| Gazzetta n. 151 del 29 giugno 2019 (vai al sommario) |  
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| DECRETO-LEGGE 28 giugno 2019, n. 59 |  
| Misure urgenti  in  materia  di  personale  delle  fondazioni  lirico sinfoniche, di sostegno  del  settore  del  cinema  e  audiovisivo  e finanziamento delle attivita' del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA  Euro  2020.  |  
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;   Considerata la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  adottare misure in materia di beni e attivita' culturali;   Considerata la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  adottare misure  a  sostegno  delle  fondazioni   lirico   sinfoniche,   anche regolamentando la  disciplina  del  personale  delle  fondazioni  nel rispetto delle norme del diritto dell'Unione europea;   Considerata la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  adottare misure immediate di semplificazione e sostegno  per  il  settore  del cinema e dell'audiovisivo;   Considerata, altresi', la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di adottare misure per il finanziamento  delle  attivita'  di  tutela  e valorizzazione dei beni culturali;   Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 26 giugno 2019;   Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro per i beni e le attivita'  culturali,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  dello sviluppo economico; 
                               E M A N A                      il seguente decreto-legge: 
                                Art. 1   Misure urgenti  in  materia  di  personale  delle  fondazioni  lirico                             sinfoniche 
   1. Al fine  di  assicurare  il  rilancio  delle  fondazioni  lirico sinfoniche  in  termini  di  programmazione   e   di   sviluppo,   la prosecuzione delle loro  attivita'  istituzionali  e  il  conseguente accrescimento dei  settori  economici  connessi,  anche  mediante  il ricorso da parte delle fondazioni lirico sinfoniche al lavoro a tempo determinato, garantendo la tutela dei lavoratori del settore  secondo il  diritto  dell'Unione  europea,  all'articolo   29   del   decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 3, sono  inseriti  i seguenti:     «3-bis. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  23,  in presenza di  esigenze  contingenti  o  temporanee  determinate  dalla eterogeneita' delle  produzioni  artistiche  che  rendono  necessario l'impiego anche di ulteriore personale  artistico  e  tecnico  ovvero dalla  sostituzione  di  lavoratori   temporaneamente   assenti,   le fondazioni lirico  sinfoniche  di  cui  all'articolo  1  del  decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla  legge  11  novembre 2003, n. 310, possono stipulare, con atto scritto a pena di nullita', uno o piu' contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, per  una  durata  che non  puo'  superare  complessivamente,   fatte   salve   le   diverse disposizioni dei contratti collettivi, i quarantotto mesi, anche  non continuativi, anche all'esito di successive proroghe  o  rinnovi.  Al raggiungimento del predetto limite decade ogni diritto di  precedenza nelle assunzioni  a  tempo  determinato  eventualmente  maturato  dal lavoratore in forza di disposizioni della contrattazione  collettiva. A pena di nullita', il contratto reca  l'indicazione  espressa  della condizione che, ai sensi del presente comma, consente l'assunzione  a tempo determinato, la proroga  o  il  rinnovo.  Detto  incombente  e' assolto anche attraverso il riferimento alla realizzazione di  uno  o piu'  spettacoli,  di  una  o  piu'  produzioni  artistiche  cui  sia destinato l'impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro  a tempo determinato. Fatta salva l'obbligatorieta' della forma  scritta a pena di nullita', il presente  comma  non  trova  applicazione  nei confronti  dei  lavoratori  impiegati  nelle   attivita'   stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2.     3-ter.  La  violazione  di  norme  inderogabili  riguardanti   la costituzione, la durata, la proroga  o  i  rinnovi  di  contratti  di lavoro subordinato a tempo determinato non ne comporta la conversione in contratti a tempo  indeterminato.  Il  lavoratore  interessato  ha diritto al risarcimento del  danno  derivante  dalla  prestazione  di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le fondazioni  hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo  nei  confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.».   2. All'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.  367, il comma 2 e' sostituito dai seguenti:     «2. Le fondazioni di cui all'articolo 1 e di cui  alla  legge  11 novembre 2003, n. 310 procedono al  reclutamento  del  personale  con contratti di lavoro a  tempo  indeterminato,  previo  esperimento  di apposite procedure selettive pubbliche. Con propri provvedimenti,  le fondazioni stabiliscono criteri e modalita' per il  reclutamento  del personale di cui al primo periodo nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicita'  e  imparzialita'  e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In  caso  di  mancata  adozione  dei  suddetti provvedimenti, trova diretta  applicazione  il  citato  articolo  35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. I provvedimenti  di cui al secondo periodo sono pubblicati sul sito  istituzionale  della fondazione.  In  caso  di  mancata  o  incompleta  pubblicazione   si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47,  comma  2,  del  decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni.     2-bis.  Fermo  quanto  previsto  dall'articolo  2126  del  codice civile, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei  provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono  nulli.  Sono  devolute  al giudice  ordinario  le  controversie  relative  alla  validita'   dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.     2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della presente  disposizione,  il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un decreto contenente uno schema tipo cui ciascuna  fondazione lirico sinfonica deve uniformarsi per la formulazione di una proposta di dotazione organica, da trasmettere ai  citati  Ministeri  entro  i successivi sessanta giorni.  Le  fondazioni  presentano  la  relativa proposta previa delibera  del  Consiglio  di  indirizzo,  sentite  le organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative.  Le  proposte devono essere corredate da:       a) una relazione illustrativa e tecnica, corredata  del  parere del Collegio dei revisori dei conti, che  attesti  la  sostenibilita' economico-finanziaria della dotazione organica cosi' determinata,  al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario e  la  copertura dei relativi oneri con risorse aventi  carattere  di  certezza  e  di stabilita',  tenendo  conto  anche  degli  obiettivi  dei  Piani   di risanamento previsti dall'articolo  11  del  decreto-legge  8  agosto 2013, convertito con modificazioni, in legge 7 ottobre 2013, n. 112 e dall'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;       b) un documento  di  programmazione  che  rappresenti  come  la dotazione organica proposta sia diretta a conseguire adeguati livelli di produzione e di produttivita' della  fondazione,  ovvero  un  loro incremento;       c) l'indicazione del numero dei contratti  di  lavoro  a  tempo determinato,  in  essere  alla  data   della   proposta,   ai   sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei relativi oneri.     2-quater. Entro sessanta giorni dalla trasmissione della proposta di dotazione organica secondo le modalita' di cui al comma 2-ter,  il Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali,  previo  parere  del Commissario  di  Governo  di  cui  all'articolo  11,  comma  3,   del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,  n.  112  per  le  fondazioni  che  hanno presentato i piani di  risanamento  ai  sensi  dell'articolo  11  del predetto decreto-legge, con uno o piu' decreti adottati  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  anche  ai  fini  della valutazione degli aspetti finanziari, approva le dotazioni organiche.     2-quinquies. Le fondazioni, con cadenza triennale, verificata  la sostenibilita' economico-finanziaria e l'adeguatezza  ai  livelli  di produzione programmati delle  proprie  dotazioni  organiche,  possono presentare una proposta di modifica mediante il procedimento  di  cui ai commi 2-ter e 2-quater. Ciascuna fondazione e' tenuta ad  attivare la procedura di revisione della  dotazione  organica  precedentemente approvata, dandone tempestiva comunicazione al Ministero per i beni e le attivita' culturali e al Ministero dell'economia e delle  finanze, quando risulta essere venuto meno il requisito  della  sostenibilita' economico-finanziaria, oggetto della verifica periodica del  Collegio dei revisori dei conti della fondazione.     2-sexies. Le assunzioni a  tempo  indeterminato  da  parte  delle fondazioni devono essere  contenute  nei  limiti  di  un  contingente corrispondente alla spesa complessiva del personale cessato nell'anno in corso e nei  due  anni  precedenti,  nei  limiti  della  dotazione organica,  ferma  restando  la  compatibilita'  di   bilancio   della fondazione. Le assunzioni a tempo indeterminato  sono  effettuate  in coerenza con il fabbisogno della  fondazione  e  previa  verifica  da parte del Collegio dei revisori dei conti delle compatibilita' con le voci  del  bilancio  preventivo  e  del  rispetto  del  limite  della dotazione organica approvata.     2-septies. In presenza  di  vacanze  di  organico  rispetto  alla dotazione organica  approvata  con  le  modalita'  di  cui  al  comma 2-quater, ciascuna fondazione, fermo  restando  quanto  previsto  dal comma  2-sexies,  assume  a  tempo  indeterminato,  con  diritto   di precedenza, i candidati che alla data  di  entrata  in  vigore  della presente disposizione  risultino  vincitori  di  procedure  selettive precedentemente bandite dal medesimo  ente  per  il  reclutamento  di lavoratori a tempo indeterminato, inseriti in graduatorie in corso di validita'.     2-octies. Fino al 31 dicembre 2021, nei  limiti  della  dotazione organica approvata  con  le  modalita'  di  cui  al  comma  2-quater, ciascuna  fondazione  puo',  in  deroga  alle   previsioni   di   cui all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8  agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  ottobre 2013, n. 112, procedere, in misura non superiore al 50 per cento  dei posti disponibili, ad effettuare  assunzioni  a  tempo  indeterminato mediante procedure  selettive  riservate  al  personale  artistico  e tecnico che alla data di pubblicazione dei relativi bandi di concorso possegga i seguenti requisiti: presti servizio, o lo  abbia  prestato fino a un anno prima della data di entrata in vigore  della  presente disposizione, presso la fondazione che procede all'assunzione,  sulla base di  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato  per  un  tempo complessivo non inferiore a diciotto mesi,  anche  non  continuativi, negli otto anni precedenti. Fino al  31  dicembre  2021,  nei  limiti della dotazione organica approvata con le modalita' di cui  al  comma 2-quater, ciascuna fondazione puo', in deroga alle previsioni di  cui all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8  agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  ottobre 2013, n. 112, procedere, in misura non superiore al 50 per cento  dei posti disponibili, ad effettuare  assunzioni  a  tempo  indeterminato mediante procedure selettive riservate  al  personale  amministrativo che presti servizio, o  lo  abbia  prestato  fino  a  un  anno  prima dell'entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  presso   la fondazione che procede all'assunzione, sulla  base  di  contratti  di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non  inferiore  a trentasei mesi, anche non continuativi, negli otto  anni  precedenti. Le  fondazioni  possono  altresi'  avviare,  per  i   residui   posti disponibili  rispetto  alla  dotazione  organica  approvata  con   le modalita' di cui al comma 2-quater, procedure selettive del personale artistico,  tecnico  e  amministrativo  per  titoli  e   per   esami, finalizzati  a  valorizzare,  con  apposito  punteggio,  l'esperienza professionale maturata in virtu' di  precedenti  rapporti  di  lavoro presso le fondazioni lirico  sinfoniche.  Tutte  le  assunzioni  sono effettuate nel  rispetto  del  comma  2-sexies  e  del  limite  della dotazione organica approvata, previa verifica da parte  del  Collegio dei revisori dei conti della compatibilita' con le voci del  bilancio preventivo  ed  in  coerenza   con   l'effettivo   fabbisogno   della fondazione. Le modalita' di espletamento delle procedure selettive di cui  al  presente  comma,  i  titoli  abilitativi,   i   criteri   di attribuzione dei punteggi e i titoli di preferenza sono  definiti  da ciascuna  fondazione,  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza, pubblicita' e  imparzialita',  sentite  le  organizzazioni  sindacali maggiormente rappresentative.     2-nonies. Per le assunzioni di cui ai commi 2-septies e  2-octies i limiti finanziari di cui al comma 2-sexies, primo periodo,  possono essere elevati attraverso l'utilizzo delle  risorse  previste  per  i contratti di  lavoro  a  tempo  determinato  in  essere,  nei  limiti necessari a garantire i  livelli  di  produzione  programmati  e  nei limiti di spesa corrispondenti alla percentuale di  cui  all'articolo 23, comma 1, decreto legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  con  la condizione che le medesime fondazioni siano in grado di  sostenere  a regime la relativa spesa di  personale  previa  certificazione  della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte del Collegio dei revisori e che prevedano nei  propri  bilanci  la  contestuale  e definitiva riduzione di  tale  valore  di  spesa  utilizzato  per  le assunzioni a tempo indeterminato dalla percentuale di cui al predetto articolo 23, comma 1.     2-decies. A decorrere dall'approvazione delle dotazioni organiche ai sensi del comma 2-quater, le piante organiche approvate  ai  sensi dell'articolo 25 della legge 14 agosto 1967, n. 800,  sono  prive  di ogni effetto. Ovunque ricorra il richiamo alle  piante  organiche  di cui  al  primo  periodo  deve  intendersi  riferito  alle   dotazioni organiche approvate ai sensi del comma 2-quater.».   3. All'articolo 11, comma 19 del decreto-legge 8  agosto  2013,  n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:     a)  al  primo  periodo,  dopo  le  parole  «procedure   selettive pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «da svolgersi nel  rispetto  di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto  legislativo 29 giugno 1996, n. 367»;     b) il dodicesimo periodo e' soppresso.   4. I commi 5, 5-bis e 8-bis dell'articolo 3  del  decreto-legge  30 aprile 2010, n. 64, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29 giugno 2010, n. 100, sono abrogati.     |  
|   |                                 Art. 2   Misure urgenti per il finanziamento delle attivita' del Ministero per                   i beni e le attivita' culturali 
   1. Al fine di assicurare lo svolgimento  dei  servizi  generali  di supporto alle attivita' del Ministero  per  i  beni  e  le  attivita' culturali e delle sue strutture periferiche, e' autorizzata la  spesa di euro 15.410.145,00, per l'anno  2019,  cui  si  provvede  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva speciale» della  missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dell'economia e  delle finanze  per  l'anno  2019,  allo  scopo   parzialmente   utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per  i  beni  e  le  attivita' culturali.   2. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e' autorizzata  la spesa di euro 19.400.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020,  cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del Fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito  del  Programma  «Fondi  di  riserva speciale»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.   3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.     |  
|   |                                 Art. 3   Misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore cinema  e                             audiovisivo 
   1. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono apportate  le seguenti modificazioni:     a) all'articolo 44-bis:   1) al comma 1, le parole: «La quota di  cui  al  primo  periodo  e' innalzata: a) al cinquantatre' per  cento,  per  il  periodo  dal  1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019; b) al cinquantasei  per  cento,  per l'anno 2020; c) al sessanta per cento, a  decorrere  dal  1°  gennaio 2021.» sono soppresse;   2) al comma 2, alinea, le parole: «dal 1° luglio 2019,  alle  opere audiovisive» sono sostituite dalle seguenti: «dal  1°  gennaio  2020, alle opere»; le parole «di almeno  la  meta'»  sono  soppresse;  alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; tale  quota e' ridotta a un quinto per l'anno 2020»;   3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nella  fascia  oraria dalle ore  18  alle  23,  la  concessionaria  del  servizio  pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva almeno il 12 per cento del tempo di diffusione, escluso  il  tempo  destinato  a  notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicita',  servizi  di teletext e televendite, a opere  cinematografiche  e  audiovisive  di finzione,  di  animazione,  documentari  originali   di   espressione originale italiana, ovunque prodotte; almeno un quarto di tale  quota e'  riservata  a  opere  cinematografiche  di  espressione  originale italiana ovunque prodotte.»;   4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le percentuali di cui ai commi 1, 2 e 3 debbono essere rispettate su base annua»;     b) all'articolo 44-ter:   1) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite  dalle  seguenti: «a) all'11,5 per cento, da destinare a opere prodotte  da  produttori indipendenti, per l'anno 2020; b) al 12,5 per cento, da  destinare  a opere prodotte da  produttori  indipendenti,  a  decorrere  dall'anno 2021.»;   2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il decreto o i decreti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che  una  percentuale pari almeno alla meta' delle quote di cui al comma 1 sia riservata  a opere  di  espressione  originale  italiana   ovunque   prodotte   da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.»;   3) al comma 2, dopo le parole: «La  percentuale  di  cui  al  primo periodo e' innalzata» sono inserite le seguenti «al 3,5 per  cento  a decorrere dal 2020»; le lettere  a),  b)  e  c)  sono  soppresse;  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto o  i  decreti  di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari  almeno al 75 per cento di tale quota sia riservata a  opere  di  espressione originale italiana ovunque prodotte negli ultimi cinque anni.»;   4) al comma 3, alinea, sono aggiunte, in fine le  seguenti  parole: «al 17 per cento, a decorrere dal 2020»; le  lettere  a)  e  b)  sono soppresse;   5) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Il decreto o i decreti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che  una  percentuale pari almeno alla meta' delle quote di cui al comma 3 sia riservata  a opere  di  espressione  originale  italiana   ovunque   prodotte   da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.»;       6) al comma 4, le lettere a), b) e  c)  sono  sostituite  dalle seguenti: «a) al 4 per  cento  nel  2020;  b)  al  4,2  per  cento  a decorrere dal 2021.»;   7) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Il decreto o i decreti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che almeno  l'85  per cento delle quote di cui al comma 4 sia riservato  alla  coproduzione ovvero al  pre-acquisto  di  opere  cinematografiche  di  espressione originale italiana, ovunque prodotte.»;   8) al comma 5, le parole da: «di animazione appositamente prodotte» e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:  «prodotte da produttori indipendenti e specificamente destinate ai  minori  una ulteriore sotto quota non  inferiore  al  7  per  cento  della  quota prevista per le opere europee di cui al comma 3, di cui almeno il  65 per cento e' riservato ad opere d'animazione»;     c) all'articolo 44-quater:   1) al comma 1,  lettera  a),  e'  aggiunto,  in  fine  il  seguente periodo: «. Per  i  fornitori  di  servizi  di  media  audiovisivi  a richiesta che prevedono il pagamento di  un  corrispettivo  specifico per la fruizione di singoli programmi, la predetta quota  si  calcola sui titoli del catalogo e non si applica l'obbligo di  programmazione di opere audiovisive europee realizzate negli ultimi  cinque  anni;»; la lettera b) e' sostituita dalla seguente:  «  b)  gli  obblighi  di investimento in opere  audiovisive  europee  prodotte  da  produttori indipendenti in misura pari al 12,5 per  cento  dei  propri  introiti netti annui  in  Italia,  secondo  quanto  previsto  con  regolamento dell'Autorita'. Fino alla data di entrata in vigore  del  regolamento dell'Autorita' di cui al comma 1-bis, gli obblighi di investimento di cui alla presente lettera, sono fissati in  misura  pari  al  15  per cento.»;   2)  dopo  il  comma  1,  sono  inseriti  i  seguenti:  «1-bis.  Con regolamento dell'Autorita' da adottare, sentiti il  Ministero  per  i beni  e  le  attivita'  culturali  e  il  Ministero  dello   sviluppo economico, la quota di cui  al  comma  1,  lettera  b),  puo'  essere innalzata, in misura non superiore al 20 per cento,  in  relazione  a modalita' d'investimento che non risultino coerenti con una  crescita equilibrata del sistema  produttivo  audiovisivo  nazionale,  nonche' sulla base dei seguenti criteri:   a) il mancato stabilimento  di  una  sede  operativa  in  Italia  e l'impiego di un numero di dipendenti inferiore  a  venti  unita',  da verificare entro dodici mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del regolamento dell'Autorita', comporta l'aumento dell'aliquota fino  al 3 per cento;   b) il mancato riconoscimento in capo ai produttori indipendenti  di una quota di diritti secondari proporzionale all'apporto  finanziario del produttore  all'opera  in  relazione  alla  quale  e'  effettuato l'investimento, ovvero l'adozione  di  modelli  contrattuali  da  cui derivi un  ruolo  meramente  esecutivo  dei  produttori  indipendenti comporta l'aumento dell'aliquota fino al 4,5 per cento.   1-ter. Il regolamento dell'Autorita'  di  cui  al  comma  1-bis  e' aggiornato, sentiti il Ministero per i beni e le attivita'  culturali e il Ministero dello sviluppo economico, entro due  anni  dalla  data della sua entrata in vigore e,  comunque,  con  cadenza  biennale  in relazione allo sviluppo del mercato audiovisivo italiano, anche sulla base della relazione annuale di cui all'articolo 44-quinquies,  comma 4.»;   3) al comma 2 le parole «1°  luglio  2019»  sono  sostituite  dalle seguenti: «1° gennaio 2020»;   4) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Per  i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta  che  prevedono il pagamento di  un  corrispettivo  specifico  per  la  fruizione  di singoli programmi, tra le modalita' di  assolvimento  degli  obblighi sono compresi anche il riconoscimento al titolare del  diritto  della remunerazione legata al successo commerciale  dell'opera  e  i  costi sostenuti per la distribuzione  digitale  dell'opera  medesima  sulla piattaforma digitale.»;   5) il comma 5  e'  sostituito  dal  seguente:  «5.  Una  quota  non inferiore al 50 per cento della percentuale  prevista  per  le  opere europee rispettivamente al comma 1, lettere  a)  e  b),  e  al  comma 1-bis, e' riservata alle opere  di  espressione  originale  italiana, ovunque  prodotte   negli   ultimi   cinque   anni,   da   produttori indipendenti. Il decreto o i decreti di  cui  all'articolo  44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno ad un  quinto  della  sotto quota di investimento di cui al presente comma, sia riservato a opere cinematografiche di espressione originale italiana  ovunque  prodotte da produttori indipendenti, di cui il 75  per  cento  riservato  alle opere prodotte negli ultimi cinque anni.»;       6) al comma 6 le parole «1° luglio 2019» sono sostituite  dalle seguenti: «1° gennaio 2020»;     d) all'articolo 44-quinquies:   1) al  comma  3  le  parole:  «a  decorrere  dall'anno  2019»  sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere  dal  2020»;  le  parole  da: «assolto gli obblighi di investimento previsti» fino  alla  fine  del comma sono sostitute dalle seguenti: «assolto gli  obblighi  previsti nell'anno, le eventuali oscillazioni in difetto, nel  limite  massimo del 15 per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo anno, devono essere recuperate nell'anno  successivo  in  aggiunta  agli  obblighi dovuti per tale anno. Nel caso in cui  il  fornitore  di  servizi  di media audiovisivi abbia superato  la  quota  dovuta  annualmente,  la quota eccedente puo' essere conteggiata ai  fini  del  raggiungimento della quota dovuta nell'anno successivo.»;   2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Ai fini di cui al comma 3, l'Autorita' comunica annualmente a ciascun  fornitore  di servizi di media audiovisivi il raggiungimento  della  quota  annuale ovvero l'eventuale oscillazione in difetto  da  recuperare  nell'anno successivo ovvero  l'eventuale  superamento  della  quota  stessa  da conteggiare nell'anno successivo.       3-ter. Restano ferme le sanzioni di  cui  all'articolo  51,  in caso di mancato recupero della quota in difetto nell'anno  successivo o di scostamento annuale superiore al 15 per cento della quota dovuta nell'anno di riferimento.»;     e) all'articolo 44-sexies:   1) al comma 1, alinea,  le  parole  «e  le  competenti  Commissioni parlamentari» sono soppresse; alla lettera b), le parole: «commi 2  e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1-bis, 2, 3-bis e 4-bis»;   2) al comma 3, alinea, dopo le parole: «44-ter»  sono  inserite  le seguenti: «e 44-quater»; alla lettera a), e' aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: «. In particolare,  le  modalita'  di  assolvimento degli obblighi e gli assetti contrattuali  e  produttivi  relativi  a opere cinematografiche e audiovisive di  finzione,  di  animazione  o documentari originali,  di  espressione  originale  italiana  ovunque prodotte, devono assicurare che il ruolo e l'apporto  dei  produttori indipendenti non sia un ruolo meramente esecutivo;»;   3) al comma 4 le parole: «dei beni e delle  attivita'  culturali  e del turismo» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  i  beni  e  le attivita' culturali».   2. Il regolamento di cui all'articolo 44-quater,  comma  1-bis,  e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della legge di conversione del presente decreto.   3. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n.  203, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 3:   1) all'alinea, primo periodo, le parole «un Presidente e  da»  sono soppresse e dopo le parole: «quarantanove membri,» sono  inserite  le seguenti: «di cui  uno  con  funzione  di  Presidente,»;  al  secondo periodo, le parole: «Il Presidente e » sono soppresse;   2) alla lettera a), dopo la parola: «componenti» sono  inserite  le seguenti: «, compreso il Presidente,»;   3)  alla  lettera  b),  la  parola:  «sette»  e'  sostituita  dalla seguente: «quattordici» e dopo le parole «dei minori»  sono  aggiunte le seguenti: «ovvero tra sociologi con particolare  competenza  nella comunicazione   sociale   e   nei   comportamenti   dell'infanzia   e dell'adolescenza»;   4) la lettera d) e' abrogata;     b) al comma 6, le parole: «di tutte le professionalita' di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e) e» sono soppresse e le  parole:  «, anche  g)»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «anche  di  uno   dei componenti di cui al comma 3, lettera g)».   4. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le  seguenti modificazioni:   a) all'articolo 26, comma 2, secondo periodo, la  parola:  «cinque» e' sostituita dalla parola «quindici»;   b) all'articolo 27, dopo  il  comma  2  e'  aggiunto  il  seguente: «2-bis. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti dagli  esperti di  cui  all'articolo  26,  comma  2,  in  relazione  alla   qualita' artistica,  al  valore  culturale   e   all'impatto   economico   del progetto.»;     |  
|   |                                 Art. 4   Modifiche all'articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016,                               n. 232 
   1. All'articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre  2016,  n. 232, dopo  le  parole:  «Sono  esclusi  da  tale  prescrizione»  sono inserite le seguenti: «lo spettacolo viaggiante e».     |  
|   |                                 Art. 5 
          Misure urgenti per la manifestazione UEFA Euro 2020 
   1. Al fine di garantire l'integrita' e  la  tutela  del  patrimonio storico, artistico e culturale della Capitale,  in  coerenza  con  il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  e  assicurare   la tempestiva realizzazione degli interventi inerenti la  manifestazione UEFA Euro 2020 da realizzare nel territorio di  Roma  Capitale,  Roma Capitale puo' nominare un commissario straordinario con il compito di provvedere in via esclusiva all'espletamento delle procedure  dirette alla  realizzazione  di  lavori  e  all'acquisizione  di  servizi   e forniture, anche per eventi strettamente  connessi  allo  svolgimento della manifestazione sportiva.   2. Al commissario, che svolge le funzioni di  stazione  appaltante, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  spese  o  altri emolumenti comunque denominati.   3. E' in facolta' del  commissario:  predisporre  ed  approvare  il piano  degli  interventi;  operare  le  riduzioni  dei  termini  come stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74 e 79 del  codice  di  cui  al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli  97,  183,  188  e  189  del  citato decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50;  ridurre  fino  a  dieci giorni, in  conformita'  alla  direttiva  2007/66/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007,  il  termine  di  cui all'articolo 32, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. E' altresi' in facolta' del commissario fare ricorso all'articolo 63, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.   4. Per la realizzazione degli interventi di  cui  al  comma  1,  il Commissario predispone il piano di cui al comma 3 da  trasmettere  al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei beni  e  delle attivita' culturali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorita' di  governo  competente  in  materia  di  sport.  Per l'approvazione dei progetti degli interventi previsti nel  piano,  il Commissario procede alla convocazione delle  Conferenze  dei  servizi previsti dalla vigente normativa e applica - laddove compatibili - le disposizioni di cui all'articolo 61, commi 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96.     |  
|   |                                 Art. 6 
                           Entrata in vigore 
   1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.     Dato a Roma, addi' 28 giugno 2019 
                              MATTARELLA 
                                 Conte, Presidente del  Consiglio  dei                                ministri 
                                 Bonisoli, Ministro per i  beni  e  le                                attivita' culturali 
                                 Tria, Ministro dell'economia e  delle                                finanze 
                                 Di  Maio,  Ministro  dello   sviluppo                                economico  Visto, il Guardasigilli: Bonafede     |  
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