| Gazzetta n. 153 del 2 luglio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 12 giugno 2019 |  
| Modalita' per la concessione in favore degli enti locali,  che  hanno deliberato il ricorso  alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario pluriennale, della rateizzazione dei carichi delle agenzie fiscali  e degli enti gestori di forme di previdenza e  assistenza  obbligatoria affidati all'agente della riscossione.  |  
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                  IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE 
                                   e 
                  IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO                      del Ministero dell'economia                            e delle finanze 
                            di concerto con 
                IL DIRETTORE GENERALE PER LE POLITICHE                     PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE                       del Ministero del lavoro                       e delle politiche sociali 
   Visto l'art. 243-bis del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento degli enti locali, approvato dal decreto legislativo 18 agosto  2000, n. 267, il quale dispone:     al comma 1, che i comuni e le province  per  i  quali,  anche  in considerazione delle  pronunce  delle  competenti  sezioni  regionali della Corte dei conti sui bilanci degli  enti,  sussistano  squilibri strutturali  del  bilancio  in  grado  di   provocare   il   dissesto finanziario, possono ricorrere,  con  deliberazione  consiliare  alla procedura  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale  prevista   dal medesimo articolo;     al comma 4, che le procedure esecutive intraprese  nei  confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione  di  ricorso  alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla  data  di approvazione o di diniego di approvazione del piano  di  riequilibrio pluriennale;     al comma 7, che ai fini della predisposizione del  piano,  l'ente e' tenuto ad effettuare una ricognizione  di  tutti  i  debiti  fuori bilancio riconoscibili ai sensi  dell'art.  194  dello  stesso  testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali  e  che  per  il finanziamento  dei  medesimi  debiti  l'ente  puo'  provvedere  anche mediante un piano di rateizzazione, della durata  massima  pari  agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in  corso,  convenuto con i creditori;   Visto l'art. 1, comma 888, lettera  a),  della  legge  27  dicembre 2017, n. 205, che ha modificato l'art. 243-bis, comma  5,  del  testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stabilendo  che la durata del piano di riequilibrio finanziario  pluriennale  ha  una durata  compresa  tra  quattro  e  venti  anni,  laddove  nel   testo previgente aveva una durata massima di dieci anni;   Visto l'art. 1, comma 888, lettera  b),  della  legge  27  dicembre 2017, n. 205, che ha modificato l'art. 243-bis del testo unico  delle leggi sull'ordinamento degli enti locali con l'inserimento del  comma 5-bis, il quale  stabilisce  che  la  durata  massima  del  piano  di riequilibrio finanziario pluriennale e' determinata  sulla  base  del rapporto tra le passivita' da ripianare nel  medesimo  e  l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso  alla  procedura  di riequilibrio  o  dell'ultimo  rendiconto  approvato,  secondo  quando previsto dalla tabella inserita nel medesimo comma 5-bis;   Visto l'art. 1, comma 890, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205, che  ha  modificato  l'art.  243-bis  del  testo  unico  delle  leggi sull'ordinamento degli enti locali, e ha inserito:     il comma 7-bis, il quale stabilisce che al fine di pianificare la rateizzazione  dei  pagamenti  di  cui  al  comma  7,  l'ente  locale interessato  puo'  richiedere  all'agente   della   riscossione   una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi  alle annualita'  ricomprese  nel   piano   di   riequilibrio   pluriennale dell'ente;  le  rateizzazioni  possono  avere  una  durata  temporale massima  di  dieci  anni  con   pagamenti   rateali   mensili;   alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui  all'art.  19, commi  1-quater,  3  e  3-bis,  del  decreto  del  Presidente   della Repubblica n. 602 del 1973 e sono dovuti gli interessi  di  dilazione di  cui  all'art.  21  del  medesimo  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 602 del 1973;     il comma 7-ter, il quale prevede che le  disposizioni  del  comma 7-bis si applicano anche ai carichi affidati dagli  enti  gestori  di forme di previdenza e assistenza obbligatoria;     il  comma  7-quater,  il  quale  dispone  che  le  modalita'   di applicazione delle disposizioni relative alle suddette  rateizzazioni sono  definite  con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro  e  delle  politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in vigore della stessa disposizione;     il comma 7-quinquies il quale stabilisce  che  l'ente  locale  e' tenuto a rilasciare  apposita  delegazione  di  pagamento,  ai  sensi dell'art. 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, quale garanzia del pagamento delle rate relative  ai  carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di  previdenza  e assistenza obbligatoria;   Visto   l'art.   243-quater   del   testo   unico    delle    leggi sull'ordinamento degli enti locali, concernente l'esame del piano  di riequilibrio  finanziario  pluriennale  e  controllo  sulla  relativa attuazione, il quale prevede che: la sezione regionale  di  controllo della Corte dei conti, entro il termine di trenta giorni  dalla  data di ricezione della documentazione, delibera sull'approvazione  o  sul diniego  del  piano,  valutandone   la   congruenza   ai   fini   del riequilibrio; la delibera di accoglimento o di diniego del piano puo' essere impugnata entro trenta giorni  davanti  alle  sezioni  riunite della Corte dei conti;   Visto l'art. 19 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, che  disciplina  le  dilazioni  di  pagamento delle somme iscritte a ruolo;   Considerata la necessita' di procedere all'emanazione  del  decreto ministeriale previsto dal citato art. 243-bis,  comma  7-quater,  del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali,  con  il quale si individuano le modalita' di applicazione delle  disposizioni relative alla dilazione che gli enti locali, che fanno  ricorso  alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale,  possono  chiedere all'agente della riscossione per i  carichi  affidati  dalle  agenzie fiscali e dagli enti gestori di  forme  di  previdenza  e  assistenza obbligatoria; 
                              Decretano: 
                                Art. 1 
          Ambito di applicazione della dilazione di pagamento 
   1. I comuni e le province che, ai sensi dell'art. 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ricorrono,  con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio  finanziario pluriennale  possono  chiedere  all'agente   della   riscossione   la dilazione dei pagamenti dei carichi affidati per i debiti  fiscali  e previdenziali.   2. La dilazione di cui al comma 1 ha ad oggetto i  carichi  formati dalle agenzie fiscali e dagli enti gestori di forme di  previdenza  e assistenza  obbligatoria  affidati  all'agente  della  riscossione  e relativi  alle  annualita'  ricomprese   dall'ente   nel   piano   di riequilibrio.     |  
|   |                                 Art. 2 
          Attivita' preliminari alla richiesta di rateazione 
   1. L'ente locale, prima  di  presentare  l'istanza  di  rateazione, comunica  all'agente  della  riscossione  i   carichi   che   intende rateizzare e  il  numero  delle  rate  mensili  nelle  quali  intende ripartire il pagamento. La comunicazione deve essere corredata  dalla delibera  consiliare  di  ricorso  alla  procedura  di   riequilibrio finanziario pluriennale e  deve  indicare  la  durata  del  piano  di riequilibrio.   2. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma  1,  l'agente  della  riscossione  verifica  che  i  carichi indicati dall'ente siano ricompresi tra quelli previsti dall'art.  1, comma 2, e predispone lo schema del  piano  di  ammortamento  a  rate costanti sulla base delle indicazioni ricevute  dall'ente  locale  in quanto conformi alle previsioni di cui all'articolo  4  del  presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 3 
             Presentazione della richiesta della dilazione 
   1. L'ente locale presenta, a pena di  decadenza,  la  richiesta  di rateazione all'agente della riscossione  entro  trenta  giorni  dalla approvazione del piano di  riequilibrio  finanziario  pluriennale  da parte della Corte dei conti. La  domanda  conforme  allo  schema  del piano di ammortamento rilasciato  dall'agente  della  riscossione  ai sensi  dell'art.  2,  comma  2,  e'  redatta  utilizzando  l'apposita modulistica reperibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Alla   richiesta   di   dilazione   sono   allegate,   a   pena    di improcedibilita', copia della delibera di approvazione del  piano  da parte della Corte dei conti e la delegazione  di  pagamento,  di  cui all'art. 243-bis,  comma  7-quinquies,  del  decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267.   2. Entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione di  cui al comma  1,  l'agente  della  riscossione  emette  il  provvedimento definitivo allegando il  piano  di  rateazione.  Il  termine  per  il pagamento della prima rata scade l'ultimo giorno del mese  successivo all'emissione del provvedimento; il termine per  il  pagamento  delle rate successive alla prima scade l'ultimo giorno di ciascun mese.   3. Il pagamento delle rate del piano di  dilazione  e'  effettuato, alle relative scadenze, dal Tesoriere  dell'ente  locale  sulla  base della  delegazione  di  pagamento  di  cui  all'art.  243-bis,  comma 7-quinquies, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti locali.   4. Il Ministero dell'interno trasmette all'agente della riscossione copia dei provvedimenti definitivi di approvazione o di  diniego  dei piani di riequilibrio pluriennale  finanziario  entro  trenta  giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi.  La  trasmissione all'agente della riscossione e' effettuata mediante Posta elettronica certificata  (PEC),  il  cui   indirizzo   e'   indicato   nel   sito istituzionale dello stesso agente.     |  
|   |                                 Art. 4 
                        Durata della dilazione 
   1. La dilazione del pagamento puo' essere concessa in un numero  di rate non superiore alla durata del piano di riequilibrio  finanziario pluriennale e, in ogni caso, fino ad un massimo  di  centoventi  rate mensili.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 12 giugno 2019 
                  Il direttore generale delle finanze                              Lapecorella 
                  Il Ragioniere generale dello Stato                                Franco 
                Il direttore generale per le politiche                     previdenziali e assicurative                                Ferrari      |  
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