Gazzetta n. 156 del 5 luglio 2019 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 maggio 2019 |
Delimitazione territoriale della zona franca interclusa di Portovesme. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante «Statuto speciale per la Sardegna», e in particolare l'art. 12 che prevede l'istituzione nella regione di «punti franchi»; Visto il decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Sardegna concernenti l'istituzione di zone franche», e in particolare l'art. 1, che prevede l'istituzione nella Regione Sardegna di «zone franche [...] nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili», e stabilisce che la «delimitazione territoriale delle zone franche e la determinazione di ogni altra disposizione necessaria per la loro operativita'» sia effettuata, su proposta della regione, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; Vista la proposta della Regione Sardegna di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 52/27 del 22 novembre 2017 e n. 4/2 del 30 gennaio 2018; Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione; Visto il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015, che integra il reg. (UE) n. 952/2013; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015, recante modalita' di applicazione di talune disposizioni del reg. (UE) n. 952/2013; Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, ed in particolare l'art. 7, istitutivo delle Autorita' di sistema portuale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° giugno 2018, con cui e' stato conferito alla sen. avv. Erika Stefani l'incarico di Ministro per gli affari regionali e le autonomie; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 giugno 2018, con il quale sono state delegate alcune funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera i), relativo alla delega di funzioni riguardanti l'«elaborazione di provvedimenti di natura normativa e amministrativa concernenti le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riguardo alle norme di attuazione degli Statuti»; Sentiti i Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, della salute e il Dipartimento per le politiche europee;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto determina la delimitazione territoriale della zona franca interclusa, di seguito ZFI, di Portovesme ed ogni altra disposizione necessaria alla sua operativita'. 2. La ZFI di Portovesme comprende l'area indicata nella pianta planimetrica annessa al presente decreto, secondo modalita' attuative che potranno essere sviluppate per fasi, anche in base all'andamento e alla tipologia della domanda insediativa. In particolare e' individuato, come primo impianto, un lotto di circa 7 ettari (reticolo giallo), un'area di espansione di circa 12 ettari (reticolo celeste) e un'area di espansione previa riallocazione delle funzioni ivi esercitate (reticolo blu). L'operativita' delle delimitazioni verra' definita, in relazione alla natura della domanda insediativa, in sede locale sulla base di specifici accordi con l'autorita' doganale. 3. Nella ZFI e' autorizzata qualsiasi attivita' di natura industriale o commerciale o di prestazione di servizi, secondo quanto previsto dalle disposizioni del codice doganale dell'Unione europea e delle relative disposizioni di attuazione, dalle quali restano disciplinate le operazioni di introduzione, deposito, manipolazione, esportazione e riesportazione delle merci. |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Soggetto gestore
1. La competenza alla realizzazione e gestione della ZFI e' attribuita all'Autorita' di sistema portuale del mar di Sardegna, di seguito: «AdSP» o «soggetto gestore», che puo' avvalersi nell'esercizio delle proprie competenze del Consorzio industriale provinciale Carbonia Iglesias, di seguito «SICIP». In tal caso i rapporti fra i soggetti coinvolti saranno regolati da apposito accordo di programma fra la Regione autonoma della Sardegna, l'AdSP, il SICIP e il Comune di Portoscuso. 2. Fino all'effettiva assunzione delle funzioni da parte dell'AdSP, il SICIP proseguira' nelle proprie attivita' preliminari, sinora condotte, di istruttoria tecnico-amministrativa. |
| Art. 3
Autorita' doganale
1. Ai fini dello svolgimento dell'attivita' di controllo prevista dalla normativa in materia, l'autorita' doganale, alla quale dovra' fare riferimento il soggetto gestore in relazione ad ogni attivita' rilevante ai fini doganali, viene identificata nell'Ufficio delle dogane territorialmente competente. |
| Art. 4
Delimitazione territoriale
1. Il soggetto gestore provvede alla materiale delimitazione territoriale dell'area sulla quale insiste la zona franca. 2. Tale attivita' di delimitazione consiste nella costruzione della recinzione della zona franca, nell'individuazione di varchi di ingresso e uscita secondo criteri e modalita' stabiliti d'intesa con l'Autorita' doganale, nel mantenimento della recinzione, nell'esecuzione di tutte le opere che venissero richieste dall'amministrazione doganale per il sicuro esercizio della vigilanza, nella predisposizione di idonea segnaletica, nella fornitura gratuita dei locali necessari a norma di legge per le esigenze degli uffici doganali e ferroviari e per il personale di vigilanza nonche' nella ordinaria manutenzione, illuminazione e climatizzazione dei locali stessi. |
| Art. 5
Piano operativo e programma triennale
1. L'AdSP redige, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano operativo della ZFI, unitamente a una stima dei relativi costi di gestione e realizzazione, che garantisca i servizi comuni e la collocazione logistica degli spazi da adibire a servizi generali. Il piano operativo e' trasmesso all'Autorita' doganale per eventuali osservazioni da formularsi entro sessanta giorni dalla ricezione. Il piano, corredato delle eventuali osservazioni pervenute, e' trasmesso all'Assessore dell'industria per la definitiva approvazione da parte della Giunta regionale. 2. Il soggetto gestore assume, sotto la propria responsabilita', i compiti di gestione e organizzazione della zona franca di Portovesme a tempo indeterminato; esso redige il programma triennale aggiornato annualmente, che entro il 31 ottobre precedente l'esercizio di riferimento e' depositato presso l'Assessorato regionale dell'industria. 3. Il programma di cui al comma precedente e' soggetto all'approvazione o a proposta di modifica da parte della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'industria. In difetto di approvazione espressa o di motivati rilievi, entro il trentesimo giorno successivo al deposito, il programma annuale, tempestivamente depositato, si intende tacitamente approvato per l'annualita' di riferimento. 4. In caso di mancato deposito tempestivo del programma di cui al comma 2, il Presidente della regione nomina un commissario ad acta per i conseguenti adempimenti. |
| Art. 6
Accreditamento operatori
1. Gli operatori che intendano avvalersi del regime della ZFI devono possedere specifici requisiti e autorizzazioni previsti dalla normativa di settore. 2. L'operatore che intende accreditarsi inoltra, tramite pec, al soggetto individuato mediante l'accordo di cui al precedente art. 2, comma 1, apposita istanza indicando la denominazione sociale della ditta, l'attivita' svolta dall'impresa, una pianificazione delle attivita' che si chiede di svolgere e i relativi flussi di merce previsti; dichiara, inoltre, l'impegno a prestare opportuna garanzia a copertura delle operazioni da effettuarsi nella ZFI. L'entita' della garanzia e' stabilita dal soggetto gestore in relazione alla natura delle operazioni che si intendono condurre, sulla base di criteri generali preventivamente determinati. 3. Conformemente alla vigente normativa unionale in materia, e' prevista la prestazione di una idonea garanzia laddove l'operatore economico intenda assoggettare le merci ad un regime doganale per il quale tale garanzia e' richiesta. 4. Costituisce fattore di facilitazione per l'accreditamento ad avvalersi del regime della ZFI il possesso, da parte degli operatori economici richiedenti, dell'autorizzazione AEOS/F, ai sensi del reg. (UE) n. 952/2013. |
| Art. 7
Attivita' consentite
1. All'interno della ZFI sono consentite agli operatori accreditati le attivita' di stoccaggio merci unionali e non unionali, manipolazioni usuali, perfezionamenti attivi, ammissione temporanea, transito comune o unionale, secondo quanto previsto dalle disposizioni unionali in materia. 2. Le merci sono introdotte nella ZFI previa presentazione all'autorita' doganale e sono soggette alle formalita' previste dalle vigenti norme doganali. 3. Qualora le merci introdotte nella ZFI siano vincolate ad un regime doganale speciale, ad esse si applicano le vigenti disposizioni concernenti il medesimo regime. |
| Art. 8
Obblighi degli operatori accreditati
1. Gli operatori economici forniscono all'autorita' doganale le informazioni e/o documentazioni necessarie all'espletamento delle formalita' doganali e al soggetto gestore quelle relative all'effettuazione delle operazioni logistiche all'interno della ZFI. |
| Art. 9
Attivita' di controllo
1. L'autorita' doganale provvede alla vigilanza del perimetro della ZFI, nonche' ai controlli ai varchi di ingresso e di uscita della medesima. 2. Il soggetto gestore provvede tempestivamente a mettere a disposizione dell'autorita' doganale tutti i supporti tecnici, informatici e operativi necessari per svolgere le citate attivita' di controllo. 3. Nella ZFI il personale doganale, in base alle vigenti disposizioni di legge, e' abilitato all'accertamento dei reati e delle altre violazioni, la cui applicazione e' demandata all'autorita' doganale, e ha facolta', fermo restando l'esercizio dei controlli sulle merci, persone e mezzi di trasporto previsti dalla normativa vigente, di accedere in qualunque momento negli stabilimenti, nei magazzini, nei recinti e negli altri esercizi esistenti nella ZFI per eseguire accertamenti motivati sulle merci depositate o in lavorazione e ispezionare libri, registri e documenti commerciali e di trasporto. |
| Art. 10
Procedimenti autorizzativi
1. Al fine di agevolare l'attivita' dell'operatore economico che intende stabilirsi all'interno della ZFI, tutte le autorizzazioni diverse da quelle di carattere doganale, permessi, licenze o qualsiasi tipo di provvedimento autorizzativo o concessorio previsto dalle leggi vigenti possono essere ottenuti tramite richiesta al soggetto gestore, che trasmette la medesima richiesta immediatamente all'amministrazione o autorita' competente senza alcuna valutazione di ammissibilita'. 2. Il soggetto gestore assicura, anche mediante specifiche convenzioni da stipulare con le amministrazioni competenti a ricevere le istanze necessarie all'attivita' d'impresa, che ogni richiesta sia evasa tempestivamente e il procedimento amministrativo concluso entro trenta giorni, con un provvedimento motivato ed espresso, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 3. In caso di mancata risposta espressa e di mancata conclusione del procedimento entro trenta giorni, la richiesta si intende comunque accolta. Il termine di conclusione del procedimento puo' essere elevato massimo fino a novanta giorni solo in caso d'impossibilita' di concludere il procedimento entro i trenta giorni di legge per fatto non imputabile al soggetto gestore. |
| Art. 11
Attivita' promozionali
1. Il soggetto gestore svolge adeguata attivita' promozionale della ZFI sul piano regionale, nazionale, dell'Unione europea e internazionale, volta all'attrazione degli investimenti e allo sviluppo dell'area. 2. Nel programma triennale di cui all'art. 4, il soggetto gestore indica specificamente l'attivita' promozionale che intende svolgere e quali forme di collaborazione con le amministrazioni pubbliche e i soggetti rappresentanti delle organizzazioni datoriali e dei lavoratori intende adottare per la massima agevolazione delle procedure e la trasparenza delle stesse. |
| Art. 12
Disposizioni finali
1. Fatte salve le funzioni di competenza dell'autorita' doganale e l'obbligo di programmazione di cui all'art. 5, il soggetto gestore agisce in piena autonomia. 2. Restano ferme le disposizioni del codice della navigazione e delle altre leggi e regolamenti inerenti l'uso delle aree pertinenti al demanio pubblico marittimo, all'esercizio della polizia marittima e ai controlli di profilassi internazionale. 3. L'AdSP, con proprio decreto, disciplina le modalita' operative concernenti l'assegnazione degli spazi insediativi ed ogni altro aspetto connesso all'operativita' della ZFI che esuli dalla competenza dell'Autorita' doganale.
Roma, 16 maggio 2019
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Stefani
Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1317 |
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