| Gazzetta n. 151 del 29 giugno 2019 (vai al sommario) |  
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| TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 |  
| Testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in Gazzetta  Ufficiale - Serie generale - n. 100 del 30  aprile  2019),  coordinato  con  la legge di  conversione  28  giugno  2019,  n.  58  (in  questo  stesso Supplemento ordinario - alla pag. 1 ), recante:  «Misure  urgenti  di crescita economica e per la risoluzione di specifiche  situazioni  di crisi.».  |  
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  Avvertenza:     Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di conversione, che di quelle richiamate nel decreto,  trascritte  nelle note.  Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti legislativi qui riportati.     Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate con caratteri corsivi.     Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)).     A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua pubblicazione.     Nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 2019, si procedera'  alla ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle relative note. 
                                Art. 1 
                    Maggiorazione dell'ammortamento                     per i beni strumentali nuovi 
   1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i  soggetti  titolari  di reddito  d'impresa  e  per  gli  esercenti  arti  e  professioni  che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi,  esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto  di  cui  all'articolo  164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.917,  dal  1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30  giugno  2020,  a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo  ordine risulti accettato dal  venditore  e  sia  avvenuto  il  pagamento  di acconti  in  misura  almeno  pari  al  20  per  cento  del  costo  di acquisizione, con esclusivo  riferimento  alla  determinazione  delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione e' maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione  del costo  non  si  applica  sulla  parte  di  investimenti   complessivi eccedente  il  limite  di  2,5   milioni   di   euro.   Resta   ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi  93  e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.     |  
|   |                                 Art. 2 
                          Revisione mini-IRES 
   1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello  in  corso al 31 dicembre 2022, il reddito d'impresa dichiarato dalle societa' e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1,  del  testo  unico  delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza  dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve  diverse da quelle di utili non disponibili,  nei  limiti  dell'incremento  di patrimonio netto, e' assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del predetto testo unico ridotta  di  4  punti  percentuali;  per  il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018  e per i tre successivi la stessa aliquota e' ridotta,  rispettivamente, di 1,5 punti percentuali,  di  2,5  punti  percentuali,  di  3  punti percentuali e  di  3,5  punti  percentuali.  Alla  quota  di  reddito assoggettata all'aliquota  ridotta  di  cui  al  periodo  precedente, l'addizionale di  cui  all'articolo  1,  comma  65,  della  legge  28 dicembre 2015, n.  208,  si  applica  in  misura  corrispondentemente aumentata.   2. Ai fini del comma 1:     a) si considerano riserve di utili  non  disponibili  le  riserve formate con utili diversi da quelli  realmente  conseguiti  ai  sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da  processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati  a  riserva,  ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;     b) l'incremento di patrimonio netto e' dato dalla differenza  tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio  del  periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati  nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto  risultante  dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso  al  31  dicembre 2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.   3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili  accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito  complessivo netto dichiarato e' computata in aumento degli  utili  accantonati  a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.   4. Per le societa' e per gli enti indicati nell'articolo 73,  comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle  imposte  sui  redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da  117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su  cui  spetta  l'aliquota ridotta, determinato  ai  sensi  del  comma  1  da  ciascun  soggetto partecipante al consolidato, e'  utilizzato  dalla  societa'  o  ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino  a concorrenza  del  reddito   eccedente   le   perdite   computate   in diminuzione. Le disposizioni del presente comma  si  applicano  anche all'importo  determinato  dalle  societa'  e  dagli   enti   indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a)  e  b),  del  testo  unico  che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.   5.  In  caso  di  opzione  per  la  trasparenza  fiscale   di   cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l'importo su  cui  spetta  l'aliquota  ridotta   determinato   dalla   societa' partecipata ai sensi del comma 1 e' attribuito  a  ciascun  socio  in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.  La quota attribuita non utilizzata dal socio  e'  computata  in  aumento dell'importo  su  cui  spetta   l'aliquota   ridotta   dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.   6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono  applicabili  anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche,  al  reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle  societa' in  nome  collettivo  e  in  accomandita  semplice   in   regime   di contabilita' ordinaria.   7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5,  6  e'  cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di  quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica  29 settembre 1973, n. 601.   8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,  con  decreto  del  Ministro dell'economia e  delle  finanze  sono  adottate  le  disposizioni  di attuazione del presente articolo.   9. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi  da 28 a 34 sono abrogati.     |  
|   |                                 Art. 3 
            Maggiorazione della deducibilita' dell'imposta             municipale propria dalle imposte sui redditi 
   1. Il primo periodo  del  comma  1  dell'articolo  14  del  decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.  23,  e'  sostituito  dal  seguente: «L'imposta municipale propria relativa agli immobili  strumentali  e' deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e  del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni».   2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere  dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31  dicembre  2022; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del  50  per  cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31  dicembre 2018, nella  misura  del  60  per  cento  per  il  periodo  d'imposta successivo a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019  e al 31 dicembre 2020 e nella misura del 70 per cento  per  il  periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.     |  
|   |                               Art. 3 bis   Soppressione dell'obbligo di comunicazione della proroga  del  regime  della cedolare secca e della  distribuzione  gratuita  dei  modelli  cartacei delle dichiarazioni   1. Al comma 3 dell'articolo 3  del  decreto  legislativo  14  marzo 2011, n. 23, in materia di cedolare secca sui  canoni  di  locazione, l'ultimo periodo e' soppresso.   2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,8 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2020,  si  provvede   mediante   corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.   3. Al comma 2 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322,  in  materia  di dichiarazioni  relative  alle  imposte  sui  redditi  e   all'imposta regionale sulle attivita' produttive, il secondo e il  terzo  periodo sono soppressi.     |  
|   |                               Art. 3 ter   Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta  municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili   1. All'articolo 13, comma 12-ter, primo periodo, del  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  concernente  la  dichiarazione  relativa all'imposta municipale propria (IMU), le  parole:  «30  giugno»  sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».   2. All'articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente la  dichiarazione  relativa  al  tributo  per  i  servizi indivisibili (TASI), le parole: «30  giugno»  sono  sostituite  dalle seguenti: «31 dicembre».     |  
|   |                              Art. 3 quater 
                   Semplificazioni per gli immobili                      concessi in comodato d'uso 
   1. All'articolo 13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 3, lettera 0a), le parole: «ai fini dell'applicazione delle  disposizioni  della  presente  lettera,  il  soggetto  passivo attesta  il  possesso  dei  suddetti   requisiti   nel   modello   di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;» sono soppresse;     b) al comma 6-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Ai fini dell'applicazione delle  disposizioni  del  presente  comma,  il soggetto passivo e'  esonerato  dall'attestazione  del  possesso  del requisito mediante il modello di dichiarazione indicato  all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23,  nonche'  da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione.".     |  
|   |                            Art. 3 quinquies 
                      Redditi fondiari percepiti 
   1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo  unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi  fondiari,  le  parole: «dal momento della conclusione del  procedimento  giurisdizionale  di convalida di sfratto per morosita' del  conduttore»  sono  sostituite dalle seguenti: «,  purche'  la  mancata  percezione  sia  comprovata dall'intimazione di  sfratto  per  morosita'  o  dall'ingiunzione  di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi  d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo  17,  comma 1, lettera n-bis)».   2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i  contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020. Per i contratti  stipulati prima della data di entrata in vigore delle disposizioni  di  cui  al presente articolo resta fermo, per  le  imposte  versate  sui  canoni venuti a scadenza e  non  percepiti  come  da  accertamento  avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di  sfratto per morosita', il riconoscimento di un credito  di  imposta  di  pari ammontare.   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  9,1  milioni di euro per l'anno 2020, a 26,7 milioni di euro per  l'anno  2021,  a 39,3 milioni di euro per l'anno 2022, a  28,5  milioni  di  euro  per l'anno 2023, a 18,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a  4,4  milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.     |  
|   |                              Art. 3 sexies 
             Revisione delle tariffe INAIL dall'anno 2023 
   1. Ai fini della messa a regime, dall'anno  2023,  della  revisione delle  tariffe  dei  premi  e   contributi   dovuti   all'INAIL   per l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie professionali, di cui all'articolo 1,  comma  1121,  della  legge  30 dicembre 2018, n. 145, garantendone la vigenza anche per  il  periodo successivo al 31 dicembre 2021, con  esclusione  dell'anno  2022,  ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23  febbraio  2000,  n. 38, e dell'articolo 1, comma 128, della legge 27  dicembre  2013,  n. 147, considerate le risultanze economico-finanziarie e  attuariali  e tenuto conto degli andamenti prospettici del  predetto  Istituto,  in aggiunta alle risorse indicate nel  citato  articolo  1,  comma  128, della legge n .147 del 2013, si tiene  conto  dei  seguenti  maggiori oneri e minori entrate, valutati in 630 milioni di  euro  per  l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024, 650 milioni  di  euro  per l'anno 2025, 660 milioni di euro per l'anno 2026, 671 milioni di euro per l'anno 2027, 682 milioni di euro per l'anno 2028, 693 milioni  di euro per l'anno 2029, 704 milioni di  euro  per  l'anno  2030  e  715 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.   Al predetto articolo 1, comma 1121, della citata legge n.  145  del 2018, le parole: «con effetto dal  1°  gennaio  2019  e  fino  al  31 dicembre 2021» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con  effetto  dal 1°gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 e dal 1°gennaio 2023». Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1124, della legge 30  dicembre 2018, n. 145, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica  programmati a legislazione vigente. All'articolo  1,  comma  1126,  della  citata legge n.145 del 2018, le lettere  a),  b),  c),  d),  e)  e  f)  sono abrogate; le disposizioni ivi  indicate  riacquistano  efficacia  nel testo vigente prima della data di entrata in  vigore  della  medesima legge n. 145 del 2018. Alle minori entrate e ai maggiori oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede:     a) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2024, 109  milioni  di euro per l'anno 2025, 112  milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  113 milioni di euro per l'anno 2027, 116 milioni di euro per l'anno 2028, 117 milioni di euro per l'anno 2029, 120 milioni di euro  per  l'anno 2030 e 121 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente comma;     b) quanto  a  26  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;     c) quanto a 604 milioni di euro per l'anno 2023, 454  milioni  di euro per l'anno 2024, 541  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  548 milioni di euro per l'anno 2026, 558 milioni di euro per l'anno 2027, 566 milioni di euro per l'anno 2028, 576 milioni di euro  per  l'anno 2029, 584 milioni di euro per l'anno 2030 e 594 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2031,  mediante   corrispondente   riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256,  della legge 30 dicembre 2018, n. 145.     |  
|   |                                 Art. 4 
               Modifiche alla disciplina del Patent box 
   1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti  titolari  di  reddito  di impresa che optano per il regime agevolativo di cui  all'articolo  1, commi da 37 a 45, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  possono scegliere, in alternativa alla procedura di cui articolo  31-ter  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600, ove applicabile, di determinare e dichiarare il reddito  agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione  in idonea documentazione  predisposta  secondo  quanto  previsto  da  un provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  da  emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente decreto,  con  il  quale  sono,  altresi',  definite   le   ulteriori disposizioni  attuative  del  presente  articolo.  I   soggetti   che esercitano l'opzione prevista  dal  presente  comma  ripartiscono  la variazione in diminuzione in tre quote annuali  di  pari  importo  da indicare nella dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive relativa al  periodo  di  imposta  in  cui viene esercitata tale opzione e in quelle  relative  ai  due  periodi d'imposta successivi.   2. In caso di rettifica  del  reddito  escluso  dal  concorso  alla formazione del reddito d'impresa ai sensi del regime  agevolativo  di cui al comma 1, determinato direttamente dai soggetti  ivi  indicati, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del  credito,  la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  18 dicembre 1997, n. 471 non si applica qualora, nel corso  di  accessi, ispezioni,  verifiche  o   di   altra   attivita'   istruttoria,   il contribuente    consegni    all'Amministrazione    finanziaria     la documentazione indicata nel provvedimento del Direttore  dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1  idonea  a  consentire  il  riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, sia con riferimento all'ammontare dei componenti  positivi  di  reddito,  ivi inclusi quelli impliciti derivanti  dall'utilizzo  diretto  dei  beni indicati, sia con riferimento ai criteri e  alla  individuazione  dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.   3. Il contribuente  che  detiene  la  documentazione  prevista  dal provvedimento,  di  cui  al  comma  1,   deve   darne   comunicazione all'Amministrazione  finanziaria  nella  dichiarazione  relativa   al periodo d'imposta per il quale beneficia dell'agevolazione.   4. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche in caso di attivazione delle procedure previste dall'articolo  31-ter del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600, a condizione che non sia stato  concluso  il  relativo  accordo, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'espressa volonta' di rinuncia  alla  medesima  procedura.  I  soggetti  che  esercitano l'opzione prevista dal presente comma  ripartiscono  la  somma  delle variazioni  in  diminuzione,  relative  ai  periodi  di  imposta   di applicazione dell'agevolazione, in tre quote annuali di pari  importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive relativa al  periodo  di  imposta  in  cui viene esercitata tale opzione e in quelle  relative  ai  due  periodi d'imposta successivi.   5. Resta ferma la facolta', per  tutti  i  soggetti  che  intendano beneficiare dell'agevolazione, di applicare le disposizioni  previste nel  comma  2,  mediante  la  presentazione  di   una   dichiarazione integrativa ai sensi  dell'articolo  2,  comma  8,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nella quale  deve essere data indicazione del possesso della documentazione  idonea  di cui al comma 1 per ciascun periodo d'imposta oggetto di integrazione, purche' tale dichiarazione integrativa  sia  presentata  prima  della formale conoscenza dell'inizio di qualunque  attivita'  di  controllo relativa al regime previsto dai commi da  37  a  45  dell'articolo  1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.   6. In assenza, nei  casi  previsti  dal  presente  articolo,  della comunicazione attestante il possesso della documentazione  idonea  di cui al comma 1, in caso di rettifica del reddito ai sensi  del  comma 2, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.     |  
|   |                               Art. 4 bis   Semplificazioni in materia di controlli formali  delle  dichiarazioni  dei redditi e termine  per  la  presentazione  della  dichiarazione  telematica dei redditi   1. Dopo il comma 3 dell'articolo 36-ter del decreto del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' inserito il seguente:   «3-bis. Ai fini del controllo di cui al comma  1,  gli  uffici,  ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000,  n.  212, non  chiedono  ai  contribuenti  documenti  relativi  a  informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria o a dati trasmessi da  parte  di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta  riguardi  la  verifica  della sussistenza  di  requisiti  soggettivi   che   non   emergono   dalle informazioni  presenti  nella  stessa  anagrafe  ovvero  elementi  di informazione  in  possesso   dell'amministrazione   finanziaria   non conformi a quelli dichiarati dal contribuente. Eventuali richieste di documenti  effettuate  dall'amministrazione  per  dati  gia'  in  suo possesso sono considerate inefficaci».   2. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate  le  seguenti modificazioni:     a) al comma 1, le parole: «30 settembre»  sono  sostituite  dalle seguenti: «30 novembre»;     b) al comma 2, le parole: «del nono mese» sono  sostituite  dalle seguenti: «dell'undicesimo mese».     |  
|   |                               Art. 4 ter 
                   Impegno cumulativo a trasmettere                     dichiarazioni o comunicazioni 
   1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate  le  seguenti modificazioni:     a) al comma 4, dopo il secondo periodo e' aggiunto  il  seguente: «Si  considera  grave  irregolarita'   l'omissione   ripetuta   della trasmissione di dichiarazioni o  di  comunicazioni  per  le  quali  i soggetti di cui  ai  commi  2-bis  e  3  hanno  rilasciato  l'impegno cumulativo a trasmettere di cui al comma 6-bis»;     b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:   «6-bis. Se il contribuente  o  il  sostituto  d'imposta  conferisce l'incarico  per  la   predisposizione   di   piu'   dichiarazioni   o comunicazioni a un soggetto  di  cui  ai  commi  2-bis  e  3,  questi rilascia al contribuente o  al  sostituto  d'imposta,  anche  se  non richiesto, l'impegno  cumulativo  a  trasmettere  in  via  telematica all'Agenzia delle entrate i  dati  contenuti  nelle  dichiarazioni  o comunicazioni.   L'impegno   cumulativo   puo'    essere    contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto di cui ai commi 2-bis e 3 si impegna a trasmettere in via  telematica all'Agenzia delle entrate i dati  in  esse  contenuti.  L'impegno  si intende conferito per la durata indicata nell'impegno  stesso  o  nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui e' stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d'imposta».   2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita' relative  all'attuazione  del  presente  articolo  nell'ambito  delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza pubblica.     |  
|   |                              Art. 4 quater 
                      Semplificazioni in materia                        di versamento unitario 
   1.  Al  comma  2  dell'articolo  17  del  decreto   legislativo   9 luglio1997, n. 241, dopo la lettera  h-quinquies)  sono  aggiunte  le seguenti:     «h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;     h-septies) alle tasse scolastiche ».   2. Le disposizioni di cui alle lettere h-sexies) e  h-septies)  del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n. 241,  introdotte  dal  comma  1  del  presente  articolo,  acquistano efficacia a decorrere dal primo giorno del sesto  mese  successivo  a quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto e, in ogni caso, non  prima  del  1° gennaio 2020.   3. All'articolo 1 del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 1998, n. 421, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 4,  le  parole:  «o  negli  appositi  conti  correnti postali, aperti  ai  sensi  del  predetto  decreto  interministeriale utilizzando  apposito  bollettino  conforme  a  quello  allegato   al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «oppure mediante il sistema del versamento unitario, di cui agli articoli 17  e  seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai  casi in cui non sia possibile utilizzare il  modello  di  versamento  "F24 Enti pubblici", di cui al provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia delle entrate 1° dicembre 2015»;     b) al comma 6, le parole: «bollettino di conto corrente  postale» sono sostituite dalle seguenti: «il sistema del versamento  unitario, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo  9  luglio 1997, n.  241,  limitatamente  ai  casi  in  cui  non  sia  possibile utilizzare il modello di versamento "F24 Enti pubblici",  di  cui  al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate  1°  dicembre 2015».   4. Il comma 143 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2006,  n. 296, e' sostituito dal seguente:   «143.  Il  versamento  dell'addizionale   comunale   all'IRPEF   e' effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in vigore  della  presente  disposizione,  previa  intesa  in  sede   di Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sono  definite   le modalita' per l'attuazione del presente comma e per  la  ripartizione giornaliera, da  parte  dell'Agenzia  delle  entrate  in  favore  dei comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti  e  dai  sostituti d'imposta a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni  fiscali,  senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica.  Con  il  medesimo decreto e' stabilito il termine a decorrere dal quale sono  applicate le modalita' di versamento previste dal presente comma».   5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari  a 1,535 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020,  si  provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.   6.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita' relative all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle risorse  umane, finanziarie e  strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente  e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.     |  
|   |                            Art. 4 quinquies 
            Semplificazione in materia di indici sintetici                       di affidabilita' fiscale 
   1. Al fine di ridurre gli oneri dei contribuenti ed evitare  errori in fase dichiarativa, all'articolo 9-bis del decreto-legge 24  aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno 2017, n. 96, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:   «4-bis. Dai modelli da utilizzare per  la  comunicazione  dei  dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sono esclusi i  dati gia' contenuti  negli  altri  quadri  dei  modelli  di  dichiarazione previsti  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi,  approvati  con  il provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del  regolamento  di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  luglio  1998,  n. 322, fermo  restando  l'utilizzo,  ai  fini  dell'applicazione  degli indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento  di  cui  al comma  4  del  presente  articolo.  L'Agenzia  delle  entrate   rende disponibili agli operatori economici, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati in  suo  possesso  che  risultino utili  per  la  comunicazione  di  cui  al  precedente  periodo.   Le disposizioni del presente comma si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020».   2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a  0,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  si  provvede  mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.     |  
|   |                              Art. 4 sexies 
                         Termini di validita'                 della dichiarazione sostitutiva unica 
   1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017,  n.  147,  e'  sostituito  dal seguente:     «4. La DSU ha validita' dal momento della presentazione  fino  al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, all'inizio  del  periodo  di validita', fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui  patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilita'  di  aggiornare  i  dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare».     |  
|   |                             Art. 4 septies 
                         Conoscenza degli atti                           e semplificazione 
   1. All'articolo  6  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:   «3.  L'amministrazione  finanziaria  assume  iniziative   volte   a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative  istruzioni,  i servizi  telematici,  la  modulistica  e  i   documenti   di   prassi amministrativa siano  messi  a  disposizione  del  contribuente,  con idonee modalita' di comunicazione e di pubblicita',  almeno  sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per  l'adempimento al quale si riferiscono»;     b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:   «3-bis.  I  modelli  e  le  relative   istruzioni   devono   essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria.   L'amministrazione   finanziaria   assicura    che    il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con  il  minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e piu' agevoli.   3-ter. Le amministrazioni  interessate  provvedono  alle  attivita' relative all'attuazione dei commi 3 e 3-bis nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a  legislazione  vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».     |  
|   |                              Art. 4 octies 
                 Obbligo di invito al contraddittorio 
   1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) all'articolo 5 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:   «3-bis. Qualora tra la data di comparizione, di  cui  al  comma  1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere  di notificazione  dell'atto  impositivo  intercorrano  meno  di  novanta giorni, il  termine  di  decadenza  per  la  notificazione  dell'atto impositivo e' automaticamente  prorogato  di  centoventi  giorni,  in deroga al termine ordinario»;     b) prima dell'articolo 6 e' inserito il seguente:   «Art. 5-ter. - (Invito obbligatorio) - 1. L'ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo  verbale  di  chiusura delle operazioni  da  parte  degli  organi  di  controllo,  prima  di emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire  di cui all'articolo  5  per  l'avvio  del  procedimento  di  definizione dell'accertamento.   2. Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio  di  cui al comma 1 gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633.   3. In  caso  di  mancata  adesione,  l'avviso  di  accertamento  e' specificamente motivato in relazione  ai  chiarimenti  forniti  e  ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.   4. In tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo  per  la  riscossione,  l'ufficio puo' notificare direttamente l'avviso di accertamento  non  preceduto dall'invito di cui al comma 1.   5. Fuori dei  casi  di  cui  al  comma  4,  il  mancato  avvio  del contraddittorio  mediante  l'invito  di  cui  al  comma  1   comporta l'invalidita' dell'avviso  di  accertamento  qualora,  a  seguito  di impugnazione, il contribuente dimostri in  concreto  le  ragioni  che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.   6. Restano ferme le disposizioni che  prevedono  la  partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento»;     c) al comma 2 dell'articolo 6, le parole: «di cui all'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5 e 5-ter».   2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  agli  avvisi  di accertamento emessi dal 1° luglio 2020.   3.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita' relative  all'attuazione  del  presente  articolo  nell'ambito  delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza pubblica.     |  
|   |                              Art. 4 novies 
        Norma di interpretazione autentica in materia di difesa          in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione 
   1. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016,  n. 225, si interpreta nel senso che la  disposizione  dell'articolo  43, quarto comma, del testo unico di cui  al  regio  decreto  30  ottobre 1933, n.1611, si applica esclusivamente nei  casi  in  cui  l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa  in giudizio, intende  non  avvalersi  dell'Avvocatura  dello  Stato  nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;  la  medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilita' della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio.     |  
|   |                              Art. 4 decies 
                  Norma di interpretazione autentica                  in materia di ravvedimento parziale 
   1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n. 472, e' inserito il seguente:     «Art. 13-bis. - (Ravvedimento parziale) -  1.  L'articolo  13  si interpreta nel senso che e' consentito al contribuente  di  avvalersi dell'istituto  del  ravvedimento  anche   in   caso   di   versamento frazionato, purche' nei tempi prescritti dalle  lettere  a),  a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo  articolo 13. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia  versata  in  ritardo  e  il ravvedimento, con il versamento della  sanzione  e  degli  interessi, intervenga successivamente, la  sanzione  applicabile  corrisponde  a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi  sono dovuti per l'intero periodo del ritardo;  la  riduzione  prevista  in caso di ravvedimento e' riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento  tardivo  dell'imposta  frazionata  in scadenze  differenti,   al   contribuente   e'   consentito   operare autonomamente il  ravvedimento  per  i  singoli  versamenti,  con  le riduzioni di cui al precedente  periodo,  ovvero  per  il  versamento complessivo, applicando  in  tal  caso  alla  sanzione  la  riduzione individuata in base alla data in cui la stessa e' regolarizzata.   2. Le disposizioni del  presente  articolo  si  applicano  ai  soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate».     |  
|   |                                 Art. 5 
                         Rientro dei cervelli 
   1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:   «1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati  a  quelli di lavoro dipendente e i  redditi  di  lavoro  autonomo  prodotti  in Italia da lavoratori che trasferiscono la  residenza  nel  territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla  formazione  del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro  ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:     a) i lavoratori non  sono  stati  residenti  in  Italia  nei  due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;     b)  l'attivita'  lavorativa  e'  prestata   prevalentemente   nel territorio italiano. »;     b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis.  Il  regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti  dai soggetti  identificati  dal  comma  1  o  dal  comma  2  che  avviano un'attivita' d'impresa in Italia, a  partire  dal  periodo  d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.»;     c)  dopo  il  comma  3  e'  inserito  il  seguente:  «3-bis.   Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori  cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne  o  a carico, anche in affido preadottivo.  Le  disposizioni  del  presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di  imposta  anche nel  caso  in  cui  i  lavoratori  diventino  proprietari  di  almeno un'unita' immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al  trasferimento  in  Italia  o  nei  dodici  mesi   precedenti   al trasferimento;   l'unita'   immobiliare   puo'   essere    acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o  dai figli, anche in comproprieta'. In entrambi i casi, i redditi  di  cui al comma 1, negli ulteriori cinque  periodi  di  imposta,  concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che  abbiano  almeno  tre  figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi  di  cui al comma 1, negli ulteriori cinque  periodi  di  imposta,  concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento del loro ammontare.»;     d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:       «5-bis. La percentuale di cui al comma 1 e' ridotta al  10  per cento per i soggetti che trasferiscono  la  residenza  in  una  delle seguenti regioni:  Abruzzo,  Molise,  Campania,  Puglia,  Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.       5-ter. I cittadini italiani  non  iscritti  all'Anagrafe  degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a  decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31  dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purche' abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di  una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per  il  periodo di cui al comma 1, lettera a). Con riferimento ai  periodi  d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni  stato  e  grado  del giudizio nonche' per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  ai  cittadini  italiani  non iscritti all'AIRE rientrati in  Italia  entro  il  31  dicembre  2019 spettano i benefici fiscali di cui al  presente  articolo  nel  testo vigente al 31 dicembre 2018, purche' abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie  imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Non  si  fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.       5-quater. Per i rapporti di cui alla legge 23  marzo  1981,  n. 91, ferme restando le condizioni  di  cui  al  presente  articolo,  i redditi di cui al comma 1  concorrono  alla  formazione  del  reddito complessivo limitatamente al 50 per  cento  del  loro  ammontare.  Ai rapporti di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis, quarto periodo, e 5-bis.       5-quinquies.  Per  i  rapporti  di  cui  al   comma   5-quater, l'esercizio  dell'opzione  per  il  regime  agevolato  ivi   previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al  primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato  per  essere  riassegnate  a  un  apposito  capitolo,  da istituire nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per il successivo trasferimento  al  bilancio  autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, su proposta dell'autorita' di Governo delegata per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione del  presente  comma, definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.   2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e  d)  si applicano ai soggetti che trasferiscono la  residenza  in  Italia  ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917 a partire dal periodo  d'imposta  successivo  a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.   3. All'articolo 8-bis del decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, il comma 2 e' sostituito dal seguente:   «2. Le disposizioni contenute nell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30 luglio 2010, n. 122, e nell'articolo 16 del  decreto  legislativo  14 settembre 2015, n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni  e dei limiti del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione,  del  18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, del regolamento (UE) 1408/2013 della  Commissione,  del  18  dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  de  minimis  nel settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della  Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli  articoli  107  e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.».   4. All'articolo  44  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 3, le parole: «nei tre periodi d'imposta  successivi» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nei  cinque  periodi   d'imposta successivi»;     b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:       «3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano  nel periodo d'imposta in cui il  ricercatore  o  docente  trasferisce  la residenza ai sensi dell'articolo 2 del decreto del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nel territorio dello Stato e  nei sette periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la  residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori  con  un  figlio minorenne o a carico, anche in  affido  preadottivo  e  nel  caso  di docenti e ricercatori che diventino proprietari di  almeno  un'unita' immobiliare  di  tipo  residenziale  in  Italia,  successivamente  al trasferimento in Italia della residenza ai sensi dell'articolo 2  del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 o nei  dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unita'  immobiliare  puo'  essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprieta'. Per i  docenti  e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico,  anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2  si applicano nel periodo d'imposta  in  cui  il  ricercatore  o  docente diviene  residente,  ai  sensi  dell'articolo  2  del   decreto   del Presidente della Repubblica n. 917 del  1986,  nel  territorio  dello Stato e nei dieci periodi d'imposta successivi, sempre  che  permanga la residenza fiscale nel territorio dello  Stato.  Per  i  docenti  o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico,  anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2  si applicano nel periodo d'imposta  in  cui  il  ricercatore  o  docente diviene  residente,  ai  sensi  dell'articolo  2  del   decreto   del Presidente della Repubblica n. 917 del  1986,  nel  territorio  dello Stato e nei dodici periodi d'imposta successivi, sempre che  permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.       3-quater.  I  docenti  o  ricercatori  italiani  non   iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati  in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali  di  cui  al presente articolo purche' abbiano avuto  la  residenza  in  un  altro Stato ai sensi di una convenzione contro le  doppie  imposizioni  sui redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1,  lettera  a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Con riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti  impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie  pendenti  in  ogni stato e grado del giudizio nonche' per  i  periodi  d'imposta  per  i quali non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai docenti e ricercatori italiani non  iscritti  all'AIRE  rientrati  in  Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano  i  benefici  fiscali  di  cui  al presente articolo nel testo vigente  al  31  dicembre  2018,  purche' abbiano avuto la  residenza  in  un  altro  Stato  ai  sensi  di  una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per  il  periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.».   5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), si applicano ai soggetti  che  trasferiscono  la  residenza  in  Italia  ai  sensi dell'articolo 2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n.917 a partire dal  periodo  d'imposta  successivo  a quello  in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto.».   5-bis. All'articolo 24, comma 4, della legge 30 dicembre  2010,  n. 240, le parole da: «I contratti di cui al comma 3, lettera  a)»  fino a: «esclusivamente con regime di tempo pieno» sono  sostituite  dalle seguenti: «I contratti di cui al comma 3, lettere a)  e  b),  possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito».     |  
|   |                               Art. 5 bis   Modifiche all'articolo 24-ter  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917   1. All'articolo 24-ter del testo unico delle imposte  sui  redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986, n. 917, in materia di imposta sostitutiva sui redditi  delle  persone fisiche  titolari  di  redditi  da  pensione  di  fonte  estera   che trasferiscono la propria  residenza  fiscale  nel  Mezzogiorno,  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 1, le parole: «percepiti  da  fonte  estera  o»  sono soppresse;     b) al comma 4, la parola: «cinque» e' sostituita dalla  seguente: «nove»;     c) il comma 7 e' sostituito dal seguente:   «7. L'opzione e' revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  nei periodi  d'imposta  precedenti.  Gli  effetti  dell'opzione  non   si producono  laddove  sia  accertata  l'insussistenza   dei   requisiti previsti dal presente articolo, ovvero  cessano  al  venir  meno  dei medesimi requisiti. Gli effetti dell'opzione  cessano,  altresi',  in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva di  cui al comma 1  nella  misura  e  nel  termine  previsti,  salvo  che  il versamento dell'imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di scadenza del  pagamento  del  saldo  relativo  al  periodo  d'imposta successivo a quello a cui l'omissione si riferisce.  Resta  fermo  il pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi. La revoca  o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione»;     d) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:   «8-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate sono stabilite le modalita' del regime di cui al presente articolo».     |  
|   |                               Art. 5 ter 
                  Disposizioni in materia di progetti                        di innovazione sociale 
   1. All'articolo 60-ter del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  e' aggiunto, in fine, il seguente comma:   «3-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile e i  processi di innovazione sociale, sono esenti dall'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche i proventi ricevuti a titolo di contributi in natura, definiti dall'articolo 56,  paragrafo  2,  del  regolamento  (CE)  n. 1083/2006  del  Consiglio,  dell'11  luglio  2006,  per  progetti  di innovazione sociale ai sensi dell'articolo 8 del decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  n. 84/Ric del 2 marzo 2012».   2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 0,55 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.     |  
|   |                                 Art. 6 
                   Modifiche al regime dei forfetari 
   1. All'articolo 1, comma 69, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n.190,  dopo  le  parole:  «e  successive  modificazioni»  sono inseritele seguenti: «, ad  eccezione  delle  ritenute  di  cui  agli articoli 23 e 24 del medesimo decreto».   2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,  le disposizioni di cui al comma 1  hanno  effetto  a  decorrere  dal  1° gennaio 2019. L'ammontare complessivo delle ritenute di cui al  comma 1, relative alle somme gia' corrisposte precedentemente alla data  di entrata in vigore del presente decreto, e' trattenuto, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal  terzo  mese  successivo  alla data di entrata in vigore del presente decreto, in tre  rate  mensili di uguale importo, e versato nei termini di cui  all'articolo  8  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.   3. All'articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2018, n.  145, dopo le parole «decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre 1973, n.600»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  ad  eccezione  delle ritenute di cui all'articolo 23 e 24 del medesimo decreto».   3-bis. Al comma 935 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2017, n. 205, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Le  disposizioni di cui al presente comma si  applicano  anche  ai  casi  verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente legge».     |  
|   |                               Art. 6 bis   Semplificazione  degli  obblighi  informativi  dei  contribuenti  che                   applicano il regime forfetario 
   1. All'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi  informativi di cui al periodo precedente sono individuati escludendo i dati e  le informazioni gia' presenti, alla data di approvazione dei modelli  di dichiarazione dei  redditi,  nelle  banche  di  dati  a  disposizione dell'Agenzia delle entrate  o  che  e'  previsto  siano  alla  stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti,  entro la data di presentazione dei medesimi modelli  di  dichiarazione  dei redditi».   2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita' relative  all'attuazione  del  presente  articolo  nell'ambito  delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza pubblica.     |  
|   |                                 Art. 7 
        Incentivi per la valorizzazione edilizia e disposizioni                 in materia di vigilanza assicurativa 
   1. Sino  al  31  dicembre  2021,  per  i  trasferimenti  di  interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di  ristrutturazione immobiliare, anche nel caso di operazioni ai sensi  dell'articolo  10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, che, entro i successivi dieci anni,  provvedano  alla  demolizione  e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al  fabbricato  preesistente,  ove  consentita  dalle  vigenti  norme urbanistiche, o eseguano, sui  medesimi  fabbricati,  gli  interventi edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e  d),  del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno 2001, n.  380,  in  entrambi  i  casi  conformemente  alla  normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A  o B, e procedano alla successiva alienazione  degli  stessi,  anche  se suddivisi in piu' unita' immobiliari qualora  l'alienazione  riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato, si  applicano l'imposta di registro e  le  imposte  ipotecaria  e  catastale  nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso in cui le  condizioni  di cui al primo periodo non siano adempiute nel  termine  ivi  previsto, sono dovute le imposte di  registro,  ipotecaria  e  catastale  nella misura ordinaria, nonche' una sanzione pari al  30  per  cento  delle stesse imposte. Sono altresi' dovuti gli interessi di moraa decorrere dalla data di acquisto del fabbricato di cui al primo periodo.   1-bis. Relativamente ai fabbricati di  cui  al  primo  periodo  del comma 1, resta ferma altresi' la previsione di imposte ipotecarie  in misura fissa per le iscrizioni ipotecarie e le  annotazioni  previste dall'articolo 333 del codice delle assicurazioni private, di  cui  al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209.  A   tale   fine, all'articolo 188, comma 3-bis, del medesimo codice di cui al  decreto legislativo n. 209 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:     a) all'alinea:       1) dopo le parole: «articolo 47-quinquies,»  sono  inserite  le seguenti: «ovvero, ai fini della salvaguardia  della  stabilita'  del sistema finanziario nel suo  complesso  e  del  contrasto  di  rischi sistemici,  ai  sensi   di   quanto   previsto   dalle   disposizioni dell'ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'Unione europea,»;       2) dopo le parole: «nei confronti»  e'  inserita  la  seguente: «anche»;     b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole: «odi prevedere limitazioni, restrizioni temporanee o differimenti per determinate tipologie di operazioni o di  facolta'  esercitabili  dai contraenti».     |  
|   |                               Art. 7 bis 
            Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti          e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita 
   1. Al comma 678 dell'articolo  1  della  legge  27  dicembre  2013, n.147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2022,  sono  esenti  dalla  TASI  i  fabbricati  costruiti  e destinati dall'impresa costruttrice alla  vendita,  finche'  permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati».   2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  1,  pari  a  15 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.     |  
|   |                               Art. 7 ter 
                      Estensione degli interventi                     agevolativi al settore edile 
   1. All'articolo 1 del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio  2019,  n.12, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:       «6-bis. Per le PMI operanti nel settore edile di cui ai  codici ATECO F41 e F42, l'accesso alla garanzia della  sezione  speciale  di cui al comma 1 e' consentito, altresi', qualora le  medesime  imprese siano  titolari  di  finanziamenti  erogati   da   banche   e   altri intermediari finanziari di cui al testo unico delle leggi in  materia bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre 1993, n. 385, assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni immobili  civili,  commerciali  e  industriali,  le   cui   posizioni creditizie, non coperte  da  altra  garanzia  pubblica,  siano  state classificate  come  "inadempienze  probabili"  (UTP)  entro  la  data dell'11 febbraio 2019,  secondo  le  risultanze  della  centrale  dei rischi della Banca d'Italia.       6-ter. Per i titolari dei finanziamenti di cui al comma  6-bis, la garanzia della sezione speciale di cui  al  comma  1  e'  concessa nella misura indicata dal decreto di cui al  comma  7,  comunque  non superiore  all'80  per  cento  dell'esposizione  alla  data   dell'11 febbraio 2019 e fino a un importo massimo di euro 2.500.000. Ai  fini della concessione della  garanzia  della  sezione  speciale,  che  ha carattere sussidiario, il  piano  di  cui  al  comma  4  deve  essere valutato e approvato dal consiglio di  gestione  del  Fondo,  di  cui all'articolo 1, comma 48, let-tera a), della legge 27 dicembre  2013, n. 147. Con il decreto di cui al comma 7 del presente  articolo  sono stabilite le modalita' di attestazione dei crediti nonche' fornite le indicazioni sulle modalita' di valutazione degli ulteriori  requisiti previsti dal comma 6-bis e dal presente comma»;     b) al comma 7, primo  periodo,  dopo  le  parole:  «revoca  della stessa» sono aggiunte le seguenti:  «,  anche  con  riferimento  alle imprese di cui al comma 6-bis»;     c) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Sostegno  alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni  e a quelle operanti nel settore edile».     |  
|   |                                 Art. 8 
                              Sisma bonus 
   1. All'articolo 16, comma 1-septies,  del  decreto-legge  4  giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le  parole  «zone  classificate  a  rischio  sismico  1»  sono sostituite dalle seguenti: «zone classificate a rischio sismico 1,  2 e 3».     |  
|   |                                 Art. 9 
       Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili 
   1. I maggiori o  minori  valori  che  derivano  dall'attuazione  di specifiche  previsioni  contrattuali  che  governano  gli   strumenti finanziari,  diversi  da   azioni   e   titoli   similari,   con   le caratteristiche indicate al comma 2 non  concorrono  alla  formazione del reddito imponibile  degli  emittenti  ai  fini  dell'imposta  sul reddito delle societa' e del valore della produzione netta.   2. Ai fini del comma 1, gli strumenti finanziari devono  presentare le seguenti caratteristiche:     a) gli strumenti sono stati emessi ed il corrispettivo  e'  stato integralmente versato;     b) gli strumenti non sono stati  sottoscritti  o  acquistati  ne' dalla societa' emittente ne' da societa' da essa controllate o  nelle quali essa detenga almeno il 20 per cento dei diritti di voto  o  del capitale;     c) l'acquisto  degli  strumenti  non  e'  stato  finanziato,  ne' direttamente ne' indirettamente, dalla societa' emittente;     d)  nell'ordine  di  distribuzione  delle  somme  ricavate  dalla liquidazione dell'attivo gli strumenti hanno lo stesso  rango,  o  un rango  superiore,  rispetto  alle  azioni  e  sono  subordinati  alla soddisfazione dei diritti di tutti gli altri creditori;     e)  gli  strumenti  non  sono  oggetto  di  alcuna  disposizione, contrattuale  o  di  altra  natura,  che  ne  migliori  il  grado  di subordinazione rispetto agli altri creditori in caso di  risoluzione, assoggettamento a procedura concorsuale o liquidazione;     f) gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano non prevedono alcun incentivo al rimborso per l'emittente;     g) gli strumenti non possono  essere  rimborsati  o  riacquistati dall'emittente prima di cinque anni dalla data di emissione;     h) se le disposizioni che governano gli strumenti includono una o piu' opzioni di rimborso anticipato o di riacquisto,  l'opzione  puo' essere esercitata unicamente dall'emittente;     i) le disposizioni che governano  gli  strumenti  non  contengono indicazioni, ne' esplicite ne' implicite, che gli  strumenti  saranno rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati, o che  l'emittente intende  rimborsarli,  anche  anticipatamente,  o  riacquistarli,  ad eccezione dei seguenti casi:       1) liquidazione della societa';       2) operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti;     l) le disposizioni che governano gli strumenti prevedono  che  la societa' emittente abbia  la  piena  discrezionalita',  in  qualsiasi momento, di annullare le distribuzioni relative  agli  strumenti.  Le distribuzioni annullate non sono cumulabili  e  l'annullamento  delle distribuzioni non costituisce un caso di insolvenza  da  parte  della societa' emittente;     m) le  disposizioni  che  governano  gli  strumenti  prescrivono, alternativamente,  che  al  verificarsi  di  un  determinato   evento connesso al livello di patrimonializzazione della societa':       1) il valore nominale degli  strumenti  sia  svalutato  in  via permanente o temporanea;       2) gli strumenti siano convertiti in azioni;       3) si attivi un meccanismo che produca  effetti  equivalenti  a quelli di cui ai numeri 1) e 2).   3. Le disposizioni del comma 1 si applicano a  condizione  che  gli emittenti indichino di aver emesso gli strumenti finanziari di cui al comma 2 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui e' avvenuta l'emissione e forniscano separata evidenza,  nella relativa dichiarazione dei redditi, dei maggiori o minori valori  che ai sensi del comma 1  non  concorrono  alla  formazione  del  reddito imponibile degli emittenti ai fini  dell'imposta  sul  reddito  delle societa' e del valore della produzione netta al  fine  di  consentire l'accertamento della conformita' dell'operazione con le  disposizioni dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.   4. Il comma 22-bis dell'articolo  2  del  decreto-legge  13  agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  settembre 2011, n. 148 e' abrogato; per gli  strumenti  finanziari  di  cui  al comma 22 del  citato  articolo  2,  emessi  nei  periodi  di  imposta precedenti a quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, gli obblighi di indicazione di cui al comma  3  del presente articolo si  considerano  assolti  nella  dichiarazione  dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data  di  entrata in vigore del presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 10   Modifiche alla disciplina  degli  incentivi  per  gli  interventi  di               efficienza energetica e rischio sismico 
   1.  All'articolo  14  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:     « 3.1. Per gli interventi di  efficienza  energetica  di  cui  al presente articolo, il soggetto avente diritto  alle  detrazioni  puo' optare,  in  luogo  dell'utilizzo  diretto  delle  stesse,   per   un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo  rimborsato  sotto  forma  di   credito   d'imposta   da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque  quote  annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  senza  l'applicazione  dei  limiti  di   cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il  fornitore  che ha effettuato gli interventi ha a sua volta  facolta'  di  cedere  il credito  d'imposta  ai  propri  fornitori  di  beni  e  servizi,  con esclusione della possibilita'  di  ulteriori  cessioni  da  parte  di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».   2.  All'articolo  16  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies, e' inserito il seguente:     «1-octies. Per gli interventi di adozione di misure  antisismiche di  cui  al  presente  articolo,  il  soggetto  avente  diritto  alle detrazioni puo' optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle  stesse, per un contributo di  pari  ammontare,  sotto  forma  di  sconto  sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato  gli interventi  e  a  quest'ultimo  rimborsato  sotto  forma  di  credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in  compensazione,  in  cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui  all'articolo  34  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244.  Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di  beni  e  servizi, con esclusione della possibilita' di ulteriori cessioni da  parte  di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».   3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2,  comprese  quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi  d'intesa  con  il fornitore.   3-bis.  All'articolo  28,  comma  2,  lettera   d),   del   decreto legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  dopo  le   parole:   «soggetto beneficiario»  sono  aggiunte  le   seguenti:   «,   prevedendo,   in particolare, che, qualora  gli  interventi  incentivati  siano  stati eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche, queste,  nel  caso di scadenza del contratto  di  gestione  nell'arco  dei  cinque  anni successivi all'ottenimento  degli  stessi  incentivi,  assicurino  il mantenimento dei requisiti mediante clausole contrattuali da inserire nelle condizioni di assegnazione del nuovo contratto».   3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  legge  di conversione  del  presente  decreto,  per  gli  interventi   di   cui all'articolo 16-bis, comma 1,  lettera  h),  del  testo  unico  delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  i  soggetti  beneficiari  della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente  credito in  favore  dei  fornitori  dei  beni  e   servizi   necessari   alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori  di beni e  servizi,  con  esclusione  della  possibilita'  di  ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane  in  ogni  caso  esclusala cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.     |  
|   |                               Art. 10 bis   Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione  e  per  l'acquisto di veicoli non inquinanti   1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono apportate le seguenti modificazioni:   a) il comma 1057 e' sostituito dal seguente:   «1057. A coloro che, nell'anno 2019, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o  ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e  L7e e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente  a  una delle suddette categorie, di cui siano proprietari o  intestatari  da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario,  da almeno dodici mesi,  un  familiare  convivente,  e'  riconosciuto  un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto,  fino  ad  un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo  consegnato  per  la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3, ovvero  sia  stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  2  febbraio  2011,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011 »;   b) al comma 1062, lettera c), sono aggiunte, in fine,  le  seguenti parole: «, ovvero del certificato di  cessazione  dalla  circolazione rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile.».     |  
|   |                                 Art. 11 
                        Aggregazioni d'imprese 
   1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1,  lettera  a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni  di  aggregazione  aziendale,  realizzate attraverso fusione o scissione effettuate a decorrere dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre  2022,  si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, il valore di avviamento  e quello attribuito ai beni strumentali materiali  e  immateriali,  per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo  da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di  5 milioni di euro.   2. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate  ai sensi dell'articolo 176 del decreto del Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente  decreto  fino  al  31  dicembre  2022,  si  considerano riconosciuti,  ai  fini  fiscali,  i  maggiori  valori  iscritti  dal soggetto conferitario di cui al comma 1 a titolo di avviamento o  sui beni  strumentali  materiali  e   immateriali,   per   un   ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.   3. Le disposizioni dei commi  1  e  2  si  applicano  qualora  alle operazioni  di  aggregazione  aziendale  partecipino   esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo  societario.  Sono  in  ogni  caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto  di  partecipazione superiore al 20 per cento  ovvero  controllati  anche  indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359,  primo  comma,  n. 1), del codice civile. Il maggior valore attribuito ai beni ai  sensi dei commi precedenti  e'  riconosciuto  ai  fini  delle  imposte  sui redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive   a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui  ha  avuto  luogo l'operazione di aggregazione aziendale.   4. Le disposizioni dei commi 1, 2  e  3  si  applicano  qualora  le imprese interessate dalle operazioni  di  aggregazione  aziendale  si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione,  nelle  condizioni  che  consentono  il  riconoscimento fiscale di cui ai commi 1 e 2.   5. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano  le  disposizioni  previste per le imposte sui redditi.   6. La societa' risultante dall'aggregazione, che nei primi  quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in  essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III  e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a  5,  decade  dall'agevolazione,  fatta  salva  l'attivazione  della procedura di cui all'articolo 11, comma  2,  della  legge  27  luglio 2000, n. 212.   7. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui  si verifica la decadenza prevista al comma 6, la societa'  e'  tenuta  a liquidare e versare l'imposta sul reddito delle societa' e  l'imposta regionale sulle attivita'  produttive  dovute  sul  maggior  reddito, relativo anche ai periodi di imposta  precedenti,  determinato  senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti  fiscalmente  ai  sensi dei commi 1 e 2. Sulle maggiori imposte  liquidate  non  sono  dovute sanzioni e interessi.     |  
|   |                               Art. 11 bis   Modifica all'articolo 177 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n. 917, in materia di scambio di partecipazioni   1. All'articolo 177 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n. 917, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:   «2-bis. Quando la societa' conferitaria non acquisisce il controllo di una societa', ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, ne' incrementa, in virtu' di un obbligo  legale  o di  un  vincolo  statutario,  la   percentuale   di   controllo,   la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo  trova  comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le  seguenti  condizioni: a) le partecipazioni conferite rappresentano,  complessivamente,  una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea  ordinaria superiore al 2 o  al  20  per  cento  ovvero  una  partecipazione  al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25  per  cento,  secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; b) le  partecipazioni  sono  conferite  in  societa', esistenti  o  di  nuova  costituzione,  interamente  partecipate  dal conferente. Per i conferimenti di partecipazioni detenute in societa' la  cui  attivita'   consiste   in   via   esclusiva   o   prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera a)  del  precedente  periodo  si  riferiscono  a  tutte  le  societa' indirettamente partecipate  che  esercitano  un'impresa  commerciale, secondo la definizione di cui  all'articolo  55,  e  si  determinano, relativamente  al   conferente,   tenendo   conto   della   eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Il termine  di cui  all'articolo  87,  comma  1,  lettera  a),  e'  esteso  fino  al sessantesimo mese  precedente  quello  dell'avvenuta  cessione  delle partecipazioni conferite con le modalita' di cui al presente comma».     |  
|   |                                 Art. 12 
           Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino 
   1.  Gli  adempimenti  relativi  ai  rapporti  di  scambio  con   la Repubblica di San Marino, previsti dal  decreto  del  Ministro  delle Finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 1993, sono eseguiti in via elettronica secondo modalita'  stabilite  con  decreto  del  ministro dell'Economia e delle Finanze in conformita'  ad  accordi  con  detto Stato. Sono fatti salvi gli  esoneri  dall'obbligo  generalizzato  di fatturazione  elettronica  previsti  da  specifiche  disposizioni  di legge. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate sono emanate le  regole  tecniche  necessarie  per  l'attuazione  del presente articolo.     |  
|   |                               Art. 12 bis 
                              Luci votive 
   1. All'articolo 22, primo comma, del decreto del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 6-ter) e' aggiunto il seguente:   «6-quater) per  le  prestazioni  di  gestione  del  servizio  delle lampade votive nei cimiteri».   2. Per le prestazioni di cui al comma 1 resta  fermo  l'obbligo  di certificazione  del  corrispettivo  ai  sensi  dell'articolo  1   del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21 dicembre 1996, n. 696.   3. Le disposizioni dei commi 1 e 2  si  applicano  dal  1°  gennaio 2019.     |  
|   |                               Art. 12 ter 
  Semplificazione in materia di termine per l'emissione della fattura 
   1. All'articolo 21, comma 4, alinea,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  il  primo  periodo  e' sostituito dal seguente: «La fattura e' emessa  entro  dodici  giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6».     |  
|   |                             Art. 12 quater 
               Comunicazioni dei dati delle liquidazioni              periodiche dell'imposta sul valore aggiunto 
   1. Il comma 1 dell'articolo  21-bis  del  decreto-legge  31  maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio 2010, n. 122, e' sostituito dal seguente:     «1.  I  soggetti  passivi  dell'imposta   sul   valore   aggiunto trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno  del  secondo  mese   successivo   a   ogni   trimestre,   una comunicazione dei dati  contabili  riepilogativi  delle  liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi  1 e 1-bis, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonche' degli  articoli  73,  primo comma, lettera e), e 74, quarto comma,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La comunicazione  dei  dati relativi al secondo trimestre e' effettuata entro il 16 settembre. La comunicazione  dei  dati  relativi  al  quarto  trimestre  puo',   in alternativa,  essere  effettuata   con   la   dichiarazione   annuale dell'imposta sul valore  aggiunto  che,  in  tal  caso,  deve  essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle  liquidazioni  periodiche effettuate».     |  
|   |                            Art. 12 quinquies   Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo  5  agosto  2015,  n.  127,  in  materia  di  trasmissione   telematica   dei   dati   dei  corrispettivi   1. Il comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo 5  agosto 2015, n.127, e' sostituito dal seguente:   «6-ter. I dati relativi ai  corrispettivi  giornalieri  di  cui  al comma 1 sono  trasmessi  telematicamente  all'Agenzia  delle  entrate entro dodici giorni dall'effettuazione  dell'operazione,  determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonche' i  termini  di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta  sul  valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,  n.  100.  Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1,  decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di  affari  superiore  a euro 400.000 e dal  1°  gennaio  2020  per  gli  altri  soggetti,  le sanzioni  previste  dal  comma  6  non  si  applicano  in   caso   di trasmissione  telematica   dei   dati   relativi   ai   corrispettivi giornalieri entro  il  mese  successivo  a  quello  di  effettuazione dell'operazione,   fermi   restando   i   termini   di   liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto».   2. Al comma 542 dell'articolo 1 della legge 11  dicembre  2016,  n. 232, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle  seguenti:  «100 per cento».   3. Per i soggetti che esercitano attivita' economiche per le  quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96,  e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto  di  approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei  versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in  materia  di imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui all'articolo  17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.  435, nonche' dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal  30  giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019.   4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti che partecipano a societa', associazioni e  imprese  ai  sensi  degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3.     |  
|   |                             Art. 12 sexies 
                Cedibilita' dei crediti IVA trimestrali 
   1. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  maggio  1988,  n. 154, dopo le parole: «dalla dichiarazione annuale» sono  inserite  le seguenti: «o del quale e'  stato  chiesto  il  rimborso  in  sede  di liquidazione trimestrale,».   2. La disposizione di cui al comma 1  si  applica  ai  crediti  dei quali sia chiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.   3.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita' relative  all'attuazione  del  presente  articolo  nell'ambito  delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza pubblica.     |  
|   |                             Art. 12 septies   Semplificazioni in  materia  di  dichiarazioni  di  intento  relative  all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto   1. All'articolo 1 del  decreto-legge  29  dicembre  1983,  n.  746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio  1984,  n.17, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:       «c) che l'intento di avvalersi  della  facolta'  di  effettuare acquisti o importazioni senza applicazione  dell'imposta  risulti  da apposita dichiarazione, redatta in conformita' al  modello  approvato con  prov-vedimento  del  direttore   dell'Agenzia   delle   entrate, trasmessa per  via  telematica  all'Agenzia  medesima,  che  rilascia apposita  ricevuta  telematica  con  indicazione  del  protocollo  di ricezione. La dichiarazione puo' riguardare  anche  piu'  operazioni. Gli estremi del protocollo di ricezione  della  dichiarazione  devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa,  ovvero  devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione,  l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle  dogane  e  dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per  dispensare l'operatore  dalla  consegna  in  dogana  di  copia  cartacea   delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione»;     b) il comma 2 e' abrogato.   2. Il comma  4-bis  dell'articolo  7  del  decreto  legislativo  18 dicembre 1997, n. 471, e' sostituito dal seguente:     «4-bis. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 il  cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8,  primo  comma,  lettera  c),  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta  presentazione  all'Agenzia  delle  entrate della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  c),  del decreto-legge   29   dicembre   1983,   n.   746,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17».   3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' operative per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente articolo.   4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano  a  decorrere dal periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  alla  data  di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.     |  
|   |                             Art. 12 octies 
            Tenuta della contabilita' in forma meccanizzata 
   1. Al comma 4-quater dell'articolo 7 del  decreto-legge  10  giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto 1994, n. 489, le parole: «la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972, n. 633, con sistemi elettronici» sono sostituite dalle seguenti:  «la tenuta di qualsiasi registro contabile  con  sistemi  elettronici  su qualsiasi supporto».     |  
|   |                             Art. 12 novies 
         Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche 
   1. Ai fini del  calcolo  dell'imposta  di  bollo  dovuta  ai  sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del  Ministro  dell'economia  e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 146 del 26 giugno 2014,  in  base  ai  dati  indicati  nelle  fatture elettroniche inviate attraverso il sistema  di  interscambio  di  cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge  24  dicembre  2007,  n. 244, l'Agenzia delle  entrate  integra  le  fatture  che  non  recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6,  comma  2,  avvalendosi  di  procedure automatizzate.  Nei  casi  in  cui  i  dati  indicati  nelle  fatture elettroniche non siano sufficienti per  i  fini  di  cui  al  periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  642.  In  caso  di mancato, insufficiente o tardivo  pagamento  dell'imposta  resa  nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo  6,  comma  2,  del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  17  giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo  13,  comma  1,  del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di  cui al primo  periodo,  salvo  quanto  previsto  dal  terzo  periodo,  si applicano alle fatture inviate dal  1°  gennaio  2020  attraverso  il sistema di interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e 212, della legge n.244 del 2007. Con decreto del Ministro dell'economia  e delle  finanze  sono  adottate  le  disposizioni  di  attuazione  del presente  comma,  ivi  comprese  le   procedure   per   il   recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle  sanzioni  di cui al terzo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono  alle attivita' relative  all'attuazione  del  presente  comma  nell'ambito delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.     |  
|   |                                 Art. 13 
             Vendita di beni tramite piattaforme digitali 
   1.  Il  soggetto   passivo   che   facilita,   tramite   l'uso   di un'interfaccia   elettronica   quale   un   mercato   virtuale,   una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite  a  distanza  di beni  importati  o  le  vendite  a  distanza  di   beni   all'interno dell'Unione europea e' tenuto a trasmettere entro il mese  successivo a ciascun  trimestre,  secondo  termini  e  modalita'  stabiliti  con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,  per  ciascun fornitore i seguenti dati:   a) la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio,  il   codice   identificativo   fiscale   ove   esistente, l'indirizzo di posta elettronica;   b) il numero totale delle unita' vendute in Italia;   c) a scelta del soggetto passivo, per le unita' vendute  in  Italia l'ammontare totale dei  prezzi  di  vendita  o  il  prezzo  medio  di vendita.   2. (Soppresso).   3. Il soggetto passivo di cui al comma 1  e'  considerato  debitore d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso,  o ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui al comma  1,  presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l'imposta e' stata assolta dal fornitore.   4. Le disposizioni di cui all'articolo 11-bis, commi da  11  a  15, del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,   convertito,   con modificazioni, dalla  legge  11  febbraio  2019,  n.  12,  acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il soggetto passivo che ha facilitato tramite l'uso  di  un'interfaccia  elettronica,  quale  un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o  mezzi  analoghi,  le vendite a distanza di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15,  del decreto-legge   14   dicembre   2018,   n.   135,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 11  febbraio  2019,  n.  12,  nel  periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e la data di entrata in  vigore  del presente decreto, invia i dati relativi a  dette  operazioni  secondo termini e modalita' determinati  con  il  provvedimento  dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1.   5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e  3  si  applicano  fino  al  31 dicembre 2020.     |  
|   |                               Art. 13 bis 
                 Reintroduzione della denuncia fiscale                      per la vendita di alcolici 
   1. Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico  delle  disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  le  parole:  «,  ad  esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento  pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,» sono soppresse.     |  
|   |                               Art. 13 ter   Disposizioni in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali 
   1. L'articolo 77 del testo unico delle disposizioni legislative  in materia doganale, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e' sostituito dal seguente:   «Art. 77.  --  (Modalita'  di  pagamento  o  deposito  dei  diritti doganali) - 1. Presso gli uffici doganali, il pagamento  dei  diritti doganali e di ogni altro diritto che la dogana e' tenuta a riscuotere in forza di una legge, nonche' delle  relative  sanzioni,  ovvero  il deposito cauzionale  di  somme  a  garanzia  del  pagamento  di  tali diritti, puo' essere eseguito nei modi seguenti:   a) mediante carte di debito, di credito o prepagate  e  ogni  altro strumento di pagamento elettronico disponibile, in  conformita'  alle disposizioni dettate dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;   b) mediante bonifico bancario;   c) mediante accreditamento sul  conto  corrente  postale  intestato all'ufficio;   d) in contanti per un importo non superiore a euro 300. E' facolta' del  direttore   dell'ufficio   delle   dogane   consentire,   quando particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di piu'  elevati  importi,  fino  al  limite  massimo  consentito  dalla normativa vigente sull'utilizzo del contante;   e)  mediante  assegni  circolari  non   trasferibili,   quando   lo giustificano  particolari  circostanze  di  necessita'   o   urgenza, stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.   2. Le modalita' per il successivo versamento delle  somme  riscosse alla  Tesoreria  sono  stabilite  con  provvedimento  del   direttore dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli,  di  concerto  con  la Ragioneria generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia».     |  
|   |                             Art. 13 quater 
   Disposizioni in materia di locazioni brevi e attivita' ricettive 
   1. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 24  aprile  2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n. 96, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In assenza di  nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo  dei  soggetti  di  cui  al periodo precedente sono solidalmente responsabili con  questi  ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3».   2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui  all'articolo  109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  sono  forniti  dal  Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per  struttura  ricettiva, all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini  di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta  di  soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e),  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122.  Tali  dati  sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli  trasmessi dai soggetti che esercitano attivita' di intermediazione  immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del  decreto-legge  24  aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno 2017, n. 96, ai fini  dell'analisi  del  rischio  relativamente  alla correttezza degli adempimenti fiscali.   3. I criteri, i termini  e  le  modalita'  per  l'attuazione  delle disposizioni del comma 2 sono  stabiliti  con  decreto  del  Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  sentita  la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si  pronuncia  entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il  termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.   4. Al  fine  di  migliorare  la  qualita'  dell'offerta  turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare  forme  irregolari  di ospitalita',  anche  ai  fini  fiscali,  presso  il  Ministero  delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  e'  istituita una apposita banca  dati  delle  strutture  ricettive  nonche'  degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4  del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti nel territorio nazionale, identificati mediante un codice alfanumerico, di  seguito  denominato «codice identificativo», da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.   5. Con decreto del Ministero delle politiche  agricole  alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni  dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:   a) le norme per la realizzazione e la gestione  della  banca  dati, compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati;   b) le modalita' di accesso alle informazioni contenute nella  banca dati;   c) le modalita' con cui le informazioni contenute nella banca  dati sono messe a disposizione degli utenti e delle autorita' preposte  ai controlli e quelle per la conseguente pubblicazione nel sito internet istituzionale del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari, forestali e del turismo;   d)  i  criteri  che  determinano   la   composizione   del   codice identificativo, sulla base della tipologia  e  delle  caratteristiche della struttura ricettiva nonche' della sua ubicazione nel territorio comunale.   6. Con decreto del Ministro delle  politiche  agricole  alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia  e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il direttore dell'Agenzia delle entrate e il Garante per  la  protezione dei dati  personali,  sono  definite  le  modalita'  applicative  per l'accesso  ai  dati  relativi  al  codice  identificativo  da   parte dell'Agenzia delle entrate.   7. I soggetti titolari delle strutture ricettive,  i  soggetti  che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare e i soggetti  che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in  cerca di un immobile o porzioni di  esso  con  persone  che  dispongono  di unita' immobiliari o porzioni  di  esse  da  locare,  sono  tenuti  a pubblicare il  codice  identificativo  nelle  comunicazioni  inerenti all'offerta e alla promozione.   8. L'inosservanza delle disposizioni di cui  al  comma  7  comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione e' maggiorata  del doppio.   9. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del comma 4, pari a 1 milione di euro per l'anno  2019,  si  provvede  mediante corrispondente riduzione del Fondo di conto capitale di cui al  comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari, forestali e del turismo.     |  
|   |                                 Art. 14 
                    Enti associativi assistenziali 
   1. All'articolo 148, comma 3, del testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, le parole:  «Per  le  associazioni  politiche, sindacali  e  di  categoria,  religiose,  sportive  dilettantistiche, nonche'  per  le  strutture  periferiche   di   natura   privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare  la  funzione di preposto a servizi  di  pubblico  interesse,  non  si  considerano commerciali» sono sostituite dalle  seguenti:  «Per  le  associazioni politiche,  sindacali  e  di  categoria,  religiose,   assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche,  di  promozione  sociale  e  di formazione extra-scolastica della persona, nonche' per  le  strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici  non economici per attuare la funzione di preposto a servizi  di  pubblico interesse, non si considerano commerciali».   2. Il comma 4 dell'articolo 89 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117,  e'  sostituito  dal seguente:   « 4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle  imposte  sui redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, le parole:  "Per  le  associazioni  politiche, sindacali  e  di  categoria,  religiose,  assistenziali,   culturali, sportive dilettantistiche, di  promozione  sociale  e  di  formazione extra-scolastica della persona, nonche' per le strutture  periferiche di natura privatistica necessarie agli enti  pubblici  non  economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico  interesse" sono sostituite  dalle  seguenti:  "Per  le  associazioni  politiche, sindacali  e  di  categoria,   religiose,   assistenziali,   sportive dilettantistiche, nonche' per  le  strutture  periferiche  di  natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per  attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse"».     |  
|   |                                 Art. 15   Estensione della definizione  agevolata  delle  entrate  regionali  e                          degli enti locali 
   1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie,  delle  regioni, delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del  testo unico delle disposizioni di legge  relative  alla  riscossione  delle entrate patrimoniali dello Stato,  approvato  con  Regio  decreto  14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al  2017,  dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti  enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, con le forme  previste  dalla legislazione vigente per  l'adozione  dei  propri  atti  destinati  a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni  relative alle predette entrate. Gli enti territoriali,  entro  trenta  giorni, danno  notizia  dell'adozione  dell'atto  di  cui  al  primo  periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.   2. Con il provvedimento di cui al comma  1  gli  enti  territoriali stabiliscono anche:   a) il numero di rate in cui puo' essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza, che non puo' superare il 30 settembre 2021;   b) le modalita' con cui il debitore manifesta la  sua  volonta'  di avvalersi della definizione agevolata;   c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui  il  debitore indica  il  numero  di  rate  con  il  quale  intende  effettuare  il pagamento, nonche' la pendenza di giudizi aventi a oggetto  i  debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno  a  rinunciare agli stessi giudizi;   d)  il  termine  entro  il   quale   l'ente   territoriale   o   il concessionario   della   riscossione   trasmette   ai   debitori   la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole  rate e la scadenza delle stesse.   3. A  seguito  della  presentazione  dell'istanza  sono  sospesi  i termini di prescrizione e di decadenza per il  recupero  delle  somme oggetto di tale istanza.   4.  In  caso  di  mancato,  insufficiente  o   tardivo   versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui e' stato  dilazionato il pagamento delle  somme,  la  definizione  non  produce  effetti  e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di  decadenza  per il recupero  delle  somme  oggetto  dell'istanza.  In  tale  caso,  i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.   5. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3  del  decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119 convertito, con modificazioni, dalla legge  17 dicembre 2018, n. 136.   6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome  di Trento e di Bolzano  l'attuazione  delle  disposizioni  del  presente articolo avviene in conformita' e compatibilmente con le forme e  con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.     |  
|   |                               Art. 15 bis   Efficacia delle deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative              alle entrate tributarie degli enti locali 
   1. All'articolo 13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.214, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) il comma 15 e' sostituito dal seguente:   «15. A decorrere dall'anno  di  imposta  2020,  tutte  le  delibere regolamentari e  tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  dei comuni sono inviate al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  - Dipartimento  delle  finanze,  esclusivamente  per  via   telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del  federalismo  fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del  decreto  legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle  entrate  tributarie  delle  province  e  delle  citta' metropolitane,  la  disposizione  del  primo  periodo  si  applica  a decorrere dall'anno di imposta 2021»;   b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:   «15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in vigore  della  presente  disposizione,  previa  intesa  in  sede   di Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sono  stabilite  le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato  delle  informazioni  utili  per   l'esecuzione   degli adempimenti relativi al pagamento dei  tributi,  e  sono  fissate  le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo  di  effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.   15-ter. A decorrere dall'anno di imposta  2020,  le  delibere  e  i regolamenti concernenti i tributi comunali  diversi  dall'imposta  di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e  dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia  dalla data  della  pubblicazione  effettuata  ai  sensi  del  comma  15,  a condizione che  detta  pubblicazione  avvenga  entro  il  28  ottobre dell'anno a cui la delibera o il  regolamento  si  riferisce;  a  tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di  cui  al comma 15 entro il termine perentorio  del  14  ottobre  dello  stesso anno. I versamenti dei tributi  diversi  dall'imposta  di  soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e  dalla  TASI  la  cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun  anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi  tributi  la  cui  scadenza  e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun  anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di  mancata  pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti  adottati  per l'anno precedente.   15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i  regolamenti  e le delibere di approvazione delle  tariffe  relativi  all'imposta  di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno  di  cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del  decreto-legge  31  maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio 2010, n. 122, nonche' al contributo  di  cui  all'articolo  1,  comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto  dal  primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro  pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e  delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle  delibere di cui al periodo  precedente  entro  i  quindici  giorni  lavorativi successivi alla data  di  inserimento  nel  portale  del  federalismo fiscale.   15-quinquies. Ai fini della pubblicazione di cui  all'articolo  17, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le delibere di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni  contro  la responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a motore sono trasmesse con le modalita' di cui al comma 15».   2.  Il  comma  2  dell'articolo  52  del  decreto  legislativo   15 dicembre1997, n. 446, e' abrogato.   3.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita' relative  all'attuazione  del  presente  articolo  nell'ambito  delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza pubblica.     |  
|   |                               Art. 15 ter   Misure  preventive  per  sostenere  il  contrasto  dell'evasione  dei                           tributi locali 
   1.  Gli  enti   locali   competenti   al   rilascio   di   licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attivita', uniche o  condizionate, concernenti attivita' commerciali o produttive possono disporre,  con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza  in esercizio siano  subordinati  alla  verifica  della  regolarita'  del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.     |  
|   |                             Art. 15 quater   Modifica  all'articolo  232  del  testo  unico  di  cui  al   decreto  legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  in  materia  di  contabilita'  economico-patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000  abitanti   1. Nelle more dell'emanazione di provvedimenti  di  semplificazione degli   adempimenti   connessi   alla   tenuta   della   contabilita' economico-patrimoniale   e   di   formulazione    della    situazione patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione  inferiore  a 5.000 abitanti, all'articolo 232, comma  2,  del  testo  unico  delle leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le  parole:  «fino  all'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio  2019.  Gli enti  che  rinviano  la   contabilita'   economico-patrimoniale   con riferimento  all'esercizio  2019  allegano  al  rendiconto  2019  una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno  2011,  n. 118,  e  con  modalita'  semplificate  individuate  con  decreto  del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno   e   con    la    Presidenza    del    Consiglio    dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali, da emanare  entro  il 31 ottobre 2019, anche sulla  base  delle  proposte  formulate  dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti  territoriali,  istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n.118 del 2011».     |  
|   |                                 Art. 16   Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici               da parte di distributori di carburante 
   1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 924, della legge 27 dicembre 2017, n.  205  valgono  con  riferimento  alle  cessioni  di carburanti  effettuate  nei  confronti  sia  di  esercenti  attivita' d'impresa, arte e professioni sia di consumatori finali. Nel caso  in cui gli esercenti di impianti  di  distribuzione  di  carburante  non contabilizzino  separatamente  le  commissioni  addebitate   per   le transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di  carburante, il credito d'imposta di cui al citato articolo 1,  comma  924,  della legge n. 205 del 2017, spetta per la quota  parte  delle  commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari annuo  derivante da cessioni di carburante e il volume d'affari annuo complessivo.     |  
|   |                               Art. 16 bis   Riapertura dei termini  per  gli  istituti  agevolativi  relativi  ai           carichi affidati agli agenti della riscossione 
   1. Salvo che  per  i  debiti  gia'  compresi  in  dichiarazioni  di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge  23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17 dicembre 2018, n.  136,  presentate  entro  il  30  aprile  2019,  il debitore puo' esercitare la facolta'  ivi  riconosciuta  rendendo  la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il  31 luglio 2019, con le modalita' e in conformita' alla  modulistica  che l'agente della riscossione pubblica nel  proprio  sito  internet  nel termine massimo di cinque giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente  decreto.  In  tal  caso,  si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni  dell'articolo  3 del citato decreto-legge n.119 del 2018, ad eccezione dei  commi  21, 22, 24 e 24-bis:   a) in caso di esercizio della predetta facolta',  la  dichiarazione resa puo' essere integrata entro la stessa data del 31 luglio 2019;   b) il pagamento delle somme di cui al comma 1 dell'articolo  3  del citato decreto-legge n. 119 del 2018 e' effettuato alternativamente:   1) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019;   2) nel numero massimo di diciassette  rate  consecutive,  la  prima delle  quali,  di  importo  pari  al  20  per   cento   delle   somme complessivamente dovute ai fini della  definizione,  scadente  il  30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre  di  ciascun anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato  decreto-legge  n.  119  del  2018  sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019;   c)  l'ammontare  complessivo  delle  somme  dovute  ai  fini  della definizione, nonche' quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono  comunicati  dall'agente  della riscossione al debitore entro il 31 ottobre 2019;   d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo  3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 si determinano alla data del 30 novembre 2019;   e) i  debiti  di  cui  al  comma  23  dell'articolo  3  del  citato decreto-legge n. 119 del 2018 possono  essere  definiti  versando  le somme dovute in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, ovvero nel numero massimo di nove rate consecutive, la  prima  delle  quali,  di importo pari al 20 per cento, scadente il  30  novembre  2019,  e  le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il  31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. In caso di pagamento rateale, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere  dal 1° dicembre 2019.   2. Salvo che  per  i  debiti  gia'  compresi  in  dichiarazioni  di adesione alle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge  23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17 dicembre 2018, n.136, e ai commi da 184 a 198 dell'articolo  1  della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presentate entro il 30  aprile  2019, il debitore puo' rendere la dichiarazione prevista dal comma 189  del citato articolo 1 della legge n. 145 del  2018  entro  il  31  luglio 2019, con le modalita' e in conformita' alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel  proprio  sito  internet  nel  termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della  legge di conversione del presente decreto. In tal  caso,  si  applicano  le disposizioni dei commi da 184 a  198  dell'articolo  1  della  citata legge n. 145 del 2018, nonche' quelle del comma 1, lettere a)  e  d), del presente articolo.   3. Le disposizioni del presente articolo:   a)  si  applicano  anche  alle  dichiarazioni  di   adesione   alle definizioni ivi indicate presentate successivamente al 30 aprile 2019 e anteriormente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto;   b) non si applicano alla definizione  di  cui  all'articolo  5  del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.     |  
|   |                               Art. 16 ter   Norme di interpretazione autentica in materia di IMU  sulle  societa'                              agricole 
   1. Le agevolazioni tributarie  riconosciute  ai  fini  dell'imposta municipale  propria,   alle   condizioni   previste   dal   comma   2 dell'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, si  intendono  applicabili  anche  alle  societa'  agricole  di   cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n. 99. La presente disposizione ha  carattere  interpretativo  ai  sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.     |  
|   |                             Art. 16 quater   Stralcio dei debiti fino a mille  euro  affidati  agli  agenti  della                    riscossione dal 2000 al 2010 
   1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,  n. 136, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti  creditori, sulla  base  dell'elenco  trasmesso  dall'agente  della  riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi gia'  nel  corso della  gestione  e  vincolando  allo  scopo  le   eventuali   risorse disponibili alla data della comunicazione».     |  
|   |                            Art. 16 quinquies 
                 Disposizioni in materia previdenziale 
   1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono apportate le seguenti modificazioni:   a) dopo il comma 185 e' inserito il seguente:   «185-bis. Le disposizioni del comma  185  si  applicano  ai  debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse  previdenziali  professionali,  previe  apposite  delibere delle medesime casse, approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo  3 del decreto legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,  pubblicate  nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 16 settembre  2019  e comunicate,  entro  la  stessa  data,  all'agente  della  riscossione mediante posta elettronica certificata»;   b) al comma 192, dopo le parole: «e 188» sono inserite le seguenti: «o l'esistenza della delibera favorevole prevista dal comma 185-bis».   2. L'Istituto nazionale  di  previdenza  dei  giornalisti  italiani «Giovanni Amendola» (INPGI), nell'esercizio dell'autonomia di cui  al decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,  con  provvedimenti soggetti ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n.  509  del  1994,  e'  tenuto  ad adottare, entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente  decreto,  misure  di  riforma  del proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario  della gestione sostitutiva  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  che intervengano in via prioritaria sul contenimento della  spesa  e,  in subordine, sull'incremento delle entrate contributive, finalizzate ad assicurare la sostenibilita' economico-finanziaria nel medio e  lungo periodo. Entro diciotto mesi dalla data di entrata  in  vigore  della legge di conversione  del  presente  decreto,  l'INPGI  trasmette  ai Ministeri  vigilanti  un  bilancio  tecnico  attuariale,  redatto  in conformita' a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del  citato decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga  conto  degli  effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni del  primo  periodo  del presente  comma.  Qualora  il  bilancio  tecnico  non   evidenzi   la sostenibilita' economico-finanziaria di medio e lungo  periodo  della gestione sostitutiva  dell'assicurazione  generale  obbligatoria,  al fine  di  ottemperare  alla  necessita'  di  tutelare  la   posizione previdenziale  dei  lavoratori  del  mondo  dell'informazione  e   di riequilibrare la sostenibilita' economico-finanziaria della  gestione previdenziale dell'INPGI nel medio e lungo periodo, il Governo adotta uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, diretti a disciplinare, senza  nuovi  o maggiori oneri ovvero minori entrate  per  la  finanza  pubblica,  le modalita' di ampliamento della platea contributiva dell'INPGI. Per le finalita' di cui al terzo periodo del presente comma  e  per  evitare effetti negativi in termini di saldo netto da finanziare,  a  seguito dell'eventuale passaggio di soggetti assicurati dall'INPS  all'INPGI, ferma restando comunque  la  necessita'  di  invarianza  del  gettito contributivo e degli oneri per  prestazioni  per  il  comparto  delle pubbliche amministrazioni allo scopo di garantire la  neutralita'  in termini di indebitamento netto e di fabbisogno,  sono  accantonati  e resi indisponibili nel bilancio dello Stato i seguenti  importi:  159 milioni di euro per l'anno 2023, 163 milioni di euro per l'anno 2024, 167 milioni di euro per l'anno 2025, 171 milioni di euro  per  l'anno 2026, 175 milioni di euro per l'anno 2027, 179 milioni  di  euro  per l'anno 2028, 183 milioni di euro per l'anno 2029, 187 milioni di euro per l'anno 2030 e 191 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno 2031. All'onere di cui  al  quarto  periodo  del  presente  comma  si provvede a valere sui minori oneri, in  termini  di  saldo  netto  da finanziare, derivanti dal presente decreto. Per il predetto  Istituto l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2  del citato decreto legislativo n. 509 del 1994  e'  sospesa  fino  al  31 ottobre 2019.     |  
|   |                                 Art. 17 
                    Garanzia sviluppo media impresa 
   1. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo  2,  comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'  istituita, nel  rispetto  della  disciplina  dell'Unione  europea,  una  sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie  a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di  finanziamenti  di importo  massimo  garantito  di  euro   5   milioni   e   di   durata ultradecennale e fino a 30 anni erogati alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari finanziari  e finalizzati per almeno  il  60  per  cento  a  investimenti  in  beni materiali. A tal fine, la dotazione del fondo e' incrementata di  150 milioni di euro per l'anno  2019.  Con  decreto  del  Ministro  dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le tipologie di operazioni ammissibili, le condizioni i criteri e le modalita' di accesso  alla  garanzia  della sezione speciale.   2. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n. 214, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente periodo:  «Per  le garanzie  concesse  nell'ambito  di   portafogli   di   finanziamenti l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa e' elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3,5  milioni  di euro.».   2-bis. All'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23  dicembre 2013, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge  21  febbraio 2014, n.  9,  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente: «L'importo massimo garantibile,  per  ciascun  soggetto  beneficiario finale, relativamente alle operazioni finanziarie di cui  al  secondo periodo, non puo' essere superiore a 5 milioni di euro a valere sulle disponibilita' del citato Fondo». Il comma  2  dell'articolo  14  del decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  5  giugno   2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.172  del  26  luglio  2014,  e' abrogato.   3. Le risorse del Fondo di garanzia di cui  all'articolo  2,  comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 non  utilizzate a valere sulla sezione speciale di cui al decreto del Ministro  delle attivita' produttive e Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004, sulle risorse assegnate al Fondo con la delibera CIPE del 21 Aprile 1999 n.  47,  sulla  riserva  di  cui  al  Decreto  del Ministro  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze del 15 gennaio  2014,  sono  utilizzate per le finalita' generali del predetto Fondo.   4.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede  ai   sensi dell'articolo 50.     |  
|   |                                 Art. 18 
          Norme in materia di semplificazione per la gestione                   del Fondo di garanzia per le PMI 
   1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla lettera r) il secondo periodo e' soppresso.   2. Nelle regioni sul cui territorio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' gia' disposta la limitazione dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di  cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996, n. 662, alla sola controgaranzia dei fondi di  garanzia  regionali  e dei consorzi di garanzia collettiva, la predetta  limitazione  rimane in vigore fino al 31 dicembre 2020 o al minor termine previsto  dalla delibera.   3. Al fine di  sostenere  lo  sviluppo  di  canali  alternativi  di finanziamento delle imprese, la garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996, n. 662, puo' essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilita' del predetto Fondo, in favore dei soggetti  che  finanziano,  per  il tramite di piattaforme di social lending e di crowdfunding,  progetti di investimento realizzati da micro, piccole e  medie  imprese,  come definite dalla normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di attivita' ammissibili all'intervento del Fondo.   4. Ai fini di cui al comma 3:     a) per social lending si intende lo strumento attraverso il quale una pluralita' di  soggetti  puo'  richiedere  a  una  pluralita'  di potenziali finanziatori, compresi investitori istituzionali,  tramite piattaforme on-line, fondi  rimborsabili  per  uso  personale  o  per finanziare un progetto;     b) per crowdfunding si intende lo strumento attraverso  il  quale famiglie e imprese sono finanziate direttamente, tramite  piattaforme on-line, da una pluralita' di investitori.   5. La garanzia di  cui  al  comma  3  e'  richiesta,  per  conto  e nell'interesse dei soggetti finanziatori di cui al medesimo comma  3, dai gestori di  piattaforme  di  social  lending  o  di  crowdfunding preventivamente  accreditati,  a  seguito  di  apposita   valutazione effettuata dal Consiglio di gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.   6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sono  stabilite  le modalita' e le condizioni di accesso al Fondo per i finanziamenti  di cui ai commi 3 e 5, la misura massima della garanzia concedibile, che deve comunque assicurare un significativo coinvolgimento del soggetto finanziatore   nel   rischio   dell'operazione,   le   modalita'   di retrocessione  ai  soggetti  finanziatori   delle   somme   derivanti dall'eventuale escussione e liquidazione della  garanzia,  nonche'  i criteri per l'accreditamento dei gestori e delle piattaforme  di  cui al comma 5, tra i quali rientrano la trasparenza della  modalita'  di determinazione del  prezzo  dei  finanziamenti,  l'affidabilita'  del modello di valutazione della rischiosita' dei prenditori, il rispetto delle norme  che  regolano  le  attivita'  riservate  dalla  legge  a particolari categorie  di  soggetti,  ivi  inclusa  la  raccolta  del risparmio tra  il  pubblico  sulla  base  di  quanto  previsto  dalla normativa tecnica della Banca d'Italia.     |  
|   |                               Art. 18 bis   Utilizzo del Fondo rotativo di cui al decreto-legge 28  maggio  1981,  n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  1981,  n. 394   1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n. 133, e' sostituito dal seguente:   «1.  Le  iniziative  delle  imprese  italiane  dirette  alla   loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati  anche  diversi  da quelli dell'Unione europea possono fruire di agevolazioni finanziarie nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (de minimis) e  comunque  in conformita' con la normativa europea in materia di aiuti di Stato».     |  
|   |                               Art. 18 ter 
         Piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it» 
   1. Nell'ambito  dei  processi  di  rafforzamento  e  di  incremento dell'efficienza e della trasparenza delle attivita'  delle  pubbliche amministrazioni previsti negli  obiettivi  tematici  dell'Accordo  di partenariato  per  l'utilizzo  dei  fondi  europei   afferenti   alla programmazione 2014-2020 e,  in  particolare,  per  contribuire  alla realizzazione  della   strategia   dell'Unione   per   una   crescita intelligente,  sostenibile  e   inclusiva,   compresa   la   coesione economica, sociale e territoriale, e' istituita presso  il  Ministero dello  sviluppo  economico  la  piattaforma   telematica   denominata «Incentivi.gov.it» per il sostegno della politica industriale e della competitivita' del Paese.   2.  Alla  piattaforma  telematica  di   cui   al   comma   1   sono preventivamente comunicate dalle amministrazioni pubbliche centrali e localidi cui all'articolo 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165,  le  misure  di  sostegno  destinate  al  tessuto produttivo  di  cui  e'  obbligatoria  la  pubblicazione   ai   sensi dell'articolo 26 del  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33, secondo le modalita' e nei termini stabiliti dal decreto  di  cui  al comma 6 del presente articolo, il rispetto  delle  quali  costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che ne dispongono la concessione.   3. Alle spese per lo sviluppo della piattaforma telematica  di  cui al comma 1 si provvede attraverso  l'impiego  di  quota  parte  delle risorse, fino ad un ammontare massimo di 2 milioni di euro, a  valere sui fondi del programma operativo nazionale «Governance  e  capacita' istituzionale» 2014-2020.   4.  Al  fine  di  garantire   il   monitoraggio   periodico   delle informazioni che confluiscono nella piattaforma telematica di cui  al comma 1 e' istituita, senza oneri per il bilancio  dello  Stato,  una struttura di cooperazione interorganica composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno del Ministero  dello sviluppo economico, uno del Ministero del lavoro  e  delle  politiche sociali, uno  delle  regioni  e  province  autonome  designato  dalla Conferenza delle regioni e province autonome e uno di tutte le  altre amministrazioni centrali e locali interessate.   5.  La  struttura  di  cui  al  comma  4  definisce  proposte   per l'ottimizzazione della piattaforma telematica  di  cui  al  comma  1, predispone le regole tecniche per l'accesso e  le  modalita'  per  la condivisione dei dati, nel rispetto  delle  disposizioni  del  codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo 2005, n. 82, nonche' delle regole di sicurezza e trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al  decreto  legislativo  10  agosto 2018, n.101.   6. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  da  emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di conversione del  presente  decreto,  sono  adottate  le  disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.     |  
|   |                             Art. 18 quater 
     Disposizioni in materia di fondi per l'internazionalizzazione 
   1. L'ambito di operativita' del fondo rotativo  per  operazioni  di venture capital di cui all'articolo 1,  comma  932,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, e' esteso a tutti gli Stati  non  appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.   2. Gli interventi del fondo rotativo di  cui  al  comma  1  possono consistere, oltre che nell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di societa' estere, anche nella sottoscrizione di  strumenti finanziari o partecipativi, compreso il finanziamento di soci.   3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono  definite le modalita' e le condizioni di intervento del fondo rotativo di  cui al comma 1.   4. All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo  2001, n. 84, le parole: «fino  al  40  per  cento»  sono  sostituite  dalle seguenti: «fino al 49 per cento» e le parole: «Ciascun intervento  di cui alla presente lettera non puo' essere superiore ad 1 miliardo  di lire e, comunque, le partecipazioni» sono sostituite dalle  seguenti: «Le partecipazioni».   5. Al fine di contrastare il fenomeno della  delocalizzazione,  nei casi di violazione degli obblighi di cui all'articolo  1,  comma  12, del  decreto-legge  14   marzo   2005,   n.   35,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e comunque nel caso in cui le operazioni a valere sul fondo rotativo di cui  all'articolo 1, comma 932, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  siano  causa diretta di una riduzione dei  livelli  occupazionali  nel  territorio nazionale, le imprese decadono  dai  benefici  e  dalle  agevolazioni concessi, con obbligo di rimborso anticipato  dell'investimento.  Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico sono  stabiliti  le modalita' e i termini del rimborso anticipato dell'investimento e  le sanzioni  applicabili  nei  casi  di  decadenza  di  cui  al  periodo precedente.     |  
|   |                                 Art. 19 
        Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa 
   1. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui  all'articolo  1, comma 48, lettera c), della  legge  27  dicembre  2013,  n.147,  sono assegnati 100 milioni di euro nell'anno 2019.   2. Per ogni finanziamento ammesso alla garanzia del  Fondo  di  cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27  dicembre  2013, n. 147, viene accantonato a copertura  del  rischio  un  importo  non inferiore all'8 per cento dell'importo garantito.   3.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede  ai   sensi dell'articolo 50.     |  
|   |                               Art. 19 bis 
       Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo             dei contratti di locazione a canone agevolato 
   1. Il quarto periodo del comma 5  dell'articolo  2  della  legge  9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta nel senso che, in mancanza della comunicazione ivi prevista, il contratto e' rinnovato tacitamente,  a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.     |  
|   |                               Art. 19 ter 
             Disposizioni relative al Fondo per il credito               alle aziende vittime di mancati pagamenti 
   1. All'articolo 1 della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  sono apportate le seguenti modificazioni:   a) al comma 199,  le  parole:  «alle  aziende  vittime  di  mancati pagamenti» sono sostituite dalle seguenti: «alle vittime  di  mancati pagamenti» e le parole: «altre  aziende  debitrici»  sono  sostituite dalle  seguenti:  «propri  debitori  nell'ambito  dell'attivita'   di impresa»;   b) il comma 200 e' sostituito dal seguente:   «200. Possono accedere al  Fondo  di  cui  al  comma  199,  con  le modalita' stabilite dal  comma  201,  le  piccole  e  medie  imprese, definite ai sensi dell'articolo  3  della  direttiva  2013/34/UE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, anche  se  in concordato preventivo  con  continuita',  e  i  professionisti  parti offese in un procedimento penale, pendente alla data di presentazione delle domande di accesso al Fondo, a carico di debitori imputati  dei delitti di cui agli articoli 629, 640 e 641 del codice  penale,  2621 del codice civile, 216, 217, 218, 223, 224 e 225 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono altresi' accedere al Fondo le  piccole  e medie imprese di cui al primo periodo e i  professionisti  ammessi  o iscritti al passivo di una procedura  concorsuale  per  la  quale  il curatore,  il  commissario  o  il  liquidatore  giudiziale  si   sono costituiti parte civile nel processo penale per i  reati  di  cui  al presente comma,  ovvero  il  cui  credito  e'  ricono-sciuto  da  una sentenza definitiva di condanna per i reati medesimi»;   c) dopo il comma 201 e' inserito il seguente:   «201-bis. Il provvedimento  di  concessione  e  di  erogazione  del finanziamento agevolato di cui al comma  201  e'  adottato  anche  in pendenza  della  verifica  da  parte  del  Ministero  dello  sviluppo economico della correttezza e della conformita'  delle  dichiarazioni rese dai soggetti che hanno formulato richiesta di accesso  al  Fondo di cui al comma 199; in tale caso, il  finanziamento  e'  erogato,  a titolo di acconto, per un importo pari al  50  per  cento  di  quanto dovuto e  il  saldo  e'  corrisposto  all'esito  della  verifica.  Il provvedimento e' comunque revocato quando e' accertata la carenza dei suoi presupposti, con conseguente recupero delle somme  anticipate  a titolo di acconto, secondo le modalita' stabilite dal decreto di  cui al comma 201»;     d) al comma  202,  le  parole:  «delle  aziende  imputate  per  i delitti» sono sostituite dalle seguenti: «dei debitori imputati».     |  
|   |                                 Art. 20 
                 Modifiche alla misura Nuova Sabatini 
   1. All'articolo  2,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:   0a)  al  comma  2,  dopo  le  parole:  «autorizzati   all'esercizio dell'attivita' di leasing finanziario,» sono  inserite  le  seguenti: «nonche'  dagli  altri  intermediari  finanziari  iscritti   all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del testo unico delle  leggi  in materia  bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto   legislativo 1°settembre 1993, n. 385, che statutariamente operano  nei  confronti delle piccole e medie imprese,»;     a) al comma 3, le parole «2 milioni di euro» sono sostituitedalle parole «4 milioni di euro»;     b)  al  comma  4,  dopo  le  parole  «L'erogazione  del  predetto contributo e' effettuata» sono inserite le seguenti:  «,  sulla  base delle  dichiarazioni  prodotte   dalle   imprese   in   merito   alla realizzazione dell'investimento,» e,  dopo  il  secondo  periodo,  e' aggiunto  il  seguente:  «In  caso  difinanziamento  di  importo  non superiore a 100.000,00 euro, il contributo viene erogato in  un'unica soluzione.».     |  
|   |                                 Art. 21 
                    Sostegno alla capitalizzazione 
   1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 5,  del  decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni  dalla  legge  9 agosto 2013, n. 98, sono altresi' riconosciuti,  alle  condizioni  di cui al presente articolo, in favore  delle  micro,  piccole  e  medie imprese, costituite in forma societaria,  impegnate  in  processi  di capitalizzazione,  che   intendono   realizzare   un   programma   di investimento.   2. Le agevolazioni di cui all'articolo 2 del  decreto-legge  n.  69 del  2013  sono  concesse  nel  caso  di  sostegno  a   processi   di capitalizzazione delle imprese, a  fronte  dell'impegno  dei  soci  a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in  piu'  quote,  in  corrispondenza  delle  scadenze  del  piano  di ammortamento del predetto finanziamento.   3. Per le finalita' di cui al presente articolo,  i  contributi  di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto- legge n. 69 del 2013, fermo restando  il  rispetto  delle  intensita'  massime   previste   dalla applicabile normativa dell'Unione europea  in  materia  di  aiuti  di Stato,   sono   rapportati   agli   interessi   calcolati,   in   via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del:     a) 5 per cento, per le micro e piccole imprese;     b) 3,575 per cento, per le medie imprese.   4. Per la concessione del contributo di cui al  presente  articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  200,  della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e' integrata di euro  10  milioni  per l'anno 2019, di euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal  2020  al 2023 e di euro 10 milioni per l'anno  2024.  Al  fine  di  assicurare l'operativita' della misura, le predette risorse sono  trasferite  al Ministero  dello  sviluppo  economico  a  inizio  di  ciascuna  delle annualita' previste.   5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  sono stabilitii requisiti e le condizioni di accesso al contributo di  cui al comma 3, le caratteristiche  del  programma  di  investimento,  le modalita' e i termini per l'esecuzione del piano di  capitalizzazione dell'impresa beneficiaria da parte dei soci della  medesima,  nonche' le cause e le modalita' di revoca del contributo nel caso di  mancato rispetto degli impegni assunti, ivi  compresa  la  realizzazione  del predetto piano di capitalizzazione.   6.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  4  si  provvede  ai   sensi dell'articolo 50.     |  
|   |                                 Art. 22 
                   Tempi di pagamento tra le imprese 
   1. Dopo l'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e' inserito il seguente:   «Art. 7-ter. - (Evidenza nel bilancio sociale). -  1.  A  decorrere dall'esercizio 2019, nel bilancio sociale le societa' danno  evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni  effettuate  nell'anno, individuando altresi'  gli  eventuali  ritardi  medi  tra  i  termini pattuiti e quelli effettivamente praticati. I medesimi soggetti danno conto nel bilancio sociale anche delle politiche commerciali adottate con riferimento alle suddette transazioni,  nonche'  delle  eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento».     |  
|   |                                 Art. 23 
                           Cartolarizzazioni 
   1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono  apportate  le  seguenti modificazioni:   0a) all'articolo 4, comma 3,  dopo  le  parole:  «l'articolo  65  e l'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  e  successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero,  dalla  data  di entrata in vigore del decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.  14, l'articolo 164, comma  1,  e  l'articolo  166  del  medesimo  decreto legislativo»;   0b) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: «dall'articolo 67  del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  e  successive  modificazioni,» sono inserite le seguenti: «ovvero, dalla data di entrata  in  vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 166 del medesimo decreto legislativo»;     a) all'articolo 4, comma 4-ter:       1) dopo le  parole  «aperture  di  credito»  sono  inserite  le seguenti: «in qualunque forma»;       2) sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi  «Nel  caso  di cessione di crediti aventi le caratteristiche di  cui  al  successivo articolo 7.1, comma 1, la banca cedente puo', altresi', trasferire ad una banca o intermediario finanziario di  cui  all'articolo  106  del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'articolo 58 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, gli impegni o la facolta' di erogazione derivanti dal relativo contratto  di  apertura di credito o affidamento, separatamente dal conto cui  l'apertura  di credito  e'  collegata  e  mantenendo  la  domiciliazione  del  conto medesimo. A seguito della cessione, gli incassi  registrati  su  tale conto continuano a essere imputati ai debiti nascenti  dai  contratti di  apertura  di  credito  o   di   affidamento,   anche   se   sorti successivamente alla cessione, secondo le modalita'  contrattualmente previste. Gli incassi costituiscono patrimonio separato a  tutti  gli effetti da quello della banca cedente domiciliataria del conto  e  da quello relativo ad altre operazioni. Su ciascun  patrimonio  separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi  dai  portatori dei titoli ovvero dalla banca o dalla societa' finanziaria di cui  al citato  articolo  106  del  decreto  legislativo  n.  385  del   1993 cessionarie  degli  impegni  o  delle  facolta'  di  erogazione.   Si applicano in quanto  compatibili  le  disposizioni  dell'articolo  3, commi 2 e 2-bis.»;     b) all'articolo 7,  comma  1,  lettera  b-bis),  dopo  le  parole «derivanti dalla titolarita'» sono inserite le seguenti: «,  in  capo alla societa' di cui all'articolo 7.2»;     c) all'articolo 7.1:       1) al comma 3:   1.1) dopo le parole: «degli articoli 124, 160,  182-bis  e  186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,» sono inserite le  seguenti: «ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto  legislativo  12 gennaio 2019, n. 14, degli articoli 57, 60, 84, 85 e 240 del medesimo decreto legislativo»;         1.2)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente   periodo:   «Il finanziamento puo' essere concesso anche ad assuntori  di  passivita' dei debitori ceduti ovvero a soggetti con i quali i medesimi debitori hanno rapporti di controllo o di collegamento ai sensi  dell'articolo 2359 del codice civile.»;       2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:   «4.  Possono  essere  costituite  una  o  piu'   societa'   veicolo d'appoggio, nella forma di societa' di capitali, aventi come  oggetto sociale esclusivo il compito di  acquisire,  gestire  e  valorizzare, nell'interesse  esclusivo   dell'operazione   di   cartolarizzazione, direttamente o attraverso  una  o  piu'  ulteriori  societa'  veicolo d'appoggio, autorizzate ad assumere, totalmente  o  parzialmente,  il debito originario, i beni immobili e mobili  registrati  nonche'  gli altri beni e diritti concessi o costituiti,  in  qualunque  forma,  a garanzia dei crediti oggetto di  cartolarizzazione,  ivi  compresi  i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti.  Il trasferimento dei suddetti beni e  diritti  puo'  avvenire  anche  ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo  58  del  testo  unico  bancario, nonche' dei commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo, anche se non avente a oggetto beni o  rapporti  giuridici  individuabili  in  blocco.  Le stesse modalita' si applicano ai trasferimenti ai sensi del  comma  5 del presente articolo. Le somme in qualsiasi  modo  rivenienti  dalla detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti sono dovute dalla societa' veicolo d'appoggio alla societa' di  cartolarizzazione di cui all'articolo 3, sono assimilate, agli effetti  della  presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e  sono  destinate in via esclusiva  al  soddisfacimento  dei  diritti  incorporati  nei titoli emessi e al  pagamento  dei  costi  dell'operazione.  I  beni, diritti e le somme in qualsiasi modo derivanti dai  medesimi  nonche' ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione  di  cui  al presente comma, o al successivo  comma  5,  costituiscono  patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle  societa'  stesse  e  da quello relativo alle altre operazioni. Sul  patrimonio  separato  non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dalla  societa'  di cartolarizzazione nell'interesse  dei  portatori  dei  titoli  emessi dalla societa' per la cartolarizzazione dei crediti.».       3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:   «4-bis. Si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sugli atti e le operazioni inerenti il  trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede giudiziale o concorsuale, dei  beni e diritti di cui ai commi 4 e 5, in  favore  della  societa'  veicolo d'appoggio, inclusi eventuali accolli di debito,  e  le  garanzie  di qualunque tipo, da chiunque  e  in  qualsiasi  momento  prestate,  in favore della societa' di cartolarizzazione o altro finanziatore ed in relazione all'operazione di cartolarizzazione, a valere  sui  beni  e diritti acquistati dalle societa' veicolo  d'appoggio  ai  sensi  del comma 4, le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative cessioni  di credito.   4-ter. Alla societa' veicolo d'appoggio cessionaria dei contratti e rapporti di locazione  finanziaria  e  dei  beni  derivanti  da  tale attivita' si applicano le disposizioni in materia fiscale applicabili alle societa' che esercitano attivita' di locazione finanziaria. Alle cessioni di immobili  oggetto  di  contratti  di  leasing  risolti  o altrimenti cessati per  fatto  dell'utilizzatore  effettuate  alla  e dalla medesima societa' si applica l'articolo 35, comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per le trascrizioni  nei  pubblici registri  e  volture  catastali  effettuate  a  qualunque  titolo  in relazione  ai  beni  e  diritti  acquisiti  dalla  societa'   veicolo d'appoggio le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.   4-quater. Per gli atti e  i  provvedimenti  recanti  il  successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attivita' d'impresa, della proprieta' o di diritti reali,  anche  di  garanzia,  sui  beni immobili acquistati dalle societa' veicolo  d'appoggio  in  relazione all'operazione  di  cartolarizzazione,  le   imposte   di   registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, a condizione  che l'acquirente dichiari, nel relativo  atto,  che  intende  trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto. Ove non  si  realizzi  tale condizione entro il quinquennio successivo, le imposte  di  registro, ipotecaria e  catastale  sono  dovute  dall'acquirente  nella  misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per  cento, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo  55,  comma  3,  del testo unico delle disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio  decorre  il  termine  per  il recupero  delle  imposte  ordinarie  da  parte   dell'amministrazione finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal comma 5.   4-quinquies. Gli atti e i provvedimenti di cui  al  comma  4-quater emessi a favore di soggetti che non svolgono attivita' d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e  catastale  nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in  capo  all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla  nota  II-bis)  all'articolo  1 della  tariffa,  parte  prima,  allegata   al   testo   unico   delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.  In  caso  di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita  nel quinquennio  dalla  data  dell'atto,  si  applicano  le  disposizioni indicate nella predetta nota.».       4) al comma 5:         1.1) le parole «di tali contratti, la societa' veicolo»  sono sostituite dalle seguenti: « di tali contratti, la  societa'  veicolo d'appoggio »;         1.2) le parole « nel bilancio di una banca » sono  sostituite dalle seguenti: « nel bilancio di una banca  o  di  un  intermediario finanziario di  cui  all'articolo  106  del  decreto  legislativo  1° settembre 1993, n. 385 »;         1.3) dopo le parole «si applicano integralmente alla societa' veicolo» sono inserite le seguenti: « d'appoggio ».     d) dopo l'articolo 7.1, e' aggiunto il seguente:   «Art. 7.2.  -  (Cartolarizzazioni  Immobiliari  e  di  beni  mobili registrati) - 1. Le societa' che  effettuano  le  operazioni  di  cui all'articolo  7,  comma  1,  lettera  b-bis),  non  possono  svolgere operazioni di cartolarizzazione di natura diversa da quelle  indicate dall'articolo 7, comma 1,  lettera  b-bis).  Delle  obbligazioni  nei confronti dei portatori dei titoli, nonche' di ogni  altro  creditore nell'ambito di ciascuna  operazione  di  cartolarizzazione,  risponde esclusivamente il patrimonio separato con i beni e diritti di cui  al comma 2 del presente articolo. A  tali  operazioni  si  applicano  le disposizioni di cui all'articolo 7.1, comma 8, primo periodo.   2. Per ogni  operazione  sono  individuati  i  beni  ed  i  diritti destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei  titoli  e delle controparti dei contratti derivati con finalita'  di  copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti. I beni e i diritti individuati, le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi  beni, nonche' ogni altro diritto acquisito nell'ambito  dell'operazione  di cartolarizzazione dalle societa' di  cui  al  comma  1  costituiscono patrimonio separato a tutti gli  effetti  da  quello  delle  societa' stesse e  da  quello  relativo  alle  altre  operazioni.  Su  ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni  da  parte  di  qualsiasi creditore diverso dai portatori  dei  titoli  emessi  dalle  societa' ovvero dai concedenti i finanziamenti da esse reperiti  ovvero  dalle controparti dei contratti derivati con  finalita'  di  copertura  dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti.».   d-bis) all'articolo 7-bis, comma 4, dopo le parole: «l'articolo 67, quarto comma del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  e  successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero,  dalla  data  di entrata in vigore del decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.  14, l'articolo 166, comma 4, del medesimo decreto legislativo».   2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede  ai   sensi dell'articolo 50.     |  
|   |                                 Art. 24 
                  Sblocca investimenti idrici nel sud 
   1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente  per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della societa' di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre  2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n.  214,  al  predetto  comma   11   sono   apportate   le   seguenti modificazioni:     a) al primo periodo, le parole «e sottoposta alla  vigilanza  del dipartimento delegato all'Autorita'  politica  per  le  politiche  di coesione e  per  il  Mezzogiorno  e  del  Ministero  delle  politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti:  «che esercita i diritti del socio di concerto, per  quanto  di  rispettiva competenza, con il dipartimento delegato all'Autorita'  politica  per le politiche di coesione e per il  Mezzogiorno,  il  Ministero  delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;   a-bis) il terzo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Lo  statuto prevede  la  possibilita'  per  le  altre  regioni   interessate   ai trasferimenti  idrici   tra   regioni   del   distretto   idrografico dell'Appennino meridionale di partecipare alla  societa'  di  cui  al presente comma,  nonche'  il  divieto  di  cessione  delle  quote  di capitale della medesima societa', a qualunque titolo, a  societa'  di cui al titolo V del  libro  quinto  del  codice  civile  e  ad  altri soggetti di diritto privato comunque denominati»;     b) il quarto periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «La  tutela occupazionale e' garantita con riferimento al personale  titolare  di rapporto di lavoro a tempo indeterminato  con  l'Ente  soppresso.  Le passivita' di  natura  contributiva,  previdenziale  e  assistenziale maturate sino alla data della costituzione della societa' di  cui  al primo  periodo  del  presente  comma  sono   estinte   dall'Ente   in liquidazione, che vi provvede con risorse proprie. A decorrere  dalla data del trasferimento delle funzioni di cui  al  primo  periodo  del presente comma, i diritti su beni demaniali gia' attribuiti  all'Ente di cui al comma 10 in forza di provvedimenti concessori si  intendono attribuiti alla societa' di nuova costituzione. Al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell'Ente e snellire il  contenzioso in essere, agevolando il Commissario  liquidatore  nella  definizione degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti  e  i  debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni  sono esclusi  dalle  operazioni  di  trasferimento  al  patrimonio   della societa'  medesima.  I  rapporti  giuridici  attivie  passivi,  anche processuali, sorti in capo all'Ente, producono effetti esclusivamente nei  confronti  dell'Ente  posto  in  liquidazione.  Il   Commissario liquidatore presenta il bilancio finale di liquidazione dell'Ente  al Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del turismo, che lo approva con  decreto  del  Ministro  delle  politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo,  di  concerto  con  il Ministro delegato all'Autorita' politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno.»;     c) il penultimo periodo e' soppresso.   1-bis.  Al  comma  11-bis  dell'articolo  21  del  decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «31 dicembre 2021» sono  sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».     |  
|   |                                 Art. 25 
               Dismissioni immobiliari enti territoriali 
   1. All'articolo 1, comma 423, lettera d) della  legge  30  dicembre 2018 n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) dopo la parola «proprieta'» sono aggiunte le seguenti:  «degli Enti territoriali e»;     b) dopo la parola «Pubbliche amministrazioni», le parole «diverse dagli Enti territoriali» sono soppresse.   2. All'articolo 1, comma 425 della legge 30 dicembre 2018, n.  145, le parole «e,  in  assenza  del  debito,  o  comunque  per  la  parte eventualmente eccedente, al Fondo  per  ammortamento  dei  titoli  di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «e,  limitatamente  agli  enti non territoriali, in assenza del debito,  o  comunque  per  la  parte eventualmente eccedente, al Fondo  per  ammortamento  dei  titoli  di Stato».     |  
|   |                                 Art. 26   Agevolazioni a sostegno di progetti di  ricerca  e  sviluppo  per  la  riconversione dei  processi  produttivi  nell'ambito  dell'economia  circolare   1. Al fine di favorire la transizione  delle  attivita'  economiche verso  un   modello   di   economia   circolare,   finalizzata   alla riconversione produttiva del tessuto  industriale,  con  decreto  del Ministero dello  sviluppo  economico,  previa  intesa  in  Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28  agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le  procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie,  nei limiti delle intensita' massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) 651/2014  della  Commissione  del  17  giugno 2014, a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad  un uso piu' efficiente e sostenibile delle risorse.   2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui  al  comma  1,  le imprese ed i centri di ricerca che, alla data di presentazione  della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:     a) essere iscritte nel Registro  delle  imprese  e  risultare  in regolacon gli adempimenti di cui all'articolo 9  terzo  comma,  primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;     b) operare in via prevalente nel settore manifatturiero ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;     c) aver approvato e depositato almeno due bilanci;     d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e  non  trovarsi in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  anche  volontaria,   di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in  qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.   3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare  progetti  anche congiuntamente  tra  loro  o  con  organismi   di   ricerca,   previa indicazione del soggetto capofila. In tali casi i progetti  congiunti devono essere realizzati  mediante  il  ricorso  allo  strumento  del contratto di rete o ad altre forme  contrattuali  di  collaborazione, quali,  a  titolo  esemplificativo,  il  consorzio  e  l'accordo   di partenariato.   4. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni di cui al comma 1, i progetti di ricerca e sviluppo devono:     a) essere realizzati nell'ambito di  una  o  piu'  unita'  locali ubicate nel territorio nazionale;     b) prevedere, anche in deroga agli importi  minimi  previsti  per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 6, lettera b), spese e costi ammissibili non inferiori a euro 500 mila e non superiori  a  euro  2 milioni;     c) avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a trentasei mesi;     d)  prevedere  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo,  strettamente connesse  tra  di  loro  in  relazione  all'obiettivo  previsto   dal progetto, finalizzate alla riconversione produttiva  delle  attivita' economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi  o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi  o  servizi esistenti,  tramite   lo   sviluppo   delle   tecnologie   abilitanti fondamentali Key Enabling Technologies (KETs), relative a:       1) innovazioni di prodotto e di processo in  tema  di  utilizzo efficiente delle  risorse  e  di  trattamento  e  trasformazione  dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali  in  un'ottica  di  economia circolare  o  a  «rifiutozero»   e   di   compatibilita'   ambientale (innovazioni eco-compatibili);       2)  progettazione  e  sperimentazione  prototipale  di  modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento  dei  percorsi  di simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la  definizione  di  un approccio sistemico alla riduzione,  riciclo  e  riuso  degli  scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime;       3) sistemi, strumenti  e  metodologie  per  lo  sviluppo  delle tecnologie per la  fornitura,  l'uso  razionale  e  la  sanificazione dell'acqua;       4) strumenti tecnologici innovativi in grado  di  aumentare  il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;       5) sperimentazione di nuovi modelli di  packaging  intelligente (smart  packaging)  che  prevedano  anche  l'utilizzo  di   materiali recuperati;   5-bis) sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine  di aumentare le quote di recupero e di riciclo di  materiali  piccoli  e leggeri.   5. Le agevolazioni di cui al  comma  1  sono  concesse  secondo  le seguenti modalita':     a) finanziamento agevolato per  una  percentuale  nominale  delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;     b) contributo diretto alla spesa fino al 20 per cento delle spese e dei costi ammissibili.   6. Le risorse finanziarie  disponibili  per  la  concessione  delle agevolazioni di cui al comma 1 ammontano complessivamente a euro  140 milioni di cui:     a) 40 milioni per la concessione delle agevolazioni  nella  forma del contributo diretto alla spesa, a valere sulle disponibilita'  per il 2020 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di  cui  all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  ferma  restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 703, della  legge  23  dicembre 2014, n. 190;     b) 100 milioni per la concessione delle agevolazioni nella  forma del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca  (FRI)  di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004  n.  311, utilizzando le risorse di cui all'articolo 30  del  decreto-legge  22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134.   6-bis. Al fine di  sostenere  le  imprese  e  gli  investimenti  in ricerca, all'articolo 30 del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «La ricognizione delle risorse  non  utilizzate  puo'  essere  effettuata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a partire dall'anno 2019,  con cadenza almeno biennale e con riferimento al  31  dicembre  dell'anno precedente, mediante:   a) la verifica degli atti pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale  per le risorse gia' destinate a interventi  in  relazione  ai  quali  non siano ancora stati pubblicati i  decreti  ministeriali  contenenti  i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati  o le modalita' per la  presentazione  delle  istanze  di  accesso  alle agevolazioni;   b) i dati a essa forniti dalle amministrazioni  pubbliche  titolari degli interventi agevolativi che  accedono  al  FRI  per  le  risorse eccedenti  l'importo  necessario  alla  copertura  finanziaria  delle istanze presentate a valere sui bandi per i  quali,  al  31  dicembre dell'anno a cui si riferisce ciascuna ricognizione,  siano  chiusi  i termini di presentazione delle istanze, per le risorse  derivanti  da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili e per le risorse rivenienti da atti di ritiro delle  agevolazioni  comunque denominati e formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza,  per la parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata. Nel caso in cui le predette amministrazioni pubbliche non comunichino,  entro  due  mesi dalla relativa istanza, le necessarie informazioni, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. puo' procedere alla ricognizione sulla  base  delle eventuali evidenze a sua disposizione;   c) le proprie scritture contabili per le  risorse  provenienti  dai rientri di capitale dei finanziamenti gia'  erogati,  rivenienti  dai pagamenti  delle  rate  dei  finanziamenti  ovvero  dalle  estinzioni anticipate dei finanziamenti, non costituenti causa di  revoca  delle agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento»;   b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:   «3-bis. Per le finalita' di cui al comma 3 del presente articolo  e all'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  la ricognizione delle risorse non utilizzate  effettuata  ai  sensi  del citato comma 3 e' comunicata dalla Cassa depositi e  prestiti  S.p.a. alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento  per  la programmazione  e  il  coordinamento  della  politica  economica,  al Ministero dello sviluppo economico e  al  Ministero  dell'economia  e delle finanze»;   c) al comma 4, le  parole:  «le  modalita'  di  ricognizione  delle risorse non utilizzate di cui al comma 3,  nonche'»  sono  sostituite dalle seguenti: «, sentita la Cassa depositi e prestiti S.p.a.,» e le parole: «delle predette  risorse»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «delle risorse di cui al comma 3».   6-ter. Il comma 94 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' abrogato.     |  
|   |                               Art. 26 bis 
          Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi 
   1. L'impresa venditrice della merce  puo'  riconoscere  all'impresa acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei  successivi  acquisti, in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura. L'abbuono  e'  riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuare non  oltre un mese dall'acquisto.  All'impresa  venditrice  che  riutilizza  gli imballaggi usati di cui al periodo precedente ovvero che effettua  la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo  avvio  al riciclo e' riconosciuto un  credito  d'imposta  di  importo  pari  al doppio   dell'importo   degli   abbuoni   riconosciuti    all'impresa acquirente, ancorche' da questa non utilizzati.   2. Il credito d'imposta di cui al  comma  1  e'  riconosciuto  fino all'importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun  beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di  euro  per  l'anno  2020.  Il credito  d'imposta  e'  indicato  nella  dichiarazione  dei   redditi relativa al periodo d'imposta  di  riconoscimento  del  credito,  non concorre alla  formazione  del  reddito  ne'  della  base  imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta  e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non  e'  soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24  dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta e' utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui  sono  stati riutilizzati gli imballaggi ovvero e' stata  effettuata  la  raccolta differenziata  ai  fini  del  successivo  avvio  al   riciclo   degli imballaggi medesimi, per i  quali  e'  stato  riconosciuto  l'abbuono all'impresa acquirente, ancorche' da questa non utilizzato.  Ai  fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24  e'  presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi  a  disposizione dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  il  rifiuto  dell'operazione  di versamento.   3.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni  per l'attuazione dei commi 1  e  2  e  le  modalita'  per  assicurare  il rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.   4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari  a  10  milioni  di euro per l'anno 2021, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.     |  
|   |                               Art. 26 ter 
         Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso 
   1. Per l'anno 2020, e' riconosciuto un contributo pari  al  25  per cento del costo di acquisto di:   a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il  75  per cento della loro  composizione,  dal  riciclaggio  di  rifiuti  o  di rottami;   b) compost di qualita' derivante  dal  trattamento  della  frazione organica differenziata dei rifiuti.   2. Alle imprese  e  ai  soggetti  titolari  di  reddito  di  lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo di  cui al medesimo comma 1 e' riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, fino ad un  importo  massimo  annuale  di  euro  10.000  per  ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni  acquistati siano   effettivamente   impiegati   nell'esercizio    dell'attivita' economica  o  professionale  e  non  e'  cumulabile  con  il  credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della  legge  30  dicembre 2018, n. 145.   3. Ai soggetti acquirenti dei beni di cui al comma 1 non  destinati all'esercizio dell'attivita' economica o professionale, il contributo di cui al medesimo comma 1 spetta fino a un importo  massimo  annuale di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di  10 milioni di euro per l'anno 2020.  Il  contributo  e'  anticipato  dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed e'  a  questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo.   4. I crediti d'imposta di cui ai commi 2 e 3:   a) sono  indicati  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa  al periodo d'imposta in cui sono riconosciuti;   b)  non  concorrono  alla  formazione  del  reddito  e  della  base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  e  non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;   c) sono  utilizzabili  esclusivamente  in  compensazione  ai  sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento del credito, senza l'applicazione del limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2007,  n.  244.  Ai fini della  fruizione  dei  crediti  d'imposta,  il  modello  F24  e' presentato esclusivamente attraverso i  servizi  telematici  messi  a disposizione   dall'Agenzia   delle   entrate,   pena   il    rifiuto dell'operazione di versamento.   5. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura  e  le  tipologie  di materie e prodotti oggetto di agevolazione nonche'  i  criteri  e  le modalita' di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3.   6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.     |  
|   |                             Art. 26 quater 
                         Sostegno alle imprese                 nei processi di sviluppo tecnologico 
   1. Il titolo III del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e' sostituito dal seguente:   "TITOLO III   CONTRATTO DI ESPANSIONE   Art. 41. - (Contratto di espansione). - 1. In via sperimentale  per gli   anni   2019   e   2020,    nell'ambito    dei    processi    di reindustrializzazione  e  riorganizzazione  delle  imprese   con   un organico superiore a 1.000 unita' lavorative che comportano, in tutto o  in  parte,  una  strutturale  modifica  dei   processi   aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico  dell'attivita', nonche'  la  conseguente  esigenza  di   modificare   le   competenze professionali in organico mediante un loro piu' razionale impiego  e, in ogni caso,  prevedendo  l'assunzione  di  nuove  professionalita', l'impresa puo' avviare una procedura  di  consultazione,  secondo  le modalita' e i termini di cui all'articolo 24, finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali  e  con  le  associazioni  sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale  o  con  le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la  rappresentanza sindacale unitaria.   2. Il contratto di cui al comma 1 e' di natura  gestionale  e  deve contenere:   a) il  numero  dei  lavoratori  da  assumere  e  l'indicazione  dei relativi  profili  professionali   compatibili   con   i   piani   di reindustrializzazione o riorganizzazione;   b) la programmazione temporale delle assunzioni;   c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato  dei  contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;   d) relativamente alle professionalita' in  organico,  la  riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il  numero  dei  lavoratori interessati, nonche' il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento previsto dal comma 5.   3. In deroga agli articoli 4 e 22,  l'intervento  straordinario  di integrazione salariale puo'  essere  richiesto  per  un  periodo  non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.   4. Ai fini della stipula del contratto di espansione  il  Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  verifica  il  progetto  di formazione e di riqualificazione nonche' il numero delle assunzioni.   5. Per i lavoratori che si trovino  a  non  piu'  di  60  mesi  dal conseguimento del diritto alla pensione  di  vecchiaia,  che  abbiano maturato il  requisito  minimo  contributivo,  o  anticipata  di  cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori  interessati,  il  datore  di  lavoro riconosce per tutto il periodo e fino  al  raggiungimento  del  primo diritto a pensione,  a  fronte  della  risoluzione  del  rapporto  di lavoro,   un'indennita'   mensile,    ove    spettante    comprensiva dell'indennita' NASpI, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del  rapporto  di lavoro, cosi' come determinato dall'INPS. Qualora il primo diritto  a pensione sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al  conseguimento del  diritto,  con  esclusione  del  periodo   gia'   coperto   dalla contribuzione figurativa a seguito della ris-luzione del rapporto  di lavoro. I benefici di cui al presente comma sono  riconosciuti  entro il limite complessivo di spesa di 4,4  milioni  di  euro  per  l'anno 2019, di 11,9 milioni di euro per l'anno 2020 e  di  6,8  milioni  di euro per l'anno 2021. Se nel corso della procedura di  con-sultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in  via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il  Ministero  del lavoro  e  delle  politiche   sociali   non   puo'   procedere   alla sot-toscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non  puo' prendere in considerazione ulteriori domande di accesso  ai  benefici di cui  al  presente  comma.  L'INPS  provvede  al  monitoraggio  del rispetto del limite di spesa con  le  risorse  umane,  strumentali  e finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  fornendo  i   risultati dell'attivita' di  monitoraggio  al  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.   6. La prestazione di cui al comma  5  del  presente  articolo  puo' essere riconosciuta anche per il tramite dei  fondi  di  solidarieta' bilaterali di cui all'articolo 26  gia'  costituiti  o  in  corso  di costituzione, senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi.   7. Per  i  lavoratori  che  non  si  trovano  nella  condizione  di beneficiare della prestazione prevista dal comma 5 e' consentita  una riduzione oraria cui si  applicano  le  disposizioni  previste  dagli articoli 3 e 6. La riduzione media oraria non puo'  essere  superiore al 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale  o  mensile  dei lavoratori  interessati  al  contratto  di  espansione.  Per  ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione  complessiva  dell'orario  di lavoro puo' essere concordata, ove necessario, fino al 100 per  cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione e' stipulato. I benefici di cui al comma 3 e al presente  comma  sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni  di euro per l'anno 2019 e di 31,8 milioni di euro per  l'anno  2020.  Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma  1  emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto  al predetto limite di spesa, il Mini-stero del lavoro e delle  politiche sociali  non  puo'   procedere   alla   sottoscrizione   dell'accordo governativo e conseguentemente non puo'  prendere  in  considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di  cui  al  comma  3  e  al presente comma. L'INPS provvede  al  monitoraggio  del  rispetto  del limite di spesa con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  fornendo  i   risultati   dell'attivita'   di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  al Ministero dell'economia e delle finanze.   8. L'impresa e' tenuta a presentare un progetto di formazione e  di riqualificazione  che  puo'   intendersi   assolto,   previa   idonea certificazione definita con successivo provvedimento,  anche  qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire  l'insegnamento necessario per il conseguimento di  una  diversa  competenza  tecnica professionale, rispetto  a  quella  cui  e'  adibito  il  lavoratore, utilizzando l'opera del lavoratore in azienda anche mediante la  sola applicazione pratica. Il progetto deve contenere le misure  idonee  a garantire  l'effettivita'  della  formazione  necessarie   per   fare conseguire al prestatore competenze tecniche idonee alla  mansione  a cui sara'  adibito  il  lavoratore.  Ai  lavoratori  individuati  nel presente comma si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni previste dall'articolo 24-bis. Il progetto, che e'  parte  integrante del contratto di espansione, descrive  i  contenuti  formativi  e  le modalita'   attuative,   il   numero   complessivo   dei   lavoratori interessati,  il  numero  delle  ore  di  formazione,  le  competenze tecniche professionali iniziali e finali, e' distinto per categorie e garantisce le previsioni stabilite dall'articolo 1, comma 1,  lettera f), del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016.   9. Gli accordi stipulati ai  sensi  del  comma  5  e  l'elenco  dei lavoratori che accettano l'indennita', ai fini della loro  efficacia, devono essere depositati secondo le modalita' stabilite  dal  decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  25  marzo  2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016. Per  i lavoratori individuati nel periodo precedente, le leggi e  gli  altri atti aventi forza di legge non possono  in  ogni  caso  modificare  i requisiti per conseguire  il  diritto  al  trattamento  pensionistico vigenti al momento dell'adesione alle procedure previste dal comma 5.   10. Il contratto di espansione e'  compatibile  con  l'utilizzo  di altri strumenti previsti dal presente decreto  legislativo,  compreso quanto disposto dall'articolo 7 del decreto  del  Sottosegretario  di Stato al lavoro, alla salute e alle politiche sociali n. 46448 del 10 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3  agosto 2009, come modificato dal decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle politiche  sociali  10  ottobre  2014,  pubblicato   nella   Gazzetta Ufficiale n. 214 dell'11 novembre 2014.   2. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n. 307, e' incrementato di 0,8 milioni di euro per l'anno 2022,  di  3,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 13,8 milioni di euro  per  l'anno 2024, di 33,6 milioni di euro per l'anno  2025,  di  45  milioni  per l'anno 2026 e di 38 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.   3. Agli oneri derivanti dai commi 3, 5 e  7  dell'articolo  41  del decreto legislativo 14 novembre 2015, n.  148,  come  sostituito  dal comma 1 del presente articolo,  nonche'  dal  comma  2  del  presente articolo si provvede:   a)  quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,   mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui all'articolo 1, comma 258, terzo periodo,  della  legge  30  dicembre 2018, n. 145;   b) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;   c)  quanto  a  3,3  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al medesimo Ministero;   d) quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e  2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;   e) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2020, a  1,5  milioni  di euro per l'anno 2021, a 0,8 milioni di euro per l'anno  2022,  a  3,8 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,8 milioni di  euro  per  l'anno 2024, a 33,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 45  milioni  di  euro per l'anno 2026 e a 38 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.   4. I contratti di  solidarieta'  espansiva  sottoscritti  ai  sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  148, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore  della  legge di conversione del  presente  decreto,  e  le  relative  agevolazioni continuano a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza.".     |  
|   |                                 Art. 27 
                Societa' di investimento semplice - SIS 
   1. All'articolo 1, comma 1, del  decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera i-ter) e' inserita la seguente:     «i-quater)  societa'  di  investimento  semplice  (SiS):  il  FIA italiano costituito in forma di Sicaf che  gestisce  direttamente  il proprio patrimonio e che rispetta tutte le seguenti condizioni:       1) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni;       2)  ha  per  oggetto  esclusivo  l'investimento   diretto   del patrimonio raccolto in PMI non quotate su  mercati  regolamentati  di cui all'articolo  2  paragrafo  1,  lettera  f),  primo  alinea,  del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 che si  trovano  nella  fase  di  sperimentazione,  di costituzione  e  di  avvio  dell'attivita',  in  deroga  all'articolo 35-bis, comma 1, lettera f);       3) non ricorre alla leva finanziaria;       4) dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile, in deroga all'articolo  35-bis, comma 1, lettera c).».   2. All'articolo 35-undecies del  decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:     «1-bis.  Le  SiS  non   applicano   le   disposizioni   attuative dell'articolo 6, commi 1,  2  e  2-bis).  Il  sistema  di  governo  e controllo e' adeguato per assicurare  la  sana  e  prudente  gestione delle SiS e l'osservanza delle disposizioni loro applicabili. Le  SiS stipulano un'assicurazione sulla responsabilita' civile professionale adeguata ai rischi derivanti dall'attivita' svolta. Le SiS  applicano le   disposizioni   dettate    dalla    Consob    in    materia    di commercializzazione di OICR.     1-ter. In deroga all'articolo 35-bis,  comma  1,  lettera  e),  i titolari  di  partecipazioni  indicati  all'articolo  15,  comma   1, rispettano i soli requisiti di  onorabilita'  previsti  dall'articolo 14. In deroga all'articolo 35-bis, comma 5, la denominazione  sociale della SiS contiene l'indicazione di societa' di investimento semplice per azioni a capitale fisso.     1-quater. I soggetti che  controllano  una  SiS,  i  soggetti  da questi direttamente  o  indirettamente  controllati  o  controllanti, ovvero sottoposti  a  comune  controllo  anche  in  virtu'  di  patti parasociali o vincoli contrattuali ai sensi  dell'articolo  2359  del codice  civile,  nonche'  i  soggetti  che   svolgono   funzioni   di amministrazione, direzione e controllo presso una o piu' SiS  possono procedere alla costituzione di una  o  piu'  SiS,  nel  rispetto  del limite complessivo di euro 25 milioni.».     |  
|   |                                 Art. 28 
                  Semplificazioni per la definizione             dei patti territoriali e dei contratti d'area 
   1. Per  la  definitiva  chiusura  dei  procedimenti  relativi  alle agevolazioni  concesse  nell'ambito  dei  patti  territoriali  e  dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d)  e  f), della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  le  imprese  beneficiarie presentano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e  47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti in particolare l'ultimazione dell'intervento  agevolato  e le spese sostenute per la realizzazione  dello  stesso.  I  contenuti specifici, i termini, le modalita' e gli schemi per la  presentazione delle  predette  dichiarazioni  sono  individuati  con  decreto   del Ministro dello sviluppo economico da emanare  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  L'erogazione degli importi spettanti e'  autorizzata  sulla  base  delle  predette dichiarazioni nei limiti del contributo concesso e delle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 9-ter,  del  decreto-legge  6  dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla  legge  22  dicembre 2011, n. 214. Sono fatti salvi i  provvedimenti  adottati  fino  alla data di emanazione del decreto di cui al  secondo  periodo  ai  sensi della normativa previgente.  Per  l'insieme  delle  imprese  che  non presentano  le  dichiarazioni  sostitutive  sopra   indicate,   entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto,  il Ministero dello sviluppo economico accerta la decadenza dai  benefici con  provvedimento  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, con salvezza degli importi  gia'  erogati  sulla base dei costi e delle spese sostenute.   2. Il Ministero dello sviluppo economico, anche per il tramite  del nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie  della Guardia  di  finanza,  ai  sensi  dell'articolo  25,  comma  1,   del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, effettua  controlli  e  ispezioni, anche a campione,  sugli  interventi  agevolati  volti  a  verificare l'attuazione degli interventi medesimi nonche' la  veridicita'  delle dichiarazioni  sostitutive  presentate  ai  sensi  del  comma  1.  Il predetto Ministero redige entro il 31 dicembre di  ciascun  anno  una relazione di  sintesi  annuale  circa  gli  esiti  dei  controlli  da pubblicare  sul  sito  istituzionale.  Agli  oneri  per  i  precitati controlli ed ispezioni si provvede, nel limite massimo  di  500  mila euro,  a  valere  sulle  risorse  residue   disponibili   dei   patti territoriali. Eventuali irregolarita' emerse nell'ambito dei predetti controlli comportano la revoca del contributo erogato e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai  sensi  della  legge  24 novembre 1981, n. 689, consistente nel  pagamento  di  una  somma  in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.   3. Fatti salvi gli impegni gia' assunti  in  favore  delle  imprese beneficiarie ovvero relativi  alle  rimodulazioni  gia'  autorizzate, nonche' le risorse necessarie per la  copertura  degli  oneri  per  i controlli e le ispezioni, le risorse residue dei patti  territoriali, ove  non  costituiscano  residui  perenti,  sono  utilizzate  per  il finanziamento  di  progetti   volti   allo   sviluppo   del   tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante  la  sperimentazione  di servizi innovativi a supporto delle imprese. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano, sono stabiliti i criteri per la ripartizione e il trasferimento delle predette  risorse,  nonche'  la  disciplina  per   l'attuazione   dei precitati progetti, anche valorizzando modelli gestionali  efficienti e pregresse esperienze positive dei  soggetti  che  hanno  dimostrato capacita'  operativa  di  carattere  continuativo  nell'ambito  della gestione dei Patti territoriali.   4. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 12,75 milioni  di  euro  per l'anno 2019, a 29,75 milioni di euro per l'anno 2020 e a  10  milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022  al  2025,  si  provvede  ai sensi dell'articolo 50.     |  
|   |                               Art. 28 bis 
           Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo                       15 settembre 2017, n. 147 
   1. Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) al primo periodo, le parole: «A decorrere  dalla  data  indicata nel decreto  di  cui  al  comma  3,  l'ISEE»  sono  sostituite  dalle seguenti: «L'ISEE» e sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «, ovvero un'interruzione  dei  trattamenti  previsti  dall'articolo  4, comma 2, lettera f), del citato decreto del Presidente del  Consiglio dei ministri n. 159 del 2013»;   b) il terzo periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «Nel  caso  di interruzione dei trattamenti di cui al primo periodo, il  periodo  di riferimento e i redditi utili per il calcolo dell'ISEE corrente  sono individuati con le medesime modalita' applicate in caso di variazione della  situazione  lavorativa  del  lavoratore  dipendente  a   tempo indeterminato. A decorrere dal quindicesimo  giorno  successivo  alla data di entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo modulo sostitutivo della DSU  finalizzato  alla  richiesta  dell'ISEE corrente, emanato ai sensi dell'articolo  10,  comma  3,  del  citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159  del  2013, l'ISEE corrente e' calcolato con le  modalita'  di  cui  al  presente comma e ha validita' di sei mesi dalla data della  presentazione  del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni, salvo che intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella  fruizione  dei  trattamenti;  in  quest'ultimo caso, l'ISEE corrente e' aggiornato entro due mesi dalla variazione».     |  
|   |                                 Art. 29 
               Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start                       e Digital Transformation 
   1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 sono apportate  le seguenti modifiche:     a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «della durata  massima  di otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «della durata  massima  di dieci anni» e, infine, e' aggiunto il seguente periodo: «Nel caso  di imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non  oltre  sessanta mesi,  la  percentuale  di  copertura  delle  spese  ammissibili   e' innalzata al 90 per cento del totale e le agevolazioni possono essere concesse ai sensi dell'articolo 17 del  regolamento  (UE)  n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili  con  il  mercato  interno  in  applicazione  degli articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione europea»;     b) all'articolo 3, comma 1, lettera a) le parole:  «dodici  mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta mesi»;     c) all'articolo 4, le parole: «e fatti salvi le  esclusioni  e  i limiti  previsti  dal  regolamento  e  dalle  relative   disposizioni modificative di cui all'articolo 2, comma 1»  sono  soppresse  e,  in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «L'importo massimo delle spese ammissibili  e'  innalzato  a  3  milioni  di  euro  per  le  imprese costituite da almeno trentasei mesi e da  non  oltre  sessanta  mesi. Sono fatte salve le  limitazioni  derivanti  dall'applicazione  della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.»;     d) dopo l'articolo 4-bis e' inserito il seguente: «Art. 4-ter.  - (Cumulo)-1. Le agevolazioni di cui al presente  Capo  possono  essere cumulate con altri aiuti  di  Stato  anche  de  minimis,  nei  limiti previsti dalla disciplina europea in materia di  aiuti  di  Stato  di riferimento.».   2. Per garantire il tempestivo adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 e individuare modalita'  atte  a  consentire  la  maggiore efficacia dell'intervento, con decreto del  Ministro  dello  sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  del presente decreto, e' ridefinita la  disciplina  di  attuazione  della misura di cui al Capo 0I del decreto legislativo 21 aprile  2000,  n. 185, prevedendo anche, per le imprese di piu'  recente  costituzione, l'offerta di servizi di tutoraggio e la copertura dei costi  iniziali di gestione, per una percentuale comunque non  superiore  al  20  per cento del totale delle spese ammissibili. Fino all'entrata in  vigore delle predette disposizioni attuative, alle iniziative  agevolate  ai sensi del medesimo decreto  legislativo  continua  ad  applicarsi  la disciplina vigente alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto.   3. Al fine di garantire la piena accessibilita' agli interventi per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali  e  il  contenimento degli oneri  amministrativi  e  finanziari  a  carico  delle  imprese beneficiarie, il Ministro dello sviluppo economico procede con propri decreti, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del presente decreto e sulla base dei criteri di cui  al  comma  4,  alla revisione della disciplina attuativa degli strumenti  di  competenza, con particolare riferimento agli interventi  per  le  aree  di  crisi industriale agevolati ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181,  e all'intervento in favore delle start-up innovative di cui al  decreto del Ministro dello sviluppo economico 24  settembre  2014,  pubblcato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  264  del  13 novembre 2014. Ai medesimi fini il Ministero dello sviluppo economico fornisce, ove necessario, specifiche direttive  ai  soggetti  gestori dei singoli interventi.   4.  La  revisione  di  cui  al   comma   3   e'   improntata   alla semplificazione  e  accelerazione   delle   procedure   di   accesso, concessione  e  erogazione  delle  agevolazioni,   anche   attraverso l'aggiornamento delle modalita' di valutazione delle iniziative e  di rendicontazione  delle  spese  sostenute  dai  beneficiari,   nonche' all'incremento dell'efficacia degli interventi, con  l'individuazione di modalita' di intervento piu' adeguate al contesto di riferimento e idonee a consentire l'ampia partecipazione dei soggetti  interessati, anche mediante una revisione degli impegni  finanziari  richiesti  ai proponenti, nonche', per gli  interventi  di  riqualificazione  delle aree di crisi industriale, atte a favorire  la  partecipazione  anche finanziaria degli enti e soggetti del territorio.   5. Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi  produttivi  delle  imprese,  di  micro,  piccola  e   media dimensione, anche in coerenza con  le  linee  strategiche  del  Piano triennale per l'informatica nella  pubblica  amministrazione  di  cui all'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono stabiliti  i  criteri,  le  condizioni  e  le modalita' per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili  definite  nei  limiti stabiliti dal Regolamento (UE) 1407/2013  della  Commissione  del  18 dicembre 2013 ovvero dell'articolo 29  del  Regolamento  UE  651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.   6. Le agevolazioni di cui al comma 5 sono dirette  a  sostenere  la realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologica  e  digitale aventi le seguenti caratteristiche:     a) essere diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0 (advanced manufacturing  solutions, addittive manufacturing, realta' aumentata, simulation,  integrazione orizzontale e verticale, industrial internet,  cloud,  cybersecurity, big data  e  analytics)  e  delle  tecnologie  relative  a  soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione  della  catena  di  distribuzione  e  della  gestione  delle relazioni con i diversi  attori,  al  software,  alle  piattaforme  e applicazioni digitali  per  la  gestione  e  il  coordinamento  della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attivita' di servizio nonche' ad altre tecnologie quali sistemi di  e-commerce, sistemi  di  pagamento  mobile  e  via  internet,  fintech,   sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange-EDI), geolocalizzazione, tecnologie  per  l'in-store  customer  experience, system   integration   applicata   all'automazione   dei    processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things;     b) presentare un importo di spesa almeno pari a 50.000 euro.   7. Per l'accesso alle agevolazioni di cui al  comma  5  le  imprese devono  possedere,  alla  data  di  presentazione  della  domanda  di agevolazione, le seguenti caratteristiche:     a) essere iscritte e risultare attive nel Registro delle imprese;     b) operare in via prevalente/primaria nel settore  manifatturiero e/o  in  quello  dei  servizi  diretti  alle  imprese  manifatturiere nonche',  al  fine  di  accrescerne  la  competitivita'  e   in   via sperimentale per gli anni 2019-2020, nel  settore  turistico  per  le imprese impegnate nella digitalizzazione  della  fruizione  dei  beni culturali, anche in un'ottica di maggiore accessibilita' e in  favore di soggetti disabili;     c) avere conseguito  nell'esercizio  cui  si  riferisce  l'ultimo bilancio approvato e depositato un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000;     d) aver approvato e depositato almeno due bilanci;     e) non essere sottoposto a procedura concorsuale e  non  trovarsi in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  anche  volontaria,   di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in  qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.   7-bis. I soggetti di cui al comma 7,  in  numero  non  superiore  a dieci imprese,  possono  presentare  anche  congiuntamente  tra  loro progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del  contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi  il consorzio e l'accordo di partenariato in  cui  figuri  come  soggetto promotore capofila un DIH-digital innovation hub o un  EDI-ecosistema digitale per l'innovazione, di cui al Piano nazionale Impresa 4.0. In tali progetti l'importo di cui al comma 7, lettera  c),  puo'  essere conseguito mediante  la  somma  dei  ricavi  delle  vendite  e  delle prestazioni realizzati da tutti i soggetti proponenti  nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato.   8. Per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi da 5  a  7 e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la concessione di contributi a fondo perduto  e  sono destinati 80 milioni di euro a valere sulle disponibilita' del  Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del  decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  con  legge  7 agosto 2012, n. 134, per la concessione di finanziamenti agevolati.   9. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 8, pari a 10 milioni di  euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in  termini  di  fabbisogno  e indebitamento netto pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, a 10,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per  ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 50.   9-bis. Con l'obiettivo strategico di  assicurare  lo  sviluppo  del processo  di  digitalizzazione,  nell'interesse  generale  e  per  la crescita del Paese, attraverso soluzioni  innovative  e  tecnologiche che consentano di accedere in forme  semplificate  ai  servizi  della pubblica amministrazione, ottimizzandone  la  fruizione,  considerata l'evoluzione del servizio postale in funzione delle  mutate  esigenze degli utenti, al  fine  di  promuovere  il  superamento  del  divario digitale e  la  coesione  sociale  e  territoriale  e  di  conseguire maggiore  efficienza,  tempestivita'  e  uniformita'  in   tutto   il territorio nazionale nell'erogazione di  servizi  pubblici  anche  in modalita'  digitale  nonche'  di  servizi  evoluti,  in  mobilita'  a domicilio, nelle aree  urbane,  decentrate  e  rurali,  semplificando l'accesso universale dei cittadini e delle imprese ai nuovi  servizi, anche di comunicazione elettronica,  e  sostenendo  lo  sviluppo  del commercio elettronico, con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro  per  la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita  l'Agenzia  per  l'Italia  digitale  e  previa intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le  aree dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni  cui  consentire l'accesso anche attraverso le strutture e le piattaforme tecnologiche del fornitore del servizio  universale  di  cui  all'articolo  3  del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e sono  stabilite,  senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  le  modalita'  di remunerazione dell'attivita' prestata dal citato fornitore  nel  caso in cui lo stanziamento  previsto  dal  comma  9-quater  del  presente articolo non sia sufficiente a remunerare il servizio  effettivamente prestato.   9-ter. Con i decreti di cui al comma 9-bis  sono  individuati,  nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di  gestione di servizi di interesse economico generale, le  categorie  di  utenti ammessi alla fruizione dei servizi previsti dal medesimo comma 9-bis, il livello e le modalita' di effettuazione delle prestazioni da parte del fornitore del servizio  universale  di  cui  all'articolo  3  del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, nonche' la misura massima del contributo riconosciuto a valere sulle risorse di  cui  al  comma 9-quater del presente articolo. Mediante  apposita  convenzione  sono definiti i rapporti tra la pubblica amministrazione statale  titolare del servizio digitale e il citato fornitore del servizio  universale, compresi i connessi servizi a sportello o in mobilita'.   9-quater. Una quota  delle  entrate  dello  Stato  derivanti  dalla distribuzione di utili  d'esercizio  o  di  riserve  sotto  forma  di dividendi delle societa' partecipate dal  Ministero  dell'economia  e delle finanze e' utilizzata, entro il limite massimo di 15 milioni di euro annui, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per  le finalita' di cui ai commi da 9-bis a 9-octies. Le somme introitate  a tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti  per le riassegnazioni, con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, a un apposito fondo istituito nello stato di previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze. All'articolo 1,  comma  216, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo  periodo,  le  parole: «in misura non inferiore al  15  per  cento»  sono  sostituite  dalle seguenti: «fino al 10 per cento» e,  al  terzo  periodo,  le  parole: «dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge»   sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2019».   9-quinquies. Secondo i criteri previsti dai decreti di cui al comma 9-bis, le pubbliche amministrazioni non  statali  possono  consentire l'accesso alle aree dei servizi digitali dei quali  sono  titolari  o che sono  ad  esse  delegati  anche  attraverso  le  strutture  e  le piattaforme tecnologiche del fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.  261.  Agli oneri  derivanti  dall'attuazione   del   presente   comma   ciascuna amministrazione provvede, nei limiti delle risorse iscritte per  tale scopo in appositi capitoli di bilancio, senza nuovi o maggiori  oneri per la finanza pubblica.   9-sexies. Qualora l'accesso ai servizi digitali  di  cui  ai  commi 9-bis  e  9-quinquies  necessiti  dell'identificazione  degli  aventi diritto, il personale del fornitore del servizio  universale  di  cui all'articolo 3 del  decreto  legislativo  22  luglio  1999,  n.  261, procede all'identificazione nel rispetto delle vigenti  disposizioni, assumendo a tale fine la qualitadi incaricato di pubblico servizio.   9-septies. Sono a carico esclusivo dell'utente l'effettuazione  dei servizi digitali in mobilita' a domicilio e la prestazione di servizi aggiuntivi rispetto a quelli individuati dai decreti di cui al  comma 9-bis.Il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3  del decreto  legislativo  22  luglio  1999,   n.   261,   provvede   alla pubblicazione, anche nel proprio sito internet  istituzionale,  delle informazioni   sugli   eventuali   servizi   aggiuntivi    e    sulla disponibilita'  di  servizi  digitali  in  mobilita'   a   domicilio, specificandone la natura e il costo.   9-octies. Al fine di assicurare l'ammortamento dei costi  sostenuti per le attivita'  necessarie,  il  servizio  di  interesse  economico generale di cui al comma 9-bis del presente articolo e' garantito dal fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3  del  decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, per  una  durata  pari  a  quella dell'affidamento del servizio universale.   9-novies.  Per  il  medesimo  fine   di   cui   al   comma   9-bis, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo promuove i servizi  turistici  e culturali   e   favorisce   la   commercializzazione   di    prodotti enogastronomici, tipici e artigianali, in Italia e all'estero,  anche attraverso un portale dedicato gia' esistente e  l'affidamento  della realizzazione e della gestione  di  un'apposita  carta,  su  supporto cartaceo o digitale, che consente, anche mediante strumenti e  canali digitali e dispositivi mobili e previo deposito da parte del titolare di una somma presso l'emittente della carta,  di  acquistare  beni  e servizi per la fruizione integrata di servizi pubblici di  trasporto, degli istituti e dei luoghi della cultura, dei parchi di divertimento e degli  spettacoli  viaggianti,  di  disporre  di  agevolazioni  per l'acquisto di servizi e di  prodotti  enogastronomici  a  seguito  di apposite convenzioni stipulate a livello locale con soggetti pubblici e privati, nonche' di usufruire della rete  logistica  dell'emittente per l'invio dei citati prodotti nel rispetto della normativa  vigente in materia di spedizioni alimentari. La realizzazione e  la  gestione della carta sono affidate al soggetto che  risulti  in  possesso  dei seguenti requisiti  volti  ad  assicurare  una  diffusa  e  immediata operativita'  della  carta   attraverso   l'impiego   delle   proprie dotazioni:   a) gestione di servizi pubblici;   b)  esperienza  pluriennale  maturata  nei  servizi  finanziari  di pagamento effettuati a sportello, elettronicamente anche in mobilita' ed evoluti;   c)  esperienza  pluriennale  nella  gestione  di  carte   prepagate realizzate dalla pubblica amministrazione;   d) presenza capillare nel territorio  nazionale  di  infrastrutture fisiche e logistiche.     |  
|   |                                 Art. 30 
        Contributi ai comuni per interventi di efficientamento            energetico e sviluppo territoriale sostenibile 
   1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da  emanarsi entro venti giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui  al  comma  2, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147, per la realizzazione di progetti relativi a  investimenti  nel  campo dell'efficientamento  energetico  e   dello   sviluppo   territoriale sostenibile.   2. Il contributo di cui al comma 1 e' attribuito a  ciascun  Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i  dati  pubblicati  dall'Istituto  nazionale  di  statistica (ISTAT), come di seguito indicato:     a)  ai  Comuni  con  popolazione  inferiore  o  uguale  a   5.000 abitantie' assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;     b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00;     c) ai  Comuni  con  popolazione  compresa  tra  10.001  e  20.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00;     d) ai  Comuni  con  popolazione  compresa  tra  20.001  e  50.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00;     e) ai Comuni  con  popolazione  compresa  tra  50.001  e  100.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00;     f) ai Comuni con  popolazione  compresa  tra  100.001  e  250.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;     g) ai Comuni con popolazione  superiore  a  250.000  abitanti  e' assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00.   3. I  contributi  di  cui  al  comma  1  sono  destinati  ad  opere pubblichein materia di:     a) efficientamento  energetico,  ivi  compresi  interventi  volti all'efficientamento   dell'illuminazione   pubblica,   al   risparmio energetico  degli  edifici  di  proprieta'  pubblica  e  di  edilizia residenziale pubblica, nonche' all'installazione di impianti  per  la produzione di energia da fonti rinnovabili;     b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi  in materia   di   mobilita'   sostenibile,   nonche'   interventi    per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici  pubblici  e patrimonio   comunale   e   per   l'abbattimento    delle    barriere architettoniche.   4. Il Comune beneficiario del contributo puo' finanziare una o piu' opere pubbliche di cui al comma 3, a condizione che esse:     a) non abbiano gia' ottenuto un finanziamento a valere  su  fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali  o  strutturali di investimento europeo;     b) siano aggiuntive rispetto a quelle gia' programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel  bilancio  di  previsione  dell'anno 2019.   5. Il Comune beneficiario del contributo  di  cui  al  comma  1  e' tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il 31 ottobre 2019.   6. Il contributo e' corrisposto ai Comuni beneficiari dal Ministero dell'economia e delle  finanze,  su  richiesta  del  Ministero  dello sviluppo economico.   7. L'erogazione avviene, per il 50 per cento, previa  richiesta  da parte   del   Ministero   dello   sviluppo   economico   sulla   base dell'attestazione   dell'ente   beneficiario   dell'avvenuto   inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine di cui  al  comma  5.  Il saldo,  determinato  come  differenza  tra  la  spesa  effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota gia'  erogata, nel limite  dell'importo  del  contributo  di  cui  al  comma  2,  e' corrisposto su autorizzazione del Ministero dello sviluppo  economico anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio di cui al comma 11 dall'ente beneficiario, in  ordine  al  collaudo  e  alla regolare esecuzione dei lavori.   8. Per i Comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano  i  contributi  sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.   9. I Comuni che non  rispettano  il  termine  di  cui  al  comma  5 decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo di  cui  al comma 1. Le relative risorse rientrano nella disponibilita' del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.   10. Il Comune beneficiario da'  pubblicita'  dell'importo  concesso dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33, sottosezione Opere pubbliche.   11. I Comuni beneficiari monitorano la  realizzazione  finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il  sistema  di monitoraggio, di cui  all'articolo  1,  comma  703,  della  legge  23 dicembre  2014,  n.  190,  classificando  le  opere  sotto  la   voce «Contributo  comuni  per  efficientamento   energetico   e   sviluppo territoriale sostenibile - DL crescita».   12. Considerata l'esigenza di  semplificazione  procedimentale,  il Comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui al comma 10 e' esonerato dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari  di  cui  all'articolo  158  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.   13. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei Comuni, il Ministero  dello  sviluppo economico, anche avvalendosi  di  societa'  in  house,  effettua,  in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, controlli a campione sulle attivita' realizzate con i  contributi  di cui al presente articolo, secondo  modalita'  definite  con  apposito decreto ministeriale.   14. Agli oneri relativi alle attivita' istruttorie e  di  controllo derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 1.760.000,00.   14-bis. Per stabilizzare i contributi in conto capitale  ai  comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo  territoriale sostenibile di cui al presente articolo, a decorrere  dall'anno  2020 e' autorizzata l'implementazione del  programma  pluriennale  per  la realizzazione dei progetti di cui al comma  1.  A  partire  dall'anno 2020, le effettive  disponibilita'  finanziarie  sono  ripartite  con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra i comuni  con  popolazione  inferiore  a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune  un  contributo  di  pari importo. I comuni beneficiari dei contributi di cui al presente comma sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio  di ciascun anno. I comuni che non rispettano il citato termine  decadono automaticamente  dall'assegnazione  del  contributo  e  le   relative risorse rientrano nella disponibilita' del  fondo  di  cui  al  comma 14-quater. Si applicano, per quanto compatibili, i commi 3, 4, 6,  7, 8, 10, 11, 12 e 13.   14-ter. Per stabilizzare i contributi  a  favore  dei  comuni  allo scopo di potenziare gli investimenti per la  messa  in  sicurezza  di scuole,  strade,  edifici  pubblici  e  patrimonio  comunale  e   per l'abbattimento  delle  barriere  architettoniche  a  beneficio  della collettivita', a decorrere dall'anno 2020 e' autorizzato  l'avvio  di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145.  A tale fine, a partire  dall'anno  2020,  le  effettive  disponibilita' finanziarie sono ripartite, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15  gennaio  di  ciascun  anno,  tra  i  comuni  con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a  ciascun  comune un contributo di pari importo. Il comune beneficiario del  contributo di cui al presente comma  e'  tenuto  ad  iniziare  l'esecuzione  dei lavori entro il 15 maggio  di  ciascun  anno.  Nel  caso  di  mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di  cui  al presente comma o di parziale utilizzo  del  contributo,  il  medesimo contributo e' revocato, in tutto o in parte, entro il  15  giugno  di ciascun  anno,  con  decreto  del  Ministro  dell'interno.  Le  somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui  al  periodo  precedente sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai  comuni  che hanno iniziato l'esecuzione  dei  lavori  in  data  antecedente  alla scadenza di cui al presente comma, dando priorita' ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e  non  oggetto  di recupero. I comuni beneficiari  dei  contributi  di  cui  al  periodo precedente sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110,  112,  113  e  114 dell'articolo 1 della citata  legge  n.  145  del  2018.  Le  risorse ripartite ai sensi del comma 14-quater, per un ammontare pari  al  60 per cento, sono destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle finalita' di cui al primo periodo. Per il restante 40 per cento sono destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle finalita' di  cui  all'articolo  10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n.  88.  In  sede  di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome di Trento e di  Bolzano,  e'  definito  il  riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del  superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di  cui  alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi  al biossido di azoto (NO2), di  cui  alla  procedura  di  infrazione  n. 2015/2043, e della complessita' dei processi di  conseguimento  degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento  europeo e del Consiglio, del 21 maggio  2008.  Al  fine  di  fronteggiare  le criticita' dei collegamenti viari tra la Valtellina  e  il  capoluogo regionale  e  allo  scopo  di  programmare  immediati  interventi  di riqualificazione, miglioramento  e  rifunzionalizzazione  della  rete viaria, diretti a conseguire idonei standard di sicurezza stradale  e adeguata mobilita', il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il presidente della giunta regionale della Lombardia  e  con  il  presidente  della provincia di Lecco, nomina, con proprio decreto,  da  adottare  entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione  del  presente  decreto,  un  Commissario   straordinario incaricato di sovraintendere alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sulla rete  viaria, in particolare nella tratta Lecco-Sondrio lungo la strada statale 36, in gestione alla societa' ANAS Spa, nonche' la ex strada statale  639 e la strada provinciale 72,in gestione alla provincia di  Lecco.  Con il medesimo decreto sono altresi' stabiliti i termini, le  modalita', i tempi, l'eventuale supporto tecnico,  le  attivita'  connesse  alla realizzazione delle opere  e  l'eventuale  compenso  del  Commissario straordinario  con  oneri  a  carico  del  quadro   economico   degli interventi da realizzare  o  da  completare,  nei  limiti  di  quanto indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n. 111. Il Commissario  straordinario  puo'  avvalersi,  sulla  base  di apposite convenzioni, di strutture delle amministrazioni  interessate nonche'  di  societa'  controllate  dalle  medesime  amministrazioni, nell'ambito delle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica. All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono  apportate le seguenti modificazioni:   a) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Per  la realizzazione di tali interventi si applica l'articolo 5, commi  9  e 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357»;   b) al comma 21, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».   14-quater. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  ai  commi 14-bis e 14-ter del presente articolo e' istituito,  nello  stato  di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un  fondo  da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalita' di cui ai medesimi commi, al quale affluiscono tutte le  risorse  per contributi dall'anno 2020, non ancora  impegnate  alla  data  del  1° giugno  2019,  nell'ambito  dell'autorizzazione  di  spesa   di   cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che si intende corrispondentemente ridotta di pari  importo.  Sono  nulli gli eventuali atti adottati in  contrasto  con  le  disposizioni  del presente  comma.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti variazioni di bilancio.   14-quinquies. Le risorse disponibili per l'anno 2019 sul  Fondo  di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinate a favore dei comuni compresi nella fascia  demografica fino a 10.000 abitanti che hanno subito tagli dei  trasferimenti  del fondo di solidarieta' comunale, per effetto  delle  disposizioni  sul contenimento  della  spesa  pubblica  di  cui  all'articolo  16   del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate  sulle  quote  di  spesa relative ai servizi socio-sanitari assistenziali e ai servizi  idrici integrati. Il contributo spettante a ciascun  comune  e'  determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31  ottobre  2019, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, tenendo conto del maggiore taglio, di cui al citato decreto-legge n. 95  del  2012, subito per effetto della spesa sostenuta per i servizi socio-sanitari assistenziali  e  idrici  integrati  coperta  con  entrate  ad   essi direttamente riconducibili. Ai fini del riparto, si considerano  solo i  comuni  per  i  quali  l'incidenza  sulla  spesa  corrente   media risultante dai  certificati  ai  rendiconti  del  triennio  2010-2012 supera  il  3  per  cento,  nel  caso  dei   servizi   socio-sanitari assistenziali,  e  l'8  per  cento,  nel  caso  dei  servizi   idrici integrati. I comuni beneficiari utilizzano il contributo  di  cui  al presente comma per investimenti  per  la  messa  in  sicurezza  degli edifici e del territorio.     |  
|   |                               Art. 30 bis 
                Norme in materia di edilizia scolastica 
   1. Al fine  di  garantire  la  messa  in  sicurezza  degli  edifici pubblici adibiti a uso scolastico, gli  enti  locali  beneficiari  di finanziamenti e contributi statali possono  avvalersi,  limitatamente al triennio 2019-2021 e nell'ambito  della  programmazione  triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013, n. 128, quanto agli acquisti di beni e servizi, della societa' Consip Spa  e,  quanto  all'affidamento   dei   lavori   di   realizzazione, dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo sviluppo d'impresa Spa-Invitalia, che sono tenute  a  pubblicare  gli atti di gara entro novanta giorni dalla presentazione alle stesse, da parte degli enti locali, dei progetti definitivi.   2. Qualora  la  societa'  Consip  Spa  e  l'Agenzia  nazionale  per l'attrazione  degli  investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  Spa  - Invitalia non provvedano alla pubblicazione degli atti di gara  entro il termine di novanta giorni di cui  al  comma  1,  gli  enti  locali possono affidare i lavori di  cui  al  medesimo  comma  1,  anche  di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino  alla  soglia  di  cui all'articolo 35, comma  1,  lettera  a),  del  codice  dei  contratti pubblici, di cui al  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50, mediante procedura negoziata  con  consultazione,  nel  rispetto  del criterio di rotazione degli  inviti,  di  almeno  quindici  operatori economici, ove esistenti,  individuati  sulla  base  di  indagini  di mercato o  tramite  elenchi  di  operatori  economici.  L'avviso  sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.   3. Gli edifici scolastici pubblici, oggetto di interventi di  messa in  sicurezza  a  valere  su  finanziamenti  e  contributi   statali, mantengono la destinazione a uso scolastico per  almeno  cinque  anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori.     |  
|   |                               Art. 30 ter   Agevolazioni per  la  promozione  dell'economia  locale  mediante  la  riapertura e l'ampliamento di attivita' commerciali, artigianali  e  di servizi   1. Il presente articolo disciplina la concessione  di  agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attivita' nei  settori  di  cui  al comma 2, che procedono all'ampliamento di esercizi  commerciali  gia' esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da  almeno  sei  mesi, situati nei  territori  di  comuni  con  popolazione  fino  a  20.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono  in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia  di  commercio al dettaglio.   2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste  dal  presente articolo  le  iniziative  finalizzate  alla  riapertura  di  esercizi operanti nei seguenti settori:  artigianato,  turismo,  fornitura  di servizi destinati alla tutela  ambientale,  alla  fruizione  di  beni culturali  e  al  tempo  libero,  nonche'  commercio  al   dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma  1,  lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa  la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.   3. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste  dal  presente articolo l'attivita' di compro oro, definita  ai  sensi  del  decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nonche' le sale  per  scommesse  o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento  previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931, n. 773.   4. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni  previste  dal  presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attivita' gia'  esistenti precedentemente interrotte. Sono altresi' escluse dalle  agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove  attivita'  e  le riaperture, conseguenti a cessione di  un'attivita'  preesistente  da parte del medesimo  soggetto  che  la  esercitava  in  precedenza  o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma  societaria,  che sia ad esso direttamente oindirettamente riconducibile.   5.  Le  agevolazioni  previste  dal  presente  articolo  consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi di cui al comma 2 e  per  i  tre  anni successivi. La misura del contributo di cui al periodo precedente  e' rapportata alla somma dei tributi comunali  dovuti  dall'esercente  e regolarmente pagati  nell'anno  precedente  a  quello  nel  quale  e' presentata la  richiesta  di  concessione,  fino  al  100  per  cento dell'importo, secondo quanto stabilito dal comma 9.   6. I comuni di cui al comma 1 istituiscono, nell'ambito del proprio bilancio, un fondo da destinare alla concessione  dei  contributi  di cui al comma 5. A tale fine, nello stato di previsione del  Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10  milioni  di  euro  per  l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a  20  milioni  di  euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il fondo e' ripartito tra i  comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. In ogni caso, la spesa  complessiva per  i  contributi  erogati  ai  beneficiari  non  puo'  superare  la dotazione annua del fondo di cui al secondo periodo.   7. I contributi di cui ai commi 5 e  6  sono  erogati  a  decorrere dalla  data  di  effettivo  inizio   dell'attivita'   dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.   8. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 5 i  soggetti esercenti, in possesso  delle  abilitazioni  e  delle  autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attivita' nei settori  di  cui  al comma 2 che, ai sensi  del  comma  1,  procedono  all'ampliamento  di esercizi gia' esistentio alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. Per gli eserciziil cui ampliamento comporta  la  riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno  per  cui  e'  chiesta  l'agevolazione,  il  contributo  e' concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.   9. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui  al presente articolo devono presentare al comune nel  quale  e'  situato l'esercizio di cui ai commi 1 e 2, dal 1° gennaio al 28  febbraio  di ogni anno, la richiesta, redatta  in  base  a  un  apposito  modello, nonche' la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune, dopo aver effettuato i  controlli  sulla  dichiarazione  di  cui  al  periodo  precedente, determina la misura del contributo spettante,  previo  riscontro  del regolare avvio  e  mantenimento  dell'attivita'.  I  contributi  sono concessi,  nell'ordine  di  presentazione   delle   richieste,   fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale ai sensi del comma 6. L'importo  di  ciascun  contributo  e'  determinato  dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura proporzionale al numero  dei  mesi  di  apertura  dell'esercizio  nel quadriennio considerato, che non puo' comunque essere inferiore a sei mesi.   10.  I  contributi  di  cui  al  presente  articolo  sono   erogati nell'ambito del regime de minimis  di  cui  al  regolamento  (UE)  n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre  2013,  nei  limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato  a  ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre  normative  statali,  regionali  o  delle province autonome di Trento e di Bolzano.   11. Le disposizioni del presente articolo si applicano a  decorrere dal 1° gennaio 2020.   12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per  l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a  20  milioni  di  euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.     |  
|   |                             Art. 30 quater 
    Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico 
   1. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita'  di informazione di interesse generale ai  sensi  della  legge  7  agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto  all'intero  contributo  previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto  1991,  n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli aventi diritto.   2.  Al  fine  di  favorire  la  conversione  in   digitale   e   la conservazione degli archivi multimediali  delle  imprese  di  cui  al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei  ministri  corrisponde  alle citate imprese un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2019. Il contributo di cui  al  presente  comma  non  e'  soggetto  a  riparto percentuale tra gli aventi  diritto  e  puo'  essere  riassorbito  da eventuale convenzione appositamente  stipulata  successivamente  alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente decreto.   3. Il totale dei contributi di cui ai commi 1 e  2  e'  corrisposto nel limite dell'80 per cento dei costi dell'esercizio precedente.   4. All'articolo 1, comma 810, lettera a), della legge  30  dicembre 2018, n.145, le parole:  «1°  gennaio  2020»  sono  sostituite  dalle seguenti: «31 gennaio 2020».   5. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul  Fondo  per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui  all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.     |  
|   |                                 Art. 31 
                            Marchi storici 
   1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sono apportate le seguenti modificazioni:     a) dopo l'articolo 11-bis e' inserito il seguente:       «Art. 11-ter (Marchio storico di interesse nazionale). -  1.  I titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa  registrati  da almeno cinquanta anni o per i quali sia  possibile  dimostrare  l'uso continuativo  da   almeno   cinquanta   anni,   utilizzati   per   la commercializzazione di prodotti o servizi  realizzati  in  un'impresa produttiva  nazionale  di  eccellenza   storicamente   collegata   al territorio nazionale, possono ottenere l'iscrizione del  marchio  nel registro  dei  marchi  storici  di   interesse   nazionale   di   cui all'articolo 185-bis.       2.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e' istituito il logo "Marchio storico di  interesse  nazionale"  che  le imprese iscritte nel registro di cui  all'articolo  185-bis,  possono utilizzare per  le  finalita'  commerciali  e  promozionali.  Con  il decreto di cui al primo periodo sono altresi' specificati  i  criteri per l'utilizzo del logo "Marchio storico di interesse nazionale".";     b) dopo l'articolo 185 sono inseriti i seguenti:       «Art. 185-bis. -  (Registro  speciale  dei  marchi  storici  di interesse nazionale). - 1. E' istituito,  presso  l'Ufficio  italiano brevetti e marchi, il  registro  speciale  dei  marchi  storici  come definiti dall'articolo 11-ter.       2. L'iscrizione al registro  speciale  dei  marchi  storici  e' effettuata su istanza del titolare o del licenziatario esclusivo  del marchio.       Art. 185-ter. - (Valorizzazione dei marchi storici nelle  crisi di impresa). - 1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali  e la prosecuzione dell'attivita' produttiva sul  territorio  nazionale, e' istituito presso il Ministero dello sviluppo  economico  il  Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale. Il  predetto Fondo opera mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese di cui al comma 2. Tali interventi sono effettuati  a  condizioni  di mercato, nel rispetto di quanto previsto  dalla  Comunicazione  della Commissione recante orientamenti sugli aiuti  di  Stato  destinati  a promuovere gli investimenti per il finanziamento del ri-schio (2014/C 19/04).  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' e i criteri di  gestione  e di funzionamento del Fondo di cui al primo periodo.   2. L'impresa titolare o licenziataria di un  marchio  iscritto  nel registro  speciale  di  cui  all'articolo  185-bis  o,  comunque,  in possesso dei  requisiti  di  cui  all'articolo  11-ter,  che  intenda chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello  principale, per cessazione dell'attivita' svolta  o  per  delocalizzazione  della stessa  al  di  fuori  del  territorio  nazionale,  con   conseguente licenziamento collettivo, notifica senza ritardo al  Ministero  dello sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento e, in particolare:         a) i motivi economici, finanziari o tecnici del  progetto  di chiusura o delocalizzazione;         b)  le  azioni  tese  a  ridurre  gli  impatti  occupazionali attraverso incentivi all'uscita, prepensionamenti, ricollocazione  di dipendenti all'interno del gruppo;         c)  le  azioni  che  intende  intraprendere  per  trovare  un acquirente;         d) le opportunita' per i dipendenti di presentare  un'offerta pubblica di acquisto ed ogni altra  possibilita'  di  recupero  degli asset da parte degli stessi.       3. A seguito dell'informativa di cui al comma 2,  il  Ministero dello sviluppo economico avvia il procedimento  per  l'individuazione degli interventi mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1.       4. La violazione degli obblighi informativi di cui al  comma  2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti  del  titolare  dell'impresa   titolare   o   licenziataria esclusiva del marchio da 5.000 euro ad 50.000 euro.».   2. Per le finalita' di cui al presente articolo sono  destinati  30 milioni di euro per l'anno 2020. Per le medesime finalita' di cui  al presente  articolo,  relativamente  alle  operazioni  finalizzate  al finanziamento di progetti  di  valorizzazione  economica  dei  marchi storici di interesse nazionale, le PMI proprietarie  o  licenziatarie del marchio storico possono  accedere  alla  garanzia  del  Fondo  di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2,  comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662.  Con  decreto del Ministero dello sviluppo economico,  di  concerto  col  Ministero dell'economia e  delle  finanze,  sono  stabiliti  le  modalita',  le condizioni e i limiti per la concessione della garanzia.   3. Al fine dello svolgimento dei nuovi incrementali adempimenti, il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato, nei  limiti  della vigente dotazione organica, ad assumere a tempo  indeterminato  dieci unita'  da  inquadrare  nell'area  III,   posizione   economica   F1, selezionate attraverso apposito concorso pubblico, in possesso  degli specifici  requisiti  professionali  necessari  all'espletamento  dei nuovi compiti operativi. Le assunzioni sono effettuate in deroga agli articoli 30, comma 2-bis e 35, comma 4, del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4,  commi  3  e  3-quinquies,  del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito  con  modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Per  l'attuazione  del  presente comma e' autorizzata la spesa  di  400.000  euro  annui  a  decorrere dall'anno 2020.   4. Agli oneri derivanti dai commi  2  e  3  si  provvede  ai  sensi dell'articolo 50.     |  
|   |                                 Art. 32 
              Contrasto all'Italian sounding e incentivi                   al deposito di brevetti e marchi 
   1. Ai consorzi nazionali e  alle  organizzazioni  collettive  delle imprese che operano nei mercati  esteri  al  fine  di  assicurare  la tutela del made in Italy, compresi  i  prodotti  agroalimentari,  nei mercati esteri, e' concessa un'agevolazione  pari  al  50  per  cento delle spese sostenute  per  la  tutela  legale  dei  propri  prodotti colpiti dal fenomeno dell'Italian Sounding, di cui  all'articolo  144 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della proprieta' industriale, nonche'  per  la  realizzazione  di  campagne informative e di comunicazione finalizzate a  consentire  l'immediata identificazione del prodotto italiano  rispetto  ad  altri  prodotti. L'agevolazione e' concessa fino ad un  importo  massimo  annuale  per soggetto beneficiario di euro 30.000,00 e comunque nel  limite  annuo di cui al comma 3.   2. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,  da  adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di conversione del presente decreto, sono stabilite le  disposizioni  di attuazione, ivi inclusa l'indicazione  delle  spese  ammissibili,  le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui  al  comma  3,  nonche'  le  modalita'  di  verifica  e controllo  dell'effettivita'  delle  spese  sostenute,  le  cause  di decadenza e revoca del beneficio, le modalita' di restituzione  delle agevolazioni fruite indebitamente.   3. Per l'attuazione del comma 1 e'  autorizzata  la  spesa  di  1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti  dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 50.   4. All'articolo 10, del Codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30,  sono  apportate  le seguenti modifiche:     a) al comma 1, dopo le parole  «simboli,  emblemi  e  stemmi  che rivestano un interesse pubblico» sono aggiunte le seguenti:  «inclusi i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e  i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani».     b) dopo il comma 1, e' aggiunto il  seguente  comma  1-bis:  «Non possono altresi' formare oggetto di registrazione  parole,  figure  o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia».   5. All'articolo 144 del Codice della  proprieta'  industriale  sono apportate le seguenti modifiche:     a) alla rubrica sono  aggiunte  infine  le  seguenti  parole:  «e pratiche di Italian Sounding»;     b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:       «1-bis. Agli  effetti  delle  norme  contenute  nella  presente sezione sono pratiche di Italian  Sounding  le  pratiche  finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti»   6. All'articolo 145 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30,  sono  apportate  le seguenti modificazioni:     a) al comma 1 sono in fine aggiunte le seguenti parole: "e  della falsa evocazione dell'origine italiana»;     b)   ovunque   ricorrano   le   parole    «Consiglio    Nazionale Anticontraffazione»  sono   sostituite   dalle   parole:   «Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding»;     c) al comma 2, dopo le parole «funzione pubblica»  sono  aggiunte le seguenti: «, da un rappresentante del  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,».   7. Alle start-up innovative di  cui  al  decreto-legge  18  ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge  17  dicembre 2012, n. 221 e' concesso il Voucher 3I - Investire In  Innovazione  - al fine di supportare la valorizzazione del processo  di  innovazione delle predette imprese, nel periodo 2019-2021.   8. Il voucher 3I puo' essere utilizzato dalle  imprese  di  cui  al comma 7 per l'acquisizione di servizi  di  consulenza  relativi  alla verifica della brevettabilita'  dell'invenzione  e  all'effettuazione delle ricerche di anteriorita' preventive, alla stesura della domanda di brevetto e  di  deposito  presso  l'Ufficio  italiano  brevetti  e marchi, all'estensione all'estero della domanda nazionale.   9. I criteri e le modalita'  di  attuazione  del  voucher  3I  sono definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in piena coerenza con le altre misure di aiuto in favore delle imprese di  cui al comma 7, attivate dal Ministero stesso. Per lo  svolgimento  delle attivita' inerenti l'attuazione del voucher 3I,  il  Ministero  dello sviluppo economico puo'  avvalersi  di  un  soggetto  gestore  e  dei soggetti di cui al capo VI del decreto legislativo 10 febbraio  2005, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni.   10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7,  8  e  9  del presente articolo, fissati in misura massima di 6,5 milioni  di  euro per  ciascun  anno  del  triennio  2019-2021  si  provvede  ai  sensi dell'articolo 50.   11. Al fine di  stabilizzare  il  sostegno  alle  piccole  e  medie imprese per la valorizzazione dei titoli di  proprieta'  industriale, il Ministero  dello  sviluppo  economico  provvede  annualmente,  con decreto del direttore generale per la  lotta  alla  contraffazione  - Ufficio italiano brevetti e marchi alla definizione  di  un  atto  di programmazione dell'apertura dei  bandi  relativi  alle  misure  gia' operanti denominate  brevetti,  marchi  e  disegni,  attuate  tramite soggetti gestori in modo tale da rendere  le  misure  rispondenti  ai fabbisogni del tessuto imprenditoriale, in particolare delle  startup e delle imprese giovanili, anche apportando le  necessarie  modifiche per rendere le misure eleggibili  all'interno  degli  interventi  che possono  essere  cofinanziati  dall'Unione  europea,   al   fine   di incrementarne la relativa dotazione finanziaria.   12. Al fine di assicurare la piena informazione dei consumatori  in ordine al ciclo produttivo e favorire le esportazioni di prodotti  di qualita',   il   Ministero   dello   sviluppo    economico    concede un'agevolazione diretta  a  sostenere  la  promozione  all'estero  di marchi collettivi o di certificazione volontari  italiani,  ai  sensi degli articoli 11 ed 11-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, da parte di associazioni rappresentative di categoria  fissata nella misura massima di euro 1 milione per anno.   13.  Con  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  sono fissatii criteri e le modalita' di concessione  dell'agevolazione  di cui al comma 12, nonche' i requisiti minimi dei  disciplinari  d'uso, determinati  d'intesa  con  le  associazioni  rappresentative   delle categorie produttive, le disposizioni minime  relative  all'adesione, alle verifiche, ai controlli e alle sanzioni per  uso  non  conforme, cui devono essere soggetti i licenziatari dei marchi, i  criteri  per la composizione e le modalita' di funzionamento degli organismi cui i titolari affideranno la gestione dei marchi.   14. Il Ministero dello sviluppo economico esercita la  supervisione sull'attivita' dei titolari dei marchi collettivi e di certificazione ammessi alle agevolazioni, vigilando sul corretto uso del  marchio  e sull'espletamento dei controlli previsti dai rispettivi disciplinari, anche ai fini della promozione coordinata e coerente di tali  marchi. Agli adempimenti  previsti  il  Ministero  dello  sviluppo  economico provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della finanza pubblica.   15. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari  a  1  milione  di euro per ciascun anno, a decorrere dal  2019  si  provvede  ai  sensi dell'articolo 50.   16. All'articolo 55 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30,  sono  apportate  le seguenti modifiche:     a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:       «1. La domanda internazionale depositata ai sensi del  Trattato di cooperazione in materia di brevetti,  ratificato  ai  sensi  della legge 26 maggio 1978, n. 260, contenente la designazione o l'elezione dell'Italia, indipendentemente dalla designazione dell'Organizzazione europea dei brevetti per  la  concessione  di  un  brevetto  europeo, equivale ad una domanda di brevetto per invenzione industriale o  per modello di utilita' depositata in  Italia  alla  stessa  data,  e  ne produce gli effetti, se entro trenta mesi dalla data di  deposito,  o di priorita', ove  rivendicata,  viene  depositata  presso  l'Ufficio italiano brevetti e marchi una richiesta di apertura della  procedura nazionale di concessione del brevetto italiano ai sensi dell'articolo 160-bis, comma 1. ».     b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:       «1-bis. La protezione conferita  dalla  domanda  ai  sensi  del comma 1 decorre dalla data in cui il titolare  della  medesima  abbia reso accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio italiano  brevetti  e marchi, una  traduzione  in  lingua  italiana  della  domanda  ovvero l'abbia  notificata  direttamente  al  presunto  contraffattore.   La designazione dell'Italia nella domanda internazionale e'  considerata priva  di  effetti  sin  dall'origine,  salvo  per  quanto   disposto dall'articolo 46,  comma  3,  quando  la  domanda  stessa  sia  stata ritirata o considerata ritirata o quando la designazione  dell'Italia sia stata ritirata o respinta, o quando la domanda  presso  l'Ufficio italiano brevetti e marchi non sia stata depositata entro il  termine stabilito dal comma 1.       1-ter. Le modalita' di applicazione  del  presente  articolo  e dell'articolo 160-bis sono  determinate  con  decreto  del  Ministero dello sviluppo economico. ».   17. Dopo l'articolo 160 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,  e'  inserito  il seguente:     «Art.   160-bis.   -   (Procedura   nazionale    della    domanda internazionale). -  1.  La  richiesta  di  apertura  della  procedura nazionale  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  55,  da   presentare all'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  per  la  concessione  del brevetto italiano per invenzione industriale o modello  di  utilita', deve essere accompagnata da:       a)   una   traduzione   italiana   completa    della    domanda internazionale come pubblicata;       b) i diritti di deposito previsti dalla Tabella A  allegata  al decreto 2 aprile 2007  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.   2. Alla richiesta di cui al comma  1  si  applicano  le  norme  del presente  codice,  dei  regolamenti  attuativi  e  dei  decreti   sul pagamento dei diritti, in particolare in relazione alla ricevibilita' e integrazione delle domande, alla data attribuita alla domanda, alla presentazione di ulteriori documenti e traduzioni che potranno essere richiesti al fine delle procedure di esame e del mantenimento in vita dei titoli.   3. Per la richiesta di brevetto italiano per invenzione industriale basata  su  una  domanda  internazionale  ai  sensi   del   comma   1 dell'articolo 55 la ricerca di  anteriorita'  effettuata  nella  fase internazionale sostituisce la corrispondente ricerca prevista per  la domanda nazionale, ferme restando le altre norme sull'esame  previste dal presente codice. ».     |  
|   |                               Art. 32 bis   Transazioni in materia di cartelle  di  pagamento  e  di  ingiunzioni                               fiscali 
   1. All'articolo 43 del decreto-legge 28  settembre  2018,  n.  109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:   «2-bis. Le transazioni di cui al comma 2  sono  estese  anche  alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali  adottate  ai  sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al  regio  decreto  14 aprile 1910, n. 639, e del decreto ministeriale 8 febbraio 2008».   2. Per le attivita' di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 43  del decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come  modificato dal  presente  articolo,  il  termine  di  adesione  e'  esteso  alle attivita'  pendenti  ovvero  alle  cartelle  di  pagamento   e   alle ingiunzioni fiscali notificate alla data di  entrata  in  vigore  del presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 33   Assunzione di personale nelle  regioni  a  statuto  ordinario  e  nei           comuni in base alla sostenibilita' finanziaria 
   1. A decorrere  dalla  data  individuata  dal  decreto  di  cui  al presente comma, anche al fine  di  consentire  l'accelerazione  degli investimenti  pubblici,  con  particolare  riferimento  a  quelli  in materia  di  mitigazione  del  rischio   idrogeologico,   ambientale, manutenzione di scuole e  strade,  opere  infrastrutturali,  edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti  dalla  legge  30  dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto  ordinario  possono  procedere  ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo  restando  il  rispetto pluriennale dell'equilibrio di  bilancio  asseverato  dall'organo  di revisione, sino ad una  spesa  complessiva  per  tutto  il  personale dipendente,   al   lordo    degli    oneri    riflessi    a    carico dell'amministrazione, non superiore al valore  soglia  definito  come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della  media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione e' vincolata,  ivi incluse, per le finalita' di cui al presente comma,  quelle  relative al servizio sanitario nazionale ed al  netto  del  fondo  crediti  di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di previsione. Con  decreto del Ministro della  pubblica  amministrazione,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa  in  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto,  sono  individuate  le  fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore  medio  per fascia demografica e  le  relative  percentuali  massime  annuali  di incremento del personale in servizio per le regioni che si  collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri  possono essere aggiornati con le modalita' di cui  al  secondo  periodo  ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a  carico  dell'amministrazione,  e  la media delle  predette  entrate  correnti  relative  agli  ultimi  tre rendiconti approvati risulta superiore al valore  soglia  di  cui  al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025  del  predetto valore soglia anche applicando un turn  over  inferiore  al  100  per cento. A decorrere dal 2025 le regioni  che  registrano  un  rapporto superiore al valore soglia applicano un turn  over  pari  al  30  per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite  al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25  maggio  2017,  n.  75,  e'  adeguato,  in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per  la  contrattazione integrativa nonche' delle risorse per  remunerare  gli  incarichi  di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.   2. A decorrere  dalla  data  individuata  dal  decreto  di  cui  al presente comma, anche per le finalita' di cui al comma  1,  i  comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di  personale  e  fermo restando  il  rispetto  pluriennale   dell'equilibrio   di   bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad  una  spesa  complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli  oneri  riflessi  a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia  definito come percentuale, differenziata per fascia demografica,  della  media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilita'  stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del  Ministro  della  pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle finanze  e  il  Ministro  dell'interno,  previa  intesa  in  sede  di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia  prossimi  al  valore medio per  fascia  demografica  e  le  relative  percentuali  massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni  che  si collocano al di sotto del predetto valore soglia.I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalita' di cui al secondo  periodo ogni cinque anni. I comuni  in  cui  il  rapporto  fra  la  spesa  di personale,   al    lordo    degli    oneri    riflessi    a    carico dell'amministrazione, e la  media  delle  predette  entrate  correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati  risulta  superiore  al valore soglia di  cui  al  primo  periodo  adottano  un  percorso  di graduale  riduzione   annuale   del   suddetto   rapporto   fino   al conseguimento  nell'anno  2025  del  predetto  valore  soglia   anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A  decorrere  dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al  valore  soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.  Il  limite  al  trattamento  accessorio  del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75,  eadeguato,  in  aumento  o  in  diminuzione,  per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo  per  la  contrattazione  integrativa  nonche'  delle risorse per remunerare  gli  incarichi  di  posizione  organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.   2-bis. Al comma 366 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:   a)  le  parole:  «ed  educativo,  anche  degli  enti  locali»  sono soppresse;   b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I  commi  360,  361, 363 e 364 non si applicano alle assunzioni  del  personale  educativo degli enti locali».   2-ter.  Gli  enti  locali  procedono   alle   assunzioni   di   cui all'articolo 1, comma 366, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145, anche utilizzando le graduatorie la cui validita' sia stata prorogata ai sensi del comma 362 del medesimo articolo 1.   2-quater. Il comma 2  dell'articolo  14-ter  del  decreto-legge  28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28 marzo 2019, n. 26, e' abrogato.     |  
|   |                               Art. 33 bis   Potenziamento del sistema  di  soccorso  tecnico  urgente  del  Corpo                   nazionale dei vigili del fuoco 
   1. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  aprile  2017,  n. 45, al primo periodo, le  parole:  «e  2018»  sono  sostituite  dalle seguenti: «, 2018 e 2019» e, al secondo  periodo,  le  parole:  «alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: « e  il  servizio  effettivo nelle  unita'  cinofile  alla  data  del  31   dicembre   2018».   Le disposizioni di cui al primo periodo  sono  applicate  attraverso  le procedure assunzionali da autorizzare con decreto del Presidente  del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 66,  comma  9-bis,  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.     |  
|   |                               Art. 33 ter 
         Disposizioni in materia di regioni a statuto speciale 
   1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  dopo  il comma 875 sono inseriti i seguenti:   «875-bis. Le disposizioni dei commi da 875-ter a  875-septies  sono approvate in attuazione dell'accordo sottoscritto il 25 febbraio 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Presidente  della regione Friuli Venezia Giulia ai sensi del comma 875, con il quale e' data attuazione alle sentenze della Corte costituzionale  n.  77  del 2015, n. 188 del 2016, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.   875-ter. Il contributo alla finanza pubblica da parte  del  sistema integrato degli enti territoriali della regione Friuli Venezia Giulia in termini di saldo netto da finanziare e'  stabilito  nell'ammontare complessivo di 686 milioni di euro per l'anno 2019, di 726 milioni di euro per l'anno 2020 e di 716 milioni di euro per l'anno 2021.   875-quater. Lo Stato riconosce alla regione Friuli  Venezia  Giulia un trasferimento per spese di investimento pari a 400 milioni di euro per la manutenzione straordinaria di strade, scuole e immobili e  per la  realizzazione  di  opere  idrauliche  e  idrogeologiche  per   la prevenzione dei danni atmosferici, da erogare  in  quote  pari  a  15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a 80 milioni  di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e a 50 milioni di  euro per l'anno 2025, nonche' l'assegnazione di 80  milioni  di  euro  per investimenti in ambito sanitario a valere  sulle  risorse  ancora  da ripartire del Programma straordinario di investimenti in  sanita'  di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo  1988,  n.  67,  da  erogare nella misura del 20 per cento a titolo di  acconto  a  seguito  della sottoscrizione dell'accordo di programma e nella misura  dell'80  per cento a seguito degli stati di  avanzamento  dei  lavori.  Lo  schema dell'accordo di programma di cui al periodo precedente e'  presentato dalla regione ai Ministeri competenti;  in  assenza  di  osservazioni entro il termine perentorio di sessanta giorni, l'accordo si  intende sottoscritto ed e' esecutivo.   875-quinquies.  All'articolo   51,   terzo   comma,   della   legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dopo la parola: "tributi"  sono inserite le seguenti: ", delle addizionali".   875-sexies.   All'articolo   51,   quarto   comma,   della    legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, la  lettera  b)  e'  sostituita dalle seguenti:   "b) nelle materie di propria competenza,  istituire  nuovi  tributi locali, disciplinando,  anche  in  deroga  alla  legge  statale,  tra l'altro, le modalita' di riscossione;   b-bis) disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in  deroga  alla  medesima  legge, definendone le modalita' di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di  introdurre  esenzioni,  detrazioni  e deduzioni".   875-septies. A decorrere dall'anno 2022, le risorse di cui al comma 9 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 14 dicembre  2018,  n.  135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12, sono  destinate  all'aggiornamento   del   quadro   delle   relazioni finanziarie tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia».   2. All'onere di cui al comma 875-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, introdotto dal comma 1 del presente  articolo, si provvede, quanto a 30 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  a  86 milioni di euro per l'anno 2020 e a 120 milioni di  euro  per  l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 748 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018. Al restante onere, pari a 24 milioni di euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.   3. All'onere di cui al comma 875-quater dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  introdotto  dal  comma  1  del  presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo  di cui al comma 126 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018.   4. All'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «15 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2019», le parole: «31 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2019» e le parole: «15  aprile  2019»  sono  sostituite  dalle seguenti: «31 agosto 2019».   5. All'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) le parole: «15 marzo 2019» sono sostituite dalle  seguenti:  «15 luglio 2019»;   b) il terzo e il quinto periodo sono soppressi;   c) il quarto periodo e' sostituito dal seguente:  «Per  la  regione Sardegna, l'importo del concorso previsto dai periodi  precedenti  e' versato al bilancio dello Stato entro il 10 agosto  2019  per  l'anno 2019 ed entro il 30 aprile di ciascun anno per gli  anni  successivi; in  mancanza  di  tale  versamento  entro  il  predetto  termine,  il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a  recuperare gli importi a valere sulle  quote  di  compartecipazione  ai  tributi erariali».   6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  dopo  il comma 886 e' inserito il seguente:   «886-bis. Le  somme  di  cui  ai  commi  877  e  881  sono  versate all'erario, con imputazione sul capitolo 3465, articolo  1,  capo  X, dell'entrata del bilancio dello Stato, entro il 10  agosto  2019  per l'anno 2019 ed entro il 30  aprile  di  ciascun  anno  per  gli  anni successivi. In mancanza di tali versamenti entro il termine di cui al precedente periodo, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti  a  valere  sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla  regione,  anche  avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme  introitate  per  il  tramite della struttura di gestione».     |  
|   |                                 Art. 34 
       Piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali 
   1. Ai fini dello sviluppo  di  grandi  investimenti  delle  imprese insediate nelle Zone economiche speciali di cui  all'articolo  4  del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto  2017,  n.  123,  nonche'  per  l'attrazione  di ulteriori  nuove  iniziative  imprenditoriali,  il   Presidente   del Consiglio dei ministri o, se nominata, l'Autorita' politica  delegata per la coesione, definisce le linee di intervento  denominate  «Piano grandi investimenti-ZES» a cui sono destinati 50 milioni di euro  per il 2019, 150 milioni di euro per il 2020 e 100 milioni di euro per il 2021 a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione  (FSC),  di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.   2. Il Piano puo' essere utilizzato per investimenti,  in  forma  di debito o di capitale di rischio, ovvero per  sottoscrivere  quote  di fondi di investimento o fondi di fondi o di  altri  veicoli  previsti dalla normativa europea che abbiano  quale  oggetto  investimenti  in forma di debito o di capitale di rischio.   3. Possono essere stipulate convenzioni per la gestione del Piano o di  una  sua  parte  con  soggetti  individuati  nel  rispetto  della disciplina europea e nazionale in materia.   4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o,  se nominata, dell'Autorita' politica delegata per la  coesione,  sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il  Ministro  per gli affari regionali e le autonomie, sono disciplinate  le  linee  di attivita' del Piano di cui al  comma  1,  nonche'  l'ammontare  degli investimenti, le modalita' di individuazione  del  soggetto  gestore, gli obiettivi e le specifiche di investimento oggetto  di  intervento da  parte  dello  stesso  Piano,  stabilendo  il   minimo   ammontare dell'investimento.     |  
|   |                                 Art. 35 
               Obblighi informativi erogazioni pubbliche 
   1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, i commi da 125 a 129 sono sostituiti dai seguenti:     « 125. A partire dall'esercizio finanziario 2018, i  soggetti  di cui al secondo periodo sono  tenuti  a  pubblicare  nei  propri  siti internet o analoghi portali digitali, entro  il  30  giugno  di  ogni anno, le informazioni  relative  a  sovvenzioni,  sussidi,  vantaggi, contributi o aiuti, in denaro  o  in  natura,  non  aventi  carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli  stessi  effettivamente   erogati   nell'esercizio   finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo  2013,  n. 33. Il presente comma si applica:       a) ai soggetti di cui all'articolo  13  della  legge  8  luglio 1986, n. 349;       b) ai soggetti di cui all'articolo 137 del decreto  legislativo 6 settembre 2005, n. 206;       c) alle associazioni, Onlus e fondazioni;       d) alle cooperative sociali che  svolgono  attivita'  a  favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.     125-bis.  I  soggetti  che  esercitano  le   attivita'   di   cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio  consolidato  gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi,  vantaggi, contributi o aiuti, in denaro  o  in  natura,  non  aventi  carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle  pubbliche  am-ministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui  all'articolo  2-bis  del  decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e  quelli  comunque non  tenuti  alla  redazione   della   nota   integrativa   assolvono all'obbligo di cui al  primo  periodo  mediante  pubblicazione  delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno,  su propri siti internet, secondo modalita'  liberamente  accessibili  al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali  delle associazioni di categoria di appartenenza.     125-ter. A partire dal  1°  gennaio  2020,  l'inosservanza  degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis  comporta  una  sanzione  pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonche' la sanzione accessoria dell'adempimento  agli  obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che  il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di  pubblicazione  e  al pagamento della sanzione amministrativa  pecuniaria,  si  applica  la sanzione della  restituzione  integrale  del  beneficio  ai  soggetti eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma  sono  irrogate  dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  hanno  erogato  il  beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, in  quanto compatibile.     125-quater. Qualora i  soggetti  eroganti  sovvenzioni,  sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di  natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria  di  cui  ai  commi  125  e 125-bis  siano  amministrazioni  centrali  dello  Stato  ed   abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione  previsti  dall'articolo  26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  le  somme  di  cui  al comma 125-ter sono versate  ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del bilancio dello Stato per essere riassegnate  ai  pertinenti  capitoli degli  stati  di  previsione  delle  amministrazioni  originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti di cui al primo periodo non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  le somme di cui al comma 125-ter sono versate all'entrata  del  bilancio dello Stato per  essere  riassegnate  al  Fondo  per  la  lotta  alla poverta' e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1,  comma  386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.     125-quinquies. Per gli aiuti di Stato  e  gli  aiuti  de  minimis contenuti  nel  Registro  nazionale  degli  aiuti  di  Stato  di  cui all'articolo  52  della  legge  24  dicembre   2012,   n.   234,   la registrazione degli  aiuti  nel  predetto  sistema,  con  conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza  ivi  prevista,  operata  dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene  luogo  degli  obblighi  di  pubblicazione posti a carico dei  soggetti  di  cui  ai  commi  125  e  125-bis,  a condizione che venga  dichiarata  l'esistenza  di  aiuti  oggetto  di obbligo di pubblicazione nell'ambito  del  Registro  nazionale  degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio  oppure,  ove  non tenute alla  redazione  della  nota  integrativa,  sul  proprio  sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle  associazioni  di categoria di appartenenza.     125-sexies. Le cooperative sociali di cui al comma  125,  lettera d), sono altresi' tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono  versate somme per lo svolgimento  di  servizi  finalizzati  ad  attivita'  di integrazione, assistenza e protezione sociale.     126.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2018,   gli   obblighi   di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle societa' controllati di  diritto  o  di  fatto,  direttamente  o   indirettamente,   dalle amministrazioni  dello  Stato,  mediante  pubblicazione  nei   propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio.  In caso  di  inosservanza  di  tale  obbligo  si  applica  una  sanzione amministrativa pari alle somme erogate.     127. Al fine di evitare  la  pubblicazione  di  informazioni  non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-bis  e 126 non si applica ove l'importo monetario di  sovvenzioni,  sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di  natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente  erogati  al soggetto  beneficiario  sia  inferiore  a  10.000  euro  nel  periodo considerato.     128. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo  14  marzo 2013, n. 33, dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: "Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o  di  fatto  dalla stessa persona fisica o  giuridica  ovvero  dagli  stessi  gruppi  di persone fisiche o giuridiche,  vengono  altresi'  pubblicati  i  dati consolidati di gruppo.".     129. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da  125 a 128 le amministrazioni, gli enti e le societa' di cui  ai  predetti commi provvedono  nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie  e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».   2. Il comma 2 dell'articolo 3-quater del decreto-legge 14  dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio 2019, n. 12, e' abrogato.     |  
|   |                                 Art. 36 
           Banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori 
   1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio  2015,  n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,  n.  33, la parola: «2019» e' sostituita dalla seguente: «2020».   2. All'articolo  1  della  legge  30  dicembre  2018,  n.145,  sono apportate le seguenti modifiche:     a) al comma 494, le parole «e aventi causa» sono sostituite dalle seguenti: «mortis causa, o il coniuge, il soggetto legato  da  unione civile, il convivente more uxorio o di fatto di  cui  alla  legge  20 maggio 2016, n. 76, i parenti  entro  il  secondo  grado,  ove  siano succeduti nel possesso dei predetti strumenti finanziari in forza  di trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi»;     b) al  comma  496,  primo  periodo,  dopo  le  parole  «costo  di acquisto,» sono inserite le seguenti: «inclusi gli oneri fiscali,»;     c) al  comma  497,  primo  periodo,  dopo  le  parole  «costo  di acquisto,» sono inserite le seguenti: «inclusi gli oneri fiscali,»;     d) al comma 500, secondo periodo, dopo le parole «titoli di Stato con scadenza equivalente» sono aggiunte le seguenti: «determinato  ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 del decreto-legge  3  maggio 2016, n.59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  giugno 2016, n. 119»;     e) al comma 501, i periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti:       «Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  sono definite le modalita' di presentazione della  domanda  di  indennizzo nonche' i piani di riparto delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto e' istituita e  disciplinata  una  Commissione  tecnica  per: l'esame delle domande  e  l'ammissione  all'indennizzo  del  FIR;  la verifica delle violazioni  massive,  nonche'  della  sussistenza  del nesso  di  causalita'  tra  le  medesime  e  il  danno   subito   dai risparmiatori; l'erogazione dell'indennizzo  da  parte  del  FIR.  Le suddette verifiche possono avvenire anche  attraverso  la  preventiva tipizzazione   delle   violazioni   massive   e   la   corrispondente identificazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi  in  presenza dei quali l'indennizzo puo' essere direttamente erogato.  Il  decreto indica  i  tempi  delle  procedure  di  definizione   delle   istanze presentate entro il termine di cui al penultimo periodo  e,  in  modo non tassativo, le fattispecie  di  violazioni  massive.  Il  suddetto procedimento non si applica ai casi  di  cui  al  comma  502-bis.  La citata Commissione e' composta da nove membri in possesso  di  idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilita' e  probita'.  Con successivo decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  sono nominati i componenti della Commissione  tecnica  e  determinati  gli emo-lumenti da attribuire ai medesimi,  nel  limite  massimo  di  1,2 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2019,  2020  e  2021.  Ai relativi oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione della dotazione del FIR. Qualora l'importo dei compensi  da  attribuire  ai componenti della Commissione tecnica risulti  inferiore  al  predetto limite massimo,  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze,  l'importo  eccedente  confluisce  nel  FIR.   Il   Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare   le occorrenti  variazioni  di  bilancio.  La  domanda   di   indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i requisiti di  cui  al comma  494,  e'  inviata  entro  il  termine  di  centottanta  giorni decorrenti dalla data individuata con apposito decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze. »;     f) dopo il comma 501 e' inserito il seguente comma:       «501-bis. Le attivita' di  supporto  per  l'espletamento  delle funzioni della Commissione tecnica di cui al comma 501 sono  affidate dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  nel  rispetto  dei pertinenti  principi   dell'ordinamento   nazionale   e   di   quello dell'Unione europea, a societa' a capitale interamente  pubblico,  su cui l'amministrazione dello Stato esercita  un  controllo  analogo  a quello esercitato su propri servizi e che svolge la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti  della  predetta  amministrazione. Gli oneri e le spese relative alle predette attivita' sono  a  carico delle risorse  finanziarie  del  FIR  non  oltre  il  limite  massimo complessivo di 12,5 milioni di euro. »;     g) il comma 502 e' sostituito dal seguente:       «502. I risparmiatori di cui al comma 502-bis sono  soddisfatti con priorita' a valere sulla dotazione del FIR. »;     h) dopo il comma 502, sono aggiunti i seguenti:       «502-bis.  Previo  accertamento  da  parte  della   Commissione tecnica di cui al comma 501 esclusivamente dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel presente comma, hanno  diritto  all'erogazione da  parte  del  FIR  di  un  indennizzo  forfettario   dell'ammontare determinato ai sensi dei precedenti commi 496 e 497  i  risparmiatori persone   fisiche,   imprenditori   individuali,   anche    agricoli, coltivatori diretti, in possesso delle azioni  e  delle  obbligazioni subordinate  delle  banche  di  cui  al  comma  493  alla  data   del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa - ovvero i loro successori mortis causa o il coniuge, il  soggetto  legato  da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto, i parenti  entro il secondo grado in possesso  dei  suddetti  strumenti  finanziari  a seguito di trasferimento con atto tra vivi - che soddisfano una delle seguenti condi-zioni:  a)  patrimonio  mobiliare  di  proprieta'  del risparmiatore di valore in-feriore a 100.000 euro; b)  ammontare  del reddito  complessivo  del  risparmiatore  ai  fini  dell'imposta  sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita. Il valore del  patrimonio  mobiliare  di  cui alla suddetta lettera a) risulta dal patrimonio  mobiliare  posseduto al 31 dicembre 2018, esclusi gli strumenti finanziari di cui al comma 494, nonche' i contratti di assicurazione a capitalizzazione o  mista sulla vita, calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, di concerto con  il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento  delle  finanze del 13 aprile 2017, n. 138, recante approvazione del modello tipo  di dichiarazione  sostitutiva  unica  (DSU),  nonche'   delle   relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10,  comma  3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5  dicembre 2013, n. 159. Con il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze previsto dal precedente comma 501 sono stabilite le modalita' di presentazione dell'istanza di erogazione del menzionato indennizzo forfettario. Nell'erogazione degli indennizzi effettuata ai sensi del presente comma  e'  data  precedenza  ai  pagamenti  di  importo  non superiore a 50.000 euro.       502-ter. Il  limite  di  valore  del  patrimonio  mobiliare  di proprieta' del risparmiatore, di cui al comma  502-bis,  lettera  a), puo' essere elevato fino a 200.000 euro con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e delle finanze, previo assenso della Commissione europea.  Il  decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  di  cui  al  comma  501, secondo periodo, e' conseguentemente ade-guato.».   2-bis.Al  fine  di  promuovere  e  sostenere  l'imprenditoria,   di stimolare la competizione nel mercato e di assicurare  la  protezione adeguata  dei  consumatori,  degli  investitori  e  del  mercato  dei capitali, nonche' di favorire il  raccordo  tra  le  istituzioni,  le autorita' e gli operatori del settore, il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia,  la  Commissione  nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e  l'Istituto  per  la  vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), adotta, entro centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente decreto, uno o piu' regolamenti  per  definire  le  condizioni  e  le modalita'  di  svolgimento  di  una  sperimentazione  relativa   alle attivita' di tecno-finanza (FinTech) volte al perseguimento, mediante nuove  tecnologie  quali  l'intelligenza  artificiale  e  i  registri distribuiti, dell'innovazione di servizi e di  prodotti  nei  settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati.   2-ter.La sperimentazione di cui  al  comma  2-bis  si  conforma  al principio di proporzionalita' previsto  dalla  normativa  dell'Unione europea ed e' caratterizzata da:   a) una durata massima di diciotto mesi;   b) requisiti patrimoniali ridotti;   c) adempimenti semplificati e proporzionati alle attivita'  che  si intende svolgere;   d) tempi ridotti delle procedure autorizzative;   e) definizione di perimetri di operativita'.   2-quater. Nel rispetto  della  normativa  inderogabile  dell'Unione europea,  i  regolamenti  di  cui  al  comma  2-bis  stabiliscono   o individuano i criteri per determinare:   a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione;   b) i requisiti patrimoniali;   c) gli adempimenti semplificati e proporzionati alle attivita'  che si intende svolgere;   d) i perimetri di operativita';   e) gli obblighi informativi;   f) i tempi per il rilascio di autorizzazioni;   g) i requisiti di professionalita' degli esponenti aziendali;   h) i profili di governo societario e di gestione del rischio;   i) le forme societarie  ammissibili  anche  in  deroga  alle  forme societarie previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385, dal testo unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;   l) le eventuali garanzie finanziarie;   m) l'iter successivo al termine della sperimentazione.   2-quinquies. Le  misure  di  cui  al  comma  2-ter  possono  essere differenziate e adeguate in  considerazione  delle  particolarita'  e delle esigenze dei casi specifici; esse hanno carattere temporaneo  e garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione a  favore di consumatori e investitori, nonche' del corretto funzionamento  dei mercati. L'operativita' delle misure cessa al  termine  del  relativo periodo, ovvero alla perdita  dei  requisiti  o  al  superamento  dei limiti operativi stabiliti, nonche' negli  altri  casi  previsti  dai regolamenti di cui al comma 2-bis.   2-sexies.  La  sperimentazione  non   comporta   il   rilascio   di autorizzazioni per l'esercizio di attivita' riservate da svolgersi al di fuori di essa. Nel rispetto delle norme stabilite dai  regolamenti di  cui  al  comma  2-bis  e   delle   finalita'   del   periodo   di sperimentazione, ciascuna autorita',  nell'ambito  delle  materie  di propria competenza, anche in raccordo  con  le  altre  autorita',  ha facolta'  di  adottare  iniziative  per  la   sperimentazione   delle attivita' di cui al comma 2-bis. Nelle more di eventuali  adeguamenti normativi, al termine del periodo di  sperimentazione,  le  autorita' possono  autorizzare  temporaneamente   i   soggetti   ammessi   alla sperimentazione  medesima  a  operare  nel  mercato  sulla  base   di un'interpretazione aggiornata della  legislazione  vigente  specifica del settore.   2-septies.  La  Banca  d'Italia,  la  CONSOB  e  l'IVASS   redigono annualmente, ciascuno per quanto di propria competenza, una relazione d'analisi sul settore  tecno-finanziario,  riportando  quanto  emerge dall'applicazione del regime  di  sperimentazione  di  cui  al  comma 2-bis, e segnalano  eventuali  modifiche  normative  o  regolamentari necessarie per lo sviluppo del settore, la tutela del risparmio e  la stabilita' finanziaria.   2-octies. E' istituito presso il Ministero  dell'economia  e  delle finanze il Comitato FinTech. Il Comitato ha il compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le  azioni  per favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in  cooperazione  con soggetti esteri, nonche' di formulare proposte di carattere normativo e  agevolare  il  contatto  degli  operatori  del  settore   con   le istituzioni e con le autorita'. Sono membri permanenti  del  Comitato il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari europei, la Banca d'Italia,  la CONSOB, l'IVASS, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, il Garante per  la  protezione  dei  dati  personali,  l'Agenzia  per l'Italia  digitale  e  l'Agenzia  delle  entrate.  Il  Comitato  puo' invitare alle proprie  riunioni,  con  funzioni  consultive  e  senza diritto  di  voto,  ulteriori  istituzioni   e   autorita',   nonche' associazioni di categoria, imprese,  enti  e  soggetti  operanti  nel settore della tecno-finanza. I regolamenti  di  cui  al  comma  2-bis stabiliscono le  attribuzioni  del  Comitato.  Dall'attuazione  delle disposizioni dei commi da 2-bis al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.   2-novies.  Le  autorita'  di  vigilanza   e   di   controllo   sono autorizzate, singolarmente o in collaborazione tra loro, a  stipulare accordi con una o piu'  universita'  sottoposte  alla  vigilanza  del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  con centri di ricerca ad esse collegati,  aventi  ad  oggetto  lo  studio dell'applicazione alla loro attivita' istituzionale  degli  strumenti di intelligenza artificiale, di  registri  contabili  criptati  e  di registri distribuiti, nonche' la formazione  del  proprio  personale. Agli oneri derivanti dagli  accordi  di  cui  al  presente  comma  le autorita'  provvedono  nell'ambito  dei  rispettivi  stanziamenti  di bilancio.   2-decies. All'articolo 24-bis del decreto-legge 23  dicembre  2016, n.237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  febbraio  2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) il comma 7 e' sostituito dal seguente:   «7. Dall'istituzione del Comitato di cui  al  comma  6  non  devono derivare oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dal comma 9»;   b) il comma 9 e' sostituito dal seguente:   «9. Il Comitato opera attraverso riunioni  periodiche,  prevedendo, ove necessario, la costituzione di specifici gruppi  di  ricerca  cui possono  partecipare  accademici  ed  esperti   nella   materia.   La partecipazione al Comitato non  da'  titolo  ad  alcun  emolumento  o compenso o gettone di presenza. E' fatta salva la  corresponsione  ai componenti del Comitato dei rimborsi delle  spese  di  viaggio  e  di alloggio, sostenute per la partecipazione alle riunioni periodiche di cui al primo periodo, a valere sui fondi previsti dal comma 11 ».   2-undecies. All'articolo 48-bis,  comma  1,  secondo  periodo,  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30  dicembre  2018,  n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte  di  banche  e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in  liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018».   2-duodecies. All'articolo 5, comma 1, del  decreto-legge  25  marzo 2019, n.22, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20  maggio 2019, n. 41, le parole: «ad operarvi nel periodo  transitorio,»  sono sostituite dalle seguenti: «ad operare con le medesime modalita'  nel periodo transitorio,».   2-terdecies. La CONSOB ordina ai fornitori  di  connettivita'  alla rete internet ovvero ai  gestori  di  altre  reti  telematiche  o  di telecomunicazione,  o  agli  operatori  che  in  relazione  ad   esse forniscono servizi telematici o di  telecomunicazione,  la  rimozione delle  iniziative  di  chiunque  nel  territorio  della   Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, offre o svolge servizi o  attivita'  di  investimento  senza  esservi  abilitato.  I destinatari degli ordini comunicati ai sensi del primo periodo  hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione  delle  reti  delle  quali  sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi. La CONSOB  puo' stabilire con regolamento le modalita' e i termini degli  adempimenti previsti dal presente comma.     |  
|   |                               Art. 36 bis   Disposizioni  in  materia  di  trattamento  fiscale  dei   fondi   di                investimento europei a lungo termine 
   1. Non sono soggetti a imposizione i redditi  di  capitale  di  cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico  delle  imposte sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di  cui  all'articolo  67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo  unico,  derivanti  dagli investimenti effettuati nei fondi di  investimento  europei  a  lungo termine (ELTIF) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  m-octies.1), del testo unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58, che presentano le caratteristiche di cui  al  comma  3  del  presente articolo, realizzati, anche mediante l'investimento in  organismi  di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo  1,  comma 1, lettera k), del citato testo unico di cui al  decreto  legislativo n. 58 del 1998, che investono integralmente il proprio patrimonio  in quote o azioni dei predetti fondi di  investimento  europei  a  lungo termine (fondi di ELTIF), da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.   2. L'investimento si perfeziona con la destinazione di  somme,  per un importo non superiore a 150.000 euro nell'anno e non  superiore  a 1.500.000 euro complessivamente, per la  sottoscrizione  delle  quote oazioni di uno o piu' ELTIF o di uno o piu' fondi di ELTIF.   3. A partire dal periodo d'imposta successivo  a  quello  in  corso alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto, possono beneficiare  del  regime  fiscale  speciale disciplinato   dalle   disposizioni   del   presente   articolo   gli investimenti, anche realizzati tramite la sottoscrizione di  quote  o azioni di fondi  di  ELTIF,  negli  ELTIF  che  presentano  tutte  le seguenti caratteristiche:   a) il patrimonio raccolto dal medesimo gestore non e'  superiore  a 200 milioni di euro per  ciascun  anno,  fino  a  un  limite  massimo complessivo per ciascun gestore pari a 600 milioni di euro;   b) almeno il 70 per cento del capitale e' investito in attivita' di investimento ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, riferibili a imprese di portafoglio ammissibili, come definite  ai  sensi  dell'articolo  11   del   medesimo   regolamento (UE)2015/760, che siano residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati  aderenti  all'Accordo sullo  spazio  economico  europeo  con  stabili  organizzazioni   nel territorio dello Stato.   4. Ai fini della valutazione del rispetto del requisito di  cui  al comma 3, lettera b), del presente articolo da parte  degli  ELTIF  si applicano le  disposizioni  dell'articolo  17  del  regolamento  (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2015. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente  articolo,  si applicano le disposizioni del medesimo regolamento (UE) 2015/760 e le relative norme nazionali di esecuzione.   5. Al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1  del presente articolo, l'investimento negli ELTIF o nei  fondi  di  ELTIF deve essere detenuto per almeno cinque  anni.  In  caso  di  cessione delle quote o azioni detenute negli ELTIF o nei fondi di ELTIF  prima della scadenza del suddetto termine, i redditi realizzati  attraverso la cessione e quelli percepiti durante  il  periodo  di  investimento sono soggetti a imposizione secondo le regole  ordinarie,  unitamente agli  interessi,  senza  applicazione  di  sanzioni,  e  il  relativo versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del quarto  mese successivo a quello in corso alla data della cessione.  Tuttavia,  in caso di cessione o di rimborso  delle  quote  o  azioni  prima  della scadenza del suddetto termine, le agevolazioni previste dal  presente articolo trovano comunque applicazione qualora  il  controvalore  sia integralmente investito in un altro ELTIF  o  fondo  di  ELTIF  entro novanta giorni dalla cessione o dal rimborso.   6. Il venire meno delle condizioni di cui ai commi 3 e  4  comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui al comma  1  relativamente  ai redditi rivenienti dall'investimento negli  ELTIF,  anche  realizzato tramite la sottoscrizione di quote o azioni  di  fondi  di  ELTIF,  e l'obbligo di corrispondere le imposte  non  pagate,  unitamente  agli interessi, senza applicazione di sanzioni,  secondo  quanto  previsto dal comma 5.   7. Il trasferimento a causa di morte delle azioni o quote  detenute negli ELTIF o nei fondi di ELTIF che abbiano  optato  per  il  regime speciale non e' soggetto all'imposta di  cui  al  testo  unico  delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni,  di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.   8. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono stabilite  ulteriori  disposizioni  per  l'attuazione  del   presente articolo.   9. Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  in  via sperimentale per gli investimenti effettuati nell'anno 2020.   10.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  presente  articolo   e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero  dell'economia  e delle finanze.   11. All'onere derivante dal presente articolo, pari a  4,8  milioni di euro per l'anno 2020, a 5,2 milioni di  euro  per  ciascuno  degli anni dal 2021 al 2024 e a 0,4 milioni di euro  per  l'anno  2025,  si provvede a valere  sulle  maggiori  entrate  derivanti  dal  presente decreto.     |  
|   |                               Art. 36 ter   Proroga del termine per la garanzia  dello  Stato  su  passivita'  di                           nuova emissione 
   1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2019,  n.  16,  le parole: «fino al 30 giugno  2019»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «fino al 31 dicembre 2019».     |  
|   |                                 Art. 37   Ingresso del Ministero dell'economia e  delle  finanze  nel  capitale                 sociale della NewCo Nuova Alitalia 
   1. Al fine del rilancio del settore del trasporto aereo  e  per  il rafforzamento del trasporto intermodale, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a sottoscrivere, nel limite dell'importo maturato a titolo di  interessi  ai  sensi  del  comma  3,  quote  di partecipazione al capitale della societa' di nuova  costituzione  cui saranno trasferiti i compendi aziendali oggetto  delle  procedure  di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24  aprile  2017,  n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. I criteri e le modalita' dell'operazione di cui al primo periodo sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sottoposto  alla registrazione della  Corte  dei  Conti.  A  tal  fine,  il  Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad avvalersi di primarie istituzioni finanziarie e legali a valere sulle  risorse  di  cui  al comma 4, nel limite di euro 200.000,00.   2. Alla societa' di nuova costituzione di cui al presente articolo, partecipata dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  non  si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016,  n. 175.   3. Alitalia - Societa' Aerea  Italiana  S.p.A.  in  amministrazione straordinaria corrisponde gli interessi maturati sul finanziamento  a titolo oneroso - di cui all'articolo 50, comma 1,  del  decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21 giugno 2017, n. 96, come integrato  ai  sensi  dell'articolo  12  del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2017,  n.  172,  -dalla  data  di  effettiva erogazione  alla  data  del  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo economico di autorizzazione alla  cessione  dei  complessi  aziendali oggetto delle procedure e, comunque, fino a data non successiva al 31 maggio 2019.   4. Gli interessi di cui al comma 3  sono  versati  all'entrata  del bilancio dello Stato entro sessanta giorni dalla  data  del  predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere  riassegnati ad uno o piu' capitoli dello stato  di  previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalita'  di  cui  al comma 1.   5. All'articolo 50, comma 1,  del  citato  decreto-legge  n.50  del 2017, le parole al terzo periodo «, ed e' restituito entro  sei  mesi dall'erogazione in prededuzione, con priorita' rispetto a ogni  altro debito della procedura» sono soppresse.   6. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018,  n. 135, convertito con modificazione con legge 11 febbraio 2019, n.  12, le parole  «entro  trenta  giorni  dall'intervenuta  efficacia  della cessione dei complessi  aziendali  oggetto  delle  procedure  di  cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 e, in ogni caso, non oltre il termine del 30 giugno 2019» sono sostituite con le seguenti: «, nell'ambito della procedura di ripartizione  dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti  dell'attivo disponibile  di  Alitalia  -  Societa'  Aerea  Italiana   S.p.A.   in amministrazione straordinaria».   7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2019 in termini di solo fabbisogno, si provvede  ai  sensi dell'articolo 50.   8. Tutti gli atti e le operazioni posti  in  essere  dal  Ministero dell'economia e delle finanze per l'operazione  di  cui  al  presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.     |  
|   |                                 Art. 38 
                          Debiti enti locali 
   1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  dopo  il comma  932  e'  inserito  il  seguente:  «932-bis.  A  seguito  della conclusione   delle   attivita'    straordinarie    della    gestione commissariale di cui al comma 932:     a) Roma capitale provvede alla cancellazione dei residui attivi e passivi nei confronti della gestione commissariale;     b) sono trasferiti a Roma Capitale i crediti di competenza  della stessa gestione commissariale iscritti nella massa attiva  del  piano di rientro dall'indebitamento pregresso di cui  all'articolo  78  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come definito  in  attuazione  del comma 930, iscrivendo in bilancio un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilita', destinato ad essere conservato fino alla riscossione  o cancellazione degli stessi crediti; la differenza e' finalizzata alla copertura dell'eventuale disavanzo derivante dalla lettera a);     c) e' trasferita a Roma capitale  la  titolarita'  del  piano  di estinzione dei debiti, ivi  inclusi  quelli  finanziari,  oggetto  di ricognizione, come  approvato  con  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri di cui al comma 930, unitamente  alle  risorse di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30  luglio  2010,  n. 122, non destinate annualmente alla copertura degli oneri di  cui  al comma 1-sexies o all'ammortamento del debito finanziario a carico del Ministero dell'economia e  delle  finanze  individuati  dallo  stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di  cui  al  comma 930;     d) le posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte  in data anteriore al  28  aprile  2008  non  inserite  nella  definitiva rilevazione della massa passiva di cui al comma 930, rientrano  nella competenza di Roma Capitale. ».   1-bis. Roma Capitale promuove le iniziative necessarie per ottenere l'adesione dei possessori delle obbligazioni RomeCity 5,345 per cento con scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798) per 1.400 milioni di euro all'accollo del prestito obbligazionario medesimo da parte dello Stato; in caso di adesione, gli oneri derivanti dal  pagamento  degli interessi e del capitale del suddetto prestito  obbligazionario  sono assunti a carico del bilancio dello Stato, con  efficacia  a  partire dal pagamento della cedola successiva a quella in  corso  al  momento dell'adesione stessa.   1-ter. Per le finalita' di cui al comma 1-bis, e'  istituito  nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  un fondo con una dotazione di 74,83 milioni di euro per  ciascuno  degli anni dal 2020 al 2048. Al relativo onere si provvede:   a)  mediante  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal 2022 al 2025, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2026 al 2030 e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2048;   b) mediante versamento all'entrata del bilancio dello  Stato  delle risorse giacenti sulla contabilita' speciale di cui all'articolo  37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per un importo pari a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a  24,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al  2025  e  a  4,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Al fine  di assicurarne la disponibilita'  in  ciascuno  dei  predetti  anni,  le giacenze della contabilita' speciale possono essere utilizzate per le finalita'  originarie  solo  per  la  parte  eccedente  gli   importi complessivi rimasti da versare all'entrata del bilancio  dello  Stato ai sensi della presente lettera.   1-quater. Agli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 1-bis, pari a 74,83 milioni di euro per  ciascuno degli anni dal 2020 al  2048,  si  provvede  mediante  corrispondente riduzione del limite alle somme che il Commissario straordinario  del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma e' autorizzato annualmente a utilizzare a  valere  sui contributi  pluriennali  di  cui  all'articolo  14,  comma  14,   del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, adottato  ai  sensi  dell'articolo  4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' rideterminato il limite di cui al primo periodo del presente comma.   1-quinquies. In caso di mancata adesione da  parte  dei  possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-bis, la dotazione del  fondo  di cui al comma 1-ter e' destinata alle finalita'  di  cui  all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.   1-sexies.In  caso  di  adesione  da  parte  dei  possessori   delle obbligazioni di cui al comma 1-bis, un importo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2042 al 2048, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge  31  maggio 2010, n.78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio 2010, n. 122, e' destinato al rimborso  della  quota  capitale  delle obbligazioni di cui al citato comma 1-bis.   1-septies.Per gli anni dal 2020 al 2022, un importo commisurato  ai minori   esborsi   eventualmente   derivanti   da    operazioni    di rinegoziazione dei  mutui  in  essere  con  istituti  di  credito  di competenza della Gestione commissariale di cui  all'articolo  78  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, effettuate dopo la data di entrata in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  e' destinato ad  alimentare  un  fondo,  da  istituire  nello  stato  di previsione del  Ministero  dell'interno,  denominato  «Fondo  per  il concorso al pagamento del debito dei comuni  capoluogo  delle  citta' metropolitane»; il  Commissario  straordinario  del  Governo  per  la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma promuove presso gli istituti di  credito  ogni  iniziativa  utile  al raggiungimento  di  detto  obiettivo.  L'eventuale  conclusione   dei contratti di rinegoziazione e'  comunque  subordinata,  in  deroga  a quanto previsto dall'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'emanazione di un decreto di autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo di cui al primo periodo e' incrementato, anche in via pluriennale,  con  le  seguenti modalita':   a) mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31  maggio  2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n. 122. In tal caso, il limite alle  somme  che  il  citato  Commissario straordinario e' autorizzato annualmente a utilizzare  a  valere  sui contributi  pluriennali  di  cui  all'articolo  14,  comma  14,   del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' corrispondentemente ridotto;   b) mediante riassegnazione  delle  somme  versate  all'entrata  del bilancio dello Stato da parte del citato Commissario straordinario  a valere sulle disponibilita' giacenti sul conto corrente di  tesoreria ad esso intestato. In tal caso,  l'importo  delle  somme  versate  e' computato ai fini della verifica del rispetto del limite  di  cui  al secondo periodo della lettera a).   1-octies. Ai fini del concorso nel pagamento delle rate in scadenza dei mutui contratti per spese di investimento  da  parte  dei  comuni capoluogo delle citta' metropolitane in dissesto finanziario  di  cui all'articolo 244 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267, alla data di entrata in vigore del presente decreto,  fermo  restando quanto  previsto  dal  comma  1-septies  del  presente  articolo,  e' riconosciuto ai medesimi comuni un contributo di 20 milioni  di  euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal 2020 al 2033. All'onere derivante  dal  presente  comma,  pari  a  20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 35 milioni di euro  per  ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, si provvede:   a)  quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,   mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021, nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo Ministero;   b) quanto a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020  al 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre  2017,  n. 205.   1-novies. All'articolo 18, comma 1, alinea,  del  decreto-legge  16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4 dicembre 2017, n. 172, le parole:  «accantonata  per  l'anno  2017  e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «accantonata per gli anni 2017, 2018 e 2019» e le parole: «Servizio sanitario  nazionale  per  l'anno 2017 e per l'anno 2018» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Servizio sanitario nazionale per gli anni 2017, 2018 e 2019». Per l'anno 2019, la somma accantonata ai sensi dell'articolo 18, comma 1,  del  citato decreto-legge n. 148 del 2017, come modificato dal presente comma, e' ripartita per le finalita' indicate alle lettere a) e b) del medesimo articolo 18, comma  1,  secondo  gli  importi  definiti  in  sede  di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano.   1-decies.Il  fondo  di  cui  al  comma  1-septies  e'   annualmente ripartito,  su  richiesta  dei  comuni  interessati,  tra  i   comuni capoluogo delle citta' metropolitane che hanno deliberato il  ricorso alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario   pluriennale   o   la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi rispettivamente degli articoli 243-bis e 246 del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n. 267, o che  hanno  deliberato  un  piano  di  interventi  pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti.  Il  fondo e' ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto  con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sentita  la  Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  entro  il  30  novembre  2019,  in proporzione all'entita' delle rate annuali di rimborso del debito.   1-undecies.I comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che hanno dichiarato, in data successiva al 1°gennaio 2012, lo  stato  di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del  testo  unico  delle leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e  che  successivamente  hanno deliberato la procedura di riequilibrio  finanziario  pluriennale  ai sensi dell'articolo 243-bis  del  medesimo  testo  unico  di  cui  al decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di assicurare il ripiano delle passivita' individuate nel piano di cui al comma 6 del medesimo articolo 243-bis, sono autorizzati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,  nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 95 e 97 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n. 50, a ridurre gli importi dei contratti in essere, nonche' di  quelli relativi a procedure di affidamento  per  cui  sia  gia'  intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi a oggetto l'acquisto o la fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per  tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facolta'  di rinegoziare il contenuto dei contratti, in  funzione  della  suddetta riduzione. E' fatta salva la  facolta'  del  prestatore  dei  beni  o servizi  di  recedere  dal  contratto,  entro  trenta  giorni   dalla comunicazione  della  manifestazione  di  volonta'  di   operare   la riduzione, senza alcuna penalita' da recesso verso l'amministrazione. Il recesso e' comunicato all'amministrazione  e  ha  effetto  decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione  da  parte di quest'ultima. In caso di recesso, i  comuni  di  cui  al  presente comma,  nelle  more  dell'espletamento  delle  procedure  per   nuovi affidamenti,   possono,   al   fine   di   assicurare   comunque   la disponibilita' di beni  e  servizi  necessari  alla  loro  attivita', stipulare  nuovi  contratti  accedendo  a  convenzioni-quadro   della societa' Consip Spa, a quelle di centrali di committenza regionale  o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina  europea  e nazionale in materiadi contratti pubblici.   1-duodecies. Al comma 2-bis dell'articolo 222 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «per la durata di  sei mesi a decorrere  dalla  data  della  predetta  certificazione»  sono sostituite dalle seguenti: «fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto».   1-terdecies. La tabella di cui al comma 5-bis dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e'  sostituita dalla seguente:     
    ===============================================================   |                                   |Durata massima del piano |   |Rapporto passivita'/impegni di cui |     di riequilibrio     |   |            al titolo I            |       finanziario       |   +===================================+=========================+   |                                   |pluriennale              |   +-----------------------------------+-------------------------+   |Fino al 20 per cento               |4 anni                   |   +-----------------------------------+-------------------------+   |Superiore al 20 per cento e fino al|                         |   |60 per cento                       |10 anni                  |   +-----------------------------------+-------------------------+   |Superiore al 60 per cento e fino al|                         |   |100 per cento per i comuni fino a  |                         |   |60.000 abitanti                    |15 anni                  |   +-----------------------------------+-------------------------+   |Oltre il 60 per cento per i comuni |                         |   |con popolazione superiore a 60.000 |                         |   |abitanti e oltre il 100 per cento  |                         |   |per tutti gli altri comuni         |20 anni                  |   +-----------------------------------+-------------------------+
   1-quaterdecies.Nell'ambito delle  misure  volte  ad  assicurare  la realizzazione di iniziative prioritarie, e' riconosciuto al comune di Alessandria un contributo in conto capitale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.  All'onere  derivante  dal  presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 1, comma  1091,  della  legge  27  dicembre 2017, n. 205.   1-quinquiesdecies.I comuni interessati dagli eventi  sismici  della provincia di Campobasso  e  della  citta'  metropolitana  di  Catania individuati,  rispettivamente,  dalla  delibera  del  Consiglio   dei ministri 6 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2018, e dalla delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019, approvano il rendiconto della gestione  previsto  dall'articolo 227 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali, di cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  relativo all'esercizio 2018, entro il 31 luglio 2019  e  lo  trasmettono  alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni  dalla data dell'approvazione.   2.  Fino  alla  conclusione  delle  attivita'  straordinarie  della Gestione commissariale di cui all'articolo 78 del  decreto-legge  del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni  dalla  legge  6 agosto 2008, n. 133, al fine di sopperire  a  temporanee  carenze  di liquidita' della Gestione  stessa  il  comune  di  Roma  Capitale  e' autorizzato a concedere alla stessa anticipazioni di  liquidita'.  Le modalita' di concessione, la misura dell'eventuale tasso di interesse e la restituzione delle anticipazioni di liquidita' di cui al periodo precedente, sono  disciplinate  con  apposita  convenzione  tra  Roma Capitale e la Gestione Commissariale.   2-bis.Gli  enti  locali  che  hanno  proposto  la  rimodulazione  o riformulazione del piano di riequilibrio ai  sensi  dell'articolo  1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro la data del 14 febbraio 2019 di deposito della sentenza della  Corte  costituzionale n. 18 del 2019,  anche  se  non  ancora  approvato  dalla  competente sezione  regionale  della  Corte   dei   conti   ovvero   inciso   da provvedimenti  conformativi  alla  predetta  sentenza  della  sezione regionale competente, possono riproporre il piano per adeguarlo  alla normativa vigente secondo la procedura dell'articolo 1, commi  888  e 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.   2-ter.La riproposizione di cui al comma  2-bis  deve  contenere  il ricalcolo  complessivo  del  disavanzo   gia'   oggetto   del   piano modificato, nel rispetto della disciplina vigente, ferma restando  la disciplina prevista per gli altri disavanzi.   2-quater. Le rimodulazioni di  cui  ai  commi  2-bis  e  2-ter  non sospendono le  azioni  esecutive  e,  considerata  la  situazione  di eccezionale urgenza, sono oggetto di approvazione o di diniego  della competente sezione regionale della Corte dei conti entro venti giorni dalla ricezione dell'atto deliberativo del consiglio comunale. Per  i piani per cui e' pendente la fase istruttoria presso  la  Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n. 267,  la  Commissione  predetta  e'  tenuta  a  concludere  la   fase istruttoria entro venti giorni dalla ricezione delle deliberazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter. Entro  i  successivi  cinque  giorni,  la Commissione invia le proprie  considerazioni  istruttorie  conclusive alla competente sezione regionale della Corte dei conti, che provvede alla approvazione o al diniego del piano di riequilibrio  riformulato entro venti giorni dalla ricezione degli atti.   2-quinquies. A decorrere dall'anno  2019,  al  comune  di  Campione d'Italia e' corrisposto un contributo nel limite massimo di 5 milioni di euro annui, per esigenze di bilancio, con priorita' per  le  spese di  funzionamento  dell'ente,  a  valere  sulle  somme  iscritte  nel capitolo 1379, denominato  «Contributo  straordinario  al  comune  di Campione  d'Italia»,  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del Ministero dell'interno.     |  
|   |                               Art. 38 bis   Applicazione delle norme in materia di  anticipazioni  di  liquidita'  agli enti territoriali per il pagamento dei debiti delle  pubbliche  amministrazioni   1. All'articolo 1, comma 859, lettera a), della legge  30  dicembre 2018, n. 145,  dopo  le  parole:  «a  quello  del  secondo  esercizio precedente» sono aggiunte le seguenti: «. In ogni  caso  le  medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto,  di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo  n.  33  del  2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non e' superiore  al  5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio».   2. All'articolo 1, comma 863, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Il  Fondo  di  garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato  di  amministrazione  e' liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859».     |  
|   |                               Art. 38 ter 
            Procedura di riconoscimento della legittimita'                dei debiti fuori bilancio delle regioni 
   1. All'articolo 73, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «il Consiglio  regionale  provvede entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il  Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni».     |  
|   |                             Art. 38 quater 
                       Recepimento dell'accordo                 tra il Governo e la Regione siciliana 
   1. I liberi consorzi  comunali  e  le  citta'  metropolitane  della Regione siciliana, in deroga alle vigenti  disposizioni  generali  in materia di contabilita'  pubblica,  sono  autorizzati  ad  applicare, nell'anno  2019,  in  caso  di  esercizio  provvisorio   o   gestione provvisoria,   l'articolo   163   del   testo   unico   delle   leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18 agosto  2000,  n.  267,  con  riferimento  all'ultimo   bilancio   di previsione approvato e, al fine di utilizzare  le  risorse  pubbliche trasferite per la realizzazione di  interventi  infrastrutturali,  ad effettuare, con delibera consiliare,  le  necessarie  variazioni,  in entrata e in uscita, per lo stesso  importo,  che  sono  recepite  al momento  dell'elaborazione  e  dell'approvazione  del   bilancio   di previsione.   2. In relazione alle disposizioni del comma 1,  i  liberi  consorzi comunali e le citta' metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle  vigenti  disposizioni  generali  in  materia  di   contabilita' pubblica, sono autorizzati a:   a) approvare il rendiconto della gestione  degli  esercizi  2018  e precedenti anche se il relativo bilancio di previsione non  e'  stato deliberato. In tal caso,  nel  rendiconto  della  gestione,  le  voci riguardanti le «Previsioni definitive di competenza» e le «Previsioni definitive  di  cassa»  sono  valorizzate   indicando   gli   importi effettivamente   gestiti   nel   corso   dell'esercizio,   ai   sensi dell'articolo 163, comma  1,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;   b)  predisporre  un  bilancio  di  previsione  solo   annuale   per l'esercizio 2019;   c) utilizzare nel 2019, ai sensi dell'articolo 187 del testo  unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche  in  sede di   approvazione   del   bilancio   di   previsione,   l'avanzo   di amministrazione  libero,  destinato  e  vincolato  per  garantire  il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162  del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.   3. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono apportate le seguenti modificazioni:   a) dopo il comma 881 sono inseriti i seguenti:   «881-bis. Per un importo complessivo di 140  milioni  di  euro,  il concorso alla finanza pubblica a carico della Regione  siciliana  per l'anno 2019 di cui al comma 881, sulla  base  dell'accordo  raggiunto tra il Governo e la  Regione  stessa  in  data  15  maggio  2019,  e' assicurato utilizzando le risorse del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la coesione   -   Programmazione   2014-2020   gia'    destinate    alla programmazione della Regione siciliana,  che  e'  corrispondentemente ridotto. La medesima Regione propone al CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilita' residue.   881-ter. Alla Regione siciliana e'  attribuito  un  importo  di  10 milioni di euro per l'anno 2019 a titolo di riduzione del  contributo alla finanza pubblica di cui al comma  881.  Agli  oneri  di  cui  al presente comma si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;   b) al comma 885 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "Il contributo a favore dei liberi consorzi e delle citta'  metropolitane di cui al periodo precedente e' incrementato,  per  l'anno  2019,  di ulteriori 100 milioni di euro."     |  
|   |                                 Art. 39 
            Modifica al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 
   1. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26, le parole da: «il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:  «attesa  la situazione di necessita' e  di  urgenza,  limitatamente  al  triennio 2019-2021, l'Anpal, previa  convenzione  approvata  con  decreto  del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  puo'  avvalersi  di societa' in house al Ministero  medesimo  gia'  esistenti,  le  quali possono servirsi degli strumenti di acquisto e negoziazione  messi  a disposizione da Consip S.p.A.».     |  
|   |                               Art. 39 bis 
                           Bonus eccellenze 
   1. All'articolo 1, comma 717, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «programma operativo nazionale», ovunque  ricorrono,  sono sostituite dalle seguenti: «programma operativo complementare».     |  
|   |                               Art. 39 ter 
                      Incentivo per le assunzioni                     nelle regioni del Mezzogiorno 
   1. Agli oneri derivanti dalle assunzioni effettuate dal 1°  gennaio 2019 al 30 aprile 2019, ai sensi dell'articolo 1,  comma  247,  della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  si  provvede,  nel  limite  di  200 milioni di euro,  a  carico  del  programma  operativo  complementare «Sistemi di politiche attive per l'occupazione» 2014-2020,  approvato con deliberazione del CIPE n.22/2018 del 28 febbraio 2018.     |  
|   |                                 Art. 40 
              Misure di sostegno al reddito per chiusura                  della strada SS 3-bis Tiberina E45 
   1. E' concessa,  ai  sensi  del  comma  3,  un'indennita'  pari  al trattamento  massimo  di  integrazione  salariale,  con  la  relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 16  gennaio  2019,  per  un massimo di sei mesi, in favore dei lavoratori  del  settore  privato, compreso quello  agricolo,  impossibilitati  a  prestare  l'attivita' lavorativa, in tutto o in  parte,  a  seguito  della  chiusura  della strada  SS  3bis  Tiberina  E45  Orte  Ravenna  dal  Km.  168+200  al Km162+698,  per  il  sequestro  del  viadotto  Puleto  con   relativa interdizione totale della circolazione, dipendenti da aziende,  o  da soggetti diversi dalle imprese, coinvolti  dalla  predetta  chiusura, che hanno subito un impatto economico negativo  e  per  i  quali  non trovano  applicazione  le  vigenti   disposizioni   in   materia   di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che  hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente.   2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione  coordinata e continuativa, di  agenzia  e  di  rappresentanza  commerciale,  dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita' di  impresa e  professionali,  iscritti  a  qualsiasi   forma   obbligatoria   di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita'  a causa dell'evento di cui al comma 1, e' riconosciuta,  ai  sensi  del comma 3, un'indennita' una tantum pari a 15.000  euro,  nel  rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia  di  aiuti di Stato.   3. Le indennita' di cui ai commi 1 e 2 sono  concesse  con  decreto delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria, nel limite  di  spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno  2019.  La  ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del  presente comma tra le regioni interessate e le modalita' ai fini del  rispetto del limite di  spesa  medesimo  sono  disciplinate  con  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto.  Le  regioni, insieme al decreto di concessione, inviano la lista  dei  beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che  provvede all'erogazione delle indennita'.  Le  domande  sono  presentate  alla regione,  che  le   istruisce   secondo   l'ordine   cronologico   di presentazione delle  stesse.  L'INPS  provvede  al  monitoraggio  del rispetto del limite di spesa, con le  risorse  umane,  strumentali  e finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i  risultati dell'attivita' di  monitoraggio  al  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle  finanzee  alle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria.   4. Per l'indennita' pari al  trattamento  massimo  di  integrazione salariale di cui al comma 1, e' prevista la  modalita'  di  pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Il datore di lavoro  e' obbligato ad inviare all'Istituto  tutti  i  dati  necessari  per  il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalita' stabilite dall'Istituto, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione  o  dalla  data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da  parte  dell'INPS se successivo. Trascorso inutilmente tale periodo, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa  connessi,  rimangono  a  carico  del datore di lavoro inadempiente.   5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni  di euro per l'anno 2019, si provvede a valere  sulle  disponibilita'  in conto  residui  iscritte  sul  Fondo  sociale   per   occupazione   e formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a)   del decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Alla  compensazione degli effetti finanziari in termini  di  fabbisogno  e  indebitamento netto, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 50.     |  
|   |                                 Art. 41 
       Misure in materia di aree di crisi industriale complessa 
   1. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge  23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17 dicembre 2018,  n.  136,  sono  prorogate  nel  2019,  alle  medesime condizioni, per  ulteriori  dodici  mesi  e  si  applicano  anche  ai lavoratori che hanno cessato cessano  la  mobilita'  ordinaria  o  in deroga entro il 31 dicembre 2019 nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.   2. All'onere derivante dall'applicazione del  comma  1  pari  a  16 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni  di  euro  per  l'anno 2020 si provvede a  valere  sulle  disponibilita'  in  conto  residui iscritte sul Fondo sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del  decreto-legge  29  novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio 2009, n. 2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a  9,6  milioni  di  euro  per l'anno 2019 e 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50.     |  
|   |                               Art. 41 bis   Riconoscimento della pensione di inabilita' ai soggetti  che  abbiano  con-tratto  malattie   professionali   a   causa   dell'esposizione  all'amianto   1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  dopo  il comma 250 sono inseriti i seguenti:   «250-bis. Con  effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente disposizione, le disposizioni del  comma  250  del  presente articolo  si  applicano  ai  lavoratori   in   servizio   o   cessati dall'attivita' alla medesima data che risultano affetti da  patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257. Sono compresi nell'ambito di applicazione della presente disposizione anche i soggetti  di  cui al primo periodo che:   a)  in  seguito  alla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS, compresi coloro che, per effetto  della  ricongiunzione  contributiva effettuata ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio  1979,  n. 29, non possano far valere contribuzione nell'assicurazione  generale obbligatoria;   b) siano titolari del sussidio per l'accompagnamento alla  pensione entro l'anno 2020, riconosciuto ai sensi dell'articolo 1, comma  276, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  secondo  i  criteri  e  le modalita' indicate nel  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali 29 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2016, che optino per la pensione  di  inabilita' di cui al comma 250 del presente articolo.   250-ter. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e delle finanze, sono emanate le disposizioni  per  l'applicazione  del comma 250-bis. Il beneficio pensionistico di cui al comma 250-bis  e' riconosciuto a domanda nel limite di spesa di 7,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 12,3 milioni di euro per l'anno 2022,  di 11,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 11,1  milioni  di  euro  per l'anno 2024, di 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 9,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7,5 milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2028.  Agli  oneri derivanti dal comma 250-bis e dal presente comma si provvede:   a) quanto a 7,7 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,1 milioni  di euro   per   l'anno   2020,   mediante    corrispondente    riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  12,  comma  6,  del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;   b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2020, a 12,6  milioni  di euro per l'anno 2021, a 12,3 milioni di euro per l'anno 2022, a  11,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,1 milioni di  euro  per  l'anno 2024, a 10 milioni di euro per l'anno 2025, a 9,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 7,5 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2028,  mediante  corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge  30 dicembre 2018, n. 145;   c) quanto a 3.734.500 euro per l'anno 2019 e  a  533.500  euro  per l'anno 2020, mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  la compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n. 189, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in  termini di fabbisogno e di indebitamento netto».     |  
|   |                                 Art. 42   Controllo degli strumenti di misura in  servizio  e  sulla  vigilanza  sugli strumenti di misura  conformi  alla  normativa  nazionale  ed  europea   1. Il  periodo  transitorio  previsto  all'articolo  18,  comma  2, secondo periodo del decreto del Ministro dello sviluppo economico  21 aprile 2017, n. 93, e' prorogato al 30 giugno 2020, per gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformita'  alle disposizioni abrogate dall'articolo 17  del  predetto  decreto,  che, alla data del  18  marzo  2019,  dimostrino  l'avvenuta  accettazione formale dell'offerta economica di accreditamento.   2. Gli organismi che non hanno presentato domanda di accreditamento entro il 18 marzo 2019 possono  continuare  ad  operare  fino  al  30 giugno 2020 a decorrere dalla  data  della  domanda,  da  presentarsi entro il  termine  del  30  settembre  2019,  dimostrando  l'avvenuta accettazione     formale     dell'offerta     economica      relativa all'accreditamento.   3. Le disposizioni di cui al comma 1, sono applicate fino al  nuovo esercizio delle competenze regolamentari del Ministro dello  sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto 1988, n. 400, nella  materia  disciplinata  dal  citato  decreto  del Ministro dello sviluppo economico n. 93 del 2017.     |  
|   |                                 Art. 43 
                   Semplificazione degli adempimenti             per la gestione degli enti del Terzo settore 
   1. All'articolo 5 del  decreto-legge  28  dicembre  2013,  n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.  13, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 3, secondo periodo, le parole  «del  finanziamento  o del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, in  caso  di finanziamenti o contributi di importo unitario inferiore o  uguale  a euro 500, entro il mese  di  marzo  dell'anno  solare  successivo  se complessivamente superiori nell'anno a tale importo»;     b) al comma 3, quarto periodo, dopo  le  parole  «contestualmente alla sua trasmissione» sono aggiunte le seguenti:  «,  anche  tramite PEC,»;     c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Ai sensi e per  gli effetti del presente articolo, sono equiparati ai partiti e movimenti politici:       a) le fondazioni, le associazioni e i comitati la  composizione dei cui organi direttivi o di gestione e' determinata in tutto  o  in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, o l'attivita' dei quali si co-ordina con  questi  ultimi  anche  in  conformita'  a previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi;       b) le fondazioni, le associazioni e i  comitati  i  cui  organi direttivi o di gestione sono composti per almeno un terzo  da  membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che  sono  o sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento  nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali  di  comuni  con piu' di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto,  nei sei anni precedenti,  incarichi  di  governo  al  livello  nazionale, regionale o locale, in comuni con piu' di 15.000 abitanti;       c) le fondazioni, le associazioni  e  i  comitati  che  erogano somme a titolo di liberalita'  o  contribuiscono  in  misura  pari  o superiore a euro  5.000  l'anno  al  finanziamento  di  iniziative  o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici  o loro articolazioni, di membri  di  organi  o  articolazioni  comunque denominate di partiti o movimenti politici ovvero di persone titolari di  cariche  istituzionali  nell'ambito  di  organi  elettivi  o   di governo.»;       d) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis.  Il  comma 4, lettera b), non si applica agli enti del  Terzo  settore  iscritti nel Registro unico nazionale  di  cui  all'articolo  45  del  decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il comma 4,  lettera  b),  non  si applica altresi' alle  fondazioni,  alle  associazioni,  ai  comitati appartenenti alle confessioni religiose con  le  quali  lo  Stato  ha stipulato patti, accordi o intese».   2. Fino all'operativita' del Registro  unico  nazionale  del  Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il requisito dell'iscrizione nel predetto  registro  previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013,  n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n. 13, s'intende  soddisfatto  con  l'iscrizione  in  uno  dei  registri previsti dalle normative di  settore,  ai  sensi  dell'articolo  101, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.   3. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono  apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 11, terzo periodo, le parole «entro  il  mese  solare successivo  a  quello  di  percezione,  in  apposito  registro»  sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese solare successivo a  quello di percezione ovvero, in caso  di  contributi,  prestazioni  o  altre forme di sostegno di importo unitario inferiore o uguale a euro  500, entro   il   mese   di   marzo   dell'anno   solare   successivo   se complessivamente superiori nell'anno  a  tale  importo,  in  apposito registro numerato progressivamente  e  firmato  su  ogni  foglio  dal rappresentante legale o dal tesoriere,»; al quarto periodo,le  parole «e in ogni caso l'annotazione deve  essere  eseguita  entro  il  mese solare successivo a quello di percezione» sono soppresse;   a-bis) al comma 14, primo periodo, dopo  le  parole:  «nel  proprio sito internet» sono inserite le seguenti: «ovvero per le liste di cui al comma 11, nel sito internet del partito o del  movimento  politico sotto il cui  contrassegno  si  sono  presentate  nella  competizione elettorale,»;     b) al comma 21 dopo le parole «e 12» sono aggiunte le seguenti:«, primo periodo,»;  alla  fine  del  primo  periodo  sono  aggiunte  le seguenti parole:  «,  se  entro  tre  mesi  dal  ricevimento  non  ha provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa  delle ammende in conformita' al  comma  13»  e,  in  fine,  dopo  il  primo periodo, e' aggiunto il seguente: «In caso di violazione del  divieto di cui al comma 12, secondo periodo, si applicano le sanzioni di  cui al primo periodo del presente comma se entro  tre  mesi  dalla  piena conoscenza della sussistenza delle  condizioni  ostative  di  cui  al comma 12, secondo periodo, il partito o  movimento  politico  non  ha provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa  delle ammende in conformita' al comma 13.»;   b-bis) dopo il comma 26 e' inserito il seguente:   «26-bis. Al fine di consentire i controlli previsti dalle norme  di legge, la Commissione di garanzia degli statuti e per la  trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti e dei  movimenti  politici puo'  accedere  alle  banche  dati  gestite   dalle   amministrazioni pubbliche o da enti che, a  diverso  titolo,  sono  competenti  nella materia elettorale  o  che  esercitino  funzioni  nei  confronti  dei soggetti equiparati  ai  partiti  e  ai  movimenti  politici.  Per  i medesimi fini e per l'esercizio delle  funzioni  istituzionali  della Commissione possono essere  predisposti  protocolli  d'intesa  con  i citati enti o amministrazioni»;     c) al comma 28, dopo il primo periodo, e'  aggiunto  in  fine  il seguente: «E' fatto  salvo  quanto  disposto  all'articolo  5,  comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.»;     d) dopo il comma 28 sono inseriti i seguenti: «28-bis. In  deroga al comma 28, alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati di  cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, i termini fissati  al  mese  solare  successivo  dal  comma  11,  terzo periodo, del presente articolo e dall'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, si intendono fissati, salvo che per  i comitati  elettorali,  al  secondo  mese  solare   successivo.   Alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati di cui al  primo  periodo non si applica il comma 12, primo periodo; ai medesimi enti il  comma 12, secondo periodo, non si applica in caso di  elargizioni  disposte da persone fisiche maggiorenni straniere. Agli enti di cui al secondo periodo, in caso di violazione degli  ulteriori  divieti  di  cui  al comma 12 del presente articolo,  il  comma  21  si  applica  solo  in relazione a contributi, prestazioni o  altre  forme  di  sostegno  di importo superiore nell'anno a euro 500. Ai  medesimi  enti  e'  fatto divieto di devolvere, in tutto o in parte, le elargizioni in  denaro, i contributi, le prestazioni o le altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti ai sensi del  secondo  periodo  in  favore  dei partiti, dei movimenti politici, delle liste elettorali e di  singoli candidati alla  carica  di  sindaco.  Le  elargizioni  in  denaro,  i contributi, le prestazioni o le altre forme di sostegno  a  carattere patrimoniale di cui al precedente periodo devono essere  annotati  in separata e distinta voce del bilancio d'esercizio.   28-ter. Alle  fondazioni,  alle  associazioni  e  ai  comitati  che violano gli obblighi previsti dal comma  28-bis,  la  Commissione  di garanzia degli statuti e  per  la  trasparenza  e  il  controllo  dei rendiconti dei partiti politici applica  la  sanzione  amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al  triplo  e  non  superiore  al quintuplo del valore delle elargizioni  in  denaro,  dei  contributi, delle prestazioni  o  delle  altre  forme  di  sostegno  a  carattere patrimoniale ricevuti».   4. I termini di cui all'articolo 1, comma  28-bis,  primo  periodo, della legge 9 gennaio 2019,  n.  3,  si  applicano  agli  adempimenti relativi  ad  elargizioni,  finanziamenti  e  contributi  ricevuti  a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di entrata  in vigore della medesima legge.   4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 101, comma 2,  del codice del Terzo settore, di cui  al  decreto  legislativo  3  luglio 2017, n. 117, i termini per l'adeguamento degli statuti  delle  bande musicali, delle organizzazioni non  lucrative  di  utilita'  sociale, delle  organizzazioni  di  volontariato  e  delle   associazioni   di promozione sociale sono prorogati al 30 giugno 2020. Il  termine  per il medesimo adeguamento da parte delle imprese sociali, in  deroga  a quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo  3 luglio 2017, n. 112, e' differito al 30 giugno 2020.     |  
|   |                                 Art. 44   Semplificazione ed efficientamento dei  processi  di  programmazione,  vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal  Fondo  per  lo sviluppo e la coesione   1. Al fine di migliorare il coordinamento unitario  e  la  qualita' degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche  di  coesione  dei  cicli  di   programmazione   2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonche' di accelerarne la spesa, per  ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Citta' metropolitana titolare  di risorse a valere  sul  Fondo  per  lo  sviluppo  e  coesione  di  cui all'articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.  88,  in sostituzione della pluralita' degli attuali  documenti  programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi  ivi  inclusi, l'Agenzia per la  coesione  territoriale  procede,  d'intesa  con  le amministrazioni  interessate,  ad  una  riclassificazione   di   tali strumenti  al  fine  di  sottoporre  all'approvazione  del  CIPE,  su proposta del Ministro per il Sud, autorita' delegata per la coesione, entro quattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalita'  unitarie  di  gestione  e monitoraggio.   2. Al fine di rafforzare il carattere unitario delle  politiche  di coesione  e  della  relativa  programmazione  e  di  valorizzarne  la simmetria  con  i  Programmi  Operativi  Europei,  ciascun  Piano  e' articolato per aree tematiche, in analogia  agli  obiettivi  tematici dell'Accordo di Partenariato,  con  conseguente  trasferimento  delle funzioni attribuite ai rispettivi strumenti di governance,  istituiti con  delibere  del  CIPE  o  comunque  previsti  dai   documenti   di programmazione oggetto di riclassificazione, ad appositi Comitati  di Sorveglianza, costituiti dalle  Amministrazioni  titolari  dei  Piani operativi, ai quali partecipano rappresentanti del  Dipartimento  per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione  territoriale, del Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della politica economica  e  rappresentanti,  per  i  Piani  di  competenza regionale, dei Ministeri competenti per area tematica, ovvero, per  i Piani  di  competenza  ministeriale,  rappresentanti  delle  regioni, nonche' del partenariato  economico  e  sociale,  relativamente  agli ambiti  di  cui  alle  lettere  d)  ed  e)  del  comma  3.   Per   la partecipazione ai Comitati di sorveglianza non sono dovuti gettoni di presenza,  compensi,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti  comunque denominati.   3. I Comitati di sorveglianza di cui al comma 2, ferme restando  le competenze specifiche normativamente attribuite alle  amministrazioni centrali, regionali e alle Agenzie nazionali:     a) approvano la metodologia e i criteri usati  per  la  selezione delle operazioni;     b) approvano le relazioni di attuazione e finali;   c) esaminano eventuali proposte di modifiche  al  Piano  operativo, ovvero  esprimono  il  parere  ai  fini  della  sottoposizione  delle modifiche stesse al CIPE;   d) esaminano ogni aspetto che incida  sui  risultati,  comprese  le verifiche sull'attuazione;     e) esaminano i risultati delle valutazioni.   4. I Comitati di sorveglianza dei programmi attuativi regionali FSC 2007-2013  gia'  istituiti  integrano  la  propria   composizione   e disciplina secondo quanto previsto dai commi 2 e 3.   5. Le  Amministrazioni  titolari  dei  Piani  sviluppo  e  coesione monitorano gli interventi sul proprio sistema  gestionale  e  rendono disponibili, con  periodicita'  bimestrale,  i  dati  di  avanzamento finanziario, fisico  e  procedurale  alla  Banca  dati  Unitaria  del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della ragioneria generale dello Stato secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 703, lettera l), della legge 23 dicembre 2014, n.  190.  Gli interventi, pena esclusione dal finanziamento, sono identificati  con il Codice Unico di Progetto (CUP).   6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, restano  in  ogni  caso fermi le dotazioni  finanziarie  degli  strumenti  di  programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data  di  entrata in vigore del presente  decreto,  gli  interventi  individuati  e  il relativo  finanziamento,  la  titolarita'  dei  programmi   o   delle assegnazioni  deliberate  dal  CIPE  e  i  soggetti  attuatori,   ove individuati anche nei documenti attuativi.   7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e  coesione  di cui al comma 1 puo' contenere:     a)  gli  interventi  dotati  di  progettazione  esecutiva  o  con procedura di aggiudicazione avviata alla data di  entrata  in  vigore del presente decreto;     b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di  cui alla  lettera  a),  siano  valutati  favorevolmente  da   parte   del Dipartimento per  le  politiche  di  coesione,  dell'Agenzia  per  la coesione territoriale, d'intesa con le Amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in  ragione  dello  stato  di  avanzamento della progettazione, dell'effettiva rispondenza  e  sinergia  con  le priorita' di sviluppo dei territori e con  gli  obiettivi  strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi  europei,  nonche'  della concomitante possibilita'  di  generare  obbligazioni  giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021.   8. L'Amministrazione titolare del  Piano  operativo  oggetto  della riclassificazione, prevista al  comma  1,  resta  responsabile  della selezione degli interventi, in sostituzione di quelli che risultavano gia' finanziati alla data di entrata in vigore del presente  decreto, della   vigilanza   sulla   attuazione   dei   singoli    interventi, dell'utilizzo   delle   risorse   per   fare   fronte   a    varianti dell'intervento,  della  presentazione  degli  stati  di  avanzamento nonche' delle richieste di erogazione delle risorse ai beneficiari.   9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il  CIPE,  con la medesima delibera di approvazione del Piano sviluppo  e  coesione, stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e  la  spesa,  le misure di accompagnamento  alla  progettazione  e  all'attuazione  da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale e della Struttura per  la  progettazione  di beni ed edifici pubblici di cui  all'articolo  1,  comma  162,  della legge 30 dicembre 2018, n. 145.   10. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non rientranti  nel Piano sviluppo e coesione, sono riprogrammate con delibera  del  CIPE su  proposta  del  Ministro  per  il  Sud,   di   concerto   con   le amministrazioni competenti, limitatamente alle lettere b)  e  c)  del presente comma, al fine di contribuire:   a) al finanziamento dei Piani sviluppo  e  coesione  relativi  alle amministrazioni per le quali  risultino  fabbisogni  di  investimenti superiori alle risorse assegnate ai sensi del comma 7;     b) al finanziamento di «Programmi di piccole opere e manutenzioni straordinarie»    per    infrastrutture    stradali,     ferroviarie, aeroportuali,  idriche,  nonche'   per   fronteggiare   il   dissesto idrogeologico e per la messa in  sicurezza  di  scuole,  ospedali  ed altre strutture pubbliche, da attuare  attraverso  lo  strumento  del Contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  88  da  stipulare  per  singola  area tematica;     c)  al  finanziamento  della   progettazione   degli   interventi infrastrutturali.   11.  Resta  in  ogni  caso  fermo  il   vincolo   di   destinazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27  dicembre 2013, n. 147. Restano, altresi', ferme le  norme  di  legge  relative alle risorse di cui al comma 1, in quanto compatibili.   12. In relazione alle nuove risorse del Fondo sviluppo  e  coesione attribuite con la legge  30  dicembre  2018,  n.  145  e  non  ancora programmate alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  le proposte di assegnazione di risorse da  sottoporre  al  CIPE  per  il finanziamento di interventi infrastrutturali devono essere  corredate della positiva valutazione tecnica da parte del Dipartimento  per  le politiche di coesione. Salvo  diversa  e  motivata  previsione  nella delibera di assegnazione del CIPE, tali assegnazioni decadono ove non diano luogo a obbligazioni giuridicamente vincolanti entro  tre  anni dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica italiana della medesima delibera. Le  relative  risorse  non  possono essere riassegnate alla medesima Amministrazione.   13. Al fine di supportare le Amministrazioni  di  cui  al  comma  2 nella progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali le risorse destinate alla progettazione di cui al comma 10,  lettera  c) finanziano  i  costi  della  progettazione   tecnica   dei   progetti infrastrutturali che abbiano avuto la valutazione positiva  da  parte delle strutture tecniche della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dell'effettiva rispondenza alle priorita' di sviluppo e ai fabbisogni del territorio, dell'eventuale necessita' di  fronteggiare situazioni emergenziali, da sostenere da parte delle  Amministrazioni titolari dei Piani operativi di cui al comma 1, anche  attraverso  il ricorso alla Struttura  per  la  progettazione  di  beni  ed  edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della  legge  30  dicembre 2018, n. 145. I progetti per i quali sia completata positivamente  la progettazione esecutiva accedono  prioritariamente  ai  finanziamenti che si renderanno disponibili per la realizzazione. Alle risorse  del Fondo sviluppo e coesione assegnate alle finalita' specifiche di  cui al  presente  comma  non  si  applica  il  vincolo  di   destinazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27  dicembre 2013, n. 147.   14. Ai Piani operativi redatti a seguito della riclassificazione di cui  al  comma  1  si  applicano  i  principi  gia'  vigenti  per  la programmazione 2014-2020. Il CIPE, su proposta del  Ministro  per  il Sud,  d'intesa  con  il  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le autonomie, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, adotta  una apposita delibera per assicurare la fase transitoria della disciplina dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e per coordinare  e armonizzare le regole vigenti in un  quadro  ordinamentale  unitario. Nelle  more  dell'approvazione  dei  singoli  Piani  di  sviluppo   e coesione, si applicano le regole di programmazione vigenti.   15. Il Ministro per il Sud presenta al CIPE:     a) entro il 31 marzo 2020  una  relazione  sull'attuazione  delle disposizioni del presente articolo;     b) entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2020,  una relazione annuale sull'andamento dei Piani operativi di cui al  comma 1 riferita all'anno precedente.     |  
|   |                               Art. 44 bis 
                   Incentivo fiscale per promuovere                  la crescita dell'Italia meridionale 
   1. Alle aggregazioni  di  societa',  per  le  quali  non  e'  stato accertato lo stato di dissesto o il  rischio  di  dissesto  ai  sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre  2015,  n.  180, ovvero lo stato di insolvenza ai  sensi  dell'articolo  5  del  regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2,  comma  1,  lettera b), del codice della crisi  d'impresae  dell'insolvenza,  di  cui  al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, aventi sede legale,  alla data del 1° gennaio 2019, nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna, realizzate mediante  operazioni di fusione, scissione ovvero conferimento di azienda  o  di  rami  di azienda riguardanti piu' societa', si applicano le  disposizioni  del presente articolo, a condizione  che  il  soggetto  risultante  dalle predette aggregazioni abbia la  sede  legale  in  una  delle  regioni citate e che le  aggregazioni  siano  deliberate  dall'assemblea  dei soci, o dal diverso organo competente per legge, entro diciotto  mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si applicano alle societa' che sono  tra  loro  legate  da  rapporti  di controllo ai sensi  dell'articolo  2359  del  codice  civile  e  alle societa' controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.   2. Le attivita' per imposte anticipate  dei  soggetti  partecipanti all'aggregazione e relative a perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile  ai  sensi  dell'articolo  84  del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto ai  sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia  e delle finanze 3 agosto 2017, recante  «Revisione  delle  disposizioni attuative  in  materia  di  aiuto  alla  crescita  economica  (ACE)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2017, e  ai componenti reddituali di cui all'articolo 1, comma 1067, della  legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  non  ancora  dedotti,  risultanti   da situazioni patrimoniali approvate  ai  fini  dell'aggregazione,  sono trasformate, per un ammontare non superiore a 500 milioni di euro, in crediti d'imposta secondo le modalita' di cui ai  commi  3  e  4  del presente articolo; il limite e' calcolato  con  riferimento  ad  ogni soggetto partecipante all'aggregazione.  Ai  fini  del  rispetto  del limite di cui al primo periodo, si trasformano dapprima le  attivita' per   imposte   anticipate   trasferite   al   soggetto    risultante dall'aggregazione e, in  via  residuale,  le  attivita'  per  imposte anticipate  non  trasferite   dagli   altri   soggetti   partecipanti all'aggregazione.  In  caso  di  aggregazioni   realizzate   mediante conferimenti di aziende o di rami di azienda, possono essere altresi' oggetto di conferimento le attivita' per imposte anticipate di cui al primo periodo  ed  e'  obbligatoria  la  redazione  della  situazione patrimoniale  ai  sensi  dell'articolo  2501-quater,  commi  primo  e secondo, del codice civile.   3. La trasformazione delle  attivita'  per  imposte  anticipate  in crediti d'imposta  e'  condizionata  all'esercizio,  da  parte  della societa'   risultante   dall'aggregazione,   dell'opzione   di    cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3  maggio  2016,  n.  59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. In caso   di   aggregazioni   realizzate   mediante   scissioni   ovvero conferimenti di aziende o di rami di azienda, la trasformazione delle attivita' per imposte anticipate in crediti  d'imposta  dei  soggetti conferenti o delle societa' scisse e' condizionata all'esercizio,  da parte di tali soggetti, dell'opzione di cui al  citato  articolo  11, comma  1,  del  decreto-legge  n.  59  del  2016,   convertito,   con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016. L'opzione,  se  non  gia' esercitata, deve essere esercitata entro la  chiusura  dell'esercizio in corso alla data in cui ha  effetto  l'aggregazione;  l'opzione  ha efficacia a partire dall'esercizio successivo  a  quello  in  cui  ha effetto l'aggregazione. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito,  con  modificazioni, dalla legge  n.119  del  2016,  nell'ammontare  delle  attivita'  per imposte anticipate sono  compresi  anche  le  attivita'  per  imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi  del  presente articolo nonche' i crediti d'imposta derivanti  dalla  trasformazione delle predette attivita' per imposte anticipate.   4. La trasformazione delle  attivita'  per  imposte  anticipate  in crediti d'imposta  decorre  dalla  data  di  approvazione  del  primo bilancio  della  societa'  risultante  dall'aggregazione   da   parte dell'assemblea dei soci, o del diverso organo competente  per  legge, nella misura del 25 per cento delle attivita' per imposte  anticipate di cui  al  comma  2  iscritte  nel  primo  bilancio  della  societa' risultante   dall'aggregazione;   per   la   restante    parte,    la trasformazione avviene in quote uguali nei tre esercizi successivi  e decorre dalla data di approvazione del bilancio di ciascun esercizio. Ai fini del periodo precedente, in caso  di  aggregazioni  realizzate mediante scissioni ovvero  conferimenti  di  aziende  o  di  rami  di azienda, per i soggetti  conferenti  e  per  le  societa'  scisse  la trasformazione delle attivita'  per  imposte  anticipate  in  crediti d'imposta  decorre  dalla   data   di   approvazione   del   bilancio dell'esercizio nel corso del quale ha avuto  effetto  l'aggregazione. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla  data  in  cui  ha effetto l'aggregazione:   a) non sono computabili in  diminuzione  dei  redditi  imponibilile perdite di cui all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le  eccedenze residue  relative  all'importo  del  rendimento  nozionale   di   cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative  ad attivita' per imposte anticipate trasformate ai  sensi  del  presente articolo;   b) non sono deducibili i componenti  negativi  corrispondenti  alle attivita' per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta  ai sensi del presente articolo. I crediti d'imposta di cui  al  presente comma sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 2, comma  57, del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.   5. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  alle aggregazioni  alle  quali  partecipino  soggetti  che  abbiano   gia' partecipato a un'aggregazione o siano risultanti  da  un'aggregazione alla  quale  siano  state  applicate  le  disposizioni  del  presente articolo.   6. In caso di  aggregazioni  realizzate  mediante  conferimenti  di aziende o di rami di azienda, alle perdite  fiscali  e  all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica, di  cui  all'articolo  1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  del  conferente si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 172 del  testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, riferendosi alla societa'  conferente  le  disposizioni riguardanti  le  societa'  fuse  o  incorporate   e   alla   societa' conferitaria quelle riguardanti la societa' risultante dalla  fusione o incorporante e avendo riguardo all'ammontare del  patrimonio  netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui  al  comma  2  del presente articolo.   7.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  presente   articolo   e' subordinata,  ai   sensi   dell'articolo   108   del   Trattato   sul funzionamento  dell'Unione  europea,  alla  preventiva  comunicazione ovvero, se necessaria, all'autorizzazione della Commissione europea.   8. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n. 307, e' incrementato di 36,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 35,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 34,7 milioni di euro  per  l'anno 2026, di 34,5 milioni di euro per l'anno 2027,  di  34,1  milioni  di euro per l'anno 2028, di 33,9 milioni di euro  per  l'anno  2029,  di 0,55 milioni di euro per l'anno 2031 e di 0,12 milioni  di  euro  per l'anno 2033.   9. Agli oneri derivanti dai commi 2, 4 e 8 del  presente  articolo, pari a 73,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 103  milioni  di  euro per l'anno 2021, a 102,2 milioni di euro per  l'anno  2022,  a  103,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 36,3 milioni di  euro  per  l'anno 2024, a 35,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 34,7 milioni di  euro per l'anno 2026, a 34,5 milioni di  euro  per  l'anno  2027,  a  34,1 milioni di euro per l'anno 2028, a 33,9 milioni di  euro  per  l'anno 2029, a 24,35 milioni di euro per l'anno 2030, a 0,55 milioni di euro per l'anno 2031, a 0,15 milioni di euro per  l'anno  2032  e  a  0,12 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede:   a) quanto a 29,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 20  milioni  di euro per l'anno 2021, a 59,2 milioni di euro per l'anno 2022, a  80,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 24,35 milioni di euro  per  l'anno 2030  e  a  0,15  milioni  di  euro   per   l'anno   2032,   mediante corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;   b) quanto a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022  e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del  fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo Ministero;   c)  quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,   mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui  all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;   d)  quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,   mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190, relativa al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili;   e) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e a  20  milioni  di euro  per  ciascuno  degli  anni  2021,   2022   e   2023,   mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui  al  comma  5  dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato  di previsionedel Ministero dell'economia e delle finanze;   f) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e  a  50  milioni  di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del  fondo  di parte corrente derivante dal riaccertamento dei  residui  passivi  ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera  a),  del  decreto-legge  24 aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del  Ministero dell'economia e delle finanze.     |  
|   |                                 Art. 45 
              Proroga del termine per la rideterminazione         dei vitalizi regionali e correzione di errori formali 
   1. All'articolo  1,  comma  965,  primo  periodo,  della  legge  30 dicembre 2018, n. 145, le parole «entro quattro mesi  dalla  data  di entrata invigore della presente legge, ovvero entro  sei  mesi  dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «entro  il  30  maggio 2019, ovvero entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della presente legge».   2. All'articolo 194-quater, comma 1,  del  decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, come  modificato  dal  decreto  legislativo  13 febbraio  2019,  n.  19,  le  lettere  «c-ter)»  e  «c-quater»  sono, rispettivamente,   ridenominate    come    segue:    «c-quater)»    e «c-quinquies)»;  all'articolo  194-septies,  comma  1,  dello  stesso decreto legislativo n. 58  del  1998,  come  modificato  dal  decreto legislativo 13 febbraio 2019, n. 19, le lettere «e-bis»  ed  «e-ter)» sono,  rispettivamente,   ridenominate   come   segue:   «e-ter»   ed «e-quater").     |  
|   |                                 Art. 46 
                   Modifiche all'articolo 2, comma 6                del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 
   1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20:     a) al primo periodo, dopo la parola «Piano» e' inserita la parola «Ambientale», le parole «nei termini previsti dai commi  4  e  5  del presente articolo» sono sostituite dalle parole  «come  modificato  e integrato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  229  del  30 settembre  2017  e  le  parole  «e  delle  altre   norme   a   tutela dell'ambiente,  della  salute  e  dell'incolumita'   pubblica»   sono soppresse;     b) al secondo periodo, dopo la  parola  «Piano»  e'  inserita  la parola:  «Ambientale»,  dopo  le  parole  «periodo  precedente»  sono inseritele parole: «, nel rispetto dei termini e delle modalita'  ivi stabiliti,» e le parole «, di tutela della salute e  dell'incolumita' pubblica e di sicurezza sul lavoro» sono soppresse;     c) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «La disciplina di cui al periodo precedente si applica con  riferimento  alle  condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019».     |  
|   |                                 Art. 47   Alte professionalita' esclusivamente tecniche  per  opere  pubbliche,  gare e contratti e disposizioni per la  tutela  dei  crediti  delle  imprese sub-affidatarie, sub-appaltatrici e sub-fornitrici   1. Al fine di consentire il piu' celere ed efficace svolgimento dei compiti dei Provveditorati interregionali alle  opere  pubbliche  del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  e'  autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 1°  dicembre  2019, di cento unita' di personale  di  alta  specializzazione  ed  elevata professionalita', da individuare tra ingegneri,  architetti,  dottori agronomi, dottori forestali e geologi e,  nella  misura  del  20  per cento,  di  personale  amministrativo,  da  inquadrare  nel   livello iniziale dell'Area III del  comparto  delle  funzioni  centrali,  con contestuale incremento della dotazione organica del  Ministero  delle infrastrutture e  dei  trasporti.  Con  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il  Ministro  per  la pubblica amministrazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  definiti  gli specifici requisiti di cui il personale deve essere in  possesso.  Ai fini    dell'espletamento    delle    procedure    concorsuali    per l'individuazione del personale di cui al presente  comma,  effettuate in deroga alle procedure di mobilita'  di  cui  all'articolo  30  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si procede nelle forme del concorso  unico  di  cui  all'articolo  4,  comma  3-quinquies,   del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125  e  all'articolo  35  del  citato decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  mediante  richiesta   alla Presidenza del Consiglio dei ministri,  Dipartimento  della  funzione pubblica, che provvede  al  loro  svolgimento  secondo  le  modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145.  Per  le  procedure   concorsuali   bandite anteriormente all'entrata in vigore del decreto di cui al  precedente periodo, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione  pubblica,  provvede  al  loro  svolgimento  con   modalita' semplificate, anche in deroga alla disciplina  prevista  dal  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487,  per  quanto concerne in particolare:     a)  la  nomina  e  la  composizione  della  commissione  d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni  anche  per  le  prove scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni  non  puo' essere   assegnato   un   numero    di    candidati    inferiore    a duecentocinquanta;     b) la tipologia e le modalita'  di  svolgimento  delle  prove  di esame, prevedendo:       1) la facolta' di far precedere le prove di esame da una  prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso  siano in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi;       2) la possibilita' di svolgere prove  preselettive  consistenti nella  risoluzione  di  quesiti  a  risposta  multipla,  gestite  con l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati  e  con possibilita' di predisposizione dei quesiti da  parte  degli  stessi. Agli oneri per le assunzioni di cui al presente articolo, pari a euro 325.000 per l'anno 2019 e pari a euro 3.891.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50.   1-bis. Al fine di garantire il  rapido  completamento  delle  opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, e'  istituito  nello  stato  di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  un fondo denominato «Fondo salva-opere».  Il  Fondo  e'  alimentato  dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento  del  valore  del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a  euro 200.000, e di servizi  e  forniture,  nel  caso  di  importo  a  base d'appalto pari o superiore a euro  100.000.  Il  predetto  contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante  nel quadro   economico   predisposto   dalla   stessa   al   termine   di aggiudicazione definitiva. Le risorse  del  Fondo  sono  destinate  a soddisfare,  nella  misura  massima  del  70  percento,   i   crediti insoddisfatti  dei  sub-appaltatori,   dei   sub-affidatari   e   dei sub-fornitori nei confronti  dell'appaltatore  ovvero,  nel  caso  di affidamento a contraente generale, dei  suoi  affidatari  di  lavori, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale,  nei  limiti della dotazione del Fondo. Le  amministrazioni  aggiudicatrici  o  il contraente    generale,    entro    trenta    giorni    dalla    data dell'aggiudicazione  definitiva,   provvedono   al   versamento   del contributo all'entrata del bilancio dello  Stato  per  la  successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun  esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.   1-ter.I sub-appaltatori, i sub-affidatari  e  i  sub-fornitori,  al fine di ottenere il pagamento da  parte  del  Fondo  salva-opere  dei crediti  maturati  prima  della  data  di  apertura  della  procedura concorsuale e alla  stessa  data  insoddisfatti,  devono  trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente  generale  la documentazione  comprovante  l'esistenza  del  credito   e   il   suo ammontare.  L'amministrazione  aggiudicatrice  ovvero  il  contraente generale, svolte le  opportune  verifiche,  certifica  l'esistenza  e l'ammontare  del  credito.  Tale  certificazione  e'   trasmessa   al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituisce prova del credito nei confronti del Fondo ed e'  inopponibile  alla  massa  dei creditori  concorsuali.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti, provvede  all'erogazione  delle  risorse  del  Fondo  in favore dei soggetti  di  cui  al  comma  1-bis.  Il  Ministero  delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  surrogato  nei   diritti   del sub-appaltatore,  del  sub-affidatario  o  del  sub-fornitore   verso l'appaltatore o l'affidatario del contraente generale e, in deroga  a quanto previsto dall'articolo 1205 del codice civile, e' preferito al sub-appaltatore, al sub-affidatario o al sub-fornitore nei riparti ai creditori effettuati nel  corso  della  procedura  concorsuale,  fino all'integrale recupero della somma pagata.   1-quater. Ferma restando l'operativita' della norma con riferimento alle gare effettuate dalla data di entrata in vigore della  legge  di conversione del presente decreto,  con  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni  dalla predetta data di entrata in vigore, sono  individuati  i  criteri  di assegnazione  delle  risorse  e  le  modalita'  operative  del  Fondo salva-opere, ivi compresa la possibilita' di affidare  l'istruttoria, anche sulla base di  apposita  convenzione,  a  societa'  o  enti  in possesso  dei  necessari  requisiti  tecnici,  organizzativi   e   di terzieta', scelti mediante gara. Gli eventuali oneri derivanti  dalla convenzione sono posti a carico del Fondo.   1-quinquies. Per i crediti insoddisfatti alla data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del presente decreto, in  relazione a procedure concorsuali aperte dalla data del 1°  gennaio  2018  fino alla predetta data di entrata in vigore, sono appositamente stanziati sul Fondo salva-opere 12 milioni di  euro  per  l'anno  2019  e  33,5 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministero delle infrastrutture  e dei trasporti provvede all'erogazione delle risorse del Fondo,  anche per i crediti di cui al presente comma, secondo  le  procedure  e  le modalita' previste dai commi da 1-bis a 1-quater,  nei  limiti  delle risorse del Fondo.   1-sexies.L e disposizioni dei commi da 1-bis a 1-quinquies  non  si applicano  alle   gare   aggiudicate   dai   comuni,   dalle   citta' metropolitane, dalle province, anche autonome, e dalle regioni.   1-septies. All'onere di cui al comma 1-quinquies, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,5 milioni di euro per l'anno 2020,  si provvede:   a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e a  3,5  milioni  di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge  31 dicembre 2009,  n.  196,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;   b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a  30  milioni  di euro   per   l'anno   2020,    mediante    corrispondente    utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95,  della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare  sulla  quota  parte  del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.     |  
|   |                               Art. 47 bis 
           Misure a sostegno della liquidita' delle imprese 
   1. All'articolo 159 del codice dei contratti pubblici,  di  cui  al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  dopo  il  comma  4  e' inserito il seguente:   «4-bis. In caso di contratti ad impegno pluriennale superiore a tre anni, l'importo dell'anticipazione di cui all'articolo 35, comma  18, del presente codice e' calcolato  sul  valore  delle  prestazioni  di ciascuna annualita' contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed e' corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo  inizio  della  prima  prestazione  utile  relativa  a ciascuna annualita', secondo il cronoprogramma delle prestazioni».     |  
|   |                                 Art. 48 
                  Disposizioni in materia di energia 
   1. Per gli interventi connessi al rispetto  degli  impegni  assunti dal Governo italiano con  l'iniziativa  Mission  Innovation  adottata durante la Cop 21 di  Parigi,  finalizzati  a  raddoppiare  la  quota pubblica degli  investimenti  dedicati  alle  attivita'  di  ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche  pulite,  nonche' degli impegni assunti nell'ambito della Proposta di  Piano  Nazionale Integrato Energia Clima, e' autorizzata la spesa  di  10  milioni  di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20 milioni di euro  per l'anno 2021. All'onere  del  presente  comma  si  provvede  ai  sensi dell'articolo 50.   1-bis. Fermo restando che  l'ammissibilita'  dei  progetti  di  cui all'articolo 6, comma 4, del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  78 del 3 aprile 2017, e'  subordinata  alla  capacita'  di  incrementare l'efficienza  energetica  rispetto  alla   situazione   ex-ante,   il risparmio di energia addizionale derivante dai suddetti  progetti  e' determinato:   a) in base all'energia non  rinnovabile  sostituita  rispetto  alla situazione di baseline, per i progetti che prevedano la produzione di energia  tramite  le  fonti  solare,   aerotermica,   da   bioliquidi sostenibili, da biogas e da biomasse comprese tra le tipologie di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b), del  decreto  del  Ministro dello sviluppo economico 6 luglio  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;   b) in base all'incremento dell'efficienza energetica rispetto  alla situazione di baseline, in tutti gli altri casi.   1-ter. I progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse in  impianti fino a 2 MW termici devono rispettare  i  limiti  di  emissione  e  i metodi di misura riportati, rispettivamente, nelle tabelle  15  e  16 dell'allegato II al decreto del Ministro dello sviluppo economico  16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.51 del  2  marzo 2016.   1-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con  il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare, d'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alle conseguenti modifiche del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017.     |  
|   |                                 Art. 49 
                Credito d'imposta per la partecipazione                     di PMI a fiere internazionali 
   1.  Al  fine  di  migliorare  il   livello   e   la   qualita'   di internazionalizzazione delle PMI  italiane,  alle  imprese  esistenti alla data del  1°  gennaio  2019  e'  riconosciuto,  per  il  periodo d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, un credito d'imposta nella misura del  30  per  cento  delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento  dell'importo  massimo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020.   2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'  riconosciuto  per  le spese di partecipazione a manifestazioni  fieristiche  internazionali di settore che si svolgono in Italia o all'estero, relativamente alle spese per l'affitto degli spazi espositivi;  per  l'allestimento  dei medesimi spazi; per le attivita' pubblicitarie, di  promozione  e  di comunicazione, connesse alla partecipazione.   3.  Il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto  nel  rispetto   delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  de  minimis,  al  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore  agricolo  e  al  regolamento  (UE) n.717/2014  della  commissione,  del   27   giugno   2014,   relativo all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis  nel  settore della  pesca   e   dell'acquacoltura.   Il   credito   d'imposta   e' utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.   4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, a:     a) le tipologie di spese ammesse  al  beneficio,  nell'ambito  di quelle di cui al comma 2;     b) le  procedure  per  l'ammissione  al  beneficio,  che  avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1;     c) l'elenco delle manifestazioni  fieristiche  internazionali  di settore, che si svolgono in Italia o all'estero, per cui  e'  ammesso il credito di imposta;     d) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo  dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del  decreto-legge  25   marzo   2010,   n.   40,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.   5.   Qualora   l'Agenzia   delle   entrate   accerti,   nell'ambito dell'ordinaria   attivita'   di   controllo,   l'eventuale   indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne da' comunicazione al Ministero dello sviluppo  economico  che,  ai  sensi dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n.  40  del  2010, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi  e sanzioni secondo legge.   6. All'onere di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50.     |  
|   |                               Art. 49 bis 
                   Misure per favorire l'inserimento                   dei giovani nel mondo del lavoro 
   1. Al fine  di  favorire  e  di  potenziare  l'apprendimento  delle competenze  professionali  richieste  dal  mercato   del   lavoro   e l'inserimento  dei  giovani  nel  mondo  del  lavoro,  a  coloro  che dispongono  erogazioni  liberali  per  un  importo   non   inferiore, nell'arco di  un  anno,  a  10.000  euro  per  la  realizzazione,  la riqualificazione e l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti in favore di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado  con percorsi di istruzione tecnica o di istruzione professionale, anche a indirizzo agrario, e che  assumono,  a  conclusione  del  loro  ciclo scolastico,  giovani  diplomati  presso   le   medesime   istituzioni scolastiche  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato   e' riconosciuto un  incentivo,  sotto  forma  di  parziale  esonero  dal versamento dei  contributi  previdenziali  a  carico  del  datore  di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi  dovuti  all'INAIL, per un periodo massimo  di  dodici  mesi  decorrenti  dalla  data  di assunzione.   2. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo di  cui  al  comma  1, sono ammesse le seguenti tipologie di interventi:   a) laboratori professionalizzanti per lo sviluppo delle competenze;   b) laboratori e ambienti di apprendimento innovativi per l'utilizzo delle tecnologie;   c) ambienti digitali e innovativi per la didattica integrata;   d) attrezzature e dispositivi hardware e software per la didattica.   3. L'incentivo di cui al  comma  1  e'  riconosciuto,  a  decorrere dall'esercizio finanziario 2021, ai titolari di reddito di impresa  e non e' cumulabile con altre agevolazioni  previste  per  le  medesime spese.   4. L'incentivo di cui al comma 1 e' riconosciuto solo nel  caso  in cui le erogazioni liberali siano effettuate sul  conto  di  tesoreria delle istituzioni scolastiche di cui al medesimo comma 1 con  sistemi di pagamento tracciabili.   5. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalita' ei tempi per disporre le erogazioni liberali di  cui  al comma 1, la misura dell'incentivo di cui al medesimo comma  1,  sulla base  di  criteri  di  proporzionalita',  nonche'  le  modalita'  per garantire il rispetto, anche in via prospettica, del limite di  spesa di cui al comma 7. L'INPS provvede, nei limiti delle  risorse  umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e  senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  al  riconoscimento dell'incentivo di cui al comma  1  e  al  monitoraggio  delle  minori entrate contributive derivanti dal medesimo  ai  fini  del  rispetto, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 7.   6. Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale  di  istruzione secondaria di secondo grado beneficiarie dell'erogazione liberale  di cui al comma 1 pubblicano nel proprio  sito  internet  istituzionale, nell'ambito di una pagina, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  l'ammontare  delle  erogazioni liberali ricevute per ciascun anno finanziario nonche'  le  modalita' di impiego delle risorse,  indicando  puntualmente  le  attivita'  da realizzare o in corso di realizzazione. All'attuazione  del  presente comma si provvede nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie  e strumentali disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.   7. Per il riconoscimento  dell'incentivo  di  cui  al  comma  1  e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per  l'anno  2021  e  di  6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al  relativo  onere si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  di  cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n.  145.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.     |  
|   |                               Art. 49 ter 
           Strutture temporanee nelle zone del centro Italia                           colpite dal sisma 
   1. Fermi restando gli obblighi di manutenzione coperti da  garanzia del  fornitore,  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle strutture d'emergenza di cui agli articoli 1 e 2  dell'ordinanza  del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 compete ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nel centro  Italia  dal 24 agosto 2016, nei cui territori le medesime strutture sono ubicate.   2. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione  civile sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo.   3. Fino al termine dello stato di emergenza di cui al  comma  4-bis dell'articolo  1  del  decreto-legge  17  ottobre   2016,   n.   189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo   si provvede, nel limite  massimo  di  2.500.000  euro,  a  valere  sulle risorse stanziate a  legislazione  vigente  per  il  superamento  del predetto stato di emergenza.     |  
|   |                                 Art. 50 
                       Disposizioni finanziarie 
   1. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n. 307, e' incrementato di 42 milioni di euro per l'anno  2026,  di  111 milioni di euro per l'anno 2027, di 47 milioni  di  euro  per  l'anno 2028, di 52 milioni di euro per l'anno 2029, di 40  milioni  di  euro per l'anno 2030, di 39 milioni di euro per  l'anno  2031  e  di  37,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.   1-bis. Le risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono incrementate di 50 milioni di  euro  per  ciascuno  degli anni dal 2022 al 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025.   2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 5, 7, 8, 10,  11,  13, 17, 19, 21, 23, comma 1, 28, 29, commi 2 e 8, 31, commi 2  e  3,  32, commi 3, 10 e 15, 37, 40, comma 5, 41, comma 2,  47,  48,  49  e  dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, pari a 400,625 milioni di euro per l'anno 2019, a 518,891 milioni di euro per l'anno 2020, a 638,491 milioni di euro per l'anno 2021, a 525,991 milioni di euro per l'anno 2022, a 663,591 milioni di euro per l'anno 2023, a 552,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 468,891 milioni di euro per  l'anno  2025,  a 334,691 milioni di euro per l'anno 2026, a 381,791  milioni  di  euro per l'anno 2027, a 314,091 milioni di euro per l'anno 2028, a 317,891 milioni di euro per l'anno 2029, a 307,791 milioni di euro per l'anno 2030, a 304,891 milioni di euro per l'anno 2031, a 304,691 milioni di euro per l'anno 2032 e a 303,391 milioni di euro  annui  a  decorrere dall'anno 2033, che aumentano,  ai  fini  della  compensazione  degli effetti in termini di fabbisogno per 1.078,975 milioni di euro  e  in termini di indebitamento netto per 428,975 milioni di euro per l'anno 2019 e, ai fini della  compensazione  degli  effetti  in  termini  di fabbisogno e indebitamento netto,  a  555,141  milioni  di  euro  per l'anno 2020, a 639,991 milioni di euro per  l'anno  2021,  a  537,491 milioni di euro per l'anno 2022, a 675,091 milioni di euro per l'anno 2023, a 562,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 478,891 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:     a) quanto a 2,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 234,2  milioni di euro per l'anno 2020, a 274 milioni di euro  per  l'anno  2021,  a 184,6 milioni di euro per l'anno 2022, a  385  milioni  di  euro  per l'anno 2023, a 302,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 298,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 297 milioni di euro  per  l'anno  2026,  a 369,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 301,4 milioni  di  euro  per l'anno 2028, a 305,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 295,1 milioni di euro per l'anno 2030, a 292,9 milioni di euro per l'anno 2031 e  a 292,4  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2032,   che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a  236,087 milioni di euro per l'anno 2020, a 275,887 milioni di euro per l'anno 2021, a 186,487 milioni di euro per l'anno 2022, a 386,887 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 8, 10, 11 e 47;     b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019 e  30  milioni  di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo  sviluppo  e   la   coesione-programmazione   2014-2020   di   cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;     c) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2019, a  34,46  milioni di euro per l'anno 2020, a 92,46 milioni di euro per l'anno  2021,  a 133,96 milioni di euro per l'anno 2022, a 123,96 milioni di euro  per l'anno 2023, a 72,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a  108  milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del  Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito, con modificazioni,dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;     d) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni  di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;     e) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2019, a  80  milioni  di euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno  2022,  a  77 milioni di euro per l'anno 2023, a 100 milioni  di  euro  per  l'anno 2024, a 25 milioni di euro per l'anno 2025,  mediante  corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23 dicembre 2014, n. 190;     f) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, a 50  milioni  di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 20 milioni  di  euro  per l'anno 2022 e a 40 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2023  e 2024, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009,  n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;     g) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2019 al 2021, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre  2009, n. 196, iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello sviluppo economico;     h) quanto a  100  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti in  bilancio  ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalita'  di  cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;     i) quanto a 9,324 milioni di  euro  per  l'anno  2019,  a  10,833 milioni di euro per l'anno 2020 e a 12,833 milioni di  euro  annui  a decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede   mediante   corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del Programma Fondi di  riserva  e  speciali  della  missione  «Fondi  da ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 9 milioni di euro per l'anno  2019  e  9,4  milioni  di  euro  annui  a decorrere dall'anno 2020 e  l'accantonamento  relativo  al  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 0,324 milioni  di  euro  per l'anno 2019, 1,433 milioni di euro per l'anno 2020 e 3,433 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;     l) quanto a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2020 al  2026,  si  provvede  mediante  corrispondente   riduzione   delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  conto  capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del Programma Fondi di  riserva  e  speciali  della  missione  «Fondi  da ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;     m) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019, a 35  milioni  di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni dal 2022 al 2025, in termini di fabbisogno e di indebitamento  netto, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  la compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre 2008, n. 189;     n) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 80  milioni  di euro per l'anno 2020 e a 45 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui  all'articolo  20  della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modificazioni;     o) quanto  a  50  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo  70,  comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;     p) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni  di euro per ciascuno degli anni 2020  e  2021,  mediante  corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;     q) quanto a 650 milioni di euro, in termini  di  fabbisogno,  per l'anno 2019, mediante versamento per un  corrispondente  importo,  da effettuare entro il 31 dicembre 2019, delle somme gestite  presso  il sistema bancario dalla Cassa servizi energetici e ambientali a favore del conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma 2,  del  decreto-legge  9  giugno  2016,  n.  98,   convertito,   con modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2016,  n.  151.  La  predetta giacenza e' mantenuta  in  deposito  alla  fine  di  ciascun  anno  a decorrere dal 2019 sul conto corrente di tesoreria di  cui  al  primo periodo ed e' ridotta in misura corrispondente alla quota  rimborsata del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, del  decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21 giugno 2017, n.96;     r) quanto a 5 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede mediante  corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle   entrate previste dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine, all'articolo 1, comma  851,  ultimo  periodo,  della legge n. 296 del 2006, le parole «di 51,2 milioni di euro per  l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 56,2 milioni  di  euro  per l'anno 2020».   2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 256,  della  legge  30 dicembre 2018, n. 145, e' ridotto di 938,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 537,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.   3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.     |  
|   |                               Art. 50 bis 
                       Clausola di salvaguardia 
   1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e  con  le  relative norme di attuazione.     |  
|   |                                 Art. 51 
                           Entrata in vigore 
   1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.     |  
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