| Gazzetta n. 150 del 28 giugno 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 14 giugno 2019 |  
| Rinegoziazione del medicinale  per  uso  umano  «Iclusig»,  ai  sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge  24  dicembre  1993,  n.  537. (Determina n. 1016/2019).  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia e delle finanze,  recante  «Regolamento  recante  norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  dell'economia e delle finanze recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno 2016;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;   Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di autorizzazioni;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;   Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note  CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;   Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7  luglio  2006,  concernente «Elenco  dei  medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal  Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24  novembre  2006,  n.  326.  (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;   Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227, del 29  settembre  2006 concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Visto il regolamento n. 726/2004/CE;   Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003, n.  326,  in   materia   di   specialita'   medicinali   soggette   a rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;   Viste la determina AIFA n. 440 del 14 marzo 2017, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2017, la determina AIFA n.  445 del 14 marzo 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75  del  30 marzo 2017 e la determina AIFA n. 860 del 31 maggio 2018,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del  21  giugno  2018  relative  alla rinegoziazione e alla classificazione del medicinale  per  uso  umano «Iclusig», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della  legge  24  dicembre 1993, n. 537;   Vista la domanda presentata in data 24 maggio 2018 con la quale  la societa' Incyte Biosciences UK Ltd ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali del medicinale «Iclusig»;   Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11 giugno 2018;   Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella seduta del 20 marzo 2019;   Vista la deliberazione n. 18 del 16 maggio 2019  del  consiglio  di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
                              Determina: 
                                Art. 1             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
   Il medicinale ICLUSIG e' rinegoziato  alle  condizioni  di  seguito indicate.   Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:     «Iclusig e' indicato in pazienti adulti affetti da:       leucemia mieloide cronica (LMC) in fase cronica,  accelerata  o blastica resistenti a dasatinib o nilotinib; intolleranti a dasatinib o nilotinib e per i quali il successivo trattamento con imatinib  non e' clinicamente appropriato; oppure nei quali e'  stata  identificata la mutazione T315I       leucemia  linfoblastica  acuta   con   cromosoma   Philadelphia positivo (LLA Ph+) resistenti a dasatinib; intolleranti a dasatinib e per  i  quali  il  successivo  trattamento  con   imatinib   non   e' clinicamente appropriato; oppure nei quali e' stata  identificata  la mutazione T315I».   Confezioni:       «15 mg - compressa rivestita con film -  uso  orale  -  flacone HDPE» 60 compresse - A.I.C. n. 042853010/E (in base  10);  classe  di rimborsabilita': H; prezzo  ex-factory  (IVA  esclusa):  €  5.950,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9.820,00;       «45 mg - compressa rivestita con film -  uso  orale  -  flacone HDPE» 30 compresse - A.I.C. n. 042853034/E (in base  10);  classe  di rimborsabilita': H; prezzo  ex-factory  (IVA  esclusa):  €  5.950,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9.820,00;       «15 mg - compressa rivestita con film» - uso  orale  -  flacone HDPE  -  30  compresse   -   A.I.C.   n.   042853059/E;   classe   di rimborsabilita': H; prezzo  ex-factory  (IVA  esclusa):  €  2.975,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4.909,94;       «30 mg compressa rivestita con film» - uso orale - flacone HDPE - 30 compresse - A.I.C.  n.  042853061/E  (in  base  10);  classe  di rimborsabilita': H; prezzo  ex-factory  (IVA  esclusa):  €  5.950,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9.820,00.   Sconto  obbligatorio  sul  prezzo  ex-factory  da  praticarsi  alle strutture  sanitarie  pubbliche,  comprese  le  strutture   sanitarie private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da condizioni negoziali.   Eliminazione del tetto di spesa vigente da  aprile  2019,  come  da condizioni negoziali.   Ai  fini  delle  prescrizioni  a  carico  del  Servizio   sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente  individuati  dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento  che  indica  i  pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le  indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia,  piattaforma  web  -  all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che  costituiscono  parte integrante della presente determina.   Viene  confermato  l'inserimento  del  medicinale   «Iclusig»   nei Registri farmaci sottoposti a monitoraggio dell'AIFA per le  seguenti indicazioni: «leucemia mieloide cronica»  e  «leucemia  linfoblastica acuta».   Viene  confermata  l'applicazione  del   meccanismo   di   rimborso condizionato (payment by result) per le indicazioni di  LMC  in  fase cronica, LMC in fase accelerata o blastica e LLA, come da  condizioni negoziali.   Validita' del contratto: ventiquattro mesi.     |  
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   La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Iclusig» e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico  su  prescrizione di  centri  ospedalieri  o  di  specialisti  -  oncologo,  ematologo, internista (RNRL).     |  
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   La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  e sara'   notificata   alla   societa'   titolare   dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 
     Roma, 14 giugno 2019 
                                       Il direttore generale: Li Bassi     |  
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