| Gazzetta n. 156 del 5 luglio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 7 maggio 2019 |  
| Modalita' di attuazione degli incentivi fiscali  all'investimento  in start-up innovative e in PMI innovative.  |  
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                       IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE 
                            di concerto con 
                              IL MINISTRO                       DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
   Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante  «Ulteriori misure  urgenti  per  la  crescita  del   Paese»,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294 e, in particolare, la sezione IX, recante «Misure per la nascita e lo sviluppo  di  imprese start-up innovative», che, agli articoli da 25 a  32,  disciplina  le misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative;   Visto l'art. 29 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e successive modificazioni, recante incentivi fiscali  all'investimento in start-up innovative e, in particolare, il comma 8, con il quale e' disposto che con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo   economico,   sono individuate le modalita' di attuazione della misura agevolativa;   Visto l'art. 1, comma 66, della legge 11  dicembre  2016,  n.  232, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21  dicembre  2016,  n.  297, che, nello stabilizzare, a partire dal 2017, la disciplina fiscale di favore prevista per i soggetti che investono in start-up  innovative, ha elevato al 30 per cento l'aliquota del  beneficio,  tanto  per  la detrazione dall'imposta per i soggetti IRPEF quanto per la  deduzione dal reddito per i soggetti IRES, indipendentemente dalla tipologia di start-up innovativa, e innalzato ad euro 1.000.000 il  tetto  massimo di investimento agevolabile per i contribuenti soggetti IRPEF;   Visto il successivo comma 67 dell'art. 1 della  medesima  legge  11 dicembre 2016, n. 232, con il quale si  subordina  l'efficacia  delle disposizioni, di cui al predetto comma 66,  all'autorizzazione  della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);   Visto l'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  25  marzo  2015,  n.   70,   e   successive modificazioni, recante la  disciplina  delle  PMI  innovative  e,  in particolare, il comma 9 che estende alle PMI innovative gli incentivi fiscali previsti dall'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n. 179;   Visto l'art. 1, comma 68, della legge 11 dicembre 2016 n. 232,  con il quale viene eliminata la differenza di  trattamento  in  relazione all'anzianita'  delle  PMI  innovative  e  viene  disposta,  ai  fini dell'autorizzazione europea l'attuazione della  misura  nel  rispetto degli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati  a  promuovere  gli investimenti  per  il  finanziamento  del  rischio   (2014/C   19/04, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 19  del  22 gennaio 2014);   Visto l'art. 4, comma 12-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, e successive modificazioni, con  il  quale  e'  disposto  che  con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate  le  modalita' di attuazione delle agevolazioni di cui al comma 9 dello stesso  art. 4  concernenti  gli  incentivi  fiscali   all'investimento   in   PMI innovative;   Visto il successivo comma 12-ter che  subordina  l'efficacia  delle disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015,  n. 3, all'autorizzazione della Commissione europea  ai  sensi  dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea (TFUE);   Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico  del  30  gennaio 2014,  rubricato  «Modalita'   di   attuazione   dell'art.   29   del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito  dalla  legge  17 dicembre  2012,   n.   221,   in   materia   di   incentivi   fiscali all'investimento in start-up innovative»;   Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,  del  25  febbraio 2016,  rubricato  «Modalita'   di   attuazione   dell'art.   29   del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  recante  incentivi  fiscali all'investimento in start-up innovative»;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917, recante l'approvazione del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi (Tuir), pubblicato nel supplemento ordinario  della  Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1986, n. 302;   Visti gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a  promuovere gli investimenti per il  finanziamento  del  rischio  (2014/C  19/04, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 19  del  22 gennaio 2014);   Visti in particolare i punti 73 e 74 dei succitati orientamenti che nell'ambito del paragrafo 3.3.1, relativo alle  «Misure  destinate  a categorie di imprese  che  esulano  dal  campo  di  applicazione  del regolamento generale di  esenzione  per  categoria»  disciplinano  le «Imprese che ricevono gli investimenti iniziali per il  finanziamento del  rischio  superati  sette  anni  dopo  la  loro   prima   vendita commerciale»;   Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;   Vista la comunicazione della Commissione sugli  orientamenti  sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la  ristrutturazione  di  imprese non finanziarie  in  difficolta'  (2014/C  249/01,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014);   Vista la raccomandazione della Commissione  europea  del  6  maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese,  piccole  e  medie imprese (2003/361/CE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione europea L 124 del 20 maggio 2003);   Considerata l'opportunita' di  redigere  un  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello sviluppo economico, atto a consolidare in un unico  provvedimento  le disposizioni di attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 18  ottobre 2012, n. 179, e dell'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3;   Vista la procedura di notifica adottata  ai  sensi  dell'art.  108, paragrafo 3,  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea (TFUE) conclusasi con la decisione della Commissione europea  C(2018) 8389 final del 17 dicembre 2018 che considera la misura di  aiuto  di Stato notificata relativa all'aiuto  di  Stato  SA.48570  (2018/N)  - Italia - Incentivi fiscali per investimenti in start-up innovative  e PMI innovative compatibile con il mercato interno ai sensi  dell'art. 107,  paragrafo  3,  lettera  c),  del  Trattato  sul   funzionamento dell'Unione europea (TFUE); 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                 Ambito di applicazione e definizioni 
   1. Il presente decreto reca le  disposizioni  di  attuazione  delle agevolazioni previste dall'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e dall'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.   2. Ai fini del presente decreto:     a) per «Tuir»  si  intende  il  Testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917;     b) per «start-up innovative» si intendono  le  societa'  indicate all'art. 25, comma 2, del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179, anche non residenti  in  Italia  purche'  in  possesso  dei  medesimi requisiti,  ove  compatibili,  a  condizione  che  le  stesse   siano residenti in Stati membri dell'Unione europea  o  in  Stati  aderenti all'Accordo  sullo  Spazio  economico  europeo  e  abbiano  una  sede produttiva o una filiale in Italia;     c) per «PMI innovative ammissibili» si intendono le PMI che:  (i) rientrano nella definizione di PMI  innovativa  di  cui  all'art.  4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, anche non residenti in  Italia  purche'  in  possesso   dei   medesimi   requisiti,   ove compatibili, a condizione che le  stesse  siano  residenti  in  Stati membri dell'Unione europea o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo Spazio economico europeo e abbiano una sede produttiva o una  filiale in Italia; (ii)  ricevono  l'investimento  iniziale  a  titolo  della misura anteriormente alla prima vendita commerciale su un  mercato  o entro sette anni dalla loro prima vendita commerciale.     Le PMI innovative, dopo il periodo di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, sono considerate ammissibili in quanto ancora in fase di espansione o nelle fasi iniziali di crescita:       1) fino a dieci anni dalla loro prima vendita  commerciale,  se attestano, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, di non aver ancora dimostrato a sufficienza  il  loro  potenziale  di generare rendimenti;       2) senza limiti di  eta',  se  effettuano  un  investimento  in capitale di rischio sulla base di un business  plan  relativo  ad  un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia  superiore  al 50 per cento del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni, in linea con l'art. 21, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014;     d) per «incubatore certificato», si intende la societa'  indicata nell'art. 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;     e) per «organismi di investimento collettivo  del  risparmio  che investono prevalentemente in start-up  innovative  o  PMI  innovative ammissibili» si intendono quegli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio  economico europeo, che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui e' effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o  quote di start-up innovative o PMI innovative ammissibili di valore  almeno pari  al  70  per  cento  del  valore  complessivo  delle   attivita' risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta, senza tenere conto, a questi fini, degli investimenti effettuati negli  incubatori  certificati  di  cui alla precedente lettera d);     f) per «altre societa' di capitali che investono  prevalentemente in start-up innovative o PMI  innovative  ammissibili»  si  intendono quelle societa' che, al termine del periodo di imposta in corso  alla data in cui e' effettuato l'investimento agevolato, detengono  azioni o  quote  di  start-up  innovative  o  PMI  innovative   ammissibili, classificate nella categoria  delle  immobilizzazioni  finanziarie  o comunque non detenute per la negoziazione, di valore almeno  pari  al 70  per  cento  del   valore   complessivo   delle   immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio  chiuso  nel  corso  dell'anzidetto periodo  di  imposta,  senza  tenere  conto,  a  questi  fini,  degli investimenti effettuati negli  incubatori  certificati  di  cui  alla precedente lettera d).     |  
|   |                                 Art. 2 
                         Soggetti interessati 
   1. Le agevolazioni di cui  all'art.  4  si  applicano  ai  soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  di  cui  al titolo I del Tuir,  nonche'  ai  soggetti  passivi  dell'imposta  sul reddito delle societa' di cui al titolo II  dello  stesso  Tuir,  che effettuano un investimento agevolato, come definito nell'art.  3,  in una o piu' start-up  innovative  o  PMI  innovative  ammissibili  nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.   2. L'investimento agevolato puo' essere  effettuato  indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del  risparmio o  altre  societa'  di  capitali  che  investono  prevalentemente  in start-up innovative o PMI innovative ammissibili; tuttavia, nel  caso di investimenti effettuati per il tramite  delle  altre  societa'  di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative  o  PMI innovative ammissibili e le  cui  azioni  non  siano  quotate  su  un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di  negoziazione, le agevolazioni di cui all'art. 4 spettano  in  misura  proporzionale agli  investimenti  effettuati  nelle  start-up  innovative   o   PMI innovative ammissibili da tali societa', come risultanti dal bilancio chiuso relativo all'esercizio in  cui  e'  effettuato  l'investimento agevolato.   3. Le agevolazioni di cui all'art. 4 non si applicano:     a) nel caso  di  investimenti  effettuati  tramite  organismi  di investimento collettivo del  risparmio  e  societa',  direttamente  o indirettamente, a partecipazione pubblica;     b)  nel  caso  di  investimenti  in  start-up  innovative  o  PMI innovative ammissibili che si qualifichino come:       1)  imprese  in  difficolta'  di  cui  alla  definizione  della comunicazione della Commissione europea «Orientamenti sugli aiuti  di Stato per  il  salvataggio  e  la  ristrutturazione  di  imprese  non finanziarie in difficolta'» (2014/C 249/01);       2) imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato illeciti  che  non siano stati integralmente recuperati;       3) imprese del settore della costruzione navale e  dei  settori del carbone e dell'acciaio;     c) alle start-up innovative, alle PMI  innovative  ammissibili  e agli  incubatori  certificati,   agli   organismi   di   investimento collettivo del risparmio, nonche' alle altre societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up  innovative  o  PMI  innovative ammissibili;     d) nel caso di investimento diretto, o indiretto per  il  tramite delle altre societa' di capitali  che  investono  prevalentemente  in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni  non siano  quotate  su  un  mercato  regolamentato  o   su   un   sistema multilaterale   di   negoziazione,   ai   soggetti   che   possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up  innovativa  o  nella PMI innovativa ammissibile oggetto  dell'investimento,  ad  eccezione degli investimenti ulteriori al ricorrere delle  condizioni  previste dal paragrafo 6 dell'art. 21 del regolamento (UE) n. 651/2014.     |  
|   |                                 Art. 3 
                   Nozione di investimento agevolato 
   1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 si applicano  ai  conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva  da sovrapprezzo delle azioni o quote delle  start-up  innovative,  delle PMI innovative ammissibili o delle societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative  ammissibili, anche in seguito alla conversione  di  obbligazioni  convertibili  in azioni o quote di nuova emissione, nonche' agli investimenti in quote degli organismi di  investimento  collettivo  del  risparmio  di  cui all'art. 1, comma 2, lettera e).   2. Ai fini del comma 1 si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione  di  aumenti  del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di  beni  o prestazioni di servizi diverse da quelle previste  dall'art.  27  del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.   3. I conferimenti di cui al comma 1 rilevano nel periodo  d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel  registro  delle imprese da parte della start-up innovativa  o  della  PMI  innovativa ammissibile, anche nel caso di investimenti indiretti per il  tramite delle  altre  societa'  che  investono  prevalentemente  in  start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le  cui  azioni  non  siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale  di negoziazione, dell'atto costitutivo o della deliberazione di  aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla  data  del  deposito dell'attestazione che l'aumento del capitale  e'  stato  eseguito  ai sensi  degli  articoli  2444  e  2481-bis  del  codice  civile;   gli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo  del risparmio di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), e quelli effettuati per il  tramite  delle  altre  societa'  di  capitali  che  investono prevalentemente in start-up innovative o PMI  innovative  ammissibili rilevano alla data di sottoscrizione delle quote.   4. I  conferimenti  derivanti  dalla  conversione  di  obbligazioni convertibili rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.   5.  Con  riguardo  alle  start-up  innovative  o   PMI   innovative ammissibili non residenti che esercitano nel territorio  dello  Stato un'attivita' di  impresa  mediante  una  stabile  organizzazione,  le agevolazioni spettano in relazione  alla  parte  corrispondente  agli incrementi   del   fondo   di   dotazione   delle   stesse    stabili organizzazioni.     |  
|   |                                 Art. 4 
                         Agevolazioni fiscali 
   1. I  soggetti  passivi  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche possono detrarre dall'imposta lorda, un importo  pari  al  30 per cento dei conferimenti  rilevanti  effettuati,  per  importo  non superiore a euro 1.000.000, in ciascun periodo d'imposta ai sensi del presente decreto. Per i soci di societa'  in  nome  collettivo  e  in accomandita semplice l'importo per il quale spetta la  detrazione  e' determinato in proporzione alle rispettive  quote  di  partecipazione agli utili e il limite  di  cui  al  primo  periodo  si  applica  con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla societa'.   2. Qualora la detrazione  di  cui  al  comma  1  sia  di  ammontare superiore all'imposta  lorda,  l'eccedenza  puo'  essere  portata  in detrazione dall'imposta  lorda  sul  reddito  delle  persone  fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.   3. I soggetti  passivi  dell'imposta  sul  reddito  delle  societa' possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 30 per cento dei conferimenti  rilevanti  effettuati,  per  importo  non superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo  d'imposta  ai  sensi del presente decreto.   4. Qualora la  deduzione  di  cui  al  comma  3  sia  di  ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza puo'  essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito  complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non  oltre  il  terzo,  fino  a concorrenza del suo ammontare.   5. Per le societa' e per gli enti che  partecipano  al  consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del Tuir, l'eccedenza  di cui al comma 4  e'  ammessa  in  deduzione  dal  reddito  complessivo globale  di  gruppo  dichiarato  fino  a  concorrenza  dello  stesso. L'eccedenza  che  non  trova  capienza  e'   computata   in   aumento dell'importo  deducibile  dal  reddito  complessivo  dei  periodi  di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato  dalle  singole societa'  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare.   Le   eccedenze generatesi anteriormente all'opzione  per  il  consolidato  non  sono attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione  dal  reddito complessivo dichiarato delle singole societa'.  Le  disposizioni  del presente  comma  si  applicano  anche  all'importo  deducibile  delle societa' e degli enti che esercitano  l'opzione  per  il  consolidato mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del Tuir.   6. In caso di opzione  per  la  trasparenza  fiscale  di  cui  agli articoli 115 e 116 del Tuir l'eccedenza di cui al comma 4 e'  ammessa in deduzione dal reddito  complessivo  di  ciascun  socio  in  misura proporzionale  alla  sua  quota   di   partecipazione   agli   utili. L'eccedenza che non trova capienza nel reddito complessivo del  socio e'  computata  in  aumento  dell'importo   deducibile   dal   reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dal socio stesso fino a concorrenza del suo ammontare.  Le eccedenze generatesi presso  la  societa'  partecipata  anteriormente all'opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci  e  sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato dalla stessa.   7. Le agevolazioni spettano fino ad un  ammontare  complessivo  dei conferimenti ammissibili non superiore a euro 15.000.000 per ciascuna start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile. Ai fini del calcolo di tale ammontare massimo rilevano tutti i  conferimenti  agevolabili ricevuti dalla start-up innovativa o PMI innovativa  ammissibile  nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo.   8. Le agevolazioni di  cui  al  presente  articolo  possono  essere cumulate dai contribuenti con le  altre  misure  di  favore  disposte dall'art. 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.     |  
|   |                                 Art. 5 
         Condizioni per beneficiare dell'agevolazione fiscale 
   1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 spettano a condizione che  gli investitori di cui all'art. 2, comma 1, o i soggetti di cui  all'art. 1, comma 2, lettere e) e f), ricevano e conservino:     a) una certificazione della start-up innovativa o PMI  innovativa ammissibile che attesti di  non  avere  superato  il  limite  di  cui all'art. 4, comma 7, ovvero, se  superato,  l'importo  per  il  quale spetta la deduzione o detrazione, da rilasciare entro sessanta giorni dal conferimento ovvero, per i conferimenti effettuati a partire  dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016  e fino alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale;     b) copia del piano di investimento della  start-up  innovativa  o PMI  innovativa  ammissibile,  contenente  informazioni   dettagliate sull'oggetto della prevista attivita'  della  medesima  impresa,  sui relativi prodotti, nonche' sull'andamento, previsto o attuale,  delle vendite e dei profitti.   Per la PMI innovativa ammissibile, dopo il periodo  di  sette  anni dalla prima vendita commerciale, al piano  di  investimento  si  deve allegare:     1.  per  un'impresa  fino  a  dieci  anni  dalla  prima   vendita commerciale, una valutazione  eseguita  da  un  esperto  esterno  che attesti che l'impresa non  ha  ancora  dimostrato  il  potenziale  di generare  rendimenti   o   l'assenza   di   una   storia   creditizia sufficientemente solida e di non disporre di garanzie;     2. per un'impresa senza limiti di eta', un business plan relativo ad un nuovo  prodotto  o  a  un  nuovo  mercato  geografico  che  sia superiore al 50 per cento del fatturato medio  annuo  dei  precedenti cinque anni, in linea con l'art. 21, paragrafo  5,  lettera  c),  del regolamento (UE) n. 651/2014.   2. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 1,  comma  2,  lettera e), nonche', nel caso di investimenti indiretti per il tramite  delle altre societa' che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano  quotate  su  un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di  negoziazione, il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, lettera  f),  e l'entita'  dell'investimento  agevolabile  ai  sensi  del   comma   2 dell'art. 2 e' certificato, previa richiesta dell'investitore, a cura degli organismi di investimento collettivo del risparmio  o  di  tali altre  societa'  entro  il  termine  per   la   presentazione   della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento si intende effettuato ai sensi dell'art. 3.   3. Qualora l'esercizio delle start-up innovative o  PMI  innovative ammissibili, degli organismi di investimento collettivo del risparmio o delle altre societa'  che  investono  prevalentemente  in  start-up innovative o PMI innovative ammissibili non coincida con  il  periodo di imposta dell'investitore e l'investitore riceva la  certificazione nel periodo di imposta successivo a quello in cui  l'investimento  si intende effettuato, le agevolazioni di  cui  all'art.  4  spettano  a partire da tale successivo periodo d'imposta.     |  
|   |                                 Art. 6 
                 Decadenza dalle agevolazioni fiscali 
   1. Il diritto alle agevolazioni di cui all'art. 4 decade se,  entro tre anni dalla data in cui rileva l'investimento ai  sensi  dell'art. 3, si verifica:     a)  la  cessione,  anche  parziale,  a  titolo   oneroso,   delle partecipazioni  o  quote  ricevute  in  cambio   degli   investimenti agevolati ai sensi dell'art. 3, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di  godimento e i conferimenti in societa',  salvo  quanto  disposto  al  comma  3, lettere a) e b), nonche' la cessione di diritti o  titoli  attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote;     b) la riduzione di capitale nonche' la ripartizione di riserve  o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle  azioni  o quote delle start-up innovative o delle PMI innovative ammissibili  o delle  altre  societa'  che  investono  prevalentemente  in  start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le  cui  azioni  non  siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale  di negoziazione;     c) il recesso o l'esclusione degli investitori di cui all'art. 2, comma 1;     d) la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art.  25,  comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento  della sezione del registro delle imprese del comma 8 dello stesso art. 25;     e) la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, del  decreto-legge  24  gennaio  2015,  n.  3,  da  parte  della  PMI innovativa  ammissibile,  secondo  quanto   risulta   dal   periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese  del  comma  2 dello stesso art. 4.   2. Nel caso di investimenti effettuati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1,  per  il  tramite  delle  altre  societa'  che  investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o  su  un sistema multilaterale di negoziazione, la condizione di cui al  comma 1 deve essere verificata in capo  alla  stessa  societa'  tramite  la quale si effettua  l'investimento.  Qualora  non  sia  rispettata  la condizione di cui al primo periodo, gli investitori devono  riceverne notizia entro il termine per  la  presentazione  della  dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo  d'imposta  in  cui  si verifica  tale  causa  di  decadenza,  al  fine  del  rispetto  degli adempimenti stabiliti nel successivo comma 4.   3. Non si considerano cause di decadenza dall'agevolazione:     a) i trasferimenti a titolo gratuito  o  a  causa  di  morte  del contribuente, nonche' i  trasferimenti  conseguenti  alle  operazioni straordinarie di cui ai capi III e IV del titolo  III  del  Tuir;  in tali casi, ad eccezione  dei  trasferimenti  a  causa  di  morte,  le condizioni previste dal presente decreto devono essere  verificate  a decorrere dalla  data  in  cui  e'  stato  effettuato  l'investimento agevolato da parte del dante causa;     b) la perdita dei requisiti previsti dall'art. 25, comma  2,  del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  da  parte  della  start-up innovativa dovuta (i) alla scadenza dei cinque  anni  dalla  data  di costituzione, (ii) o al superamento  della  soglia  di  valore  della produzione annua pari a euro 5.000.000, (iii) alla quotazione  su  un sistema multilaterale di negoziazione, (iv)  o  all'acquisizione  dei requisiti di PMI innovativa ammissibile, di cui all'art. 4, comma  1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3;     c) la perdita dei requisiti previsti dall'art. 4,  comma  1,  del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte  della  PMI  innovativa ammissibile dovuta  (i)  al  superamento  delle  soglie  dimensionali previste dalla raccomandazione della Commissione del  6  maggio  2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE) (ii) o alla quotazione su un mercato regolamentato.   4.  Nel  periodo  d'imposta  in  cui  si  verifica   la   decadenza dall'agevolazione, il soggetto che ha beneficiato dell'incentivo:     a) se soggetto passivo dell'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche, deve incrementare l'imposta lorda di tale periodo  d'imposta di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente  fruita nei periodi di imposta precedenti, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, aumentata  degli  interessi  legali.  Il   relativo   versamento   e' effettuato entro il termine per il versamento  a  saldo  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;     b) se soggetto passivo dell'imposta sul reddito  delle  societa', deve incrementare il reddito imponibile  di  tale  periodo  d'imposta dell'importo corrispondente all'ammontare che non  ha  concorso  alla formazione del reddito nei periodi di imposta  precedenti,  ai  sensi dell'art. 4, comma 3. Entro il termine  per  il  versamento  a  saldo dell'imposta sul reddito delle societa'  e'  dovuto  l'importo  degli interessi legali da  determinare  sulla  imposta  sul  reddito  delle societa' non versata per i periodi di imposta precedenti per  effetto delle disposizioni del presente decreto.     |  
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                               Efficacia 
   1. Le disposizioni del presente decreto si applicano  in  relazione agli investimenti effettuati nei  periodi  di  imposta  successivi  a quello in corso al 31 dicembre 2016.   Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di controllo  e  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della Repubblica italiana. 
     Roma, 7 maggio 2019 
                                             Il Ministro dell'economia                                                  e delle finanze                                                            Tria                   Il Ministro  dello sviluppo economico          Di Maio 
  Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2019  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle finanze, n. 1-901     |  
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