Gazzetta n. 154 del 3 luglio 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |
DECRETO 3 giugno 2019 |
Attuazione dell'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, convertito nella legge n. 44 del 21 maggio 2019, avente ad oggetto «Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al reg. (UE) n. 1307/2013». |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0, pubblicata nella G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, secondo cui il tasso si determina aggiungendo 100 punti base al tasso fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html; Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e in particolare gli articoli 26 «Disciplina finanziaria», 75 «Pagamento ai beneficiari» e 76 «Sistema di identificazione dei beneficiari»; Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e in particolare l'allegato I «Elenco dei regimi di sostegno»; Visto il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale; Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento; Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalita'; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita' in particolare l'art. 17 «Requisiti specifici per le domande di aiuto relative ai regimi di aiuto per superficie e per le domande di pagamento relative alle misure di sostegno connesse alla superficie»; Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» in particolare l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato); Visto il decreto ministeriale del 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare l'art. 17, comma 1 che prevede, al fine di semplificare le procedure dei regimi di sostegno e di aiuto, previa comunicazione alla Conferenza Stato-Regioni, con decreto ministeriale possono essere apportate modifiche e/o integrazioni alle procedure ed agli allegati del presente decreto, anche riguardo alla disciplina dell'ammissibilita' dei titoli di conduzione delle unita' produttive. Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca», l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali» e l'art. 14 «verifiche relative agli aiuti de minimis»; Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019, n. 44, ed in particolare l'art. 10-ter, riguardante il «sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune», con il quale e' autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno, fino al persistere della situazione di crisi determinatasi, di un'anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC); Visto il documento redatto dal Consiglio per la ricerca e l'analisi dell'economia agraria (Crea), trasmesso in data 30 maggio 2019, relativo all'andamento meteorologico particolarmente sfavorevole sull'intero territorio nazionale, che ha aggravato le difficolta' finanziarie degli agricoltori nel corrente anno; Vista la comunicazione di Agea, Area coordinamento, protocollo n. 48362 del 31 maggio 2019, con la quale si da' atto della consultazione effettuata in data 30 maggio 2019 con gli organismi pagatori regionali, i quali non hanno sollevato obiezioni sullo schema di provvedimento ministeriale relativo all'anticipazione dei pagamenti Pac 2019; Ritenuto opportuno definire un livello minimo del finanziamento erogabile a titolo di anticipo da correlare all'attivita' d'impresa, la cui dimensione finanziaria non dovra' essere inferiore a 750 euro; Considerata l'urgenza di emanare le disposizioni attuative di cui all'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, al fine di rispettare il termine del 31 luglio; Vista la comunicazione in data 3 giugno 2019 alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, protocollo 162;
Decreta:
Art. 1
Ambito
1. In attuazione dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019, n. 44, di seguito legge, gli organismi pagatori riconosciuti possono disporre l'attivazione della prevista anticipazione in regime de minimis. |
| Allegato MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 14 NOVEMBRE 2012, N. 252
Attuazione dell'art 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2019, n. 44 riguardante il «sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune». Con la legge di 21 maggio 2019, n. 44, a seguito della persistenza della situazione di crisi determinatasi da avverse condizioni meteorologiche, da gravi patologie fitosanitarie o da crisi di alcuni settori, e' stata prevista la possibilita' di concedere anticipazioni sui premi PAC (pagamenti diretti). Detta misura e' attivata annualmente con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo da emanarsi entro il 30 aprile dell'anno di domanda. La predetta legge prevede la concessione dell'anticipazione, in regime de minimis, pari al 50 per cento dei pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, per i quali gli organismi pagatori hanno ultimato la verifica delle condizioni di ammissibilita'. ONERI ELIMINATI. Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri. ONERI INTRODOTTI. Denominazione dell'onere: 1. Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 6, comma 1. Comunicazione; Domanda; Documentazione; Altro. Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa: Per ottenere l'anticipazione il beneficiario deve presentare all'organismo pagatore la domanda di anticipazione in regime de minimis. |
| Art. 2
Modalita' di attivazione
1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 10-ter della legge, gli organismi pagatori fanno fronte all'erogazione dell'anticipazione attraverso movimenti sulla liquidita' messa a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Nell'ambito dell'anticipazione, l'aiuto de minimis ad essa connesso e' calcolato sulla base del tasso di interesse definito in osservanza della Comunicazione della Commissione (2008/C 14/02), relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione. 3. L'aiuto di cui al comma 2 e' calcolato per il periodo decorrente dalla data di erogazione dell'anticipo alla data del 30 giugno dell'anno successivo al lordo delle imposte dovute. 4. Gli organismi pagatori che attivano l'aiuto sono tenuti alle verifiche ed agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115. |
| Art. 3
Modalita' di compensazione dell'anticipazione effettuata
1. La compensazione dell'anticipazione effettuata e' operata mediante trattenuta del relativo importo in sede di erogazione degli aiuti corrisposti ai beneficiari della domanda unica della relativa campagna. |
| Art. 4
Base di calcolo
1. Per la determinazione dell'importo dell'anticipazione, fissato al 50 per cento dei pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, si considerano le misure per le quali sono stati finalizzati i controlli amministrativi di ammissibilita' entro la data di scadenza del pagamento di cui all'art. 10-ter, comma 1, della legge tenendo conto degli importi risultati ammissibili all'aiuto. 2. Sono altresi' escluse dalla base di calcolo le superfici dichiarate in domanda unica a pascolo, per le quali alla data di scadenza del pagamento dell'aiuto di cui al comma 1 non e' possibile effettuare gli specifici controlli. |
| Art. 5
Condizioni di ammissibilita'
1. Non si procede alla concessione dell'anticipazione nei confronti di: soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell'organismo pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall'organismo pagatore; soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'organismo pagatore; soggetti con trasferimenti dei titoli in qualita' di cedente non perfezionati al momento della concessione del finanziamento; 2. Non si procede all'anticipazione nel caso in cui l'importo dell'aiuto non trovi piena capienza dalle risultanze della consultazione del Registro nazionale aiuti di Stato. 3. L'anticipazione non e' concessa qualora l'importo di cui all'art. 4 sia inferiore a 750 euro. |
| Art. 6
Presentazione delle domande
1. La domanda di anticipazione deve essere presentata contestualmente alla presentazione della relativa domanda unica entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno per poter essere considerata valida ai fini dell'erogazione dell'anticipo. In presenza di eventuali proroghe dei termini concesse dalla Commissione europea per la presentazione della domanda unica, l'eventuale proroga ha valore solo per la domanda unica e non per la domanda di anticipazione; 2. Nel primo anno di attuazione, in deroga a quanto previsto al comma 1, la domanda di anticipazione puo' essere presentata successivamente alla presentazione della domanda unica e comunque non oltre il 20 giugno 2019. 3. Non sono concesse anticipazioni sulle domande uniche interessate da domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del regolamento UE n. 809 /2014 pervenute oltre la data stabilita al comma 1 e, per l'anno 2019, al comma 2. |
| Art. 7
Disposizioni campagna 2019 e successive
1. In attuazione dell'art. 10-ter della legge, riconosciute le gravi difficolta' finanziarie determinatesi in particolare a seguito delle avverse condizioni meteorologiche, gli organismi pagatori riconosciuti, possono disporre per l'anno 2019 l'attivazione della prevista anticipazione in regime de minimis cosi' come disposto al comma 2 del medesimo art. 10-ter. 2. Per le campagne successive, la persistenza della situazione di crisi determinatasi da avverse condizioni meteorologiche, da gravi patologie fitosanitarie o da crisi di alcuni settori e' riconosciuta con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo da emanarsi entro il 30 aprile dell'anno di domanda. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 giugno 2019
Il Ministro: Centinaio
Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole n. 1-750 |
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