| Gazzetta n. 150 del 28 giugno 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SALUTE |  
| DECRETO 10 aprile 2019 |  
| Modifica al decreto 19 maggio 2005, recante «Modalita' di  attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 14  dicembre 2000, n.  376,  recante  "Disciplina  della  tutela  sanitaria  delle attivita' sportive e della lotta contro il doping"».  |  
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                       IL MINISTRO DELLA SALUTE 
   Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il doping», in particolare l'art. 7;   Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  e  successive modificazioni, recante  «Attuazione  della  direttiva  2001/83/CE  (e successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE», in particolare, l'art. 37, comma 1-bis;   Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il Ministro per i beni e le attivita' culturali,  31  ottobre  2001,  n. 440,  recante  «Regolamento  concernente   l'organizzazione   ed   il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo  sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive»;   Visto l'allegato al decreto del Ministro della salute 24  settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2003 - Serie generale  -  n.  257,  concernente  modalita'  di  attuazione   delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre  2000,  n. 376, fatto salvo dai successivi decreti che hanno  ridisciplinato  la materia, da ultimo il decreto del Ministro  della  salute  19  maggio 2005;   Visto il decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, recante: «Istituzione di una banca dati centrale finalizzata a  monitorare  le confezioni dei medicinali all'interno  del  sistema  distributivo»  e successive modificazioni;   Visto, da ultimo, il decreto del Ministro della  salute  16  aprile 2018 recante «Revisione  della  lista  dei  farmaci,  delle  sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche  mediche, il cui impiego  e'  considerato  doping,  ai  sensi  della  legge  14 dicembre 2000, n. 376», pubblicato nel supplemento  ordinario  n.  26 della Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del  5  giugno  2018,  n. 128;   Visto il decreto del  Ministro  della  salute  19  maggio  2005,  e successive modificazioni, concernente «Modalita' di attuazione  delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre  2000,  n. 376, recante  "Disciplina  della  tutela  sanitaria  delle  attivita' sportive e della lotta contro il doping", pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  - Serie generale - del 3 giugno 2005, n. 127,  supplemento ordinario n. 104;   Visto il decreto del Ministro della salute 24 ottobre 2006, recante «Modalita'  di  trasmissione,  da  parte  dei  farmacisti,  dei  dati relativi alle quantita' di principi attivi, appartenenti alle  classi indicate nella lista dei farmaci e delle  sostanze  biologicamente  o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi dell'art.  2  della  legge  14  dicembre 2000, n. 376, utilizzati nelle preparazioni estemporanee», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 302  del  30  dicembre 2006;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n. 44, recante «Regolamento recante il riordino degli organi  collegiali ed altri organismi operanti presso  il  Ministero  della  salute,  ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183», che ha trasferito le competenze della suddetta Commissione  alla  Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e  per  la  tutela  della salute nelle  attivita'  sportive  del  Comitato  tecnico  sanitario, ricostituito con decreto del Ministro della salute 26 settembre  2018 e successive modificazioni;   Vista la determina dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  24  maggio 2018, n. 821, recante «Criteri per l'applicazione delle  disposizioni relative allo  smaltimento  delle  scorte  dei  medicinali  ai  sensi dell'art.  1,  comma  164,  della  legge  4  agosto  2017,  n.  124», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - dell'11 giugno 2018, n. 133;   Visto il decreto 16 aprile 2018 recante «Revisione della lista  dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive  e delle pratiche mediche, il cui  impiego  e'  considerato  doping,  ai sensi  della  legge  14  dicembre  2000,  n.  376»   pubblicato   nel supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale - Serie  generale - del 5 giugno 2018, n. 128;   Considerata la necessita' di aggiornare il citato decreto 19 maggio 2005, a seguito della cancellazione dell'alcool etilico,  o  etanolo, dalla  lista   dei   farmaci,   delle   sostanze   biologicamente   o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376;   Acquisita  la  proposta  della  Sezione  per  la  vigilanza  ed  il controllo sul doping e per la tutela  della  salute  nelle  attivita' sportive del Comitato tecnico sanitario formulata in  data  18  marzo 2019; 
                               Decreta: 
                                Art. 1   Modifiche al decreto 19 maggio 2005 recante «Modalita' di  attuazione  delle disposizioni contenute nell'art. 7 della  legge  14  dicembre  2000, n. 376, recante  "Disciplina  della  tutela  sanitaria  delle  attivita' sportive e della lotta contro il doping"»   1.  Al  decreto  ministeriale  19   maggio   2005,   e   successive modificazioni, recante «Modalita' di  attuazione  delle  disposizioni contenute nell'articolo 7  della  legge  14  dicembre  2000,  n.  376 recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping"», sono apportate le seguenti modifiche:     a) il comma 1 dell'art. 1 e' sostituito dal seguente:   «1.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si   applicano   ai medicinali autorizzati ai sensi del  decreto  legislativo  24  aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e  integrazioni,  di  seguito denominati "specialita' medicinali", e inclusi nella lista di cui  al decreto del Ministro della salute 16 aprile 2018;»;     b) il comma 2 dell'art. 1 e' sostituito dal seguente:   «2. I titolari di autorizzazione all'immissione in  commercio  sono tenuti a trasmettere entro il 31 gennaio di ogni  anno  al  Ministero della salute i dati riferiti all'anno precedente relativi,  per  ogni singola confezione, alle quantita' prodotte, importate, distribuite e vendute, secondo le modalita' stabilite dal decreto  ministeriale  15 luglio  2004  recante:  "Istituzione  di  una  banca  dati   centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo", e successive modificazioni e integrazioni.»;   c) all'art. 2, al comma 3 dopo le  parole  «13  aprile  2005»  sono inserite le parole «e successive modifiche ed integrazioni»;   d) i commi 5 e 6 del medesimo art. 2 sono abrogati;   e) al comma 3 dell'art. 3 dopo le  parole  «13  aprile  2005»  sono inserite le parole «e successive modifiche ed integrazioni»;   f) i commi 4 e 5 del medesimo art. 3 sono abrogati;   g) all'art. 3, comma 6, secondo  periodo,  le  parole  «e  4»  sono abrogate.     |  
|   |                                 Art. 2                          Smaltimento scorte 
   1. I titolari di autorizzazione all'immissione  in  commercio  sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui al presente decreto  entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo.   2. I lotti dei medicinali contenenti alcol etilico o  etanolo  gia' prodotti e immessi in commercio alla data di entrata  in  vigore  del presente decreto possono essere mantenuti in commercio fino alla data di  scadenza  indicata  in  etichetta,  ai  sensi   della   determina dell'Agenzia italiana del farmaco n. DG/821/2018 del 24 maggio  2018, recante «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative  allo smaltimento delle scorte dei medicinali ai sensi dell'art.  1,  comma 164, della legge 4 agosto 2017, n. 124».     |  
|   |                                 Art. 3                          Disposizioni finali 
   1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.   Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione. 
     Roma, 10 aprile 2019 
                                      Il Ministro della salute: Grillo  Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2019  Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali n. 1-1442     |  
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