| Gazzetta n. 151 del 29 giugno 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  
| DECRETO 18 aprile 2019 |  
| Concessione  del  prolungamento  degli  interventi  di  sostegno  del reddito. (Decreto n. 103133).  |  
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                        IL MINISTRO DEL LAVORO                       E DELLE POLITICHE SOCIALI 
                            di concerto con 
                       IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE 
   Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio 2009, n. 2,  che  istituisce  il  Fondo  sociale  per  occupazione  e formazione;   Visto  l'art.  12  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2011, nuove decorrenze  dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianita';   Visto il comma 5 dell'art. 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122 il quale prevede che ai soggetti individuati nel medesimo comma 5  si applicano le disposizioni in materia di  decorrenza  dei  trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del  decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;   Visto il comma 5-bis del medesimo art.  12,  del  decreto-legge  31 maggio 2010, n. 78,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  30 luglio 2010, n. 122, introdotto dall'art. 1, comma  37,  lettera  b), della legge 13  dicembre  2010,  n.  220,  in  base  al  quale,  «con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 5, ancorche' maturino i  requisiti  per  l'accesso  al  pensionamento  a decorrere dal  1°  gennaio  2011  e  comunque  entro  il  periodo  di fruizione delle  prestazioni  di  tutela  del  reddito  di  cui  alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle  risorse  disponibili  del  Fondo  sociale  per  occupazione  e formazione  di  cui  all'  art.  18,  comma  1,   lettera   a),   del decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, puo'  disporre,  in deroga alla normativa vigente, in alternativa a quanto  previsto  dal citato comma 5, la concessione del prolungamento  dell'intervento  di tutela  del  reddito  per  il  periodo   di   tempo   necessario   al raggiungimento della decorrenza del trattamento  pensionistico  sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e, in ogni  caso,  per una durata non superiore al periodo di  tempo  intercorrente  tra  la data computata  con  riferimento  alle  disposizioni  in  materia  di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data  di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base  di  quanto  stabilito dal presente articolo»;   Visto il comma 6 dell'art. 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, in base al quale:     l'INPS  provvede  al  monitoraggio,  sulla  base  della  data  di cessazione del rapporto di lavoro,  delle  domande  di  pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 del medesimo art. 12  che intendono avvalersi, a decorrere dal  1°  gennaio  2011,  del  regime delle decorrenze previste dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;     qualora dal predetto monitoraggio risulti il  raggiungimento  del numero di 10.000 domande di pensione, l'INPS non prendera'  in  esame ulteriori domande  di  pensionamento  finalizzate  ad  usufruire  dei benefici previsti dal comma 5 del medesimo art. 12;   Visto l'art. 3 della legge  14  gennaio  1994,  n.  20  concernente «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;   Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  63655 del 5 gennaio 2012, emanato ai sensi dell'art. 12, comma  5-bis,  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale:     e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela  del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore  di n.  677  lavoratori  che  nell'anno  2011  non  sono  rientrati   nel contingente di 10.000  unita'  di  cui  all'art.  12,  comma  5,  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n.  122,  ancorche'  abbiano  maturato  i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal  1°  gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni  di tutela del reddito;     e'  stato  autorizzato  l'Inps  ad   erogare   il   prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori  sopra indicati che abbiano presentato domanda per  il  pensionamento  sulla base delle disposizioni in  materia  di  decorrenza  dei  trattamenti pensionistici  vigenti  prima  dell'entrata  in  vigore  del   citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;   Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  68225 del 2 ottobre 2012, emanato ai sensi dell'art. 12, comma  5-bis,  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale:   e' stato concesso il prolungamento dell'intervento  di  tutela  del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore  di n. 3494 lavoratori che, nell'anno 2012, non rientrano nel contingente di 10.000 unita' di cui all'art. 12, comma 5,  del  decreto-legge  31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni  nella  legge  30 luglio 2010, n. 122,  ancorche'  abbiano  maturato  i  requisiti  per l'accesso al  pensionamento  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2011  e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni  di  tutela del reddito.   e'  stato  autorizzato   l'Inps   ad   erogare   il   prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori  sopra indicati che abbiano presentato domanda per  il  pensionamento  sulla base delle disposizioni in  materia  di  decorrenza  dei  trattamenti pensionistici  vigenti  prima  dell'entrata  in  vigore  del   citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;   Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  76353 del 16 ottobre 2013, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis,  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale:     e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela  del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori che nell'anno 2013 non rientrano nel contingente di 10.000 unita' di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio  2010,  n. 122,  ancorche'  abbiano  maturato  i  requisiti  per  l'accesso   al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque,  entro  il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito;     il prolungamento e' stato concesso in favore dei lavoratori per i quali il medesimo  prolungamento  abbia  avuto  inizio  in  una  data ricompresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013, per un numero  di mensilita' non superiore al periodo di  tempo  intercorrente  tra  la data computata  con  riferimento  alle  disposizioni  in  materia  di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data  di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e  la  data della decorrenza del trattamento pensionistico computata  sulla  base di quanto stabilito  dall'art.  12  del  medesimo  decreto  legge,  e comunque per un numero di mensilita' non oltre il 31 dicembre 2013;     e'  stato  autorizzato  l'Inps  ad   erogare   il   prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori  sopra indicati che abbiano presentato domanda per  il  pensionamento  sulla base delle disposizioni in  materia  di  decorrenza  dei  trattamenti pensionistici  vigenti  prima  dell'entrata  in  vigore  del   citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;   Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  79413 del 14 febbraio 2014, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale:     e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela  del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori gia' destinatari del decreto n. 76353 del 16 ottobre 2013;     il prolungamento e'  stato  concesso  in  favore  dei  lavoratori innanzi citati limitatamente alle mensilita' residue nell'anno 2014 e relative al prolungamento degli interventi  di  sostegno  al  reddito autorizzati con decreto interministeriale n.  76353  del  16  ottobre 2013;     e'  stato  autorizzato  l'Inps  ad   erogare   il   prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori  sopra indicati che abbiano presentato domanda per  il  pensionamento  sulla base delle disposizioni in  materia  di  decorrenza  dei  trattamenti pensionistici  vigenti  prima  dell'entrata  in  vigore  del   citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;   Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  85708 del 24 ottobre 2014, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis,  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale:     e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela  del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori che, nell'anno  2014  non  rientrano  nel  contingente  di 10.000 unita' di cui all'art.  12,  comma  5,  del  decreto-legge  31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni  nella  legge  30 luglio 2010, n. 122,  ancorche'  abbiano  maturato  i  requisiti  per l'accesso al  pensionamento  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2011  e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni  di  tutela del reddito;     il prolungamento e' stato concesso in favore dei lavoratori per i quali il medesimo  prolungamento  abbia  avuto  inizio  in  una  data ricompresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014, per un numero  di mensilita' non superiore al periodo di  tempo  intercorrente  tra  la data computata  con  riferimento  alle  disposizioni  in  materia  di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data  di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e  la  data della decorrenza del trattamento pensionistico computata  sulla  base di quanto stabilito  dall'art.  12  del  medesimo  decreto  legge,  e comunque per un numero di mensilita' non oltre il 31 dicembre 2014;     e'  stato  autorizzato  l'Inps  ad   erogare   il   prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori  sopra indicati che abbiano presentato domanda per  il  pensionamento  sulla base delle disposizioni in  materia  di  decorrenza  dei  trattamenti pensionistici  vigenti  prima  dell'entrata  in  vigore  del   citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;   Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  88332 del 9 marzo 2015, emanato ai sensi dell'art.  12,  comma  5-bis,  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale:     e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela  del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori gia' destinatari del decreto n. 85708 del 24 ottobre 2014;     il prolungamento e'  stato  concesso  in  favore  dei  lavoratori innanzi citati limitatamente alle mensilita' residue nell'anno 2015 e relative al prolungamento degli interventi  di  sostegno  al  reddito autorizzati con decreto interministeriale n.  85708  del  24  ottobre 2014;     e'  stato  autorizzato  l'Inps  ad   erogare   il   prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori  sopra indicati che abbiano presentato domanda per  il  pensionamento  sulla base delle disposizioni in  materia  di  decorrenza  dei  trattamenti pensionistici  vigenti  prima  dell'entrata  in  vigore  del   citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;   Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  92094 del 29 settembre 2015, emanato ai sensi dell'art.  12,  comma  5-bis, del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale:     e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela  del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore  di n. 1490 lavoratori che, nell'anno 2015, non rientrano nel contingente di 10.000 unita' di cui all'art. 12, comma 5,  del  decreto-legge  31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni  nella  legge  30 luglio 2010, n. 122,  ancorche'  abbiano  maturato  i  requisiti  per l'accesso al  pensionamento  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2011  e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni  di  tutela del reddito.     e'  stato  autorizzato  l'Inps  ad   erogare   il   prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori  sopra indicati che abbiano presentato domanda per  il  pensionamento  sulla base delle disposizioni in  materia  di  decorrenza  dei  trattamenti pensionistici  vigenti  prima  dell'entrata  in  vigore  del   citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;   Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  96512 del 1° luglio 2016, emanato ai sensi dell'art. 12, comma  5-bis,  del decreto-legge  del  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale:     e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela  del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore  di n. 36 lavoratori che, nell'anno 2016, non rientrano  nel  contingente di 10.000 unita' di cui all'art. 12, comma 5,  del  decreto-legge  31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni  nella  legge  30 luglio 2010, n. 122, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso  al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque,  entro  il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito;     e'  stato  autorizzato  l'Inps  ad   erogare   il   prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori  sopra indicati che abbiano presentato domanda per  il  pensionamento  sulla base delle disposizioni in  materia  di  decorrenza  dei  trattamenti pensionistici  vigenti  prima  dell'entrata  in  vigore  del   citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.   Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  98616 del 7 marzo 2017, emanato ai sensi dell'art.  12,  comma  5-bis,  del decreto-legge  del  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale:     e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela  del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore  di n. 11 lavoratori che, nell'anno 2017, non rientrano  nel  contingente di 10.000 unita' di cui all'art. 12, comma 5,  del  decreto-legge  31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni  nella  legge  30 luglio 2010, n. 122, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso  al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque,  entro  il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito;     e'  stato  autorizzato  l'Inps  ad   erogare   il   prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori  sopra indicati che abbiano presentato domanda per  il  pensionamento  sulla base delle disposizioni in  materia  di  decorrenza  dei  trattamenti pensionistici  vigenti  prima  dell'entrata  in  vigore  del   citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;   Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n.  100930 del 15 febbraio 2018, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis, del decreto-legge  del  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale:     e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela  del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore  di n. 3 lavoratori, che, nell'anno 2018, non rientrano  nel  contingente di 10.000 unita' di cui all'art. 12, comma 5,  del  decreto-legge  31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni  nella  legge  30 luglio 2010, n. 122, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso  al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque,  entro  il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito;     e'  stato  autorizzato  l'Inps,  nel  limite  di  spesa  di  euro 25.000,00, ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela  del reddito  in  favore  dei  lavoratori  sopra  indicati   che   abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti  prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 31  maggio  2010,  n. 78;   Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n.  101639 del 30 maggio 2018, emanato ai sensi dell'art. 12, comma  5-bis,  del decreto-legge  del  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale, alla luce del monitoraggio Inps del 3 maggio  2018,  per  l'anno  2018  e' stato rettificato l'importo degli oneri  finanziari,  per  una  spesa totale che e' variata da 25.000,00 euro a 30.000,00 euro;   Considerato che dal monitoraggio effettuato dall'INPS risulta  che, per  l'anno  2019,  i  lavoratori   interessati   dal   prolungamento dell'intervento di tutela del reddito sono complessivamente pari a n. 2 lavoratori, tutti cessati dal servizio entro la data del 30  aprile 2010, per un costo a carico  del  Fondo  sociale  per  occupazione  e formazione pari ad euro 17.000, 00;   Ritenuto di concedere il prolungamento  dell'intervento  di  tutela del reddito in favore di  n.  2  lavoratori  beneficiari  rientranti, nell'anno 2019, nelle previsioni di cui all'art. 12, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, nella legge 20 luglio 2010, n. 122;   Ritenuto,  pertanto,  di  autorizzare  l'INPS  all'erogazione   del prolungamento dell'intervento di tutela del  reddito  in  favore  dei lavoratori beneficiari di cui al capoverso precedente, nel limite  di spesa di euro 17.000,00; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1. E' concesso  il  prolungamento  dell'intervento  di  tutela  del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore  di n. 2 lavoratori che, nell'anno 2019, non rientrano nel contingente di 10.000 unita' di cui all'art.  12,  comma  5,  del  decreto-legge  31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni  nella  legge  30 luglio 2010, n. 122, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso  al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque,  entro  il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito.   2. Il prolungamento e' concesso per un  numero  di  mensilita'  non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento  alle  disposizioni  in   materia   di   decorrenza   dei trattamenti pensionistici vigenti prima  della  data  di  entrata  in vigore del citato decreto-legge n.  78  del  2010  e  la  data  della decorrenza del trattamento  pensionistico  computata  sulla  base  di quanto stabilito dall'art. 12 del medesimo decreto legge.     |  
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   1. L'Inps e' autorizzato, nel limite di spesa di euro 17.000,00  ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito ad  un numero massimo di n. 2 lavoratori di  cui  all'art.  1  del  presente decreto, che presentino domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei  trattamenti  pensionistici vigenti prima dell'entrata in  vigore  del  decreto-legge  31  maggio 2010, n. 78.     |  
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   1. Per l'anno 2019 gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente decreto, pari complessivamente ad  euro  17.000,00  sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di  cui all' art. 18, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge  28  gennaio 2009, n. 2.   Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  Organi  di  Controllo  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     Roma, 18 aprile 2019 
                                               Il Ministro del lavoro                                              e delle politiche sociali                                                    Di Maio             Il Ministro dell'economia     e delle finanze          Tria 
  Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2019  Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2080     |  
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