Estratto determina IP n. 419 dell'11 giugno 2019 
     Al medicinale YELLOX «0.9 mg/ml - Eye drops, solution  -1  bottle autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e  identificato  con n. EU/1/11/692/001, sono assegnati  i  seguenti  dati  identificativi nazionali.     Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in Cis Di Nola - Isola 1, Torre 1 - Int. 120 80035 Nola NA.     Confezione:       YELLOX «0.9 mg/ml -  collirio,  soluzione  -  uso  oftalmico  - flacone (PE) - 5 ml» 1 flacone - codice A.I.C. n. 047766011 (in  base 10) 1FKQHV (in base 32);       forma farmaceutica:  collirio,  soluzione  1  ml  di  soluzione contiene 0,9 mg di bromfenac (come  sodio  sesquidrato).  Una  goccia contiene approssimativamente 33 microgrammi di bromfenac.       eccipienti: acido borico, borace, sodio solfito anidro  (E221), benzalconio cloruro (vedere paragrafo 2), tiloxapol, povidone  (K30), disodio edetato, acqua per preparazioni iniettabili, sodio  idrossido (per mantenere i valori di acidita' nella norma). 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Confezione:       YELLOX «0.9 mg/ml -  collirio,  soluzione  -  uso  oftalmico  - flacone (PE) - 5 ml» 1 flacone - codice A.I.C. n. 047766011;       classe di rimborsabilita': C (nn).     La confezione sopradescritta e' collocata in  «apposita  sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della  legge  24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata  classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione. 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     Confezione:       YELLOX «0.9 mg/ml -  collirio,  soluzione  -  uso  oftalmico  - flacone (PE) - 5 ml» 1 flacone - codice A.I.C. n. 047766011;       RR - medicinale soggetto a prescrizione medica. 
                               Stampati 
     Le confezioni del medicinale importato, devono  essere  poste  in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati  dall'EMA  con l'indicazione  nella  parte  di  pertinenza  nazionale  dei  dati  di identificazione di cui alla presente determina.     In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
            Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni                     di sospette reazioni avverse 
     Il  titolare  dell'AIP  e'  tenuto  a  comunicare   al   titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e  le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui e'  venuto a conoscenza, cosi'  da  consentire  allo  stesso  di  assolvere  gli obblighi di farmacovigilanza.     Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.     |