Gazzetta n. 155 del 4 luglio 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 18 giugno 2019
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Terre Tollesi» o «Tullum», concernente il passaggio dalla denominazione di origine controllata alla denominazione di origine controllata e garantita.


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016 n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge e dei citati regolamento UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalita' procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca vigente, nonche' dei relativi fascicoli tecnici, ivi compreso il disciplinare consolidato della DOP «Terre Tollesi» o «Tullum» e il relativo documento unico riepilogativo;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOP;
Vista la documentata domanda e la successiva documentazione integrativa, presentata per il tramite della Regione Abruzzo, dal Consorzio di tutela DOC Terre Tollesi o Tullum, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Terre Tollesi» o «Tullum»;
Visto il parere favorevole della Regione Abruzzo sulla citata proposta di modifica;
Atteso che la citata richiesta di modifica, che comportava modifiche «non minori» ai sensi del regolamento CE n. 607/2009, e' stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, 8 e 10 e, in particolare, e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 27 marzo 2019;
Considerato che ai sensi dei richiamati Regg. UE n. 33/2019 e n. 34/2019, entrati in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea sono da considerare in parte «modifiche ordinarie» e in parte «modifiche unionali», le quali, ai sensi dell'art. 15, par. 3, del citato regolamento UE n. 33/2019, sono state separate ai fini del loro distinto seguito procedurale, che comporta, in caso di esito positivo della valutazione, l'approvazione delle «modifiche ordinarie» con provvedimento nazionale e l'approvazione delle «modifiche unionali» con decisione comunitaria;
Atteso che, a seguito dell'acquisizione del richiamato parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, la proposta di «modifiche ordinarie» del disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 4 maggio 2019 e che, entro il termine previsto di trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, non sono pervenute istanze contenenti osservazioni sulla medesima proposta di modifica, da parte di soggetti interessati;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17 del regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE n. 34/2019, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le «modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Terre Tollesi» o «Tullum» e il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche, mentre si rimanda ad altro provvedimento ministeriale la definizione dell'iter procedurale nazionale delle «modifiche unionali» contenute nella stessa domanda per l'ulteriore seguito presso la Commissione U.E.;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle «modifiche ordinarie» del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse «modifiche ordinarie» alla Commissione U.E., tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento UE n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 19899 del 19/03/2019 della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Terre Tollesi» o «Tullum», cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, a titolo di approvazione delle «modifiche ordinarie» contenute nella proposta richiamata in premessa, e' sostituito dal testo di cui all'allegato 1 al presente decreto.
2. Il documento unico consolidato figura all'allegato 2 del presente decreto.
 
Allegato 1

DISCIPLINARE CONSOLIDATO DEI VINI DOP
«TERRE TOLLESI» O «TULLUM»

Art. 1.
Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Terre Tollesi» o «Tullum» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Rosso, Rosso riserva, Pecorino, Passerina, Spumante.
 
Allegato 2

DOCUMENTO UNICO RIEPILOGATIVO DEL DISCILINARE CONSOLIDATO
DELLA DOP DEI VINI «TERRE TOLLESI» O «TULLUM»
1. Documento unico

a. Denominazione/denominazioni
Terre Tollesi (it)
Tullum (it)

b. Tipo di indicazione geografica:
DOP - Denominazione di origine protetta

c. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
4. Vino spumante
5. Vino spumante di qualita'
15. Vino ottenuto da uve appassite

d. Descrizione dei vini:
Terre Tollesi o Tullum Rosso e Terre Tollesi o Tullum Rosso Riserva
Colore: rosso rubino con sfumature violacee, tendenti al granato con l'invecchiamento;
Odore: vinoso, tenue, intenso, caratteristico;
Sapore: asciutto, pieno, armonico, leggermente tannico, vellutato.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol (13,5% vol per la menzione riserva).
Estratto non riduttore minimo: 26 g/l (28 g/l per la menzione riserva).
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

=======================================================
|Caratteristiche analitiche generali |
+=================================+===================+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol): | |
+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol): | |
+---------------------------------+-------------------+
| |5 in grammi per |
|Acidita' totale minima: |litro espresso in |
| |acido tartarico |
+---------------------------------+-------------------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro): | |
+---------------------------------+-------------------+
|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro): | |
+---------------------------------+-------------------+


Terre Tollesi o Tullum Pecorino
Colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
Odore: fruttato, fine, caratteristico;
Sapore: secco, fresco, sapido, armonico.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol.
Estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

=======================================================
|Caratteristiche analitiche generali |
+=================================+===================+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol): | |
+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol): | |
+---------------------------------+-------------------+
| |5 in grammi per |
|Acidita' totale minima: |litro espresso in |
| |acido tartarico |
+---------------------------------+-------------------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro): | |
+---------------------------------+-------------------+
|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro): | |
+---------------------------------+-------------------+


Terre Tollesi o Tullum Passerina
Colore: giallo paglierino tenue;
Odore: fruttato, delicato, caratteristico;
Sapore: secco, fresco, armonico.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol .
Estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

=======================================================
|Caratteristiche analitiche generali |
+=================================+===================+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol): | |
+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol): | |
+---------------------------------+-------------------+
| |5 in grammi per |
|Acidita' totale minima: |litro espresso in |
| |acido tartarico |
+---------------------------------+-------------------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro): | |
+---------------------------------+-------------------+
|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro): | |
+---------------------------------+-------------------+


Terre Tollesi o Tullum Spumante
Colore: giallo paglierino;
Odore: caratteristico, gradevole;
Sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico, gradevole, caratteristico.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.
Estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

=======================================================
|Caratteristiche analitiche generali |
+=================================+===================+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol): | |
+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol): | |
+---------------------------------+-------------------+
| |5 in grammi per |
|Acidita' totale minima: |litro espresso in |
| |acido tartarico |
+---------------------------------+-------------------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro): | |
+---------------------------------+-------------------+
|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro): | |
+---------------------------------+-------------------+


e. Pratiche di vinificazione
i. Pratiche enologiche specifiche
ASSENTI
ii. Rese massime:
Terre Tollesi o Tullum Rosso
12000 chilogrammi di uve per ettaro
Terre Tollesi o Tullum Rosso
84 ettolitri per ettaro
Terre Tollesi o Tullum Spumante
84 ettolitri per ettaro
Terre Tollesi o Tullum Rosso Riserva
9000 chilogrammi di uve per ettaro
Terre Tollesi o Tullum Pecorino
63 ettolitri per ettaro
Terre Tollesi o Tullum Rosso Riserva
63 ettolitri per ettaro
Terre Tollesi o Tullum Pecorino
9000 chilogrammi di uve per ettaro
Terre Tollesi o Tullum Passerina
9000 chilogrammi di uve per ettaro
Terre Tollesi o Tullum Passerina
63 ettolitri per ettaro

f. Zona geografica delimitata
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terre Tollesi» o «Tullum» devono essere raccolte esclusivamente nella zona di produzione che comprende l'intero territorio del Comune di Tollo, in provincia di Chieti.

g. Varieta' principale/i di uve da vino
Chardonnay B.
Passerina B.
Pecorino B.
Montepulciano N.

h. Legame con la zona geografica
Terre Tollesi o Tullum
La particolare conformazione orografica del territorio Tollese, caratterizzato da ampie colline degradanti verso il mare Adriatico e la presenza dell'imponente massiccio della Maiella, associata all'ottima esposizione dei vigneti, alla buona ventilazione ed all'assenza di ristagni idrici, garantiscono ai vitigni coltivati in zona condizioni ottimali per produrre uve di qualita' e dai caratteri tipici. L'interazione dei fattori naturali con quelli umani, strettamente legati alla tradizione storica, alle moderne tecniche di coltivazione e di vinificazione, consentono di ottenere vini bianchi e rossi con forti elementi distintivi, caratteristici, tipici del territorio e dei vitigni di provenienza.

i. Ulteriori condizioni
Imbottigliamento in zona delimitata
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione unionale
Tipo di condizione supplementare:
Imbottigliamento nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
Le operazioni di vinificazione, invecchiamento, imbottigliamento e affinamento, devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata nell'art. 3 al fine di preservare le peculiari caratteristiche dei prodotti, la loro reputazione e garantire l'origine.

j. Link al disciplinare del prodotto
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/ IT/IDPagina/14053
 
Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro 3 mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2019/2020. Inoltre le stesse modifiche sono applicabili per le giacenze di prodotti provenienti dalle vendemmie 2018 e precedenti atte a diventare DOC «Terre Tollesi o Tullum» che siano in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare.
4. L'elenco dei codici, previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, e' aggiornato in relazione alle modifiche di cui all'art. 1.
5. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Terre Tollesi» o «Tullum», di cui all'art. 1 saranno inseriti sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2019

Il dirigente: Polizzi
 
Art. 2.
Base ampelografica

1. I vini della denominazione di origine controllata e garantita «Terre Tollesi» o «Tullum» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Terre Tollesi» o «Tullum» Rosso: Montepulciano per almeno il 95%.
«Terre Tollesi» o «Tullum» Rosso Riserva: Montepulciano per almeno il 95%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 5%, presenti in ambito aziendale.
«Terre Tollesi» o «Tullum» Spumante: Chardonnay minimo 60%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%, presenti in ambito aziendale.
«Terre Tollesi» o «Tullum» con le seguenti specificazioni: Pecorino, Passerina, , devono essere ottenuti per almeno il 90% da uno dei sopraccitati vitigni.
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%, presenti in ambito aziendale.
 
Art. 3.
Zona di produzione delle uve

1. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Terre Tollesi» o «Tullum» devono essere raccolte esclusivamente nella zona di produzione che comprende l'intero territorio del Comune di Tollo.
 
Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Terre Tollesi» o «Tullum» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'.
2. Sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione allo schedario solo i vigneti compresi nei territori di cui all'art. 3 e con un'altitudine non inferiore agli 80 metri sul livello del mare, con buona sistemazione idraulico - agraria. Sono esclusi tutti i terreni di fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e reimpianti la densita' non puo' essere inferiore a 1.600 ceppi/ettaro per la pergola abruzzese e 4.000 ceppi/ettaro per i filari.
3. Sono esclusi i sistemi di coltivazione espansi, ad eccezione della pergola Abruzzese tradizionale, i sistemi a doppia cortina (G.D.C.) e cordone libero. E' ammessa la potatura a cordone speronato, Guyot singolo e/o doppio.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
4. Le produzioni massime di uva per ettaro ed i titoli alcolometrici volumici minimi sono i seguenti:
===================================================================== | | | Titolo | | | | alcolometrico | | |Produ- | volumico | | | zione |naturale minimo| | Tipologia | t/ha | % vol. | +===========================================+=======+===============+ |Terre Tollesi o Tullum Rosso |12 |12.00 | +-------------------------------------------+-------+---------------+ |Terre Tollesi o Tullum Rosso Riserva |9 |12.50 | +-------------------------------------------+-------+---------------+ |Terre Tollesi o Tullum Spumante |12 |10.00 | +-------------------------------------------+-------+---------------+ |Terre Tollesi o Tullum Pecorino |9 |12.00 | +-------------------------------------------+-------+---------------+ |Terre Tollesi o Tullum Passerina |9 |11.50 | +-------------------------------------------+-------+---------------+

5. Per i vigneti impiantati precedentemente all'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione e che hanno una densita' di ceppi inferiore a quella prima indicata, le produzioni per ettaro ammesse non possono essere superiori a quelle precedentemente indicate.
In annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Terre Tollesi» o «Tullum» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
6. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
7. Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ad ettaro ammessa e':
I e II anno - Produzione ammessa: 0;
III anno - Produzione ammessa: 60%;
IV anno e succes. - Produzione ammessa: 100%.
 
Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, nei casi in cui e' previsto, l'imbottigliamento e l'affinamento devono essere strettamente effettuate nell'ambito del territorio di produzione delle uve delimitato dall'art. 3 del presente disciplinare di produzione.
2. Ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita' o la reputazione o garantire l'origine o assicurare l'efficacia dei controlli.
A salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 35, comma 3 e 4 della legge n. 238/2016.
3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro caratteristiche peculiari.
4. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, secondo i limiti e le modalita' stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati rettificati oppure con mosti concentrati questi ultimi ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo schedario della stessa D.O.C.G. o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
5. E' ammessa la colmatura dei vini destinati alla denominazione di origine di cui all'art. 1 in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine, di uguale colore e varieta' di vite, anche non soggetti ad invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10%.
6. La resa massima dell'uva in vino, compreso l'eventuale arricchimento, e' del 70% per tutte le tipologie; qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
7. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Terre Tollesi» o «Tullum» con specificazione del vitigno Pecorino o Passerina,l'immissione al consumo e' consentita a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.
8. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Terre Tollesi» o «Tullum» Rosso, non puo' essere immesso al consumo prima del 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della raccolta delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Terre Tollesi» o «Tullum» Rosso Riserva deve essere sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni di cui almeno 6 mesi in recipienti o contenitori di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia.
 
Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione controllata e garantita «Terre Tollesi» o «Tullum» di cui all'art. 1 del presente disciplinare all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Terre Tollesi» o «Tullum» Rosso:
- Colore: rosso rubino con lievi riflessi violacei.
- Odore: vinoso, tenue, gradevole
- Sapore: asciutto, pieno, leggermente tannico.
- Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol.
- Acidita' Totale 5 g/l.
- Estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

«Terre Tollesi» o «Tullum» Pecorino:
- Colore: giallo paglierino piu' o meno intenso.
- Odore: fruttato, fine, caratteristico.
- Sapore: secco, fresco, sapido, armonico.
- Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol.
- Acidita' Totale: 5 g/l.
- Estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Terre Tollesi» o «Tullum» Passerina:
- Colore: giallo paglierino tenue.
- Odore: fruttato, delicato, caratteristico.
- Sapore: secco, fresco, armonico.
- Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.
- Acidita' Totale: 5 g/l.
- Estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Terre Tollesi» o «Tullum» Spumante:
- Colore: giallo paglierino.
- Odore: caratteristico, gradevole.
- Sapore: da brut nature a dolce, armonico, gradevole, caratteristico.
- Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.
- Acidita' Totale: 5 g/l.
- Estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Terre Tollesi» o «Tullum» Rosso Riserva:
- Colore: rosso rubino intenso con sfumature violacee, tendenti al granata con l'invecchiamento.
- Odore: intenso, caratteristico.
- Sapore: asciutto, pieno, armonico, vellutato.
- Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,5% vol.
- Acidita' Totale: 5 g/l.
- Estratto non riduttore minimo: 28 g/l.

2. I vini «Terre Tollesi» o «Tullum», eventualmente sottoposti al passaggio o conservazione in recipienti di legno, possono rivelare sentori di legno.
 
Art. 7.
Designazione e presentazione

1. Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato e similari.
2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
3. Sono consentite le menzioni facoltative previste dalla normativa comunitaria, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varieta' di vite, del modo di elaborazione ed altre purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
4. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Terre Tollesi» o «Tullum» puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi ai sensi della normativa vigente.
5. Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Terre Tollesi» o «Tullum» deve figurare l'annata di produzione.
 
Art. 8.
Confezionamento

1. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro del seguente volume nominale: litri 0,187; 0,250, 0,375; 0,500; 0,750; 1,500; 3,000 ed altri formati speciali da litri 4,500; 6,000; 9,000; 12,000; 15,000.
2. Sono ammesse soltanto bottiglie di vetro aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio.
3. Per la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore. Sono comunque esclusi il tappo corona e di vetro.
 
Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica.

Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona interessata comprende l'intero territorio amministrativo del Comune di Tollo, in provincia di Chieti. Il territorio presenta una giacitura prettamente collinare con pendenze che non superano il 5-10%; l'altezza massima e' di circa 228 metri s.l.m., sono esclusi pero' dalla denominazione i terreni con un'altitudine inferiore agli 80 metri s.l.m. e quelli posti nei fondovalle umidi. La tessitura del suolo pur presentando una certa variabilita', risulta generalmente di medio impasto tendente all'argilloso; difatti la frazione argillosa costituisce mediamente circa il 29% assumendo valori variabili dal 14,7% al 45%, mentre la componente sabbiosa si riscontra in percentuale media del 36,5% con valori compresi tra il 12,3% ed il 59%, quest'ultima situazione si riscontra di frequente nelle zone alluvionali dei fondo valle. Il pH e' sub-alcalino o alcalino con valore medio di 7,88. Il contenuto in carbonati totali e' in generale molto elevato, se ne riscontra una presenza media del 32% circa. Anche la componente attiva dei carbonati presenti e' in generale elevata con un livello medio dell'8,9%. La dotazione di sostanza organica e' in maniera generalizzata molto bassa, infatti il contenuto medio e' del 1,21%; situazione ancor piu' carente si evidenzia per quanto riguarda il contenuto in azoto totale il cui livello medio e' dello 0,6%. Il contenuto in fosforo assimilabile risulta estremamente variabile mentre la dotazione di potassio assimilabile e' generalmente sufficiente alle esigenze colturali.
Il clima e' di tipo temperato, con temperature medie comprese tra i 12°C di aprile ed i 16°C di ottobre, ma nei mesi di luglio ed agosto tende al caldo-arido con temperature medie di 24-25°C. Le precipitazioni medie si aggirano sui 700 mm/anno, concentrate prevalentemente nel periodo novembre-aprile.
L'indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, e' superiore ai 2.200 gradi-giorno, condizioni che garantiscono la maturazione ottimale sia delle varieta' a bacca bianca sia di quelle a bacca rossa.

Fattori umani rilevanti per il legame.
La presenza della vite e del vino nell'area interessata risale all'epoca romana. Ne fa fede e testimonianza il rinvenimento in alcune contrade di Tollo di dolia da vino e celle vinarie intere ed a frammenti. Inoltre, nel circondario di Tollo sono stati rinvenuti resti che testimoniano l'esistenza di alcune «villae rusticae» romane che rappresentano i primi esempi di grande azienda agricola organizzata nella quale la coltivazione della vite e' una tra le principali attivita' svolte.
Dopo la caduta dell'Impero romano, sia ai Longobardi che ai Normanni non era sfuggita la felice posizione dell'ager tollese ed un documento del 1062 parla del castrum Tullum posto «capofine» in mezzo a 50 Tomoli di terreno. Nella storica suddivisione dell'Abruzzo decretata il 5 ottobre del 1273 da Carlo D'Angio' dopo la conquista del Regno Svevo, l'attuale territorio di Tollo venne ascritto all'Aprutium Citra. In seguito, nel 1300, Carlo D'Angio' opero' un'ulteriore divisione amministrativa dell'Aprutium Citra e Tollo fu inclusa nella circoscrizione di Theate Minori ed il toponimo appare nei «Registri Angioini» nella forma di TULLUM.
Nel basso Medio Evo e, successivamente, fra il 1400 ed il 1500, e' documentato un forte movimento commerciale dal porto di Ortona dal quale partivano navi cariche di «caratelli» di vino e, certamente, molto di quel vino proveniva proprio dalla zona di Tollo.
Alle soglie dell'eta' moderna, nel 1776, nel Regno di Napoli il vino di Tollo era gia' famoso tanto da essere celebrato nei componimenti poetici del frate Bernardo Maria Valera pubblicati nel 1835 che definisce la zona di Tollo come: «Piccola terra nell'Abruzzo Citeriore, e non molto lontana dal mare Adriatico, di amena situazione, e celebre pel suo vino rosso, rubino, volgarmente detto Lacrima». All'inizio dell'800 il vino di Tollo e' ormai noto in tutta Italia: il Giustiniani nel Dizionario Geografico Ragionato del Regno di Napoli compilato nel 1805 scrive in Tollo.... «il vino vi riesce di buona qualita'». Dopo l'Unita' d'Italia Tollo viene descritta nel Dizionario Geografico d'Italia stampato tra il 1875 ed il 1878 come segue: «Il suo territorio si stende in collina ...Le principali produzioni e commerci consistono nei vini, che sono squisiti e nell'olio...». Nei censimenti del 1923 e del 1929 a Tollo risultavano coltivati a vigna circa 200 ettari per una produzione di 6.650 quintali di uva.
Dopo l'oscura parentesi della seconda guerra mondiale, nella quale Tollo fu letteralmente rasa al suolo, lo sviluppo dell'economia agricola si e' basata fondamentalmente sull'attivita' vitivinicola ed oggi il territorio tollese e' uno tra i piu' importanti per la vitivinicoltura regionale.
Comunque, accanto alle tradizioni ed alle radici storiche, un ruolo molto importante va attribuito anche all'incidenza dei fattori umani che diventano spesso fondamentali poiche', attraverso la definizione ed il miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte integrante e sostanziale del disciplinare di produzione, oggi si riescono ad ottenere prodotti dalle spiccate caratteristiche di tipicita'.
- Base ampelografia dei vigneti: i vini rossi, nella tipologia base - riserva, sono ottenuti utilizzando prevalentemente il vitigno Montepulciano cui possono essere affiancati altri vitigni complementari sempre a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Abruzzo, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 5%. I vini bianchi invece utilizzano come base il vitigno Pecorino e Passerina cui possono essere affiancati altri vitigni complementari sempre a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Abruzzo, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 10%.
- Forme di allevamento, sesti d'impianto e sistemi di potatura: la forma di allevamento generalmente usata nella zona e' la pergola abruzzese. Tuttavia, fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e reimpianti la densita' non puo' essere inferiore a 1.600 ceppi/ettaro per la pergola abruzzese ed a 4.000 ceppi/ettaro per i filari.. Sono esclusi i sistemi di coltivazione espansi, ad eccezione della pergola abruzzese tradizionale, i sistemi a doppia cortina (G.D.C.) e a cordone libero. E' ammessa la potatura a cordone speronato, Guyot singolo e/o doppio. I sesti di impianto, cosi' come i sistemi di potatura, sono adeguati alle forme di allevamento utilizzate al fine di una buona gestione del vigneto ed una migliore gestione delle rese massime di uva che sono comprese tra le 9 e le 12 tonnellate per ettaro.
- Pratiche relative all'elaborazione dei vini: sono quelle tradizionali ed ormai consolidate per i vini rossi e bianchi tranquilli, adeguatamente differenziate a seconda della destinazione finale del prodotto. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, nei casi in cui e' previsto, l'imbottigliamento e l'affinamento devono essere strettamente effettuate nell'ambito del territorio di produzione delle uve delimitato dall'art. 3 al fine di preservare le peculiari caratteristiche dei prodotti, la loro reputazione e garantire l'origine.
I vini prima di essere immessi al consumo devono subire un periodo piu' o meno lungo di affinamento: in particolare il rosso non puo' essere immesso al consumo prima del 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della vendemmia mentre il rosso riserva prevede un invecchiamento minimo di due anni, di cui sei mesi in contenitori o recipienti di legno.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente
geografico.

Il vitigno Montepulciano, base essenziale dei vini rossi della presente denominazione, ha trovato nell'area interessata una particolare acclimatazione e differenziazione, le cui peculiarita' si estrinsecano appieno nei vini «Terre Tollesi» o «Tullum». La denominazione comprende diverse tipologie di prodotto: il rosso, anche nella versione riserva, e soprattutto vini con specificazione di vitigni autoctoni quali il Pecorino e la Passerina, che dal punto di vista analitico ed organolettico esprimono caratteri propri, specifici, descritti in maniera sintetica e non esaustiva nell'art. 6 del disciplinare.
In particolare i vini rossi presentano un colore rubino intenso, con lievi sfumature violacee, colore che tende al granato con l'invecchiamento; l'odore tipico e' quello dei frutti rossi, del vegetale e delle spezie; il sapore e' secco, giustamente tannico, con una buona struttura che conferisce al vino armonia ed eleganza. I vini bianchi con specificazione di vitigno sono di colore giallo paglierino tenue, con sentori floreali e fruttati, intensi, freschi e piacevoli e rispondono pienamente ai caratteri tipici e peculiari della varieta'.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La particolare conformazione orografica del territorio del comune di Tollo, caratterizzata da ampie colline degradanti verso il mare Adriatico ad est e la presenza dell'imponente massiccio della Maiella ad ovest, associata all'ottima esposizione della maggior parte dei terreni coltivati a vigneto, alla buona ventilazione (brezze di mare e di monte) ed all'assenza di ristagni idrici, garantiscono ai vitigni diffusi in zona, in particolare al Montepulciano ed ai due vitigni bianchi autoctoni per eccellenza ossia il Pecorino e la Passerina, condizioni ottimali per vegetare e produrre uve con spiccate caratteristiche di qualita' e tipicita'. L'interazione dei fattori naturali con quelli umani, strettamente legati alla tradizione storica, alle moderne tecniche di coltivazione e di vinificazione, consentono di ottenere vini bianchi e rossi con forti elementi distintivi, caratteristici, tipici del territorio e dei vitigni di provenienza.
 
Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo

Agroqualita' S.p.a. - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare
Viale Cesare Pavese, 305 - 00144 Roma;
Telefono +39 06 54228675;
Fax +39 06 54228692;
Website: www.agroqualita.it
e-mail: agroqualita@agroqualita.it
e-mail: vini.abruzzo@agroqualita.it
La societa' Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare - S.p.a. e' l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1°, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018.