Estratto determina AAM/AIC n. 120/2019 dell'11 giugno 2019 
     Procedura europea: HU/H/0532/001/DC;     Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.;     E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ZAFRILLA nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni  di seguito indicate:       Titolare  A.I.C.:  Gedeon  Richter  PLC,  con  sede  legale   e domicilio fiscale in Gyömrői ut 19-21 - D-1103 Budapest - Ungheria.     Confezioni:       «2 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AI     A.I.C. n. 046945010 (in base 10) 1DSNRL (in base 32);       «2 mg compresse» 84 compresse in blister PVC/AI     A.I.C. n. 046945022 (in base 10) 1DSNRY (in base 32);       «2 mg compresse» 168 compresse in blister PVC/AI     A.I.C. n. 046945034 (in base 10) 1DSNSB (in base 32).     Validita' prodotto integro: tre anni.     Forma farmaceutica: compressa.     Condizioni particolari di conservazione:     Conservare  nella  confezione   originale   per   proteggere   il medicinale dalla luce.     Questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare  di conservazione.     Composizione     Principio attivo:       Ogni compressa contiene 2 mg di dienogest.     Eccipienti:       Lattosio monoidrato, Amido di mais pregelatinizzato,  Cellulosa microcristallina,  Povidone  K-25,  Crospovidone  (tipo  A),   Talco, Magnesio stearato.     Responsabile del rilascio lotti       Gedeon Richter Plc.- Esztergomi ut 27. - 2510 Dorog - Ungheria.     Indicazioni terapeutiche       Trattamento dell'endometriosi. 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente classificazione ai fini della rimborsabilita':       Classe di rimborsabilita':         Apposita sezione della classe di cui all'art.  8,  comma  10, lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della rimborsabilita', denominata classe C(nn) 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente classificazione ai fini della fornitura:       RNR: Medicinale soggetto a  prescrizione  medica  da  rinnovare volta per volta. 
                               Stampati 
     Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla determinazione, di cui al presente estratto.     E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.     In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed  integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.     Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto legislativo. 
                          Tutela brevettuale 
     Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in commercio del medicinale. 
      Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
     Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.     Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |