| Gazzetta n. 149 del 27 giugno 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 14 giugno 2019 |  
| Riclassificazione del medicinale per uso umano  «Mimpara»,  ai  sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge  24  dicembre  1993,  n.  537. (Determina n. 1008/2019).  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia e delle  finanze  recante  «Regolamento  recante  norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e delle  finanze  recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno 2016;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed integrazioni;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;   Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;   Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;   Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7  luglio  2006,  concernente «Elenco  dei  medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal  Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24  novembre  2006,  n.  326.  (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;   Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227, del 29  settembre  2006 concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Visto il regolamento n. 726/2004/CE;   Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;   Vista la determina n. 1872/2017 del 13  novembre  2017,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  287  del  9 dicembre 2017, relativa alla classificazione del medicinale «Mimpara» ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8  novembre  2012,  n.  189  di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;   Vista la domanda presentata in data 24 settembre 2018 con la  quale la societa' Amgen Europe B.V. ha chiesto la  riclassificazione  delle confezioni con A.I.C. n. 036598136/E, A.I.C. n. 036598148/E e  A.I.C. n. 036598151/E del medicinale «Mimpara»;   Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'8, 9 e 10 maggio 2019; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
   Il  medicinale  MIMPARA  nelle   confezioni   sotto   indicate   e' riclassificato come segue:     indicazioni terapeutiche:       «Iperparatiroidismo secondario         adulti:           trattamento  dell'iperparatiroidismo  secondario  (HPT)  in pazienti adulti affetti da compromissione renale in stadio  terminale (end-stage renal disease ESRD) in terapia dialitica di mantenimento;         popolazione pediatrica:           trattamento dell'iperparatiroidismo  secondario  (HPT)  nei bambini di eta' superiore o uguale ai tre anni con malattia renale in fase terminale (ESRD) in terapia dialitica di mantenimento in cui  il valore di HPT secondario non  e'  adeguatamente  controllato  con  la terapia standard.       Mimpara puo' essere usato come parte di un  regime  terapeutico che includa, secondo necessita', chelanti  del  fosfato  e/o  steroli della vitamina D.       Carcinoma  paratiroideo  e  iperparatiroidismo  primario  negli adulti       Riduzione dell'ipercalcemia in pazienti adulti con:         carcinoma paratiroideo;         iperparatiroidismo primario, nei quali  la  paratiroidectomia sarebbe indicata sulla base dei valori sierici di calcio (in  accordo con  le  relative  linee  guida  di  trattamento),   ma   nei   quali l'intervento  chirurgico  non  e'  clinicamente  appropriato   o   e' controindicato»;     confezione:       1 mg granulato in capsule da  aprire  -  uso  orale  -  flacone (HDPE) - 30 capsule - A.I.C. n. 036598136/E (in base 10);       classe di rimborsabilita': «C»     confezione:       2,5 mg - granulato in capsule da aprire - uso orale  -  flacone (HDPE) - 30 capsule - A.I.C. n. 036598148/E (in base 10);       classe di rimborsabilita': «C»     confezione:       5 mg - granulato in capsule da aprire -  uso  orale  -  flacone (HDPE) - 30 capsule - A.I.C. n. 036598151/E (in base 10);       classe di rimborsabilita': «C».     |  
|   |                                 Art. 2 
                Classificazione ai fini della fornitura 
   La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Mimpara» e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico sui prescrizione di  centri  ospedalieri  o  di specialisti -   oncologo,   endocrinologo,   nefrologo,   internista, pediatra (RRL).     |  
|   |                                 Art. 3 
                          Disposizioni finali 
   La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  e sara'   notificata   alla   societa'   titolare   dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 
     Roma, 14 giugno 2019 
                                       Il direttore generale: Li Bassi     |  
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