| Gazzetta n. 149 del 27 giugno 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 14 giugno 2019 |  
| Classificazione del  medicinale  per  uso  umano  «Enalapril  Ranbaxy Italia», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24  dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1005/2019).  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento  dell'Agenzia  italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e delle finanze,  recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - del 17 giugno  2016,  n. 140;   Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  rubricato «Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed integrazioni;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Visti il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale  di  lavoro, con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;   Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di autorizzazioni;   Visto l'art. 5 della legge 29 novembre  2007,  n.  222,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del  30  novembre  2007,  n.  279,  recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e successive direttive di modifica) relativa ad un  Codice  comunitario concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE, e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede  la  non inclusione   per   i   medicinali   equivalenti   delle   indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;   Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24  aprile  2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;   Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;   Vista la determina  AIFA  del  29  ottobre  2004  «Note  AIFA  2004 (Revisione delle note CUF)»,  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre  2004,  n.  259  e  successive modificazioni;   Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del  7  luglio  2006,  n.  156, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;   Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 29 settembre 2006, n.  227, concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n. 158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;   Vista la determinazione AIFA n. 816/2013  del  27  settembre  2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del 10 ottobre 2013, n. 238 con la quale la Societa' Ranbaxy  Italia  S.p.a. ha  ottenuto  l'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   del medicinale «Enalapril Ranbaxy Italia»;   Vista la domanda con la quale la Societa' Ranbaxy Italia S.p.a.  in data 10 dicembre 2018 ha chiesto la riclassificazione ai  fini  della rimborsabilita' della confezione con A.I.C. n. 041693084;   Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5 marzo 2019;   Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella seduta del 20 marzo 2019;   Vista la deliberazione del 16 maggio 2019, n. 18 del  Consiglio  di amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore generale e concernente l'approvazione delle specialita' medicinali ai fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
   Il medicinale  ENALAPRIL  RANBAXY  ITALIA  nelle  confezioni  sotto indicate e' classificato come segue:     confezione:       «20 mg compresse» 28  compresse  in  blister  OPA/AL/PE/HDPE  - A.I.C. n. 041693084 (in base 10).       classe di rimborsabilita' «A»;       prezzo ex-factory (IVA esclusa) € 2,84;       prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 5,33.   Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente determina ha efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1,  ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo economico.   Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il medicinale «Enalapril  Ranbaxy  Italia»  e'  classificato,  ai  sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012,  n.  189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive modificazioni ed integrazioni, denominata classe C (nn).     |  
|   |                                 Art. 2 
                Classificazione ai fini della fornitura 
   La  classificazione  ai  fini  della   fornitura   del   medicinale «Enalapril Ranbaxy Italia» e'  la  seguente:  medicinale  soggetto  a prescrizione medica (RR).     |  
|   |                                 Art. 3 
                          Tutela brevettuale 
   Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco   generico   e'   esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.   Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e',   altresi', responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  successive modificazioni e integrazioni, il quale impone di non includere  negli stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del prodotto del medicinale di riferimento che riguardano le  indicazioni o i dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione  in commercio del medicinale.     |  
|   |                                 Art. 4 
                          Disposizioni finali 
   La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  a  quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana    e    sara'    notificata    alla    societa'     titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale. 
     Roma, 14 giugno 2019 
                                       Il direttore generale: Li Bassi     |  
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