Gazzetta n. 151 del 29 giugno 2019 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 28 giugno 2019, n. 59
Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attivita' del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure in materia di beni e attivita' culturali;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure a sostegno delle fondazioni lirico sinfoniche, anche regolamentando la disciplina del personale delle fondazioni nel rispetto delle norme del diritto dell'Unione europea;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure immediate di semplificazione e sostegno per il settore del cinema e dell'audiovisivo;
Considerata, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure per il finanziamento delle attivita' di tutela e valorizzazione dei beni culturali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico;

E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico
sinfoniche

1. Al fine di assicurare il rilancio delle fondazioni lirico sinfoniche in termini di programmazione e di sviluppo, la prosecuzione delle loro attivita' istituzionali e il conseguente accrescimento dei settori economici connessi, anche mediante il ricorso da parte delle fondazioni lirico sinfoniche al lavoro a tempo determinato, garantendo la tutela dei lavoratori del settore secondo il diritto dell'Unione europea, all'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, in presenza di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneita' delle produzioni artistiche che rendono necessario l'impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti, le fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, possono stipulare, con atto scritto a pena di nullita', uno o piu' contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata che non puo' superare complessivamente, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, i quarantotto mesi, anche non continuativi, anche all'esito di successive proroghe o rinnovi. Al raggiungimento del predetto limite decade ogni diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato eventualmente maturato dal lavoratore in forza di disposizioni della contrattazione collettiva. A pena di nullita', il contratto reca l'indicazione espressa della condizione che, ai sensi del presente comma, consente l'assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo. Detto incombente e' assolto anche attraverso il riferimento alla realizzazione di uno o piu' spettacoli, di una o piu' produzioni artistiche cui sia destinato l'impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato. Fatta salva l'obbligatorieta' della forma scritta a pena di nullita', il presente comma non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attivita' stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2.
3-ter. La violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non ne comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le fondazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.».
2. All'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Le fondazioni di cui all'articolo 1 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 procedono al reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato, previo esperimento di apposite procedure selettive pubbliche. Con propri provvedimenti, le fondazioni stabiliscono criteri e modalita' per il reclutamento del personale di cui al primo periodo nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicita' e imparzialita' e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il citato articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. I provvedimenti di cui al secondo periodo sono pubblicati sul sito istituzionale della fondazione. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni.
2-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Sono devolute al giudice ordinario le controversie relative alla validita' dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.
2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un decreto contenente uno schema tipo cui ciascuna fondazione lirico sinfonica deve uniformarsi per la formulazione di una proposta di dotazione organica, da trasmettere ai citati Ministeri entro i successivi sessanta giorni. Le fondazioni presentano la relativa proposta previa delibera del Consiglio di indirizzo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Le proposte devono essere corredate da:
a) una relazione illustrativa e tecnica, corredata del parere del Collegio dei revisori dei conti, che attesti la sostenibilita' economico-finanziaria della dotazione organica cosi' determinata, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario e la copertura dei relativi oneri con risorse aventi carattere di certezza e di stabilita', tenendo conto anche degli obiettivi dei Piani di risanamento previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, convertito con modificazioni, in legge 7 ottobre 2013, n. 112 e dall'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) un documento di programmazione che rappresenti come la dotazione organica proposta sia diretta a conseguire adeguati livelli di produzione e di produttivita' della fondazione, ovvero un loro incremento;
c) l'indicazione del numero dei contratti di lavoro a tempo determinato, in essere alla data della proposta, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei relativi oneri.
2-quater. Entro sessanta giorni dalla trasmissione della proposta di dotazione organica secondo le modalita' di cui al comma 2-ter, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere del Commissario di Governo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 per le fondazioni che hanno presentato i piani di risanamento ai sensi dell'articolo 11 del predetto decreto-legge, con uno o piu' decreti adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze anche ai fini della valutazione degli aspetti finanziari, approva le dotazioni organiche.
2-quinquies. Le fondazioni, con cadenza triennale, verificata la sostenibilita' economico-finanziaria e l'adeguatezza ai livelli di produzione programmati delle proprie dotazioni organiche, possono presentare una proposta di modifica mediante il procedimento di cui ai commi 2-ter e 2-quater. Ciascuna fondazione e' tenuta ad attivare la procedura di revisione della dotazione organica precedentemente approvata, dandone tempestiva comunicazione al Ministero per i beni e le attivita' culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze, quando risulta essere venuto meno il requisito della sostenibilita' economico-finanziaria, oggetto della verifica periodica del Collegio dei revisori dei conti della fondazione.
2-sexies. Le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle fondazioni devono essere contenute nei limiti di un contingente corrispondente alla spesa complessiva del personale cessato nell'anno in corso e nei due anni precedenti, nei limiti della dotazione organica, ferma restando la compatibilita' di bilancio della fondazione. Le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate in coerenza con il fabbisogno della fondazione e previa verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti delle compatibilita' con le voci del bilancio preventivo e del rispetto del limite della dotazione organica approvata.
2-septies. In presenza di vacanze di organico rispetto alla dotazione organica approvata con le modalita' di cui al comma 2-quater, ciascuna fondazione, fermo restando quanto previsto dal comma 2-sexies, assume a tempo indeterminato, con diritto di precedenza, i candidati che alla data di entrata in vigore della presente disposizione risultino vincitori di procedure selettive precedentemente bandite dal medesimo ente per il reclutamento di lavoratori a tempo indeterminato, inseriti in graduatorie in corso di validita'.
2-octies. Fino al 31 dicembre 2021, nei limiti della dotazione organica approvata con le modalita' di cui al comma 2-quater, ciascuna fondazione puo', in deroga alle previsioni di cui all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, procedere, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure selettive riservate al personale artistico e tecnico che alla data di pubblicazione dei relativi bandi di concorso possegga i seguenti requisiti: presti servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, presso la fondazione che procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a diciotto mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Fino al 31 dicembre 2021, nei limiti della dotazione organica approvata con le modalita' di cui al comma 2-quater, ciascuna fondazione puo', in deroga alle previsioni di cui all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, procedere, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure selettive riservate al personale amministrativo che presti servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, presso la fondazione che procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a trentasei mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Le fondazioni possono altresi' avviare, per i residui posti disponibili rispetto alla dotazione organica approvata con le modalita' di cui al comma 2-quater, procedure selettive del personale artistico, tecnico e amministrativo per titoli e per esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata in virtu' di precedenti rapporti di lavoro presso le fondazioni lirico sinfoniche. Tutte le assunzioni sono effettuate nel rispetto del comma 2-sexies e del limite della dotazione organica approvata, previa verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti della compatibilita' con le voci del bilancio preventivo ed in coerenza con l'effettivo fabbisogno della fondazione. Le modalita' di espletamento delle procedure selettive di cui al presente comma, i titoli abilitativi, i criteri di attribuzione dei punteggi e i titoli di preferenza sono definiti da ciascuna fondazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita' e imparzialita', sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2-nonies. Per le assunzioni di cui ai commi 2-septies e 2-octies i limiti finanziari di cui al comma 2-sexies, primo periodo, possono essere elevati attraverso l'utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato in essere, nei limiti necessari a garantire i livelli di produzione programmati e nei limiti di spesa corrispondenti alla percentuale di cui all'articolo 23, comma 1, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con la condizione che le medesime fondazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte del Collegio dei revisori e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dalla percentuale di cui al predetto articolo 23, comma 1.
2-decies. A decorrere dall'approvazione delle dotazioni organiche ai sensi del comma 2-quater, le piante organiche approvate ai sensi dell'articolo 25 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono prive di ogni effetto. Ovunque ricorra il richiamo alle piante organiche di cui al primo periodo deve intendersi riferito alle dotazioni organiche approvate ai sensi del comma 2-quater.».
3. All'articolo 11, comma 19 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole «procedure selettive pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «da svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367»;
b) il dodicesimo periodo e' soppresso.
4. I commi 5, 5-bis e 8-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, sono abrogati.
 
Art. 2
Misure urgenti per il finanziamento delle attivita' del Ministero per
i beni e le attivita' culturali

1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attivita' del Ministero per i beni e le attivita' culturali e delle sue strutture periferiche, e' autorizzata la spesa di euro 15.410.145,00, per l'anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di euro 19.400.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 3
Misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore cinema e
audiovisivo

1. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44-bis:
1) al comma 1, le parole: «La quota di cui al primo periodo e' innalzata: a) al cinquantatre' per cento, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019; b) al cinquantasei per cento, per l'anno 2020; c) al sessanta per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021.» sono soppresse;
2) al comma 2, alinea, le parole: «dal 1° luglio 2019, alle opere audiovisive» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2020, alle opere»; le parole «di almeno la meta'» sono soppresse; alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; tale quota e' ridotta a un quinto per l'anno 2020»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nella fascia oraria dalle ore 18 alle 23, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva almeno il 12 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicita', servizi di teletext e televendite, a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotte; almeno un quarto di tale quota e' riservata a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.»;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le percentuali di cui ai commi 1, 2 e 3 debbono essere rispettate su base annua»;
b) all'articolo 44-ter:
1) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) all'11,5 per cento, da destinare a opere prodotte da produttori indipendenti, per l'anno 2020; b) al 12,5 per cento, da destinare a opere prodotte da produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2021.»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il decreto o i decreti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno alla meta' delle quote di cui al comma 1 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.»;
3) al comma 2, dopo le parole: «La percentuale di cui al primo periodo e' innalzata» sono inserite le seguenti «al 3,5 per cento a decorrere dal 2020»; le lettere a), b) e c) sono soppresse; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto o i decreti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno al 75 per cento di tale quota sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte negli ultimi cinque anni.»;
4) al comma 3, alinea, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «al 17 per cento, a decorrere dal 2020»; le lettere a) e b) sono soppresse;
5) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Il decreto o i decreti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno alla meta' delle quote di cui al comma 3 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.»;
6) al comma 4, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «a) al 4 per cento nel 2020; b) al 4,2 per cento a decorrere dal 2021.»;
7) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Il decreto o i decreti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che almeno l'85 per cento delle quote di cui al comma 4 sia riservato alla coproduzione ovvero al pre-acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte.»;
8) al comma 5, le parole da: «di animazione appositamente prodotte» e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «prodotte da produttori indipendenti e specificamente destinate ai minori una ulteriore sotto quota non inferiore al 7 per cento della quota prevista per le opere europee di cui al comma 3, di cui almeno il 65 per cento e' riservato ad opere d'animazione»;
c) all'articolo 44-quater:
1) al comma 1, lettera a), e' aggiunto, in fine il seguente periodo: «. Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, la predetta quota si calcola sui titoli del catalogo e non si applica l'obbligo di programmazione di opere audiovisive europee realizzate negli ultimi cinque anni;»; la lettera b) e' sostituita dalla seguente: « b) gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura pari al 12,5 per cento dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorita'. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento dell'Autorita' di cui al comma 1-bis, gli obblighi di investimento di cui alla presente lettera, sono fissati in misura pari al 15 per cento.»;
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Con regolamento dell'Autorita' da adottare, sentiti il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero dello sviluppo economico, la quota di cui al comma 1, lettera b), puo' essere innalzata, in misura non superiore al 20 per cento, in relazione a modalita' d'investimento che non risultino coerenti con una crescita equilibrata del sistema produttivo audiovisivo nazionale, nonche' sulla base dei seguenti criteri:
a) il mancato stabilimento di una sede operativa in Italia e l'impiego di un numero di dipendenti inferiore a venti unita', da verificare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento dell'Autorita', comporta l'aumento dell'aliquota fino al 3 per cento;
b) il mancato riconoscimento in capo ai produttori indipendenti di una quota di diritti secondari proporzionale all'apporto finanziario del produttore all'opera in relazione alla quale e' effettuato l'investimento, ovvero l'adozione di modelli contrattuali da cui derivi un ruolo meramente esecutivo dei produttori indipendenti comporta l'aumento dell'aliquota fino al 4,5 per cento.
1-ter. Il regolamento dell'Autorita' di cui al comma 1-bis e' aggiornato, sentiti il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero dello sviluppo economico, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore e, comunque, con cadenza biennale in relazione allo sviluppo del mercato audiovisivo italiano, anche sulla base della relazione annuale di cui all'articolo 44-quinquies, comma 4.»;
3) al comma 2 le parole «1° luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020»;
4) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, tra le modalita' di assolvimento degli obblighi sono compresi anche il riconoscimento al titolare del diritto della remunerazione legata al successo commerciale dell'opera e i costi sostenuti per la distribuzione digitale dell'opera medesima sulla piattaforma digitale.»;
5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Una quota non inferiore al 50 per cento della percentuale prevista per le opere europee rispettivamente al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-bis, e' riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti. Il decreto o i decreti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno ad un quinto della sotto quota di investimento di cui al presente comma, sia riservato a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti, di cui il 75 per cento riservato alle opere prodotte negli ultimi cinque anni.»;
6) al comma 6 le parole «1° luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020»;
d) all'articolo 44-quinquies:
1) al comma 3 le parole: «a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2020»; le parole da: «assolto gli obblighi di investimento previsti» fino alla fine del comma sono sostitute dalle seguenti: «assolto gli obblighi previsti nell'anno, le eventuali oscillazioni in difetto, nel limite massimo del 15 per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo anno, devono essere recuperate nell'anno successivo in aggiunta agli obblighi dovuti per tale anno. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la quota dovuta annualmente, la quota eccedente puo' essere conteggiata ai fini del raggiungimento della quota dovuta nell'anno successivo.»;
2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Ai fini di cui al comma 3, l'Autorita' comunica annualmente a ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi il raggiungimento della quota annuale ovvero l'eventuale oscillazione in difetto da recuperare nell'anno successivo ovvero l'eventuale superamento della quota stessa da conteggiare nell'anno successivo.
3-ter. Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 51, in caso di mancato recupero della quota in difetto nell'anno successivo o di scostamento annuale superiore al 15 per cento della quota dovuta nell'anno di riferimento.»;
e) all'articolo 44-sexies:
1) al comma 1, alinea, le parole «e le competenti Commissioni parlamentari» sono soppresse; alla lettera b), le parole: «commi 2 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1-bis, 2, 3-bis e 4-bis»;
2) al comma 3, alinea, dopo le parole: «44-ter» sono inserite le seguenti: «e 44-quater»; alla lettera a), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. In particolare, le modalita' di assolvimento degli obblighi e gli assetti contrattuali e produttivi relativi a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali, di espressione originale italiana ovunque prodotte, devono assicurare che il ruolo e l'apporto dei produttori indipendenti non sia un ruolo meramente esecutivo;»;
3) al comma 4 le parole: «dei beni e delle attivita' culturali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «per i beni e le attivita' culturali».
2. Il regolamento di cui all'articolo 44-quater, comma 1-bis, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) all'alinea, primo periodo, le parole «un Presidente e da» sono soppresse e dopo le parole: «quarantanove membri,» sono inserite le seguenti: «di cui uno con funzione di Presidente,»; al secondo periodo, le parole: «Il Presidente e » sono soppresse;
2) alla lettera a), dopo la parola: «componenti» sono inserite le seguenti: «, compreso il Presidente,»;
3) alla lettera b), la parola: «sette» e' sostituita dalla seguente: «quattordici» e dopo le parole «dei minori» sono aggiunte le seguenti: «ovvero tra sociologi con particolare competenza nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell'infanzia e dell'adolescenza»;
4) la lettera d) e' abrogata;
b) al comma 6, le parole: «di tutte le professionalita' di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e) e» sono soppresse e le parole: «, anche g)» sono sostituite dalle seguenti: «anche di uno dei componenti di cui al comma 3, lettera g)».
4. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26, comma 2, secondo periodo, la parola: «cinque» e' sostituita dalla parola «quindici»;
b) all'articolo 27, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, in relazione alla qualita' artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto.»;
 
Art. 4
Modifiche all'articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016,
n. 232

1. All'articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «Sono esclusi da tale prescrizione» sono inserite le seguenti: «lo spettacolo viaggiante e».
 
Art. 5

Misure urgenti per la manifestazione UEFA Euro 2020

1. Al fine di garantire l'integrita' e la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale della Capitale, in coerenza con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi inerenti la manifestazione UEFA Euro 2020 da realizzare nel territorio di Roma Capitale, Roma Capitale puo' nominare un commissario straordinario con il compito di provvedere in via esclusiva all'espletamento delle procedure dirette alla realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva.
2. Al commissario, che svolge le funzioni di stazione appaltante, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. E' in facolta' del commissario: predisporre ed approvare il piano degli interventi; operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74 e 79 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino a dieci giorni, in conformita' alla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, il termine di cui all'articolo 32, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. E' altresi' in facolta' del commissario fare ricorso all'articolo 63, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario predispone il piano di cui al comma 3 da trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei beni e delle attivita' culturali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorita' di governo competente in materia di sport. Per l'approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano, il Commissario procede alla convocazione delle Conferenze dei servizi previsti dalla vigente normativa e applica - laddove compatibili - le disposizioni di cui all'articolo 61, commi 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96.
 
Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 giugno 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Bonisoli, Ministro per i beni e le
attivita' culturali

Tria, Ministro dell'economia e delle
finanze

Di Maio, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Bonafede