| Gazzetta n. 160 del 10 luglio 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 2019, n. 63 |  
| Approvazione dello scambio di Note  Verbali  sul  riconoscimento  dei titoli  accademici   pontifici   nelle   discipline   ecclesiastiche.  |  
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visto l'articolo 87 della Costituzione;   Visto l'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, dell'Accordo tra  la Repubblica italiana e la Santa Sede, firmato a Roma  il  18  febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, il  quale  prevede che  i  titoli  accademici  in  teologia  e  nelle  altre  discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le Parti,  conferiti  dalle facolta' approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2  febbraio  1994, n. 175, recante approvazione dell'intesa  Italia-Santa  Sede  per  il riconoscimento dei titoli accademici pontifici, fatta a Roma e  nella Citta' del Vaticano il 25 gennaio 1994;   Visto l'accordo intervenuto tra le Parti;   Visto l'articolo 2, comma 3, lettera i) della legge 23 agosto 1988, n. 400;   Viste le comunicazioni rese dal Ministro  per  i  rapporti  con  il Parlamento e la democrazia diretta ai  Presidenti  del  Senato  della Repubblica e della Camera dei deputati in data 23 aprile 2019;   Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 20 maggio 2019;   Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione internazionale e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e della ricerca; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   Piena e intera esecuzione e' data allo scambio di Note Verbali  tra l'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede e la Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti  con  gli  Stati  -  intervenuto  in  data  13 febbraio 2019, concernente il riconoscimento  dei  titoli  accademici conferiti dalle facolta' approvate dalla Santa Sede.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
     Dato a Roma, addi' 27 maggio 2019 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri 
                                   Moavero  Milanesi,  Ministro  degli                                  affari esteri e della  cooperazione                                  internazionale 
                                   Bussetti, Ministro dell'istruzione,                                  dell'universita' e della ricerca   Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
  Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2019  Ufficio controllo atti P.C.M.,  Ministeri  della  giustizia  e  degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n. 1403  
                                     N O T E 
           Avvertenza: 
               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
           Note alle premesse: 
               - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i          regolamenti.               - Il testo  dell'art.  10,  paragrafo  2,  primo  comma          dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il          18 febbraio 1984, che apporta modificazioni  al  Concordato          lateranense  dell'11  febbraio  1929,  tra  la   Repubblica          italiana e la Santa Sede, ratificato  con  legge  25  marzo          1985, n. 121, e' pubblicato nel supplemento ordinario  alla          Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1985, n. 85.               - Il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio          1994, n. 175, recante approvazione dell'intesa Italia-Santa          Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici,          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16  marzo  1994,  n.          62.                               - Il testo dell'art. 2,  comma  3,  lettera  i),  della          legge  23  agosto  1988,   n.   400,   recante   disciplina          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza          del Consiglio  dei  ministri,  pubblicata  nel  supplemento          ordinario alla Gazzetta Ufficiale  12  settembre  1988,  n.          214, e' il seguente:               «Art. 2 (Attribuzioni del Consiglio  dei  ministri).  -          (Omissis).                           3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei          ministri:                 (Omissis);                 i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e  la          Chiesa cattolica di cui all'art. 7 della Costituzione;               (Omissis).» .    |  
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                             NOTA VERBALE 
   La Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati, porge distinti ossequi all'Eccellentissima Ambasciata  d'Italia  presso  la Santa Sede e, con riferimento allo scambio di  Note  Verbali  tra  la medesima Ambasciata e la Segreteria di Stato del 25 gennaio  1994  in «prima attuazione» dell'art. 10, n. 2, comma 1, dell'Accordo  tra  la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984 che  apporta modificazioni al Concordato lateranense, ha l'onore  di  proporre  di integrare l'elenco delle altre discipline ecclesiastiche  determinate d'accordo tra le Parti e  di  aggiornare  le  previste  procedure  di riconoscimento dei relativi titoli accademici, nei seguenti termini: 
                               «Art. 1. 
   Le Parti concordano nel considerare discipline  ecclesiastiche,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, n. 2, comma 1, dell'Accordo  di revisione del Concordato del 18 febbraio 1984, ratificato  con  legge 25 marzo 1985, n. 121, a integrazione dello scambio di  Note  Verbali del 1994, oltre alla  teologia  e  alla  sacra  scrittura,  anche  il diritto canonico, la liturgia, la spiritualita', la missiologia e  le scienze religiose. 
                                Art. 2. 
   I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle  discipline di cui all'art. 1, conferiti dalle  facolta'  approvate  dalla  Santa Sede,   sono   riconosciuti,   a   richiesta    degli    interessati, rispettivamente come laurea  e  laurea  magistrale  con  decreto  del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   su conforme parere del Consiglio universitario nazionale.   Il riconoscimento e' disposto con le modalita'  e  alle  condizioni gia' previste dalle summenzionate Note Verbali  reversali  del  1994, sostituendo alle annualita'  almeno  180  crediti  formativi  per  la laurea e almeno 120 crediti formativi per la laurea magistrale».   La Segreteria di Stato, Sezione  per  i  Rapporti  con  gli  Stati, mentre resta in attesa di un cortese  riscontro,  coglie  l'occasione per rinnovare all'Eccellentissima Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede i sensi della sua alta considerazione. 
     Dal Vaticano, 13 febbraio 2019                             NOTA VERBALE 
   L'Ambasciata    d'Italia    presenta     i     suoi     complimenti all'Eccellentissima Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti  con gli Stati - e, con riferimento  allo  scambio  di  Note  Verbali  con codesta Segreteria di Stato del 25 gennaio 1994 in «prima attuazione» dell'art. 10, n. 2, comma 1, dell'Accordo tra  la  Santa  Sede  e  la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato lateranense,  ha  l'onore  di  accettare  da  parte  della Repubblica italiana la proposta di  integrare  l'elenco  delle  altre discipline ecclesiastiche determinate d'accordo tra  le  Parti  e  di aggiornare le  previste  procedure  di  riconoscimento  dei  relativi titoli accademici, nei seguenti termini: 
                               «Art. 1. 
   Le Parti concordano nel considerare discipline  ecclesiastiche,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, n. 2, comma 1, dell'Accordo  di revisione del Concordato del 18 febbraio 1984, ratificato  con  legge 25 marzo 1985, n. 121, a integrazione dello scambio di  Note  Verbali del 1994, oltre alla  teologia  e  alla  sacra  scrittura,  anche  il diritto canonico, la liturgia, la spiritualita', la missiologia e  le scienze religiose. 
                                Art. 2. 
   I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle  discipline di cui all'art. 1, conferiti dalle  facolta'  approvate  dalla  Santa Sede,   sono   riconosciuti,   a   richiesta    degli    interessati, rispettivamente come laurea  e  laurea  magistrale  con  decreto  del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   su conforme parere del Consiglio universitario nazionale.   Il riconoscimento e' disposto con le modalita'  e  alle  condizioni gia' previste dalle summenzionate Note Verbali  reversali  del  1994, sostituendo alle annualita'  almeno  180  crediti  formativi  per  la laurea e almeno 120 crediti formativi per la laurea magistrale».   L'Ambasciata   d'Italia   coglie    l'occasione    per    rinnovare all'Eccellentissima Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti  con gli Stati - i sensi della sua alta considerazione. 
     Roma, 13 febbraio 2019     |  
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