| Gazzetta n. 148 del 26 giugno 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 11 giugno 2019 |  
| Aggiornamento del piano terapeutico AIFA per  l'utilizzo  appropriato degli agonisti GLP-1R nel diabete tipo 2.  (Determina  n.  988/2019).  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  dell'economia e  delle  finanze:   «Modifica   al   regolamento   e   funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno 2016;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;   Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di autorizzazioni;   Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario concernente i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni;   Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;   Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note  CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;   Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  156  del  7  luglio  2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.), ai sensi dell'art.  48,  comma 5,  lettera  c),  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.   269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006,  n.  326 (prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;   Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227 del  29  settembre  2006 concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n. 158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;   Visti   i   pareri   espressi    dalla    Commissione    consultiva tecnico-scientifica nelle sedute del 17 febbraio 2017, del 15  giugno 2017 e del 14 marzo 2018;   Vista la determina n. 1126/2018  del  13  luglio  2018,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  176  del  31 luglio 2018, recante «Rinegoziazione del  medicinale  per  uso  umano "Victoza", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della  legge  24  dicembre 1993, n. 537» e relativo allegato, la determina n. 1119/2018  del  13 luglio 2018, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 176 del  31  luglio  2018,  recante  «Rinegoziazione  del medicinale per uso umano "Bydureon", ai sensi dell'art. 8, comma  10, della legge 24  dicembre  1993,  n.  537»  e  relativo  allegato,  la determina n. 1106/2018 del 13 luglio 2018, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  176  del  31  luglio  2018, recante «Rinegoziazione del medicinale per uso umano "Trulicity",  ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537»  e relativo allegato, la determina n.  1129/2018  del  13  luglio  2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  176 del 31 luglio 2018, recante «Rinegoziazione del  medicinale  per  uso umano "Lyxumia", ai sensi dell'art.  8,  comma  10,  della  legge  24 dicembre 1993, n. 537» e relativo allegato, la determina n. 1122/2018 del  13  luglio  2018,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana   n.   176   del   31   luglio   2018,   recante «Rinegoziazione del medicinale  per  uso  umano  "Byetta",  ai  sensi dell'art. 8, comma 10, della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537»  e relativo allegato, la determina n.  1178/2018  del  25  luglio  2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  184 del 9 agosto 2018, recante «Rinegoziazione  del  medicinale  per  uso umano "Eperzan", ai sensi dell'art.  8,  comma  10,  della  legge  24 dicembre 1993, n. 537» e relativo allegato;   Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11-13 dicembre 2018 relativo al medicinale per uso umano «Ozempic»;   Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento del piano terapeutico AIFA per l'utilizzo appropriato degli  agonisti  GLP-1R  nel  diabete tipo  2,  conformemente  al  parere  della   Commissione   consultiva tecnico-scientifica sopracitato; 
                              Determina: 
                                Art. 1   Aggiornamento del piano terapeutico AIFA per  l'utilizzo  appropriato  degli agonisti GLP-1R nel diabete tipo 2   E' approvato il piano terapeutico AIFA per  l'utilizzo  appropriato degli agonisti GLP-1R nel  diabete  tipo  2  allegato  alla  presente determina. Esso sostituisce il piano terapeutico AIFA per  l'utilizzo appropriato degli agonisti GLP-1R nel diabete tipo  2  allegato  alle determina citate in premessa.     |  
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             PIANO TERAPEUTICO PER L'UTILIZZO APPROPRIATO               DEGLI AGONISTI GLP-1R NEL DIABETE TIPO 2   Precisazioni:     Il trattamento con  i  farmaci  appartenenti  alla  classe  degli agonisti del recettore del GLP-1 (GLP-1R) e'  indicato  nei  pazienti adulti con diabete mellito tipo 2 in controllo glicemico  inadeguato. Le indicazioni circa le possibilita' di associazione possono  variare a  seconda  del  principio  attivo  (consultare  l'apposita   tabella riassuntiva sottostante o le relative schede tecniche). Gli  agonisti del GLP-1R vanno prescritti qualora il  controllo  glicemico  risulti inadeguato con la precedente  linea  di  terapia  alla  dose  massima tollerata e comunque, in  ogni  caso,  dopo  adeguata  e  documentata modifica dello stile di vita (dieta e attivita' fisica).     Nell'ottica della personalizzazione ottimale  della  terapia  nel paziente con diabete tipo 2, i principali benefici degli agonisti del GLP-1R consistono  nella  dimostrata  sicurezza  cardiovascolare,  il basso rischio di ipoglicemie, l'effetto di riduzione del peso, e (per alcuni principi  attivi)  la  possibilita'  di  mono-somministrazione settimanale. D'altra parte, i principali svantaggi rispetto ad  altre classi     farmacologiche     consistono     nella     tollerabilita' gastro-intestinale (nausea, vomito) e nella via  di  somministrazione iniettiva.  Non  vi  sono  inoltre  prove  sufficienti  di  efficacia aggiuntiva in pazienti con malattia avanzata  e  grave  deficit  beta cellulare che richiedano regimi insulinici multiiniettivi. L'utilizzo come prima  linea  di  terapia  non  e'  al  momento  rimborsato  per l'incertezza sulla costo-efficacia a lungo termine nella  popolazione generale.     Si   richiama   altresi'   l'attenzione   sulla   necessita'   di personalizzare l'obiettivo glicemico  in  base  alle  caratteristiche cliniche   del   singolo   paziente,   evitando   di    intensificare eccessivamente la terapia nei casi in cui  non  risulti  appropriato. Pertanto, al momento di redigere il presente  piano  terapeutico,  lo specialista prescrittore e' chiamato ad indicare l'ultimo  valore  di HbA1c del paziente e il target  glicemico  desiderabile  solo  per  i pazienti senza pregresso evento cardiovascolare.  Indicazioni rimborsate S.S.N.     Nel rispetto delle indicazioni  autorizzate  e  delle  avvertenze contenute   nella   scheda   tecnica   dei   singoli   farmaci,    la rimborsabilita' degli agonisti  del  GLP-1R  a  carico  del  Servizio sanitario  nazionale,  in  regime  di  dispensazione  RRL-PT/PHT,  e' limitata in associazione duplice o triplice ad altri ipoglicemizzanti o insulina basale (sono rimborsate esclusivamente le opzioni previste nella tabella sottostante, a seconda del principio attivo; l'utilizzo in  associazione  a  regimi   insulinici   multi-iniettivi   non   e' rimborsato), alle seguenti condizioni:       in pazienti senza pregresso  evento  cardiovascolare,  l'ultimo valore di HbA1c deve risultare ≥ 7% (53 mmol/mol);       in pazienti con pregresso evento cardiovascolare o ad alto  (*) rischio cardiovascolare, con prescrizione non vincolata dai valori di HbA1c ;       in aggiunta ai punti precedenti, il paziente deve presentare un rischio aumentato di ipoglicemie severe o comunque  condizionanti  le attivita' quotidiane che sconsigli  l'utilizzo  di  altre  classi  di ipoglicemizzanti.     (*) Si  definiscono  soggetti  ad  alto  rischio  cardiovascolare coloro che presentano una probabilita', calcolata mediante  le  carte italiane del rischio cardiovascolare, ≥ 20% di presentare  un  evento CV   fatale   o   non    fatale    nei    successivi    dieci    anni (http://www.cuore.iss.it/valutazione/carte.asp).   Vedi   carte   del rischio allegate.  Bibliografia essenziale:     standard italiani per la cura del diabete  mellito  SID-AMD  2018 http://www.siditalia.it/clinica/standard-dicura-amd-sid     algoritmo AIFA per la terapia del diabete tipo 2.  Disponibile  a http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/algoritmi-terapeutici     American diabetes  association.  Standards  of  medical  care  in diabetes-2018.  Pharmacologic  approaches  to   glycemic   treatment: standards      of      medical      care      in       diabetes-2018. http://care.diabetesjournals.org/content/diacare/41/Supplement1/S73.f ull.pdf     Montilla S et al. Drug utilization, safety, and effectiveness  of exenatide, sitagliptin, and vildagliptin for type 2 diabetes  in  the real world: Data from  the  Italian  AIFA  Anti-diabetics  Monitoring Registry. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2014;24:1346-53. 
              PIANO TERAPEUTICO AIFA PER LA PRESCRIZIONE            DEGLI AGONISTI DEL GLP-1R NEL DIABETE DI TIPO 2 
     Da redigere ai fini della rimborsabilita' a cura delle  strutture diabetologiche individuate dalle  regioni,  ed  inviare  al  servizio farmaceutico della ASL e al medico di medicina  generale  che  ha  in carico l'assistito. La validita' temporale del Piano  Terapeutico  e' di dodici mesi; durante tale periodo la continuita'  di  prescrizione puo' quindi essere affidata al medico di medicina  generale.  Qualora il valore di HbA1c dopo sei mesi di terapia non rientrasse nei limiti inizialmente  indicati  dallo   specialista   redattore   del   piano terapeutico,   oppure   siano   sopraggiunte   controindicazioni    o intolleranza alla terapia prescritta, la rivalutazione  della  stessa da parte dello  specialista  dovra'  essere  anticipata  rispetto  al limite dei dodici mesi.     Si ricorda che la terapia  ipoglicemizzante,  quando  necessario, dovra' essere potenziata con  l'aggiunta  di  un  solo  farmaco  alla volta. 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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                          Disposizioni finali 
   La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  a  quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana. 
     Roma, 11 giugno 2019 
                                       Il direttore generale: Li Bassi     |  
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