Estratto determina AAM/AIC n. 118/2019 dell'11 giugno 2019 
     Procedura europea: UK/H/6688/001/DC, ora DE/H/6221/001/DC;     Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.;     E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale: PSEROCINA NASALE nella forma e confezioni, alle condizioni e  con  le specificazioni di seguito indicate:       Titolare A.I.C.: Infectopharm Arzneimittel und Consilium  GmbH, con sede legale e domicilio fiscale  in  -  Von-Humboldt-Strasse  1 - 64646 Heppenheim - Germania.     Confezioni       «20 mg/g unguento nasale» 1 tubo in alluminio da 3 g     A.I.C. 046990014 (in base 10) 1DU0PY (in base 32);       «20 mg/g unguento nasale» 1 tubo in alluminio da 5 g     A.I.C. 046990026 (in base 10) 1DU0QB (in base 32).     Validita' prodotto integro: tre anni.     Forma farmaceutica: unguento nasale.     Condizioni particolari di conservazione:       Non conservare a temperatura superiore a 25°C.     Composizione     Ciascun tubo da 3g e da 5 g contiene:       Principio attivo         100 g di unguento nasale contengono 2,00 g di mupirocina come mupirocina sale di calcio.         1 g di unguento nasale contiene  20  mg  di  mupirocina  come mupirocina sale di calcio.     Eccipienti       Vaselina bianca, esteri della glicerina.     Responsabile del rilascio lotti       Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH  Von-Humboldt-Str. 1 - 64646 Heppenheim - Germania.     Indicazioni terapeutiche       PSEROCINA  NASALE  e'   indicato   per   l'eliminazione   della colonizzazione  nasale  di  stafilococchi,  compreso   Staphylococcus aureus meticillino-resistente (SAMR), negli adulti, negli adolescenti e nei bambini a partire da un anno di eta'. 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente classificazione ai fini della rimborsabilita':       Classe di rimborsabilita':         Apposita sezione della classe di cui all'art.  8,  comma  10, lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della rimborsabilita', denominata Classe C(nn). 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente classificazione ai fini della fornitura:       RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica. 
                               Stampati 
     Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla determinazione, di cui al presente estratto.     E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.     In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.     Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto legislativo. 
                          Tutela brevettuale 
     Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in commercio del medicinale. 
      Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.     Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |