  o          piu'  societa'  controllate   non   residenti   prima   del          compimento del periodo di cui all'art.  132,  comma  1,  il          reddito   complessivo    viene    aumentato    in    misura          corrispondente agli interessi passivi dedotti  per  effetto          della disposizione di cui all'art. 97,  comma  2,  nei  due          esercizi precedenti rientranti  nel  periodo  di  cui  allo          stesso art. 132, comma 1.                 2. Nel caso in cui il requisito del  controllo  venga          meno  relativamente  ad  oltre  due  terzi  delle  societa'          controllate non residenti oltre a quello di cui al comma  1          si verifica l'effetto di cui  all'art.  137,  comma  2,  da          calcolare  proporzionalmente  alle  perdite  fiscali  delle          societa' non residenti di cui al presente comma.»                 «Art. 139 (Revoca dell'opzione). -  1.  Nel  caso  di          revoca dell'opzione si verifica l'effetto di cui al comma 2          dell'art. 137.»                 «Art. 139-bis (Recupero delle perdite compensate).  -          1. Nell'ipotesi di interruzione o di revoca del consolidato          mondiale,  i  dividendi  o  le  plusvalenze  derivanti  dal          possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle societa'          consolidate, percepiti o realizzate  dall'ente  o  societa'          consolidante dal periodo  d'imposta  successivo  all'ultimo          periodo di consolidamento, per la parte esclusa o esente in          base  alle  ordinarie  regole,  concorrono  a  formare   il          reddito, fino a concorrenza della differenza tra le perdite          della societa'  estera  che  si  considerano  dedotte  e  i          redditi della stessa societa' inclusi nel  consolidato.  La          stessa  regola   si   applica   durante   il   periodo   di          consolidamento in caso di riduzione  della  percentuale  di          possesso senza il venir meno del rapporto di controllo.                 2. Con il decreto di cui all'art. 142 sono  stabilite          le  disposizioni  attuative  del  comma  1   del   presente          articolo, anche per il coordinamento con gli articoli 137 e          138.»                 «Art. 140 (Coordinamento con l'art.  167).  -  1.  Le          disposizioni  di  cui  all'art.  167   non   si   applicano          relativamente alle controllate  estere  il  cui  imponibile          viene incluso in quello  della  societa'  controllante  per          effetto dell'opzione di cui all'art. 130.»                 «Art.  141  (Norma  transitoria).   -   1.   Fino   a          concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di          rettifiche di  valore  ed  accantonamenti  fiscalmente  non          riconosciuti, al netto delle rivalutazioni  assoggettate  a          tassazione, dedotte nel  periodo  d'imposta  antecedente  a          quello dal quale ha effetto l'opzione di cui all'art. 130 e          nei nove precedenti dalla societa' o ente controllante o da          altra  societa'  controllata,  anche   se   non   esercente          l'opzione di cui  all'art.  130,  i  valori  fiscali  degli          elementi  dell'attivo  e   del   passivo   della   societa'          partecipata se, rispettivamente, superiori  o  inferiori  a          quelli contabili  sono  ridotti  o  aumentati  dell'importo          delle predette svalutazioni in proporzione ai rapporti  tra          la differenza dei valori contabili e fiscali dell'attivo  e          del passivo e l'ammontare complessivo di tali differenze.»                 «Art.  142  (Disposizioni  applicative).  -  1.   Con          decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro          dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni          applicative della presente sezione.                 2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, possono          essere stabiliti i criteri per consentire la  rivalutazione          degli ammortamenti  deducibili  ai  fini  del  calcolo  del          reddito delle societa' controllate residenti  in  Paesi  ad          alta inflazione. A questo scopo, saranno  considerati  tali          quelli in cui  la  variazione  dell'indice  dei  prezzi  al          consumo e' superiore di almeno 10  punti  percentuali  allo          stesso indice rilevato dall'ISTAT.                 3. Fino all'emanazione dei criteri di cui al comma  2          non si applica quanto  previsto  dall'art.  134,  comma  1,          lettera d).».               - Si riporta il testo vigente dell'art. 115 del  citato          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:                 «Art. 115 (Opzione per la trasparenza fiscale). -  1.          Esercitando  l'opzione  di  cui  al  comma  4,  il  reddito          imponibile dei  soggetti  di  cui  all'art.  73,  comma  1,          lettera   a),   al   cui   capitale   sociale   partecipano          esclusivamente soggetti di cui allo stesso art.  73,  comma          1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto  di          voto  esercitabile  nell'assemblea   generale,   richiamata          dall'art. 2346 del codice civile, e di partecipazione  agli          utili non inferiore al 10 per cento e non superiore  al  50          per cento, e' imputato a ciascun  socio,  indipendentemente          dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota          di partecipazione agli utili. Ai soli fini  dell'ammissione          al regime di cui al presente articolo, nella percentuale di          partecipazione agli utili di cui al periodo precedente  non          si considerano le azioni prive del predetto diritto di voto          e la quota di utili delle  azioni  di  cui  all'art.  2350,          secondo comma, primo periodo, del codice civile, si  assume          pari alla quota di partecipazione al capitale delle  azioni          medesime. I  requisiti  di  cui  al  primo  periodo  devono          sussistere a partire dal primo giorno del periodo d'imposta          della partecipata in cui si esercita l'opzione e  permanere          ininterrottamente sino al termine del periodo  di  opzione.          L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui:                   a) i soci partecipanti  fruiscano  della  riduzione          dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa';                   b) la societa' partecipata  eserciti  l'opzione  di          cui agli articoli 117 e 130.                 2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di  cui  al          comma 1 non siano  residenti  nel  territorio  dello  Stato          l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non          vi  sia  obbligo  di  ritenuta  alla  fonte   sugli   utili          distribuiti.                 3. L'imputazione  del  reddito  avviene  nei  periodi          d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di          chiusura  dell'esercizio  della  societa'  partecipata.  Le          ritenute operate a titolo d'acconto  sui  redditi  di  tale          societa',  i  relativi  crediti  d'imposta  e  gli  acconti          versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci          secondo la percentuale  di  partecipazione  agli  utili  di          ciascuno. Le perdite  fiscali  della  societa'  partecipata          relative a  periodi  in  cui  e'  efficace  l'opzione  sono          imputate ai soci in proporzione alle  rispettive  quote  di          partecipazione ed entro il limite della propria  quota  del          patrimonio netto contabile della societa'  partecipata.  Le          perdite fiscali dei soci relative agli  esercizi  anteriori          all'inizio della tassazione  per  trasparenza  non  possono          essere utilizzate per compensare i redditi  imputati  dalle          societa' partecipate.                 4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali          della societa' partecipata  e  deve  essere  esercitata  da          tutte  le   societa'   e   comunicata   all'Amministrazione          finanziaria, con la dichiarazione  presentata  nel  periodo          d'imposta a  decorrere  dal  quale  si  intende  esercitare          l'opzione. Al termine del  triennio  l'opzione  si  intende          tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che  non          sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per          la comunicazione dell'opzione. La disposizione  di  cui  al          periodo  precedente  si  applica  al  termine  di   ciascun          triennio.                 5. L'esercizio dell'opzione di cui  al  comma  4  non          modifica il regime  fiscale  in  capo  ai  soci  di  quanto          distribuito dalla societa' partecipata utilizzando  riserve          costituite con utili di precedenti esercizi  o  riserve  di          cui all'art. 47, comma 5.  Ai  fini  dell'applicazione  del          presente   comma,   durante   i   periodi   di    validita'          dell'opzione,  salva   una   diversa   esplicita   volonta'          assembleare, si  considerano  prioritariamente  distribuiti          gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di          coperture  di  perdite,  si  considerano   prioritariamente          utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.                 6.  Nel  caso  vengano   meno   le   condizioni   per          l'esercizio dell'opzione, l'efficacia  della  stessa  cessa          dall'inizio dell'esercizio sociale in corso della  societa'          partecipata. Gli effetti dell'opzione non vengono meno  nel          caso di mutamento della compagine  sociale  della  societa'          partecipata  mediante  l'ingresso  di  nuovi  soci  con   i          requisiti di cui al comma 1 o 2.                 7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione  gli          obblighi  di  acconto  permangono  anche   in   capo   alla          partecipata.  Per  la  determinazione  degli  obblighi   di          acconto della partecipata stessa e dei suoi soci  nel  caso          venga meno  l'efficacia  dell'opzione,  si  applica  quanto          previsto  dall'art.  124,  comma  2.  Nel  caso  di  revoca          dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano  senza          considerare gli effetti dell'opzione sia  per  la  societa'          partecipata, sia per i soci.                 8.   La   societa'   partecipata   e'    solidalmente          responsabile con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e          gli interessi conseguenti all'obbligo  di  imputazione  del          reddito.                 9. Le disposizioni applicative della  presente  norma          sono stabilite dallo stesso  decreto  ministeriale  di  cui          all'art. 129.                 10. Ai soggetti di cui al comma  1  si  applicano  le          disposizioni di cui all'art. 40, secondo comma, del decreto          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.                 11.  Il  socio  ridetermina  il  reddito   imponibile          oggetto di imputazione rettificando i  valori  patrimoniali          della societa' partecipata secondo  le  modalita'  previste          dall'art.  128,  fino  a  concorrenza  delle   svalutazioni          determinatesi  per  effetto  di  rettifiche  di  valore  ed          accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle          rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal  socio          medesimo nel periodo d'imposta  antecedente  a  quello  dal          quale ha effetto l'opzione di cui al comma  4  e  nei  nove          precedenti.                 12. Per le partecipazioni in  societa'  indicate  nel          comma  1  il  relativo  costo  e'  aumentato  o  diminuito,          rispettivamente, dei redditi e delle  perdite  imputati  ai          soci ed e'  altresi'  diminuito,  fino  a  concorrenza  dei          redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.».   |  
|   |                                 Art. 3 
   Maggiorazione della  deducibilita'  dell'imposta  municipale  propria                      dalle imposte sui redditi 
   1. Il primo periodo  del  comma  1  dell'articolo  14  del  decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.  23,  e'  sostituito  dal  seguente: «L'imposta municipale propria relativa agli immobili  strumentali  e' deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e  del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni».   2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere  dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31  dicembre  2022; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del  50  per  cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31  dicembre 2018, nella  misura  del  60  per  cento  per  il  periodo  d'imposta successivo a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019  e al 31 dicembre 2020 e nella misura del 70 per cento  per  il  periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.  
           Riferimenti normativi 
               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  del   decreto          legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni  in  materia          di federalismo Fiscale Municipale), come  modificato  dalla          presente legge:                 «Art.  14  (Ambito  di   applicazione   del   decreto          legislativo, regolazioni finanziarie e norme  transitorie).          - 1. L'imposta municipale propria  relativa  agli  immobili          strumentali e' deducibile ai fini della determinazione  del          reddito di impresa e del reddito  derivante  dall'esercizio          di arti e professioni. La medesima imposta e'  indeducibile          ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive.          Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche          all'imposta municipale immobiliare  (IMI)  della  provincia          autonoma di Bolzano, istituita  con  legge  provinciale  23          aprile 2014,  n.  3,  e  all'imposta  immobiliare  semplice          (IMIS) della provincia autonoma di  Trento,  istituita  con          legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.                 2. Al fine di assicurare la  neutralita'  finanziaria          del presente decreto, nei confronti delle regioni a statuto          speciale il presente decreto si applica  nel  rispetto  dei          rispettivi  statuti  e  in  conformita'  con  le  procedure          previste dall'art. 27 della citata legge n. 42 del 2009,  e          in particolare:                   a) nei casi  in  cui,  in  base  alla  legislazione          vigente,  alle  regioni  a  statuto  speciale  spetta   una          compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle          persone fisiche  ovvero  al  gettito  degli  altri  tributi          erariali, questa si intende riferita anche al gettito della          cedolare secca di cui all'art. 3;                   b) sono stabilite la decorrenza e le  modalita'  di          applicazione delle  disposizioni  di  cui  all'art.  2  nei          confronti  dei  comuni  ubicati  nelle  regioni  a  statuto          speciale, nonche' le percentuali delle compartecipazioni di          cui alla lettera a); con riferimento all'imposta municipale          propria di cui all'art. 8 si tiene conto anche dei  tributi          da essa sostituiti.                 3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle  province          autonome che esercitano le funzioni in materia  di  finanza          locale, le modalita'  di  applicazione  delle  disposizioni          relative alle imposte comunali istituite  con  il  presente          decreto sono stabilite dalle predette autonomie speciali in          conformita' con i rispettivi statuti e le relative norme di          attuazione; per gli  enti  locali  ubicati  nelle  medesime          regioni e province autonome non trova  applicazione  quanto          previsto dall'art. 2, commi da 1 a 8; alle predette regioni          e  province  autonome  spettano   le   devoluzioni   e   le          compartecipazioni  al  gettito  delle  entrate   tributarie          erariali previste dal presente decreto nelle misure  e  con          le modalita' definite dai  rispettivi  statuti  speciali  e          dalle relative norme di attuazione per i  medesimi  tributi          erariali o per quelli da essi sostituiti.                 4.  Il  presente  decreto  legislativo  concorre   ad          assicurare, in prima applicazione della citata legge n.  42          del 2009, e successive modificazioni, e in via transitoria,          l'autonomia di entrata dei comuni. Gli elementi informativi          necessari  all'attuazione   del   presente   decreto   sono          acquisiti  alla  banca  dati   unitaria   delle   pubbliche          amministrazioni di cui all'art. 13 della  citata  legge  n.          196 del 2009, nonche' alla banca dati di  cui  all'art.  5,          comma 1, lettera g), della citata legge n. 42 del 2009.                 5. In coerenza con quanto stabilito con la  decisione          di finanza pubblica di cui all'art. 10 della  citata  legge          n. 196  del  2009,  in  materia  di  limite  massimo  della          pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per          il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi  della          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del          federalismo fiscale, monitora gli  effetti  finanziari  del          presente  decreto  legislativo  al  fine  di  garantire  il          rispetto del predetto limite, anche  con  riferimento  alle          tariffe,  e  propone  al  Governo   le   eventuali   misure          correttive.                 6. E' confermata la potesta' regolamentare in materia          di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del  citato          decreto legislativo n. 446  del  1997  anche  per  i  nuovi          tributi previsti dal presente provvedimento.                 7.                 8.  A  decorrere  dall'anno  2011,  le  delibere   di          variazione  dell'addizionale   comunale   all'imposta   sul          reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1°  gennaio          dell'anno di pubblicazione  sul  sito  informatico  di  cui          all'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.  360          del 1998, a  condizione  che  detta  pubblicazione  avvenga          entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.          Le delibere relative all'anno 2010  sono  efficaci  per  lo          stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito          avviene entro il 31 marzo  2011.  Restano  fermi,  in  ogni          caso, gli effetti delle disposizioni  di  cui  all'art.  1,          comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.                 9.   Per    il    perseguimento    delle    finalita'          istituzionali, di quelle indicate nell'art.  10,  comma  5,          del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, nonche' dei          compiti attribuiti con i  decreti  legislativi  emanati  in          attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e  successive          modificazioni,  anche  al  fine  di  assistere   i   comuni          nell'attuazione  del  presente  decreto   e   nella   lotta          all'evasione  fiscale,  l'Associazione   Nazionale   Comuni          Italiani si avvale delle  risorse  indicate  nell'art.  10,          comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.  A          decorrere  dal  1°  gennaio  2012,  l'aliquota  percentuale          indicata nel predetto articolo e' calcolata con riferimento          al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui all'art. 8.          Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   da   adottare          d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-citta'  ed   autonomie          locali, sono stabilite le modalita' di  attribuzione  delle          risorse in sostituzione di quelle vigenti, nonche' le altre          modalita' di attuazione del presente comma.                 10. Il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei          ministri  di  cui  all'art.  2,  comma  4,  stabilisce   le          modalita' per l'acquisizione delle informazioni  necessarie          al fine di  assicurare,  in  sede  di  prima  applicazione,          l'assegnazione  della  compartecipazione  all'imposta   sul          valore aggiunto sulla base del gettito per provincia.  Fino          a  che  le  predette  informazioni  non  sono  disponibili,          l'assegnazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto          per ogni comune ha luogo sulla base  del  gettito  di  tale          imposta per Regione, suddiviso per il numero degli abitanti          di ciascun comune.                 Il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,          sara'  inserito  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».   |  
|   |                               Art. 3 bis   Soppressione dell'obbligo di comunicazione della proroga  del  regime  della cedolare secca e della  distribuzione  gratuita  dei  modelli  cartacei delle dichiarazioni 
   1. Al comma 3 dell'articolo 3  del  decreto  legislativo  14  marzo 2011, n. 23, in materia di cedolare secca sui  canoni  di  locazione, l'ultimo periodo e' soppresso.   2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,8 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2020,  si  provvede   mediante   corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.   3. Al comma 2 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322,  in  materia  di dichiarazioni  relative  alle  imposte  sui  redditi  e   all'imposta regionale sulle attivita' produttive, il secondo e il  terzo  periodo sono soppressi.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'art.  3  del          decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23  (Disposizioni  in          materia di federalismo Fiscale Municipale), come modificato          dalla presente legge:                 «Art. 3 (Cedolare secca sugli affitti). - (Omissis).                 3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione  del          contratto di locazione si applica l'art. 69 del testo unico          delle disposizioni concernenti l'imposta  di  registro,  di          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  26  aprile          1986, n. 131. La mancata presentazione della  comunicazione          relativa alla proroga del contratto non comporta la  revoca          dell'opzione  esercitata  in  sede  di  registrazione   del          contratto  di  locazione  qualora  il  contribuente   abbia          mantenuto un comportamento  coerente  con  la  volonta'  di          optare per il regime della cedolare  secca,  effettuando  i          relativi versamenti e dichiarando  i  redditi  da  cedolare          secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.                 (Omissis).».               - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  1  del          decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.          322 (Regolamento recante  modalita'  per  la  presentazione          delle dichiarazioni  relative  alle  imposte  sui  redditi,          all'imposta  regionale   sulle   attivita'   produttive   e          all'imposta sul valore  aggiunto,  ai  sensi  dell'art.  3,          comma 136, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662),  come          modificato dalla presente legge:                 «Art.   1   (Redazione   e    sottoscrizione    delle          dichiarazioni in  materia  di  imposte  sui  redditi  e  di          I.R.A.P.). - 1. (Omissis).                 2. I modelli di dichiarazione sono  resi  disponibili          in formato elettronico dall'Agenzia delle  entrate  in  via          telematica.                 (Omissis).».   |  
|   |                               Art. 3 ter 
   Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta                             municipale            propria e al tributo per i servizi indivisibili 
   1. All'articolo 13, comma 12-ter, primo periodo, del  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  concernente  la  dichiarazione  relativa all'imposta municipale propria (IMU), le  parole:  «30  giugno»  sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».   2. All'articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente la  dichiarazione  relativa  al  tributo  per  i  servizi indivisibili (TASI), le parole: «30  giugno»  sono  sostituite  dalle seguenti: «31 dicembre».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge  6          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla          legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti          pubblici), come modificato dal presente articolo, dall'art.          3-quater e dall'art. 15-bis della presente legge:                 «Art.  13  (Anticipazione  sperimentale  dell'imposta          municipale  propria).  -  1.   L'istituzione   dell'imposta          municipale propria e' anticipata, in  via  sperimentale,  a          decorrere dall'anno 2012, ed e' applicata in tutti i comuni          del territorio nazionale in base agli articoli 8  e  9  del          decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  in  quanto          compatibili, ed alle disposizioni che seguono.                 2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il          possesso di immobili; restano ferme le definizioni  di  cui          all'art. 2 del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.          504. I soggetti richiamati dall'art. 2,  comma  1,  lettera          b), secondo periodo, del decreto  legislativo  n.  504  del          1992, sono individuati  nei  coltivatori  diretti  e  negli          imprenditori agricoli professionali di cui all'art.  1  del          decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  99,  e  successive          modificazioni,   iscritti   nella   previdenza    agricola.          L'imposta municipale propria non  si  applica  al  possesso          dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,          ad  eccezione  di  quelle  classificate   nelle   categorie          catastali A/1, A/8  e  A/9,  per  le  quali  continuano  ad          applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione  di          cui al comma  10.  Per  abitazione  principale  si  intende          l'immobile, iscritto o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio          urbano  come  unica  unita'  immobiliare,  nel   quale   il          possessore e il suo nucleo familiare dimorano  abitualmente          e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui  i  componenti          del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e          la residenza anagrafica in  immobili  diversi  situati  nel          territorio  comunale,  le  agevolazioni  per   l'abitazione          principale e per le relative  pertinenze  in  relazione  al          nucleo familiare si applicano per  un  solo  immobile.  Per          pertinenze   dell'abitazione   principale   si    intendono          esclusivamente   quelle   classificate   nelle    categorie          catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'          pertinenziale  per  ciascuna  delle   categorie   catastali          indicate,  anche  se   iscritte   in   catasto   unitamente          all'unita' ad uso abitativo. I comuni  possono  considerare          direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'          immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto          da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in          istituti di ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero          permanente, a condizione che la stessa non risulti  locata.          In  caso  di   piu'   unita'   immobiliari,   la   predetta          agevolazione puo'  essere  applicata  ad  una  sola  unita'          immobiliare.  A  partire  dall'anno  2015  e'   considerata          direttamente adibita ad abitazione principale  una  ed  una          sola unita' immobiliare posseduta  dai  cittadini  italiani          non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  e   iscritti          all'Anagrafe degli italiani  residenti  all'estero  (AIRE),          gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo          di proprieta' o di usufrutto in Italia,  a  condizione  che          non risulti locata o  data  in  comodato  d'uso.  L'imposta          municipale propria non si applica, altresi':                   a)  alle  unita'  immobiliari   appartenenti   alle          cooperative edilizie  a  proprieta'  indivisa,  adibite  ad          abitazione  principale  e  relative  pertinenze  dei   soci          assegnatari, ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti          alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a          studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga  al          richiesto requisito della residenza anagrafica;                   b) ai fabbricati di civile abitazione destinati  ad          alloggi sociali come  definiti  dal  decreto  del  Ministro          delle  infrastrutture  22  aprile  2008,  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;                   c) alla casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a          seguito   di   provvedimento   di    separazione    legale,          annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli   effetti          civili del matrimonio;                   d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile  nel          catasto edilizio  urbano  come  unica  unita'  immobiliare,          posseduto, e non concesso in locazione,  dal  personale  in          servizio permanente appartenente alle Forze armate  e  alle          Forze di  polizia  ad  ordinamento  militare  e  da  quello          dipendente delle Forze di polizia  ad  ordinamento  civile,          nonche' dal personale del Corpo nazionale  dei  vigili  del          fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art.  28,  comma          1, del decreto legislativo 19  maggio  2000,  n.  139,  dal          personale appartenente alla carriera  prefettizia,  per  il          quale  non  sono  richieste  le  condizioni  della   dimora          abituale e della residenza anagrafica                 3. La base imponibile dell'imposta municipale propria          e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi          dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto  legislativo  30          dicembre 1992, n. 504, e dei  commi  4  e  5  del  presente          articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento:                   0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione  per          quelle classificate nelle categorie catastali  A/1,  A/8  e          A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo  ai  parenti          in linea retta entro il primo grado che le utilizzano  come          abitazione principale, a condizione che  il  contratto  sia          registrato e che il comodante possieda un solo immobile  in          Italia   e   risieda   anagraficamente    nonche'    dimori          abitualmente  nello  stesso  comune  in  cui   e'   situato          l'immobile concesso in comodato; il  beneficio  si  applica          anche nel caso  in  cui  il  comodante  oltre  all'immobile          concesso in comodato possieda nello stesso comune un  altro          immobile  adibito  a  propria  abitazione  principale,   ad          eccezione  delle  unita'   abitative   classificate   nelle          categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  il  beneficio  di  cui          alla presente lettera si estende,  in  caso  di  morte  del          comodatario, al coniuge  di  quest'ultimo  in  presenza  di          figli minori;                   a)  per  i  fabbricati  di  interesse   storico   o          artistico di cui all'art. 10 del codice di cui  al  decreto          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;                   b)  per  i  fabbricati   dichiarati   inagibili   o          inabitabili e di fatto  non  utilizzati,  limitatamente  al          periodo  dell'anno  durante  il  quale   sussistono   dette          condizioni. L'inagibilita' o  inabitabilita'  e'  accertata          dall'ufficio tecnico comunale  con  perizia  a  carico  del          proprietario,  che  allega   idonea   documentazione   alla          dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha  facolta'          di presentare una dichiarazione sostitutiva  ai  sensi  del          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della          Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  rispetto  a  quanto          previsto   dal    periodo    precedente.    Agli    effetti          dell'applicazione della riduzione  alla  meta'  della  base          imponibile,    i    comuni    possono    disciplinare    le          caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del  fabbricato,          non superabile con interventi di manutenzione.                 4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e'          costituito  da  quello  ottenuto  applicando  all'ammontare          delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1°  gennaio          dell'anno di imposizione, rivalutate del  5  per  cento  ai          sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre  1996,          n. 662, i seguenti moltiplicatori:                   a. 160 per i  fabbricati  classificati  nel  gruppo          catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con          esclusione della categoria catastale A/10;                   b. 140 per i  fabbricati  classificati  nel  gruppo          catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;                   b-bis.  80  per  i  fabbricati  classificati  nella          categoria catastale D/5;                   c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria          catastale A/10;                   d. 60 per  i  fabbricati  classificati  nel  gruppo          catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella          categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e'  elevato  a          65 a decorrere dal 1º gennaio 2013;                   e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria          catastale C/1.                 5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da          quello  ottenuto  applicando  all'ammontare   del   reddito          dominicale risultante in catasto,  vigente  al  1°  gennaio          dell'anno di imposizione, rivalutato del 25  per  cento  ai          sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre  1996,          n. 662, un moltiplicatore pari a 135.                 6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo  0,76          per  cento.  I  comuni  con  deliberazione  del   consiglio          comunale,  adottata  ai  sensi  dell'art.  52  del  decreto          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  possono  modificare,          in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a  0,3          punti percentuali.                 6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di          cui  alla  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,   l'imposta,          determinata applicando l'aliquota stabilita dal  comune  ai          sensi del comma 6, e' ridotta al  75  per  cento.  Ai  fini          dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il          soggetto  passivo  e'   esonerato   dall'attestazione   del          possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione          indicato all'art. 9, comma 6, del  decreto  legislativo  14          marzo 2011, n. 23, nonche'  da  qualsiasi  altro  onere  di          dichiarazione o comunicazione.                 7. L'aliquota e'  ridotta  allo  0,4  per  cento  per          l'abitazione principale e per  le  relative  pertinenze.  I          comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione,  la          suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.                 8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2  per  cento  per  i          fabbricati rurali ad uso strumentale  di  cui  all'art.  9,          comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre  1993,  n.  557,          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio          1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota          fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata  e'          versata nella misura del 30 per cento  dell'imposta  dovuta          applicando l'aliquota di base e la seconda rata e'  versata          a saldo dell'imposta complessivamente dovuta  per  l'intero          anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno  2012,  il          versamento  dell'imposta  complessivamente  dovuta  per   i          fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e'  effettuato  in          un'unica soluzione entro il 16 dicembre.  Con  decreto  del          Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro  il          10 dicembre 2012, si provvede,  sulla  base  dell'andamento          del  gettito  derivante  dal  pagamento  della  prima  rata          dell'imposta  di  cui  al  presente  comma,  alla  modifica          dell'aliquota da applicare  ai  medesimi  fabbricati  e  ai          terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non          superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero          dell'economia  e  delle  finanze  rispettivamente   per   i          fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.                 8-bis.                 9. I comuni possono ridurre l'aliquota di  base  fino          allo 0,4 per cento nel caso di immobili non  produttivi  di          reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico  di          cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del          1986, ovvero nel caso di immobili  posseduti  dai  soggetti          passivi dell'imposta sul reddito delle societa', ovvero nel          caso di immobili locati.                 9-bis. A decorrere dal 1° gennaio  2014  sono  esenti          dall'imposta municipale propria i  fabbricati  costruiti  e          destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,  fintanto          che permanga tale destinazione e non  siano  in  ogni  caso          locati.                 10.  Dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare          adibita ad abitazione principale  del  soggetto  passivo  e          classificata nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9          nonche' per le relative pertinenze, si detraggono,  fino  a          concorrenza del  suo  ammontare,  euro  200  rapportati  al          periodo  dell'anno  durante  il  quale  si   protrae   tale          destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'   adibita   ad          abitazione  principale  da  piu'   soggetti   passivi,   la          detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla          quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  I          comuni possono  disporre  l'elevazione  dell'importo  della          detrazione, fino a  concorrenza  dell'imposta  dovuta,  nel          rispetto   dell'equilibrio   di   bilancio.   La   suddetta          detrazione si applica agli alloggi  regolarmente  assegnati          dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli          enti   di   edilizia   residenziale   pubblica,    comunque          denominati,  aventi  le  stesse   finalita'   degli   IACP,          istituiti  in  attuazione  dell'art.  93  del  decreto  del          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.                 11.                 12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52          del decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  e'          effettuato secondo le disposizioni di cui all'art.  17  del          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalita'          stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia          delle entrate nonche', a decorrere dal  1°  dicembre  2012,          tramite apposito bollettino postale al quale  si  applicano          le disposizioni  di  cui  al  citato  art.  17,  in  quanto          compatibili.                 12-bis.                 12-ter.  I  soggetti  passivi  devono  presentare  la          dichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno  successivo  a          quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio  o          sono  intervenute  variazioni  rilevanti  ai   fini   della          determinazione   dell'imposta,   utilizzando   il   modello          approvato con il decreto di cui all'art. 9,  comma  6,  del          decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La  dichiarazione          ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non  si          verifichino modificazioni dei dati ed  elementi  dichiarati          cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.  Con          il citato decreto, sono altresi' disciplinati i casi in cui          deve essere presentata la dichiarazione. Restano  ferme  le          disposizioni dell'art. 37, comma 55,  del  decreto-legge  4          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla          legge 4 agosto 2006, n. 248,  e  dell'art.  1,  comma  104,          della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e  le  dichiarazioni          presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in          quanto compatibili. Per gli immobili per i quali  l'obbligo          dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione          deve  essere  presentata  entro  il  30  giugno   dell'anno          successivo  a  quello  di  pubblicazione   nella   Gazzetta          Ufficiale  del  decreto  di  approvazione  del  modello  di          dichiarazione  dell'imposta  municipale  propria  e   delle          relative istruzioni.                 13. Restano  ferme  le  disposizioni  dell'art.  9  e          dell'art. 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14  marzo          2011, n. 23. All'art. 14, comma 9, del decreto  legislativo          14 marzo 2011, n. 23, le parole:  «dal  1°  gennaio  2014»,          sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio  2012».  Al          comma 4 dell'art. 14 del decreto  legislativo  30  dicembre          1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23,  53  e  76  del          decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma  31          dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole          «ad un quarto» sono sostituite dalle seguenti «alla  misura          stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18          dicembre 1997, n. 472». Ai fini del quarto comma  dell'art.          2752 del codice civile il riferimento alla  «legge  per  la          finanza  locale»  si  intende   effettuato   a   tutte   le          disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali  e          provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui          ai commi 39 e 46 dell'art. 2 del  decreto-legge  3  ottobre          2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24          novembre 2006,  n.  286,  e  successive  modificazioni,  e'          consolidata,  a  decorrere  dall'anno   2011,   all'importo          risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7  aprile          2010 del Ministero dell'economia e delle  finanze  emanato,          di concerto con il Ministero  dell'interno,  in  attuazione          dell'art. 2, comma 24, della legge  23  dicembre  2009,  n.          191.                 13-bis. A decorrere dall'anno  di  imposta  2013,  le          deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e   delle          detrazioni nonche' i  regolamenti  dell'imposta  municipale          propria  devono  essere  inviati  esclusivamente  per   via          telematica, mediante inserimento  del  testo  degli  stessi          nell'apposita sezione del Portale del federalismo  fiscale,          per la pubblicazione nel sito informatico di  cui  all'art.          1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre  1998,  n.          360, e successive modificazioni. I comuni  sono,  altresi',          tenuti ad inserire  nella  suddetta  sezione  gli  elementi          risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite          dal Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento          delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei  comuni          italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti          decorre  dalla  data  di  pubblicazione  degli  stessi  nel          predetto sito informatico. Il versamento della  prima  rata          di cui al comma 3 dell'art. 9 del  decreto  legislativo  14          marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base  dell'aliquota  e          delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno  precedente.  Il          versamento della seconda rata di cui al medesimo art. 9  e'          eseguito, a saldo dell'imposta dovuta  per  l'intero  anno,          con eventuale conguaglio sulla prima  rata  versata,  sulla          base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data  del          28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune          e' tenuto a effettuare l'invio  di  cui  al  primo  periodo          entro il termine perentorio del  14  ottobre  dello  stesso          anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del          28 ottobre, si  applicano  gli  atti  adottati  per  l'anno          precedente.                 14. Sono abrogate, a decorrere dal 1º  gennaio  2012,          le seguenti disposizioni:                   a. l'art. 1 del decreto-legge 27  maggio  2008,  n.          93, convertito con modificazioni,  dalla  legge  24  luglio          2008, n. 126, ad eccezione del  comma  4  che  continua  ad          applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori  delle          regioni a Statuto speciale e  delle  Province  Autonome  di          Trento  e  di  Bolzano.   A   decorrere   dall'anno   2018,          l'abrogazione disposta dal presente comma opera  anche  nei          confronti dei comuni compresi nel territorio della  Regione          Friuli-Venezia Giulia;                   b. il comma 3, dell'art. 58 e le lettere d), e)  ed          h) del comma 1, dell'art. 59  del  decreto  legislativo  15          dicembre 1997, n. 446;                   c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'art.  8  e  il          comma 4 dell'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo  2011,          n. 23;                   d. il comma 1-bis dell'art. 23 del decreto-legge 30          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla          legge 27 febbraio 2009, n. 14;                   d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art.  7          del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.                 14-bis. Le  domande  di  variazione  della  categoria          catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'art.  7          del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,  n.  106,  anche          dopo la scadenza dei termini originariamente posti  e  fino          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione          del presente decreto, producono  gli  effetti  previsti  in          relazione al riconoscimento  del  requisito  di  ruralita',          fermo restando il  classamento  originario  degli  immobili          rurali  ad  uso  abitativo.  Con   decreto   del   Ministro          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di          conversione  del  presente  decreto,  sono   stabilite   le          modalita' per  l'inserimento  negli  atti  catastali  della          sussistenza del requisito di ruralita', fermo  restando  il          classamento  originario  degli  immobili  rurali   ad   uso          abitativo.                 14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto  dei          terreni, con esclusione di  quelli  che  non  costituiscono          oggetto di inventariazione ai sensi dell'art. 3,  comma  3,          del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio  1998,  n.          28, devono essere dichiarati  al  catasto  edilizio  urbano          entro il 30 novembre 2012, con le modalita'  stabilite  dal          decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.                 14-quater.  Nelle  more  della  presentazione   della          dichiarazione di aggiornamento catastale di  cui  al  comma          14-ter, l'imposta  municipale  propria  e'  corrisposta,  a          titolo di acconto e  salvo  conguaglio,  sulla  base  della          rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto.  Il          conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito          dell'attribuzione della rendita catastale con le  modalita'          di cui al decreto del  Ministro  delle  finanze  19  aprile          1994, n. 701.  In  caso  di  inottemperanza  da  parte  del          soggetto obbligato, si applicano  le  disposizioni  di  cui          all'art. 1, comma 336, della legge  30  dicembre  2004,  n.          311, salva l'applicazione delle sanzioni  previste  per  la          violazione degli articoli 20 e 28 del  regio  decreto-legge          13 aprile 1939,  n.  652,  convertito,  con  modificazioni,          dalla  legge  11  agosto  1939,  n.  1249,   e   successive          modificazioni.                 15. A decorrere dall'anno di imposta 2020,  tutte  le          delibere regolamentari e tariffarie relative  alle  entrate          tributarie   dei   comuni   sono   inviate   al   Ministero          dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,          esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del          testo delle stesse nell'apposita sezione  del  portale  del          federalismo  fiscale,  per  la   pubblicazione   nel   sito          informatico  di  cui  all'art.  1,  comma  3,  del  decreto          legislativo 28 settembre 1998,  n.  360.  Per  le  delibere          regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie          delle   province   e   delle   citta'   metropolitane,   la          disposizione del  primo  periodo  si  applica  a  decorrere          dall'anno d'imposta 2021.                 15-bis. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e          delle finanze, di concerto con  il  Ministro  dell'interno,          sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare  entro          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della          presente disposizione, previa intesa in sede di  Conferenza          Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sono   stabilite   le          specifiche tecniche del formato elettronico  da  utilizzare          per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale  da          consentire il  prelievo  automatizzato  delle  informazioni          utili  per  l'esecuzione  degli  adempimenti  relativi   al          pagamento dei tributi,  e  sono  fissate  le  modalita'  di          attuazione, anche graduale, dell'obbligo di  effettuare  il          predetto  invio  nel  rispetto  delle  specifiche  tecniche          medesime.                 15-ter. A decorrere dall'anno  di  imposta  2020,  le          delibere e i regolamenti  concernenti  i  tributi  comunali          diversi   dall'imposta   di   soggiorno,   dall'addizionale          comunale all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche          (IRPEF),  dall'imposta  municipale  propria  (IMU)  e   dal          tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI)   acquistano          efficacia dalla  data  della  pubblicazione  effettuata  ai          sensi del comma 15, a condizione  che  detta  pubblicazione          avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la  delibera  o          il regolamento si riferisce;  a  tal  fine,  il  comune  e'          tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al  comma  15          entro il termine perentorio del  14  ottobre  dello  stesso          anno. I versamenti  dei  tributi  diversi  dall'imposta  di          soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU  e          dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima  del          1o dicembre di ciascun anno devono essere effettuati  sulla          base  degli  atti  applicabili  per  l'anno  precedente.  I          versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e'  fissata          dal comune in data successiva al  1o  dicembre  di  ciascun          anno  devono  essere  effettuati  sulla  base  degli   atti          pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta          per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto  gia'          versato. In caso di mancata pubblicazione entro il  termine          del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati  per  l'anno          precedente.                 15-quater. A decorrere dall'anno di imposta  2020,  i          regolamenti e le delibere  di  approvazione  delle  tariffe          relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco          di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.          23, al contributo di soggiorno di cui  all'art.  14,  comma          16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,          n. 122, nonche' al contributo  di  cui  all'art.  1,  comma          1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  hanno  effetto          dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della          loro pubblicazione effettuata ai sensi  del  comma  15.  Il          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  provvede  alla          pubblicazione dei regolamenti e delle delibere  di  cui  al          periodo  precedente  entro  i  quindici  giorni  lavorativi          successivi  alla  data  di  inserimento  nel  portale   del          federalismo fiscale.                 15-quinquies. Ai  fini  della  pubblicazione  di  cui          all'art. 17, comma 2,  del  decreto  legislativo  6  maggio          2011,  n.  68,  le  delibere  di  variazione  dell'aliquota          dell'imposta sulle assicurazioni contro la  responsabilita'          civile derivante dalla circolazione dei  veicoli  a  motore          sono trasmesse con le modalita' di cui al comma 15.                 16. All'art. 1, comma 4, ultimo periodo  del  decreto          legislativo 28  settembre  1998,  n.  360,  le  parole  «31          dicembre» sono  sostituite  dalle  parole:  "20  dicembre".          All'art. 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.          138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.  148,  le          parole da "differenziate" a "legge statale" sono sostituite          dalle  seguenti:  "utilizzando  esclusivamente  gli  stessi          scaglioni di reddito stabiliti, ai  fini  dell'imposta  sul          reddito delle persone fisiche,  dalla  legge  statale,  nel          rispetto del principio di progressivita'". L'Agenzia  delle          entrate    provvede     all'erogazione     dei     rimborsi          dell'addizionale comunale  all'imposta  sul  reddito  delle          persone fisiche gia'  richiesti  con  dichiarazioni  o  con          istanze presentate entro la data di entrata in  vigore  del          presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione          decennale del diritto dei contribuenti.                 17.  Il  fondo  sperimentale  di  riequilibrio,  come          determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14          marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato          ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto  legislativo  n.          23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti  ai  comuni          della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in          ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di          base  derivanti  dalle  disposizioni  di  cui  al  presente          articolo.  In  caso  di  incapienza  ciascun  comune  versa          all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.  Con          le procedure previste dall'art. 27  della  legge  5  maggio          2009, n. 42,  le  Regioni  Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle          d'Aosta, nonche'  le  Province  autonome  di  Trento  e  di          Bolzano, assicurano il recupero  al  bilancio  statale  del          predetto maggior gettito stimato dei comuni  ricadenti  nel          proprio territorio.  Fino  all'emanazione  delle  norme  di          attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote          di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un          importo  pari  al  maggior  gettito  stimato  di   cui   al          precedente periodo. L'importo complessivo  della  riduzione          del recupero di cui al presente comma e'  pari  per  l'anno          2012 a 1.627 milioni di euro, per  l'anno  2013  a  1.762,4          milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro.                 18. All'art. 2, comma 3, del decreto  legislativo  14          marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai  commi          1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche', per  gli  anni          2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al  comma          4".                 19. Per gli anni  2012,  2013  e  2014,  non  trovano          applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del          comma 4 dell'art. 2, nonche' dal comma 10 dell'art. 14  del          decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.                 19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e  2014,  il  decreto          del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui  all'art.          2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,          e' esclusivamente finalizzato a fissare la  percentuale  di          compartecipazione  al  gettito  dell'imposta   sul   valore          aggiunto, nel rispetto dei saldi di  finanza  pubblica,  in          misura finanziariamente equivalente alla  compartecipazione          del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito  delle          persone fisiche.                 20. La dotazione del  fondo  di  solidarieta'  per  i          mutui per l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10          milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.                 21.».               - Si riporta il testo del comma 684 dell'art.  1  della          legge  27  dicembre  2013,  n.  147  (Disposizioni  per  la          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -          legge di stabilita' 2014), come modificato  dalla  presente          legge:                 «684. I soggetti passivi dei  tributi  presentano  la          dichiarazione relativa alla IUC entro  il  termine  del  31          dicembre dell'anno  successivo  alla  data  di  inizio  del          possesso  o  della  detenzione  dei  locali  e  delle  aree          assoggettabili al  tributo.  Nel  caso  di  occupazione  in          comune di  un'unita'  immobiliare,  la  dichiarazione  puo'          essere presentata anche da uno solo degli occupanti.                 (Omissis).».   |  
|   |                              Art. 3 quater      Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso 
   1. All'articolo 13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 3, lettera 0a), le parole: «ai fini dell'applicazione delle  disposizioni  della  presente  lettera,  il  soggetto  passivo attesta  il  possesso  dei  suddetti   requisiti   nel   modello   di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;» sono soppresse;     b) al comma 6-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Ai fini dell'applicazione delle  disposizioni  del  presente  comma,  il soggetto passivo e'  esonerato  dall'attestazione  del  possesso  del requisito mediante il modello di dichiarazione indicato  all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23,  nonche'  da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione.".  
           Riferimenti normativi 
               - Il testo modificato dei commi 3 e  6-bis  del  citato          decreto-legge   n.   201   del   2011,   convertito,    con          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214  e'          riportato nelle Note all'art. 3-ter.   |  
|   |                            Art. 3 quinquies                      Redditi fondiari percepiti 
   1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo  unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi  fondiari,  le  parole: «dal momento della conclusione del  procedimento  giurisdizionale  di convalida di sfratto per morosita' del  conduttore»  sono  sostituite dalle seguenti: «,  purche'  la  mancata  percezione  sia  comprovata dall'intimazione di  sfratto  per  morosita'  o  dall'ingiunzione  di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi  d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo  17,  comma 1, lettera n-bis)».   2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i  contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020. Per i contratti  stipulati prima della data di entrata in vigore delle disposizioni  di  cui  al presente articolo resta fermo, per  le  imposte  versate  sui  canoni venuti a scadenza e  non  percepiti  come  da  accertamento  avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di  sfratto per morosita', il riconoscimento di un credito  di  imposta  di  pari ammontare.   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  9,1  milioni di euro per l'anno 2020, a 26,7 milioni di euro per  l'anno  2021,  a 39,3 milioni di euro per l'anno 2022, a  28,5  milioni  di  euro  per l'anno 2023, a 18,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a  4,4  milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  26  del          citato decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre          1986, n. 917, come modificato dalla presente legge:                 «Art. 26 (Imputazione dei redditi fondiari). -  1.  I          redditi  fondiari   concorrono,   indipendentemente   dalla          percezione, a formare il reddito complessivo  dei  soggetti          che  possiedono  gli  immobili  a  titolo  di   proprieta',          enfiteusi, usufrutto o altro diritto  reale,  salvo  quanto          stabilito dall'art. 30, per il periodo di imposta in cui si          e' verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti          di  locazione  di  immobili  ad  uso  abitativo,   se   non          percepiti, non concorrono a formare il reddito, purche'  la          mancata  percezione  sia  comprovata  dall'intimazione   di          sfratto per morosita' o dall'ingiunzione di  pagamento.  Ai          canoni non riscossi dal locatore nei periodi  d'imposta  di          riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi  si          applica l'art. 21 in relazione ai redditi di  cui  all'art.          17, comma 1, lettera n-bis). Per  le  imposte  versate  sui          canoni  venuti  a  scadenza  e  non   percepiti   come   da          accertamento   avvenuto   nell'ambito   del    procedimento          giurisdizionale di convalida di sfratto  per  morosita'  e'          riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.                 (Omissis).».   |  
|   |                              Art. 3 sexies             Revisione delle tariffe INAIL dall'anno 2023 
   1. Ai fini della messa a regime, dall'anno  2023,  della  revisione delle  tariffe  dei  premi  e   contributi   dovuti   all'INAIL   per l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie professionali, di cui all'articolo 1,  comma  1121,  della  legge  30 dicembre 2018, n. 145, garantendone la vigenza anche per  il  periodo successivo al 31 dicembre 2021, con  esclusione  dell'anno  2022,  ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23  febbraio  2000,  n. 38, e dell'articolo 1, comma 128, della legge 27  dicembre  2013,  n. 147, considerate le risultanze economico-finanziarie e  attuariali  e tenuto conto degli andamenti prospettici del  predetto  Istituto,  in aggiunta alle risorse indicate nel  citato  articolo  1,  comma  128, della legge n .147 del 2013, si tiene  conto  dei  seguenti  maggiori oneri e minori entrate, valutati in 630 milioni di  euro  per  l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024, 650 milioni  di  euro  per l'anno 2025, 660 milioni di euro per l'anno 2026, 671 milioni di euro per l'anno 2027, 682 milioni di euro per l'anno 2028, 693 milioni  di euro per l'anno 2029, 704 milioni di  euro  per  l'anno  2030  e  715 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.   Al predetto articolo 1, comma 1121, della citata legge n.  145  del 2018, le parole: «con effetto dal  1°  gennaio  2019  e  fino  al  31 dicembre 2021» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con  effetto  dal 1°gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 e dal 1°gennaio 2023». Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1124, della legge 30  dicembre 2018, n. 145, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica  programmati a legislazione vigente. All'articolo  1,  comma  1126,  della  citata legge n.145 del 2018, le lettere  a),  b),  c),  d),  e)  e  f)  sono abrogate; le disposizioni ivi  indicate  riacquistano  efficacia  nel testo vigente prima della data di entrata in  vigore  della  medesima legge n. 145 del 2018. Alle minori entrate e ai maggiori oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede:     a) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2024, 109  milioni  di euro per l'anno 2025, 112  milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  113 milioni di euro per l'anno 2027, 116 milioni di euro per l'anno 2028, 117 milioni di euro per l'anno 2029, 120 milioni di euro  per  l'anno 2030 e 121 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente comma;     b) quanto  a  26  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;     c) quanto a 604 milioni di euro per l'anno 2023, 454  milioni  di euro per l'anno 2024, 541  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  548 milioni di euro per l'anno 2026, 558 milioni di euro per l'anno 2027, 566 milioni di euro per l'anno 2028, 576 milioni di euro  per  l'anno 2029, 584 milioni di euro per l'anno 2030 e 594 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2031,  mediante   corrispondente   riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256,  della legge 30 dicembre 2018, n. 145.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo  dei  commi  1121,  1124  e  1126          dell'art. 1 della  citata  legge  n.  145  del  2018,  come          modificato dalla presente legge:                 «1121. Ai fini della  revisione  delle  tariffe,  con          effetto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021  e  dal  1°          gennaio  2023,   dei   premi   e   contributi   INAIL   per          l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le          malattie professionali, ai sensi dell'art.  3  del  decreto          legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e dell'art.  1,  comma          128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  considerate  le          risultanze  economico-finanziarie  e  attuariali  e  tenuto          conto degli andamenti prospettici del predetto Istituto, in          aggiunta alle risorse indicate nel  citato  art.  1,  comma          128, della legge n. 147 del  2013,  si  tiene  conto  delle          seguenti minori entrate, pari a euro 410 milioni per l'anno          2019, a euro 525 milioni per  l'anno  2020  e  a  euro  600          milioni per l'anno 2021.                 (Omissis).                 1124. L'INAIL, per garantire la sostenibilita'  delle          nuove tariffe di cui al comma 1121, comunque  sottoposte  a          revisione al termine del primo triennio di applicazione, ne          assicura il costante monitoraggio degli effetti e, in  caso          di    accertato    significativo    scostamento    negativo          dell'andamento  delle  entrate,   tale   da   compromettere          l'equilibrio  economico-finanziario  e   attuariale   della          gestione assicurativa, propone tempestivamente al Ministero          del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero          dell'economia e delle finanze l'adozione delle  conseguenti          misure correttive.                 (Omissis).                 1126.  In  relazione  alla  revisione  delle  tariffe          operata ai sensi dell'art. 1, comma  128,  della  legge  27          dicembre 2013, n. 147 (104), con decorrenza dal 1°  gennaio          2019 e  dei  criteri  di  calcolo  per  l'elaborazione  dei          relativi tassi medi, sono apportate  a  decorrere  da  tale          data le seguenti modificazioni:                   a) (Abrogata);                   b) (Abrogata);                   c) (Abrogata);                   d) (Abrogata);                   e) (Abrogata);                   f) (Abrogata);                   g) all'art. 11 del testo unico di  cui  al  decreto          del Presidente della Repubblica 30 giugno  1965,  n.  1124,          dopo il secondo comma e' inserito il seguente:                     « Nella liquidazione dell'importo dovuto ai sensi          dei  commi  precedenti,  il  giudice  puo'  procedere  alla          riduzione  della  somma  tenendo   conto   della   condotta          precedente e successiva al verificarsi dell'evento lesivo e          dell'adozione di efficaci misure per il  miglioramento  dei          livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le  modalita'  di          esecuzione  dell'obbligazione   possono   essere   definite          tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse          economiche del responsabile »;                     h) all'art. 106, primo comma, del testo unico  di          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  30  giugno          1965, n. 1124, le parole: « risulti che gli  ascendenti  si          trovino senza mezzi di sussistenza autonomi e sufficienti e          al mantenimento di essi concorreva in  modo  efficiente  il          defunto » sono sostituite dalle seguenti: « il reddito  pro          capite dell'ascendente  e  del  collaterale,  ricavato  dal          reddito netto del nucleo  familiare  superstite,  calcolato          col criterio del  reddito  equivalente,  risulti  inferiore          alla soglia definita dal reddito pro capite, calcolato  con          il medesimo criterio del reddito equivalente,  in  base  al          reddito medio  netto  delle  famiglie  italiane  pubblicato          periodicamente dall'ISTAT e abbattuto del 15 per  cento  di          una famiglia tipo composta  di  due  persone  adulte  ».  I          relativi  oneri  sono  considerati  nell'ambito  del  nuovo          sistema tariffario, di cui all'alinea del presente comma;                     i) all'art. 85, terzo comma, del testo  unico  di          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  30  giugno          1965, n. 1124, le  parole:  «di  lire  un  milione  »  sono          sostituite dalle seguenti: « di euro 10.000 » e le  parole:          « aventi rispettivamente i requisiti di cui  ai  precedenti          numeri 2), 3), e 4) » sono soppresse. I relativi oneri sono          considerati nell'ambito del nuovo  sistema  tariffario,  di          cui all'alinea del presente comma;                     l)  il  premio   supplementare   previsto   dagli          articoli 153 e 154 del testo unico di cui  al  decreto  del          Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non e'          piu' dovuto;                     m) all'art. 29, comma  2,  del  decreto-legge  23          giugno 1995, n. 244, convertito, con  modificazioni,  dalla          legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole:  «  e  all'INAIL  »          sono soppresse;                     n) all'art. 3, comma 6, del  decreto  legislativo          23 febbraio 2000, n. 38, le parole: « 130 per mille »  sono          sostituite dalle seguenti: « 110 per mille ».                 (Omissis).».               - Si riporta il testo vigente dell'art. 3  del  decreto          legislativo  23  febbraio  2000,  n.  38  (Disposizioni  in          materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  e          le malattie professionali, a norma dell'art. 55,  comma  1,          della legge 17 maggio 1999, n. 144):                 «Art. 3 (Tariffe dei  premi).  -  1.  Fermo  restando          l'equilibrio   finanziario   complessivo   della   gestione          industria, per ciascuna delle gestioni di  cui  all'art.  1          sono approvate, con decreto del Ministro del lavoro e della          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,          del bilancio e della programmazione economica, su  delibera          del  consiglio  di  amministrazione  dell'INAIL,   distinte          tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli  infortuni          sul  lavoro  e  le  malattie  professionali,  le   relative          modalita' di  applicazione,  tenendo  conto  dell'andamento          infortunistico aziendale e dell'attuazione delle  norme  di          cui al decreto legislativo 19 settembre  1994,  n.  626,  e          successive  modificazioni  e  integrazioni,  nonche'  degli          oneri che  concorrono  alla  determinazione  dei  tassi  di          premio.                 2. In sede di prima applicazione, le tariffe  di  cui          al comma 1 sono aggiornate  entro  il  triennio  successivo          alla data di entrata in vigore delle stesse.                 3.  Ogni  tariffa  stabilisce,  per  ciascuna   delle          lavorazioni in essa comprese,  il  tasso  di  premio  nella          misura corrispondente al relativo rischio  medio  nazionale          in modo da includere l'onere finanziario di cui al  secondo          comma dell'art. 39 del testo unico.                 4.    In    considerazione     della     peculiarita'          dell'attivita'   espletata,   sono   introdotte,   in   via          sperimentale, per  i  lavoratori  autonomi  artigiani,  con          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,          di concerto con il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e          della programmazione economica, su proposta  del  consiglio          di amministrazione dell'INAIL,  speciali  forme  e  livelli          tariffari che, assicurando un trattamento minimo di  tutela          obbligatoria, consentano flessibilita' nella  scelta  degli          stessi, anche in considerazione delle iniziative intraprese          per migliorare il livello di sicurezza e salute sul lavoro.                 5.  Le  tariffe  dei  premi  relative   al   triennio          2000-2002, si applicano a decorrere dal  1°  gennaio  2000.          Fino   all'adozione   dei   provvedimenti   dell'INAIL   in          applicazione dei decreti ministeriali di approvazione delle          suddette tariffe, il premio anticipato di cui  all'art.  44          del testo unico e successive  modificazioni,  e'  calcolato          sulla base della tariffa dei premi in vigore al 31 dicembre          1999, e' versato provvisoriamente nella misura del  95  per          cento   dell'importo   cosi'   determinato.   Limitatamente          all'anno 2000 i  termini  stabiliti  dall'art.  28,  quarto          comma, e dall'art. 44, secondo comma, del  testo  unico,  e          successive modificazioni, sono prorogati al  16  marzo.  Il          decreto  ministeriale   di   approvazione   delle   tariffe          fissera',  nelle  relative  modalita'  di  applicazione,  i          criteri per eventuali conguagli.                 6. Ferma restando la  possibilita'  di  modifica  con          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,          di concerto con il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e          della programmazione economica, su delibera  del  consiglio          di amministrazione dell'INAIL, la misura massima dei  tassi          medi nazionali e' ridotta al 110 per mille.                 7. Ai fini  del  finanziamento  del  disavanzo  della          gestione agricoltura e' autorizzata per  gli  anni  2000  e          2001  la  spesa  di  lire  700  miliardi  annui,  ai  sensi          dell'art. 55, comma 1, lettera o), della  legge  17  maggio          1999, n. 144, e relative disposizioni  attuative.  Per  gli          anni successivi, nei limiti di lire 700 miliardi annui,  la          spesa  e'  autorizzata  subordinatamente  all'adozione  dei          decreti del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui          all'art. 8 della legge 23 dicembre 1998,  n.  448,  emanati          successivamente alla data di entrata in vigore del presente          decreto.».               - Si riporta il testo vigente del comma 128 dell'art. 1          della citata legge n. 147 del 2013:                 «128. Con effetto dal 1° gennaio  2014,  con  decreto          del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  su          proposta   dell'INAIL,   tenendo    conto    dell'andamento          infortunistico  aziendale,  e'   stabilita   la   riduzione          percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti  per          l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le          malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie          di premi e contributi  oggetto  di  riduzione,  nel  limite          complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro  per          l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e  1.200          milioni di euro a decorrere  dall'anno  2016.  Il  predetto          decreto definisce anche le modalita' di applicazione  della          riduzione a  favore  delle  imprese  che  abbiano  iniziato          l'attivita' da non oltre un  biennio,  nel  rispetto  delle          norme in materia di tutela della salute e  della  sicurezza          nei luoghi di lavoro, ai  sensi  di  quanto  previsto  agli          articoli 19 e 20 delle modalita' per  l'applicazione  delle          tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi,  di  cui          al decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza          sociale  12  dicembre  2000,  pubblicato  nel   supplemento          ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  17  del  22  gennaio          2001. Sono comunque esclusi dalla riduzione  i  premi  e  i          contributi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul          lavoro e le malattie professionali previsti dalle  seguenti          disposizioni: art. 8 della legge 3 dicembre 1999,  n.  493;          art. 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276,          e successive modificazioni; decreto del Ministro del lavoro          e della previdenza sociale 28  marzo  2007,  in  attuazione          dell'art. 1, comma 773, della legge 27  dicembre  2006,  n.          296; art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica  31          dicembre 1971, n.  1403,  e  successive  modificazioni.  In          considerazione dei risultati  gestionali  dell'ente  e  dei          relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione          dei  premi  e  contributi  di  cui  al  primo  periodo   e'          riconosciuto allo stesso ente da parte del  bilancio  dello          Stato un trasferimento pari  a  500  milioni  di  euro  per          l'anno 2014, 600 milioni di euro  per  l'anno  2015  e  700          milioni di euro a decorrere dall'anno  2016,  da  computare          anche   ai   fini   del   calcolo   dei   coefficienti   di          capitalizzazione di cui all'art. 39, primo comma, del testo          unico delle disposizioni per  l'assicurazione  obbligatoria          contro   gli   infortuni   sul   lavoro   e   le   malattie          professionali, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della          Repubblica  30  giugno  1965,   n.   1124,   e   successive          modificazioni. La riduzione dei premi e contributi  di  cui          al primo periodo del presente comma e' applicata nelle more          dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per          l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le          malattie  professionali.  L'aggiornamento   dei   premi   e          contributi e' operato distintamente  per  singola  gestione          assicurativa,  tenuto  conto  del  l'andamento   economico,          finanziario e attuariale registrato da ciascuna di  esse  e          garantendo  il  relativo   equilibrio   assicurativo,   nel          rispetto delle disposizioni di cui al  decreto  legislativo          23 febbraio 2000, n. 38. Alle  predette  finalita'  e  alle          iniziative di cui ai commi 129 e 130 si fa  fronte  con  le          somme sopra indicate, nonche' con quota parte delle risorse          programmate dall'INAIL per il  triennio  2013-2015  per  il          finanziamento dei progetti di cui all'art. 11, comma 5, del          decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,  e  successive          modificazioni, nei limiti dell'importo di  120  milioni  di          euro  per   ciascuno   degli   esercizi   interessati.   La          programmazione  delle  predette  risorse   per   gli   anni          successivi al 2015 tiene conto del predetto onere di cui ai          commi 129 e 130, fermo restando l'equilibrio  del  bilancio          dell'ente. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una          verifica  di  sostenibilita'   economica,   finanziaria   e          attuariale, asseverata dal Ministero dell'economia e  delle          finanze, di concerto con il Ministero del  lavoro  e  delle          politiche sociali.                 (Omissis).».               - La citata legge n. 145 del 2018 e'  pubblicata  nella          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.               - Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art.  10          del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza          pubblica):                 «Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di          definizione di illeciti edilizi). - 1. - 4. (Omissis).                 5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze          e' istituito un apposito "Fondo per interventi  strutturali          di politica economica", alla cui costituzione concorrono le          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».               - Si riporta il testo vigente del comma 256 dell'art. 1          della citata legge n. 145 del 2018:                 «256. Al fine di  dare  attuazione  a  interventi  in          materia  pensionistica  finalizzati   all'introduzione   di          ulteriori modalita' di pensionamento  anticipato  e  misure          per incentivare l'assunzione di lavoratori  giovani,  nello          stato di  previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle          politiche sociali e' istituito un fondo denominato "  Fondo          per  la  revisione  del  sistema  pensionistico  attraverso          l'introduzione  di   ulteriori   forme   di   pensionamento          anticipato  e  misure  per  incentivare   l'assunzione   di          lavoratori giovani  ",  con  una  dotazione  pari  a  3.968          milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336  milioni  di  euro          per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a          8.153 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999  milioni  di          euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a  decorrere          dall'anno 2024. Con appositi provvedimenti  normativi,  nei          limiti delle risorse di cui al primo periodo  del  presente          comma, che costituiscono il relativo limite  di  spesa,  si          provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 4               Modifiche alla disciplina del Patent box 
   1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti  titolari  di  reddito  di impresa che optano per il regime agevolativo di cui  all'articolo  1, commi da 37 a 45, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  possono scegliere, in alternativa alla procedura di cui articolo  31-ter  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600, ove applicabile, di determinare e dichiarare il reddito  agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione  in idonea documentazione  predisposta  secondo  quanto  previsto  da  un provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  da  emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente decreto,  con  il  quale  sono,  altresi',  definite   le   ulteriori disposizioni  attuative  del  presente  articolo.  I   soggetti   che esercitano l'opzione prevista  dal  presente  comma  ripartiscono  la variazione in diminuzione in tre quote annuali  di  pari  importo  da indicare nella dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive relativa al  periodo  di  imposta  in  cui viene esercitata tale opzione e in quelle  relative  ai  due  periodi d'imposta successivi.   2. In caso di rettifica  del  reddito  escluso  dal  concorso  alla formazione del reddito d'impresa ai sensi del regime  agevolativo  di cui al comma 1, determinato direttamente dai soggetti  ivi  indicati, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del  credito,  la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  18 dicembre 1997, n. 471 non si applica qualora, nel corso  di  accessi, ispezioni,  verifiche  o   di   altra   attivita'   istruttoria,   il contribuente    consegni    all'Amministrazione    finanziaria     la documentazione indicata nel provvedimento del Direttore  dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1  idonea  a  consentire  il  riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, sia con riferimento all'ammontare dei componenti  positivi  di  reddito,  ivi inclusi quelli impliciti derivanti  dall'utilizzo  diretto  dei  beni indicati, sia con riferimento ai criteri e  alla  individuazione  dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.   3. Il contribuente  che  detiene  la  documentazione  prevista  dal provvedimento,  di  cui  al  comma  1,   deve   darne   comunicazione all'Amministrazione  finanziaria  nella  dichiarazione  relativa   al periodo d'imposta per il quale beneficia dell'agevolazione.   4. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche in caso di attivazione delle procedure previste dall'articolo  31-ter del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600, a condizione che non sia stato  concluso  il  relativo  accordo, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'espressa volonta' di rinuncia  alla  medesima  procedura.  I  soggetti  che  esercitano l'opzione prevista dal presente comma  ripartiscono  la  somma  delle variazioni  in  diminuzione,  relative  ai  periodi  di  imposta   di applicazione dell'agevolazione, in tre quote annuali di pari  importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive relativa al  periodo  di  imposta  in  cui viene esercitata tale opzione e in quelle  relative  ai  due  periodi d'imposta successivi.   5. Resta ferma la facolta', per  tutti  i  soggetti  che  intendano beneficiare dell'agevolazione, di applicare le disposizioni  previste nel  comma  2,  mediante  la  presentazione  di   una   dichiarazione integrativa ai sensi  dell'articolo  2,  comma  8,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nella quale  deve essere data indicazione del possesso della documentazione  idonea  di cui al comma 1 per ciascun periodo d'imposta oggetto di integrazione, purche' tale dichiarazione integrativa  sia  presentata  prima  della formale conoscenza dell'inizio di qualunque  attivita'  di  controllo relativa al regime previsto dai commi da  37  a  45  dell'articolo  1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.   6. In assenza, nei  casi  previsti  dal  presente  articolo,  della comunicazione attestante il possesso della documentazione  idonea  di cui al comma 1, in caso di rettifica del reddito ai sensi  del  comma 2, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo vigente dei  commi  da  37  a  45          dell'art.  1  della  legge  23  dicembre   2014,   n.   190          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e          pluriennale dello Stato-legge di stabilita' 2015):                 «37. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono          optare per l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  ai          commi da 38 a 45. L'opzione ha durata per  cinque  esercizi          sociali ed e' irrevocabile e rinnovabile.                 38. I soggetti di cui all'art. 73, comma  1,  lettera          d), del testo unico di cui al decreto del Presidente  della          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive          modificazioni, possono esercitare l'opzione di cui al comma          37 del presente articolo a condizione di  essere  residenti          in Paesi con i quali sia in vigore un accordo  per  evitare          la  doppia  imposizione  e  con  i  quali  lo  scambio   di          informazioni sia effettivo.                 39. I redditi  dei  soggetti  indicati  al  comma  37          derivanti dall'utilizzo di software protetto da  copyright,          da brevetti industriali, da disegni e modelli,  nonche'  da          processi, formule e  informazioni  relativi  ad  esperienze          acquisite nel campo industriale, commerciale o  scientifico          giuridicamente tutelabili,  non  concorrono  a  formare  il          reddito complessivo, in quanto esclusi per il 50 per  cento          del relativo ammontare. Le disposizioni del presente  comma          si  applicano  anche  ai  redditi  derivanti  dall'utilizzo          congiunto  di  beni  immateriali,  collegati  tra  loro  da          vincoli di complementarita', ai fini della realizzazione di          un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un  processo          o  di  un  gruppo  di  processi,  sempre  che  tra  i  beni          immateriali  utilizzati   congiuntamente   siano   compresi          unicamente quelli indicati nel primo periodo.  In  caso  di          utilizzo diretto dei beni indicati, il contributo economico          di  tali  beni  alla  produzione  del  reddito  complessivo          beneficia  dell'esclusione  di  cui  al  presente  comma  a          condizione che lo stesso sia determinato sulla base  di  un          apposito accordo conforme a quanto previsto dall'art. 8 del          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  e          successive modificazioni. In tali ipotesi la  procedura  di          ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e          in   contraddittorio   con   l'Agenzia    delle    entrate,          dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti          e dei criteri per l'individuazione dei componenti  negativi          riferibili ai predetti componenti positivi. Nel caso in cui          i  redditi  siano  realizzati  nell'ambito  di   operazioni          intercorse con societa' che direttamente  o  indirettamente          controllano  l'impresa,  ne   sono   controllate   o   sono          controllate dalla stessa societa' che controlla  l'impresa,          gli stessi possono essere  determinati  sulla  base  di  un          apposito accordo conforme a quanto previsto dall'art. 8 del          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  e          successive modificazioni.                 40. Non concorrono a formare il  reddito  complessivo          in  quanto  escluse  dalla  formazione   del   reddito   le          plusvalenze derivanti dalla cessione dei  beni  di  cui  al          comma 39, a condizione che  almeno  il  90  per  cento  del          corrispettivo derivante dalla cessione  dei  predetti  beni          sia reinvestito, prima della chiusura del  secondo  periodo          di imposta successivo a quello nel quale si  e'  verificata          la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo  di  altri          beni immateriali di  cui  al  comma  39.  Si  applicano  le          disposizioni relative al ruling previste dal quarto periodo          del comma 39.                 41. Le disposizioni dei commi da 37 a 40 si applicano          a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui          al comma 37 svolgano le attivita' di  ricerca  e  sviluppo,          anche mediante contratti di ricerca stipulati con  societa'          diverse  da  quelle  che  direttamente   o   indirettamente          controllano  l'impresa,  ne   sono   controllate   o   sono          controllate dalla stessa societa' che  controlla  l'impresa          ovvero con  universita'  o  enti  di  ricerca  e  organismi          equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui  al          comma 39.                 42. La quota di reddito  agevolabile  e'  determinata          sulla base del rapporto tra:                   a) i costi di  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo,          rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per  il  mantenimento,          l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale  di  cui          al comma 39;                   b) i costi complessivi, rilevanti ai fini  fiscali,          sostenuti per produrre tale bene.                 42-bis. L'ammontare di cui alla lettera a) del  comma          42 e' aumentato  di  un  importo  corrispondente  ai  costi          sostenuti per l'acquisizione del  bene  immateriale  o  per          contratti di ricerca, relativi allo stesso bene,  stipulati          con societa' che direttamente o indirettamente  controllano          l'impresa, ne sono controllate  o  sono  controllate  dalla          stessa societa' che controlla l'impresa fino a  concorrenza          del trenta per cento del medesimo  ammontare  di  cui  alla          predetta lettera a).                 42-ter.                 43. L'esercizio  dell'opzione  di  cui  al  comma  37          rileva anche ai fini della determinazione del valore  della          produzione netta di cui al decreto legislativo 15  dicembre          1997, n. 446.                 44. Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del          Ministero dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il          Ministero dell'economia e delle finanze, sono  adottate  le          disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al  fine          di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42.                 45. Le disposizioni di cui ai commi da  37  a  44  si          applicano a decorrere dal periodo  d'imposta  successivo  a          quello in corso al  31  dicembre  2014.  Per  tale  periodo          d'imposta  e  per  quello  successivo,  la  percentuale  di          esclusione  dal  concorso  alla  formazione   del   reddito          complessivo di cui al comma 39 e' fissata, rispettivamente,          in misura pari al 30 e al 40 per cento.                 (Omissis).».               - Si riporta il  testo  vigente  dell'art.  31-ter  del          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,          n. 600 (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento          delle imposte sui redditi):                 «Art. 31-ter (Accordi preventivi per le  imprese  con          attivita' internazionale). - 1. Le  imprese  con  attivita'          internazionale hanno accesso ad una  procedura  finalizzata          alla  stipula  di  accordi   preventivi,   con   principale          riferimento ai seguenti ambiti:                   a) preventiva definizione  in  contraddittorio  dei          metodi di calcolo del valore normale  delle  operazioni  di          cui al comma 7, dell'art. 110 del testo unico delle imposte          sui redditi approvato  con  decreto  del  Presidente  della          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei valori di uscita          o di ingresso in caso  di  trasferimento  della  residenza,          rispettivamente, ai sensi degli articoli 166 e 166-bis  del          medesimo testo unico. Le imprese che aderiscono  al  regime          dell'adempimento collaborativo hanno accesso alla procedura          di cui al periodo precedente anche al fine della preventiva          definizione in contraddittorio dei metodi  di  calcolo  del          valore  normale  delle  operazioni  di  cui  al  comma   10          dell'art. 110  del  citato  decreto  del  Presidente  della          Repubblica n. 917 del 1986;                   b) applicazione ad un caso concreto di norme, anche          di origine  convenzionale,  concernenti  l'attribuzione  di          utili e perdite alla stabile  organizzazione  in  un  altro          Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile          organizzazione in Italia di un soggetto non residente;                   c) valutazione preventiva della sussistenza o  meno          dei requisiti che configurano  una  stabile  organizzazione          situata nel  territorio  dello  Stato,  tenuti  presenti  i          criteri  previsti  dall'art.  162  del  testo  unico  delle          imposte sui redditi approvato con  decreto  del  Presidente          della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  nonche'  dalle          vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni  stipulate          all'Italia;                   d) applicazione ad un caso concreto di norme, anche          di origine convenzionale,  concernenti  l'erogazione  o  la          percezione di dividendi,  interessi  e  royalties  e  altri          componenti reddituali a o da soggetti non residenti.                 2. Gli accordi di cui al comma 1 vincolano  le  parti          per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati          e  per  i  quattro  periodi  d'imposta  successivi,   salvo          mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti          ai fini  degli  accordi  sottoscritti  e  risultanti  dagli          stessi.  Tuttavia,  qualora  conseguano  ad  altri  accordi          conclusi con le autorita'  competenti  di  Stati  esteri  a          seguito   delle   procedure   amichevoli   previste   dalle          convenzioni internazionali contro  le  doppie  imposizioni,          gli accordi di cui al comma 1 vincolano le  parti,  secondo          quanto  convenuto  con  dette  autorita',  a  decorrere  da          periodi di imposta  precedenti  purche'  non  anteriori  al          periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della          relativa istanza da parte del contribuente.                 3. Qualora le circostanze di fatto  e  di  diritto  a          base dell'accordo di cui al comma 1  ricorrano  per  uno  o          piu' dei periodi di imposta precedenti alla stipula ma  non          anteriori a quello in  corso  alla  data  di  presentazione          dell'istanza, relativamente a tali periodi  di  imposta  e'          concessa  la  facolta'  al  contribuente  di   far   valere          retroattivamente  l'accordo  stesso,  provvedendo,  ove  si          renda a tal fine necessario  rettificare  il  comportamento          adottato, all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero          alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi          dell'art. 2, comma 8,  del  decreto  del  Presidente  della          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione, in          entrambi i casi, delle relative sanzioni.                 4.                 5. Per i periodi d'imposta di validita' dell'accordo,          l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli          articoli 32 e seguenti soltanto in  relazione  a  questioni          diverse da quelle oggetto dell'accordo medesimo.                 6. La richiesta di accordo preventivo  e'  presentata          al competente Ufficio della Agenzia delle entrate,  secondo          quanto stabilito  con  provvedimento  del  Direttore  della          medesima  Agenzia.  Con  il  medesimo  provvedimento   sono          definite le modalita' con le quali  il  competente  Ufficio          procede alla verifica del rispetto dei termini dell'accordo          e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di          diritto su cui l'accordo si basa.                 7. Qualunque riferimento all'art. 8 del decreto-legge          30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni,          dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  ovunque  presente,          deve intendersi effettuato al presente articolo.».               - Si riporta il testo vigente del comma 2  dell'art.  1          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471  (Riforma          delle sanzioni tributarie non penali in materia di  imposte          dirette, di imposta sul valore aggiunto  e  di  riscossione          dei tributi, a norma dell'art. 3, comma  133,  lettera  q),          della legge 23 dicembre 1996, n. 662):                 «Art. 1 (Violazioni relative alla dichiarazione delle          imposte  sui  redditi  e   dell'imposta   regionale   sulle          attivita' produttive). - 1. (Omissis).                 2. Se nella dichiarazione e' indicato, ai fini  delle          singole imposte, un reddito o un  valore  della  produzione          imponibile  inferiore  a  quello  accertato,  o,  comunque,          un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore          a quello spettante, si applica la  sanzione  amministrativa          dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta          dovuta o della differenza del credito utilizzato. La stessa          sanzione si applica se  nella  dichiarazione  sono  esposte          indebite detrazioni  d'imposta  ovvero  indebite  deduzioni          dall'imponibile, anche se esse  sono  state  attribuite  in          sede di ritenuta alla fonte.                 (Omissis).».               - Si riporta il testo vigente del comma 8  dell'art.  2          del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,          n. 322 (Regolamento recante modalita' per la  presentazione          delle dichiarazioni  relative  alle  imposte  sui  redditi,          all'imposta  regionale   sulle   attivita'   produttive   e          all'imposta sul valore  aggiunto,  ai  sensi  dell'art.  3,          comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):                 «Art.  2  (Termine   per   la   presentazione   della          dichiarazione in  materia  di  imposte  sui  redditi  e  di          I.R.A.P.). - (Omissis).                 8.  Salva  l'applicazione  delle  sanzioni  e   ferma          restando   l'applicazione   dell'art.   13   del    decreto          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni  dei          redditi, dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive          e dei sostituti  d'imposta  possono  essere  integrate  per          correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano          determinato l'indicazione di un maggiore  o  di  un  minore          imponibile o, comunque, di  un  maggiore  o  di  un  minore          debito d'imposta ovvero di  un  maggiore  o  di  un  minore          credito, mediante successiva dichiarazione  da  presentare,          secondo le disposizioni  di  cui  all'art.  3,  utilizzando          modelli  conformi  a  quelli  approvati  per   il   periodo          d'imposta cui si riferisce la dichiarazione,  non  oltre  i          termini stabiliti dall'art. 43 del decreto  del  Presidente          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.                 (Omissis).».   |  
|   |                               Art. 4 bis   Semplificazioni in materia di controlli formali  delle  dichiarazioni  dei redditi e termine  per  la  presentazione  della  dichiarazione  telematica dei redditi 
   1. Dopo il comma 3 dell'articolo 36-ter del decreto del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' inserito il seguente:   «3-bis. Ai fini del controllo di cui al comma  1,  gli  uffici,  ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000,  n.  212, non  chiedono  ai  contribuenti  documenti  relativi  a  informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria o a dati trasmessi da  parte  di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta  riguardi  la  verifica  della sussistenza  di  requisiti  soggettivi   che   non   emergono   dalle informazioni  presenti  nella  stessa  anagrafe  ovvero  elementi  di informazione  in  possesso   dell'amministrazione   finanziaria   non conformi a quelli dichiarati dal contribuente. Eventuali richieste di documenti  effettuate  dall'amministrazione  per  dati  gia'  in  suo possesso sono considerate inefficaci».   2. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate  le  seguenti modificazioni:     a) al comma 1, le parole: «30 settembre»  sono  sostituite  dalle seguenti: «30 novembre»;     b) al comma 2, le parole: «del nono mese» sono  sostituite  dalle seguenti: «dell'undicesimo mese».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta  il  testo  dell'art.  36-ter  del  citato          decreto del Presidente della Repubblica n.  600  del  1973,          come modificato dalla presente legge:                 «Art. 36-ter (Controllo formale delle dichiarazioni).          -   1.   Gli   uffici    periferici    dell'amministrazione          finanziaria, procedono, entro il 31  dicembre  del  secondo          anno successivo a quello  di  presentazione,  al  controllo          formale delle dichiarazioni presentate dai  contribuenti  e          dai sostituti d'imposta, sulla base dei  criteri  selettivi          fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto  di          specifiche  analisi  del  rischio  di  evasione   e   delle          capacita' operative dei medesimi uffici.                 2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma          degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:                   a) escludere in tutto o in parte lo scomputo  delle          ritenute d'acconto non risultanti dalle  dichiarazioni  dei          sostituti d'imposta, dalle comunicazioni  di  cui  all'art.          20,  terzo  comma,  del  decreto   del   Presidente   della          Repubblica.  29   settembre   1973,   n.   605,   o   dalle          certificazioni  richieste  ai  contribuenti  ovvero   delle          ritenute risultanti in misura inferiore a  quella  indicata          nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;                   b) escludere in tutto  o  in  parte  le  detrazioni          d'imposta non spettanti in base ai documenti  richiesti  ai          contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo. 78,  comma          25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;                   c) escludere in tutto o in parte le  deduzioni  dal          reddito non spettanti in base  ai  documenti  richiesti  ai          contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);                   d) determinare i  crediti  d'imposta  spettanti  in          base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai  documenti          richiesti ai contribuenti;                   e) liquidare la maggiore imposta sul reddito  delle          persone   fisiche   e   i   maggiori   contributi    dovuti          sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti  da  piu'          dichiarazioni o certificati di cui  all'art.  1,  comma  4,          lettera d), presentati per  lo  stesso  anno  dal  medesimo          contribuente;                   f) correggere gli errori  materiali  e  di  calcolo          commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.                 3. Ai fini dei commi 1 e  2,  il  contribuente  o  il          sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in          forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine          ai dati contenuti  nella  dichiarazione  e  ad  eseguire  o          trasmettere ricevute di versamento e  altri  documenti  non          allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti  da          terzi.                 3-bis. Ai fini del controllo di cui al comma  1,  gli          uffici, ai sensi dell'art.  6,  comma  4,  della  legge  27          luglio 2000, n. 212, non chiedono ai contribuenti documenti          relativi   a   informazioni    disponibili    nell'anagrafe          tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in          ottemperanza  a  obblighi  dichiarativi,  certificativi   o          comunicativi, salvo che la richiesta riguardi  la  verifica          della sussistenza di requisiti soggettivi che non  emergono          dalle informazioni presenti nella  stessa  anagrafe  ovvero          elementi di informazione in  possesso  dell'amministrazione          finanziaria  non   conformi   a   quelli   dichiarati   dal          contribuente. Eventuali richieste di  documenti  effettuate          dall'amministrazione per dati gia'  in  suo  possesso  sono          considerate inefficaci.                 4. L'esito del controllo  formale  e'  comunicato  al          contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei          motivi  che  hanno  dato   luogo   alla   rettifica   degli          imponibili, delle imposte, delle ritenute alla  fonte,  dei          contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche  la          segnalazione di eventuali dati ed elementi non  considerati          o valutati erroneamente in sede di controllo formale  entro          i   trenta   giorni   successivi   al   ricevimento   della          comunicazione.»               - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art.  2  del          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  322  del          1998, come modificato dalla presente legge:                 «Art.  2  (Termine   per   la   presentazione   della          dichiarazione in  materia  di  imposte  sui  redditi  e  di          I.R.A.P.). - 1. Le persone  fisiche  e  le  societa'  o  le          associazioni di cui all'art. 6 del decreto  del  Presidente          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  presentano  la          dichiarazione secondo le disposizioni di  cui  all'art.  3,          per il tramite di una banca o di  un  ufficio  della  Poste          italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero  in          via telematica entro il 30 novembre dell'anno successivo  a          quello di chiusura del periodo di imposta.                 2. I soggetti all'imposta sul reddito  delle  persone          giuridiche,  presentano   la   dichiarazione   secondo   le          disposizioni di cui all'art. 3  in  via  telematica,  entro          l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di          chiusura del periodo d'imposta.                 (Omissis).».   |  
|   |                               Art. 4 ter                   Impegno cumulativo a trasmettere                     dichiarazioni o comunicazioni 
   1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate  le  seguenti modificazioni:     a) al comma 4, dopo il secondo periodo e' aggiunto  il  seguente: «Si  considera  grave  irregolarita'   l'omissione   ripetuta   della trasmissione di dichiarazioni o  di  comunicazioni  per  le  quali  i soggetti di cui  ai  commi  2-bis  e  3  hanno  rilasciato  l'impegno cumulativo a trasmettere di cui al comma 6-bis»;     b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:   «6-bis. Se il contribuente  o  il  sostituto  d'imposta  conferisce l'incarico  per  la   predisposizione   di   piu'   dichiarazioni   o comunicazioni a un soggetto  di  cui  ai  commi  2-bis  e  3,  questi rilascia al contribuente o  al  sostituto  d'imposta,  anche  se  non richiesto, l'impegno  cumulativo  a  trasmettere  in  via  telematica all'Agenzia delle entrate i  dati  contenuti  nelle  dichiarazioni  o comunicazioni.   L'impegno   cumulativo   puo'    essere    contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto di cui ai commi 2-bis e 3 si impegna a trasmettere in via  telematica all'Agenzia delle entrate i dati  in  esse  contenuti.  L'impegno  si intende conferito per la durata indicata nell'impegno  stesso  o  nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui e' stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d'imposta».   2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita' relative  all'attuazione  del  presente  articolo  nell'ambito  delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza pubblica.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo dell'art. 3  del  citato  decreto          del Presidente della  Repubblica  n.  322  del  1998,  come          modificato dalla presente legge:                 «Art. 3 (Modalita' di presentazione  ed  obblighi  di          conservazione delle dichiarazioni). - 1.  Le  dichiarazioni          sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica          ovvero per il tramite di una banca convenzionata  o  di  un          ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni          di cui ai commi successivi.                 2. Le dichiarazioni previste  dal  presente  decreto,          compresa  quella  unificata,   sono   presentate   in   via          telematica  all'Agenzia  delle  entrate,   direttamente   o          tramite gli incaricati di cui  ai  commi  2-bis  e  3,  dai          soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono          le  predette   dichiarazioni   alla   presentazione   della          dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai          soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione  dei          sostituti di imposta di cui all'art. 4 e  dai  soggetti  di          cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo  unico          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  dai          soggetti tenuti alla presentazione della  dichiarazione  ai          fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dai          soggetti tenuti  alla  presentazione  del  modello  per  la          comunicazione dei dati  relativi  alla  applicazione  degli          studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni          sono  trasmesse   avvalendosi   del   servizio   telematico          Entratel; il collegamento telematico  con  l'Agenzia  delle          entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti  di  cui  al          primo   periodo   obbligati   alla   presentazione    della          dichiarazione dei sostituti d'imposta, in relazione  ad  un          numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono  per          la presentazione in via telematica del servizio  telematico          Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3.                 2-bis. Nell'ambito  dei  gruppi  in  cui  almeno  una          societa' o ente rientra tra i  soggetti  di  cui  al  comma          precedente,  la  presentazione  in  via  telematica   delle          dichiarazioni  di  soggetti  appartenenti  al  gruppo  puo'          essere effettuata da  uno  o  piu'  soggetti  dello  stesso          gruppo avvalendosi del  servizio  telematico  Entratel.  Si          considerano appartenenti al gruppo  l'ente  o  la  societa'          controllante e  le  societa'  da  questi  controllate  come          definite dall'art. 43-ter, quarto comma,  del  decreto  del          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.                 2-ter. I soggetti  diversi  da  quelli  indicati  nei          commi 2 e 2-bis, non  obbligati  alla  presentazione  delle          dichiarazioni in  via  telematica,  possono  presentare  le          dichiarazioni in via  telematica  direttamente  avvalendosi          del  servizio  telematico  Internet   ovvero   tramite   un          incaricato di cui al comma 3.                 3.   Ai   soli   fini   della   presentazione   delle          dichiarazioni  in  via  telematica  mediante  il   servizio          telematico  Entratel  si  considerano  soggetti  incaricati          della trasmissione delle stesse:                   a)   gli   iscritti   negli   albi   dei    dottori          commercialisti, dei ragionieri e dei periti  commerciali  e          dei consulenti del lavoro;                   b) i soggetti iscritti alla data del  30  settembre          1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere  di          commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  per  la          sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea  in          giurisprudenza o in economia e commercio o  equipollenti  o          diploma di ragioneria;                   c)  le  associazioni  sindacali  di  categoria  tra          imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b)          e c), del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,          nonche'  quelle  che  associano  soggetti  appartenenti   a          minoranze etnico-linguistiche;                   d) i centri di assistenza fiscale per le imprese  e          per i lavoratori dipendenti e pensionati;                   e) gli altri incaricati individuati con decreto del          Ministro dell'economia e delle finanze.                 3-bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della          predisposizione delle dichiarazioni previste  dal  presente          decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica          delle stesse.                 3-ter.                 4. I soggetti di cui ai  commi  2,  2-bis  e  3  sono          abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione  dei          dati  contenuti  nelle  dichiarazioni.  L'abilitazione   e'          revocata  quando  nello   svolgimento   dell'attivita'   di          trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse  gravi  o          ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti          di sospensione irrogati  dall'ordine  di  appartenenza  del          professionista o  in  caso  di  revoca  dell'autorizzazione          all'esercizio  dell'attivita'  da  parte  dei   centri   di          assistenza  fiscale.  Si  considera   grave   irregolarita'          l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni  o          di comunicazioni per le quali i soggetti di  cui  ai  commi          2-bis  e  3  hanno  rilasciato   l'impegno   cumulativo   a          trasmettere di cui al comma 6-bis.                 5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per  i  soggetti          obbligati  alla  presentazione  in   via   telematica,   la          dichiarazione  puo'  essere  presentata  all'Agenzia  delle          entrate anche mediante spedizione  effettuata  dall'estero,          utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente          dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero          avvalendosi del servizio telematico Internet.                 6. Le banche e gli uffici postali  rilasciano,  anche          se  non  richiesta,   ricevuta   di   presentazione   della          dichiarazione. I  soggetti  di  cui  ai  commi  2-bis  e  3          rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche          se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica          all'Agenzia  delle   entrate   i   dati   contenuti   nella          dichiarazione, contestualmente alla ricezione della  stessa          o dell'assunzione dell'incarico per la sua  predisposizione          nonche', entro trenta giorni dal termine  previsto  per  la          presentazione   in   via   telematica,   la   dichiarazione          trasmessa, redatta su modello conforme a  quello  approvato          con il provvedimento di cui all'art. 1,  comma  1  e  copia          della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione          della dichiarazione.                 6-bis. Se il contribuente o  il  sostituto  d'imposta          conferisce  l'incarico  per  la  predisposizione  di   piu'          dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto di cui ai commi          2-bis e 3, questi rilascia al contribuente o  al  sostituto          d'imposta, anche se non richiesto, l'impegno  cumulativo  a          trasmettere in via telematica all'Agenzia delle  entrate  i          dati  contenuti  nelle   dichiarazioni   o   comunicazioni.          L'impegno cumulativo puo'  essere  contenuto  nell'incarico          professionale sottoscritto dal  contribuente  se  sono  ivi          indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per  le  quali          il soggetto di  cui  ai  commi  2-bis  e  3  si  impegna  a          trasmettere in via telematica all'Agenzia delle  entrate  i          dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito  per          la  durata  indicata  nell'impegno  stesso  o  nel  mandato          professionale e, comunque, fino al 31  dicembre  del  terzo          anno successivo a quello in cui e' stato rilasciato,  salva          revoca espressa da parte del contribuente o  del  sostituto          d'imposta.                 7. Le banche e la Poste italiane  S.p.a.  trasmettono          in  via  telematica  le  dichiarazioni  all'Agenzia   delle          entrate entro quattro  mesi  dalla  data  di  scadenza  del          termine  di  presentazione  ovvero,  per  le  dichiarazioni          presentate oltre tale termine,  entro  quattro  mesi  dalla          data di presentazione delle dichiarazioni stesse,  ove  non          diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11.                 7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis,  2-ter  e          3, presentano in via telematica  le  dichiarazioni  per  le          quali non e' previsto un apposito  termine  entro  un  mese          dalla scadenza del termine previsto  per  la  presentazione          alle banche e agli uffici postali.                 7-ter.  Le  dichiarazioni  consegnate   ai   soggetti          incaricati di cui ai commi 2-bis e  3,  successivamente  al          termine previsto per la  presentazione  in  via  telematica          delle stesse, sono  trasmesse  entro  un  mese  dalla  data          contenuta nell'impegno  alla  trasmissione  rilasciato  dai          medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.                 8.  La  dichiarazione  si  considera  presentata  nel          giorno in cui e' consegnata dal contribuente alla  banca  o          all'ufficio postale ovvero e' trasmessa  all'Agenzia  delle          entrate  mediante  procedure  telematiche  direttamente   o          tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3.                 9. I  contribuenti  e  i  sostituti  di  imposta  che          presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente          o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano,          per il  periodo  previsto  dall'art.  43  del  decreto  del          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  la          dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello          conforme a quello approvato con  il  provvedimento  di  cui          all'art. 1, comma 1, nonche'  i  documenti  rilasciati  dal          soggetto  incaricato  di  predisporre   la   dichiarazione.          L'Amministrazione finanziaria  puo'  chiedere  l'esibizione          della dichiarazione e dei suddetti documenti.                 9-bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle          dichiarazioni conservano, anche  su  supporti  informatici,          per il  periodo  previsto  dall'art.  43  del  decreto  del          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,          copia   delle   dichiarazioni   trasmesse,   delle    quali          l'Amministrazione finanziaria  puo'  chiedere  l'esibizione          previa riproduzione su modello conforme a quello  approvato          con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 1.                 10. La prova della presentazione della  dichiarazione          e' data  dalla  comunicazione  dell'Agenzia  delle  entrate          attestante  l'avvenuto  ricevimento   della   dichiarazione          presentata in  via  telematica  direttamente  o  tramite  i          soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero  dalla  ricevuta          della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio          della raccomandata di cui al comma 5.                 11.  Le  modalita'  tecniche  di  trasmissione  delle          dichiarazioni  sono   stabilite   con   provvedimento   del          direttore dell'Agenzia delle entrate  da  pubblicare  nella          Gazzetta  Ufficiale.  Le  modalita'  di   svolgimento   del          servizio di ricezione delle dichiarazioni  da  parte  delle          banche  e  della  Poste  italiane   S.p.a.,   comprese   le          conseguenze derivanti dalle  irregolarita'  commesse  nello          svolgimento del servizio, sono stabilite mediante  distinte          convenzioni,  approvate  con  provvedimento  del  direttore          dell'Agenzia delle entrate.                 12.  Le  disposizioni  del   presente   articolo   si          applicano  anche  alla  presentazione  delle  dichiarazioni          riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi.                 13.  Ai  soggetti   incaricati   della   trasmissione          telematica si applica l'art. 12-bis, comma 1,  del  decreto          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,          e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono,          rispettivamente, le convenzioni e i provvedimenti di cui al          comma 11 del presente articolo.».   |  
|   |                              Art. 4 quater                      Semplificazioni in materia                        di versamento unitario 
   1.  Al  comma  2  dell'articolo  17  del  decreto   legislativo   9 luglio1997, n. 241, dopo la lettera  h-quinquies)  sono  aggiunte  le seguenti:     «h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;     h-septies) alle tasse scolastiche ».   2. Le disposizioni di cui alle lettere h-sexies) e  h-septies)  del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n. 241,  introdotte  dal  comma  1  del  presente  articolo,  acquistano efficacia a decorrere dal primo giorno del sesto  mese  successivo  a quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto e, in ogni caso, non  prima  del  1° gennaio 2020.   3. All'articolo 1 del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 1998, n. 421, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 4,  le  parole:  «o  negli  appositi  conti  correnti postali, aperti  ai  sensi  del  predetto  decreto  interministeriale utilizzando  apposito  bollettino  conforme  a  quello  allegato   al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «oppure mediante il sistema del versamento unitario, di cui agli articoli 17  e  seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai  casi in cui non sia possibile utilizzare il  modello  di  versamento  "F24 Enti pubblici", di cui al provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia delle entrate 1° dicembre 2015»;     b) al comma 6, le parole: «bollettino di conto corrente  postale» sono sostituite dalle seguenti: «il sistema del versamento  unitario, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo  9  luglio 1997, n.  241,  limitatamente  ai  casi  in  cui  non  sia  possibile utilizzare il modello di versamento "F24 Enti pubblici",  di  cui  al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate  1°  dicembre 2015».   4. Il comma 143 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2006,  n. 296, e' sostituito dal seguente:   «143.  Il  versamento  dell'addizionale   comunale   all'IRPEF   e' effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in vigore  della  presente  disposizione,  previa  intesa  in  sede   di Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sono  definite   le modalita' per l'attuazione del presente comma e per  la  ripartizione giornaliera, da  parte  dell'Agenzia  delle  entrate  in  favore  dei comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti  e  dai  sostituti d'imposta a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni  fiscali,  senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica.  Con  il  medesimo decreto e' stabilito il termine a decorrere dal quale sono  applicate le modalita' di versamento previste dal presente comma».   5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari  a 1,535 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020,  si  provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.   6.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita' relative all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle risorse  umane, finanziarie e  strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente  e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  
           Riferimenti normativi 
               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del   decreto          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle          dichiarazioni), come modificato dalla presente legge:                 «Art. 17 (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate          successivamente alla data di entrata in vigore del presente          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  per          importi  superiori  a  5.000  euro   annui,   puo'   essere          effettuata a partire dal decimo giorno successivo a  quello          di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da  cui          il credito emerge.                 2.  Il  versamento  unitario   e   la   compensazione          riguardano i crediti e i debiti relativi:                   a)  alle  imposte  sui   redditi,   alle   relative          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante          versamento diretto ai sensi dell'Art.  3  del  decreto  del          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  per          le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta          ferma la facolta'  di  eseguire  il  versamento  presso  la          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in          tal caso non e' ammessa la compensazione;                   b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai  sensi          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai          soggetti di cui all'Art. 74;                   c)  alle  imposte  sostitutive  delle  imposte  sui          redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;                   d) all'imposta prevista  dall'Art.  3,  comma  143,          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;                   d-bis);                   e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari          di   posizione   assicurativa   in   una   delle   gestioni          amministrate  da  enti  previdenziali,  comprese  le  quote          associative;                   f) ai  contributi  previdenziali  ed  assistenziali          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di          cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;                   g)  ai  premi  per   l'assicurazione   contro   gli          infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti  ai          sensi del testo unico approvato con decreto del  Presidente          della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;                   h) agli interessi previsti  in  caso  di  pagamento          rateale ai sensi dell'Art. 20;                   h-bis)  al  saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge          30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,          n. 85;                   h-ter) alle altre entrate individuate  con  decreto          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e          con i Ministri competenti per settore;                   h-quater)  al  credito  d'imposta  spettante   agli          esercenti sale cinematografiche;                   h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti  alla          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e          successive modificazioni.                   h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;                   h-septies) alle tasse scolastiche.                 2-bis.                 2-ter. Qualora il credito di  imposta  utilizzato  in          compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle          disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti          compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24          e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione          di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'          indicate le modalita' con le quali lo scarto e'  comunicato          al soggetto interessato.»               - Si riporta il  testo  dell'art.  1  del  decreto  del          Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 1998,  n.          421 (Regolamento recante disciplina delle modalita'  e  dei          termini di versamento dell'acconto mensile dell'IRAP dovuta          dalle amministrazioni statali e  dagli  enti  pubblici,  da          adottare ai sensi dell'art. 30,  comma  5,  del  d.lgs.  15          dicembre 1997, n.  446),  come  modificato  dalla  presente          legge:                 «1.  1.  Il  versamento   dell'acconto   dell'imposta          regionale sulle attivita' produttive previsto dall'art. 30,          comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,          dovuto dagli organi e dalle amministrazioni dello  Stato  e          dagli enti pubblici di  cui  agli  articoli  87,  comma  1,          lettere c) e d), e 88 del testo  unico  delle  imposte  sui          redditi  approvato  con  decreto   del   Presidente   della          Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e'  effettuato  in          favore delle regioni e province autonome  con  le  seguenti          modalita'.                 2. Le amministrazioni centrali dello Stato effettuano          il  versamento  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'          produttive con emissione di titolo  di  spesa  estinguibile          mediante  accreditamento  ai  pertinenti   conti   correnti          istituiti con il decreto interministeriale di cui  all'art.          40 del decreto legislativo n. 446 del 1997.                 3. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e          Bolzano  nonche'  gli  enti  previdenziali  elencati  nella          tabella B allegata alla legge  29  ottobre  1984,  n.  720,          provvedono  al  versamento  dell'imposta  regionale   sulle          attivita' produttive con operazioni di giroconto dai propri          conti  ordinari  presso  la  tesoreria  centrale  ai  conti          correnti istituiti  ai  sensi  dell'art.  40  del  predetto          decreto legislativo n. 446 del 1997.                 4. Le amministrazioni periferiche dello Stato,  anche          ad ordinamento autonomo, titolari di contabilita' speciali,          o di ordini di accreditamento, gli ordinatori secondari  di          spese  statali  nonche'  le  amministrazioni  degli  organi          costituzionali effettuano i versamenti dovuti con emissione          di titolo di  spesa  estinguibile  mediante  accreditamento          alle pertinenti contabilita' speciali di  girofondi  oppure          mediante il sistema del versamento unitario,  di  cui  agli          articoli 17 e seguenti del  decreto  legislativo  9  luglio          1997, n.  ?241,  limitatamente  ai  casi  in  cui  non  sia          possibile utilizzare il modello  di  versamento  «F24  Enti          pubblici»,  di   cui   al   provvedimento   del   direttore          dell'Agenzia delle entrate 1° dicembre 2015.                 5. Gli enti pubblici, elencati nella tabella A  della          legge n. 720 del 1984 titolari  di  contabilita'  speciali,          provvedono  al  versamento  dell'imposta  regionale   sulle          attivita' produttive  con  operazione  di  giroconto  dalle          proprie contabilita' speciali alle pertinenti  contabilita'          speciali di girofondi.                 6. Gli enti pubblici diversi da quelli  indicati  nei          commi precedenti corrispondono  l'imposta  regionale  sulle          attivita' produttive mediante  il  sistema  del  versamento          unitario, di cui agli articoli 17 e  seguenti  del  decreto          legislativo 9 luglio 1997, n. ?241, limitatamente  ai  casi          in  cui  non  sia  possibile  utilizzare  il   modello   di          versamento «F24 Enti pubblici», di cui al provvedimento del          direttore dell'Agenzia delle entrate 1° dicembre 2015.».   |  
|   |                            Art. 4 quinquies            Semplificazione in materia di indici sintetici                       di affidabilita' fiscale 
   1. Al fine di ridurre gli oneri dei contribuenti ed evitare  errori in fase dichiarativa, all'articolo 9-bis del decreto-legge 24  aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno 2017, n. 96, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:   «4-bis. Dai modelli da utilizzare per  la  comunicazione  dei  dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sono esclusi i  dati gia' contenuti  negli  altri  quadri  dei  modelli  di  dichiarazione previsti  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi,  approvati  con  il provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del  regolamento  di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  luglio  1998,  n. 322, fermo  restando  l'utilizzo,  ai  fini  dell'applicazione  degli indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento  di  cui  al comma  4  del  presente  articolo.  L'Agenzia  delle  entrate   rende disponibili agli operatori economici, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati in  suo  possesso  che  risultino utili  per  la  comunicazione  di  cui  al  precedente  periodo.   Le disposizioni del presente comma si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020».   2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a  0,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  si  provvede  mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo dell'art. 9-bis del decreto-legge          24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla          legge 21  giugno  2017,  n.  96  (Disposizioni  urgenti  in          materia  finanziaria,  iniziative  a  favore   degli   enti          territoriali, ulteriori interventi per le zone  colpite  da          eventi sismici e misure per lo sviluppo),  come  modificato          dalla presente legge:                 «Art.  9-bis  (Indici  sintetici   di   affidabilita'          fiscale). - 1. Al fine di  favorire  l'emersione  spontanea          delle basi imponibili e di stimolare  l'assolvimento  degli          obblighi  tributari  da  parte  dei   contribuenti   e   il          rafforzamento   della   collaborazione   tra    questi    e          l'Amministrazione  finanziaria,  anche  con  l'utilizzo  di          forme di comunicazione preventiva  rispetto  alle  scadenze          fiscali, sono istituiti indici sintetici  di  affidabilita'          fiscale per gli esercenti  attivita'  di  impresa,  arti  o          professioni, di seguito denominati  "indici".  Gli  indici,          elaborati con una metodologia basata su analisi di  dati  e          informazioni   relativi   a   piu'    periodi    d'imposta,          rappresentano la sintesi di indicatori  elementari  tesi  a          verificare la  normalita'  e  la  coerenza  della  gestione          aziendale o professionale, anche con riferimento a  diverse          basi imponibili, ed esprimono su una scala da  1  a  10  il          grado  di  affidabilita'  fiscale  riconosciuto  a  ciascun          contribuente, anche al fine di consentire  a  quest'ultimo,          sulla  base   dei   dati   dichiarati   entro   i   termini          ordinariamente previsti, l'accesso al  regime  premiale  di          cui al comma 11.                 2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro          dell'economia e delle finanze  entro  il  31  dicembre  del          periodo d'imposta per il quale sono applicati. Le eventuali          integrazioni degli indici, indispensabili per tenere  conto          di situazioni di natura straordinaria,  anche  correlate  a          modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati,          con particolare riguardo a determinate attivita' economiche          o aree  territoriali,  sono  approvate  entro  il  mese  di          febbraio del periodo d'imposta successivo a quello  per  il          quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a  revisione          almeno ogni  due  anni  dalla  loro  prima  applicazione  o          dall'ultima  revisione.  Con  provvedimento  del  direttore          dell'Agenzia delle entrate, da emanare  entro  il  mese  di          gennaio di ciascun  anno,  sono  individuate  le  attivita'          economiche per le quali devono essere elaborati gli  indici          ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo          d'imposta in corso al 31 dicembre  2017,  il  provvedimento          del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  di   cui   al          precedente periodo e' emanato entro  novanta  giorni  dalla          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del          presente decreto.                 3. I dati  rilevanti  ai  fini  della  progettazione,          della realizzazione, della costruzione e  dell'applicazione          degli indici sono  acquisiti  dalle  dichiarazioni  fiscali          previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti  informative          disponibili  presso  l'anagrafe  tributaria,   le   agenzie          fiscali, l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,          l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia          di finanza, nonche' da altre fonti.                 4.  I  contribuenti  cui  si  applicano  gli   indici          dichiarano,  anche  al  fine  di   consentire   un'omogenea          raccolta  informativa,  i  dati  economici,   contabili   e          strutturali  rilevanti  per  l'applicazione  degli  stessi,          sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione          tecnica  e  metodologica  approvata  con  il  decreto   del          Ministro dell'economia e delle finanze di cui al  comma  2,          indipendentemente dal regime di determinazione del  reddito          utilizzato. Con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia          delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per          il quale si applicano gli indici, sono individuati  i  dati          di cui al periodo precedente.  La  disposizione  del  primo          periodo si  applica,  nelle  more  dell'approvazione  degli          indici per tutte le attivita' economiche interessate, anche          ai parametri previsti dall'art. 3,  commi  da  181  a  189,          della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,  e  agli  studi  di          settore previsti  dall'art.  62-bis  del  decreto-legge  30          agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,  dalla          legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per i periodi d'imposta 2017          e 2018, il provvedimento di  cui  al  secondo  periodo  del          presente  comma  e'  emanato  entro  il  termine   previsto          dall'art. 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del          Presidente della Repubblica 22 luglio  1998,  n.  322,  per          l'approvazione dei modelli  di  dichiarazione  relativi  ai          predetti periodi d'imposta.                 4-bis. Dai modelli da utilizzare per la comunicazione          dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione  degli  indici          sono esclusi i dati gia' contenuti negli altri  quadri  dei          modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui          redditi, approvati con il provvedimento previsto  dall'art.          1,  comma  1,  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del          Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322,  fermo          restando  l'utilizzo,  ai  fini   dell'applicazione   degli          indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di          cui al comma  4  del  presente  articolo.  L'Agenzia  delle          entrate  rende  disponibili   agli   operatori   economici,          nell'area   riservata    del    proprio    sito    internet          istituzionale, i dati in suo possesso che  risultino  utili          per la comunicazione  di  cui  al  precedente  periodo.  Le          disposizioni del presente comma si  applicano  dal  periodo          d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.                 5. L'Agenzia delle entrate mette a  disposizione  dei          contribuenti o  degli  intermediari  di  cui  essi  possono          avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche          e delle nuove tecnologie informatiche,  appositi  programmi          informatici   di   ausilio   alla   compilazione   e   alla          trasmissione dei dati  di  cui  al  comma  4,  nonche'  gli          elementi e le informazioni  derivanti  dall'elaborazione  e          dall'applicazione degli indici.                 6. Gli indici non si applicano ai  periodi  d'imposta          nei quali il contribuente:                   a) ha iniziato o cessato l'attivita' ovvero non  si          trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;                   b) dichiara ricavi di cui  all'art.  85,  comma  1,          esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi          di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle  imposte          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore          al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione          dei relativi indici.                 7. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle          finanze  possono  essere  previste  ulteriori  ipotesi   di          esclusione dell'applicabilita' degli indici per determinate          tipologie di contribuenti.                 8. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle          finanze e' istituita una commissione di esperti,  designati          dallo   stesso   Ministro,   tenuto   anche   conto   delle          segnalazioni   dell'Amministrazione   finanziaria,    delle          organizzazioni  economiche  di  categoria  e  degli  ordini          professionali. La commissione  e'  sentita  nella  fase  di          elaborazione   e,   prima   dell'approvazione    e    della          pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio  parere          sull'idoneita' dello stesso a rappresentare la realta'  cui          si riferisce nonche'  sulle  attivita'  economiche  per  le          quali devono essere  elaborati  gli  indici.  I  componenti          della commissione partecipano alle sue attivita'  a  titolo          gratuito. Non  spetta  ad  essi  il  rimborso  delle  spese          eventualmente  sostenute.  Fino  alla  costituzione   della          commissione di cui al presente comma, le sue funzioni  sono          svolte dalla commissione degli esperti di cui all'art.  10,          comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni  di          quest'ultima sono attribuite alla  commissione  di  cui  al          presente  comma  a   decorrere   dalla   data   della   sua          costituzione.                 9. Per  i  periodi  d'imposta  per  i  quali  trovano          applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono          indicare nelle dichiarazioni fiscali  ulteriori  componenti          positivi,  non  risultanti   dalle   scritture   contabili,          rilevanti per la determinazione della  base  imponibile  ai          fini delle imposte sui redditi, per migliorare  il  proprio          profilo di affidabilita' nonche'  per  accedere  al  regime          premiale di cui al  comma  11.  Tali  ulteriori  componenti          positivi rilevano  anche  ai  fini  dell'imposta  regionale          sulle attivita' produttive e determinano un  corrispondente          maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul          valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore  aggiunto,          salva  prova  contraria,  all'ammontare   degli   ulteriori          componenti  positivi  di  cui  ai  precedenti  periodi   si          applica, tenendo conto  dell'esistenza  di  operazioni  non          soggette ad imposta  ovvero  soggette  a  regimi  speciali,          l'aliquota media  risultante  dal  rapporto  tra  l'imposta          relativa alle operazioni imponibili,  diminuita  di  quella          relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il  volume          d'affari dichiarato.                 10. La dichiarazione degli importi di cui al comma  9          non comporta  l'applicazione  di  sanzioni  e  interessi  a          condizione che il versamento  delle  relative  imposte  sia          effettuato entro il termine e con le modalita' previsti per          il versamento  a  saldo  delle  imposte  sui  redditi,  con          facolta' di effettuare il  pagamento  rateale  delle  somme          dovute a titolo di saldo e  di  acconto  delle  imposte  ai          sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 9  luglio  1997,          n. 241.                 11. In relazione ai diversi livelli di  affidabilita'          fiscale   conseguenti   all'applicazione   degli    indici,          determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori          componenti positivi di cui al comma 9, sono riconosciuti  i          seguenti benefici:                   a)  l'esonero   dall'apposizione   del   visto   di          conformita' per la compensazione di crediti per un  importo          non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta          sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000          euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta          regionale sulle attivita' produttive;                   b)  l'esonero   dall'apposizione   del   visto   di          conformita' ovvero dalla prestazione della garanzia  per  i          rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto  per  un  importo          non superiore a 50.000 euro annui;                   c) l'esclusione dell'applicazione della  disciplina          delle societa' non operative di cui all'art. 30 della legge          23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto  previsto          al secondo periodo del  comma  36-decies  dell'art.  2  del          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;                   d) l'esclusione  degli  accertamenti  basati  sulle          presunzioni semplici  di  cui  all'art.  39,  primo  comma,          lettera d), secondo periodo,  del  decreto  del  Presidente          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'art.  54,          secondo comma, secondo periodo, del decreto del  Presidente          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;                   e)  l'anticipazione  di   almeno   un   anno,   con          graduazione in funzione del livello di  affidabilita',  dei          termini  di  decadenza  per  l'attivita'  di   accertamento          previsti dall'art. 43, comma 1, del decreto del  Presidente          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento          al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'art. 57,          comma 1, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26          ottobre 1972, n. 633;                   f) l'esclusione della determinazione sintetica  del          reddito complessivo di cui  all'art.  38  del  decreto  del          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  a          condizione  che  il  reddito  complessivo  accertabile  non          ecceda di due terzi il reddito dichiarato.                 12.  Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia          delle entrate sono individuati i livelli  di  affidabilita'          fiscale, anche con riferimento alle  annualita'  pregresse,          ai quali e' collegata la graduazione dei benefici  premiali          indicati al comma 11; i  termini  di  accesso  ai  benefici          possono essere differenziati  tenendo  conto  del  tipo  di          attivita' svolto dal contribuente.                 13. Con riferimento al periodo d'imposta  interessato          dai benefici premiali di  cui  al  comma  11,  in  caso  di          violazioni che comportano l'obbligo di  denuncia  ai  sensi          dell'art. 331 del codice di procedura penale  per  uno  dei          reati previsti dal decreto legislativo 10  marzo  2000,  n.          74, non si applicano le disposizioni di cui  al  comma  11,          lettere c), d), e) e f), del presente articolo.                 14. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della  guardia          di finanza, nel definire specifiche strategie di  controllo          basate su analisi del rischio di evasione fiscale,  tengono          conto del livello di affidabilita' fiscale dei contribuenti          derivante  dall'applicazione  degli  indici  nonche'  delle          informazioni presenti nell'apposita  sezione  dell'anagrafe          tributaria di cui all'art. 7, sesto comma, del decreto  del          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.                 15. All'art. 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998,          n. 146, dopo le parole: "studi di settore,"  sono  inserite          le  seguenti:  "degli  indici  sintetici  di  affidabilita'          fiscale". La societa'  indicata  nell'art.  10,  comma  12,          della legge 8 maggio 1998, n. 146,  provvede,  altresi',  a          porre in essere ogni altra attivita'  idonea  a  sviluppare          innovative tecniche di elaborazione dei dati, a  potenziare          le attivita' di  analisi  per  contrastare  la  sottrazione          all'imposizione delle  basi  imponibili,  anche  di  natura          contributiva,  ad  aggiornare  la  mappa  del  rischio   di          evasione e a individuare le relative  aree  territoriali  e          settoriali  di  intervento.  Al  fine  di   consentire   lo          svolgimento delle attivita' di cui al precedente periodo  e          di assicurare il coordinamento delle stesse  con  ulteriori          attivita'  svolte  dalla  medesima   societa'   per   altre          finalita' e per conto di altre amministrazioni,  la  stessa          societa'  puo'  stipulare  specifiche  convenzioni  con  le          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con altri          soggetti. Tali convenzioni,  aventi  ad  oggetto  anche  lo          scambio,  l'utilizzo  e  la  condivisione  dei  dati,   dei          risultati delle elaborazioni  e  delle  nuove  metodologie,          nonche' altre attivita', sono stipulate esclusivamente  per          le finalita'  stabilite  dal  presente  comma  o  da  altre          disposizioni normative. Le convenzioni che hanno ad oggetto          la mappa  del  rischio  di  evasione  e  l'analisi  per  il          contrasto della sottrazione di basi  imponibili,  anche  di          natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree          di competenza,  con  le  agenzie  fiscali,  con  l'Istituto          nazionale  della  previdenza  sociale,  con   l'Ispettorato          nazionale del lavoro  e  con  il  Corpo  della  guardia  di          finanza. Le  quote  di  partecipazione  al  capitale  della          societa' di cui  al  secondo  periodo  del  presente  comma          possono essere cedute, in tutto o in  parte,  al  Ministero          dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, in          conformita' ai principi disposti dal testo unico di cui  al          decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.                 16. Nei casi di  omissione  della  comunicazione  dei          dati   rilevanti    ai    fini    della    costruzione    e          dell'applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta          o incompleta dei medesimi  dati,  si  applica  la  sanzione          amministrativa pecuniaria prevista dall'art.  8,  comma  1,          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'Agenzia          delle entrate, prima della contestazione della  violazione,          mette a disposizione del contribuente, con le modalita'  di          cui all'art. 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre          2014,  n.  190,  le  informazioni  in   proprio   possesso,          invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o          a  correggere  spontaneamente  gli  errori  commessi.   Del          comportamento  del  contribuente  si  tiene   conto   nella          graduazione della misura della  sanzione.  L'Agenzia  delle          entrate, nei casi di omissione della comunicazione  di  cui          al  primo  periodo,   puo'   altresi'   procedere,   previo          contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'imposta          regionale sulle attivita'  produttive  e  dell'imposta  sul          valore aggiunto  ai  sensi,  rispettivamente,  del  secondo          comma  dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente   della          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  dell'art.  55  del          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.          633.                 17.  Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia          delle  entrate  sono  emanate  le  ulteriori   disposizioni          necessarie per l'attuazione del presente articolo.                 18.  Le  disposizioni   normative   e   regolamentari          relative all'elaborazione e all'applicazione dei  parametri          previsti dall'art. 3, commi da 181 a 189,  della  legge  28          dicembre 1995, n. 549, e degli studi  di  settore  previsti          dagli articoli 62-bis  e  62-sexies  del  decreto-legge  30          agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,  dalla          legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre  effetti          nei confronti dei soggetti  interessati  agli  stessi,  con          riferimento ai periodi d'imposta in cui  si  applicano  gli          indici. Ad eccezione di quanto gia' disposto  dal  presente          articolo, le norme che, per fini diversi dall'attivita'  di          controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente          periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi          di settore si intendono riferite anche agli indici. Per  le          attivita' di controllo, di accertamento  e  di  irrogazione          delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta          antecedenti a quelli di cui al primo periodo  si  applicano          le disposizioni vigenti il giorno antecedente  la  data  di          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente          decreto. Sono abrogati l'art. 10-bis della legge  8  maggio          1998, n. 146, e l'art. 7-bis del decreto-legge  22  ottobre          2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º          dicembre 2016, n. 225.                 19. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a          carico della finanza pubblica.».   |  
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   1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017,  n.  147,  e'  sostituito  dal seguente:     «4. La DSU ha validita' dal momento della presentazione  fino  al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, all'inizio  del  periodo  di validita', fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui  patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilita'  di  aggiornare  i  dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare».  
           Riferimenti normativi 
               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  10  del   decreto          legislativo 15 settembre 2017,  n.  147  (Disposizioni  per          l'introduzione di una misura nazionale  di  contrasto  alla          poverta'),  come  modificato  dal   presente   articolo   e          dall'art. 28-bis della presente legge e con decorrenza  dal          1° gennaio 2020:                 «Art. 10 (ISEE  precompilato  e  aggiornamento  della          situazione economica). - 1. A decorrere  dal  2019,  l'INPS          precompila la DSU cooperando con l'Agenzia delle entrate. A          tal  fine  sono  utilizzate  le  informazioni   disponibili          nell'Anagrafe  tributaria,  nel  Catasto  e  negli  archivi          dell'INPS, nonche' le  informazioni  su  saldi  e  giacenze          medie del patrimonio mobiliare  dei  componenti  il  nucleo          familiare comunicate ai sensi dell'art. 7, sesto comma, del          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,          n. 605, e  dell'art.  11,  comma  2,  del  decreto-legge  6          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e  sono  scambiati  i  dati          mediante servizi anche di cooperazione applicativa.                 2.  La  DSU  precompilata  puo'  essere  accettata  o          modificata,  fatta  eccezione  per  i  trattamenti  erogati          dall'INPS e  per  le  componenti  gia'  dichiarate  a  fini          fiscali, per le quali e'  assunto  il  valore  a  tal  fine          dichiarato. Laddove la dichiarazione dei  redditi  non  sia          stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a          fini  ISEE  possono  essere  modificate,  fatta  salva   la          verifica  di  coerenza  rispetto  alla  dichiarazione   dei          redditi successivamente presentata e le eventuali  sanzioni          in caso  di  dichiarazione  mendace.  La  DSU  precompilata          dall'INPS e' resa disponibile mediante i servizi telematici          dell'Istituto direttamente al cittadino, che puo' accedervi          anche per il tramite del portale dell'Agenzia delle entrate          attraverso   sistemi   di   autenticazione   federata,   o,          conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza          fiscale di cui all'art. 32 del decreto legislativo 9 luglio          1997, n. 241. Con decreto del Ministro del lavoro  e  delle          politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle  entrate          e il Garante per la protezione  dei  dati  personali,  sono          individuate  le  modalita'  tecniche  per   consentire   al          cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata  resa          disponibile in via telematica dall'INPS.                 2-bis. Resta ferma la possibilita' di  presentare  la          DSU nella modalita' non precompilata. In tal caso, in  sede          di attestazione  dell'ISEE,  sono  riportate  le  eventuali          omissioni o difformita'  riscontrate  nei  dati  dichiarati          rispetto alle informazioni disponibili di cui al  comma  1,          incluse eventuali difformita' su saldi e giacenze medie del          patrimonio mobiliare, secondo  modalita'  definite  con  il          decreto di cui al comma 2.                 3. Ferme restando le decorrenze di cui  al  comma  4,          con il medesimo decreto di cui al comma 2, e' stabilita  la          data a partire  dalla  quale  e'  possibile  accedere  alla          modalita' precompilata di presentazione della DSU,  nonche'          la  data   a   partire   dalla   quale   e'   avviata   una          sperimentazione in materia, anche ai soli fini del rilascio          dell'ISEE corrente ai sensi del comma 5.  Con  il  medesimo          decreto sono stabilite le componenti della DSU che  restano          interamente autodichiarate e non precompilate, suscettibili          di successivo aggiornamento in  relazione  alla  evoluzione          dei sistemi informativi e dell'assetto dei relativi  flussi          d'informazione.                 4.  La   DSU   ha   validita'   dal   momento   della          presentazione fino al successivo 31  dicembre.  In  ciascun          anno, all'inizio del periodo di validita',  fissato  al  1°          gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti  nella          DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno          precedente. Resta ferma la  possibilita'  di  aggiornare  i          dati prendendo  a  riferimento  i  redditi  e  i  patrimoni          dell'anno precedente, qualora vi  sia  convenienza  per  il          nucleo familiare.                 5. L'ISEE corrente e  la  sua  componente  reddituale          ISRE possono essere calcolati, in presenza di  un  ISEE  in          corso  di  validita',  qualora  si   sia   verificata   una          variazione della situazione lavorativa, di cui all'art.  9,          comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente del          Consiglio  dei  ministri  n.  159  del  2013,  ovvero   una          variazione  dell'indicatore  della  situazione   reddituale          corrente superiore al venticinque  per  cento,  di  cui  al          medesimo  art.  9,  comma  2,  ovvero  un'interruzione  dei          trattamenti previsti dall'art. 4, comma 2, lettera f),  del          citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.          159 del 2013. La  variazione  della  situazione  lavorativa          deve essere avvenuta posteriormente al 1° gennaio dell'anno          cui si riferisce il reddito considerato nell'ISEE calcolato          in via ordinaria di  cui  si  chiede  la  sostituzione  con          l'ISEE corrente. Nel caso di interruzione  dei  trattamenti          di cui al primo periodo, il  periodo  di  riferimento  e  i          redditi  utili  per  il  calcolo  dell'ISEE  corrente  sono          individuati con le medesime modalita' applicate in caso  di          variazione  della  situazione  lavorativa  del   lavoratore          dipendente  a  tempo   indeterminato.   A   decorrere   dal          quindicesimo giorno successivo  alla  data  di  entrata  in          vigore del provvedimento di approvazione del  nuovo  modulo          sostitutivo della DSU finalizzato alla richiesta  dell'ISEE          corrente, emanato ai  sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del          citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.          159 del 2013, l'ISEE corrente e' calcolato con le modalita'          di cui al presente comma e ha validita' di sei  mesi  dalla          data della presentazione del  modulo  sostitutivo  ai  fini          della   successiva    richiesta    dell'erogazione    delle          prestazioni,  salvo  che  intervengano   variazioni   nella          situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti;          in quest'ultimo caso, l'ISEE corrente e'  aggiornato  entro          due mesi dalla variazione.                 6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e          5 cessa dal giorno successivo a quello di entrata in vigore          delle corrispondenti modifiche al  decreto  del  Presidente          del Consiglio dei ministri n. 159 del  2013,  da  adottarsi          entro il termine di sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in          vigore del presente decreto.                 7. A decorrere dalla data stabilita  nel  decreto  di          cui al comma 3, al fine  di  agevolare  la  precompilazione          della DSU per l'ISEE corrente, nonche'  la  verifica  delle          comunicazioni  di  cui  all'art.  11,  comma  2,  da  parte          dell'INPS e per la verifica dello stato  di  disoccupazione          di  cui  all'art.  3,  comma  3,  da  parte  degli   organi          competenti, le comunicazioni obbligatorie, di cui  all'art.          9-bis  del  decreto-legge  1°   ottobre   1996,   n.   510,          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  novembre          1996, n. 608, devono contenere l'informazione relativa alla          retribuzione o al compenso.».   |  
|   |                             Art. 4 septies                         Conoscenza degli atti                           e semplificazione 
   1. All'articolo  6  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:   «3.  L'amministrazione  finanziaria  assume  iniziative   volte   a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative  istruzioni,  i servizi  telematici,  la  modulistica  e  i   documenti   di   prassi amministrativa siano  messi  a  disposizione  del  contribuente,  con idonee modalita' di comunicazione e di pubblicita',  almeno  sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per  l'adempimento al quale si riferiscono»;     b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:   «3-bis.  I  modelli  e  le  relative   istruzioni   devono   essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria.   L'amministrazione   finanziaria   assicura    che    il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con  il  minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e piu' agevoli.   3-ter. Le amministrazioni  interessate  provvedono  alle  attivita' relative all'attuazione dei commi 3 e 3-bis nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a  legislazione  vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 27 luglio          2000, n.  212  (Disposizioni  in  materia  di  statuto  dei          diritti del contribuente), come modificato  dalla  presente          legge:                 «Art. 6 (Conoscenza degli atti e semplificazione).  -          1.   L'amministrazione    finanziaria    deve    assicurare          l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti          a lui destinati.  A  tal  fine  essa  provvede  comunque  a          comunicarli  nel   luogo   di   effettivo   domicilio   del          contribuente,  quale  desumibile  dalle   informazioni   in          possesso  della   stessa   amministrazione   o   di   altre          amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero          nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio  speciale          ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli          atti da comunicare. Gli atti sono in ogni  caso  comunicati          con modalita' idonee a garantire che il loro contenuto  non          sia conosciuto da soggetti diversi dal  loro  destinatario.          Restano ferme le disposizioni in materia di notifica  degli          atti tributari.                 2. L'amministrazione deve informare  il  contribuente          di ogni fatto o circostanza  a  sua  conoscenza  dai  quali          possa derivare il  mancato  riconoscimento  di  un  credito          ovvero l'irrogazione di  una  sanzione,  richiedendogli  di          integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il          riconoscimento, seppure parziale, di un credito.                 3. L'amministrazione  finanziaria  assume  iniziative          volte a  garantire  che  i  modelli  di  dichiarazione,  le          relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e          i  documenti  di  prassi  amministrativa  siano   messi   a          disposizione del  contribuente,  con  idonee  modalita'  di          comunicazione e  di  pubblicita',  almeno  sessanta  giorni          prima   del   termine   assegnato   al   contribuente   per          l'adempimento al quale si riferiscono.                 3-bis. I modelli  e  le  relative  istruzioni  devono          essere comprensibili  anche  ai  contribuenti  sforniti  di          conoscenze   in   materia   tributaria.   L'amministrazione          finanziaria assicura che il contribuente possa  ottemperare          agli obblighi tributari con il minor numero di  adempimenti          e nelle forme meno costose e piu' agevoli.                 3-ter. Le amministrazioni interessate provvedono alle          attivita' relative  all'attuazione  dei  commi  3  e  3-bis          nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e  strumentali          disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi          o maggiori oneri per la finanza pubblica.                 4. Al contribuente non possono, in ogni caso,  essere          richiesti  documenti  ed  informazioni  gia'  in   possesso          dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni          pubbliche indicate  dal  contribuente.  Tali  documenti  ed          informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi  2          e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di          accertamento d'ufficio  di  fatti,  stati  e  qualita'  del          soggetto interessato dalla azione amministrativa.                 5.  Prima  di  procedere  alle  iscrizioni  a   ruolo          derivanti  dalla  liquidazione  di  tributi  risultanti  da          dichiarazioni, qualora  sussistano  incertezze  su  aspetti          rilevanti    della     dichiarazione,     l'amministrazione          finanziaria deve invitare  il  contribuente,  a  mezzo  del          servizio postale  o  con  mezzi  telematici,  a  fornire  i          chiarimenti necessari o a  produrre  i  documenti  mancanti          entro un termine congruo e comunque non inferiore a  trenta          giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione  si          applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga          la spettanza di un minor rimborso  di  imposta  rispetto  a          quello  richiesto.   La   disposizione   non   si   applica          nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per  i  quali          il contribuente non e' tenuto ad effettuare  il  versamento          diretto. Sono nulli i provvedimenti  emessi  in  violazione          delle disposizioni di cui al presente comma.».   |  
|   |                              Art. 4 octies                 Obbligo di invito al contraddittorio 
   1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) all'articolo 5 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:   «3-bis. Qualora tra la data di comparizione, di  cui  al  comma  1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere  di notificazione  dell'atto  impositivo  intercorrano  meno  di  novanta giorni, il  termine  di  decadenza  per  la  notificazione  dell'atto impositivo e' automaticamente  prorogato  di  centoventi  giorni,  in deroga al termine ordinario»;     b) prima dell'articolo 6 e' inserito il seguente:   «Art. 5-ter. - (Invito obbligatorio) - 1. L'ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo  verbale  di  chiusura delle operazioni  da  parte  degli  organi  di  controllo,  prima  di emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire  di cui all'articolo  5  per  l'avvio  del  procedimento  di  definizione dell'accertamento.   2. Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio  di  cui al comma 1 gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633.   3. In  caso  di  mancata  adesione,  l'avviso  di  accertamento  e' specificamente motivato in relazione  ai  chiarimenti  forniti  e  ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.   4. In tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo  per  la  riscossione,  l'ufficio puo' notificare direttamente l'avviso di accertamento  non  preceduto dall'invito di cui al comma 1.   5. Fuori dei  casi  di  cui  al  comma  4,  il  mancato  avvio  del contraddittorio  mediante  l'invito  di  cui  al  comma  1   comporta l'invalidita' dell'avviso  di  accertamento  qualora,  a  seguito  di impugnazione, il contribuente dimostri in  concreto  le  ragioni  che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.   6. Restano ferme le disposizioni che  prevedono  la  partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento»;     c) al comma 2 dell'articolo 6, le parole: «di cui all'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5 e 5-ter».   2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  agli  avvisi  di accertamento emessi dal 1° luglio 2020.   3.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita' relative  all'attuazione  del  presente  articolo  nell'ambito  delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza pubblica.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo degli articoli 5 e 6, comma 2,  5          del  decreto   legislativo   19   giugno   1997,   n.   218          (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e  di          conciliazione giudiziale), come modificato  dalla  presente          legge:                 «Art. 5 (Avvio  del  procedimento).  -  1.  L'ufficio          invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono          indicati:                   a)   i   periodi   di   imposta   suscettibili   di          accertamento;                   b) il giorno e  il  luogo  della  comparizione  per          definire l'accertamento con adesione;                   c)  le  maggiori  imposte,  ritenute,   contributi,          sanzioni ed interessi dovuti;                   d)   i   motivi   che   hanno   dato   luogo   alla          determinazione   delle   maggiori   imposte,   ritenute   e          contributi di cui alla lettera c).                 1-bis.                 1-ter.                 1-quater.                 1-quinquies.                 2.                 3.               3-bis. Qualora tra la data di comparizione, di  cui  al          comma   1,   lettera   b),   e    quella    di    decadenza          dell'amministrazione dal potere di notificazione  dell'atto          impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il  termine          di decadenza per la notificazione dell'atto  impositivo  e'          automaticamente prorogato di centoventi giorni,  in  deroga          al termine ordinario.»               «Art. 6 (Istanza del contribuente). - (Omissis).                 2.  Il  contribuente  nei  cui  confronti  sia  stato          notificato avviso  di  accertamento  o  di  rettifica,  non          preceduto dall'invito di cui agli articoli 5 e 5-ter,  puo'          formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto  innanzi          la commissione tributaria  provinciale,  istanza  in  carta          libera di accertamento con adesione, indicando  il  proprio          recapito, anche telefonico.                 (Omissis).».   |  
|   |                              Art. 4 novies        Norma di interpretazione autentica in materia di difesa          in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione 
   1. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016,  n. 225, si interpreta nel senso che la  disposizione  dell'articolo  43, quarto comma, del testo unico di cui  al  regio  decreto  30  ottobre 1933, n.1611, si applica esclusivamente nei  casi  in  cui  l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa  in giudizio, intende  non  avvalersi  dell'Avvocatura  dello  Stato  nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;  la  medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilita' della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo vigente del comma 8  dell'art.  1          del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre  2016,  n.   225          (Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale   e   per   il          finanziamento di esigenze indifferibili):                 «Art. 1 (Disposizioni in materia di  soppressione  di          Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello  Stato).  -          (Omissis).                 8. L'ente e' autorizzato ad avvalersi del  patrocinio          dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 del testo          unico  delle  leggi  e   delle   norme   giuridiche   sulla          rappresentanza  e  difesa  in  giudizio   dello   Stato   e          sull'ordinamento dell'Avvocatura dello  Stato,  di  cui  al          regio decreto 30 ottobre 1933,  n.  1611,  fatte  salve  le          ipotesi di conflitto e comunque su base  convenzionale.  Lo          stesso  ente  puo'  altresi'  avvalersi,  sulla   base   di          specifici criteri definiti negli atti di carattere generale          deliberati ai sensi del comma 5 del presente  articolo,  di          avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni  di          cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18  aprile          2016, n. 50, ovvero puo' avvalersi ed essere rappresentato,          davanti al tribunale  e  al  giudice  di  pace,  da  propri          dipendenti  delegati,  che  possono   stare   in   giudizio          personalmente;  in  ogni  caso,  ove  vengano  in   rilievo          questioni di massima o aventi notevoli riflessi  economici,          l'Avvocatura dello Stato,  sentito  l'ente,  puo'  assumere          direttamente la trattazione della causa. Per il  patrocinio          davanti alle commissioni tributarie continua ad  applicarsi          l'art. 11, comma 2, del  decreto  legislativo  31  dicembre          1992, n. 546. Per la  tutela  dell'integrita'  dei  bilanci          pubblici e delle entrate degli enti  territoriali,  nonche'          nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel  decreto          legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  le  funzioni  e  le          attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla          riscossione  delle  entrate  degli  enti  locali  e   delle          societa' da  essi  partecipate  sono  affidate  a  soggetti          iscritti  all'albo  previsto  dall'art.  53   del   decreto          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.                 (Omissis).».               - Si riporta il testo dell'art. 43 del regio decreto 30          ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi  e          delle norme giuridiche sulla  rappresentanza  e  difesa  in          giudizio dello  Stato  e  sull'ordinamento  dell'Avvocatura          dello Stato):                 «Art. 43. - L'Avvocatura dello Stato puo' assumere la          rappresentanza e la difesa nei  giudizi  attivi  e  passivi          avanti le Autorita' giudiziarie, i  Collegi  arbitrali,  le          giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni          pubbliche non statali ed enti sovvenzionati,  sottoposti  a          tutela od anche a sola vigilanza dello  Stato,  sempre  che          sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento  o          di altro provvedimento approvato con regio decreto.                 Le disposizioni e i provvedimenti  anzidetti  debbono          essere promossi di concerto coi Ministri per  la  grazia  e          giustizia e per le finanze.                 Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di  cui  al          primo comma, la rappresentanza  e  la  difesa  nei  giudizi          indicati nello stesso comma sono assunte  dalla  Avvocatura          dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi          di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.                 Salve   le   ipotesi   di   conflitto,    ove    tali          amministrazioni ed enti  intendano  in  casi  speciali  non          avvalersi della Avvocatura dello  Stato,  debbono  adottare          apposita motivata delibera da  sottoporre  agli  organi  di          vigilanza.                 Le disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi  sono          estese agli  enti  regionali,  previa  deliberazione  degli          organi competenti.».   |  
|   |                              Art. 4 decies                  Norma di interpretazione autentica                  in materia di ravvedimento parziale 
   1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n. 472, e' inserito il seguente:     «Art. 13-bis. - (Ravvedimento parziale) -  1.  L'articolo  13  si interpreta nel senso che e' consentito al contribuente  di  avvalersi dell'istituto  del  ravvedimento  anche   in   caso   di   versamento frazionato, purche' nei tempi prescritti dalle  lettere  a),  a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo  articolo 13. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia  versata  in  ritardo  e  il ravvedimento, con il versamento della  sanzione  e  degli  interessi, intervenga successivamente, la  sanzione  applicabile  corrisponde  a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi  sono dovuti per l'intero periodo del ritardo;  la  riduzione  prevista  in caso di ravvedimento e' riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento  tardivo  dell'imposta  frazionata  in scadenze  differenti,   al   contribuente   e'   consentito   operare autonomamente il  ravvedimento  per  i  singoli  versamenti,  con  le riduzioni di cui al precedente  periodo,  ovvero  per  il  versamento complessivo, applicando  in  tal  caso  alla  sanzione  la  riduzione individuata in base alla data in cui la stessa e' regolarizzata.   2. Le disposizioni del  presente  articolo  si  applicano  ai  soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate».     |  
|   |                                 Art. 5                         Rientro dei cervelli 
   1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:   «1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati  a  quelli di lavoro dipendente e i  redditi  di  lavoro  autonomo  prodotti  in Italia da lavoratori che trasferiscono la  residenza  nel  territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla  formazione  del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro  ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:     a) i lavoratori non  sono  stati  residenti  in  Italia  nei  due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;     b)  l'attivita'  lavorativa  e'  prestata   prevalentemente   nel territorio italiano. »;     b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis.  Il  regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti  dai soggetti  identificati  dal  comma  1  o  dal  comma  2  che  avviano un'attivita' d'impresa in Italia, a  partire  dal  periodo  d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.»;     c)  dopo  il  comma  3  e'  inserito  il  seguente:  «3-bis.   Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori  cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne  o  a carico, anche in affido preadottivo.  Le  disposizioni  del  presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di  imposta  anche nel  caso  in  cui  i  lavoratori  diventino  proprietari  di  almeno un'unita' immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al  trasferimento  in  Italia  o  nei  dodici  mesi   precedenti   al trasferimento;   l'unita'   immobiliare   puo'   essere    acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o  dai figli, anche in comproprieta'. In entrambi i casi, i redditi  di  cui al comma 1, negli ulteriori cinque  periodi  di  imposta,  concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che  abbiano  almeno  tre  figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi  di  cui al comma 1, negli ulteriori cinque  periodi  di  imposta,  concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento del loro ammontare.»;     d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:       «5-bis. La percentuale di cui al comma 1 e' ridotta al  10  per cento per i soggetti che trasferiscono  la  residenza  in  una  delle seguenti regioni:  Abruzzo,  Molise,  Campania,  Puglia,  Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.       5-ter. I cittadini italiani  non  iscritti  all'Anagrafe  degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a  decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31  dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purche' abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di  una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per  il  periodo di cui al comma 1, lettera a). Con riferimento ai  periodi  d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni  stato  e  grado  del giudizio nonche' per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  ai  cittadini  italiani  non iscritti all'AIRE rientrati in  Italia  entro  il  31  dicembre  2019 spettano i benefici fiscali di cui al  presente  articolo  nel  testo vigente al 31 dicembre 2018, purche' abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie  imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Non  si  fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.       5-quater. Per i rapporti di cui alla legge 23  marzo  1981,  n. 91, ferme restando le condizioni  di  cui  al  presente  articolo,  i redditi di cui al comma 1  concorrono  alla  formazione  del  reddito complessivo limitatamente al 50 per  cento  del  loro  ammontare.  Ai rapporti di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis, quarto periodo, e 5-bis.       5-quinquies.  Per  i  rapporti  di  cui  al   comma   5-quater, l'esercizio  dell'opzione  per  il  regime  agevolato  ivi   previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al  primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato  per  essere  riassegnate  a  un  apposito  capitolo,  da istituire nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per il successivo trasferimento  al  bilancio  autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, su proposta dell'autorita' di Governo delegata per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione del  presente  comma, definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.   2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e  d)  si applicano ai soggetti che trasferiscono la  residenza  in  Italia  ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917 a partire dal periodo  d'imposta  successivo  a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.   3. All'articolo 8-bis del decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, il comma 2 e' sostituito dal seguente:   «2. Le disposizioni contenute nell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30 luglio 2010, n. 122, e nell'articolo 16 del  decreto  legislativo  14 settembre 2015, n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni  e dei limiti del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione,  del  18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, del regolamento (UE) 1408/2013 della  Commissione,  del  18  dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  de  minimis  nel settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della  Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli  articoli  107  e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.».   4. All'articolo  44  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 3, le parole: «nei tre periodi d'imposta  successivi» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nei  cinque  periodi   d'imposta successivi»;     b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:       «3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano  nel periodo d'imposta in cui il  ricercatore  o  docente  trasferisce  la residenza ai sensi dell'articolo 2 del decreto del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nel territorio dello Stato e  nei sette periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la  residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori  con  un  figlio minorenne o a carico, anche in  affido  preadottivo  e  nel  caso  di docenti e ricercatori che diventino proprietari di  almeno  un'unita' immobiliare  di  tipo  residenziale  in  Italia,  successivamente  al trasferimento in Italia della residenza ai sensi dell'articolo 2  del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 o nei  dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unita'  immobiliare  puo'  essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprieta'. Per i  docenti  e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico,  anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2  si applicano nel periodo d'imposta  in  cui  il  ricercatore  o  docente diviene  residente,  ai  sensi  dell'articolo  2  del   decreto   del Presidente della Repubblica n. 917 del  1986,  nel  territorio  dello Stato e nei dieci periodi d'imposta successivi, sempre  che  permanga la residenza fiscale nel territorio dello  Stato.  Per  i  docenti  o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico,  anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2  si applicano nel periodo d'imposta  in  cui  il  ricercatore  o  docente diviene  residente,  ai  sensi  dell'articolo  2  del   decreto   del Presidente della Repubblica n. 917 del  1986,  nel  territorio  dello Stato e nei dodici periodi d'imposta successivi, sempre che  permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.       3-quater.  I  docenti  o  ricercatori  italiani  non   iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati  in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali  di  cui  al presente articolo purche' abbiano avuto  la  residenza  in  un  altro Stato ai sensi di una convenzione contro le  doppie  imposizioni  sui redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1,  lettera  a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Con riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti  impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie  pendenti  in  ogni stato e grado del giudizio nonche' per  i  periodi  d'imposta  per  i quali non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai docenti e ricercatori italiani non  iscritti  all'AIRE  rientrati  in  Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano  i  benefici  fiscali  di  cui  al presente articolo nel testo vigente  al  31  dicembre  2018,  purche' abbiano avuto la  residenza  in  un  altro  Stato  ai  sensi  di  una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per  il  periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.».   5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), si applicano ai soggetti  che  trasferiscono  la  residenza  in  Italia  ai  sensi dell'articolo 2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n.917 a partire dal  periodo  d'imposta  successivo  a quello  in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto.».   5-bis. All'articolo 24, comma 4, della legge 30 dicembre  2010,  n. 240, le parole da: «I contratti di cui al comma 3, lettera  a)»  fino a: «esclusivamente con regime di tempo pieno» sono  sostituite  dalle seguenti: «I contratti di cui al comma 3, lettere a)  e  b),  possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito».  
           Riferimenti normativi 
               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  16  del   decreto          legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (Disposizioni recanti          misure per la  crescita  e  l'internazionalizzazione  delle          imprese), come modificato dalla presente legge:                 «Art. 16 (Regime speciale per lavoratori rimpatriati)          - 1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a          quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro  autonomo          prodotti in  Italia  da  lavoratori  che  trasferiscono  la          residenza nel territorio dello Stato ai sensi  dell'art.  2          del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre          1986,  n.  917,  concorrono  alla  formazione  del  reddito          complessivo  limitatamente  al  30  per  cento   del   loro          ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:                   a) i lavoratori non sono stati residenti in  Italia          nei  due   periodi   d'imposta   precedenti   il   predetto          trasferimento e si impegnano  a  risiedere  in  Italia  per          almeno due anni;                   b)    l'attivita'    lavorativa     e'     prestata          prevalentemente nel territorio italiano.                 1-bis. Il regime di cui al comma 1 si  applica  anche          ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal          comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attivita' d'impresa in          Italia, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello          in corso al 31 dicembre 2019.                 2. Il criterio di determinazione del reddito  di  cui          al comma 1 si applica anche ai soggetti di cui all'art.  2,          comma 1, della legge 30  dicembre  2010,  n.  238,  le  cui          categorie   vengono   individuate   tenendo   conto   delle          specifiche  esperienze  e  qualificazioni  scientifiche   e          professionali con il decreto del Ministro  dell'economia  e          delle  finanze  di  cui  al  comma  3.   Il   criterio   di          determinazione del reddito di cui al  comma  1  si  applica          anche ai cittadini di Stati diversi da quelli  appartenenti          all'Unione  europea,  con  i  quali  sia  in   vigore   una          convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di          imposte sul reddito ovvero  un  accordo  sullo  scambio  di          informazioni in materia fiscale, in possesso di un  diploma          di laurea, che hanno svolto continuativamente  un'attivita'          di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori          dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno          svolto  continuativamente  un'attivita'  di  studio   fuori          dall'Italia  negli  ultimi  ventiquattro   mesi   o   piu',          conseguendo un diploma di  laurea  o  una  specializzazione          post lauream.                 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano          a decorrere dal periodo di imposta in cui  e'  avvenuto  il          trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai          sensi  dell'art.  2  del  testo  unico  delle  imposte  sui          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della          Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e  per  i  quattro          periodi successivi. Con decreto del Ministro  dell'economia          e delle finanze, da emanarsi  entro  novanta  giorni  dalla          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono          adottate  le  disposizioni  di  attuazione   del   presente          articolo   anche   relativamente   alle   disposizioni   di          coordinamento con le altre  norme  agevolative  vigenti  in          materia, nonche' relativamente alle cause di decadenza  dal          beneficio.                 3-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si          applicano  per  ulteriori  cinque  periodi  di  imposta  ai          lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche          in  affido  preadottivo.  Le  disposizioni   del   presente          articolo si  applicano  per  ulteriori  cinque  periodi  di          imposta anche  nel  caso  in  cui  i  lavoratori  diventino          proprietari  di  almeno  un'unita'  immobiliare   di   tipo          residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in          Italia o  nei  dodici  mesi  precedenti  al  trasferimento;          l'unita' immobiliare puo'  essere  acquistata  direttamente          dal lavoratore oppure dal coniuge,  dal  convivente  o  dai          figli, anche  in  comproprieta'.  In  entrambi  i  casi,  i          redditi di cui al comma 1, negli ulteriori  cinque  periodi          di  imposta,  concorrono  alla   formazione   del   reddito          complessivo  limitatamente  al  50  per  cento   del   loro          ammontare. Per i lavoratori che abbiano  almeno  tre  figli          minorenni o  a  carico,  anche  in  affido  preadottivo,  i          redditi di cui al comma 1, negli ulteriori  cinque  periodi          di  imposta,  concorrono  alla   formazione   del   reddito          complessivo  limitatamente  al  10  per  cento   del   loro          ammontare.                 4. Il comma 12-octies dell'art. 10 del  decreto-legge          31 dicembre 2014, n. 192,  convertito,  con  modificazioni,          dalla legge  27  febbraio  2015,  n.  11,  e'  abrogato.  I          soggetti di  cui  all'art.  2,  comma  1,  della  legge  30          dicembre 2010, n. 238, che si  sono  trasferiti  in  Italia          entro  il  31  dicembre  2015  applicano,  per  il  periodo          d'imposta in  corso  al  31  dicembre  2016  e  per  quello          successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge  nei          limiti e  alle  condizioni  ivi  indicati;  in  alternativa          possono optare, con le modalita' definite con provvedimento          del direttore dell'Agenzia delle entrate da  emanare  entro          tre mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente          disposizione, per il regime agevolativo di cui al  presente          articolo.                 5. All'art. 2, comma 1, lettere a) e b), della  legge          30 dicembre 2010, n. 238,  le  parole:  «nati  dopo  il  1°          gennaio 1969» sono abrogate.                 5-bis. La percentuale di cui al comma 1 e' ridotta al          10 per cento per i soggetti che trasferiscono la  residenza          in una delle seguenti regioni: Abruzzo,  Molise,  Campania,          Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.                 5-ter. I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe          degli italiani residenti  all'estero  (AIRE)  rientrati  in          Italia a  decorrere  dal  periodo  d'imposta  successivo  a          quello in corso al 31 dicembre  2019  possono  accedere  ai          benefici  fiscali  di  cui  al  presente  articolo  purche'          abbiano avuto la residenza in un altro Stato  ai  sensi  di          una convenzione contro le doppie  imposizioni  sui  redditi          per  il  periodo  di  cui  al  comma  1,  lettera  a).  Con          riferimento ai periodi d'imposta per i  quali  siano  stati          notificati  atti  impositivi  ancora   impugnabili   ovvero          oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado  del          giudizio nonche' per i periodi d'imposta per  i  quali  non          sono decorsi i termini di cui all'art. 43 del  decreto  del          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  ai          cittadini  italiani  non  iscritti  all'AIRE  rientrati  in          Italia entro  il  31  dicembre  2019  spettano  i  benefici          fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31          dicembre 2018, purche' abbiano avuto  la  residenza  in  un          altro Stato ai sensi di una convenzione  contro  le  doppie          imposizioni sui redditi per il periodo di cui al  comma  1,          lettera a). Non si fa luogo,  in  ogni  caso,  al  rimborso          delle imposte versate in adempimento spontaneo.                 5-quater. Per i rapporti di cui alla legge  23  marzo          1981, n.  91,  ferme  restando  le  condizioni  di  cui  al          presente articolo, i redditi di cui al comma  1  concorrono          alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50          per cento del loro ammontare. Ai rapporti di cui  al  primo          periodo non si applicano le disposizioni dei  commi  3-bis,          quarto periodo, e 5-bis.               5-quinquies. Per i rapporti di cui al  comma  5-quater,          l'esercizio  dell'opzione  per  il  regime  agevolato   ivi          previsto comporta il versamento di un contributo pari  allo          0,5 per cento della base imponibile. Le  entrate  derivanti          dal contributo di cui al primo periodo sono  versate  a  un          apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per          essere riassegnate a un  apposito  capitolo,  da  istituire          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e          delle finanze per il successivo trasferimento  al  bilancio          autonomo della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  per          il potenziamento dei settori  giovanili.  Con  decreto  del          Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   su   proposta          dell'autorita' di  Governo  delegata  per  lo  sport  e  di          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,          sono definiti i criteri e le modalita'  di  attuazione  del          presente  comma,  definiti  con  il  decreto  del  Ministro          dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.».               - Si riporta il testo vigente dell'art.  2  del  citato          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:                 «Art. 2 (Soggetti passivi).  -  1.  Soggetti  passivi          dell'imposta sono  le  persone  fisiche,  residenti  e  non          residenti nel territorio dello Stato.                 2. Ai fini delle imposte sui redditi  si  considerano          residenti le persone che per la maggior parte  del  periodo          di imposta sono iscritte nelle anagrafi  della  popolazione          residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o          la residenza ai sensi del codice civile.                 2- bis.  Si  considerano  altresi'  residenti,  salvo          prova contraria,  i  cittadini  italiani  cancellati  dalle          anagrafi della popolazione residente e trasferiti in  Stati          o territori diversi da quelli individuati con  decreto  del          Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella          Gazzetta Ufficiale.».               - Si riporta il testo dell'art. 8-bis del decreto-legge          16 ottobre 2017, n.  148,  convertito,  con  modificazioni,          dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172  (Disposizioni  urgenti          in materia finanziaria e per esigenze indifferibili),  come          modificato dalla presente legge:                 «Art.  8-bis  (Regime  fiscale   per   i   lavoratori          rimpatriati). - 1. In deroga alle disposizioni  di  cui  al          secondo periodo  del  comma  4  dell'art.  16  del  decreto          legislativo 14 settembre 2015, n. 147, l'opzione esercitata          ai sensi del  medesimo  comma  4  produce  effetti  per  il          quadriennio  2017-2020.  Per  il  periodo  d'imposta   2016          restano applicabili le disposizioni di cui  alla  legge  30          dicembre 2010, n.  238.  Con  provvedimento  del  direttore          dell'Agenzia delle  entrate,  da  adottare  entro  sessanta          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di          conversione  del  presente  decreto,  sono   stabilite   le          modalita'   di   restituzione   delle   maggiori    imposte          eventualmente versate per l'anno 2016.                 2.  Le  disposizioni  contenute  nell'art.   44   del          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e          nell'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.          147, si applicano  nel  rispetto  delle  condizioni  e  dei          limiti del regolamento (UE)  1407/2013  della  Commissione,          del  18  dicembre  2013,  relativo  all'applicazione  degli          articoli  107  e  108  del   Trattato   sul   funzionamento          dell'Unione europea agli aiuti de minimis, del  regolamento          (UE) 1408/2013 della Commissione,  del  18  dicembre  2013,          relativo all'applicazione degli  articoli  107  e  108  del          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  agli  aiuti          de minimis nel settore agricolo,  e  del  regolamento  (UE)          717/2014 della Commissione, del 27  giugno  2014,  relativo          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel          settore della pesca e dell'acquacoltura.                 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a          13,4 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede  mediante          riduzione del Fondo per interventi strutturali di  politica          economica, di cui all'art. 10, comma 5,  del  decreto-legge          29 novembre 2004, n. 282,  convertito,  con  modificazioni,          dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»               - Si riporta il testo dell'art. 44 del decreto-legge 31          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia  di          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),          come modificato dalla presente legge:                 «Art. 44 (Incentivi  per  il  rientro  in  Italia  di          ricercatori residenti  all'estero).  -  1.  Ai  fini  delle          imposte sui redditi e' escluso dalla formazione del reddito          di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento  degli          emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che,  in          possesso di titolo di studio universitario o  equiparato  e          non occasionalmente residenti  all'estero,  abbiano  svolto          documentata  attivita'  di  ricerca  o  docenza  all'estero          presso centri di ricerca pubblici o privati  o  universita'          per almeno due anni continuativi e che vengono  a  svolgere          la loro attivita' in Italia, acquisendo conseguentemente la          residenza fiscale nel territorio dello Stato.                 2. Gli emolumenti di cui al comma  1  non  concorrono          alla  formazione  del   valore   della   produzione   netta          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.                 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano          a decorrere dal 1° gennaio 2011, nel periodo  d'imposta  in          cui  il  ricercatore  diviene  fiscalmente  residente   nel          territorio dello  Stato  e  nei  cinque  periodi  d'imposta          successivi sempre che  permanga  la  residenza  fiscale  in          Italia.                 3-bis. All'art. 4 della legge 2 agosto 1999, n.  264,          dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:                 «1-bis. La prova di ammissione  ai  corsi  svolti  in          lingua straniera e' predisposta direttamente nella medesima          lingua.».                 3-ter. Le disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2  si          applicano nel periodo d'imposta in  cui  il  ricercatore  o          docente trasferisce la residenza ai sensi dell'art.  2  del          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,          n. 917 nel territorio  dello  Stato  e  nei  sette  periodi          d'imposta successivi,  sempre  che  permanga  la  residenza          fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un          figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo  e          nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari          di almeno un'unita' immobiliare  di  tipo  residenziale  in          Italia, successivamente al trasferimento  in  Italia  della          residenza ai sensi dell'art. 2 del decreto  del  Presidente          della  Repubblica  n.  917  del  1986  o  nei  dodici  mesi          precedenti  al  trasferimento;  l'unita'  immobiliare  puo'          essere acquistata direttamente dal  docente  e  ricercatore          oppure dal coniuge, dal convivente o dai  figli,  anche  in          comproprieta'. Per i  docenti  e  ricercatori  che  abbiano          almeno due figli minorenni o  a  carico,  anche  in  affido          preadottivo, le disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2  si          applicano nel periodo d'imposta in  cui  il  ricercatore  o          docente diviene residente, ai sensi dell'art. 2 del decreto          del Presidente  della  Repubblica  n.  917  del  1986,  nel          territorio  dello  Stato  e  nei  dieci  periodi  d'imposta          successivi, sempre che permanga la  residenza  fiscale  nel          territorio dello Stato. Per i  docenti  o  ricercatori  che          abbiano almeno tre figli minorenni o  a  carico,  anche  in          affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1  e  2          si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore  o          docente diviene residente, ai sensi dell'art. 2 del decreto          del Presidente  della  Repubblica  n.  917  del  1986,  nel          territorio dello  Stato  e  nei  dodici  periodi  d'imposta          successivi, sempre che permanga la  residenza  fiscale  nel          territorio dello Stato.               3-quater. I docenti o ricercatori italiani non iscritti          all'Anagrafe degli  italiani  residenti  all'estero  (AIRE)          rientrati in  Italia  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta          successivo a quello in corso al 31  dicembre  2019  possono          accedere ai benefici fiscali di cui  al  presente  articolo          purche' abbiano avuto la residenza in  un  altro  Stato  ai          sensi di una convenzione contro le doppie  imposizioni  sui          redditi per il periodo di cui all'art. 16, comma 1, lettera          a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.  Con          riferimento ai periodi d'imposta per i  quali  siano  stati          notificati  atti  impositivi  ancora   impugnabili   ovvero          oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado  del          giudizio nonche' per i periodi d'imposta per  i  quali  non          sono decorsi i termini di cui all'art. 43 del  decreto  del          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  ai          docenti  e  ricercatori  italiani  non  iscritti   all'AIRE          rientrati in Italia entro il 31 dicembre  2019  spettano  i          benefici fiscali di cui  al  presente  articolo  nel  testo          vigente al 31  dicembre  2018,  purche'  abbiano  avuto  la          residenza in un altro Stato ai  sensi  di  una  convenzione          contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo  di          cui  all'art.  16,  comma  1,  lettera  a),   del   decreto          legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Non si fa luogo,  in          ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento          spontaneo.».               - Si riporta il testo del comma 4  dell'art.  24  della          legge 30  dicembre  2010,  n.  240  (Norme  in  materia  di          organizzazione delle universita', di personale accademico e          reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare  la          qualita' e l'efficienza del  sistema  universitario),  come          modificato dalla presente legge:                 «Art.  24  (Ricercatori  a  tempo   determinato).   -          (Omissis).                 4. I contratti di cui al comma 3, lettere  a)  e  b),          possono prevedere il regime  di  tempo  pieno  o  di  tempo          definito. I contratti di cui al comma 3, lettera  b),  sono          stipulati  esclusivamente  con  regime  di   tempo   pieno.          L'impegno  annuo  complessivo  per  lo  svolgimento   delle          attivita' di  didattica,  di  didattica  integrativa  e  di          servizio agli studenti e' pari a 350 ore per il  regime  di          tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.                 (Omissis).».   |  
|   |                               Art. 5 bis   Modifiche all'articolo 24-ter  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917 
   1. All'articolo 24-ter del testo unico delle imposte  sui  redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986, n. 917, in materia di imposta sostitutiva sui redditi  delle  persone fisiche  titolari  di  redditi  da  pensione  di  fonte  estera   che trasferiscono la propria  residenza  fiscale  nel  Mezzogiorno,  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 1, le parole: «percepiti  da  fonte  estera  o»  sono soppresse;     b) al comma 4, la parola: «cinque» e' sostituita dalla  seguente: «nove»;     c) il comma 7 e' sostituito dal seguente:   «7. L'opzione e' revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  nei periodi  d'imposta  precedenti.  Gli  effetti  dell'opzione  non   si producono  laddove  sia  accertata  l'insussistenza   dei   requisiti previsti dal presente articolo, ovvero  cessano  al  venir  meno  dei medesimi requisiti. Gli effetti dell'opzione  cessano,  altresi',  in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva di  cui al comma 1  nella  misura  e  nel  termine  previsti,  salvo  che  il versamento dell'imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di scadenza del  pagamento  del  saldo  relativo  al  periodo  d'imposta successivo a quello a cui l'omissione si riferisce.  Resta  fermo  il pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi. La revoca  o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione»;     d) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:   «8-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate sono stabilite le modalita' del regime di cui al presente articolo».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta  il  testo  dell'art.  24-ter  del  citato          decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del  1986,          come modificato dalla presente legge:                 «Art. 24-ter (Opzione per l'imposta  sostitutiva  sui          redditi  delle  persone  fisiche  titolari  di  redditi  da          pensione di  fonte  estera  che  trasferiscono  la  propria          residenza fiscale nel Mezzogiorno). -  1.  Fatte  salve  le          disposizioni dell'art. 24-bis, le persone fisiche, titolari          dei redditi da  pensione  di  cui  all'art.  49,  comma  2,          lettera a), erogati da soggetti esteri,  che  trasferiscono          in Italia la propria residenza ai sensi dell'art. 2,  comma          2, in uno  dei  comuni  appartenenti  al  territorio  delle          regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania,  Basilicata,          Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non  superiore  a          20.000 abitanti, possono optare per  l'assoggettamento  dei          redditi  di  qualunque  categoria,   prodotti   all'estero,          individuati secondo i criteri di cui all'art. 165, comma 2,          a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con          aliquota del 7  per  cento  per  ciascuno  dei  periodi  di          imposta di validita' dell'opzione.                 2. L'opzione di cui al comma 1  e'  esercitata  dalle          persone fisiche che non siano state  fiscalmente  residenti          in Italia ai sensi dell'art. 2, comma 2, nei cinque periodi          d'imposta precedenti a  quello  in  cui  l'opzione  diviene          efficace ai sensi del comma 5. Possono esercitare l'opzione          di cui al comma 1 le persone fisiche che  trasferiscono  la          residenza da Paesi con i quali sono in  vigore  accordi  di          cooperazione amministrativa.                 3. Le persone fisiche di cui al comma 1  indicano  la          giurisdizione  o  le  giurisdizioni  in  cui  hanno   avuto          l'ultima  residenza   fiscale   prima   dell'esercizio   di          validita' dell'opzione. L'Agenzia delle  entrate  trasmette          tali  informazioni,  attraverso  gli  idonei  strumenti  di          cooperazione amministrativa, alle autorita'  fiscali  delle          giurisdizioni  indicate  come  luogo  di  ultima  residenza          fiscale prima dell'esercizio di validita' dell'opzione.                 4. L'opzione di cui al comma 1 e' valida per i  primi          nove periodi d'imposta successivi a quello in  cui  diviene          efficace ai sensi del comma 5.                 5. L'opzione di cui al comma 1  e'  esercitata  nella          dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta  in          cui viene trasferita la residenza in Italia  ai  sensi  del          comma  1  ed  e'  efficace  a  decorrere  da  tale  periodo          d'imposta.                 6. L'imposta e' versata in unica soluzione  entro  il          termine previsto per il versamento del saldo delle  imposte          sui  redditi.  Per  l'accertamento,  la   riscossione,   il          contenzioso  e  le  sanzioni  si   applicano,   in   quanto          compatibili, le disposizioni  previste  per  l'imposta  sui          redditi.  L'imposta  non  e'  deducibile  da   nessun'altra          imposta o contributo.                 7. L'opzione e' revocabile dal contribuente. Nel caso          di revoca da parte del contribuente sono  fatti  salvi  gli          effetti prodotti  nei  periodi  d'imposta  precedenti.  Gli          effetti dell'opzione non si producono laddove sia accertata          l'insussistenza  dei  requisiti   previsti   dal   presente          articolo,  ovvero  cessano  al  venir  meno  dei   medesimi          requisiti. Gli effetti dell'opzione cessano,  altresi',  in          caso  di  omesso   o   parziale   versamento   dell'imposta          sostitutiva di cui al comma 1 nella misura  e  nel  termine          previsti, salvo che il versamento dell'imposta  sostitutiva          venga effettuato entro la data di  scadenza  del  pagamento          del saldo relativo al periodo d'imposta successivo a quello          a cui l'omissione si riferisce. Resta  fermo  il  pagamento          delle sanzioni di cui all'art. 13,  comma  1,  del  decreto          legislativo 18 dicembre 1997, n. ?471, e  degli  interessi.          La revoca o la decadenza dal regime precludono  l'esercizio          di una nuova opzione.                 8. Le persone fisiche  di  cui  al  comma  1  possono          manifestare la facolta' di non avvalersi  dell'applicazione          dell'imposta  sostitutiva  con   riferimento   ai   redditi          prodotti in uno o piu' Stati o  territori  esteri,  dandone          specifica indicazione in  sede  di  esercizio  dell'opzione          ovvero con successiva modifica della  stessa.  Soltanto  in          tal caso, per i  redditi  prodotti  nei  suddetti  Stati  o          territori esteri si applica il regime ordinario  e  compete          il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.  Ai          fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in          cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri          di cui all'art. 23.               8-bis. Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia          delle entrate sono stabilite le modalita' del regime di cui          al presente articolo.».   |  
|   |                               Art. 5 ter                  Disposizioni in materia di progetti                        di innovazione sociale 
   1. All'articolo 60-ter del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  e' aggiunto, in fine, il seguente comma:   «3-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile e i  processi di innovazione sociale, sono esenti dall'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche i proventi ricevuti a titolo di contributi in natura, definiti dall'articolo 56,  paragrafo  2,  del  regolamento  (CE)  n. 1083/2006  del  Consiglio,  dell'11  luglio  2006,  per  progetti  di innovazione sociale ai sensi dell'articolo 8 del decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  n. 84/Ric del 2 marzo 2012».   2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 0,55 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta  il  testo  dell'art.  60-ter  del  citato          decreto-legge   n.   50   del   2017,    convertito,    con          modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,  come          modificato dalla presente legge:                 «Art. 60-ter  (Disposizioni  di  semplificazione  per          progetti di social innovation). - 1. Al fine di  conseguire          il  piu'  adeguato  ed  efficace  sviluppo  e  la  completa          realizzazione  dei  progetti  promossi  nell'ambito   degli          interventi  di  social  innovation,  in  coerenza  con   il          Programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui all'art. 1,          comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,  il          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca          e' autorizzato a trasferire la proprieta' intellettuale dei          progetti nonche' la proprieta' dei beni strumentali e delle          attrezzature  realizzati  e  acquisiti  nell'ambito   degli          stessi e la relativa gestione e utilizzazione a favore  dei          soggetti  di  cui  all'art.  1,  comma   2,   del   decreto          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  nell'ambito  delle          regioni meno sviluppate, a titolo gratuito e senza nuovi  o          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.                 2. Per l'attuazione del comma 1  e  per  la  completa          realizzazione e conclusione dei progetti ivi  previsti,  il          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca          provvede  all'erogazione  delle  somme  assegnate  per   le          attivita' e gli investimenti gia' realizzati  e  verificati          dall'amministrazione.                 3. Le disposizioni attuative  emanate  dal  Ministero          dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  devono          ispirarsi a principi e criteri di  semplificazione  per  la          gestione contabile e finanziaria  dei  fondi  destinati  ai          progetti  di   cui   al   comma   1   e   provvedere   alla          regolamentazione piu' efficace e celere delle  modalita'  e          dei termini di conclusione e di gestione degli stessi.               3-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile  e          i processi di innovazione sociale, sono esenti dall'imposta          sul reddito delle persone fisiche  i  proventi  ricevuti  a          titolo di contributi  in  natura,  definiti  dall'art.  56,          paragrafo  2,  del  regolamento  (CE)  n.  1083/2006,   del          Consiglio dell'11 luglio 2006, per progetti di  innovazione          sociale ai sensi dell'art. 8 del decreto  direttoriale  del          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca          n. 84/Ric del 2 marzo 2012.».   |  
|   |                                 Art. 6                   Modifiche al regime dei forfetari 
   1. All'articolo 1, comma 69, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n.190,  dopo  le  parole:  «e  successive  modificazioni»  sono inseritele seguenti: «, ad  eccezione  delle  ritenute  di  cui  agli articoli 23 e 24 del medesimo decreto».   2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,  le disposizioni di cui al comma 1  hanno  effetto  a  decorrere  dal  1° gennaio 2019. L'ammontare complessivo delle ritenute di cui al  comma 1, relative alle somme gia' corrisposte precedentemente alla data  di entrata in vigore del presente decreto, e' trattenuto, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal  terzo  mese  successivo  alla data di entrata in vigore del presente decreto, in tre  rate  mensili di uguale importo, e versato nei termini di cui  all'articolo  8  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.   3. All'articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2018, n.  145, dopo le parole «decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre 1973, n.600»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  ad  eccezione  delle ritenute di cui all'articolo 23 e 24 del medesimo decreto».   3-bis. Al comma 935 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2017, n. 205, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Le  disposizioni di cui al presente comma si  applicano  anche  ai  casi  verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente legge».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo del comma 69  dell'art.  1  della          citata  legge  n.  190  del  2014,  come  modificato  dalla          presente legge:                 «69. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi          dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29          settembre 1973,  n.  600,  e  successive  modificazioni,  i          documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che  applicano          il regime  forfetario  sono  esonerati  dagli  obblighi  di          registrazione e di tenuta  delle  scritture  contabili.  La          dichiarazione dei redditi e' presentata nei termini  e  con          le modalita' definiti nel regolamento di cui al decreto del          Presidente della Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322.  I          contribuenti di cui al comma 54 del presente  articolo  non          sono tenuti a operare le ritenute  alla  fonte  di  cui  al          titolo  III  del  citato  decreto  del   Presidente   della          Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni,  ad          eccezione delle ritenute di cui agli articoli 23 e  24  del          medesimo  decreto;  tuttavia,   nella   dichiarazione   dei          redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale          del  percettore  dei  redditi  per  i  quali  all'atto  del          pagamento degli stessi non e' stata operata la  ritenuta  e          l'ammontare dei redditi stessi.».               - Si riporta il testo vigente dell'art. 3  della  legge          27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di  statuto          dei diritti del contribuente):                 «Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie).          - 1.  Salvo  quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  2,  le          disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.          Relativamente ai tributi periodici le modifiche  introdotte          si  applicano  solo  a  partire   dal   periodo   d'imposta          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore          delle disposizioni che le prevedono.                 2. In  ogni  caso,  le  disposizioni  tributarie  non          possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti  la          cui scadenza  sia  fissata  anteriormente  al  sessantesimo          giorno  dalla  data  della  loro  entrata   in   vigore   o          dell'adozione  dei  provvedimenti  di  attuazione  in  esse          espressamente previsti.                 3. I termini di prescrizione e di decadenza  per  gli          accertamenti di imposta non possono essere prorogati.».               - Si riporta il testo vigente dell'art. 8  del  decreto          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602          (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito):                 «Art. 8 (Termini per  il  versamento  diretto).  -  I          versamenti diretti alle sezioni  di  tesoreria  provinciale          dello Stato e al concessionario devono essere eseguiti:                   1)  entro  i  primi  quindici   giorni   del   mese          successivo a quello in cui e'  stata  operata  la  ritenuta          prevista dall'art. 3, primo comma,  n.  1)  e  dal  secondo          comma, lettere a), f) e h), e sono maturati i premi di  cui          alla lettera g) dello stesso secondo comma;                   2);                   3) nel termine stabilito per la presentazione della          dichiarazione, per  l'imposta  sul  reddito  delle  persone          giuridiche e per l'imposta  locale  sui  redditi  nei  casi          previsti dai numeri 3) e 6) dell'art. 3,  primo  comma,  ed          entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle persone          fisiche nel caso previsto  dal  medesimo  art.  3,  secondo          comma, lettera c);                   3-bis) entro il sedicesimo giorno del secondo  mese          successivo  alla  chiusura  del  periodo  d'imposta  per  i          versamenti previsti dall'art. 3, secondo comma, lettera e);                   3-ter) entro  i  primi  quindici  giorni  del  mese          successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello  di          ciascuna scadenza periodica di interessi,  premi  ed  altri          frutti per  i  versamenti  previsti  dall'art.  3,  secondo          comma, lettera d);                   4);                   5) entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15  ottobre          ed il 15 gennaio di ciascun anno per le ritenute operate  e          gli  importi  versati  dai  soci   nel   trimestre   solare          precedente in relazione agli utili di cui all'art.  27  del          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,          n. 600;                   5-bis) entro il termine per il versamento del saldo          della dichiarazione dei redditi indicato nell'art.  17  del          decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.          435, per la ritenuta prevista dall'art.  27,  comma  3-bis,          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre          1973, n. 600.                   Le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai          sensi del  secondo  comma  dell'art.  26  del  decreto  del          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono          versate in tesoreria secondo  modalita'  da  stabilire  con          decreto del Ministro per le  finanze  di  concerto  con  il          Ministro per il tesoro.».               - Si riporta il testo del comma 21  dell'art.  1  della          legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio          pluriennale per il  triennio  2019-2021),  come  modificato          dalla presente legge:                 «21. I contribuenti  persone  fisiche  che  applicano          l'imposta sostitutiva di cui al comma 17 non sono tenuti  a          operare le ritenute alla fonte di cui  al  titolo  III  del          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,          n. 600, ad eccezione delle ritenute di cui all'art. 23 e 24          del medesimo decreto;  tuttavia,  nella  dichiarazione  dei          redditi, i medesimi contribuenti persone  fisiche  indicano          il codice fiscale del percettore dei redditi  per  i  quali          all'atto del pagamento degli stessi non e' stata operata la          ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.».               - Si riporta il testo del comma 935 dell'art.  1  della          legge 27 dicembre 2017,  n.  205  (Bilancio  di  previsione          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio          pluriennale per il  triennio  2018-2020),  come  modificato          dalla presente legge:                 «935. All'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 18          dicembre 1997, n. 471, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti          periodi: " In caso di applicazione dell'imposta  in  misura          superiore a  quella  effettiva,  erroneamente  assolta  dal          cedente  o  prestatore,  fermo  restando  il  diritto   del          cessionario o committente alla detrazione  ai  sensi  degli          articoli 19 e seguenti del  decreto  del  Presidente  della          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'anzidetto cessionario          o committente e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa          compresa fra  250  euro  e  10.000  euro.  La  restituzione          dell'imposta e' esclusa qualora il versamento sia  avvenuto          in un contesto di frode fiscale". Le disposizioni di cui al          presente comma si  applicano  anche  ai  casi  verificatisi          prima dell'entrata in vigore della presente legge.».   |  
|   |                               Art. 6 bis 
   Semplificazione  degli  obblighi  informativi  dei  contribuenti  che                   applicano il regime forfetario 
   1. All'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi  informativi di cui al periodo precedente sono individuati escludendo i dati e  le informazioni gia' presenti, alla data di approvazione dei modelli  di dichiarazione dei  redditi,  nelle  banche  di  dati  a  disposizione dell'Agenzia delle entrate  o  che  e'  previsto  siano  alla  stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti,  entro la data di presentazione dei medesimi modelli  di  dichiarazione  dei redditi».   2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita' relative  all'attuazione  del  presente  articolo  nell'ambito  delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza pubblica.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo del comma 73  dell'art.  1  della          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato          (legge di stabilita' 2015), come modificato dalla  presente          legge:                 «73. Con il provvedimento del direttore  dell'Agenzia          delle  entrate  recante   approvazione   dei   modelli   da          utilizzare  per   la   dichiarazione   dei   redditi   sono          individuati, per i contribuenti  che  applicano  il  regime          forfetario, specifici  obblighi  informativi  relativamente          all'attivita' svolta. Gli obblighi informativi  di  cui  al          periodo precedente sono individuati escludendo i dati e  le          informazioni gia' presenti, alla data di  approvazione  dei          modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di  dati          a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che e' previsto          siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente          o da altri soggetti, entro la  data  di  presentazione  dei          medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.».   |  
|   |                                 Art. 7        Incentivi per la valorizzazione edilizia e disposizioni                 in materia di vigilanza assicurativa 
   1. Sino  al  31  dicembre  2021,  per  i  trasferimenti  di  interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di  ristrutturazione immobiliare, anche nel caso di operazioni ai sensi  dell'articolo  10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, che, entro i successivi dieci anni,  provvedano  alla  demolizione  e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al  fabbricato  preesistente,  ove  consentita  dalle  vigenti  norme urbanistiche, o eseguano, sui  medesimi  fabbricati,  gli  interventi edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e  d),  del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno 2001, n.  380,  in  entrambi  i  casi  conformemente  alla  normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A  o B, e procedano alla successiva alienazione  degli  stessi,  anche  se suddivisi in piu' unita' immobiliari qualora  l'alienazione  riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato, si  applicano l'imposta di registro e  le  imposte  ipotecaria  e  catastale  nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso in cui le  condizioni  di cui al primo periodo non siano adempiute nel  termine  ivi  previsto, sono dovute le imposte di  registro,  ipotecaria  e  catastale  nella misura ordinaria, nonche' una sanzione pari al  30  per  cento  delle stesse imposte. Sono altresi' dovuti gli interessi di moraa decorrere dalla data di acquisto del fabbricato di cui al primo periodo.   1-bis. Relativamente ai fabbricati di  cui  al  primo  periodo  del comma 1, resta ferma altresi' la previsione di imposte ipotecarie  in misura fissa per le iscrizioni ipotecarie e le  annotazioni  previste dall'articolo 333 del codice delle assicurazioni private, di  cui  al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209.  A   tale   fine, all'articolo 188, comma 3-bis, del medesimo codice di cui al  decreto legislativo n. 209 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:     a) all'alinea:       1) dopo le parole: «articolo 47-quinquies,»  sono  inserite  le seguenti: «ovvero, ai fini della salvaguardia  della  stabilita'  del sistema finanziario nel suo  complesso  e  del  contrasto  di  rischi sistemici,  ai  sensi   di   quanto   previsto   dalle   disposizioni dell'ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'Unione europea,»;       2) dopo le parole: «nei confronti»  e'  inserita  la  seguente: «anche»;     b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole: «odi prevedere limitazioni, restrizioni temporanee o differimenti per determinate tipologie di operazioni o di  facolta'  esercitabili  dai contraenti».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo vigente dell'art. 10 del  decreto          del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore          aggiunto):                 «Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta). - 1.  Sono          esenti dall'imposta:                   1)  le  prestazioni  di  servizi   concernenti   la          concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli          stessi  da  parte  dei  concedenti  e  le   operazioni   di          finanziamento;   l'assunzione   di   impegni   di    natura          finanziaria,  l'assunzione  di  fideiussioni  e  di   altre          garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte  dei          concedenti;  le  dilazioni  di  pagamento,  le  operazioni,          compresa la negoziazione, relative  a  depositi  di  fondi,          conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad  assegni          o altri effetti commerciali, ad eccezione del  recupero  di          crediti; la gestione di fondi comuni di investimento  e  di          fondi pensione di cui  al  decreto  legislativo  21  aprile          1993, n. 124, le  dilazioni  di  pagamento  e  le  gestioni          similari e il servizio bancoposta;                   2)   le    operazioni    di    assicurazione,    di          riassicurazione e di vitalizio;                   3) le operazioni relative a  valute  estere  aventi          corso legale e a crediti in  valute  estere,  eccettuati  i          biglietti  e  le  monete  da  collezione  e   comprese   le          operazioni di copertura dei rischi di cambio;                   4) Le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o          altri  titoli  non  rappresentativi  di  merci  e  a  quote          sociali, eccettuati la  custodia  e  l'amministrazione  dei          titoli nonche'  il  servizio  di  gestione  individuale  di          portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari  e  a          strumenti  finanziari  diversi  dai  titoli,   incluse   le          negoziazioni e le  opzioni  ed  eccettuati  la  custodia  e          l'amministrazione   nonche'   il   servizio   di   gestione          individuale di portafogli. Si  considerano  in  particolare          operazioni  relative  a  valori  mobiliari  e  a  strumenti          finanziari i contratti a termine fermo su  titoli  e  altri          strumenti  finanziari  e  le  relative  opzioni,   comunque          regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e  le          relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro          o di valute determinate in funzione di tassi di  interesse,          di tassi di cambio  o  di  indici  finanziari,  e  relative          opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse  o  su          indici finanziari, comunque regolate;                   5) le operazioni relative ai versamenti di  imposte          effettuati  per  conto  dei  contribuenti,   a   norma   di          specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di          credito;                   6) le operazioni relative all'esercizio del  lotto,          delle lotterie nazionali, dei  giochi  di  abilita'  e  dei          concorsi  pronostici  riservati  allo  Stato  e  agli  enti          indicati nel decreto legislativo 14 aprile  1948,  n.  496,          ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342,  e  successive          modificazioni, nonche' quelle  relative  all'esercizio  dei          totalizzatori e  delle  scommesse  di  cui  al  regolamento          approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e  per          le foreste 16  novembre  1955,  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale n. 273 del 26 novembre  1955,  e  alla  legge  24          marzo  1942,  n.  315,  e  successive  modificazioni,   ivi          comprese  le  operazioni  relative  alla   raccolta   delle          giocate;                   7)  le  operazioni  relative  all'esercizio   delle          scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi  e          competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate  al          numero precedente, nonche'  quelle  relative  all'esercizio          del  giuoco  nelle  case  da  giuoco  autorizzate  e   alle          operazioni di sorte locali autorizzate;                   8) le locazioni e gli affitti,  relative  cessioni,          risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende  agricole,  di          aree diverse da quelle destinate a parcheggio  di  veicoli,          per le quali gli strumenti  urbanistici  non  prevedono  la          destinazione edificatoria, e  di  fabbricati,  comprese  le          pertinenze, le scorte e in genere i beni  mobili  destinati          durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,          escluse le locazioni, per le quali  nel  relativo  atto  il          locatore  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione  per          l'imposizione, di  fabbricati  abitativi  effettuate  dalle          imprese costruttrici degli stessi o dalle  imprese  che  vi          hanno eseguito, anche  tramite  imprese  appaltatrici,  gli          interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere  c),  d)  ed          f), del Testo Unico dell'edilizia di  cui  al  decreto  del          Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  di          fabbricati abitativi  destinati  ad  alloggi  sociali  come          definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture,  di          concerto con il Ministro  della  solidarieta'  sociale,  il          Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per          le politiche giovanili  e  le  attivita'  sportive  del  22          aprile 2008, e di fabbricati strumentali che  per  le  loro          caratteristiche   non   sono   suscettibili   di    diversa          utilizzazione senza radicali trasformazioni;                   8-bis) le cessioni di fabbricati o di  porzioni  di          fabbricato diversi da  quelli  di  cui  al  numero  8-ter),          escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici  degli          stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite          imprese appaltatrici, gli interventi  di  cui  all'art.  3,          comma  1,  lettere  c),  d)  ed   f),   del   Testo   Unico          dell'edilizia  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque  anni  dalla          data di ultimazione della  costruzione  o  dell'intervento,          ovvero  quelle  effettuate  dalle  stesse   imprese   anche          successivamente nel  caso  in  cui  nel  relativo  atto  il          cedente  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione   per          l'imposizione,  e  le  cessioni  di  fabbricati  di  civile          abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti  dal          decreto del Ministro delle infrastrutture 22  aprile  2008,          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146  del  24  giugno          2008, per le quali  nel  relativo  atto  il  cedente  abbia          espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;                   8-ter) le cessioni di fabbricati o di  porzioni  di          fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche  non          sono suscettibili di diversa utilizzazione  senza  radicali          trasformazioni, escluse  quelle  effettuate  dalle  imprese          costruttrici degli stessi o  dalle  imprese  che  vi  hanno          eseguito,   anche   tramite   imprese   appaltatrici,   gli          interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere  c),  d)  ed          f), del Testo Unico dell'edilizia di  cui  al  decreto  del          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  entro          cinque anni dalla data di ultimazione della  costruzione  o          dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il          cedente  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione   per          l'imposizione;                   9)  le  prestazioni  di   mandato,   mediazione   e          intermediazione relative alle operazioni di cui ai  nn.  da          1) a 7) nonche'  quelle  relative  all'oro  e  alle  valute          estere,  compresi  i  depositi  anche  in  conto  corrente,          effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla          Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai  sensi          dell'art. 4, quinto comma, del presente decreto;                   10);                   11) le cessioni di oro  da  investimento,  compreso          quello rappresentato  da  certificati  in  oro,  anche  non          allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad  esclusione          di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da          investimento o che trasformano oro in oro  da  investimento          ovvero commerciano oro da  investimento,  i  quali  abbiano          optato, con le modalita' ed i termini previsti dal  decreto          del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,  n.  442,          anche in relazione a ciascuna cessione, per  l'applicazione          dell'imposta; le operazioni previste dall'art. 81, comma 1,          lettere c-quater) e c-quinquies),  del  testo  unico  delle          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive          modificazioni,  riferite  all'oro   da   investimento;   le          intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se  il          cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta,  analoga          opzione puo' essere esercitata per le relative  prestazioni          di intermediazione. Per oro da investimento si intende:                     a) l'oro in forma di  lingotti  o  placchette  di          peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque  superiore          ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a  995  millesimi,          rappresentato o meno da titoli;                     b) le monete d'oro di purezza pari o superiore  a          900 millesimi, coniate dopo il  1800,  che  hanno  o  hanno          avuto  corso  legale  nel  Paese  di  origine,  normalmente          vendute a un prezzo che non supera  dell'80  per  cento  il          valore sul  mercato  libero  dell'oro  in  esse  contenuto,          incluse nell'elenco  predisposto  dalla  Commissione  delle          Comunita' europee ed annualmente pubblicato nella  Gazzetta          Ufficiale delle Comunita'  europee,  serie  C,  sulla  base          delle comunicazioni rese  dal  Ministero  del  tesoro,  del          bilancio  e  della  programmazione  economica,  nonche'  le          monete aventi le medesime  caratteristiche,  anche  se  non          comprese nel suddetto elenco;                   12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art.  2  fatte          ad enti pubblici, associazioni  riconosciute  o  fondazioni          aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,          educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle          ONLUS;                   13) le cessioni di cui  al  n.  4)  dell'art.  2  a          favore delle popolazioni colpite da  calamita'  naturali  o          catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8  dicembre          1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;                   14) prestazioni  di  trasporto  urbano  di  persone          effettuate  mediante  veicoli  da  piazza.  Si  considerano          urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o          tra  comuni  non  distanti   tra   loro   oltre   cinquanta          chilometri;                   15) le prestazioni di trasporto di malati o  feriti          con veicoli all'uopo equipaggiati,  effettuate  da  imprese          autorizzate e da enti  del  Terzo  settore  di  natura  non          commerciale;                   16) le prestazioni del servizio postale universale,          nonche' le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate          dai soggetti obbligati ad  assicurarne  l'esecuzione.  Sono          escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni  ad          esse accessorie, le cui condizioni  siano  state  negoziate          individualmente;                   17);                   18) le prestazioni sanitarie di  diagnosi,  cura  e          riabilitazione  rese  alla  persona  nell'esercizio   delle          professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi          dell'art.  99  del  testo  unico  delle  leggi   sanitarie,          approvato con regio decreto 27  luglio  1934,  n.  1265,  e          successive modificazioni, ovvero  individuate  con  decreto          del Ministro della sanita', di  concerto  con  il  Ministro          delle finanze;                   19) le prestazioni di ricovero e cura rese da  enti          ospedalieri o da cliniche e  case  di  cura  convenzionate,          nonche' da societa'  di  mutuo  soccorso  con  personalita'          giuridica e  da  enti  del  Terzo  settore  di  natura  non          commerciale compresa  la  somministrazione  di  medicinali,          presidi sanitari e vitto, nonche' le  prestazioni  di  cura          rese da stabilimenti termali;                   20) le prestazioni educative dell'infanzia e  della          gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per  la          formazione,   l'aggiornamento,   la   riqualificazione    e          riconversione professionale,  rese  da  istituti  o  scuole          riconosciuti da pubbliche amministrazioni  e  da  enti  del          Terzo  settore  di  natura  non  commerciale,  comprese  le          prestazioni  relative  all'alloggio,  al   vitto   e   alla          fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite          da istituzioni, collegi o pensioni  annessi,  dipendenti  o          funzionalmente collegati, nonche'  le  lezioni  relative  a          materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti          a titolo personale;                   21)  le   prestazioni   proprie   dei   brefotrofi,          orfanotrofi, asili, case di riposo per  anziani  e  simili,          delle colonie marine, montane e campestri e degli  alberghi          e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958,          n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti  e          medicinali, le prestazioni curative e le altre  prestazioni          accessorie;                   22)  le  prestazioni  proprie  delle   biblioteche,          discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,          gallerie, pinacoteche, monumenti, ville,  palazzi,  parchi,          giardini botanici e zoologici e simili;                   23) le prestazioni previdenziali e assistenziali  a          favore del personale dipendente;                   24) le cessioni di organi, sangue e latte  umani  e          di plasma sanguigno;                   25);                   26);                   27) le prestazioni proprie  dei  servizi  di  pompe          funebri;                   27-bis);                   27-ter)   le   prestazioni   socio-sanitarie,    di          assistenza domiciliare  o  ambulatoriale,  in  comunita'  e          simili, in favore  degli  anziani  ed  inabili  adulti,  di          tossicodipendenti e di malati di AIDS,  degli  handicappati          psicofisici, dei minori anche coinvolti  in  situazioni  di          disadattamento e di devianza, di  persone  migranti,  senza          fissa dimora, richiedenti asilo, di  persone  detenute,  di          donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese          da organismi di diritto pubblico, da istituzioni  sanitarie          riconosciute  che  erogano  assistenza  pubblica,  previste          all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti          aventi finalita' di assistenza sociale e da enti del  Terzo          settore di natura non commerciale;                   27-quater)   le   prestazioni    delle    compagnie          barracellari di cui all'art. 3 della legge 2  agosto  1897,          n. 382;                   27-quinquies) le cessioni  che  hanno  per  oggetto          beni  acquistati  o  importati  senza   il   diritto   alla          detrazione totale della relativa  imposta  ai  sensi  degli          articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2;                   27-sexies) le importazioni  nei  porti,  effettuate          dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della  pesca          allo stato naturale o dopo operazioni di  conservazione  ai          fini  della  commercializzazione,  ma  prima  di  qualsiasi          consegna.                 2. Sono altresi' esenti dall'imposta  le  prestazioni          di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o  soci          da consorzi, ivi  comprese  le  societa'  consortili  e  le          societa' cooperative con  funzioni  consortili,  costituiti          tra soggetti per i quali, nel triennio  solare  precedente,          la percentuale di detrazione di cui all'art. 19-bis,  anche          per effetto dell'opzione di cui all'art. 36-bis, sia  stata          non  superiore  al  10  per  cento,  a  condizione  che   i          corrispettivi dovuti dai consorziati  o  soci  ai  predetti          consorzi e societa' non superino i  costi  imputabili  alle          prestazioni stesse.».               - Si riporta il testo vigente del comma 1  dell'art.  3          del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2011,          n.  380  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e          regolamentari in materia edilizia):                 «Art. 3 (Definizioni degli interventi edilizi). -  1.          Ai fini del presente testo unico si intendono per:                   a)  "interventi  di  manutenzione  ordinaria",  gli          interventi edilizi che riguardano le opere di  riparazione,          rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici  e          quelle necessarie ad integrare o  mantenere  in  efficienza          gli impianti tecnologici esistenti;                   b) "interventi di manutenzione  straordinaria",  le          opere e le modifiche necessarie per rinnovare e  sostituire          parti  anche  strutturali  degli   edifici,   nonche'   per          realizzare  ed  integrare  i  servizi  igienico-sanitari  e          tecnologici,  sempre  che  non   alterino   la   volumetria          complessiva degli edifici e non comportino modifiche  delle          destinazioni  di  uso.  Nell'ambito  degli  interventi   di          manutenzione straordinaria  sono  ricompresi  anche  quelli          consistenti nel frazionamento o accorpamento  delle  unita'          immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la          variazione delle superfici delle singole unita' immobiliari          nonche' del carico urbanistico purche' non  sia  modificata          la volumetria  complessiva  degli  edifici  e  si  mantenga          l'originaria destinazione di uso;                   c)  "interventi  di  restauro  e   di   risanamento          conservativo", gli interventi edilizi rivolti a  conservare          l'organismo edilizio  e  ad  assicurarne  la  funzionalita'          mediante un insieme sistematico di opere che, nel  rispetto          degli   elementi   tipologici,   formali   e    strutturali          dell'organismo stesso, ne  consentano  anche  il  mutamento          delle  destinazioni  d'uso  purche'   con   tali   elementi          compatibili,  nonche'  conformi  a  quelle  previste  dallo          strumento  urbanistico  generale  e  dai   relativi   piani          attuativi. Tali interventi comprendono  il  consolidamento,          il ripristino  e  il  rinnovo  degli  elementi  costitutivi          dell'edificio, l'inserimento  degli  elementi  accessori  e          degli   impianti   richiesti   dalle   esigenze   dell'uso,          l'eliminazione  degli   elementi   estranei   all'organismo          edilizio;                   d) "interventi di ristrutturazione  edilizia",  gli          interventi rivolti  a  trasformare  gli  organismi  edilizi          mediante  un  insieme  sistematico  di  opere  che  possono          portare ad un  organismo  edilizio  in  tutto  o  in  parte          diverso dal  precedente.  Tali  interventi  comprendono  il          ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi          dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e  l'inserimento          di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi          di ristrutturazione edilizia sono ricompresi  anche  quelli          consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa          volumetria di quello  preesistente,  fatte  salve  le  sole          innovazioni necessarie  per  l'adeguamento  alla  normativa          antisismica nonche' quelli volti al ripristino di  edifici,          o  parti  di  essi,  eventualmente  crollati  o   demoliti,          attraverso la loro  ricostruzione,  purche'  sia  possibile          accertarne la preesistente consistenza. Rimane  fermo  che,          con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi          del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive          modificazioni,   gli   interventi    di    demolizione    e          ricostruzione e gli interventi  di  ripristino  di  edifici          crollati   o   demoliti   costituiscono    interventi    di          ristrutturazione edilizia soltanto ove  sia  rispettata  la          medesima sagoma dell'edificio preesistente;                   e) "interventi di  nuova  costruzione",  quelli  di          trasformazione edilizia e urbanistica  del  territorio  non          rientranti   nelle   categorie   definite   alle    lettere          precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:                   e.1) la  costruzione  di  manufatti  edilizi  fuori          terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti          all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli          interventi  pertinenziali,  quanto  previsto  alla  lettera          e.6);                   e.2) gli interventi di  urbanizzazione  primaria  e          secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;                   e.3)  la  realizzazione  di  infrastrutture  e   di          impianti, anche  per  pubblici  servizi,  che  comporti  la          trasformazione in via permanente di suolo inedificato;                   e.4)  l'installazione  di  torri  e  tralicci   per          impianti  radio-ricetrasmittenti  e  di  ripetitori  per  i          servizi di telecomunicazione;                   e.5) l'installazione di  manufatti  leggeri,  anche          prefabbricati, e di strutture di  qualsiasi  genere,  quali          roulottes, campers, case mobili,  imbarcazioni,  che  siano          utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come          depositi, magazzini e simili, ad eccezione  di  quelli  che          siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee  o          siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto  per  la          sosta e il soggiorno dei turisti,  previamente  autorizzate          sotto il profilo urbanistico,  edilizio  e,  ove  previsto,          paesaggistico, in conformita' alle normative  regionali  di          settore;                   e.6) gli  interventi  pertinenziali  che  le  norme          tecniche degli strumenti  urbanistici,  in  relazione  alla          zonizzazione e al pregio ambientale e  paesaggistico  delle          aree, qualifichino come interventi  di  nuova  costruzione,          ovvero  che  comportino  la  realizzazione  di  un   volume          superiore al 20% del volume dell'edificio principale;                   e.7) la realizzazione di depositi  di  merci  o  di          materiali,  la  realizzazione  di  impianti  per  attivita'          produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori          cui  consegua  la  trasformazione  permanente   del   suolo          inedificato;                   f)    gli    "interventi    di     ristrutturazione          urbanistica",  quelli  rivolti  a  sostituire   l'esistente          tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso,  mediante          un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con  la          modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e  della          rete stradale.                 (Omissis).».               - Si riporta il testo vigente dell'art. 333 del decreto          legislativo  7  settembre  2005,  n.  209   (Codice   delle          assicurazioni private):                 «Art. 333 (Imposte e tasse sulle iscrizioni  e  sulle          annotazioni di vincolo delle attivita' patrimoniali). -  1.          Le iscrizioni  ipotecarie  e  le  annotazioni  di  vincolo,          previste dall'art. 224,  comma  1,  da  eseguire  sui  beni          immobili  situati  nel  territorio  della  Repubblica  sono          soggette alle imposte ipotecarie in misura fissa.                 2.   La   relativa   spesa   e'   posta   a    carico          dell'impresa.».               - Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 188 del          citato decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato          dalla presente legge:                 «Art. 188 (Poteri di intervento). - (Omissis).                 3-bis. L'IVASS puo',  nell'esercizio  delle  funzioni          indicate al comma 1, ove la situazione lo richieda, anche a          seguito  del  processo  di  controllo  prudenziale  di  cui          all'art. 47-quinquies, ovvero, ai fini  della  salvaguardia          della stabilita' del sistema finanziario nel suo  complesso          e del contrasto di rischi sistemici,  ai  sensi  di  quanto          previsto  dalle   disposizioni   dell'ordinamento   europeo          relative  alla  vigilanza  macroprudenziale   del   sistema          finanziario dell'Unione europea, adottare misure preventive          o correttive nei confronti anche delle singole  imprese  di          assicurazione   o   riassicurazione,    ivi    inclusi    i          provvedimenti specifici riguardanti anche:                   a) la restrizione dell'attivita',  ivi  incluso  il          potere  di  vietare  l'ulteriore  commercializzazione   dei          prodotti assicurativi;                   b) il divieto di effettuare determinate  operazioni          anche di natura  societaria  o  di  prevedere  limitazioni,          restrizioni  temporanee  o  differimenti  per   determinate          tipologie di operazioni  o  di  facolta'  esercitabili  dai          contraenti;                   c) la distribuzione di utili o  di  altri  elementi          del patrimonio;                   d)  il  rafforzamento  dei   sistemi   di   governo          societario, ivi incluso il contenimento dei rischi;                   e) l'ordine di rimuovere i  soggetti  che  svolgono          funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo e i          titolari di funzioni fondamentali, in caso di inerzia della          societa'.                 (Omissis).».   |  
|   |                               Art. 7 bis            Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti          e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita 
   1. Al comma 678 dell'articolo  1  della  legge  27  dicembre  2013, n.147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2022,  sono  esenti  dalla  TASI  i  fabbricati  costruiti  e destinati dall'impresa costruttrice alla  vendita,  finche'  permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati».   2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  1,  pari  a  15 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo del comma 678 dell'art.  1  della          citata  legge  n.  147  del  2013,  come  modificato  dalla          presente legge:                 «678. Per i fabbricati rurali ad uso  strumentale  di          cui all'art. 13, comma  8,  del  decreto-legge  6  dicembre          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22          dicembre  2011,  n.  214,   e   successive   modificazioni,          l'aliquota massima della TASI non puo' comunque eccedere il          limite di cui al comma 676 del  presente  articolo.  Per  i          fabbricati costruiti e destinati dall'impresa  costruttrice          alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non          siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta  allo  0,1          per  cento.  I  comuni  possono  modificare   la   suddetta          aliquota, in aumento,  sino  allo  0,25  per  cento  o,  in          diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili  locati          a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre  1998,  n.          431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita          dal comune ai sensi del comma 683, e'  ridotta  al  75  per          cento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono  esenti  dalla          TASI  i  fabbricati  costruiti  e  destinati   dall'impresa          costruttrice   alla   vendita,   finche'   permanga    tale          destinazione e non siano in ogni caso locati.».   |  
|   |                               Art. 7 ter                      Estensione degli interventi                     agevolativi al settore edile 
   1. All'articolo 1 del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio  2019,  n.12, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:       «6-bis. Per le PMI operanti nel settore edile di cui ai  codici ATECO F41 e F42, l'accesso alla garanzia della  sezione  speciale  di cui al comma 1 e' consentito, altresi', qualora le  medesime  imprese siano  titolari  di  finanziamenti  erogati   da   banche   e   altri intermediari finanziari di cui al testo unico delle leggi in  materia bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre 1993, n. 385, assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni immobili  civili,  commerciali  e  industriali,  le   cui   posizioni creditizie, non coperte  da  altra  garanzia  pubblica,  siano  state classificate  come  "inadempienze  probabili"  (UTP)  entro  la  data dell'11 febbraio 2019,  secondo  le  risultanze  della  centrale  dei rischi della Banca d'Italia.       6-ter. Per i titolari dei finanziamenti di cui al comma  6-bis, la garanzia della sezione speciale di cui  al  comma  1  e'  concessa nella misura indicata dal decreto di cui al  comma  7,  comunque  non superiore  all'80  per  cento  dell'esposizione  alla  data   dell'11 febbraio 2019 e fino a un importo massimo di euro 2.500.000. Ai  fini della concessione della  garanzia  della  sezione  speciale,  che  ha carattere sussidiario, il  piano  di  cui  al  comma  4  deve  essere valutato e approvato dal consiglio di  gestione  del  Fondo,  di  cui all'articolo 1, comma 48, let-tera a), della legge 27 dicembre  2013, n. 147. Con il decreto di cui al comma 7 del presente  articolo  sono stabilite le modalita' di attestazione dei crediti nonche' fornite le indicazioni sulle modalita' di valutazione degli ulteriori  requisiti previsti dal comma 6-bis e dal presente comma»;     b) al comma 7, primo  periodo,  dopo  le  parole:  «revoca  della stessa» sono aggiunte le seguenti:  «,  anche  con  riferimento  alle imprese di cui al comma 6-bis»;     c) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Sostegno  alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni  e a quelle operanti nel settore edile».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge  14          dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla          legge 11 febbraio 2019,  n.  12  (Disposizioni  urgenti  in          materia di sostegno e semplificazione per le imprese e  per          la  pubblica  amministrazione),   come   modificato   dalla          presente legge:                 «Art.  1  (Sostegno  alle  piccole  e  medie  imprese          creditrici  delle  pubbliche  amministrazioni  e  a  quelle          operanti nel settore edile). - 1. Nell'ambito del Fondo  di          garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art.  2,          comma 100, lettera a), della legge  23  dicembre  1996,  n.          662, e' istituita, con una dotazione  finanziaria  iniziale          di euro  50.000.000,  a  valere  sulle  disponibilita'  del          medesimo Fondo, una sezione speciale dedicata a  interventi          di garanzia, a  condizioni  di  mercato,  in  favore  delle          piccole e medie imprese  (PMI)  che,  sono  in  difficolta'          nella  restituzione  delle  rate  di   finanziamenti   gia'          contratti con  banche  e  intermediari  finanziari  e  sono          titolari  di  crediti   nei   confronti   delle   pubbliche          Amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  certificati  ai  sensi          dell'art. 9, comma 3-bis,  del  decreto-legge  29  novembre          2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge  28          gennaio 2009, n. 2.                 2. La garanzia della sezione speciale di cui al comma          1 e' rilasciata su finanziamenti  gia'  concessi  alla  PMI          beneficiaria da una banca o da un intermediario finanziario          iscritto  all'albo  di  cui  all'art.   106   del   decreto          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non gia' coperti  da          garanzia pubblica  ed  anche  assistiti  da  ipoteca  sugli          immobili  aziendali,  classificati  dalla  stessa  banca  o          intermediario  finanziario  come  «inadempienze  probabili»          alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  come          risultante dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.                 3. La garanzia della sezione  speciale  copre,  nella          misura indicata dal decreto di cui al comma 7, comunque non          superiore all'80 per cento e  fino  a  un  importo  massimo          garantito di euro 2.500.000, il minore tra:                   a) l'importo del finanziamento, di cui al comma  2,          non  rimborsato  dalla  PMI  beneficiaria  alla   data   di          presentazione della richiesta di garanzia, maggiorato degli          interessi, contrattuali  e  di  mora,  maturati  sino  alla          predetta data e                   b)  l'ammontare  dei  crediti  certificati  vantati          dalla PMI beneficiaria verso la  pubblica  amministrazione,          risultanti dalla piattaforma elettronica  per  la  gestione          telematica  del  rilascio  delle  certificazioni   di   cui          all'art.  7  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.   35,          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,          n. 64.                 4. La garanzia della sezione speciale e'  subordinata          alla  sottoscrizione  tra  la   banca   o   l'intermediario          finanziario e la PMI beneficiaria di un  piano,  di  durata          massima non  superiore  a  20  anni,  per  il  rientro  del          finanziamento, di cui al comma 2, oggetto di garanzia.                 5. La garanzia della  sezione  speciale  puo'  essere          escussa dalla banca o  intermediario  finanziario  solo  in          caso di mancato rispetto, da parte della PMI  beneficiaria,          degli impegni previsti nel piano di rientro del  debito  di          cui al comma 4.  La  garanzia  comporta  in  ogni  caso  un          rimborso non  superiore  all'80  per  cento  della  perdita          registrata dalla banca o  dall'intermediario.  La  garanzia          della  sezione  speciale  cessa,  in  ogni  caso,  la   sua          efficacia con l'avvenuto pagamento da parte della  pubblica          amministrazione dei crediti di  cui  alla  lettera  b)  del          comma 3.                 6. La garanzia della sezione speciale e'  concessa  a          fronte del versamento alla medesima sezione, da parte della          banca o intermediario, di un premio in linea con  i  valori          di mercato. Il predetto  premio  di  garanzia  puo'  essere          posto  a  carico  della  PMI  beneficiaria  in  misura  non          superiore a un quarto del suo importo,  restando  a  carico          della banca o intermediario la parte rimanente.                 6-bis. Per le PMI operanti nel settore edile  di  cui          ai codici ATECO F41 e F42, l'accesso  alla  garanzia  della          sezione speciale di cui al comma 1 e' consentito, altresi',          qualora le medesime imprese siano titolari di finanziamenti          erogati da banche e altri intermediari finanziari di cui al          testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,          di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,          assistiti da garanzia ipotecaria di  primo  grado  su  beni          immobili  civili,  commerciali  e   industriali,   le   cui          posizioni  creditizie,  non  coperte  da   altra   garanzia          pubblica, siano  state  classificate  come  «  inadempienze          probabili » (UTP) entro  la  data  dell'11  febbraio  2019,          secondo le risultanze della centrale dei rischi della Banca          d'Italia.                 6-ter. Per i titolari dei  finanziamenti  di  cui  al          comma 6-bis, la garanzia della sezione speciale di  cui  al          comma 1 e' concessa nella misura indicata  dal  decreto  di          cui al comma 7, comunque non  superiore  all'80  per  cento          dell'esposizione alla data dell'11 febbraio 2019 e  fino  a          un  importo  massimo  di  euro  2.500.000.  Ai  fini  della          concessione della garanzia della sezione speciale,  che  ha          carattere sussidiario, il piano di  cui  al  comma  4  deve          essere valutato e approvato dal consiglio di  gestione  del          Fondo, di cui all'art. 1, comma 48, lettera a) della  legge          27 dicembre 2013, n. 147. Con il decreto di cui al comma  7          del  presente  articolo  sono  stabilite  le  modalita'  di          attestazione dei crediti  nonche'  fornite  le  indicazioni          sulle modalita' di valutazione  degli  ulteriori  requisiti          previsti dal comma 6-bis e dal presente comma.                 7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,          da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge  23          agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, anche in  deroga  alle          vigenti condizioni  di  ammissibilita'  e  disposizioni  di          carattere generale del Fondo di garanzia per le  piccole  e          medie imprese, le modalita', la misura, le condizioni  e  i          limiti per la concessione, escussione e liquidazione  della          garanzia della sezione speciale, nonche' i casi  di  revoca          della stessa, anche con riferimento alle imprese di cui  al          comma 6-bis. Lo stesso  decreto  fissa  le  percentuali  di          accantonamento  a  valere  sulle  risorse   della   sezione          speciale e i parametri per definire il premio in linea  con          i valori di mercato della garanzia.                 8. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi  da          1 a 7 e' condizionata alla  preventiva  notificazione  alla          Commissione europea, ai sensi dell'art.  108  del  Trattato          sul funzionamento dell'Unione europea.                 8-bis. All'art. 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.          145, sono apportate le seguenti modificazioni:                   a) al comma 34 sono aggiunte, in fine, le  seguenti          parole: «e di quelli di cui  all'art.  6  del  decreto  del          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»;                   b) il comma 52 e' sostituito dai seguenti:                 «52. La disposizione di cui al comma 51 si applica  a          decorrere dal periodo d'imposta di prima  applicazione  del          regime agevolativo di cui al comma 52-bis.                 52-bis. Con successivi provvedimenti legislativi sono          individuate misure di favore, compatibili  con  il  diritto          dell'Unione  europea,  nei  confronti  dei   soggetti   che          svolgono  con  modalita'  non  commerciali  attivita'   che          realizzano finalita' sociali nel rispetto dei  principi  di          solidarieta' e sussidiarieta'. E' assicurato il  necessario          coordinamento con le  disposizioni  del  codice  del  Terzo          settore, di cui al decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.          117».                 8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 8-bis,  pari          a 118,4 milioni di euro per l'anno 2019 e a  157,9  milioni          di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:  quanto  a          98,4 milioni di euro per l'anno 2019, a 131 milioni di euro          per l'anno 2020 e  a  77,9  milioni  di  euro  a  decorrere          dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo          per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui          all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2004,          n. 282,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27          dicembre 2004, n. 307; quanto a  20  milioni  di  euro  per          l'anno 2019 e a 16,9  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,          mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art.          1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;  quanto          a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 80 milioni di euro          a  decorrere  dall'anno   2021,   mediante   corrispondente          riduzione del Fondo di cui all'art.  1,  comma  200,  della          legge 23 dicembre 2014, n. 190.».   |  
|   |                                 Art. 8                              Sisma bonus 
   1. All'articolo 16, comma 1-septies,  del  decreto-legge  4  giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le  parole  «zone  classificate  a  rischio  sismico  1»  sono sostituite dalle seguenti: «zone classificate a rischio sismico 1,  2 e 3».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo del comma 1-septies dell'art.  16          del decreto-legge 4 giugno 2013,  n.  63,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge   3   agosto   2013,   n.   90          (Disposizioni urgenti per il  recepimento  della  Direttiva          2010/31/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  19          maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per          la definizione delle procedure d'infrazione  avviate  dalla          Commissione europea, nonche' altre disposizioni in  materia          di coesione sociale), come modificato dalla presente legge:                 «Art.  16  (Proroga  delle  detrazioni  fiscali   per          interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di          mobili). - (Omissis).                 1-septies. Qualora gli interventi  di  cui  al  comma          1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti  nelle  zone          classificate  a  rischio  sismico  1,  2  e  3   ai   sensi          dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.          3519  del  28  aprile  2006,  pubblicata   nella   Gazzetta          Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante  demolizione          e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il          rischio sismico, anche con variazione volumetrica  rispetto          all'edificio  preesistente,  ove  le   norme   urbanistiche          vigenti consentano tale aumento,  eseguiti  da  imprese  di          costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano,          entro diciotto mesi dalla data di conclusione  dei  lavori,          alla successiva alienazione  dell'immobile,  le  detrazioni          dall'imposta di cui al  primo  e  al  secondo  periodo  del          medesimo  comma  1-quater  spettano  all'acquirente   delle          unita' immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per          cento e dell'85 per cento del prezzo della  singola  unita'          immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita          e, comunque, entro un ammontare massimo  di  spesa  pari  a          96.000 euro per ciascuna  unita'  immobiliare.  I  soggetti          beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in          luogo della detrazione, per la cessione del  corrispondente          credito alle imprese che hanno  effettuato  gli  interventi          ovvero ad  altri  soggetti  privati,  con  la  facolta'  di          successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione          a istituti di credito e intermediari finanziari.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 9       Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili 
   1. I maggiori o  minori  valori  che  derivano  dall'attuazione  di specifiche  previsioni  contrattuali  che  governano  gli   strumenti finanziari,  diversi  da   azioni   e   titoli   similari,   con   le caratteristiche indicate al comma 2 non  concorrono  alla  formazione del reddito imponibile  degli  emittenti  ai  fini  dell'imposta  sul reddito delle societa' e del valore della produzione netta.   2. Ai fini del comma 1, gli strumenti finanziari devono  presentare le seguenti caratteristiche:     a) gli strumenti sono stati emessi ed il corrispettivo  e'  stato integralmente versato;     b) gli strumenti non sono stati  sottoscritti  o  acquistati  ne' dalla societa' emittente ne' da societa' da essa controllate o  nelle quali essa detenga almeno il 20 per cento dei diritti di voto  o  del capitale;     c) l'acquisto  degli  strumenti  non  e'  stato  finanziato,  ne' direttamente ne' indirettamente, dalla societa' emittente;     d)  nell'ordine  di  distribuzione  delle  somme  ricavate  dalla liquidazione dell'attivo gli strumenti hanno lo stesso  rango,  o  un rango  superiore,  rispetto  alle  azioni  e  sono  subordinati  alla soddisfazione dei diritti di tutti gli altri creditori;     e)  gli  strumenti  non  sono  oggetto  di  alcuna  disposizione, contrattuale  o  di  altra  natura,  che  ne  migliori  il  grado  di subordinazione rispetto agli altri creditori in caso di  risoluzione, assoggettamento a procedura concorsuale o liquidazione;     f) gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano non prevedono alcun incentivo al rimborso per l'emittente;     g) gli strumenti non possono  essere  rimborsati  o  riacquistati dall'emittente prima di cinque anni dalla data di emissione;     h) se le disposizioni che governano gli strumenti includono una o piu' opzioni di rimborso anticipato o di riacquisto,  l'opzione  puo' essere esercitata unicamente dall'emittente;     i) le disposizioni che governano  gli  strumenti  non  contengono indicazioni, ne' esplicite ne' implicite, che gli  strumenti  saranno rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati, o che  l'emittente intende  rimborsarli,  anche  anticipatamente,  o  riacquistarli,  ad eccezione dei seguenti casi:       1) liquidazione della societa';       2) operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti;     l) le disposizioni che governano gli strumenti prevedono  che  la societa' emittente abbia  la  piena  discrezionalita',  in  qualsiasi momento, di annullare le distribuzioni relative  agli  strumenti.  Le distribuzioni annullate non sono cumulabili  e  l'annullamento  delle distribuzioni non costituisce un caso di insolvenza  da  parte  della societa' emittente;     m) le  disposizioni  che  governano  gli  strumenti  prescrivono, alternativamente,  che  al  verificarsi  di  un  determinato   evento connesso al livello di patrimonializzazione della societa':       1) il valore nominale degli  strumenti  sia  svalutato  in  via permanente o temporanea;       2) gli strumenti siano convertiti in azioni;       3) si attivi un meccanismo che produca  effetti  equivalenti  a quelli di cui ai numeri 1) e 2).   3. Le disposizioni del comma 1 si applicano a  condizione  che  gli emittenti indichino di aver emesso gli strumenti finanziari di cui al comma 2 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui e' avvenuta l'emissione e forniscano separata evidenza,  nella relativa dichiarazione dei redditi, dei maggiori o minori valori  che ai sensi del comma 1  non  concorrono  alla  formazione  del  reddito imponibile degli emittenti ai fini  dell'imposta  sul  reddito  delle societa' e del valore della produzione netta al  fine  di  consentire l'accertamento della conformita' dell'operazione con le  disposizioni dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.   4. Il comma 22-bis dell'articolo  2  del  decreto-legge  13  agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  settembre 2011, n. 148 e' abrogato; per gli  strumenti  finanziari  di  cui  al comma 22 del  citato  articolo  2,  emessi  nei  periodi  di  imposta precedenti a quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, gli obblighi di indicazione di cui al comma  3  del presente articolo si  considerano  assolti  nella  dichiarazione  dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data  di  entrata in vigore del presente decreto.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo vigente  dell'art.  10-bis  della          citata legge n. 212 del 2000:                 «Art. 10-bis (Disciplina  dell'abuso  del  diritto  o          elusione fiscale). - 1. Configurano abuso del diritto una o          piu' operazioni prive di sostanza economica  che,  pur  nel          rispetto   formale   delle   norme   fiscali,    realizzano          essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.  Tali  operazioni          non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne          disconosce i vantaggi determinando  i  tributi  sulla  base          delle norme e dei principi elusi e tenuto conto  di  quanto          versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.                 2. Ai fini del comma 1 si considerano:                   a) operazioni prive di sostanza economica i  fatti,          gli atti e i contratti, anche tra loro collegati,  inidonei          a  produrre  effetti  significativi  diversi  dai  vantaggi          fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica,  in          particolare, la non  coerenza  della  qualificazione  delle          singole operazioni con il  fondamento  giuridico  del  loro          insieme e la non conformita' dell'utilizzo degli  strumenti          giuridici a normali logiche di mercato;                   b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche  non          immediati, realizzati in contrasto con le  finalita'  delle          norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.                 3. Non si  considerano  abusive,  in  ogni  caso,  le          operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non          marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale,  che          rispondono  a  finalita'  di  miglioramento  strutturale  o          funzionale dell'impresa ovvero dell'attivita' professionale          del contribuente.                 4. Resta ferma la liberta' di scelta del contribuente          tra regimi opzionali diversi  offerti  dalla  legge  e  tra          operazioni comportanti un diverso carico fiscale.                 5. Il contribuente puo' proporre interpello ai  sensi          dell'art. 11, comma 1, lettera  c),  per  conoscere  se  le          operazioni costituiscano fattispecie di abuso del diritto.                 6.   Senza    pregiudizio    dell'ulteriore    azione          accertatrice nei termini stabiliti per i  singoli  tributi,          l'abuso  del  diritto  e'  accertato  con  apposito   atto,          preceduto,  a  pena  di   nullita',   dalla   notifica   al          contribuente di una richiesta  di  chiarimenti  da  fornire          entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i          motivi per i quali si ritiene configurabile  un  abuso  del          diritto.                 7.  La  richiesta  di   chiarimenti   e'   notificata          dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 60  del          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,          n. 600, e successive modificazioni,  entro  il  termine  di          decadenza   previsto   per   la   notificazione   dell'atto          impositivo. Tra la  data  di  ricevimento  dei  chiarimenti          ovvero  di  inutile  decorso  del  termine   assegnato   al          contribuente per rispondere  alla  richiesta  e  quella  di          decadenza dell'amministrazione dal potere di  notificazione          dell'atto impositivo  intercorrono  non  meno  di  sessanta          giorni.  In  difetto,  il  termine  di  decadenza  per   la          notificazione  dell'atto  impositivo   e'   automaticamente          prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza          dei sessanta giorni.                 8. Fermo  quanto  disposto  per  i  singoli  tributi,          l'atto impositivo e' specificamente  motivato,  a  pena  di          nullita', in relazione alla condotta abusiva, alle norme  o          ai  principi  elusi,   agli   indebiti   vantaggi   fiscali          realizzati, nonche' ai chiarimenti forniti dal contribuente          nel termine di cui al comma 6.                 9.  L'amministrazione  finanziaria  ha   l'onere   di          dimostrare  la  sussistenza  della  condotta  abusiva,  non          rilevabile d'ufficio, in relazione agli elementi di cui  ai          commi 1 e 2.  Il  contribuente  ha  l'onere  di  dimostrare          l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma 3.                 10. In caso  di  ricorso,  i  tributi  o  i  maggiori          tributi accertati, unitamente ai relativi  interessi,  sono          posti in riscossione, ai sensi  dell'art.  68  del  decreto          legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  e,   successive          modificazioni,  e  dell'art.  19,  comma  1,  del   decreto          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.                 11. I soggetti diversi da quelli cui  sono  applicate          le disposizioni del presente articolo possono  chiedere  il          rimborso delle imposte pagate a  seguito  delle  operazioni          abusive i cui vantaggi  fiscali  sono  stati  disconosciuti          dall'amministrazione finanziaria, inoltrando  a  tal  fine,          entro un anno dal giorno in cui l'accertamento e'  divenuto          definitivo ovvero e' stato  definito  mediante  adesione  o          conciliazione   giudiziale,   istanza   all'Agenzia   delle          entrate, che  provvede  nei  limiti  dell'imposta  e  degli          interessi  effettivamente  riscossi  a  seguito   di   tali          procedure.                 12. In sede di accertamento l'abuso del diritto  puo'          essere configurato solo se i vantaggi fiscali  non  possono          essere   disconosciuti   contestando   la   violazione   di          specifiche disposizioni tributarie.                 13. Le operazioni abusive non  danno  luogo  a  fatti          punibili ai sensi  delle  leggi  penali  tributarie.  Resta          ferma   l'applicazione   delle   sanzioni    amministrative          tributarie.».               - Si riporta il testo vigente del comma 22 dell'art.  2          del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148          (Ulteriori   misure   urgenti   per   la    stabilizzazione          finanziaria e per lo sviluppo):                 «Art. 2  (Disposizioni  in  materia  di  entrate).  -          (Omissis).                 22. Ai proventi degli strumenti finanziari  rilevanti          in materia  di  adeguatezza  patrimoniale  ai  sensi  della          normativa  comunitaria  e  delle   discipline   prudenziali          nazionali, emessi  da  intermediari  vigilati  dalla  Banca          d'Italia o da soggetti vigilati  dall'ISVAP  e  diversi  da          azioni e titoli similari, si applica il regime  fiscale  di          cui al decreto legislativo  1°  aprile  1996,  n.  239.  Le          remunerazioni dei predetti  strumenti  finanziari  sono  in          ogni caso  deducibili  ai  fini  della  determinazione  del          reddito del soggetto emittente; resta ferma  l'applicazione          dell'art. 96 e dell'art. 109,  comma  9,  del  testo  unico          delle imposte sui redditi di cui al decreto del  Presidente          della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917.  La  presente          disposizione si  applica  con  riferimento  agli  strumenti          finanziari emessi a decorrere dal 20 luglio 2011.                 22-bis. [Abrogato].                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 10 
   Modifiche alla disciplina  degli  incentivi  per  gli  interventi  di               efficienza energetica e rischio sismico 
   1.  All'articolo  14  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:     « 3.1. Per gli interventi di  efficienza  energetica  di  cui  al presente articolo, il soggetto avente diritto  alle  detrazioni  puo' optare,  in  luogo  dell'utilizzo  diretto  delle  stesse,   per   un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo  rimborsato  sotto  forma  di   credito   d'imposta   da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque  quote  annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  senza  l'applicazione  dei  limiti  di   cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il  fornitore  che ha effettuato gli interventi ha a sua volta  facolta'  di  cedere  il credito  d'imposta  ai  propri  fornitori  di  beni  e  servizi,  con esclusione della possibilita'  di  ulteriori  cessioni  da  parte  di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».   2.  All'articolo  16  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies, e' inserito il seguente:     «1-octies. Per gli interventi di adozione di misure  antisismiche di  cui  al  presente  articolo,  il  soggetto  avente  diritto  alle detrazioni puo' optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle  stesse, per un contributo di  pari  ammontare,  sotto  forma  di  sconto  sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato  gli interventi  e  a  quest'ultimo  rimborsato  sotto  forma  di  credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in  compensazione,  in  cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui  all'articolo  34  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244.  Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di  beni  e  servizi, con esclusione della possibilita' di ulteriori cessioni da  parte  di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».   3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2,  comprese  quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi  d'intesa  con  il fornitore.   3-bis.  All'articolo  28,  comma  2,  lettera   d),   del   decreto legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  dopo  le   parole:   «soggetto beneficiario»  sono  aggiunte  le   seguenti:   «,   prevedendo,   in particolare, che, qualora  gli  interventi  incentivati  siano  stati eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche, queste,  nel  caso di scadenza del contratto  di  gestione  nell'arco  dei  cinque  anni successivi all'ottenimento  degli  stessi  incentivi,  assicurino  il mantenimento dei requisiti mediante clausole contrattuali da inserire nelle condizioni di assegnazione del nuovo contratto».   3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  legge  di conversione  del  presente  decreto,  per  gli  interventi   di   cui all'articolo 16-bis, comma 1,  lettera  h),  del  testo  unico  delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  i  soggetti  beneficiari  della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente  credito in  favore  dei  fornitori  dei  beni  e   servizi   necessari   alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori  di beni e  servizi,  con  esclusione  della  possibilita'  di  ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane  in  ogni  caso  esclusala cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il  testo  degli  articoli  14  e  16  del          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con          modificazioni,  dalla  legge   3   agosto   2013,   n.   90          (Disposizioni urgenti per il  recepimento  della  Direttiva          2010/31/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  19          maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per          la definizione delle procedure d'infrazione  avviate  dalla          Commissione europea, nonche' altre disposizioni in  materia          di coesione sociale), come modificato dalla presente legge:                 «Art.  14  (Detrazioni  fiscali  per  interventi   di          efficienza  energetica).  -  1.  Le  disposizioni  di   cui          all'art. 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,          e successive modificazioni, si applicano, nella misura  del          65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno  2013          al 31 dicembre 2019. La detrazione di cui al presente comma          e' ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute  dal  1°          gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto  e  posa          in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature          solari e di sostituzione  di  impianti  di  climatizzazione          invernale con impianti dotati di  caldaie  a  condensazione          con efficienza  almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto          prevista dal regolamento delegato (UE)  n.  811/2013  della          Commissione, del  18  febbraio  2013.  Sono  esclusi  dalla          detrazione di cui  al  presente  comma  gli  interventi  di          sostituzione di impianti di climatizzazione  invernale  con          impianti dotati di caldaie a condensazione  con  efficienza          inferiore alla classe di  cui  al  periodo  precedente.  La          detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli          interventi di sostituzione di impianti  di  climatizzazione          invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di          efficienza almeno pari alla classe A di  prodotto  prevista          dal  citato  regolamento  delegato  (UE)  n.   811/2013   e          contestuale installazione di  sistemi  di  termoregolazione          evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure  VIII  della          comunicazione  della  Commissione  2014/C  207/02,  o   con          impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti  da  pompa          di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati          in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante  per          funzionare  in  abbinamento  tra  loro,  o  per  le   spese          sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria          calda a condensazione.                 2. La detrazione di cui al comma 1 si applica,  nella          misura del 65 per cento, anche  alle  spese  documentate  e          rimaste a carico del contribuente:                   a) per interventi relativi  a  parti  comuni  degli          edifici condominiali di cui agli articoli 1117  e  1117-bis          del  codice  civile  o  che  interessino  tutte  le  unita'          immobiliari  di  cui  si  compone  il  singolo  condominio,          sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021;                   b)  per  l'acquisto  e  la  posa  in  opera   delle          schermature  solari  di  cui  all'allegato  M  al   decreto          legislativo 29 dicembre 2006,  n.  311,  sostenute  dal  1°          gennaio 2015 al 31 dicembre 2019, fino a un valore  massimo          della detrazione di 60.000 euro;                 b-bis)  per  l'acquisto  e  la  posa  in   opera   di          micro-cogeneratori in sostituzione di  impianti  esistenti,          sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019,  fino  a          un valore massimo della detrazione  di  100.000  euro.  Per          poter beneficiare della suddetta detrazione gli  interventi          in oggetto  devono  condurre  a  un  risparmio  di  energia          primaria (PES), come definito all'allegato III del  decreto          del  Ministro  dello  sviluppo  economico  4  agosto  2011,          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre          2011, pari almeno al 20 per cento.                 La detrazione di cui al presente comma e' ridotta  al          50 per cento per le spese, sostenute dal 1°  gennaio  2019,          relative agli interventi di acquisto e  posa  in  opera  di          finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di          sostituzione di impianti di climatizzazione  invernale  con          impianti dotati di caldaie a condensazione  con  efficienza          almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto  prevista   dal          regolamento delegato (UE) n.  811/2013  della  Commissione,          del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di  cui          al  presente  comma  gli  interventi  di  sostituzione   di          impianti di climatizzazione invernale con  impianti  dotati          di caldaie a condensazione con  efficienza  inferiore  alla          classe di cui  al  periodo  precedente.  La  detrazione  si          applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di          sostituzione di impianti di climatizzazione  invernale  con          impianti dotati di caldaie a  condensazione  di  efficienza          almeno pari alla classe A di prodotto prevista  dal  citato          regolamento  delegato  (UE)  n.  811/2013   e   contestuale          installazione  di  sistemi  di  termoregolazione   evoluti,          appartenenti  alle  classi  V,   VI   oppure   VIII   della          comunicazione  della  Commissione  2014/C  207/02,  o   con          impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti  da  pompa          di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati          in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante  per          funzionare  in  abbinamento  tra  loro,  o  per  le   spese          sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria          calda a condensazione.                 2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si          applica altresi' alle spese sostenute  nell'anno  2019  per          l'acquisto  e   la   posa   in   opera   di   impianti   di          climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori          di calore alimentati da biomasse combustibili,  fino  a  un          valore massimo della detrazione di 30.000 euro.                 2-ter. Per  le  spese  sostenute  per  interventi  di          riqualificazione energetica di cui al presente articolo,  i          soggetti che nell'anno precedente a quello di  sostenimento          delle spese si trovavano nelle condizioni di  cui  all'art.          11, comma 2, e all'art. 13, comma 1, lettera a), e comma 5,          lettera a), del testo unico delle imposte sui  redditi,  di          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre          1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare  per          la cessione del corrispondente  credito  ai  fornitori  che          hanno effettuato gli interventi ovvero  ad  altri  soggetti          privati,  con  la  facolta'  di  successiva  cessione   del          credito. Le modalita' di attuazione delle disposizioni  del          presente  comma  sono  definite   con   provvedimento   del          direttore dell'Agenzia  delle  entrate,  da  emanare  entro          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della          presente disposizione.                 2-quater. Per le spese sostenute dal 1º gennaio  2017          al 31 dicembre  2021  per  interventi  di  riqualificazione          energetica di parti comuni degli edifici condominiali,  che          interessino  l'involucro  dell'edificio  con   un'incidenza          superiore al 25  per  cento  della  superficie  disperdente          lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma          1 spetta  nella  misura  del  70  per  cento.  La  medesima          detrazione spetta, nella misura del 75 per  cento,  per  le          spese  sostenute   per   interventi   di   riqualificazione          energetica  relativi   alle   parti   comuni   di   edifici          condominiali  finalizzati  a  migliorare   la   prestazione          energetica invernale ed estiva e che conseguano  almeno  la          qualita'  media  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello          sviluppo  economico  26   giugno   2015,   pubblicato   nel          supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n.  162          del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente  comma          sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese  non          superiore a euro 40.000 moltiplicato per  il  numero  delle          unita' immobiliari che compongono l'edificio.                 2-quater.1. Per le spese relative agli interventi  su          parti comuni di edifici condominiali ricadenti  nelle  zone          sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione          del rischio  sismico  e  alla  riqualificazione  energetica          spetta,   in   alternativa   alle    detrazioni    previste          rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo  e          dal comma 1-quinquies dell'art. 16,  una  detrazione  nella          misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il          passaggio ad una  classe  di  rischio  inferiore,  o  nella          misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino  il          passaggio a due classi di rischio  inferiori.  La  predetta          detrazione e' ripartita in  dieci  quote  annuali  di  pari          importo e si  applica  su  un  ammontare  delle  spese  non          superiore a euro 136.000 moltiplicato per il  numero  delle          unita' immobiliari di ciascun edificio.                 2-quinquies. La sussistenza delle condizioni  di  cui          al comma 2-quater e' asseverata da professionisti abilitati          mediante l'attestazione della prestazione energetica  degli          edifici prevista dal decreto del  Ministro  dello  sviluppo          economico 26 giugno 2015 di cui al citato  comma  2-quater.          L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo          sviluppo economico sostenibile (ENEA)  effettua  controlli,          anche a campione, su tali attestazioni, nonche' su tutte le          agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo,  con          procedure e modalita' disciplinate con decreto del Ministro          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro          dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro  novanta          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  delle  presenti          disposizioni. La non veridicita' dell'attestazione comporta          la   decadenza   dal   beneficio,   ferma    restando    la          responsabilita'   del   professionista   ai   sensi   delle          disposizioni vigenti. Per le attivita' di  cui  al  secondo          periodo, e' autorizzata in favore  dell'ENEA  la  spesa  di          500.000 euro per l'anno 2017 e di 1  milione  di  euro  per          ciascuno degli anni dal 2018 al 2021.                 2-sexies. Per le spese sostenute  per  interventi  di          riqualificazione energetica di cui al presente articolo, in          luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi  da          quelli indicati al  comma  2-ter,  possono  optare  per  la          cessione del corrispondente credito ai fornitori che  hanno          effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati,          con la facolta' di successiva cessione del credito.  Rimane          esclusa  la  cessione  ad  istituti   di   credito   e   ad          intermediari finanziari. Le  modalita'  di  attuazione  del          presente  comma  sono  definite   con   provvedimento   del          direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da  adottare  entro          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della          presente disposizione.                 2-septies. Le detrazioni di cui al presente  articolo          sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le  case          popolari, comunque denominati, nonche' dagli enti aventi le          stesse finalita' sociali dei predetti  istituti,  istituiti          nella forma di societa' che rispondono ai  requisiti  della          legislazione europea in materia di in house providing e che          siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,          per  interventi  di  efficienza  energetica  realizzati  su          immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti per  conto  dei          comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica,  nonche'          dalle cooperative di abitazione a proprieta'  indivisa  per          interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti  e          assegnati in godimento ai propri soci.                 3. La detrazione  spettante  ai  sensi  del  presente          articolo e'  ripartita  in  dieci  quote  annuali  di  pari          importo.  Si   applicano,   in   quanto   compatibili,   le          disposizioni di cui all'art. 1, comma 24,  della  legge  24          dicembre  2007,  n.  244,  e  successive  modificazioni,  e          all'art. 29, comma 6, del decreto-legge 29  novembre  2008,          n. 185,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28          gennaio 2009, n. 2.                 3.1. Per gli interventi di efficienza  energetica  di          cui al presente articolo, il soggetto avente  diritto  alle          detrazioni puo'  optare,  in  luogo  dell'utilizzo  diretto          delle stesse, per un contributo di  pari  ammontare,  sotto          forma di sconto sul corrispettivo  dovuto,  anticipato  dal          fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo          rimborsato sotto forma di credito d'imposta  da  utilizzare          esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di          pari importo, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo          9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei  limiti  di          cui all'art. 34 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  e          all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.          Il fornitore che ha effettuato  gli  interventi  ha  a  sua          volta facolta' di cedere il  credito  d'imposta  ai  propri          fornitori  di  beni  e  servizi,   con   esclusione   della          possibilita' di  ulteriori  cessioni  da  parte  di  questi          ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti          di credito e ad inter-mediari finanziari.                 3-bis. Al fine di effettuare  il  monitoraggio  e  la          valutazione del risparmio energetico conseguito  a  seguito          della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2,          l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo          sviluppo   economico   sostenibile   (ENEA)   elabora    le          informazioni  contenute  nelle  richieste   di   detrazione          pervenute per via telematica e trasmette una relazione  sui          risultati degli  interventi  al  Ministero  dello  sviluppo          economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle          regioni e alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,          nell'ambito  delle  rispettive   competenze   territoriali.          Nell'ambito  di  tale  attivita',  l'ENEA   predispone   il          costante  aggiornamento   del   sistema   di   reportistica          multi-anno delle dichiarazioni  ai  fini  della  detrazione          fiscale di cui  all'art.  1,  comma  349,  della  legge  27          dicembre  2006,  n.  296,  gia'  attivo  e   assicura,   su          richiesta, il necessario supporto tecnico  alle  regioni  e          alle province autonome di Trento e di Bolzano.                 3-ter. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dello          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro          dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente  e          della tutela del territorio e del mare e il Ministro  delle          infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro  sessanta          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente          disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che  devono          soddisfare   gli   interventi   che    beneficiano    delle          agevolazioni di cui al presente articolo,  ivi  compresi  i          massimali di  costo  specifici  per  singola  tipologia  di          intervento,  nonche'  le  procedure  e  le   modalita'   di          esecuzione di controlli a campione, sia documentali che  in          situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare  il  rispetto          dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Nelle          more dell'emanazione dei decreti di cui al presente  comma,          continuano  ad   applicarsi   il   decreto   del   Ministro          dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007,  pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007,  e  il          decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  11  marzo          2008, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  66  del  18          marzo 2008. L'ENEA, ai fini di assicurare coerenza  con  la          legislazione  e  la  normativa  vigente   in   materia   di          efficienza energetica, limitatamente ai relativi  contenuti          tecnici, adegua il  portale  attualmente  in  essere  e  la          relativa modulistica per la trasmissione dei  dati  a  cura          dei  soggetti  beneficiari  delle  detrazioni  di  cui   al          presente articolo.                 3-quater. Al fine  di  agevolare  l'esecuzione  degli          interventi di efficienza  energetica  di  cui  al  presente          articolo,  e'  istituita,  nell'ambito  del  Fondo  di  cui          all'art. 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.  102,          una sezione dedicata al rilascio di garanzie su  operazioni          di finanziamento degli stessi. A tal fine, la dotazione del          Fondo suddetto puo' essere integrata fino a 25  milioni  di          euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del  Ministero          dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro  annui          per  il  periodo   2018-2020   a   carico   del   Ministero          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  a          valere  sui  proventi  annui  delle  aste  delle  quote  di          emissione     di     CO2     destinati     ai      progetti          energetico-ambientali  di  cui  all'art.  19  del   decreto          legislativo  13  marzo  2013,  n.   30,   previa   verifica          dell'entita' dei proventi disponibili annualmente,  con  le          modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6  dello  stesso          art. 19. Per il perseguimento delle  finalita'  di  cui  al          presente comma, con  uno  o  piu'  decreti  di  natura  non          regolamentare da adottare entro novanta giorni  dalla  data          di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  dal          Ministro  dello   sviluppo   economico   e   dal   Ministro          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e          acquisito  il  parere  della  Conferenza  unificata,   sono          individuati,  nel  rispetto  degli  equilibri  di   finanza          pubblica, le priorita',  i  criteri,  le  condizioni  e  le          modalita' di funzionamento, di  gestione  e  di  intervento          della sezione del Fondo e le relative prime dotazioni della          sezione stessa.»                 «Art.  16  (Proroga  delle  detrazioni  fiscali   per          interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di          mobili). - 1.  Ferme  restando  le  ulteriori  disposizioni          contenute nell'art. 16-bis del testo  unico  delle  imposte          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  per   le   spese          documentate, relative agli interventi indicati nel comma  1          del citato art. 16-bis, spetta una detrazione  dall'imposta          lorda fino ad un ammontare  complessivo  delle  stesse  non          superiore  a  96.000  euro  per  unita'   immobiliare.   La          detrazione e' pari al 50 per cento per le  spese  sostenute          dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019.                 1-bis. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017  al          31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all'art. 16-bis,          comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto  del          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  le          cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data  di          entrata in vigore della presente disposizione,  su  edifici          ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosita' (zone 1 e          2) di cui all'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei          ministri  n.  3274  del  20  marzo  2003,  pubblicata   nel          supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n.  105          dell'8 maggio  2003,  riferite  a  costruzioni  adibite  ad          abitazione e ad attivita' produttive, spetta una detrazione          dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento,  fino  ad          un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a          96.000 euro per unita' immobiliare  per  ciascun  anno.  La          detrazione e' ripartita in cinque  quote  annuali  di  pari          importo nell'anno di sostenimento delle spese e  in  quelli          successivi. Nel caso  in  cui  gli  interventi  di  cui  al          presente comma realizzati in ciascun anno consistano  nella          mera  prosecuzione   di   interventi   iniziati   in   anni          precedenti, ai fini del computo del  limite  massimo  delle          spese ammesse a fruire  della  detrazione  si  tiene  conto          anche delle spese sostenute negli stessi anni per le  quali          si e' gia' fruito della detrazione.                 1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2017 e fino  al  31          dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano          anche agli edifici ubicati nella  zona  sismica  3  di  cui          all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.          3274  del  20  marzo  2003,  pubblicata   nel   supplemento          ordinario n. 72  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8          maggio 2003.                 1-quater.   Qualora   dalla    realizzazione    degli          interventi di  cui  ai  commi  1-bis  e  1-ter  derivi  una          riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad          una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta          spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta.          Ove dall'intervento derivi il passaggio  a  due  classi  di          rischio  inferiori,  la  detrazione  spetta  nella   misura          dell'80  per  cento.  Con  decreto   del   Ministro   delle          infrastrutture e dei trasporti, da  adottare  entro  il  28          febbraio 2017, sentito il Consiglio  superiore  dei  lavori          pubblici,  sono   stabilite   le   linee   guida   per   la          classificazione  di  rischio  sismico   delle   costruzioni          nonche'  le  modalita'  per  l'attestazione,  da  parte  di          professionisti abilitati, dell'efficacia  degli  interventi          effettuati.                 1-quinquies. Qualora gli interventi di cui  al  comma          1-quater siano realizzati sulle  parti  comuni  di  edifici          condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo  e          al secondo periodo del medesimo  comma  1-quater  spettano,          rispettivamente, nella misura del 75 per  cento  e  dell'85          per cento.  Le  predette  detrazioni  si  applicano  su  un          ammontare  delle  spese  non  superiore   a   euro   96.000          moltiplicato per il  numero  delle  unita'  immobiliari  di          ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere  dal  1º          gennaio  2017,  in  luogo  della  detrazione   i   soggetti          beneficiari   possono   optare   per   la   cessione    del          corrispondente credito ai fornitori  che  hanno  effettuato          gli interventi ovvero ad altri  soggetti  privati,  con  la          facolta' di successiva cessione del credito. Rimane esclusa          la cessione  ad  istituti  di  credito  e  ad  intermediari          finanziari. Le modalita' di attuazione del  presente  comma          sono definite con provvedimento del direttore  dell'Agenzia          delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data          di entrata in vigore della presente disposizione.                 1-sexies. A decorrere dal 1º  gennaio  2017,  tra  le          spese detraibili per la realizzazione degli  interventi  di          cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano  anche          le spese  effettuate  per  la  classificazione  e  verifica          sismica degli immobili.                 1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis  a          1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per          le case popolari, comunque denominati, nonche'  dagli  enti          aventi le stesse finalita' sociali dei  predetti  istituti,          istituiti  nella  forma  di  societa'  che  rispondono   ai          requisiti della legislazione europea in materia di in house          providing e che siano costituiti e operanti alla  data  del          31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di          loro  proprieta'  ovvero  gestiti  per  conto  dei  comuni,          adibiti ad edilizia residenziale  pubblica,  nonche'  dalle          cooperative  di  abitazione  a  proprieta'   indivisa   per          interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti  e          assegnati in godimento ai propri soci.                 1-septies. Qualora gli interventi  di  cui  al  comma          1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti  nelle  zone          classificate  a  rischio  sismico  1,  2  e  3   ai   sensi          dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.          3519  del  28  aprile  2006,  pubblicata   nella   Gazzetta          Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante  demolizione          e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il          rischio sismico, anche con variazione volumetrica  rispetto          all'edificio  preesistente,  ove  le   norme   urbanistiche          vigenti consentano tale aumento,  eseguiti  da  imprese  di          costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano,          entro diciotto mesi dalla data di conclusione  dei  lavori,          alla successiva alienazione  dell'immobile,  le  detrazioni          dall'imposta di cui al  primo  e  al  secondo  periodo  del          medesimo  comma  1-quater  spettano  all'acquirente   delle          unita' immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per          cento e dell'85 per cento del prezzo della  singola  unita'          immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita          e, comunque, entro un ammontare massimo  di  spesa  pari  a          96.000 euro per ciascuna  unita'  immobiliare.  I  soggetti          beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in          luogo della detrazione, per la cessione del  corrispondente          credito alle imprese che hanno  effettuato  gli  interventi          ovvero ad  altri  soggetti  privati,  con  la  facolta'  di          successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione          a istituti di credito e intermediari finanziari.                 1-octies. Per gli interventi di  adozione  di  misure          antisismiche di  cui  al  presente  articolo,  il  soggetto          avente  diritto  alle  detrazioni  puo'  optare,  in  luogo          dell'utilizzo diretto delle stesse, per  un  contributo  di          pari ammontare, sotto forma  di  sconto  sul  corrispettivo          dovuto, anticipato dal  fornitore  che  ha  effettuato  gli          interventi e  a  quest'ultimo  rimborsato  sotto  forma  di          credito   d'imposta   da   utilizzare   esclusivamente   in          compensazione, in cinque quote annuali di pari importo,  ai          sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,          n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'art.  34          della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'art.  1,  comma          53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore  che          ha effettuato gli interventi ha a  sua  volta  facolta'  di          cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di  beni  e          servizi, con esclusione  della  possibilita'  di  ulteriori          cessioni da parte di questi ultimi.  Rimane  in  ogni  caso          esclusa  la  cessione  ad  istituti   di   credito   e   ad          intermediari finanziari.                 2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione  di          cui al comma 1, limitatamente agli interventi  di  recupero          del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio          2018, e' altresi' riconosciuta una detrazione  dall'imposta          lorda,  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  per  le          ulteriori spese documentate sostenute  nell'anno  2019  per          l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe          non inferiore  ad  A+,  nonche'  A  per  i  forni,  per  le          apparecchiature  per  le  quali  sia  prevista  l'etichetta          energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di          ristrutturazione. La detrazione di cui al  presente  comma,          da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote  annuali          di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle          spese sostenute ed e' calcolata su un ammontare complessivo          non  superiore  a  10.000  euro,   considerato,   per   gli          interventi effettuati  nell'anno  2018  ovvero  per  quelli          iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2019, al  netto          delle spese sostenute nell'anno 2018 per  le  quali  si  e'          fruito della detrazione.  Ai  fini  della  fruizione  della          detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente  comma          sono computate indipendentemente dall'importo  delle  spese          sostenute per i lavori di  ristrutturazione  che  fruiscono          delle detrazioni di cui al comma 1.                 2-bis. Al fine di effettuare  il  monitoraggio  e  la          valutazione del risparmio energetico conseguito  a  seguito          della realizzazione degli interventi  di  cui  al  presente          articolo, in analogia a quanto gia' previsto in materia  di          detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli          edifici, sono trasmesse  per  via  telematica  all'ENEA  le          informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le          informazioni  pervenute  e  trasmette  una  relazione   sui          risultati degli  interventi  al  Ministero  dello  sviluppo          economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle          regioni e alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,          nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.».               - Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  28  del          decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28  (Attuazione  della          direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia          da  fonti  rinnovabili,  recante  modifica   e   successiva          abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE),  come          modificato dalla presente legge:                 «Art. 28 (Contributi per  la  produzione  di  energia          termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza          energetica di piccole dimensioni). - (Omissis).                 2. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico,          di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela          del territorio e del mare e, per i profili  di  competenza,          con il  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,          previa intesa con Conferenza unificata, di cui  all'art.  8          del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono          fissate le modalita' per l'attuazione di quanto disposto al          presente articolo e per l'avvio  dei  nuovi  meccanismi  di          incentivazione. I decreti stabiliscono, inoltre:                   a) i valori degli incentivi, sulla base dei criteri          di cui al comma  1,  in  relazione  a  ciascun  intervento,          tenendo conto dell'effetto scala;                   b) i requisiti tecnici minimi dei componenti, degli          impianti e degli interventi;                   c)  i  contingenti   incentivabili   per   ciascuna          applicazione, con strumenti idonei alla salvaguardia  delle          iniziative avviate;                   d) gli eventuali obblighi di monitoraggio a  carico          del soggetto beneficiario, prevedendo, in particolare, che,          qualora gli interventi incentivati siano stati eseguiti  su          impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso  di          scadenza del contratto di  gestione  nell'arco  dei  cinque          anni successivi  all'ottenimento  degli  stessi  incentivi,          assicurino il mantenimento dei requisiti mediante  clausole          contrattuali da inserire nelle condizioni  di  assegnazione          del nuovo contratto;                   e) le modalita' con le quali  il  GSE  provvede  ad          erogare gli incentivi;                   f)  le  condizioni  di  cumulabilita'   con   altri          incentivi pubblici, fermo  restando  quanto  stabilito  dal          comma 1, lettera d);                   g) le modalita' di aggiornamento  degli  incentivi,          nel rispetto dei seguenti criteri:                   i. la revisione e' effettuata, per la prima  volta,          decorsi due anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del          provvedimento di cui al presente comma e,  successivamente,          ogni tre anni;                   ii. i nuovi valori  si  applicano  agli  interventi          realizzati decorso un anno dalla data di entrata in  vigore          del decreto di determinazione dei nuovi valori.                 (Omissis).».               - Si riporta il testo vigente  del  comma  1  dell'art.          16-bis del citato decreto del Presidente  della  Repubblica          n. 917 del 1986:                 «Art. 16-bis (Detrazione delle spese  per  interventi          di recupero del patrimonio edilizio e  di  riqualificazione          energetica degli  edifici).  -  1.  Dall'imposta  lorda  si          detrae  un  importo  pari  al  36  per  cento  delle  spese          documentate, fino ad un ammontare complessivo delle  stesse          non  superiore  a  48.000  euro  per  unita'   immobiliare,          sostenute  ed   effettivamente   rimaste   a   carico   dei          contribuenti che possiedono o detengono, sulla base  di  un          titolo idoneo, l'immobile sul  quale  sono  effettuati  gli          interventi:                   a) di cui alle lett. a), b), c) e  d)  dell'art.  3          del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,          n.  380,  effettuati  sulle  parti   comuni   di   edificio          residenziale di cui all'art. 1117, del codice civile;                   b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 3  del          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.          380,   effettuati   sulle   singole   unita'    immobiliari          residenziali  di  qualsiasi  categoria   catastale,   anche          rurali, e sulle loro pertinenze;                   c) necessari alla  ricostruzione  o  al  ripristino          dell'immobile danneggiato a seguito di  eventi  calamitosi,          ancorche'  non  rientranti  nelle  categorie  di  cui  alle          lettere a) e b) del presente comma,  sempreche'  sia  stato          dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente  alla          data di entrata in vigore della presente disposizione;                   d) relativi alla  realizzazione  di  autorimesse  o          posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune;                   e) finalizzati  alla  eliminazione  delle  barriere          architettoniche,   aventi   ad    oggetto    ascensori    e          montacarichi, alla realizzazione  di  ogni  strumento  che,          attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo          di tecnologia piu'  avanzata,  sia  adatto  a  favorire  la          mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le  persone          portatrici di handicap in situazione di gravita', ai  sensi          dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;                   f) relativi all'adozione di  misure  finalizzate  a          prevenire il rischio del compimento  di  atti  illeciti  da          parte di terzi;                   g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate          alla   cablatura    degli    edifici,    al    contenimento          dell'inquinamento acustico;                   h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate          al conseguimento di  risparmi  energetici  con  particolare          riguardo all'installazione di impianti basati  sull'impiego          delle fonti  rinnovabili  di  energia.  Le  predette  opere          possono  essere  realizzate  anche  in  assenza  di   opere          edilizie    propriamente    dette,    acquisendo     idonea          documentazione  attestante  il  conseguimento  di  risparmi          energetici  in  applicazione  della  normativa  vigente  in          materia;                   i) relativi all'adozione di misure antisismiche con          particolare riguardo all'esecuzione di opere per  la  messa          in  sicurezza   statica,   in   particolare   sulle   parti          strutturali,  per   la   redazione   della   documentazione          obbligatoria atta a comprovare  la  sicurezza  statica  del          patrimonio edilizio, nonche'  per  la  realizzazione  degli          interventi   necessari   al   rilascio    della    suddetta          documentazione. Gli  interventi  relativi  all'adozione  di          misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la  messa          in sicurezza statica devono essere realizzati  sulle  parti          strutturali degli edifici o complessi di edifici  collegati          strutturalmente  e  comprendere  interi  edifici   e,   ove          riguardino i centri storici, devono essere  eseguiti  sulla          base  di  progetti  unitari  e  non   su   singole   unita'          immobiliari;                   l) di bonifica  dall'amianto  e  di  esecuzione  di          opere volte ad evitare gli infortuni domestici.                 (Omissis).».   |  
|   |                               Art. 10 bis   Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione  e  per  l'acquisto di veicoli non inquinanti 
   1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono apportate le seguenti modificazioni:   a) il comma 1057 e' sostituito dal seguente:   «1057. A coloro che, nell'anno 2019, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o  ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e  L7e e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente  a  una delle suddette categorie, di cui siano proprietari o  intestatari  da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario,  da almeno dodici mesi,  un  familiare  convivente,  e'  riconosciuto  un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto,  fino  ad  un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo  consegnato  per  la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3, ovvero  sia  stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  2  febbraio  2011,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011 »;   b) al comma 1062, lettera c), sono aggiunte, in fine,  le  seguenti parole: «, ovvero del certificato di  cessazione  dalla  circolazione rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile.».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo del comma 1062 dell'art. 1  della          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla          presente legge:                 «1062. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo          a quello in cui e' stata emessa la fattura di  vendita,  le          imprese costruttrici o importatrici conservano la  seguente          documentazione, che  deve  essere  ad  esse  trasmessa  dal          venditore:                   a) copia della fattura di vendita  e  dell'atto  di          acquisto;                   b) copia del libretto e della carta di circolazione          e del foglio complementare o del certificato di  proprieta'          del veicolo usato  o,  in  caso  di  loro  mancanza,  copia          dell'estratto cronologico;                   c) originale del certificato di proprieta' relativo          alla  cancellazione  per  demolizione,   rilasciato   dallo          sportello telematico dell'automobilista  di  cui  al  comma          1058,  ovvero   del   certificato   di   cessazione   dalla          circolazione rilasciato dall'ufficio  della  motorizzazione          civile.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 11                        Aggregazioni d'imprese 
   1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1,  lettera  a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni  di  aggregazione  aziendale,  realizzate attraverso fusione o scissione effettuate a decorrere dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre  2022,  si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, il valore di avviamento  e quello attribuito ai beni strumentali materiali  e  immateriali,  per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo  da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di  5 milioni di euro.   2. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate  ai sensi dell'articolo 176 del decreto del Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente  decreto  fino  al  31  dicembre  2022,  si  considerano riconosciuti,  ai  fini  fiscali,  i  maggiori  valori  iscritti  dal soggetto conferitario di cui al comma 1 a titolo di avviamento o  sui beni  strumentali  materiali  e   immateriali,   per   un   ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.   3. Le disposizioni dei commi  1  e  2  si  applicano  qualora  alle operazioni  di  aggregazione  aziendale  partecipino   esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo  societario.  Sono  in  ogni  caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto  di  partecipazione superiore al 20 per cento  ovvero  controllati  anche  indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359,  primo  comma,  n. 1), del codice civile. Il maggior valore attribuito ai beni ai  sensi dei commi precedenti  e'  riconosciuto  ai  fini  delle  imposte  sui redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive   a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui  ha  avuto  luogo l'operazione di aggregazione aziendale.   4. Le disposizioni dei commi 1, 2  e  3  si  applicano  qualora  le imprese interessate dalle operazioni  di  aggregazione  aziendale  si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione,  nelle  condizioni  che  consentono  il  riconoscimento fiscale di cui ai commi 1 e 2.   5. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano  le  disposizioni  previste per le imposte sui redditi.   6. La societa' risultante dall'aggregazione, che nei primi  quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in  essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III  e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a  5,  decade  dall'agevolazione,  fatta  salva  l'attivazione  della procedura di cui all'articolo 11, comma  2,  della  legge  27  luglio 2000, n. 212.   7. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui  si verifica la decadenza prevista al comma 6, la societa'  e'  tenuta  a liquidare e versare l'imposta sul reddito delle societa' e  l'imposta regionale sulle attivita'  produttive  dovute  sul  maggior  reddito, relativo anche ai periodi di imposta  precedenti,  determinato  senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti  fiscalmente  ai  sensi dei commi 1 e 2. Sulle maggiori imposte  liquidate  non  sono  dovute sanzioni e interessi.  
           Riferimenti normativi 
               - Il testo vigente del comma 1 dell'art. 73 del  citato          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986  e'          riportato nelle Note all'art. 2.               - Si riporta il testo vigente dell'art. 176 del  citato          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:                 «Art. 176 (Regimi fiscali del soggetto  conferente  e          del soggetto conferitario). - 1. I conferimenti di  aziende          effettuati tra  soggetti  residenti  nel  territorio  dello          Stato   nell'esercizio   di   imprese   commerciali,    non          costituiscono  realizzo  di  plusvalenze  o   minusvalenze.          Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore          delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore  fiscalmente          riconosciuto   dell'azienda   conferita   e   il   soggetto          conferitario subentra nella posizione di quello  conferente          in  ordine  agli  elementi  dell'attivo   e   del   passivo          dell'azienda  stessa,   facendo   risultare   da   apposito          prospetto  di  riconciliazione  della   dichiarazione   dei          redditi i dati esposti in bilancio e i  valori  fiscalmente          riconosciuti.                 2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano          anche se il conferente o il conferitario e' un soggetto non          residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende          situate nel territorio dello Stato.                 2-bis. In caso  di  conferimento  dell'unica  azienda          dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle          partecipazioni  ricevute  a  seguito  del  conferimento  e'          disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e  68,          assumendo come costo delle stesse l'ultimo  valore  fiscale          dell'azienda conferita.                 2-ter. In luogo dell'applicazione delle  disposizioni          dei commi 1, 2  e  2-bis,  la  societa'  conferitaria  puo'          optare,   nella   dichiarazione   dei   redditi    relativa          all'esercizio nel corso del quale e' stata posta in  essere          l'operazione o,  al  piu'  tardi,  in  quella  del  periodo          d'imposta successivo, per l'applicazione,  in  tutto  o  in          parte, sui maggiori  valori  attribuiti  in  bilancio  agli          elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali          e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di  un'imposta          sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,          dell'imposta sul  reddito  delle  societa'  e  dell'imposta          regionale sulle attivita' produttive, con aliquota  del  12          per cento sulla parte dei maggiori  valori  ricompresi  nel          limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento  sulla  parte          dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e  fino  a          10 milioni di euro e del  16  per  cento  sulla  parte  dei          maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori          valori assoggettati a imposta  sostitutiva  si  considerano          riconosciuti  ai  fini  dell'ammortamento  a  partire   dal          periodo  d'imposta  nel  corso  del  quale  e'   esercitata          l'opzione; in caso di realizzo dei  beni  anteriormente  al          quarto periodo d'imposta successivo a quello  dell'opzione,          il  costo  fiscale   e'   ridotto   dei   maggiori   valori          assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior          ammortamento dedotto e  l'imposta  sostitutiva  versata  e'          scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli          22 e 79.                 3. Non rileva ai fini dell'art.  37-bis  del  decreto          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,          il  conferimento   dell'azienda   secondo   i   regimi   di          continuita'  dei   valori   fiscali   riconosciuti   o   di          imposizione sostitutiva di cui al presente  articolo  e  la          successiva  cessione  della  partecipazione  ricevuta   per          usufruire dell'esenzione di cui all'art. 87, o di quella di          cui agli articoli 58 e 68, comma 3.                 4. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti          effettuati con il regime di cui  al  presente  articolo  si          considerano possedute dal soggetto conferitario  anche  per          il  periodo  di  possesso  del  soggetto   conferente.   Le          partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i          conferimenti di cui al periodo precedente o  le  operazioni          di cui all'art. 178, in regime di neutralita'  fiscale,  si          considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie  nei          bilanci in cui risultavano  iscritti  i  beni  dell'azienda          conferita   o   in   cui   risultavano    iscritte,    come          immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.                 5. Nelle ipotesi di  cui  ai  commi  1,  2  e  2-bis,          l'eccedenza in sospensione di imposta, ai  sensi  dell'art.          109, comma 4, lettera b),  relativa  all'azienda  conferita          non concorre  alla  formazione  del  reddito  del  soggetto          conferente e si  trasferisce  al  soggetto  conferitario  a          condizione che questi istituisca il vincolo di  sospensione          d'imposta previsto dalla norma predetta.                 6.».               - Si riporta il testo vigente dell'art. 2359 del codice          civile:                 «Art.   2359   (Societa'   controllate   e   societa'          collegate). - Sono considerate societa' controllate:                   1) le societa' in  cui  un'altra  societa'  dispone          della  maggioranza  dei  voti  esercitabili  nell'assemblea          ordinaria;                   2) le societa' in cui un'altra societa' dispone  di          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante          nell'assemblea ordinaria;                   3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante          di un'altra  societa'  in  virtu'  di  particolari  vincoli          contrattuali con essa.                 Ai fini dell'applicazione dei  numeri  1)  e  2)  del          primo comma si computano anche i voti spettanti a  societa'          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.                 Sono considerate collegate le  societa'  sulle  quali          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati          regolamentati.».               -  Il  Titolo  III  (Disposizioni  comuni),  capi   III          (operazioni straordinarie) e IV  (Operazioni  straordinarie          fra soggetti residenti in Stati membri diversi  dell'Unione          europea),  del  citato   decreto   del   Presidente   della          Repubblica n. 917 del 1986 comprende gli articoli da 170  a          181 ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31  dicembre          1986, n. 302, S.O.               - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art.  11          della citata legge n. 212 del 2000:                 «Art. 11 (Diritto di interpello). - (Omissis).                 2.  Il  contribuente   interpella   l'amministrazione          finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che,          allo scopo di contrastare comportamenti  elusivi,  limitano          deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni          soggettive  del   soggetto   passivo   altrimenti   ammesse          dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione  che          nella particolare  fattispecie  tali  effetti  elusivi  non          possono verificarsi. Nei casi in cui  non  sia  stata  resa          risposta favorevole, resta comunque ferma  la  possibilita'          per il contribuente di fornire la dimostrazione di  cui  al          periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in  sede          amministrativa e contenziosa.                 (Omissis).».   |  
|   |                               Art. 11 bis   Modifica all'articolo 177 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n. 917, in materia di scambio di partecipazioni 
   1. All'articolo 177 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n. 917, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:   «2-bis. Quando la societa' conferitaria non acquisisce il controllo di una societa', ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, ne' incrementa, in virtu' di un obbligo  legale  o di  un  vincolo  statutario,  la   percentuale   di   controllo,   la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo  trova  comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le  seguenti  condizioni: a) le partecipazioni conferite rappresentano,  complessivamente,  una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea  ordinaria superiore al 2 o  al  20  per  cento  ovvero  una  partecipazione  al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25  per  cento,  secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; b) le  partecipazioni  sono  conferite  in  societa', esistenti  o  di  nuova  costituzione,  interamente  partecipate  dal conferente. Per i conferimenti di partecipazioni detenute in societa' la  cui  attivita'   consiste   in   via   esclusiva   o   prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera a)  del  precedente  periodo  si  riferiscono  a  tutte  le  societa' indirettamente partecipate  che  esercitano  un'impresa  commerciale, secondo la definizione di cui  all'articolo  55,  e  si  determinano, relativamente  al   conferente,   tenendo   conto   della   eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Il termine  di cui  all'articolo  87,  comma  1,  lettera  a),  e'  esteso  fino  al sessantesimo mese  precedente  quello  dell'avvenuta  cessione  delle partecipazioni conferite con le modalita' di cui al presente comma».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo dell'art. 177 del citato  decreto          del Presidente della  Repubblica  n.  917  del  1986,  come          modificato dalla presente legge:                 «Art.  177  (Scambi  di  partecipazioni).  -  1.   La          permuta,  mediante  la  quale  uno  dei  soggetti  indicati          nell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), acquista o  integra          una partecipazione di controllo ai  sensi  dell'art.  2359,          comma 1, n. 1), del codice civile, contenente  disposizioni          in materia  di  societa'  controllate  e  collegate  ovvero          incrementa, in virtu' di un obbligo legale o di un  vincolo          statutario, la percentuale di controllo, in altro  soggetto          indicato nelle medesime lettere a)  e  b),  attribuendo  ai          soci di  quest'ultimo  proprie  azioni,  non  da'  luogo  a          componenti positivi o negativi  del  reddito  imponibile  a          condizione che il  costo  delle  azioni  o  quote  date  in          permuta sia attribuito alle  azioni  o  quote  ricevute  in          cambio. L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare          il reddito del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le          condizioni, l'esenzione totale di cui all'art. 87 e  quella          parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.                 2.  Le  azioni  o  quote  ricevute   a   seguito   di          conferimenti in societa',  mediante  i  quali  la  societa'          conferitaria acquisisce il controllo  di  una  societa'  ai          sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile          ovvero incrementa, in virtu' di un obbligo legale o  di  un          vincolo  statutario,  la  percentuale  di  controllo,  sono          valutate, ai fini  della  determinazione  del  reddito  del          conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di          patrimonio netto formato dalla  societa'  conferitaria  per          effetto del conferimento.                 2-bis. Quando la societa' conferitaria non acquisisce          il controllo di una  societa',  ai  sensi  dell'art.  2359,          primo comma, n. 1) del codice civile,  ne'  incrementa,  in          virtu' di un obbligo legale o di un vincolo statutario,  la          percentuale di controllo, la disposizione di cui al secondo          comma del presente articolo trova comunque applicazione ove          ricorrano, congiuntamente, le seguenti  condizioni:  a)  le          partecipazioni conferite  rappresentano,  complessivamente,          una   percentuale   di   diritti   di   voto   esercitabili          nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20  per  cento          ovvero una partecipazione  al  capitale  od  al  patrimonio          superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti  di          titoli  negoziati  in  mercati  regolamentati  o  di  altre          partecipazioni; b)  le  partecipazioni  sono  conferite  in          societa', esistenti o di  nuova  costituzione,  interamente          partecipate  dal  conferente.   Per   i   conferimenti   di          partecipazioni  detenute  in  societa'  la  cui   attivita'          consiste in via esclusiva o prevalente  nell'assunzione  di          partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera  a)  del          precedente periodo  si  riferiscono  a  tutte  le  societa'          indirettamente  partecipate   che   esercitano   un'impresa          commerciale, secondo la definizione di cui all'art.  55,  e          si determinano, relativamente al conferente, tenendo  conto          della eventuale  demoltiplicazione  prodotta  dalla  catena          partecipativa. Il termine di  cui  all'art.  87,  comma  1,          lettera a), e' esteso fino al sessantesimo mese  precedente          quello   dell'avvenuta   cessione   delle    partecipazioni          conferite con le modalita' di cui al presente comma.                 3. Si applicano le disposizioni dell'art. 175,  comma          2.».   |  
|   |                                 Art. 12           Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino 
   1.  Gli  adempimenti  relativi  ai  rapporti  di  scambio  con   la Repubblica di San Marino, previsti dal  decreto  del  Ministro  delle Finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 1993, sono eseguiti in via elettronica secondo modalita'  stabilite  con  decreto  del  ministro dell'Economia e delle Finanze in conformita'  ad  accordi  con  detto Stato. Sono fatti salvi gli  esoneri  dall'obbligo  generalizzato  di fatturazione  elettronica  previsti  da  specifiche  disposizioni  di legge. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate sono emanate le  regole  tecniche  necessarie  per  l'attuazione  del presente articolo.     |  
|   |                               Art. 12 bis                              Luci votive 
   1. All'articolo 22, primo comma, del decreto del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 6-ter) e' aggiunto il seguente:   «6-quater) per  le  prestazioni  di  gestione  del  servizio  delle lampade votive nei cimiteri».   2. Per le prestazioni di cui al comma 1 resta  fermo  l'obbligo  di certificazione  del  corrispettivo  ai  sensi  dell'articolo  1   del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21 dicembre 1996, n. 696.   3. Le disposizioni dei commi 1 e 2  si  applicano  dal  1°  gennaio 2019.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  22  del          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.          633  (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  valore          aggiunto), come modificato dalla presente legge:                 «Art.   22   (Commercio   al   minuto   e   attivita'          assimilate).  -  1.  L'emissione  della  fattura   non   e'          obbligatoria, se non e' richiesta dal cliente non oltre  il          momento di effettuazione dell'operazione:                   1)  per  le  cessioni   di   beni   effettuate   da          commercianti al minuto  autorizzati  in  locali  aperti  al          pubblico,  in  spacci  interni,  mediante   apparecchi   di          distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o          in forma ambulante ;                   2)   per   le   prestazioni   alberghiere   e    le          somministrazioni  di  alimenti  e  bevande  effettuate  dai          pubblici  esercizi,  nelle  mense  aziendali   o   mediante          apparecchi di distribuzione automatica;                   3) per  le  prestazioni  di  trasporto  di  persone          nonche' di veicoli e bagagli al seguito;                   4)   per   le   prestazioni   di    servizi    rese          nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico,  in          forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;                   5) per le prestazioni di custodia e amministrazione          di titoli e  per  gli  altri  servizi  resi  da  aziende  o          istituti di credito e da societa' finanziarie o fiduciarie;                   6) per le operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a          5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10;                   6-bis)  per  l'attivita'   di   organizzazione   di          escursioni, visite della citta', giri turistici  ed  eventi          similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;                   6-ter)   per   le   prestazioni   di   servizi   di          telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione  e  di          servizi elettronici resi a committenti che agiscono  al  di          fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.                   6-quater)  per  le  prestazioni  di  gestione   del          servizio delle lampade votive nei cimiteri.                 2. La disposizione del comma precedente  puo'  essere          dichiarata applicabile,  con  decreto  del  Ministro  delle          finanze, ad altre categorie di  contribuenti  che  prestino          servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza          e importo limitato tali da rendere particolarmente  onerosa          l'osservanza   dell'obbligo   di   fatturazione   e   degli          adempimenti connessi.                 3. Gli imprenditori che acquistano beni  che  formano          oggetto dell'attivita' propria dell'impresa da commercianti          al minuto ai quali e' consentita l'emissione della  fattura          sono obbligati a richiederla. Gli  acquisti  di  carburante          per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di          distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul          valore aggiunto devono essere documentati  con  la  fattura          elettronica.».               - Si riporta il testo vigente dell'art. 1  del  decreto          del Presidente della Repubblica 21 dicembre  1996,  n.  696          (Regolamento recante norme  per  la  semplificazione  degli          obblighi di certificazione dei corrispettivi):                 «Art.   1   (Operazioni   soggette   all'obbligo   di          certificazione  fiscale).  -  1.  I   corrispettivi   delle          cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli          articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della  Repubblica          26 ottobre 1972, n. 633 , e successive  modificazioni,  per          le quali non e' obbligatoria l'emissione della  fattura  se          non a richiesta  del  cliente,  ma  sussiste  l'obbligo  di          certificazione fiscale stabilito  dall'art.  12,  comma  1,          della legge 30 dicembre  1991,  n.  413  ,  possono  essere          documentati, indipendentemente dall'esercizio  di  apposita          opzione, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui          all'art. 8 della legge 10 maggio  1976,  n.  249  ,  ovvero          dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio  1983,          n. 18 , con l'osservanza delle relative discipline.                 2. Resta ferma la disciplina prevista dall'art. 8 del          decreto  del  Ministro  delle  finanze  21  dicembre   1992          concernente  il  rilascio   dello   scontrino   manuale   o          prestampato a tagli fissi, con le  modalita'  previste  dal          decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992.                 3.  Per  le   prestazioni   di   trasporto   pubblico          collettivo di persone e di veicoli e  bagagli  al  seguito,          con qualunque mezzo effettuate, i  biglietti  di  trasporto          aventi  le  caratteristiche  fissate  con  il  decreto  del          Ministro  delle  finanze  30  giugno  1992,  assolvono   la          funzione dello scontrino fiscale.».   |  
|   |                               Art. 12 ter  Semplificazione in materia di termine per l'emissione della fattura 
   1. All'articolo 21, comma 4, alinea,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  il  primo  periodo  e' sostituito dal seguente: «La fattura e' emessa  entro  dodici  giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo del  comma  4  dell'art.  21  del          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  633  del          1972, come modificato dalla presente legge:                 «Art.   21   (Fatturazione   delle   operazioni).   -          (Omissis).                 4.  La  fattura  e'  emessa   entro   dodici   giorni          dall'effettuazione  dell'operazione  determinata  ai  sensi          dell'art. 6. La fattura cartacea e'  compilata  in  duplice          esemplare di cui uno  e'  consegnato  o  spedito  all'altra          parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo:                   a) per le  cessioni  di  beni  la  cui  consegna  o          spedizione risulta da documento di  trasporto  o  da  altro          documento idoneo a identificare i soggetti tra i  quali  e'          effettuata  l'operazione  ed  avente   le   caratteristiche          determinate con decreto del Presidente della Repubblica  14          agosto 1996, n. 472, nonche' per le prestazioni di  servizi          individuabili attraverso idonea documentazione,  effettuate          nello  stesso  mese  solare  nei  confronti  del   medesimo          soggetto, puo' essere emessa una sola fattura,  recante  il          dettaglio delle operazioni, entro il  giorno  15  del  mese          successivo a quello di effettuazione delle medesime;                   b)  per  le  cessioni  di   beni   effettuate   dal          cessionario nei confronti  di  un  soggetto  terzo  per  il          tramite del proprio cedente la fattura e' emessa  entro  il          mese successivo a quello della consegna  o  spedizione  dei          beni;                   c) per le prestazioni di servizi  rese  a  soggetti          passivi stabiliti nel territorio di un altro  Stato  membro          dell'Unione  europea  non  soggette  all'imposta  ai  sensi          dell'art. 7-ter, la fattura e' emessa entro  il  giorno  15          del   mese   successivo   a   quello    di    effettuazione          dell'operazione;                   d) per le prestazioni di servizi di cui all'art. 6,          sesto comma, primo periodo, rese o ricevute da un  soggetto          passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura  e'          emessa entro il giorno 15 del mese successivo a  quello  di          effettuazione dell'operazione.                 (Omissis).».   |  
|   |                             Art. 12 quater               Comunicazioni dei dati delle liquidazioni              periodiche dell'imposta sul valore aggiunto 
   1. Il comma 1 dell'articolo  21-bis  del  decreto-legge  31  maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio 2010, n. 122, e' sostituito dal seguente:     «1.  I  soggetti  passivi  dell'imposta   sul   valore   aggiunto trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno  del  secondo  mese   successivo   a   ogni   trimestre,   una comunicazione dei dati  contabili  riepilogativi  delle  liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi  1 e 1-bis, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonche' degli  articoli  73,  primo comma, lettera e), e 74, quarto comma,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La comunicazione  dei  dati relativi al secondo trimestre e' effettuata entro il 16 settembre. La comunicazione  dei  dati  relativi  al  quarto  trimestre  puo',   in alternativa,  essere  effettuata   con   la   dichiarazione   annuale dell'imposta sul valore  aggiunto  che,  in  tal  caso,  deve  essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle  liquidazioni  periodiche effettuate».  
           Riferimenti normativi 
               -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   21-bis   del          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di          competitivita' economica), come modificato  dalla  presente          legge:                 «Art.   21-bis   (Comunicazioni   dei   dati    delle          liquidazioni periodiche I.V.A.). - 1.  I  soggetti  passivi          dell'imposta    sul     valore     aggiunto     trasmettono          telematicamente all'Agenzia delle entrate,  entro  l'ultimo          giorno del secondo mese successivo a  ogni  trimestre,  una          comunicazione  dei  dati  contabili   riepilogativi   delle          liquidazioni periodiche dell'imposta  effettuate  ai  sensi          dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, del  regolamento  di  cui  al          decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo  1998,  n.          ?100, nonche' degli articoli 73, primo comma, lettera e), e          74,  quarto  comma,  del  decreto  del   Presidente   della          Repubblica 26 ottobre 1972, n. ?633. La  comunicazione  dei          dati relativi al secondo trimestre e' effettuata  entro  il          16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al  quarto          trimestre puo', in alternativa, essere  effettuata  con  la          dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che,          in tal caso,  deve  essere  presentata  entro  il  mese  di          febbraio dell'anno successivo  a  quello  di  chiusura  del          periodo d'imposta. Restano fermi gli  ordinari  termini  di          versamento dell'imposta dovuta in  base  alle  liquidazioni          periodiche effettuate.                 2. Con il provvedimento di cui all'art. 21, comma  2,          sono  stabilite  le  modalita'   e   le   informazioni   da          trasmettere con la comunicazione di  cui  al  comma  1  del          presente articolo.                 3. La comunicazione e' presentata anche  nell'ipotesi          di liquidazione con eccedenza  a  credito.  Sono  esonerati          dalla presentazione della comunicazione i soggetti  passivi          non  obbligati  alla  presentazione   della   dichiarazione          annuale  I.V.A.  o  all'effettuazione  delle   liquidazioni          periodiche, sempre che, nel corso  dell'anno,  non  vengano          meno le predette condizioni di esonero.                 4. In caso di determinazione separata dell'imposta in          presenza di piu' attivita', i soggetti  passivi  presentano          una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.                 5. L'Agenzia delle entrate mette a  disposizione  del          contribuente, ovvero  del  suo  intermediario,  secondo  le          modalita' previste dall'art. 1, commi 634 e 635 della legge          23 dicembre 2014, n. 190, le risultanze dell'esame dei dati          di cui all'art. 21 del presente decreto  e  le  valutazioni          concernenti  la  coerenza  tra  i  dati   medesimi   e   le          comunicazioni di cui  al  comma  1  del  presente  articolo          nonche' la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto  a          quanto indicato nella comunicazione  medesima.  Quando  dai          controlli eseguiti emerge un risultato diverso  rispetto  a          quello indicato nella  comunicazione,  il  contribuente  e'          informato   dell'esito   con   modalita'    previste    con          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.  Il          contribuente  puo'  fornire  i  chiarimenti  necessari,   o          segnalare eventuali dati  ed  elementi  non  considerati  o          valutati  erroneamente,  ovvero   versare   quanto   dovuto          avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso  di  cui          all'art. 13 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.          472. Si applica l'art. 54-bis, comma 2-bis, del decreto del          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,          indipendentemente dalle condizioni ivi previste.».   |  
|   |                            Art. 12 quinquies   Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo  5  agosto  2015,  n.  127,  in  materia  di  trasmissione   telematica   dei   dati   dei  corrispettivi 
   1. Il comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo 5  agosto 2015, n.127, e' sostituito dal seguente:   «6-ter. I dati relativi ai  corrispettivi  giornalieri  di  cui  al comma 1 sono  trasmessi  telematicamente  all'Agenzia  delle  entrate entro dodici giorni dall'effettuazione  dell'operazione,  determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonche' i  termini  di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta  sul  valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,  n.  100.  Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1,  decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di  affari  superiore  a euro 400.000 e dal  1°  gennaio  2020  per  gli  altri  soggetti,  le sanzioni  previste  dal  comma  6  non  si  applicano  in   caso   di trasmissione  telematica   dei   dati   relativi   ai   corrispettivi giornalieri entro  il  mese  successivo  a  quello  di  effettuazione dell'operazione,   fermi   restando   i   termini   di   liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto».   2. Al comma 542 dell'articolo 1 della legge 11  dicembre  2016,  n. 232, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle  seguenti:  «100 per cento».   3. Per i soggetti che esercitano attivita' economiche per le  quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96,  e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto  di  approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei  versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in  materia  di imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui all'articolo  17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.  435, nonche' dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal  30  giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019.   4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti che partecipano a societa', associazioni e  imprese  ai  sensi  degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3.  
           Riferimenti normativi 
               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2   del   decreto          legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione  telematica          delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di  beni          effettuate   attraverso   distributori    automatici,    in          attuazione dell'art. 9, comma 1, lettere  d)  e  g),  della          legge 11 marzo 2014, n. 23), come modificato dalla presente          legge:                 «Art.  2  (Trasmissione  telematica  dei   dati   dei          corrispettivi). - 1. A decorrere  dal  1°  gennaio  2020  i          soggetti che effettuano le operazioni di  cui  all'art.  22          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre          1972, n. 633, memorizzano  elettronicamente  e  trasmettono          telematicamente all'Agenzia delle entrate i  dati  relativi          ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica          e la  connessa  trasmissione  dei  dati  dei  corrispettivi          sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'art.          24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del  1972.  Le          disposizioni di cui ai periodi precedenti  si  applicano  a          decorrere dal 1° luglio 2019  ai  soggetti  con  un  volume          d'affari  superiore  ad  euro  400.000.  Per   il   periodo          d'imposta  2019  restano   valide   le   opzioni   per   la          memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei          dati dei corrispettivi  esercitate  entro  il  31  dicembre          2018.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle          finanze, possono essere previsti  specifici  esoneri  dagli          adempimenti di cui  al  presente  comma  in  ragione  della          tipologia di attivita' esercitata.                 1-bis.  A  decorrere   dal   1°   luglio   2018,   la          memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei          dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono  obbligatorie          con riferimento alle  cessioni  di  benzina  o  di  gasolio          destinati ad essere utilizzati come carburanti per  motori.          Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,          d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane  e  dei          monopoli, sentito il Ministero  dello  sviluppo  economico,          sono  definiti,  anche  al   fine   di   semplificare   gli          adempimenti    amministrativi    dei    contribuenti,    le          informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i  termini          per la trasmissione  telematica  e  le  modalita'  con  cui          garantire la sicurezza e l'inalterabilita' dei dati. Con il          medesimo provvedimento possono essere definiti modalita'  e          termini  graduali   per   l'adempimento   dell'obbligo   di          memorizzazione elettronica e  trasmissione  telematica  dei          dati dei corrispettivi, anche in considerazione  del  grado          di  automazione  degli   impianti   di   distribuzione   di          carburanti.                 2. A decorrere dal 1° aprile 2017, la  memorizzazione          elettronica e  la  trasmissione  telematica  dei  dati  dei          corrispettivi di cui al comma 1  sono  obbligatorie  per  i          soggetti  passivi  che  effettuano  cessioni  di   beni   o          prestazioni di servizi tramite distributori automatici.  Al          fine dell'assolvimento dell'obbligo di  cui  al  precedente          periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle          entrate di cui al comma  4,  sono  indicate  soluzioni  che          consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli          apparecchi distributori e garantiscano,  nel  rispetto  dei          normali tempi di obsolescenza e rinnovo  degli  stessi,  la          sicurezza e l'inalterabilita' dei  dati  dei  corrispettivi          acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del  direttore          dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini          differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore          dell'obbligo di memorizzazione elettronica  e  trasmissione          telematica dei dati dei corrispettivi,  in  relazione  alle          specifiche variabili  tecniche  di  peculiari  distributori          automatici.                 3. La memorizzazione elettronica  e  la  trasmissione          telematica di cui  al  comma  1  sono  effettuate  mediante          strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilita'  e          la sicurezza dei dati, compresi  quelli  che  consentono  i          pagamenti con carta di debito e di credito.                 4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle          entrate, sentite le associazioni di  categoria  nell'ambito          di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti          in base alla decisione della Commissione europea COM (2010)          8467, sono definite  le  informazioni  da  trasmettere,  le          regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e          le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma          3. Con lo stesso provvedimento sono  approvati  i  relativi          modelli  e   ogni   altra   disposizione   necessaria   per          l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.                 5. La memorizzazione elettronica  e  la  trasmissione          telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalita'          di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale  dei          corrispettivi di cui all'art. 12, comma 1, della  legge  30          dicembre 1991, n. 413, e al decreto  del  Presidente  della          Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta  comunque  fermo          l'obbligo di  emissione  della  fattura  su  richiesta  del          cliente. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo          economico   possono   essere   individuate   tipologie   di          documentazione  idonee  a  rappresentare,  anche  ai   fini          commerciali, le operazioni.                 6.  Ai  soggetti  che  effettuano  la  memorizzazione          elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma          1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso  di          mancata memorizzazione o di omissione  della  trasmissione,          ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione  con  dati          incompleti o non  veritieri,  le  sanzioni  previste  dagli          articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo          18 dicembre 1997, n. 471.                 6-bis. Al  fine  di  contrastare  l'evasione  fiscale          mediante  l'incentivazione  e  la   semplificazione   delle          operazioni telematiche, all'art. 39, secondo comma, lettera          a), alinea, del decreto del Presidente della Repubblica  26          ottobre 1972, n. 642,  dopo  le  parole:  «nell'anno»  sono          inserite le seguenti:  «ovvero  riscossi,  dal  1º  gennaio          2017, con modalita' telematiche, di cui all'art.  3,  comma          1, lettera a)». Agli oneri derivanti dall'attuazione  delle          disposizioni di cui al presente comma, pari a 4 milioni  di          euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2017,  si  fa  fronte          mediante   corrispondente   riduzione    della    dotazione          finanziaria del Fondo di cui  all'art.  10,  comma  5,  del          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Il          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di          bilancio.                 6-ter. I dati relativi ai  corrispettivi  giornalieri          di  cui  al  comma   1   sono   trasmessi   telematicamente          all'Agenzia   delle    entrate    entro    dodici    giorni          dall'effettuazione  dell'operazione  determinata  ai  sensi          dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica  26          ottobre 1972, n.  ?633.  Restano  fermi  la  memorizzazione          giornaliera dei dati relativi ai  corrispettivi  nonche'  i          termini  di  effettuazione  delle  liquidazioni  periodiche          dell'imposta sul valore  aggiunto  ai  sensi  dell'art.  1,          comma 1, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente          della Repubblica 23 marzo 1998, n. ?100. Nel primo semestre          di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1,  decorrente  dal          1°  luglio  2019  per  i  soggetti  con  volume  di  affari          superiore a euro 400.000 e dal  1°  gennaio  2020  per  gli          altri soggetti, le sanzioni previste dal  comma  6  non  si          applicano in  caso  di  trasmissione  telematica  dei  dati          relativi  ai  corrispettivi  giornalieri  entro   il   mese          successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi          restando i termini di liquidazione dell'imposta sul  valore          aggiunto.                 6-quater. I soggetti tenuti  all'invio  dei  dati  al          Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione  della          dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi  dell'art.          3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21  novembre  2014,          n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e          delle finanze, possono  adempiere  all'obbligo  di  cui  al          comma  1  mediante  la  memorizzazione  elettronica  e   la          trasmissione  telematica  dei  dati,  relativi  a  tutti  i          corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria.  I          dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono          essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni  per          l'applicazione delle disposizioni in materia  tributaria  e          doganale, ovvero in forma  aggregata  per  il  monitoraggio          della spesa sanitaria pubblica e privata  complessiva.  Con          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di          concerto con i Ministri della  salute  e  per  la  pubblica          amministrazione, sentito il Garante per la  protezione  dei          dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in          materia  di  protezione  dei  dati  personali,  anche   con          riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e  32  del          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del          Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e  gli  ambiti  di          utilizzo dei predetti  dati  e  i  relativi  limiti,  anche          temporali, nonche', ai sensi dell'art. 2-sexies del  codice          di cui al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  i          tipi di dati che possono  essere  trattati,  le  operazioni          eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare          i diritti e le liberta' dell'interessato.                 6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto  o          l'adattamento degli strumenti mediante i  quali  effettuare          la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma  1,  al          soggetto e' concesso un contributo complessivamente pari al          50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di  euro          250  in  caso  di  acquisto  e  di  euro  50  in  caso   di          adattamento, per ogni strumento. Al  medesimo  soggetto  il          contributo e' concesso sotto forma di credito d'imposta  di          pari importo,  da  utilizzare  in  compensazione  ai  sensi          dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.          Al credito d'imposta  di  cui  al  presente  comma  non  si          applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge          24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della  legge          23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo e' consentito a          decorrere dalla prima liquidazione  periodica  dell'imposta          sul valore aggiunto successiva al  mese  in  cui  e'  stata          registrata   la    fattura    relativa    all'acquisto    o          all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare          la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1 ed e'          stato  pagato,  con  modalita'  tracciabile,  il   relativo          corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia          delle entrate,  da  emanare  entro  trenta  giorni  dal  1°          gennaio  2019,  sono  definiti  le   modalita'   attuative,          comprese le modalita' per usufruire del credito  d'imposta,          il regime dei controlli  nonche'  ogni  altra  disposizione          necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e  per  il          rispetto del limite di spesa previsto. Il limite  di  spesa          previsto e' pari a euro 36,3 milioni per l'anno 2019 e pari          ad euro 195,5 milioni per l'anno 2020.».               - Si riporta il testo del comma 542 dell'art.  1  della          legge 11 dicembre 2016,  n.  232  (Bilancio  di  previsione          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017   e   bilancio          pluriennale per il  triennio  2017-2019),  come  modificato          dalla presente legge:                 «542. Al fine di incentivare l'utilizzo di  strumenti          di pagamento  elettronici  da  parte  dei  consumatori,  la          probabilita' di vincita dei premi di cui al  comma  540  e'          aumentata del 100  per  cento,  rispetto  alle  transazioni          effettuate mediante denaro  contante,  per  le  transazioni          effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento          con carta di debito  e  di  credito,  di  cui  al  comma  3          dell'art. 2 del  decreto  legislativo  5  agosto  2015,  n.          127.».               -  Il  testo  modificato  dell'art.  9-bis  del  citato          decreto-legge   n.   50   del   2017,    convertito,    con          modificazioni, dalla  legge  21  giugno  2017,  n.  96,  e'          riportato nelle Note all'art. 4-quinquies.               - Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del  decreto          del Presidente della Repubblica 7  dicembre  2001,  n.  435          (Regolamento recante modifiche al D.P.R. 22 luglio 1998, n.          322,  nonche'  disposizioni  per   la   semplificazione   e          razionalizzazione di adempimenti tributari):                 «Art.   17   (Razionalizzazione   dei   termini    di          versamento). -  1.  Il  versamento  del  saldo  dovuto  con          riferimento alla dichiarazione  dei  redditi  ed  a  quella          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive da  parte          delle persone fisiche, e delle societa' o  associazioni  di          cui all'art. 5 del testo unico delle imposte  sui  redditi,          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22          dicembre 1986, n. 917 e'  effettuato  entro  il  30  giugno          dell'anno di presentazione della dichiarazione  stessa;  le          societa' o associazioni di cui all'art. 5 del citato  testo          unico delle imposte sui redditi, nelle ipotesi di cui  agli          articoli 5  e  5-bis,  del  decreto  del  Presidente  della          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  effettuano  i  predetti          versamenti entro l'ultimo  giorno  del  mese  successivo  a          quello di  scadenza  del  termine  di  presentazione  della          dichiarazione. Il versamento del saldo dovuto in base  alla          dichiarazione  relativa  all'imposta  sul   reddito   delle          persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle          attivita' produttive e' effettuato  entro  l'ultimo  giorno          del sesto mese successivo a quello di chiusura del  periodo          d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni  di  legge          approvano il bilancio oltre  il  termine  di  quattro  mesi          dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo  dovuto  in          base alla dichiarazione relativa  all'imposta  sul  reddito          delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale          sulle attivita' produttive entro l'ultimo giorno  del  mese          successivo a quello di approvazione  del  bilancio.  Se  il          bilancio non e' approvato nel termine  stabilito,  in  base          alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il          versamento e' comunque effettuato entro l'ultimo giorno del          mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.                 2. I versamenti di cui  al  comma  1  possono  essere          effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini          ivi previsti, maggiorando le somme da  versare  dello  0,40          per cento a titolo di interesse corrispettivo.                 3. I versamenti di acconto dell'imposta  sul  reddito          delle persone fisiche  e  dell'imposta  sul  reddito  delle          persone giuridiche dovuti ai sensi  della  legge  23  marzo          1977, n. 97, e  successive  modificazioni,  nonche'  quelli          relativi all'imposta regionale sulle attivita'  produttive,          sono effettuati in due rate  salvo  che  il  versamento  da          effettuare alla scadenza della prima rata non  superi  euro          103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto  e'  versato          alla scadenza della prima rata e il  residuo  importo  alla          scadenza  della  seconda.  Il  versamento  dell'acconto  e'          effettuato, rispettivamente:                   a) per la prima rata, nel termine previsto  per  il          versamento del saldo  dovuto  in  base  alla  dichiarazione          relativa all'anno d'imposta precedente;                   b) per la seconda rata, nel mese  di  novembre,  ad          eccezione di quella dovuta  dai  soggetti  all'imposta  sul          reddito delle persone giuridiche  e  all'imposta  regionale          sulle attivita' produttive il  cui  periodo  d'imposta  non          coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di          tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese  dello          stesso periodo d'imposta.».               - Si riporta il testo vigente degli articoli 5,  115  e          116 del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.          917 del 1986:                 «Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I          redditi delle societa' semplici, in nome  collettivo  e  in          accomandita semplice residenti nel territorio  dello  Stato          sono imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente  dalla          percezione,   proporzionalmente   alla   sua    quota    di          partecipazione agli utili.                 2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono          proporzionate al valore dei conferimenti dei  soci  se  non          risultano determinate  diversamente  dall'atto  pubblico  o          dalla scrittura privata autenticata di  costituzione  o  da          altro  atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di   data          anteriore all'inizio del periodo d'imposta;  se  il  valore          dei conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote  si          presumono uguali.                 3. Ai fini delle imposte sui redditi:                   a) le societa' di armamento  sono  equiparate  alle          societa' in nome collettivo o alle societa' in  accomandita          semplice secondo che siano state costituite  all'unanimita'          o a maggioranza;                   b)  le  societa'  di  fatto  sono  equiparate  alle          societa'  in  nome  collettivo  o  alle  societa'  semplici          secondo che abbiano o non abbiano per  oggetto  l'esercizio          di attivita' commerciali;                   c) le  associazioni  senza  personalita'  giuridica          costituite fra persone fisiche  per  l'esercizio  in  forma          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle          societa' semplici, ma l'atto  o  la  scrittura  di  cui  al          secondo comma puo' essere redatto fino  alla  presentazione          della dichiarazione dei redditi dell'associazione;                   d)  si  considerano  residenti  le  societa'  e  le          associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta          hanno la sede  legale  o  la  sede  dell'amministrazione  o          l'oggetto principale nel territorio dello Stato.  L'oggetto          principale e' determinato in base all'atto costitutivo,  se          esistente in forma di atto pubblico o di scrittura  privata          autenticata,  e  in   mancanza,   in   base   all'attivita'          effettivamente esercitata.                 4. I redditi delle imprese familiari di cui  all'art.          230-bis del codice civile, limitatamente al  49  per  cento          dell'ammontare risultante dalla dichiarazione  dei  redditi          dell'imprenditore, sono imputati a  ciascun  familiare  che          abbia prestato in modo continuativo  e  prevalente  la  sua          attivita' di lavoro  nell'impresa,  proporzionalmente  alla          sua  quota  di  partecipazione  agli  utili.  La   presente          disposizione si applica a condizione:                   a)  che  i   familiari   partecipanti   all'impresa          risultino nominativamente, con l'indicazione  del  rapporto          di parentela o di affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore          all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione          dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;                   b)    che    la    dichiarazione    dei     redditi          dell'imprenditore  rechi  l'indicazione  delle   quote   di          partecipazione  agli  utili  spettanti   ai   familiari   e          l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate  alla          qualita' e quantita'  del  lavoro  effettivamente  prestato          nell'impresa,  in  modo  continuativo  e  prevalente,   nel          periodo d'imposta;                   c) che ciascun  familiare  attesti,  nella  propria          dichiarazione  dei  redditi,  di  aver  prestato   la   sua          attivita' di lavoro nell'impresa  in  modo  continuativo  e          prevalente.                 5. Si intendono per familiari, ai fini delle  imposte          sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo  grado  e          gli affini entro il secondo grado.»                 «Art. 115 (Opzione per la trasparenza fiscale). -  1.          Esercitando  l'opzione  di  cui  al  comma  4,  il  reddito          imponibile dei  soggetti  di  cui  all'art.  73,  comma  1,          lettera   a),   al   cui   capitale   sociale   partecipano          esclusivamente soggetti di cui allo stesso art.  73,  comma          1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto  di          voto  esercitabile  nell'assemblea   generale,   richiamata          dall'art. 2346 del codice civile, e di partecipazione  agli          utili non inferiore al 10 per cento e non superiore  al  50          per cento, e' imputato a ciascun  socio,  indipendentemente          dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota          di partecipazione agli utili. Ai soli fini  dell'ammissione          al regime di cui al presente articolo, nella percentuale di          partecipazione agli utili di cui al periodo precedente  non          si considerano le azioni prive del predetto diritto di voto          e la quota di utili delle  azioni  di  cui  all'art.  2350,          secondo comma, primo periodo, del codice civile, si  assume          pari alla quota di partecipazione al capitale delle  azioni          medesime. I  requisiti  di  cui  al  primo  periodo  devono          sussistere a partire dal primo giorno del periodo d'imposta          della partecipata in cui si esercita l'opzione e  permanere          ininterrottamente sino al termine del periodo  di  opzione.          L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui:                   a) i soci partecipanti  fruiscano  della  riduzione          dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa';                   b) la societa' partecipata  eserciti  l'opzione  di          cui agli articoli 117 e 130.                 2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di  cui  al          comma 1 non siano  residenti  nel  territorio  dello  Stato          l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non          vi  sia  obbligo  di  ritenuta  alla  fonte   sugli   utili          distribuiti.                 3. L'imputazione  del  reddito  avviene  nei  periodi          d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di          chiusura  dell'esercizio  della  societa'  partecipata.  Le          ritenute operate a titolo d'acconto  sui  redditi  di  tale          societa',  i  relativi  crediti  d'imposta  e  gli  acconti          versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci          secondo la percentuale  di  partecipazione  agli  utili  di          ciascuno. Le perdite  fiscali  della  societa'  partecipata          relative a  periodi  in  cui  e'  efficace  l'opzione  sono          imputate ai soci in proporzione alle  rispettive  quote  di          partecipazione ed entro il limite della propria  quota  del          patrimonio netto contabile della societa'  partecipata.  Le          perdite fiscali dei soci relative agli  esercizi  anteriori          all'inizio della tassazione  per  trasparenza  non  possono          essere utilizzate per compensare i redditi  imputati  dalle          societa' partecipate.                 4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali          della societa' partecipata  e  deve  essere  esercitata  da          tutte  le   societa'   e   comunicata   all'Amministrazione          finanziaria, con la dichiarazione  presentata  nel  periodo          d'imposta a  decorrere  dal  quale  si  intende  esercitare          l'opzione. Al termine del  triennio  l'opzione  si  intende          tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che  non          sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per          la comunicazione dell'opzione. La disposizione  di  cui  al          periodo  precedente  si  applica  al  termine  di   ciascun          triennio.                 5. L'esercizio dell'opzione di cui  al  comma  4  non          modifica il regime  fiscale  in  capo  ai  soci  di  quanto          distribuito dalla societa' partecipata utilizzando  riserve          costituite con utili di precedenti esercizi  o  riserve  di          cui all'art. 47, comma 5.  Ai  fini  dell'applicazione  del          presente   comma,   durante   i   periodi   di    validita'          dell'opzione,  salva   una   diversa   esplicita   volonta'          assembleare, si  considerano  prioritariamente  distribuiti          gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di          coperture  di  perdite,  si  considerano   prioritariamente          utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.                 6.  Nel  caso  vengano   meno   le   condizioni   per          l'esercizio dell'opzione, l'efficacia  della  stessa  cessa          dall'inizio dell'esercizio sociale in corso della  societa'          partecipata. Gli effetti dell'opzione non vengono meno  nel          caso di mutamento della compagine  sociale  della  societa'          partecipata  mediante  l'ingresso  di  nuovi  soci  con   i          requisiti di cui al comma 1 o 2.                 7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione  gli          obblighi  di  acconto  permangono  anche   in   capo   alla          partecipata.  Per  la  determinazione  degli  obblighi   di          acconto della partecipata stessa e dei suoi soci  nel  caso          venga meno  l'efficacia  dell'opzione,  si  applica  quanto          previsto  dall'art.  124,  comma  2.  Nel  caso  di  revoca          dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano  senza          considerare gli effetti dell'opzione sia  per  la  societa'          partecipata, sia per i soci.                 8.   La   societa'   partecipata   e'    solidalmente          responsabile con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e          gli interessi conseguenti all'obbligo  di  imputazione  del          reddito.                 9. Le disposizioni applicative della  presente  norma          sono stabilite dallo stesso  decreto  ministeriale  di  cui          all'art. 129.                 10. Ai soggetti di cui al comma  1  si  applicano  le          disposizioni di cui all'art. 40, secondo comma, del decreto          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.                 11.  Il  socio  ridetermina  il  reddito   imponibile          oggetto di imputazione rettificando i  valori  patrimoniali          della societa' partecipata secondo  le  modalita'  previste          dall'art.  128,  fino  a  concorrenza  delle   svalutazioni          determinatesi  per  effetto  di  rettifiche  di  valore  ed          accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle          rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal  socio          medesimo nel periodo d'imposta  antecedente  a  quello  dal          quale ha effetto l'opzione di cui al comma  4  e  nei  nove          precedenti.                 12. Per le partecipazioni in  societa'  indicate  nel          comma  1  il  relativo  costo  e'  aumentato  o  diminuito,          rispettivamente, dei redditi e delle  perdite  imputati  ai          soci ed e'  altresi'  diminuito,  fino  a  concorrenza  dei          redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.»                 «Art. 116 (Opzione per la trasparenza  fiscale  delle          societa' a ristretta base proprietaria). - 1. L'opzione  di          cui all'art. 115  puo'  essere  esercitata  con  le  stesse          modalita' ed  alle  stesse  condizioni,  ad  esclusione  di          quelle indicate nel comma 1 del medesimo  art.  115,  dalle          societa' a responsabilita' limitata il cui volume di ricavi          non supera le  soglie  previste  per  l'applicazione  degli          studi di settore  e  con  una  compagine  sociale  composta          esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a          10 o a 20 nel caso di societa' cooperativa.                 2. Si applicano  le  disposizioni  del  terzo  e  del          quarto periodo del comma 3 dell'art. 115 e quelle del comma          3 dell'art. 8. Le plusvalenze di  cui  all'art.  87  e  gli          utili di cui all'art. 89, commi 2 e 3, concorrono a formare          il    reddito    imponibile    nella    misura    indicata,          rispettivamente, nell'art. 58, comma 2, e nell'art. 59.                 2-bis.».   |  
|   |                             Art. 12 sexies                Cedibilita' dei crediti IVA trimestrali 
   1. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  maggio  1988,  n. 154, dopo le parole: «dalla dichiarazione annuale» sono  inserite  le seguenti: «o del quale e'  stato  chiesto  il  rimborso  in  sede  di liquidazione trimestrale,».   2. La disposizione di cui al comma 1  si  applica  ai  crediti  dei quali sia chiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.   3.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita' relative  all'attuazione  del  presente  articolo  nell'ambito  delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza pubblica.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo del comma 4-ter dell'art.  5  del          decreto-legge  14  marzo  1988,  n.  70,  convertito,   con          modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 (Norme in          materia tributaria nonche'  per  la  semplificazione  delle          procedure di accatastamento degli  immobili  urbani),  come          modificato dalla presente legge:                 «4-ter. - Agli effetti dell'art. 38-bis  del  decreto          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in          caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione          annuale o del quale e' stato chiesto il rimborso in sede di          liquidazione trimestrale,  deve  intendersi  che  l'ufficio          dell'imposta sul valore aggiunto possa ripetere  anche  dal          cessionario le  somme  rimborsate,  salvo  che  questi  non          presti la garanzia prevista nel secondo comma del  suddetto          articolo  fino  a  quando  l'accertamento   sia   diventato          definitivo.  Restano  ferme  le  disposizioni  relative  al          controllo delle dichiarazioni, delle relative rettifiche  e          all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il          credito.».   |  
|   |                             Art. 12 septies   Semplificazioni in  materia  di  dichiarazioni  di  intento  relative  all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto 
   1. All'articolo 1 del  decreto-legge  29  dicembre  1983,  n.  746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio  1984,  n.17, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:       «c) che l'intento di avvalersi  della  facolta'  di  effettuare acquisti o importazioni senza applicazione  dell'imposta  risulti  da apposita dichiarazione, redatta in conformita' al  modello  approvato con  prov-vedimento  del  direttore   dell'Agenzia   delle   entrate, trasmessa per  via  telematica  all'Agenzia  medesima,  che  rilascia apposita  ricevuta  telematica  con  indicazione  del  protocollo  di ricezione. La dichiarazione puo' riguardare  anche  piu'  operazioni. Gli estremi del protocollo di ricezione  della  dichiarazione  devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa,  ovvero  devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione,  l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle  dogane  e  dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per  dispensare l'operatore  dalla  consegna  in  dogana  di  copia  cartacea   delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione»;     b) il comma 2 e' abrogato.   2. Il comma  4-bis  dell'articolo  7  del  decreto  legislativo  18 dicembre 1997, n. 471, e' sostituito dal seguente:     «4-bis. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 il  cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8,  primo  comma,  lettera  c),  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta  presentazione  all'Agenzia  delle  entrate della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  c),  del decreto-legge   29   dicembre   1983,   n.   746,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17».   3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' operative per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente articolo.   4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano  a  decorrere dal periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  alla  data  di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge  29          dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla          legge 27 febbraio 1984,  n.  17  (Disposizioni  urgenti  in          materia di imposta sul valore  aggiunto),  come  modificato          dalla presente legge:                 «Art. 1. - 1. Le disposizioni di cui alla lettera  c)          del primo comma e al secondo comma dell'art. 8  del  D.P.R.          26 ottobre 1972, n. 633,  e  successive  modificazioni,  si          applicano a condizione:                   a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni          all'esportazione di cui alle lettere a) e b)  dello  stesso          articolo effettuate, registrate  nell'anno  precedente  sia          superiore  al  dieci  per   cento   del   volume   d'affari          determinato a norma dell'art. 20 dello  stesso  decreto  ma          senza tenere conto delle cessioni di  beni  in  transito  o          depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle          operazioni di cui all'art. 21, comma 6-bis, del decreto del          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633.  I          contribuenti, ad eccezione di  quelli  che  hanno  iniziato          l'attivita' da un periodo inferiore a  dodici  mesi,  hanno          facolta' di assumere  come  ammontare  di  riferimento,  in          ciascun mese, quello dei corrispettivi  delle  esportazioni          fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo  ammontare          superi la predetta percentuale del volume di  affari,  come          sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento;                   b);                   c) che l'intento di  avvalersi  della  facolta'  di          effettuare  acquisti  o  importazioni  senza   applicazione          dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta  in          conformita' al  modello  approvato  con  provvedimento  del          direttore dell'Agenzia delle  entrate,  trasmessa  per  via          telematica  all'Agenzia  medesima,  che  rilascia  apposita          ricevuta  telematica  con  indicazione  del  protocollo  di          ricezione. La  dichiarazione  puo'  riguardare  anche  piu'          operazioni. Gli estremi del protocollo di  ricezione  della          dichiarazione devono essere indicati nelle  fatture  emesse          in  base   ad   essa,   ovvero   devono   essere   indicati          dall'importatore  nella  dichiarazione  doganale.  Per   la          verifica di tali indicazioni al momento  dell'importazione,          l'Agenzia delle entrate mette a  disposizione  dell'Agenzia          delle  dogane  e  dei  monopoli   la   banca   dati   delle          dichiarazioni d'intento per  dispensare  l'operatore  dalla          consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di          intento e delle ricevute di presentazione.                 2. (Abrogato).                 3.                 4.».               - Si riporta il testo dell'art. 7  del  citato  decreto          legislativo n. 471 del 1997, come modificato dalla presente          legge:                 «Art. 7 (Violazioni relative alle esportazioni). - 1.          Chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta,  ai          sensi dell'art. 8, primo comma, lettere b)  e  b-bis),  del          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.          633, relativo alle cessioni all'esportazione, e' punito con          la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento          del tributo, qualora il trasporto o la spedizione fuori del          territorio dell'Unione europea non avvenga nel termine  ivi          prescritto. La sanzione  non  si  applica  se,  nei  trenta          giorni successivi, viene eseguito, previa  regolarizzazione          della fattura, il versamento dell'imposta.                 2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a  chi          effettua cessioni a soggetti domiciliati o residenti  fuori          della Unione europea senza  addebito  d'imposta,  ai  sensi          dell'art. 38-quater, comma 1, del  decreto  del  Presidente          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se  non  provvede          alla  regolarizzazione  dell'operazione  nel  termine   ivi          previsto.                 3. Chi effettua operazioni senza addebito  d'imposta,          in mancanza della dichiarazione d'intento di  cui  all'art.          1, primo comma, lettera c), del decreto-legge  29  dicembre          1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27          febbraio  1984,  n.  17,  e'   punito   con   la   sanzione          amministrativa   dal   cento   al   duecento   per    cento          dell'imposta, fermo l'obbligo del  pagamento  del  tributo.          Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata  in  mancanza          dei  presupposti   richiesti   dalla   legge,   dell'omesso          pagamento   del   tributo   rispondono   esclusivamente   i          cessionari, i  committenti  e  gli  importatori  che  hanno          rilasciato la dichiarazione stessa.                 4. E' punito con la sanzione  prevista  nel  comma  3          chi, in mancanza dei  presupposti  richiesti  dalla  legge,          dichiara  all'altro  contraente  o  in  dogana  di  volersi          avvalere della facolta' di acquistare o di importare  merci          e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi  dell'art.          2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, ovvero  ne          beneficia oltre il limite consentito. Se il superamento del          limite consegue a mancata esportazione, nei  casi  previsti          dalla legge, da parte del cessionario o del commissionario,          la sanzione e' ridotta alla  meta'  e  non  si  applica  se          l'imposta viene versata all'ufficio competente entro trenta          giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  l'esportazione,          previa regolarizzazione della fattura.                 4-bis. E' punito con la sanzione prevista al comma  3          il  cedente  o   prestatore   che   effettua   cessioni   o          prestazioni, di cui all'art. 8, primo  comma,  lettera  c),          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre          1972,  n.  633,  senza  avere  prima  riscontrato  per  via          telematica  l'avvenuta  presentazione   all'Agenzia   delle          entrate della dichiarazione di cui  all'art.  1,  comma  1,          lettera c), del decreto-legge 29  dicembre  1983,  n.  746,          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio          1984, n. 17.                 5. Chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana          relative a  cessioni  all'esportazione,  indica  quantita',          qualita' o corrispettivi diversi da quelli reali, e' punito          con la sanzione amministrativa dal cento  al  duecento  per          cento dell'imposta che sarebbe dovuta se i beni  presentati          in dogana fossero stati ceduti nel territorio dello  Stato,          calcolata sulle differenze dei corrispettivi o  dei  valori          normali dei  beni.  La  sanzione  non  si  applica  per  le          differenze  quantitative  non  superiori  al   cinque   per          cento.».   |  
|   |                             Art. 12 octies            Tenuta della contabilita' in forma meccanizzata 
   1. Al comma 4-quater dell'articolo 7 del  decreto-legge  10  giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto 1994, n. 489, le parole: «la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972, n. 633, con sistemi elettronici» sono sostituite dalle seguenti:  «la tenuta di qualsiasi registro contabile  con  sistemi  elettronici  su qualsiasi supporto».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo del comma  4-quater  dell'art.  7          del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  8   agosto   1994,   n.   489          (Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la  ripresa          dell'economia e dell'occupazione, nonche' per  ridurre  gli          adempimenti a carico  del  contribuente),  come  modificato          dalla presente legge:                 «Art. 7 (Semplificazione di adempimenti  e  riduzione          di sanzioni per irregolarita' formali). - (Omissis).                 4-quater. In  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma          4-ter,  la  tenuta  di  qualsiasi  registro  contabile  con          sistemi elettronici su qualsiasi supporto e', in ogni caso,          considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti          cartacei nei termini di  legge,  se  in  sede  di  accesso,          ispezione o verifica gli stessi  risultano  aggiornati  sui          predetti sistemi elettronici e vengono stampati  a  seguito          della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro          presenza.».   |  
|   |                             Art. 12 novies         Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche 
   1. Ai fini del  calcolo  dell'imposta  di  bollo  dovuta  ai  sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del  Ministro  dell'economia  e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 146 del 26 giugno 2014,  in  base  ai  dati  indicati  nelle  fatture elettroniche inviate attraverso il sistema  di  interscambio  di  cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge  24  dicembre  2007,  n. 244, l'Agenzia delle  entrate  integra  le  fatture  che  non  recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6,  comma  2,  avvalendosi  di  procedure automatizzate.  Nei  casi  in  cui  i  dati  indicati  nelle  fatture elettroniche non siano sufficienti per  i  fini  di  cui  al  periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  642.  In  caso  di mancato, insufficiente o tardivo  pagamento  dell'imposta  resa  nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo  6,  comma  2,  del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  17  giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo  13,  comma  1,  del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di  cui al primo  periodo,  salvo  quanto  previsto  dal  terzo  periodo,  si applicano alle fatture inviate dal  1°  gennaio  2020  attraverso  il sistema di interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e 212, della legge n.244 del 2007. Con decreto del Ministro dell'economia  e delle  finanze  sono  adottate  le  disposizioni  di  attuazione  del presente  comma,  ivi  comprese  le   procedure   per   il   recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle  sanzioni  di cui al terzo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono  alle attivita' relative  all'attuazione  del  presente  comma  nell'ambito delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo  vigente  dei  commi  211  e  212          dell'art.  1  della  legge  24  dicembre   2007,   n.   244          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):                 «211.  La  trasmissione  delle  fatture  elettroniche          avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal          Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito          anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.                 212. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle          finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 e' individuato il          gestore del Sistema di  interscambio  e  ne  sono  definite          competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:                   a)  al  presidio  del  processo  di   ricezione   e          successivo  inoltro   delle   fatture   elettroniche   alle          amministrazioni destinatarie;                   b) alla gestione dei dati in forma aggregata e  dei          flussi informativi anche ai fini  della  loro  integrazione          nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.».               - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre          1972, n. 642 recante «Disciplina dell'imposta di bollo»  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11  novembre  1972,  n.          292, S.O.               - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  13          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471  (Riforma          delle sanzioni tributarie non penali in materia di  imposte          dirette, di imposta sul valore aggiunto  e  di  riscossione          dei tributi, a norma dell'art. 3, comma  133,  lettera  q),          della legge 23 dicembre 1996, n. 662):                 «Art. 13 (Ritardati od omessi  versamenti  diretti  e          altre violazioni in materia di compensazione). - 1. Chi non          esegue, in tutto o in parte, alle  prescritte  scadenze,  i          versamenti  in  acconto,   i   versamenti   periodici,   il          versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta  risultante          dalla dichiarazione, detratto in  questi  casi  l'ammontare          dei  versamenti  periodici  e  in  acconto,  ancorche'  non          effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa  pari  al          trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando,          in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo          rilevati in sede di controllo della dichiarazione  annuale,          risulti  una  maggiore  imposta  o  una  minore   eccedenza          detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo  non          superiore a novanta giorni, la sanzione  di  cui  al  primo          periodo  e'  ridotta  alla  meta'.   Salva   l'applicazione          dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.          472,  per  i  versamenti  effettuati  con  un  ritardo  non          superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al  secondo          periodo e' ulteriormente ridotta a un  importo  pari  a  un          quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 13             Vendita di beni tramite piattaforme digitali 
   1.  Il  soggetto   passivo   che   facilita,   tramite   l'uso   di un'interfaccia   elettronica   quale   un   mercato   virtuale,   una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite  a  distanza  di beni  importati  o  le  vendite  a  distanza  di   beni   all'interno dell'Unione europea e' tenuto a trasmettere entro il mese  successivo a ciascun  trimestre,  secondo  termini  e  modalita'  stabiliti  con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,  per  ciascun fornitore i seguenti dati:   a) la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio,  il   codice   identificativo   fiscale   ove   esistente, l'indirizzo di posta elettronica;   b) il numero totale delle unita' vendute in Italia;   c) a scelta del soggetto passivo, per le unita' vendute  in  Italia l'ammontare totale dei  prezzi  di  vendita  o  il  prezzo  medio  di vendita.   2. (Soppresso).   3. Il soggetto passivo di cui al comma 1  e'  considerato  debitore d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso,  o ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui al comma  1,  presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l'imposta e' stata assolta dal fornitore.   4. Le disposizioni di cui all'articolo 11-bis, commi da  11  a  15, del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,   convertito,   con modificazioni, dalla  legge  11  febbraio  2019,  n.  12,  acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il soggetto passivo che ha facilitato tramite l'uso  di  un'interfaccia  elettronica,  quale  un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o  mezzi  analoghi,  le vendite a distanza di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15,  del decreto-legge   14   dicembre   2018,   n.   135,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 11  febbraio  2019,  n.  12,  nel  periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e la data di entrata in  vigore  del presente decreto, invia i dati relativi a  dette  operazioni  secondo termini e modalita' determinati  con  il  provvedimento  dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1.   5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e  3  si  applicano  fino  al  31 dicembre 2020.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo vigente dei  commi  da  11  a  15          dell'art. 11-bis del decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.          135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio          2019, n. 12 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno  e          semplificazione  per  le  imprese   e   per   la   pubblica          amministrazione):                 «Art. 11-bis (Misure di  semplificazione  in  materia          contabile in favore degli enti locali). - (Omissis).                 11. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di          un'interfaccia elettronica quale un mercato  virtuale,  una          piattaforma, un portale o  mezzi  analoghi,  le  vendite  a          distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC          e laptop, importati da territori terzi o  Paesi  terzi,  di          valore intrinseco non superiore a euro  150,  si  considera          che lo stesso soggetto  passivo  abbia  ricevuto  e  ceduto          detti beni.                 12. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di          un'interfaccia elettronica quale un mercato  virtuale,  una          piattaforma, un portale o mezzi analoghi,  le  cessioni  di          telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC  e  laptop,          effettuate nell'Unione europea da un soggetto  passivo  non          stabilito nell'Unione europea a una persona che non  e'  un          soggetto passivo,  si  considera  che  lo  stesso  soggetto          passivo che facilita la cessione abbia  ricevuto  e  ceduto          detti beni.                 13. Ai fini dell'applicazione dei commi 11 e  12,  si          presume  che  la  persona  che   vende   i   beni   tramite          l'interfaccia elettronica sia  un  soggetto  passivo  e  la          persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo.                 14. Il soggetto passivo che  facilita  le  vendite  a          distanza ai sensi dei commi 11 e 12 e' tenuto a  conservare          la   documentazione   relativa   a   tali   vendite.   Tale          documentazione deve essere dettagliata in modo  sufficiente          da consentire  alle  amministrazioni  fiscali  degli  Stati          membri  dell'Unione  europea  in  cui  tali  cessioni  sono          imponibili di verificare che l'IVA sia stata contabilizzata          in modo  corretto,  deve,  su  richiesta,  essere  messa  a          disposizione  per  via  elettronica  degli   Stati   membri          interessati e deve essere  conservata  per  un  periodo  di          dieci anni a partire  dal  31  dicembre  dell'anno  in  cui          l'operazione e' stata effettuata.                 15. Il soggetto passivo che  facilita  le  vendite  a          distanza ai sensi dei commi 11 e 12 e' tenuto  a  designare          un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto, se          stabilito in un Paese con il quale l'Italia non ha concluso          un accordo di assistenza reciproca.                 (Omissis).».   |  
|   |                               Art. 13 bis                 Reintroduzione della denuncia fiscale                      per la vendita di alcolici 
   1. Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico  delle  disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  le  parole:  «,  ad  esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento  pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,» sono soppresse.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  29  del          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504  (Testo  unico          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e          amministrative), come modificato dalla presente legge:                 «Art. 29 (Deposito di prodotti alcolici  assoggettati          ad accisa). - (Omissis).                 2. Sono soggetti alla denuncia  di  cui  al  comma  1          anche gli esercizi di  vendita  ed  i  depositi  di  alcole          denaturato con denaturante generale in quantita'  superiore          a 300 litri.                 (Omissis).».   |  
|   |                               Art. 13 ter 
   Disposizioni in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali 
   1. L'articolo 77 del testo unico delle disposizioni legislative  in materia doganale, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e' sostituito dal seguente:   «Art. 77.  --  (Modalita'  di  pagamento  o  deposito  dei  diritti doganali) - 1. Presso gli uffici doganali, il pagamento  dei  diritti doganali e di ogni altro diritto che la dogana e' tenuta a riscuotere in forza di una legge, nonche' delle  relative  sanzioni,  ovvero  il deposito cauzionale  di  somme  a  garanzia  del  pagamento  di  tali diritti, puo' essere eseguito nei modi seguenti:   a) mediante carte di debito, di credito o prepagate  e  ogni  altro strumento di pagamento elettronico disponibile, in  conformita'  alle disposizioni dettate dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;   b) mediante bonifico bancario;   c) mediante accreditamento sul  conto  corrente  postale  intestato all'ufficio;   d) in contanti per un importo non superiore a euro 300. E' facolta' del  direttore   dell'ufficio   delle   dogane   consentire,   quando particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di piu'  elevati  importi,  fino  al  limite  massimo  consentito  dalla normativa vigente sull'utilizzo del contante;   e)  mediante  assegni  circolari  non   trasferibili,   quando   lo giustificano  particolari  circostanze  di  necessita'   o   urgenza, stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.   2. Le modalita' per il successivo versamento delle  somme  riscosse alla  Tesoreria  sono  stabilite  con  provvedimento  del   direttore dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli,  di  concerto  con  la Ragioneria generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia».     |  
|   |                             Art. 13 quater   Disposizioni in materia di locazioni brevi e attivita' ricettive 
   1. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 24  aprile  2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n. 96, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In assenza di  nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo  dei  soggetti  di  cui  al periodo precedente sono solidalmente responsabili con  questi  ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3».   2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui  all'articolo  109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  sono  forniti  dal  Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per  struttura  ricettiva, all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini  di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta  di  soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e),  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122.  Tali  dati  sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli  trasmessi dai soggetti che esercitano attivita' di intermediazione  immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del  decreto-legge  24  aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno 2017, n. 96, ai fini  dell'analisi  del  rischio  relativamente  alla correttezza degli adempimenti fiscali.   3. I criteri, i termini  e  le  modalita'  per  l'attuazione  delle disposizioni del comma 2 sono  stabiliti  con  decreto  del  Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  sentita  la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si  pronuncia  entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il  termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.   4. Al  fine  di  migliorare  la  qualita'  dell'offerta  turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare  forme  irregolari  di ospitalita',  anche  ai  fini  fiscali,  presso  il  Ministero  delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  e'  istituita una apposita banca  dati  delle  strutture  ricettive  nonche'  degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4  del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti nel territorio nazionale, identificati mediante un codice alfanumerico, di  seguito  denominato «codice identificativo», da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.   5. Con decreto del Ministero delle politiche  agricole  alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni  dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:   a) le norme per la realizzazione e la gestione  della  banca  dati, compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati;   b) le modalita' di accesso alle informazioni contenute nella  banca dati;   c) le modalita' con cui le informazioni contenute nella banca  dati sono messe a disposizione degli utenti e delle autorita' preposte  ai controlli e quelle per la conseguente pubblicazione nel sito internet istituzionale del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari, forestali e del turismo;   d)  i  criteri  che  determinano   la   composizione   del   codice identificativo, sulla base della tipologia  e  delle  caratteristiche della struttura ricettiva nonche' della sua ubicazione nel territorio comunale.   6. Con decreto del Ministro delle  politiche  agricole  alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia  e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il direttore dell'Agenzia delle entrate e il Garante per  la  protezione dei dati  personali,  sono  definite  le  modalita'  applicative  per l'accesso  ai  dati  relativi  al  codice  identificativo  da   parte dell'Agenzia delle entrate.   7. I soggetti titolari delle strutture ricettive,  i  soggetti  che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare e i soggetti  che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in  cerca di un immobile o porzioni di  esso  con  persone  che  dispongono  di unita' immobiliari o porzioni  di  esse  da  locare,  sono  tenuti  a pubblicare il  codice  identificativo  nelle  comunicazioni  inerenti all'offerta e alla promozione.   8. L'inosservanza delle disposizioni di cui  al  comma  7  comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione e' maggiorata  del doppio.   9. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del comma 4, pari a 1 milione di euro per l'anno  2019,  si  provvede  mediante corrispondente riduzione del Fondo di conto capitale di cui al  comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari, forestali e del turismo.  
           Riferimenti normativi 
               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   4   del   citato          decreto-legge   n.   50   del   2017,    convertito,    con          modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,  come          modificato dalla presente legge:                 «Art. 4 (Regime fiscale delle locazioni brevi). -  1.          Ai fini del presente articolo, si intendono  per  locazioni          brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo          di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che          prevedono  la  prestazione  dei  servizi  di  fornitura  di          biancheria e di pulizia dei locali,  stipulati  da  persone          fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa,          direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita' di          intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono          portali telematici, mettendo in contatto persone  in  cerca          di  un  immobile  con  persone  che  dispongono  di  unita'          immobiliari da locare.                 2.  A  decorrere  dal  1°  giugno  2017,  ai  redditi          derivanti dai contratti  di  locazione  breve  stipulati  a          partire da tale data si applicano le disposizioni dell'art.          3 del  decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  con          l'aliquota  del  21  per  cento  in  caso  di  opzione  per          l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca.                 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche  ai          corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione          e dai contratti a titolo oneroso conclusi  dal  comodatario          aventi ad oggetto il godimento dell'immobile  da  parte  di          terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.                 3-bis.  Con  regolamento  da  emanare  entro  novanta          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di          conversione del presente decreto, ai  sensi  dell'art.  17,          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta          del Ministro dell'economia e delle finanze, possono  essere          definiti, ai fini del presente articolo, i criteri in  base          ai quali l'attivita' di locazione di cui  al  comma  1  del          presente   articolo   si   presume    svolta    in    forma          imprenditoriale, in coerenza con  l'art.  2082  del  codice          civile e con la disciplina sui redditi di impresa di cui al          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,          avuto anche riguardo al  numero  delle  unita'  immobiliari          locate e alla durata delle locazioni in un anno solare.                 4.   I   soggetti   che   esercitano   attivita'   di          intermediazione immobiliare, nonche' quelli che  gestiscono          portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca          di  un  immobile  con  persone  che  dispongono  di  unita'          immobiliari da  locare,  trasmettono  i  dati  relativi  ai          contratti di cui ai commi  1  e  3  conclusi  per  il  loro          tramite entro il 30  giugno  (30)  dell'anno  successivo  a          quello a cui si  riferiscono  i  predetti  dati.  L'omessa,          incompleta o infedele comunicazione dei  dati  relativi  ai          contratti di cui al comma 1 e 3 e' punita con  la  sanzione          di cui all'art. 11, comma  1  del  decreto  legislativo  18          dicembre 1997, n. 471. La sanzione e' ridotta alla meta' se          la trasmissione  e'  effettuata  entro  i  quindici  giorni          successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo  termine,          e' effettuata la trasmissione corretta dei dati.                 5. I soggetti residenti nel  territorio  dello  Stato          che esercitano attivita'  di  intermediazione  immobiliare,          nonche' quelli che gestiscono portali telematici,  mettendo          in contatto persone in ricerca di un immobile  con  persone          che dispongono di unita'  immobiliari  da  locare,  qualora          incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai  contratti          di cui ai commi 1 e  3,  ovvero  qualora  intervengano  nel          pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano,  in          qualita' di sostituti d'imposta, una ritenuta  del  21  per          cento sull'ammontare dei canoni  e  corrispettivi  all'atto          del pagamento al  beneficiario  e  provvedono  al  relativo          versamento con le modalita' di cui all'art. 17 del  decreto          legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e  alla   relativa          certificazione ai sensi dell'art. 4 del regolamento di  cui          al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio  1998,          n. 322. Nel caso in cui non sia  esercitata  l'opzione  per          l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si          considera operata a titolo di acconto.                 5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non residenti  in          possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai  sensi          dell'art. 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre          1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i  corrispettivi          relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora          intervengano  nel   pagamento   dei   predetti   canoni   o          corrispettivi,  adempiono  agli  obblighi   derivanti   dal          presente articolo  tramite  la  stabile  organizzazione.  I          soggetti  non  residenti  riconosciuti  privi  di   stabile          organizzazione in Italia, ai  fini  dell'adempimento  degli          obblighi derivanti dal presente articolo,  in  qualita'  di          responsabili d'imposta, nominano un rappresentante  fiscale          individuato  tra  i  soggetti  indicati  nell'art.  23  del          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,          n. 600. In assenza di nomina del rappresentante fiscale,  i          soggetti  residenti  nel   territorio   dello   Stato   che          appartengono allo stesso gruppo  dei  soggetti  di  cui  al          periodo  precedente  sono  solidalmente  responsabili   con          questi ultimi per l'effettuazione  e  il  versamento  della          ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi          ai contratti di cui ai commi 1 e 3.                 5-ter.  Il  soggetto  che  incassa  il  canone  o  il          corrispettivo, ovvero  che  interviene  nel  pagamento  dei          predetti  canoni  o  corrispettivi,  e'  responsabile   del          pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'art.  4  del          decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del  contributo          di soggiorno di cui all'art. 14, comma 16, lettera e),  del          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  nonche'          degli ulteriori adempimenti  previsti  dalla  legge  e  dal          regolamento comunale.                 6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle          entrate, da emanarsi entro novanta giorni  dall'entrata  in          vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni          di attuazione dei commi 4, 5 e 5-bis del presente articolo,          incluse quelle relative alla trasmissione  e  conservazione          dei dati da parte dell'intermediario.                 7. A decorrere dall'anno  2017  gli  enti  che  hanno          facolta' di  applicare  l'imposta  di  soggiorno  ai  sensi          dell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e          il contributo di soggiorno di cui all'art.  14,  comma  16,          lettera e),  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,          n. 122, possono, in deroga  all'art.  1,  comma  26,  della          legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'art.  1,  comma  169,          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,   istituire   o          rimodulare  l'imposta  di  soggiorno  e  il  contributo  di          soggiorno medesimi.                 7-bis.  Il  comma  4   dell'art.   16   del   decreto          legislativo 14 settembre 2015, n. 147,  si  interpreta  nel          senso che  i  soggetti  che  hanno  optato,  ai  sensi  del          predetto comma 4, per il regime agevolativo previsto per  i          lavoratori impatriati dal comma 1  del  medesimo  articolo,          decadono dal beneficio  fiscale  laddove  la  residenza  in          Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal  caso,          si provvede al  recupero  dei  benefici  gia'  fruiti,  con          applicazione delle relative sanzioni e interessi.»               - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 109          del citato regio decreto n. 773 del 1931:                 «3. Entro le ventiquattr'ore successive all'arrivo, i          soggetti  di  cui  al  comma  1  comunicano  alle  questure          territorialmente   competenti,   avvalendosi    di    mezzi          informatici o telematici o  mediante  fax,  le  generalita'          delle persone alloggiate, secondo modalita'  stabilite  con          decreto del Ministro dell'interno, sentito il  Garante  per          la protezione dei dati personali.».               - Si riporta il testo vigente dell'art.  4  del  citato          decreto legislativo n. 23 del 2011:                 «Art.  4  (Imposta  di  soggiorno).  -  1.  I  comuni          capoluogo di provincia,  le  unioni  di  comuni  nonche'  i          comuni inclusi  negli  elenchi  regionali  delle  localita'          turistiche  o  citta'   d'arte   possono   istituire,   con          deliberazione del  consiglio,  un'imposta  di  soggiorno  a          carico di coloro che alloggiano nelle  strutture  ricettive          situate  sul  proprio  territorio,  da  applicare,  secondo          criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino  a  5          euro  per  notte  di  soggiorno.  Il  relativo  gettito  e'          destinato a finanziare interventi in  materia  di  turismo,          ivi compresi quelli a sostegno delle  strutture  ricettive,          nonche' interventi di manutenzione,  fruizione  e  recupero          dei  beni  culturali  ed  ambientali  locali,  nonche'  dei          relativi servizi pubblici locali.                 2. Ferma restando la facolta' di disporre limitazioni          alla circolazione nei centri abitati ai sensi  dell'art.  7          del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  l'imposta          di soggiorno puo' sostituire, in  tutto  o  in  parte,  gli          eventuali oneri  imposti  agli  autobus  turistici  per  la          circolazione  e  la  sosta   nell'ambito   del   territorio          comunale.                 3. Con regolamento da adottare entro sessanta  giorni          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  ai          sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.          400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie          locali, e' dettata la  disciplina  generale  di  attuazione          dell'imposta  di  soggiorno.  In  conformita'  con   quanto          stabilito nel predetto regolamento, i comuni,  con  proprio          regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52  del  decreto          legislativo  15  dicembre  1997,   n.   446,   sentite   le          associazioni  maggiormente  rappresentative  dei   titolari          delle strutture ricettive, hanno la  facolta'  di  disporre          ulteriori modalita' applicative  del  tributo,  nonche'  di          prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie          o per determinati periodi di tempo.  Nel  caso  di  mancata          emanazione del regolamento previsto nel primo  periodo  del          presente comma nel termine ivi indicato, i  comuni  possono          comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.                 3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle  isole          minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori          possono istituire, con regolamento  da  adottare  ai  sensi          dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.          446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta          di soggiorno di cui al comma 1 del  presente  articolo,  un          contributo di sbarco, da applicare fino ad  un  massimo  di          euro  2,50,  ai  passeggeri  che  sbarcano  sul  territorio          dell'isola  minore,  utilizzando  vettori  che   forniscono          collegamenti di linea o  vettori  aeronavali  che  svolgono          servizio  di  trasporto  di  persone  a  fini  commerciali,          abilitati e autorizzati ad  effettuare  collegamenti  verso          l'isola. Il  comune  che  ha  sede  giuridica  in  un'isola          minore, e nel cui territorio insistono altre  isole  minori          con centri abitati, destina il gettito del  contributo  per          interventi nelle singole isole  minori  dell'arcipelago  in          proporzione agli  sbarchi  effettuati  nelle  medesime.  Il          contributo di sbarco e' riscosso, unitamente al prezzo  del          biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e  aeree          o dei  soggetti  che  svolgono  servizio  di  trasporto  di          persone a  fini  commerciali,  che  sono  responsabili  del          pagamento  del  contributo,  con  diritto  di  rivalsa  sui          soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e          degli ulteriori adempimenti  previsti  dalla  legge  e  dal          regolamento  comunale,  ovvero  con  le  diverse  modalita'          stabilite dal medesimo regolamento comunale,  in  relazione          alle particolari  modalita'  di  accesso  alle  isole.  Per          l'omessa o infedele presentazione  della  dichiarazione  da          parte   del   responsabile   si   applica    la    sanzione          amministrativa  dal  100  al  200  per  cento  dell'importo          dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale  versamento  del          contributo si applica la  sanzione  amministrativa  di  cui          all'art. 13 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.          471, e  successive  modificazioni.  Per  tutto  quanto  non          previsto  dalle  disposizioni  del  presente  articolo   si          applica l'art. 1, commi  da  158  a  170,  della  legge  27          dicembre 2006, n. 296.  Il  contributo  di  sbarco  non  e'          dovuto dai soggetti residenti nel comune,  dai  lavoratori,          dagli studenti pendolari, nonche' dai componenti dei nuclei          familiari dei soggetti che risultino aver pagato  l'imposta          municipale  propria  nel  medesimo  comune   e   che   sono          parificati ai residenti. I  comuni  possono  prevedere  nel          regolamento modalita' applicative  del  contributo  nonche'          eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie          o  per  determinati  periodi  di  tempo;  possono  altresi'          prevedere un aumento del contributo fino ad un  massimo  di          euro 5 in relazione  a  determinati  periodi  di  tempo.  I          comuni possono altresi' prevedere un contributo fino ad  un          massimo  di  euro  5  in  relazione  all'accesso   a   zone          disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in          prossimita' di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal          caso il contributo puo' essere riscosso dalle locali  guide          vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti          individuati  dall'amministrazione  comunale  con   apposito          avviso pubblico. Il gettito del contributo e'  destinato  a          finanziare interventi di  raccolta  e  di  smaltimento  dei          rifiuti,  gli  interventi  di   recupero   e   salvaguardia          ambientale  nonche'  interventi  in  materia  di   turismo,          cultura, polizia locale e mobilita' nelle isole minori.».               - Si riporta il testo vigente del comma 16 dell'art. 14          del citato decreto-legge n. 78 del  2010,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:                 «Art.  14  (Patto  di  stabilita'  interno  ed  altre          disposizioni sugli enti territoriali). - (Omissis).                 16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa          previste  dal  presente  provvedimento,  in  considerazione          della specificita' di Roma quale Capitale della Repubblica,          e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi          dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il comune di          Roma  concorda  con  il  Ministro  dell'economia  e   delle          finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalita'          e l'entita' del proprio concorso alla  realizzazione  degli          obiettivi di finanza pubblica; a  tal  fine,  entro  il  31          ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette  la  proposta          di accordo  al  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,          evidenziando,  tra  l'altro,  l'equilibrio  della  gestione          ordinaria.  L'entita'  del  concorso  e'   determinata   in          coerenza  con  gli   obiettivi   fissati   per   gli   enti          territoriali. In caso di mancato accordo  si  applicano  le          disposizioni  che  disciplinano  il  patto  di   stabilita'          interno per gli enti  locali.  Per  garantire  l'equilibrio          economico-finanziario della gestione ordinaria,  il  Comune          di Roma puo' adottare le seguenti apposite misure:                   a) conformazione dei  servizi  resi  dal  Comune  a          costi standard unitari di maggiore efficienza;                   b) adozione di pratiche di  centralizzazione  degli          acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale  e  delle          societa' partecipate dal  Comune  di  Roma,  anche  con  la          possibilita' di adesione a convenzioni stipulate  ai  sensi          dell'art. 26  della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488  e          dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;                   c)    razionalizzazione    delle     partecipazioni          societarie detenute dal Comune di  Roma  con  lo  scopo  di          pervenire,  con  esclusione  delle  societa'  quotate   nei          mercati regolamentati, ad una riduzione delle  societa'  in          essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione          dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;                   d) riduzione, anche in  deroga  a  quanto  previsto          dall'art. 80 del testo unico degli enti  locali,  approvato          con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei costi a          carico del Comune per il funzionamento dei  propri  organi,          compresi i rimborsi dei  permessi  retribuiti  riconosciuti          per gli amministratori;                   e) introduzione di un  contributo  di  soggiorno  a          carico di coloro che alloggiano nelle  strutture  ricettive          della citta', da applicare secondo criteri  di  gradualita'          in proporzione alla loro classificazione  fino  all'importo          massimo di 10 euro per notte di soggiorno;                   f) contributo straordinario  nella  misura  massima          del  66  per   cento   del   maggior   valore   immobiliare          conseguibile,  a   fronte   di   rilevanti   valorizzazioni          immobiliari generate dallo strumento urbanistico  generale,          in  via  diretta  o  indiretta,  rispetto  alla  disciplina          previgente per la realizzazione di finalita' pubbliche o di          interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione          urbana, di tutela ambientale,  edilizia  e  sociale.  Detto          contributo deve  essere  destinato  alla  realizzazione  di          opere  pubbliche  o   di   interesse   generale   ricadenti          nell'ambito di intervento cui  accede,  e  puo'  essere  in          parte volto  anche  a  finanziare  la  spesa  corrente,  da          destinare  a  progettazioni  ed  esecuzioni  di  opere   di          interesse generale, nonche' alle attivita'  urbanistiche  e          servizio del territorio. Sono fatti salvi,  in  ogni  caso,          gli impegni di corresponsione di  contributo  straordinario          gia' assunti dal privato operatore in sede di accordo o  di          atto d'obbligo a far  data  dall'entrata  in  vigore  dello          strumento urbanistico generale vigente;                   f-bis) maggiorazione della tariffa di cui  all'art.          62,  comma  2,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  15          dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il  limite  del  25          per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50  per          cento;                   g) maggiorazione, fino al  3  per  mille,  dell'ICI          sulle  abitazioni  diverse  dalla  prima  casa,  tenute   a          disposizione;                   h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione          anche  per  le  spese  di  manutenzione  ordinaria  nonche'          utilizzo   dei   proventi   derivanti   dalle   concessioni          cimiteriali anche per la gestione e manutenzione  ordinaria          dei cimiteri.                 (Omissis).».               - Si riporta il testo vigente  del  comma  5  dell'art.          34-ter della legge 31  dicembre  2009,  n.  196  (Legge  di          contabilita' e finanza pubblica):                 «Art. 34-ter (Accertamento e  riaccertamento  annuale          dei residui passivi). - (Omissis).                 5. In esito al riaccertamento di cui al comma  4,  in          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui          passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente  al          giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di          bilancio, le somme corrispondenti agli importi  di  cui  al          periodo precedente possono essere reiscritte, del  tutto  o          in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza  con          gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su  appositi          Fondi da istituire con la medesima legge,  negli  stati  di          previsione delle amministrazioni interessate.».   |  
|   |                                 Art. 14                    Enti associativi assistenziali 
   1. All'articolo 148, comma 3, del testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, le parole:  «Per  le  associazioni  politiche, sindacali  e  di  categoria,  religiose,  sportive  dilettantistiche, nonche'  per  le  strutture  periferiche   di   natura   privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare  la  funzione di preposto a servizi  di  pubblico  interesse,  non  si  considerano commerciali» sono sostituite dalle  seguenti:  «Per  le  associazioni politiche,  sindacali  e  di  categoria,  religiose,   assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche,  di  promozione  sociale  e  di formazione extra-scolastica della persona, nonche' per  le  strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici  non economici per attuare la funzione di preposto a servizi  di  pubblico interesse, non si considerano commerciali».   2. Il comma 4 dell'articolo 89 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117,  e'  sostituito  dal seguente:   « 4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle  imposte  sui redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, le parole:  "Per  le  associazioni  politiche, sindacali  e  di  categoria,  religiose,  assistenziali,   culturali, sportive dilettantistiche, di  promozione  sociale  e  di  formazione extra-scolastica della persona, nonche' per le strutture  periferiche di natura privatistica necessarie agli enti  pubblici  non  economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico  interesse" sono sostituite  dalle  seguenti:  "Per  le  associazioni  politiche, sindacali  e  di  categoria,   religiose,   assistenziali,   sportive dilettantistiche, nonche' per  le  strutture  periferiche  di  natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per  attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse"».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo del comma  3  dell'art.  148  del          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del          1986, come modificato dalla presente legge:                 «Art. 148 (Enti di tipo associativo). - (Omissis).                 3. Per le  associazioni  politiche,  sindacali  e  di          categoria, religiose,  assistenziali,  culturali,  sportive          dilettantistiche, di promozione  sociale  e  di  formazione          extrascolastica della persona,  nonche'  per  le  strutture          periferiche di natura  privatistica  necessarie  agli  enti          pubblici non economici per attuare la funzione di  preposto          a  servizi  di  pubblico  interesse,  non  si   considerano          commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione degli          scopi  istituzionali,   effettuate   verso   pagamento   di          corrispettivi  specifici  nei  confronti  degli   iscritti,          associati  o  partecipanti,  di  altre   associazioni   che          svolgono  la  medesima   attivita'   e   che   per   legge,          regolamento, atto costitutivo  o  statuto  fanno  parte  di          un'unica organizzazione locale o nazionale, dei  rispettivi          associati o partecipanti e dei tesserati  dalle  rispettive          organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni anche a terzi          di  proprie  pubblicazioni  cedute   prevalentemente   agli          associati.                 (Omissis).».               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  89  del   decreto          legislativo  3  luglio  2017,  n.  117  (Codice  del  Terzo          settore, a norma dell'art. 1, comma 2,  lettera  b),  della          legge  6  giugno  2016,  n.  106),  come  modificato  dalla          presente legge:                 «Art. 89 (Coordinamento normativo). -  1.  Agli  enti          del Terzo settore di cui  all'art.  79,  comma  1,  non  si          applicano le seguenti disposizioni:                   a) l'art. 143, comma 3, l'art. 144, commi 2, 5 e  6          e gli articoli 148 e 149 del testo unico delle imposte  sui          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;                   b) l'art. 3, commi 1 e 2, del  decreto  legislativo          31 ottobre 1990, n. 346 e gli articoli 1,  comma  2  e  10,          comma 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;                   c) la legge 16 dicembre 1991, n. 398.                 2. Le norme di cui al comma 1, lettera b)  continuano          ad applicarsi  ai  trasferimenti  a  titolo  gratuito,  non          relativi alle attivita'  di  cui  all'art.  5,  eseguiti  a          favore dei soggetti di cui all'art. 4,  comma  3,  iscritti          nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.                 3. Ai soggetti di cui all'art. 4, comma  3,  iscritti          nel Registro unico nazionale del Terzo settore gli articoli          da 143 a 148 del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22          dicembre 1986, n.  917,  si  applicano  limitatamente  alle          attivita' diverse da quelle elencate  all'art.  5,  purche'          siano in possesso dei requisiti qualificanti ivi previsti.                 4. All'art. 148,  comma  3,  del  testo  unico  delle          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  le  parole:  "Per  le          associazioni   politiche,   sindacali   e   di   categoria,          religiose,     assistenziali,      culturali,      sportive          dilettantistiche, di promozione  sociale  e  di  formazione          extra-scolastica della persona, nonche'  per  le  strutture          periferiche di natura  privatistica  necessarie  agli  enti          pubblici non economici per attuare la funzione di  preposto          a servizi di  pubblico  interesse"  sono  sostituite  dalle          seguenti: "Per le associazioni politiche,  sindacali  e  di          categoria,     religiose,      assistenziali,      sportive          dilettantistiche, nonche' per le strutture  periferiche  di          natura  privatistica  necessarie  agli  enti  pubblici  non          economici per attuare la funzione di preposto a servizi  di          pubblico interesse".                 5. All'art.  6,  del  decreto  del  Presidente  della          Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e' aggiunto, in fine,          il seguente comma: "La riduzione non si applica  agli  enti          iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore. Ai          soggetti di cui all'art.  4,  comma  3,  codice  del  Terzo          settore di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge          6  giugno  2016,  n.  106,  iscritti  nel  Registro   unico          nazionale  del  Terzo  settore,  la  riduzione  si  applica          limitatamente alle attivita'  diverse  da  quelle  elencate          all'art. 5 del medesimo decreto legislativo".                 6. All'art. 52, comma 1, del decreto  del  Presidente          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  le  parole:  "al          decreto  legislativo  4  dicembre  1997,   n.   460"   sono          sostituite dalle seguenti: "al codice del Terzo settore  di          cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge  6  giugno          2016, n. 106".                 7. Si intendono riferite agli  enti  non  commerciali          del  Terzo  settore  di  cui  all'art.  82,  comma  1,   le          disposizioni  normative  vigenti  riferite  alle  ONLUS  in          quanto  compatibili  con  le  disposizioni   del   presente          decreto. Al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26          ottobre  1972,  n.  633,   sono   apportate   le   seguenti          modificazioni:                   a) all'art.  3,  terzo  comma,  primo  periodo,  le          parole "di enti e associazioni che  senza  scopo  di  lucro          perseguono  finalita'   educative,   culturali,   sportive,          religiose e di assistenza e solidarieta'  sociale,  nonche'          delle organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale          (ONLUS)" sono sostituite dalle seguenti: "di enti del Terzo          settore di natura non commerciale";                   b) all'art. 10, primo comma, ai  numeri  15),  19),          20) e  27-ter),  la  parola  «ONLUS»  e'  sostituita  dalle          seguenti:  "enti  del   Terzo   settore   di   natura   non          commerciale"                 8. All'art. 1, comma 3, della legge 22  giugno  2016,          n.  112,  le  parole:  "organizzazioni  non  lucrative   di          utilita' sociale di cui all'art. 10, comma 1,  del  decreto          legislativo 4 dicembre  1997,  n.  460,  riconosciute  come          persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore          della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3),          dell'art. 10 del decreto legislativo 4  dicembre  1997,  n.          460, anche ai sensi del comma 2-bis dello stesso  articolo"          sono sostituite dalle seguenti: "enti del Terzo settore non          commerciali, che operano prevalentemente nel settore  della          beneficenza di cui all'art. 5, comma 1, lettera u)".                 9. All'art. 32, comma 7, della legge 11  agosto  2014          n. 125  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:  "Le          Organizzazioni non governative di  cui  al  presente  comma          sono  iscritte  nel  Registro  unico  nazionale  del  Terzo          settore".                 10. All'art. 6, comma 9, della legge 22 giugno  2016,          n. 112 le parole «le agevolazioni di cui all'art. 14, comma          1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,  con          modificazioni, dalla legge 14  maggio  2005,  n.  80,  e  i          limiti ivi indicati sono elevati,  rispettivamente,  al  20          per cento del reddito complessivo dichiarato  e  a  100.000          euro» sono  sostituite  dalle  seguenti:  "le  agevolazioni          previste per le organizzazioni  di  volontariato  ai  sensi          dell'art. 83, commi 1 e 2, del codice del Terzo settore  di          cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge  6  giugno          2016, n. 106".                 11. Ai soggetti che  effettuano  erogazioni  liberali          agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art.          79, comma 5,  nonche'  alle  cooperative  sociali,  non  si          applicano,  per  le  medesime   erogazioni   liberali,   le          disposizioni di cui all'art. 15, comma 1.1. e all'art. 100,          comma 2, lettera h), del  testo  unico  delle  imposte  sui          redditi  approvato  con  decreto   del   Presidente   della          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.                 12. La deducibilita'  dal  reddito  imponibile  delle          erogazioni liberali prevista dall'art. 10, comma 1, lettera          g), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato          con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre          1986, n.  917,  e'  consentita  a  condizione  che  per  le          medesime erogazioni il  soggetto  erogante  non  usufruisca          delle detrazioni d'imposta di cui all'art. 15,  comma  1.1,          del medesimo testo unico.                 13. La deducibilita'  dal  reddito  imponibile  delle          erogazioni  liberali  previste  dall'art.  100,  comma   2,          lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22          dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione  che  per          le medesime erogazioni liberali il  soggetto  erogante  non          usufruisca delle deduzioni previste dalla  lettera  h)  del          medesimo art. 100, comma 2.                 14. La deducibilita'  dal  reddito  imponibile  delle          erogazioni liberali previste all'art. 153, comma 6, lettere          a) e  b),  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22          dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione  che  per          le medesime erogazioni liberali il  soggetto  erogante  non          usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma  3          del medesimo art. 153.                 15.  Alle  Fondazioni  lirico-sinfoniche  di  cui  al          decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e  di  cui  alla          legge 11 novembre 2003, n. 310, e successive modificazioni,          iscritte nel Registro unico nazionale  del  Terzo  settore,          non si applica l'art. 25,  comma  5  del  suddetto  decreto          legislativo.                 16. Alle associazioni che operano o che partecipano a          manifestazioni di particolare interesse storico,  artistico          e culturale, legate  agli  usi  ed  alle  tradizioni  delle          comunita' locali, iscritte nel Registro unico nazionale del          Terzo settore, non si applica l'art. 1, commi  185,  186  e          187 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.                 17.  In  attuazione   dell'art.   115   del   decreto          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero dei beni e          delle attivita' culturali e del turismo,  le  regioni,  gli          enti locali e gli  altri  enti  pubblici  possono  attivare          forme speciali di partenariato con enti del  Terzo  settore          che svolgono le attivita' indicate  all'art.  5,  comma  1,          lettere  f),  i),  k)  o  z),  individuati  attraverso   le          procedure semplificate di cui all'art. 151,  comma  3,  del          decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  dirette  alla          prestazione  di  attivita'  di   valorizzazione   di   beni          culturali immobili di appartenenza pubblica.                 18. Le attivita' indicate all'art. 79, comma 4, lett.          a), fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul          valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.                 19. Alla legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate          le seguenti modificazioni:                   a) all'art. 2, comma 1, lettera b),  le  parole  «i          soggetti di cui  all'art.  10  del  decreto  legislativo  4          dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: "gli          enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art.  79,          comma 5, del codice del Terzo settore di  cui  all'art.  1,          comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";                   b) all'art. 16, comma 5, lettera a), numero  2,  le          parole "agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti  privati          costituiti per il perseguimento, senza scopo di  lucro,  di          finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del          principio di sussidiarieta' e in coerenza con i  rispettivi          statuti  o  atti  costitutivi,  promuovono   e   realizzano          attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione          e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale  nonche'          attraverso  forme  di  mutualita'"  sono  sostituite  dalle          seguenti: "ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1,  lettera          b), della legge 19 agosto 2016, n. 166.                 20. All'art. 15  del  decreto  del  Presidente  della          Repubblica 29 luglio 1982 n. 571, comma  6,  le  parole  "i          soggetti di cui  all'art.  10  del  decreto  legislativo  4          dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «gli          enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art.  79,          comma 5, del codice del Terzo settore di  cui  all'art.  1,          comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106".                 21. All'art. 1, comma 236, della  legge  27  dicembre          2013, n. 147 le parole "i soggetti di cui all'art.  10  del          decreto  legislativo  4  dicembre  1997,   n.   460"   sono          sostituite dalle seguenti: "gli enti del Terzo settore  non          commerciali di cui all'art. 79, comma  5,  del  codice  del          Terzo settore di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della          legge 6 giugno 2016, n. 106".                 22. All'art. 1, comma 1 della legge 25  giugno  2003,          n. 155 le parole "i soggetti di cui all'art. 10 del decreto          legislativo 4 dicembre 1997, n. 460" sono sostituite  dalle          seguenti: "gli enti del Terzo settore  non  commerciali  di          cui all'art. 79, comma 5, del codice del Terzo  settore  di          cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge  6  giugno          2016, n. 106".                 23.  All'art.   157,   comma   1-bis,   del   decreto          legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  sono  apportate  le          seguenti modifiche:                   a)  le  parole  "organizzazioni  non  lucrative  di          utilita' sociale (ONLUS)" sono sostituite  dalle  seguenti:          "enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art. 79,          comma 5, del codice del Terzo settore di  cui  all'art.  1,          comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";                   b) le parole "Alle  ONLUS"  sono  sostituite  dalle          seguenti: "Agli enti del Terzo settore non  commerciali  di          cui all'art. 79, comma 5, del codice del Terzo  settore  di          cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge  6  giugno          2016, n. 106".».   |  
|   |                                 Art. 15 
   Estensione della definizione  agevolata  delle  entrate  regionali  e                          degli enti locali 
   1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie,  delle  regioni, delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del  testo unico delle disposizioni di legge  relative  alla  riscossione  delle entrate patrimoniali dello Stato,  approvato  con  Regio  decreto  14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al  2017,  dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti  enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, con le forme  previste  dalla legislazione vigente per  l'adozione  dei  propri  atti  destinati  a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni  relative alle predette entrate. Gli enti territoriali,  entro  trenta  giorni, danno  notizia  dell'adozione  dell'atto  di  cui  al  primo  periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.   2. Con il provvedimento di cui al comma  1  gli  enti  territoriali stabiliscono anche:   a) il numero di rate in cui puo' essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza, che non puo' superare il 30 settembre 2021;   b) le modalita' con cui il debitore manifesta la  sua  volonta'  di avvalersi della definizione agevolata;   c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui  il  debitore indica  il  numero  di  rate  con  il  quale  intende  effettuare  il pagamento, nonche' la pendenza di giudizi aventi a oggetto  i  debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno  a  rinunciare agli stessi giudizi;   d)  il  termine  entro  il   quale   l'ente   territoriale   o   il concessionario   della   riscossione   trasmette   ai   debitori   la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole  rate e la scadenza delle stesse.   3. A  seguito  della  presentazione  dell'istanza  sono  sospesi  i termini di prescrizione e di decadenza per il  recupero  delle  somme oggetto di tale istanza.   4.  In  caso  di  mancato,  insufficiente  o   tardivo   versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui e' stato  dilazionato il pagamento delle  somme,  la  definizione  non  produce  effetti  e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di  decadenza  per il recupero  delle  somme  oggetto  dell'istanza.  In  tale  caso,  i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.   5. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3  del  decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119 convertito, con modificazioni, dalla legge  17 dicembre 2018, n. 136.   6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome  di Trento e di Bolzano  l'attuazione  delle  disposizioni  del  presente articolo avviene in conformita' e compatibilmente con le forme e  con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.  
           Riferimenti normativi 
               - Il regio decreto  14  aprile  1910,  n.  639  recante          «Approvazione del testo unico delle disposizioni  di  legge          relative alla riscossione delle entrate patrimoniali  dello          Stato» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  settembre          1910, n. 227.               - Si riporta il testo vigente dell'art. 53 del  decreto          legislativo  15  dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina          dei tributi locali):                 «Art. 53 (Albo per l'accertamento e riscossione delle          entrate degli enti locali). - 1. Presso il Ministero  delle          finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati  abilitati          ad effettuare attivita' di liquidazione e  di  accertamento          dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di  altre          entrate delle province e dei comuni.                 2. L'esame delle domande di iscrizione, la  revisione          periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo,  la          revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una          apposita commissione  in  cui  sia  prevista  una  adeguata          rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.                 3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,          n. 400, tenuto conto delle esigenze  di  trasparenza  e  di          tutela  del  pubblico  interesse,  sentita  la   conferenza          Stato-citta', sono definiti le condizioni  ed  i  requisiti          per  l'iscrizione  nell'albo,  al  fine  di  assicurare  il          possesso di adeguati requisiti  tecnici  e  finanziari,  la          sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza  di          cause di  incompatibilita'  da  parte  degli  iscritti,  ed          emanate  disposizioni  in  ordine  alla  composizione,   al          funzionamento e alla durata in carica dei componenti  della          commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo,  alle          modalita' per l'iscrizione e la  verifica  dei  presupposti          per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche'  ai          casi di revoca e decadenza della gestione . Per i  soggetti          affidatari  di  servizi  di  liquidazione,  accertamento  e          riscossione di tributi e altre entrate degli  enti  locali,          che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997,          puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore          a  due  anni,  per  l'adeguamento  alle  condizioni  e   ai          requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.                 4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del  decreto          legislativo  15  novembre  1993,  n.  507,  concernenti  la          gestione  del  servizio  di  accertamento   e   riscossione          dell'imposta comunale sulla pubblicita'.».               - Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  16  e  17          dell'art. 3 del decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119,          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre          2018, n. 136 (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e          finanziaria):                 «Art. 3 (Definizione agevolata dei  carichi  affidati          all'agente della riscossione). - (Omissis).                 16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma  1          i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti  della          riscossione recanti:                   a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di          Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE)  2015/1589          del Consiglio, del 13 luglio 2015;                   b) i crediti  derivanti  da  pronunce  di  condanna          della Corte dei conti;                   c) le multe, le ammende e  le  sanzioni  pecuniarie          dovute a seguito di  provvedimenti  e  sentenze  penali  di          condanna;                   d) le  sanzioni  diverse  da  quelle  irrogate  per          violazioni  tributarie  o  per  violazione  degli  obblighi          relativi  ai  contributi  e  ai  premi  dovuti  agli   enti          previdenziali.                 17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del          codice della strada,  di  cui  al  decreto  legislativo  30          aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente  articolo          si applicano limitatamente agli interessi, compresi  quelli          di cui all'art. 27, sesto comma, della  legge  24  novembre          1981, n. 689.                 (Omissis).».   |  
|   |                               Art. 15 bis 
   Efficacia delle deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative              alle entrate tributarie degli enti locali 
   1. All'articolo 13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.214, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) il comma 15 e' sostituito dal seguente:   «15. A decorrere dall'anno  di  imposta  2020,  tutte  le  delibere regolamentari e  tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  dei comuni sono inviate al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  - Dipartimento  delle  finanze,  esclusivamente  per  via   telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del  federalismo  fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del  decreto  legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle  entrate  tributarie  delle  province  e  delle  citta' metropolitane,  la  disposizione  del  primo  periodo  si  applica  a decorrere dall'anno di imposta 2021»;   b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:   «15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in vigore  della  presente  disposizione,  previa  intesa  in  sede   di Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sono  stabilite  le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato  delle  informazioni  utili  per   l'esecuzione   degli adempimenti relativi al pagamento dei  tributi,  e  sono  fissate  le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo  di  effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.   15-ter. A decorrere dall'anno di imposta  2020,  le  delibere  e  i regolamenti concernenti i tributi comunali  diversi  dall'imposta  di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e  dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia  dalla data  della  pubblicazione  effettuata  ai  sensi  del  comma  15,  a condizione che  detta  pubblicazione  avvenga  entro  il  28  ottobre dell'anno a cui la delibera o il  regolamento  si  riferisce;  a  tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di  cui  al comma 15 entro il termine perentorio  del  14  ottobre  dello  stesso anno. I versamenti dei tributi  diversi  dall'imposta  di  soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e  dalla  TASI  la  cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun  anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi  tributi  la  cui  scadenza  e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun  anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di  mancata  pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti  adottati  per l'anno precedente.   15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i  regolamenti  e le delibere di approvazione delle  tariffe  relativi  all'imposta  di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno  di  cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del  decreto-legge  31  maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio 2010, n. 122, nonche' al contributo  di  cui  all'articolo  1,  comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto  dal  primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro  pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e  delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle  delibere di cui al periodo  precedente  entro  i  quindici  giorni  lavorativi successivi alla data  di  inserimento  nel  portale  del  federalismo fiscale.   15-quinquies. Ai fini della pubblicazione di cui  all'articolo  17, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le delibere di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni  contro  la responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a motore sono trasmesse con le modalita' di cui al comma 15».   2.  Il  comma  2  dell'articolo  52  del  decreto  legislativo   15 dicembre1997, n. 446, e' abrogato.   3.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita' relative  all'attuazione  del  presente  articolo  nell'ambito  delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza pubblica.  
           Riferimenti normativi 
               -  Il  testo  modificato  dell'art.   13   del   citato          decreto-legge   n.   201   del   2011,   convertito,    con          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214  e'          riportato nelle Note all'art. 3-ter.               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  52  del   decreto          legislativo  15  dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina          dei tributi locali), come modificato dalla presente legge:                 «Art.  52  (Potesta'  regolamentare  generale   delle          province e dei comuni).  -  1.  Le  province  ed  i  comuni          possono disciplinare con regolamento  le  proprie  entrate,          anche   tributarie,   salvo   per   quanto   attiene   alla          individuazione e definizione delle fattispecie  imponibili,          dei soggetti passivi e della aliquota massima  dei  singoli          tributi, nel rispetto  delle  esigenze  di  semplificazione          degli  adempimenti  dei  contribuenti.   Per   quanto   non          regolamentato  si  applicano  le  disposizioni   di   legge          vigenti.                 2. (Abrogato).                 3. Nelle province autonome di  Trento  e  Bolzano,  i          regolamenti sono adottati in conformita' alle  disposizioni          dello statuto e delle relative norme di attuazione.                 4.  Il  Ministero  delle  finanze  puo'  impugnare  i          regolamenti  sulle   entrate   tributarie   per   vizi   di          legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.                 5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento          e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate,  sono          informati ai seguenti criteri:                   a)   l'accertamento   dei   tributi   puo'   essere          effettuato dall'ente locale  anche  nelle  forme  associate          previste negli articoli 24, 25,  26  e  28  della  legge  8          giugno 1990, n. 142;                 b) qualora sia deliberato di affidare a terzi,  anche          disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi          e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate,          nel rispetto della normativa dell'Unione  europea  e  delle          procedure vigenti in materia di affidamento della  gestione          dei servizi pubblici locali, a:                     1) i soggetti iscritti nell'albo di cui  all'art.          53, comma 1;                     2) gli operatori degli Stati membri stabiliti  in          un Paese dell'Unione europea che esercitano  le  menzionate          attivita', i quali  devono  presentare  una  certificazione          rilasciata dalla competente autorita'  del  loro  Stato  di          stabilimento dalla quale deve risultare la  sussistenza  di          requisiti equivalenti a  quelli  previsti  dalla  normativa          italiana di settore;                     3) la societa' a capitale  interamente  pubblico,          di cui all'art. 113, comma 5, lettera c), del  testo  unico          di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e          successive   modificazioni,   mediante    convenzione,    a          condizione:  che  l'ente  titolare  del  capitale   sociale          eserciti sulla  societa'  un  controllo  analogo  a  quello          esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi  la          parte piu' importante della propria  attivita'  con  l'ente          che la controlla; che  svolga  la  propria  attivita'  solo          nell'ambito territoriale di  pertinenza  dell'ente  che  la          controlla;                     4) le societa' di  cui  all'art.  113,  comma  5,          lettera b), del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto          legislativo n. 267 del  2000,  iscritte  nell'albo  di  cui          all'art. 53, comma 1, del  presente  decreto,  i  cui  soci          privati siano scelti, nel rispetto della disciplina  e  dei          principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri  1)  e          2) della presente lettera, a condizione  che  l'affidamento          dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi  e          delle entrate avvenga sulla base di procedure  ad  evidenza          pubblica;                 c) l'affidamento di cui alla  precedente  lettera  b)          non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;                 d)  il  visto  di  esecutivita'  sui  ruoli  per   la          riscossione dei tributi e delle altre entrate  e'  apposto,          in ogni caso, dal funzionario designato quale  responsabile          della relativa gestione.                 6.                 7.».   |  
|   |                               Art. 15 ter 
   Misure  preventive  per  sostenere  il  contrasto  dell'evasione  dei                           tributi locali 
   1.  Gli  enti   locali   competenti   al   rilascio   di   licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attivita', uniche o  condizionate, concernenti attivita' commerciali o produttive possono disporre,  con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza  in esercizio siano  subordinati  alla  verifica  della  regolarita'  del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.     |  
|   |                             Art. 15 quater   Modifica  all'articolo  232  del  testo  unico  di  cui  al   decreto  legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  in  materia  di  contabilita'  economico-patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000  abitanti 
   1. Nelle more dell'emanazione di provvedimenti  di  semplificazione degli   adempimenti   connessi   alla   tenuta   della   contabilita' economico-patrimoniale   e   di   formulazione    della    situazione patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione  inferiore  a 5.000 abitanti, all'articolo 232, comma  2,  del  testo  unico  delle leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le  parole:  «fino  all'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio  2019.  Gli enti  che  rinviano  la   contabilita'   economico-patrimoniale   con riferimento  all'esercizio  2019  allegano  al  rendiconto  2019  una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno  2011,  n. 118,  e  con  modalita'  semplificate  individuate  con  decreto  del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno   e   con    la    Presidenza    del    Consiglio    dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali, da emanare  entro  il 31 ottobre 2019, anche sulla  base  delle  proposte  formulate  dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti  territoriali,  istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n.118 del 2011».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo del comma  2  dell'art.  232  del          citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato          dalla presente legge:                 «Art. 232  (Contabilita'  economico-patrimoniale).  -          (Omissis).                 2. Gli enti locali con popolazione inferiore a  5.000          abitanti    possono    non    tenere    la     contabilita'          economico-patrimoniale fino all'esercizio  2019.  Gli  enti          che rinviano  la  contabilita'  economico-patrimoniale  con          riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto  2019          una situazione patrimoniale al  31  dicembre  2019  redatta          secondo lo schema di cui  all'allegato  n.  10  al  decreto          legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e  con  modalita'          semplificate  individuate   con   decreto   del   Ministero          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero          dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri          - Dipartimento per gli affari regionali, da  emanare  entro          il  31  ottobre  2019,  anche  sulla  base  delle  proposte          formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti          territoriali, istituita ai sensi dell'art. 3-bis del citato          decreto legislativo n. 118 del 2011.»   |  
|   |                                 Art. 16 
   Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici               da parte di distributori di carburante 
   1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 924, della legge 27 dicembre 2017, n.  205  valgono  con  riferimento  alle  cessioni  di carburanti  effettuate  nei  confronti  sia  di  esercenti  attivita' d'impresa, arte e professioni sia di consumatori finali. Nel caso  in cui gli esercenti di impianti  di  distribuzione  di  carburante  non contabilizzino  separatamente  le  commissioni  addebitate   per   le transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di  carburante, il credito d'imposta di cui al citato articolo 1,  comma  924,  della legge n. 205 del 2017, spetta per la quota  parte  delle  commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari annuo  derivante da cessioni di carburante e il volume d'affari annuo complessivo.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo vigente del comma 924 dell'art. 1          della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205   (Bilancio   di          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):                 «924. Agli esercenti di impianti di distribuzione  di          carburante spetta un credito d'imposta pari al 50 per cento          del totale delle commissioni addebitate per le  transazioni          effettuate, a partire dal 1° luglio 2018,  tramite  sistemi          di pagamento elettronico mediante carte di credito,  emesse          da   operatori   finanziari   soggetti    all'obbligo    di          comunicazione  previsto  dall'art.  7,  sesto  comma,   del          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,          n. 605. Le disposizioni del presente comma si applicano nel          rispetto  delle  condizioni  e  dei  limiti   di   cui   al          regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107          e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea          agli aiuti " de minimis ".».   |  
|   |                               Art. 16 bis 
   Riapertura dei termini  per  gli  istituti  agevolativi  relativi  ai           carichi affidati agli agenti della riscossione 
   1. Salvo che  per  i  debiti  gia'  compresi  in  dichiarazioni  di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge  23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17 dicembre 2018, n.  136,  presentate  entro  il  30  aprile  2019,  il debitore puo' esercitare la facolta'  ivi  riconosciuta  rendendo  la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il  31 luglio 2019, con le modalita' e in conformita' alla  modulistica  che l'agente della riscossione pubblica nel  proprio  sito  internet  nel termine massimo di cinque giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente  decreto.  In  tal  caso,  si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni  dell'articolo  3 del citato decreto-legge n.119 del 2018, ad eccezione dei  commi  21, 22, 24 e 24-bis:   a) in caso di esercizio della predetta facolta',  la  dichiarazione resa puo' essere integrata entro la stessa data del 31 luglio 2019;   b) il pagamento delle somme di cui al comma 1 dell'articolo  3  del citato decreto-legge n. 119 del 2018 e' effettuato alternativamente:   1) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019;   2) nel numero massimo di diciassette  rate  consecutive,  la  prima delle  quali,  di  importo  pari  al  20  per   cento   delle   somme complessivamente dovute ai fini della  definizione,  scadente  il  30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre  di  ciascun anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato  decreto-legge  n.  119  del  2018  sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019;   c)  l'ammontare  complessivo  delle  somme  dovute  ai  fini  della definizione, nonche' quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono  comunicati  dall'agente  della riscossione al debitore entro il 31 ottobre 2019;   d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo  3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 si determinano alla data del 30 novembre 2019;   e) i  debiti  di  cui  al  comma  23  dell'articolo  3  del  citato decreto-legge n. 119 del 2018 possono  essere  definiti  versando  le somme dovute in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, ovvero nel numero massimo di nove rate consecutive, la  prima  delle  quali,  di importo pari al 20 per cento, scadente il  30  novembre  2019,  e  le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il  31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. In caso di pagamento rateale, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere  dal 1° dicembre 2019.   2. Salvo che  per  i  debiti  gia'  compresi  in  dichiarazioni  di adesione alle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge  23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17 dicembre 2018, n.136, e ai commi da 184 a 198 dell'articolo  1  della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presentate entro il 30  aprile  2019, il debitore puo' rendere la dichiarazione prevista dal comma 189  del citato articolo 1 della legge n. 145 del  2018  entro  il  31  luglio 2019, con le modalita' e in conformita' alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel  proprio  sito  internet  nel  termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della  legge di conversione del presente decreto. In tal  caso,  si  applicano  le disposizioni dei commi da 184 a  198  dell'articolo  1  della  citata legge n. 145 del 2018, nonche' quelle del comma 1, lettere a)  e  d), del presente articolo.   3. Le disposizioni del presente articolo:   a)  si  applicano  anche  alle  dichiarazioni  di   adesione   alle definizioni ivi indicate presentate successivamente al 30 aprile 2019 e anteriormente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto;   b) non si applicano alla definizione  di  cui  all'articolo  5  del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.  
           Riferimenti normativi 
               -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.   3   del          decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.  119,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2018,  n.   136          (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria):                 «Art. 3 (Definizione agevolata dei  carichi  affidati          all'agente della riscossione). - 1. I  debiti,  diversi  da          quelli di cui all'art. 5  risultanti  dai  singoli  carichi          affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio  2000          al  31  dicembre  2017,  possono  essere   estinti,   senza          corrispondere le sanzioni comprese  in  tali  carichi,  gli          interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del  decreto          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,          ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive  di  cui  all'art.          27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio  1999,  n.          46, versando integralmente le somme:                   a) affidate all'agente della riscossione  a  titolo          di capitale e interessi;                   b) maturate a favore dell'agente della riscossione,          ai sensi dell'art. 17 del  decreto  legislativo  13  aprile          1999, n. 112, a titolo di aggio sulle  somme  di  cui  alla          lettera a) e di  rimborso  delle  spese  per  le  procedure          esecutive e di notifica della cartella di pagamento.                 2. Il pagamento delle somme di  cui  al  comma  1  e'          effettuato:                   a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;                   b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive,          la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari          al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini          della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio  e          il 30  novembre  2019;  le  restanti,  di  pari  ammontare,          scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30          novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.                 3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1,          sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli  interessi          al tasso del 2 per  cento  annuo  e  non  si  applicano  le          disposizioni dell'art. 19 del decreto del Presidente  della          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.                 4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori  i          dati necessari a individuare i carichi definibili presso  i          propri sportelli  e  in  apposita  area  del  proprio  sito          internet.                 5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione          la sua volonta' di procedere alla  definizione  di  cui  al          comma  1  rendendo,  entro  il  30  aprile  2019,  apposita          dichiarazione, con  le  modalita'  e  in  conformita'  alla          modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio  sito          internet nel termine massimo di venti giorni dalla data  di          entrata  in  vigore   del   presente   decreto;   in   tale          dichiarazione il debitore sceglie  altresi'  il  numero  di          rate nel quale intende effettuare il  pagamento,  entro  il          limite massimo previsto dal comma 1.                 6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il  debitore          indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto  i          carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a  rinunciare          agli stessi giudizi, che,  dietro  presentazione  di  copia          della dichiarazione e nelle more del pagamento delle  somme          dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio          e'   subordinata   all'effettivo   perfezionamento    della          definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della          documentazione attestante i pagamenti effettuati;  in  caso          contrario, il giudice revoca la sospensione su  istanza  di          una delle parti.                 7.  Entro  il  30  aprile  2019  il   debitore   puo'          integrare, con  le  modalita'  previste  dal  comma  5,  la          dichiarazione presentata anteriormente a tale data.                 8. Ai fini della determinazione dell'ammontare  delle          somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b),  si          tiene conto esclusivamente degli  importi  gia'  versati  a          titolo  di  capitale  e  interessi  compresi  nei   carichi          affidati,  nonche',  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto          legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di  rimborso          delle spese per le procedure esecutive e di notifica  della          cartella di pagamento. Il  debitore,  se,  per  effetto  di          precedenti  pagamenti  parziali,  ha   gia'   integralmente          corrisposto  quanto  dovuto  ai  sensi  del  comma  1,  per          beneficiare degli effetti della definizione  deve  comunque          manifestare la sua volonta' di aderirvi  con  le  modalita'          previste dal comma 5.                 9. Le somme relative ai debiti definibili, versate  a          qualsiasi titolo,  anche  anteriormente  alla  definizione,          restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.                 10.   A    seguito    della    presentazione    della          dichiarazione, relativamente ai carichi definibili  che  ne          costituiscono oggetto:                   a)  sono  sospesi  i  termini  di  prescrizione   e          decadenza;                   b) sono sospesi, fino alla scadenza della  prima  o          unica rata delle somme dovute a titolo di definizione,  gli          obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni  in          essere alla data di presentazione;                   c)  non  possono  essere   iscritti   nuovi   fermi          amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti          alla data di presentazione;                   d)  non  possono  essere  avviate  nuove  procedure          esecutive;                   e)  non  possono  essere  proseguite  le  procedure          esecutive precedentemente avviate, salvo  che  non  si  sia          tenuto il primo incanto con esito positivo;                   f) il debitore non e' considerato  inadempiente  ai          fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del  decreto  del          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;                   f-bis) si applica la disposizione di  cui  all'art.          54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  ai  fini          del   rilascio   del   documento   unico   di   regolarita'          contributiva (DURC), di cui al  decreto  del  Ministro  del          lavoro  e  delle  politiche  sociali   30   gennaio   2015,          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125  del  1°  giugno          2015.                 11.  Entro  il  30  giugno   2019,   l'agente   della          riscossione comunica ai debitori che  hanno  presentato  la          dichiarazione di cui al  comma  5  l'ammontare  complessivo          delle somme  dovute  ai  fini  della  definizione,  nonche'          quello delle singole  rate,  e  il  giorno  e  il  mese  di          scadenza di ciascuna di esse.                 12.  Il  pagamento  delle   somme   dovute   per   la          definizione puo' essere effettuato:                   a)  mediante  domiciliazione  sul  conto   corrente          eventualmente indicato  dal  debitore  nella  dichiarazione          resa ai sensi del comma 5;                   b) mediante bollettini precompilati,  che  l'agente          della riscossione e' tenuto ad allegare alla  comunicazione          di cui al comma 11, se il  debitore  non  ha  richiesto  di          eseguire il versamento  con  le  modalita'  previste  dalla          lettera a) del presente comma;                   c)   presso   gli   sportelli   dell'agente   della          riscossione. In tal caso, si applicano le  disposizioni  di          cui all'art. 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre          2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21          febbraio 2014, n. 9, con le modalita' previste dal  decreto          del Ministro dell'economia e  delle  finanze  24  settembre          2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  236  del  10          ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.                 13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali e'          stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:                   a) alla  data  del  31  luglio  2019  le  dilazioni          sospese  ai  sensi  del  comma   10,   lettera   b),   sono          automaticamente revocate e  non  possono  essere  accordate          nuove dilazioni ai  sensi  dell'art.  19  del  decreto  del          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;                   b) il pagamento della  prima  o  unica  rata  delle          somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione          delle procedure esecutive  precedentemente  avviate,  salvo          che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.                 14. In caso di  mancato  ovvero  di  insufficiente  o          tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di  quelle          in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme di cui          al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono          a decorrere i termini di prescrizione e  decadenza  per  il          recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso,          relativamente ai debiti per i quali la definizione  non  ha          prodotto effetti:                   a) i versamenti effettuati sono acquisiti a  titolo          di acconto dell'importo complessivamente dovuto  a  seguito          dell'affidamento del carico e non determinano  l'estinzione          del debito  residuo,  di  cui  l'agente  della  riscossione          prosegue l'attivita' di recupero;                   b) il pagamento non puo' essere rateizzato ai sensi          dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29          settembre 1973, n. 602.                 14-bis. Nei casi di tardivo versamento delle relative          rate  non  superiore  a   cinque   giorni,   l'effetto   di          inefficacia della definizione, previsto dal comma  14,  non          si produce e non sono dovuti interessi.                 15.  Possono  essere  ricompresi  nella   definizione          agevolata di cui al comma 1 anche i debiti  risultanti  dai          carichi  affidati  agli  agenti   della   riscossione   che          rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di  istanza          presentata dai debitori  ai  sensi  del  capo  II,  sezione          prima,  della  legge  27  gennaio  2012,  n.  3,   con   la          possibilita' di effettuare il pagamento del  debito,  anche          falcidiato, con le  modalita'  e  nei  tempi  eventualmente          previsti nel decreto di  omologazione  dell'accordo  o  del          piano del consumatore.                 16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma  1          i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti  della          riscossione recanti:                   a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di          Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE)  2015/1589          del Consiglio, del 13 luglio 2015;                   b) i crediti  derivanti  da  pronunce  di  condanna          della Corte dei conti;                   c) le multe, le ammende e  le  sanzioni  pecuniarie          dovute a seguito di  provvedimenti  e  sentenze  penali  di          condanna;                   d) le  sanzioni  diverse  da  quelle  irrogate  per          violazioni  tributarie  o  per  violazione  degli  obblighi          relativi  ai  contributi  e  ai  premi  dovuti  agli   enti          previdenziali.                 17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del          codice della strada,  di  cui  al  decreto  legislativo  30          aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente  articolo          si applicano limitatamente agli interessi, compresi  quelli          di cui all'art. 27, sesto comma, della  legge  24  novembre          1981, n. 689.                 18.  Alle   somme   occorrenti   per   aderire   alla          definizione  di  cui  al  comma  1,  che  sono  oggetto  di          procedura concorsuale, nonche' in  tutte  le  procedure  di          composizione negoziale della crisi d'impresa  previste  dal          regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  si  applica  la          disciplina dei crediti prededucibili di cui  agli  articoli          111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.                 19. A seguito del pagamento delle  somme  di  cui  ai          commi 1,  21,  22  e  24,  l'agente  della  riscossione  e'          automaticamente discaricato dell'importo residuo.  Al  fine          di  consentire  agli  enti  creditori  di  eliminare  dalle          proprie scritture  patrimoniali  i  crediti  corrispondenti          alle quote discaricate, lo stesso agente della  riscossione          trasmette,  anche  in  via  telematica,  a   ciascun   ente          interessato,  entro  il  31  dicembre  2024,  l'elenco  dei          debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di  cui  al          presente articolo e dei codici tributo per i quali e' stato          effettuato  il  versamento.  All'art.  6,  comma  12,   del          decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 1° dicembre  2016,  n.  225,  le          parole "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31          dicembre 2024".                 20. All'art. 1, comma 684, della  legge  23  dicembre          2014, n. 190, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:          "Le comunicazioni di  inesigibilita'  relative  alle  quote          affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio  2000          al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che  hanno          cessato o cessano di avvalersi delle  societa'  del  Gruppo          Equitalia ovvero  dell'Agenzia  delle  entrate-Riscossione,          sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni  2016  e          2017, entro il 31 dicembre 2026 e,  per  quelli  consegnati          fino  al  31  dicembre  2015,  per  singole  annualita'  di          consegna partendo dalla piu' recente, entro il 31  dicembre          di ciascun anno successivo al 2026.".                 21.  Fatto  salvo  quanto   previsto   dall'art.   4,          l'integrale pagamento, entro  il  termine  differito  al  7          dicembre  2018,  delle  residue  somme  dovute   ai   sensi          dell'art. 1, commi 6  e  8,  lettera  b),  numero  2),  del          decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2017,  n.  172,  in          scadenza nei mesi di  luglio,  settembre  e  ottobre  2018,          determina,  per  i   debitori   che   vi   provvedono,   il          differimento  automatico  del  versamento  delle   restanti          somme, che e' effettuato in dieci rate consecutive di  pari          importo, con scadenza il 31 luglio  e  il  30  novembre  di          ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti,          dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso  dello  0,3  per          cento annuo. A tal fine, entro il  30  giugno  2019,  senza          alcun  adempimento  a  carico  dei  debitori   interessati,          l'agente della riscossione invia a questi  ultimi  apposita          comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il          pagamento delle somme dovute  alle  nuove  scadenze,  anche          tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell'art. 4. Si          applicano le disposizioni di cui al comma 12,  lettera  c);          si applicano altresi', a seguito del pagamento della  prima          delle predette rate differite, le disposizioni  di  cui  al          comma 13, lettera b).                 22. Resta salva la  facolta',  per  il  debitore,  di          effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il          pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21.                 23. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, i debiti          relativi ai carichi per i quali  non  e'  stato  effettuato          l'integrale pagamento, entro  il  7  dicembre  2018,  delle          somme da versare nello stesso termine in  conformita'  alle          previsioni del comma 21 possono essere definiti secondo  le          disposizioni del presente articolo versando le somme di cui          al comma 1 in unica soluzione  entro  il  31  luglio  2019,          ovvero, in deroga  al  comma  2,  lettera  b),  nel  numero          massimo  di  dieci  rate  consecutive,  ciascuna  di   pari          importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il          30 novembre 2019 e  le  restanti  il  28  febbraio,  il  31          maggio, il 31 luglio e il 30 novembre  degli  anni  2020  e          2021.                 24. Relativamente ai debiti  risultanti  dai  singoli          carichi affidati  agli  agenti  della  riscossione  dal  1°          gennaio 2000 al  30  settembre  2017,  i  soggetti  di  cui          all'art. 6, comma  13-ter,  del  decreto-legge  22  ottobre          2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°          dicembre  2016,  n.  225,  effettuano  il  pagamento  delle          residue somme dovute ai fini  delle  definizioni  agevolate          previste dallo stesso art. 6 del decreto-legge n.  193  del          2016 e dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge  16  ottobre          2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4          dicembre 2017, n. 172, in dieci rate  consecutive  di  pari          importo, con scadenza il 31 luglio  e  il  30  novembre  di          ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti,          dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso  dello  0,3  per          cento annuo. A tal fine, entro il  30  giugno  2019,  senza          alcun  adempimento  a  carico  dei  debitori   interessati,          l'agente della riscossione invia a questi  ultimi  apposita          comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il          pagamento  delle  somme  dovute  alle  nuove  scadenze.  Si          applicano le disposizioni di cui al comma 12,  lettera  c);          si applicano altresi', a seguito del pagamento della  prima          delle predette rate, le disposizioni di cui  al  comma  13,          lettera b). Resta salva la facolta', per  il  debitore,  di          effettuare il pagamento di tali  rate  in  unica  soluzione          entro il 31 luglio 2019.                 24-bis. Le disposizioni del comma 14-bis si applicano          anche nel caso  di  tardivo  versamento,  non  superiore  a          cinque giorni, delle rate differite ai sensi dei commi 21 e          24, in scadenza a decorrere dal 31 luglio 2019.                 25. Possono essere definiti, secondo le  disposizioni          del presente articolo, anche i debiti relativi  ai  carichi          gia' oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:                   a) dell'art.  6,  comma  2,  del  decreto-legge  22          ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,  dalla          legge 1° dicembre 2016, n. 225, per le  quali  il  debitore          non  ha  perfezionato  la  definizione   con   l'integrale,          tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;                   b) dell'art.  1,  comma  5,  del  decreto-legge  16          ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla          legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non          ha provveduto  all'integrale,  tempestivo  pagamento  delle          somme dovute in conformita' al comma 8, lettera b),  numero          1), dello stesso  art.  1  del  decreto-legge  n.  148  del          2017.».               - Si riporta il testo vigente dei commi da  184  a  198          dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145  (Bilancio          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):                 «184. I debiti  delle  persone  fisiche,  diversi  da          quelli di cui all'art. 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018,          n. 119,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17          dicembre 2018, n. 136, e  risultanti  dai  singoli  carichi          affidati all'agente della riscossione dal 1°  gennaio  2000          alla data  del  31  dicembre  2017,  derivanti  dall'omesso          versamento  di  imposte  risultanti   dalle   dichiarazioni          annuali e  dalle  attivita'  di  cui  all'art.  36-bis  del          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,          n. 600, e all'art. 54-bis del decreto del Presidente  della          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di  tributi  e          relativi interessi e sanzioni, possono essere  estinti  dai          debitori che versano in una grave e  comprovata  situazione          di difficolta' economica  versando  una  somma  determinata          secondo le modalita' indicate dal comma  187  o  dal  comma          188.                 185.  Possono  altresi'  essere  estinti   i   debiti          risultanti dai singoli carichi  affidati  all'agente  della          riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del  31  dicembre          2017,  derivanti  dall'omesso  versamento  dei   contributi          dovuti   dagli   iscritti    alle    casse    previdenziali          professionali o alle gestioni previdenziali dei  lavoratori          autonomi dell'INPS, con esclusione di  quelli  richiesti  a          seguito  di  accertamento,  che  versano  in  una  grave  e          comprovata situazione di  difficolta'  economica,  versando          una somma determinata secondo  le  modalita'  indicate  dal          comma  187  o  dal  comma  188,  da  utilizzare   ai   fini          assicurativi secondo le  norme  che  regolano  la  gestione          previdenziale interessata.                 186. Ai fini del comma 184 e del comma 185,  sussiste          una grave e comprovata situazione di difficolta'  economica          qualora l'indicatore della situazione economica equivalente          (ISEE)  del  nucleo  familiare,  stabilito  ai  sensi   del          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio          dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non sia superiore  ad          euro 20.000.                 187. Per i soggetti che si trovano  nella  situazione          di cui al comma 186, i debiti di cui  al  comma  184  e  al          comma 185 possono essere  estinti  senza  corrispondere  le          sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di          cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente  della          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni  e          le somme aggiuntive  di  cui  all'art.  27,  comma  1,  del          decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando:                   a) le somme affidate all'agente della riscossione a          titolo di capitale e interessi, in misura pari:                     1) al 16 per cento,  qualora  l'ISEE  del  nucleo          familiare risulti non superiore a euro 8.500;                     2) al 20 per cento,  qualora  l'ISEE  del  nucleo          familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore  a          euro 12.500;                     3) al 35 per cento,  qualora  l'ISEE  del  nucleo          familiare risulti superiore a euro 12.500;                   b) le somme maturate  a  favore  dell'agente  della          riscossione, ai sensi dell'art. 17 del decreto  legislativo          13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio  sulle  somme  di          cui alla lettera a)  e  di  rimborso  delle  spese  per  le          procedure  esecutive  e  di  notifica  della  cartella   di          pagamento.                 188. Indipendentemente da quanto stabilito dal  comma          186, ai fini del comma 184 e del comma 185, versano in  una          grave e comprovata situazione di  difficolta'  economica  i          soggetti per cui e' stata aperta alla data di presentazione          della dichiarazione di cui al comma  189  la  procedura  di          liquidazione di cui all'art. 14-ter della legge 27  gennaio          2012, n. 3. I debiti di cui al comma 184 e al comma 185  di          tali soggetti possono essere estinti versando le  somme  di          cui alla lettera a) del comma 187, in misura pari al 10 per          cento e quelle di cui alla lettera b)  dello  stesso  comma          187. A tal fine, alla dichiarazione di cui al comma 189  e'          allegata copia  conforme  del  decreto  di  apertura  della          liquidazione previsto dall'art. 14-quinquies della medesima          legge 27 gennaio 2012, n. 3.                 189.   Il   debitore   manifesta   all'agente   della          riscossione la sua volonta' di procedere  alla  definizione          di cui al comma 184 e al comma 185 rendendo,  entro  il  30          aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalita' e  in          conformita' alla modulistica che lo stesso agente  pubblica          nel proprio sito internet  nel  termine  massimo  di  venti          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  17          dicembre 2018, n. 136, di conversione del decreto-legge  23          ottobre 2018, n. 119; in  tale  dichiarazione  il  debitore          attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 186 o  al          comma 188 e indica i debiti  che  intende  definire  ed  il          numero di rate nel quale intende effettuare  il  pagamento,          entro il limite massimo previsto dal comma 190.                 190. Il versamento delle somme di cui al  comma  187,          lettere a) e b), puo' essere effettuato in unica  soluzione          entro il 30 novembre 2019, o in rate  pari  a:  il  35  per          cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con          scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza  il          31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza  il  31  marzo          2021 e il restante 15 per cento con scadenza il  31  luglio          2021.                 191. In caso di pagamento rateale ai sensi del  comma          190, si applicano, a decorrere dal 1°  dicembre  2019,  gli          interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano          le disposizioni dell'art. 19  del  decreto  del  Presidente          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.                 192.  Entro  il  31  ottobre  2019,  l'agente   della          riscossione comunica ai debitori che  hanno  presentato  la          dichiarazione di cui al comma 189, l'ammontare  complessivo          delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonche'  quello          delle singole rate, il giorno e  il  mese  di  scadenza  di          ciascuna di esse. Entro  la  stessa  data,  l'agente  della          riscossione comunica altresi', ove sussistenti, il  difetto          dei requisiti prescritti dai commi 186 e 188 o la  presenza          nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di          cui  al  comma  184  e  al  comma  185  e  la   conseguente          impossibilita' di  estinguere  il  debito  ai  sensi  degli          stessi commi 184 e 185.                 193. Nei casi previsti dal secondo periodo del  comma          192, l'agente della riscossione avverte il debitore  che  i          debiti delle persone fisiche inseriti  nella  dichiarazione          presentata ai sensi del comma 189, ove definibili ai  sensi          dell'art. 3 del decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119,          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre          2018,  n.   136,   sono   automaticamente   inclusi   nella          definizione disciplinata  dallo  stesso  art.  3  e  indica          l'ammontare complessivo delle  somme  dovute  a  tal  fine,          ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di          esse. La prima di tali rate, di ammontare pari  al  30  per          cento delle predette somme, scade il 30 novembre  2019;  il          restante 70 per cento e' ripartito nelle  rate  successive,          ciascuna di pari importo, scadenti il 28  febbraio,  il  31          maggio, il 31 luglio e il 30 novembre  di  ciascun  anno  a          decorrere dal 2020. Nei medesimi casi previsti dal  secondo          periodo del comma  192,  limitatamente  ai  debiti  di  cui          all'art. 3, comma 23, del citato decreto-legge n.  119  del          2018,  l'ammontare  complessivo  delle  somme   dovute   e'          ripartito in nove rate, di cui la prima, di ammontare  pari          al 30  per  cento,  scadente  il  30  novembre  2019  e  le          restanti,  ciascuna  di  pari  importo,  scadenti   il   28          febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli          anni 2020 e 2021. Si applicano, a decorrere dal 1° dicembre          2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.                 194. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 184          e al  comma  185  possono  essere  estinti  anche  se  gia'          ricompresi in dichiarazioni  rese  ai  sensi  dell'art.  6,          comma  2,  del  decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193,          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre          2016, n. 225, e dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge  16          ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla          legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non          ha perfezionato la relativa definizione con  l'integrale  e          tempestivo  pagamento  delle  somme  dovute.  I  versamenti          eventualmente   effettuati   a   seguito   delle   predette          dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne e'          ammessa  la  restituzione;  gli  stessi   versamenti   sono          comunque computati ai fini  della  definizione  di  cui  ai          commi 184 e 185.                 195. Ai  fini  di  cui  all'art.  11,  comma  6,  del          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio          dei ministri  5  dicembre  2013,  n.  159,  l'agente  della          riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle  entrate          e con la Guardia di finanza,  procede  al  controllo  sulla          veridicita'   dei   dati   dichiarati   ai    fini    della          certificazione di cui al comma 186 del  presente  articolo,          nei  soli  casi  in  cui  sorgano   fondati   dubbi   sulla          veridicita'  dei  medesimi.  Tale  controllo  puo'   essere          effettuato fino alla  trasmissione  degli  elenchi  di  cui          all'art. 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.          119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre          2018, n. 136.                 196. All'esito del controllo previsto dal  comma  195          del presente  articolo,  in  presenza  di  irregolarita'  o          omissioni non costituenti falsita', il debitore e'  tenuto,          anche nei casi di cui all'art. 11, comma 5, del regolamento          di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri          5 dicembre 2013, n. 159, a fornire,  entro  un  termine  di          decadenza non  inferiore  a  venti  giorni  dalla  relativa          comunicazione,  la  documentazione  atta  a  dimostrare  la          completezza  e  veridicita'   dei   dati   indicati   nella          dichiarazione.                 197. Nell'ipotesi di  mancata  tempestiva  produzione          della documentazione a seguito della comunicazione  di  cui          al comma 196, ovvero nei casi di irregolarita' o  omissioni          costituenti falsita', non si determinano gli effetti di cui          al comma 184 e al comma 185 e l'ente creditore, qualora sia          gia' intervenuto il discarico automatico di cui all'art. 3,          comma 19,  del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119,          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre          2018,  n.  136,  procede,   a   seguito   di   segnalazione          dell'agente della riscossione, nel termine di  prescrizione          decennale, a riaffidare in riscossione il  debito  residuo.          Restano fermi gli  adempimenti  conseguenti  alle  falsita'          rilevate.                 198. Per tutto quanto non previsto dai commi da 184 a          197 si applicano, in quanto compatibili, i commi 6,  7,  8,          9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19  e  20  dell'art.  3  del          decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.  119,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.».               - Si riporta il testo vigente dell'art.  5  del  citato          decreto-legge   n.   119   del   2018,   convertito,    con          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136:                 «Art. 5 (Definizione agevolata dei  carichi  affidati          all'agente della riscossione a titolo  di  risorse  proprie          dell'Unione europea). - 1. I  debiti  relativi  ai  carichi          affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio  2000          al  31  dicembre  2017  a   titolo   di   risorse   proprie          tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a),          delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio,  del  7          giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio,  del  26          maggio 2014, e di  imposta  sul  valore  aggiunto  riscossa          all'importazione possono essere estinti con  le  modalita',          alle condizioni e nei termini di cui  all'art.  3,  con  le          seguenti deroghe:                   a) limitatamente ai debiti  relativi  alle  risorse          proprie tradizionali previste  dall'art.  2,  paragrafo  1,          lettera  a),  della  decisione  2014/335/UE,  Euratom   del          Consiglio, del 26 maggio 2014,  il  debitore  e'  tenuto  a          corrispondere, in aggiunta alle somme di  cui  all'art.  3,          comma 1, lettere a) e b):                     1) a decorrere dal 1° maggio 2016 e  fino  al  31          luglio 2019, gli interessi di mora previsti dall'art.  114,          paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)   n.   952/2013   del          Parlamento europeo e del  Consiglio  del  9  ottobre  2013,          fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso          art. 114;                     2) dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del          2 per cento annuo;                   b)  entro  il  31  maggio   2019   l'agente   della          riscossione trasmette, anche in  via  telematica,  l'elenco          dei  singoli  carichi  compresi  nelle   dichiarazioni   di          adesione alla definizione all'Agenzia delle  dogane  e  dei          monopoli, che, determinato  l'importo  degli  interessi  di          mora di cui alla lettera a),  numero  1),  lo  comunica  al          medesimo agente, entro il 15 giugno  2019,  con  le  stesse          modalita';                   c)  entro  il  31  luglio   2019   l'agente   della          riscossione comunica ai debitori che  hanno  presentato  la          dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai          fini della definizione, nonche' quello delle singole  rate,          e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;                   d) il pagamento dell'unica o della prima rata delle          somme dovute a titolo di definizione scade il 30  settembre          2019; la seconda rata  scade  il  30  novembre  2019  e  le          restanti rate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio  e          il 30 novembre di ciascun anno successivo;                   e) limitatamente ai debiti  relativi  alle  risorse          proprie tradizionali previste  dall'art.  2,  paragrafo  1,          lettera  a),  della  decisione  2014/335/UE,  Euratom   del          Consiglio,  del  26  maggio  2014,  non  si  applicano   le          disposizioni di cui  all'art.  3,  comma  12,  lettera  c),          relative al pagamento mediante compensazione;                   f) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli,  al  fine          di  poter  correttamente  valutare  lo  stato  dei  crediti          inerenti alle somme di competenza del  bilancio  della  UE,          trasmette,  anche  in   via   telematica,   alle   scadenze          determinate  in  base  all'art.  13  del  regolamento  (UE,          Euratom) n. 609/2014 del Consiglio,  del  26  maggio  2014,          specifica  richiesta  all'agente  della  riscossione,  che,          entro sessanta giorni, provvede a comunicare, con le stesse          modalita', se i debitori che hanno aderito alla definizione          hanno effettuato il pagamento delle  rate  previste  e,  in          caso positivo, a fornire l'elenco dei codici tributo per  i          quali e' stato effettuato il versamento.».   |  
|   |                               Art. 16 ter 
   Norme di interpretazione autentica in materia di IMU  sulle  societa'                              agricole 
   1. Le agevolazioni tributarie  riconosciute  ai  fini  dell'imposta municipale  propria,   alle   condizioni   previste   dal   comma   2 dell'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, si  intendono  applicabili  anche  alle  societa'  agricole  di   cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n. 99. La presente disposizione ha  carattere  interpretativo  ai  sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.  
           Riferimenti normativi 
               -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  13  del  citato          decreto-legge   n.   201   del   2011,   convertito,    con          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214  e'          riportato nelle Note all'art. 3-ter.               - Si riporta il testo vigente del comma 3  dell'art.  1          del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99  (Disposizioni          in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale  e          semplificazione  amministrativa  in  agricoltura,  a  norma          dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L.          7 marzo 2003, n. 38):                 «Art.  1  (Imprenditore  agricolo  professionale).  -          (Omissis).                 3. Le societa' di persone, cooperative e di capitali,          anche a scopo  consortile,  sono  considerate  imprenditori          agricoli professionali qualora  lo  statuto  preveda  quale          oggetto  sociale  l'esercizio  esclusivo  delle   attivita'          agricole di cui all' art. 2135 del codice civile e siano in          possesso dei seguenti requisiti:                   a) nel caso di societa' di persone  qualora  almeno          un socio sia in possesso della  qualifica  di  imprenditore          agricolo professionale. Per le societa' in  accomandita  la          qualifica si riferisce ai soci accomandatari;                   b) ;                   c) nel caso di societa' di capitali o  cooperative,          quando almeno un amministratore che sia anche socio per  le          societa' cooperative sia in  possesso  della  qualifica  di          imprenditore agricolo professionale.                 (Omissis).».               - Si riporta il testo del comma  2  dell'art.  1  della          citata legge n. 212 del 2000:                 «Art. 1 (Principi generali). - 1. (Omissis).                 2. L'adozione  di  norme  interpretative  in  materia          tributaria  puo'   essere   disposta   soltanto   in   casi          eccezionali e con legge ordinaria, qualificando  come  tali          le disposizioni di interpretazione autentica.                 (Omissis).».   |  
|   |                             Art. 16 quater 
   Stralcio dei debiti fino a mille  euro  affidati  agli  agenti  della                    riscossione dal 2000 al 2010 
   1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,  n. 136, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti  creditori, sulla  base  dell'elenco  trasmesso  dall'agente  della  riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi gia'  nel  corso della  gestione  e  vincolando  allo  scopo  le   eventuali   risorse disponibili alla data della comunicazione».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  4  del          citato decreto-legge  n.  119  del  2018,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.  136,  come          modificato dalla presente legge:                 «Art. 4  (Stralcio  dei  debiti  fino  a  mille  euro          affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010). -          1. I debiti di importo residuo, alla  data  di  entrata  in          vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo          di capitale, interessi per ritardata iscrizione a  ruolo  e          sanzioni, risultanti  dai  singoli  carichi  affidati  agli          agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre          2010, ancorche' riferiti alle cartelle per le quali e' gia'          intervenuta  la  richiesta  di   cui   all'art.   3,   sono          automaticamente  annullati.  L'annullamento  e'  effettuato          alla data del 31 dicembre 2018 per consentire  il  regolare          svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e  contabili.          Ai   fini   del   conseguente   discarico,   senza    oneri          amministrativi   a   carico    dell'ente    creditore,    e          dell'eliminazione dalle  relative  scritture  patrimoniali,          l'agente della riscossione trasmette agli enti  interessati          l'elenco  delle  quote  annullate  su  supporto  magnetico,          ovvero in via telematica, in  conformita'  alle  specifiche          tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del          Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015,          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142  del  22  giugno          2015. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma          529, della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228.  Gli  enti          creditori, sulla  base  dell'elenco  trasmesso  dall'agente          della riscossione, adeguano le proprie scritture  contabili          entro la data del 31 dicembre  2019,  tenendo  conto  degli          eventuali effetti negativi gia' nel corso della gestione  e          vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla          data della comunicazione.                 (Omissis).».   |  
|   |                            Art. 16 quinquies                 Disposizioni in materia previdenziale 
   1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono apportate le seguenti modificazioni:   a) dopo il comma 185 e' inserito il seguente:   «185-bis. Le disposizioni del comma  185  si  applicano  ai  debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse  previdenziali  professionali,  previe  apposite  delibere delle medesime casse, approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo  3 del decreto legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,  pubblicate  nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 16 settembre  2019  e comunicate,  entro  la  stessa  data,  all'agente  della  riscossione mediante posta elettronica certificata»;   b) al comma 192, dopo le parole: «e 188» sono inserite le seguenti: «o l'esistenza della delibera favorevole prevista dal comma 185-bis».   2. L'Istituto nazionale  di  previdenza  dei  giornalisti  italiani «Giovanni Amendola» (INPGI), nell'esercizio dell'autonomia di cui  al decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,  con  provvedimenti soggetti ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n.  509  del  1994,  e'  tenuto  ad adottare, entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente  decreto,  misure  di  riforma  del proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario  della gestione sostitutiva  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  che intervengano in via prioritaria sul contenimento della  spesa  e,  in subordine, sull'incremento delle entrate contributive, finalizzate ad assicurare la sostenibilita' economico-finanziaria nel medio e  lungo periodo. Entro diciotto mesi dalla data di entrata  in  vigore  della legge di conversione  del  presente  decreto,  l'INPGI  trasmette  ai Ministeri  vigilanti  un  bilancio  tecnico  attuariale,  redatto  in conformita' a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del  citato decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga  conto  degli  effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni del  primo  periodo  del presente  comma.  Qualora  il  bilancio  tecnico  non   evidenzi   la sostenibilita' economico-finanziaria di medio e lungo  periodo  della gestione sostitutiva  dell'assicurazione  generale  obbligatoria,  al fine  di  ottemperare  alla  necessita'  di  tutelare  la   posizione previdenziale  dei  lavoratori  del  mondo  dell'informazione  e   di riequilibrare la sostenibilita' economico-finanziaria della  gestione previdenziale dell'INPGI nel medio e lungo periodo, il Governo adotta uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, diretti a disciplinare, senza  nuovi  o maggiori oneri ovvero minori entrate  per  la  finanza  pubblica,  le modalita' di ampliamento della platea contributiva dell'INPGI. Per le finalita' di cui al terzo periodo del presente comma  e  per  evitare effetti negativi in termini di saldo netto da finanziare,  a  seguito dell'eventuale passaggio di soggetti assicurati dall'INPS  all'INPGI, ferma restando comunque  la  necessita'  di  invarianza  del  gettito contributivo e degli oneri per  prestazioni  per  il  comparto  delle pubbliche amministrazioni allo scopo di garantire la  neutralita'  in termini di indebitamento netto e di fabbisogno,  sono  accantonati  e resi indisponibili nel bilancio dello Stato i seguenti  importi:  159 milioni di euro per l'anno 2023, 163 milioni di euro per l'anno 2024, 167 milioni di euro per l'anno 2025, 171 milioni di euro  per  l'anno 2026, 175 milioni di euro per l'anno 2027, 179 milioni  di  euro  per l'anno 2028, 183 milioni di euro per l'anno 2029, 187 milioni di euro per l'anno 2030 e 191 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno 2031. All'onere di cui  al  quarto  periodo  del  presente  comma  si provvede a valere sui minori oneri, in  termini  di  saldo  netto  da finanziare, derivanti dal presente decreto. Per il predetto  Istituto l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2  del citato decreto legislativo n. 509 del 1994  e'  sospesa  fino  al  31 ottobre 2019.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo del comma 192 dell'art.  1  della          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla          presente legge:                 «192.  Entro  il  31  ottobre  2019,  l'agente  della          riscossione comunica ai debitori che  hanno  presentato  la          dichiarazione di cui al comma 189, l'ammontare  complessivo          delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonche'  quello          delle singole rate, il giorno e  il  mese  di  scadenza  di          ciascuna di esse. Entro  la  stessa  data,  l'agente  della          riscossione comunica altresi', ove sussistenti, il  difetto          dei requisiti prescritti dai commi 186 e 188 o  l'esistenza          della delibera favorevole prevista dal comma 185-bis  o  la          presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi  da          quelli di cui al comma 184 e al comma 185 e la  conseguente          impossibilita' di  estinguere  il  debito  ai  sensi  degli          stessi commi 184 e 185.».               - Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 recante          «Attuazione della delega conferita dall'art. 1,  comma  32,          della legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  in  materia  di          trasformazione  in  persone  giuridiche  private  di   enti          gestori di forme obbligatorie di previdenza  e  assistenza»          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto  1994,  n.          196.               - Si riporta il testo vigente dell'art. 3, comma  2,  e          dell'art. 2, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n.          509 del 1994:                 «Art. 3 (Vigilanza). - 1. (Omissis).                 2. Nell'esercizio della vigilanza  il  Ministero  del          lavoro e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  i          Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti:                   a) lo statuto e i regolamenti, nonche' le  relative          integrazioni o modificazioni;                   b)  le  delibere  in  materia   di   contributi   e          prestazioni, sempre che la relativa potesta'  sia  prevista          dai singoli ordinamenti vigenti. Per le forme di previdenza          sostitutive  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  le          delibere sono  adottate  sulla  base  delle  determinazioni          definite dalla contrattazione collettiva nazionale.                   (Omissis).»                   «Art. 2 (Gestione). - (Omissis).                 2. La gestione economico-finanziaria deve  assicurare          l'equilibrio   di   bilancio   mediante    l'adozione    di          provvedimenti  coerenti  alle  indicazioni  risultanti  dal          bilancio  tecnico  da  redigersi  con  periodicita'  almeno          triennale.                 3. (Omissis).                 4.  In  caso  di   disavanzo   economico-finanziario,          rilevato dai rendiconti  annuali  e  confermato  anche  dal          bilancio tecnico  di  cui  al  comma  2,  con  decreto  del          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto          con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, si provvede alla          nomina di un commissario straordinario, il quale  adotta  i          provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione.          Sino al  ristabilimento  dell'equilibrio  finanziario  sono          sospesi tutti i  poteri  degli  organi  di  amministrazione          delle  associazioni  e  delle  fondazioni.  Ai   fini   dei          provvedimenti di cui ai periodi precedenti  la  Commissione          parlamentare di controllo sull'attivita' degli enti gestori          di forme obbligatorie di previdenza  e  assistenza  sociale          segnala ai Ministeri vigilanti le situazioni  di  disavanzo          economico-finanziario  di  cui  e'  venuta   a   conoscenza          nell'esercizio delle  proprie  funzioni  di  controllo  dei          bilanci di tali enti ai sensi dell'art. 56  della  legge  9          marzo 1989, n. 88.                 (Omissis).».               - Si riporta il testo vigente dell'art. 17, commi  2  e          3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.   400   (Disciplina          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza          del Consiglio dei ministri):                 «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).                 2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.                 3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.                 Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 17                    Garanzia sviluppo media impresa 
   1. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo  2,  comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'  istituita, nel  rispetto  della  disciplina  dell'Unione  europea,  una  sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie  a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di  finanziamenti  di importo  massimo  garantito  di  euro   5   milioni   e   di   durata ultradecennale e fino a 30 anni erogati alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari finanziari  e finalizzati per almeno  il  60  per  cento  a  investimenti  in  beni materiali. A tal fine, la dotazione del fondo e' incrementata di  150 milioni di euro per l'anno  2019.  Con  decreto  del  Ministro  dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le tipologie di operazioni ammissibili, le condizioni i criteri e le modalita' di accesso  alla  garanzia  della sezione speciale.   2. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n. 214, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente periodo:  «Per  le garanzie  concesse  nell'ambito  di   portafogli   di   finanziamenti l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa e' elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3,5  milioni  di euro.».   2-bis. All'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23  dicembre 2013, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge  21  febbraio 2014, n.  9,  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente: «L'importo massimo garantibile,  per  ciascun  soggetto  beneficiario finale, relativamente alle operazioni finanziarie di cui  al  secondo periodo, non puo' essere superiore a 5 milioni di euro a valere sulle disponibilita' del citato Fondo». Il comma  2  dell'articolo  14  del decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  5  giugno   2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.172  del  26  luglio  2014,  e' abrogato.   3. Le risorse del Fondo di garanzia di cui  all'articolo  2,  comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 non  utilizzate a valere sulla sezione speciale di cui al decreto del Ministro  delle attivita' produttive e Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004, sulle risorse assegnate al Fondo con la delibera CIPE del 21 Aprile 1999 n.  47,  sulla  riserva  di  cui  al  Decreto  del Ministro  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze del 15 gennaio  2014,  sono  utilizzate per le finalita' generali del predetto Fondo.   4.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede  ai   sensi dell'articolo 50.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo vigente del comma 100 dell'art. 2          della  legge  23  dicembre  1996,   n.   662   (Misure   di          razionalizzazione della finanza pubblica):                 «100. Nell'ambito delle risorse di cui al  comma  99,          escluse  quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione   delle          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:                   a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi  di          lire  per  il  finanziamento  di  un  fondo   di   garanzia          costituito presso il Mediocredito Centrale Spa  allo  scopo          di  assicurare  una  parziale  assicurazione   ai   crediti          concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e          medie imprese;                   b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi  di          lire per l'integrazione  del  Fondo  centrale  di  garanzia          istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre          1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si  renderanno          disponibili per interventi nelle aree depresse,  sui  fondi          della manovra finanziaria per  il  triennio  1997-1999,  il          CIPE destina una somma fino  ad  un  massimo  di  lire  600          miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento  degli          interventi di cui all'art. 1 della  legge  del  23  gennaio          1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio  1997-1999          per il finanziamento degli interventi di cui  all'art.  17,          comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67. ».               - Si riporta il testo del  comma  4  dell'art.  39  del          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il          consolidamento dei conti pubblici), come  modificato  dalla          presente legge:                 «Art. 39  (Misure  per  le  micro,  piccole  e  medie          imprese). - (Omissis).                 4. La garanzia del Fondo  di  cui  al  comma  1  puo'          essere  concessa,  a  titolo  oneroso,  su  portafogli   di          finanziamenti  erogati  alle  imprese  con  un  numero   di          dipendenti non superiore a 499  da  banche  e  intermediari          finanziari iscritti nell'elenco speciale  di  cui  all'art.          106 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385  e          successive  modificazioni.   Per   le   garanzie   concesse          nell'ambito  di  portafogli  di   finanziamenti   l'importo          massimo garantito dal Fondo per singola impresa e' elevato,          nel rispetto della disciplina dell'Unione  europea,  a  3,5          milioni di euro. Con decreto di  natura  non  regolamentare          adottato dal Ministro dello  Sviluppo  Economico,  d'intesa          con  il  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze,   sono          definite  le  tipologie  di  operazioni   ammissibili,   le          modalita' di concessione, i criteri  di  selezione  nonche'          l'ammontare massimo delle  disponibilita'  finanziarie  del          Fondo da destinare alla  copertura  del  rischio  derivante          dalla concessione di detta garanzia.                 (Omissis).».               - Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 12  del          decreto-legge 23 dicembre 2013,  n.  145,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio   2014,   n.   9          (Interventi  urgenti  di  avvio  del  piano   «Destinazione          Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del          gas,  per  l'internazionalizzazione,  lo  sviluppo   e   la          digitalizzazione  delle  imprese,  nonche'  misure  per  la          realizzazione  di  opere  pubbliche  ed  EXPO  2015),  come          modificato dalla presente legge:                 «Art. 12 (Misure per favorire il credito alla piccola          e media impresa). - (Omissis).                 6-bis. In  aggiunta  a  quanto  gia'  previsto  dalla          legislazione vigente, la garanzia del Fondo di cui all'art.          2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,  n.          662, puo' essere  concessa  in  favore  delle  societa'  di          gestione del risparmio che, in nome e per conto  dei  fondi          comuni  di  investimento  da  esse  gestiti,  sottoscrivano          obbligazioni o titoli  similari  di  cui  all'art.  32  del          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  e          successive  modificazioni,  emessi  da  piccole   e   medie          imprese. Tale garanzia puo' essere concessa a fronte sia di          singole operazioni  di  sottoscrizione  di  obbligazioni  e          titoli similari sia di portafogli di operazioni.  L'importo          massimo  garantibile,  per  ciascun  soggetto  beneficiario          finale, relativamente alle operazioni finanziarie di cui al          secondo periodo, non puo' essere superiore a 5  milioni  di          euro a valere sulle disponibilita' del  citato  Fondo.  Con          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono          definiti, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica,          i  requisiti  e   le   caratteristiche   delle   operazioni          ammissibili, le modalita' di concessione della garanzia,  i          criteri di  selezione  nonche'  l'ammontare  massimo  delle          disponibilita' finanziarie  del  Fondo  da  destinare  alla          copertura del rischio  derivante  dalla  concessione  della          garanzia di cui al presente articolo.                 (Omissis).».               - La Delibera CIPE del 21 aprile 1999,  n.  47  recante          «Consorzi di garanzia collettiva fidi indirizzi  e  criteri          utilizzo risorse» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.          162 del 13 Luglio 1999.               - Il decreto del Ministro dello Sviluppo  economico  di          concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  15          gennaio 2014 recante «Disposizioni per il rafforzamento del          Fondo di garanzia  per  le  piccole  e  medie  imprese»  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 08-03-2014  -          Suppl. Ordinario n. 18.   |  
|   |                                 Art. 18          Norme in materia di semplificazione per la gestione                   del Fondo di garanzia per le PMI 
   1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla lettera r) il secondo periodo e' soppresso.   2. Nelle regioni sul cui territorio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' gia' disposta la limitazione dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di  cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996, n. 662, alla sola controgaranzia dei fondi di  garanzia  regionali  e dei consorzi di garanzia collettiva, la predetta  limitazione  rimane in vigore fino al 31 dicembre 2020 o al minor termine previsto  dalla delibera.   3. Al fine di  sostenere  lo  sviluppo  di  canali  alternativi  di finanziamento delle imprese, la garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996, n. 662, puo' essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilita' del predetto Fondo, in favore dei soggetti  che  finanziano,  per  il tramite di piattaforme di social lending e di crowdfunding,  progetti di investimento realizzati da micro, piccole e  medie  imprese,  come definite dalla normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di attivita' ammissibili all'intervento del Fondo.   4. Ai fini di cui al comma 3:     a) per social lending si intende lo strumento attraverso il quale una pluralita' di  soggetti  puo'  richiedere  a  una  pluralita'  di potenziali finanziatori, compresi investitori istituzionali,  tramite piattaforme on-line, fondi  rimborsabili  per  uso  personale  o  per finanziare un progetto;     b) per crowdfunding si intende lo strumento attraverso  il  quale famiglie e imprese sono finanziate direttamente, tramite  piattaforme on-line, da una pluralita' di investitori.   5. La garanzia di  cui  al  comma  3  e'  richiesta,  per  conto  e nell'interesse dei soggetti finanziatori di cui al medesimo comma  3, dai gestori di  piattaforme  di  social  lending  o  di  crowdfunding preventivamente  accreditati,  a  seguito  di  apposita   valutazione effettuata dal Consiglio di gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.   6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sono  stabilite  le modalita' e le condizioni di accesso al Fondo per i finanziamenti  di cui ai commi 3 e 5, la misura massima della garanzia concedibile, che deve comunque assicurare un significativo coinvolgimento del soggetto finanziatore   nel   rischio   dell'operazione,   le   modalita'   di retrocessione  ai  soggetti  finanziatori   delle   somme   derivanti dall'eventuale escussione e liquidazione della  garanzia,  nonche'  i criteri per l'accreditamento dei gestori e delle piattaforme  di  cui al comma 5, tra i quali rientrano la trasparenza della  modalita'  di determinazione del  prezzo  dei  finanziamenti,  l'affidabilita'  del modello di valutazione della rischiosita' dei prenditori, il rispetto delle norme  che  regolano  le  attivita'  riservate  dalla  legge  a particolari categorie  di  soggetti,  ivi  inclusa  la  raccolta  del risparmio tra  il  pubblico  sulla  base  di  quanto  previsto  dalla normativa tecnica della Banca d'Italia.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  18  del          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento  di          funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni          ed agli enti locali, in attuazione del capo I  della  legge          15 marzo 1997,  n.  59),  come  modificato  dalla  presente          legge:                 «Art. 18 (Funzioni e compiti conservati allo  Stato).          - 1. Sono conservate allo Stato le funzioni  amministrative          concernenti:                   a) i brevetti e la  proprieta'  industriale,  salvo          quanto  previsto   all'art.   20   del   presente   decreto          legislativo;                   b) la classificazione delle tipologie di  attivita'          industriali ai sensi dell'art.  2  della  legge  12  agosto          1977, n. 675;                   c) la  determinazione  dei  campioni  nazionali  di          unita' di misura; la conservazione dei prototipi  nazionali          del chilogrammo e del metro; la  definizione  di  norme  in          materia di metrologia legale; la omologazione di modelli di          strumenti di misura;                   d) la  definizione  dei  criteri  generali  per  la          tutela dei consumatori e degli utenti;                   e)  le  manifestazioni  a   premio   di   rilevanza          nazionale;                   f) la classificazione delle sostanze che presentano          pericolo di scoppio o di incendio e la determinazione delle          norme  da  osservarsi  per  l'impianto  e  l'esercizio  dei          relativi  opifici,  stabilimenti  o  depositi  e   per   il          trasporto di tali sostanze, compresi gli oli minerali, loro          derivati e residui, ai sensi dell'art. 63 del regio decreto          18 giugno 1931, n. 773;                   g) le industrie operanti nel settore  della  difesa          militare,   ivi   comprese    le    funzioni    concernenti          l'autorizzazione  alla  fabbricazione,  all'importazione  e          all'esportazione di armi da guerra;                   h) la fabbricazione, l'importazione,  il  deposito,          la vendita e il trasporto  di  armi  non  da  guerra  e  di          materiali esplodenti, ivi compresi i fuochi artificiali; la          vigilanza sul Banco nazionale di prova delle armi portatili          e delle munizioni commerciali;                   i)   la   classificazione   dei   gas   tossici   e          l'autorizzazione per il relativo impiego;                   l)  le  prescrizioni,  il  ritiro  temporaneo   dal          mercato  e  il  divieto  di  utilizzazione  in  materia  di          macchine, prodotti e  dispositivi  pericolosi,  nonche'  le          direttive e le competenze in materia di certificazione, nei          limiti previsti dalla normativa comunitaria;                   m) l'amministrazione straordinaria delle imprese in          crisi, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 aprile  1979,  n.          95, e successive modifiche;                   n) la determinazione dei criteri  generali  per  la          concessione,  per  il  controllo  e  per   la   revoca   di          agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi,  benefici          di qualsiasi genere all'industria, per la raccolta di  dati          e di informazioni relative alle operazioni stesse, anche ai          fini di monitoraggio e  valutazione  degli  interventi,  la          fissazione dei limiti  massimi  per  l'accesso  al  credito          agevolato alle imprese industriali, la  determinazione  dei          tassi minimi di  interesse  a  carico  dei  beneficiari  di          credito agevolato;                   o)  la  concessione  di  agevolazioni,  contributi,          sovvenzioni,  incentivi,  benefici  di   qualsiasi   genere          all'industria, nei  casi  di  cui  alle  lettere  seguenti,          ovvero in caso  di  attivita'  o  interventi  di  rilevanza          economica strategica o  di  attivita'  valutabili  solo  su          scala nazionale per i caratteri specifici del settore o per          l'esigenza di assicurare un'adeguata concorrenzialita'  fra          gli operatori; tali attivita' sono identificate con decreto          del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con  la          Conferenza Stato-regioni;                   p) la concessione di agevolazioni,  anche  fiscali,          di  contributi,  incentivi,  benefici  per   attivita'   di          ricerca, sulle risorse allo scopo disponibili per  le  aree          depresse;                   q) la gestione del fondo speciale  per  la  ricerca          applicata e del fondo speciale rotativo  per  l'innovazione          tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46;                   r)  la  gestione  del  fondo  di  garanzia  di  cui          all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23  dicembre          1996, n. 662;               s) le prestazioni, i  servizi,  le  agevolazioni  e  la          gestione dei fondi destinati alle agevolazioni di cui  alla          legge 24 maggio 1977, n.  227,  nonche'  la  determinazione          delle  tipologie   e   caratteristiche   delle   operazioni          ammissibili al contributo e delle condizioni,  modalita'  e          tempi della loro concessione;                   t) la determinazione  delle  caratteristiche  delle          macchine utensili, del prezzo di vendita,  delle  modalita'          per l'applicazione e  il  distacco  del  contrassegno,  dei          modelli del certificato di origine e dei registri speciali,          ai sensi dell'art. 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329;                   u)   l'individuazione,   sentita   la    Conferenza          unificata,   delle   aree   economicamente   depresse   del          territorio nazionale, il coordinamento, la programmazione e          la  vigilanza  sul  complesso  dell'azione  di   intervento          pubblico nelle aree economicamente depresse del  territorio          nazionale,  la  programmazione  e  il  coordinamento  delle          grandi  infrastrutture  a  carattere  interregionale  o  di          interesse nazionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 3          del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,  convertito  con          modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;                   v) il coordinamento delle intese  istituzionali  di          programma, definite dall'art. 2, comma 203, della legge  23          dicembre  1996,  n.  662,  e  dei  connessi  strumenti   di          programmazione negoziata;                   z) l'attuazione delle misure di cui alla  legge  25          febbraio 1992, n. 215, per l'imprenditoria femminile  e  al          decreto-legge 30 dicembre  1985,  n.  786,  convertito  con          modificazioni dalla legge 28  febbraio  1986,  n.  44,  per          l'imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno;                   aa)   l'attuazione   delle   misure   di   cui   al          decreto-legge 22  ottobre  1992,  n.  415,  convertito  con          modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per  la          disciplina  organica  dell'intervento  nel  Mezzogiorno   e          agevolazioni alle attivita' produttive. A  decorrere  dalla          data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,          le direttive per la concessione delle agevolazioni  di  cui          al predetto decreto-legge  n.  415,  sono  determinate  con          decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e          dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,          ad eccezione di quelle per le agevolazioni  previste  dalla          lettera p) del presente comma;                   bb)  la  concessione  di   sovvenzioni   e   ausili          finanziari  ai  soggetti   operanti   nel   settore   della          cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213,          e successive modificazioni e integrazioni.               - Il testo del comma 100 dell'art.  2  della  legge  23          dicembre 1996, n. 662 e' riportato nelle Note all'art. 17.               - Si riporta il testo del comma 48  dell'art.  1  della          legge  27  dicembre  2013,  n.  147  (Disposizioni  per  la          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -          legge di stabilita' 2014):                 «48. Ai fini del riordino del sistema delle  garanzie          per l'accesso al credito delle famiglie  e  delle  imprese,          del piu' efficiente  utilizzo  delle  risorse  pubbliche  e          della garanzia dello Stato anche in sinergia con i  sistemi          locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti          sulla finanza pubblica, e' istituito il  Sistema  nazionale          di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi  e  strumenti          di garanzia:                   a) il Fondo di garanzia  per  le  piccole  e  medie          imprese di cui all'art. 2, comma  100,  lettera  a),  della          legge 23  dicembre  1996,  n.  662.  L'amministrazione  del          Fondo, ai sensi dell'art. 47 del  testo  unico  di  cui  al          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive          modificazioni, e' affidata  a  un  consiglio  di  gestione,          composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo          economico di cui uno con  funzione  di  presidente,  da  un          rappresentante del Ministero dell'economia e delle  finanze          con funzione di vice presidente, da un  rappresentante  del          Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un          rappresentante indicato dalla Conferenza permanente  per  i          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di          Trento e di Bolzano, nonche'  da  due  esperti  in  materia          creditizia   e    di    finanza    d'impresa,    designati,          rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo  economico  e          dal Ministero dell'economia e delle finanze su  indicazione          delle  associazioni  delle  piccole  e  medie  imprese.  Ai          componenti del consiglio di  gestione  e'  riconosciuto  un          compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del          comitato di amministrazione istituito  ai  sensi  dell'art.          15,  comma  3,  della  legge  7  agosto  1997,  n.  266,  e          successive  modificazioni.  Il  Ministero  dello   sviluppo          economico comunica al gestore del Fondo  i  nominativi  dei          componenti del consiglio di gestione, che e'  istituito  ai          sensi del citato art. 47 del decreto legislativo n. 385 del          1993, affinche' provveda alla sua formale costituzione. Con          l'adozione del provvedimento di costituzione del  consiglio          di gestione da parte del gestore decade l'attuale  comitato          di amministrazione del Fondo;                   b) la Sezione speciale  di  garanzia  «Progetti  di          ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo  di          garanzia  di  cui  alla  lettera  a),  con  una   dotazione          finanziaria   di   euro   100.000.000   a   valere    sulle          disponibilita' del medesimo Fondo. La Sezione e'  destinata          alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura          delle  prime  perdite  su  portafogli  di  un  insieme   di          progetti, di ammontare  minimo  pari  a  euro  500.000.000,          costituiti da finanziamenti concessi  dalla  Banca  europea          per  gli  investimenti  (BEI),  direttamente  o  attraverso          banche e intermediari finanziari, per la  realizzazione  di          grandi progetti per la ricerca e l'innovazione  industriale          posti in essere da imprese  di  qualsiasi  dimensione,  con          particolare riguardo alle piccole  e  medie  imprese,  alle          reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese  individuati          sulla   base   di   uno   specifico    accordo-quadro    di          collaborazione tra il Ministero dello  sviluppo  economico,          il Ministero dell'economia e delle finanze e  la  BEI.  Con          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono          definiti  i  criteri,  le  modalita'  di  selezione  e   le          caratteristiche dei progetti da includere nel  portafoglio,          le tipologie di operazioni ammissibili e la misura  massima          della  garanzia  in  relazione  al  portafoglio  garantito,          nonche' le modalita'  di  concessione,  di  gestione  e  di          escussione  della  medesima  garanzia.  Le  risorse   della          Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota          parte delle  risorse  della  programmazione  2014-2020  dei          fondi strutturali comunitari;                   c) il Fondo di garanzia per la prima casa,  per  la          concessione  di  garanzie,  a  prima  richiesta,  su  mutui          ipotecari o su portafogli  di  mutui  ipotecari,  istituito          presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono          attribuite risorse pari a euro  200  milioni  per  ciascuno          degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche'  le  attivita'  e  le          passivita' del Fondo di cui all'art. 13, comma  3-bis,  del          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  fermo          restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente          lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa  opera  con          il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al          predetto art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112 del          2008. La  garanzia  del  Fondo  e'  concessa  nella  misura          massima del 50 per cento della quota  capitale,  tempo  per          tempo in essere sui finanziamenti connessi  all'acquisto  e          ad   interventi   di   ristrutturazione   e   accrescimento          dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site  sul          territorio nazionale, da adibire ad  abitazione  principale          del mutuatario, con priorita' per l'accesso al  credito  da          parte  delle  giovani  coppie  o   dei   nuclei   familiari          monogenitoriali con figli minori, da parte  dei  conduttori          di alloggi di proprieta' degli  Istituti  autonomi  per  le          case popolari, comunque denominati, nonche' dei giovani  di          eta' inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto          di lavoro atipico di cui all'art. 1 della legge  28  giugno          2012, n. 92. Gli interventi del Fondo di  garanzia  per  la          prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale          garanzia di ultima istanza. La  dotazione  del  Fondo  puo'          essere incrementata mediante versamento  di  contributi  da          parte delle regioni e di altri enti  e  organismi  pubblici          ovvero con l'intervento della  Cassa  depositi  e  prestiti          Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al          fine di incrementare la misura massima della  garanzia  del          Fondo. Con uno o piu' decreti di natura  non  regolamentare          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con          il Ministro con delega alle politiche giovanili  e  con  il          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  da  adottare          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della          presente legge, sono stabilite le norme di  attuazione  del          Fondo, comprese le condizioni alle quali e' subordinato  il          mantenimento dell'efficacia della  garanzia  del  Fondo  in          caso  di  cessione  del  mutuo,  nonche'  i   criteri,   le          condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia          dello Stato e per l'incremento della dotazione  del  Fondo.          Il Fondo di garanzia di cui all'art. 13, comma  3-bis,  del          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  continua          ad operare fino all'emanazione dei  decreti  attuativi  che          rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.                 (Omissis).».   |  
|   |                               Art. 18 bis   Utilizzo del Fondo rotativo di cui al decreto-legge 28  maggio  1981,  n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  1981,  n. 394 
   1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n. 133, e' sostituito dal seguente:   «1.  Le  iniziative  delle  imprese  italiane  dirette  alla   loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati  anche  diversi  da quelli dell'Unione europea possono fruire di agevolazioni finanziarie nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (de minimis) e  comunque  in conformita' con la normativa europea in materia di aiuti di Stato».  
           Riferimenti normativi 
               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   6   del   citato          decreto-legge   n.   112   del   2008,   convertito,    con          modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  come          modificato dalla presente legge:                 «Art. 6  (Sostegno  all'internazionalizzazione  delle          imprese). - 1. Le iniziative delle imprese italiane dirette          alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati          anche diversi da quelli dell'Unione europea possono  fruire          di agevolazioni finanziarie nei limiti  e  alle  condizioni          previsti dalla vigente  normativa  europea  in  materia  di          aiuti di importanza  minore  (de  minimis)  e  comunque  in          conformita' con la normativa europea in materia di aiuti di          Stato.                 2. Le iniziative ammesse ai benefici sono:                   a)   la   realizzazione   di    programmi    aventi          caratteristiche di investimento finalizzati  al  lancio  ed          alla  diffusione  di  nuovi  prodotti  e   servizi   ovvero          all'acquisizione di nuovi mercati per  prodotti  e  servizi          gia' esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad          assicurare in prospettiva la presenza stabile  nei  mercati          di riferimento;                   b)  studi  di  prefattibilita'  e  di  fattibilita'          collegati  ad  investimenti  italiani  all'estero,  nonche'          programmi  di  assistenza  tecnica  collegati  ai  suddetti          investimenti;                   c) altri interventi prioritari.                 3.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il          Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati  i          termini, le modalita' e le condizioni degli interventi,  le          attivita' e  gli  obblighi  del  gestore,  le  funzioni  di          controllo nonche' la composizione e i compiti del  Comitato          per l'amministrazione del fondo di cui  al  comma  4.  Sino          alla emanazione del decreto restano in vigore i  criteri  e          le procedure attualmente vigenti.                 4.  Per  le  finalita'  dei  commi  precedenti   sono          utilizzate le disponibilita'  del  Fondo  rotativo  di  cui          all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio  1981,  n.          251, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio          1981, n. 394 con le  stesse  modalita'  di  utilizzo  delle          risorse del Fondo rotativo,  con  riserva  di  destinazione          alle piccole e medie imprese pari al 70% annuo.                 5. E' abrogato il decreto-legge 28  maggio  1981,  n.          251, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio          1981, n. 394, ad eccezione dei commi 1 e 4  dell'art.  2  e          degli articoli 10, 11, 20, 22 e 24. E' inoltre, abrogata la          legge 20 ottobre 1990, n. 304 ad eccezione degli articoli 4          e 6, e sono abrogati, altresi', i commi 5, 6, 6-bis, 7 e 8,          dell'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.                 6. I riferimenti alle norme  abrogate  ai  sensi  del          presente articolo contenuti nel comma 1, dell'art.  25  del          decreto  legislativo  31  marzo  1998,   n.   143,   devono          intendersi   sostituiti   dal   riferimento   al   presente          articolo.».   |  
|   |                               Art. 18 ter         Piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it» 
   1. Nell'ambito  dei  processi  di  rafforzamento  e  di  incremento dell'efficienza e della trasparenza delle attivita'  delle  pubbliche amministrazioni previsti negli  obiettivi  tematici  dell'Accordo  di partenariato  per  l'utilizzo  dei  fondi  europei   afferenti   alla programmazione 2014-2020 e,  in  particolare,  per  contribuire  alla realizzazione  della   strategia   dell'Unione   per   una   crescita intelligente,  sostenibile  e   inclusiva,   compresa   la   coesione economica, sociale e territoriale, e' istituita presso  il  Ministero dello  sviluppo  economico  la  piattaforma   telematica   denominata «Incentivi.gov.it» per il sostegno della politica industriale e della competitivita' del Paese.   2.  Alla  piattaforma  telematica  di   cui   al   comma   1   sono preventivamente comunicate dalle amministrazioni pubbliche centrali e localidi cui all'articolo 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165,  le  misure  di  sostegno  destinate  al  tessuto produttivo  di  cui  e'  obbligatoria  la  pubblicazione   ai   sensi dell'articolo 26 del  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33, secondo le modalita' e nei termini stabiliti dal decreto  di  cui  al comma 6 del presente articolo, il rispetto  delle  quali  costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che ne dispongono la concessione.   3. Alle spese per lo sviluppo della piattaforma telematica  di  cui al comma 1 si provvede attraverso  l'impiego  di  quota  parte  delle risorse, fino ad un ammontare massimo di 2 milioni di euro, a  valere sui fondi del programma operativo nazionale «Governance  e  capacita' istituzionale» 2014-2020.   4.  Al  fine  di  garantire   il   monitoraggio   periodico   delle informazioni che confluiscono nella piattaforma telematica di cui  al comma 1 e' istituita, senza oneri per il bilancio  dello  Stato,  una struttura di cooperazione interorganica composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno del Ministero  dello sviluppo economico, uno del Ministero del lavoro  e  delle  politiche sociali, uno  delle  regioni  e  province  autonome  designato  dalla Conferenza delle regioni e province autonome e uno di tutte le  altre amministrazioni centrali e locali interessate.   5.  La  struttura  di  cui  al  comma  4  definisce  proposte   per l'ottimizzazione della piattaforma telematica  di  cui  al  comma  1, predispone le regole tecniche per l'accesso e  le  modalita'  per  la condivisione dei dati, nel rispetto  delle  disposizioni  del  codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo 2005, n. 82, nonche' delle regole di sicurezza e trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al  decreto  legislativo  10  agosto 2018, n.101.   6. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  da  emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di conversione del  presente  decreto,  sono  adottate  le  disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo vigente del comma 2  dell'art.  1          del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle          amministrazioni pubbliche):                 «Art. 1 (Finalita'  ed  ambito  di  applicazione).  -          (Omissis).                 2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al          CONI.                 (Omissis).».               - Si riporta il testo vigente dell'art. 26 del  decreto          legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina          riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi  di          pubblicita', trasparenza e diffusione  di  informazioni  da          parte delle pubbliche amministrazioni):                 «Art. 26 (Obblighi di  pubblicazione  degli  atti  di          concessione   di   sovvenzioni,   contributi,   sussidi   e          attribuzione di vantaggi economici  a  persone  fisiche  ed          enti pubblici e privati). - 1. Le pubbliche amministrazioni          pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai  sensi          dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e          le modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi          per la concessione di sovvenzioni, contributi,  sussidi  ed          ausili  finanziari  e  per   l'attribuzione   di   vantaggi          economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici  e          privati.                 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano  gli  atti          di concessione delle sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed          ausili finanziari alle  imprese,  e  comunque  di  vantaggi          economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici  e          privati ai sensi del citato art. 12 della legge n. 241  del          1990, di importo superiore a mille  euro.  Ove  i  soggetti          beneficiari siano controllati di diritto o di  fatto  dalla          stessa persona  fisica  o  giuridica  ovvero  dagli  stessi          gruppi di persone fisiche o  giuridiche,  vengono  altresi'          pubblicati i dati consolidati di gruppo.                 3. La pubblicazione ai sensi  del  presente  articolo          costituisce   condizione   legale    di    efficacia    dei          provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni  di          importo  complessivo  superiore  a  mille  euro  nel  corso          dell'anno solare  al  medesimo  beneficiario.  La  mancata,          incompleta o  ritardata  pubblicazione  rilevata  d'ufficio          dagli  organi  di  controllo  e'  altresi'  rilevabile  dal          destinatario della prevista concessione o attribuzione e da          chiunque  altro  abbia  interesse,  anche   ai   fini   del          risarcimento   del    danno    da    ritardo    da    parte          dell'amministrazione, ai sensi  dell'art.  30  del  decreto          legislativo 2 luglio 2010, n. 104.                 4.   E'   esclusa   la   pubblicazione    dei    dati          identificativi  delle  persone  fisiche  destinatarie   dei          provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da  tali          dati sia  possibile  ricavare  informazioni  relative  allo          stato  di  salute  ovvero  alla   situazione   di   disagio          economico-sociale degli interessati.».               - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  recante          «Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.               - Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e          del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla  protezione          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e          che abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale          sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella  G.U.U.E.  4          maggio 2016, n. L 119.               - Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante          «Disposizioni per l'adeguamento della  normativa  nazionale          alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)   2016/679   del          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  27  aprile  2016,          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva          95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei  dati)»          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2018, n.          205.   |  
|   |                             Art. 18 quater     Disposizioni in materia di fondi per l'internazionalizzazione 
   1. L'ambito di operativita' del fondo rotativo  per  operazioni  di venture capital di cui all'articolo 1,  comma  932,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, e' esteso a tutti gli Stati  non  appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.   2. Gli interventi del fondo rotativo di  cui  al  comma  1  possono consistere, oltre che nell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di societa' estere, anche nella sottoscrizione di  strumenti finanziari o partecipativi, compreso il finanziamento di soci.   3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono  definite le modalita' e le condizioni di intervento del fondo rotativo di  cui al comma 1.   4. All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo  2001, n. 84, le parole: «fino  al  40  per  cento»  sono  sostituite  dalle seguenti: «fino al 49 per cento» e le parole: «Ciascun intervento  di cui alla presente lettera non puo' essere superiore ad 1 miliardo  di lire e, comunque, le partecipazioni» sono sostituite dalle  seguenti: «Le partecipazioni».   5. Al fine di contrastare il fenomeno della  delocalizzazione,  nei casi di violazione degli obblighi di cui all'articolo  1,  comma  12, del  decreto-legge  14   marzo   2005,   n.   35,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e comunque nel caso in cui le operazioni a valere sul fondo rotativo di cui  all'articolo 1, comma 932, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  siano  causa diretta di una riduzione dei  livelli  occupazionali  nel  territorio nazionale, le imprese decadono  dai  benefici  e  dalle  agevolazioni concessi, con obbligo di rimborso anticipato  dell'investimento.  Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico sono  stabiliti  le modalita' e i termini del rimborso anticipato dell'investimento e  le sanzioni  applicabili  nei  casi  di  decadenza  di  cui  al  periodo precedente.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo vigente del comma 932 dell'art. 1          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato          (legge finanziaria 2007):                 «932. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa          destinati ad operazioni di venture  capital  in  Paesi  non          aderenti  all'Unione  europea  nonche'  il  fondo  di   cui          all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001,          n. 84, sono unificati in un unico fondo.».               - Si riporta il testo del comma  2  dell'art.  5  della          legge  21  marzo  2001,  n.   84   (Disposizioni   per   la          partecipazione   italiana   alla   stabilizzazione,    alla          ricostruzione  e   allo   sviluppo   di   Paesi   dell'area          balcanica), come modificato dalla presente legge:                 «Art. 5 (Utilizzazione delle  risorse  attribuite  al          Ministero del commercio con l'estero). - (Omissis).                 2.  Con  decreto  del  Ministro  del  commercio   con          l'estero e' definita, tenendo  conto  degli  indirizzi  del          Comitato, la ripartizione delle risorse finanziarie di  cui          al comma 1, tra le seguenti finalita':                   a) concessione, da parte del soggetto gestore degli          interventi         di         sostegno          finanziario          all'internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale          di cui all'art. 25, comma 1,  del  decreto  legislativo  31          marzo  1998,  n.  143,  di  finanziamenti  agevolati  senza          interessi per spese relative  alla  partecipazione  a  gare          internazionali, a programmi  di  penetrazione  commerciale,          con particolare riguardo alle piccole e  medie  imprese,  a          studi   di   prefattibilita'   e   fattibilita'    connessi          all'aggiudicazione  di  commesse,  alla  realizzazione   di          investimenti,  a  programmi  di  assistenza  tecnica  e  di          formazione del personale.  Le  modalita',  i  criteri  e  i          limiti di concessione e di restituzione  dei  finanziamenti          di cui alla presente lettera sono previamente stabiliti dal          Comitato per  la  gestione  degli  interventi  di  sostegno          finanziario    all'internazionalizzazione    del    sistema          produttivo, previsto dalle convenzioni stipulate  ai  sensi          dell'art. 25, comma 2, del  decreto  legislativo  31  marzo          1998, n. 143. Il rimborso dei costi sostenuti dal  soggetto          gestore e' determinato ai sensi delle stesse convenzioni;                   b)  concessione,  ai   soggetti   beneficiari   dei          finanziamenti di cui  alla  lettera  a),  di  una  garanzia          integrativa e sussidiaria non superiore  all'80  per  cento          dell'ammontare  del   finanziamento,   con   le   modalita'          stabilite dall'art. 11, comma 4, della  legge  28  febbraio          1986, n. 41;                   c) istituzione presso la SIMEST  Spa  di  un  fondo          autonomo e distinto dal patrimonio della societa'  medesima          con finalita' di capitale di rischio (venture capital), per          l'acquisizione, da parte di quest'ultima, di partecipazioni          societarie fino al  49  per  cento  del  capitale  o  fondo          sociale  delle   societa'   o   imprese   partecipate.   Le          partecipazioni devono essere cedute, a prezzo non inferiore          a valori correnti, entro otto anni  dall'acquisizione.  Con          decreto  del  Ministro  del  commercio  con  l'estero  sono          determinate,   sulla   base    dei    relativi    standards          internazionali,   le   modalita'   di   remunerazione    da          riconoscere alla SIMEST Spa a valere  sulle  disponibilita'          finanziarie del fondo stesso. Per le finalita' di cui  alla          presente lettera, la SIMEST  Spa  puo'  stipulare  apposite          convenzioni con finanziarie regionali o interregionali;                   d) attivita', da parte dell'Istituto nazionale  per          il commercio estero, di promozione  e  di  assistenza  alle          imprese nonche' di costituzione di centri di monitoraggio e          informazione in Italia e nei Balcani e  di  formazione  nel          commercio estero e nei processi  di  internazionalizzazione          di giovani laureati, personale  tecnico  e  manageriale  di          imprese italiane e dei Paesi dell'area dei  Balcani,  anche          attraverso  l'attivazione  dell'Antenna  Adriatica   e   di          eventuali  altre  strutture  analoghe  nei  propri   uffici          situati nelle regioni adriatiche;                   e) attivita' di promozione  e  di  assistenza  alle          imprese da parte del Centro di servizi INFORMEST e  di  FDL          Servizi srl;                   f) promozione e finanziamento da parte  dell'Unione          italiana delle camere di commercio, industria,  artigianato          e agricoltura, nell'ambito  di  una  sezione  speciale  dei          finanziamenti previsti per progetti  del  sistema  camerale          dal proprio fondo di perequazione, di  progetti  presentati          da enti del sistema camerale italiano di provata esperienza          e qualificazione;               g)  acquisizione,  da  parte  della  FINEST  Spa,   con          finalita' di capitale di rischio (venture capital),  e  per          interventi  nell'area  dei   Balcani,   di   partecipazioni          societarie fino al  40  per  cento  del  capitale  o  fondo          sociale di piccole e medie imprese, di  cui  alla  legge  9          gennaio 1991, n. 19. A tale scopo  e'  istituito  un  fondo          autonomo e distinto dal patrimonio della societa'.  Ciascun          intervento di cui alla presente  lettera  non  puo'  essere          superiore  a  1  miliardo   di   lire   e,   comunque,   le          partecipazioni devono essere cedute, a prezzo non inferiore          a valori correnti, entro otto anni  dall'acquisizione.  Con          decreto  del  Ministro  del  commercio  con  l'estero  sono          determinate,   sulla   base    dei    relativi    standards          internazionali,   le   modalita'   di   remunerazione    da          riconoscere alla FINEST Spa a valere  sulle  disponibilita'          finanziarie del fondo stesso.                 (Omissis).».               - Si riporta il testo vigente del comma 12 dell'art.  1          del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  14   maggio   2005,   n.   80          (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di  azione  per          lo sviluppo economico, sociale e territoriale):                 «Art. 1 (Rafforzamento del  sistema  doganale,  lotta          alla contraffazione e  sostegno  all'internazionalizzazione          del sistema produttivo). - (Omissis).                 12. I benefici e le agevolazioni  previsti  ai  sensi          della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo          31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre  2002,  n.          273, non  si  applicano  ai  progetti  delle  imprese  che,          investendo all'estero, non prevedano  il  mantenimento  sul          territorio nazionale delle attivita' di ricerca,  sviluppo,          direzione commerciale, nonche'  di  una  parte  sostanziale          delle attivita' produttive.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 19        Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa 
   1. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui  all'articolo  1, comma 48, lettera c), della  legge  27  dicembre  2013,  n.147,  sono assegnati 100 milioni di euro nell'anno 2019.   2. Per ogni finanziamento ammesso alla garanzia del  Fondo  di  cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27  dicembre  2013, n. 147, viene accantonato a copertura  del  rischio  un  importo  non inferiore all'8 per cento dell'importo garantito.   3.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede  ai   sensi dell'articolo 50.  
           Riferimenti normativi 
               - Il testo del comma 48 dell'art. 1 della citata  legge          n. 147 del 2013 e' riportato nelle Note all'art. 18.   |  
|   |                               Art. 19 bis       Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo             dei contratti di locazione a canone agevolato 
   1. Il quarto periodo del comma 5  dell'articolo  2  della  legge  9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta nel senso che, in mancanza della comunicazione ivi prevista, il contratto e' rinnovato tacitamente,  a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo vigente del comma 5  dell'art.  2          della legge 9  dicembre  1998,  n.  431  (Disciplina  delle          locazioni e del rilascio  degli  immobili  adibiti  ad  uso          abitativo):                 «Art. 2. (Modalita'  di  stipula  e  di  rinnovo  dei          contratti di locazione). - (Omissis).                 5. I contratti di locazione stipulati  ai  sensi  del          comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni,  ad          eccezione di quelli di cui all'art. 5. Alla prima  scadenza          del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo  del          medesimo, il contratto e' prorogato di diritto per due anni          fatta salva la facolta' di disdetta da parte  del  locatore          che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare  sullo          stesso  le  opere  di  cui  all'art.  3,   ovvero   vendere          l'immobile alle condizioni e con le  modalita'  di  cui  al          medesimo art. 3.  Alla  scadenza  del  periodo  di  proroga          biennale ciascuna delle parti ha  diritto  di  attivare  la          procedura per il  rinnovo  a  nuove  condizioni  o  per  la          rinuncia al rinnovo del contratto  comunicando  la  propria          intenzione con lettera raccomandata  da  inviare  all'altra          parte almeno sei mesi prima  della  scadenza.  In  mancanza          della comunicazione il contratto e'  rinnovato  tacitamente          alle medesime condizioni.                 (Omissis).».   |  
|   |                               Art. 19 ter             Disposizioni relative al Fondo per il credito               alle aziende vittime di mancati pagamenti 
   1. All'articolo 1 della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  sono apportate le seguenti modificazioni:   a) al comma 199,  le  parole:  «alle  aziende  vittime  di  mancati pagamenti» sono sostituite dalle seguenti: «alle vittime  di  mancati pagamenti» e le parole: «altre  aziende  debitrici»  sono  sostituite dalle  seguenti:  «propri  debitori  nell'ambito  dell'attivita'   di impresa»;   b) il comma 200 e' sostituito dal seguente:   «200. Possono accedere al  Fondo  di  cui  al  comma  199,  con  le modalita' stabilite dal  comma  201,  le  piccole  e  medie  imprese, definite ai sensi dell'articolo  3  della  direttiva  2013/34/UE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, anche  se  in concordato preventivo  con  continuita',  e  i  professionisti  parti offese in un procedimento penale, pendente alla data di presentazione delle domande di accesso al Fondo, a carico di debitori imputati  dei delitti di cui agli articoli 629, 640 e 641 del codice  penale,  2621 del codice civile, 216, 217, 218, 223, 224 e 225 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono altresi' accedere al Fondo le  piccole  e medie imprese di cui al primo periodo e i  professionisti  ammessi  o iscritti al passivo di una procedura  concorsuale  per  la  quale  il curatore,  il  commissario  o  il  liquidatore  giudiziale  si   sono costituiti parte civile nel processo penale per i  reati  di  cui  al presente comma,  ovvero  il  cui  credito  e'  ricono-sciuto  da  una sentenza definitiva di condanna per i reati medesimi»;   c) dopo il comma 201 e' inserito il seguente:   «201-bis. Il provvedimento  di  concessione  e  di  erogazione  del finanziamento agevolato di cui al comma  201  e'  adottato  anche  in pendenza  della  verifica  da  parte  del  Ministero  dello  sviluppo economico della correttezza e della conformita'  delle  dichiarazioni rese dai soggetti che hanno formulato richiesta di accesso  al  Fondo di cui al comma 199; in tale caso, il  finanziamento  e'  erogato,  a titolo di acconto, per un importo pari al  50  per  cento  di  quanto dovuto e  il  saldo  e'  corrisposto  all'esito  della  verifica.  Il provvedimento e' comunque revocato quando e' accertata la carenza dei suoi presupposti, con conseguente recupero delle somme  anticipate  a titolo di acconto, secondo le modalita' stabilite dal decreto di  cui al comma 201»;     d) al comma  202,  le  parole:  «delle  aziende  imputate  per  i delitti» sono sostituite dalle seguenti: «dei debitori imputati».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo dei commi 199, 200, 201,  201-bis          e 202 dell'art. 1 della legge  28  dicembre  2015,  n.  208          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e          pluriennale dello Stato (legge di  stabilita'  2016),  come          modificato dalla presente legge:                 «199. Presso il Ministero dello sviluppo economico e'          istituito il Fondo per il credito alle vittime  di  mancati          pagamenti, con una dotazione di 10 milioni  di  euro  annui          per  il  triennio  2016-2018,  avente  come  finalita'   il          sostegno alle piccole e medie imprese che entrano in  crisi          a causa della mancata corresponsione di denaro da parte  di          propri debitori nell'ambito dell'attivita' di impresa.                 200. Possono accedere al Fondo di cui al  comma  199,          con le modalita' stabilite dal  comma  201,  le  piccole  e          medie imprese, come definite ai  sensi  dell'art.  3  della          direttiva  2013/34/UE  del   Parlamento   europeo   e   del          Consiglio,  del  26  giugno  2013,  anche  se   ammesse   a          concordato  preventivo  con  continuita'  aziendale,  e   i          professionisti,  che   risultano   parti   offese   in   un          procedimento penale, pendente alla  data  di  presentazione          delle domande di accesso al Fondo,  a  carico  di  debitori          imputati dei delitti di cui agli articoli 629, 640, 641 del          codice penale, 2621 del codice civile, 216  e  223,  217  e          224, 218 e 225 del regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267.          Possono altresi' accedere  al  Fondo  le  piccole  e  medie          imprese di cui al precedente  periodo  e  i  professionisti          ammessi o iscritti al passivo di una procedura  concorsuale          per la quale il curatore e  il  commissario  o  liquidatore          giudiziale si sono costituiti  parte  civile  nel  processo          penale per i reati di cui al presente comma, ovvero il  cui          credito e'  riconosciuto  da  una  sentenza  definitiva  di          condanna per i reati medesimi.                 201.  Con  decreto  del   Ministro   dello   sviluppo          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e          delle finanze, sono determinati, nel rispetto delle vigenti          disposizioni in materia di aiuti  di  Stato,  i  limiti,  i          criteri e le modalita' per la concessione dei finanziamenti          agevolati da parte dello Stato nei confronti delle  imprese          e dei professionisti di cui al comma 200.                 201-bis.  Il  provvedimento  di  concessione   e   di          erogazione del finanziamento agevolato di cui al comma  201          e' adottato anche in pendenza della verifica da  parte  del          Ministero dello  sviluppo  economico  della  correttezza  e          della conformita' delle dichiarazioni rese dai soggetti che          hanno formulato richiesta di accesso al  Fondo  di  cui  al          comma 199; in tale caso, il  finanziamento  e'  erogato,  a          titolo di acconto, per un importo pari al 50 per  cento  di          quanto dovuto e il saldo  e'  corrisposto  all'esito  della          verifica. Il provvedimento e' comunque revocato  quando  e'          accertata la carenza dei suoi presupposti, con  conseguente          recupero  delle  somme  anticipate  a  titolo  di  acconto,          secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui al  comma          201.                 202. In caso di assoluzione dei debitori imputati  di          cui al comma 200, i soggetti beneficiari dei  finanziamenti          agevolati sono  tenuti  al  rimborso  delle  somme  erogate          secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui al  comma          201.».   |  
|   |                                 Art. 20                 Modifiche alla misura Nuova Sabatini 
   1. All'articolo  2,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:   0a)  al  comma  2,  dopo  le  parole:  «autorizzati   all'esercizio dell'attivita' di leasing finanziario,» sono  inserite  le  seguenti: «nonche'  dagli  altri  intermediari  finanziari  iscritti   all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del testo unico delle  leggi  in materia  bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto   legislativo 1°settembre 1993, n. 385, che statutariamente operano  nei  confronti delle piccole e medie imprese,»;     a) al comma 3, le parole «2 milioni di euro» sono sostituitedalle parole «4 milioni di euro»;     b)  al  comma  4,  dopo  le  parole  «L'erogazione  del  predetto contributo e' effettuata» sono inserite le seguenti:  «,  sulla  base delle  dichiarazioni  prodotte   dalle   imprese   in   merito   alla realizzazione dell'investimento,» e,  dopo  il  secondo  periodo,  e' aggiunto  il  seguente:  «In  caso  difinanziamento  di  importo  non superiore a 100.000,00 euro, il contributo viene erogato in  un'unica soluzione.».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge  21          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 9 agosto 2013, n. 98  (Disposizioni  urgenti  per  il          rilancio dell'economia),  come  modificato  dalla  presente          legge:                 «Art.  2  (Finanziamenti  per  l'acquisto  di   nuovi          macchinari, impianti e attrezzature da parte delle  piccole          e  medie  imprese).  -  1.  Al  fine   di   accrescere   la          competitivita' dei crediti al sistema produttivo, le micro,          piccole   e   medie   imprese,   come   individuate   dalla          Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6  maggio          2003, possono accedere a finanziamenti e  ai  contributi  a          tasso  agevolato  per  gli  investimenti,  anche   mediante          operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti,          beni  strumentali  di  impresa  e  attrezzature  nuovi   di          fabbrica ad uso produttivo, nonche' per gli investimenti in          hardware, in software ed in tecnologie digitali.                 2. I finanziamenti di cui al comma 1  sono  concessi,          entro il 31  dicembre  2016  (21),  dalle  banche  e  dagli          intermediari    finanziari    autorizzati     all'esercizio          dell'attivita' di leasing finanziario, nonche' dagli  altri          intermediari   finanziari   iscritti   all'albo    previsto          dall'art. 106, comma 1, del  testo  unico  delle  leggi  in          materia  bancaria  e  creditizia,   di   cui   al   decreto          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che  statutariamente          operano  nei  confronti  delle  piccole  e  medie  imprese,          purche' garantiti da banche aderenti  alla  convenzione  di          cui al comma 7,  a  valere  su  un  plafond  di  provvista,          costituito, per le  finalita'  di  cui  all'art.  3,  comma          4-bis,  del  decreto-legge  10   febbraio   2009,   n.   5,          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,          n. 33, presso la gestione  separata  di  Cassa  depositi  e          prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8.                 3. I finanziamenti di cui al  comma  1  hanno  durata          massima di 5 anni dalla data di  stipula  del  contratto  e          sono  accordati  per  un  valore  massimo  complessivo  non          superiore  a  4  milioni  di  euro  per  ciascuna   impresa          beneficiaria,  anche  frazionato  in  piu'  iniziative   di          acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino  al          cento per  cento  dei  costi  ammissibili  individuati  dal          decreto di cui al comma 5.                 4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero  dello          sviluppo economico concede un contributo,  rapportato  agli          interessi calcolati sui finanziamenti di cui  al  comma  2,          nella misura massima e con le modalita'  stabilite  con  il          decreto di  cui  al  comma  5.  L'erogazione  del  predetto          contributo e' effettuata, sulla  base  delle  dichiarazioni          prodotte  dalle  imprese  in  merito   alla   realizzazione          dell'investimento,  in  piu'  quote  determinate   con   il          medesimo decreto. In caso di finanziamento di  importo  non          superiore a 100.000,00 euro, il contributo viene erogato in          un'unica soluzione. I contributi sono concessi nel rispetto          della disciplina comunitaria applicabile e,  comunque,  nei          limiti dell'autorizzazione di spesa  di  cui  al  comma  8,          secondo periodo.                 5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,          di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze          sono stabiliti i requisiti e le condizioni  di  accesso  ai          contributi di cui al presente articolo, la  misura  massima          di cui  al  comma  4  e  le  modalita'  di  erogazione  dei          contributi medesimi, le  relative  attivita'  di  controllo          nonche' le modalita' di raccordo con  il  finanziamento  di          cui al comma 2.                 6. I finanziamenti di cui al comma 1  possono  essere          assistiti dalla garanzia  del  Fondo  di  garanzia  per  le          piccole e medie imprese  di  cui  all'art.  2,  comma  100,          lettera a), della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  nella          misura  massima  dell'80  per  cento   dell'ammontare   del          finanziamento. In tali  casi,  ai  fini  dell'accesso  alla          garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito          creditizio   dell'impresa,   in   deroga    alle    vigenti          disposizioni  sul  Fondo  di  garanzia,  e'  demandata   al          soggetto richiedente, nel rispetto  di  limiti  massimi  di          rischiosita' dell'impresa finanziata, misurati  in  termini          di probabilita' di inadempimento e definiti con decreto del          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il          Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto          individua  altresi'  le  condizioni   e   i   termini   per          l'estensione delle predette modalita' di accesso agli altri          interventi  del  Fondo  di  garanzia,  nel  rispetto  delle          autorizzazioni di spesa vigenti per  la  concessione  delle          garanzie del citato Fondo.                 7. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al          presente articolo, il Ministero dello  sviluppo  economico,          sentito  il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,          l'Associazione  Bancaria  Italiana  e  Cassa   depositi   e          prestiti  S.p.a.  stipulano  una  o  piu'  convenzioni,  in          relazione agli aspetti di competenza, per  la  definizione,          in particolare:                   a) delle condizioni e dei criteri  di  attribuzione          alle banche e agli intermediari  di  cui  al  comma  2  del          plafond di provvista di cui  al  comma  2,  anche  mediante          meccanismi  premiali  che  favoriscano  il  piu'   efficace          utilizzo delle risorse;                   b)  dei  contratti  tipo  di  finanziamento  e   di          cessione del credito in garanzia per  l'utilizzo  da  parte          delle banche e degli intermediari di cui al comma  2  della          provvista di cui al comma 2;                   c) delle attivita' informative, di  monitoraggio  e          rendicontazione che devono essere  svolte  dalle  banche  e          dagli  intermediari  di  cui  al  comma  2  aderenti   alla          convenzione, con modalita' che assicurino piena trasparenza          sulle misure previste dal presente articolo.                 8. L'importo massimo  dei  finanziamenti  di  cui  al          comma 1 e' di 2,5 miliardi di  euro  incrementabili,  sulla          base delle risorse disponibili  ovvero  che  si  renderanno          disponibili con successivi provvedimenti legislativi,  fino          al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo  gli  esiti          del   monitoraggio   sull'andamento    dei    finanziamenti          effettuato  dalla  Cassa  depositi   e   prestiti   S.p.a.,          comunicato  trimestralmente  al  Ministero  dello  sviluppo          economico ed al Ministero dell'economia  e  delle  finanze.          Per far fronte agli oneri derivanti dalla  concessione  dei          contributi di cui al comma 4, e' autorizzata  la  spesa  di          7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di  euro          per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per  ciascuno  degli          anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni  di  euro  per  l'anno          2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021.                 8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si          applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente          in materia, anche alle piccole e medie imprese  agricole  e          del settore della pesca.                 8-ter. Alla concessione ed erogazione dei  contributi          di cui al comma 4 si provvede a valere  su  di  un'apposita          contabilita' speciale del Fondo per la crescita sostenibile          di cui all'art. 23, comma 2, del  decreto-legge  22  giugno          2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7          agosto  2012,  n.  134.  Alla  predetta  contabilita'  sono          versate le risorse stanziate dal comma 8, secondo  periodo,          e i  successivi  eventuali  stanziamenti  disposti  per  le          medesime finalita'.».   |  
|   |                                 Art. 21                    Sostegno alla capitalizzazione 
   1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 5,  del  decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni  dalla  legge  9 agosto 2013, n. 98, sono altresi' riconosciuti,  alle  condizioni  di cui al presente articolo, in favore  delle  micro,  piccole  e  medie imprese, costituite in forma societaria,  impegnate  in  processi  di capitalizzazione,  che   intendono   realizzare   un   programma   di investimento.   2. Le agevolazioni di cui all'articolo 2 del  decreto-legge  n.  69 del  2013  sono  concesse  nel  caso  di  sostegno  a   processi   di capitalizzazione delle imprese, a  fronte  dell'impegno  dei  soci  a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in  piu'  quote,  in  corrispondenza  delle  scadenze  del  piano  di ammortamento del predetto finanziamento.   3. Per le finalita' di cui al presente articolo,  i  contributi  di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto- legge n. 69 del 2013, fermo restando  il  rispetto  delle  intensita'  massime   previste   dalla applicabile normativa dell'Unione europea  in  materia  di  aiuti  di Stato,   sono   rapportati   agli   interessi   calcolati,   in   via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del:     a) 5 per cento, per le micro e piccole imprese;     b) 3,575 per cento, per le medie imprese.   4. Per la concessione del contributo di cui al  presente  articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  200,  della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e' integrata di euro  10  milioni  per l'anno 2019, di euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal  2020  al 2023 e di euro 10 milioni per l'anno  2024.  Al  fine  di  assicurare l'operativita' della misura, le predette risorse sono  trasferite  al Ministero  dello  sviluppo  economico  a  inizio  di  ciascuna  delle annualita' previste.   5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  sono stabilitii requisiti e le condizioni di accesso al contributo di  cui al comma 3, le caratteristiche  del  programma  di  investimento,  le modalita' e i termini per l'esecuzione del piano di  capitalizzazione dell'impresa beneficiaria da parte dei soci della  medesima,  nonche' le cause e le modalita' di revoca del contributo nel caso di  mancato rispetto degli impegni assunti, ivi  compresa  la  realizzazione  del predetto piano di capitalizzazione.   6.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  4  si  provvede  ai   sensi dell'articolo 50.  
           Riferimenti normativi 
               - Il testo dell'art. 2 del citato decreto-legge  n.  69          del 2013, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9          agosto 2013, n. 98, e' riportato nelle Note all'art. 20.               - Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'art. 1          della citata legge n. 145 del 2018:                 «200. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'art.  1,          comma  40,  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  e'          integrata di 48 milioni di euro  per  l'anno  2019,  di  96          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023  e          di 48 milioni di euro per  l'anno  2024.  Si  applicano  la          riserva di risorse di cui al comma 41 nonche' il termine di          cui al comma 42 del medesimo articolo. Le risorse  che,  al          30 settembre di ciascun anno  a  decorrere  dalla  data  di          entrata in  vigore  della  presente  legge,  non  risultano          utilizzate  per   la   riserva   citata   rientrano   nelle          disponibilita' complessive della misura.».               - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della citata  legge          n.  400  del  1988  e'  riportato   nelle   Note   all'art.          16-quinquies.   |  
|   |                                 Art. 22                   Tempi di pagamento tra le imprese 
   1. Dopo l'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e' inserito il seguente:   «Art. 7-ter. - (Evidenza nel bilancio sociale). -  1.  A  decorrere dall'esercizio 2019, nel bilancio sociale le societa' danno  evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni  effettuate  nell'anno, individuando altresi'  gli  eventuali  ritardi  medi  tra  i  termini pattuiti e quelli effettivamente praticati. I medesimi soggetti danno conto nel bilancio sociale anche delle politiche commerciali adottate con riferimento alle suddette transazioni,  nonche'  delle  eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento».     |  
|   |                                 Art. 23                           Cartolarizzazioni 
   1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono  apportate  le  seguenti modificazioni:   0a) all'articolo 4, comma 3,  dopo  le  parole:  «l'articolo  65  e l'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  e  successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero,  dalla  data  di entrata in vigore del decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.  14, l'articolo 164, comma  1,  e  l'articolo  166  del  medesimo  decreto legislativo»;   0b) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: «dall'articolo 67  del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  e  successive  modificazioni,» sono inserite le seguenti: «ovvero, dalla data di entrata  in  vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 166 del medesimo decreto legislativo»;     a) all'articolo 4, comma 4-ter:       1) dopo le  parole  «aperture  di  credito»  sono  inserite  le seguenti: «in qualunque forma»;       2) sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi  «Nel  caso  di cessione di crediti aventi le caratteristiche di  cui  al  successivo articolo 7.1, comma 1, la banca cedente puo', altresi', trasferire ad una banca o intermediario finanziario di  cui  all'articolo  106  del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'articolo 58 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, gli impegni o la facolta' di erogazione derivanti dal relativo contratto  di  apertura di credito o affidamento, separatamente dal conto cui  l'apertura  di credito  e'  collegata  e  mantenendo  la  domiciliazione  del  conto medesimo. A seguito della cessione, gli incassi  registrati  su  tale conto continuano a essere imputati ai debiti nascenti  dai  contratti di  apertura  di  credito  o   di   affidamento,   anche   se   sorti successivamente alla cessione, secondo le modalita'  contrattualmente previste. Gli incassi costituiscono patrimonio separato a  tutti  gli effetti da quello della banca cedente domiciliataria del conto  e  da quello relativo ad altre operazioni. Su ciascun  patrimonio  separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi  dai  portatori dei titoli ovvero dalla banca o dalla societa' finanziaria di cui  al citato  articolo  106  del  decreto  legislativo  n.  385  del   1993 cessionarie  degli  impegni  o  delle  facolta'  di  erogazione.   Si applicano in quanto  compatibili  le  disposizioni  dell'articolo  3, commi 2 e 2-bis.»;     b) all'articolo 7,  comma  1,  lettera  b-bis),  dopo  le  parole «derivanti dalla titolarita'» sono inserite le seguenti: «,  in  capo alla societa' di cui all'articolo 7.2»;     c) all'articolo 7.1:       1) al comma 3:   1.1) dopo le parole: «degli articoli 124, 160,  182-bis  e  186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,» sono inserite le  seguenti: «ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto  legislativo  12 gennaio 2019, n. 14, degli articoli 57, 60, 84, 85 e 240 del medesimo decreto legislativo»;         1.2)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente   periodo:   «Il finanziamento puo' essere concesso anche ad assuntori  di  passivita' dei debitori ceduti ovvero a soggetti con i quali i medesimi debitori hanno rapporti di controllo o di collegamento ai sensi  dell'articolo 2359 del codice civile.»;       2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:   «4.  Possono  essere  costituite  una  o  piu'   societa'   veicolo d'appoggio, nella forma di societa' di capitali, aventi come  oggetto sociale esclusivo il compito di  acquisire,  gestire  e  valorizzare, nell'interesse  esclusivo   dell'operazione   di   cartolarizzazione, direttamente o attraverso  una  o  piu'  ulteriori  societa'  veicolo d'appoggio, autorizzate ad assumere, totalmente  o  parzialmente,  il debito originario, i beni immobili e mobili  registrati  nonche'  gli altri beni e diritti concessi o costituiti,  in  qualunque  forma,  a garanzia dei crediti oggetto di  cartolarizzazione,  ivi  compresi  i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti.  Il trasferimento dei suddetti beni e  diritti  puo'  avvenire  anche  ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo  58  del  testo  unico  bancario, nonche' dei commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo, anche se non avente a oggetto beni o  rapporti  giuridici  individuabili  in  blocco.  Le stesse modalita' si applicano ai trasferimenti ai sensi del  comma  5 del presente articolo. Le somme in qualsiasi  modo  rivenienti  dalla detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti sono dovute dalla societa' veicolo d'appoggio alla societa' di  cartolarizzazione di cui all'articolo 3, sono assimilate, agli effetti  della  presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e  sono  destinate in via esclusiva  al  soddisfacimento  dei  diritti  incorporati  nei titoli emessi e al  pagamento  dei  costi  dell'operazione.  I  beni, diritti e le somme in qualsiasi modo derivanti dai  medesimi  nonche' ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione  di  cui  al presente comma, o al successivo  comma  5,  costituiscono  patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle  societa'  stesse  e  da quello relativo alle altre operazioni. Sul  patrimonio  separato  non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dalla  societa'  di cartolarizzazione nell'interesse  dei  portatori  dei  titoli  emessi dalla societa' per la cartolarizzazione dei crediti.».       3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:   «4-bis. Si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sugli atti e le operazioni inerenti il  trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede giudiziale o concorsuale, dei  beni e diritti di cui ai commi 4 e 5, in  favore  della  societa'  veicolo d'appoggio, inclusi eventuali accolli di debito,  e  le  garanzie  di qualunque tipo, da chiunque  e  in  qualsiasi  momento  prestate,  in favore della societa' di cartolarizzazione o altro finanziatore ed in relazione all'operazione di cartolarizzazione, a valere  sui  beni  e diritti acquistati dalle societa' veicolo  d'appoggio  ai  sensi  del comma 4, le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative cessioni  di credito.   4-ter. Alla societa' veicolo d'appoggio cessionaria dei contratti e rapporti di locazione  finanziaria  e  dei  beni  derivanti  da  tale attivita' si applicano le disposizioni in materia fiscale applicabili alle societa' che esercitano attivita' di locazione finanziaria. Alle cessioni di immobili  oggetto  di  contratti  di  leasing  risolti  o altrimenti cessati per  fatto  dell'utilizzatore  effettuate  alla  e dalla medesima societa' si applica l'articolo 35, comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per le trascrizioni  nei  pubblici registri  e  volture  catastali  effettuate  a  qualunque  titolo  in relazione  ai  beni  e  diritti  acquisiti  dalla  societa'   veicolo d'appoggio le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.   4-quater. Per gli atti e  i  provvedimenti  recanti  il  successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attivita' d'impresa, della proprieta' o di diritti reali,  anche  di  garanzia,  sui  beni immobili acquistati dalle societa' veicolo  d'appoggio  in  relazione all'operazione  di  cartolarizzazione,  le   imposte   di   registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, a condizione  che l'acquirente dichiari, nel relativo  atto,  che  intende  trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto. Ove non  si  realizzi  tale condizione entro il quinquennio successivo, le imposte  di  registro, ipotecaria e  catastale  sono  dovute  dall'acquirente  nella  misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per  cento, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo  55,  comma  3,  del testo unico delle disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio  decorre  il  termine  per  il recupero  delle  imposte  ordinarie  da  parte   dell'amministrazione finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal comma 5.   4-quinquies. Gli atti e i provvedimenti di cui  al  comma  4-quater emessi a favore di soggetti che non svolgono attivita' d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e  catastale  nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in  capo  all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla  nota  II-bis)  all'articolo  1 della  tariffa,  parte  prima,  allegata   al   testo   unico   delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.  In  caso  di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita  nel quinquennio  dalla  data  dell'atto,  si  applicano  le  disposizioni indicate nella predetta nota.».       4) al comma 5:         1.1) le parole «di tali contratti, la societa' veicolo»  sono sostituite dalle seguenti: « di tali contratti, la  societa'  veicolo d'appoggio »;         1.2) le parole « nel bilancio di una banca » sono  sostituite dalle seguenti: « nel bilancio di una banca  o  di  un  intermediario finanziario di  cui  all'articolo  106  del  decreto  legislativo  1° settembre 1993, n. 385 »;         1.3) dopo le parole «si applicano integralmente alla societa' veicolo» sono inserite le seguenti: « d'appoggio ».     d) dopo l'articolo 7.1, e' aggiunto il seguente:   «Art. 7.2.  -  (Cartolarizzazioni  Immobiliari  e  di  beni  mobili registrati) - 1. Le societa' che  effettuano  le  operazioni  di  cui all'articolo  7,  comma  1,  lettera  b-bis),  non  possono  svolgere operazioni di cartolarizzazione di natura diversa da quelle  indicate dall'articolo 7, comma 1,  lettera  b-bis).  Delle  obbligazioni  nei confronti dei portatori dei titoli, nonche' di ogni  altro  creditore nell'ambito di ciascuna  operazione  di  cartolarizzazione,  risponde esclusivamente il patrimonio separato con i beni e diritti di cui  al comma 2 del presente articolo. A  tali  operazioni  si  applicano  le disposizioni di cui all'articolo 7.1, comma 8, primo periodo.   2. Per ogni  operazione  sono  individuati  i  beni  ed  i  diritti destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei  titoli  e delle controparti dei contratti derivati con finalita'  di  copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti. I beni e i diritti individuati, le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi  beni, nonche' ogni altro diritto acquisito nell'ambito  dell'operazione  di cartolarizzazione dalle societa' di  cui  al  comma  1  costituiscono patrimonio separato a tutti gli  effetti  da  quello  delle  societa' stesse e  da  quello  relativo  alle  altre  operazioni.  Su  ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni  da  parte  di  qualsiasi creditore diverso dai portatori  dei  titoli  emessi  dalle  societa' ovvero dai concedenti i finanziamenti da esse reperiti  ovvero  dalle controparti dei contratti derivati con  finalita'  di  copertura  dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti.».   d-bis) all'articolo 7-bis, comma 4, dopo le parole: «l'articolo 67, quarto comma del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  e  successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero,  dalla  data  di entrata in vigore del decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.  14, l'articolo 166, comma 4, del medesimo decreto legislativo».   2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede  ai   sensi dell'articolo 50.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo dei commi 3, 4 e 4-ter  dell'art.          4 della legge 30 aprile 1999, n.  130  (Disposizioni  sulla          cartolarizzazione  dei  crediti),  come  modificato   dalla          presente legge:                 «Art. 4 (Modalita' ed efficacia  della  cessione).  -          (Omissis).                 3. Ai pagamenti effettuati dai debitori  ceduti  alla          societa' cessionaria non si applicano l'art. 65 e l'art. 67          del regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  e  successive          modificazioni, ovvero, dalla data di entrata in vigore  del          decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n.  14,  l'art.  164,          comma 1, e l'art. 166 del medesimo decreto legislativo.                 4.   Per   le   operazioni    di    cartolarizzazione          disciplinate dalla presente legge i termini di due  anni  e          di un anno previsti dall'art. 67 del regio decreto 16 marzo          1942, n. 267, e  successive  modificazioni,  ovvero,  dalla          data di  entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  12          gennaio 2019, n. 14, dall'art.  166  del  medesimo  decreto          legislativo sono ridotti, rispettivamente, a sei ed  a  tre          mesi.                 4-bis. (Omissis).                 4-ter. In caso di cessione di  crediti  derivanti  da          aperture di credito in qualunque forma, anche  regolate  in          conto corrente, il diritto di rendere esigibile il  credito          ceduto  e'  esercitato  dalla   societa'   cessionaria   in          conformita' alle previsioni del relativo  contratto  o,  in          mancanza, con un preavviso non inferiore a quindici giorni.          Nel caso di cessione di crediti aventi  le  caratteristiche          di cui al successivo art. 7.1, comma 1,  la  banca  cedente          puo', altresi', trasferire ad  una  banca  o  intermediario          finanziario di cui all'art. 106 del decreto legislativo  1°          settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'art. 58 del  medesimo          decreto legislativo n. 385  del  1993,  gli  impegni  o  la          facolta' di erogazione derivanti dal relativo contratto  di          apertura di credito o affidamento, separatamente dal  conto          cui l'apertura di credito  e'  collegata  e  mantenendo  la          domiciliazione  del  conto  medesimo.   A   seguito   della          cessione, gli incassi registrati su tale conto continuano a          essere  imputati  ai  debiti  nascenti  dai  contratti   di          apertura di  credito  o  di  affidamento,  anche  se  sorti          successivamente  alla  cessione,   secondo   le   modalita'          contrattualmente  previste.   Gli   incassi   costituiscono          patrimonio separato a tutti gli  effetti  da  quello  della          banca cedente domiciliataria del conto e da quello relativo          ad altre operazioni. Su  ciascun  patrimonio  separato  non          sono ammesse azioni  da  parte  di  creditori  diversi  dai          portatori dei titoli ovvero dalla banca  o  dalla  societa'          finanziaria  di  cui  al  citato  art.  106   del   decreto          legislativo n. 385 del 1993  cessionarie  degli  impegni  o          delle  facolta'  di  erogazione.  Si  applicano  in  quanto          compatibili le disposizioni dell'art. 3, commi 2 e 2-bis.».               - Si riporta il testo degli articoli 7, comma 1, 7.1, e          7-bis, comma 4, della citata legge n. 130  del  1999,  come          modificato dalla presente legge:                 «Art. 7 (Altre  operazioni).  -  1.  Le  disposizioni          della presente legge si applicano, in quanto compatibili:                   a) alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti          realizzate mediante l'erogazione  di  un  finanziamento  al          soggetto  cedente  da   parte   della   societa'   per   la          cartolarizzazione dei crediti emittente  i  titoli,  avente          per  effetto  il  trasferimento  del  rischio  inerente  ai          crediti nella misura e alle condizioni concordate;                   b) alle cessioni a fondi  comuni  di  investimento,          aventi per oggetto crediti, costituiti ai sensi del decreto          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;                   b-bis) alle  operazioni  di  cartolarizzazione  dei          proventi derivanti dalla titolarita', in capo alla societa'          di  cui  all'art.  7.2  di  beni  immobili,   beni   mobili          registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto  i          medesimi beni.                 (Omissis).»                 «7.1. Cartolarizzazione  di  crediti  deteriorati  da          parte di banche e intermediari finanziari.                 1.  Alle  cessioni  di  crediti,   qualificati   come          deteriorati  in  base  alle   disposizioni   dell'autorita'          competente, ceduti  da  banche  e  intermediari  finanziari          iscritti nell'albo di cui  all'art.  106  del  testo  unico          bancario  aventi  sede  legale  in  Italia,  si   applicano          altresi' le disposizioni del presente articolo.                 2. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'art. 3          che si sono rese cessionarie dei crediti di cui al comma  1          possono concedere finanziamenti finalizzati a migliorare le          prospettive di recupero di tali crediti  e  a  favorire  il          ritorno in bonis del debitore ceduto,  nel  rispetto  delle          condizioni previste all'art. 1, comma 1-ter.                 3. Nell'ambito di piani di riequilibrio  economico  e          finanziario concordati con il soggetto cedente o di accordi          stipulati ai sensi  degli  articoli  124,  160,  182-bis  e          186-bis  del  Regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  e          successive modificazioni ovvero, dalla data di  entrata  in          vigore del decreto legislativo  12  gennaio  2019,  n.  14,          degli articoli 57, 60, 84, 85 e 240  del  medesimo  decreto          legislativo ovvero di analoghi accordi o procedure volti al          risanamento  o  alla  ristrutturazione  previsti  da  altre          disposizioni di legge, le societa' di cartolarizzazione  di          cui all'art. 3 possono acquisire  o  sottoscrivere  azioni,          quote e altri titoli e  strumenti  partecipativi  derivanti          dalla conversione  di  parte  dei  crediti  del  cedente  e          concedere  finanziamenti   al   fine   di   migliorare   le          prospettive di recupero dei crediti oggetto di  cessione  e          di favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto. Non si          applicano in questo caso  le  disposizioni  degli  articoli          2467 e  2497-quinquies  del  codice  civile.  Le  somme  in          qualsiasi modo rivenienti da tali  azioni,  quote  e  altri          titoli e  strumenti  partecipativi  sono  assimilate,  agli          effetti della presente legge, ai pagamenti  effettuati  dai          debitori ceduti  e  sono  destinate  in  via  esclusiva  al          soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e          al pagamento dei costi  dell'operazione.  Il  finanziamento          puo' essere concesso anche ad assuntori di  passivita'  dei          debitori ceduti ovvero a soggetti con i  quali  i  medesimi          debitori hanno rapporti di controllo o di  collegamento  ai          sensi dell'art. 2359 del codice civile.                 4. Possono essere  costituite  una  o  piu'  societa'          veicolo d'appoggio, nella forma di  societa'  di  capitali,          aventi  come  oggetto  sociale  esclusivo  il  compito   di          acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse  esclusivo          dell'operazione  di   cartolarizzazione,   direttamente   o          attraverso  una   o   piu'   ulteriori   societa'   veicolo          d'appoggio,   autorizzate   ad   assumere,   totalmente   o          parzialmente, il  debito  originario,  i  beni  immobili  e          mobili registrati nonche' gli altri beni e diritti concessi          o costituiti, in qualunque forma, a  garanzia  dei  crediti          oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i  beni  oggetto          di contratti di locazione finanziaria,  anche  se  risolti,          eventualmente insieme con  i  rapporti  derivanti  da  tali          contratti. Il trasferimento dei  suddetti  beni  e  diritti          puo' avvenire anche ai sensi dei commi 2 e 3  dell'art.  58          del testo unico bancario, nonche' dei commi 4, 5  e  6  del          medesimo articolo, anche se non avente  a  oggetto  beni  o          rapporti  giuridici  individuabili  in  blocco.  Le  stesse          modalita' si applicano ai trasferimenti ai sensi del  comma          5  del  presente  articolo.  Le  somme  in  qualsiasi  modo          rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali          beni  e  diritti  sono  dovute   dalla   societa'   veicolo          d'appoggio  alla  societa'  di  cartolarizzazione  di   cui          all'art. 3, sono assimilate, agli  effetti  della  presente          legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti  e  sono          destinate in via esclusiva al soddisfacimento  dei  diritti          incorporati nei titoli emessi  e  al  pagamento  dei  costi          dell'operazione. I beni, diritti e le  somme  in  qualsiasi          modo derivanti dai  medesimi  nonche'  ogni  altro  diritto          acquisito nell'ambito dell'operazione di  cui  al  presente          comma, o al successivo comma  5,  costituiscono  patrimonio          separato a tutti  gli  effetti  da  quello  delle  societa'          stesse e da quello  relativo  alle  altre  operazioni.  Sul          patrimonio separato non sono ammesse  azioni  da  parte  di          creditori  diversi  dalla  societa'  di   cartolarizzazione          nell'interesse  dei  portatori  dei  titoli  emessi   dalla          societa' per la cartolarizzazione dei crediti.                 4-bis.  Si  applicano   le   imposte   di   registro,          ipotecaria e catastale in misura  fissa  sugli  atti  e  le          operazioni inerenti il trasferimento  a  qualsiasi  titolo,          anche in sede giudiziale o concorsuale, dei beni e  diritti          di cui ai commi 4 e 5, in  favore  della  societa'  veicolo          d'appoggio, inclusi  eventuali  accolli  di  debito,  e  le          garanzie di qualunque tipo,  da  chiunque  e  in  qualsiasi          momento   prestate,   in   favore   della    societa'    di          cartolarizzazione o  altro  finanziatore  ed  in  relazione          all'operazione di cartolarizzazione, a valere  sui  beni  e          diritti acquistati dalle  societa'  veicolo  d'appoggio  ai          sensi  del  comma  4,  le  relative   eventuali   surroghe,          postergazioni,   frazionamenti   e   cancellazioni    anche          parziali, ivi comprese le relative cessioni di credito.                 4-ter. Alla societa' veicolo  d'appoggio  cessionaria          dei contratti e rapporti di  locazione  finanziaria  e  dei          beni  derivanti  da  tale   attivita'   si   applicano   le          disposizioni in materia fiscale applicabili  alle  societa'          che esercitano attivita'  di  locazione  finanziaria.  Alle          cessioni  di  immobili  oggetto  di  contratti  di  leasing          risolti o altrimenti cessati  per  fatto  dell'utilizzatore          effettuate alla e dalla medesima societa' si applica l'art.          35, comma 10-ter.1, del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.          223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  agosto          2006, n. 248. Per le trascrizioni nei pubblici  registri  e          volture  catastali  effettuate  a   qualunque   titolo   in          relazione  ai  beni  e  diritti  acquisiti  dalla  societa'          veicolo d'appoggio le imposte  di  registro,  ipotecaria  e          catastale sono dovute in misura fissa.                 4-quater. Per gli atti e i provvedimenti  recanti  il          successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono          attivita' d'impresa, della proprieta' o di  diritti  reali,          anche di  garanzia,  sui  beni  immobili  acquistati  dalle          societa' veicolo d'appoggio in relazione all'operazione  di          cartolarizzazione, le imposte  di  registro,  ipotecaria  e          catastale sono dovute in misura  fissa,  a  condizione  che          l'acquirente  dichiari,  nel  relativo  atto,  che  intende          trasferirli entro cinque anni dalla data di  acquisto.  Ove          non  si  realizzi  tale  condizione  entro  il  quinquennio          successivo, le imposte di registro, ipotecaria e  catastale          sono dovute dall'acquirente nella  misura  ordinaria  e  si          applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre          agli interessi di mora di cui all'art.  55,  comma  3,  del          testo unico delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di          registro,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della          Repubblica 26 aprile  1986,  n.  131.  Dalla  scadenza  del          quinquennio  decorre  il  termine  per  il  recupero  delle          imposte    ordinarie    da    parte    dell'amministrazione          finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal comma 5.                 4-quinquies. Gli atti e i  provvedimenti  di  cui  al          comma 4-quater emessi a favore di soggetti che non svolgono          attivita'  d'impresa  sono  assoggettati  alle  imposte  di          registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di  200          euro ciascuna sempre che in capo  all'acquirente  ricorrano          le condizioni previste alla nota II-bis) all'art.  1  della          tariffa,  parte  prima,  allegata  al  testo  unico   delle          disposizioni concernenti l'imposta di  registro,  approvato          con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,          n. 131. In  caso  di  dichiarazione  mendace  nell'atto  di          acquisto, ovvero di rivendita nel  quinquennio  dalla  data          dell'atto, si  applicano  le  disposizioni  indicate  nella          predetta nota.                 5. Qualora la cessione abbia ad  oggetto,  unitamente          ai  beni  oggetto  di  locazione  finanziaria,  i  relativi          contratti  di  locazione  finanziaria  ovvero  i   rapporti          giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti, la          societa' veicolo d'appoggio di cui al comma 4  deve  essere          consolidata nel bilancio di una banca o di un intermediario          finanziario di cui all'art. 106 del decreto legislativo  1°          settembre 1993, n. 385, anche se non facente  parte  di  un          gruppo bancario, e deve essere  costituita  per  specifiche          operazioni  di  cartolarizzazione  e  destinata  a   essere          liquidata una volta conclusa l'operazione;  le  limitazioni          dell'oggetto sociale, delle possibilita' operative e  della          capacita'   di   indebitamento   devono   risultare   dalla          disciplina  contrattuale  e  statutaria.  Gli   adempimenti          derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria          ceduti ai sensi del presente  articolo  sono  eseguiti  dal          soggetto che presta i servizi indicati nell'art.  2,  comma          3,  lettera   c),   ovvero   da   un   soggetto   abilitato          all'esercizio  dell'attivita'  di   locazione   finanziaria          individuato ai sensi del comma 8 del presente articolo.  Le          disposizioni in materia fiscale applicabili  alle  societa'          che  esercitano  attivita'  di  locazione  finanziaria   si          applicano integralmente alla  societa'  veicolo  d'appoggio          cessionaria  dei  contratti   e   rapporti   di   locazione          finanziaria e dei beni derivanti da  tale  attivita'.  Alle          cessioni di immobili effettuate dalla medesima societa'  si          applicano  integralmente  le  agevolazioni  originariamente          previste dall'art. 35, comma 10-ter.1, del decreto-legge  4          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla          legge 4 agosto 2006, n. 248.                 6. Per gli effetti di cui all'art.  4,  comma  2,  le          cessioni effettuate  da  parte  di  banche  e  intermediari          finanziari  ai  sensi  del  presente  articolo,  aventi  ad          oggetto crediti non individuati in blocco, sono  pubblicate          mediante  iscrizione   nel   registro   delle   imprese   e          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'avviso   di          avvenuta cessione, recante  indicazione  del  cedente,  del          cessionario, della data  di  cessione,  delle  informazioni          orientative sulla tipologia di rapporti da  cui  i  crediti          ceduti derivano e sul periodo in  cui  tali  rapporti  sono          sorti o sorgeranno, nonche' del sito  internet  in  cui  il          cedente e il cessionario renderanno disponibili, fino  alla          loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e  la          conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che  ne          faranno  richiesta.  Dalla  data  di  pubblicazione   della          notizia dell'avvenuta cessione  nella  Gazzetta  Ufficiale,          nei confronti dei debitori ceduti si producono gli  effetti          indicati all'art. 1264 del codice civile e i privilegi e le          garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque          esistenti a favore del cedente, nonche' le trascrizioni nei          pubblici registri degli atti di acquisto dei  beni  oggetto          di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano          la loro validita' e il loro grado a favore del cessionario,          senza  necessita'  di  alcuna  formalita'  o   annotazione.          Restano altresi' applicabili le discipline speciali,  anche          di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.                 7. Nel caso previsto dal comma  2,  la  gestione  dei          crediti ceduti e dei finanziamenti concessi dalla  societa'          di cartolarizzazione di cui all'art. 3 e'  affidata  a  una          banca o a un intermediario finanziario  iscritto  nell'albo          di cui all'art. 106 del testo unico bancario.                 8. Nel caso previsto dal  comma  3,  la  societa'  di          cartolarizzazione  individua  un   soggetto   di   adeguata          competenza  e  dotato  delle  necessarie   abilitazioni   o          autorizzazioni in conformita' alle  disposizioni  di  legge          applicabili,  cui  sono   conferiti,   nell'interesse   dei          portatori dei titoli, compiti di gestione o amministrazione          e potere di rappresentanza. Qualora tale soggetto  sia  una          banca, un intermediario finanziario iscritto  nell'albo  di          cui all'art. 106 del testo unico bancario, una societa'  di          intermediazione mobiliare o una societa'  di  gestione  del          risparmio,  lo  stesso  soggetto   verifica   altresi'   la          conformita'  dell'attivita'  e   delle   operazioni   della          societa' di cartolarizzazione di cui all'art. 3 alla  legge          e al prospetto informativo.»                 «7-bis   (Obbligazioni   bancarie    garantite).    -          (Omissis).                 4. Alle cessioni di cui al comma 1 non  si  applicano          gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n.          2440. Dell'affidamento o trasferimento  delle  funzioni  di          cui all'art. 2, comma 3, lettera  c),  a  soggetti  diversi          dalla banca cedente, e' dato avviso mediante  pubblicazione          nella Gazzetta  Ufficiale  nonche'  comunicazione  mediante          lettera  raccomandata  con  avviso  di   ricevimento   alle          pubbliche  amministrazioni  debitrici.   Ai   finanziamenti          concessi alle societa' di cui al comma 1  e  alla  garanzia          prestata dalle medesime  societa'  si  applica  l'art.  67,          quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  e          successive modificazioni, ovvero, dalla data di entrata  in          vigore del decreto legislativo  12  gennaio  2019,  n.  14,          l'art. 166, comma 4, del medesimo decreto legislativo.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 24                  Sblocca investimenti idrici nel sud 
   1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente  per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della societa' di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre  2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n.  214,  al  predetto  comma   11   sono   apportate   le   seguenti modificazioni:     a) al primo periodo, le parole «e sottoposta alla  vigilanza  del dipartimento delegato all'Autorita'  politica  per  le  politiche  di coesione e  per  il  Mezzogiorno  e  del  Ministero  delle  politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti:  «che esercita i diritti del socio di concerto, per  quanto  di  rispettiva competenza, con il dipartimento delegato all'Autorita'  politica  per le politiche di coesione e per il  Mezzogiorno,  il  Ministero  delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;   a-bis) il terzo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Lo  statuto prevede  la  possibilita'  per  le  altre  regioni   interessate   ai trasferimenti  idrici   tra   regioni   del   distretto   idrografico dell'Appennino meridionale di partecipare alla  societa'  di  cui  al presente comma,  nonche'  il  divieto  di  cessione  delle  quote  di capitale della medesima societa', a qualunque titolo, a  societa'  di cui al titolo V del  libro  quinto  del  codice  civile  e  ad  altri soggetti di diritto privato comunque denominati»;     b) il quarto periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «La  tutela occupazionale e' garantita con riferimento al personale  titolare  di rapporto di lavoro a tempo indeterminato  con  l'Ente  soppresso.  Le passivita' di  natura  contributiva,  previdenziale  e  assistenziale maturate sino alla data della costituzione della societa' di  cui  al primo  periodo  del  presente  comma  sono   estinte   dall'Ente   in liquidazione, che vi provvede con risorse proprie. A decorrere  dalla data del trasferimento delle funzioni di cui  al  primo  periodo  del presente comma, i diritti su beni demaniali gia' attribuiti  all'Ente di cui al comma 10 in forza di provvedimenti concessori si  intendono attribuiti alla societa' di nuova costituzione. Al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell'Ente e snellire il  contenzioso in essere, agevolando il Commissario  liquidatore  nella  definizione degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti  e  i  debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni  sono esclusi  dalle  operazioni  di  trasferimento  al  patrimonio   della societa'  medesima.  I  rapporti  giuridici  attivie  passivi,  anche processuali, sorti in capo all'Ente, producono effetti esclusivamente nei  confronti  dell'Ente  posto  in  liquidazione.  Il   Commissario liquidatore presenta il bilancio finale di liquidazione dell'Ente  al Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del turismo, che lo approva con  decreto  del  Ministro  delle  politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo,  di  concerto  con  il Ministro delegato all'Autorita' politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno.»;     c) il penultimo periodo e' soppresso.   1-bis.  Al  comma  11-bis  dell'articolo  21  del  decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «31 dicembre 2021» sono  sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo dei commi 11 e  11-bis  dell'art.          21 del citato decreto-legge n. 201  del  2011,  convertito,          con modificazioni, dalla legge 23 dicembre  2011,  n.  214,          come modificato dalla presente legge:                 «Art.  21  (Soppressione   enti   e   organismi).   -          (Omissis).                 11. Le funzioni del soppresso Ente  con  le  relative          risorse, umane e strumentali, sono trasferite dal 30 giugno          2018 alla societa' costituita dallo Stato e partecipata, ai          sensi dell'art.  9  del  testo  unico  di  cui  al  decreto          legislativo  19  agosto  2016,  n.   175,   dal   Ministero          dell'economia e delle finanze, che esercita i  diritti  del          socio di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con          il dipartimento  delegato  all'Autorita'  politica  per  le          politiche di coesione e per il  Mezzogiorno,  il  Ministero          delle  politiche  agricole,  alimentari,  forestali  e  del          turismo  e  il  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei          trasporti. Alla societa'  possono  partecipare  le  regioni          Basilicata, Campania e Puglia, garantendo a queste  ultime,          nell'atto costitutivo, la rappresentanza in relazione  alla          disponibilita' delle  risorse  idriche  che  alimentano  il          sistema e  tenendo  conto  della  presenza  sul  territorio          regionale  delle  infrastrutture  di  captazione  e  grande          adduzione. Lo statuto prevede la possibilita' per le  altre          regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del          distretto   idrografico   dell'Appennino   meridionale   di          partecipare alla societa' di cui al presente comma, nonche'          il divieto  di  cessione  delle  quote  di  capitale  della          medesima societa', a qualunque titolo, a societa' di cui al          titolo V del libro quinto del  codice  civile  e  ad  altri          soggetti di diritto privato comunque denominati. La  tutela          occupazionale e' garantita  con  riferimento  al  personale          titolare di rapporto di lavoro a  tempo  indeterminato  con          l'Ente soppresso. Le  passivita'  di  natura  contributiva,          previdenziale e assistenziale maturate sino alla data della          costituzione della societa' di cui  al  primo  periodo  del          presente comma sono estinte dall'Ente in liquidazione,  che          vi provvede con risorse proprie. A decorrere dalla data del          trasferimento delle funzioni di cui al  primo  periodo  del          presente comma, i diritti su beni demaniali gia' attribuiti          all'Ente di cui al  comma  10  in  forza  di  provvedimenti          concessori si intendono attribuiti alla societa'  di  nuova          costituzione. Al fine di accelerare  le  procedure  per  la          liquidazione dell'Ente e snellire il contenzioso in essere,          agevolando il  Commissario  liquidatore  nella  definizione          degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i          debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni  immobili          diversi da quelli aventi natura  strumentale  all'esercizio          delle relative funzioni sono esclusi  dalle  operazioni  di          trasferimento al  patrimonio  della  societa'  medesima.  I          rapporti giuridici attivi  e  passivi,  anche  processuali,          sorti in capo all'Ente,  producono  effetti  esclusivamente          nei  confronti  dell'Ente   posto   in   liquidazione.   Il          Commissario liquidatore  presenta  il  bilancio  finale  di          liquidazione  dell'Ente  al  Ministero  per  le   politiche          agricole, alimentari,  forestali  e  del  turismo,  che  lo          approva con decreto del Ministro delle politiche  agricole,          alimentari, forestali e del turismo,  di  concerto  con  il          Ministro delegato all'Autorita' politica per  le  politiche          di coesione e per il  Mezzogiorno.  La  tariffa  idrica  da          applicare  agli   utenti   del   costituito   soggetto   e'          determinata dall'Autorita' di regolazione per energia, reti          e ambiente  (ARERA)  in  accordo  a  quanto  stabilito  dal          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio          2012, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  231  del  3          ottobre 2012. Fino all'adozione  delle  misure  di  cui  al          presente comma e, comunque, non oltre  il  termine  del  30          settembre 2014 sono sospese le  procedure  esecutive  e  le          azioni giudiziarie nei confronti  dell'EIPLI.  A  far  data          dalla soppressione di cui al comma 10 e  fino  all'adozione          delle  misure  di  cui  al  presente  comma,  la   gestione          liquidatoria dell'Ente e' assicurata dall'attuale  gestione          commissariale,  che  mantiene   i   poteri   necessari   ad          assicurare il regolare esercizio delle funzioni  dell'Ente,          anche nei confronti dei terzi.                 (Omissis).                 11-bis. Ai fini dell'applicazione della normativa  in          materia  di  affidamento  del  servizio  idrico  integrato,          l'affidamento alla societa' di cui all'art. 2, comma 1, del          decreto legislativo 11 maggio 1999, n.  141,  e'  prorogato          fino al 31 dicembre 2023.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 25               Dismissioni immobiliari enti territoriali 
   1. All'articolo 1, comma 423, lettera d) della  legge  30  dicembre 2018 n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) dopo la parola «proprieta'» sono aggiunte le seguenti:  «degli Enti territoriali e»;     b) dopo la parola «Pubbliche amministrazioni», le parole «diverse dagli Enti territoriali» sono soppresse.   2. All'articolo 1, comma 425 della legge 30 dicembre 2018, n.  145, le parole «e,  in  assenza  del  debito,  o  comunque  per  la  parte eventualmente eccedente, al Fondo  per  ammortamento  dei  titoli  di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «e,  limitatamente  agli  enti non territoriali, in assenza del debito,  o  comunque  per  la  parte eventualmente eccedente, al Fondo  per  ammortamento  dei  titoli  di Stato».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo dei commi 423 e 425  dell'art.  1          della citata legge n. 145 del 2018, come  modificato  dalla          presente legge:                 «423. Il piano di cui al comma 422 ricomprende:                   a)  immobili  di  proprieta'   dello   Stato,   non          utilizzati per finalita' istituzionali, individuati con uno          o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze,          su proposta dell'Agenzia del  demanio,  da  adottare  entro          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della          presente legge;                   b) immobili di proprieta' dello  Stato  in  uso  al          Ministero della difesa, diverso  dall'abitativo,  non  piu'          necessari   alle   proprie   finalita'   istituzionali    e          suscettibili di valorizzazione, individuati con uno o  piu'          decreti del Ministro della difesa,  sentita  l'Agenzia  del          demanio, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data  di          entrata in vigore della presente legge;                   c) immobili di proprieta' dello Stato per  i  quali          sia stata presentata richiesta  di  attribuzione  ai  sensi          dell'art. 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,          n. 98, accolta dall'Agenzia  del  demanio  e  per  i  quali          l'ente non abbia adottato la prescritta delibera, salvo che          non vi provveda entro trenta giorni dalla data  di  entrata          in vigore della presente legge;                   d) immobili ad uso diverso da quello  abitativo  di          proprieta' degli Enti territoriali  e  di  altre  pubbliche          amministrazioni, come definite ai sensi dell'art. 1,  comma          2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  che  i          suddetti enti possono proporre ai fini dell'inserimento nel          piano di cessione.»                 «425. Con riferimento al piano di cui al  comma  422,          le risorse rivenienti dalla cessione degli immobili statali          sono destinate al Fondo  per  ammortamento  dei  titoli  di          Stato; quelle  rivenienti  dalla  cessione  degli  immobili          degli altri enti sono destinate alla riduzione  del  debito          degli stessi e, limitatamente agli enti  non  territoriali,          in  assenza  del  debito,   o   comunque   per   la   parte          eventualmente eccedente,  al  Fondo  per  ammortamento  dei          titoli di Stato.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 26   Agevolazioni a sostegno di progetti di  ricerca  e  sviluppo  per  la  riconversione dei  processi  produttivi  nell'ambito  dell'economia  circolare 
   1. Al fine di favorire la transizione  delle  attivita'  economiche verso  un   modello   di   economia   circolare,   finalizzata   alla riconversione produttiva del tessuto  industriale,  con  decreto  del Ministero dello  sviluppo  economico,  previa  intesa  in  Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28  agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le  procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie,  nei limiti delle intensita' massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) 651/2014  della  Commissione  del  17  giugno 2014, a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad  un uso piu' efficiente e sostenibile delle risorse.   2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui  al  comma  1,  le imprese ed i centri di ricerca che, alla data di presentazione  della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:     a) essere iscritte nel Registro  delle  imprese  e  risultare  in regolacon gli adempimenti di cui all'articolo 9  terzo  comma,  primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;     b) operare in via prevalente nel settore manifatturiero ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;     c) aver approvato e depositato almeno due bilanci;     d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e  non  trovarsi in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  anche  volontaria,   di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in  qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.   3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare  progetti  anche congiuntamente  tra  loro  o  con  organismi   di   ricerca,   previa indicazione del soggetto capofila. In tali casi i progetti  congiunti devono essere realizzati  mediante  il  ricorso  allo  strumento  del contratto di rete o ad altre forme  contrattuali  di  collaborazione, quali,  a  titolo  esemplificativo,  il  consorzio  e  l'accordo   di partenariato.   4. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni di cui al comma 1, i progetti di ricerca e sviluppo devono:     a) essere realizzati nell'ambito di  una  o  piu'  unita'  locali ubicate nel territorio nazionale;     b) prevedere, anche in deroga agli importi  minimi  previsti  per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 6, lettera b), spese e costi ammissibili non inferiori a euro 500 mila e non superiori  a  euro  2 milioni;     c) avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a trentasei mesi;     d)  prevedere  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo,  strettamente connesse  tra  di  loro  in  relazione  all'obiettivo  previsto   dal progetto, finalizzate alla riconversione produttiva  delle  attivita' economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi  o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi  o  servizi esistenti,  tramite   lo   sviluppo   delle   tecnologie   abilitanti fondamentali Key Enabling Technologies (KETs), relative a:       1) innovazioni di prodotto e di processo in  tema  di  utilizzo efficiente delle  risorse  e  di  trattamento  e  trasformazione  dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali  in  un'ottica  di  economia circolare  o  a  «rifiutozero»   e   di   compatibilita'   ambientale (innovazioni eco-compatibili);       2)  progettazione  e  sperimentazione  prototipale  di  modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento  dei  percorsi  di simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la  definizione  di  un approccio sistemico alla riduzione,  riciclo  e  riuso  degli  scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime;       3) sistemi, strumenti  e  metodologie  per  lo  sviluppo  delle tecnologie per la  fornitura,  l'uso  razionale  e  la  sanificazione dell'acqua;       4) strumenti tecnologici innovativi in grado  di  aumentare  il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;       5) sperimentazione di nuovi modelli di  packaging  intelligente (smart  packaging)  che  prevedano  anche  l'utilizzo  di   materiali recuperati;   5-bis) sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine  di aumentare le quote di recupero e di riciclo di  materiali  piccoli  e leggeri.   5. Le agevolazioni di cui al  comma  1  sono  concesse  secondo  le seguenti modalita':     a) finanziamento agevolato per  una  percentuale  nominale  delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;     b) contributo diretto alla spesa fino al 20 per cento delle spese e dei costi ammissibili.   6. Le risorse finanziarie  disponibili  per  la  concessione  delle agevolazioni di cui al comma 1 ammontano complessivamente a euro  140 milioni di cui:     a) 40 milioni per la concessione delle agevolazioni  nella  forma del contributo diretto alla spesa, a valere sulle disponibilita'  per il 2020 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di  cui  all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  ferma  restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 703, della  legge  23  dicembre 2014, n. 190;     b) 100 milioni per la concessione delle agevolazioni nella  forma del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca  (FRI)  di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004  n.  311, utilizzando le risorse di cui all'articolo 30  del  decreto-legge  22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134.   6-bis. Al fine di  sostenere  le  imprese  e  gli  investimenti  in ricerca, all'articolo 30 del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «La ricognizione delle risorse  non  utilizzate  puo'  essere  effettuata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a partire dall'anno 2019,  con cadenza almeno biennale e con riferimento al  31  dicembre  dell'anno precedente, mediante:   a) la verifica degli atti pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale  per le risorse gia' destinate a interventi  in  relazione  ai  quali  non siano ancora stati pubblicati i  decreti  ministeriali  contenenti  i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati  o le modalita' per la  presentazione  delle  istanze  di  accesso  alle agevolazioni;   b) i dati a essa forniti dalle amministrazioni  pubbliche  titolari degli interventi agevolativi che  accedono  al  FRI  per  le  risorse eccedenti  l'importo  necessario  alla  copertura  finanziaria  delle istanze presentate a valere sui bandi per i  quali,  al  31  dicembre dell'anno a cui si riferisce ciascuna ricognizione,  siano  chiusi  i termini di presentazione delle istanze, per le risorse  derivanti  da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili e per le risorse rivenienti da atti di ritiro delle  agevolazioni  comunque denominati e formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza,  per la parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata. Nel caso in cui le predette amministrazioni pubbliche non comunichino,  entro  due  mesi dalla relativa istanza, le necessarie informazioni, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. puo' procedere alla ricognizione sulla  base  delle eventuali evidenze a sua disposizione;   c) le proprie scritture contabili per le  risorse  provenienti  dai rientri di capitale dei finanziamenti gia'  erogati,  rivenienti  dai pagamenti  delle  rate  dei  finanziamenti  ovvero  dalle  estinzioni anticipate dei finanziamenti, non costituenti causa di  revoca  delle agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento»;   b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:   «3-bis. Per le finalita' di cui al comma 3 del presente articolo  e all'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  la ricognizione delle risorse non utilizzate  effettuata  ai  sensi  del citato comma 3 e' comunicata dalla Cassa depositi e  prestiti  S.p.a. alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento  per  la programmazione  e  il  coordinamento  della  politica  economica,  al Ministero dello sviluppo economico e  al  Ministero  dell'economia  e delle finanze»;   c) al comma 4, le  parole:  «le  modalita'  di  ricognizione  delle risorse non utilizzate di cui al comma 3,  nonche'»  sono  sostituite dalle seguenti: «, sentita la Cassa depositi e prestiti S.p.a.,» e le parole: «delle predette  risorse»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «delle risorse di cui al comma 3».   6-ter. Il comma 94 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' abrogato.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo vigente dell'art. 3  del  decreto          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'          ed autonomie locali):                 «Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni  del  presente          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza          Stato-regioni.                 2.  Le  intese  si  perfezionano  con   l'espressione          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e          delle province autonome di Trento e di Bolzano.                 3.  Quando  un'intesa  espressamente  prevista  dalla          legge non e' raggiunta  entro  trenta  giorni  dalla  prima          seduta della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'          posto all'ordine del  giorno,  il  Consiglio  dei  Ministri          provvede con deliberazione motivata.                 4. In caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni          successive.».               - Si riporta il testo vigente del terzo comma dell'art.          9 del decreto del Presidente della  Repubblica  7  dicembre          1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art.  8  della          L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione  del          registro delle imprese di  cui  all'art.  2188  del  codice          civile):                 «Art.  9  (Repertorio  delle  notizie  economiche   e          amministrative). - (Omissis).                 3.  Il  REA  contiene  le   notizie   economiche   ed          amministrative per le quali e' prevista  la  denuncia  alla          camera di commercio e la relativa utilizzazione  del  regio          decreto 20 settembre 1934, n. 2011,  dal  regio  decreto  4          gennaio 1925, n.  2,  dall'art.  29  del  decreto-legge  28          febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni,  dalla          legge 26 aprile  1983,  n.  131,  e  da  altre  leggi,  con          esclusione di quelle gia' iscritte o annotate nel  registro          delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del          Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse  agricole,          alimentari e forestali per la parte riguardante le  imprese          agricole, sono indicate le notizie di carattere  economico,          statistico, amministrativo che  l'ufficio  puo'  acquisire,          invece che  dai  privati,  direttamente  dagli  archivi  di          pubbliche amministrazioni e dei concessionari  di  pubblici          servizi secondo le  norme  vigenti,  nonche'  dall'archivio          statistico delle imprese  attive  costituito  a  norma  del          regolamento CEE n. 2186 del 22  luglio  1993,  purche'  non          coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto  sono          stabilite modalita'  semplificate  per  la  denuncia  delle          notizie di carattere economico ed amministrativo  da  parte          dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.                 (Omissis).».               - Si riporta il testo vigente del comma 6  dell'art.  1          della citata legge n. 147 del 2013:                 «6. In attuazione dell'art. 119, quinto comma,  della          Costituzione e in  coerenza  con  le  disposizioni  di  cui          all'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  31  maggio          2011, n. 88, la  dotazione  aggiuntiva  del  Fondo  per  lo          sviluppo e la coesione e' determinata, per  il  periodo  di          programmazione 2014-2020, in 54.810  milioni  di  euro.  Il          complesso  delle   risorse   e'   destinato   a   sostenere          esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di  natura          ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle          aree  del  Mezzogiorno  e  20  per  cento  nelle  aree  del          Centro-Nord. Con la presente legge si dispone  l'iscrizione          in bilancio dell'80 per cento del predetto importo  secondo          la seguente articolazione annuale: 50  milioni  per  l'anno          2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno          2016;  per  gli  anni  successivi  la  quota   annuale   e'          determinata ai sensi dell'art. 11,  comma  3,  lettera  e),          della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».               - Si riporta il testo vigente del comma 703 dell'art. 1          della citata legge n. 190 del 2014:                 «  703.  Ferme  restando  le   vigenti   disposizioni          sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la  coesione,  di          seguito  denominato  FSC,  per   specifiche   finalita'   e          sull'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle  regioni          del Mezzogiorno, per l'utilizzo delle risorse assegnate per          il periodo di programmazione 2014-2020 e nell'ambito  della          normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di          coesione si applicano le seguenti disposizioni:                   a) la dotazione finanziaria del  FSC  e'  impiegata          per  obiettivi  strategici  relativi  ad   aree   tematiche          nazionali, anche con  riferimento  alla  prevista  adozione          della Strategia nazionale di specializzazione intelligente,          come definita dalla Commissione europea  nell'ambito  delle          attivita' di programmazione  dei  Fondi  strutturali  e  di          investimento  europei,  nonche'  alle   programmazioni   di          settore, tenendo conto in particolare  di  quelle  previste          dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo  e          del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Tale Strategia  e'  il          risultato della somma delle  specializzazioni  intelligenti          identificate a livello regionale, integrate dalle  aree  di          ricerca individuate a livello nazionale;                   b)  entro  il  31  marzo  2015,  il   Ministro,   o          Sottosegretario  di  Stato,  delegato   per   la   coesione          territoriale, di seguito denominato «Autorita' politica per          la coesione»,  in  collaborazione  con  le  amministrazioni          interessate  e  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di          Trento e di Bolzano, individua le aree tematiche  nazionali          e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li  comunica          alle competenti Commissioni parlamentari;                   c)  entro  il   30   aprile   2015,   il   Comitato          interministeriale per la programmazione  economica  (CIPE),          con  propria  delibera,  dispone  una  ripartizione   della          dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio  tra  le          diverse aree tematiche nazionali. Entro la  medesima  data,          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su          proposta  dell'Autorita'  politica  per  la  coesione,   e'          istituita una Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri          per la finanza pubblica, composta da  rappresentanti  delle          amministrazioni  interessate  e  delle  regioni   e   delle          province autonome di Trento e  di  Bolzano,  incaricata  di          definire  specifici  piani  operativi  per  ciascuna   area          tematica nazionale, con l'indicazione dei risultati  attesi          e delle azioni e dei singoli interventi necessari  al  loro          conseguimento, con relativa stima finanziaria, dei soggetti          attuatori a livello nazionale e  regionale,  dei  tempi  di          attuazione  e  delle  modalita'  di  monitoraggio,  nonche'          dell'articolazione annuale dei fabbisogni  finanziari  fino          al terzo anno successivo al  termine  della  programmazione          2014-2020 in coerenza  con  l'analoga  articolazione  dello          stanziamento per ogni area tematica nazionale. Il lavoro di          predisposizione  dei  predetti  piani   e'   coordinato   e          integrato con l'adozione, tramite piani  strategici,  della          Strategia  nazionale  di   specializzazione   intelligente,          qualora definiti. La Strategia deve indicare per regione  e          per area di specializzazione intelligente tempi di spesa  e          un  numero  limitato  di  obiettivi  associabili  a  quello          generale di crescita per anno da fissare l'anno  precedente          e   un   responsabile   per   regione   e   per   area   di          specializzazione. Le informazioni di dettaglio in merito ai          risultati conseguiti sono  illustrate  nella  relazione  di          sintesi   sugli   interventi    realizzati    nelle    aree          sottoutilizzate, di cui all'art. 10, comma 7,  della  legge          31 dicembre 2009, n. 196,  e  successive  modificazioni.  I          piani operativi sono redatti tenendo conto che la dotazione          complessiva  deve  essere  impiegata  per  un  importo  non          inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei          territori delle regioni del Mezzogiorno. I piani operativi,          progressivamente definiti dalla Cabina di regia, di cui  al          periodo  precedente,  sono  proposti  anche   singolarmente          dall'Autorita' politica per la  coesione  al  CIPE  per  la          relativa approvazione;                   d)  nelle  more  dell'individuazione   delle   aree          tematiche e dell'adozione  dei  piani  operativi  ai  sensi          delle lettere a), b) e  c),  l'Autorita'  politica  per  la          coesione puo' sottoporre all'approvazione del CIPE un piano          stralcio per la realizzazione di  interventi  di  immediato          avvio  dei  lavori,  con   l'assegnazione   delle   risorse          necessarie  nel  limite  degli  stanziamenti  iscritti   in          bilancio. Tali interventi confluiscono nei piani  operativi          in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono;                   e)  in  attuazione  delle  medesime  finalita'   di          accelerazione degli interventi di cui alla lettera  d),  il          CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore          della presente legge, su proposta  dell'Autorita'  politica          per la  coesione,  dispone  l'assegnazione  definitiva  dei          fondi destinati agli interventi gia' approvati con delibera          del  CIPE  in  via   programmatica   e   a   carico   delle          disponibilita' del FSC per  il  periodo  di  programmazione          2014-2020;                   f) i piani operativi,  con  i  relativi  fabbisogni          finanziari, costituiscono la base  per  la  predisposizione          del Documento di economia e finanza (DEF) e della  relativa          Nota di aggiornamento, nonche'  per  la  definizione  della          manovra di finanza  pubblica  e  della  relativa  legge  di          bilancio;                   g)  successivamente  all'approvazione   del   piano          stralcio e dei piani operativi da parte del CIPE, che  deve          deliberare entro venti giorni  dalla  trasmissione  di  cui          alla lettera  d),  l'Autorita'  politica  per  la  coesione          coordina l'attuazione  dei  piani  a  livello  nazionale  e          regionale e individua i casi nei quali, per gli  interventi          infrastrutturali  di  notevole   complessita',   si   debba          procedere alla stipulazione del contratto istituzionale  di          sviluppo ai sensi e per gli  effetti  di  cui  all'art.  6,          commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011,  n.          88,  e  successive  modificazioni,  e  all'art.  9-bis  del          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;                   h) successivamente all'approvazione  da  parte  del          CIPE  dei  piani  operativi,  sulla   base   dell'effettiva          realizzazione degli stessi,  l'Autorita'  politica  per  la          coesione  puo'  proporre  al  CIPE,  ai  fini  di  una  sua          successiva   deliberazione   in   merito,    una    diversa          ripartizione  della  dotazione  tra   le   aree   tematiche          nazionali, la rimodulazione delle quote  annuali  di  spesa          per ciascuna area e la revoca di assegnazioni  a  causa  di          impossibilita' sopravvenute, di mancato rispetto dei  tempi          o di inadempienze. L'Autorita'  politica  per  la  coesione          presenta comunque al CIPE, entro il 10  settembre  di  ogni          anno,  una  relazione  sullo  stato  di  avanzamento  degli          interventi della programmazione  2014-2020  ai  fini  della          definizione della Nota di aggiornamento  del  DEF  e  della          legge di bilancio;                   i) le assegnazioni del CIPE  di  risorse  al  piano          stralcio  e  ai  piani  operativi  approvati  consentono  a          ciascuna amministrazione l'avvio delle attivita' necessarie          all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati;                   l) le risorse assegnate  al  piano  stralcio  e  ai          piani operativi, di cui alla lettera  i),  sono  trasferite          dal FSC, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio,          in apposita contabilita' del  Fondo  di  rotazione  di  cui          all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,  sulla  base          dei profili finanziari previsti dalle delibere del CIPE  di          approvazione dei piani stessi. Il Ministero dell'economia e          delle finanze assegna le risorse trasferite  alla  suddetta          contabilita' in favore delle  amministrazioni  responsabili          dell'attuazione del piano stralcio e  dei  piani  operativi          degli    interventi    approvati    dal    CIPE,    secondo          l'articolazione temporale indicata dalle relative delibere,          e provvede a effettuare i pagamenti a valere sulle medesime          risorse in favore delle suddette  amministrazioni,  secondo          le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e          dal regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della          Repubblica 29 dicembre  1988,  n.  568,  sulla  base  delle          richieste presentate dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei          ministri - Struttura di  cui  all'art.  10,  comma  5,  del          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125.  Con          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da          emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore          della  presente  legge,  sono  adottati   gli   adeguamenti          organizzativi  necessari  per  la  gestione  delle  risorse          presso il citato Fondo di rotazione. Ai fini della verifica          dello stato di  avanzamento  della  spesa  riguardante  gli          interventi  finanziati  con  le   risorse   del   FSC,   le          amministrazioni  titolari  degli  interventi  comunicano  i          relativi dati al sistema di monitoraggio  unitario  di  cui          all'art. 1, comma 245, della legge  27  dicembre  2013,  n.          147, sulla base di  un  apposito  protocollo  di  colloquio          telematico. Entro il  10  settembre  di  ciascun  anno,  la          Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di cui al          citato art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013,          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013,          sulla base delle comunicazioni trasmesse  dall'Agenzia  per          la coesione sullo stato  di  attuazione  degli  interventi,          tenendo   conto   dei   dati    forniti    dalle    singole          amministrazioni  titolari  degli  interventi  stessi  e  di          eventuali decisioni assunte dal CIPE, di cui  alla  lettera          h), aggiorna le previsioni di spesa riguardanti le  risorse          trasferite alla contabilita'  dedicata  e  quelle  relative          agli stanziamenti di bilancio per il  successivo  triennio.          Sulla base di tali comunicazioni il Ministero dell'economia          e delle finanze puo' adottare, ove necessario,  decreti  di          svincolo delle risorse riferite all'esercizio in corso e  a          quelli  successivi.  Le  amministrazioni   titolari   degli          interventi assicurano il  tempestivo  e  proficuo  utilizzo          delle risorse assegnate  ai  sensi  del  presente  comma  e          provvedono a effettuare i controlli sulla regolarita' delle          spese sostenute dai beneficiari;                   m) sono trasferite al Fondo  di  rotazione  di  cui          alla lettera l) anche le risorse del FSC gia'  iscritte  in          bilancio per i precedenti periodi  di  programmazione,  che          sono gestite secondo  le  modalita'  indicate  alla  citata          lettera l), ove compatibili.».               - Si riporta il testo vigente del comma 354 dell'art. 1          della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni  per  la          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -          legge finanziaria 2005):                 «354. E' istituito, presso la gestione separata della          Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo  rotativo,          denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle  imprese  e          gli investimenti in ricerca». Il Fondo e' finalizzato  alla          concessione  alle  imprese,  anche  associate  in  appositi          organismi, anche cooperativi, costituiti o  promossi  dalle          associazioni imprenditoriali e dalle Camere  di  commercio,          industria,  artigianato  e  agricoltura,  di  finanziamenti          agevolati  che  assumono   la   forma   dell'anticipazione,          rimborsabile  con  un  piano  di  rientro  pluriennale.  La          dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del          risparmio postale, e' stabilita in 6.000 milioni  di  euro.          Le successive  variazioni  della  dotazione  sono  disposte          dalla Cassa depositi e  prestiti  Spa,  in  relazione  alle          dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse,          e comunque nel rispetto dei limiti  annuali  di  spesa  sul          bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361.».               - Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto-legge 22          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita          del Paese), come modificato dalla presente legge:                 «Art. 30 (Disposizioni relative al Fondo rotativo per          il sostegno alle imprese e gli investimenti  in  ricerca  -          FRI). - 1. All'art. 1, comma 855, della legge  27  dicembre          2006, n. 296, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli          interventi di cui al presente comma possono assumere  anche          la forma di contributi in conto  interessi  concessi  dalle          Regioni e dalle Province autonome di  Trento  e  Bolzano  a          valere sulle proprie  risorse  a  fronte  di  finanziamenti          deliberati da Cassa depositi e prestiti S.p.a. al tasso  di          interesse vigente pro tempore, determinato con  il  decreto          di cui all'art. 1, comma 358 della legge 30 dicembre  2004,          n. 311".                 2.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  di  cui          all'art.  23,  comma  2  del  presente   decreto-legge,   i          programmi e gli interventi destinatari  del  Fondo  per  la          crescita  sostenibile  possono  essere  agevolati  anche  a          valere sulle risorse del Fondo  rotativo  per  il  sostegno          alle imprese e gli  investimenti  in  ricerca  (di  seguito          anche FRI) di cui all'art. 1,  comma  354  della  legge  30          dicembre 2004, n. 311. I finanziamenti agevolati concessi a          valere sul FRI possono essere assistiti da idonee garanzie.                 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359,          360 e 361 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,          le risorse di cui al comma 354  del  medesimo  art.  1  non          utilizzate del FRI al 31 dicembre 2012 e, a  decorrere  dal          2013, al 31 dicembre di ciascun anno, sono  destinate  alle          finalita' di cui al comma 2, nel limite massimo del 70  per          cento. La ricognizione delle risorse  non  utilizzate  puo'          essere effettuata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.  a          partire dall'anno 2019, con cadenza almeno biennale  e  con          riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, mediante:                   a) la verifica degli atti pubblicati nella Gazzetta          Ufficiale per le risorse gia'  destinate  a  interventi  in          relazione ai quali non  siano  ancora  stati  pubblicati  i          decreti ministeriali contenenti i requisiti e le condizioni          per l'accesso ai finanziamenti agevolati o le modalita' per          la   presentazione   delle   istanze   di   accesso    alle          agevolazioni;                   b) i dati  a  essa  forniti  dalle  amministrazioni          pubbliche  titolari  degli   interventi   agevolativi   che          accedono  al  FRI  per  le  risorse   eccedenti   l'importo          necessario  alla  copertura   finanziaria   delle   istanze          presentate a valere sui bandi per i quali, al  31  dicembre          dell'anno a cui si riferisce ciascuna  ricognizione,  siano          chiusi i termini di presentazione  delle  istanze,  per  le          risorse derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle          agevolazioni concedibili e per  le  risorse  rivenienti  da          atti di ritiro delle  agevolazioni  comunque  denominati  e          formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza, per  la          parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata. Nel caso in          cui le predette amministrazioni pubbliche non  comunichino,          entro  due  mesi  dalla  relativa  istanza,  le  necessarie          informazioni, la Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.  puo'          procedere alla  ricognizione  sulla  base  delle  eventuali          evidenze a sua disposizione;                   c) le proprie scritture contabili  per  le  risorse          provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti  gia'          erogati,  rivenienti   dai   pagamenti   delle   rate   dei          finanziamenti  ovvero  dalle  estinzioni   anticipate   dei          finanziamenti,  non  costituenti  causa  di  revoca   delle          agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento.                 3-bis. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  3  del          presente articolo e all'art. 1, comma 355, della  legge  30          dicembre 2004, n. 311, la ricognizione  delle  risorse  non          utilizzate effettuata  ai  sensi  del  citato  comma  3  e'          comunicata dalla Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.  alla          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la          programmazione e il coordinamento della politica economica,          al  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  al  Ministero          dell'economia e delle finanze.                 4.  Con  decreti   interministeriali   del   Ministro          dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo          economico sono determinate, sentita  la  Cassa  depositi  e          prestiti, le modalita'  di  utilizzo  e  il  riparto  delle          risorse di cui al comma 3 tra  gli  interventi  destinatari          del Fondo per la crescita sostenibile di cui  all'art.  23,          comma 2 del presente decreto-legge.                 5.  Sono  abrogati  i  commi   361-bis,   361-ter   e          361-quater dell'art. 1 della legge  30  dicembre  2004,  n.          311.                 6. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza          pubblica.»   |  
|   |                               Art. 26 bis          Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi 
   1. L'impresa venditrice della merce  puo'  riconoscere  all'impresa acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei  successivi  acquisti, in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura. L'abbuono  e'  riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuare non  oltre un mese dall'acquisto.  All'impresa  venditrice  che  riutilizza  gli imballaggi usati di cui al periodo precedente ovvero che effettua  la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo  avvio  al riciclo e' riconosciuto un  credito  d'imposta  di  importo  pari  al doppio   dell'importo   degli   abbuoni   riconosciuti    all'impresa acquirente, ancorche' da questa non utilizzati.   2. Il credito d'imposta di cui al  comma  1  e'  riconosciuto  fino all'importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun  beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di  euro  per  l'anno  2020.  Il credito  d'imposta  e'  indicato  nella  dichiarazione  dei   redditi relativa al periodo d'imposta  di  riconoscimento  del  credito,  non concorre alla  formazione  del  reddito  ne'  della  base  imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta  e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non  e'  soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24  dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta e' utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui  sono  stati riutilizzati gli imballaggi ovvero e' stata  effettuata  la  raccolta differenziata  ai  fini  del  successivo  avvio  al   riciclo   degli imballaggi medesimi, per i  quali  e'  stato  riconosciuto  l'abbuono all'impresa acquirente, ancorche' da questa non utilizzato.  Ai  fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24  e'  presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi  a  disposizione dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  il  rifiuto  dell'operazione  di versamento.   3.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni  per l'attuazione dei commi 1  e  2  e  le  modalita'  per  assicurare  il rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.   4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari  a  10  milioni  di euro per l'anno 2021, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo vigente degli articoli 61 e  109,          comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica          n. 917 del 1986:                 «Art. 61 (Interessi  passivi).  -  1.  Gli  interessi          passivi inerenti all'esercizio  d'impresa  sono  deducibili          per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.                 2. La parte di interessi passivi  non  deducibile  ai          sensi del comma 1 del presente  articolo  non  da'  diritto          alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e  b)          del comma 1 dell'art. 15.»                 «Art. 109 (Norme generali sui componenti del  reddito          d'impresa). (Omissis).                 5. Le spese e gli altri componenti  negativi  diversi          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,          contributivi e di utilita' sociale, sono  deducibili  se  e          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a          formare il reddito  o  che  non  vi  concorrono  in  quanto          esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad  attivita'  o          beni produttivi di proventi computabili e  ad  attivita'  o          beni produttivi  di  proventi  non  computabili  in  quanto          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per          la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'ammontare  dei          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  proventi.  Le          plusvalenze di  cui  all'art.  87,  non  rilevano  ai  fini          dell'applicazione del periodo  precedente.  Fermo  restando          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a          prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti  e          bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art.  95,          sono deducibili nella misura del 75 per cento.                 (Omissis).».               - Il testo dell'art. 17 del citato decreto  legislativo          n. 241 del 1997 e' riportato nelle Note all'art. 4-quater.               - Si riporta il testo vigente del comma 53 dell'art.  1          della citata legge n. 244 del 2007:                 «53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche  in  deroga          alle disposizioni previste dalle singole leggi  istitutive,          i  crediti  d'imposta  da  indicare  nel  quadro  RU  della          dichiarazione dei redditi  possono  essere  utilizzati  nel          limite annuale di 250.000 euro.  L'ammontare  eccedente  e'          riportato  in  avanti  anche  oltre  il  limite   temporale          eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'          comunque  compensabile  per  l'intero  importo  residuo   a          partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera          l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente  comma  non  si          applica al credito d'imposta di cui all' art. 1, comma 280,          della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal          presente comma non si applica al credito d'imposta  di  cui          all' art. 1, comma 271, della legge 27  dicembre  2006,  n.          296, a partire dalla data del 1º gennaio 2010.».   |  
|   |                               Art. 26 ter         Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso 
   1. Per l'anno 2020, e' riconosciuto un contributo pari  al  25  per cento del costo di acquisto di:   a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il  75  per cento della loro  composizione,  dal  riciclaggio  di  rifiuti  o  di rottami;   b) compost di qualita' derivante  dal  trattamento  della  frazione organica differenziata dei rifiuti.   2. Alle imprese  e  ai  soggetti  titolari  di  reddito  di  lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo di  cui al medesimo comma 1 e' riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, fino ad un  importo  massimo  annuale  di  euro  10.000  per  ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni  acquistati siano   effettivamente   impiegati   nell'esercizio    dell'attivita' economica  o  professionale  e  non  e'  cumulabile  con  il  credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della  legge  30  dicembre 2018, n. 145.   3. Ai soggetti acquirenti dei beni di cui al comma 1 non  destinati all'esercizio dell'attivita' economica o professionale, il contributo di cui al medesimo comma 1 spetta fino a un importo  massimo  annuale di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di  10 milioni di euro per l'anno 2020.  Il  contributo  e'  anticipato  dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed e'  a  questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo.   4. I crediti d'imposta di cui ai commi 2 e 3:   a) sono  indicati  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa  al periodo d'imposta in cui sono riconosciuti;   b)  non  concorrono  alla  formazione  del  reddito  e  della  base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  e  non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;   c) sono  utilizzabili  esclusivamente  in  compensazione  ai  sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento del credito, senza l'applicazione del limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2007,  n.  244.  Ai fini della  fruizione  dei  crediti  d'imposta,  il  modello  F24  e' presentato esclusivamente attraverso i  servizi  telematici  messi  a disposizione   dall'Agenzia   delle   entrate,   pena   il    rifiuto dell'operazione di versamento.   5. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura  e  le  tipologie  di materie e prodotti oggetto di agevolazione nonche'  i  criteri  e  le modalita' di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3.   6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo vigente del comma 73 dell'art.  1          della citata legge n. 145 del 2018:                 «73. Al fine di  incrementare  il  riciclaggio  delle          plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei  processi          di produzione industriale e della lavorazione di  selezione          e di recupero dei rifiuti  solidi  urbani,  in  alternativa          all'avvio  al  recupero  energetico,  nonche'  al  fine  di          ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il  livello          di  rifiuti  non  riciclabili  derivanti  da  materiali  da          imballaggio, a tutte le  imprese  che  acquistano  prodotti          realizzati  con  materiali   provenienti   dalla   raccolta          differenziata  degli  imballaggi  in  plastica  ovvero  che          acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo          la normativa UNI EN 13432:2002 o  derivati  dalla  raccolta          differenziata della carta e dell'alluminio e' riconosciuto,          per ciascuno degli anni 2019 e 2020, un  credito  d'imposta          nella misura del 36  per  cento  delle  spese  sostenute  e          documentate per i predetti acquisti.".                 (Omissis).».               - Il testo degli articoli 61 e 109, comma 5, del citato          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986  e'          riportato nelle Note all'art. 26-bis.               - Il testo dell'art. 17 del citato decreto  legislativo          n. 241 del 1997 e' riportato nelle Note all'art. 26-bis.               - Il testo del comma 53 dell'art. 1 della citata  legge          n. 244 del 2007 e' riportato nelle Note all'art. 26-bis.   |  
|   |                             Art. 26 quater                         Sostegno alle imprese                 nei processi di sviluppo tecnologico 
   1. Il titolo III del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e' sostituito dal seguente:   "TITOLO III   CONTRATTO DI ESPANSIONE   Art. 41. - (Contratto di espansione). - 1. In via sperimentale  per gli   anni   2019   e   2020,    nell'ambito    dei    processi    di reindustrializzazione  e  riorganizzazione  delle  imprese   con   un organico superiore a 1.000 unita' lavorative che comportano, in tutto o  in  parte,  una  strutturale  modifica  dei   processi   aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico  dell'attivita', nonche'  la  conseguente  esigenza  di   modificare   le   competenze professionali in organico mediante un loro piu' razionale impiego  e, in ogni caso,  prevedendo  l'assunzione  di  nuove  professionalita', l'impresa puo' avviare una procedura  di  consultazione,  secondo  le modalita' e i termini di cui all'articolo 24, finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali  e  con  le  associazioni  sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale  o  con  le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la  rappresentanza sindacale unitaria.   2. Il contratto di cui al comma 1 e' di natura  gestionale  e  deve contenere:   a) il  numero  dei  lavoratori  da  assumere  e  l'indicazione  dei relativi  profili  professionali   compatibili   con   i   piani   di reindustrializzazione o riorganizzazione;   b) la programmazione temporale delle assunzioni;   c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato  dei  contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;   d) relativamente alle professionalita' in  organico,  la  riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il  numero  dei  lavoratori interessati, nonche' il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento previsto dal comma 5.   3. In deroga agli articoli 4 e 22,  l'intervento  straordinario  di integrazione salariale puo'  essere  richiesto  per  un  periodo  non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.   4. Ai fini della stipula del contratto di espansione  il  Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  verifica  il  progetto  di formazione e di riqualificazione nonche' il numero delle assunzioni.   5. Per i lavoratori che si trovino  a  non  piu'  di  60  mesi  dal conseguimento del diritto alla pensione  di  vecchiaia,  che  abbiano maturato il  requisito  minimo  contributivo,  o  anticipata  di  cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori  interessati,  il  datore  di  lavoro riconosce per tutto il periodo e fino  al  raggiungimento  del  primo diritto a pensione,  a  fronte  della  risoluzione  del  rapporto  di lavoro,   un'indennita'   mensile,    ove    spettante    comprensiva dell'indennita' NASpI, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del  rapporto  di lavoro, cosi' come determinato dall'INPS. Qualora il primo diritto  a pensione sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al  conseguimento del  diritto,  con  esclusione  del  periodo   gia'   coperto   dalla contribuzione figurativa a seguito della ris-luzione del rapporto  di lavoro. I benefici di cui al presente comma sono  riconosciuti  entro il limite complessivo di spesa di 4,4  milioni  di  euro  per  l'anno 2019, di 11,9 milioni di euro per l'anno 2020 e  di  6,8  milioni  di euro per l'anno 2021. Se nel corso della procedura di  con-sultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in  via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il  Ministero  del lavoro  e  delle  politiche   sociali   non   puo'   procedere   alla sot-toscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non  puo' prendere in considerazione ulteriori domande di accesso  ai  benefici di cui  al  presente  comma.  L'INPS  provvede  al  monitoraggio  del rispetto del limite di spesa con  le  risorse  umane,  strumentali  e finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  fornendo  i   risultati dell'attivita' di  monitoraggio  al  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.   6. La prestazione di cui al comma  5  del  presente  articolo  puo' essere riconosciuta anche per il tramite dei  fondi  di  solidarieta' bilaterali di cui all'articolo 26  gia'  costituiti  o  in  corso  di costituzione, senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi.   7. Per  i  lavoratori  che  non  si  trovano  nella  condizione  di beneficiare della prestazione prevista dal comma 5 e' consentita  una riduzione oraria cui si  applicano  le  disposizioni  previste  dagli articoli 3 e 6. La riduzione media oraria non puo'  essere  superiore al 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale  o  mensile  dei lavoratori  interessati  al  contratto  di  espansione.  Per  ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione  complessiva  dell'orario  di lavoro puo' essere concordata, ove necessario, fino al 100 per  cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione e' stipulato. I benefici di cui al comma 3 e al presente  comma  sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni  di euro per l'anno 2019 e di 31,8 milioni di euro per  l'anno  2020.  Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma  1  emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto  al predetto limite di spesa, il Mini-stero del lavoro e delle  politiche sociali  non  puo'   procedere   alla   sottoscrizione   dell'accordo governativo e conseguentemente non puo'  prendere  in  considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di  cui  al  comma  3  e  al presente comma. L'INPS provvede  al  monitoraggio  del  rispetto  del limite di spesa con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  fornendo  i   risultati   dell'attivita'   di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  al Ministero dell'economia e delle finanze.   8. L'impresa e' tenuta a presentare un progetto di formazione e  di riqualificazione  che  puo'   intendersi   assolto,   previa   idonea certificazione definita con successivo provvedimento,  anche  qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire  l'insegnamento necessario per il conseguimento di  una  diversa  competenza  tecnica professionale, rispetto  a  quella  cui  e'  adibito  il  lavoratore, utilizzando l'opera del lavoratore in azienda anche mediante la  sola applicazione pratica. Il progetto deve contenere le misure  idonee  a garantire  l'effettivita'  della  formazione  necessarie   per   fare conseguire al prestatore competenze tecniche idonee alla  mansione  a cui sara'  adibito  il  lavoratore.  Ai  lavoratori  individuati  nel presente comma si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni previste dall'articolo 24-bis. Il progetto, che e'  parte  integrante del contratto di espansione, descrive  i  contenuti  formativi  e  le modalita'   attuative,   il   numero   complessivo   dei   lavoratori interessati,  il  numero  delle  ore  di  formazione,  le  competenze tecniche professionali iniziali e finali, e' distinto per categorie e garantisce le previsioni stabilite dall'articolo 1, comma 1,  lettera f), del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016.   9. Gli accordi stipulati ai  sensi  del  comma  5  e  l'elenco  dei lavoratori che accettano l'indennita', ai fini della loro  efficacia, devono essere depositati secondo le modalita' stabilite  dal  decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  25  marzo  2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016. Per  i lavoratori individuati nel periodo precedente, le leggi e  gli  altri atti aventi forza di legge non possono  in  ogni  caso  modificare  i requisiti per conseguire  il  diritto  al  trattamento  pensionistico vigenti al momento dell'adesione alle procedure previste dal comma 5.   10. Il contratto di espansione e'  compatibile  con  l'utilizzo  di altri strumenti previsti dal presente decreto  legislativo,  compreso quanto disposto dall'articolo 7 del decreto  del  Sottosegretario  di Stato al lavoro, alla salute e alle politiche sociali n. 46448 del 10 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3  agosto 2009, come modificato dal decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle politiche  sociali  10  ottobre  2014,  pubblicato   nella   Gazzetta Ufficiale n. 214 dell'11 novembre 2014.   2. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n. 307, e' incrementato di 0,8 milioni di euro per l'anno 2022,  di  3,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 13,8 milioni di euro  per  l'anno 2024, di 33,6 milioni di euro per l'anno  2025,  di  45  milioni  per l'anno 2026 e di 38 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.   3. Agli oneri derivanti dai commi 3, 5 e  7  dell'articolo  41  del decreto legislativo 14 novembre 2015, n.  148,  come  sostituito  dal comma 1 del presente articolo,  nonche'  dal  comma  2  del  presente articolo si provvede:   a)  quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,   mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui all'articolo 1, comma 258, terzo periodo,  della  legge  30  dicembre 2018, n. 145;   b) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;   c)  quanto  a  3,3  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al medesimo Ministero;   d) quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e  2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;   e) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2020, a  1,5  milioni  di euro per l'anno 2021, a 0,8 milioni di euro per l'anno  2022,  a  3,8 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,8 milioni di  euro  per  l'anno 2024, a 33,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 45  milioni  di  euro per l'anno 2026 e a 38 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.   4. I contratti di  solidarieta'  espansiva  sottoscritti  ai  sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  148, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore  della  legge di conversione del  presente  decreto,  e  le  relative  agevolazioni continuano a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza.".  
           Riferimenti normativi 
               -  Il  testo  del  comma  5  dell'art.  10  del  citato          decreto-legge   n.   282   del   2004,   convertito,    con          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'          riportato nelle Note all'art. 3-sexies.               - Si riporta il testo vigente del comma 258 dell'art. 1          della citata legge n. 145 del 2018:                 «258.  Nell'ambito  del  Fondo   da   ripartire   per          l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui al  comma          255, un importo fino a 467,2 milioni  di  euro  per  l'anno          2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020 e' destinato          ai centri per l'impiego di  cui  all'art.  18  del  decreto          legislativo 14 settembre 2015, n. 150,  al  fine  del  loro          potenziamento, anche infrastrutturale. Per il funzionamento          dell'ANPAL Servizi Spa e' destinato un contributo pari a 10          milioni di euro per  l'anno  2019.  A  decorrere  dall'anno          2019, le regioni e le province autonome, le agenzie  e  gli          enti regionali, o le province e le citta' metropolitane  se          delegate all'esercizio delle funzioni con  legge  regionale          ai sensi dell'art. 1, comma 795, della  legge  27  dicembre          2017, n. 205, sono autorizzati  ad  assumere,  con  aumento          della rispettiva dotazione  organica,  fino  a  complessive          4.000 unita'  di  personale  da  destinare  ai  centri  per          l'impiego.  Agli  oneri  derivanti  dal  reclutamento   del          predetto contingente di personale, pari a  120  milioni  di          euro per l'anno 2019 e  a  160  milioni  di  euro  annui  a          decorrere   dall'anno   2020,    si    provvede    mediante          corrispondente  riduzione  del  Fondo  da   ripartire   per          l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui al  comma          255. Le predette assunzioni non rilevano in relazione  alle          capacita'  assunzionali  di  cui  all'art.  3,  commi  5  e          seguenti,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,   n.   90,          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,          n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e  seguenti          dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in ordine          al  trattamento  accessorio   trova   applicazione   quanto          previsto  dall'art.  11,   comma   1,   lettera   b),   del          decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.  135,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 11  febbraio  2019,  n.  12.  Le          procedure relative alle assunzioni  di  cui  al  precedente          periodo sono effettuate in deroga all'art. 30, comma 2-bis,          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con  decreto          del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  previa          intesa in sede di Conferenza unificata di  cui  all'art.  8          del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono          stabilite  le  modalita'  di  ripartizione  delle  suddette          risorse tra le regioni interessate.».   |  
|   |                                 Art. 27                Societa' di investimento semplice - SIS 
   1. All'articolo 1, comma 1, del  decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera i-ter) e' inserita la seguente:     «i-quater)  societa'  di  investimento  semplice  (SiS):  il  FIA italiano costituito in forma di Sicaf che  gestisce  direttamente  il proprio patrimonio e che rispetta tutte le seguenti condizioni:       1) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni;       2)  ha  per  oggetto  esclusivo  l'investimento   diretto   del patrimonio raccolto in PMI non quotate su  mercati  regolamentati  di cui all'articolo  2  paragrafo  1,  lettera  f),  primo  alinea,  del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 che si  trovano  nella  fase  di  sperimentazione,  di costituzione  e  di  avvio  dell'attivita',  in  deroga  all'articolo 35-bis, comma 1, lettera f);       3) non ricorre alla leva finanziaria;       4) dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile, in deroga all'articolo  35-bis, comma 1, lettera c).».   2. All'articolo 35-undecies del  decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:     «1-bis.  Le  SiS  non   applicano   le   disposizioni   attuative dell'articolo 6, commi 1,  2  e  2-bis).  Il  sistema  di  governo  e controllo e' adeguato per assicurare  la  sana  e  prudente  gestione delle SiS e l'osservanza delle disposizioni loro applicabili. Le  SiS stipulano un'assicurazione sulla responsabilita' civile professionale adeguata ai rischi derivanti dall'attivita' svolta. Le SiS  applicano le   disposizioni   dettate    dalla    Consob    in    materia    di commercializzazione di OICR.     1-ter. In deroga all'articolo 35-bis,  comma  1,  lettera  e),  i titolari  di  partecipazioni  indicati  all'articolo  15,  comma   1, rispettano i soli requisiti di  onorabilita'  previsti  dall'articolo 14. In deroga all'articolo 35-bis, comma 5, la denominazione  sociale della SiS contiene l'indicazione di societa' di investimento semplice per azioni a capitale fisso.     1-quater. I soggetti che  controllano  una  SiS,  i  soggetti  da questi direttamente  o  indirettamente  controllati  o  controllanti, ovvero sottoposti  a  comune  controllo  anche  in  virtu'  di  patti parasociali o vincoli contrattuali ai sensi  dell'articolo  2359  del codice  civile,  nonche'  i  soggetti  che   svolgono   funzioni   di amministrazione, direzione e controllo presso una o piu' SiS  possono procedere alla costituzione di una  o  piu'  SiS,  nel  rispetto  del limite complessivo di euro 25 milioni.».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo vigente del comma 1  dell'art.  1          del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58  (Testo          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6          febbraio 1996,  n.  52),  come  modificato  dalla  presente          legge:                 «Art. 1 (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto          legislativo si intendono per:                   a) "legge fallimentare": il regio decreto 16  marzo          1942, n. 267 e successive modificazioni;                   b)  "Testo  Unico  bancario"  (T.U.  bancario):  il          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e  successive          modificazioni;                   c)  "CONSOB":  la  Commissione  nazionale  per   le          societa' e la borsa;                   c-bis) "COVIP": la  Commissione  di  vigilanza  sui          fondi pensione;                   d)  'IVASS':  L'Istituto  per  la  Vigilanza  sulle          Assicurazioni;                   d-bis) "SEVIF": il  Sistema  europeo  di  vigilanza          finanziaria composto dalle seguenti parti:                     1) "ABE": Autorita' bancaria  europea,  istituita          con regolamento (UE) n. 1093/2010;                     2) "AEAP": Autorita' europea delle  assicurazioni          e delle pensioni aziendali e professionali,  istituita  con          regolamento (UE) n. 1094/2010;                     3) "AESFEM": Autorita'  europea  degli  strumenti          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.          1095/2010;                     4) "Comitato congiunto":  il  Comitato  congiunto          delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54          del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE)  n.          1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;                     5)  "CERS":  Comitato  europeo  per  il   rischio          sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;                     6) "Autorita' di vigilanza degli  Stati  membri":          le autorita' competenti o di vigilanza degli  Stati  membri          specificate negli  atti  dell'Unione  di  cui  all'art.  1,          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.          1095/2010;                   d-ter) "UE": l'Unione europea;                   d-quater) "impresa di investimento":  l'impresa  la          cui occupazione o attivita' abituale consiste nel  prestare          uno  o  piu'  servizi   di   investimento   a   terzi   e/o          nell'effettuare una o  piu'  attivita'  di  investimento  a          titolo professionale;                   d-quinquies)  "banca":  la  banca   come   definita          dall'art. 1, comma 1, lettera b), del Testo unico bancario;                   d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE":          la banca avente sede legale e amministrazione  centrale  in          un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;                   e) "societa' di intermediazione  mobiliare"  (Sim):          l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica          con sede legale e direzione  generale  in  Italia,  diversa          dalle  banche  e  dagli  intermediari  finanziari  iscritti          nell'albo  previsto  dall'art.  106  del   T.U.   bancario,          autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento;                   f) "impresa di investimento dell'Unione europea"  o          "impresa di investimento UE":  l'impresa  di  investimento,          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione          generale in un medesimo Stato dell'Unione europea,  diverso          dall'Italia;                   g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che  non  ha          la propria sede legale  o  direzione  generale  nell'Unione          europea, la cui attivita' e'  corrispondente  a  quella  di          un'impresa di investimento UE o di una banca UE che  presta          servizi o attivita' di investimento;                   h);                   i) 'societa' di investimento a capitale  variabile'          (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa'  per          azioni a capitale variabile con  sede  legale  e  direzione          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante          l'offerta di proprie azioni;                   i-bis) 'societa' di investimento a capitale  fisso'          (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa'  per          azioni  a  capitale  fisso  con  sede  legale  e  direzione          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante          l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari          partecipativi;                   i-ter)  "personale":  i  dipendenti  e  coloro  che          comunque operano sulla base di rapporti che ne  determinano          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma          diversa dal rapporto di lavoro subordinato;                   i-quater) societa' di investimento semplice  (SiS):          il FIA italiano costituito in forma di Sicaf  che  gestisce          direttamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte  le          seguenti condizioni:                 1) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni;                 2) ha per oggetto  esclusivo  l'investimento  diretto          del patrimonio raccolto  in  PMI  non  quotate  su  mercati          regolamentati di cui all'art. 2 paragrafo  1,  lettera  f),          primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento          europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 che  si  trovano          nella fase di sperimentazione, di costituzione e  di  avvio          dell'attivita', in deroga all'art. 35-bis, comma 1, lettera          f);                 3) non ricorre alla leva finanziaria;                 4) dispone di  un  capitale  sociale  almeno  pari  a          quello previsto dall'art. 2327 del codice civile, in deroga          all'art. 35-bis, comma 1, lettera c);                 j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr  costituito          in  forma  di  patrimonio  autonomo,  suddiviso  in  quote,          istituito e gestito da un gestore;                 k)  'Organismo   di   investimento   collettivo   del          risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione          del servizio di gestione collettiva del risparmio,  il  cui          patrimonio e' raccolto tra una  pluralita'  di  investitori          mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito          in monte nell'interesse degli investitori  e  in  autonomia          dai medesimi nonche'  investito  in  strumenti  finanziari,          crediti, inclusi  quelli  erogati,  a  favore  di  soggetti          diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,          partecipazioni o altri beni mobili o immobili,  in  base  a          una politica di investimento predeterminata;                 k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno          il diritto di chiedere il rimborso delle quote o  azioni  a          valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita'  e          con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto  e          dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;                 k-ter)  'Oicr  chiuso':  l'Oicr  diverso  da   quello          aperto;                 l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento, le          Sicav e le Sicaf;                 m) 'Organismi di investimento  collettivo  in  valori          mobiliari italiani' (OICVM italiani): il  fondo  comune  di          investimento  e  la   Sicav   rientranti   nell'ambito   di          applicazione della direttiva 2009/65/CE;                 m-bis)  'Organismi  di  investimento  collettivo   in          valori  mobiliari  UE'  (OICVM  UE):  gli  Oicr  rientranti          nell'ambito di  applicazione  della  direttiva  2009/65/CE,          costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;                 m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano): il          fondo  comune  di  investimento,  la  Sicav  e   la   Sicaf          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva          2011/61/UE;                 m-quater) 'FIA italiano riservato': il  FIA  italiano          la  cui   partecipazione   e'   riservata   a   investitori          professionali e alle categorie di  investitori  individuate          dal regolamento di cui all'art. 39;                 m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli  Oicr          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato   dell'UE   diverso          dall'Italia;                 m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)': gli          Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato  non   appartenente          all'UE;                 m-septies) 'fondo europeo  per  il  venture  capital'          (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del          regolamento (UE) n. 345/2013;                 m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale'          (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione  del          regolamento (UE) n. 346/2013;                 m-octies.1) 'fondo di investimento  europeo  a  lungo          termine"  (ELTIF):   l'Oicr   rientrante   nell'ambito   di          applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760;                 m-novies)  'Oicr  feeder':  l'Oicr  che  investe   le          proprie attivita'  totalmente  o  in  prevalenza  nell'Oicr          master;                 m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o  piu'          Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le  proprie          attivita';                 m-undecies) 'clienti  professionali'  o  'investitori          professionali': i clienti professionali ai sensi  dell'art.          6, commi 2-quinquies e 2-sexies;                 m-undecies.1) 'Business  Angel':  gli  investitori  a          supporto dell'innovazione che hanno  investito  in  maniera          diretta o indiretta una somma pari ad  almeno  euro  40.000          nell'ultimo triennio;                 m-duodecies) "clienti al dettaglio o  investitori  al          dettaglio": i  clienti  o  gli  investitori  che  non  sono          clienti professionali o investitori professionali;                 n) 'gestione collettiva del risparmio':  il  servizio          che si realizza  attraverso  la  gestione  di  Oicr  e  dei          relativi rischi;                 o) "societa' di gestione  del  risparmio"  (SGR):  la          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione          collettiva del risparmio;                 o-bis)  'societa'  di  gestione  UE':   la   societa'          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2009/65/CE  in  uno          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'          di gestione di uno o piu' OICVM;                 p) 'gestore  di  FIA  UE'  (GEFIA  UE):  la  societa'          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE  in  uno          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'          di gestione di uno o piu' FIA;                 q) 'gestore  di  FIA  non  UE'  (GEFIA  non  UE):  la          societa' autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE          con sede legale in uno Stato non appartenente  all'UE,  che          esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;                 q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav  e  la  Sicaf  che          gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa'  di          gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE,  il  gestore  di          EuVECA, il gestore di EuSEF e il gestore di ELTIF;                 q-ter) 'depositario di Oicr': il soggetto autorizzato          nel paese di origine dell'Oicr ad  assumere  l'incarico  di          depositario;                 q-quater) 'depositario dell'Oicr master  o  dell'Oicr          feeder': il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder          ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder e' un  Oicr  UE  o          non UE, il soggetto autorizzato nello Stato  di  origine  a          svolgere i compiti di depositario;                 q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le  quote  dei          fondi comuni di investimento,  le  azioni  di  Sicav  e  le          azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf;                 r)  "soggetti  abilitati":  le  Sim,  le  imprese  di          investimento UE con succursale in  Italia,  le  imprese  di          paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le  societa'  di          gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i          GEFIA  UE  con  succursale  in  Italia,  i  GEFIA  non   UE          autorizzati in Italia, i GEFIA non UE  autorizzati  in  uno          Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,          nonche'  gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo          previsto  dall'art.  106  del  T.U.  bancario,  le   banche          italiane  e  le  banche  UE  con   succursale   in   Italia          autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita'  di          investimento;                 r-bis) "Stato di origine della societa'  di  gestione          armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione          UE ha la propria sede legale e direzione generale;                 r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in          cui l'OICR e' stato costituito;                 r-ter.1)  "indice  di  riferimento"  o   "benchmark":          l'indice di cui all'art. 3,  paragrafo  1,  punto  3),  del          regolamento (UE) 2016/1011;                 r-ter.2) "amministratore di indici  di  riferimento":          la persona fisica o giuridica di cui all'art. 3,  paragrafo          1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011;                 r-quater) 'rating del credito': un parere relativo al          merito  creditizio  di  un'entita',  cosi'  come   definito          dall'art. 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento  (CE)          n. 1060/2009;                 r-quinquies) 'agenzia di  rating  del  credito':  una          persona giuridica la cui attivita' include  l'emissione  di          rating del credito a livello professionale;                 s) "servizi  ammessi  al  mutuo  riconoscimento":  le          attivita'  e  i  servizi  elencati  nelle  sezioni  A  e  B          dell'Allegato I  al  presente  decreto,  autorizzati  nello          Stato dell'UE di origine;                 t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni          comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e  con          qualsiasi  mezzo,  che  presenti  sufficienti  informazioni          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti          abilitati;                 u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari  e          ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non          costituiscono prodotti  finanziari  i  depositi  bancari  o          postali non rappresentati da strumenti finanziari;                 v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio":  ogni          offerta, invito a  offrire  o  messaggio  promozionale,  in          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiore  a  quelli          indicati nel regolamento previsto dall'art. 100,  comma  1,          lettere b)  e  c);  non  costituisce  offerta  pubblica  di          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi          dalle banche centrali degli Stati comunitari;                 w)  "emittenti  quotati":  i  soggetti,  italiani   o          esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti  finanziari          quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel  caso  di          ricevute  di  deposito  ammesse  alle  negoziazioni  in  un          mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente          dei valori  mobiliari  rappresentati,  anche  qualora  tali          valori non sono ammessi alla  negoziazione  in  un  mercato          regolamentato;                 w-bis)   soggetti   abilitati   alla    distribuzione          assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti  nella          sezione  d)   del   registro   unico   degli   intermediari          assicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo n.          209 del  2005,  i  soggetti  dell'Unione  europea  iscritti          nell'elenco annesso di cui all'art. 116-quinquies, comma 5,          del decreto legislativo n. 209 del 2005, quali  le  banche,          le societa' di intermediazione mobiliare e  le  imprese  di          investimento, anche quando operano con i  collaboratori  di          cui alla sezione E del registro  unico  degli  intermediari          assicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo n.          209 del 2005;                 w-bis.1) «prodotto di  investimento  al  dettaglio  e          assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi          all'art. 4, numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/2014;                 w-bis.2)  «prodotto   d'investimento   al   dettaglio          preassemblato» o «PRIP»: un investimento ai sensi dell'art.          4, numero 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014;                 w-bis.3) «prodotto di investimento assicurativo»:  un          prodotto ai sensi dell'art. 4, numero 2),  del  regolamento          (UE) n. 1286/2014.  Tale  definizione  non  include:  1)  i          prodotti assicurativi  non  vita  elencati  all'allegato  I          della direttiva 2009/138/CE; 2)  i  contratti  assicurativi          vita, qualora le prestazioni previste dal  contratto  siano          dovute soltanto in caso di decesso o per incapacita' dovuta          a  lesione,  malattia  o   disabilita';   3)   i   prodotti          pensionistici che, ai sensi  del  diritto  nazionale,  sono          riconosciuti come  aventi  lo  scopo  precipuo  di  offrire          all'investitore  un  reddito  durante  la  pensione  e  che          consentono  all'investitore  di   godere   di   determinati          vantaggi;   4)   i   regimi   pensionistici   aziendali   o          professionali  ufficialmente  riconosciuti  che   rientrano          nell'ambito di applicazione della  direttiva  2003/41/CE  o          della  direttiva  2009/138/CE;  5)   i   singoli   prodotti          pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede  un          contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali  il          lavoratore o il datore di  lavoro  non  puo'  scegliere  il          fornitore o il prodotto pensionistico;                 w-bis.4)  «ideatore  di  prodotti  d'investimento  al          dettaglio preassemblati  e  assicurativi»  o  «ideatore  di          PRIIP»: un soggetto di  cui  all'art.  4,  numero  4),  del          regolamento (UE) n. 1286/2014;                 w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un soggetto di          cui  all'art.  4,  numero  5),  del  regolamento  (UE)   n.          1286/2014;                 w-bis.6) «investitore  al  dettaglio  in  PRIIP»:  un          cliente ai sensi dell'art. 4, numero  6),  del  regolamento          (UE) n. 1286/2014;                 w-bis.7)  "gestore  del  mercato":  il  soggetto  che          gestisce  e/o  amministra   l'attivita'   di   un   mercato          regolamentato   e   puo'   coincidere   con   il    mercato          regolamentato stesso;                 w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale          amministrato e/o gestito da un  gestore  del  mercato,  che          consente o facilita l'incontro, al suo interno  e  in  base          alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di          acquisto  e  di  vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti          finanziari, in modo da dare luogo a  contratti  relativi  a          strumenti    finanziari    ammessi    alla     negoziazione          conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e'          autorizzato e funziona regolarmente  e  conformemente  alla          parte III;                 w-quater) "emittenti  quotati  aventi  l'Italia  come          Stato membro d'origine":                   1) gli emittenti azioni ammesse  alle  negoziazioni          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;                   2)  gli  emittenti  titoli  di  debito  di   valore          nominale  unitario  inferiore  ad  euro  mille,  o   valore          corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;                   3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai  numeri          1) e 2), aventi sede legale in uno Stato  non  appartenente          all'Unione europea, che hanno scelto  l'Italia  come  Stato          membro d'origine tra gli  Stati  membri  in  cui  i  propri          valori mobiliari  sono  ammessi  alla  negoziazione  in  un          mercato  regolamentato.  La  scelta  dello   Stato   membro          d'origine resta valida salvo che l'emittente  abbia  scelto          un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero  4-bis)          e abbia comunicato tale scelta;                   4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli          di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o  i          cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni  in  un          mercato regolamentato italiano, che hanno  scelto  l'Italia          come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere  un          solo Stato membro d'origine. La  scelta  resta  valida  per          almeno tre anni, salvo il caso in cui  i  valori  mobiliari          dell'emittente non sono piu' ammessi alla  negoziazione  in          alcun mercato regolamentato dell'Unione  europea,  o  salvo          che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di          cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera;                   4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui          valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in          un mercato regolamentato dello Stato membro  d'origine,  ma          sono  stati  ammessi  alla  negoziazione  in   un   mercato          regolamentato italiano o di altri Stati membri  e,  se  del          caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno  scelto          l'Italia come nuovo Stato membro d'origine;                 w-quater.1) "PMI": fermo  quanto  previsto  da  altre          disposizioni  di  legge,  le  piccole  e   medie   imprese,          emittenti  azioni   quotate,   il   cui   fatturato   anche          anteriormente  all'ammissione   alla   negoziazione   delle          proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero          che abbiano una capitalizzazione di  mercato  inferiore  ai          500 milioni di euro. Non si considerano PMI  gli  emittenti          azioni quotate che abbiano  superato  entrambi  i  predetti          limiti per tre anni consecutivi. La Consob  stabilisce  con          regolamento  le  disposizioni  attuative   della   presente          lettera, incluse le modalita' informative cui  sono  tenuti          tali  emittenti  in  relazione  all'acquisto  ovvero   alla          perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base  delle          informazioni  fornite  dagli  emittenti  pubblica  l'elenco          delle PMI tramite il proprio sito internet;                 w-quinquies)  "controparti  centrali":   i   soggetti          indicati nell'art. 2, punto 1),  del  regolamento  (UE)  n.          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4          luglio 2012, concernente gli  strumenti  derivati  OTC,  le          controparti  centrali  e  i   repertori   di   dati   sulle          negoziazioni;                 w-sexies)   "provvedimenti   di    risanamento":    i          provvedimenti con cui sono disposte:                   1)  l'amministrazione  straordinaria,  nonche'   le          misure adottate nel suo ambito;                   2) le misure adottate ai sensi dell'art. 60-bis.4;                   3) le misure,  equivalenti  a  quelle  indicate  ai          punti  1  e  2,  adottate  da  autorita'  di  altri   Stati          dell'Unione europea;                 w-septies)   "depositari   centrali   di   titoli   o          depositari centrali":  i  soggetti  indicati  nell'art.  2,          paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  luglio  2014,          relativo   al   miglioramento   del   regolamento    titoli          nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli,                 (Omissis).».               - Si riporta il testo dell'art. 35-undecies del  citato          decreto legislativo n. 58 del 1998, come  modificato  dalla          presente legge:                 «Art. 35-undecies (Deroghe per i GEFIA  italiani).  -          1. Per le finalita' indicate  dall'art.  6,  comma  01,  la          Banca d'Italia e la Consob,  nell'ambito  delle  rispettive          competenze, possono  esentare  i  gestori  autorizzati  che          gestiscono FIA italiani riservati il cui valore totale  dei          beni gestiti non supera 100  milioni  di  euro  ovvero  500          milioni se gli Oicr gestiti non  fanno  ricorso  alla  leva          finanziaria e non consentono agli investitori di esercitare          il diritto di  rimborso  per  5  anni  dopo  l'investimento          iniziale, dall'applicazione  delle  disposizioni  attuative          dell'art. 6, commi 1, 2 e 2-bis.                 1-bis. Le SiS non applicano le disposizioni attuative          dell'art. 6, commi 1, 2 e 2-bis). Il sistema di  governo  e          controllo e' adeguato per assicurare  la  sana  e  prudente          gestione delle SiS e l'osservanza delle  disposizioni  loro          applicabili.  Le  SiS  stipulano   un'assicurazione   sulla          responsabilita' civile  professionale  adeguata  ai  rischi          derivanti  dall'attivita'  svolta.  Le  SiS  applicano   le          disposizioni   dettate   dalla   Consob   in   materia   di          commercializzazione di OICR.                 1-ter. In deroga all'art. 35-bis,  comma  1,  lettera          e), i titolari  di  partecipazioni  indicati  all'art.  15,          comma  1,  rispettano  i  soli  requisiti  di  onorabilita'          previsti dall'art. 14. In deroga all'art. 35-bis, comma  5,          la denominazione sociale della SiS  contiene  l'indicazione          di societa' di investimento semplice per azioni a  capitale          fisso.               1-quater.  I  soggetti  che  controllano  una  SiS,   i          soggetti   da   questi   direttamente   o    indirettamente          controllati o  controllanti,  ovvero  sottoposti  a  comune          controllo anche in virtu' di patti  parasociali  o  vincoli          contrattuali ai sensi dell'art.  2359  del  codice  civile,          nonche'   i   soggetti    che    svolgono    funzioni    di          amministrazione, direzione e controllo presso  una  o  piu'          SiS possono procedere alla costituzione di una o piu'  SiS,          nel rispetto del limite complessivo di euro 25 milioni.».   |  
|   |                                 Art. 28                  Semplificazioni per la definizione             dei patti territoriali e dei contratti d'area 
   1. Per  la  definitiva  chiusura  dei  procedimenti  relativi  alle agevolazioni  concesse  nell'ambito  dei  patti  territoriali  e  dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d)  e  f), della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  le  imprese  beneficiarie presentano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e  47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti in particolare l'ultimazione dell'intervento  agevolato  e le spese sostenute per la realizzazione  dello  stesso.  I  contenuti specifici, i termini, le modalita' e gli schemi per la  presentazione delle  predette  dichiarazioni  sono  individuati  con  decreto   del Ministro dello sviluppo economico da emanare  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  L'erogazione degli importi spettanti e'  autorizzata  sulla  base  delle  predette dichiarazioni nei limiti del contributo concesso e delle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 9-ter,  del  decreto-legge  6  dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla  legge  22  dicembre 2011, n. 214. Sono fatti salvi i  provvedimenti  adottati  fino  alla data di emanazione del decreto di cui al  secondo  periodo  ai  sensi della normativa previgente.  Per  l'insieme  delle  imprese  che  non presentano  le  dichiarazioni  sostitutive  sopra   indicate,   entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto,  il Ministero dello sviluppo economico accerta la decadenza dai  benefici con  provvedimento  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, con salvezza degli importi  gia'  erogati  sulla base dei costi e delle spese sostenute.   2. Il Ministero dello sviluppo economico, anche per il tramite  del nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie  della Guardia  di  finanza,  ai  sensi  dell'articolo  25,  comma  1,   del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, effettua  controlli  e  ispezioni, anche a campione,  sugli  interventi  agevolati  volti  a  verificare l'attuazione degli interventi medesimi nonche' la  veridicita'  delle dichiarazioni  sostitutive  presentate  ai  sensi  del  comma  1.  Il predetto Ministero redige entro il 31 dicembre di  ciascun  anno  una relazione di  sintesi  annuale  circa  gli  esiti  dei  controlli  da pubblicare  sul  sito  istituzionale.  Agli  oneri  per  i  precitati controlli ed ispezioni si provvede, nel limite massimo  di  500  mila euro,  a  valere  sulle  risorse  residue   disponibili   dei   patti territoriali. Eventuali irregolarita' emerse nell'ambito dei predetti controlli comportano la revoca del contributo erogato e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai  sensi  della  legge  24 novembre 1981, n. 689, consistente nel  pagamento  di  una  somma  in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.   3. Fatti salvi gli impegni gia' assunti  in  favore  delle  imprese beneficiarie ovvero relativi  alle  rimodulazioni  gia'  autorizzate, nonche' le risorse necessarie per la  copertura  degli  oneri  per  i controlli e le ispezioni, le risorse residue dei patti  territoriali, ove  non  costituiscano  residui  perenti,  sono  utilizzate  per  il finanziamento  di  progetti   volti   allo   sviluppo   del   tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante  la  sperimentazione  di servizi innovativi a supporto delle imprese. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano, sono stabiliti i criteri per la ripartizione e il trasferimento delle predette  risorse,  nonche'  la  disciplina  per   l'attuazione   dei precitati progetti, anche valorizzando modelli gestionali  efficienti e pregresse esperienze positive dei  soggetti  che  hanno  dimostrato capacita'  operativa  di  carattere  continuativo  nell'ambito  della gestione dei Patti territoriali.   4. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 12,75 milioni  di  euro  per l'anno 2019, a 29,75 milioni di euro per l'anno 2020 e a  10  milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022  al  2025,  si  provvede  ai sensi dell'articolo 50.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo vigente del comma 203 dell'art. 2          della citata legge n. 662 del 1996:                 «203.   Gli   interventi    che    coinvolgono    una          molteplicita' di soggetti pubblici e privati  ed  implicano          decisioni istituzionali  e  risorse  finanziarie  a  carico          delle amministrazioni statali, regionali e  delle  province          autonome nonche' degli enti locali possono essere  regolati          sulla base di accordi cosi' definiti:                   a)   "Programmazione    negoziata",    come    tale          intendendosi la regolamentazione  concordata  tra  soggetti          pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o          le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi          diversi, riferiti ad un'unica finalita'  di  sviluppo,  che          richiedono una valutazione complessiva delle  attivita'  di          competenza;                   b) "Intesa istituzionale di programma",  come  tale          intendendosi  l'accordo   tra   amministrazione   centrale,          regionale o delle province autonome con cui  tali  soggetti          si impegnano a collaborare sulla base di  una  ricognizione          programmatica delle risorse  finanziarie  disponibili,  dei          soggetti  interessati  e  delle  procedure   amministrative          occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di          interventi d'interesse comune o  funzionalmente  collegati.          La gestione finanziaria degli interventi per  i  quali  sia          necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,          nonche'  di  queste  ed  altre  amministrazioni,  enti   ed          organismi pubblici, anche operanti in regime  privatistico,          puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita'  previste          dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica  20          aprile 1994, n. 367;                   c)  "Accordo  di  programma  quadro",   come   tale          intendendosi l'accordo con enti locali  ed  altri  soggetti          pubblici e privati promosso dagli  organismi  di  cui  alla          lettera b), in attuazione di una  intesa  istituzionale  di          programma per la definizione di un programma  esecutivo  di          interventi di interesse comune o funzionalmente  collegati.          L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1)  le          attivita' e gli interventi da realizzare,  con  i  relativi          tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per          gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti  responsabili          dell'attuazione delle singole attivita' ed  interventi;  3)          gli eventuali accordi di programma ai  sensi  dell'art.  27          della  legge  8  giugno  1990,  n.  142;  4)  le  eventuali          conferenze  di  servizi  o   convenzioni   necessarie   per          l'attuazione  dell'accordo;  5)  gli  impegni  di   ciascun          soggetto,  nonche'  del  soggetto  cui   competono   poteri          sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze;  6)          i procedimenti di conciliazione o definizione di  conflitti          tra i soggetti  partecipanti  all'accordo;  7)  le  risorse          finanziarie  occorrenti  per  le   diverse   tipologie   di          intervento, a valere sugli stanziamenti  pubblici  o  anche          reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure  ed          i soggetti responsabili per il monitoraggio e  la  verifica          dei risultati. L'accordo di programma quadro e'  vincolante          per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli  sugli          atti e  sulle  attivita'  posti  in  essere  in  attuazione          dell'accordo  di  programma  quadro  sono  in   ogni   caso          successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),          gli atti di esecuzione  dell'accordo  di  programma  quadro          possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione  e          contabilita',    salve    restando    le    esigenze     di          concorrenzialita'  e  trasparenza  e  nel  rispetto   della          normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente  e          di valutazione di impatto  ambientale.  Limitatamente  alle          predette  aree  di  cui  alla  lettera  f),  determinazioni          congiunte  adottate  dai  soggetti   pubblici   interessati          territorialmente e per competenza istituzionale in  materia          urbanistica possono comportare gli  effetti  di  variazione          degli strumenti urbanistici  gia'  previsti  dall'art.  27,          commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;                   d) "Patto  territoriale",  come  tale  intendendosi          l'accordo, promosso da enti locali,  parti  sociali,  o  da          altri soggetti pubblici o privati con i  contenuti  di  cui          alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di          interventi  caratterizzato  da   specifici   obiettivi   di          promozione dello sviluppo locale;                   e);                   f).».               - Si riporta il testo vigente degli articoli  46  e  47          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre          2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative  e          regolamentari in materia di documentazione amministrativa):                 «Art.    46     (Dichiarazioni     sostitutive     di          certificazioni). - 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni,          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e          fatti:                   a) data e il luogo di nascita;                   b) residenza;                   c) cittadinanza;                   d) godimento dei diritti civili e politici;                   e) stato  di  celibe,  coniugato,  vedovo  o  stato          libero;                   f) stato di famiglia;                   g) esistenza in vita;                   h)  nascita  del  figlio,  decesso   del   coniuge,          dell'ascendente o discendente;                   i)  iscrizione  in  albi,  in  elenchi  tenuti   da          pubbliche amministrazioni;                   l) appartenenza a ordini professionali;                   m) titolo di studio, esami sostenuti;                   n) qualifica  professionale  posseduta,  titolo  di          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di          aggiornamento e di qualificazione tecnica;                   o) situazione reddituale o economica anche ai  fini          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti          da leggi speciali;                   p) assolvimento di specifici obblighi  contributivi          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;                   q) possesso e  numero  del  codice  fiscale,  della          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio          dell'anagrafe tributaria;                   r) stato di disoccupazione;                   s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;                   t) qualita' di studente;                   u) qualita' di  legale  rappresentante  di  persone          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;                   v)  iscrizione  presso  associazioni  o  formazioni          sociali di qualsiasi tipo;                   z) tutte  le  situazioni  relative  all'adempimento          degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate  nel          foglio matricolare dello stato di servizio;                   aa) di non aver riportato condanne penali e di  non          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi          della vigente normativa;                   bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto          a procedimenti penali;                   bb-bis)  di  non  essere  l'ente  destinatario   di          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,          n. 231;                   cc) qualita' di vivenza a carico;                   dd)   tutti   i   dati   a    diretta    conoscenza          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;                   ee) di non trovarsi in stato di liquidazione  o  di          fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.»                 «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'          di cui all'art. 38.                 2. La dichiarazione resa nell'interesse  proprio  del          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia          diretta conoscenza.                 3. Fatte salve le  eccezioni  espressamente  previste          per legge, nei rapporti con la pubblica  amministrazione  e          con i concessionari di pubblici servizi, tutti  gli  stati,          le qualita' personali e i fatti non espressamente  indicati          nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato  mediante  la          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R)                 4.  Salvo  il  caso   in   cui   la   legge   preveda          espressamente che  la  denuncia  all'Autorita'  di  Polizia          Giudiziaria  e'  presupposto  necessario  per  attivare  il          procedimento amministrativo di rilascio  del  duplicato  di          documenti di riconoscimento o comunque attestanti  stati  e          qualita' personali  dell'interessato,  lo  smarrimento  dei          documenti medesimi e' comprovato  da  chi  ne  richiede  il          duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».               - Si riporta il testo vigente del comma 9-ter dell'art.          40 del citato decreto-legge n. 201  del  2011,  convertito,          con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:                 «Art. 40 (Riduzione degli adempimenti  amministrativi          per le imprese). - (Omissis).                 9-ter. Il termine di cui all'art. 1, comma 862, della          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,          e'  prorogato  al  31  dicembre  2012  per  le   iniziative          agevolate che, alla data del 31  dicembre  2011,  risultino          realizzate in misura non inferiore all'80 per  cento  degli          investimenti ammessi e a condizione  che  le  stesse  siano          completate entro il 31 dicembre 2012. Per gli interventi in          fase di ultimazione e non revocati, oggetto di  proroga  ai          sensi del presente comma, l'agevolazione  e'  rideterminata          nel limite massimo delle quote di contributi  maturati  per          investimenti  realizzati  dal  beneficiario  alla  data  di          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente          decreto. Il Ministero dello sviluppo economico presenta una          relazione sulle opere concluse,  e  le  eventuali  economie          realizzate sulle apposite contabilita' speciali  alla  data          del 31 dicembre 2012 sono versate all'entrata del  bilancio          dello Stato.».               - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  25          del citato decreto-legge n. 83 del  2012,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134:                 «Art.   25   (Monitoraggio,   controlli,    attivita'          ispettiva). -  1.  Allo  scopo  di  vigilare  sul  corretto          utilizzo   delle   agevolazioni   di   cui   al    presente          decreto-legge, il Ministero dello sviluppo  economico  puo'          avvalersi del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e  Repressione          Frodi  Comunitarie  della  Guardia  di  Finanza,  il  quale          svolge, anche d'iniziativa, analisi, ispezioni e  controlli          sui programmi di investimento ammessi alle agevolazioni.  A          tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sottoscrive          un protocollo d'intesa con il Comandante della  Guardia  di          Finanza.                 Per l'esecuzione delle attivita' di cui al  comma  1,          fermo restando quanto  previsto  dall'art.  2  del  decreto          legislativo 19 marzo  2001,  n.  68,  gli  appartenenti  al          Nucleo  Speciale  Spesa  Pubblica   e   Repressione   Frodi          Comunitarie:                   a) si avvalgono anche dei poteri e  delle  facolta'          previsti dall'art. 8, comma 4, lettere a) e b) del  decreto          legislativo 21 novembre 2007, n. 231;                   b) possono accedere, anche per via telematica, alle          informazioni detenute nelle banche dati in uso al Ministero          dello  sviluppo  economico,  agli  Enti  previdenziali   ed          assistenziali, nonche', in esenzione da tributi e oneri, ai          soggetti pubblici o privati che, su mandato  del  Ministero          dello sviluppo economico, svolgono attivita' istruttorie  e          di erogazione di fondi pubblici. Tali soggetti  pubblici  e          privati consentono, altresi', l'accesso alla documentazione          in loro  possesso  connessa  alla  gestione  delle  risorse          finanziarie pubbliche.                 (Omissis).».               - La legge 24 novembre 1981, n. 689 recante  «Modifiche          al sistema penale» e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale          30 novembre 1981, n. 329, S.O.   |  
|   |                               Art. 28 bis           Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo                       15 settembre 2017, n. 147 
   1. Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) al primo periodo, le parole: «A decorrere  dalla  data  indicata nel decreto  di  cui  al  comma  3,  l'ISEE»  sono  sostituite  dalle seguenti: «L'ISEE» e sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «, ovvero un'interruzione  dei  trattamenti  previsti  dall'articolo  4, comma 2, lettera f), del citato decreto del Presidente del  Consiglio dei ministri n. 159 del 2013»;   b) il terzo periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «Nel  caso  di interruzione dei trattamenti di cui al primo periodo, il  periodo  di riferimento e i redditi utili per il calcolo dell'ISEE corrente  sono individuati con le medesime modalita' applicate in caso di variazione della  situazione  lavorativa  del  lavoratore  dipendente  a   tempo indeterminato. A decorrere dal quindicesimo  giorno  successivo  alla data di entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo modulo sostitutivo della DSU  finalizzato  alla  richiesta  dell'ISEE corrente, emanato ai sensi dell'articolo  10,  comma  3,  del  citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159  del  2013, l'ISEE corrente e' calcolato con le  modalita'  di  cui  al  presente comma e ha validita' di sei mesi dalla data della  presentazione  del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni, salvo che intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella  fruizione  dei  trattamenti;  in  quest'ultimo caso, l'ISEE corrente e' aggiornato entro due mesi dalla variazione».  
           Riferimenti normativi 
               - Il testo modificato del  comma  5  dell'art.  10  del          citato decreto legislativo n. 147  del  2017  e'  riportato          nelle Note all'art. 4-sexies.   |  
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   1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 sono apportate  le seguenti modifiche:     a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «della durata  massima  di otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «della durata  massima  di dieci anni» e, infine, e' aggiunto il seguente periodo: «Nel caso  di imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non  oltre  sessanta mesi,  la  percentuale  di  copertura  delle  spese  ammissibili   e' innalzata al 90 per cento del totale e le agevolazioni possono essere concesse ai sensi dell'articolo 17 del  regolamento  (UE)  n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili  con  il  mercato  interno  in  applicazione  degli articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione europea»;     b) all'articolo 3, comma 1, lettera a) le parole:  «dodici  mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta mesi»;     c) all'articolo 4, le parole: «e fatti salvi le  esclusioni  e  i limiti  previsti  dal  regolamento  e  dalle  relative   disposizioni modificative di cui all'articolo 2, comma 1»  sono  soppresse  e,  in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «L'importo massimo delle spese ammissibili  e'  innalzato  a  3  milioni  di  euro  per  le  imprese costituite da almeno trentasei mesi e da  non  oltre  sessanta  mesi. Sono fatte salve le  limitazioni  derivanti  dall'applicazione  della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.»;     d) dopo l'articolo 4-bis e' inserito il seguente: «Art. 4-ter.  - (Cumulo)-1. Le agevolazioni di cui al presente  Capo  possono  essere cumulate con altri aiuti  di  Stato  anche  de  minimis,  nei  limiti previsti dalla disciplina europea in materia di  aiuti  di  Stato  di riferimento.».   2. Per garantire il tempestivo adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 e individuare modalita'  atte  a  consentire  la  maggiore efficacia dell'intervento, con decreto del  Ministro  dello  sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  del presente decreto, e' ridefinita la  disciplina  di  attuazione  della misura di cui al Capo 0I del decreto legislativo 21 aprile  2000,  n. 185, prevedendo anche, per le imprese di piu'  recente  costituzione, l'offerta di servizi di tutoraggio e la copertura dei costi  iniziali di gestione, per una percentuale comunque non  superiore  al  20  per cento del totale delle spese ammissibili. Fino all'entrata in  vigore delle predette disposizioni attuative, alle iniziative  agevolate  ai sensi del medesimo decreto  legislativo  continua  ad  applicarsi  la disciplina vigente alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto.   3. Al fine di garantire la piena accessibilita' agli interventi per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali  e  il  contenimento degli oneri  amministrativi  e  finanziari  a  carico  delle  imprese beneficiarie, il Ministro dello sviluppo economico procede con propri decreti, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del presente decreto e sulla base dei criteri di cui  al  comma  4,  alla revisione della disciplina attuativa degli strumenti  di  competenza, con particolare riferimento agli interventi  per  le  aree  di  crisi industriale agevolati ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181,  e all'intervento in favore delle start-up innovative di cui al  decreto del Ministro dello sviluppo economico 24  settembre  2014,  pubblcato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  264  del  13 novembre 2014. Ai medesimi fini il Ministero dello sviluppo economico fornisce, ove necessario, specifiche direttive  ai  soggetti  gestori dei singoli interventi.   4.  La  revisione  di  cui  al   comma   3   e'   improntata   alla semplificazione  e  accelerazione   delle   procedure   di   accesso, concessione  e  erogazione  delle  agevolazioni,   anche   attraverso l'aggiornamento delle modalita' di valutazione delle iniziative e  di rendicontazione  delle  spese  sostenute  dai  beneficiari,   nonche' all'incremento dell'efficacia degli interventi, con  l'individuazione di modalita' di intervento piu' adeguate al contesto di riferimento e idonee a consentire l'ampia partecipazione dei soggetti  interessati, anche mediante una revisione degli impegni  finanziari  richiesti  ai proponenti, nonche', per gli  interventi  di  riqualificazione  delle aree di crisi industriale, atte a favorire  la  partecipazione  anche finanziaria degli enti e soggetti del territorio.   5. Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi  produttivi  delle  imprese,  di  micro,  piccola  e   media dimensione, anche in coerenza con  le  linee  strategiche  del  Piano triennale per l'informatica nella  pubblica  amministrazione  di  cui all'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono stabiliti  i  criteri,  le  condizioni  e  le modalita' per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili  definite  nei  limiti stabiliti dal Regolamento (UE) 1407/2013  della  Commissione  del  18 dicembre 2013 ovvero dell'articolo 29  del  Regolamento  UE  651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.   6. Le agevolazioni di cui al comma 5 sono dirette  a  sostenere  la realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologica  e  digitale aventi le seguenti caratteristiche:     a) essere diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0 (advanced manufacturing  solutions, addittive manufacturing, realta' aumentata, simulation,  integrazione orizzontale e verticale, industrial internet,  cloud,  cybersecurity, big data  e  analytics)  e  delle  tecnologie  relative  a  soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione  della  catena  di  distribuzione  e  della  gestione  delle relazioni con i diversi  attori,  al  software,  alle  piattaforme  e applicazioni digitali  per  la  gestione  e  il  coordinamento  della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attivita' di servizio nonche' ad altre tecnologie quali sistemi di  e-commerce, sistemi  di  pagamento  mobile  e  via  internet,  fintech,   sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange-EDI), geolocalizzazione, tecnologie  per  l'in-store  customer  experience, system   integration   applicata   all'automazione   dei    processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things;     b) presentare un importo di spesa almeno pari a 50.000 euro.   7. Per l'accesso alle agevolazioni di cui al  comma  5  le  imprese devono  possedere,  alla  data  di  presentazione  della  domanda  di agevolazione, le seguenti caratteristiche:     a) essere iscritte e risultare attive nel Registro delle imprese;     b) operare in via prevalente/primaria nel settore  manifatturiero e/o  in  quello  dei  servizi  diretti  alle  imprese  manifatturiere nonche',  al  fine  di  accrescerne  la  competitivita'  e   in   via sperimentale per gli anni 2019-2020, nel  settore  turistico  per  le imprese impegnate nella digitalizzazione  della  fruizione  dei  beni culturali, anche in un'ottica di maggiore accessibilita' e in  favore di soggetti disabili;     c) avere conseguito  nell'esercizio  cui  si  riferisce  l'ultimo bilancio approvato e depositato un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000;     d) aver approvato e depositato almeno due bilanci;     e) non essere sottoposto a procedura concorsuale e  non  trovarsi in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  anche  volontaria,   di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in  qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.   7-bis. I soggetti di cui al comma 7,  in  numero  non  superiore  a dieci imprese,  possono  presentare  anche  congiuntamente  tra  loro progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del  contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi  il consorzio e l'accordo di partenariato in  cui  figuri  come  soggetto promotore capofila un DIH-digital innovation hub o un  EDI-ecosistema digitale per l'innovazione, di cui al Piano nazionale Impresa 4.0. In tali progetti l'importo di cui al comma 7, lettera  c),  puo'  essere conseguito mediante  la  somma  dei  ricavi  delle  vendite  e  delle prestazioni realizzati da tutti i soggetti proponenti  nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato.   8. Per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi da 5  a  7 e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la concessione di contributi a fondo perduto  e  sono destinati 80 milioni di euro a valere sulle disponibilita' del  Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del  decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  con  legge  7 agosto 2012, n. 134, per la concessione di finanziamenti agevolati.   9. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 8, pari a 10 milioni di  euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in  termini  di  fabbisogno  e indebitamento netto pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, a 10,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per  ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 50.   9-bis. Con l'obiettivo strategico di  assicurare  lo  sviluppo  del processo  di  digitalizzazione,  nell'interesse  generale  e  per  la crescita del Paese, attraverso soluzioni  innovative  e  tecnologiche che consentano di accedere in forme  semplificate  ai  servizi  della pubblica amministrazione, ottimizzandone  la  fruizione,  considerata l'evoluzione del servizio postale in funzione delle  mutate  esigenze degli utenti, al  fine  di  promuovere  il  superamento  del  divario digitale e  la  coesione  sociale  e  territoriale  e  di  conseguire maggiore  efficienza,  tempestivita'  e  uniformita'  in   tutto   il territorio nazionale nell'erogazione di  servizi  pubblici  anche  in modalita'  digitale  nonche'  di  servizi  evoluti,  in  mobilita'  a domicilio, nelle aree  urbane,  decentrate  e  rurali,  semplificando l'accesso universale dei cittadini e delle imprese ai nuovi  servizi, anche di comunicazione elettronica,  e  sostenendo  lo  sviluppo  del commercio elettronico, con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro  per  la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita  l'Agenzia  per  l'Italia  digitale  e  previa intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le  aree dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni  cui  consentire l'accesso anche attraverso le strutture e le piattaforme tecnologiche del fornitore del servizio  universale  di  cui  all'articolo  3  del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e sono  stabilite,  senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  le  modalita'  di remunerazione dell'attivita' prestata dal citato fornitore  nel  caso in cui lo stanziamento  previsto  dal  comma  9-quater  del  presente articolo non sia sufficiente a remunerare il servizio  effettivamente prestato.   9-ter. Con i decreti di cui al comma 9-bis  sono  individuati,  nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di  gestione di servizi di interesse economico generale, le  categorie  di  utenti ammessi alla fruizione dei servizi previsti dal medesimo comma 9-bis, il livello e le modalita' di effettuazione delle prestazioni da parte del fornitore del servizio  universale  di  cui  all'articolo  3  del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, nonche' la misura massima del contributo riconosciuto a valere sulle risorse di  cui  al  comma 9-quater del presente articolo. Mediante  apposita  convenzione  sono definiti i rapporti tra la pubblica amministrazione statale  titolare del servizio digitale e il citato fornitore del servizio  universale, compresi i connessi servizi a sportello o in mobilita'.   9-quater. Una quota  delle  entrate  dello  Stato  derivanti  dalla distribuzione di utili  d'esercizio  o  di  riserve  sotto  forma  di dividendi delle societa' partecipate dal  Ministero  dell'economia  e delle finanze e' utilizzata, entro il limite massimo di 15 milioni di euro annui, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per  le finalita' di cui ai commi da 9-bis a 9-octies. Le somme introitate  a tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti  per le riassegnazioni, con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, a un apposito fondo istituito nello stato di previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze. All'articolo 1,  comma  216, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo  periodo,  le  parole: «in misura non inferiore al  15  per  cento»  sono  sostituite  dalle seguenti: «fino al 10 per cento» e,  al  terzo  periodo,  le  parole: «dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge»   sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2019».   9-quinquies. Secondo i criteri previsti dai decreti di cui al comma 9-bis, le pubbliche amministrazioni non  statali  possono  consentire l'accesso alle aree dei servizi digitali dei quali  sono  titolari  o che sono  ad  esse  delegati  anche  attraverso  le  strutture  e  le piattaforme tecnologiche del fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.  261.  Agli oneri  derivanti  dall'attuazione   del   presente   comma   ciascuna amministrazione provvede, nei limiti delle risorse iscritte per  tale scopo in appositi capitoli di bilancio, senza nuovi o maggiori  oneri per la finanza pubblica.   9-sexies. Qualora l'accesso ai servizi digitali  di  cui  ai  commi 9-bis  e  9-quinquies  necessiti  dell'identificazione  degli  aventi diritto, il personale del fornitore del servizio  universale  di  cui all'articolo 3 del  decreto  legislativo  22  luglio  1999,  n.  261, procede all'identificazione nel rispetto delle vigenti  disposizioni, assumendo a tale fine la qualitadi incaricato di pubblico servizio.   9-septies. Sono a carico esclusivo dell'utente l'effettuazione  dei servizi digitali in mobilita' a domicilio e la prestazione di servizi aggiuntivi rispetto a quelli individuati dai decreti di cui al  comma 9-bis.Il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3  del decreto  legislativo  22  luglio  1999,   n.   261,   provvede   alla pubblicazione, anche nel proprio sito internet  istituzionale,  delle informazioni   sugli   eventuali   servizi   aggiuntivi    e    sulla disponibilita'  di  servizi  digitali  in  mobilita'   a   domicilio, specificandone la natura e il costo.   9-octies. Al fine di assicurare l'ammortamento dei costi  sostenuti per le attivita'  necessarie,  il  servizio  di  interesse  economico generale di cui al comma 9-bis del presente articolo e' garantito dal fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3  del  decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, per  una  durata  pari  a  quella dell'affidamento del servizio universale.   9-novies.  Per  il  medesimo  fine   di   cui   al   comma   9-bis, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo promuove i servizi  turistici  e culturali   e   favorisce   la   commercializzazione   di    prodotti enogastronomici, tipici e artigianali, in Italia e all'estero,  anche attraverso un portale dedicato gia' esistente e  l'affidamento  della realizzazione e della gestione  di  un'apposita  carta,  su  supporto cartaceo o digitale, che consente, anche mediante strumenti e  canali digitali e dispositivi mobili e previo deposito da parte del titolare di una somma presso l'emittente della carta,  di  acquistare  beni  e servizi per la fruizione integrata di servizi pubblici di  trasporto, degli istituti e dei luoghi della cultura, dei parchi di divertimento e degli  spettacoli  viaggianti,  di  disporre  di  agevolazioni  per l'acquisto di servizi e di  prodotti  enogastronomici  a  seguito  di apposite convenzioni stipulate a livello locale con soggetti pubblici e privati, nonche' di usufruire della rete  logistica  dell'emittente per l'invio dei citati prodotti nel rispetto della normativa  vigente in materia di spedizioni alimentari. La realizzazione e  la  gestione della carta sono affidate al soggetto che  risulti  in  possesso  dei seguenti requisiti  volti  ad  assicurare  una  diffusa  e  immediata operativita'  della  carta   attraverso   l'impiego   delle   proprie dotazioni:   a) gestione di servizi pubblici;   b)  esperienza  pluriennale  maturata  nei  servizi  finanziari  di pagamento effettuati a sportello, elettronicamente anche in mobilita' ed evoluti;   c)  esperienza  pluriennale  nella  gestione  di  carte   prepagate realizzate dalla pubblica amministrazione;   d) presenza capillare nel territorio  nazionale  di  infrastrutture fisiche e logistiche.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1, 3 e  4          del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.  185  (Incentivi          all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione          dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144),          come modificato dalla presente legge:                 «Art. 2 (Benefici). - 1.  Ai  soggetti  ammessi  alle          agevolazioni di cui al presente Capo sono concedibili mutui          agevolati per gli investimenti, a un  tasso  pari  a  zero,          della durata  massima  di  dieci  anni  e  di  importo  non          superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi          e nei  limiti  del  regolamento  (CE)  n.  1998/2006  della          Commissione del 15 dicembre 2006 relativo  all'applicazione          degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza          minore  ("de  minimis")  e   delle   eventuali   successive          disposizioni  comunitarie  applicabili   modificative   del          predetto regolamento. Nel caso  di  imprese  costituite  da          almeno trentasei mesi e da  non  oltre  sessanta  mesi,  la          percentuale  di  copertura  delle  spese   ammissibili   e'          innalzata al 90 per cento  del  totale  e  le  agevolazioni          possono  essere  concesse  ai  sensi   dell'art.   17   del          regolamento (UE)  n.  651/2014  della  Commissione  del  17          giugno  2014  che  dichiara  alcune  categorie   di   aiuti          compatibili con il mercato interno  in  applicazione  degli          articoli  107  e  108  del   Trattato   sul   funzionamento          dell'Unione europea.                 (Omissis).»                 «Art.  3  (Soggetti  beneficiari).   -   1.   Possono          beneficiare delle agevolazioni di cui al presente  Capo  le          imprese:                   a) costituite da non piu'  di  sessanta  mesi  alla          data di presentazione della domanda di agevolazione;                   b)  di  micro  e  piccola  dimensione,  secondo  la          classificazione contenuta nell'Allegato  I  al  regolamento          (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;                   c) costituite in forma societaria;                   d) in cui la compagine societaria sia composta, per          oltre la meta' numerica dei soci e di quote partecipazione,          da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35  anni  ovvero          da donne.»                 «Art. 4 (Progetti finanziabili). - 1. Possono  essere          finanziate, secondo i criteri e le modalita' stabiliti  con          il decreto di cui all'art. 24, le iniziative che  prevedano          investimenti non superiori a 1.500.000 euro, relative  alla          produzione   di   beni    nei    settori    dell'industria,          dell'artigianato,   della   trasformazione   dei   prodotti          agricoli ovvero  all'erogazione  di  servizi  in  qualsiasi          settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo,          nonche' le iniziative relative agli  ulteriori  settori  di          particolare rilevanza per  lo  sviluppo  dell'imprenditoria          giovanile individuati con il  predetto  decreto.  L'importo          massimo delle spese ammissibili e' innalzato a 3 milioni di          euro per le imprese costituite da almeno trentasei  mesi  e          da non oltre sessanta mesi. Sono fatte salve le limitazioni          derivanti dall'applicazione  della  disciplina  europea  in          materia di aiuti di Stato di riferimento.».               - Il Capo 01 del citato decreto legislativo n. 185  del          2000 comprende gli articoli da 1 a 4-ter ed  e'  pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2000, n. 156.               - La legge 15 maggio 1989, n. 181 recante  «Conversione          in legge, con modificazioni,  del  decreto-legge  1  aprile          1989,  n.  120,   recante   misure   di   sostegno   e   di          reindustrializzazione   in   attuazione   del   piano    di          risanamento della siderurgia» e' pubblicata nella  Gazzetta          Ufficiale 23 maggio 1989, n. 118.               - Si riporta il testo vigente del comma 513 dell'art. 1          della citata legge n. 208 del 2015:                 «513.  L'Agenzia   per   l'Italia   digitale   (Agid)          predispone  il  Piano  triennale  per  l'informatica  nella          pubblica amministrazione che e'  approvato  dal  Presidente          del Consiglio dei ministri  o  dal  Ministro  delegato.  Il          Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di          amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici  e          di connettivita' e dei relativi costi, suddivisi  in  spese          da sostenere  per  innovazione  e  spese  per  la  gestione          corrente, individuando altresi' i beni  e  servizi  la  cui          acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.».               - Il regolamento (UE) 1407/2013 della  Commissione  del          18 dicembre 2013 recante "relativo  all'applicazione  degli          articoli  107  e  108  del   trattato   sul   funzionamento          dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»  e'  pubblicato          nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.               - Si riporta il testo vigente dell'art. 29  del  citato          regolamento UE 651/2014 della  Commissione  del  17  giugno          2014:                 «Art. 29 (Aiuti  per  l'innovazione  dei  processi  e          dell'organizzazione). - 1. Gli aiuti per l'innovazione  dei          processi e  dell'organizzazione  sono  compatibili  con  il          mercato interno ai sensi dell'art. 107,  paragrafo  3,  del          trattato e sono esentati dall'obbligo di  notifica  di  cui          all'art. 108, paragrafo 3, del trattato purche'  soddisfino          le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.                 2. Gli aiuti alle  grandi  imprese  sono  compatibili          soltanto se tali imprese collaborano effettivamente con  le          PMI nell'ambito dell'attivita' sovvenzionata e  se  le  PMI          coinvolte sostengono almeno il 30%  del  totale  dei  costi          ammissibili.                 3. Sono ammissibili i seguenti costi:                   a) le spese di personale;                   b) i costi relativi a strumentazione, attrezzature,          immobili e terreni nella misura e per  il  periodo  in  cui          sono utilizzati per il progetto;                   c)  i  costi  della  ricerca  contrattuale,   delle          competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti  in  licenza          da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;                   d) le spese generali supplementari e altri costi di          esercizio, compresi i costi dei materiali, delle  forniture          e  di  prodotti  analoghi,   direttamente   imputabili   al          progetto.                 4. L'intensita' di aiuto non supera il 15% dei  costi          ammissibili per le  grandi  imprese  e  il  50%  dei  costi          ammissibili per le PMI.».               - Si riporta il testo vigente dell'art. 23  del  citato          decreto-legge   n.   83   del   2012,    convertito,    con          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134:                 «Art. 23 (Fondo per la crescita sostenibile). - 1. Le          presenti disposizioni sono dirette a favorire  la  crescita          sostenibile  e  la  creazione  di  nuova  occupazione   nel          rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza          pubblica e di equita' sociale, in un quadro di sviluppo  di          nuova  imprenditorialita',  con  particolare  riguardo   al          sostegno alla piccola e  media  impresa  e  di  progressivo          riequilibrio socio-economico, di genere e  fra  le  diverse          aree territoriali del Paese.                 2. Il Fondo speciale  rotativo  di  cui  all'art.  14          della legge 17 febbraio 1982, n. 46,  istituito  presso  il          Ministero dello sviluppo economico assume la  denominazione          di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo).                 Il Fondo e' destinato,  sulla  base  di  obiettivi  e          priorita'  periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei          vincoli   derivanti    dall'appartenenza    all'ordinamento          comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con          un  impatto  significativo  in   ambito   nazionale   sulla          competitivita' dell'apparato  produttivo,  con  particolare          riguardo alle seguenti finalita':                   a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e          innovazione di rilevanza strategica per il  rilancio  della          competitivita' del sistema  produttivo,  anche  tramite  il          consolidamento dei centri e delle strutture  di  ricerca  e          sviluppo delle imprese;                   b) il rafforzamento della struttura produttiva,  il          riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che          versano in  situazioni  di  crisi  complessa  di  rilevanza          nazionale  tramite  la   sottoscrizione   di   accordi   di          programma;                   c)  la  promozione  della  presenza  internazionale          delle imprese e l'attrazione di  investimenti  dall'estero,          anche in  raccordo  con  le  azioni  che  saranno  attivate          dall'ICE  -  Agenzia  per  la   promozione   all'estero   e          l'internazionalizzazione delle imprese italiane;                   c-bis) interventi in favore di imprese in crisi  di          grande dimensione;                   c-bis) la definizione e l'attuazione dei  piani  di          valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate  alla          criminalita' organizzata.                 3. Per il perseguimento delle  finalita'  di  cui  al          comma 2,  con  decreti  di  natura  non  regolamentare  del          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il          Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge          di conversione del presente  decreto,  nel  rispetto  degli          equilibri  di  finanza  pubblica,   sono   individuate   le          priorita', le  forme  e  le  intensita'  massime  di  aiuto          concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a  quanto          previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998,          n. 123 ad eccezione  del  credito  d'imposta.  Le  predette          misure  sono  attivate  con  bandi  ovvero  direttive   del          Ministro  dello  sviluppo  economico,  che  individuano   i          termini, le  modalita'  e  le  procedure,  anche  in  forma          automatizzata,  per  la  concessione  ed  erogazione  delle          agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero          dello sviluppo economico  puo'  avvalersi,  sulla  base  di          apposita  convenzione,  di  societa'  in  house  ovvero  di          societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari   requisiti          tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di          un'apposita gara, secondo le modalita' e  le  procedure  di          cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163.  Agli          oneri derivanti dalle convenzioni e  contratti  di  cui  al          presente comma si  applica  quanto  previsto  dall'art.  3,          comma 2 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  123  e          dall'art. 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.          78, convertito con modificazioni con legge 3  agosto  2009,          n. 102.                 3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo possono          essere periodicamente aggiornati con la medesima  procedura          di  cui  al   comma   3   sulla   base   del   monitoraggio          dell'andamento   degli   incentivi   relativi   agli   anni          precedenti.                 3-ter. Per le finalita' di cui al  comma  2,  lettera          c-bis), possono essere concessi finanziamenti in favore  di          imprese di cui all'art. 1, lettera a) del decreto-legge  23          dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla          legge 18 febbraio 2004, n.  39,  che  presentano  rilevanti          difficolta' finanziarie ai fini della  continuazione  delle          attivita'  produttive  e  del  mantenimento   dei   livelli          occupazionali. Con uno o piu' decreti  del  Ministro  dello          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente          disposizione, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina          comunitaria sugli aiuti di Stato, modalita' e  criteri  per          la  concessione,  erogazione  e   rimborso   dei   predetti          finanziamenti. L'erogazione puo'  avvenire  anche  mediante          anticipazioni di tesoreria da estinguere entro  l'esercizio          finanziario a valere sulla dotazione del Fondo.                 4. Il Fondo puo'  operare  anche  attraverso  le  due          distinte contabilita'  speciali  gia'  intestate  al  Fondo          medesimo esclusivamente per l'erogazione  di  finanziamenti          agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche          di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea  o          dalle regioni, ferma  restando  la  gestione  ordinaria  in          bilancio per  gli  altri  interventi.  Per  ciascuna  delle          finalita' indicate al  comma  2  e'  istituita  un'apposita          sezione nell'ambito del Fondo.                 5.                 6. I finanziamenti agevolati concessi  a  valere  sul          Fondo  possono  essere  assistiti  da  garanzie   reali   e          personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia          per le anticipazioni dei contributi.                 7. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente          decreto-legge  sono  abrogate  le  disposizioni  di   legge          indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto  previsto  dal          comma 11 del presente articolo.                 8.  Gli  stanziamenti  iscritti   in   bilancio   non          utilizzati nonche' le somme restituite o non  erogate  alle          imprese,  a  seguito  dei  provvedimenti  di  revoca  e  di          rideterminazione delle agevolazioni concesse ai sensi delle          disposizioni abrogate ai sensi del precedente comma,  cosi'          come accertate con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo          economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato          per  essere   riassegnate   nel   medesimo   importo   alla          contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione          di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono          accertate al netto delle risorse necessarie per far  fronte          agli impegni gia' assunti e per  garantire  la  definizione          dei procedimenti di cui al comma 11.                 9. Limitatamente agli strumenti agevolativi  abrogati          ai sensi del comma 7,  le  disponibilita'  esistenti  sulle          contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello          sviluppo  economico  e   presso   l'apposita   contabilita'          istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione          degli interventi di cui all'art. 2, comma 203,  lettera  f)          della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662   sono   versate          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate          nel   medesimo   importo,   con   decreto   del   Ministero          dell'economia e delle finanze, su richiesta  del  Ministero          dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello  stato          di previsione dello  stesso  Ministero  per  la  successiva          assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa          per l'erogazione di finanziamenti  agevolati.  Le  predette          disponibilita'  sono  accertate  al  netto  delle   risorse          necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti  e  per          garantire  la  definizione  dei  procedimenti  di  cui   al          successivo comma  11.  Le  predette  contabilita'  speciali          continuano ad operare fino al  completamento  dei  relativi          interventi  ovvero,  ove  sussistano,   degli   adempimenti          derivanti dalle programmazioni comunitarie  gia'  approvate          dalla UE alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente          decreto.                 10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni          volte a promuovere la coesione e il riequilibrio  economico          e sociale tra le diverse aree del Paese, le  disponibilita'          accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e  9  del          presente articolo, rivenienti da  contabilita'  speciali  o          capitoli di bilancio relativi a misure di  aiuto  destinate          alle  aree  sottoutilizzate  sono  utilizzate  secondo   il          vincolo di destinazione di cui all'art.  18,  comma  1  del          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,  convertito  con          modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.                 11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella          di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge  sono          disciplinati, ai fini della concessione  e  dell'erogazione          delle agevolazioni e comunque fino alla  loro  definizione,          dalle disposizioni delle leggi  di  cui  all'Allegato  1  e          dalle  norme  di  semplificazione   recate   dal   presente          decreto-legge.                 12. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti          variazioni di bilancio.».               - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della citata  legge          n.  400  del  1988  e'  riportato   nelle   Note   all'art.          16-quinquies.               - Si riporta il testo vigente dell'art.  8  del  citato          decreto legislativo n. 281 del 1997:                 «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza          Stato-regioni.                 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.                 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.                 4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal          Ministro dell'interno.».               - Si riporta il testo vigente dell'art. 3  del  decreto          legislativo  22  luglio  1999,  n.  261  (Attuazione  della          direttiva  97/67/CE  concernente  regole  comuni   per   lo          sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari          e per il miglioramento della qualita' del servizio):                 «Art. 3 (Servizio universale). - 1. E' assicurata  la          fornitura del servizio universale e  delle  prestazioni  in          esso  ricomprese,  di  qualita'  determinata,  da   fornire          permanentemente in tutti i punti del territorio  nazionale,          incluse le situazioni  particolari  delle  isole  minori  e          delle  zone  rurali  e  montane,   a   prezzi   accessibili          all'utenza.                 2.   Il   servizio   universale,    incluso    quello          transfrontaliero, comprende:                   a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento  e  la          distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;                   b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento  e  la          distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;                   c) i servizi relativi agli  invii  raccomandati  ed          agli invii assicurati.                 3. Le dimensioni minime e massime degli invii postali          considerati  sono   quelle   fissate   nelle   disposizioni          pertinenti adottate dall'Unione postale universale.                 4. A decorrere dal 1°  giugno  2012,  la  pubblicita'          diretta  per  corrispondenza  e'  esclusa  dall'ambito  del          servizio universale.                 5. Il  servizio  universale  e'  caratterizzato  come          segue:                   a) la qualita' e' definita nell'ambito  di  ciascun          servizio e trova riferimento nella normativa europea;                   b) il servizio e' prestato in via continuativa  per          tutta la durata dell'anno;                   c)  la  dizione  "tutti  i  punti  del   territorio          nazionale"  trova  specificazione,   secondo   criteri   di          ragionevolezza,  attraverso  l'attivazione  di  un  congruo          numero di punti di accesso, al fine di tenere  conto  delle          esigenze dell'utenza. Detti criteri  sono  individuati  con          provvedimento dell'autorita' di regolamentazione;                   d) la determinazione del «prezzo accessibile»  deve          prevedere  l'orientamento  ai  costi  in   riferimento   ad          un'efficiente gestione aziendale.                 6. Il fornitore del  servizio  universale  garantisce          per almeno 5 giorni a settimana:                   a) una raccolta;                   b) una distribuzione al domicilio di  ogni  persona          fisica o giuridica o, in via  di  deroga,  alle  condizioni          stabilite    dall'autorita'    di    regolamentazione    in          installazioni appropriate.                 7. E' fatta salva la fornitura a giorni alterni,  che          e'  autorizzata  dall'autorita'  di  regolamentazione,   in          presenza    di    particolari    situazioni    di    natura          infrastrutturale o geografica in  ambiti  territoriali  con          una densita' inferiore a 200 abitanti/kmq e  comunque  fino          ad un massimo di un  quarto  della  popolazione  nazionale.          Ogni circostanza eccezionale ovvero  ogni  deroga  concessa          dall'autorita' di regolamentazione ai  sensi  del  presente          comma e' comunicata alla Commissione europea.                 8. Il  servizio  universale  risponde  alle  seguenti          necessita':                   a)  offrire  un  servizio  tale  da  garantire   il          rispetto delle esigenze essenziali;                   b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe,  un          trattamento identico;                   c)  fornire  un  servizio  senza   discriminazioni,          soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico;                   d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi  di          forza maggiore;                   e)  evolvere  in  funzione  del  contesto  tecnico,          economico e sociale, nonche' delle esigenze dell'utenza.                 9. Restano impregiudicate le misure che le competenti          autorita'  adottano  per  motivi  di   interesse   pubblico          riconosciuti nel  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione          europea,  segnatamente  agli  articoli  36  e  52,  e   che          riguardano  in  particolare  la  moralita'   pubblica,   la          pubblica  sicurezza,  comprese  le  indagini  criminali,  e          l'ordine pubblico.                 10. Il fornitore del servizio universale e' tenuto  a          informare gli utenti nonche' i fornitori di servizi postali          circa le caratteristiche del servizio  universale  offerto,          in particolare per quanto riguarda le  condizioni  generali          di accesso ai servizi, i prezzi e il livello  di  qualita'.          L'informativa,  avente  ad  oggetto  notizie   precise   ed          aggiornate,  ha  cadenza  regolare  e,   comunque,   almeno          annuale.  L'informativa  avviene  a   mezzo   di   adeguata          pubblicazione.  L'autorita'  di  regolamentazione  comunica          alla Commissione europea le modalita'  con  cui  sono  rese          disponibili le informazioni di cui al presente comma.                 11. Il fornitore del servizio universale e' designato          nel   rispetto   del   principio   di   trasparenza,    non          discriminazione  e  proporzionalita'.  La  designazione  e'          effettuata sulla base dell'analisi dei costi  del  servizio          universale nonche' dei seguenti criteri:                   a) garanzia della continuita' della  fornitura  del          servizio universale in considerazione del ruolo  da  questo          svolto nella coesione economica e sociale;                   b) redditivita' degli investimenti;                   c) struttura organizzativa dell'impresa;                   d)   stato   economico   dell'impresa   nell'ultimo          triennio;                   e) esperienza di settore;                   f) eventuali pregressi  rapporti  con  la  pubblica          amministrazione nel settore specifico, con esito positivo.                 12. L'onere per la fornitura del servizio  universale          e' finanziato:                   a) attraverso  trasferimenti  posti  a  carico  del          bilancio dello Stato. Gli importi  dei  trasferimenti  sono          quantificati nel contratto di programma  fra  il  Ministero          dello  sviluppo  economico  e  il  fornitore  del  servizio          universale, secondo le modalita' previste  dalla  normativa          vigente;                   b) attraverso il  fondo  di  compensazione  di  cui          all'art. 10 del presente decreto.                 13.  Il  calcolo  del  costo   netto   del   servizio          universale e' effettuato nel rispetto degli orientamenti di          cui all'allegato I della direttiva 97/67/CE del  Parlamento          europeo e del Consiglio, del  15  dicembre  1997,  inserito          dalla direttiva 2008/6/CE  del  Parlamento  europeo  e  del          Consiglio, del 20 febbraio 2008.                 14. L'autorita' di  regolamentazione  rende  pubblica          annualmente  la  quantificazione  dell'onere  del  servizio          universale e le modalita' di finanziamento dello stesso.».               - Si riporta il testo del comma 216 dell'art.  1  della          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla          presente legge:                 «216. Con  l'obiettivo  strategico  di  sostenere  il          tessuto economico produttivo piu' innovativo ed assicurarne          lo sviluppo  e  la  crescita  nell'interesse  generale  del          Paese, le entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione          di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di  dividendi          delle societa' partecipate dal  Ministero  dell'economia  e          delle finanze sono utilizzate, fino al  10  per  cento  del          loro ammontare, nel rispetto  degli  obiettivi  di  finanza          pubblica, per investimenti in Fondi per il Venture  Capital          ai sensi del comma 206. Le somme introitate a  tale  titolo          sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le          riassegnazioni, con decreto del  Ministro  dell'economia  e          delle  finanze  ad  apposito  capitolo   dello   stato   di          previsione della spesa del Ministero dell'economia e  delle          finanze per essere versate al fondo di sostegno al  Venture          Capital di cui al comma 209. Le disposizioni  del  presente          comma si applicano  a  decorrere  dal  1°  luglio  2019  ed          includono le entrate dello Stato rivenienti  dai  risultati          dell'ultimo   bilancio   di   esercizio   delle    societa'          partecipate.».   |  
|   |                                 Art. 30        Contributi ai comuni per interventi di efficientamento            energetico e sviluppo territoriale sostenibile 
   1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da  emanarsi entro venti giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui  al  comma  2, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147, per la realizzazione di progetti relativi a  investimenti  nel  campo dell'efficientamento  energetico  e   dello   sviluppo   territoriale sostenibile.   2. Il contributo di cui al comma 1 e' attribuito a  ciascun  Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i  dati  pubblicati  dall'Istituto  nazionale  di  statistica (ISTAT), come di seguito indicato:     a)  ai  Comuni  con  popolazione  inferiore  o  uguale  a   5.000 abitantie' assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;     b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00;     c) ai  Comuni  con  popolazione  compresa  tra  10.001  e  20.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00;     d) ai  Comuni  con  popolazione  compresa  tra  20.001  e  50.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00;     e) ai Comuni  con  popolazione  compresa  tra  50.001  e  100.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00;     f) ai Comuni con  popolazione  compresa  tra  100.001  e  250.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;     g) ai Comuni con popolazione  superiore  a  250.000  abitanti  e' assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00.   3. I  contributi  di  cui  al  comma  1  sono  destinati  ad  opere pubblichein materia di:     a) efficientamento  energetico,  ivi  compresi  interventi  volti all'efficientamento   dell'illuminazione   pubblica,   al   risparmio energetico  degli  edifici  di  proprieta'  pubblica  e  di  edilizia residenziale pubblica, nonche' all'installazione di impianti  per  la produzione di energia da fonti rinnovabili;     b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi  in materia   di   mobilita'   sostenibile,   nonche'   interventi    per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici  pubblici  e patrimonio   comunale   e   per   l'abbattimento    delle    barriere architettoniche.   4. Il Comune beneficiario del contributo puo' finanziare una o piu' opere pubbliche di cui al comma 3, a condizione che esse:     a) non abbiano gia' ottenuto un finanziamento a valere  su  fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali  o  strutturali di investimento europeo;     b) siano aggiuntive rispetto a quelle gia' programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel  bilancio  di  previsione  dell'anno 2019.   5. Il Comune beneficiario del contributo  di  cui  al  comma  1  e' tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il 31 ottobre 2019.   6. Il contributo e' corrisposto ai Comuni beneficiari dal Ministero dell'economia e delle  finanze,  su  richiesta  del  Ministero  dello sviluppo economico.   7. L'erogazione avviene, per il 50 per cento, previa  richiesta  da parte   del   Ministero   dello   sviluppo   economico   sulla   base dell'attestazione   dell'ente   beneficiario   dell'avvenuto   inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine di cui  al  comma  5.  Il saldo,  determinato  come  differenza  tra  la  spesa  effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota gia'  erogata, nel limite  dell'importo  del  contributo  di  cui  al  comma  2,  e' corrisposto su autorizzazione del Ministero dello sviluppo  economico anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio di cui al comma 11 dall'ente beneficiario, in  ordine  al  collaudo  e  alla regolare esecuzione dei lavori.   8. Per i Comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano  i  contributi  sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.   9. I Comuni che non  rispettano  il  termine  di  cui  al  comma  5 decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo di  cui  al comma 1. Le relative risorse rientrano nella disponibilita' del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.   10. Il Comune beneficiario da'  pubblicita'  dell'importo  concesso dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33, sottosezione Opere pubbliche.   11. I Comuni beneficiari monitorano la  realizzazione  finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il  sistema  di monitoraggio, di cui  all'articolo  1,  comma  703,  della  legge  23 dicembre  2014,  n.  190,  classificando  le  opere  sotto  la   voce «Contributo  comuni  per  efficientamento   energetico   e   sviluppo territoriale sostenibile - DL crescita».   12. Considerata l'esigenza di  semplificazione  procedimentale,  il Comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui al comma 10 e' esonerato dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari  di  cui  all'articolo  158  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.   13. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei Comuni, il Ministero  dello  sviluppo economico, anche avvalendosi  di  societa'  in  house,  effettua,  in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, controlli a campione sulle attivita' realizzate con i  contributi  di cui al presente articolo, secondo  modalita'  definite  con  apposito decreto ministeriale.   14. Agli oneri relativi alle attivita' istruttorie e  di  controllo derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 1.760.000,00.   14-bis. Per stabilizzare i contributi in conto capitale  ai  comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo  territoriale sostenibile di cui al presente articolo, a decorrere  dall'anno  2020 e' autorizzata l'implementazione del  programma  pluriennale  per  la realizzazione dei progetti di cui al comma  1.  A  partire  dall'anno 2020, le effettive  disponibilita'  finanziarie  sono  ripartite  con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra i comuni  con  popolazione  inferiore  a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune  un  contributo  di  pari importo. I comuni beneficiari dei contributi di cui al presente comma sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio  di ciascun anno. I comuni che non rispettano il citato termine  decadono automaticamente  dall'assegnazione  del  contributo  e  le   relative risorse rientrano nella disponibilita' del  fondo  di  cui  al  comma 14-quater. Si applicano, per quanto compatibili, i commi 3, 4, 6,  7, 8, 10, 11, 12 e 13.   14-ter. Per stabilizzare i contributi  a  favore  dei  comuni  allo scopo di potenziare gli investimenti per la  messa  in  sicurezza  di scuole,  strade,  edifici  pubblici  e  patrimonio  comunale  e   per l'abbattimento  delle  barriere  architettoniche  a  beneficio  della collettivita', a decorrere dall'anno 2020 e' autorizzato  l'avvio  di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145.  A tale fine, a partire  dall'anno  2020,  le  effettive  disponibilita' finanziarie sono ripartite, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15  gennaio  di  ciascun  anno,  tra  i  comuni  con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a  ciascun  comune un contributo di pari importo. Il comune beneficiario del  contributo di cui al presente comma  e'  tenuto  ad  iniziare  l'esecuzione  dei lavori entro il 15 maggio  di  ciascun  anno.  Nel  caso  di  mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di  cui  al presente comma o di parziale utilizzo  del  contributo,  il  medesimo contributo e' revocato, in tutto o in parte, entro il  15  giugno  di ciascun  anno,  con  decreto  del  Ministro  dell'interno.  Le  somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui  al  periodo  precedente sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai  comuni  che hanno iniziato l'esecuzione  dei  lavori  in  data  antecedente  alla scadenza di cui al presente comma, dando priorita' ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e  non  oggetto  di recupero. I comuni beneficiari  dei  contributi  di  cui  al  periodo precedente sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110,  112,  113  e  114 dell'articolo 1 della citata  legge  n.  145  del  2018.  Le  risorse ripartite ai sensi del comma 14-quater, per un ammontare pari  al  60 per cento, sono destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle finalita' di cui al primo periodo. Per il restante 40 per cento sono destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle finalita' di  cui  all'articolo  10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n.  88.  In  sede  di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome di Trento e di  Bolzano,  e'  definito  il  riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del  superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di  cui  alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi  al biossido di azoto (NO2), di  cui  alla  procedura  di  infrazione  n. 2015/2043, e della complessita' dei processi di  conseguimento  degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento  europeo e del Consiglio, del 21 maggio  2008.  Al  fine  di  fronteggiare  le criticita' dei collegamenti viari tra la Valtellina  e  il  capoluogo regionale  e  allo  scopo  di  programmare  immediati  interventi  di riqualificazione, miglioramento  e  rifunzionalizzazione  della  rete viaria, diretti a conseguire idonei standard di sicurezza stradale  e adeguata mobilita', il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il presidente della giunta regionale della Lombardia  e  con  il  presidente  della provincia di Lecco, nomina, con proprio decreto,  da  adottare  entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione  del  presente  decreto,  un  Commissario   straordinario incaricato di sovraintendere alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sulla rete  viaria, in particolare nella tratta Lecco-Sondrio lungo la strada statale 36, in gestione alla societa' ANAS Spa, nonche' la ex strada statale  639 e la strada provinciale 72,in gestione alla provincia di  Lecco.  Con il medesimo decreto sono altresi' stabiliti i termini, le  modalita', i tempi, l'eventuale supporto tecnico,  le  attivita'  connesse  alla realizzazione delle opere  e  l'eventuale  compenso  del  Commissario straordinario  con  oneri  a  carico  del  quadro   economico   degli interventi da realizzare  o  da  completare,  nei  limiti  di  quanto indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n. 111. Il Commissario  straordinario  puo'  avvalersi,  sulla  base  di apposite convenzioni, di strutture delle amministrazioni  interessate nonche'  di  societa'  controllate  dalle  medesime  amministrazioni, nell'ambito delle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica. All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono  apportate le seguenti modificazioni:   a) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Per  la realizzazione di tali interventi si applica l'articolo 5, commi  9  e 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357»;   b) al comma 21, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».   14-quater. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  ai  commi 14-bis e 14-ter del presente articolo e' istituito,  nello  stato  di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un  fondo  da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalita' di cui ai medesimi commi, al quale affluiscono tutte le  risorse  per contributi dall'anno 2020, non ancora  impegnate  alla  data  del  1° giugno  2019,  nell'ambito  dell'autorizzazione  di  spesa   di   cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che si intende corrispondentemente ridotta di pari  importo.  Sono  nulli gli eventuali atti adottati in  contrasto  con  le  disposizioni  del presente  comma.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti variazioni di bilancio.   14-quinquies. Le risorse disponibili per l'anno 2019 sul  Fondo  di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinate a favore dei comuni compresi nella fascia  demografica fino a 10.000 abitanti che hanno subito tagli dei  trasferimenti  del fondo di solidarieta' comunale, per effetto  delle  disposizioni  sul contenimento  della  spesa  pubblica  di  cui  all'articolo  16   del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate  sulle  quote  di  spesa relative ai servizi socio-sanitari assistenziali e ai servizi  idrici integrati. Il contributo spettante a ciascun  comune  e'  determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31  ottobre  2019, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, tenendo conto del maggiore taglio, di cui al citato decreto-legge n. 95  del  2012, subito per effetto della spesa sostenuta per i servizi socio-sanitari assistenziali  e  idrici  integrati  coperta  con  entrate  ad   essi direttamente riconducibili. Ai fini del riparto, si considerano  solo i  comuni  per  i  quali  l'incidenza  sulla  spesa  corrente   media risultante dai  certificati  ai  rendiconti  del  triennio  2010-2012 supera  il  3  per  cento,  nel  caso  dei   servizi   socio-sanitari assistenziali,  e  l'8  per  cento,  nel  caso  dei  servizi   idrici integrati. I comuni beneficiari utilizzano il contributo  di  cui  al presente comma per investimenti  per  la  messa  in  sicurezza  degli edifici e del territorio.  
           Riferimenti normativi 
               - Il testo del comma 6 dell'art. 1 della  citata  legge          n. 147 del 2013 e' riportato nelle Note all'art. 26.               - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33  recante          «Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto   di          accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche          amministrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  5          aprile 2013, n. 80.               - Il testo del comma 703 dell'art. 1 della citata legge          n. 190 del 2014 e' riportato nelle Note all'art. 26.               - Si riporta il testo vigente dell'art. 158 del decreto          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi          sull'ordinamento degli enti locali):                 «Art. 158 (Rendiconto dei contributi straordinari). -          1.  Per  tutti  i  contributi  straordinari  assegnati   da          amministrazioni pubbliche agli enti  locali  e'  dovuta  la          presentazione del rendiconto  all'amministrazione  erogante          entro   sessanta   giorni   dal   termine    dell'esercizio          finanziario  relativo,  a  cura  del   segretario   e   del          responsabile del servizio finanziario.                 2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione  contabile          della spesa, documenta i risultati ottenuti in  termini  di          efficienza ed efficacia dell'intervento.                 3. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La sua          inosservanza  comporta  l'obbligo   di   restituzione   del          contributo straordinario assegnato.                 4.  Ove  il  contributo  attenga  ad  un   intervento          realizzato in piu' esercizi  finanziari  l'ente  locale  e'          tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.».               - Si riporta il testo vigente dei commi 107, 110,  112,          113 e 114 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018:                 « 107. Per l'anno  2019,  sono  assegnati  ai  comuni          contributi per investimenti per la messa  in  sicurezza  di          scuole, strade,  edifici  pubblici  e  patrimonio  comunale          nonche' per la realizzazione degli interventi previsti  dal          decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e          forestali  13  febbraio  2018,  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale  n.  80  del  6  aprile  2018,   finalizzati   al          contenimento della diffusione dell'organismo nocivo Xylella          fastidiosa, nel limite complessivo di 400 milioni di  euro.          I contributi di cui al periodo precedente  sono  assegnati,          entro  il  10  gennaio  2019,  con  decreto  del  Ministero          dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai  2.000          abitanti nella misura di 40.000 euro  ciascuno,  ai  comuni          con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura  di          50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e          10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno  e  ai          comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000  abitanti  nella          misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio  2019,          il  Ministero  dell'interno  da'  comunicazione  a  ciascun          comune dell'importo del contributo ad esso spettante.»                 «110. I contributi di cui al comma 107  sono  erogati          dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50          per   cento   previa    verifica    dell'avvenuto    inizio          dell'esecuzione  dei  lavori  attraverso  il   sistema   di          monitoraggio di cui al comma 112, e per il restante 50  per          cento previa trasmissione  al  Ministero  dell'interno  del          certificato di  collaudo  o  del  certificato  di  regolare          esecuzione rilasciato dal direttore dei  lavori,  ai  sensi          dell'art. 102 del codice di cui al decreto  legislativo  18          aprile 2016, n. 50.»u'                 «112. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai          commi da 107 a 111 e'  effettuato  dai  comuni  beneficiari          attraverso il sistema previsto dal decreto  legislativo  29          dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce          « Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019 ».                 113. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con          il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua          un controllo a campione sulle opere pubbliche  oggetto  del          contributo di cui ai commi da 107 a 112.                 114. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento,          l'importo assegnato  e  la  finalizzazione  del  contributo          assegnato  nel  proprio  sito  internet,  nella  sezione  «          Amministrazione trasparente » di cui al decreto legislativo          14 marzo 2013, n.  33,  sottosezione  Opere  pubbliche.  Il          sindaco  deve  fornire  tali  informazioni   al   consiglio          comunale nella prima seduta utile. ».               - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  10          della  legge  7  luglio  2009,  n.  88  (Disposizioni   per          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  legge  comunitaria          2008):                 «Art. 10 (Delega al Governo  per  l'attuazione  della          direttiva  2008/50/CE  relativa  alla  qualita'   dell'aria          ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa). -  1.  Nella          predisposizione del decreto  legislativo  per  l'attuazione          della direttiva 2008/50/CE del  Parlamento  europeo  e  del          Consiglio, del  21  maggio  2008,  relativa  alla  qualita'          dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa,  il          Governo e' tenuto ad acquisire il parere  della  Conferenza          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le          province autonome di Trento e di  Bolzano,  ed  a  seguire,          oltre ai principi e criteri direttivi di  cui  all'art.  2,          anche i seguenti principi e criteri direttivi:                   a) prevedere adeguati poteri di  coordinamento,  di          approvazione e di risoluzione dei  casi  di  inadempimento,          diretti a garantire un approccio coerente  ed  uniforme  in          materia di valutazione e gestione della qualita'  dell'aria          ambiente nel quadro del riparto di  competenze  tra  Stato,          regioni  ed  enti  locali  per  l'attuazione  dei   compiti          definiti dalla legislazione comunitaria;                   b)   coordinare   la   disciplina   relativa   alla          pianificazione  ed  alla  programmazione   della   qualita'          dell'aria ambiente con  le  norme  vigenti  in  materia  di          autorizzazioni  alle  emissioni,  agli   impianti   termici          civili, ai combustibili e alla circolazione veicolare, allo          scopo di permettere  l'attuazione  dei  piani  e  programmi          mediante gli strumenti e gli interventi  previsti  da  tali          norme di settore;                   c)  introdurre  una  specifica  disciplina  e   una          ripartizione  delle  competenze,  in  materia  di  qualita'          dell'aria, relativamente all'approvazione  degli  strumenti          di campionamento e misura, delle reti di misurazione e  dei          metodi di valutazione, all'accreditamento  dei  laboratori,          alla definizione  delle  procedure  di  approvazione  e  di          accreditamento,  alla   garanzia   della   qualita'   delle          misurazioni ed ai connessi controlli, prevedendo,  al  fine          di  garantire  criteri  omogenei  su  tutto  il  territorio          nazionale, che  le  relative  linee  guida  siano  definite          dall'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca          ambientale (ISPRA);                   d) in considerazione della  particolare  situazione          di inquinamento dell'aria presente  nella  pianura  padana,          promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento          nell'area  interessata,  anche   attraverso   un   maggiore          coordinamento tra le regioni  che  insistono  sul  predetto          bacino;                   e) al fine di unificare la normativa  nazionale  in          materia   di   qualita'   dell'aria   ambiente,    abrogare          espressamente le disposizioni con cui sono state attuate le          direttive 96/62/CE del Consiglio, del  27  settembre  1996,          1999/30/CE del Consiglio, del 22  aprile  1999,  2000/69/CE          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  16  novembre          2000, 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del          12 febbraio 2002, e 2004/107/CE del  Parlamento  europeo  e          del Consiglio, del 15 dicembre 2004,  nonche'  le  relative          norme di esecuzione, e prevedere le opportune modifiche che          assicurino la  coerenza  della  parte  quinta  del  decreto          legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  inerente  la  tutela          dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera,  con          il nuovo quadro normativo in materia di qualita' dell'aria.                 (Omissis).».               - La direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e  del          Consiglio  del  21  maggio  2008  relativa  alla   qualita'          dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in  Europa  e'          pubblicata nella G.U.U.E. 11 giugno 2008, n. L 152.               - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art.  15          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio   2011,   n.   111          (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):                 «Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure          di   razionalizzazione   dell'attivita'   dei    commissari          straordinari). - (Omissis).                 3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il  compenso  dei          commissari o sub commissari di cui al comma 2  e'  composto          da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa          non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte  variabile,          strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed          al rispetto dei tempi  di  realizzazione  degli  interventi          ricadenti  nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non          puo'  superare  50  mila  euro  annui.  Con   la   medesima          decorrenza si procede  alla  rideterminazione  nei  termini          stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti  per          gli incarichi di commissario e  sub  commissario  conferiti          prima di tale data. La violazione  delle  disposizioni  del          presente  comma  costituisce  responsabilita'   per   danno          erariale.                 (Omissis).».               - Si riporta il testo dei commi 7 e 21 dell'art. 61 del          citato  decreto-legge  n.  50  del  2017,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,  come          modificato dalla presente legge:                 «Art.  61  (Eventi  sportivi  di   sci   alpino).   -          (Omissis).                 7. Gli interventi previsti  nel  piano  approvato  ai          sensi del comma 4 sono dichiarati di pubblica utilita' e di          urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale          e automaticamente inseriti nelle  intese  istituzionali  di          programma e negli accordi  di  programma  quadro,  ai  fini          della   individuazione   delle   priorita'   e   ai    fini          dell'armonizzazione con le iniziative  gia'  incluse  nelle          intese e negli accordi stessi. Per la realizzazione di tali          interventi  si  applica  l'art.  5,  commi  9  e  10,   del          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della          Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.                 (Omissis).                 21. Il commissario nominato ai  sensi  del  comma  13          cessa dalle  sue  funzioni  con  la  consegna  delle  opere          previste nel piano di cui al comma 17.  La  consegna  delle          opere,  una  volta  sottoposte  a  collaudo  tecnico,  deve          avvenire entro il termine del 31 gennaio 2021.                 (Omissis).».               - Si riporta il testo vigente del comma 1091  dell'art.          1 della citata legge n. 205 del 2017:                 «1091. Per perseguire obiettivi di politica economica          ed industriale, connessi anche al programma Industria  4.0,          nonche' per accrescere la competitivita' e la produttivita'          del  sistema  economico,  e'  istituito,  nello  stato   di          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  un          Fondo per interventi  volti  a  favorire  lo  sviluppo  del          capitale  immateriale,   della   competitivita'   e   della          produttivita', con una dotazione di 5 milioni di  euro  per          l'anno 2018, di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni          2019 e 2020, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni          dal 2021 al 2024, di 210 milioni di euro per ciascuno degli          anni dal 2025 al 2030 e di 200 milioni di euro a  decorrere          dall'anno 2031.  Gli  obiettivi  di  politica  economica  e          industriale per la crescita e la competitivita'  del  Paese          da perseguire con il Fondo sono  definiti  annualmente  con          delibera del Consiglio dei ministri. Il Fondo e'  destinato          a finanziare:                   a) progetti di ricerca e innovazione da  realizzare          in Italia ad opera di soggetti pubblici  e  privati,  anche          esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo del capitale          immateriale funzionali alla competitivita' del Paese;                   b) il supporto  operativo  ed  amministrativo  alla          realizzazione  dei  progetti  finanziati  ai  sensi   della          lettera a), al fine di valorizzarne i risultati e  favorire          il  loro   trasferimento   verso   il   sistema   economico          produttivo.».               -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  16   del          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore          bancario):                 «Art.  16   (Riduzione   della   spesa   degli   enti          territoriali).  -  1.  Ai  fini  della  tutela  dell'unita'          economica   della   Repubblica,   gli   enti   territoriali          concorrono,  anche  mediante  riduzione  delle  spese   per          consumi intermedi, alla realizzazione  degli  obiettivi  di          finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui  al          presente articolo, che costituiscono principi  fondamentali          di coordinamento della finanza  pubblica,  ai  sensi  degli          articoli 117, terzo comma,  e  119,  secondo  comma,  della          Costituzione.                 2. Gli obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno          delle regioni a statuto  ordinario  sono  rideterminati  in          modo tale da assicurare l'importo di 700  milioni  di  euro          per l'anno 2012 e di 2.000 milioni  di  euro  per  ciascuno          degli anni 2013 e 2014 e 2.050 milioni di euro a  decorrere          dall'anno 2015. L'ammontare  del  concorso  finanziario  di          ciascuna regione e' determinato, tenendo conto anche  delle          analisi   della   spesa    effettuate    dal    commissario          straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 7  maggio          2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6          luglio 2012, n.  94,  dalla  Conferenza  permanente  per  i          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di          Trento e di Bolzano e recepite con  decreto  del  Ministero          dell'economia e  delle  finanze  entro  il  31  gennaio  di          ciascun  anno.  In  caso  di  mancata  deliberazione  della          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  il          decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'          comunque emanato entro il  15  febbraio  di  ciascun  anno,          ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute          per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal  SIOPE.          Con decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di          Bolzano, sono individuate le  risorse  a  qualunque  titolo          dovute  dallo  Stato  alle  regioni  a  statuto  ordinario,          incluse le risorse destinate alla programmazione  regionale          del Fondo per le aree sottoutilizzate,  ed  escluse  quelle          destinate al finanziamento corrente del Servizio  sanitario          nazionale e del  trasporto  pubblico  locale,  che  vengono          ridotte, per l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro          per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro          a decorrere dall'anno 2015, per ciascuna regione in  misura          proporzionale agli importi stabiliti ai  sensi  del  primo,          del secondo e del terzo periodo. La predetta  riduzione  e'          effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle          destinate alla programmazione regionale del  Fondo  per  le          aree  sottoutilizzate.  In  caso  di  insufficienza   delle          predette  risorse  le  regioni  sono   tenute   a   versare          all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.                 3. Con le procedure previste dall'art. 27 della legge          5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto  speciale  e  le          Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  assicurano   un          concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di          600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di  euro          per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno  2014  e          1.575 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2015.  Fino          all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto          art. 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo          periodo del presente comma e'  annualmente  accantonato,  a          valere  sulle  quote  di   compartecipazione   ai   tributi          erariali, o, previo accordo tra la Regione richiedente,  il          Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle          infrastrutture e dei  trasporti,  a  valere  sulle  risorse          destinate alla programmazione regionale del  Fondo  per  lo          sviluppo e la  coesione  sulla  base  di  apposito  accordo          sancito tra le  medesime  autonomie  speciali  in  sede  di          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le          regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e          recepito con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle          finanze entro il 31 gennaio di ciascun  anno.  In  caso  di          mancato accordo in sede  di  Conferenza  permanente  per  i          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di          Trento e di Bolzano, l'accantonamento  e'  effettuato,  con          decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  da          emanare  entro  il  15  febbraio  di   ciascun   anno,   in          proporzione alle  spese  sostenute  per  consumi  intermedi          desunte, per l'anno 2011, dal  SIOPE.  Fino  all'emanazione          delle norme di attuazione di cui al  citato  art.  27,  gli          obiettivi del patto di stabilita'  interno  delle  predette          autonomie speciali sono rideterminati tenendo  conto  degli          importi incrementati di 500 milioni di euro annui derivanti          dalle predette procedure. In caso di utilizzo delle risorse          del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalita' di          cui al  presente  comma,  la  Regione  interessata  propone          conseguentemente al CIPE per  la  presa  d'atto,  la  nuova          programmazione nel limite delle disponibilita' residue, con          priorita' per il finanziamento  di  interventi  finalizzati          alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti,  di          infrastrutture e di investimenti locali.                 4. Dopo il comma  12  dell'art.  32  della  legge  12          novembre 2011, n 183, e' aggiunto il seguente comma:                   «12-bis. In caso di mancato accordo di cui ai commi          11 e 12 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle  regioni  a          statuto speciale e delle  province  autonome  di  Trento  e          Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti          nell'ultimo accordo il miglioramento di cui:                     a) al comma 10 del presente articolo;                     b) all'art. 28,  comma  3,  del  decreto-legge  6          dicembre  2011,  n.   201,   convertito   in   legge,   con          modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,  della  legge   22          dicembre 2011, n. 214,  come  rideterminato  dall'art.  35,          comma  4,  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,   n.   1,          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,          n. 27, e dall'art. 4, comma 11, del decreto-legge  2  marzo          2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge  26          aprile 2012, n. 44;                     c);                     d) agli ulteriori contributi  disposti  a  carico          delle autonomie speciali.».                 5. L'ultimo periodo del comma 11 e  l'ultimo  periodo          del comma 12 dell'art. 32 della legge 12 novembre 2011,  n.          183 sono abrogati.                 6.  Il  fondo  sperimentale  di  riequilibrio,   come          determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14          marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo,  come  determinato          ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto  legislativo  n.          23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti  ai  comuni          della Regione  Siciliana  e  della  Regione  Sardegna  sono          ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e  di  2.250          milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per          l'anno 2014 e 2.600 milioni di euro a  decorrere  dall'anno          2015. Per gli anni 2012 e 2013 ai Comuni, di  cui  all'art.          1, comma  1,  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,          n.  122,  non  si  applicano  le  disposizioni  recate  dal          presente comma, fermo restando il complessivo importo delle          riduzioni ivi previste di 500 milioni di  euro  per  l'anno          2012 e di  2.250  milioni  di  euro  per  l'anno  2013.  Le          riduzioni da imputare a ciascun  comune  sono  determinate,          tenendo conto anche delle analisi  della  spesa  effettuate          dal  commissario  straordinario  di  cui  all'art.  2   del          decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52,  convertito,   con          modificazioni, dalla legge 6  luglio  2012,  n.  94,  degli          elementi di costo nei  singoli  settori  merceologici,  dei          dati  raccolti   nell'ambito   della   procedura   per   la          determinazione  dei  fabbisogni   standard,   nonche'   dei          fabbisogni standard  stessi,  e  dei  conseguenti  risparmi          potenziali di ciascun ente, dalla  Conferenza  Stato-citta'          ed autonomie locali, sulla base  dell'istruttoria  condotta          dall'ANCI,   e   recepite   con   decreto   del   Ministero          dell'interno  entro  il  15  ottobre,  relativamente   alle          riduzioni  da  operare  nell'anno  2012.  Le  riduzioni  da          applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013  sono          determinate,  con  decreto  del   Ministero   dell'interno,          d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-citta'  ed   autonomie          locali. In caso  di  mancata  intesa  entro  quarantacinque          giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno          della Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali  della          proposta di riparto  delle  riduzioni  di  cui  al  periodo          precedente, il decreto  del  Ministero  dell'interno  puo',          comunque,  essere  adottato  ripartendo  le  riduzioni   in          proporzione alla media delle spese  sostenute  per  consumi          intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE,  fermo          restando che la riduzione per abitante di ciascun ente  non          puo' assumere valore superiore al 250 per cento della media          costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla  base          dei dati SIOPE 2010-2012  e  la  popolazione  residente  di          tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica          di cui all'art. 156 del  testo  unico  di  cui  al  decreto          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso di  incapienza,          sulla base dei dati comunicati dal Ministero  dell'interno,          l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle predette          somme nei confronti dei  comuni  interessati  all'atto  del          pagamento  agli  stessi  comuni   dell'imposta   municipale          propria di cui all'art. 13  del  decreto-legge  6  dicembre          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22          dicembre 2011, n. 214. Le  somme  recuperate  sono  versate          allo Stato contestualmente all'imposta  municipale  propria          riservata allo Stato. Qualora  le  somme  da  riversare  ai          comuni a titolo di  imposta  municipale  propria  risultino          incapienti per  l'effettuazione  del  recupero  di  cui  al          quarto  periodo  del  presente  comma,  il  versamento   al          bilancio  dello  Stato  della  parte  non   recuperata   e'          effettuato a valere  sulle  disponibilita'  presenti  sulla          contabilita' speciale n.  1778  «Agenzia  delle  Entrate  -          Fondi di Bilancio» che  e'  reintegrata  con  i  successivi          versamenti dell'imposta  municipale  propria  spettante  ai          comuni.                 6-bis. Per l'anno 2012, ai  comuni  assoggettati  nel          2012 alle regole del patto di stabilita'  interno,  non  si          applica la riduzione di cui al comma 6. Gli  importi  delle          riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i          meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del  comma  6,          non sono validi ai fini del patto di stabilita'  interno  e          sono  utilizzati  esclusivamente  per  l'estinzione  o   la          riduzione anticipata  del  debito,  inclusi  gli  eventuali          indennizzi dovuti. Le risorse non utilizzate nel  2012  per          l'estinzione o la  riduzione  anticipata  del  debito  sono          recuperate nel 2013 con le modalita' di cui al comma  6.  A          tale fine i comuni comunicano  al  Ministero  dell'interno,          entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo  le          modalita' definite con decreto del  Ministero  dell'interno          da  adottare  entro  il  31  gennaio  2013,  l'importo  non          utilizzato per l'estinzione o la riduzione  anticipata  del          debito. In caso  di  mancata  comunicazione  da  parte  dei          comuni entro il predetto termine perentorio il recupero nel          2013 e' effettuato per un importo pari al totale del valore          della riduzione non operata nel 2012. Nel 2013  l'obiettivo          del  patto  di  stabilita'  interno  di  ciascun  ente   e'          migliorato di un importo pari al  recupero  effettuato  dal          Ministero dell'interno nel medesimo anno.                 6-ter.  Alla  copertura   finanziaria   degli   oneri          derivanti dal  comma  6-bis,  nel  limite  massimo  di  500          milioni di euro  per  l'anno  2012,  si  provvede  mediante          versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato  di  una          corrispondente  quota  delle  risorse   disponibili   sulla          contabilita' speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi  di          bilancio".                 7.  Il  fondo  sperimentale  di  riequilibrio,   come          determinato ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 6          maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come  determinato          ai sensi dell'art. 23 del medesimo decreto  legislativo  n.          68 del  2011,  ed  i  trasferimenti  erariali  dovuti  alle          province della Regione Siciliana e della  Regione  Sardegna          sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno  2012  e  di          1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e          1.250 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2015.  Le          riduzioni   da   imputare   a   ciascuna   provincia   sono          determinate, tenendo conto anche delle analisi della  spesa          effettuate dal commissario straordinario di cui all'art.  2          del decreto-legge 7 maggio 2012,  n.  52,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 6  luglio  2012,  n.  94,  degli          elementi di costo nei  singoli  settori  merceologici,  dei          dati  raccolti   nell'ambito   della   procedura   per   la          determinazione  dei  fabbisogni   standard,   nonche'   dei          fabbisogni standard  stessi,  e  dei  conseguenti  risparmi          potenziali di ciascun ente, dalla  Conferenza  Stato-citta'          ed autonomie locali, sulla base  dell'istruttoria  condotta          dall'UPI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno          entro il 15 ottobre 2012, relativamente alle  riduzioni  da          operare nell'anno 2012, ed entro il 31 dicembre di  ciascun          anno precedente a quello di riferimento relativamente  alle          riduzioni da operare per gli anni  2013  e  successivi.  In          caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-citta'          ed autonomie locali, il decreto del Ministero  dell'interno          e'  comunque  emanato  entro  i   15   giorni   successivi,          ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute          per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal  SIOPE.          Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto  previsto  dal          periodo precedente, in caso di mancata deliberazione  della          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  le  riduzioni          da  imputare  a  ciascuna  provincia  sono  determinate  in          proporzione alle spese, desunte dal  SIOPE,  sostenute  nel          2011 per l'acquisto di beni e servizi, con l'esclusione  di          quelle relative alle spese  per  formazione  professionale,          per trasporto pubblico locale, per la raccolta  di  rifiuti          solidi urbani e per servizi  socialmente  utili  finanziati          dallo Stato. In caso di incapienza,  sulla  base  dei  dati          comunicati  dal  Ministero  dell'interno,  l'Agenzia  delle          entrate provvede  al  recupero  delle  predette  somme  nei          confronti  delle  province   interessate   a   valere   sui          versamenti  dell'imposta  sulle  assicurazioni  contro   la          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei          veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'art. 60          del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  riscossa          tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo          gettito  alle  province  medesime.  Qualora  le  somme   da          riversare  alle  province  a  titolo   di   imposta   sulle          assicurazioni contro la  responsabilita'  civile  derivante          dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,   esclusi   i          ciclomotori, di cui all'art. 60 del decreto legislativo  15          dicembre   1997,   n.   446   risultino   incapienti    per          l'effettuazione del recupero di cui al quarto  periodo  del          presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della          parte  non  recuperata  e'  effettuato   a   valere   sulle          disponibilita' presenti sulla contabilita' speciale n. 1778          «Agenzia  delle  Entrate  -  Fondi  di  Bilancio»  che   e'          reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta  sulle          assicurazioni contro la  responsabilita'  civile  derivante          dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,   esclusi   i          ciclomotori.                 8. Fermi  restando  i  vincoli  assunzionali  di  cui          all'art. 76, del decreto-legge n. 112 del  2008  convertito          con legge n. 133 del 2008, e  successive  modificazioni  ed          integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio  dei          ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti          i parametri di  virtuosita'  per  la  determinazione  delle          dotazioni   organiche   degli    enti    locali,    tenendo          prioritariamente  conto  del  rapporto  tra  dipendenti   e          popolazione residente. A tal fine e' determinata  la  media          nazionale  del  personale  in  servizio  presso  gli  enti,          considerando anche  le  unita'  di  personale  in  servizio          presso le societa' di  cui  all'art.  76,  comma  7,  terzo          periodo, del  citato  decreto-legge  n.  112  del  2008.  A          decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti  che          risultino collocati ad un  livello  superiore  del  20  per          cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni          a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad  un          livello superiore del 40  per  cento  rispetto  alla  media          applicano le misure di gestione delle eventuali  situazioni          di soprannumero di cui all'art. 2, comma 11, e seguenti.                 9.                 10. All'art. 28-quater,  comma  1,  del  decreto  del          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  il          quarto periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Qualora  la          regione, l'ente locale  o  l'ente  del  Servizio  sanitario          nazionale non versi all'agente della riscossione  l'importo          oggetto della  certificazione  entro  sessanta  giorni  dal          termine nella stessa indicato, l'agente  della  riscossione          ne  da'   comunicazione   ai   Ministeri   dell'interno   e          dell'economia e delle finanze  e  l'importo  oggetto  della          certificazione e' recuperato mediante riduzione delle somme          dovute  dallo  Stato  all'ente  territoriale  a   qualsiasi          titolo, incluse  le  quote  dei  fondi  di  riequilibrio  o          perequativi  e  le   quote   di   gettito   relative   alla          compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi  di  cui          al presente comma sono  escluse  le  risorse  destinate  al          finanziamento corrente del  servizio  sanitario  nazionale.          Nel caso in  cui  il  recupero  non  sia  stato  possibile,          l'agente della riscossione procede, sulla  base  del  ruolo          emesso a carico del titolare del credito, alla  riscossione          coattiva secondo le disposizioni di cui al  titolo  II  del          presente decreto.».                 11. Il comma 1 dell'art. 204 del decreto  legislativo          18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che  l'ente          locale puo' assumere nuovi mutui e accedere ad altre  forme          di  finanziamento  reperibili  sul  mercato,  qualora   sia          rispettato il limite  nell'anno  di  assunzione  del  nuovo          indebitamento.                 12. All'art. 4-ter, del decreto-legge 2  marzo  2012,          n. 16, convertito con modificazioni dalla legge  26  aprile          2012, n. 44:                   a) ai commi 1 e  2  le  parole:  "30  giugno"  sono          sostituite dalle parole: "20 settembre";                   b) alla fine del comma  2  aggiungere  le  seguenti          parole «Entro lo stesso termine i comuni possono variare le          comunicazioni gia' trasmesse»;                   b-bis) al comma 3, le parole:  "500  milioni"  sono          sostituite dalle seguenti: "200 milioni";                   c) al comma 5, le parole "entro il 30 luglio"  sono          sostituite dalle parole "entro il 5 ottobre".                 12-bis.  Nell'anno  2012,  alle  regioni  a   statuto          ordinario, alla Regione siciliana e alla  Sardegna,  i  cui          comuni sono beneficiari di risorse erariali, e'  attribuito          un contributo, nei limiti di un importo complessivo di  800          milioni di euro in misura pari all'83,33  per  cento  degli          spazi finanziari, validi ai fini del  patto  di  stabilita'          interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai  comuni          ricadenti nel proprio territorio nei limiti  degli  importi          indicati per ciascuna regione  nella  tabella  allegata  al          presente decreto. Il contributo e' destinato dalle  regioni          alla riduzione del debito.                 12-ter. Gli importi  indicati  per  ciascuna  regione          nella tabella allegata al presente decreto  possono  essere          modificati,  a  invarianza   di   contributo   complessivo,          mediante accordo da sancire, entro il  6  agosto  2012,  in          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.                 12-quater. La cessione di spazi finanziari di cui  al          comma 12-bis, nonche' l'utilizzo degli stessi da parte  dei          comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal  comma  138          dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi          finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra          i comuni, al fine  di  favorire  i  pagamenti  dei  residui          passivi in conto capitale in favore dei creditori.                 12-quinquies. Entro  il  termine  perentorio  del  10          settembre  2012,  le  regioni   comunicano   al   Ministero          dell'economia e delle finanze, con  riferimento  a  ciascun          comune beneficiario, gli  elementi  informativi  occorrenti          per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei  saldi          di finanza pubblica.                 12-sexies. Alla  copertura  finanziaria  degli  oneri          derivanti dai commi 12 e 12-bis, pari a 500 milioni di euro          per  l'anno   2012,   si   provvede   mediante   versamento          all'entrata del bilancio dello Stato di una  corrispondente          quota delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale          1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".                 12-septies.  Le  regioni  sottoposte  al   piano   di          stabilizzazione finanziaria di cui all'art. 14,  comma  22,          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  possono          disporre, con propria legge, l'anticipo all'anno 2013 della          maggiorazione  dell'aliquota   dell'addizionale   regionale          all'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche  di  base          prevista dall'art. 6, comma  1,  lettera  b),  del  decreto          legislativo 6 maggio 2011, n. 68.                 12-octies. Il fondo  istituito  dall'art.  14,  comma          14-bis,  del  decreto-legge  31   maggio   2010,   n.   78,          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,          n. 122, e'  attribuito  al  Commissario  straordinario  del          Governo   per   l'attuazione   del   piano    di    rientro          dall'indebitamento pregresso,  previsto  dall'art.  78  del          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133.  Il          Commissario straordinario  del  Governo  e'  autorizzato  a          stipulare il contratto di servizio di cui  all'art.  5  del          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5          dicembre  2008,  sotto  qualsiasi  forma  tecnica,  per   i          finanziamenti occorrenti per la copertura degli  oneri  del          piano di rientro.».               - Il citato decreto-legge n. 95 del  2012,  convertito,          con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n.  156,          S.O.   |  
|   |                               Art. 30 bis                Norme in materia di edilizia scolastica 
   1. Al fine  di  garantire  la  messa  in  sicurezza  degli  edifici pubblici adibiti a uso scolastico, gli  enti  locali  beneficiari  di finanziamenti e contributi statali possono  avvalersi,  limitatamente al triennio 2019-2021 e nell'ambito  della  programmazione  triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013, n. 128, quanto agli acquisti di beni e servizi, della societa' Consip Spa  e,  quanto  all'affidamento   dei   lavori   di   realizzazione, dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo sviluppo d'impresa Spa-Invitalia, che sono tenute  a  pubblicare  gli atti di gara entro novanta giorni dalla presentazione alle stesse, da parte degli enti locali, dei progetti definitivi.   2. Qualora  la  societa'  Consip  Spa  e  l'Agenzia  nazionale  per l'attrazione  degli  investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  Spa  - Invitalia non provvedano alla pubblicazione degli atti di gara  entro il termine di novanta giorni di cui  al  comma  1,  gli  enti  locali possono affidare i lavori di  cui  al  medesimo  comma  1,  anche  di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino  alla  soglia  di  cui all'articolo 35, comma  1,  lettera  a),  del  codice  dei  contratti pubblici, di cui al  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50, mediante procedura negoziata  con  consultazione,  nel  rispetto  del criterio di rotazione degli  inviti,  di  almeno  quindici  operatori economici, ove esistenti,  individuati  sulla  base  di  indagini  di mercato o  tramite  elenchi  di  operatori  economici.  L'avviso  sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.   3. Gli edifici scolastici pubblici, oggetto di interventi di  messa in  sicurezza  a  valere  su  finanziamenti  e  contributi   statali, mantengono la destinazione a uso scolastico per  almeno  cinque  anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori.  
           Riferimenti normativi 
               -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  10   del          decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128  (Misure          urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca):                 «Art. 10  (Mutui  per  l'edilizia  scolastica  e  per          l'edilizia   residenziale   universitaria   e    detrazioni          fiscali). - 1. Al fine di favorire interventi  straordinari          di ristrutturazione,  miglioramento,  messa  in  sicurezza,          adeguamento  antisismico,  efficientamento  energetico   di          immobili  di  proprieta'  pubblica  adibiti  all'istruzione          scolastica e  all'alta  formazione  artistica,  musicale  e          coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze  per          studenti universitari, di  proprieta'  degli  enti  locali,          nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici          e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi          volti   al   miglioramento   delle   palestre   scolastiche          esistenti, per  la  programmazione  triennale,  le  Regioni          interessate  possono  essere  autorizzate   dal   Ministero          dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  il  Ministero          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca,   a          stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri          di economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di          ammortamento a totale carico  dello  Stato,  con  la  Banca          europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo  del          Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'  Cassa  depositi  e          prestiti Spa, e con i  soggetti  autorizzati  all'esercizio          dell'attivita' bancaria, ai sensi del  decreto  legislativo          1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'art. 1, comma  75,          della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  le   rate   di          ammortamento dei mutui attivati sono pagate  agli  istituti          finanziatori direttamente dallo  Stato.  A  tal  fine  sono          stanziati contributi pluriennali per euro  40  milioni  per          l'anno 2015 e per euro  50  milioni  annui  per  la  durata          residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere  dall'anno          2016.   Le   modalita'   di   attuazione   della   presente          disposizione e del successivo comma 2  sono  stabilite  con          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e          della ricerca, d'intesa con il  Ministero  dell'economia  e          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale          dello Stato e Dipartimento del tesoro,  da  adottare  entro          tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di          conversione del presente  decreto  e  da  pubblicare  nella          Gazzetta   Ufficiale,   in   conformita'    ai    contenuti          dell'intesa, sottoscritta in sede di  Conferenza  unificata          il 1º agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le  province          autonome di Trento e di  Bolzano  e  le  autonomie  locali,          sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica  formulati          ai sensi dell'art. 11,  commi  da  4-bis  a  4-octies,  del          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.                 1-bis.  Il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei          trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze  e  il          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca          predispongono congiuntamente una relazione  da  trasmettere          annualmente alle Camere  sullo  stato  di  avanzamento  dei          lavori relativi  a  interventi  di  edilizia  scolastica  e          sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi          ai sensi del comma 1 del presente articolo,  dell'art.  18,          commi da 8 a 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013,          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto          2013,  n.  98,  come  modificato  dal  presente   articolo,          dell'art. 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18  ottobre          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17          dicembre  2012,  n.  221,  nonche'  con  riferimento   agli          ulteriori stanziamenti destinati  alle  medesime  finalita'          nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa  vigente.          Ai fini dell'elaborazione  della  predetta  relazione  sono          altresi'    richiesti     elementi     informativi     alle          amministrazioni territorialmente competenti.                 1-ter. Il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'          e della ricerca, nella definizione del decreto attuativo di          cui al quarto periodo del comma 1, tiene conto dei piani di          edilizia scolastica presentati dalle regioni.                 2. I pagamenti di cui al  comma  1  effettuati  dalle          Regioni, anche  attraverso  la  delegazione  di  pagamento,          finanziati con l'attivazione dei mutui di cui  al  medesimo          comma, sono esclusi dai  limiti  del  patto  di  stabilita'          interno delle regioni  per  l'importo  annualmente  erogato          dagli Istituti di credito.                 2-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1  e          con  riferimento  agli  immobili  di  proprieta'   pubblica          adibiti   all'alta   formazione   artistica,   musicale   e          coreutica, le istituzioni dell'alta  formazione  artistica,          musicale e coreutica, di cui  all'art.  1  della  legge  21          dicembre 1999,  n.  508,  possono  essere  autorizzate  dal          Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della          ricerca, a  stipulare  mutui  trentennali  sulla  base  dei          criteri di economicita' e di contenimento della spesa,  con          oneri di ammortamento a totale carico dello Stato,  con  la          Banca  europea  per  gli  investimenti,  con  la  Banca  di          sviluppo del Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'  Cassa          depositi e  prestiti  Spa  e  con  i  soggetti  autorizzati          all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi  del  testo          unico di cui al decreto legislativo lº settembre  1993,  n.          385. Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  75,  della  legge  30          dicembre 2004, n. 311, le rate di  ammortamento  dei  mutui          attivati   sono   pagate   agli    istituti    finanziatori          direttamente  dallo  Stato.  A  tale  fine  sono  stanziati          contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui  per  la          durata dell'ammortamento del mutuo  a  decorrere  dall'anno          2016, mediante riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di          cui all'art. 1, comma 131, della citata legge  n.  311  del          2004.  Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari,  in          termini di fabbisogno e di indebitamento  netto,  derivanti          dall'attuazione delle disposizioni del  presente  comma  si          provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017,  a  euro          15 milioni per l'anno 2018, a euro 30  milioni  per  l'anno          2019  e  a  euro  30  milioni  per  l'anno  2020,  mediante          corrispondente utilizzo  del  fondo  per  la  compensazione          degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione          vigente  conseguenti  all'attualizzazione   di   contributi          pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del  decreto-legge          7 ottobre 2008,  n.  154,  convertito,  con  modificazioni,          dalla  legge  4  dicembre  2008,  n.  189,   e   successive          modificazioni.                 2-ter. Le modalita' di  attuazione  del  comma  2-bis          sono stabilite con decreto del  Ministero  dell'economia  e          delle   finanze,   di    concerto    con    il    Ministero          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   da          adottare entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore          della presente disposizione.                 3. Al fine di promuovere iniziative di sostegno  alle          istituzioni   scolastiche,   alle   istituzioni   dell'alta          formazione  artistica,  musicale   e   coreutica   e   alle          universita', fermo restando quanto gia' previsto  dall'art.          15, comma 1,  lettera  i-octies),  del  testo  unico  delle          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  in  materia   di          detrazione per oneri, alla medesima lettera i-octies), dopo          le parole:  "successive  modificazioni"  sono  inserite  le          seguenti: ", nonche' a favore delle  istituzioni  dell'alta          formazione  artistica,  musicale  e   coreutica   e   delle          universita'", e dopo le parole: "edilizia scolastica"  sono          inserite le seguenti: "e  universitaria".  Le  disposizioni          del presente comma si  applicano  a  partire  dall'anno  di          imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge          di conversione del presente decreto.                 3-bis. All'art. 18, comma 8-bis, del decreto-legge 21          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 9 agosto 2013, n.  98,  sono  apportate  le  seguenti          modificazioni:                   a) al  primo  periodo,  le  parole:  "in  relazione          all'art. 2, comma 329, della legge  24  dicembre  2007,  n.          244," sono soppresse;                   b) dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:          "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su          proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile,          sentito il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e          della ricerca, sono definiti le modalita' di individuazione          delle attivita' di cui al periodo  precedente  nonche'  gli          istituti cui sono affidate tali attivita'.                 3-ter. All'art. 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo  le  parole:  "di  cui  al          comma 8," sono inserite le seguenti:  "per  gli  interventi          finanziati con le risorse di cui ai  commi  8  e  8-sexies,          nella misura  definita  dal  decreto  di  cui  al  presente          periodo,".               - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  35          del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  (Codice  dei          contratti pubblici):                 «Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di          calcolo del valore stimato degli appalti).  -  1.  Ai  fini          dell'applicazione  del  presente  codice,  le   soglie   di          rilevanza comunitaria sono:                   a) euro  5.225.000  per  gli  appalti  pubblici  di          lavori e per le concessioni;                   b)  euro  135.000  per  gli  appalti  pubblici   di          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di          progettazione     aggiudicati     dalle     amministrazioni          aggiudicatrici  che  sono  autorita'  governative  centrali          indicate nell'allegato III;  se  gli  appalti  pubblici  di          forniture    sono    aggiudicati     da     amministrazioni          aggiudicatrici operanti nel settore  della  difesa,  questa          soglia si applica solo agli appalti concernenti i  prodotti          menzionati nell'allegato VIII;                   c)  euro  209.000  per  gli  appalti  pubblici   di          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di          progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici          sub-centrali; tale soglia si  applica  anche  agli  appalti          pubblici   di   forniture   aggiudicati   dalle   autorita'          governative centrali che operano nel settore della  difesa,          allorche' tali appalti concernono prodotti  non  menzionati          nell'allegato VIII;                 d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali  e          di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.                 (Omissis).».   |  
|   |                               Art. 30 ter   Agevolazioni per  la  promozione  dell'economia  locale  mediante  la  riapertura e l'ampliamento di attivita' commerciali, artigianali  e  di servizi 
   1. Il presente articolo disciplina la concessione  di  agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attivita' nei  settori  di  cui  al comma 2, che procedono all'ampliamento di esercizi  commerciali  gia' esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da  almeno  sei  mesi, situati nei  territori  di  comuni  con  popolazione  fino  a  20.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono  in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia  di  commercio al dettaglio.   2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste  dal  presente articolo  le  iniziative  finalizzate  alla  riapertura  di  esercizi operanti nei seguenti settori:  artigianato,  turismo,  fornitura  di servizi destinati alla tutela  ambientale,  alla  fruizione  di  beni culturali  e  al  tempo  libero,  nonche'  commercio  al   dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma  1,  lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa  la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.   3. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste  dal  presente articolo l'attivita' di compro oro, definita  ai  sensi  del  decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nonche' le sale  per  scommesse  o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento  previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931, n. 773.   4. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni  previste  dal  presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attivita' gia'  esistenti precedentemente interrotte. Sono altresi' escluse dalle  agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove  attivita'  e  le riaperture, conseguenti a cessione di  un'attivita'  preesistente  da parte del medesimo  soggetto  che  la  esercitava  in  precedenza  o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma  societaria,  che sia ad esso direttamente oindirettamente riconducibile.   5.  Le  agevolazioni  previste  dal  presente  articolo  consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi di cui al comma 2 e  per  i  tre  anni successivi. La misura del contributo di cui al periodo precedente  e' rapportata alla somma dei tributi comunali  dovuti  dall'esercente  e regolarmente pagati  nell'anno  precedente  a  quello  nel  quale  e' presentata la  richiesta  di  concessione,  fino  al  100  per  cento dell'importo, secondo quanto stabilito dal comma 9.   6. I comuni di cui al comma 1 istituiscono, nell'ambito del proprio bilancio, un fondo da destinare alla concessione  dei  contributi  di cui al comma 5. A tale fine, nello stato di previsione del  Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10  milioni  di  euro  per  l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a  20  milioni  di  euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il fondo e' ripartito tra i  comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. In ogni caso, la spesa  complessiva per  i  contributi  erogati  ai  beneficiari  non  puo'  superare  la dotazione annua del fondo di cui al secondo periodo.   7. I contributi di cui ai commi 5 e  6  sono  erogati  a  decorrere dalla  data  di  effettivo  inizio   dell'attivita'   dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.   8. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 5 i  soggetti esercenti, in possesso  delle  abilitazioni  e  delle  autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attivita' nei settori  di  cui  al comma 2 che, ai sensi  del  comma  1,  procedono  all'ampliamento  di esercizi gia' esistentio alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. Per gli eserciziil cui ampliamento comporta  la  riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno  per  cui  e'  chiesta  l'agevolazione,  il  contributo  e' concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.   9. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui  al presente articolo devono presentare al comune nel  quale  e'  situato l'esercizio di cui ai commi 1 e 2, dal 1° gennaio al 28  febbraio  di ogni anno, la richiesta, redatta  in  base  a  un  apposito  modello, nonche' la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune, dopo aver effettuato i  controlli  sulla  dichiarazione  di  cui  al  periodo  precedente, determina la misura del contributo spettante,  previo  riscontro  del regolare avvio  e  mantenimento  dell'attivita'.  I  contributi  sono concessi,  nell'ordine  di  presentazione   delle   richieste,   fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale ai sensi del comma 6. L'importo  di  ciascun  contributo  e'  determinato  dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura proporzionale al numero  dei  mesi  di  apertura  dell'esercizio  nel quadriennio considerato, che non puo' comunque essere inferiore a sei mesi.   10.  I  contributi  di  cui  al  presente  articolo  sono   erogati nell'ambito del regime de minimis  di  cui  al  regolamento  (UE)  n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre  2013,  nei  limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato  a  ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre  normative  statali,  regionali  o  delle province autonome di Trento e di Bolzano.   11. Le disposizioni del presente articolo si applicano a  decorrere dal 1° gennaio 2020.   12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per  l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a  20  milioni  di  euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.  
           Riferimenti normativi 
               - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114  recante          «Riforma  della  disciplina   relativa   al   settore   del          commercio, a norma dell'art. 4, comma  4,  della  legge  15          marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale          24 aprile 1998, n. 95, S.O.               - Si riporta il testo vigente del comma 1  dell'art.  4          del citato decreto legislativo n. 114 del 1998:                 «Art. 4 (Definizioni e  ambito  di  applicazione  del          decreto). - 1. Ai fini del presente decreto si intendono:                   a) per commercio all'ingrosso,  l'attivita'  svolta          da chiunque professionalmente acquista merci in nome e  per          conto  proprio  e  le  rivende   ad   altri   commercianti,          all'ingrosso   o   al   dettaglio,   o   ad    utilizzatori          professionali, o ad  altri  utilizzatori  in  grande.  Tale          attivita' puo' assumere la forma di commercio  interno,  di          importazione o di esportazione;                   b) per commercio al dettaglio,  l'attivita'  svolta          da chiunque professionalmente acquista merci in nome e  per          conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o          mediante altre  forme  di  distribuzione,  direttamente  al          consumatore finale;                   c)  per  superficie  di  vendita  di  un  esercizio          commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella          occupata da banchi, scaffalature e simili. Non  costituisce          superficie  di  vendita  quella  destinata   a   magazzini,          depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;                   d)  per  esercizi   di   vicinato   quelli   aventi          superficie di vendita non superiore a 150  mq.  nei  comuni          con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti  e  a          250 mq. nei comuni con popolazione  residente  superiore  a          10.000 abitanti;                   e) per medie  strutture  di  vendita  gli  esercizi          aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d)  e          fino a  1.500  mq  nei  comuni  con  popolazione  residente          inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq.  nei  comuni  con          popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;                   f) per grandi strutture  di  vendita  gli  esercizi          aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);                   g) per centro commerciale, una media o  una  grande          struttura di vendita nella quale piu' esercizi  commerciali          sono inseriti in una struttura a destinazione  specifica  e          usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi  di  servizio          gestiti unitariamente. Ai fini  del  presente  decreto  per          superficie di vendita di un centro commerciale  si  intende          quella risultante dalla somma delle  superfici  di  vendita          degli esercizi al dettaglio in esso presenti;                   h) per forme speciali di vendita al dettaglio:                     1) la vendita a favore di dipendenti da parte  di          enti o imprese, pubblici o privati, di soci di  cooperative          di consumo, di  aderenti  a  circoli  privati,  nonche'  la          vendita nelle scuole,  negli  ospedali  e  nelle  strutture          militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo          ad accedervi;                     2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;                     3)  la  vendita  per  corrispondenza  o   tramite          televisione o altri sistemi di comunicazione;                     4)   la   vendita   presso   il   domicilio   dei          consumatori.                 (Omissis).».               - Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92  recante          «Disposizioni per l'esercizio dell'attivita' di compro oro,          in attuazione dell'art. 15,  comma  2,  lettera  l),  della          legge 12 agosto 2016, n. 170» e' pubblicato nella  Gazzetta          Ufficiale 20 giugno 2017, n. 141.               - Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 110          del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione  del          testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):                 «6. Si considerano apparecchi  idonei  per  il  gioco          lecito:                   a) quelli che, dotati di attestato  di  conformita'          alle  disposizioni   vigenti   rilasciato   dal   Ministero          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma          dei Monopoli di Stato e  obbligatoriamente  collegati  alla          rete telematica  di  cui  all'art.  14-bis,  comma  4,  del          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.          640,  e   successive   modificazioni,   si   attivano   con          l'introduzione di  moneta  metallica  ovvero  con  appositi          strumenti   di   pagamento   elettronico    definiti    con          provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -          Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,  nei  quali          insieme  con  l'elemento  aleatorio  sono  presenti   anche          elementi  di  abilita',  che  consentono  al  giocatore  la          possibilita' di scegliere,  all'avvio  o  nel  corso  della          partita, la propria strategia,  selezionando  appositamente          le opzioni di gara  ritenute  piu'  favorevoli  tra  quelle          proposte dal gioco, il costo della  partita  non  supera  1          euro, la durata minima della partita e' di quattro  secondi          e che distribuiscono vincite in denaro,  ciascuna  comunque          di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.          Le  vincite,  computate  dall'apparecchio   in   modo   non          predeterminabile su un ciclo complessivo  di  non  piu'  di          140.000 partite, devono risultare non inferiori al  75  per          cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non          possono riprodurre il gioco del poker  o  comunque  le  sue          regole fondamentali;                   a-bis)    con    provvedimento    del     Ministero          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma          dei Monopoli di Stato puo' essere prevista la verifica  dei          singoli apparecchi di cui alla lettera a);                   b) quelli, facenti parte della rete  telematica  di          cui all'art. 14-bis, comma 4, del  decreto  del  Presidente          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  640,  e  successive          modificazioni, che si attivano esclusivamente  in  presenza          di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete          stessa. Per tali apparecchi, con regolamento  del  Ministro          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro          dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17,  comma  3,          della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti,  tenendo          conto delle specifiche condizioni di mercato:                     1) il  costo  e  le  modalita'  di  pagamento  di          ciascuna partita;                     2)  la  percentuale  minima  della  raccolta   da          destinare a vincite;                     3)  l'importo   massimo   e   le   modalita'   di          riscossione delle vincite;                     4)  le  specifiche  di  immodificabilita'  e   di          sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a  cui          tali apparecchi sono connessi;                     5)  le  soluzioni  di  responsabilizzazione   del          giocatore da adottare sugli apparecchi;                     6)  le  tipologie  e  le  caratteristiche   degli          esercizi pubblici e  degli  altri  punti  autorizzati  alla          raccolta di giochi nei quali possono essere installati  gli          apparecchi di cui alla presente lettera.».               - Il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,          del  18  dicembre  2013,  relativo  all'applicazione  degli          articoli  107  e  108  del   trattato   sul   funzionamento          dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»  e'  pubblicato          nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.   |  
|   |                             Art. 30 quater    Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico 
   1. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita'  di informazione di interesse generale ai  sensi  della  legge  7  agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto  all'intero  contributo  previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto  1991,  n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli aventi diritto.   2.  Al  fine  di  favorire  la  conversione  in   digitale   e   la conservazione degli archivi multimediali  delle  imprese  di  cui  al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei  ministri  corrisponde  alle citate imprese un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2019. Il contributo di cui  al  presente  comma  non  e'  soggetto  a  riparto percentuale tra gli aventi  diritto  e  puo'  essere  riassorbito  da eventuale convenzione appositamente  stipulata  successivamente  alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente decreto.   3. Il totale dei contributi di cui ai commi 1 e  2  e'  corrisposto nel limite dell'80 per cento dei costi dell'esercizio precedente.   4. All'articolo 1, comma 810, lettera a), della legge  30  dicembre 2018, n.145, le parole:  «1°  gennaio  2020»  sono  sostituite  dalle seguenti: «31 gennaio 2020».   5. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul  Fondo  per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui  all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.  
           Riferimenti normativi 
               - La legge 7 agosto 1990, n.  230  recante  «Contributi          alle  imprese  radiofoniche  private  che  abbiano   svolto          attivita'  di  informazione  di  interesse   generale»   e'          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1990, n. 187.               - La legge 7 agosto 1990, n. 250  recante  «Provvidenze          per l'editoria e riapertura dei  termini,  a  favore  delle          imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli          utili di cui all'art. 9, comma  2,  della  L.  25  febbraio          1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui  all'art.  11          della legge stessa» e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale          27 agosto 1990, n. 199.               - La legge 14 agosto 1991, n. 278 recante «Modifiche ed          integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto          1990,  n.  250,  concernenti  provvidenze  a  favore  della          editoria» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28  agosto          1991, n. 201.               - Si riporta il testo del comma 810 dell'art.  1  della          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla          presente legge:                 «810. Nelle more  di  una  revisione  organica  della          normativa di settore, che tenga  conto  anche  delle  nuove          modalita'  di  fruizione  dell'informazione  da  parte  dei          cittadini, i contributi diretti alle  imprese  editrici  di          quotidiani e periodici di cui  al  decreto  legislativo  15          maggio 2017, n. 70, sono progressivamente ridotti fino alla          loro abolizione, secondo le seguenti previsioni:                   a) a decorrere dal 31 gennaio 2020:                     1) la legge 7 agosto 1990, n. 230, e' abrogata;                     2)  all'art.  1,  comma  1247,  della  legge   27          dicembre 2006, n. 296, le parole: «, nonche'  alle  imprese          radiofoniche  private  che  abbiano  svolto  attivita'   di          informazione di interesse generale ai sensi della  legge  7          agosto 1990, n. 250 » sono soppresse;                   b) il contributo diretto erogato a ciascuna impresa          editrice di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b)  e  c),          del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, in deroga  a          quanto  stabilito   all'art.   8   del   medesimo   decreto          legislativo   15   maggio   2017,   n.   70,   e'   ridotto          progressivamente con le seguenti modalita':                     1)    per    l'annualita'     2019,     l'importo          complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale e'          ridotto del 20 per cento  della  differenza  tra  l'importo          spettante e 500.000 euro;                     2)    per    l'annualita'     2020,     l'importo          complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale e'          ridotto del 50 per cento  della  differenza  tra  l'importo          spettante e 500.000 euro;                     3)    per    l'annualita'     2021,     l'importo          complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale e'          ridotto del 75 per cento  della  differenza  tra  l'importo          spettante e 500.000 euro;                   c) a decorrere dal  1°  gennaio  2022  non  possono          accedere al contributo le imprese editrici di cui  all'art.          2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15          maggio 2017, n. 70;                   d)   al   fine   di   perseguire    obiettivi    di          valorizzazione e diffusione della cultura e del  pluralismo          dell'informazione, dell'innovazione tecnologica e  digitale          e della liberta' di stampa, con uno o  piu'  decreti  della          Presidenza del Consiglio dei ministri sono  individuate  le          modalita' per il sostegno e la valorizzazione di  progetti,          da parte di soggetti sia pubblici che privati,  finalizzati          a diffondere la cultura della libera informazione  plurale,          della    comunicazione    partecipata    e    dal    basso,          dell'innovazione digitale e sociale,  dell'uso  dei  media,          nonche'  progetti  volti  a  sostenere  il  settore   della          distribuzione  editoriale  anche   avviando   processi   di          innovazione digitale, a valere sul Fondo per il  pluralismo          di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.».               - Si riporta il testo vigente del comma 1  dell'art.  1          della legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del  Fondo          per  il  pluralismo  e  l'innovazione  dell'informazione  e          deleghe al Governo per la  ridefinizione  della  disciplina          del  sostegno  pubblico  per  il  settore  dell'editoria  e          dell'emittenza  radiofonica  e  televisiva  locale,   della          disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della          composizione e delle  competenze  del  Consiglio  nazionale          dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in          concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e          multimediale):                 «Art. 1 (Istituzione del Fondo per  il  pluralismo  e          l'innovazione  dell'informazione).  -   1.   Al   fine   di          assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'art.          21 della Costituzione, in  materia  di  diritti,  liberta',          indipendenza e  pluralismo  dell'informazione,  nonche'  di          incentivare l'innovazione dell'offerta  informativa  e  dei          processi di distribuzione e di vendita, la capacita'  delle          imprese del settore di investire e di  acquisire  posizioni          di mercato sostenibili nel tempo, nonche'  lo  sviluppo  di          nuove imprese editrici anche  nel  campo  dell'informazione          digitale,  e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del          Ministero dell'economia e delle finanze  il  Fondo  per  il          pluralismo  e  l'innovazione  dell'informazione,   di   cui          all'art. 1, comma 160, primo  periodo,  lettera  b),  della          legge 28 dicembre 2015, n. 208, come  sostituita  dall'art.          10, comma 1, della presente legge,  di  seguito  denominato          "Fondo".».   |  
|   |                                 Art. 31                            Marchi storici 
   1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sono apportate le seguenti modificazioni:     a) dopo l'articolo 11-bis e' inserito il seguente:       «Art. 11-ter (Marchio storico di interesse nazionale). -  1.  I titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa  registrati  da almeno cinquanta anni o per i quali sia  possibile  dimostrare  l'uso continuativo  da   almeno   cinquanta   anni,   utilizzati   per   la commercializzazione di prodotti o servizi  realizzati  in  un'impresa produttiva  nazionale  di  eccellenza   storicamente   collegata   al territorio nazionale, possono ottenere l'iscrizione del  marchio  nel registro  dei  marchi  storici  di   interesse   nazionale   di   cui all'articolo 185-bis.       2.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e' istituito il logo "Marchio storico di  interesse  nazionale"  che  le imprese iscritte nel registro di cui  all'articolo  185-bis,  possono utilizzare per  le  finalita'  commerciali  e  promozionali.  Con  il decreto di cui al primo periodo sono altresi' specificati  i  criteri per l'utilizzo del logo "Marchio storico di interesse nazionale".";     b) dopo l'articolo 185 sono inseriti i seguenti:       «Art. 185-bis. -  (Registro  speciale  dei  marchi  storici  di interesse nazionale). - 1. E' istituito,  presso  l'Ufficio  italiano brevetti e marchi, il  registro  speciale  dei  marchi  storici  come definiti dall'articolo 11-ter.       2. L'iscrizione al registro  speciale  dei  marchi  storici  e' effettuata su istanza del titolare o del licenziatario esclusivo  del marchio.       Art. 185-ter. - (Valorizzazione dei marchi storici nelle  crisi di impresa). - 1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali  e la prosecuzione dell'attivita' produttiva sul  territorio  nazionale, e' istituito presso il Ministero dello sviluppo  economico  il  Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale. Il  predetto Fondo opera mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese di cui al comma 2. Tali interventi sono effettuati  a  condizioni  di mercato, nel rispetto di quanto previsto  dalla  Comunicazione  della Commissione recante orientamenti sugli aiuti  di  Stato  destinati  a promuovere gli investimenti per il finanziamento del ri-schio (2014/C 19/04).  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' e i criteri di  gestione  e di funzionamento del Fondo di cui al primo periodo.   2. L'impresa titolare o licenziataria di un  marchio  iscritto  nel registro  speciale  di  cui  all'articolo  185-bis  o,  comunque,  in possesso dei  requisiti  di  cui  all'articolo  11-ter,  che  intenda chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello  principale, per cessazione dell'attivita' svolta  o  per  delocalizzazione  della stessa  al  di  fuori  del  territorio  nazionale,  con   conseguente licenziamento collettivo, notifica senza ritardo al  Ministero  dello sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento e, in particolare:         a) i motivi economici, finanziari o tecnici del  progetto  di chiusura o delocalizzazione;         b)  le  azioni  tese  a  ridurre  gli  impatti  occupazionali attraverso incentivi all'uscita, prepensionamenti, ricollocazione  di dipendenti all'interno del gruppo;         c)  le  azioni  che  intende  intraprendere  per  trovare  un acquirente;         d) le opportunita' per i dipendenti di presentare  un'offerta pubblica di acquisto ed ogni altra  possibilita'  di  recupero  degli asset da parte degli stessi.       3. A seguito dell'informativa di cui al comma 2,  il  Ministero dello sviluppo economico avvia il procedimento  per  l'individuazione degli interventi mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1.       4. La violazione degli obblighi informativi di cui al  comma  2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti  del  titolare  dell'impresa   titolare   o   licenziataria esclusiva del marchio da 5.000 euro ad 50.000 euro.».   2. Per le finalita' di cui al presente articolo sono  destinati  30 milioni di euro per l'anno 2020. Per le medesime finalita' di cui  al presente  articolo,  relativamente  alle  operazioni  finalizzate  al finanziamento di progetti  di  valorizzazione  economica  dei  marchi storici di interesse nazionale, le PMI proprietarie  o  licenziatarie del marchio storico possono  accedere  alla  garanzia  del  Fondo  di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2,  comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662.  Con  decreto del Ministero dello sviluppo economico,  di  concerto  col  Ministero dell'economia e  delle  finanze,  sono  stabiliti  le  modalita',  le condizioni e i limiti per la concessione della garanzia.   3. Al fine dello svolgimento dei nuovi incrementali adempimenti, il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato, nei  limiti  della vigente dotazione organica, ad assumere a tempo  indeterminato  dieci unita'  da  inquadrare  nell'area  III,   posizione   economica   F1, selezionate attraverso apposito concorso pubblico, in possesso  degli specifici  requisiti  professionali  necessari  all'espletamento  dei nuovi compiti operativi. Le assunzioni sono effettuate in deroga agli articoli 30, comma 2-bis e 35, comma 4, del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4,  commi  3  e  3-quinquies,  del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito  con  modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Per  l'attuazione  del  presente comma e' autorizzata la spesa  di  400.000  euro  annui  a  decorrere dall'anno 2020.   4. Agli oneri derivanti dai commi  2  e  3  si  provvede  ai  sensi dell'articolo 50.  
           Riferimenti normativi 
               - Il  decreto  legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30          recante  «Codice  della  proprieta'  industriale,  a  norma          dell'art. 15 della legge  12  dicembre  2002,  n.  273»  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo  2005,  n.  52,          S.O.               - Il testo del comma 100 dell'art. 2 della citata legge          n. 662 del 1996 e' riportato nelle Note all'art. 17.               - Si riporta il testo vigente degli articoli  30  e  35          del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle          amministrazioni pubbliche):                 «Art.  30  (Passaggio  diretto   di   personale   tra          amministrazioni diverse). - 1. Le  amministrazioni  possono          ricoprire posti  vacanti  in  organico  mediante  passaggio          diretto  di  dipendenti  di  cui  all'art.  2,   comma   2,          appartenenti a una qualifica corrispondente e  in  servizio          presso  altre  amministrazioni,  che  facciano  domanda  di          trasferimento,  previo  assenso   dell'amministrazione   di          appartenenza. Le amministrazioni, fissando  preventivamente          i  requisiti  e  le  competenze  professionali   richieste,          pubblicano sul proprio sito istituzionale, per  un  periodo          pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono  indicati          i  posti  che  intendono  ricoprire  attraverso   passaggio          diretto  di  personale  di   altre   amministrazioni,   con          indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale          e  fino  all'introduzione  di  nuove   procedure   per   la          determinazione dei fabbisogni standard di  personale  delle          amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi          centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti  pubblici          non  economici  nazionali  non   e'   richiesto   l'assenso          dell'amministrazione di appartenenza, la quale  dispone  il          trasferimento    entro    due    mesi    dalla    richiesta          dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini          per il preavviso e a condizione  che  l'amministrazione  di          destinazione  abbia  una  percentuale  di   posti   vacanti          superiore   all'amministrazione   di   appartenenza.    Per          agevolare le  procedure  di  mobilita'  la  Presidenza  del          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della   funzione          pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra          la domanda e l'offerta di mobilita'.                 1-bis.  L'amministrazione  di  destinazione  provvede          alla riqualificazione dei  dipendenti  la  cui  domanda  di          trasferimento e' accolta,  eventualmente  avvalendosi,  ove          sia necessario predisporre percorsi specifici o  settoriali          di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.          All'attuazione del presente comma si  provvede  utilizzando          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori          oneri per la finanza pubblica.                 1-ter. La dipendente vittima di  violenza  di  genere          inserita in specifici percorsi di  protezione,  debitamente          certificati dai servizi sociali del  comune  di  residenza,          puo'  presentare  domanda   di   trasferimento   ad   altra          amministrazione pubblica ubicata in un  comune  diverso  da          quello     di     residenza,      previa      comunicazione          all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici  giorni          dalla   suddetta   comunicazione    l'amministrazione    di          appartenenza    dispone     il     trasferimento     presso          l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove  vi  siano          posti   vacanti   corrispondenti   alla    sua    qualifica          professionale.                 2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art.          2,  comma  2,  i  dipendenti  possono   essere   trasferiti          all'interno della stessa amministrazione o, previo  accordo          tra    le    amministrazioni    interessate,    in    altra          amministrazione, in sedi  collocate  nel  territorio  dello          stesso comune ovvero a distanza non superiore  a  cinquanta          chilometri  dalla  sede  cui  sono  adibiti.  Ai  fini  del          presente comma non si applica il terzo  periodo  del  primo          comma dell'art. 2103 del codice  civile.  Con  decreto  del          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica          amministrazione, previa consultazione con le confederazioni          sindacali rappresentative e previa intesa, ove  necessario,          in sede di conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono  essere          fissati  criteri  per  realizzare  i  processi  di  cui  al          presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra          amministrazioni senza  preventivo  accordo,  per  garantire          l'esercizio delle funzioni  istituzionali  da  parte  delle          amministrazioni che  presentano  carenze  di  organico.  Le          disposizioni di cui  al  presente  comma  si  applicano  ai          dipendenti con figli di eta'  inferiore  a  tre  anni,  che          hanno diritto al congedo parentale, e ai  soggetti  di  cui          all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  104,          e successive modificazioni, con il  consenso  degli  stessi          alla prestazione  della  propria  attivita'  lavorativa  in          un'altra sede.                 2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i  quali  sia          necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma          2.3.                 2.2  I   contratti   collettivi   nazionali   possono          integrare  le  procedure   e   i   criteri   generali   per          l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli          gli  accordi,  gli  atti  o  le  clausole   dei   contratti          collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi          1 e 2.                 2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi  1          e 2, e' istituito, nello stato di previsione del  Ministero          dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo  destinato  al          miglioramento  dell'allocazione  del  personale  presso  le          pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15  milioni          di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere          dall'anno  2015,   da   attribuire   alle   amministrazioni          destinatarie dei predetti processi. Al fondo  confluiscono,          altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per  cento          del trattamento economico spettante al personale trasferito          mediante  versamento  all'entrata  dello  Stato  da   parte          dell'amministrazione     cedente      e      corrispondente          riassegnazione  al  fondo   ovvero   mediante   contestuale          riduzione  dei  trasferimenti  statali  all'amministrazione          cedente. I criteri di utilizzo e le modalita'  di  gestione          delle risorse del fondo  sono  stabiliti  con  decreto  del          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il          Ministro dell'economia e delle finanze. In  sede  di  prima          applicazione,  nell'assegnazione  delle   risorse   vengono          prioritariamente   valutate   le   richieste    finalizzate          all'ottimale  funzionamento  degli  uffici  giudiziari  che          presentino    rilevanti    carenze    di    personale     e          conseguentemente  alla  piena  applicazione  della  riforma          delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56.  Le          risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione          sino al momento di effettiva  permanenza  in  servizio  del          personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.                 2.4 Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  comma          2.3, pari a 15 milioni di euro  per  l'anno  2014  e  a  30          milioni di euro a decorrere dall'anno  2015,  si  provvede,          quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di          euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3,  comma  97,          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di          euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,  comma  14,          del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con          modificazioni, dalla legge  24  novembre  2006,  n.  286  e          quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal  2015  mediante          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di          cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n.          296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui  al  comma          2.3 puo' essere rideterminato ai sensi dell'art. 11,  comma          3, lettera d), della legge 31 dicembre  2009,  n.  196.  Il          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di          bilancio per l'attuazione del presente articolo.                 2-bis.  Le  amministrazioni,   prima   di   procedere          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le          amministrazioni  di  provenienza;  il  trasferimento   puo'          essere disposto anche se la vacanza sia  presente  in  area          diversa  da  quella   di   inquadramento   assicurando   la          necessaria neutralita' finanziaria.                 2-ter. L'immissione in ruolo di cui al  comma  2-bis,          limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri  e          al  Ministero  degli  affari  esteri,  in   ragione   della          specifica professionalita' richiesta ai propri  dipendenti,          avviene  previa  valutazione  comparativa  dei  titoli   di          servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati  o          fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di          trasferimento,  nei   limiti   dei   posti   effettivamente          disponibili.                 2-quater. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri,          per fronteggiare le situazioni di  emergenza  in  atto,  in          ragione  della  specifica  professionalita'  richiesta   ai          propri dipendenti puo' procedere alla riserva di  posti  da          destinare  al  personale  assunto  con  ordinanza  per   le          esigenze della Protezione civile  e  del  servizio  civile,          nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art.  3,          comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e  all'art.          1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».                 2-quinquies.  Salvo  diversa  previsione,  a  seguito          dell'iscrizione   nel   ruolo    dell'amministrazione    di          destinazione, al dipendente  trasferito  per  mobilita'  si          applica  esclusivamente   il   trattamento   giuridico   ed          economico,  compreso  quello   accessorio,   previsto   nei          contratti collettivi  vigenti  nel  comparto  della  stessa          amministrazione.                 2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per  motivate          esigenze  organizzative,  risultanti   dai   documenti   di          programmazione previsti all'art. 6, possono  utilizzare  in          assegnazione temporanea,  con  le  modalita'  previste  dai          rispettivi ordinamenti, personale di altre  amministrazioni          per un periodo non superiore a  tre  anni,  fermo  restando          quanto gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,          nonche' il regime di spesa eventualmente previsto  da  tali          norme e dal presente decreto.»                 «Art.  35  (Reclutamento   del   personale).   -   1.          L'assunzione nelle amministrazioni  pubbliche  avviene  con          contratto individuale di lavoro:                   a)  tramite  procedure   selettive,   conformi   ai          principi  del  comma  3,   volte   all'accertamento   della          professionalita'  richiesta,  che  garantiscano  in  misura          adeguata l'accesso dall'esterno;                   b) mediante avviamento degli iscritti  nelle  liste          di collocamento ai sensi della legislazione vigente per  le          qualifiche e profili per  i  quali  e'  richiesto  il  solo          requisito della  scuola  dell'obbligo,  facendo  salvi  gli          eventuali    ulteriori     requisiti     per     specifiche          professionalita'.                 2.  Le  assunzioni  obbligatorie   da   parte   delle          amministrazioni pubbliche, aziende  ed  enti  pubblici  dei          soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,  avvengono          per  chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste   di          collocamento  ai  sensi  della  vigente  normativa,  previa          verifica della  compatibilita'  della  invalidita'  con  le          mansioni da svolgere. Per il coniuge  superstite  e  per  i          figli  del  personale  delle  Forze  armate,  delle   Forze          dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del          personale     della     Polizia     municipale     deceduto          nell'espletamento del servizio, nonche' delle  vittime  del          terrorismo e della criminalita'  organizzata  di  cui  alla          legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed          integrazioni,  tali  assunzioni  avvengono   per   chiamata          diretta nominativa.                 3.  Le  procedure  di  reclutamento  nelle  pubbliche          amministrazioni si conformano ai seguenti principi:                   a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'          di   svolgimento   che   garantiscano   l'imparzialita'   e          assicurino  economicita'  e  celerita'   di   espletamento,          ricorrendo,  ove  e'  opportuno,  all'ausilio  di   sistemi          automatizzati,  diretti  anche  a   realizzare   forme   di          preselezione;                   b) adozione di meccanismi oggettivi e  trasparenti,          idonei a verificare il possesso dei requisiti  attitudinali          e professionali richiesti in relazione  alla  posizione  da          ricoprire;                   c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici          e lavoratori;                   d) decentramento delle procedure di reclutamento;                   e) composizione  delle  commissioni  esclusivamente          con  esperti  di  provata  competenza  nelle   materie   di          concorso,  scelti  tra  funzionari  delle  amministrazioni,          docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che          non  ricoprano  cariche   politiche   e   che   non   siano          rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni          ed   organizzazioni   sindacali   o   dalle    associazioni          professionali;                   e-bis);                   e-ter) possibilita' di richiedere, tra i  requisiti          previsti per specifici profili o livelli di  inquadramento,          il possesso del  titolo  di  dott.  di  ricerca,  che  deve          comunque essere valutato,  ove  pertinente,  tra  i  titoli          rilevanti ai fini del concorso.                 3-bis. Le  amministrazioni  pubbliche,  nel  rispetto          della programmazione triennale del fabbisogno, nonche'  del          limite massimo complessivo del 50 per cento  delle  risorse          finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in          materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di          personale, secondo i rispettivi regimi  limitativi  fissati          dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni          interessate, previo espletamento della procedura di cui  al          comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante          concorso pubblico:                   a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40          per cento di quelli  banditi,  a  favore  dei  titolari  di          rapporto di lavoro subordinato  a  tempo  determinato  che,          alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno          tre anni di servizio alle  dipendenze  dell'amministrazione          che emana il bando;                   b) per titoli ed esami, finalizzati a  valorizzare,          con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata          dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che,  alla          data di emanazione del bando,  hanno  maturato  almeno  tre          anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione          che emana il bando.                 3-ter. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei          ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle          finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3,  della          legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  il  31  gennaio  2013,          sono dettati modalita'  e  criteri  applicativi  del  comma          3-bis e la disciplina della riserva dei posti di  cui  alla          lettera  a)  del  medesimo  comma  in  rapporto  ad   altre          categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma          3-bis  costituiscono  principi  generali   a   cui   devono          conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.                 4. Le determinazioni relative all'avvio di  procedure          di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o          ente  sulla  base  del  piano  triennale   dei   fabbisogni          approvato ai sensi dell'art. 6, comma 4.  Con  decreto  del          Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con  il          Ministro dell'economia e delle  finanze,  sono  autorizzati          l'avvio  delle  procedure   concorsuali   e   le   relative          assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,          anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e  degli  enti          pubblici non economici.                 4-bis. L'avvio delle procedure  concorsuali  mediante          l'emanazione  di  apposito  decreto  del   Presidente   del          Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il   Ministro          dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica          anche alle procedure di reclutamento  a  tempo  determinato          per contingenti superiori alle  cinque  unita',  inclusi  i          contratti di formazione  e  lavoro,  e  tiene  conto  degli          aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti  dall'art.          36.                 5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4,  comma          3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,          n. 125, per le  amministrazioni  di  cui  al  comma  4,  le          restanti  amministrazioni  pubbliche,  per  lo  svolgimento          delle proprie procedure selettive,  possono  rivolgersi  al          Dipartimento della  funzione  pubblica  e  avvalersi  della          Commissione    per    l'attuazione    del    Progetto    di          Riqualificazione delle Pubbliche  Amministrazioni  (RIPAM),          di cui al decreto interministeriale 25 luglio  1994,  fatte          comunque   salve   le    competenze    delle    Commissioni          esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM  si  avvale          di personale messo a disposizione dall'Associazione  Formez          PA.                 5.1. Nell'ipotesi di cui al  comma  5,  il  bando  di          concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi          dell'art. 4, comma 3-septies del  decreto-legge  31  agosto          2013, n. 101, convertito con modificazioni nella  legge  30          ottobre 2013, n. 125.                 5.2. Il Dipartimento della funzione  pubblica,  anche          avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione          RIPAM,  elabora,  previo  accordo  in  sede  di  Conferenza          Unificata ai sensi dell'art. 4 del decreto  legislativo  n.          281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo          svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei          titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale          e internazionale in materia di reclutamento del  personale,          nel rispetto della normativa, anche regolamentare,  vigente          in materia. Le linee guida per le prove  concorsuali  e  la          valutazione dei titoli del personale sanitario,  tecnico  e          professionale,  anche  dirigente,  del  Servizio  sanitario          nazionale sono adottate di concerto con il Ministero  della          salute.                 5-bis. I  vincitori  dei  concorsi  devono  permanere          nella  sede  di  prima  destinazione  per  un  periodo  non          inferiore  a  cinque   anni.   La   presente   disposizione          costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.                 5-ter.   Le   graduatorie   dei   concorsi   per   il          reclutamento  del  personale  presso   le   amministrazioni          pubbliche rimangono vigenti per  un  termine  di  tre  anni          dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi  di          vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio          della parita'  di  condizioni  per  l'accesso  ai  pubblici          uffici e' garantito, mediante specifiche  disposizioni  del          bando,  con  riferimento  al   luogo   di   residenza   dei          concorrenti,  quando   tale   requisito   sia   strumentale          all'assolvimento di  servizi  altrimenti  non  attuabili  o          almeno non attuabili con identico risultato.                 6. Ai fini delle assunzioni di  personale  presso  la          Presidenza del Consiglio dei ministri e le  amministrazioni          che  esercitano  competenze  istituzionali  in  materia  di          difesa e sicurezza dello Stato, di  polizia,  di  giustizia          ordinaria,  amministrativa,  contabile  e  di   difesa   in          giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto  di  cui          all'art.  26  della  legge  1  febbraio  1989,  n.  53,   e          successive modificazioni ed integrazioni.                 7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei          servizi  degli  enti   locali   disciplina   le   dotazioni          organiche, le modalita'  di  assunzione  agli  impieghi,  i          requisiti  di  accesso  e  le  procedure  concorsuali,  nel          rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».               - Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 3-quinquies          dell'art. 4 del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,          n.  125  (Disposizioni  urgenti  per  il  perseguimento  di          obiettivi    di    razionalizzazione    nelle     pubbliche          amministrazioni):                 «Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema  di  immissione          in servizio di idonei e vincitori di concorsi,  nonche'  di          limitazioni a proroghe di contratti e  all'uso  del  lavoro          flessibile nel pubblico impiego). - (Omissis).                 3. Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad          ordinamento autonomo, le agenzie,  gli  enti  pubblici  non          economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio          di nuove procedure  concorsuali,  ai  sensi  dell'art.  35,          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e          successive modificazioni, e' subordinata alla verifica:                   a)  dell'avvenuta  immissione  in  servizio,  nella          stessa amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati          nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici  per          assunzioni a tempo indeterminato per  qualsiasi  qualifica,          salve comprovate non  temporanee  necessita'  organizzative          adeguatamente motivate;                   b).                 (Omissis).                 3-quinquies. A decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  il          reclutamento dei dirigenti  e  delle  figure  professionali          comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art.          35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,          e successive modificazioni,  si  svolge  mediante  concorsi          pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialita',          trasparenza  e  buon  andamento.  I  concorsi  unici   sono          organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica  della          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  senza  nuovi  o          maggiori oneri per la finanza pubblica,  anche  avvalendosi          della  Commissione  per  l'attuazione   del   progetto   di          riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al          decreto   interministeriale   25   luglio   1994,    previa          ricognizione  del  fabbisogno  presso  le   amministrazioni          interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia          di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento  della          funzione  pubblica,  nella  ricognizione  del   fabbisogno,          verifica   le   vacanze   riguardanti   le    sedi    delle          amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove  tali          vacanze risultino  riferite  ad  una  singola  regione,  il          concorso  unico  si  svolge  in  ambito  regionale,   ferme          restando le norme generali di  partecipazione  ai  concorsi          pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art.  35,          comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,  e          successive modificazioni, nel  rispetto  del  regime  delle          assunzioni a tempo indeterminato previsto  dalla  normativa          vigente, possono assumere personale  solo  attingendo  alle          nuove  graduatorie  di  concorso  predisposte   presso   il          Dipartimento  della  funzione  pubblica,   fino   al   loro          esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali  di          assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3          e  6  del  presente  articolo  e  quelle  in   materia   di          corso-concorso    bandito    dalla     Scuola     nazionale          dell'amministrazione ai sensi del  regolamento  di  cui  al          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,  n.          70.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 32              Contrasto all'Italian sounding e incentivi                   al deposito di brevetti e marchi 
   1. Ai consorzi nazionali e  alle  organizzazioni  collettive  delle imprese che operano nei mercati  esteri  al  fine  di  assicurare  la tutela del made in Italy, compresi  i  prodotti  agroalimentari,  nei mercati esteri, e' concessa un'agevolazione  pari  al  50  per  cento delle spese sostenute  per  la  tutela  legale  dei  propri  prodotti colpiti dal fenomeno dell'Italian Sounding, di cui  all'articolo  144 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della proprieta' industriale, nonche'  per  la  realizzazione  di  campagne informative e di comunicazione finalizzate a  consentire  l'immediata identificazione del prodotto italiano  rispetto  ad  altri  prodotti. L'agevolazione e' concessa fino ad un  importo  massimo  annuale  per soggetto beneficiario di euro 30.000,00 e comunque nel  limite  annuo di cui al comma 3.   2. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,  da  adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di conversione del presente decreto, sono stabilite le  disposizioni  di attuazione, ivi inclusa l'indicazione  delle  spese  ammissibili,  le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui  al  comma  3,  nonche'  le  modalita'  di  verifica  e controllo  dell'effettivita'  delle  spese  sostenute,  le  cause  di decadenza e revoca del beneficio, le modalita' di restituzione  delle agevolazioni fruite indebitamente.   3. Per l'attuazione del comma 1 e'  autorizzata  la  spesa  di  1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti  dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 50.   4. All'articolo 10, del Codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30,  sono  apportate  le seguenti modifiche:     a) al comma 1, dopo le parole  «simboli,  emblemi  e  stemmi  che rivestano un interesse pubblico» sono aggiunte le seguenti:  «inclusi i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e  i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani».     b) dopo il comma 1, e' aggiunto il  seguente  comma  1-bis:  «Non possono altresi' formare oggetto di registrazione  parole,  figure  o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia».   5. All'articolo 144 del Codice della  proprieta'  industriale  sono apportate le seguenti modifiche:     a) alla rubrica sono  aggiunte  infine  le  seguenti  parole:  «e pratiche di Italian Sounding»;     b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:       «1-bis. Agli  effetti  delle  norme  contenute  nella  presente sezione sono pratiche di Italian  Sounding  le  pratiche  finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti»   6. All'articolo 145 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30,  sono  apportate  le seguenti modificazioni:     a) al comma 1 sono in fine aggiunte le seguenti parole: "e  della falsa evocazione dell'origine italiana»;     b)   ovunque   ricorrano   le   parole    «Consiglio    Nazionale Anticontraffazione»  sono   sostituite   dalle   parole:   «Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding»;     c) al comma 2, dopo le parole «funzione pubblica»  sono  aggiunte le seguenti: «, da un rappresentante del  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,».   7. Alle start-up innovative di  cui  al  decreto-legge  18  ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge  17  dicembre 2012, n. 221 e' concesso il Voucher 3I - Investire In  Innovazione  - al fine di supportare la valorizzazione del processo  di  innovazione delle predette imprese, nel periodo 2019-2021.   8. Il voucher 3I puo' essere utilizzato dalle  imprese  di  cui  al comma 7 per l'acquisizione di servizi  di  consulenza  relativi  alla verifica della brevettabilita'  dell'invenzione  e  all'effettuazione delle ricerche di anteriorita' preventive, alla stesura della domanda di brevetto e  di  deposito  presso  l'Ufficio  italiano  brevetti  e marchi, all'estensione all'estero della domanda nazionale.   9. I criteri e le modalita'  di  attuazione  del  voucher  3I  sono definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in piena coerenza con le altre misure di aiuto in favore delle imprese di  cui al comma 7, attivate dal Ministero stesso. Per lo  svolgimento  delle attivita' inerenti l'attuazione del voucher 3I,  il  Ministero  dello sviluppo economico puo'  avvalersi  di  un  soggetto  gestore  e  dei soggetti di cui al capo VI del decreto legislativo 10 febbraio  2005, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni.   10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7,  8  e  9  del presente articolo, fissati in misura massima di 6,5 milioni  di  euro per  ciascun  anno  del  triennio  2019-2021  si  provvede  ai  sensi dell'articolo 50.   11. Al fine di  stabilizzare  il  sostegno  alle  piccole  e  medie imprese per la valorizzazione dei titoli di  proprieta'  industriale, il Ministero  dello  sviluppo  economico  provvede  annualmente,  con decreto del direttore generale per la  lotta  alla  contraffazione  - Ufficio italiano brevetti e marchi alla definizione  di  un  atto  di programmazione dell'apertura dei  bandi  relativi  alle  misure  gia' operanti denominate  brevetti,  marchi  e  disegni,  attuate  tramite soggetti gestori in modo tale da rendere  le  misure  rispondenti  ai fabbisogni del tessuto imprenditoriale, in particolare delle  startup e delle imprese giovanili, anche apportando le  necessarie  modifiche per rendere le misure eleggibili  all'interno  degli  interventi  che possono  essere  cofinanziati  dall'Unione  europea,   al   fine   di incrementarne la relativa dotazione finanziaria.   12. Al fine di assicurare la piena informazione dei consumatori  in ordine al ciclo produttivo e favorire le esportazioni di prodotti  di qualita',   il   Ministero   dello   sviluppo    economico    concede un'agevolazione diretta  a  sostenere  la  promozione  all'estero  di marchi collettivi o di certificazione volontari  italiani,  ai  sensi degli articoli 11 ed 11-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, da parte di associazioni rappresentative di categoria  fissata nella misura massima di euro 1 milione per anno.   13.  Con  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  sono fissatii criteri e le modalita' di concessione  dell'agevolazione  di cui al comma 12, nonche' i requisiti minimi dei  disciplinari  d'uso, determinati  d'intesa  con  le  associazioni  rappresentative   delle categorie produttive, le disposizioni minime  relative  all'adesione, alle verifiche, ai controlli e alle sanzioni per  uso  non  conforme, cui devono essere soggetti i licenziatari dei marchi, i  criteri  per la composizione e le modalita' di funzionamento degli organismi cui i titolari affideranno la gestione dei marchi.   14. Il Ministero dello sviluppo economico esercita la  supervisione sull'attivita' dei titolari dei marchi collettivi e di certificazione ammessi alle agevolazioni, vigilando sul corretto uso del  marchio  e sull'espletamento dei controlli previsti dai rispettivi disciplinari, anche ai fini della promozione coordinata e coerente di tali  marchi. Agli adempimenti  previsti  il  Ministero  dello  sviluppo  economico provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della finanza pubblica.   15. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari  a  1  milione  di euro per ciascun anno, a decorrere dal  2019  si  provvede  ai  sensi dell'articolo 50.   16. All'articolo 55 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30,  sono  apportate  le seguenti modifiche:     a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:       «1. La domanda internazionale depositata ai sensi del  Trattato di cooperazione in materia di brevetti,  ratificato  ai  sensi  della legge 26 maggio 1978, n. 260, contenente la designazione o l'elezione dell'Italia, indipendentemente dalla designazione dell'Organizzazione europea dei brevetti per  la  concessione  di  un  brevetto  europeo, equivale ad una domanda di brevetto per invenzione industriale o  per modello di utilita' depositata in  Italia  alla  stessa  data,  e  ne produce gli effetti, se entro trenta mesi dalla data di  deposito,  o di priorita', ove  rivendicata,  viene  depositata  presso  l'Ufficio italiano brevetti e marchi una richiesta di apertura della  procedura nazionale di concessione del brevetto italiano ai sensi dell'articolo 160-bis, comma 1. ».     b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:       «1-bis. La protezione conferita  dalla  domanda  ai  sensi  del comma 1 decorre dalla data in cui il titolare  della  medesima  abbia reso accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio italiano  brevetti  e marchi, una  traduzione  in  lingua  italiana  della  domanda  ovvero l'abbia  notificata  direttamente  al  presunto  contraffattore.   La designazione dell'Italia nella domanda internazionale e'  considerata priva  di  effetti  sin  dall'origine,  salvo  per  quanto   disposto dall'articolo 46,  comma  3,  quando  la  domanda  stessa  sia  stata ritirata o considerata ritirata o quando la designazione  dell'Italia sia stata ritirata o respinta, o quando la domanda  presso  l'Ufficio italiano brevetti e marchi non sia stata depositata entro il  termine stabilito dal comma 1.       1-ter. Le modalita' di applicazione  del  presente  articolo  e dell'articolo 160-bis sono  determinate  con  decreto  del  Ministero dello sviluppo economico. ».   17. Dopo l'articolo 160 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,  e'  inserito  il seguente:     «Art.   160-bis.   -   (Procedura   nazionale    della    domanda internazionale). -  1.  La  richiesta  di  apertura  della  procedura nazionale  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  55,  da   presentare all'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  per  la  concessione  del brevetto italiano per invenzione industriale o modello  di  utilita', deve essere accompagnata da:       a)   una   traduzione   italiana   completa    della    domanda internazionale come pubblicata;       b) i diritti di deposito previsti dalla Tabella A  allegata  al decreto 2 aprile 2007  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.   2. Alla richiesta di cui al comma  1  si  applicano  le  norme  del presente  codice,  dei  regolamenti  attuativi  e  dei  decreti   sul pagamento dei diritti, in particolare in relazione alla ricevibilita' e integrazione delle domande, alla data attribuita alla domanda, alla presentazione di ulteriori documenti e traduzioni che potranno essere richiesti al fine delle procedure di esame e del mantenimento in vita dei titoli.   3. Per la richiesta di brevetto italiano per invenzione industriale basata  su  una  domanda  internazionale  ai  sensi   del   comma   1 dell'articolo 55 la ricerca di  anteriorita'  effettuata  nella  fase internazionale sostituisce la corrispondente ricerca prevista per  la domanda nazionale, ferme restando le altre norme sull'esame  previste dal presente codice. ».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo dell'art. 144 del citato  decreto          legislativo n. 30 del 2005, come modificato dalla  presente          legge:                 «Art. 144 (Atti di pirateria e  pratiche  di  Italian          Sounding). - 1. Agli effetti delle  norme  contenute  nella          presente sezione sono atti di pirateria  le  contraffazioni          evidenti dei marchi, disegni  e  modelli  registrati  e  le          violazioni di  altrui  diritti  di  proprieta'  industriale          realizzate dolosamente in modo sistematico.               1-bis.  Agli  effetti  delle  norme   contenute   nella          presente sezione  sono  pratiche  di  Italian  Sounding  le          pratiche finalizzate  alla  falsa  evocazione  dell'origine          italiana di prodotti.».               - Si riporta il testo dell'art. 10 del  citato  decreto          legislativo n. 30 del 2005, come modificato dalla  presente          legge:                 «Art. 10 (Stemmi). - 1. Gli stemmi e gli altri  segni          considerati nelle  convenzioni  internazionali  vigenti  in          materia,  nei  casi  e  alle  condizioni  menzionati  nelle          convenzioni stesse, nonche'  i  segni  contenenti  simboli,          emblemi  e  stemmi  che  rivestano  un  interesse  pubblico          inclusi i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle          forze  armate  e  i  nomi  di  Stati  e  di  enti  pubblici          territoriali italiani non  possono  costituire  oggetto  di          registrazione  come   marchio   d'impresa,   a   meno   che          l'autorita'  competente  non  ne   abbia   autorizzato   la          registrazione.                 1-bis.  Non  possono  altresi'  formare  oggetto   di          registrazione parole, figure o segni lesivi dell'immagine o          della reputazione dell'Italia.                 2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o          segni  con  significazione  politica  o  di   alto   valore          simbolico,  o  contenente  elementi   araldici,   l'Ufficio          italiano brevetti  e  marchi,  prima  della  registrazione,          invia l'esemplare del marchio e quantaltro possa  occorrere          alle amministrazioni pubbliche interessate,  o  competenti,          per sentirne l'avviso, in conformita' a quanto e'  disposto          nel comma 4.                 3.  L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  ha   la          facolta' di provvedere ai termini del comma 2 in ogni  caso          in  cui  sussista  dubbio  che  il  marchio  possa   essere          contrario  alla  legge,  all'ordine  pubblico  o  al   buon          costume.                 4. Se l'amministrazione interessata, o competente, di          cui  ai  commi  2  e  3,  esprime  avviso  contrario   alla          registrazione del marchio, l'Ufficio  italiano  brevetti  e          marchi respinge la domanda.».               - Si riporta il testo dell'art. 145 del citato  decreto          legislativo n. 30 del 2005, come modificato dalla  presente          legge:                 «Art. 145 (Consiglio  nazionale  per  la  lotta  alla          contraffazione e all'Italian  Sounding).  -  1.  Presso  il          Ministero  dello  sviluppo  economico   e'   istituito   il          Consiglio nazionale per  la  lotta  alla  contraffazione  e          all'Italian Sounding, con funzioni di indirizzo, impulso  e          coordinamento delle azioni strategiche intraprese  da  ogni          amministrazione,   al   fine   di   migliorare    l'insieme          dell'azione di contrasto  della  contraffazione  a  livello          nazionale e della falsa evocazione dell'origine italiana.                 2.  Il  Consiglio  nazionale  per   la   lotta   alla          contraffazione e all'Italian  Sounding  e'  presieduto  dal          Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da          lui designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli          interessi pubblici e privati  e  assicurare  le  necessarie          sinergie  tra  amministrazione  pubblica  e   imprese,   il          Consiglio e' composto da un  rappresentante  del  Ministero          dello  sviluppo  economico,  da   un   rappresentante   del          Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,   da    un          rappresentante del Ministero degli  affari  esteri,  da  un          rappresentante  del   Ministero   della   difesa,   da   un          rappresentante  del  Ministero  delle  politiche   agricole          alimentari e forestali, da un rappresentante del  Ministero          dell'interno, da  un  rappresentante  del  Ministero  della          giustizia, da un rappresentante del Ministero per i beni  e          le attivita' culturali, da un rappresentante del  Ministero          del lavoro e delle politiche sociali, da un  rappresentante          del Ministero della salute,  e  da  un  rappresentante  del          Dipartimento della funzione pubblica, da un  rappresentante          del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della          ricerca, e da un  rappresentante  designato  dall'ANCI.  Il          Consiglio puo' invitare a partecipare ai propri lavori,  in          ragione  dei  temi  trattati,   rappresentanti   di   altre          amministrazioni  pubbliche  nonche'  delle   categorie   di          imprese, lavoratori e consumatori.                 3.  Le  modalita'  di  funzionamento  del   Consiglio          nazionale per la lotta alla  contraffazione  e  all'Italian          Sounding sono  definite  con  decreto  del  Ministro  dello          sviluppo   economico,   di   concerto   con   i    Ministri          dell'economia e delle finanze, degli affari  esteri,  della          difesa, delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,          dell'interno, della giustizia, per i beni  e  le  attivita'          culturali, del lavoro e delle  politiche  sociali  e  della          salute.  Le  attivita'  di  segreteria  sono  svolte  dalla          Direzione generale  per  la  lotta  alla  contraffazione  -          Ufficio italiano brevetti e marchi.                 4. La partecipazione al Consiglio  nazionale  per  la          lotta alla contraffazione e all'Italian  Sounding  non  da'          luogo  alla   corresponsione   di   compensi,   emolumenti,          indennita' o rimborsi spese. All'attuazione dei commi 1,  2          e  3  si  provvede   nell'ambito   delle   risorse   umane,          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione          vigente.».               - Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,          con modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221          recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del          Paese» e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  19  ottobre          2012, n. 245, S.O.               - Il Capo VI  (Ordinamento  professionale)  del  citato          decreto  legislativo  n.  30   del   2005,   e   successive          modificazioni, comprende gli articoli da 201 a  222  ed  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo  2005,  n.  52,          S.O.               - Si riporta il  testo  vigente  degli  articoli  11  e          11-bis del citato decreto legislativo n. 30 del 2005:                 «Art.  11  (Marchio  collettivo).  -  1.  Le  persone          giuridiche  di  diritto  pubblico  e  le  associazioni   di          categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi          o commercianti, escluse le societa' di cui al libro quinto,          titolo quinto, capi quinto, sesto  e  settimo,  del  codice          civile,  possono  ottenere  la  registrazione   di   marchi          collettivi che hanno la facolta'  di  concedere  in  uso  a          produttori o commercianti.                 2.  I  regolamenti  concernenti  l'uso   dei   marchi          collettivi, i  controlli  e  le  relative  sanzioni  devono          essere  allegati   alla   domanda   di   registrazione   in          conformita' ai requisiti di cui all'art. 157, comma  1-bis;          le modificazioni regolamentari devono essere  comunicate  a          cura dei titolari all'Ufficio italiano  brevetti  e  marchi          per essere incluse nella raccolta di cui all'art. 185.                 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2  sono  applicabili          anche ai marchi collettivi stranieri registrati  nel  Paese          di origine.                 4.  In  deroga  all'art.  13,  comma  1,  un  marchio          collettivo puo' consistere in segni o indicazioni  che  nel          commercio possono  servire  per  designare  la  provenienza          geografica dei prodotti o servizi. Qualsiasi soggetto i cui          prodotti o servizi  provengano  dalla  zona  geografica  in          questione ha diritto sia a fare  uso  del  marchio,  sia  a          diventare membro della associazione di  categoria  titolare          del marchio, purche' siano soddisfatti tutti i requisiti di          cui  al  regolamento.  In  tal  caso,  peraltro,  l'Ufficio          italiano   brevetti   e   marchi   puo'   rifiutare,    con          provvedimento motivato, la registrazione  quando  i  marchi          richiesti  possano  creare  situazioni  di   ingiustificato          privilegio o comunque recare pregiudizio allo  sviluppo  di          altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano          brevetti e marchi  ha  facolta'  di  chiedere  al  riguardo          l'avviso  delle  amministrazioni  pubbliche,  categorie   e          organi interessati o competenti.  L'avvenuta  registrazione          del marchio collettivo costituito da  nome  geografico  non          autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio          del nome stesso, purche' quest'uso sia conforme ai principi          della correttezza professionale.                 5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre          disposizioni del presente codice in quanto non  contrastino          con la natura di essi.»                 «Art. 11-bis (Marchio di  certificazione).  -  1.  Le          persone  fisiche  o  giuridiche,   tra   cui   istituzioni,          autorita' ed organismi accreditati ai sensi  della  vigente          normativa  in  materia  di  certificazione,   a   garantire          l'origine, la natura o la qualita' di determinati  prodotti          o servizi, possono ottenere la registrazione  per  appositi          marchi come marchi di certificazione, a condizione che  non          svolgano un'attivita' che comporta la fornitura di prodotti          o servizi del tipo certificato.                 2. I regolamenti  concernenti  l'uso  dei  marchi  di          certificazione, i controlli e le relative  sanzioni  devono          essere  allegati   alla   domanda   di   registrazione   in          conformita' ai requisiti di cui all'art. 157, comma  1-ter;          le modificazioni regolamentari devono essere  comunicate  a          cura dei titolari all'Ufficio italiano  brevetti  e  marchi          per essere incluse nella raccolta di cui all'art. 185.                 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2  sono  applicabili          anche ai marchi di certificazione o di  garanzia  stranieri          registrati nel Paese di origine.                 4. In deroga all'art. 13,  comma  1,  un  marchio  di          certificazione puo' consistere in segni o  indicazioni  che          nel commercio possono servire per designare la  provenienza          geografica dei prodotti o servizi. In tal  caso,  peraltro,          l'Ufficio italiano brevetti e marchi  puo'  rifiutare,  con          provvedimento motivato, la registrazione  quando  i  marchi          richiesti  possano  creare  situazioni  di   ingiustificato          privilegio o comunque recare pregiudizio allo  sviluppo  di          altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano          brevetti e marchi  ha  facolta'  di  chiedere  al  riguardo          l'avviso  delle  amministrazioni  pubbliche,  categorie   e          organi interessati o competenti.  L'avvenuta  registrazione          del marchio di certificazione costituito da nome geografico          non autorizza il titolare  a  vietare  a  terzi  l'uso  nel          commercio del nome stesso, purche' quest'uso  sia  conforme          ai principi della correttezza professionale.                 5. I marchi di certificazione sono soggetti  a  tutte          le altre disposizioni del presente  codice  in  quanto  non          contrastino con la natura di essi.».               - Si riporta il testo dell'art. 55 del  citato  decreto          legislativo n. 30 del 2005, come modificato dalla  presente          legge:                 «Art. 55 (Effetti della designazione o  dell'elezione          dell'Italia). - 1. La domanda internazionale depositata  ai          sensi del Trattato di cooperazione in materia di  brevetti,          ratificato ai sensi della legge 26  maggio  1978,  n.  260,          contenente  la  designazione  o   l'elezione   dell'Italia,          indipendentemente  dalla  designazione  dell'Organizzazione          europea dei brevetti per  la  concessione  di  un  brevetto          europeo, equivale ad una domanda di brevetto per invenzione          industriale o per modello di utilita' depositata in  Italia          alla stessa data, e ne produce gli effetti, se entro trenta          mesi  dalla  data  di  deposito,  o   di   priorita',   ove          rivendicata, viene  depositata  presso  l'Ufficio  italiano          brevetti e marchi una richiesta di apertura della procedura          nazionale di concessione del  brevetto  italiano  ai  sensi          dell'art. 160-bis, comma 1.                 1-bis. La protezione conferita dalla domanda ai sensi          del comma 1 decorre dalla data in  cui  il  titolare  della          medesima  abbia  reso  accessibile  al  pubblico,   tramite          l'Ufficio italiano brevetti e  marchi,  una  traduzione  in          lingua italiana della  domanda  ovvero  l'abbia  notificata          direttamente al presunto  contraffattore.  La  designazione          dell'Italia nella  domanda  internazionale  e'  considerata          priva  di  effetti  sin  dall'origine,  salvo  per   quanto          disposto dall'art. 46, comma 3, quando  la  domanda  stessa          sia stata ritirata  o  considerata  ritirata  o  quando  la          designazione dell'Italia sia stata ritirata o  respinta,  o          quando la domanda  presso  l'Ufficio  italiano  brevetti  e          marchi non sia stata depositata entro il termine  stabilito          dal comma 1.               1-ter.  Le  modalita'  di  applicazione  del   presente          articolo e dell'art. 160-bis sono determinate  con  decreto          del Ministero dello sviluppo economico.».               - Il  riferimento  al  citato  decreto  legislativo  10          febbraio 2005, n. 30 e' riportato nelle Note all'art. 31.   |  
|   |                               Art. 32 bis 
   Transazioni in materia di cartelle  di  pagamento  e  di  ingiunzioni                               fiscali 
   1. All'articolo 43 del decreto-legge 28  settembre  2018,  n.  109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:   «2-bis. Le transazioni di cui al comma 2  sono  estese  anche  alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali  adottate  ai  sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al  regio  decreto  14 aprile 1910, n. 639, e del decreto ministeriale 8 febbraio 2008».   2. Per le attivita' di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 43  del decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come  modificato dal  presente  articolo,  il  termine  di  adesione  e'  esteso  alle attivita'  pendenti  ovvero  alle  cartelle  di  pagamento   e   alle ingiunzioni fiscali notificate alla data di  entrata  in  vigore  del presente decreto.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto-legge 28          settembre 2018,  n.  109,  convertito,  con  modificazioni,          dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (Disposizioni  urgenti          per la citta' di Genova, la sicurezza della rete  nazionale          delle infrastrutture e dei trasporti,  gli  eventi  sismici          del 2016 e 2017, il lavoro  e  le  altre  emergenze),  come          modificato dalla presente legge:                 «Art. 43  (Misure  urgenti  in  favore  dei  soggetti          beneficiari  di  mutui  agevolati).   -   1.   I   soggetti          beneficiari dei mutui agevolati di cui al decreto-legge  30          dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla          legge 28 febbraio 1986, n. 44, al decreto-legge 31  gennaio          1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge  29          marzo 1995, n. 95, al decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.          510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre          1996, n. 608, e al decreto legislativo 21 aprile  2000,  n.          185, possono beneficiare della sospensione di  dodici  mesi          del pagamento della quota capitale delle rate con  scadenza          non successiva al 30 giugno 2018 e di un allungamento della          durata dei piani di ammortamento, il cui termine  non  puo'          essere successivo al 31 dicembre 2026. I suddetti  benefici          si applicano anche nel caso in cui sia stata gia'  adottata          da  INVITALIA  S.p.a.  la  risoluzione  del  contratto   di          finanziamento agevolato in ragione  della  morosita'  nella          restituzione delle rate, purche' il  relativo  credito  non          risulti gia' iscritto a ruolo ovvero non siano  incardinati          contenziosi per il recupero dello stesso. INVITALIA S.p.a.,          su richiesta dei soggetti beneficiari da  presentare  entro          60 giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente          decreto, procede, nel rispetto della normativa  europea  in          materia di aiuti di Stato, alla  ricognizione  del  debito,          comprensivo di sorte capitale ed interessi,  da  rimborsare          al  tasso  di  interesse  legale  e  con  rate   semestrali          posticipate.  Sono  fatte   salve   le   transazioni   gia'          perfezionate alla data di entrata in  vigore  del  presente          decreto. Agli oneri in termini di fabbisogno, derivanti dal          presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e          10 milioni di euro per l'anno 2019  si  provvede  ai  sensi          dell'art. 45.                 2.    Nell'ambito    delle    soluzioni     negoziali          giudizialmente  assistite  delle  crisi  d'impresa   ovvero          nell'ambito delle attivita' giudiziali pendenti  alla  data          di entrata in vigore del presente decreto per  il  recupero          dei crediti in ragione della morosita'  sulla  restituzione          delle rate, INVITALIA S.p.a., previa acquisizione di parere          favorevole dell'Avvocatura dello Stato, e'  autorizzata  ad          aderire a proposte transattive per importi non inferiori al          25 per cento del debito,  comprensivo  di  sorte  capitale,          interessi ed  interessi  di  mora,  avanzate  dai  suddetti          soggetti beneficiari o da altro soggetto  interessato  alla          continuita' aziendale.               2-bis. Le transazioni di cui al  comma  2  sono  estese          anche alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali          adottate ai sensi del testo  unico  delle  disposizioni  di          legge relative alla riscossione delle entrate  patrimoniali          dello Stato, di cui al regio decreto  14  aprile  1910,  n.          639, e del decreto ministeriale 8 febbraio 2008.».   |  
|   |                                 Art. 33 
   Assunzione di personale nelle  regioni  a  statuto  ordinario  e  nei           comuni in base alla sostenibilita' finanziaria 
   1. A decorrere  dalla  data  individuata  dal  decreto  di  cui  al presente comma, anche al fine  di  consentire  l'accelerazione  degli investimenti  pubblici,  con  particolare  riferimento  a  quelli  in materia  di  mitigazione  del  rischio   idrogeologico,   ambientale, manutenzione di scuole e  strade,  opere  infrastrutturali,  edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti  dalla  legge  30  dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto  ordinario  possono  procedere  ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo  restando  il  rispetto pluriennale dell'equilibrio di  bilancio  asseverato  dall'organo  di revisione, sino ad una  spesa  complessiva  per  tutto  il  personale dipendente,   al   lordo    degli    oneri    riflessi    a    carico dell'amministrazione, non superiore al valore  soglia  definito  come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della  media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione e' vincolata,  ivi incluse, per le finalita' di cui al presente comma,  quelle  relative al servizio sanitario nazionale ed al  netto  del  fondo  crediti  di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di previsione. Con  decreto del Ministro della  pubblica  amministrazione,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa  in  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto,  sono  individuate  le  fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore  medio  per fascia demografica e  le  relative  percentuali  massime  annuali  di incremento del personale in servizio per le regioni che si  collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri  possono essere aggiornati con le modalita' di cui  al  secondo  periodo  ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a  carico  dell'amministrazione,  e  la media delle  predette  entrate  correnti  relative  agli  ultimi  tre rendiconti approvati risulta superiore al valore  soglia  di  cui  al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025  del  predetto valore soglia anche applicando un turn  over  inferiore  al  100  per cento. A decorrere dal 2025 le regioni  che  registrano  un  rapporto superiore al valore soglia applicano un turn  over  pari  al  30  per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite  al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25  maggio  2017,  n.  75,  e'  adeguato,  in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per  la  contrattazione integrativa nonche' delle risorse per  remunerare  gli  incarichi  di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.   2. A decorrere  dalla  data  individuata  dal  decreto  di  cui  al presente comma, anche per le finalita' di cui al comma  1,  i  comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di  personale  e  fermo restando  il  rispetto  pluriennale   dell'equilibrio   di   bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad  una  spesa  complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli  oneri  riflessi  a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia  definito come percentuale, differenziata per fascia demografica,  della  media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilita'  stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del  Ministro  della  pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle finanze  e  il  Ministro  dell'interno,  previa  intesa  in  sede  di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia  prossimi  al  valore medio per  fascia  demografica  e  le  relative  percentuali  massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni  che  si collocano al di sotto del predetto valore soglia.I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalita' di cui al secondo  periodo ogni cinque anni. I comuni  in  cui  il  rapporto  fra  la  spesa  di personale,   al    lordo    degli    oneri    riflessi    a    carico dell'amministrazione, e la  media  delle  predette  entrate  correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati  risulta  superiore  al valore soglia di  cui  al  primo  periodo  adottano  un  percorso  di graduale  riduzione   annuale   del   suddetto   rapporto   fino   al conseguimento  nell'anno  2025  del  predetto  valore  soglia   anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A  decorrere  dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al  valore  soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.  Il  limite  al  trattamento  accessorio  del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75,  eadeguato,  in  aumento  o  in  diminuzione,  per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo  per  la  contrattazione  integrativa  nonche'  delle risorse per remunerare  gli  incarichi  di  posizione  organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.   2-bis. Al comma 366 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:   a)  le  parole:  «ed  educativo,  anche  degli  enti  locali»  sono soppresse;   b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I  commi  360,  361, 363 e 364 non si applicano alle assunzioni  del  personale  educativo degli enti locali».   2-ter.  Gli  enti  locali  procedono   alle   assunzioni   di   cui all'articolo 1, comma 366, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145, anche utilizzando le graduatorie la cui validita' sia stata prorogata ai sensi del comma 362 del medesimo articolo 1.   2-quater. Il comma 2  dell'articolo  14-ter  del  decreto-legge  28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28 marzo 2019, n. 26, e' abrogato.  
           Riferimenti normativi 
               - Il riferimento al testo della citata legge n. 145 del          2018 e' riportato nelle Note all'art. 3-sexies.               - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art.  23          del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche  e          integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,          ai sensi degli articoli 16,  commi  1,  lettera  a),  e  2,          lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),          f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della  legge  7          agosto 2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle          amministrazioni pubbliche":                 «Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). - 1.          (Omissis).                 2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine          di  assicurare  la   semplificazione   amministrativa,   la          valorizzazione  del  merito,  la  qualita'  dei  servizi  e          garantire adeguati livelli di  efficienza  ed  economicita'          dell'azione   amministrativa,   assicurando   al   contempo          l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio  2017,          l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente          al trattamento accessorio del personale, anche  di  livello          dirigenziale, di ciascuna delle  amministrazioni  pubbliche          di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30          marzo 2001, n. 165, non  puo'  superare  il  corrispondente          importo determinato per  l'anno  2016.  A  decorrere  dalla          predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28  dicembre          2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno          potuto destinare nell'anno  2016  risorse  aggiuntive  alla          contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del          patto  di  stabilita'   interno   del   2015,   l'ammontare          complessivo delle risorse  di  cui  al  primo  periodo  del          presente comma non puo' superare il corrispondente  importo          determinato   per   l'anno   2015,   ridotto   in    misura          proporzionale alla  riduzione  del  personale  in  servizio          nell'anno 2016.                 (Omissis).».               - Si riporta il testo del comma 366 dell'art.  1  della          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla          presente legge:                 « 366. I commi da 360 a 364  non  si  applicano  alle          assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e          del  personale  delle  istituzioni   di   alta   formazione          artistica, musicale e coreutica. I commi 360,  361,  363  e          364  non  si  applicano  alle  assunzioni   del   personale          educativo degli enti locali.».   |  
|   |                               Art. 33 bis 
   Potenziamento del sistema  di  soccorso  tecnico  urgente  del  Corpo                   nazionale dei vigili del fuoco 
   1. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  aprile  2017,  n. 45, al primo periodo, le  parole:  «e  2018»  sono  sostituite  dalle seguenti: «, 2018 e 2019» e, al secondo  periodo,  le  parole:  «alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: « e  il  servizio  effettivo nelle  unita'  cinofile  alla  data  del  31   dicembre   2018».   Le disposizioni di cui al primo periodo  sono  applicate  attraverso  le procedure assunzionali da autorizzare con decreto del Presidente  del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 66,  comma  9-bis,  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 19-bis  del          decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 7  aprile  2017,  n.  45  (Nuovi          interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  colpite          dagli eventi sismici del 2016 e del 2017), come  modificato          dalla presente legge:                 «Art. 19-bis (Unita' cinofile).  -  1.  Per  ciascuno          degli anni 2017, 2018 e 2019, nel limite massimo del 50 per          cento delle facolta' di assunzione previste dalla normativa          vigente per ciascuno dei predetti anni, il Corpo  nazionale          dei vigili del fuoco e' autorizzato  ad  assumere  a  tempo          indeterminato personale da destinare alle  unita'  cinofile          mediante  avvio  di  procedure  speciali  di   reclutamento          riservate al personale volontario utilizzato nella  Sezione          cinofila del predetto Corpo che risulti iscritto da  almeno          tre anni negli appositi  elenchi  di  cui  all'art.  6  del          decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,   e   abbia          effettuato non meno di centoventi giorni di  servizio.  Con          decreto  del  Ministro  dell'interno,  fermi  restando   il          conseguimento della prescritta certificazione  operativa  e          il servizio effettivo nelle unita' cinofile alla  data  del          31  dicembre  2018,  nonche'  il  possesso  dei   requisiti          ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile  del  fuoco          previsti  dalle  vigenti  disposizioni,  sono  stabiliti  i          criteri  di  verifica  dell'idoneita',  nonche'   modalita'          abbreviate  per  l'eventuale  corso   di   formazione.   Le          assunzioni  di  cui  al  presente  comma  sono  autorizzate          secondo le modalita' di  cui  all'art.  35,  comma  4,  del          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».               - Si riporta il testo vigente del comma 9-bis dell'art.          66 del citato decreto-legge n. 112  del  2008,  convertito,          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:                 «Art. 66 (Turn over). - (Omissis).                 9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia  e          il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono  procedere,          secondo le modalita' di cui al comma 10, ad  assunzioni  di          personale  a  tempo  indeterminato,  nel   limite   di   un          contingente di personale complessivamente corrispondente  a          una spesa pari a quella relativa al personale  cessato  dal          servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero  di          unita' non superiore a  quelle  cessate  dal  servizio  nel          corso   dell'anno   precedente.   La   predetta    facolta'          assunzionale e' fissata nella misura del  venti  per  cento          per  il  triennio  2012-2014,  del  cinquanta   per   cento          nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere  dall'anno          2016.                 (Omissis).».   |  
|   |                               Art. 33 ter         Disposizioni in materia di regioni a statuto speciale 
   1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  dopo  il comma 875 sono inseriti i seguenti:   «875-bis. Le disposizioni dei commi da 875-ter a  875-septies  sono approvate in attuazione dell'accordo sottoscritto il 25 febbraio 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Presidente  della regione Friuli Venezia Giulia ai sensi del comma 875, con il quale e' data attuazione alle sentenze della Corte costituzionale  n.  77  del 2015, n. 188 del 2016, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.   875-ter. Il contributo alla finanza pubblica da parte  del  sistema integrato degli enti territoriali della regione Friuli Venezia Giulia in termini di saldo netto da finanziare e'  stabilito  nell'ammontare complessivo di 686 milioni di euro per l'anno 2019, di 726 milioni di euro per l'anno 2020 e di 716 milioni di euro per l'anno 2021.   875-quater. Lo Stato riconosce alla regione Friuli  Venezia  Giulia un trasferimento per spese di investimento pari a 400 milioni di euro per la manutenzione straordinaria di strade, scuole e immobili e  per la  realizzazione  di  opere  idrauliche  e  idrogeologiche  per   la prevenzione dei danni atmosferici, da erogare  in  quote  pari  a  15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a 80 milioni  di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e a 50 milioni di  euro per l'anno 2025, nonche' l'assegnazione di 80  milioni  di  euro  per investimenti in ambito sanitario a valere  sulle  risorse  ancora  da ripartire del Programma straordinario di investimenti in  sanita'  di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo  1988,  n.  67,  da  erogare nella misura del 20 per cento a titolo di  acconto  a  seguito  della sottoscrizione dell'accordo di programma e nella misura  dell'80  per cento a seguito degli stati di  avanzamento  dei  lavori.  Lo  schema dell'accordo di programma di cui al periodo precedente e'  presentato dalla regione ai Ministeri competenti;  in  assenza  di  osservazioni entro il termine perentorio di sessanta giorni, l'accordo si  intende sottoscritto ed e' esecutivo.   875-quinquies.  All'articolo   51,   terzo   comma,   della   legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dopo la parola: "tributi"  sono inserite le seguenti: ", delle addizionali".   875-sexies.   All'articolo   51,   quarto   comma,   della    legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, la  lettera  b)  e'  sostituita dalle seguenti:   "b) nelle materie di propria competenza,  istituire  nuovi  tributi locali, disciplinando,  anche  in  deroga  alla  legge  statale,  tra l'altro, le modalita' di riscossione;   b-bis) disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in  deroga  alla  medesima  legge, definendone le modalita' di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di  introdurre  esenzioni,  detrazioni  e deduzioni".   875-septies. A decorrere dall'anno 2022, le risorse di cui al comma 9 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 14 dicembre  2018,  n.  135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12, sono  destinate  all'aggiornamento   del   quadro   delle   relazioni finanziarie tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia».   2. All'onere di cui al comma 875-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, introdotto dal comma 1 del presente  articolo, si provvede, quanto a 30 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  a  86 milioni di euro per l'anno 2020 e a 120 milioni di  euro  per  l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 748 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018. Al restante onere, pari a 24 milioni di euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.   3. All'onere di cui al comma 875-quater dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  introdotto  dal  comma  1  del  presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo  di cui al comma 126 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018.   4. All'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «15 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2019», le parole: «31 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2019» e le parole: «15  aprile  2019»  sono  sostituite  dalle seguenti: «31 agosto 2019».   5. All'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) le parole: «15 marzo 2019» sono sostituite dalle  seguenti:  «15 luglio 2019»;   b) il terzo e il quinto periodo sono soppressi;   c) il quarto periodo e' sostituito dal seguente:  «Per  la  regione Sardegna, l'importo del concorso previsto dai periodi  precedenti  e' versato al bilancio dello Stato entro il 10 agosto  2019  per  l'anno 2019 ed entro il 30 aprile di ciascun anno per gli  anni  successivi; in  mancanza  di  tale  versamento  entro  il  predetto  termine,  il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a  recuperare gli importi a valere sulle  quote  di  compartecipazione  ai  tributi erariali».   6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  dopo  il comma 886 e' inserito il seguente:   «886-bis. Le  somme  di  cui  ai  commi  877  e  881  sono  versate all'erario, con imputazione sul capitolo 3465, articolo  1,  capo  X, dell'entrata del bilancio dello Stato, entro il 10  agosto  2019  per l'anno 2019 ed entro il 30  aprile  di  ciascun  anno  per  gli  anni successivi. In mancanza di tali versamenti entro il termine di cui al precedente periodo, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti  a  valere  sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla  regione,  anche  avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme  introitate  per  il  tramite della struttura di gestione».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo vigente del comma 748 dell'art. 1          della citata legge n. 145 del 2018:                 «748.  Nello  stato  di  previsione   del   Ministero          dell'economia e delle finanze e' istituito  un  fondo,  con          una dotazione di euro 44.380.452 per l'anno 2019,  di  euro          16.941.452 per l'anno 2020, di euro 58.493.452  per  l'anno          2021,  di  euro  29.962.452  per  l'anno  2022,   di   euro          29.885.452 per l'anno 2023, di euro 39.605.452  per  l'anno          2024,  di  euro  39.516.452  per  l'anno  2025,   di   euro          34.279.452 per l'anno 2026, di euro 37.591.452  per  l'anno          2027 e di euro 58.566.452 annui a decorrere dall'anno 2028,          da  destinare  al  finanziamento  di  nuove  politiche   di          bilancio  e  al  rafforzamento  di  quelle  gia'  esistenti          perseguite dai Ministeri.».               -  Il  testo  del  comma  5  dell'art.  10  del  citato          decreto-legge   n.   282   del   2004,   convertito,    con          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'          riportato nelle Note all'art. 3-sexies.               - Si riporta il testo del comma 126 dell'art.  1  della          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla          presente legge:                 «126.  Nello  stato  di  previsione   del   Ministero          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito  un  fondo,          alimentato con le risorse residue del fondo di cui al comma          122, finalizzato, nell'ambito degli accordi tra lo Stato  e          le regioni a statuto  speciale  di  cui  al  comma  875,  a          investimenti per la messa in  sicurezza  del  territorio  e          delle strade. In caso di mancata conclusione, in tutto o in          parte, degli accordi di cui al comma 875 entro  il  termine          del 15 luglio 2019, le somme del  fondo  di  cui  al  primo          periodo non utilizzate  sono  destinate,  con  decreto  del          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del          Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in          sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del  decreto          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da raggiungere entro il          31 luglio 2019 ad incrementare i contributi di cui ai commi          134 e 139, includendo tra i destinatari anche le province e          le citta' metropolitane, nonche' i  contributi  di  cui  al          comma 107. In caso di mancata intesa il decreto e' comunque          emanato entro il 31 agosto 2019.».               - Si riporta il testo del comma 875 dell'art.  1  della          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla          presente legge:                 «875. Al fine di assicurare  il  necessario  concorso          delle  regioni  Friuli  Venezia  Giulia   e   Sardegna   al          raggiungimento degli obiettivi di finanza  pubblica,  entro          il 15 luglio 2019 sono ridefiniti  i  complessivi  rapporti          finanziari fra lo  Stato  e  ciascuno  dei  predetti  enti,          mediante la conclusione di appositi accordi bilaterali, che          tengano   conto   anche   delle   sentenze   della    Corte          costituzionale n. 77 del 13  maggio  2015,  n.  154  del  4          luglio 2017 e n. 103 del 23 maggio 2018 e che garantiscano,          in ogni caso, il concorso complessivo alla finanza pubblica          di cui al secondo periodo. In caso di  mancata  conclusione          degli accordi entro il termine previsto dal primo  periodo,          in applicazione dei principi fondamentali di  coordinamento          della finanza pubblica previsti dagli articoli  117,  terzo          comma,  e  119,  primo  comma,   della   Costituzione,   il          contributo complessivo alla finanza pubblica per  gli  anni          dal 2019 al 2021 e' determinato in  via  provvisoria  negli          importi indicati nella tabella  8  allegata  alla  presente          legge, quale concorso al pagamento degli oneri  del  debito          pubblico, salva diversa intesa con  ciascuno  dei  predetti          enti entro l'esercizio finanziario di riferimento.  Per  la          regione  Sardegna,  l'importo  del  concorso  previsto  dai          periodi precedenti e' versato al bilancio dello Stato entro          il 10 agosto 2019 per l'anno 2019 ed entro il 30 aprile  di          ciascun anno per gli anni successivi; in mancanza  di  tale          versamento  entro  il  predetto   termine,   il   Ministero          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a  recuperare          gli importi a valere sulle quote  di  compartecipazione  ai          tributi erariali.».   |  
|   |                                 Art. 34       Piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali 
   1. Ai fini dello sviluppo  di  grandi  investimenti  delle  imprese insediate nelle Zone economiche speciali di cui  all'articolo  4  del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto  2017,  n.  123,  nonche'  per  l'attrazione  di ulteriori  nuove  iniziative  imprenditoriali,  il   Presidente   del Consiglio dei ministri o, se nominata, l'Autorita' politica  delegata per la coesione, definisce le linee di intervento  denominate  «Piano grandi investimenti-ZES» a cui sono destinati 50 milioni di euro  per il 2019, 150 milioni di euro per il 2020 e 100 milioni di euro per il 2021 a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione  (FSC),  di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.   2. Il Piano puo' essere utilizzato per investimenti,  in  forma  di debito o di capitale di rischio, ovvero per  sottoscrivere  quote  di fondi di investimento o fondi di fondi o di  altri  veicoli  previsti dalla normativa europea che abbiano  quale  oggetto  investimenti  in forma di debito o di capitale di rischio.   3. Possono essere stipulate convenzioni per la gestione del Piano o di  una  sua  parte  con  soggetti  individuati  nel  rispetto  della disciplina europea e nazionale in materia.   4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o,  se nominata, dell'Autorita' politica delegata per la  coesione,  sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il  Ministro  per gli affari regionali e le autonomie, sono disciplinate  le  linee  di attivita' del Piano di cui al  comma  1,  nonche'  l'ammontare  degli investimenti, le modalita' di individuazione  del  soggetto  gestore, gli obiettivi e le specifiche di investimento oggetto  di  intervento da  parte  dello  stesso  Piano,  stabilendo  il   minimo   ammontare dell'investimento.  
           Riferimenti normativi 
               -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.   4   del          decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  3   agosto   2017,   n.   123          (Disposizioni  urgenti  per  la  crescita   economica   nel          Mezzogiorno):                 «Art. 4 (Istituzione di zone  economiche  speciali  -          ZES). - 1. Al fine di favorire la creazione  di  condizioni          favorevoli   in    termini    economici,    finanziari    e          amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune  aree          del   Paese,   delle   imprese   gia'   operanti,   nonche'          l'insediamento  di  nuove  imprese  in  dette  aree,   sono          disciplinate le procedure, le condizioni e le modalita' per          l'istituzione di una Zona economica  speciale,  di  seguito          denominata "ZES".                 2.  Per  ZES  si  intende  una  zona  geograficamente          delimitata e  chiaramente  identificata,  situata  entro  i          confini  dello  Stato,  costituita  anche   da   aree   non          territorialmente  adiacenti  purche'  presentino  un  nesso          economico  funzionale,  e  che  comprenda  almeno   un'area          portuale con le caratteristiche stabilite  dal  regolamento          (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e          del  Consiglio,  sugli  orientamenti  dell'Unione  per   lo          sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT).  Per          l'esercizio di attivita' economiche  e  imprenditoriali  le          aziende gia' operative e quelle che si  insedieranno  nella          ZES  possono  beneficiare  di   speciali   condizioni,   in          relazione alla natura  incrementale  degli  investimenti  e          delle attivita' di sviluppo di impresa.                 3. Le modalita' per l'istituzione di una ZES, la  sua          durata, i  criteri  generali  per  l'identificazione  e  la          delimitazione  dell'area   nonche'   i   criteri   che   ne          disciplinano l'accesso e  le  condizioni  speciali  di  cui          all'art.  5  nonche'  il   coordinamento   generale   degli          obiettivi  di  sviluppo  sono  definiti  con  decreto   del          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare  su          proposta del Ministro per la  coesione  territoriale  e  il          Mezzogiorno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e          delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture  e  dei          trasporti e  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,          sentita la  Conferenza  unificata,  entro  sessanta  giorni          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione          del presente decreto.                 4. Le proposte di istituzione di ZES  possono  essere          presentate dalle regioni meno sviluppate e in  transizione,          cosi' come individuate dalla normativa europea, ammissibili          alle  deroghe  previste  dall'art.  107  del  Trattato  sul          funzionamento dell'Unione europea.                 4-bis. Ciascuna  regione  di  cui  al  comma  4  puo'          presentare una proposta  di  istituzione  di  una  ZES  nel          proprio territorio, o al massimo  due  proposte  ove  siano          presenti piu' aree portuali che abbiano le  caratteristiche          di cui al comma 2.  Le  regioni  che  non  posseggono  aree          portuali aventi  tali  caratteristiche  possono  presentare          istanza  di  istituzione  di  una   ZES   solo   in   forma          associativa,  qualora  contigue,  o  in  associazione   con          un'area portuale avente le caratteristiche di cui al  comma          2.                 5.  Ciascuna  ZES  e'  istituita  con   decreto   del          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare  su          proposta del Ministro per la  coesione  territoriale  e  il          Mezzogiorno, se  nominato,  di  concerto  con  il  Ministro          dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle          infrastrutture e dei trasporti, su proposta  delle  regioni          interessate. La  proposta  e'  corredata  da  un  piano  di          sviluppo strategico, nel rispetto  delle  modalita'  e  dei          criteri individuati dal decreto di cui al comma 3.                 6.  La  regione,  o  le  regioni  nel  caso  di   ZES          interregionali, formulano la proposta di istituzione  della          ZES,    specificando    le    caratteristiche     dell'area          identificata. Il soggetto per  l'amministrazione  dell'area          ZES,  di  seguito  soggetto   per   l'amministrazione,   e'          identificato in  un  Comitato  di  indirizzo  composto  dal          Presidente dell'Autorita' portuale, che lo presiede, da  un          rappresentante della regione, o delle regioni nel  caso  di          ZES interregionale, da un rappresentante  della  Presidenza          del Consiglio dei  ministri  e  da  un  rappresentante  del          Ministero   delle   infrastrutture   e    dei    trasporti.          Nell'ipotesi in cui i porti  inclusi  nell'area  della  ZES          rientrino nella competenza territoriale di un'Autorita'  di          sistema portuale con sede in altra regione,  il  presidente          del Comitato di indirizzo  e'  individuato  nel  Presidente          dell'Autorita'  di  sistema  portuale  che  ha  sede  nella          regione in cui e' istituita la ZES. Ai membri del  Comitato          non  spetta   alcun   compenso,   indennita'   di   carica,          corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per  spese          di  missione.  Il  Comitato  di  indirizzo  si  avvale  del          Segretario generale dell'Autorita' di sistema portuale  per          l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di cui          al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di          funzionamento del  Comitato  si  provvede  con  le  risorse          umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza          pubblica.                 7. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare,          in particolare:                   a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento  e          la piena operativita'  delle  aziende  presenti  nella  ZES          nonche'  la  promozione  sistematica  dell'area   verso   i          potenziali investitori internazionali;                   b)  l'utilizzo  di  servizi   sia   economici   che          tecnologici nell'ambito ZES;                   c) l'accesso alle prestazioni di servizi  da  parte          di terzi.                 7-bis.  Il  Segretario  generale  dell'Autorita'   di          sistema portuale puo' stipulare, previa autorizzazione  del          Comitato di indirizzo, accordi  o  convenzioni  quadro  con          banche ed intermediari finanziari.                 8. Le imprese gia' operative nella ZES e  quelle  che          si insedieranno nell'area, sono tenute  al  rispetto  della          normativa nazionale ed europea, nonche' delle  prescrizioni          adottate per il funzionamento della stessa ZES.».               - Il testo del comma 6 dell'art. 1 della  citata  legge          n. 147 del 2013 e' riportato nelle Note all'art. 26.   |  
|   |                                 Art. 35               Obblighi informativi erogazioni pubbliche 
   1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, i commi da 125 a 129 sono sostituiti dai seguenti:     « 125. A partire dall'esercizio finanziario 2018, i  soggetti  di cui al secondo periodo sono  tenuti  a  pubblicare  nei  propri  siti internet o analoghi portali digitali, entro  il  30  giugno  di  ogni anno, le informazioni  relative  a  sovvenzioni,  sussidi,  vantaggi, contributi o aiuti, in denaro  o  in  natura,  non  aventi  carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli  stessi  effettivamente   erogati   nell'esercizio   finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo  2013,  n. 33. Il presente comma si applica:       a) ai soggetti di cui all'articolo  13  della  legge  8  luglio 1986, n. 349;       b) ai soggetti di cui all'articolo 137 del decreto  legislativo 6 settembre 2005, n. 206;       c) alle associazioni, Onlus e fondazioni;       d) alle cooperative sociali che  svolgono  attivita'  a  favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.     125-bis.  I  soggetti  che  esercitano  le   attivita'   di   cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio  consolidato  gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi,  vantaggi, contributi o aiuti, in denaro  o  in  natura,  non  aventi  carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle  pubbliche  am-ministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui  all'articolo  2-bis  del  decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e  quelli  comunque non  tenuti  alla  redazione   della   nota   integrativa   assolvono all'obbligo di cui al  primo  periodo  mediante  pubblicazione  delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno,  su propri siti internet, secondo modalita'  liberamente  accessibili  al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali  delle associazioni di categoria di appartenenza.     125-ter. A partire dal  1°  gennaio  2020,  l'inosservanza  degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis  comporta  una  sanzione  pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonche' la sanzione accessoria dell'adempimento  agli  obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che  il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di  pubblicazione  e  al pagamento della sanzione amministrativa  pecuniaria,  si  applica  la sanzione della  restituzione  integrale  del  beneficio  ai  soggetti eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma  sono  irrogate  dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  hanno  erogato  il  beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, in  quanto compatibile.     125-quater. Qualora i  soggetti  eroganti  sovvenzioni,  sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di  natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria  di  cui  ai  commi  125  e 125-bis  siano  amministrazioni  centrali  dello  Stato  ed   abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione  previsti  dall'articolo  26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  le  somme  di  cui  al comma 125-ter sono versate  ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del bilancio dello Stato per essere riassegnate  ai  pertinenti  capitoli degli  stati  di  previsione  delle  amministrazioni  originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti di cui al primo periodo non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  le somme di cui al comma 125-ter sono versate all'entrata  del  bilancio dello Stato per  essere  riassegnate  al  Fondo  per  la  lotta  alla poverta' e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1,  comma  386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.     125-quinquies. Per gli aiuti di Stato  e  gli  aiuti  de  minimis contenuti  nel  Registro  nazionale  degli  aiuti  di  Stato  di  cui all'articolo  52  della  legge  24  dicembre   2012,   n.   234,   la registrazione degli  aiuti  nel  predetto  sistema,  con  conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza  ivi  prevista,  operata  dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene  luogo  degli  obblighi  di  pubblicazione posti a carico dei  soggetti  di  cui  ai  commi  125  e  125-bis,  a condizione che venga  dichiarata  l'esistenza  di  aiuti  oggetto  di obbligo di pubblicazione nell'ambito  del  Registro  nazionale  degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio  oppure,  ove  non tenute alla  redazione  della  nota  integrativa,  sul  proprio  sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle  associazioni  di categoria di appartenenza.     125-sexies. Le cooperative sociali di cui al comma  125,  lettera d), sono altresi' tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono  versate somme per lo svolgimento  di  servizi  finalizzati  ad  attivita'  di integrazione, assistenza e protezione sociale.     126.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2018,   gli   obblighi   di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle societa' controllati di  diritto  o  di  fatto,  direttamente  o   indirettamente,   dalle amministrazioni  dello  Stato,  mediante  pubblicazione  nei   propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio.  In caso  di  inosservanza  di  tale  obbligo  si  applica  una  sanzione amministrativa pari alle somme erogate.     127. Al fine di evitare  la  pubblicazione  di  informazioni  non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-bis  e 126 non si applica ove l'importo monetario di  sovvenzioni,  sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di  natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente  erogati  al soggetto  beneficiario  sia  inferiore  a  10.000  euro  nel  periodo considerato.     128. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo  14  marzo 2013, n. 33, dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: "Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o  di  fatto  dalla stessa persona fisica o  giuridica  ovvero  dagli  stessi  gruppi  di persone fisiche o giuridiche,  vengono  altresi'  pubblicati  i  dati consolidati di gruppo.".     129. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da  125 a 128 le amministrazioni, gli enti e le societa' di cui  ai  predetti commi provvedono  nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie  e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».   2. Il comma 2 dell'articolo 3-quater del decreto-legge 14  dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio 2019, n. 12, e' abrogato.  
           Riferimenti normativi 
               - La legge 4 agosto 2017, n. 124 recante «Legge annuale          per il  mercato  e  la  concorrenza»  e'  pubblicata  nella          Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2017, n. 189.   |  
|   |                                 Art. 36           Banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori 
   1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio  2015,  n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,  n.  33, la parola: «2019» e' sostituita dalla seguente: «2020».   2. All'articolo  1  della  legge  30  dicembre  2018,  n.145,  sono apportate le seguenti modifiche:     a) al comma 494, le parole «e aventi causa» sono sostituite dalle seguenti: «mortis causa, o il coniuge, il soggetto legato  da  unione civile, il convivente more uxorio o di fatto di  cui  alla  legge  20 maggio 2016, n. 76, i parenti  entro  il  secondo  grado,  ove  siano succeduti nel possesso dei predetti strumenti finanziari in forza  di trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi»;     b) al  comma  496,  primo  periodo,  dopo  le  parole  «costo  di acquisto,» sono inserite le seguenti: «inclusi gli oneri fiscali,»;     c) al  comma  497,  primo  periodo,  dopo  le  parole  «costo  di acquisto,» sono inserite le seguenti: «inclusi gli oneri fiscali,»;     d) al comma 500, secondo periodo, dopo le parole «titoli di Stato con scadenza equivalente» sono aggiunte le seguenti: «determinato  ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 del decreto-legge  3  maggio 2016, n.59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  giugno 2016, n. 119»;     e) al comma 501, i periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti:       «Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  sono definite le modalita' di presentazione della  domanda  di  indennizzo nonche' i piani di riparto delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto e' istituita e  disciplinata  una  Commissione  tecnica  per: l'esame delle domande  e  l'ammissione  all'indennizzo  del  FIR;  la verifica delle violazioni  massive,  nonche'  della  sussistenza  del nesso  di  causalita'  tra  le  medesime  e  il  danno   subito   dai risparmiatori; l'erogazione dell'indennizzo  da  parte  del  FIR.  Le suddette verifiche possono avvenire anche  attraverso  la  preventiva tipizzazione   delle   violazioni   massive   e   la   corrispondente identificazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi  in  presenza dei quali l'indennizzo puo' essere direttamente erogato.  Il  decreto indica  i  tempi  delle  procedure  di  definizione   delle   istanze presentate entro il termine di cui al penultimo periodo  e,  in  modo non tassativo, le fattispecie  di  violazioni  massive.  Il  suddetto procedimento non si applica ai casi  di  cui  al  comma  502-bis.  La citata Commissione e' composta da nove membri in possesso  di  idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilita' e  probita'.  Con successivo decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  sono nominati i componenti della Commissione  tecnica  e  determinati  gli emo-lumenti da attribuire ai medesimi,  nel  limite  massimo  di  1,2 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2019,  2020  e  2021.  Ai relativi oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione della dotazione del FIR. Qualora l'importo dei compensi  da  attribuire  ai componenti della Commissione tecnica risulti  inferiore  al  predetto limite massimo,  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze,  l'importo  eccedente  confluisce  nel  FIR.   Il   Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare   le occorrenti  variazioni  di  bilancio.  La  domanda   di   indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i requisiti di  cui  al comma  494,  e'  inviata  entro  il  termine  di  centottanta  giorni decorrenti dalla data individuata con apposito decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze. »;     f) dopo il comma 501 e' inserito il seguente comma:       «501-bis. Le attivita' di  supporto  per  l'espletamento  delle funzioni della Commissione tecnica di cui al comma 501 sono  affidate dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  nel  rispetto  dei pertinenti  principi   dell'ordinamento   nazionale   e   di   quello dell'Unione europea, a societa' a capitale interamente  pubblico,  su cui l'amministrazione dello Stato esercita  un  controllo  analogo  a quello esercitato su propri servizi e che svolge la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti  della  predetta  amministrazione. Gli oneri e le spese relative alle predette attivita' sono  a  carico delle risorse  finanziarie  del  FIR  non  oltre  il  limite  massimo complessivo di 12,5 milioni di euro. »;     g) il comma 502 e' sostituito dal seguente:       «502. I risparmiatori di cui al comma 502-bis sono  soddisfatti con priorita' a valere sulla dotazione del FIR. »;     h) dopo il comma 502, sono aggiunti i seguenti:       «502-bis.  Previo  accertamento  da  parte  della   Commissione tecnica di cui al comma 501 esclusivamente dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel presente comma, hanno  diritto  all'erogazione da  parte  del  FIR  di  un  indennizzo  forfettario   dell'ammontare determinato ai sensi dei precedenti commi 496 e 497  i  risparmiatori persone   fisiche,   imprenditori   individuali,   anche    agricoli, coltivatori diretti, in possesso delle azioni  e  delle  obbligazioni subordinate  delle  banche  di  cui  al  comma  493  alla  data   del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa - ovvero i loro successori mortis causa o il coniuge, il  soggetto  legato  da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto, i parenti  entro il secondo grado in possesso  dei  suddetti  strumenti  finanziari  a seguito di trasferimento con atto tra vivi - che soddisfano una delle seguenti condi-zioni:  a)  patrimonio  mobiliare  di  proprieta'  del risparmiatore di valore in-feriore a 100.000 euro; b)  ammontare  del reddito  complessivo  del  risparmiatore  ai  fini  dell'imposta  sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita. Il valore del  patrimonio  mobiliare  di  cui alla suddetta lettera a) risulta dal patrimonio  mobiliare  posseduto al 31 dicembre 2018, esclusi gli strumenti finanziari di cui al comma 494, nonche' i contratti di assicurazione a capitalizzazione o  mista sulla vita, calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, di concerto con  il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento  delle  finanze del 13 aprile 2017, n. 138, recante approvazione del modello tipo  di dichiarazione  sostitutiva  unica  (DSU),  nonche'   delle   relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10,  comma  3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5  dicembre 2013, n. 159. Con il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze previsto dal precedente comma 501 sono stabilite le modalita' di presentazione dell'istanza di erogazione del menzionato indennizzo forfettario. Nell'erogazione degli indennizzi effettuata ai sensi del presente comma  e'  data  precedenza  ai  pagamenti  di  importo  non superiore a 50.000 euro.       502-ter. Il  limite  di  valore  del  patrimonio  mobiliare  di proprieta' del risparmiatore, di cui al comma  502-bis,  lettera  a), puo' essere elevato fino a 200.000 euro con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e delle finanze, previo assenso della Commissione europea.  Il  decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  di  cui  al  comma  501, secondo periodo, e' conseguentemente ade-guato.».   2-bis.Al  fine  di  promuovere  e  sostenere  l'imprenditoria,   di stimolare la competizione nel mercato e di assicurare  la  protezione adeguata  dei  consumatori,  degli  investitori  e  del  mercato  dei capitali, nonche' di favorire il  raccordo  tra  le  istituzioni,  le autorita' e gli operatori del settore, il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia,  la  Commissione  nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e  l'Istituto  per  la  vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), adotta, entro centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente decreto, uno o piu' regolamenti  per  definire  le  condizioni  e  le modalita'  di  svolgimento  di  una  sperimentazione  relativa   alle attivita' di tecno-finanza (FinTech) volte al perseguimento, mediante nuove  tecnologie  quali  l'intelligenza  artificiale  e  i  registri distribuiti, dell'innovazione di servizi e di  prodotti  nei  settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati.   2-ter.La sperimentazione di cui  al  comma  2-bis  si  conforma  al principio di proporzionalita' previsto  dalla  normativa  dell'Unione europea ed e' caratterizzata da:   a) una durata massima di diciotto mesi;   b) requisiti patrimoniali ridotti;   c) adempimenti semplificati e proporzionati alle attivita'  che  si intende svolgere;   d) tempi ridotti delle procedure autorizzative;   e) definizione di perimetri di operativita'.   2-quater. Nel rispetto  della  normativa  inderogabile  dell'Unione europea,  i  regolamenti  di  cui  al  comma  2-bis  stabiliscono   o individuano i criteri per determinare:   a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione;   b) i requisiti patrimoniali;   c) gli adempimenti semplificati e proporzionati alle attivita'  che si intende svolgere;   d) i perimetri di operativita';   e) gli obblighi informativi;   f) i tempi per il rilascio di autorizzazioni;   g) i requisiti di professionalita' degli esponenti aziendali;   h) i profili di governo societario e di gestione del rischio;   i) le forme societarie  ammissibili  anche  in  deroga  alle  forme societarie previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385, dal testo unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;   l) le eventuali garanzie finanziarie;   m) l'iter successivo al termine della sperimentazione.   2-quinquies. Le  misure  di  cui  al  comma  2-ter  possono  essere differenziate e adeguate in  considerazione  delle  particolarita'  e delle esigenze dei casi specifici; esse hanno carattere temporaneo  e garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione a  favore di consumatori e investitori, nonche' del corretto funzionamento  dei mercati. L'operativita' delle misure cessa al  termine  del  relativo periodo, ovvero alla perdita  dei  requisiti  o  al  superamento  dei limiti operativi stabiliti, nonche' negli  altri  casi  previsti  dai regolamenti di cui al comma 2-bis.   2-sexies.  La  sperimentazione  non   comporta   il   rilascio   di autorizzazioni per l'esercizio di attivita' riservate da svolgersi al di fuori di essa. Nel rispetto delle norme stabilite dai  regolamenti di  cui  al  comma  2-bis  e   delle   finalita'   del   periodo   di sperimentazione, ciascuna autorita',  nell'ambito  delle  materie  di propria competenza, anche in raccordo  con  le  altre  autorita',  ha facolta'  di  adottare  iniziative  per  la   sperimentazione   delle attivita' di cui al comma 2-bis. Nelle more di eventuali  adeguamenti normativi, al termine del periodo di  sperimentazione,  le  autorita' possono  autorizzare  temporaneamente   i   soggetti   ammessi   alla sperimentazione  medesima  a  operare  nel  mercato  sulla  base   di un'interpretazione aggiornata della  legislazione  vigente  specifica del settore.   2-septies.  La  Banca  d'Italia,  la  CONSOB  e  l'IVASS   redigono annualmente, ciascuno per quanto di propria competenza, una relazione d'analisi sul settore  tecno-finanziario,  riportando  quanto  emerge dall'applicazione del regime  di  sperimentazione  di  cui  al  comma 2-bis, e segnalano  eventuali  modifiche  normative  o  regolamentari necessarie per lo sviluppo del settore, la tutela del risparmio e  la stabilita' finanziaria.   2-octies. E' istituito presso il Ministero  dell'economia  e  delle finanze il Comitato FinTech. Il Comitato ha il compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le  azioni  per favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in  cooperazione  con soggetti esteri, nonche' di formulare proposte di carattere normativo e  agevolare  il  contatto  degli  operatori  del  settore   con   le istituzioni e con le autorita'. Sono membri permanenti  del  Comitato il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari europei, la Banca d'Italia,  la CONSOB, l'IVASS, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, il Garante per  la  protezione  dei  dati  personali,  l'Agenzia  per l'Italia  digitale  e  l'Agenzia  delle  entrate.  Il  Comitato  puo' invitare alle proprie  riunioni,  con  funzioni  consultive  e  senza diritto  di  voto,  ulteriori  istituzioni   e   autorita',   nonche' associazioni di categoria, imprese,  enti  e  soggetti  operanti  nel settore della tecno-finanza. I regolamenti  di  cui  al  comma  2-bis stabiliscono le  attribuzioni  del  Comitato.  Dall'attuazione  delle disposizioni dei commi da 2-bis al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.   2-novies.  Le  autorita'  di  vigilanza   e   di   controllo   sono autorizzate, singolarmente o in collaborazione tra loro, a  stipulare accordi con una o piu'  universita'  sottoposte  alla  vigilanza  del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  con centri di ricerca ad esse collegati,  aventi  ad  oggetto  lo  studio dell'applicazione alla loro attivita' istituzionale  degli  strumenti di intelligenza artificiale, di  registri  contabili  criptati  e  di registri distribuiti, nonche' la formazione  del  proprio  personale. Agli oneri derivanti dagli  accordi  di  cui  al  presente  comma  le autorita'  provvedono  nell'ambito  dei  rispettivi  stanziamenti  di bilancio.   2-decies. All'articolo 24-bis del decreto-legge 23  dicembre  2016, n.237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  febbraio  2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) il comma 7 e' sostituito dal seguente:   «7. Dall'istituzione del Comitato di cui  al  comma  6  non  devono derivare oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dal comma 9»;   b) il comma 9 e' sostituito dal seguente:   «9. Il Comitato opera attraverso riunioni  periodiche,  prevedendo, ove necessario, la costituzione di specifici gruppi  di  ricerca  cui possono  partecipare  accademici  ed  esperti   nella   materia.   La partecipazione al Comitato non  da'  titolo  ad  alcun  emolumento  o compenso o gettone di presenza. E' fatta salva la  corresponsione  ai componenti del Comitato dei rimborsi delle  spese  di  viaggio  e  di alloggio, sostenute per la partecipazione alle riunioni periodiche di cui al primo periodo, a valere sui fondi previsti dal comma 11 ».   2-undecies. All'articolo 48-bis,  comma  1,  secondo  periodo,  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30  dicembre  2018,  n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte  di  banche  e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in  liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018».   2-duodecies. All'articolo 5, comma 1, del  decreto-legge  25  marzo 2019, n.22, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20  maggio 2019, n. 41, le parole: «ad operarvi nel periodo  transitorio,»  sono sostituite dalle seguenti: «ad operare con le medesime modalita'  nel periodo transitorio,».   2-terdecies. La CONSOB ordina ai fornitori  di  connettivita'  alla rete internet ovvero ai  gestori  di  altre  reti  telematiche  o  di telecomunicazione,  o  agli  operatori  che  in  relazione  ad   esse forniscono servizi telematici o di  telecomunicazione,  la  rimozione delle  iniziative  di  chiunque  nel  territorio  della   Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, offre o svolge servizi o  attivita'  di  investimento  senza  esservi  abilitato.  I destinatari degli ordini comunicati ai sensi del primo periodo  hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione  delle  reti  delle  quali  sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi. La CONSOB  puo' stabilire con regolamento le modalita' e i termini degli  adempimenti previsti dal presente comma.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  1  del          decreto-legge  24  gennaio  2015,  n.  3,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 24 marzo  2015,  n.  33  (Misure          urgenti per il sistema bancario e gli  investimenti),  come          modificato dalla presente legge:                 «Art. 1 (Banche popolari). - 1. (Omissis).                 2.  In  sede  di  prima  applicazione  del   presente          decreto,  le  banche  popolari   autorizzate   al   momento          dell'entrata in vigore del presente decreto si  adeguano  a          quanto stabilito ai  sensi  dell'art.  29,  commi  2-bis  e          2-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,          introdotti dal presente  articolo,  entro  il  31  dicembre          2020.                 (Omissis).».               - Si riporta il testo dei commi 494, 496,  497,  500  e          501 dell'art. 1 della citata legge n. 145  del  2018,  come          modificato dalla presente legge:                 «494.  Hanno  accesso  alle  prestazioni  del  FIR  i          risparmiatori, persone fisiche,  imprenditori  individuali,          anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni  di          volontariato e le associazioni  di  promozione  sociale  di          cui, rispettivamente, agli articoli 32 e 35 del codice  del          Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017,          n.  117,  nonche'  le  microimprese,  come  definite  dalla          raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio          2003, che occupano meno di dieci persone  e  realizzano  un          fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori          a 2 milioni di euro,  in  possesso  delle  azioni  e  delle          obbligazioni subordinate delle banche di cui al  comma  493          alla data  del  provvedimento  di  messa  in  liquidazione,          ovvero i loro successori mortis causa,  o  il  coniuge,  il          soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio          o di fatto di cui alla legge  20  maggio  2016,  n.  76,  i          parenti entro il secondo grado,  ove  siano  succeduti  nel          possesso dei predetti  strumenti  finanziari  in  forza  di          trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi.»                 «496. La misura dell'indennizzo per gli azionisti  di          cui al comma 494 e' commisurata al 30 per cento  del  costo          di acquisto, inclusi gli oneri  fiscali,  entro  il  limite          massimo   complessivo   di   100.000   euro   per   ciascun          risparmiatore. La percentuale del 30 per cento, entro  tale          limite, puo' essere incrementata qualora in ciascuno  degli          anni 2019, 2020 e 2021 le  somme  complessivamente  erogate          per  l'indennizzo  secondo  il  piano  di   riparto   siano          inferiori   alla   previsione   di   spesa   dell'esercizio          finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa,  della          dotazione finanziaria del FIR e fino  al  suo  esaurimento,          fermo restando quanto previsto al comma 499.»                 «497.   La    misura    dell'indennizzo    per    gli          obbligazionisti  subordinati  di  cui  al  comma   494   e'          commisurata al 95 per cento del costo di acquisto,  inclusi          gli oneri fiscali, entro il limite massimo  complessivo  di          100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale  del          95 per cento, entro tale limite, puo'  essere  incrementata          qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021  le  somme          complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il  piano          di  riparto  siano  inferiori  alla  previsione  di   spesa          dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto  dei  limiti          di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo          esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 499.»                 «500. L'indennizzo di cui al comma 497 e' corrisposto          al  netto  di  eventuali  rimborsi  ricevuti  a  titolo  di          transazione con le banche di cui al comma  493  nonche'  di          ogni altra  forma  di  ristoro,  rimborso  o  risarcimento,          nonche'  del  differenziale  cedole  percepite  rispetto  a          titoli di Stato di durata equivalente. A tal fine, il Fondo          interbancario di tutela del deposito (FITD), attraverso  la          collaborazione del  sistema  bancario  e  delle  banche  in          liquidazione, documenta il costo di acquisto e l'incasso di          somme derivanti da  altre  forme  di  indennizzo,  ristoro,          rimborso o risarcimento, nonche' del differenziale tasso di          rendimento delle cedole  percepite  rispetto  a  titoli  di          Stato con scadenza equivalente  determinato  ai  sensi  dei          commi 3, 4 e 5 dell'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 2016,          n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno          2016, n. 119.               501. Il  FIR  opera  entro  i  limiti  della  dotazione          finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto          del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le          modalita' di  presentazione  della  domanda  di  indennizzo          nonche' i piani di riparto delle risorse  disponibili.  Con          il  medesimo  decreto  e'  istituita  e  disciplinata   una          Commissione  tecnica   per:   l'esame   delle   domande   e          l'ammissione all'indennizzo  del  FIR;  la  verifica  delle          violazioni massive, nonche' della sussistenza del nesso  di          causalita'  tra  le  medesime  e  il   danno   subito   dai          risparmiatori; l'erogazione dell'indennizzo  da  parte  del          FIR.  Le  suddette   verifiche   possono   avvenire   anche          attraverso  la  preventiva  tipizzazione  delle  violazioni          massive e la corrispondente identificazione degli  elementi          oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l'indennizzo          puo' essere direttamente erogato. Il decreto indica i tempi          delle procedure di  definizione  delle  istanze  presentate          entro il termine di cui al penultimo periodo e, in modo non          tassativo,  le  fattispecie  di  violazioni   massive.   Il          suddetto procedimento non si applica  ai  casi  di  cui  al          comma 502-bis. La citata Commissione e'  composta  da  nove          membri in  possesso  di  idonei  requisiti  di  competenza,          indipendenza,  onorabilita'  e  probita'.  Con   successivo          decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono          nominati  i  componenti   della   Commissione   tecnica   e          determinati gli emolumenti da attribuire ai  medesimi,  nel          limite massimo di 1,2 milioni di euro  per  ciascuno  degli          anni 2019, 2020 e  2021.  Ai  relativi  oneri  si  provvede          mediante la corrispondente riduzione  della  dotazione  del          FIR.  Qualora  l'importo  dei  compensi  da  attribuire  ai          componenti della Commissione tecnica risulti  inferiore  al          predetto  limite  massimo,   con   decreto   del   Ministro          dell'economia  e   delle   finanze,   l'importo   eccedente          confluisce nel  FIR.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle          finanze  e'  autorizzato   ad   apportare   le   occorrenti          variazioni di bilancio. La domanda di indennizzo, corredata          di idonea documentazione attestante i requisiti di  cui  al          comma 494, e'  inviata  entro  il  termine  di  centottanta          giorni  decorrenti  dalla  data  individuata  con  apposito          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  La          prestazione di  collaborazione  nella  presentazione  della          domanda  e   le   attivita'   conseguenti   non   rientrano          nell'ambito delle prestazioni forensi e non danno  luogo  a          compenso.                 501-bis. Le attivita' di supporto per  l'espletamento          delle funzioni della Commissione tecnica di  cui  al  comma          501 sono  affidate  dal  Ministero  dell'economia  e  delle          finanze,   nel    rispetto    dei    pertinenti    principi          dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea,          a  societa'  a  capitale  interamente  pubblico,   su   cui          l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo          a quello esercitato su  propri  servizi  e  che  svolge  la          propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti  della          predetta amministrazione. Gli oneri  e  le  spese  relative          alle  predette  attivita'  sono  a  carico  delle   risorse          finanziarie del FIR non oltre il limite massimo complessivo          di 12,5 milioni di euro.                 502. I risparmiatori di cui  al  comma  502-bis  sono          soddisfatti con priorita' a valere sulla dotazione del FIR.                 502-bis.   Previo   accertamento   da   parte   della          Commissione tecnica di cui al comma 501 esclusivamente  dei          requisiti soggettivi  e  oggettivi  previsti  nel  presente          comma, hanno diritto all'erogazione da parte del FIR di  un          indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai  sensi          dei precedenti commi 496  e  497  i  risparmiatori  persone          fisiche,   imprenditori   individuali,   anche    agricoli,          coltivatori diretti,  in  possesso  delle  azioni  e  delle          obbligazioni subordinate delle banche di cui al  comma  493          alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta          amministrativa - ovvero i loro successori mortis causa o il          coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente          more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in          possesso dei suddetti strumenti  finanziari  a  seguito  di          trasferimento con atto tra vivi - che soddisfano una  delle          seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di  proprieta'          del risparmiatore di valore inferiore a  100.000  euro;  b)          ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore  a          35.000  euro  nell'anno  2018,  al   netto   di   eventuali          prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma          di rendita. Il valore del patrimonio mobiliare di cui  alla          suddetta  lettera  a)  risulta  dal  patrimonio   mobiliare          posseduto  al  31  dicembre  2018,  esclusi  gli  strumenti          finanziari di cui al comma  494,  nonche'  i  contratti  di          assicurazione  a  capitalizzazione  o  mista   sulla   vita          calcolato secondo i criteri e le istruzioni  approvati  con          decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,          Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali,          di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,          Dipartimento delle finanze del  13  aprile  2017,  n.  138,          recante approvazione  del  modello  tipo  di  dichiarazione          sostitutiva unica (DSU), nonche' delle relative  istruzioni          per la compilazione, ai sensi dell'art. 10,  comma  3,  del          decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  5          dicembre  2013,  n.  159.  Con  il  decreto  del   Ministro          dell'economia e delle finanze previsto dal precedente comma          501  sono   stabilite   le   modalita'   di   presentazione          dell'istanza  di  erogazione  del   menzionato   indennizzo          forfettario. Nell'erogazione degli indennizzi effettuata ai          sensi del presente comma e' data precedenza ai pagamenti di          importo non superiore a 50.000 euro.                 502-ter. Il limite di valore del patrimonio mobiliare          di proprieta' del risparmiatore, di cui al  comma  502-bis,          lettera a), puo' essere elevato fino  a  200.000  euro  con          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su          proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo          assenso della Commissione europea. Il decreto del  Ministro          dell'economia e delle finanze di cui al comma 501,  secondo          periodo, e' conseguentemente adeguato.».               - Il citato decreto legislativo  n.  385  del  1993  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre  1993,  n.          230, S.O.               - Il  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58          recante "Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21          della legge 6 febbraio 1996,  n.  52  e'  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.               - Il decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209          recante «Codice delle assicurazioni private» e'  pubblicato          nella Gazz. Uff 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.               -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   24-bis   del          decreto-legge 23 dicembre 2016,  n.  237,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio  2017,   n.   15          (Disposizioni urgenti  per  la  tutela  del  risparmio  nel          settore creditizio), come modificato dalla presente legge:                 «Art.  24-bis  (Disposizioni   generali   concernenti          l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale).  -          1. Le disposizioni del presente articolo  prevedono  misure          ed interventi intesi a sviluppare l'educazione finanziaria,          assicurativa e previdenziale. Tali disposizioni  assicurano          l'efficacia, l'efficienza e la sistematicita' delle  azioni          dei soggetti pubblici  e  privati  in  tema  di  educazione          finanziaria, assicurativa  e  previdenziale  e  riconoscono          l'importanza dell'educazione  finanziaria  quale  strumento          per la tutela  del  consumatore  e  per  un  utilizzo  piu'          consapevole  degli  strumenti  e  dei  servizi   finanziari          offerti dal mercato.                 2.    In    conformita'    con     la     definizione          dell'Organizzazione  per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo          economico (OCSE), per educazione finanziaria,  assicurativa          e previdenziale, ai fini del presente articolo, si  intende          il processo attraverso il quale le  persone  migliorano  la          loro comprensione degli strumenti e dei prodotti finanziari          e sviluppano le  competenze  necessarie  ad  acquisire  una          maggiore consapevolezza dei  rischi  e  delle  opportunita'          finanziarie.                 3.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,          d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita'          e  della  ricerca,  adotta,   nell'ambito   delle   risorse          disponibili a legislazione vigente, entro  sei  mesi  dalla          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del          presente decreto, il programma per una "Strategia nazionale          per    l'educazione     finanziaria,     assicurativa     e          previdenziale".  La  Strategia  nazionale  si  conforma  ai          seguenti principi:                   a) organizzare in modo sistematico il coordinamento          dei soggetti pubblici e, eventualmente su base  volontaria,          dei soggetti privati gia' attivi nella materia,  ovvero  di          quelli che saranno attivati dal programma,  garantendo  che          gli interventi siano continui  nel  tempo,  promuovendo  lo          scambio di informazioni tra  i  soggetti  e  la  diffusione          delle relative esperienze, competenze e buone  pratiche,  e          definendo le modalita' con cui le iniziative di  educazione          finanziaria, assicurativa e previdenziale  possano  entrare          in sinergia e  collegarsi  con  le  attivita'  proprie  del          sistema nazionale dell'istruzione;                   b) definire le politiche nazionali  in  materia  di          comunicazione e  di  diffusione  di  informazioni  volte  a          promuovere   l'educazione   finanziaria,   assicurativa   e          previdenziale;                   c)   prevedere   la   possibilita'   di   stipulare          convenzioni atte a promuovere interventi di formazione  con          associazioni  rappresentative  di   categorie   produttive,          ordini   professionali,   associazioni   dei   consumatori,          organizzazioni senza fini di lucro e universita', anche con          la partecipazione degli enti territoriali.                 4. Lo schema del programma  di  cui  al  comma  3  e'          trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione  dei  pareri          delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per          i profili finanziari, che sono resi  entro  il  termine  di          trenta giorni  dalla  data  di  trasmissione.  Il  Governo,          qualora non intenda  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,          trasmette nuovamente lo schema del  programma  alle  Camere          con le sue  osservazioni  e  con  eventuali  modificazioni,          corredate   dei   necessari   elementi    integrativi    di          informazione  e  motivazione.  I  pareri  definitivi  delle          Commissioni  competenti  per  materia  e  per   i   profili          finanziari sono espressi entro  trenta  giorni  dalla  data          della nuova trasmissione. Decorso tale termine il programma          puo' comunque essere adottato.                 5. Il Governo trasmette annualmente alle Camere entro          il 31 luglio una relazione sullo stato di attuazione  della          Strategia   nazionale   per    l'educazione    finanziaria,          assicurativa e previdenziale. La relazione  puo'  contenere          le eventuali proposte di modifica e  di  aggiornamento  del          programma di cui al comma 3, da adottare  con  le  medesime          procedure previste al comma 4.                 6. Per l'attuazione della Strategia nazionale di  cui          al comma 3, con decreto da adottare entro  tre  mesi  dalla          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del          presente  decreto,  il  Ministro  dell'economia   e   delle          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,          dell'universita' e della ricerca e con  il  Ministro  dello          sviluppo  economico,  istituisce   il   Comitato   per   la          programmazione  e  il  coordinamento  delle  attivita'   di          educazione finanziaria, con  il  compito  di  promuovere  e          programmare iniziative di sensibilizzazione  ed  educazione          finanziaria.                 7. Dall'istituzione del Comitato di cui  al  comma  6          non devono derivare oneri a carico della finanza  pubblica,          salvo quanto previsto dal comma 9.                 8.  Il  Comitato,  composto  da  undici  membri,   e'          presieduto  da  un   direttore,   nominato   dal   Ministro          dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il  Ministro          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  scelto          fra personalita' con comprovate  competenze  ed  esperienza          nel settore. I  membri  diversi  dal  direttore,  anch'essi          scelti  fra  personalita'  con  comprovate  competenze   ed          esperienza nel settore, sono designati:  uno  dal  Ministro          dell'economia   e   delle   finanze,   uno   dal   Ministro          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno  dal          Ministro dello sviluppo economico,  uno  dal  Ministro  del          lavoro e delle politiche sociali, uno dalla Banca d'Italia,          uno dalla Commissione nazionale per le societa' e la  borsa          (CONSOB),  uno  dall'Istituto  per   la   vigilanza   sulle          assicurazioni (IVASS), uno dalla Commissione  di  vigilanza          sui fondi pensione (COVIP), uno dal Consiglio nazionale dei          consumatori e degli utenti, uno dall'Organismo di vigilanza          e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF). I          membri del Comitato, nonche' il direttore, durano in carica          tre anni e l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta.                 9. Il Comitato opera attraverso riunioni  periodiche,          prevedendo, ove necessario, la  costituzione  di  specifici          gruppi di ricerca cui  possono  partecipare  accademici  ed          esperti nella materia. La partecipazione  al  Comitato  non          da' titolo ad alcun emolumento  o  compenso  o  gettone  di          presenza. E' fatta salva la  corresponsione  ai  componenti          del Comitato dei rimborsi  delle  spese  di  viaggio  e  di          alloggio, sostenute per  la  partecipazione  alle  riunioni          periodiche di cui al primo  periodo,  a  valere  sui  fondi          previsti dal comma 11.                 10.  Il  Comitato  ha  il  compito   di   individuare          obiettivi  misurabili,  programmi  e  azioni  da  porre  in          essere, valorizzando le  esperienze,  le  competenze  e  le          iniziative maturate  dai  soggetti  attivi  sul  territorio          nazionale e favorendo  la  collaborazione  tra  i  soggetti          pubblici e privati.                 11.  Agli  oneri  derivanti   dalle   attivita'   del          Comitato,  nel  limite  di  un  milione  di  euro  annui  a          decorrere   dall'anno   2017,    si    provvede    mediante          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio          triennale 2017-2019, nell'ambito del  programma  "Fondi  di          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e          delle finanze per  l'anno  2017,  allo  scopo  parzialmente          utilizzando   l'accantonamento   relativo    al    medesimo          Ministero. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti          variazioni di bilancio.»               - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 48-bis  del          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,          n. 602 (Disposizioni sulla riscossione  delle  imposte  sul          reddito), come modificato dalla presente legge:                 «Art.  48-bis  (Disposizioni  sui   pagamenti   delle          pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data  di          entrata in vigore del regolamento di cui  al  comma  2,  le          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa'  a          prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare,  a          qualunque titolo, il pagamento di un  importo  superiore  a          cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il          beneficiario  e'  inadempiente  all'obbligo  di  versamento          derivante  dalla  notifica  di  una  o  piu'  cartelle   di          pagamento per un ammontare complessivo pari almeno  a  tale          importo e, in caso affermativo, non procedono al  pagamento          e segnalano la  circostanza  all'agente  della  riscossione          competente   per   territorio,   ai   fini   dell'esercizio          dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.          La presente disposizione non  si  applica  alle  aziende  o          societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o  la          confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del  decreto-legge  8          giugno 1992, n. 306, convertito, con  modificazioni,  dalla          legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge  31  maggio          1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione  del          pagamento  ai  sensi  dell'art.  19  del  presente  decreto          nonche' ai risparmiatori di  cui  all'art.  1,  comma  494,          della legge 30 dicembre 2018, n. ?145, che hanno subito  un          pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro  controllate          aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione  coatta          amministrativa dopo il 16 novembre  2015  e  prima  del  16          gennaio 2018.                 (Omissis).».               - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  5  del          decreto-legge  25  marzo  2019,  n.  22,  convertito,   con          modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019,  n.  41  (Misure          urgenti per assicurare sicurezza, stabilita' finanziaria  e          integrita' dei mercati, nonche' tutela della salute e della          liberta' di soggiorno dei cittadini italiani  e  di  quelli          del  Regno  Unito,  in  caso  di  recesso  di  quest'ultimo          dall'Unione europea), come modificato dalla presente legge:                 «Art. 5 (Prestazione dei servizi e delle attivita' da          parte dei soggetti italiani nel Regno Unito dopo la data di          recesso). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 6, comma  1,          le banche, le imprese  di  investimento,  gli  istituti  di          pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le  SGR,  le          Sicav, le Sicaf, i gestori di fondi EuVECA, EuSEF e ELTIF e          gli intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo  previsto          dall'art. 106 del Testo unico bancario, aventi sede  legale          in Italia e che alla data di recesso operano sul territorio          del Regno  Unito  possono  continuare  ad  operare  con  le          medesime modalita' nel periodo transitorio, previa notifica          alle autorita' competenti, nel rispetto delle  disposizioni          previste nel Regno Unito.                 (Omissis).».   |  
|   |                               Art. 36 bis 
   Disposizioni  in  materia  di  trattamento  fiscale  dei   fondi   di                investimento europei a lungo termine 
   1. Non sono soggetti a imposizione i redditi  di  capitale  di  cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico  delle  imposte sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di  cui  all'articolo  67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo  unico,  derivanti  dagli investimenti effettuati nei fondi di  investimento  europei  a  lungo termine (ELTIF) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  m-octies.1), del testo unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58, che presentano le caratteristiche di cui  al  comma  3  del  presente articolo, realizzati, anche mediante l'investimento in  organismi  di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo  1,  comma 1, lettera k), del citato testo unico di cui al  decreto  legislativo n. 58 del 1998, che investono integralmente il proprio patrimonio  in quote o azioni dei predetti fondi di  investimento  europei  a  lungo termine (fondi di ELTIF), da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.   2. L'investimento si perfeziona con la destinazione di  somme,  per un importo non superiore a 150.000 euro nell'anno e non  superiore  a 1.500.000 euro complessivamente, per la  sottoscrizione  delle  quote oazioni di uno o piu' ELTIF o di uno o piu' fondi di ELTIF.   3. A partire dal periodo d'imposta successivo  a  quello  in  corso alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto, possono beneficiare  del  regime  fiscale  speciale disciplinato   dalle   disposizioni   del   presente   articolo   gli investimenti, anche realizzati tramite la sottoscrizione di  quote  o azioni di fondi  di  ELTIF,  negli  ELTIF  che  presentano  tutte  le seguenti caratteristiche:   a) il patrimonio raccolto dal medesimo gestore non e'  superiore  a 200 milioni di euro per  ciascun  anno,  fino  a  un  limite  massimo complessivo per ciascun gestore pari a 600 milioni di euro;   b) almeno il 70 per cento del capitale e' investito in attivita' di investimento ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, riferibili a imprese di portafoglio ammissibili, come definite  ai  sensi  dell'articolo  11   del   medesimo   regolamento (UE)2015/760, che siano residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati  aderenti  all'Accordo sullo  spazio  economico  europeo  con  stabili  organizzazioni   nel territorio dello Stato.   4. Ai fini della valutazione del rispetto del requisito di  cui  al comma 3, lettera b), del presente articolo da parte  degli  ELTIF  si applicano le  disposizioni  dell'articolo  17  del  regolamento  (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2015. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente  articolo,  si applicano le disposizioni del medesimo regolamento (UE) 2015/760 e le relative norme nazionali di esecuzione.   5. Al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1  del presente articolo, l'investimento negli ELTIF o nei  fondi  di  ELTIF deve essere detenuto per almeno cinque  anni.  In  caso  di  cessione delle quote o azioni detenute negli ELTIF o nei fondi di ELTIF  prima della scadenza del suddetto termine, i redditi realizzati  attraverso la cessione e quelli percepiti durante  il  periodo  di  investimento sono soggetti a imposizione secondo le regole  ordinarie,  unitamente agli  interessi,  senza  applicazione  di  sanzioni,  e  il  relativo versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del quarto  mese successivo a quello in corso alla data della cessione.  Tuttavia,  in caso di cessione o di rimborso  delle  quote  o  azioni  prima  della scadenza del suddetto termine, le agevolazioni previste dal  presente articolo trovano comunque applicazione qualora  il  controvalore  sia integralmente investito in un altro ELTIF  o  fondo  di  ELTIF  entro novanta giorni dalla cessione o dal rimborso.   6. Il venire meno delle condizioni di cui ai commi 3 e  4  comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui al comma  1  relativamente  ai redditi rivenienti dall'investimento negli  ELTIF,  anche  realizzato tramite la sottoscrizione di quote o azioni  di  fondi  di  ELTIF,  e l'obbligo di corrispondere le imposte  non  pagate,  unitamente  agli interessi, senza applicazione di sanzioni,  secondo  quanto  previsto dal comma 5.   7. Il trasferimento a causa di morte delle azioni o quote  detenute negli ELTIF o nei fondi di ELTIF che abbiano  optato  per  il  regime speciale non e' soggetto all'imposta di  cui  al  testo  unico  delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni,  di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.   8. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono stabilite  ulteriori  disposizioni  per  l'attuazione  del   presente articolo.   9. Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  in  via sperimentale per gli investimenti effettuati nell'anno 2020.   10.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  presente  articolo   e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero  dell'economia  e delle finanze.   11. All'onere derivante dal presente articolo, pari a  4,8  milioni di euro per l'anno 2020, a 5,2 milioni di  euro  per  ciascuno  degli anni dal 2021 al 2024 e a 0,4 milioni di euro  per  l'anno  2025,  si provvede a valere  sulle  maggiori  entrate  derivanti  dal  presente decreto.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo vigente dell'art. 44, comma 1,  e          67, comma  1,  del  citato  decreto  del  Presidente  della          Repubblica n. 917 del 1986:                 «Art. 44 (Redditi di capitale). - 1. Sono redditi  di          capitale:                   a) gli interessi  e  altri  proventi  derivanti  da          mutui, depositi e conti correnti;                   b)  gli  interessi  e  gli  altri  proventi   delle          obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli  diversi          dalle azioni e titoli similari, nonche' dei certificati  di          massa;                   c) le  rendite  perpetue  e  le  prestazioni  annue          perpetue di cui  agli  articoli  1861  e  1869  del  codice          civile;                   d) i compensi per prestazioni di fideiussione o  di          altra garanzia;                   d-bis) i proventi derivanti da prestiti erogati per          il  tramite  di  piattaforme  di  prestiti   per   soggetti          finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer          Lending)  gestite  da  societa'  iscritte  all'albo   degli          intermediari finanziari di cui all'art. 106 del testo unico          delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  di  cui  al          decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  o  da          istituti   di   pagamento   rientranti    nell'ambito    di          applicazione dell'art. 114 del medesimo testo unico di  cui          al decreto legislativo n. 385 del 1993,  autorizzati  dalla          Banca d'Italia;                   e) gli  utili  derivanti  dalla  partecipazione  al          capitale o al  patrimonio  di  societa'  ed  enti  soggetti          all'imposta sul reddito delle societa', salvo  il  disposto          della lettera d) del comma 2 dell'art.  53;  e'  ricompresa          tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti  eccedenti          di cui all'art. 98 direttamente erogati dal socio  o  dalle          sue parti correlate, anche in sede di accertamento;                   f)  gli  utili   derivanti   da   associazioni   in          partecipazione e dai contratti  indicati  nel  primo  comma          dell'art. 2554 del codice civile, salvo il  disposto  della          lettera c) del comma 2 dell'art. 53;                   g)   i   proventi   derivanti    dalla    gestione,          nell'interesse collettivo di  pluralita'  di  soggetti,  di          masse patrimoniali costituite con somme di  denaro  e  beni          affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;                   g-bis) i proventi derivanti  da  riporti  e  pronti          contro termine su titoli e valute;                   g-ter) i proventi derivanti  dal  mutuo  di  titoli          garantito;                   g-quater)   i   redditi   compresi   nei   capitali          corrisposti in dipendenza  di  contratti  di  assicurazione          sulla vita e di capitalizzazione;                   g-quinquies) i  redditi  derivanti  dai  rendimenti          delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis)          del comma 1 dell'art. 50 erogate in forma periodica e delle          rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;                   g-sexies) i redditi  imputati  al  beneficiario  di          trust  ai  sensi  dell'art.  73,  comma  2,  anche  se  non          residenti;                   h) gli interessi e gli altri proventi derivanti  da          altri rapporti aventi per oggetto l'impiego  del  capitale,          esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati          differenziali positivi  e  negativi  in  dipendenza  di  un          evento incerto.                 (Omissis).»                 «Art. 67 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi          se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono          conseguiti  nell'esercizio  di  arti  e  professioni  o  di          imprese commerciali o da societa' in nome collettivo  e  in          accomandita semplice, ne' in  relazione  alla  qualita'  di          lavoratore dipendente:                   a)   le   plusvalenze   realizzate   mediante    la          lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese  a          renderli  edificabili,  e  la  successiva  vendita,   anche          parziale, dei terreni e degli edifici;                   b) le plusvalenze realizzate  mediante  cessione  a          titolo oneroso di beni immobili acquistati o  costruiti  da          non piu' di  cinque  anni,  esclusi  quelli  acquisiti  per          successione e le  unita'  immobiliari  urbane  che  per  la          maggior parte del periodo intercorso tra  l'acquisto  o  la          costruzione e la cessione sono state adibite ad  abitazione          principale del cedente o dei suoi  familiari,  nonche',  in          ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di  cessioni          a titolo oneroso di terreni suscettibili  di  utilizzazione          edificatoria secondo gli strumenti urbanistici  vigenti  al          momento della  cessione.  In  caso  di  cessione  a  titolo          oneroso di immobili ricevuti  per  donazione,  il  predetto          periodo di cinque anni decorre dalla data  di  acquisto  da          parte del donante;                   c) le plusvalenze realizzate  mediante  cessione  a          titolo oneroso di partecipazioni  qualificate.  Costituisce          cessione  di  partecipazioni  qualificate  la  cessione  di          azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni  altra          partecipazione al capitale od al patrimonio delle  societa'          di cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al  comma          3, lettera c), e dei soggetti di cui all'art. 73, comma  1,          lettere a), b) e d),  nonche'  la  cessione  di  diritti  o          titoli attraverso cui possono essere acquisite le  predette          partecipazioni, qualora  le  partecipazioni,  i  diritti  o          titoli   ceduti   rappresentino,   complessivamente,    una          percentuale di diritti di voto esercitabili  nell'assemblea          ordinaria superiore al 2 o  al  20  per  cento  ovvero  una          partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al  5          o al  25  per  cento,  secondo  che  si  tratti  di  titoli          negoziati   in   mercati   regolamentati   o    di    altre          partecipazioni. Per  i  diritti  o  titoli  attraverso  cui          possono essere  acquisite  partecipazioni  si  tiene  conto          delle   percentuali   potenzialmente   ricollegabili   alle          predette partecipazioni. La percentuale di diritti di  voto          e di partecipazione e' determinata tenendo conto  di  tutte          le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi,  ancorche'          nei confronti di soggetti  diversi.  Tale  disposizione  si          applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed  i          diritti posseduti rappresentano una percentuale di  diritti          di voto o  di  partecipazione  superiore  alle  percentuali          suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze  di  cui  alla          presente lettera quelle realizzate mediante:                     1) cessione di strumenti finanziari di  cui  alla          lettera  a)  del  comma   2   dell'art.   44   quando   non          rappresentano una partecipazione al patrimonio;                     2) cessione dei contratti di  cui  all'art.  109,          comma 9, lettera b), qualora  il  valore  dell'apporto  sia          superiore al 5 per cento o al 25 per cento del  valore  del          patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo  bilancio          approvato prima della data di stipula del contratto secondo          che si tratti di societa' i cui titoli  sono  negoziati  in          mercati regolamentati o di  altre  partecipazioni.  Per  le          plusvalenze realizzate mediante la cessione  dei  contratti          stipulati con associanti non residenti che  non  soddisfano          le condizioni di cui all'art.  44,  comma  2,  lettera  a),          ultimo periodo, l'assimilazione  opera  a  prescindere  dal          valore dell'apporto;                     3)  cessione  dei  contratti  di  cui  al  numero          precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore  al          25  per  cento  dell'ammontare  dei  beni   dell'associante          determinati in base alle disposizioni previste del comma  2          dell'art. 47 del citato testo unico;                   c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili          ai sensi della lettera c), realizzate mediante  cessione  a          titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione  al          capitale o al patrimonio di societa'  di  cui  all'art.  5,          escluse le associazioni di cui al comma 3,  lettera  c),  e          dei soggetti di cui  all'art.  73,  nonche'  di  diritti  o          titoli attraverso cui possono essere acquisite le  predette          partecipazioni. Sono assimilate  alle  plusvalenze  di  cui          alla presente lettera quelle realizzate mediante:                     1) cessione dei contratti di  cui  all'art.  109,          comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non          superiore al 5 per cento o al 25 per cento del  valore  del          patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo  bilancio          approvato prima della data di stipula del contratto secondo          che si tratti di societa' i cui titoli  sono  negoziati  in          mercati regolamentati o di altre partecipazioni;                     2) cessione dei contratti  di  cui  alla  lettera          precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore          al 25 per cento  dell'ammontare  dei  beni  dell'associante          determinati in base alle disposizioni previste dal comma  2          dell'art. 47;                   c-ter) le plusvalenze, diverse  da  quelle  di  cui          alle lettere c) e c-bis), realizzate  mediante  cessione  a          titolo   oneroso   ovvero   rimborso    di    titoli    non          rappresentativi di  merci,  di  certificati  di  massa,  di          valute estere, oggetto di cessione a termine  o  rivenienti          da  depositi  o  conti  correnti,  di   metalli   preziosi,          sempreche' siano allo stato grezzo o monetato, e  di  quote          di partecipazione ad organismi  d'investimento  collettivo.          Agli effetti dell'applicazione della  presente  lettera  si          considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle          valute estere dal deposito o conto corrente;                   c-quater)   i   redditi,    diversi    da    quelli          precedentemente  indicati,  comunque  realizzati   mediante          rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere  od          acquistare a termine strumenti finanziari, valute,  metalli          preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a  termine          uno o piu' pagamenti collegati  a  tassi  di  interesse,  a          quotazioni o valori  di  strumenti  finanziari,  di  valute          estere, di metalli preziosi o di  merci  e  ad  ogni  altro          parametro   di    natura    finanziaria.    Agli    effetti          dell'applicazione della presente lettera  sono  considerati          strumenti finanziari anche i predetti rapporti;                   c-quinquies)  le  plusvalenze  ed  altri  proventi,          diversi  da  quelli  precedentemente  indicati,  realizzati          mediante cessione  a  titolo  oneroso  ovvero  chiusura  di          rapporti produttivi  di  redditi  di  capitale  e  mediante          cessione  a  titolo  oneroso  ovvero  rimborso  di  crediti          pecuniari  o  di  strumenti  finanziari,   nonche'   quelli          realizzati mediante rapporti attraverso cui possono  essere          conseguiti differenziali positivi e negativi in  dipendenza          di un evento incerto;                   d)  le  vincite  delle  lotterie,  dei  concorsi  a          premio, dei giochi e delle  scommesse  organizzati  per  il          pubblico e i premi derivanti da prove di abilita'  o  dalla          sorte  nonche'  quelli  attribuiti  in  riconoscimento   di          particolari meriti artistici, scientifici o sociali;                   e) i redditi di natura fondiaria non  determinabili          catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in  affitto          per usi non agricoli;                   f) i redditi di beni immobili situati all'estero;                   g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica          di  opere  dell'ingegno,  di  brevetti  industriali  e   di          processi, formule e  informazioni  relativi  ad  esperienze          acquisite in campo industriale, commerciale o  scientifico,          salvo il disposto della lettera b) del  comma  2  dell'art.          53;                   h)  i  redditi  derivanti  dalla   concessione   in          usufrutto  e   dalla   sublocazione   di   beni   immobili,          dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in  uso  di          veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla          concessione  in  usufrutto  di  aziende;  l'affitto  e   la          concessione  in  usufrutto  dell'unica  azienda  da   parte          dell'imprenditore non si considerano  fatti  nell'esercizio          dell'impresa, ma in caso di  successiva  vendita  totale  o          parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare  il          reddito complessivo come redditi diversi;                   h-bis)  le  plusvalenze  realizzate  in   caso   di          successiva  cessione,   anche   parziale,   delle   aziende          acquisite ai sensi dell'art. 58;                   h-ter) la differenza tra il valore di mercato e  il          corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni          dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore;                   i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non          esercitate abitualmente;                   l) i  redditi  derivanti  da  attivita'  di  lavoro          autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione  di          obblighi di fare, non fare o permettere;                   m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari          di spesa,  i  premi  e  i  compensi  erogati  ai  direttori          artistici ed ai collaboratori tecnici  per  prestazioni  di          natura non professionale da parte di cori, bande musicali e          filodrammatiche che perseguono finalita'  dilettantistiche,          e  quelli  erogati  nell'esercizio  diretto  di   attivita'          sportive  dilettantistiche  dal  CONI,  dalle   Federazioni          sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per  l'Incremento          delle  Razze  Equine  (UNIRE),  dagli  enti  di  promozione          sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che          persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da  essi          sia riconosciuto. Tale disposizione  si  applica  anche  ai          rapporti di collaborazione  coordinata  e  continuativa  di          carattere   amministrativo-gestionale   di    natura    non          professionale resi in favore  di  societa'  e  associazioni          sportive dilettantistiche;                   n)  le  plusvalenze   realizzate   a   seguito   di          trasformazione eterogenea di cui all'art. 171, comma 2, ove          ricorrono i presupposti di tassazione di cui  alle  lettere          precedenti.                 (Omissis).».               - Si riporta il testo vigente del comma 1  dell'art.  1          del citato decreto legislativo n. 58 del 1998:                 «Art. 1 (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto          legislativo si intendono per:                   a) "legge fallimentare": il regio decreto 16  marzo          1942, n. 267 e successive modificazioni;                   b)  "Testo  Unico  bancario"  (T.U.  bancario):  il          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e  successive          modificazioni;                   c)  "CONSOB":  la  Commissione  nazionale  per   le          societa' e la borsa;                   c-bis) "COVIP": la  Commissione  di  vigilanza  sui          fondi pensione;                   d)  'IVASS':  L'Istituto  per  la  Vigilanza  sulle          Assicurazioni;                   d-bis) "SEVIF": il  Sistema  europeo  di  vigilanza          finanziaria composto dalle seguenti parti:                   1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con          regolamento (UE) n. 1093/2010;                   2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni  e          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con          regolamento (UE) n. 1094/2010;                   3)  "AESFEM":  Autorita'  europea  degli  strumenti          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.          1095/2010;                   4)  "Comitato  congiunto":  il  Comitato  congiunto          delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54          del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE)  n.          1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;                   5)  "CERS":  Comitato  europeo   per   il   rischio          sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;                   6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri":  le          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri          specificate negli  atti  dell'Unione  di  cui  all'art.  1,          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.          1095/2010;                 d-ter) "UE": l'Unione europea;                 d-quater) "impresa di investimento": l'impresa la cui          occupazione o attivita' abituale consiste nel prestare  uno          o piu' servizi di investimento a terzi e/o  nell'effettuare          una   o   piu'   attivita'   di   investimento   a   titolo          professionale;                 d-quinquies)  "banca":   la   banca   come   definita          dall'art. 1, comma 1, lettera b), del Testo unico bancario;                 d-sexies) "banca dell'Unione europea" o  "banca  UE":          la banca avente sede legale e amministrazione  centrale  in          un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;                 e) "societa'  di  intermediazione  mobiliare"  (Sim):          l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica          con sede legale e direzione  generale  in  Italia,  diversa          dalle  banche  e  dagli  intermediari  finanziari  iscritti          nell'albo  previsto  dall'art.  106  del   T.U.   bancario,          autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento;                 f) "impresa di investimento  dell'Unione  europea"  o          "impresa di investimento UE":  l'impresa  di  investimento,          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione          generale in un medesimo Stato dell'Unione europea,  diverso          dall'Italia;                 g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che non ha  la          propria  sede  legale  o  direzione  generale   nell'Unione          europea, la cui attivita' e'  corrispondente  a  quella  di          un'impresa di investimento UE o di una banca UE che  presta          servizi o attivita' di investimento;                 h);                 i) 'societa' di investimento  a  capitale  variabile'          (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa'  per          azioni a capitale variabile con  sede  legale  e  direzione          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante          l'offerta di proprie azioni;                 i-bis) 'societa' di investimento  a  capitale  fisso'          (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa'  per          azioni  a  capitale  fisso  con  sede  legale  e  direzione          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante          l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari          partecipativi;                 i-ter)  "personale":  i  dipendenti  e   coloro   che          comunque operano sulla base di rapporti che ne  determinano          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma          diversa dal rapporto di lavoro subordinato;                 i-quater) societa' di investimento semplice (SiS): il          FIA  italiano,  riservato  a   investitori   professionali,          costituito in forma di Sicaf che gestisce  direttamente  il          proprio  patrimonio  e  che  rispetta  tutte  le   seguenti          condizioni:                   1) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni;                   2) ha per oggetto esclusivo l'investimento  diretto          del patrimonio raccolto  in  PMI  non  quotate  su  mercati          regolamentati di cui all'art. 2 paragrafo  1,  lettera  f),          primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento          europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 che  si  trovano          nella fase di sperimentazione, di costituzione e  di  avvio          dell'attivita', in deroga all'art. 35-bis, comma 1, lettera          f);                   3) non ricorre alla leva finanziaria;                   4) dispone di un capitale  sociale  almeno  pari  a          quello previsto dall'art. 2327 del codice civile, in deroga          all'art. 35-bis, comma 1, lettera c);                 j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr  costituito          in  forma  di  patrimonio  autonomo,  suddiviso  in  quote,          istituito e gestito da un gestore;                 k)  'Organismo   di   investimento   collettivo   del          risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione          del servizio di gestione collettiva del risparmio,  il  cui          patrimonio e' raccolto tra una  pluralita'  di  investitori          mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito          in monte nell'interesse degli investitori  e  in  autonomia          dai medesimi nonche'  investito  in  strumenti  finanziari,          crediti, inclusi  quelli  erogati,  a  favore  di  soggetti          diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,          partecipazioni o altri beni mobili o immobili,  in  base  a          una politica di investimento predeterminata;                 k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno          il diritto di chiedere il rimborso delle quote o  azioni  a          valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita'  e          con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto  e          dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;                 k-ter)  'Oicr  chiuso':  l'Oicr  diverso  da   quello          aperto;                 l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento, le          Sicav e le Sicaf;                 m) 'Organismi di investimento  collettivo  in  valori          mobiliari italiani' (OICVM italiani): il  fondo  comune  di          investimento  e  la   Sicav   rientranti   nell'ambito   di          applicazione della direttiva 2009/65/CE;                 m-bis)  'Organismi  di  investimento  collettivo   in          valori  mobiliari  UE'  (OICVM  UE):  gli  Oicr  rientranti          nell'ambito di  applicazione  della  direttiva  2009/65/CE,          costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;                 m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano): il          fondo  comune  di  investimento,  la  Sicav  e   la   Sicaf          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva          2011/61/UE;                 m-quater) 'FIA italiano riservato': il  FIA  italiano          la  cui   partecipazione   e'   riservata   a   investitori          professionali e alle categorie di  investitori  individuate          dal regolamento di cui all'art. 39;                 m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli  Oicr          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato   dell'UE   diverso          dall'Italia;                 m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)': gli          Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato  non   appartenente          all'UE;                 m-septies) 'fondo europeo  per  il  venture  capital'          (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del          regolamento (UE) n. 345/2013;                 m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale'          (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione  del          regolamento (UE) n. 346/2013;                 m-octies.1) 'fondo di investimento  europeo  a  lungo          termine"  (ELTIF):   l'Oicr   rientrante   nell'ambito   di          applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760;                 m-novies)  'Oicr  feeder':  l'Oicr  che  investe   le          proprie attivita'  totalmente  o  in  prevalenza  nell'Oicr          master;                 m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o  piu'          Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le  proprie          attivita';                 m-undecies) 'clienti  professionali'  o  'investitori          professionali': i clienti professionali ai sensi  dell'art.          6, commi 2-quinquies e 2-sexies;                 m-undecies.1) 'Business  Angel':  gli  investitori  a          supporto dell'innovazione che hanno  investito  in  maniera          diretta o indiretta una somma pari ad  almeno  euro  40.000          nell'ultimo triennio;                 m-duodecies) "clienti al dettaglio o  investitori  al          dettaglio": i  clienti  o  gli  investitori  che  non  sono          clienti professionali o investitori professionali;                 n) 'gestione collettiva del risparmio':  il  servizio          che si realizza  attraverso  la  gestione  di  Oicr  e  dei          relativi rischi;                 o) "societa' di gestione  del  risparmio"  (SGR):  la          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione          collettiva del risparmio;                 o-bis)  'societa'  di  gestione  UE':   la   societa'          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2009/65/CE  in  uno          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'          di gestione di uno o piu' OICVM;                 p) 'gestore  di  FIA  UE'  (GEFIA  UE):  la  societa'          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE  in  uno          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'          di gestione di uno o piu' FIA;                 q) 'gestore  di  FIA  non  UE'  (GEFIA  non  UE):  la          societa' autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE          con sede legale in uno Stato non appartenente  all'UE,  che          esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;                 q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav  e  la  Sicaf  che          gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa'  di          gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE,  il  gestore  di          EuVECA, il gestore di EuSEF e il gestore di ELTIF;                 q-ter) 'depositario di Oicr': il soggetto autorizzato          nel paese di origine dell'Oicr ad  assumere  l'incarico  di          depositario;                 q-quater) 'depositario dell'Oicr master  o  dell'Oicr          feeder': il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder          ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder e' un  Oicr  UE  o          non UE, il soggetto autorizzato nello Stato  di  origine  a          svolgere i compiti di depositario;                 q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le  quote  dei          fondi comuni di investimento,  le  azioni  di  Sicav  e  le          azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf;                 r)  "soggetti  abilitati":  le  Sim,  le  imprese  di          investimento UE con succursale in  Italia,  le  imprese  di          paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le  societa'  di          gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i          GEFIA  UE  con  succursale  in  Italia,  i  GEFIA  non   UE          autorizzati in Italia, i GEFIA non UE  autorizzati  in  uno          Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,          nonche'  gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo          previsto  dall'art.  106  del  T.U.  bancario,  le   banche          italiane  e  le  banche  UE  con   succursale   in   Italia          autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita'  di          investimento;                 r-bis) "Stato di origine della societa'  di  gestione          armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione          UE ha la propria sede legale e direzione generale;                 r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in          cui l'OICR e' stato costituito;                 r-ter.1)  "indice  di  riferimento"  o   "benchmark":          l'indice di cui all'art. 3,  paragrafo  1,  punto  3),  del          regolamento (UE) 2016/1011;                 r-ter.2) "amministratore di indici  di  riferimento":          la persona fisica o giuridica di cui all'art. 3,  paragrafo          1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011;                 r-quater) 'rating del credito': un parere relativo al          merito  creditizio  di  un'entita',  cosi'  come   definito          dall'art. 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento  (CE)          n. 1060/2009;                 r-quinquies) 'agenzia di  rating  del  credito':  una          persona giuridica la cui attivita' include  l'emissione  di          rating del credito a livello professionale;                 s) "servizi  ammessi  al  mutuo  riconoscimento":  le          attivita'  e  i  servizi  elencati  nelle  sezioni  A  e  B          dell'Allegato I  al  presente  decreto,  autorizzati  nello          Stato dell'UE di origine;                 t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni          comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e  con          qualsiasi  mezzo,  che  presenti  sufficienti  informazioni          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti          abilitati;                 u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari  e          ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non          costituiscono prodotti  finanziari  i  depositi  bancari  o          postali non rappresentati da strumenti finanziari;                 v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio":  ogni          offerta, invito a  offrire  o  messaggio  promozionale,  in          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiore  a  quelli          indicati nel regolamento previsto dall'art. 100,  comma  1,          lettere b)  e  c);  non  costituisce  offerta  pubblica  di          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi          dalle banche centrali degli Stati comunitari;                 w)  "emittenti  quotati":  i  soggetti,  italiani   o          esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti  finanziari          quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel  caso  di          ricevute  di  deposito  ammesse  alle  negoziazioni  in  un          mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente          dei valori  mobiliari  rappresentati,  anche  qualora  tali          valori non sono ammessi alla  negoziazione  in  un  mercato          regolamentato;                 w-bis)   soggetti   abilitati   alla    distribuzione          assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti  nella          sezione  d)   del   registro   unico   degli   intermediari          assicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo n.          209 del  2005,  i  soggetti  dell'Unione  europea  iscritti          nell'elenco annesso di cui all'art. 116-quinquies, comma 5,          del decreto legislativo n. 209 del 2005, quali  le  banche,          le societa' di intermediazione mobiliare e  le  imprese  di          investimento, anche quando operano con i  collaboratori  di          cui alla sezione E del registro  unico  degli  intermediari          assicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo n.          209 del 2005;                 w-bis.1) «prodotto di  investimento  al  dettaglio  e          assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi          all'art. 4, numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/2014;                 w-bis.2)  «prodotto   d'investimento   al   dettaglio          preassemblato» o «PRIP»: un investimento ai sensi dell'art.          4, numero 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014;                 w-bis.3) «prodotto di investimento assicurativo»:  un          prodotto ai sensi dell'art. 4, numero 2),  del  regolamento          (UE) n. 1286/2014.  Tale  definizione  non  include:  1)  i          prodotti assicurativi  non  vita  elencati  all'allegato  I          della direttiva 2009/138/CE; 2)  i  contratti  assicurativi          vita, qualora le prestazioni previste dal  contratto  siano          dovute soltanto in caso di decesso o per incapacita' dovuta          a  lesione,  malattia  o   disabilita';   3)   i   prodotti          pensionistici che, ai sensi  del  diritto  nazionale,  sono          riconosciuti come  aventi  lo  scopo  precipuo  di  offrire          all'investitore  un  reddito  durante  la  pensione  e  che          consentono  all'investitore  di   godere   di   determinati          vantaggi;   4)   i   regimi   pensionistici   aziendali   o          professionali  ufficialmente  riconosciuti  che   rientrano          nell'ambito di applicazione della  direttiva  2003/41/CE  o          della  direttiva  2009/138/CE;  5)   i   singoli   prodotti          pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede  un          contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali  il          lavoratore o il datore di  lavoro  non  puo'  scegliere  il          fornitore o il prodotto pensionistico;                 w-bis.4)  «ideatore  di  prodotti  d'investimento  al          dettaglio preassemblati  e  assicurativi»  o  «ideatore  di          PRIIP»: un soggetto di  cui  all'art.  4,  numero  4),  del          regolamento (UE) n. 1286/2014;                 w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un soggetto di          cui  all'art.  4,  numero  5),  del  regolamento  (UE)   n.          1286/2014;                 w-bis.6) «investitore  al  dettaglio  in  PRIIP»:  un          cliente ai sensi dell'art. 4, numero  6),  del  regolamento          (UE) n. 1286/2014;                 w-bis.7)  "gestore  del  mercato":  il  soggetto  che          gestisce  e/o  amministra   l'attivita'   di   un   mercato          regolamentato   e   puo'   coincidere   con   il    mercato          regolamentato stesso;                 w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale          amministrato e/o gestito da un  gestore  del  mercato,  che          consente o facilita l'incontro, al suo interno  e  in  base          alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di          acquisto  e  di  vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti          finanziari, in modo da dare luogo a  contratti  relativi  a          strumenti    finanziari    ammessi    alla     negoziazione          conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e'          autorizzato e funziona regolarmente  e  conformemente  alla          parte III;                 w-quater) "emittenti  quotati  aventi  l'Italia  come          Stato membro d'origine":                   1) gli emittenti azioni ammesse  alle  negoziazioni          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;                   2)  gli  emittenti  titoli  di  debito  di   valore          nominale  unitario  inferiore  ad  euro  mille,  o   valore          corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;                   3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai  numeri          1) e 2), aventi sede legale in uno Stato  non  appartenente          all'Unione europea, che hanno scelto  l'Italia  come  Stato          membro d'origine tra gli  Stati  membri  in  cui  i  propri          valori mobiliari  sono  ammessi  alla  negoziazione  in  un          mercato  regolamentato.  La  scelta  dello   Stato   membro          d'origine resta valida salvo che l'emittente  abbia  scelto          un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero  4-bis)          e abbia comunicato tale scelta;                   4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli          di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o  i          cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni  in  un          mercato regolamentato italiano, che hanno  scelto  l'Italia          come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere  un          solo Stato membro d'origine. La  scelta  resta  valida  per          almeno tre anni, salvo il caso in cui  i  valori  mobiliari          dell'emittente non sono piu' ammessi alla  negoziazione  in          alcun mercato regolamentato dell'Unione  europea,  o  salvo          che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di          cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera;                   4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui          valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in          un mercato regolamentato dello Stato membro  d'origine,  ma          sono  stati  ammessi  alla  negoziazione  in   un   mercato          regolamentato italiano o di altri Stati membri  e,  se  del          caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno  scelto          l'Italia come nuovo Stato membro d'origine;                 w-quater.1) "PMI": fermo  quanto  previsto  da  altre          disposizioni  di  legge,  le  piccole  e   medie   imprese,          emittenti  azioni   quotate,   il   cui   fatturato   anche          anteriormente  all'ammissione   alla   negoziazione   delle          proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero          che abbiano una capitalizzazione di  mercato  inferiore  ai          500 milioni di euro. Non si considerano PMI  gli  emittenti          azioni quotate che abbiano  superato  entrambi  i  predetti          limiti per tre anni consecutivi. La Consob  stabilisce  con          regolamento  le  disposizioni  attuative   della   presente          lettera, incluse le modalita' informative cui  sono  tenuti          tali  emittenti  in  relazione  all'acquisto  ovvero   alla          perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base  delle          informazioni  fornite  dagli  emittenti  pubblica  l'elenco          delle PMI tramite il proprio sito internet;                 w-quinquies)  "controparti  centrali":   i   soggetti          indicati nell'art. 2, punto 1),  del  regolamento  (UE)  n.          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4          luglio 2012, concernente gli  strumenti  derivati  OTC,  le          controparti  centrali  e  i   repertori   di   dati   sulle          negoziazioni;                 w-sexies)   "provvedimenti   di    risanamento":    i          provvedimenti con cui sono disposte:                   1)  l'amministrazione  straordinaria,  nonche'   le          misure adottate nel suo ambito;                   2) le misure adottate ai sensi dell'art. 60-bis.4;                   3) le misure,  equivalenti  a  quelle  indicate  ai          punti  1  e  2,  adottate  da  autorita'  di  altri   Stati          dell'Unione europea;                 w-septies)   "depositari   centrali   di   titoli   o          depositari centrali":  i  soggetti  indicati  nell'art.  2,          paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  luglio  2014,          relativo   al   miglioramento   del   regolamento    titoli          nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli.                 (Omissis).».               - Si riporta il testo vigente dell'art. 73  del  citato          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:                 «Art. 73  (Soggetti  passivi).  -  1.  Sono  soggetti          all'imposta sul reddito delle societa':                   a) le societa' per  azioni  e  in  accomandita  per          azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'          cooperative e le societa' di mutua  assicurazione,  nonche'          le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001          e le societa' cooperative europee  di  cui  al  regolamento          (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;                   b)  gli  enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle          societa', nonche' i trust, residenti nel  territorio  dello          Stato,  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o   principale          l'esercizio di attivita' commerciali;                   c)  gli  enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle          societa', i trust che non hanno  per  oggetto  esclusivo  o          principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli          organismi  di  investimento   collettivo   del   risparmio,          residenti nel territorio dello Stato;                   d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi  i          trust, con o senza personalita'  giuridica,  non  residenti          nel territorio dello Stato.                 2. Tra gli enti diversi dalle societa', di  cui  alle          lettere b) e c) del comma 1,  si  comprendono,  oltre  alle          persone giuridiche, le  associazioni  non  riconosciute,  i          consorzi e le  altre  organizzazioni  non  appartenenti  ad          altri  soggetti  passivi,  nei  confronti  delle  quali  il          presupposto dell'imposta si verifica  in  modo  unitario  e          autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)          del  comma  1  sono  comprese  anche  le  societa'   e   le          associazioni indicate  nell'art.  5.  Nei  casi  in  cui  i          beneficiari  del  trust  siano   individuati,   i   redditi          conseguiti  dal  trust  sono  imputati  in  ogni  caso   ai          beneficiari in proporzione  alla  quota  di  partecipazione          individuata nell'atto di costituzione del trust o in  altri          documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.                 3. Ai fini delle imposte sui redditi  si  considerano          residenti le societa' e gli enti che per la  maggior  parte          del periodo di imposta hanno  la  sede  legale  o  la  sede          dell'amministrazione o l'oggetto principale nel  territorio          dello  Stato.  Si  considerano   altresi'   residenti   nel          territorio  dello  Stato  gli  organismi  di   investimento          collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova          contraria, i trust e gli istituti aventi analogo  contenuto          istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui  al          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  emanato          ai  sensi  dell'art.  168-bis,  in  cui  almeno   uno   dei          disponenti ed almeno uno dei beneficiari  del  trust  siano          fiscalmente  residenti  nel  territorio  dello  Stato.   Si          considerano, inoltre, residenti nel territorio dello  Stato          i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui  al          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  emanato          ai sensi dell'art. 168-bis,  quando,  successivamente  alla          loro costituzione, un  soggetto  residente  nel  territorio          dello Stato effettui in favore  del  trust  un'attribuzione          che importi il trasferimento di proprieta' di beni immobili          o la costituzione  o  il  trasferimento  di  diritti  reali          immobiliari,  anche   per   quote,   nonche'   vincoli   di          destinazione sugli stessi.                 4.  L'oggetto  esclusivo   o   principale   dell'ente          residente e'  determinato  in  base  alla  legge,  all'atto          costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma  di  atto          pubblico o di scrittura privata autenticata  o  registrata.          Per oggetto principale si  intende  l'attivita'  essenziale          per realizzare  direttamente  gli  scopi  primari  indicati          dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.                 5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello  statuto          nelle  predette  forme,  l'oggetto   principale   dell'ente          residente   e'   determinato    in    base    all'attivita'          effettivamente esercitata nel territorio dello Stato;  tale          disposizione  si  applica  in  ogni  caso  agli  enti   non          residenti.                 5-bis. Salvo prova contraria, si considera  esistente          nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione  di          societa'  ed  enti,   che   detengono   partecipazioni   di          controllo, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del codice          civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del  comma          1, se, in alternativa:                   a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi          dell'art. 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti          residenti nel territorio dello Stato;                   b)   sono   amministrati   da   un   consiglio   di          amministrazione, o altro organo  equivalente  di  gestione,          composto  in  prevalenza  di  consiglieri   residenti   nel          territorio dello Stato.                 5-ter. Ai fini della verifica della  sussistenza  del          controllo di cui  al  comma  5-bis,  rileva  la  situazione          esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di          gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,          per le persone  fisiche  si  tiene  conto  anche  dei  voti          spettanti ai familiari di cui all'art. 5, comma 5.                 5-quater.  Salvo  prova  contraria,  si   considerano          residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti  il          cui patrimonio sia investito in misura prevalente in  quote          o  azioni  di  organismi  di  investimento  collettivo  del          risparmio immobiliari, e siano controllati  direttamente  o          indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per          interposta persona, da soggetti  residenti  in  Italia.  Il          controllo e' individuato ai  sensi  dell'art.  2359,  commi          primo   e   secondo,   del   codice   civile,   anche   per          partecipazioni  possedute   da   soggetti   diversi   dalle          societa'.                 5-quinquies.   I   redditi   degli    organismi    di          investimento collettivo del risparmio istituiti in  Italia,          diversi dagli  organismi  di  investimento  collettivo  del          risparmio immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo,          gia'  autorizzati  al  collocamento  nel  territorio  dello          Stato,  di  cui  all'art.  11-bis  del   decreto-legge   30          settembre 1983,  n.  512,  convertito,  con  modificazioni,          dalla  legge  25  novembre  1983,  n.  649,  e   successive          modificazioni,  sono  esenti  dalle  imposte  sui   redditi          purche' il fondo o il soggetto  incaricato  della  gestione          sia  sottoposto  a  forme  di  vigilanza  prudenziale.   Le          ritenute operate sui redditi  di  capitale  sono  a  titolo          definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi          2 e 3 dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.  600  e          successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi          dei conti  correnti  e  depositi  bancari,  e  le  ritenute          previste dai commi  3-bis  e  5  del  medesimo  art.  26  e          dall'art.  26-quinquies  del   predetto   decreto   nonche'          dall'art. 10-ter della  legge  23  marzo  1983,  n.  77,  e          successive modificazioni.».               - Il citato regolamento (UE)  2015/760  del  Parlamento          europeo e del Consiglio, del 29  aprile  2015  relativo  ai          fondi di investimento europei a lungo termine e' pubblicato          nella G.U.U.E. 19 maggio 2015, n. L 123.               - Il  decreto  legislativo  31  ottobre  1990,  n.  346          recante «Approvazione del testo  unico  delle  disposizioni          concernenti l'imposta sulle  successioni  e  donazioni»  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27  novembre  1990,  n.          277, S.O.               -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  108  del          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:                 «Art. 108 (ex art. 88 del TCE). - 1.  La  Commissione          procede con  gli  Stati  membri  all'esame  permanente  dei          regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa  propone  a          questi ultimi le opportune misure  richieste  dal  graduale          sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.                 2. Qualora la Commissione, dopo  aver  intimato  agli          interessati di presentare le  loro  osservazioni,  constati          che un aiuto  concesso  da  uno  Stato,  o  mediante  fondi          statali, non e' compatibile con il mercato interno a  norma          dell'art. 107, oppure che tale aiuto  e'  attuato  in  modo          abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o          modificarlo nel termine da essa fissato.                 Qualora lo Stato in causa  non  si  conformi  a  tale          decisione entro il  termine  stabilito,  la  Commissione  o          qualsiasi altro Stato interessato puo'  adire  direttamente          la Corte di giustizia dell'Unione europea, in  deroga  agli          articoli 258 e 259.                 A  richiesta  di  uno  Stato  membro,  il  Consiglio,          deliberando all'unanimita', puo'  decidere  che  un  aiuto,          istituito o da istituirsi da parte di  questo  Stato,  deve          considerarsi compatibile con il mercato interno, in  deroga          alle disposizioni dell'art. 107 o  ai  regolamenti  di  cui          all'art. 109, quando circostanze eccezionali  giustifichino          tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato,  nei          riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal  presente          paragrafo,  primo   comma,   la   richiesta   dello   Stato          interessato rivolta  al  Consiglio  avra'  per  effetto  di          sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si          sia pronunciato al riguardo.                 Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro          tre  mesi  dalla  data  della  richiesta,  la   Commissione          delibera.                 3. Alla Commissione sono comunicati, in  tempo  utile          perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti  a          istituire o modificare aiuti. Se ritiene  che  un  progetto          non  sia  compatibile  con  il  mercato  interno  a   norma          dell'art. 107,  la  Commissione  inizia  senza  indugio  la          procedura  prevista  dal  paragrafo  precedente.  Lo  Stato          membro interessato non puo'  dare  esecuzione  alle  misure          progettate prima che tale procedura abbia  condotto  a  una          decisione finale.                 4.   La   Commissione   puo'   adottare   regolamenti          concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali  il          Consiglio ha stabilito,  conformemente  all'art.  109,  che          possono  essere  dispensate  dalla  procedura  di  cui   al          paragrafo 3 del presente articolo.».   |  
|   |                               Art. 36 ter 
   Proroga del termine per la garanzia  dello  Stato  su  passivita'  di                           nuova emissione 
   1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2019,  n.  16,  le parole: «fino al 30 giugno  2019»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «fino al 31 dicembre 2019».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  1  del          decreto-legge  8  gennaio  2019,  n.  1,  convertito,   con          modificazioni, dalla legge 8  marzo  2019,  n.  16  (Misure          urgenti a sostegno della Banca Carige  S.p.a.  -  Cassa  di          risparmio di  Genova  e  Imperia),  come  modificato  dalla          presente legge:                 «Art. 1 (Garanzia dello Stato su passivita' di  nuova          emissione). - 1. Al fine di evitare o porre rimedio  a  una          grave   perturbazione   dell'economia   e   preservare   la          stabilita' finanziaria, ai sensi dell'art. 18  del  decreto          legislativo 16  novembre  2015,  n.  180  e  dell'art.  18,          paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE)  n.  806/2014          del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio  2014,          il Ministero dell'economia e delle finanze e'  autorizzato,          fino al 31 dicembre 2019, a  concedere  la  garanzia  dello          Stato su passivita' di nuova emissione di Banca  Carige  in          conformita' di quanto previsto dal  presente  Capo  I,  nel          rispetto della disciplina europea in materia  di  aiuti  di          Stato, fino a un valore nominale di 3.000 milioni di euro.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 37 
   Ingresso del Ministero dell'economia e  delle  finanze  nel  capitale                 sociale della NewCo Nuova Alitalia 
   1. Al fine del rilancio del settore del trasporto aereo  e  per  il rafforzamento del trasporto intermodale, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a sottoscrivere, nel limite dell'importo maturato a titolo di  interessi  ai  sensi  del  comma  3,  quote  di partecipazione al capitale della societa' di nuova  costituzione  cui saranno trasferiti i compendi aziendali oggetto  delle  procedure  di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24  aprile  2017,  n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. I criteri e le modalita' dell'operazione di cui al primo periodo sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sottoposto  alla registrazione della  Corte  dei  Conti.  A  tal  fine,  il  Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad avvalersi di primarie istituzioni finanziarie e legali a valere sulle  risorse  di  cui  al comma 4, nel limite di euro 200.000,00.   2. Alla societa' di nuova costituzione di cui al presente articolo, partecipata dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  non  si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016,  n. 175.   3. Alitalia - Societa' Aerea  Italiana  S.p.A.  in  amministrazione straordinaria corrisponde gli interessi maturati sul finanziamento  a titolo oneroso - di cui all'articolo 50, comma 1,  del  decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21 giugno 2017, n. 96, come integrato  ai  sensi  dell'articolo  12  del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2017,  n.  172,  -dalla  data  di  effettiva erogazione  alla  data  del  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo economico di autorizzazione alla  cessione  dei  complessi  aziendali oggetto delle procedure e, comunque, fino a data non successiva al 31 maggio 2019.   4. Gli interessi di cui al comma 3  sono  versati  all'entrata  del bilancio dello Stato entro sessanta giorni dalla  data  del  predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere  riassegnati ad uno o piu' capitoli dello stato  di  previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalita'  di  cui  al comma 1.   5. All'articolo 50, comma 1,  del  citato  decreto-legge  n.50  del 2017, le parole al terzo periodo «, ed e' restituito entro  sei  mesi dall'erogazione in prededuzione, con priorita' rispetto a ogni  altro debito della procedura» sono soppresse.   6. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018,  n. 135, convertito con modificazione con legge 11 febbraio 2019, n.  12, le parole  «entro  trenta  giorni  dall'intervenuta  efficacia  della cessione dei complessi  aziendali  oggetto  delle  procedure  di  cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 e, in ogni caso, non oltre il termine del 30 giugno 2019» sono sostituite con le seguenti: «, nell'ambito della procedura di ripartizione  dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti  dell'attivo disponibile  di  Alitalia  -  Societa'  Aerea  Italiana   S.p.A.   in amministrazione straordinaria».   7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2019 in termini di solo fabbisogno, si provvede  ai  sensi dell'articolo 50.   8. Tutti gli atti e le operazioni posti  in  essere  dal  Ministero dell'economia e delle finanze per l'operazione  di  cui  al  presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto-legge 24          aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 21  giugno  2017,  n.  96  (Disposizioni  urgenti  in          materia  finanziaria,  iniziative  a  favore   degli   enti          territoriali, ulteriori interventi per le zone  colpite  da          eventi sismici e misure per lo sviluppo), come integrato ai          sensi dell'art. 12 del decreto-legge 16  ottobre  2017,  n.          148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre          2017, n. 172 e come modificato dalla presente legge:                 «Art.  50   (Misure   urgenti   per   assicurare   la          continuita' del servizio svolto dall'Alitalia Spa). - 1. Al          fine di evitare l'interruzione del  servizio  svolto  dalla          societa' Alitalia  -  Societa'  Aerea  Italiana  -  Spa  in          amministrazione straordinaria, per i collegamenti aerei nel          territorio nazionale e con  il  territorio  nazionale,  ivi          compresi quelli con oneri di  servizio  pubblico  ai  sensi          della vigente normativa europea, tenuto conto  delle  gravi          difficolta' di ordine sociale e dei gravi  disagi  per  gli          utenti che tale interruzione determinerebbe, e' disposto un          finanziamento a titolo oneroso  di  600  milioni  di  euro,          della durata di  sei  mesi,  da  erogare  con  decreto  del          Ministro  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il          Ministro dell'economia e delle finanze entro cinque  giorni          dall'apertura   della    procedura    di    amministrazione          straordinaria  a  favore  dell'Alitalia  -  Societa'  Aerea          Italiana  -  Spa  in  amministrazione   straordinaria,   da          utilizzare per le indilazionabili esigenze gestionali della          societa'  stessa  e  delle  altre   societa'   del   gruppo          sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria,          anche relative alla continuita' dei sistemi di  regolazione          internazionale dei rapporti economici con i vettori,  nelle          more dell'esecuzione di un programma predisposto  ai  sensi          degli articoli 27 e 54 del  decreto  legislativo  8  luglio          1999,  n.  270,  e  conforme  alla  normativa  europea.  Il          relativo stanziamento e' iscritto nello stato di previsione          del Ministero dello sviluppo economico. Il finanziamento e'          concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a          sei mesi pubblicato il  giorno  lavorativo  antecedente  la          data di erogazione, maggiorato  di  1.000  punti  base.  Le          somme corrisposte in  restituzione  del  finanziamento  per          capitale e interessi sono versate,  nel  2017,  all'entrata          del bilancio dello Stato per  essere  riassegnate,  per  un          importo pari a  300  milioni  di  euro,  al  fondo  di  cui          all'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.          66, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  giugno          2014, n.  89,  e  per  l'importo  eccedente  al  Fondo  per          l'ammortamento dei titoli di Stato di  cui  alla  legge  27          ottobre 1993, n. 432.                 2.  Le  procedure  conseguenti  all'invito   per   la          raccolta di manifestazioni di  interesse  finalizzate  alla          definizione    della    procedura    di     amministrazione          straordinaria, pubblicato dai  Commissari  straordinari  ai          sensi dell'art. 1, comma  2,  del  decreto-legge  2  maggio          2017, n.  55,  sono  svolte  assicurando  il  rispetto  dei          principi di  trasparenza,  parita'  di  trattamento  e  non          discriminazione e devono essere espletate  nel  termine  di          sei mesi dalla concessione  del  finanziamento  di  cui  al          comma 1 del presente articolo.».               - Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante          «Testo  unico  in  materia  di  societa'  a  partecipazione          pubblica»  e'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   8          settembre 2016, n. 210.               - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  2  del          citato decreto-legge  n.  135  del  2018,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,  come          modificato dalla presente legge:                 «Art. 2 (Disciplina del termine per  la  restituzione          del  finanziamento  di  cui  all'art.  50,  comma  1,   del          decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50). - 1. Il finanziamento          a  titolo  oneroso  di  cui  all'art.  50,  comma  1,   del          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,  come          integrato  ai  sensi  dell'art.  12  del  decreto-legge  16          ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla          legge 4 dicembre 2017, n. 172, e'  rimborsato,  nell'ambito          della     procedura     di     ripartizione     dell'attivo          dell'amministrazione straordinaria a valere  e  nei  limiti          dell'attivo  disponibile  di  Alitalia  -  Societa'   Aerea          Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 38                          Debiti enti locali 
   1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  dopo  il comma  932  e'  inserito  il  seguente:  «932-bis.  A  seguito  della conclusione   delle   attivita'    straordinarie    della    gestione commissariale di cui al comma 932:     a) Roma capitale provvede alla cancellazione dei residui attivi e passivi nei confronti della gestione commissariale;     b) sono trasferiti a Roma Capitale i crediti di competenza  della stessa gestione commissariale iscritti nella massa attiva  del  piano di rientro dall'indebitamento pregresso di cui  all'articolo  78  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come definito  in  attuazione  del comma 930, iscrivendo in bilancio un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilita', destinato ad essere conservato fino alla riscossione  o cancellazione degli stessi crediti; la differenza e' finalizzata alla copertura dell'eventuale disavanzo derivante dalla lettera a);     c) e' trasferita a Roma capitale  la  titolarita'  del  piano  di estinzione dei debiti, ivi  inclusi  quelli  finanziari,  oggetto  di ricognizione, come  approvato  con  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri di cui al comma 930, unitamente  alle  risorse di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30  luglio  2010,  n. 122, non destinate annualmente alla copertura degli oneri di  cui  al comma 1-sexies o all'ammortamento del debito finanziario a carico del Ministero dell'economia e  delle  finanze  individuati  dallo  stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di  cui  al  comma 930;     d) le posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte  in data anteriore al  28  aprile  2008  non  inserite  nella  definitiva rilevazione della massa passiva di cui al comma 930, rientrano  nella competenza di Roma Capitale. ».   1-bis. Roma Capitale promuove le iniziative necessarie per ottenere l'adesione dei possessori delle obbligazioni RomeCity 5,345 per cento con scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798) per 1.400 milioni di euro all'accollo del prestito obbligazionario medesimo da parte dello Stato; in caso di adesione, gli oneri derivanti dal  pagamento  degli interessi e del capitale del suddetto prestito  obbligazionario  sono assunti a carico del bilancio dello Stato, con  efficacia  a  partire dal pagamento della cedola successiva a quella in  corso  al  momento dell'adesione stessa.   1-ter. Per le finalita' di cui al comma 1-bis, e'  istituito  nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  un fondo con una dotazione di 74,83 milioni di euro per  ciascuno  degli anni dal 2020 al 2048. Al relativo onere si provvede:   a)  mediante  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal 2022 al 2025, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2026 al 2030 e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2048;   b) mediante versamento all'entrata del bilancio dello  Stato  delle risorse giacenti sulla contabilita' speciale di cui all'articolo  37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per un importo pari a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a  24,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al  2025  e  a  4,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Al fine  di assicurarne la disponibilita'  in  ciascuno  dei  predetti  anni,  le giacenze della contabilita' speciale possono essere utilizzate per le finalita'  originarie  solo  per  la  parte  eccedente  gli   importi complessivi rimasti da versare all'entrata del bilancio  dello  Stato ai sensi della presente lettera.   1-quater. Agli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 1-bis, pari a 74,83 milioni di euro per  ciascuno degli anni dal 2020 al  2048,  si  provvede  mediante  corrispondente riduzione del limite alle somme che il Commissario straordinario  del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma e' autorizzato annualmente a utilizzare a  valere  sui contributi  pluriennali  di  cui  all'articolo  14,  comma  14,   del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, adottato  ai  sensi  dell'articolo  4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' rideterminato il limite di cui al primo periodo del presente comma.   1-quinquies. In caso di mancata adesione da  parte  dei  possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-bis, la dotazione del  fondo  di cui al comma 1-ter e' destinata alle finalita'  di  cui  all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.   1-sexies.In  caso  di  adesione  da  parte  dei  possessori   delle obbligazioni di cui al comma 1-bis, un importo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2042 al 2048, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge  31  maggio 2010, n.78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio 2010, n. 122, e' destinato al rimborso  della  quota  capitale  delle obbligazioni di cui al citato comma 1-bis.   1-septies.Per gli anni dal 2020 al 2022, un importo commisurato  ai minori   esborsi   eventualmente   derivanti   da    operazioni    di rinegoziazione dei  mutui  in  essere  con  istituti  di  credito  di competenza della Gestione commissariale di cui  all'articolo  78  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, effettuate dopo la data di entrata in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  e' destinato ad  alimentare  un  fondo,  da  istituire  nello  stato  di previsione del  Ministero  dell'interno,  denominato  «Fondo  per  il concorso al pagamento del debito dei comuni  capoluogo  delle  citta' metropolitane»; il  Commissario  straordinario  del  Governo  per  la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma promuove presso gli istituti di  credito  ogni  iniziativa  utile  al raggiungimento  di  detto  obiettivo.  L'eventuale  conclusione   dei contratti di rinegoziazione e'  comunque  subordinata,  in  deroga  a quanto previsto dall'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'emanazione di un decreto di autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo di cui al primo periodo e' incrementato, anche in via pluriennale,  con  le  seguenti modalita':   a) mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31  maggio  2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n. 122. In tal caso, il limite alle  somme  che  il  citato  Commissario straordinario e' autorizzato annualmente a utilizzare  a  valere  sui contributi  pluriennali  di  cui  all'articolo  14,  comma  14,   del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' corrispondentemente ridotto;   b) mediante riassegnazione  delle  somme  versate  all'entrata  del bilancio dello Stato da parte del citato Commissario straordinario  a valere sulle disponibilita' giacenti sul conto corrente di  tesoreria ad esso intestato. In tal caso,  l'importo  delle  somme  versate  e' computato ai fini della verifica del rispetto del limite  di  cui  al secondo periodo della lettera a).   1-octies. Ai fini del concorso nel pagamento delle rate in scadenza dei mutui contratti per spese di investimento  da  parte  dei  comuni capoluogo delle citta' metropolitane in dissesto finanziario  di  cui all'articolo 244 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267, alla data di entrata in vigore del presente decreto,  fermo  restando quanto  previsto  dal  comma  1-septies  del  presente  articolo,  e' riconosciuto ai medesimi comuni un contributo di 20 milioni  di  euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal 2020 al 2033. All'onere derivante  dal  presente  comma,  pari  a  20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 35 milioni di euro  per  ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, si provvede:   a)  quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,   mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021, nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo Ministero;   b) quanto a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020  al 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre  2017,  n. 205.   1-novies. All'articolo 18, comma 1, alinea,  del  decreto-legge  16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4 dicembre 2017, n. 172, le parole:  «accantonata  per  l'anno  2017  e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «accantonata per gli anni 2017, 2018 e 2019» e le parole: «Servizio sanitario  nazionale  per  l'anno 2017 e per l'anno 2018» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Servizio sanitario nazionale per gli anni 2017, 2018 e 2019». Per l'anno 2019, la somma accantonata ai sensi dell'articolo 18, comma 1,  del  citato decreto-legge n. 148 del 2017, come modificato dal presente comma, e' ripartita per le finalita' indicate alle lettere a) e b) del medesimo articolo 18, comma  1,  secondo  gli  importi  definiti  in  sede  di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano.   1-decies.Il  fondo  di  cui  al  comma  1-septies  e'   annualmente ripartito,  su  richiesta  dei  comuni  interessati,  tra  i   comuni capoluogo delle citta' metropolitane che hanno deliberato il  ricorso alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario   pluriennale   o   la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi rispettivamente degli articoli 243-bis e 246 del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n. 267, o che  hanno  deliberato  un  piano  di  interventi  pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti.  Il  fondo e' ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto  con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sentita  la  Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  entro  il  30  novembre  2019,  in proporzione all'entita' delle rate annuali di rimborso del debito.   1-undecies.I comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che hanno dichiarato, in data successiva al 1°gennaio 2012, lo  stato  di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del  testo  unico  delle leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e  che  successivamente  hanno deliberato la procedura di riequilibrio  finanziario  pluriennale  ai sensi dell'articolo 243-bis  del  medesimo  testo  unico  di  cui  al decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di assicurare il ripiano delle passivita' individuate nel piano di cui al comma 6 del medesimo articolo 243-bis, sono autorizzati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,  nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 95 e 97 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n. 50, a ridurre gli importi dei contratti in essere, nonche' di  quelli relativi a procedure di affidamento  per  cui  sia  gia'  intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi a oggetto l'acquisto o la fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per  tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facolta'  di rinegoziare il contenuto dei contratti, in  funzione  della  suddetta riduzione. E' fatta salva la  facolta'  del  prestatore  dei  beni  o servizi  di  recedere  dal  contratto,  entro  trenta  giorni   dalla comunicazione  della  manifestazione  di  volonta'  di   operare   la riduzione, senza alcuna penalita' da recesso verso l'amministrazione. Il recesso e' comunicato all'amministrazione  e  ha  effetto  decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione  da  parte di quest'ultima. In caso di recesso, i  comuni  di  cui  al  presente comma,  nelle  more  dell'espletamento  delle  procedure  per   nuovi affidamenti,   possono,   al   fine   di   assicurare   comunque   la disponibilita' di beni  e  servizi  necessari  alla  loro  attivita', stipulare  nuovi  contratti  accedendo  a  convenzioni-quadro   della societa' Consip Spa, a quelle di centrali di committenza regionale  o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina  europea  e nazionale in materiadi contratti pubblici.   1-duodecies. Al comma 2-bis dell'articolo 222 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «per la durata di  sei mesi a decorrere  dalla  data  della  predetta  certificazione»  sono sostituite dalle seguenti: «fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto».   1-terdecies. La tabella di cui al comma 5-bis dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e'  sostituita dalla seguente:     
    ===============================================================   |                                   |Durata massima del piano |   |Rapporto passivita'/impegni di cui |     di riequilibrio     |   |            al titolo I            |       finanziario       |   +===================================+=========================+   |                                   |pluriennale              |   +-----------------------------------+-------------------------+   |Fino al 20 per cento               |4 anni                   |   +-----------------------------------+-------------------------+   |Superiore al 20 per cento e fino al|                         |   |60 per cento                       |10 anni                  |   +-----------------------------------+-------------------------+   |Superiore al 60 per cento e fino al|                         |   |100 per cento per i comuni fino a  |                         |   |60.000 abitanti                    |15 anni                  |   +-----------------------------------+-------------------------+   |Oltre il 60 per cento per i comuni |                         |   |con popolazione superiore a 60.000 |                         |   |abitanti e oltre il 100 per cento  |                         |   |per tutti gli altri comuni         |20 anni                  |   +-----------------------------------+-------------------------+
   1-quaterdecies.Nell'ambito delle  misure  volte  ad  assicurare  la realizzazione di iniziative prioritarie, e' riconosciuto al comune di Alessandria un contributo in conto capitale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.  All'onere  derivante  dal  presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 1, comma  1091,  della  legge  27  dicembre 2017, n. 205.   1-quinquiesdecies.I comuni interessati dagli eventi  sismici  della provincia di Campobasso  e  della  citta'  metropolitana  di  Catania individuati,  rispettivamente,  dalla  delibera  del  Consiglio   dei ministri 6 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2018, e dalla delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019, approvano il rendiconto della gestione  previsto  dall'articolo 227 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali, di cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  relativo all'esercizio 2018, entro il 31 luglio 2019  e  lo  trasmettono  alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni  dalla data dell'approvazione.   2.  Fino  alla  conclusione  delle  attivita'  straordinarie  della Gestione commissariale di cui all'articolo 78 del  decreto-legge  del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni  dalla  legge  6 agosto 2008, n. 133, al fine di sopperire  a  temporanee  carenze  di liquidita' della Gestione  stessa  il  comune  di  Roma  Capitale  e' autorizzato a concedere alla stessa anticipazioni di  liquidita'.  Le modalita' di concessione, la misura dell'eventuale tasso di interesse e la restituzione delle anticipazioni di liquidita' di cui al periodo precedente, sono  disciplinate  con  apposita  convenzione  tra  Roma Capitale e la Gestione Commissariale.   2-bis.Gli  enti  locali  che  hanno  proposto  la  rimodulazione  o riformulazione del piano di riequilibrio ai  sensi  dell'articolo  1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro la data del 14 febbraio 2019 di deposito della sentenza della  Corte  costituzionale n. 18 del 2019,  anche  se  non  ancora  approvato  dalla  competente sezione  regionale  della  Corte   dei   conti   ovvero   inciso   da provvedimenti  conformativi  alla  predetta  sentenza  della  sezione regionale competente, possono riproporre il piano per adeguarlo  alla normativa vigente secondo la procedura dell'articolo 1, commi  888  e 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.   2-ter.La riproposizione di cui al comma  2-bis  deve  contenere  il ricalcolo  complessivo  del  disavanzo   gia'   oggetto   del   piano modificato, nel rispetto della disciplina vigente, ferma restando  la disciplina prevista per gli altri disavanzi.   2-quater. Le rimodulazioni di  cui  ai  commi  2-bis  e  2-ter  non sospendono le  azioni  esecutive  e,  considerata  la  situazione  di eccezionale urgenza, sono oggetto di approvazione o di diniego  della competente sezione regionale della Corte dei conti entro venti giorni dalla ricezione dell'atto deliberativo del consiglio comunale. Per  i piani per cui e' pendente la fase istruttoria presso  la  Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n. 267,  la  Commissione  predetta  e'  tenuta  a  concludere  la   fase istruttoria entro venti giorni dalla ricezione delle deliberazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter. Entro  i  successivi  cinque  giorni,  la Commissione invia le proprie  considerazioni  istruttorie  conclusive alla competente sezione regionale della Corte dei conti, che provvede alla approvazione o al diniego del piano di riequilibrio  riformulato entro venti giorni dalla ricezione degli atti.   2-quinquies. A decorrere dall'anno  2019,  al  comune  di  Campione d'Italia e' corrisposto un contributo nel limite massimo di 5 milioni di euro annui, per esigenze di bilancio, con priorita' per  le  spese di  funzionamento  dell'ente,  a  valere  sulle  somme  iscritte  nel capitolo 1379, denominato  «Contributo  straordinario  al  comune  di Campione  d'Italia»,  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del Ministero dell'interno.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo vigente del comma 14 dell'art. 14          del citato decreto-legge n. 78 del  2010,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:                 «Art.  14  (Patto  di  stabilita'  interno  ed  altre          disposizioni sugli enti territoriali). - (Omissis).                 14. In vista  della  compiuta  attuazione  di  quanto          previsto ai sensi dell'art. 24 della legge 5  maggio  2009,          n. 42, e in considerazione dell'eccezionale  situazione  di          squilibrio finanziario del Comune di Roma,  come  emergente          ai sensi di quanto previsto dall'art. 78 del  decreto-legge          25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni  dalla          legge 6 agosto 2008, n. 133, fino all'adozione del  decreto          legislativo previsto  ai  sensi  del  citato  art.  24,  e'          costituito un fondo allocato su  un  apposito  capitolo  di          bilancio del Ministero dell'economia e  delle  finanze  con          una dotazione annua di 300 milioni  di  euro,  a  decorrere          dall'anno 2011, per il concorso  al  sostegno  degli  oneri          derivanti dall'attuazione del piano  di  rientro  approvato          con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  5          dicembre 2008. La restante quota delle somme  occorrenti  a          fare  fronte  agli  oneri  derivanti  dall'attuazione   del          predetto   piano   di   rientro   e'   reperita    mediante          l'istituzione, fino al conseguimento di 200 milioni di euro          annui complessivi:                   a) di un'addizionale commissariale sui  diritti  di          imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in  partenza  dagli          aeroporti della citta' di Roma fino ad un massimo di 1 euro          per passeggero;                   b)  di  un  incremento  dell'addizionale   comunale          all'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche  fino  al          limite massimo dello 0,4%.                 (Omissis).».               - Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art.  37          del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89  (Misure          urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale):                 «Art. 37 (Strumenti  per  favorire  la  cessione  dei          crediti certificati). - (Omissis).                 6.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero          dell'economia e delle finanze e' istituito,  un  fondo  con          una dotazione di 1000  milioni  di  euro  per  l'anno  2014          finalizzato ad integrare le risorse iscritte  sul  bilancio          statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per          le   finalita'   del   presente   comma   e'    autorizzata          l'istituzione  di  apposita   contabilita'   speciale.   Il          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di          bilancio.                 (Omissis).».               - Il testo del comma 177-bis dell'art. 4  della  citata          legge n. 350 del 2003 e' riportato nelle Note all'art. 32.               -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  78   del          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione          della finanza pubblica e la perequazione tributaria):                 «Art. 78 (Disposizioni urgenti per Roma capitale).  -          1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli  obiettivi          strutturali di risanamento della  finanza  pubblica  e  nel          rispetto  dei  principi  indicati   dall'art.   119   della          Costituzione, nelle more dell'approvazione della  legge  di          disciplina  dell'ordinamento,  anche  contabile,  di   Roma          Capitale  ai  sensi  dell'art.  114,  terzo  comma,   della          Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio  dei          ministri, il Sindaco del comune  di  Roma,  senza  nuovi  o          maggiori oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  e'          nominato  Commissario  straordinario  del  Governo  per  la          ricognizione  della  situazione  economico-finanziaria  del          comune e delle societa' da esso partecipate, con esclusione          di quelle quotate  nei  mercati  regolamentati,  e  per  la          predisposizione  ed  attuazione  di  un  piano  di  rientro          dall'indebitamento pregresso.                 2. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei          ministri:                   a) sono individuati gli istituti  e  gli  strumenti          disciplinati dal Titolo VIII del  testo  unico  di  cui  al          decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  di  cui  puo'          avvalersi il Commissario straordinario,  parificato  a  tal          fine  all'organo  straordinario  di   liquidazione,   fermo          restando quanto previsto al comma 6;                   b).                 3. La gestione commissariale del comune  assume,  con          bilancio  separato  rispetto  a   quello   della   gestione          ordinaria, tutte  le  entrate  di  competenza  e  tutte  le          obbligazioni assunte alla  data  del  28  aprile  2008.  Le          disposizioni  dei  commi  precedenti  non  incidono   sulle          competenze ordinarie degli  organi  comunali  relativamente          alla gestione del  periodo  successivo  alla  data  del  28          aprile 2008. Alla  gestione  ordinaria  si  applica  quanto          previsto dall'art.  77-bis,  comma  17.  Il  concorso  agli          obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il  comune          di Roma ai sensi del citato art. 77-bis  e'  a  carico  del          piano di rientro.                 4.  Il  piano   di   rientro,   con   la   situazione          economico-finanziaria del comune e delle societa'  da  esso          partecipate  di  cui  al  comma  1,  gestito  con  separato          bilancio, entro il 30 settembre 2008,  ovvero  entro  altro          termine indicato nei decreti del Presidente  del  Consiglio          dei ministri di cui ai commi  1  e  2,  e'  presentato  dal          Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i          successivi trenta giorni, con decreto  del  Presidente  del          Consiglio   dei   ministri,   individuando   le   coperture          finanziarie  necessarie  per  la  relativa  attuazione  nei          limiti delle risorse allo scopo  destinate  a  legislazione          vigente.  E'  autorizzata  l'apertura   di   una   apposita          contabilita'   speciale.   Al   fine   di   consentire   il          perseguimento delle finalita' indicate al comma 1, il piano          assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte  le          somme derivanti  da  obbligazioni  contratte,  a  qualsiasi          titolo,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente          decreto, anche non scadute,  e  contiene  misure  idonee  a          garantire   il   sollecito    rientro    dall'indebitamento          pregresso. Fermo restando quanto  previsto  dagli  articoli          194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,          per procedere alla liquidazione degli importi inseriti  nel          piano di rientro e riferiti ad  obbligazioni  assunte  alla          data del 28 aprile 2008, e' sufficiente una  determinazione          dirigenziale,  assunta  con  l'attestazione   dell'avvenuta          assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale          ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo  18          agosto 2000, n. 267. Il  Commissario  straordinario  potra'          recedere, entro lo  stesso  termine  di  presentazione  del          piano,   dalle   obbligazioni    contratte    dal    Comune          anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente          decreto.                 5. Per l'intera durata del  regime  commissariale  di          cui  al  presente  articolo  non   puo'   procedersi   alla          deliberazione di dissesto di cui all'art. 246, comma 1, del          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.                 6.  I  decreti  del  Presidente  del  Consiglio   dei          ministri di cui ai commi 1  e  2  prevedono  in  ogni  caso          l'applicazione,  per  tutte   le   obbligazioni   contratte          anteriormente alla data di emanazione del medesimo  decreto          del Presidente del Consiglio dei ministri, dei commi 2, 3 e          4 dell'art. 248 e del comma 12 dell'art.  255  del  decreto          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte  le  entrate  del          comune di competenza dell'anno 2008 e dei  successivi  anni          sono attribuite alla gestione corrente  di  Roma  Capitale,          ivi comprese quelle riferibili ad atti e fatti  antecedenti          all'anno 2008,  purche'  accertate  successivamente  al  31          dicembre 2007.                 7. Ai fini dei commi precedenti,  per  il  comune  di          Roma sono prorogati di sei  mesi  i  termini  previsti  per          l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio  2007,          per l'adozione della delibera di cui all'art. 193, comma 2,          del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  e  per          l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008.                 8. Nelle more dell'approvazione del piano di  rientro          di cui al presente articolo, la Cassa Depositi  e  Prestiti          S.p.a. concede al comune di Roma una anticipazione  di  500          milioni di euro a valere  sui  primi  futuri  trasferimenti          statali ad esclusione di quelli compensativi per i  mancati          introiti di natura tributaria.».               - Si riporta il testo vigente dei commi 751 e  seguenti          dell'art. 1 della citata legge n. 208 del 2015:                 «751. Il Commissario straordinario del Governo per la          gestione del piano di rientro, entro il 31 maggio e  il  30          novembre di  ciascun  anno,  propone  alla  Presidenza  del          Consiglio dei ministri l'aggiornamento del piano di rientro          di cui all'art. 14,  comma  13-bis,  del  decreto-legge  31          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 30 luglio 2010, n. 122, e  successive  modificazioni.          Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,          sentiti il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  il          Ministro dell'interno, entro i successivi trenta giorni  e'          approvato l'aggiornamento del piano di rientro. Per  l'anno          2016, l'aggiornamento del piano, secondo  le  modalita'  di          cui al periodo precedente, e' proposto entro il 31 gennaio,          il 31 maggio e il 30 novembre.                 752.  Restano  validi  gli  atti  e  i  provvedimenti          adottati e sono fatti salvi  gli  effetti  prodottisi  e  i          rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del  decreto   del          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27  agosto  2015,          relativo alla  nomina  del  Commissario  straordinario  del          Governo per  la  gestione  del  piano  di  rientro  di  cui          all'art. 78 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,          n. 133, e  successive  modificazioni,  e  del  decreto  del          Presidente del Consiglio dei ministri  21  settembre  2015,          avente ad  oggetto,  tra  l'altro,  la  ricognizione  della          attuale consistenza e della composizione della massa attiva          e della massa passiva comprese nel predetto piano.                 753. L'art. 16,  comma  4-ter,  del  decreto-legge  6          marzo 2014, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 2 maggio 2014, n. 68, e l'art. 78, comma  2,  lettera          b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  sono          abrogati. Il quinto e il sesto periodo dell'art. 14,  comma          13-ter,  del  decreto-legge  31   maggio   2010,   n.   78,          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,          n. 122, sono soppressi.                 754. Alle province e alle citta' metropolitane  delle          regioni a statuto ordinario  e'  attribuito  un  contributo          complessivo di 495 milioni  di  euro  nell'anno  2016,  470          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020  e          400 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2021,  di          cui 245 milioni di euro per l'anno  2016,  220  milioni  di          euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni          di euro annui a decorrere dall'anno  2021  a  favore  delle          province e 250  milioni  di  euro  a  favore  delle  citta'          metropolitane, finalizzato  al  finanziamento  delle  spese          connesse  alle  funzioni   relative   alla   viabilita'   e          all'edilizia   scolastica.   Con   decreto   del   Ministro          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e          delle  finanze  e  il  Ministro  delegato  per  gli  affari          regionali e le autonomie, da adottare entro il 28  febbraio          2016,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie          locali, e' stabilito il riparto del contributo  di  cui  al          periodo  precedente,  tenendo  anche  conto  degli  impegni          desunti dagli ultimi tre  rendiconti  disponibili  relativi          alle voci di spesa di cui al primo periodo.                 755. Al comma 540 dell'art. 1 della legge 23 dicembre          2014, n. 190, le parole: "con una dotazione di 125  milioni          di euro per l'anno 2016  e  di  100  milioni  di  euro  per          ciascuno degli anni dal 2017 al 2020" sono sostituite dalle          seguenti: "con una dotazione di  30  milioni  di  euro  per          ciascuno degli anni dal 2016 al 2020".                 756. Per l'esercizio 2016, le province  e  le  citta'          metropolitane:                   a) possono predisporre il  bilancio  di  previsione          per la sola annualita' 2016;                   b) al  fine  di  garantire  il  mantenimento  degli          equilibri finanziari,  possono  applicare  al  bilancio  di          previsione l'avanzo libero e destinato.».               - Si riporta il testo degli articoli 243-bis, 244 e 246          del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico          delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali),  come          modificato dalla presente legge:                 «Art. 243-bis (Procedura di riequilibrio  finanziario          pluriennale). - 1. I comuni e  le  province  per  i  quali,          anche in considerazione  delle  pronunce  delle  competenti          sezioni regionali della Corte dei conti sui  bilanci  degli          enti, sussistano  squilibri  strutturali  del  bilancio  in          grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui          le misure  di  cui  agli  articoli  193  e  194  non  siano          sufficienti  a  superare  le   condizioni   di   squilibrio          rilevate, possono ricorrere, con  deliberazione  consiliare          alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale          prevista dal presente articolo. La predetta  procedura  non          puo'  essere  iniziata  qualora  sia  decorso  il   termine          assegnato dal prefetto, con lettera notificata  ai  singoli          consiglieri, per la  deliberazione  del  dissesto,  di  cui          all'articolo  6,  comma  2,  del  decreto   legislativo   6          settembre 2011, n. 149.                 2. La deliberazione  di  ricorso  alla  procedura  di          riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro  5          giorni dalla data di esecutivita', alla competente  sezione          regionale  della   Corte   dei   conti   e   al   Ministero          dell'interno.                 3. Il ricorso  alla  procedura  di  cui  al  presente          articolo sospende temporaneamente la  possibilita'  per  la          Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'art.  6,  comma          2, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  149,  il          termine per l'adozione delle misure correttive  di  cui  al          comma 6, lettera a), del presente articolo.                 4. Le procedure esecutive  intraprese  nei  confronti          dell'ente sono  sospese  dalla  data  di  deliberazione  di          ricorso  alla   procedura   di   riequilibrio   finanziario          pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego  di          approvazione del piano di riequilibrio pluriennale  di  cui          all'art. 243-quater, commi 1 e 3.                 5. Il consiglio dell'ente locale,  entro  il  termine          perentorio di novanta giorni  dalla  data  di  esecutivita'          della delibera di cui al comma  1,  delibera  un  piano  di          riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra          quattro e venti anni, compreso quello in  corso,  corredato          del parere dell'organo di revisione  economico-finanziario.          Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di  cui  al          presente comma risulti  gia'  presentata  dalla  precedente          amministrazione, ordinaria o commissariale, e  non  risulti          ancora intervenuta la delibera della  Corte  dei  conti  di          approvazione o di diniego di cui all'art. 243-quater, comma          3, l'amministrazione in carica ha facolta' di rimodulare il          piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei          sessanta  giorni  successivi  alla   sottoscrizione   della          relazione di cui  all'art.  4-bis,  comma  2,  del  decreto          legislativo 6 settembre 2011, n. 149.                 Omissis).                 6. Il piano di riequilibrio  finanziario  pluriennale          deve tenere conto di tutte le misure necessarie a  superare          le condizioni di  squilibrio  rilevate  e  deve,  comunque,          contenere:                   a)  le   eventuali   misure   correttive   adottate          dall'ente  locale  in  considerazione   dei   comportamenti          difformi dalla sana  gestione  finanziaria  e  del  mancato          rispetto degli obiettivi posti con il patto  di  stabilita'          interno accertati dalla competente sezione regionale  della          Corte dei conti;                   b)   la   puntuale   ricognizione,   con   relativa          quantificazione,  dei  fattori  di   squilibrio   rilevati,          dell'eventuale  disavanzo  di  amministrazione   risultante          dall'ultimo rendiconto  approvato  e  di  eventuali  debiti          fuori bilancio;                   c) l'individuazione, con relative quantificazione e          previsione dell'anno di effettivo  realizzo,  di  tutte  le          misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale          del bilancio, per  l'integrale  ripiano  del  disavanzo  di          amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti          fuori bilancio entro il periodo massimo di  dieci  anni,  a          partire da quello in corso alla data  di  accettazione  del          piano;                   d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano          di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo          di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o          da prevedere nei  bilanci  annuali  e  pluriennali  per  il          finanziamento dei debiti fuori bilancio.                 7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e'          tenuto ad effettuare una ricognizione  di  tutti  i  debiti          fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194. Per il          finanziamento  dei  debiti  fuori  bilancio   l'ente   puo'          provvedere anche mediante un piano di rateizzazione,  della          durata massima pari agli anni del  piano  di  riequilibrio,          compreso quello in corso, convenuto con i creditori.                 7-bis. Al fine di pianificare  la  rateizzazione  dei          pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato puo'          richiedere all'agente della riscossione una  dilazione  dei          carichi affidati dalle  agenzie  fiscali  e  relativi  alle          annualita' ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale          dell'ente.  Le  rateizzazioni  possono  avere  una   durata          temporale massima  di  dieci  anni  con  pagamenti  rateali          mensili.  Alle  rateizzazioni  concesse   si   applica   la          disciplina di cui all'art. 19, commi 1-quater, 3  e  3-bis,          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre          1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di dilazione di cui          all'art.  21  del  citato  decreto  del  Presidente   della          Repubblica n. 602 del 1973.                 7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis  si  applicano          anche ai carichi affidati dagli enti gestori  di  forme  di          previdenza e assistenza obbligatoria.                 7-quater.  Le   modalita'   di   applicazione   delle          disposizioni dei commi 7-bis  e  7-ter  sono  definite  con          decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  di          concerto con il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche          sociali, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di          entrata in vigore della presente disposizione.                 7-quinquies. L'ente locale  e'  tenuto  a  rilasciare          apposita delegazione di pagamento ai  sensi  dell'art.  206          quale garanzia del pagamento delle rate relative ai carichi          delle agenzie fiscali e degli  enti  gestori  di  forme  di          previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi  7-bis          e 7-ter.                 8. Al  fine  di  assicurare  il  prefissato  graduale          riequilibrio finanziario, per tutto il  periodo  di  durata          del piano, l'ente:                   a)  puo'  deliberare  le  aliquote  o  tariffe  dei          tributi locali nella misura massima  consentita,  anche  in          deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione          vigente;                   b) e' soggetto ai controlli centrali in materia  di          copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'art.  243,          comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei  costi          della gestione dei servizi a domanda  individuale  prevista          dalla lettera a) del medesimo art. 243, comma 2;                   c) e' tenuto ad assicurare, con  i  proventi  della          relativa tariffa, la copertura integrale  dei  costi  della          gestione del servizio di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi          urbani e del servizio acquedotto;                   d)  e'  soggetto  al  controllo   sulle   dotazioni          organiche  e  sulle  assunzioni   di   personale   previsto          dall'art. 243, comma 1;                   e)  e'   tenuto   ad   effettuare   una   revisione          straordinaria  di  tutti  i  residui   attivi   e   passivi          conservati  in  bilancio,  stralciando  i  residui   attivi          inesigibili o di dubbia esigibilita' da inserire nel  conto          del  patrimonio  fino  al   compimento   dei   termini   di          prescrizione,  nonche'   una   sistematica   attivita'   di          accertamento  delle  posizioni  debitorie  aperte  con   il          sistema creditizio  e  dei  procedimenti  di  realizzazione          delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed  una  verifica          della consistenza ed integrale ripristino dei  fondi  delle          entrate con vincolo di destinazione;                   f) e' tenuto ad effettuare una  rigorosa  revisione          della  spesa  con  indicazione  di  precisi  obiettivi   di          riduzione della stessa, nonche'  una  verifica  e  relativa          valutazione dei costi di tutti i servizi erogati  dall'ente          e della situazione di tutti gli organismi e delle  societa'          partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a  carico          del bilancio dell'ente;                   g) puo' procedere all'assunzione di  mutui  per  la          copertura di debiti fuori  bilancio  riferiti  a  spese  di          investimento in deroga ai limiti di cui all'art. 204, comma          1, previsti dalla legislazione vigente, nonche' accedere al          Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria          degli enti locali di cui all'art. 243-ter, a condizione che          si sia avvalso della facolta' di deliberare le  aliquote  o          tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che          abbia previsto l'impegno ad alienare  i  beni  patrimoniali          disponibili non indispensabili  per  i  fini  istituzionali          dell'ente e  che  abbia  provveduto  alla  rideterminazione          della dotazione organica ai sensi dell'art. 259,  comma  6,          fermo restando che la stessa non  puo'  essere  variata  in          aumento per la durata del piano di riequilibrio.                 9. In caso di accesso al Fondo di  rotazione  di  cui          all'art. 243-ter, l'Ente deve  adottare  entro  il  termine          dell'esercizio   finanziario   le   seguenti   misure    di          riequilibrio della parte corrente del bilancio:                   a)   a   decorrere    dall'esercizio    finanziario          successivo,  riduzione  delle  spese   di   personale,   da          realizzare in  particolare  attraverso  l'eliminazione  dai          fondi per il finanziamento  della  retribuzione  accessoria          del personale dirigente e di  quello  del  comparto,  delle          risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e  26,  comma  3,          dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del  1°(gradi)          aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999  (dirigenza),          per la quota non connessa  all'effettivo  incremento  delle          dotazioni organiche;                   b) entro il termine di  un  quinquennio,  riduzione          almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni  e          prestazioni di servizi di cui al  macroaggregato  03  della          spesa corrente, finanziate attraverso risorse  proprie.  Ai          fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base          di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:                   1)  alla  copertura  dei  costi  di  gestione   del          servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;                   2)  alla  copertura  dei  costi  di  gestione   del          servizio di acquedotto;                   3) al servizio di trasporto pubblico locale;                   4) al servizio di illuminazione pubblica;                   5)   al   finanziamento   delle   spese    relative          all'accoglienza, su disposizione della competente autorita'          giudiziaria, di minori in strutture protette in  regime  di          convitto e semiconvitto;                 c) entro il  termine  di  un  quinquennio,  riduzione          almeno del 25 per cento delle spese  per  trasferimenti  di          cui al macroaggregato 04 della spesa  corrente,  finanziate          attraverso risorse  proprie.  Ai  fini  del  computo  della          percentuale  di  riduzione,  dalla  base  di  calcolo  sono          escluse le somme  relative  a  trasferimenti  destinati  ad          altri livelli istituzionali, a enti, agenzie  o  fondazioni          lirico-sinfoniche;                 c-bis)   ferma   restando   l'obbligatorieta'   delle          riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale  ha          facolta' di procedere a compensazioni, in valore assoluto e          mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di          spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e          ferme restando le esclusioni di cui alle  medesime  lettere          b)  e  c)  del  presente  comma.  Tali  compensazioni  sono          puntualmente  evidenziate   nel   piano   di   riequilibrio          approvato;                 d)  blocco  dell'indebitamento,  fatto  salvo  quanto          previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g),  per  i          soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio          pregressi.                 9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e  al  comma          9, lettera d), del presente articolo e all'art. 243-ter,  i          comuni che fanno ricorso  alla  procedura  di  riequilibrio          finanziario  pluriennale  prevista  dal  presente  articolo          possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al  comma  1          dell'art.  204,  necessari  alla  copertura  di  spese   di          investimento  relative  a   progetti   e   interventi   che          garantiscano  l'ottenimento   di   risparmi   di   gestione          funzionali al raggiungimento degli  obiettivi  fissati  nel          piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale,  per  un          importo non superiore alle quote di capitale  dei  mutui  e          dei prestiti obbligazionari  precedentemente  contratti  ed          emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.»                 «Art. 244 (Dissesto finanziario). - 1. Si ha stato di          dissesto  finanziario  se   l'ente   non   puo'   garantire          l'assolvimento delle funzioni e dei servizi  indispensabili          ovvero esistono  nei  confronti  dell'ente  locale  crediti          liquidi ed  esigibili  di  terzi  cui  non  si  possa  fare          validamente fronte con le modalita' di  cui  all'art.  193,          nonche' con  le  modalita'  di  cui  all'art.  194  per  le          fattispecie ivi previste.                 2.  Le  norme  sul  risanamento  degli  enti   locali          dissestati si applicano solo a province e comuni.»                 «Art.  246  (Deliberazione  di  dissesto).  -  1.  La          deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione          di dissesto finanziario e' adottata dal consiglio dell'ente          locale nelle ipotesi di cui all'art. 244 e valuta le  cause          che hanno determinato il dissesto. La  deliberazione  dello          stato  di  dissesto  non  e'  revocabile.  Alla  stessa  e'          allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione          economico-finanziaria  che  analizza  le  cause  che  hanno          provocato il dissesto.                 2.  La  deliberazione  dello  stato  di  dissesto  e'          trasmessa, entro 5 giorni dalla data  di  esecutivita',  al          Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso  la          Corte dei conti competente per territorio, unitamente  alla          relazione dell'organo di  revisione.  La  deliberazione  e'          pubblicata per  estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della          Repubblica  italiana  a  cura  del  Ministero  dell'interno          unitamente al decreto del Presidente  della  Repubblica  di          nomina dell'organo straordinario di liquidazione.                 3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto          si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al  commissario          nominato ai sensi dell'art. 141, comma 3.                 4. Se, per l'esercizio nel corso del quale  si  rende          necessaria  la  dichiarazione   di   dissesto,   e'   stato          validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto          continua  ad  esplicare  la  sua  efficacia  per   l'intero          esercizio finanziario,  intendendosi  operanti  per  l'ente          locale i divieti e gli  obblighi  previsti  dall'art.  191,          comma 5. In tal caso, la  deliberazione  di  dissesto  puo'          essere validamente adottata, esplicando gli effetti di  cui          all'art. 248. Gli ulteriori adempimenti e relativi  termini          iniziali, propri dell'organo straordinario di  liquidazione          e del consiglio dell'ente, sono  differiti  al  1°  gennaio          dell'anno successivo a quello in cui e' stato deliberato il          dissesto. Ove sia  stato  gia'  approvato  il  bilancio  di          previsione  per  il  triennio  successivo,   il   consiglio          provvede alla revoca dello stesso.                 5. Le disposizioni relative  alla  valutazione  delle          cause di dissesto sulla base  della  dettagliata  relazione          dell'organo  di  revisione  di  cui  al  comma  1   ed   ai          conseguenti oneri di trasmissione di  cui  al  comma  2  si          applicano  solo  ai  dissesti   finanziari   deliberati   a          decorrere dal 25 ottobre 1997.».               - Il testo del comma  1091  dell'art.  1  della  citata          legge n. 205 del 2017 e' riportato nelle Note all'art. 30.               - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  18  del          decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2017,   n.   172          (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze          indifferibili), come modificato dalla presente legge:                 «Art.  18  (Finanziamento  di   specifici   obiettivi          connessi  all'attivita'  di  ricerca,  assistenza  e   cura          relativi  al  miglioramento  dell'erogazione  dei   livelli          essenziali di assistenza). - 1. Al fine  di  consentire  la          realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attivita'          di ricerca, assistenza e  cura  relativi  al  miglioramento          dell'erogazione dei livelli essenziali  di  assistenza,  ai          sensi dell'art. 1,  commi  34  e  34-bis,  della  legge  23          dicembre 1996, n. 662, e' accantonata per  gli  anni  2017,          2018 e 2019, la somma  di  32,5  milioni  di  euro,  previa          sottoscrizione, in sede  di  Conferenza  permanente  per  i          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di          Trento  e  Bolzano,  di   intesa   sul   riparto   per   le          disponibilita'  finanziarie  per  il   Servizio   sanitario          nazionale per gli anni 2017, 2018 e 2019. La somma  di  cui          al periodo precedente e' cosi' ripartita:                   a) 9 milioni di euro  in  favore  delle  strutture,          anche private accreditate, riconosciute a rilievo nazionale          ed internazionale per le caratteristiche di specificita'  e          innovativita' nell'erogazione  di  prestazioni  pediatriche          con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di          tipo allogenico;                   b) 12,5 milioni di euro in favore delle  strutture,          anche private accreditate, centri di riferimento  nazionale          per  l'adroterapia,  eroganti  trattamenti  di   specifiche          neoplasie  maligne   mediante   l'irradiazione   con   ioni          carbonio;                   b-bis)  11  milioni  di  euro   in   favore   delle          strutture,  anche  private  accreditate,  riconosciute   di          rilievo  nazionale  per  il  settore  delle   neuroscienze,          eroganti programmi di alta specialita' neuro-riabilitativa,          di assistenza a elevato grado  di  personalizzazione  delle          prestazioni  e  di   attivita'   di   ricerca   scientifica          traslazionale  per  i  deficit  di  carattere  cognitivo  e          neurologico.                 (Omissis).».               - Si riporta il testo degli articoli 95 e 97 del citato          decreto legislativo n. 50 del 2016:                 «Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto).  -          1.  I  criteri  di  aggiudicazione  non  conferiscono  alla          stazione  appaltante  un  potere   di   scelta   illimitata          dell'offerta. Essi  garantiscono  la  possibilita'  di  una          concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che          consentono l'efficace verifica delle  informazioni  fornite          dagli  offerenti  al  fine  di   valutare   il   grado   di          soddisfacimento  dei  criteri   di   aggiudicazione   delle          offerte. Le stazioni  appaltanti  verificano  l'accuratezza          delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.                 2.   Fatte   salve   le   disposizioni   legislative,          regolamentari  o  amministrative  relative  al  prezzo   di          determinate  forniture  o  alla  remunerazione  di  servizi          specifici,  le  stazioni  appaltanti,  nel   rispetto   dei          principi  di  trasparenza,  di  non  discriminazione  e  di          parita' di trattamento, procedono all'aggiudicazione  degli          appalti e all'affidamento dei concorsi di  progettazione  e          dei concorsi di idee, sulla base del criterio  dell'offerta          economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base  del          miglior rapporto qualita'/prezzo o sulla base dell'elemento          prezzo o del costo, seguendo un  criterio  di  comparazione          costo/efficacia  quale  il  costo  del   ciclo   di   vita,          conformemente all'art. 96.                 3. Sono aggiudicati  esclusivamente  sulla  base  del          criterio  dell'offerta  economicamente   piu'   vantaggiosa          individuata    sulla    base    del    miglior     rapporto          qualita'/prezzo:                   a) i contratti relativi ai  servizi  sociali  e  di          ristorazione  ospedaliera,  assistenziale   e   scolastica,          nonche' ai servizi ad alta intensita' di  manodopera,  come          definiti all'art. 50, comma 1, fatti salvi gli  affidamenti          ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a);                   b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi          di ingegneria e  architettura  e  degli  altri  servizi  di          natura tecnica e intellettuale di importo pari o  superiore          a 40.000 euro;                   b-bis) i contratti di servizi  e  le  forniture  di          importo pari o superiore a 40.000  euro  caratterizzati  da          notevole contenuto tecnologico o  che  hanno  un  carattere          innovativo.                 4. Puo'  essere  utilizzato  il  criterio  del  minor          prezzo:                   a);                   b) per i servizi e le forniture con caratteristiche          standardizzate  o  le  cui  condizioni  sono  definite  dal          mercato;                   c).                 5.   Le   stazioni    appaltanti    che    dispongono          l'aggiudicazione ai sensi del comma  4  ne  danno  adeguata          motivazione e  indicano  nel  bando  di  gara  il  criterio          applicato per selezionare la migliore offerta.                 6. I documenti di  gara  stabiliscono  i  criteri  di          aggiudicazione  dell'offerta,   pertinenti   alla   natura,          all'oggetto  e  alle  caratteristiche  del  contratto.   In          particolare,  l'offerta  economicamente  piu'   vantaggiosa          individuata    sulla    base    del    miglior     rapporto          qualita'/prezzo,  e'  valutata  sulla   base   di   criteri          oggettivi, quali  gli  aspetti  qualitativi,  ambientali  o          sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito  di          tali criteri possono rientrare:                   a)  la  qualita',  che  comprende  pregio  tecnico,          caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilita'  per          le persone  con  disabilita',  progettazione  adeguata  per          tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in  materia          di sicurezza e salute dei lavoratori,  quali  OSHAS  18001,          caratteristiche  sociali,  ambientali,   contenimento   dei          consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera  o          del       prodotto,       caratteristiche       innovative,          commercializzazione e relative condizioni;                   b) il possesso di un marchio di qualita'  ecologica          dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione  ai  beni  o          servizi oggetto del contratto, in misura pari  o  superiore          al 30 per cento del valore delle  forniture  o  prestazioni          oggetto del contratto stesso;                   c) il costo di utilizzazione e  manutenzione  avuto          anche riguardo  ai  consumi  di  energia  e  delle  risorse          naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi,          inclusi quelli esterni e di mitigazione degli  impatti  dei          cambiamenti climatici, riferiti all'intero  ciclo  di  vita          dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico  di          un uso piu'  efficiente  delle  risorse  e  di  un'economia          circolare che promuova ambiente e occupazione;                   d) la  compensazione  delle  emissioni  di  gas  ad          effetto  serra  associate   alle   attivita'   dell'azienda          calcolate  secondo  i  metodi  stabiliti   in   base   alla          raccomandazione n.  2013/179/UE  della  Commissione  del  9          aprile 2013, relativa all'uso  di  metodologie  comuni  per          misurare e comunicare le prestazioni ambientali  nel  corso          del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;                   e) l'organizzazione, le qualifiche  e  l'esperienza          del  personale  effettivamente   utilizzato   nell'appalto,          qualora la qualita' del personale  incaricato  possa  avere          un'influenza  significativa  sul  livello   dell'esecuzione          dell'appalto;                   f) il servizio successivo alla vendita e assistenza          tecnica;                   g) le condizioni  di  consegna  quali  la  data  di          consegna, il processo di consegna e il termine di  consegna          o di esecuzione.                 7. L'elemento relativo al costo, anche  nei  casi  di          cui alle disposizioni richiamate al comma 2, puo'  assumere          la forma di un prezzo o costo fisso sulla  base  del  quale          gli operatori economici competeranno solo in base a criteri          qualitativi.                 8. I documenti di gara ovvero,  in  caso  di  dialogo          competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i          criteri  di  valutazione   e   la   ponderazione   relativa          attribuita  a  ciascuno  di  essi,  anche  prevedendo   una          forcella in cui lo scarto tra il minimo e il  massimo  deve          essere  adeguato.  Per  ciascun  criterio  di   valutazione          prescelto  possono   essere   previsti,   ove   necessario,          sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.                 9.  Le  stazioni  appaltanti,  quando  ritengono   la          ponderazione di cui al comma 8 non  possibile  per  ragioni          oggettive, indicano nel bando  di  gara  e  nel  capitolato          d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o  nel          documento descrittivo, l'ordine decrescente  di  importanza          dei  criteri.  Per  attuare  la  ponderazione  o   comunque          attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le          amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie  tali          da  consentire  di  individuare  con  un  unico   parametro          numerico finale l'offerta piu' vantaggiosa.                 10. Nell'offerta economica l'operatore deve  indicare          i propri costi  della  manodopera  e  gli  oneri  aziendali          concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia  di          salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle          forniture senza  posa  in  opera,  dei  servizi  di  natura          intellettuale e degli affidamenti ai  sensi  dell'art.  36,          comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti,  relativamente          ai  costi  della  manodopera,   prima   dell'aggiudicazione          procedono a  verificare  il  rispetto  di  quanto  previsto          all'art. 97, comma 5, lettera d).                 10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare          l'effettiva    individuazione    del    miglior    rapporto          qualita'/prezzo,   valorizza   gli   elementi   qualitativi          dell'offerta e  individua  criteri  tali  da  garantire  un          confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.                 11. I  criteri  di  aggiudicazione  sono  considerati          connessi all'oggetto dell'appalto  ove  riguardino  lavori,          forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale  appalto          sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro  ciclo          di vita, compresi fattori coinvolti nel processo  specifico          di  produzione,  fornitura  o  scambio  di  questi  lavori,          forniture o servizi o in un processo specifico per una fase          successiva del loro ciclo di vita, anche se questi  fattori          non sono parte del loro contenuto sostanziale.                 12. Le stazioni appaltanti possono  decidere  di  non          procedere. all'aggiudicazione se  nessuna  offerta  risulti          conveniente  o  idonea   in   relazione   all'oggetto   del          contratto. Tale  facolta'  e'  indicata  espressamente  nel          bando di gara o nella lettera di invito.                 13.  Compatibilmente  con  il   diritto   dell'Unione          europea e con i principi di  parita'  di  trattamento,  non          discriminazione,    trasparenza,    proporzionalita',    le          amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di  gara,          nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono          applicare alla valutazione  dell'offerta  in  relazione  al          maggior rating di legalita' e  di  impresa  dell'offerente,          nonche' per agevolare la partecipazione alle  procedure  di          affidamento per le microimprese, piccole e  medie  imprese,          per i giovani professionisti e  per  le  imprese  di  nuova          costituzione.  Indicano  altresi'  il   maggior   punteggio          relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che          presentano un minore impatto sulla salute  e  sull'ambiente          ivi inclusi  i  beni  o  prodotti  da  filiera  corta  o  a          chilometro zero.                 14. Per quanto concerne i criteri di  aggiudicazione,          nei casi di adozione del miglior rapporto qualita'  prezzo,          si applicano altresi' le seguenti disposizioni:                   a) le stazioni  appaltanti  possono  autorizzare  o          esigere  la  presentazione  di  varianti  da  parte   degli          offerenti. Esse indicano nel bando di gara  ovvero,  se  un          avviso di  preinformazione  e'  utilizzato  come  mezzo  di          indizione di una gara, nell'invito a  confermare  interesse          se autorizzano o richiedono le  varianti;  in  mancanza  di          questa indicazione, le varianti non  sono  autorizzate.  Le          varianti sono comunque collegate all'oggetto dell'appalto;                   b)  le  stazioni  appaltanti  che   autorizzano   o          richiedono le varianti menzionano nei documenti di  gara  i          requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonche'          le modalita'  specifiche  per  la  loro  presentazione,  in          particolare se le varianti possono essere  presentate  solo          ove sia stata presentata anche un'offerta, che  e'  diversa          da una variante. Esse garantiscono anche che i  criteri  di          aggiudicazione  scelti  possano   essere   applicati   alle          varianti  che  rispettano  tali  requisiti  minimi  e  alle          offerte conformi che non sono varianti                   c) solo le varianti  che  rispondono  ai  requisiti          minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono          prese in considerazione;                   d) nelle procedure di aggiudicazione degli  appalti          pubblici di forniture  o  di  servizi,  le  amministrazioni          aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto varianti          non possono escludere una variante per il solo  fatto  che,          se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o  un  appalto          di servizi anziche' un appalto pubblico di forniture  o  un          appalto  di  forniture  anziche'  un  appalto  pubblico  di          servizi.                 14-bis.  In  caso  di  appalti  aggiudicati  con   il          criterio di cui al comma  3,  le  stazioni  appaltanti  non          possono attribuire alcun punteggio per l'offerta  di  opere          aggiuntive  rispetto  a  quanto   previsto   nel   progetto          esecutivo a base d'asta.                 15.  Ogni  variazione  che   intervenga,   anche   in          conseguenza    di    una     pronuncia     giurisdizionale,          successivamente   alla   fase   amministrativa   di   prima          ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non          rileva ai fini del calcolo di medie  nella  procedura,  ne'          per  l'individuazione  della  soglia  di   anomalia   delle          offerte.»               «Art.  97  (Offerte  anormalmente  basse).  -  1.   Gli          operatori economici forniscono, su richiesta della stazione          appaltante, spiegazioni sul prezzo  o  sui  costi  proposti          nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse,  sulla          base di un giudizio  tecnico  sulla  congruita',  serieta',          sostenibilita' e realizzabilita' dell'offerta.                 2. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del          prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse e' pari          o superiore a 15, la congruita' delle offerte  e'  valutata          sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad          una soglia di anomalia determinata; al fine di non  rendere          predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento          per il calcolo della  soglia  di  anomalia,  il  RUP  o  la          commissione giudicatrice procedono come segue:                   a) calcolo della somma e della media aritmetica dei          ribassi  percentuali  di  tutte  le  offerte  ammesse,  con          esclusione del  dieci  per  cento,  arrotondato  all'unita'          superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso          e quelle di minor ribasso;  le  offerte  aventi  un  uguale          valore   di   ribasso   sono   prese   in    considerazione          distintamente   nei   loro   singoli    valori;    qualora,          nell'effettuare il  calcolo  del  dieci  per  cento,  siano          presenti una o piu' offerte di eguale valore rispetto  alle          offerte da accantonare,  dette  offerte  sono  altresi'  da          accantonare;                   b)  calcolo  dello  scarto  medio  aritmetico   dei          ribassi percentuali che  superano  la  media  calcolata  ai          sensi della lettera a);                   c) calcolo della  soglia  come  somma  della  media          aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei  ribassi  di          cui alla lettera b);                   d)  la  soglia  calcolata   al   punto   c)   viene          decrementata di un  valore  percentuale  pari  al  prodotto          delle prime due cifre  dopo  la  virgola  della  somma  dei          ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto  medio          aritmetico di cui alla lettera b).                 2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello          del prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse  e'          inferiore a 15, la congruita'  delle  offerte  e'  valutata          sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad          una  soglia  di  anomalia  determinata;   ai   fini   della          determinazione della congruita' delle offerte, al  fine  di          non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di          riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP          o la commissione giudicatrice procedono come segue:                   a)  calcolo  della  media  aritmetica  dei  ribassi          percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del          dieci  per   cento,   arrotondato   all'unita'   superiore,          rispettivamente delle offerte di maggior ribasso  e  quelle          di minor ribasso; le offerte aventi  un  uguale  valore  di          ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro          singoli valori; qualora,  nell'effettuare  il  calcolo  del          dieci per cento, siano  presenti  una  o  piu'  offerte  di          eguale valore rispetto alle offerte da  accantonare,  dette          offerte sono altresi' da accantonare;                   b)  calcolo  dello  scarto  medio  aritmetico   dei          ribassi percentuali che  superano  la  media  calcolata  ai          sensi della lettera a);                   c)  calcolo  del  rapporto  tra  lo  scarto   medio          aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica  di          cui alla lettere a);                   d) se il rapporto di cui alla lettera c) e' pari  o          inferiore a 0,15, la soglia di anomalia e' pari  al  valore          della media aritmetica di cui alla lettera a)  incrementata          del 20 per cento della medesima media aritmetica;                   e) se  il  rapporto  di  cui  alla  lettera  c)  e'          superiore a 0,15 la soglia di anomalia  e'  calcolata  come          somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello          scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).                 2-ter.   Al   fine   di   non   rendere   nel   tempo          predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento          per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle          infrastrutture e dei trasporti puo' procedere  con  decreto          alla  rideterminazione  delle  modalita'  di  calcolo   per          l'individuazione della soglia di anomalia.                 3. Quando il criterio  di  aggiudicazione  e'  quello          dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa la  congruita'          delle offerte e' valutata sulle offerte che presentano  sia          i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi          agli  altri  elementi  di  valutazione,  entrambi  pari   o          superiori  ai  quattro  quinti  dei  corrispondenti   punti          massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo  di  cui  al          primo periodo e' effettuato ove  il  numero  delle  offerte          ammesse sia pari o superiore a  tre.  Si  applica  l'ultimo          periodo del comma 6.                 3-bis. Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter e'          effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia  pari  o          superiore a cinque.                 4. Le spiegazioni di  cui  al  comma  1  possono,  in          particolare, riferirsi a:                   a) l'economia del  processo  di  fabbricazione  dei          prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;                   b) le soluzioni tecniche prescelte o le  condizioni          eccezionalmente favorevoli di cui dispone  l'offerente  per          fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i          lavori;                   c) l'originalita' dei lavori, delle forniture o dei          servizi proposti dall'offerente.                 5. La  stazione  appaltante  richiede  per  iscritto,          assegnando  al  concorrente  un  termine  non  inferiore  a          quindici giorni,  la  presentazione,  per  iscritto,  delle          spiegazioni.  Essa  esclude  l'offerta  solo  se  la  prova          fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di          prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di          cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalita'  di  cui          al primo periodo, che l'offerta e'  anormalmente  bassa  in          quanto:                   a) non rispetta gli obblighi di  cui  all'art.  30,          comma 3.                   b) non rispetta gli obblighi di cui all'art. 105;                   c)  sono  incongrui  gli  oneri   aziendali   della          sicurezza di cui all'art. 95, comma 10 rispetto all'entita'          e alle caratteristiche dei  lavori,  dei  servizi  e  delle          forniture;                   d) il costo del personale e'  inferiore  ai  minimi          salariali retributivi indicati nelle  apposite  tabelle  di          cui all'art. 23, comma 16.                 6. Non sono ammesse giustificazioni  in  relazione  a          trattamenti salariali minimi inderogabili  stabiliti  dalla          legge  o  da  fonti  autorizzate  dalla  legge.  Non  sono,          altresi', ammesse giustificazioni in relazione  agli  oneri          di sicurezza di cui al piano di sicurezza  e  coordinamento          previsto dall'art. 100 del  decreto  legislativo  9  aprile          2008, n. 81. La  stazione  appaltante  in  ogni  caso  puo'          valutare la congruita' di ogni  offerta  che,  in  base  ad          elementi specifici, appaia anormalmente bassa.                 7.  La  stazione  appaltante  qualora   accerti   che          un'offerta e' anormalmente bassa in quanto  l'offerente  ha          ottenuto un aiuto di  Stato  puo'  escludere  tale  offerta          unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato          l'offerente  e  se  quest'ultimo  non  e'   in   grado   di          dimostrare, entro un termine  sufficiente  stabilito  dalla          stazione appaltante, che l'aiuto  era  compatibile  con  il          mercato interno ai sensi dell'art. 107  TFUE.  La  stazione          appComunque la facolta' di  esclusione  automatica  non  e'          esercitabile quando il  numero  delle  offerte  ammesse  e'          inferiore  a  diecialtante  esclude  un'offerta   in   tali          circostanze e informa la Commissione europea.                 8.  Per  lavori,  servizi  e  forniture,  quando   il          criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu'  basso          e  comunque  per  importi  inferiori  alle  soglie  di  cui          all'art.   35,   e    che    non    presentano    carattere          transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel  bando          l'esclusione  automatica  dalla  gara  delle  offerte   che          presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla          soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi          2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi 4, 5  e          6. Comunque l'esclusione automatica  non  opera  quando  il          numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci.                 9. La  Cabina  di  regia  di  cui  all'art.  212,  su          richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a          titolo   di   collaborazione   amministrativa,   tutte   le          informazioni  a  disposizione,  quali  leggi,  regolamenti,          contratti   collettivi   applicabili   o   norme   tecniche          nazionali, relative alle prove e ai documenti  prodotti  in          relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5.».               - Si riporta il testo del comma 2-bis dell'art. 222 del          citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato          dalla presente legge:                 «Art. 222 (Anticipazioni di tesoreria). - (Omissis).                 2-bis.   Per   gli   enti    locali    in    dissesto          economico-finanziario ai sensi dell'art. 246,  che  abbiano          adottato la deliberazione di cui all'art. 251, comma  1,  e          che si trovino in condizione di grave  indisponibilita'  di          cassa,  certificata  congiuntamente  dal  responsabile  del          servizio finanziario e dall'organo di revisione, il  limite          massimo di cui al comma 1 del presente articolo e'  elevato          a cinque dodicesimi fino al raggiungimento  dell'equilibrio          di cui all'art. 259 e, comunque, per non oltre cinque anni,          compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto.  E'          fatto divieto ai suddetti enti di impegnare  tali  maggiori          risorse per spese non  obbligatorie  per  legge  e  risorse          proprie  per  partecipazione  ad  eventi  o  manifestazioni          culturali e sportive, sia nazionali che internazionali.»               - Si riporta il testo vigente dell'art. 227 del  citato          decreto legislativo n. 267 del 2000:                 «Art.  227  (Rendiconto  della  gestione).  -  1.  La          dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il          rendiconto della gestione, il quale comprende il conto  del          bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.                 2. Il rendiconto della gestione e'  deliberato  entro          il 30 aprile dell'anno successivo  dall'organo  consiliare,          tenuto motivatamente conto della relazione  dell'organo  di          revisione.  La  proposta  e'  messa  a   disposizione   dei          componenti dell'organo consiliare prima  dell'inizio  della          sessione consiliare in cui viene  esaminato  il  rendiconto          entro un termine, non inferiore a venti  giorni,  stabilito          dal regolamento di contabilita'.                 2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto          di gestione  entro  il  termine  del  30  aprile  dell'anno          successivo, si applica la procedura prevista  dal  comma  2          dell'art. 141.                 2-ter. Contestualmente al rendiconto, l'ente  approva          il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati  degli          eventuali  organismi  strumentali  secondo   le   modalita'          previste dall'art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo          23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.                 3.  Nelle  more  dell'adozione   della   contabilita'          economico-patrimoniale, gli  enti  locali  con  popolazione          inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facolta',          prevista  dall'art.  232,  non   predispongono   il   conto          economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.                 4. Ai fini del referto di cui all'art. 3, commi  4  e          7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e del  consolidamento          dei  conti  pubblici,  la  Sezione   enti   locali   potra'          richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.                 5. Al  rendiconto  della  gestione  sono  allegati  i          documenti  previsti  dall'art.  11  comma  4  del   decreto          legislativo  23  giugno  2011,   n.   118,   e   successive          modificazioni, ed i seguenti documenti:                   a)   l'elenco   degli   indirizzi    internet    di          pubblicazione del rendiconto della gestione,  del  bilancio          consolidato deliberati e relativi  al  penultimo  esercizio          antecedente  quello  cui  si  riferisce  il   bilancio   di          previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati  delle          unioni di comuni di cui il comune fa parte e  dei  soggetti          considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al          principio applicato del bilancio  consolidato  allegato  al          decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e  successive          modificazioni, relativi al penultimo esercizio  antecedente          quello  cui  il  bilancio  si  riferisce.  Tali   documenti          contabili  sono  allegati  al  rendiconto  della   gestione          qualora non  integralmente  pubblicati  nei  siti  internet          indicati nell'elenco;                   b) la tabella  dei  parametri  di  riscontro  della          situazione di deficitarieta' strutturale;                   c) il piano degli indicatori  e  dei  risultati  di          bilancio.                 6.  Gli  enti  locali  di  cui  all'art.  2   inviano          telematicamente alle  Sezioni  enti  locali  il  rendiconto          completo di allegati, le informazioni relative al  rispetto          del patto di stabilita' interno, nonche' i certificati  del          conto  preventivo  e   consuntivo.   Tempi,   modalita'   e          protocollo di comunicazione per la trasmissione  telematica          dei  dati  sono  stabiliti  con  decreto  di   natura   non          regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentite   la          Conferenza Stato, citta' e autonomie locali e la Corte  dei          conti.                 6-bis. Nel sito  internet  dell'ente,  nella  sezione          dedicata ai bilanci, e' pubblicata  la  versione  integrale          del rendiconto  della  gestione,  comprensivo  anche  della          gestione    in    capitoli,    dell'eventuale    rendiconto          consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed  una          versione  semplificata  per  il  cittadino  di  entrambi  i          documenti.                 6-ter. I modelli relativi  alla  resa  del  conto  da          parte degli  agenti  contabili  sono  quelli  previsti  dal          decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n.          194. Tali modelli sono aggiornati con le procedure previste          per l'aggiornamento degli allegati al  decreto  legislativo          23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.                 6-quater.   Contestualmente   all'approvazione    del          rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le          previsioni  di  cassa  e  quelle   riguardanti   il   fondo          pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo          restando quanto previsto dall'art. 188, comma 1, in caso di          disavanzo di amministrazione.».               -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  78   del          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione          della finanza pubblica e la perequazione tributaria):                 «Art. 78 (Disposizioni urgenti per Roma capitale).  -          1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli  obiettivi          strutturali di risanamento della  finanza  pubblica  e  nel          rispetto  dei  principi  indicati   dall'art.   119   della          Costituzione, nelle more dell'approvazione della  legge  di          disciplina  dell'ordinamento,  anche  contabile,  di   Roma          Capitale  ai  sensi  dell'art.  114,  terzo  comma,   della          Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio  dei          ministri, il Sindaco del comune  di  Roma,  senza  nuovi  o          maggiori oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  e'          nominato  Commissario  straordinario  del  Governo  per  la          ricognizione  della  situazione  economico-finanziaria  del          comune e delle societa' da esso partecipate, con esclusione          di quelle quotate  nei  mercati  regolamentati,  e  per  la          predisposizione  ed  attuazione  di  un  piano  di  rientro          dall'indebitamento pregresso.                 2. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei          ministri:                   a) sono individuati gli istituti  e  gli  strumenti          disciplinati dal Titolo VIII del  testo  unico  di  cui  al          decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  di  cui  puo'          avvalersi il Commissario straordinario,  parificato  a  tal          fine  all'organo  straordinario  di   liquidazione,   fermo          restando quanto previsto al comma 6;                   b).                 3. La gestione commissariale del comune  assume,  con          bilancio  separato  rispetto  a   quello   della   gestione          ordinaria, tutte  le  entrate  di  competenza  e  tutte  le          obbligazioni assunte alla  data  del  28  aprile  2008.  Le          disposizioni  dei  commi  precedenti  non  incidono   sulle          competenze ordinarie degli  organi  comunali  relativamente          alla gestione del  periodo  successivo  alla  data  del  28          aprile 2008. Alla  gestione  ordinaria  si  applica  quanto          previsto dall'art.  77-bis,  comma  17.  Il  concorso  agli          obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il  comune          di Roma ai sensi del citato art. 77-bis  e'  a  carico  del          piano di rientro.                 4.  Il  piano   di   rientro,   con   la   situazione          economico-finanziaria del comune e delle societa'  da  esso          partecipate  di  cui  al  comma  1,  gestito  con  separato          bilancio, entro il 30 settembre 2008,  ovvero  entro  altro          termine indicato nei decreti del Presidente  del  Consiglio          dei ministri di cui ai commi  1  e  2,  e'  presentato  dal          Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i          successivi trenta giorni, con decreto  del  Presidente  del          Consiglio   dei   ministri,   individuando   le   coperture          finanziarie  necessarie  per  la  relativa  attuazione  nei          limiti delle risorse allo scopo  destinate  a  legislazione          vigente.  E'  autorizzata  l'apertura   di   una   apposita          contabilita'   speciale.   Al   fine   di   consentire   il          perseguimento delle finalita' indicate al comma 1, il piano          assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte  le          somme derivanti  da  obbligazioni  contratte,  a  qualsiasi          titolo,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente          decreto, anche non scadute,  e  contiene  misure  idonee  a          garantire   il   sollecito    rientro    dall'indebitamento          pregresso. Fermo restando quanto  previsto  dagli  articoli          194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,          per procedere alla liquidazione degli importi inseriti  nel          piano di rientro e riferiti ad  obbligazioni  assunte  alla          data del 28 aprile 2008, e' sufficiente una  determinazione          dirigenziale,  assunta  con  l'attestazione   dell'avvenuta          assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale          ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo  18          agosto 2000, n. 267. Il  Commissario  straordinario  potra'          recedere, entro lo  stesso  termine  di  presentazione  del          piano,   dalle   obbligazioni    contratte    dal    Comune          anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente          decreto.                 5. Per l'intera durata del  regime  commissariale  di          cui  al  presente  articolo  non   puo'   procedersi   alla          deliberazione di dissesto di cui all'art. 246, comma 1, del          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.                 6.  I  decreti  del  Presidente  del  Consiglio   dei          ministri di cui ai commi 1  e  2  prevedono  in  ogni  caso          l'applicazione,  per  tutte   le   obbligazioni   contratte          anteriormente alla data di emanazione del medesimo  decreto          del Presidente del Consiglio dei ministri, dei commi 2, 3 e          4 dell'art. 248 e del comma 12 dell'art.  255  del  decreto          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte  le  entrate  del          comune di competenza dell'anno 2008 e dei  successivi  anni          sono attribuite alla gestione corrente  di  Roma  Capitale,          ivi comprese quelle riferibili ad atti e fatti  antecedenti          all'anno 2008,  purche'  accertate  successivamente  al  31          dicembre 2007.                 7. Ai fini dei commi precedenti,  per  il  comune  di          Roma sono prorogati di sei  mesi  i  termini  previsti  per          l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio  2007,          per l'adozione della delibera di cui all'art. 193, comma 2,          del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  e  per          l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008.                 8. Nelle more dell'approvazione del piano di  rientro          di cui al presente articolo, la Cassa Depositi  e  Prestiti          S.p.a. concede al comune di Roma una anticipazione  di  500          milioni di euro a valere  sui  primi  futuri  trasferimenti          statali ad esclusione di quelli compensativi per i  mancati          introiti di natura tributaria.».               - Si riporta il testo vigente del comma 714 dell'art. 1          della citata legge n. 208 del 2015:                 «714.  Fermi  restando  i  tempi  di  pagamento   dei          creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di          riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno  conseguito          l'approvazione ai sensi dell'art. 243-bis del  testo  unico          di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima          dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio  2014,  se          alla  data  della  presentazione  o  dell'approvazione  del          medesimo piano di riequilibrio finanziario pluriennale  non          avevano ancora provveduto ad effettuare  il  riaccertamento          straordinario  dei  residui  attivi  e   passivi   di   cui          all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23  giugno          2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il  predetto          piano, entro il 31 maggio 2017,  scorporando  la  quota  di          disavanzo  risultante  dalla  revisione  straordinaria  dei          residui di cui  all'art.  243-bis,  comma  8,  lettera  e),          limitatamente ai residui antecedenti al 1º gennaio 2015,  e          ripianando tale quota secondo  le  modalita'  previste  dal          decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  2          aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89  del          17 aprile 2015.  La  restituzione  delle  anticipazioni  di          liquidita' erogate agli enti di cui al periodo  precedente,          ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del  citato          testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del  2000,          e'  effettuata  in  un  periodo  massimo  di  trenta   anni          decorrente dall'anno successivo a quello in  cui  e'  stata          erogata  l'anticipazione.  A  decorrere   dalla   data   di          rimodulazione o riformulazione del piano, gli enti  di  cui          ai periodi precedenti presentano alla  Commissione  di  cui          all'art. 155 del medesimo testo unico  di  cui  al  decreto          legislativo n.  267  del  2000  apposita  attestazione  del          rispetto dei tempi  di  pagamento  di  cui  alla  direttiva          2011/7/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  16          febbraio 2011.».               - Si riporta il testo vigente dell'art. 155 del  citato          decreto legislativo n. 267 del 2000:                 «Art. 155 (Commissione per la finanza e gli  organici          degli enti locali). - 1. La Commissione per  la  finanza  e          gli organici degli enti locali operante presso il Ministero          dell'interno, gia' denominata Commissione di ricerca per la          finanza locale, svolge i seguenti compiti:                   a)    controllo     centrale,     da     esercitare          prioritariamente   in   relazione   alla   verifica   della          compatibilita' finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui          provvedimenti  di  assunzione  di  personale   degli   enti          dissestati e  degli  enti  strutturalmente  deficitari,  ai          sensi dell'art. 243;                   b) parere da rendere al Ministro  dell'interno  sul          provvedimento  di  approvazione  o  diniego  del  piano  di          estinzione delle passivita', ai sensi dell'art. 256,  comma          7;                   c) proposta  al  Ministro  dell'interno  di  misure          straordinarie per il pagamento della massa passiva in  caso          di  insufficienza  delle  risorse  disponibili,  ai   sensi          dell'art. 256, comma 12;                   d) parere da rendere in merito  all'assunzione  del          mutuo con la Cassa depositi e prestiti da  parte  dell'ente          locale, ai sensi dell'art. 255, comma 5;                   e) parere da rendere al Ministro  dell'interno  sul          provvedimento di approvazione  o  diniego  dell'ipotesi  di          bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'art. 261;                   f) proposta al Ministro  dell'interno  di  adozione          delle  misure  necessarie  per  il  risanamento   dell'ente          locale,  a  seguito  del  ricostituirsi  di  disavanzo   di          amministrazione o insorgenza di debiti fuori  bilancio  non          ripianabili con i normali mezzi o  mancato  rispetto  delle          prescrizioni poste a carico dell'ente, ai  sensi  dell'art.          268;                   g) parere da rendere al Ministro  dell'interno  sul          provvedimento di sostituzione di tutto o parte  dell'organo          straordinario di  liquidazione,  ai  sensi  dell'art.  254,          comma 8;                   h)    approvazione,     previo     esame,     della          rideterminazione della  pianta  organica  dell'ente  locale          dissestato, ai sensi dell'art. 259, comma 7.                 2. La composizione e le  modalita'  di  funzionamento          della Commissione  sono  disciplinate  con  regolamento  da          adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1,  della  legge  23          agosto 1988, n. 400.».   |  
|   |                               Art. 38 bis   Applicazione delle norme in materia di  anticipazioni  di  liquidita'  agli enti territoriali per il pagamento dei debiti delle  pubbliche  amministrazioni 
   1. All'articolo 1, comma 859, lettera a), della legge  30  dicembre 2018, n. 145,  dopo  le  parole:  «a  quello  del  secondo  esercizio precedente» sono aggiunte le seguenti: «. In ogni  caso  le  medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto,  di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo  n.  33  del  2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non e' superiore  al  5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio».   2. All'articolo 1, comma 863, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Il  Fondo  di  garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato  di  amministrazione  e' liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo dei commi 859 e 863  dell'art.  1          della citata legge n. 145 del 2018  come  modificato  dalla          presente legge:                 «859. A partire dall'anno  2020,  le  amministrazioni          pubbliche, diverse  dalle  amministrazioni  dello  Stato  e          dagli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,  di   cui          all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,          applicano:                   a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o          864, se il debito commerciale residuo, di cui  all'art.  33          del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla          fine dell'esercizio precedente non si  sia  ridotto  almeno          del 10 per cento rispetto a quello  del  secondo  esercizio          precedente.  In  ogni  caso  le  medesime  misure  non   si          applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di  cui          al citato art. 33 del decreto legislativo n. ?33 del  2013,          rilevato  alla  fine  dell'esercizio  precedente,  non   e'          superiore al 5 per cento del totale delle fatture  ricevute          nel medesimo esercizio;                   b)  le  misure  di  cui  ai  commi  862  o  864  se          rispettano  la  condizione  di  cui  alla  lettera  a),  ma          presentano un indicatore di ritardo annuale dei  pagamenti,          calcolato  sulle  fatture  ricevute  e  scadute   nell'anno          precedente, non rispettoso dei termini di  pagamento  delle          transazioni  commerciali,  come  fissati  dall'art.  4  del          decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.»                 «863. Nel corso  dell'esercizio  l'accantonamento  al          Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 e'          adeguato  alle  variazioni  di   bilancio   relative   agli          stanziamenti della spesa per acquisto di beni e  servizi  e          non riguarda  gli  stanziamenti  di  spesa  che  utilizzano          risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo  di          garanzia debiti commerciali accantonato  nel  risultato  di          amministrazione e'  liberato  nell'esercizio  successivo  a          quello in cui sono rispettate le  condizioni  di  cui  alle          lettere a) e b) del comma 859.».   |  
|   |                               Art. 38 ter            Procedura di riconoscimento della legittimita'                dei debiti fuori bilancio delle regioni 
   1. All'articolo 73, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «il Consiglio  regionale  provvede entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il  Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo del  comma  4  dell'art.  73  del          decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in          materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e  degli          schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali  e  dei          loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge  5          maggio 2009, n. 42), come modificato dalla presente legge:                 «Art. 73 (Riconoscimento di  legittimita'  di  debiti          fuori bilancio delle Regioni). - (Omissis).                 4. Al riconoscimento della  legittimita'  dei  debiti          fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il  Consiglio          regionale o la Giunta  regionale  provvedono  entra  trenta          giorni dalla ricezione  della  relativa  proposta.  Decorso          inutilmente tale termine, la legittimita' di  detto  debito          si intende riconosciuta.».   |  
|   |                             Art. 38 quater                       Recepimento dell'accordo                 tra il Governo e la Regione siciliana 
   1. I liberi consorzi  comunali  e  le  citta'  metropolitane  della Regione siciliana, in deroga alle vigenti  disposizioni  generali  in materia di contabilita'  pubblica,  sono  autorizzati  ad  applicare, nell'anno  2019,  in  caso  di  esercizio  provvisorio   o   gestione provvisoria,   l'articolo   163   del   testo   unico   delle   leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18 agosto  2000,  n.  267,  con  riferimento  all'ultimo   bilancio   di previsione approvato e, al fine di utilizzare  le  risorse  pubbliche trasferite per la realizzazione di  interventi  infrastrutturali,  ad effettuare, con delibera consiliare,  le  necessarie  variazioni,  in entrata e in uscita, per lo stesso  importo,  che  sono  recepite  al momento  dell'elaborazione  e  dell'approvazione  del   bilancio   di previsione.   2. In relazione alle disposizioni del comma 1,  i  liberi  consorzi comunali e le citta' metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle  vigenti  disposizioni  generali  in  materia  di   contabilita' pubblica, sono autorizzati a:   a) approvare il rendiconto della gestione  degli  esercizi  2018  e precedenti anche se il relativo bilancio di previsione non  e'  stato deliberato. In tal caso,  nel  rendiconto  della  gestione,  le  voci riguardanti le «Previsioni definitive di competenza» e le «Previsioni definitive  di  cassa»  sono  valorizzate   indicando   gli   importi effettivamente   gestiti   nel   corso   dell'esercizio,   ai   sensi dell'articolo 163, comma  1,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;   b)  predisporre  un  bilancio  di  previsione  solo   annuale   per l'esercizio 2019;   c) utilizzare nel 2019, ai sensi dell'articolo 187 del testo  unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche  in  sede di   approvazione   del   bilancio   di   previsione,   l'avanzo   di amministrazione  libero,  destinato  e  vincolato  per  garantire  il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162  del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.   3. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono apportate le seguenti modificazioni:   a) dopo il comma 881 sono inseriti i seguenti:   «881-bis. Per un importo complessivo di 140  milioni  di  euro,  il concorso alla finanza pubblica a carico della Regione  siciliana  per l'anno 2019 di cui al comma 881, sulla  base  dell'accordo  raggiunto tra il Governo e la  Regione  stessa  in  data  15  maggio  2019,  e' assicurato utilizzando le risorse del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la coesione   -   Programmazione   2014-2020   gia'    destinate    alla programmazione della Regione siciliana,  che  e'  corrispondentemente ridotto. La medesima Regione propone al CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilita' residue.   881-ter. Alla Regione siciliana e'  attribuito  un  importo  di  10 milioni di euro per l'anno 2019 a titolo di riduzione del  contributo alla finanza pubblica di cui al comma  881.  Agli  oneri  di  cui  al presente comma si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;   b) al comma 885 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "Il contributo a favore dei liberi consorzi e delle citta'  metropolitane di cui al periodo precedente e' incrementato,  per  l'anno  2019,  di ulteriori 100 milioni di euro."  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo vigente dell'art. 163 del  citato          decreto legislativo n. 267 del 2000:                 «Art.   163   (Esercizio   provvisorio   e   gestione          provvisoria). - 1. Se il  bilancio  di  previsione  non  e'          approvato dal Consiglio  entro  il  31  dicembre  dell'anno          precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel          rispetto  dei   principi   applicati   della   contabilita'          finanziaria  riguardanti  l'esercizio  provvisorio   o   la          gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio  provvisorio          o della  gestione  provvisoria,  gli  enti  gestiscono  gli          stanziamenti di competenza  previsti  nell'ultimo  bilancio          approvato per l'esercizio cui si riferisce  la  gestione  o          l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro  i          limiti determinati dalla somma dei residui al  31  dicembre          dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza  al          netto del fondo pluriennale vincolato.                 2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio  non  sia          approvato entro il 31 dicembre e non sia stato  autorizzato          l'esercizio  provvisorio,  o  il  bilancio  non  sia  stato          approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, e'          consentita  esclusivamente  una  gestione  provvisoria  nei          limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo          bilancio approvato per  l'esercizio  cui  si  riferisce  la          gestione provvisoria. Nel corso della gestione  provvisoria          l'ente  puo'  assumere  solo  obbligazioni   derivanti   da          provvedimenti     giurisdizionali     esecutivi,     quelle          tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie  ad          evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi          all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente  puo'          disporre   pagamenti   solo   per   l'assolvimento    delle          obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti  da          provvedimenti  giurisdizionali  esecutivi  e  di   obblighi          speciali tassativamente regolati dalla legge, per le  spese          di personale, di residui passivi,  di  rate  di  mutuo,  di          canoni, imposte e tasse, ed, in particolare,  per  le  sole          operazioni necessarie ad evitare che siano  arrecati  danni          patrimoniali certi e gravi all'ente.                 3. L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o          con decreto del Ministro  dell'interno  che,  ai  sensi  di          quanto previsto dall'art. 151, primo comma,  differisce  il          termine di  approvazione  del  bilancio,  d'intesa  con  il          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la          Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di          motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non          e' consentito  il  ricorso  all'indebitamento  e  gli  enti          possono impegnare solo spese correnti, le  eventuali  spese          correlate riguardanti le partite di giro,  lavori  pubblici          di somma urgenza o altri interventi di somma  urgenza.  Nel          corso dell'esercizio provvisorio e' consentito  il  ricorso          all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.                 4.  All'avvio  dell'esercizio  provvisorio  o   della          gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco          dei residui presunti alla data del 1°(gradi) gennaio e  gli          stanziamenti di competenza  riguardanti  l'anno  a  cui  si          riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria          previsti  nell'ultimo  bilancio  di  previsione  approvato,          aggiornati   alle   variazioni   deliberate    nel    corso          dell'esercizio  precedente,  indicanti   -   per   ciascuna          missione, programma e titolo - gli impegni gia'  assunti  e          l'importo del fondo pluriennale vincolato.                 5. Nel corso  dell'esercizio  provvisorio,  gli  enti          possono impegnare mensilmente, unitamente  alla  quota  dei          dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per  ciascun          programma, le spese di cui al  comma  3,  per  importi  non          superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti  del  secondo          esercizio del  bilancio  di  previsione  deliberato  l'anno          precedente,  ridotti  delle  somme  gia'  impegnate   negli          esercizi precedenti e  dell'importo  accantonato  al  fondo          pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:                   a) tassativamente regolate dalla legge;                   b) non  suscettibili  di  pagamento  frazionato  in          dodicesimi;                   c)  a   carattere   continuativo   necessarie   per          garantire  il  mantenimento  del  livello   qualitativo   e          quantitativo dei servizi  esistenti,  impegnate  a  seguito          della scadenza dei relativi contratti.                 6. I pagamenti riguardanti spese escluse  dal  limite          dei dodicesimi di cui  al  comma  5  sono  individuati  nel          mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185,  comma          2, lettera i-bis).                 7.  Nel  corso   dell'esercizio   provvisorio,   sono          consentite le variazioni  di  bilancio  previste  dall'art.          187, comma 3-quinquies, quelle  riguardanti  le  variazioni          del fondo pluriennale  vincolato,  quelle  necessarie  alla          reimputazione agli  esercizi  in  cui  sono  esigibili,  di          obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte,  e          delle spese correlate, nei casi in cui anche  la  spesa  e'          oggetto di reimputazione  l'eventuale  aggiornamento  delle          spese gia' impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini          della gestione dei dodicesimi.».               - Si riporta il testo vigente degli articoli 162 e  187          del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:                 «Art. 162 (Principi del  bilancio).  -  1.  Gli  enti          locali deliberano annualmente  il  bilancio  di  previsione          finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le          previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del          periodo considerato e le  previsioni  di  competenza  degli          esercizi  successivi,  osservando  i   principi   contabili          generali e applicati allegati  al  decreto  legislativo  23          giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.                 2. Il totale delle entrate  finanzia  indistintamente          il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.                 3.  L'unita'  temporale  della  gestione  e'   l'anno          finanziario, che inizia il  1°  gennaio  e  termina  il  31          dicembre dello stesso anno; dopo tale termine  non  possono          piu' effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa          in conto dell'esercizio scaduto.                 4. Tutte le entrate  sono  iscritte  in  bilancio  al          lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali          e di altre eventuali  spese  ad  esse  connesse.  Parimenti          tutte le spese sono  iscritte  in  bilancio  integralmente,          senza  alcuna  riduzione  delle  correlative  entrate.   La          gestione finanziaria e' unica come il relativo bilancio  di          previsione: sono vietate le gestioni di entrate e di  spese          che non siano iscritte in bilancio.                 5. Il bilancio di previsione e' redatto nel  rispetto          dei principi di veridicita' ed attendibilita', sostenuti da          analisi riferite  ad  un  adeguato  arco  di  tempo  o,  in          mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.                 6.  Il  bilancio  di  previsione  e'  deliberato   in          pareggio  finanziario  complessivo   per   la   competenza,          comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione  e          del recupero del disavanzo di amministrazione e  garantendo          un  fondo  di  cassa  finale  non  negativo.  Inoltre,   le          previsioni  di  competenza  relative  alle  spese  correnti          sommate  alle  previsioni   di   competenza   relative   ai          trasferimenti  in  c/capitale,  al  saldo  negativo   delle          partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate  di          ammortamento  dei  mutui  e  degli  altri   prestiti,   con          l'esclusione dei rimborsi anticipati,  non  possono  essere          complessivamente superiori alle  previsioni  di  competenza          dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati          al rimborso dei  prestiti  e  all'utilizzo  dell'avanzo  di          competenza di parte corrente  e  non  possono  avere  altra          forma di finanziamento, salvo le  eccezioni  tassativamente          indicate  nel   principio   applicato   alla   contabilita'          finanziaria   necessarie   a    garantire    elementi    di          flessibilita' degli  equilibri  di  bilancio  ai  fini  del          rispetto del principio dell'integrita'.                 7. Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi          di partecipazione, di cui all'art.  8,  la  conoscenza  dei          contenuti  significativi  e  caratteristici  del   bilancio          annuale e dei suoi allegati con le modalita' previste dallo          statuto e dai regolamenti.»                 «Art.   187   (Composizione    del    risultato    di          amministrazione). - 1. Il risultato di  amministrazione  e'          distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi  destinati          agli investimenti e fondi accantonati.  I  fondi  destinati          agli  investimenti  sono  costituiti   dalle   entrate   in          c/capitale senza  vincoli  di  specifica  destinazione  non          spese, e sono utilizzabili con provvedimento di  variazione          di  bilancio   solo   a   seguito   dell'approvazione   del          rendiconto. L'indicazione della destinazione nel  risultato          di amministrazione per le entrate  in  conto  capitale  che          hanno dato luogo ad  accantonamento  al  fondo  crediti  di          dubbia e  difficile  esazione  e'  sospeso,  per  l'importo          dell'accantonamento, sino all'effettiva  riscossione  delle          stesse.  I  trasferimenti  in  conto  capitale   non   sono          destinati al finanziamento degli investimenti e non possono          essere finanziati dal  debito  e  dalle  entrate  in  conto          capitale destinate al finanziamento degli investimenti.                 I fondi accantonati  comprendono  gli  accantonamenti          per passivita' potenziali e  il  fondo  crediti  di  dubbia          esigibilita'.   Nel   caso   in   cui   il   risultato   di          amministrazione non sia sufficiente a comprendere le  quote          vincolate, destinate e accantonate, l'ente e' in  disavanzo          di amministrazione. Tale disavanzo e' iscritto come posta a          se stante nel primo esercizio del  bilancio  di  previsione          secondo le modalita' previste dall'art. 188.                 2. La quota  libera  dell'avanzo  di  amministrazione          dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186          e quantificato ai sensi del comma 1, puo' essere utilizzato          con  provvedimento  di  variazione  di  bilancio,  per   le          finalita' di seguito indicate in ordine di priorita':                   a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;                   b)   per   i   provvedimenti   necessari   per   la          salvaguardia degli equilibri di bilancio  di  cui  all'art.          193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;                   c) per il finanziamento di spese di investimento;                   d) per il  finanziamento  delle  spese  correnti  a          carattere non permanente;                   e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.  Nelle          operazioni di estinzione anticipata  di  prestiti,  qualora          l'ente non disponga di  una  quota  sufficiente  di  avanzo          libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari          al 100 per cento del fondo crediti di dubbia  esigibilita',          puo' ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo  destinato          a investimenti solo a condizione che garantisca,  comunque,          un pari livello di investimenti aggiuntivi.                 Resta salva  la  facolta'  di  impiegare  l'eventuale          quota del risultato  di  amministrazione  "svincolata",  in          occasione  dell'approvazione  del  rendiconto,  sulla  base          della determinazione dell'ammontare definitivo della  quota          del risultato di amministrazione accantonata per  il  fondo          crediti  di  dubbia   esigibilita',   per   finanziare   lo          stanziamento  riguardante  il  fondo  crediti   di   dubbia          esigibilita'  nel  bilancio  di  previsione  dell'esercizio          successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.                 3.  Le  quote  del   risultato   presunto   derivanti          dall'esercizio  precedente,  costituite  da  accantonamenti          risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti  da          fondi vincolati possono essere utilizzate per le  finalita'          cui  sono  destinate  prima  dell'approvazione  del   conto          consuntivo    dell'esercizio     precedente,     attraverso          l'iscrizione di tali  risorse,  come  posta  a  se'  stante          dell'entrata,  nel  primo   esercizio   del   bilancio   di          previsione o con provvedimento di variazione  al  bilancio.          L'utilizzo  della  quota  vincolata   o   accantonata   del          risultato di amministrazione e' consentito, sulla  base  di          una relazione documentata del dirigente  competente,  anche          in  caso  di  esercizio  provvisorio,  esclusivamente   per          garantire la prosecuzione o l'avvio di attivita' soggette a          termini   o   scadenza,   la   cui    mancata    attuazione          determinerebbe  danno  per  l'ente,  secondo  le  modalita'          individuate al comma 3-quinquies.                 3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato  non          puo' essere utilizzato nel caso in cui l'ente si  trovi  in          una delle situazioni previste dagli  articoli  195  e  222,          fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di  riequilibrio          di cui all'art. 193.                 3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di          amministrazione le entrate accertate  e  le  corrispondenti          economie di bilancio:                   a) nei casi in cui la legge o i principi  contabili          generali e applicati individuano un  vincolo  di  specifica          destinazione dell'entrata alla spesa;                   b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per          il finanziamento di investimenti determinati;                   c) derivanti  da  trasferimenti  erogati  a  favore          dell'ente per una specifica destinazione determinata;                   d) derivanti da  entrate  accertate  straordinarie,          non aventi  natura  ricorrente,  cui  l'amministrazione  ha          formalmente  attribuito  una  specifica  destinazione.   E'          possibile  attribuire  un  vincolo  di  destinazione   alle          entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo  se          l'ente non  ha  rinviato  la  copertura  del  disavanzo  di          amministrazione negli esercizi successivi e  ha  provveduto          nel  corso  dell'esercizio  alla  copertura  di  tutti  gli          eventuali debiti fuori bilancio,  compresi  quelli  di  cui          all'art. 193.                 L'indicazione   del   vincolo   nel   risultato    di          amministrazione per le entrate  vincolate  che  hanno  dato          luogo ad  accantonamento  al  fondo  crediti  di  dubbia  e          difficile    esazione    e'    sospeso,    per    l'importo          dell'accantonamento, sino all'effettiva  riscossione  delle          stesse.                 3-quater. Se il bilancio di previsione impiega  quote          vincolate del  risultato  di  amministrazione  presunto  ai          sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la  Giunta  verifica          l'importo  delle   quote   vincolate   del   risultato   di          amministrazione presunto sulla  base  di  un  preconsuntivo          relativo alle entrate e alle  spese  vincolate  ed  approva          l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione  di          cui  all'art.  11,  comma  3,  lettera  a),   del   decreto          legislativo  23  giugno  2011,   n.   118,   e   successive          modificazioni. Se  la  quota  vincolata  del  risultato  di          amministrazione presunto e' inferiore rispetto  all'importo          applicato  al  bilancio  di  previsione,  l'ente   provvede          immediatamente alle necessarie variazioni di  bilancio  che          adeguano  l'impiego  del   risultato   di   amministrazione          vincolato.                 3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa          dell'approvazione del  consuntivo,  applicano  al  bilancio          quote   vincolate   o   accantonate   del   risultato    di          amministrazione, sono effettuate solo  dopo  l'approvazione          del prospetto aggiornato del risultato  di  amministrazione          presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le          variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie          di   spesa   derivanti   da   stanziamenti   di    bilancio          dell'esercizio   precedente   corrispondenti   a    entrate          vincolate,  possono  essere  disposte  dai   dirigenti   se          previsto dal regolamento di contabilita' o, in  assenza  di          norme, dal responsabile finanziario. In caso  di  esercizio          provvisorio  tali  variazioni  sono  di  competenza   della          Giunta.                 3-sexies. Le quote del risultato  presunto  derivante          dall'esercizio precedente costituite  dagli  accantonamenti          effettuati  nel  corso  dell'esercizio  precedente  possono          essere  utilizzate  prima   dell'approvazione   del   conto          consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalita'  cui          sono  destinate,  con  provvedimento   di   variazione   al          bilancio, se  la  verifica  di  cui  al  comma  3-quater  e          l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione  di          cui  all'art.  11,  comma  3,  lettera  a),   del   decreto          legislativo  23  giugno  2011,   n.   118,   e   successive          modificazioni, sono effettuate con riferimento a  tutte  le          entrate e le spese dell'esercizio  precedente  e  non  solo          alle entrate e alle spese vincolate.».               - Si riporta il testo del comma 885 dell'art.  1  della          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla          presente legge:                 «885. Sono abrogati i commi 510, 511 e 512  dell'art.          1 della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  e  il  comma  829          dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il  primo          periodo del comma 830 dell'art. 1 della legge  27  dicembre          2017, n. 205, trova applicazione solo per  il  2018.  Resta          fermo  l'obbligo  a  carico  della  Regione  siciliana   di          destinare ai liberi  consorzi  del  proprio  territorio  70          milioni di euro annui  aggiuntivi  rispetto  al  consuntivo          2016, di cui al punto 4 dell'Accordo tra il  Governo  e  la          Regione siciliana sottoscritto in data 12 luglio  2017.  Il          contributo a favore dei  liberi  consorzi  e  delle  citta'          metropolitane di cui al periodo precedente e' incrementato,          per l'anno 2019, di ulteriori 100 milioni di euro.».   |  
|   |                                 Art. 39            Modifica al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 
   1. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26, le parole da: «il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:  «attesa  la situazione di necessita' e  di  urgenza,  limitatamente  al  triennio 2019-2021, l'Anpal, previa  convenzione  approvata  con  decreto  del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  puo'  avvalersi  di societa' in house al Ministero  medesimo  gia'  esistenti,  le  quali possono servirsi degli strumenti di acquisto e negoziazione  messi  a disposizione da Consip S.p.A.».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo  del  comma  8  dell'art.  6  del          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge   28   marzo   2019,   n.   26          (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza          e di pensioni), come modificato dalla presente legge:                 «Art. 6 (Piattaforme digitali per l'attivazione e  la          gestione dei Patti e disposizioni sui centri di  assistenza          fiscale). - (Omissis).                 8.  Al  fine  di  attuare  il  Rdc  anche  attraverso          appropriati  strumenti  e  piattaforme   informatiche   che          aumentino l'efficienza del programma  e  l'allocazione  del          lavoro, attesa la situazione di necessita'  e  di  urgenza,          limitatamente  al  triennio  2019-2021,   l'Anpal,   previa          convenzione approvata con decreto del Ministero del  lavoro          e delle politiche sociali, puo' avvalersi  di  societa'  in          house  al  Ministero  medesimo  gia'  esistenti,  le  quali          possono servirsi degli strumenti di acquisto e negoziazione          messi a disposizione da Consip S.p.a.                 (Omissis).».   |  
|   |                               Art. 39 bis                           Bonus eccellenze 
   1. All'articolo 1, comma 717, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «programma operativo nazionale», ovunque  ricorrono,  sono sostituite dalle seguenti: «programma operativo complementare».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo del comma 717 dell'art.  1  della          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla          presente legge:                 «717. Gli oneri relativi agli interventi  di  cui  ai          commi da 706 a 716 sono posti a carico, nel  limite  di  50          milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per          l'anno  2020,  delle  risorse   del   programma   operativo          complementare   "   Sistemi   di   politiche   attive   per          l'occupazione  ".  L'Agenzia  nazionale  per  le  politiche          attive   del   lavoro   (ANPAL)    provvede    a    rendere          tempestivamente  disponibili  le  predette   risorse,   nel          rispetto delle procedure europee di gestione dei fondi  del          programma operativo complementare di cui al primo  periodo,          al fine di determinare la data  di  effettivo  avvio  degli          interventi di cui ai commi da 706 a 716. Nell'ambito  delle          proprie  competenze  le  regioni   possono   integrare   il          finanziamento degli interventi di cui ai commi da 706 a 716          nel limite delle disponibilita'  dei  propri  bilanci  allo          scopo finalizzate.».   |  
|   |                               Art. 39 ter                      Incentivo per le assunzioni                     nelle regioni del Mezzogiorno 
   1. Agli oneri derivanti dalle assunzioni effettuate dal 1°  gennaio 2019 al 30 aprile 2019, ai sensi dell'articolo 1,  comma  247,  della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  si  provvede,  nel  limite  di  200 milioni di euro,  a  carico  del  programma  operativo  complementare «Sistemi di politiche attive per l'occupazione» 2014-2020,  approvato con deliberazione del CIPE n.22/2018 del 28 febbraio 2018.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo del comma 247 dell'art.  1  della          citata legge n. 145 del 2018:                 «247. I programmi operativi nazionali e regionali e i          programmi operativi complementari  possono  prevedere,  nel          limite complessivo di 500  milioni  di  euro  per  ciascuno          degli  anni  2019  e  2020,  nell'ambito  degli   obiettivi          specifici previsti  dalla  relativa  programmazione  e  nel          rispetto della normativa europea in  materia  di  aiuti  di          Stato, misure per favorire nelle regioni  Abruzzo,  Molise,          Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e  Sardegna          l'assunzione  con  contratto  a  tempo   indeterminato   di          soggetti che non  abbiano  compiuto  trentacinque  anni  di          eta', ovvero di soggetti di  almeno  trentacinque  anni  di          eta' privi di un impiego regolarmente retribuito da  almeno          sei mesi. Per i soggetti di cui al primo periodo, l'esonero          contributivo  di  cui  all'art.   1-bis,   comma   1,   del          decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  87,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e' elevato          fino al 100 per cento, nel limite  massimo  di  importo  su          base annua pari a quanto stabilito dall'art. 1, comma  118,          della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed e' cumulabile  con          altri esoneri o riduzioni delle aliquote  di  finanziamento          previsti dalla normativa vigente, limitatamente al  periodo          di applicazione degli stessi. In  attuazione  del  presente          comma sono adottate, con le rispettive  procedure  previste          dalla  normativa   vigente,   le   occorrenti   azioni   di          rimodulazione dei programmi interessati.».               - La deliberazione del Cipe n. 22/2018 del 28  febbraio          2018 recante «Programma operativo complementare "Sistemi di          politiche  attive  per  l'occupazione"  2014  -  2020«   e'          pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2018, numero          148.   |  
|   |                                 Art. 40              Misure di sostegno al reddito per chiusura                  della strada SS 3-bis Tiberina E45 
   1. E' concessa,  ai  sensi  del  comma  3,  un'indennita'  pari  al trattamento  massimo  di  integrazione  salariale,  con  la  relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 16  gennaio  2019,  per  un massimo di sei mesi, in favore dei lavoratori  del  settore  privato, compreso quello  agricolo,  impossibilitati  a  prestare  l'attivita' lavorativa, in tutto o in  parte,  a  seguito  della  chiusura  della strada  SS  3bis  Tiberina  E45  Orte  Ravenna  dal  Km.  168+200  al Km162+698,  per  il  sequestro  del  viadotto  Puleto  con   relativa interdizione totale della circolazione, dipendenti da aziende,  o  da soggetti diversi dalle imprese, coinvolti  dalla  predetta  chiusura, che hanno subito un impatto economico negativo  e  per  i  quali  non trovano  applicazione  le  vigenti   disposizioni   in   materia   di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che  hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente.   2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione  coordinata e continuativa, di  agenzia  e  di  rappresentanza  commerciale,  dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita' di  impresa e  professionali,  iscritti  a  qualsiasi   forma   obbligatoria   di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita'  a causa dell'evento di cui al comma 1, e' riconosciuta,  ai  sensi  del comma 3, un'indennita' una tantum pari a 15.000  euro,  nel  rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia  di  aiuti di Stato.   3. Le indennita' di cui ai commi 1 e 2 sono  concesse  con  decreto delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria, nel limite  di  spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno  2019.  La  ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del  presente comma tra le regioni interessate e le modalita' ai fini del  rispetto del limite di  spesa  medesimo  sono  disciplinate  con  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto.  Le  regioni, insieme al decreto di concessione, inviano la lista  dei  beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che  provvede all'erogazione delle indennita'.  Le  domande  sono  presentate  alla regione,  che  le   istruisce   secondo   l'ordine   cronologico   di presentazione delle  stesse.  L'INPS  provvede  al  monitoraggio  del rispetto del limite di spesa, con le  risorse  umane,  strumentali  e finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i  risultati dell'attivita' di  monitoraggio  al  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle  finanzee  alle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria.   4. Per l'indennita' pari al  trattamento  massimo  di  integrazione salariale di cui al comma 1, e' prevista la  modalita'  di  pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Il datore di lavoro  e' obbligato ad inviare all'Istituto  tutti  i  dati  necessari  per  il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalita' stabilite dall'Istituto, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione  o  dalla  data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da  parte  dell'INPS se successivo. Trascorso inutilmente tale periodo, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa  connessi,  rimangono  a  carico  del datore di lavoro inadempiente.   5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni  di euro per l'anno 2019, si provvede a valere  sulle  disponibilita'  in conto  residui  iscritte  sul  Fondo  sociale   per   occupazione   e formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a)   del decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Alla  compensazione degli effetti finanziari in termini  di  fabbisogno  e  indebitamento netto, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 50.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  18          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2  (Misure          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro          strategico nazionale):                 «Art.  18  (Ferma  la   distribuzione   territoriale,          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del          Fondo aree sottoutilizzate:                   a) al Fondo sociale per occupazione  e  formazione,          che e' istituito nello stato di  previsione  del  Ministero          del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali  nel          quale  affluiscono  anche  le   risorse   del   Fondo   per          l'occupazione, nonche' le  risorse  comunque  destinate  al          finanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in          deroga alla normativa vigente e  quelle  destinate  in  via          ordinaria dal CIPE alla formazione;                   b)  al  Fondo  infrastrutture   di   cui   all'art.          6-quinquies del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,          n. 133, anche per la messa in sicurezza delle  scuole,  per          le  opere  di  risanamento   ambientale,   per   l'edilizia          carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,          per   l'innovazione   tecnologica   e   le   infrastrutture          strategiche per la mobilita';                   b-bis) al Fondo strategico per il Paese a  sostegno          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del          Consiglio dei ministri.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 41       Misure in materia di aree di crisi industriale complessa 
   1. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge  23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17 dicembre 2018,  n.  136,  sono  prorogate  nel  2019,  alle  medesime condizioni, per  ulteriori  dodici  mesi  e  si  applicano  anche  ai lavoratori che hanno cessato cessano  la  mobilita'  ordinaria  o  in deroga entro il 31 dicembre 2019 nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.   2. All'onere derivante dall'applicazione del  comma  1  pari  a  16 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni  di  euro  per  l'anno 2020 si provvede a  valere  sulle  disponibilita'  in  conto  residui iscritte sul Fondo sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del  decreto-legge  29  novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio 2009, n. 2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a  9,6  milioni  di  euro  per l'anno 2019 e 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il  testo  vigente  dell'art.  25-ter  del          citato decreto-legge  n.  119  del  2018,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136:                 «Art. 25-ter (Trattamento di mobilita' in deroga  per          i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree  di          crisi  industriale  complessa).  -  1.  Il  trattamento  di          mobilita' in deroga di cui all'art.  1,  comma  142,  della          legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' concesso per dodici mesi          anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o  cessano          la mobilita' ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017  al          31  dicembre  2018,  prescindendo   dall'applicazione   dei          criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro  e  delle          politiche sociali n. 83473 del 1° agosto 2014, a condizione          che  a  tali  lavoratori  siano  contestualmente  applicate          misure di politica attiva, individuate in un apposito piano          regionale, da comunicare al Ministero del  lavoro  e  delle          politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le  politiche          attive del  lavoro  (ANPAL).  Il  lavoratore  decade  dalla          fruizione del trattamento qualora trovi nuova occupazione a          qualsiasi titolo.                 2. All'onere derivante dall'applicazione del comma  1          si fa fronte con le risorse di cui all'art. 1,  comma  143,          della legge 27 dicembre 2017, n. 205.                 3.  Ai  fini  della  compensazione  in   termini   di          fabbisogno e indebitamento netto, pari a  32,2  milioni  di          euro per l'anno 2019, si provvede:                   a) quanto a 18 milioni di  euro  per  l'anno  2019,          mediante  corrispondente  utilizzo   del   Fondo   per   la          compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti  a          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di          contributi pluriennali, di cui all'art.  6,  comma  2,  del          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;                   b) quanto a 14,2 milioni di euro per  l'anno  2019,          mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  sociale  per          occupazione e formazione, di  cui  all'art.  18,  comma  1,          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,          n. 2.».               -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  18  del  citato          decreto-legge   n.   185   del   2008,   convertito,    con          modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2  e'          riportato nelle Note all'art. 40.   |  
|   |                               Art. 41 bis   Riconoscimento della pensione di inabilita' ai soggetti  che  abbiano  contratto   malattie   professionali   a   causa   dell'esposizione  all'amianto 
   1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  dopo  il comma 250 sono inseriti i seguenti:   «250-bis. Con  effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente disposizione, le disposizioni del  comma  250  del  presente articolo  si  applicano  ai  lavoratori   in   servizio   o   cessati dall'attivita' alla medesima data che risultano affetti da  patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257. Sono compresi nell'ambito di applicazione della presente disposizione anche i soggetti  di  cui al primo periodo che:   a)  in  seguito  alla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS, compresi coloro che, per effetto  della  ricongiunzione  contributiva effettuata ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio  1979,  n. 29, non possano far valere contribuzione nell'assicurazione  generale obbligatoria;   b) siano titolari del sussidio per l'accompagnamento alla  pensione entro l'anno 2020, riconosciuto ai sensi dell'articolo 1, comma  276, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  secondo  i  criteri  e  le modalita' indicate nel  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali 29 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2016, che optino per la pensione  di  inabilita' di cui al comma 250 del presente articolo.   250-ter. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e delle finanze, sono emanate le disposizioni  per  l'applicazione  del comma 250-bis. Il beneficio pensionistico di cui al comma 250-bis  e' riconosciuto a domanda nel limite di spesa di 7,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 12,3 milioni di euro per l'anno 2022,  di 11,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 11,1  milioni  di  euro  per l'anno 2024, di 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 9,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7,5 milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2028.  Agli  oneri derivanti dal comma 250-bis e dal presente comma si provvede:   a) quanto a 7,7 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,1 milioni  di euro   per   l'anno   2020,   mediante    corrispondente    riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  12,  comma  6,  del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;   b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2020, a 12,6  milioni  di euro per l'anno 2021, a 12,3 milioni di euro per l'anno 2022, a  11,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,1 milioni di  euro  per  l'anno 2024, a 10 milioni di euro per l'anno 2025, a 9,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 7,5 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2028,  mediante  corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge  30 dicembre 2018, n. 145;   c) quanto a 3.734.500 euro per l'anno 2019 e  a  533.500  euro  per l'anno 2020, mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  la compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n. 189, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in  termini di fabbisogno e di indebitamento netto».     |  
|   |                                 Art. 42   Controllo degli strumenti di misura in  servizio  e  sulla  vigilanza  sugli strumenti di misura  conformi  alla  normativa  nazionale  ed  europea 
   1. Il  periodo  transitorio  previsto  all'articolo  18,  comma  2, secondo periodo del decreto del Ministro dello sviluppo economico  21 aprile 2017, n. 93, e' prorogato al 30 giugno 2020, per gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformita'  alle disposizioni abrogate dall'articolo 17  del  predetto  decreto,  che, alla data del  18  marzo  2019,  dimostrino  l'avvenuta  accettazione formale dell'offerta economica di accreditamento.   2. Gli organismi che non hanno presentato domanda di accreditamento entro il 18 marzo 2019 possono  continuare  ad  operare  fino  al  30 giugno 2020 a decorrere dalla  data  della  domanda,  da  presentarsi entro il  termine  del  30  settembre  2019,  dimostrando  l'avvenuta accettazione     formale     dell'offerta     economica      relativa all'accreditamento.   3. Le disposizioni di cui al comma 1, sono applicate fino al  nuovo esercizio delle competenze regolamentari del Ministro dello  sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto 1988, n. 400, nella  materia  disciplinata  dal  citato  decreto  del Ministro dello sviluppo economico n. 93 del 2017.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo vigente degli articoli 17  e  18,          comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo  economico          21 aprile 2017, n. 93 (Regolamento  recante  la  disciplina          attuativa della normativa sui controlli degli strumenti  di          misura in servizio e sulla  vigilanza  sugli  strumenti  di          misura conformi alla normativa nazionale e europea):                 «Art. 17 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati i seguenti          regolamenti e provvedimenti ministeriali:                   a)  decreto  del   Ministro   dell'industria,   del          commercio  e  dell'artigianato  28  marzo  2000,  n.   182,          concernente il regolamento recante modifica e  integrazione          della  disciplina  della  verificazione   periodica   degli          strumenti metrici in  materia  di  commercio  e  camere  di          commercio, fatte salve le  abrogazioni  disposte  dall'art.          11, comma 1, del medesimo decreto;                   b) decreto del Ministro delle attivita'  produttive          10 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della          Repubblica italiana n. 39 del  15  febbraio  2002,  recante          condizioni e modalita' di riconoscimento dell'idoneita' dei          laboratori  all'esecuzione  della  verificazione  periodica          degli strumenti di misura;                   c)  decreto  del  Vice  Ministro   dello   sviluppo          economico  29  agosto  2007,  pubblicato   nella   Gazzetta          Ufficiale della Repubblica italiana n. 225 del 27 settembre          2007, concernente vigilanza sul mercato degli strumenti  di          misura  di  cui  all'art.  14  del  decreto  legislativo  2          febbraio 2007, n. 22, che attua la direttiva 2004/22/CE;                   d) decreto del Ministro dello sviluppo economico 18          gennaio 2011, n. 31, recante il regolamento  concernente  i          criteri  per   l'esecuzione   dei   controlli   metrologici          successivi sui gli strumenti  per  pesare  a  funzionamento          automatico, ai sensi del  decreto  legislativo  2  febbraio          2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE;                   e) decreto del Ministro dello sviluppo economico 18          gennaio 2011, n. 32, recante il regolamento  concernente  i          criteri  per   l'esecuzione   dei   controlli   metrologici          successivi  sui  sistemi  per  la  misurazione  continua  e          dinamica di quantita' di  liquidi  diversi,  ai  sensi  del          decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della          direttiva 2004/22/CE;                   f) decreto del Ministro dello sviluppo economico 16          aprile 2012, n. 75, recante il  regolamento  concernente  i          criteri  per   l'esecuzione   dei   controlli   metrologici          successivi  sui  contatori  del  gas  e  i  dispositivi  di          conversione del volume, ai sensi del decreto legislativo  2          febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE;                   g) decreto del Ministro dello sviluppo economico 30          ottobre 2013, n. 155, recante il regolamento concernente  i          criteri  per   l'esecuzione   dei   controlli   metrologici          successivi sui contatori  dell'acqua  e  sui  contatori  di          calore, ai sensi del decreto legislativo 2  febbraio  2007,          n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE;                   h) decreto del Ministro dello sviluppo economico 24          marzo 2015, n. 60, recante  il  regolamento  concernente  i          criteri  per   l'esecuzione   dei   controlli   metrologici          successivi sui contatori di energia  elettrica  attiva,  ai          sensi del decreto  legislativo  2  febbraio  2007,  n.  22,          attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID) e  modifiche  al          decreto 16 aprile 2012, n. 75, concernente  i  criteri  per          l'esecuzione dei controlli successivi sui contatori del gas          e sui dispositivi di conversione del volume.                 2. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente          regolamento cessano di  trovare  applicazione  le  seguenti          direttive ministeriali:                   a)   direttiva   del   Ministro   della   attivita'          produttive  4  aprile  2003,  pubblicata   nella   Gazzetta          Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del  22  ottobre          2003, recente indirizzo e coordinamento tecnico in  materia          di operazioni di verificazione periodica degli strumenti di          misura;                   b)   direttiva   del   Ministro   delle   attivita'          produttive  30  luglio  2004,  pubblicata  nella   Gazzetta          Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del  27  ottobre          2004, recante  la  definizione  delle  caratteristiche  dei          sigilli di garanzia apposti sugli strumenti  di  misura  da          parte dei laboratori  riconosciuti  idonei  a  eseguire  la          verificazione periodica;                   c) direttiva del Ministro dello sviluppo  economico          4 agosto 2011, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della          Repubblica italiana n. 242 del  17  ottobre  2011,  recante          indirizzo e coordinamento tecnico  in  materia  dicontrolli          successivi sui distributori di carburanti  (eccetto  i  gas          liquefatti)  di  cui  all'allegato  MI  -005  del   decreto          legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;                   d) direttiva del Ministro dello sviluppo  economico          14 ottobre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della          Repubblica italiana n. 293 del 17  dicembre  2011,  recante          indirizzo e coordinamento tecnico in materia di  operazione          di verificazione dei distributori  di  carburanti  conformi          alla  direttiva  2004/22/CE,   attuata   con   il   decreto          legislativo  2  febbraio  2007,   n.   22,   associati   ad          apparecchiature  ausiliarie  ammesse   alla   verificazione          metrica ai sensi della normativa nazionale;                   e) direttiva del Ministro dello sviluppo  economico          14 marzo 2013, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della          Repubblica italiana n.  102  del  3  maggio  2013,  recante          indirizzo e coordinamento tecnico in materia di  operazione          di verificazione di distributori di carburante associati ad          apparecchiature ausiliarie e di armonizzazione tecnica alla          normativa europea;                   f) direttiva del Ministro dello sviluppo  economico          12 maggio 2014, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della          Repubblica italiana n. 165  del  18  luglio  2014,  recante          indirizzo e coordinamento tecnico in materia di  operazione          di verificazione dei dispositivi di conversione del volume,          di  semplificazione  e  di  armonizzazione   tecnica   alla          normativa europea.»                 «Art. 18 (Disposizioni transitorie e  finali).  -  1.          (Omissis).                 2.  Gli  organismi  gia'  abilitati   ad   effettuare          verificazioni periodiche in conformita'  alle  disposizioni          dei decreti  abrogati  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  1,          riprodotte o comunque non in contrasto con disposizioni del          presente decreto,  continuano  a  svolgere  tali  attivita'          senza soluzione di  continuita',  a  semplice  richiesta  e          senza oneri, e in sede  di  verificazione  periodica  degli          strumenti sottoposti alla normativa  nazionale,  quando  ne          ricorrono le condizioni, utilizzano gli stessi sigilli  con          gli elementi identificativi assegnati da Unioncamere per la          verificazione dei corrispondenti strumenti sottoposti  alla          normativa europea. Le camere di commercio e  gli  organismi          abilitati  ad  effettuare   verificazioni   periodiche   in          conformita' alle disposizioni dei decreti abrogati che  non          trovano  corrispondenza  nelle  disposizioni  del  presente          decreto, continuano transitoriamente  a  svolgerle  per  un          periodo massimo di diciotto mesi dall'entrata in vigore del          presente regolamento, applicando,  in  quanto  compatibili,          tutte  le  procedure   di   verifica,   gli   obblighi   di          comunicazione e quelli  relativi  all'istituzione  ed  alla          tenuta  del  libretto  metrologico  previsti  dal  presente          regolamento.                 (Omissis).».               - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della citata  legge          n. 400 del 1988 e' riportato nelle Note all'art. 21.   |  
|   |                                 Art. 43                   Semplificazione degli adempimenti             per la gestione degli enti del Terzo settore 
   1. All'articolo 5 del  decreto-legge  28  dicembre  2013,  n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.  13, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 3, secondo periodo, le parole  «del  finanziamento  o del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, in  caso  di finanziamenti o contributi di importo unitario inferiore o  uguale  a euro 500, entro il mese  di  marzo  dell'anno  solare  successivo  se complessivamente superiori nell'anno a tale importo»;     b) al comma 3, quarto periodo, dopo  le  parole  «contestualmente alla sua trasmissione» sono aggiunte le seguenti:  «,  anche  tramite PEC,»;     c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Ai sensi e per  gli effetti del presente articolo, sono equiparati ai partiti e movimenti politici:       a) le fondazioni, le associazioni e i comitati la  composizione dei cui organi direttivi o di gestione e' determinata in tutto  o  in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, o l'attivita' dei quali si co-ordina con  questi  ultimi  anche  in  conformita'  a previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi;       b) le fondazioni, le associazioni e i  comitati  i  cui  organi direttivi o di gestione sono composti per almeno un terzo  da  membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che  sono  o sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento  nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali  di  comuni  con piu' di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto,  nei sei anni precedenti,  incarichi  di  governo  al  livello  nazionale, regionale o locale, in comuni con piu' di 15.000 abitanti;       c) le fondazioni, le associazioni  e  i  comitati  che  erogano somme a titolo di liberalita'  o  contribuiscono  in  misura  pari  o superiore a euro  5.000  l'anno  al  finanziamento  di  iniziative  o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici  o loro articolazioni, di membri  di  organi  o  articolazioni  comunque denominate di partiti o movimenti politici ovvero di persone titolari di  cariche  istituzionali  nell'ambito  di  organi  elettivi  o   di governo.»;       d) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis.  Il  comma 4, lettera b), non si applica agli enti del  Terzo  settore  iscritti nel Registro unico nazionale  di  cui  all'articolo  45  del  decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il comma 4,  lettera  b),  non  si applica altresi' alle  fondazioni,  alle  associazioni,  ai  comitati appartenenti alle confessioni religiose con  le  quali  lo  Stato  ha stipulato patti, accordi o intese».   2. Fino all'operativita' del Registro  unico  nazionale  del  Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il requisito dell'iscrizione nel predetto  registro  previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013,  n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n. 13, s'intende  soddisfatto  con  l'iscrizione  in  uno  dei  registri previsti dalle normative di  settore,  ai  sensi  dell'articolo  101, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.   3. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono  apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 11, terzo periodo, le parole «entro  il  mese  solare successivo  a  quello  di  percezione,  in  apposito  registro»  sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese solare successivo a  quello di percezione ovvero, in caso  di  contributi,  prestazioni  o  altre forme di sostegno di importo unitario inferiore o uguale a euro  500, entro   il   mese   di   marzo   dell'anno   solare   successivo   se complessivamente superiori nell'anno  a  tale  importo,  in  apposito registro numerato progressivamente  e  firmato  su  ogni  foglio  dal rappresentante legale o dal tesoriere,»; al quarto periodo,le  parole «e in ogni caso l'annotazione deve  essere  eseguita  entro  il  mese solare successivo a quello di percezione» sono soppresse;   a-bis) al comma 14, primo periodo, dopo  le  parole:  «nel  proprio sito internet» sono inserite le seguenti: «ovvero per le liste di cui al comma 11, nel sito internet del partito o del  movimento  politico sotto il cui  contrassegno  si  sono  presentate  nella  competizione elettorale,»;     b) al comma 21 dopo le parole «e 12» sono aggiunte le seguenti:«, primo periodo,»;  alla  fine  del  primo  periodo  sono  aggiunte  le seguenti parole:  «,  se  entro  tre  mesi  dal  ricevimento  non  ha provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa  delle ammende in conformita' al  comma  13»  e,  in  fine,  dopo  il  primo periodo, e' aggiunto il seguente: «In caso di violazione del  divieto di cui al comma 12, secondo periodo, si applicano le sanzioni di  cui al primo periodo del presente comma se entro  tre  mesi  dalla  piena conoscenza della sussistenza delle  condizioni  ostative  di  cui  al comma 12, secondo periodo, il partito o  movimento  politico  non  ha provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa  delle ammende in conformita' al comma 13.»;   b-bis) dopo il comma 26 e' inserito il seguente:   «26-bis. Al fine di consentire i controlli previsti dalle norme  di legge, la Commissione di garanzia degli statuti e per la  trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti e dei  movimenti  politici puo'  accedere  alle  banche  dati  gestite   dalle   amministrazioni pubbliche o da enti che, a  diverso  titolo,  sono  competenti  nella materia elettorale  o  che  esercitino  funzioni  nei  confronti  dei soggetti equiparati  ai  partiti  e  ai  movimenti  politici.  Per  i medesimi fini e per l'esercizio delle  funzioni  istituzionali  della Commissione possono essere  predisposti  protocolli  d'intesa  con  i citati enti o amministrazioni»;     c) al comma 28, dopo il primo periodo, e'  aggiunto  in  fine  il seguente: «E' fatto  salvo  quanto  disposto  all'articolo  5,  comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.»;     d) dopo il comma 28 sono inseriti i seguenti: «28-bis. In  deroga al comma 28, alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati di  cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, i termini fissati  al  mese  solare  successivo  dal  comma  11,  terzo periodo, del presente articolo e dall'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, si intendono fissati, salvo che per  i comitati  elettorali,  al  secondo  mese  solare   successivo.   Alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati di cui al  primo  periodo non si applica il comma 12, primo periodo; ai medesimi enti il  comma 12, secondo periodo, non si applica in caso di  elargizioni  disposte da persone fisiche maggiorenni straniere. Agli enti di cui al secondo periodo, in caso di violazione degli  ulteriori  divieti  di  cui  al comma 12 del presente articolo,  il  comma  21  si  applica  solo  in relazione a contributi, prestazioni o  altre  forme  di  sostegno  di importo superiore nell'anno a euro 500. Ai  medesimi  enti  e'  fatto divieto di devolvere, in tutto o in parte, le elargizioni in  denaro, i contributi, le prestazioni o le altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti ai sensi del  secondo  periodo  in  favore  dei partiti, dei movimenti politici, delle liste elettorali e di  singoli candidati alla  carica  di  sindaco.  Le  elargizioni  in  denaro,  i contributi, le prestazioni o le altre forme di sostegno  a  carattere patrimoniale di cui al precedente periodo devono essere  annotati  in separata e distinta voce del bilancio d'esercizio.   28-ter. Alle  fondazioni,  alle  associazioni  e  ai  comitati  che violano gli obblighi previsti dal comma  28-bis,  la  Commissione  di garanzia degli statuti e  per  la  trasparenza  e  il  controllo  dei rendiconti dei partiti politici applica  la  sanzione  amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al  triplo  e  non  superiore  al quintuplo del valore delle elargizioni  in  denaro,  dei  contributi, delle prestazioni  o  delle  altre  forme  di  sostegno  a  carattere patrimoniale ricevuti».   4. I termini di cui all'articolo 1, comma  28-bis,  primo  periodo, della legge 9 gennaio 2019,  n.  3,  si  applicano  agli  adempimenti relativi  ad  elargizioni,  finanziamenti  e  contributi  ricevuti  a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di entrata  in vigore della medesima legge.   4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 101, comma 2,  del codice del Terzo settore, di cui  al  decreto  legislativo  3  luglio 2017, n. 117, i termini per l'adeguamento degli statuti  delle  bande musicali, delle organizzazioni non  lucrative  di  utilita'  sociale, delle  organizzazioni  di  volontariato  e  delle   associazioni   di promozione sociale sono prorogati al 30 giugno 2020. Il  termine  per il medesimo adeguamento da parte delle imprese sociali, in  deroga  a quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo  3 luglio 2017, n. 112, e' differito al 30 giugno 2020.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge  28          dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla          legge 21 febbraio 2014, n. 13 (Abolizione del finanziamento          pubblico diretto, disposizioni  per  la  trasparenza  e  la          democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione          volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore),          come modificato dalla presente legge:                 «Art.   5   (Norme   per   la   trasparenza   e    la          semplificazione). - 1. I  partiti  politici  assicurano  la          trasparenza  e  l'accesso  alle  informazioni  relative  al          proprio assetto statutario,  agli  organi  associativi,  al          funzionamento interno e ai bilanci, compresi i  rendiconti,          anche mediante la realizzazione di  un  sito  internet  che          rispetti i principi di  elevata  accessibilita',  anche  da          parte   delle   persone   disabili,   di   completezza   di          informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilita',          di  semplicita'   di   consultazione,   di   qualita',   di          omogeneita' e di interoperabilita'.                 2. Entro il 15  luglio  di  ciascun  anno,  nei  siti          internet dei partiti politici sono pubblicati  gli  statuti          dei partiti medesimi, dopo il controllo di  conformita'  di          cui all'art. 4, comma 2,  del  presente  decreto,  nonche',          dopo il controllo  di  regolarita'  e  conformita'  di  cui          all'art. 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n.  96,  il          rendiconto di esercizio  corredato  della  relazione  sulla          gestione  e  della  nota  integrativa,  la  relazione   del          revisore o  della  societa'  di  revisione,  ove  prevista,          nonche'  il  verbale  di  approvazione  del  rendiconto  di          esercizio  da  parte  del  competente  organo  del  partito          politico.   Delle   medesime    pubblicazioni    e'    resa          comunicazione ai Presidenti delle Camere  e  data  evidenza          nel sito internet ufficiale del  Parlamento  italiano.  Nel          medesimo sito internet sono altresi' pubblicati,  ai  sensi          del decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  i  dati          relativi alla situazione  patrimoniale  e  di  reddito  dei          titolari di cariche di Governo e dei membri del Parlamento.          Ai fini di tale pubblicazione, i membri del Parlamento e  i          titolari  di  cariche  di  Governo  comunicano  la  propria          situazione patrimoniale e di  reddito  nelle  forme  e  nei          termini di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441.                 2-bis.  I  soggetti  obbligati   alle   dichiarazioni          patrimoniale e di reddito, ai sensi della  legge  5  luglio          1982, n. 441, e successive modificazioni, devono  corredare          le  stesse  dichiarazioni  con  l'indicazione   di   quanto          ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati  costituiti  a          loro sostegno, comunque denominati, a titolo di liberalita'          per ogni importo superiore alla somma di 500  euro  l'anno.          Di tali dichiarazioni e' data evidenza  nel  sito  internet          ufficiale del Parlamento italiano  quando  sono  pubblicate          nel  sito  internet  del  rispettivo  ente.  I   contributi          ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinnovo          del Parlamento, o comunque dopo lo scioglimento  anticipato          delle Camere,  sono  pubblicati  entro  i  quindici  giorni          successivi al loro ricevimento.                 3. I rappresentanti legali  dei  partiti  beneficiari          dei finanziamenti o dei contributi erogati  in  favore  dei          partiti politici iscritti nel registro di  cui  all'art.  4          sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera  dei          deputati  l'elenco   dei   soggetti   che   hanno   erogato          finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno,          a  euro  500,  e  la  relativa  documentazione   contabile.          L'obbligo  di  cui  al  periodo  precedente   deve   essere          adempiuto entro il  mese  solare  successivo  a  quello  di          percezione ovvero, in caso di finanziamenti o contributi di          importo unitario inferiore o uguale a euro  500,  entro  il          mese   di   marzo   dell'anno    solare    successivo    se          complessivamente superiori nell'anno  a  tale  importo.  In          caso di inadempienza al predetto obbligo ovvero in caso  di          dichiarazioni   mendaci,   si   applica    la    disciplina          sanzionatoria di cui  al  sesto  comma  dell'art.  4  della          citata legge n. 659 del 1981.  L'elenco  dei  soggetti  che          hanno erogato i predetti finanziamenti  o  contributi  e  i          relativi  importi  e'  pubblicato  in  maniera   facilmente          accessibile nel  sito  internet  ufficiale  del  Parlamento          italiano  contestualmente  alla  sua  trasmissione,   anche          tramite PEC, alla Presidenza  della  Camera.  L'elenco  dei          soggetti che  hanno  erogato  i  predetti  finanziamenti  o          contributi  e  i  relativi  importi  e'  pubblicato,   come          allegato al rendiconto di esercizio, nel sito internet  del          partito politico. Ai fini dell'ottemperanza  agli  obblighi          di pubblicazione nei siti  internet  di  cui  al  quarto  e          quinto periodo del  presente  comma  non  e'  richiesto  il          rilascio del consenso espresso degli interessati.                 4. Ai sensi e per gli effetti del presente  articolo,          sono equiparati ai partiti e movimenti politici:                   a) le fondazioni, le associazioni e i  comitati  la          composizione dei cui organi  direttivi  o  di  gestione  e'          determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti          o movimenti politici, o l'attivita' dei quali  si  coordina          con  questi  ultimi  anche  in  conformita'  a   previsioni          contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi;                   b) le fondazioni, le associazioni e  i  comitati  i          cui organi direttivi o di gestione sono composti per almeno          un terzo  da  membri  di  organi  di  partiti  o  movimenti          politici ovvero persone che sono o sono state, nei sei anni          precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o  di          assemblee elettive regionali o locali di comuni con piu' di          15.000 abitanti, ovvero che ricoprono  o  hanno  ricoperto,          nei sei anni precedenti, incarichi di  governo  al  livello          nazionale, regionale o locale, in comuni con piu' di 15.000          abitanti;                   c) le fondazioni, le associazioni e i comitati  che          erogano somme a titolo di liberalita' o  contribuiscono  in          misura  pari  o  superiore   a   euro   5.000   l'anno   al          finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito  in          favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni,          di membri di organi o articolazioni comunque denominate  di          partiti o movimenti politici ovvero di persone titolari  di          cariche istituzionali nell'ambito di organi elettivi  o  di          governo.               4-bis. Il comma 4, lettera b), non si applica agli enti          del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale  di          cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.          117. Il comma 4, lettera b), non si applica  altresi'  alle          fondazioni, alle  associazioni,  ai  comitati  appartenenti          alle  confessioni  religiose  con  le  quali  lo  Stato  ha          stipulato patti, accordi o intese.».               - Si riporta il testo vigente dell'art. 45 del  decreto          legislativo  3  luglio  2017,  n.  117  (Codice  del  Terzo          settore, a norma dell'art. 1, comma 2,  lettera  b),  della          legge 6 giugno 2016, n. 106):                 «Art.  45  (Registro  unico   nazionale   del   Terzo          settore). - 1. Presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle          politiche sociali e' istituito il Registro unico  nazionale          del  Terzo  settore,   operativamente   gestito   su   base          territoriale e con modalita' informatiche in collaborazione          con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine,          individua, entro centottanta giorni dalla data  di  entrata          in vigore del presente decreto,  la  struttura  competente.          Presso  le  Regioni,  la  struttura  di  cui   al   periodo          precedente e' indicata come «Ufficio regionale del Registro          unico nazionale del  Terzo  settore».  Presso  le  Province          autonome la stessa  assume  la  denominazione  di  «Ufficio          provinciale  del  Registro  unico   nazionale   del   Terzo          settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali          individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale          non generale disponibile a legislazione vigente la  propria          struttura competente  di  seguito  indicata  come  «Ufficio          statale del Registro unico nazionale del Terzo settore».                 2. Il registro e' pubblico ed e' reso  accessibile  a          tutti gli interessati in modalita' telematica.».               - Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 3 dell'art.          101 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017:                 «Art. 101 (Norme  transitorie  e  di  attuazione).  -          (Omissis).                 2. Fino all'operativita' del Registro unico nazionale          del  Terzo  settore,  continuano  ad  applicarsi  le  norme          previgenti  ai   fini   e   per   gli   effetti   derivanti          dall'iscrizione   degli   enti    nei    Registri    Onlus,          Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di  promozione          sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili  del          presente decreto entro ventiquattro mesi dalla  data  della          sua entrata in vigore.  Entro  il  medesimo  termine,  esse          possono modificare i propri statuti con le modalita'  e  le          maggioranze previste per  le  deliberazioni  dell'assemblea          ordinaria al fine  di  adeguarli  alle  nuove  disposizioni          inderogabili  o  di  introdurre  clausole   che   escludono          l'applicazione di nuove  disposizioni  derogabili  mediante          specifica clausola statutaria.                 3. Il requisito  dell'iscrizione  al  Registro  unico          nazionale del Terzo settore previsto dal presente  decreto,          nelle  more  dell'istituzione  del  Registro  medesimo,  si          intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli          enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno          dei  registri  attualmente  previsti  dalle  normative   di          settore.                 (Omissis).».               - Si riporta il testo dei commi 11, 14, 21, 28,  28-bis          e 28-ter dell'art. 1 della legge  19  gennaio  2019,  n.  3          (Misure per il  contrasto  dei  reati  contro  la  pubblica          amministrazione, nonche' in  materia  di  prescrizione  del          reato e in materia di trasparenza dei partiti  e  movimenti          politici), come modificato dalla presente legge:                 «11.  Con  l'elargizione  di  contributi  in   denaro          complessivamente  superiori  nell'anno  a  euro   500   per          soggetto erogatore, o  di  prestazioni  o  altre  forme  di          sostegno di valore equivalente per  soggetto  erogatore,  a          partiti  o  movimenti  politici  di  cui  all'art.  18  del          decreto-legge 28 dicembre 2013,  n.  149,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonche'          alle  liste  e  ai  candidati  alla   carica   di   sindaco          partecipanti alle elezioni amministrative  nei  comuni  con          popolazione superiore a 15.000 abitanti, s'intende prestato          il consenso alla pubblicita' dei dati da parte dei predetti          soggetti erogatori. E' fatto divieto ai partiti o movimenti          politici di ricevere  contributi,  prestazioni  gratuite  o          altre  forme  di  sostegno  a  carattere  patrimoniale,  in          qualsiasi  modo  erogati,   ivi   compresa   la   messa   a          disposizione con  carattere  di  stabilita'  di  servizi  a          titolo gratuito, da parte di persone fisiche o enti che  si          dichiarino contrari alla pubblicita' dei relativi dati. Per          i contributi, le prestazioni o altre forme di  sostegno  di          cui al primo periodo sono annotati, entro  il  mese  solare          successivo a  quello  di  percezione  ovvero,  in  caso  di          contributi,  prestazioni  o  altre  forme  di  sostegno  di          importo unitario inferiore o uguale a euro  500,  entro  il          mese   di   marzo   dell'anno    solare    successivo    se          complessivamente superiori nell'anno  a  tale  importo,  in          apposito registro numerato progressivamente  e  firmato  su          ogni foglio dal  rappresentante  legale  o  dal  tesoriere,          custodito presso la sede legale  del  partito  o  movimento          politico,   l'identita'   dell'erogante,   l'entita'    del          contributo o il valore della prestazione  o  della  diversa          forma di sostegno e la data  dell'erogazione.  In  caso  di          scioglimento anche di una sola Camera, il termine  indicato          al terzo periodo e' ridotto a  quindici  giorni  decorrenti          dalla data dello scioglimento. Entro gli stessi termini  di          cui al terzo e al quarto periodo, i  dati  annotati  devono          risultare dal rendiconto di cui all'art. 8  della  legge  2          gennaio 1997, n. 2, ed essere pubblicati nel sito  internet          istituzionale del partito o movimento politico, ovvero  nel          sito internet della lista o del candidato di cui  al  primo          periodo del presente comma, per un tempo  non  inferiore  a          cinque   anni.   Sono   esenti   dall'applicazione    delle          disposizioni del presente comma le  attivita'  a  contenuto          non commerciale, professionale  o  di  lavoro  autonomo  di          sostegno volontario all'organizzazione  e  alle  iniziative          del partito o movimento politico, fermo restando per  tutte          le elargizioni l'obbligo di rilasciarne  ricevuta,  la  cui          matrice viene conservata, per finalita'  di  computo  della          complessiva entita' dei contributi riscossi dal  partito  o          movimento politico.                 (Omissis).                 14. Entro il quattordicesimo  giorno  antecedente  la          data delle competizioni  elettorali  di  qualunque  genere,          escluse  quelle  relative  a  comuni  con  meno  di  15.000          abitanti, i partiti e  i  movimenti  politici,  nonche'  le          liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l'obbligo di          pubblicare nel proprio sito internet ovvero per le liste di          cui al comma 11,  nel  sito  internet  del  partito  o  del          movimento  politico  sotto  il  cui  contrassegno  si  sono          presentate nella  competizione  elettorale,  il  curriculum          vitae fornito dai loro candidati e il relativo  certificato          penale  rilasciato  dal  casellario  giudiziale  non  oltre          novanta  giorni   prima   della   data   fissata   per   la          consultazione elettorale. Ai  fini  dell'ottemperanza  agli          obblighi di pubblicazione  nel  sito  internet  di  cui  al          presente comma non e' richiesto il consenso espresso  degli          interessati. Nel caso in  cui  il  certificato  penale  sia          richiesto da coloro che intendono candidarsi alle  elezioni          di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati          i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto  la          propria responsabilita' ai sensi  dell'art.  47  del  testo          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in          materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,          che la richiesta  di  tali  certificati  e'  finalizzata  a          rendere pubblici i dati ivi contenuti  in  occasione  della          propria candidatura, le  imposte  di  bollo  e  ogni  altra          spesa, imposta e diritto dovuti  ai  pubblici  uffici  sono          ridotti della meta'                 (Omissis).                 21. Al partito o al movimento politico  che  viola  i          divieti di cui ai commi 11, secondo periodo,  e  12,  primo          periodo,  del  presente  articolo  la  Commissione  per  la          trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei          movimenti politici, di cui all'art. 9, comma 3, della legge          6 luglio 2012, n. 96, applica  la  sanzione  amministrativa          pecuniaria  di  importo  non  inferiore  al  triplo  e  non          superiore al quintuplo del  valore  dei  contributi,  delle          prestazioni o delle altre forme  di  sostegno  a  carattere          patrimoniale ricevuti, se entro tre  mesi  dal  ricevimento          non ha provveduto al versamento del corrispondente  importo          alla cassa delle ammende in conformita'  al  comma  13.  In          caso di violazione del divieto di cui al comma 12,  secondo          periodo, si applicano le sanzioni di cui al  primo  periodo          del presente comma se entro tre mesi dalla piena conoscenza          della sussistenza delle condizioni ostative di cui al comma          12, secondo periodo, il partito o movimento politico non ha          provveduto al versamento del  corrispondente  importo  alla          cassa delle ammende in conformita' al comma 13.                 (Omissis).                 26-bis. Al fine di consentire  i  controlli  previsti          dalle norme di legge,  la  Commissione  di  garanzia  degli          statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti          dei partiti e dei movimenti  politici  puo'  accedere  alle          banche dati gestite dalle amministrazioni  pubbliche  o  da          enti che, a diverso titolo, sono competenti  nella  materia          elettorale o che  esercitino  funzioni  nei  confronti  dei          soggetti equiparati ai partiti e ai movimenti politici. Per          i  medesimi  fini  e   per   l'esercizio   delle   funzioni          istituzionali della Commissione possono essere  predisposti          protocolli d'intesa con i citati enti o amministrazioni.                 (Omissis).                 28. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni  di          cui  ai  commi  da  11  a  27  del  presente  articolo,  le          fondazioni, le associazioni e i comitati di cui all'art. 5,          comma 4,  del  decreto-legge  28  dicembre  2013,  n.  149,          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio          2014, n. 13, come sostituito  dal  comma  20  del  presente          articolo, sono equiparati ai partiti e movimenti  politici,          a  prescindere  dall'iscrizione  del  partito  o  movimento          politico cui sono collegati nel registro di cui all'art.  4          del medesimo decreto-legge n. 149 del 2013. E' fatto  salvo          quanto disposto all'art. 5, comma 4-bis, del  decreto-legge          28 dicembre 2013, n. 149,  convertito,  con  modificazioni,          dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.                 28-bis. In deroga al comma 28, alle fondazioni,  alle          associazioni e ai comitati di cui all'art. 5, comma 4,  del          decreto-legge 28 dicembre 2013,  n.  149,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge  21  febbraio  2014,  n.  13,  i          termini fissati al mese solare  successivo  dal  comma  11,          terzo periodo, del presente articolo e dall'art.  5,  comma          3, del citato decreto-legge n. 149 del 2013,  si  intendono          fissati, salvo che per i comitati  elettorali,  al  secondo          mese solare successivo. Alle fondazioni, alle  associazioni          e ai comitati di cui al primo periodo  non  si  applica  il          comma 12, primo periodo; ai  medesimi  enti  il  comma  12,          secondo periodo, non si  applica  in  caso  di  elargizioni          disposte da persone  fisiche  maggiorenni  straniere.  Agli          enti di cui al secondo periodo, in caso di violazione degli          ulteriori divieti di cui al comma 12 del presente articolo,          il comma 21 si applica  solo  in  relazione  a  contributi,          prestazioni o altre forme di sostegno di importo  superiore          nell'anno a euro 500. Ai medesimi enti e' fatto divieto  di          devolvere, in tutto o in parte, le elargizioni in denaro, i          contributi, le prestazioni o le altre forme di  sostegno  a          carattere  patrimoniale  ricevuti  ai  sensi  del   secondo          periodo in favore  dei  partiti,  dei  movimenti  politici,          delle liste elettorali e di singoli candidati  alla  carica          di sindaco. Le elargizioni  in  denaro,  i  contributi,  le          prestazioni o  le  altre  forme  di  sostegno  a  carattere          patrimoniale di cui al  precedente  periodo  devono  essere          annotati  in  separata  e  distinta   voce   del   bilancio          d'esercizio.                 28-ter.  Alle  fondazioni,  alle  associazioni  e  ai          comitati  che  violano  gli  obblighi  previsti  dal  comma          28-bis, la Commissione di garanzia degli statuti e  per  la          trasparenza e  il  controllo  dei  rendiconti  dei  partiti          politici applica la sanzione amministrativa  pecuniaria  di          importo  non  inferiore  al  triplo  e  non  superiore   al          quintuplo del  valore  delle  elargizioni  in  denaro,  dei          contributi,  delle  prestazioni  o  delle  altre  forme  di          sostegno a carattere patrimoniale ricevuti.                 (Omissis).».               - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art.  17          del decreto legislativo 3 luglio 2017,  n.  112  (Revisione          della disciplina in materia di  impresa  sociale,  a  norma          dell'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016,          n. 106):                 «Art. 17 (Norme di coordinamento  e  transitorie).  -          (Omissis).                 3. Le imprese  sociali  gia'  costituite  al  momento          dell'entrata in vigore del presente  decreto,  si  adeguano          alle disposizioni del presente decreto entro diciotto  mesi          dalla data della sua entrata in vigore. Entro  il  medesimo          termine, esse possono modificare i propri  statuti  con  le          modalita' e le maggioranze previste  per  le  deliberazioni          dell'assemblea ordinaria al fine di  adeguarli  alle  nuove          disposizioni inderogabili  o  di  introdurre  clausole  che          escludono l'applicazione di nuove disposizioni,  derogabili          mediante clausola statutaria.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 44   Semplificazione ed efficientamento dei  processi  di  programmazione,  vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal  Fondo  per  lo sviluppo e la coesione 
   1. Al fine di migliorare il coordinamento unitario  e  la  qualita' degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche  di  coesione  dei  cicli  di   programmazione   2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonche' di accelerarne la spesa, per  ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Citta' metropolitana titolare  di risorse a valere  sul  Fondo  per  lo  sviluppo  e  coesione  di  cui all'articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.  88,  in sostituzione della pluralita' degli attuali  documenti  programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi  ivi  inclusi, l'Agenzia per la  coesione  territoriale  procede,  d'intesa  con  le amministrazioni  interessate,  ad  una  riclassificazione   di   tali strumenti  al  fine  di  sottoporre  all'approvazione  del  CIPE,  su proposta del Ministro per il Sud, autorita' delegata per la coesione, entro quattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalita'  unitarie  di  gestione  e monitoraggio.   2. Al fine di rafforzare il carattere unitario delle  politiche  di coesione  e  della  relativa  programmazione  e  di  valorizzarne  la simmetria  con  i  Programmi  Operativi  Europei,  ciascun  Piano  e' articolato per aree tematiche, in analogia  agli  obiettivi  tematici dell'Accordo di Partenariato,  con  conseguente  trasferimento  delle funzioni attribuite ai rispettivi strumenti di governance,  istituiti con  delibere  del  CIPE  o  comunque  previsti  dai   documenti   di programmazione oggetto di riclassificazione, ad appositi Comitati  di Sorveglianza, costituiti dalle  Amministrazioni  titolari  dei  Piani operativi, ai quali partecipano rappresentanti del  Dipartimento  per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione  territoriale, del Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della politica economica  e  rappresentanti,  per  i  Piani  di  competenza regionale, dei Ministeri competenti per area tematica, ovvero, per  i Piani  di  competenza  ministeriale,  rappresentanti  delle  regioni, nonche' del partenariato  economico  e  sociale,  relativamente  agli ambiti  di  cui  alle  lettere  d)  ed  e)  del  comma  3.   Per   la partecipazione ai Comitati di sorveglianza non sono dovuti gettoni di presenza,  compensi,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti  comunque denominati.   3. I Comitati di sorveglianza di cui al comma 2, ferme restando  le competenze specifiche normativamente attribuite alle  amministrazioni centrali, regionali e alle Agenzie nazionali:     a) approvano la metodologia e i criteri usati  per  la  selezione delle operazioni;     b) approvano le relazioni di attuazione e finali;   c) esaminano eventuali proposte di modifiche  al  Piano  operativo, ovvero  esprimono  il  parere  ai  fini  della  sottoposizione  delle modifiche stesse al CIPE;   d) esaminano ogni aspetto che incida  sui  risultati,  comprese  le verifiche sull'attuazione;     e) esaminano i risultati delle valutazioni.   4. I Comitati di sorveglianza dei programmi attuativi regionali FSC 2007-2013  gia'  istituiti  integrano  la  propria   composizione   e disciplina secondo quanto previsto dai commi 2 e 3.   5. Le  Amministrazioni  titolari  dei  Piani  sviluppo  e  coesione monitorano gli interventi sul proprio sistema  gestionale  e  rendono disponibili, con  periodicita'  bimestrale,  i  dati  di  avanzamento finanziario, fisico  e  procedurale  alla  Banca  dati  Unitaria  del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della ragioneria generale dello Stato secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 703, lettera l), della legge 23 dicembre 2014, n.  190.  Gli interventi, pena esclusione dal finanziamento, sono identificati  con il Codice Unico di Progetto (CUP).   6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, restano  in  ogni  caso fermi le dotazioni  finanziarie  degli  strumenti  di  programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data  di  entrata in vigore del presente  decreto,  gli  interventi  individuati  e  il relativo  finanziamento,  la  titolarita'  dei  programmi   o   delle assegnazioni  deliberate  dal  CIPE  e  i  soggetti  attuatori,   ove individuati anche nei documenti attuativi.   7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e  coesione  di cui al comma 1 puo' contenere:     a)  gli  interventi  dotati  di  progettazione  esecutiva  o  con procedura di aggiudicazione avviata alla data di  entrata  in  vigore del presente decreto;     b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di  cui alla  lettera  a),  siano  valutati  favorevolmente  da   parte   del Dipartimento per  le  politiche  di  coesione,  dell'Agenzia  per  la coesione territoriale, d'intesa con le Amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in  ragione  dello  stato  di  avanzamento della progettazione, dell'effettiva rispondenza  e  sinergia  con  le priorita' di sviluppo dei territori e con  gli  obiettivi  strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi  europei,  nonche'  della concomitante possibilita'  di  generare  obbligazioni  giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021.   8. L'Amministrazione titolare del  Piano  operativo  oggetto  della riclassificazione, prevista al  comma  1,  resta  responsabile  della selezione degli interventi, in sostituzione di quelli che risultavano gia' finanziati alla data di entrata in vigore del presente  decreto, della   vigilanza   sulla   attuazione   dei   singoli    interventi, dell'utilizzo   delle   risorse   per   fare   fronte   a    varianti dell'intervento,  della  presentazione  degli  stati  di  avanzamento nonche' delle richieste di erogazione delle risorse ai beneficiari.   9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il  CIPE,  con la medesima delibera di approvazione del Piano sviluppo  e  coesione, stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e  la  spesa,  le misure di accompagnamento  alla  progettazione  e  all'attuazione  da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale e della Struttura per  la  progettazione  di beni ed edifici pubblici di cui  all'articolo  1,  comma  162,  della legge 30 dicembre 2018, n. 145.   10. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non rientranti  nel Piano sviluppo e coesione, sono riprogrammate con delibera  del  CIPE su  proposta  del  Ministro  per  il  Sud,   di   concerto   con   le amministrazioni competenti, limitatamente alle lettere b)  e  c)  del presente comma, al fine di contribuire:   a) al finanziamento dei Piani sviluppo  e  coesione  relativi  alle amministrazioni per le quali  risultino  fabbisogni  di  investimenti superiori alle risorse assegnate ai sensi del comma 7;     b) al finanziamento di «Programmi di piccole opere e manutenzioni straordinarie»    per    infrastrutture    stradali,     ferroviarie, aeroportuali,  idriche,  nonche'   per   fronteggiare   il   dissesto idrogeologico e per la messa in  sicurezza  di  scuole,  ospedali  ed altre strutture pubbliche, da attuare  attraverso  lo  strumento  del Contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  88  da  stipulare  per  singola  area tematica;     c)  al  finanziamento  della   progettazione   degli   interventi infrastrutturali.   11.  Resta  in  ogni  caso  fermo  il   vincolo   di   destinazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27  dicembre 2013, n. 147. Restano, altresi', ferme le  norme  di  legge  relative alle risorse di cui al comma 1, in quanto compatibili.   12. In relazione alle nuove risorse del Fondo sviluppo  e  coesione attribuite con la legge  30  dicembre  2018,  n.  145  e  non  ancora programmate alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  le proposte di assegnazione di risorse da  sottoporre  al  CIPE  per  il finanziamento di interventi infrastrutturali devono essere  corredate della positiva valutazione tecnica da parte del Dipartimento  per  le politiche di coesione. Salvo  diversa  e  motivata  previsione  nella delibera di assegnazione del CIPE, tali assegnazioni decadono ove non diano luogo a obbligazioni giuridicamente vincolanti entro  tre  anni dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica italiana della medesima delibera. Le  relative  risorse  non  possono essere riassegnate alla medesima Amministrazione.   13. Al fine di supportare le Amministrazioni  di  cui  al  comma  2 nella progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali le risorse destinate alla progettazione di cui al comma 10,  lettera  c) finanziano  i  costi  della  progettazione   tecnica   dei   progetti infrastrutturali che abbiano avuto la valutazione positiva  da  parte delle strutture tecniche della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dell'effettiva rispondenza alle priorita' di sviluppo e ai fabbisogni del territorio, dell'eventuale necessita' di  fronteggiare situazioni emergenziali, da sostenere da parte delle  Amministrazioni titolari dei Piani operativi di cui al comma 1, anche  attraverso  il ricorso alla Struttura  per  la  progettazione  di  beni  ed  edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della  legge  30  dicembre 2018, n. 145. I progetti per i quali sia completata positivamente  la progettazione esecutiva accedono  prioritariamente  ai  finanziamenti che si renderanno disponibili per la realizzazione. Alle risorse  del Fondo sviluppo e coesione assegnate alle finalita' specifiche di  cui al  presente  comma  non  si  applica  il  vincolo  di   destinazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27  dicembre 2013, n. 147.   14. Ai Piani operativi redatti a seguito della riclassificazione di cui  al  comma  1  si  applicano  i  principi  gia'  vigenti  per  la programmazione 2014-2020. Il CIPE, su proposta del  Ministro  per  il Sud,  d'intesa  con  il  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le autonomie, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, adotta  una apposita delibera per assicurare la fase transitoria della disciplina dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e per coordinare  e armonizzare le regole vigenti in un  quadro  ordinamentale  unitario. Nelle  more  dell'approvazione  dei  singoli  Piani  di  sviluppo   e coesione, si applicano le regole di programmazione vigenti.   15. Il Ministro per il Sud presenta al CIPE:     a) entro il 31 marzo 2020  una  relazione  sull'attuazione  delle disposizioni del presente articolo;     b) entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2020,  una relazione annuale sull'andamento dei Piani operativi di cui al  comma 1 riferita all'anno precedente.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo vigente dell'art. 4  del  decreto          legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in  materia          di  risorse  aggiuntive  ed  interventi  speciali  per   la          rimozione  di  squilibri  economici  e  sociali,  a   norma          dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42):                 «Art. 4 (Fondo per lo sviluppo e la coesione).  -  1.          Il Fondo per le aree sottoutilizzate, di  cui  all'art.  61          della  legge  27  dicembre  2002,   n.   289,   assume   la          denominazione di Fondo per lo sviluppo e  la  coesione,  di          seguito denominato: "Fondo". Il Fondo e' finalizzato a dare          unita'  programmatica  e  finanziaria   all'insieme   degli          interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale,  che  sono          rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le  diverse          aree del Paese.                 2. Il Fondo ha carattere pluriennale in coerenza  con          l'articolazione temporale della  programmazione  dei  Fondi          strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarieta' e          la complementarieta' delle procedure di  attivazione  delle          relative  risorse  con  quelle   previste   per   i   fondi          strutturali dell'Unione europea.                 3. Il Fondo  e'  destinato  a  finanziare  interventi          speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali,          secondo  le  modalita'  stabilite  dal  presente   decreto.          L'intervento del Fondo e' finalizzato al  finanziamento  di          progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale  sia          di   carattere   immateriale,   di    rilievo    nazionale,          interregionale  e  regionale,  aventi  natura   di   grandi          progetti o di investimenti articolati in singoli interventi          di consistenza progettuale  ovvero  realizzativa  tra  loro          funzionalmente  connessi,  in  relazione  a   obiettivi   e          risultati quantificabili e  misurabili,  anche  per  quanto          attiene  al  profilo  temporale.  La  programmazione  degli          interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente          articolo e' realizzata tenendo conto  della  programmazione          degli interventi di carattere ordinario.».               - Il testo del comma 703 dell'art. 1 della citata legge          n. 190 del 2014 e' riportato nelle Note all'art. 26.               - Si riporta il testo del comma 162 dell'art.  1  della          citata legge n. 145 del 2018:                 «162. Al fine di favorire gli investimenti  pubblici,          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in          vigore della presente  legge,  e'  individuata  un'apposita          Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici,          di seguito denominata Struttura. Il decreto del  Presidente          del Consiglio dei ministri provvede, altresi', a  indicarne          la   denominazione,   l'allocazione,   le   modalita'    di          organizzazione e le funzioni.».               - Si riporta il testo vigente dell'art.  6  del  citato          decreto legislativo n. 88 del 2011:                 «Art. 6 (Contratto istituzionale di sviluppo).  -  1.          Per le finalita' di cui all'art. 1, nonche' allo  scopo  di          accelerare la realizzazione  degli  interventi  di  cui  al          presente decreto e di assicurare la  qualita'  della  spesa          pubblica, il Ministro delegato, d'intesa  con  il  Ministro          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri          interessati, stipula con le Regioni  e  le  amministrazioni          competenti un "contratto  istituzionale  di  sviluppo"  che          destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua          responsabilita', tempi  e  modalita'  di  attuazione  degli          interventi.                 2. Il contratto istituzionale di sviluppo, esplicita,          per ogni intervento o categoria di interventi o  programma,          il soddisfacimento dei criteri  di  ammissibilita'  di  cui          all'art. 5, comma 4,  e  definisce  il  cronoprogramma,  le          responsabilita' dei contraenti, i criteri di valutazione  e          di  monitoraggio   e   le   sanzioni   per   le   eventuali          inadempienze,   prevedendo   anche   le    condizioni    di          definanziamento anche parziale degli interventi  ovvero  la          attribuzione delle relative risorse  ad  altro  livello  di          governo, nel rispetto del principio di  sussidiarieta'.  In          caso  di  partecipazione  dei  concessionari   di   servizi          pubblici, competenti in  relazione  all'intervento  o  alla          categoria di interventi o al programma  da  realizzare,  il          contratto istituzionale di sviluppo definisce le  attivita'          che sono eseguite dai predetti concessionari,  il  relativo          cronoprogramma, meccanismi  di  controllo  delle  attivita'          loro  demandate,   sanzioni   e   garanzie   in   caso   di          inadempienza,  nonche'   apposite   procedure   sostitutive          finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti          inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei contratti con i          concessionari,  clausole  inderogabili  di  responsabilita'          civile  e  di  decadenza.  Il  contratto  istituzionale  di          sviluppo  prevede,  quale  modalita'  attuativa,   che   le          amministrazioni centrali, ed  eventualmente  regionali,  si          avvalgano,   anche   ai   sensi   dell'art.   55-bis    del          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,   e          successive  modificazioni,   dell'Agenzia   nazionale   per          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa          Spa,  costituita  ai  sensi   dell'art.   1   del   decreto          legislativo  9   gennaio   1999,   n.   1,   e   successive          modificazioni,   ad   esclusione   di   quanto    demandato          all'attuazione  da  parte  dei  concessionari  di   servizi          pubblici.                 3.   La   progettazione,    l'approvazione    e    la          realizzazione degli interventi  individuati  nel  contratto          istituzionale di sviluppo e' disciplinata  dalle  norme  di          cui alla  parte  II,  titolo  III,  capo  IV,  del  decreto          legislativo  12  aprile  2006,  n.  163.  Nei  giudizi  che          riguardano le procedure di  progettazione,  approvazione  e          realizzazione degli interventi  individuati  nel  contratto          istituzionale di sviluppo si applicano le  disposizioni  di          cui all'art. 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.          104. Per i medesimi interventi,  si  applicano  le  vigenti          disposizioni in materia di prevenzione e repressione  della          criminalita' organizzata e dei tentativi  di  infiltrazione          mafiosa, ivi comprese quelle concernenti le comunicazioni e          informazioni antimafia.                 4. Le risorse del Fondo sono trasferite  ai  soggetti          assegnatari, in relazione allo stato di  avanzamento  della          spesa, in appositi  fondi  a  destinazione  vincolata  alle          finalita'   approvate,   che    garantiscono    la    piena          tracciabilita' delle risorse attribuite, anche in linea con          le procedure previste dall'art. 3  della  legge  13  agosto          2010, n. 136 e dall'art. 30 della legge 31  dicembre  2009,          n. 196. I soggetti assegnatari, al  fine  di  garantire  la          specialita' e l'addizionalita' degli interventi,  iscrivono          nei relativi bilanci i Fondi a  destinazione  vincolata  di          cui al primo periodo, attribuendo loro un'autonoma evidenza          contabile e specificando, nella relativa denominazione, che          gli stessi sono costituiti da risorse derivanti dal Fondo.                 5. L'attuazione  degli  interventi  e'  coordinata  e          vigilata dal Dipartimento per lo  sviluppo  e  la  coesione          economica,  di  seguito  denominato   "Dipartimento",   che          controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti  anche          mediante  forme  di  cooperazione  con  le  amministrazioni          statali, centrali e periferiche, regionali e  locali  e  in          raccordo con i Nuclei di valutazione delle  amministrazioni          statali  e  delle  Regioni,   assicurando,   altresi',   il          necessario supporto  tecnico  e  operativo  senza  nuovi  o          maggiori oneri nell'ambito delle competenze  istituzionali.          Le  amministrazioni  interessate  effettuano  i   controlli          necessari  al  fine  di  garantire  la  correttezza  e   la          regolarita'  della  spesa  e  partecipano  al  sistema   di          monitoraggio unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale          2007/2013  previsto,  a  legislazione  vigente,  presso  la          Ragioneria  Generale  dello  Stato  secondo  le   procedure          vigenti e, ove previsto, al  sistema  di  monitoraggio  del          Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza          pubblica.   I   sistemi   informativi    garantiscono    la          tracciabilita' dei flussi finanziari comunitari e nazionali          fino alla realizzazione materiale dell'intervento anche  ai          sensi della legge n. 196 del 2009, assicurando, sulla  base          di apposite intese, l'accesso a tali informazioni da  parte          della Camera dei deputati, del Senato  della  Repubblica  e          della Corte dei conti.                 6.  In  caso  di  inerzia   o   inadempimento   delle          amministrazioni  pubbliche  responsabili  degli  interventi          individuati  ai  sensi  del  presente  decreto,  anche  con          riferimento  al  mancato  rispetto   delle   scadenze   del          cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine          di evitare  il  disimpegno  automatico  dei  fondi  erogati          dall'Unione europea, il Governo, al fine di  assicurare  la          competitivita', la coesione e l'unita' economica del Paese,          esercita il potere  sostitutivo  ai  sensi  dell'art.  120,          comma secondo,  della  Costituzione  secondo  le  modalita'          procedurali individuate dall'art. 8 della  legge  5  giugno          2003, n. 131, e dagli articoli 5 e 11 della  legge  n.  400          del  1988  e  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di          interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di  opere          e   di   investimenti   nel   caso   di   inadempienza   di          amministrazioni  statali  ovvero  di  quanto  previsto  dai          contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel          caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici,          anche attraverso la nomina di un commissario straordinario,          senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  il          quale  cura  tutte  le  attivita'   di   competenza   delle          amministrazioni pubbliche occorrenti  all'autorizzazione  e          all'effettiva realizzazione degli  interventi  programmati,          nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.».               - Il testo del comma 6 dell'art. 1 della  citata  legge          n. 147 del 2013 e' riportato nelle Note all'art. 26.               - Il riferimento al testo della legge 30 dicembre 2018,          n. 145 e' riportato nelle Note all'art. 33.   |  
|   |                               Art. 44 bis                   Incentivo fiscale per promuovere                  la crescita dell'Italia meridionale 
   1. Alle aggregazioni  di  societa',  per  le  quali  non  e'  stato accertato lo stato di dissesto o il  rischio  di  dissesto  ai  sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre  2015,  n.  180, ovvero lo stato di insolvenza ai  sensi  dell'articolo  5  del  regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2,  comma  1,  lettera b), del codice della crisi  d'impresae  dell'insolvenza,  di  cui  al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, aventi sede legale,  alla data del 1° gennaio 2019, nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna, realizzate mediante  operazioni di fusione, scissione ovvero conferimento di azienda  o  di  rami  di azienda riguardanti piu' societa', si applicano le  disposizioni  del presente articolo, a condizione  che  il  soggetto  risultante  dalle predette aggregazioni abbia la  sede  legale  in  una  delle  regioni citate e che le  aggregazioni  siano  deliberate  dall'assemblea  dei soci, o dal diverso organo competente per legge, entro diciotto  mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si applicano alle societa' che sono  tra  loro  legate  da  rapporti  di controllo ai sensi  dell'articolo  2359  del  codice  civile  e  alle societa' controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.   2. Le attivita' per imposte anticipate  dei  soggetti  partecipanti all'aggregazione e relative a perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile  ai  sensi  dell'articolo  84  del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto ai  sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia  e delle finanze 3 agosto 2017, recante  «Revisione  delle  disposizioni attuative  in  materia  di  aiuto  alla  crescita  economica  (ACE)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2017, e  ai componenti reddituali di cui all'articolo 1, comma 1067, della  legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  non  ancora  dedotti,  risultanti   da situazioni patrimoniali approvate  ai  fini  dell'aggregazione,  sono trasformate, per un ammontare non superiore a 500 milioni di euro, in crediti d'imposta secondo le modalita' di cui ai  commi  3  e  4  del presente articolo; il limite e' calcolato  con  riferimento  ad  ogni soggetto partecipante all'aggregazione.  Ai  fini  del  rispetto  del limite di cui al primo periodo, si trasformano dapprima le  attivita' per   imposte   anticipate   trasferite   al   soggetto    risultante dall'aggregazione e, in  via  residuale,  le  attivita'  per  imposte anticipate  non  trasferite   dagli   altri   soggetti   partecipanti all'aggregazione.  In  caso  di  aggregazioni   realizzate   mediante conferimenti di aziende o di rami di azienda, possono essere altresi' oggetto di conferimento le attivita' per imposte anticipate di cui al primo periodo  ed  e'  obbligatoria  la  redazione  della  situazione patrimoniale  ai  sensi  dell'articolo  2501-quater,  commi  primo  e secondo, del codice civile.   3. La trasformazione delle  attivita'  per  imposte  anticipate  in crediti d'imposta  e'  condizionata  all'esercizio,  da  parte  della societa'   risultante   dall'aggregazione,   dell'opzione   di    cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3  maggio  2016,  n.  59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. In caso   di   aggregazioni   realizzate   mediante   scissioni   ovvero conferimenti di aziende o di rami di azienda, la trasformazione delle attivita' per imposte anticipate in crediti  d'imposta  dei  soggetti conferenti o delle societa' scisse e' condizionata all'esercizio,  da parte di tali soggetti, dell'opzione di cui al  citato  articolo  11, comma  1,  del  decreto-legge  n.  59  del  2016,   convertito,   con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016. L'opzione,  se  non  gia' esercitata, deve essere esercitata entro la  chiusura  dell'esercizio in corso alla data in cui ha  effetto  l'aggregazione;  l'opzione  ha efficacia a partire dall'esercizio successivo  a  quello  in  cui  ha effetto l'aggregazione. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito,  con  modificazioni, dalla legge  n.119  del  2016,  nell'ammontare  delle  attivita'  per imposte anticipate sono  compresi  anche  le  attivita'  per  imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi  del  presente articolo nonche' i crediti d'imposta derivanti  dalla  trasformazione delle predette attivita' per imposte anticipate.   4. La trasformazione delle  attivita'  per  imposte  anticipate  in crediti d'imposta  decorre  dalla  data  di  approvazione  del  primo bilancio  della  societa'  risultante  dall'aggregazione   da   parte dell'assemblea dei soci, o del diverso organo competente  per  legge, nella misura del 25 per cento delle attivita' per imposte  anticipate di cui  al  comma  2  iscritte  nel  primo  bilancio  della  societa' risultante   dall'aggregazione;   per   la   restante    parte,    la trasformazione avviene in quote uguali nei tre esercizi successivi  e decorre dalla data di approvazione del bilancio di ciascun esercizio. Ai fini del periodo precedente, in caso  di  aggregazioni  realizzate mediante scissioni ovvero  conferimenti  di  aziende  o  di  rami  di azienda, per i soggetti  conferenti  e  per  le  societa'  scisse  la trasformazione delle attivita'  per  imposte  anticipate  in  crediti d'imposta  decorre  dalla   data   di   approvazione   del   bilancio dell'esercizio nel corso del quale ha avuto  effetto  l'aggregazione. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla  data  in  cui  ha effetto l'aggregazione:   a) non sono computabili in  diminuzione  dei  redditi  imponibilile perdite di cui all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le  eccedenze residue  relative  all'importo  del  rendimento  nozionale   di   cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative  ad attivita' per imposte anticipate trasformate ai  sensi  del  presente articolo;   b) non sono deducibili i componenti  negativi  corrispondenti  alle attivita' per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta  ai sensi del presente articolo. I crediti d'imposta di cui  al  presente comma sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 2, comma  57, del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.   5. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  alle aggregazioni  alle  quali  partecipino  soggetti  che  abbiano   gia' partecipato a un'aggregazione o siano risultanti  da  un'aggregazione alla  quale  siano  state  applicate  le  disposizioni  del  presente articolo.   6. In caso di  aggregazioni  realizzate  mediante  conferimenti  di aziende o di rami di azienda, alle perdite  fiscali  e  all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica, di  cui  all'articolo  1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  del  conferente si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 172 del  testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, riferendosi alla societa'  conferente  le  disposizioni riguardanti  le  societa'  fuse  o  incorporate   e   alla   societa' conferitaria quelle riguardanti la societa' risultante dalla  fusione o incorporante e avendo riguardo all'ammontare del  patrimonio  netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui  al  comma  2  del presente articolo.   7.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  presente   articolo   e' subordinata,  ai   sensi   dell'articolo   108   del   Trattato   sul funzionamento  dell'Unione  europea,  alla  preventiva  comunicazione ovvero, se necessaria, all'autorizzazione della Commissione europea.   8. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n. 307, e' incrementato di 36,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 35,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 34,7 milioni di euro  per  l'anno 2026, di 34,5 milioni di euro per l'anno 2027,  di  34,1  milioni  di euro per l'anno 2028, di 33,9 milioni di euro  per  l'anno  2029,  di 0,55 milioni di euro per l'anno 2031 e di 0,12 milioni  di  euro  per l'anno 2033.   9. Agli oneri derivanti dai commi 2, 4 e 8 del  presente  articolo, pari a 73,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 103  milioni  di  euro per l'anno 2021, a 102,2 milioni di euro per  l'anno  2022,  a  103,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 36,3 milioni di  euro  per  l'anno 2024, a 35,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 34,7 milioni di  euro per l'anno 2026, a 34,5 milioni di  euro  per  l'anno  2027,  a  34,1 milioni di euro per l'anno 2028, a 33,9 milioni di  euro  per  l'anno 2029, a 24,35 milioni di euro per l'anno 2030, a 0,55 milioni di euro per l'anno 2031, a 0,15 milioni di euro per  l'anno  2032  e  a  0,12 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede:   a) quanto a 29,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 20  milioni  di euro per l'anno 2021, a 59,2 milioni di euro per l'anno 2022, a  80,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 24,35 milioni di euro  per  l'anno 2030  e  a  0,15  milioni  di  euro   per   l'anno   2032,   mediante corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;   b) quanto a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022  e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del  fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo Ministero;   c)  quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,   mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui  all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;   d)  quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,   mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190, relativa al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili;   e) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e a  20  milioni  di euro  per  ciascuno  degli  anni  2021,   2022   e   2023,   mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui  al  comma  5  dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato  di previsionedel Ministero dell'economia e delle finanze;   f) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e  a  50  milioni  di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del  fondo  di parte corrente derivante dal riaccertamento dei  residui  passivi  ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera  a),  del  decreto-legge  24 aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del  Ministero dell'economia e delle finanze.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del  decreto          legislativo 16 novembre  2015,  n.  180  (Attuazione  della          direttiva  2014/59/UE  del   Parlamento   europeo   e   del          Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro  di          risanamento e risoluzione  degli  enti  creditizi  e  delle          imprese  di  investimento  e  che  modifica  la   direttiva          82/891/CEE  del  Consiglio,  e  le  direttive   2001/24/CE,          2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,          2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n.  1093/2010          e  (UE)  n.  648/2012,  del  Parlamento   europeo   e   del          Consiglio):                 «Art. 17 (Presupposti comuni alla risoluzione e  alle          altre procedure di gestione delle crisi). - 1. Una banca e'          sottoposta a una delle misure indicate all'art.  20  quando          ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:                   a) la banca e' in dissesto o a rischio di  dissesto          secondo quanto previsto dal comma 2;                   b)  non  si  possono  ragionevolmente   prospettare          misure alternative che permettono di superare la situazione          di  cui  alla  lettera  a)  in  tempi  adeguati,  tra   cui          l'intervento di uno o piu' soggetti privati o di un sistema          di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza, che puo'          includere misure di intervento precoce o  l'amministrazione          straordinaria ai sensi del Testo Unico Bancario.                 2. La banca e' considerata in dissesto o a rischio di          dissesto in una o piu' delle seguenti situazioni:                   a) risultano irregolarita'  nell'amministrazione  o          violazioni di disposizioni  legislative,  regolamentarie  o          statutarie che regolano l'attivita' della banca di gravita'          tale che giustificherebbero la  revoca  dell'autorizzazione          all'esercizio dell'attivita';                   b) risultano perdite  patrimoniali  di  eccezionale          gravita', tali da privare la banca dell'intero patrimonio o          di un importo significativo del patrimonio;                   c) le sue attivita' sono inferiori alle passivita';                   d) essa non e' in grado di pagare i  propri  debiti          alla scadenza;                   e) elementi oggettivi indicano che una o piu' delle          situazioni indicate nelle  lettere  a),  b),  c)  e  d)  si          realizzeranno nel prossimo futuro;                   f)  e'  prevista  l'erogazione   di   un   sostegno          finanziario pubblico  straordinario  a  suo  favore,  fatto          salvo quanto previsto dall'art. 18.                 3. Le misure  indicate  all'art.  20  possono  essere          disposte anche se non sono state  precedentemente  adottate          misure   di   intervento   precoce   o    l'amministrazione          straordinaria.».               - Si riporta il testo vigente  dell'art.  5  del  regio          decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina  del  fallimento,          del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata          e della liquidazione coatta amministrativa):                 «Art. 5 (Stato d'insolvenza). - L'imprenditore che si          trova in stato d'insolvenza e' dichiarato fallito.                 Lo stato d'insolvenza si manifesta con  inadempimenti          od  altri  fatti  esteriori,  i  quali  dimostrino  che  il          debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le          proprie obbligazioni.».               - Si riporta il testo vigente del comma 1  dell'art.  2          del decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.  14  (Codice          della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della          legge 19 ottobre 2017, n. 155):                 «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente          codice si intende per:                   a)    "crisi":    lo    stato    di     difficolta'          economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza  del          debitore,  e  che  per  le  imprese   si   manifesta   come          inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far  fronte          regolarmente alle obbligazioni pianificate;                   b) "insolvenza":  lo  stato  del  debitore  che  si          manifesta con inadempimenti od  altri  fatti  esteriori,  i          quali dimostrino che il debitore non e' piu'  in  grado  di          soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;                   c) "sovraindebitamento": lo stato  di  crisi  o  di          insolvenza    del    consumatore,    del    professionista,          dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle          start-up innovative di  cui  al  decreto-legge  18  ottobre          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17          dicembre 2012,  n.  221,  e  di  ogni  altro  debitore  non          assoggettabile  alla  liquidazione  giudiziale   ovvero   a          liquidazione coatta amministrativa  o  ad  altre  procedure          liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali          per il caso di crisi o insolvenza;                   d)  "impresa  minore":   l'impresa   che   presenta          congiuntamente  i  seguenti   requisiti:   1)   un   attivo          patrimoniale di ammontare complessivo annuo  non  superiore          ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti  la  data          di deposito della istanza di  apertura  della  liquidazione          giudiziale  o  dall'inizio  dell'attivita'  se  di   durata          inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per          un  ammontare  complessivo  annuo  non  superiore  ad  euro          duecentomila  nei  tre  esercizi  antecedenti  la  data  di          deposito  dell'istanza  di  apertura   della   liquidazione          giudiziale  o  dall'inizio  dell'attivita'  se  di   durata          inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti  non          superiore  ad  euro  cinquecentomila;  i  predetti   valori          possono essere aggiornati ogni tre  anni  con  decreto  del          Ministro della giustizia adottato a norma dell'art. 348;                   e) "consumatore": la persona fisica che agisce  per          scopi estranei all'attivita' imprenditoriale,  commerciale,          artigiana o professionale eventualmente  svolta,  anche  se          socia di una delle societa' appartenenti ad  uno  dei  tipi          regolati nei capi III, IV e  VI  del  titolo  V  del  libro          quinto del codice civile, per i debiti  estranei  a  quelli          sociali;                   f) "societa' pubbliche": le  societa'  a  controllo          pubblico,  le  societa'  a  partecipazione  pubblica  e  le          societa' in house di cui all'art. 2, lettere  m),  n),  o),          del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;                   g) "grandi  imprese":  le  imprese  che,  ai  sensi          dell'art. 3, paragrafo 4, della  direttiva  2013/34/UE  del          Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, alla          data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di          almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello  stato          patrimoniale: venti milioni di euro; b) ricavi netti  delle          vendite e delle prestazioni: quaranta milioni di  euro;  c)          numero medio dei dipendenti occupati  durante  l'esercizio:          duecentocinquanta;                   h) "gruppo di imprese": l'insieme  delle  societa',          delle imprese e degli enti, escluso lo Stato, che, ai sensi          degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile,  sono          sottoposti alla direzione e coordinamento di una  societa',          di un ente o di  una  persona  fisica,  sulla  base  di  un          vincolo partecipativo o di un  contratto;  a  tal  fine  si          presume, salvo prova  contraria,  che:  1)  l'attivita'  di          direzione e coordinamento di societa' sia esercitata  dalla          societa' o ente tenuto al consolidamento dei loro  bilanci;          2) siano sottoposte alla direzione e coordinamento  di  una          societa' o ente le  societa'  controllate,  direttamente  o          indirettamente,  o  sottoposte   a   controllo   congiunto,          rispetto alla societa' o ente che esercita  l'attivita'  di          direzione e coordinamento.                   i) "gruppi di imprese di rilevante  dimensione":  i          gruppi di imprese composti da un'impresa  madre  e  imprese          figlie  da  includere   nel   bilancio   consolidato,   che          rispettano i limiti numerici di cui all'art. 3, paragrafi 6          e 7, della direttiva 2013/34/UE del  Parlamento  europeo  e          del Consiglio del 26 giugno 2013;                   l) "parti correlate": per parti correlate  ai  fini          del presente codice si intendono quelle indicate come  tali          nel regolamento della Consob in materia di  operazioni  con          parti correlate;                   m) "centro degli interessi principali del debitore"          (COMI): il  luogo  in  cui  il  debitore  gestisce  i  suoi          interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi;                   n) "albo dei gestori della crisi e insolvenza delle          imprese":  l'albo,  istituito  presso  il  Ministero  della          giustizia e disciplinato dall'art. 356, dei soggetti che su          incarico del giudice svolgono, anche in forma  associata  o          societaria, funzioni di gestione, supervisione o  controllo          nell'ambito delle procedure di regolazione  della  crisi  o          dell'insolvenza previste dal presente codice;                   o) "professionista indipendente": il professionista          incaricato dal debitore nell'ambito di una delle  procedure          di  regolazione  della  crisi  di  impresa   che   soddisfi          congiuntamente i seguenti  requisiti:  1)  essere  iscritto          all'albo  dei  gestori  della  crisi  e  insolvenza   delle          imprese, nonche'  nel  registro  dei  revisori  legali;  2)          essere in possesso dei requisiti  previsti  dall'art.  2399          del codice civile; 3) non essere legato  all'impresa  o  ad          altre parti interessate all'operazione di regolazione della          crisi da rapporti di natura personale o  professionale;  il          professionista ed i soggetti con i quali  e'  eventualmente          unito  in  associazione  professionale  non   devono   aver          prestato negli  ultimi  cinque  anni  attivita'  di  lavoro          subordinato o autonomo in favore del debitore,  ne'  essere          stati membri degli organi di  amministrazione  o  controllo          dell'impresa, ne' aver posseduto partecipazioni in essa;                   p)  "misure  protettive":  le   misure   temporanee          disposte dal giudice competente per evitare che determinate          azioni dei creditori possano pregiudicare, sin  dalla  fase          delle trattative, il buon esito  delle  iniziative  assunte          per la regolazione della crisi o dell'insolvenza;                   q) "misure cautelari":  i  provvedimenti  cautelari          emessi dal giudice competente a  tutela  del  patrimonio  o          dell'impresa  del  debitore,  che   appaiano   secondo   le          circostanze piu' idonei ad assicurare provvisoriamente  gli          effetti  delle  procedure  di  regolazione  della  crisi  o          dell'insolvenza;                   r) "classe di creditori": insieme di creditori  che          hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei;                   s)  "domicilio  digitale":  il  domicilio  di   cui          all'art. 1, comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo          7 marzo 2005, n. 82;                   t) OCC: organismi di composizione  delle  crisi  da          sovraindebitamento disciplinati dal  decreto  del  Ministro          della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e  successive          modificazioni,  che  svolgono  i  compiti  di  composizione          assistita della crisi da  sovraindebitamento  previsti  dal          presente codice;                   u) OCRI: gli organismi di composizione della  crisi          d'impresa, disciplinati dal  capo  II  del  titolo  II  del          presente codice,  che  hanno  il  compito  di  ricevere  le          segnalazioni di allerta e gestire la fase  dell'allerta  e,          per le imprese diverse dalle imprese minori, la fase  della          composizione assistita della crisi.».               -  Il  testo  dell'art.  2359  del  codice  civile   e'          riportato nelle Note all'art. 11.               - Si riporta il testo vigente dell'art. 84  del  citato          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:                 «Art. 84 (Riporto delle perdite). - 1. La perdita  di          un periodo  d'imposta,  determinata  con  le  stesse  norme          valevoli per la determinazione  del  reddito,  puo'  essere          computata in diminuzione del reddito dei periodi  d'imposta          successivi in misura non superiore  all'ottanta  per  cento          del reddito imponibile di ciascuno di essi e  per  l'intero          importo  che  trova  capienza  in  tale  ammontare.  Per  i          soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile          la  perdita  e'  riportabile  per  l'ammontare  che  eccede          l'utile che non ha concorso  alla  formazione  del  reddito          negli esercizi precedenti.  La  perdita  e'  diminuita  dei          proventi esenti  dall'imposta  diversi  da  quelli  di  cui          all'art. 87, per la parte del loro ammontare che  eccede  i          componenti negativi non dedotti  ai  sensi  dell'art.  109,          comma 5. Detta differenza potra' tuttavia essere  computata          in diminuzione del reddito complessivo in misura  tale  che          l'imposta  corrispondente  al  reddito  imponibile  risulti          compensata da eventuali crediti di imposta,  ritenute  alla          fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto,  e  dalle          eccedenze di cui all'art. 80.                 2.  Le  perdite  realizzate  nei  primi  tre  periodi          d'imposta  dalla  data  di  costituzione  possono,  con  le          modalita'  previste  al  comma  1,  essere   computate   in          diminuzione del reddito complessivo dei  periodi  d'imposta          successivi  entro  il  limite  del  reddito  imponibile  di          ciascuno di essi e per l'intero importo che trova  capienza          nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che          si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva.                 3. Le disposizioni del comma 1 non si  applicano  nel          caso in cui  la  maggioranza  delle  partecipazioni  aventi          diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto  che          riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da          terzi,  anche  a  titolo  temporaneo  e,   inoltre,   venga          modificata l'attivita' principale in fatto  esercitata  nei          periodi d'imposta in cui le perdite sono state  realizzate.          La modifica dell'attivita' assume rilevanza  se  interviene          nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento          od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori.  La          limitazione si applica  anche  alle  eccedenze  oggetto  di          riporto  in  avanti  di  cui  al  comma  5  dell'art.   96,          relativamente agli interessi indeducibili, nonche' a quelle          di cui all'art. 1, comma 4, del  decreto-legge  6  dicembre          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22          dicembre  2011,  n.  214,  relativamente   all'aiuto   alla          crescita economica. La limitazione non si applica qualora:                   a);                   b) le partecipazioni siano relative a societa'  che          nel biennio precedente  a  quello  di  trasferimento  hanno          avuto un numero di  dipendenti  mai  inferiore  alle  dieci          unita'  e  per  le  quali  dal  conto  economico   relativo          all'esercizio  precedente   a   quello   di   trasferimento          risultino un ammontare di ricavi e proventi  dell'attivita'          caratteristica, e un ammontare delle spese per  prestazioni          di  lavoro  subordinato  e  relativi  contributi,  di   cui          all'art. 2425 del codice civile, superiore al 40 per  cento          di quello risultante dalla media degli ultimi due  esercizi          anteriori.                   Al  fine  di  disapplicare  le   disposizioni   del          presente comma il contribuente interpella l'amministrazione          ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000,          n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.».               - Si riporta il testo vigente del comma 1067  dell'art.          1 della citata legge n. 145 del 2018:                 «1067. Per i soggetti che applicano  le  disposizioni          di cui all'art. 106, comma 3, del testo unico delle imposte          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   i   componenti          reddituali  derivanti  esclusivamente   dall'adozione   del          modello di rilevazione del fondo a copertura delle  perdite          per perdite attese su  crediti  di  cui  al  paragrafo  5.5          dell'International financial reporting standard  (IFRS)  9,          iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo          IFRS 9, nei  confronti  della  clientela,  sono  deducibili          dalla  base  imponibile  dell'imposta  sul  reddito   delle          societa' per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo          d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per  il  restante          90 per cento in quote costanti nei nove  periodi  d'imposta          successivi.».               - Si riporta il testo vigente dell'art. 2501-quater del          codice civile:                 «Art.  2501-quater   (Situazione   patrimoniale).   -          L'organo amministrativo delle  societa'  partecipanti  alla          fusione redige, con l'osservanza delle norme  sul  bilancio          d'esercizio,  la  situazione  patrimoniale  delle  societa'          stesse,  riferita  ad  una  data  non  anteriore  di  oltre          centoventi giorni al giorno in cui il progetto  di  fusione          e' depositato nella sede della societa'  ovvero  pubblicato          sul sito Internet di questa.                 La situazione patrimoniale puo' essere sostituita dal          bilancio dell'ultimo esercizio, se questo e'  stato  chiuso          non oltre sei mesi prima del giorno del  deposito  o  della          pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di          societa' quotata in mercati regolamentati, dalla  relazione          finanziaria  semestrale  prevista  dalle  leggi   speciali,          purche' non riferita ad una data antecedente sei  mesi  dal          giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma.                 La situazione patrimoniale non  e'  richiesta  se  vi          rinunciano all'unanimita' i soci e i  possessori  di  altri          strumenti finanziari che attribuiscono il diritto  di  voto          di ciascuna delle societa' partecipanti alla fusione.».               - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  11          del decreto-legge 3 maggio 2016,  n.  59,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  30  giugno   2016,   n.   119          (Disposizioni urgenti in materia di procedure  esecutive  e          concorsuali, nonche' a favore degli investitori  in  banche          in liquidazione):                 «Art. 11 (Attivita' per imposte anticipate). - 1.  Le          imprese interessate dalle disposizioni di cui  all'art.  2,          commi da 55 a 57, del decreto-legge 29  dicembre  2010,  n.          225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio          2011,   n.   10,   come   successivamente   integrato   dal          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,          possono optare, con riferimento all'ammontare di  attivita'          per imposte anticipate  pari  alla  differenza  di  cui  al          successivo comma 2, per il  mantenimento  dell'applicazione          delle predette disposizioni al ricorrere  delle  condizioni          ivi previste.  L'opzione  e'  esercitata  con  efficacia  a          valere dal 1º gennaio 2016 con il primo versamento  di  cui          al comma 7, e' irrevocabile e comporta l'applicazione della          disciplina  di  cui  al  presente  articolo   a   decorrere          dall'esercizio  in  corso  al   31   dicembre   2016   fino          all'esercizio in corso al 31 dicembre 2030,  con  l'obbligo          del pagamento di un canone annuo. Il canone  e'  deducibile          ai   fini   delle   imposte   sui   redditi   e   dell'IRAP          nell'esercizio in cui avviene il pagamento.                 Omissis.»               - Si riporta il testo vigente del comma 57 dell'art.  2          del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga          di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative  e  di          interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle          imprese e alle famiglie):                 «Art. 2 (Proroghe onerose di termini). - (Omissis).                 57. Il credito d'imposta di  cui  ai  commi  55,  56,          56-bis, 56-bis.1 e 56-ter non e' produttivo  di  interessi.          Esso puo' essere utilizzato, senza limiti  di  importo,  in          compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo          9 luglio 1997, n. 241, ovvero puo' essere ceduto al  valore          nominale  secondo  quanto  previsto  dall'art.  43-ter  del          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,          n. 602. Il credito  va  indicato  nella  dichiarazione  dei          redditi e non  concorre  alla  formazione  del  reddito  di          impresa ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale          sulle attivita' produttive. L'eventuale credito che residua          dopo aver effettuato le compensazioni  di  cui  al  secondo          periodo del presente comma e' rimborsabile.                 (Omissis).».               - Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'art. 172          del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  917          del 1986:                 «Art. 172 (Fusione di societa'). - (Omissis).                 7. Le perdite delle  societa'  che  partecipano  alla          fusione, compresa la societa' incorporante, possono  essere          portate  in  diminuzione   del   reddito   della   societa'          risultante dalla fusione o incorporante per  la  parte  del          loro ammontare che non eccede  l'ammontare  del  rispettivo          patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio  o,  se          inferiore, dalla situazione patrimoniale  di  cui  all'art.          2501-quater  del  codice  civile,  senza  tener  conto  dei          conferimenti e versamenti fatti negli  ultimi  ventiquattro          mesi anteriori alla data cui  si  riferisce  la  situazione          stessa, e sempre che dal conto economico della societa'  le          cui  perdite  sono  riportabili,   relativo   all'esercizio          precedente a quello in cui la fusione e' stata  deliberata,          risulti un ammontare di ricavi  e  proventi  dell'attivita'          caratteristica, e un ammontare delle spese per  prestazioni          di  lavoro  subordinato  e  relativi  contributi,  di   cui          all'art. 2425 del codice civile, superiore al 40 per  cento          di quello risultante dalla media degli ultimi due  esercizi          anteriori. Tra i predetti versamenti non si  comprendono  i          contributi erogati a norma di legge dallo Stato a da  altri          enti pubblici. Se le azioni o quote della societa'  la  cui          perdita  e'  riportabile  erano  possedute  dalla  societa'          incorporante o da altra societa' partecipante alla fusione,          la perdita non e' comunque ammessa in  diminuzione  fino  a          concorrenza dell'ammontare complessivo  della  svalutazione          di  tali  azioni  o  quote   effettuata   ai   fini   della          determinazione del reddito dalla  societa'  partecipante  o          dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo  l'esercizio  al          quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione.          In caso  di  retrodatazione  degli  effetti  fiscali  della          fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni  del  presente          comma   si   applicano   anche   al   risultato   negativo,          determinabile  applicando  le  regole  ordinarie,  che   si          sarebbe generato in modo autonomo in capo ai  soggetti  che          partecipano  alla  fusione  in  relazione  al  periodo  che          intercorre tra l'inizio del periodo  d'imposta  e  la  data          antecedente a quella di efficacia giuridica della  fusione.          Le disposizioni del presente comma si applicano anche  agli          interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di  cui          al comma 5 dell'art. 96 del presente testo  unico,  nonche'          all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di          cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,          n. 201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22          dicembre  2011,  n.  214.  Al  fine  di   disapplicare   le          disposizioni del presente comma il contribuente  interpella          l'amministrazione ai sensi dell'art.  11,  comma  2,  della          legge 27 luglio  2000,  n.  212,  recante  lo  Statuto  dei          diritti del contribuente.                 (Omissis).».               - Il testo  vigente  dell'art.  108  del  Trattato  sul          funzionamento dell'Unione europea e' riportato  nelle  Note          all'art. 36-bis.               -  Il  testo  del  comma  5  dell'art.  10  del  citato          decreto-legge   n.   282   del   2004,   convertito,    con          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'          riportato nelle Note all'art. 3-sexies.               - Il testo del comma 748 dell'art. 1 della citata legge          n. 145 del 2018 e' riportato nelle Note all'art. 33-ter.               - Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'art. 1          della citata legge n. 190 del 2014:                 «200.  Nello  stato  di  previsione   del   Ministero          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di          bilancio.».               - Il testo vigente del comma 5 dell'art.  34-ter  della          citata legge n.  196  del  2009  e'  riportato  nelle  Note          all'art. 13-bis.               - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art.  49          del citato decreto-legge n. 66 del  2014,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:                 «Art. 49 (Riaccertamento  straordinario  residui).  -          (Omissis).                 2. In esito alla rilevazione di cui al comma  1,  con          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle  somme          iscritte  nel   conto   dei   residui   da   eliminare   e,          compatibilmente con gli obiettivi  programmati  di  finanza          pubblica, si provvede:                   a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla          eliminazione  degli   stessi   mediante   loro   versamento          all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la  parte          corrente e per il conto  capitale,  di  appositi  fondi  da          iscrivere negli stati di previsione  delle  Amministrazioni          interessate,  da  ripartire  con   decreto   del   Ministro          dell'economia e delle  finanze,  per  il  finanziamento  di          nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il          ripiano  dei  debiti  fuori  bilancio.  La  dotazione   dei          predetti fondi e' fissata su base  pluriennale,  in  misura          non superiore al 50 per cento  dell'ammontare  dei  residui          eliminati di rispettiva pertinenza. La  restante  parte  e'          destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle          finanze da ripartire a favore di interventi individuati con          apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;                   b)   per   i   residui   passivi   perenti,    alla          cancellazione  delle  relative  partite   dalle   scritture          contabili del conto del Patrimonio Generale dello Stato;  a          tal fine,  le  amministrazioni  interessate  individuano  i          residui non piu' esigibili, che formano oggetto di apposita          comunicazione al Ministero dell'economia e  delle  finanze,          da effettuare improrogabilmente entro il  10  luglio  2014.          Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017,  le  somme          corrispondenti alla  cancellazione  dei  suddetti  importi,          fatto salvo quanto previsto  alla  successiva  lettera  d),          sono  iscritte   su   base   pluriennale   nella   medesima          proporzione nei fondi di cui alla precedente lettera a);                   c) per i residui  passivi  perenti,  connessi  alla          sistemazione di partite contabilizzate  in  conto  sospeso,          con le medesime modalita'  di  comunicazione  di  cui  alla          lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con  la          tesoreria statale;                   d) per i residui passivi relativi  a  trasferimenti          e/o  compartecipazioni  statutarie   alle   regioni,   alle          province  autonome  e  agli  altri  enti  territoriali   le          operazioni di cui al presente articolo vengono operate  con          il concorso degli stessi enti interessati. Con la legge  di          bilancio per gli anni 2015-2017,  le  somme  corrispondenti          alla cancellazione dei suddetti importi  sono  iscritte  su          base pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi          enti in relazione ai residui eliminati.».   |  
|   |                                 Art. 45              Proroga del termine per la rideterminazione         dei vitalizi regionali e correzione di errori formali 
   1. All'articolo  1,  comma  965,  primo  periodo,  della  legge  30 dicembre 2018, n. 145, le parole «entro quattro mesi  dalla  data  di entrata invigore della presente legge, ovvero entro  sei  mesi  dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «entro  il  30  maggio 2019, ovvero entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della presente legge».   2. All'articolo 194-quater, comma 1,  del  decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, come  modificato  dal  decreto  legislativo  13 febbraio  2019,  n.  19,  le  lettere  «c-ter)»  e  «c-quater»  sono, rispettivamente,   ridenominate    come    segue:    «c-quater)»    e «c-quinquies)»;  all'articolo  194-septies,  comma  1,  dello  stesso decreto legislativo n. 58  del  1998,  come  modificato  dal  decreto legislativo 13 febbraio 2019, n. 19, le lettere «e-bis»  ed  «e-ter)» sono,  rispettivamente,   ridenominate   come   segue:   «e-ter»   ed «e-quater").  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo del comma 965 dell'art.  1  della          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla          presente legge:                 «965.  Ai  fini  del  coordinamento   della   finanza          pubblica  e  del  contenimento  della  spesa  pubblica,   a          decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome          di Trento e di  Bolzano,  con  le  modalita'  previste  dal          proprio ordinamento, entro il 30 maggio 2019, ovvero  entro          sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente          legge qualora occorra  procedere  a  modifiche  statutarie,          provvedono a rideterminare, ai  sensi  del  comma  966,  la          disciplina dei trattamenti  previdenziali  e  dei  vitalizi          gia' in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la          carica  di  presidente  della   regione,   di   consigliere          regionale o di assessore regionale. Qualora gli enti di cui          al  primo  periodo  non  vi  provvedano  entro  i   termini          previsti, ad essi non e' erogata una quota pari al  20  per          cento dei trasferimenti erariali a loro favore  diversi  da          quelli destinati al finanziamento  del  Servizio  sanitario          nazionale,  delle  politiche   sociali   e   per   le   non          autosufficienze  e  del  trasporto  pubblico   locale.   Le          disposizioni di cui al presente comma  si  applicano  anche          alle regioni nelle quali, alla data di  entrata  in  vigore          della presente legge, si debbano svolgere le  consultazioni          elettorali entro centottanta giorni dalla data  di  entrata          in vigore della presente legge. Le regioni di cui al  terzo          periodo adottano le disposizioni di cui  al  primo  periodo          entro tre mesi dalla data della prima  riunione  del  nuovo          consiglio regionale ovvero,  qualora  occorra  procedere  a          modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data.».               - Si riporta il testo del comma 1 dell'art.  194-quater          del  citato  decreto  legislativo  n.  58  del  1998,  come          modificato dal decreto legislativo 13 febbraio 2019, n.  19          e come modificato dalla presente legge:                 «Art.  194-quater  (Ordine  di  porre  termine   alle          violazioni). - 1. Quando le violazioni  sono  connotate  da          scarsa offensivita' o pericolosita',  nei  confronti  delle          societa' o degli enti interessati, puo'  essere  applicata,          in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una          sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni          contestate, anche indicando le  misure  da  adottare  e  il          termine per l'adempimento, nel caso di inosservanza:                   a) delle norme previste dagli articoli  4-undecies;          6; 12; 21; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2;          68-quater, commi 2 e 3;  98-ter,  commi  2  e  3,  e  delle          relative disposizioni attuative;                   b)  delle  disposizioni  generali   o   particolari          emanate dalla Consob ai sensi dell'art. 98-quater;                   c) delle norme richiamate dall'art.  63,  paragrafo          1, del  regolamento  (UE)  n.  909/2014  e  delle  relative          disposizioni attuative;                   c-bis) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014          richiamate dall'art. 70, paragrafo  3,  lettera  b),  della          direttiva  2014/65/UE   e   delle   relative   disposizioni          attuative;                   c-ter) dell'art.  59,  paragrafi  2,  3  e  5,  del          regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni          di attuazione, richiamate dall'art. 190, comma 2-quater;                   c-quater)  delle  norme  del  regolamento  (UE)  n.          648/2012  e  del  regolamento  (UE)  2015/2365   richiamate          dall'art. 193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter;               c-quinquies) delle norme del regolamento (UE) 2016/1011          richiamate dall'art. 190-bis.1, commi 1 e 3.                 (Omissis).».               - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 194-septies          del  citato  decreto  legislativo  n.  58  del  1998,  come          modificato dal decreto legislativo 13 febbraio 2019, n.  19          e come ulteriormente modificato dalla presente legge:                 «Art.  194-septies  (Dichiarazione  pubblica).  -  1.          Quando le violazioni sono connotate da scarsa  offensivita'          o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata, puo'          essere   applicata,   in    alternativa    alle    sanzioni          amministrative pecuniarie, una sanzione  consistente  nella          dichiarazione pubblica  avente  ad  oggetto  la  violazione          commessa  e  il  soggetto   responsabile,   nel   caso   di          inosservanza:                   a) delle norme previste dagli articoli  4-undecies;          6; 12; 21; 22; 24, comma 1-bis; 24-bis; 29;  33,  comma  4;          35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3;          98-ter, commi 2 e 3;  e  187-quinquiesdecies,  comma  1,  e          delle relative disposizioni attuative;                   b)  delle  disposizioni  generali   o   particolari          emanate dalla Consob ai sensi dell'art. 98-quater;                   c) delle norme richiamate dall'art.  63,  paragrafo          1, del  regolamento  (UE)  n.  909/2014  e  delle  relative          disposizioni attuative;                   d) delle norme richiamate dall'art.  24,  paragrafo          1, del  regolamento  (UE)  n.  1286/2014,  dell'obbligo  di          notifica  di  cui  all'art.  4-decies  e   delle   relative          disposizioni attuative, nonche' per la  mancata  osservanza          delle misure adottate ai sensi dell'art.  4-septies,  comma          1;                   e) delle norme del  regolamento  (UE)  n.  600/2014          richiamate dall'art. 70, paragrafo  3,  lettera  b),  della          direttiva  2014/65/UE   e   delle   relative   disposizioni          attuative e delle misure adottate  dalla  Consob  ai  sensi          dell'art. 42 del medesimo regolamento;                   e-bis) dell'art.  59,  paragrafi  2,  3  e  5,  del          regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni          di attuazione, richiamate dall'art. 190, comma 2-quater;                   e-ter) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012          e  del  regolamento  (UE)  2015/2365  richiamate  dall'art.          193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter;                   e-quater)  delle   norme   del   regolamento   (UE)          2016/1011 richiamate dall'art. 190-bis.1, commi 1 e 3.».   |  
|   |                                 Art. 46                   Modifiche all'articolo 2, comma 6                del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 
   1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20:     a) al primo periodo, dopo la parola «Piano» e' inserita la parola «Ambientale», le parole «nei termini previsti dai commi  4  e  5  del presente articolo» sono sostituite dalle parole  «come  modificato  e integrato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  229  del  30 settembre  2017  e  le  parole  «e  delle  altre   norme   a   tutela dell'ambiente,  della  salute  e  dell'incolumita'   pubblica»   sono soppresse;     b) al secondo periodo, dopo la  parola  «Piano»  e'  inserita  la parola:  «Ambientale»,  dopo  le  parole  «periodo  precedente»  sono inseritele parole: «, nel rispetto dei termini e delle modalita'  ivi stabiliti,» e le parole «, di tutela della salute e  dell'incolumita' pubblica e di sicurezza sul lavoro» sono soppresse;     c) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «La disciplina di cui al periodo precedente si applica con  riferimento  alle  condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo  del  comma  6  dell'art.  2  del          decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,  convertito,   con          modificazioni,  dalla   legge   4   marzo   2015,   n.   20          (Disposizioni  urgenti  per  l'esercizio  di   imprese   di          interesse strategico nazionale in crisi e per  lo  sviluppo          della citta' e dell'area di Taranto), come modificato dalla          presente legge:                 «Art. 2 (Disciplina applicabile ad  ILVA  S.p.a.).  -          (Omissis).                 6.  L'osservanza  delle  disposizioni  contenute  nel          Piano Ambientale di cui al D.P.C.M.  14  marzo  2014,  come          modificato e integrato con il decreto  del  Presidente  del          Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30  settembre  2017  equivale          all'adozione  ed  efficace  attuazione   dei   modelli   di          organizzazione e gestione, previsti dall'art. 6 del decreto          legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,   ai   fini   della          valutazione   delle    condotte    strettamente    connesse          all'attuazione dell'A.I.A.. Le condotte poste in essere  in          attuazione  del  Piano  Ambientale  di   cui   al   periodo          precedente, nel rispetto dei termini e delle modalita'  ivi          stabiliti, non possono dare luogo a responsabilita'  penale          o    amministrativa    del    commissario    straordinario,          dell'affittuario o acquirente  e  dei  soggetti  da  questi          funzionalmente   delegati,    in    quanto    costituiscono          adempimento delle migliori  regole  preventive  in  materia          ambientale. La disciplina di cui al periodo  precedente  si          applica con riferimento alle condotte poste in essere  fino          al 6 settembre 2019.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 47   Alte professionalita' esclusivamente tecniche  per  opere  pubbliche,  gare e contratti e disposizioni per la  tutela  dei  crediti  delle  imprese sub-affidatarie, sub-appaltatrici e sub-fornitrici 
   1. Al fine di consentire il piu' celere ed efficace svolgimento dei compiti dei Provveditorati interregionali alle  opere  pubbliche  del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  e'  autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 1°  dicembre  2019, di cento unita' di personale  di  alta  specializzazione  ed  elevata professionalita', da individuare tra ingegneri,  architetti,  dottori agronomi, dottori forestali e geologi e,  nella  misura  del  20  per cento,  di  personale  amministrativo,  da  inquadrare  nel   livello iniziale dell'Area III del  comparto  delle  funzioni  centrali,  con contestuale incremento della dotazione organica del  Ministero  delle infrastrutture e  dei  trasporti.  Con  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il  Ministro  per  la pubblica amministrazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  definiti  gli specifici requisiti di cui il personale deve essere in  possesso.  Ai fini    dell'espletamento    delle    procedure    concorsuali    per l'individuazione del personale di cui al presente  comma,  effettuate in deroga alle procedure di mobilita'  di  cui  all'articolo  30  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si procede nelle forme del concorso  unico  di  cui  all'articolo  4,  comma  3-quinquies,   del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125  e  all'articolo  35  del  citato decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  mediante  richiesta   alla Presidenza del Consiglio dei ministri,  Dipartimento  della  funzione pubblica, che provvede  al  loro  svolgimento  secondo  le  modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145.  Per  le  procedure   concorsuali   bandite anteriormente all'entrata in vigore del decreto di cui al  precedente periodo, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione  pubblica,  provvede  al  loro  svolgimento  con   modalita' semplificate, anche in deroga alla disciplina  prevista  dal  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487,  per  quanto concerne in particolare:     a)  la  nomina  e  la  composizione  della  commissione  d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni  anche  per  le  prove scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni  non  puo' essere   assegnato   un   numero    di    candidati    inferiore    a duecentocinquanta;     b) la tipologia e le modalita'  di  svolgimento  delle  prove  di esame, prevedendo:       1) la facolta' di far precedere le prove di esame da una  prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso  siano in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi;       2) la possibilita' di svolgere prove  preselettive  consistenti nella  risoluzione  di  quesiti  a  risposta  multipla,  gestite  con l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati  e  con possibilita' di predisposizione dei quesiti da  parte  degli  stessi. Agli oneri per le assunzioni di cui al presente articolo, pari a euro 325.000 per l'anno 2019 e pari a euro 3.891.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50.   1-bis. Al fine di garantire il  rapido  completamento  delle  opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, e'  istituito  nello  stato  di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  un fondo denominato «Fondo salva-opere».  Il  Fondo  e'  alimentato  dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento  del  valore  del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a  euro 200.000, e di servizi  e  forniture,  nel  caso  di  importo  a  base d'appalto pari o superiore a euro  100.000.  Il  predetto  contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante  nel quadro   economico   predisposto   dalla   stessa   al   termine   di aggiudicazione definitiva. Le risorse  del  Fondo  sono  destinate  a soddisfare,  nella  misura  massima  del  70  percento,   i   crediti insoddisfatti  dei  sub-appaltatori,   dei   sub-affidatari   e   dei sub-fornitori nei confronti  dell'appaltatore  ovvero,  nel  caso  di affidamento a contraente generale, dei  suoi  affidatari  di  lavori, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale,  nei  limiti della dotazione del Fondo. Le  amministrazioni  aggiudicatrici  o  il contraente    generale,    entro    trenta    giorni    dalla    data dell'aggiudicazione  definitiva,   provvedono   al   versamento   del contributo all'entrata del bilancio dello  Stato  per  la  successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun  esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.   1-ter.I sub-appaltatori, i sub-affidatari  e  i  sub-fornitori,  al fine di ottenere il pagamento da  parte  del  Fondo  salva-opere  dei crediti  maturati  prima  della  data  di  apertura  della  procedura concorsuale e alla  stessa  data  insoddisfatti,  devono  trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente  generale  la documentazione  comprovante  l'esistenza  del  credito   e   il   suo ammontare.  L'amministrazione  aggiudicatrice  ovvero  il  contraente generale, svolte le  opportune  verifiche,  certifica  l'esistenza  e l'ammontare  del  credito.  Tale  certificazione  e'   trasmessa   al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituisce prova del credito nei confronti del Fondo ed e'  inopponibile  alla  massa  dei creditori  concorsuali.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti, provvede  all'erogazione  delle  risorse  del  Fondo  in favore dei soggetti  di  cui  al  comma  1-bis.  Il  Ministero  delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  surrogato  nei   diritti   del sub-appaltatore,  del  sub-affidatario  o  del  sub-fornitore   verso l'appaltatore o l'affidatario del contraente generale e, in deroga  a quanto previsto dall'articolo 1205 del codice civile, e' preferito al sub-appaltatore, al sub-affidatario o al sub-fornitore nei riparti ai creditori effettuati nel  corso  della  procedura  concorsuale,  fino all'integrale recupero della somma pagata.   1-quater. Ferma restando l'operativita' della norma con riferimento alle gare effettuate dalla data di entrata in vigore della  legge  di conversione del presente decreto,  con  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni  dalla predetta data di entrata in vigore, sono  individuati  i  criteri  di assegnazione  delle  risorse  e  le  modalita'  operative  del  Fondo salva-opere, ivi compresa la possibilita' di affidare  l'istruttoria, anche sulla base di  apposita  convenzione,  a  societa'  o  enti  in possesso  dei  necessari  requisiti  tecnici,  organizzativi   e   di terzieta', scelti mediante gara. Gli eventuali oneri derivanti  dalla convenzione sono posti a carico del Fondo.   1-quinquies. Per i crediti insoddisfatti alla data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del presente decreto, in  relazione a procedure concorsuali aperte dalla data del 1°  gennaio  2018  fino alla predetta data di entrata in vigore, sono appositamente stanziati sul Fondo salva-opere 12 milioni di  euro  per  l'anno  2019  e  33,5 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministero delle infrastrutture  e dei trasporti provvede all'erogazione delle risorse del Fondo,  anche per i crediti di cui al presente comma, secondo  le  procedure  e  le modalita' previste dai commi da 1-bis a 1-quater,  nei  limiti  delle risorse del Fondo.   1-sexies.L e disposizioni dei commi da 1-bis a 1-quinquies  non  si applicano  alle   gare   aggiudicate   dai   comuni,   dalle   citta' metropolitane, dalle province, anche autonome, e dalle regioni.   1-septies. All'onere di cui al comma 1-quinquies, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,5 milioni di euro per l'anno 2020,  si provvede:   a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e a  3,5  milioni  di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge  31 dicembre 2009,  n.  196,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;   b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a  30  milioni  di euro   per   l'anno   2020,    mediante    corrispondente    utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95,  della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare  sulla  quota  parte  del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  
           Riferimenti normativi 
               - Il testo dell'art.  30  del  decreto  legislativo  30          marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle Note all'art. 31.               - Il testo del comma 3-quinquies dell'art. 4 del citato          decreto-legge   n.   101   del   2013,    convertito    con          modificazioni, dalla legge  30  ottobre  2013,  n.  125  e'          riportato nelle Note all'art. 31.               - Il testo dell'art. 35 del citato decreto  legislativo          n. 165 del 2001 e' riportato nelle Note all'art. 31.               - Si riporta il testo vigente del comma 300 dell'art. 1          della citata legge n. 145 del 2018:                 «300.  Fatta  salva  l'esigenza  di  professionalita'          aventi competenze di spiccata specificita' e  fermo  quanto          previsto per il reclutamento  del  personale  di  cui  alla          lettera a) del  comma  313  e  di  cui  al  comma  335,  le          procedure concorsuali autorizzate a  valere  sulle  risorse          del fondo di cui all'art. 1, comma 365, lettera  b),  della          legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai  sensi          del comma 298 del presente articolo, sono  svolte,  secondo          le  indicazioni  dei  piani  di  fabbisogno   di   ciascuna          amministrazione,  mediante  concorsi  pubblici  unici,  per          esami  o  per  titoli  ed  esami,  in  relazione  a  figure          professionali omogenee.  I  predetti  concorsi  unici  sono          organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica  della          Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite  della          Commissione    per    l'attuazione    del    Progetto    di          Riqualificazione delle Pubbliche  Amministrazioni  (RIPAM),          di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che  si          avvale  dell'Associazione  Formez  PA,  e  possono   essere          espletati con modalita' semplificate definite  con  decreto          del Ministro per la pubblica amministrazione  da  adottare,          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,          n. 400, entro due mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore          della presente  legge,  anche  in  deroga  alla  disciplina          prevista dai regolamenti di cui al decreto  del  Presidente          della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487,  al  decreto  del          Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,  n.          70. Le procedure concorsuali e le  conseguenti  assunzioni,          finanziate con le risorse del  fondo  di  cui  all'art.  1,          comma 365, lettera b), della legge  11  dicembre  2016,  n.          232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del  presente          articolo, sono effettuate senza il previo svolgimento delle          procedure previste dall'art. 30 del decreto legislativo  30          marzo 2001, n. 165.».               - Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio          1994,   n.   487   recante   «Regolamento   recante   norme          sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche  amministrazioni          e le modalita' di svolgimento dei  concorsi,  dei  concorsi          unici e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici          impieghi» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  9  agosto          1994, n. 185, S.O.               - Si riporta il testo dell'art. 1205 del codice civile:                 «Art. 1205 (Surrogazione parziale). - Se il pagamento          e' parziale, il terzo surrogato e il  creditore  concorrono          nei confronti del debitore in proporzione di quanto e' loro          dovuto, salvo patto contrario.».               - Il testo del comma 5 dell'art.  34-ter  della  citata          legge n. 196 del 2009  e'  riportato  nelle  Note  all'art.          13-quater.               - Si riporta il testo vigente del comma 95 dell'art.  1          della citata legge n. 145 del 2018:                 «95.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da          ripartire con una dotazione di  740  milioni  di  euro  per          l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno  2020,  di          1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni  di          euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300  milioni          di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.».   |  
|   |                               Art. 47 bis           Misure a sostegno della liquidita' delle imprese 
   1. All'articolo 159 del codice dei contratti pubblici,  di  cui  al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  dopo  il  comma  4  e' inserito il seguente:   «4-bis. In caso di contratti ad impegno pluriennale superiore a tre anni, l'importo dell'anticipazione di cui all'articolo 35, comma  18, del presente codice e' calcolato  sul  valore  delle  prestazioni  di ciascuna annualita' contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed e' corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo  inizio  della  prima  prestazione  utile  relativa  a ciascuna annualita', secondo il cronoprogramma delle prestazioni».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo dell'art. 159 del citato  decreto          legislativo n. 50 del 2016, come modificato dalla  presente          legge:                 «Art. 159 (Difesa e sicurezza). - 1. Le  disposizioni          del presente codice non si applicano agli appalti  pubblici          e ai concorsi di progettazione non altrimenti  esclusi  dal          suo ambito di applicazione ai sensi dell'art. 1,  comma  6,          nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali di          sicurezza dello Stato non possa essere  garantita  mediante          misure  meno  invasive,  volte  anche   a   proteggere   la          riservatezza  delle  informazioni  che  le  amministrazioni          aggiudicatrici rendono  disponibili  in  una  procedura  di          aggiudicazione dell'appalto.                 2.  All'aggiudicazione  di  concessioni  nei  settori          della  difesa  e  della  sicurezza  di   cui   al   decreto          legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica  la  parte          III del presente codice fatta eccezione per le  concessioni          relative alle ipotesi alle quali il decreto legislativo  15          novembre 2011, n. 208, non si applica in virtu' dell'art. 6          del citato decreto legislativo.                 3. In  deroga  all'art.  31  l'amministrazione  della          difesa, in considerazione della  struttura  gerarchica  dei          propri organi tecnici, in luogo di  un  unico  responsabile          del  procedimento,  puo'  nominare  un   responsabile   del          procedimento per  ogni  singola  fase  di  svolgimento  del          processo    attuativo:    programmazione,    progettazione,          affidamento  ed  esecuzione.  Il  responsabile  unico   del          procedimento, ovvero i responsabili di ogni  singola  fase,          sono tecnici individuati nell'ambito  del  Ministero  della          difesa. Il responsabile del procedimento  per  la  fase  di          affidamento puo'  essere  un  dipendente  specializzato  in          materie giuridico amministrative.                 4. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto          con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,          sentita l'ANAC, da adottare entro novanta giorni dalla data          di entrata in vigore del presente codice, sono definite  le          direttive generali per la disciplina  delle  attivita'  del          Ministero della difesa, in relazione agli  appalti  e  alle          concessioni diversi da quelli che rientrano  nel  campo  di          applicazione del decreto legislativo 15 novembre  2011,  n.          208. Le  direttive  generali  disciplinano,  altresi',  gli          interventi da eseguire in Italia e all'Estero  per  effetto          di  accordi  internazionali,  multilaterali  o  bilaterali,          nonche' i lavori in economia che vengono eseguiti  a  mezzo          delle truppe e dei reparti del Genio militare per  i  quali          non si applicano i limiti di importo di  cui  all'art.  36.          Fino alla data di entrata in vigore del decreto di  cui  al          presente comma, si applica l'art. 216, comma 20.                 4-bis. In caso di contratti  ad  impegno  pluriennale          superiore a tre anni, l'importo dell'anticipazione  di  cui          all'art. 35, comma 18, del presente codice e' calcolato sul          valore delle prestazioni di ciascuna  annualita'  contabile          del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma  dei          pagamenti,  ed  e'  corrisposto   entro   quindici   giorni          dall'effettivo  inizio  della   prima   prestazione   utile          relativa a ciascuna annualita', secondo  il  cronoprogramma          delle prestazioni.                 5.   Per    gli    acquisti    eseguiti    all'estero          dall'amministrazione della difesa, relativi  a  macchinari,          strumenti e  oggetti  di  precisione,  che  possono  essere          forniti, con i requisiti tecnici e il grado  di  perfezione          richiesti,  soltanto  da  operatori  economici   stranieri,          possono  essere  concesse  anticipazioni  di  importo   non          superiore ad un terzo dell'importo complessivo  del  prezzo          contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.».   |  
|   |                                 Art. 48                  Disposizioni in materia di energia 
   1. Per gli interventi connessi al rispetto  degli  impegni  assunti dal Governo italiano con  l'iniziativa  Mission  Innovation  adottata durante la Cop 21 di  Parigi,  finalizzati  a  raddoppiare  la  quota pubblica degli  investimenti  dedicati  alle  attivita'  di  ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche  pulite,  nonche' degli impegni assunti nell'ambito della Proposta di  Piano  Nazionale Integrato Energia Clima, e' autorizzata la spesa  di  10  milioni  di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20 milioni di euro  per l'anno 2021. All'onere  del  presente  comma  si  provvede  ai  sensi dell'articolo 50.   1-bis. Fermo restando che  l'ammissibilita'  dei  progetti  di  cui all'articolo 6, comma 4, del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  78 del 3 aprile 2017, e'  subordinata  alla  capacita'  di  incrementare l'efficienza  energetica  rispetto  alla   situazione   ex-ante,   il risparmio di energia addizionale derivante dai suddetti  progetti  e' determinato:   a) in base all'energia non  rinnovabile  sostituita  rispetto  alla situazione di baseline, per i progetti che prevedano la produzione di energia  tramite  le  fonti  solare,   aerotermica,   da   bioliquidi sostenibili, da biogas e da biomasse comprese tra le tipologie di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b), del  decreto  del  Ministro dello sviluppo economico 6 luglio  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;   b) in base all'incremento dell'efficienza energetica rispetto  alla situazione di baseline, in tutti gli altri casi.   1-ter. I progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse in  impianti fino a 2 MW termici devono rispettare  i  limiti  di  emissione  e  i metodi di misura riportati, rispettivamente, nelle tabelle  15  e  16 dell'allegato II al decreto del Ministro dello sviluppo economico  16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.51 del  2  marzo 2016.   1-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con  il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare, d'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alle conseguenti modifiche del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017.  
           Riferimenti normativi 
               - Il testo  vigente  dell'art.  8  del  citato  decreto          legislativo  n.  281  del  1997  e'  riportato  nelle  Note          all'art. 29.   |  
|   |                                 Art. 49                Credito d'imposta per la partecipazione                     di PMI a fiere internazionali 
   1.  Al  fine  di  migliorare  il   livello   e   la   qualita'   di internazionalizzazione delle PMI  italiane,  alle  imprese  esistenti alla data del  1°  gennaio  2019  e'  riconosciuto,  per  il  periodo d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, un credito d'imposta nella misura del  30  per  cento  delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento  dell'importo  massimo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020.   2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'  riconosciuto  per  le spese di partecipazione a manifestazioni  fieristiche  internazionali di settore che si svolgono in Italia o all'estero, relativamente alle spese per l'affitto degli spazi espositivi;  per  l'allestimento  dei medesimi spazi; per le attivita' pubblicitarie, di  promozione  e  di comunicazione, connesse alla partecipazione.   3.  Il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto  nel  rispetto   delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  de  minimis,  al  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore  agricolo  e  al  regolamento  (UE) n.717/2014  della  commissione,  del   27   giugno   2014,   relativo all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis  nel  settore della  pesca   e   dell'acquacoltura.   Il   credito   d'imposta   e' utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.   4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, a:     a) le tipologie di spese ammesse  al  beneficio,  nell'ambito  di quelle di cui al comma 2;     b) le  procedure  per  l'ammissione  al  beneficio,  che  avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1;     c) l'elenco delle manifestazioni  fieristiche  internazionali  di settore, che si svolgono in Italia o all'estero, per cui  e'  ammesso il credito di imposta;     d) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo  dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del  decreto-legge  25   marzo   2010,   n.   40,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.   5.   Qualora   l'Agenzia   delle   entrate   accerti,   nell'ambito dell'ordinaria   attivita'   di   controllo,   l'eventuale   indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne da' comunicazione al Ministero dello sviluppo  economico  che,  ai  sensi dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n.  40  del  2010, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi  e sanzioni secondo legge.   6. All'onere di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50.  
           Riferimenti normativi 
               - Il regolamento (UE) n.  1407/2013  della  Commissione          del  18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione   degli          articoli  107  e  108  del   trattato   sul   funzionamento          dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»  e'  pubblicato          nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.               - Il regolamento (UE) n.  1408/2013  della  Commissione          del  18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione   degli          articoli  107  e  108  del   trattato   sul   funzionamento          dell'Unione europea agli aiuti  «de  minimis»  nel  settore          agricolo e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013,  n.          L 352.               - Il regolamento (UE) n. 717/2014 della commissione del          27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107          e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea          agli  aiuti  «de  minimis»  nel  settore  della   pesca   e          dell'acquacoltura e' pubblicato nella  G.U.U.E.  28  giugno          2014, n. L 190.               - Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del  decreto          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle          dichiarazioni):                 «Art. 17 (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate          successivamente alla data di entrata in vigore del presente          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  per          importi  superiori  a  5.000  euro   annui,   puo'   essere          effettuata a partire dal decimo giorno successivo a  quello          di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da  cui          il credito emerge.                 2.  Il  versamento  unitario   e   la   compensazione          riguardano i crediti e i debiti relativi:                   a)  alle  imposte  sui   redditi,   alle   relative          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante          versamento diretto ai sensi dell'Art.  3  del  decreto  del          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  per          le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta          ferma la facolta'  di  eseguire  il  versamento  presso  la          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in          tal caso non e' ammessa la compensazione;                   b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai  sensi          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai          soggetti di cui all'art. 74;                   c)  alle  imposte  sostitutive  delle  imposte  sui          redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;                   d) all'imposta prevista  dall'art.  3,  comma  143,          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;                   d-bis);                   e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari          di   posizione   assicurativa   in   una   delle   gestioni          amministrate  da  enti  previdenziali,  comprese  le  quote          associative;                   f) ai  contributi  previdenziali  ed  assistenziali          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;                   g)  ai  premi  per   l'assicurazione   contro   gli          infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti  ai          sensi del testo unico approvato con decreto del  Presidente          della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;                   h) agli interessi previsti  in  caso  di  pagamento          rateale ai sensi dell'art. 20;                   h-bis)  al  saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge          30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al          servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato          dall'art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,          n. 85;                   h-ter) alle altre entrate individuate  con  decreto          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e          con i Ministri competenti per settore;                   h-quater)  al  credito  d'imposta  spettante   agli          esercenti sale cinematografiche;                   h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti  alla          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e          successive modificazioni.                   2-bis.                   2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato  in          compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle          disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti          compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24          e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione          di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'          indicate le modalita' con le quali lo scarto e'  comunicato          al soggetto interessato.».               - Si riporta il testo vigente del comma 6  dell'art.  1          del decreto-legge 25 marzo 2010,  n.  40,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  22   maggio   2010,   n.   73          (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie  in  materia          di contrasto alle frodi fiscali internazionali e  nazionali          operate,  tra   l'altro,   nella   forma   dei   cosiddetti          «caroselli»    e    «cartiere»,    di    potenziamento    e          razionalizzazione della  riscossione  tributaria  anche  in          adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei          gettiti  recuperati  al  finanziamento  di  un  Fondo   per          incentivi e sostegno della domanda in particolari settori):                 «Art. 1 (Disposizioni in materia  di  contrasto  alle          frodi fiscali  e  finanziarie  internazionali  e  nazionali          operate,  tra   l'altro,   nella   forma   dei   cosiddetti          «caroselli» e «cartiere»). - (Omissis).                 6.  Al  fine  di  contrastare  fenomeni  di  utilizzo          illegittimo dei  crediti  d'imposta  e  per  accelerare  le          procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo  dei          crediti  d'imposta  agevolativi   la   cui   fruizione   e'          autorizzata da  amministrazioni  ed  enti  pubblici,  anche          territoriali, l'Agenzia  delle  entrate  trasmette  a  tali          amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro  i          termini e secondo le modalita'  telematiche  stabiliti  con          provvedimenti dirigenziali generali  adottati  d'intesa,  i          dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione          delle imposte dovute, nonche' ai  sensi  dell'art.  17  del          decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.  Le  somme          recuperate sono riversate all'entrata  del  bilancio  dello          Stato  e  restano   acquisite   all'erario.   Resta   ferma          l'alimentazione  della  contabilita'   speciale   n.   1778          «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio»  da  parte  delle          amministrazioni e degli enti pubblici gestori  dei  crediti          d'imposta,  sulla  base  degli  stanziamenti   previsti   a          legislazione vigente per le  compensazioni  esercitate  dai          contribuenti ai sensi dell'art. 17 del decreto  legislativo          9  luglio  1997,  n.  241,  attraverso  i  codici   tributo          appositamente istituiti.                 (Omissis).».   |  
|   |                               Art. 49 bis                   Misure per favorire l'inserimento                   dei giovani nel mondo del lavoro 
   1. Al fine  di  favorire  e  di  potenziare  l'apprendimento  delle competenze  professionali  richieste  dal  mercato   del   lavoro   e l'inserimento  dei  giovani  nel  mondo  del  lavoro,  a  coloro  che dispongono  erogazioni  liberali  per  un  importo   non   inferiore, nell'arco di  un  anno,  a  10.000  euro  per  la  realizzazione,  la riqualificazione e l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti in favore di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado  con percorsi di istruzione tecnica o di istruzione professionale, anche a indirizzo agrario, e che  assumono,  a  conclusione  del  loro  ciclo scolastico,  giovani  diplomati  presso   le   medesime   istituzioni scolastiche  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato   e' riconosciuto un  incentivo,  sotto  forma  di  parziale  esonero  dal versamento dei  contributi  previdenziali  a  carico  del  datore  di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi  dovuti  all'INAIL, per un periodo massimo  di  dodici  mesi  decorrenti  dalla  data  di assunzione.   2. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo di  cui  al  comma  1, sono ammesse le seguenti tipologie di interventi:   a) laboratori professionalizzanti per lo sviluppo delle competenze;   b) laboratori e ambienti di apprendimento innovativi per l'utilizzo delle tecnologie;   c) ambienti digitali e innovativi per la didattica integrata;   d) attrezzature e dispositivi hardware e software per la didattica.   3. L'incentivo di cui al  comma  1  e'  riconosciuto,  a  decorrere dall'esercizio finanziario 2021, ai titolari di reddito di impresa  e non e' cumulabile con altre agevolazioni  previste  per  le  medesime spese.   4. L'incentivo di cui al comma 1 e' riconosciuto solo nel  caso  in cui le erogazioni liberali siano effettuate sul  conto  di  tesoreria delle istituzioni scolastiche di cui al medesimo comma 1 con  sistemi di pagamento tracciabili.   5. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalita' ei tempi per disporre le erogazioni liberali di  cui  al comma 1, la misura dell'incentivo di cui al medesimo comma  1,  sulla base  di  criteri  di  proporzionalita',  nonche'  le  modalita'  per garantire il rispetto, anche in via prospettica, del limite di  spesa di cui al comma 7. L'INPS provvede, nei limiti delle  risorse  umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e  senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  al  riconoscimento dell'incentivo di cui al comma  1  e  al  monitoraggio  delle  minori entrate contributive derivanti dal medesimo  ai  fini  del  rispetto, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 7.   6. Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale  di  istruzione secondaria di secondo grado beneficiarie dell'erogazione liberale  di cui al comma 1 pubblicano nel proprio  sito  internet  istituzionale, nell'ambito di una pagina, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  l'ammontare  delle  erogazioni liberali ricevute per ciascun anno finanziario nonche'  le  modalita' di impiego delle risorse,  indicando  puntualmente  le  attivita'  da realizzare o in corso di realizzazione. All'attuazione  del  presente comma si provvede nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie  e strumentali disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.   7. Per il riconoscimento  dell'incentivo  di  cui  al  comma  1  e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per  l'anno  2021  e  di  6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al  relativo  onere si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  di  cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n.  145.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  
           Riferimenti normativi 
               - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante          "Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,          recante  disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento          nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679  del  Parlamento          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo  alla          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al          trattamento  dei  dati  personali,  nonche'   alla   libera          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva          95/46/CE e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  29  luglio          2003, n. 174, S.O.               - Il testo del comma 748 dell'art. 1 della citata legge          n. 145 del 2018 e' riportato nelle Note all'art. 33-ter.   |  
|   |                               Art. 49 ter           Strutture temporanee nelle zone del centro Italia                           colpite dal sisma 
   1. Fermi restando gli obblighi di manutenzione coperti da  garanzia del  fornitore,  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle strutture d'emergenza di cui agli articoli 1 e 2  dell'ordinanza  del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 compete ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nel centro  Italia  dal 24 agosto 2016, nei cui territori le medesime strutture sono ubicate.   2. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione  civile sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo.   3. Fino al termine dello stato di emergenza di cui al  comma  4-bis dell'articolo  1  del  decreto-legge  17  ottobre   2016,   n.   189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo   si provvede, nel limite  massimo  di  2.500.000  euro,  a  valere  sulle risorse stanziate a  legislazione  vigente  per  il  superamento  del predetto stato di emergenza.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo vigente  degli  articoli  1  e  2          dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione          civile n. 394 del 19 settembre 2016  (Ulteriori  interventi          urgenti di protezione  civile  conseguenti  all'eccezionale          evento sismico che ha colpito il territorio  delle  Regioni          Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016):                 «Art. 1 (Realizzazione delle strutture  abitative  di          emergenza). -  1.  Le  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e          Umbria,   nei   rispettivi   ambiti   territoriali,    sono          individuate quali soggetti attuatori per  la  realizzazione          delle strutture abitative  di  emergenza  (S.A.E.)  di  cui          all'accordo quadro  approvato  con  decreto  del  Capo  del          dipartimento della protezione civile n. 1239 del 25  maggio          2016. Le regioni provvedono,  a  tal  fine,  all'esecuzione          delle attivita' connesse e delle  opere  di  urbanizzazione          ricorrendo  anche  alle  centrali  uniche  di   committenza          regionali, ove esistenti, o nazionali,  ovvero  avvalendosi          delle strutture  operative  del  Servizio  nazionale  della          protezione civile.                 2. I Comuni interessati provvedono alla  ricognizione          e  quantificazione  dei  fabbisogni  considerando  i   soli          edifici situati nelle zone rosse o dichiarati inagibili con          esito di rilevazione dei danni di tipo «E»  o  «F»,  questi          ultimi qualora non di rapida soluzione.  Su  tali  basi,  i          suddetti comuni provvedono all'elaborazione delle  proposte          di individuazione delle aree  utilizzabili,  anche  tenendo          conto  delle  esigenze  di  natura  non  abitativa  di  cui          all'art. 2 della presente ordinanza. L'individuazione delle          aree destinate ad ospitare  le  S.A.E.  e'  definita  dalla          regione d'intesa con il Comune,  previo  esperimento  delle          necessarie verifiche di  idoneita'  svolte  dalle  medesime          regioni, nell'ambito del piu' generale coordinamento e  del          modello operativo di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza          n. 388/2016, assicurando la preferenza delle aree pubbliche          rispetto a quelle private oltre  che  il  contenimento  del          numero  delle  aree,  pur  nel  rispetto   delle   esigenze          abitative dei nuclei familiari.                 3.  Ai  sensi  di   quanto   previsto   dall'art.   1          dell'ordinanza n. 388/2016, le funzioni  regionali  di  cui          alla presente ordinanza  possono  essere,  in  alternativa,          esercitate dal Presidente della  regione,  in  qualita'  di          soggetto attuatore,  avvalendosi  della  propria  struttura          organizzativa nell'ambito delle risorse umane disponibili a          legislazione vigente.»                 «Art. 2 (Strutture temporanee ad usi pubblici). -  1.          Al fine di assicurare  la  realizzazione  degli  interventi          finalizzati  a  garantire,  in   modalita'   temporanea   e          transitoria,  la  continuita'  dei   preesistenti   servizi          pubblici e delle  attivita'  di  culto  nei  territori  dei          comuni interessati, in raccordo con  le  attivita'  di  cui          all'art. 1, comma 2, della  presente  ordinanza,  i  comuni          interessati provvedono,  altresi',  alla  ricognizione  dei          fabbisogni e, su tali basi, all'elaborazione delle proposte          di individuazione delle aree utilizzabili per  far  fronte,          con le predette modalita' temporanee  o  transitorie,  alle          esigenze delle seguenti strutture: municipi,  scuole,  sedi          delle  forze  dell'ordine,  strutture  sanitarie,   nonche'          luoghi di culto. L'individuazione delle aree  destinate  ad          ospitare tali strutture e' definita dalla regione  d'intesa          con  il  comune,  previo   esperimento   delle   necessarie          verifiche  di  idoneita'  svolte  dalle  medesime  regioni,          nell'ambito del piu' generale coordinamento e  del  modello          operativo di cui agli articoli  1  e  2  dell'ordinanza  n.          388/2016.».               -   Si   riporta   il   testo   vigente   dell'art.   3          dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione          civile n. 408 del 15 novembre  2016  (Ulteriori  interventi          urgenti di protezione civile conseguenti  agli  eccezionali          eventi  sismici  che  hanno  colpito  il  territorio  delle          Regioni Lazio, Marche,  Umbria  e  Abruzzo  a  partire  dal          giorno 24 agosto 2016):                 «Art.  3  (Disposizioni  per  la   realizzazione   di          strutture temporanee finalizzate a garantire la continuita'          delle  attivita'  economiche  e  produttive).   -   1.   In          attuazione  dell'art.  1,  comma  5  della   delibera   del          Consiglio dei ministri adottata in data 31 ottobre 2016, in          via di prima applicazione di quanto previsto  dall'art.  5,          comma 2, lettera e) della legge  n.  225/1992,  le  Regioni          Lazio, Umbria,  Marche  ed  Abruzzo,  ovvero  i  rispettivi          Presidenti, sono individuate quali soggetti  attuatori  per          la realizzazione  di  strutture  temporanee  finalizzate  a          consentire  la  continuita'  delle  preesistenti  attivita'          economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici di          cui in premessa.                 2.  Fermo  restando  quanto   previsto   all'art.   6          dell'ordinanza n. 394/2016, per  le  finalita'  di  cui  al          comma 1, le predette Regioni  provvedono,  d'intesa  con  i          Comuni interessati oltre che in eventuale raccordo  con  le          associazioni  di  categoria  e  di   rappresentanza   delle          attivita' economiche e  di  impresa,  alla  ricognizione  e          quantificazione   dei    relativi    fabbisogni,    nonche'          all'individuazione   delle   aree   ove    effettuare    il          posizionamento delle strutture temporanee,  assicurando  la          preferenza alle aree pubbliche rispetto  a  quelle  private          oltre che il contenimento del numero delle  aree,  pur  nel          rispetto   delle   riscontrate   esigenze   economiche    e          produttive.                 3. Le regioni di cui al  comma  1  procedono,  con  i          poteri di cui all'art. 3, comma 5 della citata ordinanza n.          394/2016, alla individuazione delle aree,  d'intesa  con  i          Comuni che provvedono alla loro acquisizione, nonche'  alla          predisposizione delle  aree,  anche  avvalendosi  di  altre          componenti  e  delle  strutture  operative   del   Servizio          Nazionale     della     protezione     civile,      nonche'          all'acquisizione,    anche     mediante     noleggio     ed          all'installazione delle  strutture  temporanee  di  cui  al          presente articolo.                 4.    Il    fabbisogno    finanziario     discendente          dall'espletamento delle iniziative di cui  al  comma  3  e'          sottoposto  alla  preventiva  approvazione  del  Capo   del          Dipartimento della protezione civile.».               - Si riporta il testo vigente del comma 4-bis dell'art.          1 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,          con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,  n.  229          (Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite          dagli eventi sismici del 2016):                 «Art. 1 (Ambito di applicazione e organi  direttivi).          - (Omissis).                 4-bis.  Lo   stato   di   emergenza   prorogato   con          deliberazione del Consiglio dei ministri  del  22  febbraio          2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-sexies, comma          2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con          modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2017,  n.  123,  e'          prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi  oneri  si          provvede, nel  limite  complessivo  di  euro  300  milioni,          mediante   utilizzo   delle   risorse   disponibili   sulla          contabilita' speciale di  cui  all'art.  4,  comma  3,  del          presente decreto, intestata al  Commissario  straordinario,          che a tal  fine  sono  trasferite  sul  conto  corrente  di          tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza  del          Consiglio   dei   ministri,   per   essere   assegnate   al          Dipartimento della protezione civile.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 50                       Disposizioni finanziarie 
   1. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n. 307, e' incrementato di 42 milioni di euro per l'anno  2026,  di  111 milioni di euro per l'anno 2027, di 47 milioni  di  euro  per  l'anno 2028, di 52 milioni di euro per l'anno 2029, di 40  milioni  di  euro per l'anno 2030, di 39 milioni di euro per  l'anno  2031  e  di  37,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.   1-bis. Le risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono incrementate di 50 milioni di  euro  per  ciascuno  degli anni dal 2022 al 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025.   2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 5, 7, 8, 10,  11,  13, 17, 19, 21, 23, comma 1, 28, 29, commi 2 e 8, 31, commi 2  e  3,  32, commi 3, 10 e 15, 37, 40, comma 5, 41, comma 2,  47,  48,  49  e  dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, pari a 400,625 milioni di euro per l'anno 2019, a 518,891 milioni di euro per l'anno 2020, a 638,491 milioni di euro per l'anno 2021, a 525,991 milioni di euro per l'anno 2022, a 663,591 milioni di euro per l'anno 2023, a 552,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 468,891 milioni di euro per  l'anno  2025,  a 334,691 milioni di euro per l'anno 2026, a 381,791  milioni  di  euro per l'anno 2027, a 314,091 milioni di euro per l'anno 2028, a 317,891 milioni di euro per l'anno 2029, a 307,791 milioni di euro per l'anno 2030, a 304,891 milioni di euro per l'anno 2031, a 304,691 milioni di euro per l'anno 2032 e a 303,391 milioni di euro  annui  a  decorrere dall'anno 2033, che aumentano,  ai  fini  della  compensazione  degli effetti in termini di fabbisogno per 1.078,975 milioni di euro  e  in termini di indebitamento netto per 428,975 milioni di euro per l'anno 2019 e, ai fini della  compensazione  degli  effetti  in  termini  di fabbisogno e indebitamento netto,  a  555,141  milioni  di  euro  per l'anno 2020, a 639,991 milioni di euro per  l'anno  2021,  a  537,491 milioni di euro per l'anno 2022, a 675,091 milioni di euro per l'anno 2023, a 562,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 478,891 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:     a) quanto a 2,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 234,2  milioni di euro per l'anno 2020, a 274 milioni di euro  per  l'anno  2021,  a 184,6 milioni di euro per l'anno 2022, a  385  milioni  di  euro  per l'anno 2023, a 302,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 298,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 297 milioni di euro  per  l'anno  2026,  a 369,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 301,4 milioni  di  euro  per l'anno 2028, a 305,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 295,1 milioni di euro per l'anno 2030, a 292,9 milioni di euro per l'anno 2031 e  a 292,4  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2032,   che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a  236,087 milioni di euro per l'anno 2020, a 275,887 milioni di euro per l'anno 2021, a 186,487 milioni di euro per l'anno 2022, a 386,887 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 8, 10, 11 e 47;     b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019 e  30  milioni  di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo  sviluppo  e   la   coesione-programmazione   2014-2020   di   cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;     c) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2019, a  34,46  milioni di euro per l'anno 2020, a 92,46 milioni di euro per l'anno  2021,  a 133,96 milioni di euro per l'anno 2022, a 123,96 milioni di euro  per l'anno 2023, a 72,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a  108  milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del  Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito, con modificazioni,dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;     d) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni  di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;     e) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2019, a  80  milioni  di euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno  2022,  a  77 milioni di euro per l'anno 2023, a 100 milioni  di  euro  per  l'anno 2024, a 25 milioni di euro per l'anno 2025,  mediante  corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23 dicembre 2014, n. 190;     f) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, a 50  milioni  di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 20 milioni  di  euro  per l'anno 2022 e a 40 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2023  e 2024, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009,  n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;     g) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2019 al 2021, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre  2009, n. 196, iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello sviluppo economico;     h) quanto a  100  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti in  bilancio  ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalita'  di  cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;     i) quanto a 9,324 milioni di  euro  per  l'anno  2019,  a  10,833 milioni di euro per l'anno 2020 e a 12,833 milioni di  euro  annui  a decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede   mediante   corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del Programma Fondi di  riserva  e  speciali  della  missione  «Fondi  da ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 9 milioni di euro per l'anno  2019  e  9,4  milioni  di  euro  annui  a decorrere dall'anno 2020 e  l'accantonamento  relativo  al  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 0,324 milioni  di  euro  per l'anno 2019, 1,433 milioni di euro per l'anno 2020 e 3,433 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;     l) quanto a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2020 al  2026,  si  provvede  mediante  corrispondente   riduzione   delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  conto  capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del Programma Fondi di  riserva  e  speciali  della  missione  «Fondi  da ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;     m) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019, a 35  milioni  di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni dal 2022 al 2025, in termini di fabbisogno e di indebitamento  netto, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  la compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre 2008, n. 189;     n) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 80  milioni  di euro per l'anno 2020 e a 45 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui  all'articolo  20  della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modificazioni;     o) quanto  a  50  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo  70,  comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;     p) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni  di euro per ciascuno degli anni 2020  e  2021,  mediante  corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;     q) quanto a 650 milioni di euro, in termini  di  fabbisogno,  per l'anno 2019, mediante versamento per un  corrispondente  importo,  da effettuare entro il 31 dicembre 2019, delle somme gestite  presso  il sistema bancario dalla Cassa servizi energetici e ambientali a favore del conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma 2,  del  decreto-legge  9  giugno  2016,  n.  98,   convertito,   con modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2016,  n.  151.  La  predetta giacenza e' mantenuta  in  deposito  alla  fine  di  ciascun  anno  a decorrere dal 2019 sul conto corrente di tesoreria di  cui  al  primo periodo ed e' ridotta in misura corrispondente alla quota  rimborsata del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, del  decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21 giugno 2017, n.96;     r) quanto a 5 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede mediante  corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle   entrate previste dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine, all'articolo 1, comma  851,  ultimo  periodo,  della legge n. 296 del 2006, le parole «di 51,2 milioni di euro per  l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 56,2 milioni  di  euro  per l'anno 2020».   2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 256,  della  legge  30 dicembre 2018, n. 145, e' ridotto di 938,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 537,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.   3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.  
           Riferimenti normativi 
               - Il testo vigente del comma 5 dell'art. 10 del  citato          decreto-legge   n.   282   del   2004,   convertito,    con          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  e'          riportato nelle Note all'art. 3-sexies.               - Si riporta il testo vigente dell'art. 20 della  legge          11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per  la  formazione  del          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge          finanziaria 1988):                 «Art. 20 -  1.  E'  autorizzata  l'esecuzione  di  un          programma  pluriennale  di   interventi   in   materia   di          ristrutturazione edilizia e di  ammodernamento  tecnologico          del patrimonio sanitario pubblico  e  di  realizzazione  di          residenze per anziani e soggetti  non  autosufficienti  per          l'importo  complessivo  di  28   miliardi   di   euro.   Al          finanziamento  degli  interventi   si   provvede   mediante          operazioni di mutuo che le regioni e le  province  autonome          di Trento e Bolzano sono  autorizzate  ad  effettuare,  nel          limite del 95 per cento della spesa ammissibile  risultante          dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e  prestiti          e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,          secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del          Ministro del tesoro, di  concerto  con  il  Ministro  della          sanita'.                 2. Il Ministro della sanita',  sentito  il  Consiglio          sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione  costituito          da tecnici di economia  sanitaria,  edilizia  e  tecnologia          ospedaliera e di funzioni  medico-sanitarie,  da  istituire          con proprio decreto, definisce con altro  proprio  decreto,          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della          presente legge, i criteri generali  per  la  programmazione          degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti          obiettivi di massima:                   a) riequilibrio territoriale  delle  strutture,  al          fine di garantire una idonea capacita' di posti letto anche          in quelle regioni del Mezzogiorno  dove  le  strutture  non          sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;                   b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto  a          piu' elevato degrado strutturale;                   c) ristrutturazione del  30  per  cento  dei  posti          letto  che  presentano  carenze  strutturali  e  funzionali          suscettibili di integrale recupero con adeguate  misure  di          riadattamento;                   d) conservazione in efficienza del restante 50  per          cento dei posti letto, la  cui  funzionalita'  e'  ritenuta          sufficiente;                   e)   completamento   della   rete    dei    presidi          poliambulatoriali extraospedalieri  ed  ospedalieri  diurni          con contemporaneo intervento  su  quelli  ubicati  in  sede          ospedaliera secondo le specificazioni di cui  alle  lettere          a), b), c);                   f) realizzazione  di  140.000  posti  in  strutture          residenziali, per anziani che non possono essere  assistiti          a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e  che          richiedono  trattamenti  continui.   Tali   strutture,   di          dimensioni  adeguate  all'ambiente  secondo  standards  che          saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre          1978,  n.  833,  devono  essere  integrate  con  i  servizi          sanitari e  sociali  di  distretto  e  con  istituzioni  di          ricovero e cura in grado di provvedere al  riequilibrio  di          condizioni deteriorate.  Dette  strutture,  sulla  base  di          standards  dimensionali,  possono  essere  ricavate   anche          presso aree e spazi resi  disponibili  dalla  riduzione  di          posti-letto ospedalieri;                   g)  adeguamento  alle  norme  di  sicurezza   degli          impianti delle strutture sanitarie;                   h)  potenziamento  delle  strutture  preposte  alla          prevenzione con particolare riferimento  ai  laboratori  di          igiene  e  profilassi   e   ai   presidi   multizonali   di          prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali  ed          alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;                   i)  conservazione   all'uso   pubblico   dei   beni          dismessi, il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna  regione          o provincia autonoma con propria determinazione.                 3. Il secondo decreto di cui  al  comma  2  definisce          modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel          medesimo   settore   dell'edilizia   sanitaria   effettuati          dall'Agenzia   per   gli   interventi   straordinari    nel          Mezzogiorno,  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici,  dalle          universita'   nell'ambito    dell'edilizia    universitaria          ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni,  anche  a          valere sulle risorse del Fondo investimenti  e  occupazione          (FIO).                 4. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e          Bolzano   predispongono,   entro   quattro    mesi    dalla          pubblicazione del decreto di cui al comma 3,  il  programma          degli interventi di cui chiedono il  finanziamento  con  la          specificazione dei progetti da realizzare. Sulla  base  dei          programmi  regionali  o  provinciali,  il  Ministro   della          sanita'  predispone  il  programma  nazionale   che   viene          sottoposto all'approvazione del CIPE.                 5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al  comma          2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e  le          province autonome di Trento e di Bolzano possono  contrarre          nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla  scadenza          dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il  programma          nazionale  di  cui  al  comma  medesimo.  Per  il  triennio          1988-1990 il limite massimo  complessivo  dei  mutui  resta          determinato in lire 10.000 miliardi,  in  ragione  di  lire          3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire  3.500  miliardi  per          ciascuno degli anni  1989  e  1990.  Le  stesse  regioni  e          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  presentano  in          successione temporale i progetti suscettibili di  immediata          realizzazione. [I progetti sono  sottoposti  al  vaglio  di          conformita'  del  Ministero  della  sanita',   per   quanto          concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con  il          programma  nazionale,  e  all'approvazione  del  CIPE   che          decide,  sentito  il  Nucleo   di   valutazione   per   gli          investimenti pubblici].                 5-bis. Dalla data del 30 novembre  1993,  i  progetti          attuativi del programma di cui al  comma  5,  con  la  sola          esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE  e  di  quelli          gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione          per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,          per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli          presentati dagli enti di cui all'art. 4,  comma  15,  della          legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  sono  approvati   dai          competenti organi  regionali,  i  quali  accertano  che  la          progettazione  esecutiva,   ivi   compresa   quella   delle          Universita' degli studi con policlinici a gestione  diretta          nonche' degli istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere          scientifico di loro competenza territoriale,  sia  completa          di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella  sua          completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi          necessari  per  l'esecuzione  dell'opera;  essi   accertano          altresi' la conformita' dei progetti esecutivi  agli  studi          di fattibilita'  approvati  dal  Ministero  della  sanita'.          Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di  interventi,          i competenti organi regionali verificano  la  coerenza  con          l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province          autonome e gli enti di cui  all'art.  4,  comma  15,  della          legge 30 dicembre 1991, n.  412,  presentano  al  CIPE,  in          successione temporale, istanza  per  il  finanziamento  dei          progetti, corredata dai provvedimenti della  loro  avvenuta          approvazione, da un programma temporale  di  realizzazione,          dalla dichiarazione che  essi  sono  redatti  nel  rispetto          delle  normative  nazionali  e  regionali  sugli  standards          ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria  e  che          sono dotati di copertura per l'intero progetto o per  parti          funzionali dello stesso.                 6. L'onere di ammortamento dei  mutui  e'  assunto  a          carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello  stato          di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di  lire          330 miliardi per l'anno 1989 e di  lire  715  miliardi  per          l'anno 1990.                 7. Il  limite  di  eta'  per  l'accesso  ai  concorsi          banditi dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il          personale laureato  che  partecipi  a  concorsi  del  ruolo          sanitario, a  38  anni,  per  un  periodo  di  tre  anni  a          decorrere dal 1° gennaio 1988.».               - Si riporta il testo vigente del comma 6  dell'art.  1          della citata legge n. 147 del 2013:                 «6. In attuazione dell'art. 119, quinto comma,  della          Costituzione e in  coerenza  con  le  disposizioni  di  cui          all'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  31  maggio          2011, n. 88, la  dotazione  aggiuntiva  del  Fondo  per  lo          sviluppo e la coesione e' determinata, per  il  periodo  di          programmazione 2014-2020, in 54.810  milioni  di  euro.  Il          complesso  delle   risorse   e'   destinato   a   sostenere          esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di  natura          ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle          aree  del  Mezzogiorno  e  20  per  cento  nelle  aree  del          Centro-Nord. Con la presente legge si dispone  l'iscrizione          in bilancio dell'80 per cento del predetto importo  secondo          la seguente articolazione annuale: 50  milioni  per  l'anno          2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno          2016;  per  gli  anni  successivi  la  quota   annuale   e'          determinata ai sensi dell'art. 11,  comma  3,  lettera  e),          della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».               - Il testo del comma 748 dell'art. 1 della citata legge          n. 145 del 2018 e' riportato nelle Note all'art. 33-ter.               - Il testo del comma 200 dell'art. 1 della citata legge          n. 190 del 2014 e' riportato nelle Note all'art. 44-bis.               - Il testo del comma 5 dell'art.  34-ter  della  citata          legge n. 196 del 2009  e'  riportato  nelle  Note  all'art.          13-quater.               - La citata legge n. 205 del 2017 e'  pubblicata  nella          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.               - Si riporta il testo vigente del comma 979 dell'art. 1          della citata legge n. 208 del 2015:                 «979. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura          e  la  conoscenza  del  patrimonio  culturale,  a  tutti  i          residenti  nel  territorio  nazionale,  in  possesso,   ove          previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita'  i          quali compiono diciotto anni di  eta'  nell'anno  2016,  e'          assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma          980, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale          massimo di euro 500 per l'anno 2016, puo' essere utilizzata          per    assistere    a    rappresentazioni    teatrali     e          cinematografiche,  per  l'acquisto  di  libri  nonche'  per          l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali,  monumenti,          gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e  spettacoli          dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono          reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai  fini          del computo del  valore  dell'indicatore  della  situazione          economica  equivalente.  Con  decreto  del  Presidente  del          Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro  dei          beni e delle attivita' culturali e del  turismo  e  con  il          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della          presente legge, sono definiti i criteri e le  modalita'  di          attribuzione e di  utilizzo  della  Carta  e  l'importo  da          assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.».               - Si riporta il testo vigente del comma 2  dell'art.  6          del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2008,   n.   189          (Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le          autonomie locali):                 «Art.  6  (Disposizioni  finanziarie  e  finali).   -          (Omissis).                 2.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del          comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003,  n.          350, introdotto dall'art. 1,  comma  512,  della  legge  27          dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per  le          finalita'  previste   dall'art.   5-bis,   comma   1,   del          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la          coesione, di cui all'art.  4  del  decreto  legislativo  31          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'          alla Corte dei conti.».               - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art.  70          del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300  (Riforma          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della          legge 15 marzo 1997, n. 59):                 «Art. 70 (Bilancio e finanziamento). - 1. (Omissis).                 2. I finanziamenti di cui al  comma  1,  lettera  a),          vengono determinati in modo da tenere conto dell'incremento          dei livelli  di  adempimento  fiscale  e  del  recupero  di          gettito nella lotta all'evasione. I  finanziamenti  vengono          accreditati a ciascuna  Agenzia  su  apposita  contabilita'          speciale soggetta  ai  vincoli  del  sistema  di  tesoreria          unica.                 (Omissis).».               - Si riporta il testo vigente del comma 361 dell'art. 1          della citata legge n. 311 del 2004:                 «361. Per le finalita' previste dai commi  da  354  a          360 e' autorizzata la spesa  di  80  milioni  di  euro  per          l'anno 2005 e di 150 milioni  di  euro  annui  a  decorrere          dall'anno 2006. Una quota dei predetti  oneri,  pari  a  55          milioni di euro per l'anno 2005 e a 100 milioni di euro per          ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e'  posta  a  carico          del Fondo per le aree sottoutilizzate  per  gli  interventi          finanziati dallo stesso. La restante  quota  relativa  agli          anni 2005 e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro          e a 50 milioni di euro, e' posta a carico della  parte  del          Fondo unico per gli incentivi alle imprese non  riguardante          gli  interventi  nelle  aree  sottoutilizzate;  alla  quota          relativa agli anni 2007 e 2008, pari a 50 milioni  di  euro          per ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009, pari  a          150 milioni di euro annui,  si  provvede  con  le  maggiori          entrate derivanti dal comma 300.».               - Si riporta il testo vigente del comma 2  dell'art.  2          del decreto-legge 9 giugno 2016,  n.  98,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto   2016,   n.   151          (Disposizioni urgenti per il completamento della  procedura          di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA):                 «Art. 2 (Finanziamenti  ad  imprese  strategiche).  -          (Omissis).                 2. Agli oneri  di  cui  al  comma  1  in  termini  di          fabbisogno, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2016,  si          provvede  mediante  versamento,   per   un   corrispondente          importo, delle somme gestite  presso  il  sistema  bancario          dalla cassa per i servizi energetici  e  ambientali  su  un          conto   corrente   di   tesoreria    centrale    fruttifero          appositamente   aperto   remunerato   secondo   il    tasso          riconosciuto  sulle  sezioni  fruttifere   dei   conti   di          tesoreria unica. La giacenza da detenere a  fine  anno  sul          conto corrente di tesoreria di  cui  al  primo  periodo  e'          estinta o ridotta corrispondentemente alle somme rimborsate          ai sensi dell'art. 1, comma 6-bis, del citato decreto-legge          n. 191 del 2015, cosi' come  modificato  dal  comma  1  del          presente  articolo.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal          periodo precedente, la giacenza da detenere a fine anno sul          conto corrente di tesoreria di  cui  al  primo  periodo  e'          ridotta a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017.                 (Omissis).».               -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  50  del  citato          decreto-legge   n.   50   del   2017,    convertito,    con          modificazioni, dalla legge 21 giugno  2017,  n.  96,  (come          modificato dal comma 5 dell'art. 37 della  presente  legge)          e' riportato nelle Note al medesimo art. 37.               - Si riporta il testo del comma 851 dell'art.  1  della          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato          (legge finanziaria 2007), come  modificato  dalla  presente          legge:                 «851.  Con  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e          delle finanze, da emanare  entro  un  mese  dalla  data  di          entrata in vigore della presente legge,  sono  istituiti  i          diritti sui brevetti per invenzione  industriale  e  per  i          modelli di utilita' e  sulla  registrazione  di  disegni  e          modelli nonche' i diritti di opposizione alla registrazione          dei marchi d'impresa.  Sono  esonerate  dal  pagamento  dei          diritti di deposito e  di  trascrizione,  relativamente  ai          brevetti per  invenzione  e  ai  modelli  di  utilita',  le          universita', le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro          scopi   istituzionali   finalita'   di   ricerca    e    le          amministrazioni della difesa  e  delle  politiche  agricole          alimentari e forestali. I diritti per  il  mantenimento  in          vita dei  brevetti  per  invenzione  industriale  e  per  i          modelli di utilita' e per la  registrazione  di  disegni  e          modelli, previsti dall'art. 227 del codice della proprieta'          industriale, di cui  al  decreto  legislativo  10  febbraio          2005, n. 30, sono dovuti secondo  i  seguenti  criteri:  a)          dalla quinta annualita'  per  il  brevetto  per  invenzione          industriale; b) dal secondo quinquennio per il brevetto per          modello di utilita'; c)  dal  secondo  quinquennio  per  la          registrazione di disegni e modelli. Le somme derivanti  dal          pagamento dei diritti di cui al presente comma sono versate          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere          riassegnate, per la parte eccedente l'importo di 25 milioni          di euro per l'anno 2012, di 50 milioni di euro per ciascuno          degli anni dal 2013 al 2018, di 50,3 milioni  di  euro  per          l'anno 2019, di 56,2 milioni di euro per l'anno 2020  e  di          50 milioni di euro a decorrere  dal  2021,  allo  stato  di          previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche al          fine di potenziare le attivita' del medesimo  Ministero  di          promozione,  di  regolazione  e  di  tutela   del   sistema          produttivo nazionale, di permettere alle  piccole  e  medie          imprese la piena partecipazione al  sistema  di  proprieta'          industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche  con          l'introduzione della ricerca di anteriorita' per le domande          di brevetto per invenzione industriale.».               - Il testo del comma 256 dell'art. 1 della citata legge          n. 145 del 2018 e' riportato nelle Note all'art. 3-sexies.   |  
|   |                               Art. 50 bis                       Clausola di salvaguardia 
   1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e  con  le  relative norme di attuazione.     |  
|   |                                 Art. 51                           Entrata in vigore 
   1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.     |  
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