| Gazzetta n. 156 del 5 luglio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 26 giugno 2019 |  
| Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Venezia».  |  
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                      IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV              della direzione generale per la promozione              della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
   Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del Consiglio;   Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;   Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;   Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione;   Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34  della  Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto riguarda le domande di protezione  delle  denominazioni  di  origine, delle indicazioni  geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le  modifiche  del disciplinare  di  produzione,  il  registro  dei  nomi  protetti,  la cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;   Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  302  del  28  dicembre  2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e  della produzione e del commercio del vino;   Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;   Considerato che, ai  sensi  dell'art.  90  della  citata  legge  n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti  applicativi  della  stessa legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili  per  le  modalita'  procedurali  nazionali  in questione  le  disposizioni  del  predetto  decreto  ministeriale   7 novembre 2012;   Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini  DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione  dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'Unione europea all'epoca  vigente,  nonche'  dei  relativi  fascicoli  tecnici,  ivi compreso  il  disciplinare  consolidato  della  DOP  «Venezia»  e  il relativo documento unico riepilogtivo;   Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato sito del Ministero, con il quale e' stato  da  ultimo  aggiornato  il disciplinare di produzione della predetta DOP;   Vista la documentata domanda presentata dal Consorzio  tutela  vini «Venezia», con sede in Portobuffole' (Treviso), per il tramite  della Regione Veneto, nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, intesa  ad  ottenere  la  modifica  del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Venezia»;   Visto il  parere  favorevole  della  Regione  Veneto  sulla  citata proposta di modifica;   Atteso  che  la  citata  richiesta  di  modifica,  che   comportava modifiche «non minori» ai sensi del regolamento CE  n.  607/2009,  e' stata esaminata, nell'ambito della  procedura  nazionale  preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, 8 e 10 e, in particolare:     e' stato acquisito il parere favorevole  del  Comitato  nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge 12  dicembre  2016,  n. 238, espresso nella riunione del 20 settembre 2018;     e' stata pubblicata la  proposta  di  modifica  del  disciplinare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  242  del  17 ottobre 2018;     entro il termine previsto di sessanta giorni dalla predetta  data di pubblicazione, non sono pervenute istanze contenenti  osservazioni sulla citata proposta di modifica, da parte di soggetti interessati;   Considerato che ai sensi dei richiamati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, entrati  in  vigore  il  14  gennaio  2019,  le  predette modifiche  «non  minori»  ai  sensi  della   preesistente   normativa dell'Unione  europea  sono  da  considerare   in   parte   «modifiche ordinarie» e in  parte  «modifiche  unionali»,  le  quali,  ai  sensi dell'art. 15, paragrafo 3, del citato regolamento UE n. 33/2019, sono da separare ai  fini  del  loro  distinto  seguito  procedurale,  che comporta, in caso di esito positivo della valutazione, l'approvazione delle   «modifiche   ordinarie»   con   provvedimento   nazionale   e l'approvazione delle «modifiche unionali» con decisione comunitaria;   Ritenuto  che,  a  seguito  dell'esito  positivo   della   predetta procedura nazionale di valutazione,  conformemente  all'art.  17  del regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE n. 34/2019 sussistono i requisiti per  approvare  con  il  presente  decreto  le «modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di modifica  del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Venezia» e il relativo documento unico  consolidato  con  le  stesse  modifiche,  mentre  si rimanda ad altro provvedimento ministeriale la definizione  dell'iter procedurale nazionale  delle  «modifiche  unionali»  contenute  nella stessa domanda, per l'ulteriore seguito presso la Commissione U.E.;   Ritenuto inoltre che, in relazione alle norme di etichettatura,  il sinonimo Pinot delle varieta' Pinot  bianco,  Pinot  grigio  e  Pinot nero, di cui agli articoli 1, 2, 4 e 6 della proposta di modifica del disciplinare, e' stato riservato ai vini  spumanti,  ai  sensi  della vigente  normativa  dell'Unione  europea  (regolamento  delegato   UE 2019/33) e nazionale (decreto ministeriale 13 agosto 2012);   Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  alla  pubblicazione   del presente decreto di  approvazione  delle  «modifiche  ordinarie»  del disciplinare di produzione in  questione  e  del  relativo  documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse «modifiche ordinarie» alla Commissione  U.E.,  tramite  il  sistema  informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, paragrafo 1,  lettera  a) del regolamento (UE) n. 34/2019;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);   Vista la direttiva direttoriale n. 19899 del 19  marzo  2019  della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e dell'ippica, in corso di registrazione presso la Corte dei conti,  in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari  degli  uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi  decreti  di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei  provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1. Al disciplinare di produzione  della  DOP  dei  vini  «Venezia», cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo  modificato  con  il  decreto  ministeriale  7  marzo  2014 richiamati in premessa, sono approvate le  «modifiche  ordinarie»  di cui  alla  proposta  pubblicata  nella   Gazzetta   Ufficiale   della Repubblica italiana n. 242 del 17 ottobre 2018.   2. Il disciplinare di  produzione  della  DOP  dei  vini  «Venezia» consolidato con «modifiche ordinarie» di cui al precedente  comma  ed il relativo documento  unico  consolidato,  figurano  rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.     |  
|   |                                                             Allegato A 
                DISCIPLINARE DI PRODUZIONE CONSOLIDATO              DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA                          DEI VINI «VENEZIA» 
                                Art. 1.                         Denominazione e vini 
     1. La denominazione di origine controllata «Venezia» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:       Rosso, anche nella versione «riserva»;       Merlot anche nella versione «riserva»;       Cabernet sauvignon anche nella versione «riserva»;       Cabernet franc;       Carmenere;       Malbech anche nella versione «riserva»;       Cabernet anche nella versione «riserva»;       Refosco dal peduncolo rosso anche nella versione «riserva»;       Pinot nero anche nella versione spumante (cat. VSQ);       Pinot nella versione «Spumante» (cat. VSQ);       Pinot rosato o rose' nella versione «Spumante» (cat. VSQ);       Chardonnay;       Chardonnay «Spumante» (cat. VSQ) e  «Frizzante»  anche  con  la specificazione bi-varietale con Glera, Verduzzo, Tai, Pinot bianco  e Pinot nero (vinificato in bianco);       Manzoni bianco;       Sauvignon;       Verduzzo anche nella versione «Passito»;       Pinot bianco;       Traminer anche nella versione «Spumante» (cat. VSQ);       Tai;       Pinot grigio anche nella versione «Rosato»;       Pinot  grigio  anche  nella  versione   «Spumante»   e   rosato «Spumante» (cat. VSQ) e anche nella  versione  «Frizzante»  e  rosato «Frizzante»;       Bianco anche nella versione «Passito» e «Spumante» (cat. VSQ) e «Frizzante»;       rosato o rose' anche nella versione  «Spumante»  (cat.  VSQ)  e «Frizzante».     2. La denominazione di origine controllata «Venezia» e'  altresi' riservata ai vini designati con la specificazione di due dei seguenti vitigni a bacca di analogo colore: Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o trevigiano); Tai; Chardonnay; Manzoni  bianco;  Pinot  bianco;  Pinot nero; Merlot; Carmenere; Cabernet sauvignon; Cabernet franc e Refosco dal peduncolo rosso.     2. La denominazione di origine controllata «Venezia» e'  altresi' riservata ai vini designati con la specificazione di due dei seguenti vitigni a bacca di analogo colore: Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o trevigiano); Tai; Chardonnay; Manzoni  bianco;  Pinot  bianco;  Pinot nero; Merlot; Carmenere; Cabernet sauvignon; Cabernet franc e Refosco dal peduncolo rosso.      |  
|   |                                                             Allegato B 
                     DOCUMENTO UNICO RIEPILOGATIVO              DISCIPLINARE CONSOLIDATO VINI DOP «VENEZIA» 
     1. Documento unico. 
       1.1. Denominazione: Venezia (it). 
       1.2. Tipo di indicazione geografica:  DOP  -  Denominazione  di origine protetta. 
       1.3. Categorie di prodotti vitivinicoli:         1. Vino;         5. Vino spumante di qualita';         8. Vino frizzante. 
       1.4. Descrizione dei vini:         categoria vino (1) rossi: «Venezia»  rosso  e  «Venezia»  con specificazione di vitigno.     I vini rossi della  DOP  «Venezia»,  anche  con  indicazione  dei vitigni  Merlot,  Cabernet  sauvignon,  Cabernet  franc,   Carmenere, Malbech, Cabernet, Refosco dal peduncolo  rosso,  Pinot  nero,  hanno colore da rosso  rubino  a  rosso  intenso,  con  eventuali  riflessi granato o  violacei  se  sottoposti  a  invecchiamento  come  per  le versioni riserva; odore intenso, fine  e  persistente;  sapore  secco armonico e vellutato, a  volte  erbaceo  o  fruttato  a  secondo  dei vitigni prevalenti utilizzati. Il titolo alcolometrico totale  minimo 11,00% vol., per i vini con menzione riserva 12,50% vol. Estratti non riduttori minimi 23 g/l, per i vini con menzione  riserva  minimo  25 g/l.     Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti  dalla  normativa  nazionale  e dell'Unione europea. 
        =======================================================       |   Caratteristiche analitiche    |                   |       |            generali             |                   |       +=================================+===================+       |Titolo alcolometrico totale      |                   |       |massimo (in % vol.):             |                   |       +---------------------------------+-------------------+       |Titolo alcolometrico effettivo   |                   |       |minimo (in % vol.):              |11,00              |       +---------------------------------+-------------------+       |                                 |4,50 in grammi per |       |                                 |litro espresso in  |       |Acidita' totale minima:          |acido tartarico    |       +---------------------------------+-------------------+       |Acidita' volatile massima (in    |                   |       |milliequivalenti per litro):     |                   |       +---------------------------------+-------------------+       |Tenore massimo di anidride       |                   |       |solforosa totale (in milligrammi |                   |       |per litro):                      |                   |       +---------------------------------+-------------------+        categoria  vino  (1)  bianchi  e  rosati:  «Venezia»  bianco, «Venezia» con specificazione di vitigno, «Venezia» rosato.     I vini bianchi della DOP «Venezia»,  anche  con  indicazione  dei vitigni Chardonnay, Pinot grigio (anche in versione rosato),  Manzoni bianco, Verduzzo,  Sauvignon,  Pinot  bianco,  Tai,  Traminer,  hanno colore  da  giallo  paglierino  a  dorato,  talvolta   con   riflessi verdognoli; per i rosati rosato piu' o meno  tenue  talvolta  ramato; odore intenso caratteristico; sapore secco, armonico e  vellutato,  a volte fruttato a secondo dei vitigni prevalenti utilizzati  come  per il Pinot e il Pinot grigio. Il titolo alcolometrico totale minimo  va da 10,50% vol. per il «Venezia» rosato a minimo 11,00%  vol.  per  le altre tipologie,  estratti  non  riduttori  minimo  14  g/l,  per  il «Venezia» rosato minimo 16 g/l.     Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti  dalla  normativa  nazionale  e dell'Unione europea. 
            ===============================================           |   Caratteristiche analitiche    |           |           |            generali             |           |           +=================================+===========+           |Titolo alcolometrico totale      |           |           |massimo (in % vol.):             |           |           +---------------------------------+-----------+           |Titolo alcolometrico effettivo   |           |           |minimo (in % vol.):              |10,50      |           +---------------------------------+-----------+           |Acidita' totale minima:          |4,50       |           +---------------------------------+-----------+           |Acidita' volatile massima (in    |           |           |milliequivalenti per litro):     |           |           +---------------------------------+-----------+           |Tenore massimo di anidride       |           |           |solforosa totale (in milligrammi |           |           |per litro):                      |           |           +---------------------------------+-----------+        categoria vino (1) «Venezia» con menzione passito  anche  con indicazione di vitigno.     I vini della DOP «Venezia», sono prodotti  anche  nella  versione passito bianco e con indicazione del vitigno Verduzzo,  hanno  colore giallo dorato piu' o meno intenso  talvolta  ambrato;  odore  intenso caratteristico  sapore  dolce,  armonico  e  vellutato.   Il   titolo alcolometrico totale minimo 15,00% con estratti minimo 26 g/l.     Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti  dalla  normativa  nazionale  e dell'Unione europea. 
            ===============================================           |   Caratteristiche analitiche    |           |           |            generali             |           |           +=================================+===========+           |Titolo alcolometrico totale      |           |           |massimo (in % vol.):             |           |           +---------------------------------+-----------+           |Titolo alcolometrico effettivo   |           |           |minimo (in % vol.):              |12,00      |           +---------------------------------+-----------+           |Acidita' totale minima:          |4,50       |           +---------------------------------+-----------+           |Acidita' volatile massima (in    |           |           |milliequivalenti per litro):     |25         |           +---------------------------------+-----------+           |Tenore massimo di anidride       |           |           |solforosa totale (in milligrammi |           |           |per litro):                      |           |           +---------------------------------+-----------+        categoria vino spumante di qualita'  (5)  «Venezia»  spumante bianco, rosato e con indicazione di vitigno.     I vini spumanti della DOP «Venezia», bianchi e rosati  anche  con indicazione dei vitigni Pinot, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay e Traminer  hanno  spuma  fine  ed  evanescente,  colore   dal   giallo paglierino piu' o meno intenso a volte con riflessi dorati o ramati o tendenti al rosato se vinificati in bianco da vitigni a  bacca  nera; odore delicato e fruttato; sapore fresco, armonico, da brut nature  a demisec, anche dolce e aromatico per il varietale Traminer.     Il titolo alcolometrico totale minimo 10,50%  vol.  con  estratti minimo 14 g/l.     Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti  dalla  normativa  nazionale  e dell'Unione europea. 
            ===============================================           |   Caratteristiche analitiche    |           |           |            generali             |           |           +=================================+===========+           |Titolo alcolometrico totale      |           |           |massimo (in % vol.):             |           |           +---------------------------------+-----------+           |Titolo alcolometrico effettivo   |           |           |minimo (in % vol.):              |10,50      |           +---------------------------------+-----------+           |Acidita' totale minima:          |5,00       |           +---------------------------------+-----------+           |Acidita' volatile massima (in    |           |           |milliequivalenti per litro):     |           |           +---------------------------------+-----------+           |Tenore massimo di anidride       |           |           |solforosa totale (in milligrammi |           |           |per litro):                      |           |           +---------------------------------+-----------+        categoria vino  frizzante  (8)  «Venezia»  frizzante  bianco, rosato e con indicazione di vitigno     I vini frizzanti della DOP «Venezia», bianchi e rosati anche  con indicazione dei vitigni Pinot grigio,  Chardonnay  hanno  colore  dal giallo paglierino piu' o meno intenso talvolta ramato o rosato piu' o meno  intenso;  odore  delicato  e  fruttato;  sapore  da  secco   ad abboccato.     Il titolo alcolometrico totale minimo 10,50%  vol.  con  estratti minimo 14 g/l.     Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti  dalla  normativa  nazionale  e dell'Unione europea. 
            ===============================================           |   Caratteristiche analitiche    |           |           |            generali             |           |           +=================================+===========+           |Titolo alcolometrico totale      |           |           |massimo (in % vol.):             |           |           +---------------------------------+-----------+           |Titolo alcolometrico effettivo   |           |           |minimo (in % vol.):              |10,50      |           +---------------------------------+-----------+           |Acidita' totale minima:          |4,50       |           +---------------------------------+-----------+           |Acidita' volatile massima (in    |           |           |milliequivalenti per litro):     |           |           +---------------------------------+-----------+           |Tenore massimo di anidride       |           |           |solforosa totale (in milligrammi |           |           |per litro):                      |           |           +---------------------------------+-----------+    1.5. Pratiche di vinificazione.         1.5.1. Pratiche enologiche specifiche:           vinificazione spumanti  e  frizzanti.  I  vini  spumanti  e frizzanti devono essere prodotti esclusivamente con il  metodo  della rifermentazione in autoclave;           utilizzo uve sottoposte ad appassimento per  la  produzione delle tipologie «riserva». Nella preparazione dei vini  con  menzione riserva possono essere utilizzate uve sottoposte ad appassimento  per un limite massimo del 30%.         1.5.2. Rese massime:           Chardonnay anche  spumante  e  frizzante,  Manzoni  bianco, Sauvignon, Verduzzo trevigiano, Verduzzo  friulano,  Tocai  friulano: 105 ettolitri per ettaro;           Bianco spumante e frizzante, rosato o rose' anche  spumante e frizzante, Raboso  Piave  e  Raboso  veronese:  119  ettolitri  per ettaro;           «Venezia»  rosso,  Merlot,  Cabernet  sauvignon,   Cabernet franc, Carmenere, Malbech, Refosco dal peduncolo  rosso,  Pinot  nero anche spumante: 112 ettolitri per ettaro;           «Venezia» bianco, Pinot bianco,  Traminer  anche  spumante, Pinot grigio anche spumante e frizzante: 105 ettolitri per ettaro. 
       1.6. Zona geografica delimitata: la zona  di  produzione  delle uve atte a produrre i vini a  denominazione  di  origine  controllata «Venezia» comprende tutto il territorio amministrativo delle Province di Venezia e Treviso. 
       1.7. Varieta' principale/i di uve da vino:         Pinot grigio - Pinot;         Tocai friulano B. - Tai;         Raboso piave N. - Friulano;         Raboso veronese N. - Raboso;         Refosco dal peduncolo rosso N. - Refosco;         Traminer aromatico Rs;         Manzoni bianco B.;         Sauvignon B.;         Verduzzo friulano B. - Verduzzo;         Verduzzo trevigiano B. - Verduzzo;         Cabernet franc N. - Cabernet;         Cabernet sauvignon N. - Cabernet;         Carmenere N. - Cabernet;         Pinot nero N. - Pinot;         Merlot N.;         Malbech N.;         Glera lunga B. - Glera;         Chardonnay B.;         Pinot bianco B. - Pinot; 
       1.8. Legame con la zona geografica: DOP  «Venezia»  legame  con l'ambiente:  la  viticoltura  nell'area  veneziana  e  trevigiana  e' presente da sempre in questo  territorio,  ma  e'  la  Repubblica  di Venezia, con la nascita dello «Stato de terra» che  dara'  una  forte accelerazione nello sviluppo  della  viticoltura  locale.  Al  grande declino del '700 e parte del '800 la viticoltura  uscira'  grazie  al costante e qualificato  lavoro  svolto  principalmente  dalla  Scuola enologica di Conegliano  che  contribuira'  a  creare  nel  nord  est italiano un importante polo vitivinivicolo. Il  clima  dell'area  DOC «Venezia» e' definito «temperato umido» e cio' e' dovuto, oltre  alla latitudine, alla vicinanza del mare e dei  monti,  alla  presenza  di aree  lagunari,  alla  giacitura  pianeggiante  ed  alla  conseguente esposizione ai venti.     L'area  di  produzione  della  DOC  «Venezia»  si  estende  sulle Province di Treviso e Venezia, e'  un  ampio  territorio  di  origine alluvionale. I suoli si sono formati con la deposizione di  materiali alluvionali derivanti principalmente dallo scioglimento dei ghiacciai alpini e prealpini e successivamente  dall'azione  dei  grandi  fiumi Brenta, Piave, Tagliamento e secondariamente del Livenza. La  pianura si puo' facilmente dividere in due parti, l'alta e la  bassa  pianura con linea di separazione data dalla fascia delle risorgive. Nell'alta pianura i suoli si caratterizzano per la presenza di conoidi ghiaiosi di origine fluvioglaciale e fluviale nei quali il sottosuolo  risulta interamente costituito da ghiaie.  Spostandosi  verso  sud,  dopo  la fascia delle risorgive, il ventaglio ghiaioso lascia lentamente posto a depositi con percentuali di sabbia sempre maggiori, la tessitura si fa piu' fine per la presenza di limi e argille.     Il territorio su cui si sviluppa la DOC «Venezia» e' in grado  di determinare caratteristiche peculiari nei diversi vini a seconda  dei terreni di origine e dei vitigni utilizzati. Nei terreni piu' sciolti e ricchi di scheletro si coltivano generalmente le  varieta'  bianche per ottenere maggiore fragranza e freschezza, i vini  cosi'  ottenuti esprimono note fresche floreali e fruttate, eccellenti anche  per  la spumantizzazione. I terreni argillosi vengono destinati ai vitigni  a bacca rossa  per  avere  vini  rossi  e  rosati  a  maggior  corpo  e struttura.  L'elevata  dotazione  minerale  dei   terreni   argillosi permette  di  ottenere  vini  dal  gusto  pieno  grazie  alla   buona tannicita' e un ottimo equilibrio acidico.     I vini prodotti,  presentano  colori  dal  giallo  paglierino  al dorato grazie a macerazioni piu' o meno  prolungate,  odori  intensi, fini e persistenti grazie ad  escursioni  termiche  nei  periodi  pre vendemmiali e sapori armonici, asciutti e sapidi grazie ai terreni di natura ghiaiosa nella fascia settentrionale e  limo  argillosi  nella fascia meridionale. Ne  consegue  che  i  vini  bianchi  prodotti  in terreni   sciolti   esprimono   note   fresche   e   fruttate,   sono particolarmente adatti alla spumantizzazione, mentre i  rossi  specie nei terreni piu' argillosi hanno struttura e  persistenza  anche  per l'invecchiamento.     Categoria vino (1): i vini rossi e  rosati  della  DOP  «Venezia» grazie ai terreni argillosi pesanti  destinati  ai  vitigni  a  bacca rossa utilizzati nella produzione dei vini di questa categoria  danno maggior corpo e struttura ai vini e permettono una elevata intensita' colorante che si mantiene anche negli anni. Al profumo possono essere piu' accentuati i  descrittori  di  confettura  e  frutti  sottobosco oppure note speziate di tabacco o erbacee. Nel complesso il gusto  e' sempre pieno con una buona tannicita' e un ottimo  equilibrio  acido. Per i vini bianchi derivanti da uve coltivate in suoli piu' sciolti e ricchi di scheletro si  ottengono  vini  fragranti  e  freschi  e  si possono evidenziare al naso note  primarie  come  il  fruttato  e  il floreale che poi si focalizzano per lo piu' in note di  mela  pera  e albicocca che si contrappongono a quelle di acacia fiori di  campo  e camomilla. La struttura puo' essere piu' o meno importante ma  spicca una eccellente nota malica data delle buone escursioni tra il  giorno e  la  notte.  Caratteristiche  che  vengono  amplificate  nei   vini «passiti». In questa area e' tradizione  consolidata  di  mettere  in fruttaio le uve  destinate  all'elaborazione  dei  «passiti».  Spesso queste uve vengono  preventivamente  sottoposte  all'appassimento  in pianta.  In  particolare  il  Verduzzo  trevigiano  e  friulano  sono particolarmente adatti all'appassimento, a queste si accompagnano  in percentuale variabile anche altre varieta' per aumentare la  frazione aromatica o acida.     Categoria vini spumanti di qualita' (5) e vini frizzanti (8):  le varieta' bianche esprimono vini con note fresche floreali e fruttate, derivanti dai terreni piu' sciolti e ricchi di  scheletro  che  danno alle varieta' bianche maggior fragranza e  freschezza  aiutate  dalle escursioni termiche fra il giorno e la notte derivanti  da  un  clima temperato  e  umido,  pertanto  si  prestano  pertanto   in   maniera particolare per la produzione dei vini spumanti e frizzanti, pratiche consolidate tanto da rendere questa area fra  le  piu'  importanti  a livello mondiale. Segno evidente  della  forte  vocazione  di  questo ambiente.     I vini spumanti della DOP «Venezia», bianchi e rosati  anche  con indicazione dei vitigni Pinot, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay e Traminer hanno colore dal giallo paglierino piu'  o  meno  intenso  a volte con riflessi dorati o ramati o tendenti al rosato se vinificati in bianco da vitigni a bacca nera; odore delicato e fruttato;  sapore fresco, da brut nature a demisec, anche  dolce  e  aromatico  per  il varietale Traminer.     I vini frizzanti della DOP «Venezia», bianchi e rosati anche  con indicazione dei vitigni Pinot grigio,  Chardonnay  hanno  colore  dal giallo paglierino piu' o meno intenso talvolta ramato o rosato piu' o meno  intenso;  odore  delicato  e  fruttato;  sapore  da  secco   ad abboccato.     Il metodo di produzione per dette categorie  e'  tradizionalmente quello della rifermentazione in autoclave. 
       1.9. Ulteriori condizioni: nessuna.     |  
|   |                                 Art. 2 
   1. Il presente decreto entra  in  vigore  a  livello  nazionale  il giorno  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana.   2. Le «modifiche ordinarie» di  cui  all'art.  1  sono  comunicate, entro trenta  giorni  dalla  predetta  data  di  pubblicazione,  alla Commissione U.E. tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo  a disposizione ai sensi dell'art.  30,  paragrafo  1,  lettera  a)  del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche  entrano  in  vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte  della  Commissione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.   3. Fatto salvo quanto previsto  ai  commi  1  e  2,  le  «modifiche ordinarie» di cui all'art.  1  sono  applicabili  a  decorrere  dalla campagna vendemmiale 2019/2020. Inoltre,  le  stesse  modifiche  sono applicabili anche nei riguardi delle partite di vino atte a diventare DOP «Venezia» provenienti dalle campagne 2018/2019 e  precedenti  che siano in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato  disciplinare consolidato.   4. L'elenco dei codici, previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 16  dicembre  2010,  e'  aggiornato  in  relazione  alle modifiche di cui all'art. 1.   5. Il presente decreto e  il  disciplinare  consolidato  della  DOP «Venezia» di cui all'art. 1 saranno inseriti sul  sito  internet  del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 26 giugno 2019 
                                                 Il dirigente: Polizzi     |  
|   |                                 Art. 2.                          Base ampelografica 
     1. I vini a denominazione di origine controllata «Venezia» con la specificazione  di  uno  dei  seguenti  vitigni:   Merlot,   Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Carmenere, Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon e/o Carmenere),  Malbech,  Refosco  dal  peduncolo rosso, Pinot nero, Chardonnay, Manzoni  bianco,  Sauvignon,  Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano), Pinot bianco, Tai  da Tocai friulano,  Traminer  e  Pinot  grigio,  e'  riservata  ai  vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi in ambito aziendale almeno l'85% dei corrispondenti vitigni. Possono concorrere,  fino  a un massimo del 15%, le  uve  di  altri  vitigni  a  bacca  di  colore analogo, ad esclusione delle varieta' appartenenti alla famiglia  dei moscati, idonei alla  coltivazione  per  le  Province  di  Treviso  e Venezia.     2. Il vino a denominazione di origine controllata «Venezia» Pinot (in versione «Spumante») deve essere ottenuto dalle uve prodotte  dai vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente  composizione ampelografica: Pinot grigio, Pinot bianco, Pinot nero (vinificato  in bianco) da soli o congiuntamente.     3. Il vino a denominazione di origine controllata «Venezia» Pinot rosato o rose' (in versione «Spumante») deve  essere  ottenuto  dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale,  la  seguente composizione ampelografia: Pinot grigio, Pinot bianco per  almeno  il 50%, Pinot nero dal 5% al 50%.     4. Il vino  a  denominazione  di  origine  controllata  «Venezia» Cabernet deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti  aventi, nell'ambito  aziendale,  la  seguente   composizione   ampelografica: Cabernet   sauvignon,   Cabernet   franc,   Carmenere   da   soli   o congiuntamente.     5. I vini a denominazione di origine controllata «Venezia» rosato o rose' (anche in versione spumante e frizzante) deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai  vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la seguente composizione ampelografica:       Raboso Piave e/o Raboso veronese per almeno il 50%;       possono concorrere  alla  produzione  di  detto  vino,  le  uve provenienti  da  altri  vitigni,   ad   esclusione   delle   varieta' appartenenti alla famiglia dei moscati, idonei alla coltivazione  per le Province di Treviso e «Venezia» iscritti  nel  Registro  nazionale delle varieta' di vite per uve da vino, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.     6. Il vino a denominazione di origine controllata «Venezia» rosso deve  essere  ottenuto  dalle  uve  prodotte  dai   vigneti   aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:       Merlot per almeno il 50%;       possono concorrere  alla  produzione  di  detto  vino,  le  uve provenienti da altri vitigni a bacca di colore analogo, ad esclusione delle varieta' appartenenti alla famiglia dei  moscati,  idonei  alla coltivazione per le Province di  Treviso  e  «Venezia»  iscritti  nel Registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino,  riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.     7. Il vino  a  denominazione  di  origine  controllata  «Venezia» bianco, bianco passito, bianco frizzante  e  bianco  spumante  devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai  vigneti  aventi,  nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:       Tocai friulano e/o Verduzzo friulano  e/o  Verduzzo  trevigiano e/o Glera per almeno il 50%;       possono concorrere alla produzione di detto  vino  fino  ad  un massimo del 50%, le uve provenienti  da  altri  vitigni  a  bacca  di colore analogo o del Pinot nero (vinificato in bianco), ad esclusione delle varieta' appartenenti alla famiglia dei  moscati,  idonei  alla coltivazione per le Province  di  Treviso  e  Venezia,  iscritti  nel Registro nazionale delle varieta' di vite per uve da  vino  riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.      |  
|   |                                 Art. 3.                          Zona di produzione 
     1. La zona di produzione delle uve atte a produrre i  vini  della denominazione di origine controllata  «Venezia»  comprende  tutto  il territorio amministrativo delle Province di Venezia e Treviso.      |  
|   |                                 Art. 4.                         Norme di coltivazione 
     1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati alla produzione dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata «Venezia» devono essere quelle tradizionali della zona,  e  comunque, atte  a  conferire  alle  uve  ed  al  vino  derivato  le  specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi  idonei  i terreni ben esposti ad esclusione di quelli ad alta dotazione  idrica con risalita della falda e quelli torbosi.     2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i  sistemi  di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti  a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.     3. Per  i  vigneti  piantati  dopo  l'approvazione  del  presente disciplinare sono ammesse solo le forme di  allevamento  a  spalliera semplice e doppia e la densita' minima di  impianto  per  ettaro  non deve essere inferiore a 2.500 ceppi ad esclusione per il Raboso Piave e Raboso veronese per il quale il numero di piante  non  puo'  essere inferiore a 1.500 ceppi. Tuttavia, per le sole varieta' Raboso  Piave e Raboso  veronese  e'  consentita  la  tradizionale  forma  a  raggi «Bellussi», con un numero minimo di ceppi ad ettaro pari 1.250 piante e a condizione che sia garantita la  tradizionale  potatura  con  una carica massima di 70.000 gemme ad ettaro.     I  vigneti  allevati  a  «Bellussi»  impiantati  ed  allevati   a «Bellussi»,  prima  del  riconoscimento   della   DOC   «Venezia»   e dell'approvazione del relativo del disciplinare di produzione, di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2010 sono idonei alla  produzione della denominazione «Venezia» a condizione che sia garantita  con  la tradizionale potatura una carica massima di 70.000 gemme ad ettaro.     4. E' vietata ogni pratica di forzatura; consentita l'irrigazione di soccorso.     5.  La  produzione  massima  di  uva  per   ettaro   in   coltura specializzata destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1  e i rispettivi titoli alcolometrici volumici  naturali  minimi  sono  i seguenti:   ===================================================================== |                      |   Produzione   | Titolo alcolometrico vol. | |      Tipologie       |massima t uva/ha|  naturale minimo % vol.   | +======================+================+===========================+ |Rosso                 |       16       |          10,00%           | +----------------------+----------------+---------------------------+ |Merlot                |       16       |          10,00%           | +----------------------+----------------+---------------------------+ |Cabernet sauvignon    |                |                           | |(**)                  |       16       |          10,00%           | +----------------------+----------------+---------------------------+ |Cabernet franc (**)   |       16       |          10,00%           | +----------------------+----------------+---------------------------+ |Carmenere (**)        |       16       |          10,00%           | +----------------------+----------------+---------------------------+ |Malbech               |       16       |          10,00%           | +----------------------+----------------+---------------------------+ |Refosco dal peduncolo |                |                           | |rosso                 |       16       |          10,00%           | +----------------------+----------------+---------------------------+ |Pinot nero (****)     |       16       |          10,00%           | +----------------------+----------------+---------------------------+ |Pinot nero spumante   |       16       |           9,50%           | +----------------------+----------------+---------------------------+ |Chardonnay            |       15       |          10,00%           | +----------------------+----------------+---------------------------+ |Chardonnay frizzante e|                |                           | |spumante              |       15       |           9,50%           | +----------------------+----------------+---------------------------+ |Manzoni bianco        |       15       |          10,00%           | +----------------------+----------------+---------------------------+ |Sauvignon             |       15       |          10,00%           | +----------------------+----------------+---------------------------+ |Verduzzo trevigiano   |                |                           | |(***)                 |       15       |          10,00%           | +----------------------+----------------+---------------------------+ |Verduzzo friulano     |                |                           | |(***)                 |       15       |          10,00%           | +----------------------+----------------+---------------------------+ |Pinot bianco (****)   |       15       |          10,00%           | +----------------------+----------------+---------------------------+ |Tocai friulano        |       15       |          10,00%           | +----------------------+----------------+---------------------------+ |Traminer              |       15       |          10,00%           | +----------------------+----------------+---------------------------+ |Traminer spumante     |       15       |           9,50%           | +----------------------+----------------+---------------------------+ |Pinot grigio (****)   |       15       |          10,00%           | +----------------------+----------------+---------------------------+ |Pinot grigio spumante |                |                           | |e frizzante           |       15       |           9,50%           | +----------------------+----------------+---------------------------+ |Bianco                |       15       |          10,00%           | +----------------------+----------------+---------------------------+ |Bianco spumante       |       17       |           9,50%           | +----------------------+----------------+---------------------------+ |Bianco frizzante      |       17       |           9,50%           | +----------------------+----------------+---------------------------+ |Rosato o rose'        |       17       |           9,50%           | +----------------------+----------------+---------------------------+ |Rosato o rose'        |                |                           | |frizzante e spumante  |       17       |           9,50%           | +----------------------+----------------+---------------------------+ |Raboso Piave/veronese |                |                           | |(*)                   |       17       |           9,50%           | +----------------------+----------------+---------------------------+  (*) Varieta' atte a produrre la tipologia rose'  (**) Varieta' atte a produrre la tipologia Cabernet  (***) Varieta' atte a produrre la tipologia Verduzzo  (****) Varieta' atte a produrre anche la tipologia «Pinot» spumante     6. Nelle annate favorevoli, i quantitativi  di  uva  ottenuti  da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata «Venezia», devono essere  riportati  nei  limiti  di  cui sopra purche' la produzione globale  non  superi  del  20%  i  limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.     7. La Regione Veneto, su  richiesta  motivata  del  consorzio  di tutela puo', sentite le  organizzazioni  professionali  di  categoria interessate,  con  proprio  provvedimento,  stabilire  di  ridurre  i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli  sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.     8.  Le  uve  delle  varieta'  destinate  alla  produzione   delle tipologie Rosso, Merlot,  Cabernet  sauvignon,  Cabernet,  Malbech  e Refosco dal peduncolo  rosso  designati  con  la  menzione  «riserva» devono  avere  un  titolo  alcolometrico  volumico  naturale   minimo superiore del 1,00% vol., rispetto a quelli indicati precedentemente.      |  
|   |                                 Art. 5.                        Norme di vinificazione 
     1. Le operazioni di appassimento,  vinificazione,  invecchiamento ed elaborazione delle tipologie spumante e  frizzante  devono  essere effettuate nel territorio amministrativo della Regione Veneto  e  nel territorio amministrativo delle Province di Udine e Pordenone.     2. E' consentita l'aggiunta di mosti e/o vini,  anche  di  annate diverse,  appartenenti  alla  medesima  denominazione  «Venezia»  nel limite massimo  del  15%  a  condizione  che  il  vigneto  dal  quale provengono le uve impiegate  nella  vinificazione  sia  coltivato  in purezza varietale o comunque che la presenza delle uve delle varieta' complementari di cui all'art.  2,  comma  1,  in  aggiunta  a  quelle consentite  per  tale  pratica,  non  superi  complessivamente   tale percentuale.     3. La tipologia rosato/rose' e' ottenuta dalla spremitura soffice delle uve di cui al comma 3 dell'art. 2 e  da  un  breve  periodo  di macerazione al fine di assicurare al  vino  la  dovuta  tonalita'  di colore.     4. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore  al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 80%, l'eccedenza non ha diritto  alla  denominazione d'origine.  Oltre  detto  limite  invece  decade  il   diritto   alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.     5. La resa massima dell'uva in vino nelle  versioni  «passito»  e per  i  vini  passiti  destinati  alla  preparazione  delle  versioni riserva, non deve superare il 50%.     6.  Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto   le   pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.     7.  La  denominazione  di  origine  controllata  «Venezia»  nelle versioni spumante e frizzante di cui all'art. 1, deve essere prodotta esclusivamente con il metodo della rifermentazione in autoclave.     8. Nella preparazione dei vini della tipologia «riserva»  possono essere utilizzate  uve  sottoposte  ad  appassimento  per  un  limite massimo del 30%.     9. L'appassimento delle uve deve avvenire in  ambienti  idonei  e puo' essere condotto  con  l'ausilio  di  condizionamento  ambientale purche' operanti a temperature analoghe a  quelle  riscontrabili  nel corso dei processi tradizionali di appassimento.     10. Le uve messe ad appassire non possono essere vinificate prima del  15  novembre.  Tuttavia,  qualora  si  verificassero  condizioni climatiche  che  lo  rendessero  necessario  la  Regione  Veneto   su richiesta  documentata  del   consorzio   di   tutela,   con   propri provvedimenti,  da  adottare  di   concerto   con   univoci   criteri tecnico-amministrativi,  puo'  autorizzare  l'inizio  delle  predette operazioni in data antecedente al 15  novembre.  Le  uve  al  termine dell'appassimento devono assicurare un titolo alcolometrico  volumico naturale minimo di 15% vol.     11. I vini designati nella tipologia «riserva» non possono essere immessi al consumo prima  di  ventiquattro  mesi  a  partire  dal  1° novembre dell'annata della vendemmia.     12. I vini designati nella tipologia «passito» non possono essere immessi al consumo prima di dodici mesi a  partire  dal  1°  novembre dell'annata della vendemmia.      |  
|   |                                 Art. 6.                      Caratteristiche al consumo 
     1. I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Venezia» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere  alle  seguenti caratteristiche: 
       Bianco:         colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli  o dorati;         odore: intenso, caratteristico;         sapore: secco, armonico;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;         acidita' totale minima: 4,5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 14 g/l; 
       Bianco passito:         colore: giallo dorato piu' o meno intenso, talvolta ambrato;         odore: caratteristico, intenso;         sapore: dolce, armonico;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol.;         titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12% vol.;         acidita' totale minima: 4,5 g/l;         acidita' volatile massima: 25 meq/l;         estratto non riduttore minimo: 26 g/l; 
       Chardonnay:         colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli;         odore: caratteristico, gradevole;         sapore: secco, armonico, caratteristico;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;         acidita' totale minima: 4,5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 14 g/l; 
       Pinot grigio e Pinot grigio rosato:         colore: da giallo paglierino al ramato o rosato piu'  o  meno intenso;         odore: intenso, caratteristico;         sapore: vellutato sapido e armonico;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;         acidita' totale minima: 4,5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 14 g/l; 
       Manzoni bianco:         colore: dal giallo paglierino al dorato;         odore: caratteristico, floreale, intenso;         sapore: secco, armonico, sapido;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;         acidita' totale minima: 4,5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 14 g/l; 
       Verduzzo:         colore: dal giallo dorato al giallo paglierino;         odore: delicato, caratteristico;         sapore: asciutto, sapido, armonico;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;         acidita' totale minima: 4,5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 14 g/l; 
       Verduzzo passito:         colore: giallo dorato piu' o meno intenso, talvolta ambrato;         odore: caratteristico, intenso;         sapore: dolce, armonico;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol.;         titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12% vol.;         acidita' totale minima: 4,5 g/l;         acidita' volatile massima: 25 meq/l;         estratto non riduttore minimo: 26 g/l; 
       Sauvignon:         colore: dal giallo paglierino al dorato talvolta con riflessi verdognoli;         odore: fine, caratteristico;         sapore: asciutto, sapido caratteristico;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;         acidita' totale minima: 4,5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 14 g/l; 
       Pinot bianco:         colore: dal giallo paglierino al dorato;         odore: fruttato, caratteristico;         sapore: asciutto, armonico;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;         acidita' totale minima: 4,5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 14 g/l; 
       Tai:         colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli;         odore: intenso, fine;         sapore: secco, armonico, caratteristico;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;         acidita' totale minima: 4,5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 14 g/l; 
       Traminer:         colore: dal giallo paglierino al dorato;         odore: gradevole, caratteristico;         sapore: asciutto, armonico, caratteristico;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;         acidita' totale minima: 4,5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 14 g/l; 
       Merlot e Merlot riserva:         colore:   rosso    rubino    tendente    al    granato    con l'invecchiamento;         odore: vinoso, piacevolmente intenso, caratteristico;         sapore:, secco, armonico, di pieno corpo;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol. e 12,5% vol. nella versione riserva         acidita' totale minima: 4,5 g/l;         estratto non riduttore minimo:23 g/l e 25 g/l nella  versione riserva; 
       Cabernet franc:         colore:  rosso  rubino  intenso  tendente  al   granato   con l'invecchiamento;         odore:  vinoso,  caratteristico,  con   profumo   intenso   e persistente;         sapore: asciutto, pieno;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;         acidita' totale minima: 4,5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 23 g/l; 
       Cabernet sauvignon e Cabernet sauvignon riserva:         colore:  rosso  rubino  intenso  tendente  al   granato   con l'invecchiamento;         odore: caratteristico, intenso, persistente;         sapore: secco, pieno, armonico;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol. e 12,5% vol. nella versione riserva;         acidita' totale minima: 4,5 g/l;         estratto non riduttore minimo:23 g/l e 25 g/l nella  versione riserva; 
       Malbech e Malbech riserva:         colore:  rosso  rubino   vivo,   tendente   al   granato   se invecchiato;         odore: caratteristico, fine;         sapore: asciutto, equilibrato;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol. e 12,5% vol. nella versione riserva;         acidita' totale minima: 4,5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 23 g/l e 25 g/l nella versione riserva; 
       Cabernet e Cabernet riserva:         colore: rosso rubino con riflessi granati se invecchiato;         odore: fine, caratteristico;         sapore: asciutto, erbaceo e armonico;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol. e 12,5% vol. nella versione riserva;         acidita' totale minima: 4,5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 23 g/l e 25 g/l nella versione riserva; 
       Carmenere:         colore:  rosso  rubino  intenso,  tendente  al  granato   con l'invecchiamento;         odore: caratteristico, erbaceo e persistente;         sapore: asciutto, erbaceo, caratteristico;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;         acidita' totale minima: 4,5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 23 g/l; 
       Refosco dal peduncolo  rosso  e  Refosco  dal  peduncolo  rosso riserva:         colore: rosso  intenso  con  riflessi  violacei,  granati  se invecchiato;         odore: fine, caratteristico;         sapore: asciutto, di corpo;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol. e 12,5% vol. nella versione riserva;         acidita' totale minima: 4,5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 23 g/l e 25 g/l nella versione riserva; 
       Pinot nero:         colore: rosso rubino anche tenue,  tendente  al  granato  con l'invecchiamento;         odore: fine, caratteristico;         sapore: secco, fruttato, talvolta con retrogusto  amarognolo, equilibrato;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;         acidita' totale minima: 4,5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 23 g/l; 
       Rosato o rose':         colore: rosato piu' o meno tenue;         odore: fruttato, delicato;         sapore: da secco ad abboccato, vivace, armonico;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;         acidita' totale minima: 4,5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 16 g/l; 
       Traminer spumante:         spuma: fine e persistente;         colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;         odore: delicato e fruttato;         sapore: da brut a dolce, fresco, armonico;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;         acidita' totale minima: 5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 14 g/l; 
       Bianco spumante:         spuma: fine e persistente;         colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;         odore: delicato e fruttato;         sapore: da brut al demisec, fresco, armonico;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;         acidita' totale minima: 5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 14 g/l; 
       Pinot grigio spumante e Pinot grigio rosato spumante:         spuma: fine e persistente;         colore: giallo paglierino chiaro, talvolta  ramato  o  rosato piu' o meno intenso;         odore: delicato e fruttato;         sapore: da brut nature al demisec, fresco, armonico;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;         acidita' totale minima: 5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 14 g/l; 
       Rosato o rose' spumante:         spuma: fine e persistente;         colore: rosato piu' o meno tenue;         odore:  caratteristico,  fruttato  talvolta  con  sentore  di lievito;         sapore: da brut nature al demisec, fresco, armonico;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;         acidita' totale minima: 5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 16 g/l; 
       Pinot spumante:         spuma: fine e persistente;         colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;         odore: delicato e fruttato;         sapore: da brut nature al demisec, fresco, armonico;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;         acidita' totale minima: 5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 14 g/l; 
       Pinot rosato spumante:         spuma: fine e persistente;         colore: rosato piu' o meno tenue;         odore: delicato e fruttato;         sapore: da brut nature al demisec, fresco, armonico;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;         acidita' totale minima: 5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 14 g/l; 
       Chardonnay spumante:         spuma: fine e persistente;         colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;         odore: delicato e fruttato;         sapore: da brut nature al demisec, fresco, armonico;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;         acidita' totale minima: 5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 14 g/l; 
       Pinot nero spumante:         spuma: fine e persistente;         colore: dal giallo paglierino al tendente rosato;         odore: delicato e fruttato;         sapore: da brut nature al demisec, fresco, armonico;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;         acidita' totale minima: 5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 14 g/l; 
       Bianco frizzante:         spuma: fine ed elegante;         colore: giallo paglierino;         odore: delicato, fruttato;         sapore: da secco ad amabile, armonico, gradevole;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;         acidita' totale minima: 4,5 g/l;         estratto non riduttore minimo:14 g/l; 
       Pinot grigio frizzante e Pinot grigio rosato frizzante:         spuma: fine ed elegante;         colore: giallo paglierino chiaro  talvolta  ramato  o  rosato piu' o meno intenso;         odore: delicato, fruttato;         sapore: da secco ad abboccato, armonico, gradevole;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;         acidita' totale minima: 4,5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 14 g/l; 
       Rosato/rose' frizzante:         spuma: fine e persistente;         colore: rosato piu' o meno tenue;         odore: delicato, fruttato;         sapore: da secco adabboccato, armonico, vellutato;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;         acidita' totale minima: 4,5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 14 g/l; 
       Chardonnay frizzante:         spuma: fine ed elegante;         colore: giallo paglierino con riflessi dorati;         odore: delicato, fruttato;         sapore: da secco ad abboccato, armonico, gradevole;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;         acidita' totale minima: 4,5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 14 g/l; 
       Rosso e Rosso riserva:         colore:   rosso    rubino    tendente    al    granato    con l'invecchiamento;         odore: vinoso intenso e persistente;         sapore: secco, armonico, vellutato;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol. e 12,5% vol. nella versione riserva;         acidita' totale minima: 4,5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 23 g/l e 25 g/l nella versione riserva.     2. Per le caratteristiche al consumo delle tipologie derivate  da bi-varietali,  si  fa  riferimento  ai  parametri  descritti  per  le tipologie monovarietali e, in particolare, alla varieta' presente  in maggiore quantita'.     3. In relazione  all'eventuale  conservazione  in  recipienti  di legno, l'odore e il sapore dei vini puo' rilevare  lieve  sentore  di legno.      |  
|   |                                 Art. 7.                     Etichettatura e presentazione 
     1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Venezia»  e'  vietato  l'uso  di  qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare  di  produzione, ivi  compresi  gli  aggettivi   superiore,   extra,   fine,   scelto, selezionato e similari.     2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento  a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non   aventi   significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.     3. Le indicazioni tendenti  a  specificare  l'attivita'  agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore,  fattoria,  tenuta,  podere, cascina ed altri termini  similari,  sono  consentite  in  osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.     4. Per il vino a DOC «Venezia» rosso  in  etichetta  puo'  essere omesso il riferimento del colore.     5. Per i vini a DOC «Venezia» bianco, bianco  spumante  e  bianco frizzante in etichetta puo' essere omesso il riferimento del colore.     6. Per il vino Pinot grigio  anche  spumante  e  frizzante,  puo' essere indicato il riferimento  al  colore  rosato  o  suoi  sinonimi (Blush, ramato, ecc.).     7. Nella designazione e presentazione dei vini rosso e  rosato  o rose' non e' consentito il riferimento ai  nomi  dei  vitigni  Raboso Piave e Raboso veronese e relativi sinonimi.     8. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1, con esclusione delle tipologie spumante e frizzante, e'  obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.     9. Nella designazione e presentazione dei vini DOC «Venezia»,  e' consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni,  di  cui all'art. 1, comma 2, a condizione che:       il vino derivi esclusivamente da uve prodotte  dai  vitigni  ai quali si vuole fare riferimento;       il quantitativo di uva prodotta per il vitigno  presente  nella misura minore deve essere comunque superiore al 15% del totale;       l'indicazione dei vitigni deve avvenire in  ordine  decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi  ottenute,  figurare con  caratteri  aventi  le  stesse  dimensioni,  evidenza,  colore  e intensita' colorimetrica.      |  
|   |                                 Art. 8.                            Confezionamento 
     1. I vini a denominazione di origine controllata «Venezia» fino a cinque litri devono essere  immessi  al  consumo  nelle  tradizionali bottiglie di vetro, chiuse ad esclusione dei vini spumanti con  tappo raso bocca.     2. Per i vini a denominazione di  origine  controllata  «Venezia» immessi al consumo in bottiglie fino a due litri, ad  esclusione  dei vini spumanti, e' ammesso l'utilizzo del tappo capsula a vite.     3. Inoltre per i vini  a  denominazione  di  origine  controllata «Venezia», ad esclusione delle tipologie  spumante  e  frizzante,  e' consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro  costituiti  da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi non inferiori a due litri.      |  
|   |                                 Art. 9.                   Legame con l'ambiente geografico 
     a) Specificita' della zona geografica:       fattori naturali: l'area della DOC «Venezia» si  estende  nella parte orientale della Pianura padana, dalla zona pedecollinare  della Provincia di Treviso, ai territorio confinanti con il mare  Adriatico della Provincia di Venezia.  Il  clima  dell'area  DOC  «Venezia»  e' pertanto definito «temperato umido» e  cio'  e'  dovuto,  oltre  alla latitudine, alla vicinanza dei monti carsici e dolomitici a nord, del mare e delle aree  lagunari,  alla  giacitura  pianeggiante  ed  alla conseguente esposizione dei venti.     I suoli della  zona  originano  dalla  deposizione  di  materiali alluvionali derivanti principalmente dallo scioglimento dei ghiacciai alpini e prealpini e successivamente dall'azione dei  fiumi  Piave  e Livenza che attraversano l'area di produzione.  La  pianura  si  puo' facilmente dividere in due parti, l'alta e la bassa pianura con linea di separazione data dalla fascia delle risorgive. Nella prima i suoli si caratterizzano per la presenza di sedimenti  ghiaiosi  di  origine fluvioglaciale e fluviale nei quali il sottosuolo risulta interamente costituito da ghiaie. Spostandosi verso sud,  il  ventaglio  ghiaioso lascia lentamente posto a depositi con percentuali di  sabbia  sempre maggiori  fino  a  giungere  alla  fascia  delle  risorgive  dove  la tessitura si fa piu' fine per la presenza di limi e argille;       fattori umani e storici: la viticoltura nell'area  veneziana  e trevigiana e' presente sin  dall'epoca  romana  come  testimoniano  i numerosi reperti ritrovati. Con le  invasioni  barbariche  una  buona parte di queste campagne vennero distrutte. Nel medioevo,  i  vescovi di  Concordia  Sagittaria  vollero  la  costruzione  dell'abbazia  di Summaga, affidata ai Benedettini i quali contribuirono all'espansione delle terre coltivate a vite e frumento. I monasteri diventarono veri centri di insegnamento e  a  partire  dall'800  importanti  punti  di riferimento per l'attivita' viticola ed  enologica.  Successivamente, grazie alla Repubblica  veneziana,  nasce  una  viti-vinicoltura  che possiamo definire «aristocratica» e  che  permette  ai  contadini  di acquisire nuove informazioni e nuove tecniche vitivinicole.     I vini di «Venezia» avevano una qualita'  che  i  vini  «foresti» (stranieri) spesso  non  avevano,  grazie  sia  alla  predisposizione ambientale  alla  coltivazione  della  vite,  sia   alla   corsa   al miglioramento della qualita' da parte dei nobili,  per  affermare  il loro prestigio anche nella produzione vitivinicola.     Il comparto viti-vinicolo dell'area DOC  «Venezia»  negli  ultimi 20-25 anni, dopo i  danni  da  gelo  del  1985,  ha  dato  una  nuova impostazione ai vigneti basata  su  densita'  di  impianto  e  scelte clonali finalizzati ad una maggiore qualita' dei vini. E' sulle  basi di questa storia millenaria, fatta di  studio,  dedizione  e  tenacia dell'uomo che si sono poste le basi per la nascita nel 2010 della DOC «Venezia». 
     b) Specificita' del prodotto: i vini  rossi  della  denominazione «Venezia» sono caratterizzati  un'elevata  intensita'  colorante  che puo'   andare   dal   rosso   rubino   a   quello   granato   durante l'invecchiamento; tonalita'  colorante  che  mantengono  negli  anni. Queste sono dunque le  caratteristiche  necessarie  affinche'  questi vini possano meritarsi la menzione riserva.     In funzione delle zone, possono essere piu' accentuati i  sentori di confettura e frutti di sottobosco oppure note speziate di  tabacco o erbacee. Nel complesso il gusto  e'  sempre  pieno  con  una  buona tannicita' e un ottimo equilibrio acido. Al gusto ritornano  le  note di frutta rossa sostenute da una buona struttura  e  una  consistenza sapida.     Per i vini  bianchi  giovani  il  colore  e'  normalmente  giallo paglierino con riflessi verdognoli piu' o meno  intensi.  All'olfatto possono evidenziare note primarie floreali, in particolare di acacia, fiori di  campo  e  camomilla  che  vanno  verso  il  fruttato  e  si focalizzano per lo piu' in note di mela, pera e albicocca. Al  sapore spicca una marcata sapidita' e persistenza gustativa.     Caratteristiche che vengono amplificate nei  vini  «passiti»,  in questa area e' tradizione consolidata di mettere in fruttaio  le  uve destinate all'elaborazione dei «passiti». Spesso queste  uve  vengono preventivamente  sottoposte  all'appassimento   in   pianta.   Queste tipologie di vini sono nate per accompagnare i  dolci  e  i  biscotti della tradizione culinaria locale. Il Verduzzo trevigiano e  friulano sono   particolarmente   adatti   all'appassimento,   a   queste   si accompagnano  in  percentuale  variabile  anche  altre  varieta'  per aumentare   la   frazione   aromatica    o    acida    in    funzione dell'interpretazione del produttore.     Negli  ultimi  15/20   anni   si   e'   particolarmente   diffusa l'elaborazione  dei  vini  spumanti  e  frizzanti,  con   il   metodo Martinotti. Dalle colline del trevigiano a scendere nella  valle  del Piave, la produzione dei vini spumanti e frizzanti si e'  consolidata tanto da rendere  questa  area  fra  le  piu'  importanti  a  livello mondiale. Segno evidente della forte vocazione di questo ambiente per la produzione di questi vini la cui qualita' e' riconosciuta in tutto il mondo. 
     c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto: il territorio su cui  si  sviluppa  la  DOC  «Venezia»  e'  in  grado  di  determinare caratteristiche peculiari nei diversi vini a seconda dei  terreni  di origine. La differenza  di  suoli  permette  infatti  di  dedicare  i terreni piu' sciolti e ricchi di scheletro alle varieta' bianche  per ottenere maggiore fragranza  e  freschezza;  i  vini  cosi'  ottenuti esprimo note fresche floreali e fruttate,  eccellenti  anche  per  la spumantizzazione, mentre al gusto presentano una marcata sapidita'  e persistenza gustativa, tipiche della zona.     I terreni argillosi pesanti vengono destinati ai vitigni a  bacca rossa per avere vini a maggior corpo e struttura; essi infatti donano ai vini rossi un'elevata intensita' colorante, persistente anche  con il passare degli anni; tali terreni, in funzione delle zone,  possono dare sentori di confettura e frutti di bosco piu' o  meno  accentuati nonche' note speziate  di  tabacco  o  erbacee.  L'elevata  dotazione minerale dei terreni argillosi permette di ottenere  vini  dal  gusto pieno grazie alla buona tannicita' e un  ottimo  equilibrio  acidico. Anche i vini rosati ottenuti nei  terreni  argillosi,  presentano  un colore persistente e un equilibrato rapporto acidico.     Il clima temperato umido e la buona  escursione  termica  fra  il giorno e la notte, permettono  di  mantenere  inalterato  il  corredo aromatico dell'uva, oltre a esaltare  il  quadro  acido  dei  vini  e consentono di ottenere vini piu' freschi e longevi.      |  
|   |                                Art. 10.                Riferimenti alla struttura di controllo 
     «Valoritalia S.r.l.», sede amministrativa: via San Gaetano n.  74 - 36016 Thiene (Vicenza), tel. 0445/313088 - fax 0445/313080, e-mail: assicurazione.qualita@valoritalia.it     La societa' «Valoritalia» e' l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del turismo, ai sensi dell'art. 64 della legge 12 dicembre 2016, n.  238, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni  del presente  disciplinare,  in  conformita'   alla   vigente   normativa dell'Unione europea, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera  produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento).     In particolare, tale verifica e' espletata  nel  rispetto  di  un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con  il  decreto  ministeriale  2  agosto  2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018.     |  
|   |                                                             Allegato 1 
                   VITIGNI IDONEI ALLA COLTIVAZIONE         PER LA PROVINCIA DI TREVISO E LA PROVINCIA DI VENEZIA   Provincia di Treviso   ===================================================================== |   Bianchetta trevigiana   |       Boschera        |Cabernet franc | +===========================+=======================+===============+ |    Cabernet sauvignon     |       Carmenere       |  Chardonnay   | +---------------------------+-----------------------+---------------+ |          Corbina          |       Franconia       |     Glera     | +---------------------------+-----------------------+---------------+ |                           |                       |   Incrocio    | |        Glera lunga        |       Grapariol       | Manzoni 2.15  | +---------------------------+-----------------------+---------------+ |          Malbech          |   Malvasia istriana   |Manzoni bianco | +---------------------------+-----------------------+---------------+ |     Marzemina grossa      |       Marzemino       |    Merlot     | +---------------------------+-----------------------+---------------+ |      Muller Thurgau       |        Perera         | Pinot bianco  | +---------------------------+-----------------------+---------------+ |       Pinot grigio        |      Pinot nero       | Raboso piave  | +---------------------------+-----------------------+---------------+ |                           |                       |    Refosco    | |      Raboso veronese      |       Recantina       |peduncolo rosso| +---------------------------+-----------------------+---------------+ |         Riesling          |   Riesling italico    |   Sauvignon   | +---------------------------+-----------------------+---------------+ |      Tocai friulano       |  Traminer aromatico   |   Turchetta   | +---------------------------+-----------------------+---------------+ |                           |                       |   Verduzzo    | |          Verdiso          |   Verduzzo friulano   |  trevigiano   | +---------------------------+-----------------------+---------------+ |                           |                       |   Incrocio    | |        Wildbacher         |        Barbera        | Manzoni 2-14  | +---------------------------+-----------------------+---------------+ |                           |                       |   Marzemina   | |   Incrocio Manzoni 2-3    | Lambrusco di Sorbara  |    bianca     | +---------------------------+-----------------------+---------------+ | Manzoni moscato (incrocio |Manzoni rosa (incrocio |               | |    Manzoni 13. 0. 25)     |    Manzoni 1. 50)     |Moscato bianco | +---------------------------+-----------------------+---------------+ |        Tocai rosso        |      Ancellotta       |   Fertilia    | +---------------------------+-----------------------+---------------+ |          Flavis           |        Italica        |     Nigra     | +---------------------------+-----------------------+---------------+ |       Petit verdot        |        Prodest        |     Rebo      | +---------------------------+-----------------------+---------------+ |           Syrah           |                       |               | +---------------------------+-----------------------+---------------+
   Provincia di Venezia 
   =================================================================  |  Cabernet franc   | Cabernet sauvignon  |     Chardonnay      |  +===================+=====================+=====================+  |     Carmenere     |       Corbina       |        Glera        |  +-------------------+---------------------+---------------------+  |    Glera lunga    |      Grapariol      |       Malbech       |  +-------------------+---------------------+---------------------+  | Malvasia istriana |   Manzoni bianco    |  Marzemina grossa   |  +-------------------+---------------------+---------------------+  |      Merlot       |    Pinot bianco     |    Pinot grigio     |  +-------------------+---------------------+---------------------+  |    Pinot nero     |    Raboso piave     |   Raboso veronese   |  +-------------------+---------------------+---------------------+  | Refosco peduncolo |                     |                     |  |       rosso       |      Riesling       |  Riesling italico   |  +-------------------+---------------------+---------------------+  |     Sauvignon     |   Tocai friulano    | Traminer aromatico  |  +-------------------+---------------------+---------------------+  |     Turchetta     |  Verduzzo friulano  |     Ancellotta      |  +-------------------+---------------------+---------------------+  |      Barbera      |      Franconia      |  Marzemina bianca   |  +-------------------+---------------------+---------------------+  |     Marzemino     |   Moscato bianco    |   Muller Thurgau    |  +-------------------+---------------------+---------------------+  |    Tocai rosso    | Verduzzo trevigiano |    Petit verdot     |  +-------------------+---------------------+---------------------+  |       Syrah       |                     |                     |  +-------------------+---------------------+---------------------+     |  
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