Gazzetta n. 150 del 28 giugno 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
COMUNICATO
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui».



Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019 UE della Commissione e del regolamento di esecuzione UE 2019/34 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;
Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 132 del 24 aprile 1996, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale e' stato approvato il disciplinare consolidato della DOP «Brachetto d'Acqui» o «Acqui»;
Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 165 del 18 luglio 2014, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Brachetto d'Acqui» o «Acqui»;
Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Piemonte su istanza del Consorzio tutela vini d'Acqui, con sede in Acqui Terme (Alessandria), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOCG «Brachetto d'Acqui» o «Acqui», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 30 maggio 2019, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOCG «Brachetto d'Acqui» o «Acqui»;
Considerato altresi' che ai sensi del citato regolamento UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico;
Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle more dell'adozione del richiamato decreto concernente la procedura nazionale, preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della modifica «ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni;
Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Brachetto d'Acqui» o «Acqui».
Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Ufficio PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della predetta proposta.
 
Allegato
PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
DOP DEI VINI «BRACHETTO D'ACQUI» O «ACQUI».

Il disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Brachetto d'Acqui» o «Acqui», cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 9 luglio 2014 richiamati in premessa, e cosi' come successivamente aggiornato con la proposta di modifica di cui al provvedimento ministeriale 11 luglio 2017, resa applicativa con decreto ministeriale 19 luglio 2017, pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero, concernente l'autorizzazione all'etichettatura transitoria, e' modificato come segue:
all'art. 5, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti come segue:
«1. Le operazioni di appassimento delle uve, di ammostamento, di vinificazione, di presa di spuma, per la produzione dei vini di cui all'art. 1, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione cosi' come delimitata dal precedente art. 3.
2. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della Regione Piemonte.
Limitatamente alle tipologie "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" spumante con tenore zuccherino da extrabrut a demisec le operazioni di presa di spuma possono essere effettuate nel territorio amministrativo delle Regioni Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Val d'Aosta, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea.
3. Conformemente alla normativa dell'Unione europea e nazionale l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella zona di produzione di cui ai commi 1 e 2, per salvaguardare la qualita', la reputazione, garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli.
Inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale.»;
all'art. 5, e' cancellato il seguente comma 11, che e' stato ricodificato nei precedenti commi 1, 2 e 3:
«11. Le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione dello spumante e del passito, e di imbottigliamento devono essere effettuate nelle Province di Asti, Alessandria e Cuneo.
Conformemente all'art. 8 del regolamento CE n. 607/2009, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita', la reputazione, garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli.
Conformemente all'art. 8 del regolamento CE n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 10, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010»;
all'art. 6, comma 1, nella descrizione delle caratteristiche al consumo della tipologia «Brachetto d'Acqui» o «Acqui», relativamente all'acidita' totale minima, il valore «5,0 g/l» e' sostituito con «4,5 g/l»;
all'art. 6, comma 1, nella descrizione delle caratteristiche al consumo della tipologia «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» spumante, relativamente all'estratto non riduttore minimo, il valore «18,0 g/l» e' sostituito con «17 g/l»;
all'art. 7, il testo del comma 4 e' sostituito con il seguente:
«4. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" e "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" spumante le indicazioni dei tenori zuccherini non devono essere riportate sulla stessa riga della denominazione; inoltre dette indicazioni devono figurare con caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione.».