Gazzetta n. 155 del 4 luglio 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
DECRETO 20 giugno 2019 |
Designazione di due zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica alpina delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione»; Vista la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche»; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni; Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 14 dicembre 2018, che adotta il dodicesimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (2019/17/UE); Visto l'aggiornamento dei contenuti della banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. 27028 del 14 dicembre 2017, alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente; Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversita' verso il 2020»; Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012; Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013; Vista la Strategia nazionale per la Biodiversita', predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversita' biologica adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»; Considerato che i SIC IT3230085 Comelico - Bosco della Digola - Brentoni Tudaio e IT 3230006 Val Visdende - Monte Peralba - Quaterna' insistono sul territorio di due Regioni, Veneto e Friuli-Venezia Giulia; Vista la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 786 del 27 maggio 2016, che ha approvato gli obiettivi e le misure di conservazione per le Zone speciali di conservazione (ZSC) delle regioni biogeografiche alpina e continentale, cosi' come modificata ed integrata dalle deliberazioni della Giunta regionale del Veneto n. 1331 del 16 agosto 2017 e n. 1709 del 24 ottobre 2017; Vista la deliberazione della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 1999 del 26 ottobre 2018, con cui la regione ha fatto propri gli obiettivi e le misure di conservazione approvati dalla Regione Veneto per i siti Natura 2000 IT3230085 Comelico - Bosco della Digola - Brentoni Tudaio e IT 3230006 Val Visdende - Monte Peralba - Quaterna', con riferimento alle porzioni dei predetti siti ricadenti nel proprio territorio; Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le Zone speciali di conservazione; Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con i sopra citati atti, dette misure possono all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali; Considerato che la Regione Veneto e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, comunicheranno al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione delle ZSC designate, ciascuna per la porzione di territorio di propria competenza; Considerata la necessita' di assicurare l'allineamento fra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte delle regioni, entro sei mesi dalla data del presente decreto; Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007; Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di due siti di importanza comunitaria delle regioni biogeografiche alpina insistenti nel territorio della Regione Veneto e della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Veneto con deliberazione della Giunta regionale n. 626 del 14 maggio 2019; Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con deliberazione della Giunta regionale n. 905 del 30 maggio 2019;
Decreta:
Art. 1
Designazione delle Zone speciali di conservazione
1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina i due siti insistenti nel territorio della Regione Veneto e della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, gia' proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva n. 92/43/CEE, di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1 sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con lettera prot. 27028 del 14 dicembre 2017 e inclusi nella decisione di esecuzione della Commissione europea 2019/17/UE. Tale documentazione e' pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione. |
| Allegato 1 (art. 1, comma 1) ===================================================================== |Tipo sito| Codice | Denominazione |Area (Ha) | +=========+===================+==========================+==========+ | | |Val Visdende - Monte | | | B | IT3230006 |Peralba - Quaterna' | 14165 | +---------+-------------------+--------------------------+----------+ | | |Comelico - Bosco della | | | B | IT3230085 |Digola - Brentoni - Tudaio| 12085 | +---------+-------------------+--------------------------+----------+ |
| Art. 2
Obiettivi e misure di conservazione
1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 presenti nei siti, nonche' le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relativi alle ZSC di cui al precedente art., sono quelli approvati con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 786 del 27 maggio 2016 cosi' come integrati e modificati dalle deliberazioni della Giunta regionale veneta n. 1331 del 16 agosto 2017 e n. 1709 del 24 ottobre 2017, gia' operativi, e fatti propri dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con delibera della Giunta regionale n. 1999 del 26 ottobre 2018, con riferimento alla porzione dei siti ricadenti nel proprio territorio. 2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo agli obiettivi e alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, e' pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. 3. Le misure di conservazione di cui al comma 1 possono essere integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine le regioni provvedono ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la banca dati Natura 2000. 4. Le integrazioni di cui al comma 4, cosi' come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Veneto e dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con riferimento alle porzioni di ZSC di rispettiva competenza. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare. 5. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. |
| Art. 3
Soggetto gestore
1. La Regione Veneto e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia entro sei mesi dalla data del presente decreto comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con riferimento alle porzioni di ZSC di rispettiva competenza, il soggetto affidatario della gestione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 giugno 2019
Il Ministro: Costa |
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