Gazzetta n. 150 del 28 giugno 2019 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pserocina Nasale»


Estratto determina AAM/AIC n. 118/2019 dell'11 giugno 2019

Procedura europea: UK/H/6688/001/DC, ora DE/H/6221/001/DC;
Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.;
E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PSEROCINA NASALE nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:
Titolare A.I.C.: Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in - Von-Humboldt-Strasse 1 - 64646 Heppenheim - Germania.
Confezioni
«20 mg/g unguento nasale» 1 tubo in alluminio da 3 g
A.I.C. 046990014 (in base 10) 1DU0PY (in base 32);
«20 mg/g unguento nasale» 1 tubo in alluminio da 5 g
A.I.C. 046990026 (in base 10) 1DU0QB (in base 32).
Validita' prodotto integro: tre anni.
Forma farmaceutica: unguento nasale.
Condizioni particolari di conservazione:
Non conservare a temperatura superiore a 25°C.
Composizione
Ciascun tubo da 3g e da 5 g contiene:
Principio attivo
100 g di unguento nasale contengono 2,00 g di mupirocina come mupirocina sale di calcio.
1 g di unguento nasale contiene 20 mg di mupirocina come mupirocina sale di calcio.
Eccipienti
Vaselina bianca, esteri della glicerina.
Responsabile del rilascio lotti
Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH Von-Humboldt-Str. 1 - 64646 Heppenheim - Germania.
Indicazioni terapeutiche
PSEROCINA NASALE e' indicato per l'eliminazione della colonizzazione nasale di stafilococchi, compreso Staphylococcus aureus meticillino-resistente (SAMR), negli adulti, negli adolescenti e nei bambini a partire da un anno di eta'.

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Per le confezioni sopracitate e' adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilita':
Classe di rimborsabilita':
Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:
RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.
E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell'A.I.C. e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.