Gazzetta n. 150 del 28 giugno 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |
PROVVEDIMENTO 14 giugno 2019 |
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Amarene Brusche di Modena» registrata in qualita' di Indicazione geografica protetta. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della commissione del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialita' tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari; Visto l'art. 6, par. 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione da parte delle autorita' pubbliche di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivato da calamita' naturali o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti; Visto il regolamento (UE) n. 890/2013 della commissione del 16 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 247 del 18 settembre 2013, con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette l'Indicazione geografica protetta «Amarene Brusche di Modena»; Vista la determinazione dirigenziale PG/2019/0504312 del 3 giugno 2019 con la quale la Regione Emilia Romagna, ha chiesto l'avvio dell'iter amministrativo di modifica temporanea del disciplinare di produzione ai sensi del citato art. 6, par. 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, per intervenire su alcuni parametri riguardanti le caratteristiche dei frutti, in particolare, di portare temporaneamente il valore del contenuto in zuccheri da > 16° brix a > 12° brix, e il valore del contenuto in acidi da > 18 g/l acido malico a > di 13,5 g/l acido malico, a causa di condizioni meteorologiche sfavorevoli, che hanno determinato una piovosita' superiore alla media decennale, culminata nel maggio 2019 sia per quantitativi complessivamente cumulati, che per numero di giorni con precipitazione piovosa superiore a 1 mm. Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione del «Amarene Brusche di Modena» IGP ai sensi del citato art. 6, par. 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della IGP «Amarene Brusche di Modena» attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;
Provvede:
alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Amarene Brusche di Modena» registrata in qualita' di Indicazione geografica protetta in forza del regolamento (UE) n. 890/2013 della commissione del 16 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 247 del 18 settembre 2013. La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP «Amarene Brusche di Modena» e' temporanea e la sua efficacia e' limitata alla campagna agraria 2019.
Roma, 14 giugno 2019
Il direttore generale: Abate |
| Allegato Modifica temporanea del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Amarene Brusche di Modena», ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014.
Il seguente paragrafo dell'art. 5 del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Amarene Brusche di Modena»: «Al momento della raccolta il frutto deve essere maturo, deve cioe' presentare una colorazione uniforme su almeno il 90% dei frutti e presentare le seguenti caratteristiche: colore epidermide: da rosso chiaro a rosso cupo; colore polpa: giallo o aranciato; colore succo: da incolore a giallastro; contenuto in zuccheri: > 16° brix; contenuto in acidi: da medio a medio elevato > 18 g/l acido malico; resa in succo: > 75%», e' cosi' modificato: «Al momento della raccolta il frutto deve essere maturo, deve cioe' presentare una colorazione uniforme su almeno il 90% dei frutti e presentare le seguenti caratteristiche: colore epidermide: da rosso chiaro a rosso cupo; colore polpa: giallo o aranciato; colore succo: da incolore a giallastro; contenuto in zuccheri: > 12° brix; contenuto in acidi: da medio a medio elevato > 13.5 g/l acido malico; resa in succo: > 75%.». La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP «Amarene Brusche di Modena» e' temporanea e la sua efficacia e' limitata alla campagna agraria 2019. |
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