Gazzetta n. 147 del 25 giugno 2019 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2019, n. 57
Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione).



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017 e, in particolare, l'articolo 1;
Visto il regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004;
Vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione);
Vista la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione);
Visto il regolamento (UE) 1025/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonche' le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, che ha recepito la direttiva 2012/34 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ha recepito la direttiva (UE) 2014/25 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo dell'8 ottobre 2010, n. 191, recante attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2019;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell' 8 maggio 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e dello sviluppo economico;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Finalita'

1. Il presente decreto stabilisce le modalita' per contribuire al raggiungimento dell'interoperabilita' tra i sistemi ferroviari degli Stati membri dell'Unione europea, aderendo all'armonizzazione tecnica disposta dalla direttiva (UE) 2016/797, al fine di facilitare, migliorare e sviluppare i servizi di trasporto ferroviario all'interno dell'Unione e con i paesi terzi, nonche' di contribuire al completamento dello spazio ferroviario europeo unico e alla progressiva realizzazione del mercato interno.
2. Le modalita' di cui al comma 1 riguardano la progettazione, la costruzione, la messa in servizio, la ristrutturazione, il rinnovo, l'esercizio e la manutenzione degli elementi del sistema ferroviario, nonche' le qualifiche professionali e le condizioni di salute e di sicurezza applicabili al personale coinvolto nell'esercizio e nella manutenzione del sistema.
3. Per ogni sottosistema del sistema ferroviario sono stabilite le disposizioni relative ai componenti di interoperabilita', alle interfacce e alle procedure, nonche' alle condizioni di coerenza globale del sistema necessarie per realizzare l'interoperabilita'.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013.
- Il testo dell'art. 1 della legge 25 ottobre 2017, n.
163 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea
(legge di delegazione europea 2016-2017) pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017, n. 259, cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e i
criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge
24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per
l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla
presente legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato A sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica, affinche' su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate nell'allegato A nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive
stesse; alla relativa copertura, nonche' alla copertura
delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione
del fondo per il recepimento della normativa europea
previsto dall'art. 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n.
234. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse
insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino
nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che
stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita'
all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni
caso, sottoposti anche al parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, ai sensi
dell'art. 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n.
234.».
- Il regolamento (UE) 2016/796, del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce
un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga
il regolamento (CE) n. 881/2004 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 26 maggio 2016, n. L 138.
- La direttiva (UE) 2016/797, del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione
europea (rifusione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 11 maggio
2017, n. L 120.
- La direttiva (UE) 2016/798, del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle
ferrovie (rifusione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 11 maggio
2017, n. L 120.
- Il regolamento (UE) 1025/2012, del Parlamento europeo
e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione
europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE
del Consiglio nonche' le direttive 94/9/CE, 94/25/CE,
95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE,
2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio
e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n.
L 316.
- Il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112
(Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che
istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2015, n.
170.
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
dei contratti pubblici) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.
- La legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche'
in materia di energia) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza
e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri
servizi di trasporto) e' pubblicato nel Suppl. ordinanza
alla Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1980, n. 314.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
- Il decreto legislativo dell'8 ottobre 2010, n. 191
(Attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE
relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario
comunitario) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
novembre 2010, n. 271, S.O.
- Il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109
(Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
settembre 2018, n. 226.
- La legge 16 novembre 2018, n. 130 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la citta' di
Genova, la sicurezza della rete nazionale delle
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016
e 2017, il lavoro e le altre emergenze) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2018, n. 269, S.O.

Note all'art. 1:

- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2016/797 si veda nelle note alle premesse.
 
Allegato I

Elementi del sistema ferroviario

1. Rete.
Ai fini del presente decreto, la rete comprende i seguenti elementi:
a) le linee appositamente costruite per l'alta velocita', attrezzate per velocita' generalmente pari o superiori a 250 km/h;
b) le linee appositamente adattate per l'alta velocita', attrezzate per velocita' dell'ordine di 200 km/h;
c) le linee appositamente adattate per l'alta velocita', aventi carattere specifico a causa di vincoli topografici o relativi al rilievo o all'ambiente urbano, la cui velocita' deve essere adeguata caso per caso. Questa categoria comprende anche le linee di interconnessione fra le reti ad alta velocita' e quelle convenzionali, gli attraversamenti delle stazioni, gli accessi ai terminal, ai depositi e ad altre infrastrutture che sono percorsi a velocita' convenzionale dai veicoli ad alta velocita';
d) le linee convenzionali previste per il traffico «passeggeri»;
e) le linee convenzionali previste per il traffico misto (passeggeri e merci);
f) le linee convenzionali previste per il traffico «merci»;
g) i nodi «passeggeri»;
h) i nodi merci, compresi i terminali intermodali;
i) le linee di collegamento degli elementi sopra elencati.
La rete di cui sopra comprende i sistemi di gestione del traffico, di posizionamento e di navigazione, gli impianti tecnici di elaborazione dati e di telecomunicazione previsti per il trasporto di passeggeri su lunga distanza e il trasporto di merci su tale rete, al fine di garantire un esercizio sicuro e armonioso della rete e una gestione efficace del traffico.
2. Veicoli.
Ai fini del presente decreto, i veicoli comprendono tutti i veicoli atti a circolare su tutta o parte della rete dell'Unione:
locomotive e materiale rotabile per passeggeri, comprese le unita' di trazione termiche o elettriche, i treni passeggeri automotori termici o elettrici e le carrozze passeggeri;
carri merci, compresi i veicoli a piano basso progettati per l'intera rete e i veicoli progettati per il trasporto di autocarri;
veicoli speciali, quali i mezzi d'opera.
Detto elenco di veicoli include quelli specialmente progettati per circolare su diversi tipi di linee ad alta velocita' di cui al punto 1.
 
Allegato II

Sottosistemi

1. Elenco dei sottosistemi.
Ai fini del presente decreto, il sistema che costituisce il sistema ferroviario puo' essere suddiviso nei seguenti sottosistemi corrispondenti a:
a) settori di natura strutturale:
infrastruttura,
energia,
controllo-comando e segnalamento a terra,
controllo-comando e segnalamento di bordo,
materiale rotabile; oppure
b) settori di natura funzionale:
esercizio e gestione del traffico,
manutenzione,
applicazioni telematiche per i servizi passeggeri e merci.
2. Descrizione dei sottosistemi.
Per ciascun sottosistema o parte di sottosistema, l'elenco degli elementi e degli aspetti legati all'interoperabilita' e' proposto dall'ERA al momento dell'elaborazione del progetto di STI corrispondente. Senza pregiudicare la determinazione degli aspetti e degli elementi legati all'interoperabilita', ne' l'ordine secondo cui essi saranno soggetti a STI, i sottosistemi comprendono quanto segue:
2.1. Infrastruttura
L'insieme dei binari, gli scambi, i passaggi a livello, le opere di ingegneria tra cui ponti e gallerie, gli elementi delle stazioni collegati all'uso ferroviario (tra cui accessi, marciapiedi, zone di accesso, zone di servizio, servizi igienici e sistemi informativi e i relativi elementi di accessibilita' per le persone con disabilita' e le persone a mobilita' ridotta), le apparecchiature di sicurezza e di protezione.
2.2. Energia.
Il sistema di elettrificazione, incluso la linea aerea e l'apparecchiatura a terra di misurazione e di imposizione dei canoni del consumo di energia elettrica.
2.3. Controllo-comando e segnalamento a terra.
Tutte le apparecchiature a terra necessarie per garantire la sicurezza, il comando e il controllo della circolazione dei treni autorizzati a circolare sulla rete.
2.4. Controllo-comando e segnalamento di bordo.
Tutte le apparecchiature di bordo necessarie per garantire la sicurezza, il comando e il controllo della circolazione dei treni autorizzati a circolare sulla rete.
2.5. Esercizio e gestione del traffico.
Le procedure e le relative apparecchiature che permettono di garantire un esercizio coerente dei vari sottosistemi strutturali, sia durante l'esercizio normale che in caso di degrado, comprese in particolare la composizione e la guida dei treni, la pianificazione e la gestione del traffico.
Le qualifiche professionali necessarie per assicurare tutti i tipi di servizi ferroviari.
2.6. Applicazioni telematiche.
In linea con l'allegato I, questo sottosistema comprende due parti:
a) le applicazioni per i servizi passeggeri, compresi i sistemi di informazione dei viaggiatori prima e durante il viaggio, i sistemi di prenotazione, i sistemi di pagamento, la gestione dei bagagli, la gestione delle coincidenze tra treni e con altri modi di trasporto;
b) le applicazioni per il trasporto merci, compresi i sistemi di informazione (controllo in tempo reale delle merci e dei treni), i sistemi di smistamento e destinazione, i sistemi di prenotazione, pagamento e fatturazione, la gestione delle coincidenze con altri modi di trasporto, la produzione dei documenti elettronici di accompagnamento.
2.7. Materiale rotabile.
La struttura, il sistema di comando e controllo dell'insieme delle apparecchiature del treno, i dispositivi di captazione di corrente elettrica, le apparecchiature di trazione e di trasformazione dell'energia, l'apparecchiatura di bordo per la misurazione e l'imposizione dei canoni del consumo di energia elettrica, di frenatura, di accoppiamento, gli organi di rotolamento, tra cui carrelli e assili, e la sospensione, le porte, le interfacce uomo/macchina (macchinista, personale a bordo e passeggeri, compresi gli elementi di accessibilita' per le persone con disabilita' e le persone a mobilita' ridotta), i dispositivi di sicurezza passivi o attivi, i dispositivi necessari per la salute dei passeggeri e del personale a bordo.
2.8. Manutenzione.
Le procedure, le apparecchiature associate, gli impianti logistici di manutenzione, le riserve che permettono di garantire le operazioni di manutenzione correttiva e preventiva a carattere obbligatorio, previste per assicurare l'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione e garantire le prestazioni richieste.
 
Allegato III

Requisiti essenziali

1. Requisiti di portata generale.
1.1. Sicurezza.
1.1.1. La progettazione, la costruzione o l'assemblaggio, la manutenzione e la sorveglianza dei componenti critici per la sicurezza e, piu' in particolare, degli elementi che partecipano alla circolazione dei treni devono garantire la sicurezza a un livello corrispondente agli obiettivi fissati sulla rete, anche in situazioni specifiche di degrado.
1.1.2. I parametri legati al contatto ruota-rotaia devono rispettare i criteri di stabilita' necessari per garantire una circolazione in piena sicurezza alla velocita' massima autorizzata. I parametri delle apparecchiature del freno devono garantire che sia possibile l'arresto nella distanza di frenatura prevista alla velocita' massima autorizzata.
1.1.3. I componenti adoperati devono resistere alle sollecitazioni normali o eccezionali specificate per tutta la loro durata di esercizio. Il mancato funzionamento accidentale deve essere limitato nelle sue conseguenze per la sicurezza mediante opportuni mezzi.
1.1.4. La progettazione degli impianti fissi e del materiale rotabile, nonche' la scelta dei materiali utilizzati, devono essere fatte allo scopo di limitare la produzione, la propagazione e gli effetti del fuoco e dei fumi in caso di incendio.
1.1.5. I dispositivi destinati a essere manovrati dagli utenti devono essere progettati in modo da non compromettere il funzionamento sicuro dei dispositivi, ne' la salute o la sicurezza degli utenti, sebbene usati in modo non conforme alle istruzioni indicate.
1.2. Affidabilita' e disponibilita'.
La sorveglianza e la manutenzione degli elementi fissi o mobili che partecipano alla circolazione dei treni devono essere organizzate, svolte e quantificate in modo da mantenerne la funzionalita' nelle condizioni previste.
1.3. Salute.
1.3.1. I materiali che, in funzione del modo in cui vengono utilizzati, potrebbero mettere in pericolo la salute delle persone che vi hanno accesso non devono essere utilizzati nei treni e nelle infrastrutture ferroviarie.
1.3.2. La scelta, l'impiego e l'utilizzazione di questi materiali devono essere fatte in modo da limitare l'emissione di fumi o di gas nocivi e pericolosi, soprattutto in caso di incendio.
1.4. Protezione dell'ambiente.
1.4.1. L'impatto ambientale legato alla realizzazione e all'esercizio del sistema ferroviario deve essere valutato e considerato al momento della progettazione del sistema secondo il diritto dell'Unione.
1.4.2. I materiali utilizzati nei treni e nelle infrastrutture devono evitare l'emissione di fumi o di gas nocivi e pericolosi per l'ambiente, soprattutto in caso di incendio.
1.4.3. Il materiale rotabile e i sistemi di alimentazione di energia devono essere progettati e realizzati per essere compatibili, in materia elettromagnetica, con gli impianti, le apparecchiature e le reti pubbliche o private con cui potrebbero interferire.
1.4.4. La progettazione e l'esercizio del sistema ferroviario non devono portare ad un livello inammissibile di rumore da esso emesso:
nelle aree in prossimita' dell'infrastruttura ferroviaria, come definita all'articolo 3, punto 3, della direttiva 2012/34/UE, e
nella cabina del macchinista.
1.4.5. L'esercizio del sistema ferroviario non deve provocare nel suolo un livello di vibrazioni inaccettabile per le attivita' e l'ambiente attraversato nelle vicinanze dell'infrastruttura e in un normale stato di manutenzione.
1.5. Compatibilita' tecnica.
Le caratteristiche tecniche dell'infrastruttura e degli impianti fissi devono essere compatibili tra loro e con quelle dei treni destinati a circolare sul sistema ferroviario.
Questo requisito include l'integrazione in condizioni di sicurezza dei sottosistemi del veicolo con l'infrastruttura.
Qualora l'osservanza di queste caratteristiche risulti difficile in determinate parti della rete, si possono applicare soluzioni temporanee che garantiscano la compatibilita' in futuro.
1.6. Accessibilita'.
1.6.1. I sottosistemi «infrastruttura» e «materiale rotabile» devono essere accessibili alle persone con disabilita' e alle persone a mobilita' ridotta, in modo da garantire l'accesso a pari condizioni con gli altri passeggeri, attraverso la prevenzione o la rimozione delle barriere e attraverso altre misure adeguate. Cio' comprende la progettazione, la costruzione, il rinnovo, la ristrutturazione, la manutenzione e l'esercizio delle pertinenti parti dei sottosistemi cui il pubblico ha accesso.
1.6.2. I sottosistemi «esercizio» e «applicazioni telematiche per i passeggeri» devono offrire la funzionalita' necessaria per facilitare l'accesso alle persone con disabilita' e alle persone a mobilita' ridotta, in modo da garantire l'accesso a pari condizioni con gli altri passeggeri attraverso la prevenzione o la rimozione delle barriere e attraverso altre misure adeguate.
2. Requisiti particolari di ogni sottosistema.
2.1. Infrastruttura.
2.1.1. Sicurezza.
Si devono prendere disposizioni adeguate per evitare l'accesso o le intrusioni indesiderate negli impianti.
Si devono prendere disposizioni per limitare i pericoli per le persone, in particolare al momento del passaggio dei treni nelle stazioni.
Le infrastrutture cui il pubblico ha accesso devono essere progettate e realizzate in modo da limitare i rischi per la sicurezza delle persone tra i quali stabilita', incendio, accesso, evacuazione, marciapiedi.
Si devono prevedere disposizioni adeguate per tener conto delle condizioni particolari di sicurezza nelle gallerie e sui viadotti di grande lunghezza come definiti dalle relative norme tecniche.
2.1.2. Accessibilita'.
I sottosistemi «infrastruttura» cui il pubblico ha accesso devono essere accessibili alle persone con disabilita' e alle persone a mobilita' ridotta, conformemente al punto 1.6.
2.2. Energia.
2.2.1. Sicurezza.
Il funzionamento degli impianti di alimentazione di energia non deve compromettere la sicurezza dei treni ne' quella delle persone (utenti, personale operativo, residenti lungo i binari e terzi).
2.2.2. Protezione dell'ambiente.
Il funzionamento degli impianti di alimentazione di energia elettrica o termica non deve perturbare l'ambiente oltre limiti specificati come definiti dalle relative norme tecniche.
2.2.3. Compatibilita' tecnica.
I sistemi di alimentazione di energia elettrica/termica usati devono:
permettere ai treni di realizzare le prestazioni specificate,
nel caso dei sistemi di alimentazione di energia elettrica, essere compatibili con i dispositivi di captazione installati sui treni.
2.3. Controllo-comando e segnalamento.
2.3.1. Sicurezza.
Gli impianti e le procedure di controllo-comando e segnalamento utilizzati devono consentire una circolazione dei treni che presenti un livello di sicurezza corrispondente agli obiettivi stabiliti sulla rete. I sistemi di controllo-comando e segnalamento devono continuare a consentire la circolazione sicura dei treni autorizzati a viaggiare, in condizioni degradate.
2.3.2. Compatibilita' tecnica.
Ogni nuova infrastruttura e ogni nuovo materiale rotabile costruiti o sviluppati dopo l'adozione di sistemi di controllo-comando e segnalamento compatibili devono essere adattati all'uso di questi sistemi.
Le apparecchiature di controllo-comando e segnalamento installate nelle cabine di guida dei treni devono permettere un esercizio normale, nelle condizioni specificate, sul sistema ferroviario.
2.4. Materiale rotabile.
2.4.1. Sicurezza.
Le strutture del materiale rotabile e dei collegamenti tra i veicoli devono essere progettate in modo da proteggere gli spazi per i viaggiatori e quelli di guida in caso di collisione o deragliamento.
Le attrezzature elettriche non devono compromettere la sicurezza e il funzionamento degli impianti di controllo-comando e segnalamento.
Le tecniche di frenatura e le sollecitazioni esercitate devono essere compatibili con la progettazione dei binari, delle opere di ingegneria e dei sistemi di segnalamento.
Si devono prendere disposizioni per impedire l'accesso ai componenti sotto tensione per non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone.
In caso di pericolo, alcuni dispositivi devono permettere ai passeggeri di segnalare il pericolo al macchinista e al personale di accompagnamento di mettersi in contatto con loro.
Deve essere garantita la sicurezza dei passeggeri durante la salita e la discesa dai treni. Le porte di accesso devono essere munite di un sistema di apertura e di chiusura che garantisca la sicurezza dei passeggeri.
Si devono prevedere uscite di emergenza con relativa segnalazione.
Si devono prevedere disposizioni adeguate per tener conto delle condizioni particolari di sicurezza nelle gallerie di considerevole lunghezza.
E' obbligatorio a bordo dei treni un sistema di illuminazione di emergenza, avente intensita' e autonomia sufficienti.
I treni devono essere attrezzati con un sistema di sonorizzazione che consenta la trasmissione di messaggi ai passeggeri da parte del personale viaggiante.
I passeggeri devono ricevere informazioni complete e di facile comprensione in merito alle norme loro applicabili sia nelle stazioni che a bordo dei treni.
2.4.2. Affidabilita' e disponibilita'.
La progettazione delle apparecchiature vitali, di circolazione, trazione e frenatura, nonche' del sistema di controllo-comando, deve permettere, in specifiche situazioni degradate, al treno di continuare ad operare senza conseguenze negative per le apparecchiature che restano in servizio.
2.4.3. Compatibilita' tecnica.
Le apparecchiature elettriche devono essere compatibili con il funzionamento degli impianti di controllo-comando e segnalamento.
Nel caso della trazione elettrica, le caratteristiche dei dispositivi di captazione di corrente devono permettere la circolazione dei treni con i sistemi di alimentazione di energia del sistema ferroviario.
Le caratteristiche del materiale rotabile devono permetterne la circolazione su tutte le linee su cui e' prevista, tenendo conto delle pertinenti condizioni climatiche.
2.4.4. Controllo.
I treni devono essere equipaggiati con un dispositivo di registrazione. I dati raccolti da tale dispositivo e il trattamento delle informazioni devono essere armonizzati.
2.4.5. Accessibilita'.
I sottosistemi «materiale rotabile» cui il pubblico ha accesso devono essere accessibili alle persone con disabilita' e alle persone a mobilita' ridotta, conformemente al punto 1.6.
2.5. Manutenzione.
2.5.1. Salute e sicurezza.
Gli impianti tecnici e le procedure utilizzate nei centri di manutenzione devono garantire l'esercizio sicuro del sottosistema in questione e non rappresentare un pericolo per la salute e la sicurezza.
2.5.2. Protezione dell'ambiente.
Gli impianti tecnici e le procedure utilizzate nei centri di manutenzione non devono superare i livelli ammissibili di effetti nocivi per l'ambiente circostante.
2.5.3. Compatibilita' tecnica.
Gli impianti di manutenzione per il materiale rotabile devono consentire lo svolgimento delle operazioni di sicurezza, igiene e comfort su tutto il materiale per il quale sono stati progettati.
2.6. Esercizio e gestione del traffico.
2.6.1. Sicurezza.
L'allineamento delle norme di esercizio delle reti e delle qualifiche del personale di condotta, del personale viaggiante e di quello dei centri di regolazione della circolazione deve essere tale da garantire un esercizio sicuro, tenuto conto delle diverse esigenze dei servizi transfrontalieri e interni.
Le operazioni e la periodicita' della manutenzione, la formazione e la qualifica del personale di manutenzione e dei centri di regolazione della circolazione e il sistema di garanzia della qualita' introdotti dagli operatori interessati nei centri di regolazione della circolazione e di manutenzione devono essere tali da garantire un elevato livello di sicurezza.
2.6.2. Affidabilita' e disponibilita'.
Le operazioni e la periodicita' della manutenzione, la formazione e la qualifica del personale di manutenzione e dei centri di regolazione della circolazione e il sistema di garanzia della qualita' introdotti dagli operatori interessati nei centri di regolazione della circolazione e di manutenzione devono essere tali da garantire un elevato livello di affidabilita' e di disponibilita' del sistema.
2.6.3. Compatibilita' tecnica.
L'allineamento delle norme di esercizio delle reti e delle qualifiche del personale di condotta, del personale viaggiante e di quello preposto alla gestione della circolazione deve essere tale da garantire un esercizio efficiente del sistema ferroviario, tenuto conto delle diverse esigenze dei servizi transfrontalieri e interni.
2.6.4. Accessibilita'.
Si devono prendere disposizioni adeguate per garantire che le norme di esercizio offrano la funzionalita' necessaria per assicurare l'accessibilita' per le persone a mobilita' ridotta e le persone con disabilita'.
2.7. Applicazioni telematiche per i passeggeri e per il trasporto merci.
2.7.1. Compatibilita' tecnica.
I requisiti essenziali nel campo delle applicazioni telematiche garantiscono una qualita' di servizio minimo ai viaggiatori e ai clienti del comparto merci, in particolare in termini di compatibilita' tecnica.
Bisogna garantire per queste applicazioni:
che le banche dati, il software e i protocolli di comunicazione dati siano sviluppati in modo da permettere la massima possibilita' di scambio dati sia tra applicazioni diverse sia tra operatori diversi, con l'esclusione dei dati commerciali di carattere riservato;
un accesso agevole alle informazioni per gli utenti.
2.7.2. Affidabilita' e disponibilita'.
I modi di utilizzo, gestione, aggiornamento e manutenzione di queste banche dati, software e protocolli di comunicazione dati devono garantire l'efficacia di questi sistemi e la qualita' del servizio.
2.7.3. Salute.
Le interfacce di questi sistemi con l'utenza devono rispettare le norme minime in materia di ergonomia e protezione della salute.
2.7.4. Sicurezza.
Devono essere garantiti idonei livelli d'integrita' e attendibilita' per la conservazione o la trasmissione di informazioni inerenti alla sicurezza.
2.7.5. Accessibilita'.
Si devono prendere disposizioni adeguate per garantire che i sottosistemi «applicazioni telematiche per i passeggeri» offrano la necessaria funzionalita' richiesta per assicurare l'accessibilita' per le persone con disabilita' e le persone a mobilita' ridotta.
 
Allegato IV

Procedura di verifica «CE» dei sottosistemi

1. Principi generali.
La «verifica CE» e' una procedura effettuata dal richiedente ai sensi dell'articolo 15 per dimostrare che i requisiti della pertinente normativa dell'Unione e di tutte le pertinenti norme nazionali relative a un sottosistema, sono stati soddisfatti e che il sottosistema puo' essere autorizzato.
2. Certificato di verifica rilasciato da un organismo notificato.
2.1. Introduzione.
Ai fini del presente decreto, la verifica con riferimento alle STI e' la procedura con cui un organismo notificato verifica e certifica che il sottosistema e' conforme alle pertinenti specifiche tecniche di interoperabilita' (STI).
Cio' non pregiudica l'obbligo del richiedente di conformarsi ad altri atti giuridici dell'Unione applicabili ed alle eventuali verifiche da parte degli organismi di valutazione richieste dalle altre norme.
2.2. Dichiarazione intermedia di verifica (Intermediate Statement of Verification - ISV).
2.2.1. Principi.
Su richiesta del richiedente le verifiche possono essere effettuate per parti di un sottosistema o essere limitate a determinate fasi della procedura di verifica. In questi casi, i risultati della verifica possono essere documentati in una «dichiarazione intermedia di verifica» (ISV) rilasciata dall'organismo notificato scelto dal richiedente.
La ISV deve fare riferimento alle STI rispetto alle quali e' stata effettuata la valutazione di conformita'.
2.2.2. Parti del sottosistema.
Il richiedente puo' richiedere una ISV per ogni parte in cui decida di suddividere il sottosistema. Ogni parte deve essere verificata in ogni fase come previsto al punto 2.2.3.
2.2.3. Fasi della procedura di verifica.
Il sottosistema, o alcune parti di esso, e' verificato in ciascuna delle seguenti fasi:
a) progetto complessivo;
b) produzione: realizzazione, compresi in particolare l'esecuzione dei lavori di ingegneria civile, la fabbricazione, il montaggio dei componenti e la taratura complessiva;
c) prove finali.
Il richiedente puo' richiedere una ISV per la fase di progetto (incluse le prove del tipo) e per la fase di produzione dell'intero sottosistema o per ogni parte in cui ha deciso di suddividerlo (cfr. punto 2.2.2).
2.3. Certificato di verifica.
2.3.1. Gli organismi notificati responsabili della verifica valutano la progettazione, la produzione e le prove finali del sottosistema e redigono il certificato di verifica destinato al richiedente che a sua volta redige la dichiarazione «CE» di verifica. Il certificato di verifica deve indicare le STI rispetto alle quali e' stata effettuata la valutazione di conformita'.
Quando un sottosistema non e' stato valutato per la sua conformita' a tutte le STI pertinenti (ad esempio in caso di deroga, applicazione parziale di STI per ristrutturazione o rinnovo, periodo transitorio di una STI o caso specifico), il certificato di verifica deve fornire il riferimento preciso alla o alle STI o alle loro parti la cui conformita' non e' stata esaminata dall'organismo notificato durante la procedura di verifica.
2.3.2. In caso siano state emesse delle ISV, l'organismo notificato responsabile della verifica del sottosistema tiene conto di tali ISV e, prima di emettere il proprio certificato di verifica:
a) verifica che le ISV coprano correttamente i pertinenti requisiti della o delle STI,
b) verifica tutti gli aspetti che non sono coperti dalle ISV, e
c) verifica le prove finali del sottosistema nel suo complesso.
2.3.3. In caso di modifica di un sottosistema gia' coperto da un certificato di verifica, l'organismo notificato esegue esclusivamente gli esami e le prove che sono pertinenti e necessari, vale a dire che la valutazione fa riferimento solo alle parti modificate del sottosistema e alle loro interfacce con le parti del sottosistema non modificate.
2.3.4. Ogni organismo notificato che partecipa alla verifica di un sottosistema prepara la documentazione, in conformita' dell'articolo 15, comma 4, che copre l'ambito di applicazione delle proprie attivita'.
2.4. Documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione «CE» di verifica.
La documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione «CE» di verifica e' raccolta dal richiedente e comprende gli elementi seguenti:
a) le caratteristiche tecniche relative al progetto inclusi i disegni generali e di dettaglio relativi alla fase esecutiva, gli schemi elettrici e idraulici, gli schemi dei circuiti di controllo, la descrizione dei sistemi automatici e di elaborazione dei dati a un livello di dettaglio sufficiente per documentare la verifica della conformita' effettuata, la documentazione relativa a esercizio, manutenzione e altro, pertinenti per il sottosistema in questione;
b) un elenco dei componenti d'interoperabilita' di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera d), della direttiva (UE) 2016/797, incorporati nel sottosistema;
c) la documentazione di cui all'articolo 15, comma 4, prodotta da ciascun organismo notificato coinvolto nella verifica del sottosistema, che deve comprendere:
copie delle dichiarazioni «CE» di verifica e, ove applicabile, delle dichiarazioni «CE» di idoneita' all'impiego redatte per i componenti di interoperabilita' di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera d), della direttiva (UE) 2016/797, accompagnate se necessario dalle corrispondenti note di calcolo e da una copia dei verbali delle prove e degli esami svolti da organismi notificati sulla base delle specifiche tecniche comuni;
se disponibile, la ISV che accompagna il certificato di verifica, compreso il risultato della verifica da parte dell'organismo notificato circa la validita' della ISV stessa;
il certificato di verifica, accompagnato dalle corrispondenti note di calcolo e firmato dall'organismo notificato responsabile della verifica, che dichiara la conformita' del sottosistema ai requisiti della o delle pertinenti STI e in cui sono precisate, ove necessario, le riserve formulate durante l'esecuzione dei lavori che non sono state sciolte; il certificato di verifica deve essere inoltre accompagnato dai rapporti di ispezione e audit redatti dallo stesso organismo nell'ambito della propria missione, come precisato ai punti 2.5.2 e 2.5.3;
d) i certificati di verifica rilasciati in conformita' di altri atti giuridici dell'Unione;
e) quando e' richiesta la verifica dell'integrazione in condizioni di sicurezza a norma dell'articolo 18, comma 43, lettera c) e dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), la pertinente documentazione tecnica comprende il o i rapporti di valutazione dei valutatori sui CSM per la valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3, della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2.5. Sorveglianza da parte degli organismi notificati.
2.5.1. L'organismo notificato responsabile di verificare la produzione deve avere accesso permanente ai cantieri, alle officine di fabbricazione, alle zone di deposito e, ove necessario, agli impianti di prefabbricazione e di prova e, piu' in generale, a tutti i luoghi ritenuti da esso necessari per l'espletamento della propria missione. L'organismo notificato deve ricevere dal richiedente tutti i documenti utili a tale scopo, in particolare i piani di esecuzione delle opere e la documentazione tecnica relativa al sottosistema.
2.5.2. L'organismo notificato responsabile di verificare la realizzazione svolge periodicamente degli audit per confermare la conformita' alla o alle pertinenti STI. Esso fornisce un rapporto di audit ai responsabili della realizzazione. La presenza dell'organismo notificato potrebbe essere richiesta durante certe fasi delle operazioni di costruzione.
2.5.3. L'organismo notificato puo' inoltre compiere visite senza preavviso sul cantiere o nelle officine di fabbricazione. Durante tali visite, l'organismo notificato puo' procedere ad audit completi o parziali e fornisce un rapporto della visita nonche', se applicabile, un rapporto di audit ai responsabili della realizzazione.
2.5.4. L'organismo notificato deve essere in grado di controllare un sottosistema che include un componente di interoperabilita', al fine di valutarne, quando richiesto dalla STI corrispondente, l'idoneita' all'impiego nell'ambiente ferroviario cui e' destinato.
2.6. Presentazione della documentazione.
Una copia della documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione «CE» di verifica deve essere conservata dal richiedente per tutta la durata di esercizio del sottosistema. Tali documenti devono essere trasmessi, su richiesta, agli altri Stati membri o all'ERA.
La documentazione presentata per una richiesta di autorizzazione deve essere presentata all'autorita' a cui e' richiesta l'autorizzazione. L'ANSFISA o l'ERA possono chiedere che una o piu' parti dei documenti presentati insieme all'autorizzazione siano tradotte nella propria lingua.
2.7. Pubblicazione.
Ogni organismo notificato pubblica periodicamente le informazioni pertinenti concernenti:
a) le richieste di verifica e le ISV ricevute;
b) le richieste di valutazione di conformita' e di idoneita' all'impiego di componenti di interoperabilita';
c) le ISV rilasciate o rifiutate;
d) i certificati di verifica e i certificati «CE» di idoneita' all'impiego rilasciati o rifiutati;
e) i certificati di verifica rilasciati o rifiutati.
2.8. Lingua.
La documentazione e la corrispondenza relative alla procedura di verifica «CE» devono essere redatte in una lingua ufficiale dell'Unione dello Stato membro in cui il richiedente e' stabilito o in una lingua ufficiale dell'Unione accettata dal richiedente.
3. Certificato di verifica rilasciato da un organismo designato.
3.1. Introduzione.
Nel caso in cui si applichino le norme nazionali, la verifica include una procedura con cui l'organismo designato a norma dell'articolo 15, comma 8, verifica e certifica che il sottosistema e' conforme alle norme nazionali notificate in conformita' dell'articolo 14 per ciascuno Stato membro in cui il sottosistema e' destinato ad essere autorizzato alla messa in servizio.
3.2. Certificato di verifica.
L'organismo designato redige il certificato di verifica destinato al richiedente.
Il certificato contiene un riferimento preciso alla o alle norme nazionali la cui conformita' e' stata esaminata dall'organismo designato nel processo di verifica.
Nel caso di norme nazionali relative ai sottosistemi che compongono un veicolo, l'organismo designato divide il certificato in due parti, una parte contenente i riferimenti a quelle norme nazionali strettamente connesse alla compatibilita' tecnica tra il veicolo e la rete interessata e un'altra parte contenente tutte le altre norme nazionali.
3.3. Documentazione.
La documentazione prodotta dall'organismo designato e che accompagna il certificato di verifica nel caso di norme nazionali deve essere inclusa nella documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione «CE» di verifica di cui al punto 2.4 e contenere i dati tecnici pertinenti per la valutazione della conformita' del sottosistema a tali norme nazionali.
3.4. Lingua.
La documentazione e la corrispondenza relative alla procedura di verifica «CE» devono essere redatte in una lingua ufficiale dell'Unione dello Stato membro in cui il richiedente e' stabilito o in una lingua ufficiale dell'Unione accettata dal richiedente.
4. Verifica delle parti dei sottosistemi a norma dell'articolo 15, comma 7.
Se deve essere rilasciato un certificato di verifica per determinate parti di un sottosistema, a tali parti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente allegato.
 
Allegato V
Procedure per la notifica e la designazione degli organismi di
valutazione della conformita'

1. Procedura per la qualifica di organismo notificato.
1.1 Presentazione dell'istanza di notifica per le attivita' di cui all'articolo 15, comma 1.
1. L'istanza di notifica relativa ai compiti di valutazione della conformita' concernente la normativa dell'Unione europea di cui all'articolo 15, comma 1, del presente decreto deve essere inviata via pec al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'indirizzo dell'ufficio indicato sul sito istituzionale.
2. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo, in regola con l'imposta di bollo, contiene l'esplicita indicazione della normativa dell'Unione e dei sottosistemi per i quali si richiede la notifica.
3. L'istanza puo' essere inoltrata previo accreditamento basato sullo schema di accreditamento emanato dall'ERA con la decisione n. 156/2017 del Management Board nel rispetto di quanto disposto dal regolamento (UE) 2016/796.
4. Qualora dall'istanza e dalla documentazione trasmessa risultassero situazioni ostative alla notifica oppure la documentazione inviata risultasse incompleta, il Ministero ne informa entro trenta giorni il richiedente, dando sessanta giorni per la rimozione delle condizioni ostative o per fornire quanto richiesto. Trascorso infruttuosamente il suddetto termine, la domanda decade automaticamente.
5. L'organismo per poter operare deve attendere che la Commissione gli assegni il Numero Identificativo, come indicato all'articolo 37, comma 6, e provveda all'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 38 della direttiva (UE) 2016/797.
1.2 Documentazione da allegare all'istanza di Autorizzazione e Notifica.
L'istanza va corredata dei seguenti documenti redatti in lingua italiana:
1. copia dello statuto, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti l'esercizio dell'attivita' di valutazione della conformita', riferita alla normativa dell'Unione europea di prodotto;
2. polizza di assicurazione di responsabilita' civile per i rischi derivanti dall'esercizio di attivita' di certificazione CE e delle eventuali ulteriori attivita' connesse per cui gli organismi sono autorizzati;
3. organigramma dell'Organismo, con evidenziazione della struttura operativa relativa al sottosistema o ai sottosistemi oggetto dell'istanza;
4. elenco e dichiarazione di disponibilita' delle norme di riferimento;
5. certificato di accreditamento rilasciato ai sensi dello schema di accreditamento emanato dall'ERA con la decisione n. 156/2017 del Management Board nel rispetto di quanto disposto dal regolamento (UE) 2016/796 o degli estremi della relativa delibera ove rilasciati dall'Organismo unico nazionale di accreditamento;
6. elenco dei laboratori di cui l'Organismo intende avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti, con indicazioni circa la natura dello stesso, quale accreditato, qualificato, interno, esterno, la tipologia delle prove che si intende affidargli;
7. dichiarazioni del legale rappresentante sulla idoneita' ed agibilita' dei locali, sulla conformita' ai requisiti di legge del sistema di prevenzione incendi, sul sistema di smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sulla regolarita' contributiva previdenziale e assistenziale;
8. dichiarazione in merito all'utilizzo di eventuali subappaltatori di processi o attivita' oggetto della notifica richiesta;
9. dichiarazione d'impegno del legale rappresentante ad assolvere quanto previsto dagli articoli 30, comma 7, e 41 del presente decreto circa la partecipazione ai gruppi istituiti in ambito UE.
1.3 Durata dell'autorizzazione - Rinnovo - Estensione.
La notifica per i sottosistemi strutturali, ove non diversamente disposto, ha una validita' temporale coincidente con la validita' del certificato di accreditamento.
Per ottenere il rinnovo del riconoscimento ovvero l'estensione della propria autorizzazione ad uno o piu' sottosistemi, l'Organismo deve presentare domanda con le stesse modalita' sopra indicate. In particolare, in caso di estensione della notifica ad altro sottosistema strutturale, la polizza assicurativa deve essere esplicitamente estesa per i rischi derivanti dall'esercizio delle ulteriori attivita' di certificazione CE.
Per il rinnovo, l'istanza deve essere presentata almeno due mesi prima della data di scadenza dello stesso, specificando se sono sopravvenute modificazioni negli elementi posti a base della precedente notifica.
1.4 Veridicita' atti e dichiarazioni.
L'accertata non veridicita' da parte del Ministero di atti e dichiarazioni resi dall'Organismo ai fini dell'ottenimento o rinnovo o estensione della notifica, ovvero il venir meno di quanto dichiarato durante la vigenza delle stesse, determina la non adozione del provvedimento di notifica ovvero la sua sospensione o revoca.
1.5 Fac-simile di Istanza n. 1.
Il modello di istanza di qualifica quale organismo designato per l'interoperabilita' ferroviaria e' reperibile sul sito web istituzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Procedura per la qualifica di organismo designato.
2.1 Presentazione dell'istanza di designazione per le attivita' di cui all'articolo 15, comma 8.
1. L'istanza di designazione relativa ai compiti di valutazione della conformita' alle norme nazionali notificate in conformita' dell'articolo 14 del presente decreto deve essere indirizzata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo, in regola con l'imposta di bollo, contiene l'esplicita indicazione della normativa nazionale e dei sottosistemi strutturali e funzionali per i quali si richiede la designazione.
3. L'istanza puo' essere inoltrata previo accreditamento rilasciato dall'Ente Unico nazionale di accreditamento italiano sulla base dello schema di accreditamento elaborato dall'ERA con la decisione n. 156 del Management Board, nel rispetto di quanto disposto dal regolamento (UE) 2016/796 opportunamente adattato secondo quanto disposto dall'articolo 42 del presente decreto. Nell'eventualita' l'organismo richiedente sia gia' in possesso della qualifica di organismo notificato, le verifiche saranno limitate ad accertare il possesso dei requisiti di cui agli articolo 36, comma 1, e 42 del presente decreto, sulla base delle norme nazionali notificate in conformita' dell'articolo 14.
4. Qualora dall'istanza e dalla documentazione trasmessa risultassero situazioni ostative alla designazione, oppure la documentazione inviata risultasse incompleta, il Ministero ne informa entro trenta giorni il richiedente, dando sessanta giorni per la rimozione delle condizioni ostative o per fornire quanto richiesto. Trascorso infruttuosamente il suddetto termine, la domanda decade automaticamente.
5. Nel caso di prima autorizzazione l'organismo per poter operare deve attendere l'avvenuta pubblicazione del provvedimento autorizzativo sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la relativa comunicazione alla Commissione europea da parte dell'Autorita' di cui all'articolo 27 comma 2, del presente decreto.
2.2 Documentazione da allegare all'istanza di Autorizzazione e Designazione.
L'istanza va corredata dei seguenti documenti redatti in lingua italiana:
1. copia dello statuto, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti l'esercizio dell'attivita' di valutazione della conformita', riferita alla normativa nazionale notificata;
2. polizza di assicurazione di responsabilita' civile per i rischi derivanti dall'esercizio di attivita' di certificazione CE e delle eventuali ulteriori attivita' connesse per cui gli organismi sono autorizzati;
3. organigramma dell'Organismo, con evidenziazione della struttura operativa relativa al sottosistema o ai sottosistemi oggetto dell'istanza;
4. elenco e dichiarazione di disponibilita' delle norme di riferimento;
5. certificato di accreditamento rilasciato ai sensi dello schema di accreditamento emanato dall'ERA con la decisione n. 156/2017 del Management Board, nel rispetto di quanto disposto dal reg. UE 2016/796 opportunamente adattato secondo quanto disposto dall'articolo 42 del presente decreto o degli estremi della relativa delibera ove rilasciati dall'Organismo unico nazionale di accreditamento;
6. nell'eventualita' l'organismo richiedente sia gia' in possesso della qualifica di organismo notificato per l'interoperabilita' ferroviaria, copia del provvedimento autorizzativo rilasciato dall'Autorita' di notifica (anche in lingua inglese);
7. elenco dei laboratori di cui l'organismo intende avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti con indicazioni circa la natura dello stesso, quale accreditato, qualificato, interno esterno, e la tipologia delle prove che si intende affidargli;
8. dichiarazioni del legale rappresentante sulla idoneita' ed agibilita' dei locali, sulla conformita' ai requisiti di legge del sistema di prevenzione incendi, sul sistema di smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sulla regolarita' contributiva previdenziale e assistenziale;
9. dichiarazione in merito all'utilizzo di eventuali subappaltatori di processi o attivita' oggetto della designazione richiesta.
2.3 Durata dell'autorizzazione - Rinnovo - Estensione.
La designazione per le attivita' di valutazione della conformita', ove non diversamente disposto, ha una validita' temporale coincidente con la validita' del certificato di accreditamento.
Per ottenere il rinnovo del riconoscimento ovvero l'estensione della propria autorizzazione ad uno o piu' sottosistemi, l'Organismo deve presentare domanda con le stesse modalita' sopra indicate. In particolare, in caso di estensione della designazione ad altro sottosistema strutturale, la polizza assicurativa deve essere esplicitamente estesa per i rischi derivanti dall'esercizio delle ulteriori attivita' di certificazione CE.
Per il rinnovo, l'istanza deve essere presentata almeno due mesi prima della data di scadenza dello stesso, specificando se sono sopravvenute modificazioni negli elementi posti a base della precedente designazione.
2.4 Veridicita' atti e dichiarazioni.
L'accertata non veridicita' da parte del Ministero di atti e dichiarazioni resi dall'Organismo ai fini dell'ottenimento/rinnovo/estensione della designazione, ovvero il venir meno di quanto dichiarato durante la vigenza delle stesse, determina la non adozione del provvedimento di designazione ovvero la sua sospensione/revoca.
2.5 Fac-simile di Istanza n. 2.
Il modello di istanza di qualifica quale organismo designato per l'interoperabilita' ferroviaria e' reperibile sul sito web istituzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 
Art. 2
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica all'intero sistema ferroviario, che e' suddiviso in sottosistemi di natura strutturale e funzionale.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle metropolitane;
b) ai tram e ai veicoli leggeri su rotaia, nonche' alle infrastrutture utilizzate soltanto da tali veicoli;
c) alle reti di cui al decreto legislativo Sicurezza ferroviaria, che sono isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario, nonche' ai soggetti e ai veicoli che operano esclusivamente su tali reti;
d) alle infrastrutture ferroviarie private, ivi compresi i binari di raccordo privati, utilizzate per fini non commerciali dal proprietario o da un operatore per le loro rispettive attivita' di trasporto merci o per il trasporto di persone, nonche' ai veicoli utilizzati esclusivamente su tali infrastrutture;
e) alle infrastrutture destinate ad un uso storico o turistico, nonche' ai veicoli utilizzati esclusivamente su tali infrastrutture;
f) alle infrastrutture per il trasporto leggero su rotaia, utilizzate occasionalmente da veicoli ferroviari nelle condizioni operative del sistema di trasporto leggero su rotaia, ove e' necessario il transito di quei veicoli soltanto a fini di connettivita';
g) ai veicoli utilizzati principalmente sulle infrastrutture per il trasporto leggero su rotaia, ma attrezzati con alcuni componenti ferroviari necessari per consentire il transito a tali veicoli su una sezione confinata e limitata di infrastruttura ferroviaria soltanto a fini di connettivita'.
3. Per operare nel sistema ferroviario i veicoli che rientrano nella fattispecie del tram-treno, fatta eccezione per i veicoli esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto ai sensi del comma 2, per gli aspetti che non sono disciplinati dalle Specifiche Tecniche di Interoperabilita' (STI) applicabili, rispettano le seguenti disposizioni e procedure:
a) norme nazionali o altre pertinenti misure accessibili, per garantire che tali veicoli soddisfino i requisiti essenziali pertinenti, definite dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA) e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per quanto di rispettiva competenza;
b) procedura di autorizzazione applicabile a tali veicoli definita dall'ANSFISA;
c) disposizioni atte a garantire che l'esercizio misto di tram-treni e treni soddisfi tutti i requisiti essenziali, nonche' gli obiettivi comuni di sicurezza (Common Safety Target - CST) pertinenti, definite dall'ANSFISA;
d) in deroga all'articolo 21, in caso di esercizio transfrontaliero, l'ANSFISA coopera con la pertinente autorita' dello Stato confinante ai fini del rilascio delle autorizzazioni dei veicoli di cui al presente comma.
 
Art. 3
Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:
a) «sistema ferroviario»: gli elementi della rete ferroviaria ed i veicoli elencati all'Allegato I, facenti parte di tutte le reti ferroviarie insistenti sul territorio nazionale o che operano su di esse;
b) «interoperabilita'»: la capacita' del sistema ferroviario di consentire la circolazione sicura e senza soluzione di continuita' di treni, garantendo i livelli di prestazione specificati;
c) «veicolo»: veicolo ferroviario idoneo a circolare con ruote sulle linee ferroviarie, con o senza trazione, che si compone di uno o piu' sottosistemi strutturali e funzionali;
d) «rete»: linee, stazioni, terminal e tutti i tipi di attrezzature fisse necessarie per assicurare il funzionamento sicuro e continuo del sistema ferroviario italiano;
e) «sottosistemi»: parti strutturali o funzionali del sistema ferroviario italiano, come indicato nell'Allegato II;
f) «sottosistema mobile»: il sottosistema materiale rotabile ed il sottosistema controllo-comando e segnalamento di bordo;
g) «componenti di interoperabilita'»: qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali, incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema, da cui dipende direttamente o indirettamente l'interoperabilita' del sistema ferroviario, compresi i beni materiali e quelli immateriali;
h) «prodotto»: un prodotto ottenuto tramite un processo di fabbricazione, inclusi i componenti di interoperabilita' ed i sottosistemi;
i) «requisiti essenziali»: l'insieme delle condizioni descritte nell'Allegato III che devono essere soddisfatte dal sistema ferroviario, dai sottosistemi e dai componenti di interoperabilita', comprese le interfacce;
l) «specifica europea»: una specifica che rientra in una delle seguenti categorie: una specifica tecnica comune, quale definita nell'allegato XIII del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; una specifica tecnica europea di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; una norma europea quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
m) «Specifica Tecnica di Interoperabilita' - STI» (Technical Specification for Interoperability - TSI): una regola tecnica europea adottata ai sensi della direttiva (UE) 2016/797, avente ad oggetto ciascun sottosistema o parte di un sottosistema, allo scopo di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione europea;
n) «caso specifico»: ogni parte del sistema ferroviario che necessita di disposizioni particolari nelle STI, temporanee o permanenti, a causa di limitazioni geografiche, topografiche, di ambiente urbano o di coerenza rispetto al sistema ferroviario esistente, in particolare le linee e le reti ferroviarie isolate dalla rete del resto dell'Unione europea, la sagoma, lo scartamento o l'interasse fra i binari, i veicoli destinati ad un uso strettamente locale, regionale o storico e i veicoli che provengono da Paesi terzi o che sono ivi destinati;
o) «ristrutturazione»: lavori importanti di modifica di un sottosistema o di una sua parte, che comportano una modifica della documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione «CE» di verifica, qualora tale documentazione tecnica sia presente, e che migliorano l'insieme delle prestazioni del sottosistema;
p) «rinnovo»: lavori importanti di sostituzione di un sottosistema o di una sua parte che non modificano l'insieme delle prestazioni del sottosistema;
q) «sistema ferroviario esistente»: l'infrastruttura costituita dalle linee e dagli impianti fissi delle reti ferroviarie esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, nonche' i veicoli di ogni categoria e origine che percorrono tale infrastruttura;
r) «sostituzione nell'ambito della manutenzione»: sostituzione di componenti con elementi aventi funzione e prestazioni identiche a quelle del componente sostituito, nell'ambito della manutenzione preventiva o correttiva;
s) «tram-treno»: un veicolo progettato per un uso combinato sia su infrastrutture per il trasporto leggero su rotaia sia su infrastrutture ferroviarie;
t) «messa in servizio»: insieme delle operazioni mediante le quali un sottosistema e' messo in servizio operativo;
u) «ente appaltante»: ente, pubblico o privato, che ordina la progettazione ovvero la costruzione, oppure, il rinnovo o la ristrutturazione di un sottosistema;
v) «detentore»: una persona fisica o giuridica che, essendo il proprietario del veicolo o avendo diritto ad utilizzarlo, lo sfrutta in quanto mezzo di trasporto ed e' registrato in quanto tale nel registro dei veicoli di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797;
z) «richiedente»: una persona fisica o giuridica che chiede un'autorizzazione, sia essa un'impresa ferroviaria, un gestore dell'infrastruttura o un'altra persona fisica o giuridica, come un fabbricante, un proprietario o un detentore. Ai fini dell'articolo 15, per «richiedente» si intende un ente appaltante o un fabbricante, oppure i loro mandatari. Ai fini dell'articolo 19, per «richiedente» si intende una persona fisica o giuridica che richiede la decisione dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) per l'approvazione delle soluzioni tecniche prospettate per i progetti di apparecchiature ERTMS a terra;
aa) «progetto in fase avanzata di sviluppo»: qualsiasi progetto la cui fase di progettazione o costruzione e' giunta a un punto tale che una modifica delle specifiche tecniche potrebbe compromettere la fattibilita' del progetto cosi' come pianificato;
bb) «norma armonizzata»: una norma europea quale definita all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
cc) «Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali» (ANSFISA): l'organismo nazionale, istituito dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, operante come autorita' nazionale preposta alla sicurezza con riferimento ai compiti riguardanti la sicurezza ferroviaria assegnati dal decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie;
dd) «tipo»: il tipo di veicolo che definisce le caratteristiche essenziali di progettazione del veicolo, cui si riferisce il certificato di esame del tipo o del progetto, descritto nel pertinente modulo di verifica;
ee) «serie»: una serie di veicoli identici di uno stesso tipo di progetto;
ff) «soggetto responsabile della manutenzione» (Entity in Charge of Maintenance - ECM): soggetto responsabile della manutenzione di un veicolo, come definito ai sensi del decreto legislativo Sicurezza ferroviaria;
gg) «trasporto leggero su rotaia»: un sistema di trasporto ferroviario urbano e/o suburbano con una resistenza alla collisione di C-III o C-IV (conformemente alla norma EN 15227:2011) e una resistenza massima del veicolo di 800 kN (sforzo longitudinale di compressione nella zona di accoppiamento); i sistemi di trasporto leggero su rotaia possono disporre di un tracciato proprio o condividerlo con il traffico stradale ed in generale non effettuano scambi di veicoli con traffico merci o passeggeri di lunga distanza;
hh) «norme nazionali»: tutte le norme e le altre disposizioni vincolanti, emanate dalle competenti Autorita', che contengono requisiti in materia di sicurezza ferroviaria o requisiti tecnici diversi da quelli stabiliti dalle norme dell'Unione europea o internazionali, e che sono applicabili alle imprese ferroviarie, ai gestori dell'infrastruttura o a terzi;
ii) «stato di funzionamento di progetto»: il normale modo di funzionamento e le condizioni di degrado prevedibili, compresa l'usura, nei limiti e nelle condizioni di utilizzo specificate nei fascicoli tecnici e di manutenzione;
ll) «area d'uso di un veicolo»: una o piu' reti all'interno di uno Stato membro o di un gruppo di Stati membri in cui un veicolo e' destinato ad essere utilizzato;
mm) «strumenti di conformita' accettabili»: pareri non vincolanti emessi dall'ERA per definire i metodi atti a stabilire il rispetto dei requisiti essenziali;
nn) «strumenti di conformita' nazionali accettabili»: pareri non vincolanti emessi dall'ANSFISA per definire i metodi atti a stabilire il rispetto delle norme nazionali;
oo) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione europea di un componente di interoperabilita', di un sottosistema o di un veicolo, in grado di funzionare nel suo stato di funzionamento di progetto;
pp) «fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto nella forma di componenti di interoperabilita', sottosistemi o veicoli, oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza con il proprio nome o marchio;
qq) «mandatario»: persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che ha ricevuto, da un fabbricante o da un ente appaltante, un mandato scritto che la autorizza ad agire per conto di tale fabbricante o ente appaltante in relazione a determinati compiti;
rr) «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, un sottosistema, un processo o un servizio, devono soddisfare;
ss) «accreditamento»: l'accreditamento quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, numero 10, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti;
tt) «organismo nazionale di accreditamento»: l'organismo nazionale di accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008; per l'Italia e' l'Ente Unico nazionale di accreditamento italiano di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
uu) «valutazione della conformita'»: la procedura atta a dimostrare se i pertinenti requisiti, relativi a un prodotto, a un processo, a un servizio, a un sottosistema, a una persona o a un organismo, sono stati rispettati;
vv) «organismo di valutazione della conformita'»: un organismo che e' stato notificato o designato dallo Stato membro quale responsabile delle attivita' di valutazione della conformita', rispettivamente, alle norme dell'Unione europea o alle norme nazionali, tra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
zz) «persona con disabilita'» e «persona a mobilita' ridotta»: le persone con una menomazione fisica, mentale, intellettiva o sensoriale, permanente o temporanea, la cui interazione con barriere puo' ostacolare il pieno ed efficace utilizzo dei trasporti su una base di uguaglianza con gli altri passeggeri, e le persone la cui mobilita' nell'utilizzo dei mezzi di trasporto e' ridotta a causa dell'eta';
aaa) «gestore dell'infrastruttura»: il soggetto definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante recepimento della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
bbb) «impresa ferroviaria»: il soggetto definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 2015 e qualsiasi altra impresa pubblica o privata la cui attivita' consiste nella prestazione di servizi di trasporto di merci ovvero di passeggeri per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione, incluse le imprese che forniscono solo la trazione;
ccc) «binari di raccordo privati»: binari ferroviari che collegano un'infrastruttura ferroviaria privata con la rete del sistema ferroviario fino alla barriera tecnica atta a evitare l'interferenza tra i movimenti effettuati all'interno del raccordo e quelli sulla rete ferroviaria stessa; sui binari di detto raccordo vengono effettuate movimentazioni di veicoli unicamente per gli scopi indicati all'articolo 2, comma 2, lettera d);
ddd) «Agenzia dell'Unione europea per le Ferrovie (European Union Agency for Railways, o ERA)»: l'organismo di cui al regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016;
eee) «decreto legislativo Sicurezza ferroviaria»: il decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie.

Note all'art. 3:

- Il testo dell'art. 68 e dell'allegato XIII del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, citato nelle
note alle premesse, cosi' recita:
«Art. 68 (Specifiche tecniche) - 1. Le specifiche
tecniche indicate al punto 1 dell'allegato XIII sono
inserite nei documenti di gara e definiscono le
caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture.
Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo
specifico processo o metodo di produzione o prestazione dei
lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno
specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita
anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto
sostanziale, purche' siano collegati all'oggetto
dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi
obiettivi.
2. Le specifiche tecniche possono, altresi', indicare
se e' richiesto il trasferimento dei diritti di proprieta'
intellettuale.
3. Per tutti gli appalti destinati all'uso da parte di
persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del
personale di un'amministrazione aggiudicatrice, e'
necessario che le specifiche tecniche, salvo in casi
debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere
conto dei criteri di accessibilita' per le persone con
disabilita' o di progettazione adeguata per tutti gli
utenti. Qualora i requisiti di accessibilita' obbligatori
siano adottati con un atto giuridico dell'Unione europea,
le specifiche tecniche devono essere definite mediante
riferimento a esse per quanto riguarda i criteri di
accessibilita' per le persone con disabilita' o di
progettazione adeguata per tutti gli utenti.
4. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli
operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non
devono comportare direttamente o indirettamente ostacoli
ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla
concorrenza.
5. Fatte salve le regole tecniche nazionali
obbligatorie, le specifiche tecniche sono formulate secondo
una delle modalita' seguenti:
a) in termini di prestazioni o di requisiti
funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a
condizione che i parametri siano sufficientemente precisi
da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto
dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di
aggiudicare l'appalto;
b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in
ordine di preferenza, alle norme che recepiscono norme
europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche
tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri
sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi
europei di normalizzazione o in mancanza, alle norme,
omologazioni tecniche o specifiche tecniche, nazionali, in
materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle
opere e uso delle forniture. Ciascun riferimento contiene
l'espressione "o equivalente";
c) in termini di prestazioni o di requisiti
funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle
specifiche citate nella lettera b) quale mezzo per
presumere la conformita' con tali prestazioni o requisiti
funzionali;
d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di
cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle
prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera
a) per le altre caratteristiche.
6. Salvo che siano giustificate dall'oggetto
dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare
una fabbricazione o provenienza determinata o un
procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei
servizi forniti da un operatore economico specifico, ne'
far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a
un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come
effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni
prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia
consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una
descrizione sufficientemente precisa e intelligibile
dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il
comma 5. In tal caso la menzione o il riferimento sono
accompagnati dall'espressione «o equivalente».
7. Quando si avvalgono della possibilita' di fare
riferimento alle specifiche tecniche di cui al comma 5,
lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici non possono
dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il
motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non
sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno
fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente
dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi
di prova di cui all'art. 86, che le soluzioni proposte
ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti
dalle specifiche tecniche.
8. Quando si avvalgono della facolta', prevista al
comma 5, lettera a), di definire le specifiche tecniche in
termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le
amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare
inammissibile o escludere un'offerta di lavori, di
forniture o di servizi conformi a una norma che recepisce
una norma europea, a una omologazione tecnica europea, a
una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o
a un sistema tecnico di riferimento adottato da un
organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche
contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse
prescritti. Nella propria offerta, l'offerente e' tenuto a
dimostrare con qualunque mezzo appropriato, compresi i
mezzi di prova di cui all'art. 86, che i lavori, le
forniture o i servizi conformi alla norma ottemperino alle
prestazioni e ai requisiti funzionali dell'amministrazione
aggiudicatrice.».
«Allegato XIII Definizione di talune specifiche
tecniche (Allegato VII dir. 24; Allegato VIII dir. 25)
In vigore dal 19 aprile 2016
Ai fini del presente codice si intende per:
1) "specifiche tecniche": a seconda del caso
a) nel caso di appalti pubblici di lavori: l'insieme
delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei
documenti di gara, che definiscono le caratteristiche
richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura in
modo che rispondano all'uso a cui sono destinati
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore; tra queste caratteristiche rientrano i
livelli della prestazione ambientale e le ripercussioni sul
clima, la progettazione che tenga conto di tutti i
requisiti (compresa l'accessibilita' per persone con
disabilita') la valutazione della conformita', la
proprieta' d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le
procedure riguardanti il sistema di garanzia della
qualita', la terminologia, i simboli, il collaudo e metodi
di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le
istruzioni per l'uso, nonche' i processi e i metodi di
produzione in qualsiasi momento del ciclo di vita dei
lavori. Esse comprendono altresi' le norme riguardanti la
progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni
di collaudo, d'ispezione e di accettazione dei lavori
nonche' i metodi e le tecniche di costruzione come pure
ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore puo' prescrivere,
mediante regolamentazione generale o particolare, in
relazione all'opera finita e ai materiali o alle parti che
la compongono;
b) nel caso di appalti pubblici di servizi o di
forniture, le specifiche contenute in un documento, che
definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o
di un servizio, tra cui i livelli di qualita', i livelli di
prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, una
progettazione che tenga conto di tutte le esigenze
(compresa l'accessibilita' per le persone con disabilita')
e la valutazione della conformita', la proprieta' d'uso,
l'uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi
i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione
di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i
metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e
l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i
metodi di produzione ad ogni stadio del ciclo di vita della
fornitura o dei servizi, nonche' le procedure di
valutazione della conformita';
2) "norma"; una specifica tecnica adottata da un
organismo riconosciuto di normalizzazione, ai fini di
un'applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non
e' obbligatoria e che rientra in una delle seguenti
categorie:
a) "norma internazionale": norma adottata da un
organismo di normalizzazione internazionale e messa a
disposizione del pubblico;
b) "norma europea": una norma adottata da un
organismo di normalizzazione europeo e messa a disposizione
del pubblico;
c) «norma nazionale»: una norma adottata da un
organismo di normalizzazione nazionale e messa a
disposizione del pubblico;
3) «valutazione tecnica europea»: la valutazione
documentata delle prestazioni di un prodotto da costruzione
in relazione alle sue caratteristiche essenziali,
conformemente al relativo documento per la valutazione
europea quale definito all'art. 2, punto 12, del
regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
4) «specifica tecnica comune»: una specifica tecnica
nel settore delle TIC elaborata conformemente agli articoli
13 e 14 del regolamento (UE) 1025/2012;
5) "riferimento tecnico": qualunque documento, diverso
dalle norme europee, elaborato dagli organismi europei di
normalizzazione secondo procedure adattate all'evoluzione
delle necessita' di mercato.».
- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n.
1025/2012 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2016/797 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi della legge 16 novembre
2018, n. 130 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2016/798 si veda nelle note alle premesse.
- Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 che pone norme
in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per
quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che
abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.
- Il testo dell'art. 4 della citata legge 23 luglio
2009, n.99, cosi' recita:
«Art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone
norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato
per la commercializzazione dei prodotti) - 1. Al fine di
assicurare la pronta applicazione del capo II del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda
la commercializzazione dei prodotti e che abroga il
regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri interessati,
provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative
alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico
organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di
accreditamento in conformita' alle disposizioni del
regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per
la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto
conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente
adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonche'
alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo
da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la
previsione della partecipazione di rappresentanti degli
stessi Ministeri ai relativi organi statutari.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura
non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione
del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico
organismo italiano autorizzato a svolgere attivita' di
accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per
il tramite del competente ufficio, e' autorita' nazionale
referente per le attivita' di accreditamento, punto
nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume
le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non
assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.
3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei
diversi settori per i quali sia previsto l'accreditamento,
il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri
interessati disciplinano le modalita' di partecipazione
all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di
accreditamento, gia' designati per i settori di competenza
dei rispettivi Ministeri.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne'
minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri
interessati provvedono all'attuazione del presente articolo
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente.».
- Il testo dell'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, citato nelle
note alle premesse, cosi' recita:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa pubblica o
privata titolare di una licenza, la cui attivita'
principale consiste nella prestazione di servizi per il
trasporto sia di merci sia di persone per ferrovia e che
garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese
anche le imprese che forniscono solo la trazione;
b) gestore dell'infrastruttura: qualsiasi organismo o
impresa responsabili dell'esercizio, della manutenzione e
del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria di una rete
nonche' della partecipazione al suo sviluppo come stabilito
dallo Stato nell'ambito della sua politica generale sullo
sviluppo e sul finanziamento dell'infrastruttura;
(Omissis).».
- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE)
2016/796 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 4
Requisiti essenziali

1. Il sistema ferroviario, i sottosistemi e i componenti di interoperabilita', comprese le interfacce, devono soddisfare i relativi requisiti essenziali riportati nell'Allegato III.
2. Le specifiche tecniche di cui all'art. 68 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, necessarie per completare le specifiche europee o le altre norme applicate nell'Unione europea, non devono essere in contrasto con i requisiti essenziali.

Note all'art. 4:

- Per il testo dell'art. 68 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, si veda nelle note all'art. 3.
 
Art. 5
Specifiche Tecniche di Interoperabilita' - STI

1. Ogni sottosistema definito nell'Allegato II e' oggetto di una STI. Ove necessario, un sottosistema puo' essere oggetto di piu' STI e una STI puo' comprendere vari sottosistemi.
2. I sottosistemi fissi e i veicoli sono conformi alle STI e alle norme nazionali vigenti rispettivamente al momento della richiesta di autorizzazione di messa in servizio e della richiesta di autorizzazione d'immissione sul mercato. La conformita' e' costantemente garantita durante il loro esercizio.
3. L'ANSFISA partecipa con propri rappresentanti alle fasi di elaborazione e revisione delle STI presso i gruppi di lavoro organizzati e guidati dall'ERA, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento (UE) 2016/796 e informa periodicamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'andamento di detti lavori.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa alle attivita' del Comitato di cui all'articolo 51 della direttiva (UE) 2016/797, con il supporto dell'ANSFISA.

Note all'art. 5:

- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE)
2016/796 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2016/797 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 6
Deroghe alle STI

1. I richiedenti possono presentare istanza per derogare, del tutto o in parte, a una o piu' STI, nei seguenti casi:
a) per un progetto di realizzazione di un nuovo sottosistema, o parte di esso, per il rinnovo o la ristrutturazione di un sottosistema esistente, o parte di esso, nonche' per ogni elemento del sistema ferroviario che si trovi in una fase avanzata di sviluppo oppure che formi oggetto di un contratto in corso di esecuzione alla data di applicazione delle STI interessate;
b) quando, in seguito a un incidente o a una catastrofe naturale, le condizioni di ripristino rapido della rete non consentano dal punto di vista economico o tecnico l'applicazione parziale o totale delle STI pertinenti; in tal caso la non applicazione delle STI e' limitata al periodo precedente al ripristino della rete;
c) per ogni progetto concernente il rinnovo, l'estensione o la ristrutturazione di un sottosistema esistente, o parte di esso, nel caso in cui l'applicazione delle STI interessate rischi di compromettere la redditivita' economica del progetto ovvero la compatibilita' del sistema ferroviario italiano;
d) per un progetto di creazione di un nuovo sottosistema o per un progetto concernente il rinnovo o la ristrutturazione di un sistema esistente, quando la rete ferroviaria e' separata o isolata per la presenza del mare o separata dalla rete ferroviaria del resto dell'Unione europea a causa di condizioni geografiche particolari.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione europea, entro un anno dall'entrata in vigore di ogni STI, un elenco dei progetti che hanno luogo nel territorio nazionale e che, sulla base di adeguate giustificazioni fornite dal richiedente, si trovano nella fase avanzata di sviluppo di cui al comma 1, lettera a). Ai fini dell'inserimento nel suddetto elenco, ciascun richiedente comunica al Ministero, entro nove mesi dall'entrata in vigore delle STI interessate, i progetti che ritiene rientrino nella suddetta fattispecie.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione la sua decisione di non applicazione di una o piu' STI o di parte di esse.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), c) e d), su domanda del richiedente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta alla Commissione europea richiesta di deroga alle STI o parte di esse, accompagnata da un fascicolo, redatto dal richiedente, che contiene la giustificazione della deroga e specifica le disposizioni alternative che si intendono applicare in luogo delle relative STI o parti di esse. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invia alla Commissione la sua decisione in merito. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), la Commissione europea adotta la sua decisione mediante atti di esecuzione, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797.
5. Il fascicolo di cui al comma 4 e' redatto e trasmesso nella forma e nelle modalita' definiti nell'atto di esecuzione della Commissione di cui all'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797.
6. Al fine di consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di presentare alla Commissione europea la richiesta di cui al comma 4, il richiedente, quando ha evidenza dei requisiti che non possono essere rispettati, e comunque almeno un anno prima della prevista messa in servizio o immissione sul mercato, invia all'ANSFISA una istanza volta ad ottenere il parere vincolante in merito all'idoneita' delle disposizioni alternative per il soddisfacimento dei requisiti essenziali impattati dai requisiti STI che non sono applicati. All'istanza e' allegato un fascicolo che include una tabella che riassume l'analisi degli scostamenti rispetto ai requisiti previsti dalle STI e indica le disposizioni alternative che il richiedente, in quanto responsabile della propria parte di sistema oppure del prodotto e del relativo funzionamento sicuro, ritiene di applicare per garantire comunque il soddisfacimento dei requisiti essenziali. Il fascicolo e' supportato da una valutazione di impatto sull'interoperabilita' e da una valutazione di rischio, validate dall'organismo di valutazione della conformita' prescelto. In caso di incompletezza del fascicolo, l'ANSFISA, entro un mese dalla ricezione dell'istanza, puo' fare richiesta di integrazione, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Laddove le disposizioni alternative comportino il coinvolgimento di altre autorita' nazionali competenti, nei settori della sicurezza elettrica, ingegneria civile, edilizia, sanita' e in materia di protezione antincendio, l'ANSFISA puo' richiedere idonea documentazione. L'ANSFISA disciplina le modalita' di richiesta del parere. Dopo aver ottenuto il suddetto parere, il richiedente, almeno sei mesi prima della prevista messa in servizio o immissione sul mercato, invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti richiesta di deroga alle STI o parti di esse, completa del fascicolo e di tutte le informazioni necessarie, tra le quali eventuali contratti e un cronoprogramma delle attivita', allegando il parere dell'ANSFISA. Nel caso in cui ANSFISA richieda al Ministero delle integrazioni ai sensi di quanto previsto dal quarto periodo, il termine per il richiedente e' ridotto a quattro mesi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette la richiesta di deroga alla Commissione europea entro due mesi dal ricevimento della stessa.
7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alle parti interessate i risultati delle analisi della Commissione, le deroghe autorizzate e le eventuali raccomandazioni della Commissione stessa sulle specifiche da applicare.
8. Il richiedente e' responsabile del rispetto delle disposizioni alternative di cui al comma 4 e prima di procedere in deroga alle STI, attende la comunicazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito alla decisione della Commissione europea. In assenza di decisione da parte della Commissione europea nei quattro mesi successivi alla presentazione della richiesta questa si considera accolta. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' far applicare le disposizioni alternative di cui al comma 4, sotto la piena responsabilita' del richiedente, senza attendere la decisione della Commissione.

Note all'art. 6:

- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2016/797 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 7

Condizioni per l'immissione sul mercato di componenti di
interoperabilita'

1. I componenti di interoperabilita' sono immessi sul mercato soltanto se soddisfano i requisiti essenziali e le condizioni per realizzare l'interoperabilita' del sistema ferroviario con quello del resto dell'Unione europea e se, nella loro area d'uso, sono usati conformemente alla loro destinazione e se adeguatamente installati e sottoposti a manutenzione. Tali disposizioni non precludono l'eventuale immissione sul mercato di tali componenti per altre applicazioni che esulano da quelle disciplinate dal presente decreto.
2. Non e' consentito vietare, limitare od ostacolare l'immissione sul mercato di componenti di interoperabilita' in vista del loro impiego nel sistema ferroviario quando tali componenti soddisfano le disposizioni della direttiva (UE) 2016/797. I componenti di interoperabilita' non sono soggetti a verifiche gia' compiute nell'ambito della procedura relativa alla dichiarazione «CE» di conformita' o di idoneita' all'impiego, di cui all'articolo 10 della medesima direttiva.

Note all'art. 7:

- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2016/797 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 8
Conformita' o idoneita' all'impiego

1. Un componente di interoperabilita' soddisfa i requisiti essenziali se e' conforme alle prescrizioni stabilite nelle relative STI o specifiche europee.
2. La dichiarazione «CE» di conformita' o di idoneita' all'impiego attesta che i componenti di interoperabilita' sono stati oggetto delle procedure stabilite nella relativa STI per la valutazione della conformita' o idoneita' all'impiego. Essa e' redatta, datata e firmata dal fabbricante o dal suo mandatario applicando le disposizioni previste dalle pertinenti STI e secondo il modello stabilito dalla Commissione europea mediante gli atti di esecuzione di cui all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797.
3. Qualora la STI lo richieda, la dichiarazione «CE» e' corredata di un certificato, rilasciato da uno o piu' organismi notificati, che attesta la conformita' intrinseca di un componente di interoperabilita', considerato separatamente, alle specifiche tecniche che deve rispettare, e da un certificato, rilasciato da uno o piu' organismi notificati, che prova l'idoneita' all'impiego di un componente di interoperabilita', considerato nel suo ambiente ferroviario, in particolare nel caso dei pertinenti requisiti di carattere funzionale.
4. I pezzi di ricambio dei sottosistemi gia' messi in servizio al momento dell'entrata in vigore della corrispondente STI possono essere installati negli stessi senza dover essere sottoposti alle disposizioni del comma 2.
5. Ove stabilito dalle pertinenti STI, i prodotti ferroviari che esse identificano come componenti di interoperabilita', gia' immessi sul mercato al momento della loro entrata in vigore, possono godere di un periodo di transizione secondo le modalita' ivi indicate. Tali componenti sono conformi all'articolo 7, comma 1.
6. I componenti di interoperabilita' conformi a norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi ai requisiti essenziali contemplati da tali norme o parti di esse.

Note all'art. 8:

- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2016/797 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 9

Procedura relativa alla dichiarazione «CE» di conformita' o di
idoneita' all'impiego

1. Qualora la STI corrispondente lo richieda, la valutazione di conformita' o di idoneita' all'impiego di un componente di interoperabilita' e' effettuata dall'organismo notificato cui il fabbricante o il suo mandatario ha presentato domanda.
2. Qualora i componenti di interoperabilita' siano oggetto di altri atti giuridici dell'Unione europea concernenti altre materie, la dichiarazione «CE» di conformita' o di idoneita' all'impiego deve indicare che i componenti di interoperabilita' rispondono anche ai requisiti di tali atti giuridici.
3. Se ne' il fabbricante ne' il suo mandatario hanno ottemperato agli obblighi stabiliti al comma 2 e all'articolo 8, comma 2, tali obblighi sono a carico di chiunque immetta sul mercato i componenti di interoperabilita'. Gli stessi obblighi si applicano a chiunque assembla i componenti di interoperabilita', o parti di componenti di interoperabilita' di diversa origine, ovvero fabbrica i componenti di interoperabilita' per uso proprio.
4. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 10, se l'ANSFISA o altra Autorita' nazionale competente accerta che la dichiarazione «CE» e' stata indebitamente rilasciata, provvede affinche' il componente di interoperabilita' non sia immesso sul mercato e ne venga vietato l'impiego e il fabbricante o il suo mandatario rimettono in conformita' il componente di interoperabilita' alle condizioni fissate dall'ANSFISA o dalla competente Autorita'.
 
Art. 10

Non conformita' dei componenti di interoperabilita' ai requisiti
essenziali

1. Se un gestore dell'infrastruttura, un'impresa ferroviaria, un fabbricante, un ECM o un ente appaltante, constata che un componente di interoperabilita', munito della dichiarazione «CE» di conformita' o di idoneita' all'impiego, immesso sul mercato e utilizzato conformemente alla sua destinazione, non soddisfa i requisiti essenziali, adotta per quanto di competenza tutte le misure necessarie per limitare il suo ambito di applicazione, per evitarne l'impiego, per ritirarlo dal mercato o per richiamarlo, e ne informa immediatamente l'ANSFISA.
2. Se l'ANSFISA constata la non conformita' di cui al comma 1, adotta tutte le misure necessarie per limitare l'ambito di applicazione del componente di interoperabilita', per vietarne l'impiego, per ritirarlo dal mercato o per richiamarlo, ed informa immediatamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dello sviluppo economico, esponendo i motivi della sua decisione e precisando in particolare se la non conformita' deriva da:
a) un'inosservanza dei requisiti essenziali;
b) un'errata applicazione delle specifiche europee, a condizione che sia invocata l'applicazione di queste specifiche;
c) una carenza delle specifiche europee.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dello sviluppo economico, ognuno per gli aspetti di rispettiva competenza, informano immediatamente la Commissione europea delle misure adottate e delle motivazioni di cui al comma 2, e adottano provvedimenti conformi alle eventuali conclusioni comunicate dalla Commissione europea.
4. Se la decisione di cui ai commi 1 e 2 risulta da una carenza nelle specifiche europee, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, o se del caso l'ANSFISA, applica una o piu' delle misure seguenti:
a) procede al ritiro parziale o totale di tale specifica dalle pubblicazioni nazionali in cui e' iscritta;
b) se la specifica interessata e' una norma armonizzata, richiede la limitazione o il ritiro di tale norma ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012;
c) richiede la revisione della STI a norma dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/797.
5. Se un componente di interoperabilita' munito della dichiarazione «CE» di conformita' risulta non conforme ai requisiti essenziali, il fabbricante o il suo mandatario che ha redatto la dichiarazione provvede alla sua regolarizzazione ai sensi del presente decreto. Qualora la non conformita' persista si procede in conformita' a quanto previsto all'articolo 11.
6. Le misure e i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono motivati e comunicati al fabbricante o ai suoi mandatari e all'utilizzatore, che sono tenuti a sostenere tutte le spese conseguenti ai medesimi provvedimenti, nonche' per le attivita' di cui al comma 5.

Note all'art. 10:

- Il regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione
europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE
del Consiglio nonche' le direttive 94/9/CE, 94/25/CE,
95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE,
2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio
e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato
nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n. L 316.
- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2016/797 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 11
Sanzioni relative ai componenti di interoperabilita'

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato componenti di interoperabilita' non conformi ai requisiti essenziali oppure con irregolare dichiarazione «CE» di cui all'articolo 8 oppure privi della stessa, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 100.000 euro irrogata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque installa ed utilizza componenti di interoperabilita' in modo difforme dalla loro destinazione e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 100.000 euro irrogata dall'ANSFISA.
3. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'ANSFISA si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. I proventi derivanti dalle sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Note all'art. 11:

- Le Sezioni I e II del Capo I, della legge 24 novembre
1981, n. 689 sono cosi' rubricate:
«Capo I LE SANZIONI AMMINISTRATIVE Sezione I Principi
generali
Sezione II Applicazione».
 
Art. 12
Libera circolazione dei sottosistemi

1. Fatte salve le disposizioni del Capo V, non e' consentito vietare, limitare od ostacolare la costruzione, la messa in servizio e l'esercizio di sottosistemi di natura strutturale, costitutivi del sistema ferroviario che sono conformi ai requisiti essenziali. In particolare, non si possono esigere verifiche che siano gia' state compiute nell'ambito della procedura concernente la dichiarazione «CE» di verifica ovvero in altri Stati membri, prima o dopo l'entrata in vigore della direttiva (UE) 2016/797, al fine di verificare la conformita' con identici requisiti nelle medesime condizioni operative.

Note all'art. 12:

- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2016/797 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 13
Conformita' alle STI e alle norme nazionali

1. L'ANSFISA considera conformi ai requisiti essenziali i sottosistemi di natura strutturale, costitutivi del sistema ferroviario, muniti, laddove previsto, della «dichiarazione "CE" di verifica» redatta con riferimento alle STI, a norma dell'articolo 15, comma 1, ovvero della «dichiarazione di verifica» redatta con riferimento alle norme nazionali a norma dell'articolo 15, comma 8, o di entrambe.
2. Le norme nazionali per l'applicazione dei requisiti essenziali e, se del caso, gli strumenti di conformita' nazionali accettabili sono applicati nei casi seguenti:
a) qualora le STI non contemplino alcuni aspetti corrispondenti ai requisiti essenziali, inclusi i punti in sospeso di cui all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/797;
b) qualora la deroga a una o piu' STI o di parte di esse sia stata notificata in applicazione dell'articolo 6;
c) qualora un caso specifico necessiti dell'applicazione di norme tecniche non riprese nella STI pertinente;
d) le norme nazionali utilizzate per specificare i sistemi esistenti sono limitate alla valutazione della compatibilita' tecnica del veicolo con la rete;
e) le reti e i veicoli non sono coperti dalle STI;
f) quale misura preventiva temporanea urgente, specialmente in seguito a un incidente.

Note all'art. 13:

- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2016/797 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 14
Notifica delle norme nazionali

1. L'ANSFISA, attraverso il sistema informatico appropriato di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2016/796, notifica alla Commissione e all'ERA le norme nazionali di cui all'articolo 13, comma 2, nei seguenti casi:
a) ogni volta che dette norme sono modificate;
b) quando e' stata presentata una nuova domanda per la deroga alle STI a norma dell'articolo 6;
c) quando dette norme sono abrogate a seguito della pubblicazione o revisione di una STI.
2. L'ANSFISA assicura che le norme nazionali di cui al comma 1, comprese quelle relative alle interfacce tra i veicoli e le reti, siano facilmente accessibili, di dominio pubblico e siano redatte con una terminologia che possa essere compresa da tutte le parti interessate.
3. L'ANSFISA e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nelle materie di rispettiva competenza, possono predisporre nuove norme nazionali nei seguenti casi:
a) qualora una STI non soddisfi appieno i requisiti essenziali;
b) quale misura preventiva urgente, specialmente in seguito a un incidente.
4. Per le finalita' di cui al comma 3, l'ANSFISA e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmettono il progetto di nuova norma nazionale all'ERA e alla Commissione europea, attraverso il sistema informatico appropriato a norma dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2016/796, in tempo utile ed in linea con i termini di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/796, prima della prevista introduzione della nuova norma proposta e fornendo una motivazione per la sua introduzione. L'ANSFISA e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicurano che il progetto sia sufficientemente sviluppato per permettere all'ERA di svolgere il suo esame a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/796.
5. Quando una nuova norma nazionale e' adottata, viene notificata all'ERA e alla Commissione europea attraverso il sistema informatico di cui al comma 1.
6. In caso di misure preventive urgenti, l'ANSFISA puo' adottare e applicare immediatamente una nuova norma. Tale norma e' notificata attraverso il sistema informatico di cui al comma 1 ed e' sottoposta alla valutazione dell'ERA in conformita' dell'articolo 26, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) 2016/796.
7. In caso di notifica di una norma nazionale di cui al comma 1 oppure di una nuova norma, la sua necessita' e' giustificata con l'esigenza di soddisfare un requisito essenziale non gia' contemplato dalla pertinente STI.
8. Norme e restrizioni di natura strettamente locale possono non essere notificate ma, in tal caso, le stesse sono riportate nei registri dell'infrastruttura di cui all'articolo 45 e nel prospetto informativo della rete e' indicato dove sono pubblicate tali norme e restrizioni.
9. Le norme nazionali notificate a norma del presente articolo sono esentate dalla procedura di notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio.
10. Le norme nazionali non notificate a norma del presente articolo non si applicano ai fini del presente decreto.

Note all'art. 14:

- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE)
2016/796 si veda nelle note alle premesse.
- La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e
del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel
settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole
relative ai servizi della societa' dell'informazione
(codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE) e'
pubblicata nella G.U.U.E. 17 settembre 2015, n. L 241.
 
Art. 15
Procedura per la redazione della dichiarazione «CE» di verifica

1. Il richiedente redige la dichiarazione «CE» di verifica di un sottosistema per l'immissione sul mercato e la messa in servizio di cui al Capo V. A tal fine, incarica uno o piu' organismi di valutazione della conformita' di avviare la procedura di verifica «CE» di cui all'allegato IV.
2. Nella dichiarazione «CE» di verifica di un sottosistema, il richiedente dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che il sottosistema interessato, progettato, costruito e installato in modo da soddisfare i pertinenti requisiti essenziali, e' stato sottoposto alle pertinenti procedure di verifica e soddisfa i requisiti richiesti dalla pertinente normativa dell'Unione europea e nazionale. Per le norme nazionali di derivazione non strettamente ferroviaria quali i settori della sicurezza elettrica, dell'ingegneria civile, dell'edilizia, della sanita' e in materia di protezione antincendio, il sottosistema e' corredato di tutte le certificazioni e autorizzazioni previste in detta normativa, che sono allegate alla dichiarazione stessa. La dichiarazione «CE» di verifica e i documenti di accompagnamento sono datati e firmati dal richiedente.
3. L'attivita' dell'organismo notificato incaricato della verifica «CE» di un sottosistema inizia nella fase di progettazione e si estende a tutto il periodo di costruzione fino alla fase di approvazione, precedente l'immissione sul mercato o la messa in servizio del sottosistema. In conformita' alla STI pertinente, esso deve comprendere anche la verifica delle interfacce del sottosistema in questione rispetto al sistema in cui e' integrato.
4. La dichiarazione «CE» di verifica e' accompagnata dalla documentazione tecnica contenente gli elementi relativi alle caratteristiche del sottosistema nonche', ove applicabile, gli elementi che certificano la conformita' dei componenti di interoperabilita'. Essa contiene anche tutti gli elementi relativi alle condizioni e ai limiti d'uso, e alle istruzioni riguardanti il servizio, la sorveglianza continua o periodica e la manutenzione.
5. Nel caso di rinnovo o ristrutturazione di un sottosistema che determini una modifica della documentazione tecnica e che ha impatto sulle procedure di verifica gia' svolte, il richiedente valuta la necessita' di redigere una nuova dichiarazione «CE» di verifica.
6. L'organismo notificato puo' rilasciare dichiarazioni intermedie di verifica che riguardano determinate fasi delle procedure di verifica o determinate parti del sottosistema.
7. Se le STI pertinenti lo permettono, l'organismo notificato puo' rilasciare certificati di verifica per uno o piu' sottosistemi o determinate loro parti.
8. L'Autorita' di notifica di cui all'articolo 27 designa con decreto gli organismi incaricati di espletare la procedura di verifica per quanto riguarda le norme nazionali. Tali organismi sono responsabili per i compiti agli stessi attribuiti. Fatto salvo l'articolo 30, l'Autorita' di notifica puo' nominare un organismo notificato come organismo designato; in tal caso l'intero processo puo' essere svolto da un unico organismo di valutazione della conformita'.
 
Art. 16
Mancato rispetto dei requisiti essenziali da parte dei sottosistemi

1. L'ANSFISA, anche su segnalazione di un gestore dell'infrastruttura, di un'impresa ferroviaria, di un fabbricante, di un ECM o di un ente appaltante, puo' chiedere al soggetto interessato che siano compiute verifiche supplementari, qualora constati che un sottosistema di natura strutturale, munito della dichiarazione «CE» di verifica corredata della documentazione tecnica, non rispetta interamente le disposizioni del presente decreto e, in particolare, i requisiti essenziali. Le relative spese sono a carico dell'ente appaltante.
2. L'ANSFISA informa immediatamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle verifiche supplementari richieste, esponendone i motivi e precisando se il discostamento dalle previsioni di cui al presente decreto deriva dal mancato rispetto dei requisiti essenziali o di una STI o da una errata applicazione di una STI, oppure da una carenza di una STI. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne da' comunicazione alla Commissione europea senza ritardo, trasmettendo le motivazioni della richiesta, e, in caso di mancato rispetto dei requisiti, l'ANSFISA adotta nei confronti del soggetto interessato le eventuali misure indicate dalla Commissione stessa. L'ANSFISA informa l'Ente unico nazionale di accreditamento italiano delle suddette verifiche ai fini del controllo degli organismi di valutazione della conformita' di cui all'articolo 27.
 
Art. 17
Sanzioni relative ai sottosistemi strutturali

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza nel sistema ferroviario nazionale un sottosistema strutturale in modo difforme dalla sua destinazione, in contrasto con quanto previsto nell'autorizzazione e nella documentazione tecnica che la accompagna, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 100.000 euro, irrogata dall'ANSFISA.
2. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'ANSFISA si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. I proventi derivanti dalle sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Note all'art. 17:

- Per le Sezioni I e II del Capo I, della legge 24
novembre 1981, n. 689, si veda nelle note all'art. 11.
 
Art. 18
Autorizzazione di messa in servizio di impianti fissi

1. I sottosistemi controllo-comando e segnalamento a terra, energia e infrastruttura, installati o gestiti sul territorio italiano, sono messi in servizio soltanto se progettati, costruiti e installati in modo da soddisfare i requisiti essenziali e se sono provvisti della pertinente autorizzazione rilasciata da ANSFISA ai sensi del presente articolo.
2. L'ANSFISA provvede, previa consultazione dei soggetti interessati, alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di dettagliate linee guida che indicano la procedura necessaria per ottenere le autorizzazioni di messa in servizio di impianti fissi, garantendo il rispetto dei termini del procedimento previsti dal presente articolo. Tali linee guida, ai fini della compilazione della relativa domanda, illustrano i requisiti, i documenti necessari e la procedura per ottenere le autorizzazioni. L'ANSFISA coopera con l'ERA nella loro divulgazione.
3. Il richiedente presenta una domanda di autorizzazione di messa in servizio di impianti fissi all'ANSFISA, almeno cinque mesi prima della data di prevista attivazione. Tale domanda e' accompagnata da un fascicolo completo di tutte le informazioni necessarie e che include le prove documentali relative ai seguenti elementi:
a) dichiarazioni di verifica di cui all'articolo 15;
b) compatibilita' tecnica dei sottosistemi con il sistema nel quale sono integrati, accertata in base alle pertinenti STI, alle norme nazionali e ai registri;
c) integrazione in condizioni di sicurezza di tali sottosistemi, accertata in base alle pertinenti STI, alle norme nazionali e ai metodi comuni di sicurezza (CSM) di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/798;
d) decisione favorevole dell'ERA emessa in conformita' dell'articolo 19 della direttiva (UE) 2016/797, nel caso di sottosistemi controllo-comando e segnalamento a terra che coinvolgono attrezzature del sistema europeo di controllo dei treni (European Train Control System, ETCS), del sistema globale di comunicazione mobile - ferrovie (Global System for Mobile Communications - Railway, GSM-R);
e) rispetto dell'esito della procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/796, nel caso di una modifica al progetto di capitolato d'oneri o alla descrizione delle soluzioni tecniche previste intervenuta successivamente alla decisione favorevole.
4. Entro un mese dal ricevimento della domanda, l'ANSFISA informa il richiedente che il fascicolo e' completo o richiede allo stesso le pertinenti informazioni aggiuntive, fissando un termine ragionevole per la relativa comunicazione. L'ANSFISA verifica la completezza, la pertinenza e la coerenza del fascicolo e, nel caso di apparecchiature ERTMS a terra, l'osservanza della decisione favorevole dell'ERA e, laddove necessario, dell'esito della procedura di cui al comma 3, lettera e). All'esito di tale verifica, l'ANSFISA rilascia l'autorizzazione per la messa in servizio di impianti fissi, oppure informa il richiedente della sua decisione negativa, entro un termine ragionevole prestabilito, e comunque entro quattro mesi dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti.
5. Nel caso di rinnovo o ristrutturazione dei sottosistemi esistenti, il richiedente invia all'ANSFISA un fascicolo con la descrizione del progetto, almeno 5 mesi prima della data di prevista attivazione. Entro un mese dal ricevimento della domanda del richiedente, l'ANSFISA informa il richiedente che il fascicolo e' completo oppure chiede le pertinenti informazioni aggiuntive, fissando un termine ragionevole per la relativa comunicazione. L'ANSFISA, in stretta collaborazione con l'ERA nel caso di progetti di apparecchiature ERTMS a terra, esamina il fascicolo e decide entro un termine ragionevole prestabilito, e comunque entro quattro mesi dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti se sia necessaria una nuova autorizzazione di messa in servizio, laddove:
a) il livello di sicurezza globale del sottosistema interessato puo' risentire dei lavori previsti;
b) e' richiesta dalle STI pertinenti;
c) e' richiesta dal piano nazionale di implementazione;
d) sono modificati i valori dei parametri sulla cui base l'autorizzazione era gia' stata rilasciata.
6. In caso di decisione negativa concernente una domanda di autorizzazione di messa in servizio di impianti fissi, essa deve essere motivata in modo esauriente dall'ANSFISA. Entro un mese dalla ricezione della notifica della decisione negativa, il richiedente puo' presentare all'ANSFISA stessa una domanda motivata di riesame della decisione. L'ANSFISA dispone di un termine di due mesi dalla data di ricezione della domanda di riesame per confermare o revocare la propria precedente decisione. Se questa e' confermata, il richiedente puo' presentare ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria competente.
7. Il gestore dell'infrastruttura apre al pubblico i relativi sottosistemi nuovi, rinnovati o ristrutturati dopo aver acquisito tutte le opportune certificazioni e autorizzazioni, nonche' tutti i permessi necessari.

Note all'art. 18:

- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2016/798 si veda nelle note alle premesse
- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2016/797 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE)
2016/796 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 19
Implementazione armonizzata dell'ERTMS nell'Unione europea

1. Prima di qualsiasi gara d'appalto che coinvolga le apparecchiature ERTMS a terra, il richiedente deve presentare all'ERA idonea domanda di approvazione. La domanda, relativa a singoli progetti ERTMS o per una combinazione di progetti, una linea, un gruppo di linee o una rete, e' accompagnata da un fascicolo che include:
a) il progetto di capitolato d'oneri o la descrizione delle soluzioni tecniche previste;
b) prove documentali delle condizioni necessarie alla compatibilita' tecnica e operativa del sottosistema con i veicoli destinati a circolare sulla rete di cui trattasi;
c) prove documentali della conformita' delle soluzioni tecniche previste con le pertinenti STI;
d) altri eventuali documenti pertinenti, quali pareri dell'ANSFISA, dichiarazioni di verifica o certificati di conformita'.
2. La domanda e le informazioni su tutte le domande, sulle fasi delle pertinenti procedure e sui loro risultati, nonche', sulle richieste e decisioni della Commissione di ricorso di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) 2016/796, sono presentate attraverso lo sportello unico di cui all'articolo 12 del medesimo regolamento.
3. L'ANSFISA puo' emettere un parere in merito alla domanda di approvazione che, se essa e' pervenuta anteriormente alla presentazione della domanda all'ERA, e' indirizzato al richiedente, oppure e' indirizzato all'ERA stessa, se la domanda e' pervenuta successivamente.
4. Entro un mese dal ricevimento della domanda, l'ERA informa il richiedente viene informato dall'ERA della completezza del fascicolo oppure richiede ad esso pertinenti informazioni aggiuntive entro un termine da essa fissato. Entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti, il richiedente riceve dall'ERA una decisione favorevole oppure viene informato di eventuali carenze. Il richiedente, qualora concordi con le carenze individuate dall'ERA, rettifica la concezione del progetto e presenta una nuova domanda di approvazione. Qualora invece non concordi con le carenze individuate dall'ERA, si applica la procedura di cui al comma 5. In caso di deroga ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), il richiedente non deve chiedere una nuova valutazione.
5. In caso di motivata decisione negativa da parte dell'ERA, il richiedente, entro un mese dal ricevimento di tale decisione, puo' presentare una domanda motivata di riesame all'ERA che conferma o revoca la propria decisione entro due mesi dalla data di ricevimento della domanda di riesame. Se e' confermata la decisione iniziale, il richiedente e' legittimato a presentare ricorso dinanzi alla Commissione di ricorso prevista dall'articolo 55 del regolamento (UE) 2016/796.
6. Nel caso in cui una modifica al progetto di capitolato d'oneri o alla descrizione delle soluzioni tecniche previste intervenga successivamente alla decisione favorevole, il richiedente ne deve informare senza ritardo l'ERA e l'ANSFISA, tramite lo sportello unico di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/796 e si applica l'articolo 30, comma 2, di detto regolamento.

Note all'art. 19:

- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE)
2016/796 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 20
Immissione sul mercato di sottosistemi mobili

1. Il richiedente immette sul mercato sottosistemi mobili soltanto se sono progettati, costruiti ed installati in modo da soddisfare i requisiti essenziali e provvede, in particolare, all'ottenimento della pertinente dichiarazione di verifica di cui all'articolo 15.
 
Art. 21
Autorizzazione di immissione sul mercato del veicolo

1. Il richiedente immette sul mercato un veicolo soltanto dopo che l'ERA, ai sensi dei commi da 5 a 8, oppure l'ANSFISA ai sensi del comma 9 hanno rilasciato la relativa autorizzazione.
2. Nella domanda di autorizzazione di immissione sul mercato del veicolo, il richiedente specifica l'area d'uso. La domanda include la documentazione comprovante che la compatibilita' tecnica tra il veicolo e la rete nell'area d'uso e' stata controllata ed e' accompagnata da un fascicolo relativo al veicolo o al tipo di veicolo, nel quale sono contenute le prove documentali relative:
a) all'immissione sul mercato dei sottosistemi mobili di cui e' composto il veicolo a norma dell'articolo 20, sulla base della dichiarazione «CE» di verifica;
b) alla compatibilita' tecnica dei sottosistemi di cui alla lettera a) all'interno del veicolo, accertata in base alle pertinenti STI, e ove necessario, alle norme nazionali;
c) all'integrazione in condizioni di sicurezza dei sottosistemi di cui alla lettera a) all'interno del veicolo, accertata in base alle pertinenti STI, e ove necessario, alle norme nazionali ed ai metodi comuni di sicurezza di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/798;
d) alla compatibilita' tecnica del veicolo con la rete nell'area d'uso, accertata in base alle pertinenti STI, e, ove necessario, alle norme nazionali, ai registri dell'infrastruttura ed al metodo comune di sicurezza sulla valutazione dei rischi di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/798.
3. La domanda e le informazioni su tutte le domande ad essa relative, sulle fasi delle pertinenti procedure e sui loro risultati, nonche' sulle richieste e decisioni della Commissione di appello, sono presentate attraverso lo sportello unico di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/796.
4. Quando e' necessario acquisire prove della compatibilita' tecnica di cui alle lettere b) e d) del comma 2, l'ANSFISA rilascia un'autorizzazione temporanea al richiedente per l'impiego del veicolo per verifiche pratiche sulla rete. Il gestore dell'infrastruttura interessata, consultato il richiedente, si adopera affinche' le prove siano effettuate entro tre mesi dalla ricezione della domanda. Se del caso, l'ANSFISA adotta le misure necessarie affinche' le prove siano effettuate.
5. L'ERA rilascia autorizzazioni di immissione sul mercato per i veicoli che hanno un'area d'uso in uno o piu' Stati membri. A tal fine l'ERA valuta gli elementi del fascicolo specificati al comma 2, lettere b), c) e d), per verificare la completezza, la pertinenza e la coerenza del fascicolo in relazione alle STI pertinenti e laddove l'area d'uso comprenda anche il territorio italiano, trasmette il fascicolo del richiedente all'ANSFISA per la valutazione al fine di verificarne la completezza, la pertinenza e la coerenza in relazione al comma 2, lettera d), ed agli elementi specificati al comma 2, lettere a), b) e c), in relazione alle pertinenti norme nazionali. Gli esiti della valutazione dell'ANSFISA sono comunicati ad ERA entro trenta giorni dalla trasmissione del fascicolo, a meno che gli accordi di cooperazione di cui al comma 15 non prevedano un diverso termine.
6. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 5, ed in caso di giustificati dubbi, l'ERA e l'ANSFISA possono chiedere lo svolgimento di prove sulla rete. Per facilitare tali attivita' sulla parte di propria competenza relativa all'esercizio in territorio italiano, l'ANSFISA rilascia autorizzazioni temporanee al richiedente per l'impiego del veicolo per prove sulla rete. Il gestore dell'infrastruttura si adopera affinche' siano effettuate entro tre mesi dalla richiesta.
7. Entro un mese dal ricevimento della domanda, il richiedente viene informato dall'ERA che il fascicolo e' completo oppure riceve richiesta di pertinenti informazioni aggiuntive. Entro quattro mesi dal ricevimento da parte dell'ERA di tutte le informazioni pertinenti, il richiedente riceve dall'ERA l'autorizzazione di immissione sul mercato, oppure viene informato della sua decisione negativa.
8. Per la parte di area di esercizio in territorio italiano, quando l'ERA non concorda con una valutazione svolta dall'ANSFISA ai sensi del comma 5, ne informa la stessa, motivando il suo disaccordo. L'ERA e l'ANSFISA cooperano al fine pervenire ad una valutazione reciprocamente accettabile e, se necessario, possono decidere di coinvolgere anche il richiedente. Se non e' possibile pervenire ad una valutazione reciprocamente accettabile entro un mese dalla data in cui l'ERA ha informato l'ANSFISA, l'ERA prende una decisione definitiva, a meno che nel solo caso di disaccordo su una valutazione negativa dell'ANSFISA, questa abbia presentato richiesta di arbitrato alla commissione di ricorso prevista all'articolo 55 del regolamento (UE) 2016/796. In tal caso, la commissione di ricorso decide se confermare il progetto di decisione dell'ERA entro un mese dalla richiesta dell'ANSFISA. Qualora la Commissione di ricorso concordi con l'ERA, quest'ultima adotta la decisione. Qualora la Commissione di ricorso concordi, invece, con la valutazione negativa dell'ANSFISA, l'ERA rilascia un'autorizzazione con un'area d'uso che esclude le parti della rete che hanno ricevuto una valutazione negativa.
9. Se l'area d'uso e' limitata ad una o piu' reti all'interno del solo territorio italiano, l'ANSFISA puo' rilasciare, sotto la propria responsabilita' e su istanza del richiedente, l'autorizzazione di immissione sul mercato del veicolo. Per rilasciare tale autorizzazione l'ANSFISA valuta il fascicolo in relazione agli elementi specificati al comma 2 e secondo le procedure stabilite nell'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della direttiva (UE) 2016/797. Entro un mese dal ricevimento della domanda del richiedente, l'ANSFISA informa il richiedente che il fascicolo e' completo oppure chiede le pertinenti informazioni supplementari. L'autorizzazione rilasciata dall'ANSFISA e' valida, anche senza estensione dell'area d'uso, per i veicoli che viaggiano verso le stazioni situate negli Stati membri confinanti con caratteristiche della rete similari, quando tali stazioni sono prossime alla frontiera, a seguito di consultazione delle competenti autorita' nazionali preposte alla sicurezza. Tale consultazione puo' essere svolta caso per caso ovvero stabilita in un accordo transfrontaliero tra l'ANSFISA e le autorita' nazionali preposte alla sicurezza interessate, tenuto conto di eventuali precedenti accordi tra gli Stati. Nel caso di non applicazione di una o piu' STI o di parte di esse di cui all'articolo 6, l'ANSFISA rilascia al richiedente il proprio parere in merito di cui al comma 6 del medesimo articolo e successivamente rilascia l'autorizzazione del veicolo soltanto dopo l'applicazione della procedura in esso stabilita. L'ANSFISA rilascia autorizzazioni di immissione sul mercato di veicoli oppure informa il richiedente della sua decisione negativa, entro un termine ragionevole prestabilito, e comunque entro quattro mesi dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti. Tali autorizzazioni permettono l'immissione dei veicoli sul mercato dell'Unione europea nella rispettiva area d'uso.
10. L'autorizzazione di immissione sul mercato del veicolo indica:
a) l'area d'uso;
b) i valori dei parametri previsti dalle STI e, ove necessario, dalle norme nazionali per la verifica della compatibilita' tecnica fra il veicolo e l'area d'uso;
c) la conformita' del veicolo alle pertinenti STI e alle norme nazionali in relazione ai parametri di cui alla lettera b);
d) le condizioni per l'utilizzo del veicolo e altre restrizioni.
11. Qualunque decisione negativa riguardo al rilascio di una autorizzazione di immissione sul mercato del veicolo o all'esclusione di una parte della rete sulla base di una valutazione negativa di cui al comma 8 e' adeguatamente motivata. Entro un mese dalla ricezione della decisione, il richiedente puo' presentare all'ERA o all'ANSFISA, nei casi di cui al comma 9, una domanda di riesame. L'ERA o l'ANSFISA dispongono di un termine di due mesi dalla data di ricezione della domanda di riesame per confermare o revocare la propria decisione. Se la decisione negativa dell'ERA e' confermata, il richiedente puo' presentare ricorso dinanzi alla Commissione di ricorso designata a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2016/796. Se la decisione negativa dell'ANSFISA e' confermata, il richiedente puo' presentare ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo competente.
12. In caso di rinnovo o ristrutturazione di un veicolo esistente gia' provvisto di autorizzazione di immissione sul mercato del veicolo, e' necessario richiedere una nuova autorizzazione di immissione sul mercato del veicolo se:
a) i valori dei parametri di cui al comma 10, lettera b), sono modificati al di fuori della gamma dei parametri accettabili definiti nelle STI;
b) il livello di sicurezza globale del veicolo interessato risente dei lavori previsti;
c) e' richiesta dalle STI pertinenti.
13. Ai fini del rilascio di un'autorizzazione relativa ad un'estensione dell'area d'uso di un veicolo che e' gia' stato autorizzato, il richiedente presenta il fascicolo all'ERA integrato con i pertinenti documenti di cui al comma 2 concernenti l'area d'uso aggiuntiva. L'ERA, dopo aver seguito le procedure di cui ai commi da 5 a 8, rilascia un'autorizzazione aggiornata che copre l'estensione dell'area d'uso.
14. Se il richiedente ha ottenuto un'autorizzazione di immissione sul mercato di un veicolo a norma del comma 9 e desidera ampliare l'area d'uso all'interno del territorio italiano, presenta il fascicolo all'ANSFISA integrato con i pertinenti documenti di cui al comma 2, concernenti l'area d'uso aggiuntiva, che, dopo aver seguito le procedure di cui al comma 9, rilascia un'autorizzazione aggiornata che copre l'estensione dell'area d'uso.
15. Per le attivita' di cui ai commi 5, 6 e 7, l'ANSFISA conclude uno o piu' accordi di cooperazione con l'ERA a norma dell'articolo 76 del regolamento (UE) 2016/796. Tali accordi possono essere accordi specifici o accordi quadro e possono coinvolgere anche altre autorita' nazionali preposte alla sicurezza. Essi contengono una descrizione dettagliata dei compiti e delle condizioni per le prestazioni da fornire, i termini che si applicano e una ripartizione delle tariffe.

Note all'art. 21:

- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2016/798 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE)
2016/796 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2016/797 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 22
Registrazione dei veicoli autorizzati all'immissione sul mercato

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo, 44, comma 1, dopo il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 21, il veicolo e' registrato, su richiesta del detentore, nell'idoneo registro dei veicoli di cui all'articolo 44 prima che sia utilizzato per la prima volta.
2. Quando l'area d'uso e' limitata al solo territorio italiano, nelle more della realizzazione del registro europeo dei veicoli di cui all'articolo 44, il veicolo e' registrato nel registro nazionale. Quando l'area d'uso copre il territorio di piu' di uno Stato membro, il veicolo e' registrato in uno degli Stati membri interessati.
 
Art. 23
Controlli preventivi all'utilizzo dei veicoli autorizzati

1. Prima che un'impresa ferroviaria utilizzi un veicolo nell'area d'uso specificata nella sua autorizzazione di immissione sul mercato, essa verifica che:
a) il veicolo sia stato autorizzato all'immissione sul mercato a norma dell'articolo 21 e sia registrato;
b) il veicolo sia compatibile con la tratta, sulla base del registro dell'infrastruttura, delle pertinenti STI o, qualora tale registro non esista o sia incompleto, di ogni informazione pertinente che il gestore dell'infrastruttura deve fornire gratuitamente entro quindici giorni, salvo che il gestore dell'infrastruttura e l'impresa ferroviaria concordino un diverso termine, comunque non superiore a trenta giorni;
c) il veicolo sia adeguatamente integrato nella composizione del treno in cui e' previsto faccia esercizio, tenendo conto del sistema di gestione della sicurezza di cui al decreto legislativo Sicurezza ferroviaria e della STI concernente l'esercizio e la gestione del traffico.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'impresa ferroviaria puo' concordare con il gestore dell'infrastruttura lo svolgimento a proprio carico di prove in linea o in laboratorio. Il gestore dell'infrastruttura, in collaborazione con il richiedente, si adopera affinche' le eventuali prove siano effettuate entro tre mesi dalla ricezione della domanda.
 
Art. 24
Autorizzazione del tipo di veicolo

1. L'ERA o, se del caso, l'ANSFISA possono rilasciare autorizzazioni del tipo di veicolo, secondo la procedura di cui all'articolo 21.
2. La domanda di autorizzazione del tipo di veicolo e le informazioni su tutte le domande, sulle fasi delle pertinenti procedure e sui loro risultati, nonche', sulle richieste e decisioni della Commissione di ricorso, sono presentate attraverso lo sportello unico di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/796.
3. Se l'ANSFISA rilascia un'autorizzazione di immissione sul mercato di un veicolo, al tempo stesso e su richiesta del richiedente, rilascia l'autorizzazione del tipo di veicolo, che si riferisce alla stessa area d'uso del veicolo.
4. Qualora siano modificate le disposizioni delle STI o delle norme nazionali alla base del rilascio dell'autorizzazione di un tipo di veicolo, la STI o la norma nazionale stabilisce se l'autorizzazione del tipo di veicolo preesistente resti valida o debba essere rinnovata. In quest'ultimo caso, le verifiche effettuate dall'ERA o dall'ANSFISA riguardano soltanto le norme modificate.
5. La dichiarazione di conformita' al tipo, il cui modello e' stabilito dall'atto di esecuzione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della direttiva (UE) 2016/797, e' redatta secondo le procedure di verifica delle pertinenti STI e, qualora non si applichino le STI, secondo le procedure di valutazione della conformita' definite nei moduli B+D, B+F e H1 della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
6. Le autorizzazioni del tipo di veicolo sono registrate nel Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati di cui all'articolo 48 della direttiva (UE) 2016/797.

Note all'art. 24:

- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE)
2016/796 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2016/797 si veda nelle note alle premesse.
- La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa a un quadro comune per la
commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione
93/465/CEE e' pubblicata nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n.
L 218.
 
Art. 25
Conformita' dei veicoli a un tipo di veicolo autorizzato

1. Un veicolo o una serie di veicoli conforme ad un tipo di veicolo autorizzato riceve, senza ulteriori verifiche, un'autorizzazione del veicolo a norma dell'articolo 21, sulla base di una dichiarazione di conformita' a detto tipo di veicolo presentata dal richiedente.
2. Il rinnovo dell'autorizzazione di un tipo di veicolo di cui all'articolo 24, comma 4, non influisce sulle autorizzazioni di immissione sul mercato del veicolo gia' rilasciate in base alla preesistente autorizzazione di immissione sul mercato del tipo di veicolo.
 
Art. 26

Non conformita' di veicoli o tipi di veicoli ai requisiti essenziali

1. Quando un'impresa ferroviaria riscontra, in fase di esercizio, che un veicolo in uso non soddisfa uno dei requisiti essenziali applicabili, adotta le misure correttive necessarie per renderlo conforme ad essi, potendo inoltre informarne l'ERA ed eventuali autorita' nazionali preposte alla sicurezza interessate. Se l'impresa ferroviaria dimostra che la non conformita' sussisteva gia' al momento in cui e' stata rilasciata l'autorizzazione di immissione sul mercato, ne informa l'ERA ed ogni altra autorita' nazionale interessata preposta alla sicurezza.
2. Se l'ANSFISA, in occasione delle attivita' di supervisione di cui al decreto legislativo Sicurezza ferroviaria, riscontra che un veicolo o un tipo di veicolo per il quale e' stata rilasciata un'autorizzazione di immissione sul mercato, utilizzato conformemente alla sua destinazione, non soddisfa uno dei requisiti essenziali applicabili, ne informa l'impresa ferroviaria che utilizza il veicolo o il tipo di veicolo medesimi affinche' siano adottate le misure correttive necessarie ad assicurarne la conformita'. L'ANSFISA informa l'ERA ed eventuali altre autorita' nazionali preposte alla sicurezza interessate, comprese quelle che si trovano in un territorio dove e' in corso la richiesta di autorizzazione di immissione sul mercato di un veicolo dello stesso tipo.
3. Qualora le misure correttive applicate dalle imprese ferroviarie ai sensi dei commi 1 e 2 non garantiscano la conformita' ai requisiti essenziali applicabili e qualora tale non conformita' porti ad un rischio grave per la sicurezza, l'ANSFISA puo' adottare temporanee ed adeguate misure di sicurezza, ivi compresa l'eventuale sospensione dell'autorizzazione del tipo di un veicolo. Tali misure possono essere oggetto dell'arbitrato di cui all'articolo 21, comma 8 e, comunque, avverso le stesse e' ammesso ricorso presso l'autorita' giudiziaria competente.
4. Nei casi di cui al comma 3, l'ANSFISA puo', a seguito di una revisione dell'efficacia delle misure adottate per affrontare il rischio grave per la sicurezza, revocare o modificare l'autorizzazione da essa rilasciata, qualora risulti che originariamente non era soddisfatto un requisito essenziale. A tale scopo, l'ANSFISA notifica la propria decisione motivata al titolare dell'autorizzazione. Entro un mese dalla notifica, il titolare puo' richiedere il riesame della decisione stessa. In tal caso la decisione di revoca dell'autorizzazione e' temporaneamente sospesa. L'ANSFISA dispone di un termine di un mese a decorrere dalla data di ricezione della domanda di riesame per confermare o revocare la decisione gia' adottata. Nel caso in cui l'ERA non concordi con l'ANSFISA in merito alla necessita' di limitare o revocare l'autorizzazione, si segue la procedura di arbitrato di cui all'articolo 21, comma 8. Se da tale procedura risulta che l'autorizzazione del veicolo non e' ne' limitata ne' revocata, le misure di sicurezza temporanee di cui al comma 3 sono sospese.
5. Se la decisione negativa dell'ERA e' confermata, il titolare dell'autorizzazione del veicolo puo' presentare ricorso dinanzi alla Commissione di ricorso prevista all'articolo 55 del regolamento (UE) 2016/796 entro il limite temporale di cui all'articolo 59 del medesimo regolamento.
6. Se la decisione negativa dell'ANSFISA e' confermata, il titolare dell'autorizzazione del veicolo puo' presentare ricorso entro due mesi dalla notifica di tale decisione dinanzi alla autorita' giudiziaria competente.
7. Quando l'ANSFISA decide di revocare un'autorizzazione di immissione sul mercato che ha concesso, ne informa immediatamente l'ERA motivando la sua decisione.
8. La decisione dell'ERA o della competente autorita' nazionale preposta alla sicurezza di revocare l'autorizzazione e' riportata nel registro dei veicoli ai sensi dell'articolo 22 o, in caso di autorizzazione di un tipo di veicolo, nel Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/797. L'ANSFISA, per quanto di competenza, informa le imprese ferroviarie che utilizzano veicoli dello stesso tipo del veicolo o del tipo di veicolo oggetto di revoca. Tali imprese ferroviarie anzitutto verificano se vi sia lo stesso problema di non conformita'. In tal caso si applica la procedura di cui al presente articolo.
9. Quando e' revocata un'autorizzazione di immissione sul mercato, il veicolo interessato non viene piu' utilizzato e la sua area d'uso non viene estesa. Quando e' revocata un'autorizzazione di tipo di veicolo, i veicoli costruiti su tale base non sono immessi sul mercato oppure, qualora siano gia' presenti sul mercato, vengono ritirati. Puo' essere richiesta una nuova autorizzazione sulla base della procedura di cui all'articolo 21, in caso di singoli veicoli, o all'articolo 24, in caso di un tipo di veicolo.
10. Qualora, nei casi di cui ai commi 1 o 2, la non conformita' ai requisiti essenziali sia limitata ad una parte dell'area d'uso del veicolo interessato e tale non conformita' fosse gia' presente nel momento in cui e' stata rilasciata l'autorizzazione di immissione sul mercato, quest'ultima viene modificata in modo da escludere le parti dell'area d'uso interessate.

Note all'art. 26:

- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE)
2016/796 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2016/797 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 27
Autorita' di autorizzazione e notifica

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' l'Autorita' preposta ai sensi dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2016/797 ed e' responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione, l'autorizzazione e il controllo degli organismi di valutazione della conformita'. Le procedure per la notifica degli organismi sono riportate in Allegato V.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, notifica alla Commissione europea ed agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere i compiti di valutazione della conformita' di cui all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 15, comma 1 e informa gli stessi in merito agli organismi designati di cui all'articolo 15, comma 8.
3. La valutazione ed il controllo di cui al comma 1 sono eseguiti dall'Ente unico nazionale di accreditamento italiano che, nello svolgimento dei propri compiti, rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 28 ed adotta disposizioni per coprire la responsabilita' civile connessa alle proprie attivita'.
4. L'Autorita' di notifica si assume la piena responsabilita' dei compiti svolti dall'Ente unico nazionale di accreditamento italiano di cui al comma 3.

Note all'art. 27:

- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2016/797 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 28

Prescrizioni relative alle attivita' di valutazione e controllo degli
Organismi delegati dall'Autorita' di notifica

1. Al fine di garantire l'assolvimento dei compiti affidatigli, l'Ente unico nazionale di accreditamento italiano puo' avvalersi del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ANSFISA. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANSFISA e l'Ente unico nazionale di accreditamento italiano sottoscrivono una o piu' convenzioni per disciplinare le modalita' operative e di gestione dell'attivita', garantendo competenza, imparzialita', uniformita' ed indipendenza.
2. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle attivita' di valutazione e controllo di cui all'articolo 27, comma 1, sono a carico degli organismi di valutazione della conformita' e non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 29
Obbligo dell'Autorita' di notifica di fornire informazioni

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, informa la Commissione europea delle procedure di valutazione, notifica e controllo degli organismi di valutazione della conformita' adottate, nonche' di qualsiasi modifica di tali procedure.
 
Art. 30
Organismi di valutazione della conformita'

1. L'organismo di valutazione della conformita' deve soddisfare i requisiti previsti ai sensi dei commi da 2 a 8 e degli articoli 31 e 32.
2. L'organismo di valutazione della conformita' e' dotato di personalita' giuridica ed esegue tutti i compiti di valutazione della conformita' che la pertinente STI affida e per cui e' stato notificato, indipendentemente dal fatto che li esegua in prima persona o che siano eseguiti per suo conto e sotto la sua responsabilita'.
3. Per ogni procedura di valutazione della conformita' e per ogni tipo o categoria di prodotto per cui e' stato notificato, l'organismo di valutazione della conformita' dispone:
a) del personale necessario, dotato di conoscenze tecniche e di esperienza sufficiente ed adeguata all'esecuzione dei compiti di valutazione della conformita';
b) delle pertinenti e aggiornate procedure documentate in base alle quali e' effettuata la valutazione della conformita', a garanzia della trasparenza di tali procedure e della capacita' di applicarle;
c) di politiche e procedure appropriate per scindere i compiti che svolge in qualita' di organismo notificato di valutazione della conformita' dalle altre attivita';
d) delle procedure documentate idonee all'esecuzione delle attivita', che tengono debitamente conto delle dimensioni dell'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessita' tecnologica del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo produttivo.
4. L'organismo di valutazione della conformita' dispone delle risorse e dei mezzi necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici ed amministrativi connessi alle attivita' di valutazione della conformita' e ha accesso a tutte le apparecchiature o strutture necessarie.
5. L'organismo di valutazione della conformita' sottoscrive un contratto di assicurazione per la responsabilita' civile al fine di coprire tutti i rischi derivanti dalla propria attivita'.
6. Il personale dell'organismo di valutazione della conformita' e' tenuto al segreto professionale per tutto cio' di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidatigli in base alla pertinente STI o a qualsiasi disposizione esecutiva di diritto nazionale, tranne nei confronti delle autorita' competenti dello Stato membro in cui esercita le attivita'. Sono tutelati tutti i diritti di proprieta'.
7. L'organismo di valutazione della conformita' partecipa alle attivita' di normazione di settore pertinenti ed alle attivita' del gruppo di coordinamento degli organismi notificati di valutazione della conformita', istituito a livello dell'Unione europea, assicura che il proprio personale addetto alle valutazioni ne sia informato e, se del caso, formato, ed applica le decisioni ed i documenti prodotti dal predetto gruppo.
8. Gli organismi di valutazione della conformita' notificati in relazione ai sottosistemi controllo-comando e segnalamento a terra ovvero di bordo partecipano alle attivita' del gruppo dell'ERTMS di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/796, ovvero assicurano che il proprio personale addetto alle valutazioni sia informato dei risultati delle attivita' del citato gruppo e, se del caso, formato sui contenuti. Gli organismi si attengono agli orientamenti scaturiti dai lavori di detto gruppo e, se reputano inopportuna o impossibile l'applicazione di tali orientamenti, sottopongono al gruppo di lavoro dell'ERTMS osservazioni volte a un loro miglioramento costante.

Note all'art. 30:

- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE)
2016/796 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 31
Imparzialita' degli organismi di valutazione della conformita'

1. L'organismo di valutazione della conformita' e' un organismo terzo e indipendente dall'organizzazione o dal fabbricante del prodotto che valuta. Un organismo appartenente ad un'associazione di imprese o ad una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione dei prodotti che esso valuta puo' essere ritenuto organismo di valutazione della conformita' a condizione che dimostri la propria indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.
2. L'imparzialita' dell'organismo di valutazione della conformita', dei suoi dirigenti e del personale addetto alle valutazioni e' costantemente garantita, anche attraverso un meccanismo di salvaguardia dell'imparzialita' formalmente documentato attraverso uno specifico comitato di salvaguardia.
3. L'organismo di valutazione della conformita', i suoi dirigenti ed il personale responsabile che svolge i compiti di valutazione della conformita' non possono rivestire il ruolo di progettista, fabbricante, fornitore, installatore, acquirente, proprietario, utilizzatore e di manutentore dei prodotti che l'organismo valuta, ne' di mandatario di uno di questi soggetti. L'Organismo di valutazione, nelle proprie attivita', puo' impiegare anche prodotti che ha gia' valutato in ambito di impiego ferroviario.
4. L'organismo di valutazione della conformita', i suoi dirigenti e il personale responsabile che svolge i compiti di valutazione della conformita' non sono coinvolti direttamente nella progettazione, fabbricazione o costruzione, immissione sul mercato, installazione, utilizzo o manutenzione di detti prodotti, ne' rappresentano i soggetti coinvolti in tali attivita'. Essi non svolgono alcuna attivita' che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrita' per quanto riguarda le attivita' di valutazione della conformita' per cui l'organismo e' notificato, con particolare riferimento ai servizi di consulenza.
5. L'organismo di valutazione della conformita' assicura che le attivita' delle affiliate o dei subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettivita' o sull'imparzialita' delle proprie attivita' di valutazione della conformita'.
6. L'organismo di valutazione della conformita' e il suo personale svolgono le attivita' di valutazione della conformita' con la massima integrita' professionale e con la necessaria competenza tecnica specifica e sono liberi da qualsivoglia condizionamento ed incentivo, in particolare di ordine economico, che possa influenzarne il giudizio o influire sui risultati delle loro attivita' di valutazione della conformita', in particolare ad opera di persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attivita'.
 
Art. 32
Personale degli organismi di valutazione della conformita'

1. Il personale responsabile dell'esecuzione delle attivita' di valutazione della conformita' possiede le seguenti competenze:
a) una formazione tecnica e professionale comprovata che includa tutte le attivita' di valutazione della conformita' per cui l'organismo di valutazione della conformita' e' stato notificato;
b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue ed un'adeguata autorevolezza per eseguire tali valutazioni;
c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali, delle norme armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione europea;
d) la capacita' di elaborare certificati, registrazioni e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni di conformita' sono state eseguite.
2. La retribuzione dei dirigenti e del personale addetto alle valutazioni di un organismo di valutazione della conformita' non dipende dal numero di valutazioni eseguite ne' dai risultati di tali valutazioni.
 
Art. 33

Presunzione di conformita' dell'organismo di valutazione della
conformita'

1. Qualora un organismo di valutazione della conformita' dimostri la propria conformita' ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate, o in parti di esse, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, esso e' conforme alle prescrizioni di cui agli articoli da 30 a 32 nella misura in cui le norme armonizzate applicabili rispettino tali requisiti.
 
Art. 34
Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

1. L'organismo notificato che subappalta compiti specifici connessi alla valutazione della conformita', oppure ricorre ad un'affiliata, assicura che il subappaltatore e l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui agli articoli da 30 a 32 e ne informa di conseguenza l'Ente unico nazionale di accreditamento italiano e l'Autorita' di notifica.
2. L'organismo notificato assume la completa responsabilita' dei compiti eseguiti dai subappaltatori o dalle affiliate, ovunque siano stabiliti.
3. Le attivita' dell'organismo notificato possono essere subappaltate o fatte eseguire da un'affiliata solo con il consenso del cliente.
4. L'organismo notificato tiene a disposizione dell'Ente unico nazionale di accreditamento italiano e dell'Autorita' di notifica i pertinenti documenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore e dell'affiliata e il lavoro da essi eseguito in conformita' alla pertinente STI.
 
Art. 35
Organismi interni accreditati

1. I richiedenti possono far eseguire attivita' di valutazione della conformita' da un organismo interno accreditato, ai fini dell'espletamento delle procedure previste dai moduli A1, A2, C1 o C2 di cui all'allegato II della decisione 768/2008/CE e dai moduli CA1 e CA2 di cui all'allegato I della decisione 2010/713/UE. Tale organismo deve costituire una articolazione separata e distinta all'interno della struttura e dell'organizzazione del richiedente interessato e non partecipa alla progettazione, produzione, fornitura, installazione, utilizzo o manutenzione dei prodotti che valuta.
2. Un organismo interno accreditato soddisfa i seguenti requisiti:
a) e' accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008;
b) esso e il suo personale, nell'ambito dell'impresa di cui fanno parte, sono identificabili a livello dell'organizzazione e hanno metodi o procedure di elaborazione delle relazioni che garantiscano la loro imparzialita'; tale aspetto e' dimostrato all'Ente unico nazionale di accreditamento italiano;
c) ne' esso ne' il suo personale sono responsabili della progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, funzionamento o manutenzione dei prodotti che valutano e non partecipano ad attivita' che possano pregiudicare la loro indipendenza di giudizio o integrita' nelle attivita' di valutazione che svolgono;
d) fornisce i propri servizi esclusivamente all'impresa di cui fa parte.
3. Un organismo interno accreditato non viene notificato agli Stati membri o alla Commissione, ma l'impresa di cui fa parte e l'Ente Unico nazionale di accreditamento italiano informano l'Autorita' di notifica del suo accreditamento.

Note all'art. 35:

- Per i riferimenti normativi della decisione
768/2008/CE si veda nelle note all'art. 24.
- La decisione 2010/713/UE della Commissione
concernente i moduli per le procedure di valutazione della
conformita', dell'idoneita' all'impiego e della verifica CE
da utilizzare per le specifiche tecniche di
interoperabilita' adottate nell'ambito della direttiva
2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2010) 7582] (Testo rilevante ai
fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 4 dicembre 2010,
n. L 319.
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
765/2008 si veda nelle note all'art. 3.
 
Art. 36
Domanda di notifica e di designazione

1. Un organismo di valutazione della conformita', stabilito in Italia, presenta domanda di notifica all'Autorita' di notifica, secondo le modalita' definite nell'Allegato V, corredata di una descrizione delle attivita' di valutazione della conformita', del modulo o dei moduli di valutazione della conformita' e dell'indicazione del prodotto o dei prodotti per i quali l'organismo dichiara di essere competente, nonche', se disponibile, di un certificato di accreditamento in corso di validita' che attesti che l'organismo e' conforme alle prescrizioni di cui agli articoli da 30 a 32.
 
Art. 37
Procedura di notifica

1. L'Autorita' di notifica di cui all'articolo 27 notifica alla Commissione e agli altri Stati membri, utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione, gli organismi di valutazione della conformita' che soddisfano le prescrizioni di cui agli articoli da 30 a 32.
2. La notifica di cui al comma 1 include tutti i dettagli riguardanti le attivita' di valutazione della conformita', il modulo o i moduli di valutazione della conformita' e l'indicazione del prodotto o dei prodotti interessati, nonche' il relativo certificato di accreditamento.
3. L'organismo di valutazione della conformita' puo' svolgere attivita' di organismo notificato solo se la Commissione o gli altri Stati membri non sollevano obiezioni entro due settimane dalla notifica.
4. Le eventuali successive modifiche di rilievo della notifica sono notificate alla Commissione e agli altri Stati membri.
5. All'organismo notificato viene assegnato un numero di identificazione unico dalla Commissione europea, anche se e' notificato ai sensi di diversi atti giuridici dell'Unione.
 
Art. 38

Modifica della notifica e contestazione della competenza degli
organismi

1. Se l'Autorita' di notifica ha accertato o e' stata informata dall'Ente unico nazionale di accreditamento italiano o da ANSFISA che un organismo notificato non soddisfa piu' le prescrizioni di cui agli articoli da 30 a 32, o non adempie ai suoi obblighi, essa limita, sospende o revoca la notifica, in funzione della gravita' dell'inosservanza delle prescrizioni o dell'inadempimento degli obblighi e ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.
2. In caso di limitazione, sospensione o revoca della notifica, oppure di cessazione dell'attivita' dell'organismo notificato, l'Autorita' di notifica prende le misure appropriate per garantire che i procedimenti di tale organismo siano svolti da un altro organismo notificato e siano accessibili, su richiesta, all'Ente unico nazionale di accreditamento italiano e al Ministero dello sviluppo economico in qualita' di autorita' di vigilanza sul mercato.
3. L'Autorita' di notifica, su richiesta, fornisce alla Commissione europea le informazioni alla base della notifica o del mantenimento della competenza di un organismo, in tutti i casi in cui la Commissione esprima riserve sulla competenza dell'organismo notificato o circa l'ottemperanza alle prescrizioni e responsabilita' che incombono su di esso ai sensi del presente decreto. Qualora la Commissione accerti che l'organismo notificato non soddisfa le prescrizioni relative alla propria notifica, l'Autorita' di notifica adotta le misure correttive indicate dalla Commissione, inclusa la revoca della notifica.
 
Art. 39
Obblighi operativi degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformita' secondo le procedure di valutazione della conformita' previste dalla pertinente STI, in modo proporzionato ed evitando oneri superflui a carico degli operatori economici. Gli organismi notificati svolgono le proprie attivita' tenendo conto delle dimensioni dell'impresa, del settore in cui essa opera, della sua struttura, del grado di complessita' tecnologica del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione. Gli organismi notificati operano al fine di valutare la conformita' del prodotto alla direttiva (UE) 2016/797.
2. Se un organismo notificato riscontra che le prescrizioni della pertinente STI o le corrispondenti norme armonizzate o specifiche tecniche non sono state rispettate, chiede al fabbricante di adottare appropriate misure correttive e non rilascia il certificato di conformita'.
3. Se un organismo notificato, nel corso del controllo della conformita' successivo al rilascio di un certificato, riscontra che un prodotto non e' piu' conforme alla pertinente STI o alle corrispondenti norme armonizzate o specifiche tecniche, chiede al fabbricante di adottare appropriate misure correttive e, se necessario, sospende o revoca il certificato.
4. Se le misure correttive non sono prese o se queste non producono l'effetto desiderato, l'organismo notificato limita, sospende o revoca i certificati, secondo la gravita' della non conformita' riscontrata.

Note all'art. 39:

- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2016/797 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 40
Obbligo degli organismi notificati di fornire informazioni

1. Gli organismi notificati informano l'Autorita' di notifica e l'Ente unico nazionale di accreditamento italiano:
a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o revoca di un certificato;
b) di qualunque circostanza che incida sull'ambito della notifica e sulle condizioni per la notifica stessa;
c) di eventuali richieste di informazioni che ha ricevuto dal Ministero dello sviluppo economico in qualita' di autorita' di vigilanza del mercato in relazione ad attivita' di valutazione della conformita';
d) su richiesta, in relazione ad attivita' di valutazione della conformita' eseguite nell'ambito della notifica e di qualsiasi altra attivita' svolta, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
2. L'ANSFISA e le eventuali competenti autorita' nazionali interessate degli Sati membri preposte alla sicurezza sono informate di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o revoca del certificato di cui al comma 1, lettera a).
3. Gli organismi notificati forniscono le pertinenti informazioni sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, ai risultati positivi della valutazione della conformita' agli altri organismi notificati ai sensi della direttiva (UE) 2016/797, che svolgono analoghe attivita' di valutazione della conformita' sugli stessi prodotti.
4. Gli organismi notificati forniscono all'ERA i certificati «CE» di verifica dei sottosistemi, i certificati «CE» di conformita' dei componenti di interoperabilita' ed i certificati «CE» di idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita'.

Note all'art. 40:

- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2016/797 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 41
Coordinamento degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati in Italia assicurano la partecipazione, direttamente o mediante rappresentanti all'uopo designati, ai lavori del gruppo di lavoro settoriale degli organismi notificati, di cui all'articolo 44 della direttiva (UE) 2016/797.

Note all'art. 41:

- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2016/797 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 42
Organismi designati

1. I requisiti relativi agli organismi di valutazione della conformita' di cui agli articoli da 30 a 34 si applicano altresi' agli organismi designati a norma dell'articolo 15, comma 8, salvo il fatto che le competenze richieste al suo personale ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera c), sono riferite alle norme nazionali e che, tra i documenti da tenere a disposizione dell'Autorita' di notifica a norma dell'articolo 34, comma 4, sono inclusi i documenti relativi ai lavori realizzati da societa' affiliate o enti subappaltatori in relazione alle pertinenti norme nazionali.
2. Gli obblighi operativi di cui all'articolo 39 si estendono anche agli organismi designati salvo per il fatto che tali obblighi si riferiscono a norme nazionali invece che alle STI. L'obbligo di informazione di cui all'articolo 40, comma 1, si applica altresi' agli organismi designati che coerentemente informano i soggetti pertinenti.
3. Se l'Autorita' di notifica ha accertato o e' stata informata dall'Ente unico nazionale di accreditamento italiano o da ANSFISA del fatto che un organismo designato non soddisfa piu' le prescrizioni di cui agli articoli da 30 a 32, o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca la designazione, secondo i casi, in funzione della gravita' dell'inosservanza delle prescrizioni o dell'inadempimento degli obblighi.
4. La designazione degli organismi avviene secondo le modalita' indicate nell'Allegato V.
 
Art. 43
Sistema di numerazione dei veicoli

1. Al momento della registrazione, l'ANSFISA attribuisce ad ogni veicolo un numero europeo del veicolo (European Vehicle Number - EVN) con il quale lo stesso e' contrassegnato.
2. Ad ogni veicolo e' attribuito un unico EVN, salvo disposizione contraria delle misure di cui all'articolo 47, comma 2, della direttiva (UE) 2016/797, conformemente alla pertinente STI.
3. In deroga al comma 1, nel caso di veicoli utilizzati o destinati ad essere utilizzati da o verso paesi terzi il cui scartamento e' diverso da quello della rete ferroviaria principale dell'Unione europea, l'ANSFISA puo' accettare veicoli chiaramente identificati in base a un sistema di codifica diverso.
4. Il richiedente la prima autorizzazione e' responsabile di apporre sul veicolo il corrispondente EVN e l'utilizzatore del veicolo e' responsabile del mantenimento dell'EVN in condizioni di visibilita'.

Note all'art. 43:

- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2016/797 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 44
Registri dei veicoli

1. Fino al momento della piena operativita' del registro europeo dei veicoli (European Vehicle Register - EVR) di cui all'articolo 47, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797, l'ANSFISA alimenta il registro nazionale dei veicoli. Tale registro e' conforme alle specifiche comuni definite dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 47, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 ed e' adeguatamente aggiornato. Il registro e' accessibile alle autorita' nazionali preposte alla sicurezza e agli organismi investigativi designati a norma degli articoli 16 e 22 della direttiva (UE) 2016/798, nonche', per qualsiasi richiesta legittima, agli organismi di regolamentazione di cui all'articolo 55 della direttiva 2012/34/UE, all'ERA, alle imprese ferroviarie, ai gestori delle infrastrutture e alle persone od organizzazioni che registrano veicoli o che figurano nel registro.
2. Il registro nazionale dei veicoli contiene almeno i seguenti elementi:
a) l'EVN;
b) gli estremi della dichiarazione «CE» di verifica e dell'organismo che l'ha rilasciata;
c) gli estremi del registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati di cui all'articolo 48 della direttiva (UE) 2016/797;
d) le generalita' del proprietario del veicolo e del suo detentore;
e) le restrizioni di esercizio del veicolo;
f) gli estremi del soggetto responsabile della manutenzione (ECM).
3. Fino a quando i registri nazionali dei veicoli degli Stati membri non sono collegati in conformita' della specifica di cui all'articolo 47, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797, l'ANSFISA aggiorna il registro nazionale, limitatamente ai dati che la riguardano, inserendovi le modifiche apportate da un altro Stato membro al proprio registro.
4. Il detentore comunica immediatamente qualsiasi modifica dei dati trascritti nel registro nazionale dei veicoli, la rottamazione del veicolo o la decisione di rinunciare alla registrazione dello stesso.
5. Nel caso di veicoli autorizzati per la prima volta in un paese terzo e successivamente impiegati nel territorio italiano, l'ANSFISA assicura che i dati sul veicolo, inclusi almeno i dati relativi al detentore del veicolo interessato, al soggetto responsabile della sua manutenzione e le restrizioni relative all'esercizio del veicolo, possano essere rintracciabili tramite il registro nazionale dei veicoli o siano altrimenti resi disponibili in formato facilmente leggibile, senza indugio e secondo i medesimi principi non discriminatori che si applicano a dati analoghi provenienti dal registro dei veicoli.

Note all'art. 44:

- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2016/797 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2016/798 si veda nelle note alle premesse.
- La direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo
unico (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) e'
pubblicata nella G.U.U.E. 14 dicembre 2012, n. L 343.
 
Art. 45
Registro dell'infrastruttura

1. L'ANSFISA provvede alla pubblicazione del registro nazionale dell'infrastruttura. Tale registro indica i valori parametrici di rete per ciascun sottosistema o parte di sottosistema interessati previsti dalla pertinente STI e puo' prevedere condizioni di utilizzazione degli impianti fissi e altre restrizioni.
2. I valori dei parametri iscritti nel registro dell'infrastruttura devono essere considerati in combinazione con i valori dei parametri riportati nell'autorizzazione di immissione sul mercato del veicolo per verificare la compatibilita' tecnica fra il veicolo e la rete.
3. L'ANSFISA provvede all'aggiornamento del registro dell'infrastruttura, coerentemente con gli atti di esecuzione di cui all'articolo 49, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797.
4. Per i fini di cui al comma 1, i gestori delle infrastrutture provvedono a mettere a disposizione dell'ANSFISA, con la periodicita' e nel formato da essa stabiliti coerentemente con gli atti di esecuzione di cui all'articolo 49, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797, i dati della propria rete, aggiornandoli ogni volta si renda necessario e sono responsabili della qualita' e della affidabilita' di tali dati.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano, ed eventuali altre amministrazioni interessate individuate da ANSFISA, possono accedere ai dati contenuti nel registro.

Note all'art. 45:

- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2016/797 si veda nelle note alle premesse.
- La direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario comunitario (rifusione) e' pubblicata nella
G.U.U.E. 18 luglio 2008, n. L 191.
- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2016/797 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 46
Regime transitorio per l'utilizzo dei veicoli

1. Tutte le autorizzazioni di messa in servizio dei veicoli rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente decreto restano valide alle condizioni alle quali sono state rilasciate.
2. Per poter essere utilizzati su una o piu' reti che non sono ancora contemplate dall'autorizzazione preesistente, i veicoli di cui al comma 1 autorizzati alla messa in servizio devono ottenere una nuova autorizzazione di immissione sul mercato del veicolo. L'immissione sul mercato su tali reti supplementari e' subordinata al rispetto dell'articolo 21.
 
Art. 47

Regime transitorio per gli organismi di valutazione della conformita'

1. Gli organismi di valutazione della conformita' riconosciuti e notificati prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad operare ai sensi della direttiva 2008/57/CE in virtu' dei riconoscimenti rilasciati e alle condizioni per le quali sono state rilasciate le relative notifiche, fino alla data del 16 giugno 2020. L'Autorita' di notifica inoltra alla Commissione europea, entro il 16 giugno 2020, la notifica degli organismi che ne abbiano fatto richiesta entro il 31 dicembre 2019. In virtu' degli oneri tariffari assolti, le suddette notifiche effettuate ai sensi della direttiva (UE) 2016/797 hanno la medesima scadenza dei riconoscimenti posseduti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli organismi riconosciuti in Italia dall'ANSF o dall'ANSFISA, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per lo svolgimento delle sole attivita' riconducibili agli organismi designati di cui all'articolo 15, comma 8, fanno domanda di designazione ai sensi del presente decreto entro il 31 dicembre 2019. Tali organismi continuano ad operare in virtu' dei riconoscimenti rilasciati ed alle condizioni per le quali sono stati rilasciati, fino alla data di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 15, comma 8. In virtu' degli oneri tariffari assolti, le suddette designazioni hanno la medesima scadenza dei riconoscimenti posseduti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.
3. Le attivita' di verifica necessarie per il passaggio all'accreditamento per gli organismi di cui ai commi 1 e 2 sono svolte dall'Ente Unico nazionale di accreditamento italiano. I relativi oneri sono a carico degli organismi.
4. Le convenzioni di cui all'articolo 28, comma 1, disciplinano, laddove necessario, le modalita' operative per gestire le attivita' di notifica, designazione e verifica di cui ai commi 1, 2 e 3.
 
Art. 48
Disposizioni transitorie e finali

1. Gli allegati IV, V, VII e IX della direttiva 2008/57/CE si applicano fino alla data di applicazione dei corrispondenti atti di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 5, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 14, paragrafo 10, e all'articolo 15, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2016/797.
2. La direttiva 2008/57/CE continua ad applicarsi per quanto concerne progetti ERTMS a terra che devono essere messi in servizio entro il 16 giugno 2019.
3. I progetti che hanno completato la fase di gara o di appalto anteriormente al 16 giugno 2019 non sono soggetti alla preautorizzazione dell'ERA di cui all'articolo 19.
4. Fino al 16 giugno 2031 le opzioni incluse nei contratti firmati prima del 15 giugno 2016 non sono soggette alla preautorizzazione dell'ERA di cui all'articolo 19, anche se sono esercitate dopo il 15 giugno 2016.
5. Prima di autorizzare la messa in servizio di apparecchiature ERTMS a terra non soggette alla preautorizzazione dell'ERA di cui all'articolo 19, l'ANSFISA coopera con l'ERA per garantire che le soluzioni tecniche siano pienamente interoperabili, conformemente a quanto disposto dall'articolo 30, paragrafo 3, e all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/796.
6. Gli allegati al presente decreto sono aggiornati e modificati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Note all'art. 48:

- Per i riferimenti normativi della direttiva
2008/57/CE si veda nelle note all'art. 47.
- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2016/797 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE)
2016/796 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 49
Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario;
b) il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2011, di recepimento della direttiva 2011/18/UE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 10 settembre 2011;
c) il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 settembre 2013, di recepimento della direttiva 2013/09/UE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2013;
d) il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 dicembre 2014, di recepimento della direttiva 2014/38/UE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2015;
e) il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2015, di recepimento della direttiva 2014/106/UE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015;
f) il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2012, di determinazione delle tariffe relative all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2013.
2. Continuano ad applicarsi le norme tecniche adottate in attuazione dei decreti di cui al comma 1 e restano efficaci, fino alla loro scadenza, tutti i negozi giuridici attivi e passivi posti in essere sia dall'ANSF sia dall'ANSFISA prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le linee guida per il riconoscimento, il rinnovo e la vigilanza degli organismi che intendono effettuare la valutazione di conformita' e idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' ed istruire la procedura di verifica dei sottosistemi di interoperabilita' emanate, ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono sostituite dalla procedura descritta all'Allegato V, punto 1, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. L'ANSFISA adotta tutte le misure necessarie al fine di modificare le linee guida gia' emanate per renderle coerenti con le previsioni recate dal presente decreto.

Note all'art. 49:

- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 8
ottobre 2010, n. 191 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 50
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 51
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 14 maggio 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Toninelli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Moavero Milanesi, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Bonafede, Ministro della giustizia

Tria, Ministro dell'economia e
delle finanze

Bongiorno, Ministro per la pubblica
amministrazione

Di Maio, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Bonafede