| Gazzetta n. 147 del 25 giugno 2019 (vai al sommario) |  
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| DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2019, n. 57 |  
| Attuazione della direttiva 2016/797  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, dell'11 maggio 2016,  relativa  all'interoperabilita'  del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione).  |  
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;   Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;   Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017  e, in particolare, l'articolo 1;   Visto il regolamento (UE) 2016/796 del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio dell'11 maggio 2016 che istituisce  un'Agenzia  dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004;   Vista la direttiva (UE)  2016/797  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio dell'11  maggio  2016  relativa  all'interoperabilita'  del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione);   Vista la direttiva (UE)  2016/798  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio  dell'11  maggio  2016  sulla  sicurezza   delle   ferrovie (rifusione);   Visto il regolamento (UE) 1025/2012, del Parlamento europeo  e  del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, che  modifica le  direttive  89/686/CEE  e  93/15/CEE  del  Consiglio  nonche'   le direttive   94/9/CE,   94/25/CE,   95/16/CE,   97/23/CE,    98/34/CE, 2004/22/CE,  2007/23/CE,  2009/23/CE  e  2009/105/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio e  che  abroga  la  decisione  87/95/CEE  del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;   Visto il decreto  legislativo  15  luglio  2015,  n.  112,  che  ha recepito la direttiva 2012/34 del Parlamento europeo e del  Consiglio del 21 novembre 2012 che istituisce uno  spazio  ferroviario  europeo unico;   Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ha recepito la direttiva (UE) 2014/25 del Parlamento europeo e del Consiglio  del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti  erogatori  nei settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei   servizi postali;   Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753,  recante  nuove  norme  in  materia  di  polizia,  sicurezza   e regolarita' dell'esercizio delle  ferrovie  e  di  altri  servizi  di trasporto;   Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme in materia ambientale;   Visto il decreto legislativo dell'8 ottobre 2010, n.  191,  recante attuazione  della  direttiva  2008/57/CE   e   2009/131/CE   relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario;   Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito  con modificazioni  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.   130,   recante disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,  gli  eventi  sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;   Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2019;   Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;   Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica;   Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione dell' 8 maggio 2019;   Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale, della giustizia, dell'economia  e  delle  finanze,  per  la  pubblica amministrazione e dello sviluppo economico; 
                               E m a n a                   il seguente decreto legislativo: 
                                Art. 1                               Finalita' 
   1. Il presente decreto stabilisce le modalita' per  contribuire  al raggiungimento dell'interoperabilita' tra i sistemi ferroviari  degli Stati membri dell'Unione europea, aderendo all'armonizzazione tecnica disposta dalla  direttiva  (UE)  2016/797,  al  fine  di  facilitare, migliorare  e  sviluppare  i   servizi   di   trasporto   ferroviario all'interno dell'Unione e con i paesi terzi, nonche'  di  contribuire al completamento  dello  spazio  ferroviario  europeo  unico  e  alla progressiva realizzazione del mercato interno.   2. Le modalita' di cui al comma 1 riguardano la  progettazione,  la costruzione, la messa in servizio, la ristrutturazione,  il  rinnovo, l'esercizio e la manutenzione degli elementi del sistema ferroviario, nonche' le qualifiche professionali e le condizioni di  salute  e  di sicurezza applicabili al personale coinvolto nell'esercizio  e  nella manutenzione del sistema.   3. Per ogni sottosistema del sistema ferroviario sono stabilite  le disposizioni  relative  ai  componenti  di  interoperabilita',   alle interfacce e alle procedure,  nonche'  alle  condizioni  di  coerenza globale del sistema necessarie per realizzare l'interoperabilita'.  
                                     N O T E 
           Avvertenza: 
               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.               Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale          dell'Unione Europea (GUUE). 
           Note alle premesse: 
               -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere          delegato al Governo se non con determinazione di principi e          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per          oggetti definiti.               - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i          regolamenti.               - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale          4 gennaio 2013.               - Il testo dell'art. 1 della legge 25 ottobre 2017,  n.          163 (Delega al Governo per il recepimento  delle  direttive          europee e l'attuazione di altri  atti  dell'Unione  europea          (legge di delegazione europea 2016-2017)  pubblicata  nella          Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017, n. 259, cosi' recita:               «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di          direttive  europee).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato   ad          adottare, secondo i termini, le procedure, i principi  e  i          criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della  legge          24  dicembre  2012,  n.  234,  i  decreti  legislativi  per          l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A  alla          presente legge.               2.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti          attuazione delle direttive elencate  nell'allegato  A  sono          trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri  previsti          dalla legge, alla Camera dei deputati  e  al  Senato  della          Repubblica, affinche' su di essi sia espresso il parere dei          competenti organi parlamentari.               3. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle          amministrazioni statali o regionali possono essere previste          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive          elencate nell'allegato A nei  soli  limiti  occorrenti  per          l'adempimento degli obblighi di attuazione delle  direttive          stesse; alla relativa  copertura,  nonche'  alla  copertura          delle    minori     entrate     eventualmente     derivanti          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle          competenti amministrazioni, si provvede mediante  riduzione          del  fondo  per  il  recepimento  della  normativa  europea          previsto dall'art. 41-bis della legge 24 dicembre 2012,  n.          234. Qualora la dotazione del predetto fondo  si  rivelasse          insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali  derivino          nuovi o maggiori oneri sono  emanati  solo  successivamente          all'entrata in vigore  dei  provvedimenti  legislativi  che          stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita'          all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.          Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono,  in  ogni          caso,  sottoposti  anche  al   parere   delle   Commissioni          parlamentari competenti per i profili finanziari, ai  sensi          dell'art. 31, comma 4, della legge  24  dicembre  2012,  n.          234.».               - Il regolamento (UE) 2016/796, del Parlamento  europeo          e  del  Consiglio,  dell'11  maggio  2016,  che  istituisce          un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga          il  regolamento  (CE)  n.  881/2004  e'  pubblicato   nella          G.U.U.E. 26 maggio 2016, n. L 138.               - La direttiva (UE) 2016/797, del Parlamento europeo  e          del    Consiglio,    dell'11    maggio    2016,    relativa          all'interoperabilita' del sistema  ferroviario  dell'Unione          europea (rifusione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 11  maggio          2017, n. L 120.               - La direttiva (UE) 2016/798, del Parlamento europeo  e          del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla  sicurezza  delle          ferrovie (rifusione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 11 maggio          2017, n. L 120.               - Il regolamento (UE) 1025/2012, del Parlamento europeo          e del  Consiglio  del  25  ottobre  2012  sulla  normazione          europea, che modifica le direttive 89/686/CEE  e  93/15/CEE          del  Consiglio  nonche'  le  direttive  94/9/CE,  94/25/CE,          95/16/CE,  97/23/CE,  98/34/CE,   2004/22/CE,   2007/23/CE,          2009/23/CE e  2009/105/CE  del  Parlamento  europeo  e  del          Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio          e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del          Consiglio e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n.          L 316.               -  Il  decreto  legislativo  15  luglio  2015,  n.  112          (Attuazione  della  direttiva  2012/34/UE  del   Parlamento          europeo  e  del  Consiglio,  del  21  novembre  2012,   che          istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione)          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio  2015,  n.          170.               - Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  (Codice          dei  contratti  pubblici)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta          Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.               - La legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni  per  lo          sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,  nonche'          in  materia  di  energia)  e'  pubblicata  nella   Gazzetta          Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O.               - Il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio          1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia,  sicurezza          e regolarita' dell'esercizio  delle  ferrovie  e  di  altri          servizi di trasporto) e' pubblicato  nel  Suppl.  ordinanza          alla Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1980, n. 314.               - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme          in  materia  ambientale)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.               - Il decreto legislativo dell'8 ottobre  2010,  n.  191          (Attuazione  della  direttiva  2008/57/CE   e   2009/131/CE          relativa  all'interoperabilita'  del  sistema   ferroviario          comunitario) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  19          novembre 2010, n. 271, S.O.               -  Il  decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109          (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza          della rete nazionale delle infrastrutture e dei  trasporti,          gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro  e  le  altre          emergenze)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   28          settembre 2018, n. 226.               - La legge 16 novembre 2018,  n.  130  (Conversione  in          legge, con modificazioni, del  decreto-legge  28  settembre          2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la citta' di          Genova,   la   sicurezza   della   rete   nazionale   delle          infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016          e 2017, il lavoro e le altre emergenze) e' pubblicata nella          Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2018, n. 269, S.O. 
           Note all'art. 1: 
               - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)          2016/797 si veda nelle note alle premesse.   |  
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                   Elementi del sistema ferroviario 
     1. Rete.     Ai fini del  presente  decreto,  la  rete  comprende  i  seguenti elementi:       a) le  linee  appositamente  costruite  per  l'alta  velocita', attrezzate per velocita' generalmente pari o superiori a 250 km/h;       b)  le  linee  appositamente  adattate  per  l'alta  velocita', attrezzate per velocita' dell'ordine di 200 km/h;       c) le linee appositamente adattate per l'alta velocita', aventi carattere specifico a causa di  vincoli  topografici  o  relativi  al rilievo o all'ambiente urbano, la cui velocita' deve essere  adeguata caso  per  caso.  Questa  categoria  comprende  anche  le  linee   di interconnessione  fra  le   reti   ad   alta   velocita'   e   quelle convenzionali, gli attraversamenti delle  stazioni,  gli  accessi  ai terminal, ai depositi e ad altre infrastrutture che sono  percorsi  a velocita' convenzionale dai veicoli ad alta velocita';       d)  le   linee   convenzionali   previste   per   il   traffico «passeggeri»;       e) le  linee  convenzionali  previste  per  il  traffico  misto (passeggeri e merci);       f) le linee convenzionali previste per il traffico «merci»;       g) i nodi «passeggeri»;       h) i nodi merci, compresi i terminali intermodali;       i) le linee di collegamento degli elementi sopra elencati.     La rete  di  cui  sopra  comprende  i  sistemi  di  gestione  del traffico, di posizionamento e di navigazione, gli impianti tecnici di elaborazione dati e di telecomunicazione previsti per il trasporto di passeggeri su lunga distanza e il trasporto di merci su tale rete, al fine di garantire un esercizio sicuro e armonioso della  rete  e  una gestione efficace del traffico.     2. Veicoli.     Ai fini del presente  decreto,  i  veicoli  comprendono  tutti  i veicoli atti a circolare su tutta o parte della rete dell'Unione:       locomotive e materiale rotabile  per  passeggeri,  comprese  le unita'  di  trazione  termiche  o  elettriche,  i  treni   passeggeri automotori termici o elettrici e le carrozze passeggeri;       carri merci, compresi i veicoli a piano  basso  progettati  per l'intera rete e i veicoli progettati per il trasporto di autocarri;       veicoli speciali, quali i mezzi d'opera.     Detto elenco di veicoli include  quelli  specialmente  progettati per circolare su diversi tipi di linee ad alta velocita'  di  cui  al punto 1.     |  
|   |                                                            Allegato II 
                             Sottosistemi 
     1. Elenco dei sottosistemi.     Ai fini del presente  decreto,  il  sistema  che  costituisce  il sistema ferroviario puo' essere suddiviso nei  seguenti  sottosistemi corrispondenti a:       a) settori di natura strutturale:         infrastruttura,         energia,         controllo-comando e segnalamento a terra,         controllo-comando e segnalamento di bordo,         materiale rotabile; oppure       b) settori di natura funzionale:         esercizio e gestione del traffico,         manutenzione,         applicazioni telematiche per i servizi passeggeri e merci.     2. Descrizione dei sottosistemi.     Per ciascun sottosistema o parte di sottosistema, l'elenco  degli elementi e degli aspetti  legati  all'interoperabilita'  e'  proposto dall'ERA  al  momento   dell'elaborazione   del   progetto   di   STI corrispondente. Senza pregiudicare la determinazione degli aspetti  e degli elementi legati all'interoperabilita', ne' l'ordine secondo cui essi saranno soggetti a STI, i sottosistemi comprendono quanto segue:       2.1. Infrastruttura     L'insieme dei binari, gli scambi, i passaggi a livello, le  opere di ingegneria tra cui ponti e gallerie, gli elementi  delle  stazioni collegati all'uso ferroviario (tra cui accessi, marciapiedi, zone  di accesso, zone di servizio, servizi igienici e sistemi informativi e i relativi elementi di accessibilita' per le persone con disabilita'  e le persone a mobilita' ridotta), le apparecchiature di sicurezza e di protezione.     2.2. Energia.     Il  sistema  di  elettrificazione,  incluso  la  linea  aerea   e l'apparecchiatura a terra di misurazione e di imposizione dei  canoni del consumo di energia elettrica.     2.3. Controllo-comando e segnalamento a terra.     Tutte le apparecchiature a  terra  necessarie  per  garantire  la sicurezza, il comando e il controllo  della  circolazione  dei  treni autorizzati a circolare sulla rete.     2.4. Controllo-comando e segnalamento di bordo.     Tutte le apparecchiature di bordo  necessarie  per  garantire  la sicurezza, il comando e il controllo  della  circolazione  dei  treni autorizzati a circolare sulla rete.     2.5. Esercizio e gestione del traffico.     Le procedure e le  relative  apparecchiature  che  permettono  di garantire un esercizio coerente dei  vari  sottosistemi  strutturali, sia durante l'esercizio normale che in caso di degrado,  comprese  in particolare la composizione e la guida dei treni, la pianificazione e la gestione del traffico.     Le qualifiche professionali necessarie  per  assicurare  tutti  i tipi di servizi ferroviari.     2.6. Applicazioni telematiche.     In linea con l'allegato  I,  questo  sottosistema  comprende  due parti:       a) le applicazioni per i servizi passeggeri, compresi i sistemi di informazione dei viaggiatori prima e durante il viaggio, i sistemi di prenotazione, i sistemi di pagamento, la gestione dei bagagli,  la gestione delle coincidenze tra treni e con altri modi di trasporto;       b) le applicazioni per il trasporto merci, compresi  i  sistemi di informazione (controllo in tempo reale delle merci e dei treni), i sistemi di smistamento e destinazione,  i  sistemi  di  prenotazione, pagamento e fatturazione, la gestione  delle  coincidenze  con  altri modi  di  trasporto,  la  produzione  dei  documenti  elettronici  di accompagnamento.     2.7. Materiale rotabile.     La struttura, il sistema  di  comando  e  controllo  dell'insieme delle apparecchiature del  treno,  i  dispositivi  di  captazione  di corrente   elettrica,   le   apparecchiature   di   trazione   e   di trasformazione  dell'energia,  l'apparecchiatura  di  bordo  per   la misurazione  e  l'imposizione  dei  canoni  del  consumo  di  energia elettrica, di frenatura, di accoppiamento, gli organi di rotolamento, tra cui carrelli e assili, e la sospensione, le porte, le  interfacce uomo/macchina (macchinista, personale a bordo e passeggeri,  compresi gli elementi di accessibilita' per le persone con  disabilita'  e  le persone a mobilita' ridotta), i dispositivi di  sicurezza  passivi  o attivi, i dispositivi necessari per la salute dei  passeggeri  e  del personale a bordo.     2.8. Manutenzione.     Le  procedure,  le  apparecchiature   associate,   gli   impianti logistici di manutenzione, le riserve che permettono di garantire  le operazioni  di  manutenzione  correttiva  e  preventiva  a  carattere obbligatorio, previste per assicurare l'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione e garantire le prestazioni richieste.     |  
|   |                                                           Allegato III 
                         Requisiti essenziali 
     1. Requisiti di portata generale.     1.1. Sicurezza.     1.1.1. La progettazione,  la  costruzione  o  l'assemblaggio,  la manutenzione  e  la  sorveglianza  dei  componenti  critici  per   la sicurezza e, piu' in particolare, degli elementi che partecipano alla circolazione dei treni devono garantire la  sicurezza  a  un  livello corrispondente agli obiettivi fissati sulla rete, anche in situazioni specifiche di degrado.     1.1.2.  I  parametri  legati  al  contatto  ruota-rotaia   devono rispettare i  criteri  di  stabilita'  necessari  per  garantire  una circolazione in piena sicurezza alla velocita' massima autorizzata. I parametri delle apparecchiature del freno devono  garantire  che  sia possibile  l'arresto  nella  distanza  di  frenatura  prevista   alla velocita' massima autorizzata.     1.1.3.   I   componenti   adoperati   devono    resistere    alle sollecitazioni normali o eccezionali specificate per  tutta  la  loro durata di esercizio. Il mancato funzionamento accidentale deve essere limitato nelle sue conseguenze per la  sicurezza  mediante  opportuni mezzi.     1.1.4. La progettazione degli  impianti  fissi  e  del  materiale rotabile, nonche' la scelta dei materiali utilizzati,  devono  essere fatte allo scopo di limitare la produzione,  la  propagazione  e  gli effetti del fuoco e dei fumi in caso di incendio.     1.1.5. I dispositivi destinati a essere  manovrati  dagli  utenti devono  essere  progettati  in   modo   da   non   compromettere   il funzionamento sicuro dei dispositivi, ne' la salute  o  la  sicurezza degli utenti, sebbene usati in  modo  non  conforme  alle  istruzioni indicate.     1.2. Affidabilita' e disponibilita'.     La sorveglianza e la manutenzione degli elementi fissi  o  mobili che  partecipano  alla   circolazione   dei   treni   devono   essere organizzate,  svolte  e  quantificate  in  modo  da   mantenerne   la funzionalita' nelle condizioni previste.     1.3. Salute.     1.3.1. I materiali che, in  funzione  del  modo  in  cui  vengono utilizzati, potrebbero mettere in pericolo la  salute  delle  persone che vi hanno accesso non devono essere utilizzati nei treni  e  nelle infrastrutture ferroviarie.     1.3.2. La scelta, l'impiego e l'utilizzazione di questi materiali devono essere fatte in modo da limitare l'emissione di fumi o di  gas nocivi e pericolosi, soprattutto in caso di incendio.     1.4. Protezione dell'ambiente.     1.4.1.  L'impatto  ambientale   legato   alla   realizzazione   e all'esercizio  del  sistema  ferroviario  deve  essere   valutato   e considerato al momento della progettazione  del  sistema  secondo  il diritto dell'Unione.     1.4.2. I materiali utilizzati nei treni  e  nelle  infrastrutture devono evitare l'emissione di fumi o di gas nocivi e  pericolosi  per l'ambiente, soprattutto in caso di incendio.     1.4.3. Il materiale rotabile e  i  sistemi  di  alimentazione  di energia devono essere progettati e realizzati per essere compatibili, in materia elettromagnetica, con gli impianti, le  apparecchiature  e le reti pubbliche o private con cui potrebbero interferire.     1.4.4. La progettazione e l'esercizio del sistema ferroviario non devono portare ad un livello inammissibile di rumore da esso emesso:       nelle aree in prossimita' dell'infrastruttura ferroviaria, come definita all'articolo 3, punto 3, della direttiva 2012/34/UE, e       nella cabina del macchinista.     1.4.5. L'esercizio del sistema ferroviario non deve provocare nel suolo un livello di  vibrazioni  inaccettabile  per  le  attivita'  e l'ambiente attraversato nelle vicinanze dell'infrastruttura e  in  un normale stato di manutenzione.     1.5. Compatibilita' tecnica.     Le caratteristiche tecniche dell'infrastruttura e degli  impianti fissi devono essere compatibili tra  loro  e  con  quelle  dei  treni destinati a circolare sul sistema ferroviario.     Questo  requisito  include  l'integrazione   in   condizioni   di sicurezza dei sottosistemi del veicolo con l'infrastruttura.     Qualora l'osservanza di queste caratteristiche risulti  difficile in determinate parti  della  rete,  si  possono  applicare  soluzioni temporanee che garantiscano la compatibilita' in futuro.     1.6. Accessibilita'.     1.6.1. I sottosistemi  «infrastruttura»  e  «materiale  rotabile» devono essere accessibili alle persone con disabilita' e alle persone a mobilita' ridotta, in modo da garantire l'accesso a pari condizioni con gli altri passeggeri, attraverso la prevenzione  o  la  rimozione delle barriere e attraverso altre misure adeguate. Cio' comprende  la progettazione, la costruzione, il rinnovo,  la  ristrutturazione,  la manutenzione e l'esercizio delle pertinenti  parti  dei  sottosistemi cui il pubblico ha accesso.     1.6.2. I sottosistemi «esercizio» e «applicazioni telematiche per i  passeggeri»  devono  offrire  la  funzionalita'   necessaria   per facilitare l'accesso alle persone con disabilita' e  alle  persone  a mobilita' ridotta, in modo da garantire l'accesso a  pari  condizioni con gli altri passeggeri attraverso la  prevenzione  o  la  rimozione delle barriere e attraverso altre misure adeguate.     2. Requisiti particolari di ogni sottosistema.     2.1. Infrastruttura.     2.1.1. Sicurezza.     Si devono prendere disposizioni adeguate per evitare l'accesso  o le intrusioni indesiderate negli impianti.     Si devono prendere disposizioni per limitare i  pericoli  per  le persone, in particolare al momento  del  passaggio  dei  treni  nelle stazioni.     Le infrastrutture  cui  il  pubblico  ha  accesso  devono  essere progettate e realizzate in modo da limitare i rischi per la sicurezza delle persone tra i quali stabilita', incendio, accesso, evacuazione, marciapiedi.     Si devono prevedere disposizioni adeguate per tener  conto  delle condizioni particolari di sicurezza nelle gallerie e sui viadotti  di grande lunghezza come definiti dalle relative norme tecniche.     2.1.2. Accessibilita'.     I sottosistemi «infrastruttura» cui il pubblico ha accesso devono essere accessibili alle persone con  disabilita'  e  alle  persone  a mobilita' ridotta, conformemente al punto 1.6.     2.2. Energia.     2.2.1. Sicurezza.     Il funzionamento degli impianti di alimentazione di  energia  non deve compromettere la sicurezza dei treni ne'  quella  delle  persone (utenti, personale operativo, residenti lungo i binari e terzi).     2.2.2. Protezione dell'ambiente.     Il funzionamento  degli  impianti  di  alimentazione  di  energia elettrica o termica  non  deve  perturbare  l'ambiente  oltre  limiti specificati come definiti dalle relative norme tecniche.     2.2.3. Compatibilita' tecnica.     I sistemi di alimentazione  di  energia  elettrica/termica  usati devono:       permettere ai treni di realizzare le prestazioni specificate,       nel caso dei sistemi di  alimentazione  di  energia  elettrica, essere compatibili con i dispositivi  di  captazione  installati  sui treni.     2.3. Controllo-comando e segnalamento.     2.3.1. Sicurezza.     Gli impianti e le procedure di controllo-comando  e  segnalamento utilizzati devono consentire una circolazione dei treni che  presenti un livello di sicurezza corrispondente agli obiettivi stabiliti sulla rete. I sistemi di controllo-comando e segnalamento devono continuare a  consentire  la  circolazione  sicura  dei  treni   autorizzati   a viaggiare, in condizioni degradate.     2.3.2. Compatibilita' tecnica.     Ogni  nuova  infrastruttura  e  ogni  nuovo  materiale   rotabile costruiti   o   sviluppati   dopo   l'adozione    di    sistemi    di controllo-comando e segnalamento compatibili devono  essere  adattati all'uso di questi sistemi.     Le apparecchiature di controllo-comando e segnalamento installate nelle cabine di  guida  dei  treni  devono  permettere  un  esercizio normale, nelle condizioni specificate, sul sistema ferroviario.     2.4. Materiale rotabile.     2.4.1. Sicurezza.     Le strutture del materiale rotabile  e  dei  collegamenti  tra  i veicoli devono essere progettate in modo da proteggere gli spazi  per i  viaggiatori  e  quelli  di  guida  in   caso   di   collisione   o deragliamento.     Le attrezzature elettriche non devono compromettere la  sicurezza e  il   funzionamento   degli   impianti   di   controllo-comando   e segnalamento.     Le tecniche di frenatura e le  sollecitazioni  esercitate  devono essere compatibili con la progettazione dei binari,  delle  opere  di ingegneria e dei sistemi di segnalamento.     Si  devono  prendere  disposizioni  per  impedire  l'accesso   ai componenti sotto tensione per non mettere a repentaglio la  sicurezza delle persone.     In caso di pericolo,  alcuni  dispositivi  devono  permettere  ai passeggeri di segnalare il pericolo al macchinista e al personale  di accompagnamento di mettersi in contatto con loro.     Deve essere garantita la  sicurezza  dei  passeggeri  durante  la salita e la discesa dai treni. Le  porte  di  accesso  devono  essere munite di un sistema di apertura e  di  chiusura  che  garantisca  la sicurezza dei passeggeri.     Si  devono   prevedere   uscite   di   emergenza   con   relativa segnalazione.     Si devono prevedere disposizioni adeguate per tener  conto  delle condizioni particolari di sicurezza nelle gallerie  di  considerevole lunghezza.     E' obbligatorio a bordo dei treni un sistema di illuminazione  di emergenza, avente intensita' e autonomia sufficienti.     I treni devono essere attrezzati con un sistema di sonorizzazione che consenta la trasmissione di messaggi ai passeggeri da  parte  del personale viaggiante.     I passeggeri devono ricevere informazioni complete  e  di  facile comprensione in merito alle norme loro applicabili sia nelle stazioni che a bordo dei treni.     2.4.2. Affidabilita' e disponibilita'.     La progettazione delle apparecchiature vitali,  di  circolazione, trazione e frenatura, nonche' del sistema di controllo-comando,  deve permettere,  in  specifiche  situazioni  degradate,   al   treno   di continuare   ad   operare   senza   conseguenze   negative   per   le apparecchiature che restano in servizio.     2.4.3. Compatibilita' tecnica.     Le apparecchiature elettriche devono essere  compatibili  con  il funzionamento degli impianti di controllo-comando e segnalamento.     Nel  caso  della  trazione  elettrica,  le  caratteristiche   dei dispositivi  di  captazione  di   corrente   devono   permettere   la circolazione dei treni con i sistemi di alimentazione di energia  del sistema ferroviario.     Le caratteristiche del materiale rotabile devono  permetterne  la circolazione su tutte le linee su  cui  e'  prevista,  tenendo  conto delle pertinenti condizioni climatiche.     2.4.4. Controllo.     I  treni  devono  essere  equipaggiati  con  un  dispositivo   di registrazione. I dati raccolti da tale dispositivo e  il  trattamento delle informazioni devono essere armonizzati.     2.4.5. Accessibilita'.     I sottosistemi «materiale rotabile» cui il  pubblico  ha  accesso devono essere accessibili alle persone con disabilita' e alle persone a mobilita' ridotta, conformemente al punto 1.6.     2.5. Manutenzione.     2.5.1. Salute e sicurezza.     Gli impianti tecnici e le  procedure  utilizzate  nei  centri  di manutenzione devono garantire l'esercizio sicuro del sottosistema  in questione e  non  rappresentare  un  pericolo  per  la  salute  e  la sicurezza.     2.5.2. Protezione dell'ambiente.     Gli impianti tecnici e le  procedure  utilizzate  nei  centri  di manutenzione non devono superare i  livelli  ammissibili  di  effetti nocivi per l'ambiente circostante.     2.5.3. Compatibilita' tecnica.     Gli impianti di manutenzione per  il  materiale  rotabile  devono consentire lo svolgimento delle operazioni  di  sicurezza,  igiene  e comfort su tutto il materiale per il quale sono stati progettati.     2.6. Esercizio e gestione del traffico.     2.6.1. Sicurezza.     L'allineamento delle  norme  di  esercizio  delle  reti  e  delle qualifiche del personale di condotta, del personale viaggiante  e  di quello dei centri di regolazione della circolazione deve essere  tale da garantire un esercizio sicuro, tenuto conto delle diverse esigenze dei servizi transfrontalieri e interni.     Le operazioni e la periodicita' della manutenzione, la formazione e la  qualifica  del  personale  di  manutenzione  e  dei  centri  di regolazione  della  circolazione  e  il  sistema  di  garanzia  della qualita'  introdotti  dagli  operatori  interessati  nei  centri   di regolazione della circolazione e di manutenzione devono  essere  tali da garantire un elevato livello di sicurezza.     2.6.2. Affidabilita' e disponibilita'.     Le operazioni e la periodicita' della manutenzione, la formazione e la  qualifica  del  personale  di  manutenzione  e  dei  centri  di regolazione  della  circolazione  e  il  sistema  di  garanzia  della qualita'  introdotti  dagli  operatori  interessati  nei  centri   di regolazione della circolazione e di manutenzione devono  essere  tali da garantire un elevato livello di affidabilita' e di  disponibilita' del sistema.     2.6.3. Compatibilita' tecnica.     L'allineamento delle  norme  di  esercizio  delle  reti  e  delle qualifiche del personale di condotta, del personale viaggiante  e  di quello preposto alla gestione della circolazione deve essere tale  da garantire un esercizio efficiente  del  sistema  ferroviario,  tenuto conto delle diverse esigenze dei servizi transfrontalieri e interni.     2.6.4. Accessibilita'.     Si devono prendere disposizioni adeguate  per  garantire  che  le norme di esercizio offrano la funzionalita' necessaria per assicurare l'accessibilita' per le persone a mobilita' ridotta e le persone  con disabilita'.     2.7. Applicazioni telematiche per i passeggeri e per il trasporto merci.     2.7.1. Compatibilita' tecnica.     I requisiti essenziali nel campo delle  applicazioni  telematiche garantiscono una qualita' di servizio  minimo  ai  viaggiatori  e  ai clienti  del  comparto  merci,   in   particolare   in   termini   di compatibilita' tecnica.     Bisogna garantire per queste applicazioni:       che le banche dati, il software e i protocolli di comunicazione dati siano sviluppati in modo da permettere la  massima  possibilita' di scambio dati  sia  tra  applicazioni  diverse  sia  tra  operatori diversi,  con  l'esclusione  dei  dati   commerciali   di   carattere riservato;       un accesso agevole alle informazioni per gli utenti.     2.7.2. Affidabilita' e disponibilita'.     I modi di utilizzo, gestione,  aggiornamento  e  manutenzione  di queste banche dati,  software  e  protocolli  di  comunicazione  dati devono garantire l'efficacia di questi  sistemi  e  la  qualita'  del servizio.     2.7.3. Salute.     Le interfacce di questi sistemi con l'utenza devono rispettare le norme minime in materia di ergonomia e protezione della salute.     2.7.4. Sicurezza.     Devono   essere   garantiti   idonei   livelli   d'integrita'   e attendibilita' per la conservazione o la trasmissione di informazioni inerenti alla sicurezza.     2.7.5. Accessibilita'.     Si devono prendere disposizioni  adeguate  per  garantire  che  i sottosistemi «applicazioni telematiche per i passeggeri»  offrano  la necessaria funzionalita' richiesta  per  assicurare  l'accessibilita' per le persone con disabilita' e le persone a mobilita' ridotta.     |  
|   |                                                            Allegato IV 
              Procedura di verifica «CE» dei sottosistemi 
     1. Principi generali.     La «verifica CE» e' una procedura effettuata dal  richiedente  ai sensi  dell'articolo  15  per  dimostrare  che  i   requisiti   della pertinente normativa dell'Unione  e  di  tutte  le  pertinenti  norme nazionali relative a un sottosistema, sono stati soddisfatti e che il sottosistema puo' essere autorizzato.     2. Certificato di verifica rilasciato da un organismo notificato.     2.1. Introduzione.     Ai fini del presente decreto, la verifica  con  riferimento  alle STI e' la procedura  con  cui  un  organismo  notificato  verifica  e certifica che il sottosistema e' conforme alle pertinenti  specifiche tecniche di interoperabilita' (STI).     Cio' non pregiudica l'obbligo del richiedente di  conformarsi  ad altri  atti  giuridici  dell'Unione  applicabili  ed  alle  eventuali verifiche da parte degli organismi  di  valutazione  richieste  dalle altre norme.     2.2. Dichiarazione intermedia di verifica (Intermediate Statement of Verification - ISV).     2.2.1. Principi.     Su  richiesta  del  richiedente  le  verifiche   possono   essere effettuate  per  parti  di  un  sottosistema  o  essere  limitate   a determinate fasi della procedura  di  verifica.  In  questi  casi,  i risultati  della  verifica  possono   essere   documentati   in   una «dichiarazione   intermedia    di    verifica»    (ISV)    rilasciata dall'organismo notificato scelto dal richiedente.     La ISV deve fare riferimento alle  STI  rispetto  alle  quali  e' stata effettuata la valutazione di conformita'.     2.2.2. Parti del sottosistema.     Il richiedente puo' richiedere una ISV  per  ogni  parte  in  cui decida  di  suddividere  il  sottosistema.  Ogni  parte  deve  essere verificata in ogni fase come previsto al punto 2.2.3.     2.2.3. Fasi della procedura di verifica.     Il sottosistema,  o  alcune  parti  di  esso,  e'  verificato  in ciascuna delle seguenti fasi:       a) progetto complessivo;       b)   produzione:   realizzazione,   compresi   in   particolare l'esecuzione dei lavori di ingegneria civile,  la  fabbricazione,  il montaggio dei componenti e la taratura complessiva;       c) prove finali.     Il richiedente puo' richiedere una ISV per la  fase  di  progetto (incluse le prove del tipo) e per la fase di  produzione  dell'intero sottosistema o per ogni parte in cui ha deciso di suddividerlo  (cfr. punto 2.2.2).     2.3. Certificato di verifica.     2.3.1.  Gli  organismi  notificati  responsabili  della  verifica valutano la progettazione,  la  produzione  e  le  prove  finali  del sottosistema e redigono  il  certificato  di  verifica  destinato  al richiedente che a sua volta redige la dichiarazione «CE» di verifica. Il certificato di verifica deve indicare le STI rispetto  alle  quali e' stata effettuata la valutazione di conformita'.     Quando  un  sottosistema  non  e'  stato  valutato  per  la   sua conformita' a tutte le STI pertinenti (ad esempio in caso di  deroga, applicazione parziale di STI per ristrutturazione o rinnovo,  periodo transitorio di una STI o caso specifico), il certificato di  verifica deve fornire il riferimento preciso alla o alle STI o alle loro parti la cui conformita' non e' stata esaminata  dall'organismo  notificato durante la procedura di verifica.     2.3.2.  In  caso  siano  state  emesse  delle  ISV,   l'organismo notificato responsabile della verifica del sottosistema  tiene  conto di tali ISV e, prima di emettere il proprio certificato di verifica:       a) verifica che  le  ISV  coprano  correttamente  i  pertinenti requisiti della o delle STI,       b) verifica tutti gli aspetti che non sono coperti dalle ISV, e       c) verifica le prove finali del sottosistema nel suo complesso.     2.3.3. In caso di modifica di un sottosistema gia' coperto da  un certificato di verifica, l'organismo notificato esegue esclusivamente gli esami e le prove che sono pertinenti e necessari, vale a dire che la  valutazione  fa  riferimento  solo  alle  parti  modificate   del sottosistema e alle loro interfacce con le parti del sottosistema non modificate.     2.3.4. Ogni organismo notificato che partecipa alla  verifica  di un   sottosistema   prepara   la   documentazione,   in   conformita' dell'articolo 15, comma 4, che copre l'ambito di  applicazione  delle proprie attivita'.     2.4. Documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione  «CE» di verifica.     La documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione «CE» di verifica  e'  raccolta  dal  richiedente  e  comprende  gli  elementi seguenti:       a) le caratteristiche tecniche relative al progetto  inclusi  i disegni generali e di dettaglio relativi  alla  fase  esecutiva,  gli schemi elettrici e idraulici, gli schemi dei circuiti  di  controllo, la descrizione dei sistemi automatici e di elaborazione dei dati a un livello di dettaglio sufficiente per documentare  la  verifica  della conformita'  effettuata,  la  documentazione  relativa  a  esercizio, manutenzione e altro, pertinenti per il sottosistema in questione;       b)  un  elenco  dei  componenti  d'interoperabilita'   di   cui all'articolo  4,  paragrafo  3,  lettera  d),  della  direttiva  (UE) 2016/797, incorporati nel sottosistema;       c) la documentazione di cui all'articolo 15, comma 4,  prodotta da  ciascun  organismo  notificato  coinvolto  nella   verifica   del sottosistema, che deve comprendere:         copie  delle  dichiarazioni   «CE»   di   verifica   e,   ove applicabile,  delle  dichiarazioni  «CE»  di  idoneita'   all'impiego redatte per i componenti di interoperabilita' di cui all'articolo  4, paragrafo 3, lettera d), della direttiva (UE) 2016/797,  accompagnate se necessario dalle corrispondenti note di calcolo e da una copia dei verbali delle prove e degli  esami  svolti  da  organismi  notificati sulla base delle specifiche tecniche comuni;         se disponibile, la  ISV  che  accompagna  il  certificato  di verifica,   compreso   il   risultato   della   verifica   da   parte dell'organismo notificato circa la validita' della ISV stessa;         il certificato di verifica, accompagnato dalle corrispondenti note di calcolo  e  firmato  dall'organismo  notificato  responsabile della verifica, che  dichiara  la  conformita'  del  sottosistema  ai requisiti della o delle pertinenti STI e in cui sono  precisate,  ove necessario, le riserve formulate durante l'esecuzione dei lavori  che non sono state  sciolte;  il  certificato  di  verifica  deve  essere inoltre accompagnato dai rapporti di ispezione e audit redatti  dallo stesso organismo nell'ambito della propria missione,  come  precisato ai punti 2.5.2 e 2.5.3;       d) i certificati di verifica rilasciati in conformita' di altri atti giuridici dell'Unione;       e)  quando  e'  richiesta  la  verifica  dell'integrazione   in condizioni di sicurezza a norma dell'articolo 18, comma  43,  lettera c) e  dell'articolo  21,  paragrafo  3,  lettera  c),  la  pertinente documentazione tecnica comprende il o i rapporti di  valutazione  dei valutatori sui CSM per la valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3, della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo  e  del Consiglio.     2.5. Sorveglianza da parte degli organismi notificati.     2.5.1.  L'organismo  notificato  responsabile  di  verificare  la produzione deve avere accesso permanente ai cantieri,  alle  officine di fabbricazione, alle zone  di  deposito  e,  ove  necessario,  agli impianti di prefabbricazione e di prova e, piu' in generale, a  tutti i luoghi ritenuti da esso necessari per l'espletamento della  propria missione. L'organismo notificato deve ricevere dal richiedente  tutti i documenti utili a tale scopo, in particolare i piani di  esecuzione delle opere e la documentazione tecnica relativa al sottosistema.     2.5.2.  L'organismo  notificato  responsabile  di  verificare  la realizzazione svolge periodicamente degli  audit  per  confermare  la conformita' alla o alle pertinenti STI. Esso fornisce un rapporto  di audit ai responsabili della realizzazione. La presenza dell'organismo notificato  potrebbe  essere  richiesta  durante  certe  fasi   delle operazioni di costruzione.     2.5.3. L'organismo notificato puo' inoltre compiere visite  senza preavviso sul cantiere o nelle  officine  di  fabbricazione.  Durante tali visite, l'organismo notificato puo' procedere ad audit  completi o  parziali  e  fornisce  un  rapporto  della  visita   nonche',   se applicabile,   un   rapporto   di   audit   ai   responsabili   della realizzazione.     2.5.4. L'organismo notificato deve essere in grado di controllare un sottosistema che include un componente  di  interoperabilita',  al fine  di  valutarne,  quando  richiesto  dalla  STI   corrispondente, l'idoneita' all'impiego nell'ambiente ferroviario cui e' destinato.     2.6. Presentazione della documentazione.     Una  copia  della  documentazione  tecnica  che   accompagna   la dichiarazione «CE» di verifica deve essere conservata dal richiedente per tutta la durata di esercizio  del  sottosistema.  Tali  documenti devono essere trasmessi, su richiesta,  agli  altri  Stati  membri  o all'ERA.     La documentazione presentata per una richiesta di  autorizzazione deve   essere   presentata   all'autorita'   a   cui   e'   richiesta l'autorizzazione. L'ANSFISA o l'ERA possono chiedere che una  o  piu' parti  dei  documenti  presentati  insieme  all'autorizzazione  siano tradotte nella propria lingua.     2.7. Pubblicazione.     Ogni organismo notificato pubblica periodicamente le informazioni pertinenti concernenti:       a) le richieste di verifica e le ISV ricevute;       b) le richieste di valutazione di conformita'  e  di  idoneita' all'impiego di componenti di interoperabilita';       c) le ISV rilasciate o rifiutate;       d) i certificati di verifica e i certificati «CE» di  idoneita' all'impiego rilasciati o rifiutati;       e) i certificati di verifica rilasciati o rifiutati.     2.8. Lingua.     La documentazione e la corrispondenza relative alla procedura  di verifica  «CE»  devono  essere  redatte  in  una   lingua   ufficiale dell'Unione dello Stato membro in cui il richiedente e'  stabilito  o in una lingua ufficiale dell'Unione accettata dal richiedente.     3. Certificato di verifica rilasciato da un organismo designato.     3.1. Introduzione.     Nel caso in cui si applichino le  norme  nazionali,  la  verifica include  una  procedura  con  cui  l'organismo  designato   a   norma dell'articolo 15, comma 8, verifica e certifica che  il  sottosistema e'  conforme  alle  norme   nazionali   notificate   in   conformita' dell'articolo 14 per ciascuno Stato membro in cui il sottosistema  e' destinato ad essere autorizzato alla messa in servizio.     3.2. Certificato di verifica.     L'organismo designato redige il certificato di verifica destinato al richiedente.     Il certificato contiene un riferimento preciso alla o alle  norme nazionali  la  cui  conformita'  e'  stata  esaminata  dall'organismo designato nel processo di verifica.     Nel  caso  di  norme  nazionali  relative  ai  sottosistemi   che compongono un veicolo, l'organismo designato divide il certificato in due  parti,  una  parte  contenente  i  riferimenti  a  quelle  norme nazionali strettamente connesse alla compatibilita'  tecnica  tra  il veicolo e la rete interessata e un'altra parte  contenente  tutte  le altre norme nazionali.     3.3. Documentazione.     La  documentazione  prodotta  dall'organismo  designato   e   che accompagna il certificato di verifica nel  caso  di  norme  nazionali deve essere inclusa nella documentazione tecnica  che  accompagna  la dichiarazione «CE» di verifica di cui al punto 2.4 e contenere i dati tecnici  pertinenti  per  la  valutazione   della   conformita'   del sottosistema a tali norme nazionali.     3.4. Lingua.     La documentazione e la corrispondenza relative alla procedura  di verifica  «CE»  devono  essere  redatte  in  una   lingua   ufficiale dell'Unione dello Stato membro in cui il richiedente e'  stabilito  o in una lingua ufficiale dell'Unione accettata dal richiedente.     4. Verifica delle parti dei sottosistemi  a  norma  dell'articolo 15, comma 7.     Se  deve  essere  rilasciato  un  certificato  di  verifica   per determinate parti di un sottosistema, a tali parti si  applicano,  in quanto compatibili, le disposizioni del presente allegato.     |  
|   |                                                             Allegato V   Procedure per la  notifica  e  la  designazione  degli  organismi  di                    valutazione della conformita' 
     1. Procedura per la qualifica di organismo notificato.     1.1 Presentazione dell'istanza di notifica per  le  attivita'  di cui all'articolo 15, comma 1.     1. L'istanza di notifica relativa ai compiti di valutazione della conformita' concernente  la  normativa  dell'Unione  europea  di  cui all'articolo 15, comma 1, del presente decreto  deve  essere  inviata via  pec  al  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti all'indirizzo dell'ufficio indicato sul sito istituzionale.     2.   L'istanza,   sottoscritta    dal    legale    rappresentante dell'organismo,  in  regola  con   l'imposta   di   bollo,   contiene l'esplicita   indicazione   della   normativa   dell'Unione   e   dei sottosistemi per i quali si richiede la notifica.     3. L'istanza puo' essere inoltrata previo  accreditamento  basato sullo schema di accreditamento emanato dall'ERA con la  decisione  n. 156/2017 del Management Board nel rispetto  di  quanto  disposto  dal regolamento (UE) 2016/796.     4.  Qualora  dall'istanza  e   dalla   documentazione   trasmessa risultassero   situazioni   ostative   alla   notifica   oppure    la documentazione inviata risultasse incompleta, il Ministero ne informa entro trenta giorni il richiedente,  dando  sessanta  giorni  per  la rimozione delle condizioni ostative o per fornire  quanto  richiesto. Trascorso infruttuosamente il suddetto  termine,  la  domanda  decade automaticamente.     5.  L'organismo  per  poter  operare  deve   attendere   che   la Commissione gli  assegni  il  Numero  Identificativo,  come  indicato all'articolo 37, comma 6, e provveda all'inserimento  nell'elenco  di cui all'articolo 38 della direttiva (UE) 2016/797.     1.2 Documentazione da allegare all'istanza  di  Autorizzazione  e Notifica.     L'istanza va corredata dei seguenti documenti redatti  in  lingua italiana:       1. copia dello statuto, ovvero estremi dell'atto normativo  per i  soggetti  di  diritto  pubblico,  da   cui   risulti   l'esercizio dell'attivita'  di  valutazione  della  conformita',  riferita   alla normativa dell'Unione europea di prodotto;       2. polizza di assicurazione di  responsabilita'  civile  per  i rischi derivanti dall'esercizio di attivita' di certificazione  CE  e delle eventuali ulteriori attivita' connesse per  cui  gli  organismi sono autorizzati;       3.  organigramma  dell'Organismo,  con   evidenziazione   della struttura  operativa  relativa  al  sottosistema  o  ai  sottosistemi oggetto dell'istanza;       4. elenco e dichiarazione  di  disponibilita'  delle  norme  di riferimento;       5. certificato di  accreditamento  rilasciato  ai  sensi  dello schema  di  accreditamento  emanato  dall'ERA  con  la  decisione  n. 156/2017 del Management Board nel rispetto  di  quanto  disposto  dal regolamento (UE) 2016/796 o degli estremi della relativa delibera ove rilasciati dall'Organismo unico nazionale di accreditamento;       6. elenco dei laboratori di cui l'Organismo  intende  avvalersi per lo svolgimento dei  propri  compiti,  con  indicazioni  circa  la natura  dello  stesso,  quale  accreditato,   qualificato,   interno, esterno, la tipologia delle prove che si intende affidargli;       7. dichiarazioni del legale rappresentante sulla  idoneita'  ed agibilita' dei locali, sulla conformita' ai requisiti  di  legge  del sistema di prevenzione incendi, sul sistema di smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro  e  sulla regolarita' contributiva previdenziale e assistenziale;       8.  dichiarazione   in   merito   all'utilizzo   di   eventuali subappaltatori  di  processi  o  attivita'  oggetto  della   notifica richiesta;       9.  dichiarazione  d'impegno  del  legale   rappresentante   ad assolvere quanto previsto dagli  articoli  30,  comma  7,  e  41  del presente decreto circa  la  partecipazione  ai  gruppi  istituiti  in ambito UE.     1.3 Durata dell'autorizzazione - Rinnovo - Estensione.     La notifica per i sottosistemi strutturali, ove non  diversamente disposto, ha una validita' temporale coincidente con la validita' del certificato di accreditamento.     Per ottenere il rinnovo del  riconoscimento  ovvero  l'estensione della propria autorizzazione ad uno o piu' sottosistemi,  l'Organismo deve presentare domanda con le stesse modalita'  sopra  indicate.  In particolare,  in  caso  di  estensione  della   notifica   ad   altro sottosistema  strutturale,  la  polizza  assicurativa   deve   essere esplicitamente estesa per i  rischi  derivanti  dall'esercizio  delle ulteriori attivita' di certificazione CE.     Per il rinnovo, l'istanza deve essere presentata almeno due  mesi prima della data di  scadenza  dello  stesso,  specificando  se  sono sopravvenute  modificazioni  negli  elementi  posti  a   base   della precedente notifica.     1.4 Veridicita' atti e dichiarazioni.     L'accertata non veridicita' da parte  del  Ministero  di  atti  e dichiarazioni resi dall'Organismo ai fini dell'ottenimento o  rinnovo o  estensione  della  notifica,  ovvero  il  venir  meno  di   quanto dichiarato durante la vigenza delle stesse, determina la non adozione del provvedimento di notifica ovvero la sua sospensione o revoca.     1.5 Fac-simile di Istanza n. 1.     Il modello di istanza di qualifica quale organismo designato  per l'interoperabilita'  ferroviaria   e'   reperibile   sul   sito   web istituzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.     2. Procedura per la qualifica di organismo designato.     2.1 Presentazione dell'istanza di designazione per  le  attivita' di cui all'articolo 15, comma 8.     1. L'istanza di designazione relativa ai compiti  di  valutazione della conformita' alle  norme  nazionali  notificate  in  conformita' dell'articolo 14 del presente  decreto  deve  essere  indirizzata  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.     2.   L'istanza,   sottoscritta    dal    legale    rappresentante dell'organismo,  in  regola  con   l'imposta   di   bollo,   contiene l'esplicita indicazione della normativa nazionale e dei  sottosistemi strutturali e funzionali per i quali si richiede la designazione.     3.  L'istanza  puo'  essere   inoltrata   previo   accreditamento rilasciato dall'Ente Unico nazionale di accreditamento italiano sulla base  dello  schema  di  accreditamento  elaborato  dall'ERA  con  la decisione n.  156  del  Management  Board,  nel  rispetto  di  quanto disposto  dal  regolamento  (UE)  2016/796  opportunamente   adattato secondo  quanto  disposto  dall'articolo  42  del  presente  decreto. Nell'eventualita' l'organismo richiedente sia gia' in possesso  della qualifica di organismo notificato, le verifiche saranno  limitate  ad accertare il possesso dei requisiti di cui agli articolo 36, comma 1, e  42  del  presente  decreto,  sulla  base  delle  norme   nazionali notificate in conformita' dell'articolo 14.     4.  Qualora  dall'istanza  e   dalla   documentazione   trasmessa risultassero  situazioni  ostative  alla  designazione,   oppure   la documentazione inviata risultasse incompleta, il Ministero ne informa entro trenta giorni il richiedente,  dando  sessanta  giorni  per  la rimozione delle condizioni ostative o per fornire  quanto  richiesto. Trascorso infruttuosamente il suddetto  termine,  la  domanda  decade automaticamente.     5. Nel caso di prima autorizzazione l'organismo per poter operare deve   attendere   l'avvenuta   pubblicazione    del    provvedimento autorizzativo sul sito  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti e la relativa comunicazione  alla  Commissione  europea  da parte dell'Autorita' di cui all'articolo 27  comma  2,  del  presente decreto.     2.2 Documentazione da allegare all'istanza  di  Autorizzazione  e Designazione.     L'istanza va corredata dei seguenti documenti redatti  in  lingua italiana:       1. copia dello statuto, ovvero estremi dell'atto normativo  per i  soggetti  di  diritto  pubblico,  da   cui   risulti   l'esercizio dell'attivita'  di  valutazione  della  conformita',  riferita   alla normativa nazionale notificata;       2. polizza di assicurazione di  responsabilita'  civile  per  i rischi derivanti dall'esercizio di attivita' di certificazione  CE  e delle eventuali ulteriori attivita' connesse per  cui  gli  organismi sono autorizzati;       3.  organigramma  dell'Organismo,  con   evidenziazione   della struttura  operativa  relativa  al  sottosistema  o  ai  sottosistemi oggetto dell'istanza;       4. elenco e dichiarazione  di  disponibilita'  delle  norme  di riferimento;       5. certificato di  accreditamento  rilasciato  ai  sensi  dello schema  di  accreditamento  emanato  dall'ERA  con  la   decisione n. 156/2017 del Management Board, nel rispetto di  quanto  disposto  dal reg. UE 2016/796  opportunamente  adattato  secondo  quanto  disposto dall'articolo 42 del presente decreto o degli estremi della  relativa delibera   ove   rilasciati   dall'Organismo   unico   nazionale   di accreditamento;       6.  nell'eventualita'  l'organismo  richiedente  sia  gia'   in possesso   della    qualifica    di    organismo    notificato    per l'interoperabilita'    ferroviaria,    copia    del     provvedimento autorizzativo rilasciato dall'Autorita' di notifica (anche in  lingua inglese);       7. elenco dei laboratori di cui l'organismo  intende  avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti con indicazioni circa la natura dello stesso, quale accreditato, qualificato, interno esterno,  e  la tipologia delle prove che si intende affidargli;       8. dichiarazioni del legale rappresentante sulla  idoneita'  ed agibilita' dei locali, sulla conformita' ai requisiti  di  legge  del sistema di prevenzione incendi, sul sistema di smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro  e  sulla regolarita' contributiva previdenziale e assistenziale;       9.  dichiarazione   in   merito   all'utilizzo   di   eventuali subappaltatori di processi o  attivita'  oggetto  della  designazione richiesta.     2.3 Durata dell'autorizzazione - Rinnovo - Estensione.     La  designazione  per   le   attivita'   di   valutazione   della conformita',  ove  non  diversamente  disposto,  ha   una   validita' temporale  coincidente  con   la   validita'   del   certificato   di accreditamento.     Per ottenere il rinnovo del  riconoscimento  ovvero  l'estensione della propria autorizzazione ad uno o piu' sottosistemi,  l'Organismo deve presentare domanda con le stesse modalita'  sopra  indicate.  In particolare, in  caso  di  estensione  della  designazione  ad  altro sottosistema  strutturale,  la  polizza  assicurativa   deve   essere esplicitamente estesa per i  rischi  derivanti  dall'esercizio  delle ulteriori attivita' di certificazione CE.     Per il rinnovo, l'istanza deve essere presentata almeno due  mesi prima della data di  scadenza  dello  stesso,  specificando  se  sono sopravvenute  modificazioni  negli  elementi  posti  a   base   della precedente designazione.     2.4 Veridicita' atti e dichiarazioni.     L'accertata non veridicita' da parte  del  Ministero  di  atti  e dichiarazioni        resi        dall'Organismo        ai        fini dell'ottenimento/rinnovo/estensione  della  designazione,  ovvero  il venir meno di quanto dichiarato  durante  la  vigenza  delle  stesse, determina la non adozione del provvedimento di designazione ovvero la sua sospensione/revoca.     2.5 Fac-simile di Istanza n. 2.     Il modello di istanza di qualifica quale organismo designato  per l'interoperabilita'  ferroviaria   e'   reperibile   sul   sito   web istituzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.     |  
|   |                                 Art. 2                        Ambito di applicazione 
   1. Il presente decreto si applica all'intero  sistema  ferroviario, che e' suddiviso in sottosistemi di natura strutturale e funzionale.   2. Il presente decreto non si applica:     a) alle metropolitane;     b)  ai  tram  e  ai  veicoli  leggeri  su  rotaia,  nonche'  alle infrastrutture utilizzate soltanto da tali veicoli;     c) alle reti di cui al decreto legislativo Sicurezza ferroviaria, che sono isolate dal punto di vista funzionale dal resto del  sistema ferroviario,  nonche'  ai  soggetti  e   ai   veicoli   che   operano esclusivamente su tali reti;     d) alle infrastrutture ferroviarie private, ivi compresi i binari di  raccordo  privati,  utilizzate  per  fini  non  commerciali   dal proprietario o da un operatore per le loro  rispettive  attivita'  di trasporto merci o per il trasporto di  persone,  nonche'  ai  veicoli utilizzati esclusivamente su tali infrastrutture;     e) alle infrastrutture destinate ad un uso storico  o  turistico, nonche' ai veicoli utilizzati esclusivamente su tali infrastrutture;     f) alle  infrastrutture  per  il  trasporto  leggero  su  rotaia, utilizzate occasionalmente da  veicoli  ferroviari  nelle  condizioni operative  del  sistema  di  trasporto  leggero  su  rotaia,  ove  e' necessario  il  transito  di  quei  veicoli  soltanto   a   fini   di connettivita';     g) ai veicoli utilizzati principalmente sulle infrastrutture  per il trasporto leggero su rotaia, ma attrezzati con  alcuni  componenti ferroviari necessari per consentire il transito a tali veicoli su una sezione confinata e limitata di infrastruttura ferroviaria soltanto a fini di connettivita'.   3. Per operare nel sistema  ferroviario  i  veicoli  che  rientrano nella fattispecie del  tram-treno,  fatta  eccezione  per  i  veicoli esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto ai sensi del comma 2, per gli aspetti che non sono disciplinati  dalle  Specifiche Tecniche  di  Interoperabilita'  (STI)  applicabili,  rispettano   le seguenti disposizioni e procedure:     a) norme nazionali o altre  pertinenti  misure  accessibili,  per garantire  che  tali  veicoli  soddisfino  i   requisiti   essenziali pertinenti, definite dall'Agenzia Nazionale per  la  Sicurezza  delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali  (ANSFISA)  e dal Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  per  quanto  di rispettiva competenza;     b)  procedura  di  autorizzazione  applicabile  a  tali   veicoli definita dall'ANSFISA;     c)  disposizioni  atte  a  garantire  che  l'esercizio  misto  di tram-treni e treni soddisfi tutti i requisiti essenziali, nonche' gli obiettivi  comuni  di  sicurezza  (Common  Safety   Target   -   CST) pertinenti, definite dall'ANSFISA;     d)  in   deroga   all'articolo   21,   in   caso   di   esercizio transfrontaliero, l'ANSFISA coopera con la pertinente autorita' dello Stato confinante  ai  fini  del  rilascio  delle  autorizzazioni  dei veicoli di cui al presente comma.     |  
|   |                                 Art. 3                              Definizioni 
   1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:     a) «sistema ferroviario»: gli elementi della rete ferroviaria  ed i veicoli elencati all'Allegato I, facenti parte  di  tutte  le  reti ferroviarie insistenti sul territorio nazionale o che operano  su  di esse;     b) «interoperabilita'»: la capacita' del sistema  ferroviario  di consentire la circolazione sicura e senza soluzione di continuita' di treni, garantendo i livelli di prestazione specificati;     c) «veicolo»: veicolo ferroviario idoneo a  circolare  con  ruote sulle linee ferroviarie, con o senza trazione, che si compone di  uno o piu' sottosistemi strutturali e funzionali;     d)  «rete»:  linee,  stazioni,  terminal  e  tutti  i   tipi   di attrezzature fisse necessarie per assicurare il funzionamento  sicuro e continuo del sistema ferroviario italiano;     e) «sottosistemi»: parti strutturali  o  funzionali  del  sistema ferroviario italiano, come indicato nell'Allegato II;     f) «sottosistema mobile»: il sottosistema materiale  rotabile  ed il sottosistema controllo-comando e segnalamento di bordo;     g)  «componenti  di  interoperabilita'»:   qualsiasi   componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo  di materiali, incorporati  o  destinati  ad  essere  incorporati  in  un sottosistema,  da   cui   dipende   direttamente   o   indirettamente l'interoperabilita'  del  sistema  ferroviario,   compresi   i   beni materiali e quelli immateriali;     h) «prodotto»:  un  prodotto  ottenuto  tramite  un  processo  di fabbricazione,  inclusi  i  componenti  di  interoperabilita'  ed   i sottosistemi;     i) «requisiti essenziali»: l'insieme delle  condizioni  descritte nell'Allegato  III  che  devono  essere   soddisfatte   dal   sistema ferroviario, dai sottosistemi e dai componenti di  interoperabilita', comprese le interfacce;     l) «specifica europea»: una specifica che rientra  in  una  delle seguenti categorie: una  specifica  tecnica  comune,  quale  definita nell'allegato XIII del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; una specifica  tecnica  europea  di  cui  all'articolo  68  del   decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; una norma europea  quale  definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera  b),  del  regolamento  (UE)  n. 1025/2012;     m) «Specifica Tecnica  di  Interoperabilita'  -  STI»  (Technical Specification for Interoperability - TSI): una regola tecnica europea adottata ai sensi della direttiva (UE) 2016/797,  avente  ad  oggetto ciascun sottosistema o  parte  di  un  sottosistema,  allo  scopo  di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione europea;     n) «caso specifico»:  ogni  parte  del  sistema  ferroviario  che necessita  di  disposizioni  particolari  nelle  STI,  temporanee   o permanenti, a causa  di  limitazioni  geografiche,  topografiche,  di ambiente  urbano  o  di  coerenza  rispetto  al  sistema  ferroviario esistente, in particolare le linee  e  le  reti  ferroviarie  isolate dalla rete del resto dell'Unione europea, la sagoma, lo scartamento o l'interasse fra i binari, i veicoli destinati ad un uso  strettamente locale, regionale o storico e i veicoli che provengono da Paesi terzi o che sono ivi destinati;     o)  «ristrutturazione»:  lavori  importanti  di  modifica  di  un sottosistema o di una sua parte, che comportano  una  modifica  della documentazione  tecnica  che  accompagna  la  dichiarazione  «CE»  di verifica, qualora tale documentazione tecnica  sia  presente,  e  che migliorano l'insieme delle prestazioni del sottosistema;     p)  «rinnovo»:  lavori   importanti   di   sostituzione   di   un sottosistema o di una sua parte che non  modificano  l'insieme  delle prestazioni del sottosistema;     q) «sistema ferroviario esistente»:  l'infrastruttura  costituita dalle linee e dagli impianti fissi delle reti  ferroviarie  esistenti al momento dell'entrata in vigore del  presente  decreto,  nonche'  i veicoli  di  ogni   categoria   e   origine   che   percorrono   tale infrastruttura;     r) «sostituzione nell'ambito della manutenzione»: sostituzione di componenti con elementi aventi funzione  e  prestazioni  identiche  a quelle del  componente  sostituito,  nell'ambito  della  manutenzione preventiva o correttiva;     s) «tram-treno»: un veicolo progettato per un uso  combinato  sia su  infrastrutture  per  il  trasporto  leggero  su  rotaia  sia   su infrastrutture ferroviarie;     t) «messa in servizio»:  insieme  delle  operazioni  mediante  le quali un sottosistema e' messo in servizio operativo;     u) «ente appaltante»: ente, pubblico o  privato,  che  ordina  la progettazione  ovvero  la  costruzione,  oppure,  il  rinnovo  o   la ristrutturazione di un sottosistema;     v) «detentore»: una persona fisica o giuridica  che,  essendo  il proprietario del veicolo o avendo diritto ad utilizzarlo, lo  sfrutta in quanto mezzo di trasporto ed e'  registrato  in  quanto  tale  nel registro dei veicoli di cui  all'articolo  47  della  direttiva  (UE) 2016/797;     z) «richiedente»: una  persona  fisica  o  giuridica  che  chiede un'autorizzazione,  sia  essa  un'impresa  ferroviaria,  un   gestore dell'infrastruttura o un'altra persona fisica o  giuridica,  come  un fabbricante, un proprietario o un detentore.  Ai  fini  dell'articolo 15, per «richiedente» si intende un ente appaltante o un fabbricante, oppure i loro mandatari. Ai fini dell'articolo 19, per  «richiedente» si intende una persona fisica o giuridica che richiede  la  decisione dell'Agenzia  dell'Unione  europea  per   le   ferrovie   (ERA)   per l'approvazione delle soluzioni tecniche prospettate per i progetti di apparecchiature ERTMS a terra;     aa) «progetto in fase avanzata di sviluppo»:  qualsiasi  progetto la cui fase di progettazione o costruzione e' giunta a un punto  tale che una modifica delle specifiche tecniche potrebbe compromettere  la fattibilita' del progetto cosi' come pianificato;     bb)  «norma  armonizzata»:  una  norma  europea  quale   definita all'articolo  2,  punto  1,  lettera  c),  del  regolamento  (UE)  n. 1025/2012;     cc) «Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle  Ferrovie  e  delle Infrastrutture  Stradali  e  Autostradali»   (ANSFISA):   l'organismo nazionale, istituito dal decreto-legge 28  settembre  2018,  n.  109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130, operante  come  autorita'  nazionale  preposta  alla  sicurezza   con riferimento ai compiti riguardanti la sicurezza ferroviaria assegnati dal decreto  legislativo  recante  attuazione  della  direttiva  (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11  maggio  2016 sulla sicurezza delle ferrovie;     dd) «tipo»: il tipo di veicolo che definisce  le  caratteristiche essenziali  di  progettazione  del  veicolo,  cui  si  riferisce   il certificato  di  esame  del  tipo  o  del  progetto,  descritto   nel pertinente modulo di verifica;     ee) «serie»: una serie di veicoli identici di uno stesso tipo  di progetto;     ff) «soggetto responsabile della manutenzione» (Entity in  Charge of Maintenance - ECM): soggetto responsabile della manutenzione di un veicolo, come definito ai sensi  del  decreto  legislativo  Sicurezza ferroviaria;     gg) «trasporto  leggero  su  rotaia»:  un  sistema  di  trasporto ferroviario urbano e/o suburbano con una resistenza  alla  collisione di C-III o C-IV  (conformemente  alla  norma  EN  15227:2011)  e  una resistenza massima del veicolo di 800  kN  (sforzo  longitudinale  di compressione nella zona di accoppiamento);  i  sistemi  di  trasporto leggero  su  rotaia  possono  disporre  di  un  tracciato  proprio  o condividerlo con il traffico stradale ed in generale  non  effettuano scambi di veicoli con traffico merci o passeggeri di lunga distanza;     hh) «norme nazionali»: tutte le norme  e  le  altre  disposizioni vincolanti,  emanate  dalle  competenti  Autorita',  che   contengono requisiti in materia di sicurezza  ferroviaria  o  requisiti  tecnici diversi  da  quelli  stabiliti  dalle  norme  dell'Unione  europea  o internazionali, e che sono applicabili alle imprese  ferroviarie,  ai gestori dell'infrastruttura o a terzi;     ii) «stato di funzionamento di  progetto»:  il  normale  modo  di funzionamento  e  le  condizioni  di  degrado  prevedibili,  compresa l'usura, nei limiti e nelle condizioni di  utilizzo  specificate  nei fascicoli tecnici e di manutenzione;     ll) «area d'uso di un veicolo»: una o piu'  reti  all'interno  di uno Stato membro o di un gruppo di Stati membri in cui un veicolo  e' destinato ad essere utilizzato;     mm) «strumenti di conformita' accettabili»: pareri non vincolanti emessi dall'ERA per definire i metodi atti a  stabilire  il  rispetto dei requisiti essenziali;     nn) «strumenti di conformita' nazionali accettabili»: pareri  non vincolanti emessi dall'ANSFISA per definire i metodi atti a stabilire il rispetto delle norme nazionali;     oo) «immissione sul mercato»: la prima messa a  disposizione  sul mercato dell'Unione europea di un componente di interoperabilita', di un sottosistema o di un veicolo, in grado di funzionare nel suo stato di funzionamento di progetto;     pp) «fabbricante»:  qualsiasi  persona  fisica  o  giuridica  che fabbrica un prodotto nella forma di componenti di  interoperabilita', sottosistemi o veicoli, oppure lo fa progettare  o  fabbricare  e  lo commercializza con il proprio nome o marchio;     qq)  «mandatario»:   persona   fisica   o   giuridica   stabilita nell'Unione europea che ha ricevuto, da un fabbricante o da  un  ente appaltante, un mandato scritto che la autorizza ad agire per conto di tale  fabbricante  o  ente  appaltante  in  relazione  a  determinati compiti;     rr) «specifica tecnica»: un documento che prescrive  i  requisiti tecnici che un prodotto, un sottosistema, un processo o un  servizio, devono soddisfare;     ss)    «accreditamento»:    l'accreditamento    quale    definito all'articolo 2, paragrafo 1,  numero  10,  del  regolamento  (CE)  n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9  luglio  2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza  del  mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti;     tt)  «organismo   nazionale   di   accreditamento»:   l'organismo nazionale di accreditamento quale definito all'articolo 2, punto  10, del regolamento (CE)  n.  765/2008;  per  l'Italia  e'  l'Ente  Unico nazionale di accreditamento italiano  di  cui  all'articolo  4  della legge 23 luglio 2009, n. 99;     uu)  «valutazione  della  conformita'»:  la  procedura   atta   a dimostrare se i pertinenti requisiti, relativi a un  prodotto,  a  un processo, a un servizio, a un sottosistema, a  una  persona  o  a  un organismo, sono stati rispettati;     vv) «organismo di valutazione della  conformita'»:  un  organismo che  e'  stato  notificato  o  designato  dallo  Stato  membro  quale responsabile  delle  attivita'  di  valutazione  della   conformita', rispettivamente,  alle  norme  dell'Unione  europea  o   alle   norme nazionali, tra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;     zz) «persona con disabilita'» e «persona a mobilita' ridotta»: le persone  con  una  menomazione  fisica,   mentale,   intellettiva   o sensoriale, permanente o temporanea, la cui interazione con  barriere puo' ostacolare il pieno ed efficace utilizzo dei  trasporti  su  una base di uguaglianza con gli altri passeggeri, e  le  persone  la  cui mobilita' nell'utilizzo dei mezzi di trasporto  e'  ridotta  a  causa dell'eta';     aaa) «gestore dell'infrastruttura»: il soggetto definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera  b),  del  decreto  legislativo  15 luglio 2015, n. 112, recante recepimento della  direttiva  2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;     bbb)  «impresa  ferroviaria»:  il  soggetto  definito  ai   sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.  112 del 2015  e  qualsiasi  altra  impresa  pubblica  o  privata  la  cui attivita' consiste nella prestazione di servizi di trasporto di merci ovvero di passeggeri per ferrovia e che garantisce  obbligatoriamente la trazione, incluse le imprese che forniscono solo la trazione;     ccc)  «binari  di  raccordo  privati»:  binari   ferroviari   che collegano un'infrastruttura  ferroviaria  privata  con  la  rete  del sistema  ferroviario  fino  alla  barriera  tecnica  atta  a  evitare l'interferenza tra i movimenti effettuati all'interno del raccordo  e quelli sulla rete ferroviaria stessa; sui binari  di  detto  raccordo vengono effettuate movimentazioni di veicoli unicamente per gli scopi indicati all'articolo 2, comma 2, lettera d);     ddd) «Agenzia dell'Unione europea per le Ferrovie (European Union Agency for Railways, o ERA)»: l'organismo di cui al regolamento  (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016;     eee) «decreto  legislativo  Sicurezza  ferroviaria»:  il  decreto legislativo recante attuazione  della  direttiva  (UE)  2016/798  del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  dell'11  maggio  2016,  sulla sicurezza delle ferrovie.  
           Note all'art. 3: 
               - Il  testo  dell'art.  68  e  dell'allegato  XIII  del          decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  citato  nelle          note alle premesse, cosi' recita:               «Art. 68  (Specifiche  tecniche)  -  1.  Le  specifiche          tecniche  indicate  al  punto  1  dell'allegato  XIII  sono          inserite  nei  documenti   di   gara   e   definiscono   le          caratteristiche previste per lavori, servizi  o  forniture.          Tali  caratteristiche  possono   inoltre   riferirsi   allo          specifico processo o metodo di produzione o prestazione dei          lavori, delle forniture o dei servizi richiesti,  o  a  uno          specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita          anche se questi fattori non sono parte del  loro  contenuto          sostanziale,   purche'    siano    collegati    all'oggetto          dell'appalto e  proporzionati  al  suo  valore  e  ai  suoi          obiettivi.               2. Le specifiche tecniche possono,  altresi',  indicare          se e' richiesto il trasferimento dei diritti di  proprieta'          intellettuale.               3. Per tutti gli appalti destinati all'uso da parte  di          persone fisiche, sia che si tratti  del  pubblico  che  del          personale   di   un'amministrazione   aggiudicatrice,    e'          necessario  che  le  specifiche  tecniche,  salvo  in  casi          debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere          conto dei criteri di  accessibilita'  per  le  persone  con          disabilita' o  di  progettazione  adeguata  per  tutti  gli          utenti. Qualora i requisiti di  accessibilita'  obbligatori          siano adottati con un atto giuridico  dell'Unione  europea,          le specifiche  tecniche  devono  essere  definite  mediante          riferimento  a  esse  per  quanto  riguarda  i  criteri  di          accessibilita'  per  le  persone  con  disabilita'   o   di          progettazione adeguata per tutti gli utenti.               4. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli          operatori economici alla procedura di aggiudicazione e  non          devono comportare direttamente  o  indirettamente  ostacoli          ingiustificati all'apertura  degli  appalti  pubblici  alla          concorrenza.               5.   Fatte   salve   le   regole   tecniche   nazionali          obbligatorie, le specifiche tecniche sono formulate secondo          una delle modalita' seguenti:                 a)  in  termini  di  prestazioni   o   di   requisiti          funzionali,  comprese  le  caratteristiche  ambientali,   a          condizione che i parametri siano  sufficientemente  precisi          da  consentire  agli  offerenti  di  determinare  l'oggetto          dell'appalto  e  alle  amministrazioni  aggiudicatrici   di          aggiudicare l'appalto;                 b) mediante riferimento a specifiche tecniche  e,  in          ordine di preferenza,  alle  norme  che  recepiscono  norme          europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche          tecniche  comuni,  alle  norme  internazionali,  ad   altri          sistemi tecnici di  riferimento  adottati  dagli  organismi          europei di  normalizzazione  o  in  mancanza,  alle  norme,          omologazioni tecniche o specifiche tecniche, nazionali,  in          materia di progettazione,  calcolo  e  realizzazione  delle          opere e uso delle forniture. Ciascun  riferimento  contiene          l'espressione "o equivalente";                 c)  in  termini  di  prestazioni   o   di   requisiti          funzionali di cui alla lettera  a),  con  riferimento  alle          specifiche  citate  nella  lettera  b)  quale   mezzo   per          presumere la conformita' con tali prestazioni  o  requisiti          funzionali;                 d) mediante riferimento alle specifiche  tecniche  di          cui alla lettera  b)  per  talune  caratteristiche  e  alle          prestazioni o ai requisiti funzionali di cui  alla  lettera          a) per le altre caratteristiche.               6.   Salvo   che   siano   giustificate    dall'oggetto          dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare          una  fabbricazione   o   provenienza   determinata   o   un          procedimento particolare caratteristico dei prodotti o  dei          servizi forniti da un operatore  economico  specifico,  ne'          far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo,  a          un'origine o a una produzione specifica che avrebbero  come          effetto di favorire o eliminare  talune  imprese  o  taluni          prodotti.  Tale  menzione  o  riferimento   sono   tuttavia          consentiti,  in  via  eccezionale,  nel  caso  in  cui  una          descrizione  sufficientemente   precisa   e   intelligibile          dell'oggetto dell'appalto non sia possibile  applicando  il          comma 5. In tal caso la  menzione  o  il  riferimento  sono          accompagnati dall'espressione «o equivalente».               7. Quando  si  avvalgono  della  possibilita'  di  fare          riferimento alle specifiche tecniche di  cui  al  comma  5,          lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici  non  possono          dichiarare inammissibile  o  escludere  un'offerta  per  il          motivo che i lavori, le forniture o i servizi  offerti  non          sono conformi alle specifiche  tecniche  alle  quali  hanno          fatto riferimento, se  nella  propria  offerta  l'offerente          dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi          di prova di cui all'art.  86,  che  le  soluzioni  proposte          ottemperano in maniera equivalente  ai  requisiti  definiti          dalle specifiche tecniche.               8. Quando si  avvalgono  della  facolta',  prevista  al          comma 5, lettera a), di definire le specifiche tecniche  in          termini  di  prestazioni  o  di  requisiti  funzionali,  le          amministrazioni  aggiudicatrici  non   possono   dichiarare          inammissibile  o  escludere  un'offerta   di   lavori,   di          forniture o di servizi conformi a una norma  che  recepisce          una norma europea, a una omologazione  tecnica  europea,  a          una specifica tecnica comune, a una norma internazionale  o          a  un  sistema  tecnico  di  riferimento  adottato  da   un          organismo europeo di  normalizzazione  se  tali  specifiche          contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse          prescritti. Nella propria offerta, l'offerente e' tenuto  a          dimostrare con  qualunque  mezzo  appropriato,  compresi  i          mezzi di prova  di  cui  all'art.  86,  che  i  lavori,  le          forniture o i servizi conformi alla norma ottemperino  alle          prestazioni e ai requisiti funzionali  dell'amministrazione          aggiudicatrice.».               «Allegato  XIII  Definizione   di   talune   specifiche          tecniche (Allegato VII dir. 24; Allegato VIII dir. 25)               In vigore dal 19 aprile 2016               Ai fini del presente codice si intende per:               1) "specifiche tecniche": a seconda del caso                 a) nel caso di appalti pubblici di lavori:  l'insieme          delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare,  nei          documenti  di  gara,  che  definiscono  le  caratteristiche          richieste di un materiale, un prodotto o una  fornitura  in          modo  che  rispondano  all'uso   a   cui   sono   destinati          dall'amministrazione     aggiudicatrice     o     dall'ente          aggiudicatore;  tra  queste  caratteristiche  rientrano   i          livelli della prestazione ambientale e le ripercussioni sul          clima,  la  progettazione  che  tenga  conto  di  tutti   i          requisiti  (compresa  l'accessibilita'  per   persone   con          disabilita')   la   valutazione   della   conformita',   la          proprieta' d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse  le          procedure  riguardanti  il  sistema   di   garanzia   della          qualita', la terminologia, i simboli, il collaudo e  metodi          di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le          istruzioni per l'uso, nonche' i  processi  e  i  metodi  di          produzione in qualsiasi  momento  del  ciclo  di  vita  dei          lavori. Esse comprendono altresi' le norme  riguardanti  la          progettazione e la determinazione dei costi, le  condizioni          di collaudo,  d'ispezione  e  di  accettazione  dei  lavori          nonche' i metodi e le tecniche  di  costruzione  come  pure          ogni  altra  condizione   tecnica   che   l'amministrazione          aggiudicatrice o  l'ente  aggiudicatore  puo'  prescrivere,          mediante  regolamentazione  generale  o   particolare,   in          relazione all'opera finita e ai materiali o alle parti  che          la compongono;                 b) nel caso di  appalti  pubblici  di  servizi  o  di          forniture, le specifiche contenute  in  un  documento,  che          definiscono le caratteristiche richieste di un  prodotto  o          di un servizio, tra cui i livelli di qualita', i livelli di          prestazione ambientale e le ripercussioni  sul  clima,  una          progettazione  che  tenga  conto  di  tutte   le   esigenze          (compresa l'accessibilita' per le persone con  disabilita')          e la valutazione della conformita',  la  proprieta'  d'uso,          l'uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni,  compresi          i requisiti applicabili al prodotto quali la  denominazione          di vendita, la terminologia, i simboli,  il  collaudo  e  i          metodi   di   prova,   l'imballaggio,   la   marcatura    e          l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i  processi  e  i          metodi di produzione ad ogni stadio del ciclo di vita della          fornitura  o  dei  servizi,   nonche'   le   procedure   di          valutazione della conformita';               2)  "norma";  una  specifica  tecnica  adottata  da  un          organismo  riconosciuto  di  normalizzazione,  ai  fini  di          un'applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza  non          e'  obbligatoria  e  che  rientra  in  una  delle  seguenti          categorie:                 a)  "norma  internazionale":  norma  adottata  da  un          organismo  di  normalizzazione  internazionale  e  messa  a          disposizione del pubblico;                 b)  "norma  europea":  una  norma  adottata   da   un          organismo di normalizzazione europeo e messa a disposizione          del pubblico;                 c)  «norma  nazionale»:  una  norma  adottata  da  un          organismo  di   normalizzazione   nazionale   e   messa   a          disposizione del pubblico;               3)  «valutazione  tecnica  europea»:   la   valutazione          documentata delle prestazioni di un prodotto da costruzione          in   relazione   alle   sue   caratteristiche   essenziali,          conformemente al  relativo  documento  per  la  valutazione          europea  quale  definito  all'art.   2,   punto   12,   del          regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo  e  del          Consiglio;               4) «specifica tecnica comune»:  una  specifica  tecnica          nel settore delle TIC elaborata conformemente agli articoli          13 e 14 del regolamento (UE) 1025/2012;               5) "riferimento tecnico": qualunque documento,  diverso          dalle norme europee, elaborato dagli organismi  europei  di          normalizzazione secondo procedure  adattate  all'evoluzione          delle necessita' di mercato.».               - Per i riferimenti normativi del regolamento  (UE)  n.          1025/2012 si veda nelle note alle premesse.               - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)          2016/797 si veda nelle note alle premesse.               - Per i  riferimenti  normativi  del  decreto-legge  28          settembre 2018, n. 109 si veda nelle note alle premesse.               - Per i riferimenti normativi della legge  16  novembre          2018, n. 130 si veda nelle note alle premesse.               - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)          2016/798 si veda nelle note alle premesse.               -  Il  regolamento  (CE)  n.  765/2008  del  Parlamento          europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 che  pone  norme          in materia di accreditamento e vigilanza  del  mercato  per          quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti  e  che          abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 e'  pubblicato  nella          G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.               - Il testo dell'art. 4 della  citata  legge  23  luglio          2009, n.99, cosi' recita:               «Art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n.          765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,  che  pone          norme in materia di accreditamento e vigilanza del  mercato          per la commercializzazione dei prodotti) - 1.  Al  fine  di          assicurare  la  pronta  applicazione  del   capo   II   del          regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo  e  del          Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia  di          accreditamento e vigilanza del mercato per quanto  riguarda          la  commercializzazione  dei  prodotti  e  che  abroga   il          regolamento (CEE) n. 339/93,  il  Ministro  dello  sviluppo          economico,  di  concerto  con   i   Ministri   interessati,          provvede, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore          della presente legge, con uno o piu' decreti di natura  non          regolamentare, alla adozione  delle  prescrizioni  relative          alla  organizzazione   ed   al   funzionamento   dell'unico          organismo nazionale autorizzato  a  svolgere  attivita'  di          accreditamento  in  conformita'   alle   disposizioni   del          regolamento comunitario, alla definizione dei  criteri  per          la fissazione di tariffe di  accreditamento,  anche  tenuto          conto  degli  analoghi  sistemi   tariffari   eventualmente          adottati dagli altri  Paesi  dell'Unione  europea,  nonche'          alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo          da parte  dei  Ministeri  concertanti,  anche  mediante  la          previsione della  partecipazione  di  rappresentanti  degli          stessi Ministeri ai relativi organi statutari.               2. Il Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto          con i Ministri interessati, provvede con decreto di  natura          non regolamentare, entro tre mesi dalla  data  di  adozione          del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico          organismo italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di          accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico,  per          il tramite del competente ufficio, e'  autorita'  nazionale          referente  per  le  attivita'  di   accreditamento,   punto          nazionale di contatto con la Commissione europea ed  assume          le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non          assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.               3. Per l'accreditamento delle  strutture  operanti  nei          diversi settori per i quali sia previsto  l'accreditamento,          il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  i   Ministeri          interessati disciplinano  le  modalita'  di  partecipazione          all'organismo  di  cui  al  comma  1  degli  organismi   di          accreditamento, gia' designati per i settori di  competenza          dei rispettivi Ministeri.               4.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente          articolo non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  ne'          minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri          interessati provvedono all'attuazione del presente articolo          con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili          a legislazione vigente.».               - Il testo dell'art. 3, comma 1, lettere a) e  b),  del          decreto legislativo 15 luglio 2015, n.  112,  citato  nelle          note alle premesse, cosi' recita:               «Art. 3  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente          decreto si intende per:                 a) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa pubblica  o          privata  titolare  di  una  licenza,   la   cui   attivita'          principale consiste nella prestazione  di  servizi  per  il          trasporto sia di merci sia di persone per  ferrovia  e  che          garantisce obbligatoriamente  la  trazione;  sono  comprese          anche le imprese che forniscono solo la trazione;                 b) gestore dell'infrastruttura: qualsiasi organismo o          impresa responsabili dell'esercizio, della  manutenzione  e          del rinnovo dell'infrastruttura  ferroviaria  di  una  rete          nonche' della partecipazione al suo sviluppo come stabilito          dallo Stato nell'ambito della sua politica  generale  sullo          sviluppo e sul finanziamento dell'infrastruttura;               (Omissis).».               - Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (UE)          2016/796 si veda nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 4                         Requisiti essenziali 
   1. Il  sistema  ferroviario,  i  sottosistemi  e  i  componenti  di interoperabilita',  comprese  le  interfacce,  devono  soddisfare   i relativi requisiti essenziali riportati nell'Allegato III.   2.  Le  specifiche  tecniche  di  cui  all'art.  68   del   decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  necessarie  per  completare  le specifiche europee o le altre norme  applicate  nell'Unione  europea, non devono essere in contrasto con i requisiti essenziali.  
           Note all'art. 4: 
               - Per il testo dell'art. 68 del decreto legislativo  18          aprile 2016, n. 50, si veda nelle note all'art. 3.   |  
|   |                                 Art. 5            Specifiche Tecniche di Interoperabilita' - STI 
   1. Ogni sottosistema definito nell'Allegato II e'  oggetto  di  una STI. Ove necessario, un sottosistema puo' essere oggetto di piu'  STI e una STI puo' comprendere vari sottosistemi.   2. I sottosistemi fissi e i veicoli sono conformi alle STI  e  alle norme nazionali vigenti rispettivamente al momento della richiesta di autorizzazione  di  messa  in   servizio   e   della   richiesta   di autorizzazione  d'immissione   sul   mercato.   La   conformita'   e' costantemente garantita durante il loro esercizio.   3. L'ANSFISA partecipa  con  propri  rappresentanti  alle  fasi  di elaborazione  e  revisione  delle  STI  presso  i  gruppi  di  lavoro organizzati e guidati dall'ERA, ai sensi dell'articolo  5,  comma  1, del regolamento (UE) 2016/796 e informa periodicamente  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'andamento di detti lavori.   4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa alle attivita' del Comitato di cui all'articolo 51  della  direttiva  (UE) 2016/797, con il supporto dell'ANSFISA.  
           Note all'art. 5: 
               - Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (UE)          2016/796 si veda nelle note alle premesse.               - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)          2016/797 si veda nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 6                           Deroghe alle STI 
   1. I richiedenti possono presentare istanza per derogare, del tutto o in parte, a una o piu' STI, nei seguenti casi:     a) per un progetto di realizzazione di un nuovo  sottosistema,  o parte  di  esso,  per  il  rinnovo  o  la  ristrutturazione   di   un sottosistema esistente, o parte di esso, nonche'  per  ogni  elemento del sistema ferroviario che si trovi in una fase avanzata di sviluppo oppure che formi oggetto di un contratto in corso di esecuzione  alla data di applicazione delle STI interessate;     b) quando, in seguito a un incidente o a una catastrofe naturale, le condizioni di ripristino rapido  della  rete  non  consentano  dal punto di vista economico o tecnico l'applicazione parziale  o  totale delle STI pertinenti; in tal caso la non applicazione  delle  STI  e' limitata al periodo precedente al ripristino della rete;     c) per ogni progetto concernente il rinnovo,  l'estensione  o  la ristrutturazione di un sottosistema esistente, o parte di  esso,  nel caso  in  cui  l'applicazione  delle  STI   interessate   rischi   di compromettere  la  redditivita'  economica  del  progetto  ovvero  la compatibilita' del sistema ferroviario italiano;     d) per un progetto di creazione di un nuovo sottosistema o per un progetto concernente il rinnovo o la ristrutturazione di  un  sistema esistente, quando la rete ferroviaria e' separata o  isolata  per  la presenza del  mare  o  separata  dalla  rete  ferroviaria  del  resto dell'Unione europea a causa di condizioni geografiche particolari.   2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica  alla Commissione europea, entro un anno dall'entrata  in  vigore  di  ogni STI, un elenco dei progetti che hanno luogo nel territorio  nazionale e  che,  sulla  base  di   adeguate   giustificazioni   fornite   dal richiedente, si trovano nella fase avanzata di  sviluppo  di  cui  al comma 1, lettera a). Ai fini dell'inserimento  nel  suddetto  elenco, ciascun  richiedente  comunica  al   Ministero,   entro   nove   mesi dall'entrata in vigore delle STI interessate, i progetti che  ritiene rientrino nella suddetta fattispecie.   3. Nei casi di cui al comma  1,  lettera  b),  il  Ministero  delle infrastrutture e dei  trasporti  comunica  alla  Commissione  la  sua decisione di non applicazione di una o piu' STI o di parte di esse.   4. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), c) e d), su domanda  del richiedente,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti presenta alla Commissione europea richiesta  di  deroga  alle  STI  o parte di esse, accompagnata da un fascicolo, redatto dal richiedente, che  contiene  la  giustificazione  della  deroga  e   specifica   le disposizioni alternative che si intendono applicare  in  luogo  delle relative STI o parti di esse. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  invia   alla Commissione la sua decisione in merito. Nei casi di cui al  comma  1, lettera c), la Commissione europea adotta la sua  decisione  mediante atti di esecuzione, secondo la procedura d'esame di cui  all'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797.   5. Il fascicolo di cui al comma 4  e'  redatto  e  trasmesso  nella forma e  nelle  modalita'  definiti  nell'atto  di  esecuzione  della Commissione di cui all'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva  (UE) 2016/797.   6. Al fine di consentire al Ministero delle  infrastrutture  e  dei trasporti di presentare alla Commissione europea la richiesta di  cui al comma 4, il richiedente, quando ha evidenza dei requisiti che  non possono essere rispettati, e comunque  almeno  un  anno  prima  della prevista  messa  in  servizio  o  immissione   sul   mercato,   invia all'ANSFISA una istanza volta ad ottenere  il  parere  vincolante  in merito  all'idoneita'   delle   disposizioni   alternative   per   il soddisfacimento dei requisiti essenziali impattati dai requisiti  STI che non sono applicati. All'istanza  e'  allegato  un  fascicolo  che include una tabella che riassume l'analisi degli scostamenti rispetto ai requisiti previsti dalle STI e indica le disposizioni  alternative che il richiedente, in quanto responsabile  della  propria  parte  di sistema oppure del prodotto  e  del  relativo  funzionamento  sicuro, ritiene di applicare per garantire comunque  il  soddisfacimento  dei requisiti essenziali. Il fascicolo e' supportato da  una  valutazione di impatto sull'interoperabilita' e da una  valutazione  di  rischio, validate dall'organismo di valutazione della  conformita'  prescelto. In caso di incompletezza del  fascicolo,  l'ANSFISA,  entro  un  mese dalla ricezione dell'istanza, puo' fare  richiesta  di  integrazione, dandone  comunicazione  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei trasporti.  Laddove  le  disposizioni   alternative   comportino   il coinvolgimento di altre autorita' nazionali competenti,  nei  settori della sicurezza elettrica, ingegneria civile, edilizia, sanita' e  in materia di protezione antincendio, l'ANSFISA puo'  richiedere  idonea documentazione. L'ANSFISA disciplina le modalita'  di  richiesta  del parere. Dopo aver ottenuto il suddetto parere, il richiedente, almeno sei mesi prima della prevista messa  in  servizio  o  immissione  sul mercato, invia al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti richiesta di deroga alle STI o parti di esse, completa del  fascicolo e di  tutte  le  informazioni  necessarie,  tra  le  quali  eventuali contratti e un cronoprogramma delle attivita',  allegando  il  parere dell'ANSFISA. Nel caso in cui ANSFISA  richieda  al  Ministero  delle integrazioni ai sensi di  quanto  previsto  dal  quarto  periodo,  il termine per il richiedente e' ridotto a quattro  mesi.  Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette la richiesta di deroga alla Commissione europea entro due mesi dal ricevimento della stessa.   7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica  alle parti interessate i risultati delle  analisi  della  Commissione,  le deroghe autorizzate e le eventuali raccomandazioni della  Commissione stessa sulle specifiche da applicare.   8. Il richiedente e' responsabile del rispetto  delle  disposizioni alternative di cui al comma 4 e prima di  procedere  in  deroga  alle STI,  attende  la  comunicazione  da  parte   del   Ministero   delle infrastrutture  e  dei  trasporti  in  merito  alla  decisione  della Commissione  europea.  In  assenza  di  decisione  da   parte   della Commissione europea nei quattro mesi  successivi  alla  presentazione della richiesta questa si considera accolta. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' far applicare le disposizioni alternative di cui al comma 4, sotto la piena responsabilita' del richiedente, senza attendere  la  decisione della Commissione.  
           Note all'art. 6: 
               - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)          2016/797 si veda nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 7 
   Condizioni  per   l'immissione   sul   mercato   di   componenti   di                          interoperabilita' 
   1. I componenti  di  interoperabilita'  sono  immessi  sul  mercato soltanto se soddisfano i requisiti essenziali  e  le  condizioni  per realizzare l'interoperabilita' del sistema ferroviario con quello del resto dell'Unione europea e se, nella loro  area  d'uso,  sono  usati conformemente alla loro destinazione e se adeguatamente installati  e sottoposti  a  manutenzione.   Tali   disposizioni   non   precludono l'eventuale immissione sul  mercato  di  tali  componenti  per  altre applicazioni che esulano da quelle disciplinate dal presente decreto.   2. Non e' consentito vietare, limitare od  ostacolare  l'immissione sul mercato di componenti di  interoperabilita'  in  vista  del  loro impiego nel sistema ferroviario quando tali componenti soddisfano  le disposizioni  della  direttiva  (UE)  2016/797.   I   componenti   di interoperabilita'  non  sono  soggetti  a  verifiche  gia'   compiute nell'ambito della  procedura  relativa  alla  dichiarazione  «CE»  di conformita' o di idoneita' all'impiego, di cui all'articolo 10  della medesima direttiva.  
           Note all'art. 7: 
               - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)          2016/797 si veda nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 8                  Conformita' o idoneita' all'impiego 
   1.  Un  componente  di  interoperabilita'  soddisfa   i   requisiti essenziali se e' conforme alle prescrizioni stabilite nelle  relative STI o specifiche europee.   2. La dichiarazione «CE» di conformita' o di idoneita'  all'impiego attesta che i componenti  di  interoperabilita'  sono  stati  oggetto delle procedure stabilite nella relativa STI per la valutazione della conformita' o  idoneita'  all'impiego.  Essa  e'  redatta,  datata  e firmata  dal  fabbricante  o  dal  suo   mandatario   applicando   le disposizioni previste dalle  pertinenti  STI  e  secondo  il  modello stabilito dalla Commissione europea mediante gli atti  di  esecuzione di cui all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797.   3. Qualora la STI lo richieda, la dichiarazione «CE»  e'  corredata di un certificato, rilasciato da uno o piu' organismi notificati, che attesta   la   conformita'   intrinseca   di   un    componente    di interoperabilita',   considerato   separatamente,   alle   specifiche tecniche che deve rispettare, e da un certificato, rilasciato da  uno o piu' organismi notificati, che prova l'idoneita' all'impiego di  un componente  di  interoperabilita',  considerato  nel   suo   ambiente ferroviario, in particolare nel  caso  dei  pertinenti  requisiti  di carattere funzionale.   4. I pezzi di ricambio dei sottosistemi gia' messi in  servizio  al momento dell'entrata  in  vigore  della  corrispondente  STI  possono essere installati negli stessi senza  dover  essere  sottoposti  alle disposizioni del comma 2.   5. Ove stabilito dalle pertinenti STI, i  prodotti  ferroviari  che esse identificano come componenti di interoperabilita', gia'  immessi sul mercato al momento della loro entrata in vigore,  possono  godere di un periodo di transizione secondo le modalita' ivi indicate.  Tali componenti sono conformi all'articolo 7, comma 1.   6. I componenti di interoperabilita' conformi a norme armonizzate o a parti di esse,  i  cui  riferimenti  sono  stati  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi  ai requisiti essenziali contemplati da tali norme o parti di esse.  
           Note all'art. 8: 
               - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)          2016/797 si veda nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 9 
   Procedura relativa  alla  dichiarazione  «CE»  di  conformita'  o  di                        idoneita' all'impiego 
   1. Qualora la STI corrispondente lo  richieda,  la  valutazione  di conformita'  o  di  idoneita'  all'impiego  di   un   componente   di interoperabilita' e'  effettuata  dall'organismo  notificato  cui  il fabbricante o il suo mandatario ha presentato domanda.   2. Qualora i componenti di interoperabilita' siano oggetto di altri atti giuridici dell'Unione  europea  concernenti  altre  materie,  la dichiarazione «CE» di conformita' o  di  idoneita'  all'impiego  deve indicare che i componenti di interoperabilita'  rispondono  anche  ai requisiti di tali atti giuridici.   3. Se ne' il fabbricante ne' il suo  mandatario  hanno  ottemperato agli obblighi stabiliti al comma 2 e all'articolo 8,  comma  2,  tali obblighi sono a carico di chiunque immetta sul mercato  i  componenti di interoperabilita'. Gli stessi obblighi  si  applicano  a  chiunque assembla i componenti di interoperabilita', o parti di componenti  di interoperabilita' di diversa origine, ovvero fabbrica i componenti di interoperabilita' per uso proprio.   4. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 10, se l'ANSFISA o altra Autorita' nazionale competente accerta che  la  dichiarazione «CE»  e'  stata  indebitamente  rilasciata,  provvede  affinche'   il componente di interoperabilita' non sia  immesso  sul  mercato  e  ne venga  vietato  l'impiego  e  il  fabbricante  o  il  suo  mandatario rimettono in conformita'  il  componente  di  interoperabilita'  alle condizioni fissate dall'ANSFISA o dalla competente Autorita'.     |  
|   |                                 Art. 10 
   Non conformita' dei  componenti  di  interoperabilita'  ai  requisiti                             essenziali 
   1. Se un gestore dell'infrastruttura,  un'impresa  ferroviaria,  un fabbricante, un ECM o un ente appaltante, constata che un  componente di interoperabilita', munito della dichiarazione «CE» di  conformita' o  di  idoneita'  all'impiego,  immesso  sul  mercato  e   utilizzato conformemente  alla  sua  destinazione,  non  soddisfa  i   requisiti essenziali,  adotta  per  quanto  di  competenza  tutte   le   misure necessarie per limitare il suo ambito di applicazione,  per  evitarne l'impiego, per ritirarlo dal mercato o per richiamarlo, e ne  informa immediatamente l'ANSFISA.   2. Se l'ANSFISA constata la non conformita'  di  cui  al  comma  1, adotta  tutte  le  misure  necessarie  per   limitare   l'ambito   di applicazione  del  componente  di  interoperabilita',  per   vietarne l'impiego, per ritirarlo dal mercato o per  richiamarlo,  ed  informa immediatamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dello sviluppo economico,  esponendo  i  motivi  della  sua decisione e precisando in particolare se la  non  conformita'  deriva da:     a) un'inosservanza dei requisiti essenziali;     b) un'errata applicazione delle specifiche europee, a  condizione che sia invocata l'applicazione di queste specifiche;     c) una carenza delle specifiche europee.   3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dello sviluppo  economico,  ognuno  per  gli  aspetti  di  rispettiva competenza, informano immediatamente  la  Commissione  europea  delle misure adottate e delle motivazioni di cui al  comma  2,  e  adottano provvedimenti conformi alle eventuali  conclusioni  comunicate  dalla Commissione europea.   4. Se la decisione di cui ai commi 1 e 2  risulta  da  una  carenza nelle specifiche europee, il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, il Ministero dello  sviluppo  economico,  o  se  del  caso l'ANSFISA, applica una o piu' delle misure seguenti:     a) procede al ritiro parziale o totale di  tale  specifica  dalle pubblicazioni nazionali in cui e' iscritta;     b) se la specifica interessata e' una norma armonizzata, richiede la limitazione o il ritiro di tale norma ai  sensi  dell'articolo  11 del regolamento (UE) n. 1025/2012;     c) richiede la revisione della STI a norma dell'articolo 6  della direttiva (UE) 2016/797.   5. Se un componente di interoperabilita' munito della dichiarazione «CE» di conformita' risulta non conforme ai requisiti essenziali,  il fabbricante o il suo  mandatario  che  ha  redatto  la  dichiarazione provvede alla sua regolarizzazione ai  sensi  del  presente  decreto. Qualora la non conformita'  persista  si  procede  in  conformita'  a quanto previsto all'articolo 11.   6. Le misure e i provvedimenti di cui  ai  commi  1,  2  e  3  sono motivati  e  comunicati  al  fabbricante  o  ai  suoi   mandatari   e all'utilizzatore,  che  sono  tenuti  a  sostenere  tutte  le   spese conseguenti ai medesimi provvedimenti, nonche' per  le  attivita'  di cui al comma 5.  
           Note all'art. 10: 
               - Il regolamento (UE)  n.  1025/2012  sulla  normazione          europea, che modifica le direttive 89/686/CEE  e  93/15/CEE          del  Consiglio  nonche'  le  direttive  94/9/CE,  94/25/CE,          95/16/CE,  97/23/CE,  98/34/CE,   2004/22/CE,   2007/23/CE,          2009/23/CE e  2009/105/CE  del  Parlamento  europeo  e  del          Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio          e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del          Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)  e'  pubblicato          nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n. L 316.               - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)          2016/797 si veda nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 11         Sanzioni relative ai componenti di interoperabilita' 
   1. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  immette  sul mercato componenti di interoperabilita'  non  conformi  ai  requisiti essenziali  oppure  con  irregolare   dichiarazione   «CE»   di   cui all'articolo 8 oppure privi della stessa, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 100.000 euro irrogata  dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.   2. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  installa  ed utilizza componenti di interoperabilita' in modo difforme dalla  loro destinazione e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 100.000 euro irrogata dall'ANSFISA.   3. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'ANSFISA si osservano, in quanto  compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni  contenute nel Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.   4. I proventi derivanti dalle sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.  
           Note all'art. 11: 
               - Le Sezioni I e II del Capo I, della legge 24 novembre          1981, n. 689 sono cosi' rubricate:               «Capo I LE SANZIONI AMMINISTRATIVE Sezione  I  Principi          generali               Sezione II Applicazione».   |  
|   |                                 Art. 12                 Libera circolazione dei sottosistemi 
   1. Fatte salve le  disposizioni  del  Capo  V,  non  e'  consentito vietare, limitare od ostacolare la costruzione, la messa in  servizio e l'esercizio di sottosistemi di natura strutturale, costitutivi  del sistema ferroviario che sono conformi  ai  requisiti  essenziali.  In particolare, non si possono esigere verifiche che  siano  gia'  state compiute nell'ambito della  procedura  concernente  la  dichiarazione «CE» di verifica ovvero in altri Stati membri, prima o dopo l'entrata in vigore della direttiva (UE) 2016/797, al  fine  di  verificare  la conformita'  con  identici  requisiti   nelle   medesime   condizioni operative.  
           Note all'art. 12: 
               - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)          2016/797 si veda nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 13              Conformita' alle STI e alle norme nazionali 
   1.  L'ANSFISA  considera  conformi  ai   requisiti   essenziali   i sottosistemi  di  natura   strutturale,   costitutivi   del   sistema ferroviario, muniti, laddove previsto, della «dichiarazione  "CE"  di verifica» redatta con riferimento alle STI, a norma dell'articolo 15, comma  1,  ovvero  della  «dichiarazione  di  verifica»  redatta  con riferimento alle norme nazionali a norma dell'articolo 15, comma 8, o di entrambe.   2. Le norme nazionali per l'applicazione dei  requisiti  essenziali e, se del caso, gli strumenti di  conformita'  nazionali  accettabili sono applicati nei casi seguenti:     a) qualora le STI non contemplino alcuni  aspetti  corrispondenti ai  requisiti  essenziali,  inclusi  i  punti  in  sospeso   di   cui all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/797;     b) qualora la deroga a una o piu' STI o  di  parte  di  esse  sia stata notificata in applicazione dell'articolo 6;     c) qualora un caso specifico necessiti dell'applicazione di norme tecniche non riprese nella STI pertinente;     d) le  norme  nazionali  utilizzate  per  specificare  i  sistemi esistenti sono limitate alla valutazione della compatibilita' tecnica del veicolo con la rete;     e) le reti e i veicoli non sono coperti dalle STI;     f) quale misura preventiva temporanea  urgente,  specialmente  in seguito a un incidente.  
           Note all'art. 13: 
               - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)          2016/797 si veda nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 14                    Notifica delle norme nazionali 
   1. L'ANSFISA, attraverso il sistema informatico appropriato di  cui all'articolo  27  del  regolamento  (UE)  2016/796,   notifica   alla Commissione e all'ERA le norme  nazionali  di  cui  all'articolo  13, comma 2, nei seguenti casi:     a) ogni volta che dette norme sono modificate;     b) quando e' stata presentata una nuova  domanda  per  la  deroga alle STI a norma dell'articolo 6;     c) quando dette norme sono abrogate a seguito della pubblicazione o revisione di una STI.   2. L'ANSFISA assicura che le norme nazionali di  cui  al  comma  1, comprese quelle relative alle interfacce tra i  veicoli  e  le  reti, siano facilmente accessibili, di dominio pubblico e siano redatte con una  terminologia  che  possa  essere  compresa  da  tutte  le  parti interessate.   3. L'ANSFISA e il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti, nelle materie di rispettiva  competenza,  possono  predisporre  nuove norme nazionali nei seguenti casi:     a) qualora una STI non soddisfi appieno i requisiti essenziali;     b) quale misura preventiva urgente, specialmente in seguito a  un incidente.   4. Per le finalita' di cui al comma 3,  l'ANSFISA  e  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmettono il progetto di nuova norma nazionale all'ERA e alla  Commissione  europea,  attraverso  il sistema  informatico  appropriato  a  norma  dell'articolo   27   del regolamento (UE) 2016/796, in tempo utile ed in linea con  i  termini di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento  (UE)  2016/796, prima della  prevista  introduzione  della  nuova  norma  proposta  e fornendo una motivazione per la  sua  introduzione.  L'ANSFISA  e  il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  assicurano  che  il progetto sia sufficientemente sviluppato per  permettere  all'ERA  di svolgere il suo esame a norma  dell'articolo  25,  paragrafo  2,  del regolamento (UE) 2016/796.   5. Quando una nuova norma nazionale e' adottata,  viene  notificata all'ERA e alla Commissione europea attraverso il sistema  informatico di cui al comma 1.   6. In caso di misure preventive urgenti, l'ANSFISA puo' adottare  e applicare immediatamente una nuova norma. Tale  norma  e'  notificata attraverso il sistema informatico di cui al comma 1 ed e'  sottoposta alla valutazione dell'ERA in conformita' dell'articolo 26,  paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) 2016/796.   7. In caso di notifica di una norma nazionale di  cui  al  comma  1 oppure di una nuova norma, la  sua  necessita'  e'  giustificata  con l'esigenza di soddisfare un requisito essenziale non gia' contemplato dalla pertinente STI.   8. Norme e restrizioni di natura strettamente  locale  possono  non essere notificate ma, in tal  caso,  le  stesse  sono  riportate  nei registri dell'infrastruttura di cui all'articolo 45 e  nel  prospetto informativo della rete e' indicato dove sono pubblicate tali norme  e restrizioni.   9. Le norme nazionali notificate a norma del presente articolo sono esentate dalla procedura di  notifica  di  cui  alla  direttiva  (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio.   10. Le norme nazionali non notificate a norma del presente articolo non si applicano ai fini del presente decreto.  
           Note all'art. 14: 
               - Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (UE)          2016/796 si veda nelle note alle premesse.               - La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo  e          del Consiglio che prevede una procedura d'informazione  nel          settore delle  regolamentazioni  tecniche  e  delle  regole          relative  ai  servizi  della   societa'   dell'informazione          (codificazione)  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)  e'          pubblicata nella G.U.U.E. 17 settembre 2015, n. L 241.   |  
|   |                                 Art. 15    Procedura per la redazione della dichiarazione «CE» di verifica 
   1. Il richiedente redige la dichiarazione «CE» di  verifica  di  un sottosistema per l'immissione sul mercato e la messa in  servizio  di cui al Capo  V.  A  tal  fine,  incarica  uno  o  piu'  organismi  di valutazione della conformita' di avviare  la  procedura  di  verifica «CE» di cui all'allegato IV.   2. Nella dichiarazione «CE» di  verifica  di  un  sottosistema,  il richiedente dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che  il sottosistema interessato, progettato, costruito e installato in  modo da soddisfare i pertinenti requisiti essenziali, e' stato  sottoposto alle  pertinenti  procedure  di  verifica  e  soddisfa  i   requisiti richiesti dalla pertinente normativa dell'Unione europea e nazionale. Per le norme nazionali di derivazione  non  strettamente  ferroviaria quali i settori della sicurezza  elettrica,  dell'ingegneria  civile, dell'edilizia, della sanita' e in materia di protezione  antincendio, il  sottosistema  e'  corredato  di   tutte   le   certificazioni   e autorizzazioni previste in detta normativa, che  sono  allegate  alla dichiarazione stessa. La dichiarazione «CE» di verifica e i documenti di accompagnamento sono datati e firmati dal richiedente.   3. L'attivita' dell'organismo notificato incaricato della  verifica «CE» di un sottosistema inizia  nella  fase  di  progettazione  e  si estende  a  tutto  il  periodo  di  costruzione  fino  alla  fase  di approvazione, precedente l'immissione  sul  mercato  o  la  messa  in servizio del sottosistema. In conformita' alla STI  pertinente,  esso deve comprendere anche la verifica delle interfacce del  sottosistema in questione rispetto al sistema in cui e' integrato.   4.  La  dichiarazione  «CE»  di  verifica  e'  accompagnata   dalla documentazione  tecnica  contenente  gli   elementi   relativi   alle caratteristiche  del  sottosistema  nonche',  ove  applicabile,   gli elementi  che  certificano   la   conformita'   dei   componenti   di interoperabilita'. Essa contiene anche tutti  gli  elementi  relativi alle condizioni e ai limiti d'uso, e alle istruzioni  riguardanti  il servizio, la sorveglianza continua o periodica e la manutenzione.   5. Nel caso di rinnovo o ristrutturazione di  un  sottosistema  che determini una modifica della documentazione tecnica e che ha  impatto sulle procedure di verifica gia' svolte,  il  richiedente  valuta  la necessita' di redigere una nuova dichiarazione «CE» di verifica.   6. L'organismo notificato puo' rilasciare dichiarazioni  intermedie di verifica  che  riguardano  determinate  fasi  delle  procedure  di verifica o determinate parti del sottosistema.   7. Se le STI pertinenti lo permettono, l'organismo notificato  puo' rilasciare certificati di verifica per  uno  o  piu'  sottosistemi  o determinate loro parti.   8. L'Autorita' di notifica  di  cui  all'articolo  27  designa  con decreto  gli  organismi  incaricati  di  espletare  la  procedura  di verifica per quanto riguarda le norme nazionali. Tali organismi  sono responsabili per  i  compiti  agli  stessi  attribuiti.  Fatto  salvo l'articolo 30, l'Autorita' di notifica  puo'  nominare  un  organismo notificato come organismo designato; in tal  caso  l'intero  processo puo' essere  svolto  da  un  unico  organismo  di  valutazione  della conformita'.     |  
|   |                                 Art. 16  Mancato rispetto dei requisiti essenziali da parte dei sottosistemi 
   1.   L'ANSFISA,   anche   su    segnalazione    di    un    gestore dell'infrastruttura, di un'impresa ferroviaria, di un fabbricante, di un ECM o di un ente appaltante, puo' chiedere al soggetto interessato che siano compiute verifiche supplementari, qualora constati  che  un sottosistema di natura strutturale, munito della  dichiarazione  «CE» di verifica corredata  della  documentazione  tecnica,  non  rispetta interamente le disposizioni del presente decreto e, in particolare, i requisiti essenziali. Le  relative  spese  sono  a  carico  dell'ente appaltante.   2.   L'ANSFISA   informa   immediatamente   il   Ministero    delle infrastrutture  e  dei  trasporti   delle   verifiche   supplementari richieste, esponendone i motivi  e  precisando  se  il  discostamento dalle previsioni di  cui  al  presente  decreto  deriva  dal  mancato rispetto dei requisiti essenziali o  di  una  STI  o  da  una  errata applicazione di una STI,  oppure  da  una  carenza  di  una  STI.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne  da'  comunicazione alla Commissione europea senza ritardo, trasmettendo  le  motivazioni della richiesta, e,  in  caso  di  mancato  rispetto  dei  requisiti, l'ANSFISA adotta nei confronti del soggetto interessato le  eventuali misure indicate dalla Commissione stessa.  L'ANSFISA  informa  l'Ente unico nazionale di accreditamento italiano delle  suddette  verifiche ai  fini  del  controllo  degli  organismi   di   valutazione   della conformita' di cui all'articolo 27.     |  
|   |                                 Art. 17             Sanzioni relative ai sottosistemi strutturali 
   1. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  chiunque  utilizza  nel sistema ferroviario nazionale un  sottosistema  strutturale  in  modo difforme dalla sua destinazione, in  contrasto  con  quanto  previsto nell'autorizzazione e nella documentazione tecnica che la accompagna, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro  a 100.000 euro, irrogata dall'ANSFISA.   2. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'ANSFISA si osservano, in quanto  compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni  contenute nel Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.   3. I proventi derivanti dalle sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.  
           Note all'art. 17: 
               - Per le Sezioni I e II del  Capo  I,  della  legge  24          novembre 1981, n. 689, si veda nelle note all'art. 11.   |  
|   |                                 Art. 18         Autorizzazione di messa in servizio di impianti fissi 
   1. I sottosistemi controllo-comando e segnalamento a terra, energia e infrastruttura, installati o gestiti sul territorio italiano,  sono messi in servizio soltanto se progettati, costruiti e  installati  in modo da soddisfare i requisiti essenziali e se sono  provvisti  della pertinente autorizzazione rilasciata da ANSFISA ai sensi del presente articolo.   2.  L'ANSFISA   provvede,   previa   consultazione   dei   soggetti interessati, alla pubblicazione, sul proprio sito  istituzionale,  di dettagliate linee guida che  indicano  la  procedura  necessaria  per ottenere le autorizzazioni di messa in servizio  di  impianti  fissi, garantendo il rispetto dei  termini  del  procedimento  previsti  dal presente articolo. Tali linee guida, ai fini della compilazione della relativa domanda, illustrano i requisiti, i documenti necessari e  la procedura per ottenere le autorizzazioni. L'ANSFISA coopera con l'ERA nella loro divulgazione.   3. Il richiedente presenta una domanda di autorizzazione  di  messa in servizio di impianti fissi all'ANSFISA, almeno cinque  mesi  prima della data di prevista attivazione. Tale domanda e'  accompagnata  da un fascicolo completo di  tutte  le  informazioni  necessarie  e  che include le prove documentali relative ai seguenti elementi:     a) dichiarazioni di verifica di cui all'articolo 15;     b) compatibilita' tecnica dei sottosistemi  con  il  sistema  nel quale sono integrati, accertata in base  alle  pertinenti  STI,  alle norme nazionali e ai registri;     c) integrazione in condizioni di sicurezza di tali  sottosistemi, accertata in base alle pertinenti STI,  alle  norme  nazionali  e  ai metodi  comuni  di  sicurezza  (CSM)  di  cui  all'articolo  6  della direttiva (UE) 2016/798;     d)  decisione   favorevole   dell'ERA   emessa   in   conformita' dell'articolo  19  della  direttiva  (UE)  2016/797,  nel   caso   di sottosistemi controllo-comando e segnalamento a terra che coinvolgono attrezzature del sistema europeo di  controllo  dei  treni  (European Train Control System, ETCS), del  sistema  globale  di  comunicazione mobile - ferrovie (Global System for Mobile Communications - Railway, GSM-R);     e) rispetto dell'esito della procedura di  cui  all'articolo  30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/796, nel caso di una  modifica al progetto di capitolato d'oneri o alla descrizione delle  soluzioni tecniche  previste   intervenuta   successivamente   alla   decisione favorevole.   4. Entro un mese dal ricevimento della domanda,  l'ANSFISA  informa il richiedente che il fascicolo e' completo o richiede allo stesso le pertinenti informazioni aggiuntive, fissando un  termine  ragionevole per la relativa comunicazione. L'ANSFISA verifica la completezza,  la pertinenza e la coerenza del fascicolo e, nel caso di apparecchiature ERTMS a terra, l'osservanza della decisione  favorevole  dell'ERA  e, laddove necessario, dell'esito della procedura di  cui  al  comma  3, lettera  e).  All'esito  di   tale   verifica,   l'ANSFISA   rilascia l'autorizzazione per la messa in servizio di impianti  fissi,  oppure informa il richiedente della sua decisione negativa, entro un termine ragionevole  prestabilito,  e  comunque  entro   quattro   mesi   dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti.   5.  Nel  caso  di  rinnovo  o  ristrutturazione  dei   sottosistemi esistenti, il richiedente  invia  all'ANSFISA  un  fascicolo  con  la descrizione del progetto, almeno 5 mesi prima della data di  prevista attivazione.  Entro  un  mese  dal  ricevimento  della  domanda   del richiedente, l'ANSFISA informa il richiedente  che  il  fascicolo  e' completo  oppure  chiede  le  pertinenti   informazioni   aggiuntive, fissando  un  termine  ragionevole  per  la  relativa  comunicazione. L'ANSFISA, in stretta collaborazione con l'ERA nel caso  di  progetti di apparecchiature ERTMS a terra, esamina il fascicolo e decide entro un termine ragionevole prestabilito, e comunque  entro  quattro  mesi dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti se sia necessaria una nuova autorizzazione di messa in servizio, laddove:     a) il livello di sicurezza globale del  sottosistema  interessato puo' risentire dei lavori previsti;     b) e' richiesta dalle STI pertinenti;     c) e' richiesta dal piano nazionale di implementazione;     d)  sono  modificati  i  valori  dei  parametri  sulla  cui  base l'autorizzazione era gia' stata rilasciata.   6. In  caso  di  decisione  negativa  concernente  una  domanda  di autorizzazione di messa in servizio  di  impianti  fissi,  essa  deve essere motivata in modo esauriente dall'ANSFISA. Entro un mese  dalla ricezione della notifica della  decisione  negativa,  il  richiedente puo' presentare all'ANSFISA stessa una domanda  motivata  di  riesame della decisione. L'ANSFISA dispone di un termine di  due  mesi  dalla data di ricezione della domanda di riesame per confermare o  revocare la  propria  precedente  decisione.  Se  questa  e'  confermata,   il richiedente puo' presentare ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria competente.   7. Il gestore  dell'infrastruttura  apre  al  pubblico  i  relativi sottosistemi nuovi, rinnovati o  ristrutturati  dopo  aver  acquisito tutte le opportune certificazioni e autorizzazioni, nonche'  tutti  i permessi necessari.  
           Note all'art. 18: 
               - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)          2016/798 si veda nelle note alle premesse               - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)          2016/797 si veda nelle note alle premesse.               - Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (UE)          2016/796 si veda nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 19      Implementazione armonizzata dell'ERTMS nell'Unione europea 
   1.  Prima  di   qualsiasi   gara   d'appalto   che   coinvolga   le apparecchiature ERTMS a terra, il richiedente deve presentare all'ERA idonea domanda  di  approvazione.  La  domanda,  relativa  a  singoli progetti ERTMS o per una combinazione  di  progetti,  una  linea,  un gruppo di linee o una rete,  e'  accompagnata  da  un  fascicolo  che include:     a) il progetto di  capitolato  d'oneri  o  la  descrizione  delle soluzioni tecniche previste;     b)   prove   documentali   delle   condizioni   necessarie   alla compatibilita' tecnica e operativa del  sottosistema  con  i  veicoli destinati a circolare sulla rete di cui trattasi;     c) prove documentali della conformita' delle  soluzioni  tecniche previste con le pertinenti STI;     d)   altri   eventuali   documenti   pertinenti,   quali   pareri dell'ANSFISA, dichiarazioni di verifica o certificati di conformita'.   2. La domanda e le informazioni su tutte  le  domande,  sulle  fasi delle pertinenti procedure  e  sui  loro  risultati,  nonche',  sulle richieste  e  decisioni  della  Commissione   di   ricorso   di   cui all'articolo  55  del  regolamento  (UE)  2016/796,  sono  presentate attraverso lo sportello unico di cui  all'articolo  12  del  medesimo regolamento.   3. L'ANSFISA puo' emettere un parere  in  merito  alla  domanda  di approvazione  che,  se   essa   e'   pervenuta   anteriormente   alla presentazione della domanda all'ERA, e' indirizzato  al  richiedente, oppure e' indirizzato all'ERA stessa,  se  la  domanda  e'  pervenuta successivamente.   4. Entro un mese dal ricevimento della domanda,  l'ERA  informa  il richiedente viene informato dall'ERA della completezza del  fascicolo oppure richiede ad esso pertinenti informazioni aggiuntive  entro  un termine da essa fissato. Entro due mesi dal ricevimento di  tutte  le informazioni pertinenti, il richiedente riceve dall'ERA una decisione favorevole  oppure  viene  informato   di   eventuali   carenze.   Il richiedente, qualora concordi con le  carenze  individuate  dall'ERA, rettifica la concezione del progetto e presenta una nuova domanda  di approvazione. Qualora invece non concordi con le carenze  individuate dall'ERA, si applica la procedura di cui  al  comma  5.  In  caso  di deroga ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), il  richiedente non deve chiedere una nuova valutazione.   5. In caso di motivata decisione negativa  da  parte  dell'ERA,  il richiedente, entro un mese dal ricevimento di  tale  decisione,  puo' presentare una domanda motivata di riesame  all'ERA  che  conferma  o revoca la propria decisione entro due mesi dalla data di  ricevimento della domanda di riesame. Se e' confermata la decisione iniziale,  il richiedente  e'  legittimato  a  presentare  ricorso   dinanzi   alla Commissione di ricorso prevista dall'articolo 55 del regolamento (UE) 2016/796.   6. Nel caso in cui una modifica al progetto di capitolato d'oneri o alla  descrizione  delle  soluzioni  tecniche   previste   intervenga successivamente alla decisione favorevole,  il  richiedente  ne  deve informare senza ritardo l'ERA e l'ANSFISA, tramite lo sportello unico di cui all'articolo 12 del regolamento (UE)  2016/796  e  si  applica l'articolo 30, comma 2, di detto regolamento.  
           Note all'art. 19: 
               - Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (UE)          2016/796 si veda nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 20             Immissione sul mercato di sottosistemi mobili 
   1. Il richiedente immette sul mercato sottosistemi mobili  soltanto se sono progettati, costruiti ed installati in modo da  soddisfare  i requisiti essenziali  e  provvede,  in  particolare,  all'ottenimento della pertinente dichiarazione di verifica di cui all'articolo 15.     |  
|   |                                 Art. 21         Autorizzazione di immissione sul mercato del veicolo 
   1. Il richiedente immette sul mercato un veicolo soltanto dopo  che l'ERA, ai sensi dei commi da 5 a 8, oppure  l'ANSFISA  ai  sensi  del comma 9 hanno rilasciato la relativa autorizzazione.   2. Nella domanda di autorizzazione di immissione  sul  mercato  del veicolo, il richiedente specifica l'area d'uso. La domanda include la documentazione comprovante  che  la  compatibilita'  tecnica  tra  il veicolo e  la  rete  nell'area  d'uso  e'  stata  controllata  ed  e' accompagnata da un  fascicolo  relativo  al  veicolo  o  al  tipo  di veicolo, nel quale sono contenute le prove documentali relative:     a) all'immissione sul mercato dei sottosistemi mobili di  cui  e' composto il veicolo  a  norma  dell'articolo  20,  sulla  base  della dichiarazione «CE» di verifica;     b) alla compatibilita'  tecnica  dei  sottosistemi  di  cui  alla lettera a) all'interno del veicolo, accertata in base alle pertinenti STI, e ove necessario, alle norme nazionali;     c) all'integrazione in condizioni di sicurezza  dei  sottosistemi di cui alla lettera a) all'interno del  veicolo,  accertata  in  base alle pertinenti STI, e ove necessario, alle  norme  nazionali  ed  ai metodi comuni di sicurezza di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/798;     d) alla compatibilita' tecnica del veicolo con la rete  nell'area d'uso, accertata in base alle pertinenti STI, e, ove necessario, alle norme nazionali, ai registri dell'infrastruttura ed al metodo  comune di sicurezza sulla valutazione dei rischi di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/798.   3. La domanda e  le  informazioni  su  tutte  le  domande  ad  essa relative, sulle fasi delle pertinenti procedure e sui loro risultati, nonche' sulle richieste e decisioni  della  Commissione  di  appello, sono presentate attraverso lo sportello unico di cui all'articolo  12 del regolamento (UE) 2016/796.   4.  Quando  e'  necessario  acquisire  prove  della  compatibilita' tecnica di cui alle lettere b) e d) del comma 2,  l'ANSFISA  rilascia un'autorizzazione temporanea al richiedente per l'impiego del veicolo per verifiche pratiche sulla  rete.  Il  gestore  dell'infrastruttura interessata, consultato il richiedente, si adopera affinche' le prove siano effettuate entro tre mesi dalla ricezione della domanda. Se del caso, l'ANSFISA adotta le misure necessarie affinche' le prove  siano effettuate.   5. L'ERA rilascia autorizzazioni di immissione sul  mercato  per  i veicoli che hanno un'area d'uso in uno o piu'  Stati  membri.  A  tal fine l'ERA valuta gli elementi del fascicolo specificati al comma  2, lettere b), c) e d), per verificare la completezza, la  pertinenza  e la coerenza del fascicolo in relazione alle STI pertinenti e  laddove l'area d'uso comprenda anche il  territorio  italiano,  trasmette  il fascicolo del richiedente all'ANSFISA per la valutazione al  fine  di verificarne la completezza, la pertinenza e la coerenza in  relazione al comma 2, lettera d), ed agli  elementi  specificati  al  comma  2, lettere a), b) e c), in relazione alle  pertinenti  norme  nazionali. Gli esiti della valutazione dell'ANSFISA sono comunicati ad ERA entro trenta giorni dalla  trasmissione  del  fascicolo,  a  meno  che  gli accordi di cooperazione di cui al comma 15 non prevedano  un  diverso termine.   6. Ai fini delle valutazioni di cui al  comma  5,  ed  in  caso  di giustificati dubbi, l'ERA e l'ANSFISA possono chiedere lo svolgimento di prove sulla rete. Per facilitare tali  attivita'  sulla  parte  di propria competenza relativa  all'esercizio  in  territorio  italiano, l'ANSFISA  rilascia  autorizzazioni  temporanee  al  richiedente  per l'impiego  del   veicolo   per   prove   sulla   rete.   Il   gestore dell'infrastruttura si adopera affinche' siano effettuate  entro  tre mesi dalla richiesta.   7. Entro un mese dal  ricevimento  della  domanda,  il  richiedente viene informato dall'ERA che il fascicolo e' completo  oppure  riceve richiesta di pertinenti informazioni aggiuntive. Entro  quattro  mesi dal  ricevimento  da  parte  dell'ERA  di   tutte   le   informazioni pertinenti,  il  richiedente  riceve  dall'ERA  l'autorizzazione   di immissione sul mercato, oppure viene informato  della  sua  decisione negativa.   8. Per la parte di area di esercizio in territorio italiano, quando l'ERA non concorda con una valutazione svolta dall'ANSFISA  ai  sensi del comma 5, ne informa la stessa, motivando il suo disaccordo. L'ERA e  l'ANSFISA  cooperano  al  fine  pervenire   ad   una   valutazione reciprocamente accettabile e,  se  necessario,  possono  decidere  di coinvolgere anche il richiedente. Se non e'  possibile  pervenire  ad una valutazione reciprocamente accettabile entro un mese  dalla  data in cui l'ERA ha  informato  l'ANSFISA,  l'ERA  prende  una  decisione definitiva, a meno che nel solo caso di disaccordo su una valutazione negativa dell'ANSFISA, questa abbia presentato richiesta di arbitrato alla commissione di ricorso prevista all'articolo 55 del  regolamento (UE) 2016/796. In tal caso,  la  commissione  di  ricorso  decide  se confermare il progetto di decisione  dell'ERA  entro  un  mese  dalla richiesta dell'ANSFISA. Qualora la Commissione  di  ricorso  concordi con l'ERA, quest'ultima adotta la decisione. Qualora  la  Commissione di  ricorso   concordi,   invece,   con   la   valutazione   negativa dell'ANSFISA, l'ERA rilascia un'autorizzazione con un'area d'uso  che esclude le parti  della  rete  che  hanno  ricevuto  una  valutazione negativa.   9. Se l'area d'uso e' limitata ad una o piu' reti  all'interno  del solo territorio italiano, l'ANSFISA puo' rilasciare, sotto la propria responsabilita' e su istanza  del  richiedente,  l'autorizzazione  di immissione   sul   mercato   del   veicolo.   Per   rilasciare   tale autorizzazione  l'ANSFISA  valuta  il  fascicolo  in  relazione  agli elementi specificati al comma 2  e  secondo  le  procedure  stabilite nell'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 21, comma  9, della direttiva (UE) 2016/797. Entro un mese  dal  ricevimento  della domanda del richiedente, l'ANSFISA  informa  il  richiedente  che  il fascicolo  e'  completo  oppure  chiede  le  pertinenti  informazioni supplementari. L'autorizzazione rilasciata  dall'ANSFISA  e'  valida, anche senza estensione dell'area d'uso, per i veicoli  che  viaggiano verso  le  stazioni  situate  negli  Stati  membri   confinanti   con caratteristiche  della  rete  similari,  quando  tali  stazioni  sono prossime alla frontiera, a seguito di consultazione delle  competenti autorita' nazionali preposte alla sicurezza. Tale consultazione  puo' essere  svolta  caso  per  caso  ovvero  stabilita  in   un   accordo transfrontaliero tra l'ANSFISA e le autorita' nazionali preposte alla sicurezza interessate, tenuto conto di eventuali  precedenti  accordi tra gli Stati. Nel caso di non applicazione di una o piu'  STI  o  di parte  di  esse  di  cui  all'articolo  6,  l'ANSFISA   rilascia   al richiedente il proprio parere  in  merito  di  cui  al  comma  6  del medesimo articolo e  successivamente  rilascia  l'autorizzazione  del veicolo  soltanto  dopo  l'applicazione  della  procedura   in   esso stabilita.  L'ANSFISA  rilascia  autorizzazioni  di  immissione   sul mercato di veicoli oppure informa il richiedente della sua  decisione negativa, entro un termine ragionevole prestabilito, e comunque entro quattro mesi dal ricevimento di  tutte  le  informazioni  pertinenti. Tali autorizzazioni permettono l'immissione dei veicoli  sul  mercato dell'Unione europea nella rispettiva area d'uso.   10. L'autorizzazione di immissione sul mercato del veicolo indica:     a) l'area d'uso;     b) i valori dei parametri previsti dalle STI e,  ove  necessario, dalle norme nazionali per la verifica  della  compatibilita'  tecnica fra il veicolo e l'area d'uso;     c) la conformita' del veicolo alle pertinenti STI  e  alle  norme nazionali in relazione ai parametri di cui alla lettera b);     d) le condizioni per l'utilizzo del veicolo e altre restrizioni.   11. Qualunque  decisione  negativa  riguardo  al  rilascio  di  una autorizzazione di immissione sul mercato del veicolo o all'esclusione di una parte della rete sulla base di una valutazione negativa di cui al comma 8 e' adeguatamente motivata. Entro un mese  dalla  ricezione della  decisione,  il   richiedente   puo'   presentare   all'ERA   o all'ANSFISA, nei casi di cui al comma  9,  una  domanda  di  riesame. L'ERA o l'ANSFISA dispongono di un termine di due mesi dalla data  di ricezione della domanda di  riesame  per  confermare  o  revocare  la propria decisione. Se la decisione negativa dell'ERA  e'  confermata, il richiedente puo' presentare ricorso dinanzi  alla  Commissione  di ricorso designata a  norma  dell'articolo  55  del  regolamento  (UE) 2016/796. Se la decisione negativa  dell'ANSFISA  e'  confermata,  il richiedente   puo'   presentare   ricorso   dinanzi   al    Tribunale amministrativo competente.   12. In caso di rinnovo o ristrutturazione di un  veicolo  esistente gia' provvisto  di  autorizzazione  di  immissione  sul  mercato  del veicolo,  e'  necessario  richiedere  una  nuova  autorizzazione   di immissione sul mercato del veicolo se:     a) i valori dei parametri di cui al comma 10,  lettera  b),  sono modificati al di fuori della gamma dei parametri accettabili definiti nelle STI;     b) il  livello  di  sicurezza  globale  del  veicolo  interessato risente dei lavori previsti;     c) e' richiesta dalle STI pertinenti.   13.  Ai  fini  del  rilascio  di  un'autorizzazione   relativa   ad un'estensione dell'area  d'uso  di  un  veicolo  che  e'  gia'  stato autorizzato, il richiedente presenta il fascicolo  all'ERA  integrato con i pertinenti documenti di cui al comma 2 concernenti l'area d'uso aggiuntiva. L'ERA, dopo aver seguito le procedure di cui ai commi  da 5 a 8, rilascia un'autorizzazione aggiornata che  copre  l'estensione dell'area d'uso.   14. Se il richiedente ha ottenuto un'autorizzazione  di  immissione sul mercato di un veicolo a norma del comma  9  e  desidera  ampliare l'area  d'uso  all'interno  del  territorio  italiano,  presenta   il fascicolo all'ANSFISA integrato con i pertinenti documenti di cui  al comma 2, concernenti l'area d'uso aggiuntiva, che, dopo aver  seguito le procedure di cui al comma 9, rilascia un'autorizzazione aggiornata che copre l'estensione dell'area d'uso.   15. Per le attivita' di cui ai commi 5, 6 e 7,  l'ANSFISA  conclude uno o piu' accordi di cooperazione con l'ERA a norma dell'articolo 76 del regolamento (UE) 2016/796. Tali accordi  possono  essere  accordi specifici  o  accordi  quadro  e  possono  coinvolgere  anche   altre autorita' nazionali preposte  alla  sicurezza.  Essi  contengono  una descrizione  dettagliata  dei  compiti  e  delle  condizioni  per  le prestazioni da fornire, i termini che si applicano e una ripartizione delle tariffe.  
           Note all'art. 21: 
               - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)          2016/798 si veda nelle note alle premesse.               - Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (UE)          2016/796 si veda nelle note alle premesse.               - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)          2016/797 si veda nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 22   Registrazione dei veicoli autorizzati all'immissione sul mercato 
   1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo, 44, comma 1,  dopo il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 21, il veicolo e' registrato, su richiesta  del  detentore,  nell'idoneo  registro  dei veicoli di cui all'articolo 44 prima che sia utilizzato per la  prima volta.   2. Quando l'area d'uso e' limitata  al  solo  territorio  italiano, nelle more della realizzazione del registro europeo  dei  veicoli  di cui all'articolo 44, il veicolo e' registrato nel registro nazionale. Quando l'area d'uso copre il territorio di piu' di uno Stato  membro, il veicolo e' registrato in uno degli Stati membri interessati.     |  
|   |                                 Art. 23       Controlli preventivi all'utilizzo dei veicoli autorizzati 
   1. Prima che un'impresa ferroviaria utilizzi un  veicolo  nell'area d'uso specificata nella sua autorizzazione di immissione sul mercato, essa verifica che:     a) il veicolo sia stato autorizzato all'immissione sul mercato  a norma dell'articolo 21 e sia registrato;     b) il veicolo sia compatibile  con  la  tratta,  sulla  base  del registro dell'infrastruttura, delle pertinenti STI  o,  qualora  tale registro non esista o sia incompleto, di ogni informazione pertinente che il gestore dell'infrastruttura deve fornire  gratuitamente  entro quindici giorni, salvo che il gestore dell'infrastruttura e l'impresa ferroviaria concordino un diverso termine, comunque non  superiore  a trenta giorni;     c) il veicolo sia adeguatamente integrato nella composizione  del treno in cui e' previsto faccia esercizio, tenendo conto del  sistema di gestione della sicurezza di cui al decreto  legislativo  Sicurezza ferroviaria e della STI concernente l'esercizio  e  la  gestione  del traffico.   2. Ai fini di cui al comma 1, l'impresa ferroviaria puo' concordare con il gestore dell'infrastruttura lo svolgimento a proprio carico di prove in linea o in laboratorio. Il gestore  dell'infrastruttura,  in collaborazione con il richiedente, si adopera affinche' le  eventuali prove siano effettuate entro tre mesi dalla ricezione della domanda.     |  
|   |                                 Art. 24                  Autorizzazione del tipo di veicolo 
   1.  L'ERA  o,   se   del   caso,   l'ANSFISA   possono   rilasciare autorizzazioni del tipo di  veicolo,  secondo  la  procedura  di  cui all'articolo 21.   2.  La  domanda  di  autorizzazione  del  tipo  di  veicolo  e   le informazioni  su  tutte  le  domande,  sulle  fasi  delle  pertinenti procedure e sui loro risultati, nonche', sulle richieste e  decisioni della Commissione di ricorso, sono presentate attraverso lo sportello unico di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/796.   3.  Se  l'ANSFISA  rilascia  un'autorizzazione  di  immissione  sul mercato  di  un  veicolo,  al  tempo  stesso  e  su   richiesta   del richiedente, rilascia l'autorizzazione del tipo di  veicolo,  che  si riferisce alla stessa area d'uso del veicolo.   4. Qualora siano modificate le disposizioni delle STI o delle norme nazionali alla base del rilascio dell'autorizzazione di  un  tipo  di veicolo, la STI o la norma nazionale stabilisce  se  l'autorizzazione del  tipo  di  veicolo  preesistente  resti  valida  o  debba  essere rinnovata. In quest'ultimo caso, le verifiche effettuate  dall'ERA  o dall'ANSFISA riguardano soltanto le norme modificate.   5. La dichiarazione di conformita'  al  tipo,  il  cui  modello  e' stabilito dall'atto di esecuzione della Commissione europea ai  sensi dell'articolo 24, comma 4, della direttiva (UE) 2016/797, e'  redatta secondo le procedure di verifica delle pertinenti STI e, qualora  non si applichino le STI,  secondo  le  procedure  di  valutazione  della conformita' definite nei moduli B+D, B+F  e  H1  della  decisione  n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.   6. Le autorizzazioni  del  tipo  di  veicolo  sono  registrate  nel Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati di cui  all'articolo 48 della direttiva (UE) 2016/797.  
           Note all'art. 24: 
               - Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (UE)          2016/796 si veda nelle note alle premesse.               - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)          2016/797 si veda nelle note alle premesse.               - La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo  e          del  Consiglio  relativa  a  un  quadro   comune   per   la          commercializzazione dei prodotti e che abroga la  decisione          93/465/CEE e' pubblicata nella G.U.U.E. 13 agosto 2008,  n.          L 218.   |  
|   |                                 Art. 25       Conformita' dei veicoli a un tipo di veicolo autorizzato 
   1. Un veicolo o una serie di veicoli conforme ad un tipo di veicolo autorizzato riceve, senza ulteriori verifiche, un'autorizzazione  del veicolo a norma dell'articolo 21, sulla base di una dichiarazione  di conformita' a detto tipo di veicolo presentata dal richiedente.   2. Il rinnovo dell'autorizzazione di un  tipo  di  veicolo  di  cui all'articolo 24, comma  4,  non  influisce  sulle  autorizzazioni  di immissione sul mercato del  veicolo  gia'  rilasciate  in  base  alla preesistente autorizzazione di immissione sul  mercato  del  tipo  di veicolo.     |  
|   |                                 Art. 26 
   Non conformita' di veicoli o tipi di veicoli ai requisiti essenziali 
   1. Quando un'impresa ferroviaria riscontra, in fase  di  esercizio, che un veicolo in uso  non  soddisfa  uno  dei  requisiti  essenziali applicabili, adotta le  misure  correttive  necessarie  per  renderlo conforme ad essi,  potendo  inoltre  informarne  l'ERA  ed  eventuali autorita' nazionali preposte alla sicurezza interessate. Se l'impresa ferroviaria dimostra  che  la  non  conformita'  sussisteva  gia'  al momento in cui e' stata rilasciata l'autorizzazione di immissione sul mercato,  ne  informa  l'ERA  ed  ogni  altra   autorita'   nazionale interessata preposta alla sicurezza.   2. Se l'ANSFISA, in occasione delle attivita'  di  supervisione  di cui al decreto legislativo Sicurezza ferroviaria,  riscontra  che  un veicolo o un tipo  di  veicolo  per  il  quale  e'  stata  rilasciata un'autorizzazione di immissione sul mercato, utilizzato conformemente alla sua destinazione, non  soddisfa  uno  dei  requisiti  essenziali applicabili, ne informa l'impresa ferroviaria che utilizza il veicolo o il tipo di veicolo medesimi  affinche'  siano  adottate  le  misure correttive  necessarie  ad  assicurarne  la  conformita'.   L'ANSFISA informa l'ERA ed eventuali altre autorita'  nazionali  preposte  alla sicurezza  interessate,  comprese  quelle  che  si  trovano   in   un territorio dove  e'  in  corso  la  richiesta  di  autorizzazione  di immissione sul mercato di un veicolo dello stesso tipo.   3. Qualora le misure correttive applicate dalle imprese ferroviarie ai sensi dei commi 1 e 2 non garantiscano la conformita' ai requisiti essenziali applicabili e qualora tale non  conformita'  porti  ad  un rischio grave per la sicurezza, l'ANSFISA puo' adottare temporanee ed adeguate misure di sicurezza, ivi  compresa  l'eventuale  sospensione dell'autorizzazione del tipo  di  un  veicolo.  Tali  misure  possono essere oggetto dell'arbitrato di cui  all'articolo  21,  comma  8  e, comunque, avverso le stesse e'  ammesso  ricorso  presso  l'autorita' giudiziaria competente.   4. Nei casi di cui al comma 3, l'ANSFISA puo',  a  seguito  di  una revisione dell'efficacia delle  misure  adottate  per  affrontare  il rischio   grave   per   la   sicurezza,   revocare    o    modificare l'autorizzazione   da   essa   rilasciata,   qualora   risulti    che originariamente non era soddisfatto un requisito essenziale.  A  tale scopo, l'ANSFISA notifica la propria decisione motivata  al  titolare dell'autorizzazione. Entro un mese dalla notifica, il  titolare  puo' richiedere  il  riesame  della  decisione  stessa.  In  tal  caso  la decisione di revoca dell'autorizzazione e'  temporaneamente  sospesa. L'ANSFISA dispone di un termine di un mese a decorrere dalla data  di ricezione della domanda di  riesame  per  confermare  o  revocare  la decisione gia' adottata. Nel caso  in  cui  l'ERA  non  concordi  con l'ANSFISA  in  merito  alla  necessita'  di   limitare   o   revocare l'autorizzazione,  si  segue  la  procedura  di  arbitrato   di   cui all'articolo  21,  comma  8.  Se  da  tale  procedura   risulta   che l'autorizzazione del veicolo non e' ne'  limitata  ne'  revocata,  le misure di sicurezza temporanee di cui al comma 3 sono sospese.   5. Se la decisione negativa dell'ERA  e'  confermata,  il  titolare dell'autorizzazione del veicolo puo' presentare ricorso dinanzi  alla Commissione di ricorso prevista all'articolo 55 del regolamento  (UE) 2016/796 entro  il  limite  temporale  di  cui  all'articolo  59  del medesimo regolamento.   6. Se la decisione negativa dell'ANSFISA e' confermata, il titolare dell'autorizzazione del veicolo puo'  presentare  ricorso  entro  due mesi  dalla  notifica  di  tale  decisione  dinanzi  alla   autorita' giudiziaria competente.   7.  Quando  l'ANSFISA  decide  di  revocare  un'autorizzazione   di immissione sul mercato che ha  concesso,  ne  informa  immediatamente l'ERA motivando la sua decisione.   8. La decisione dell'ERA o  della  competente  autorita'  nazionale preposta alla sicurezza di revocare l'autorizzazione e' riportata nel registro dei  veicoli  ai  sensi  dell'articolo  22  o,  in  caso  di autorizzazione di un tipo di veicolo, nel Registro europeo  dei  tipi di veicoli autorizzati ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 7,  della direttiva (UE) 2016/797. L'ANSFISA, per quanto di competenza, informa le imprese ferroviarie che utilizzano veicoli dello stesso  tipo  del veicolo o del  tipo  di  veicolo  oggetto  di  revoca.  Tali  imprese ferroviarie anzitutto verificano se vi sia lo stesso problema di  non conformita'. In tal caso si applica la procedura di cui  al  presente articolo.   9. Quando e' revocata un'autorizzazione di immissione sul  mercato, il veicolo interessato non viene piu' utilizzato e la sua area  d'uso non viene estesa. Quando e' revocata  un'autorizzazione  di  tipo  di veicolo, i veicoli costruiti  su  tale  base  non  sono  immessi  sul mercato oppure, qualora siano  gia'  presenti  sul  mercato,  vengono ritirati. Puo' essere richiesta una nuova autorizzazione  sulla  base della procedura di cui all'articolo 21, in caso di singoli veicoli, o all'articolo 24, in caso di un tipo di veicolo.   10. Qualora, nei casi di cui ai commi 1 o 2, la non conformita'  ai requisiti essenziali sia limitata ad una parte  dell'area  d'uso  del veicolo interessato e tale non conformita' fosse  gia'  presente  nel momento in cui e' stata rilasciata l'autorizzazione di immissione sul mercato, quest'ultima viene modificata in modo da escludere le  parti dell'area d'uso interessate.  
           Note all'art. 26: 
               - Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (UE)          2016/796 si veda nelle note alle premesse.               - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)          2016/797 si veda nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 27                Autorita' di autorizzazione e notifica 
   1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' l'Autorita' preposta ai sensi dell'articolo 27 della direttiva (UE)  2016/797  ed e' responsabile dell'istituzione e  dell'esecuzione  delle  procedure necessarie per la valutazione, l'autorizzazione e il controllo  degli organismi di valutazione  della  conformita'.  Le  procedure  per  la notifica degli organismi sono riportate in Allegato V.   2. Il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  per  il tramite  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  notifica   alla Commissione  europea  ed  agli  altri  Stati  membri  gli   organismi autorizzati a svolgere i compiti di valutazione della conformita'  di cui all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 15, comma 1 e informa gli stessi in merito agli organismi designati  di  cui  all'articolo  15, comma 8.   3. La valutazione ed il controllo di cui al comma 1  sono  eseguiti dall'Ente unico  nazionale  di  accreditamento  italiano  che,  nello svolgimento dei propri  compiti,  rispetta  le  prescrizioni  di  cui all'articolo 28 ed adotta disposizioni per coprire la responsabilita' civile connessa alle proprie attivita'.   4. L'Autorita' di notifica si assume la piena  responsabilita'  dei compiti svolti dall'Ente unico nazionale di  accreditamento  italiano di cui al comma 3.  
           Note all'art. 27: 
               - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)          2016/797 si veda nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 28 
   Prescrizioni relative alle attivita' di valutazione e controllo degli            Organismi delegati dall'Autorita' di notifica 
   1. Al fine di garantire  l'assolvimento  dei  compiti  affidatigli, l'Ente unico nazionale di accreditamento italiano puo' avvalersi  del personale del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e dell'ANSFISA. A tal fine, il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, l'ANSFISA  e  l'Ente  unico  nazionale  di  accreditamento italiano sottoscrivono una o piu'  convenzioni  per  disciplinare  le modalita'  operative  e  di   gestione   dell'attivita',   garantendo competenza, imparzialita', uniformita' ed indipendenza.   2.  Gli  oneri  derivanti  dall'espletamento  delle  attivita'   di valutazione e controllo di cui  all'articolo  27,  comma  1,  sono  a carico  degli  organismi  di  valutazione  della  conformita'  e  non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.     |  
|   |                                 Art. 29      Obbligo dell'Autorita' di notifica di fornire informazioni 
   1. Il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  per  il tramite  del  Ministero  dello   sviluppo   economico,   informa   la Commissione  europea  delle  procedure  di  valutazione,  notifica  e controllo degli organismi di valutazione della conformita'  adottate, nonche' di qualsiasi modifica di tali procedure.     |  
|   |                                 Art. 30              Organismi di valutazione della conformita' 
   1. L'organismo di valutazione della conformita' deve  soddisfare  i requisiti previsti ai sensi dei commi da 2 a 8 e degli articoli 31  e 32.   2. L'organismo  di  valutazione  della  conformita'  e'  dotato  di personalita' giuridica ed esegue tutti i compiti di valutazione della conformita'  che  la  pertinente  STI  affida  e  per  cui  e'  stato notificato, indipendentemente  dal  fatto  che  li  esegua  in  prima persona  o  che  siano  eseguiti  per  suo  conto  e  sotto  la   sua responsabilita'.   3. Per ogni procedura di valutazione della conformita' e  per  ogni tipo o categoria di prodotto per cui e' stato notificato, l'organismo di valutazione della conformita' dispone:     a) del personale necessario, dotato di conoscenze tecniche  e  di esperienza sufficiente ed  adeguata  all'esecuzione  dei  compiti  di valutazione della conformita';     b) delle pertinenti e aggiornate procedure  documentate  in  base alle quali e' effettuata la valutazione della conformita', a garanzia della trasparenza di tali procedure e della capacita' di applicarle;     c) di politiche e procedure appropriate per  scindere  i  compiti che svolge in qualita' di organismo notificato di  valutazione  della conformita' dalle altre attivita';     d)  delle  procedure  documentate  idonee  all'esecuzione   delle attivita',   che   tengono   debitamente   conto   delle   dimensioni dell'impresa, del settore in cui  opera,  della  sua  struttura,  del grado di complessita' tecnologica del prodotto in questione  e  della natura seriale o di massa del processo produttivo.   4. L'organismo  di  valutazione  della  conformita'  dispone  delle risorse e dei mezzi necessari per svolgere  adeguatamente  i  compiti tecnici ed amministrativi  connessi  alle  attivita'  di  valutazione della conformita' e ha accesso a tutte le apparecchiature o strutture necessarie.   5. L'organismo di  valutazione  della  conformita'  sottoscrive  un contratto di assicurazione per la responsabilita' civile al  fine  di coprire tutti i rischi derivanti dalla propria attivita'.   6. Il personale dell'organismo di valutazione della conformita'  e' tenuto al segreto  professionale  per  tutto  cio'  di  cui  viene  a conoscenza  nell'esercizio  dei  compiti  affidatigli  in  base  alla pertinente STI  o  a  qualsiasi  disposizione  esecutiva  di  diritto nazionale, tranne nei  confronti  delle  autorita'  competenti  dello Stato membro in cui esercita le  attivita'.  Sono  tutelati  tutti  i diritti di proprieta'.   7. L'organismo di  valutazione  della  conformita'  partecipa  alle attivita' di normazione di settore pertinenti ed alle  attivita'  del gruppo di coordinamento degli  organismi  notificati  di  valutazione della conformita', istituito a livello dell'Unione europea,  assicura che il proprio personale addetto alle valutazioni ne sia informato e, se del caso, formato, ed applica le decisioni ed i documenti prodotti dal predetto gruppo.   8. Gli organismi di valutazione  della  conformita'  notificati  in relazione ai sottosistemi controllo-comando e  segnalamento  a  terra ovvero di bordo partecipano alle attivita' del gruppo  dell'ERTMS  di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/796, ovvero  assicurano che il proprio personale addetto alle valutazioni sia  informato  dei risultati delle attivita' del citato gruppo e, se del  caso,  formato sui contenuti. Gli organismi si attengono agli orientamenti scaturiti dai lavori di detto gruppo e, se reputano inopportuna  o  impossibile l'applicazione di tali orientamenti, sottopongono al gruppo di lavoro dell'ERTMS osservazioni volte a un loro miglioramento costante.  
           Note all'art. 30: 
               - Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (UE)          2016/796 si veda nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 31    Imparzialita' degli organismi di valutazione della conformita' 
   1. L'organismo di valutazione della  conformita'  e'  un  organismo terzo  e  indipendente  dall'organizzazione  o  dal  fabbricante  del prodotto che valuta. Un organismo appartenente ad un'associazione  di imprese o ad una federazione professionale  che  rappresenta  imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella  fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella  manutenzione  dei  prodotti che esso valuta puo' essere ritenuto organismo di  valutazione  della conformita' a condizione  che  dimostri  la  propria  indipendenza  e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.   2. L'imparzialita' dell'organismo di valutazione della conformita', dei suoi dirigenti  e  del  personale  addetto  alle  valutazioni  e' costantemente  garantita,   anche   attraverso   un   meccanismo   di salvaguardia dell'imparzialita'  formalmente  documentato  attraverso uno specifico comitato di salvaguardia.   3. L'organismo di valutazione della conformita', i  suoi  dirigenti ed il personale responsabile che  svolge  i  compiti  di  valutazione della conformita' non possono  rivestire  il  ruolo  di  progettista, fabbricante,  fornitore,  installatore,   acquirente,   proprietario, utilizzatore e di manutentore dei prodotti  che  l'organismo  valuta, ne'  di  mandatario  di  uno  di  questi  soggetti.  L'Organismo   di valutazione, nelle proprie attivita', puo' impiegare  anche  prodotti che ha gia' valutato in ambito di impiego ferroviario.   4. L'organismo di valutazione della conformita', i suoi dirigenti e il personale responsabile che svolge i compiti di  valutazione  della conformita' non  sono  coinvolti  direttamente  nella  progettazione, fabbricazione o costruzione, immissione sul  mercato,  installazione, utilizzo o  manutenzione  di  detti  prodotti,  ne'  rappresentano  i soggetti coinvolti  in  tali  attivita'.  Essi  non  svolgono  alcuna attivita' che possa essere in conflitto con la loro  indipendenza  di giudizio o la loro integrita' per quanto  riguarda  le  attivita'  di valutazione della conformita' per cui l'organismo e' notificato,  con particolare riferimento ai servizi di consulenza.   5. L'organismo di valutazione della  conformita'  assicura  che  le attivita' delle affiliate o dei subappaltatori  non  si  ripercuotano sulla  riservatezza,  sull'obiettivita'  o  sull'imparzialita'  delle proprie attivita' di valutazione della conformita'.   6. L'organismo di valutazione della conformita' e il suo  personale svolgono le attivita' di valutazione della conformita' con la massima integrita' professionale  e  con  la  necessaria  competenza  tecnica specifica e sono liberi da qualsivoglia condizionamento ed incentivo, in  particolare  di  ordine  economico,  che  possa  influenzarne  il giudizio o influire sui risultati delle loro attivita' di valutazione della conformita', in particolare ad opera di  persone  o  gruppi  di persone interessati ai risultati di tali attivita'.     |  
|   |                                 Art. 32      Personale degli organismi di valutazione della conformita' 
   1. Il personale responsabile  dell'esecuzione  delle  attivita'  di valutazione della conformita' possiede le seguenti competenze:     a) una formazione tecnica e professionale comprovata che  includa tutte  le  attivita'  di  valutazione  della  conformita'   per   cui l'organismo di valutazione della conformita' e' stato notificato;     b) soddisfacenti  conoscenze  delle  prescrizioni  relative  alle valutazioni che esegue ed un'adeguata autorevolezza per eseguire tali valutazioni;     c) una conoscenza  e  una  comprensione  adeguate  dei  requisiti essenziali, delle norme armonizzate applicabili e delle  disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione europea;     d)  la  capacita'  di  elaborare  certificati,  registrazioni   e rapporti atti a dimostrare che le  valutazioni  di  conformita'  sono state eseguite.   2. La retribuzione dei  dirigenti  e  del  personale  addetto  alle valutazioni di un organismo  di  valutazione  della  conformita'  non dipende dal numero di valutazioni eseguite ne' dai risultati di  tali valutazioni.     |  
|   |                                 Art. 33 
   Presunzione  di  conformita'  dell'organismo  di  valutazione   della                             conformita' 
   1. Qualora un organismo di valutazione della  conformita'  dimostri la propria conformita' ai criteri stabiliti  nelle  pertinenti  norme armonizzate, o in parti di esse, pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale dell'Unione europea, esso e' conforme alle prescrizioni di  cui  agli articoli da 30  a  32  nella  misura  in  cui  le  norme  armonizzate applicabili rispettino tali requisiti.     |  
|   |                                 Art. 34         Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati 
   1. L'organismo notificato che subappalta compiti specifici connessi alla valutazione della conformita', oppure ricorre  ad  un'affiliata, assicura  che  il  subappaltatore   e   l'affiliata   rispettino   le prescrizioni di cui agli  articoli  da  30  a  32  e  ne  informa  di conseguenza l'Ente  unico  nazionale  di  accreditamento  italiano  e l'Autorita' di notifica.   2. L'organismo notificato assume la  completa  responsabilita'  dei compiti eseguiti dai subappaltatori o dalle affiliate, ovunque  siano stabiliti.   3.  Le   attivita'   dell'organismo   notificato   possono   essere subappaltate o fatte eseguire da un'affiliata solo  con  il  consenso del cliente.   4. L'organismo notificato  tiene  a  disposizione  dell'Ente  unico nazionale di accreditamento italiano e dell'Autorita' di  notifica  i pertinenti documenti riguardanti la valutazione delle qualifiche  del subappaltatore e dell'affiliata e  il  lavoro  da  essi  eseguito  in conformita' alla pertinente STI.     |  
|   |                                 Art. 35                     Organismi interni accreditati 
   1. I richiedenti possono  far  eseguire  attivita'  di  valutazione della conformita'  da  un  organismo  interno  accreditato,  ai  fini dell'espletamento delle procedure previste dai moduli A1, A2, C1 o C2 di cui all'allegato II della decisione 768/2008/CE e dai moduli CA1 e CA2 di cui all'allegato I della decisione 2010/713/UE. Tale organismo deve costituire una articolazione  separata  e  distinta  all'interno della struttura e dell'organizzazione del richiedente  interessato  e non   partecipa   alla    progettazione,    produzione,    fornitura, installazione, utilizzo o manutenzione dei prodotti che valuta.   2. Un organismo interno accreditato soddisfa i seguenti requisiti:     a) e' accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008;     b) esso e il suo personale, nell'ambito dell'impresa di cui fanno parte, sono identificabili  a  livello  dell'organizzazione  e  hanno metodi o procedure di elaborazione delle relazioni  che  garantiscano la loro imparzialita'; tale  aspetto  e'  dimostrato  all'Ente  unico nazionale di accreditamento italiano;     c)  ne'  esso  ne'  il  suo  personale  sono  responsabili  della progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, funzionamento o manutenzione  dei  prodotti  che  valutano  e  non  partecipano  ad attivita' che possano pregiudicare la loro indipendenza di giudizio o integrita' nelle attivita' di valutazione che svolgono;     d) fornisce i propri servizi esclusivamente all'impresa di cui fa parte.   3. Un organismo interno accreditato non viene notificato agli Stati membri o alla Commissione, ma l'impresa di  cui  fa  parte  e  l'Ente Unico nazionale di accreditamento italiano informano  l'Autorita'  di notifica del suo accreditamento.  
           Note all'art. 35: 
               -  Per  i   riferimenti   normativi   della   decisione          768/2008/CE si veda nelle note all'art. 24.               -   La   decisione   2010/713/UE   della    Commissione          concernente i moduli per le procedure di valutazione  della          conformita', dell'idoneita' all'impiego e della verifica CE          da   utilizzare   per    le    specifiche    tecniche    di          interoperabilita'  adottate  nell'ambito  della   direttiva          2008/57/CE  del  Parlamento   europeo   e   del   Consiglio          [notificata con il numero C(2010) 7582] (Testo rilevante ai          fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 4 dicembre 2010,          n. L 319.               - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.          765/2008 si veda nelle note all'art. 3.   |  
|   |                                 Art. 36                 Domanda di notifica e di designazione 
   1. Un organismo di  valutazione  della  conformita',  stabilito  in Italia, presenta  domanda  di  notifica  all'Autorita'  di  notifica, secondo le modalita'  definite  nell'Allegato  V,  corredata  di  una descrizione delle attivita' di  valutazione  della  conformita',  del modulo  o   dei   moduli   di   valutazione   della   conformita'   e dell'indicazione del prodotto o dei prodotti per i quali  l'organismo dichiara  di  essere  competente,  nonche',  se  disponibile,  di  un certificato di accreditamento in corso di validita' che  attesti  che l'organismo e' conforme alle prescrizioni di cui agli articoli da  30 a 32.     |  
|   |                                 Art. 37                         Procedura di notifica 
   1. L'Autorita' di notifica di cui  all'articolo  27  notifica  alla Commissione e agli  altri  Stati  membri,  utilizzando  lo  strumento elettronico di notifica elaborato e gestito  dalla  Commissione,  gli organismi  di  valutazione  della  conformita'  che   soddisfano   le prescrizioni di cui agli articoli da 30 a 32.   2. La  notifica  di  cui  al  comma  1  include  tutti  i  dettagli riguardanti le attivita' di valutazione della conformita', il  modulo o i moduli di  valutazione  della  conformita'  e  l'indicazione  del prodotto o dei prodotti interessati, nonche' il relativo  certificato di accreditamento.   3. L'organismo  di  valutazione  della  conformita'  puo'  svolgere attivita' di organismo notificato solo se la Commissione o gli  altri Stati membri  non  sollevano  obiezioni  entro  due  settimane  dalla notifica.   4. Le eventuali successive modifiche di rilievo della notifica sono notificate alla Commissione e agli altri Stati membri.   5.  All'organismo  notificato  viene   assegnato   un   numero   di identificazione  unico  dalla  Commissione  europea,  anche   se   e' notificato ai sensi di diversi atti giuridici dell'Unione.     |  
|   |                                 Art. 38 
   Modifica  della  notifica  e  contestazione  della  competenza  degli                              organismi 
   1. Se l'Autorita' di notifica ha accertato  o  e'  stata  informata dall'Ente unico nazionale di accreditamento italiano o da ANSFISA che un organismo notificato non soddisfa piu' le prescrizioni di cui agli articoli da 30 a 32, o non adempie ai  suoi  obblighi,  essa  limita, sospende  o  revoca  la  notifica,   in   funzione   della   gravita' dell'inosservanza  delle  prescrizioni  o  dell'inadempimento   degli obblighi e ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.   2. In caso di limitazione, sospensione  o  revoca  della  notifica, oppure  di  cessazione  dell'attivita'   dell'organismo   notificato, l'Autorita' di notifica prende le misure  appropriate  per  garantire che i procedimenti  di  tale  organismo  siano  svolti  da  un  altro organismo notificato e  siano  accessibili,  su  richiesta,  all'Ente unico nazionale di  accreditamento  italiano  e  al  Ministero  dello sviluppo economico in qualita' di autorita' di vigilanza sul mercato.   3. L'Autorita' di notifica, su richiesta, fornisce alla Commissione europea le informazioni alla base della notifica o  del  mantenimento della competenza  di  un  organismo,  in  tutti  i  casi  in  cui  la Commissione   esprima   riserve   sulla   competenza   dell'organismo notificato o circa l'ottemperanza alle prescrizioni e responsabilita' che incombono su di esso ai sensi del presente  decreto.  Qualora  la Commissione  accerti  che  l'organismo  notificato  non  soddisfa  le prescrizioni relative alla propria notifica, l'Autorita' di  notifica adotta le misure correttive indicate dalla  Commissione,  inclusa  la revoca della notifica.     |  
|   |                                 Art. 39             Obblighi operativi degli organismi notificati 
   1.  Gli  organismi  notificati  eseguono   le   valutazioni   della conformita' secondo le procedure  di  valutazione  della  conformita' previste dalla pertinente STI,  in  modo  proporzionato  ed  evitando oneri superflui a carico degli  operatori  economici.  Gli  organismi notificati  svolgono  le  proprie  attivita'  tenendo   conto   delle dimensioni dell'impresa, del settore in cui  essa  opera,  della  sua struttura, del grado di  complessita'  tecnologica  del  prodotto  in questione  e  della  natura  seriale  o  di  massa  del  processo  di produzione. Gli organismi notificati operano al fine di  valutare  la conformita' del prodotto alla direttiva (UE) 2016/797.   2. Se un organismo notificato riscontra che le  prescrizioni  della pertinente STI o le corrispondenti  norme  armonizzate  o  specifiche tecniche non sono state rispettate, chiede al fabbricante di adottare appropriate misure  correttive  e  non  rilascia  il  certificato  di conformita'.   3. Se un  organismo  notificato,  nel  corso  del  controllo  della conformita' successivo al rilascio di un certificato,  riscontra  che un  prodotto  non  e'  piu'  conforme  alla  pertinente  STI  o  alle corrispondenti norme armonizzate o  specifiche  tecniche,  chiede  al fabbricante  di  adottare  appropriate  misure   correttive   e,   se necessario, sospende o revoca il certificato.   4. Se le misure correttive non sono prese o se queste non producono l'effetto  desiderato,  l'organismo  notificato  limita,  sospende  o revoca i certificati,  secondo  la  gravita'  della  non  conformita' riscontrata.  
           Note all'art. 39: 
               - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)          2016/797 si veda nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 40      Obbligo degli organismi notificati di fornire informazioni 
   1. Gli organismi notificati informano  l'Autorita'  di  notifica  e l'Ente unico nazionale di accreditamento italiano:     a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o revoca di  un certificato;     b) di qualunque circostanza che incida sull'ambito della notifica e sulle condizioni per la notifica stessa;     c) di eventuali richieste di informazioni  che  ha  ricevuto  dal Ministero dello  sviluppo  economico  in  qualita'  di  autorita'  di vigilanza del mercato in relazione ad attivita' di valutazione  della conformita';     d) su richiesta, in relazione ad attivita' di  valutazione  della conformita' eseguite nell'ambito della notifica e di qualsiasi  altra attivita' svolta, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.   2.  L'ANSFISA  e  le  eventuali  competenti   autorita'   nazionali interessate degli Sati membri preposte alla sicurezza sono  informate di  qualunque  rifiuto,  limitazione,  sospensione   o   revoca   del certificato di cui al comma 1, lettera a).   3. Gli organismi notificati forniscono le  pertinenti  informazioni sulle questioni relative ai risultati negativi e,  su  richiesta,  ai risultati positivi della valutazione  della  conformita'  agli  altri organismi notificati ai sensi  della  direttiva  (UE)  2016/797,  che svolgono analoghe attivita' di valutazione  della  conformita'  sugli stessi prodotti.   4. Gli organismi notificati forniscono all'ERA i  certificati  «CE» di verifica dei sottosistemi, i certificati «CE» di  conformita'  dei componenti di interoperabilita' ed i certificati  «CE»  di  idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita'.  
           Note all'art. 40: 
               - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)          2016/797 si veda nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 41               Coordinamento degli organismi notificati 
   1. Gli organismi notificati in Italia assicurano la partecipazione, direttamente o mediante rappresentanti all'uopo designati, ai  lavori del gruppo di lavoro settoriale degli organismi  notificati,  di  cui all'articolo 44 della direttiva (UE) 2016/797.  
           Note all'art. 41: 
               - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)          2016/797 si veda nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 42                          Organismi designati 
   1.  I  requisiti  relativi  agli  organismi  di  valutazione  della conformita' di cui agli articoli da 30 a  34  si  applicano  altresi' agli organismi designati a norma dell'articolo 15, comma 8, salvo  il fatto  che  le  competenze  richieste  al  suo  personale  ai   sensi dell'articolo 32, comma 1,  lettera  c),  sono  riferite  alle  norme nazionali  e  che,  tra  i  documenti  da   tenere   a   disposizione dell'Autorita' di notifica a norma dell'articolo 34,  comma  4,  sono inclusi  i  documenti  relativi  ai  lavori  realizzati  da  societa' affiliate o enti subappaltatori in relazione  alle  pertinenti  norme nazionali.   2. Gli obblighi operativi di cui all'articolo 39 si estendono anche agli organismi designati salvo per il  fatto  che  tali  obblighi  si riferiscono a norme nazionali  invece  che  alle  STI.  L'obbligo  di informazione di cui all'articolo 40, comma  1,  si  applica  altresi' agli organismi  designati  che  coerentemente  informano  i  soggetti pertinenti.   3. Se l'Autorita' di notifica ha accertato  o  e'  stata  informata dall'Ente unico nazionale di accreditamento italiano o da ANSFISA del fatto che un organismo designato non soddisfa piu' le prescrizioni di cui agli articoli da 30 a 32, o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca la designazione, secondo i casi, in funzione  della gravita' dell'inosservanza delle  prescrizioni  o  dell'inadempimento degli obblighi.   4. La designazione degli organismi  avviene  secondo  le  modalita' indicate nell'Allegato V.     |  
|   |                                 Art. 43                  Sistema di numerazione dei veicoli 
   1. Al momento della registrazione, l'ANSFISA  attribuisce  ad  ogni veicolo un numero europeo del veicolo (European Vehicle Number - EVN) con il quale lo stesso e' contrassegnato.   2. Ad ogni veicolo e' attribuito un unico EVN,  salvo  disposizione contraria delle  misure  di  cui  all'articolo  47,  comma  2,  della direttiva (UE) 2016/797, conformemente alla pertinente STI.   3. In deroga al comma 1, nel caso di veicoli utilizzati o destinati ad essere utilizzati da o verso paesi terzi  il  cui  scartamento  e' diverso da  quello  della  rete  ferroviaria  principale  dell'Unione europea, l'ANSFISA puo' accettare veicoli chiaramente identificati in base a un sistema di codifica diverso.   4. Il  richiedente  la  prima  autorizzazione  e'  responsabile  di apporre sul  veicolo  il  corrispondente  EVN  e  l'utilizzatore  del veicolo e' responsabile del mantenimento dell'EVN  in  condizioni  di visibilita'.  
           Note all'art. 43: 
               - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)          2016/797 si veda nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 44                         Registri dei veicoli 
   1. Fino al momento della piena operativita'  del  registro  europeo dei veicoli (European Vehicle Register - EVR) di cui all'articolo 47, paragrafo 5, della direttiva (UE)  2016/797,  l'ANSFISA  alimenta  il registro nazionale  dei  veicoli.  Tale  registro  e'  conforme  alle specifiche  comuni  definite  dagli  atti  di   esecuzione   di   cui all'articolo 47, paragrafo 2, della direttiva  (UE)  2016/797  ed  e' adeguatamente aggiornato. Il registro e' accessibile  alle  autorita' nazionali preposte alla  sicurezza  e  agli  organismi  investigativi designati a norma  degli  articoli  16  e  22  della  direttiva  (UE) 2016/798, nonche', per qualsiasi richiesta legittima, agli  organismi di  regolamentazione  di  cui   all'articolo   55   della   direttiva 2012/34/UE, all'ERA,  alle  imprese  ferroviarie,  ai  gestori  delle infrastrutture  e  alle  persone  od  organizzazioni  che  registrano veicoli o che figurano nel registro.   2. Il registro nazionale dei veicoli  contiene  almeno  i  seguenti elementi:     a) l'EVN;     b)  gli  estremi  della  dichiarazione   «CE»   di   verifica   e dell'organismo che l'ha rilasciata;     c)  gli  estremi  del  registro  europeo  dei  tipi  di   veicoli autorizzati di cui all'articolo 48 della direttiva (UE) 2016/797;     d)  le  generalita'  del  proprietario  del  veicolo  e  del  suo detentore;     e) le restrizioni di esercizio del veicolo;     f) gli  estremi  del  soggetto  responsabile  della  manutenzione (ECM).   3. Fino a quando i  registri  nazionali  dei  veicoli  degli  Stati membri non sono collegati  in  conformita'  della  specifica  di  cui all'articolo  47,  paragrafo  2,  della  direttiva   (UE)   2016/797, l'ANSFISA aggiorna il registro nazionale, limitatamente ai  dati  che la riguardano, inserendovi le modifiche apportate da un  altro  Stato membro al proprio registro.   4. Il detentore comunica immediatamente qualsiasi modifica dei dati trascritti nel registro nazionale dei veicoli,  la  rottamazione  del veicolo o la decisione di rinunciare alla registrazione dello stesso.   5. Nel caso di veicoli autorizzati per la prima volta in  un  paese terzo e successivamente impiegati nel territorio italiano,  l'ANSFISA assicura che i dati sul veicolo, inclusi almeno i  dati  relativi  al detentore del veicolo interessato, al soggetto responsabile della sua manutenzione e le restrizioni  relative  all'esercizio  del  veicolo, possano essere  rintracciabili  tramite  il  registro  nazionale  dei veicoli o siano altrimenti resi  disponibili  in  formato  facilmente leggibile,  senza  indugio  e  secondo  i   medesimi   principi   non discriminatori che si  applicano  a  dati  analoghi  provenienti  dal registro dei veicoli.  
           Note all'art. 44: 
               - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)          2016/797 si veda nelle note alle premesse.               - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)          2016/798 si veda nelle note alle premesse.               - La direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e  del          Consiglio che istituisce  uno  spazio  ferroviario  europeo          unico (rifusione) (Testo rilevante  ai  fini  del  SEE)  e'          pubblicata nella G.U.U.E. 14 dicembre 2012, n. L 343.   |  
|   |                                 Art. 45                     Registro dell'infrastruttura 
   1. L'ANSFISA provvede alla  pubblicazione  del  registro  nazionale dell'infrastruttura. Tale registro indica  i  valori  parametrici  di rete per ciascun sottosistema o  parte  di  sottosistema  interessati previsti  dalla  pertinente  STI  e  puo'  prevedere  condizioni   di utilizzazione degli impianti fissi e altre restrizioni.   2. I valori dei parametri iscritti nel registro dell'infrastruttura devono essere considerati in combinazione con i valori dei  parametri riportati nell'autorizzazione di immissione sul mercato  del  veicolo per verificare la compatibilita' tecnica fra il veicolo e la rete.   3.    L'ANSFISA    provvede    all'aggiornamento    del    registro dell'infrastruttura, coerentemente con gli atti di esecuzione di  cui all'articolo 49, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797.   4. Per i fini di cui al comma 1,  i  gestori  delle  infrastrutture provvedono a mettere a disposizione dell'ANSFISA, con la periodicita' e nel formato  da  essa  stabiliti  coerentemente  con  gli  atti  di esecuzione di cui all'articolo 49, paragrafo 5, della direttiva  (UE) 2016/797, i dati della propria  rete,  aggiornandoli  ogni  volta  si renda  necessario  e  sono  responsabili  della  qualita'   e   della affidabilita' di tali dati.   5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  le  Regioni, le Provincie  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  ed  eventuali  altre amministrazioni interessate individuate da ANSFISA, possono  accedere ai dati contenuti nel registro.  
           Note all'art. 45: 
               - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)          2016/797 si veda nelle note alle premesse.               - La direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e  del          Consiglio  relativa   all'interoperabilita'   del   sistema          ferroviario comunitario  (rifusione)  e'  pubblicata  nella          G.U.U.E. 18 luglio 2008, n. L 191.               - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)          2016/797 si veda nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 46             Regime transitorio per l'utilizzo dei veicoli 
   1. Tutte  le  autorizzazioni  di  messa  in  servizio  dei  veicoli rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente decreto restano valide alle condizioni alle quali sono state rilasciate.   2. Per poter essere utilizzati su una o  piu'  reti  che  non  sono ancora contemplate dall'autorizzazione preesistente, i veicoli di cui al comma 1 autorizzati alla messa in  servizio  devono  ottenere  una nuova  autorizzazione  di  immissione  sul   mercato   del   veicolo. L'immissione sul mercato su tali reti supplementari e' subordinata al rispetto dell'articolo 21.     |  
|   |                                 Art. 47 
   Regime transitorio per gli organismi di valutazione della conformita' 
   1. Gli organismi di valutazione della  conformita'  riconosciuti  e notificati prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad operare ai sensi della direttiva 2008/57/CE  in  virtu' dei riconoscimenti rilasciati e alle condizioni  per  le  quali  sono state rilasciate le relative notifiche, fino alla data del 16  giugno 2020. L'Autorita' di notifica inoltra alla Commissione europea, entro il 16 giugno 2020, la notifica degli organismi che ne  abbiano  fatto richiesta entro il 31 dicembre 2019. In virtu' degli oneri  tariffari assolti, le suddette notifiche effettuate ai  sensi  della  direttiva (UE) 2016/797 hanno la medesima scadenza dei riconoscimenti posseduti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.   2. Gli organismi riconosciuti in Italia dall'ANSF  o  dall'ANSFISA, prima della data di entrata in vigore del presente  decreto,  per  lo svolgimento  delle  sole  attivita'  riconducibili   agli   organismi designati  di  cui  all'articolo  15,  comma  8,  fanno  domanda   di designazione ai sensi del presente decreto entro il 31 dicembre 2019. Tali organismi continuano ad operare  in  virtu'  dei  riconoscimenti rilasciati ed alle condizioni per le  quali  sono  stati  rilasciati, fino alla data di  comunicazione  alla  Commissione  europea  di  cui all'articolo 15, comma 8. In virtu' degli oneri tariffari assolti, le suddette designazioni hanno la medesima scadenza  dei  riconoscimenti posseduti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.   3.  Le  attivita'  di  verifica   necessarie   per   il   passaggio all'accreditamento per gli organismi di cui  ai  commi  1  e  2  sono svolte  dall'Ente  Unico  nazionale  di  accreditamento  italiano.  I relativi oneri sono a carico degli organismi.   4. Le convenzioni di cui all'articolo 28,  comma  1,  disciplinano, laddove necessario, le modalita' operative per gestire  le  attivita' di notifica, designazione e verifica di cui ai commi 1, 2 e 3.     |  
|   |                                 Art. 48                   Disposizioni transitorie e finali 
   1. Gli allegati IV, V, VII  e  IX  della  direttiva  2008/57/CE  si applicano fino alla data di applicazione dei corrispondenti  atti  di esecuzione di  cui  all'articolo  7,  paragrafo  5,  all'articolo  9, paragrafo 4,  all'articolo  14,  paragrafo  10,  e  all'articolo  15, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2016/797.   2. La  direttiva  2008/57/CE  continua  ad  applicarsi  per  quanto concerne progetti ERTMS a terra che devono essere messi  in  servizio entro il 16 giugno 2019.   3. I progetti che hanno completato la fase di  gara  o  di  appalto anteriormente  al   16   giugno   2019   non   sono   soggetti   alla preautorizzazione dell'ERA di cui all'articolo 19.   4. Fino al 16 giugno 2031 le opzioni incluse nei contratti  firmati prima del 15 giugno 2016 non  sono  soggette  alla  preautorizzazione dell'ERA di cui all'articolo 19, anche se sono esercitate dopo il  15 giugno 2016.   5. Prima di autorizzare la messa  in  servizio  di  apparecchiature ERTMS a terra non soggette alla  preautorizzazione  dell'ERA  di  cui all'articolo 19, l'ANSFISA coopera con l'ERA  per  garantire  che  le soluzioni tecniche siano pienamente interoperabili,  conformemente  a quanto disposto dall'articolo 30, paragrafo  3,  e  all'articolo  31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/796.   6. Gli allegati al presente decreto sono  aggiornati  e  modificati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.  
           Note all'art. 48: 
               -  Per  i   riferimenti   normativi   della   direttiva          2008/57/CE si veda nelle note all'art. 47.               - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)          2016/797 si veda nelle note alle premesse.               - Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (UE)          2016/796 si veda nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 49                              Abrogazioni 
   1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:     a) il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191,  di  attuazione della     direttiva     2008/57/CE     e     2009/131/CE     relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario;     b) il decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti 22 luglio 2011, di recepimento della direttiva 2011/18/UE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 10 settembre 2011;     c) il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 settembre 2013, di recepimento della direttiva 2013/09/UE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2013;     d) il decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti 29  dicembre  2014,  di  recepimento  della   direttiva   2014/38/UE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2015;     e) il decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti 26 giugno 2015, di recepimento della direttiva 2014/106/UE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015;     f) il decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti 21  dicembre  2012,  di   determinazione   delle   tariffe   relative all'interoperabilita'   del    sistema    ferroviario    transeuropeo convenzionale  e  ad  alta  velocita',  pubblicato   nella   Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2013.   2.  Continuano  ad  applicarsi  le  norme  tecniche   adottate   in attuazione dei decreti di cui al comma 1  e  restano  efficaci,  fino alla loro scadenza, tutti i negozi giuridici attivi e  passivi  posti in essere sia dall'ANSF sia dall'ANSFISA prima della data di  entrata in vigore del presente decreto.   3. Le linee guida per il riconoscimento, il rinnovo e la  vigilanza degli  organismi  che  intendono   effettuare   la   valutazione   di conformita'   e   idoneita'    all'impiego    dei    componenti    di interoperabilita'  ed  istruire  la   procedura   di   verifica   dei sottosistemi di  interoperabilita'  emanate,  ai  sensi  del  decreto legislativo  8  ottobre   2010,   n.   191,   dal   Ministero   delle infrastrutture  e  dei  trasporti  sono  sostituite  dalla  procedura descritta all'Allegato V, punto 1, dalla data di  entrata  in  vigore del presente decreto.   4.  L'ANSFISA  adotta  tutte  le  misure  necessarie  al  fine   di modificare le linee guida gia' emanate per renderle coerenti  con  le previsioni recate dal presente decreto.  
           Note all'art. 49: 
               - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 8          ottobre 2010, n. 191 si veda nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 50                  Clausola di invarianza finanziaria 
   1. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  non devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica.   2. Le Amministrazioni interessate  provvedono  all'adempimento  dei compiti  derivanti  dal  presente  decreto  con  le  risorse   umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.     |  
|   |                                 Art. 51                           Entrata in vigore 
   1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
     Dato a Roma, addi' 14 maggio 2019 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri 
                                   Toninelli,      Ministro      delle                                  infrastrutture e dei trasporti 
                                   Moavero  Milanesi,  Ministro  degli                                  affari esteri e della  cooperazione                                  internazionale 
                                   Bonafede, Ministro della giustizia 
                                   Tria,  Ministro   dell'economia   e                                  delle finanze 
                                   Bongiorno, Ministro per la pubblica                                  amministrazione 
                                   Di Maio,  Ministro  dello  sviluppo                                  economico   Visto, il Guardasigilli: Bonafede     |  
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