Estratto determina AAM/AIC n. 120/2019 dell'11 giugno 2019
Procedura europea: HU/H/0532/001/DC; Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.; E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ZAFRILLA nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: Titolare A.I.C.: Gedeon Richter PLC, con sede legale e domicilio fiscale in Gyömrői ut 19-21 - D-1103 Budapest - Ungheria. Confezioni: «2 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AI A.I.C. n. 046945010 (in base 10) 1DSNRL (in base 32); «2 mg compresse» 84 compresse in blister PVC/AI A.I.C. n. 046945022 (in base 10) 1DSNRY (in base 32); «2 mg compresse» 168 compresse in blister PVC/AI A.I.C. n. 046945034 (in base 10) 1DSNSB (in base 32). Validita' prodotto integro: tre anni. Forma farmaceutica: compressa. Condizioni particolari di conservazione: Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce. Questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione. Composizione Principio attivo: Ogni compressa contiene 2 mg di dienogest. Eccipienti: Lattosio monoidrato, Amido di mais pregelatinizzato, Cellulosa microcristallina, Povidone K-25, Crospovidone (tipo A), Talco, Magnesio stearato. Responsabile del rilascio lotti Gedeon Richter Plc.- Esztergomi ut 27. - 2510 Dorog - Ungheria. Indicazioni terapeutiche Trattamento dell'endometriosi.
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Per le confezioni sopracitate e' adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilita': Classe di rimborsabilita': Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata classe C(nn)
Classificazione ai fini della fornitura
Per le confezioni sopracitate e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RNR: Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.
Stampati
Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Tutela brevettuale
Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare dell'A.I.C. e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR
Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |