| Gazzetta n. 147 del 25 giugno 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SALUTE |  
| TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 |  
| Ripubblicazione del testo del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.  92  del  18  aprile  2019), coordinato con la legge di conversione 14 giugno  2019,  n.  55,  (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 140  del  17  giugno  2019), recante: «Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei contratti   pubblici,   per    l'accelerazione    degli    interventi infrastrutturali,  di  rigenerazione  urbana  e  di  ricostruzione  a seguito di eventi sismici.».  |  
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  Avvertenza: 
     Si procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi  dell'art. 8, comma 3, del regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 
     Il testo delle note qui pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge  modificate o alle quali e' operato il rinvio. 
     Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. 
                                Art. 1 
   Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale  dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e  in  materia di economia circolare 
   1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di  facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle  opere  pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si  indice la   procedura   di   scelta   del   contraente   siano    pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto, nonche', in caso di contratti  senza  pubblicazione  di  bandi  o  di avvisi, per le procedure  in  relazione  alle  quali,  alla  data  di entrata in vigore  del  presente  decreto,  non  siano  ancora  stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della  riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e  delle norme sancite dall'Unione europea,  in  particolare  delle  direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 26 febbraio  2014,  fino  al  31  dicembre  2020,  non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le  seguenti  norme  del codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18 aprile 2016, n. 50:   a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo  di  provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalita' ivi indicate;   b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in  cui  resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto  della  progettazione  e dell'esecuzione di lavori;   c)  articolo  77,  comma  3,  quanto  all'obbligo  di  scegliere  i commissari  tra  gli  esperti  iscritti  all'Albo  istituito   presso l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) di cui  all'articolo  78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari  secondo  regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da  ciascuna stazione appaltante.   2. Entro il 30 novembre 2020 il Governo presenta  alle  Camere  una relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019  e  2020, al fine di consentire al Parlamento di  valutare  l'opportunita'  del mantenimento o meno della sospensione stessa.   3. Fino al 31 dicembre 2020 si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali.   4. Per gli anni 2019 e 2020 i soggetti attuatori di  opere  per  le quali deve essere realizzata  la  progettazione  possono  avviare  le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilita'  di finanziamenti limitati alle sole attivita' di progettazione. Le opere la cui  progettazione  e'  stata  realizzata  ai  sensi  del  periodo precedente    sono    considerate    prioritariamente     ai     fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.   5. I soggetti attuatori di opere sono  autorizzati  ad  avviare  le procedure di affidamento della progettazione  o  dell'esecuzione  dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e   finalizzate   all'opera   con   provvedimento    legislativo    o amministrativo.   6. Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di  manutenzione ordinaria  e  straordinaria,  ad  esclusione  degli   interventi   di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali  delle  opere  o  di  impianti,  possono  essere affidati, nel rispetto  delle  procedure  di  scelta  del  contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  sulla  base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione  generale, dall'elenco  dei  prezzi  unitari  delle  lavorazioni  previste,  dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica  dei  costi  della  sicurezza  da  non assoggettare  a  ribasso.  L'esecuzione  dei  predetti  lavori   puo' prescindere  dall'avvenuta  redazione  e  approvazione  del  progetto esecutivo.   7.  Fino  al  31  dicembre  2020,  i  limiti  di  importo  di   cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche ai  fini  dell'eventuale  esercizio  delle competenze  alternative  e  dei  casi  di  particolare  rilevanza   e complessita', sono elevati da 50 a 75 milioni di  euro.  Per  importi inferiori a 75 milioni di euro il parere  e'  espresso  dai  comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati interregionali per  le opere pubbliche.   8. Fino alla data di cui al comma 7 il termine di cui  all'articolo 215, comma 5, del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  per l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e' ridotto a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto.   9.  Il  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  in  sede   di espressione di parere, fornisce anche la  valutazione  di  congruita' del costo. Le amministrazioni, in sede di approvazione  dei  progetti definitivi o di assegnazione  delle  risorse,  indipendentemente  dal valore del progetto, possono richiedere al Consiglio  la  valutazione di congruita' del costo, che e' resa entro trenta giorni. Decorso  il detto  termine,  le  amministrazioni  richiedenti  possono   comunque procedere.   10. Fino al 31 dicembre 2020, possono  essere  oggetto  di  riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di  verifica  ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione dell'ambito di  applicazione  dell'accordo bonario di cui all'articolo 205 del medesimo decreto legislativo.   11. Fino alla data di entrata in  vigore  del  regolamento  di  cui all'articolo 216, comma 27-octies, del decreto legislativo 18  aprile 2016,  n.  50,   al   fine   di   prevenire   controversie   relative all'esecuzione del contratto le parti  possono  convenire  che  prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre  novanta  giorni  da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle  controversie  di  ogni natura  suscettibili  di  insorgere  nel  corso  dell'esecuzione  del contratto stesso.   12. Il collegio consultivo tecnico e' formato da tre membri  dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla  tipologia dell'opera. I componenti del collegio  possono  essere  scelti  dalle parti di comune accordo,  ovvero  le  parti  possono  concordare  che ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo  componente  sia scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso,  tutti  i componenti  devono  essere  approvati  dalle   parti.   Il   collegio consultivo  tecnico  si   intende   costituito   al   momento   della sottoscrizione dell'accordo da parte dei componenti designati e delle parti  contrattuali.  All'atto  della  costituzione  e'  fornita   al collegio consultivo  copia  dell'intera  documentazione  inerente  al contratto.   13. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio  consultivo puo' procedere all'ascolto informale  delle  parti  per  favorire  la rapida risoluzione delle  controversie  eventualmente  insorte.  Puo' altresi'  convocare  le  parti  per   consentire   l'esposizione   in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'eventuale  accordo  delle parti che accolga la proposta  di  soluzione  indicata  dal  collegio consultivo non ha natura transattiva, salva  diversa  volonta'  delle parti stesse.   14.  Il  collegio  consultivo  tecnico  e'   sciolto   al   termine dell'esecuzione del contratto o in data anteriore  su  accordo  delle parti.   15.  Per  gli  anni  2019  e  2020,  per  gli  interventi  di   cui all'articolo 216, comma 1-bis,  del  decreto  legislativo  18  aprile 2016,  n.  50,  le  varianti  da  apportare  al  progetto  definitivo approvato  dal  Comitato  interministeriale  per  la   programmazione economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono  approvate  esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del 50 per  cento  il valore del progetto approvato; in caso contrario sono  approvate  dal CIPE.   16. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:   «2-bis. Ai  soli  fini  della  prova  dell'assenza  dei  motivi  di esclusione di cui all'articolo 80 in capo all'operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l'operatore economico si avvale  ai  sensi  dell'articolo  89  nonche'  ai  subappaltatori,  i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari  a  sei  mesi dalla data del rilascio. Fatta eccezione per  il  DURC,  la  stazione appaltante, per i certificati e documenti gia' acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il  procedimento  di acquisto, puo' procedere alla verifica  dell'assenza  dei  motivi  di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell'attestazione gia'  rilasciata.  Gli  enti certificatori provvedono a  fornire  riscontro  entro  trenta  giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati  e degli altri documenti si intende  confermato.  I  certificati  e  gli altri documenti in  corso  di  validita'  possono  essere  utilizzati nell'ambito di diversi procedimenti di acquisto».   17. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, il comma 6-bis e' sostituito dai seguenti:   «6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli  operatori economici nei mercati elettronici di cui  al  comma  6,  il  soggetto responsabile  dell'ammissione  verifica  l'assenza  dei   motivi   di esclusione di cui all'articolo 80 su  un  campione  significativo  di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del  decreto  di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica e' effettuata  attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81,  anche  mediante  interoperabilita'  fra  sistemi.   I   soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso  ai  propri sistemi agli operatori  economici  per  la  consultazione  dei  dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di  cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione  e di permanenza nei mercati elettronici.   6-ter. Nelle procedure di affidamento  effettuate  nell'ambito  dei mercati elettronici  di  cui  al  comma  6,  la  stazione  appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario  dei requisiti  economici  e  finanziari  e  tecnico-professionali,  ferma restando la verifica del possesso dei requisiti  generali  effettuata dalla stazione appaltante  qualora  il  soggetto  aggiudicatario  non rientri tra gli operatori economici verificati a  campione  ai  sensi del comma 6-bis».   18.  Nelle  more  di  una  complessiva  revisione  del  codice  dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo  105,  comma  2, del medesimo codice, fatto salvo quanto  previsto  dal  comma  5  del medesimo articolo 105,  il  subappalto  e'  indicato  dalle  stazioni appaltanti nel bando di gara e non puo' superare la quota del 40  per cento dell'importo complessivo del contratto  di  lavori,  servizi  o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresi' sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105  e  del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonche' le verifiche  in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.   19. Al fine di perseguire l'efficacia dell'economia  circolare,  il comma 3 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:   «3. Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di cui al  comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure  semplificate  per il recupero dei rifiuti,  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,  pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998,  e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente  e  della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005,  n. 269. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e  di  cui al titolo III-bis della parte seconda del  presente  decreto  per  il recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorita'  competenti  sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1, suballegato 1,  al  citato decreto 5 febbraio 1998, nell'allegato 1, suballegato  1,  al  citato regolamento di cui al decreto 12 giugno 2002, n. 161, e nell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005,  n.  269, per i parametri ivi indicati  relativi  a  tipologia,  provenienza  e caratteristiche dei rifiuti, attivita' di recupero e  caratteristiche di quanto ottenuto da tale attivita'. Tali autorizzazioni individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 del presente decreto per  quanto riguarda le quantita'  di  rifiuti  ammissibili  nell'impianto  e  da sottoporre alle operazioni di recupero. Con decreto non avente natura regolamentare  del  Ministro  dell'ambiente  e   della   tutela   del territorio  e  del  mare  possono  essere  emanate  linee  guida  per l'uniforme applicazione della presente  disposizione  sul  territorio nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti  in ingresso nell'impianto in  cui  si  svolgono  tali  operazioni  e  ai controlli da  effettuare  sugli  oggetti  e  sulle  sostanze  che  ne costituiscono il risultato,  e  tenendo  comunque  conto  dei  valori limite per le sostanze inquinanti e  di  tutti  i  possibili  effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Entro dodici mesi  dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, i titolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  presentano   alle autorita' competenti apposita istanza  di  aggiornamento  ai  criteri generali definiti dalle linee guida».   20. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) all'articolo 23:   1) al comma 3:   1.1) al primo periodo, le parole: «Con decreto del  Ministro  delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio  superiore  dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare e del  Ministro  dei  beni  e  delle attivita' culturali e del turismo» sono  sostituite  dalle  seguenti: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,»;   1.2) al secondo e al terzo periodo, la parola:  «decreto»,  ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «regolamento»;   2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:   «5. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica individua, tra piu' soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra  costi  e benefici per la collettivita', in relazione alle specifiche  esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.  Per  i  lavori  pubblici  di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche  ai fini della programmazione di cui all'articolo 21,  comma  3,  nonche' per l'espletamento delle  procedure  di  dibattito  pubblico  di  cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di  idee  di  cui all'articolo 152,  il  progetto  di  fattibilita'  e'  preceduto  dal documento  di  fattibilita'  delle  alternative  progettuali  di  cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  ggggg-quater),  nel  rispetto  dei contenuti di cui al regolamento previsto dal  comma  3  del  presente articolo. Resta  ferma  la  facolta'  della  stazione  appaltante  di richiedere  la  redazione  del  documento   di   fattibilita'   delle alternative  progettuali  anche  per  lavori  pubblici   di   importo inferiore alla  soglia  di  cui  all'articolo  35.  Nel  progetto  di fattibilita' tecnica  ed  economica,  il  progettista  sviluppa,  nel rispetto del quadro  esigenziale,  tutte  le  indagini  e  gli  studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonche' gli elaborati  grafici  per  l'individuazione  delle  caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche,  funzionali  e  tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche,  secondo  le modalita' previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.  Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica  deve  consentire,  ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.»;   3) al comma 6:   3.1)  dopo  le  parole:  «paesaggistiche  ed  urbanistiche,»   sono inserite le seguenti: «di verifiche relative  alla  possibilita'  del riuso del patrimonio  immobiliare  esistente  e  della  rigenerazione delle aree dismesse,»;   3.2) le parole: «di studi preliminari sull'impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «di studi  di  fattibilita'  ambientale  e paesaggistica»;   3.3) le parole: «le esigenze  di  compensazioni  e  di  mitigazione dell'impatto  ambientale»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «la descrizione  delle  misure  di   compensazioni   e   di   mitigazione dell'impatto ambientale»;   4) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:   «11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese  di  carattere  strumentale sostenute   dalle   amministrazioni   aggiudicatrici   in   relazione all'intervento.   11-ter. Le spese  strumentali,  incluse  quelle  per  sopralluoghi, riguardanti le attivita' finalizzate alla stesura del piano  generale degli interventi del sistema accentrato  delle  manutenzioni  di  cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a  carico delle  risorse  iscritte  sui  pertinenti  capitoli  dello  stato  di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  trasferite all'Agenzia del demanio.";   b) all'articolo 24:   1) al  comma  2,  le  parole:  «Con  decreto  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti,  da  adottare  entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC,» sono  sostituite  dalle  seguenti  «Con   il   regolamento   di   cui all'articolo  216,  comma  27-octies,»  e  il  secondo   periodo   e' sostituito dal seguente: «Fino alla data di  entrata  in  vigore  del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si  applica  la disposizione transitoria ivi prevista.»;   2) al  comma  5,  terzo  periodo,  le  parole:  «Il  decreto»  sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento»;   3) al comma 7:   3.1) al primo periodo, le parole: «o delle  concessioni  di  lavori pubblici» sono soppresse;   3.2) al secondo  periodo,  le  parole:  «,  concessioni  di  lavori pubblici» sono soppresse;   c) all'articolo 26, comma 6, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla stazione appaltante nel  caso  in  cui disponga di un sistema interno di controllo di qualita'»;   d) all'articolo 29, comma 1, il  secondo,  il  terzo  e  il  quarto periodo sono soppressi;   e) all'articolo 31, comma 5:   1) al primo periodo, le parole: «L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente codice definisce», sono sostituite dalle seguenti «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, e' definita»;   2) al secondo periodo, le parole: "Con  le  medesime  linee  guida" sono sostituite dalle seguenti "Con il medesimo  regolamento  di  cui all'articolo 216, comma 27-octies,";   3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Fino alla data  di entrata in vigore del regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;   f)  all'articolo  32,  comma  2,  secondo   periodo,   le   parole: «all'articolo  36,  comma  2,  lettera  a),»  sono  sostituite  dalle seguenti: «all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b),»;   g) all'articolo 35:   1) al comma 9,  lettera  a),  la  parola:  «contemporaneamente»  e' soppressa;   2) al comma 10, lettera  a),  la  parola:  «contemporaneamente»  e' soppressa;   3) al comma 18, le parole: «dei lavori»,  ovunque  ricorrono,  sono sostituite dalle seguenti: «della prestazione»;   h) all'articolo 36:   1) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:   «b) per affidamenti di importo pari o superiore  a  40.000  euro  e inferiore a  150.000  euro  per  i  lavori,  o  alle  soglie  di  cui all'articolo 35 per le forniture e i  servizi,  mediante  affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove  esistenti,  per  i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno  cinque  operatori economici individuati sulla base di indagini  di  mercato  o  tramite elenchi di operatori  economici,  nel  rispetto  di  un  criterio  di rotazione degli inviti. I lavori possono  essere  eseguiti  anche  in amministrazione diretta, fatto salvo  l'acquisto  e  il  noleggio  di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati  della  procedura  di  affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati»;   2) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti:   «c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura  negoziata  di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove  esistenti,  di  almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio  di  rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi  di  operatori  economici.  L'avviso  sui   risultati   della procedura di affidamento contiene l'indicazione  anche  dei  soggetti invitati;   c-bis) per affidamenti di lavori di  importo  pari  o  superiore  a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante  la  procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di  un  criterio di rotazione degli inviti, individuati  sulla  base  di  indagini  di mercato o  tramite  elenchi  di  operatori  economici.  L'avviso  sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati»;   3) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:   «d) per affidamenti  di  lavori  di  importo  pari  o  superiore  a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35  mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo  60,  fatto  salvo  quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.»;   4) il comma 5 e' abrogato;   5) al comma 7:   5.1) al primo periodo, le parole: «L'ANAC con proprie linee  guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  del presente codice, stabilisce le modalita' di dettaglio per  supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualita'  delle  procedure  di cui al presente articolo, delle» sono sostituite dalle seguenti: «Con il  regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma  27-octies,  sono stabilite le modalita' relative alle procedure  di  cui  al  presente articolo, alle»;   5.2) al secondo periodo, le parole: «Nelle  predette  linee  guida» sono sostituite dalle  seguenti:  «Nel  predetto  regolamento»  e  le parole: «, nonche' di effettuazione degli inviti quando  la  stazione appaltante intenda  avvalersi  della  facolta'  di  esclusione  delle offerte anomale» sono soppresse;   5.3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Fino  alla  data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo  216,  comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;   6) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:   «9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95,  comma  3,  le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo  ovvero sulla   base   del   criterio   dell'offerta   economicamente    piu' vantaggiosa»;   i) all'articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le  parole:  «vigente normativa» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; gli archeologi»;   l) all'articolo 47:   1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:   «2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45,  comma  2,  lettera c), e 46, comma 1, lettera f),  eseguono  le  prestazioni  o  con  la propria struttura o tramite i consorziati indicati in  sede  di  gara senza che  cio'  costituisca  subappalto,  ferma  la  responsabilita' solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per  i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84,  con  il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono  stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che  eseguono  le  prestazioni.  L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.»;   2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:   «2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi  stabili  dei  requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e  forniture e' valutata, a seguito della verifica della effettiva  esistenza  dei predetti requisiti  in  capo  ai  singoli  consorziati.  In  caso  di scioglimento del  consorzio  stabile  per  servizi  e  forniture,  ai consorziati    sono    attribuiti    pro    quota     i     requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati  a  favore  del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le  quote  di assegnazione  sono  proporzionali  all'apporto   reso   dai   singoli consorziati  nell'esecuzione  delle   prestazioni   nel   quinquennio antecedente.»;   m) all'articolo 59:   1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine,  il seguente: «I requisiti minimi per lo svolgimento della  progettazione oggetto del  contratto  sono  previsti  nei  documenti  di  gara  nel rispetto del presente codice e del regolamento  di  cui  all'articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono  posseduti  dalle  imprese attestate  per  prestazioni  di  sola   costruzione   attraverso   un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta,  in  grado  di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46,  comma  1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione  e  costruzione documentano  i  requisiti  per  lo  svolgimento  della  progettazione esecutiva laddove i  predetti  requisiti  non  siano  dimostrati  dal proprio staff di progettazione.»;   2) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:   «1-quater. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di  uno o piu' soggetti  qualificati  alla  realizzazione  del  progetto,  la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalita' per  la corresponsione  diretta  al  progettista  della  quota  del  compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente  in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi  documenti  fiscali  del progettista indicato o raggruppato.»;   n) all'articolo 76, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:   «2-bis. Nei  termini  stabiliti  al  comma  5  e'  dato  avviso  ai candidati e ai concorrenti, con  le  modalita'  di  cui  all'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione  digitale  di  cui  al  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  o  strumento  analogo  negli  altri Stati membri, del provvedimento che  determina  le  esclusioni  dalla procedura di affidamento e le  ammissioni  ad  essa  all'esito  della verifica della documentazione  attestante  l'assenza  dei  motivi  di esclusione  di  cui  all'articolo  80,  nonche'  la  sussistenza  dei requisiti  economico-finanziari  e  tecnico-professionali,  indicando l'ufficio o il collegamento informatico  ad  accesso  riservato  dove sono disponibili i relativi atti.»;   o) all'articolo 80:   1) al comma 2, dopo il secondo periodo e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente: «Resta fermo altresi' quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;   2) al comma 3, al primo periodo, le parole: «in  caso  di  societa' con meno di quattro soci» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di societa' con un numero di soci pari o  inferiore  a  quattro»  e,  al secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «quando   e'   intervenuta   la riabilitazione» sono inserite  le  seguenti:  «ovvero,  nei  casi  di condanna ad una pena accessoria  perpetua,  quando  questa  e'  stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo  179,  settimo  comma,  del codice penale»;   3) al comma 5 la lettera b) e' sostituita dalla seguente:   «b) l'operatore economico sia stato sottoposto a  fallimento  o  si trovi in stato di liquidazione coatta o di  concordato  preventivo  o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la  dichiarazione di  una  di  tali  situazioni,   fermo   restando   quanto   previsto dall'articolo 110 del presente codice  e  dall'articolo  186-bis  del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;»;   4) al comma 5, dopo la lettera c-ter) e' inserita la seguente:   «c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o piu' subappaltatori, riconosciuto o  accertato con sentenza passata in giudicato»;   5) il comma 10 e' sostituito dai seguenti:   «10. Se la sentenza penale di  condanna  definitiva  non  fissa  la durata della pena accessoria della incapacita' di contrattare con  la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla  procedura d'appalto o concessione e':   a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di  diritto  la pena accessoria  perpetua,  ai  sensi  dell'articolo  317-bis,  primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata  estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;   b) pari a sette  anni  nei  casi  previsti  dall'articolo  317-bis, secondo  periodo,  del  codice  penale,  salvo  che  sia  intervenuta riabilitazione;   c) pari a cinque anni nei  casi  diversi  da  quelli  di  cui  alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.   10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma  10,  se  la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a  sette  e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione  e'  pari  alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5,  la  durata della esclusione e'  pari  a  tre  anni,  decorrenti  dalla  data  di adozione del provvedimento amministrativo di  esclusione  ovvero,  in caso di  contestazione  in  giudizio,  dalla  data  di  passaggio  in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla  definizione  del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale  fatto  ai fini della propria valutazione circa la sussistenza  del  presupposto per  escludere  dalla  partecipazione  alla   procedura   l'operatore economico che l'abbia commesso.»;   p) all'articolo 83, comma 2, al secondo periodo,  le  parole:  «con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   da adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data  di  entrata in  vigore  del  presente  codice,  previo  parere  delle  competenti Commissioni parlamentari» sono sostituite  dalle  seguenti:  «con  il regolamento di cui all'articolo 216, comma  27-octies»  e,  al  terzo periodo, le parole: «di dette  linee  guida»  sono  sostituite  dalle seguenti: «di detto regolamento»;   q) all'articolo 84:   1) al comma 1, dopo il primo  periodo  sono  aggiunti  i  seguenti: «L'attivita' di attestazione e' esercitata nel rispetto del principio di  indipendenza  di  giudizio,  garantendo  l'assenza  di  qualunque interesse   commerciale   o   finanziario   che   possa   determinare comportamenti non  imparziali  o  discriminatori.  Gli  organismi  di diritto   privato   di   cui   al   primo   periodo,   nell'esercizio dell'attivita' di attestazione per gli esecutori di lavori  pubblici, svolgono  funzioni  di  natura  pubblicistica,  anche  agli   effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.»;   2) al comma 2, primo periodo, le parole: «L'ANAC, con il decreto di cui all'articolo 83, comma 2, individua, altresi',»  sono  sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento di cui  all'articolo  216,  comma 27-octies, sono, altresi', individuati;»;   3) al comma 4, lettera b), le parole «al decennio antecedente» sono sostituite dalle seguenti: «ai quindici anni antecedenti»;   4) al comma 6, quarto periodo, le parole «nelle linee  guida»  sono sostituite dalle seguenti: «nel regolamento di cui all'articolo  216, comma 27-octies»;   5) al comma 8, al primo periodo, le parole «Le linee guida  di  cui al presente articolo disciplinano» sono  sostituite  dalle  seguenti: «Il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, disciplina» e, al secondo periodo, le parole: «Le linee guida disciplinano»  sono sostituite dalle seguenti: «Sono disciplinati»;   6) al comma 10, primo periodo, le parole «delle linee  guida»  sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui all'articolo  216, comma 27-octies,»;   7) al comma 11, le parole:  «nelle  linee  guida»  sono  sostituite dalle seguenti: «nel  regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma 27-octies»;   r) all'articolo 86, comma 5-bis, le parole: «dall'ANAC con le linee guida di  cui  all'articolo  83,  comma  2.»  sono  sostituite  dalle seguenti:  «con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  216,   comma 27-octies.»;   s) all'articolo 89, comma 11:   1) al terzo periodo, le parole: «Con  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito  il  Consiglio superiore dei lavori pubblici,» sono sostituite dalle seguenti:  «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,»;   2) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;   t) all'articolo 95:   1) al comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:   «b-bis) i contratti di servizi e le forniture  di  importo  pari  o superiore  a  40.000  euro  caratterizzati  da   notevole   contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo»;   2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate;   3) al comma 4, alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le  seguenti parole: «, fatta eccezione  per  i  servizi  ad  alta  intensita'  di manodopera di cui al comma 3, lettera a)»;   u) all'articolo 97:   1) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:   «2. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo  piu' basso e il numero  delle  offerte  ammesse  e'  pari  o  superiore  a quindici, la congruita' delle offerte e' valutata sulle  offerte  che presentano un ribasso pari o superiore  ad  una  soglia  di  anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli  offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia  di  anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:   a) calcolo  della  somma  e  della  media  aritmetica  dei  ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione  del  10  per cento,  arrotondato  all'unita'  superiore,   rispettivamente   delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso;  le  offerte aventi un uguale valore  di  ribasso  sono  prese  in  considerazione distintamente nei loro singoli valori;  qualora,  nell'effettuare  il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu' offerte di eguale valore rispetto alle  offerte  da  accantonare,  dette  offerte  sono altresi' da accantonare;   b) calcolo dello scarto medio aritmetico  dei  ribassi  percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);   c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica  e  dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);   d) la soglia calcolata alla lettera c) e' decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre  dopo  la  virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo  scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).   2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione e'  quello  del  prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse e' inferiore a quindici, la congruita' delle offerte e' valutata sulle offerte che  presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruita' delle offerte, al fine  di non  rendere  predeterminabili  dagli  offerenti   i   parametri   di riferimento per il calcolo della soglia di  anomalia,  il  RUP  o  la commissione giudicatrice procedono come segue:   a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di  tutte le offerte ammesse, con esclusione  del  10  per  cento,  arrotondato all'unita'  superiore,  rispettivamente  delle  offerte  di   maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le  offerte  aventi  un  uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu' offerte  di  eguale  valore  rispetto  alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi' da accantonare;   b) calcolo dello scarto medio aritmetico  dei  ribassi  percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);   c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui  alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);   d) se il rapporto di cui alla lettera c)  e'  pari  o  inferiore  a 0,15, la soglia di anomalia e' pari al valore della media  aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento  della  medesima media aritmetica;   e) se il rapporto di cui alla lettera c) e'  superiore  a  0,15  la soglia di anomalia e' calcolata come somma della media aritmetica  di cui alla lettera a) e dello  scarto  medio  aritmetico  di  cui  alla lettera b);   2-ter. Al fine di non  rendere  nel  tempo  predeterminabili  dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della  soglia  di anomalia, il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  puo' procedere  con  decreto  alla  rideterminazione  delle  modalita'  di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia.»;   2) al comma 3, dopo il primo periodo, sono  aggiunti,  in  fine,  i seguenti: «Il calcolo di cui al primo periodo e'  effettuato  ove  il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.  Si  applica l'ultimo periodo del comma 6.»;   3) al comma 3-bis, le parole: «Il calcolo di  cui  al  comma  2  e' effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "Il  calcolo  di  cui  ai commi 2, 2-bis e 2-ter e' effettuato»;   4) al comma 8, al primo periodo, le  parole  «alle  soglie  di  cui all'articolo  35,  la  stazione  appaltante  puo'   prevedere»   sono sostituite dalle seguenti: «alle soglie di cui all'articolo 35, e che non presentano carattere  transfrontaliero,  la  stazione  appaltante prevede» e dopo le parole: «individuata ai sensi del  comma  2»  sono inserite le seguenti: «e dei commi 2-bis e 2-ter» e il terzo  periodo e' sostituito dal seguente:  «Comunque  l'esclusione  automatica  non opera quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci»;   v) all'articolo 102, comma 8:   1) al primo periodo, le parole: «Con  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del  Consiglio  superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC,» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,»;   2) il terzo periodo e' soppresso;   z) all'articolo 111:   1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Con decreto del  Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari,  sentito  il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Conferenza unificata  di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281, sono approvate le linee guida che individuano» sono sostituite  dalle seguenti:  «Con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  216,   comma 27-octies, sono individuate»;   2) al comma 2, al secondo periodo,  le  parole:  «Con  il  medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresi' approvate linee  guida  che individuano»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Con  il   medesimo regolamento di cui al comma 1 sono altresi' individuate» e  il  terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Fino alla  data  di  entrata  in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma  27-octies,  si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;   aa) all'articolo 146 comma 4:   1) al primo periodo, le parole: «Con decreto del Ministro dei  beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  di  concerto  con  il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro  sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  codice,»  sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento  di  cui  all'articolo 216, comma 27-octies,»;   2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Fino alla data  di entrata in vigore del regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;   bb) all'articolo 177, comma 2, le parole: «ventiquattro mesi  dalla data di entrata in vigore del presente codice» sono sostituite  dalle seguenti: «il 31 dicembre 2020»;   cc) all'articolo 183, dopo il comma 17, e' inserito il seguente:   «17-bis.  Gli  investitori   istituzionali   indicati   nell'elenco riportato all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n. 122, nonche' i  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  numero  3),  del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio, del 25 giugno 2015, secondo quanto previsto nella comunicazione  (COM (2015) 361 final) della Commissione,  del  22  luglio  2015,  possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o consorziati, qualora privi dei requisiti  tecnici,  con  soggetti  in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento  di contratti pubblici per servizi di progettazione»;   dd) all'articolo 196, i commi 3 e 4 sono abrogati;   ee) all'articolo 197:   1) al comma 1, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «La qualificazione  del  contraente  generale  e'  disciplinata  con   il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies.»;   2) il comma 3 e' abrogato;   3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:   «4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all'articolo 194, oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, e' istituito il  sistema  di  qualificazione  del  contraente  generale, disciplinato con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma 27-octies,  gestito  dal  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei trasporti, che prevede specifici  requisiti  in  ordine  all'adeguata capacita' economica e finanziaria, all'adeguata idoneita'  tecnica  e organizzativa, nonche' all'adeguato organico tecnico e dirigenziale»;   ff) all'articolo 199:   1) al comma 2, primo periodo, le parole: «alla SOA» sono sostituite dalle seguenti: «all'amministrazione»;   2) al comma 4, al primo periodo, le parole:  «del  decreto  di  cui all'articolo 83,  comma  2»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies»  e  il  secondo periodo e' soppresso;   gg) all'articolo 216:   1) al comma 14, le parole: «delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di  cui all'articolo 216, comma 27-octies»;   2) al comma 27-bis, primo periodo, le parole: "del decreto  di  cui all'articolo 83,  comma  2"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies";   3) il comma 27-sexies e' sostituito dal seguente:   «27-sexies. Per le  concessioni  autostradali  gia'  scadute  o  in scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in  vigore  della presente disposizione, e il cui  bando  e'  pubblicato  entro  il  31 dicembre 2019, il concedente puo' avviare le procedure  di  gara  per l'affidamento della concessione anche sulla base del solo  fabbisogno predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente»;   4) dopo il comma 27-septies, e' aggiunto il seguente:   «27-octies. Nelle  more  dell'adozione,  entro  centottanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b),  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  di  un regolamento unico recante disposizioni di  esecuzione,  attuazione  e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli  24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi  1  e  2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del  regolamento di cui al presente comma,  in  quanto  compatibili  con  il  presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione  nn.  2017/2090  e 2018/2273. Ai soli fini dell'archiviazione delle citate procedure  di infrazione, nelle more dell'entrata in  vigore  del  regolamento,  il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e   l'ANAC   sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le  linee  guida adottati  in  materia.   Il   regolamento   reca,   in   particolare, disposizioni nelle seguenti materie: a) nomina, ruolo e  compiti  del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi  e forniture, e verifica del progetto; c) sistema  di  qualificazione  e requisiti degli esecutori di lavori e  dei  contraenti  generali;  d) procedure di affidamento e realizzazione  dei  contratti  di  lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;  e) direzione dei lavori e dell'esecuzione; f) esecuzione  dei  contratti di lavori, servizi e forniture, contabilita', sospensioni  e  penali; g) collaudo e verifica di conformita';  h)  affidamento  dei  servizi attinenti all'architettura  e  all'ingegneria  e  relativi  requisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano  di avere efficacia le linee guida di  cui  all'articolo  213,  comma  2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonche'  quelle che comunque siano  in  contrasto  con  le  disposizioni  recate  dal regolamento.».   21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano alle  procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora  stati  inviati  gli  inviti  a  presentare  le offerte o i preventivi.   22. All'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati;   b) al comma 5, primo periodo, le parole: «Salvo quanto previsto  al comma 6-bis, per l'impugnazione» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'impugnazione»;   c) al comma 7, primo periodo, le parole:  «Ad  eccezione  dei  casi previsti al comma 2-bis, i nuovi» sono sostituite dalle seguenti:  «I nuovi»;   d) al comma 9, le parole: «Nei casi previsti  al  comma  6-bis,  il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza  entro  sette giorni  dall'udienza,  pubblica  o  in  camera   di   consiglio,   di discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo,  che  avviene  entro  due  giorni   dall'udienza»   sono soppresse;   e) al comma 11, primo periodo,  le  parole:  «Le  disposizioni  dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo  e  10» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 3, 6,  8, 8-bis, 8-ter, 9 e 10».   23. Le disposizioni di cui al comma 22  si  applicano  ai  processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.   24. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  il  comma 912 e' abrogato.   25. Per il periodo di vigenza  del  presente  decreto,  sono  fatti salvi gli effetti dell'articolo 1, comma 912, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per i soli comuni che, alla data di entrata  in  vigore del presente decreto, hanno avviato l'iter di  progettazione  per  la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo  1,  comma  107, della medesima legge n. 145 del  2018  e  non  hanno  ancora  avviato l'esecuzione dei lavori. Per gli stessi comuni:   a) il termine di cui all'articolo 1,  comma  109,  della  legge  30 dicembre 2018, n. 145, e' differito al 10 luglio 2019;   b) il termine di cui all'articolo  1,  comma  111,  primo  periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' differito al 31 luglio 2019;   c) il termine di cui all'articolo 1,  comma  111,  ultimo  periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e'  differito  al  15  novembre 2019.   26.  Il  Ministero  dell'interno  provvede,  con  proprio  decreto, all'attuazione delle disposizioni di  cui  al  comma  25  nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.   27. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:   «1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure  di  affidamento  degli appalti pubblici  per  la  realizzazione  delle  scelte  di  politica pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la societa' Sport e salute Spa e' qualificata di diritto centrale di committenza e puo' svolgere attivita' di centralizzazione delle committenze per conto delle  amministrazioni  aggiudicatrici  o degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice».   28. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente  decreto,  le  risorse  del  Fondo  Sport  e Periferie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre  2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  gennaio  2016, n. 9, sono trasferite alla societa' Sport  e  salute  Spa,  la  quale subentra nella gestione del Fondo e dei rapporti pendenti.   29. Per le attivita'  necessarie  all'attuazione  degli  interventi finanziati ai sensi  dell'articolo  1,  comma  362,  della  legge  27 dicembre 2017, n.  205,  l'Ufficio  per  lo  sport  si  avvale  della societa' Sport e salute Spa.   30.  Per  l'esecuzione  dei   lavori   per   la   costruzione,   il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei centri di  cui all'articolo  14,  comma  1,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  resta  fermo  quanto  previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018,  n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132».     |  
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           Riferimenti normativi 
               - La direttiva 2014/23/UE e' pubblicata nella  Gazzetta          Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014, n. L 94.               - La direttiva 2014/24/UE e' pubblicata nella  Gazzetta          Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014, n. L 94.               - La direttiva 2014/25/UE e' pubblicata nella  Gazzetta          Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014, n. L 94.               - Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  (Codice          dei  contratti  pubblici),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.               -  Si  riporta  l'art.  37,  comma   4,   del   decreto          legislativo 18 aprile 2016, n. 50:                 «Art.  37  (Aggregazioni  e  centralizzazione   delle          committenze). - (Omissis).                 4.  Se  la  stazione  appaltante  e'  un  comune  non          capoluogo di provincia, fermo restando quanto  previsto  al          comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una          delle seguenti modalita':                   a) ricorrendo a una centrale  di  committenza  o  a          soggetti aggregatori qualificati;                   b)  mediante  unioni   di   comuni   costituite   e          qualificate   come   centrali   di   committenza,    ovvero          associandosi o consorziandosi in  centrali  di  committenza          nelle forme previste dall'ordinamento.                   c)  ricorrendo  alla  stazione   unica   appaltante          costituita presso  le  province,  le  citta'  metropolitane          ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile          2014, n. 56.                 (Omissis).».               -  Si  riporta  l'art.  59,  comma   1,   del   decreto          legislativo 18 aprile 2016, n. 50:                 «Art.  59  (Scelta  delle  procedure  e  oggetto  del          contratto). - 1. Nell'aggiudicazione di  appalti  pubblici,          le stazioni appaltanti utilizzano  le  procedure  aperte  o          ristrette, previa pubblicazione di un  bando  o  avviso  di          indizione di gara.  Esse  possono  altresi'  utilizzare  il          partenariato  per   l'innovazione   quando   sussistono   i          presupposti previsti dall'art. 65, la procedura competitiva          con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono          i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata          senza previa pubblicazione  di  un  bando  di  gara  quando          sussistono i presupposti previsti dall'art. 63. Fatto salvo          quanto previsto al comma 1-bis,  gli  appalti  relativi  ai          lavori sono affidati, ponendo a base di  gara  il  progetto          esecutivo, il cui contenuto, come  definito  dall'art.  23,          comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai  requisiti          di qualita' predeterminati e il rispetto dei  tempi  e  dei          costi  previsti.  E'  vietato  il  ricorso  all'affidamento          congiunto della progettazione e dell'esecuzione  di  lavori          ad  esclusione  dei  casi  di  affidamento   a   contraente          generale, finanza di progetto, affidamento in  concessione,          partenariato pubblico privato, contratto di disponibilita',          locazione   finanziaria,    nonche'    delle    opere    di          urbanizzazione a scomputo  di  cui  all'art.  1,  comma  2,          lettera e). Si applica l'art. 216, comma 4-bis.                 (Omissis).».               -  Si  riporta  l'art.  77,  comma   3,   del   decreto          legislativo 18 aprile 2016, n. 50:                 «Art. 77 (Commissione giudicatrice). - (Omissis).                 3. I commissari sono scelti fra gli esperti  iscritti          all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78 e,  nel          caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a,          INVITALIA  -  Agenzia  nazionale  per  l'attrazione   degli          investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai  soggetti          aggregatori regionali di cui all'art. 9 del  decreto  legge          24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla          legge 23 giugno 2014,  n.  89,  tra  gli  esperti  iscritti          nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non  appartenenti          alla stessa stazione appaltante e, solo se non  disponibili          in numero sufficiente, anche tra gli esperti della  sezione          speciale che prestano servizio presso  la  stessa  stazione          appaltante   ovvero,   se   il   numero   risulti    ancora          insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti          all'Albo al di fuori  della  sezione  speciale.  Essi  sono          individuati dalle  stazioni  appaltanti  mediante  pubblico          sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero          di  nominativi  almeno  doppio  rispetto   a   quello   dei          componenti  da  nominare  e  comunque  nel   rispetto   del          principio di rotazione. Tale lista e' comunicata  dall'ANAC          alla  stazione  appaltante,  entro  cinque   giorni   dalla          richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante          puo', in caso di affidamento di contratti per i  servizi  e          le forniture  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  cui          all'art. 35, per i lavori di importo inferiore a un milione          di  euro  o  per  quelli  che  non  presentano  particolare          complessita',  nominare  alcuni  componenti  interni   alla          stazione  appaltante,  nel  rispetto   del   principio   di          rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate  di  non          particolare complessita'  le  procedure  svolte  attraverso          piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi  dell'art.          58. In caso di affidamento di contratti per i servizi e  le          forniture di elevato contenuto  scientifico  tecnologico  o          innovativo, effettuati nell'ambito di attivita' di  ricerca          e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta  e  confronto  con  la          stazione appaltante sulla specificita'  dei  profili,  puo'          selezionare i  componenti  delle  commissioni  giudicatrici          anche  tra  gli  esperti  interni  alla  medesima  stazione          appaltante.                 (Omissis).».               -  Si  riporta  l'art.  133,  comma  8,   del   decreto          legislativo 18 aprile 2016, n. 50:                 «Art. 133 (Principi generali  per  la  selezione  dei          partecipanti). - (Omissis).                 8. Nelle procedure  aperte,  gli  enti  aggiudicatori          possono decidere che le  offerte  saranno  esaminate  prima          della  verifica  dell'idoneita'   degli   offerenti.   Tale          facolta' puo' essere esercitata se specificamente  prevista          nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la  gara.          Se si avvalgono di tale  possibilita',  le  amministrazioni          aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di          motivi  di  esclusione  e  del  rispetto  dei  criteri   di          selezione  sia   effettuata   in   maniera   imparziale   e          trasparente, in modo che nessun appalto sia  aggiudicato  a          un offerente che avrebbe  dovuto  essere  escluso  a  norma          dell'art. 136 o che non soddisfa  i  criteri  di  selezione          stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.».               -  Si  riporta  l'art.  215,  comma  3,   del   decreto          legislativo 18 aprile 2016, n. 50:                 «Art. 215 (Consiglio superiore dei lavori  pubblici).          - (Omissis).                 3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime          parere  obbligatorio  sui  progetti  definitivi  di  lavori          pubblici di competenza statale, o comunque  finanziati  per          almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai          50 milioni di euro, prima dell'avvio delle procedure di cui          alla parte seconda, Titolo III, del decreto  legislativo  3          aprile 2006, n. 152, delle procedure di cui  agli  articoli          14, 14-bis e 14-ter della legge  7  agosto  1990,  n.  241,          delle  procedure  di  cui  all'art.  3  del   decreto   del          Presidente della Repubblica 18  aprile  1994,  n.  383,  e,          laddove prevista, prima della comunicazione dell'avvio  del          procedimento di cui all'art. 11 del decreto del  Presidente          della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonche' parere  sui          progetti  delle  altre  stazioni   appaltanti   che   siano          pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo,          ove esse ne facciano richiesta. Per i  lavori  pubblici  di          importo inferiore a 50 milioni di euro, le  competenze  del          Consiglio superiore sono esercitate  dai  comitati  tecnici          amministrativi presso i Provveditorati  interregionali  per          le opere pubbliche. Qualora il lavoro pubblico  di  importo          inferiore a  50  milioni  di  euro,  presenti  elementi  di          particolare  rilevanza  e  complessita'   il   provveditore          sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa,          al parere del Consiglio superiore.                 (Omissis).».               -  Si  riporta  l'art.  215,  comma  5,   del   decreto          legislativo 18 aprile 2016, n. 50:                 «Art. 215 (Consiglio superiore dei lavori  pubblici).          - (Omissis).                 5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime          il parere  entro  novanta  giorni  dalla  trasmissione  del          progetto. Decorso tale termine, il parere si  intende  reso          in senso favorevole.».               - Si riporta l'art.  25,  del  decreto  legislativo  18          aprile 2016, n. 50:                 «Art.   25   (Verifica   preventiva    dell'interesse          archeologico). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 28,          comma 4, del codice dei beni culturali e del  paesaggio  di          cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  per  le          opere sottoposte all'applicazione  delle  disposizioni  del          presente codice,  le  stazioni  appaltanti  trasmettono  al          soprintendente    territorialmente    competente,     prima          dell'approvazione,  copia  del  progetto  di   fattibilita'          dell'intervento o di uno stralcio di  esso  sufficiente  ai          fini archeologici, ivi compresi gli  esiti  delle  indagini          geologiche e  archeologiche  preliminari,  con  particolare          attenzione ai dati di archivio e bibliografici  reperibili,          all'esito delle  ricognizioni  volte  all'osservazione  dei          terreni, alla lettura della geomorfologia  del  territorio,          nonche', per le opere a rete, alle fotointerpretazioni.  Le          stazioni   appaltanti   raccolgono   ed   elaborano    tale          documentazione mediante i dipartimenti  archeologici  delle          universita', ovvero mediante  i  soggetti  in  possesso  di          diploma di laurea e specializzazione in  archeologia  o  di          dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione  della          documentazione  suindicata  non  e'   richiesta   per   gli          interventi che non comportino nuova edificazione o scavi  a          quote  diverse  da  quelle  gia'  impegnate  dai  manufatti          esistenti.                 2. Presso il Ministero dei  beni  e  delle  attivita'          culturali e del turismo e' istituito  un  apposito  elenco,          reso accessibile a tutti gli  interessati,  degli  istituti          archeologici universitari e dei soggetti in possesso  della          necessaria qualificazione. Con  decreto  del  Ministro  dei          beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita una          rappresentanza dei dipartimenti archeologici  universitari,          si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto          elenco, comunque prevedendo modalita' di partecipazione  di          tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata  in          vigore di detto decreto, si applica l'art. 216, comma 7.                 3.  Il  soprintendente,  qualora  sulla  base   degli          elementi   trasmessi   e   delle   ulteriori   informazioni          disponibili,   ravvisi   l'esistenza   di   un    interesse          archeologico nelle  aree  oggetto  di  progettazione,  puo'          richiedere motivatamente, entro il termine di trenta giorni          dal ricevimento del progetto di fattibilita'  ovvero  dello          stralcio   di   cui   al   comma   1,   la   sottoposizione          dell'intervento alla  procedura  prevista  dai  commi  8  e          seguenti. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o          a rete il termine  della  richiesta  per  la  procedura  di          verifica   preventiva   dell'interesse   archeologico    e'          stabilito in sessanta giorni.                 4. In  caso  di  incompletezza  della  documentazione          trasmessa o di esigenza di approfondimenti  istruttori,  il          soprintendente, con modalita' anche informatiche,  richiede          integrazioni documentali o convoca  il  responsabile  unico          del procedimento per acquisire le  necessarie  informazioni          integrative. La richiesta di  integrazioni  e  informazioni          sospende  il  termine  di  cui  al  comma  3,   fino   alla          presentazione delle stesse.                 5.  Avverso  la  richiesta  di  cui  al  comma  3  e'          esperibile il ricorso amministrativo di cui all'art. 16 del          codice dei beni culturali e del paesaggio.                 6. Ove il soprintendente non  richieda  l'attivazione          della procedura di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di          cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito          negativo, l'esecuzione di saggi archeologici  e'  possibile          solo  in  caso  di   successiva   acquisizione   di   nuove          informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi          elementi  archeologicamente  rilevanti,  che   inducano   a          ritenere  probabile  la  sussistenza  in  sito  di  reperti          archeologici. In tale evenienza il  Ministero  dei  beni  e          delle  attivita'   culturali   e   del   turismo   procede,          contestualmente, alla richiesta di saggi  preventivi,  alla          comunicazione di avvio del procedimento di  verifica  o  di          dichiarazione  dell'interesse  culturale  ai  sensi   degli          articoli 12 e 13  del  codice  dei  beni  culturali  e  del          paesaggio.                 7. I commi da 1  a  6  non  si  applicano  alle  aree          archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'art.  101          del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i  quali          restano  fermi  i  poteri  autorizzatori  e  cautelari  ivi          previsti compresa la facolta' di prescrivere  l'esecuzione,          a spese  del  committente  dell'opera  pubblica,  di  saggi          archeologici. Restano  altresi'  fermi  i  poteri  previsti          dall'art. 28, comma 2, del codice dei beni culturali e  del          paesaggio,  nonche'  i  poteri  autorizzatori  e  cautelari          previsti per le zone  di  interesse  archeologico,  di  cui          all'art. 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.                 8. La procedura di verifica preventiva dell'interesse          archeologico  si  articola  in  fasi  costituenti   livelli          progressivi di approfondimento dell'indagine  archeologica.          L'esecuzione  della  fase   successiva   dell'indagine   e'          subordinata  all'emersione  di  elementi  archeologicamente          significativi all'esito della fase precedente. La procedura          di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste          nel compimento delle seguenti indagini  e  nella  redazione          dei documenti integrativi del progetto di fattibilita':                   a) esecuzione di carotaggi;                   b) prospezioni geofisiche e geochimiche;                   c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione          di sondaggi  e  di  scavi,  anche  in  estensione  tali  da          assicurare   una   sufficiente    campionatura    dell'area          interessata dai lavori.                 9.  La  procedura   si   conclude   in   un   termine          predeterminato    dal    soprintendente    in     relazione          all'estensione  dell'area  interessata,  con  la  redazione          della  relazione  archeologica  definitiva,  approvata  dal          soprintendente di settore territorialmente  competente.  La          relazione contiene una descrizione analitica delle indagini          eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta          le conseguenti prescrizioni:                   a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce          direttamente l'esigenza di tutela;                   b) contesti che non evidenziano  reperti  leggibili          come complesso strutturale unitario, con scarso livello  di          conservazione per i  quali  sono  possibili  interventi  di          reinterro, smontaggio, rimontaggio  e  musealizzazione,  in          altra sede rispetto a quella di rinvenimento;                   c) complessi la cui conservazione non  puo'  essere          altrimenti  assicurata  che   in   forma   contestualizzata          mediante l'integrale mantenimento in sito.                 10.  Per  l'esecuzione  dei  saggi  e   degli   scavi          archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente          articolo,  il  responsabile  unico  del  procedimento  puo'          motivatamente ridurre, previo accordo con la soprintendenza          archeologica  territorialmente  competente,  i  livelli  di          progettazione, nonche' i contenuti della progettazione,  in          particolare in relazione  ai  dati,  agli  elaborati  e  ai          documenti progettuali gia' comunque acquisiti agli atti del          procedimento.                 11. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera  a),  la          procedura    di    verifica    preventiva    dell'interesse          archeologico si  considera  chiusa  con  esito  negativo  e          accertata   l'insussistenza   dell'interesse   archeologico          nell'area interessata dai lavori, Nelle ipotesi di  cui  al          comma 9, lettera b), la soprintendenza determina le  misure          necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione  e          la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti,          salve le misure di  tutela  eventualmente  da  adottare  ai          sensi del  codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,          relativamente a singoli rinvenimenti o  al  loro  contesto.          Nel caso di cui al comma 9,  lettera  c),  le  prescrizioni          sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a  tutela          dell'area interessata dai rinvenimenti e il  Ministero  dei          beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  avvia  il          procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e  13          del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.                 12.   La    procedura    di    verifica    preventiva          dell'interesse archeologico e' condotta sotto la  direzione          della    soprintendenza    archeologica    territorialmente          competente.  Gli  oneri  sono  a  carico   della   stazione          appaltante.                 13. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei          ministri,  su  proposta  del  Ministro  dei  beni  e  delle          attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il  31          dicembre 2017, sono adottate  linee  guida  finalizzate  ad          assicurare  speditezza,  efficienza   ed   efficacia   alla          procedura di cui al  presente  articolo.  Con  il  medesimo          decreto sono  individuati  procedimenti  semplificati,  con          termini certi, che garantiscano la  tutela  del  patrimonio          archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico  sotteso          alla realizzazione dell'opera.                 14. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui          al  presente  articolo,  il  soprintendente,  entro  trenta          giorni dalla richiesta  di  cui  al  comma  3,  stipula  un          apposito   accordo   con   la   stazione   appaltante   per          disciplinare le forme di coordinamento e di  collaborazione          con il responsabile del procedimento e con gli uffici della          stazione  appaltante.   Nell'accordo   le   amministrazioni          possono graduare la complessita' della procedura di cui  al          presente   articolo,   in   ragione   della   tipologia   e          dell'entita' dei lavori da eseguire, anche riducendole fasi          e  i  contenuti  del  procedimento.  L'accordo  disciplina,          altresi', le forme di documentazione e di divulgazione  dei          risultati dell'indagine, mediante  l'informatizzazione  dei          dati raccolti, la produzione  di  edizioni  scientifiche  e          didattiche, eventuali  ricostruzioni  virtuali  volte  alla          comprensione funzionale dei  complessi  antichi,  eventuali          mostre ed esposizioni finalizzate alla  diffusione  e  alla          pubblicizzazione delle indagini svolte.                 15. Le stazioni  appaltanti,  in  caso  di  rilevanti          insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per  il          territorio  o  di  avvio   di   attivita'   imprenditoriali          suscettibili di produrre positivi effetti  sull'economia  o          sull'occupazione, gia' inseriti nel programma triennale  di          cui all'art. 21, possono ricorrere alla procedura di cui al          regolamento adottato in attuazione dell'art. 4 della  legge          7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta eccessiva durata          del procedimento di cui ai commi 8 e seguenti o quando  non          siano rispettati i termini fissati nell'accordo di  cui  al          comma 14.                 16. Le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e          Bolzano disciplinano la procedura  di  verifica  preventiva          dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza          sulla base di quanto disposto dal presente articolo.».               - Si riporta l'art. 205,  del  decreto  legislativo  18          aprile 2016, n. 50:                 «Art. 205 (Accordo bonario per i lavori). - 1. Per  i          lavori pubblici di cui alla parte II, e con esclusione  dei          contratti di cui alla parte IV,  titolo  III,  affidati  da          amministrazioni  aggiudicatrici  ed   enti   aggiudicatori,          ovvero dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione          di riserve sui  documenti  contabili,  l'importo  economico          dell'opera possa variare tra  il  5  ed  il  15  per  cento          dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un          accordo bonario si applicano  le  disposizioni  di  cui  ai          commi da 2 a 6.                 2.  Il  procedimento  dell'accordo  bonario  riguarda          tutte le riserve iscritte fino al  momento  dell'avvio  del          procedimento stesso  e  puo'  essere  reiterato  quando  le          riserve iscritte, ulteriori e  diverse  rispetto  a  quelle          gia' esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui  al          comma  1,  nell'ambito  comunque  di  un   limite   massimo          complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le          domande che fanno valere pretese gia' oggetto  di  riserva,          non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a          quelli  quantificati  nelle  riserve  stesse.  Non  possono          essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che  sono          stati oggetto di verifica  ai  sensi  dell'art.  26.  Prima          dell'approvazione del certificato  di  collaudo  ovvero  di          verifica di  conformita'  o  del  certificato  di  regolare          esecuzione,  qualunque  sia  l'importo  delle  riserve,  il          responsabile  unico  del  procedimento   attiva   l'accordo          bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.                 3.   Il   direttore   dei   lavori   da'    immediata          comunicazione al responsabile unico del procedimento  delle          riserve di cui al comma  1,  trasmettendo  nel  piu'  breve          tempo possibile una propria relazione riservata.                 4. Il  responsabile  unico  del  procedimento  valuta          l'ammissibilita' e  la  non  manifesta  infondatezza  delle          riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di          valore di cui al comma 1.                 5. Il  responsabile  unico  del  procedimento,  entro          quindici giorni dalla comunicazione  di  cui  al  comma  3,          acquisita la relazione riservata del direttore  dei  lavori          e, ove costituito, dell'organo di collaudo, puo' richiedere          alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di  cinque          esperti   aventi   competenza   specifica   in    relazione          all'oggetto  del  contratto.  Il  responsabile  unico   del          procedimento e il soggetto  che  ha  formulato  le  riserve          scelgono  d'intesa,  nell'ambito  della  lista,   l'esperto          incaricato della formulazione della  proposta  motivata  di          accordo  bonario.  In  caso  di  mancata  intesa   tra   il          responsabile unico del procedimento e il  soggetto  che  ha          formulato  le  riserve,   entro   quindici   giorni   dalla          trasmissione della lista l'esperto e' nominato dalla Camera          arbitrale che ne fissa anche il  compenso,  prendendo  come          riferimento i  limiti  stabiliti  con  il  decreto  di  cui          all'art.  209,  comma  16.   La   proposta   e'   formulata          dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora  il          RUP non richieda la nomina  dell'esperto,  la  proposta  e'          formulata dal RUP entro novanta giorni dalla  comunicazione          di cui al comma 3.                 6.  L'esperto,  qualora  nominato,  ovvero  il   RUP,          verificano le riserve in contraddittorio  con  il  soggetto          che  le  ha  formulate,  effettuano   eventuali   ulteriori          audizioni, istruiscono la questione anche con  la  raccolta          di dati e informazioni e con  l'acquisizione  di  eventuali          altri  pareri,  e  formulano,  accertata  e  verificata  la          disponibilita' di idonee risorse economiche,  una  proposta          di  accordo  bonario,  che  viene  trasmessa  al  dirigente          competente della stazione appaltante e al soggetto  che  ha          formulato le riserve. Se la  proposta  e'  accettata  dalle          parti, entro quarantacinque  giorni  dal  suo  ricevimento,          l'accordo bonario  e'  concluso  e  viene  redatto  verbale          sottoscritto  dalle   parti.   L'accordo   ha   natura   di          transazione. Sulla somma riconosciuta in  sede  di  accordo          bonario  sono  dovuti  gli  interessi  al  tasso  legale  a          decorrere   dal   sessantesimo   giorno   successivo   alla          accettazione dell'accordo bonario da parte  della  stazione          appaltante. In caso di reiezione della  proposta  da  parte          del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di  inutile          decorso del termine  di  cui  al  secondo  periodo  possono          essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.                 6-bis. L'impresa, in caso di rifiuto  della  proposta          di accordo bonario ovvero di inutile  decorso  del  termine          per  l'accettazione,   puo'   instaurare   un   contenzioso          giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a  pena  di          decadenza.».               - Si riporta l'art.  86,  del  decreto  legislativo  18          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge:                 «Art.  86  (Mezzi  di  prova).  -  1.   Le   stazioni          appaltanti possono chiedere i certificati, le dichiarazioni          e gli altri mezzi di prova di cui al  presente  articolo  e          all'allegato XVII, come prova  dell'assenza  di  motivi  di          esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di          selezione di cui all'art. 83. Le  stazioni  appaltanti  non          esigono mezzi di prova diversi da quelli di cui al presente          articolo, all'allegato XVII e all'art.  87.  Gli  operatori          economici  possono  avvalersi  di  qualsiasi  mezzo  idoneo          documentale per provare che essi disporranno delle  risorse          necessarie.                 2.  Le  stazioni  appaltanti  accettano  i   seguenti          documenti come prova sufficiente della  non  applicabilita'          all'operatore economico dei motivi  di  esclusione  di  cui          all'art. 80:                   a) per quanto riguarda i commi 1 , 2 e 3  di  detto          articolo, il certificato del casellario  giudiziario  o  in          sua mancanza, un  documento  equivalente  rilasciato  dalla          competente autorita'  giudiziaria  o  amministrativa  dello          Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da  cui          risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;                   b)  per  quanto  riguarda  il  comma  4  di   detto          articolo, tramite apposita certificazione rilasciata  dalla          amministrazione fiscale competente e,  con  riferimento  ai          contributi  previdenziali  e  assistenziali,   tramite   il          Documento Unico della  Regolarita'  Contributiva  acquisito          d'ufficio dalle stazioni  appaltanti  presso  gli  Istituti          previdenziali  ai  sensi  della  normativa  vigente  ovvero          tramite analoga certificazione rilasciata  dalle  autorita'          competenti di altri Stati.                 2-bis. Ai soli  fini  della  prova  dell'assenza  dei          motivi  di  esclusione  di  cui   all'art.   80   in   capo          all'operatore economico che partecipa  alla  procedura,  ai          soggetti di cui l'operatore economico si  avvale  ai  sensi          dell'art. 89 nonche' ai subappaltatori, i certificati e gli          altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data          del rilascio. Fatta eccezione  per  il  DURC,  la  stazione          appaltante, per i certificati e documenti gia' acquisiti  e          scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente          il procedimento di acquisto, puo' procedere  alla  verifica          dell'assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta          agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto          dell'attestazione gia' rilasciata. Gli  enti  certificatori          provvedono a fornire riscontro entro  trenta  giorni  dalla          richiesta.  Decorso   tale   termine   il   contenuto   dei          certificati e degli altri documenti si intende  confermato.          I certificati e gli altri documenti in corso  di  validita'          possono   essere   utilizzati   nell'ambito   di    diversi          procedimenti di acquisto.                 3.  Se  del  caso,  uno  Stato  membro  fornisce  una          dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o          i certificati di cui al comma 2 non sono rilasciati  o  che          questi  non  menzionano  tutti  i   casi   previsti,   tali          dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione  mediante          il registro online dei certificati (e-Certis).                 4. Di norma, la prova  della  capacita'  economica  e          finanziaria dell'operatore economico  puo'  essere  fornita          mediante uno o piu' mezzi di prova  indicati  nell'allegato          XVII, parte  I.  L'operatore  economico,  che  per  fondati          motivi non e' in grado di presentare le  referenze  chieste          dall'amministrazione  aggiudicatrice,   puo'   provare   la          propria  capacita'  economica  e  finanziaria  mediante  un          qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione          appaltante.                 5. Le capacita' tecniche  degli  operatori  economici          possono essere dimostrate con uno o piu' mezzi di prova  di          cui all'allegato XVII, parte II, in funzione della  natura,          della quantita' o dell'importanza e  dell'uso  dei  lavori,          delle forniture o dei servizi.                 5-bis. L'esecuzione dei  lavori  e'  documentata  dal          certificato di esecuzione dei  lavori  redatto  secondo  lo          schema predisposto con il regolamento di cui all'art.  216,          comma  27-octies.  L'attribuzione,   nel   certificato   di          esecuzione dei lavori, delle categorie  di  qualificazione,          relative  ai  lavori   eseguiti,   viene   effettuata   con          riferimento alle categorie richieste nel bando  di  gara  o          nell'avviso  o  nella  lettera  di   invito.   Qualora   il          responsabile unico del procedimento riporti nel certificato          di  esecuzione  dei  lavori  categorie  di   qualificazione          diverse da quelle previste nel bando di gara o  nell'avviso          o  nella  lettera  di  invito,  si  applicano  le  sanzioni          previste dall'art. 213, comma 13, nel caso di comunicazioni          non veritiere.                 6. Per il tramite della cabina di regia sono messe  a          disposizione degli altri Stati  membri,  su  richiesta,  le          informazioni riguardanti i motivi  di  esclusione  elencati          all'art.  80,  l'idoneita'   all'esercizio   dell'attivita'          professionale, la capacita'  finanziaria  e  tecnica  degli          offerenti   di   cui   all'art.   83,   nonche'   eventuali          informazioni relative ai mezzi di prova di cui al  presente          articolo.».               - Si riporta l'art. 105,  del  decreto  legislativo  18          aprile 2016, n. 50:                 «Art. 105 (Subappalto). - 1.  I  soggetti  affidatari          dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio          le opere o i lavori, i servizi, le forniture  compresi  nel          contratto. Il contratto non puo' essere ceduto  a  pena  di          nullita', fatto salvo quanto previsto dall'art. 106,  comma          1,  lettera  d).  E'  ammesso  il  subappalto  secondo   le          disposizioni del presente articolo.                 2.  Il  subappalto  e'  il  contratto  con  il  quale          l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione  di  parte  delle          prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.          Costituisce,  comunque,  subappalto   qualsiasi   contratto          avente  ad  oggetto   attivita'   ovunque   espletate   che          richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture  con          posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo          superiore al 2 per  cento  dell'importo  delle  prestazioni          affidate o di importo superiore a 100.000  euro  e  qualora          l'incidenza del costo della manodopera e del personale  sia          superiore al 50 per cento  dell'importo  del  contratto  da          affidare.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal   comma   5,          l'eventuale subappalto non puo' superare la  quota  del  30          per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori,          servizi o forniture. L'affidatario comunica  alla  stazione          appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per  tutti          i sub-contratti che  non  sono  subappalti,  stipulati  per          l'esecuzione  dell'appalto,  il  nome  del  sub-contraente,          l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio          o  fornitura  affidati.  Sono,  altresi',  comunicate  alla          stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni          avvenute nel corso del  sub-contratto.  E'  altresi'  fatto          obbligo  di  acquisire  nuova  autorizzazione   integrativa          qualora  l'oggetto  del  subappalto  subisca  variazioni  e          l'importo  dello  stesso  sia  incrementato  nonche'  siano          variati i requisiti di cui al comma 7.                 3. Le seguenti categorie di forniture o servizi,  per          le loro specificita', non  si  configurano  come  attivita'          affidate in subappalto:                   a)  l'affidamento   di   attivita'   specifiche   a          lavoratori  autonomi,  per  le  quali  occorre   effettuare          comunicazione alla stazione appaltante;                   b)  la  subfornitura   a   catalogo   di   prodotti          informatici;                   c) l'affidamento di servizi di importo inferiore  a          20.000,00 euro annui a  imprenditori  agricoli  nei  comuni          classificati  totalmente  montani  di  cui  all'elenco  dei          comuni  italiani  predisposto  dall'Istituto  nazionale  di          statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella  circolare  del          Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata          nel supplemento ordinario n.  53  alla  Gazzetta  Ufficiale          della Repubblica  italiana  n.  141  del  18  giugno  1993,          nonche' nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A          annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;                   c-bis) le prestazioni rese in favore  dei  soggetti          affidatari  in   forza   di   contratti   continuativi   di          cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in  epoca          anteriore alla indizione della procedura  finalizzata  alla          aggiudicazione  dell'appalto.  I  relativi  contratti  sono          depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente          alla sottoscrizione del contratto di appalto.                 4. I soggetti affidatari  dei  contratti  di  cui  al          presente codice possono affidare in subappalto le opere o i          lavori, i servizi o le forniture  compresi  nel  contratto,          previa autorizzazione della stazione appaltante purche':                   a)   l'affidatario   del   subappalto   non   abbia          partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;                   b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa          categoria;                   c) all'atto dell'offerta  siano  stati  indicati  i          lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le  forniture          o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;                   d) il concorrente dimostri  l'assenza  in  capo  ai          subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.                 5. Per le opere di cui all'art. 89, comma 11, e fermi          restando i limiti previsti dal medesimo comma,  l'eventuale          subappalto  non  puo'  superare   il   trenta   per   cento          dell'importo delle opere e non puo' essere,  senza  ragioni          obiettive, suddiviso.                 6.  E'  obbligatoria  l'indicazione  della  terna  di          subappaltatori in sede di offerta, qualora gli  appalti  di          lavori,  servizi  e  forniture  siano  di  importo  pari  o          superiore   alle   soglie   di   cui   all'art.    35    o,          indipendentemente dall'importo a base di  gara,  riguardino          le   attivita'   maggiormente   esposte   a   rischio    di          infiltrazione  mafiosa,  come  individuate  al   comma   53          dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.  Nel  caso          di appalti aventi ad oggetto piu' tipologie di prestazioni,          la terna di subappaltatori va indicata  con  riferimento  a          ciascuna tipologia di  prestazione  omogenea  prevista  nel          bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la  stazione          appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di  cui          all'art. 35: le modalita' e le tempistiche per la  verifica          delle condizioni di esclusione di  cui  all'art.  80  prima          della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore  e  i          subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti,          per la dimostrazione delle circostanze  di  esclusione  per          gravi illeciti professionali come  previsti  dal  comma  13          dell'art. 80.                 7. L'affidatario deposita il contratto di  subappalto          presso la stazione appaltante  almeno  venti  giorni  prima          della  data  di  effettivo  inizio  dell'esecuzione   delle          relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto          di subappalto presso la stazione  appaltante  l'affidatario          trasmette altresi' la certificazione attestante il possesso          da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione          prescritti  dal   presente   codice   in   relazione   alla          prestazione   subappaltata   e   la    dichiarazione    del          subappaltatore   attestante   l'assenza    in    capo    ai          subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.          Il contratto di subappalto, corredato della  documentazione          tecnica, amministrativa  e  grafica  direttamente  derivata          dagli atti  del  contratto  affidato,  indica  puntualmente          l'ambito  operativo   del   subappalto   sia   in   termini          prestazionali che economici.                 8. Il contraente principale e'  responsabile  in  via          esclusiva  nei   confronti   della   stazione   appaltante.          L'aggiudicatario  e'  responsabile   in   solido   con   il          subappaltatore in relazione  agli  obblighi  retributivi  e          contributivi, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo          10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di  cui  al  comma          13, lettere  a)  e  c),  l'appaltatore  e'  liberato  dalla          responsabilita' solidale di cui al primo periodo.                 9. L'affidatario e' tenuto ad osservare integralmente          il  trattamento  economico  e   normativo   stabilito   dai          contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per          il settore e  per  la  zona  nella  quale  si  eseguono  le          prestazioni.   E',   altresi',   responsabile   in   solido          dell'osservanza  delle  norme  anzidette   da   parte   dei          subappaltatori nei confronti dei  loro  dipendenti  per  le          prestazioni rese nell'ambito del subappalto.  L'affidatario          e, per suo  tramite,  i  subappaltatori,  trasmettono  alla          stazione  appaltante  prima  dell'inizio  dei   lavori   la          documentazione   di    avvenuta    denunzia    agli    enti          previdenziali,  inclusa  la  Cassa  edile,  ove   presente,          assicurativi e antinfortunistici, nonche' copia  del  piano          di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni          rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione          appaltante  acquisisce  d'ufficio  il  documento  unico  di          regolarita' contributiva in  corso  di  validita'  relativo          all'affidatario e a tutti i subappaltatori.                 10. Per i contratti  relativi  a  lavori,  servizi  e          forniture,  in  caso  di  ritardo   nel   pagamento   delle          retribuzioni dovute al personale dipendente  dell'esecutore          o del subappaltatore o dei soggetti titolari di  subappalti          e cottimi, nonche' in  caso  di  inadempienza  contributiva          risultante dal documento unico di regolarita' contributiva,          si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5  e          6.                 11. Nel caso di formale contestazione delle richieste          di  cui  al   comma   precedente,   il   responsabile   del          procedimento inoltra le richieste e le  contestazioni  alla          direzione  provinciale   del   lavoro   per   i   necessari          accertamenti.                 12. L'affidatario  deve  provvedere  a  sostituire  i          subappaltatori relativamente  ai  quali  apposita  verifica          abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di          cui all'art. 80.                 13. La stazione appaltante  corrisponde  direttamente          al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di  servizi          ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto  per  le          prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:                   a) quando il subappaltatore o il cottimista e'  una          microimpresa o piccola impresa;                   b)   in   caso   di    inadempimento    da    parte          dell'appaltatore;                   c) su richiesta del subappaltatore e se  la  natura          del contratto lo consente.                 14. L'affidatario deve praticare, per le  prestazioni          affidate  in  subappalto,   gli   stessi   prezzi   unitari          risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso  non  superiore          al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi          e  prestazionali  previsti  nel   contratto   di   appalto.          L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza  e  della          manodopera,   relativi   alle   prestazioni   affidate   in          subappalto,  alle  imprese  subappaltatrici   senza   alcun          ribasso; la stazione appaltante, sentito il  direttore  dei          lavori,  il  coordinatore  della  sicurezza  in   fase   di          esecuzione, ovvero il direttore  dell'esecuzione,  provvede          alla verifica dell'effettiva  applicazione  della  presente          disposizione. L'affidatario  e'  solidalmente  responsabile          con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo          ultimo,  degli  obblighi  di   sicurezza   previsti   dalla          normativa vigente.                 15. Per i lavori, nei  cartelli  esposti  all'esterno          del cantiere devono essere indicati anche i  nominativi  di          tutte le imprese subappaltatrici.                 16. Al fine di contrastare  il  fenomeno  del  lavoro          sommerso ed irregolare, il documento unico  di  regolarita'          contributiva e' comprensivo della verifica della congruita'          della incidenza della mano d'opera relativa allo  specifico          contratto affidato. Tale congruita', per i lavori edili  e'          verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto  a          livello nazionale  tra  le  parti  sociali  firmatarie  del          contratto  collettivo   nazionale   comparativamente   piu'          rappresentative  per  l'ambito  del  settore  edile  ed  il          Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali;  per  i          lavori non edili  e'  verificata  in  comparazione  con  lo          specifico contratto collettivo applicato.                 17.  I  piani  di  sicurezza  di   cui   al   decreto          legislativo  del  9  aprile  2008,  n.  81  sono  messi   a          disposizione  delle  autorita'  competenti  preposte   alle          verifiche   ispettive   di    controllo    dei    cantieri.          L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di  tutti          i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di  rendere          gli specifici  piani  redatti  dai  singoli  subappaltatori          compatibili tra loro e coerenti  con  il  piano  presentato          dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo          o di consorzio, detto obbligo  incombe  al  mandatario.  Il          direttore tecnico di cantiere e' responsabile del  rispetto          del  piano  da  parte  di  tutte   le   imprese   impegnate          nell'esecuzione dei lavori.                 18. L'affidatario che si avvale del subappalto o  del          cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la          dichiarazione circa la  sussistenza  o  meno  di  eventuali          forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359          del codice civile con il  titolare  del  subappalto  o  del          cottimo. Analoga dichiarazione deve  essere  effettuata  da          ciascuno   dei   soggetti   partecipanti   nel   caso    di          raggruppamento  temporaneo,  societa'   o   consorzio.   La          stazione     appaltante      provvede      al      rilascio          dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro  trenta  giorni          dalla  relativa  richiesta;  tale   termine   puo'   essere          prorogato  una  sola  volta,  ove  ricorrano   giustificati          motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,          l'autorizzazione si intende concessa. Per  i  subappalti  o          cottimi di importo inferiore al 2  per  cento  dell'importo          delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000          euro, i termini  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  da          parte della stazione appaltante sono ridotti della meta'.                 19.  L'esecuzione  delle  prestazioni   affidate   in          subappalto  non   puo'   formare   oggetto   di   ulteriore          subappalto.                 20. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si          applicano  anche  ai  raggruppamenti  temporanei   e   alle          societa' anche consortili,  quando  le  imprese  riunite  o          consorziate  non   intendono   eseguire   direttamente   le          prestazioni  scorporabili;  si  applicano   altresi'   agli          affidamenti    con    procedura    negoziata.    Ai    fini          dell'applicazione delle disposizioni del presente  articolo          e' consentita,  in  deroga  all'art.  48,  comma  9,  primo          periodo,    la    costituzione     dell'associazione     in          partecipazione quando  l'associante  non  intende  eseguire          direttamente le prestazioni assunte in appalto.                 21. E' fatta salva  la  facolta'  per  le  regioni  a          statuto speciale e per le province  autonome  di  Trento  e          Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative          norme  di  attuazione  e  nel  rispetto   della   normativa          comunitaria  vigente  e   dei   principi   dell'ordinamento          comunitario, di disciplinare ulteriori  casi  di  pagamento          diretto dei subappaltatori.                 22. Le stazioni appaltanti rilasciano  i  certificati          necessari per la partecipazione e la qualificazione di  cui          all'art. 83, comma 1, e all'art. 84, comma 4,  lettera  b),          all'appaltatore,     scomputando     dall'intero     valore          dell'appalto il valore e la categoria  di  quanto  eseguito          attraverso  il   subappalto.   I   subappaltatori   possono          richiedere alle stazioni appaltanti i certificati  relativi          alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.».               - Si riporta l'art.  174  del  decreto  legislativo  18          aprile 2016, n. 50:                 «Art.  174  (Subappalto).  -  1.  Ferma  restando  la          disciplina di cui all'art. 30, alle concessioni in  materia          di subappalto si applica il presente articolo.                 2.  Gli  operatori  economici  indicano  in  sede  di          offerta le parti del contratto di concessione che intendono          subappaltare a terzi. Non  si  considerano  come  terzi  le          imprese che si sono raggruppate o consorziate per  ottenere          la concessione, ne' le imprese ad  esse  collegate;  se  il          concessionario ha costituito una societa' di  progetto,  in          conformita' all'art. 184, non si considerano terzi i  soci,          alle condizioni di cui al comma 2 del citato art.  184.  In          sede di offerta gli  operatori  economici,  che  non  siano          microimprese, piccole e medie imprese, per  le  concessioni          di lavori, servizi e forniture di importo pari o  superiore          alla soglia di  cui  all'art.  35,  comma  1,  lettera  a),          indicano una terna di  nominativi  di  sub-appaltatori  nei          seguenti casi:                   a) concessione di lavori, servizi e forniture per i          quali non sia necessaria una particolare specializzazione;                   b) concessione di lavori, servizi e forniture per i          quali risulti possibile reperire sul mercato una  terna  di          nominativi di subappaltatori da indicare, atteso  l'elevato          numero di operatori che svolgono dette prestazioni.                 3. L'offerente ha l'obbligo di dimostrare,  nei  casi          di cui al comma 2, l'assenza,  in  capo  ai  subappaltatori          indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i          subappaltatori relativamente  ai  quali  apposita  verifica          abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui          all'art. 80.                 4. Nel caso di concessioni di lavori e di servizi  da          fornire  presso  l'impianto  sotto  la  supervisione  della          stazione  appaltante   successivamente   all'aggiudicazione          della   concessione   e   al    piu'    tardi    all'inizio          dell'esecuzione della stessa, il concessionario indica alla          stazione   appaltante   dati   anagrafici,    recapiti    e          rappresentanti  legali  dei  subappaltatori  coinvolti  nei          lavori o nei  servizi  in  quanto  noti  al  momento  della          richiesta. Il concessionario in  ogni  caso  comunica  alla          stazione appaltante  ogni  modifica  di  tali  informazioni          intercorsa durante la concessione, nonche' le  informazioni          richieste    per     eventuali     nuovi     subappaltatori          successivamente  coinvolti  nei  lavori  o  servizi.   Tale          disposizione non si applica ai fornitori.                 5.  Il  concessionario  resta  responsabile  in   via          esclusiva  nei  confronti  della  stazione  appaltante.  Il          concessionario   e'   obbligato   solidalmente    con    il          subappaltatore nei confronti  dei  dipendenti  dell'impresa          subappaltatrice, in relazione agli obblighi  retributivi  e          contributivi previsti dalla legislazione vigente.                 6.  L'esecuzione  delle   prestazioni   affidate   in          subappalto  non   puo'   formare   oggetto   di   ulteriore          subappalto.                 7. Qualora la natura del contratto  lo  consenta,  e'          fatto obbligo per la stazione appaltante  di  procedere  al          pagamento diretto dei subappaltatori, sempre,  in  caso  di          microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di          inadempimento  da  parte  dell'appaltatore  o  in  caso  di          richiesta  del  subappaltatore.  Il  pagamento  diretto  e'          comunque  subordinato  alla  verifica   della   regolarita'          contributiva   e    retributiva    dei    dipendenti    del          subappaltatore.   In   caso   di   pagamento   diretto   il          concessionario e' liberato  dall'obbligazione  solidale  di          cui al comma 5.                 8. Si applicano, altresi', le  disposizioni  previste          dai commi, 10, 11 e 17 dell'art. 105.».               - Si riporta l'art. 184-ter, del decreto legislativo  3          aprile 2006, n. 152 (Norme  in  materia  ambientale),  come          modificato dalla presente legge:                 «Art.  184-ter   (Cessazione   della   qualifica   di          rifiuto). - 1. Un rifiuto cessa di essere tale,  quando  e'          stato sottoposto a un'operazione di  recupero,  incluso  il          riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi          i  criteri  specifici,  da  adottare  nel  rispetto   delle          seguenti condizioni:                   a)  la  sostanza   o   l'oggetto   e'   comunemente          utilizzato per scopi specifici;                   b)  esiste  un  mercato  o  una  domanda  per  tale          sostanza od oggetto;                   c) la sostanza o  l'oggetto  soddisfa  i  requisiti          tecnici per gli scopi specifici e rispetta la  normativa  e          gli standard esistenti applicabili ai prodotti;                   d) l'utilizzo della  sostanza  o  dell'oggetto  non          portera' a impatti  complessivi  negativi  sull'ambiente  o          sulla salute umana.                 2.   L'operazione   di   recupero   puo'   consistere          semplicemente nel controllare i rifiuti per  verificare  se          soddisfano i criteri elaborati conformemente alle  predette          condizioni. I criteri di cui al comma 1  sono  adottati  in          conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria          ovvero, in mancanza di criteri comunitari,  caso  per  caso          per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno  o  piu'          decreti del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del          territorio e del mare, ai sensi dell'  art.  17,  comma  3,          della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se          necessario, valori limite  per  le  sostanze  inquinanti  e          tengono  conto  di  tutti  i  possibili  effetti   negativi          sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.                 3. Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti  di          cui al comma  2,  continuano  ad  applicarsi,  quanto  alle          procedure semplificate per  il  recupero  dei  rifiuti,  le          disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5          febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario  n.  72          alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del  16  aprile  1998,  e  ai          regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente  e          della tutela del territorio 12 giugno 2002, n.  161,  e  17          novembre 2005,  n.  269.  Le  autorizzazioni  di  cui  agli          articoli 208, 209 e 211 e di cui al  titolo  III-bis  della          parte seconda del presente  decreto  per  il  recupero  dei          rifiuti sono concesse dalle autorita' competenti sulla base          dei criteri indicati nell'allegato  1,  suballegato  1,  al          citato  decreto   5   febbraio   1998,   nell'allegato   1,          suballegato 1, al citato regolamento di cui al  decreto  12          giugno  2002,  n.  161,  e  nell'allegato   1   al   citato          regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, per          i parametri ivi indicati relativi a tipologia,  provenienza          e caratteristiche dei  rifiuti,  attivita'  di  recupero  e          caratteristiche di quanto ottenuto da tale attivita'.  Tali          autorizzazioni individuano le condizioni e le  prescrizioni          necessarie per garantire l'attuazione dei principi  di  cui          all'art. 178 del presente decreto per  quanto  riguarda  le          quantita'  di  rifiuti  ammissibili  nell'impianto   e   da          sottoporre alle operazioni di  recupero.  Con  decreto  non          avente natura regolamentare del  Ministro  dell'ambiente  e          della tutela del  territorio  e  del  mare  possono  essere          emanate  linee  guida  per  l'uniforme  applicazione  della          presente  disposizione  sul   territorio   nazionale,   con          particolare  riferimento  alle  verifiche  sui  rifiuti  in          ingresso nell'impianto in cui si svolgono tali operazioni e          ai controlli da effettuare sugli oggetti e  sulle  sostanze          che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto          dei valori limite per le sostanze inquinanti e di  tutti  i          possibili effetti negativi  sull'ambiente  e  sulla  salute          umana. Entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore          del decreto di cui al precedente periodo, i titolari  delle          autorizzazioni  rilasciate  successivamente  alla  data  di          entrata in vigore della  presente  disposizione  presentano          alle autorita' competenti apposita istanza di aggiornamento          ai criteri generali definiti dalle linee guida.                 4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per          gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai  fini          del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di  recupero          e riciclaggio stabiliti dal presente decreto,  dal  decreto          legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo          25 luglio 2005,  n.  151,  e  dal  decreto  legislativo  20          novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento  di          ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che          siano soddisfatti i requisiti in materia di  riciclaggio  o          recupero in essi stabiliti.                 5. La disciplina in materia di gestione  dei  rifiuti          si  applica  fino  alla  cessazione  della   qualifica   di          rifiuto.».               - Si riporta l'art.  23,  del  decreto  legislativo  18          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge:                 «Art.  23  (Livelli  della  progettazione   per   gli          appalti,  per  le  concessioni  di  lavori  nonche'  per  i          servizi). -  1.  La  progettazione  in  materia  di  lavori          pubblici si articola, secondo  tre  livelli  di  successivi          approfondimenti  tecnici,  in  progetto   di   fattibilita'          tecnica  ed  economica,  progetto  definitivo  e   progetto          esecutivo ed e' intesa ad assicurare:                   a)  il   soddisfacimento   dei   fabbisogni   della          collettivita';                   b) la qualita' architettonica e tecnico  funzionale          e di relazione nel contesto dell'opera;                   c)   la   conformita'   alle   norme    ambientali,          urbanistiche   e   di   tutela   dei   beni   culturali   e          paesaggistici, nonche' il rispetto di quanto previsto dalla          normativa  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della          sicurezza;                   d) un limitato consumo del suolo;                   e) il rispetto dei vincoli idro-geologici,  sismici          e forestali nonche' degli altri vincoli esistenti;                   f) il risparmio e l'efficientamento ed il  recupero          energetico nella  realizzazione  e  nella  successiva  vita          dell'opera, nonche' la valutazione  del  ciclo  di  vita  e          della manutenibilita' delle opere;                   g)   la   compatibilita'   con   le    preesistenze          archeologiche;                   h)  la   razionalizzazione   delle   attivita'   di          progettazione e  delle  connesse  verifiche  attraverso  il          progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici          quali  quelli  di  modellazione   per   l'edilizia   e   le          infrastrutture;                   i)  la  compatibilita'  geologica,  geomorfologica,          idrogeologica dell'opera;                   l) accessibilita' e  adattabilita'  secondo  quanto          previsto dalle disposizioni vigenti in materia di  barriere          architettoniche.                 2. Per la  progettazione  di  lavori  di  particolare          rilevanza  sotto  il  profilo  architettonico,  ambientale,          paesaggistico, agronomico e  forestale,  storico-artistico,          conservativo, nonche' tecnologico, le  stazioni  appaltanti          ricorrono  alle  professionalita'   interne,   purche'   in          possesso di idonea competenza  nelle  materie  oggetto  del          progetto  o  utilizzano  la  procedura  del   concorso   di          progettazione o del concorso di idee di cui  agli  articoli          152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori,          si applica quanto previsto dall'art. 24.                 3. Con il regolamento  di  cui  all'art.  216,  comma          27-octies, sono definiti i  contenuti  della  progettazione          nei tre livelli progettuali. Con il regolamento di  cui  al          primo periodo e', altresi', determinato il contenuto minimo          del quadro esigenziale che devono predisporre  le  stazioni          appaltanti. Fino alla data di entrata in  vigore  di  detto          regolamento, si applica l'art. 216, comma 4.                 3-bis.  Con  ulteriore  decreto  del  Ministro  delle          infrastrutture e dei trasporti, su proposta  del  Consiglio          superiore  dei  lavori  pubblici,  sentita  la   Conferenza          Unificata, e' disciplinata una  progettazione  semplificata          degli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  fino  a  un          importo  di  2.500.000  euro.  Tale  decreto  individua  le          modalita' e i criteri di semplificazione in relazione  agli          interventi previsti.                 4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica          tipologia e  alla  dimensione  dell'intervento,  indica  le          caratteristiche, i requisiti e  gli  elaborati  progettuali          necessari  per  la   definizione   di   ogni   fase   della          progettazione. E' consentita, altresi', l'omissione di  uno          o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purche'          il livello successivo contenga tutti gli elementi  previsti          per il livello omesso,  salvaguardando  la  qualita'  della          progettazione.                 5. Il progetto di fattibilita' tecnica  ed  economica          individua, tra  piu'  soluzioni,  quella  che  presenta  il          miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita',          in relazione  alle  specifiche  esigenze  da  soddisfare  e          prestazioni da fornire. Per i lavori  pubblici  di  importo          pari o superiore alla soglia di cui all'art.  35  anche  ai          fini della programmazione di  cui  all'art.  21,  comma  3,          nonche' per l'espletamento  delle  procedure  di  dibattito          pubblico  di  cui  all'art.  22  e  per   i   concorsi   di          progettazione e di idee di cui all'art. 152, il progetto di          fattibilita' e' preceduto  dal  documento  di  fattibilita'          delle alternative progettuali di cui all'art. 3,  comma  1,          lettera ggggg-quater), nel rispetto dei contenuti di cui al          regolamento previsto dal comma  3  del  presente  articolo.          Resta  ferma  la  facolta'  della  stazione  appaltante  di          richiedere la redazione del documento di fattibilita' delle          alternative  progettuali  anche  per  lavori  pubblici   di          importo inferiore alla  soglia  di  cui  all'art.  35.  Nel          progetto  di  fattibilita'   tecnica   ed   economica,   il          progettista sviluppa, nel rispetto del quadro  esigenziale,          tutte le indagini e gli studi necessari per la  definizione          degli aspetti di cui al  comma  1,  nonche'  gli  elaborati          grafici   per   l'individuazione   delle    caratteristiche          dimensionali,  volumetriche,  tipologiche,   funzionali   e          tecnologiche dei lavori da realizzare e le  relative  stime          economiche, secondo le modalita' previste  nel  regolamento          di cui al comma 3, ivi compresa la scelta  in  merito  alla          possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto  di          fattibilita' tecnica  ed  economica  deve  consentire,  ove          necessario, l'avvio della procedura espropriativa.                 5-bis. Per le opere proposte in variante  urbanistica          ai sensi dell'art. 19  del  decreto  del  Presidente  della          Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,   il   progetto   di          fattibilita' tecnica ed economica sostituisce  il  progetto          preliminare di cui al comma 2 del  citato  art.  19  ed  e'          redatto ai sensi del comma 5.                 6. Il progetto di fattibilita' e' redatto sulla  base          dell'avvenuto   svolgimento   di    indagini    geologiche,          idrogeologiche,   idrologiche,   idrauliche,   geotecniche,          sismiche,  storiche,  paesaggistiche  ed  urbanistiche   di          verifiche  relative  alla  possibilita'   del   riuso   del          patrimonio  immobiliare  esistente  e  della  rigenerazione          delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse          archeologico,  di  studi  di  fattibilita'   ambientale   e          paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato  elaborato          cartografico, le  aree  impegnate,  le  relative  eventuali          fasce di rispetto e le occorrenti misure  di  salvaguardia;          deve, altresi',  ricomprendere  le  valutazioni  ovvero  le          eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto,  con          riferimento al contenimento dei consumi energetici  e  alle          eventuali misure per la produzione e il recupero di energia          anche    con    riferimento    all'impatto    sul     piano          economico-finanziario  dell'opera;  indica,   inoltre,   le          caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la          descrizione delle misure di compensazioni e di  mitigazione          dell'impatto  ambientale,  nonche'  i  limiti   di   spesa,          calcolati secondo le modalita' indicate dal decreto di  cui          al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello          tale da  consentire,  gia'  in  sede  di  approvazione  del          progetto   medesimo,   salvo   circostanze   imprevedibili,          l'individuazione  della  localizzazione  o  del   tracciato          dell'infrastruttura nonche' delle opere compensative  o  di          mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.                 7. Il progetto definitivo individua  compiutamente  i          lavori da realizzare,  nel  rispetto  delle  esigenze,  dei          criteri, dei vincoli, degli indirizzi e  delle  indicazioni          stabiliti dalla stazione appaltante e,  ove  presente,  dal          progetto di fattibilita'; il progetto definitivo  contiene,          altresi', tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio          delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonche'  la          quantificazione definitiva  del  limite  di  spesa  per  la          realizzazione e  del  relativo  cronoprogramma,  attraverso          l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari  predisposti  dalle          regioni  e   dalle   province   autonome   territorialmente          competenti, di concerto con le  articolazioni  territoriali          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo          quanto previsto al comma 16.                 8. Il progetto esecutivo, redatto in  conformita'  al          progetto definitivo, determina in ogni dettaglio  i  lavori          da   realizzare,   il   relativo   costo    previsto,    il          cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo,          e deve essere sviluppato ad un livello di definizione  tale          che ogni elemento sia  identificato  in  forma,  tipologia,          qualita', dimensione e prezzo. Il progetto  esecutivo  deve          essere,  altresi',   corredato   da   apposito   piano   di          manutenzione dell'opera e delle sue parti in  relazione  al          ciclo di vita.                 9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza          dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo          quanto previsto dall'art. 26, stabilisce criteri, contenuti          e  momenti  di  verifica  tecnica  dei  vari   livelli   di          progettazione.                 10. L'accesso  ad  aree  interessate  ad  indagini  e          ricerche  necessarie  all'attivita'  di  progettazione   e'          soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 15 del  decreto          del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327.  La          medesima   autorizzazione   si   estende   alle    ricerche          archeologiche, alla bonifica  di  ordigni  bellici  e  alla          bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono          compiute    sotto    la    vigilanza    delle    competenti          soprintendenze.                 11.  Gli  oneri  inerenti  alla  progettazione,   ivi          compresi  quelli  relativi  al  dibattito  pubblico,   alla          direzione dei lavori, alla  vigilanza,  ai  collaudi,  agli          studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di          sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi  del          decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle  prestazioni          professionali e specialistiche, necessari per la  redazione          di  un  progetto  esecutivo  completo  in  ogni  dettaglio,          possono   essere   fatti   gravare   sulle   disponibilita'          finanziarie  della  stazione  appaltante  cui   accede   la          progettazione   medesima.   Ai   fini   dell'individuazione          dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti          i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di          affidamento allo stesso progettista esterno.                 11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro          economico di ciascun intervento sono comprese le  spese  di          carattere  strumentale  sostenute   dalle   amministrazioni          aggiudicatrici in relazione all'intervento.                 11-ter. Le  spese  strumentali,  incluse  quelle  per          sopralluoghi, riguardanti  le  attivita'  finalizzate  alla          stesura del piano generale  degli  interventi  del  sistema          accentrato delle  manutenzioni,  di  cui  all'art.  12  del          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  sono  a          carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle          finanze trasferite all'Agenzia del demanio.                 12. Le progettazioni definitiva  ed  esecutiva  sono,          preferibilmente,  svolte  dal   medesimo   soggetto,   onde          garantire omogeneita' e coerenza al procedimento.  In  caso          di motivate ragioni  di  affidamento  disgiunto,  il  nuovo          progettista deve accettare l'attivita'  progettuale  svolta          in  precedenza.  In  caso  di  affidamento  esterno   della          progettazione  che  ricomprenda,  entrambi  i  livelli   di          progettazione, l'avvio  della  progettazione  esecutiva  e'          condizionato alla determinazione delle stazioni  appaltanti          sulla progettazione definitiva. In sede di  verifica  della          coerenza tra le varie fasi della progettazione, si  applica          quanto previsto dall'art. 26, comma 3.                 13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per  le          nuove   opere   nonche'   per   interventi   di   recupero,          riqualificazione o varianti, prioritariamente per i  lavori          complessi,  l'uso  dei  metodi  e   strumenti   elettronici          specifici di cui al  comma  1,  lettera  h).Tali  strumenti          utilizzano piattaforme interoperabili a  mezzo  di  formati          aperti  non  proprietari,  al  fine  di  non  limitare   la          concorrenza  tra   i   fornitori   di   tecnologie   e   il          coinvolgimento   di   specifiche   progettualita'   tra   i          progettisti. L'uso, dei metodi e strumenti elettronici puo'          essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti  dotate          di  personale  adeguatamente  formato.  Con   decreto   del          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare          entro  il  31  luglio  2016,  anche  avvalendosi   di   una          Commissione  appositamente  istituita  presso  il  medesimo          Ministero, senza oneri aggiuntivi a  carico  della  finanza          pubblica  sono  definiti  le  modalita'  e   i   tempi   di          progressiva introduzione dell'obbligatorieta' dei  suddetti          metodi presso le stazioni  appaltanti,  le  amministrazioni          concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione          alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di          digitalizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche  e  del          settore delle costruzioni. L'utilizzo di  tali  metodologie          costituisce  parametro   di   valutazione   dei   requisiti          premianti di cui all'art. 38.                 14.  La  progettazione  di  servizi  e  forniture  e'          articolata,  di  regola,  in  un  unico   livello   ed   e'          predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola,  mediante          propri dipendenti in  servizio.  In  caso  di  concorso  di          progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante          puo' prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno  o          piu' livelli di approfondimento di cui la  stessa  stazione          appaltante individua requisiti e caratteristiche.                 15. Per quanto attiene agli appalti  di  servizi,  il          progetto   deve   contenere:   la   relazione   tecnico   -          illustrativa del contesto in cui e' inserito  il  servizio;          le indicazioni e disposizioni per la stesura dei  documenti          inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26,  comma  3,  del          decreto legislativo  n.  81  del  2008;  il  calcolo  degli          importi per l'acquisizione  dei  servizi,  con  indicazione          degli oneri della sicurezza  non  soggetti  a  ribasso;  il          prospetto economico degli oneri complessivi  necessari  per          l'acquisizione  dei   servizi;   il   capitolato   speciale          descrittivo e  prestazionale,  comprendente  le  specifiche          tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte          devono comunque  garantire  e  degli  aspetti  che  possono          essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente,          i criteri premiali  da  applicare  alla  valutazione  delle          offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze          che potrebbero determinare  la  modifica  delle  condizioni          negoziali durante il periodo di validita',  fermo  restando          il divieto  di  modifica  sostanziale.  Per  i  servizi  di          gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi  quelli  di          gestione  della   manutenzione   e   della   sostenibilita'          energetica, i progetti  devono  riferirsi  anche  a  quanto          previsto dalle pertinenti norme tecniche.                 16. Per i contratti  relativi  a  lavori,  servizi  e          forniture, il costo del lavoro e' determinato  annualmente,          in apposite tabelle,  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle          politiche sociali sulla base dei valori economici  definiti          dalla   contrattazione   collettiva   nazionale   tra    le          organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori  di          lavoro comparativamente piu' rappresentativi,  delle  norme          in materia  previdenziale  ed  assistenziale,  dei  diversi          settori merceologici e delle differenti aree  territoriali.          In mancanza di contratto collettivo applicabile,  il  costo          del  lavoro  e'  determinato  in  relazione  al   contratto          collettivo del settore merceologico piu'  vicino  a  quello          preso in considerazione. Per i contratti relativi a  lavori          il  costo  dei  prodotti,  delle   attrezzature   e   delle          lavorazioni  e'  determinato  sulla   base   dei   prezzari          regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano  di          avere validita' il 31  dicembre  di  ogni  anno  e  possono          essere  transitoriamente  utilizzati  fino  al  30   giugno          dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la  cui          approvazione sia intervenuta entro tale data.  In  caso  di          inadempienza  da  parte  delle  Regioni,  i  prezzari  sono          aggiornati,  entro  i  successivi  trenta   giorni,   dalle          competenti articolazioni territoriali del  Ministero  delle          infrastrutture  e  dei   trasporti   sentite   le   Regioni          interessate. Fino all'adozione  delle  tabelle  di  cui  al          presente  comma,  si  applica  l'art.  216,  comma  4.  Nei          contratti di lavori e servizi la  stazione  appaltante,  al          fine  di  determinare  l'importo  posto  a  base  di  gara,          individua nei documenti posti a base di gara i costi  della          manodopera sulla  base  di  quanto  previsto  nel  presente          comma. I costi della sicurezza sono  scorporati  dal  costo          dell'importo assoggettato al ribasso.».               - Si riporta l'art.  24,  del  decreto  legislativo  18          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge:                 «Art.  24  (Progettazione  interna  e  esterna   alle          amministrazioni  aggiudicatrici  in   materia   di   lavori          pubblici). - 1. Le prestazioni relative alla  progettazione          di  fattibilita'  tecnica  ed  economica,   definitiva   ed          esecutiva di lavori, al collaudo,  al  coordinamento  della          sicurezza della progettazione nonche'  alla  direzione  dei          lavori e agli incarichi di supporto  tecnico-amministrativo          alle attivita' del  responsabile  del  procedimento  e  del          dirigente  competente  alla   programmazione   dei   lavori          pubblici sono espletate:                   a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;                   b) dagli uffici consortili di  progettazione  e  di          direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi  e          unioni, le comunita' montane, le aziende, sanitarie locali,          i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli  enti  di          bonifica possono costituire;                   c)   dagli    organismi    di    altre    pubbliche          amministrazioni  di  cui  le  singole  stazioni  appaltanti          possono avvalersi per legge;                   d) dai soggetti di cui all'art. 46.                 2. Con il regolamento  di  cui  all'art.  216,  comma          27-octies, sono definiti i requisiti che devono possedere i          soggetti di cui all'art. 46, comma 1.  Fino  alla  data  di          entrata in vigore del  regolamento  di  cui  all'art.  216,          comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi          prevista.                 3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,          lettere a), b) e  c),  sono  firmati  da  dipendenti  delle          amministrazioni abilitati all'esercizio della  professione.          I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di  lavoro  a          tempo   parziale   non   possono   espletare,   nell'ambito          territoriale  dell'ufficio   di   appartenenza,   incarichi          professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,          n. 165, e successive modificazioni, se non  conseguenti  ai          rapporti d'impiego.                 4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze          assicurative  per  la  copertura  dei  rischi   di   natura          professionale a  favore  dei  dipendenti  incaricati  della          progettazione. Nel caso di affidamento della  progettazione          a soggetti esterni, le polizze sono a carico  dei  soggetti          stessi.                 5.  Indipendentemente  dalla  natura  giuridica   del          soggetto   affidatario   l'incarico   e'    espletato    da          professionisti iscritti negli appositi  albi  previsti  dai          vigenti    ordinamenti     professionali,     personalmente          responsabili e nominativamente indicati  gia'  in  sede  di          presentazione dell'offerta,  con  la  specificazione  delle          rispettive  qualificazioni  professionali.   E',   inoltre,          indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata          dell'integrazione tra le varie prestazioni  specialistiche.          Il regolamento di cui al comma 2 individua anche i  criteri          per garantire la presenza  di  giovani  professionisti,  in          forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai  bandi          relativi  a  incarichi  di   progettazione,   concorsi   di          progettazione e di idee,  di  cui  le  stazioni  appaltanti          tengono  conto  ai  fini  dell'  aggiudicazione.   All'atto          dell'affidamento  dell'incarico,  i   soggetti   incaricati          devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni  di  cui          all'art. 80 nonche'  il  possesso  dei  requisiti  e  delle          capacita' di cui all'art. 83, comma 1.                 6. Ove un servizio  complesso  sia  costituito  dalla          somma di  diversi  servizi,  di  cui  alcuni  riservati  ad          iscritti ad albi di ordini e collegi, il bando  di  gara  o          l'invito  richiede  esplicitamente  che  sia  indicato   il          responsabile di quella parte del  servizio.  Tale  soggetto          deve possedere i requisiti previsti  nel  caso  in  cui  il          servizio sia messo in gara separatamente.                 7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 59, comma          1,  quarto  periodo,  gli  affidatari   di   incarichi   di          progettazione per progetti posti a base di gara non possono          essere affidatari degli appalti,  nonche'  degli  eventuali          subappalti  o  cottimi,  per  i  quali  abbiano  svolto  la          suddetta attivita' di progettazione. Ai  medesimi  appalti,          subappalti e  cottimi  non  puo'  partecipare  un  soggetto          controllato, controllante o  collegato  all'affidatario  di          incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di          collegamento  si  determinano  con  riferimento  a   quanto          previsto dall'art. 2359 del codice civile. I divieti di cui          al   presente   comma    sono    estesi    ai    dipendenti          dell'affidatario dell'incarico di  progettazione,  ai  suoi          collaboratori nello svolgimento  dell'incarico  e  ai  loro          dipendenti,  nonche'  agli  affidatari  di   attivita'   di          supporto alla progettazione  e  ai  loro  dipendenti.  Tali          divieti non si applicano laddove i  soggetti  ivi  indicati          dimostrino  che  l'esperienza  acquisita  nell'espletamento          degli incarichi di progettazione non e' tale da determinare          un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri          operatori.                 8. Il Ministro della giustizia, di  concerto  con  il          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con          proprio decreto, da emanare  entro  e  non  oltre  sessanta          giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,          le  tabelle  dei  corrispettivi  commisurati   al   livello          qualitativo delle prestazioni e delle attivita' di  cui  al          presente articolo  e  all'art.  31,  comma  8.  I  predetti          corrispettivi sono  utilizzati  dalle  stazioni  appaltanti          quale   criterio   o   base   di   riferimento   ai    fini          dell'individuazione dell'importo da porre a  base  di  gara          dell'affidamento. Fino alla data di entrata in  vigore  del          decreto di cui al presente comma, si  applica  l'art.  216,          comma 6.                 8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare          la corresponsione dei compensi  relativi  allo  svolgimento          della      progettazione      e       delle       attivita'          tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del          finanziamento  dell'opera  progettata.  Nella   convenzione          stipulata con il  soggetto  affidatario  sono  previste  le          condizioni  e   le   modalita'   per   il   pagamento   dei          corrispettivi  con  riferimento  a  quanto  previsto  dagli          articoli 9 e 10  della  legge  2  marzo  1949,  n.  143,  e          successive modificazioni.                 8-ter. Nei contratti aventi  ad  oggetto  servizi  di          ingegneria e architettura la stazione appaltante  non  puo'          prevedere quale corrispettivo forme di  sponsorizzazione  o          di rimborso, ad eccezione dei contratti  relativi  ai  beni          culturali, secondo quanto previsto dall'art. 151.».               -  Si  riporta  l'art.  26,  comma   6,   del   decreto          legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  come  modificato  dalla          presente legge:                 «Art. 26 (Verifica preventiva della progettazione). -          (Omissis).                 6. L'attivita' di verifica e' effettuata dai seguenti          soggetti:                   a) per i lavori di importo pari o superiore a venti          milioni di euro, da organismi di controllo  accreditati  ai          sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;                   b) per  i  lavori  di  importo  inferiore  a  venti          milioni di euro e fino alla soglia di cui all'art. 35,  dai          soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'art. 46, comma          1, che dispongano di un sistema  interno  di  controllo  di          qualita' ovvero dalla stazione appaltante nel caso  in  cui          disponga di un sistema interno di controllo di qualita';                   c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di          cui all'art. 35 e fino a un milione di  euro,  la  verifica          puo' essere effettuata dagli uffici tecnici delle  stazioni          appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti          esterni o le stesse stazioni appaltanti  dispongano  di  un          sistema interno di controllo di qualita'  ove  il  progetto          sia stato redatto da progettisti interni;                   d) per i lavori di importo inferiore a  un  milione          di euro, la verifica e' effettuata dal  responsabile  unico          del procedimento, anche avvalendosi della struttura di  cui          all'art. 31, comma 9.                 (Omissis).».               -  Si  riporta  l'art.  31,  comma   5,   del   decreto          legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  come  modificato  dalla          presente legge:                 «Art. 31  (Ruolo  e  funzioni  del  responsabile  del          procedimento  negli  appalti  e   nelle   concessioni).   -          (Omissis).                 5. Con il regolamento  di  cui  all'art.  216,  comma          27-octies, e' definita una disciplina di maggiore dettaglio          sui compiti specifici del  RUP,  sui  presupposti  e  sulle          modalita' di nomina, nonche' sugli ulteriori  requisiti  di          professionalita' rispetto a quanto  disposto  dal  presente          codice, in relazione alla complessita' dei lavori.  Con  il          medesimo regolamento di cui all'art. 216, comma  27-octies,          sono  determinati,  altresi',  l'importo   massimo   e   la          tipologia dei lavori, servizi e forniture per  i  quali  il          RUP puo' coincidere con il progettista,  con  il  direttore          dei lavori o con il direttore  dell'esecuzione.  Fino  alla          data di entrata in vigore del regolamento di  cui  all'art.          216,  comma   27-octies,   si   applica   la   disposizione          transitoria ivi prevista.                 (Omissis).».               - Si riporta l'art.  32,  del  decreto  legislativo  18          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge:                 «Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento). -  1.          Le procedure di affidamento dei  contratti  pubblici  hanno          luogo nel  rispetto  degli  atti  di  programmazione  delle          stazioni appaltanti previsti dal presente  codice  o  dalle          norme vigenti.                 2. Prima dell'avvio delle  procedure  di  affidamento          dei  contratti  pubblici,  le   stazioni   appaltanti,   in          conformita' ai propri ordinamenti, decretano o  determinano          di contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del          contratto  e  i  criteri  di  selezione   degli   operatori          economici e delle offerte. Nella procedura di cui  all'art.          36, comma 2, lettere a) e b), la stazione  appaltante  puo'          procedere  ad  affidamento  diretto  tramite  determina   a          contrarre,  o  atto  equivalente,  che  contenga,  in  modo          semplificato,  l'oggetto  dell'affidamento,  l'importo,  il          fornitore,  le  ragioni  della  scelta  del  fornitore,  il          possesso da parte sua dei requisiti di carattere  generale,          nonche' il possesso  dei  requisiti  tecnico-professionali,          ove richiesti.                 3. La selezione  dei  partecipanti  e  delle  offerte          avviene mediante  uno  dei  sistemi  e  secondo  i  criteri          previsti dal presente codice.                 4. Ciascun concorrente non puo'  presentare  piu'  di          un'offerta. L'offerta e' vincolante per il periodo indicato          nel bando o nell'invito e, in caso di mancata  indicazione,          per centottanta giorni dalla scadenza del  termine  per  la          sua presentazione. La  stazione  appaltante  puo'  chiedere          agli offerenti il differimento di detto termine.                 5. La  stazione  appaltante,  previa  verifica  della          proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma  1,          provvede all'aggiudicazione.                 6.  L'aggiudicazione  non  equivale  ad  accettazione          dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario e' irrevocabile          fino al termine stabilito nel comma 8.                 7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica          del possesso dei prescritti requisiti.                 8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto  salvo          l'esercizio dei poteri di autotutela  nei  casi  consentiti          dalle norme  vigenti,  la  stipulazione  del  contratto  di          appalto o  di  concessione  ha  luogo  entro  i  successivi          sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o          nell'invito ad offrire, ovvero  l'ipotesi  di  differimento          espressamente  concordata  con  l'aggiudicatario.   Se   la          stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato,          l'aggiudicatario  puo',  mediante  atto   notificato   alla          stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere          dal  contratto.   All'aggiudicatario   non   spetta   alcun          indennizzo, salvo  il  rimborso  delle  spese  contrattuali          documentate. Nel caso  di  lavori,  se  e'  intervenuta  la          consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi          e  forniture,  se  si  e'  dato  avvio  all'esecuzione  del          contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto  al          rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei  lavori          ordinati dal direttore  lavori,  ivi  comprese  quelle  per          opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si          e'  dato  avvio  all'esecuzione  del   contratto   in   via          d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto  al  rimborso  delle          spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine  del          direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al          presente comma e' ammessa esclusivamente nelle  ipotesi  di          eventi  oggettivamente   imprevedibili,   per   ovviare   a          situazioni di pericolo per persone, animali o cose,  ovvero          per  l'igiene  e  la  salute  pubblica,   ovvero   per   il          patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero  nei  casi          in cui la mancata esecuzione  immediata  della  prestazione          dedotta  nella   gara   determinerebbe   un   grave   danno          all'interesse pubblico che e' destinata a  soddisfare,  ivi          compresa la perdita di finanziamenti comunitari.                 9. Il contratto non puo'  comunque  essere  stipulato          prima di trentacinque giorni dall'invio  dell'ultima  delle          comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.                 10. il termine dilatorio di cui al  comma  9  non  si          applica nei seguenti casi:                   a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso          con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti  nel          rispetto del presente codice,  e'  stata  presentata  o  e'          stata  ammessa  una  sola  offerta   e   non   sono   state          tempestivamente proposte impugnazioni  del  bando  o  della          lettera di invito  o  queste  impugnazioni  risultano  gia'          respinte con decisione definitiva;                   b) nel caso di un  appalto  basato  su  un  accordo          quadro di cui all'art. 54, nel caso  di  appalti  specifici          basati su  un  sistema  dinamico  di  acquisizione  di  cui          all'art. 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso  il          mercato elettronico nei limiti di cui all'art.  3,  lettera          bbbb)  e  nel  caso  di  affidamenti  effettuati  ai  sensi          dell'art. 36, comma 2, lettere a) e b).                 11. Se e' proposto ricorso  avverso  l'aggiudicazione          con contestuale domanda cautelare, il  contratto  non  puo'          essere   stipulato,   dal   momento   della   notificazione          dell'istanza cautelare alla stazione  appaltante  e  per  i          successivi  venti  giorni,  a  condizione  che  entro  tale          termine intervenga almeno  il  provvedimento  cautelare  di          primo  grado  o  la  pubblicazione  del  dispositivo  della          sentenza di primo grado in caso  di  decisione  del  merito          all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia  di  detti          provvedimenti se  successiva.  L'effetto  sospensivo  sulla          stipula del contratto cessa quando, in sede di esame  della          domanda cautelare, il giudice si dichiara  incompetente  ai          sensi dell'art.  15,  comma  4,  del  codice  del  processo          amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo          2 luglio 2010, n. 104, o fissa con  ordinanza  la  data  di          discussione del merito senza concedere misure  cautelari  o          rinvia  al  giudizio  di  merito  l'esame   della   domanda          cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale          implicita  rinuncia  all'immediato  esame   della   domanda          cautelare.                 12.  Il  contratto  e'  sottoposto  alla   condizione          sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale  approvazione          e degli altri controlli previsti dalle norme proprie  delle          stazioni appaltanti.                 13. L'esecuzione, del  contratto  puo'  avere  inizio          solo dopo che lo stesso e' divenuto efficace, salvo che, in          casi  di  urgenza,  la  stazione   appaltante   ne   chieda          l'esecuzione  anticipata,  nei  modi  e   alle   condizioni          previste al comma 8.                 14. Il contratto e' stipulato, a  pena  di  nullita',          con  atto  pubblico  notarile   informatico,   ovvero,   in          modalita' elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna          stazione appaltante, in  forma  pubblica  amministrativa  a          cura dell'Ufficiale rogante  della  stazione  appaltante  o          mediante scrittura privata; in caso di procedura  negoziata          ovvero per gli  affidamenti  di  importo  non  superiore  a          40.000  euro  mediante  corrispondenza  secondo  l'uso  del          commercio consistente in un apposito  scambio  di  lettere,          anche tramite posta  elettronica  certificata  o  strumenti          analoghi negli altri Stati membri.                 14-bis. I capitolati e il computo estimativo metrico,          richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte  integrante          del contratto.».               - Si riporta l'art.  35,  del  decreto  legislativo  18          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge:                 «Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di          calcolo del valore stimato degli appalti).  -  1.  Ai  fini          dell'applicazione  del  presente  codice,  le   soglie   di          rilevanza comunitaria sono:                   a) euro  5.225.000  per  gli  appalti  pubblici  di          lavori e per le concessioni;                   b)  euro  135.000  per  gli  appalti  pubblici   di          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di          progettazione     aggiudicati     dalle     amministrazioni          aggiudicatrici  che  sono  autorita'  governative  centrali          indicate nell'allegato III;  se  gli  appalti  pubblici  di          forniture    sono    aggiudicati     da     amministrazioni          aggiudicatrici operanti nel settore  della  difesa,  questa          soglia si applica solo agli appalti concernenti i  prodotti          menzionati nell'allegato VIII;                   c)  euro  209.000  per  gli  appalti  pubblici   di          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di          progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici          sub-centrali; tale soglia si  applica  anche  agli  appalti          pubblici   di   forniture   aggiudicati   dalle   autorita'          governative centrali che operano nel settore della  difesa,          allorche' tali appalti concernono prodotti  non  menzionati          nell'allegato VIII;                   d) euro 750.000 per gli appalti di servizi  sociali          e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.                 2. Nei  settori  speciali,  le  soglie  di  rilevanza          comunitaria sono:                   a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;                   b) euro 418.000 per gli appalti  di  forniture,  di          servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;                   c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i          servizi  sociali  e  altri   servizi   specifici   elencati          all'allegato IX.                 3.  Le  soglie  di  cui  al  presente  articolo  sono          periodicamente  rideterminate   con   provvedimento   della          Commissione europea, che trova  diretta  applicazione  alla          data di entrata in vigore  a  seguito  della  pubblicazione          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.                 4. Il  calcolo  del  valore  stimato  di  un  appalto          pubblico  di  lavori,  servizi  e   forniture   e'   basato          sull'importo totale pagabile, al netto  dell'IVA,  valutato          dall'amministrazione     aggiudicatrice     o     dall'ente          aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo  massimo          stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali  opzioni          o  rinnovi  del  contratto  esplicitamente  stabiliti   nei          documenti di gara. Quando l'amministrazione  aggiudicatrice          o l'ente aggiudicatore prevedono premi o  pagamenti  per  i          candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del          valore stimato dell'appalto.                 5. Se un'amministrazione  aggiudicatrice  o  un  ente          aggiudicatore sono composti da unita'  operative  distinte,          il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del          valore  totale  stimato  per  tutte   le   singole   unita'          operative. Se un'unita' operativa distinta e'  responsabile          in modo indipendente del proprio appalto o  di  determinate          categorie di  esso,  il  valore  dell'appalto  puo'  essere          stimato con riferimento al  valore  attribuito  dall'unita'          operativa distinta.                 6. La scelta del metodo per  il  calcolo  del  valore          stimato di un appalto o concessione non puo'  essere  fatta          con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di  applicazione          delle disposizioni del presente codice relative alle soglie          europee. Un appalto non puo' essere frazionato  allo  scopo          di evitare l'applicazione delle norme del  presente  codice          tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.                 7. Il valore stimato dell'appalto e' quantificato  al          momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara  o  del          bando  di  gara  o,  nei  casi  in  cui  non  sia  prevista          un'indizione di gara, al momento in  cui  l'amministrazione          aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di          affidamento del contratto.                 8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo  del          valore stimato tiene conto dell'importo dei  lavori  stessi          nonche'  del  valore  complessivo  stimato  di   tutte   le          forniture    e     servizi     messi     a     disposizione          dell'aggiudicatario dall'amministrazione  aggiudicatrice  o          dall'ente aggiudicatore, a condizione che  siano  necessari          all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o  dei          servizi  non  necessari  all'esecuzione  di  uno  specifico          appalto di  lavori  non  puo'  essere  aggiunto  al  valore          dell'appalto di lavori in modo da sottrarre  l'acquisto  di          tali   forniture   o   servizi   dall'applicazione    delle          disposizioni del presente codice.                 9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:                   a) quando un'opera prevista o  una  prestazione  di          servizi puo' dare luogo ad appalti  aggiudicati  per  lotti          distinti, e' computato il valore complessivo stimato  della          totalita' di tali lotti;                   b) quando il valore cumulato dei lotti  e'  pari  o          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le          disposizioni   del    presente    codice    si    applicano          all'aggiudicazione di ciascun lotto.                 10. Per gli appalti di forniture:                   a) quando un progetto volto ad  ottenere  forniture          omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati  per  lotti          distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi  1          e 2  e'  computato  il  valore  complessivo  stimato  della          totalita' di tali lotti;                   b) quando il valore cumulato dei lotti  e'  pari  o          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le          disposizioni   del    presente    codice    si    applicano          all'aggiudicazione di ciascun lotto.                 11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10,  le          amministrazioni aggiudicatrici  o  gli  enti  aggiudicatori          possono  aggiudicare  l'appalto  per  singoli  lotti  senza          applicare le disposizioni del presente  codice,  quando  il          valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore  a          euro 80.000 per le forniture o  i  servizi  oppure  a  euro          1.000.000 per i lavori,  purche'  il  valore  cumulato  dei          lotti aggiudicati non superi il 20  per  cento  del  valore          complessivo di tutti i lotti in cui sono  stati  frazionati          l'opera  prevista,  il  progetto  di   acquisizione   delle          forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.                 12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi          presentano caratteri di regolarita'  o  sono  destinati  ad          essere rinnovati entro un  determinato  periodo,  e'  posto          come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:                   a)  il  valore  reale  complessivo  dei   contratti          analoghi successivi conclusi  nel  corso  dei  dodici  mesi          precedenti o dell'esercizio  precedente,  rettificato,  ove          possibile, al fine  di  tenere  conto  dei  cambiamenti  in          termini  di  quantita'   o   di   valore   che   potrebbero          sopravvenire  nei  dodici  mesi  successivi  al   contratto          iniziale;                   b) il  valore  stimato  complessivo  dei  contratti          successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi          alla prima consegna o nel corso dell'esercizio,  se  questo          e' superiore ai dodici mesi.                 13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi  per          oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto          a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per          il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente:                   a) per gli appalti pubblici di  durata  determinata          pari  o  inferiore  a  dodici  mesi,  il   valore   stimato          complessivo per la durata  dell'appalto  o,  se  la  durata          supera i dodici mesi, il valore complessivo,  ivi  compreso          il valore stimato dell'importo residuo;                   b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata          o  che  non  puo'  essere  definita,  il   valore   mensile          moltiplicato per quarantotto.                 14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da          porre  come  base  per  il  calcolo  del   valore   stimato          dell'appalto,  a  seconda  del  tipo  di  servizio,  e'  il          seguente:                   a) per i servizi assicurativi: il premio da  pagare          e altre forme di remunerazione;                   b)  per  i  servizi   bancari   e   altri   servizi          finanziari: gli onorari,  le  commissioni  da  pagare,  gli          interessi e altre forme di remunerazione;                   c) per gli appalti  riguardanti  la  progettazione:          gli onorari, le commissioni da  pagare  e  altre  forme  di          remunerazione;                   d) per gli appalti  pubblici  di  servizi  che  non          fissano un prezzo complessivo:                     1) in caso di appalti di durata determinata  pari          o inferiore  a  quarantotto  mesi,  il  valore  complessivo          stimato per l'intera loro durata;                     2) in caso di appalti di durata  indeterminata  o          superiore   a   quarantotto   mesi,   il   valore   mensile          moltiplicato per quarantotto.                 15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto          di servizi e forniture  si  fonda  sul  valore  totale  dei          servizi e delle forniture,  prescindendo  dalle  rispettive          quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di          posa e di installazione.                 16. Per gli accordi quadro e per i  sistemi  dinamici          di acquisizione, il valore da prendere in considerazione e'          il valore massimo stimato al netto dell'IVA  del  complesso          dei  contratti  previsti  durante  l'intera  durata   degli          accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.                 17. Nel caso di partenariati  per  l'innovazione,  il          valore da prendere in considerazione e' il  valore  massimo          stimato, al netto dell'IVA, delle attivita'  di  ricerca  e          sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del  previsto          partenariato, nonche' delle forniture, dei  servizi  o  dei          lavori  da  mettere  a  punto  e  fornire  alla  fine   del          partenariato.                 18.  Sul  valore  del  contratto  di  appalto   viene          calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo  pari  al          20  per  cento  da  corrispondere   all'appaltatore   entro          quindici giorni dall'effettivo  inizio  della  prestazione.          L'erogazione   dell'anticipazione   e'   subordinata   alla          costituzione   di   garanzia   fideiussoria   bancaria    o          assicurativa di importo pari  all'anticipazione  maggiorato          del  tasso  di  interesse  legale  applicato   al   periodo          necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il          cronoprogramma della prestazione. La predetta  garanzia  e'          rilasciata da imprese bancarie  autorizzate  ai  sensi  del          decreto  legislativo  1°  settembre   1993,   n.   385,   o          assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali          si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai  requisiti          di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano la          rispettiva attivita'. La garanzia  puo'  essere,  altresi',          rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo          degli intermediari  finanziari  di  cui  all'art.  106  del          decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385.  L'importo          della  garanzia  viene  gradualmente   ed   automaticamente          ridotto  nel  corso  della  prestazione,  in  rapporto   al          progressivo  recupero  dell'anticipazione  da  parte  delle          stazioni     appaltanti.     Il     beneficiario     decade          dall'anticipazione,  con  obbligo   di   restituzione,   se          l'esecuzione della prestazione non procede, per  ritardi  a          lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.  Sulle  somme          restituite sono dovuti gli interessi legali con  decorrenza          dalla data di erogazione della anticipazione.».               - Si riporta l'art.  36,  del  decreto  legislativo  18          aprile 2016, n. 50 (Codice dei  contratti  pubblici),  come          modificato dalla presente legge:                 «Art. 36 (Contratti sotto soglia). - 1. L'affidamento          e l'esecuzione di lavori, servizi e  forniture  di  importo          inferiore alle soglie di  cui  all'art.  35  avvengono  nel          rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1,  34          e 42, nonche' del rispetto del principio di rotazione degli          inviti  e  degli  affidamenti  e  in  modo  da   assicurare          l'effettiva   possibilita'    di    partecipazione    delle          microimprese,  piccole  e  medie   imprese.   Le   stazioni          appaltanti possono, altresi', applicare le disposizioni  di          cui all'art. 50.                 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e          38 e salva la  possibilita'  di  ricorrere  alle  procedure          ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento          di lavori, servizi e forniture di  importo  inferiore  alle          soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalita':                   a) per affidamenti di importo  inferiore  a  40.000          euro,  mediante  affidamento  diretto  anche  senza  previa          consultazione di due o piu' operatori  economici  o  per  i          lavori in amministrazione diretta;                   b) per affidamenti di importo pari  o  superiore  a          40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle          soglie di cui all'art. 35 per le  forniture  e  i  servizi,          mediante affidamento  diretto  previa  valutazione  di  tre          preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e          le  forniture,  di  almeno   cinque   operatori   economici          individuati sulla base di indagini  di  mercato  o  tramite          elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio          di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti          anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto  e          il noleggio di mezzi, per i quali si  applica  comunque  la          procedura  di  cui  al  periodo  precedente.  L'avviso  sui          risultati   della   procedura   di   affidamento   contiene          l'indicazione anche dei soggetti invitati;                   c) per affidamenti di  lavori  di  importo  pari  o          superiore a  150.000  euro  e  inferiore  a  350.000  euro,          mediante la procedura negoziata di cui all'art.  63  previa          consultazione, ove esistenti,  di  almeno  dieci  operatori          economici, nel rispetto di un criterio di  rotazione  degli          inviti, individuati sulla base di  indagini  di  mercato  o          tramite  elenchi  di  operatori  economici.  L'avviso   sui          risultati   della   procedura   di   affidamento   contiene          l'indicazione anche dei soggetti invitati;                   c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari  o          superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000  di  euro,          mediante la procedura negoziata di cui all'art.  63  previa          consultazione, ove esistenti, di almeno quindici  operatori          economici, nel rispetto di un criterio di  rotazione  degli          inviti, individuati sulla base di  indagini  di  mercato  o          tramite  elenchi  di  operatori  economici.  L'avviso   sui          risultati   della   procedura   di   affidamento   contiene          l'indicazione anche dei soggetti invitati;                   d) per affidamenti di  lavori  di  importo  pari  o          superiore a 1.000.000 di euro e fino  alle  soglie  di  cui          all'art.  35,  mediante  ricorso  alle  procedure  di   cui          all'art. 60, fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  97,          comma 8.                 3. Per  l'affidamento  dei  lavori  pubblici  di  cui          all'art. 1, comma  2,  lettera  e),  del  presente  codice,          relativi alle opere di urbanizzazione a  scomputo  per  gli          importi inferiori a quelli di cui all'art. 35, si applicano          le previsioni di cui al comma 2.                 4. Nel caso di opere di  urbanizzazione  primaria  di          importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma  1,          lettera  a),  calcolato  secondo  le  disposizioni  di  cui          all'art.  35,  comma  9,   funzionali   all'intervento   di          trasformazione  urbanistica  del  territorio,  si   applica          l'art. 16, comma 2-bis, del decreto  del  Presidente  della          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.                 5. (Abrogato).                 6. Per lo  svolgimento  delle  procedure  di  cui  al          presente articolo le stazioni appaltanti possono  procedere          attraverso un mercato  elettronico  che  consenta  acquisti          telematici basati su un  sistema  che  attua  procedure  di          scelta  del  contraente   interamente   gestite   per   via          elettronica. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,          avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette  a  disposizione  delle          stazioni appaltanti il mercato elettronico delle  pubbliche          amministrazioni.                 6-bis. Ai fini  dell'ammissione  e  della  permanenza          degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al          comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione  verifica          l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 su un          campione significativo di operatori economici.  Dalla  data          di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81,  comma          2, tale verifica e' effettuata  attraverso  la  Banca  dati          nazionale degli operatori economici  di  cui  all'art.  81,          anche mediante interoperabilita' fra  sistemi.  I  soggetti          responsabili dell'ammissione possono  consentire  l'accesso          ai  propri  sistemi  agli  operatori   economici   per   la          consultazione  dei   dati,   certificati   e   informazioni          disponibili mediante la Banca dati di cui all'art.  81  per          la  predisposizione  della  domanda  di  ammissione  e   di          permanenza nei mercati elettronici.                 6-ter.  Nelle  procedure  di  affidamento  effettuate          nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma  6,  la          stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso  da          parte  dell'aggiudicatario  dei   requisiti   economici   e          finanziari  e  tecnico-professionali,  ferma  restando   la          verifica del possesso  dei  requisiti  generali  effettuata          dalla   stazione    appaltante    qualora    il    soggetto          aggiudicatario non  rientri  tra  gli  operatori  economici          verificati a campione ai sensi del comma 6-bis.                 7. Con il regolamento  di  cui  all'art.  216,  comma          27-octies,  sono  stabilite  le  modalita'  relative   alle          procedure di cui al presente  articolo,  alle  indagini  di          mercato, nonche' per la formazione e gestione degli elenchi          degli operatori economici. Nel  predetto  regolamento  sono          anche indicate  specifiche  modalita'  di  rotazione  degli          inviti e degli affidamenti e di attuazione delle  verifiche          sull'affidatario  scelto  senza  svolgimento  di  procedura          negoziata.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore   del          regolamento  di  cui  all'art.  216,  comma  27-octies,  si          applica la disposizione transitoria ivi prevista.                 8. Le imprese pubbliche  e  i  soggetti  titolari  di          diritti speciali ed esclusivi per gli  appalti  di  lavori,          forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia          comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli          da  115  a  121,  applicano  la  disciplina  stabilita  nei          rispettivi regolamenti, la  quale,  comunque,  deve  essere          conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della          concorrenza.                 9. In caso di ricorso alle procedure  ordinarie,  nel          rispetto dei principi  previsti  dall'art.  79,  i  termini          minimi stabiliti negli articoli  60  e  61  possono  essere          ridotti  fino  alla  meta'.  I  bandi  e  gli  avvisi  sono          pubblicati  sul  profilo  del  committente  della  stazione          appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi  di  gara          presso l'ANAC di cui all'art. 73, comma 4, con gli  effetti          previsti dal comma 5, del citato articolo. Fino  alla  data          di cui all'art. 73, comma  4,  per  gli  effetti  giuridici          connessi alla pubblicazione, gli avvisi e  i  bandi  per  i          contratti relativi a lavori di importo pari o  superiore  a          cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture          e servizi sono pubblicati anche  nella  Gazzetta  Ufficiale          della  Repubblica  italiana,  serie  speciale  relativa  ai          contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e  i          bandi  per  i  contratti  relativi  a  lavori  di   importo          inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati  nell'albo          pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.               9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'art.  95,  comma          3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione  dei          contratti di  cui  al  presente  articolo  sulla  base  del          criterio del minor prezzo ovvero sulla  base  del  criterio          dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.».               -  Si  riporta  l'art.  46,  comma   1,   del   decreto          legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  come  modificato  dalla          presente legge:                 «Art. 46 (Operatori economici per  l'affidamento  dei          servizi di architettura e ingegneria). - 1. Sono ammessi  a          partecipare  alle  procedure  di  affidamento  dei  servizi          attinenti all'architettura e all'ingegneria:                   a)  i  prestatori  di  servizi  di   ingegneria   e          architettura:  i  professionisti  singoli,  associati,   le          societa' tra professionisti di  cui  alla  lettera  b),  le          societa' di ingegneria di cui alla lettera c), i  consorzi,          i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti          che rendono a committenti pubblici e privati, operando  sul          mercato, servizi di ingegneria e di  architettura,  nonche'          attivita' tecnico-amministrative e  studi  di  fattibilita'          economico-finanziaria ad esse connesse, ivi  compresi,  con          riferimento agli interventi inerenti  al  restauro  e  alla          manutenzione di beni mobili e delle superfici  decorate  di          beni  architettonici,   i   soggetti   con   qualifica   di          restauratore di  beni  culturali  ai  sensi  della  vigente          normativa, gli archeologi;                   b)  le  societa'  di  professionisti:  le  societa'          costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli          appositi   albi   previsti    dai    vigenti    ordinamenti          professionali, nelle forme delle societa' di persone di cui          ai capi II, III e IV del titolo  V  del  libro  quinto  del          codice civile ovvero nella forma di societa' cooperativa di          cui al capo I del titolo VI del  libro  quinto  del  codice          civile, che svolgono per  committenti  privati  e  pubblici          servizi  di  ingegneria  e  architettura  quali  studi   di          fattibilita',   ricerche,   consulenze,   progettazioni   o          direzioni dei lavori,  valutazioni  di  congruita'  tecnico          economica o studi di impatto ambientale;                   c) societa' di ingegneria: le societa' di  capitali          di cui ai capi V, VI e VII del titolo V  del  libro  quinto          del  codice  civile,  ovvero  nella   forma   di   societa'          cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto          del  codice  civile  che  non  abbiano  i  requisiti  delle          societa'  tra  professionisti,  che   eseguono   studi   di          fattibilita',   ricerche,   consulenze,   progettazioni   o          direzioni   dei   lavori,   valutazioni    di    congruita'          tecnico-economica o studi  di  impatto,  nonche'  eventuali          attivita' di produzione di beni connesse  allo  svolgimento          di detti servizi;                   d)  i  prestatori  di  servizi  di   ingegneria   e          architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1  a          74276400-8  e  da  74310000-5  a  74323100-0  e  74874000-6          stabiliti in altri Stati membri,  costituiti  conformemente          alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;                   e)  i  raggruppamenti  temporanei  costituiti   dai          soggetti di cui alle lettere da a) a d);                   f) i consorzi stabili di societa' di professionisti          e di societa' di ingegneria, anche in forma mista,  formati          da non meno di tre  consorziati  che  abbiano  operato  nei          settori dei servizi di ingegneria ed architettura.                 (Omissis).».               - Si riporta l'art.  47,  del  decreto  legislativo  18          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge:                 «Art.  47  (Requisiti  per  la   partecipazione   dei          consorzi alle gare). - 1. I requisiti di idoneita'  tecnica          e  finanziaria   per   l'ammissione   alle   procedure   di          affidamento dei soggetti  di  cui  all'art.  45,  comma  2,          lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli          stessi con le modalita' previste dal presente codice, salvo          che  per  quelli   relativi   alla   disponibilita'   delle          attrezzature e  dei  mezzi  d'opera,  nonche'  all'organico          medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo  al          consorzio  ancorche'  posseduti   dalle   singole   imprese          consorziate.                 2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45,  comma          2, lettera c), e 46,  comma  1,  lettera  f),  eseguono  le          prestazioni  o  con  la  propria  struttura  o  tramite   i          consorziati  indicati  in  sede  di  gara  senza  che  cio'          costituisca subappalto, ferma la  responsabilita'  solidale          degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i          lavori, ai fini della qualificazione di  cui  all'art.  84,          con il regolamento di cui all'art.  216,  comma  27-octies,          sono  stabiliti   i   criteri   per   l'imputazione   delle          prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli  consorziati          che   eseguono   le   prestazioni.   L'affidamento    delle          prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma          2,  lettera  b),  ai  propri  consorziati  non  costituisce          subappalto.                 2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei          requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento  di          servizi e forniture e' valutata, a seguito  della  verifica          della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai          singoli consorziati. In caso di scioglimento del  consorzio          stabile  per  servizi  e  forniture,  ai  consorziati  sono          attribuiti pro quota  i  requisiti  economico-finanziari  e          tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non          assegnati  in  esecuzione  ai  consorziati.  Le  quote   di          assegnazione  sono  proporzionali  all'apporto   reso   dai          singoli consorziati nell'esecuzione delle  prestazioni  nel          quinquennio antecedente.».               - Si riporta l'art.  59,  del  decreto  legislativo  18          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge:                 «Art.  59  (Scelta  delle  procedure  e  oggetto  del          contratto). - 1. Nell'aggiudicazione di  appalti  pubblici,          le stazioni appaltanti utilizzano  le  procedure  aperte  o          ristrette, previa pubblicazione di un  bando  o  avviso  di          indizione di gara.  Esse  possono  altresi'  utilizzare  il          partenariato  per   l'innovazione   quando   sussistono   i          presupposti previsti dall'art. 65, la procedura competitiva          con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono          i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata          senza previa pubblicazione  di  un  bando  di  gara  quando          sussistono i presupposti previsti dall'art. 63. Fatto salvo          quanto previsto al comma 1-bis,  gli  appalti  relativi  ai          lavori sono affidati, ponendo a base di  gara  il  progetto          esecutivo, il cui contenuto, come  definito  dall'art.  23,          comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai  requisiti          di qualita' predeterminati e il rispetto dei  tempi  e  dei          costi  previsti.  E'  vietato  il  ricorso  all'affidamento          congiunto della progettazione e dell'esecuzione  di  lavori          ad  esclusione  dei  casi  di  affidamento   a   contraente          generale, finanza di progetto, affidamento in  concessione,          partenariato pubblico privato, contratto di disponibilita',          locazione   finanziaria,    nonche'    delle    opere    di          urbanizzazione a scomputo  di  cui  all'art.  1,  comma  2,          lettera e). Si applica l'art. 216, comma 4-bis.                 1-bis.  Le  stazioni  appaltanti  possono   ricorrere          all'affidamento    della    progettazione    esecutiva    e          dell'esecuzione  di  lavori   sulla   base   del   progetto          definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi  in          cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto          dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo          complessivo  dei  lavori.  I  requisiti   minimi   per   lo          svolgimento della progettazione oggetto del contratto  sono          previsti nei documenti di gara nel  rispetto  del  presente          codice  e  del  regolamento  di  cui  all'art.  216,  comma          27-octies; detti requisiti  sono  posseduti  dalle  imprese          attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un          progettista raggruppato o indicato in sede di  offerta,  in          grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'art.          46, comma  1;  le  imprese  attestate  per  prestazioni  di          progettazione e costruzione documentano i requisiti per  lo          svolgimento  della  progettazione   esecutiva   laddove   i          predetti requisiti non siano dimostrati dal  proprio  staff          di progettazione.                 1-ter. Il ricorso agli affidamenti di  cui  al  comma          1-bis deve essere motivato  nella  determina  a  contrarre.          Tale determina chiarisce, altresi',  in  modo  puntuale  la          rilevanza  dei  presupposti  tecnici   ed   oggettivi   che          consentono   il   ricorso   all'affidamento   congiunto   e          l'effettiva incidenza sui tempi della  realizzazione  delle          opere  in  caso  di  affidamento  separato  di   lavori   e          progettazione.                 1-quater. Nei casi in cui  l'operatore  economico  si          avvalga  di  uno   o   piu'   soggetti   qualificati   alla          realizzazione del progetto, la stazione  appaltante  indica          nei documenti di gara le modalita'  per  la  corresponsione          diretta   al   progettista   della   quota   del   compenso          corrispondente  agli  oneri   di   progettazione   indicati          espressamente in sede di  offerta,  al  netto  del  ribasso          d'asta,  previa  approvazione   del   progetto   e   previa          presentazione   dei   relativi   documenti   fiscali    del          progettista indicato o raggruppato.                 2. Le amministrazioni  aggiudicatrici  utilizzano  la          procedura  competitiva  con  negoziazione  o   il   dialogo          competitivo nelle seguenti ipotesi, e  con  esclusione  dei          soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d):                   a) per l'aggiudicazione  di  contratti  di  lavori,          forniture o  servizi  in  presenza  di  una  o  piu'  delle          seguenti condizioni:                     1)     le      esigenze      dell'amministrazione          aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono  essere          soddisfatte   senza   adottare   soluzioni   immediatamente          disponibili;                     2)   implicano    progettazione    o    soluzioni          innovative;                     3) l'appalto non puo'  essere  aggiudicato  senza          preventive negoziazioni a causa di circostanze  particolari          in  relazione  alla  natura,  complessita'  o  impostazione          finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa          dei rischi a esso connessi;                     4) le  specifiche  tecniche  non  possono  essere          stabilite con sufficiente  precisione  dall'amministrazione          aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione          tecnica  europea,  una  specifica  tecnica  comune   o   un          riferimento  tecnico  ai  sensi  dei  punti  da   2   a   5          dell'allegato XIII;                   b) per l'aggiudicazione  di  contratti  di  lavori,          forniture o servizi per i quali, in esito a  una  procedura          aperta o ristretta, sono state presentate soltanto  offerte          irregolari o inammissibili  ai  sensi  rispettivamente  dei          commi  3  e  4.  In  tali  situazioni,  le  amministrazioni          aggiudicatrici non sono tenute a  pubblicare  un  bando  di          gara  se  includono  nella  ulteriore  procedura  tutti,  e          soltanto, gli offerenti in possesso dei  requisiti  di  cui          agli articoli dal 80 al 90 che, nella  procedura  aperta  o          ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi  ai          requisiti formali della procedura di appalto.                 2-bis. Al fine di evitare pratiche elusive, nei  casi          di cui al comma 2, lettera b), la procedura competitiva con          negoziazione o il  dialogo  competitivo  devono  riprodurre          nella sostanza le condizioni contrattuali originarie.                 3. Fermo restando quanto previsto all'art. 83,  comma          9, sono considerate irregolari le offerte:                   a) che non rispettano i documenti di gara;                   b) che sono state ricevute in ritardo  rispetto  ai          termini indicati nel bando o nell'invito con cui si  indice          la gara;                   c)   che   l'amministrazione   aggiudicatrice    ha          giudicato anormalmente basse.                 4. Sono considerate inammissibili le offerte:                   a)  in  relazione   alle   quali   la   commissione          giudicatrice   ritenga   sussistenti   gli   estremi    per          informativa alla Procura  della  Repubblica  per  reati  di          corruzione o fenomeni collusivi;                   b) che non hanno la qualificazione necessaria;                   c)   il   cui   prezzo   supera   l'importo   posto          dall'amministrazione  aggiudicatrice  a   base   di   gara,          stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di          appalto.                 5. La gara e'  indetta  mediante  un  bando  di  gara          redatto a norma dell'art. 71. Nel caso in cui l'appalto sia          aggiudicato  mediante  procedura  ristretta   o   procedura          competitiva   con    negoziazione,    le    amministrazioni          aggiudicatrici di cui all'art.  3,  comma  1,  lettera  c),          possono, in deroga al primo  periodo  del  presente  comma,          utilizzare un  avviso  di  preinformazione  secondo  quanto          previsto dai commi 2 e  3  dell'art.  70.  Se  la  gara  e'          indetta  mediante  un  avviso   di   preinformazione,   gli          operatori economici  che  hanno  manifestato  interesse  in          seguito  alla  pubblicazione   dell'avviso   stesso,   sono          successivamente  invitati  a  confermarlo   per   iscritto,          mediante un invito a confermare interesse,  secondo  quanto          previsto dall'art. 75.                 5-bis.  In  relazione  alla  natura   dell'opera,   i          contratti  per  l'esecuzione  dei  lavori   pubblici   sono          stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte          a misura. Per le prestazioni  a  corpo  il  prezzo  offerto          rimane  fisso  e  non  puo'  variare  in   aumento   o   in          diminuzione, secondo la qualita' e la  quantita'  effettiva          dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il  prezzo          convenuto  puo'  variare,  in  aumento  o  in  diminuzione,          secondo la quantita' effettiva dei lavori eseguiti. Per  le          prestazioni  a  misura  il   contratto   fissa   i   prezzi          invariabili per l'unita' di misura.».               - Si riporta l'art.  76,  del  decreto  legislativo  18          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge:                 «Art.  76  (Informazione  dei   candidati   e   degli          offerenti). - 1. Le stazioni appaltanti, nel rispetto delle          specifiche  modalita'  di   pubblicazione   stabilite   dal          presente   codice,   informano   tempestivamente    ciascun          candidato e  ciascun  offerente  delle  decisioni  adottate          riguardo   alla   conclusione   di   un   accordo   quadro,          all'aggiudicazione di un appalto  o  all'ammissione  ad  un          sistema dinamico di acquisizione,  ivi  compresi  i  motivi          dell'eventuale  decisione  di  non  concludere  un  accordo          quadro o di non aggiudicare un  appalto  per  il  quale  e'          stata indetta una gara o di riavviare la procedura o di non          attuare un sistema dinamico di acquisizione.                 2.  Su  richiesta  scritta   dell'offerente   e   del          candidato  interessato,  l'amministrazione   aggiudicatrice          comunica immediatamente e comunque  entro  quindici  giorni          dalla ricezione della richiesta:                   a) ad ogni offerente escluso, i motivi del  rigetto          della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'art.  68,          commi 7 e 8, i motivi della decisione di non equivalenza  o          della decisione secondo cui i  lavori,  le  forniture  o  i          servizi non sono conformi alle prestazioni o  ai  requisiti          funzionali;                   a-bis) ad ogni  candidato  escluso,  i  motivi  del          rigetto della sua domanda di partecipazione;                   b)  ad  ogni   offerente   che   abbia   presentato          un'offerta ammessa in gara e valutata, le caratteristiche e          i   vantaggi   dell'offerta   selezionata   e    il    nome          dell'offerente cui e' stato aggiudicato l'appalto  o  delle          parti dell'accordo quadro;                   c)  ad  ogni   offerente   che   abbia   presentato          un'offerta ammessa in gara e  valutata,  lo  svolgimento  e          l'andamento  delle  negoziazioni  e  del  dialogo  con  gli          offerenti.                 2-bis. Nei termini  stabiliti  al  comma  5  e'  dato          avviso ai candidati e ai concorrenti, con le  modalita'  di          cui all'art. 5-bis del codice dell'amministrazione digitale          di cui al decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  o          strumento   analogo   negli   altri   Stati   membri,   del          provvedimento che determina le esclusioni  dalla  procedura          di affidamento e le  ammissioni  ad  essa  all'esito  della          verifica  della  documentazione  attestante  l'assenza  dei          motivi  di  esclusione  di  cui  all'art.  80,  nonche'  la          sussistenza   dei    requisiti    economico-finanziari    e          tecnico-professionali,    indicando    l'ufficio    o    il          collegamento informatico ad  accesso  riservato  dove  sono          disponibili i relativi atti.                 3.                 4. Le amministrazioni aggiudicatrici non divulgano le          informazioni  relative  all'aggiudicazione  degli  appalti,          alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione  ad  un          sistema dinamico di acquisizione, di cui ai commi 1 e 2, se          la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o e'          contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i  legittimi          interessi commerciali di  operatori  economici  pubblici  o          privati  o  dell'operatore  economico  selezionato,  oppure          possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.                 5.  Le  stazioni  appaltanti   comunicano   d'ufficio          immediatamente e comunque entro un termine non superiore  a          cinque giorni:                   a)   l'aggiudicazione,    all'aggiudicatario,    al          concorrente  che  segue  nella  graduatoria,  a   tutti   i          candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in  gara,          a coloro la cui candidatura o offerta siano  state  escluse          se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o  sono          in termini per presentare impugnazione,  nonche'  a  coloro          che hanno impugnato il bando o la  lettera  di  invito,  se          tali impugnazioni non siano state  respinte  con  pronuncia          giurisdizionale definitiva;                   b)  l'esclusione  ai  candidati  e  agli  offerenti          esclusi;                   c) la  decisione  di  non  aggiudicare  un  appalto          ovvero di non concludere  un  accordo  quadro,  a  tutti  i          candidati;                   d) la data di avvenuta stipulazione  del  contratto          con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui  alla  lettera  a)          del presente comma.                 6. Le comunicazioni di cui  al  comma  5  sono  fatte          mediante posta elettronica certificata o strumento  analogo          negli altri Stati membri. Le comunicazioni di cui al  comma          5, lettere a) e  b),  indicano  la  data  di  scadenza  del          termine dilatorio per la stipulazione del contratto.».               - Si riporta l'art.  80,  del  decreto  legislativo  18          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge:                 «Art. 80 (Motivi di  esclusione).  -  1.  Costituisce          motivo  di  esclusione  di  un  operatore  economico  dalla          partecipazione a una procedura d'appalto o concessione,  la          condanna  con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di          condanna divenuto irrevocabile o sentenza  di  applicazione          della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444  del  codice          di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore          nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per uno dei seguenti          reati:                   a)  delitti,  consumati  o  tentati,  di  cui  agli          articoli 416, 416-bis  del  codice  penale  ovvero  delitti          commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto          art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita'  delle          associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per  i          delitti, consumati o tentati,  previsti  dall'art.  74  del          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.          309, dall'art. 291-quater del decreto del Presidente  della          Repubblica 23 gennaio 1973,  n.  43  e  dall'art.  260  del          decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in  quanto          riconducibili  alla  partecipazione   a   un'organizzazione          criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro          2008/841/GAI del Consiglio;                   b)  delitti,  consumati  o  tentati,  di  cui  agli          articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,          322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356  del  codice          penale nonche' all'art. 2635 del codice civile;                   b-bis) false  comunicazioni  sociali  di  cui  agli          articoli 2621 e 2622 del codice civile;                   c) frode ai sensi  dell'art.  1  della  convenzione          relativa  alla  tutela  degli  interessi  finanziari  delle          Comunita' europee;                   d)  delitti,  consumati  o  tentati,  commessi  con          finalita'  di  terrorismo,  anche  internazionale,   e   di          eversione dell'ordine costituzionale reati  terroristici  o          reati connessi alle attivita' terroristiche;                   e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter  e          648-ter.1 del codice penale,  riciclaggio  di  proventi  di          attivita' criminose o finanziamento del  terrorismo,  quali          definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,          n. 109 e successive modificazioni;                   f) sfruttamento del lavoro minorile e  altre  forme          di  tratta  di  esseri  umani  definite  con   il   decreto          legislativo 4 marzo 2014, n. 24;                   g) ogni altro delitto da  cui  derivi,  quale  pena          accessoria, l'incapacita' di contrattare  con  la  pubblica          amministrazione.                 2.  Costituisce  altresi'  motivo  di  esclusione  la          sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al  comma          3, di cause di  decadenza,  di  sospensione  o  di  divieto          previste dall'art. 67 del decreto legislativo  6  settembre          2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa  di          cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo          quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi          2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,          con   riferimento   rispettivamente   alle    comunicazioni          antimafia  e  alle  informazioni  antimafia.  Resta   fermo          altresi' quanto previsto dall'art. 34-bis, commi 6 e 7, del          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.                 3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta  se          la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono          stati emessi nei confronti: del titolare  o  del  direttore          tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o          del direttore tecnico, se si tratta  di  societa'  in  nome          collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico,          se si tratta  di  societa'  in  accomandita  semplice;  dei          membri del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata          conferita la legale rappresentanza, ivi compresi  institori          e procuratori generali, dei membri degli organi con  poteri          di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri          di  rappresentanza,  di  direzione  o  di  controllo,   del          direttore tecnico o del socio unico persona fisica,  ovvero          del socio di maggioranza in caso di societa' con un  numero          di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta  di  altro          tipo di societa' o consorzio. In ogni caso  l'esclusione  e          il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati          dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione          del bando di gara, qualora l'impresa non  dimostri  che  vi          sia  stata  completa  ed  effettiva   dissociazione   della          condotta  penalmente  sanzionata;   l'esclusione   non   va          disposta e il divieto non si applica  quando  il  reato  e'          stato  depenalizzato  ovvero  quando  e'   intervenuta   la          riabilitazione ovvero, nei casi di  condanna  ad  una  pena          accessoria perpetua,  quando  questa  e'  stata  dichiarata          estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma,  del  codice          penale ovvero quando il reato e' stato  dichiarato  estinto          dopo la condanna ovvero in caso di  revoca  della  condanna          medesima.                 4.  Un   operatore   economico   e'   escluso   dalla          partecipazione a una procedura  d'appalto  se  ha  commesso          violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto  agli          obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o  dei          contributi previdenziali, secondo la legislazione  italiana          o quella dello Stato in cui sono  stabiliti.  Costituiscono          gravi violazioni quelle che comportano un omesso  pagamento          di imposte e tasse superiore all'importo  di  cui  all'art.          48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto  del  Presidente  della          Repubblica  29  settembre  1973,  n.   602.   Costituiscono          violazioni definitivamente accertate  quelle  contenute  in          sentenze  o  atti  amministrativi  non  piu'  soggetti   ad          impugnazione. Costituiscono  gravi  violazioni  in  materia          contributiva e previdenziale quelle  ostative  al  rilascio          del documento unico di regolarita' contributiva (DURC),  di          cui al decreto del Ministero del lavoro e  delle  politiche          sociali  30  gennaio  2015,   pubblicato   nella   Gazzetta          Ufficiale  n.  125  del  1°  giugno  2015,   ovvero   delle          certificazioni  rilasciate  dagli  enti  previdenziali   di          riferimento non aderenti al sistema dello  sportello  unico          previdenziale. Il presente  comma  non  si  applica  quando          l'operatore  economico  ha  ottemperato  ai  suoi  obblighi          pagando o impegnandosi  in  modo  vincolante  a  pagare  le          imposte  o  i  contributi  previdenziali  dovuti,  compresi          eventuali  interessi  o  multe,  purche'  il  pagamento   o          l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del          termine per la presentazione delle domande.                 5.   Le   stazioni   appaltanti    escludono    dalla          partecipazione  alla  procedura  d'appalto   un   operatore          economico in una delle seguenti situazioni, anche  riferita          a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma          6, qualora:                   a) la  stazione  appaltante  possa  dimostrare  con          qualunque mezzo adeguato la presenza  di  gravi  infrazioni          debitamente accertate alle norme in  materia  di  salute  e          sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui  all'art.          30, comma 3 del presente codice;                   b) l'operatore economico  sia  stato  sottoposto  a          fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o  di          concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti  un          procedimento  per  la  dichiarazione   di   una   di   tali          situazioni, fermo restando quanto  previsto  dall'art.  110          del presente codice e dall'art. 186-bis del  regio  decreto          16 marzo 1942, n. 267;                   c)  la  stazione  appaltante  dimostri  con   mezzi          adeguati che l'operatore economico si e' reso colpevole  di          gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua          integrita' o affidabilita';                   c-bis)  l'operatore  economico  abbia  tentato   di          influenzare indebitamente  il  processo  decisionale  della          stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate  a          fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito,  anche  per          negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di          influenzare le decisioni sull'esclusione,  la  selezione  o          l'aggiudicazione,  ovvero  abbia  omesso  le   informazioni          dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura  di          selezione;                   c-ter)  l'operatore  economico   abbia   dimostrato          significative o persistenti carenze nell'esecuzione  di  un          precedente contratto di appalto o  di  concessione  che  ne          hanno causato la risoluzione per  inadempimento  ovvero  la          condanna  al  risarcimento  del  danno  o  altre   sanzioni          comparabili; su tali  circostanze  la  stazione  appaltante          motiva anche  con  riferimento  al  tempo  trascorso  dalla          violazione e alla gravita' della stessa;                   c-quater)  l'operatore  economico  abbia   commesso          grave  inadempimento  nei   confronti   di   uno   o   piu'          subappaltatori,  riconosciuto  o  accertato  con   sentenza          passata in giudicato;                   d)  la  partecipazione   dell'operatore   economico          determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi          dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile;                   e) una distorsione della concorrenza derivante  dal          precedente coinvolgimento degli operatori  economici  nella          preparazione della procedura d'appalto di cui  all'art.  67          non possa essere risolta con misure meno intrusive;                   f) l'operatore economico sia  stato  soggetto  alla          sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma  2,  lettera          c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra          sanzione che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la          pubblica   amministrazione,   compresi   i    provvedimenti          interdittivi di cui all'art. 14 del decreto  legislativo  9          aprile 2008, n. 81;                   f-bis) l'operatore  economico  che  presenti  nella          procedura  di  gara  in  corso  e  negli   affidamenti   di          subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;                   f-ter)   l'operatore   economico    iscritto    nel          casellario informatico tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC          per   aver   presentato   false   dichiarazioni   o   falsa          documentazione nelle procedure di gara e negli  affidamenti          di subappalti. Il  motivo  di  esclusione  perdura  fino  a          quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;                   g) l'operatore economico  iscritto  nel  casellario          informatico tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver          presentato false dichiarazioni o  falsa  documentazione  ai          fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione,  per          il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;                   h) l'operatore economico abbia violato  il  divieto          di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17  della  legge          19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha  durata  di  un  anno          decorrente dall'accertamento definitivo della violazione  e          va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;                   i)   l'operatore   economico   non   presenti    la          certificazione di cui all'art.  17  della  legge  12  marzo          1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la  sussistenza  del          medesimo requisito;                   l) l'operatore economico  che,  pur  essendo  stato          vittima dei reati previsti e puniti dagli  articoli  317  e          629 del codice penale aggravati ai sensi  dell'art.  7  del          decreto-legge 13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 12  luglio  1991,  n.  203,  non          risulti aver denunciato i fatti all'autorita'  giudiziaria,          salvo che ricorrano i  casi  previsti  dall'art.  4,  primo          comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza          di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi  a  base          della  richiesta  di  rinvio  a  giudizio   formulata   nei          confronti   dell'imputato   nell'anno   antecedente    alla          pubblicazione  del  bando   e   deve   essere   comunicata,          unitamente alle generalita' del soggetto che ha  omesso  la          predetta  denuncia,  dal   procuratore   della   Repubblica          procedente all'ANAC, la quale cura la  pubblicazione  della          comunicazione sul sito dell'Osservatorio;                   m) l'operatore economico si trovi  rispetto  ad  un          altro partecipante alla medesima procedura di  affidamento,          in una situazione di controllo di  cui  all'art.  2359  del          codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,          se la situazione di controllo o la relazione  comporti  che          le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.                 6. Le  stazioni  appaltanti  escludono  un  operatore          economico in qualunque  momento  della  procedura,  qualora          risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti          compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una          delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.                 7. Un operatore economico, o un  subappaltatore,  che          si trovi in  una  delle  situazioni  di  cui  al  comma  1,          limitatamente alle ipotesi in cui  la  sentenza  definitiva          abbia imposto una pena detentiva non superiore  a  18  mesi          ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione          come definita per le singole fattispecie  di  reato,  o  al          comma 5, e' ammesso  a  provare  di  aver  risarcito  o  di          essersi impegnato a risarcire qualunque danno  causato  dal          reato o dall'illecito  e  di  aver  adottato  provvedimenti          concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi  al          personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.                 8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di          cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico  non          e'   escluso   della   procedura    d'appalto;    viceversa          dell'esclusione   viene   data    motivata    comunicazione          all'operatore economico.                 9.  Un  operatore  economico  escluso  con   sentenza          definitiva dalla partecipazione alle procedure  di  appalto          non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi  7          e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante  da  tale          sentenza.                 10. Se la sentenza penale di condanna definitiva  non          fissa la durata della pena accessoria della incapacita'  di          contrattare con  la  pubblica  amministrazione,  la  durata          della esclusione dalla procedura  d'appalto  o  concessione          e':                   a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue          di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi  dell'art.          317-bis, primo periodo, del codice  penale,  salvo  che  la          pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo          comma, del codice penale;                   b) pari a sette anni nei  casi  previsti  dall'art.          317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che  sia          intervenuta riabilitazione;                   c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di          cui alle  lettere  a)  e  b),  salvo  che  sia  intervenuta          riabilitazione.                 10-bis. Nei casi di cui alle  lettere  b)  e  c)  del          comma 10, se la pena principale ha  una  durata  inferiore,          rispettivamente, a sette e cinque anni  di  reclusione,  la          durata della esclusione e'  pari  alla  durata  della  pena          principale. Nei casi di cui al comma  5,  la  durata  della          esclusione e' pari a tre anni,  decorrenti  dalla  data  di          adozione del  provvedimento  amministrativo  di  esclusione          ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di          passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente          alla definizione del giudizio, la stazione appaltante  deve          tenere  conto  di  tale  fatto  ai   fini   della   propria          valutazione  circa  la  sussistenza  del  presupposto   per          escludere dalla partecipazione alla  procedura  l'operatore          economico che l'abbia commesso.".                 11. Le cause  di  esclusione  previste  dal  presente          articolo  non  si  applicano  alle   aziende   o   societa'          sottoposte  a  sequestro  o  confisca  ai  sensi  dell'art.          12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno  1992,   n.   306,          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,          n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto  legislativo  6          settembre 2011,  n.  159,  ed  affidate  ad  un  custode  o          amministratore giudiziario o finanziario,  limitatamente  a          quelle  riferite  al   periodo   precedente   al   predetto          affidamento.                 12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o          falsa documentazione,  nelle  procedure  di  gara  e  negli          affidamenti di subappalto, la stazione  appaltante  ne  da'          segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano  state          rese  con  dolo  o  colpa  grave  in  considerazione  della          rilevanza o della gravita' dei fatti  oggetto  della  falsa          dichiarazione    o    della    presentazione    di    falsa          documentazione,   dispone   l'iscrizione   nel   casellario          informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara          e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino          a due anni, decorso il quale l'iscrizione e'  cancellata  e          perde comunque efficacia.                 13.  Con  linee  guida  l'ANAC,  da  adottarsi  entro          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente          codice, puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di          prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali  mezzi  di          prova  considerare  adeguati  per  la  dimostrazione  delle          circostanze di esclusione di cui al comma  5,  lettera  c),          ovvero  quali  carenze  nell'esecuzione  di  un  procedente          contratto  di  appalto  siano  significative  ai  fini  del          medesimo comma 5, lettera c).                 14. Non possono essere affidatari di subappalti e non          possono stipulare i relativi contratti  i  soggetti  per  i          quali  ricorrano  i  motivi  di  esclusione  previsti   dal          presente articolo.».               - Si riporta l'art.  83,  del  decreto  legislativo  18          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge:                 «Art.   83   (Criteri   di   selezione   e   soccorso          istruttorio).  -  1.  I  criteri  di  selezione  riguardano          esclusivamente:                   a) i requisiti di idoneita' professionale;                   b) la capacita' economica e finanziaria;                   c) le capacita' tecniche e professionali.                 2. I requisiti e le capacita' di cui al comma 1  sono          attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo          presente l'interesse pubblico ad avere il piu' ampio numero          di potenziali partecipanti, nel rispetto  dei  principi  di          trasparenza e rotazione. Per i lavori, con  il  regolamento          di cui all'art. 216, comma  27-octies,  sono  disciplinati,          nel rispetto dei principi di cui  al  presente  articolo  e          anche  al  fine  di  favorire  l'accesso  da  parte   delle          microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di          qualificazione, i casi e le  modalita'  di  avvalimento,  i          requisiti e le capacita' che devono  essere  posseduti  dal          concorrente,  anche  in  riferimento  ai  consorzi  di  cui          all'art. 45, lettere b) e c) e la documentazione  richiesta          ai fini  della  dimostrazione  del  loro  possesso  di  cui          all'allegato XVII. Fino all'adozione di detto  regolamento,          si applica l'art. 216, comma 14.                 3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui  al          comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se  cittadini          italiani o di  altro  Stato  membro  residenti  in  Italia,          devono  essere  iscritti  nel  registro  della  camera   di          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  o  nel          registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o          presso i competenti ordini professionali. Al  cittadino  di          altro Stato membro non residente in Italia, e' richiesta la          prova dell'iscrizione, secondo le modalita'  vigenti  nello          Stato di residenza, in uno  dei  registri  professionali  o          commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione          giurata o secondo le modalita' vigenti nello  Stato  membro          nel quale e' stabilito ovvero mediante attestazione,  sotto          la propria responsabilita', che il certificato prodotto  e'          stato  rilasciato  da  uno  dei  registri  professionali  o          commerciali istituiti nel Paese in cui e' residente.  Nelle          procedure  di  aggiudicazione  degli  appalti  pubblici  di          servizi, se i candidati o gli offerenti  devono  essere  in          possesso   di   una   particolare   autorizzazione   ovvero          appartenere a  una  particolare  organizzazione  per  poter          prestare  nel  proprio  Paese  d'origine   i   servizi   in          questione, la stazione appaltante  puo'  chiedere  loro  di          provare  il  possesso   di   tale   autorizzazione   ovvero          l'appartenenza all'organizzazione.                 4. Per gli appalti di servizi e  forniture,  ai  fini          della verifica del possesso dei requisiti di cui  al  comma          1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando  di  gara,          possono richiedere:                   a) che gli operatori economici abbiano un fatturato          minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo  nel          settore di attivita' oggetto dell'appalto;                   b)   che   gli   operatori   economici   forniscano          informazioni riguardo ai loro conti annuali che  evidenzino          in particolare i rapporti tra attivita' e passivita';                   c) un livello adeguato  di  copertura  assicurativa          contro i rischi professionali.                 5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai  sensi  del          comma 4, lettera a) non puo' comunque  superare  il  doppio          del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione  al          periodo di riferimento dello stesso, salvo  in  circostanze          adeguatamente  motivate  relative   ai   rischi   specifici          connessi alla natura dei servizi e  forniture,  oggetto  di          affidamento.  La  stazione  appaltante,  ove  richieda   un          fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei  documenti          di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma          si applica per ogni singolo lotto.  Tuttavia,  le  stazioni          appaltanti possono fissare il fatturato  minimo  annuo  che          gli operatori economici  devono  avere  con  riferimento  a          gruppi di lotti nel caso in  cui  all'aggiudicatario  siano          aggiudicati piu' lotti da eseguirsi contemporaneamente.  Se          gli appalti basati  su  un  accordo  quadro  devono  essere          aggiudicati in  seguito  alla  riapertura  della  gara,  il          requisito del fatturato  annuo  massimo  di  cui  al  primo          periodo del presente comma  e'  calcolato  sulla  base  del          valore massimo atteso dei contratti specifici  che  saranno          eseguiti  contemporaneamente,  se  conosciuto,   altrimenti          sulla base del valore stimato dell'accordo quadro. Nel caso          di sistemi  dinamici  di  acquisizione,  il  requisito  del          fatturato annuo massimo e' calcolato sulla base del  valore          massimo  atteso  degli  appalti  specifici  da  aggiudicare          nell'ambito di tale sistema.                 6. Per gli appalti di  servizi  e  forniture,  per  i          criteri di selezione di cui al  comma  1,  lettera  c),  le          stazioni  appaltanti  possono  richiedere   requisiti   per          garantire che gli operatori economici possiedano le risorse          umane e tecniche e  l'esperienza  necessarie  per  eseguire          l'appalto con  un  adeguato  standard  di  qualita'.  Nelle          procedure,  d'appalto  per  forniture  che  necessitano  di          lavori di posa in  opera  o  di  installazione,  servizi  o          lavori,  la   capacita'   professionale   degli   operatori          economici  di  fornire   tali   servizi   o   di   eseguire          l'installazione o i lavori e' valutata con riferimento alla          loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilita'. Le          informazioni  richieste  non  possono  eccedere   l'oggetto          dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto          dell'esigenza  di  protezione   dei   segreti   tecnici   e          commerciali.                 7. Fermo restando il sistema di qualificazione di cui          all'art. 84 nonche' quanto previsto  in  materia  di  prova          documentale preliminare dall'art. 85, la dimostrazione  dei          requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) e' fornita,  a          seconda della natura, della quantita' o  dell'importanza  e          dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi          di prova di cui all'art. 86, commi 4 e 5.                 8. Le stazioni appaltanti indicano le  condizioni  di          partecipazione richieste, che possono essere espresse  come          livelli minimi di  capacita',  congiuntamente  agli  idonei          mezzi  di  prova,  nel  bando  di  gara  o  nell'invito   a          confermare interesse ed effettuano la  verifica  formale  e          sostanziale delle capacita' realizzative, delle  competenze          tecniche e professionali, ivi comprese  le  risorse  umane,          organiche    all'impresa,    nonche'    delle     attivita'          effettivamente eseguite. Per i soggetti di cui all'art. 45,          comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando  sono  indicate          le eventuali misure in  cui  gli  stessi  requisiti  devono          essere posseduti dai singoli concorrenti  partecipanti.  La          mandataria in ogni  caso  deve  possedere  i  requisiti  ed          eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. I bandi  e          le  lettere  di  invito  non  possono  contenere  ulteriori          prescrizioni  a  pena  di  esclusione  rispetto  a   quelle          previste dal presente codice e  da  altre  disposizioni  di          legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.                 9. Le carenze di  qualsiasi  elemento  formale  della          domanda possono essere sanate attraverso  la  procedura  di          soccorso  istruttorio  di  cui  al   presente   comma.   In          particolare, in caso di mancanza, incompletezza e  di  ogni          altra  irregolarita'  essenziale  degli  elementi   e   del          documento di gara unico europeo di  cui  all'art.  85,  con          esclusione di  quelle  afferenti  all'offerta  economica  e          all'offerta tecnica,  la  stazione  appaltante  assegna  al          concorrente un  termine,  non  superiore  a  dieci  giorni,          perche'  siano   rese,   integrate   o   regolarizzate   le          dichiarazioni necessarie,  indicandone  il  contenuto  e  i          soggetti che le devono rendere. In caso di inutile  decorso          del termine di regolarizzazione, il concorrente e'  escluso          dalla  gara.  Costituiscono  irregolarita'  essenziali  non          sanabili le carenze della documentazione che non consentono          l'individuazione del contenuto o del soggetto  responsabile          della stessa.                 10. E'  istituito  presso  l'ANAC,  che  ne  cura  la          gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative          premialita', per il  quale  l'Autorita'  rilascia  apposita          certificazione agli operatori economici, su  richiesta.  Il          suddetto sistema  e'  connesso  a  requisiti  reputazionali          valutati sulla base di indici qualitativi  e  quantitativi,          oggettivi e misurabili, nonche' sulla base di  accertamenti          definitivi  che  esprimono  l'affidabilita'   dell'impresa.          L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i  criteri  di          valutazione degli stessi, nonche' le modalita' di  rilascio          della  relativa  certificazione,   mediante   linee   guida          adottate entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore          della presente disposizione.  Le  linee  guida  di  cui  al          precedente  periodo  istituiscono   altresi'   un   sistema          amministrativo, regolato sotto la direzione  dell'ANAC,  di          penalita' e premialita' per la denuncia obbligatoria  delle          richieste estorsive e corruttive  da  parte  delle  imprese          titolari  di  appalti   pubblici,   comprese   le   imprese          subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere          e  servizi,  prevedendo  altresi'  uno   specifico   regime          sanzionatorio nei casi di  omessa  o  tardiva  denuncia.  I          requisiti reputazionali alla base del rating di impresa  di          cui al presente comma tengono conto,  in  particolare,  dei          precedenti comportamenti dell'impresa, con  riferimento  al          mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all'applicazione          delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste          estorsive e corruttive, nonche' al rispetto dei tempi e dei          costi nell'esecuzione  dei  contratti  e  dell'incidenza  e          degli esiti del contenzioso sia in sede  di  partecipazione          alle procedure di  gara  sia  in  fase  di  esecuzione  del          contratto. Per il calcolo del rating di  impresa  si  tiene          conto del comportamento degli  operatori  economici  tenuto          nelle procedure di affidamento avviate  dopo  l'entrata  in          vigore  della  presente  disposizione.  L'ANAC  attribuisce          elementi   premiali   agli    operatori    economici    per          comportamenti  anteriori  all'entrata   in   vigore   della          presente disposizione conformi a  quanto  previsto  per  il          rilascio del rating di impresa.».               - Si riporta l'art.  84,  del  decreto  legislativo  18          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge:                 «Art.  84  (Sistema  unico  di  qualificazione  degli          esecutori di lavori pubblici). - 1. Fermo  restando  quanto          previsto dal comma 12 e dall'art. 90, comma 8,  i  soggetti          esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di  importo          pari o superiore a 150.000 euro, provano  il  possesso  dei          requisiti di qualificazione di cui  all'art.  83,  mediante          attestazione da parte degli appositi organismi  di  diritto          privato autorizzati dall'ANAC. L'attivita' di  attestazione          e' esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di          giudizio,  garantendo  l'assenza  di  qualunque   interesse          commerciale   o   finanziario   che    possa    determinare          comportamenti  non   imparziali   o   discriminatori.   Gli          organismi di diritto  privato  di  cui  al  primo  periodo,          nell'esercizio  dell'attivita'  di  attestazione  per   gli          esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni  di  natura          pubblicistica, anche agli effetti dell'art. 1  della  legge          14 gennaio 1994, n. 20.                 2. Con il regolamento  di  cui  all'art.  216,  comma          27-octies, sono, altresi', individuati livelli standard  di          qualita'  dei  controlli  che  le  societa'  organismi   di          attestazione  (SOA)  devono  effettuare,  con   particolare          riferimento a quelli di natura non  meramente  documentale.          L'attivita' di monitoraggio e controllo di  rispondenza  ai          suddetti livelli standard di qualita' comporta  l'esercizio          di poteri di diffida,  ovvero,  nei  casi  piu'  gravi,  la          sospensione    o    la    decadenza     dall'autorizzazione          all'esercizio dell'attivita' da parte dell'ANAC.                 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del          presente   codice,   l'ANAC   effettua   una   ricognizione          straordinaria circa il possesso dei requisiti di  esercizio          dell'attivita' da parte dei soggetti  attualmente  operanti          in materia di attestazione, e le modalita'  di  svolgimento          della  stessa,  provvedendo  all'esito  mediante   diffida,          sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei  casi          di mancanza del  possesso  dei  requisito  o  di  esercizio          ritenuto non virtuoso.  L'ANAC  relaziona  sugli  esiti  di          detta ricognizione straordinaria al Governo e alle  Camere,          allo scopo di fornire  elementi  di  valutazione  circa  la          rispondenza del sistema attuale di qualificazione  unica  a          requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di          quantita' degli organismi esistenti ovvero di necessita' di          individuazione di forme  di  partecipazione  pubblica  agli          stessi e alla relativa attivita' di attestazione.                 4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano:                   a)  l'assenza  dei  motivi  di  esclusione  di  cui          all'art. 80  che  costituisce  presupposto  ai  fini  della          qualificazione;                   b) il possesso dei requisiti di capacita' economica          e finanziaria e tecniche e professionali indicati  all'art.          83;  il  periodo  di  attivita'  documentabile  e'   quello          relativo  ai  quindici  anni   antecedenti   la   data   di          sottoscrizione  del   contratto   con   la   SOA   per   il          conseguimento  della  qualificazione;   tra   i   requisiti          tecnico-organizzativi rientrano  i  certificati  rilasciati          alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti.          Gli   organismi   di   attestazione   acquisiscono    detti          certificati   unicamente   dall'Osservatorio,   cui    sono          trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti;                   c) il possesso  di  certificazioni  di  sistemi  di          qualita' conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO          9000 e alla  vigente  normativa  nazionale,  rilasciate  da          soggetti accreditati ai sensi  delle  norme  europee  della          serie UNI CEI EN 45000 e della serie  UNI  CEI  EN  ISO/IEC          17000;                   d) il possesso  di  certificazione  del  rating  di          impresa, rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'art. 83,  comma          10.                 4-bis. Gli organismi di  cui  al  comma  1  segnalano          immediatamente  all'ANAC  i  casi  in  cui  gli   operatori          economici,   ai   fini   della   qualificazione,    rendono          dichiarazioni false o producono  documenti  non  veritieri.          L'ANAC, se accerta la colpa grave o il dolo  dell'operatore          economico, tenendo conto della gravita' del fatto  e  della          sua  rilevanza  nel  procedimento  di  qualificazione,   ne          dispone l'iscrizione nel  casellario  informatico  ai  fini          dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti          di subappalto, ai sensi dell'art. 80 , comma 5, lettera g),          per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza stabilita          dall'ANAC,   l'iscrizione    perde    efficacia    ed    e'          immediatamente cancellata.                 5. Il sistema unico di qualificazione degli esecutori          di  contratti  pubblici  e'  articolato  in  rapporto  alle          tipologie e all'importo dei lavori.                 6. L'ANAC vigila sul sistema di qualificazione  e,  a          tal fine, effettua  ispezioni,  anche  senza  preavviso,  o          richiede qualsiasi documento ritenuto necessario. I  poteri          di vigilanza  e  di  controllo  sono  esercitati  anche  su          motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una          SOA o di una stazione appaltante.  Le  stazioni  appaltanti          hanno l'obbligo di effettuare controlli, almeno a campione,          secondo modalita'  predeterminate,  sulla  sussistenza  dei          requisiti     oggetto     dell'attestazione,     segnalando          immediatamente  le  eventuali   irregolarita'   riscontrate          all'ANAC,   che   dispone    la    sospensione    cautelare          dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro  dieci          giorni dalla ricezione dell'istanza medesima.  Sull'istanza          di verifica l'ANAC provvede entro sessanta giorni,  secondo          modalita' stabilite nel regolamento di  cui  all'art.  216,          comma 27-octies.  I  controlli  effettuati  dalle  stazioni          appaltanti costituiscono elemento positivo  di  valutazione          ai fini dell'attribuzione della premialita' di cui all'art.          38.                 7. Per gli  appalti  di  lavori  di  importo  pari  o          superiore ai 20 milioni di euro, oltre  alla  presentazione          dell'attestazione dei requisiti di  qualificazione  di  cui          all'art.  83,  la  stazione  appaltante   puo'   richiedere          requisiti aggiuntivi finalizzati:                   a)     alla      verifica      della      capacita'          economico-finanziaria. In tal caso il concorrente  fornisce          i parametri economico-finanziari  significativi  richiesti,          certificati da societa' di revisione ovvero altri  soggetti          preposti  che  si  affianchino  alle  valutazioni  tecniche          proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga  in          modo inequivoco  la  esposizione  finanziaria  dell'impresa          concorrente all'epoca in  cui  partecipa  ad  una  gara  di          appalto; in  alternativa  a  tale  requisito,  la  stazione          appaltante puo' richiedere una  cifra  d'affari  in  lavori          pari a due volte l'importo a base di  gara,  che  l'impresa          deve aver realizzato nei migliori  cinque  dei  dieci  anni          antecedenti la data di pubblicazione del bando; (244)                   b) alla verifica della capacita' professionale  per          gli appalti per  i  quali  viene  richiesta  la  classifica          illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di          aver eseguito lavori per entita' e tipologia compresi nella          categoria individuata come prevalente  a  quelli  posti  in          appalto   opportunamente   certificati   dalle   rispettive          stazioni appaltanti, tramite presentazione del  certificato          di esecuzione lavori; tale requisito si applica  solo  agli          appalti di lavori di importo superiore  a  100  milioni  di          euro.                 8.  Il  regolamento  di  cui  all'art.   216,   comma          27-octies, disciplina i casi e le modalita' di  sospensione          o di annullamento delle attestazioni, nonche' di  decadenza          delle autorizzazioni degli organismi di attestazione.  Sono          disciplinati, altresi', i criteri per la determinazione dei          corrispettivi dell'attivita' di qualificazione, in rapporto          all'importo  complessivo  ed  al  numero  delle   categorie          generali  o  specializzate  cui  si  richiede   di   essere          qualificati,  avendo   riguardo   anche   alla   necessaria          riduzione degli stessi in caso di consorzi stabili  nonche'          per le microimprese e le piccole e medie imprese.                 9.  Al  fine  di  garantire   l'effettivita'   e   la          trasparenza dei controlli  sull'attivita'  di  attestazione          posta in essere dalle  SOA,  l'ANAC  predetermina  e  rende          pubblico sul proprio  sito  il  criterio  e  il  numero  di          controlli  a  campione  da  effettuare  annualmente   sulle          attestazioni rilasciate dalle SOA.                 10. La violazione delle disposizioni del  regolamento          di cui all'art. 216, comma  27-octies,  e'  punita  con  le          sanzione  previste  dall'art.  213,  comma   13.   Per   le          violazioni di cui al periodo precedente, non e' ammesso  il          pagamento in misura ridotta. L'importo  della  sanzione  e'          determinato dall'ANAC con ordinanza-ingiunzione sulla  base          dei criteri generali di cui alla legge 24 novembre 1981, n.          689,   con   particolare   riferimento   ai   criteri    di          proporzionalita'  e   adeguatezza   alla   gravita'   della          fattispecie. Nei casi piu' gravi, in aggiunta alla sanzione          amministrativa   pecuniaria,   si   applica   la   sanzione          accessoria della sospensione dell'attivita' di impresa  per          un periodo da un mese a due anni,  ovvero  della  decadenza          dell'autorizzazione. La  decadenza  dell'autorizzazione  si          applica sempre in caso di reiterazione della violazione che          abbia comportato la sanzione accessoria  della  sospensione          dell'attivita', ai sensi della legge 24 novembre  1981,  n.          689.                 11. La qualificazione della SOA ha durata  di  cinque          anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei          requisiti di  ordine  generale  nonche'  dei  requisiti  di          capacita'  strutturale  indicati  nel  regolamento  di  cui          all'art. 216, comma 27-octies.                 12. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del          presente   codice,   con   decreto   del   Ministro   delle          infrastrutture e  dei  trasporti,  su  proposta  dell'ANAC,          sentite le  competenti  Commissioni  parlamentari,  vengono          individuate modalita' di qualificazione, anche  alternative          o sperimentali da parte  di  stazioni  appaltanti  ritenute          particolarmente qualificate  ai  sensi  dell'art.  38,  per          migliorare     l'effettivita'     delle     verifiche     e          conseguentemente  la  qualita'   e   la   moralita'   delle          prestazioni  degli  operatori  economici,   se   del   caso          attraverso un graduale superamento  del  sistema  unico  di          qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.                 12-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore          del presente codice svolgevano  la  funzione  di  direttore          tecnico presso un esecutore  di  contratti  pubblici  e  in          possesso  alla  medesima  data  di  una  esperienza  almeno          quinquennale, fatto salvo  quanto  disposto  all'art.  146,          comma 4, del presente codice, possono continuare a svolgere          tali funzioni.».               - Si riporta l'art.  89,  del  decreto  legislativo  18          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge:                 «Art. 89 (Avvalimento). - 1.  L'operatore  economico,          singolo o in raggruppamento di  cui  all'art.  45,  per  un          determinato appalto, puo' soddisfare la richiesta  relativa          al  possesso  dei   requisiti   di   carattere   economico,          finanziario, tecnico e professionale di  cui  all'art.  83,          comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad  una          procedura di gara, e, in  ogni  caso,  con  esclusione  dei          requisiti di cui all'art. 80, avvalendosi  delle  capacita'          di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento,  a          prescindere dalla natura  giuridica  dei  suoi  legami  con          questi ultimi.  Per  quanto  riguarda  i  criteri  relativi          all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui          all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle  esperienze          professionali pertinenti, gli operatori  economici  possono          tuttavia avvalersi delle capacita' di altri  soggetti  solo          se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi          per  cui  tali  capacita'   sono   richieste.   L'operatore          economico che vuole  avvalersi  delle  capacita'  di  altri          soggetti  allega,  oltre  all'eventuale  attestazione   SOA          dell'impresa  ausiliaria,  una  dichiarazione  sottoscritta          dalla  stessa  attestante   il   possesso   da   parte   di          quest'ultima dei requisiti generali  di  cui  all'art.  80,          nonche' il possesso dei requisiti tecnici e  delle  risorse          oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla          stazione  appaltante  che  disporra'  dei  mezzi  necessari          mediante presentazione di  una  dichiarazione  sottoscritta          dall'impresa ausiliaria con  cui  quest'ultima  si  obbliga          verso il concorrente  e  verso  la  stazione  appaltante  a          mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto  le          risorse necessarie di cui e' carente  il  concorrente.  Nel          caso   di    dichiarazioni    mendaci,    ferma    restando          l'applicazione dell'art. 80, comma 12,  nei  confronti  dei          sottoscrittori,   la   stazione   appaltante   esclude   il          concorrente e escute la garanzia.  Il  concorrente  allega,          altresi', alla domanda di  partecipazione  in  originale  o          copia autentica il contratto in virtu' del quale  l'impresa          ausiliaria si  obbliga  nei  confronti  del  concorrente  a          fornire i requisiti e a mettere a disposizione  le  risorse          necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il          contratto di avvalimento contiene, a pena di  nullita',  la          specificazione dei requisiti forniti e delle risorse  messe          a disposizione dall'impresa ausiliaria.                 2. Nei settori speciali, se  le  norme  e  i  criteri          oggettivi per l'esclusione e la selezione  degli  operatori          economici  che  richiedono  di  essere  qualificati  in  un          sistema di  qualificazione  comportano  requisiti  relativi          alle  capacita'  economiche  e  finanziarie  dell'operatore          economico o alle sue capacita'  tecniche  e  professionali,          questi puo' avvalersi, se necessario,  della  capacita'  di          altri soggetti, indipendentemente  dalla  natura  giuridica          dei legami con essi. Resta fermo quanto previsto dal  comma          1, periodi secondo  e  terzo,  da  intendersi  quest'ultimo          riferito all'ambito temporale di validita' del  sistema  di          qualificazione.                 3. La  stazione  appaltante  verifica,  conformemente          agli articoli  85,  86  e  88,  se  i  soggetti  della  cui          capacita'   l'operatore   economico   intende    avvalersi,          soddisfano  i  pertinenti  criteri  di   selezione   o   se          sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80. Essa          impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che          non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per  i          quali sussistono  motivi  obbligatori  di  esclusione.  Nel          bando di gara possono essere altresi' indicati  i  casi  in          cui l'operatore economico deve sostituire un  soggetto  per          il quale sussistono motivi non obbligatori  di  esclusione,          purche' si tratti di requisiti tecnici.                 4. Nel caso di  appalti  di  lavori,  di  appalti  di          servizi e operazioni di posa in opera o  installazione  nel          quadro di un appalto di fornitura, le  stazioni  appaltanti          possono prevedere nei documenti di gara che taluni  compiti          essenziali siano direttamente svolti dall'offerente o,  nel          caso di  un'offerta  presentata  da  un  raggruppamento  di          operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.                 5.  Il  concorrente  e  l'impresa   ausiliaria   sono          responsabili  in  solido  nei  confronti   della   stazione          appaltante  in  relazione  alle  prestazioni  oggetto   del          contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa  antimafia          a carico del concorrente si applicano anche  nei  confronti          del   soggetto   ausiliario,   in   ragione    dell'importo          dell'appalto posto a base di gara.                 6.  E'  ammesso   l'avvalimento   di   piu'   imprese          ausiliarie. L'ausiliario non puo' avvalersi a sua volta  di          altro soggetto.                 7. In relazione a ciascuna gara non e' consentito,  a          pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria  si          avvalga piu' di un concorrente, ovvero che partecipino  sia          l'impresa  ausiliaria  che  quella  che   si   avvale   dei          requisiti.                 8. Il contratto e' in ogni caso eseguito dall'impresa          che partecipa  alla  gara,  alla  quale  e'  rilasciato  il          certificato di  esecuzione,  e  l'impresa  ausiliaria  puo'          assumere  il  ruolo  di  subappaltatore  nei   limiti   dei          requisiti prestati.                 9. In relazione a  ciascun  affidamento  la  stazione          appaltante  esegue  in  corso  d'esecuzione  le   verifiche          sostanziali circa  l'effettivo  possesso  dei  requisiti  e          delle   risorse   oggetto   dell'avvalimento    da    parte          dell'impresa ausiliaria, nonche' l'effettivo impiego  delle          risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A  tal  fine          il responsabile unico del  procedimento  accerta  in  corso          d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte          direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa          ausiliaria  che  il  titolare  del  contratto  utilizza  in          adempimento  degli  obblighi  derivanti  dal  contratto  di          avvalimento, pena la risoluzione del contratto di  appalto.          Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe  le  parti  del          contratto di avvalimento le comunicazioni di  cui  all'art.          52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione          appaltante trasmette all'Autorita' tutte  le  dichiarazioni          di avvalimento, indicando  altresi'  l'aggiudicatario,  per          l'esercizio  della   vigilanza,   e   per   la   prescritta          pubblicita'.   |  
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                 10. L'avvalimento non e' ammesso  per  soddisfare  il          requisito dell'iscrizione all'Albo  nazionale  dei  gestori          ambientali di cui all'art. 212 del  decreto  legislativo  3          aprile 2006, n. 152.                 11. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto          dell'appalto o della concessione di lavori rientrino  opere          per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole          contenuto tecnologico o di rilevante complessita'  tecnica,          quali strutture, impianti e opere speciali. E'  considerato          rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui          al primo periodo, che il valore dell'opera superi il  dieci          per  cento  dell'importo  totale   dei   lavori.   Con   il          regolamento  di  cui  all'art.  216,  comma  27-octies   e'          definito l'elenco delle opere di  cui  al  presente  comma,          nonche' i requisiti di specializzazione  richiesti  per  la          qualificazione ai fini  dell'ottenimento  dell'attestazione          di qualificazione degli esecutori di cui all'art.  84,  che          possono essere periodicamente revisionati. Fino  alla  data          di entrata in vigore del regolamento di cui  all'art.  216,          comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi          prevista.».               - Si riporta l'art.  95,  del  decreto  legislativo  18          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge:                 «Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto).  -          1.  I  criteri  di  aggiudicazione  non  conferiscono  alla          stazione  appaltante  un  potere   di   scelta   illimitata          dell'offerta. Essi  garantiscono  la  possibilita'  di  una          concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che          consentono l'efficace verifica delle  informazioni  fornite          dagli  offerenti  al  fine  di   valutare   il   grado   di          soddisfacimento  dei  criteri   di   aggiudicazione   delle          offerte. Le stazioni  appaltanti  verificano  l'accuratezza          delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.                 2.   Fatte   salve   le   disposizioni   legislative,          regolamentari  o  amministrative  relative  al  prezzo   di          determinate  forniture  o  alla  remunerazione  di  servizi          specifici,  le  stazioni  appaltanti,  nel   rispetto   dei          principi  di  trasparenza,  di  non  discriminazione  e  di          parita' di trattamento, procedono all'aggiudicazione  degli          appalti e all'affidamento dei concorsi di  progettazione  e          dei concorsi di idee, sulla base del criterio  dell'offerta          economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base  del          miglior rapporto qualita'/prezzo o sulla base dell'elemento          prezzo o del costo, seguendo un  criterio  di  comparazione          costo/efficacia  quale  il  costo  del   ciclo   di   vita,          conformemente all'art. 96.                 3. Sono aggiudicati  esclusivamente  sulla  base  del          criterio  dell'offerta  economicamente   piu'   vantaggiosa          individuata    sulla    base    del    miglior     rapporto          qualita'/prezzo:                   a) i contratti relativi ai  servizi  sociali  e  di          ristorazione  ospedaliera,  assistenziale   e   scolastica,          nonche' ai servizi ad alta intensita' di  manodopera,  come          definiti all'art. 50, comma 1, fatti salvi gli  affidamenti          ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a);                   b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi          di ingegneria e  architettura  e  degli  altri  servizi  di          natura tecnica e intellettuale di importo pari o  superiore          a 40.000 euro;                   b-bis) i contratti di servizi  e  le  forniture  di          importo pari o superiore a 40.000  euro  caratterizzati  da          notevole contenuto tecnologico o  che  hanno  un  carattere          innovativo.                 4. Puo'  essere  utilizzato  il  criterio  del  minor          prezzo:                   a) (abrogata).                   b) per i servizi e le forniture con caratteristiche          standardizzate  o  le  cui  condizioni  sono  definite  dal          mercato, fatta eccezione per i servizi ad  alta  intensita'          di manodopera di cui al comma 3, lettera a);                   c) (abrogata).                 5.   Le   stazioni    appaltanti    che    dispongono          l'aggiudicazione ai sensi del comma  4  ne  danno  adeguata          motivazione e  indicano  nel  bando  di  gara  il  criterio          applicato per selezionare la migliore offerta.                 6. I documenti di  gara  stabiliscono  i  criteri  di          aggiudicazione  dell'offerta,   pertinenti   alla   natura,          all'oggetto  e  alle  caratteristiche  del  contratto.   In          particolare,  l'offerta  economicamente  piu'   vantaggiosa          individuata    sulla    base    del    miglior     rapporto          qualita'/prezzo,  e'  valutata  sulla   base   di   criteri          oggettivi, quali  gli  aspetti  qualitativi,  ambientali  o          sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito  di          tali criteri possono rientrare:                   a)  la  qualita',  che  comprende  pregio  tecnico,          caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilita'  per          le persone  con  disabilita',  progettazione  adeguata  per          tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in  materia          di sicurezza e salute dei lavoratori,  quali  OSHAS  18001,          caratteristiche  sociali,  ambientali,   contenimento   dei          consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera  o          del       prodotto,       caratteristiche       innovative,          commercializzazione e relative condizioni;                   b) il possesso di un marchio di qualita'  ecologica          dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione  ai  beni  o          servizi oggetto del contratto, in misura pari  o  superiore          al 30 per cento del valore delle  forniture  o  prestazioni          oggetto del contratto stesso;                   c) il costo di utilizzazione e  manutenzione  avuto          anche riguardo  ai  consumi  di  energia  e  delle  risorse          naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi,          inclusi quelli esterni e di mitigazione degli  impatti  dei          cambiamenti climatici, riferiti all'intero  ciclo  di  vita          dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico  di          un uso piu'  efficiente  delle  risorse  e  di  un'economia          circolare che promuova ambiente e occupazione;                   d) la  compensazione  delle  emissioni  di  gas  ad          effetto  serra  associate   alle   attivita'   dell'azienda          calcolate  secondo  i  metodi  stabiliti   in   base   alla          raccomandazione n.  2013/179/UE  della  Commissione  del  9          aprile 2013, relativa all'uso  di  metodologie  comuni  per          misurare e comunicare le prestazioni ambientali  nel  corso          del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;                   e) l'organizzazione, le qualifiche  e  l'esperienza          del  personale  effettivamente   utilizzato   nell'appalto,          qualora la qualita' del personale  incaricato  possa  avere          un'influenza  significativa  sul  livello   dell'esecuzione          dell'appalto;                   f) il servizio successivo alla vendita e assistenza          tecnica;                   g) le condizioni  di  consegna  quali  la  data  di          consegna, il processo di consegna e il termine di  consegna          o di esecuzione.                 7. L'elemento relativo al costo, anche  nei  casi  di          cui alle disposizioni richiamate al comma 2, puo'  assumere          la forma di un prezzo o costo fisso sulla  base  del  quale          gli operatori economici competeranno solo in base a criteri          qualitativi.                 8. I documenti di gara ovvero,  in  caso  di  dialogo          competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i          criteri  di  valutazione   e   la   ponderazione   relativa          attribuita  a  ciascuno  di  essi,  anche  prevedendo   una          forcella in cui lo scarto tra il minimo e il  massimo  deve          essere  adeguato.  Per  ciascun  criterio  di   valutazione          prescelto  possono   essere   previsti,   ove   necessario,          sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.                 9.  Le  stazioni  appaltanti,  quando  ritengono   la          ponderazione di cui al comma 8 non  possibile  per  ragioni          oggettive, indicano nel bando  di  gara  e  nel  capitolato          d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o  nel          documento descrittivo, l'ordine decrescente  di  importanza          dei  criteri.  Per  attuare  la  ponderazione  o   comunque          attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le          amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie  tali          da  consentire  di  individuare  con  un  unico   parametro          numerico finale l'offerta piu' vantaggiosa.                 10. Nell'offerta economica l'operatore deve  indicare          i propri costi  della  manodopera  e  gli  oneri  aziendali          concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia  di          salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle          forniture senza  posa  in  opera,  dei  servizi  di  natura          intellettuale e degli affidamenti ai  sensi  dell'art.  36,          comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti,  relativamente          ai  costi  della  manodopera,   prima   dell'aggiudicazione          procedono a  verificare  il  rispetto  di  quanto  previsto          all'art. 97, comma 5, lettera d).                 10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare          l'effettiva    individuazione    del    miglior    rapporto          qualita'/prezzo,   valorizza   gli   elementi   qualitativi          dell'offerta e  individua  criteri  tali  da  garantire  un          confronto concorrenziale effettivo sui profili  tecnici.  A          tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo          per il punteggio economico  entro  il  limite  del  30  per          cento.                 11. I  criteri  di  aggiudicazione  sono  considerati          connessi all'oggetto dell'appalto  ove  riguardino  lavori,          forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale  appalto          sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro  ciclo          di vita, compresi fattori coinvolti nel processo  specifico          di  produzione,  fornitura  o  scambio  di  questi  lavori,          forniture o servizi o in un processo specifico per una fase          successiva del loro ciclo di vita, anche se questi  fattori          non sono parte del loro contenuto sostanziale.                 12. Le stazioni appaltanti possono  decidere  di  non          procedere. all'aggiudicazione se  nessuna  offerta  risulti          conveniente  o  idonea   in   relazione   all'oggetto   del          contratto. Tale  facolta'  e'  indicata  espressamente  nel          bando di gara o nella lettera di invito.                 13.  Compatibilmente  con  il   diritto   dell'Unione          europea e con i principi di  parita'  di  trattamento,  non          discriminazione,    trasparenza,    proporzionalita',    le          amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di  gara,          nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono          applicare alla valutazione  dell'offerta  in  relazione  al          maggior rating di legalita' e  di  impresa  dell'offerente,          nonche' per agevolare la partecipazione alle  procedure  di          affidamento per le microimprese, piccole e  medie  imprese,          per i giovani professionisti e  per  le  imprese  di  nuova          costituzione.  Indicano  altresi'  il   maggior   punteggio          relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che          presentano un minore impatto sulla salute  e  sull'ambiente          ivi inclusi  i  beni  o  prodotti  da  filiera  corta  o  a          chilometro zero.                 14. Per quanto concerne i criteri di  aggiudicazione,          nei casi di adozione del miglior rapporto qualita'  prezzo,          si applicano altresi' le seguenti disposizioni:                   a) le stazioni  appaltanti  possono  autorizzare  o          esigere  la  presentazione  di  varianti  da  parte   degli          offerenti. Esse indicano nel bando di gara  ovvero,  se  un          avviso di  preinformazione  e'  utilizzato  come  mezzo  di          indizione di una gara, nell'invito a  confermare  interesse          se autorizzano o richiedono le  varianti;  in  mancanza  di          questa indicazione, le varianti non  sono  autorizzate.  Le          varianti sono comunque collegate all'oggetto dell'appalto;                   b)  le  stazioni  appaltanti  che   autorizzano   o          richiedono le varianti menzionano nei documenti di  gara  i          requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonche'          le modalita'  specifiche  per  la  loro  presentazione,  in          particolare se le varianti possono essere  presentate  solo          ove sia stata presentata anche un'offerta, che  e'  diversa          da una variante. Esse garantiscono anche che i  criteri  di          aggiudicazione  scelti  possano   essere   applicati   alle          varianti  che  rispettano  tali  requisiti  minimi  e  alle          offerte conformi che non sono varianti;                   c) solo le varianti  che  rispondono  ai  requisiti          minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono          prese in considerazione;                   d) nelle procedure di aggiudicazione degli  appalti          pubblici di forniture  o  di  servizi,  le  amministrazioni          aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto varianti          non possono escludere una variante per il solo  fatto  che,          se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o  un  appalto          di servizi anziche' un appalto pubblico di forniture  o  un          appalto  di  forniture  anziche'  un  appalto  pubblico  di          servizi.                 14-bis.  In  caso  di  appalti  aggiudicati  con   il          criterio di cui al comma  3,  le  stazioni  appaltanti  non          possono attribuire alcun punteggio per l'offerta  di  opere          aggiuntive  rispetto  a  quanto   previsto   nel   progetto          esecutivo a base d'asta.                 15.  Ogni  variazione  che   intervenga,   anche   in          conseguenza    di    una     pronuncia     giurisdizionale,          successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o          esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo  di          medie  nella  procedura,  ne'  per  l'individuazione  della          soglia di anomalia delle offerte.».               - Si riporta l'art.  97,  del  decreto  legislativo  18          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge:                 «Art. 97  (Offerte  anormalmente  basse).  -  1.  Gli          operatori economici forniscono, su richiesta della stazione          appaltante, spiegazioni sul prezzo  o  sui  costi  proposti          nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse,  sulla          base di un giudizio  tecnico  sulla  congruita',  serieta',          sostenibilita' e realizzabilita' dell'offerta.                 2. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del          prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse e' pari          o superiore a quindici,  la  congruita'  delle  offerte  e'          valutata sulle offerte che presentano  un  ribasso  pari  o          superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di          non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di          riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP          o la commissione giudicatrice procedono come segue:                   a) calcolo della somma e della media aritmetica dei          ribassi  percentuali  di  tutte  le  offerte  ammesse,  con          esclusione  del  10  per  cento,   arrotondato   all'unita'          superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso          e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi  un  uguale          valore   di   ribasso   sono   prese   in    considerazione          distintamente   nei   loro   singoli    valori;    qualora,          nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti          una o piu' offerte di eguale valore rispetto  alle  offerte          da accantonare, dette offerte sono altresi' da accantonare;                   b)  calcolo  dello  scarto  medio  aritmetico   dei          ribassi percentuali che  superano  la  media  calcolata  ai          sensi della lettera a);                   c) calcolo della  soglia  come  somma  della  media          aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei  ribassi  di          cui alla lettera b);                   d)  la  soglia  calcolata  alla   lettera   c)   e'          decrementata di un  valore  percentuale  pari  al  prodotto          delle prime due cifre  dopo  la  virgola  della  somma  dei          ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto  medio          aritmetico di cui alla lettera b).                 2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello          del prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse  e'          inferiore  a  quindici,  la  congruita'  delle  offerte  e'          valutata sulle offerte che presentano  un  ribasso  pari  o          superiore ad una soglia di anomalia  determinata;  ai  fini          della determinazione della  congruita'  delle  offerte,  al          fine di non  rendere  predeterminabili  dagli  offerenti  i          parametri di riferimento per il  calcolo  della  soglia  di          anomalia, il RUP o la  commissione  giudicatrice  procedono          come segue:                   a)  calcolo  della  media  aritmetica  dei  ribassi          percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del          10   per   cento,   arrotondato    all'unita'    superiore,          rispettivamente delle  offerte  di  maggior  ribasso  e  di          quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore          di ribasso sono prese in considerazione  distintamente  nei          loro singoli valori; qualora,  nell'effettuare  il  calcolo          del 10 per cento, siano presenti  una  o  piu'  offerte  di          eguale valore rispetto alle offerte da  accantonare,  dette          offerte sono altresi' da accantonare;                   b)  calcolo  dello  scarto  medio  aritmetico   dei          ribassi percentuali che  superano  la  media  calcolata  ai          sensi della lettera a);                   c)  calcolo  del  rapporto  tra  lo  scarto   medio          aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica  di          cui alla lettera a);                   d) se il rapporto di cui alla lettera c) e' pari  o          inferiore a 0,15, la soglia di anomalia e' pari  al  valore          della media aritmetica di cui alla lettera a)  incrementata          del 20 per cento della medesima media aritmetica;                   e) se  il  rapporto  di  cui  alla  lettera  c)  e'          superiore a 0,15, la soglia di anomalia e'  calcolata  come          somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello          scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).                 2-ter.   Al   fine   di   non   rendere   nel   tempo          predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento          per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle          infrastrutture e dei trasporti puo' procedere  con  decreto          alla  rideterminazione  delle  modalita'  di  calcolo   per          l'individuazione della soglia di anomalia.                 3. Quando il criterio  di  aggiudicazione  e'  quello          dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa la  congruita'          delle offerte e' valutata sulle offerte che presentano  sia          i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi          agli  altri  elementi  di  valutazione,  entrambi  pari   o          superiori  ai  quattro  quinti  dei  corrispondenti   punti          massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo  di  cui  al          primo periodo e' effettuato ove  il  numero  delle  offerte          ammesse sia pari o superiore a  tre.  Si  applica  l'ultimo          periodo del comma 6.                 3-bis. Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter e'          effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia  pari  o          superiore a cinque.                 4. Le spiegazioni di  cui  al  comma  1  possono,  in          particolare, riferirsi a:                   a) l'economia del  processo  di  fabbricazione  dei          prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;                   b) le soluzioni tecniche prescelte o le  condizioni          eccezionalmente favorevoli di cui dispone  l'offerente  per          fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i          lavori;                   c) l'originalita' dei lavori, delle forniture o dei          servizi proposti dall'offerente.                 5. La  stazione  appaltante  richiede  per  iscritto,          assegnando  al  concorrente  un  termine  non  inferiore  a          quindici giorni,  la  presentazione,  per  iscritto,  delle          spiegazioni.  Essa  esclude  l'offerta  solo  se  la  prova          fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di          prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di          cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalita'  di  cui          al primo periodo, che l'offerta e'  anormalmente  bassa  in          quanto:                   a) non rispetta gli obblighi di  cui  all'art.  30,          comma 3;                   b) non rispetta gli obblighi di cui all'art. 105;                   c)  sono  incongrui  gli  oneri   aziendali   della          sicurezza di cui all'art. 95, comma 10 rispetto all'entita'          e alle caratteristiche dei  lavori,  dei  servizi  e  delle          forniture;                   d) il costo del personale e'  inferiore  ai  minimi          salariali retributivi indicati nelle  apposite  tabelle  di          cui all'art. 23, comma 16.                 6. Non sono ammesse giustificazioni  in  relazione  a          trattamenti salariali minimi inderogabili  stabiliti  dalla          legge  o  da  fonti  autorizzate  dalla  legge.  Non  sono,          altresi', ammesse giustificazioni in relazione  agli  oneri          di sicurezza di cui al piano di sicurezza  e  coordinamento          previsto dall'art. 100 del  decreto  legislativo  9  aprile          2008, n. 81. La  stazione  appaltante  in  ogni  caso  puo'          valutare la congruita' di ogni  offerta  che,  in  base  ad          elementi specifici, appaia anormalmente bassa.                 7.  La  stazione  appaltante  qualora   accerti   che          un'offerta e' anormalmente bassa in quanto  l'offerente  ha          ottenuto un aiuto di  Stato  puo'  escludere  tale  offerta          unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato          l'offerente  e  se  quest'ultimo  non  e'   in   grado   di          dimostrare, entro un termine  sufficiente  stabilito  dalla          stazione appaltante, che l'aiuto  era  compatibile  con  il          mercato interno ai sensi dell'art. 107  TFUE.  La  stazione          appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa          la Commissione europea.                 8.  Per  lavori,  servizi  e  forniture,  quando   il          criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu'  basso          e  comunque  per  importi  inferiori  alle  soglie  di  cui          all'art.   35,   e    che    non    presentano    carattere          transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel  bando          l'esclusione  automatica  dalla  gara  delle  offerte   che          presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla          soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2  e  dei          commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano  i  commi          4, 5 e 6. Comunque l'esclusione automatica non opera quando          il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci.                 9. La  Cabina  di  regia  di  cui  all'art.  212,  su          richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a          titolo   di   collaborazione   amministrativa,   tutte   le          informazioni  a  disposizione,  quali  leggi,  regolamenti,          contratti   collettivi   applicabili   o   norme   tecniche          nazionali, relative alle prove e ai documenti  prodotti  in          relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5.».               - Si riporta l'art. 102,  del  decreto  legislativo  18          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge:                 «Art. 102 (Collaudo e verifica di conformita'). -  1.          Il   responsabile   unico   del   procedimento    controlla          l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore  dei          lavori per i lavori  e  al  direttore  dell'esecuzione  del          contratto per i servizi e forniture.                 2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo  per          i lavori e a verifica di conformita' per i servizi e per le          forniture, per certificare che l'oggetto del  contratto  in          termini  di  prestazioni,   obiettivi   e   caratteristiche          tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato  ed          eseguito nel rispetto delle previsioni e delle  pattuizioni          contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo          superiore a 1 milione di euro e inferiore  alla  soglia  di          cui all'art.  35  il  certificato  di  collaudo,  nei  casi          espressamente individuati dal decreto di cui  al  comma  8,          puo'  essere  sostituito  dal   certificato   di   regolare          esecuzione  rilasciato  per  i  lavori  dal  direttore  dei          lavori. Per i lavori  di  importo  pari  o  inferiore  a  1          milione di euro  e  per  forniture  e  servizi  di  importo          inferiore  alla  soglia  di  cui  all'art.  35,  e'  sempre          facolta'   della   stazione   appaltante   sostituire    il          certificato di collaudo o il  certificato  di  verifica  di          conformita'  con  il  certificato  di  regolare  esecuzione          rilasciato per i lavori dal  direttore  dei  lavori  e  per          forniture   e   servizi   dal   responsabile   unico    del          procedimento.  Nei  casi  di  cui  al  presente  comma   il          certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre  tre          mesi dalla data di ultimazione  delle  prestazioni  oggetto          del contratto.                 3. Il collaudo finale o la  verifica  di  conformita'          deve avere luogo non oltre sei  mesi  dall'ultimazione  dei          lavori o delle prestazioni, salvi i casi,  individuati  dal          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti          di cui al comma 8, di particolare complessita' dell'opera o          delle prestazioni da collaudare, per  i  quali  il  termine          puo' essere elevato sino ad  un  anno.  Il  certificato  di          collaudo o il certificato di  verifica  di  conformita'  ha          carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi          due anni dalla sua  emissione.  Decorso  tale  termine,  il          collaudo si intende tacitamente approvato ancorche'  l'atto          formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi          dalla scadenza del medesimo termine.                 4. (abrogato).                 5. Salvo quanto disposto dall'art.  1669  del  codice          civile, l'appaltatore risponde per la difformita' e i  vizi          dell'opera o delle  prestazioni,  ancorche'  riconoscibili,          purche' denunciati dalla stazione appaltante prima  che  il          certificato di collaudo assuma carattere definitivo.                 6.  Per   effettuare   le   attivita'   di   collaudo          sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al  comma  2,          le stazioni appaltanti nominano tra i propri  dipendenti  o          dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a  tre          componenti con qualificazione rapportata alla  tipologia  e          caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti  di          moralita', competenza e professionalita', iscritti all'albo          dei collaudatori nazionale o regionale di  pertinenza  come          previsto al comma 8  del  presente  articolo.  Il  compenso          spettante per l'attivita' di collaudo e' contenuto,  per  i          dipendenti   della   stazione    appaltante,    nell'ambito          dell'incentivo di cui all'art. 113, mentre per i dipendenti          di altre amministrazioni pubbliche e' determinato ai  sensi          della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e  nel          rispetto delle disposizioni di cui all'art.  61,  comma  9,          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133.  Per  i          lavori, tra i dipendenti della stazione  appaltante  ovvero          tra  i   dipendenti   delle   altre   amministrazioni,   e'          individuato  il  collaudatore  delle   strutture   per   la          redazione  del  collaudo  statico.  Per  accertata  carenza          nell'organico della stazione appaltante,  ovvero  di  altre          amministrazioni   pubbliche,   le    stazioni    appaltanti          individuano i componenti con le procedure di  cui  all'art.          31, comma 8.                 7. Non possono essere affidati incarichi di  collaudo          e di verifica di conformita':                   a)  ai  magistrati   ordinari,   amministrativi   e          contabili, e agli avvocati e procuratori  dello  Stato,  in          attivita' di servizio e, per appalti di lavori pubblici  di          importo  pari  o  superiore  alle   soglie   di   rilevanza          comunitaria di cui all'art. 35 a quelli in quiescenza nella          regione/regioni  ove  e'  stata   svolta   l'attivita'   di          servizio;                   b)  ai  dipendenti  appartenenti  ai  ruoli   della          pubblica amministrazione in servizio, ovvero in trattamento          di quiescenza per appalti di  lavori  pubblici  di  importo          pari o superiore alle soglie di  rilevanza  comunitaria  di          cui all'art. 35 ubicati nella regione/regioni ove e' svolta          per i dipendenti in servizio, ovvero e'  stata  svolta  per          quelli in quiescenza, l'attivita' di servizio;                   c) a coloro  che  nel  triennio  antecedente  hanno          avuto rapporti di lavoro autonomo  o  subordinato  con  gli          operatori   economici   a   qualsiasi   titolo    coinvolti          nell'esecuzione del contratto;                   d) a coloro che hanno, comunque, svolto o  svolgono          attivita'   di    controllo,    verifica,    progettazione,          approvazione, autorizzazione,  vigilanza  o  direzione  sul          contratto da collaudare;                   d-bis)  a  coloro  che   hanno   partecipato   alla          procedura di gara.                 8. Con il regolamento  di  cui  all'art.  216,  comma          27-octies,  sono  disciplinate  e  definite  le   modalita'          tecniche di svolgimento del collaudo, nonche' i casi in cui          il certificato di collaudo dei lavori e il  certificato  di          verifica  di  conformita'  possono  essere  sostituiti  dal          certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi  del          comma 2. Fino alla data  di  entrata  in  vigore  di  detto          decreto,  si  applica  l'art.  216,  comma  16,  anche  con          riferimento  al   certificato   di   regolare   esecuzione,          rilasciato ai sensi del comma 2.                 9. Al termine del lavoro sono redatti:                   a)  per  i  beni  del   patrimonio   culturale   un          consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori          o,  nel  caso  di  interventi  su  beni  culturali  mobili,          superfici decorate di beni  architettonici  e  a  materiali          storicizzati  di  beni  immobili   di   interesse   storico          artistico  o  archeologico,   da   restauratori   di   beni          culturali, ai sensi dalla normativa vigente,  quale  ultima          fase del processo della conoscenza e del restauro  e  quale          premessa per il futuro programma di intervento sul bene;  i          costi per la elaborazione del consuntivo  scientifico  sono          previsti nel quadro economico dell'intervento;                   b) l'aggiornamento del piano di manutenzione;                   c) una relazione  tecnico-scientifica  redatta  dai          professionisti afferenti alle  rispettive  competenze,  con          l'esplicitazione  dei  risultati  culturali  e  scientifici          raggiunti.».               - Si riporta l'art. 111,  del  decreto  legislativo  18          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge:                 «Art.   111   (Controllo   tecnico,    contabile    e          amministrativo). - 1. Con il regolamento  di  cui  all'art.          216, comma 27-octies, sono individuate le modalita'  e,  se          del caso, la tipologia  di  atti,  attraverso  i  quali  il          direttore dei lavori effettua l'attivita' di  cui  all'art.          101,  comma  3,  in  maniera  da  garantirne   trasparenza,          semplificazione,    efficientamento    informatico,     con          particolare riferimento alle metodologie  e  strumentazioni          elettroniche anche per i controlli di contabilita'. Con  il          decreto  di  cui  al  primo  periodo,  sono   disciplinate,          altresi', le modalita' di  svolgimento  della  verifica  di          conformita' in corso di esecuzione e  finale,  la  relativa          tempistica,  nonche'   i   casi   in   cui   il   direttore          dell'esecuzione puo' essere incaricato  della  verifica  di          conformita'. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici  non          possano espletare l'attivita' di direzione dei lavori, essa          e'  affidata,   nell'ordine,   ad   altre   amministrazioni          pubbliche, previo apposito accordo ai  sensi  dell'art.  15          della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa  o  convenzione          di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto  2000,          n. 267; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti          con  le  procedure  previste  dal   presente   codice   per          l'affidamento degli incarichi di progettazione.                 1-bis. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche          tecniche obbligatorie inerenti alle  attivita'  di  cui  al          comma 1,  ovvero  specificamente  previsti  dal  capitolato          speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione          dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa  a          carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo          nel quadro  economico.  Tali  spese  non  sono  soggette  a          ribasso. Con decreto del Ministero delle  infrastrutture  e          dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore          dei lavori pubblici, sono  individuati  i  criteri  per  la          determinazione di tali costi.                 2. Il  direttore  dell'esecuzione  del  contratto  di          servizi o di forniture e', di norma, il responsabile  unico          del procedimento e provvede, anche con l'ausilio di  uno  o          piu'  direttori  operativi   individuati   dalla   stazione          appaltante in relazione alla complessita' dell'appalto,  al          coordinamento,    alla    direzione    e    al    controllo          tecnico-contabile dell'esecuzione del  contratto  stipulato          dalla   stazione   appaltante   assicurando   la   regolare          esecuzione  da  parte  dell'esecutore,  in  conformita'  ai          documenti contrattuali. Con il medesimo regolamento di  cui          al comma  1  sono  altresi'  individuate  compiutamente  le          modalita' di effettuazione dell'attivita' di  controllo  di          cui al periodo precedente, secondo criteri di trasparenza e          semplificazione. Fino alla data di entrata  in  vigore  del          regolamento  di  cui  all'art.  216,  comma  27-octies,  si          applica la disposizione transitoria ivi prevista.».               - Si riporta l'art. 146,  del  decreto  legislativo  18          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge:                 «Art. 146 (Qualificazione). -  1.  In  conformita'  a          quanto disposto dagli  articoli  9-bis  e  29  del  decreto          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i lavori di cui  al          presente capo e' richiesto  il  possesso  di  requisiti  di          qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela          del bene oggetto di intervento.                 2. I lavori di cui al presente capo sono  utilizzati,          per la qualificazione, unicamente dall'operatore che li  ha          effettivamente eseguiti. Il loro utilizzo, quale  requisito          tecnico,  non  e'  condizionato  da  criteri  di  validita'          temporale.                 3.  Per  i  contratti  di  cui  al   presente   capo,          considerata la specificita' del settore ai sensi  dell'art.          36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  non          trova  applicazione  l'istituto  dell'avvalimento,  di  cui          all'art. 89 del presente codice.                 4. Con il regolamento  di  cui  all'art.  216,  comma          27-octies, sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei          direttori  tecnici  e  degli  esecutori  dei  lavori  e  le          modalita'  di  verifica  ai  fini   dell'attestazione.   Il          direttore tecnico dell'operatore economico incaricato degli          interventi di cui all'art. 147, comma 2,  secondo  periodo,          deve comunque possedere la  qualifica  di  restauratore  di          beni culturali ai sensi della normativa vigente. Fino  alla          data di entrata in vigore del regolamento di  cui  all'art.          216,  comma   27-octies,   si   applica   la   disposizione          transitoria ivi prevista.».               - Si riporta l'art. 177,  del  decreto  legislativo  18          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge:                 «Art. 177 (Affidamenti dei concessionari). - 1. Fatto          salvo quanto previsto dall'art. 7, i  soggetti  pubblici  o          privati, titolari di  concessioni  di  lavori,  di  servizi          pubblici o di forniture gia' in essere alla data di entrata          in vigore del presente codice, non affidate con la  formula          della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara  ad          evidenza pubblica secondo il diritto  dell'Unione  europea,          sono obbligati ad affidare, una quota pari all'ottanta  per          cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi          alle concessioni di importo di importo pari o  superiore  a          150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura          ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali  e  per          la stabilita' del personale impiegato e per la salvaguardia          delle  professionalita'.  La  restante  parte  puo'  essere          realizzata da societa' in house di cui  all'art.  5  per  i          soggetti  pubblici,  ovvero  da  societa'  direttamente   o          indirettamente  controllate  o  collegate  per  i  soggetti          privati,  ovvero  tramite  operatori  individuati  mediante          procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.          Per i titolari di concessioni autostradali, ferme  restando          le altre disposizioni del presente comma, la quota  di  cui          al primo periodo e' pari al sessanta per cento.                 2. Le concessioni di cui al comma 1 gia' in essere si          adeguano alle predette disposizioni entro  il  31  dicembre          2020.                 3. La verifica del rispetto  dei  limiti  di  cui  al          comma 1 da parte dei soggetti preposti  e  dell'ANAC  viene          effettuata  annualmente,  secondo  le  modalita'   indicate          dall'ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della          presente disposizione. Eventuali situazioni  di  squilibrio          rispetto ai limiti  indicati  devono  essere  riequilibrate          entro  l'anno  successivo.  Nel  caso  di   situazioni   di          squilibrio  reiterate  per   due   anni   consecutivi,   il          concedente applica una penale in  misura  pari  al  10  per          cento  dell'importo  complessivo  dei  lavori,  servizi   o          forniture  che  avrebbero  dovuto   essere   affidati   con          procedura ad evidenza pubblica.».               - Si riporta l'art. 183,  del  decreto  legislativo  18          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge:                 «Art.  183  (Finanza  di  progetto).  -  1.  Per   la          realizzazione di lavori pubblici o di  lavori  di  pubblica          utilita',  ivi  inclusi  quelli  relativi  alle   strutture          dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli  strumenti          di       programmazione        formalmente        approvati          dall'amministrazione  aggiudicatrice   sulla   base   della          normativa  vigente,  ivi  inclusi  i   Piani   dei   porti,          finanziabili in tutto o in parte con capitali  privati,  le          amministrazioni  aggiudicatrici  possono,  in   alternativa          all'affidamento mediante concessione ai sensi  della  parte          III, affidare una concessione ponendo a  base  di  gara  il          progetto di  fattibilita',  mediante  pubblicazione  di  un          bando  finalizzato  alla  presentazione  di   offerte   che          contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente          a carico dei soggetti  proponenti.  In  ogni  caso  per  le          infrastrutture afferenti le opere in linea,  e'  necessario          che le relative proposte siano ricomprese  negli  strumenti          di   programmazione   approvati   dal    Ministero    delle          infrastrutture e dei trasporti.                 2. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di          cui all'art. 72 ovvero di cui all'art. 36, comma 9, secondo          l'importo dei lavori, ponendo a base di gara il progetto di          fattibilita'        predisposto        dall'amministrazione          aggiudicatrice. Il progetto di fattibilita' da porre a base          di gara e'  redatto  dal  personale  delle  amministrazioni          aggiudicatrici  in  possesso   dei   requisiti   soggettivi          necessari per la  sua  predisposizione  in  funzione  delle          diverse    professionalita'    coinvolte     nell'approccio          multidisciplinare proprio del progetto di fattibilita'.  In          caso  di  carenza  in  organico  di  personale  idoneamente          qualificato,  le  amministrazioni  aggiudicatrici   possono          affidare  la  redazione  del  progetto  di  fattibilita'  a          soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal          presente codice.  Gli  oneri  connessi  all'affidamento  di          attivita' a soggetti esterni possono essere ricompresi  nel          quadro economico dell'opera.                 3.   Il   bando,   oltre   al   contenuto    previsto          dall'allegato XXI specifica:                   a)  che  l'amministrazione  aggiudicatrice  ha   la          possibilita' di richiedere al promotore prescelto,  di  cui          al  comma  10,  lettera  b),  di  apportare   al   progetto          definitivo,   da   questi    presentato,    le    modifiche          eventualmente  intervenute  in  fase  di  approvazione  del          progetto, anche al  fine  del  rilascio  delle  concessioni          demaniali marittime, ove necessarie, e che, in tal caso, la          concessione    e'    aggiudicata    al    promotore    solo          successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo,          delle  modifiche  progettuali   nonche'   del   conseguente          eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;                   b) che, in caso di mancata  accettazione  da  parte          del  promotore   di   apportare   modifiche   al   progetto          definitivo,  l'amministrazione  ha  facolta'  di   chiedere          progressivamente ai concorrenti successivi  in  graduatoria          l'accettazione delle modifiche  da  apportare  al  progetto          definitivo presentato dal promotore alle stesse  condizioni          proposte al promotore e non accettate dallo stesso.                 4.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  valutano  le          offerte   presentate   con   il    criterio    dell'offerta          economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base  del          miglior rapporto qualita'/prezzo.                 5. Oltre a  quanto  previsto  dall'art.  95,  l'esame          delle  proposte  e'  esteso  agli  aspetti  relativi   alla          qualita' del  progetto  definitivo  presentato,  al  valore          economico e finanziario del  piano  e  al  contenuto  della          bozza di convenzione.  Per  quanto  concerne  le  strutture          dedicate alla nautica da diporto, l'esame e la  valutazione          delle proposte  sono  svolti  anche  con  riferimento  alla          maggiore idoneita' dell'iniziativa prescelta  a  soddisfare          in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione          turistica ed economica dell'area interessata,  alla  tutela          del  paesaggio  e  dell'ambiente  e  alla  sicurezza  della          navigazione.                 6. Il bando indica i  criteri,  secondo  l'ordine  di          importanza loro attribuita, in base  ai  quali  si  procede          alla valutazione comparativa tra le  diverse  proposte.  La          pubblicazione del bando, nel caso  di  strutture  destinate          alla nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicita'          previsti  per  il  rilascio  della  concessione   demaniale          marittima.                 7. Il disciplinare di gara, richiamato  espressamente          nel  bando,  indica,  in  particolare,  l'ubicazione  e  la          descrizione dell'intervento da realizzare, la  destinazione          urbanistica, la consistenza, le tipologie del  servizio  da          gestire, in  modo  da  consentire  che  le  proposte  siano          presentate secondo presupposti omogenei.                 8. Alla procedura sono ammessi  solo  i  soggetti  in          possesso  dei  requisiti   per   i   concessionari,   anche          associando o consorziando altri  soggetti,  ferma  restando          l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.                 9.  Le   offerte   devono   contenere   un   progetto          definitivo,   una   bozza   di   convenzione,   un    piano          economico-finanziario asseverato da un istituto di  credito          o  da  societa'  di  servizi  costituite  dall'istituto  di          credito  stesso  ed  iscritte  nell'elenco  generale  degli          intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del decreto          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una societa' di          revisione ai sensi dell'art.  1  della  legge  23  novembre          1939,   n.   1966,   nonche'   la   specificazione    delle          caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto          del preliminare  coinvolgimento  di  uno  o  piu'  istituti          finanziatori nel progetto. Il piano  economico-finanziario,          oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per  la          predisposizione del progetto di fattibilita' posto  a  base          di gara, comprende l'importo delle spese sostenute  per  la          predisposizione  delle  offerte,  comprensivo   anche   dei          diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art.  2578  del          codice civile. L'importo complessivo delle spese di cui  al          periodo precedente non puo' superare il 2,5 per  cento  del          valore dell'investimento, come desumibile dal  progetto  di          fattibilita' posto a base di gara. Nel  caso  di  strutture          destinate alla nautica da diporto, il  progetto  definitivo          deve definire le caratteristiche qualitative  e  funzionali          dei lavori ed il quadro  delle  esigenze  da  soddisfare  e          delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno          studio con la descrizione del progetto ed i dati  necessari          per individuare e valutare  i  principali  effetti  che  il          progetto puo' avere sull'ambiente e deve  essere  integrato          con   le   specifiche   richieste   dal   Ministero   delle          infrastrutture e dei trasporti con propri decreti.                 10. L'amministrazione aggiudicatrice:                   a) prende in esame le offerte  che  sono  pervenute          nei termini indicati nel bando;                   b) redige una graduatoria  e  nomina  promotore  il          soggetto che ha presentato la migliore offerta;  la  nomina          del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola          offerta;                   c) pone  in  approvazione  il  progetto  definitivo          presentato  dal  promotore,  con  le   modalita'   indicate          all'art. 27, anche al fine del  successivo  rilascio  della          concessione demaniale marittima, ove  necessaria.  In  tale          fase  e'  onere  del  promotore  procedere  alle  modifiche          progettuali  necessarie  ai  fini   dell'approvazione   del          progetto, nonche' a tutti gli adempimenti di legge anche ai          fini della valutazione di  impatto  ambientale,  senza  che          cio' comporti alcun  compenso  aggiuntivo,  ne'  incremento          delle spese sostenute per la predisposizione delle  offerte          indicate nel piano finanziario;                   d) quando il progetto non  necessita  di  modifiche          progettuali,  procede  direttamente  alla   stipula   della          concessione;                   e) qualora il promotore non accetti  di  modificare          il progetto, ha facolta' di richiedere progressivamente  ai          concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione  delle          modifiche al progetto presentato dal promotore alle  stesse          condizioni proposte al  promotore  e  non  accettate  dallo          stesso.                 11. La stipulazione del contratto di concessione puo'          avvenire solamente a seguito della conclusione,  con  esito          positivo, della  procedura  di  approvazione  del  progetto          definitivo e della accettazione delle modifiche progettuali          da parte del  promotore,  ovvero  del  diverso  concorrente          aggiudicatario. Il  rilascio  della  concessione  demaniale          marittima, ove necessaria, avviene sulla base del  progetto          definitivo,  redatto  in   conformita'   al   progetto   di          fattibilita' approvato.                 12. Nel caso  in  cui  risulti  aggiudicatario  della          concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo          ha diritto  al  pagamento,  a  carico  dell'aggiudicatario,          dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.                 13. Le offerte sono corredate dalla garanzia  di  cui          all'art. 93 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in          misura pari al 2,5 per cento del valore  dell'investimento,          come desumibile dal progetto di fattibilita' posto  a  base          di gara. Il soggetto aggiudicatario e' tenuto a prestare la          cauzione definitiva di cui  all'art.  103.  Dalla  data  di          inizio  dell'esercizio   del   servizio,   da   parte   del          concessionario e' dovuta  una  cauzione  a  garanzia  delle          penali relative al mancato o inesatto adempimento di  tutti          gli   obblighi   contrattuali   relativi   alla    gestione          dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento  del          costo annuo operativo di esercizio e con  le  modalita'  di          cui all'art. 103; la mancata presentazione di tale cauzione          costituisce grave inadempimento contrattuale.                 14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni  di          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  8  giugno          2001, n. 327, e successive modificazioni.                 15. Gli operatori economici possono  presentare  alle          amministrazioni  aggiudicatrici  proposte   relative   alla          realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori          di pubblica utilita', incluse le  strutture  dedicate  alla          nautica  da  diporto,  non  presenti  negli  strumenti   di          programmazione        approvati        dall'amministrazione          aggiudicatrice  sulla  base  della  normativa  vigente.  La          proposta contiene un progetto di fattibilita', una bozza di          convenzione, il piano economico-finanziario  asseverato  da          uno dei soggetti di cui al comma 9,  primo  periodo,  e  la          specificazione delle caratteristiche del servizio  e  della          gestione. Nel caso di strutture destinate alla  nautica  da          diporto, il  progetto  di  fattibilita'  deve  definire  le          caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori  e  del          quadro delle esigenze  da  soddisfare  e  delle  specifiche          prestazioni da fornire, deve contenere uno  studio  con  la          descrizione del progetto e i dati necessari per individuare          e valutare i principali effetti che il progetto puo'  avere          sull'ambiente e deve essere  integrato  con  le  specifiche          richieste  dal  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei          trasporti     con     propri     decreti.     Il      piano          economico-finanziario  comprende  l'importo   delle   spese          sostenute   per   la   predisposizione   della    proposta,          comprensivo anche dei diritti sulle opere  dell'ingegno  di          cui  all'art.  2578  del  codice  civile.  La  proposta  e'          corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso  dei          requisiti di  cui  al  comma  17,  dalla  cauzione  di  cui          all'art. 93, e dall'impegno a prestare una  cauzione  nella          misura dell'importo di cui al comma 9, terzo  periodo,  nel          caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice          valuta,  entro  il  termine  perentorio  di  tre  mesi,  la          fattibilita' della proposta. A tal  fine  l'amministrazione          aggiudicatrice puo' invitare il proponente ad apportare  al          progetto di fattibilita' le modifiche necessarie per la sua          approvazione. Se il proponente  non  apporta  le  modifiche          richieste,   la   proposta   non   puo'   essere   valutata          positivamente. Il progetto  di  fattibilita'  eventualmente          modificato, e' inserito negli strumenti  di  programmazione          approvati dall'amministrazione  aggiudicatrice  sulla  base          della normativa vigente ed e' posto in approvazione con  le          modalita'  previste  per  l'approvazione  di  progetti;  il          proponente e' tenuto ad apportare  le  eventuali  ulteriori          modifiche chieste in sede di approvazione del progetto;  in          difetto, il progetto si intende non approvato. Il  progetto          di fattibilita' approvato e' posto a  base  di  gara,  alla          quale   e'    invitato    il    proponente.    Nel    bando          l'amministrazione   aggiudicatrice   puo'    chiedere    ai          concorrenti, compreso il proponente,  la  presentazione  di          eventuali varianti al progetto. Nel  bando  e'  specificato          che il promotore puo' esercitare il diritto di  prelazione.          I concorrenti, compreso  il  promotore,  devono  essere  in          possesso dei requisiti di cui  al  comma  8,  e  presentare          un'offerta contenente una bozza di  convenzione,  il  piano          economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui          al  comma  9,  primo  periodo,  la   specificazione   delle          caratteristiche del servizio e della gestione,  nonche'  le          eventuali  varianti  al  progetto   di   fattibilita';   si          applicano i commi 4, 5, 6, 7 e  13.  Se  il  promotore  non          risulta aggiudicatario,  puo'  esercitare,  entro  quindici          giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il  diritto          di prelazione e  divenire  aggiudicatario  se  dichiara  di          impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle          medesime  condizioni  offerte  dall'aggiudicatario.  Se  il          promotore non risulta  aggiudicatario  e  non  esercita  la          prelazione   ha   diritto   al    pagamento,    a    carico          dell'aggiudicatario,  dell'importo  delle  spese   per   la          predisposizione della proposta  nei  limiti  indicati;  nel          comma  9.  Se  il   promotore   esercita   la   prelazione,          l'originario aggiudicatario  ha  diritto  al  pagamento,  a          carico del  promotore,  dell'importo  delle  spese  per  la          predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9.                 16. La proposta di cui al comma  15,  primo  periodo,          puo' riguardare, in alternativa alla concessione,  tutti  i          contratti di partenariato pubblico privato.                 17. Possono presentare le proposte di  cui  al  comma          15, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti  di          cui al comma 8, nonche' i  soggetti  con  i  requisiti  per          partecipare  a  procedure  di  affidamento   di   contratti          pubblici anche per servizi di  progettazione  eventualmente          associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori          di servizi.  La  realizzazione  di  lavori  pubblici  o  di          pubblica utilita' rientra tra  i  settori  ammessi  di  cui          all'art.  1,  comma  1,   lettera   c-bis),   del   decreto          legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio,          industria, artigianato  e  agricoltura,  nell'ambito  degli          scopi di utilita' sociale e di  promozione  dello  sviluppo          economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi  alla          presentazione  di  proposte  di  realizzazione  di   lavori          pubblici  di  cui  al  comma  1,  ferma  restando  la  loro          autonomia decisionale.                 17-bis.  Gli   investitori   istituzionali   indicati          nell'elenco   riportato   all'art.   32,   comma   3,   del          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  nonche'          i soggetti di cui all'art. 2, numero  3),  del  regolamento          (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del          25 giugno 2015, secondo quanto previsto nella comunicazione          (COM (2015) 361 final) della  Commissione,  del  22  luglio          2015, possono presentare le proposte di cui  al  comma  15,          primo periodo, associati o consorziati, qualora  privi  dei          requisiti tecnici, con soggetti in possesso  dei  requisiti          per partecipare a procedure  di  affidamento  di  contratti          pubblici per servizi di progettazione.                 18.  Al  fine  di  assicurare  adeguati  livelli   di          bancabilita'  e  il  coinvolgimento  del  sistema  bancario          nell'operazione, si  applicano  in  quanto  compatibili  le          disposizioni contenute all'art. 185.                 19. Limitatamente alle ipotesi di cui i  commi  15  e          17, i soggetti che hanno  presentato  le  proposte  possono          recedere dalla composizione dei  proponenti  in  ogni  fase          della procedura fino alla pubblicazione del bando  di  gara          purche' tale recesso non faccia venir meno la presenza  dei          requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la  mancanza          dei  requisiti  in  capo  a   singoli   soggetti   comporta          l'esclusione  dei  soggetti  medesimi  senza  inficiare  la          validita' della  proposta,  a  condizione  che  i  restanti          componenti  posseggano  i  requisiti   necessari   per   la          qualificazione.                 20. Ai sensi dell'art. 2  del  presente  codice,  per          quanto attiene alle  strutture  dedicate  alla  nautica  da          diporto, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di          Bolzano adeguano la propria normativa ai principi  previsti          dal presente articolo.».               - Si riporta l'art. 196,  del  decreto  legislativo  18          aprile 2016, n. 50 (Codice dei  contratti  pubblici),  come          modificato dalla presente legge:                 «Art. 196 (Controlli sull'esecuzione e  collaudo).  -          1. Al collaudo delle  infrastrutture  si  provvede  con  le          modalita' e nei termini previsti dall'art. 102.                 2.  Per  le  infrastrutture  di  grande  rilevanza  o          complessita', il soggetto aggiudicatore puo' autorizzare le          commissioni  di  collaudo  ad  avvalersi  dei  servizi   di          supporto  e  di  indagine  di  soggetti  specializzati  nel          settore. Gli oneri relativi  sono  a  carico  dei  fondi  a          disposizione   del   soggetto    aggiudicatore    per    la          realizzazione  delle   predette   infrastrutture   con   le          modalita' e i limiti stabiliti  con  decreto  del  Ministro          delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il          Ministro dell'economia e delle finanze.  L'affidatario  del          supporto  al  collaudo   non   puo'   avere   rapporti   di          collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato  o          eseguito in tutto o in parte l'infrastruttura.                 3. (abrogato).                 4. (abrogato).».               - Si riporta l'art. 197,  del  decreto  legislativo  18          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge:                 «Art. 197 (Sistema di qualificazione  del  contraente          generale). - 1. La qualificazione del  contraente  generale          e' disciplinata con il regolamento  di  cui  all'art.  216,          comma 27-octies. La qualificazione puo' essere richiesta da          imprese  singole  in  forma  di  societa'   commerciali   o          cooperative, da consorzi di  cooperative  di  produzione  e          lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n.  422  e  dal          decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  14          dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni,  ovvero          da consorzi stabili di cui all'art. 45,  comma  2,  lettera          c).                 2.  I  contraenti  generali  sono   qualificati   per          classifiche, riferite all'importo lordo  degli  affidamenti          per i quali possono concorrere. I contraenti  generali  non          possono  concorrere  ad  affidamenti   di   importo   lordo          superiore  a  quello  della   classifica   di   iscrizione,          attestata con il sistema di cui al presente articolo ovvero          documentata ai sensi dell'art. 45,  salva  la  facolta'  di          associarsi ad altro contraente generale.                 3. (abrogato).                 4.  Per   la   partecipazione   alle   procedure   di          aggiudicazione da parte dei contraenti  generali,  per  gli          affidamenti di cui  all'art.  194,  oltre  all'assenza  dei          motivi di esclusione di cui all'art. 80,  e'  istituito  il          sistema  di   qualificazione   del   contraente   generale,          disciplinato con il regolamento di cui all'art. 216,  comma          27-octies, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei          trasporti,  che  prevede  specifici  requisiti  in   ordine          all'adeguata    capacita'    economica    e    finanziaria,          all'adeguata idoneita'  tecnica  e  organizzativa,  nonche'          all'adeguato organico tecnico e dirigenziale.».               - Si riporta l'art. 199,  del  decreto  legislativo  18          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge:                 «Art. 199 (Gestione del sistema di qualificazione del          contraente generale). - 1. La attestazione del possesso dei          requisiti dei contraenti  generali  e'  rilasciata  secondo          quanto previsto dall'art. 197 ed  e'  definita  nell'ambito          del  sistema  di  qualificazione  previsto   dal   medesimo          articolo.                 2.  In  caso  di  ritardo  nel  rilascio,  imputabile          all'amministrazione, l'attestazione scaduta  resta  valida,          ai  fini   della   partecipazione   alle   gare   e   perla          sottoscrizione dei contratti, fino al momento del  rilascio          di quella rinnovata.                 3.  Le  attestazioni  del  possesso   dei   requisiti          rilasciate  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei          trasporti hanno validita' triennale.                 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti          provvede, altresi', a rilasciare l'attestazione di  cui  al          comma 1, sulle richieste pervenute alla data di entrata  in          vigore del presente codice, nonche' quelle che  perverranno          fino all'entrata in vigore del regolamento di cui  all'art.          216, comma 27-octies.».               - Si riporta l'art. 216,  del  decreto  legislativo  18          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge:                 «Art.   216   (Disposizioni    transitorie    e    di          coordinamento).  -  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  nel          presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di  cui          al presente codice, lo stesso si applica alle  procedure  e          ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice          la procedura di  scelta  del  contraente  siano  pubblicati          successivamente alla  data  della  sua  entrata  in  vigore          nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di  bandi          o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione  ai          quali, alla data di entrata in vigore del presente  codice,          non siano ancora stati inviati gli inviti a  presentare  le          offerte.                 1-bis.  Per  gli   interventi   ricompresi   tra   le          infrastrutture strategiche di cui alla disciplina  prevista          dall'art. 163 e seguenti del decreto legislativo 12  aprile          2006,  n.   163,   gia'   inseriti   negli   strumenti   di          programmazione approvati e per  i  quali  la  procedura  di          valutazione di impatto ambientale sia  gia'  stata  avviata          alla data di entrata  in  vigore  del  presente  codice,  i          relativi progetti  sono  approvati  secondo  la  disciplina          previgente. Fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis, per          le procedure di gara si applica quanto previsto al comma 1.                 2.  Fino  all'approvazione  del  Piano  Generale  dei          Trasporti e della Logistica (PGTL)  si  applica  il  quadro          generale  della  programmazione  delle  infrastrutture   di          trasporto  approvato  dal  Consiglio  dei  ministri  il  13          novembre 2015  e  sottoposto  a  valutazione  ambientale  e          strategica.                 3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di          cui  all'art.  21,  comma  8,  si  applicano  gli  atti  di          programmazione gia' adottati ed efficaci,  all'interno  dei          quali  le  amministrazioni  aggiudicatrici  individuano  un          ordine di  priorita'  degli  interventi,  tenendo  comunque          conto dei lavori necessari alla realizzazione  delle  opere          non  completate   e   gia'   avviate   sulla   base   della          programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi          gia' approvati e dei lavori di manutenzione e recupero  del          patrimonio esistente, nonche' degli interventi suscettibili          di essere realizzati attraverso contratti di concessione  o          di  partenariato  pubblico  privato.   Le   amministrazioni          aggiudicatrici procedono con le medesime modalita'  per  le          nuove  programmazioni  che  si  rendano  necessarie   prima          dell'adozione del decreto.                 4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di          cui all'art. 23,  comma  3,  continuano  ad  applicarsi  le          disposizioni di cui alla  parte  II,  titolo  II,  capo  I,          nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi  richiamate          del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,          n. 207. Fino all'adozione delle tabelle di cui all'art. 23,          comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni  di  cui          ai decreti ministeriali gia' emanati in materia. Fino  alla          data di entrata in vigore del decreto di cui  all'art.  23,          comma  3-bis,  i  contratti  di  lavori   di   manutenzione          ordinaria  possono  essere  affidati,  nel  rispetto  delle          procedure di scelta del contraente  previste  dal  presente          codice,  sulla  base  del  progetto  definitivo  costituito          almeno da una relazione generale,  dall'elenco  dei  prezzi          unitari   delle   lavorazioni   previste,    dal    computo          metrico-estimativo,   dal   piano   di   sicurezza   e   di          coordinamento  con  l'individuazione  analitica  dei  costi          della sicurezza da non assoggettare a  ribasso.  Fino  alla          data  di  entrata   in   vigore   del   medesimo   decreto,          l'esecuzione  dei  lavori  puo'  prescindere  dall'avvenuta          redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si          tratti di  lavori  di  manutenzione,  ad  esclusione  degli          interventi di manutenzione che prevedono il  rinnovo  o  la          sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta  ferma          la  predisposizione   del   piano   di   sicurezza   e   di          coordinamento  con  l'individuazione  analitica  dei  costi          della sicurezza da non assoggettare a ribasso.                 4-bis. Il divieto di cui all'art. 59, comma 1, quarto          periodo, non  si  applica  per  le  opere  i  cui  progetti          definitivi risultino definitivamente approvati  dall'organo          competente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente          codice con pubblicazione del bando entro dodici mesi  dalla          data di entrata in vigore della presente disposizione.                 5. Fino alla data di entrata in  vigore  del  decreto          previsto  dall'art.  24,   comma   2,   si   applicano   le          disposizioni di cui  agli  articoli  254,  255  e  256  del          decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.          207.                 6. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di          cui all'art.  24,  comma  8,  continuano  ad  applicarsi  i          corrispettivi  di  cui  al  decreto  del   Ministro   della          giustizia 31 ottobre 2013, n. 143.                 7. Fino alla data di entrata in  vigore  del  decreto          previsto dall'art. 25, comma 2, resta valido l'elenco degli          istituti  archeologici  universitari  e  dei  soggetti   in          possesso  della  necessaria  qualificazione   esistente   e          continuano ad  applicarsi  i  criteri  per  la  sua  tenuta          adottati con decreto ministeriale 20  marzo  2009,  n.  60,          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2009, n. 136.                 8. Fino all'adozione dell'atto di  cui  all'art.  31,          comma 5, continuano ad applicarsi le  disposizioni  di  cui          alla parte II, titolo I, capo I, del decreto del Presidente          della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.                 9.  Fino  all'adozione  delle  linee  guida  previste          dall'art. 36, comma  7,  l'individuazione  degli  operatori          economici avviene tramite indagini  di  mercato  effettuate          dalla stazione appaltante mediante  avviso  pubblicato  sul          proprio  profilo  del  committente  per  un   periodo   non          inferiore  a  quindici  giorni,  specificando  i  requisiti          minimi richiesti ai soggetti che si  intendono  invitare  a          presentare offerta, ovvero mediante selezione  dai  vigenti          elenchi di operatori economici  utilizzati  dalle  stazioni          appaltanti, se compatibili con il presente codice.                 10. Fino alla data di entrata in vigore  del  sistema          di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art.          38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante          l'iscrizione  all'anagrafe  di  cui  all'art.  33-ter   del          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.                 11. Fino  alla  data  indicata  nel  decreto  di  cui          all'art. 73, comma 4, gli avvisi e  i  bandi  devono  anche          essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica          italiana, serie speciale relativa ai contratti.  Fino  alla          medesima data, le spese per la pubblicazione nella Gazzetta          Ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono  rimborsate          alla  stazione  appaltante  dall'aggiudicatario  entro   il          termine  di  sessanta  giorni  dall'aggiudicazione  e   gli          effetti giuridici di cui al comma 5,  del  citato  art.  73          continuano a decorrere dalla pubblicazione  nella  Gazzetta          Ufficiale. Fino alla data di entrata in vigore del  decreto          di cui all'art. 73, comma 4, si applica altresi' il  regime          di cui all'art. 66, comma 7,  del  decreto  legislativo  12          aprile 2006,  n.  163,  nel  testo  applicabile  fino  alla          predetta data, ai sensi dell'art. 26 del  decreto-legge  24          aprile 2014, n. 66, come modificato dall'art. 7,  comma  7,          del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con          modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.                 12. Fino alla adozione della disciplina in materia di          iscrizione all'Albo di  cui  all'art.  78,  la  commissione          giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo  della          stazione appaltante competente ad effettuare la scelta  del          soggetto  affidatario  del  contratto,  secondo  regole  di          competenza e  trasparenza  preventivamente  individuate  da          ciascuna stazione appaltante. Fino alla  piena  interazione          dell'Albo di cui all'art. 78 con le banche  dati  istituite          presso le  amministrazioni  detentrici  delle  informazioni          inerenti  ai  requisiti   dei   commissari,   le   stazioni          appaltanti    verificano,    anche    a    campione,     le          autodichiarazioni presentate  dai  commissari  estratti  in          ordine  alla  sussistenza  dei   requisiti   dei   medesimi          commissari.  Il  mancato  possesso  dei  requisiti   o   la          dichiarazione di incompatibilita' dei candidati deve essere          tempestivamente  comunicata   dalla   stazione   appaltante          all'ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto          dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto.                 13. Fino alla data di entrata in vigore  del  decreto          di cui all'art. 81, comma 2, le stazioni appaltanti  e  gli          operatori economici  utilizzano  la  banca  dati  AVC  Pass          istituita presso l'ANAC.                 14. Fino all'adozione del regolamento di cui all'art.          216, comma 27-octies, continuano ad applicarsi,  in  quanto          compatibili, le disposizioni di cui alla Parte  II,  Titolo          III, nonche' gli  allegati  e  le  parti  di  allegati  ivi          richiamate, del decreto del Presidente della  Repubblica  5          ottobre 2010, n. 207.                 15. Fino alla data di entrata in vigore  del  decreto          di cui all'art. 89, comma 11, continuano ad  applicarsi  le          disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legge 28  marzo          2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge  23          maggio 2014, n. 80.                 16. Fino alla data di entrata in vigore  del  decreto          previsto  dall'art.  102,  comma   8,   si   applicano   le          disposizioni di cui alla Parte II, Titolo  X,  nonche'  gli          allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto          del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.                 17. Fino alla data di entrata in vigore  del  decreto          di cui all'art. 111, comma 1, continuano ad  applicarsi  le          disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, capi I e  II,          nonche' gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate,          del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,          n. 207.                 18.  Fino  all'adozione  delle  linee  di   indirizzo          nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale  e          scolastica di  cui  all'art.  144,  comma  2,  le  stazioni          appaltanti individuano nei documenti di gara le  specifiche          tecniche finalizzate a garantire la qualita'  del  servizio          richiesto.                 19. Fino alla data di entrata in vigore  del  decreto          previsto dall'art. 146, comma 4, continuano  ad  applicarsi          le disposizioni di cui agli alla Parte II, titolo XI,  capi          I e II, nonche' gli allegati o le  parti  di  allegati  ivi          richiamate,  e  di  cui  all'art.  251  del   decreto   del          Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.                 20. Fino alla data di entrata in vigore  del  decreto          di cui all'art. 159, comma 4,  si  applicano  le  procedure          previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 15          novembre 2012, n. 236.                 21. Fino all'istituzione dell'albo  di  cui  all'art.          196, comma 4, possono svolgere il ruolo  di  direttore  dei          lavori i soggetti in possesso dei  requisiti  professionali          adeguati in relazione all'opera da dirigere e il  ruolo  di          collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti  previsti          dall'art. 216 del decreto del Presidente del  Repubblica  5          ottobre 2010, n. 207, ferma restando l'incompatibilita' con          la funzione di responsabile unico del procedimento.                 22. Le procedure di arbitrato di cui all'art. 209  si          applicano anche alle controversie  su  diritti  soggettivi,          derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di cui  al          medesimo art. 209, comma 1, per i quali i  bandi  o  avvisi          siano stati pubblicati  prima  della  data  di  entrata  in          vigore del presente codice. Fino alla data  di  entrata  in          vigore del decreto  di  cui  all'art.  209,  comma  16,  si          applica l'art. 10, commi da 1 a 6, e tariffa allegata,  del          decreto 2 dicembre 2000, n. 398.                 23.   I   progetti    preliminari    relativi    alla          realizzazione di lavori pubblici o di  lavori  di  pubblica          utilita'  riguardanti  proposte  di  concessione  ai  sensi          dell'art. 153 ovvero dell'art. 175 del decreto  legislativo          12 aprile 2006 n. 163, per le quali sia gia' intervenuta la          dichiarazione di pubblico interesse, non  ancora  approvati          alla data di entrata in vigore del  presente  codice,  sono          oggetto  di  valutazione  di   fattibilita'   economica   e          finanziaria e di approvazione da parte dell'amministrazione          ai sensi  delle  norme  del  presente  codice.  La  mancata          approvazione determina la revoca delle procedure avviate  e          degli   eventuali   soggetti   promotori,   ai   quali   e'          riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e  documentati          per l'integrazione del progetto a  base  di  gara,  qualora          dovuti, relativi allo studio di impatto ambientale ed  alla          localizzazione urbanistica.                 24. Al fine di consentire lo svolgimento, con la piu'          ampia partecipazione, della consultazione pubblica  di  cui          all'art. 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n.  220,          e nelle more dell'aggiornamento della disciplina in materia          di   affidamento   del   servizio   pubblico   radiofonico,          televisivo  e  multimediale,  all'art.  49,  comma  1,  del          decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le  parole:  "6          maggio 2016" sono sostituite dalle  seguenti:  "31  ottobre          2016". All'art. 49-ter del decreto  legislativo  31  luglio          2005, n. 177, e successive modificazioni,  il  rinvio  agli          articoli 19 e 27, comma 1, e alla disciplina del codice dei          contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12  aprile          2006, n. 163, si intende  riferito,  rispettivamente,  agli          articoli 17, 4 e alla disciplina del presente codice.                 25. All'art. 2, comma  1,  lettera  h),  del  decreto          legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni,          dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il rinvio agli articoli          112 e 93, commi 1 e 2, del codice dei contratti pubblici di          cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  si          intende riferito, rispettivamente, agli articoli 26  e  23,          commi 1 e 3, del presente codice.                 26. Fino all'adozione delle direttive generali di cui          all'art. 1, comma 7, si applicano le  disposizioni  di  cui          agli articoli da 343 a 356 del decreto del Presidente della          Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.                 27.  Le  procedure  per  la  valutazione  di  impatto          ambientale delle grandi opere avviate alla data di  entrata          in vigore del presente decreto secondo la  disciplina  gia'          prevista dagli articoli 182, 183,  184  e  185  di  cui  al          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  sono  concluse          in conformita' alle disposizioni  e  alle  attribuzioni  di          competenza  vigenti  all'epoca  del  predetto   avvio.   Le          medesime  procedure  trovano  applicazione  anche  per   le          varianti.                 27-bis. Fino alla  data  di  entrata  in  vigore  del          regolamento  di  cui  all'art.  216,  comma  27-octies,  si          applica la disciplina gia' contenuta negli articoli dal 186          al 193 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sino          alla predetta data,  si  applica,  altresi',  la  specifica          disciplina transitoria prevista all'art. 189, comma 5,  del          medesimo decreto legislativo.                 27-ter.  Ai  contratti  di  lavori   affidati   prima          dell'entrata in vigore del presente codice e  in  corso  di          esecuzione  si  applica  la   disciplina   gia'   contenuta          nell'art. 133, commi 3 e  6,  del  decreto  legislativo  12          aprile 2006, n. 163.                 27-quater. Per le opere di urbanizzazione a  scomputo          del  contributo  di  costruzione,  oggetto  di  convenzioni          urbanistiche o atti  assimilati,  comunque  denominati,  le          disposizioni  del  presente   codice   si   applicano   con          riferimento alle opere oggetto delle citate convenzioni  ed          atti stipulati successivamente all'entrata  in  vigore  del          medesimo codice.                 27-quinquies. Alle procedure  di  aggiudicazione  dei          contratti di concessione del servizio di distribuzione  del          gas naturale indette dalle  amministrazioni  aggiudicatrici          continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al  decreto          legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in  quanto  compatibili          con la presente Parte III, nonche' di cui all'art.  46-bis,          commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  novembre          2007, n. 222 e all'art. 4 del decreto-legge 21 giugno 2013,          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto          2013, n. 98. Nelle ipotesi di cui al primo  periodo,  ferma          restando la durata massima di dodici anni,  il  periodo  di          affidamento viene determinato ai sensi  dei  commi  1  e  2          dell'art. 168.                 27-sexies.  Per  le  concessioni  autostradali   gia'          scadute o in scadenza entro trentasei mesi  dalla  data  di          entrata in vigore della presente  disposizione,  e  il  cui          bando  e'  pubblicato  entro  il  31  dicembre   2019,   il          concedente  puo'  avviare  le   procedure   di   gara   per          l'affidamento della concessione anche sulla base  del  solo          fabbisogno    predisposto    dal    medesimo    concedente,          limitatamente  agli  interventi  di  messa   in   sicurezza          dell'infrastruttura esistente.                 27-septies. Con riferimento all'art. 24, comma  3,  i          tecnici  diplomati  che  siano  stati  in  servizio  presso          l'amministrazione aggiudicatrice alla data  di  entrata  in          vigore della legge 18 novembre 1998,  n.  415,  in  assenza          dell'abilitazione, possono firmare i progetti,  nei  limiti          previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano  in          servizio  presso  l'amministrazione  aggiudicatrice  ovvero          abbiano  ricoperto   analogo   incarico   presso   un'altra          amministrazione aggiudicatrice, da  almeno  cinque  anni  e          risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico  e          abbiano svolto o collaborato ad attivita' di progettazione.                 27-octies.   Nelle    more    dell'adozione,    entro          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della          presente disposizione, ai  sensi  dell'art.  17,  comma  1,          lettere a) e b), della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di          Bolzano, di un regolamento unico  recante  disposizioni  di          esecuzione, attuazione e integrazione del presente  codice,          le linee guida e i decreti  adottati  in  attuazione  delle          previgenti disposizioni di cui agli articoli 24,  comma  2,          31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1  e  2,          146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma  2,  rimangono          in vigore o restano efficaci fino alla data di  entrata  in          vigore del regolamento di cui al presente comma, in  quanto          compatibili con il presente  codice  e  non  oggetto  delle          procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai  soli          fini   dell'archiviazione   delle   citate   procedure   di          infrazione,  nelle  more   dell'entrata   in   vigore   del          regolamento,  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei          trasporti  e   l'ANAC   sono   autorizzati   a   modificare          rispettivamente i decreti e  le  linee  guida  adottati  in          materia. Il regolamento reca, in particolare,  disposizioni          nelle seguenti materie: a)  nomina,  ruolo  e  compiti  del          responsabile del procedimento; b) progettazione di  lavori,          servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di          qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e  dei          contraenti  generali;  d)  procedure   di   affidamento   e          realizzazione dei contratti di lavori, servizi e  forniture          di importo inferiore alle soglie comunitarie; e)  direzione          dei lavori e dell'esecuzione; f) esecuzione  dei  contratti          di lavori, servizi e forniture, contabilita', sospensioni e          penali;  g)  collaudo  e  verifica   di   conformita';   h)          affidamento  dei  servizi  attinenti   all'architettura   e          all'ingegneria  e  relativi   requisiti   degli   operatori          economici;  i)  lavori  riguardanti  i  beni  culturali.  A          decorrere dalla data di entrata in vigore  del  regolamento          cessano di avere efficacia le linee guida di  cui  all'art.          213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente          periodo nonche' quelle che comunque siano in contrasto  con          le disposizioni recate dal regolamento.».               - Si riporta l'art.  120,  del  decreto  legislativo  2          luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18          giugno 2009, n.  69,  recante  delega  al  governo  per  il          riordino  del  processo  amministrativo),  come  modificato          dalla presente legge:                 «Art. 120 (Disposizioni specifiche ai giudizi di  cui          all'art. 119, comma 1, lettera a)). -  1.  Gli  atti  delle          procedure di affidamento,  ivi  comprese  le  procedure  di          affidamento di incarichi e concorsi di progettazione  e  di          attivita' tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi          a  pubblici  lavori,  servizi  o   forniture,   nonche'   i          provvedimenti dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  ad          essi riferiti, sono impugnabili unicamente mediante ricorso          al tribunale amministrativo regionale competente.                 2. Nel caso in cui sia  mancata  la  pubblicita'  del          bando, il ricorso non puo' comunque  essere  piu'  proposto          decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla          data  di  pubblicazione   dell'avviso   di   aggiudicazione          definitiva di cui all' art. 65 e all' art. 225 del  decreto          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione  che  tale          avviso  contenga  la  motivazione  dell'atto  con  cui   la          stazione appaltante ha  deciso  di  affidare  il  contratto          senza previa pubblicazione del bando. Se  sono  omessi  gli          avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se          essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute,  il          ricorso non puo' comunque essere proposto decorsi sei  mesi          dal  giorno  successivo  alla  data  di  stipulazione   del          contratto.                 2-bis. (abrogato).                 3. Salvo quanto previsto dal presente articolo e  dai          successivi, si applica l'art. 119.                 4. Quando e' impugnata  l'aggiudicazione  definitiva,          se  la   stazione   appaltante   fruisce   del   patrocinio          dell'Avvocatura dello  Stato,  il  ricorso  e'  notificato,          oltre che presso  detta  Avvocatura,  anche  alla  stazione          appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla          notifica   presso   l'Avvocatura,   e    al    solo    fine          dell'operativita'  della   sospensione   obbligatoria   del          termine per la stipulazione del contratto.                 5. Per l'impugnazione degli atti di cui  al  presente          articolo il ricorso, principale o incidentale  e  i  motivi          aggiunti,  anche  avverso  atti  diversi  da  quelli   gia'          impugnati, devono essere proposti  nel  termine  di  trenta          giorni, decorrente, per  il  ricorso  principale  e  per  i          motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui          all' art. 79 del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.          163, o, per i bandi e gli avvisi  con  cui  si  indice  una          gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'          art. 66, comma 8, dello stesso  decreto;  ovvero,  in  ogni          altro caso, dalla  conoscenza  dell'atto.  Per  il  ricorso          incidentale  la  decorrenza  del  termine  e'  disciplinata          dall'art. 42.                 6. Il  giudizio,  ferma  la  possibilita'  della  sua          definizione  immediata  nell'udienza   cautelare   ove   ne          ricorrano  i  presupposti,  viene  comunque  definito   con          sentenza in  forma  semplificata  ad  una  udienza  fissata          d'ufficio e da tenersi entro  quarantacinque  giorni  dalla          scadenza  del  termine  per  la  costituzione  delle  parti          diverse dal ricorrente.  Della  data  di  udienza  e'  dato          immediato avviso alle parti  a  cura  della  segreteria,  a          mezzo posta elettronica certificata. In  caso  di  esigenze          istruttorie   o   quando   e'   necessario   integrare   il          contraddittorio o  assicurare  il  rispetto  di  termini  a          difesa, la  definizione  del  merito  viene  rinviata,  con          l'ordinanza  che  dispone  gli  adempimenti  istruttori   o          l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio  per          l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza          da tenersi non oltre trenta giorni.                 6-bis. (abrogato).                 7. I nuovi atti attinenti la  medesima  procedura  di          gara  devono  essere  impugnati  con  ricorso  per   motivi          aggiunti.                 8. Il giudice  decide  interinalmente  sulla  domanda          cautelare,  anche  se  ordina  adempimenti  istruttori,  se          concede termini a difesa, o se solleva o  vengono  proposti          incidenti processuali.                 8-bis.  Il  collegio,  quando   dispone   le   misure          cautelari  di  cui  al  comma  4  dell'art.  119,  ne  puo'          subordinare l'efficacia, anche qualora dalla decisione  non          derivino effetti  irreversibili,  alla  prestazione,  anche          mediante  fideiussione,  di   una   cauzione   di   importo          commisurato al valore dell'appalto e comunque non superiore          allo 0,5 per cento del suddetto valore.  Tali  misure  sono          disposte per una durata non  superiore  a  sessanta  giorni          dalla  pubblicazione  della   relativa   ordinanza,   fermo          restando quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 119.                 8-ter. Nella decisione cautelare,  il  giudice  tiene          conto di quanto previsto dagli articoli  121,  comma  1,  e          122, e delle esigenze imperative connesse  a  un  interesse          generale all'esecuzione del contratto, dandone conto  nella          motivazione.                 9. Il Tribunale amministrativo regionale deposita  la          sentenza con la quale definisce il  giudizio  entro  trenta          giorni  dall'udienza  di  discussione;  le  parti   possono          chiedere l'anticipata pubblicazione  del  dispositivo,  che          avviene entro due giorni dall'udienza.                 10. Tutti gli atti di parte  e  i  provvedimenti  del          giudice devono essere sintetici e la sentenza  e'  redatta,          ordinariamente, nelle forme di cui all' art. 74.                 11. Le disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis,  8-ter,          9 e 10 si applicano anche nel giudizio di  appello  innanzi          al Consiglio di  Stato,  proposto  avverso  la  sentenza  o          avverso l'ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione          o opposizione di terzo.  La  parte  puo'  proporre  appello          avverso il dispositivo, al fine di ottenerne la sospensione          prima della pubblicazione della sentenza.                 11-bis. Nel caso di presentazione di offerte per piu'          lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo          se vengono dedotti identici motivi di  ricorso  avverso  lo          stesso atto.».               - Si riporta l'art. 1, commi  109,  111  e  912,  della          legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio          pluriennale per il  triennio  2019-2021),  come  modificato          dalla presente legge:                 «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -          (Omissis).                 109. Il comune beneficiario del contributo di cui  al          comma 107 e' tenuto ad  iniziare  l'esecuzione  dei  lavori          entro il 15 maggio 2019.                 (Omissis).                 111. Nel caso di  mancato  rispetto  del  termine  di          inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 109 o  di          parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo e'          revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2019, con          decreto del  Ministero  dell'interno.  Le  somme  derivanti          dalla revoca dei contributi di cui  al  periodo  precedente          sono assegnate, con il  medesimo  decreto,  ai  comuni  che          hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data  antecedente          alla scadenza di cui  al  comma  109,  dando  priorita'  ai          comuni con data di inizio dell'esecuzione dei  lavori  meno          recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei          contributi di cui al  periodo  precedente  sono  tenuti  ad          iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019.                 (Omissis).                 912. (abrogato).                 (Omissis).».               - Si riporta l'art.  38,  del  decreto  legislativo  18          aprile 2016, n. 50 (Codice dei  contratti  pubblici),  come          modificato dalla presente legge:                 «Art. 38 (Qualificazione delle stazioni appaltanti  e          centrali  di  committenza).  -  1.  Fermo  restando  quanto          stabilito  dall'art.  37  in  materia  di  aggregazione   e          centralizzazione degli appalti, e' istituito presso l'ANAC,          che ne assicura la pubblicita', un  apposito  elenco  delle          stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le          centrali di committenza. La qualificazione e' conseguita in          rapporto agli ambiti di attivita', ai bacini  territoriali,          alla tipologia e complessita' del  contratto  e  per  fasce          d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di  cui  al          primo periodo, il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei          trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per  le          opere  pubbliche,  CONSIP  S.p.a.,  INVITALIA   -   Agenzia          nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo          d'impresa S.p.a., nonche' i soggetti aggregatori  regionali          di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,          n. 89.                 1-bis.  Al  fine  di  ottimizzare  le  procedure   di          affidamento degli appalti  pubblici  per  la  realizzazione          delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa          spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la societa'          Sport e salute S.p.a. e' qualificata di diritto centrale di          committenza e puo' svolgere attivita'  di  centralizzazione          delle   committenze   per   conto   delle   amministrazioni          aggiudicatrici o  degli  enti  aggiudicatari  operanti  nel          settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni          di cui al presente codice.                 2. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei          ministri, da adottarsi,  su  proposta  del  Ministro  delle          infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia          e delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la          semplificazione  della  pubblica   amministrazione,   entro          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente          codice, sentite l'ANAC  e  la  Conferenza  Unificata,  sono          definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione          all'elenco di cui al comma 1, in applicazione  dei  criteri          di qualita', efficienza e professionalizzazione,  tra  cui,          per le centrali di committenza, il carattere di  stabilita'          delle attivita'  e  il  relativo  ambito  territoriale.  Il          decreto definisce,  inoltre,  le  modalita'  attuative  del          sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale          aggiornamento e revoca, nonche' la data a  decorrere  dalla          quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione.                 3. La qualificazione ha ad oggetto il complesso delle          attivita' che caratterizzano il processo di acquisizione di          un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti:                   a) capacita' di programmazione e progettazione;                   b) capacita' di affidamento;                   c)  capacita'   di   verifica   sull'esecuzione   e          controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo  e          la messa in opera.                 4. I requisiti di cui al  comma  3  sono  individuati          sulla base dei seguenti parametri:                   a) requisiti di base, quali:                     1) strutture organizzative stabili deputate  agli          ambiti di cui al comma 3;                     2)  presenza  nella  struttura  organizzativa  di          dipendenti aventi specifiche competenze  in  rapporto  alle          attivita' di cui al comma 3;                     3) sistema di  formazione  ed  aggiornamento  del          personale;                     4) numero di  gare  svolte  nel  quinquennio  con          indicazione di tipologia, importo e complessita', numero di          varianti approvate,  verifica  sullo  scostamento  tra  gli          importi posti a base  di  gara  e  consuntivo  delle  spese          sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure          di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo;                     5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di          imprese e fornitori come stabilito dalla vigente  normativa          ovvero rispetto dei  tempi  previsti  per  i  pagamenti  di          imprese e fornitori, secondo gli  indici  di  tempestivita'          indicati dal decreto adottato in  attuazione  dell'art.  33          del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;                     5-bis)    assolvimento    degli    obblighi    di          comunicazione dei dati sui contratti  pubblici  di  lavori,          servizi e forniture che alimentano gli archivi  detenuti  o          gestiti  dall'Autorita',  come  individuati  dalla   stessa          Autorita' ai sensi dell'art. 213, comma 9;                     5-ter)  per  i  lavori,  adempimento   a   quanto          previsto dagli articoli 1 e 2 del  decreto  legislativo  29          dicembre  2011,  n.  229,  in  materia  di   procedure   di          monitoraggio  sullo  stato  di   attuazione   delle   opere          pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti  nei          tempi previsti e costituzione del Fondo opere e  del  Fondo          progetti, e dall'art. 29, comma 3;                   b) requisiti premianti, quali:                     1)  valutazione  positiva  dell'ANAC  in   ordine          all'attuazione di  misure  di  prevenzione  dei  rischi  di          corruzione e promozione della legalita';                     2) presenza di sistemi di gestione della qualita'          conformi alla norma UNI EN ISO  9001  degli  uffici  e  dei          procedimenti di gara, certificati da organismi  accreditati          per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008          del Parlamento Europeo e del Consiglio;                     3) disponibilita' di tecnologie telematiche nella          gestione di procedure di gara;                     4) livello di soccombenza nel contenzioso;                     5)  applicazione  di  criteri  di  sostenibilita'          ambientale e  sociale  nell'attivita'  di  progettazione  e          affidamento.                 4-bis.  Le  amministrazioni  la  cui   organizzazione          prevede articolazioni, anche  territoriali,  verificano  la          sussistenza dei requisiti di cui al comma 4  in  capo  alle          medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la          qualificazione.                 5. La qualificazione conseguita opera per  la  durata          di cinque anni e puo' essere rivista a seguito di verifica,          anche a campione, da parte di ANAC  o  su  richiesta  della          stazione appaltante.                 6.  L'ANAC  stabilisce  le  modalita'  attuative  del          sistema di qualificazione, sulla base  di  quanto  previsto          dai commi da 1 a 5, ed assegna alle stazioni  appaltanti  e          alle  centrali  di  committenza,  anche  per  le  attivita'          ausiliarie, un termine  congruo  al  fine  di  dotarsi  dei          requisiti  necessari   alla   qualificazione.   Stabilisce,          altresi', modalita' diversificate che tengano  conto  delle          peculiarita'  dei  soggetti  privati  che   richiedono   la          qualificazione.                 7. Con il provvedimento di cui  al  comma  6,  l'ANAC          stabilisce altresi' i casi in cui puo' essere  disposta  la          qualificazione con riserva, finalizzata a  consentire  alla          stazione appaltante e alla centrale di  committenza,  anche          per le attivita'  ausiliarie,  di  acquisire  la  capacita'          tecnica ed organizzativa richiesta. La  qualificazione  con          riserva ha una durata  massima  non  superiore  al  termine          stabilito  per  dotarsi  dei   requisiti   necessari   alla          qualificazione.                 8. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del          nuovo sistema di qualificazione delle stazioni  appaltanti,          l'ANAC non rilascia il  codice  identificativo  gara  (CIG)          alle stazioni appaltanti che procedono all'acquisizione  di          beni, servizi o lavori non rientranti nella  qualificazione          conseguita. Fino alla predetta data, si applica l'art. 216,          comma 10.                 9. Una quota parte delle risorse  del  fondo  di  cui          all'art. 213, comma 14, attribuite alla stazione appaltante          con  il  decreto  di  cui  al  citato  comma  e'  destinata          dall'amministrazione   di   appartenenza   della   stazione          appaltante premiata  al  fondo  per  la  remunerazione  del          risultato dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti  alle          unita' organizzative competenti per i procedimenti  di  cui          al presente codice. La valutazione positiva della  stazione          appaltante viene comunicata  dall'ANAC  all'amministrazione          di appartenenza della stazione appaltante perche' ne  tenga          comunque conto ai fini della valutazione della  performance          organizzativa e gestionale dei dipendenti interessati.                 10.  Dall'applicazione  del  presente  articolo  sono          esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni          aggiudicatrici e gli altri soggetti  aggiudicatori  di  cui          all'art. 3, comma 1, lettera g).».               - Si riporta l'art. 15, del decreto-legge  25  novembre          2015,  n.  185   (Misure   urgenti   per   interventi   nel          territorio), convertito, con modificazioni, dalla legge  22          gennaio 2016, n. 9:                 «Art.   15   (Misure   urgenti   per   favorire    la          realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane).          - 1. Ai  fini  del  potenziamento  dell'attivita'  sportiva          agonistica  nazionale  e  dello  sviluppo  della   relativa          cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con          l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali  e          incrementare la sicurezza urbana, e' istituito sullo  stato          di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,          per il successivo trasferimento al bilancio autonomo  della          Presidenza del Consiglio dei ministri, il  Fondo  «Sport  e          Periferie» da trasferire  al  Comitato  Olimpico  Nazionale          Italiano  (CONI).  A  tal  fine  e'  autorizzata  la  spesa          complessiva di 100 milioni di euro nel triennio  2015-2017,          di cui 20 milioni nel 2015, 50 milioni di euro nel  2016  e          30 milioni di euro nel 2017.                 2. Il Fondo e' finalizzato ai seguenti interventi:                   a) ricognizione degli impianti  sportivi  esistenti          sul territorio nazionale;                   b)  realizzazione  e  rigenerazione   di   impianti          sportivi   con   destinazione   all'attivita'    agonistica          nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese  e          nelle  periferie  urbane  e  diffusione   di   attrezzature          sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli          squilibri economici e sociali ivi esistenti;                   c) completamento e adeguamento di impianti sportivi          esistenti,  con   destinazione   all'attivita'   agonistica          nazionale e internazionale;                   d)  attivita'   e   interventi   finalizzati   alla          presentazione e alla promozione della candidatura  di  Roma          2024.                 3. Per la realizzazione degli interventi  di  cui  al          comma 2, il CONI presenta alla Presidenza del Consiglio dei          ministri per l'approvazione, entro  quindici  giorni  dalla          data di entrata in vigore del presente  decreto,  un  piano          riguardante i primi  interventi  urgenti  e,  entro  trenta          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di          conversione del  presente  decreto,  il  piano  pluriennale          degli interventi, che puo' essere rimodulato  entro  il  28          febbraio di  ciascun  anno.  I  piani  sono  approvati  con          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.  Per  la          predisposizione e  attuazione  del  piano  pluriennale,  il          Comitato Olimpico Nazionale  Italiano  puo'  avvalersi  del          personale    in    servizio    presso    altre    pubbliche          amministrazioni in  possesso  delle  specifiche  competenze          tecniche in materia.                 3-bis. Nel caso in cui il progetto ammesso  sia  gia'          stato finanziato con altre  risorse  pubbliche  diverse  da          quelle  stanziate  dal  presente  articolo,   il   relativo          intervento  e'  escluso   dal   piano   pluriennale   degli          interventi. Resta salva la possibilita'  che,  in  sede  di          rimodulazione annuale del  piano,  le  risorse  equivalenti          siano  destinate,  su  richiesta  del  proponente,   previa          valutazione da parte del CONI  dei  requisiti  necessari  e          previo accordo con l'ente proprietario, al finanziamento di          altri  interventi  relativi  a  proposte  presentate  dallo          stesso soggetto proponente, negli  stessi  modi  e  termini          gia' previsti dal CONI, che  abbiano  analogo  o  inferiore          importo e che posseggano i requisiti previsti.                 4.  Il  CONI   presenta   annualmente   all'Autorita'          Vigilante una Relazione sull'utilizzo dei Fondi assegnati e          sullo stato di realizzazione  degli  interventi  finanziati          con le risorse di cui al  comma  1.  L'Autorita'  Vigilante          invia  alle  Camere  la  relazione  di   cui   al   periodo          precedente.                 5. Per la realizzazione degli interventi previsti dal          Piano di  cui  al  comma  3,  e'  possibile  utilizzare  le          procedure semplificate di cui all'art. 1 comma  304,  della          legge 27 dicembre 2013, n. 147.                 6. Al di fuori degli interventi previsti dal Piano di          cui al comma 3, le  associazioni  e  le  societa'  sportive          senza fini di lucro possono presentare  agli  enti  locali,          sul  cui  territorio   insiste   l'impianto   sportivo   da          rigenerare,  riqualificare  o  ammodernare,   un   progetto          preliminare  accompagnato  da  un  piano  di   fattibilita'          economico   finanziaria   per    la    rigenerazione,    la          riqualificazione e l'ammodernamento  e  per  la  successiva          gestione con la previsione di un utilizzo teso  a  favorire          l'aggregazione sociale e  giovanile.  Se  gli  enti  locali          riconoscono l'interesse pubblico del progetto  affidano  la          gestione gratuita  dell'impianto  all'associazione  o  alla          societa'  sportiva   per   una   durata   proporzionalmente          corrispondente al valore  dell'intervento  e  comunque  non          inferiore a cinque anni.                 7. Le associazioni sportive o  le  societa'  sportive          che hanno la gestione  di  un  impianto  sportivo  pubblico          possono aderire alle convenzioni Consip o di  altro  centro          di aggregazione  regionale  per  la  fornitura  di  energia          elettrica di  gas  o  di  altro  combustibile  al  fine  di          garantire la gestione dello stesso impianto.                 8. Per interventi di  rigenerazione,  ammodernamento,          riqualificazione di  impianti  sportivi  non  previsti  dal          Piano  di  cui  al  comma  3,  il  Comune  puo'  deliberare          l'individuazione degli interventi promossi da  associazioni          sportive senza scopo di lucro, per l'applicazione dell'art.          24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,          con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.».               - Si riporta  l'art.  1,  comma  362,  della  legge  27          dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione  dello  Stato          per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale  per  il          triennio 2018-2020):                 «362. Al fine di  attribuire  natura  strutturale  al          Fondo "Sport e Periferie" di cui all'art. 15, comma 1,  del          decreto-legge 25 novembre 2015,  n.  185,  convertito,  con          modificazioni, dalla  legge  22  gennaio  2016,  n.  9,  e'          autorizzata  la  spesa  di  10  milioni  di  euro  annui  a          decorrere dall'anno 2018, da iscrivere su apposita  sezione          del  relativo  capitolo  dello  stato  di  previsione   del          Ministero dell'economia e delle finanze, da  trasferire  al          bilancio  autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio   dei          ministri. Le suddette risorse  sono  assegnate  all'Ufficio          per  lo  sport  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei          ministri. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei          ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle          finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data  di          entrata in vigore della presente legge, sono individuati  i          criteri e le modalita' di gestione delle risorse  assegnate          all'Ufficio per lo  sport,  nel  rispetto  delle  finalita'          individuate dall'art. 15, comma 2, lettere a), b) e c), del          medesimo  decreto-legge   25   novembre   2015,   n.   185,          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016,          n. 9, facendo salve le procedure in corso.                 (Omissis).».               -  Si  riporta  l'art.  14,  comma   1,   del   decreto          legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e          norme sulla condizione dello straniero):                 «Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione (Legge  6  marzo          1998, n. 40, art.  12)).  -  1.  Quando  non  e'  possibile          eseguire    con    immediatezza    l'espulsione    mediante          accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a  causa          di situazioni transitorie che  ostacolano  la  preparazione          del rimpatrio  o  l'effettuazione  dell'allontanamento,  il          questore dispone che lo straniero  sia  trattenuto  per  il          tempo  strettamente  necessario   presso   il   centro   di          permanenza  per  i  rimpatri  piu'   vicino,   tra   quelli          individuati  o  costituiti   con   decreto   del   Ministro          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e          delle  finanze.  Tra  le  situazioni  che  legittimano   il          trattenimento rientrano, oltre a quelle  indicate  all'art.          13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessita'          di  prestare  soccorso  allo  straniero  o  di   effettuare          accertamenti supplementari in ordine alla sua  identita'  o          nazionalita' ovvero di acquisire i documenti per il viaggio          o la disponibilita' di un mezzo di trasporto idoneo.                 (Omissis).».               - Si riporta l'art.  2,  del  decreto-legge  4  ottobre          2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione          internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica,  nonche'          misure per la funzionalita' del  Ministero  dell'interno  e          l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia  nazionale          per  l'amministrazione   e   la   destinazione   dei   beni          sequestrati e confiscati  alla  criminalita'  organizzata),          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre          2018, n. 132:                 «Art.  2  (Prolungamento  della  durata  massima  del          trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza  per          il  rimpatrio  e  disposizioni  per  la  realizzazione  dei          medesimi Centri). - 1. All'art. 14, al comma 5, del decreto          legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le          seguenti modificazioni:                   a)  al  quinto  periodo  la  parola  "novanta"   e'          sostituita dalla seguente: "centottanta";                   b)  al  sesto  periodo  la  parola   "novanta"   e'          sostituita dalla seguente: "centottanta".                 2. Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei          lavori per la costruzione, il completamento,  l'adeguamento          e la ristrutturazione dei centri di cui all'art. 14,  comma          1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  per  un          periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data  di          entrata in vigore del presente decreto,  e  per  lavori  di          importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria,  e'          autorizzato  il  ricorso  alla  procedura  negoziata  senza          previa pubblicazione del bando di gara di cui  all'art.  63          del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto          dei  principi  di  trasparenza,  concorrenza  e  rotazione,          l'invito   contenente   l'indicazione   dei   criteri    di          aggiudicazione  e'  rivolto  ad  almeno  cinque   operatori          economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.                 2-bis. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 2,          l'Autorita'   nazionale   anticorruzione   (ANAC)    svolge          l'attivita' di vigilanza collaborativa ai  sensi  dell'art.          213, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile          2016, n. 50.                 2-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di  cui  al          comma 2-bis non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a          carico  della  finanza  pubblica.  L'ANAC   provvede   allo          svolgimento dell'attivita' di cui al medesimo comma con  le          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a          legislazione vigente.                 2-quater. Il soggetto gestore dei centri di cui  agli          articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015,  n.          142, dei centri previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1995,          n. 451,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29          dicembre 1995, n. 563, e dei centri di  cui  agli  articoli          10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,          pubblica, con cadenza semestrale, nel proprio sito internet          o  portale  digitale  la  rendicontazione  delle  spese  di          gestione, effettuata sulla base delle disposizioni  vigenti          in materia, successivamente alle  verifiche  operate  dalla          prefettura ai fini della liquidazione. Gli stessi dati sono          resi  disponibili  nel  sito  internet   delle   prefetture          territorialmente   competenti   attraverso   un   link   di          collegamento al sito internet o  al  portale  digitale  del          soggetto gestore.                 3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma          1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della          finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono          ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e          finanziarie disponibili a legislazione vigente.».   |  
|   |                                                             Allegato 1   Comuni  colpiti  dagli  eventi  sismici  di  cui  alle  delibere  del  Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018. 
     Provincia di Campobasso:       1. Acquaviva Collecroce;       2. Campomarino;       3. Castelbottaccio;       4. Castelmauro;       5. Guardialfiera;       6. Guglionesi;       7. Larino;       8. Lupara;       9. Montecilfone;       10. Montefalcone del Sannio;       11. Montemitro;       12. Montorio nei Frentani;       13. Morrone del Sannio;       14. Palata;       15. Portocannone;       16. Rotello;       17. San Felice del Molise;       18. San Giacomo degli Schiavoni;       19. San Martino in Pensilis;       20. Santa Croce di Magliano;       21. Tavenna. 
     Citta' metropolitana di Catania:       1. Aci Bonaccorsi;       2. Aci Catena;       3. Aci Sant'Antonio;       4. Acireale;       5. Milo;       6. Santa Venerina;       7. Trecastagni;       8. Viagrande;       9. Zafferana Etnea.     |  
|   |                                                             Allegato 2   Comuni  colpiti  dagli  eventi  sismici  di  cui  alle  delibere  del  Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre  2018  per i quali si applica l'art. 7, comma 1, lettera i)  del  presente  decreto. 
     Provincia di Campobasso:       1. Acquaviva Collecroce;       2. Castelmauro;       3.Guardialfiera;       4. Montecilfone. 
     Citta' metropolitana di Catania:       1. Aci Bonaccorsi;       2. Aci Catena;       3. Aci Sant'Antonio;       4. Acireale;       5. Milo;       6. Santa Venerina;       7. Trecastagni;       8. Viagrande;       9. Zafferana Etnea.     |  
|   |                                 Art. 2                     Disposizioni sulle procedure              di affidamento in caso di crisi di impresa 
   1. Al codice dei contratti pubblici di cui al  decreto  legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'art. 110 e' sostituito dal seguente:     «Art.  110  (Procedure  di  affidamento  in  caso  di  fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure  straordinarie di gestione). - 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del presente codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter,  del  decreto  legislativo  6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente  i  soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura  di  gara,  risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un  nuovo  contratto per l'affidamento dell'esecuzione o  del  completamento  dei  lavori, servizi o forniture.     2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni  gia'  proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.     3.  Il  curatore  della  procedura  di  fallimento,   autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa,  puo'  eseguire  i  contratti gia' stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del  giudice delegato.     4.  Alle  imprese  che  hanno  depositato  la  domanda   di   cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del  regio  decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica  l'articolo  186-bis  del  predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda  di  cui al primo periodo ed il momento  del  deposito  del  decreto  previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267  e'  sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.     5. L'impresa ammessa al concordato preventivo  non  necessita  di avvalimento di requisiti di altro soggetto.     6. L'ANAC puo' subordinare la  partecipazione,  l'affidamento  di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti  alla  necessita' che l'impresa in concordato si  avvalga  di  un  altro  operatore  in possesso  dei  requisiti  di   carattere   generale,   di   capacita' finanziaria, tecnica, economica, nonche' di certificazione, richiesti per  l'affidamento  dell'appalto,  che  si  impegni   nei   confronti dell'impresa concorrente e della  stazione  appaltante  a  mettere  a disposizione, per la durata  del  contratto,  le  risorse  necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata  nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la  stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione piu' in  grado  di  dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione  quando  l'impresa non e' in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua  con apposite linee guida.     7. Restano ferme le disposizioni previste  dall'articolo  32  del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni, dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  114,  in   materia   di   misure straordinarie di gestione di imprese  nell'ambito  della  prevenzione della corruzione.».   2. Le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto  legislativo n. 50 del 2016, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice la gara e' pubblicato nel periodo temporale compreso tra la  data  di entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore del decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.  14,  nonche',  per  i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o  avvisi,  alle procedure in cui gli  inviti  a  presentare  le  offerte  sono  stati inviati nel corso del medesimo periodo temporale.   3. A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,  si  applicano  le  disposizioni dell'articolo 372 del predetto decreto.   4. Al regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  sono  apportate  le seguenti modificazioni:     a) all'articolo 104, settimo comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: «E' fatto  salvo  il  disposto  dell'articolo  110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»;     b) all'articolo 186-bis:       1) al terzo comma, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano  anche  nell'ipotesi in cui l'impresa e' stata ammessa a concordato  che  non  prevede  la continuita' aziendale se il predetto professionista  attesta  che  la continuazione e' necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.»;       2) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la  partecipazione a  procedure  di  affidamento  di  contratti  pubblici  deve   essere autorizzata dal tribunale,  e,  dopo  il  decreto  di  apertura,  dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale  ove gia' nominato.»;   2-bis) al quinto comma, la lettera b) e' abrogata.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta l'art. 108,  del  decreto  legislativo  18          aprile 2016, n. 50:                 «Art. 108 (Risoluzione).  -  1.  Fatto  salvo  quanto          previsto ai commi 1, 2 e  4,  dell'art.  107,  le  stazioni          appaltanti possono risolvere un contratto pubblico  durante          il periodo di sua efficacia, se una o piu'  delle  seguenti          condizioni sono soddisfatte:                   a) il contratto ha subito una modifica  sostanziale          che avrebbe richiesto una nuova  procedura  di  appalto  ai          sensi dell'art. 106;                   b)  con  riferimento  alle  modificazioni  di   cui          all'art. 106, comma 1, lettere b) e c) sono state  superate          le soglie di cui al comma  7  del  predetto  articolo;  con          riferimento alle modificazioni di cui all'art.  106,  comma          1, lettera e) del predetto articolo,  sono  state  superate          eventuali   soglie    stabilite    dalle    amministrazioni          aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con  riferimento          alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, sono state          superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e          b);                   c)  l'aggiudicatario  si  e'  trovato,  al  momento          dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di          cui all'art. 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori          ordinari sia per quanto riguarda le concessioni  e  avrebbe          dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o          di aggiudicazione  della  concessione,  ovvero  ancora  per          quanto riguarda i settori speciali  avrebbe  dovuto  essere          escluso a norma dell'art. 136, comma 1;                   d) l'appalto non avrebbe dovuto essere  aggiudicato          in considerazione di una grave  violazione  degli  obblighi          derivanti dai trattati, come riconosciuto  dalla  Corte  di          giustizia dell'Unione europea in un procedimento  ai  sensi          dell'art. 258 TFUE.                 1-bis. Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  1  non  si          applicano i  termini  previsti  dall'art.  21-nonies  della          legge 7 agosto 1990, n. 241.                 2.  Le  stazioni  appaltanti  devono   risolvere   un          contratto pubblico durante il periodo  di  efficacia  dello          stesso qualora:                   a) nei confronti dell'appaltatore  sia  intervenuta          la decadenza dell'attestazione di qualificazione  per  aver          prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;                   b) nei confronti dell'appaltatore  sia  intervenuto          un provvedimento definitivo che dispone  l'applicazione  di          una o piu' misure di prevenzione di  cui  al  codice  delle          leggi antimafia e delle  relative  misure  di  prevenzione,          ovvero sia intervenuta  sentenza  di  condanna  passata  in          giudicato per i reati di cui all'art. 80.                 3.  Il  direttore  dei  lavori  o   il   responsabile          dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando  accerta          un grave inadempimento alle  obbligazioni  contrattuali  da          parte dell'appaltatore, tale  da  comprometterne  la  buona          riuscita  delle  prestazioni,  invia  al  responsabile  del          procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei          documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti          regolarmente,  il  cui  importo  puo'  essere  riconosciuto          all'appaltatore. Egli formula, altresi',  la  contestazione          degli addebiti all'appaltatore, assegnando un  termine  non          inferiore a quindici  giorni  per  la  presentazione  delle          proprie controdeduzioni al responsabile  del  procedimento.          Acquisite   e   valutate    negativamente    le    predette          controdeduzioni,  ovvero  scaduto  il  termine  senza   che          l'appaltatore abbia risposto,  la  stazione  appaltante  su          proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto          il contratto.                 4. Qualora, al di fuori di quanto previsto  al  comma          3, l'esecuzione delle prestazioni  ritardi  per  negligenza          dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il          direttore   dei   lavori   o    il    responsabile    unico          dell'esecuzione del contratto, se nominato gli  assegna  un          termine, che, salvo  i  casi  d'urgenza,  non  puo'  essere          inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore  deve          eseguire le prestazioni. Scaduto il  termine  assegnato,  e          redatto   processo   verbale   in    contraddittorio    con          l'appaltatore,   qualora   l'inadempimento   permanga,   la          stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il          pagamento delle penali.                 5.   Nel   caso   di   risoluzione   del    contratto          l'appaltatore  ha  diritto  soltanto  al  pagamento   delle          prestazioni  relative  ai  lavori,  servizi   o   forniture          regolarmente eseguiti,  decurtato  degli  oneri  aggiuntivi          derivanti dallo scioglimento del contratto.                 6.  Il  responsabile  unico  del   procedimento   nel          comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione          del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni,  che          il direttore dei lavori curi la redazione  dello  stato  di          consistenza  dei  lavori  gia'  eseguiti,  l'inventario  di          materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa  in          consegna.                 7. Qualora sia stato nominato, l'organo  di  collaudo          procede a redigere, acquisito lo stato di  consistenza,  un          verbale  di  accertamento  tecnico  e  contabile   con   le          modalita' di cui al presente  codice.  Con  il  verbale  e'          accertata la corrispondenza tra quanto eseguito  fino  alla          risoluzione del  contratto  e  ammesso  in  contabilita'  e          quanto  previsto  nel  progetto  approvato  nonche'   nelle          eventuali perizie di variante;  e'  altresi'  accertata  la          presenza di  eventuali  opere,  riportate  nello  stato  di          consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonche'          nelle eventuali perizie di variante.                 8. Nei casi di cui  ai  commi  2  e  3,  in  sede  di          liquidazione  finale  dei  lavori,  servizi   o   forniture          riferita all'appalto risolto, l'onere  da  porre  a  carico          dell'appaltatore e' determinato  anche  in  relazione  alla          maggiore spesa sostenuta per affidare ad  altra  impresa  i          lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa  della          facolta' prevista dall'art. 110, comma 1.                 9. Nei casi di risoluzione del contratto  di  appalto          dichiarata dalla  stazione  appaltante  l'appaltatore  deve          provvedere al ripiegamento dei cantieri  gia'  allestiti  e          allo sgombero delle aree di lavoro  e  relative  pertinenze          nel termine a tale fine  assegnato  dalla  stessa  stazione          appaltante;  in  caso  di  mancato  rispetto  del   termine          assegnato,  la  stazione  appaltante   provvede   d'ufficio          addebitando all'appaltatore i relativi oneri  e  spese.  La          stazione  appaltante,  in  alternativa  all'esecuzione   di          eventuali    provvedimenti    giurisdizionali    cautelari,          possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o          ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero  delle          aree di  lavoro  e  relative  pertinenze,  puo'  depositare          cauzione in conto vincolato  a  favore  dell'appaltatore  o          prestare fideiussione bancaria o polizza  assicurativa  con          le modalita' di cui all'art. 93, pari all'uno per cento del          valore   del   contratto.   Resta    fermo    il    diritto          dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.».               - Si riporta l'art. 88, commi da 1 a 4-ter, del decreto          legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi          antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche'  nuove          disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a          norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto  2010,  n.          136):                 «Art. 88 (Termini per il rilascio della comunicazione          antimafia). - 1. Il rilascio della comunicazione  antimafia          e'  immediatamente  conseguente  alla  consultazione  della          banca dati nazionale unica quando non emerge, a carico  dei          soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza,          di sospensione o di divieto di cui  all'art.  67.  In  tali          casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la          stessa e' emessa utilizzando  il  collegamento  alla  banca          dati nazionale unica.                 2.  Quando  dalla  consultazione  della  banca   dati          nazionale  unica  emerge  la  sussistenza   di   cause   di          decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.  67,          il prefetto effettua le necessarie verifiche e  accerta  la          corrispondenza   dei   motivi   ostativi    emersi    dalla          consultazione  della  banca  dati  nazionale   unica   alla          situazione  aggiornata   del   soggetto   sottoposto   agli          accertamenti.                 3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma          2  diano  esito   positivo,   il   prefetto   rilascia   la          comunicazione antimafia interdittiva ovvero,  nel  caso  in          cui le verifiche medesime diano esito negativo, il prefetto          rilascia la comunicazione antimafia liberatoria  attestando          che la stessa e' emessa utilizzando  il  collegamento  alla          banca dati nazionale unica.                 3-bis. Il  prefetto  procede  alle  stesse  verifiche          quando la consultazione della banca dati nazionale unica e'          eseguita per un soggetto che risulti non censito.                 4. Nei casi previsti dai  commi  2,  3  e  3-bis,  il          prefetto rilascia la comunicazione antimafia  entro  trenta          giorni dalla data della consultazione di cui  all'art.  87,          comma 1.                 4-bis. Decorso il  termine  di  cui  al  comma  4,  i          soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2,  procedono  anche          in   assenza   della   comunicazione   antimafia,    previa          acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89. In          tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e          le altre erogazioni di cui  all'art.  67  sono  corrisposti          sotto condizione risolutiva e i soggetti  di  cui  all'art.          83,  commi  1  e  2,  revocano  le  autorizzazioni   e   le          concessioni  o  recedono  dai  contratti,  fatto  salvo  il          pagamento  del  valore  delle  opere  gia'  eseguite  e  il          rimborso  delle  spese  sostenute  per   l'esecuzione   del          rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite.                 4-ter. La revoca e il recesso di cui al  comma  4-bis          si applicano anche quando la  sussistenza  delle  cause  di          decadenza, di sospensione o di divieto di cui  all'art.  67          e' accertata successivamente alla  stipula  del  contratto,          alla  concessione  di  lavori   o   all'autorizzazione   al          subcontratto.                 (Omissis).».               - Si riporta l'art. 161, del  regio  decreto  16  marzo          1942, n. 267 (Disciplina  del  fallimento,  del  concordato          preventivo,  dell'amministrazione   controllata   e   della          liquidazione coatta amministrativa):                 «Art. 161. (Domanda di concordato). - La domanda  per          l'ammissione alla procedura  di  concordato  preventivo  e'          proposta  con  ricorso,  sottoscritto  dal   debitore,   al          tribunale del luogo in cui l'impresa  ha  la  propria  sede          principale;  il  trasferimento  della  stessa   intervenuto          nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai          fini della individuazione della competenza.                 Il debitore deve presentare con il ricorso:                   a)  una  aggiornata  relazione   sulla   situazione          patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;                   b)  uno  stato  analitico   ed   estimativo   delle          attivita'  e  l'elenco  nominativo   dei   creditori,   con          l'indicazione dei  rispettivi  crediti  e  delle  cause  di          prelazione;                   c)  l'elenco  dei  titolari  dei  diritti  reali  o          personali su beni di proprieta' o in possesso del debitore;                   d) il valore dei beni  e  i  creditori  particolari          degli eventuali soci illimitatamente responsabili;                   e) un piano  contenente  la  descrizione  analitica          delle modalita' e dei tempi di adempimento della  proposta;          in  ogni  caso,  la  proposta  deve   indicare   l'utilita'          specificamente individuata ed economicamente valutabile che          il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.                 Il  piano  e  la  documentazione  di  cui  ai   commi          precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un          professionista, designato dal  debitore,  in  possesso  dei          requisiti di cui all' art. 67, terzo comma, lettera d), che          attesti la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita'          del  piano  medesimo.   Analoga   relazione   deve   essere          presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta          o del piano.                 Per la societa' la domanda deve  essere  approvata  e          sottoscritta a norma dell'art. 152.                 La domanda di concordato e'  comunicata  al  pubblico          ministero ed e' pubblicata, a  cura  del  cancelliere,  nel          registro  delle  imprese  entro  il  giorno  successivo  al          deposito in cancelleria. Al pubblico ministero e' trasmessa          altresi' copia degli atti e documenti  depositati  a  norma          del  secondo  e  del  terzo  comma,  nonche'  copia   della          relazione del  commissario  giudiziale  prevista  dall'art.          172.                 L'imprenditore puo' depositare il ricorso  contenente          la domanda di concordato  unitamente  ai  bilanci  relativi          agli  ultimi  tre  esercizi  e  all'elenco  nominativo  dei          creditori  con  l'indicazione   dei   rispettivi   crediti,          riservandosi di presentare  la  proposta,  il  piano  e  la          documentazione di cui ai commi secondo  e  terzo  entro  un          termine  fissato  dal  giudice,  compreso  fra  sessanta  e          centoventi   giorni   e   prorogabile,   in   presenza   di          giustificati motivi, di non oltre  sessanta  giorni.  Nello          stesso termine, in alternativa  e  con  conservazione  sino          all'omologazione degli effetti  prodotti  dal  ricorso,  il          debitore  puo'  depositare  domanda  ai   sensi   dell'art.          182-bis, primo comma. In mancanza, si applica  l'art.  162,          commi secondo e terzo. Con decreto motivato  che  fissa  il          termine di cui al primo periodo, il tribunale puo' nominare          il commissario giudiziale  di  cui  all'art.  163,  secondo          comma, n. 3; si  applica  l'art.  170,  secondo  comma.  Il          commissario giudiziale, quando accerta che il  debitore  ha          posto in essere una delle condotte previste dall'art.  173,          deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme          del  procedimento  di  cui  all'art.  15  e  verificata  la          sussistenza  delle  condotte  stesse,  puo',  con  decreto,          dichiarare improcedibile  la  domanda  e,  su  istanza  del          creditore o su richiesta del pubblico ministero,  accertati          i presupposti di cui agli  articoli  1  e  5,  dichiara  il          fallimento   del   debitore   con   contestuale    sentenza          reclamabile a norma dell'art. 18.                 Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui          all'art. 163 il debitore puo' compiere gli atti urgenti  di          straordinaria  amministrazione  previa  autorizzazione  del          tribunale, il quale puo' assumere sommarie  informazioni  e          deve acquisire il parere  del  commissario  giudiziale,  se          nominato. Nello stesso periodo e a decorrere  dallo  stesso          termine il debitore puo'  altresi'  compiere  gli  atti  di          ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente          sorti  per  effetto  degli  atti  legalmente  compiuti  dal          debitore sono prededucibili ai sensi dell'art. 111.                 Con il decreto che fissa il termine di cui  al  sesto          comma,  primo  periodo,  il  tribunale  deve  disporre  gli          obblighi  informativi  periodici,   anche   relativi   alla          gestione finanziaria dell'impresa e all'attivita'  compiuta          ai fini della predisposizione della proposta e  del  piano,          che il debitore deve  assolvere,  con  periodicita'  almeno          mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale  se          nominato,  sino  alla  scadenza  del  termine  fissato.  Il          debitore, con periodicita' mensile, deposita una situazione          finanziaria dell'impresa che, entro il  giorno  successivo,          e'  pubblicata  nel  registro  delle  imprese  a  cura  del          cancelliere. In caso di violazione  di  tali  obblighi,  si          applica l'art. 162, commi secondo e terzo.  Quando  risulta          che l'attivita' compiuta  dal  debitore  e'  manifestamente          inidonea alla predisposizione della proposta e  del  piano,          il tribunale, anche d'ufficio, sentito  il  debitore  e  il          commissario giudiziale se  nominato,  abbrevia  il  termine          fissato con  il  decreto  di  cui  al  sesto  comma,  primo          periodo. Il  tribunale  puo'  in  ogni  momento  sentire  i          creditori.                 La domanda di cui al  sesto  comma  e'  inammissibile          quando il debitore, nei due anni precedenti, ha  presentato          altra domanda ai sensi del medesimo comma  alla  quale  non          abbia  fatto  seguito  l'ammissione   alla   procedura   di          concordato  preventivo  o  l'omologazione  dell'accordo  di          ristrutturazione dei debiti.                 Fermo restando quanto disposto  dall'art.  22,  primo          comma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di          fallimento il termine di cui al sesto  comma  del  presente          articolo e' di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di          giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.».               - Si riporta l'art. 186-bis, del citato  regio  decreto          16 marzo 1942,  n.  267,  come  modificato  dalla  presente          legge:                 «Art.   186-bis.    (Concordato    con    continuita'          aziendale). - Quando il piano di concordato di cui all'art.          161, secondo comma,  lettera  e)  prevede  la  prosecuzione          dell'attivita'  di  impresa  da  parte  del  debitore,   la          cessione dell'azienda in esercizio ovvero  il  conferimento          dell'azienda in esercizio in una o piu' societa', anche  di          nuova  costituzione,  si  applicano  le  disposizioni   del          presente  articolo.  Il  piano  puo'  prevedere  anche   la          liquidazione   di   beni   non   funzionali   all'esercizio          dell'impresa.                 Nei casi previsti dal presente articolo:                   a) il piano di cui  all'art.  161,  secondo  comma,          lettera e), deve contenere anche  un'analitica  indicazione          dei  costi  e  dei   ricavi   attesi   dalla   prosecuzione          dell'attivita' d'impresa prevista dal piano di  concordato,          delle  risorse  finanziarie  necessarie  e  delle  relative          modalita' di copertura;                   b) la relazione del professionista di cui  all'art.          161,  terzo  comma,  deve  attestare  che  la  prosecuzione          dell'attivita' d'impresa prevista dal piano  di  concordato          e' funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;                   c) il piano puo' prevedere, fermo  quanto  disposto          dall'art. 160, secondo comma, una moratoria fino a un  anno          dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti  di          privilegio, pegno o ipoteca,  salvo  che  sia  prevista  la          liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa          di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause  di          prelazione di cui al periodo precedente non  hanno  diritto          al voto.                 Fermo quanto previsto nell'art. 169-bis, i  contratti          in corso di esecuzione alla data di deposito  del  ricorso,          anche  stipulati  con  pubbliche  amministrazioni,  non  si          risolvono per effetto dell'apertura della  procedura.  Sono          inefficaci  eventuali  patti  contrari.   L'ammissione   al          concordato preventivo non  impedisce  la  continuazione  di          contratti  pubblici  se  il  professionista  designato  dal          debitore di cui all'art. 67 ha attestato la conformita'  al          piano e la ragionevole capacita' di  adempimento.  Di  tale          continuazione puo' beneficiare, in presenza  dei  requisiti          di legge, anche  la  societa'  cessionaria  o  conferitaria          d'azienda  o  di  rami  d'azienda  cui  i  contratti  siano          trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione  o          del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni          e trascrizioni.  Le  disposizioni  del  presente  comma  si          applicano anche nell'ipotesi  in  cui  l'impresa  e'  stata          ammessa  a  concordato  che  non  prevede  la   continuita'          aziendale se il  predetto  professionista  attesta  che  la          continuazione e' necessaria per  la  migliore  liquidazione          dell'azienda in esercizio.                 Successivamente al  deposito  della  domanda  di  cui          all'art. 161, la partecipazione a procedure di  affidamento          di  contratti  pubblici   deve   essere   autorizzata   dal          tribunale, e, dopo il  decreto  di  apertura,  dal  giudice          delegato, acquisito il parere  del  commissario  giudiziale          ove gia' nominato.                 L'ammissione al concordato preventivo  non  impedisce          la partecipazione a procedure di assegnazione di  contratti          pubblici, quando l'impresa presenta in gara:                   a) una relazione di un professionista  in  possesso          dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera  d),          che attesta  la  conformita'  al  piano  e  la  ragionevole          capacita' di adempimento del contratto;                   b) (abrogata).                 Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa          in   concordato   puo'   concorrere   anche   riunita    in          raggruppamento temporaneo di imprese, purche'  non  rivesta          la qualita' di mandataria e sempre  che  le  altre  imprese          aderenti al raggruppamento non siano  assoggettate  ad  una          procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di  cui          al quarto comma, lettera b), puo'  provenire  anche  da  un          operatore facente parte del raggruppamento.                 Se nel corso di una procedura iniziata ai  sensi  del          presente  articolo  l'esercizio  dell'attivita'   d'impresa          cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori,  il          tribunale provvede ai sensi dell'art. 173. Resta  salva  la          facolta'  del  debitore  di  modificare  la   proposta   di          concordato.».               - Si riporta l'art. 163 del  citato  regio  decreto  16          marzo 1942, n. 267:                 «Art.  163  (Ammissione  alla  procedura  e  proposte          concorrenti). - Il tribunale, ove non  abbia  provveduto  a          norma dell' art. 162, commi primo e  secondo,  con  decreto          non soggetto a reclamo, dichiara  aperta  la  procedura  di          concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di          creditori,  il  tribunale  provvede   analogamente   previa          valutazione della correttezza  dei  criteri  di  formazione          delle diverse classi.                 Con il  provvedimento  di  cui  al  primo  comma,  il          tribunale:                   1) delega un giudice alla procedura di concordato;                   2) ordina la convocazione dei creditori  non  oltre          centoventi giorni dalla data del provvedimento e stabilisce          il termine per la comunicazione di questo ai creditori;                   2-bis) in relazione al numero dei creditori e  alla          entita' del passivo,  puo'  stabilire  che  l'adunanza  sia          svolta  in  via   telematica   con   modalita'   idonee   a          salvaguardare    il    contraddittorio    e     l'effettiva          partecipazione  dei   creditori,   anche   utilizzando   le          strutture informatiche messe a disposizione della procedura          da soggetti terzi;                   3) nomina il commissario  giudiziale  osservate  le          disposizioni degli articoli 28 e 29;                   4) stabilisce il termine non superiore  a  quindici          giorni entro il quale il ricorrente deve  depositare  nella          cancelleria del tribunale la somma pari  al  50  per  cento          delle  spese  che  si  presumono  necessarie  per  l'intera          procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore  al          20 per  cento  di  tali  spese,  che  sia  determinata  dal          giudice. Su proposta del commissario giudiziale, il giudice          delegato  puo'  disporre  che  le  somme  riscosse  vengano          investite secondo quanto  previsto  dall'  art.  34,  primo          comma;                   4-bis)  ordina  al  ricorrente  di  consegnare   al          commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica          o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali          obbligatorie.                 Qualora non sia eseguito il deposito  prescritto,  il          commissario giudiziale  provvede  a  norma  dell'art.  173,          primo comma.                 Uno o  piu'  creditori  che,  anche  per  effetto  di          acquisti successivi alla presentazione della domanda di cui          all'art. 161, rappresentano almeno il dieci per  cento  dei          crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata          ai sensi dell'art. 161, secondo comma, lettera a),  possono          presentare   una   proposta   concorrente   di   concordato          preventivo e il relativo  piano  non  oltre  trenta  giorni          prima dell'adunanza dei  creditori.  Ai  fini  del  computo          della percentuale del dieci per cento, non si considerano i          crediti della societa' che controlla la societa' debitrice,          delle societa' da questa controllate e di quelle sottoposte          a comune controllo. La relazione  di  cui  al  comma  terzo          dell'art. 161 puo' essere limitata  alla  fattibilita'  del          piano per  gli  aspetti  che  non  siano  gia'  oggetto  di          verifica da parte del commissario giudiziale, e puo' essere          omessa qualora non ve ne siano.                 Le  proposte  di  concordato  concorrenti  non   sono          ammissibili se nella relazione di cui all'art.  161,  terzo          comma,  il  professionista  attesta  che  la  proposta   di          concordato del debitore assicura il pagamento di almeno  il          quaranta per cento dell'ammontare dei crediti  chirografari          o, nel caso di concordato con continuita' aziendale di  cui          all'art.  186-bis,  di   almeno   il   trenta   per   cento          dell'ammontare dei crediti chirografari. La  proposta  puo'          prevedere l'intervento di terzi e, se  il  debitore  ha  la          forma di societa' per azioni o a responsabilita'  limitata,          puo' prevedere un aumento di capitale  della  societa'  con          esclusione o limitazione del diritto d'opzione.                 I creditori che presentano una proposta di concordato          concorrente hanno diritto di voto sulla  medesima  solo  se          collocati in una autonoma classe.                 Qualora  la  proposta  concorrente  preveda   diverse          classi di creditori essa, prima  di  essere  comunicata  ai          creditori ai sensi del secondo comma  dell'art.  171,  deve          essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la          correttezza  dei  criteri  di  formazione   delle   diverse          classi.».               - Si riporta l'art. 32,  del  citato  decreto-legge  24          giugno 2014, n. 90:                 «Art. 32 (Misure straordinarie di gestione,  sostegno          e monitoraggio di  imprese  nell'ambito  della  prevenzione          della corruzione). - 1.  Nell'ipotesi  in  cui  l'autorita'          giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli  317          c.p., 318 c.p.,  319  c.p.,  319-bis  c.p.,  319-ter  c.p.,          319-quater  c.p.,  320  c.p.,  322,  c.p.,  322-bis,  c.p.,          346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza          di rilevate situazioni anomale e comunque  sintomatiche  di          condotte  illecite  o  eventi  criminali  attribuibili   ad          un'impresa   aggiudicataria   di   un   appalto   per    la          realizzazione di  opere  pubbliche,  servizi  o  forniture,          nonche' ad una impresa che esercita attivita' sanitaria per          conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi          contrattuali  di  cui  all'art.  8-quinquies  del   decreto          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  ovvero  ad   un          concessionario  di  lavori  pubblici  o  ad  un  contraente          generale, il Presidente dell'ANAC ne informa il procuratore          della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e  accertati          anche ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. a) del presente          decreto, propone al Prefetto  competente  in  relazione  al          luogo   in   cui   ha   sede   la   stazione    appaltante,          alternativamente:                   a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali          mediante la sostituzione  del  soggetto  coinvolto  e,  ove          l'impresa  non  si  adegui  nei   termini   stabiliti,   di          provvedere  alla  straordinaria   e   temporanea   gestione          dell'impresa limitatamente  alla  completa  esecuzione  del          contratto  d'appalto  ovvero  dell'accordo  contrattuale  o          della concessione;                   b) di provvedere direttamente alla straordinaria  e          temporanea   gestione   dell'impresa   limitatamente   alla          completa  esecuzione  del  contratto  di   appalto   ovvero          dell'accordo contrattuale o della concessione.                 2. Il Prefetto, previo accertamento  dei  presupposti          indicati al comma 1 e valutata la particolare gravita'  dei          fatti  oggetto   dell'indagine,   intima   all'impresa   di          provvedere al rinnovo degli organi sociali  sostituendo  il          soggetto coinvolto  e  ove  l'impresa  non  si  adegui  nel          termine di  trenta  giorni  ovvero  nei  casi  piu'  gravi,          provvede nei  dieci  giorni  successivi  con  decreto  alla          nomina di uno o piu' amministratori, in numero comunque non          superiore   a   tre,   in   possesso   dei   requisiti   di          professionalita'  e  onorabilita'  di  cui  al  regolamento          adottato ai  sensi  dell'art.  39,  comma  1,  del  decreto          legislativo 8 luglio 1999,  n.  270.  Il  predetto  decreto          stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze          funzionali  alla  realizzazione  dell'opera  pubblica,   al          servizio o alla  fornitura  oggetto  del  contratto  ovvero          dell'accordo contrattuale e comunque non oltre il collaudo.                 2-bis. Nell'ipotesi di impresa che esercita attivita'          sanitaria per conto del  Servizio  sanitario  nazionale  in          base agli accordi contrattuali di cui all'art.  8-quinquies          del decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  il          decreto del Prefetto di cui al comma 2 e' adottato d'intesa          con il Ministro della salute e la  nomina  e'  conferita  a          soggetti  in   possesso   di   curricula   che   evidenzino          qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza  di          gestione sanitaria.                 3. Per la durata  della  straordinaria  e  temporanea          gestione dell'impresa, sono attribuiti agli  amministratori          tutti  i   poteri   e   le   funzioni   degli   organi   di          amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio  dei          poteri   di   disposizione   e   gestione   dei    titolari          dell'impresa. Nel  caso  di  impresa  costituita  in  forma          societaria,  i  poteri  dell'assemblea  sono  sospesi   per          l'intera durata della misura.                 4. L'attivita' di temporanea e straordinaria gestione          dell'impresa e' considerata di pubblica  utilita'  ad  ogni          effetto e gli  amministratori  rispondono  delle  eventuali          diseconomie dei risultati solo nei casi  di  dolo  o  colpa          grave.                 5. Le misure di  cui  al  comma  2  sono  revocate  e          cessano  comunque  di   produrre   effetti   in   caso   di          provvedimento che  dispone  la  confisca,  il  sequestro  o          l'amministrazione giudiziaria dell'impresa  nell'ambito  di          procedimenti penali  o  per  l'applicazione  di  misure  di          prevenzione    ovvero    dispone    l'archiviazione     del          procedimento.   L'autorita'   giudiziaria   conferma,   ove          possibile, gli amministratori nominati dal Prefetto.                 6. Agli amministratori di cui al comma  2  spetta  un          compenso quantificato con il decreto di nomina  sulla  base          delle tabelle allegate al decreto di  cui  all'art.  8  del          decreto legislativo  4  febbraio  2010  n.  14.  Gli  oneri          relativi al  pagamento  di  tale  compenso  sono  a  carico          dell'impresa.                 7.  Nel  periodo  di  applicazione  della  misura  di          straordinaria e temporanea gestione di cui al  comma  2,  i          pagamenti  all'impresa  sono  corrisposti  al   netto   del          compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2          e  l'utile  d'impresa  derivante  dalla   conclusione   dei          contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in          via presuntiva  dagli  amministratori,  e'  accantonato  in          apposito fondo e non puo'  essere  distribuito  ne'  essere          soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede          penale ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi  di          impugnazione   o   cautelari   riguardanti   l'informazione          antimafia interdittiva.                 8. Nel caso in cui le indagini  di  cui  al  comma  1          riguardino componenti di organi societari diversi da quelli          di cui al medesimo comma e' disposta la misura di  sostegno          e monitoraggio  dell'impresa.  Il  Prefetto  provvede,  con          decreto, adottato secondo le modalita' di cui al  comma  2,          alla nomina di uno o piu' esperti, in numero  comunque  non          superiore   a   tre,   in   possesso   dei   requisiti   di          professionalita'  e  onorabilita'  di  cui  al  regolamento          adottato ai  sensi  dell'art.  39,  comma  1,  del  decreto          legislativo 8 luglio  1999,  n.  270,  con  il  compito  di          svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio  dell'impresa.          A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni          operative,  elaborate  secondo  riconosciuti  indicatori  e          modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi,          al   sistema   di   controllo   interno   e   agli   organi          amministrativi e di controllo.                 9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso,          quantificato con il decreto di  nomina,  non  superiore  al          cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base  delle          tabelle allegate al decreto di cui all'art. 8  del  decreto          legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli  oneri  relativi  al          pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.                 10. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si          applicano anche nei  casi  in  cui  sia  stata  emessa  dal          Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e  sussista          l'urgente  necessita'  di   assicurare   il   completamento          dell'esecuzione   del   contratto    ovvero    dell'accordo          contrattuale,  ovvero  la  sua  prosecuzione  al  fine   di          garantire   la   continuita'   di   funzioni   e    servizi          indifferibili  per  la  tutela  di  diritti   fondamentali,          nonche' per la salvaguardia  dei  livelli  occupazionali  o          dell'integrita' dei bilanci pubblici, ancorche' ricorrano i          presupposti di  cui  all'art.  94,  comma  3,  del  decreto          legislativo 6 settembre 2011,  n.  159.  In  tal  caso,  le          misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che          ne informa il Presidente dell'ANAC.  Nei  casi  di  cui  al          comma 2-bis,  le  misure  sono  disposte  con  decreto  del          Prefetto, di intesa con il Ministro della salute. Le stesse          misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti          in  caso  di  passaggio  in  giudicato   di   sentenza   di          annullamento dell'informazione antimafia  interdittiva,  di          ordinanza che dispone, in  via  definitiva,  l'accoglimento          dell'istanza cautelare  eventualmente  proposta  ovvero  di          aggiornamento dell'esito  della  predetta  informazione  ai          sensi dell'art. 91, comma  5,  del  decreto  legislativo  6          settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a          seguito  dell'adeguamento  dell'impresa  alle   indicazioni          degli esperti.                 10-bis. Le misure di cui al  presente  articolo,  nel          caso di accordi  contrattuali  con  il  Servizio  sanitario          nazionale  di  cui   all'art.   8-quinquies   del   decreto          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applicano ad  ogni          soggetto privato titolare dell'accordo, anche nei  casi  di          soggetto diverso dall'impresa, e con riferimento a condotte          illecite o eventi criminosi posti in essere  ai  danni  del          Servizio sanitario nazionale.».               - Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice          della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della          legge  19  ottobre  2017,  n.  155),  e'  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, S.O. n. 6/L.               - Si riporta l'art. 372,  del  decreto  legislativo  12          gennaio  2019,  n.  14  (Codice  della  crisi  d'impresa  e          dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre  2017,          n. 155):                 «Art. 372 (Modifiche al codice dei contratti pubblici          di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50). -  1.          Al  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al   decreto          legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  sono  apportate  le          seguenti modificazioni:                   a) all'art. 48, al comma 17, le parole  "art.  110,          comma  5,  in  caso  di  fallimento,  liquidazione   coatta          amministrativa,        amministrazione         controllata,          amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero          procedura di insolvenza concorsuale o di  liquidazione  del          mandatario  ovvero,  qualora  si  tratti  di   imprenditore          individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione          o fallimento" sono sostituite dalle  seguenti:  "art.  110,          comma 6, in caso di liquidazione  giudiziale,  liquidazione          coatta   amministrativa,   amministrazione   straordinaria,          concordato preventivo  o  di  liquidazione  del  mandatario          ovvero, qualora si tratti di imprenditore  individuale,  in          caso di morte, interdizione, inabilitazione o  liquidazione          giudiziale" e, al comma 18, le parole "art. 110,  comma  5,          in caso di fallimento, liquidazione coatta  amministrativa,          amministrazione controllata, amministrazione straordinaria,          concordato  preventivo  ovvero  procedura   di   insolvenza          concorsuale o di liquidazione di uno dei  mandanti  ovvero,          qualora si tratti di imprenditore individuale, in  caso  di          morte,  interdizione,  inabilitazione  o  fallimento"  sono          sostituite dalle seguenti: "art. 110, comma 6, in  caso  di          liquidazione      giudiziale,      liquidazione      coatta          amministrativa, amministrazione  straordinaria,  concordato          preventivo o di liquidazione di uno  dei  mandanti  ovvero,          qualora si tratti di imprenditore individuale, in  caso  di          morte,   interdizione,   inabilitazione   o    liquidazione          giudiziale";                   b)  all'art.  80,  comma  5,  la  lettera   b)   e'          sostituita dalla seguente:                     "b) l'operatore economico sia stato sottoposto  a          liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione          coatta o di concordato preventivo o sia in corso  nei  suoi          confronti un procedimento per la dichiarazione  di  una  di          tali situazioni, fermo restando quanto  previsto  dall'art.          95 del codice della  crisi  di  impresa  e  dell'insolvenza          adottato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della          legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'art. 110;";                   c) l'art. 110 e' sostituito dal seguente:                     "Art. 110 (Procedure di affidamento  in  caso  di          liquidazione giudiziale dell'esecutore o di risoluzione del          contratto e misure straordinarie di gestione). -  1.  Fatto          salvo quanto previsto ai commi 3 e  seguenti,  le  stazioni          appaltanti,  in  caso  di   liquidazione   giudiziale,   di          liquidazione coatta  e  concordato  preventivo,  ovvero  di          risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 ovvero  di          recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88,  comma  4-ter,          del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in          caso  di  dichiarazione  giudiziale  di   inefficacia   del          contratto, interpellano  progressivamente  i  soggetti  che          hanno  partecipato  all'originaria   procedura   di   gara,          risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare          un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o  del          completamento dei lavori, servizi o forniture.                     2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni          gia' proposte dall'originario  aggiudicatario  in  sede  in          offerta.                     3. Il curatore della  procedura  di  liquidazione          giudiziale, autorizzato  all'esercizio  dell'impresa,  puo'          eseguire   i   contratti   gia'   stipulati    dall'impresa          assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione          del giudice delegato.                     4. Alle imprese che hanno depositato  la  domanda          di cui all'art. 40 del codice  della  crisi  di  impresa  e          dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di  cui          all'art. 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155, si  applica          l'art. 95 del medesimo codice. Per la  partecipazione  alle          procedure di  affidamento  di  contratti  pubblici  tra  il          momento del deposito della domanda di cui al primo  periodo          ed il momento del deposito del decreto  previsto  dall'art.          47 del codice della crisi di impresa e  dell'insolvenza  e'          sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di  un  altro          soggetto.                     5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non          necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.                     6. L'ANAC  puo'  subordinare  la  partecipazione,          l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei  relativi          contratti alla necessita' che l'impresa  in  concordato  si          avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti  di          carattere  generale,  di  capacita'  finanziaria,  tecnica,          economica,  nonche'  di   certificazione,   richiesti   per          l'affidamento dell'appalto, che si  impegni  nei  confronti          dell'impresa concorrente  e  della  stazione  appaltante  a          mettere a disposizione, per la  durata  del  contratto,  le          risorse  necessarie   all'esecuzione   dell'appalto   e   a          subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel          corso  della  gara,  ovvero  dopo   la   stipulazione   del          contratto, non sia per qualsiasi ragione piu' in  grado  di          dare regolare esecuzione  all'appalto  o  alla  concessione          quando  l'impresa  non  e'  in   possesso   dei   requisiti          aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.                     7.  Restano  ferme   le   disposizioni   previste          dall'art. 32 del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,          n. 114, in materia di misure straordinarie di  gestione  di          imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.";                 2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano          alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice          la gara e' pubblicato successivamente alla data di  entrata          in vigore del presente codice, nonche', per i contratti non          preceduti dalla  pubblicazione  di  bandi  o  avvisi,  alle          procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati          inviati gli inviti a presentare le offerte.».               - Si riporta l'art. 104, del citato  regio  decreto  16          marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge:                 «Art. 104  (Esercizio  provvisorio  dell'impresa  del          fallito). - Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il          tribunale    puo'    disporre    l'esercizio    provvisorio          dell'impresa,  anche   limitatamente   a   specifici   rami          dell'azienda, se dalla interruzione puo' derivare un  danno          grave, purche' non arrechi pregiudizio ai creditori.                 Successivamente, su proposta del curatore, il giudice          delegato,  previo  parere  favorevole  del   comitato   dei          creditori,   autorizza,   con    decreto    motivato,    la          continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, anche          limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone  la          durata.                 Durante  il  periodo  di  esercizio  provvisorio,  il          comitato dei creditori e' convocato  dal  curatore,  almeno          ogni tre mesi, per essere  informato  sull'andamento  della          gestione e per pronunciarsi sull'opportunita' di continuare          l'esercizio.                 Se   il   comitato   dei   creditori   non    ravvisa          l'opportunita' di continuare  l'esercizio  provvisorio,  il          giudice delegato ne ordina la cessazione.                 Ogni  semestre,  o  comunque  alla  conclusione   del          periodo  di  esercizio  provvisorio,   il   curatore   deve          presentare un rendiconto dell'attivita'  mediante  deposito          in cancelleria. In ogni  caso  il  curatore  informa  senza          indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori  di          circostanze  sopravvenute  che   possono   influire   sulla          prosecuzione dell'esercizio provvisorio.                 Il   tribunale   puo'    ordinare    la    cessazione          dell'esercizio provvisorio in qualsiasi momento laddove  ne          ravvisi l'opportunita', con decreto in camera di  consiglio          non soggetto a reclamo sentiti il curatore ed  il  comitato          dei creditori.                 Durante l'esercizio provvisorio i contratti  pendenti          proseguono, salvo che il curatore non  intenda  sospenderne          l'esecuzione o scioglierli.  E'  fatto  salvo  il  disposto          dell'art. 110, comma 3, del decreto legislativo  18  aprile          2016, n. 50.                 I crediti sorti nel corso dell'esercizio  provvisorio          sono soddisfatti in prededuzione ai  sensi  dell'art.  111,          primo comma, n. 1).                 Al   momento    della    cessazione    dell'esercizio          provvisorio  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  alla          sezione IV del capo III del titolo II.».   |  
|   |                               Art. 2 bis            Norme urgenti in materia di soggetti coinvolti                        negli appalti pubblici 
   1.  All'art.  1  del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.   135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) al comma 2, le parole:  «ed  anche  assistiti»  sono  sostituite dalle seguenti: «anche se assistiti»;   b) al comma 6, le parole: «in misura non superiore a un quarto  del suo importo» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in  misura  massima determinata dal decreto adottato ai sensi del comma 7».   2. All'articolo 2477 del codice civile, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:   «La nomina dell'organo di controllo o del revisore e'  obbligatoria se la societa':   a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;   b) controlla una  societa'  obbligata  alla  revisione  legale  dei conti;   c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni  di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unita'.   L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di  cui alla lettera c) del secondo comma  cessa  quando,  per  tre  esercizi consecutivi, non e' superato alcuno dei predetti limiti».   3. Al quinto comma dell'articolo 2477 del codice civile, le parole: «limiti indicati al terzo  comma»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «limiti indicati al secondo comma».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta l'art. 1, del  decreto-legge  14  dicembre          2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e          semplificazione  per  le  imprese   e   per   la   pubblica          amministrazione),  convertito,  con  modificazioni,   dalla          legge 11  febbraio  2019,  n.  12,  come  modificato  dalla          presente legge:                 «Art.  1  (Sostegno  alle  piccole  e  medie  imprese          creditrici   delle   pubbliche   amministrazioni).   -   1.          Nell'ambito del Fondo di garanzia per le  piccole  e  medie          imprese di cui all'art. 2, comma  100,  lettera  a),  della          legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  e'  istituita,  con  una          dotazione finanziaria iniziale di euro 50.000.000, a valere          sulle  disponibilita'  del  medesimo  Fondo,  una   sezione          speciale dedicata a interventi di garanzia, a condizioni di          mercato, in favore delle piccole e medie imprese (PMI) che,          sono  in  difficolta'  nella  restituzione  delle  rate  di          finanziamenti gia'  contratti  con  banche  e  intermediari          finanziari e sono titolari di crediti nei  confronti  delle          pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma  2,  del          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  certificati  ai          sensi  dell'art.  9,  comma  3-bis,  del  decreto-legge  29          novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni,  dalla          legge 28 gennaio 2009, n. 2.                 2. La garanzia della sezione speciale di cui al comma          1 e' rilasciata su finanziamenti  gia'  concessi  alla  PMI          beneficiaria da una banca o da un intermediario finanziario          iscritto  all'albo  di  cui  all'art.   106   del   decreto          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non gia' coperti  da          garanzia pubblica  anche  se  assistiti  da  ipoteca  sugli          immobili  aziendali,  classificati  dalla  stessa  banca  o          intermediario  finanziario  come  «inadempienze  probabili»          alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  come          risultante dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.                 3. La garanzia della sezione  speciale  copre,  nella          misura indicata dal decreto di cui al comma 7, comunque non          superiore all'80 per cento e  fino  a  un  importo  massimo          garantito di euro 2.500.000, il minore tra:                   a) l'importo del finanziamento, di cui al comma  2,          non  rimborsato  dalla  PMI  beneficiaria  alla   data   di          presentazione della richiesta di garanzia, maggiorato degli          interessi, contrattuali  e  di  mora,  maturati  sino  alla          predetta data e                   b)  l'ammontare  dei  crediti  certificati  vantati          dalla PMI beneficiaria verso la  pubblica  amministrazione,          risultanti dalla piattaforma elettronica  per  la  gestione          telematica  del  rilascio  delle  certificazioni   di   cui          all'art.  7  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.   35,          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,          n. 64.                 4. La garanzia della sezione speciale e'  subordinata          alla  sottoscrizione  tra  la   banca   o   l'intermediario          finanziario e la PMI beneficiaria di un  piano,  di  durata          massima non  superiore  a  20  anni,  per  il  rientro  del          finanziamento, di cui al comma 2, oggetto di garanzia.                 5. La garanzia della  sezione  speciale  puo'  essere          escussa dalla banca o  intermediario  finanziario  solo  in          caso di mancato rispetto, da parte della PMI  beneficiaria,          degli impegni previsti nel piano di rientro del  debito  di          cui al comma 4.  La  garanzia  comporta  in  ogni  caso  un          rimborso non  superiore  all'80  per  cento  della  perdita          registrata dalla banca o  dall'intermediario.  La  garanzia          della  sezione  speciale  cessa,  in  ogni  caso,  la   sua          efficacia con l'avvenuto pagamento da parte della  pubblica          amministrazione dei crediti di  cui  alla  lettera  b)  del          comma 3.                 6. La garanzia della sezione speciale e'  concessa  a          fronte del versamento alla medesima sezione, da parte della          banca o intermediario, di un premio in linea con  i  valori          di mercato. Il predetto  premio  di  garanzia  puo'  essere          posto a carico della PMI  beneficiaria  in  misura  massima          determinata dal decreto adottato  ai  sensi  del  comma  7,          restando a carico della  banca  o  intermediario  la  parte          rimanente.                 7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,          da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge  23          agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, anche in  deroga  alle          vigenti condizioni  di  ammissibilita'  e  disposizioni  di          carattere generale del Fondo di garanzia per le  piccole  e          medie imprese, le modalita', la misura, le condizioni  e  i          limiti per la concessione, escussione e liquidazione  della          garanzia della sezione speciale, nonche' i casi  di  revoca          della stessa. Lo stesso decreto  fissa  le  percentuali  di          accantonamento  a  valere  sulle  risorse   della   sezione          speciale e i parametri per definire il premio in linea  con          i valori di mercato della garanzia.                 8. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi  da          1 a 7 e' condizionata alla  preventiva  notificazione  alla          Commissione europea, ai sensi dell'art.  108  del  Trattato          sul funzionamento dell'Unione europea.                 8-bis. All'art. 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.          145, sono apportate le seguenti modificazioni:                   a) al comma 34 sono aggiunte, in fine, le  seguenti          parole: "e di quelli di cui  all'art.  6  del  decreto  del          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601";                   b) il comma 52 e' sostituito dai seguenti:                     "52. La  disposizione  di  cui  al  comma  51  si          applica  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta   di   prima          applicazione del regime agevolativo di cui al comma 52-bis.                     52-bis. Con successivi provvedimenti  legislativi          sono individuate  misure  di  favore,  compatibili  con  il          diritto dell'Unione europea, nei confronti dei soggetti che          svolgono  con  modalita'  non  commerciali  attivita'   che          realizzano finalita' sociali nel rispetto dei  principi  di          solidarieta' e sussidiarieta'. E' assicurato il  necessario          coordinamento con le  disposizioni  del  codice  del  Terzo          settore, di cui al decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.          117".                 8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 8-bis,  pari          a 118,4 milioni di euro per l'anno 2019 e a  157,9  milioni          di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:  quanto  a          98,4 milioni di euro per l'anno 2019, a 131 milioni di euro          per l'anno 2020 e  a  77,9  milioni  di  euro  a  decorrere          dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo          per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui          all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2004,          n. 282,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27          dicembre 2004, n. 307; quanto a  20  milioni  di  euro  per          l'anno 2019 e a 16,9  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,          mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art.          1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;  quanto          a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 80 milioni di euro          a  decorrere  dall'anno   2021,   mediante   corrispondente          riduzione del Fondo di cui all'art.  1,  comma  200,  della          legge 23 dicembre 2014, n. 190.».               - Si riporta  l'art.  2477,  del  codice  civile,  come          modificato dalla presente legge:                 «Art. 2477 (Sindaco e revisione legale dei conti).  -          L'atto  costitutivo  puo'  prevedere,   determinandone   le          competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei          conti, la  nomina  di  un  organo  di  controllo  o  di  un          revisore. Se lo statuto non dispone diversamente,  l'organo          di controllo e' costituito da un solo membro effettivo.                 La nomina dell'organo di controllo o del revisore  e'          obbligatoria se la societa':                   a)  e'   tenuta   alla   redazione   del   bilancio          consolidato;                   b) controlla una societa' obbligata alla  revisione          legale dei conti;                   c) ha superato per due esercizi consecutivi  almeno          uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello  stato          patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite  e          delle  prestazioni:  4  milioni  di  euro;  3)   dipendenti          occupati in media durante l'esercizio: 20 unita'.                 L'obbligo di nomina dell'organo di  controllo  o  del          revisore di cui alla lettera c)  del  secondo  comma  cessa          quando, per  tre  esercizi  consecutivi,  non  e'  superato          alcuno dei predetti limiti.                 Nel caso di nomina di un organo di  controllo,  anche          monocratico, si  applicano  le  disposizioni  sul  collegio          sindacale previste per le societa' per azioni.                 L'assemblea che approva il bilancio  in  cui  vengono          superati  i  limiti  indicati   al   secondo   comma   deve          provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di          controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla          nomina provvede il  tribunale  su  richiesta  di  qualsiasi          soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del          registro delle imprese.                 Si applicano le disposizioni dell'art. 2409 anche  se          la societa' e' priva di organo di controllo.».   |  
|   |                                 Art. 3           Disposizioni in materia di semplificazione della       disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche 
   1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:   0a) all'articolo 59, comma 2, dopo la lettera  c)  e'  aggiunta  la seguente:   «c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su  strutture e costruzioni esistenti»;     a) all'articolo 65:       1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:         «1. Le opere realizzate con materiali e  sistemi  costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del  loro  inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite posta elettronica certificata (PEC).»;       2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:         «3. Alla denuncia devono essere allegati:           a) il progetto  dell'opera  firmato  dal  progettista,  dal quale  risultino  in  modo  chiaro  ed  esauriente  le   calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le  dimensioni  delle  strutture,  e quanto  altro  occorre  per  definire  l'opera   sia   nei   riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;           b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino  le  caratteristiche,  le qualita' e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati  nella costruzione.»;       3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:         «4. Lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al costruttore, all'atto stesso  della  presentazione,  l'attestazione  dell'avvenuto deposito.»;       4) l'alinea del comma 6 e' sostituito dal seguente:         «6. Ultimate le parti della costruzione  che  incidono  sulla stabilita' della stessa, entro il  termine  di  sessanta  giorni,  il direttore dei lavori deposita allo sportello unico, tramite PEC,  una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2  e  3, allegando: »;       5) il comma 7 e' sostituito dal seguente:         «7. All'atto della presentazione della relazione  di  cui  al comma 6, lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al  direttore  dei lavori l'attestazione  dell'avvenuto  deposito  su  una  copia  della relazione  e  provvede  altresi'  a  trasmettere  tale  relazione  al competente ufficio tecnico regionale.»;       6) dopo il comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente:         «8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis,  comma 1, lettera b), n. 2) e  lettera  c),  n.  1),  non  si  applicano  le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.»;   b) all'articolo 67:   1) al comma 7, le parole: «in tre copie» sono soppresse e  dopo  le parole:  «che  invia»  sono  inserite  le  seguenti:  «tramite  posta elettronica certificata (PEC)»;   2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:   «8-ter. Per gli interventi di cui  all'articolo  94-bis,  comma  1, lettera b), numero 2), e lettera c), numero  1),  il  certificato  di collaudo e' sostituito dalla  dichiarazione  di  regolare  esecuzione resa dal direttore dei lavori»;     c) all'articolo 93,  i  commi  3,  4  e  5  sono  sostituiti  dai seguenti:       «3.  Il  contenuto  minimo  del  progetto  e'  determinato  dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni  caso  il  progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e  sezioni, relazione tecnica e accompagnato dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.       4. I progetti relativi ai lavori di cui  al  presente  articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista  che  asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il   progetto   esecutivo   riguardante   le   strutture   e   quello architettonico, nonche'  il  rispetto  delle  eventuali  prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.       5. Per  tutti  gli  interventi  il  preavviso  scritto  con  il contestuale deposito del progetto  e  dell'asseverazione  di  cui  al comma 4, e' valido anche agli effetti della denuncia  dei  lavori  di cui all'articolo 65.»;     d) dopo l'articolo 94, e' inserito il seguente:       «Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali  in  zone sismiche). - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  di  cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:         a)  interventi  «rilevanti»  nei  riguardi   della   pubblica incolumita':   1)  gli  interventi  di  adeguamento  o  miglioramento  sismico  di costruzioni esistenti nelle localita'  sismiche  ad  alta  sismicita' (zona 1) e a media sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration-PGA compresi fra 0,20 g e 0,25 g);           2) le nuove costruzioni  che  si  discostino  dalle  usuali tipologie o che per  la  loro  particolare  complessita'  strutturale richiedano piu' articolate calcolazioni e verifiche;           3)  gli  interventi  relativi  ad  edifici   di   interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per  le  finalita'  di protezione  civile,  nonche'  relativi  agli  edifici  e  alle  opere infrastrutturali che possono assumere  rilevanza  in  relazione  alle conseguenze di un loro eventuale collasso;         b)  interventi  di  «minore  rilevanza»  nei  riguardi  della pubblica incolumita':   1)  gli  interventi  di  adeguamento  o  miglioramento  sismico  di costruzioni esistenti nelle localita'  sismiche  a  media  sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20  g, e zona 3);           2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;           3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);   3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti del 17 gennaio 2018;         c)  interventi  «privi  di  rilevanza»  nei  riguardi   della pubblica incolumita':           1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la  pubblica incolumita'.   2.  Per  i  medesimi  fini  del  comma  1,   il   Ministero   delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza  Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019,  n.  32, le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista  strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonche'  delle  varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono confermare le disposizioni  vigenti.  Le  elencazioni riconducibili alle categorie di  interventi  di  minore  rilevanza  o privi di rilevanza, gia' adottate dalle  regioni,  possono  rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere  b) e c).  A  seguito  dell'emanazione  delle  linee  guida,  le  regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.   3. Fermo restando l'obbligo del titolo  abilitativo  all'intervento edilizio, non si  possono  iniziare  lavori  relativi  ad  interventi «rilevanti»,  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  senza  preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della  regione, in conformita' all'articolo 94.   4. Fermo restando l'obbligo del titolo  abilitativo  all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1,  le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per  lavori  relativi ad interventi di «minore rilevanza» o «privi di rilevanza» di cui  al comma 1, lettera b) o lettera c).   5. Per  gli  stessi  interventi,  non  soggetti  ad  autorizzazione preventiva,  le  regioni  possono  istituire  controlli   anche   con modalita' a campione.   6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e  67,  comma 1, del presente testo unico.».   1-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 59, comma 2, lettera c-bis), del testo unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  come  introdotta  dal  comma  1, lettera 0a), del presente articolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente   decreto,   adotta   specifici provvedimenti.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riportano gli articoli 59, 65, 67, 93, 94-bis  del          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.          380  (Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e          regolamentari  in  materia  edilizia  -  Testo   A),   come          modificato dalla presente legge:                 «Art. 59 ( (L) Laboratori (legge 5 novembre 1971,  n.          1086, art. 20) ). - 1.  Agli  effetti  del  presente  testo          unico sono considerati laboratori ufficiali:                   a) i laboratori  degli  istituti  universitari  dei          politecnici e delle facolta' di ingegneria e delle facolta'          o istituti universitari di architettura;                   b) il laboratorio di scienza delle costruzioni  del          centro studi ed esperienze  dei  servizi  antincendi  e  di          protezione civile (Roma);                   b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di          rete ferroviaria italiana S.p.a.;                   b-ter) il Centro sperimentale  dell'Ente  nazionale          per le strade (ANAS)  di  Cesano  (Roma),  autorizzando  lo          stesso ad effettuare prove di crash test  per  le  barriere          metalliche.                 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti          puo'  autorizzare,  con  proprio  decreto,  ai  sensi   del          presente capo, altri laboratori ad effettuare:                   a) prove sui materiali da costruzione;                   b);                   c) prove di laboratorio su terre e rocce;                   c-bis)  prove   e   controlli   su   materiali   da          costruzione su strutture e costruzioni esistenti.                 3. L'attivita' dei laboratori, ai fini  del  presente          capo, e' servizio di pubblica utilita'.».                 «Art. 65 ( (R) Denuncia dei lavori di realizzazione e          relazione a struttura ultimata  di  opere  di  conglomerato          cementizio armato, normale e precompresso  ed  a  struttura          metallica (legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6) ). -  1.          Le opere realizzate con  materiali  e  sistemi  costruttivi          disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro          inizio,  devono  essere  denunciate  dal  costruttore  allo          sportello  unico  tramite  posta  elettronica   certificata          (PEC).                 2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed  i          recapiti del committente, del progettista delle  strutture,          del direttore dei lavori e del costruttore.                 3. Alla denuncia devono essere allegati:                   a) il progetto dell'opera firmato dal  progettista,          dal  quale  risultino  in  modo  chiaro  ed  esauriente  le          calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni          delle  strutture,  e  quanto  altro  occorre  per  definire          l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia  nei  riguardi          della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;                   b)   una   relazione   illustrativa   firmata   dal          progettista  e  dal  direttore  dei  lavori,  dalla   quale          risultino le caratteristiche, le qualita' e le  prestazioni          dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.                 4. Lo  sportello  unico,  tramite  PEC,  rilascia  al          costruttore,   all'atto   stesso    della    presentazione,          l'attestazione dell'avvenuto deposito.                 5. Anche le varianti che  nel  corso  dei  lavori  si          intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste          nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di          dare inizio alla  loro  esecuzione,  allo  sportello  unico          nella forma  e  con  gli  allegati  previsti  nel  presente          articolo.                 6. Ultimate le parti della costruzione  che  incidono          sulla stabilita' della stessa, entro il termine di sessanta          giorni, il direttore dei  lavori  deposita  allo  sportello          unico, tramite PEC, una  relazione  sull'adempimento  degli          obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:                   a)  i  certificati  delle   prove   sui   materiali          impiegati emessi da laboratori di cui all'art. 59;                   b)   per   le   opere   in   conglomerato    armato          precompresso, ogni indicazione inerente alla  tesatura  dei          cavi ed ai sistemi di messa in coazione;                   c)  l'esito  delle  eventuali  prove   di   carico,          allegando le copie dei relativi verbali firmate  per  copia          conforme.                 7. All'atto della presentazione  della  relazione  di          cui al comma 6, lo sportello unico, tramite  PEC,  rilascia          al  direttore  dei  lavori   l'attestazione   dell'avvenuto          deposito su una copia della relazione e provvede altresi' a          trasmettere tale relazione al  competente  ufficio  tecnico          regionale.                 8. Il direttore dei lavori consegna  al  collaudatore          la relazione, unitamente alla  restante  documentazione  di          cui al comma 6.                 8-bis. Per gli interventi  di  cui  all'art.  94-bis,          comma 1, lettera b), n. 2) e lettera  c),  n.  1),  non  si          applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.».                 «Art. 67 ( (L) commi 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5,  6          e 7) Collaudo statico (legge  5  novembre  1971,  n.  1086,          articoli 7 e 8)  ).  -  1.  Tutte  le  costruzioni  di  cui          all'art. 53, comma  1,  la  cui  sicurezza  possa  comunque          interessare   la   pubblica   incolumita'   devono   essere          sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto  previsto          dal comma 8-bis.                 2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o          da un architetto, iscritto all'albo da almeno  dieci  anni,          che non sia intervenuto in alcun modo nella  progettazione,          direzione, esecuzione dell'opera.                 3. Contestualmente alla denuncia  prevista  dall'art.          65, il direttore dei lavori e' tenuto a  presentare  presso          lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto          dal  committente  e   la   contestuale   dichiarazione   di          accettazione  dell'incarico,  corredati  da  certificazione          attestante le condizioni di cui al comma 2.                 4. Quando non esiste il committente ed il costruttore          esegue in proprio,  e'  fatto  obbligo  al  costruttore  di          chiedere, anteriormente alla presentazione  della  denuncia          di  inizio  dei  lavori,   all'ordine   provinciale   degli          ingegneri o a quello degli architetti, la  designazione  di          una  terna  di  nominativi   fra   i   quali   sceglie   il          collaudatore.                 5.  Completata  la   struttura   con   la   copertura          dell'edificio, il direttore dei lavori ne da' comunicazione          allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni  di          tempo per effettuare il collaudo.                 6. In corso d'opera possono essere eseguiti  collaudi          parziali motivati da difficolta' tecniche e da complessita'          esecutive  dell'opera,  fatto  salvo  quanto  previsto   da          specifiche disposizioni.                 7.  Il  collaudatore   redige,   sotto   la   propria          responsabilita',  il  certificato  di  collaudo  che  invia          tramite posta elettronica certificata (PEC)  al  competente          ufficio  tecnico  regionale  e  al   committente,   dandone          contestuale comunicazione allo sportello unico. Il deposito          del certificato di collaudo statico equivale al certificato          di  rispondenza  dell'opera  alle  norme  tecniche  per  le          costruzioni previsto dall'art. 62.                 8. La segnalazione certificata e'  corredata  da  una          copia del certificato di collaudo.                 8-bis. Per gli interventi  di  cui  all'art.  94-bis,          comma 1, lettera  b),  n.  2)  e  lettera  c),  n.  1),  il          certificato di collaudo e' sostituito  dalla  dichiarazione          di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.                 8-ter. Per gli interventi  di  cui  all'art.  94-bis,          comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c), numero 1), il          certificato di collaudo e' sostituito  dalla  dichiarazione          di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.».                 «Art. 93. ( (R) Denuncia dei lavori  e  presentazione          dei progetti di costruzioni in zone sismiche (legge  n.  64          del 1974, articoli 17 e 19) ). - 1. Nelle zone sismiche  di          cui all'art. 83, chiunque intenda procedere a  costruzioni,          riparazioni e sopraelevazioni, e' tenuto a darne  preavviso          scritto allo sportello unico, che provvede  a  trasmetterne          copia  al  competente  ufficio   tecnico   della   regione,          indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza  del          progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.                 2. Alla domanda deve essere allegato il progetto,  in          doppio esemplare e debitamente  firmato  da  un  ingegnere,          architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei          limiti delle rispettive competenze, nonche'  dal  direttore          dei lavori.                 3. Il contenuto minimo del  progetto  e'  determinato          dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni  caso          il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante,          prospetti e sezioni, relazione tecnica e accompagnato dagli          altri elaborati previsti dalle norme tecniche.                 4. I progetti relativi ai lavori di cui  al  presente          articolo  sono  accompagnati  da  una   dichiarazione   del          progettista che asseveri il rispetto delle  norme  tecniche          per le costruzioni e la coerenza tra il progetto  esecutivo          riguardante le strutture e quello  architettonico,  nonche'          il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute          negli strumenti di pianificazione urbanistica.                 5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto  con          il contestuale deposito del progetto  e  dell'asseverazione          di cui al comma 4,  e'  valido  anche  agli  effetti  della          denuncia dei lavori di cui all'art. 65.                 6. In ogni comune  deve  essere  tenuto  un  registro          delle denunzie dei lavori di cui al presente articolo.                 7. Il registro  deve  essere  esibito,  costantemente          aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari,  ufficiali          ed agenti indicati nell'art. 103.».               - La Parte II, Capi I, II e IV del citato  decreto  del          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  recano,          rispettivamente:  «Normativa   tecnica   per   l'edilizia»,          «Disposizioni di  carattere  generale»,  «Disciplina  delle          opere  di  conglomerato  cementizio   armato,   normale   e          precompresso ed a struttura metallica» e «Provvedimenti per          le costruzioni con particolari  prescrizioni  per  le  zone          sismiche».               - Si riportano gli articoli 52,  83  e  94  del  citato          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.          380:                 «Art. 52 ( (L) Tipo di  strutture  e  norme  tecniche          (legge 2 febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1) ).          - 1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni  sia          pubbliche  sia  private  debbono   essere   realizzate   in          osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi          costruttivi  fissate  con  decreti  del  Ministro  per   le          infrastrutture  e  i  trasporti,   sentito   il   Consiglio          superiore dei lavori pubblici che  si  avvale  anche  della          collaborazione  del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche.          Qualora le norme tecniche riguardino  costruzioni  in  zone          sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per          l'interno. Dette norme definiscono:                   a) i criteri generali  tecnico-costruttivi  per  la          progettazione,  esecuzione  e  collaudo  degli  edifici  in          muratura e per il loro consolidamento;                   b) i carichi e sovraccarichi e  loro  combinazioni,          anche in funzione del tipo e delle modalita' costruttive  e          della destinazione dell'opera, nonche' i  criteri  generali          per la verifica di sicurezza delle costruzioni;                   c) le  indagini  sui  terreni  e  sulle  rocce,  la          stabilita' dei pendii naturali e delle scarpate, i  criteri          generali e le precisazioni tecniche per  la  progettazione,          esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e          delle  opere  di  fondazione;  i  criteri  generali  e   le          precisazioni tecniche per la  progettazione,  esecuzione  e          collaudo di opere speciali, quali ponti,  dighe,  serbatoi,          tubazioni,  torri,  costruzioni  prefabbricate  in  genere,          acquedotti, fognature;                   d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.                 2.  Qualora  vengano  usati   materiali   o   sistemi          costruttivi diversi  da  quelli  disciplinati  dalle  norme          tecniche  in  vigore,  la  loro   idoneita'   deve   essere          comprovata da una dichiarazione rilasciata  dal  Presidente          del Consiglio superiore dei  lavori  pubblici  su  conforme          parere dello stesso Consiglio.                 3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e  i          relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo          la pubblicazione  dei  rispettivi  decreti  nella  Gazzetta          Ufficiale della Repubblica italiana.».                 «Art.  83  (  (L)  Opere  disciplinate  e  gradi   di          sismicita' (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 3;  articoli          54, comma 1, lettera c), 93, comma 1, lettera g), e comma 4          del decreto legislativo n. 112 del 1998) ). - 1.  Tutte  le          costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare  la          pubblica incolumita', da  realizzarsi  in  zone  dichiarate          sismiche ai sensi dei commi 2 e 3  del  presente  articolo,          sono disciplinate, oltre  che  dalle  disposizioni  di  cui          all'art. 52, da specifiche norme  tecniche  emanate,  anche          per i loro aggiornamenti, con decreti del Ministro  per  le          infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il  Ministro          per l'interno, sentiti il Consiglio  superiore  dei  lavori          pubblici,  il  Consiglio  nazionale  delle  ricerche  e  la          Conferenza unificata.                 2. Con decreto del Ministro per le infrastrutture  ed          i trasporti, di concerto con  il  Ministro  per  l'interno,          sentiti il Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  il          Consiglio  nazionale  delle  ricerche   e   la   Conferenza          unificata,   sono   definiti   i   criteri   generali   per          l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi  valori          differenziati del grado di sismicita' da  prendere  a  base          per  la  determinazione  delle   azioni   sismiche   e   di          quant'altro specificato dalle norme tecniche.                 3.  Le  regioni,  sentite  le  province  e  i  comuni          interessati,  provvedono  alla  individuazione  delle  zone          dichiarate sismiche agli effetti del  presente  capo,  alla          formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle medesime          zone e dei valori attribuiti ai gradi  di  sismicita',  nel          rispetto dei criteri generali di cui al comma 2.».                 «Art. 94 ( (L) Autorizzazione per l'inizio dei lavori          (legge 2 febbraio 1974, n. 64,  art.  18)  ).  -  1.  Fermo          restando l'obbligo del  titolo  abilitativo  all'intervento          edilizio, nelle localita' sismiche, ad eccezione di  quelle          a bassa sismicita' all'uopo indicate  nei  decreti  di  cui          all'art.  83,  non  si  possono   iniziare   lavori   senza          preventiva autorizzazione scritta  del  competente  ufficio          tecnico della regione.                 2.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  entro  sessanta          giorni dalla richiesta,  ed  entro  quaranta  giorni  dalla          stessa   in   riferimento   ad    interventi    finalizzati          all'installazione di reti di  comunicazione  elettronica  a          banda ultralarga, e viene comunicata al comune, subito dopo          il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.                 3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda  di          autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio  entro          il termine di  cui  al  comma  2,  e'  ammesso  ricorso  al          presidente  della   giunta   regionale   che   decide   con          provvedimento definitivo.                 4. I lavori devono essere diretti  da  un  ingegnere,          architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei          limiti delle rispettive competenze.».               - Si  riporta  il  paragrafo  2.4.2,  del  decreto  del          Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  del  17          gennaio 2018 (Aggiornamento delle «Norme  tecniche  per  le          costruzioni»):                 «2.4.2. CLASSI D'USO                 Con riferimento alle conseguenze di una  interruzione          di operativita' o di un eventuale collasso, le  costruzioni          sono suddivise in classi d'uso cosi' definite:                   Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale          di persone, edifici agricoli.                   Classe II: Costruzioni il cui uso  preveda  normali          affollamenti, senza contenuti pericolosi per  l'ambiente  e          senza funzioni pubbliche e  sociali  essenziali.  Industrie          con attivita' non pericolose per l'ambiente.  Ponti,  opere          infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d'uso          III  o  in  Classe  d'uso  IV,  reti  ferroviarie  la   cui          interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il          cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.                   Classe  III:  Costruzioni  il   cui   uso   preveda          affollamenti   significativi.   Industrie   con   attivita'          pericolose per  l'ambiente.  Reti  viarie  extraurbane  non          ricadenti in Classe d'uso IV. Ponti e reti  ferroviarie  la          cui interruzione provochi situazioni  di  emergenza.  Dighe          rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso.                   Classe IV: Costruzioni  con  funzioni  pubbliche  o          strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione          della protezione civile in caso di calamita'. Industrie con          attivita' particolarmente pericolose per  l'ambiente.  Reti          viarie di tipo A o B, di cui  al  DM  5/11/2001,  n.  6792,          "Norme funzionali e geometriche per  la  costruzione  delle          strade", e di tipo C quando appartenenti  ad  itinerari  di          collegamento  tra  capoluoghi  di  provincia  non  altresi'          serviti da strade di tipo A o B. Ponti e  reti  ferroviarie          di importanza critica per  il  mantenimento  delle  vie  di          comunicazione,  particolarmente  dopo  un  evento  sismico.          Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a  impianti          di produzione di energia elettrica.».               - Si riporta  l'art.  8,  del  decreto  legislativo  28          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie          locali):                 «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza          Stato-regioni.                 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.                 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.                 4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal          Ministro dell'interno.».   |  
|   |                                 Art. 4           Commissari straordinari, interventi sostitutivi e                       responsabilita' erariali 
   1.  Per  gli  interventi  infrastrutturali   ritenuti   prioritari, individuati con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio  dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di  entrata in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentito il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previo  parere  delle competenti Commissioni parlamentari, il Presidente del Consiglio  dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,  dispone la nomina di uno o piu'  Commissari  straordinari.  Con  uno  o  piu' decreti successivi, da adottare con le  modalita'  di  cui  al  primo periodo entro il 31 dicembre 2020, il Presidente  del  Consiglio  dei ministri puo' individuare ulteriori interventi prioritari per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari.   2. Per le finalita' di cui al comma  1,  ed  allo  scopo  di  poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione  dei lavori, i Commissari straordinari,  individuabili  anche  nell'ambito delle societa' a controllo pubblico, cui spetta l'assunzione di  ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione  e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in  raccordo con i  Provveditorati  interregionali  alle  opere  pubbliche,  anche mediante specifici  protocolli  operativi  per  l'applicazione  delle migliori  pratiche.  L'approvazione  dei  progetti   da   parte   dei Commissari straordinari, d'intesa  con  i  Presidenti  delle  regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto  di  legge, ogni autorizzazione,  parere,  visto  e  nulla  osta  occorrenti  per l'avvio o la prosecuzione dei  lavori,  fatta  eccezione  per  quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini  dei  relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli  relativi  alla  tutela  di beni culturali e paesaggistici, per i quali il  termine  di  adozione dell'autorizzazione, parere, visto e  nulla  osta  e'  fissato  nella misura massima di sessanta  giorni  dalla  data  di  ricezione  della richiesta, decorso il quale, ove l'autorita' competente  non  si  sia pronunciata,  detti  atti  si   intendono   rilasciati.   L'autorita' competente puo' altresi' chiedere chiarimenti o elementi  integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente  periodo  e' sospeso fino al  ricevimento  della  documentazione  richiesta  e,  a partire  dall'acquisizione  della  medesima  documentazione,  per  un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale  i  chiarimenti  o gli elementi integrativi si intendono comunque  acquisiti  con  esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorita' competente ne da'  preventiva  comunicazione  al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di  cui  al presente comma e' sospeso,  fino  all'acquisizione  delle  risultanze degli accertamenti e, comunque, per  un  periodo  massimo  di  trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I termini di cui ai periodi precedenti si  applicano  altresi'  per  le procedure autorizzative per l'impiantistica  connessa  alla  gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU)  e dei rifiuti organici in  generale  della  regione  Lazio  e  di  Roma Capitale, fermi restando i principi  di  cui  alla  parte  prima  del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  nel  rispetto  delle disposizioni contenute  nella  parte  seconda  del  medesimo  decreto legislativo n. 152 del 2006.   3. Per l'esecuzione degli  interventi,  i  Commissari  straordinari possono essere abilitati ad  assumere  direttamente  le  funzioni  di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia  di  contratti  pubblici,  fatto  salvo  il  rispetto   delle disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza all'Unione  europea.  Per  le  occupazioni  di  urgenza  e   per   le espropriazioni  delle  aree   occorrenti   per   l'esecuzione   degli interventi,  i  Commissari   straordinari,   con   proprio   decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola  presenza  di  due rappresentanti della regione o degli enti  territoriali  interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.   4. I Commissari straordinari operano in raccordo con  la  Struttura di cui all'art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145, anche  con  riferimento  alla   sicurezza   delle   dighe   e   delle infrastrutture idriche, e trasmettono al  Comitato  interministeriale per  la   programmazione   economica   i   progetti   approvati,   il cronoprogramma  dei  lavori  e  il  relativo  stato  di  avanzamento, segnalando  semestralmente   eventuali   anomalie   e   significativi scostamenti  rispetto  ai  termini  fissati  nel  cronoprogramma   di realizzazione  delle  opere,  anche  ai  fini  della  valutazione  di definanziamento degli interventi. Le modalita' e le deroghe di cui al presente comma, nonche' quelle di cui al comma  2,  ad  eccezione  di quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela  di  beni culturali e paesaggistici, e di cui al comma 3,  si  applicano  anche agli  interventi  dei  Commissari  straordinari   per   il   dissesto idrogeologico in attuazione del Piano nazionale  per  la  mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la  tutela  della  risorsa ambientale, di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  88 del 13 aprile 2019, e ai Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'art. 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.   5. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze, sono stabiliti i termini, le modalita', le  tempistiche,  l'eventuale supporto  tecnico,   le   attivita'   connesse   alla   realizzazione dell'opera, il compenso per i Commissari straordinari,  i  cui  oneri sono  posti  a  carico  dei  quadri  economici  degli  interventi  da realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti  in misura non superiore a quella indicata  all'art.  15,  comma  3,  del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  con  modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari  possono  avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  di  strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata  nonche'  di societa' controllate dallo Stato o dalle Regioni.   6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave  degrado  in  cui versa la rete viaria della Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi  in conseguenza dei recenti eventi meteorologici  che  hanno  interessato vaste aree del territorio, ed allo  scopo  di  programmare  immediati interventi di riqualificazione, miglioramento e  rifunzionalizzazione della stessa rete viaria al fine di  conseguire  idonei  standard  di sicurezza stradale e adeguata mobilita', con decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta   del   Ministro   delle infrastrutture e dei trasporti sentito il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, d'intesa con  il  Presidente  della  Giunta  regionale Siciliana, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata  in vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'  nominato apposito Commissario straordinario incaricato di sovraintendere  alla programmazione,  progettazione,  affidamento  ed   esecuzione   degli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le  attivita'  connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso  del  Commissario,  i  cui oneri sono posti a carico del quadro economico  degli  interventi  da realizzare o completare. Il compenso del Commissario e' stabilito  in misura non superiore a quella indicata  all'art.  15,  comma  3,  del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  con  modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il  commissario  puo'  avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  di  strutture dell'amministrazione  interessata  nonche'  di  societa'  controllate dalla medesima.   6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di realizzazione  del  modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la  salvaguardia  della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta   del   Ministro   delle infrastrutture e dei  trasporti,  d'intesa  con  la  regione  Veneto, sentiti i Ministri dell'economia e  delle  finanze,  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, per i  beni  e  le  attivita' culturali e delle politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del turismo, la citta' metropolitana di Venezia e il comune  di  Venezia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nominato un Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di  prosecuzione dei  lavori  volti  al  completamento  dell'opera.  A  tal  fine   il Commissario puo' assumere le funzioni di stazione appaltante e  opera in raccordo con la struttura del Provveditorato  interregionale  alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto  Adige  e  il  Friuli Venezia Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita' assegnate al Commissario straordinario, con  il  medesimo  decreto  sono  altresi' stabiliti  i  termini,  le  modalita',  le  tempistiche,  l'eventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario, il cui onere e'  posto a carico del quadro economico dell'opera. Il compenso del Commissario e' fissato in misura non superiore a  quella  indicata  all'art.  15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111.  Il  Commissario straordinario opera in deroga alle disposizioni di legge  in  materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi  generali posti dai Trattati dell'Unione europea  e  dalle  disposizioni  delle direttive di settore, anche come recepiti  dall'ordinamento  interno. Il Commissario puo'  avvalersi  di  strutture  delle  amministrazioni centrali o territoriali interessate nonche' di  societa'  controllate dallo Stato o dalle regioni, nel limite delle risorse  disponibili  e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.   6-ter. Al fine della piu' celere realizzazione degli interventi per la  salvaguardia  della  Laguna  di  Venezia,  le  risorse  assegnate dall'art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari  a 25 milioni di euro per l'anno  2018  e  a  40  milioni  di  euro  per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e  destinate  ai  comuni  della Laguna di Venezia, ripartite dal Comitato di  cui  all'art.  4  della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono  ripartite,  per  le  annualita' 2018 e 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentiti gli enti attuatori.   6-quater. Al fine di assicurare la piena  fruibilita'  degli  spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di  Parma  denominato  «Nuovo Ponte Nord», la regione Emilia-Romagna, la provincia di  Parma  e  il comune di Parma, verificata la presenza sul corso d'acqua  principale su cui insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o di altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee  a  garantire  un franco di sicurezza adeguato rispetto al livello delle piene, possono adottare  i  necessari  provvedimenti   finalizzati   a   consentirne l'utilizzo  permanente  attraverso  l'insediamento  di  attivita'  di interesse collettivo sia a scala urbana  che  extraurbana,  anche  in deroga alla pianificazione vigente, nel rispetto della pianificazione di bacino  e  delle  relative  norme  di  attuazione.  Tale  utilizzo costituisce fattispecie unica e straordinaria. I costi per l'utilizzo di cui al presente comma gravano sull'ente incaricato della  gestione e non comportano nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica.   7. Alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del presente  decreto   sono   da   intendersi   conclusi   i   programmi infrastrutturali «6000 Campanili» e «Nuovi Progetti  di  Intervento», di  cui  al  decreto-legge  21  giugno  2013  n.  69  convertito  con modificazioni dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,  alla  legge  27 dicembre 2013, n. 147, e al decreto-legge 12 settembre  2014  n.  133 convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n.  164.  Con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottarsi entro 30  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente provvedimento, si provvede alla ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato, anche in  conto  residui,  e  non  piu'  dovute relative ai predetti programmi, con esclusione delle  somme  perenti. Le  somme  accertate  a  seguito  della  predetta  ricognizione  sono mantenute nel conto del bilancio per essere versate  all'entrata  del bilancio dello Stato nell'anno 2019, qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi, e  riassegnate  ad  apposito  capitolo  di spesa da istituire nello stato  di  previsione  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti  per  il  finanziamento  di  un  nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli  Comuni  fino  a 3.500 abitanti. Con il decreto di  cui  al  precedente  periodo  sono individuate le modalita' e i termini di accesso al finanziamento  del programma di interventi infrastrutturali per Piccoli  Comuni  fino  a 3.500  abitanti  per  lavori  di  immediata  cantierabilita'  per  la manutenzione di strade, illuminazione pubblica,  strutture  pubbliche comunali e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.   7-bis.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare  entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli interventi per  realizzare  la Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'art.  8,  comma  5,  del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, e per gli  investimenti del Piano nazionale infrastrutturale  per  la  ricarica  dei  veicoli alimentati ad energia  elettrica,  di  cui  all'art.  17-septies  del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto «PNire 3», a favore  di progetti di realizzazione  di  reti  di  infrastrutture  di  ricarica dedicate ai veicoli alimentati ad energia  elettrica,  immediatamente realizzabili,   valutati   e   selezionati   dal   Ministero    delle infrastrutture e dei trasporti.   7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, nel limite  complessivo di  euro  10  milioni  per  l'anno   2019,   si   provvede   mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'art.  1,  comma  1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.   8. Al fine di garantire la realizzazione e il  completamento  delle opere di cui all'art. 86 della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro  dell'economia  e delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche sulla base della ricognizione  delle  pendenze  di  cui  all'art.  49,  comma  2,  del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a individuare:   a) le amministrazioni competenti che subentrano nei rapporti attivi e passivi della cessata gestione  commissariale,  rispetto  all'avvio ovvero al completamento degli interventi di  cui  all'art.  86  della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  con  relativa  indicazione  delle modalita'  e  delle  tempistiche  occorrenti   per   l'avvio   o   il completamento degli interventi stessi;   b) le amministrazioni  competenti  cui  trasferire  gli  interventi completati da parte della gestione commissariale;   c)  i  centri  di  costo  delle  amministrazioni   competenti   cui trasferire le risorse presenti sulla contabilita' speciale  n.  3250, intestata al Commissario  ad  acta,  provenienti  dalla  contabilita' speciale n. 1728, di  cui  all'art.  86,  comma  3,  della  legge  27 dicembre 2002, n. 289.   9. Nell'ambito degli interventi di  cui  al  comma  8,  la  Regione Campania  provvede  al  completamento  delle  attivita'  relative  al «Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) - A14  (Termoli).  Tratta   campana   Strada   a   scorrimento   veloce Lioni-Grottaminarda» subentrando nei rapporti  attivi  e  passivi  in essere. La Regione Campania e' autorizzata  alla  liquidazione  delle somme  spettanti  alle   imprese   esecutrici   utilizzando   risorse finanziarie  nella  propria  disponibilita',  comunque  destinate  al completamento del citato  collegamento  e  provvede  alle  occorrenti attivita' di esproprio funzionali alla realizzazione dell'intervento. La   Regione   Campania   puo'   affidare    eventuali    contenziosi all'Avvocatura dello Stato, previa stipula di  apposita  convenzione, ai sensi dell' art. 107, terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.   10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti, di concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico,  da  emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di conversione del presente decreto, si provvede  alla  costituzione  di apposito Comitato di vigilanza per l'attuazione degli  interventi  di completamento     della     strada     a      scorrimento      veloce «Lioni-Grottaminarda», anche ai fini  dell'individuazione  dei  lotti funzionali  alla  realizzazione  dell'opera.  La  costituzione  e  il funzionamento  del  Comitato,  composto  da  cinque   componenti   di qualificata professionalita' ed esperienza cui non spettano compensi, gettoni di presenza,  rimborsi  spesa  o  altri  emolumenti  comunque denominati, non comporta  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della finanza pubblica.   11. Ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni di  cui  ai commi 8 e 9, le risorse esistenti sulla contabilita'  speciale  3250, intestata al commissario  ad  acta,  provenienti  dalla  contabilita' speciale n. 1728, di cui all'art. 86, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono riassegnate, ove necessario,  mediante  versamento all'entrata del bilancio dello Stato, alle  Amministrazioni  titolari degli interventi.   12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi  8  e  9,  si applicano le disposizioni di cui all'art.  74,  comma  2,  del  testo unico delle leggi per gli interventi nei  territori  della  Campania, Basilicata, Puglia  e  Calabria  colpiti  dagli  eventi  sismici  del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al  decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.   12-bis. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  dopo  il comma 148 e' inserito il seguente:   «148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020  ai  sensi  dell'art.  1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per tali  contributi sono conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da 854 a 861 dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017».   12-ter. All'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio  1994,  n.  20, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «La  gravita'  della colpa e ogni conseguente responsabilita' sono in  ogni  caso  escluse per ogni profilo se il fatto dannoso  trae  origine  da  decreti  che determinano la  cessazione  anticipata,  per  qualsiasi  ragione,  di rapporti di concessione autostradale, allorche' detti  decreti  siano stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimita' svolto su  richiesta  dell'amministrazione procedente».   12-quater. All'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:   «In caso di assenza o impedimento  temporaneo  del  Presidente  del Consiglio dei  ministri,  il  Comitato  e'  presieduto  dal  Ministro dell'economia e delle finanze in  qualita'  di  vice  presidente  del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo,  le  relative  funzioni  sono  svolte  dal  Ministro presente piu' anziano per eta'».   12-quinquies. All'art. 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite  dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;   b) al comma 9, le parole: «con la consegna delle opere previste nel piano di cui al comma 4»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  31 dicembre 2021».   12-sexies. Al primo periodo del comma 13 dell'art. 55  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «nodo stazione  di  Verona» sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  «nonche'  delle  iniziative relative all'interporto  di  Trento,  all'interporto  ferroviario  di Isola  della  Scala  (Verona)  ed  al  porto  fluviale   di   Valdaro (Mantova)».   12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio dei lavori  del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il  collegamento  dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova,  i progetti  «Potenziamento  infrastrutturale  Voltri-Brignole»,  «Linea AV/AC  Milano-Genova:  Terzo  Valico  dei  Giovi»  e   «Potenziamento Genova-Campasso» sono unificati in un Progetto unico, il  cui  limite di spesa e' definito in 6.853,23 milioni di euro  ed  e'  interamente finanziato nell'ambito delle risorse del contratto di programma  RFI. Tale finalizzazione e' recepita nell'aggiornamento del  contratto  di programma - parte investimenti tra il Ministero delle  infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa per gli anni 2018-2019, che deve  recare il quadro economico unitario del Progetto unico e  il  cronoprogramma degli interventi. Le risorse che si rendono disponibili  sui  singoli interventi del Progetto unico possono  essere  destinate  agli  altri interventi nell'ambito dello stesso Progetto unico. Le  opere  civili degli interventi «Potenziamento infrastrutturale  Voltri-Brignole»  e «Potenziamento   Genova-Campasso»   e   la   relativa   impiantistica costituiscono  lavori  supplementari  all'intervento   «Linea   AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi» ai sensi  dell'art.  89  della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26 febbraio 2014. E' autorizzato l'avvio della realizzazione  del  sesto lotto costruttivo della «Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico  dei Giovi», mediante utilizzo delle risorse gia' assegnate alla  RFI  per il finanziamento del contratto di programma - parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni di euro anche nell'ambito del  riparto  del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del  Paese, di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.   12-octies. Entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto,  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia  e  delle  finanze, d'intesa con il Presidente  della  Giunta  regionale  della  Liguria, nomina, con proprio decreto e senza oneri per la finanza pubblica, il Commissario straordinario per il completamento dei  lavori  del  Nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo  miglio  tra  il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, in  deroga  alla procedura vigente.  
           Riferimenti normativi 
               - La  parte  prima  e  la  parte  seconda  del  decreto          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia          ambientale), recano, rispettivamente «DISPOSIZIONI COMUNI E          PRINCIPI  GENERALI»  e  «PROCEDURE   PER   LA   VALUTAZIONE          AMBIENTALE   STRATEGICA   (VAS),   PER    LA    VALUTAZIONE          DELL'IMPATTO  AMBIENTALE  (VIA)  E   PER   L'AUTORIZZAZIONE          INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)».               - Il decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159          (Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2          della legge 13 agosto 2010, n. 136),  e'  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. n. 214.               - Si riporta  l'art.  1,  comma  179,  della  legge  30          dicembre 2018 n. 145 (Bilancio di  previsione  dello  Stato          per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale  per  il          triennio 2019-2021):                 «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -          (Omissis).                 179. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei          ministri e' istituita e disciplinata, ai sensi dell'art. 7,          comma 4, del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  303,          una struttura di missione per il  supporto  alle  attivita'          del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  relative  al          coordinamento delle politiche del Governo e  dell'indirizzo          politico  e  amministrativo  dei  Ministri  in  materia  di          investimenti pubblici e privati e nelle  altre  materie  di          cui al comma 180, denominata "InvestItalia", che opera alle          dirette  dipendenze  del  Presidente  del   Consiglio   dei          ministri,  anche  in  raccordo  con  la  Cabina  di   regia          Strategia Italia, di cui all'art. 40 del  decreto-legge  28          settembre 2018,  n.  109,  convertito,  con  modificazioni,          dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.                 (Omissis).».               - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri          20 febbraio 2019 (Approvazione del Piano nazionale  per  la          mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino  e  la          tutela  della  risorsa  ambientale),  e'  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile 2019.               - Si riporta l'art. 1, comma 153, della citata legge 30          dicembre 2018, n. 145:                 «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -          (Omissis).                 153. Al  fine  di  accelerare  la  predisposizione  e          l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel  settore          idrico, all'art. 1 della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,          sono apportate le seguenti modificazioni:                   a) al comma 516, l'ultimo periodo e' sostituito dal          seguente: "Il Piano nazionale e' aggiornato, di norma, ogni          due anni, tenendo conto dello stato  di  avanzamento  degli          interventi in corso  di  realizzazione  gia'  inseriti  nel          medesimo Piano nazionale, come risultante dal  monitoraggio          di cui al comma 524, delle programmazioni esistenti  e  dei          nuovi interventi necessari e urgenti, da realizzare per  il          potenziamento,  il   ripristino   e   l'adeguamento   delle          infrastrutture idriche, anche al  fine  di  contrastare  la          dispersione delle risorse idriche, con preferenza  per  gli          interventi   che   presentano   tra   loro    sinergie    e          complementarita' tenuto conto dei Piani di  gestione  delle          acque predisposti dalle Autorita' di  distretto,  ai  sensi          del decreto legislativo n. 152 del 2006";                   b) al comma 517:                     1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:                     "a)  raggiungimento  di   adeguati   livelli   di          qualita' tecnica, ivi  compreso  l'obiettivo  di  riduzione          della dispersione delle risorse idriche";                     2) l'ultimo periodo e' sostituito  dai  seguenti:          "Gli enti di governo dell'ambito, d'intesa  con  gli  altri          soggetti responsabili della realizzazione degli interventi,          trasmettono all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e          il sistema idrico, ridenominata ai  sensi  del  comma  528,          secondo  le  modalita'  dalla  medesima  previste,  i  dati          necessari  ad   individuare   lo   stato   iniziale   delle          dispersioni idriche,  nonche'  gli  interventi  volti  alla          progressiva riduzione delle stesse. Entro  sessanta  giorni          dalla richiesta, gli Enti di governo dell'ambito forniscono          all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il  sistema          idrico, ridenominata ai  sensi  del  comma  528,  eventuali          ulteriori informazioni e documenti necessari";                   c) dopo il comma 523 e' inserito il seguente:                     "523-bis.   I   soggetti   realizzatori   possono          altresi' avvalersi di enti pubblici  e  societa'  in  house          delle  amministrazioni  centrali  dello  Stato,  dotate  di          specifica competenza  tecnica,  anche  per  gli  interventi          previsti nel Piano nazionale di  cui  al  comma  516  e  di          quelli relativi alle infrastrutture  idriche  finanziate  a          valere su altre risorse finanziarie  nazionali  ed  europee          che concorrono agli obiettivi  di  cui  allo  stesso  comma          516";                   d) al comma 525:                     1) al  primo  periodo,  le  parole:  "i  casi  di          inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte          degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili,          e" sono sostituite dalle seguenti: "i casi di inerzia e  di          inadempimento degli impegni previsti, da parte  degli  enti          di gestione e degli altri soggetti responsabili nonche', in          caso di assenza del soggetto legittimato,";                     2)  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "Il          Presidente del Consiglio dei ministri,  previa  diffida  ad          adempiere entro  un  congruo  termine,"  sono  inserite  le          seguenti: "e comunque non oltre il  termine  di  centoventi          giorni," e le parole: "nomina un commissario ad acta"  sono          sostituite    dalle    seguenti:    "nomina     Commissario          straordinario   di   governo   il    Segretario    generale          dell'Autorita' di distretto di riferimento";                     3)  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito   il          seguente:  "Il  Segretario   generale   dell'Autorita'   di          distretto, in  qualita'  di  Commissario  straordinario  di          governo,  opera   in   via   sostitutiva   anche   per   la          realizzazione  degli  interventi  previsti  nel  Piano   in          mancanza del gestore legittimato ad operare";                     4) il terzo periodo e' sostituito  dai  seguenti:          "Gli oneri per i compensi dei Commissari straordinari  sono          definiti dal decreto di  nomina  e  posti  a  carico  delle          risorse  destinate  agli   interventi.   I   compensi   dei          Commissari saranno stabiliti  in  misura  non  superiore  a          quella indicata all'art. 15, comma 3, del  decreto-legge  6          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 15 luglio 2011, n. 111";                     5) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:          "Nel caso sia nominato un  nuovo  Segretario  generale,  il          Commissario cessa  dall'incarico  e  viene  automaticamente          sostituito dal nuovo Segretario".               (Omissis).».               - Si riporta l'art. 15, del decreto-legge 6 luglio 2011          n.  98  (Disposizioni  urgenti   per   la   stabilizzazione          finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15          luglio 2011, n. 111:                 «Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure          di   razionalizzazione   dell'attivita'   dei    commissari          straordinari). - 1.  Fatta  salva  la  disciplina  speciale          vigente per determinate categorie di enti pubblici,  quando          la situazione economica, finanziaria e patrimoniale  di  un          ente sottoposto alla vigilanza  dello  Stato  raggiunga  un          livello di criticita' tale  da  non  potere  assicurare  la          sostenibilita'    e    l'assolvimento    delle     funzioni          indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare  fronte          ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con          decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro          dell'economia  e  delle  finanze,  l'ente   e'   posto   in          liquidazione  coatta  amministrativa;  i  relativi   organi          decadono ed e'  nominato  un  commissario.  Il  commissario          provvede alla liquidazione dell'ente, non procede  a  nuove          assunzioni, neanche per la  sostituzione  di  personale  in          posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione  dei          debiti esclusivamente nei limiti delle risorse  disponibili          alla data  della  liquidazione  ovvero  di  quelle  che  si          ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente;  ogni          atto adottato o contratto sottoscritto in deroga  a  quanto          previsto nel presente  periodo  e'  nullo.  L'incarico  del          commissario non puo' eccedere la durata di tre anni e  puo'          essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per          un periodo massimo di due anni. Decorso  tale  periodo,  le          residue attivita' liquidatorie continuano ad essere  svolte          dal Ministero vigilante ai sensi della  normativa  vigente.          Le  funzioni,  i  compiti   ed   il   personale   a   tempo          indeterminato  dell'ente  sono  allocati  con  decreto  del          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del          Ministro   vigilante,   di   concerto   con   il   Ministro          dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante,  in          altra  pubblica  amministrazione,  ovvero  in  una  agenzia          costituita ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo  n.          300 del 1999, con la conseguente  attribuzione  di  risorse          finanziarie  comunque  non  superiori   alla   misura   del          contributo statale gia' erogato  in  favore  dell'ente.  Il          personale  trasferito  mantiene  il  trattamento  economico          fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e          continuative,  corrisposto  al  momento  del  trasferimento          nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in  cui  il          predetto  trattamento  economico   risulti   piu'   elevato          rispetto a quello previsto e' attribuito per la  differenza          un assegno  ad  personam  riassorbibile  con  i  successivi          miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.  Con          lo stesso  decreto  e'  stabilita  un'apposita  tabella  di          corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni  economiche          del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma          non si applicano agli enti territoriali ed  agli  enti  del          servizio sanitario nazionale.                 1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in          cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza  dello          Stato  non  sia  deliberato  nel  termine  stabilito  dalla          normativa  vigente,  ovvero  presenti  una  situazione   di          disavanzo di competenza per  due  esercizi  consecutivi,  i          relativi organi, ad eccezione del collegio dei  revisori  o          sindacale, decadono ed e' nominato un  commissario  con  le          modalita' previste dal citato comma 1; se  l'ente  e'  gia'          commissariato,  si  procede  alla  nomina   di   un   nuovo          commissario.  Il  commissario  approva  il  bilancio,   ove          necessario, e adotta le misure necessarie  per  ristabilire          l'equilibrio finanziario dell'ente;  quando  cio'  non  sia          possibile, il commissario chiede che l'ente  sia  posto  in          liquidazione coatta amministrativa ai sensi  del  comma  1.          Nell'ambito delle misure di cui al  precedente  periodo  il          commissario puo' esercitare la facolta' di cui all'art. 72,          comma  11,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n   112,          convertito con legge 6  agosto  2008,  n.  133,  anche  nei          confronti   del   personale   che   non   abbia   raggiunto          l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.                 2. Al  fine  di  garantire  il  raggiungimento  degli          specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la          nomina e di rafforzare i poteri di  vigilanza  e  controllo          stabiliti  dalla  legislazione  di  settore,  i  commissari          straordinari nominati ai  sensi  degli  articoli  11  della          legge 23 agosto 1988,  n.  400,  20  del  decreto-legge  29          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla          legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio          2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13          agosto 2010, n. 129, e i commissari  e  sub  commissari  ad          acta nominati ai sensi dell'art.  4  del  decreto-legge  1°          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla          legge 29 novembre 2007, n.  222,  possono  essere  in  ogni          tempo revocati con le medesime modalita'  previste  per  la          nomina. Al commissario o sub  commissario  revocato  spetta          soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita'          effettivamente svolta.                 3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il  compenso  dei          commissari o sub commissari di cui al comma 2  e'  composto          da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa          non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte  variabile,          strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed          al rispetto dei tempi  di  realizzazione  degli  interventi          ricadenti  nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non          puo'  superare  50  mila  euro  annui.  Con   la   medesima          decorrenza si procede  alla  rideterminazione  nei  termini          stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti  per          gli incarichi di commissario e  sub  commissario  conferiti          prima di tale data. La violazione  delle  disposizioni  del          presente  comma  costituisce  responsabilita'   per   danno          erariale.                 4. Sono  esclusi  dall'applicazione  del  comma  3  i          Commissari nominati ai sensi dell'art. 4 del  decreto-legge          1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla          legge 29 novembre 2007, n.  222,  i  cui  compensi  restano          determinati secondo  la  metodologia  di  calcolo  e  negli          importi  indicati  nei  relativi   decreti   del   Ministro          dell'Economia e Finanze  di  concerto  col  Ministro  della          salute.                 5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento  delle          procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di          cui all'art. 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003,          n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004,  n.  39  e          successive  modificazioni,  nelle  quali  sia  avvenuta  la          dismissione dei compendi aziendali e che si  trovino  nella          fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e'          integrato da due ulteriori  commissari,  da  nominarsi  con          decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  del          Ministro dello sviluppo economico con le modalita'  di  cui          all'art. 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270.          A ciascun commissario il collegio puo' delegare  incombenze          specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai commi da 2          a 5 del presente articolo non puo' comportare  aggravio  di          costi a carico della procedura  per  i  compensi  che  sono          liquidati ripartendo per tre le somme gia' riconoscibili al          commissario unico.».               - Si riporta  l'art.  1,  comma  852,  della  legge  27          dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione  dello  Stato          per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale  per  il          triennio 2018-2020):                 «852. Al fine di  garantire  la  realizzazione  degli          interventi per la salvaguardia della laguna di  Venezia  di          cui all'art. 6 della legge 29 novembre  1984,  n.  798,  e'          autorizzata la spesa complessiva di 25 milioni di euro  per          l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni          dal  2019  al  2024.  Le  risorse  cosi'  individuate  sono          destinate, per l'importo di 20 milioni di euro  per  l'anno          2018 e di 30 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal          2019  al  2024,  ai   comuni   di   Venezia,   Chioggia   e          Cavallino-Treporti; la restante quota, pari a 5 milioni  di          euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di  euro  per  ciascuno          degli anni dal 2019 al 2024, e' destinata a tutti i  comuni          rappresentati nel Comitato di cui all'art. 4 della medesima          legge n. 798 del 1984,  previa  ripartizione  definita  con          deliberazione del Comitato stesso.».               - Si riporta l'art. 4, della legge 29 novembre 1984, n.          798 (Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia):                 «Art. 4. - E' istituito un  Comitato  costituito  dal          Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal          Ministro dei lavori pubblici, che puo'  essere  delegato  a          presiederlo, dal Ministro dell'economia  e  delle  finanze,          dal Ministro  per  i  beni  culturali  ed  ambientali,  dal          Ministro  della  marina  mercantile,   dal   Ministro   per          l'ecologia,  dal  Ministro  per  il   coordinamento   delle          iniziative per la ricerca scientifica  e  tecnologica,  dal          presidente della giunta regionale del Veneto,  dai  sindaci          dei comuni di Venezia e Chioggia, o loro delegati;  nonche'          da due rappresentanti dei restanti comuni di  cui  all'art.          2, ultimo comma,  della  legge  16  aprile  1973,  n.  171,          designati dai sindaci con voto limitato.                 Segretario  del  Comitato  e'   il   presidente   del          Magistrato alle  acque,  che  assicura,  altresi',  con  le          strutture  dipendenti,  la  funzione  di   segreteria   del          Comitato stesso.                 Al   Comitato   e'    demandato    l'indirizzo,    il          coordinamento  ed  il  controllo  per  l'attuazione   degli          interventi previsti  dalla  presente  legge.  Esso  esprime          suggerimenti circa una eventuale diversa ripartizione dello          stanziamento  complessivo  autorizzato   in   relazione   a          particolari esigenze connesse con l'attuazione dei  singoli          programmi di intervento.                 Il Comitato trasmette al  Parlamento,  alla  data  di          presentazione  del   disegno   di   legge   relativo   alle          disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  dello          Stato,  una  relazione  sullo  stato  di  attuazione  degli          interventi.».               - Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69  (Disposizioni          urgenti per il rilancio  dell'economia),  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale n. 144 del  21  giugno  2013,  e'  stato          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,          n. 98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  194  del  20          agosto 2013.               - La legge 27 dicembre 2013, n. 147  (Disposizioni  per          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello          Stato - legge di  stabilita'  2014),  e'  pubblicata  nella          Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013.               - Il decreto-legge 12 settembre  2014  n.  133  (Misure          urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle          opere  pubbliche,  la  digitalizzazione   del   Paese,   la          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto          idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre          2014, e' stato convertito, con modificazioni,  dalla  legge          11  novembre  2014,  n.  164,  pubblicata  nella   Gazzetta          Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014.               - Si riporta  l'art.  8,  del  decreto  legislativo  16          dicembre 2016,  n.  257  (Disciplina  di  attuazione  della          direttiva  2014/94/UE  del   Parlamento   europeo   e   del          Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di  una          infrastruttura per i combustibili alternativi):                 «Art. 8  (Informazioni  per  gli  utenti  (Attuazione          dell'art. 7, paragrafi 1, 2,  3,  5  e  7  della  direttiva          2014/94/UE)). - 1. Fatto salvo quanto previsto dal  decreto          legislativo 31 marzo 2011, n.  55,  sono  rese  disponibili          informazioni chiare,  coerenti  e  pertinenti  riguardo  ai          veicoli  a  motore  che  possono  utilizzare   regolarmente          determinati  combustibili  immessi  sul  mercato  o  essere          ricaricati  tramite  punti  di  ricarica,  conformemente  a          quanto disposto dall'art. 37 del decreto del  Ministro  dei          trasporti  28  aprile  2008,  pubblicato   nella   Gazzetta          Ufficiale della Repubblica italiana 12 luglio 2008, n. 162.          Tali informazioni sono rese  disponibili  nei  manuali  dei          veicoli a motore, nei punti di rifornimento e ricarica, sui          veicoli a motore e presso  i  concessionari  di  veicoli  a          motore  ubicati  sul  territorio  nazionale.  La   presente          disposizione si applica a tutti i veicoli a  motore,  e  ai          loro manuali, immessi sul mercato dopo il 18 novembre 2016.                 2. La comunicazione  delle  informazioni  di  cui  al          comma  1  si  basa  sulle  disposizioni   in   materia   di          etichettatura di cui alle norme tecniche  di  unificazione.          Nel caso in cui tali norme riguardano una  rappresentazione          grafica, incluso  un  sistema  cromatico  di  codifica,  la          rappresentazione  grafica   e'   semplice   e   facile   da          comprendere, e collocata in  maniera  chiaramente  visibile          sui corrispondenti apparecchi di distribuzione  e  relative          pistole di tutti i punti di rifornimento, a  partire  dalla          data in cui i combustibili sono immessi sul mercato e i sui          tappi  dei  serbatoi  di  carburante,  o  nelle   immediate          vicinanze, di tutti  i  veicoli  a  motore  raccomandati  e          compatibili  con  tale  combustibile,  e  nei  manuali  dei          veicoli a motore, che sono immessi sul mercato dopo  il  18          novembre 2016.                 3. Nel caso in cui  le  disposizioni  in  materia  di          etichettatura  delle  rispettive  norme   degli   organismi          europei di normazione sono aggiornate o sono adottati  atti          delegati  da  parte  della  Commissione  europea   riguardo          all'etichettatura  o  sono  elaborate  nuove  norme   dagli          organismi  europei  di  normazione   per   i   combustibili          alternativi,  i  corrispondenti  requisiti  in  materia  di          etichettatura si applicano a tutti i punti di  rifornimento          e ricarica e a tutti i veicoli a motore  immatricolati  nel          territorio  nazionale   decorsi   ventiquattro   mesi   dal          rispettivo aggiornamento o dalla rispettiva adozione.                 4. Al fine di  contribuire  alla  consapevolezza  dei          consumatori  e  alla  trasparenza  dei  prezzi,   a   scopo          divulgativo sul sito  dell'Osservatorio  prezzi  carburanti          del  Ministero  dello  sviluppo  economico   sono   fornite          informazioni sui fattori di  equivalenza  dei  combustibili          alternativi e sono pubblicati in formato aperto i raffronti          tra i prezzi unitari medi dei diversi carburanti.                 5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata  in          vigore del presente decreto,  sono  rese  disponibili,  sul          sito  dell'Osservatorio  prezzi  carburanti  del  Ministero          dello sviluppo economico, la mappa nazionale dei  punti  di          rifornimento  accessibili  al  pubblico   di   combustibili          alternativi GNC, GNL e GPL per il trasporto stradale e, sul          sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei          trasporti la mappa nazionale dei punti  di  ricarica  o  di          rifornimento  accessibili  al  pubblico   di   combustibili          alternativi  elettricita'  e  idrogeno  per  il   trasporto          stradale.  Per  la  predisposizione  di  tale   mappa,   il          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  attraverso          la Piattaforma unica nazionale, di  seguito  PUN,  prevista          nell'ambito del PNire, raccoglie le  informazioni  relative          ai punti di  ricarica  o  di  rifornimento  accessibili  al          pubblico, quali  la  localizzazione,  la  tecnologia  della          presa,  la  potenza  massima   erogabile,   la   tecnologia          utilizzata per l'accesso alla ricarica,  la  disponibilita'          di    accesso,    l'identificativo    infrastruttura,    il          proprietario dell'infrastruttura.                 6. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore          del  presente  decreto,  in  linea  con  lo  sviluppo   dei          carburanti alternativi per la navigazione, con decreto  del          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   sono          previste le modalita'  di  comunicazione  agli  utenti  dei          prezzi e delle mappe nazionali dei  punti  di  rifornimento          accessibili al pubblico di  combustibili  alternativi  GNC,          GNL e GPL per la navigazione.                 7. Per le  autovetture,  la  Guida  al  risparmio  di          carburanti e  alle  emissioni  di  CO2,  redatta  ai  sensi          dell'art. 4  della  direttiva  1999/94/UE,  del  Parlamento          europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 contiene anche          informazioni  circa  i  benefici  economici,  energetici  e          ambientali  dei  combustibili   alternativi   rispetto   ai          tradizionali, mediante casi-tipo.».               - Si riporta l'art. 17-septies,  del  decreto-legge  22          giugno 2012 n. 83  (Misure  urgenti  per  la  crescita  del          Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto          2012, n. 134:                 «Art. 17-septies  (Piano  nazionale  infrastrutturale          per  la  ricarica  dei  veicoli   alimentati   ad   energia          elettrica).  -  1.  Al  fine  di  garantire  in  tutto   il          territorio  nazionale  i   livelli   minimi   uniformi   di          accessibilita'  del  servizio  di  ricarica   dei   veicoli          alimentati ad energia elettrica, entro sei mesi dalla  data          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del          presente decreto, con decreto del Presidente del  Consiglio          dei   ministri,   previa   deliberazione    del    Comitato          interministeriale per la programmazione  economica  (CIPE),          d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8  del          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive          modificazioni,   su    proposta    del    Ministro    delle          infrastrutture e  dei  trasporti,  e'  approvato  il  Piano          nazionale infrastrutturale  per  la  ricarica  dei  veicoli          alimentati ad  energia  elettrica,  di  seguito  denominato          "Piano nazionale".                 2. (Abrogato).                 3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la  realizzazione          di  reti  infrastrutturali  per  la  ricarica  dei  veicoli          alimentati  ad  energia  elettrica  nonche'  interventi  di          recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo  sviluppo          delle medesime reti.                 4. Il Piano nazionale definisce le  linee  guida  per          garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei          veicoli alimentati  ad  energia  elettrica  nel  territorio          nazionale, sulla base  di  criteri  oggettivi  che  tengono          conto  dell'effettivo  fabbisogno  presente  nelle  diverse          realta' territoriali, valutato sulla base  dei  concorrenti          profili della congestione di  traffico  veicolare  privato,          della  criticita'  dell'inquinamento  atmosferico  e  dello          sviluppo della rete stradale urbana  ed  extraurbana  e  di          quella autostradale. In  particolare,  il  Piano  nazionale          prevede:                   a) l'istituzione di un  servizio  di  ricarica  dei          veicoli,  a  partire   dalle   aree   urbane,   applicabile          nell'ambito del trasporto privato  e  pubblico  e  conforme          agli omologhi servizi dei  Paesi  dell'Unione  europea,  al          fine   di   garantirne   l'interoperabilita'   in    ambito          internazionale;                   a-bis)  l'individuazione  di  parametri  minimi  di          interoperabilita'  delle  nuove   colonnine   di   ricarica          pubbliche e private, finalizzati a garantire la  loro  piu'          ampia compatibilita' con i veicoli a trazione elettrica  in          circolazione;                   b) l'introduzione  di  procedure  di  gestione  del          servizio di ricarica di cui alla lettera  a)  basate  sulle          peculiarita' e  sulle  potenzialita'  delle  infrastrutture          relative  ai   contatori   elettronici,   con   particolare          attenzione:                     1) all'assegnazione  dei  costi  di  ricarica  al          cliente che la effettua, identificandolo univocamente;                     2) alla predisposizione di un sistema di  tariffe          differenziate;                     3) alla regolamentazione dei tempi e dei modi  di          ricarica,  coniugando   le   esigenze   dei   clienti   con          l'ottimizzazione delle disponibilita' della rete elettrica,          assicurando la realizzazione di una  soluzione  compatibile          con le regole del  libero  mercato  che  caratterizzano  il          settore elettrico;                   c)   l'introduzione    di    agevolazioni,    anche          amministrative, in favore dei titolari e dei gestori  degli          impianti    di    distribuzione    del    carburante    per          l'ammodernamento degli impianti attraverso la realizzazione          di infrastrutture di ricarica  dei  veicoli  alimentati  ad          energia elettrica;                   d)  la  realizzazione  di  programmi  integrati  di          promozione  dell'adeguamento  tecnologico   degli   edifici          esistenti;                   e) la promozione della  ricerca  tecnologica  volta          alla realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica          dei veicoli alimentati ad energia elettrica.                 5. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti          promuove la stipulazione di appositi accordi di  programma,          approvati con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei          ministri, previa deliberazione del CIPE,  d'intesa  con  la          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive          modificazioni,  al  fine  di  concentrare  gli   interventi          previsti dal comma 4 nei singoli contesti  territoriali  in          funzione   delle   effettive   esigenze,   promuovendo    e          valorizzando  la  partecipazione  di  soggetti  pubblici  e          privati,  ivi  comprese  le   societa'   di   distribuzione          dell'energia elettrica. Decorsi novanta  giorni  senza  che          sia stata raggiunta la  predetta  intesa,  gli  accordi  di          programma possono essere comunque approvati.                 6.  Per  la  migliore  realizzazione  dei   programmi          integrati di cui al comma 4, lettera  d),  i  comuni  e  le          province possono associarsi ai sensi del testo unico  delle          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I  programmi  integrati          sono dichiarati di interesse strategico  nazionale  e  alla          loro attuazione si provvede secondo la normativa vigente.                 7.  I  comuni  possono  accordare  l'esonero   e   le          agevolazioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi          ed aree pubbliche stabiliti dall'art.  1,  comma  4,  della          legge 27 dicembre 1997, n. 449, in favore  dei  proprietari          di    immobili    che    eseguono    interventi     diretti          all'installazione e all'attivazione  di  infrastrutture  di          ricarica elettrica  veicolare  dei  veicoli  alimentati  ad          energia elettrica.                 8. Ai fini del finanziamento del Piano nazionale,  e'          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  delle          infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo,  con  una          dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a  15          milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.                 9. A valere sulle risorse  di  cui  al  comma  8,  il          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al          cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per  cento  delle          spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione  degli          impianti, dei progetti presentati  dalle  regioni  e  dagli          enti   locali   relativi   allo   sviluppo    delle    reti          infrastrutturali per la ricarica  dei  veicoli  nell'ambito          degli accordi di programma di cui al comma 5.                 10. Ai fini del  tempestivo  avvio  degli  interventi          prioritari  e  immediatamente  realizzabili,  previsti   in          attuazione del Piano nazionale, parte del fondo di  cui  al          comma 8, per un ammontare pari a  5  milioni  di  euro  per          l'anno 2013,  e'  destinata  alla  risoluzione  delle  piu'          rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione di          traffico. Alla ripartizione di tale importo tra le  regioni          interessate si provvede  con  decreto  del  Ministro  delle          infrastrutture e dei trasporti, previo accordo in  sede  di          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le          regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.».               - Si riporta l'art. 1, comma 1091, della  citata  legge          27 dicembre 2017, n. 205:                 «1091. Per perseguire obiettivi di politica economica          ed industriale, connessi anche al programma Industria  4.0,          nonche' per accrescere la competitivita' e la produttivita'          del  sistema  economico,  e'  istituito,  nello  stato   di          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  un          Fondo per interventi  volti  a  favorire  lo  sviluppo  del          capitale  immateriale,   della   competitivita'   e   della          produttivita', con una dotazione di 5 milioni di  euro  per          l'anno 2018, di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni          2019 e 2020, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni          dal 2021 al 2024, di 210 milioni di euro per ciascuno degli          anni dal 2025 al 2030 e di 200 milioni di euro a  decorrere          dall'anno 2031.  Gli  obiettivi  di  politica  economica  e          industriale per la crescita e la competitivita'  del  Paese          da perseguire con il Fondo sono  definiti  annualmente  con          delibera del Consiglio dei ministri. Il Fondo e'  destinato          a finanziare:                   a) progetti di ricerca e innovazione da  realizzare          in Italia ad opera di soggetti pubblici  e  privati,  anche          esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo del capitale          immateriale funzionali alla competitivita' del Paese;                   b) il supporto  operativo  ed  amministrativo  alla          realizzazione  dei  progetti  finanziati  ai  sensi   della          lettera a), al fine di valorizzarne i risultati e  favorire          il  loro   trasferimento   verso   il   sistema   economico          produttivo.».               - Si riporta l'art. 86, della legge 27  dicembre  2002,          n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale          e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003):                 «Art. 86 (Interventi per la ricostruzione nei  comuni          colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981,          n. 219). - 1.  Al  fine  della  definitiva  chiusura  degli          interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della  legge          14  maggio  1981,  n.  219,  nelle  aree  della   Campania,          Basilicata, Puglia e Calabria, e' nominato, con decreto del          Ministro delle attivita' produttive, un commissario ad acta          che provvede alla realizzazione in regime di concessione di          ogni  ulteriore  intervento  funzionalmente  necessario  al          completamento del programma, le cui opere siano state  gia'          individuate e la cui progettazione gia' affidata alla  data          del 28 febbraio 1991. Il commissario provvede altresi' alla          realizzazione degli interventi  resi  necessari  da  eventi          naturali  eccezionali  e  riferiti  ad  opere  non   ancora          consegnate  in  via  definitiva  al  destinatario   finale,          nonche' alla consegna  definitiva  delle  opere  collaudate          agli enti destinatari preposti alla relativa gestione.                 2. Sono revocate le concessioni per la  realizzazione          di opere di viabilita', finanziate ai sensi della legge  14          maggio 1981, n. 219, i cui lavori alla data del 31 dicembre          2001 non abbiano conseguito  significativi  avanzamenti  da          almeno tre anni. Il commissario di  cui  al  comma  1,  con          propria determinazione,  affida,  entro  ventiquattro  mesi          dalla  definizione   degli   stati   di   consistenza,   il          completamento della realizzazione delle opere suddette  con          le modalita' ritenute  piu'  vantaggiose  per  la  pubblica          amministrazione  sulla  base  della   medesima   disciplina          straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n.  219,  e          ne cura l'esecuzione.                 3. Il commissario, nel dare avvio alle  attivita'  di          cui ai commi 1 e  2,  valuta  l'onere  derivante  dal  loro          completamento e ne informa  il  CIPE  per  l'individuazione          delle  risorse  finanziarie,  d'intesa   con   le   regioni          destinatarie degli interventi e a valere sui  trasferimenti          ad  esse  assegnati.  All'onere   per   il   compenso   del          commissario e  per  il  funzionamento  della  struttura  di          supporto  composta  da  personale  in  servizio  presso  il          Ministero delle attivita' produttive,  per  un  massimo  di          300.000  euro   annui,   si   provvede   a   valere   sulle          disponibilita' del Ministero delle attivita' produttive  di          cui alla contabilita' speciale 1728,  che  saranno  versate          all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  la  successiva          riassegnazione  allo  stato  di  previsione  del   predetto          Ministero.».               - Si riporta l'art. 49,  del  decreto-legge  22  giugno          2012 n. 83 (Misure urgenti  per  la  crescita  del  Paese),          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,          n. 134:                 «Art. 49 (Commissario ad acta). - 1.  Il  commissario          "ad acta" di cui all'art. 86 della legge 27 dicembre  2002,          n. 289, nominato con decreto del Ministro  delle  attivita'          produttive  21  febbraio  2003,  cessa  alla  data  del  31          dicembre 2018.                 2. Entro la medesima data del 31  dicembre  2018,  il          commissario "ad acta", previa ricognizione delle  pendenze,          provvede alla consegna  di  tutti  i  beni,  trattazioni  e          rapporti in capo alle Amministrazioni individuate,  secondo          le ordinarie competenze, con  decreto  del  Ministro  delle          infrastrutture e dei trasporti di concerto con il  Ministro          dello sviluppo economico e presenta ai medesimi Ministri la          relazione conclusiva dell'attivita' svolta.                 3.  L'onere  per  il  compenso  a  saldo  e  per   il          funzionamento della struttura di supporto  del  Commissario          ad acta, nel limite di euro 100.000 per ciascuno degli anni          dal  2012  al  2018,  grava  sulle   disponibilita'   della          contabilita' speciale 3250,  intestata  al  commissario  ad          acta, provenienti dalla contabilita' speciale 1728  di  cui          all'art. 86, comma 3, della  legge  27  dicembre  2002,  n.          289.».               - Si riporta l'art. 107,  del  decreto  del  Presidente          della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616  (Attuazione  della          delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382):                 «Art. 107 (Organi tecnici dello Stato). - Le  regioni          possono   avvalersi,    nell'esercizio    delle    funzioni          amministrative proprie o delegate, degli  uffici  o  organi          tecnici anche consultivi dello Stato.                 Possono essere chiamati  a  far  parte  degli  organi          consultivi delle regioni, secondo le norme regionali che ne          disciplinano la composizione,  funzionari  designati  dagli          uffici o organi,  di  cui  al  comma  precedente,  ad  essi          appartenenti.                 Le regioni possono avvalersi del patrocinio legale  e          della  consulenza   dell'Avvocatura   dello   Stato.   Tale          disposizione non si applica nei giudizi in cui  sono  parti          l'amministrazione dello Stato e le regioni,  eccettuato  il          caso di litisconsorzio attivo. Nel caso  di  litisconsorzio          passivo, qualora non vi sia conflitto d'interessi tra Stato          e  regione,  quest'ultima  puo'  avvalersi  del  patrocinio          dell'Avvocatura dello Stato.».               - Si riporta l'art.  74,  del  decreto  legislativo  30          marzo  1990,  n.  76  (Testo  unico  delle  leggi  per  gli          interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia          e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre  1980,          del febbraio 1981 e del marzo 1982):                 «Art. 74 (Imposta sul valore aggiunto).  -  1.  (Art.          13, comma 1, legge n. 48/1989; Art. 5, comma 1, lettere  c)          ed f), decreto-legge n. 799/1980, conv. con mod.  legge  n.          875/1980). -  Nei  comuni  colpiti  dai  terremoti  di  cui          all'art. 1 fino alla  data  del  31  dicembre  1989,  fermi          restando gli obblighi di fatturazione e  di  registrazione,          non sono considerate cessioni  di  beni  e  prestazioni  di          servizi, agli effetti della imposta sul valore aggiunto:                   a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi,          ivi   comprese   quelle   professionali,   relative    alla          ricostruzione o alla riparazione di  fabbricati,  ancorche'          destinati  ad  uso   diverso   dalla   abitazione,   e   di          attrezzature, distrutti o danneggiati,  per  effetto  degli          eventi  sismici  indicati  nel  precedente   art.   1.   La          distruzione  o  il   danneggiamento   deve   risultare   da          attestazione rilasciata dal comune  in  cui  si  trovano  i          fabbricati o le attrezzature oppure dall'ufficio del  genio          civile  o  dall'ufficio  tecnico  erariale  competenti  per          territorio;                   b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi,          anche professionali, comunque effettuate in relazione  alla          riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche          o di pubblica utilita', nonche' in relazione alla attivita'          di demolizione e sgombero delle macerie.                 2. (Art. 4, comma 4, decreto-legge n.  8/1987,  conv.          con  mod.  legge  n.  120/1987).  -  Tutte  le   operazioni          effettuate nelle regioni Basilicata e Campania e  in  tutta          l'area industriale di Calaggio, ivi  compreso  il  versante          pugliese, in  relazione  alla  realizzazione  delle  opere,          comprese quelle di infrastrutturazione e di gestione  delle          aree industriali  ed  opere  connesse  fino  alla  consegna          definitiva agli enti destinatari di cui  all'art.  39,  non          sono considerate cessioni di beni e prestazioni di  servizi          agli  effetti  dell'imposta  sul   valore   aggiunto,   con          l'osservanza  degli   obblighi   di   fatturazione   e   di          registrazione.  Non  e'   consentita   la   variazione   in          diminuzione dell'imposta di cui all'art. 26 del decreto del          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  e          successive modificazioni.                 3. (Art. 8, comma 4, decreto-legge n. 474/1987, conv.          con mod. legge n. 12/1988). - Non sono considerate cessioni          di beni  ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  gli          acquisti di nuove attrezzature, anche se di tipo diverso da          quello delle attrezzature preesistenti, effettuati  per  il          potenziamento di aziende  danneggiate  dall'evento  sismico          operanti nei settori previsti dagli articoli 27 e 28.».               - Si riporta l'art. 1, commi da 140 a 148, della  legge          30 dicembre 2018, n.  145  (Bilancio  di  previsione  dello          Stato per l'anno finanziario 2019  e  bilancio  pluriennale          per il triennio 2019-2021):                 «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -          (Omissis).                 140. Gli enti di  cui  al  comma  139  comunicano  le          richieste di contributo al Ministero dell'interno entro  il          termine  perentorio   del   15   settembre   dell'esercizio          precedente  all'anno  di  riferimento  del  contributo.  La          richiesta deve  contenere  le  informazioni  riferite  alla          tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP)  e          ad eventuali  forme  di  finanziamento  concesse  da  altri          soggetti sulla stessa opera. La  mancanza  dell'indicazione          di un CUP valido ovvero l'errata indicazione  in  relazione          all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta          l'esclusione dalla procedura. Per ciascun anno:                   a) la richiesta  di  contributo  deve  riferirsi  a          opere inserite in uno strumento programmatorio;                   b) ciascun comune puo' inviare una  richiesta,  nel          limite massimo di 1.000.000 di euro per i  comuni  con  una          popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per  i          comuni con popolazione da 5.001  a  25.000  abitanti  e  di          5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore  a          25.000 abitanti;                   c)  il  contributo  puo'   essere   richiesto   per          tipologie  di  investimenti   che   sono   specificatamente          individuate nel decreto del Ministero dell'interno con  cui          sono stabilite  le  modalita'  per  la  trasmissione  delle          domande.                 141. L'ammontare del contributo attribuito a  ciascun          ente e' determinato, entro il  15  novembre  dell'esercizio          precedente all'anno  di  riferimento  del  contributo,  con          decreto del Ministero  dell'interno,  di  concerto  con  il          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   secondo   il          seguente ordine di priorita': a) investimenti di  messa  in          sicurezza  del  territorio  a  rischio  idrogeologico;   b)          investimenti di messa  in  sicurezza  di  strade,  ponti  e          viadotti; c)  investimenti  di  messa  in  sicurezza  degli          edifici, con precedenza per gli edifici  scolastici,  e  di          altre strutture di proprieta' dell'ente. Ferme restando  le          priorita'  di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c),  qualora          l'entita'  delle  richieste  pervenute  superi  l'ammontare          delle risorse disponibili, l'attribuzione e'  effettuata  a          favore degli enti che presentano la  minore  incidenza  del          risultato  di  amministrazione,  al   netto   della   quota          accantonata, rispetto alle entrate  finali  di  competenza,          ascrivibili ai titoli 1, 2,  3,  4  e  5  dello  schema  di          bilancio previsto dal decreto legislativo 23  giugno  2011,          n.  118,  risultanti  dai  rendiconti  della  gestione  del          penultimo esercizio precedente  a  quello  di  riferimento,          assicurando,  comunque,  ai   comuni   con   risultato   di          amministrazione,  al   netto   della   quota   accantonata,          negativo, un  ammontare  non  superiore  alla  meta'  delle          risorse disponibili.                 142. Le informazioni di cui al comma 141 sono desunte          dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione          allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale          riassuntivo trasmessi ai sensi dell'art. 18, comma  2,  del          decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati          delle   amministrazioni   pubbliche.    Sono    considerate          esclusivamente le richieste di contributo  pervenute  dagli          enti  che,  alla  data  di  presentazione  della  richiesta          medesima,  hanno  trasmesso  alla  citata  banca   dati   i          documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere  b)          ed e), e all'art. 3 del decreto del Ministro  dell'economia          e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale n. 122 del 26 maggio  2016,  riferiti  all'ultimo          rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per          i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'art. 44, comma          3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,          con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le          informazioni  di  cui  al  primo   periodo   sono   desunte          dall'ultimo certificato di conto  consuntivo  trasmesso  al          Ministero dell'interno.                 143. L'ente beneficiario del  contributo  di  cui  al          comma  139  e'  tenuto  ad  affidare  i   lavori   per   la          realizzazione  delle  opere  pubbliche  entro   otto   mesi          decorrenti dalla data di emanazione del decreto di  cui  al          comma 141. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta          sono  vincolati  fino  al  collaudo  ovvero  alla  regolare          esecuzione di cui al comma 144  e  successivamente  possono          essere  utilizzati  per  ulteriori  investimenti,  per   le          medesime finalita' previste dal comma 141, a condizione che          gli stessi vengano impegnati entro sei mesi  dal  collaudo,          ovvero dalla regolare esecuzione.                 144. I contributi assegnati con il decreto di cui  al          comma 141 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti          beneficiari per il  20  per  cento  entro  il  28  febbraio          dell'anno di riferimento del  contributo,  per  il  60  per          cento entro il  31  luglio  dell'anno  di  riferimento  del          contributo, previa verifica dell'avvenuto  affidamento  dei          lavori, attraverso il sistema di  monitoraggio  di  cui  al          comma  146,  e  per  il  restante  20  per   cento   previa          trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di          collaudo, ovvero del  certificato  di  regolare  esecuzione          rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai  sensi          dell'art. 102 del codice di cui al decreto  legislativo  18          aprile 2016, n. 50.                 145. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle          condizioni previsti dai commi 143 e 144, il  contributo  e'          recuperato dal Ministero dell'interno secondo le  modalita'          di cui ai commi 128  e  129  dell'art.  1  della  legge  24          dicembre 2012, n. 228.                 146. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui  ai          commi da 139 a 145 e'  effettuato  dai  comuni  beneficiari          attraverso il sistema previsto dal decreto  legislativo  29          dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce          « Contributo investimenti legge di bilancio 2019 ».                 147. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con          il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua          un controllo a campione sulle opere pubbliche  oggetto  del          contributo di cui al comma 139.                 148.  Il  Ministero   dell'interno   puo'   stipulare          un'apposita convenzione con la Cassa  depositi  e  prestiti          Spa,  quale  istituto  nazionale  di  promozione  ai  sensi          dell'art. 1, comma 826, della legge 28  dicembre  2015,  n.          208, per disciplinare le attivita' di supporto e assistenza          tecnica connesse all'utilizzo delle risorse  del  fondo  di          cui al comma 139, con oneri posti  a  carico  del  medesimo          fondo.                 (Omissis).».               - Si riporta l'art. 1, commi da 853 a 861, della citata          legge 30 dicembre 2018 n. 145:                 «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -          (Omissis).                 853. La richiesta di anticipazione di  liquidita'  e'          presentata agli istituti finanziari di  cui  al  comma  849          entro il termine del 28 febbraio 2019 ed  e'  corredata  di          un'apposita dichiarazione sottoscritta  dal  rappresentante          legale  dell'ente  richiedente,  contenente  l'elenco   dei          debiti da pagare con l'anticipazione, come  qualificati  al          medesimo comma 849, redatta utilizzando il modello generato          dalla piattaforma elettronica per  la  gestione  telematica          del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7,  comma          1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,  con          modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.                 854. Gli enti debitori effettuano  il  pagamento  dei          debiti  per  i  quali  hanno  ottenuto  l'anticipazione  di          liquidita' entro quindici giorni dalla  data  di  effettiva          erogazione da  parte  dell'istituto  finanziatore.  Per  il          pagamento dei debiti  degli  enti  del  Servizio  sanitario          nazionale il termine e' di  trenta  giorni  dalla  data  di          effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.                 855. Le anticipazioni di liquidita'  sono  rimborsate          entro il termine del 30 dicembre 2019, o anticipatamente in          conseguenza del ripristino  della  normale  gestione  della          liquidita', alle condizioni pattuite  contrattualmente  con          gli istituti finanziatori.                 856. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso          la piattaforma elettronica di cui al comma 853,  l'avvenuto          pagamento dei debiti di cui allo stesso comma 853 entro  il          termine di cui al comma 854. In caso di mancato  pagamento,          gli  istituti  finanziatori  possono   chiedere,   per   il          corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione,          anche attivando le garanzie di cui al comma 852.                 857. Nell'anno 2020, le misure di cui ai  commi  862,          864 e 865 sono raddoppiate nei confronti degli enti di  cui          al comma 849 che non  hanno  richiesto  l'anticipazione  di          liquidita' entro il termine di cui al comma 853 e  che  non          hanno effettuato il pagamento dei debiti entro  il  termine          di cui al comma 854.                 858. Ai fini della tutela economica della Repubblica,          le disposizioni di cui ai commi da 859 a 872  costituiscono          principi  fondamentali  di  coordinamento   della   finanza          pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e  119,          secondo comma, della Costituzione.                 859. A partire  dall'anno  2020,  le  amministrazioni          pubbliche, diverse  dalle  amministrazioni  dello  Stato  e          dagli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,  di   cui          all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,          applicano:                   a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o          864, se il debito commerciale residuo, di cui  all'art.  33          del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla          fine dell'esercizio precedente non si  sia  ridotto  almeno          del 10 per cento rispetto a quello  del  secondo  esercizio          precedente;                   b)  le  misure  di  cui  ai  commi  862  o  864  se          rispettano  la  condizione  di  cui  alla  lettera  a),  ma          presentano un indicatore di ritardo annuale dei  pagamenti,          calcolato  sulle  fatture  ricevute  e  scadute   nell'anno          precedente, non rispettoso dei termini di  pagamento  delle          transazioni  commerciali,  come  fissati  dall'art.  4  del          decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.                 860.  Gli  enti  del  Servizio  sanitario   nazionale          applicano le misure di cui al comma 865. Per l'applicazione          delle predette  misure,  si  fa  riferimento  ai  tempi  di          pagamento e ritardo  calcolati  sulle  fatture  ricevute  e          scadute  nell'anno  precedente  e  al  debito   commerciale          residuo, di cui all'art.  33  del  decreto  legislativo  14          marzo 2013, n. 33.                 861. I tempi di pagamento e ritardo di cui  ai  commi          859  e  860  sono   elaborati   mediante   la   piattaforma          elettronica per la gestione telematica del  rilascio  delle          certificazioni  di   cui   all'art.   7,   comma   1,   del          decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,   con          modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di          ritardo sono calcolati tenendo conto  anche  delle  fatture          scadute che le amministrazioni non hanno ancora  provveduto          a pagare.                 (Omissis).».               - Si riporta l'art. 1, comma 1, della legge 14  gennaio          n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo          della Corte dei  conti),  come  modificato  dalla  presente          legge:                 «Art.  1  (Azione  di  responsabilita').  -   1.   La          responsabilita' dei soggetti sottoposti alla  giurisdizione          della Corte dei conti in materia di  contabilita'  pubblica          e' personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi          con   dolo   o   con   colpa    grave,    ferma    restando          l'insindacabilita' nel merito delle  scelte  discrezionali.          In ogni caso e' esclusa la gravita' della colpa  quando  il          fatto dannoso tragga origine  dall'emanazione  di  un  atto          vistato e registrato in sede  di  controllo  preventivo  di          legittimita',   limitatamente   ai   profili    presi    in          considerazione nell'esercizio del  controllo.  La  gravita'          della colpa e ogni conseguente responsabilita' sono in ogni          caso escluse per ogni profilo  se  il  fatto  dannoso  trae          origine  da   decreti   che   determinano   la   cessazione          anticipata,  per  qualsiasi   ragione,   di   rapporti   di          concessione autostradale,  allorche'  detti  decreti  siano          stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di          controllo preventivo di legittimita'  svolto  su  richiesta          dell'amministrazione  procedente.  Il  relativo  debito  si          trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei  casi  di          illecito arricchimento del dante  causa  e  di  conseguente          indebito arricchimento degli eredi stessi.                 (Omissis).».               - Si riporta l'art. 16, della legge 27  febbraio  1967,          n.  48  (Attribuzioni  e  ordinamento  del  Ministero   del          bilancio e della programmazione economica e istituzione del          Comitato dei Ministri  per  la  programmazione  economica),          come modificato dalla presente legge:                 «Art. 16 (Costituzione ed attribuzioni  del  Comitato          interministeriale per la programmazione  economica).  -  E'          costituito   il   «Comitato   interministeriale   per    la          programmazione economica».                 Il  Comitato  e'  presieduto   dal   Presidente   del          Consiglio dei ministri ed e' costituito in  via  permanente          dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne e'  vice          presidente, e  dai  Ministri  degli  affari  esteri,  dello          sviluppo economico, delle infrastrutture e  dei  trasporti,          del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  delle  politiche          agricole alimentari  e  forestali,  dell'ambiente  e  della          tutela  del  territorio  e  del  mare,  dei  beni  e  delle          attivita'  culturali  e  del  turismo  e   dell'istruzione,          dell'universita' e  della  ricerca,  nonche'  dai  Ministri          delegati  per  gli  affari   europei,   per   la   coesione          territoriale, e per gli affari  regionali  in  qualita'  di          presidente della Conferenza permanente per i  rapporti  tra          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di          Bolzano, e dal Presidente della Conferenza  dei  presidenti          delle regioni e delle Province  autonome  di  Trento  e  di          Bolzano,  o  un  suo  delegato,  in  rappresentanza   della          Conferenza stessa.                 In caso  di  assenza  o  impedimento  temporaneo  del          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  il  Comitato  e'          presieduto dal Ministro dell'economia e  delle  finanze  in          qualita' di vicepresidente del Comitato stesso. In caso  di          assenza o di impedimento temporaneo anche di  quest'ultimo,          le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu'          anziano per eta'.                 Ferme  restando  le  competenze  del  Consiglio   dei          ministri  e   subordinatamente   ad   esse,   il   Comitato          interministeriale   per   la    programmazione    economica          predispone   gli   indirizzi   della   politica   economica          nazionale;  indica,  su  relazione  del  Ministro  per   il          bilancio e la programmazione economica, le  linee  generali          per la elaborazione del programma economico  nazionale,  su          relazione del Ministro per il tesoro, le linee generali per          la  impostazione  dei  progetti  di  bilancio   annuali   e          pluriennali di previsione dello Stato, nonche' le direttive          generali  intese  all'attuazione  del  programma  economico          nazionale  ed  a  promuovere  e  coordinare  a  tale  scopo          l'attivita' della pubblica  amministrazione  e  degli  enti          pubblici; esamina la situazione economica generale ai  fini          dell'adozione di provvedimenti congiunturali.                 Entro il mese di luglio il Ministro  del  tesoro,  di          concerto   con   il   Ministro   del   bilancio   e   della          programmazione economica, presenta al CIPE lo schema  delle          linee di impostazione dei progetti di  bilancio  annuale  e          pluriennale  allegandovi  le  relazioni  programmatiche  di          settore, riunite e coordinate in un  unico  documento  e  i          relativi allegati. [Entro  lo  stesso  termine  gli  schemi          anzidetti devono essere trasmessi alle regioni; su di  essi          la commissione interregionale prevista dall'art.  13  della          legge 16 marzo 1970, n.  281,  esprime  il  proprio  parere          entro il mese di agosto].                 Entro il 15 settembre il CIPE  approva  la  relazione          previsionale e programmatica, le  relazioni  programmatiche          di settore e le  linee  di  impostazione  dei  progetti  di          bilancio annuale e pluriennale.                 Le  regioni,  con  il  concorso  degli  enti   locali          territoriali, determinano gli obiettivi  programmatici  dei          propri bilanci  pluriennali  in  riferimento  ai  programmi          regionali di  sviluppo  e  in  armonia  con  gli  obiettivi          programmatici risultanti  dal  bilancio  pluriennale  dello          Stato.                 Qualora il Governo riscontri  la  mancata  attuazione          della armonizzazione prevista dal  precedente  comma,  puo'          promuovere  la  questione  di  merito  per   contrasto   di          interessi ai sensi del quarto  comma  dell'art.  127  della          Costituzione.                 Promuove,   altresi',   l'azione    necessaria    per          l'armonizzazione della politica economica nazionale con  le          politiche economiche  degli  altri  Paesi  della  Comunita'          europea  del  carbone  e  dell'acciaio  (C.E.C.A.),   della          Comunita' economica  europea  (C.E.E.)  e  della  Comunita'          europea  della  energia  atomica  (C.E.C.A.),  secondo   le          disposizioni degli Accordi di Parigi del  18  aprile  1951,          ratificati con legge  25  giugno  1952,  n.  766,  e  degli          Accordi di Roma del 25 marzo 1957 ratificati con  legge  14          ottobre 1957, n. 1203.                 Sono  chiamati  a  partecipare  alle   riunioni   del          Comitato altri Ministri, quando vengano trattate  questioni          riguardanti  i  settori  di  rispettiva  competenza.   Sono          altresi' chiamati i Presidenti delle  Giunte  regionali,  i          Presidenti delle Province autonome  di  Trento  e  Bolzano,          quando  vengano  trattati  problemi   che   interessino   i          rispettivi Enti.                 Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di          segretario, un Ministro  o  un  Sottosegretario  di  Stato,          nominato con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei          ministri.                 Alle sedute del  Comitato  interministeriale  per  la          programmazione  economica  possono   essere   invitati   ad          intervenire  il  Governatore  della  banca   d'Italia,   il          Presidente  dell'Istituto  centrale   di   statistica,   il          segretario della programmazione.                 Per l'esame dei problemi specifici il  Comitato  puo'          costituire nel suo seno Sottocomitati.                 I servizi di segreteria del  Comitato  sono  affidati          alla   Direzione   generale    per    l'attuazione    della          programmazione economica del Ministero del bilancio e della          programmazione economica. Per tali servizi  possono  essere          addetti   presso   il   Ministero   funzionari   di   altra          Amministrazione a richiesta della Presidenza del  Consiglio          dei ministri.».               - Si riporta l'art. 61, commi 6 e 9, del  decreto-legge          24 aprile 2017, n.  50  (Disposizioni  urgenti  in  materia          finanziaria, iniziative a favore degli  enti  territoriali,          ulteriori interventi per le zone colpite da eventi  sismici          e misure per lo sviluppo)", convertito, con  modificazioni,          dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  come  modificato  dalla          presente legge:                 «Art.  61  (Eventi  sportivi  di   sci   alpino).   -          (Omissis).                 6. La consegna delle opere previste dal  piano  degli          interventi approvato  ai  sensi  del  comma  4,  una  volta          sottoposte a  collaudo  tecnico,  deve  avvenire  entro  il          termine del 31  gennaio  2021.  Il  piano  indica  altresi'          quelle opere che, pur connesse sotto il profilo materiale o          economico alla realizzazione degli interventi del  progetto          sportivo di cui al comma 1, in quanto non indispensabili al          regolare svolgimento degli eventi sportivi potranno  essere          ultimate oltre detto termine.                 (Omissis).                 9. Il commissario nominato ai sensi del comma 1 cessa          dalle sue funzioni il 31 dicembre 2021.                 (Omissis).».               - Si riporta  l'art.  55,  comma  13,  della  legge  27          dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione  della          finanza pubblica), come modificato dalla presente legge:                 «Art. 55 (Disposizioni varie). - (Omissis).                 13. A decorrere  dal  1°  gennaio  1998  la  societa'          titolare  della  concessione  di  costruzione  e   gestione          dell'autostrada del Brennero e' autorizzata ad accantonare,          in base al proprio  piano  finanziario  ed  economico,  una          quota anche prevalente dei proventi in un  fondo  destinato          al rinnovo dell'infrastruttura  ferroviaria  attraverso  il          Brennero ed  alla  realizzazione  delle  relative  gallerie          nonche' dei collegamenti ferroviari e delle  infrastrutture          connesse fino al nodo stazione  di  Verona,  nonche'  delle          iniziative    relative    all'interporto     di     Trento,          all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed          al porto fluviale di Valdaro (Mantova). Tale accantonamento          nonche' il successivo utilizzo sono effettuati in esenzione          di imposta. A decorrere dal 1° gennaio 1998  il  canone  di          concessione in favore dello Stato e'  aumentato  in  misura          tale da produrre un aumento dei proventi complessivi  dello          Stato compreso tra il 20 e il 100  per  cento  rispetto  ai          proventi del 1997.                 (Omissis).».               - Si riporta l'art. 1, comma 1072, della  citata  legge          27 dicembre 2017, n. 205:                 «1072. Il fondo da ripartire di cui all'art. 1, comma          140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'  rifinanziato          per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615  milioni          di euro per l'anno 2019, per  2.180  milioni  di  euro  per          ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni  di          euro per l'anno 2024  e  per  2.500  milioni  di  euro  per          ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le  predette  risorse          sono  ripartite  nei  settori  di  spesa  relativi  a:   a)          trasporti  e  viabilita';  b)   mobilita'   sostenibile   e          sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative  alla          rete idrica e alle  opere  di  collettamento,  fognatura  e          depurazione; d) ricerca;  e)  difesa  del  suolo,  dissesto          idrogeologico,  risanamento  ambientale  e  bonifiche;   f)          edilizia pubblica, compresa quella scolastica e  sanitaria;          g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle          esportazioni;  h)  digitalizzazione  delle  amministrazioni          statali;   i)   prevenzione   del   rischio   sismico;   l)          investimenti in riqualificazione urbana e  sicurezza  delle          periferie; m)  potenziamento  infrastrutture  e  mezzi  per          l'ordine  pubblico,  la  sicurezza  e   il   soccorso;   n)          eliminazione delle barriere architettoniche. Restano  fermi          i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140.          I decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di          riparto del fondo di cui al  primo  periodo  sono  adottati          entro il 31 ottobre 2018.».   |  
|   |                               Art. 4 bis                Norme in materia di messa in sicurezza                        di edifici e territorio 
   1. Al fine di permettere il completamento della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di edifici e territorio da parte dei comuni, in relazione ai contributi per investimenti concessi nel 2018 ai comuni, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  sono apportate le seguenti modificazioni:   a) al comma 859 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  ad esclusione dei casi nei quali il mancato  rispetto  dei  termini  sia stato determinato dall'instaurazione di un contenzioso in ordine alla procedura posta in essere  dal  comune  ai  sensi  dei  commi  853  e seguenti»;   b) dopo il comma 859 e' inserito il seguente:       «859-bis. Per  i  contributi  assegnati  per  l'anno  2018,  il recupero di cui al comma 859 non si applica agli enti beneficiari del medesimo contributo che hanno posto in essere, entro i termini di cui al comma 857, le attivita'  preliminari  all'affidamento  dei  lavori rilevabili attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 860, a condizione che l'affidamento avvenga entro il 31 dicembre 2019».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta  l'art.  1,  comma  859,  della  legge  27          dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di  previsione  dello  Stato          per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale  per  il          triennio 2018-2020), come modificato dalla presente legge:                 «859. Nel caso di  mancato  rispetto  dei  termini  e          delle  condizioni  previsti  dai  commi  857  e   858,   il          contributo e' recuperato dal Ministero dell'interno secondo          le modalita' di cui ai commi 128 e 129  dell'art.  1  della          legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad esclusione dei casi  nei          quali il mancato rispetto dei termini sia stato determinato          dall'instaurazione  di  un  contenzioso  in   ordine   alla          procedura posta in essere dal comune ai sensi dei commi 853          e seguenti.».               - Si riporta l'art. 1, commi 853, 854, 855,  856,  857,          858, 860, 861, della citata legge 27 dicembre 2017 n. 205:                 «853. Al fine di favorire gli  investimenti,  per  il          triennio  2018-2020,  sono  assegnati  ai  comuni  che  non          risultano beneficiare delle  risorse  di  cui  all'art.  1,          comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, contributi          per interventi riferiti  a  opere  pubbliche  di  messa  in          sicurezza  degli  edifici  e  del  territorio,  nel  limite          complessivo di 150 milioni di euro  per  l'anno  2018,  300          milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di  euro  per          l'anno  2020.  I  contributi  non  sono  assegnati  per  la          realizzazione di opere integralmente  finanziate  da  altri          soggetti.                 In vigore dal 1° gennaio 2018 854. I comuni di cui al          comma  853  comunicano  le  richieste  di   contributo   al          Ministero dell'interno entro il termine perentorio  del  20          febbraio 2018 per l'anno 2018, del 20  settembre  2018  per          l'anno 2019 e del 20 settembre 2019  per  l'anno  2020.  La          richiesta deve  contenere  le  informazioni  riferite  alla          tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP)  e          ad eventuali  forme  di  finanziamento  concesse  da  altri          soggetti sulla stessa opera. La  mancanza  dell'indicazione          di un CUP valido ovvero l'errata indicazione  in  relazione          all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta          l'esclusione dalla procedura. La  richiesta  di  contributo          deve  riferirsi  ad  opere  inserite   in   uno   strumento          programmatorio  e  ciascun   comune   non   puo'   chiedere          contributi  di   importo   superiore   a   5.225.000   euro          complessivi.                 In vigore dal 1° gennaio 2018  855.  L'ammontare  del          contributo attribuito  a  ciascun  comune  e'  determinato,          entro il 31 marzo 2018 per l'anno 2018, il 31 ottobre  2018          per l'anno 2019 e il 31 ottobre 2019 per l'anno  2020,  con          decreto del Ministero  dell'interno,  di  concerto  con  il          Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora  l'entita'          delle richieste pervenute superi l'ammontare delle  risorse          disponibili, l'attribuzione  e'  effettuata  a  favore  dei          comuni che presentano la minore  incidenza  dell'avanzo  di          amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto          alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1,          2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto  dal  decreto          legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,   risultanti   dai          rendiconti   della   gestione   del   penultimo   esercizio          precedente a quello di riferimento.                 In vigore dal 1° gennaio 2018                 856. Le informazioni di cui al comma 855 sono desunte          dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione          allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale          riassuntivo trasmessi ai sensi dell'art. 18, comma  2,  del          decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati          delle   amministrazioni   pubbliche.    Sono    considerate          esclusivamente le richieste  di  contributo  pervenute  dai          comuni che, alla  data  di  presentazione  della  richiesta          medesima,  hanno  trasmesso  alla  citata  banca   dati   i          documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere  b)          ed e), e  di  cui  all'art.  3  del  decreto  del  Ministro          dell'economia e delle finanze 12  maggio  2016,  pubblicato          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  122  del  26  maggio  2016,          riferiti all'ultimo rendiconto  della  gestione  approvato.          Nel caso di comuni per i quali sono sospesi  i  termini  ai          sensi dell'art. 44, comma 3, del decreto-legge  17  ottobre          2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15          dicembre 2016, n. 229, le  informazioni  di  cui  al  primo          periodo  sono  desunte  dall'ultimo  certificato  di  conto          consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.                 857. Il comune beneficiario del contributo di cui  al          comma  853  e'  tenuto  ad  affidare  i   lavori   per   la          realizzazione  delle  opere  pubbliche  entro   otto   mesi          decorrenti dalla data di emanazione del decreto di  cui  al          comma 855. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta          sono  vincolati  fino  al  collaudo  ovvero  alla  regolare          esecuzione di cui al comma 858  e  successivamente  possono          essere  utilizzati  per  ulteriori  investimenti,  per   le          medesime finalita' previste dal comma 853, a condizione che          gli  stessi  vengano   impegnati   entro   il   30   giugno          dell'esercizio successivo.                 In vigore dal  1°  gennaio  2018  858.  I  contributi          assegnati con il decreto di cui al comma 855  sono  erogati          dal Ministero dell'interno ai comuni beneficiari per il  20          per cento entro il 15 aprile 2018 per l'anno 2018, entro il          28 febbraio 2019 per l'anno 2019 ed entro  il  28  febbraio          2020 per l'anno 2020, per il  60  per  cento  entro  il  30          novembre 2018 per l'anno 2018, entro il 31 maggio 2019  per          l'anno 2019 ed entro il 31 maggio  2020  per  l'anno  2020,          previa  verifica  dell'avvenuto  affidamento  dei   lavori,          attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma  860,          e per il restante 20  per  cento  previa  trasmissione,  al          Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero          del certificato di regolare  esecuzione  rilasciato  per  i          lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del          codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.               (Omissis).                 860. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui  ai          commi da 853 a 859 e'  effettuato  dai  comuni  beneficiari          attraverso il sistema previsto dal decreto  legislativo  29          dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce          "Contributo investimenti legge di bilancio 2018".                 861. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con          il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua          un controllo a campione sulle opere pubbliche  oggetto  del          contributo di cui al comma 853.».   |  
|   |                               Art. 4 ter              Commissario straordinario per la sicurezza                   del sistema idrico del Gran Sasso 
   1. Entro quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  il  Presidente   del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il  Presidente  della  regione  Abruzzo,  con proprio decreto, nomina, fino al 31  dicembre  2021,  un  Commissario straordinario del Governo, scelto tra persone,  anche  estranee  alla pubblica  amministrazione,  di  comprovata  esperienza  gestionale  e amministrativa, che non siano  in  una  situazione  di  conflitto  di interessi, con  il  compito  di  sovraintendere  alla  progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli  interventi  indifferibili  ed urgenti  volti  a  fronteggiare  la  situazione  di   grave   rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualita' delle  acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso.   2.  Al  Commissario  straordinario  e'  attribuito   un   compenso, determinato con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,  comma  3, del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 12.   3.  Per  l'esercizio  dei   compiti   assegnati,   il   Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta  alle  sue dirette  dipendenze,  costituita  con  decreto  del  Presidente   del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di undici unita' di personale, di cui una unita' di  livello  dirigenziale  non generale e dieci unita' di personale non dirigenziale, scelto tra  il personale delle amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  con esclusione     del     personale      docente,      educativo      ed amministrativo-tecnico-ausiliario delle istituzioni  scolastiche.  Al personale della struttura e' riconosciuto  il  trattamento  economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e  non  dirigenziale della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  nel  caso  in  cui  il trattamento   economico    accessorio    di    provenienza    risulti complessivamente inferiore.  Al  personale  non  dirigenziale  spetta comunque  l'indennita'  di  amministrazione  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri. Nell'ambito  del  menzionato  contingente  di personale non dirigenziale possono  essere  nominati  fino  a  cinque esperti  o  consulenti,  scelti  anche  tra  soggetti  estranei  alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata esperienza, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso e' definito con  provvedimento del Commissario e comunque non e' superiore ad euro 48.000 annui.   4.  Il  personale  pubblico  della   struttura   commissariale   e' collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo  o  altro  analogo istituto  previsto   dai   rispettivi   ordinamenti.   All'atto   del collocamento in fuori ruolo  e'  reso  indisponibile,  per  tutta  la durata del collocamento in fuori ruolo,  un  numero  di  posti  nella dotazione organica dell'amministrazione  di  provenienza  equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico fondamentale ed  accessorio   del   predetto   personale   e'   anticipato   dalle amministrazioni di provenienza  e  corrisposto  secondo  le  seguenti modalita':   a) le amministrazioni  statali  di  provenienza,  ivi  comprese  le agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le universita', provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo,  al pagamento   del   trattamento   economico    fondamentale,    nonche' dell'indennita'   di   amministrazione.   Qualora   l'indennita'   di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il  personale della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri,   il   Commissario straordinario  provvede  al  rimborso  delle  sole  somme   eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;   b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di  cui  alla lettera a) il trattamento economico fondamentale  e  l'indennita'  di amministrazione   sono   a   carico   esclusivo    del    Commissario straordinario;   c) ogni altro emolumento accessorio  e'  corrisposto  con  oneri  a carico esclusivo del  Commissario  straordinario  il  quale  provvede direttamente   ovvero   mediante   apposita   convenzione   con    le amministrazioni   pubbliche   di   provenienza   ovvero   con   altra amministrazione dello Stato o ente locale.   5.  Il  Commissario  straordinario  puo'  nominare,   con   proprio provvedimento,  fino  a  due  sub-commissari,  il  cui  compenso   e' determinato in misura non superiore a  quella  indicata  all'articolo 15, comma 3, del citato decreto-legge n. 98 del 2011.  L'incarico  di sub-commissario  ha  durata  massima  non  superiore  a  quella   del Commissario e nei limiti delle risorse individuate al comma 12.   6. La struttura commissariale cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario.   7.  Per  l'esercizio  dei   compiti   assegnati,   il   Commissario straordinario puo'  avvalersi,  sulla  base  di  appositi  protocolli d'intesa,  di  personale  dell'ANAS  Spa  nei  limiti  delle  risorse individuate al comma 12.   8. E'  costituita  una  Cabina  di  coordinamento,  presieduta  dal Presidente della regione Abruzzo, con  compiti  di  comunicazione  ed informazione nei confronti delle popolazioni interessate, nonche'  di coordinamento tra  i  diversi  livelli  di  governo  coinvolti  e  di verifica circa lo stato di avanzamento degli interventi di  messa  in sicurezza  del  sistema  idrico  del  Gran  Sasso.   La   Cabina   di coordinamento  e'  composta  dai  presidenti  delle   amministrazioni provinciali di L'Aquila e Teramo, dai sindaci dei comuni di  L'Aquila e Teramo,  da  due  rappresentanti  dell'Associazione  nazionale  dei comuni italiani (ANCI), uno per la provincia di L'Aquila e uno per la provincia di Teramo, dal presidente  del  Parco  nazionale  del  Gran Sasso e dei Monti della Laga,  da  un  rappresentante  del  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  e  uno  del  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  nonche'  da  un rappresentante, rispettivamente, per l'Azienda  sanitaria  locale  di Teramo e per quella  di  L'Aquila.  Il  presidente  della  Cabina  di coordinamento relaziona periodicamente al  Presidente  del  Consiglio dei ministri. Per la partecipazione alla Cabina di coordinamento  non spettano  gettoni  di  presenza,  indennita'  o  emolumenti  comunque denominati. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico delle amministrazioni di appartenenza.   9. Per la realizzazione dei lavori di completa messa  in  sicurezza dell'acquifero del Gran  Sasso,  il  Commissario  straordinario  puo' assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e  opera  in deroga alle disposizioni di legge in materia di  contratti  pubblici, fatto  salvo  il  rispetto   dei   vincoli   inderogabili   derivanti dall'appartenenza  all'Unione  europea.  Con  decreto  del   Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per  il rilascio  della  documentazione  antimafia,  anche  in  deroga   alle relative norme.   10. Per la specificita'  del  sistema  di  captazione  delle  acque drenate a tergo delle gallerie autostradali del Traforo  autostradale del Gran Sasso e all'interno dei laboratori  dell'Istituto  nazionale di  fisica  nucleare  (INFN),  al  fine  di   garantire   la   tutela dell'acquifero del Gran Sasso e l'uso potabile della  risorsa  idrica captata dallo stesso, contemperando  la  coesistenza  e  la  regolare conduzione delle gallerie autostradali e dei laboratori  stessi,  non si applica, relativamente alle captazioni idropotabili delle gallerie stesse, lato Teramo e L'Aquila, l'articolo 94, comma 3,  del  decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  relativamente  alla  previsione secondo  cui  la  zona  di  tutela  assoluta  deve   essere   adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad  infrastrutture  di servizio. La protezione dei punti di captazione deve essere garantita dall'esecuzione degli interventi di messa  in  sicurezza  determinati dall'attivita' del Commissario straordinario cui compete altresi'  la messa  in  sicurezza   delle   infrastrutture   quali   le   gallerie autostradali e i laboratori. Nelle zone di rispetto delle  captazioni idropotabili  delle  gallerie  autostradali,  individuate  ai   sensi dell'articolo 94, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n. 152, sono consentiti gli interventi di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti prodotti a seguito degli interventi di messa in  sicurezza come determinati dall'attivita'  del  Commissario  straordinario.  La messa in sicurezza delle attivita' preesistenti,  quali  le  gallerie autostradali  e  i  laboratori,   e'   garantita   dagli   interventi determinati dal Commissario straordinario.   11. Per  la  realizzazione  degli  interventi  urgenti  di  cui  al presente articolo e' autorizzata l'apertura di apposita  contabilita' speciale  intestata  al  Commissario   straordinario,   sulla   quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo  destinate  o  risorse  di altra natura.   12. Agli oneri derivanti dalla  costituzione  e  dal  funzionamento della struttura di supporto di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e  7  provvede il Commissario straordinario nel  limite  delle  risorse  disponibili nella contabilita' speciale. A tal fine e' autorizzata  la  spesa  di complessivi euro 700.000 per l'anno 2019  e  di  euro  1.400.000  per ciascuno degli anni 2020 e 2021.   13. Per la definizione dei progetti e per  la  realizzazione  degli interventi strutturali di completa messa in sicurezza  dell'acquifero del Gran Sasso e del sistema di captazione delle  acque  potabili,  i cui oneri sono stati stimati  dai  rispettivi  quadri  economici,  e' autorizzata la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2019,  50  milioni per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021.   14. Agli atti  del  Commissario  straordinario  si  applicano,  ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 15 dicembre 2016, n. 229.   15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20,7  milioni di euro per l'anno 2019, a 51,4 milioni di euro per l'anno 2020  e  a 51,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:   a) quanto a 0,7 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,4 milioni  di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del  fondo  di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009,  n. 196,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del   Ministero   delle infrastrutture e dei trasporti;   b)  quanto  a  1,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021, nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;     c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno  2019,  50  milioni  di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno  2021,  mediante corrispondente   utilizzo   dell'autorizzazione   di   spesa   recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  da imputare sulla quota parte del fondo attribuita  al  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti per euro 18 milioni per  l'anno  2019, 45 milioni per l'anno 2020 e 43 milioni per l'anno 2021 e sulla quota parte   del   fondo   attribuita   al   Ministero    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per euro 2 milioni per l'anno  2019, 5 milioni per l'anno 2020 e 7 milioni per l'anno 2021.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta  l'art.  15,  commi  2  e  3,  del  citato          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98:                 «Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure          di   razionalizzazione   dell'attivita'   dei    commissari          straordinari). - (Omissis).                 2. Al  fine  di  garantire  il  raggiungimento  degli          specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la          nomina e di rafforzare i poteri di  vigilanza  e  controllo          stabiliti  dalla  legislazione  di  settore,  i  commissari          straordinari nominati ai  sensi  degli  articoli  11  della          legge 23 agosto 1988,  n.  400,  20  del  decreto-legge  29          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla          legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio          2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13          agosto 2010, n. 129, e i commissari  e  sub  commissari  ad          acta nominati ai sensi dell'art.  4  del  decreto-legge  1°          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla          legge 29 novembre 2007, n.  222,  possono  essere  in  ogni          tempo revocati con le medesime modalita'  previste  per  la          nomina. Al commissario o sub  commissario  revocato  spetta          soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita'          effettivamente svolta.                 3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il  compenso  dei          commissari o sub commissari di cui al comma 2  e'  composto          da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa          non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte  variabile,          strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed          al rispetto dei tempi  di  realizzazione  degli  interventi          ricadenti  nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non          puo'  superare  50  mila  euro  annui.  Con   la   medesima          decorrenza si procede  alla  rideterminazione  nei  termini          stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti  per          gli incarichi di commissario e  sub  commissario  conferiti          prima di tale data. La violazione  delle  disposizioni  del          presente  comma  costituisce  responsabilita'   per   danno          erariale.».               - Si riporta l'art. 1, del decreto legislativo 30 marzo          2001, n. 165 (Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro          alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):                 «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione (Art.  1          del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art.  1  del          D.Lgs n. 80 del 1998)). - 1. Le disposizioni  del  presente          decreto disciplinano  l'organizzazione  degli  uffici  e  i          rapporti di lavoro  e  di  impiego  alle  dipendenze  delle          amministrazioni pubbliche,  tenuto  conto  delle  autonomie          locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,          nel rispetto dell'art. 97, comma primo, della Costituzione,          al fine di:                   a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato          sviluppo di sistemi informativi pubblici;                   b) razionalizzare il  costo  del  lavoro  pubblico,          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;                   c)  realizzare  la  migliore  utilizzazione   delle          risorse umane nelle pubbliche amministrazioni,  assicurando          la formazione e lo sviluppo professionale  dei  dipendenti,          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di          discriminazione e di violenza morale o psichica.                 2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al          CONI.                 3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono          principi  fondamentali  ai  sensi   dell'art.   117   della          Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono          ad esse tenendo conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi          ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della  legge          23 ottobre 1992, n.  421,  e  successive  modificazioni,  e          dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,  e          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  costituiscono          altresi', per le  Regioni  a  statuto  speciale  e  per  le          Province  autonome  di   Trento   e   di   Bolzano,   norme          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della          Repubblica.».               - Si riporta l'art. 7, del citato  decreto  legislativo          30 marzo 2001, n. 165:                 «Art. 7 (Gestione delle risorse  umane  (Art.  7  del          D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del          D.Lgs n. 546 del 1993 e  poi  modificato  dall'art.  3  del          D.Lgs n. 387 del 1998)). - 1. Le pubbliche  amministrazioni          garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne          e l'assenza di ogni forma  di  discriminazione,  diretta  e          indiretta, relativa al genere,  all'eta',  all'orientamento          sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilita',          alla religione o alla lingua, nell'accesso al  lavoro,  nel          trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella  formazione          professionale,  nelle  promozioni  e  nella  sicurezza  sul          lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono  altresi'          un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo          e si impegnano a rilevare, contrastare  ed  eliminare  ogni          forma di violenza morale o psichica al proprio interno.                 2.  Le  amministrazioni  pubbliche  garantiscono   la          liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale  nello          svolgimento  dell'attivita'  didattica,  scientifica  e  di          ricerca.                 3. Le amministrazioni pubbliche  individuano  criteri          certi di priorita' nell'impiego flessibile  del  personale,          purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del          lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio          personale, sociale e familiare e dei  dipendenti  impegnati          in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto          1991, n. 266.                 4. Le amministrazioni pubbliche curano la  formazione          e l'aggiornamento del personale, ivi  compreso  quello  con          qualifiche dirigenziali, garantendo altresi'  l'adeguamento          dei  programmi  formativi,  al  fine  di  contribuire  allo          sviluppo   della   cultura   di   genere   della   pubblica          amministrazione.                 5. Le amministrazioni pubbliche non  possono  erogare          trattamenti economici accessori che non corrispondano  alle          prestazioni effettivamente rese.                 5-bis.  E'   fatto   divieto   alle   amministrazioni          pubbliche di stipulare contratti di collaborazione  che  si          concretano  in   prestazioni   di   lavoro   esclusivamente          personali, continuative e le cui  modalita'  di  esecuzione          siano organizzate dal committente anche con riferimento  ai          tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere  in          violazione del presente  comma  sono  nulli  e  determinano          responsabilita'  erariale.  I  dirigenti  che  operano   in          violazione delle  disposizioni  del  presente  comma  sono,          altresi', responsabili ai sensi dell'art. 21 e ad essi  non          puo' essere erogata la  retribuzione  di  risultato.  Resta          fermo che la disposizione di cui all'art. 2, comma  1,  del          decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non  si  applica          alle pubbliche amministrazioni.                 6. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  5-bis,          per specifiche esigenze cui  non  possono  far  fronte  con          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono          conferire   esclusivamente   incarichi   individuali,   con          contratti di lavoro autonomo, ad esperti di  particolare  e          comprovata   specializzazione   anche   universitaria,   in          presenza dei seguenti presupposti di legittimita':                   a) l'oggetto della prestazione  deve  corrispondere          alle      competenze      attribuite       dall'ordinamento          all'amministrazione conferente,  ad  obiettivi  e  progetti          specifici e determinati e deve risultare  coerente  con  le          esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;                   b)  l'amministrazione  deve  avere  preliminarmente          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le          risorse umane disponibili al suo interno;                   c) la prestazione deve essere di natura  temporanea          e  altamente  qualificata;  non  e'  ammesso  il   rinnovo;          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di          affidamento dell'incarico;                   d)  devono   essere   preventivamente   determinati          durata, oggetto e compenso della collaborazione.                 Si   prescinde   dal   requisito   della   comprovata          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di          contratti  di  collaborazione  per  attivita'  che  debbano          essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o          con  soggetti  che  operino  nel  campo  dell'arte,   dello          spettacolo,  dei  mestieri  artigianali  o   dell'attivita'          informatica nonche' a supporto dell'attivita'  didattica  e          di ricerca, per i  servizi  di  orientamento,  compreso  il          collocamento, e di certificazione dei contratti  di  lavoro          di cui al decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,          purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza          pubblica, ferma restando  la  necessita'  di  accertare  la          maturata esperienza nel settore.                 Il ricorso ai contratti di cui al presente comma  per          lo svolgimento  di  funzioni  ordinarie  o  l'utilizzo  dei          soggetti  incaricati  ai  sensi  del  medesimo  comma  come          lavoratori  subordinati   e'   causa   di   responsabilita'          amministrativa  per  il  dirigente  che  ha   stipulato   i          contratti. Il secondo periodo dell'art.  1,  comma  9,  del          decreto-legge  12  luglio  2004,  n.  168  convertito,  con          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2004,  n.  191,  e'          soppresso. Si applicano le disposizioni previste  dall'art.          36, comma 3, del presente decreto e, in caso di  violazione          delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando          il divieto di costituzione di rapporti di  lavoro  a  tempo          indeterminato, si applica quanto previsto dal  citato  art.          36, comma 5-quater.                 6-bis. Le amministrazioni  pubbliche  disciplinano  e          rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti,  procedure          comparative  per  il  conferimento   degli   incarichi   di          collaborazione.                 6-ter. I regolamenti di cui all'art.  110,  comma  6,          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto          2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.                 6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis  e          6-ter  non  si  applicano  ai  componenti  degli  organismi          indipendenti di valutazione di cui all'art. 14 del  decreto          legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150  e  dei  nuclei  di          valutazione,  nonche'  degli  organismi  operanti  per   le          finalita' di cui all' art.  1,  comma  5,  della  legge  17          maggio 1999, n. 144.                 6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni          previste per gli enti pubblici di ricerca dall'art. 14  del          decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.».               - Si riporta l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio          1997  n.   127   (Misure   urgenti   per   lo   snellimento          dell'attivita'  amministrativa  e   dei   procedimenti   di          decisione e di controllo):                 «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni  in  materia   di          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).          - (Omissis).                 14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni  di   legge   o          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla          richiesta.                 (Omissis).».               - Si riporta l'art. 94, commi 3 e 4, del citato decreto          legislativo 3 aprile 2006, n. 152:                 «Art. 94 (Disciplina delle aree di salvaguardia delle          acque  superficiali  e  sotterranee  destinate  al  consumo          umano). - (Omissis).                 3. La zona di tutela assoluta e' costituita dall'area          immediatamente circostante  le  captazioni  o  derivazioni:          essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le          acque superficiali,  deve  avere  un'estensione  di  almeno          dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve  essere          adeguatamente protetta e dev'essere adibita  esclusivamente          a opere di  captazione  o  presa  e  ad  infrastrutture  di          servizio.                 4. La zona di rispetto e' costituita  dalla  porzione          di territorio circostante la zona  di  tutela  assoluta  da          sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da  tutelare          qualitativamente  e  quantitativamente  la  risorsa  idrica          captata  e  puo'  essere  suddivisa  in  zona  di  rispetto          ristretta e zona di rispetto allargata, in  relazione  alla          tipologia  dell'opera  di  presa  o   captazione   e   alla          situazione  locale  di  vulnerabilita'  e   rischio   della          risorsa.  In  particolare,  nella  zona  di  rispetto  sono          vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo          svolgimento delle seguenti attivita':                   a) dispersione di fanghi e acque reflue,  anche  se          depurati;                   b) accumulo di  concimi  chimici,  fertilizzanti  o          pesticidi;                   c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti  o          pesticidi,  salvo  che  l'impiego  di  tali  sostanze   sia          effettuato sulla base delle indicazioni  di  uno  specifico          piano di utilizzazione che tenga  conto  della  natura  dei          suoli,   delle   colture   compatibili,   delle    tecniche          agronomiche impiegate e della vulnerabilita' delle  risorse          idriche;                   d) dispersione nel sottosuolo di  acque  meteoriche          proveniente da piazzali e strade;                   e) aree cimiteriali;                   f)  apertura  di  cave  che   possono   essere   in          connessione con la falda;                   g) apertura di pozzi ad  eccezione  di  quelli  che          estraggono acque destinate al consumo  umano  e  di  quelli          finalizzati  alla  variazione   dell'estrazione   ed   alla          protezione delle caratteristiche  quali-quantitative  della          risorsa idrica;                   h) gestione di rifiuti;                   i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze  chimiche          pericolose e sostanze radioattive;                   l) centri di raccolta, demolizione  e  rottamazione          di autoveicoli;                   m) pozzi perdenti;                   n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda  i          170  chilogrammi  per  ettaro  di  azoto   presente   negli          effluenti,  al  netto  delle  perdite   di   stoccaggio   e          distribuzione.  E'  comunque  vietata  la  stabulazione  di          bestiame nella zona di rispetto ristretta.                 (Omissis).».               - Si riporta l'art. 36, del  decreto-legge  17  ottobre          2016 n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni          colpite dagli eventi sismici  del  2016),  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:                 «Art. 36 (Disposizioni in materia di trasparenza e di          pubblicita'  degli  atti).  -  1.  Tutti   gli   atti   del          Commissario straordinario relativi a nomine e  designazioni          di  collaboratori  e   consulenti,   alla   predisposizione          dell'elenco speciale di cui all'art. 34, comma  1,  nonche'          alle relative iscrizioni ed esclusioni, alla programmazione          di  lavori,  opere,  servizi  e  forniture,  nonche'   alle          procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,          forniture, lavori e opere ed alle erogazioni e  concessioni          di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata,  ove          non considerati riservati ai  sensi  dell'art.  112  ovvero          secretati ai sensi dell'art. 162 del decreto legislativo 18          aprile 2016, n. 50, sono pubblicati e aggiornati  sul  sito          istituzionale  del   commissariato   straordinario,   nella          sezione "Amministrazione trasparente" e sono soggetti  alla          disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.          33 e successive modificazioni. Nella  medesima  sezione,  e          sempre ai sensi e per  gli  effetti  del  predetto  decreto          legislativo n. 33 del 2013, sono  altresi'  pubblicati  gli          ulteriori atti indicati all'art. 29, comma 1,  del  decreto          legislativo n. 50 del 2016.».               - Si riporta  l'art.  34-ter,  della  citata  legge  31          dicembre 2009, n. 196:                 «Art. 34-ter (Accertamento e  riaccertamento  annuale          dei   residui   passivi).   -   1.   Decorso   il   termine          dell'esercizio finanziario, per ogni unita'  elementare  di          bilancio, con  decreto  ministeriale  da  registrarsi  alla          Corte dei conti, e' determinata la somma da conservarsi  in          conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto.          In apposito allegato  al  decreto  medesimo  sono  altresi'          individuate le somme relative a spese pluriennali in  conto          capitale non a carattere permanente da eliminare dal  conto          dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza          degli esercizi successivi ai sensi dell'art. 30,  comma  2,          terzo   periodo,   riferibili   ad   esercizi    precedenti          all'esercizio scaduto. In apposito allegato  al  Rendiconto          generale dello Stato sono elencate, distintamente per  anno          di iscrizione in bilancio, le somme relative al  precedente          periodo eliminate dal  conto  dei  residui  da  reiscrivere          nella competenza degli esercizi successivi, sui  pertinenti          programmi, con legge di bilancio.                 2. Ai fini  dell'adozione  del  predetto  decreto  le          amministrazioni competenti verificano la sussistenza  delle          ragioni  del   mantenimento   in   bilancio   dei   residui          provenienti   dagli   anni   precedenti   a    quello    di          consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici  centrali          di bilancio le somme da conservare e  quelle  da  eliminare          per economia e per perenzione amministrativa.                 3. Gli uffici di controllo  verificano  le  somme  da          conservarsi nel conto dei residui  per  impegni  riferibili          all'esercizio scaduto e quelle da eliminare  ai  sensi  dei          commi precedenti al  fine  della  predisposizione,  a  cura          dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1.                 4. Contestualmente all'accertamento di cui  comma  2,          nell'ambito del  processo  di  definizione  del  Rendiconto          generale dello Stato ed entro i  termini  previsti  per  la          predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le          Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento  della          sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto  del          patrimonio  dello  Stato  in  corrispondenza   di   residui          perenti, esistenti alla  data  del  31  dicembre  dell'anno          precedente, ai fini della  verifica  della  permanenza  dei          presupposti indicati all'art. 34, comma 2, della  legge  n.          196 del 2009.                 5. In esito al riaccertamento di cui al comma  4,  in          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui          passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente  al          giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di          bilancio, le somme corrispondenti agli importi  di  cui  al          periodo precedente possono essere reiscritte, del  tutto  o          in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza  con          gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su  appositi          Fondi da istituire con la medesima legge,  negli  stati  di          previsione delle amministrazioni interessate.».               - Si riporta l' art. 1, comma 95, della citata legge 30          dicembre 2018, n. 145:                 «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -          (Omissis).                 95.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da          ripartire con una dotazione di  740  milioni  di  euro  per          l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno  2020,  di          1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni  di          euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300  milioni          di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.                 (Omissis).».   |  
|   |                              Art. 4 quater        Sperimentazione e semplificazioni in materia contabile 
   1. In relazione all'entrata in vigore del nuovo concetto di impegno di cui all'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al  fine di garantire la sussistenza  delle  disponibilita'  di  competenza  e cassa occorrenti per l'assunzione degli impegni anche  pluriennali  e la necessita' di assicurare la  tempestivita'  dei  pagamenti  in  un quadro ordinamentale che assicuri la disponibilita' in bilancio delle risorse finanziarie in un arco temporale adeguato alla tempistica  di realizzazione delle spese di  investimento  sulla  base  dello  stato avanzamento lavori, in via sperimentale per gli  anni  2019,  2020  e 2021:   a) le somme da iscrivere negli stati di previsione della  spesa  in relazione a variazioni di bilancio connesse  alla  riassegnazione  di entrate finalizzate per legge a specifici interventi o attivita' sono assegnate ai pertinenti capitoli in ciascuno degli anni del  bilancio pluriennale in  relazione  al  cronoprogramma  degli  impegni  e  dei pagamenti da presentare contestualmente alla richiesta di variazione;   b) per le spese in conto capitale i  termini  di  cui  al  comma  3 dell'articolo 34-bis della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono prolungati di un ulteriore esercizio e quelli  di  cui  al  comma  4, primo periodo,  del  medesimo  articolo  34-bis  sono  prolungati  di ulteriori tre esercizi;   c) le disposizioni di cui all'articolo 30,  comma  2,  lettera  b), della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  si  applicano  anche  alle autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente e  a quelle annuali.   2.  Al  fine  di  semplificare  e  accelerare   le   procedure   di assegnazione di fondi nel corso della gestione, dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  le variazioni di bilancio di cui agli articoli 24, comma 5-bis, 27, 29 e 33, commi 4-ter e 4-sexies, della legge 31  dicembre  2009,  n.  196, sono disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riportano gli articoli 24, 27, 29, 30,  33,  34  e          34-bis, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196  (Legge  di          contabilita' e finanza pubblica):                 «Art. 24 (Integrita',  universalita'  ed  unita'  del          bilancio).    -    1.    I     criteri     dell'integrita',          dell'universalita' e dell'unita' del bilancio  dello  Stato          costituiscono  profili   attuativi   dell'art.   81   della          Costituzione.                 2. Sulla base del criterio dell'integrita', tutte  le          entrate devono essere iscritte in bilancio al  lordo  delle          spese di riscossione e di altre  eventuali  spese  ad  esse          connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere  iscritte          in bilancio integralmente,  senza  alcuna  riduzione  delle          correlative entrate.                 3.  Sulla  base  dei  criteri  dell'universalita'   e          dell'unita', e' vietato  gestire  fondi  al  di  fuori  del          bilancio, ad eccezione dei casi consentiti  e  regolati  in          base all'art. 40, comma 2, lettera p).                 4. E' vietata altresi'  l'assegnazione  di  qualsiasi          provento per spese o erogazioni speciali, salvo i  proventi          e le quote di proventi  riscossi  per  conto  di  enti,  le          oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.                 5. Restano valide  le  disposizioni  legislative  che          prevedono la riassegnazione  di  particolari  entrate  alle          unita' elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e          della rendicontazione.                 5-bis. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'          autorizzato ad apportare, con propri decreti,  su  proposta          del  Ministro  competente,  le   variazioni   di   bilancio          occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione          della spesa interessati delle somme versate all'entrata del          bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento          di specifici interventi o attivita'.».                 «Art. 27  (Fondi  speciali  per  la  reiscrizione  in          bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti  e          in conto capitale). - 1. Nello stato  di  previsione  della          spesa del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  sono          istituiti, nella parte corrente  e  nella  parte  in  conto          capitale,  rispettivamente,  un  «fondo  speciale  per   la          riassegnazione dei residui passivi  della  spesa  di  parte          corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione          amministrativa» e un «fondo speciale per la  riassegnazione          dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati          negli esercizi precedenti per  perenzione  amministrativa»,          le cui dotazioni sono determinate, con  apposito  articolo,          dalla legge del bilancio.                 2. Il trasferimento di somme  dai  fondi  di  cui  al          comma 1 e la loro  corrispondente  iscrizione  alle  unita'          elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e  della          rendicontazione, hanno luogo mediante decreti del  Ministro          dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei          conti, e riguardano sia  le  dotazioni  di  competenza  che          quelle  di  cassa  delle  unita'  elementari  di   bilancio          interessate.».                 «Art. 29 (Fondo di riserva per le  autorizzazioni  di          cassa). -  1.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero          dell'economia e delle finanze e'  istituito  un  "fondo  di          riserva per l'integrazione delle autorizzazioni  di  cassa"          il  cui  stanziamento  e'  annualmente   determinato,   con          apposito articolo, dalla legge del bilancio.                 2. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle          finanze,  su  proposta   del   Ministro   interessato,   da          comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal  fondo          di  cui  al  comma  1  ed   iscritte   in   aumento   delle          autorizzazioni  di  cassa  delle   unita'   elementari   di          bilancio, ai fini della gestione e  della  rendicontazione,          iscritte negli stati di  previsione  delle  amministrazioni          statali le  somme  necessarie  a  provvedere  ad  eventuali          deficienze delle dotazioni delle medesime unita' elementari          di bilancio, ritenute  compatibili  con  gli  obiettivi  di          finanza  pubblica.  I  decreti  di  variazione  di  cui  al          presente comma sono trasmessi al Parlamento».                 «Art. 30 (Leggi di spesa pluriennale  e  a  carattere          permanente). - 1. Le leggi pluriennali di  spesa  in  conto          capitale quantificano la spesa complessiva e  le  quote  di          competenza  attribuite  a  ciascun  anno  interessato.   Le          amministrazioni  centrali  dello  Stato  possono   assumere          impegni  nei  limiti  dell'intera  somma   indicata   dalle          predette leggi mentre i relativi  pagamenti  devono  essere          contenuti  nei  limiti  delle  autorizzazioni  annuali   di          bilancio.                 2. Con la seconda sezione del  disegno  di  legge  di          bilancio,  in  relazione  a  quanto  previsto   nel   piano          finanziario dei  pagamenti  possono  essere  disposte,  nel          rispetto dei saldi  programmati  di  finanza  pubblica,  le          seguenti rimodulazioni:                   a) la rimodulazione, ai sensi dell'art.  23,  comma          1-ter, delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali          di spesa,  fermo  restando  l'ammontare  complessivo  degli          stanziamenti autorizzati dalla legge o, nel caso di spese a          carattere permanente, di quelli autorizzati dalla legge nel          triennio di riferimento del bilancio di previsione;                   b) la reiscrizione nella competenza degli  esercizi          successivi  delle  somme  non   impegnate   alla   chiusura          dell'esercizio relative ad autorizzazioni di spesa in conto          capitale a carattere non permanente.                 2-bis. In apposito allegato al disegno  di  legge  di          bilancio sono  evidenziate  le  rimodulazioni  disposte  ai          sensi del comma 2.                 3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione  in          bilancio  di  contributi  pluriennali  stabiliscono  anche,          qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative          modalita' di utilizzo, mediante:                   a)  autorizzazione  concessa  al  beneficiario,   a          valere sul contributo stesso,  a  stipulare  operazioni  di          mutui con istituti di credito il cui onere di  ammortamento          e' posto a carico dello Stato. In tal  caso  il  debito  si          intende  assunto  dallo  Stato  che  provvede,   attraverso          specifica delega del beneficiario medesimo, ad  erogare  il          contributo direttamente all'istituto di credito;                   b)  spesa  ripartita  da  erogare  al  beneficiario          secondo le cadenze temporali stabilite dalla legge.                 4. Nel caso si proceda  all'utilizzo  dei  contributi          pluriennali secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera          a),  al   momento   dell'attivazione   dell'operazione   le          amministrazioni che erogano il  contributo  sono  tenute  a          comunicare al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano          di ammortamento del mutuo con  distinta  indicazione  della          quota capitale e della quota interessi. Sulla base di  tale          comunicazione  il  Ministero   procede   a   iscrivere   il          contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso          di passivita' finanziarie.                 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche          a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i          quali siano gia' state attivate alla  data  di  entrata  in          vigore della presente legge in tutto o in parte le relative          operazioni di mutuo.                 6.  Le  leggi  di  spesa   a   carattere   permanente          quantificano l'onere annuale previsto  per  ciascuno  degli          esercizi compresi nel bilancio pluriennale.  Esse  indicano          inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso  in  cui  non  si          tratti  di  spese   obbligatorie,   possono   rinviare   le          quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio, ai          sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b). Nel  caso  in  cui          l'onere a regime e' superiore  a  quello  indicato  per  il          terzo anno del triennio di riferimento, la copertura  segue          il profilo temporale dell'onere.                 7.                 8.  Il  Governo  e'  delegato  ad   adottare,   entro          ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della          presente legge, uno o piu' decreti legislativi al  fine  di          garantire    la    razionalizzazione,    la    trasparenza,          l'efficienza  e  l'efficacia  delle  procedure   di   spesa          relative ai finanziamenti in conto capitale destinati  alla          realizzazione di opere pubbliche.                 9. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  8  sono          emanati  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri          direttivi:                   a) introduzione della  valutazione  nella  fase  di          pianificazione delle opere al fine di consentire  procedure          di confronto e selezione dei progetti e  definizione  delle          priorita',   in   coerenza,   per   quanto   riguarda    le          infrastrutture strategiche, con i  criteri  adottati  nella          definizione del programma di cui all'art. 1, comma 1, della          legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;                   b)   predisposizione   da   parte   del   Ministero          competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per          la valutazione degli investimenti;                   c) garanzia di indipendenza e professionalita'  dei          valutatori  anche  attraverso  l'utilizzo   di   competenze          interne agli organismi di  valutazione  esistenti,  con  il          ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate          professionalita'   e   per   valutazioni    particolarmente          complesse;                   d) potenziamento e sistematicita' della valutazione          ex post sull'efficacia  e  sull'utilita'  degli  interventi          infrastrutturali,   rendendo   pubblici   gli   scostamenti          rispetto alle valutazioni ex ante;                   e) separazione del finanziamento  dei  progetti  da          quello  delle  opere  attraverso  la  costituzione  di  due          appositi fondi. Al "fondo progetti"  si  accede  a  seguito          dell'esito  positivo   della   procedura   di   valutazione          tecnico-economica degli studi di  fattibilita';  al  "fondo          opere"  si  accede  solo  dopo   il   completamento   della          progettazione definitiva;                   f)  adozione   di   regole   trasparenti   per   le          informazioni relative al finanziamento  e  ai  costi  delle          opere;  previsione  dell'invio  di  relazioni  annuali   in          formato telematico alle Camere e procedure di  monitoraggio          sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  e  dei  singoli          interventi con particolare riferimento ai costi complessivi          sostenuti   e   ai   risultati    ottenuti    relativamente          all'effettivo stato di realizzazione delle opere;                   g)  previsione  di  un  sistema  di  verifica   per          l'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi   previsti   con          automatico definanziamento in caso di mancato  avvio  delle          opere entro i termini stabiliti.                 10. Gli schemi dei  decreti  legislativi  di  cui  al          comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato          della Repubblica affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il          parere  delle  Commissioni  parlamentari   competenti   per          materia e per i profili finanziari  entro  sessanta  giorni          dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono          essere comunque adottati.                 11.».                 «Art. 33 (Assestamento e variazioni di  bilancio).  -          1. Entro il mese di giugno di  ciascun  anno,  il  Ministro          dell'economia e delle finanze presenta un disegno di  legge          ai fini  dell'assestamento  delle  previsioni  di  bilancio          formulate a legislazione vigente, anche sulla scorta  della          consistenza dei residui attivi e passivi accertata in  sede          di  rendiconto  dell'esercizio  scaduto  il   31   dicembre          precedente.                 2. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'          autorizzato  a  provvedere,  con   propri   decreti,   alle          variazioni di bilancio occorrenti  per  l'applicazione  dei          provvedimenti legislativi pubblicati  successivamente  alla          presentazione del disegno di legge di  bilancio  indicando,          per ciascuna unita' elementare di bilancio, ai  fini  della          gestione  e  della   rendicontazione,   le   dotazioni   di          competenza, di cassa e in conto residui.                 2-bis. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'          altresi' autorizzato a provvedere alle variazioni di cui al          comma 2 anche in  relazione  ai  provvedimenti  legislativi          pubblicati   nei   sessanta    giorni    precedenti    alla          presentazione del  disegno  di  legge  di  bilancio  i  cui          effetti non risultino  recepiti  nel  medesimo  disegno  di          legge.                 3. Con il disegno di legge di cui al comma 1  possono          essere  proposte,  limitatamente  all'esercizio  in  corso,          variazioni  compensative  tra  le   dotazioni   finanziarie          previste a legislazione vigente, anche relative  ad  unita'          di voto  diverse,  restando  comunque  precluso  l'utilizzo          degli stanziamenti di conto capitale per  finanziare  spese          correnti.                 4. Con decreto del Ministro competente, da comunicare          alla Corte dei conti, per motivate esigenze, possono essere          rimodulate in termini di  competenza  e  di  cassa,  previa          verifica del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  le          dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascun programma  del          proprio stato di previsione,  con  esclusione  dei  fattori          legislativi di cui all'art. 21,  comma  5,  lettera  b),  e          comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti  dalla          lettera  a)  del  medesimo  comma  5  dell'art.  21.  Resta          precluso l'utilizzo degli stanziamenti di  spesa  in  conto          capitale per finanziare spese correnti.                 4-bis. Con decreti direttoriali, previa verifica  del          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento          della Ragioneria generale dello Stato ai fini del  rispetto          dei saldi di  finanza  pubblica,  possono  essere  disposte          variazioni compensative, in  termini  di  competenza  e  di          cassa, nell'ambito degli stanziamenti di spesa di  ciascuna          azione, con  esclusione  dei  fattori  legislativi  di  cui          all'art. 21, comma 5, lettera b), e comunque  nel  rispetto          dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili  di          cui alla lettera a) del  medesimo  comma  5  dell'art.  21.          Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti  di  spesa  in          conto capitale per finanziare spese correnti.                 4-ter.  Nell'ambito  dello  stato  di  previsione  di          ciascun Ministero possono essere effettuate, ad  invarianza          di  effetti  sui  saldi  di  finanza  pubblica,  variazioni          compensative, in termini di competenza e di  cassa,  aventi          ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se  appartenenti  a          titoli  diversi,  iscritti  nella  categoria   2   (consumi          intermedi) e nella categoria 21 (investimenti fissi lordi),          con esclusione dei fattori legislativi di cui all'art.  21,          comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di          spesa derivanti dalla  lettera  a)  del  medesimo  comma  5          dell'art. 21. Resta precluso l'utilizzo degli  stanziamenti          in conto capitale  per  finanziare  spese  correnti.  Salvo          quanto  previsto  dal   comma   4-quater,   le   variazioni          compensative di cui al  primo  periodo  sono  disposte  con          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  su          proposta del Ministro competente.                 4-quater. Nel caso in cui le variazioni  compensative          di cui al comma 4-ter abbiano ad oggetto spese  concernenti          l'acquisto di beni  e  servizi  comuni  a  piu'  centri  di          responsabilita' amministrativa, gestite  nell'ambito  dello          stesso  Ministero  da  un  unico  ufficio  o  struttura  di          servizio, ai sensi dell'art. 4 del  decreto  legislativo  7          agosto 1997, n. 279, le medesime variazioni possono  essere          disposte  con  decreto  interdirettoriale   del   dirigente          generale, cui fa capo il predetto ufficio  o  struttura  di          servizio  del  Ministero  interessato,   e   dell'Ispettore          generale capo dell'Ispettorato generale del bilancio  della          Ragioneria generale dello Stato, da comunicare  alla  Corte          dei conti.                 4-quinquies.  Al  fine  di  preordinare   nei   tempi          stabiliti  le  disponibilita'  di  cassa   occorrenti   per          disporre i pagamenti e di rendere effettive  le  previsioni          indicate nei piani finanziari dei  pagamenti,  con  decreto          del Ministro competente, da  comunicare  al  Parlamento  ed          alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione  della          spesa, possono essere disposte, tra  unita'  elementari  di          bilancio, ai fini della gestione e  della  rendicontazione,          variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione  per          i pagamenti effettuati mediante  l'emissione  di  ruoli  di          spesa  fissa,  previa  verifica  da  parte  del   Ministero          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della          Ragioneria generale dello Stato, della compatibilita' delle          medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.                 4-sexies. Le variazioni di  bilancio  in  termini  di          competenza, cassa e residui, necessarie  alla  ripartizione          nel corso dell'esercizio  finanziario,  anche  tra  diversi          Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per  legge  sono          disposte, salvo che non  sia  diversamente  previsto  dalla          legge medesima, con decreto del  Ministro  dell'economia  e          delle finanze su proposta dei Ministri interessati.                 4-septies. Il disegno di  legge  di  assestamento  e'          corredato di una relazione tecnica, in  cui  si  da'  conto          della coerenza del valore del saldo netto da  finanziare  o          da  impiegare  con  gli  obiettivi  programmatici  di   cui          all'art.  10,  comma  2,  lettera  e).  La   relazione   e'          aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge  di          assestamento tra i due rami del Parlamento.                 4-octies. Il budget di cui  all'art.  21,  comma  11,          lettera f), e' aggiornato sulla base del disegno  di  legge          di  assestamento  e,  successivamente,  sulla  base   delle          eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di  legge          a seguito dell'esame parlamentare.».                 «Art. 34 (Impegno e pagamento).  -  1.  I  dirigenti,          nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate, impegnano          ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate  in          bilancio.  Restano  ferme  le  disposizioni  speciali   che          attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini  di          spesa  ad  organi  costituzionali  dello  Stato  dotati  di          autonomia contabile.                 2. Con riferimento alle somme dovute dallo  Stato  in          relazione  all'adempimento   di   obbligazioni   giuridiche          perfezionate  sono  assunti  gli  impegni  di  spesa,   nel          rispetto delle leggi vigenti e, nei limiti  dei  pertinenti          stanziamenti iscritti in  bilancio,  con  imputazione  agli          esercizi in  cui  le  obbligazioni  sono  esigibili,  dando          pubblicita'   mediante   divulgazione    periodica    delle          informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi          in cui l'obbligazione diviene esigibile.  L'assunzione  dei          suddetti  impegni  e'  possibile  solo  in  presenza  delle          necessarie  disponibilita'  finanziarie,  in   termini   di          competenza e di cassa,  di  cui  al  terzo  periodo  e  dei          seguenti  elementi  costitutivi:  la  ragione  del  debito,          l'importo  ovvero  gli  importi  da   pagare,   l'esercizio          finanziario o gli esercizi finanziari  su  cui  gravano  le          previste scadenze di  pagamento  e  il  soggetto  creditore          univocamente individuato.  L'impegno  puo'  essere  assunto          solo in presenza, sulle  pertinenti  unita'  elementari  di          bilancio, di  disponibilita'  finanziarie  sufficienti,  in          termini di competenza, a far fronte in  ciascun  anno  alla          spesa imputata in bilancio e, in termini di cassa, a  farvi          fronte  almeno  nel  primo  anno,  garantendo  comunque  il          rispetto    del    piano    finanziario    dei    pagamenti          (Cronoprogramma), anche mediante l'utilizzo degli strumenti          di flessibilita' stabiliti dalla  legislazione  vigente  in          fase gestionale o in sede  di  formazione  del  disegno  di          legge di bilancio. Nel caso di trasferimenti  di  somme  ad          amministrazioni pubbliche, l'impegno di spesa  puo'  essere          assunto anche  solamente  in  presenza  della  ragione  del          debito e dell'importo complessivo da impegnare,  qualora  i          rimanenti elementi  costitutivi  dell'impegno  indicati  al          secondo periodo  del  presente  comma  siano  individuabili          all'esito   di   un   iter   procedurale   legislativamente          disciplinato.                 2-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o          commissari delegati, comunque denominati, l'amministrazione          provvede ad assumere impegni di spesa delegata, al fine  di          mettere a disposizione le  risorse  ai  predetti  soggetti.          Tali impegni sono assunti nei  limiti  dello  stanziamento,          con  imputazione  agli  esercizi  in  cui  le  obbligazioni          assunte  o  programmate  dai   funzionari   delegati   sono          esigibili,  sulla  base   di   un   programma   di   spesa,          opportunamente documentato, comunicato  all'amministrazione          dai   medesimi   funzionari    delegati    e    commisurato          all'effettivo   fabbisogno   degli    stessi,    ai    fini          dell'emissione degli ordini di accreditamento.  I  relativi          ordini di accreditamento  sono  disposti  nel  rispetto  di          quanto previsto dal piano finanziario dei pagamenti di  cui          all'art. 23,  comma  1-ter,  e  nel  limite  degli  impegni          assunti  per  l'esercizio   finanziario   di   riferimento.          L'assunzione degli impegni di spesa delegata  e'  possibile          solo in presenza  dei  seguenti  elementi  costitutivi:  la          ragione  dell'impegno,  l'importo  ovvero  gli  importi  da          impegnare,   l'esercizio   finanziario   o   gli   esercizi          finanziari su cui  gravano  le  scadenze  di  pagamento.  A          valere sugli impegni di spesa  delegata,  l'amministrazione          dispone  una  o  piu'  aperture  di  credito  in   funzione          dell'esigibilita' delle obbligazioni assunte o  programmate          dal funzionario delegato. Qualora nel corso della gestione,          a  fronte  delle  aperture  di  credito  ricevute  non   si          perfezionino  obbligazioni  esigibili  entro   il   termine          dell'esercizio,   i   funzionari    delegati    ne    danno          comunicazione  all'amministrazione  per  la  corrispondente          riduzione degli ordini di accreditamento. L'importo oggetto          di     riduzione     rientra      nella      disponibilita'          dell'amministrazione e puo' essere accreditato nel medesimo          esercizio  finanziario  in  favore  di   altri   funzionari          delegati, ovvero nuovamente impegnato secondo le  modalita'          di cui al presente articolo. Gli importi degli  impegni  di          spesa delegata, a fronte dei quali, alla data  di  chiusura          dell'esercizio, non corrispondono ordini di  accreditamento          costituiscono  economie  di  bilancio.  Gli  importi  delle          aperture  di  credito  non   interamente   utilizzati   dai          funzionari  delegati   entro   il   termine   di   chiusura          dell'esercizio costituiscono residui di  spesa  delegata  e          possono essere accreditati agli  stessi  in  conto  residui          negli  esercizi  successivi,   prioritariamente   in   base          all'esigibilita' delle obbligazioni assunte dai  funzionari          delegati, fermi restando i  termini  di  conservazione  dei          residui  di  cui  all'art.  34-bis.  Previa  autorizzazione          dell'amministrazione  di  riferimento,  secondo  le   norme          vigenti  nell'ordinamento   specifico   di   ogni   singola          amministrazione, i funzionari delegati possono  avviare  le          procedure per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori          che comportano, in tutto o in parte, obbligazioni a  carico          di esercizi  successivi,  anche  prima  dell'emissione  del          relativo ordine di accreditamento.                 3. Per le spese  afferenti  all'acquisto  di  beni  e          servizi, sia di  parte  corrente  che  in  conto  capitale,          l'assunzione dell'impegno e'  subordinata  alla  preventiva          registrazione, sul sistema informativo in uso presso  tutti          i Ministeri per la gestione  integrata  della  contabilita'          economica e finanziaria, dei contratti o degli  ordini  che          ne costituiscono il presupposto.                 4.  Le  spese  per  competenze  fisse  ed  accessorie          relative al personale, sono imputate  alla  competenza  del          bilancio dell'anno finanziario in cui  vengono  disposti  i          relativi pagamenti.                 5. Per gli impegni di spesa  in  conto  capitale  che          prevedono opere o interventi ripartiti in piu' esercizi  si          applicano le disposizioni dell'art. 30, comma 2.                 6. Alla chiusura  dell'esercizio  finanziario  al  31          dicembre, nessun  impegno  puo'  essere  assunto  a  carico          dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio  e          le  ragionerie  territoriali  dello  Stato  per  le   spese          decentrate non possono dare corso agli atti di impegno  che          dovessero pervenire dopo tale data.                 6-bis. In deroga a quanto previsto dal  comma  6,  le          risorse assegnate con variazioni di bilancio  adottate  con          decreti  del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,          trasmessi alla Corte dei conti entro il 28  febbraio,  sono          conservate tra i residui  passivi  dell'anno  successivo  a          quello di iscrizione in bilancio, quando siano conseguenti:                   a) all'applicazione  di  provvedimenti  legislativi          pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno;                   b)  alla  riassegnazione  di  entrate   di   scopo,          adottate nell'ultimo mese dell'anno;                   c) alla attribuzione delle risorse di fondi la  cui          ripartizione,  tra  le  unita'   elementari   di   bilancio          interessate,  e'  disposta  con  il  predetto  decreto   di          variazione del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  a          seguito dell'adozione di  un  provvedimento  amministrativo          che ne stabilisce la destinazione.                 6-ter. Le risorse di  parte  corrente  assegnate  con          variazioni di bilancio e non impegnate  entro  la  chiusura          dell'esercizio, ove non ricorrano i presupposti di  cui  al          comma 6-bis,  costituiscono  economie  di  bilancio,  fatta          eccezione per quelle assegnate per  effetto  di  variazioni          compensative apportate tra le unita' elementari di bilancio          relative alle competenze fisse e continuative del personale          finalizzate a sanare eventuali eccedenze di spesa,  purche'          i relativi decreti di variazione siano trasmessi alla Corte          dei conti entro il 15 marzo.                 7. Al fine di garantire una  corretta  programmazione          dell'utilizzo degli  stanziamenti  di  cassa  del  bilancio          statale,  il  dirigente  responsabile  della  gestione,  in          relazione a ciascun impegno assunto sulle unita' elementari          di bilancio di propria  pertinenza,  con  esclusione  delle          spese  relative  alle  competenze  fisse  e  accessorie  da          corrispondere  al  personale  e  al  rimborso  del   debito          pubblico, ivi inclusi gli interessi passivi,  ha  l'obbligo          di    predisporre    ed     aggiornare,     contestualmente          all'assunzione del  medesimo  impegno,  un  apposito  piano          finanziario dei pagamenti sulla base  del  quale  ordina  e          paga  le  spese.  Le  informazioni  contenute   nei   piani          finanziari di pagamento sono  rese  pubbliche  con  cadenza          periodica. Il  dirigente  responsabile  della  gestione  ha          l'obbligo di aggiornare il piano finanziario dei pagamenti,          con riferimento  alle  unita'  elementari  di  bilancio  di          propria pertinenza, almeno con cadenza  mensile,  anche  in          assenza di nuovi impegni e, in ogni caso,  in  relazione  a          provvedimenti di variazioni di bilancio adottati  ai  sensi          della normativa vigente in materia di flessibilita' in fase          di gestione.                 7-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o          commissari  delegati,   comunque   denominati,   il   piano          finanziario dei pagamenti e' predisposto e  aggiornato  dal          dirigente responsabile anche sulla base delle comunicazioni          dei funzionari delegati di cui al comma 2-bis.                 8. Il piano finanziario dei pagamenti riporta,  quali          elementi necessari e presupposti del pagamento  stesso,  in          relazione a  ciascun  impegno,  l'ammontare  del  debito  e          l'esatta  individuazione  della  persona   del   creditore,          supportati  dai  titoli  e  dai  documenti  comprovanti  il          diritto acquisito, nonche' la data in cui viene a  scadenza          l'obbligazione.                 8-bis.  Quali  titoli  e  documenti  comprovanti   il          diritto acquisito dai creditori sono considerati prioritari          i provvedimenti di approvazione degli stati di  avanzamento          lavori,  ove  previsti,  ovvero  le  fatture   regolarmente          emesse.                 9.  Ai   fini   della   predisposizione   del   piano          finanziario dei pagamenti,  va  altresi'  considerato  ogni          elemento necessario e presupposto del pagamento, rilevabile          nell'ambito  della  complessiva  attivita'   procedimentale          antecedente il pagamento medesimo ed  all'interno  di  ogni          singolo atto ad esso collegato.                 10. Gli uffici di controllo, effettuano, con  cadenza          mensile, apposito monitoraggio sull'applicazione dei  commi          7, 7-bis, 8 e 9. In caso di mancato rispetto degli obblighi          previsti per la predisposizione e l'aggiornamento del piano          finanziario dei pagamenti,  l'amministrazione  inadempiente          non potra' accedere alle risorse dei fondi  di  riserva  di          cui agli articoli 26, 28 e 29, fino a quando  dal  predetto          monitoraggio non sia verificato il  rispetto  dei  suddetti          obblighi.                 11. E' fatto divieto di disporre l'utilizzo dei ruoli          di spesa fissa  quale  mezzo  di  pagamento  per  le  spese          relative a fitti, censi, canoni, livelli.                 12. Le spese di cui al comma 11 sono pagate  mediante          mandati informatici. Il pagamento  delle  pensioni  nonche'          delle competenze fisse ed  accessorie  al  personale  dello          Stato  viene  effettuato  mediante  ordini  collettivi   di          pagamento informatici. Le altre spese di importo e scadenza          fissi ed accertati sono  pagate  mediante  ruoli  di  spesa          fissa informatici.».                 «Art. 34-bis (Conservazione dei residui  passivi).  -          1. Salvo che non sia diversamente previsto con  legge,  gli          stanziamenti di parte corrente  non  impegnati  al  termine          dell'esercizio costituiscono economie di bilancio.                 2. I residui delle spese correnti non pagati entro il          secondo esercizio successivo  a  quello  in  cui  e'  stato          assunto il relativo impegno di spesa e  quelli  non  pagati          entro  il  terzo  anno  relativi  a  spese   destinate   ai          trasferimenti  correnti  alle  amministrazioni   pubbliche,          costituiscono    economie    di    bilancio    salvo    che          l'amministrazione non dimostri, con  adeguata  motivazione,          entro il termine previsto per  l'accertamento  dei  residui          passivi  riferiti  all'esercizio  scaduto,  al   competente          Ufficio centrale di bilancio, la permanenza  delle  ragioni          della sussistenza del debito, in modo  da  giustificare  la          conservazione dei residui nelle scritture contabili. In tal          caso  le  somme   si   intendono   perenti   agli   effetti          amministrativi  e  possono  riprodursi  in   bilancio   con          riassegnazione  alle  pertinenti   unita'   elementari   di          bilancio degli esercizi successivi.                 3. Le somme stanziate per spese in conto capitale non          impegnate  alla  chiusura  dell'esercizio  possono   essere          mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio          successivo a quello di iscrizione in  bilancio,  salvo  che          questa non avvenga in  forza  di  disposizioni  legislative          entrate in vigore nell'ultimo  quadrimestre  dell'esercizio          precedente. In tale caso il  periodo  di  conservazione  e'          protratto di un ulteriore anno. In  alternativa,  in  luogo          del mantenimento in  bilancio,  alle  predette  somme  puo'          applicarsi il disposto di cui al terzo periodo del comma  2          dell'art. 30.                 4. I residui delle spese in conto capitale non pagati          entro   il   terzo   esercizio    successivo    a    quello          dell'assunzione dell'impegno di spesa, si intendono perenti          agli effetti amministrativi.  Le  somme  eliminate  possono          riprodursi in bilancio con riassegnazione  alle  pertinenti          unita' elementari di bilancio degli esercizi successivi.                 4-bis. I termini  di  cui  ai  commi  da  1  a  4  si          applicano anche ai residui di cui al comma 2-bis  dell'art.          34.                 5. Le somme  relative  a  contributi  pluriennali  ai          sensi dell'art. 30, comma 3, iscritte nel conto dei residui          non piu' dovute  al  creditore  originario  possono  essere          utilizzate a favore di altri soggetti,  ferme  restando  le          finalita'   per   le   quali   le   risorse   sono    state          originariamente  iscritte  in  bilancio.   L'autorizzazione          all'utilizzo  delle  predette  risorse  e'   concessa   dal          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento          della Ragioneria  generale  dello  Stato,  previa  verifica          della sussistenza  delle  esigenze  rappresentate  e  della          compatibilita'   dell'operazione   con   il    mantenimento          dell'equilibrio dei saldi di  finanza  pubblica,  ai  sensi          della legislazione vigente.                 6. I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31          dicembre dell'esercizio precedente a quello in  corso,  con          distinta indicazione dei residui di  cui  al  comma  3  del          presente articolo, sono  allegati  al  rendiconto  generale          dello Stato.                 7. La gestione dei  residui  e'  tenuta  distinta  da          quella  della  competenza,  in  modo  che   nessuna   spesa          afferente ai residui possa essere imputata sui fondi  della          competenza e viceversa.».   |  
|   |                            Art. 4 quinquies                      Misure per l'accelerazione                degli interventi di edilizia sanitaria 
   1. Al fine di  assicurare  la  tempestiva  realizzazione  dei  soli interventi del programma di investimenti del patrimonio strutturale e tecnologico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo  20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, previsti negli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di Trento  e  di Bolzano, ai sensi dell'articolo  5-bis  del  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo  2  della  legge  23  dicembre 1996, n. 662, che siano ritenuti prioritari e per i quali non risulti presentata la relativa richiesta di ammissione al finanziamento entro ventiquattro  mesi  dalla  sottoscrizione  dell'accordo  stesso,   il Ministro  della  salute,  con  proprio  decreto  ricognitivo,  previa valutazione del relativo stato di attuazione in  contraddittorio  con la  regione  o  la  provincia   autonoma   interessata,   assegna   a quest'ultima un termine congruo, anche in deroga  a  quello  previsto dall'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per provvedere all'ammissione a finanziamento.   2. Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del  comma  1, il Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro della salute, sentiti la regione o la provincia autonoma interessata, il Ministro per gli affari regionali e le  autonomie  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, dispone la nomina  di  un  Commissario straordinario  per  la  realizzazione  dell'intervento,   individuato nell'ambito dei ruoli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche della carriera prefettizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli oneri per il compenso o eventuali  altri  oneri di supporto tecnico al Commissario straordinario sono posti a  carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare.  Il compenso del Commissario e'  stabilito  in  misura  non  superiore  a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio 2011, n. 98, convertito con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio 2011, n. 111.   3. Il finanziamento, erogato dal Ministero  dell'economia  e  delle finanze per stati di avanzamento lavori, affluisce su apposito  conto corrente di tesoreria intestato alla regione interessata  e  dedicato all'edilizia sanitaria sul quale il Commissario  straordinario  opera in qualita' di Commissario ad acta.   4. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi  di  cui  al presente  articolo,  il  Commissario  straordinario  puo'  avvalersi, previa convenzione, di Invitalia Spa quale centrale  di  committenza, nei  limiti  delle  risorse  previste  nei  quadri  economici   degli interventi da realizzare  o  completare  e  comunque  senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica.   5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, per gli  interventi ammessi al finanziamento per  i  quali,  entro  diciotto  mesi  dalla relativa comunicazione alla regione o provincia  autonoma,  gli  enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori  e  sia inutilmente scaduto il termine di proroga eventualmente assegnato  ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 23  dicembre  2005,  n. 266, che siano ritenuti prioritari, il  Ministro  della  salute,  con proprio decreto ricognitivo, previa valutazione del relativo stato di attuazione in contraddittorio con la regione o la provincia  autonoma interessata, assegna a quest'ultima un termine congruo per addivenire all'aggiudicazione. Decorso  inutilmente  il  termine  assegnato,  si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3,  4,  6,  8  e  9  del presente articolo.   6. Agli interventi di cui ai commi  1  e  5  non  si  applicano  le disposizioni per la risoluzione degli accordi previste  dall'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.   7. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al comma 1 decorrono dalla data di inizio dell'annualita' di riferimento prevista dagli accordi medesimi per ciascun intervento.   8. Per gli interventi di cui al presente articolo si  applicano  in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2,  3 e 4, del presente decreto.   9. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su proposta del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  gli  affari regionali e le autonomie, sono stabiliti i termini, le modalita',  le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico  e  le  attivita'  connesse alla realizzazione dell'opera.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta l'art. 20, della legge 11 marzo  1988,  n.          67 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e          pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988):                 «Art. 20. - 1.  E'  autorizzata  l'esecuzione  di  un          programma  pluriennale  di   interventi   in   materia   di          ristrutturazione edilizia e di  ammodernamento  tecnologico          del patrimonio sanitario pubblico  e  di  realizzazione  di          residenze per anziani e soggetti  non  autosufficienti  per          l'importo  complessivo  di  28   miliardi   di   euro.   Al          finanziamento  degli  interventi   si   provvede   mediante          operazioni di mutuo che le regioni e le  province  autonome          di Trento e Bolzano sono  autorizzate  ad  effettuare,  nel          limite del 95 per cento della spesa ammissibile  risultante          dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e  prestiti          e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,          secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del          Ministro del tesoro, di  concerto  con  il  Ministro  della          sanita'.                 2. Il Ministro della sanita',  sentito  il  Consiglio          sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione  costituito          da tecnici di economia  sanitaria,  edilizia  e  tecnologia          ospedaliera e di funzioni  medico-sanitarie,  da  istituire          con proprio decreto, definisce con altro  proprio  decreto,          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della          presente legge, i criteri generali  per  la  programmazione          degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti          obiettivi di massima:                   a) riequilibrio territoriale  delle  strutture,  al          fine di garantire una idonea capacita' di posti letto anche          in quelle regioni del Mezzogiorno  dove  le  strutture  non          sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;                   b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto  a          piu' elevato degrado strutturale;                   c) ristrutturazione del  30  per  cento  dei  posti          letto  che  presentano  carenze  strutturali  e  funzionali          suscettibili di integrale recupero con adeguate  misure  di          riadattamento;                   d) conservazione in efficienza del restante 50  per          cento dei posti letto, la  cui  funzionalita'  e'  ritenuta          sufficiente;                   e)   completamento   della   rete    dei    presidi          poliambulatoriali extraospedalieri  ed  ospedalieri  diurni          con contemporaneo intervento  su  quelli  ubicati  in  sede          ospedaliera secondo le specificazioni di cui  alle  lettere          a), b), c);                   f) realizzazione  di  140.000  posti  in  strutture          residenziali, per anziani che non possono essere  assistiti          a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e  che          richiedono  trattamenti  continui.   Tali   strutture,   di          dimensioni  adeguate  all'ambiente  secondo  standards  che          saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre          1978,  n.  833,  devono  essere  integrate  con  i  servizi          sanitari e  sociali  di  distretto  e  con  istituzioni  di          ricovero e cura in grado di provvedere al  riequilibrio  di          condizioni deteriorate.  Dette  strutture,  sulla  base  di          standards  dimensionali,  possono  essere  ricavate   anche          presso aree e spazi resi  disponibili  dalla  riduzione  di          posti-letto ospedalieri;                   g)  adeguamento  alle  norme  di  sicurezza   degli          impianti delle strutture sanitarie;                   h)  potenziamento  delle  strutture  preposte  alla          prevenzione con particolare riferimento  ai  laboratori  di          igiene  e  profilassi   e   ai   presidi   multizonali   di          prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali  ed          alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;                   i)  conservazione   all'uso   pubblico   dei   beni          dismessi, il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna  regione          o provincia autonoma con propria determinazione.                 3. Il secondo decreto di cui  al  comma  2  definisce          modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel          medesimo   settore   dell'edilizia   sanitaria   effettuati          dall'Agenzia   per   gli   interventi   straordinari    nel          Mezzogiorno,  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici,  dalle          universita'   nell'ambito    dell'edilizia    universitaria          ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni,  anche  a          valere sulle risorse del Fondo investimenti  e  occupazione          (FIO).                 4. Le regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e          Bolzano   predispongono,   entro   quattro    mesi    dalla          pubblicazione del decreto di cui al comma 3,  il  programma          degli interventi di cui chiedono il  finanziamento  con  la          specificazione dei progetti da realizzare. Sulla  base  dei          programmi  regionali  o  provinciali,  il  Ministro   della          sanita'  predispone  il  programma  nazionale   che   viene          sottoposto all'approvazione del CIPE.                 5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al  comma          2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e  le          Province autonome di Trento e di Bolzano possono  contrarre          nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla  scadenza          dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il  programma          nazionale  di  cui  al  comma  medesimo.  Per  il  triennio          1988-1990 il limite massimo  complessivo  dei  mutui  resta          determinato in lire 10.000 miliardi,  in  ragione  di  lire          3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire  3.500  miliardi  per          ciascuno degli anni  1989  e  1990.  Le  stesse  regioni  e          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  presentano  in          successione temporale i progetti suscettibili di  immediata          realizzazione.                 5-bis. Dalla data del 30 novembre  1993,  i  progetti          attuativi del programma di cui al  comma  5,  con  la  sola          esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE  e  di  quelli          gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione          per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,          per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli          presentati dagli enti di cui all'art. 4,  comma  15,  della          legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  sono  approvati   dai          competenti organi  regionali,  i  quali  accertano  che  la          progettazione  esecutiva,   ivi   compresa   quella   delle          Universita' degli studi con policlinici a gestione  diretta          nonche' degli istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere          scientifico di loro competenza territoriale,  sia  completa          di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella  sua          completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi          necessari  per  l'esecuzione  dell'opera;  essi   accertano          altresi' la conformita' dei progetti esecutivi  agli  studi          di fattibilita'  approvati  dal  Ministero  della  sanita'.          Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di  interventi,          i competenti organi regionali verificano  la  coerenza  con          l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province          autonome e gli enti di cui  all'art.  4,  comma  15,  della          legge 30 dicembre 1991, n.  412,  presentano  al  CIPE,  in          successione temporale, istanza  per  il  finanziamento  dei          progetti, corredata dai provvedimenti della  loro  avvenuta          approvazione, da un programma temporale  di  realizzazione,          dalla dichiarazione che  essi  sono  redatti  nel  rispetto          delle  normative  nazionali  e  regionali  sugli  standards          ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria  e  che          sono dotati di copertura per l'intero progetto o per  parti          funzionali dello stesso.                 6. L'onere di ammortamento dei  mutui  e'  assunto  a          carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello  stato          di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di  lire          330 miliardi per l'anno 1989 e di  lire  715  miliardi  per          l'anno 1990.                 7. Il  limite  di  eta'  per  l'accesso  ai  concorsi          banditi dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il          personale laureato  che  partecipi  a  concorsi  del  ruolo          sanitario, a  38  anni,  per  un  periodo  di  tre  anni  a          decorrere dal 1° gennaio 1988.».               - Si riporta l'art. 5-bis, del decreto  legislativo  30          dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia          sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,          n. 421):                 «Art.    5-bis    (Ristrutturazione    edilizia     e          ammodernamento tecnologico). - 1. Nell'ambito dei programmi          regionali per la realizzazione  degli  interventi  previsti          dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministero          della sanita' puo' stipulare, di concerto con il  Ministero          del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo          Stato, le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di          Bolzano e  nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie,          iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci  regionali,          accordi di programma con le regioni e  con  altri  soggetti          pubblici  interessati  aventi  ad   oggetto   la   relativa          copertura   finanziaria   nell'arco    pluriennale    degli          interventi,   l'accelerazione   delle   procedure   e    la          realizzazione  di  opere,  con  particolare  riguardo  alla          qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.                 2. Gli accordi di  programma  previsti  dal  comma  1          disciplinano altresi' le  funzioni  di  monitoraggio  e  di          vigilanza demandate al Ministero della sanita', i  rapporti          finanziari fra  i  soggetti  partecipanti  all'accordo,  le          modalita'  di  erogazione  dei  finanziamenti  statali,  le          modalita' di partecipazione  finanziaria  delle  regioni  e          degli altri  soggetti  pubblici  interessati,  nonche'  gli          eventuali   apporti   degli    enti    pubblici    preposti          all'attuazione.                 3. In  caso  di  mancata  attivazione  del  programma          oggetto dell'accordo entro i termini previsti dal  medesimo          programma,  la   copertura   finanziaria   assicurata   dal          Ministero della sanita' viene riprogrammata e  riassegnata,          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo          Stato, le regioni e le  province  autonome,  in  favore  di          altre regioni o enti pubblici interessati al  programma  di          investimenti, tenuto conto della capacita' di  spesa  e  di          immediato utilizzo delle risorse da parte dei medesimi.».               - L'art. 2,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662          (Misure  di  razionalizzazione  della  finanza   pubblica),          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28  dicembre  1996,  n.          303, S.O., reca «Misure in materia di servizi  di  pubblica          utilita'  e  per  il  sostegno  dell'occupazione  e   dello          sviluppo.».               - Si riporta  l'art.  1,  comma  310,  della  legge  23          dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la  formazione  del          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge          finanziaria 2006):                 «310. Al fine di razionalizzare l'utilizzazione delle          risorse  per  l'attuazione  del   programma   di   edilizia          sanitaria di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988,  n.          67, e successive modificazioni, gli  accordi  di  programma          sottoscritti dalle regioni e  dalle  province  autonome  di          Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 5-bis  del  decreto          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive          modificazioni, e dell'art. 2 della legge 23 dicembre  1996,          n.  662,  decorsi  trenta  mesi  dalla  sottoscrizione,  si          intendono risolti, limitatamente alla parte  relativa  agli          interventi per i quali la relativa richiesta di  ammissione          al finanziamento non risulti presentata al Ministero  della          salute entro tale periodo  temporale,  con  la  conseguente          revoca dei corrispondenti impegni  di  spesa.  La  presente          disposizione si applica anche alla parte degli  accordi  di          programma relativa agli interventi per i quali  la  domanda          di  ammissione  al  finanziamento  risulti  presentata,  ma          valutata non ammissibile al finanziamento  entro  trentasei          mesi dalla sottoscrizione degli accordi  medesimi,  nonche'          alla parte degli accordi relativa agli  interventi  ammessi          al finanziamento per i quali,  entro  diciotto  mesi  dalla          relativa comunicazione alla regione o  provincia  autonoma,          gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione          dei lavori, salvo proroga autorizzata dal  Ministero  della          salute. Per gli  accordi  aventi  sviluppo  pluriennale,  i          termini di cui al presente comma  si  intendono  decorrenti          dalla  data  di  inizio  dell'annualita'   di   riferimento          prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi.».               - Si riporta l'art. 15, del decreto-legge 6 luglio 2011          n.  98  (Disposizioni  urgenti   per   la   stabilizzazione          finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15          luglio 2011, n. 111:                 «Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure          di   razionalizzazione   dell'attivita'   dei    commissari          straordinari). - 1.  Fatta  salva  la  disciplina  speciale          vigente per determinate categorie di enti pubblici,  quando          la situazione economica, finanziaria e patrimoniale  di  un          ente sottoposto alla vigilanza  dello  Stato  raggiunga  un          livello di criticita' tale  da  non  potere  assicurare  la          sostenibilita'    e    l'assolvimento    delle     funzioni          indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare  fronte          ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con          decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro          dell'economia  e  delle  finanze,  l'ente   e'   posto   in          liquidazione  coatta  amministrativa;  i  relativi   organi          decadono ed e'  nominato  un  commissario.  Il  commissario          provvede alla liquidazione dell'ente, non procede  a  nuove          assunzioni, neanche per la  sostituzione  di  personale  in          posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione  dei          debiti esclusivamente nei limiti delle risorse  disponibili          alla data  della  liquidazione  ovvero  di  quelle  che  si          ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente;  ogni          atto adottato o contratto sottoscritto in deroga  a  quanto          previsto nel presente  periodo  e'  nullo.  L'incarico  del          commissario non puo' eccedere la durata di tre anni e  puo'          essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per          un periodo massimo di due anni. Decorso  tale  periodo,  le          residue attivita' liquidatorie continuano ad essere  svolte          dal Ministero vigilante ai sensi della  normativa  vigente.          Le  funzioni,  i  compiti   ed   il   personale   a   tempo          indeterminato  dell'ente  sono  allocati  con  decreto  del          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del          Ministro   vigilante,   di   concerto   con   il   Ministro          dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante,  in          altra  pubblica  amministrazione,  ovvero  in  una  agenzia          costituita ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo  n.          300 del 1999, con la conseguente  attribuzione  di  risorse          finanziarie  comunque  non  superiori   alla   misura   del          contributo statale gia' erogato  in  favore  dell'ente.  Il          personale  trasferito  mantiene  il  trattamento  economico          fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e          continuative,  corrisposto  al  momento  del  trasferimento          nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in  cui  il          predetto  trattamento  economico   risulti   piu'   elevato          rispetto a quello previsto e' attribuito per la  differenza          un assegno  ad  personam  riassorbibile  con  i  successivi          miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.  Con          lo stesso  decreto  e'  stabilita  un'apposita  tabella  di          corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni  economiche          del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma          non si applicano agli enti territoriali ed  agli  enti  del          servizio sanitario nazionale.                 1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in          cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza  dello          Stato  non  sia  deliberato  nel  termine  stabilito  dalla          normativa  vigente,  ovvero  presenti  una  situazione   di          disavanzo di competenza per  due  esercizi  consecutivi,  i          relativi organi, ad eccezione del collegio dei  revisori  o          sindacale, decadono ed e' nominato un  commissario  con  le          modalita' previste dal citato comma 1; se  l'ente  e'  gia'          commissariato,  si  procede  alla  nomina   di   un   nuovo          commissario.  Il  commissario  approva  il  bilancio,   ove          necessario, e adotta le misure necessarie  per  ristabilire          l'equilibrio finanziario dell'ente;  quando  cio'  non  sia          possibile, il commissario chiede che l'ente  sia  posto  in          liquidazione coatta amministrativa ai sensi  del  comma  1.          Nell'ambito delle misure di cui al  precedente  periodo  il          commissario puo' esercitare la facolta' di cui all'art. 72,          comma  11,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n   112,          convertito con legge 6  agosto  2008,  n.  133,  anche  nei          confronti   del   personale   che   non   abbia   raggiunto          l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.                 2. Al  fine  di  garantire  il  raggiungimento  degli          specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la          nomina e di rafforzare i poteri di  vigilanza  e  controllo          stabiliti  dalla  legislazione  di  settore,  i  commissari          straordinari nominati ai  sensi  degli  articoli  11  della          legge 23 agosto 1988,  n.  400,  20  del  decreto-legge  29          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla          legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio          2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13          agosto 2010, n. 129, e i commissari  e  sub  commissari  ad          acta nominati ai sensi dell'art.  4  del  decreto-legge  1°          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla          legge 29 novembre 2007, n.  222,  possono  essere  in  ogni          tempo revocati con le medesime modalita'  previste  per  la          nomina. Al commissario o sub  commissario  revocato  spetta          soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita'          effettivamente svolta.                 3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il  compenso  dei          commissari o sub commissari di cui al comma 2  e'  composto          da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa          non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte  variabile,          strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed          al rispetto dei tempi  di  realizzazione  degli  interventi          ricadenti  nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non          puo'  superare  50  mila  euro  annui.  Con   la   medesima          decorrenza si procede  alla  rideterminazione  nei  termini          stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti  per          gli incarichi di commissario e  sub  commissario  conferiti          prima di tale data. La violazione  delle  disposizioni  del          presente  comma  costituisce  responsabilita'   per   danno          erariale.                 4. Sono  esclusi  dall'applicazione  del  comma  3  i          Commissari nominati ai sensi dell'art. 4 del  decreto-legge          1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla          legge 29 novembre 2007, n.  222,  i  cui  compensi  restano          determinati secondo  la  metodologia  di  calcolo  e  negli          importi  indicati  nei  relativi   decreti   del   Ministro          dell'Economia e Finanze  di  concerto  col  Ministro  della          salute.                 5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento  delle          procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di          cui all'art. 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003,          n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004,  n.  39  e          successive  modificazioni,  nelle  quali  sia  avvenuta  la          dismissione dei compendi aziendali e che si  trovino  nella          fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e'          integrato da due ulteriori  commissari,  da  nominarsi  con          decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  del          Ministro dello sviluppo economico con le modalita'  di  cui          all'art. 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270.          A ciascun commissario il collegio puo' delegare  incombenze          specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai commi da 2          a 5 del presente articolo non puo' comportare  aggravio  di          costi a carico della procedura  per  i  compensi  che  sono          liquidati ripartendo per tre le somme gia' riconoscibili al          commissario unico.».   |  
|   |                              Art. 4 sexies 
   Autorizzazione di spesa per acquisizioni e interventi in  materia  di  sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
   1. Al fine di potenziare la risposta operativa del Corpo  nazionale dei vigili del fuoco, e' autorizzata la spesa di 5  milioni  di  euro per  ciascuno  degli  anni  dal  2019  al  2023  per  l'acquisto,  la costruzione, l'adeguamento,  anche  strutturale,  e  l'ammodernamento delle sedi di servizio del medesimo Corpo.     |  
|   |                             Art. 4 septies 
   Disposizioni  in  materia  di  accelerazione  degli   interventi   di  adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura  e  depurazione  anche  al  fine  di  evitare  l'aggravamento  delle  procedure   di  infrazione in corso. 
   1. Al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di  infrazione in corso n. 2014/2059 e n. 2017/2181, al  Commissario  unico  di  cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.  243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18, sono attribuiti compiti di coordinamento per la  realizzazione  degli interventi funzionali  a  garantire  l'adeguamento  nel  minor  tempo possibile alla normativa dell'Unione europea e superare  le  suddette procedure di infrazione nonche'  tutte  le  procedure  di  infrazione relative alle medesime problematiche.   2. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, i commissari di cui all'articolo 7,  comma  7,  del decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 11  novembre  2014,  n.  164,  cessano  le proprie funzioni. Il Commissario unico subentra in tutti  i  rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere.   3. Le regioni, avvalendosi dei rispettivi enti di governo d'ambito, e i commissari straordinari di  cui  all'articolo  7,  comma  7,  del decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che  cessano  le funzioni, trasmettono  al  Commissario  unico,  alla  Presidenza  del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al  Dipartimento  della  Ragioneria  generale dello Stato  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di conversione del presente decreto, una dettagliata relazione in merito a  tutte  le  misure  intraprese  e   programmate,   finalizzate   al superamento  delle  procedure  di  infrazione  n.  2014/2059   e   n. 2017/2181, precisando, per  ciascun  agglomerato,  la  documentazione progettuale  e  tecnica,  le  risorse   finanziarie   programmate   e disponibili e le relative fonti. Entro i successivi sessanta  giorni, il Commissario  unico,  sulla  base  di  tali  relazioni  e  comunque avvalendosi dei competenti uffici regionali e degli enti  di  governo d'ambito, provvede ad una  ricognizione  dei  piani  e  dei  progetti esistenti inerenti agli interventi, ai fini  di  una  verifica  dello stato di attuazione degli interventi,  effettuando  anche  una  prima valutazione  in  merito  alle  risorse   finanziarie   effettivamente disponibili, e ne da' comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.   4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, sono individuati gli interventi,  tra  quelli  per  cui  non risulti gia' intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, per i quali il Commissario unico assume il compito di soggetto attuatore. Con il medesimo decreto  sono  individuate  le  risorse  finanziarie, disponibili a legislazione vigente, necessarie anche al completamento degli interventi funzionali  volti  a  garantire  l'adeguamento  alle sentenze di condanna della Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il  10  aprile  2014 (causa  C-85/13).  Con  il  medesimo  decreto   le   competenze   del Commissario unico possono essere estese anche  ad  altri  agglomerati oggetto di ulteriori procedure di infrazione. Il decreto  di  cui  al presente comma stabilisce  la  durata  e  gli  obiettivi  di  ciascun incarico del  Commissario  unico  nonche'  la  dotazione  finanziaria necessaria al raggiungimento degli obiettivi  assegnati  per  ciascun incarico.   5. Sulla base di una specifica convenzione,  il  Commissario  unico opera presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede presso il medesimo Ministero.   6. Ai fini dell'attuazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, a seguito  del provvedimento di revoca,  adottato  ai  sensi  dell'articolo  20  del decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  le  risorse confluiscono direttamente nella contabilita' speciale del Commissario con le modalita' di cui ai commi 7-bis e 7-ter  dell'articolo  7  del citato decreto-legge n. 133 del 2014 e al Commissario  e'  attribuito il compito di realizzare direttamente l'intervento.   7. All'articolo 2 del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) al comma 2, dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile  2006, n. 152» sono inserite le  seguenti:  «,  o,  in  mancanza  di  questi ultimi, alle regioni»;   b) al comma 9, al primo periodo, dopo le parole: «nell'ambito delle aree di intervento» sono inserite le seguenti: «nonche'  del  gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente» e dopo  il primo periodo e' inserito  il  seguente:  «Al  personale  di  cui  il Commissario si avvale puo' essere riconosciuta la  corresponsione  di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel  limite  massimo di 30 ore mensili effettivamente  svolte,  e  comunque  nel  rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro  di  cui  al  decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.».   8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione vigente.  
           Riferimenti normativi 
               -  Si  riporta  l'art.  2,  commi  1,  2   e   9,   del          decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 (Interventi  urgenti          per la coesione sociale  e  territoriale,  con  particolare          riferimento  a  situazioni  critiche  in  alcune  aree  del          Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, dalla legge 27          febbraio 2017, n. 18, come modificato dalla presente legge:                 «Art. 2 (Procedure di infrazione europee n. 2004/2034          e n. 2009/2034 per la  realizzazione  e  l'adeguamento  dei          sistemi di collettamento, fognatura e  depurazione).  -  1.          Entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del          presente decreto, con decreto del Presidente del  Consiglio          dei  ministri,   sentiti   i   Presidenti   delle   regioni          interessate, e' nominato un unico Commissario straordinario          del Governo,  di  seguito  Commissario  unico,  scelto  tra          persone, anche estranee alla pubblica  amministrazione,  di          comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che  non          siano in una  situazione  di  conflitto  di  interessi.  Il          Commissario resta in carica per un triennio e, nel caso  in          cui si tratti  di  dipendente  pubblico,  e'  collocato  in          posizione di comando, aspettativa  o  fuori  ruolo  secondo          l'ordinamento applicabile. All'atto del collocamento  fuori          ruolo  e'  reso  indisponibile  per  tutta  la  durata  del          collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione          organica dell'amministrazione  di  provenienza  equivalente          dal punto di vista finanziario.                 2. Al Commissario unico sono  attribuiti  compiti  di          coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a          garantire l'adeguamento  nel  minor  tempo  possibile  alle          sentenze di condanna della Corte di  Giustizia  dell'Unione          europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il          10 aprile  2014  (causa  C-85/13)  evitando  l'aggravamento          delle procedure  di  infrazione  in  essere,  mediante  gli          interventi  sui  sistemi  di  collettamento,  fognatura   e          depurazione delle acque reflue necessari in relazione  agli          agglomerati oggetto  delle  predette  condanne  non  ancora          dichiarati conformi alla data  di  entrata  in  vigore  del          presente decreto, ivi inclusa la  gestione  degli  impianti          fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente  non  sia          reso conforme a quanto stabilito dalla Corte  di  giustizia          dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore          a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonche'  il          trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito          ai sensi dell'art. 143 del  decreto  legislativo  3  aprile          2006, n.  152,  o,  in  mancanza  di  questi  ultimi,  alle          regioni. Il Commissario presenta  annualmente  al  Ministro          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  una          relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui          al  presente  articolo  e  sulle  criticita'  eventualmente          riscontrate. La relazione e' inviata dal medesimo  Ministro          alle  Camere   per   la   trasmissione   alle   Commissioni          parlamentari competenti per materia."                 (Omissis).                 9. Il Commissario unico  si  avvale,  sulla  base  di          apposite  convenzioni,   di   societa'   in   house   delle          amministrazioni centrali dello Stato, dotate  di  specifica          competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete          per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno          2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e  periferiche          dello Stato e degli Enti pubblici che  operano  nell'ambito          delle aree di intervento nonche' del gestore  del  servizio          idrico integrato territorialmente  competente,  utilizzando          le risorse umane e strumentali disponibili  a  legislazione          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della          finanza pubblica. Al personale di  cui  il  Commissario  si          avvale  puo'  essere  riconosciuta  la  corresponsione   di          compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite          massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, e comunque          nel rispetto della  disciplina  in  materia  di  orario  di          lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n.  66.          Gli oneri di cui alle predette  convenzioni  sono  posti  a          carico   dei   quadri   economici   degli   interventi   da          realizzare.».               - Si riporta l'art. 7, commi  7,  7-bis  e  7-ter,  del          decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 (Misure urgenti  per          l'apertura  dei  cantieri,  la  realizzazione  delle  opere          pubbliche,    la    digitalizzazione    del    Paese,    la          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto          idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre          2014, n. 164:                 «Art. 7 (Norme in  materia  di  gestione  di  risorse          idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3  aprile          2006,  n.  152,  per  il  superamento  delle  procedure  di          infrazione  2014/2059,  2004/2034  e  2009/2034,   sentenze          C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10  aprile  2014;          norme di accelerazione degli interventi per la  mitigazione          del rischio idrogeologico e per l'adeguamento  dei  sistemi          di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati          urbani; finanziamento  di  opere  urgenti  di  sistemazione          idraulica  dei  corsi  d'acqua  nelle  aree   metropolitane          interessate da fenomeni  di  esondazione  e  alluvione).  -          (Omissis).                 7. Al  fine  di  accelerare  la  progettazione  e  la          realizzazione degli  interventi  necessari  all'adeguamento          dei  sistemi  di  collettamento,  fognatura  e  depurazione          oggetto di procedura di infrazione o  di  provvedimento  di          condanna della Corte di Giustizia  dell'Unione  europea  in          ordine  all'applicazione  della  direttiva  91/271/CEE  sul          trattamento  delle  acque  reflue  urbane,  entro   il   30          settembre 2015, su proposta del  Ministro  dell'ambiente  e          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  puo'  essere          attivata la procedura di esercizio del  potere  sostitutivo          del Governo secondo quanto previsto dall'art. 8,  comma  1,          della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la  nomina  di          appositi commissari  straordinari,  che  possono  avvalersi          della facolta' di cui al comma 4 del presente  articolo.  I          commissari sono nominati con  decreto  del  Presidente  del          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei          successivi  quindici  giorni.   I   commissari   esercitano          comunque i poteri di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'art.          10 del  decreto-legge  n.  91  del  2014,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014.  Ai  commissari          non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o          altri emolumenti, comunque denominati.                 7-bis. I commissari straordinari di cui al  comma  7,          che assicurano la realizzazione  degli  interventi  con  le          risorse destinate  dalla  delibera  CIPE  n.  60/2012  alla          depurazione delle acque, procedono senza  indugio  al  loro          impegno con le procedure ad evidenza pubblica,  di  cui  al          decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  prescindendo          comunque  dall'effettiva   disponibilita'   di   cassa,   e          dell'esito   delle   stesse   informano    il    competente          Dipartimento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,          il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e          del mare e l'Agenzia per la coesione territoriale.                 7-ter. Le contabilita' speciali da essi detenute sono          alimentate  direttamente,  per  la  quota  coperta  con  le          risorse di cui alla predetta delibera, con un anticipo fino          al 20 per cento del quadro economico di ciascun  intervento          su richiesta dei  medesimi  commissari,  e  con  successivi          trasferimenti per gli stati  avanzamento  lavori,  fino  al          saldo conclusivo, verificati dal commissario.  Al  fine  di          dar conto degli interventi  affidati  e  di  verificare  la          coerenza  delle  dichiarazioni  rese,  i  commissari  hanno          l'obbligo  di  aggiornare  la  banca  dati   unitaria   del          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento          della Ragioneria generale dello Stato, di cui  all'art.  1,          comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo  le          specifiche tecniche di cui alla  circolare  n.  18  del  30          aprile 2015 del medesimo Ministero.                 (Omissis).».               - Si riporta l'art. 10, comma 5, del  decreto-legge  24          giugno 2014, n. 91 (Disposizioni  urgenti  per  il  settore          agricolo,  la   tutela   ambientale   e   l'efficientamento          energetico dell'edilizia  scolastica  e  universitaria,  il          rilancio e lo sviluppo delle imprese, il  contenimento  dei          costi gravanti sulle tariffe  elettriche,  nonche'  per  la          definizione  immediata  di  adempimenti   derivanti   dalla          normativa europea), convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 11 agosto 2014, n. 116:                 «Art.  10  (Misure   straordinarie   per   accelerare          l'utilizzo delle risorse e  l'esecuzione  degli  interventi          urgenti  e  prioritari  per  la  mitigazione  del   rischio          idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento          delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati          all'agricoltura). - (Omissis).                 5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al  comma  1,          il Presidente della regione e' titolare dei procedimenti di          approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale  dei          poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art.  17  del          decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  195,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.  A  tal          fine emana gli atti e  i  provvedimenti  e  cura  tutte  le          attivita' di competenza  delle  amministrazioni  pubbliche,          necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto          degli  obblighi  internazionali  e  di   quelli   derivanti          dall'appartenenza all'Unione europea.                 (Omissis).».               - Si riporta l'art. 20, del decreto-legge  29  novembre          2008, n. 185 (Misure urgenti per il  sostegno  a  famiglie,          lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione          anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:                 «Art. 20 (Norme straordinarie per  la  velocizzazione          delle procedure esecutive di  progetti  facenti  parte  del          quadro  strategico  nazionale  e  simmetrica  modifica  del          relativo regime di contenzioso  amministrativo).  -  1.  In          considerazione  delle  particolari   ragioni   di   urgenza          connesse      con      la      contingente       situazione          economico-finanziaria del Paese ed al fine di  sostenere  e          assistere  la  spesa  per  investimenti,  compresi   quelli          necessari per la  messa  in  sicurezza  delle  scuole,  con          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su          proposta del Ministro competente per  materia  di  concerto          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono          individuati  gli  investimenti   pubblici   di   competenza          statale, ivi  inclusi  quelli  di  pubblica  utilita',  con          particolare   riferimento   agli   interventi   programmati          nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale  programmazione          nazionale, ritenuti prioritari per  lo  sviluppo  economico          del territorio nonche' per le implicazioni occupazionali ed          i connessi riflessi sociali,  nel  rispetto  degli  impegni          assunti a livello internazionale.  Il  decreto  di  cui  al          presente comma e' emanato di concerto anche con il Ministro          dello  sviluppo  economico   quando   riguardi   interventi          programmati    nei    settori    dell'energia    e    delle          telecomunicazioni. Per quanto riguarda  gli  interventi  di          competenza regionale si provvede con decreto del Presidente          della Giunta Regionale ovvero dei Presidenti delle Province          autonome di Trento e di Bolzano.                 2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano          i tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento          e il quadro finanziario  dello  stesso.  Sul  rispetto  dei          suddetti tempi vigilano commissari  straordinari  delegati,          nominati con i medesimi provvedimenti.                 3. Il commissario  nominato  ai  sensi  del  comma  2          monitora  l'adozione  degli  atti   e   dei   provvedimenti          necessari  per   l'esecuzione   dell'investimento;   vigila          sull'espletamento delle procedure realizzative e su  quelle          autorizzative, sulla stipula dei  contratti  e  sulla  cura          delle attivita' occorrenti al finanziamento, utilizzando le          risorse disponibili assegnate a tale  fine.  Esercita  ogni          potere di impulso, attraverso il piu' ampio  coinvolgimento          degli enti e dei  soggetti  coinvolti,  per  assicurare  il          coordinamento degli stessi ed il rispetto dei  tempi.  Puo'          chiedere agli  enti  coinvolti  ogni  documento  utile  per          l'esercizio dei propri compiti. Quando non sia rispettato o          non  sia  possibile  rispettare  i  tempi   stabiliti   dal          cronoprogramma, il commissario comunica  senza  indugio  le          circostanze del ritardo al Ministro competente,  ovvero  al          Presidente della Giunta regionale  o  ai  Presidenti  delle          province  autonome  di  Trento  e   di   Bolzano.   Qualora          sopravvengano circostanze che impediscano la  realizzazione          totale  o  parziale   dell'investimento,   il   commissario          straordinario  delegato  propone  al  Ministro   competente          ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti          delle Province autonome di Trento e di  Bolzano  la  revoca          dell'assegnazione delle risorse.                 4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al  comma          3, il commissario ha, sin dal  momento  della  nomina,  con          riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad  ogni  atto          necessario  per  la  sua  esecuzione,   i   poteri,   anche          sostitutivi,  degli  organi  ordinari  o  straordinari.  Il          commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente          e  nel  rispetto  comunque  della   normativa   comunitaria          sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi  e          forniture, nonche' dei principi  generali  dell'ordinamento          giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto  disposto          dall' art. 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto          2008, n. 133; i decreti di cui  al  comma  1  del  presente          articolo contengono l'indicazione  delle  principali  norme          cui si intende derogare.                 5.   Il   commissario,   se   alle   dipendenze    di          un'amministrazione  pubblica  statale,  dalla  data   della          nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico,          e' collocato fuori ruolo ai sensi della normativa  vigente,          fermo restando quanto previsto dal  comma  9  del  presente          articolo per quanto concerne la spesa relativa. Al  rientro          dal fuori ruolo, al dipendente  di  cui  al  primo  periodo          viene attribuito uno dei posti disponibili. In mancanza  di          disponibilita'    di    posti,    il    dipendente    viene          temporaneamente collocato in posizione soprannumeraria,  da          riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni, e i          relativi  oneri  sono   compensati   mediante   contestuale          indisponibilita'  di  un  numero  di   posti   dirigenziali          equivalenti dal  punto  di  vista  finanziario,  idonei  ad          assicurare il rispetto del limite di  spesa  sostenuto  per          tali finalita' a legislazione vigente. Per  lo  svolgimento          dei compiti di cui al  presente  articolo,  il  commissario          puo'   avvalersi   degli   uffici   delle   amministrazioni          interessate e del soggetto competente in via ordinaria  per          la realizzazione dell'intervento.                 6. In ogni  caso,  i  provvedimenti  e  le  ordinanze          emesse dal commissario non possono comportare  oneri  privi          di copertura finanziaria in violazione dell'art.  81  della          Costituzione e determinare effetti peggiorativi  sui  saldi          di  finanza  pubblica,  in  contrasto  con  gli   obiettivi          correlati con il patto di stabilita' con l'Unione Europea.                 7. Il Presidente del Consiglio dei ministri delega il          coordinamento e la vigilanza  sui  commissari  al  Ministro          competente per materia che esplica  le  attivita'  delegate          avvalendosi delle  strutture  ministeriali  vigenti,  senza          nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato.          Per gli interventi di competenza  regionale  il  Presidente          della Giunta Regionale individua  la  competente  struttura          regionale. Le strutture di cui al presente comma  segnalano          alla  Corte  dei  Conti  ogni  ritardo  riscontrato   nella          realizzazione  dell'investimento,  ai  fini  dell'eventuale          esercizio dell'azione di responsabilita' di cui all'art.  1          della legge 14 gennaio 1994, n. 20.                 8.                 8-bis.                 9. Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei          ministri, su proposta del Ministro competente  per  materia          in relazione alla tipologia degli interventi,  di  concerto          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono          stabiliti i criteri  per  la  corresponsione  dei  compensi          spettanti ai commissari straordinari  delegati  di  cui  al          comma  2.  Alla  corrispondente  spesa  si   fara'   fronte          nell'ambito delle risorse assegnate  per  la  realizzazione          dell'intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma 3,          quarto e quinto periodo, il compenso non e' erogato qualora          non   siano   rispettati   i   termini   per   l'esecuzione          dell'intervento. Per gli interventi di competenza regionale          si  provvede  con  decreti  del  Presidente  della   Giunta          regionale.                 10. Per la realizzazione delle infrastrutture e degli          insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale          si applica quanto specificamente previsto dalla  Parte  II,          Titolo III, Capo IV,  del  codice  dei  contratti  pubblici          relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al  decreto          legislativo 12 aprile 2006,  n.  163.  Nella  progettazione          esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture          e  insediamenti   produttivi   strategici   di   preminente          interesse nazionale, di cui alla Parte II, Titolo III, Capo          IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n.  163          del 2006, approvati prima della data di entrata  in  vigore          del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  2004,          n.  142,  si   applicano   i   limiti   acustici   previsti          nell'allegato 1 annesso al medesimo decreto del  Presidente          della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l'art. 11,          comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica          n. 142 del 2004.                 10-bis. Il comma 4 dell'art. 3 del regolamento di cui          al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile  1994,          n. 383, e' sostituito dal seguente:                   "4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la          decisione  sia  adottata  dalla  conferenza   di   servizi,          sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa,  i  pareri,          le  concessioni,  anche  edilizie,  le  autorizzazioni,  le          approvazioni, i nulla osta, previsti  da  leggi  statali  e          regionali. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso  il          proprio dissenso nell'ambito della conferenza  di  servizi,          l'amministrazione  statale  procedente,  d'intesa  con   la          regione  interessata,  valutate  le  specifiche  risultanze          della conferenza di servizi e tenuto conto delle  posizioni          prevalenti espresse  in  detta  sede,  assume  comunque  la          determinazione   di   conclusione   del   procedimento   di          localizzazione   dell'opera.   Nel   caso   in    cui    la          determinazione   di   conclusione   del   procedimento   di          localizzazione dell'opera  non  si  realizzi  a  causa  del          dissenso  espresso  da   un'amministrazione   dello   Stato          preposta          alla          tutela          ambientale,          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della          pubblica incolumita' ovvero dalla regione  interessata,  si          applicano le disposizioni di cui all'art. 81, quarto comma,          del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,          n. 616".                 10-ter.  Al  fine  della  sollecita  progettazione  e          realizzazione delle  infrastrutture  e  degli  insediamenti          produttivi di cui al comma 10 del  presente  articolo,  per          l'attivita' della struttura tecnica  di  missione  prevista          dall'art. 163, comma 3, lettera a), del  citato  codice  di          cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e'  autorizzata          l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per  ciascuno  degli          anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a  1  milione  di          euro per ciascuno degli  anni  2009  e  2010,  si  provvede          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di          spesa di  cui  all'art.  145,  comma  40,  della  legge  23          dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.                 10-quater. Al fine di accedere al finanziamento delle          opere di cui al presente comma da parte della Banca europea          per   gli   investimenti   (BEI),   il   Ministero    delle          infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate          di  collaborazione   con   la   BEI   stessa.   L'area   di          collaborazione con la  BEI  riguarda  prioritariamente  gli          interventi    relativi    alle    opere    infrastrutturali          identificate  nel  primo  programma  delle   infrastrutture          strategiche, approvato dal Comitato  interministeriale  per          la programmazione economica con  delibera  n.  121  del  21          dicembre 2001, pubblicata nel  supplemento  ordinario  alla          Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo  2002,  e  finanziato          dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443,  ovvero  identificate          nella direttiva 2004/54/CE del  Parlamento  europeo  e  del          Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi          di  sicurezza  per  le   gallerie   della   rete   stradale          transeuropea (TEN), e nella Parte II, Titolo III, Capo  IV,          del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163  del          2006,  nel  rispetto  dei  requisiti  e  delle   specifiche          necessari per l'ammissibilita' al  finanziamento  da  parte          della BEI e del principio di sussidiarieta' al quale questa          e' tenuta statutariamente ad attenersi.                 10-quinquies. Ai fini di cui al comma  10-quater,  il          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  comunica          ogni anno alla  BEI  una  lista  di  progetti,  tra  quelli          individuati     dal     Documento     di     programmazione          economico-finanziaria ai sensi dell'art. 1, comma 1,  della          legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,          suscettibili di poter beneficiare di  un  finanziamento  da          parte della BEI stessa.                 10-quinquies.1. I soggetti beneficiari di  contributi          pubblici pluriennali, fermo restando quanto previsto  dall'          art. 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre  2003,          n. 350, e successive modificazioni, possono  richiedere  il          finanziamento  da  parte  della  Banca  europea   per   gli          investimenti, direttamente o tramite intermediari bancari a          cui  fornisca  la  relativa  provvista,  secondo  le  forme          documentali e contrattuali che la Banca stessa utilizza per          le operazioni di finanziamento di scopo.                 10-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.          152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti          modificazioni:                   a) all'art. 185, comma 1, dopo la  lettera  c),  e'          aggiunta la seguente:                     "c-bis)  il  suolo  non   contaminato   e   altro          materiale  allo   stato   naturale   escavato   nel   corso          dell'attivita'  di  costruzione,  ove  sia  certo  che   il          materiale sara' utilizzato a fini di costruzione allo stato          naturale nello stesso sito in cui e' stato scavato";                   b) all'art. 186, comma 1, sono premesse le seguenti          parole: "Fatto salvo quanto previsto dall'art. 185,"».               -  Il  decreto  legislativo  8  aprile  2003,   n.   66          (Attuazione  delle   direttive   93/104/CE   e   2000/34/CE          concernenti taluni aspetti dell'organizzazione  dell'orario          di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del          14 aprile 2003, S.O. n. 61.   |  
|   |                                 Art. 5               Norme in materia di rigenerazione urbana 
   1. Al fine di concorrere  a  indurre  una  drastica  riduzione  del consumo di  suolo  e  a  favorire  la  rigenerazione  del  patrimonio edilizio esistente,  a  incentivare  la  razionalizzazione  di  detto patrimonio  edilizio,   nonche'   a   promuovere   e   agevolare   la riqualificazione di aree urbane degradate con  presenza  di  funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici  o  incompiuti,  nonche'  di edifici  a  destinazione  non  residenziale  dismessi  o  in  via  di dismissione,  ovvero  da  rilocalizzare,  tenuto  conto  anche  della necessita' di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e di assicurare il  miglioramento  e  l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche  con  interventi  di demolizione e ricostruzione:     a) (soppressa);     b) all'articolo 2-bis del testo  unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo  il  comma  1 sono aggiunti i seguenti:       «1-bis.  Le  disposizioni  del  comma  1  sono  finalizzate   a orientare i comuni nella definizione di limiti di densita'  edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.       1-ter.  In  ogni  caso   di   intervento   di   demolizione   e ricostruzione, quest'ultima e' comunque consentita nel rispetto delle distanze   legittimamente   preesistenti   purche'   sia   effettuata assicurando  la  coincidenza  dell'area  di  sedime  e   del   volume dell'edificio   ricostruito   con   quello   demolito,   nei   limiti dell'altezza massima di quest'ultimo.»;   b-bis) le disposizioni di  cui  all'articolo  9,  commi  secondo  e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, si interpretano nel senso  che  i  limiti  di  distanza  tra  i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti  esclusivamente  alle zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9.   1-bis. Nell'ambito delle iniziative volte alla rigenerazione  delle aree urbane, l'autorizzazione di spesa di cui  alla  legge  14  marzo 2001, n. 80, e'  rifinanziata  per  l'importo  di  euro  500.000  per ciascuno degli  anni  dal  2019  al  2025.  All'onere  derivante  dal presente comma si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al medesimo Ministero.   1-ter. Le risorse disponibili  relative  al  finanziamento  per  la riqualificazione urbanistica del comune di Cosenza nonche' dei comuni di Zimella (VR) e di Montecchia di Crosara (VR) rispettivamente  pari a 200.000 euro e a 150.000 euro ciascuno, autorizzate per l'anno 2018 ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e iscritte nello stato di previsione del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti nella missione «Casa e  assetto  urbanistico»,  programma  «Politiche abitative, urbane e territoriali»,  sono  conservate  nel  conto  dei residui passivi  per  essere  iscritte  nei  pertinenti  capitoli  di bilancio dello stato di previsione  del  Ministero  dell'interno.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio,  anche  in conto residui.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta l'art. 2-bis, del decreto  del  Presidente          della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo  unico  delle          disposizioni  legislative  e   regolamentari   in   materia          edilizia - Testo A), come modificato dalla presente legge:                 «Art. 2-bis ( (L). Deroghe in materia  di  limiti  di          distanza tra fabbricati). - 1. Ferma restando la competenza          statale in materia di ordinamento civile con riferimento al          diritto di proprieta' e  alle  connesse  norme  del  codice          civile e alle disposizioni integrative,  le  regioni  e  le          province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere,          con proprie leggi e regolamenti,  disposizioni  derogatorie          al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile  1968,          n. 1444, e possono  dettare  disposizioni  sugli  spazi  da          destinare  agli   insediamenti   residenziali,   a   quelli          produttivi, a quelli riservati alle  attivita'  collettive,          al verde e ai parcheggi, nell'ambito  della  definizione  o          revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un          assetto  complessivo  e  unitario  o  di  specifiche   aree          territoriali.                 1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a          orientare i comuni nella definizione di limiti di  densita'          edilizia, altezza e distanza dei  fabbricati  negli  ambiti          urbani consolidati del proprio territorio.                 1-ter. In ogni caso di intervento  di  demolizione  e          ricostruzione,  quest'ultima  e'  comunque  consentita  nel          rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purche'          sia effettuata  assicurando  la  coincidenza  dell'area  di          sedime e del volume dell'edificio  ricostruito  con  quello          demolito,    nei    limiti    dell'altezza    massima    di          quest'ultimo.».               - Si riporta l'art. 9, del  decreto  del  Ministro  dei          lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili          di  densita'  edilizia,  di  altezza,  di  distanza  fra  i          fabbricati e rapporti  massimi  tra  spazi  destinati  agli          insediamenti residenziali e produttivi e spazi  pubblici  o          riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o  a          parcheggi da osservare ai fini della formazione  dei  nuovi          strumenti  urbanistici  o   della   revisione   di   quelli          esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n.          765):                 «Art. 9 (Limiti di distanza tra i fabbricati).  -  Le          distanze  minime  tra  fabbricati  per  le   diverse   zone          territoriali omogenee sono stabilite come segue:                   1)  Zone  A):  per  le  operazioni  di  risanamento          conservativo  e  per  le  eventuali  ristrutturazioni,   le          distanze tra gli edifici non  possono  essere  inferiori  a          quelle intercorrenti tra i volumi  edificati  preesistenti,          computati senza tener conto di  costruzioni  aggiuntive  di          epoca recente  e  prive  di  valore  storico,  artistico  o          ambientale;                   2)  Nuovi  edifici  ricadenti  in  altre  zone:  e'          prescritta in tutti i casi la distanza minima  assoluta  di          m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;                   3) Zone C):  e'  altresi'  prescritta,  tra  pareti          finestrate di edifici antistanti, la distanza  minima  pari          all'altezza del fabbricato piu' alto; la norma  si  applica          anche quando una sola parete sia  finestrata,  qualora  gli          edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12.                 Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano          interposte strade destinate al traffico  dei  veicoli  (con          esclusione della viabilita' a fondo cieco  al  servizio  di          singoli edifici o di insediamenti) - debbono  corrispondere          alla larghezza della sede stradale maggiorata di:                   ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a          ml. 7;                   ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa          tra ml. 7 e ml. 15;                   ml. 10 per lato, per strade di larghezza  superiore          a ml. 15.                 Qualora  le  distanze  tra  fabbricati,  come   sopra          computate, risultino inferiori all'altezza  del  fabbricato          piu' alto,  le  distanze  stesse  sono  maggiorate  fino  a          raggiungere la misura  corrispondente  all'altezza  stessa.          Sono ammesse  distanze  inferiori  a  quelle  indicate  nei          precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino          oggetto  di   piani   particolareggiati   o   lottizzazioni          convenzionate con previsioni planovolumetriche.».               - La legge 14 marzo 2001, n. 80  (Interventi  a  favore          del comune di Pietrelcina), e'  pubblicata  nella  Gazzetta          Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2001.               - La legge  27  dicembre  2017,  n.  205  (Bilancio  di          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e          bilancio  pluriennale  per  il  triennio   2018-2020),   e'          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29  dicembre          2017, S.O. n. 62/L.   |  
|   |                               Art. 5 bis            Disposizioni in materia di ciclovie interurbane 
   1. Al comma 104 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) le parole: «delle autostrade ciclabili»  sono  sostituite  dalle seguenti:  «di  ciclovie  interurbane,   come   definite   ai   sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2018, n. 2»;   b) le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 agosto 2019».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta l'art. 1, comma 104, della citata legge 30          dicembre 2018,  n.  145,  come  modificato  dalla  presente          legge:                 «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -          (Omissis).                 104. Allo scopo di finanziare interventi  finalizzati          alla progettazione di ciclovie interurbane,  come  definite          ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), della  legge  11          gennaio 2018, n. 2, e' istituito, nello stato di previsione          del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  il          Fondo per le autostrade ciclabili con uno stanziamento di 2          milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto  del  Ministro          delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare  entro  il          31 agosto 2019, sono definite le  modalita'  di  erogazione          delle risorse del predetto Fondo, nonche' le  modalita'  di          verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte degli          enti territoriali delle risorse erogate per le finalita' di          cui al presente comma.                 (Omissis).».               - Si riporta l'art. 2, della legge 11 gennaio 2018,  n.          2  (Disposizioni  per  lo  sviluppo  della   mobilita'   in          bicicletta e  la  realizzazione  della  rete  nazionale  di          percorribilita' ciclistica):                 «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai  fini  della  presente          legge si intende per:                   a)  "ciclovia":  un  itinerario  che  consenta   il          transito delle biciclette nelle due  direzioni,  dotato  di          diversi livelli di protezione determinati da  provvedimenti          o da infrastrutture che rendono la  percorrenza  ciclistica          piu' agevole e sicura;                   b)  "rete  cicloviaria":   l'insieme   di   diverse          ciclovie o di segmenti di  ciclovie  raccordati  tra  loro,          descritti,  segnalati  e  legittimamente  percorribili  dal          ciclista senza soluzione di continuita';                   c) "via verde  ciclabile"  o  "greenway":  pista  o          strada  ciclabile  in  sede  propria  sulla  quale  non  e'          consentito il traffico motorizzato;                   d)  "sentiero   ciclabile   o   percorso   natura":          itinerario in parchi e zone protette, sulle sponde di fiumi          o in ambiti rurali, anche senza particolari caratteristiche          costruttive,  dove  e'  ammessa   la   circolazione   delle          biciclette;                   e) "strada senza  traffico":  strada  con  traffico          motorizzato inferiore alla media di  cinquanta  veicoli  al          giorno calcolata su base annua;                   f) "strada a basso traffico": strada  con  traffico          motorizzato inferiore alla media di cinquecento veicoli  al          giorno calcolata su base  annua  senza  punte  superiori  a          cinquanta veicoli all'ora;                   g)  "strada  30":  strada  urbana   o   extraurbana          sottoposta al limite di velocita' di 30 chilometri orari  o          a un limite inferiore, segnalata con le modalita' stabilite          dall'art. 135, comma 14, del regolamento di cui al  decreto          del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495;          e' considerata "strada 30" anche la strada extraurbana  con          sezione  della  carreggiata  non  inferiore  a  tre   metri          riservata  ai  veicoli  non  a   motore,   eccetto   quelli          autorizzati, e sottoposta al  limite  di  velocita'  di  30          chilometri orari.                 2.  Con  riferimento  ai  parametri  di  traffico   e          sicurezza sono qualificati come ciclovie gli itinerari  che          comprendono una o piu' delle seguenti categorie:                   a) le  piste  o  corsie  ciclabili,  come  definite          dall'art. 3, comma 1, numero 39), del codice della  strada,          di cui al decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  e          dall'art. 140, comma 7, del regolamento di cui  al  decreto          del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;                   b)  gli  itinerari  ciclopedonali,  come   definiti          dall'art. 2, comma  3,  lettera  F-bis,  del  codice  della          strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.          285;                   c) le vie verdi ciclabili;                   d) i sentieri ciclabili o i percorsi natura;                   e) le strade senza traffico e a basso traffico;                   f) le strade 30;                   g) le aree pedonali,  come  definite  dall'art.  3,          comma 1, numero 2), del codice  della  strada,  di  cui  al          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;                   h) le  zone  a  traffico  limitato,  come  definite          dall'art. 3, comma 1, numero 54), del codice della  strada,          di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;                   i) le zone residenziali, come definite dall'art. 3,          comma 1, numero 58), del codice della  strada,  di  cui  al          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».   |  
|   |                               Art. 5 ter             Norme applicabili in materia di procedimenti            di localizzazione di opere di interesse statale 
   1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, sono apportate  le  seguenti modificazioni:   a) al comma 1, le parole: «ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della  legge  7  agosto 1990, n. 241»;   b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta l'art. 3, del decreto del Presidente della          Repubblica 18 aprile  1994,  n.  383  (Regolamento  recante          disciplina dei procedimenti di localizzazione  delle  opere          di  interesse  statale),  come  modificato  dalla  presente          legge:                 «Art. 3  (Localizzazione  delle  opere  di  interesse          statale difformi  dagli  strumenti  urbanistici  e  mancato          perfezionamento dell'intesa). - 1.  Qualora  l'accertamento          di conformita' di cui all'art. 2 del presente  regolamento,          dia esito negativo, oppure  l'intesa  tra  lo  Stato  e  la          regione interessata non  si  perfezioni  entro  il  termine          stabilito, viene convocata una  conferenza  di  servizi  ai          sensi degli articoli da 14 a  14-quinquies  della  legge  7          agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi partecipano          la   regione   e,   previa   deliberazione   degli   organi          rappresentativi, il comune o i comuni interessati,  nonche'          le altre amministrazioni dello Stato e  gli  enti  comunque          tenuti ad adottare atti di intesa, o a  rilasciare  pareri,          autorizzazioni, approvazioni, nulla  osta,  previsti  dalle          leggi statali e regionali.                 2. (Abrogato).                 3. (Abrogato).                 4. (Abrogato).                 5. (Abrogato).».               - Si  riporta  l'art.  2,  comma  14,  della  legge  24          dicembre 1993, n. 537  (Interventi  correttivi  di  finanza          pubblica):                 «Art.  2   (Semplificazione   e   accelerazione   dei          procedimenti amministrativi). - (Omissis).                 14. In caso di opere e lavori pubblici  di  interesse          nazionale, da eseguirsi a cura di concessionari di lavori e          servizi  pubblici  nonche'  di   amministrazioni   statali,          ricompresi nella programmazione di settore e  per  i  quali          siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti,          l'intesa di cui all'art. 81, secondo comma, del decreto del          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, qualora          non sia stata  perfezionata  entro  sessanta  giorni  dalla          richiesta da parte dell'amministrazione statale competente,          puo' essere acquisita nell'ambito di un'apposita conferenza          di servizi convocata, ai sensi della legge 7  agosto  1990,          n. 241  e  successive  modificazioni,  sia  dalla  medesima          amministrazione sia dalla regione.                 (Omissis).».               - Si riportano gli articoli da 14 a 14-quinquies, della          citata legge 7 agosto 1990, n. 241:                 «Art. 14 (Conferenza di servizi). - 1. La  conferenza          di    servizi    istruttoria    puo'     essere     indetta          dall'amministrazione  procedente,  anche  su  richiesta  di          altra amministrazione  coinvolta  nel  procedimento  o  del          privato  interessato,  quando  lo  ritenga  opportuno   per          effettuare un esame contestuale  degli  interessi  pubblici          coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesime          attivita' o risultati. Tale conferenza  si  svolge  con  le          modalita'  previste  dall'art.  14-bis  o   con   modalita'          diverse, definite dall'amministrazione procedente.                 2. La  conferenza  di  servizi  decisoria  e'  sempre          indetta   dall'amministrazione   procedente    quando    la          conclusione  positiva  del  procedimento   e'   subordinata          all'acquisizione di piu' pareri,  intese,  concerti,  nulla          osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi  da          diverse  amministrazioni,  inclusi  i  gestori  di  beni  o          servizi  pubblici.  Quando  l'attivita'  del  privato   sia          subordinata a piu' atti di assenso, comunque denominati, da          adottare  a  conclusione  di  distinti   procedimenti,   di          competenza  di  diverse   amministrazioni   pubbliche,   la          conferenza di servizi  e'  convocata,  anche  su  richiesta          dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.                 3. Per progetti  di  particolare  complessita'  e  di          insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione          procedente,   su   motivata   richiesta   dell'interessato,          corredata da uno studio di fattibilita',  puo'  indire  una          conferenza   preliminare   finalizzata   a   indicare    al          richiedente, prima della presentazione di una istanza o  di          un progetto definitivo, le condizioni  per  ottenere,  alla          loro presentazione, i necessari pareri,  intese,  concerti,          nulla osta, autorizzazioni, concessioni  o  altri  atti  di          assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,          se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione          della conferenza, la indice entro cinque giorni  lavorativi          dalla  ricezione  della  richiesta  stessa.  La  conferenza          preliminare si svolge  secondo  le  disposizioni  dell'art.          14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla  meta'.  Le          amministrazioni    coinvolte    esprimono    le     proprie          determinazioni sulla  base  della  documentazione  prodotta          dall'interessato. Scaduto il  termine  entro  il  quale  le          amministrazioni devono rendere le  proprie  determinazioni,          l'amministrazione procedente  le  trasmette,  entro  cinque          giorni, al richiedente. Ove si  sia  svolta  la  conferenza          preliminare,   l'amministrazione    procedente,    ricevuta          l'istanza o il progetto definitivo,  indice  la  conferenza          simultanea nei termini e  con  le  modalita'  di  cui  agli          articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza          simultanea,  le  determinazioni   espresse   in   sede   di          conferenza   preliminare   possono   essere   motivatamente          modificate o integrate solo in  presenza  di  significativi          elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito          delle   osservazioni   degli   interessati   sul   progetto          definitivo.  Nelle  procedure  di  realizzazione  di  opere          pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi          si  esprime  sul  progetto  di  fattibilita'   tecnica   ed          economica, al fine di indicare le condizioni per  ottenere,          sul  progetto  definitivo,  le   intese,   i   pareri,   le          concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i  nullaosta  e          gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa          vigente.                 4. Qualora un progetto sia sottoposto  a  valutazione          di impatto ambientale di  competenza  regionale,  tutte  le          autorizzazioni,  intese,  concessioni,   licenze,   pareri,          concerti,  nulla  osta  e  assensi   comunque   denominati,          necessari alla realizzazione e all'esercizio  del  medesimo          progetto,  vengono  acquisiti   nell'ambito   di   apposita          conferenza di servizi, convocata in modalita'  sincrona  ai          sensi dell'art. 14-ter, secondo quanto  previsto  dall'art.          27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.                 5. L'indizione  della  conferenza  e'  comunicata  ai          soggetti di cui all'art. 7, i quali possono intervenire nel          procedimento ai sensi dell'art. 9.».                 «Art.  14-bis  (Conferenza  semplificata).  -  1.  La          conferenza decisoria di cui all'art. 14, comma 2, si svolge          in forma semplificata e in  modalita'  asincrona,  salvo  i          casi di cui ai commi 6  e  7.  Le  comunicazioni  avvengono          secondo le modalita'  previste  dall'art.  47  del  decreto          legislativo 7 marzo 2005, n. 82.                 2.  La  conferenza  e'  indetta  dall'amministrazione          procedente entro cinque giorni lavorativi  dall'inizio  del          procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda,  se          il procedimento e' ad  iniziativa  di  parte.  A  tal  fine          l'amministrazione   procedente    comunica    alle    altre          amministrazioni interessate:                   a)  l'oggetto  della  determinazione  da  assumere,          l'istanza  e   la   relativa   documentazione   ovvero   le          credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai          documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;                   b) il termine perentorio, non superiore a  quindici          giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono          richiedere, ai sensi dell'art.  2,  comma  7,  integrazioni          documentali  o  chiarimenti  relativi  a  fatti,  stati   o          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili          presso altre pubbliche amministrazioni;                   c) il termine perentorio, comunque non superiore  a          quarantacinque giorni, entro il  quale  le  amministrazioni          coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative          alla decisione oggetto  della  conferenza,  fermo  restando          l'obbligo di rispettare il termine  finale  di  conclusione          del procedimento. Se tra  le  suddette  amministrazioni  vi          sono  amministrazioni  preposte  alla  tutela   ambientale,          paesaggistico-territoriale,  dei  beni  culturali,  o  alla          tutela della salute  dei  cittadini,  ove  disposizioni  di          legge o i provvedimenti di cui all'art. 2 non prevedano  un          termine diverso, il suddetto termine e' fissato in  novanta          giorni;                   d) la data della eventuale  riunione  in  modalita'          sincrona di cui all'art. 14-ter,  da  tenersi  entro  dieci          giorni dalla scadenza del termine di cui alla  lettera  c),          fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di          conclusione del procedimento.                 3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le          amministrazioni    coinvolte     rendono     le     proprie          determinazioni,  relative  alla  decisione  oggetto   della          conferenza.  Tali  determinazioni,  congruamente  motivate,          sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,          ove possibile, le  modifiche  eventualmente  necessarie  ai          fini   dell'assenso.   Le   prescrizioni    o    condizioni          eventualmente  indicate  ai   fini   dell'assenso   o   del          superamento del dissenso sono espresse  in  modo  chiaro  e          analitico e specificano  se  sono  relative  a  un  vincolo          derivante da  una  disposizione  normativa  o  da  un  atto          amministrativo generale  ovvero  discrezionalmente  apposte          per la migliore tutela dell'interesse pubblico.                 4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto          dell'Unione europea richiedono l'adozione di  provvedimenti          espressi, la  mancata  comunicazione  della  determinazione          entro il termine di cui al comma 2, lettera c),  ovvero  la          comunicazione di una  determinazione  priva  dei  requisiti          previsti  dal  comma  3,  equivalgono  ad   assenso   senza          condizioni.    Restano     ferme     le     responsabilita'          dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti          nei confronti  dell'amministrazione,  per  l'assenso  reso,          ancorche' implicito.                 5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera  c),          l'amministrazione procedente adotta,  entro  cinque  giorni          lavorativi,  la  determinazione  motivata  di   conclusione          positiva della conferenza, con gli effetti di cui  all'art.          14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente  atti  di          assenso non condizionato, anche implicito,  ovvero  qualora          ritenga, sentiti  i  privati  e  le  altre  amministrazioni          interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente          indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso  o  del          superamento  del  dissenso  possano  essere  accolte  senza          necessita'  di   apportare   modifiche   sostanziali   alla          decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito          uno o piu' atti di dissenso  che  non  ritenga  superabili,          l'amministrazione  procedente  adotta,  entro  il  medesimo          termine, la determinazione di  conclusione  negativa  della          conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda.          Nei  procedimenti  a   istanza   di   parte   la   suddetta          determinazione produce gli effetti della  comunicazione  di          cui all'art. 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette          alle   altre   amministrazioni   coinvolte   le   eventuali          osservazioni presentate nel  termine  di  cui  al  suddetto          articolo e procede ai sensi  del  comma  2.  Dell'eventuale          mancato accoglimento di tali osservazioni e'  data  ragione          nell'ulteriore   determinazione   di   conclusione    della          conferenza.                 6.   Fuori   dei   casi   di   cui   al   comma    5,          l'amministrazione   procedente,    ai    fini    dell'esame          contestuale degli interessi coinvolti, svolge,  nella  data          fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della          conferenza  in  modalita'  sincrona,  ai  sensi   dell'art.          14-ter.                 7. Ove  necessario,  in  relazione  alla  particolare          complessita'    della    determinazione    da     assumere,          l'amministrazione  procedente   puo'   comunque   procedere          direttamente in forma simultanea e in  modalita'  sincrona,          ai sensi dell'art. 14-ter. In tal caso indice la conferenza          comunicando alle altre amministrazioni le  informazioni  di          cui alle lettere a) e  b)  del  comma  2  e  convocando  la          riunione  entro   i   successivi   quarantacinque   giorni.          L'amministrazione procedente  puo'  altresi'  procedere  in          forma simultanea  e  in  modalita'  sincrona  su  richiesta          motivata  delle  altre  amministrazioni   o   del   privato          interessato avanzata entro il termine perentorio di cui  al          comma 2, lettera b). In tal caso la riunione  e'  convocata          nei successivi quarantacinque giorni 2.».                 «Art. 14-ter (Conferenza simultanea). - 1.  La  prima          riunione della conferenza di servizi in forma simultanea  e          in modalita' sincrona  si  svolge  nella  data  previamente          comunicata ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera  d),          ovvero nella data fissata ai sensi dell'art. 14-bis,  comma          7, con la partecipazione contestuale, ove  possibile  anche          in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni          competenti.                 2. I lavori della conferenza si concludono non  oltre          quarantacinque giorni decorrenti dalla data della  riunione          di cui al comma 1. Nei casi di cui all'art.  14-bis,  comma          7, qualora siano coinvolte  amministrazioni  preposte  alla          tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale,  dei  beni          culturali e della  salute  dei  cittadini,  il  termine  e'          fissato  in  novanta  giorni.  Resta  fermo  l'obbligo   di          rispettare   il   termine   finale   di   conclusione   del          procedimento.                 3. Ciascun  ente  o  amministrazione  convocato  alla          riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad          esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la          posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni          di  competenza  della  conferenza,   anche   indicando   le          modifiche  progettuali  eventualmente  necessarie  ai  fini          dell'assenso.                 4.   Ove   alla    conferenza    partecipino    anche          amministrazioni non  statali,  le  amministrazioni  statali          sono  rappresentate  da  un  unico  soggetto  abilitato  ad          esprimere definitivamente in modo univoco e  vincolante  la          posizione di tutte le predette  amministrazioni,  nominato,          anche preventivamente per determinate materie o determinati          periodi  di  tempo,  dal  Presidente  del   Consiglio   dei          ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni          periferiche, dal Prefetto.  Ferma  restando  l'attribuzione          del potere  di  rappresentanza  al  suddetto  soggetto,  le          singole   amministrazioni    statali    possono    comunque          intervenire ai  lavori  della  conferenza  in  funzione  di          supporto. Le amministrazioni di cui all'art.  14-quinquies,          comma  1,  prima  della  conclusione   dei   lavori   della          conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il          proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.                 5. Ciascuna regione e ciascun ente  locale  definisce          autonomamente   le   modalita'    di    designazione    del          rappresentante   unico   di   tutte   le    amministrazioni          riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale          nonche'   l'eventuale   partecipazione    delle    suddette          amministrazioni ai lavori della conferenza.                 6. Alle  riunioni  della  conferenza  possono  essere          invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti  il          progetto eventualmente dedotto in conferenza.                 7. All'esito dell'ultima  riunione,  e  comunque  non          oltre il termine  di  cui  al  comma  2,  l'amministrazione          procedente adotta la determinazione motivata di conclusione          della  conferenza,  con  gli  effetti   di   cui   all'art.          14-quater, sulla base delle posizioni  prevalenti  espresse          dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza  tramite          i  rispettivi  rappresentanti.   Si   considera   acquisito          l'assenso senza condizioni  delle  amministrazioni  il  cui          rappresentante non abbia partecipato alle riunioni  ovvero,          pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3          la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non          motivato o  riferito  a  questioni  che  non  costituiscono          oggetto della conferenza.».                 «Art.  14-quater  (Decisione  della   conferenza   di          servizi). - 1. La determinazione  motivata  di  conclusione          della conferenza, adottata dall'amministrazione  procedente          all'esito della stessa, sostituisce a  ogni  effetto  tutti          gli atti di assenso,  comunque  denominati,  di  competenza          delle amministrazioni e  dei  gestori  di  beni  o  servizi          pubblici interessati.                 2. Le amministrazioni  i  cui  atti  sono  sostituiti          dalla  determinazione   motivata   di   conclusione   della          conferenza  possono  sollecitare  con  congrua  motivazione          l'amministrazione procedente ad assumere, previa  indizione          di  una  nuova  conferenza,  determinazioni   in   via   di          autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies.  Possono  altresi'          sollecitarla, purche' abbiano  partecipato,  anche  per  il          tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5  dell'art.          14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse  nei          termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai          sensi dell'art. 21-quinquies.                 3. In caso di approvazione unanime, la determinazione          di cui al comma 1 e' immediatamente efficace.  In  caso  di          approvazione  sulla  base   delle   posizioni   prevalenti,          l'efficacia della determinazione e' sospesa ove siano stati          espressi   dissensi   qualificati   ai   sensi    dell'art.          14-quinquies e per il  periodo  utile  all'esperimento  dei          rimedi ivi previsti.                 4.  I  termini  di  efficacia  di  tutti  i   pareri,          autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti  di  assenso          comunque denominati acquisiti nell'ambito della  conferenza          di servizi decorrono dalla data della  comunicazione  della          determinazione motivata di conclusione della conferenza.».                 «Art. 14-quinquies  (Rimedi  per  le  amministrazioni          dissenzienti). - 1. Avverso la determinazione  motivata  di          conclusione della conferenza, entro dieci giorni dalla  sua          comunicazione,  le  amministrazioni  preposte  alla  tutela          ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni  culturali          o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei          cittadini possono proporre opposizione  al  Presidente  del          Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in          modo inequivoco il proprio motivato  dissenso  prima  della          conclusione   dei   lavori   della   conferenza.   Per   le          amministrazioni  statali  l'opposizione  e'  proposta   dal          Ministro competente.                 2.   Possono   altresi'   proporre   opposizione   le          amministrazioni delle regioni o delle province autonome  di          Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in          una materia spettante  alla  rispettiva  competenza,  abbia          manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.                 3.   La   proposizione   dell'opposizione    sospende          l'efficacia della determinazione  motivata  di  conclusione          della conferenza.                 4. La Presidenza del Consiglio dei  ministri  indice,          per  una  data  non  posteriore  al   quindicesimo   giorno          successivo alla ricezione  dell'opposizione,  una  riunione          con  la  partecipazione  delle  amministrazioni  che  hanno          espresso il dissenso  e  delle  altre  amministrazioni  che          hanno partecipato  alla  conferenza.  In  tale  riunione  i          partecipanti  formulano   proposte,   in   attuazione   del          principio di leale collaborazione, per l'individuazione  di          una soluzione condivisa, che sostituisca la  determinazione          motivata di conclusione della  conferenza  con  i  medesimi          effetti.                 5.  Qualora  alla  conferenza  di   servizi   abbiano          partecipato amministrazioni delle regioni o delle  Province          autonome di Trento e  di  Bolzano,  e  l'intesa  non  venga          raggiunta nella riunione di cui al  comma  4,  puo'  essere          indetta, entro i successivi quindici  giorni,  una  seconda          riunione, che si svolge con le medesime  modalita'  e  allo          stesso fine.                 6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4          e  5  sia  raggiunta  un'intesa  tra   le   amministrazioni          partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova          determinazione motivata di  conclusione  della  conferenza.          Qualora all'esito delle suddette riunioni, e  comunque  non          oltre quindici giorni  dallo  svolgimento  della  riunione,          l'intesa non sia raggiunta,  la  questione  e'  rimessa  al          Consiglio dei ministri. La questione e'  posta,  di  norma,          all'ordine del giorno della prima  riunione  del  Consiglio          dei ministri  successiva  alla  scadenza  del  termine  per          raggiungere  l'intesa.  Alla  riunione  del  Consiglio  dei          ministri possono partecipare i Presidenti delle  regioni  o          delle province autonome interessate. Qualora  il  Consiglio          dei ministri non accolga l'opposizione,  la  determinazione          motivata  di  conclusione   della   conferenza   acquisisce          definitivamente efficacia. Il Consiglio dei  ministri  puo'          accogliere  parzialmente  l'opposizione,   modificando   di          conseguenza   il   contenuto   della   determinazione    di          conclusione della conferenza, anche in considerazione degli          esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.                 7. Restano ferme le  attribuzioni  e  le  prerogative          riconosciute  alle  regioni  a  statuto  speciale  e   alle          Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  dagli   statuti          speciali  di  autonomia   e   dalle   relative   norme   di          attuazione.».   |  
|   |                              Art. 5 quater                       Proroga di mutui scaduti 
   1. Al fine di consentire il completamento  di  opere  di  interesse pubblico,  le  somme  residue  relative  ai  mutui  che  sono   stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze  in  attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n. 326, il cui piano di rimborso e' scaduto il 31 dicembre  2018  e  che pertanto risultano a tale data non utilizzate dai soggetti mutuatari, possono  essere   erogate   anche   successivamente   alla   scadenza dell'ammortamento dei predetti  mutui  ai  fini  della  realizzazione degli interventi  riguardanti  l'opera  oggetto  del  mutuo  concesso ovvero alla quale sono state destinate le somme mutuate a seguito dei diversi utilizzi autorizzati dalla Cassa  depositi  e  prestiti  Spa, previo nulla osta dei Ministeri competenti, nel corso del periodo  di ammortamento. L'erogazione delle suddette somme e'  effettuata  dalla Cassa depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2021,  su  domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta dei  Ministeri  competenti, sulla base dei documenti giustificativi  delle  spese  connesse  alla realizzazione delle predette opere.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta l'art. 5, commi 1 e 3,  del  decreto-legge          30  settembre  2003,  n.  269  (Disposizioni  urgenti   per          favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei          conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge          24 novembre 2003, n. 326:                 «Art.  5  (Trasformazione  della  Cassa  depositi   e          prestiti in societa' per azioni). - 1. La Cassa depositi  e          prestiti e' trasformata  in  societa'  per  azioni  con  la          denominazione di "Cassa depositi e  prestiti  societa'  per          azioni"  (CDP  S.p.A.),  con  effetto  dalla   data   della          pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   del   decreto          ministeriale di cui al comma 3. La CDP S.p.A., salvo quanto          previsto dal  comma  3,  subentra  nei  rapporti  attivi  e          passivi e conserva i diritti e gli obblighi anteriori  alla          trasformazione.                 (Omissis).                 3. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle          finanze di natura non regolamentare, da emanare  entro  due          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,          sono determinati:                   a) le funzioni, le attivita' e le passivita'  della          Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che          sono trasferite al Ministero dell'economia e delle  finanze          e quelle assegnate alla gestione separata della CDP  S.p.A.          di cui al comma 8;                   b) i beni  e  le  partecipazioni  societarie  dello          Stato, anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A.          e assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche          in deroga alla normativa  vigente.  I  relativi  valori  di          trasferimento e di iscrizione in bilancio sono  determinati          sulla scorta della relazione giurata di stima  prodotta  da          uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione          professionale nominati dal Ministero, anche in deroga  agli          articoli da 2342 a 2345 del codice civile  ed  all'art.  24          della legge  27  dicembre  2002,  n.  289.  Con  successivi          decreti  ministeriali  possono  essere  disposti  ulteriori          trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui          alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo          della  Corte  dei  conti  e   trasmessi   alle   competenti          Commissioni parlamentari;                   c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;                   d) il capitale sociale della CDP  S.p.A.,  comunque          in misura non inferiore al fondo di dotazione  della  Cassa          depositi e  prestiti  risultante  dall'ultimo  bilancio  di          esercizio approvato.                 (Omissis).».   |  
|   |                            Art. 5 quinquies           Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture 
   1. In considerazione della straordinaria necessita' ed  urgenza  di assicurare la  celere  cantierizzazione  delle  opere  pubbliche,  e' istituita, a decorrere dal 1° settembre 2019, la societa' per  azioni denominata «Italia Infrastrutture Spa», con capitale sociale  pari  a 10 milioni di euro interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze,  su  cui  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti esercita il controllo di  cui  all'articolo  16  del  testo unico di cui al decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  175.  La societa', previa stipula di una o piu' convenzioni con  le  strutture interessate del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  ha per  oggetto  il  supporto  tecnico-amministrativo   alle   direzioni generali  in  materia  di  programmi  di  spesa  che   prevedano   il trasferimento  di  fondi  a  regioni  ed  enti  locali  e  che  siano sottoposti alle Conferenze di cui al decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281.  Le  risorse  destinate  alle  convenzioni  di  cui  al presente comma sono erogate alla societa' su un  conto  di  tesoreria intestato alla medesima societa',  appositamente  istituito,  con  le modalita'  previste  dalle  medesime  convenzioni.  Con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro dell'economia e delle finanze, e' adottato lo statuto della societa'. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con  il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  designa  il  consiglio  di amministrazione.   2. La societa' puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni e con oneri a carico della societa' stessa  nell'ambito  delle  risorse disponibili a legislazione vigente, di  personale  proveniente  dalle pubbliche amministrazioni, anche  ad  ordinamento  autonomo,  e  puo' stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto della disciplina applicabile, con esperti di elevata professionalita' nelle materie oggetto d'intervento della societa' medesima.   3. Per le convenzioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa  di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni  di  euro  a  decorrere dall'anno 2020.   4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni  di euro per l'anno 2019  e  a  5  milioni  di  euro  annui  a  decorrere dall'anno 2020, si provvede:   a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante  corrispondente  riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311.  A  tal  fine,  al  terzo  periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  le parole: «e all'importo di euro 9.309.900 annui a decorrere  dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, all'importo di 11,5  milioni di euro per l'anno 2019 e all'importo di 7.309.900 euro  a  decorrere dall'anno 2020»;   b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a  3  milioni  di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2020,  mediante  corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004, n. 307;   c)  quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,   mediante corrispondente   utilizzo   dell'autorizzazione   di   spesa   recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  da imputare sulla quota parte del fondo attribuita  al  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta l'art.  16,  del  decreto  legislativo  19          agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di  societa'  a          partecipazione pubblica):                 «Art. 16 (Societa' in house). -  1.  Le  societa'  in          house ricevono affidamenti diretti  di  contratti  pubblici          dalle  amministrazioni  che  esercitano  su  di   esse   il          controllo analogo o da ciascuna delle  amministrazioni  che          esercitano su di esse il controllo analogo  congiunto  solo          se non  vi  sia  partecipazione  di  capitali  privati,  ad          eccezione di quella prescritta da  norme  di  legge  e  che          avvenga in forme che non comportino controllo o  potere  di          veto, ne' l'esercizio di  un'influenza  determinante  sulla          societa' controllata.                 2.   Ai   fini   della   realizzazione   dell'assetto          organizzativo di cui al comma 1:                   a) gli statuti delle societa'  per  azioni  possono          contenere clausole in deroga delle  disposizioni  dell'art.          2380-bis e dell'art. 2409-novies del codice civile;                   b) gli statuti  delle  societa'  a  responsabilita'          limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente  o  agli          enti  pubblici  soci  di  particolari  diritti,  ai   sensi          dell'art. 2468, terzo comma, del codice civile;                   c) in ogni caso, i requisiti del controllo  analogo          possono essere acquisiti anche mediante la  conclusione  di          appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata          superiore a cinque anni, in deroga all'art. 2341-bis, primo          comma, del codice civile.                 3. Gli statuti delle  societa'  di  cui  al  presente          articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del          loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti          a esse affidati dall'ente pubblico o  dagli  enti  pubblici          soci.                 3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite  di          fatturato di cui al comma 3, che puo' essere rivolta  anche          a finalita' diverse, e' consentita solo a condizione che la          stessa permetta di conseguire economie  di  scala  o  altri          recuperi  di  efficienza   sul   complesso   dell'attivita'          principale della societa'.                 4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui          al  comma  3  costituisce  grave  irregolarita'  ai   sensi          dell'art.  2409  del  codice  civile  e  dell'art.  15  del          presente decreto.                 5. Nel caso di cui  al  comma  4,  la  societa'  puo'          sanare l'irregolarita' se, entro tre mesi dalla data in cui          la stessa si  e'  manifestata,  rinunci  a  una  parte  dei          rapporti  con  soggetti  terzi,  sciogliendo   i   relativi          rapporti  contrattuali,  ovvero  rinunci  agli  affidamenti          diretti da parte dell'ente  o  degli  enti  pubblici  soci,          sciogliendo i relativi rapporti. In  quest'ultimo  caso  le          attivita'   precedentemente    affidate    alla    societa'          controllata devono essere  riaffidate,  dall'ente  o  dagli          enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate          dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro  i          sei  mesi  successivi  allo   scioglimento   del   rapporto          contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle  procedure          di gara i beni o servizi continueranno  ad  essere  forniti          dalla stessa societa' controllata.                 6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti,  di          cui al comma 5, la  societa'  puo'  continuare  la  propria          attivita' se e in quanto  sussistano  i  requisiti  di  cui          all'art. 4. A seguito della  cessazione  degli  affidamenti          diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti          parasociali  finalizzati  a  realizzare  i  requisiti   del          controllo analogo.                 7. Le societa'  di  cui  al  presente  articolo  sono          tenute all'acquisto di lavori, beni e  servizi  secondo  la          disciplina di cui al decreto legislativo n.  50  del  2016.          Resta fermo quanto previsto dagli  articoli  5  e  192  del          medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.».               -  Il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281          (Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997.               - Si riporta  l'art.  1,  comma  238,  della  legge  30          dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la  formazione  del          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge          finanziaria 2005), come modificato dalla presente legge:                 «238. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e          delle finanze, da emanare entro  il  31  gennaio  2005,  e'          stabilito un incremento delle tariffe  applicabili  per  le          operazioni in materia di motorizzazione di cui all'art.  18          della  legge  1°  dicembre  1986,  n.  870,  in   modo   da          assicurare, su base  annua,  maggiori  entrate  pari  a  24          milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle          predette maggiori entrate, pari  ad  euro  20  milioni  per          l'anno 2005, e ad euro 12  milioni  a  decorrere  dall'anno          2006, e' riassegnata allo stato di previsione del Ministero          delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli          oneri di cui all'art. 2,  commi  3,  4  e  5,  del  decreto          legislativo 20 agosto 2002, n. 190.  La  riassegnazione  di          cui al precedente periodo e' limitata all'importo  di  euro          6.120.000 per l'anno 2013, all'importo  di  euro  9.278.000          per l'anno 2014, all'importo di euro 7.747.000  per  l'anno          2015, all'importo  di  euro  10.215.000  per  l'anno  2016,          all'importo di 11,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2019  e          all'importo di 7.309.900 euro a decorrere dall'anno 2020.                 (Omissis).».               - Si riporta l'art. 10, del decreto-legge  29  novembre          2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e  di          finanza pubblica),  convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 27 dicembre 2004, n. 307:                 «Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di          definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge  30          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive          modificazioni,  sono  apportate   le   seguenti   ulteriori          modifiche:                   a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e          "30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata"          e: "terza rata", sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle          seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005";                   b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole:  "30          giugno  2005",  inserite  dopo  le  parole:  "deve   essere          integrata entro il", sono sostituite  dalle  seguenti:  "31          ottobre 2005";                   c) al comma 37 dell'art. 32 le parole:  "30  giugno          2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005".                 2. La proroga al 31 maggio 2005 ed  al  30  settembre          2005   dei   termini   stabiliti   per    il    versamento,          rispettivamente,  della  seconda   e   della   terza   rata          dell'anticipazione   degli   oneri   concessori   opera   a          condizione che le regioni, prima della data di  entrata  in          vigore  del  presente  decreto,  non  abbiano  dettato  una          diversa disciplina.                 3. Il comma 2-quater dell'art. 5 del decreto-legge 12          luglio 2004, n. 168, convertito, con  modificazioni,  dalla          legge 30 luglio 2004, n. 191, e  successive  modificazioni,          e' abrogato.                 4.  Alle  minori  entrate  derivanti  dal  comma   1,          valutate per l'anno 2004 in 2.215,5  milioni  di  euro,  si          provvede con quota parte delle maggiori  entrate  derivanti          dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.                 5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».               - Si riporta l'art. 1, comma 95, della citata legge  30          dicembre 2018, n. 145:                 «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -          (Omissis).                 95.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da          ripartire con una dotazione di  740  milioni  di  euro  per          l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno  2020,  di          1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni  di          euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300  milioni          di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.                 (Omissis).».   |  
|   |                              Art. 5 sexies           Disposizioni urgenti per gli edifici condominial                 degradati o ubicati in aree degradate 
   1. Negli edifici condominiali dichiarati degradati dal  comune  nel cui territorio sono ubicati gli edifici medesimi, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1105, quarto comma, del codice civile, la nomina di un  amministratore  giudiziario  puo'  essere  richiesta anche  dal  sindaco   del   comune   ove   l'immobile   e'   ubicato. L'amministratore giudiziario  assume  le  decisioni  indifferibili  e necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea.   2. Le dichiarazioni di degrado degli edifici condominiali di cui al comma 1 sono effettuate dal sindaco del comune con ordinanza ai sensi dell'articolo  50,   comma   5,   del   testo   unico   delle   leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18 agosto 2000, n. 267,  nel  quadro  della  disciplina  in  materia  di sicurezza delle citta' di cui al decreto-legge 20 febbraio  2017,  n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.   3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta l'art. 1105, del codice civile:                 «Art. 1105 (Amministrazione). - Tutti i  partecipanti          hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa          comune.                 Per  gli  atti  di   ordinaria   amministrazione   le          deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata          secondo il valore delle loro quote, sono  obbligatorie  per          la minoranza dissenziente.                 Per   la   validita'   delle   deliberazioni    della          maggioranza si richiede  che  tutti  i  partecipanti  siano          stati   preventivamente   informati   dell'oggetto    della          deliberazione.                 Se non si  prendono  i  provvedimenti  necessari  per          l'amministrazione della cosa comune  o  non  si  forma  una          maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non  viene          eseguita, ciascun partecipante puo' ricorrere all'autorita'          giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e  puo'          anche nominare un amministratore.».               - Si riporta l'art. 50, comma  5,  del  citato  decreto          legislativo 18 agosto 2000, n. 267:                 «Art. 50 (Competenze del  sindaco  e  del  presidente          della provincia). - (Omissis).                 5. In particolare, in caso di emergenze  sanitarie  o          di igiene pubblica a  carattere  esclusivamente  locale  le          ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco,          quale rappresentante della comunita'  locale.  Le  medesime          ordinanze sono adottate dal sindaco,  quale  rappresentante          della comunita' locale, in relazione all'urgente necessita'          di interventi volti a superare situazioni di grave  incuria          o degrado del territorio, dell'ambiente  e  del  patrimonio          culturale o di pregiudizio del decoro e  della  vivibilita'          urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela          della tranquillita'  e  del  riposo  dei  residenti,  anche          intervenendo in materia di  orari  di  vendita,  anche  per          asporto, e  di  somministrazione  di  bevande  alcoliche  e          superalcoliche.   Negli   altri   casi    l'adozione    dei          provvedimenti d'urgenza, ivi compresa  la  costituzione  di          centri e organismi di referenza o assistenza,  spetta  allo          Stato  o  alle  regioni   in   ragione   della   dimensione          dell'emergenza  e  dell'eventuale  interessamento  di  piu'          ambiti territoriali regionali.                 (Omissis).».               -  Il   decreto-legge   20   febbraio   2017,   n.   14          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di   sicurezza   delle          citta'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42  del  20          febbraio 2017, e' stato convertito, con modificazioni dalla          legge 18 aprile 2017,  n.  48,  pubblicata  nella  Gazzetta          Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017.   |  
|   |                             Art. 5 septies           Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori                            e degli anziani 
   1. Al fine di assicurare la piu' ampia tutela a favore  dei  minori nei servizi educativi per l'infanzia  e  nelle  scuole  dell'infanzia statali  e  paritarie,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni  di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all'erogazione a favore di  ciascun  comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione  di  sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula  di  ciascuna scuola nonche' per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate  alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.   2. Al fine di assicurare  la  piu'  ampia  tutela  a  favore  delle persone    ospitate     nelle     strutture     socio-sanitarie     e socio-assistenziali  per  anziani  e  persone  con   disabilita',   a carattere residenziale, semiresidenziale o  diurno,  nello  stato  di previsione del Ministero della salute e' istituito un fondo  con  una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni  di  euro per   ciascuno   degli   anni   dal   2020   al   2024,   finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a  circuito  chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonche' per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione  delle  immagini per un periodo temporale adeguato.   3. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti  delle  risorse di cui ai commi 1 e 2, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.   4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni  di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno  degli  anni dal 2020 al 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per  l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di  cui all'articolo 1, comma 95, della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145, relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019  e  a  15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020  al  2024,  mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui  all'articolo  20  della legge 11 marzo 1988, n. 67.  
           Riferimenti normativi 
               - Si  riporta  l'art.  1,  comma  95,  della  legge  30          dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione  dello  Stato          per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale  per  il          triennio 2019-2021):                 «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -          (Omissis).                 95.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da          ripartire con una dotazione di  740  milioni  di  euro  per          l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno  2020,  di          1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni  di          euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300  milioni          di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.                 (Omissis).».               - Si riporta l'art. 20, della legge 11 marzo  1988,  n.          67 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e          pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988):                 «Art. 20 -  1.  E'  autorizzata  l'esecuzione  di  un          programma  pluriennale  di   interventi   in   materia   di          ristrutturazione edilizia e di  ammodernamento  tecnologico          del patrimonio sanitario pubblico  e  di  realizzazione  di          residenze per anziani e soggetti  non  autosufficienti  per          l'importo  complessivo  di  28   miliardi   di   euro.   Al          finanziamento  degli  interventi   si   provvede   mediante          operazioni di mutuo che le regioni e le  Province  autonome          di Trento e Bolzano sono  autorizzate  ad  effettuare,  nel          limite del 95 per cento della spesa ammissibile  risultante          dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e  prestiti          e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,          secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del          Ministro del tesoro, di  concerto  con  il  Ministro  della          sanita'.                 2. Il Ministro della sanita',  sentito  il  Consiglio          sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione  costituito          da tecnici di economia  sanitaria,  edilizia  e  tecnologia          ospedaliera e di funzioni  medico-sanitarie,  da  istituire          con proprio decreto, definisce con altro  proprio  decreto,          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della          presente legge, i criteri generali  per  la  programmazione          degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti          obiettivi di massima:                   a) riequilibrio territoriale  delle  strutture,  al          fine di garantire una idonea capacita' di posti letto anche          in quelle regioni del Mezzogiorno  dove  le  strutture  non          sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;                   b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto  a          piu' elevato degrado strutturale;                   c) ristrutturazione del  30  per  cento  dei  posti          letto  che  presentano  carenze  strutturali  e  funzionali          suscettibili di integrale recupero con adeguate  misure  di          riadattamento;                   d) conservazione in efficienza del restante 50  per          cento dei posti letto, la  cui  funzionalita'  e'  ritenuta          sufficiente;                   e)   completamento   della   rete    dei    presidi          poliambulatoriali extraospedalieri  ed  ospedalieri  diurni          con contemporaneo intervento  su  quelli  ubicati  in  sede          ospedaliera secondo le specificazioni di cui  alle  lettere          a), b), c);                   f) realizzazione  di  140.000  posti  in  strutture          residenziali, per anziani che non possono essere  assistiti          a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e  che          richiedono  trattamenti  continui.   Tali   strutture,   di          dimensioni  adeguate  all'ambiente  secondo  standards  che          saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre          1978,  n.  833,  devono  essere  integrate  con  i  servizi          sanitari e  sociali  di  distretto  e  con  istituzioni  di          ricovero e cura in grado di provvedere al  riequilibrio  di          condizioni deteriorate.  Dette  strutture,  sulla  base  di          standards  dimensionali,  possono  essere  ricavate   anche          presso aree e spazi resi  disponibili  dalla  riduzione  di          posti-letto ospedalieri;                   g)  adeguamento  alle  norme  di  sicurezza   degli          impianti delle strutture sanitarie;                   h)  potenziamento  delle  strutture  preposte  alla          prevenzione con particolare riferimento  ai  laboratori  di          igiene  e  profilassi   e   ai   presidi   multizonali   di          prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali  ed          alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;                   i)  conservazione   all'uso   pubblico   dei   beni          dismessi, il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna  regione          o provincia autonoma con propria determinazione.                 3. Il secondo decreto di cui  al  comma  2  definisce          modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel          medesimo   settore   dell'edilizia   sanitaria   effettuati          dall'Agenzia   per   gli   interventi   straordinari    nel          Mezzogiorno,  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici,  dalle          universita'   nell'ambito    dell'edilizia    universitaria          ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni,  anche  a          valere sulle risorse del Fondo investimenti  e  occupazione          (FIO).                 4. Le regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e          Bolzano   predispongono,   entro   quattro    mesi    dalla          pubblicazione del decreto di cui al comma 3,  il  programma          degli interventi di cui chiedono il  finanziamento  con  la          specificazione dei progetti da realizzare. Sulla  base  dei          programmi  regionali  o  provinciali,  il  Ministro   della          sanita'  predispone  il  programma  nazionale   che   viene          sottoposto all'approvazione del CIPE.                 5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al  comma          2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e  le          Province autonome di Trento e di Bolzano possono  contrarre          nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla  scadenza          dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il  programma          nazionale  di  cui  al  comma  medesimo.  Per  il  triennio          1988-1990 il limite massimo  complessivo  dei  mutui  resta          determinato in lire 10.000 miliardi,  in  ragione  di  lire          3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire  3.500  miliardi  per          ciascuno degli anni  1989  e  1990.  Le  stesse  regioni  e          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  presentano  in          successione temporale i progetti suscettibili di  immediata          realizzazione.                 5-bis. Dalla data del 30 novembre  1993,  i  progetti          attuativi del programma di cui al  comma  5,  con  la  sola          esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE  e  di  quelli          gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione          per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,          per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli          presentati dagli enti di cui all'art. 4,  comma  15,  della          legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  sono  approvati   dai          competenti organi  regionali,  i  quali  accertano  che  la          progettazione  esecutiva,   ivi   compresa   quella   delle          Universita' degli studi con policlinici a gestione  diretta          nonche' degli istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere          scientifico di loro competenza territoriale,  sia  completa          di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella  sua          completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi          necessari  per  l'esecuzione  dell'opera;  essi   accertano          altresi' la conformita' dei progetti esecutivi  agli  studi          di fattibilita'  approvati  dal  Ministero  della  sanita'.          Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di  interventi,          i competenti organi regionali verificano  la  coerenza  con          l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province          autonome e gli enti di cui  all'art.  4,  comma  15,  della          legge 30 dicembre 1991, n.  412,  presentano  al  CIPE,  in          successione temporale, istanza  per  il  finanziamento  dei          progetti, corredata dai provvedimenti della  loro  avvenuta          approvazione, da un programma temporale  di  realizzazione,          dalla dichiarazione che  essi  sono  redatti  nel  rispetto          delle  normative  nazionali  e  regionali  sugli  standards          ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria  e  che          sono dotati di copertura per l'intero progetto o per  parti          funzionali dello stesso.                 6. L'onere di ammortamento dei  mutui  e'  assunto  a          carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello  stato          di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di  lire          330 miliardi per l'anno 1989 e di  lire  715  miliardi  per          l'anno 1990.                 7. Il  limite  di  eta'  per  l'accesso  ai  concorsi          banditi dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il          personale laureato  che  partecipi  a  concorsi  del  ruolo          sanitario, a trentotto anni, per un periodo di tre  anni  a          decorrere dal 1° gennaio 1988.».   |  
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   1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a disciplinare  gli interventi per la riparazione  e  la  ricostruzione  degli  immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa  economica  nei  territori dei comuni di cui all'allegato 1 interessati dagli eventi sismici  di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del  6  settembre  2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre  2018,  e del 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del  2 gennaio 2019, di seguito denominati «eventi».   2. Per lo  svolgimento  delle  funzioni  di  cui  al  comma  1,  il Presidente del Consiglio dei  ministri,  d'intesa  con  i  Presidenti delle  Giunte  regionali  competenti  per  territorio,  con   proprio decreto,  nomina,  fino  al  31   dicembre   2021,   il   Commissario straordinario per la ricostruzione nei  territori  dei  comuni  della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far  data  dal 16 agosto 2018 e il Commissario straordinario  per  la  ricostruzione nei territori  dei  comuni  della  Citta'  metropolitana  di  Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 i cui compensi  sono determinati con lo stesso decreto, analogamente a quanto disposto per il Commissario straordinario del Governo di cui  all'articolo  2  del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  in  misura  non  superiore  ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del  decreto-legge  6  luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio 2011, n. 111, e fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  34  della legge 23 agosto 1988, n.  400,  con  oneri  a  carico  delle  risorse disponibili sulle contabilita' speciali di  cui  all'articolo  8.  La gestione  straordinaria,  finalizzata  all'attuazione  delle   misure oggetto del presente Capo, cessa il 31 dicembre 2021.   3. I Commissari straordinari, di seguito  denominati  «Commissari», assicurano  una  ricostruzione  unitaria  e  omogenea  nei  territori colpiti dagli eventi, attraverso specifici piani di riparazione e  di ricostruzione degli immobili privati e pubblici e  di  trasformazione e,  eventualmente,  di  delocalizzazione  urbana   finalizzati   alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e  alla tutela paesaggistica e, a tal fine, programmano l'uso  delle  risorse finanziarie e adottano le direttive necessarie per  la  progettazione ed esecuzione degli interventi, nonche'  per  la  determinazione  dei contributi spettanti ai beneficiari  sulla  base  di  indicatori  del danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici.   4. Gli interventi  e  i  piani  discendenti  dall'applicazione  del presente Capo sono attuati nel rispetto degli  articoli  4  e  5  del decreto del Presidente  della  Repubblica  8  agosto  1997,  n.  357, nonche' degli strumenti  di  pianificazione  e  gestione  delle  aree protette nazionali e regionali, individuate ai sensi  della  legge  6 dicembre 1991, n. 394.  
           Riferimenti normativi 
               -  La  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del   6          settembre 2018 (Dichiarazione dello stato di  emergenza  in          conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i Comuni          della Provincia di Campobasso a  far  data  dal  16  agosto          2018), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 19          settembre 2018.               -  La  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del  28          dicembre 2018 (Dichiarazione dello stato  di  emergenza  in          conseguenza  dell'evento  sismico   che   ha   colpito   il          territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena,  di          Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa  Venerina,          di Trecastagni, di  Viagrande  e  di  Zafferana  Etnea,  in          Provincia di Catania,  il  giorno  26  dicembre  2018),  e'          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  1  del  2  gennaio          2019.               - Per  il  testo  dell'art.  2,  del  decreto-legge  17          ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti  in  favore  delle          popolazioni  colpite  dal  sisma  del  24   agosto   2016),          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre          2016,  n.  229  (Interventi   urgenti   in   favore   delle          popolazioni colpite dagli eventi sismici  del  2016),  come          modificato dalla presente legge, si  veda  nei  riferimenti          normativi all'art. 23.               - Si riporta l'art. 15 del decreto-legge 6 luglio  2011          n.  98  (Disposizioni  urgenti   per   la   stabilizzazione          finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15          luglio 2011, n. 111:                 «Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure          di   razionalizzazione   dell'attivita'   dei    commissari          straordinari). - 1.  Fatta  salva  la  disciplina  speciale          vigente per determinate categorie di enti pubblici,  quando          la situazione economica, finanziaria e patrimoniale  di  un          ente sottoposto alla vigilanza  dello  Stato  raggiunga  un          livello di criticita' tale  da  non  potere  assicurare  la          sostenibilita'    e    l'assolvimento    delle     funzioni          indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare  fronte          ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con          decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro          dell'economia  e  delle  finanze,  l'ente   e'   posto   in          liquidazione  coatta  amministrativa;  i  relativi   organi          decadono ed e'  nominato  un  commissario.  Il  commissario          provvede alla liquidazione dell'ente, non procede  a  nuove          assunzioni, neanche per la  sostituzione  di  personale  in          posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione  dei          debiti esclusivamente nei limiti delle risorse  disponibili          alla data  della  liquidazione  ovvero  di  quelle  che  si          ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente;  ogni          atto adottato o contratto sottoscritto in deroga  a  quanto          previsto nel presente  periodo  e'  nullo.  L'incarico  del          commissario non puo' eccedere la durata di tre anni e  puo'          essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per          un periodo massimo di due anni. Decorso  tale  periodo,  le          residue attivita' liquidatorie continuano ad essere  svolte          dal Ministero vigilante ai sensi della  normativa  vigente.          Le  funzioni,  i  compiti   ed   il   personale   a   tempo          indeterminato  dell'ente  sono  allocati  con  decreto  del          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del          Ministro   vigilante,   di   concerto   con   il   Ministro          dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante,  in          altra  pubblica  amministrazione,  ovvero  in  una  agenzia          costituita ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo  n.          300 del 1999, con la conseguente  attribuzione  di  risorse          finanziarie  comunque  non  superiori   alla   misura   del          contributo statale gia' erogato  in  favore  dell'ente.  Il          personale  trasferito  mantiene  il  trattamento  economico          fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e          continuative,  corrisposto  al  momento  del  trasferimento          nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in  cui  il          predetto  trattamento  economico   risulti   piu'   elevato          rispetto a quello previsto e' attribuito per la  differenza          un assegno  ad  personam  riassorbibile  con  i  successivi          miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.  Con          lo stesso  decreto  e'  stabilita  un'apposita  tabella  di          corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni  economiche          del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma          non si applicano agli enti territoriali ed  agli  enti  del          servizio sanitario nazionale.                 1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in          cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza  dello          Stato  non  sia  deliberato  nel  termine  stabilito  dalla          normativa  vigente,  ovvero  presenti  una  situazione   di          disavanzo di competenza per  due  esercizi  consecutivi,  i          relativi organi, ad eccezione del collegio dei  revisori  o          sindacale, decadono ed e' nominato un  commissario  con  le          modalita' previste dal citato comma 1; se  l'ente  e'  gia'          commissariato,  si  procede  alla  nomina   di   un   nuovo          commissario.  Il  commissario  approva  il  bilancio,   ove          necessario, e adotta le misure necessarie  per  ristabilire          l'equilibrio finanziario dell'ente;  quando  cio'  non  sia          possibile, il commissario chiede che l'ente  sia  posto  in          liquidazione coatta amministrativa ai sensi  del  comma  1.          Nell'ambito delle misure di cui al  precedente  periodo  il          commissario puo' esercitare la facolta' di cui all'art. 72,          comma  11,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n   112,          convertito con legge 6  agosto  2008,  n.  133,  anche  nei          confronti   del   personale   che   non   abbia   raggiunto          l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.                 2. Al  fine  di  garantire  il  raggiungimento  degli          specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la          nomina e di rafforzare i poteri di  vigilanza  e  controllo          stabiliti  dalla  legislazione  di  settore,  i  commissari          straordinari nominati ai  sensi  degli  articoli  11  della          legge 23 agosto 1988,  n.  400,  20  del  decreto-legge  29          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla          legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio          2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13          agosto 2010, n. 129, e i commissari  e  sub  commissari  ad          acta nominati ai sensi dell'art.  4  del  decreto-legge  1°          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla          legge 29 novembre 2007, n.  222,  possono  essere  in  ogni          tempo revocati con le medesime modalita'  previste  per  la          nomina. Al commissario o sub  commissario  revocato  spetta          soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita'          effettivamente svolta.                 3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il  compenso  dei          commissari o sub commissari di cui al comma 2  e'  composto          da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa          non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte  variabile,          strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed          al rispetto dei tempi  di  realizzazione  degli  interventi          ricadenti  nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non          puo'  superare  50  mila  euro  annui.  Con   la   medesima          decorrenza si procede  alla  rideterminazione  nei  termini          stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti  per          gli incarichi di commissario e  sub  commissario  conferiti          prima di tale data. La violazione  delle  disposizioni  del          presente  comma  costituisce  responsabilita'   per   danno          erariale.                 4. Sono  esclusi  dall'applicazione  del  comma  3  i          commissari nominati ai sensi dell'art. 4 del  decreto-legge          1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla          legge 29 novembre 2007, n.  222,  i  cui  compensi  restano          determinati secondo  la  metodologia  di  calcolo  e  negli          importi  indicati  nei  relativi   decreti   del   Ministro          dell'economia e finanze  di  concerto  col  Ministro  della          salute.                 5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento  delle          procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di          cui all'art. 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003,          n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004,  n.  39  e          successive  modificazioni,  nelle  quali  sia  avvenuta  la          dismissione dei compendi aziendali e che si  trovino  nella          fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e'          integrato da due ulteriori  commissari,  da  nominarsi  con          decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  del          Ministro dello sviluppo economico con le modalita'  di  cui          all'art. 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270.          A ciascun commissario il collegio puo' delegare  incombenze          specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai commi da 2          a 5 del presente articolo non puo' comportare  aggravio  di          costi a carico della procedura  per  i  compensi  che  sono          liquidati ripartendo per tre le somme gia' riconoscibili al          commissario unico.».               - Si riporta l'art. 34, della legge 23 agosto 1988,  n.          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento          della Presidenza del Consiglio dei ministri):                 «Art. 34 (Oneri relativi al personale a  disposizione          della Presidenza del Consiglio dei ministri ed agli  uffici          dei  commissari  del  Governo  nelle  regioni).  -  1.   Le          amministrazioni e gli enti  di  appartenenza  continuano  a          corrispondere gli emolumenti al proprio personale  posto  a          disposizione della Presidenza del Consiglio  dei  ministri.          La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  provvede   a          rimborsare   i   relativi   oneri   nei   riguardi    delle          amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e delle          amministrazioni pubbliche non statali e  assume  a  proprio          carico le spese relative alla dotazione degli  immobili  da          destinare  a  sede  dei  commissari   del   Governo   nelle          regioni.».               - Si riportano gli articoli 4  e  5,  del  decreto  del          Presidente  della  Repubblica  8  agosto   1997,   n.   357          (Regolamento  recante   attuazione   della   direttiva   n.          92/43/CEE  relativa  alla   conservazione   degli   habitat          naturali e seminaturali, nonche' della flora e della  fauna          selvatiche):                 «Art. 4 (Misure di conservazione). - 1. Le Regioni  e          le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano  per          i proposti siti di importanza comunitaria opportune  misure          per evitare il  degrado  degli  habitat  naturali  e  degli          habitat di specie, nonche' la  perturbazione  delle  specie          per cui le zone sono state designate, nella misura  in  cui          tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative          per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.                 2. Le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di          Bolzano, sulla base di linee guida per  la  gestione  delle          aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del          Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo          Stato, le Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di          Bolzano, adottano per le zone  speciali  di  conservazione,          entro sei  mesi  dalla  loro  designazione,  le  misure  di          conservazione  necessarie  che   implicano   all'occorrenza          appropriati piani di gestione  specifici  od  integrati  ad          altri   piani   di   sviluppo   e   le   opportune   misure          regolamentari,  amministrative  o  contrattuali  che  siano          conformi alle  esigenze  ecologiche  dei  tipi  di  habitat          naturali di cui  all'allegato  A  e  delle  specie  di  cui          all'allegato B presenti nei siti.                 2-bis. Le misure di  cui  al  comma  1  rimangono  in          vigore  nelle   zone   speciali   di   conservazione   fino          all'adozione delle misure previste al comma 2.                 3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano          all'interno di aree  naturali  protette,  si  applicano  le          misure di conservazione per queste previste dalla normativa          vigente.  Per  la  porzione   ricadente   all'esterno   del          perimetro dell'area  naturale  protetta  la  regione  o  la          provincia autonoma adotta, sentiti anche  gli  enti  locali          interessati e il soggetto gestore  dell'area  protetta,  le          opportune misure di conservazione e le norme di gestione.».                 «Art.  5  (Valutazione  di  incidenza).  -  1.  Nella          pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere          conto della valenza naturalistico-ambientale  dei  proposti          siti di importanza  comunitaria,  dei  siti  di  importanza          comunitaria e delle zone speciali di conservazione.                 2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici  e          di   settore,   ivi   compresi   i   piani    agricoli    e          faunistico-venatori  e  le  loro  varianti,  predispongono,          secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno  studio  per          individuare e valutare gli effetti che il piano puo'  avere          sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del          medesimo.  Gli  atti  di  pianificazione  territoriale   da          sottoporre alla valutazione di incidenza  sono  presentati,          nel caso di piani  di  rilevanza  nazionale,  al  Ministero          dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso  di          piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e          comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.                 3.  I  proponenti  di  interventi  non   direttamente          connessi e  necessari  al  mantenimento  in  uno  stato  di          conservazione soddisfacente delle specie  e  degli  habitat          presenti  nel  sito,  ma  che   possono   avere   incidenze          significative   sul   sito    stesso,    singolarmente    o          congiuntamente ad altri  interventi,  presentano,  ai  fini          della  valutazione  di  incidenza,  uno  studio  volto   ad          individuare e  valutare,  secondo  gli  indirizzi  espressi          nell'allegato G, i principali effetti che detti  interventi          possono avere sul proposto sito di importanza  comunitaria,          sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di          conservazione,   tenuto   conto    degli    obiettivi    di          conservazione dei medesimi.                 4.  Per  i  progetti  assoggettati  a  procedura   di          valutazione di impatto ambientale,  ai  sensi  dell'art.  6          della legge 8 luglio  1986,  n.  349,  e  del  decreto  del          Presidente della  Repubblica  12  aprile  1996,  pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del  7  settembre  1996,  e          successive modificazioni ed integrazioni,  che  interessano          proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza          comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti          dal presente regolamento, la valutazione  di  incidenza  e'          ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal          caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti  dei          progetti sugli habitat e sulle specie  per  i  quali  detti          siti e zone sono stati individuati. A tale fine  lo  studio          di  impatto  ambientale  predisposto  dal  proponente  deve          contenere gli elementi  relativi  alla  compatibilita'  del          progetto  con  le  finalita'  conservative   previste   dal          presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di          cui all'allegato G.                 5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e          degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e  le          province  autonome,  per  quanto  di  propria   competenza,          definiscono le  modalita'  di  presentazione  dei  relativi          studi, individuano le autorita'  competenti  alla  verifica          degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi  di  cui          all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della  medesima          verifica,  nonche'  le  modalita'  di  partecipazione  alle          procedure nel caso di piani interregionali.                 6.   Fino   alla   individuazione   dei   tempi   per          l'effettuazione della  verifica  di  cui  al  comma  5,  le          autorita' di cui ai commi 2  e  5  effettuano  la  verifica          stessa entro sessanta giorni dal ricevimento  dello  studio          di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola  volta          integrazioni   dello   stesso   ovvero   possono   indicare          prescrizioni alle quali il proponente deve  attenersi.  Nel          caso in cui le  predette  autorita'  chiedano  integrazioni          dello studio, il termine per la  valutazione  di  incidenza          decorre  nuovamente  dalla  data  in  cui  le  integrazioni          pervengono alle autorita' medesime.                 7.  La  valutazione  di  incidenza  di  piani  o   di          interventi che  interessano  proposti  siti  di  importanza          comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali          di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente,  in          un'area naturale protetta nazionale,  come  definita  dalla          legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' effettuata sentito l'ente          di gestione dell'area stessa.                 8.     L'autorita'     competente     al     rilascio          dell'approvazione definitiva del  piano  o  dell'intervento          acquisisce preventivamente  la  valutazione  di  incidenza,          eventualmente individuando modalita' di  consultazione  del          pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.                 9. Qualora, nonostante le conclusioni negative  della          valutazione  di  incidenza  sul  sito  ed  in  mancanza  di          soluzioni alternative possibili, il  piano  o  l'intervento          debba essere realizzato per motivi imperativi di  rilevante          interesse pubblico, inclusi motivi  di  natura  sociale  ed          economica,  le  amministrazioni  competenti  adottano  ogni          misura compensativa necessaria per  garantire  la  coerenza          globale della rete «Natura 2000» e ne  danno  comunicazione          al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del  territorio          per le finalita' di cui all'art. 13.                 10.  Qualora  nei  siti  ricadano  tipi  di   habitat          naturali e specie prioritari, il piano  o  l'intervento  di          cui sia stata valutata l'incidenza  negativa  sul  sito  di          importanza comunitaria, puo' essere realizzato soltanto con          riferimento ad esigenze connesse alla  salute  dell'uomo  e          alla  sicurezza  pubblica  o  ad   esigenze   di   primaria          importanza per  l'ambiente,  ovvero,  previo  parere  della          Commissione  europea,  per  altri  motivi   imperativi   di          rilevante interesse pubblico.».               - La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro  sulle          aree protette), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del          13 dicembre 1991 n. 292, S.O. n. 83.   |  
|   |                                 Art. 7                 Funzioni dei Commissari straordinari 
   1. I Commissari esercitano le seguenti funzioni:     a) operano in  raccordo  con  il  Dipartimento  della  protezione civile e, a seconda degli ambiti  di  competenza,  con  i  Commissari delegati  nominati,  rispettivamente,  ai   sensi   dell'articolo   1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n. 547 del 21 settembre 2018 e dell'articolo 1 dell'ordinanza  del  Capo del Dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018, al fine di coordinare le attivita' disciplinate dal presente Capo con gli interventi riguardanti  il  superamento  dei  relativi  stati  di emergenza;   b) vigilano sugli interventi di riparazione e  ricostruzione  degli immobili  privati  di  cui  all'articolo  9,  nonche'  coordinano  la concessione ed erogazione dei relativi contributi;   c) effettuano la ricognizione dei danni unitamente ai fabbisogni  e determinano, di concerto con le regioni  rispettivamente  competenti, secondo criteri  omogenei,  il  quadro  complessivo  degli  stessi  e stimano  il  fabbisogno  finanziario  per  farvi  fronte,   definendo altresi'  la  programmazione  delle  risorse  nei  limiti  di  quelle assegnate;   d) coordinano gli interventi di riparazione e  ricostruzione  delle opere pubbliche di cui all'articolo 13;   e)  detengono  e  gestiscono  le  contabilita'  speciali   a   loro appositamente intestate;   f) coordinano e realizzano  gli  interventi  di  demolizione  delle costruzioni interessate da interventi edilizi;   g) coordinano e realizzano la mappatura della situazione edilizia e urbanistica, per  avere  un  quadro  completo  del  rischio  statico, sismico e idrogeologico;   h) espletano ogni altra attivita' prevista dal  presente  Capo  nei territori colpiti, ivi  compresi  gli  interventi  a  sostegno  delle imprese che hanno sede nei territori interessati nonche' il  recupero del tessuto socio- economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;   i)  provvedono,  d'intesa  con  il  Dipartimento  della  protezione civile, a dotare i comuni di cui all'allegato  2,  per  i  quali  non siano gia' stati emanati provvedimenti di concessione  di  contributi per l'adozione dei medesimi strumenti, di un piano di  microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri  per la microzonazione  sismica»  approvati  il  13  novembre  2008  dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, disciplinando con propri  atti  la  concessione  di  contributi  ai   comuni   di   cui all'allegato 2, con oneri a carico delle  risorse  disponibili  sulle contabilita'  speciali  di  cui  all'articolo  8,  entro  il   limite complessivo di euro 380.000 per l'anno 2019, di cui euro 299.000  per la Regione Siciliana ed euro 81.000 per la Regione Molise,  definendo le relative modalita' e procedure di attuazione;   l)  provvedono  alle   attivita'   relative   all'assistenza   alla popolazione a seguito della  cessazione  dello  stato  di  emergenza, anche avvalendosi delle  eventuali  risorse  residue  presenti  nelle contabilita'  speciali,  intestate  ai  Commissari  delegati  di  cui all'articolo  2  dell'ordinanza  n.  547  del  21  settembre  2018  e all'articolo 15 dell'ordinanza n.  566  del  28  dicembre  2018,  che vengono all'uopo trasferite sulle rispettive contabilita' speciali di cui all'articolo 8.   2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,  i  Commissari provvedono con propri atti, nel rispetto  della  Costituzione  e  dei principi generali dell'ordinamento giuridico.   2-bis. Per le attivita' di cui al comma  1,  i  Commissari  possono avvalersi altresi'  dell'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli investimenti e lo sviluppo d'impresa -  Invitalia  Spa,  mediante  la sottoscrizione di apposita convenzione,  con  oneri  a  carico  delle risorse di cui all'articolo 8.     |  
|   |                                 Art. 8                         Contabilita' speciali 
   1. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle finanze e' istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 6.   2. Per l'attuazione degli interventi di immediata necessita' di cui al presente decreto, al fondo per la ricostruzione e'  assegnata  una dotazione  iniziale  di  complessivi  euro  275,7  milioni   per   il quinquennio 2019-2023,  con  la  seguente  ripartizione:  euro  38,15 milioni per l'anno 2019, euro 58,75 milioni per l'anno 2020  ed  euro 79,80 milioni per l'anno 2021, euro 30  milioni  per  ciascuno  degli anni 2022 e 2023 da destinare alla ricostruzione  nei  territori  dei Comuni della Citta' metropolitana di Catania;  euro  10  milioni  per l'anno 2019, euro 19 milioni per l'anno 2020 ed euro 10  milioni  per l'anno 2021 da destinare alla ricostruzione nei territori dei  Comuni della provincia di Campobasso.   3. A ciascun Commissario e'  intestata  una  apposita  contabilita' speciale  aperta  presso  la  tesoreria  dello  Stato   nella   quale confluiscono le risorse finanziarie provenienti dal Fondo di  cui  al presente articolo, a qualsiasi titolo destinate o da  destinare  alla ricostruzione nei territori dei comuni di cui  all'allegato  1,  alle spese  di  funzionamento  e  alle   spese   per   l'assistenza   alla popolazione.   4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 48,15 milioni di euro per l'anno 2019, 77,75 milioni di euro per l'anno 2020, 89,80 milioni di euro per l'anno 2021, euro 30 milioni per  ciascuno  degli anni 2022 e 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 29.     |  
|   |                                 Art. 9                         Ricostruzione privata 
   1. Ai  fini  del  riconoscimento  dei  contributi  nell'ambito  dei territori dei comuni di cui all'allegato 1, i Commissari provvedono a individuare i contenuti del processo di  ricostruzione  e  ripristino del  patrimonio  danneggiato  stabilendo  le  priorita'  sulla   base dell'entita' del danno subito a seguito della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).   2. In coerenza con i criteri stabiliti  nel  presente  Capo,  sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati ai sensi dell'articolo 12, per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno:     a) riparazione,  ripristino,  ricostruzione,  delocalizzazione  e trasformazione nelle aree  considerate  ad  alto  rischio  sismico  e idrogeologico,  degli  immobili  di  edilizia  abitativa  e  ad   uso produttivo  e  commerciale,  per  servizi  pubblici  e  privati,   in relazione al danno effettivamente subito;     b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle  attivita' produttive,   industriali,   agricole,   zootecniche,    commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle  relative agli  enti   non   commerciali,   ai   soggetti   pubblici   e   alle organizzazioni,  fondazioni  o  associazioni   con   esclusivo   fine solidaristico o sindacale, e ai servizi, inclusi i servizi sociali  e socio-sanitari;     c) danni alle strutture private  adibite  ad  attivita'  sociali, socio-sanitarie e socio-educative, ricreative, sportive e religiose;     d) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;     e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali  sgomberati dalle  competenti  autorita',  per   l'autonoma   sistemazione,   per traslochi, depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei.   3. I contributi di cui  al  presente  articolo  sono  concessi,  su richiesta, agli interessati che dimostrino  il  nesso  di  causalita' diretto, comprovato da apposita perizia  asseverata,  tra  il  danno, anche in relazione alla sua entita', e gli eventi.   4. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano  nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento  (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e, in  particolare, dall'articolo 50.   5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si provvede nel limite  delle  risorse  disponibili  sulle  contabilita' speciali di cui all'articolo 8.  
           Riferimenti normativi 
               - Il Regolamento (CE) 17 giugno  2014,  n.  651/2014/UE          reca: «Regolamento della Commissione  che  dichiara  alcune          categorie di aiuti compatibili con il  mercato  interno  in          applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato»   |  
|   |                                 Art. 10            Criteri e modalita' generali per la concessione              dei contributi per la ricostruzione privata 
   1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati situati nei territori  dei  comuni  di  cui  all'allegato  1, distrutti o danneggiati dagli eventi, da attuarsi  nel  rispetto  dei limiti, dei parametri, delle soglie e delle modalita'  stabiliti  con atti adottati dal Commissario ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  2, possono essere concessi, nel limite delle risorse  disponibili  sulla contabilita' speciale, di cui all'articolo 8, dei contributi  per  le seguenti tipologie di immobili:   a) per gli immobili distrutti, un contributo fino al 100 per  cento del costo delle strutture,  degli  elementi  architettonici  esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni  dell'intero  edificio  per  la  ricostruzione  da  realizzare nell'ambito dello stesso insediamento,  nel  rispetto  delle  vigenti norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle superfici   preesistenti,   aumentabili   esclusivamente   ai    fini dell'adeguamento  igienico-sanitario,  antincendio   ed   energetico, nonche' dell'eliminazione delle barriere architettoniche;   b)  per  gli  immobili  gravemente  danneggiati,  con  livelli   di danneggiamento e vulnerabilita' superiori alla  soglia  appositamente stabilita, un contributo fino  al  100  per  cento  del  costo  degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, compresi l'adeguamento igienico-sanitario,  energetico ed    antincendio,    nonche'    l'eliminazione    delle     barriere architettoniche,  e  del  ripristino  degli  elementi  architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed  esterne,  e  delle  parti comuni dell'intero edificio;   c) per gli immobili con livelli di danneggiamento e  vulnerabilita' inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo fino  al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale  o del ripristino con miglioramento  sismico  delle  strutture  e  degli elementi architettonici esterni, comprese le  rifiniture  interne  ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio.   2. I contributi di cui  al  comma  1  possono  essere  concessi,  a domanda del soggetto interessato, a favore:   a) dei proprietari ovvero degli  usufruttuari  o  dei  titolari  di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari  delle unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma  e  classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento  ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio  2011,  che  alla data degli eventi, con riferimento ai comuni di cui  all'allegato  1, risultavano adibite ad abitazione principale ai  sensi  dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e  quinto  periodo,  del  decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214;   b) dei proprietari ovvero degli  usufruttuari  o  dei  titolari  di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari  delle unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma  e  classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, che,  alla  data  degli  eventi,  con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano concesse  in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di  registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative  a proprieta' indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;   c) dei proprietari ovvero degli  usufruttuari  o  dei  titolari  di diritti reali di godimento o dei familiari che  si  sostituiscano  ai proprietari delle unita'  immobiliari  danneggiate  o  distrutte  dal sisma e classificate con esito B, C o E  ai  sensi  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011,  diverse  da quelle di cui alle lettere a) e b);   d) dei proprietari ovvero degli  usufruttuari  o  dei  titolari  di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle  strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal  sisma e classificati con  esito  B,  C  o  E,  ai  sensi  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011,  nei  quali, alla data degli eventi, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1 era presente un'unita' immobiliare di cui alle lettere a), b) e c);   e) dei titolari di attivita' produttive o commerciali ovvero di chi per legge o per contratto o sulla  base  di  altro  titolo  giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unita' immobiliari, degli  impianti e beni mobili strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma, e  che alla data degli relativi eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite all'esercizio  dell'attivita' produttiva o ad essa strumentali.   3.  Nessun  contributo  puo'  essere  concesso  per  gli   immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o  ripristino  impartito dal giudice penale o dall'autorita' amministrativa ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 181 del codice di cui al decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, se non  previa  revoca  dello stesso da parte  del  giudice  competente  dell'esecuzione  penale  o dell'autorita' amministrativa competente.   4. Il contributo concesso e' al netto di altri contributi  pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalita' di quelli di cui al presente Capo.   5. Rientrano tra le spese  ammissibili  a  finanziamento  le  spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative,  nei  limiti  di quanto determinato all'articolo 17, comma 3.   6. Le spese sostenute per  tributi  o  canoni  di  qualsiasi  tipo, dovuti  per  l'occupazione  di  suolo  pubblico   determinata   dagli interventi di  ricostruzione,  sono  inserite  nel  quadro  economico relativo alla richiesta di contributo.   7.  Le  domande  di  concessione  dei  contributi   contengono   la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico  delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al possesso dei requisiti  necessari per la concessione dei contributi di cui al comma 1  e  all'eventuale spettanza  di  ulteriori  contributi   pubblici   o   di   indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni.   8.  La  concessione  del  contributo  e'  annotata   nei   registri immobiliari, su richiesta del Commissario straordinario, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalita'.   9. In deroga agli articoli 1120,  1121  e  1136,  quarto  e  quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi  ad  un unico immobile composto da piu'  unita'  immobiliari  possono  essere disposti dalla maggioranza dei  condomini  che  comunque  rappresenti almeno la  meta'  del  valore  dell'edificio  e  gli  interventi  ivi previsti  devono  essere  approvati  con  un  numero  di   voti   che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno  un  terzo  del valore dell'edificio.   10.  Ferma  restando  l'esigenza  di   assicurare   il   controllo, l'economicita'  e  la   trasparenza   nell'utilizzo   delle   risorse pubbliche,  i  contratti  stipulati  dai   privati   beneficiari   di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni  e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2,  del  codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016, n. 50.   11. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del  beneficiario dei contributi e' compiuta tra  le  imprese  che  risultano  iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 16.  
           Riferimenti normativi 
               - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri          del  5  maggio  2011  (Approvazione  del  modello  per   il          rilevamento dei danni, pronto intervento e  agibilita'  per          edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo          manuale di  compilazione),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, S.O. n. 123.               - Si riporta l'art. 13, comma 2,  del  decreto-legge  6          dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti   per   la          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti          pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  6  dicembre          2011,  n.  284,  S.O.,   e   convertito   in   legge,   con          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:                 «Art.  13  (Anticipazione  sperimentale  dell'imposta          municipale propria). - (Omissis).                 2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il          possesso di immobili; restano ferme le definizioni  di  cui          all'art. 2 del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.          504. I soggetti richiamati dall'art. 2,  comma  1,  lettera          b), secondo periodo, del decreto  legislativo  n.  504  del          1992, sono individuati  nei  coltivatori  diretti  e  negli          imprenditori agricoli professionali di cui all'art.  1  del          decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  99,  e  successive          modificazioni,   iscritti   nella   previdenza    agricola.          L'imposta municipale propria non  si  applica  al  possesso          dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,          ad  eccezione  di  quelle  classificate   nelle   categorie          catastali A/1, A/8  e  A/9,  per  le  quali  continuano  ad          applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione  di          cui al comma  10.  Per  abitazione  principale  si  intende          l'immobile, iscritto o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio          urbano  come  unica  unita'  immobiliare,  nel   quale   il          possessore e il suo nucleo familiare dimorano  abitualmente          e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui  i  componenti          del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e          la residenza anagrafica in  immobili  diversi  situati  nel          territorio  comunale,  le  agevolazioni  per   l'abitazione          principale e per le relative  pertinenze  in  relazione  al          nucleo familiare si applicano per  un  solo  immobile.  Per          pertinenze   dell'abitazione   principale   si    intendono          esclusivamente   quelle   classificate   nelle    categorie          catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'          pertinenziale  per  ciascuna  delle   categorie   catastali          indicate,  anche  se   iscritte   in   catasto   unitamente          all'unita' ad uso abitativo. I comuni  possono  considerare          direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'          immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto          da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in          istituti di ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero          permanente, a condizione che la stessa non risulti  locata.          In  caso  di   piu'   unita'   immobiliari,   la   predetta          agevolazione puo'  essere  applicata  ad  una  sola  unita'          immobiliare.  A  partire  dall'anno  2015  e'   considerata          direttamente adibita ad abitazione principale  una  ed  una          sola unita' immobiliare posseduta  dai  cittadini  italiani          non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  e   iscritti          all'Anagrafe degli italiani  residenti  all'estero  (AIRE),          gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo          di proprieta' o di usufrutto in Italia,  a  condizione  che          non risulti locata o  data  in  comodato  d'uso.  L'imposta          municipale propria non si applica, altresi':                   a)  alle  unita'  immobiliari   appartenenti   alle          cooperative edilizie  a  proprieta'  indivisa,  adibite  ad          abitazione  principale  e  relative  pertinenze  dei   soci          assegnatari, ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti          alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a          studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga  al          richiesto requisito della residenza anagrafica;                   b) ai fabbricati di civile abitazione destinati  ad          alloggi sociali come  definiti  dal  decreto  del  Ministro          delle  infrastrutture  22  aprile  2008,  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;                   c) alla casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a          seguito   di   provvedimento   di    separazione    legale,          annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli   effetti          civili del matrimonio;                   d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile  nel          catasto edilizio  urbano  come  unica  unita'  immobiliare,          posseduto, e non concesso in locazione,  dal  personale  in          servizio permanente appartenente alle Forze armate  e  alle          Forze di  polizia  ad  ordinamento  militare  e  da  quello          dipendente delle Forze di polizia  ad  ordinamento  civile,          nonche' dal personale del Corpo nazionale  dei  vigili  del          fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art.  28,  comma          1, del decreto legislativo 19  maggio  2000,  n.  139,  dal          personale appartenente alla carriera  prefettizia,  per  il          quale  non  sono  richieste  le  condizioni  della   dimora          abituale e della residenza anagrafica.»                   (Omissis).».               - Il decreto del Presidente della Repubblica 26  aprile          1986,  n.  131  (Approvazione   del   testo   unico   delle          disposizioni  concernenti  l'imposta   di   registro),   e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  99  del  30  aprile          1986, S.O. n. 34.               - Si riporta l'art. 181,  del  decreto  legislativo  22          gennaio 2004, n.  42  (Codice  dei  beni  culturali  e  del          paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002,          n. 137):                 «Art.   181   (Opere   eseguite   in    assenza    di          autorizzazione o in difformita' da essa).  -  1.  Chiunque,          senza la prescritta  autorizzazione  o  in  difformita'  di          essa,  esegue  lavori   di   qualsiasi   genere   su   beni          paesaggistici e' punito con le pene previste dall'art.  44,          lettera c), del decreto del Presidente della  Repubblica  6          giugno 2001, n. 380.                 1-bis. La pena e' della reclusione da uno  a  quattro          anni qualora i lavori di cui al comma 1:                   a) ricadano su immobili od aree che,  per  le  loro          caratteristiche paesaggistiche siano  stati  dichiarati  di          notevole  interesse  pubblico  con  apposito  provvedimento          emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;                   b) ricadano su immobili od aree tutelati per  legge          ai sensi dell'art. 142 ed abbiano comportato un aumento dei          manufatti superiore al trenta per  cento  della  volumetria          della  costruzione  originaria  o,   in   alternativa,   un          ampliamento della medesima superiore a  settecentocinquanta          metri cubi, ovvero  ancora  abbiano  comportato  una  nuova          costruzione con una volumetria  superiore  ai  mille  metri          cubi.                 1-ter. Ferma restando l'applicazione  delle  sanzioni          amministrative pecuniarie  di  cui  all'art.  167,  qualora          l'autorita'   amministrativa    competente    accerti    la          compatibilita' paesaggistica secondo le procedure di cui al          comma 1-quater, la disposizione di cui al comma  1  non  si          applica:                   a)  per  i  lavori,   realizzati   in   assenza   o          difformita'  dall'autorizzazione  paesaggistica,  che   non          abbiano determinato creazione di superfici utili  o  volumi          ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;                   b)  per  l'impiego  di  materiali  in   difformita'          dall'autorizzazione paesaggistica;                   c) per i lavori configurabili quali  interventi  di          manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3          del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,          n. 380.                 1-quater. Il proprietario, possessore o  detentore  a          qualsiasi  titolo  dell'immobile  o  dell'area  interessati          dagli interventi di cui al comma  1-ter  presenta  apposita          domanda all'autorita' preposta alla gestione del vincolo ai          fini dell'accertamento della  compatibilita'  paesaggistica          degli  interventi  medesimi.  L'autorita'   competente   si          pronuncia sulla domanda  entro  il  termine  perentorio  di          centottanta  giorni,   previo   parere   vincolante   della          soprintendenza da rendersi entro il termine  perentorio  di          novanta giorni.                 1-quinquies. La rimessione in pristino delle  aree  o          degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici,  da  parte          del  trasgressore,  prima  che  venga  disposta   d'ufficio          dall'autorita'  amministrativa,  e   comunque   prima   che          intervenga la condanna, estingue il reato di cui  al  comma          1.                 2. Con la sentenza  di  condanna  viene  ordinata  la          rimessione in pristino dello stato dei luoghi a  spese  del          condannato. Copia della sentenza e' trasmessa alla  regione          ed al comune  nel  cui  territorio  e'  stata  commessa  la          violazione.».               - Si riporta l'art.  31,  del  decreto  del  Presidente          della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo  unico  delle          disposizioni  legislative  e   regolamentari   in   materia          edilizia (Testo A):                 «Art. 31 ( (L) (Interventi  eseguiti  in  assenza  di          permesso  di  costruire,  in  totale  difformita'   o   con          variazioni essenziali (legge 28 febbraio 1985, n. 47,  art.          7;  decreto-legge  23  aprile  1985,  n.   146,   art.   2,          convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985,  n.          298; decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  articoli          107 e 109) ). -  1.  Sono  interventi  eseguiti  in  totale          difformita' dal permesso di costruire quelli che comportano          la realizzazione di  un  organismo  edilizio  integralmente          diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche          o di utilizzazione da quello oggetto del  permesso  stesso,          ovvero  l'esecuzione  di  volumi  edilizi  oltre  i  limiti          indicati nel progetto e tali  da  costituire  un  organismo          edilizio  o  parte  di  esso  con  specifica  rilevanza  ed          autonomamente utilizzabile.                 2. Il dirigente  o  il  responsabile  del  competente          ufficio comunale, accertata l'esecuzione di  interventi  in          assenza di permesso, in totale  difformita'  dal  medesimo,          ovvero con  variazioni  essenziali,  determinate  ai  sensi          dell'art. 32, ingiunge al proprietario  e  al  responsabile          dell'abuso la rimozione o  la  demolizione,  indicando  nel          provvedimento l'area che viene  acquisita  di  diritto,  ai          sensi del comma 3.                 3. Se il responsabile dell'abuso  non  provvede  alla          demolizione e al ripristino  dello  stato  dei  luoghi  nel          termine di  novanta  giorni  dall'ingiunzione,  il  bene  e          l'area di sedime, nonche'  quella  necessaria,  secondo  le          vigenti prescrizioni urbanistiche,  alla  realizzazione  di          opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti  di  diritto          gratuitamente al patrimonio del  comune.  L'area  acquisita          non  puo'  comunque  essere  superiore  a  dieci  volte  la          complessiva superficie utile abusivamente costruita.                 4.    L'accertamento     dell'inottemperanza     alla          ingiunzione a demolire, nel termine di  cui  al  precedente          comma  3,  previa  notifica  all'interessato,   costituisce          titolo per l'immissione nel possesso e per la  trascrizione          nei  registri  immobiliari,  che   deve   essere   eseguita          gratuitamente.                 4-bis.     L'autorita'     competente,     constatata          l'inottemperanza,  irroga   una   sanzione   amministrativa          pecuniaria di importo compreso  tra  2.000  euro  e  20.000          euro, salva  l'applicazione  di  altre  misure  e  sanzioni          previste da norme vigenti. La sanzione, in  caso  di  abusi          realizzati sulle aree e sugli edifici di  cui  al  comma  2          dell'art. 27, ivi  comprese  le  aree  soggette  a  rischio          idrogeologico elevato o molto elevato, e'  sempre  irrogata          nella misura massima. La mancata o tardiva  emanazione  del          provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilita'          penali,   costituisce   elemento   di   valutazione   della          performance   individuale   nonche'   di    responsabilita'          disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del          funzionario inadempiente.                 4-ter. I proventi delle  sanzioni  di  cui  al  comma          4-bis spettano al comune e  sono  destinati  esclusivamente          alla demolizione  e  rimessione  in  pristino  delle  opere          abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate          a verde pubblico.                 4-quater. Ferme restando le competenze delle  regioni          a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di          Bolzano, le regioni a statuto ordinario  possono  aumentare          l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste          dal  comma  4-bis  e  stabilire  che  siano  periodicamente          reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di          demolizione.                 5. L'opera acquisita e' demolita  con  ordinanza  del          dirigente  o  del  responsabile  del   competente   ufficio          comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con          deliberazione consiliare non  si  dichiari  l'esistenza  di          prevalenti interessi pubblici  e  sempre  che  l'opera  non          contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o          di rispetto dell'assetto idrogeologico.                 6.  Per  gli  interventi  abusivamente  eseguiti   su          terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali,  a          vincolo di inedificabilita', l'acquisizione  gratuita,  nel          caso di inottemperanza all'ingiunzione di  demolizione,  si          verifica di diritto  a  favore  delle  amministrazioni  cui          compete la  vigilanza  sull'osservanza  del  vincolo.  Tali          amministrazioni provvedono  alla  demolizione  delle  opere          abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei          responsabili dell'abuso.  Nella  ipotesi  di  concorso  dei          vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio          del comune.                 7.  Il  segretario   comunale   redige   e   pubblica          mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati          relativi   agli   immobili   e   alle   opere    realizzati          abusivamente,  oggetto  dei  rapporti  degli  ufficiali  ed          agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di          sospensione e  trasmette  i  dati  anzidetti  all'autorita'          giudiziaria  competente,   al   presidente   della   giunta          regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.                 8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni          dalla  data  di  constatazione  della  inosservanza   delle          disposizioni  di  cui  al  comma  1  dell'art.  27,  ovvero          protrattasi oltre il termine  stabilito  dal  comma  3  del          medesimo art.  27,  il  competente  organo  regionale,  nei          successivi   trenta   giorni,   adotta   i    provvedimenti          eventualmente necessari dandone  contestuale  comunicazione          alla   competente    autorita'    giudiziaria    ai    fini          dell'esercizio dell'azione penale.                 9. Per le opere abusive di cui al presente  articolo,          il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui          all'art. 44, ordina la demolizione delle  opere  stesse  se          ancora non sia stata altrimenti eseguita.                 9-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si          applicano anche agli interventi edilizi di cui all'art. 23,          comma 01.».               - Si riportano gli articoli 46 e 47,  del  decreto  del          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in          materia di documentazione amministrativa (Testo A):                 «Art.  46  (  (R)   (Dichiarazioni   sostitutive   di          certificazioni) ). - 1. Sono comprovati con  dichiarazioni,          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e          fatti:                   a) data e il luogo di nascita;                   b) residenza;                   c) cittadinanza;                   d) godimento dei diritti civili e politici;                   e) stato  di  celibe,  coniugato,  vedovo  o  stato          libero;                   f) stato di famiglia;                   g) esistenza in vita;                   h)  nascita  del  figlio,  decesso   del   coniuge,          dell'ascendente o discendente;                   i)  iscrizione  in  albi,  in  elenchi  tenuti   da          pubbliche amministrazioni;                   l) appartenenza a ordini professionali;                   m) titolo di studio, esami sostenuti;                   n) qualifica  professionale  posseduta,  titolo  di          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di          aggiornamento e di qualificazione tecnica;                   o) situazione reddituale o economica anche ai  fini          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti          da leggi speciali;                   p) assolvimento di specifici obblighi  contributivi          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;                   q) possesso e  numero  del  codice  fiscale,  della          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio          dell'anagrafe tributaria;                   r) stato di disoccupazione;                   s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;                   t) qualita' di studente;                   u) qualita' di  legale  rappresentante  di  persone          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;                   v)  iscrizione  presso  associazioni  o  formazioni          sociali di qualsiasi tipo;                   z) tutte  le  situazioni  relative  all'adempimento          degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate  nel          foglio matricolare dello stato di servizio;                   aa) di non aver riportato condanne penali e di  non          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi          della vigente normativa;                   bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto          a procedimenti penali;                   bb-bis)  di  non  essere  l'ente  destinatario   di          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,          n. 231;                   cc) qualita' di vivenza a carico;                   dd)   tutti   i   dati   a    diretta    conoscenza          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;                   ee) di non trovarsi in stato di liquidazione  o  di          fallimento e di non aver presentato domanda di  concordato.          (R)».                 «Art. 47 ( (R) (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto          di notorieta').  -  1.  L'atto  di  notorieta'  concernente          stati, qualita' personali  o  fatti  che  siano  a  diretta          conoscenza dell'interessato e' sostituito da  dichiarazione          resa e sottoscritta dal medesimo con  la  osservanza  delle          modalita' di cui all'art. 38. (R).                 2. La dichiarazione resa nell'interesse  proprio  del          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia          diretta conoscenza. (R)                 3. Fatte salve le  eccezioni  espressamente  previste          per legge, nei rapporti con la pubblica  amministrazione  e          con i concessionari di pubblici servizi, tutti  gli  stati,          le qualita' personali e i fatti non espressamente  indicati          nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato  mediante  la          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R)                 4.  Salvo  il  caso   in   cui   la   legge   preveda          espressamente che  la  denuncia  all'Autorita'  di  Polizia          Giudiziaria  e'  presupposto  necessario  per  attivare  il          procedimento amministrativo di rilascio  del  duplicato  di          documenti di riconoscimento o comunque attestanti  stati  e          qualita' personali  dell'interessato,  lo  smarrimento  dei          documenti medesimi e' comprovato  da  chi  ne  richiede  il          duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».               - Si riportano gli articoli  1120,  1121  e  1136,  del          codice civile:                 «Art. 1120  (Innovazioni).  -  I  condomini,  con  la          maggioranza  indicata  dal  quinto  comma  dell'art.  1136,          possono  disporre   tutte   le   innovazioni   dirette   al          miglioramento o all'uso piu' comodo o al maggior rendimento          delle cose comuni.                 I condomini, con la maggioranza indicata dal  secondo          comma dell'art. 1136, possono disporre le innovazioni  che,          nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:                   1) le opere e gli interventi volti a migliorare  la          sicurezza e la salubrita' degli edifici e degli impianti;                   2) le opere e gli interventi previsti per eliminare          le  barriere  architettoniche,  per  il  contenimento   del          consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi          destinati   a   servizio   delle   unita'   immobiliari   o          dell'edificio,  nonche'  per  la  produzione   di   energia          mediante l'utilizzo di  impianti  di  cogenerazione,  fonti          eoliche,  solari  o  comunque  rinnovabili  da  parte   del          condominio o di terzi che conseguano a  titolo  oneroso  un          diritto reale o personale di godimento del lastrico  solare          o di altra idonea superficie comune;                   3) l'installazione di impianti centralizzati per la          ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro          genere di flusso informativo,  anche  da  satellite  o  via          cavo, e i relativi collegamenti fino alla  diramazione  per          le singole utenze, ad esclusione  degli  impianti  che  non          comportano modifiche in grado di alterare  la  destinazione          della cosa comune e di impedire  agli  altri  condomini  di          farne uso secondo il loro diritto.                 L'amministratore e' tenuto  a  convocare  l'assemblea          entro trenta  giorni  dalla  richiesta  anche  di  un  solo          condomino interessato all'adozione delle  deliberazioni  di          cui  al  precedente  comma.  La  richiesta  deve  contenere          l'indicazione del contenuto specifico e delle modalita'  di          esecuzione  degli   interventi   proposti.   In   mancanza,          l'amministratore deve invitare senza indugio  il  condomino          proponente a fornire le necessarie integrazioni.                 Sono  vietate  le  innovazioni  che  possano   recare          pregiudizio  alla   stabilita'   o   alla   sicurezza   del          fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o  che          rendano  talune  parti  comuni  dell'edificio   inservibili          all'uso o al godimento anche di un solo condomino.».                 «Art. 1121 (Innovazioni  gravose  o  voluttuarie).  -          Qualora l'innovazione importi una  spesa  molto  gravosa  o          abbia  carattere  voluttuario  rispetto  alle   particolari          condizioni e all'importanza dell'edificio,  e  consista  in          opere, impianti o manufatti suscettibili  di  utilizzazione          separata, i condomini che non  intendono  trarne  vantaggio          sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.                 Se  l'utilizzazione  separata   non   e'   possibile,          l'innovazione non e' consentita, salvo che  la  maggioranza          dei condomini  che  l'ha  deliberata  o  accettata  intenda          sopportarne integralmente la spesa.                 Nel caso previsto dal primo comma  i  condomini  e  i          loro eredi o aventi causa possono  tuttavia,  in  qualunque          tempo,   partecipare    ai    vantaggi    dell'innovazione,          contribuendo nelle spese di esecuzione  e  di  manutenzione          dell'opera.».                 «Art. 1136 (Costituzione dell'assemblea  e  validita'          delle deliberazioni). - L'assemblea in  prima  convocazione          e'  regolarmente  costituita  con  l'intervento  di   tanti          condomini  che  rappresentino  i  due  terzi   del   valore          dell'intero edificio e la maggioranza dei  partecipanti  al          condominio.                 Sono valide le deliberazioni approvate con un  numero          di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti  e          almeno la meta' del valore dell'edificio.                 Se  l'assemblea  in  prima  convocazione   non   puo'          deliberare per mancanza di numero  legale,  l'assemblea  in          seconda convocazione delibera in  un  giorno  successivo  a          quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci  giorni          dalla medesima.  L'assemblea  in  seconda  convocazione  e'          regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini          che rappresentino almeno un terzo  del  valore  dell'intero          edificio e un terzo  dei  partecipanti  al  condominio.  La          deliberazione e'  valida  se  approvata  dalla  maggioranza          degli intervenuti con un numero  di  voti  che  rappresenti          almeno un terzo del valore dell'edificio.                 Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca          dell'amministratore o le liti attive e passive  relative  a          materie     che     esorbitano      dalle      attribuzioni          dell'amministratore   medesimo,   le   deliberazioni    che          concernono la  ricostruzione  dell'edificio  o  riparazioni          straordinarie di notevole entita' e le deliberazioni di cui          agli articoli 1117-quater, 1120,  secondo  comma,  1122-ter          nonche' 1135, terzo comma, devono essere  sempre  approvate          con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente          articolo.                 Le deliberazioni di cui all'art. 1120, primo comma, e          all'art. 1122-bis, terzo  comma,  devono  essere  approvate          dall'assemblea con un numero di  voti  che  rappresenti  la          maggioranza degli intervenuti ed almeno  i  due  terzi  del          valore dell'edificio.                 L'assemblea non puo' deliberare, se  non  consta  che          tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.                 Delle  riunioni  dell'assemblea  si  redige  processo          verbale    da    trascrivere    nel     registro     tenuto          dall'amministratore.».               - Si riporta l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo          18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):                 «Art.  1  (Oggetto  e  ambito  di  applicazione).   -          (Omissis).                 2. Le disposizioni del presente codice si  applicano,          altresi', all'aggiudicazione dei seguenti contratti:                   a) appalti di lavori, di  importo  superiore  ad  1          milione  di  euro,  sovvenzionati  direttamente  in  misura          superiore   al   50   per    cento    da    amministrazioni          aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una          delle seguenti attivita':                     1) lavori di genio civile di cui all'allegato I;                     2)  lavori  di  edilizia  relativi  a   ospedali,          impianti  sportivi,  ricreativi  e  per  il  tempo  libero,          edifici scolastici e universitari  e  edifici  destinati  a          funzioni pubbliche;                   b) appalti di servizi  di  importo  superiore  alle          soglie di cui all'art.  35  sovvenzionati  direttamente  in          misura  superiore  al  50  per  cento  da   amministrazioni          aggiudicatrici, allorche' tali appalti siano connessi a  un          appalto di lavori di cui alla lettera a).                   c) lavori pubblici affidati  dai  concessionari  di          lavori    pubblici    che    non    sono    amministrazioni          aggiudicatrici;                   d) lavori pubblici affidati  dai  concessionari  di          servizi, quando essi  sono  strettamente  strumentali  alla          gestione del servizio e le  opere  pubbliche  diventano  di          proprieta' dell'amministrazione aggiudicatrice;                   e) lavori  pubblici  da  realizzarsi  da  parte  di          soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un          altro titolo  abilitativo,  che  assumono  in  via  diretta          l'esecuzione  delle  opere  di  urbanizzazione  a  scomputo          totale o parziale del contributo previsto per  il  rilascio          del permesso, ai sensi dell'art. 16, comma 2,  del  decreto          del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  e          dell'art. 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150,          ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione.          L'amministrazione che rilascia il permesso di  costruire  o          altro titolo abilitativo, puo' prevedere che, in  relazione          alla realizzazione delle opere di urbanizzazione,  l'avente          diritto a richiedere il titolo presenti all'amministrazione          stessa, in  sede  di  richiesta  del  suddetto  titolo,  un          progetto di fattibilita' tecnica ed economica  delle  opere          da eseguire, con l'indicazione del  tempo  massimo  in  cui          devono essere completate, allegando lo schema del  relativo          contratto di appalto.  L'amministrazione,  sulla  base  del          progetto di fattibilita' tecnica ed economica,  indice  una          gara con le modalita' previste dall'art. 60 o  61.  Oggetto          del contratto, previa acquisizione del progetto  definitivo          in sede di  offerta,  sono  la  progettazione  esecutiva  e          l'esecuzione di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica          distintamente   il   corrispettivo   richiesto    per    la          progettazione esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e  per          i costi della sicurezza.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 11               Interventi di riparazione e ricostruzione                degli immobili danneggiati o distrutti 
   1. I  contributi  per  la  riparazione  o  la  ricostruzione  degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi,  concessi  sulla  base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone  di  classificazione sismica 1, 2 e 3 quando ricorrono le condizioni  per  la  concessione del beneficio, sono finalizzati a:     a) riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o  delocalizzare e assoggettare a  trasformazione  urbana  gli  immobili  di  edilizia privata ad uso  abitativo  e  non  abitativo,  ad  uso  produttivo  e commerciale, ad uso agricolo e per  i  servizi  pubblici  e  privati, compresi quelli destinati al culto,  danneggiati  o  distrutti  dagli eventi. Limitatamente agli interventi di  riparazione  e  ripristino, per tali immobili, l'intervento di  miglioramento  o  di  adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di  sicurezza  compatibile in  termini  tecnico-economici  con   la   tipologia   dell'immobile, asseverata da un tecnico abilitato, nel rispetto  delle  disposizioni concernenti la resistenza alle azioni sismiche di cui al decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27  dicembre 2016;     b) riparare, ripristinare, demolire e ricostruire,  gli  immobili «di  interesse  strategico»,  di  cui  al  decreto   del   Capo   del Dipartimento della protezione  civile  21  ottobre  2003,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003, e quelli ad  uso scolastico danneggiati o distrutti dagli eventi. Per  tali  immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento  sismico  ai  sensi  delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;     c) riparare e ripristinare gli immobili soggetti alla tutela  del codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  danneggiati  dagli   eventi conseguendo il  massimo  livello  di  sicurezza  compatibile  con  le concomitanti  esigenze  di  tutela  e  conservazione   dell'identita' culturale del bene stesso.  
           Riferimenti normativi 
               - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei          trasporti n. 477 del 27 dicembre  2016  (Definizione  delle          caratteristiche tecniche per la ricostruzione  di  immobili          danneggiati dal sisma del 24 agosto 2016 (art. 7, comma  1,          lett. a) del decreto-legge n. 189  del  2016,  conv.  dalla          legge  n.  229  del  2016),  e'   reperibile   consultando:          http://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero          -477-del-27122016               - Il decreto del Capo del Dipartimento della protezione          civile 21 ottobre 2003 (Disposizioni attuative dell'art. 2,          commi 2, 3 e  4,  dell'O.P.C.M.  20  marzo  2003,  n.  3274          recante «Primi elementi in materia di criteri generali  per          la classificazione sismica del territorio  nazionale  e  di          normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»), e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del  29  ottobre          2003.               - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'art.  10          della legge 6 luglio 2002, n.  137),  e'  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, S.O. n. 28.   |  
|   |                                 Art. 12                     Procedura per la concessione                     e l'erogazione dei contributi 
   1. L'istanza  di  concessione  dei  contributi  e'  presentata  dai soggetti legittimati di cui all'articolo 10, comma 2,  ai  comuni  di cui all'allegato 1 unitamente alla richiesta del  titolo  abilitativo necessario in relazione alla  tipologia  dell'intervento  progettato. Alla   domanda   sono   obbligatoriamente   allegati,   oltre    alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:     a) la relazione tecnica  asseverata  a  firma  di  professionista abilitato e  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'articolo  17, attestante la riconducibilita' causale diretta  dei  danni  esistenti agli eventi sismici, a cui si allega  l'eventuale  scheda  AeDES,  se disponibile o l'ordinanza di sgombero;     b) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attivita' di  demolizione,  ricostruzione  e  riparazione  necessarie nonche' degli interventi di miglioramento sismico previsti,  riferiti all'immobile  nel  suo  complesso,  corredati  da   computo   metrico estimativo da cui risulti l'entita' del  contributo  richiesto  sulla base del prezzario regionale in vigore;     c)  l'indicazione  dell'impresa  affidataria  dei   lavori,   con allegata documentazione relativa alla sua iscrizione nell'Anagrafe di cui all'articolo 16 e al rispetto della normativa vigente in  materia di antimafia, nonche', per gli interventi sugli edifici di  interesse storico-artistico,  la  documentazione  attestante  il  possesso   di competenze tecniche commisurate alla tipologia  di  immobile  e  alla tipologia di intervento.   2. All'esito dell'istruttoria relativa agli interventi richiesti  a norma   della   vigente   legislazione,   il   comune   rilascia   il corrispondente titolo edilizio.   3. I comuni di cui all'allegato 1, dopo aver acquisito e verificato la documentazione di  cui  al  comma  1,  trasmettono  la  stessa  al Commissario competente.   4.  Il  Commissario  competente  o  un  suo  delegato  concede   il contributo con decreto nella misura accertata e ritenuta  congrua.  I contributi sono erogati, a valere sulle  risorse  delle  contabilita' speciali di cui all'articolo 8, sulla base di  stati  di  avanzamento lavori  relativi  all'esecuzione  dei  lavori,  alle  prestazioni  di servizi e alle acquisizioni di beni  necessari  all'esecuzione  degli interventi ammessi a contributo.   5. Ciascun Commissario procede  con  cadenza  mensile,  avvalendosi della collaborazione  dei  Provveditorati  Opere  Pubbliche  o  degli uffici  regionali  territorialmente  competenti,  nell'ambito   delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato  adottato il decreto  di  concessione  dei  contributi  a  norma  del  presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari  ad  almeno il 10 per cento dei  contributi  complessivamente  concessi.  Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati  concessi in carenza dei  necessari  presupposti,  ovvero  che  gli  interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali e' stato concesso  il contributo, il Commissario dispone l'annullamento o la revoca,  anche parziale, del decreto di concessione  dei  contributi  e  provvede  a richiedere  la  restituzione  delle  eventuali  somme   indebitamente percepite.   6. Con atti adottati  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  2,  sono definiti modalita' e termini per la presentazione  delle  domande  di concessione  dei  contributi  e  per  l'istruttoria  delle   relative pratiche, anche prevedendo la dematerializzazione con  l'utilizzo  di piattaforme informatiche.   7. Nel caso in cui, sul bene oggetto di  richiesta  di  contributo, sia pendente  una  domanda  di  sanatoria,  il  procedimento  per  la concessione dei contributi e' sospeso  nelle  more  dell'esame  delle istanze di sanatoria e l'erogazione  dei  contributi  e'  subordinata all'accoglimento di detta istanza.     |  
|   |                                 Art. 13                        Ricostruzione pubblica 
   1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, e' disciplinato il finanziamento, nei limiti delle  risorse  disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 8, per la demolizione e  ricostruzione,  la  riparazione  e  il  ripristino  degli  edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per gli  interventi  volti  ad assicurare  la  funzionalita'   dei   servizi   pubblici,   e   delle infrastrutture, nonche' per gli interventi sui  beni  del  patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela  ai  sensi del codice dei beni culturali e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche  opere di  miglioramento  sismico  finalizzate  ad  accrescere  in   maniera sostanziale la capacita' di resistenza delle strutture, nei comuni di cui all'allegato 1, attraverso la concessione di  contributi  per  la realizzazione  degli   interventi   individuati   a   seguito   della ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Commissario competente  ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).   2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli  interventi di cui al comma 1, con atti adottati ai sensi dell'articolo 7,  comma 2, si provvede a:   a) predisporre e approvare un piano degli edifici pubblici  di  cui al comma 1, delle chiese e degli edifici di culto  di  proprieta'  di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento  nel  limite  delle  risorse  disponibili nelle contabilita' speciali di cui all'articolo 8;   b) predisporre e approvare un piano di  interventi  finalizzati  ad assicurare  la   funzionalita'   dei   servizi   pubblici   e   delle infrastrutture a valere sulle risorse disponibili nelle  contabilita' speciali di cui all'articolo 8;   c) predisporre  e  approvare  un  piano  dei  beni  culturali,  che quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento nei  limiti  delle risorse disponibili nelle contabilita' speciali di  cui  all'articolo 8. I piani sono predisposti sentito il Ministero  per  i  beni  e  le attivita' culturali ovvero il competente  Assessorato  della  Regione Siciliana;   d) predisporre ed approvare  un  piano  di  interventi  sulle  aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico, con priorita'  per dissesti  che  costituiscono   pericolo   per   centri   abitati   ed infrastrutture, sentito il Commissario per il dissesto  idrogeologico e nei limiti delle risorse disponibili nelle contabilita' speciali di cui all'articolo 8.   3. In sede di approvazione dei piani di cui al comma 2  ovvero  con apposito  atto  adottato  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  2,   i Commissari individuano, con specifica  motivazione,  gli  interventi, inseriti in detti piani, che rivestono  un'importanza  essenziale  ai fini della ricostruzione  nei  territori  colpiti  dagli  eventi.  La realizzazione degli interventi di cui al  primo  periodo  costituisce presupposto per l'applicazione della procedura  di  cui  all'articolo 63, comma 1, del codice dei contratti  pubblici  di  cui  al  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli  appalti pubblici di lavori, di servizi e  di  forniture  da  aggiudicarsi  da parte del Commissario  possono  applicarsi  le  disposizioni  di  cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nel rispetto dei principi di trasparenza,  concorrenza  e  rotazione, l'invito, contenente  l'indicazione  dei  criteri  di  aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto, sulla  base  del  progetto  definitivo,  ad almeno cinque  operatori  economici  iscritti  nell'Anagrafe  di  cui all'articolo 16. In mancanza di un numero  sufficiente  di  operatori economici iscritti nella  predetta  Anagrafe,  l'invito  deve  essere rivolto ad almeno cinque operatori  iscritti  in  uno  degli  elenchi tenuti dalle prefetture-uffici  territoriali  del  Governo  ai  sensi dell'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato  domanda  di  iscrizione  nell'Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 16.  I  lavori  vengono  affidati sulla  base  della  valutazione  delle  offerte  effettuata  da   una commissione giudicatrice costituita ai  sensi  dell'articolo  77  del decreto legislativo n. 50 del 2016.   4. Le regioni territorialmente competenti nonche' gli  enti  locali delle medesime regioni, ove a tali fini da esse  individuati,  previa specifica intesa, procedono all'espletamento delle procedure di  gara relativamente agli immobili di  loro  proprieta',  nei  limiti  delle risorse disponibili e previa approvazione  da  parte  dei  Commissari straordinari, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse delle contabilita' speciali di cui all'articolo 8.   5. I Commissari straordinari provvedono, con oneri a  carico  delle risorse delle contabilita' speciali  di  cui  all'articolo  8  e  nei limiti delle  risorse  disponibili,  alla  diretta  attuazione  degli interventi relativi agli  edifici  pubblici  di  proprieta'  statale, ripristinabili con miglioramento sismico.   5-bis.  Al  fine  di  dare  attuazione  alla  programmazione  degli interventi di  cui  al  comma  1,  i  Commissari  possono  provvedere direttamente agli interventi inseriti  nella  programmazione  e  gia' oggetto di finanziamento per i quali l'ente  proprietario  non  abbia manifestato la disponibilita' a  svolgere  le  funzioni  di  soggetto attuatore di cui all'articolo 14.   6. Sulla  base  delle  priorita'  stabilite  dai  Commissari  e  in coerenza con il piano delle opere  pubbliche  e  il  piano  dei  beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e c), i soggetti attuatori di cui all'articolo 14, comma 1, oppure i comuni interessati  provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario.   7. Ferme  restando  le  previsioni  dell'articolo  24  del  decreto legislativo n. 50 del 2016, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione  degli  atti  di   pianificazione   e   programmazione urbanistica, in conformita' agli indirizzi definiti dal  Commissario, i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo possono  procedere all'affidamento di incarichi ad uno o piu' degli operatori  economici indicati all'articolo 46 del citato decreto  legislativo  n.  50  del 2016. L'affidamento degli  incarichi  di  cui  al  primo  periodo  e' consentito esclusivamente in caso di indisponibilita' di personale in possesso della necessaria professionalita'.   8. I Commissari straordinari, previo esame dei progetti  presentati dai soggetti di cui al comma 6 e verifica della congruita'  economica degli stessi e acquisiti i necessari pareri e  nulla  osta  da  parte degli  organi  competenti,  anche  mediante  apposita  conferenza  di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della  legge  7  agosto 1990, n.  241,  approvano  definitivamente  i  progetti  esecutivi  e adottano il decreto di concessione del contributo.   8-bis. Con apposito atto da emanare ai sensi dell'articolo 7, comma 2, sono indicate le modalita' di attuazione del comma 6,  nonche'  di acquisizione  dei  pareri  e  nulla  osta  da  parte   degli   organi competenti, mediante apposita conferenza di servizi.   9. I contributi di cui al presente articolo, nonche' le  spese  per l'assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta.   10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al  presente  articolo avviene sulla base di quanto  disposto  dal  decreto  legislativo  29 dicembre 2011, n. 229.  
           Riferimenti normativi 
               - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'art.  10          della legge 6 luglio 2002, n.  137),  e'  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, S.O. n. 28.               - Si riporta l'art.  63,  del  decreto  legislativo  18          aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):                 «Art. 63 (Uso della procedura negoziata senza  previa          pubblicazione di un bando di gara). - 1. Nei casi  e  nelle          circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni          aggiudicatrici   possono   aggiudicare   appalti   pubblici          mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione          di un bando di gara, dando conto con adeguata  motivazione,          nel primo  atto  della  procedura,  della  sussistenza  dei          relativi presupposti.                 2. Nel caso di appalti pubblici di lavori,  forniture          e   servizi,   la   procedura   negoziata   senza    previa          pubblicazione puo' essere utilizzata:                   a) qualora non sia stata presentata alcuna  offerta          o  alcuna  offerta  appropriata,  ne'  alcuna  domanda   di          partecipazione   o   alcuna   domanda   di   partecipazione          appropriata, in  esito  all'esperimento  di  una  procedura          aperta  o  ristretta,  purche'   le   condizioni   iniziali          dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'          sia trasmessa una relazione alla  Commissione  europea,  su          sua richiesta. Un'offerta non e'  ritenuta  appropriata  se          non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi,          manifestamente inadeguata, salvo modifiche  sostanziali,  a          rispondere     alle      esigenze      dell'amministrazione          aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti  di          gara.  Una  domanda  di  partecipazione  non  e'   ritenuta          appropriata se l'operatore  economico  interessato  deve  o          puo' essere escluso ai sensi dell'art. 80 o non soddisfa  i          criteri   di   selezione   stabiliti   dall'amministrazione          aggiudicatrice ai sensi dell'art. 83;                   b) quando  i  lavori,  le  forniture  o  i  servizi          possono  essere  forniti  unicamente  da   un   determinato          operatore economico per una delle seguenti ragioni:                     1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione          o nell'acquisizione di un'opera d'arte  o  rappresentazione          artistica unica;                     2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici;                     3) la tutela  di  diritti  esclusivi,  inclusi  i          diritti di proprieta' intellettuale.                   Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3)  si  applicano          solo  quando  non  esistono  altri  operatori  economici  o          soluzioni   alternative   ragionevoli   e   l'assenza    di          concorrenza  non  e'  il  risultato  di   una   limitazione          artificiale dei parametri dell'appalto;                   c) nella misura strettamente necessaria quando, per          ragioni   di   estrema   urgenza   derivante   da    eventi          imprevedibili   dall'amministrazione   aggiudicatrice,    i          termini  per  le  procedure  aperte  o  per  le   procedure          ristrette o per le procedure competitive  con  negoziazione          non possono essere rispettati.                 Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso          alla procedura di  cui  al  presente  articolo  non  devono          essere  in  alcun  caso  imputabili  alle   amministrazioni          aggiudicatrici.                 3. Nel caso di  appalti  pubblici  di  forniture,  la          procedura  di  cui  al  presente  articolo   e',   inoltre,          consentita nei casi seguenti:                   a) qualora i prodotti  oggetto  dell'appalto  siano          fabbricati  esclusivamente   a   scopo   di   ricerca,   di          sperimentazione, di studio o  di  sviluppo,  salvo  che  si          tratti di produzione in quantita'  volta  ad  accertare  la          redditivita' commerciale del prodotto o ad  ammortizzare  i          costi di ricerca e di sviluppo;                   b) nel caso di  consegne  complementari  effettuate          dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di          forniture o di impianti o all'ampliamento  di  forniture  o          impianti esistenti, qualora  il  cambiamento  di  fornitore          obblighi  l'amministrazione  aggiudicatrice  ad  acquistare          forniture con caratteristiche tecniche differenti,  il  cui          impiego   o    la    cui    manutenzione    comporterebbero          incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate;  la          durata di tali contratti e dei  contratti  rinnovabili  non          puo' comunque di regola superare i tre anni;                   c) per forniture quotate e acquistate  sul  mercato          delle materie prime;                   d)  per  l'acquisto  di  forniture  o   servizi   a          condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che          cessa definitivamente l'attivita' commerciale oppure  dagli          organi delle procedure concorsuali.                 4. La procedura prevista dal  presente  articolo  e',          altresi', consentita negli  appalti  pubblici  relativi  ai          servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso  di          progettazione e debba,  in  base  alle  norme  applicabili,          essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori  del          concorso. In quest'ultimo caso, tutti  i  vincitori  devono          essere invitati a partecipare ai negoziati.                 5. La presente procedura puo' essere  utilizzata  per          nuovi lavori o servizi  consistenti  nella  ripetizione  di          lavori o  servizi  analoghi,  gia'  affidati  all'operatore          economico  aggiudicatario   dell'appalto   iniziale   dalle          medesime amministrazioni aggiudicatrici, a  condizione  che          tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base  di          gara e che tale progetto sia  stato  oggetto  di  un  primo          appalto aggiudicato secondo una procedura di  cui  all'art.          59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entita' di          eventuali lavori o servizi complementari  e  le  condizioni          alle quali essi verranno aggiudicati.  La  possibilita'  di          avvalersi della procedura prevista dal presente articolo e'          indicata sin dall'avvio  del  confronto  competitivo  nella          prima  operazione  e  l'importo  totale  previsto  per   la          prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi  e'          computato  per  la  determinazione   del   valore   globale          dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui          all'art. 35, comma 1. Il  ricorso  a  questa  procedura  e'          limitato  al  triennio  successivo  alla  stipulazione  del          contratto dell'appalto iniziale.                 6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano  gli          operatori   economici   da   consultare   sulla   base   di          informazioni    riguardanti    le    caratteristiche     di          qualificazione  economica  e  finanziaria  e   tecniche   e          professionali  desunte  dal  mercato,  nel   rispetto   dei          principi  di   trasparenza,   concorrenza,   rotazione,   e          selezionano   almeno   cinque   operatori   economici,   se          sussistono    in    tale    numero     soggetti     idonei.          L'amministrazione   aggiudicatrice   sceglie    l'operatore          economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai          sensi  dell'art.  95,  previa  verifica  del  possesso  dei          requisiti di partecipazione previsti per  l'affidamento  di          contratti di  uguale  importo  mediante  procedura  aperta,          ristretta   o   mediante    procedura    competitiva    con          negoziazione.».               - Si riporta l'art. 1, commi da 52 a 57, della legge  6          novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella          pubblica amministrazione):                 «Art.  1  (Disposizioni  per  la  prevenzione  e   la          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella          pubblica amministrazione). - (Omissis).                 52. Per le attivita' imprenditoriali di cui al  comma          53 la comunicazione e l'informazione antimafia  liberatoria          da acquisire indipendentemente dalle soglie  stabilite  dal          codice di cui al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.          159, e' obbligatoriamente acquisita  dai  soggetti  di  cui          all'art. 83,  commi  1  e  2,  del  decreto  legislativo  6          settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione,  anche          in  via  telematica,  di  apposito  elenco  di   fornitori,          prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a          tentativi di infiltrazione mafiosa  operanti  nei  medesimi          settori.  Il  suddetto  elenco  e'  istituito  presso  ogni          prefettura.  L'iscrizione  nell'elenco  e'  disposta  dalla          prefettura della provincia in cui il  soggetto  richiedente          ha la propria sede. Si applica l'art. 92, commi 2 e 3,  del          citato decreto legislativo n. 159 del 2011.  La  prefettura          effettua   verifiche   periodiche   circa   la   perdurante          insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e,  in          caso  di   esito   negativo,   dispone   la   cancellazione          dell'impresa dall'elenco.                 52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al  comma  52          tiene  luogo  della   comunicazione   e   dell'informazione          antimafia  liberatoria  anche  ai   fini   della   stipula,          approvazione o autorizzazione di contratti  o  subcontratti          relativi ad attivita' diverse da quelle per le  quali  essa          e' stata disposta.                 53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio          di infiltrazione mafiosa le seguenti attivita':                   a) trasporto di materiali a discarica per conto  di          terzi;                   b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento          di rifiuti per conto di terzi;                   c) estrazione, fornitura e  trasporto  di  terra  e          materiali inerti;                   d)  confezionamento,  fornitura  e   trasporto   di          calcestruzzo e di bitume;                   e) noli a freddo di macchinari;                   f) fornitura di ferro lavorato;                   g) noli a caldo;                   h) autotrasporti per conto di terzi;                   i) guardiania dei cantieri.                 54. L'indicazione delle attivita' di cui al comma  53          puo' essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni  anno,          con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di          concerto   con   i   Ministri   della   giustizia,    delle          infrastrutture e dei  trasporti  e  dell'economia  e  delle          finanze,  previo  parere  delle  Commissioni   parlamentari          competenti, da rendere entro trenta giorni  dalla  data  di          trasmissione del relativo schema alle  Camere.  Qualora  le          Commissioni non si pronuncino entro il termine, il  decreto          puo' essere comunque adottato.                 55. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 52          comunica  alla  prefettura  competente  qualsiasi  modifica          dell'assetto proprietario  e  dei  propri  organi  sociali,          entro trenta giorni dalla data della modifica. Le  societa'          di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano  le          variazioni rilevanti  secondo  quanto  previsto  dal  testo          unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.          58. La  mancata  comunicazione  comporta  la  cancellazione          dell'iscrizione.                 56. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei          ministri,  su  proposta  dei  Ministri  per   la   pubblica          amministrazione e la semplificazione,  dell'interno,  della          giustizia, delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  dello          sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono          definite le modalita' per l'istituzione e  l'aggiornamento,          senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,          dell'elenco di cui al comma 52, nonche' per l'attivita'  di          verifica.                 57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla  data          di entrata in  vigore  del  decreto  di  cui  al  comma  56          continua ad applicarsi la normativa vigente  alla  data  di          entrata in vigore della presente legge.                 (Omissis).».               - Si riporta  l'art.  77  del  decreto  legislativo  18          aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):                 «Art.  77  (Commissione  giudicatrice).  -  1.  Nelle          procedure di aggiudicazione di contratti di  appalti  o  di          concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il          criterio dell'offerta economicamente  piu'  vantaggiosa  la          valutazione delle offerte dal punto  di  vista  tecnico  ed          economico e'  affidata  ad  una  commissione  giudicatrice,          composta da esperti nello specifico settore  cui  afferisce          l'oggetto del contratto.                 2. La commissione e' costituta da un  numero  dispari          di commissari, non superiore a  cinque,  individuato  dalla          stazione  appaltante  e  puo'  lavorare  a   distanza   con          procedure telematiche  che  salvaguardino  la  riservatezza          delle comunicazioni.                 3. I commissari sono scelti fra gli esperti  iscritti          all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78 e,  nel          caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a,          INVITALIA  -  Agenzia  nazionale  per  l'attrazione   degli          investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai  soggetti          aggregatori regionali di cui all'art. 9 del  decreto  legge          24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla          legge 23 giugno 2014,  n.  89,  tra  gli  esperti  iscritti          nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non  appartenenti          alla stessa stazione appaltante e, solo se non  disponibili          in numero sufficiente, anche tra gli esperti della  sezione          speciale che prestano servizio presso  la  stessa  stazione          appaltante   ovvero,   se   il   numero   risulti    ancora          insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti          all'Albo al di fuori  della  sezione  speciale.  Essi  sono          individuati dalle  stazioni  appaltanti  mediante  pubblico          sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero          di  nominativi  almeno  doppio  rispetto   a   quello   dei          componenti  da  nominare  e  comunque  nel   rispetto   del          principio di rotazione. Tale lista e' comunicata  dall'ANAC          alla  stazione  appaltante,  entro  cinque   giorni   dalla          richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante          puo', in caso di affidamento di contratti per i  servizi  e          le forniture  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  cui          all'art. 35, per i lavori di importo inferiore a un milione          di  euro  o  per  quelli  che  non  presentano  particolare          complessita',  nominare  alcuni  componenti  interni   alla          stazione  appaltante,  nel  rispetto   del   principio   di          rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate  di  non          particolare complessita'  le  procedure  svolte  attraverso          piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi  dell'art.          58. In caso di affidamento di contratti per i servizi e  le          forniture di elevato contenuto  scientifico  tecnologico  o          innovativo, effettuati nell'ambito di attivita' di  ricerca          e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta  e  confronto  con  la          stazione appaltante sulla specificita'  dei  profili,  puo'          selezionare i  componenti  delle  commissioni  giudicatrici          anche  tra  gli  esperti  interni  alla  medesima  stazione          appaltante.                 4. I commissari non devono aver  svolto  ne'  possono          svolgere  alcun'altra  funzione  o   incarico   tecnico   o          amministrativo   relativamente   al   contratto   del   cui          affidamento si tratta. La nomina del  RUP  a  membro  delle          commissioni  di  gara  e'  valutata  con  riferimento  alla          singola procedura.                 5. Coloro che, nel biennio antecedente  all'indizione          della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto  cariche          di pubblico amministratore,  non  possono  essere  nominati          commissari giudicatori relativamente ai contratti  affidati          dalle Amministrazioni presso le quali hanno  esercitato  le          proprie funzioni d'istituto.                 6. Si applicano ai commissari e  ai  segretari  delle          commissioni l'art. 35-bis del decreto legislativo 30  marzo          2001, n. 165, l'art. 51 del  codice  di  procedura  civile,          nonche'  l'art.  42  del  presente  codice.  Sono  altresi'          esclusi da successivi incarichi di commissario coloro  che,          in  qualita'  di  membri  delle  commissioni  giudicatrici,          abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in  sede          giurisdizionale con sentenza non sospesa,  all'approvazione          di atti dichiarati illegittimi.                 7. La nomina dei commissari e la  costituzione  della          commissione devono avvenire dopo la  scadenza  del  termine          fissato per la presentazione delle offerte.                 8. Il Presidente della  commissione  giudicatrice  e'          individuato dalla  stazione  appaltante  tra  i  commissari          sorteggiati.                 9.  Al  momento  dell'accettazione  dell'incarico,  i          commissari dichiarano ai sensi dell'art. 47 del decreto del          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,          l'inesistenza  delle  cause  di   incompatibilita'   e   di          astensione  di  cui  ai  commi  4,  5  e  6.  Le   stazioni          appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano          l'insussistenza  delle  cause  ostative   alla   nomina   a          componente della commissione giudicatrice di cui  ai  commi          4, 5 e 6 del presente articolo, all'art. 35-bis del decreto          legislativo n. 165 del 2001  e  all'art.  42  del  presente          codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione          di   incompatibilita'   dei   candidati    devono    essere          tempestivamente  comunicate   dalla   stazione   appaltante          all'ANAC ai fini dell'eventuale cancellazione  dell'esperto          dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto.                 10. Le spese relative alla commissione sono  inserite          nel  quadro  economico  dell'intervento  tra  le  somme   a          disposizione della stazione  appaltante.  Con  decreto  del          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto          con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita          l'ANAC, e' stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il          compenso massimo per i commissari.  I  dipendenti  pubblici          sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi  non  spetta          alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.                 11. In caso di rinnovo del procedimento  di  gara,  a          seguito   di   annullamento   dell'aggiudicazione   o    di          annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti,  e'          riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in          cui  l'annullamento  sia  derivato  da   un   vizio   nella          composizione della commissione.                 12.                 13.  Il  presente  articolo  non  si   applica   alle          procedure di  aggiudicazione  di  contratti  di  appalto  o          concessioni effettuate dagli  enti  aggiudicatori  che  non          siano amministrazioni aggiudicatrici  quando  svolgono  una          delle attivita' previste dagli articoli da 115 a 121.».               - Per il testo dell'art. 24, del decreto legislativo 18          aprile 2016, n. 50 (Codice dei  contratti  pubblici),  come          modificato dalla presente legge, si  veda  nei  riferimenti          normativi all'art. 1.               - Si riporta l'art.  46,  del  decreto  legislativo  18          aprile 2016, n. 50 (Codice dei  contratti  pubblici),  come          modificato dalla presente legge:                 «Art. 46 (Operatori economici per  l'affidamento  dei          servizi di architettura e ingegneria) - 1. Sono  ammessi  a          partecipare  alle  procedure  di  affidamento  dei  servizi          attinenti all'architettura e all'ingegneria:                   a)  i  prestatori  di  servizi  di   ingegneria   e          architettura:  i  professionisti  singoli,  associati,   le          societa' tra professionisti di  cui  alla  lettera  b),  le          societa' di ingegneria di cui alla lettera c), i  consorzi,          i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti          che rendono a committenti pubblici e privati, operando  sul          mercato, servizi di ingegneria e di  architettura,  nonche'          attivita' tecnico-amministrative e  studi  di  fattibilita'          economico-finanziaria ad esse connesse, ivi  compresi,  con          riferimento agli interventi inerenti  al  restauro  e  alla          manutenzione di beni mobili e delle superfici  decorate  di          beni  architettonici,   i   soggetti   con   qualifica   di          restauratore di  beni  culturali  ai  sensi  della  vigente          normativa; gli archeologi;                   b)  le  societa'  di  professionisti:  le  societa'          costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli          appositi   albi   previsti    dai    vigenti    ordinamenti          professionali, nelle forme delle societa' di persone di cui          ai capi II, III e IV del titolo  V  del  libro  quinto  del          codice civile ovvero nella forma di societa' cooperativa di          cui al capo I del titolo VI del  libro  quinto  del  codice          civile, che svolgono per  committenti  privati  e  pubblici          servizi  di  ingegneria  e  architettura  quali  studi   di          fattibilita',   ricerche,   consulenze,   progettazioni   o          direzioni dei lavori,  valutazioni  di  congruita'  tecnico          economica o studi di impatto ambientale;                   c) societa' di ingegneria: le societa' di  capitali          di cui ai capi V, VI e VII del titolo V  del  libro  quinto          del  codice  civile,  ovvero  nella   forma   di   societa'          cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto          del  codice  civile  che  non  abbiano  i  requisiti  delle          societa'  tra  professionisti,  che   eseguono   studi   di          fattibilita',   ricerche,   consulenze,   progettazioni   o          direzioni   dei   lavori,   valutazioni    di    congruita'          tecnico-economica o studi  di  impatto,  nonche'  eventuali          attivita' di produzione di beni connesse  allo  svolgimento          di detti servizi;                   d)  i  prestatori  di  servizi  di   ingegneria   e          architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1  a          74276400-8  e  da  74310000-5  a  74323100-0  e  74874000-6          stabiliti in altri Stati membri,  costituiti  conformemente          alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;                   e)  i  raggruppamenti  temporanei  costituiti   dai          soggetti di cui alle lettere da a) a d);                   f) i consorzi stabili di societa' di professionisti          e di societa' di ingegneria, anche in forma mista,  formati          da non meno di tre  consorziati  che  abbiano  operato  nei          settori dei servizi di ingegneria ed architettura.                 2. Ai fini della  partecipazione  alle  procedure  di          affidamento di cui al comma 1, le societa', per un  periodo          di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare          il   possesso   dei   requisiti   economico-finanziari    e          tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con          riferimento ai requisiti dei soci delle  societa',  qualora          costituite nella forma di societa' di persone o di societa'          cooperativa e dei direttori tecnici  o  dei  professionisti          dipendenti   della   societa'   con   rapporto   a    tempo          indeterminato, qualora costituite nella forma  di  societa'          di capitali.».               - Si riportano gli articoli da 14 a 14-quinquies, della          legge 7 agosto 1990, n. 241  (Nuove  norme  in  materia  di          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai          documenti amministrativi):                 «Art. 14 (Conferenza di servizi) - 1.  La  conferenza          di    servizi    istruttoria    puo'     essere     indetta          dall'amministrazione  procedente,  anche  su  richiesta  di          altra amministrazione  coinvolta  nel  procedimento  o  del          privato  interessato,  quando  lo  ritenga  opportuno   per          effettuare un esame contestuale  degli  interessi  pubblici          coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesime          attivita' o risultati. Tale conferenza  si  svolge  con  le          modalita'  previste  dall'art.  14-bis  o   con   modalita'          diverse, definite dall'amministrazione procedente.                 2. La  conferenza  di  servizi  decisoria  e'  sempre          indetta   dall'amministrazione   procedente    quando    la          conclusione  positiva  del  procedimento   e'   subordinata          all'acquisizione di piu' pareri,  intese,  concerti,  nulla          osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi  da          diverse  amministrazioni,  inclusi  i  gestori  di  beni  o          servizi  pubblici.  Quando  l'attivita'  del  privato   sia          subordinata a piu' atti di assenso, comunque denominati, da          adottare  a  conclusione  di  distinti   procedimenti,   di          competenza  di  diverse   amministrazioni   pubbliche,   la          conferenza di servizi  e'  convocata,  anche  su  richiesta          dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.                 3. Per progetti  di  particolare  complessita'  e  di          insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione          procedente,   su   motivata   richiesta   dell'interessato,          corredata da uno studio di fattibilita',  puo'  indire  una          conferenza   preliminare   finalizzata   a   indicare    al          richiedente, prima della presentazione di una istanza o  di          un progetto definitivo, le condizioni  per  ottenere,  alla          loro presentazione, i necessari pareri,  intese,  concerti,          nulla osta, autorizzazioni, concessioni  o  altri  atti  di          assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,          se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione          della conferenza, la indice entro cinque giorni  lavorativi          dalla  ricezione  della  richiesta  stessa.  La  conferenza          preliminare si svolge  secondo  le  disposizioni  dell'art.          14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla  meta'.  Le          amministrazioni    coinvolte    esprimono    le     proprie          determinazioni sulla  base  della  documentazione  prodotta          dall'interessato. Scaduto il  termine  entro  il  quale  le          amministrazioni devono rendere le  proprie  determinazioni,          l'amministrazione procedente  le  trasmette,  entro  cinque          giorni, al richiedente. Ove si  sia  svolta  la  conferenza          preliminare,   l'amministrazione    procedente,    ricevuta          l'istanza o il progetto definitivo,  indice  la  conferenza          simultanea nei termini e  con  le  modalita'  di  cui  agli          articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza          simultanea,  le  determinazioni   espresse   in   sede   di          conferenza   preliminare   possono   essere   motivatamente          modificate o integrate solo in  presenza  di  significativi          elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito          delle   osservazioni   degli   interessati   sul   progetto          definitivo.  Nelle  procedure  di  realizzazione  di  opere          pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi          si  esprime  sul  progetto  di  fattibilita'   tecnica   ed          economica, al fine di indicare le condizioni per  ottenere,          sul  progetto  definitivo,  le   intese,   i   pareri,   le          concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i  nullaosta  e          gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa          vigente.                 4. Qualora un progetto sia sottoposto  a  valutazione          di impatto ambientale di  competenza  regionale,  tutte  le          autorizzazioni,  intese,  concessioni,   licenze,   pareri,          concerti,  nulla  osta  e  assensi   comunque   denominati,          necessari alla realizzazione e all'esercizio  del  medesimo          progetto,  vengono  acquisiti   nell'ambito   di   apposita          conferenza di servizi, convocata in modalita'  sincrona  ai          sensi dell'art. 14-ter, secondo quanto  previsto  dall'art.          27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.                 5. L'indizione  della  conferenza  e'  comunicata  ai          soggetti di cui all'art. 7, i quali possono intervenire nel          procedimento ai sensi dell'art. 9.».                 «Art.  14-bis  (Conferenza  semplificata).  -  1.  La          conferenza decisoria di cui all'art. 14, comma 2, si svolge          in forma semplificata e in  modalita'  asincrona,  salvo  i          casi di cui ai commi 6  e  7.  Le  comunicazioni  avvengono          secondo le modalita'  previste  dall'art.  47  del  decreto          legislativo 7 marzo 2005, n. 82.                 2.  La  conferenza  e'  indetta  dall'amministrazione          procedente entro cinque giorni lavorativi  dall'inizio  del          procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda,  se          il procedimento e' ad  iniziativa  di  parte.  A  tal  fine          l'amministrazione   procedente    comunica    alle    altre          amministrazioni interessate:                   a)  l'oggetto  della  determinazione  da  assumere,          l'istanza  e   la   relativa   documentazione   ovvero   le          credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai          documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;                   b) il termine perentorio, non superiore a  quindici          giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono          richiedere, ai sensi dell'art.  2,  comma  7,  integrazioni          documentali  o  chiarimenti  relativi  a  fatti,  stati   o          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili          presso altre pubbliche amministrazioni;                   c) il termine perentorio, comunque non superiore  a          quarantacinque giorni, entro il  quale  le  amministrazioni          coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative          alla decisione oggetto  della  conferenza,  fermo  restando          l'obbligo di rispettare il termine  finale  di  conclusione          del procedimento. Se tra  le  suddette  amministrazioni  vi          sono  amministrazioni  preposte  alla  tutela   ambientale,          paesaggistico-territoriale,  dei  beni  culturali,  o  alla          tutela della salute  dei  cittadini,  ove  disposizioni  di          legge o i provvedimenti di cui all'art. 2 non prevedano  un          termine diverso, il suddetto termine e' fissato in  novanta          giorni;                   d) la data della eventuale  riunione  in  modalita'          sincrona di cui all'art. 14-ter,  da  tenersi  entro  dieci          giorni dalla scadenza del termine di cui alla  lettera  c),          fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di          conclusione del procedimento.                 3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le          amministrazioni    coinvolte     rendono     le     proprie          determinazioni,  relative  alla  decisione  oggetto   della          conferenza.  Tali  determinazioni,  congruamente  motivate,          sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,          ove possibile, le  modifiche  eventualmente  necessarie  ai          fini   dell'assenso.   Le   prescrizioni    o    condizioni          eventualmente  indicate  ai   fini   dell'assenso   o   del          superamento del dissenso sono espresse  in  modo  chiaro  e          analitico e specificano  se  sono  relative  a  un  vincolo          derivante da  una  disposizione  normativa  o  da  un  atto          amministrativo generale  ovvero  discrezionalmente  apposte          per la migliore tutela dell'interesse pubblico.                 4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto          dell'Unione europea richiedono l'adozione di  provvedimenti          espressi, la  mancata  comunicazione  della  determinazione          entro il termine di cui al comma 2, lettera c),  ovvero  la          comunicazione di una  determinazione  priva  dei  requisiti          previsti  dal  comma  3,  equivalgono  ad   assenso   senza          condizioni.    Restano     ferme     le     responsabilita'          dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti          nei confronti  dell'amministrazione,  per  l'assenso  reso,          ancorche' implicito.                 5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera  c),          l'amministrazione procedente adotta,  entro  cinque  giorni          lavorativi,  la  determinazione  motivata  di   conclusione          positiva della conferenza, con gli effetti di cui  all'art.          14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente  atti  di          assenso non condizionato, anche implicito,  ovvero  qualora          ritenga, sentiti  i  privati  e  le  altre  amministrazioni          interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente          indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso  o  del          superamento  del  dissenso  possano  essere  accolte  senza          necessita'  di   apportare   modifiche   sostanziali   alla          decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito          uno o piu' atti di dissenso  che  non  ritenga  superabili,          l'amministrazione  procedente  adotta,  entro  il  medesimo          termine, la determinazione di  conclusione  negativa  della          conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda.          Nei  procedimenti  a   istanza   di   parte   la   suddetta          determinazione produce gli effetti della  comunicazione  di          cui all'art. 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette          alle   altre   amministrazioni   coinvolte   le   eventuali          osservazioni presentate nel  termine  di  cui  al  suddetto          articolo e procede ai sensi  del  comma  2.  Dell'eventuale          mancato accoglimento di tali osservazioni e'  data  ragione          nell'ulteriore   determinazione   di   conclusione    della          conferenza.                 6.   Fuori   dei   casi   di   cui   al   comma    5,          l'amministrazione   procedente,    ai    fini    dell'esame          contestuale degli interessi coinvolti, svolge,  nella  data          fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della          conferenza  in  modalita'  sincrona,  ai  sensi   dell'art.          14-ter.                 7. Ove  necessario,  in  relazione  alla  particolare          complessita'    della    determinazione    da     assumere,          l'amministrazione  procedente   puo'   comunque   procedere          direttamente in forma simultanea e in  modalita'  sincrona,          ai sensi dell'art. 14-ter. In tal caso indice la conferenza          comunicando alle altre amministrazioni le  informazioni  di          cui alle lettere a) e  b)  del  comma  2  e  convocando  la          riunione  entro   i   successivi   quarantacinque   giorni.          L'amministrazione procedente  puo'  altresi'  procedere  in          forma simultanea  e  in  modalita'  sincrona  su  richiesta          motivata  delle  altre  amministrazioni   o   del   privato          interessato avanzata entro il termine perentorio di cui  al          comma 2, lettera b). In tal caso la riunione  e'  convocata          nei successivi quarantacinque giorni 2.».                 «Art. 14-ter (Conferenza simultanea) -  1.  La  prima          riunione della conferenza di servizi in forma simultanea  e          in modalita' sincrona  si  svolge  nella  data  previamente          comunicata ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera  d),          ovvero nella data fissata ai sensi dell'art. 14-bis,  comma          7, con la partecipazione contestuale, ove  possibile  anche          in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni          competenti.                 2. I lavori della conferenza si concludono non  oltre          quarantacinque giorni decorrenti dalla data della  riunione          di cui al comma 1. Nei casi di cui all'art.  14-bis,  comma          7, qualora siano coinvolte  amministrazioni  preposte  alla          tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale,  dei  beni          culturali e della  salute  dei  cittadini,  il  termine  e'          fissato  in  novanta  giorni.  Resta  fermo  l'obbligo   di          rispettare   il   termine   finale   di   conclusione   del          procedimento.                 3. Ciascun  ente  o  amministrazione  convocato  alla          riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad          esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la          posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni          di  competenza  della  conferenza,   anche   indicando   le          modifiche  progettuali  eventualmente  necessarie  ai  fini          dell'assenso.                 4.   Ove   alla    conferenza    partecipino    anche          amministrazioni non  statali,  le  amministrazioni  statali          sono  rappresentate  da  un  unico  soggetto  abilitato  ad          esprimere definitivamente in modo univoco e  vincolante  la          posizione di tutte le predette  amministrazioni,  nominato,          anche preventivamente per determinate materie o determinati          periodi  di  tempo,  dal  Presidente  del   Consiglio   dei          ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni          periferiche, dal Prefetto.  Ferma  restando  l'attribuzione          del potere  di  rappresentanza  al  suddetto  soggetto,  le          singole   amministrazioni    statali    possono    comunque          intervenire ai  lavori  della  conferenza  in  funzione  di          supporto. Le amministrazioni di cui all'art.  14-quinquies,          comma  1,  prima  della  conclusione   dei   lavori   della          conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il          proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.                 5. Ciascuna regione e ciascun ente  locale  definisce          autonomamente   le   modalita'    di    designazione    del          rappresentante   unico   di   tutte   le    amministrazioni          riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale          nonche'   l'eventuale   partecipazione    delle    suddette          amministrazioni ai lavori della conferenza.                 6. Alle  riunioni  della  conferenza  possono  essere          invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti  il          progetto eventualmente dedotto in conferenza.                 7. All'esito dell'ultima  riunione,  e  comunque  non          oltre il termine  di  cui  al  comma  2,  l'amministrazione          procedente adotta la determinazione motivata di conclusione          della  conferenza,  con  gli  effetti   di   cui   all'art.          14-quater, sulla base delle posizioni  prevalenti  espresse          dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza  tramite          i  rispettivi  rappresentanti.   Si   considera   acquisito          l'assenso senza condizioni  delle  amministrazioni  il  cui          rappresentante non abbia partecipato alle riunioni  ovvero,          pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3          la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non          motivato o  riferito  a  questioni  che  non  costituiscono          oggetto della conferenza.».                 «Art.  14-quater  (Decisione  della   conferenza   di          servizi). - 1. La determinazione  motivata  di  conclusione          della conferenza, adottata dall'amministrazione  procedente          all'esito della stessa, sostituisce a  ogni  effetto  tutti          gli atti di assenso,  comunque  denominati,  di  competenza          delle amministrazioni e  dei  gestori  di  beni  o  servizi          pubblici interessati.                 2. Le amministrazioni  i  cui  atti  sono  sostituiti          dalla  determinazione   motivata   di   conclusione   della          conferenza  possono  sollecitare  con  congrua  motivazione          l'amministrazione procedente ad assumere, previa  indizione          di  una  nuova  conferenza,  determinazioni   in   via   di          autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies.  Possono  altresi'          sollecitarla, purche' abbiano  partecipato,  anche  per  il          tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5  dell'art.          14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse  nei          termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai          sensi dell'art. 21-quinquies.                 3. In caso di approvazione unanime, la determinazione          di cui al comma 1 e' immediatamente efficace.  In  caso  di          approvazione  sulla  base   delle   posizioni   prevalenti,          l'efficacia della determinazione e' sospesa ove siano stati          espressi   dissensi   qualificati   ai   sensi    dell'art.          14-quinquies e per il  periodo  utile  all'esperimento  dei          rimedi ivi previsti.                 4.  I  termini  di  efficacia  di  tutti  i   pareri,          autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti  di  assenso          comunque denominati acquisiti nell'ambito della  conferenza          di servizi decorrono dalla data della  comunicazione  della          determinazione motivata di conclusione della conferenza.».                 «Art. 14-quinquies  (Rimedi  per  le  amministrazioni          dissenzienti). - 1. Avverso la determinazione  motivata  di          conclusione della conferenza, entro  10  giorni  dalla  sua          comunicazione,  le  amministrazioni  preposte  alla  tutela          ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni  culturali          o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei          cittadini possono proporre opposizione  al  Presidente  del          Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in          modo inequivoco il proprio motivato  dissenso  prima  della          conclusione   dei   lavori   della   conferenza.   Per   le          amministrazioni  statali  l'opposizione  e'  proposta   dal          Ministro competente.                 2.   Possono   altresi'   proporre   opposizione   le          amministrazioni delle regioni o delle province autonome  di          Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in          una materia spettante  alla  rispettiva  competenza,  abbia          manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.                 3.   La   proposizione   dell'opposizione    sospende          l'efficacia della determinazione  motivata  di  conclusione          della conferenza.                 4. La Presidenza del Consiglio dei  ministri  indice,          per  una  data  non  posteriore  al   quindicesimo   giorno          successivo alla ricezione  dell'opposizione,  una  riunione          con  la  partecipazione  delle  amministrazioni  che  hanno          espresso il dissenso  e  delle  altre  amministrazioni  che          hanno partecipato  alla  conferenza.  In  tale  riunione  i          partecipanti  formulano   proposte,   in   attuazione   del          principio di leale collaborazione, per l'individuazione  di          una soluzione condivisa, che sostituisca la  determinazione          motivata di conclusione della  conferenza  con  i  medesimi          effetti.                 5.  Qualora  alla  conferenza  di   servizi   abbiano          partecipato amministrazioni delle regioni o delle  province          autonome di Trento e  di  Bolzano,  e  l'intesa  non  venga          raggiunta nella riunione di cui al  comma  4,  puo'  essere          indetta, entro i successivi quindici  giorni,  una  seconda          riunione, che si svolge con le medesime  modalita'  e  allo          stesso fine.                 6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4          e  5  sia  raggiunta  un'intesa  tra   le   amministrazioni          partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova          determinazione motivata di  conclusione  della  conferenza.          Qualora all'esito delle suddette riunioni, e  comunque  non          oltre quindici giorni  dallo  svolgimento  della  riunione,          l'intesa non sia raggiunta,  la  questione  e'  rimessa  al          Consiglio dei ministri. La questione e'  posta,  di  norma,          all'ordine del giorno della prima  riunione  del  Consiglio          dei ministri  successiva  alla  scadenza  del  termine  per          raggiungere  l'intesa.  Alla  riunione  del  Consiglio  dei          ministri possono partecipare i Presidenti delle  regioni  o          delle province autonome interessate. Qualora  il  Consiglio          dei ministri non accolga l'opposizione,  la  determinazione          motivata  di  conclusione   della   conferenza   acquisisce          definitivamente efficacia. Il Consiglio dei  ministri  puo'          accogliere  parzialmente  l'opposizione,   modificando   di          conseguenza   il   contenuto   della   determinazione    di          conclusione della conferenza, anche in considerazione degli          esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.                 7. Restano ferme le  attribuzioni  e  le  prerogative          riconosciute  alle  regioni  a  statuto  speciale  e   alle          province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  dagli   statuti          speciali  di  autonomia   e   dalle   relative   norme   di          attuazione.».               - Il decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229          (Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere  e),  f)  e  g),          della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di          procedure di monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle          opere   pubbliche,   di    verifica    dell'utilizzo    dei          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo          opere e del Fondo progetti), e' pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2012.   |  
|   |                                 Art. 14             Soggetti attuatori degli interventi relativi               alle opere pubbliche e ai beni culturali 
   1. Per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e  dei  beni  culturali,  di  cui all'articolo 13, comma 1, sono soggetti attuatori:   a) la Regione Molise;   b) la Regione Siciliana;   c) il Ministero per i beni e le attivita' culturali;   d) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;   e) l'Agenzia del demanio;   f) i comuni di cui all'allegato 1;   g) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;   h) i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture;   i) le diocesi dei comuni di cui all'allegato 1, limitatamente  agli interventi  sugli  immobili  di  proprieta'  di  enti   ecclesiastici civilmente  riconosciuti  e  di  importo  inferiore  alla  soglia  di rilevanza europea di cui all'articolo 35  del  codice  dei  contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;   l) le Province o Citta' metropolitane.   1-bis. Nell'ambito dei programmi d'intervento previsti all'articolo 13, i Commissari straordinari possono autorizzare, nei  limiti  delle risorse disponibili, i soggetti  attuatori  di  cui  al  comma  1  ad avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti e lo sviluppo d'impresa-Invitalia Spa, anche in qualita' di  centrale di committenza,  secondo  le  modalita'  di  cui  all'articolo  7.  I Commissari  straordinari  possono  inoltre  rendere  disponibile   ai soggetti attuatori  di  cui  al  comma  l  il  supporto  dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia Spa in qualita' di centrale di committenza  con  oneri  a carico delle risorse di cui all'articolo 8.  
           Riferimenti normativi 
               - Per il testo dell'art. 35, del decreto legislativo 18          aprile 2016, n. 50 (Codice dei  contratti  pubblici),  come          modificato  dalla  presente  legge,  si  veda  nelle   note          all'art. 1.   |  
|   |                               Art. 14 bis           Disposizioni concernenti il personale dei comuni 
   1. Tenuto conto degli eventi  sismici  di  cui  alla  delibera  del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e del conseguente  numero di procedimenti facenti carico ai comuni della  citta'  metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere  con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo  259, comma 6, del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui  all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  di  cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge  27  dicembre  2006,  n. 296, nel limite di spesa di euro 830.000 per l'anno 2019  e  di  euro 1.660.000  per  l'anno  2020,  ulteriori  unita'  di  personale   con professionalita'  di  tipo  tecnico  o  amministrativo-contabile,  in particolare fino a 40 unita' complessive per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite  di  euro  830.000 per l'anno 2019 e di euro 1.660.000 per l'anno 2020, con  le  risorse disponibili nella  contabilita'  speciale  intestata  al  Commissario straordinario per la ricostruzione nei  territori  dei  comuni  della citta' metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8.   2. Nei limiti delle risorse finanziarie  previste  dal  comma  1  e delle unita' di personale assegnate con i  provvedimenti  di  cui  al comma  3,  i  comuni  della  citta'  metropolitana  di  Catania,  con efficacia limitata agli anni 2019 e  2020,  possono  incrementare  la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di  lavoro  a  tempo parziale gia' in  essere  con  professionalita'  di  tipo  tecnico  o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della  spesa  di personale di cui all'articolo  9,  comma  28,  del  decreto-legge  31 maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296.   3. Con provvedimento del Commissario straordinario sono determinati i profili professionali e il numero massimo delle unita' di personale che ciascun comune e' autorizzato ad assumere per le esigenze di  cui al  comma  1,  anche  stipulando  contratti  a  tempo  parziale.   Il provvedimento e' adottato sulla base delle  richieste  che  i  comuni avanzano al  Commissario  medesimo.  Ciascun  comune  puo'  stipulare contratti a tempo parziale per un numero di unita' di personale anche superiore a quello di cui viene autorizzata l'assunzione, nei  limiti delle risorse finanziarie corrispondenti alle assunzioni  autorizzate con il provvedimento di cui al presente comma.   4. Le assunzioni sono effettuate con facolta'  di  attingere  dalle graduatorie  vigenti,  formate   anche   per   assunzioni   a   tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facolta' di  attingere  alle  graduatorie  vigenti  di  altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.  Qualora  nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del  profilo professionale richiesto,  il  comune  puo'  procedere  all'assunzione previa selezione pubblica, anche  per  soli  titoli,  sulla  base  di criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'.   5. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal  comma 4  e  limitatamente   allo   svolgimento   di   compiti   di   natura tecnico-amministrativa  strettamente  connessi  ai  servizi  sociali, all'attivita' di  progettazione,  all'attivita'  di  affidamento  dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attivita' di direzione dei lavori e di  controllo  sull'esecuzione  degli  appalti,  nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i comuni di cui all'allegato 1, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa  di  personale  di  cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  possono  sottoscrivere  contratti  di  lavoro  autonomo  di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli  effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre  2019.  I  contratti  di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga alla normativa vigente, per una sola volta e per una durata non superiore al  31  dicembre  2020, limitatamente alle unita' di personale che non  sia  stato  possibile reclutare secondo le procedure di cui  al  comma  4.  La  durata  dei contratti  di  lavoro  autonomo  e  di  collaborazione  coordinata  e continuativa non  puo'  andare  oltre,  anche  in  caso  di  rinnovo, l'immissione in servizio del personale reclutato secondo le procedure previste dal comma 4.   6. I contratti previsti  dal  comma  5  possono  essere  stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della  sussistenza  di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con  esperti  di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali  ovvero  abilitati  all'esercizio   della   professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito  dell'edilizia o delle opere pubbliche. Ai fini della  determinazione  del  compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso,  non  puo'  essere  superiore alle voci di natura fissa e continuativa  del  trattamento  economico previsto per il personale dipendente appartenente  alla  categoria  D dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  del  comparto  Funzioni locali, si applicano le previsioni  dell'articolo  2,  comma  1,  del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248,   relativamente   alla   non obbligatorieta' delle vigenti tariffe professionali fisse o minime.   7. Le assegnazioni delle risorse  finanziarie,  necessarie  per  la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma  6,  sono  effettuate con  provvedimento  del  Commissario  straordinario,  assicurando  la possibilita' per ciascun comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa.  
           Riferimenti normativi 
               -  Si  riporta  l'art.  259,  comma  6,   del   decreto          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi          sull'ordinamento degli enti locali):                 «Art.   259   (Ipotesi   di   bilancio    stabilmente          riequilibrato) - (Omissis).                 6. L'ente locale, ugualmente ai fini della  riduzione          delle spese, ridetermina la dotazione organica  dichiarando          eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero          rispetto ai rapporti  medi  dipendenti-popolazione  di  cui          all'art.  263,  comma  2,  fermo  restando   l'obbligo   di          accertare le compatibilita' di bilancio. La  spesa  per  il          personale a tempo determinato deve altresi' essere  ridotta          a non oltre il 50 per cento della spesa media  sostenuta  a          tale titolo per l'ultimo triennio  antecedente  l'anno  cui          l'ipotesi si riferisce.                 (Omissis).».               - Si riporta l'art. 9, comma 28, del  decreto-legge  31          maggio  2010,  n.  78  (Misure  urgenti   in   materia   di          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,          n. 122:                 «Art. 9  (Contenimento  delle  spese  in  materia  di          impiego pubblico). - (Omissis).                 28. A decorrere dall'anno  2011,  le  amministrazioni          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,          le universita' e gli enti  pubblici  di  cui  all'art.  70,          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di          cui  all'art.  70,  comma  1,  lettera   d)   del   decreto          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive          finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui  al  primo  e  al          secondo periodo non si applicano, anche con riferimento  ai          lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita'  e          ai cantieri di  lavoro,  nel  caso  in  cui  il  costo  del          personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi          o   da   fondi   dell'Unione   europea;   nell'ipotesi   di          cofinanziamento, i limiti medesimi  non  si  applicano  con          riferimento alla sola quota finanziata da  altri  soggetti.          Le disposizioni di  cui  al  presente  comma  costituiscono          principi generali ai fini del coordinamento  della  finanza          pubblica ai quali  si  adeguano  le  regioni,  le  province          autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario          nazionale. Per gli enti locali in  sperimentazione  di  cui          all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,          per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi  e'          fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel  2009.  A          decorrere dal 2013 gli  enti  locali  possono  superare  il          predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a          garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale,  di          istruzione pubblica e del settore sociale  nonche'  per  le          spese sostenute per lo  svolgimento  di  attivita'  sociali          mediante forme di lavoro accessorio  di  cui  all'art.  70,          comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.          Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano          agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle          spese di personale di cui ai commi 557 e  562  dell'art.  1          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e   successive          modificazioni,  nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a          legislazione vigente. Resta fermo  che  comunque  la  spesa          complessiva non puo' essere superiore alla spesa  sostenuta          per le stesse finalita' nell'anno 2009. Sono in  ogni  caso          escluse dalle limitazioni previste dal  presente  comma  le          spese sostenute per le assunzioni a  tempo  determinato  ai          sensi dell'art. 110, comma 1, del testo  unico  di  cui  al          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto          scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione  e          specializzazione artistica e musicale trovano  applicazione          le specifiche disposizioni di settore. Resta  fermo  quanto          previsto dall'art. 1, comma 188, della  legge  23  dicembre          2005,  n.  266.  Per  gli  enti  di  ricerca  resta  fermo,          altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'art.  1  della          medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni.          Al fine di  assicurare  la  continuita'  dell'attivita'  di          vigilanza sui concessionari  della  rete  autostradale,  ai          sensi  dell'art.  11,  comma  5,   secondo   periodo,   del          decreto-legge n. 216 del 2011, il  presente  comma  non  si          applica  altresi',  nei  limiti  di  cinquanta  unita'   di          personale,  al  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei          trasporti esclusivamente per lo svolgimento della  predetta          attivita'; alla copertura del relativo  onere  si  provvede          mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione          delle  risorse  di  cui   all'art.   25,   comma   2,   del          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98.  Alle          minori economie pari a  27  milioni  di  euro  a  decorrere          dall'anno 2011  derivanti  dall'esclusione  degli  enti  di          ricerca dall'applicazione delle disposizioni  del  presente          comma, si provvede mediante utilizzo di quota  parte  delle          maggiori entrate derivanti dall' art. 38,  commi  13-bis  e          seguenti. Il presente comma non si applica  alla  struttura          di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera  a),  del          decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163.  Il  mancato          rispetto dei limiti di cui al  presente  comma  costituisce          illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale.          Per  le  amministrazioni  che  nell'anno  2009  non   hanno          sostenuto spese per le  finalita'  previste  ai  sensi  del          presente comma, il  limite  di  cui  al  primo  periodo  e'          computato con  riferimento  alla  media  sostenuta  per  le          stesse finalita' nel triennio 2007-2009.                 (Omissis).».               - Si riporta l'art. 1, commi 557 e 562, della legge  27          dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge          finanziaria 2007):                 «557. Ai fini del concorso delle autonomie  regionali          e locali al rispetto degli obiettivi di  finanza  pubblica,          gli  enti  sottoposti  al  patto  di   stabilita'   interno          assicurano la riduzione delle spese di personale, al  lordo          degli oneri  riflessi  a  carico  delle  amministrazioni  e          dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi          contrattuali, garantendo  il  contenimento  della  dinamica          retributiva  e  occupazionale,  con  azioni   da   modulare          nell'ambito della propria autonomia e rivolte,  in  termini          di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:                   a) ;                   b) razionalizzazione e snellimento delle  strutture          burocratico-amministrative, anche  attraverso  accorpamenti          di  uffici   con   l'obiettivo   di   ridurre   l'incidenza          percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;                   c) contenimento delle dinamiche di  crescita  della          contrattazione  integrativa,  tenuto  anche   conto   delle          corrispondenti disposizioni dettate per le  amministrazioni          statali.»                 «562. Per gli enti non  sottoposti  alle  regole  del          patto di stabilita' interno,  le  spese  di  personale,  al          lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e          dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi          contrattuali,  non  devono   superare   il   corrispondente          ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo  periodo          possono procedere all'assunzione di  personale  nel  limite          delle  cessazioni   di   rapporti   di   lavoro   a   tempo          indeterminato complessivamente intervenute  nel  precedente          anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.».               - Si riporta l'art. 7, del decreto legislativo 30 marzo          2001, n. 165 (Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro          alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):                 «Art. 7 (Gestione delle risorse  umane  (Art.  7  del          D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del          D.Lgs n. 546 del 1993 e  poi  modificato  dall'art.  3  del          D.Lgs n. 387 del 1998)). - 1. Le pubbliche  amministrazioni          garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne          e l'assenza di ogni forma  di  discriminazione,  diretta  e          indiretta, relativa al genere,  all'eta',  all'orientamento          sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilita',          alla religione o alla lingua, nell'accesso al  lavoro,  nel          trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella  formazione          professionale,  nelle  promozioni  e  nella  sicurezza  sul          lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono  altresi'          un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo          e si impegnano a rilevare, contrastare  ed  eliminare  ogni          forma di violenza morale o psichica al proprio interno.                 2.  Le  amministrazioni  pubbliche  garantiscono   la          liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale  nello          svolgimento  dell'attivita'  didattica,  scientifica  e  di          ricerca.                 3. Le amministrazioni pubbliche  individuano  criteri          certi di priorita' nell'impiego flessibile  del  personale,          purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del          lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio          personale, sociale e familiare e dei  dipendenti  impegnati          in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto          1991, n. 266.                 4. Le amministrazioni pubbliche curano la  formazione          e l'aggiornamento del personale, ivi  compreso  quello  con          qualifiche dirigenziali, garantendo altresi'  l'adeguamento          dei  programmi  formativi,  al  fine  di  contribuire  allo          sviluppo   della   cultura   di   genere   della   pubblica          amministrazione.                 5. Le amministrazioni pubbliche non  possono  erogare          trattamenti economici accessori che non corrispondano  alle          prestazioni effettivamente rese.                 5-bis.  E'   fatto   divieto   alle   amministrazioni          pubbliche di stipulare contratti di collaborazione  che  si          concretano  in   prestazioni   di   lavoro   esclusivamente          personali, continuative e le cui  modalita'  di  esecuzione          siano organizzate dal committente anche con riferimento  ai          tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere  in          violazione del presente  comma  sono  nulli  e  determinano          responsabilita'  erariale.  I  dirigenti  che  operano   in          violazione delle  disposizioni  del  presente  comma  sono,          altresi', responsabili ai sensi dell'art. 21 e ad essi  non          puo' essere erogata la  retribuzione  di  risultato.  Resta          fermo che la disposizione di cui all'art. 2, comma  1,  del          decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non  si  applica          alle pubbliche amministrazioni.                 6. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  5-bis,          per specifiche esigenze cui  non  possono  far  fronte  con          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono          conferire   esclusivamente   incarichi   individuali,   con          contratti di lavoro autonomo, ad esperti di  particolare  e          comprovata   specializzazione   anche   universitaria,   in          presenza dei seguenti presupposti di legittimita':                   a) l'oggetto della prestazione  deve  corrispondere          alle      competenze      attribuite       dall'ordinamento          all'amministrazione conferente,  ad  obiettivi  e  progetti          specifici e determinati e deve risultare  coerente  con  le          esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;                   b)  l'amministrazione  deve  avere  preliminarmente          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le          risorse umane disponibili al suo interno;                   c) la prestazione deve essere di natura  temporanea          e  altamente  qualificata;  non  e'  ammesso  il   rinnovo;          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di          affidamento dell'incarico;                   d)  devono   essere   preventivamente   determinati          durata, oggetto e compenso della collaborazione.                 Si   prescinde   dal   requisito   della   comprovata          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di          contratti  di  collaborazione  per  attivita'  che  debbano          essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o          con  soggetti  che  operino  nel  campo  dell'arte,   dello          spettacolo,  dei  mestieri  artigianali  o   dell'attivita'          informatica nonche' a supporto dell'attivita'  didattica  e          di ricerca, per i  servizi  di  orientamento,  compreso  il          collocamento, e di certificazione dei contratti  di  lavoro          di cui al decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,          purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza          pubblica, ferma restando  la  necessita'  di  accertare  la          maturata esperienza nel settore.                 Il ricorso ai contratti di cui al presente comma  per          lo svolgimento  di  funzioni  ordinarie  o  l'utilizzo  dei          soggetti  incaricati  ai  sensi  del  medesimo  comma  come          lavoratori  subordinati   e'   causa   di   responsabilita'          amministrativa  per  il  dirigente  che  ha   stipulato   i          contratti. Il secondo periodo dell'art.  1,  comma  9,  del          decreto-legge  12  luglio  2004,  n.  168  convertito,  con          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2004,  n.  191,  e'          soppresso. Si applicano le disposizioni previste  dall'art.          36, comma 3, del presente decreto e, in caso di  violazione          delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando          il divieto di costituzione di rapporti di  lavoro  a  tempo          indeterminato, si applica quanto previsto dal  citato  art.          36, comma 5-quater.                 6-bis. Le amministrazioni  pubbliche  disciplinano  e          rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti,  procedure          comparative  per  il  conferimento   degli   incarichi   di          collaborazione.                 6-ter. I regolamenti di cui all'art.  110,  comma  6,          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto          2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.                 6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis  e          6-ter  non  si  applicano  ai  componenti  degli  organismi          indipendenti di valutazione di cui all'art. 14 del  decreto          legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150  e  dei  nuclei  di          valutazione,  nonche'  degli  organismi  operanti  per   le          finalita' di cui all' art.  1,  comma  5,  della  legge  17          maggio 1999, n. 144.                 6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni          previste per gli enti pubblici di ricerca dall'art. 14  del          decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.».               - Si riporta l'art. 2, del decreto-legge 4 luglio 2006,          n. 223 (Disposizioni urgenti per il  rilancio  economico  e          sociale, per il contenimento e la  razionalizzazione  della          spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate  e          di  contrasto  all'evasione   fiscale),   convertito,   con          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:                 «Art. 2 (Disposizioni urgenti  per  la  tutela  della          concorrenza nel settore dei servizi professionali). - 1. In          conformita' al principio comunitario di libera  concorrenza          ed a quello di liberta' di circolazione delle persone e dei          servizi,  nonche'  al  fine  di  assicurare   agli   utenti          un'effettiva facolta' di scelta nell'esercizio  dei  propri          diritti e di comparazione  delle  prestazioni  offerte  sul          mercato, dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente          decreto  sono  abrogate  le  disposizioni   legislative   e          regolamentari che prevedono con riferimento alle  attivita'          libero professionali e intellettuali:                   a) l'obbligatorieta'  di  tariffe  fisse  o  minime          ovvero il  divieto  di  pattuire  compensi  parametrati  al          raggiungimento degli obiettivi perseguiti;                   b)  il  divieto,  anche   parziale,   di   svolgere          pubblicita'   informativa   circa    i    titoli    e    le          specializzazioni  professionali,  le  caratteristiche   del          servizio offerto, nonche' il prezzo e i  costi  complessivi          delle  prestazioni  secondo  criteri   di   trasparenza   e          veridicita' del messaggio il  cui  rispetto  e'  verificato          dall'ordine;                   c)  il  divieto  di  fornire   all'utenza   servizi          professionali  di  tipo  interdisciplinare  da   parte   di          societa' di  persone  o  associazioni  tra  professionisti,          fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attivita'          libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo          professionista non puo' partecipare a piu' di una  societa'          e che la specifica prestazione deve essere resa  da  uno  o          piu' soci professionisti  previamente  indicati,  sotto  la          propria personale responsabilita';                 2.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  riguardanti          l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio          sanitario nazionale o  in  rapporto  convenzionale  con  lo          stesso, nonche' le eventuali tariffe massime prefissate  in          via generale a tutela degli  utenti.  Il  giudice  provvede          alla liquidazione delle spese di giudizio  e  dei  compensi          professionali, in caso  di  liquidazione  giudiziale  e  di          gratuito   patrocinio,    sulla    base    della    tariffa          professionale.                 2-bis. All'art. 2233  del  codice  civile,  il  terzo          comma e' sostituito dal seguente:                   «Sono nulli, se non redatti  in  forma  scritta,  i          patti conclusi tra gli avvocati ed i  praticanti  abilitati          con  i   loro   clienti   che   stabiliscono   i   compensi          professionali».                 3. Le  disposizioni  deontologiche  e  pattizie  e  i          codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni  di          cui al comma 1  sono  adeguate,  anche  con  l'adozione  di          misure  a  garanzia  della   qualita'   delle   prestazioni          professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato          adeguamento, a decorrere dalla medesima data  le  norme  in          contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso          nulle.».   |  
|   |                                 Art. 15          Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati 
   1. In caso di distruzione o danneggiamento  grave  di  beni  mobili presenti nelle unita' immobiliari distrutte  o  danneggiate  a  causa degli eventi  sismici  e  di  beni  mobili  registrati,  puo'  essere assegnato un contributo secondo modalita' e criteri da  definire  con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nei  limiti delle  risorse  disponibili  sulla  contabilita'  speciale   di   cui all'articolo 8, anche in relazione al limite massimo  del  contributo per ciascuna famiglia  anagrafica  residente  come  risultante  dallo stato di famiglia alla data degli eventi. In ogni caso,  per  i  beni mobili  non  registrati  puo'  essere  concesso  solo  un  contributo forfettario.   2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti e  nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE)  n.  651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e in particolare dall'articolo 50.  
           Riferimenti normativi 
               - Il Regolamento (CE) 17 giugno  2014,  n.  651/2014/UE          reca: «Regolamento della Commissione  che  dichiara  alcune          categorie di aiuti compatibili con il  mercato  interno  in          applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato».   |  
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   1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e  coordinata,  di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto  delle infiltrazioni  della  criminalita'  organizzata  nell'affidamento   e nell'esecuzione dei  contratti  pubblici  e  di  quelli  privati  che fruiscono  di  contribuzione  pubblica,  aventi  ad  oggetto  lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi  per  la  ricostruzione nei comuni di cui all'allegato 1, i  Commissari  si  avvalgono  della Struttura e dell'Anagrafe di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15 dicembre 2016, n. 229 e si applicano  le  disposizioni  previste  dal medesimo articolo.   2. Agli oneri finanziari relativi alle spese di funzionamento della Struttura  di  missione  di  cui  all'articolo  30,  comma   1,   del decreto-legge n. 189 del 2016, in relazione agli  eventi  di  cui  al presente Capo e in prosecuzione del conseguimento delle attivita'  di cui al comma 1, per gli anni 2019 e 2020 si  provvede  per  euro  500 mila  annui  con  le  risorse  della  contabilita'  speciale  di  cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del  2016  e per euro 500 mila annui con le risorse  della  contabilita'  speciale intestata al Commissario  per  la  ricostruzione  nei  territori  dei comuni della Citta' metropolitana di Catania di  cui  all'articolo  8 del presente decreto, mediante corrispondente versamento  all'entrata del  bilancio  dello  Stato,  per  la  successiva  riassegnazione  ad apposito  capitolo  dello   stato   di   previsione   del   Ministero dell'interno.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti variazioni di bilancio.   3. Agli atti di competenza dei Commissari straordinari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge n.  189  del 2016.   3-bis. Nel quadro delle misure  dirette  a  rendere  piu'  incisiva l'azione della Polizia di Stato nelle attivita'  di  contrasto  delle infiltrazioni  della  criminalita'  organizzata  nelle  procedure  di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici e privati di cui  al comma 1, dopo l'articolo 68 del decreto legislativo 5  ottobre  2000, n. 334, e' inserito il seguente:   «articolo 68-bis. - (Disposizioni transitorie per  il  conferimento dei posti di funzione di livello dirigenziale) - 1. Per  l'anno  2019 le promozioni previste dagli articoli 6, 7, 9, 34, 36,  49  e  51  si conseguono, nel limite dei posti disponibili al 30  giugno  e  al  31 dicembre del medesimo anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale  e'  ammesso  il  personale  che  possieda  l'anzianita'  di effettivo  servizio  nella  qualifica  prevista  dalla   legislazione vigente, maturata rispettivamente  entro  le  predette  date  del  30 giugno e  del  31  dicembre.  Le  citate  promozioni  hanno  effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.  I  posti disponibili al 30 giugno 2019 sono individuati con decreto  del  capo della  polizia-direttore  generale  della   pubblica   sicurezza   in relazione alle vacanze di organico alla medesima data.   2. Alle promozioni aventi decorrenza 1° luglio 2019 si applicano  i medesimi criteri di valutazione dei titoli di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della  Repubblica  24  aprile  1982,  n.  335, applicati agli scrutini aventi decorrenza dal  1°  gennaio  2019.  Al relativo onere, nel limite massimo di 500.000 euro, per l'anno  2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero dell'interno».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta l'art. 30, del  decreto-legge  17  ottobre          2016,  n.  189  (Interventi   urgenti   in   favore   delle          popolazioni  colpite  dal  sisma  del  24   agosto   2016),          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre          2016,  n.  229  (Interventi   urgenti   in   favore   delle          popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016):                 «Art. 30 (Legalita' e  trasparenza).  -  1.  Ai  fini          dello svolgimento, in  forma  integrata  e  coordinata,  di          tutte  le  attivita'  finalizzate  alla  prevenzione  e  al          contrasto   delle    infiltrazioni    della    criminalita'          organizzata   nell'affidamento   e   nell'esecuzione    dei          contratti pubblici e di quelli  privati  che  fruiscono  di          contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e          forniture, connessi agli interventi  per  la  ricostruzione          nei Comuni di cui all'art. 1, e' istituita, nell'ambito del          Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione,          d'ora in  avanti  denominata  «Struttura»,  diretta  da  un          prefetto  collocato  all'uopo  a  disposizione,  ai   sensi          dell'art. 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n.  345,          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre          1991, n. 410.                 2. La Struttura, per l'esercizio delle  attivita'  di          cui al comma 1, in deroga agli articoli 90, comma 2, e  92,          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,          e'  competente  a  eseguire  le  verifiche  finalizzate  al          rilascio,    da    parte    della     stessa     Struttura,          dell'informazione antimafia per i contratti di cui al comma          1 di qualunque valore o importo e assicura, con  competenza          funzionale ed esclusiva, il  coordinamento  e  l'unita'  di          indirizzo  delle  sopra-richiamate  attivita',  in  stretto          raccordo con le prefetture-uffici territoriali del  Governo          delle Province interessate  dagli  eventi  sismici  di  cui          all'art. 1.                 3. La Struttura, per lo svolgimento  delle  verifiche          antimafia di cui al comma 2, si conforma alle  linee  guida          adottate dal comitato  di  cui  all'art.  203  del  decreto          legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  anche  in  deroga  alle          disposizioni di cui al Libro II del decreto  legislativo  6          settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.                 4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto          con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei          trasporti, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di          entrata in vigore del presente decreto:                   a) e' costituita un'apposita sezione  specializzata          del  comitato  di  cui  all'art.  203  del  citato  decreto          legislativo n. 50 del 2016, con  compiti  di  monitoraggio,          nei Comuni di cui all'art. 1, delle  verifiche  finalizzate          alla prevenzione dei  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa          nelle attivita' di ricostruzione; detta sezione e' composta          da  rappresentanti  dei   Ministeri   dell'interno,   delle          infrastrutture  e  dei  trasporti,  dell'economia  e  delle          finanze, del Dipartimento della programmazione economica  e          finanziaria della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,          della  Procura  nazionale   antimafia   e   antiterrorismo,          dell'Avvocatura dello Stato, della Procura  generale  della          Corte dei  conti,  nonche'  dal  Presidente  dell'Autorita'          nazionale anticorruzione o suo delegato;                   b) sono  individuate,  altresi',  le  funzioni,  la          composizione, le risorse umane e le  dotazioni  strumentali          della Struttura; ai relativi oneri finanziari  si  provvede          per 1 milione di euro a valere sul Fondo di cui all'art. 4,          mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio          dello Stato delle risorse di cui all'art. 4, comma  3,  per          la successiva riassegnazione  ad  apposito  capitolo  dello          stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.                 5.                 6. Gli operatori economici interessati a partecipare,          a  qualunque  titolo  e  per  qualsiasi   attivita',   agli          interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni          di cui all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un          apposito  elenco,  tenuto  dalla  Struttura  e   denominato          Anagrafe  antimafia  degli  esecutori,  d'ora   in   avanti          «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione e'  necessario  che  le          verifiche di cui agli articoli 90  e  seguenti  del  citato          decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi  del          comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto,          subappalto o subcontratto,  si  siano  concluse  con  esito          liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono          comunque  ammessi   a   partecipare   alle   procedure   di          affidamento per gli interventi di  ricostruzione  pubblica,          previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione          sostitutiva dalla  quale  risulti  la  presentazione  della          domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso          degli altri requisiti previsti dal decreto  legislativo  18          aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o  dalla  lettera  di          invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta  ai          sensi dell'art. 32, comma 5,  del  decreto  legislativo  18          aprile 2016,  n.  50,  l'operatore  economico  non  risulti          ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario  straordinario          comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria  dei          concorrenti,  affinche'  vengano  attivate   le   verifiche          finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di  cui          al  comma  2  con  priorita'  rispetto  alle  richieste  di          iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui  al          comma  3  dovranno  prevedere  procedure   rafforzate   che          consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi          celeri.                 7. Gli operatori economici  che  risultino  iscritti,          alla data di entrata in vigore del presente  decreto  o  in          data  successiva  in  uno  degli   elenchi   tenuti   dalle          prefetture-uffici  territoriali  del   Governo   ai   sensi          dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della  legge  6  novembre          2012, n.  190,  sono  iscritti  di  diritto  nell'Anagrafe,          previa  presentazione  della  relativa   domanda.   Qualora          l'iscrizione in detti elenchi sia stata  disposta  in  data          anteriore a tre mesi da quella di  entrata  in  vigore  del          presente   decreto,   l'iscrizione   nell'Anagrafe    resta          subordinata ad una nuova verifica,  da  effettuare  con  le          modalita' di cui all'art. 90, comma 1, del  citato  decreto          legislativo  n.  159  del  2011.  Ai  fini   della   tenuta          dell'Anagrafe  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  18          aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del          15 luglio 2013.                 8.   Nell'Anagrafe,   oltre    ai    dati    riferiti          all'operatore economico iscritto, sono riportati:                   a) i dati concernenti  i  contratti,  subappalti  e          subcontratti conclusi  o  approvati,  con  indicazione  del          relativo oggetto, del termine di durata,  ove  previsto,  e          dell'importo;                   b)   le   modifiche    eventualmente    intervenute          nell'assetto societario o gestionale;                   c) le eventuali partecipazioni, anche  minoritarie,          in altre imprese o societa', anche fiduciarie;                   d) le eventuali sanzioni amministrative  pecuniarie          applicate per le violazioni delle regole  sul  tracciamento          finanziario o sul monitoraggio finanziario di cui al  comma          13;                   e) le eventuali penalita'  applicate  all'operatore          economico per  le  violazioni  delle  norme  di  capitolato          ovvero delle disposizioni relative alla  trasparenza  delle          attivita'  di  cantiere   definite   dalla   Struttura   in          conformita' alle linee guida del comitato di cui  al  comma          3.                 9. Al fine di favorire la massima tempestivita' delle          verifiche  e  la   migliore   interazione   dei   controlli          soggettivi e di contesto ambientale, la gestione  dei  dati          avviene con le risorse  strumentali  di  cui  al  comma  4,          lettera b), allocate presso la Struttura e i medesimi  dati          sono resi accessibili dal GICERIC di cui al comma 5,  dalla          Direzione   investigativa   Antimafia   e    dall'Autorita'          nazionale anticorruzione.                 10. L'iscrizione nell'Anagrafe ha validita' temporale          di  dodici  mesi  ed  e'  rinnovabile  alla  scadenza,   su          iniziativa  dell'operatore  economico  interessato,  previo          aggiornamento delle verifiche antimafia. L'iscrizione tiene          luogo delle verifiche antimafia  anche  per  gli  eventuali          ulteriori contratti, subappalti e subcontratti  conclusi  o          approvati durante il periodo di  validita'  dell'iscrizione          medesima.                 11. Nei casi in cui  la  cancellazione  dall'Anagrafe          riguarda un operatore economico titolare di  un  contratto,          di  un  subappalto  o  di  un  subcontratto  in  corso   di          esecuzione,  la  Struttura  ne  da'  immediata  notizia  al          committente, pubblico o privato, ai  fini  dell'attivazione          della clausola automatica di risoluzione, che e' apposta, a          pena di  nullita',  ai  sensi  dell'art.  1418  del  codice          civile,  in  ogni  strumento  contrattuale  relativo   agli          interventi da realizzare. Si applicano le  disposizioni  di          cui all'art. 94 del citato decreto legislativo n.  159  del          2011.  La   Struttura,   adottato   il   provvedimento   di          cancellazione dall'Anagrafe,  e'  competente  a  verificare          altresi' la sussistenza dei presupposti per  l'applicazione          delle  misure  di  cui   all'art.   32,   comma   10,   del          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In  caso          positivo,  ne   informa   tempestivamente   il   Presidente          dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione   e   adotta   il          relativo provvedimento.                 12. L'obbligo di  comunicazione  delle  modificazioni          degli assetti societari o gestionali, di cui  all'art.  86,          comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, e'          assolto mediante  comunicazione  al  prefetto  responsabile          della Struttura.                 13. Ai contratti, subappalti e subcontratti  relativi          agli interventi di ricostruzione, pubblica  e  privata,  si          applicano le disposizioni in materia  di  tracciamento  dei          pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13  agosto          2010,  n.  136   e   successive   modificazioni.   Per   la          realizzazione  di  interventi   pubblici   di   particolare          rilievo, il  comitato  di  cui  all'art.  203  del  decreto          legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  propone  al  comitato          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di          deliberare  la  sottoposizione  di  tali  interventi   alle          disposizioni in materia di monitoraggio finanziario, di cui          all'art. 36  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,          n. 114. In deroga all'art. 6 della citata legge n. 136  del          2010, e' sempre competente all'applicazione delle eventuali          sanzioni il prefetto responsabile della Struttura.                 14. In caso di fallimento o  di  liquidazione  coatta          dell'affidatario di lavori, servizi o forniture di  cui  al          comma 1, nonche' in tutti gli altri casi previsti dall'art.          80, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo  n.          50 del 2016, il contratto di appalto si intende risolto  di          diritto e la Struttura  dispone  l'esclusione  dell'impresa          dall'Anagrafe. La stessa disposizione si applica  anche  in          caso di cessione di azienda o di un  suo  ramo,  ovvero  di          altra operazione atta a  conseguire  il  trasferimento  del          contratto a soggetto diverso  dall'affidatario  originario;          in tali ipotesi, i contratti e accordi diretti a realizzare          il trasferimento sono nulli relativamente al  contratto  di          appalto per affidamento di lavori, servizi o  forniture  di          cui sopra.                 15. Tenuto conto del fatto che gli  interventi  e  le          iniziative  per  il  risanamento  ambientale   delle   aree          ricomprese nei siti di interesse  nazionale  nonche'  delle          aree di rilevante interesse nazionale di  cui  all'art.  33          del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con          modificazioni,  dalla  legge  11  novembre  2014,  n.  164,          comportano   di   regola   l'esecuzione   delle   attivita'          maggiormente esposte a rischio  di  infiltrazione  mafiosa,          come definite all'art. 1, comma 53, della legge n. 190  del          2012, le  stazioni  appaltanti  possono  prevedere  che  la          partecipazione alle gare di appalto di  lavori,  servizi  e          forniture  connessi  ad  interventi  per   il   risanamento          ambientale delle  medesime  aree  e  la  sottoscrizione  di          contratti e subcontratti per la relativa  esecuzione  siano          riservate  ai  soli  operatori  economici  iscritti   negli          appositi elenchi di cui all'art. 1, comma 52 della legge n.          190 del 2012.».               - Si riporta l'art. 4, comma 3,  del  decreto-legge  17          ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti  in  favore  delle          popolazioni  colpite  dal  sisma  del  24   agosto   2016),          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre          2016,  n.  229  (Interventi   urgenti   in   favore   delle          popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016):                 «Art.  4  (Fondo  per  la  ricostruzione  delle  aree          terremotate). - (Omissis).                 3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita          contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su          cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di  cui          al  presente  articolo  destinate  al  finanziamento  degli          interventi di riparazione, ripristino  o  ricostruzione  di          opere  pubbliche  e  beni   culturali,   realizzazione   di          strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento  e          alle  spese  per  l'assistenza  alla   popolazione.   Sulla          contabilita'  speciale  confluiscono   anche   le   risorse          derivanti  dalle  erogazioni   liberali   ai   fini   della          realizzazione di interventi per la ricostruzione e  ripresa          dei  territori  colpiti   dagli   eventi   sismici.   Sulla          contabilita' speciale possono confluire inoltre le  risorse          finanziarie a qualsiasi titolo  destinate  o  da  destinare          alla  ricostruzione  dei  territori  colpiti  dagli  eventi          sismici di cui all'art. 1, ivi  incluse  quelle  rivenienti          dal Fondo di solidarieta' dell'Unione  Europea  di  cui  al          regolamento  (CE)  n.  2012/2002  del   Consiglio   dell'11          novembre 2002,  ad  esclusione  di  quelle  finalizzate  al          rimborso  delle  spese  sostenute  nella  fase   di   prima          emergenza.»                 (Omissis).».               - Si riporta l'art. 36, del  decreto-legge  17  ottobre          2016,  n.  189  (Interventi   urgenti   in   favore   delle          popolazioni  colpite  dal  sisma  del  24   agosto   2016),          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre          2016,  n.  229  (Interventi   urgenti   in   favore   delle          popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016):                 «Art. 36 (Disposizioni in materia di trasparenza e di          pubblicita'  degli  atti).  -  1.  Tutti   gli   atti   del          Commissario straordinario relativi a nomine e  designazioni          di  collaboratori  e   consulenti,   alla   predisposizione          dell'elenco speciale di cui all'art. 34, comma  1,  nonche'          alle relative iscrizioni ed esclusioni, alla programmazione          di  lavori,  opere,  servizi  e  forniture,  nonche'   alle          procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,          forniture, lavori e opere ed alle erogazioni e  concessioni          di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata,  ove          non considerati riservati ai  sensi  dell'art.  112  ovvero          secretati ai sensi dell'art. 162 del decreto legislativo 18          aprile 2016, n. 50, sono pubblicati e aggiornati  sul  sito          istituzionale  del   commissariato   straordinario,   nella          sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti  alla          disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.          33 e successive modificazioni. Nella  medesima  sezione,  e          sempre ai sensi e per  gli  effetti  del  predetto  decreto          legislativo n. 33 del 2013, sono  altresi'  pubblicati  gli          ulteriori atti indicati all'art. 29, comma 1,  del  decreto          legislativo n. 50 del 2016.».               - Si riportano gli articoli 6, 7, 9, 34, 36, 49  e  51,          del decreto legislativo 5 ottobre 2000,  n.  334  (Riordino          dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia          di Stato, a norma dell'art. 5,  comma  1,  della  legge  31          marzo 2000, n. 78):                 «Art. 6 (Promozione a vice questore aggiunto).  -  1.          La promozione a vice questore aggiunto si consegue:                   a) per i commissari capo che accedono alla carriera          mediante concorso pubblico,  nel  limite  dell'ottanta  per          cento dei posti disponibili al 31 dicembre  di  ogni  anno,          mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del          corso  di  formazione  dirigenziale,   della   durata   non          superiore a tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio  per          merito comparativo e' ammesso il personale  della  carriera          dei funzionari con almeno sei anni  di  effettivo  servizio          nella qualifica di commissario capo;                   b) per i commissari capo che accedono alla carriera          mediante concorso interno, nel limite  del  restante  venti          per cento dei posti disponibili  al  31  dicembre  di  ogni          anno, mediante concorso, per titoli ed esami, e superamento          del corso di formazione di cui alla lettera  a),  riservato          ai  commissari  capo,  in  possesso  di  una  delle  lauree          magistrali o specialistiche indicate  dal  decreto  di  cui          all'art. 3, comma 2,  con  almeno  sei  anni  di  effettivo          servizio nella medesima  qualifica,  secondo  le  modalita'          definite con il decreto di cui all'art. 4, comma 6.                 2. La promozione a vice questore aggiunto  decorre  a          tutti gli effetti dal 1°  gennaio  dell'anno  successivo  a          quello nel quale  si  sono  verificate  le  vacanze  ed  e'          conferita secondo  l'ordine  della  graduatoria  dell'esame          finale del corso.                 3. Il corso di formazione  dirigenziale,  di  cui  al          comma 1,  lettera  a),  che  si  svolge  presso  la  scuola          superiore  di  polizia,  ha  un  indirizzo  prevalentemente          professionale  ed  e'   finalizzato   a   perfezionare   le          conoscenze di carattere  tecnico,  gestionale  e  giuridico          necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.                 4.  Le  modalita'  di  svolgimento   del   corso   di          formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera  a),  le          modalita'  di  svolgimento  dell'esame  finale,  nonche'  i          criteri per la formazione della graduatoria di inizio e  di          fine corso sono determinati  con  decreto  del  capo  della          polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.».                 «Art. 7 (Promozione  a  primo  dirigente).  -  1.  La          promozione alla qualifica di primo dirigente  si  consegue,          nell'ambito dei posti disponibili al 31  dicembre  di  ogni          anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e'          ammesso il personale con la qualifica di vice questore  che          abbia compiuto almeno quattro anni  di  effettivo  servizio          nella qualifica.                 2.  Le  promozioni  hanno  effetto  dal  1°   gennaio          dell'anno successivo a quello nel quale si sono  verificate          le vacanze.».                 «Art.  9  (Promozione  alla  qualifica  di  dirigente          superiore). - 1. La promozione alla qualifica di  dirigente          superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili  al          31 dicembre di ogni anno,  mediante  scrutinio  per  merito          comparativo  al  quale  e'  ammesso  il  personale  con  la          qualifica di primo dirigente che, alla stessa  data,  abbia          compiuto almeno cinque anni  di  effettivo  servizio  nella          qualifica.                 2.  Le  promozioni  hanno  effetto  dal  1°   gennaio          dell'anno successivo a quello nel quale si sono  verificate          le vacanze.»                 «Art. 34 (Promozione a primo dirigente tecnico). - 1.          La promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico  si          consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 31  dicembre          di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo  al          quale e' ammesso il personale con la qualifica di direttore          tecnico superiore che abbia compiuto almeno quattro anni di          effettivo servizio nella qualifica.                 2.  Le  promozioni  hanno  effetto  dal  1°   gennaio          dell'anno successivo a quello nel quale si sono  verificate          le vacanze.».                 «Art. 36  (Promozione  alla  qualifica  di  dirigente          superiore  tecnico).  -  1.  La  promozione   a   dirigente          superiore  tecnico  si  consegue,  nei  limiti  dei   posti          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio          per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con          la qualifica di primo dirigente tecnico  che,  alla  stessa          data,  abbia  compiuto  almeno  cinque  anni  di  effettivo          servizio nella qualifica.                 2. Nello scrutinio per merito  comparativo  si  tiene          conto,    in    modo    particolare,    delle     eventuali          specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza          con i compiti di istituto  dei  tecnici  della  Polizia  di          Stato.                 3.  Le  promozioni  hanno  effetto  dal  1°   gennaio          dell'anno successivo a quello nel quale si sono  verificate          le vacanze.».                 «Art. 49 (Promozione a primo  dirigente  medico  e  a          primo dirigente medico veterinario).  -  1.  La  promozione          alla  qualifica  di  primo  dirigente  medico  e  di  primo          dirigente medico veterinario si consegue,  nell'ambito  dei          posti disponibili al 31 dicembre  di  ogni  anno,  mediante          scrutinio per merito comparativo al  quale  e'  ammesso  il          personale con la qualifica di medico superiore e di  medico          veterinario superiore che  abbia  compiuto  almeno  quattro          anni di effettivo servizio nella qualifica.                 2.  Le  promozioni  hanno  effetto  dal  1°   gennaio          dell'anno successivo a quello nel quale si sono  verificate          le vacanze.».                 «Art. 51  (Promozione  alla  qualifica  di  dirigente          superiore medico). - 1. La promozione a dirigente superiore          medico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al  31          dicembre  di  ogni  anno,  mediante  scrutinio  per  merito          comparativo  al  quale  e'  ammesso  il  personale  con  la          qualifica di primo dirigente medico che, alla stessa  data,          abbia compiuto almeno cinque  anni  di  effettivo  servizio          nella qualifica.                 2. Nello scrutinio per merito  comparativo  si  tiene          conto,    in    modo    particolare,    delle     eventuali          specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza          con i compiti di  istituto  dei  medici  della  Polizia  di          Stato.                 3.  Le  promozioni  hanno  effetto  dal  1°   gennaio          dell'anno successivo a quello nel quale si sono  verificate          le vacanze.».               - Si riporta l'art.  62,  del  decreto  del  Presidente          della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,  (Ordinamento  del          personale della Polizia di Stato che  espleta  funzioni  di          polizia):                 «Art. 62 (Rapporti informativi). - Per  il  personale          di  cui  al  presente  decreto  legislativo  con  qualifica          inferiore a vice questore aggiunto e qualifiche equiparate,          deve essere redatto, entro il mese di  gennaio  di  ciascun          anno, un  rapporto  informativo  che  si  conclude  con  il          giudizio  complessivo  di  «ottimo»,  «distinto»,  «buono»,          «mediocre» o «insufficiente».                 Il giudizio complessivo deve essere motivato.                 Al personale nei confronti del  quale,  nell'anno  in          cui  si  riferisce  il  rapporto  informativo,  sia   stata          inflitta  una  sanzione  disciplinare  piu'   grave   della          deplorazione,  non  puo'  essere  attribuito  un   giudizio          complessivo superiore a «buono».                 Con  decreto  del   Ministro   dell'interno   saranno          stabilite le modalita'  in  base  alle  quali  deve  essere          redatto il  rapporto  informativo,  volto  a  delineare  la          personalita' dell'impiegato,  tenendo  conto  dei  seguenti          parametri di giudizio, da prevedere in tutto o in parte  in          relazione alle diverse funzioni attribuite al personale  di          ciascun ruolo ed alle relative responsabilita':                   1) competenza professionale;                   2) capacita' di risoluzione;                   3) capacita' organizzativa;                   4) qualita' dell'attivita' svolta;                   5) altri elementi di giudizio.                 Per  ciascuno  degli  indicati  parametri,   dovranno          essere previsti piu' elementi di giudizio, per  ognuno  dei          quali  sara'   attribuito   dall'organo   competente   alla          compilazione del rapporto informativo, di cui ai successivi          articoli 64, 65 e 66, un punteggio variabile da  un  minimo          di 1 ad un massimo di 3.                 Il  consiglio  di   amministrazione   ogni   triennio          determina  mediante  coefficienti  numerici  i  criteri  di          valutazione dei titoli, in relazione  alle  esigenze  delle          singole carriere.».   |  
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   Qualificazione  degli  operatori  economici  per  l'affidamento   dei               servizi di architettura e di ingegneria 
   1. Gli incarichi di progettazione e direzione  dei  lavori  per  la ricostruzione o riparazione e ripristino degli  immobili  danneggiati dagli eventi sismici possono essere affidati dai privati ai  soggetti di cui all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici  di  cui  al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in  possesso  di adeguati livelli di affidabilita' e professionalita' e non si trovino in condizioni ostative al rilascio del Documento unico di regolarita' contributiva (DURC).   2. In ogni caso, il direttore dei lavori  non  deve  ricoprire  ne' aver  ricoperto  negli  ultimi  tre  anni  le  funzioni,  di   legale rappresentante,  titolare,  socio  ovvero  direttore  tecnico,  nelle imprese invitate a partecipare alla selezione per  l'affidamento  dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, ne' avere in corso o aver avuto negli ultimi tre anni rapporti di coniugio,  di parentela, di affinita' ovvero rapporti giuridicamente  rilevanti  ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20  maggio  2016, n. 76, con il titolare o con chi  riveste  cariche  societarie  nelle stesse. A  tale  fine,  il  direttore  dei  lavori  produce  apposita autocertificazione al committente trasmettendone  altresi'  copia  al Commissario. I  Commissari  possono  effettuare  controlli,  anche  a campione, in ordine alla veridicita' di quanto dichiarato.   3.  Il  contributo  massimo,  a  carico  dei  Commissari,  che   vi provvedono nei limiti delle risorse  disponibili  sulla  contabilita' speciale di cui all'articolo 8, per tutte le attivita' tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, e' stabilito nella misura del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i  lavori  di importo inferiore a 500.000 euro, al netto dell'IVA e dei  versamenti previdenziali. Per i lavori di importo superiore a 2 milioni di euro, il contributo massimo e' pari al 7,5  per  cento.  Con  provvedimenti adottati ai sensi  dell'articolo  7,  comma  2,  sono  individuati  i criteri e le modalita' di  erogazione  del  contributo  previsto  dal primo  e  dal  secondo  periodo,  assicurando  una  graduazione   del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione  tecnica richiesta agli operatori economici e dell'importo dei lavori;  con  i medesimi  provvedimenti  puo'  essere  riconosciuto   un   contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche,  nella misura massima del 2,5 per  cento,  di  cui  lo  0,5  per  cento  per l'analisi di  risposta  sismica  locale,  al  netto  dell'IVA  e  dei versamenti previdenziali.   4. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di  competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7,  comma  2,  sono fissati il numero e l'importo complessivo massimi degli incarichi che ciascuno  dei  soggetti   di   cui   al   comma   1   puo'   assumere contemporaneamente, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata  dai medesimi.   5. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi  di architettura  e  ingegneria  ed   altri   servizi   tecnici   e   per l'elaborazione  degli  atti  di   pianificazione   e   programmazione urbanistica in conformita' agli indirizzi  definiti  dal  Commissario per importi fino a 40.000 euro avviene mediante affidamento  diretto, per importi superiori a 40.000 euro  e  inferiori  a  quelli  di  cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto  legislativo  18  aprile 2016,  n.   50,   avviene   mediante   procedure   negoziate   previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46,  comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.  Fatta  eccezione per  particolari  e  comprovate  ragioni  connesse   alla   specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, le  stazioni  appaltanti affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo.   6.  Agli  oneri  derivanti  dall'affidamento  degli  incarichi   di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23,  comma  11,  del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si provvede con le risorse delle contabilita' speciali  di  cui all'articolo 8 del presente decreto.  
           Riferimenti normativi 
               - Per il testo dell'art. 46, del decreto legislativo 18          aprile 2016, n. 50 (Codice dei  contratti  pubblici),  come          modificato dalla presente legge, si  veda  nei  riferimenti          normativi all'art. 13.               - Si riporta l'art. 1, della legge 20 maggio  2016,  n.          76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone  dello          stesso sesso e disciplina delle convivenze):                 «Art. 1. - 1. La presente legge  istituisce  l'unione          civile tra  persone  dello  stesso  sesso  quale  specifica          formazione sociale ai sensi degli  articoli  2  e  3  della          Costituzione e  reca  la  disciplina  delle  convivenze  di          fatto.                 2.  Due  persone  maggiorenni  dello   stesso   sesso          costituiscono un'unione civile  mediante  dichiarazione  di          fronte all'ufficiale di stato civile ed  alla  presenza  di          due testimoni.                 3.  L'ufficiale  di  stato   civile   provvede   alla          registrazione degli atti di unione civile tra persone dello          stesso sesso nell'archivio dello stato civile.                 4.  Sono  cause  impeditive   per   la   costituzione          dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:                   a) la sussistenza,  per  una  delle  parti,  di  un          vincolo matrimoniale o  di  un'unione  civile  tra  persone          dello stesso sesso;                   b) l'interdizione di una delle parti per infermita'          di mente; se l'istanza d'interdizione e' soltanto promossa,          il pubblico ministero puo'  chiedere  che  si  sospenda  la          costituzione   dell'unione   civile;   in   tal   caso   il          procedimento non puo' aver luogo finche' la sentenza che ha          pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;                   c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di  cui          all'art. 87, primo comma, del codice  civile;  non  possono          altresi' contrarre unione civile tra persone  dello  stesso          sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano          le disposizioni di cui al medesimo art. 87;                   d) la condanna  definitiva  di  un  contraente  per          omicidio consumato o  tentato  nei  confronti  di  chi  sia          coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se e' stato          disposto soltanto rinvio  a  giudizio  ovvero  sentenza  di          condanna  di  primo  o  secondo  grado  ovvero  una  misura          cautelare la costituzione dell'unione  civile  tra  persone          dello  stesso  sesso  e'  sospesa  sino  a  quando  non  e'          pronunziata sentenza di proscioglimento.                 5. La sussistenza di una delle  cause  impeditive  di          cui al comma 4 comporta la nullita' dell'unione civile  tra          persone dello stesso sesso. All'unione civile  tra  persone          dello stesso sesso si  applicano  gli  articoli  65  e  68,          nonche' le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123,          125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile.                 6. L'unione civile costituita in  violazione  di  una          delle cause  impeditive  di  cui  al  comma  4,  ovvero  in          violazione dell'art. 68  del  codice  civile,  puo'  essere          impugnata da ciascuna delle parti dell'unione civile, dagli          ascendenti prossimi, dal  pubblico  ministero  e  da  tutti          coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo  e          attuale. L'unione civile costituita da  una  parte  durante          l'assenza dell'altra non puo' essere impugnata finche' dura          l'assenza.                 7. L'unione civile puo' essere impugnata dalla  parte          il cui consenso e' stato estorto con violenza o determinato          da timore di  eccezionale  gravita'  determinato  da  cause          esterne alla parte stessa. Puo' essere  altresi'  impugnata          dalla parte il cui consenso e' stato dato  per  effetto  di          errore sull'identita' della persona o di errore  essenziale          su qualita' personali dell'altra parte. L'azione  non  puo'          essere proposta se vi e' stata  coabitazione  per  un  anno          dopo che e' cessata  la  violenza  o  le  cause  che  hanno          determinato il timore ovvero sia stato  scoperto  l'errore.          L'errore sulle qualita' personali  e'  essenziale  qualora,          tenute presenti le condizioni dell'altra parte, si  accerti          che la stessa non avrebbe prestato il suo  consenso  se  le          avesse esattamente conosciute e purche' l'errore riguardi:                   a) l'esistenza di una malattia fisica  o  psichica,          tale da impedire lo svolgimento della vita comune;                   b) le circostanze di cui all'art. 122, terzo comma,          numeri 2), 3) e 4), del codice civile.                 8. La parte puo'  in  qualunque  tempo  impugnare  il          matrimonio o l'unione civile dell'altra parte. Se si oppone          la nullita' della prima unione civile, tale questione  deve          essere preventivamente giudicata.                 9. L'unione civile tra persone dello stesso sesso  e'          certificata   dal   relativo   documento   attestante    la          costituzione  dell'unione,  che  deve  contenere   i   dati          anagrafici  delle  parti,  l'indicazione  del  loro  regime          patrimoniale  e  della  loro  residenza,  oltre   ai   dati          anagrafici e alla residenza dei testimoni.                 10. Mediante  dichiarazione  all'ufficiale  di  stato          civile le parti  possono  stabilire  di  assumere,  per  la          durata dell'unione civile tra persone dello  stesso  sesso,          un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte          puo' anteporre o posporre  al  cognome  comune  il  proprio          cognome, se diverso, facendone dichiarazione  all'ufficiale          di stato civile.                 11.  Con  la  costituzione  dell'unione  civile   tra          persone dello stesso sesso le parti acquistano  gli  stessi          diritti e assumono i medesimi  doveri;  dall'unione  civile          deriva  l'obbligo   reciproco   all'assistenza   morale   e          materiale e  alla  coabitazione.  Entrambe  le  parti  sono          tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e  alla          propria capacita' di lavoro professionale  e  casalingo,  a          contribuire ai bisogni comuni.                 12. Le parti concordano tra  loro  l'indirizzo  della          vita familiare e fissano la residenza  comune;  a  ciascuna          delle  parti  spetta  il  potere  di  attuare   l'indirizzo          concordato.                 13. Il regime  patrimoniale  dell'unione  civile  tra          persone  dello  stesso  sesso,  in  mancanza   di   diversa          convenzione patrimoniale, e' costituito dalla comunione dei          beni.  In  materia  di  forma,  modifica,   simulazione   e          capacita' per la stipula delle convenzioni patrimoniali  si          applicano gli articoli 162,  163,  164  e  166  del  codice          civile. Le parti non possono derogare ne' ai diritti ne' ai          doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile.          Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni  II,  III,          IV, V e VI del capo VI del titolo VI del  libro  primo  del          codice civile.                 14. Quando la condotta della parte dell'unione civile          e' causa  di  grave  pregiudizio  all'integrita'  fisica  o          morale ovvero alla liberta' dell'altra parte,  il  giudice,          su istanza di parte, puo' adottare con decreto uno  o  piu'          dei  provvedimenti  di  cui  all'art.  342-ter  del  codice          civile.                 15. Nella scelta dell'amministratore di  sostegno  il          giudice  tutelare  preferisce,  ove  possibile,  la   parte          dell'unione  civile  tra  persone   dello   stesso   sesso.          L'interdizione o l'inabilitazione possono  essere  promosse          anche  dalla  parte  dell'unione  civile,  la  quale   puo'          presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa.                 16.  La  violenza  e'  causa  di   annullamento   del          contratto anche  quando  il  male  minacciato  riguarda  la          persona  o  i  beni  dell'altra  parte  dell'unione  civile          costituita dal contraente o da un discendente o  ascendente          di lui.                 17. In caso di morte del  prestatore  di  lavoro,  le          indennita' indicate dagli articoli 2118 e 2120  del  codice          civile devono corrispondersi anche alla  parte  dell'unione          civile.                 18. La  prescrizione  rimane  sospesa  tra  le  parti          dell'unione civile.                 19. All'unione civile tra persone dello stesso  sesso          si applicano le disposizioni di  cui  al  titolo  XIII  del          libro primo del codice civile, nonche'  gli  articoli  116,          primo comma, 146, 2647, 2653, primo  comma,  numero  4),  e          2659 del codice civile.                 20. Al solo fine di assicurare  l'effettivita'  della          tutela dei diritti e il pieno  adempimento  degli  obblighi          derivanti  dall'unione  civile  tra  persone  dello  stesso          sesso, le disposizioni che si riferiscono al  matrimonio  e          le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o          termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle  leggi,  negli          atti aventi forza di legge, nei regolamenti  nonche'  negli          atti  amministrativi  e  nei   contratti   collettivi,   si          applicano anche ad ognuna delle  parti  dell'unione  civile          tra persone dello stesso sesso. La disposizione di  cui  al          periodo precedente non si applica  alle  norme  del  codice          civile non richiamate espressamente nella  presente  legge,          nonche' alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio  1983,          n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia          di adozione dalle norme vigenti.                 21. Alle parti dell'unione civile tra  persone  dello          stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo          III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo  II          e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice          civile.                 22. La morte o la dichiarazione di morte presunta  di          una  delle  parti  dell'unione  civile  ne   determina   lo          scioglimento.                 23. L'unione civile si  scioglie  altresi'  nei  casi          previsti dall'art. 3, numero 1) e numero  2),  lettere  a),          c), d) ed e), della legge 1° dicembre 1970, n. 898.                 24. L'unione civile si scioglie, inoltre,  quando  le          parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volonta' di          scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato  civile.  In          tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile  e'          proposta decorsi tre mesi dalla data  della  manifestazione          di volonta' di scioglimento dell'unione.                 25. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli          4, 5, primo comma, e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9,          9-bis,  10,  12-bis,  12-ter,  12-quater,  12-quinquies   e          12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonche'  le          disposizioni di cui al  Titolo  II  del  libro  quarto  del          codice di procedura civile ed agli  articoli  6  e  12  del          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  132,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.                 26. La sentenza di rettificazione di attribuzione  di          sesso determina  lo  scioglimento  dell'unione  civile  tra          persone dello stesso sesso.                 27. Alla rettificazione anagrafica di  sesso,  ove  i          coniugi abbiano manifestato la volonta' di  non  sciogliere          il  matrimonio  o  di  non  cessarne  gli  effetti  civili,          consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile  tra          persone dello stesso sesso.                 28. Fatte salve le disposizioni di cui alla  presente          legge, il Governo e' delegato ad adottare, entro  sei  mesi          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o          piu' decreti legislativi in materia di  unione  civile  tra          persone  dello  stesso  sesso  nel  rispetto  dei  seguenti          principi e criteri direttivi:                   a) adeguamento alle previsioni della presente legge          delle disposizioni dell'ordinamento dello stato  civile  in          materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;                   b) modifica e riordino delle norme  in  materia  di          diritto internazionale privato,  prevedendo  l'applicazione          della  disciplina  dell'unione  civile  tra  persone  dello          stesso sesso regolata  dalle  leggi  italiane  alle  coppie          formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto          all'estero  matrimonio,  unione  civile  o  altro  istituto          analogo;                   c) modificazioni ed integrazioni normative  per  il          necessario  coordinamento  con  la  presente  legge   delle          disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza          di legge, nei regolamenti e nei decreti.                 29. I decreti legislativi di cui  al  comma  28  sono          adottati su  proposta  del  Ministro  della  giustizia,  di          concerto con il  Ministro  dell'interno,  il  Ministro  del          lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari          esteri e della cooperazione internazionale.                 30. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui  al          comma 28, a seguito della deliberazione del  Consiglio  dei          ministri, e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato          della Repubblica perche' su di esso siano  espressi,  entro          sessanta  giorni  dalla  trasmissione,   i   pareri   delle          Commissioni parlamentari competenti  per  materia.  Decorso          tale termine il  decreto  puo'  essere  comunque  adottato,          anche in  mancanza  dei  pareri.  Qualora  il  termine  per          l'espressione dei  pareri  parlamentari  scada  nei  trenta          giorni che precedono la scadenza del termine  previsto  dal          comma 28, quest'ultimo termine e' prorogato di tre mesi. Il          Governo,  qualora  non  intenda   conformarsi   ai   pareri          parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere  con          le  sue  osservazioni  e   con   eventuali   modificazioni,          corredate   dei   necessari   elementi    integrativi    di          informazione  e  motivazione.  I  pareri  definitivi  delle          Commissioni competenti per materia sono espressi  entro  il          termine  di   dieci   giorni   dalla   data   della   nuova          trasmissione.  Decorso  tale  termine,  i  decreti  possono          essere comunque adottati.                 31. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di          ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 28,          il  Governo  puo'  adottare  disposizioni   integrative   e          correttive del decreto medesimo, nel rispetto dei  principi          e criteri direttivi di cui  al  citato  comma  28,  con  la          procedura prevista nei commi 29 e 30.                 32. All'art. 86 del codice civile,  dopo  le  parole:          «da  un  matrimonio»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  da          un'unione civile tra persone dello stesso sesso».                 33. All'art. 124 del codice civile, dopo  le  parole:          «impugnare il matrimonio» sono  inserite  le  seguenti:  «o          l'unione civile tra persone dello stesso sesso».                 34. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei          ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della          presente legge, sono stabilite le disposizioni  transitorie          necessarie per la tenuta dei registri  nell'archivio  dello          stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei  decreti          legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a).                 35. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  da  1  a  34          acquistano efficacia a decorrere dalla data di  entrata  in          vigore della presente legge.                 36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da  37          a 67 si intendono per «conviventi  di  fatto»  due  persone          maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia          e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate          da  rapporti  di  parentela,  affinita'  o   adozione,   da          matrimonio o da un'unione civile.                 37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti  di          cui  al  comma  36,  per   l'accertamento   della   stabile          convivenza si fa riferimento alla dichiarazione  anagrafica          di cui all'art. 4 e alla lettera b) del comma  1  dell'art.          13 del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della          Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.                 38. I conviventi di fatto hanno  gli  stessi  diritti          spettanti al coniuge  nei  casi  previsti  dall'ordinamento          penitenziario.                 39. In caso di malattia o di ricovero,  i  conviventi          di fatto hanno diritto reciproco di visita,  di  assistenza          nonche' di accesso alle informazioni personali, secondo  le          regole di organizzazione delle strutture ospedaliere  o  di          assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per          i coniugi e i familiari.                 40.  Ciascun  convivente  di  fatto  puo'   designare          l'altro  quale  suo  rappresentante  con  poteri  pieni   o          limitati:                   a) in caso di malattia che comporta incapacita'  di          intendere e di volere,  per  le  decisioni  in  materia  di          salute;                   b)  in  caso  di  morte,  per  quanto  riguarda  la          donazione di organi, le modalita' di trattamento del  corpo          e le celebrazioni funerarie.                 41. La designazione di cui al comma 40 e'  effettuata          in  forma  scritta  e  autografa   oppure,   in   caso   di          impossibilita' di redigerla, alla presenza di un testimone.                 42. Salvo quanto previsto  dall'art.  337-sexies  del          codice civile, in caso di morte del proprietario della casa          di comune residenza il convivente di  fatto  superstite  ha          diritto di continuare ad abitare nella stessa per due  anni          o per un periodo pari alla convivenza se  superiore  a  due          anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove  nella  stessa          coabitino figli minori  o  figli  disabili  del  convivente          superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare          nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore          a tre anni.                 43. Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso          in  cui  il  convivente   superstite   cessi   di   abitare          stabilmente nella casa di comune residenza  o  in  caso  di          matrimonio, di unione  civile  o  di  nuova  convivenza  di          fatto.                 44. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso          dal contratto di locazione della casa di comune  residenza,          il convivente di  fatto  ha  facolta'  di  succedergli  nel          contratto.                 45. Nel caso  in  cui  l'appartenenza  ad  un  nucleo          familiare costituisca titolo o causa  di  preferenza  nelle          graduatorie  per  l'assegnazione  di  alloggi  di  edilizia          popolare, di tale titolo  o  causa  di  preferenza  possono          godere, a parita' di condizioni, i conviventi di fatto.                 46. Nella sezione VI del capo VI del  titolo  VI  del          libro primo del  codice  civile,  dopo  l'art.  230-bis  e'          aggiunto il seguente:                   «Art.  230-ter  (Diritti  del   convivente). -   Al          convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera          all'interno dell'impresa dell'altro convivente  spetta  una          partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni          acquistati con essi nonche' agli  incrementi  dell'azienda,          anche  in  ordine  all'avviamento,  commisurata  al  lavoro          prestato. Il diritto di partecipazione non  spetta  qualora          tra i conviventi esista un rapporto di societa' o di lavoro          subordinato».                 47.  All'art.  712,  secondo  comma,  del  codice  di          procedura  civile,  dopo  le  parole:  «del  coniuge»  sono          inserite le seguenti: «o del convivente di fatto».                 48. Il  convivente  di  fatto  puo'  essere  nominato          tutore, curatore  o  amministratore  di  sostegno,  qualora          l'altra parte sia dichiarata interdetta  o  inabilitata  ai          sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di          cui all'art. 404 del codice civile.                 49. In caso  di  decesso  del  convivente  di  fatto,          derivante    da    fatto    illecito    di    un     terzo,          nell'individuazione  del  danno  risarcibile   alla   parte          superstite si applicano i medesimi criteri individuati  per          il risarcimento del danno al coniuge superstite.                 50. I conviventi  di  fatto  possono  disciplinare  i          rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con          la sottoscrizione di un contratto di convivenza.                 51. Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche          e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a  pena          di nullita', con atto  pubblico  o  scrittura  privata  con          sottoscrizione autenticata da un notaio o  da  un  avvocato          che ne attestano la conformita'  alle  norme  imperative  e          all'ordine pubblico.                 52.  Ai  fini   dell'opponibilita'   ai   terzi,   il          professionista che ha ricevuto l'atto in forma  pubblica  o          che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del  comma          51 deve  provvedere  entro  i  successivi  dieci  giorni  a          trasmetterne copia al comune di  residenza  dei  conviventi          per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della          Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.                 53.  Il  contratto  di   cui   al   comma   50   reca          l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte  al          quale  sono  effettuate  le   comunicazioni   inerenti   al          contratto medesimo. Il contratto puo' contenere:                   a) l'indicazione della residenza;                   b) le modalita' di  contribuzione  alle  necessita'          della  vita  in  comune,  in  relazione  alle  sostanze  di          ciascuno  e  alla  capacita'  di  lavoro  professionale   o          casalingo;                   c) il regime patrimoniale della comunione dei beni,          di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro          primo del codice civile.                 54. Il regime patrimoniale scelto  nel  contratto  di          convivenza puo' essere modificato in qualunque momento  nel          corso della convivenza con le modalita' di cui al comma 51.                 55. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle          certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla          normativa prevista dal codice in materia di protezione  dei          dati personali, di cui al  decreto  legislativo  30  giugno          2003, n. 196, garantendo il rispetto della  dignita'  degli          appartenenti al contratto di convivenza. I  dati  personali          contenuti  nelle  certificazioni  anagrafiche  non  possono          costituire elemento di discriminazione a carico delle parti          del contratto di convivenza.                 56.  Il  contratto  di  convivenza  non  puo'  essere          sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti          inseriscano termini o condizioni, questi si hanno  per  non          apposti.                 57. II contratto di convivenza e' affetto da nullita'          insanabile che puo' essere  fatta  valere  da  chiunque  vi          abbia interesse se concluso:                   a) in  presenza  di  un  vincolo  matrimoniale,  di          un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;                   b) in violazione del comma 36;                   c) da persona minore di eta';                   d) da persona interdetta giudizialmente;                   e) in caso  di  condanna  per  il  delitto  di  cui          all'art. 88 del codice civile.                 58. Gli effetti del contratto di  convivenza  restano          sospesi  in  pendenza  del  procedimento  di   interdizione          giudiziale o nel caso di rinvio  a  giudizio  o  di  misura          cautelare disposti per il delitto di cui  all'art.  88  del          codice civile, fino a quando non sia  pronunciata  sentenza          di proscioglimento.                 59. Il contratto di convivenza si risolve per:                   a) accordo delle parti;                   b) recesso unilaterale;                   c) matrimonio o unione civile tra  i  conviventi  o          tra un convivente ed altra persona;                   d) morte di uno dei contraenti.                 60. La risoluzione del contratto  di  convivenza  per          accordo delle parti o per recesso unilaterale  deve  essere          redatta  nelle  forme  di  cui  al  comma  51.  Qualora  il          contratto di convivenza preveda,  a  norma  del  comma  53,          lettera c), il  regime  patrimoniale  della  comunione  dei          beni, la sua risoluzione determina  lo  scioglimento  della          comunione medesima e si applicano, in  quanto  compatibili,          le disposizioni di cui alla sezione III  del  capo  VI  del          titolo VI del libro primo del codice civile. Resta in  ogni          caso ferma  la  competenza  del  notaio  per  gli  atti  di          trasferimento  di  diritti   reali   immobiliari   comunque          discendenti dal contratto di convivenza.                 61. Nel caso di recesso unilaterale da  un  contratto          di convivenza il professionista che riceve o che  autentica          l'atto e' tenuto, oltre che  agli  adempimenti  di  cui  al          comma  52,  a  notificarne   copia   all'altro   contraente          all'indirizzo risultante dal contratto. Nel caso in cui  la          casa  familiare  sia  nella  disponibilita'  esclusiva  del          recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullita',          deve contenere il termine, non inferiore a novanta  giorni,          concesso al convivente per lasciare l'abitazione.                 62. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 59,  il          contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve          notificare all'altro contraente, nonche' al  professionista          che ha ricevuto o autenticato il contratto  di  convivenza,          l'estratto di matrimonio o di unione civile.                 63. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 59,  il          contraente superstite o gli eredi del  contraente  deceduto          devono notificare  al  professionista  che  ha  ricevuto  o          autenticato il contratto di convivenza l'estratto dell'atto          di morte affinche'  provveda  ad  annotare  a  margine  del          contratto  di   convivenza   l'avvenuta   risoluzione   del          contratto  e  a  notificarlo  all'anagrafe  del  comune  di          residenza.                 64. Dopo l'art. 30 della legge  31  maggio  1995,  n.          218, e' inserito il seguente:                   «Art. 30-bis (Contratti  di  convivenza). -  1.  Ai          contratti di  convivenza  si  applica  la  legge  nazionale          comune   dei   contraenti.   Ai   contraenti   di   diversa          cittadinanza si applica  la  legge  del  luogo  in  cui  la          convivenza e' prevalentemente localizzata.                   2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee  ed          internazionali  che  regolano  il  caso   di   cittadinanza          plurima».                 65. In caso di cessazione della convivenza di  fatto,          il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere          dall'altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato          di bisogno e non sia in  grado  di  provvedere  al  proprio          mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per          un periodo proporzionale alla  durata  della  convivenza  e          nella misura determinata ai sensi  dell'art.  438,  secondo          comma, del codice  civile.  Ai  fini  della  determinazione          dell'ordine degli obbligati  ai  sensi  dell'art.  433  del          codice civile, l'obbligo alimentare del convivente  di  cui          al presente comma e' adempiuto con precedenza sui  fratelli          e sorelle.                 66. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da          1 a 35 del presente articolo, valutati complessivamente  in          3,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro          per l'anno 2017, in 8 milioni di euro per l'anno  2018,  in          9,8 milioni di euro per l'anno 2019,  in  11,7  milioni  di          euro per l'anno 2020, in 13,7 milioni di  euro  per  l'anno          2021, in 15,8 milioni di euro  per  l'anno  2022,  in  17,9          milioni di euro per l'anno 2023, in 20,3  milioni  di  euro          per l'anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a decorrere          dall'anno 2025, si provvede:                   a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016,  a          1,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,1 milioni di  euro          per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020,  a  7          milioni di euro per l'anno 2021, a 9,1 milioni di euro  per          l'anno 2022, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,6          milioni di euro per l'anno 2024 e  a  16  milioni  di  euro          annui a decorrere dall'anno 2025,  mediante  riduzione  del          Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di          cui all'art. 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27          dicembre 2004, n. 307;                   b) quanto a 6,7 milioni di euro annui  a  decorrere          dall'anno 2017,  mediante  corrispondente  riduzione  delle          proiezioni, per gli anni 2017 e  2018,  dello  stanziamento          del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del          bilancio triennale  2016-2018,  nell'ambito  del  programma          «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da          ripartire»  dello  stato  di   previsione   del   Ministero          dell'economia e delle finanze per l'anno 2016,  allo  scopo          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al          medesimo Ministero.                 67. Ai sensi dell'art. 17, comma 12, della  legge  31          dicembre 2009, n. 196,  il  Ministro  del  lavoro  e  delle          politiche  sociali,  sulla   base   dei   dati   comunicati          dall'INPS, provvede al monitoraggio degli oneri  di  natura          previdenziale ed assistenziale di cui ai commi da 11  a  20          del presente articolo e riferisce  in  merito  al  Ministro          dell'economia e delle finanze. Nel caso  si  verifichino  o          siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto  alle          previsioni di cui al comma 66, il Ministro dell'economia  e          delle finanze, sentito  il  Ministro  del  lavoro  e  delle          politiche sociali,  provvede,  con  proprio  decreto,  alla          riduzione,   nella   misura   necessaria   alla   copertura          finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita'  di          monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente          aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi  dell'art.          21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre  2009,  n.          196, nell'ambito dello stato di  previsione  del  Ministero          del lavoro e delle politiche sociali.                 68.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze          riferisce senza ritardo alle Camere con apposita  relazione          in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle          misure di cui al comma 67.                 69. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti          variazioni di bilancio.».               - Per il testo dell'art. 35, del decreto legislativo 18          aprile 2016, n. 50 (Codice dei  contratti  pubblici),  come          modificato  dalla  presente  legge,  si  veda  nelle   note          all'art. 1.               - Per il testo dell'art. 23, del decreto legislativo 18          aprile 2016, n. 50 (Codice dei  contratti  pubblici),  come          modificato  dalla  presente  legge,  si  veda  nelle   note          all'art. 1.   |  
|   |                                 Art. 18                 Struttura dei Commissari straordinari 
   1. I Commissari, nell'ambito delle proprie competenze  e  funzioni, operano con piena autonomia amministrativa, finanziaria  e  contabile in relazione alle risorse assegnate  e  disciplinano  l'articolazione interna delle strutture di  cui  al  comma  2,  con  propri  atti  in relazione alle specificita' funzionali e di competenza.   2. Nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 8, ciascun Commissario si avvale di una struttura posta alle proprie dirette dipendenze. La  Struttura  dei  Commissari straordinari, e' composta da un contingente di personale  scelto  tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo  tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nel  numero  massimo  di  5 unita' per l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018,  di cui una unita' dirigenziale di livello non generale, e di  10  unita' per l'emergenza di cui alla delibera del 28 dicembre 2018, di cui due unita' dirigenziali di  livello  non  generale.  Al  personale  della struttura  e'  riconosciuto  il  trattamento   economico   accessorio corrisposto  al  personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il  trattamento economico  accessorio   di   provenienza   risulti   complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennita' di amministrazione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non  dirigenziale possono essere nominati un esperto o un consulente per l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018 e tre esperti o consulenti per l'emergenza di cui alla delibera del 28 dicembre 2018,  scelti  anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in  possesso  di comprovata  esperienza,   anche   in   deroga   a   quanto   previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso e' definito con provvedimento del Commissario e comunque non e' superiore ad euro 48.000 annui.   3.  Il  trattamento  economico  fondamentale  ed   accessorio   del personale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo  istituto  previsto dai rispettivi ordinamenti, e' anticipato  dalle  amministrazioni  di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita':     a) le amministrazioni statali di  provenienza,  ivi  comprese  le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le universita', provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo,  al pagamento   del   trattamento   economico    fondamentale,    nonche' dell'indennita'   di   amministrazione.   Qualora   l'indennita'   di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il  personale della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri,   il   Commissario straordinario  provvede  al  rimborso  delle  sole  somme   eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;     b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale  e  l'indennita'  di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario;     c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto  con  oneri  a carico esclusivo  del  Commissario  il  quale  provvede  direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra amministrazione dello  Stato  o  ente locale.   4. Con uno o piu' provvedimenti dei Commissari, adottati  ai  sensi dell'articolo 7, comma 2, nei limiti delle risorse  disponibili  puo' essere riconosciuta:     a) al personale non dirigenziale delle pubbliche  amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.  165  del 2001, in servizio presso le strutture di cui  al  presente  articolo, direttamente impegnato nelle attivita'  di  cui  all'articolo  6,  la corresponsione di compensi per prestazioni  di  lavoro  straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia' previste dai rispettivi  ordinamenti,  e  comunque  nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro  di  cui  al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;     b)  al  personale  dirigenziale  della   struttura   direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 6, un incremento del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista  al  comma 3, commisurato ai giorni di effettivo impiego.   4-bis. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le  funzioni del Commissario sono esercitate dal dirigente in servizio  presso  la struttura di cui al comma 2 che provvede esclusivamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione.  Per  lo  svolgimento  delle funzioni espletate quale sostituto del Commissario, al dirigente  non spetta alcun compenso.   5. La struttura commissariale cessa alla  data  di  scadenza  della gestione straordinaria, di cui all'articolo 6, comma 2.   6. All'attuazione del presente articolo  si  provvede,  nel  limite massimo di spesa di complessivi euro 642.000 per  l'anno  2019,  euro 700.000 per l'anno 2020 ed euro 700.000 per  l'anno  2021,  suddivisi come segue: per il Commissario  straordinario  per  la  ricostruzione della citta' metropolitana di Catania, euro 428.000 per l'anno  2019, euro 466.500 per l'anno 2020 ed euro 466.500 per l'anno 2021 e per il Commissario straordinario per la  ricostruzione  della  provincia  di Campobasso, euro 214.000 per l'anno 2019,  euro  233.500  per  l'anno 2020 ed euro 233.500 per l'anno 2021, a valere sulle risorse presenti sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 8.   6-bis. Alle spese di funzionamento delle  strutture  commissariali, diverse da quelle indicate nei commi  precedenti,  si  provvede,  nel limite massimo di euro 45.000 per l'anno 2019, euro 90.000 per l'anno 2020 ed euro 90.000 per l'anno 2021:   a) quanto a euro 30.000  per  l'anno  2019  e  a  euro  60.000  per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il Commissario straordinario  per la ricostruzione della citta' metropolitana di Catania;   b) quanto a euro 15.000  per  l'anno  2019  e  a  euro  30.000  per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il Commissario straordinario  per la ricostruzione della provincia di Campobasso.   6-ter. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  comma  6-bis  si provvede a valere sulle risorse presenti sulle contabilita'  speciali di cui all'articolo 8.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta l'art. 1, del decreto legislativo 30 marzo          2001, n. 165 (Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro          alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):                 «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione (Art.  1          del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art.  1  del          D.Lgs n. 80 del 1998)). - 1. Le disposizioni  del  presente          decreto disciplinano  l'organizzazione  degli  uffici  e  i          rapporti di lavoro  e  di  impiego  alle  dipendenze  delle          amministrazioni pubbliche,  tenuto  conto  delle  autonomie          locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,          nel rispetto dell'art. 97, comma primo, della Costituzione,          al fine di:                   a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato          sviluppo di sistemi informativi pubblici;                   b) razionalizzare il  costo  del  lavoro  pubblico,          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;                   c)  realizzare  la  migliore  utilizzazione   delle          risorse umane nelle pubbliche amministrazioni,  assicurando          la formazione e lo sviluppo professionale  dei  dipendenti,          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di          discriminazione e di violenza morale o psichica.                 2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al          CONI.                 3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono          principi  fondamentali  ai  sensi   dell'art.   117   della          Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono          ad esse tenendo conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi          ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della  legge          23 ottobre 1992, n.  421,  e  successive  modificazioni,  e          dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,  e          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  costituiscono          altresi', per le  Regioni  a  statuto  speciale  e  per  le          province  autonome  di   Trento   e   di   Bolzano,   norme          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della          Repubblica.».               -  La  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del   6          settembre 2018 (Dichiarazione dello stato di  emergenza  in          conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni          della provincia di Campobasso a  far  data  dal  16  agosto          2018), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 19          settembre 2018.               -  La  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del  28          dicembre 2018 (Dichiarazione dello stato  di  emergenza  in          conseguenza  dell'evento  sismico   che   ha   colpito   il          territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena,  di          Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa  Venerina,          di Trecastagni, di  Viagrande  e  di  Zafferana  Etnea,  in          provincia di Catania,  il  giorno  26  dicembre  2018),  e'          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  1  del  2  gennaio          2019.               - Si riporta l'art. 7, del decreto legislativo 30 marzo          2001, n. 165 (Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro          alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):                 «Art. 7 (Gestione delle risorse  umane  (Art.  7  del          D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del          D.Lgs n. 546 del 1993 e  poi  modificato  dall'art.  3  del          D.Lgs n. 387 del 1998)). - 1. Le pubbliche  amministrazioni          garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne          e l'assenza di ogni forma  di  discriminazione,  diretta  e          indiretta, relativa al genere,  all'eta',  all'orientamento          sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilita',          alla religione o alla lingua, nell'accesso al  lavoro,  nel          trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella  formazione          professionale,  nelle  promozioni  e  nella  sicurezza  sul          lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono  altresi'          un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo          e si impegnano a rilevare, contrastare  ed  eliminare  ogni          forma di violenza morale o psichica al proprio interno.                 2.  Le  amministrazioni  pubbliche  garantiscono   la          liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale  nello          svolgimento  dell'attivita'  didattica,  scientifica  e  di          ricerca.                 3. Le amministrazioni pubbliche  individuano  criteri          certi di priorita' nell'impiego flessibile  del  personale,          purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del          lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio          personale, sociale e familiare e dei  dipendenti  impegnati          in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto          1991, n. 266.                 4. Le amministrazioni pubbliche curano la  formazione          e l'aggiornamento del personale, ivi  compreso  quello  con          qualifiche dirigenziali, garantendo altresi'  l'adeguamento          dei  programmi  formativi,  al  fine  di  contribuire  allo          sviluppo   della   cultura   di   genere   della   pubblica          amministrazione.                 5. Le amministrazioni pubbliche non  possono  erogare          trattamenti economici accessori che non corrispondano  alle          prestazioni effettivamente rese.                 5-bis.  E'   fatto   divieto   alle   amministrazioni          pubbliche di stipulare contratti di collaborazione  che  si          concretano  in   prestazioni   di   lavoro   esclusivamente          personali, continuative e le cui  modalita'  di  esecuzione          siano organizzate dal committente anche con riferimento  ai          tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere  in          violazione del presente  comma  sono  nulli  e  determinano          responsabilita'  erariale.  I  dirigenti  che  operano   in          violazione delle  disposizioni  del  presente  comma  sono,          altresi', responsabili ai sensi dell'art. 21 e ad essi  non          puo' essere erogata la  retribuzione  di  risultato.  Resta          fermo che la disposizione di cui all'art. 2, comma  1,  del          decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non  si  applica          alle pubbliche amministrazioni.                 6. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  5-bis,          per specifiche esigenze cui  non  possono  far  fronte  con          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono          conferire   esclusivamente   incarichi   individuali,   con          contratti di lavoro autonomo, ad esperti di  particolare  e          comprovata   specializzazione   anche   universitaria,   in          presenza dei seguenti presupposti di legittimita':                   a) l'oggetto della prestazione  deve  corrispondere          alle      competenze      attribuite       dall'ordinamento          all'amministrazione conferente,  ad  obiettivi  e  progetti          specifici e determinati e deve risultare  coerente  con  le          esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;                   b)  l'amministrazione  deve  avere  preliminarmente          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le          risorse umane disponibili al suo interno;                   c) la prestazione deve essere di natura  temporanea          e  altamente  qualificata;  non  e'  ammesso  il   rinnovo;          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di          affidamento dell'incarico;                   d)  devono   essere   preventivamente   determinati          durata, oggetto e compenso della collaborazione.                 Si   prescinde   dal   requisito   della   comprovata          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di          contratti  di  collaborazione  per  attivita'  che  debbano          essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o          con  soggetti  che  operino  nel  campo  dell'arte,   dello          spettacolo,  dei  mestieri  artigianali  o   dell'attivita'          informatica nonche' a supporto dell'attivita'  didattica  e          di ricerca, per i  servizi  di  orientamento,  compreso  il          collocamento, e di certificazione dei contratti  di  lavoro          di cui al decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,          purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza          pubblica, ferma restando  la  necessita'  di  accertare  la          maturata esperienza nel settore.                 Il ricorso ai contratti di cui al presente comma  per          lo svolgimento  di  funzioni  ordinarie  o  l'utilizzo  dei          soggetti  incaricati  ai  sensi  del  medesimo  comma  come          lavoratori  subordinati   e'   causa   di   responsabilita'          amministrativa  per  il  dirigente  che  ha   stipulato   i          contratti. Il secondo periodo dell'art.  1,  comma  9,  del          decreto-legge  12  luglio  2004,  n.  168  convertito,  con          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2004,  n.  191,  e'          soppresso. Si applicano le disposizioni previste  dall'art.          36, comma 3, del presente decreto e, in caso di  violazione          delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando          il divieto di costituzione di rapporti di  lavoro  a  tempo          indeterminato, si applica quanto previsto dal  citato  art.          36, comma 5-quater.                 6-bis. Le amministrazioni  pubbliche  disciplinano  e          rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti,  procedure          comparative  per  il  conferimento   degli   incarichi   di          collaborazione.                 6-ter. I regolamenti di cui all'art.  110,  comma  6,          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto          2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.                 6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis  e          6-ter  non  si  applicano  ai  componenti  degli  organismi          indipendenti di valutazione di cui all'art. 14 del  decreto          legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150  e  dei  nuclei  di          valutazione,  nonche'  degli  organismi  operanti  per   le          finalita' di cui all' art.  1,  comma  5,  della  legge  17          maggio 1999, n. 144.                 6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni          previste per gli enti pubblici di ricerca dall'art. 14  del          decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.».               - Si riporta l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio          1997  n.   127   (Misure   urgenti   per   lo   snellimento          dell'attivita'  amministrativa  e   dei   procedimenti   di          decisione e di controllo):                 «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni  in  materia   di          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).          - (Omissis).                 14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni  di   legge   o          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla          richiesta.                 (Omissis).».               -  Il  decreto  legislativo  8  aprile  2003,   n.   66          (Attuazione  delle   direttive   93/104/CE   e   2000/34/CE          concernenti taluni aspetti dell'organizzazione  dell'orario          di lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  87          del 14 aprile 2003, S.O. n. 61.   |  
|   |                                 Art. 19                Interventi volti alla ripresa economica 
   1. Alle imprese del settore turistico, dei  servizi  connessi,  dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonche' alle imprese che svolgono attivita' agrituristica, come definita  dalla  legge  20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme  regionali,  insediate da  almeno  dodici  mesi  antecedenti  l'evento  nei  comuni  di  cui all'allegato 1  sono  concessi  contributi,  nel  limite  complessivo massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni  di  euro per l'anno 2020, ripartiti, quanto a euro 1.700.000 per  l'anno  2019 ed euro 1.700.000 per l'anno 2020, per il  Commissario  straordinario per la ricostruzione della citta' metropolitana di Catania e,  quanto a euro 300.000 per l'anno 2019 ed euro 300.000 per l'anno  2020,  per il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia  di Campobasso, a condizione che le stesse abbiano  registrato,  nei  tre mesi successivi agli eventi, una riduzione del  fatturato  in  misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo  del  triennio  precedente.  Il  decremento  del fatturato   puo'    essere    dimostrato    mediante    dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti  ai  periodi di riferimento.   2. I criteri, le  procedure,  le  modalita'  di  concessione  e  di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al  comma  1 tra  i  comuni  interessati  sono  stabiliti  con  provvedimento  del Commissario straordinario competente, da adottare  nel  rispetto  del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma  1,  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.   3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati  ai  sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.   4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si provvede  a  valere  sulle  risorse  disponibili  delle  contabilita' speciali di cui all'articolo 8.  
           Riferimenti normativi 
               -  La  legge  20  febbraio  2006,  n.  96   (Disciplina          dell'agriturismo), e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale          n. 63 del 16 marzo 2006.               - Per il testo dell'Allegato 1, come  modificato  dalla          presente legge, si veda nelle note all'art. 29.               - Si riporta l'art.  46,  del  decreto  del  Presidente          della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445  (Testo  unico          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia          di documentazione amministrativa (Testo A):                 «Art.  46  (   (R)   Dichiarazioni   sostitutive   di          certificazioni). - 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni,          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e          fatti:                   a) data e il luogo di nascita;                   b) residenza;                   c) cittadinanza;                   d) godimento dei diritti civili e politici;                   e) stato  di  celibe,  coniugato,  vedovo  o  stato          libero;                   f) stato di famiglia;                   g) esistenza in vita;                   h)  nascita  del  figlio,  decesso   del   coniuge,          dell'ascendente o discendente;                   i)  iscrizione  in  albi,  in  elenchi  tenuti   da          pubbliche amministrazioni;                   l) appartenenza a ordini professionali;                   m) titolo di studio, esami sostenuti;                   n) qualifica  professionale  posseduta,  titolo  di          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di          aggiornamento e di qualificazione tecnica;                   o) situazione reddituale o economica anche ai  fini          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti          da leggi speciali;                   p) assolvimento di specifici obblighi  contributivi          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;                   q) possesso e  numero  del  codice  fiscale,  della          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio          dell'anagrafe tributaria;                   r) stato di disoccupazione;                   s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;                   t) qualita' di studente;                   u) qualita' di  legale  rappresentante  di  persone          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;                   v)  iscrizione  presso  associazioni  o  formazioni          sociali di qualsiasi tipo;                   z) tutte  le  situazioni  relative  all'adempimento          degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate  nel          foglio matricolare dello stato di servizio;                   aa) di non aver riportato condanne penali e di  non          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi          della vigente normativa;                   bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto          a procedimenti penali;                   bb-bis)  di  non  essere  l'ente  destinatario   di          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,          n. 231;                   cc) qualita' di vivenza a carico;                   dd)   tutti   i   dati   a    diretta    conoscenza          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;                   ee) di non trovarsi in stato di liquidazione  o  di          fallimento  e   di   non   aver   presentato   domanda   di          concordato.».               - Si riporta l'art. 50, del Regolamento (CE) 17  giugno          2014, n. 651/2014/UE  (Regolamento  della  Commissione  che          dichiara alcune  categorie  di  aiuti  compatibili  con  il          mercato interno in applicazione degli articoli  107  e  108          del trattato - Testo rilevante ai fini del SEE):                 «Art. 50 (Regimi di  aiuti  destinati  a  ovviare  ai          danni arrecati da determinate calamita' naturali). -  1.  I          regimi di aiuti destinati a ovviare ai  danni  arrecati  da          terremoti, valanghe,  frane,  inondazioni,  trombe  d'aria,          uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di  origine          naturale sono compatibili con il mercato interno  ai  sensi          dell'art. 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato e sono          esentati dall'obbligo di  notifica  di  cui  all'art.  108,          paragrafo 3, del trattato purche' soddisfino le  condizioni          di cui al presente articolo e al capo I.                 2. Gli aiuti sono concessi alle seguenti condizioni:                   a) le autorita' pubbliche competenti di  uno  Stato          membro  hanno  riconosciuto  formalmente  il  carattere  di          calamita' naturale dell'evento; e                   b) esiste un nesso  causale  diretto  tra  i  danni          provocati  dalla  calamita'  naturale  e  il  danno  subito          dall'impresa.                 3. I regimi  di  aiuti  connessi  a  una  determinata          calamita' naturale sono adottati nei  tre  anni  successivi          alla data in cui  si  e'  verificato  l'evento.  Gli  aiuti          relativi a tali regimi sono concessi entro quattro anni dal          verificarsi dell'evento.                 4. I costi ammissibili sono i costi dei danni  subiti          come conseguenza diretta della calamita' naturale, valutati          da  un  esperto  indipendente  riconosciuto  dall'autorita'          nazionale competente o da un'impresa di assicurazione.  Tra          i danni possono figurare i danni materiali  ad  attivi  (ad          esempio immobili, attrezzature, macchinari,  scorte)  e  la          perdita  di  reddito  dovuta  alla  sospensione  totale   o          parziale dell'attivita' per un periodo massimo di sei  mesi          dalla data in cui si e' verificato l'evento. Il calcolo dei          danni materiali e' basato sui costi di  riparazione  o  sul          valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della          calamita'. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o          la diminuzione del valore equo di mercato a  seguito  della          calamita', ossia la differenza tra il valore  degli  attivi          immediatamente prima e immediatamente dopo  il  verificarsi          della calamita'. La perdita di reddito e'  calcolata  sulla          base dei dati finanziari  dell'impresa  colpita  (utile  al          lordo di  interessi,  imposte  e  tasse  (EBIT),  costi  di          ammortamento e costi del lavoro  unicamente  connessi  allo          stabilimento colpito dalla calamita' naturale) confrontando          i dati finanziari dei sei mesi  successivi  al  verificarsi          dell'evento con la media dei tre anni scelti tra  i  cinque          anni precedenti il verificarsi della calamita'  (escludendo          il  migliore  e  il  peggiore  risultato   finanziario)   e          calcolata per lo stesso semestre dell'anno. Il danno  viene          calcolato individualmente per ciascun beneficiario.                 5. L'aiuto e tutti gli  altri  pagamenti  ricevuti  a          copertura dei danni, compresi i  pagamenti  nell'ambito  di          polizze  assicurative,  non  superano  il  100%  dei  costi          ammissibili.».               -  Il  Regolamento  (CE)  del  18  dicembre  2013,   n.          1407/2013/UE  (Regolamento   della   Commissione   relativo          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato  sul          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  «de  minimis»          (Testo rilevante ai fini  del  SEE),  e'  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  n.  L  352  del  24          dicembre 2013.   |  
|   |                                 Art. 20                        Sospensione dei termini 
   1. I redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di cui  all'allegato 1,  purche'  relativi  ad  immobili  distrutti  o  fatti  oggetto  di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 30  giugno 2019, in quanto inagibili totalmente o  parzialmente  a  causa  degli eventi di cui al presente Capo, non concorrono  alla  formazione  del reddito imponibile ne' ai fini del calcolo dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle  societa'  ne' del calcolo dell'indicatore della  situazione  economica  equivalente (ISEE),  fino  alla  definitiva  ricostruzione   e   agibilita'   dei fabbricati medesimi e non oltre l'anno di imposta 2020. I  fabbricati di cui al primo  periodo  sono,  altresi',  esenti  dall'applicazione dell'imposta  municipale  propria  di   cui   all'articolo   13   del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal  tributo  per  i  servizi indivisibili di  cui  all'articolo  1,  comma  639,  della  legge  27 dicembre  2013,  n.  147,  a  decorrere  dalla   rata   in   scadenza successivamente  al   31   dicembre   2018   fino   alla   definitiva ricostruzione o agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre l'anno di imposta 2020. Ai fini del presente comma,  il  contribuente puo'  dichiarare,  entro  il  31  dicembre  2019,  la  distruzione  o l'inagibilita' totale o parziale del fabbricato al  comune,  che  nei successivi venti giorni trasmette copia  dell'atto  di  verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate  territorialmente  competente. Con decreto del Ministro dell'interno adottato  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze,  entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente decreto, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti, anche  nella  forma  di  anticipazione,  i  criteri  e  le modalita' per il rimborso ai comuni  interessati  del  minor  gettito connesso all'esenzione di cui al secondo periodo.   2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari ad euro 1,85 milioni per l'anno 2019, euro 2,178 milioni per l'anno  2020  ed euro 0,19 milioni per l'anno 2021 si provvede ai sensi  dell'articolo 29.   3. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua  e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal  gas  naturale  distribuiti  a mezzo di reti canalizzate, nonche' per i settori delle  assicurazioni e della telefonia, le competenti autorita' di regolazione, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di  entrata  in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  possono prevedere,  per  i  comuni  di  cui  all'allegato  1,  esenzioni  dal pagamento  delle  forniture  di  energia  elettrica,  gas,  acqua   e telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che  degli eventuali consumi, per il periodo intercorrente  tra  l'ordinanza  di inagibilita' o l'ordinanza sindacale di sgombero e  la  revoca  delle medesime, individuando anche le  modalita'  per  la  copertura  delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.   4. Al fine di  assicurare  ai  comuni  di  cui  all'allegato  1  la continuita' nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i Commissari sono autorizzati a concedere,  con  propri  provvedimenti,  a  valere sulle risorse delle contabilita' speciali di cui all'articolo  8,  un contributo   per   ciascuna   contabilita'   fino   ad   un   massimo complessivamente di 500.000 euro con riferimento  all'anno  2019,  da erogare nel 2020, e fino ad un massimo complessivamente di 500.000 di euro per l'anno 2020, per sopperire ai maggiori  costi  affrontati  o alle minori entrate  registrate  a  titolo  di  TARI-tributo  di  cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.  
           Riferimenti normativi 
               - Per il testo dell'Allegato 1, come  modificato  dalla          presente legge, si veda nelle note all'art. 29.               - Si riporta l'art. 13, del  decreto-legge  6  dicembre          2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti  per  la   crescita,          l'equita'  e  il   consolidamento   dei   conti   pubblici)          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre          2011, n. 214:                 «Art.  13  (Anticipazione  sperimentale  dell'imposta          municipale  propria).  -  1.   L'istituzione   dell'imposta          municipale propria e' anticipata, in  via  sperimentale,  a          decorrere dall'anno 2012, ed e' applicata in tutti i comuni          del territorio nazionale in base agli articoli 8  e  9  del          decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  in  quanto          compatibili, ed alle disposizioni che seguono.                 2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il          possesso di immobili; restano ferme le definizioni  di  cui          all'art. 2 del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.          504. I soggetti richiamati dall'art. 2,  comma  1,  lettera          b), secondo periodo, del decreto  legislativo  n.  504  del          1992, sono individuati  nei  coltivatori  diretti  e  negli          imprenditori agricoli professionali di cui all'art.  1  del          decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  99,  e  successive          modificazioni,   iscritti   nella   previdenza    agricola.          L'imposta municipale propria non  si  applica  al  possesso          dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,          ad  eccezione  di  quelle  classificate   nelle   categorie          catastali A/1, A/8  e  A/9,  per  le  quali  continuano  ad          applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione  di          cui al comma  10.  Per  abitazione  principale  si  intende          l'immobile, iscritto o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio          urbano  come  unica  unita'  immobiliare,  nel   quale   il          possessore e il suo nucleo familiare dimorano  abitualmente          e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui  i  componenti          del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e          la residenza anagrafica in  immobili  diversi  situati  nel          territorio  comunale,  le  agevolazioni  per   l'abitazione          principale e per le relative  pertinenze  in  relazione  al          nucleo familiare si applicano per  un  solo  immobile.  Per          pertinenze   dell'abitazione   principale   si    intendono          esclusivamente   quelle   classificate   nelle    categorie          catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'          pertinenziale  per  ciascuna  delle   categorie   catastali          indicate,  anche  se   iscritte   in   catasto   unitamente          all'unita' ad uso abitativo. I comuni  possono  considerare          direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'          immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto          da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in          istituti di ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero          permanente, a condizione che la stessa non risulti  locata.          In  caso  di   piu'   unita'   immobiliari,   la   predetta          agevolazione puo'  essere  applicata  ad  una  sola  unita'          immobiliare.  A  partire  dall'anno  2015  e'   considerata          direttamente adibita ad abitazione principale  una  ed  una          sola unita' immobiliare posseduta  dai  cittadini  italiani          non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  e   iscritti          all'Anagrafe degli italiani  residenti  all'estero  (AIRE),          gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo          di proprieta' o di usufrutto in Italia,  a  condizione  che          non risulti locata o  data  in  comodato  d'uso.  L'imposta          municipale propria non si applica, altresi':                   a)  alle  unita'  immobiliari   appartenenti   alle          cooperative edilizie  a  proprieta'  indivisa,  adibite  ad          abitazione  principale  e  relative  pertinenze  dei   soci          assegnatari, ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti          alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a          studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga  al          richiesto requisito della residenza anagrafica;                   b) ai fabbricati di civile abitazione destinati  ad          alloggi sociali come  definiti  dal  decreto  del  Ministro          delle  infrastrutture  22  aprile  2008,  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;                   c) alla casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a          seguito   di   provvedimento   di    separazione    legale,          annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli   effetti          civili del matrimonio;                   d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile  nel          catasto edilizio  urbano  come  unica  unita'  immobiliare,          posseduto, e non concesso in locazione,  dal  personale  in          servizio permanente appartenente alle Forze armate  e  alle          Forze di  polizia  ad  ordinamento  militare  e  da  quello          dipendente delle Forze di polizia  ad  ordinamento  civile,          nonche' dal personale del Corpo nazionale  dei  vigili  del          fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art.  28,  comma          1, del decreto legislativo 19  maggio  2000,  n.  139,  dal          personale appartenente alla carriera  prefettizia,  per  il          quale  non  sono  richieste  le  condizioni  della   dimora          abituale e della residenza anagrafica.                 3. La base imponibile dell'imposta municipale propria          e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi          dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto  legislativo  30          dicembre 1992, n. 504, e dei  commi  4  e  5  del  presente          articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento:                   0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione  per          quelle classificate nelle categorie catastali  A/1,  A/8  e          A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo  ai  parenti          in linea retta entro il primo grado che le utilizzano  come          abitazione principale, a condizione che  il  contratto  sia          registrato e che il comodante possieda un solo immobile  in          Italia   e   risieda   anagraficamente    nonche'    dimori          abitualmente  nello  stesso  comune  in  cui   e'   situato          l'immobile concesso in comodato; il  beneficio  si  applica          anche nel caso  in  cui  il  comodante  oltre  all'immobile          concesso in comodato possieda nello stesso comune un  altro          immobile  adibito  a  propria  abitazione  principale,   ad          eccezione  delle  unita'   abitative   classificate   nelle          categorie   catastali   A/1,   A/8   e   A/9;    ai    fini          dell'applicazione   delle   disposizioni   della   presente          lettera,  il  soggetto  passivo  attesta  il  possesso  dei          suddetti requisiti nel  modello  di  dichiarazione  di  cui          all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011,          n. 23;  il  beneficio  di  cui  alla  presente  lettera  si          estende, in caso di morte del comodatario,  al  coniuge  di          quest'ultimo in presenza di figli minori;                   a)  per  i  fabbricati  di  interesse   storico   o          artistico di cui all'art. 10 del codice di cui  al  decreto          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;                   b)  per  i  fabbricati   dichiarati   inagibili   o          inabitabili e di fatto  non  utilizzati,  limitatamente  al          periodo  dell'anno  durante  il  quale   sussistono   dette          condizioni. L'inagibilita' o  inabitabilita'  e'  accertata          dall'ufficio tecnico comunale  con  perizia  a  carico  del          proprietario,  che  allega   idonea   documentazione   alla          dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha  facolta'          di presentare una dichiarazione sostitutiva  ai  sensi  del          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della          Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  rispetto  a  quanto          previsto   dal    periodo    precedente.    Agli    effetti          dell'applicazione della riduzione  alla  meta'  della  base          imponibile,    i    comuni    possono    disciplinare    le          caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del  fabbricato,          non superabile con interventi di manutenzione.                 4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e'          costituito  da  quello  ottenuto  applicando  all'ammontare          delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1°  gennaio          dell'anno di imposizione, rivalutate del  5  per  cento  ai          sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre  1996,          n. 662, i seguenti moltiplicatori:                   a. 160 per i  fabbricati  classificati  nel  gruppo          catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con          esclusione della categoria catastale A/10;                   b. 140 per i  fabbricati  classificati  nel  gruppo          catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;                   b-bis.  80  per  i  fabbricati  classificati  nella          categoria catastale D/5;                   c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria          catastale A/10;                   d. 60 per  i  fabbricati  classificati  nel  gruppo          catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella          categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e'  elevato  a          65 a decorrere dal 1º gennaio 2013;                   e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria          catastale C/1.                 5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da          quello  ottenuto  applicando  all'ammontare   del   reddito          dominicale risultante in catasto,  vigente  al  1°  gennaio          dell'anno di imposizione, rivalutato del 25  per  cento  ai          sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre  1996,          n. 662, un moltiplicatore pari a 135.                 6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo  0,76          per  cento.  I  comuni  con  deliberazione  del   consiglio          comunale,  adottata  ai  sensi  dell'art.  52  del  decreto          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  possono  modificare,          in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a  0,3          punti percentuali.                 6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di          cui  alla  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,   l'imposta,          determinata applicando l'aliquota stabilita dal  comune  ai          sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento.                 7. L'aliquota e'  ridotta  allo  0,4  per  cento  per          l'abitazione principale e per  le  relative  pertinenze.  I          comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione,  la          suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.                 8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2  per  cento  per  i          fabbricati rurali ad uso strumentale  di  cui  all'art.  9,          comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre  1993,  n.  557,          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio          1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota          fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata  e'          versata nella misura del 30 per cento  dell'imposta  dovuta          applicando l'aliquota di base e la seconda rata e'  versata          a saldo dell'imposta complessivamente dovuta  per  l'intero          anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno  2012,  il          versamento  dell'imposta  complessivamente  dovuta  per   i          fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e'  effettuato  in          un'unica soluzione entro il 16 dicembre.  Con  decreto  del          Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro  il          10 dicembre 2012, si provvede,  sulla  base  dell'andamento          del  gettito  derivante  dal  pagamento  della  prima  rata          dell'imposta  di  cui  al  presente  comma,  alla  modifica          dell'aliquota da applicare  ai  medesimi  fabbricati  e  ai          terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non          superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero          dell'economia  e  delle  finanze  rispettivamente   per   i          fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.                 8-bis.                 9. I comuni possono ridurre l'aliquota di  base  fino          allo 0,4 per cento nel caso di immobili non  produttivi  di          reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico  di          cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del          1986, ovvero nel caso di immobili  posseduti  dai  soggetti          passivi dell'imposta sul reddito delle societa', ovvero nel          caso di immobili locati.                 9-bis. A decorrere dal 1° gennaio  2014  sono  esenti          dall'imposta municipale propria i  fabbricati  costruiti  e          destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,  fintanto          che permanga tale destinazione e non  siano  in  ogni  caso          locati.                 10.  Dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare          adibita ad abitazione principale  del  soggetto  passivo  e          classificata nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9          nonche' per le relative pertinenze, si detraggono,  fino  a          concorrenza del  suo  ammontare,  euro  200  rapportati  al          periodo  dell'anno  durante  il  quale  si   protrae   tale          destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'   adibita   ad          abitazione  principale  da  piu'   soggetti   passivi,   la          detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla          quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  I          comuni possono  disporre  l'elevazione  dell'importo  della          detrazione, fino a  concorrenza  dell'imposta  dovuta,  nel          rispetto   dell'equilibrio   di   bilancio.   La   suddetta          detrazione si applica agli alloggi  regolarmente  assegnati          dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli          enti   di   edilizia   residenziale   pubblica,    comunque          denominati,  aventi  le  stesse   finalita'   degli   IACP,          istituiti  in  attuazione  dell'art.  93  del  decreto  del          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.                 11.                 12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52          del decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  e'          effettuato secondo le disposizioni di cui all'art.  17  del          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalita'          stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia          delle entrate nonche', a decorrere dal  1°  dicembre  2012,          tramite apposito bollettino postale al quale  si  applicano          le disposizioni  di  cui  al  citato  art.  17,  in  quanto          compatibili.                 12-bis.                 12-ter.  I  soggetti  passivi  devono  presentare  la          dichiarazione entro il 30  giugno  dell'anno  successivo  a          quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio  o          sono  intervenute  variazioni  rilevanti  ai   fini   della          determinazione   dell'imposta,   utilizzando   il   modello          approvato con il decreto di cui all'art. 9,  comma  6,  del          decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La  dichiarazione          ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non  si          verifichino modificazioni dei dati ed  elementi  dichiarati          cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.  Con          il citato decreto, sono altresi' disciplinati i casi in cui          deve essere presentata la dichiarazione. Restano  ferme  le          disposizioni dell'art. 37, comma 55,  del  decreto-legge  4          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla          legge 4 agosto 2006, n. 248,  e  dell'art.  1,  comma  104,          della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e  le  dichiarazioni          presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in          quanto compatibili. Per gli immobili per i quali  l'obbligo          dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione          deve  essere  presentata  entro  il  30  giugno   dell'anno          successivo  a  quello  di  pubblicazione   nella   Gazzetta          Ufficiale  del  decreto  di  approvazione  del  modello  di          dichiarazione  dell'imposta  municipale  propria  e   delle          relative istruzioni.                 13. Restano  ferme  le  disposizioni  dell'art.  9  e          dell'art. 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14  marzo          2011, n. 23. All'art. 14, comma 9, del decreto  legislativo          14 marzo 2011, n. 23, le parole:  «dal  1°  gennaio  2014»,          sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio  2012».  Al          comma 4 dell'art. 14 del decreto  legislativo  30  dicembre          1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23,  53  e  76  del          decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma  31          dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole          «ad un quarto» sono sostituite dalle seguenti «alla  misura          stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18          dicembre 1997, n. 472». Ai fini del quarto comma  dell'art.          2752 del codice civile il riferimento alla  «legge  per  la          finanza  locale»  si  intende   effettuato   a   tutte   le          disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali  e          provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui          ai commi 39 e 46 dell'art. 2 del  decreto-legge  3  ottobre          2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24          novembre 2006,  n.  286,  e  successive  modificazioni,  e'          consolidata,  a  decorrere  dall'anno   2011,   all'importo          risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7  aprile          2010 del Ministero dell'economia e delle  finanze  emanato,          di concerto con il Ministero  dell'interno,  in  attuazione          dell'art. 2, comma 24, della legge  23  dicembre  2009,  n.          191.                 13-bis. A decorrere dall'anno  di  imposta  2013,  le          deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e   delle          detrazioni nonche' i  regolamenti  dell'imposta  municipale          propria  devono  essere  inviati  esclusivamente  per   via          telematica, mediante inserimento  del  testo  degli  stessi          nell'apposita sezione del Portale del federalismo  fiscale,          per la pubblicazione nel sito informatico di  cui  all'art.          1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre  1998,  n.          360, e successive modificazioni. I comuni  sono,  altresi',          tenuti ad inserire  nella  suddetta  sezione  gli  elementi          risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite          dal Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento          delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei  comuni          italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti          decorre  dalla  data  di  pubblicazione  degli  stessi  nel          predetto sito informatico. Il versamento della  prima  rata          di cui al comma 3 dell'art. 9 del  decreto  legislativo  14          marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base  dell'aliquota  e          delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno  precedente.  Il          versamento della seconda rata di cui al medesimo art. 9  e'          eseguito, a saldo dell'imposta dovuta  per  l'intero  anno,          con eventuale conguaglio sulla prima  rata  versata,  sulla          base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data  del          28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune          e' tenuto a effettuare l'invio  di  cui  al  primo  periodo          entro il termine perentorio del  14  ottobre  dello  stesso          anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del          28 ottobre, si  applicano  gli  atti  adottati  per  l'anno          precedente.                 14. Sono abrogate, a decorrere dal 1º  gennaio  2012,          le seguenti disposizioni:                   a. l'art. 1 del decreto-legge 27  maggio  2008,  n.          93, convertito con modificazioni,  dalla  legge  24  luglio          2008, n. 126, ad eccezione del  comma  4  che  continua  ad          applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori  delle          regioni a Statuto speciale e  delle  province  autonome  di          Trento  e  di  Bolzano.   A   decorrere   dall'anno   2018,          l'abrogazione disposta dal presente comma opera  anche  nei          confronti dei comuni compresi nel territorio della  regione          Friuli Venezia Giulia;                   b. il comma 3, dell'art. 58 e le lettere d), e)  ed          h) del comma 1, dell'art. 59  del  decreto  legislativo  15          dicembre 1997, n. 446;                   c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'art.  8  e  il          comma 4 dell'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo  2011,          n. 23;                   d. il comma 1-bis dell'art. 23 del decreto-legge 30          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla          legge 27 febbraio 2009, n. 14;                   d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art.  7          del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.                 14-bis. Le  domande  di  variazione  della  categoria          catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'art.  7          del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,  n.  106,  anche          dopo la scadenza dei termini originariamente posti  e  fino          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione          del presente decreto, producono  gli  effetti  previsti  in          relazione al riconoscimento  del  requisito  di  ruralita',          fermo restando il  classamento  originario  degli  immobili          rurali  ad  uso  abitativo.  Con   decreto   del   Ministro          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di          conversione  del  presente  decreto,  sono   stabilite   le          modalita' per  l'inserimento  negli  atti  catastali  della          sussistenza del requisito di ruralita', fermo  restando  il          classamento  originario  degli  immobili  rurali   ad   uso          abitativo.                 14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto  dei          terreni, con esclusione di  quelli  che  non  costituiscono          oggetto di inventariazione ai sensi dell'art. 3,  comma  3,          del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio  1998,  n.          28, devono essere dichiarati  al  catasto  edilizio  urbano          entro il 30 novembre 2012 , con le modalita' stabilite  dal          decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.                 14-quater.  Nelle  more  della  presentazione   della          dichiarazione di aggiornamento catastale di  cui  al  comma          14-ter, l'imposta  municipale  propria  e'  corrisposta,  a          titolo di acconto e  salvo  conguaglio,  sulla  base  della          rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto.  Il          conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito          dell'attribuzione della rendita catastale con le  modalita'          di cui al decreto del  Ministro  delle  finanze  19  aprile          1994, n. 701.  In  caso  di  inottemperanza  da  parte  del          soggetto obbligato, si applicano  le  disposizioni  di  cui          all'art. 1, comma 336, della legge  30  dicembre  2004,  n.          311, salva l'applicazione delle sanzioni  previste  per  la          violazione degli articoli 20 e 28 del  regio  decreto-legge          13 aprile 1939,  n.  652,  convertito,  con  modificazioni,          dalla  legge  11  agosto  1939,  n.  1249,   e   successive          modificazioni.                 15. A decorrere dall'anno d'imposta  2012,  tutte  le          deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative  alle          entrate tributarie degli enti locali devono essere  inviate          al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  Dipartimento          delle finanze, entro il termine di cui all'art.  52,  comma          2, del decreto legislativo n.  446  del  1997,  e  comunque          entro trenta giorni dalla  data  di  scadenza  del  termine          previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.  Il          mancato invio  delle  predette  deliberazioni  nei  termini          previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da          parte del  Ministero  dell'interno,  con  il  blocco,  sino          all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a          qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto          del Ministero dell'economia e delle  finanze,  di  concerto          con il Ministero dell'interno, di natura non  regolamentare          sono stabilite le modalita' di attuazione, anche  graduale,          delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente          comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica,          sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate  dai          comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta          Ufficiale previsto dall'art. 52, comma  2,  terzo  periodo,          del decreto legislativo n. 446 del 1997.                 16. All'art. 1, comma 4, ultimo periodo  del  decreto          legislativo 28  settembre  1998,  n.  360,  le  parole  «31          dicembre» sono  sostituite  dalle  parole:  «20  dicembre».          All'art. 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.          138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.  148,  le          parole da «differenziate» a «legge statale» sono sostituite          dalle  seguenti:  «utilizzando  esclusivamente  gli  stessi          scaglioni di reddito stabiliti, ai  fini  dell'imposta  sul          reddito delle persone fisiche,  dalla  legge  statale,  nel          rispetto del principio di progressivita'». L'Agenzia  delle          Entrate    provvede     all'erogazione     dei     rimborsi          dell'addizionale comunale  all'imposta  sul  reddito  delle          persone fisiche gia'  richiesti  con  dichiarazioni  o  con          istanze presentate entro la data di entrata in  vigore  del          presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione          decennale del diritto dei contribuenti.                 17.  Il  fondo  sperimentale  di  riequilibrio,  come          determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14          marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato          ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto  legislativo  n.          23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti  ai  comuni          della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in          ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di          base  derivanti  dalle  disposizioni  di  cui  al  presente          articolo.  In  caso  di  incapienza  ciascun  comune  versa          all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.  Con          le procedure previste dall'art. 27  della  legge  5  maggio          2009, n. 42,  le  regioni  Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle          d'Aosta, nonche'  le  Province  autonome  di  Trento  e  di          Bolzano, assicurano il recupero  al  bilancio  statale  del          predetto maggior gettito stimato dei comuni  ricadenti  nel          proprio territorio.  Fino  all'emanazione  delle  norme  di          attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote          di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un          importo  pari  al  maggior  gettito  stimato  di   cui   al          precedente periodo. L'importo complessivo  della  riduzione          del recupero di cui al presente comma e'  pari  per  l'anno          2012 a 1.627 milioni di euro, per  l'anno  2013  a  1.762,4          milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro.                 18. All'art. 2, comma 3, del decreto  legislativo  14          marzo 2011, n. 23 dopo le parole: «gettito di cui ai  commi          1 e 2», sono aggiunte le seguenti: «nonche', per  gli  anni          2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al  comma          4».                 19. Per gli anni  2012,  2013  e  2014,  non  trovano          applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del          comma 4 dell'art. 2, nonche' dal comma 10 dell'art. 14  del          decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.                 19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e  2014,  il  decreto          del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui  all'art.          2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,          e' esclusivamente finalizzato a fissare la  percentuale  di          compartecipazione  al  gettito  dell'imposta   sul   valore          aggiunto, nel rispetto dei saldi di  finanza  pubblica,  in          misura finanziariamente equivalente alla  compartecipazione          del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito  delle          persone fisiche.                 20. La dotazione del  fondo  di  solidarieta'  per  i          mutui per l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10          milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.                 21.».               - Si riporta l'art. 1, comma 639, della citata legge 27          dicembre 2013, n. 147:                 «639. E' istituita l'imposta  unica  comunale  (IUC).          Essa si basa su due presupposti impositivi, uno  costituito          dal possesso di immobili e collegato  alla  loro  natura  e          valore e l'altro collegato all'erogazione e alla  fruizione          di  servizi  comunali.  La  IUC  si  compone   dell'imposta          municipale propria (IMU), di  natura  patrimoniale,  dovuta          dal  possessore  di   immobili,   escluse   le   abitazioni          principali, e di una componente riferita ai servizi, che si          articola nel tributo per i servizi indivisibili  (TASI),  a          carico   sia   del   possessore    che    dell'utilizzatore          dell'immobile, escluse le unita' immobiliari  destinate  ad          abitazione    principale     dal     possessore     nonche'          dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad  eccezione          di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e          A/9,  e  nella  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  destinata   a          finanziare i costi del servizio di raccolta  e  smaltimento          dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.                 (Omissis).».               - Si riporta l'art. 1, commi 667 e  668,  della  citata          legge 27 dicembre 2013, n. 147:                 «667. Al fine di dare attuazione  al  principio  «chi          inquina  paga»,  sancito  dall'art.  14   della   direttiva          2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19          novembre 2008, entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in          vigore  della  presente  disposizione,  con   decreto   del          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del          mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle          finanze, sentita la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie          locali, sono stabiliti  criteri  per  la  realizzazione  da          parte dei comuni di sistemi di misurazione  puntuale  della          quantita' di rifiuti conferiti al servizio  pubblico  o  di          sistemi  di  gestione   caratterizzati   dall'utilizzo   di          correttivi  ai  criteri  di  ripartizione  del  costo   del          servizio, finalizzati ad attuare un  effettivo  modello  di          tariffa commisurata al servizio reso a copertura  integrale          dei costi relativi al  servizio  di  gestione  dei  rifiuti          urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse          dal diritto dell'Unione europea.                 668.  I  comuni  che  hanno  realizzato  sistemi   di          misurazione puntuale della quantita' di  rifiuti  conferiti          al  servizio  pubblico  possono,  con  regolamento  di  cui          all'art. 52  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,          prevedere  l'applicazione  di  una  tariffa  avente  natura          corrispettiva,  in  luogo  della  TARI.  Il  comune   nella          commisurazione della tariffa puo' tenere conto dei  criteri          determinati con  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del          Presidente della Repubblica 27  aprile  1999,  n.  158.  La          tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa dal  soggetto          affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.».   |  
|   |                               Art. 20 bis                  Disposizioni in materia di bilanci 
   1. I comuni di cui all'allegato 1 approvano il conto economico e lo stato patrimoniale previsti dall'articolo 227 del testo unico di  cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi all'esercizio 2018, entro il 31 luglio 2019 e li trasmettono alla Banca dati  delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni  dall'approvazione.  Il mancato  rispetto  di  tali  termini  comporta  l'applicazione  della procedura di cui all'articolo 141, comma 2, del medesimo testo  unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il  termine ordinario di venti giorni ivi previsto,  nonche'  delle  disposizioni dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,  n. 160.  
           Riferimenti normativi 
               - Per il testo dell'Allegato 1, come  modificato  dalla          presente legge, si veda nelle note all'art. 29.               - Si riporta l'art. 227, del citato decreto legislativo          18 agosto 2000, n. 267:                 «Art.  227  (Rendiconto  della  gestione).  -  1.  La          dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il          rendiconto della gestione, il quale comprende il conto  del          bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.                 2. Il rendiconto della gestione e'  deliberato  entro          il 30 aprile dell'anno successivo  dall'organo  consiliare,          tenuto motivatamente conto della relazione  dell'organo  di          revisione.  La  proposta  e'  messa  a   disposizione   dei          componenti dell'organo consiliare prima  dell'inizio  della          sessione consiliare in cui viene  esaminato  il  rendiconto          entro un termine, non inferiore a venti  giorni,  stabilito          dal regolamento di contabilita'.                 2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto          di gestione  entro  il  termine  del  30  aprile  dell'anno          successivo, si applica la procedura prevista  dal  comma  2          dell'art. 141.                 2-ter. Contestualmente al rendiconto, l'ente  approva          il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati  degli          eventuali  organismi  strumentali  secondo   le   modalita'          previste dall'art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo          23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.                 3.  Nelle  more  dell'adozione   della   contabilita'          economico-patrimoniale, gli  enti  locali  con  popolazione          inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facolta',          prevista  dall'art.  232,  non   predispongono   il   conto          economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.                 4. Ai fini del referto di cui all'art. 3, commi  4  e          7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e del  consolidamento          dei  conti  pubblici,  la  Sezione   enti   locali   potra'          richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.                 5. Al  rendiconto  della  gestione  sono  allegati  i          documenti  previsti  dall'art.  11  comma  4  del   decreto          legislativo  23  giugno  2011,   n.   118,   e   successive          modificazioni, ed i seguenti documenti:                   a)   l'elenco   degli   indirizzi    internet    di          pubblicazione del rendiconto della gestione,  del  bilancio          consolidato deliberati e relativi  al  penultimo  esercizio          antecedente  quello  cui  si  riferisce  il   bilancio   di          previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati  delle          unioni di comuni di cui il comune fa parte e  dei  soggetti          considerati nel gruppo «amministrazione pubblica» di cui al          principio applicato del bilancio  consolidato  allegato  al          decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e  successive          modificazioni, relativi al penultimo esercizio  antecedente          quello  cui  il  bilancio  si  riferisce.  Tali   documenti          contabili  sono  allegati  al  rendiconto  della   gestione          qualora non  integralmente  pubblicati  nei  siti  internet          indicati nell'elenco;                   b) la tabella  dei  parametri  di  riscontro  della          situazione di deficitarieta' strutturale;                   c) il piano degli indicatori  e  dei  risultati  di          bilancio.                 6.  Gli  enti  locali  di  cui  all'art.  2   inviano          telematicamente alle  Sezioni  enti  locali  il  rendiconto          completo di allegati, le informazioni relative al  rispetto          del patto di stabilita' interno, nonche' i certificati  del          conto  preventivo  e   consuntivo.   Tempi,   modalita'   e          protocollo di comunicazione per la trasmissione  telematica          dei  dati  sono  stabiliti  con  decreto  di   natura   non          regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentite   la          Conferenza Stato, citta' e autonomie locali e la Corte  dei          conti.                 6-bis. Nel sito  internet  dell'ente,  nella  sezione          dedicata ai bilanci, e' pubblicata  la  versione  integrale          del rendiconto  della  gestione,  comprensivo  anche  della          gestione    in    capitoli,    dell'eventuale    rendiconto          consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed  una          versione  semplificata  per  il  cittadino  di  entrambi  i          documenti.                 6-ter. I modelli relativi  alla  resa  del  conto  da          parte degli  agenti  contabili  sono  quelli  previsti  dal          decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n.          194. Tali modelli sono aggiornati con le procedure previste          per l'aggiornamento degli allegati al  decreto  legislativo          23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.                 6-quater.   Contestualmente   all'approvazione    del          rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le          previsioni  di  cassa  e  quelle   riguardanti   il   fondo          pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo          restando quanto previsto dall'art. 188, comma 1, in caso di          disavanzo di amministrazione.».               - Si riporta l'art. 141, del citato decreto legislativo          18 agosto 2000, n. 267:                 «Art. 141 (Scioglimento e  sospensione  dei  consigli          comunali  e  provinciali).  -  1.  I  consigli  comunali  e          provinciali vengono  sciolti  con  decreto  del  Presidente          della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:                   a) quando compiano atti contrari alla  Costituzione          o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonche'  per          gravi motivi di ordine pubblico;                   b) quando non possa essere  assicurato  il  normale          funzionamento degli organi e dei servizi  per  le  seguenti          cause:                     1) impedimento permanente, rimozione,  decadenza,          decesso del sindaco o del presidente della provincia;                     2) dimissioni del sindaco o del presidente  della          provincia;                     3)  cessazione  dalla   carica   per   dimissioni          contestuali, ovvero rese anche con  atti  separati  purche'          contemporaneamente  presentati  al  protocollo   dell'ente,          della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a          tal fine il sindaco o il presidente della provincia;                     4)   riduzione   dell'organo   assembleare    per          impossibilita' di surroga alla  meta'  dei  componenti  del          consiglio;                   c)  quando  non  sia  approvato  nei   termini   il          bilancio;                   c-bis) nelle ipotesi in cui gli  enti  territoriali          al  di  sopra  dei  mille  abitanti  siano  sprovvisti  dei          relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali          strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione  degli          organi. In questo caso,  il  decreto  di  scioglimento  del          consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno          di concerto con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei          trasporti                 2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma  1,          trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere          approvato senza che sia stato predisposto dalla  giunta  il          relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina  un          commissario  affinche'   lo   predisponga   d'ufficio   per          sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque  quando  il          consiglio non abbia  approvato  nei  termini  di  legge  lo          schema  di  bilancio  predisposto  dalla  giunta,  l'organo          regionale di controllo assegna al  consiglio,  con  lettera          notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore          a 20 giorni per la sua approvazione, decorso  il  quale  si          sostituisce,      mediante      apposito       commissario,          all'amministrazione   inadempiente.    Del    provvedimento          sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la          procedura per lo scioglimento del consiglio.                 2-bis. Nell'ipotesi di cui alla  lettera  c-bis)  del          comma 1, trascorso il termine entro il quale gli  strumenti          urbanistici devono essere adottati, la regione  segnala  al          prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti          che non abbiano provveduto  ad  adempiere  all'obbligo  nel          termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono          attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti  dallo          statuto secondo criteri di neutralita', di sussidiarieta' e          di adeguatezza.  Decorso  infruttuosamente  il  termine  di          quattro mesi,  il  prefetto  inizia  la  procedura  per  lo          scioglimento del consiglio.                 3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero  1)          della  lettera  b)  del  comma  1,  con   il   decreto   di          scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che          esercita  le  attribuzioni  conferitegli  con  il   decreto          stesso.                 4.  Il  rinnovo  del  consiglio  nelle   ipotesi   di          scioglimento deve coincidere con il primo turno  elettorale          utile previsto dalla legge.                 5. I consiglieri cessati  dalla  carica  per  effetto          dello scioglimento  continuano  ad  esercitare,  fino  alla          nomina  dei  successori,   gli   incarichi   esterni   loro          eventualmente attribuiti.                 6.  Al  decreto  di  scioglimento  e'   allegata   la          relazione   del   Ministro   contenente   i   motivi    del          provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento e'          data immediata comunicazione al Parlamento. Il  decreto  e'          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica          italiana.                 7. Iniziata la procedura di cui ai  commi  precedenti          ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto,  per          motivi di grave e urgente necessita', puo' sospendere,  per          un periodo comunque  non  superiore  a  novanta  giorni,  i          consigli comunali e provinciali e nominare  un  commissario          per la provvisoria amministrazione dell'ente.                 8.  Ove  non  diversamente   previsto   dalle   leggi          regionali le disposizioni di cui al  presente  articolo  si          applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di          cui all'art. 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali.  Il          relativo  provvedimento  di   scioglimento   degli   organi          comunque denominati degli enti locali di  cui  al  presente          comma e' disposto con decreto del Ministro dell'interno.».               -  Si  riporta  l'art.  9,   comma   1-quinquies,   del          decreto-legge 24 giugno 2016, n.  113  (Misure  finanziarie          urgenti  per  gli  enti  territoriali  e  il   territorio),          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,          n. 160:                 «Art. 9 (Prospetto verifica pareggio  di  bilancio  e          norme  sul  pareggio  di  bilancio  atte  a   favorire   la          crescita). - (Omissis).                 1-quinquies. In caso di mancato rispetto dei  termini          previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione,  dei          rendiconti e del bilancio consolidato, nonche'  di  mancato          invio,  entro  trenta  giorni  dal  termine  previsto   per          l'approvazione, dei relativi dati  alla  banca  dati  delle          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31          dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati  per  voce          del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma          restando per gli enti locali che non rispettano  i  termini          per  l'approvazione  dei  bilanci  di  previsione   e   dei          rendiconti la procedura prevista dall'art.  141  del  testo          unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,          non  possono  procedere  ad  assunzioni  di   personale   a          qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia  contrattuale,          ivi compresi i  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e          continuativa e di somministrazione, anche  con  riferimento          ai processi di stabilizzazione in atto, fino a  quando  non          abbiano adempiuto. E' fatto altresi' divieto  di  stipulare          contratti  di  servizio  con  soggetti   privati   che   si          configurino come elusivi della disposizione del  precedente          periodo.                 (Omissis).».   |  
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   Contributo straordinario  per  il  Comune  de  L'Aquila  e  ulteriori  provvidenze per i comuni del cratere e fuori cratere 
   1. All'articolo  3  del  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,  n.  160, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 1, dopo il secondo periodo, e' inserito il  seguente: «Per gli anni 2019 e 2020 e' assegnato  un  contributo  straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui.»;     b) al comma 2 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Per l'anno 2019 e' destinato altresi' un contributo di 500.000  euro  per le spese derivanti dall'attuazione di quanto  previsto  dall'articolo 2-bis,  comma  32,  del  decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.   148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per l'espletamento  delle  pratiche  relative  ai  comuni  fuori  del cratere, trasferito all'Ufficio speciale  per  la  ricostruzione  dei comuni del cratere di cui all'articolo  67-ter,  commi  2  e  3,  del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».   2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,5  milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per  l'anno  2020,  si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis,  comma  1, del  decreto-legge  26  aprile   2013,   n.   43,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71.   2-bis. All'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  luglio 2018, n.  89,  le  parole:  «entro  quattrocentottanta  giorni  dalla comunicazione di avvio del procedimento  di  recupero  ai  sensi  del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14  novembre  2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57  del  9  marzo  2018»  sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta l'art.  3,  del  decreto-legge  24  giugno          2016, n. 113  (Misure  finanziarie  urgenti  per  gli  enti          territoriali   e   il    territorio),    convertito,    con          modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,  n.  160,  come          modificato dalla presente legge:                 «Art.  3  (Contributo  straordinario  in  favore  del          Comune de  L'Aquila).  -  1.  In  relazione  alle  esigenze          connesse alla ricostruzione  a  seguito  del  sisma  del  6          aprile 2009, per l'anno 2016 e'  assegnato  in  favore  del          Comune dell'Aquila un contributo straordinario a  copertura          delle   maggiori   spese    e    delle    minori    entrate          complessivamente di 16 milioni di euro, e per  l'anno  2017          e'  assegnato  un  contributo  straordinario   dell'importo          complessivo di 12 milioni di euro, a valere  sulle  risorse          di cui all'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile          2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge  24          giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con  le          modalita' ivi previste. Per l'anno  2018  e'  assegnato  un          contributo straordinario  dell'importo  complessivo  di  10          milioni di euro. Per gli anni 2019 e 2020 e'  assegnato  un          contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro          annui. Tale contributo, per  quanto  concerne  le  maggiori          spese, e' destinato alle seguenti finalita':                   a) esigenze dell'Ufficio tecnico; b)  esigenze  del          settore sociale e della scuola  dell'obbligo  ivi  compresi          gli asili nido; c) esigenze connesse  alla  viabilita';  d)          esigenze per il Trasporto pubblico locale; e) ripristino  e          manutenzione del verde pubblico. Relativamente alle  minori          entrate, il citato contributo e' destinato al ristoro:  per          le entrate tributarie,  delle  tasse  per  la  raccolta  di          rifiuti solidi urbani e, per le  entrate  extra-tributarie,          dei proventi derivanti da  posteggi  a  pagamento,  servizi          mense e trasporti e installazioni mezzi pubblicitari.                 1-bis.  Al  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,          n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:                   a) all'art. 3, comma 1, lettera a), sono  aggiunti,          in fine, i seguenti  periodi:  «L'acquisto  dell'abitazione          sostitutiva  comporta  il  contestuale   trasferimento   al          patrimonio comunale dell'abitazione  distrutta  ovvero  dei          diritti di cui al quarto comma dell'art.  1128  del  codice          civile. Se  la  volumetria  dell'edificio  ricostruito,  in          conseguenza dell'acquisto  dell'abitazione  equivalente  da          parte di alcuno dei  condomini,  e'  inferiore  rispetto  a          quella del fabbricato demolito, i diritti di cui al  quarto          comma   dell'art.   1128    del    codice    civile    sono          proporzionalmente  trasferiti   di   diritto   agli   altri          condomini;  se  tuttavia  l'edificio  e'  ricostruito   con          l'originaria volumetria a spese dei condomini, i diritti di          cui al citato quarto comma dell'art. 1128 del codice civile          sono trasferiti a coloro che hanno  sostenuto  tali  spese.          Gli  atti  pubblici  e  le  scritture  private  autenticate          ricognitivi dei trasferimenti al patrimonio comunale ovvero          agli altri condomini di cui ai periodi precedenti,  nonche'          quelli con i quali vengono comunque riassegnate pro  diviso          agli originari condomini o  loro  aventi  causa  le  unita'          immobiliari  facenti  parte  dei  fabbricati   ricostruiti,          costituiscono  titolo   per   trasferire   sugli   immobili          ricostruiti, riacquistati o riassegnati, con  le  modalita'          di cui al secondo comma dell'art. 2825 del  codice  civile,          le ipoteche e le trascrizioni pregiudizievoli  gravanti  su          quelli distrutti o demoliti. Non sono soggetti  all'imposta          di successione  ne'  alle  imposte  e  tasse  ipotecarie  e          catastali gli  immobili  demoliti  o  dichiarati  inagibili          costituenti abitazione principale del de cuius»;                   b) all'art. 14, comma 5-bis, il quarto  periodo  e'          sostituito dal seguente: «La  ricostruzione  degli  edifici          civili  privati  di  cui  al  periodo  precedente   esclude          l'applicazione dell'art. 3».                 1-ter. All'art. 67-quater, comma 2, lettera  a),  del          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  il          secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:   «Decorso          inutilmente tale  termine,  il  comune  si  sostituisce  al          privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli          immobili, affida, con  i  procedimenti  in  essere  per  la          ricostruzione privata, la progettazione e l'esecuzione  dei          lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori          oneri».                 1-quater.   All'art.   67-quater,   comma   5,    del          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il quarto          e il quinto periodo sono soppressi.                 2. Agli altri comuni del cratere sismico, diversi  da          L'Aquila,  per  le  maggiori  spese  e  le  minori  entrate          comunque connesse alle esigenze  della  ricostruzione,  per          l'anno 2016 e' destinato un contributo pari a  2,5  milioni          di euro, comprensivo di  una  quota  pari  a  500.000  euro          finalizzata alle spese per il  personale  impiegato  presso          gli uffici territoriali  per  la  ricostruzione  (UTR)  per          l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori  del          cratere, e per l'anno 2017 e' destinato un contributo  pari          a 2,0 milioni di euro, nonche' per l'anno 2017 e per l'anno          2018 un contributo di 500.000 euro finalizzato  alle  spese          per il personale impiegato presso gli  uffici  territoriali          per  la  ricostruzione,  a  valere  sulle  risorse  di  cui          all'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile  2013,          n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno          2013,  n.  71,  e  successivi  rifinanziamenti,  e  con  le          modalita' ivi previste. Per l'anno  2018  e'  destinato  un          contributo pari a 2 milioni di euro.  Per  l'anno  2019  e'          destinato un contributo pari a  2  milioni  di  euro.  Tali          risorse  sono  trasferite  al  Comune  di  Fossa   che   le          ripartisce tra i singoli  beneficiari  previa  verifica  da          parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni          del cratere degli effettivi fabbisogni. Per l'anno 2019  e'          destinato altresi' un contributo di  500.000  euro  per  le          spese  derivanti   dall'attuazione   di   quanto   previsto          dall'art. 2-bis, comma 32,  del  decreto-legge  16  ottobre          2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4          dicembre 2017, n. 172, e per l'espletamento delle  pratiche          relative  ai   comuni   fuori   del   cratere,   trasferito          all'Ufficio speciale per la ricostruzione  dei  comuni  del          cratere  di  cui  all'art.  67-ter,  commi  2  e   3,   del          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.                 2-bis. Al fine di  assicurare  la  trasparenza  nella          gestione delle risorse pubbliche, entro il 31 dicembre 2016          i comuni di cui ai commi 1 e 2, destinatari dei  contributi          straordinari ivi  previsti,  pubblicano  nel  proprio  sito          internet  istituzionale  le  modalita'  di  utilizzo  delle          predette risorse e i risultati conseguiti.».               -  Per  il  testo  dell'art.  2-bis,  comma   32,   del          decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti          in  materia  finanziaria  e  per  esigenze  indifferibili),          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,          n. 172, come modificato dalla presente legge, si veda nelle          note all'art. 22.               - Per il testo dell'art. 67-ter, del  decreto-legge  22          giugno 2012, n. 83 (Misure  urgenti  per  la  crescita  del          Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto          2012, n. 134, come modificato dalla presente legge, si veda          nelle note all'art. 22.               - Si riporta l'art. 7-bis, comma 1,  del  decreto-legge          26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio          dell'area  industriale  di  Piombino,   di   contrasto   ad          emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate  del          maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo  e          la  realizzazione  degli   interventi   per   Expo   2015),          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2013,          n. 71:                 «Art.  7-bis  (Rifinanziamento  della   ricostruzione          privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo). -  1.          Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi  per          la  ricostruzione  privata  nei  territori  della   regione          Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di          cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del  decreto-legge  28          aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 24 giugno 2009, n. 77, e'  autorizzata  la  spesa  di          197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2014  al          2019 al fine della concessione di contributi a privati, per          la    ricostruzione    o    riparazione    di     immobili,          prioritariamente   adibiti   ad   abitazione    principale,          danneggiati ovvero  per  l'acquisto  di  nuove  abitazioni,          sostitutive  dell'abitazione   principale   distrutta.   Le          risorse di cui al  precedente  periodo  sono  assegnate  ai          comuni  interessati  con  delibera  del   CIPE   che   puo'          autorizzare gli enti locali all'attribuzione dei contributi          in relazione  alle  effettive  esigenze  di  ricostruzione,          previa  presentazione  del  monitoraggio  sullo  stato   di          utilizzo  delle  risorse  allo  scopo  finalizzate,   ferma          restando  l'erogazione  dei  contributi  nei  limiti  degli          stanziamenti annuali iscritti in bilancio.  Per  consentire          la  prosecuzione  degli  interventi  di  cui  al   presente          articolo senza  soluzione  di  continuita',  il  CIPE  puo'          altresi' autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di  150          milioni di euro per l'anno 2013,  delle  risorse  destinate          agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al  punto          1.3 della delibera del CIPE n.  135/2012  del  21  dicembre          2012, in via di anticipazione, a valere  sulle  risorse  di          cui al primo periodo del presente  comma,  fermo  restando,          comunque, lo stanziamento  complessivo  di  cui  al  citato          punto 1.3.                 (Omissis).».               -  Si  riporta   l'art.   1-septies,   comma   1,   del          decreto-legge 29  maggio  2018,  n.  55  (Ulteriori  misure          urgenti a favore  delle  popolazioni  dei  territori  delle          Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli          eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016),          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio  2018,          n. 89, come modificato dalla presente legge:                 «Art. 1-septies (Disposizioni in materia di  recupero          di aiuti dichiarati illegittimi). - 1. Tenuto  conto  delle          oggettive difficolta', anche sul  piano  probatorio,  della          ricostruzione delle realta' economiche a distanza  di  anni          dall'evento  sismico,  sotto  il  profilo  sia  del   danno          emergente  che  del  lucro  cessante,   i   dati   relativi          all'ammontare dei danni subiti  per  effetto  degli  eventi          sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal  6          aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme          effettivamente percepite devono essere presentati,  a  pena          di decadenza, entro il 31 dicembre 2019.».   |  
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   Misure relative al personale tecnico  in  servizio  presso  gli  enti          locali e gli uffici speciali per la ricostruzione 
   01. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n. 229, le parole: «31 dicembre 2018» sono  sostituite  dalle  seguenti: «31 dicembre 2019».   1. All'articolo 50 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 3, lettera a), le parole  «nella  misura  massima  di cento unita'» sono soppresse;     b) al comma 3-bis, lettera c), dopo le parole «e' corrisposto con oneri  a  carico  esclusivo  del  Commissario   straordinario»   sono aggiunte, in fine, le seguenti: «,  il  quale  provvede  direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra amministrazione dello  Stato  o  ente locale»;     c)  al  comma  7,  lettera  c),  dopo  le   parole   «Commissario Straordinario»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,   previa   verifica semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati dallo stesso e dai vice commissari. Al  Commissario  straordinario  e agli esperti di cui al comma 6  sono  riconosciute,  ai  sensi  della vigente disciplina in materia e comunque nel  limite  complessivo  di euro 80.000 per l'anno 2019 e di euro  80.000  per  l'anno  2020,  le spese di viaggio, vitto e alloggio  connesse  all'espletamento  delle attivita' demandate, nell'ambito  delle  risorse  gia'  previste  per spese di missione,  a  valere  sulla  contabilita'  speciale  di  cui all'articolo 4, comma 3».   2. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, sono apportate le seguenti modificazioni:   0a) al comma 1, primo periodo, le  parole:  «,  fino  a  settecento unita' per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono soppresse»;   0b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:   «1-ter. Sulla base delle specifiche e riscontrate esigenze connesse all'espletamento  dei  compiti  demandati  per   la   riparazione   e ricostruzione  degli  immobili  danneggiati  dall'evento  sismico   e dell'andamento delle  richieste  di  contributo,  ferma  restando  la deroga di cui al  comma  1-bis,  il  Commissario  straordinario  puo' autorizzare con proprio provvedimento  gli  Uffici  speciali  per  la ricostruzione  e  i  comuni  a   stipulare,   nei   limiti   previsti dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n. 165, dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81, e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.  87, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2018,  n.  96, ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020, con le modalita' previste al comma 1 e al comma 2 del  presente articolo, fino a 200 unita' complessive di personale di tipo  tecnico o amministrativo-contabile da impiegare  esclusivamente  nei  servizi necessari alla ricostruzione, nel limite di spesa di 4,150 milioni di euro per l'anno 2019 e 8,300 milioni di  euro  per  l'anno  2020.  Ai relativi oneri si fa  fronte  mediante  corrispondente  utilizzo  del fondo derivante dal  riaccertamento  dei  residui  passivi  ai  sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del  decreto-legge  24  aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno 2014, n.  89,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia  e  delle  finanze.  Con  ordinanze  commissariali   si provvede alla ripartizione del personale  autorizzato  fra  gli  enti destinatari e alla definizione dei tempi, modalita' e criteri per  la regolamentazione del presente comma»;   a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «per le  esigenze  di cui al comma 1»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  anche  stipulando contratti a tempo parziale previa dichiarazione, qualora si tratti di professionisti, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  di  non  iscrizione  o avvenuta sospensione dall'elenco speciale dei professionisti, di  cui all'articolo 34 del presente decreto»;     b) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole «anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per  una sola volta e» sono soppresse e le  parole  «31  dicembre  2018»  sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019 e comunque nel  rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea»;     c) il comma 3-quinquies e' abrogato.   3. All'articolo 2-bis, comma 32, quarto periodo, del  decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole «dalla legge 7 agosto 2012,  n. 134,»  sono  inserite  le  seguenti:  «e'  assegnato  temporaneamente all'Ufficio speciale per i comuni del cratere e».   4. Al comma 990 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n. 145, al primo periodo, le parole: «e  di  consentire  la  progressiva cessazione  delle  funzioni  commissariali,  con  riassunzione  delle medesime  da  parte  degli  enti  ordinariamente   competenti»   sono soppresse.   4-bis.  Al  comma  5,  terzo  periodo,  dell'articolo  67-ter   del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  le  parole:  «al  personale  in servizio al 30 settembre 2018» sono sostituite  dalle  seguenti:  «al personale assegnato a ciascun comune nell'ambito del  contingente  di cui al presente comma».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta l'art. 48, comma 7, del  decreto-legge  17          ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti  in  favore  delle          popolazioni  colpite  dal  sisma  del  24   agosto   2016),          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre          2016,  n.  229  (Interventi   urgenti   in   favore   delle          popolazioni colpite dagli eventi sismici  del  2016),  come          modificato dalla presente legge:                 «Art. 48 (Proroga e sospensione di termini in materia          di  adempimenti  e  versamenti  tributari  e  contributivi,          nonche'   sospensione   di   termini   amministrativi).   -          (Omissis).                 7. Le persone fisiche residenti o  domiciliate  e  le          persone giuridiche che hanno sede legale  o  operativa  nei          Comuni di cui  all'art.  1,  sono  esentate  dal  pagamento          dell'imposta di bollo e dell'imposta  di  registro  per  le          istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica          amministrazione fino al 31 dicembre 2019, in esecuzione  di          quanto stabilito dalle ordinanze di cui all'art.  2,  comma          2. Il deposito delle istanze, dei contratti e dei documenti          effettuato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione,          in esecuzione di quanto stabilito dal  presente  decreto  e          dalle ordinanze commissariali, produce i  medesimi  effetti          della   registrazione   eseguita   secondo   le   modalita'          disciplinate  dal  testo  unico  di  cui  al  decreto   del          Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non  si          procede al rimborso dell'imposta di registro, relativa alle          istanze e ai documenti di cui al precedente  periodo,  gia'          versata in data anteriore all'entrata in vigore della legge          di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8.».               - Si riporta l'art. 50,  del  citato  decreto-legge  17          ottobre 2016, n. 189, come modificato dalla presente legge:                 «Art. 50 (Struttura del Commissario  straordinario  e          misure   per   il   personale   impiegato   in    attivita'          emergenziali).   -   1.   Il   Commissario   straordinario,          nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera  con          piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile  in          relazione   alle    risorse    assegnate    e    disciplina          l'articolazione interna della struttura  anche  in  aree  e          unita' organizzative con  propri  atti  in  relazione  alle          specificita' funzionali e di competenza. Al personale della          struttura  e'   riconosciuto   il   trattamento   economico          accessorio corrisposto  al  personale  dirigenziale  e  non          dirigenziale della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri          nel caso in cui  il  trattamento  economico  accessorio  di          provenienza   risulti   complessivamente   inferiore.    Al          personale non dirigenziale spetta comunque l'indennita'  di          amministrazione  della   Presidenza   del   Consiglio   dei          ministri.                 2. Ferma restando  la  dotazione  di  personale  gia'          prevista dall'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della          Repubblica 9 settembre 2016, la struttura puo' avvalersi di          ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque          unita' di personale, destinate a operare presso gli  uffici          speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3, a supporto          di  regioni   e   comuni   ovvero   presso   la   struttura          commissariale centrale  per  funzioni  di  coordinamento  e          raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti  di          cui all'art. 2, comma 2.                 3.  Nell'ambito  del  contingente  dirigenziale  gia'          previsto dall'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della          Repubblica 9 settembre 2016, sono  comprese  un'unita'  con          funzioni di livello dirigenziale generale e due unita'  con          funzioni  di  livello   dirigenziali   non   generale.   Le          duecentoventicinque unita' di personale di cui al  comma  2          sono individuate:                   a) tra il personale delle amministrazioni pubbliche          di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30          marzo  2001,  n.  165,  delle  quali  dieci   unita'   sono          individuate tra il personale in servizio  presso  l'Ufficio          speciale per  la  ricostruzione  dei  comuni  del  cratere,          istituito dall'art. 67-ter, comma 2, del  decreto-legge  22          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 7 agosto 2012, n.  134.  Il  personale  di  cui  alla          presente lettera e' collocato, ai sensi dell'art. 17, comma          14, della legge 15 maggio 1997, n.  127,  in  posizione  di          comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto  dai          rispettivi ordinamenti. Per non pregiudicare l'attivita' di          ricostruzione  nei   territori   del   cratere   abruzzese,          l'Ufficio speciale per  la  ricostruzione  dei  comuni  del          cratere  e'  autorizzato  a  stipulare,  per   il   biennio          2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo          di dieci  unita'  di  personale,  a  valere  sulle  risorse          rimborsate dalla struttura  del  Commissario  straordinario          per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di          comando  di  cui  al  primo   periodo,   attingendo   dalle          graduatorie delle procedure concorsuali bandite  e  gestite          in attuazione di quanto previsto dall'art. 67-ter, commi  6          e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito,          con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  per          le quali e' disposta la proroga di  validita'  fino  al  31          dicembre 2018. Decorso il termine di cui al citato art. 17,          comma  14,  della  legge  n.  127  del  1997,   senza   che          l'amministrazione  di  appartenenza   abbia   adottato   il          provvedimento di fuori ruolo o di  comando,  lo  stesso  si          intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione          di disponibilita' da parte degli interessati  che  prendono          servizio alla data indicata nella richiesta;                   b) sulla base di apposite convenzioni stipulate con          l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti  e          lo  sviluppo  d'impresa  S.p.A.,  o  societa'   da   questa          interamente controllata, previa  intesa  con  i  rispettivi          organi di amministrazione;                   c) sulla base di apposite convenzioni stipulate con          Fintecna  S.p.A.   o   societa'   da   questa   interamente          controllata per  assicurare  il  supporto  necessario  alle          attivita' tecnico-ingegneristiche.                 3-bis.  Il  trattamento  economico  fondamentale   ed          accessorio   del   personale   pubblico   della   struttura          commissariale, collocato, ai sensi dell'art. 17, comma  14,          della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  in  posizione  di          comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto  dai          rispettivi ordinamenti, e' anticipato dalle amministrazioni          di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita':                   a) le amministrazioni statali di  provenienza,  ivi          comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali  ad          ordinamento autonomo e le universita' provvedono, con oneri          a proprio carico esclusivo, al  pagamento  del  trattamento          economico   fondamentale,   nonche'   dell'indennita'    di          amministrazione. Qualora  l'indennita'  di  amministrazione          risulti inferiore a quella prevista per il personale  della          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  il  Commissario          straordinario  provvede  al  rimborso  delle   sole   somme          eccedenti    l'importo    dovuto,    a     tale     titolo,          dall'amministrazione di provenienza;                   b) per  le  amministrazioni  pubbliche  diverse  da          quelle di cui alla  lettera  a)  il  trattamento  economico          fondamentale  e  l'indennita'  di  amministrazione  sono  a          carico esclusivo del Commissario straordinario;                   c) ogni altro emolumento accessorio e'  corrisposto          con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario,          il quale provvede  direttamente  ovvero  mediante  apposita          convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza          ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale.                 3-ter. Al personale dirigenziale di cui  al  comma  3          sono riconosciute una retribuzione di posizione  in  misura          equivalente  ai  valori  economici  massimi  attribuiti  ai          dirigenti  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri          nonche', in attesa di specifica disposizione  contrattuale,          un'indennita' sostitutiva della retribuzione di  risultato,          determinata    con    provvedimento     del     Commissario          straordinario, di importo non superiore  al  50  per  cento          della retribuzione di posizione, a fronte delle  specifiche          responsabilita'  connesse  all'incarico  attribuito,  della          specifica  qualificazione  professionale  posseduta,  della          disponibilita' a orari disagevoli e  della  qualita'  della          prestazione individuale. Restano ferme le previsioni di cui          al secondo periodo del comma 1 e alle lettere b) e  c)  del          comma   7.   Il   trattamento   economico   del   personale          dirigenziale  di  cui  al  presente  comma  e'  corrisposto          secondo le modalita' indicate nelle lettere a), b) e c) del          comma  3-bis.  Il  Commissario  straordinario  provvede  al          rimborso  delle  somme  anticipate  dalle   amministrazioni          statali di appartenenza del personale  dirigenziale  e  non          dirigenziale   assegnato   alla   struttura   commissariale          mediante versamento ad apposito capitolo  dell'entrata  del          bilancio dello Stato per essere riassegnate entro l'anno di          competenza all'apposito capitolo dello stato di  previsione          dell'amministrazione di appartenenza.                 3-quater. Le disposizioni di cui  ai  commi  3-bis  e          3-ter si applicano anche al personale di  cui  all'art.  2,          commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica  9          settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  228          del 29 settembre 2016.                 3-quinquies. Alle spese per  il  funzionamento  della          struttura commissariale si provvede con  le  risorse  della          contabilita' speciale prevista dall'art. 4, comma 3.                 4.  Per  la  risoluzione  di  problematiche   tecnico          contabili il commissario straordinario puo' richiedere,  ai          sensi dell'art. 53, comma 5,  del  decreto  legislativo  30          marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il  supporto          di un dirigente generale della  Ragioneria  Generale  dello          Stato con funzioni di studio. A tale fine,  senza  nuovi  o          maggiori oneri, sono ridefiniti  i  compiti  del  dirigente          generale che, per il resto, mantiene le attuali funzioni.                 5. Per la definizione dei criteri di cui all'art.  5,          comma 1, lettera b), il commissario straordinario si avvale          di un comitato tecnico scientifico composto da  esperti  di          comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria          sismica, tutela e valorizzazione dei beni  culturali  e  di          ogni   altra   professionalita'   che   dovesse    rendersi          necessaria,  in  misura  massima  di  quindici  unita'.  La          costituzione e il funzionamento del comitato sono  regolati          con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2,  comma  2.          Per la partecipazione al comitato tecnico  scientifico  non          e'  dovuta  la  corresponsione  di  gettoni  di   presenza,          compensi o altri emolumenti comunque denominati. Agli oneri          derivanti da eventuali rimborsi spese per  missioni  si  fa          fronte nell'ambito delle risorse di cui al comma 8.                 6. Per gli esperti di cui all'art. 2,  comma  3,  del          decreto del Presidente della Repubblica 9  settembre  2016,          ove provenienti da  altra  amministrazione  pubblica,  puo'          essere disposto il  collocamento  fuori  ruolo  nel  numero          massimo di cinque unita'. Al fine di garantire l'invarianza          finanziaria, all'atto del collocamento fuori  ruolo  e  per          tutta la sua durata, e' reso indisponibile, nella dotazione          organica dell'amministrazione di appartenenza, un numero di          posti  equivalente  dal  punto  di  vista  finanziario.  Il          Commissario straordinario nomina con proprio  provvedimento          gli esperti di cui all'art. 2, comma  3,  del  decreto  del          Presidente della Repubblica 9 settembre 2016.                 7. Con  uno  o  piu'  provvedimenti  del  commissario          straordinario, adottati ai sensi dell'art. 2 comma  2,  nei          limiti delle risorse disponibili:                   a) al personale non  dirigenziale  delle  pubbliche          amministrazioni di cui al comma 3 lettera a),  direttamente          impegnato nelle attivita' di cui all'art.  1,  puo'  essere          riconosciuta la corresponsione di compensi per  prestazioni          di lavoro  straordinario  nel  limite  massimo  di  75  ore          mensili  effettivamente  svolte,  oltre   a   quelle   gia'          autorizzate dai  rispettivi  ordinamenti,  e  comunque  nel          rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di          cui al decreto legislativo 8 aprile 2003,  n.  66,  dal  1°          ottobre 2016 e fino al 31  dicembre  2016  nonche'  40  ore          mensili, oltre a quelle  gia'  autorizzate  dai  rispettivi          ordinamenti, dal 1° gennaio 2017  e  fino  al  31  dicembre          2018;                   b) al personale  dirigenziale  ed  ai  titolari  di          incarichi  di  posizione  organizzativa   delle   pubbliche          amministrazioni di cui al comma 3, lettera a), direttamente          impegnato nelle attivita' di cui all'art.  1,  puo'  essere          attribuito  un  incremento   del   30   per   cento   della          retribuzione mensile di posizione prevista  dai  rispettivi          ordinamenti, commisurata ai giorni  di  effettivo  impiego,          dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e  dal  1°  gennaio          2017 e sino al 31 dicembre 2018, del  20  per  cento  della          retribuzione mensile di posizione, in  deroga,  per  quanto          riguarda il personale dirigenziale, all'art. 24 del decreto          legislativo 30 marzo 2001, n. 165;                   c) al personale di cui alle lettere  a)  e  b)  del          presente comma puo' essere attribuito un incremento fino al          30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto  dei          risultati   conseguiti   su   specifici   progetti   legati          all'emergenza    e    alla    ricostruzione,    determinati          semestralmente  dal   Commissario   straordinario,   previa          verifica semestrale dei risultati raggiunti a fronte  degli          obiettivi assegnati dallo stesso e dai vice commissari.  Al          Commissario straordinario e agli esperti di cui al comma  6          sono riconosciute, ai sensi  della  vigente  disciplina  in          materia e comunque nel limite complessivo  di  euro  80.000          per l'anno 2019 e di euro 80.000 per l'anno 2020, le  spese          di viaggio,  vitto  e  alloggio  connesse  all'espletamento          delle attivita' demandate, nell'ambito delle  risorse  gia'          previste per spese di missione, a valere sulla contabilita'          speciale di cui all'art. 4, comma 3.».                 7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7, lettere a),          b)  e  c),  si  applicano  anche  ai  dipendenti   pubblici          impiegati presso gli uffici speciali di cui all'art. 3.                 8. All'attuazione del presente articolo si  provvede,          ai sensi dell'art. 52, nei limiti di spesa di 3 milioni  di          euro per l'anno  2016  e  15  milioni  di  euro  annui  per          ciascuno degli anni 2017 e 2018.  Agli  eventuali  maggiori          oneri  si  fa  fronte  con  le  risorse  disponibili  sulla          contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, entro  il          limite massimo di 3,5 milioni di euro  per  ciascuno  degli          anni  2017  e  2018.  Con  uno  o  piu'  provvedimenti  del          Commissario straordinario, adottati ai sensi  dell'art.  2,          comma 2, sono stabilite le modalita'  di  liquidazione,  di          rimborso e di eventuale anticipazione alle  amministrazioni          di appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis,  3-ter          e 3-quater, delle necessarie risorse economiche.                 9.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  3,          lettera a), il Commissario  straordinario  puo'  avvalersi,          sulla  base  di  apposita  convenzione,  di   strutture   e          personale delle pubbliche amministrazioni di  cui  all'art.          1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,          che provvedono, nell'ambito delle risorse gia'  disponibili          nei   pertinenti   capitoli   di   bilancio   di   ciascuna          amministrazione interessata, senza nuovi o  maggiori  oneri          per la finanza pubblica. Il Commissario straordinario  puo'          stipulare apposite convenzioni, ai fini  dell'esercizio  di          ulteriori e specifiche attivita' istruttorie, con l'Agenzia          nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo          d'impresa Spa, nonche', per lo svolgimento di  ulteriori  e          specifiche  attivita'  di  controllo  sulla   ricostruzione          pubblica e privata, con il Corpo della guardia di finanza e          con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli eventuali          maggiori oneri finanziari si provvede con le risorse  della          contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3.                 9-bis. Anche al fine di finanziare specifici progetti          di servizio civile nazionale volti a  favorire  la  ripresa          della vita civile delle popolazioni  colpite  dagli  eventi          sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonche'          ad aumentare il numero dei volontari da avviare al Servizio          civile nazionale, la dotazione del Fondo nazionale  per  il          servizio civile di cui all'art. 19  della  legge  8  luglio          1998, n. 230, e' incrementata di  euro  146,3  milioni  per          l'anno 2016.                 9-ter. All'onere di cui al comma 9-bis  si  provvede,          quanto  a  euro  139   milioni,   mediante   corrispondente          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  1,          comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e,  quanto          a euro 7,3 milioni, mediante corrispondente riduzione della          dotazione  della  seconda  sezione   del   Fondo   previsto          dall'art. 9, comma 1, lettera  g),  della  legge  6  giugno          2016, n. 106.».               -  Si  riporta  l'art.   4,   comma   3,   del   citato          decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189:                 «Art.  4  (Fondo  per  la  ricostruzione  delle  aree          terremotate). - (Omissis).                 3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita          contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su          cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di  cui          al  presente  articolo  destinate  al  finanziamento  degli          interventi di riparazione, ripristino  o  ricostruzione  di          opere  pubbliche  e  beni   culturali,   realizzazione   di          strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento  e          alle  spese  per  l'assistenza  alla   popolazione.   Sulla          contabilita'  speciale  confluiscono   anche   le   risorse          derivanti  dalle  erogazioni   liberali   ai   fini   della          realizzazione di interventi per la ricostruzione e  ripresa          dei  territori  colpiti   dagli   eventi   sismici.   Sulla          contabilita' speciale possono confluire inoltre le  risorse          finanziarie a qualsiasi titolo  destinate  o  da  destinare          alla  ricostruzione  dei  territori  colpiti  dagli  eventi          sismici di cui all'art. 1, ivi  incluse  quelle  rivenienti          dal Fondo di solidarieta' dell'Unione  Europea  di  cui  al          regolamento  (CE)  n.  2012/2002  del   Consiglio   dell'11          novembre 2002,  ad  esclusione  di  quelle  finalizzate  al          rimborso  delle  spese  sostenute  nella  fase   di   prima          emergenza.                 (Omissis).».               - Si riporta l'art. 50-bis, del citato decreto-legge 17          ottobre 2016, n. 189, come modificato dalla presente legge:                 «Art. 50-bis (Disposizioni concernenti  il  personale          dei Comuni e del Dipartimento della protezione  civile).  -          1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1,  in          ordine alla  composizione  degli  Uffici  speciali  per  la          ricostruzione, tenuto conto degli  eventi  sismici  di  cui          all'art.  1,  e  del  conseguente  numero  di  procedimenti          facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1  e  2,  gli          stessi possono assumere con contratti  di  lavoro  a  tempo          determinato, in deroga ai  vincoli  di  contenimento  della          spesa di  personale  di  cui  all'art.  9,  comma  28,  del          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e          successive modificazioni, e di cui all'art. 1, commi 557  e          562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  nel  limite  di          spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni          di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per  l'anno          2018, ulteriori unita' di personale con professionalita' di          tipo tecnico o amministrativo-contabile. Ai relativi  oneri          si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per  l'anno          2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno  2017,  ai  sensi          dell'art. 52 e, nel limite  di  9,5  milioni  di  euro  per          l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le          risorse disponibili  sulla  contabilita'  speciale  di  cui          all'art. 4, comma 3.                 1-bis. Nei limiti delle risorse finanziarie  previste          dal comma 1 e delle unita' di  personale  assegnate  con  i          provvedimenti di cui al comma  2,  i  Comuni  di  cui  agli          allegati 1 e 2 possono, con efficacia  limitata  agli  anni          2017 e  2018,  incrementare  la  durata  della  prestazione          lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale gia'  in          essere   con   professionalita'   di   tipo    tecnico    o          amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento  della          spesa di  personale  di  cui  all'art.  9,  comma  28,  del          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui          all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre  2006,          n. 296.                 1-ter. Sulla  base  delle  specifiche  e  riscontrate          esigenze connesse all'espletamento  dei  compiti  demandati          per  la  riparazione   e   ricostruzione   degli   immobili          danneggiati  dall'evento  sismico  e  dell'andamento  delle          richieste di contributo, ferma restando la deroga di cui al          comma 1-bis, il Commissario straordinario puo'  autorizzare          con  proprio  provvedimento  gli  Uffici  speciali  per  la          ricostruzione e i comuni a stipulare, nei  limiti  previsti          dall'art. 36, comma 2, del  decreto  legislativo  30  marzo          2001, n. 165,  dall'art.  19  del  decreto  legislativo  15          giugno  2015,  n.  81,  e  dall'art.  1,   comma   3,   del          decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  87,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96,  ulteriori          contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e          2020, con le modalita' previste al comma 1 e al comma 2 del          presente  articolo,  fino  a  200  unita'  complessive   di          personale di tipo  tecnico  o  amministrativo-contabile  da          impiegare  esclusivamente  nei   servizi   necessari   alla          ricostruzione, nel limite di spesa di 4,150 milioni di euro          per l'anno 2019 e 8,300 milioni di euro per l'anno 2020. Ai          relativi  oneri  si  fa  fronte   mediante   corrispondente          utilizzo del fondo derivante dal riaccertamento dei residui          passivi ai sensi dell'art. 49, comma  2,  lettera  a),  del          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  iscritto          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e          delle finanze. Con ordinanze commissariali si provvede alla          ripartizione  del  personale  autorizzato  fra   gli   enti          destinatari e  alla  definizione  dei  tempi,  modalita'  e          criteri per la regolamentazione del presente comma.                 2. Con provvedimento del  Commissario  straordinario,          sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile  e          previa deliberazione della cabina  di  coordinamento  della          ricostruzione,  istituita  dall'art.  1,  comma   5,   sono          determinati i profili professionali ed  il  numero  massimo          delle unita' di personale che ciascun Comune e' autorizzato          ad assumere per le  esigenze  di  cui  al  comma  1,  anche          stipulando contratti a tempo parziale previa dichiarazione,          qualora si  tratti  di  professionisti,  e  fermo  restando          quanto previsto dall'art. 53  del  decreto  legislativo  30          marzo  2001,  n.  165,  di  non   iscrizione   o   avvenuta          sospensione dall'elenco speciale dei professionisti, di cui          all'art. 34  del  presente  decreto.  Il  provvedimento  e'          adottato sulla base delle richieste che i  Comuni  avanzano          al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente          decreto.                 3. Le assunzioni  sono  effettuate  con  facolta'  di          attingere dalle  graduatorie  vigenti,  formate  anche  per          assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali          compatibili con le esigenze. E' data facolta' di  attingere          alle  graduatorie   vigenti   di   altre   amministrazioni,          disponibili  nel  sito  del  Dipartimento  della   funzione          pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.          Qualora   nelle   graduatorie    suddette    non    risulti          individuabile   personale   del    profilo    professionale          richiesto, il Comune puo' procedere  all'assunzione  previa          selezione pubblica, anche per soli titoli,  sulla  base  di          criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'.                 3-bis. Nelle more dell'espletamento  delle  procedure          previste dal comma 3 e limitatamente  allo  svolgimento  di          compiti  di  natura   tecnico-amministrativa   strettamente          connessi   ai    servizi    sociali,    all'attivita'    di          progettazione, all'attivita' di affidamento dei lavori, dei          servizi e delle forniture, all'attivita' di  direzione  dei          lavori  e  di  controllo  sull'esecuzione  degli   appalti,          nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni  di          cui  agli  allegati  1  e  2,  in  deroga  ai  vincoli   di          contenimento della spesa di personale di  cui  all'art.  9,          comma  28,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,          n. 122, e di cui all'art. 1, commi 557 e 562,  della  legge          27 dicembre 2006, n. 296, possono  sottoscrivere  contratti          di  lavoro  autonomo   di   collaborazione   coordinata   e          continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma          6, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  con          durata non superiore al 31 dicembre 2017.  I  contratti  di          collaborazione  coordinata  e  continuativa   di   cui   al          precedente periodo possono essere rinnovati, per una durata          non superiore al 31 dicembre 2019 e comunque  nel  rispetto          dei limiti  temporali  previsti  dalla  normativa  europea,          limitatamente alle unita' di personale che  non  sia  stato          possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3.                 3-ter. I contratti previsti dal comma  3-bis  possono          essere  stipulati,  previa  valutazione   dei   titoli   ed          apprezzamento della sussistenza di  un'adeguata  esperienza          professionale, esclusivamente con esperti di particolare  e          comprovata specializzazione  anche  universitaria  di  tipo          amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini          e  collegi  professionali  ovvero  abilitati  all'esercizio          della  professione  relativamente  a  competenze  di   tipo          tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere  pubbliche.          Ai fini  della  determinazione  del  compenso  dovuto  agli          esperti, che, in ogni caso, non puo' essere superiore  alle          voci  di  natura  fissa  e  continuativa  del   trattamento          economico previsto per il personale dipendente appartenente          alla categoria D dalla contrattazione collettiva  nazionale          del comparto Regioni ed autonomie locali, si  applicano  le          previsioni dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio          2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4          agosto 2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorieta'          delle vigenti tariffe professionali fisse o minime.                 3-quater. Le assegnazioni delle risorse  finanziarie,          necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal          comma  3-bis,  sono  effettuate   con   provvedimento   del          Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti  delle          Regioni - vice commissari, assicurando la possibilita'  per          ciascun Comune interessato di stipulare contratti di lavoro          autonomo di collaborazione coordinata e  continuativa.  Con          uno o piu'  provvedimenti  adottati  secondo  le  modalita'          previste dal precedente periodo e' disposta  l'assegnazione          delle risorse finanziarie necessarie per  il  rinnovo  fino          alla data del 31 dicembre 2018 dei contratti  previsti  dal          comma 3-bis.                 3-quinquies.                 3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi  1,  2,  3,          3-bis, 3-ter e 3-quinquies si applicano anche alle Province          interessate dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data          dal 24 agosto 2016. A tal fine, una quota pari al dieci per          cento delle risorse finanziarie e delle unita' di personale          complessivamente  previste  dai  sopra  citati   commi   e'          riservata  alle  Province  per  le  assunzioni   di   nuovo          personale a tempo determinato,  per  le  rimodulazioni  dei          contratti di lavoro a tempo parziale gia' in essere secondo          le modalita' previste  dal  comma  1-bis,  nonche'  per  la          sottoscrizione  di  contratti   di   lavoro   autonomo   di          collaborazione coordinata e continuativa. Con provvedimento          del  Commissario  straordinario,  sentito   il   Capo   del          Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione          della  cabina   di   coordinamento   della   ricostruzione,          istituita dall'art. 1, comma 5, sono determinati i  profili          professionali  ed  il  numero  massimo  delle   unita'   di          personale che ciascuna Provincia e' autorizzata ad assumere          per le esigenze  di  cui  al  comma  1,  sulla  base  delle          richieste da esse formulate  entro  quindici  giorni  dalla          data di entrata in vigore della presente disposizione.  Con          il  medesimo  provvedimento  sono  assegnate   le   risorse          finanziarie per la sottoscrizione dei contratti  di  lavoro          autonomo  di  collaborazione  coordinata   e   continuativa          previsti dai commi 3-bis e 3-ter.                 3-septies. Nei casi in cui con  ordinanza  sia  stata          disposta la chiusura di uffici pubblici, in  considerazione          di situazioni  di  grave  stato  di  allerta  derivante  da          calamita' naturali di  tipo  sismico  o  meteorologico,  le          pubbliche  amministrazioni   che   hanno   uffici   situati          nell'ambito territoriale definito  dalla  stessa  ordinanza          che ne abbia disposto la chiusura verificano se  sussistono          altre  modalita'  che  consentano  lo   svolgimento   della          prestazione lavorativa  da  parte  dei  propri  dipendenti,          compresi il lavoro a distanza e il lavoro agile. In caso di          impedimento  oggettivo  e  assoluto   ad   adempiere   alla          prestazione lavorativa, per causa comunque  non  imputabile          al  lavoratore,  le  stesse  amministrazioni   definiscono,          d'intesa con il lavoratore medesimo, un  graduale  recupero          dei giorni o delle ore non lavorate, se occorre in un  arco          temporale  anche  superiore  a  un  anno,  salvo   che   il          lavoratore non chieda di utilizzare i permessi  retribuiti,          fruibili a scelta in  giorni  o  in  ore,  contemplati  dal          contratto collettivo nazionale di lavoro, anche se relativi          a fattispecie diverse.                 4.  Al  fine   di   far   fronte   all'eccezionalita'          dell'impegno conseguente al reiterarsi delle situazioni  di          emergenza correlate agli eventi sismici di cui all'art.  1,          il Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza          del Consiglio dei ministri e' autorizzato ad assumere,  con          contratti di lavoro a tempo determinato della durata di  un          anno, fino ad un massimo di venti unita' di personale,  con          professionalita' di tipo tecnico o amministrativo,  per  lo          svolgimento delle attivita'  connesse  alla  situazione  di          emergenza, con le modalita' e secondo le procedure  di  cui          al comma 3. Ai relativi oneri si provvede, entro il  limite          complessivo massimo di 140.000 euro per l'anno  2016  e  di          960.000 euro per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 52.                 5. Con ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della          protezione civile, adottate  ai  sensi  dell'art.  5  della          legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  di  concerto  con  il          Ministero dell'economia e delle  finanze,  in  deroga  alla          normativa vigente e  fino  alla  scadenza  dello  stato  di          emergenza puo' essere autorizzata la proroga  dei  rapporti          di lavoro a tempo determinato,  purche'  nel  rispetto  del          limite  massimo  imposto  dalle  disposizioni   dell'Unione          europea,  dei  rapporti  di  collaborazione  coordinata   e          continuativa, nonche'  dei  contratti  per  prestazioni  di          carattere intellettuale in  materie  tecnico-specialistiche          presso le componenti e le strutture operative del  Servizio          nazionale della protezione civile,  direttamente  impegnate          nella   gestione   delle   attivita'   di   emergenza.   Le          disposizioni del primo periodo si applicano ai rapporti  in          essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge  11          novembre   2016,   n.    205.    Agli    oneri    derivanti          dall'applicazione delle ordinanze  adottate  in  attuazione          del presente articolo si provvede esclusivamente  a  valere          sulle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente   nei          bilanci delle amministrazioni interessate,  senza  nuovi  o          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».               - Si riporta l'art. 2-bis, comma 32, del  decreto-legge          16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni  urgenti  in  materia          finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito,  con          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,  come          modificato dalla presente legge:                 «Art. 2-bis (Modifiche al  decreto-legge  17  ottobre          2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni          dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria          interessati dagli eventi sismici). - (Omissis).                 32. Dal 1° luglio 2018, gli Uffici  territoriali  per          la ricostruzione costituiti dai comuni ai sensi dell'art. 3          dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.          4013 del 23  marzo  2012  e  del  decreto  del  Commissario          delegato per la ricostruzione -  Presidente  della  Regione          Abruzzo n. 131 del  29  giugno  2012,  sono  soppressi.  E'          altresi' soppresso il Comitato  di  Area  omogenea  di  cui          all'art. 4 del decreto  del  Commissario  delegato  per  la          ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del          29 giugno 2012. Tutte le competenze  affidate  agli  Uffici          territoriali per la ricostruzione ai sensi dell'art. 1  del          decreto del Commissario delegato  per  la  ricostruzione  -          Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno  2012          sono trasferite all'Ufficio speciale per  la  ricostruzione          dei comuni del cratere, istituito dall'art.  67-ter,  comma          2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134.  Il          personale in servizio, alla data del 1° luglio 2018, presso          gli Uffici territoriali  per  la  ricostruzione,  assegnato          alle aree omogenee ai sensi dell'art. 67-ter, comma 5,  del          decreto-legge  22  giugno  2012  n.  83,  convertito,   con          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  e'          assegnato temporaneamente all'Ufficio speciale per i comuni          del  cratere  e  continua  a  svolgere  le   attivita'   di          competenza  dei  soppressi  Uffici  territoriali   per   la          ricostruzione  sotto  la  direzione  e   il   coordinamento          esclusivi  del  titolare  dell'Ufficio  speciale   per   la          ricostruzione dei  comuni  del  cratere,  che  con  propria          determinazione provvede anche alla  sistemazione  logistica          del suddetto personale. Il personale in servizio, alla data          del 1° luglio 2018, presso gli Uffici territoriali  per  la          ricostruzione, assunto a tempo determinato dai  comuni,  e'          trasferito agli stessi comuni fino a scadenza dei contratti          in essere.  Nelle  more  della  soppressione  degli  Uffici          territoriali per la ricostruzione, il titolare dell'Ufficio          speciale adotta, esercitando il potere di coordinamento  di          cui all'art. 67-ter, comma 3, del decreto-legge  22  giugno          2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7          agosto 2012, n. 134, informati i sindaci coordinatori delle          aree  omogenee,  tutti  i  provvedimenti  organizzativi   e          gestionali necessari al fine di  garantire  lo  svolgimento          delle attivita' di competenza degli Uffici territoriali per          la ricostruzione e gestire con gradualita' il  processo  di          soppressione di detti Uffici.  L'Ufficio  speciale  per  la          ricostruzione  dei  comuni  del   cratere   puo',   tramite          convenzioni con comuni, aprire sportelli in una o piu' sedi          degli Uffici territoriali per la  ricostruzione  soppressi,          cui affidare  in  tutto  o  in  parte  i  compiti  gia'  di          competenza degli Uffici territoriali medesimi, informati  i          sindaci coordinatori delle aree omogenee.               (Omissis).».               - Si riporta l'art. 1, comma 990, della citata legge 30          dicembre 2018,  n.  145,  come  modificato  dalla  presente          legge:                 «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -          (Omissis).                 990. Allo scopo  di  assicurare  il  proseguimento  e          l'accelerazione del processo di  ricostruzione  il  termine          della gestione straordinaria di cui all'art.  1,  comma  4,          del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,  con          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  e'          prorogato  fino  al  31  dicembre  2020,  ivi  incluse   le          previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis  del  citato          decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa          annui previsti per l'anno 2018. Dalla data di pubblicazione          della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale          in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo  istituto          di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a),          del citato decreto-legge n. 189 del 2016 e' automaticamente          prorogato fino alla data  di  cui  al  periodo  precedente,          salva espressa rinunzia degli interessati.               (Omissis).».               - Si riporta l'art. 67-ter, del citato decreto-legge 22          giugno 2012, n. 83, come modificato dalla presente legge:                 «Art.    67-ter     (Gestione     ordinaria     della          ricostruzione). - 1. A decorrere dal 16 settembre 2012,  la          ricostruzione e ogni intervento necessario per  favorire  e          garantire il ritorno alle normali condizioni di vita  nelle          aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla          base del riparto di competenze previsto dagli articoli  114          e seguenti della Costituzione,  in  maniera  da  assicurare          prioritariamente il completo rientro a  casa  degli  aventi          diritto,  il  ripristino  delle  funzioni  e  dei   servizi          pubblici, l'attrattivita' e lo  sviluppo  economico-sociale          dei territori  interessati,  con  particolare  riguardo  al          centro storico monumentale della citta' dell'Aquila.                 2. Per i fini di cui al comma 1  e  per  contemperare          gli interessi  delle  popolazioni  colpite  dal  sisma  con          l'interesse al corretto utilizzo delle  risorse  pubbliche,          in  considerazione  della  particolare  configurazione  del          territorio, sono  istituiti  due  Uffici  speciali  per  la          ricostruzione, uno competente sulla  citta'  dell'Aquila  e          uno competente sui restanti comuni del cratere nonche'  sui          comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'art.  1,          comma  3,  del  decreto-legge  28  aprile  2009,   n.   39,          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,          n. 77. Tali Uffici  forniscono  l'assistenza  tecnica  alla          ricostruzione  pubblica  e  privata  e  ne  promuovono   la          qualita',  effettuano   il   monitoraggio   finanziario   e          attuativo degli interventi e  curano  la  trasmissione  dei          relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai          sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  e          successive   modificazioni,   garantendo    gli    standard          informativi  definiti  dal  decreto  ministeriale  di   cui          all'art. 67-bis, comma 5, del presente decreto,  assicurano          nei  propri  siti  internet  istituzionali  un'informazione          trasparente  sull'utilizzo  dei  fondi   ed   eseguono   il          controllo dei processi di ricostruzione e di  sviluppo  dei          territori, con particolare  riferimento  ai  profili  della          coerenza e della conformita' urbanistica ed edilizia  delle          opere eseguite rispetto al  progetto  approvato  attraverso          controlli  puntuali  in  corso   d'opera,   nonche'   della          congruita'  tecnica  ed  economica.  Gli   Uffici   curano,          altresi',   l'istruttoria   finalizzata   all'esame   delle          richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili          privati sulla base dei criteri e degli indirizzi  formulati          dai comuni, anche mediante l'istituzione di una commissione          per i pareri, alla quale partecipano  i  soggetti  pubblici          coinvolti nel procedimento amministrativo.                 3. L'Ufficio  speciale  per  i  comuni  del  cratere,          costituito dai comuni interessati con sede in uno di  essi,          ai sensi dell'art. 30, commi 3 e 4, del testo unico di  cui          al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  previa          intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il          Ministro dell'economia e delle finanze, con  il  presidente          della regione Abruzzo,  con  i  presidenti  delle  province          dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con  un  coordinatore          individuato dai 56 comuni del cratere,  coordina  gli  otto          uffici   territoriali   delle   aree   omogenee   di    cui          all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  23          marzo 2012, n.  4013.  L'Ufficio  speciale  per  la  citta'          dell'Aquila e' costituito dal  comune  dell'Aquila,  previa          intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il          Ministro dell'economia e delle finanze, con  il  presidente          della regione Abruzzo e con il presidente  della  provincia          dell'Aquila. Nell'ambito delle citate intese, da concludere          entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della          legge di conversione del presente decreto, sono determinati          l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i          livelli istituzionali centrali,  regionali  e  locali,  gli          specifici  requisiti  e  le  modalita'  di  selezione   dei          titolari nominati con decreto del Presidente del  Consiglio          dei ministri, la dotazione di risorse strumentali  e  umane          degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unita',  di          cui, per un triennio, nel limite massimo  di  25  unita'  a          tempo determinato, per ciascun Ufficio. Gli Uffici speciali          si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato  ai          sensi dell'art. 1 del testo unico di cui al  regio  decreto          30 ottobre 1933, n. 1611. A  ciascuno  dei  titolari  degli          Uffici speciali con rapporto a tempo pieno ed esclusivo  e'          attribuito un  trattamento  economico  onnicomprensivo  non          superiore a 200.000 euro annui,  al  lordo  degli  oneri  a          carico dell'amministrazione.                 4. Il Dipartimento per  lo  sviluppo  delle  economie          territoriali della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri          coordina  le  amministrazioni  centrali   interessate   nei          processi  di  ricostruzione  e  di  sviluppo  al  fine   di          indirizzare e dare impulso, d'intesa con la regione Abruzzo          e gli enti locali, agli Uffici speciali di cui al comma  2,          in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni          di categoria presenti nel territorio.                 5.  Al  fine   di   fronteggiare   la   ricostruzione          conseguente agli eventi sismici verificatisi nella  regione          Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il comune dell'Aquila e  i          comuni del cratere sono autorizzati,  in  deroga  a  quanto          previsto dall'art. 76, commi 4 e 7,  del  decreto-legge  25          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla          legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad          assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013,          complessivamente   200   unita'   di   personale,    previo          esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a          128 unita' assegnate al comune  dell'Aquila  e  fino  a  72          unita' assegnate alle aree omogenee. In deroga all'art.  4,          comma  4,  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.   101,          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,          n. 125, l'efficacia delle graduatorie  formatesi  all'esito          delle suindicate procedure selettive per assunzioni a tempo          indeterminato e' prorogata fino al 31 dicembre 2018, ed  e'          equiparata  all'efficacia   delle   graduatorie   formatesi          all'esito delle procedure selettive di cui al comma  6  del          presente articolo. In  considerazione  delle  assunzioni  a          tempo indeterminato effettuate, la dotazione  organica  dei          comuni   interessati   e'   incrementata    nella    misura          corrispondente al  personale  assegnato  a  ciascun  comune          nell'ambito del contingente di cui al presente comma.                 6.  Al  fine   di   fronteggiare   la   ricostruzione          conseguente agli eventi sismici verificatisi nella  regione          Abruzzo  il  giorno  6  aprile  2009,  il  Ministero  delle          infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, in deroga  a          quanto previsto dall'art. 3,  comma  102,  della  legge  24          dicembre 2007,  n.  244,  e  successive  modificazioni,  ad          assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013,          fino a 100  unita'  di  personale,  previo  esperimento  di          procedure   selettive   pubbliche.   Tale   personale    e'          temporaneamente assegnato fino  a  50  unita'  agli  Uffici          speciali di cui al comma 2, fino a 40 unita' alle  province          interessate e fino a 10 unita' alla regione  Abruzzo.  Alla          cessazione  delle  esigenze  della  ricostruzione  e  dello          sviluppo del territorio coinvolto nel sisma  del  6  aprile          2009,  tale  personale  e'  assegnato  al  Ministero  delle          infrastrutture e dei trasporti  per  finalita'  connesse  a          calamita' e  ricostruzione,  secondo  quanto  disposto  con          apposito regolamento ai sensi dell'art.  17,  comma  4-bis,          della legge 23 agosto 1988, n. 400. In considerazione delle          suddette assunzioni  di  personale  e'  corrispondentemente          incrementata la  dotazione  organica  del  Ministero  delle          infrastrutture e dei trasporti.  E'  fatto  comunque  salvo          quanto previsto dall'art.  2  del  decreto-legge  6  luglio          2012, n. 95.                 7. Le procedure concorsuali di cui ai  commi  5  e  6          sono bandite e gestite dalla Commissione  per  l'attuazione          del   progetto   di   riqualificazione   delle    pubbliche          amministrazioni di  cui  al  decreto  interministeriale  25          luglio 1994, su delega delle  amministrazioni  interessate.          La Commissione giudicatrice e' designata dal Presidente del          Consiglio dei ministri.                 8. Nell'ambito delle intese di cui al  comma  3  sono          definiti,   sentito   il   Ministro   per    la    pubblica          amministrazione e la  semplificazione,  le  categorie  e  i          profili professionali dei contingenti di personale  di  cui          ai commi 5 e 6, i requisiti per l'ammissione alle procedure          concorsuali, la possibilita' di una quota  di  riserva,  in          misura non superiore al 50 per cento dei posti  banditi,  a          favore  del  personale  che  abbia  maturato  un'esperienza          professionale di almeno un anno, nell'ambito  dei  processi          di  ricostruzione,  presso   la   regione,   le   strutture          commissariali,   le   province   interessate,   il   comune          dell'Aquila e i comuni del cratere  a  seguito  di  formale          contratto di lavoro, nonche' le modalita'  di  assegnazione          del personale agli enti di  cui  al  comma  5.  Gli  uffici          periferici  delle  amministrazioni  centrali  operanti  nel          territorio della regione Abruzzo interessati ai processi di          ricostruzione  possono  essere  potenziati  attraverso   il          trasferimento,    a    domanda     e     previo     assenso          dell'amministrazione  di  appartenenza,  del  personale  in          servizio,  nei  medesimi  ruoli,   presso   altre   regioni          qualunque  sia  il  tempo  trascorso   dall'assunzione   in          servizio nella sede dalla quale provengono, senza  nuovi  o          maggiori oneri per la finanza pubblica.                 9. Nella prospettiva del contenimento dei  costi  per          le attivita' di selezione del personale di cui al comma  6,          si puo' prevedere  nei  bandi  di  concorso  una  quota  di          iscrizione non superiore al valore  dell'imposta  di  bollo          pari ad euro 16,00.».               - Si riporta l'art. 36, comma  2,  del  citato  decreto          legislativo 30 marzo 2001, n. 165:                 «Art. 36 (Personale a tempo determinato o assunto con          forme di lavoro flessibile). - (Omissis).                 2. Le  amministrazioni  pubbliche  possono  stipulare          contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo   determinato,          contratti  di  formazione   e   lavoro   e   contratti   di          somministrazione di lavoro  a  tempo  determinato,  nonche'          avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste  dal          codice civile e dalle altre leggi sui  rapporti  di  lavoro          nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le  modalita'          in cui se ne preveda l'applicazione  nelle  amministrazioni          pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i          contratti di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma          soltanto   per    comprovate    esigenze    di    carattere          esclusivamente temporaneo  o  eccezionale  e  nel  rispetto          delle condizioni  e  modalita'  di  reclutamento  stabilite          dall'art. 35. I contratti di  lavoro  subordinato  a  tempo          determinato possono essere  stipulati  nel  rispetto  degli          articoli 19 e seguenti del decreto  legislativo  15  giugno          2015, n. 81,  escluso  il  diritto  di  precedenza  che  si          applica al solo personale reclutato secondo le procedure di          cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del presente decreto.          I  contratti  di  somministrazione  di   lavoro   a   tempo          determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e  seguenti          del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta  salva          la  disciplina   ulteriore   eventualmente   prevista   dai          contratti collettivi nazionali di lavoro. Non e'  possibile          ricorrere alla somministrazione di lavoro  per  l'esercizio          di  funzioni  direttive  e  dirigenziali.   Per   prevenire          fenomeni di precariato, le amministrazioni  pubbliche,  nel          rispetto  delle   disposizioni   del   presente   articolo,          sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori          e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi          pubblici   a    tempo    indeterminato.    E'    consentita          l'applicazione dell'art. 3, comma 61, terzo periodo,  della          legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  ferma   restando   la          salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai          vincitori  e  dagli  idonei  per  le  assunzioni  a   tempo          indeterminato.               (Omissis).».               - Si riporta l'art.  19,  del  decreto  legislativo  15          giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica  dei  contratti  di          lavoro e revisione della normativa in tema di  mansioni,  a          norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10  dicembre  2014,          n. 183):                 «Art. 19 (Apposizione del termine e durata  massima).          - 1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto          un termine di  durata  non  superiore  a  dodici  mesi.  Il          contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque  non          eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza  di  almeno          una delle seguenti condizioni:                   a)  esigenze  temporanee  e   oggettive,   estranee          all'ordinaria attivita', ovvero esigenze di sostituzione di          altri lavoratori;                   b)  esigenze  connesse  a  incrementi   temporanei,          significativi   e   non    programmabili,    dell'attivita'          ordinaria.                 1-bis. In caso di stipulazione  di  un  contratto  di          durata superiore a dodici mesi in assenza delle  condizioni          di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a          tempo indeterminato dalla data di superamento  del  termine          di dodici mesi.                 2. Fatte salve le diverse disposizioni dei  contratti          collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di          cui all'art. 21, comma 2, la durata dei rapporti di  lavoro          a tempo determinato intercorsi  tra  lo  stesso  datore  di          lavoro  e  lo  stesso  lavoratore,  per  effetto   di   una          successione di contratti, conclusi per  lo  svolgimento  di          mansioni   di   pari   livello   e   categoria   legale   e          indipendentemente  dai  periodi  di  interruzione  tra   un          contratto e l'altro, non puo' superare i ventiquattro mesi.          Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresi' conto          dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di  pari          livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti,          nell'ambito  di  somministrazioni   di   lavoro   a   tempo          determinato. Qualora il limite dei  ventiquattro  mesi  sia          superato, per effetto  di  un  unico  contratto  o  di  una          successione di contratti,  il  contratto  si  trasforma  in          contratto  a  tempo  indeterminato  dalla  data   di   tale          superamento.                 3. Fermo quanto disposto al  comma  2,  un  ulteriore          contratto a tempo  determinato  fra  gli  stessi  soggetti,          della durata massima di dodici mesi, puo' essere  stipulato          presso la direzione territoriale del lavoro competente  per          territorio. In caso di  mancato  rispetto  della  descritta          procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel          medesimo contratto, lo stesso si trasforma in  contratto  a          tempo indeterminato dalla data della stipulazione.                 4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro  di  durata          non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al          contratto e' priva  di  effetto  se  non  risulta  da  atto          scritto, una copia del quale  deve  essere  consegnata  dal          datore  di  lavoro  al  lavoratore  entro   cinque   giorni          lavorativi dall'inizio della  prestazione.  L'atto  scritto          contiene, in  caso  di  rinnovo,  la  specificazione  delle          esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato;          in caso di proroga dello stesso rapporto  tale  indicazione          e' necessaria solo quando il termine complessivo  eccede  i          dodici mesi.                 5. Il datore di lavoro informa i lavoratori  a  tempo          determinato, nonche' le rappresentanze sindacali  aziendali          ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i  posti          vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le          modalita' definite dai contratti collettivi.».               - Si riporta l'art.  1,  del  decreto-legge  12  luglio          2018, n. 87  (Disposizioni  urgenti  per  la  dignita'  dei          lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni,          dalla legge 9 agosto 2018, n. 96:                 «Art. 1 (Modifiche alla disciplina del  contratto  di          lavoro a tempo determinato). - 1. Al decreto legislativo 15          giugno  2015,   n.   81,   sono   apportate   le   seguenti          modificazioni:                   0a) all'art. 2, comma 2, dopo la lettera d-bis)  e'          aggiunta la seguente:                     «d-ter) alle collaborazioni degli  operatori  che          prestano le attivita' di cui alla legge 21 marzo  2001,  n.          74»;                   a) all'art. 19:                     1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:                     «1.  Al  contratto  di  lavoro  subordinato  puo'          essere apposto un termine di durata non superiore a  dodici          mesi. Il contratto puo'  avere  una  durata  superiore,  ma          comunque  non  eccedente  i  ventiquattro  mesi,  solo   in          presenza di almeno una delle seguenti condizioni:                     a)  esigenze  temporanee  e  oggettive,  estranee          all'ordinaria attivita', ovvero esigenze di sostituzione di          altri lavoratori;                     b) esigenze  connesse  a  incrementi  temporanei,          significativi   e   non    programmabili,    dell'attivita'          ordinaria.»;                     1-bis) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:                     «1-bis. In caso di stipulazione di  un  contratto          di  durata  superiore  a  dodici  mesi  in  assenza   delle          condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma  in          contratto a tempo indeterminato dalla data  di  superamento          del termine di dodici mesi»;                     2) al comma 2, primo e terzo periodo,  la  parola          «trentasei» e' sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;                     3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:                     «4. Con l'eccezione dei  rapporti  di  lavoro  di          durata non superiore a  dodici  giorni,  l'apposizione  del          termine al contratto e' priva di effetto se non risulta  da          atto scritto, una copia del quale  deve  essere  consegnata          dal datore di lavoro  al  lavoratore  entro  cinque  giorni          lavorativi dall'inizio della  prestazione.  L'atto  scritto          contiene, in  caso  di  rinnovo,  la  specificazione  delle          esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato;          in caso di proroga dello stesso rapporto  tale  indicazione          e' necessaria solo quando il termine complessivo  eccede  i          dodici mesi.»;                   b) all'art. 21:                     1) prima del comma 1, e' inserito il seguente:                     «01. Il contratto puo' essere  rinnovato  solo  a          fronte delle condizioni di cui all'art.  19,  comma  1.  Il          contratto  puo'  essere  prorogato  liberamente  nei  primi          dodici mesi e,  successivamente,  solo  in  presenza  delle          condizioni  di  cui  all'art.  19,  comma  1.  In  caso  di          violazione di quanto  disposto  dal  primo  e  dal  secondo          periodo, il contratto si trasforma  in  contratto  a  tempo          indeterminato. I contratti per attivita' stagionali, di cui          al comma 2 del presente articolo, possono essere  rinnovati          o prorogati  anche  in  assenza  delle  condizioni  di  cui          all'art. 19, comma 1.»;                     2) al comma 1,  la  parola  «trentasei»,  ovunque          ricorra, e' sostituita dalla seguente:  «ventiquattro»,  la          parola «cinque» e' sostituita dalla seguente:  «quattro»  e          la parola «sesta» e' sostituita dalla seguente: «quinta»;                   c) all'art. 28,  comma  1,  le  parole  «centoventi          giorni»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «centottanta          giorni».                 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  ai          contratti  di  lavoro   a   tempo   determinato   stipulati          successivamente alla data di entrata in vigore del presente          decreto, nonche' ai rinnovi e  alle  proroghe  contrattuali          successivi al 31 ottobre 2018.                 3. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,          nonche' quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano          ai  contratti  stipulati  dalle  pubbliche  amministrazioni          nonche'  ai  contratti  di  lavoro  a   tempo   determinato          stipulati dalle universita' private, incluse le  filiazioni          di universita' straniere,  istituti  pubblici  di  ricerca,          societa'   pubbliche   che   promuovono   la   ricerca    e          l'innovazione ovvero enti privati di ricerca  e  lavoratori          chiamati a svolgere attivita' di insegnamento,  di  ricerca          scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di          supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa          o di coordinamento  e  direzione  della  stessa,  ai  quali          continuano   ad   applicarsi   le   disposizioni    vigenti          anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente          decreto.».               - Si riporta l'art. 49,  del  decreto-legge  24  aprile          2014, n. 66 (Misure urgenti  per  la  competitivita'  e  la          giustizia sociale), convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 23 giugno 2014, n. 89:                 «Art. 49 (Riaccertamento straordinario residui). - 1.          Nelle more del completamento della riforma della  legge  di          contabilita' e finanza  pubblica,  di  cui  alla  legge  31          dicembre 2009, n. 196, il Ministro  dell'economia  e  delle          finanze,   con   proprio   decreto,   d'intesa    con    le          amministrazioni interessate, entro il 31 luglio 2014 adotta          un programma straordinario di  riaccertamento  dei  residui          passivi  nonche'  riaccertamento  della  sussistenza  delle          partite debitorie iscritte nel conto del  patrimonio  dello          Stato in corrispondenza di residui  andati  in  perenzione,          esistenti alla data del 31 dicembre 2013, di  cui  all'art.          275, secondo comma, del regio decreto 23  maggio  1924,  n.          827,  ai  fini  della   verifica   della   permanenza   dei          presupposti indicati all'art. 34, comma 2, della  legge  n.          196 del 2009.                 2. In esito alla rilevazione di cui al comma  1,  con          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle  somme          iscritte  nel   conto   dei   residui   da   eliminare   e,          compatibilmente con gli obiettivi  programmati  di  finanza          pubblica, si provvede:                   a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla          eliminazione  degli   stessi   mediante   loro   versamento          all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la  parte          corrente e per il conto  capitale,  di  appositi  fondi  da          iscrivere negli stati di previsione  delle  Amministrazioni          interessate,  da  ripartire  con   decreto   del   Ministro          dell'economia e delle  finanze,  per  il  finanziamento  di          nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il          ripiano  dei  debiti  fuori  bilancio.  La  dotazione   dei          predetti fondi e' fissata su base  pluriennale,  in  misura          non superiore al 50 per cento  dell'ammontare  dei  residui          eliminati di rispettiva pertinenza. La  restante  parte  e'          destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle          finanze da ripartire a favore di interventi individuati con          apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;                   b)   per   i   residui   passivi   perenti,    alla          cancellazione  delle  relative  partite   dalle   scritture          contabili del conto del Patrimonio Generale dello Stato;  a          tal fine,  le  amministrazioni  interessate  individuano  i          residui non piu' esigibili, che formano oggetto di apposita          comunicazione al Ministero dell'economia e  delle  finanze,          da effettuare improrogabilmente entro il  10  luglio  2014.          Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017,  le  somme          corrispondenti alla  cancellazione  dei  suddetti  importi,          fatto salvo quanto previsto  alla  successiva  lettera  d),          sono  iscritte   su   base   pluriennale   nella   medesima          proporzione nei fondi di cui alla precedente lettera a);                   c) per i residui  passivi  perenti,  connessi  alla          sistemazione di partite contabilizzate  in  conto  sospeso,          con le medesime modalita'  di  comunicazione  di  cui  alla          lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con  la          tesoreria statale;                   d) per i residui passivi relativi  a  trasferimenti          e/o  compartecipazioni  statutarie   alle   regioni,   alle          province  autonome  e  agli  altri  enti  territoriali   le          operazioni di cui al presente articolo vengono operate  con          il concorso degli stessi enti interessati. Con la legge  di          bilancio per gli anni 2015-2017,  le  somme  corrispondenti          alla cancellazione dei suddetti importi  sono  iscritte  su          base pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi          enti in relazione ai residui eliminati.».               - Si riporta l'art. 53, del citato decreto  legislativo          30 marzo 2001, n. 165:                 «Art. 53  (Incompatibilita',  cumulo  di  impieghi  e          incarichi  (Art.  58  del  D.Lgs  n.  29  del  1993,   come          modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n.  358  del          1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art.          1 del  decreto  legge  n.  361  del  1995,  convertito  con          modificazioni dalla legge  n.  437  del  1995,  e,  infine,          dall'art. 26 del D.Lgs n. 80 del 1998 nonche' dall'art.  16          del D.Lgs n. 387 del 1998)). - 1. Resta ferma per  tutti  i          dipendenti pubblici la  disciplina  delle  incompatibilita'          dettata dagli  articoli  60  e  seguenti  del  testo  unico          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  10          gennaio 1957, n. 3,  salva  la  deroga  prevista  dall'art.          23-bis del presente decreto, nonche',  per  i  rapporti  di          lavoro a tempo parziale, dall'art. 6, comma 2, del  decreto          del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n.          117 e dall'art. 1, commi  57  e  seguenti  della  legge  23          dicembre  1996,  n.  662.   Restano   ferme   altresi'   le          disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1,  273,  274,          508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.          297, all'art. 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992,          n. 498, all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre  1991,          n.  412,  ed  ogni  altra   successiva   modificazione   ed          integrazione della relativa disciplina.                 1-bis. Non  possono  essere  conferiti  incarichi  di          direzione di strutture deputate alla gestione del personale          a soggetti che rivestano o abbiano rivestito  negli  ultimi          due anni cariche in partiti politici  o  in  organizzazioni          sindacali  o  che  abbiano  avuto  negli  ultimi  due  anni          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con          le predette organizzazioni.                 2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire          ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e  doveri          di  ufficio,  che  non  siano  espressamente   previsti   o          disciplinati da legge o altre fonti normative,  o  che  non          siano espressamente autorizzati.                 3.  Ai  fini  previsti  dal  comma  2,  con  appositi          regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art.  17,  comma  2,          della legge 23 agosto 1988, n. 400,  sono  individuati  gli          incarichi  consentiti  e  quelli  vietati   ai   magistrati          ordinari, amministrativi,  contabili  e  militari,  nonche'          agli avvocati e procuratori dello Stato,  sentiti,  per  le          diverse magistrature, i rispettivi istituti.                 3-bis. Ai fini previsti dal  comma  2,  con  appositi          regolamenti  emanati  su  proposta  del  Ministro  per   la          pubblica amministrazione e la semplificazione, di  concerto          con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17, comma 2,          della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   e   successive          modificazioni,   sono    individuati,    secondo    criteri          differenziati in rapporto alle diverse qualifiche  e  ruoli          professionali, gli incarichi vietati  ai  dipendenti  delle          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2.                 4. Nel caso in cui i regolamenti di cui  al  comma  3          non  siano  emanati,  l'attribuzione  degli  incarichi   e'          consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge          o da altre fonti normative.                 5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente          dall'amministrazione,       nonche'        l'autorizzazione          all'esercizio    di    incarichi    che    provengano    da          amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,          ovvero  da  societa'  o  persone  fisiche,   che   svolgano          attivita'  d'impresa  o  commerciale,  sono  disposti   dai          rispettivi organi competenti secondo  criteri  oggettivi  e          predeterminati,   che   tengano   conto   della   specifica          professionalita',    tali    da    escludere    casi     di          incompatibilita',   sia   di   diritto   che   di    fatto,          nell'interesse   del   buon   andamento   della    pubblica          amministrazione   o   situazioni   di   conflitto,    anche          potenziale, di  interessi,  che  pregiudichino  l'esercizio          imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.                 6. I commi  da  7  a  13  del  presente  articolo  si          applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche  di          cui all'art. 1, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 3,          con esclusione dei dipendenti  con  rapporto  di  lavoro  a          tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore  al          cinquanta per cento di quella a tempo  pieno,  dei  docenti          universitari a tempo definito e delle  altre  categorie  di          dipendenti pubblici ai quali e' consentito da  disposizioni          speciali lo svolgimento di attivita'  libero-professionali.          Sono  nulli  tutti  gli  atti  e   provvedimenti   comunque          denominati, regolamentari e amministrativi, adottati  dalle          amministrazioni  di  appartenenza  in  contrasto   con   il          presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui  ai  commi          seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali,  non          compresi nei compiti e doveri di ufficio, per  i  quali  e'          previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono  esclusi          i compensi derivanti:                   a)  dalla  collaborazione  a   giornali,   riviste,          enciclopedie e simili;                   b)   dalla   utilizzazione   economica   da   parte          dell'autore  o  inventore  di  opere  dell'ingegno   e   di          invenzioni industriali;                   c) dalla partecipazione a convegni e seminari;                   d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo  il          rimborso delle spese documentate;                   e) da incarichi per lo  svolgimento  dei  quali  il          dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando          o di fuori ruolo;                   f)  da  incarichi  conferiti  dalle  organizzazioni          sindacali a dipendenti presso le  stesse  distaccati  o  in          aspettativa non retribuita;                   f-bis)  da  attivita'  di  formazione  diretta   ai          dipendenti  della  pubblica  amministrazione   nonche'   di          docenza e di ricerca scientifica.                 7.  I  dipendenti  pubblici  non   possono   svolgere          incarichi  retribuiti  che  non  siano  stati  conferiti  o          previamente     autorizzati     dall'amministrazione     di          appartenenza.      Ai       fini       dell'autorizzazione,          l'amministrazione verifica l'insussistenza  di  situazioni,          anche  potenziali,   di   conflitto   di   interessi.   Con          riferimento ai professori universitari a tempo  pieno,  gli          statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri          e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi          previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza  del          divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma  restando  la          responsabilita' disciplinare, il  compenso  dovuto  per  le          prestazioni eventualmente svolte  deve  essere  versato,  a          cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto          dell'entrata   del   bilancio    dell'amministrazione    di          appartenenza  del  dipendente  per  essere   destinato   ad          incremento  del  fondo  di   produttivita'   o   di   fondi          equivalenti.                 7-bis. L'omissione del  versamento  del  compenso  da          parte   del   dipendente   pubblico   indebito   percettore          costituisce ipotesi di  responsabilita'  erariale  soggetta          alla giurisdizione della Corte dei conti.                 8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire          incarichi retribuiti a dipendenti di altre  amministrazioni          pubbliche     senza      la      previa      autorizzazione          dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.          Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei  predetti          incarichi, senza la previa autorizzazione,  costituisce  in          ogni  caso  infrazione  disciplinare  per  il   funzionario          responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'          nullo di diritto.  In  tal  caso  l'importo  previsto  come          corrispettivo  dell'incarico,  ove  gravi   su   fondi   in          disponibilita'    dell'amministrazione    conferente,    e'          trasferito   all'amministrazione   di   appartenenza    del          dipendente ad incremento del fondo di  produttivita'  o  di          fondi equivalenti.                 9. Gli enti pubblici economici e i  soggetti  privati          non possono conferire  incarichi  retribuiti  a  dipendenti          pubblici      senza      la      previa      autorizzazione          dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.          Ai  fini  dell'autorizzazione,  l'amministrazione  verifica          l'insussistenza  di  situazioni,   anche   potenziali,   di          conflitto di interessi. In caso di inosservanza si  applica          la disposizione dell'art. 6, comma 1, del decreto legge  28          marzo 1997, n. 79,  convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed          integrazioni.   All'accertamento   delle    violazioni    e          all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero  delle          finanze, avvalendosi della Guardia di finanza,  secondo  le          disposizioni della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e          successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse          sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.                 10. L'autorizzazione, di  cui  ai  commi  precedenti,          deve essere richiesta all'amministrazione  di  appartenenza          del  dipendente  dai  soggetti  pubblici  o  privati,   che          intendono  conferire  l'incarico;  puo',  altresi',  essere          richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione  di          appartenenza   deve   pronunciarsi   sulla   richiesta   di          autorizzazione entro trenta giorni  dalla  ricezione  della          richiesta stessa. Per  il  personale  che  presta  comunque          servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle          di appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa          tra le due amministrazioni. In  tal  caso  il  termine  per          provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza  di  45          giorni e  si  prescinde  dall'intesa  se  l'amministrazione          presso la  quale  il  dipendente  presta  servizio  non  si          pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione  della  richiesta          di intesa da parte  dell'amministrazione  di  appartenenza.          Decorso il termine  per  provvedere,  l'autorizzazione,  se          richiesta per incarichi da  conferirsi  da  amministrazioni          pubbliche, si intende accordata; in  ogni  altro  caso,  si          intende definitivamente negata.                 11.  Entro  quindici   giorni   dall'erogazione   del          compenso per gli incarichi di cui al comma  6,  i  soggetti          pubblici  o  privati  comunicano   all'amministrazione   di          appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti          pubblici.                 12. Le amministrazioni pubbliche che  conferiscono  o          autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito,  ai  propri          dipendenti comunicano in via  telematica,  nel  termine  di          quindici giorni, al Dipartimento  della  funzione  pubblica          gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,          con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso          lordo, ove previsto.                 13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute  a          comunicare tempestivamente al Dipartimento  della  funzione          pubblica,  in  via  telematica,  per  ciascuno  dei  propri          dipendenti e distintamente per ogni  incarico  conferito  o          autorizzato,  i  compensi  da  esse  erogati  o  della  cui          erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di  cui          al comma 11.                 14. Al fine della  verifica  dell'applicazione  delle          norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127,  della  legge  23          dicembre  1996,  n.  662,  e  successive  modificazioni   e          integrazioni, le amministrazioni pubbliche  sono  tenute  a          comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in  via          telematica  ,  tempestivamente  e  comunque   nei   termini          previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  i          dati di cui agli articoli 15  e  18  del  medesimo  decreto          legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli  incarichi          conferiti   o   autorizzati   a   qualsiasi   titolo.    Le          amministrazioni rendono noti,  mediante  inserimento  nelle          proprie  banche  dati  accessibili  al  pubblico  per   via          telematica, gli elenchi  dei  propri  consulenti  indicando          l'oggetto, la durata e il  compenso  dell'incarico  nonche'          l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di          situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le          informazioni relative a consulenze e  incarichi  comunicate          dalle  amministrazioni  al  Dipartimento   della   funzione          pubblica, nonche' le informazioni pubblicate  dalle  stesse          nelle proprie banche dati accessibili al pubblico  per  via          telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e          pubblicate  in   tabelle   riassuntive   rese   liberamente          scaricabili in un  formato  digitale  standard  aperto  che          consenta  di  analizzare  e  rielaborare,  anche   a   fini          statistici, i dati informatici. Entro  il  31  dicembre  di          ciascun  anno  il  Dipartimento  della  funzione   pubblica          trasmette   alla   Corte   dei   conti    l'elenco    delle          amministrazioni  che  hanno   omesso   di   trasmettere   e          pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui  al          terzo  periodo  del  presente  comma  in  formato  digitale          standard aperto. Entro il 31 dicembre di  ciascun  anno  il          Dipartimento della funzione pubblica trasmette  alla  Corte          dei conti l'elenco delle amministrazioni che  hanno  omesso          di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto  l'elenco          dei collaboratori esterni e dei  soggetti  cui  sono  stati          affidati incarichi di consulenza.                 15. Le amministrazioni che omettono  gli  adempimenti          di cui ai commi da 11 a  14  non  possono  conferire  nuovi          incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al          comma 9 che omettono le comunicazioni di cui  al  comma  11          incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.                 16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il          31 dicembre di ciascun anno, riferisce  al  Parlamento  sui          dati raccolti, adotta le relative misure di  pubblicita'  e          trasparenza e formula proposte per  il  contenimento  della          spesa per gli incarichi  e  per  la  razionalizzazione  dei          criteri di attribuzione degli incarichi stessi.                 16-bis. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -          Dipartimento  della   funzione   pubblica   puo'   disporre          verifiche del  rispetto  delle  disposizioni  del  presente          articolo e dell'art. 1, commi 56 e seguenti, della legge 23          dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato  per          la  funzione  pubblica.  A  tale  fine  quest'ultimo  opera          d'intesa con i Servizi ispettivi di  finanza  pubblica  del          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.                 16-ter. I dipendenti che, negli ultimi  tre  anni  di          servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o  negoziali          per conto delle pubbliche amministrazioni di  cui  all'art.          1, comma 2, non possono svolgere, nei tre  anni  successivi          alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita'          lavorativa  o  professionale  presso  i  soggetti   privati          destinatari dell'attivita' della  pubblica  amministrazione          svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e          gli incarichi conferiti in violazione  di  quanto  previsto          dal presente comma  sono  nulli  ed  e'  fatto  divieto  ai          soggetti privati che  li  hanno  conclusi  o  conferiti  di          contrattare  con  le  pubbliche   amministrazioni   per   i          successivi  tre  anni  con  obbligo  di  restituzione   dei          compensi  eventualmente  percepiti  e  accertati  ad   essi          riferiti.».               - Per il  testo  dell'art.  34,  del  decreto-legge  17          ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti  in  favore  delle          popolazioni  colpite  dal  sisma  del  24   agosto   2016),          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre          2016,  n.  229  (Interventi   urgenti   in   favore   delle          popolazioni colpite dagli eventi sismici  del  2016),  come          modificato  dalla  presente  legge,  si  veda  nelle   note          all'art. 23.   |  
|   |                               Art. 22 bis           Estensione dei benefici della zona franca urbana                           ai professionisti 
   1. All'articolo  46  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) al comma 2, dopo  le  parole:  «Le  imprese»  sono  inserite  le seguenti: «e i professionisti»;   b) al comma 3, dopo le parole:  «alle  imprese»  sono  inserite  le seguenti: «e ai professionisti»;   c) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Per  i professionisti le esenzioni sono concesse per il 2019 e il 2020.»;   d) al comma 5, dopo le parole:  «alle  imprese»  sono  inserite  le seguenti: «e ai professionisti»;   e) al  comma  6,  le  parole:  «dalle  imprese  beneficiarie»  sono sostituite  dalle  seguenti:  «dalle  imprese  e  dai  professionisti beneficiari».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta l'art. 46,  del  citato  decreto-legge  24          aprile 2017, n. 50, come modificato dalla presente legge:                 «Art. 46 (Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia).  -          1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio,  dell'Umbria,  delle          Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici  che  si          sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui  agli          allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,          convertito, con modificazioni, con  la  legge  15  dicembre          2016, n. 229, e' istituita la zona franca urbana  ai  sensi          della legge 27 dicembre 2006, n. 296.                 2. Le imprese e i professionisti che  hanno  la  sede          principale o l'unita' locale all'interno della zona  franca          di cui al comma 1, e che hanno subito a causa degli  eventi          sismici la riduzione del fatturato almeno pari  al  25  per          cento nel periodo dal 1°  settembre  2016  al  31  dicembre          2016, rispetto al corrispondente  periodo  dell'anno  2015,          possono beneficiare, in relazione ai redditi  e  al  valore          della  produzione  netta   derivanti   dalla   prosecuzione          dell'attivita'   nei   citati   Comuni,   delle    seguenti          agevolazioni:                   a) esenzione dalle imposte sui redditi del  reddito          derivante   dallo   svolgimento    dell'attivita'    svolta          dall'impresa nella zona franca di cui al  comma  1  fino  a          concorrenza, per ciascun periodo di  imposta,  dell'importo          di  100.000  euro  riferito  al  reddito  derivante   dallo          svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa  nella  zona          franca;                   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita'          produttive del  valore  della  produzione  netta  derivante          dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa  nella          zona franca di cui al comma 1 nel limite  di  euro  300.000          per ciascun periodo di imposta, riferito  al  valore  della          produzione netta;                   c) esenzione dalle imposte municipali  proprie  per          gli immobili siti nella zona franca  di  cui  al  comma  1,          posseduti e utilizzati dai  soggetti  di  cui  al  presente          articolo per l'esercizio dell'attivita' economica;                   d)   esonero   dal   versamento   dei    contributi          previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per          l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a  carico  dei          datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro  dipendente.          L'esonero  di  cui  alla  presente  lettera  spetta,   alle          medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro          autonomo che svolgono l'attivita'  all'interno  della  zona          franca urbana.                 3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresi',          alle imprese e  ai  professionisti  che  intraprendono  una          nuova iniziativa economica all'interno  della  zona  franca          entro il 31 dicembre 2019, ad eccezione delle  imprese  che          svolgono attivita'  appartenenti  alla  categoria  F  della          codifica ATECO 2007 che alla data del 24  agosto  2016  non          avevano la sede legale o operativa nei comuni di  cui  agli          allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.          189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre          2016, n. 229.                 4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3  sono  concesse          per il periodo di imposta in corso alla data di entrata  in          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e          per  i  tre  anni  successivi.  Per  i  professionisti   le          esenzioni sono concesse per il 2019 e il 2020.                 4-bis. L'Istituto nazionale della previdenza  sociale          disciplina con propri provvedimenti,  entro  trenta  giorni          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente          disposizione, le modalita' di restituzione  dei  contributi          non dovuti dai soggetti beneficiari delle  agevolazioni  di          cui al presente articolo che sono versati  all'entrata  del          bilancio dello Stato.                 5. La zona franca di cui al comma 1 comprende anche i          Comuni di  cui  all'allegato  2-bis  del  decreto-legge  17          ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la          legge 15 dicembre 2016, n. 229.  Le  esenzioni  di  cui  al          comma 2, spettano alle  imprese  e  ai  professionisti  che          hanno la sede principale o l'unita' locale  nei  comuni  di          cui al predetto allegato  2-bis  e  che  hanno  subito  nel          periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017 la riduzione          del fatturato almeno pari  al  25  per  cento  rispetto  al          corrispondente periodo dell'anno 2016.                 6. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2, 3, 4  e  5,          e' autorizzata la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno          2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e  di  141,7          milioni di euro per l'anno  2019,  che  costituisce  limite          annuale. Per i periodi  d'imposta  dal  2019  al  2020,  le          agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al          periodo  precedente  non  fruite  dalle   imprese   e   dai          professionisti beneficiari.                 7. Le agevolazioni di cui al presente  articolo  sono          concesse ai sensi e nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.          1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de  minimis»,          e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione,  del          18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli  articoli          107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione          europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.                 8.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al          presente articolo si applicano, in quanto  compatibili,  le          disposizioni di cui al decreto del Ministro dello  sviluppo          economico  10  aprile  2013,  pubblicato   nella   Gazzetta          Ufficiale  n.  161  dell'11  luglio  2013,   e   successive          modificazioni,  recante  le  condizioni,   i   limiti,   le          modalita'  e  i  termini  di  decorrenza  e  durata   delle          agevolazioni   concesse   ai   sensi   dell'art.   37   del          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.».   |  
|   |                                 Art. 23 
   Accelerazione della  ricostruzione  pubblica  nelle  regioni  colpite  dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche e Umbria 
   1. Al decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  sono  apportate le seguenti modificazioni:     a) all' articolo 2, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:   «2-bis.  L'affidamento  degli  incarichi  di  progettazione  e  dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici  e  per l'elaborazione  degli  atti  di   pianificazione   e   programmazione urbanistica in conformita' agli indirizzi  definiti  dal  Commissario straordinario  per  importi  fino  a  40.000  euro  avviene  mediante affidamento diretto, per importi superiori a 40.000 euro e  inferiori a quelli di  cui  all'articolo  35  del  codice  di  cui  al  decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  avviene  mediante  procedure negoziate previa  consultazione  di  almeno  dieci  soggetti  di  cui all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50  del 2016, iscritti  nell'elenco  speciale  di  cui  all'articolo  34  del presente  decreto.  Fatta  eccezione  per  particolari  e  comprovate ragioni  connesse  alla  specifica  tipologia   e   alla   dimensione dell'intervento, le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto  dal comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto  legislativo  n.  50  del 2016, affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo. Agli   oneri   derivanti   dall'affidamento   degli   incarichi    di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23,  comma  11,  del decreto legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di  cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto»;     b) all'articolo 3, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:       «4-bis: Limitatamente agli immobili e alle  unita'  strutturali danneggiate private, che a seguito  delle  verifiche  effettuate  con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito "B" o  "C"  o "E" limitatamente a livello operativo "L4", i  comuni,  d'intesa  con l'Ufficio speciale per  la  ricostruzione,  possono  altresi'  curare l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di  contributo  e  di tutti gli adempimenti conseguenti. Con ordinanza  commissariale  sono definiti le modalita' e i criteri per la regolamentazione  di  quanto disposto dal presente comma.»;   b-bis) nel titolo I, capo I-bis, dopo l'articolo 4-ter e'  aggiunto il seguente:   «Art. 4-quater. - (Strutture abitative temporanee ed  amovibili)  - 1. Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del  territorio,  nei comuni di cui agli allegati 1 e  2  che  presentano  una  percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili  con  esito "E" ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  5 maggio  2011,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  123  alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto  agli  edifici esistenti alla data dell'evento sismico, ai proprietari  di  immobili distrutti  o  gravemente  danneggiati   dagli   eventi   sismici   e' consentita,  previa  autorizzazione  comunale,   l'installazione   di strutture temporanee e  amovibili,  sul  terreno  ove  si  trovano  i medesimi immobili o  su  altro  terreno  di  proprieta'  ubicato  nel territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica o su terreno anche non di proprieta' o su altro  terreno  su  cui  si vanti un  diritto  reale  di  godimento,  previa  acquisizione  della dichiarazione di  disponibilita'  da  parte  della  proprieta'  senza corresponsione di alcun tipo di indennita' o rimborso da parte  della pubblica amministrazione, dichiarato idoneo  per  tale  finalita'  da apposito atto comunale, o sulle aree di cui  all'articolo  4-ter  del presente decreto. Entro novanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di agibilita' dell'immobile distrutto o danneggiato,  i  soggetti  di cui al primo periodo  provvedono,  con  oneri  a  loro  carico,  alla demolizione o rimozione delle strutture temporanee e amovibili di cui al presente articolo e al ripristino dello stato dei luoghi.   2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;   b-ter) all'articolo 6, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:   «2-bis. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al comma  1,  per gli immobili di interesse culturale ai sensi del  codice  di  cui  al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli  esiti  "agibile  con provvedimenti", "parzialmente agibile"  e  "inagibile"  delle  schede A-DC e B-DP di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 23 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  55 del 7 marzo 2006, sono equiparati, rispettivamente, agli  esiti  "B", "C" ed "E" delle schede AeDES di cui al decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 5  maggio  2011,  pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011»;     c) all'articolo 6 i commi 10 e 10-ter sono abrogati e il comma 13 e' sostituito dal seguente: «13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi e'  compiuta  esclusivamente tra  le  imprese  che  risultano  iscritte   nell'Anagrafe   di   cui all'articolo 30.»;     d) all'articolo 12, il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  «3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero  i  comuni  nei  casi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 3, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo,  trasmettono  al  vice  commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.»;   d-bis) all'articolo 14, comma 3-bis.1:   1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «Gli  interventi di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Commissario straordinario  n. 63 del 6 settembre 2018 e quelli relativi alle chiese  di  proprieta' del Fondo edifici di culto si considerano in ogni caso di  importanza essenziale ai fini della ricostruzione.»;   2) all'ultimo periodo, le  parole:  «al  precedente  periodo»  sono sostituite dalle seguenti: «ai precedenti periodi»;     e) all'articolo 34, comma 5, terzo  periodo,  le  parole  «2  per cento» sono sostituite dalle seguenti «2,5 per cento, di cui  lo  0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale,» e il comma 6  e' sostituito dal seguente: «6. Per le opere pubbliche, compresi i  beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le attivita'   culturali,   con   provvedimenti   adottati   ai    sensi dell'articolo  2,  comma  2,  sono  fissati  il  numero  e  l'importo complessivo massimi degli incarichi che ciascuno dei soggetti di  cui al  comma  1  puo'   assumere   contemporaneamente,   tenendo   conto dell'organizzazione dimostrata dai medesimi.»;   e-bis) all'articolo 34, il comma 7 e' sostituito dal seguente:   «7. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi  da  quelli previsti  dall'articolo  8,  con  provvedimenti  adottati  ai   sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti  i  criteri  finalizzati  ad evitare concentrazioni di incarichi  contemporanei  che  non  trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale»;   e-ter) all'articolo 48:   a) al comma 11, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11,  comma  3,  del decreto- legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con  modificazioni, dalla legge 7 aprile  2017,  n.  45,  versano  le  somme  oggetto  di sospensione previste dal decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e l0-bis, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 15 ottobre 2019, ovvero, mediante rateizzazione  fino  a  un massimo di 120 rate  mensili  di  pari  importo,  con  il  versamento dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque  rate  entro il  15  ottobre  2019;  su  richiesta   del   lavoratore   dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta puo' essere operata  anche  dal sostituto d'imposta.»;   b) al comma 13, il terzo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Gli adempimenti  e   i   pagamenti   dei   contributi   previdenziali   e assistenziali e dei premi per l'assicurazione  obbligatoria,  sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il  15  ottobre 2019, anche mediante rateizzazione fino a  un  massimo  di  120  rate mensili   di   pari   importo,   con   il   versamento   dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15  ottobre 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi;  su  richiesta  del lavoratore dipendente subordinato  o  assimilato,  la  ritenuta  puo' essere operata anche dal sostituto d'imposta.»   1-bis. Per i comuni con popolazione superiore  a  30.000  abitanti, colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 ed inclusi nell'elenco di cui al comma 13-bis dell'articolo 48 e all'allegato 1 del  decreto-legge  17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15 dicembre 2016, n. 229,  al  solo  fine  di  procedere  ad  interventi urgenti di manutenzione straordinaria o  di  messa  in  sicurezza  su strade ed infrastrutture comunali, che abbiano approvato il  bilancio dell'anno 2018  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto, onde attenuare  gli  effetti  delle disposizioni di cui al comma  897  dell'articolo  1  della  legge  30 dicembre 2018, n. 145, e' assegnato un contributo di euro 5  milioni. All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro  per l'anno 2019, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al medesimo Ministero.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riportano gli articoli 2, 3, 6, 12, 14, 34  e  48,          del citato decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,  come          modificato dalla presente legge:                 «Art. 2 (Funzioni del Commissario straordinario e dei          vice commissari) - 1. Il Commissario straordinario:                 a)  opera  in  stretto  raccordo  con  il  Capo   del          Dipartimento della protezione civile, al fine di coordinare          le attivita' disciplinate  dal  presente  decreto  con  gli          interventi di  relativa  competenza  volti  al  superamento          dello stato di emergenza e di  agevolare  il  proseguimento          degli interventi di ricostruzione dopo  la  conclusione  di          quest'ultimo;                 b)  coordina  gli  interventi  di   ricostruzione   e          riparazione degli immobili privati di  cui  al  Titolo  II,          Capo I, sovraintendendo all'attivita' dei  vice  commissari          di concessione ed  erogazione  dei  relativi  contributi  e          vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi,  ai          sensi dell'art. 5;                 c) opera una ricognizione e  determina,  di  concerto          con le  Regioni  e  con  il  Ministero  dei  beni  e  delle          attivita'  culturali  e  del   turismo,   secondo   criteri          omogenei, il  quadro  complessivo  dei  danni  e  stima  il          relativo  fabbisogno  finanziario,  definendo  altresi'  la          programmazione  delle  risorse   nei   limiti   di   quelle          assegnate;                 d) individua gli immobili di cui all'art. 1, comma 2;                 e)  coordina  gli  interventi  di   ricostruzione   e          riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I,          ai sensi dell'art. 14;                 f) sovraintende sull'attuazione delle misure  di  cui          al Titolo II, Capo II, al fine di favorire il sostegno alle          imprese che hanno  sede  nei  territori  interessati  e  il          recupero del tessuto  socio-economico  nelle  aree  colpite          dagli eventi sismici;                 g)  adotta  e  gestisce  l'elenco  speciale  di   cui          all'art. 34, raccordandosi con le autorita' preposte per lo          svolgimento  delle  attivita'  di  prevenzione  contro   le          infiltrazioni   della   criminalita'   organizzata    negli          interventi di ricostruzione;                 h) tiene e gestisce la contabilita'  speciale  a  lui          appositamente intestata;                 i) esercita il  controllo  su  ogni  altra  attivita'          prevista dal presente decreto nei territori colpiti;                 l).                 l-bis) promuove l'immediata effettuazione di un piano          finalizzato  a  dotare  i  Comuni  individuati   ai   sensi          dell'art. 1 della microzonazione sismica  di  III  livello,          come  definita  negli   «Indirizzi   e   criteri   per   la          microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla          Conferenza  delle  Regioni  e  delle   Province   autonome,          disciplinando  con  propria  ordinanza  la  concessione  di          contributi a cio' finalizzati ai  Comuni  interessati,  con          oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita'          speciale di cui all'art. 4, comma 3,  entro  il  limite  di          euro 6,5 milioni,  e  definendo  le  relative  modalita'  e          procedure di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri:                   1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati          indirizzi e criteri, nonche' secondo gli standard  definiti          dalla Commissione tecnica istituita ai sensi  dell'art.  5,          comma 7, dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei          ministri n. 3907  del  13  novembre  2010,  pubblicata  nel          supplemento ordinario n. 262 alla Gazzetta Ufficiale n. 281          del 1° dicembre 2010;                   2) affidamento degli incarichi da parte dei Comuni,          mediante la procedura di cui all'art. 36, comma 2,  lettera          a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro  i          limiti ivi previsti, a professionisti  iscritti  agli  Albi          degli ordini o dei collegi professionali, di particolare  e          comprovata esperienza in materia  di  prevenzione  sismica,          previa  valutazione  dei  titoli  ed  apprezzamento   della          sussistenza   di   un'adeguata   esperienza   professionale          nell'elaborazione  di  studi  di  microzonazione   sismica,          purche' iscritti nell'elenco speciale di  cui  all'art.  34          del  presente  decreto   ovvero,   in   mancanza,   purche'          attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e          47  del  Testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e          regolamentari in materia di  documentazione  amministrativa          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28          dicembre 2000,  n.  445,  il  possesso  dei  requisiti  per          l'iscrizione  nell'elenco  speciale  come  individuati  nel          citato art. 34 e nelle  ordinanze  adottate  ai  sensi  del          comma 2 del presente articolo ed abbiano presentato domanda          di iscrizione al medesimo elenco;                   3) supporto e coordinamento  scientifico,  ai  fini          dell'omogeneita' nell'applicazione degli  indirizzi  e  dei          criteri nonche' degli standard di  cui  al  numero  1),  da          parte del Centro per la microzonazione sismica (Centro M S)          del Consiglio  nazionale  delle  ricerche,  sulla  base  di          apposita   convenzione   stipulata   con   il   Commissario          straordinario,  al  fine  di  assicurare  la   qualita'   e          l'omogeneita'  degli  studi.  Agli  oneri  derivanti  dalla          convenzione di cui al  periodo  precedente  si  provvede  a          valere  sulle  disponibilita'  previste  all'alinea   della          presente lettera.                 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma  1,          il Commissario straordinario  provvede  anche  a  mezzo  di          ordinanze, nel rispetto della  Costituzione,  dei  principi          generali   dell'ordinamento   giuridico   e   delle   norme          dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate sentiti          i Presidenti delle Regioni  interessate  nell'ambito  della          cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, e  sono          comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.                 2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione          e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi          tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e          programmazione urbanistica in  conformita'  agli  indirizzi          definiti dal Commissario straordinario per importi  fino  a          40.000  euro  avviene  mediante  affidamento  diretto,  per          importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui          all'art. 35 del codice di cui  al  decreto  legislativo  18          aprile 2016, n. 50, avviene  mediante  procedure  negoziate          previa  consultazione  di  almeno  dieci  soggetti  di  cui          all'art. 46, comma 1, del medesimo decreto  legislativo  n.          50 del 2016, iscritti nell'elenco speciale di cui  all'art.          34 del presente decreto. Fatta eccezione per particolari  e          comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla          dimensione dell'intervento, le stazioni appaltanti, secondo          quanto previsto dal comma 4 dell'art. 23 del citato decreto          legislativo n. 50 del 2016,  affidano  la  redazione  della          progettazione al livello esecutivo.  Agli  oneri  derivanti          dall'affidamento degli  incarichi  di  progettazione  e  di          quelli  previsti  dall'art.  23,  comma  11,  del   decreto          legislativo n. 50 del 2016 si provvede con  le  risorse  di          cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto.                 3. Il Commissario straordinario realizza i compiti di          cui  al  presente  decreto   attraverso   l'analisi   delle          potenzialita'  dei  territori  e  delle   singole   filiere          produttive esistenti anche attraverso modalita' di  ascolto          e consultazione, nei Comuni  interessati,  degli  operatori          economici e della cittadinanza.                 4. Il Commissario  straordinario,  anche  avvalendosi          degli uffici speciali per la ricostruzione di cui  all'art.          3, coadiuva gli enti locali  nella  progettazione  e  nella          realizzazione  degli   interventi,   con   l'obiettivo   di          garantirne la qualita' e il  raggiungimento  dei  risultati          attesi. Restano ferme le attivita' che enti locali, Regioni          e Stato svolgono nell'ambito della strategia nazionale  per          lo sviluppo delle aree interne del Paese.                 4-bis.  Il  Commissario  straordinario  effettua  una          ricognizione delle unita' del patrimonio immobiliare  nuovo          o in ottimo stato e classificato agibile,  invenduto  e  di          cui e' accertata la disponibilita' alla vendita.                 5.  I  vice  commissari,  nell'ambito  dei  territori          interessati:                   a) presiedono  il  comitato  istituzionale  di  cui          all'art. 1, comma 6;                   b) esercitano le funzioni di propria competenza  al          fine di favorire il superamento  dell'emergenza  e  l'avvio          degli interventi immediati di ricostruzione;                   c) sovraintendono  agli  interventi  relativi  alle          opere pubbliche e ai beni  culturali  di  competenza  delle          Regioni;                   d) sono responsabili dei procedimenti relativi alla          concessione  dei   contributi   per   gli   interventi   di          ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con  le          modalita' di cui all'art. 6;                   e) esercitano le funzioni di propria competenza  in          relazione alle misure finalizzate al sostegno alle  imprese          e alla ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II;                   e-bis) assicurano, in relazione agli eventi sismici          che si sono susseguiti a far data dal 24  agosto  2016,  il          monitoraggio degli aiuti previsti dal presente decreto,  al          fine di  verificare  l'assenza  di  sovracompensazioni  nel          rispetto delle norme europee  e  nazionali  in  materia  di          aiuti di Stato.»                   «Art. 3 (Uffici speciali per  la  ricostruzione  post          sisma 2016). - 1. Per la gestione della ricostruzione  ogni          Regione   istituisce,   unitamente   agli    enti    locali          interessati,  un  ufficio   comune,   denominato   «Ufficio          speciale per la ricostruzione post sisma 2016», di  seguito          «Ufficio speciale per  la  ricostruzione».  Il  Commissario          straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui          all'art.  1,  comma  6,  predispone  uno  schema  tipo   di          convenzione.  Le   Regioni   disciplinano   l'articolazione          territoriale di  tali  uffici,  per  assicurarne  la  piena          efficacia  e  operativita',  nonche'   la   dotazione   del          personale destinato agli stessi  a  seguito  di  comandi  o          distacchi  da  parte  delle  stesse  o  di  altre  Regioni,          Province e Comuni interessati, ovvero  da  parte  di  altre          pubbliche amministrazioni. Le  Regioni,  le  Province  e  i          Comuni interessati  possono  altresi'  assumere  personale,          strettamente   necessario   ad    assicurare    la    piena          funzionalita' degli Uffici speciali per  la  ricostruzione,          con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli  di          contenimento della spesa di personale di  cui  all'art.  9,          comma  28,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,          n. 122, e successive modificazioni, e di  cui  all'art.  1,          commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  nei          limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno  2016  e          di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni  2017  e          2018. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo  e          quarto si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul  fondo  di          cui all'art. 4  e  per  gli  anni  2017  e  2018  ai  sensi          dell'art. 52. Ferme restando le previsioni di cui al  terzo          ed al quarto periodo, nell'ambito delle risorse disponibili          sulla contabilita' speciale di cui  all'art.  4,  comma  3,          possono essere destinate  ulteriori  risorse,  fino  ad  un          massimo di complessivi 20 milioni di euro per gli anni 2017          e 2018,  per  i  comandi  ed  i  distacchi  disposti  dalle          Regioni,  dalle  Province,  dai  Comuni  ovvero  da   altre          Pubbliche Amministrazioni regionali o  locali  interessate,          per assicurare la funzionalita' degli Uffici  speciali  per          la ricostruzione ovvero per  l'assunzione  da  parte  delle          Regioni, delle Province o dei Comuni interessati  di  nuovo          personale, con contratti a tempo determinato  della  durata          massima di due anni,  con  profilo  professionale  di  tipo          tecnico-ingegneristico  a   supporto   dell'attivita'   del          Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province  e          dei  Comuni  interessati.  L'assegnazione   delle   risorse          finanziarie previste dal quinto e  dal  sesto  periodo  del          presente  comma  e'  effettuata   con   provvedimento   del          Commissario   straordinario.   Le   assunzioni   a    tempo          determinato sono effettuate con facolta' di attingere dalle          graduatorie  vigenti,  anche  per  le  assunzioni  a  tempo          indeterminato  garantendo  in   ogni   caso   il   rispetto          dell'ordine di collocazione dei  candidati  nelle  medesime          graduatorie. Le disposizioni del presente comma in  materia          di  comandi  o  distacchi,  ovvero  per   l'assunzione   di          personale con contratti di lavoro a tempo  determinato  nel          limite di un contingente massimo  di  quindici  unita',  si          applicano,  nei  limiti  delle  risorse   finanziarie   ivi          previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio          e' compreso, in tutto o in parte, nei Comuni  di  cui  agli          allegati 1 e 2.                 1-bis. Gli  incarichi  dirigenziali  conferiti  dalle          Regioni per le finalita' di cui al comma 1, quarto periodo,          non sono computati nei  contingenti  di  cui  all'art.  19,          commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.          165.                 1-ter.  Le  spese  di  funzionamento   degli   Uffici          speciali  per   la   ricostruzione,   diverse   da   quelle          disciplinate dal comma 1, sono a carico del  fondo  di  cui          all'art. 4, nel limite di un milione di euro  per  ciascuno          degli  anni  2017  e  2018.  L'assegnazione  delle  risorse          finanziarie previste dal precedente periodo  e'  effettuata          con provvedimento del Commissario straordinario.                 1-quater.  Le  eventuali   spese   di   funzionamento          eccedenti i limiti previsti dal comma 1-ter sono  a  carico          delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.                 2. Ai fini di  cui  al  comma  1,  con  provvedimento          adottato ai sensi dell'art.  2,  comma  2,  possono  essere          assegnate agli uffici speciali per  la  ricostruzione,  nel          limite delle risorse disponibili, unita' di  personale  con          professionalita' tecnico-specialistiche di cui all'art. 50,          comma 3.                 3. Gli uffici speciali per la ricostruzione curano la          pianificazione  urbanistica  connessa  alla  ricostruzione,          l'istruttoria  per  il  rilascio   delle   concessioni   di          contributi e tutti  gli  altri  adempimenti  relativi  alla          ricostruzione privata.  Provvedono  altresi'  alla  diretta          attuazione degli interventi di ripristino  o  ricostruzione          di  opere  pubbliche  e  beni   culturali,   nonche'   alla          realizzazione degli interventi di prima  emergenza  di  cui          all'art.  42,  esercitando  anche  il  ruolo  di   soggetti          attuatori assegnato alle Regioni per tutti  gli  interventi          ricompresi nel proprio territorio di competenza degli  enti          locali.                 4. Gli Uffici speciali per la  ricostruzione  operano          come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei          Comuni  anche  per  i  procedimenti  relativi   ai   titoli          abilitativi edilizi. Ferma restando la disposizione di  cui          al precedente periodo, i Comuni procedono allo  svolgimento          dell'attivita' istruttoria relativa al rilascio dei  titoli          abilitativi edilizi, nonche' all'adozione dell'atto  finale          per il rilascio del titolo  abilitativo  edilizio,  dandone          comunicazione all'Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione          territorialmente competente  e  assicurando  il  necessario          coordinamento con l'attivita' di quest'ultimo.                 4-bis. Limitatamente  agli  immobili  e  alle  unita'          strutturali  danneggiate  private,  che  a  seguito   delle          verifiche   effettuate   con   scheda    AeDES    risultino          classificati  inagibili  con  esito  «B»  o   «C»   o   «E»          limitatamente a livello operativo «L4», i comuni,  d'intesa          con  l'Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione,   possono          altresi'  curare  l'istruttoria  per  il   rilascio   delle          concessioni  di  contributo  e  di  tutti  gli  adempimenti          conseguenti. Con ordinanza commissariale sono  definiti  le          modalita' e i criteri per  la  regolamentazione  di  quanto          disposto dal presente comma.                 5. Con apposito provvedimento  del  Presidente  della          Regione-vice  commissario  puo'  essere  costituito  presso          l'Ufficio speciale per la ricostruzione uno Sportello unico          per le attivita' produttive (SUAP)  unitario  per  tutti  i          Comuni  coinvolti,  che   svolge   le   relative   funzioni          limitatamente  alle   competenze   attribuite   all'Ufficio          speciale per la ricostruzione dal presente decreto.»                 «Art.  6  (Criteri  e  modalita'  generali   per   la          concessione   dei   finanziamenti    agevolati    per    la          ricostruzione  privata).  -  1.  Per  gli   interventi   di          ricostruzione  o  di  recupero   degli   immobili   privati          distrutti o danneggiati dalla crisi  sismica,  da  attuarsi          nel rispetto dei  limiti,  dei  parametri  e  delle  soglie          stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'art.  2,          comma 2, possono essere previsti:                   a) per gli immobili distrutti, un  contributo  pari          al 100 per cento del costo delle strutture, degli  elementi          architettonici esterni, comprese  le  finiture  interne  ed          esterne e gli impianti, e delle  parti  comuni  dell'intero          edificio per la  ricostruzione  da  realizzare  nell'ambito          dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme          tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e  nel  limite          delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai          fini dell'adeguamento  igienico-sanitario,  antincendio  ed          energetico,  nonche'   dell'eliminazione   delle   barriere          architettoniche;                   b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e          vulnerabilita'   inferiori   alla   soglia    appositamente          stabilita, un contributo pari al 100 per  cento  del  costo          della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino          con miglioramento sismico delle strutture e degli  elementi          architettonici esterni, comprese le rifiniture  interne  ed          esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio;                   c) per gli  immobili  gravemente  danneggiati,  con          livelli di danneggiamento e vulnerabilita'  superiori  alla          soglia appositamente stabilita, un contributo pari  al  100          per cento del costo degli interventi sulle  strutture,  con          miglioramento     sismico,      compresi      l'adeguamento          igienico-sanitario,  energetico  ed  antincendio,   nonche'          l'eliminazione delle barriere  architettoniche,  e  per  il          ripristino degli elementi architettonici  esterni  comprese          le rifiniture interne ed  esterne,  e  delle  parti  comuni          dell'intero edificio.                 2. I contributi di cui  al  comma  1  possono  essere          concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:                   a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o  dei          titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano          ai  proprietari  delle  unita'  immobiliari  danneggiate  o          distrutte dal sisma e classificate con esito B, C  o  E  ai          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri          del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.          113 del 17 maggio 2011, che, alla data del 24  agosto  2016          con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla  data          del 26 ottobre  2016  con  riferimento  ai  Comuni  di  cui          all'allegato 2 ovvero alla data del  18  gennaio  2017  con          riferimento  ai   Comuni   di   cui   all'allegato   2-bis,          risultavano  adibite  ad  abitazione  principale  ai  sensi          dell'art. 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo,  del          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;                   b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o  dei          titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano          ai  proprietari  delle  unita'  immobiliari  danneggiate  o          distrutte dal sisma e classificate con esito B, C  o  E  ai          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri          del 5 maggio 2011, che, alla data del 24  agosto  2016  con          riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data  del          26  ottobre  2016  con  riferimento  ai   Comuni   di   cui          all'allegato 2 ovvero alla data del  18  gennaio  2017  con          riferimento  ai   Comuni   di   cui   all'allegato   2-bis,          risultavano  concesse  in  locazione  sulla  base   di   un          contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto  del          Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,  ovvero          concesse in comodato o assegnate a soci  di  cooperative  a          proprieta' indivisa, e adibite a residenza  anagrafica  del          conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;                   c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o  dei          titolari di diritti reali di godimento o dei familiari  che          si sostituiscano ai proprietari  delle  unita'  immobiliari          danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con  esito          B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio          dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da  quelle  di  cui          alle lettere a) e b);                   d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei          titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano          ai proprietari, e per essi  al  soggetto  mandatario  dagli          stessi incaricato, delle strutture  e  delle  parti  comuni          degli  edifici  danneggiati  o  distrutti   dal   sisma   e          classificati con esito B, C o E, ai sensi del  decreto  del          Presidente del Consiglio dei ministri del  5  maggio  2011,          nei quali, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento  ai          Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016          con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla          data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni  di  cui          all'allegato 2-bis, era presente un'unita'  immobiliare  di          cui alle lettere a), b) e c);                   e) dei titolari di attivita' produttive, ovvero  di          chi per legge o per contratto o sulla base di altro  titolo          giuridico valido alla  data  della  domanda  sia  tenuto  a          sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle          unita'  immobiliari,   degli   impianti   e   beni   mobili          strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma, e che alla          data del 24 agosto 2016 con riferimento ai  Comuni  di  cui          all'allegato 1, ovvero alla data del  24  agosto  2016  con          riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data  del          26  ottobre  2016  con  riferimento  ai   Comuni   di   cui          all'allegato 2 ovvero alla data del  18  gennaio  2017  con          riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis risultavano          adibite all'esercizio dell'attivita' produttiva o  ad  essa          strumentali.                 2-bis. Ai fini dell'accesso ai contributi di  cui  al          comma 1, per gli immobili di interesse culturale  ai  sensi          del codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,          n. 42, gli esiti «agibile con provvedimenti», «parzialmente          agibile» e «inagibile» delle schede A-DC e B-DP di  cui  al          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23          febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  55          del 7 marzo 2006, sono  equiparati,  rispettivamente,  agli          esiti «B», «C» ed «E» delle schede AeDES di cui al  decreto          del Presidente del Consiglio dei ministri  5  maggio  2011,          pubblicato nel supplemento ordinario n. 123  alla  Gazzetta          Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011.                 3. La concessione dei contributi di cui al  comma  2,          lettera b), e' subordinata all'impegno,  assunto  da  parte          del richiedente in sede di presentazione della  domanda  di          contributo, alla prosecuzione alle medesime condizioni  del          rapporto di locazione o di comodato o dell'assegnazione  in          essere alla  data  degli  eventi  sismici,  successivamente          all'esecuzione  dell'intervento  e  per  un   periodo   non          inferiore a due  anni.  In  caso  di  rinuncia  dell'avente          diritto l'immobile deve  essere  concesso  in  locazione  o          comodato o  assegnato  ad  altro  soggetto  temporaneamente          privo di abitazione per effetto degli eventi sismici di cui          all'art. 1.                 4. Salvo quanto stabilito al comma 5, per i  soggetti          di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del  comma  2,  la          percentuale riconoscibile e' pari  al  100  per  cento  del          contributo determinato secondo le modalita'  stabilite  con          provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2.                 5. Per gli interventi di  cui  alla  lettera  c)  del          comma 2, su immobili ricadenti nei Comuni di  cui  all'art.          1, comma 2, da eseguire su  immobili  siti  all'interno  di          centri storici e borghi caratteristici, la percentuale  del          contributo dovuto e' pari al 100 per cento del  valore  del          danno  puntuale   cagionato   dall'evento   sismico,   come          documentato a norma dell'art. 12. In tutti gli altri  casi,          la percentuale del contributo riconoscibile non  supera  il          50 per cento del predetto  importo,  secondo  le  modalita'          stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'art.  2,          comma 2.                 6. Il contributo concesso e' al netto dell'indennizzo          assicurativo  o  di  altri  contributi  pubblici  percepiti          dall'interessato per le medesime finalita' di quelli di cui          al presente decreto.                 7. Con provvedimenti adottati ai sensi  dell'art.  2,          comma 2, e' individuata  una  metodologia  di  calcolo  del          contributo basata sul confronto tra il costo  convenzionale          al metro quadrato per le  superfici  degli  alloggi,  delle          attivita'  produttive  e  delle  parti  comuni  di  ciascun          edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla  base          del  prezzario  unico   interregionale,   predisposto   dal          Commissario straordinario d'intesa con  i  vice  commissari          nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'art.  1,          comma 5, tenendo conto sia del livello di danno  che  della          vulnerabilita'.                 8. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento          le   spese   relative   alle   prestazioni    tecniche    e          amministrative,  nonche'  le   spese   per   le   attivita'          professionali svolte dagli amministratori di  condominio  e          le  spese  di  funzionamento  dei  consorzi   appositamente          costituiti tra proprietari per gestire interventi  unitari,          nei limiti di quanto determinato all'art. 34, comma 5.                 8-bis. Le spese sostenute per  tributi  o  canoni  di          qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo  pubblico          determinata  dagli  interventi   di   ricostruzione,   sono          inserite nel quadro economico relativo  alla  richiesta  di          contributo.                 9.  Le  domande  di  concessione  dei   finanziamenti          agevolati  contengono  la  dichiarazione,  ai  sensi  degli          articoli  46  e  47  del  decreto  del   Presidente   della          Repubblica  28  dicembre  2000,  n.   445,   e   successive          modificazioni,  in  ordine  al   possesso   dei   requisiti          necessari  per   la   concessione   dei   finanziamenti   e          all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici  o          di indennizzi assicurativi per la  copertura  dei  medesimi          danni.                 10. (Abrogato).                 10-bis. La concessione del contributo  e'  trascritta          nei  registri  immobiliari,   su   richiesta   dell'Ufficio          speciale per la ricostruzione, in  esenzione  da  qualsiasi          tributo o diritto, sulla base del  titolo  di  concessione,          senza alcun'altra formalita'.                 10-ter. (Abrogato).                 10-quater. Le disposizioni dei  commi  10,  10-bis  e          10-ter  si  applicano  anche  agli  immobili  distrutti   o          danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'art. 1, comma  2,          ammessi a beneficiare delle misure  previste  dal  presente          decreto.                 11. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto          comma,  del  codice  civile,  gli  interventi  di  recupero          relativi ad un  unico  immobile  composto  da  piu'  unita'          immobiliari possono essere disposti dalla  maggioranza  dei          condomini che comunque  rappresenti  almeno  la  meta'  del          valore  dell'edificio.  In  deroga  all'art.  1136,  quarto          comma, del  codice  civile,  gli  interventi  ivi  previsti          devono  essere  approvati  con  un  numero  di   voti   che          rappresenti la maggioranza degli intervenuti  e  almeno  un          terzo del valore dell'edificio.                 12.  Ferma  restando  l'esigenza  di  assicurare   il          controllo, l'economicita' e  la  trasparenza  nell'utilizzo          delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai  privati          beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e  per          l'acquisizione di beni e servizi connessi  agli  interventi          di cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli          previsti dall'art. 1, comma 2,  del  codice  dei  contratti          pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.                 13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del          beneficiario dei contributi e' compiuta esclusivamente  tra          le imprese che  risultano  iscritte  nell'Anagrafe  di  cui          all'art. 30.                 13-bis. Le  disposizioni  del  presente  articolo  si          applicano  anche  agli  immobili  distrutti  o  danneggiati          ubicati nei Comuni di cui all'art. 1, comma 2, su richiesta          degli interessati che dimostrino  il  nesso  di  causalita'          diretto tra i danni ivi verificatisi e gli  eventi  sismici          verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,  comprovato  da          apposita perizia asseverata.»                 «Art. 12 (Procedura per la concessione e l'erogazione          dei contributi) - 1. Fuori dei casi disciplinati  dall'art.          8, comma 4, l'istanza  di  concessione  dei  contributi  e'          presentata dai soggetti  legittimati  di  cui  all'art.  6,          comma  2,  all'ufficio  speciale   per   la   ricostruzione          territorialmente competente unitamente alla  richiesta  del          titolo abilitativo necessario in relazione  alla  tipologia          dell'intervento    progettato.    Alla     domanda     sono          obbligatoriamente  allegati,  oltre   alla   documentazione          necessaria per il rilascio del titolo edilizio:                   a) scheda AeDES di cui all'art. 8, comma 1, redatta          a norma  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei          ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale          n. 113 del 17 maggio 2011, anche  da  parte  del  personale          tecnico del Comune o da personale tecnico  e  specializzato          di  supporto  al  Comune   appositamente   formato,   senza          ulteriori oneri per la finanza pubblica;                   b)  relazione  tecnica  asseverata   a   firma   di          professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale  di          cui all'art. 34,  attestante  la  riconducibilita'  causale          diretta dei danni esistenti  agli  eventi  sismici  di  cui          all'art. 1;                   c)  progetto   degli   interventi   proposti,   con          l'indicazione   delle   attivita'   di   ricostruzione    e          riparazione  necessarie   nonche'   degli   interventi   di          miglioramento sismico previsti  riferiti  all'immobile  nel          suo complesso, corredati da computo metrico  estimativo  da          cui risulti l'entita' del contributo richiesto;                   d).                 2. All'esito  dell'istruttoria  sulla  compatibilita'          urbanistica  degli  interventi  richiesti  a  norma   della          vigente  legislazione,  il  Comune   rilascia   il   titolo          edilizio.                 3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero  i          comuni nei casi  previsti  dal  comma  4-bis  dell'art.  3,          verificata  la  spettanza  del  contributo  e  il  relativo          importo, trasmettono al vice  commissario  territorialmente          competente  la  proposta  di  concessione  del   contributo          medesimo, comprensivo delle spese tecniche.                 4. Il vice commissario o suo  delegato  definisce  il          procedimento con  decreto  di  concessione  del  contributo          nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle          risorse disponibili.                 5. La struttura  commissariale  procede  con  cadenza          mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali          sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi          a  norma  del  presente  articolo,  previo  sorteggio   dei          beneficiari in misura pari ad almeno il 10  per  cento  dei          contributi   complessivamente   concessi.   Qualora   dalle          predette verifiche  emerga  che  i  contributi  sono  stati          concessi in carenza dei necessari presupposti,  ovvero  che          gli interventi eseguiti non corrispondono a  quelli  per  i          quali e' stato concesso il  finanziamento,  il  Commissario          straordinario dispone l'annullamento  o  la  revoca,  anche          parziale, del  decreto  di  concessione  dei  contributi  e          provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme          indebitamente percepite.                 6. Con provvedimenti adottati ai sensi  dell'art.  2,          comma  2,  sono  definiti  modalita'  e  termini   per   la          presentazione delle domande di concessione dei contributi e          per l'istruttoria delle relative  pratiche,  prevedendo  la          dematerializzazione   con   l'utilizzo    di    piattaforme          informatiche. Nei  medesimi  provvedimenti  possono  essere          altresi' indicati ulteriori  documenti  e  informazioni  da          produrre in allegato all'istanza di  contributo,  anche  in          relazione   alle   diverse   tipologie   degli   interventi          ricostruttivi, nonche' le modalita' e le procedure  per  le          misure da adottare in esito alle verifiche di cui al  comma          5.»                  «Art.  14  (Ricostruzione   pubblica).   -   1.   Con          provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2,  comma  2,  e'          disciplinato il finanziamento,  nei  limiti  delle  risorse          stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la  riparazione          e il ripristino degli edifici pubblici, per gli  interventi          volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi  pubblici,          nonche'  per  gli  interventi  sui  beni   del   patrimonio          artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a  tutela          ai sensi del  codice  di  cui  al  decreto  legislativo  22          gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere  anche  opere  di          miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in  maniera          sostanziale la capacita' di resistenza delle strutture, nei          Comuni di cui all'art.  1,  attraverso  la  concessione  di          contributi a favore:                   a) degli  immobili  adibiti  ad  uso  scolastico  o          educativo per la prima infanzia,  ad  eccezione  di  quelli          paritari, e delle strutture edilizie universitarie, nonche'          degli   edifici   municipali,   delle   caserme   in    uso          all'amministrazione della difesa, degli immobili demaniali,          delle strutture sanitarie e socio sanitarie  di  proprieta'          pubblica e  delle  chiese  e  degli  edifici  di  culto  di          proprieta' di enti ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,          di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni          culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22          gennaio 2004, n. 42, anche se  formalmente  non  dichiarati          tali ai sensi dell'art. 12 del medesimo codice e utilizzati          per le esigenze di culto;                   a-bis)  degli  immobili  di  proprieta'   pubblica,          ripristinabili  con  miglioramento  sismico  entro  il   31          dicembre 2018,  per  essere  destinati  alla  soddisfazione          delle esigenze abitative delle  popolazioni  dei  territori          interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto          2016;                   b)  delle  opere  di  difesa  del  suolo  e   delle          infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la          difesa idraulica e per l'irrigazione;                   c) degli archivi, dei musei  e  delle  biblioteche,          che a tale fine sono equiparati agli immobili di  cui  alla          lettera a), ad eccezione di quelli di  proprieta'  di  enti          ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,   fermo   restando          quanto previsto dalla lettera a) in relazione  alle  chiese          ed  agli  edifici  di   culto   di   proprieta'   di   enti          ecclesiastici civilmente riconosciuti;                   d) degli interventi  di  riparazione  e  ripristino          strutturale  degli  edifici  privati  inclusi  nelle   aree          cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di          consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.                 2. Al fine di  dare  attuazione  alla  programmazione          degli interventi di  cui  al  comma  1,  con  provvedimenti          adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, si provvede a:                   a) predisporre e approvare  un  piano  delle  opere          pubbliche, comprensivo  degli  interventi  sulle  opere  di          urbanizzazione danneggiate dagli  eventi  sismici  o  dagli          interventi di  ricostruzione  eseguiti  in  conseguenza  di          detti eventi ed ammissibili  a  contributo  in  quanto  non          imputabili  a  dolo  o  colpa  degli  operatori  economici,          articolato  per  le  quattro   Regioni   interessate,   che          quantifica il danno e ne prevede il finanziamento  in  base          alla risorse disponibili;                   a-bis) predisporre ed approvare  piani  finalizzati          ad assicurare il ripristino, per  il  regolare  svolgimento          dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie          per la ripresa ovvero  per  lo  svolgimento  della  normale          attivita' scolastica, educativa o didattica, in  ogni  caso          senza incremento della spesa di personale,  nei  comuni  di          cui all'art. 1, comma 1, nonche' comma  2  limitatamente  a          quelli nei quali risultano edifici scolastici  distrutti  o          danneggiati a causa degli  eventi  sismici.  I  piani  sono          comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e          della ricerca;                   b)  predisporre  e  approvare  un  piano  dei  beni          culturali, articolato per le quattro  Regioni  interessate,          che quantifica il danno e ne prevede  il  finanziamento  in          base alle risorse disponibili;                   c) predisporre ed approvare un piano di  interventi          sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli  previsti          sulle aree suscettibili di instabilita'  dinamica  in  fase          sismica ricomprese nei centri e  nuclei  interessati  dagli          strumenti urbanistici attuativi come individuate  ai  sensi          dell'art. 11,  comma  1,  lettera  c),  con  priorita'  per          dissesti che costituiscono pericolo per centri  abitati  ed          infrastrutture;                   d) predisporre e approvare un piano per lo sviluppo          delle infrastrutture e il rafforzamento del  sistema  delle          imprese, articolato  per  le  quattro  Regioni  interessate          limitatamente ai territori dei Comuni di cui agli  allegati          1 e 2;                   e).                   f)  predisporre  e  approvare  un  programma  delle          infrastrutture  ambientali  da  ripristinare  e  realizzare          nelle aree oggetto degli eventi sismici di cui all'art.  1,          con particolare attenzione agli impianti di  depurazione  e          di   collettamento   fognario;    nel    programma    delle          infrastrutture ambientali e' compreso il  ripristino  della          sentieristica nelle aree protette, nonche'  il  recupero  e          l'implementazione degli itinerari ciclabili e  pedonali  di          turismo lento nelle aree.                 3. Qualora la programmazione della rete scolastica  o          la riprogrammazione negli anni 2016, 2017 e 2018 preveda la          costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le  risorse          per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono          comunque destinabili a tale scopo.                 3-bis. Gli interventi funzionali  alla  realizzazione          dei  piani  previsti  dalla  lettera  a-bis)  del  comma  2          costituiscono   presupposto   per   l'applicazione    della          procedura  di  cui  all'art.  63,  comma  1,  del   decreto          legislativo 18 aprile 2016, n.  50.  Conseguentemente,  per          gli appalti pubblici di lavori, di servizi e  di  forniture          da aggiudicarsi da parte del Commissario  straordinario  si          applicano le disposizioni di cui all'art. 63, commi 1 e  6,          del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto          dei  principi  di  trasparenza,  concorrenza  e  rotazione,          l'invito,   contenente   l'indicazione   dei   criteri   di          aggiudicazione dell'appalto, e'  rivolto,  sulla  base  del          progetto definitivo, ad almeno cinque  operatori  economici          iscritti nell'Anagrafe antimafia degli  esecutori  prevista          dall'art. 30 del presente decreto. In mancanza di un numero          sufficiente di operatori economici iscritti nella  predetta          Anagrafe, l'invito previsto dal terzo periodo  deve  essere          rivolto ad almeno cinque operatori iscritti  in  uno  degli          elenchi tenuti  dalle  prefetture-uffici  territoriali  del          Governo ai sensi dell'art. 1, comma 52  e  seguenti,  della          legge 6 novembre 2012, n. 190,  e  che  abbiano  presentato          domanda di iscrizione nell'Anagrafe  antimafia  di  cui  al          citato  art.  30.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui          all'art. 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla  base          della  valutazione  delle   offerte   effettuata   da   una          commissione giudicatrice costituita  secondo  le  modalita'          stabilite dall'art. 216, comma 12, del decreto  legislativo          18 aprile 2016, n. 50.                 3-bis.1. In sede di approvazione  dei  piani  di  cui          alle lettere a), b), c), d) e f) del comma 2  del  presente          articolo ovvero  con  apposito  provvedimento  adottato  ai          sensi dell'art. 2, comma 2,  il  Commissario  straordinario          puo'   individuare,   con   specifica   motivazione,    gli          interventi,  inseriti  in  detti   piani,   che   rivestono          un'importanza essenziale ai fini  della  ricostruzione  nei          territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi  a  far          data dal 24 agosto 2016. Gli interventi di cui all'allegato          1 all'ordinanza del Commissario straordinario n. 63  del  6          settembre 2018 e quelli relativi alle chiese di  proprieta'          del Fondo edifici di culto si considerano in ogni  caso  di          importanza essenziale ai fini della ricostruzione.  Per  la          realizzazione  degli  interventi  di  cui   ai   precedenti          periodi, a cura di soggetti attuatori di cui  all'art.  15,          comma 1,  possono  applicarsi,  fino  alla  scadenza  della          gestione commissariale di cui all'art. 1, comma 4, ed entro          i limiti della soglia di rilevanza europea di cui  all'art.          35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,          n. 50, le procedure previste dal comma 3-bis  del  presente          articolo.                 3-ter. Ai  fini  del  riconoscimento  del  contributo          relativo agli immobili di cui alla lettera a-bis) del comma          1, i Presidenti delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e          Umbria, in qualita' di vice  commissari,  procedono,  sulla          base  della  ricognizione  del  fabbisogno  abitativo   dei          territori interessati dagli eventi  sismici  effettuata  in          raccordo con i Comuni interessati, all'individuazione degli          edifici di proprieta' pubblica,  non  classificati  agibili          secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente          del Consiglio dei ministri 5 maggio  2011,  pubblicato  nel          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17          maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio  dei          ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale          n.  243  del  18  ottobre  2014,  oppure  classificati  non          utilizzabili secondo procedure  speditive  disciplinate  da          ordinanza di protezione civile,  che  siano  ripristinabili          con  miglioramento  sismico  entro  il  31  dicembre  2018.          Ciascun  Presidente  di  Regione,  in  qualita'   di   vice          commissario,   provvede   a   comunicare   al   Commissario          straordinario l'elenco degli immobili di cui al  precedente          periodo.                 3-quater. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,          ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia          residenziale  pubblica,  nonche'  gli  enti  locali   delle          medesime Regioni, ove a  tali  fini  da  esse  individuati,          previa  specifica  intesa,   quali   stazioni   appaltanti,          procedono, nei limiti delle risorse  disponibili  e  previa          approvazione da parte  del  Presidente  della  Regione,  in          qualita' di vice commissario, ai soli fini  dell'assunzione          della spesa a carico delle risorse di cui all'art. 4, comma          4, del presente decreto, all'espletamento  delle  procedure          di gara relativamente agli immobili di loro proprieta'.                 3-quinquies. Gli Uffici speciali per la ricostruzione          provvedono,  con  oneri  a  carico  delle  risorse  di  cui          all'art.  4,  comma  3,  e   nei   limiti   delle   risorse          disponibili,  alla  diretta  attuazione  degli   interventi          relativi  agli  edifici  pubblici  di  proprieta'  statale,          ripristinabili  con  miglioramento  sismico  entro  il   31          dicembre 2018 e  inseriti  negli  elenchi  predisposti  dai          Presidenti delle Regioni, in qualita' di vice commissari.                 3-sexies.    Con    ordinanza     del     Commissario          straordinario, emessa ai sensi e per gli effetti  dell'art.          2,  comma  2,  del  presente  decreto,  sono  definite   le          procedure  per  la  presentazione  e   l'approvazione   dei          progetti relativi agli immobili di cui  ai  commi  3-ter  e          3-quinquies. Gli immobili di cui alla  lettera  a-bis)  del          comma   1,   ultimati   gli   interventi   previsti,   sono          tempestivamente destinati al soddisfacimento delle esigenze          abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli          eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.                 3-septies.  Fermo  restando  quanto  stabilito  dagli          articoli  5  e  11  per  gli  interventi  di  ricostruzione          privata,   al    finanziamento    degli    interventi    di          urbanizzazione e di  consolidamento  dei  centri  e  nuclei          abitati   oggetto   di   pianificazione   urbanistica    ed          interessati da gravi fenomeni di instabilita'  dinamica  in          fase sismica che impediscono il recupero o la ricostruzione          degli  edifici  destinati  ad   abitazione   ed   attivita'          produttive gravemente danneggiati dal  sisma,  si  provvede          con le risorse di cui all'art. 4.                 4.  Sulla  base   delle   priorita'   stabilite   dal          Commissario straordinario, sentiti i vice commissari  nella          cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma  5,  e  in          coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano  dei          beni culturali di cui al  comma  2,  lettere  a)  e  b),  i          soggetti attuatori oppure i Comuni, le unioni  dei  Comuni,          le unioni montane e le Province  interessati  provvedono  a          predisporre ed  inviare  i  progetti  degli  interventi  al          Commissario straordinario.                 4-bis. Ferme restando le previsioni dell'art. 24  del          decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,   per   la          predisposizione dei progetti  e  per  l'elaborazione  degli          atti di pianificazione  e  programmazione  urbanistica,  in          conformita'  agli  indirizzi   definiti   dal   Commissario          straordinario ai sensi dell'art. 5, comma  1,  lettera  b),          del presente decreto, i soggetti di  cui  al  comma  4  del          presente  articolo  possono  procedere  all'affidamento  di          incarichi ad uno o piu' degli operatori economici  indicati          all'art. 46 del citato decreto legislativo n. 50 del  2016,          purche' iscritti nell'elenco speciale di  cui  all'art.  34          del presente decreto. L'affidamento degli incarichi di  cui          al periodo precedente e' consentito esclusivamente in  caso          di  indisponibilita'  di   personale,   dipendente   ovvero          reclutato secondo le modalita' previste dai commi  3-bis  e          seguenti dell'art. 50-bis del presente decreto, in possesso          della necessaria professionalita' e, per importi  inferiori          a quelli di cui all'art.  35  del  decreto  legislativo  18          aprile 2016, n. 50, e' attuato mediante procedure negoziate          con almeno  cinque  professionisti  iscritti  nel  predetto          elenco  speciale.  Restano  ferme  le  previsioni  di   cui          all'art. 2, comma 2-bis, del presente decreto.                 5. Il Commissario  straordinario,  previo  esame  dei          progetti presentati dai  soggetti  di  cui  al  comma  4  e          verifica della congruita' economica degli stessi, acquisito          il  parere  della  Conferenza   permanente   ovvero   della          Conferenza  regionale,  nei  casi  previsti  dal  comma   4          dell'art. 16, approva definitivamente i progetti  esecutivi          ed adotta il decreto di concessione del contributo.                 6. I contributi di cui al presente articolo,  nonche'          le spese per l'assistenza alla popolazione sono erogati  in          via diretta.                 7.  A  seguito  del  rilascio  del  provvedimento  di          concessione del contributo,  il  Commissario  straordinario          inoltra  i  progetti  esecutivi  alla  centrale  unica   di          committenza di cui all'art. 18 che provvede ad espletare le          procedure  di  gara  per  la  selezione   degli   operatori          economici che realizzano gli interventi.                 8.  Ai  fini  dell'erogazione  in  via  diretta   dei          contributi  il  Commissario   straordinario   puo'   essere          autorizzato, con decreto del Ministro dell'economia e delle          finanze, a  stipulare  appositi  mutui  di  durata  massima          venticinquennale, sulla base di criteri di  economicita'  e          di contenimento della spesa, con oneri  di  ammortamento  a          carico del bilancio dello Stato, con la Banca  europea  per          gli investimenti, con la Banca di  sviluppo  del  Consiglio          d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e  con  i          soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita'  bancaria          ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.  385.          Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli          istituti finanziatori direttamente dallo Stato.                 9. Per quanto attiene la  fase  di  programmazione  e          ricostruzione dei Beni culturali o delle opere pubbliche di          cui al comma 1 lettere a) e c) si promuove un Protocollo di          Intesa tra il Commissario straordinario,  il  Ministro  dei          beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  ed  il          rappresentante delle Diocesi  coinvolte,  proprietarie  dei          beni  ecclesiastici,  al  fine  di  concordare   priorita',          modalita' e termini per il recupero dei  beni  danneggiati.          Il Protocollo definisce le modalita' attraverso cui rendere          stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione          tra  i  soggetti  contraenti,  al  fine  di  affrontare   e          risolvere   concordemente   i   problemi   in    fase    di          ricostruzione.                 10. Il  monitoraggio  dei  finanziamenti  di  cui  al          presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal          decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.                 11.  Il  Commissario  straordinario  definisce,   con          propri provvedimenti adottati  d'intesa  con  il  Ministero          dell'economia e delle finanze, i  criteri  e  le  modalita'          attuative del comma 6.»                  «Art. 34 (Qualificazione dei professionisti). - 1. Al          fine di assicurare la massima trasparenza nel  conferimento          degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, e'          istituito un elenco speciale dei professionisti  abilitati,          di seguito denominato  «elenco  speciale».  Il  Commissario          straordinario  adotta  un  avviso  pubblico  finalizzato  a          raccogliere le manifestazioni  di  interesse  dei  predetti          professionisti, definendo preventivamente con proprio  atto          i criteri generali ed i requisiti minimi  per  l'iscrizione          nell'elenco.   L'iscrizione   nell'elenco   speciale   puo'          comunque essere ottenuta soltanto  dai  professionisti  che          presentano il DURC regolare.  L'elenco  speciale,  adottato          dal Commissario straordinario, e' reso  disponibile  presso          le Prefetture - uffici territoriali del Governo  di  Rieti,          Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, L'Aquila e  Teramo          nonche'   presso   tutti   i   Comuni   interessati   dalla          ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione.                 2. I soggetti privati conferiscono gli incarichi  per          la ricostruzione o riparazione e ripristino degli  immobili          danneggiati   dagli   eventi   sismici   esclusivamente   a          professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1.                 3. Sino all'istituzione dell'elenco di cui al comma 1          possono   essere   affidati   dai   privati   incarichi   a          professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali          che siano in possesso di adeguati livelli di  affidabilita'          e professionalita' e non  abbiano  commesso  violazioni  in          materia contributiva e previdenziale ostative  al  rilascio          del DURC.                 4. In ogni caso, il direttore  dei  lavori  non  deve          avere in corso  ne'  avere  avuto  negli  ultimi  tre  anni          rapporti   non   episodici,   quali   quelli   di    legale          rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con  le          imprese  invitate  a   partecipare   alla   selezione   per          l'affidamento dei lavori di  riparazione  o  ricostruzione,          anche  in  subappalto,  ne'  rapporti   di   coniugio,   di          parentela,  di  affinita'  ovvero  rapporti  giuridicamente          rilevanti ai sensi e per  gli  effetti  dell'art.  1  della          legge 20 maggio 2016, n. 76, con  il  titolare  o  con  chi          riveste cariche societarie nelle stesse. A  tale  fine,  il          direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al          committente,  trasmettendone  altresi'  copia  agli  uffici          speciali per la ricostruzione. La  struttura  commissariale          puo' effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla          veridicita' di quanto dichiarato.                 5. Il contributo massimo, a  carico  del  Commissario          straordinario, per tutte le  attivita'  tecniche  poste  in          essere per la ricostruzione  privata,  e'  stabilito  nella          misura, al netto dell'IVA e dei  versamenti  previdenziali,          del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per          i lavori di importo inferiore ad euro 500.000. Per i lavori          di importo  superiore  ad  euro  2  milioni  il  contributo          massimo  e'  pari  al  7,5  per  cento.  Con  provvedimenti          adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono individuati  i          criteri  e  le  modalita'  di  erogazione  del   contributo          previsto dal primo e dal secondo periodo,  assicurando  una          graduazione del contributo che tenga conto della  tipologia          della prestazione tecnica  richiesta  al  professionista  e          dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti  puo'          essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per  le  sole          indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima          del 2,5 per cento, di cui lo 0,5 per cento per l'analisi di          risposta sismica locale, al netto dell'IVA e dei versamenti          previdenziali.  Con   provvedimenti   adottati   ai   sensi          dell'art. 2, comma 2, puo' essere altresi' riconosciuto  un          contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento,          per  le  attivita'  professionali   di   competenza   degli          amministratori di condominio e  per  il  funzionamento  dei          consorzi  appositamente  istituiti  dai   proprietari   per          gestire interventi unitari.                 6. Per le opere pubbliche, compresi i beni  culturali          di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le          attivita' culturali, con provvedimenti  adottati  ai  sensi          dell'art. 2, comma 2, sono fissati il  numero  e  l'importo          complessivo  massimi  degli  incarichi  che  ciascuno   dei          soggetti   di   cui    al    comma    1    puo'    assumere          contemporaneamente,   tenendo   conto   dell'organizzazione          dimostrata dai medesimi.                 7.  Per  gli  interventi  di  ricostruzione   privata          diversi da quelli previsti dall'art. 8,  con  provvedimenti          adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2,  sono  stabiliti  i          criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di  incarichi          contemporanei che non trovano giustificazione in ragioni di          organizzazione tecnico-professionale.                 7-bis. Ai tecnici e professionisti  incaricati  delle          prestazioni tecniche relative agli interventi  di  edilizia          privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi          sismici verificatisi a decorrere dal 24  agosto  2016,  sia          per  danni  lievi  che  per  danni  gravi,   spetta,   alla          presentazione  dei  relativi   progetti,   secondo   quanto          previsto dal presente decreto, un'anticipazione del 50  per          cento del compenso relativo  alle  attivita'  professionali          poste  in  essere  dagli  studi  tecnici  o   dal   singolo          professionista, e del 50 per cento  del  compenso  relativo          alla redazione della relazione geologica  e  alle  indagini          specialistiche resesi necessarie per la  presentazione  del          progetto  di  riparazione  con   rafforzamento   locale   o          ripristino  con  miglioramento  sismico  o  demolizione   e          ricostruzione. L'importo residuo,  fino  al  raggiungimento          del 100 per cento dell'intera parcella del professionista o          studio  tecnico  professionale,   comprese   la   relazione          geologica e le indagini specialistiche, e'  corrisposto  ai          professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento          dei lavori. Con ordinanza commissariale  sono  definite  le          modalita'  di  pagamento  delle  prestazioni  di   cui   al          precedente periodo.»                  «Art. 48 (Proroga e sospensione di termini in materia          di  adempimenti  e  versamenti  tributari  e  contributivi,          nonche' sospensione di termini  amministrativi)  -  1.  Nei          Comuni di cui agli allegati 1 e 2,  in  aggiunta  a  quanto          disposto dal decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle          finanze del 1° settembre 2016,  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, e fermo restando che          la  mancata  effettuazione  di  ritenute  ed   il   mancato          riversamento delle stesse, relative ai  soggetti  residenti          nei predetti comuni,  rispettivamente,  a  partire  dal  24          agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e  a  partire  dal  26          ottobre 2016 fino al 18 dicembre  2016  sono  regolarizzati          entro il 31 maggio 2017 senza applicazione  di  sanzioni  e          interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2016:                   a) i versamenti riferiti al diritto annuale di  cui          all'art. 18  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e          successive modificazioni;                   b).                   c)  il  versamento  dei  contributi  consortili  di          bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo,  gravanti          sugli immobili agricoli ed extragricoli;                   d) l'esecuzione dei provvedimenti di  rilascio  per          finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti          ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;                   e)  il  pagamento  dei  canoni  di  concessione   e          locazione relativi a immobili distrutti  o  dichiarati  non          agibili, di proprieta' dello Stato e degli  enti  pubblici,          ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;                   f) le sanzioni amministrative per  le  imprese  che          presentano in ritardo, purche' entro il 31 maggio 2017,  le          domande di iscrizione alle camere di commercio, le  denunce          di cui all'art. 9 del regolamento di  cui  al  decreto  del          Presidente della Repubblica 7 dicembre  1995,  n.  581,  il          modello unico di  dichiarazione  previsto  dalla  legge  25          gennaio 1994, n.  70,  nonche'  la  richiesta  di  verifica          periodica degli strumenti di misura ed il  pagamento  della          relativa tariffa;                   g)  il  pagamento  delle  rate  dei  mutui  e   dei          finanziamenti  di  qualsiasi   genere,   ivi   incluse   le          operazioni  di  credito   agrario   di   esercizio   e   di          miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche,          nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di          cui all'art. 106 del testo unico  delle  leggi  in  materia          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°          settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla          Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei  relativi          interessi, con  la  previsione  che  gli  interessi  attivi          relativi alle rate sospese concorrano alla  formazione  del          reddito d'impresa, nonche' alla base imponibile  dell'IRAP,          nell'esercizio in cui sono incassati.  Analoga  sospensione          si applica anche ai pagamenti di canoni  per  contratti  di          locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o          divenuti  inagibili,  anche   parzialmente,   ovvero   beni          immobili   strumentali    all'attivita'    imprenditoriale,          commerciale, artigianale, agricola o  professionale  svolta          nei medesimi edifici. La sospensione si  applica  anche  ai          pagamenti di canoni per contratti di locazione  finanziaria          aventi per oggetto beni  mobili  strumentali  all'attivita'          imprenditoriale,  commerciale,  artigianale,   agricola   o          professionale;                   h)  il   pagamento   delle   rate   relative   alle          provvidenze di cui alla  legge  14  agosto  1971,  n.  817,          concernente lo sviluppo della proprieta' coltivatrice;                   i)  il  pagamento   delle   prestazioni   e   degli          accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del          Sistema  sanitario  nazionale  a  carico  dei  residenti  o          titolari di attivita' zootecniche e del settore  alimentare          coinvolti negli eventi del sisma;                   l) i termini relativi agli adempimenti e versamenti          verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di          professionisti, consulenti e centri di  assistenza  fiscale          che abbiano sede o operino nei Comuni di cui agli  allegati          1 e 2, per conto di aziende  e  clienti  non  operanti  nel          territorio, nonche' di societa' di servizi e di persone  in          cui i  soci  residenti  nei  territori  colpiti  dal  sisma          rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.                   1-bis. I sostituti d'imposta, indipendentemente dal          domicilio fiscale, a richiesta degli interessati  residenti          nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non  devono  operare          le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino          al 31 dicembre 2017. La  sospensione  dei  pagamenti  delle          imposte sui  redditi,  effettuati  mediante  ritenuta  alla          fonte, si applica alle  ritenute  operate  ai  sensi  degli          articoli 23, 24 e  29  del  decreto  del  Presidente  della          Repubblica  29  settembre  1973,  n.   600   e   successive          modificazioni. Non si fa luogo a rimborso  di  quanto  gia'          versato.                   1-ter. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli  Piceno,          Macerata, Fabriano e Spoleto, le  disposizioni  di  cui  al          comma 1-bis si applicano limitatamente ai singoli  soggetti          danneggiati ai sensi dell'art. 1,  comma  1,  del  presente          decreto.                   1-quater.  Con  riferimento  al  periodo  d'imposta          2016, al fine di superare le  difficolta'  che  si  possono          verificare per l'insufficienza  dell'ammontare  complessivo          delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i  soggetti          titolari dei redditi  di  lavoro  dipendente  e  assimilati          indicati agli articoli 49 e 50, comma 1,  lettere  a),  c),          c-bis), d), g), con esclusione delle  indennita'  percepite          dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente          della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  residenti  nei          territori di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto,          anche in  presenza  di  un  sostituto  d'imposta  tenuto  a          effettuare il conguaglio, possono adempiere  agli  obblighi          di dichiarazione dei  redditi  con  le  modalita'  indicate          nell'art. 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,          n. 98.                 2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica,          dell'acqua e del gas, ivi inclusi i  gas  diversi  dal  gas          naturale distribuiti a mezzo di reti  canalizzate,  nonche'          per i settori delle assicurazioni  e  della  telefonia,  la          competente   autorita'   di   regolazione,    con    propri          provvedimenti,   introduce   norme   per   la   sospensione          temporanea, per  un  periodo  non  superiore  a  6  mesi  a          decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai  Comuni  di          cui  all'allegato  1  ovvero  dal  26  ottobre   2016   con          riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, dei termini di          pagamento delle fatture emesse o da emettere  nello  stesso          periodo, anche in relazione al servizio erogato  a  clienti          forniti sul mercato  libero,  per  le  utenze  situate  nei          Comuni di cui agli allegati 1 e 2. Entro centoventi  giorni          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,          l'autorita'  di  regolazione,  con   propri   provvedimenti          disciplina altresi' le  modalita'  di  rateizzazione  delle          fatture i cui pagamenti sono stati  sospesi  ai  sensi  del          primo periodo ed introduce agevolazioni,  anche  di  natura          tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui          agli allegati 1 e 2, individuando anche le modalita' per la          copertura delle agevolazioni stesse  attraverso  specifiche          componenti tariffarie, facendo ricorso,  ove  opportuno,  a          strumenti di tipo perequativo.                 3. Fino al 31 dicembre 2016, non sono computabili  ai          fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di          cui all'art. 51 del testo  unico  di  cui  al  decreto  del          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e          successive  modificazioni,  i   sussidi   occasionali,   le          erogazioni liberali  o  i  benefici  di  qualsiasi  genere,          concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore          dei lavoratori residenti nei Comuni di cui agli allegati  1          e 2 sia da parte dei datori di lavoro privati operanti  nei          predetti territori, a favore dei propri  lavoratori,  anche          non residenti nei predetti Comuni.                 4. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori          di lavoro che alla data del 24 agosto 2016  ovvero  del  26          ottobre 2016 risiedevano o avevano sede legale o  operativa          nei Comuni di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2,  non          trovano  applicazione  le   sanzioni   amministrative   per          ritardate  comunicazioni  di   assunzione,   cessazione   e          variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel  periodo          tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016.                 5. Gli eventi  che  hanno  colpito  i  residenti  dei          Comuni di cui agli allegati 1  e  2  sono  da  considerarsi          causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 1218 del  codice          civile, anche ai  fini  dell'applicazione  della  normativa          bancaria e delle segnalazioni delle  banche  alla  Centrale          dei rischi.                 6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e          2,  dell'ordinanza  del   Capo   del   Dipartimento   della          protezione  civile  13  settembre   2016,   n.   393,   gli          adempimenti specifici delle  imprese  agricole  connessi  a          scadenze  di  registrazione  in  attuazione  di   normative          comunitarie, statali o regionali in  materia  di  benessere          animale, identificazione  e  registrazione  degli  animali,          registrazioni  e  comunicazione  degli  eventi  in   stalla          nonche' registrazioni dell'impiego del farmaco che ricadono          nell'arco temporale interessato dagli eventi  sismici,  con          eccezione degli animali  soggetti  a  movimentazioni,  sono          differiti al 1° marzo 2017.                 7. Le persone fisiche residenti o  domiciliate  e  le          persone giuridiche che hanno sede legale  o  operativa  nei          Comuni di cui  all'art.  1,  sono  esentate  dal  pagamento          dell'imposta di bollo e dell'imposta  di  registro  per  le          istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica          amministrazione fino al 31 dicembre 2018, in esecuzione  di          quanto stabilito dalle ordinanze di cui all'art.  2,  comma          2. Il deposito delle istanze, dei contratti e dei documenti          effettuato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione,          in esecuzione di quanto stabilito dal  presente  decreto  e          dalle ordinanze commissariali, produce i  medesimi  effetti          della   registrazione   eseguita   secondo   le   modalita'          disciplinate  dal  testo  unico  di  cui  al  decreto   del          Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non  si          procede al rimborso dell'imposta di registro, relativa alle          istanze e ai documenti di cui al precedente  periodo,  gia'          versata in data anteriore all'entrata in vigore della legge          di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8.                 7-bis.  Fatto  salvo  l'adempimento  degli   obblighi          dichiarativi di legge, non  sono  soggetti  all'imposta  di          successione ne' alle imposte e tasse ipotecarie e catastali          ne'  all'imposta  di  registro  o  di  bollo  gli  immobili          demoliti o dichiarati  inagibili  a  seguito  degli  eventi          sismici verificatisi nei territori delle  regioni  Abruzzo,          Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016.                 7-ter. Le esenzioni previste  dal  comma  7-bis  sono          riconosciute esclusivamente con riguardo  alle  successioni          di persone fisiche che alla data degli  eventi  sismici  si          trovavano in una delle seguenti condizioni:                   a) risultavano proprietarie o titolari  di  diritti          reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei  comuni          di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto;                   b) risultavano proprietarie o titolari  di  diritti          reali  di  godimento  relativi  ad  immobili  ubicati   nei          territori dei  comuni  di  Teramo,  Rieti,  Ascoli  Piceno,          Macerata, Fabriano e  Spoleto  e  dichiarati  inagibili  ai          sensi del secondo periodo  del  comma  1  dell'art.  1  del          presente decreto;                   c) risultavano proprietarie o titolari  di  diritti          reali  di  godimento  relativi  ad  immobili  distrutti   o          dichiarati  inagibili  ubicati  in  comuni  delle   regioni          Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria,  diversi  da   quelli          indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente  decreto,          qualora sia dimostrato il nesso di causalita' diretto tra i          danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi  a  far          data dal 24 agosto 2016,  comprovato  da  apposita  perizia          asseverata.                 7-quater. Le esenzioni previste dal comma  7-bis  non          si  applicano  qualora  al  momento   dell'apertura   della          successione  l'immobile   sia   stato   gia'   riparato   o          ricostruito, in tutto o in parte.                 7-quinquies.   Con   provvedimento   del    direttore          dell'Agenzia delle  entrate,  da  adottare  entro  sessanta          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente          disposizione, sono disciplinate le  modalita'  di  rimborso          delle  somme  gia'  versate  a   titolo   di   imposta   di          successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali,  di          imposta  di  registro  o  di  bollo,   relativamente   alle          successioni che soddisfano i  requisiti  di  cui  ai  commi          7-bis e 7-ter ed aperte  in  data  anteriore  a  quella  di          entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo          alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo  non  sono          dovuti interessi.                 8. Per quanto attiene agli impegni e agli adempimenti          connessi  alla  politica  agricola  comune  2014  -   2020,          compresi  quelli  assunti  volontariamente  aderendo   alle          misure agro-climatico-ambientale di cui al regolamento (CE)          n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17          dicembre 2013, nonche' al metodo di produzione biologica in          conformita' al regolamento (CE) n. 834/2007  del  Consiglio          del 28 giugno  2007,  le  aziende  agricole  ricadenti  nei          Comuni di cui agli allegati 1 e 2 mantengono, per l'anno di          domanda 2016, il diritto all'aiuto anche nelle  ipotesi  di          mancato  adempimento  degli  obblighi   e   degli   impegni          previsti, ai sensi dell'art.  4  del  regolamento  (UE)  n.          640/2014  della  Commissione,  dell'11   marzo   2014.   La          dichiarazione dell'autorita' amministrativa  competente  e'          considerata ai sensi dell'art. 4, paragrafo  2  del  citato          regolamento n. 640/2014.                 9. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche  e  Umbria,  con          riferimento   alle   produzioni   con   metodo   biologico,          autorizzano le aziende agricole situate nei Comuni  di  cui          agli allegati 1 e 2 ad usufruire, per un periodo  di  tempo          non superiore ad un anno, delle deroghe previste  dall'art.          47 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5          settembre 2008. Al fine di informare la Commissione europea          sulle deroghe concesse, entro un mese  dal  rilascio  delle          stesse,  le  Regioni  Lazio,  Umbria,  Abruzzo   e   Marche          comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari          e forestali l'elenco delle aziende oggetto di deroga.                 10. Il termine del 16 dicembre 2016, di cui  all'art.          1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º          settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  207          del 5 settembre 2016, e' prorogato al 30 novembre 2017. Per          i soggetti diversi da quelli indicati all'art. 11, comma  3          del decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8  convertito  con          modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il  termine          del 30 novembre  2017  e'  ulteriormente  prorogato  al  31          dicembre 2017. La sospensione  dei  termini  relativi  agli          adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del          Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016 si          applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale  o          operativa nei Comuni indicati nell'allegato 1  al  presente          decreto,  non  ricompresi  nell'allegato  al  decreto   del          Ministro dell'economia e delle finanze 1º  settembre  2016.          Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.                 10-bis.  La  sospensione  dei  versamenti   e   degli          adempimenti tributari,  prevista  dal  citato  decreto  del          Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016, e          dal comma 10, si applica ai  soggetti  residenti  o  aventi          sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 2          al presente decreto, a decorrere dal 26 ottobre  2016.  Non          si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.                 11. La ripresa  della  riscossione  dei  tributi  non          versati per effetto delle sospensioni, disposte dal  citato          decreto ministeriale 1º settembre 2016 e  dai  commi  10  e          10-bis,  avviene  entro   il   16   dicembre   2017   senza          applicazione di sanzioni e interessi. I soggetti diversi da          quelli indicati dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge  9          febbraio 2017, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla          legge 7 aprile 2017, n. 45, versano  le  somme  oggetto  di          sospensione previste dal decreto ministeriale 1°  settembre          2016 e dai commi 1-bis, 10 e l0-bis, senza applicazione  di          sanzioni e interessi, entro il  15  ottobre  2019,  ovvero,          mediante rateizzazione  fino  a  un  massimo  di  120  rate          mensili di pari importo,  con  il  versamento  dell'importo          corrispondente al valore delle prime cinque rate  entro  il          15 ottobre 2019; su  richiesta  del  lavoratore  dipendente          subordinato o assimilato, la ritenuta puo'  essere  operata          anche dal sostituto d'imposta. Il versamento delle ritenute          non operate ai sensi del comma 1-bis del presente  articolo          puo' essere disciplinato, subordinatamente e  comunque  nei          limiti della disponibilita' di risorse del  fondo  previsto          dall'art. 1, comma 430, della legge 28  dicembre  2015,  n.          208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze          da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'art. 9,          comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque          senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.          L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una  o  piu'          rate ovvero dell'unica rata comporta l'iscrizione  a  ruolo          degli importi scaduti e non versati nonche' delle  relative          sanzioni e interessi e la cartella e' notificata, a pena di          decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a          quello  di  scadenza  dell'unica  rata  o  del  periodo  di          rateazione. L'iscrizione a ruolo  non  e'  eseguita  se  il          contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'art.  13          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.                 11-bis. Nei  casi  in  cui  per  effetto  dell'evento          sismico la  famiglia  anagrafica  non  detiene  piu'  alcun          apparecchio  televisivo  il  canone  di  abbonamento   alla          televisione ad uso  privato  non  e'  dovuto  per  l'intero          secondo semestre 2016 e per l'anno 2017.                 12.   Gli   adempimenti   tributari,   diversi    dai          versamenti, non  eseguiti  per  effetto  delle  sospensioni          disposte dal citato decreto ministeriale 1° settembre  2016          e dai commi 10 e 10-bis, sono effettuati entro il  mese  di          febbraio 2018.                 12-bis. Al  fine  di  assicurare  nell'anno  2017  il          gettito  dei  tributi  non  versati   per   effetto   delle          sospensioni citate al  comma  11,  il  Commissario  per  la          ricostruzione  e'  autorizzato  a  concedere,  con  proprio          provvedimento, a valere sulle  risorse  della  contabilita'          speciale  di  cui  all'art.   4,   comma   3,   un'apposita          anticipazione fino ad un massimo di 17 milioni di euro  per          l'anno 2017.                 12-ter. Il Commissario per la ricostruzione  comunica          entro febbraio 2018 le somme anticipate  di  cui  al  comma          12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno  2017,          ai  sensi   dell'ultimo   periodo   del   presente   comma,          all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione,  la  quale          provvede  a  trattenere  le  relative  somme   dall'imposta          municipale propria riscossa  a  decorrere  da  giugno  2018          tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'art.          17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ,  per  un          importo  massimo  annuo  proporzionale  alla  distribuzione          delle scadenze dei versamenti rateali dei  contribuenti  di          cui al comma 11. Gli importi recuperati dall'Agenzia  delle          entrate-Struttura di  gestione  sono  versati  ad  apposito          capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato.  I  comuni          interessati possono in ogni caso procedere  nell'anno  2017          al  versamento  ad  apposito  capitolo   dell'entrata   del          bilancio  statale  delle  anticipazioni  di  cui  al  comma          12-bis,  inviando  apposita  attestazione  del   versamento          effettuato al Commissario per  la  ricostruzione  entro  il          termine del 31 dicembre 2017.                 13. Nei Comuni di cui agli allegati  1,  2  e  2-bis,          sono sospesi i  termini  relativi  agli  adempimenti  e  ai          versamenti dei contributi previdenziali e  assistenziali  e          dei premi  per  l'assicurazione  obbligatoria  in  scadenza          rispettivamente nel  periodo  dal  24  agosto  2016  al  30          settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30          settembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei  contributi          previdenziali   e   assistenziali   e   dei    premi    per          l'assicurazione obbligatoria gia' versati. Gli  adempimenti          e i pagamenti dei contributi previdenziali e  assistenziali          e dei premi per l'assicurazione  obbligatoria,  sospesi  ai          sensi del presente articolo, sono effettuati  entro  il  15          ottobre  2019,  anche  mediante  rateizzazione  fino  a  un          massimo di  120  rate  mensili  di  pari  importo,  con  il          versamento  dell'importo  corrispondente  al  valore  delle          prime  cinque  rate  entro  il  15  ottobre   2019,   senza          applicazione di sanzioni  e  interessi;  su  richiesta  del          lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta          puo' essere operata anche  dal  sostituto  d'imposta.  Agli          oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma,          valutati in 97,835 milioni di euro per il 2016 e in  344,53          milioni di euro per il 2017, si provvede ai sensi dell'art.          52. Agli oneri  valutati  di  cui  al  presente  comma,  si          applica l'art. 17, commi da 12 a 12-quater della  legge  31          dicembre 2009, n. 196.                 13-bis. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che          hanno interessato le Regioni colpite dagli  eventi  sismici          di cui all'art. 1, alle richieste  di  anticipazione  della          posizione individuale maturata di cui all'art. 11, comma 7,          lettere b) e c), del decreto legislativo 5  dicembre  2005,          n.  252,  avanzate  da  parte  degli  aderenti  alle  forme          pensionistiche complementari residenti nei  Comuni  di  cui          agli allegati 1 e 2, si applica in via  transitoria  quanto          previsto dall'art. 11, comma  7,  lettera  a),  del  citato          decreto legislativo n. 252  del  2005,  a  prescindere  dal          requisito degli  otto  anni  di  iscrizione  ad  una  forma          pensionistica complementare, secondo le modalita' stabilite          dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma          pensionistica  complementare.  Il  periodo  transitorio  ha          durata triennale a decorrere dal 24 agosto 2016.                 14. Le disposizioni di cui ai commi 4  e  13  trovano          applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi  e          dei datori di lavoro che  alla  data  del  24  agosto  2016          ovvero   del   26   ottobre   2016   erano   assistiti   da          professionisti operanti nei Comuni di  cui  rispettivamente          all'allegato 1 e all'allegato 2.                 15. All'art. 9 della legge 27 luglio  2000,  n.  212,          sono apportate le seguenti modificazioni:                   a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:                     «2-bis. La ripresa  dei  versamenti  dei  tributi          sospesi o differiti, ai sensi del comma 2,  avviene,  senza          applicazione di  sanzioni,  interessi  e  oneri  accessori,          relativi  al  periodo  di   sospensione,   anche   mediante          rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di          pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data  di          scadenza  della  sospensione.  Con  decreto  del   Ministro          dell'economia e delle finanze sono definiti le modalita'  e          i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto          della durata del periodo di sospensione, nei  limiti  delle          risorse preordinate allo scopo dal fondo previsto dall'art.          1, comma 430, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208.  I          versamenti dei tributi oggetto di sospensione sono  versati          all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  destinati          al predetto fondo.»;                   b) il comma 2-ter e' abrogato.                 16. I redditi  dei  fabbricati,  ubicati  nelle  zone          colpite dagli eventi sismici di  cui  all'art.  1,  purche'          distrutti od oggetto di ordinanze  sindacali  di  sgombero,          comunque adottate entro il  31  dicembre  2018,  in  quanto          inagibili totalmente o parzialmente,  non  concorrono  alla          formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta  sul          reddito delle persone fisiche e  dell'imposta  sul  reddito          delle  societa',  fino  alla  definitiva  ricostruzione   e          agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno          d'imposta 2020. I fabbricati di cui al primo periodo  sono,          altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta  municipale          propria di cui all'art. 13  del  decreto-legge  6  dicembre          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22          dicembre  2011,  n.  214,  e  dal  tributo  per  i  servizi          indivisibili di cui all'art. 1, comma 639, della  legge  27          dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata  scadente  il          16 dicembre 2016 e fino  alla  definitiva  ricostruzione  o          agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31          dicembre 2020. Ai fini del presente comma, il  contribuente          puo' dichiarare, entro il 31 dicembre 2018, la  distruzione          o  l'inagibilita'  totale   o   parziale   del   fabbricato          all'autorita' comunale, che  nei  successivi  venti  giorni          trasmette  copia  dell'atto  di  verificazione  all'ufficio          dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con          decreto  del   Ministro   dell'interno   e   del   Ministro          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  il  30          novembre  2016,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed          autonomie locali, sono  stabiliti,  anche  nella  forma  di          anticipazione, i criteri e le modalita' per il rimborso  ai          comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione          di cui al secondo periodo. Al fine di assicurare ai  comuni          di  cui  all'art.  1,  continuita'  nello  smaltimento  dei          rifiuti solidi urbani, il Commissario per la  ricostruzione          e' autorizzato a concedere,  con  propri  provvedimenti,  a          valere sulle risorse della  contabilita'  speciale  di  cui          all'art. 4, comma 3, un'apposita compensazione fino  ad  un          massimo di 16 milioni  di  euro  con  riferimento  all'anno          2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni  di  euro  annui          per il triennio 2017 -  2019,  per  sopperire  ai  maggiori          costi affrontati o alle minori entrate registrate a  titolo          di TARI-tributo di cui all'art. 1, comma 639,  della  legge          27 dicembre 2013, n. 147 o  di  TARI-corrispettivo  di  cui          allo stesso art. 1, commi 667 e 668.                 17. Per le banche insediate nei Comuni  di  cui  agli          allegati 1 e 2, ovvero per le dipendenze di banche presenti          nei predetti Comuni, sono prorogati fino alla data  del  31          dicembre 2016 i termini riferiti ai  rapporti  interbancari          scadenti nel periodo compreso fra il 24 agosto 2016  ovvero          il 26 ottobre 2016 e la  data  di  entrata  in  vigore  del          presente decreto ovvero la data di entrata  in  vigore  del          decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, ancorche'  relativi          ad atti o operazioni da compiersi su altra piazza.                 18. Al fine di consentire  nei  Comuni  di  cui  agli          allegati  1  e  2  il  completamento  delle  attivita'   di          formazione  degli  operatori  del  settore  dilettantistico          circa   il    corretto    utilizzo    dei    defibrillatori          semiautomatici, l'efficacia delle  disposizioni  in  ordine          alla  dotazione  e  all'impiego  da  parte  delle  societa'          sportive   dilettantistiche   dei   predetti   dispositivi,          adottate in attuazione dell'art. 7, comma 11,  del  decreto          legge  13  settembre  2012,   n.   158,   convertito,   con          modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,  n.  189,  e'          sospesa fino alla data del 30 giugno 2017.».                - Per il testo dell'art. 35, del decreto legislativo 18          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla  presente  legge,          si veda nelle note all'art. 1.               - Per  il  testo  dell'art.  46,  comma1,  del  decreto          legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  come  modificato  dalla          presente legge, si veda nelle note all'art. 1.               - Per il testo dell'art. 23 del decreto legislativo  18          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla  presente  legge,          si veda nelle note all'art. 1.               -  Si  riporta  l'art.   4,   comma   3,   del   citato          decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189:                 «Art.  4  (Fondo  per  la  ricostruzione  delle  aree          terremotate). - (Omissis).                 3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita          contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su          cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di  cui          al  presente  articolo  destinate  al  finanziamento  degli          interventi di riparazione, ripristino  o  ricostruzione  di          opere  pubbliche  e  beni   culturali,   realizzazione   di          strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento  e          alle  spese  per  l'assistenza  alla   popolazione.   Sulla          contabilita'  speciale  confluiscono   anche   le   risorse          derivanti  dalle  erogazioni   liberali   ai   fini   della          realizzazione di interventi per la ricostruzione e  ripresa          dei  territori  colpiti   dagli   eventi   sismici.   Sulla          contabilita' speciale possono confluire inoltre le  risorse          finanziarie a qualsiasi titolo  destinate  o  da  destinare          alla  ricostruzione  dei  territori  colpiti  dagli  eventi          sismici di cui all'art. 1, ivi  incluse  quelle  rivenienti          dal Fondo di solidarieta' dell'Unione  Europea  di  cui  al          regolamento  (CE)  n.  2012/2002  del   Consiglio   dell'11          novembre 2002,  ad  esclusione  di  quelle  finalizzate  al          rimborso  delle  spese  sostenute  nella  fase   di   prima          emergenza.»                 (Omissis).».               - Il titolo I, capo I-bis, del citato decreto-legge  17          ottobre 2016, n. 189,  recano,  rispettivamente:  «Principi          direttivi e risorse  per  la  ricostruzione»  e  «Strutture          provvisorie di prima emergenza».               - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri          del  5  maggio  2011  (Approvazione  del  modello  per   il          rilevamento dei danni, pronto intervento e  agibilita'  per          edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo          manuale di  compilazione),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, S.O. n. 123.               - Si riporta l'art. 4-ter, del citato decreto-legge  17          ottobre 2016, n. 189:                 «Art.   4-ter   (Aree   attrezzate   per    finalita'          turistiche) - 1. Ai soggetti di cui all'art.  6,  comma  2,          lettera c), possono essere messe  a  disposizione,  a  cura          delle regioni interessate, su richiesta dei singoli comuni,          aree   attrezzate   per   finalita'   turistiche   per   il          collocamento di roulotte, camper o altre  unita'  abitative          immediatamente  amovibili,  nelle  more  del  completamento          degli interventi di ricostruzione sugli immobili originari.                 2. Le aree di cui al comma 1 sono inserite nel  piano          comunale  di  emergenza  ed  individuate  quali   aree   di          emergenza, ai sensi dell'art.  12  del  codice  di  cui  al          decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.                 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,          nel limite massimo di euro 10.000.000 per l'anno  2018,  si          provvede  a  valere   sulle   risorse   disponibili   sulla          contabilita' speciale di  cui  all'art.  4,  comma  3.  Con          ordinanza adottata ai sensi  dell'art.  2,  comma  2,  sono          determinati i criteri per la ripartizione delle risorse  di          cui al  periodo  precedente,  nonche'  le  modalita'  e  le          procedure per l'individuazione e la fruizione delle aree di          cui al comma 1.».               - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice          dei beni culturali e del paesaggio),  e'  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, S.O. n. 28.               - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri          23  febbraio  2006  (Approvazione  dei   modelli   per   il          rilevamento dei danni, a seguito di eventi  calamitosi,  ai          beni appartenenti al patrimonio culturale),  e'  pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2006.               - Si riporta l'art. 30,  del  citato  decreto-legge  17          ottobre 2016, n. 189:                 «Art. 30 (Legalita' e  trasparenza).  -  1.  Ai  fini          dello svolgimento, in  forma  integrata  e  coordinata,  di          tutte  le  attivita'  finalizzate  alla  prevenzione  e  al          contrasto   delle    infiltrazioni    della    criminalita'          organizzata   nell'affidamento   e   nell'esecuzione    dei          contratti pubblici e di quelli  privati  che  fruiscono  di          contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e          forniture, connessi agli interventi  per  la  ricostruzione          nei Comuni di cui all'art. 1, e' istituita, nell'ambito del          Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione,          d'ora in  avanti  denominata  «Struttura»,  diretta  da  un          prefetto  collocato  all'uopo  a  disposizione,  ai   sensi          dell'art. 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n.  345,          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre          1991, n. 410.                 2. La Struttura, per l'esercizio delle  attivita'  di          cui al comma 1, in deroga agli articoli 90, comma 2, e  92,          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,          e'  competente  a  eseguire  le  verifiche  finalizzate  al          rilascio,    da    parte    della     stessa     Struttura,          dell'informazione antimafia per i contratti di cui al comma          1 di qualunque valore o importo e assicura, con  competenza          funzionale ed esclusiva, il  coordinamento  e  l'unita'  di          indirizzo  delle  sopra-richiamate  attivita',  in  stretto          raccordo con le prefetture-uffici territoriali del  Governo          delle Province interessate  dagli  eventi  sismici  di  cui          all'art. 1.                 3. La Struttura, per lo svolgimento  delle  verifiche          antimafia di cui al comma 2, si conforma alle  linee  guida          adottate dal comitato  di  cui  all'art.  203  del  decreto          legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  anche  in  deroga  alle          disposizioni di cui al Libro II del decreto  legislativo  6          settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.                 4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto          con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei          trasporti, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di          entrata in vigore del presente decreto:                   a) e' costituita un'apposita sezione  specializzata          del  comitato  di  cui  all'art.  203  del  citato  decreto          legislativo n. 50 del 2016, con  compiti  di  monitoraggio,          nei Comuni di cui all'art. 1, delle  verifiche  finalizzate          alla prevenzione dei  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa          nelle attivita' di ricostruzione; detta sezione e' composta          da  rappresentanti  dei   Ministeri   dell'interno,   delle          infrastrutture  e  dei  trasporti,  dell'economia  e  delle          finanze, del Dipartimento della programmazione economica  e          finanziaria della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,          della  Procura  nazionale   antimafia   e   antiterrorismo,          dell'Avvocatura dello Stato, della Procura  generale  della          Corte dei  conti,  nonche'  dal  Presidente  dell'Autorita'          nazionale anticorruzione o suo delegato;                   b) sono  individuate,  altresi',  le  funzioni,  la          composizione, le risorse umane e le  dotazioni  strumentali          della Struttura; ai relativi oneri finanziari  si  provvede          per 1 milione di euro a valere sul Fondo di cui all'art. 4,          mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio          dello Stato delle risorse di cui all'art. 4, comma  3,  per          la successiva riassegnazione  ad  apposito  capitolo  dello          stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.                 5.                 6. Gli operatori economici interessati a partecipare,          a  qualunque  titolo  e  per  qualsiasi   attivita',   agli          interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni          di cui all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un          apposito  elenco,  tenuto  dalla  Struttura  e   denominato          Anagrafe  antimafia  degli  esecutori,  d'ora   in   avanti          «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione e'  necessario  che  le          verifiche di cui agli articoli 90  e  seguenti  del  citato          decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi  del          comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto,          subappalto o subcontratto,  si  siano  concluse  con  esito          liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono          comunque  ammessi   a   partecipare   alle   procedure   di          affidamento per gli interventi di  ricostruzione  pubblica,          previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione          sostitutiva dalla  quale  risulti  la  presentazione  della          domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso          degli altri requisiti previsti dal decreto  legislativo  18          aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o  dalla  lettera  di          invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta  ai          sensi dell'art. 32, comma 5,  del  decreto  legislativo  18          aprile 2016,  n.  50,  l'operatore  economico  non  risulti          ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario  straordinario          comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria  dei          concorrenti,  affinche'  vengano  attivate   le   verifiche          finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di  cui          al  comma  2  con  priorita'  rispetto  alle  richieste  di          iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui  al          comma  3  dovranno  prevedere  procedure   rafforzate   che          consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi          celeri.                 7. Gli operatori economici  che  risultino  iscritti,          alla data di entrata in vigore del presente  decreto  o  in          data  successiva  in  uno  degli   elenchi   tenuti   dalle          prefetture-uffici  territoriali  del   Governo   ai   sensi          dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della  legge  6  novembre          2012, n.  190,  sono  iscritti  di  diritto  nell'Anagrafe,          previa  presentazione  della  relativa   domanda.   Qualora          l'iscrizione in detti elenchi sia stata  disposta  in  data          anteriore a tre mesi da quella di  entrata  in  vigore  del          presente   decreto,   l'iscrizione   nell'Anagrafe    resta          subordinata ad una nuova verifica,  da  effettuare  con  le          modalita' di cui all'art. 90, comma 1, del  citato  decreto          legislativo  n.  159  del  2011.  Ai  fini   della   tenuta          dell'Anagrafe  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  18          aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del          15 luglio 2013.                 8.   Nell'Anagrafe,   oltre    ai    dati    riferiti          all'operatore economico iscritto, sono riportati:                   a) i dati concernenti  i  contratti,  subappalti  e          subcontratti conclusi  o  approvati,  con  indicazione  del          relativo oggetto, del termine di durata,  ove  previsto,  e          dell'importo;                   b)   le   modifiche    eventualmente    intervenute          nell'assetto societario o gestionale;                   c) le eventuali partecipazioni, anche  minoritarie,          in altre imprese o societa', anche fiduciarie;                   d) le eventuali sanzioni amministrative  pecuniarie          applicate per le violazioni delle regole  sul  tracciamento          finanziario o sul monitoraggio finanziario di cui al  comma          13;                   e) le eventuali penalita'  applicate  all'operatore          economico per  le  violazioni  delle  norme  di  capitolato          ovvero delle disposizioni relative alla  trasparenza  delle          attivita'  di  cantiere   definite   dalla   Struttura   in          conformita' alle linee guida del comitato di cui  al  comma          3.                 9. Al fine di favorire la massima tempestivita' delle          verifiche  e  la   migliore   interazione   dei   controlli          soggettivi e di contesto ambientale, la gestione  dei  dati          avviene con le risorse  strumentali  di  cui  al  comma  4,          lettera b), allocate presso la Struttura e i medesimi  dati          sono resi accessibili dal GICERIC di cui al comma 5,  dalla          Direzione   investigativa   Antimafia   e    dall'Autorita'          nazionale anticorruzione.                 10. L'iscrizione nell'Anagrafe ha validita' temporale          di  dodici  mesi  ed  e'  rinnovabile  alla  scadenza,   su          iniziativa  dell'operatore  economico  interessato,  previo          aggiornamento delle verifiche antimafia. L'iscrizione tiene          luogo delle verifiche antimafia  anche  per  gli  eventuali          ulteriori contratti, subappalti e subcontratti  conclusi  o          approvati durante il periodo di  validita'  dell'iscrizione          medesima.                 11. Nei casi in cui  la  cancellazione  dall'Anagrafe          riguarda un operatore economico titolare di  un  contratto,          di  un  subappalto  o  di  un  subcontratto  in  corso   di          esecuzione,  la  Struttura  ne  da'  immediata  notizia  al          committente, pubblico o privato, ai  fini  dell'attivazione          della clausola automatica di risoluzione, che e' apposta, a          pena di  nullita',  ai  sensi  dell'art.  1418  del  codice          civile,  in  ogni  strumento  contrattuale  relativo   agli          interventi da realizzare. Si applicano le  disposizioni  di          cui all'art. 94 del citato decreto legislativo n.  159  del          2011.  La   Struttura,   adottato   il   provvedimento   di          cancellazione dall'Anagrafe,  e'  competente  a  verificare          altresi' la sussistenza dei presupposti per  l'applicazione          delle  misure  di  cui   all'art.   32,   comma   10,   del          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In  caso          positivo,  ne   informa   tempestivamente   il   Presidente          dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione   e   adotta   il          relativo provvedimento.                 12. L'obbligo di  comunicazione  delle  modificazioni          degli assetti societari o gestionali, di cui  all'art.  86,          comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, e'          assolto mediante  comunicazione  al  prefetto  responsabile          della Struttura.                 13. Ai contratti, subappalti e subcontratti  relativi          agli interventi di ricostruzione, pubblica  e  privata,  si          applicano le disposizioni in materia  di  tracciamento  dei          pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13  agosto          2010,  n.  136   e   successive   modificazioni.   Per   la          realizzazione  di  interventi   pubblici   di   particolare          rilievo, il  comitato  di  cui  all'art.  203  del  decreto          legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  propone  al  comitato          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di          deliberare  la  sottoposizione  di  tali  interventi   alle          disposizioni in materia di monitoraggio finanziario, di cui          all'art. 36  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,          n. 114. In deroga all'art. 6 della citata legge n. 136  del          2010, e' sempre competente all'applicazione delle eventuali          sanzioni il prefetto responsabile della Struttura.                 14. In caso di fallimento o  di  liquidazione  coatta          dell'affidatario di lavori, servizi o forniture di  cui  al          comma 1, nonche' in tutti gli altri casi previsti dall'art.          80, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo  n.          50 del 2016, il contratto di appalto si intende risolto  di          diritto e la Struttura  dispone  l'esclusione  dell'impresa          dall'Anagrafe. La stessa disposizione si applica  anche  in          caso di cessione di azienda o di un  suo  ramo,  ovvero  di          altra operazione atta a  conseguire  il  trasferimento  del          contratto a soggetto diverso  dall'affidatario  originario;          in tali ipotesi, i contratti e accordi diretti a realizzare          il trasferimento sono nulli relativamente al  contratto  di          appalto per affidamento di lavori, servizi o  forniture  di          cui sopra.                 15. Tenuto conto del fatto che gli  interventi  e  le          iniziative  per  il  risanamento  ambientale   delle   aree          ricomprese nei siti di interesse  nazionale  nonche'  delle          aree di rilevante interesse nazionale di  cui  all'art.  33          del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con          modificazioni,  dalla  legge  11  novembre  2014,  n.  164,          comportano   di   regola   l'esecuzione   delle   attivita'          maggiormente esposte a rischio  di  infiltrazione  mafiosa,          come definite all'art. 1, comma 53, della legge n. 190  del          2012, le  stazioni  appaltanti  possono  prevedere  che  la          partecipazione alle gare di appalto di  lavori,  servizi  e          forniture  connessi  ad  interventi  per   il   risanamento          ambientale delle  medesime  aree  e  la  sottoscrizione  di          contratti e subcontratti per la relativa  esecuzione  siano          riservate  ai  soli  operatori  economici  iscritti   negli          appositi elenchi di cui all'art. 1, comma 52 della legge n.          190 del 2012.».               - L'ordinanza del Commissario straordinario n. 63 del 6          settembre 2018 (Modifiche alle ordinanze n. 23 del 5 maggio          2017, n. 32 del 21  giugno  2017  e  n.  38  del  giorno  8          settembre 2017. Delega  di  funzioni  ai  Presidenti  delle          regioni -Vice commissari (Ordinanza n. 63),  e'  pubblicata          nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2018.               - Si  riporta  l'art.  8,  delcitato  decreto-legge  17          ottobre 2016, n. 189:                 «Art. 8 (Interventi di immediata esecuzione). - 1. Al          fine di favorire il rientro nelle unita' immobiliari  e  il          ritorno alle normali condizioni di vita  e  di  lavoro  nei          Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'art.  1,          per gli edifici con danni lievi  non  classificati  agibili          secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente          del Consiglio dei ministri 5 maggio  2011,  pubblicato  nel          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17          maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio  dei          ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale          n.  243  del  18  ottobre  2014,  oppure  classificati  non          utilizzabili secondo procedure  speditive  disciplinate  da          ordinanza di protezione civile e che  necessitano  soltanto          di  interventi  di  immediata   riparazione,   i   soggetti          interessati  possono,  previa  presentazione  di   apposito          progetto e asseverazione  da  parte  di  un  professionista          abilitato che documenti il  nesso  di  causalita'  tra  gli          eventi  sismici  di  cui  all'art.  1  e  lo  stato   della          struttura, oltre  alla  valutazione  economica  del  danno,          effettuare l'immediato ripristino  della  agibilita'  degli          edifici e delle strutture.                 1-bis.  I  progetti  di  cui  al  comma   1   possono          riguardare singole unita'  immobiliari.  In  tal  caso,  il          professionista incaricato della progettazione  assevera  la          rispondenza dell'intervento all'obiettivo di cui al comma 1          del presente articolo.                 2. Con provvedimenti adottati ai sensi  dell'art.  2,          comma 2, entro quindici giorni dalla  data  di  entrata  in          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,          sono emanate disposizioni operative per l'attuazione  degli          interventi di immediata esecuzione di cui al comma 1.  Agli          oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente   articolo          provvede  il   Commissario   straordinario,   con   proprio          provvedimento, nel  limite  delle  risorse  disponibili  ai          sensi dell'art. 5.                 3.  I  soggetti  interessati,  con  comunicazione  di          inizio lavori asseverata ai sensi dell'art. 6-bis del testo          unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6          giugno 2001, n 380, anche in deroga all'art. 146 del codice          di cui al decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,          comunicano agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui          all'art. 3, che  ne  danno  notizia  agli  uffici  comunali          competenti, l'avvio dei lavori  edilizi  di  riparazione  o          ripristino,  da  eseguire  comunque  nel   rispetto   delle          disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al  comma          2, nonche'  dei  contenuti  generali  della  pianificazione          territoriale   e   urbanistica,    ivi    inclusa    quella          paesaggistica, con l'indicazione del progettista  abilitato          responsabile della progettazione, del direttore dei  lavori          e dell'impresa esecutrice, purche' le costruzioni non siano          state interessate da interventi edilizi totalmente  abusivi          per  i  quali  sono  stati  emessi  i  relativi  ordini  di          demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario          ad assicurare il rispetto  delle  vigenti  disposizioni  di          settore con particolare riferimento  a  quelle  in  materia          edilizia, di sicurezza e sismica. I  soggetti  interessati,          entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori,          provvedono a presentare la documentazione che non sia stata          gia' allegata alla comunicazione di  avvio  dei  lavori  di          riparazione o ripristino e che sia comunque necessaria  per          il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica,  del  titolo          abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica.                 4. Entro sessanta giorni dalla data di  comunicazione          dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3  e  comunque          non oltre la data  del  30  giugno  2019,  gli  interessati          devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione          la documentazione richiesta secondo le modalita'  stabilite          negli appositi provvedimenti  commissariali  di  disciplina          dei contributi di cui all'art. 5, comma  2.  Con  ordinanza          adottata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2,  comma  2,          il Commissario straordinario puo' disporre il  differimento          del termine previsto dal primo periodo, comunque non  oltre          il 31 dicembre  2019.  Per  gli  edifici  siti  nelle  aree          perimetrate ai sensi dell'art.  5,  comma  1,  lettera  e),          qualora l'intervento non sia immediatamente  autorizzabile,          la   documentazione   richiesta   va    depositata    entro          centocinquanta giorni  dalla  data  di  approvazione  degli          strumenti urbanistici attuativi di cui all'art. 11 o  dalla          data   di   approvazione   della    deperimetrazione    con          deliberazione della Giunta regionale. Il  mancato  rispetto          dei termini e delle modalita'  di  cui  al  presente  comma          determina l'inammissibilita' della domanda di contributo e,          nei soli casi di  inosservanza  dei  termini  previsti  dai          precedenti periodi, anche la decadenza dal  contributo  per          l'autonoma   sistemazione   eventualmente   percepito   dal          soggetto interessato.                 5.  I  lavori  di  cui  al  presente  articolo   sono          obbligatoriamente affidati a imprese:                   a)  che  risultino  aver  presentato   domanda   di          iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art.  30,  comma  6,  e          fermo  restando  quanto  previsto  dallo  stesso,   abbiano          altresi' prodotto l'autocertificazione di cui  all'art.  89          del  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159   e          successive modificazioni;                   b)  che  non  abbiano  commesso   violazioni   agli          obblighi contributivi e previdenziali  come  attestato  dal          documento  unico   di   regolarita'   contributiva   (DURC)          rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del          lavoro  e  delle  politiche  sociali   30   gennaio   2015,          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125  del  1°  giugno          2015;                   c) per lavori di importo superiore a 258.000  euro,          che  siano  in  possesso  della  qualificazione  ai   sensi          dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici  di  lavori,          servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile          2016, n. 50.».               - Si riporta l'art. 11, comma 3,  del  decreto-legge  9          febbraio 2017, n. 8 (Nuovi  interventi  urgenti  in  favore          delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del  2016  e          del 2017), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7          aprile 2017, n. 45:                 «Art.  11  (Disposizioni  urgenti   in   materia   di          adempimenti  e  versamenti  tributari  e   ambientali).   -          (Omissis).                 3. Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16          dicembre 2017, per il  pagamento  dei  tributi  oggetto  di          sospensione di cui all'art. 48 del decreto-legge n. 189 del          2016, nonche' per i  tributi  dovuti  nel  periodo  dal  1°          dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di          impresa e  di  reddito  di  lavoro  autonomo,  nonche'  gli          esercenti attivita' agricole di cui all'art. 4 del  decreto          del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633          possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio  del          credito un finanziamento  assistito  dalla  garanzia  dello          Stato da erogare il  30  novembre  2017.  A  tale  fine,  i          predetti   soggetti    finanziatori    possono    contrarre          finanziamenti,  da  erogare  alla  medesima  data  del   30          novembre 2017, e, per i finanziamenti di  cui  al  comma  4          alla data del 30  novembre  2018,  secondo  contratti  tipo          definiti con apposita  convenzione  tra  Cassa  depositi  e          prestiti  S.p.A.  e   l'Associazione   bancaria   italiana,          assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un  ammontare          massimo di 380 milioni di euro per l'anno  2017,  ai  sensi          dell'art. 5, comma 7,  lettera  a),  secondo  periodo,  del          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  e          successive  modificazioni.   Con   decreto   del   Ministro          dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30  giorni          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione          del presente decreto sono concesse le garanzie dello  Stato          di cui al presente comma e sono definiti  i  criteri  e  le          modalita' di operativita' delle stesse. Le  garanzie  dello          Stato di cui al presente comma sono elencate  nell'allegato          allo stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e          delle finanze di cui all'art. 31 della  legge  31  dicembre          2009, n. 196.               (Omissis).».               -  Il  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle          finanze del  1  settembre  2016  (Sospensione  dei  termini          tributari  a  favore   dei   contribuenti   colpiti   dagli          eccezionali  eventi  sismici  del  giorno  24  agosto  2016          verificatisi nei territori delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,          Marche e Umbria), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.          207 del 5 settembre 2016.               - Si riporta  l'art.  1,  comma  897,  della  legge  30          dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione  dello  Stato          per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale  per  il          triennio 2019-2021):                 «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -          (Omissis).                 897. Ferma restando  la  necessita'  di  reperire  le          risorse necessarie a sostenere le spese  alle  quali  erano          originariamente  finalizzate   le   entrate   vincolate   e          accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della          quota vincolata, accantonata e destinata del  risultato  di          amministrazione e' comunque consentita, agli enti  soggetti          al decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,  per  un          importo non superiore a quello di cui alla lettera  A)  del          prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31          dicembre dell'esercizio precedente, al  netto  della  quota          minima   obbligatoria   accantonata   nel   risultato    di          amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita'          e  del  fondo  anticipazione  di  liquidita',  incrementato          dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo          esercizio del bilancio di previsione.  A  tal  fine,  nelle          more  dell'approvazione   del   rendiconto   dell'esercizio          precedente, si fa riferimento al prospetto  riguardante  il          risultato di amministrazione presunto allegato al  bilancio          di previsione. In caso  di  esercizio  provvisorio,  si  fa          riferimento al  prospetto  di  verifica  del  risultato  di          amministrazione  effettuata  sulla   base   dei   dati   di          preconsuntivo di cui all'art.  42,  comma  9,  del  decreto          legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui          all'art. 187, comma 3-quater, del testo unico  delle  leggi          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per  gli  enti  locali.          Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti          non possono applicare al bilancio di  previsione  le  quote          vincolate,  accantonate  e  destinate  del   risultato   di          amministrazione fino all'avvenuta approvazione.».   |  
|   |                               Art. 23 bis 
   Disposizioni in materia di  continuita'  dei  servizi  scolastici  in  seguito agli eventi sismici  del  Centro  Italia  e  dell'Isola  di  Ischia 
   1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per  lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018,  2018/2019  e 2019/2020»;   b) al comma 1, alinea, le parole:  «e  2018/2019»  sono  sostituite dalle seguenti: «, 2018/2019 e 2019/2020» e  dopo  le  parole:  «siti nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo  1»  sono inserite le seguenti: «nonche'  nei  comuni  di  Casamicciola  Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia»;   c) al comma 1, lettera a), le parole: «e 2018/2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018/2019 e 2019/2020»;   d) al comma 2, le parole: «ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 6 milioni nell'anno 2019  ed  euro 2,25 milioni nell'anno 2020»;   e) al comma 5, dopo la lettera b-ter) e' aggiunta la seguente:       «b-quater) quanto a euro 1,5 milioni  nel  2019  ed  euro  2,25 milioni   nel   2020,   mediante   corrispondente   riduzione   dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta l'art. 18-bis, del citato decreto-legge 17          ottobre 2016, n. 189, come modificato dalla presente legge:                 «Art. 18-bis (Misure urgenti per lo svolgimento degli          anni   scolastici   2016/2017,   2017/2018,   2018/2019   e          2019/2020).  -  1.   Per   l'anno   scolastico   2016/2017,          2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 i dirigenti  degli  Uffici          scolastici regionali di  cui  all'art.  75,  comma  3,  del          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento          alle istituzioni scolastiche ed educative  i  cui  edifici,          siti  nelle  aree  colpite  dagli  eventi  sismici  di  cui          all'art. 1 nonche' nei comuni di Casamicciola Terme,  Forio          e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, sono  stati  dichiarati          parzialmente o  totalmente  inagibili  a  seguito  di  tali          eventi sismici, a quelle ospitate in  strutture  temporanee          di emergenza e a quelle che ospitano  alunni  sfollati,  al          fine di consentire la regolare prosecuzione delle attivita'          didattiche e amministrative,  possono  derogare  al  numero          minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun          tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui  al  decreto          del Presidente della  Repubblica  20  marzo  2009,  n.  81,          comunque nei limiti delle  risorse  previste  al  comma  2.          Inoltre i medesimi dirigenti possono:                   a) istituire  con  loro  decreti,  previa  verifica          delle necessita' aggiuntive, ulteriori posti di  personale,          da  attivare  sino  al  termine  dell'attivita'   didattica          dell'anno  scolastico  2016/2017,  2017/2018,  2018/2019  e          2019/2020, ai sensi dell'art. 1, comma 69, della  legge  13          luglio 2015, n. 107, nonche' di  personale  amministrativo,          tecnico e ausiliario (ATA);                   b) assegnare alle cattedre i docenti, il  personale          ATA e gli educatori o, per il personale in servizio  presso          edifici dichiarati  parzialmente  o  totalmente  inagibili,          modificare  le  assegnazioni  effettuate,  in  deroga  alle          procedure e ai termini previsti dall'art.  1,  commi  66  e          seguenti, della legge 13 luglio  2015,  n.  107,  dall'art.          455,  comma  12,  del  testo  unico  di  cui   al   decreto          legislativo 16 aprile 1994,  n.  297,  e  dall'art.  1-ter,          comma  1,  del  decreto-legge  29  marzo   2016,   n.   42,          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio  2016,          n.  89.  Tali  assegnazioni  sono  regolate  con  contratto          collettivo   integrativo   regionale    di    lavoro,    da          sottoscrivere entro sette giorni dalla data di  entrata  in          vigore della legge di conversione del presente decreto,  al          fine  di  salvaguardare,  ove  possibile,  la   continuita'          didattica.                 2. Per l'adozione delle misure di cui al comma 1,  e'          autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell'anno 2016, euro          10 milioni nell'anno 2017, euro 8 milioni  nell'anno  2018,          euro  6  milioni  nell'anno  2019  ed  euro  2,25   milioni          nell'anno 2020. Dette somme sono ripartite tra  gli  Uffici          scolastici regionali interessati con decreto  del  Ministro          dell'istruzione,  dell'universita'  e   della   ricerca   e          costituiscono limite di spesa per le attivita'  di  cui  al          comma 1. Per l'adozione del decreto di riparto,  i  termini          di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30  giugno  2011,          n. 123, sono ridotti a due giorni,  incrementabili  fino  a          sette giorni in presenza di motivate esigenze; e'  in  ogni          caso fatto salvo  il  disposto  dell'art.  6  del  medesimo          decreto legislativo.                 3. Il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e          della  ricerca,  entro  il  31  maggio  2017,  provvede  al          monitoraggio delle spese di cui al comma 1 per il personale          docente  e  ATA,  comunicando  le  relative  risultanze  al          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento          della  Ragioneria  generale  dello  Stato  entro  il   mese          successivo. Nel caso  in  cui  si  verifichino  scostamenti          rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro  dell'economia          e delle finanze, su proposta del Ministro  dell'istruzione,          dell'universita'  e  della  ricerca,  e'   autorizzato   ad          apportare le  necessarie  variazioni  compensative  tra  le          risorse iscritte in bilancio per le spese di  funzionamento          delle  istituzioni  scolastiche  e   quelle   relative   al          pagamento delle spese per il personale supplente.                 4.  Per  l'anno  scolastico  2016/2017,  i  dirigenti          scolastici delle istituzioni scolastiche autonome di cui al          comma 1 possono individuare  i  supplenti  da  nominare  in          deroga al regolamento adottato ai sensi dell'art.  4  della          legge 3 maggio 1999, n. 124, fermo restando il criterio del          maggior punteggio, assicurando la priorita' a coloro che si          sono  resi  preventivamente  disponibili  ad  accettare   i          contratti offerti dall'istituzione scolastica. Al  fine  di          acquisire la preventiva disponibilita' ad accettare i posti          di  cui  al  presente  comma,  i  dirigenti  degli   Uffici          scolastici regionali di  cui  all'art.  75,  comma  3,  del          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicano  nel          proprio sito istituzionale  apposito  bando  con  specifica          della tempistica di presentazione delle relative domande.                 5. Alla copertura degli oneri derivanti dal  presente          articolo, pari ad euro 5 milioni nel 2016, euro 10  milioni          nell'anno 2017, euro 8 milioni nell'anno 2018 ed  euro  4,5          milioni nell'anno 2019, si provvede:                   a) quanto ad euro 5 milioni  nel  2016  ed  euro  5          milioni  nel  2018,   mediante   corrispondente   riduzione          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma  601,          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  per  la  quota          afferente al funzionamento;                   b) quanto ad euro 10  milioni  nel  2017,  mediante          corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma          202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ;                   b-bis) quanto a euro 3 milioni nel 2018 ed euro 3,6          milioni  nel  2019,   mediante   corrispondente   riduzione          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma  123,          della legge 13 luglio 2015, n. 107;                   b-ter)  quanto  a  euro  900.000  nell'anno   2019,          mediante   corrispondente   riduzione    del    Fondo    di          funzionamento di cui all'art. 1, comma 601, della legge  27          dicembre 2006, n. 296;               b-quater) quanto a euro 1,5 milioni nel  2019  ed  euro          2,25 milioni nel 2020,  mediante  corrispondente  riduzione          dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2019-2021,          nell'ambito del programma 'Fondi  di  riserva  e  speciali'          della  missione  'Fondi  da  ripartire'  dello   stato   di          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per          l'anno   2019,   allo   scopo   parzialmente    utilizzando          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'istruzione,          dell'universita' e della ricerca.                 5-bis. Il Fondo di funzionamento di cui  all'art.  1,          comma 601,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e'          incrementato  di  euro  600.000  nell'anno  2018.  A   tale          incremento  si  da'   copertura   mediante   corrispondente          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  1,          comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.                 6. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti          variazioni di bilancio.».               - Si riporta l'art.  1,  del  citato  decreto-legge  17          ottobre 2016, n. 189:                 «Art. 1 (Ambito di applicazione e organi  direttivi).          - 1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  volte  a          disciplinare  gli  interventi  per   la   riparazione,   la          ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e  la  ripresa          economica  nei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,          Marche  e  Umbria,   interessati   dagli   eventi   sismici          verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi  nei          Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei Comuni  di          Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e  Spoleto          le disposizioni di cui agli articoli 45, 46,  47  e  48  si          applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che          dichiarino   l'inagibilita'   del   fabbricato,   casa   di          abitazione, studio professionale o azienda,  ai  sensi  del          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione  agli          uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale          per la previdenza sociale territorialmente competenti.                 2. Le misure  di  cui  al  presente  decreto  possono          applicarsi, altresi', in riferimento a immobili distrutti o          danneggiati  ubicati  in   altri   Comuni   delle   Regioni          interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1  e          2, su richiesta degli interessati che dimostrino  il  nesso          di causalita' diretto tra i danni ivi  verificatisi  e  gli          eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto  2016,          comprovato da apposita perizia asseverata.                 3.  Nell'assolvimento  dell'incarico  conferito   con          decreto del Presidente della  Repubblica  del  9  settembre          2016  di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella   Gazzetta          Ufficiale n. 228 del  29  settembre  2016,  il  Commissario          straordinario provvede all'attuazione degli  interventi  ai          sensi e con i poteri  previsti  dal  presente  decreto.  Il          Commissario straordinario opera con  i  poteri  di  cui  al          presente decreto, anche  in  relazione  alla  ricostruzione          conseguente agli eventi sismici  successivi  al  24  agosto          2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1.                 4. La gestione  straordinaria  oggetto  del  presente          decreto, finalizzata alla ricostruzione,  cessa  alla  data          del 31 dicembre 2018.                 4-bis.  Lo   stato   di   emergenza   prorogato   con          deliberazione del Consiglio dei ministri  del  22  febbraio          2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-sexies, comma          2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con          modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2017,  n.  123,  e'          prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi  oneri  si          provvede, nel  limite  complessivo  di  euro  300  milioni,          mediante   utilizzo   delle   risorse   disponibili   sulla          contabilita' speciale di  cui  all'art.  4,  comma  3,  del          presente decreto, intestata al  Commissario  straordinario,          che a tal  fine  sono  trasferite  sul  conto  corrente  di          tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza  del          Consiglio   dei   ministri,   per   essere   assegnate   al          Dipartimento della protezione civile.                 4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e'          prorogato fino al 31 dicembre 2019; a tale  fine  il  Fondo          per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice          della protezione civile, di cui al  decreto  legislativo  2          gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 360 milioni di  euro          per l'anno 2019.                 5. I Presidenti delle Regioni interessate operano  in          qualita' di vice commissari per gli interventi  di  cui  al          presente decreto, in stretto raccordo  con  il  Commissario          straordinario, che puo' delegare loro  le  funzioni  a  lui          attribuite dal presente decreto. A tale scopo e' costituita          una cabina di coordinamento della ricostruzione  presieduta          dal Commissario straordinario, con il compito di concordare          i contenuti dei provvedimenti da adottare e  di  assicurare          l'applicazione uniforme  e  unitaria  in  ciascuna  Regione          delle  ordinanze  e  direttive  commissariali,  nonche'  di          verificare periodicamente  l'avanzamento  del  processo  di          ricostruzione. Alla cabina  di  coordinamento  partecipano,          oltre al  Commissario  straordinario,  i  Presidenti  delle          Regioni, in qualita' di vice commissari,  ovvero,  in  casi          del tutto eccezionali,  uno  dei  componenti  della  Giunta          regionale munito di apposita delega motivata, oltre  ad  un          rappresentante  dei  comuni  per  ciascuna  delle   regioni          interessate, designato dall'ANCI regionale di  riferimento.          Al funzionamento della cabina di coordinamento si  provvede          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie          previste a legislazione vigente.                 6.  In  ogni  Regione  e'  costituito   un   comitato          istituzionale, composto dal Presidente della  Regione,  che          lo presiede in qualita' di vice commissario, dai Presidenti          delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di  cui          agli allegati 1 e 2, nell'ambito dei quali sono discusse  e          condivise  le  scelte  strategiche,   di   competenza   dei          Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali  si          provvede nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e          finanziarie previste a legislazione vigente. (6)                 7.  Il   Commissario   straordinario   assicura   una          ricostruzione unitaria e omogenea  nel  territorio  colpito          dal sisma, e a  tal  fine  programma  l'uso  delle  risorse          finanziarie  e  approva  le  ordinanze   e   le   direttive          necessarie  per  la  progettazione  ed   esecuzione   degli          interventi, nonche' per la  determinazione  dei  contributi          spettanti ai  beneficiari  sulla  base  di  indicatori  del          danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici.».   |  
|   |                                 Art. 24                     Proroga disposizioni deposito                  e trasporto terre e rocce da scavo 
   1. All'articolo 28, del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 11,  primo  periodo,  dopo  le  parole  «presenza  di amianto» sono inserite le seguenti:  «oltre  i  limiti  contenuti  al punto 3.4 dell'allegato D alla parte IV  del  decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152,»;     b) al comma 13-ter, le parole «per un  periodo  non  superiore  a trenta mesi» sono sostituite dalle seguenti:  «fino  al  31  dicembre 2019».  
           Riferimenti normativi 
               -  Si  riporta   l'articolo   art.   28,   del   citato          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  come  modificato          dalla presente legge:                 «Art. 28 (Disposizioni in materia  di  trattamento  e          trasporto del materiale derivante  dal  crollo  parziale  o          totale degli edifici). - 1.  Allo  scopo  di  garantire  la          continuita' operativa delle azioni poste  in  essere  prima          dell'entrata in vigore del  presente  decreto,  sono  fatte          salve le disposizioni di cui all'art. 2 dell'ordinanza  del          Capo del Dipartimento della  protezione  civile  28  agosto          2016, n.  389,  all'art.  3  dell'ordinanza  del  Capo  del          Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016,  n.          391, e agli articoli 11 e 12 dell'ordinanza  del  Capo  del          Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016,  n.          394, ed i provvedimenti adottati ai  sensi  delle  medesime          disposizioni.                 2. I Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche          ed Umbria, ai sensi dell'art.  1,  comma  5,  approvano  il          piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti          dagli interventi  di  ricostruzione  oggetto  del  presente          decreto.                 3. Il piano di cui al comma 2 e' redatto  allo  scopo          di:                   a) fornire gli strumenti tecnici ed  operativi  per          la migliore gestione delle macerie derivanti dai  crolli  e          dalle demolizioni;                   b) individuare le risorse occorrenti  e  coordinare          il complesso delle attivita' da porre in essere per la piu'          celere  rimozione  delle  macerie,  indicando  i  tempi  di          completamento degli interventi;                   c) assicurare, attraverso la corretta  rimozione  e          gestione delle macerie, la possibilita'  di  recuperare  le          originarie   matrici   storico-culturali   degli    edifici          crollati;                   d)  operare  interventi  di  demolizione  di   tipo          selettivo che tengano  conto  delle  diverse  tipologie  di          materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei          cumuli preparati, massimizzando il recupero delle macerie e          riducendo i costi di intervento;                   e) limitare il volume  dei  rifiuti  recuperando  i          materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova          materia  prima   da   mettere   a   disposizione   per   la          ricostruzione conseguente ai  danni  causati  dagli  eventi          sismici di cui all'art. 1, e se non utilizzati il  ricavato          della loro vendita e' ceduto come contributo al  Comune  da          cui provengono tali materiali.                 4. In deroga all'art. 184 del decreto  legislativo  3          aprile  2006,  n.  152,  e  successive   modificazioni,   i          materiali derivanti dal  crollo  parziale  o  totale  degli          edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici  di          cui all'art. 1 nonche' quelli derivanti dalle attivita'  di          demolizione  e  abbattimento  degli   edifici   pericolanti          disposte  dai  Comuni  interessati  dagli  eventi   sismici          nonche' da altri soggetti competenti o comunque  svolti  su          incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani non          pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi          di raccolta e trasporto da effettuarsi verso  i  centri  di          raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai          commi 6 e 7, fatte salve le situazioni in cui e'  possibile          segnalare  i  materiali  pericolosi   ed   effettuare,   in          condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei          conseguenti adempimenti amministrativi, il  produttore  dei          materiali di cui al  presente  articolo  e'  il  Comune  di          origine dei materiali stessi, in deroga all'art. 183, comma          1, lettera f), del decreto citato legislativo  n.  152  del          2006.                 5. Non costituiscono rifiuto  i  resti  dei  beni  di          interesse  architettonico,  artistico  e  storico,  nonche'          quelli dei  beni  ed  effetti  di  valore  anche  simbolico          appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i  mattoni,  le          ceramiche, le pietre con  valenza  di  cultura  locale,  il          legno lavorato, i metalli  lavorati.  Tali  materiali  sono          selezionati  e  separati  secondo  le  disposizioni   delle          competenti Autorita', che ne individuano anche il luogo  di          destinazione.  Il  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'          culturali e del turismo integra con  proprio  decreto,  ove          necessario, entro cinque giorni dalla data  di  entrata  in          vigore del presente decreto,  le  disposizioni  applicative          gia' all'uopo stabilite dal soggetto attuatore nominato  ai          sensi dell'art. 5 dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento          della protezione civile  13  settembre  2016,  n.  393.  Le          autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di  tutela          del patrimonio  culturale,  ove  necessarie,  si  intendono          acquisite con l'assenso  manifestato  mediante  annotazione          nel verbale sottoscritto dal rappresentante  del  Ministero          che partecipa alle operazioni.                 6. La raccolta dei  materiali  di  cui  al  comma  4,          insistenti  su  suolo  pubblico  ovvero,  nelle  sole  aree          urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto ai centri di          raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo, ovvero          direttamente agli impianti di recupero (R13  e  R5)  se  le          caratteristiche delle macerie lo consentono, sono operati a          cura delle aziende che gestiscono il servizio  di  gestione          integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati          o dei Comuni territorialmente competenti o delle  pubbliche          amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente  o          attraverso  imprese  di  trasporto  autorizzate   da   essi          incaricate.  Le  predette  attivita'  di  trasporto,   sono          effettuate senza lo svolgimento di analisi  preventive.  Il          Centro di  coordinamento  RAEE  e'  tenuto  a  prendere  in          consegna  i  rifiuti  di  apparecchiature   elettriche   ed          elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con          oneri a proprio carico. Ai fini dei conseguenti adempimenti          amministrativi, e' considerato produttore dei materiali  il          Comune di origine dei materiali stessi, in deroga  all'art.          183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n.          152 del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma  4          del presente articolo insistenti nelle aree urbane su suolo          privato, l'attivita'  di  raccolta  e  di  trasporto  viene          effettuata con il consenso del soggetto avente titolo  alla          concessione   dei   finanziamenti    agevolati    per    la          ricostruzione privata come disciplinato dall'art. 6. A  tal          fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalita'          previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia  di          notifica dei provvedimenti  amministrativi  ovvero  secondo          quelle stabilite dall'art. 60 del  decreto  del  Presidente          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  successive          modificazioni,    apposita    comunicazione,     contenente          l'indicazione della data nella quale  si  provvedera'  alla          rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data          di notificazione dell'avviso previsto dal sesto periodo, il          Comune autorizza, salvo che  l'interessato  abbia  espresso          motivato  diniego,  la  raccolta  ed   il   trasporto   dei          materiali.                 6-bis. Al di fuori  delle  ipotesi  disciplinate  dai          precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici          di interesse architettonico, artistico e storico nonche' di          quelli   aventi   valore   anche   simbolico   appartenenti          all'edilizia storica, le  attivita'  di  demolizione  e  di          contestuale rimozione delle macerie devono assicurare,  ove          possibile, il recupero dei  materiali  e  la  conservazione          delle  componenti  identitarie,  esterne  ed  interne,   di          ciascun edificio, secondo le modalita' indicate dal decreto          ministeriale di cui al comma 5.                 7. In coerenza con quanto stabilito al comma 1, anche          in deroga alla normativa vigente, previa  verifica  tecnica          della  sussistenza   delle   condizioni   di   salvaguardia          ambientale  e  di  tutela  della  salute   pubblica,   sono          individuati, dai soggetti  pubblici  all'uopo  autorizzati,          eventuali  e  ulteriori  appositi  siti  per  il   deposito          temporaneo  dei  rifiuti  comunque  prodotti  fino  al   31          dicembre 2019, autorizzati,  sino  alla  medesima  data,  a          ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime          aree per un periodo non superiore a dodici mesi dalla  data          di entrata in  vigore  del  presente  decreto.  I  siti  di          deposito  temporaneo  di   cui   all'art.   3,   comma   1,          dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione          civile 1° settembre 2016, n.  391,  sono  autorizzati,  nei          limiti temporali necessari, fino al  31  dicembre  2019,  e          possono detenere i rifiuti gia' trasportati per un  periodo          non superiore a dodici mesi. Per consentire il rapido avvio          a recupero o smaltimento dei materiali di cui  al  presente          articolo, possono essere autorizzati in deroga, fino al  31          dicembre  2019  aumenti  di  quantitativi  e  tipologie  di          rifiuti conferibili  presso  impianti  autorizzati,  previa          verifica   istruttoria   semplificata   dell'idoneita'    e          compatibilita'  dell'impianto,  senza  che  cio'  determini          modifica e integrazione  automatiche  delle  autorizzazioni          vigenti degli impianti.  I  titolari  delle  attivita'  che          detengono sostanze  classificate  come  pericolose  per  la          salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste  alle          macerie sono tenuti a darne comunicazione  al  Sindaco  del          Comune territorialmente competente ai fini della raccolta e          gestione in condizioni di sicurezza.  Il  Presidente  della          Regione ai sensi dell'art. 1, comma 5,  autorizza,  qualora          necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni          di  selezione,  separazione,  messa  in  riserva  (R13)   e          recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per l'eventuale          successivo trasporto agli impianti di  destinazione  finale          della frazione non recuperabile. I  rifiuti  devono  essere          gestiti senza pericolo per  la  salute  dell'uomo  e  senza          usare  procedimenti  e   metodi   che   potrebbero   recare          pregiudizio   all'ambiente,   secondo   quanto    stabilito          dall'art. 177, comma 4, del decreto  legislativo  3  aprile          2006,  n.  152.  Il  Presidente  della  Regione  ai   sensi          dell'art.  1,  comma  5,   stabilisce   le   modalita'   di          rendicontazione dei quantitativi dei materiali  di  cui  al          comma 4 raccolti e trasportati, nonche' dei rifiuti gestiti          dagli impianti di recupero e smaltimento.                 8. I gestori dei siti di deposito temporaneo  di  cui          al comma 6 ricevono i  mezzi  di  trasporto  dei  materiali          senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono  allo          scarico presso  le  piazzole  attrezzate  e  assicurano  la          gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all'avvio  agli          impianti di trattamento dei  rifiuti  selezionati  presenti          nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresi'          a fornire il personale di  servizio  per  eseguire,  previa          autorizzazione  del  Presidente  della  Regione  ai   sensi          dell'art. 1, comma 5, la separazione e cernita dal  rifiuto          tal  quale,  delle  matrici   recuperabili,   dei   rifiuti          pericolosi e dei RAEE, nonche' il loro avvio agli  impianti          autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.                 9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al  minimo          ulteriori impatti dovuti ai  trasporti,  i  rifiuti  urbani          indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti  all'assistenza          alla popolazione colpita dall'evento sismico possono essere          conferiti  negli  impianti  gia'  allo  scopo   autorizzati          secondo  il  principio  di  prossimita',  senza   apportare          modifiche  alle  autorizzazioni  vigenti,  in  deroga  alla          eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti          urbani medesimi. In tal caso, il  gestore  dei  servizi  di          raccolta si accorda preventivamente  con  i  gestori  degli          impianti dandone comunicazione alla Regione  e  all'Agenzia          regionale   per    la    protezione    ambientale    (ARPA)          territorialmente competenti.                 10.                 11. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  del          presente decreto, i materiali nei quali si rinvenga,  anche          a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto oltre          i limiti contenuti al punto 3.4 dell'allegato D alla  parte          IV del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  non          rientrano nei rifiuti  di  cui  al  comma  4.  Ad  essi  e'          attribuito il codice CER 17.06.05 e sono gestiti secondo le          indicazioni di cui al presente comma.  Tali  materiali  non          possono essere movimentati,  ma  perimetrati  adeguatamente          con  nastro  segnaletico.  L'intervento  di   bonifica   e'          effettuato  da  una   ditta   specializzata.   Qualora   il          rinvenimento  avvenga  durante  la  raccolta,  il   rifiuto          residuato  dallo   scarto   dell'amianto,   sottoposto   ad          eventuale  separazione  e  cernita  di  tutte  le   matrici          recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei  RAEE,  mantiene          la classificazione di rifiuto  urbano  non  pericoloso  con          codice CER 20.03.99 e e' gestito secondo  le  modalita'  di          cui al presente articolo. Qualora il  rinvenimento  avvenga          successivamente al conferimento presso il sito di  deposito          temporaneo, il rimanente  rifiuto,  privato  del  materiale          contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e          cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti  pericolosi          e dei RAEE, mantiene la classificazione di  rifiuto  urbano          non pericoloso con codice CER 20.03.99  e  come  tale  deve          essere gestito  per  l'avvio  a  successive  operazioni  di          recupero e smaltimento. In  quest'ultimo  caso  i  siti  di          deposito  temporaneo  possono  essere   adibiti   anche   a          deposito, in area separata ed appositamente  allestita,  di          rifiuti di amianto. Per quanto riguarda gli  interventi  di          bonifica,  le  ditte  autorizzate,  prima  di  asportare  e          smaltire   correttamente   tutto   il   materiale,   devono          presentare   all'Organo   di   Vigilanza   competente   per          territorio idoneo piano di lavoro ai  sensi  dell'art.  256          del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale piano di          lavoro viene presentato al Dipartimento di sanita' pubblica          dell'azienda unita' sanitaria locale competente, che  entro          24 ore  lo  valuta.  I  dipartimenti  di  Sanita'  pubblica          individuano un  nucleo  di  operatori  esperti  che  svolge          attivita' di assistenza alle aziende e ai cittadini per  il          supporto sugli aspetti di competenza.                 12. Le agenzie regionali per la protezione ambientale          e  le  aziende  unita'  sanitaria  locale  territorialmente          competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia          di tutela ambientale e di prevenzione della  sicurezza  dei          lavoratori, ed il Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'          culturali e del turismo, al fine di evitare il  caricamento          indifferenziato  nei  mezzi  di  trasporto  dei   beni   di          interesse architettonico, artistico e  storico,  assicurano          la vigilanza e il rispetto del presente articolo.                 13.  Ad  esclusione   degli   interventi   che   sono          ricompresi e finanziati  nell'ambito  del  procedimento  di          concessione dei contributi per la ricostruzione, agli oneri          derivanti dall'attuazione del presente articolo ed a quelli          relativi alla raccolta, al trasporto, al  recupero  e  allo          smaltimento  dei  rifiuti  si  provvede  nel  limite  delle          risorse  disponibili  sul  fondo  di  cui  all'art.  4.  Le          amministrazioni coinvolte operano  con  le  risorse  umane,          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza          pubblica. Allo scopo di assicurare il proseguimento,  senza          soluzione di continuita', delle attivita' di cui al comma 4          del presente articolo, in anticipazione rispetto  a  quanto          previsto dall'art. 4, comma 3, del  presente  decreto,  con          ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della   protezione          civile, adottata d'intesa con il Commissario  straordinario          del Governo per la ricostruzione nei territori  interessati          dal sisma del 24 agosto 2016, e' assegnata la somma di euro          100 milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo  di          solidarieta' dell'Unione europea di cui al regolamento (CE)          n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002.                 13-bis.  In   deroga   all'art.   266   del   decreto          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al regolamento di cui al          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del          territorio e  del  mare  10  agosto  2012,  n.  161,  e  al          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,   i          materiali da scavo provenienti dai cantieri  allestiti  per          la realizzazione delle strutture abitative di emergenza  di          cui all'art. 1 dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento          della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016  o  di          altre  opere  provvisionali  connesse  all'emergenza   sono          gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi da 13-ter  a          13-octies del presente articolo.                 13-ter.  In  deroga  alla  lettera  b)  del  comma  1          dell'art. 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,          n. 98, e all'art. 5 del regolamento di cui al  decreto  del          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del          mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali di  cui  al  comma          13-bis del presente articolo, qualora le concentrazioni  di          elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4          del citato decreto n. 161 del 2012 non  superino  i  valori          delle concentrazioni soglia di contaminazione indicati alla          tabella 1 di cui all'allegato 5 al  titolo  V  della  parte          quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  con          riferimento alla specifica destinazione  d'uso  urbanistica          del sito  di  produzione,  potranno  essere  trasportati  e          depositati, fino al 31 dicembre 2019, in siti  di  deposito          intermedio, preliminarmente individuati,  che  garantiscano          in ogni caso un livello di sicurezza ambientale,  assumendo          fin dall'origine la qualifica  di  sottoprodotto  ai  sensi          dell'art.  183,  comma  1,   lettera   qq),   del   decreto          legislativo 3 aprile 2006, n. 152.                 13-quater.  Ai  fini  dei   conseguenti   adempimenti          amministrativi, il produttore dei materiali di cui al comma          13-bis e' il  comune  del  territorio  di  provenienza  dei          materiali medesimi e il detentore e' il soggetto  al  quale          il produttore puo' affidare detti materiali.                 13-quinquies. In deroga alle  lettere  a)  e  d)  del          comma 1 dell'art. 41-bis del decreto-legge 21 giugno  2013,          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto          2013, n. 98, il produttore dei materiali di  cui  al  comma          13-bis  del   presente   articolo   non   ha   obbligo   di          individuazione   preventiva   dell'utilizzo   finale    del          sottoprodotto.                 13-sexies. E' competenza del produttore dei materiali          di cui al comma 13-bis effettuare gli accertamenti  di  cui          al comma 13-ter, finalizzati a verificare  che  i  suddetti          materiali ricadano entro i limiti indicati alla  tabella  1          di cui all'allegato 5 al titolo V della  parte  quarta  del          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.                 13-septies. In deroga al comma 2 dell'art. 41-bis del          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  il          produttore attesta il rispetto delle condizioni di  cui  al          comma 13-ter del presente  articolo  tramite  dichiarazione          resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale  ai          sensi del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente          della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.                 13-octies. Il produttore  dei  materiali  di  cui  al          comma 13-bis del presente articolo  si  accerta  che  siano          rispettate le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 41-bis          del  decreto-legge  n.  69  del   2013,   convertito,   con          modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, prima  del  loro          utilizzo.».   |  
|   |                                 Art. 25             Compensazione ai comuni delle minori entrate              a seguito di esenzione di imposte comunali 
   1. All'articolo 1  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 997, le parole da «L'imposta» fino  a  «dovuta»  sono sostituite dalle seguenti: «L'imposta comunale sulla pubblicita' e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio  di  attivita'  commerciali  e  di produzione di beni o servizi, nonche' la tassa per  l'occupazione  di spazi ed aree pubbliche e il canone per  l'occupazione  di  spazi  ed aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal  1°  (gradi)  gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020,»;     b)  al  comma  998,   le   parole   «regolamento   del   Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello sviluppo economico» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro dell'interno,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie locali», le  parole:  «d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-citta'  e autonomie locali,» sono soppresse e le parole «definite le  modalita' di attuazione del comma 997» sono sostituite dalle parole  «stabiliti i  criteri  e  definite  le  modalita'  per  il  rimborso  ai  comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione  del  comma 997».   2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di  euro  per ciascuno degli anni 2019 e 2020, in termini di solo  saldo  netto  da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 29.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta l'art. 1, commi 997 e  998,  della  citata          legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  come  modificati  dalla          presente legge:                 «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi  speciali.).          - (Omissis).                 997. L'imposta comunale sulla pubblicita' e il canone          per   l'autorizzazione    all'installazione    dei    mezzi          pubblicitari,  riferiti  alle  insegne  di   esercizio   di          attivita' commerciali e di produzione di  beni  o  servizi,          nonche'  la  tassa  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree          pubbliche e il canone per l'occupazione di  spazi  ed  aree          pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio  2019          fino al 31 dicembre 2020, per le attivita' con sede  legale          od operativa nei territori delle  regioni  Abruzzo,  Lazio,          Marche  e  Umbria,   interessati   dagli   eventi   sismici          verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi  nei          comuni  indicati  negli  allegati   1,   2   e   2-bis   al          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.                 998. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle          finanze, di concerto con il Ministro dell'interno,  sentita          la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da  emanare          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della          presente legge, sono stabiliti  i  criteri  e  definite  le          modalita' per il rimborso ai comuni interessati  del  minor          gettito derivante dall'applicazione del comma 997.».   |  
|   |                                 Art. 26 
   Misure per la semplificazione delle procedure per l'immediato ristoro  dei danni subiti dalle attivita'  economiche  e  produttive  e  dai  privati a seguito di eventi calamitosi 
   1. Al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono  apportate  le seguenti modificazioni:     a) all'articolo 25, comma 2, la lettera f)  e'  sostituita  dalla seguente:       «f) all'attuazione delle misure per far  fronte  alle  esigenze urgenti  di  cui  alla  lettera  e),  anche  attraverso   misure   di delocalizzazione, laddove possibile temporanea,  in  altra  localita' del territorio regionale, entro i limiti  delle  risorse  finanziarie individuate con delibera  del  Consiglio  dei  ministri,  sentita  la regione interessata, e secondo i criteri individuati con la  delibera di cui all'articolo 28.»;   b) all'articolo 28:   1) al comma 1, alinea, le parole da: «Al fine di» fino  a:  «citato articolo 25,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Con  delibera  del Consiglio dei ministri»;   2) al comma 1, lettera c), le parole: «delocalizzazione  temporanea in altra localita' del territorio nazionale»  sono  sostituite  dalle seguenti:  «delocalizzazione,  ove  possibile  temporanea,  in  altra localita' del territorio regionale»;   3) il comma 2 e' abrogato.   2.  Il  Commissario  straordinario  di  cui  all'articolo   1   del decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,  individua  con propria ordinanza i criteri e le  modalita'  per  la  concessione  di forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti  nelle  zone interessate dalle attivita' di cantiere,  nei  limiti  delle  risorse disponibili sulla  propria  contabilita'  speciale  non  destinate  a diversa finalita' e comunque nel limite complessivo di 7  milioni  di euro.   2-bis. Ai fini del ristoro dei danni subiti dalle imprese  agricole continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riportano gli articoli 25 e 28, del citato decreto          legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,  come  modificati  dalla          presente legge:                 «Art. 25 (Ordinanze di protezione civile (Articoli  5          e 20 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo          112/1998;  Art.  14  decreto-legge  90/2008,  conv.   legge          123/2008; Art. 40, comma 2, lettera p), legge 196/2009)). -          1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da          effettuare  durante  lo  stato  di  emergenza  di   rilievo          nazionale si  provvede  mediante  ordinanze  di  protezione          civile,  da  adottarsi  in  deroga  ad  ogni   disposizione          vigente, nei limiti  e  con  le  modalita'  indicati  nella          deliberazione dello stato di emergenza e nel  rispetto  dei          principi generali dell'ordinamento giuridico e delle  norme          dell'Unione europea. Le ordinanze  sono  emanate  acquisita          l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente          interessate e, ove  rechino  deroghe  alle  leggi  vigenti,          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui          si  intende  derogare  e   devono   essere   specificamente          motivate.                 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con  le          ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle          risorse disponibili, in ordine:                   a) all'organizzazione  ed  all'effettuazione  degli          interventi  di  soccorso  e  assistenza  alla   popolazione          interessata dall'evento;                   b) al ripristino della  funzionalita'  dei  servizi          pubblici e delle infrastrutture di reti  strategiche,  alle          attivita' di  gestione  dei  rifiuti,  delle  macerie,  del          materiale vegetale o alluvionale o delle terre e  rocce  da          scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire          la  continuita'  amministrativa  nei  comuni  e   territori          interessati,   anche   mediante   interventi   di    natura          temporanea;                   c) all'attivazione di prime  misure  economiche  di          immediato sostegno  al  tessuto  economico  e  sociale  nei          confronti della popolazione e delle attivita' economiche  e          produttive  direttamente   interessate   dall'evento,   per          fronteggiare le piu' urgenti necessita';                   d)  alla   realizzazione   di   interventi,   anche          strutturali, per la riduzione  del  rischio  residuo  nelle          aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso          all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della          pubblica  e  privata  incolumita',  in  coerenza  con   gli          strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;                   e)  alla  ricognizione  dei   fabbisogni   per   il          ripristino  delle   strutture   e   delle   infrastrutture,          pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni  subiti          dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali          e paesaggistici e dal  patrimonio  edilizio,  da  porre  in          essere sulla base di procedure definite con la  medesima  o          altra ordinanza;                   f) all'attuazione delle misure per far fronte  alle          esigenze urgenti di cui alla lettera e),  anche  attraverso          misure di delocalizzazione, laddove  possibile  temporanea,          in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti          delle risorse  finanziarie  individuate  con  delibera  del          Consiglio dei ministri, sentita la regione  interessata,  e          secondo i  criteri  individuati  con  la  delibera  di  cui          all'art. 28.                 3.  Le  ordinanze  di  protezione  civile  non   sono          soggette al controllo preventivo  di  legittimita'  di  cui          all'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive          modificazioni.                 4.  Le  ordinanze  di  protezione  civile,   la   cui          efficacia  decorre  dalla  data  di  adozione  e  che  sono          pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica          italiana, sono rese pubbliche ai sensi di  quanto  previsto          dall'art. 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,          e  successive   modificazioni   e   sono   trasmesse,   per          informazione, al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,          alle Regioni o Province  autonome  interessate  e  fino  al          trentesimo  giorno  dalla  deliberazione  dello  stato   di          emergenza di rilievo nazionale, al Ministero  dell'economia          e delle finanze.                 5. Oltre il  trentesimo  giorno  dalla  deliberazione          dello stato di emergenza di rilievo nazionale le  ordinanze          sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia          e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.                 6. Il Capo del Dipartimento della protezione  civile,          per l'attuazione degli interventi previsti nelle  ordinanze          di cui al presente articolo si avvale  delle  componenti  e          strutture operative del Servizio nazionale,  e  i  soggetti          attuatori  degli  interventi  previsti  sono,   di   norma,          identificati   nei   soggetti    pubblici    ordinariamente          competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via          prevalente,  salvo  motivate  eccezioni.  I   provvedimenti          adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile          sono  soggetti  ai  controlli  previsti   dalla   normativa          vigente.                 7. Per coordinare  l'attuazione  delle  ordinanze  di          protezione civile, con  i  medesimi  provvedimenti  possono          essere nominati commissari delegati che operano  in  regime          straordinario fino alla scadenza dello stato  di  emergenza          di rilievo nazionale, successivamente  alla  quale  curano,          fino alla  chiusura  della  contabilita'  speciale  di  cui          all'art. 27, la  prosecuzione  delle  attivita'  in  regime          ordinario. Qualora il Capo del Dipartimento si  avvalga  di          commissari delegati, il relativo  provvedimento  di  nomina          deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi  e  le          modalita' del suo esercizio.  I  commissari  delegati  sono          scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti  per  cui          la legge non prevede  alcun  compenso  per  lo  svolgimento          dell'incarico.                 8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite  con  le          ordinanze  di  protezione  civile  non   e'   prevista   la          corresponsione  di  alcun  compenso   per   il   Capo   del          Dipartimento della protezione civile  e  per  i  commissari          delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari          di cariche elettive  pubbliche.  Ove  si  tratti  di  altri          soggetti, ai commissari delegati si applica  l'art.  23-ter          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  e  il          compenso  e'  commisurato  proporzionalmente  alla   durata          dell'incarico, nel limite del parametro massimo  costituito          dal 70 per cento del trattamento economico previsto per  il          primo presidente della Corte di cassazione.                 9.  La  tutela  giurisdizionale  davanti  al  giudice          amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile  e          i  consequenziali   provvedimenti   commissariali   nonche'          avverso gli atti, i provvedimenti e le  ordinanze  emananti          ai sensi del presente articolo e' disciplinata  dal  codice          del processo amministrativo.                 10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15,          si provvede, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza          pubblica, alla disciplina di un sistema di  monitoraggio  e          di  verifica   dell'attuazione,   anche   sotto   l'aspetto          finanziario, delle  misure  contenute  nelle  ordinanze  di          protezione civile nonche'  dei  provvedimenti  adottati  in          attuazione delle medesime e delle ispezioni. Il sistema  di          cui  al  presente  comma  e'  tenuto   ad   assicurare   la          continuita' dell'azione di monitoraggio e  la  periodicita'          delle ispezioni,  anche  in  relazione  alle  ordinanze  di          protezione civile eventualmente non emanate  dal  Capo  del          Dipartimento della protezione civile.                 11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e  di          Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,          definiscono provvedimenti con finalita' analoghe  a  quanto          previsto dal presente articolo in relazione alle  emergenze          di cui all'art. 7, comma 1, lettera  b),  da  adottarsi  in          deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei          limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui          all'art. 24, comma 7.»                 «Art. 28 (Disciplina delle  misure  da  adottare  per          rimuovere  gli  ostacoli   alla   ripresa   delle   normali          condizioni di vita nelle aree colpite da eventi  calamitosi          (Articoli  5  legge  225/1992;  Art.  23-sexies,  comma  4,          decreto-legge 6/1998, conv. legge 61/1998; Articoli  107  e          108 decreto-legislativo 112/1998)). - 1. Con  delibera  del          Consiglio dei ministri si provvede all'individuazione delle          modalita' di concessione  di  agevolazioni,  contribuiti  e          forme di ristoro in favore dei soggetti pubblici, privati e          attivita' economiche e produttive, danneggiati nel rispetto          dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili          allo scopo a legislazione vigente:                   a)  definizione  di  massimali,  sulla  base  degli          effetti determinati dalla tipologia degli eventi calamitosi          commisurati alla loro intensita' ed estensione;                   b) definizione di metodologie omogenee per l'intero          territorio nazionale;                   c) per i danni subiti dai soggetti privati e  dalle          attivita' economiche e produttive,  in  tutto  o  in  parte          indennizzati da compagnie assicuratrici, previsione che  la          corresponsione degli eventuali contributi pubblici  per  la          delocalizzazione,  ove  possibile  temporanea,   in   altra          localita' del territorio regionale, per  la  ricostruzione,          la riparazione o il ripristino dei danni abbia  luogo  solo          fino   alla    concorrenza    dell'eventuale    differenza,          prevedendo,  in  tal  caso,   che   il   contributo   cosi'          determinato sia integrato con un'ulteriore  somma  pari  ai          premi assicurativi versati  dai  soggetti  danneggiati  nel          quinquennio antecedente la data dell'evento;                   d) l'esclusione degli edifici abusivi danneggiati o          distrutti dalla fruizione delle misure volte a superare  lo          stato di emergenza.                 2. (Abrogato).».               - Si riporta l'art. 1, del decreto-legge  28  settembre          2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova,          la sicurezza della rete nazionale  delle  infrastrutture  e          dei trasporti, gli eventi  sismici  del  2016  e  2017,  il          lavoro   e   le   altre   emergenze),    convertito,    con          modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:                 «Art.   1   (Commissario   straordinario    per    la          ricostruzione). - 1. In conseguenza del crollo di un tratto          del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel  Comune  di          Genova, noto come ponte  Morandi,  avvenuto  il  14  agosto          2018, di seguito «evento», al fine  di  garantire,  in  via          d'urgenza, le attivita' per la demolizione,  la  rimozione,          lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali          di risulta, nonche' per la progettazione,  l'affidamento  e          la ricostruzione dell'infrastruttura e  il  ripristino  del          connesso sistema viario, con  decreto  del  Presidente  del          Consiglio dei ministri, da  adottarsi  entro  dieci  giorni          dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  e          sentito il Presidente della Regione Liguria, e' nominato un          Commissario straordinario per la ricostruzione, di  seguito          nel presente capo: «Commissario straordinario».  La  durata          dell'incarico del Commissario straordinario  e'  di  dodici          mesi e puo' essere prorogata o rinnovata per non  oltre  un          triennio dalla prima nomina.                 2. Al  Commissario  straordinario  e'  attribuito  un          compenso,  determinato  con  decreto  del  Ministro   delle          infrastrutture e dei trasporti di concerto con il  Ministro          dell'economia e delle finanze, in misura  non  superiore  a          quella indicata all'art. 15, comma 3, del  decreto-legge  6          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio  dei  compiti          assegnati, il Commissario straordinario si  avvale  di  una          struttura di supporto posta alle  sue  dirette  dipendenze,          costituita con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei          ministri e composta da un contingente massimo di  personale          pari  a  venti  unita',  di  cui  una  unita'  di   livello          dirigenziale generale, fino ad un massimo di cinque  unita'          di livello dirigenziale non generale e la restante quota di          unita'  di  personale  non  dirigenziale,   dipendenti   di          pubbliche   amministrazioni   centrali   e    degli    enti          territoriali, previa intesa con questi ultimi, in  possesso          delle  competenze  e  dei  requisiti  di   professionalita'          richiesti dal Commissario straordinario per  l'espletamento          delle  proprie  funzioni,  con  esclusione  del   personale          docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle          istituzioni scolastiche. Detto personale e' posto, ai sensi          dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,          in posizione di comando, distacco o  fuori  ruolo  o  altro          analogo  istituto  previsto  dai  rispettivi   ordinamenti,          conservando lo stato giuridico e il  trattamento  economico          fondamentale  dell'amministrazione  di  appartenenza,   che          resta  a  carico   della   medesima.   Al   personale   non          dirigenziale della struttura e' riconosciuto il trattamento          economico  accessorio,   ivi   compresa   l'indennita'   di          amministrazione,  del  personale   non   dirigenziale   del          comparto della Presidenza del Consiglio  dei  ministri.  Al          dirigente   di   livello   dirigenziale    generale    sono          riconosciute  la  retribuzione  di  posizione   in   misura          equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori  di          uffici  interni  ai  Dipartimenti  della   Presidenza   del          Consiglio dei ministri, nonche'  un'indennita'  sostitutiva          della   retribuzione   di   risultato,   determinata    con          provvedimento del Commissario straordinario, di importo non          superiore al 50 per cento della retribuzione di  posizione.          Ai dirigenti di livello  dirigenziale  non  generale  della          struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in          misura equivalente ai valori economici  massimi  attribuiti          ai dirigenti di livello non generale della  Presidenza  del          Consiglio dei ministri, nonche'  un'indennita'  sostitutiva          della   retribuzione   di   risultato,   determinata    con          provvedimento del Commissario straordinario, di importo non          superiore al 50 per cento della retribuzione di  posizione.          Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono          a carico esclusivo della contabilita' speciale intestata al          Commissario  straordinario.  Nell'ambito   del   menzionato          contingente di personale non  dirigenziale  possono  essere          anche nominati fino ad  un  massimo  di  cinque  esperti  o          consulenti,  scelti  anche  tra  soggetti   estranei   alla          pubblica  amministrazione  e  anche  in  deroga  a   quanto          previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001,          n. 165, e dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6  luglio          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7          agosto 2012, n.  135,  il  cui  compenso  e'  definito  con          provvedimento del Commissario straordinario.  La  struttura          cessa   alla   scadenza   dell'incarico   del   Commissario          straordinario. Agli oneri di cui al presente comma e di cui          al comma 4 provvede il Commissario nel limite delle risorse          disponibili nella contabilita' speciale di cui al comma  8.          A tal fine e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni  di  euro          per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020,  e  ai  relativi          oneri si provvede ai sensi dell'art. 45.                 3. Per le attivita' urgenti  di  progettazione  degli          interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per          le attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche'          per     ogni     altra     attivita'      di      carattere          tecnico-amministrativo   connessa    alla    progettazione,          all'affidamento  e  all'esecuzione  di  lavori,  servizi  e          forniture, il  Commissario  straordinario  puo'  avvalersi,          anche in qualita' di soggetti attuatori, previa intesa  con          gli enti territoriali interessati, delle strutture e  degli          uffici  della  Regione  Liguria,  degli  uffici  tecnici  e          amministrativi del Comune  di  Genova,  dei  Provveditorati          interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a.,  delle          Autorita' di distretto, nonche', mediante convenzione,  dei          concessionari  di  servizi  pubblici  e  delle  societa'  a          partecipazione pubblica o a controllo pubblico.                 4. Il Commissario straordinario  puo'  nominare,  con          proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di  venti          unita', fino a  due  sub-commissari,  il  cui  compenso  e'          determinato in  misura  non  superiore  a  quella  indicata          all'art. 15, comma 3, del decreto-legge  n.  98  del  2011.          L'incarico di sub-commissario ha durata massima di 12  mesi          e puo' essere rinnovato.                 5. Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e          il conferimento in  discarica  dei  materiali  di  risulta,          nonche'  per   la   progettazione,   l'affidamento   e   la          ricostruzione  dell'infrastruttura  e  il  ripristino   del          connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera          in deroga ad ogni disposizione di legge diversa  da  quella          penale, fatto salvo  il  rispetto  delle  disposizioni  del          codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,          di cui al decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,          nonche'     dei     vincoli     inderogabili      derivanti          dall'appartenenza  all'Unione  europea.  Con  decreto   del          Ministro dell'interno, da adottare  entro  quindici  giorni          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione          del presente  decreto,  sono  individuate  speciali  misure          amministrative di semplificazione  per  il  rilascio  della          documentazione antimafia, anche  in  deroga  alle  relative          norme.  Per  le   occupazioni   di   urgenza   e   per   le          espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli          interventi  di  cui  al  primo  periodo,   il   Commissario          straordinario, adottato il relativo decreto, provvede  alla          redazione dello stato  di  consistenza  e  del  verbale  di          immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza          di  due  rappresentanti  della   Regione   o   degli   enti          territoriali  interessati,  prescindendo  da   ogni   altro          adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto  di          cui al terzo periodo, il Commissario straordinario  dispone          l'immediata immissione nel  possesso  delle  aree,  da  lui          stesso   individuate   e   perimetrate,   necessarie    per          l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario  anche          l'accesso  per  accertamenti  preventivi  a  favore   delle          imprese chiamate a svolgere le attivita' di cui al presente          comma, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere  in          separata sede e comunque senza  che  cio'  possa  ritardare          l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.                 6. Il concessionario  del  tratto  autostradale  alla          data  dell'evento,  tenuto,  in  quanto  responsabile   del          mantenimento  in   assoluta   sicurezza   e   funzionalita'          dell'infrastruttura concessa ovvero in quanto  responsabile          dell'evento, a  far  fronte  alle  spese  di  ricostruzione          dell'infrastruttura e di ripristino  del  connesso  sistema          viario, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario          straordinario, versa sulla contabilita' speciale di cui  al          comma 8 le somme necessarie al predetto ripristino ed  alle          altre attivita' connesse di cui al  comma  5,  nell'importo          provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo salvo          conguagli,   impregiudicato   ogni    accertamento    sulla          responsabilita' dell'evento e sul titolo in base  al  quale          sia  tenuto  a  sostenere  i  costi  di  ripristino   della          viabilita'.  Nella  determinazione  di  detto  importo,  il          Commissario straordinario comprende  tutti  gli  oneri  che          risultano necessari al  predetto  ripristino,  ivi  inclusi          quelli di cui all'art. 1-bis. In caso di omesso  versamento          nel termine, il Commissario straordinario puo' individuare,          omessa ogni  formalita'  non  essenziale  alla  valutazione          delle manifestazioni di disponibilita' comunque  pervenute,          un soggetto  pubblico  o  privato  che  anticipi  le  somme          necessarie alla  integrale  realizzazione  delle  opere,  a          fronte della cessione pro solvendo della  pertinente  quota          dei crediti dello Stato nei  confronti  del  concessionario          alla   data   dell'evento,    potendo    remunerare    tale          anticipazione ad un tasso annuo non superiore al  tasso  di          rendimento dei buoni del tesoro decennali maggiorato di 1,5          punti percentuali. Per assicurare  il  celere  avvio  delle          attivita' del Commissario, in caso di mancato  o  ritardato          versamento  da  parte  del   Concessionario,   a   garanzia          dell'immediata attivazione del meccanismo di  anticipazione          e' autorizzata  la  spesa  di  30  milioni  di  euro  annui          dall'anno 2018 all'anno 2029. Agli oneri di cui al presente          comma, si provvede: quanto a 30 milioni di euro  annui  per          ciascuno   degli   anni   dal   2018   al   2029   mediante          corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma          1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; ai  fini  della          compensazione in  termini  di  fabbisogno  e  indebitamento          netto, quanto a 40 milioni di euro per l'anno  2018  e  120          milioni di euro per l'anno  2019,  mediante  corrispondente          riduzione del medesimo Fondo di cui all'art. 1, comma 1072,          della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e quanto a 20  milioni          di euro per l'anno 2018, 40  milioni  di  euro  per  l'anno          2019,  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,   mediante          corrispondente utilizzo  del  Fondo  per  la  compensazione          degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione          vigente  conseguenti  all'attualizzazione   di   contributi          pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del  decreto-legge          7 ottobre 2008,  n.  154,  convertito,  con  modificazioni,          dalla  legge  4  dicembre  2008,  n.  189.   All'atto   del          versamento  da  parte  del   Concessionario   delle   somme          necessarie per gli interventi di cui al primo  periodo  del          presente comma, il Fondo di cui  all'art.  1,  comma  1072,          della   legge   27    dicembre    2017,    n.    205,    e'          corrispondentemente reintegrato, anche mediante  versamento          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato   da   parte   del          Commissario. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti          variazioni di bilancio.                 7. Il  Commissario  straordinario  affida,  ai  sensi          dell'art. 32  della  direttiva  2014/24/UE  del  Parlamento          europeo  e  del  Consiglio,  del  26  febbraio   2014,   la          realizzazione delle attivita' concernenti il ripristino del          sistema viario, nonche' quelle  connesse,  ad  uno  o  piu'          operatori economici diversi dal concessionario  del  tratto          autostradale alla data  dell'evento  e  da  societa'  o  da          soggetti da quest'ultimo controllati o, comunque,  ad  esso          collegati, anche al fine di evitare un  ulteriore  indebito          vantaggio  competitivo  nel   sistema   delle   concessioni          autostradali e, comunque, giacche' non puo' escludersi  che          detto  concessionario  sia   responsabile,   in   relazione          all'evento,   di   grave   inadempimento    del    rapporto          concessorio. L'aggiudicatario costituisce,  ai  fini  della          realizzazione  delle  predette  attivita',  una   struttura          giuridica con patrimonio e contabilita' separati.                 8. Per la realizzazione degli interventi  urgenti  di          cui al presente  articolo,  e'  autorizzata  l'apertura  di          apposita contabilita'  speciale  intestata  al  Commissario          straordinario,  sulla   quale   confluiscono   le   risorse          pubbliche all'uopo destinate nonche' quelle tempestivamente          messe a disposizione dal soggetto concessionario al momento          dell'evento.                 8-bis. Il Commissario  straordinario,  nell'esercizio          delle  funzioni  attribuite  dal  presente  decreto,   puo'          avvalersi e puo' stipulare  convenzioni  con  le  strutture          operative e i soggetti concorrenti di cui all'art. 4, comma          2, del codice della protezione civile, di  cui  al  decreto          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.                 8-ter. Agli atti  del  Commissario  straordinario  si          applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art.          36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,          con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.».               - Si riporta l'art. 1, commi da 422  a  428-ter,  della          legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -          legge di stabilita' 2016):                 «422. Al fine di dare  avvio  alle  misure  per  fare          fronte ai danni  occorsi  al  patrimonio  privato  ed  alle          attivita' economiche  e  produttive,  in  attuazione  della          lettera d) del comma 2 dell'art. 5 della legge 24  febbraio          1992, n. 225,  e  successive  modificazioni,  relativamente          alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai  Commissari          delegati  e  trasmesse  al  Dipartimento  della  protezione          civile della Presidenza del Consiglio dei ministri  per  la          successiva istruttoria si  provvede,  per  le  finalita'  e          secondo i criteri da stabilire con  apposite  deliberazioni          del Consiglio dei ministri, assunte ai sensi della  lettera          e) del citato art. 5, comma 2, della legge n. 225 del  1992          mediante  concessione,  da  parte   delle   Amministrazioni          pubbliche  indicate  nelle   medesime   deliberazioni,   di          contributi  a  favore  di  soggetti  privati  e   attivita'          economiche e produttive, con le modalita' del finanziamento          agevolato.                 423. Per le finalita' di cui al comma 422, i soggetti          autorizzati  all'esercizio   del   credito   operanti   nei          territori individuati nelle deliberazioni del Consiglio dei          ministri adottate ai  sensi  del  medesimo  comma,  possono          contrarre finanziamenti, secondo  contratti  tipo  definiti          con  apposita  convenzione  con   l'Associazione   bancaria          italiana, assistiti dalla garanzia dello  Stato,  ai  sensi          dell'art. 5, comma 7,  lettera  a),  secondo  periodo,  del          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  al          fine di  concedere  finanziamenti  agevolati  assistiti  da          garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati  dagli  eventi          calamitosi rispettivamente indicati, nel limite massimo  di          1.500  milioni  di  euro,  e  comunque  nei  limiti   delle          disponibilita'  di  cui  al  comma  427.  Con  decreti  del          Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  concessa  la          garanzia dello Stato di cui ai commi da 422 a  428  e  sono          definiti i criteri e le  modalita'  di  operativita'  della          stessa, nonche' le modalita' di monitoraggio  ai  fini  del          rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente.          La garanzia  dello  Stato  di  cui  al  presente  comma  e'          elencata  nell'allegato  allo  stato  di   previsione   del          Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art.  31          della legge 31 dicembre 2009, n. 196.                 424. In caso di accesso  ai  finanziamenti  agevolati          accordati dalle banche ai sensi dei commi da 422 a 428,  in          capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di          imposta,  fruibile  esclusivamente  in  compensazione,   in          misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo          ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti,          nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione  dei          medesimi  finanziamenti.  Le  modalita'  di  fruizione  del          credito di imposta sono  stabilite  con  provvedimento  del          direttore dell'Agenzia  delle  entrate  nel  limite  di  60          milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Il  credito  di          imposta e' revocato, in tutto o in parte,  nell'ipotesi  di          risoluzione   totale   o   parziale   del   contratto    di          finanziamento agevolato.                 425. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato          comunica  con  modalita'  telematiche   all'Agenzia   delle          entrate gli elenchi dei soggetti  beneficiari,  l'ammontare          del  finanziamento  concesso  a  ciascun  beneficiario,  il          numero e l'importo  delle  singole  rate.  L'ammontare  del          finanziamento e' erogato al netto di  eventuali  indennizzi          per  polizze  assicurative  stipulate   per   le   medesime          finalita' da dichiarare  al  momento  della  richiesta  del          finanziamento agevolato.                 426. I finanziamenti  agevolati,  di  durata  massima          venticinquennale, sono  erogati  e  posti  in  ammortamento          sulla base  degli  stati  di  avanzamento  lavori  relativi          all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni  di  servizi  e          alle acquisizioni di beni  necessari  all'esecuzione  degli          interventi  ammessi  a  contributo  dalle   amministrazioni          pubbliche di cui al comma 422. I contratti di finanziamento          prevedono specifiche clausole  risolutive  espresse,  anche          parziali, per i casi  di  mancato  o  ridotto  impiego  del          finanziamento,  ovvero  di  utilizzo  anche  parziale   del          finanziamento per finalita' diverse da quelle indicate  nei          commi da 422 a 428. In tutti  i  casi  di  risoluzione  del          contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede          al  beneficiario  la  restituzione  del   capitale,   degli          interessi e di ogni altro  onere  dovuto.  In  mancanza  di          tempestivo  pagamento   spontaneo,   lo   stesso   soggetto          finanziatore comunica alle amministrazioni pubbliche di cui          al comma 422, per la successiva iscrizione a ruolo, i  dati          identificativi del debitore  e  l'ammontare  dovuto,  fermo          restando il recupero da  parte  del  soggetto  finanziatore          delle somme erogate e dei relativi interessi nonche'  delle          spese   strettamente   necessarie   alla    gestione    dei          finanziamenti,   non    rimborsati    spontaneamente    dal          beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'art.  17          del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241.  Le  somme          riscosse a mezzo ruolo sono versate in apposito capitolo di          entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate  al          Fondo  per  le  emergenze  nazionali  istituito  presso  la          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della          protezione civile.                 427. Al fine di assicurare  l'invarianza  finanziaria          degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da  422  a          428, entro il  31  marzo  di  ciascun  anno,  il  Ministero          dell'economia e delle finanze  verifica  l'andamento  della          concessione  di  finanziamenti  agevolati  e  del  relativo          tiraggio,  con  riferimento   alle   disposizioni   vigenti          riguardanti la concessione di  finanziamenti  con  oneri  a          carico dello Stato  per  interventi  connessi  a  calamita'          naturali, al fine di valutare l'importo  dei  finanziamenti          di cui ai commi da 422 a 428 che possono essere annualmente          concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica,  fermo          restando  il  limite  massimo  di  cui  al  comma  423.  Il          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   comunica   al          Dipartimento della protezione civile l'esito della verifica          effettuata entro il medesimo termine del 31 marzo.                 428. Le modalita' attuative dei commi da 422  a  428,          anche al fine di assicurare uniformita' di trattamento,  un          efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse,  nonche'          il rispetto del limite di 1.500 milioni di euro di  cui  al          comma 423, sono definite con ordinanze  adottate  dal  Capo          del Dipartimento della protezione civile  d'intesa  con  le          regioni rispettivamente interessate e di  concerto  con  il          Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art.          5 della legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  e  successive          modificazioni.                 428-bis. Con ordinanza adottata ai sensi dell'art.  5          della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  di  concerto  con  i          Ministeri dell'economia e delle finanze e  delle  politiche          agricole alimentari e forestali, sono disciplinati, per  le          imprese agricole che  nell'ambito  della  ricognizione  dei          fabbisogni di cui al comma 422 hanno reso, nei termini,  la          segnalazione preliminare dei danni subiti  utilizzando  una          modulistica diversa, le modalita' e i termini con  i  quali          si procede alla regolarizzazione delle istanze  presentate,          garantendo l'omogenea definizione delle voci ammissibili  e          dei massimali  previsti  nella  scheda  'C'  allegata  alle          ordinanze di protezione civile rispettivamente adottate,  e          fermi  restando  i  limiti   complessivi   dei   fabbisogni          finanziari ivi indicati.                 428-ter. Conseguentemente, con apposite delibere  del          Consiglio dei  ministri,  sono  riconosciuti  alle  imprese          agricole di cui al comma 428-bis i  benefici  previsti  dai          commi da 422 a 428 e dai relativi provvedimenti  attuativi,          entro i limiti delle disponibilita' finanziarie  comunicate          dal Ministero dell'economia e delle finanze.».   |  
|   |                               Art. 26 bis           Misure per la ricostruzione dei territori colpiti             dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 
   1. All'articolo 39, comma 1, alinea, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  novembre 2018, n. 130, le parole: «a tal  fine  attivati  e»  sono  sostituite dalle seguenti: «a tal fine attivati o».   2. Per i comuni delle regioni Lombardia  e  Veneto  individuati  ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2012,  n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,  n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l'esenzione   dall'applicazione   dell'imposta   municipale   propria prevista  dal  secondo  periodo  del  comma  3  dell'articolo  8  del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' prorogata a decorrere  dal  1° gennaio 2019, fino alla definitiva  ricostruzione  e  agibilita'  dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo dell'art. 39, comma 1, del citato          decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 ,  come  modificato          dalla presente legge:                 «Art. 39 (Impignorabilita'  delle  risorse  assegnate          per  la  ricostruzione  in  aree  interessate   da   eventi          sismici). - 1. Fermo restando  quanto  stabilito  dall'art.          545 del codice di procedura civile,  non  sono  soggette  a          procedure di sequestro o pignoramento e, in  ogni  caso,  a          esecuzione  forzata  in  virtu'  di   qualsivoglia   azione          esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico  della          finanza pubblica a soggetti  pubblici  e  privati,  purche'          depositate su singoli conti correnti  bancari  a  tal  fine          attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato          o straordinario del Governo per la relativa  ricostruzione,          e   destinate   a    interventi    di    ricostruzione    e          riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia  e          sul  patrimonio   storico   e   artistico   nei   territori          interessati dagli eventi sismici:                   a)  della   regione   Abruzzo   dell'aprile   2009,          individuati nell'articolo unico del decreto del Commissario          delegato 16 aprile 2009, n. 3;                   b) delle provincie  di  Bologna,  Modena,  Ferrara,          Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29  maggio  2012,          di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,          n. 122;                   c)  delle  regioni  dell'Italia  centrale,  di  cui          all'allegato 1 al decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre          2016, n. 229.                 (Omissis).».               - Si riportano gli articoli 1, comma 1, e 8,  comma  3,          del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi  urgenti          in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi  sismici          che hanno  interessato  il  territorio  delle  province  di          Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e  Rovigo,          il 20 e il 29 maggio 2012), convertito, con  modificazioni,          dalla legge 1° agosto 2012, n. 122:                 «Art. 1 (Ambito di applicazione e  coordinamento  dei          presidenti  delle  regioni).  -  1.  Le  disposizioni   del          presente decreto sono volte a disciplinare  gli  interventi          per la ricostruzione, l'assistenza alle  popolazioni  e  la          ripresa economica nei territori dei comuni  delle  province          di Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,  Reggio  Emilia  e          Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29          maggio 2012, per i quali e' stato adottato il  decreto  del          Ministro dell'economia e delle finanze 1°  giugno  2012  di          differimento dei termini per l'adempimento  degli  obblighi          tributari,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della          Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno  2012,  nonche'  di          quelli ulteriori indicati nei successivi  decreti  adottati          ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio  2000,          n. 212.               (Omissis).»                 «Art.   8   (Sospensione   termini    amministrativi,          contributi previdenziali ed assistenziali). - (Omissis).                 3. I  redditi  dei  fabbricati,  ubicati  nelle  zone          colpite dal sisma del 20 e  del  29  maggio  2012,  purche'          distrutti od oggetto di ordinanze  sindacali  di  sgombero,          comunque adottate entro il  30  novembre  2012,  in  quanto          inagibili totalmente o parzialmente,  non  concorrono  alla          formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta  sul          reddito delle persone fisiche e  dell'imposta  sul  reddito          delle  societa',  fino  alla  definitiva  ricostruzione   e          agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno          di imposta 2013. I fabbricati di cui al periodo  precedente          sono,  altresi',  esenti   dall'applicazione   dell'imposta          municipale propria di cui all'art. 13 del  decreto-legge  6          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,          a  decorrere  dall'anno  2012  e   fino   alla   definitiva          ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi e comunque          non oltre il 31 dicembre 2018. Ai fini del presente  comma,          il contribuente puo' dichiarare, entro il 30 novembre 2012,          la distruzione  o  l'inagibilita'  totale  o  parziale  del          fabbricato all'autorita' comunale, che nei successivi venti          giorni   trasmette   copia   dell'atto   di   verificazione          all'ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate  territorialmente          competente.               (Omissis).».               - Si riporta l'art. 67-septies,  del  decreto-legge  22          giugno 2012, n. 83 (Misure  urgenti  per  la  crescita  del          Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto          2012, n. 134:                 «Art. 67-septies (Interventi urgenti in favore  delle          popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20  e  del  29          maggio 2012). - 1. Il decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,          recante interventi  urgenti  in  favore  delle  popolazioni          colpite dagli  eventi  sismici  che  hanno  interessato  il          territorio delle  province  di  Bologna,  Modena,  Ferrara,          Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012,          e l'art. 10 del presente  decreto  si  applicano  anche  ai          territori dei comuni  di  Ferrara,  Mantova,  nonche',  ove          risulti l'esistenza del nesso causale tra  i  danni  e  gli          indicati eventi  sismici,  dei  comuni  di  Castel  d'Ario,          Commessaggio,   Dosolo,   Pomponesco,    Viadana,    Adria,          Bergantino,   Castelnovo   Bariano,   Fiesso    Umbertiano,          Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena,  San          Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta.                 1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2,  3,          10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.  74,          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,          n. 122, e successive modificazioni, e dall'art.  3-bis  del          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  si          applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza  del  nesso          causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio          2012,  ricadenti  nei  comuni   di   Argelato,   Bastiglia,          Campegine,  Campogalliano,  Castelfranco  Emilia,   Modena,          Minerbio,   Nonantola,   Reggio   Emilia   e    Castelvetro          Piacentino. Dall'attuazione del presente comma  non  devono          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.                 2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui  al          comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per          la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e  del          29 maggio 2012, di cui all'art.  2,  comma  1  e  al  comma          1-bis, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.».   |  
|   |                                 Art. 27         Presidio zona rossa dei Comuni di Casamicciola Terme                             e Lacco Ameno 
   1. Dopo l'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130, e' inserito il seguente:     «articolo 18-bis (Presidio zona rossa dei comuni di  Casamicciola Terme e Lacco Ameno). - 1. Al fine di rafforzare  il  dispositivo  di vigilanza e sicurezza della zona rossa  dei  comuni  di  Casamicciola Terme e Lacco Ameno, interessati dagli eventi sismici del  21  agosto 2017, il contingente di personale militare  di  cui  all'articolo  1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'  incrementato  di 15 unita' dalla data di entrata in vigore  del  presente  articolo  e fino al 31  dicembre  2019.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,  n. 125.     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 418.694 per il 2019, si provvede a valere sulle  risorse  finanziarie di cui all'articolo 19.».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta l'art. 18, del decreto-legge 28  settembre          2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova,          la sicurezza della rete nazionale  delle  infrastrutture  e          dei trasporti, gli eventi  sismici  del  2016  e  2017,  il          lavoro   e   le   altre   emergenze),    convertito,    con          modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:                 «Art. 18 (Funzioni del Commissario straordinario).  -          1. Il Commissario straordinario:                   a) opera in  raccordo  con  il  Dipartimento  della          protezione  civile  ed  il  Commissario  delegato  di   cui          all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della          protezione civile n. 476 del 29 agosto  2017,  al  fine  di          coordinare le attivita' disciplinate dal presente Capo  con          gli interventi  relativi  al  superamento  dello  stato  di          emergenza;                   b)  vigila  sugli  interventi  di  ricostruzione  e          riparazione degli immobili  privati  di  cui  all'art.  20,          nonche' coordina la concessione ed erogazione dei  relativi          contributi;                   c) opera la ricognizione dei  danni  unitamente  ai          fabbisogni  e  determina,  di  concerto  con   la   Regione          Campania, secondo criteri omogenei, il  quadro  complessivo          degli stessi e stima il fabbisogno  finanziario  per  farvi          fronte, definendo altresi' la programmazione delle  risorse          nei limiti di quelle assegnate;                   d)  coordina  gli  interventi  di  ricostruzione  e          riparazione di opere pubbliche di cui all'art. 26;                   e) interviene a sostegno delle  imprese  che  hanno          sede nei territori interessati e assicura il  recupero  del          tessuto socio-economico nelle  aree  colpite  dagli  eventi          sismici;                   f) tiene e gestisce la contabilita' speciale a  lui          appositamente intestata;                   f-bis)  coordina  e  realizza  gli  interventi   di          demolizione delle  costruzioni  interessate  da  interventi          edilizi;                   f-ter)  coordina  e  realizza  la  mappatura  della          situazione edilizia e  urbanistica,  per  avere  un  quadro          completo del rischio statico, sismico e idrogeologico;                   g)  espleta  ogni  altra  attivita'  prevista   dal          presente Capo nei territori colpiti;                   h) provvede, d'intesa  con  il  Dipartimento  della          protezione civile, alla redazione di un piano finalizzato a          dotare  i  Comuni  di  cui  all'art.  17  degli  studi   di          microzonazione sismica di III livello, come definita  negli          «Indirizzi  e  criteri  per  la   microzonazione   sismica»          approvati  il  13  novembre  2008  dalla  Conferenza  delle          Regioni  e  delle  Province  autonome,  disciplinando   con          proprio  atto  la  concessione  di  contributi  ai   Comuni          interessati, con oneri a carico delle  risorse  disponibili          sulla contabilita' speciale di cui all'art.  19,  entro  il          limite complessivo di euro 210.000, definendo  le  relative          modalita' e procedure di attuazione;                   i) provvede, senza oneri aggiuntivi per la  finanza          pubblica, alla concessione dei contributi di  cui  all'art.          2, comma 6-sexies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148          convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre  2017,          n. 172;                   i-bis)    provvede    alle    attivita'    relative          all'assistenza alla popolazione a seguito della  cessazione          dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali          risorse  residue  presenti  sulla   contabilita'   speciale          intestata al Commissario delegato di cui all'art. 16, comma          2,  dell'ordinanza  del   Capo   del   Dipartimento   della          protezione civile n. 476 del 29 agosto  2017,  che  vengono          all'uopo trasferite  sulla  contabilita'  speciale  di  cui          all'art. 19.                 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma  1,          il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di atti          di carattere generale e di indirizzo.                 3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al  comma          1 il Commissario straordinario opera  in  raccordo  con  il          Presidente della Regione Campania al fine di assicurare  la          piena efficacia ed operativita' degli interventi.                 4. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario          straordinario si avvale dell'Unita'  tecnica-amministrativa          istituita dall'art. 15 dell'ordinanza  del  Presidente  del          Consiglio dei ministri n. 3920 del  28  gennaio  2011,  che          provvede nell'ambito delle  risorse  finanziarie,  umane  e          strumentali disponibili, ferme restando  le  competenze  ad          essa attribuite.                 5. Per le attivita' di cui al comma 1 il  Commissario          straordinario si avvale, altresi',  dell'Agenzia  nazionale          per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa          S.p.A., mediante la conclusione di apposita convenzione con          oneri a carico delle risorse di cui all'art. 19.».               - Si riporta l'art. 1, comma 688, della citata legge 27          dicembre 2017, n. 205:                 «Art. 1 (Misure  quantitative  per  la  realizzazione          degli obiettivi programmatici). - (Omissis).                 688. Al fine di assicurare, anche in  relazione  alle          straordinarie esigenze di  prevenzione  e  contrasto  della          criminalita'  e  del  terrorismo,  la  prosecuzione   degli          interventi  di  cui  all'art.  24,  commi  74  e  75,   del          decreto-legge  1º  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  nonche'          di quelli previsti dall'art. 3, comma 2, del  decreto-legge          10 dicembre 2013, n. 136,  convertito,  con  modificazioni,          dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato fino al  31          dicembre 2019, limitatamente ai  servizi  di  vigilanza  di          siti e obiettivi sensibili,  l'impiego  di  un  contingente          pari a 7.050 unita' di personale  delle  Forze  armate.  Si          applicano le disposizioni di cui all'art. 7-bis, commi 1, 2          e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.  92,  convertito,          con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.  Per          l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa  di          euro 123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e  2019,  con          specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale          di cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il personale  di          cui al comma 75 dell'art. 24 del  decreto-legge  1º  luglio          2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3          agosto 2009, n. 102.               (Omissis).».               - Si  riporta  l'art.  7-bis,  commi  1,  2  e  3,  del          decreto-legge 23 maggio 2008,  n.  92  (Misure  urgenti  in          materia   di   sicurezza   pubblica),    convertito,    con          modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125:                 «Art.  7-bis  (Concorso  delle   Forze   armate   nel          controllo  del  territorio).  -  1.   Per   specifiche   ed          eccezionali esigenze di prevenzione della criminalita', ove          risulti opportuno un accresciuto controllo del  territorio,          puo'  essere  autorizzato  un  piano  di  impiego   di   un          contingente di personale militare appartenente  alle  Forze          armate, preferibilmente carabinieri  impiegati  in  compiti          militari o comunque volontari  delle  stesse  Forze  armate          specificatamente addestrati  per  i  compiti  da  svolgere.          Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti  delle          province comprendenti aree metropolitane  e  comunque  aree          densamente popolate, ai sensi dell'art. 13 della  legge  1º          aprile 1981, n. 121, per servizi  di  vigilanza  a  siti  e          obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e  pattuglia          in concorso e congiuntamente  alle  Forze  di  polizia.  Il          piano puo' essere autorizzato per un periodo di  sei  mesi,          rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore          a 3.000 unita'.               (Omissis).                 2. Il piano di  impiego  del  personale  delle  Forze          armate di cui ai commi 1 e 1-bis e'  adottato  con  decreto          del Ministro dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro          della difesa, sentito il Comitato nazionale  dell'ordine  e          della  sicurezza  pubblica  integrato  dal  Capo  di  stato          maggiore della difesa e previa informazione  al  Presidente          del  Consiglio  dei  ministri.  Il  Ministro   dell'interno          riferisce  in   proposito   alle   competenti   Commissioni          parlamentari.                 3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1,  il          personale delle Forze armate non appartenente all'Arma  dei          carabinieri agisce con le funzioni di  agente  di  pubblica          sicurezza e puo'  procedere  alla  identificazione  e  alla          immediata perquisizione sul posto di  persone  e  mezzi  di          trasporto a norma dell'art. 4 della legge 22  maggio  1975,          n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti          che possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone  o          la sicurezza dei  luoghi  vigilati,  con  esclusione  delle          funzioni   di   polizia    giudiziaria.    Ai    fini    di          identificazione, per  completare  gli  accertamenti  e  per          procedere a tutti  gli  atti  di  polizia  giudiziaria,  il          personale delle Forze armate accompagna le persone indicate          presso i piu' vicini uffici  o  comandi  della  Polizia  di          Stato o dell'Arma  dei  carabinieri.  Nei  confronti  delle          persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'art.          349 del codice di procedura penale.».               - Si riporta l'art. 19,  del  citato  decreto-legge  28          settembre 2018, n. 109:                 «Art. 19 (Contabilita' speciale). - 1. Al Commissario          straordinario e' intestata apposita  contabilita'  speciale          aperta presso la tesoreria dello Stato, su cui confluiscono          le risorse assegnate al fondo  di  cui  all'art.  2,  comma          6-ter,  del  decreto-legge  16  ottobre   2017,   n.   148,          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,          n. 172, nonche' le risorse provenienti  dal  fondo  di  cui          all'art. 1, comma 765, della legge  27  dicembre  2017,  n.          205.                 2. Sulla contabilita' speciale  confluiscono  inoltre          le risorse finanziarie a qualsiasi titolo  destinate  o  da          destinare alla ricostruzione nei territori di cui  all'art.          17 e per l'assistenza alla popolazione.                 3.  La  contabilita'   di   cui   al   comma   1   e'          incrementatadi 20 milioni di euro per ciascuno  degli  anni          del triennio 2019-2021. Ai relativi oneri  si  provvede  ai          sensi dell'art. 45.».   |  
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   Modifiche al decreto legislativo 1°  agosto  2003,  n.  259,  recante              «Codice delle comunicazioni elettroniche» 
   1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,  recante  Codice delle  comunicazioni  elettroniche,  sono   apportate   le   seguenti modificazioni:     a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera ee) sono inserite  le seguenti:       «ee-bis) Sistema di allarme pubblico: sistema di diffusione  di allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze  e catastrofi imminenti o in corso, che puo' utilizzare  servizi  mobili di  comunicazione  interpersonale  basati  sul  numero,  servizi   di diffusione radiotelevisiva, applicazioni mobili basate su un servizio di accesso a internet. Qualora gli allarmi pubblici  siano  trasmessi tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al  pubblico diversi da quelli di cui al primo periodo,  la  loro  efficacia  deve essere equivalente in termini di copertura e capacita' di raggiungere gli utenti finali,  compresi  quelli  presenti  solo  temporaneamente nella zona interessata. Gli allarmi pubblici devono essere facili  da ricevere per gli utenti finali;       ee-ter)  servizio  di  Cell  Broadcast  Service:  Servizio  che consente la diffusione di  messaggi  a  tutti  i  terminali  presenti all'interno di una  determinata  area  geografica  individuata  dalla copertura radiomobile di una o piu' celle;       ee-quater) messaggio IT-alert: Messaggio inviato, attraverso un Servizio di Cell Broadcast Service,  dalle  componenti  del  Servizio nazionale della protezione civile, nell'imminenza o  nel  caso  degli eventi previsti all'articolo 7  del  decreto  legislativo  2  gennaio 2018, n. 1, e dagli ulteriori soggetti a tal fine abilitati;       ee-quinquies) servizio IT-alert: sistema  di  allarme  pubblico che  trasmette,  ai  terminali  presenti  in  una  determinata   area geografica, dei Messaggi IT-alert riguardanti gli scenari di rischio, l'organizzazione  dei  servizi  di  protezione  civile  del   proprio territorio e le misure di autoprotezione;       ee-sexies) misure di autoprotezione: azioni raccomandate, utili a ridurre i rischi e ad  attenuare  le  conseguenze  derivanti  dagli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio  2018, n. 1;";     b) all'articolo 4, comma 3, dopo la lettera h),  e'  aggiunta  la seguente: «h-bis) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso  di eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio  2018, n.  1,   attraverso   le   tecnologie   dell'informazione   e   della comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione  da  parte  dei cittadini;»;     c) all'articolo 13, comma 6, dopo la lettera g), e'  aggiunta  la seguente: «g-bis) garantendo l'attivazione del servizio IT-alert come definito ai sensi dell'articolo 1 del Codice»;     d) all'articolo 14, comma 5, dopo la lettera a), e'  inserita  la seguente: «a-bis) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso  di eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio  2018, n.  1,   attraverso   le   tecnologie   dell'informazione   e   della comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione  da  parte  dei cittadini;»;     e) all'articolo 144, comma 1, la lettera e) e' abrogata;     f) all'allegato n. 1, parte A, dopo il punto 12, e'  aggiunto  il seguente: «12-bis) garantire l'attivazione del servizio IT-alert come definiti ai sensi dell'articolo 1 del Codice;»;     g) all'allegato n. 25, articolo 40, dopo il comma 4, e'  inserito il seguente: «4-bis. Per il perseguimento di finalita'  istituzionali di interesse pubblico e per il coordinamento delle  attivita'  legate alla prevenzione delle calamita' naturali ed alla salvaguardia  della vita umana, dell'ambiente e dei beni, nonche'  per  le  finalita'  di ordine pubblico, gli Enti Pubblici Territoriali, previo consenso  del Ministero, possono rendere partecipi all'utilizzo della propria  rete di comunicazione elettronica altri soggetti. In questo caso l'obbligo del pagamento dei corrispettivi  rimane  in  capo  all'Ente  titolare dell'autorizzazione, ferma  restando  l'applicazione  a  quest'ultimo della minore tra le riduzioni di  cui  all'articolo  32,  sempre  che siano applicabili ai servizi svolti.».   2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di conversione del presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, di concerto con il  Ministro  dello  sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali  e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, sono individuate:     a) le modalita' e i criteri di attivazione del servizio  IT-alert come definito all'articolo 1  comma  1,  lettera  ee-quinquies),  del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1  del presente articolo, da realizzarsi secondo gli standard internazionali applicabili e  per  l'erogazione  di  eventuali  contributi  per  gli investimenti volti al potenziamento e all'innovazione delle reti  dei gestori e alla gestione operativa della piattaforma occorrente;     b) le modalita' e i criteri di attivazione dei messaggi  IT-alert come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera  ee-quater), del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma  1 del presente articolo;     c)  le  modalita'  di  definizione  dei  contenuti  dei  messaggi IT-alert, tenendo conto degli scenari prevedibili in  relazione  agli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio  2018, n. 1, e dell'opportunita' di attivare misure  di  autoprotezione  dei cittadini ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera ee-sexies),  del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1  del presente articolo;     d) le modalita' di gestione della richiesta per l'attivazione dei messaggi  IT-alert  di  cui  all'articolo   1,   comma   1,   lettera ee-quinquies),  del  decreto  legislativo  n.  259  del  2003,   come modificato dal comma 1 del presente articolo;     e) le modalita' di autorizzazione della richiesta di  attivazione di cui alla lettera d);     f) le modalita' di invio dei messaggi IT-alert;     g) i criteri e le modalita' al fine di garantire che l'utilizzo e il  trattamento  dei  dati  eventualmente  raccolti  nell'ambito  del funzionamento  del  sistema  IT-alert  avvenga  nel  rispetto   della normativa in materia di protezione  dei  dati  personali  e  che  sia escluso l'utilizzo dei medesimi dati per finalita' diverse da  quelle di cui al presente articolo.   3. In caso di inosservanza delle disposizioni di  cui  al  presente articolo, si applicano le  sanzioni  previste  dall'articolo  98  del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.   4.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non   devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.   5. Nelle more del recepimento della direttiva (UE)  2018/1972,  del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre  2018,  ai  fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 27  dicembre 2017,  n.  205,   per   «apparecchi   atti   alla   ricezione   della radiodiffusione sonora» si intendono i ricevitori  autoradio  venduti singolarmente o integrati in un veicolo nuovo della categoria M  e  N nonche' i ricevitori con sintonizzatore radio che operino nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione secondo il  Piano  nazionale di ripartizione delle frequenze di cui al decreto del Ministro  dello sviluppo  economico  5  ottobre  2018,  pubblicato  nel   supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  244  del  19  ottobre  2018  ad esclusione delle apparecchiature utilizzate dai  radioamatori  e  dei prodotti nei quali il ricevitore radio e' puramente  accessorio.  Per gli apparati di telefonia mobile e per i veicoli nuovi di categoria N gli  obblighi  di  commercializzazione   al   consumatore,   di   cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205, decorrono dal 31 dicembre 2020. Per i veicoli nuovi della categoria M sono fatti salvi i veicoli prodotti in data antecedente al 1° gennaio 2020 e messi in circolazione sul mercato fino al  21  dicembre  2020, entro il limite del 10 per cento dei veicoli  messi  in  circolazione nel 2019 per ciascun costruttore.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta  l'art.  1,  del  decreto  legislativo  1°          agosto   2003,   n.   259   (Codice   delle   comunicazioni          elettroniche), come modificato dalla presente legge:                 «Art. 1 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente          Codice si intende per:                   a) contraente: la persona fisica  o  giuridica  che          sia parte di un contratto con il fornitore  di  servizi  di          comunicazione elettronica accessibili al pubblico,  per  la          fornitura di tali servizi;                   b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse          o servizi ad un'altra impresa a determinate condizioni,  su          base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire  servizi          di comunicazione elettronica anche quando  sono  utilizzati          per   la   prestazione   di    servizi    della    societa'          dell'informazione  o  di  servizi  di  radiodiffusione   di          contenuti. E' compreso tra l'altro, l'accesso agli elementi          della rete e alle risorse correlate, che puo' comportare la          connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non  fissi          (ivi compreso, in particolare, l'accesso alla  rete  locale          nonche' alle risorse e ai  servizi  necessari  per  fornire          servizi    tramite    la    rete     locale);     l'accesso          all'infrastruttura fisica,  tra  cui  edifici,  condotti  e          piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i          sistemi  di  supporto  operativo;   l'accesso   a   sistemi          informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva,  la          fornitura, l'ordinazione, la manutenzione, le richieste  di          riparazione e la  fatturazione;  l'accesso  ai  servizi  di          traduzione del numero o a  sistemi  che  svolgono  funzioni          analoghe;  l'accesso  alle  reti   fisse   e   mobili,   in          particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso          condizionato  per  i  servizi  di  televisione  digitale  e          l'accesso ai servizi di rete virtuale;                   c) apparato radio elettrico: un  trasmettitore,  un          ricevitore  o  un  ricetrasmettitore  destinato  ad  essere          applicato in una stazione radioelettrica.  In  alcuni  casi          l'apparato radioelettrico puo' coincidere con  la  stazione          stessa;                   d) apparecchiature digitali televisive avanzate:  i          sistemi  di  apparecchiature  di  decodifica  destinati  al          collegamento con televisori o sistemi  televisivi  digitali          integrati in grado di ricevere i servizi della  televisione          digitale interattiva;                   e)   Application   Programming   Interface   (API):          interfaccia software fra applicazioni rese  disponibili  da          emittenti  o  fornitori  di  servizi  e  le  risorse  delle          apparecchiature  digitali  televisive   avanzate   per   la          televisione e i servizi radiofonici digitali;                   f)   Autorita'   nazionale   di   regolamentazione:          l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito          denominata Autorita';                   g) autorizzazione generale: il regime giuridico che          disciplina  la  fornitura  di  reti   o   di   servizi   di          comunicazione elettronica,  anche  ad  uso  privato,  ed  i          relativi obblighi specifici per il  settore  applicabili  a          tutti i tipi o a tipi specifici di servizi  e  di  reti  di          comunicazione elettronica, conformemente al Codice;                   h)  chiamata:  la  connessione  istituita   da   un          servizio  di  comunicazione  elettronica   accessibile   al          pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;                   i)   Codice:   il   "Codice   delle   comunicazioni          elettroniche" per quanto concerne le reti e  i  servizi  di          comunicazione elettronica;                   j) consumatore: l'utente finale, la persona  fisica          che utilizza o che chiede  di  utilizzare  un  servizio  di          comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi          non  riferibili  all'attivita'  lavorativa,  commerciale  o          professionale svolta;                   l)  fornitura  di   una   rete   di   comunicazione          elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo  o          la messa a disposizione di una siffatta rete;                   m)  interconnessione:  il  collegamento  fisico   e          logico delle reti pubbliche di comunicazione utilizzate dal          medesimo operatore o da un altro per consentire agli utenti          di un operatore di comunicare con gli utenti del medesimo o          di un altro operatore, o di accedere ai servizi offerti  da          un altro operatore. I servizi possono essere forniti  dalle          parti interessate o da altre parti che hanno  accesso  alla          rete. L'interconnessione e' una  particolare  modalita'  di          accesso tra operatori della rete pubblica di comunicazione;                   n)   interferenza   dannosa:    interferenza    che          pregiudica   il   funzionamento   di   un    servizio    di          radionavigazione o di altri  servizi  di  sicurezza  o  che          deteriora gravemente, ostacola o  interrompe  ripetutamente          un servizio di radiocomunicazione che  opera  conformemente          alle  normative  internazionali,  dell'Unione   europea   o          nazionali applicabili;                   o) larga banda: l'ambiente  tecnologico  costituito          da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture,  che          consente l'utilizzo delle tecnologie  digitali  ad  elevati          livelli di interattivita';                   p)  libero  uso:  la  facolta'   di   utilizzo   di          dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione          elettronica senza necessita' di autorizzazione generale;                   q) mercati transnazionali: mercati situati in  piu'          di uno Stato membro, individuati conformemente all'art. 18,          che comprendono l'Unione europea o una parte  considerevole          dei suoi Stati membri;                   r)   Ministero:   il   Ministero   dello   sviluppo          economico;                   s) numero geografico: qualsiasi  numero  del  piano          nazionale  di  numerazione  dei  servizi  di  comunicazione          elettronica  nel  quale  alcune  delle  cifre  fungono   da          indicativo geografico e sono utilizzate per  instradare  le          chiamate verso l'ubicazione fisica del punto  terminale  di          rete;                   t) numero  non  geografico:  qualsiasi  numero  del          piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione          elettronica e che non sia un numero geografico; include tra          l'altro i numeri di telefonia mobile, i numeri di  chiamata          gratuita e i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo;                   u)  operatore:  un'impresa  che  e'  autorizzata  a          fornire una rete pubblica di comunicazioni, o  una  risorsa          correlata;                   v) punto terminale  di  rete:  il  punto  fisico  a          partire dal quale il contraente  ha  accesso  ad  una  rete          pubblica di comunicazione; in caso di reti in  cui  abbiano          luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale          di rete e' definito mediante un indirizzo di rete specifico          che puo' essere correlato ad un numero di contraente  o  ad          un nome di contraente; per  il  servizio  di  comunicazioni          mobili e personali il punto terminale di rete e' costituito          dall'antenna fissa cui  possono  collegarsi  via  radio  le          apparecchiature  terminali  utilizzate  dagli  utenti   del          servizio;                   z) rete locale: il circuito fisico che  collega  il          punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto          equivalente nella  rete  pubblica  fissa  di  comunicazione          elettronica;                   aa) rete pubblica di  comunicazioni:  una  rete  di          comunicazione   elettronica   utilizzata   interamente    o          prevalentemente  per  fornire  servizi   di   comunicazione          elettronica  accessibili  al  pubblico,  che  supporta   il          trasferimento di informazioni  tra  i  punti  terminali  di          reti;                   bb).                   cc) rete televisiva via cavo:  ogni  infrastruttura          prevalentemente cablata installata  principalmente  per  la          diffusione o la  distribuzione  di  segnali  radiofonici  o          televisivi al pubblico;                   dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di          trasmissione  e,  se  del  caso,  le   apparecchiature   di          commutazione o di instradamento e  altre  risorse,  inclusi          gli  elementi  di  rete  non  attivi,  che  consentono   di          trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo  di  fibre          ottiche o con altri  mezzi  elettromagnetici,  comprese  le          reti satellitari, le  reti  terrestri  mobili  e  fisse  (a          commutazione di circuito e  a  commutazione  di  pacchetto,          compresa Internet), le reti utilizzate  per  la  diffusione          circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi  per          il trasporto della corrente elettrica, nella misura in  cui          siano  utilizzati  per  trasmettere  i  segnali,  le   reti          televisive  via  cavo,  indipendentemente   dal   tipo   di          informazione trasportato;                   ee) risorse  correlate:  i  servizi  correlati,  le          infrastrutture  fisiche  e  le  altre  risorse  o  elementi          correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad  un          servizio di  comunicazione  elettronica  che  permettono  o          supportano la fornitura di servizi attraverso tale  rete  o          servizio, ovvero sono potenzialmente in grado di farlo, ivi          compresi  tra  l'altro  gli  edifici  o  gli  accessi  agli          edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e          le altre strutture di supporto,  le  guaine,  i  piloni,  i          pozzetti e gli armadi di distribuzione;                   ee-bis) Sistema di  allarme  pubblico:  sistema  di          diffusione  di  allarmi   pubblici   agli   utenti   finali          interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o  in          corso, che puo' utilizzare servizi mobili di  comunicazione          interpersonale basati sul  numero,  servizi  di  diffusione          radiotelevisiva, applicazioni mobili basate su un  servizio          di accesso a internet. Qualora gli allarmi  pubblici  siano          trasmessi  tramite  servizi  di  comunicazione  elettronica          accessibili al pubblico diversi da quelli di cui  al  primo          periodo, la  loro  efficacia  deve  essere  equivalente  in          termini di copertura e capacita' di raggiungere gli  utenti          finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente nella          zona interessata. Gli allarmi pubblici devono essere facili          da ricevere per gli utenti finali;                   ee-ter)  servizio  di   Cell   Broadcast   Service:          Servizio che consente la diffusione di messaggi a  tutti  i          terminali presenti  all'interno  di  una  determinata  area          geografica individuata dalla copertura radiomobile di una o          piu' celle;                   ee-quater) messaggio IT-alert:  Messaggio  inviato,          attraverso un Servizio di  Cell  Broadcast  Service,  dalle          componenti del Servizio nazionale della protezione  civile,          nell'imminenza o nel caso degli eventi previsti all'art.  7          del decreto legislativo 2  gennaio  2018,  n.  1,  e  dagli          ulteriori soggetti a tal fine abilitati;                   ee-quinquies) servizio IT-alert: sistema di allarme          pubblico  che  trasmette,  ai  terminali  presenti  in  una          determinata  area   geografica,   dei   Messaggi   IT-alert          riguardanti gli scenari di  rischio,  l'organizzazione  dei          servizi di protezione civile del proprio  territorio  e  le          misure di autoprotezione;                   ee-sexies)   misure   di   autoprotezione:   azioni          raccomandate, utili a ridurre i rischi e  ad  attenuare  le          conseguenze derivanti dagli eventi di cui  all'art.  7  del          decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;                   ff) servizio di comunicazione  elettronica  ad  uso          privato: un servizio di  comunicazione  elettronica  svolto          esclusivamente nell'interesse proprio  dal  titolare  della          relativa autorizzazione generale;                   gg)  servizio  di  comunicazione   elettronica:   i          servizi,  forniti  di  norma   a   pagamento,   consistenti          esclusivamente  o  prevalentemente  nella  trasmissione  di          segnali su reti di comunicazione  elettronica,  compresi  i          servizi di telecomunicazioni e i  servizi  di  trasmissione          nelle  reti  utilizzate   per   la   diffusione   circolare          radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi  che  forniscono          contenuti  trasmessi  utilizzando   reti   e   servizi   di          comunicazione elettronica o  che  esercitano  un  controllo          editoriale  su  tali  contenuti;  sono  inoltre  esclusi  i          servizi della societa' dell'informazione di cui all'art. 2,          comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003,          n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente  nella          trasmissione  di   segnali   su   reti   di   comunicazione          elettronica;                   hh) servizio telefonico accessibile al pubblico: un          servizio reso  accessibile  al  pubblico  che  consente  di          effettuare  e  ricevere  direttamente   o   indirettamente,          chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno          o piu' numeri che figurano in un piano di  numerazione  dei          servizi   di   comunicazione   elettronica   nazionale    o          internazionale;                   ii) servizio televisivo in formato  panoramico:  un          servizio  televisivo  che  si  compone   esclusivamente   o          parzialmente di programmi prodotti ed  editati  per  essere          visualizzati  su  uno  schermo  a  formato  panoramico.  Il          rapporto d'immagine 16:9 e' il formato di riferimento per i          servizi televisivi in formato panoramico;                   ll)  servizio  universale:  un  insieme  minimo  di          servizi di una qualita' determinata,  accessibili  a  tutti          gli utenti a prescindere dalla loro  ubicazione  geografica          e, tenuto  conto  delle  condizioni  nazionali  specifiche,          offerti ad un prezzo accessibile;                   mm)  sistema  di  accesso  condizionato:  qualsiasi          misura o intesa tecnica secondo la quale l'accesso in forma          intelligibile  ad  un  servizio  protetto   di   diffusione          radiotelevisiva e'  subordinato  ad  un  abbonamento  o  ad          un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale;                   nn)   stazione   radioelettrica,   uno    o    piu'          trasmettitori o ricevitori o un insieme di trasmettitori  e          ricevitori, ivi  comprese  le  apparecchiature  accessorie,          necessari in una data postazione, anche mobile o portatile,          per assicurare un servizio di radiocomunicazione o  per  il          servizio   di   radioastronomia.   Ogni   stazione    viene          classificata sulla base del servizio al quale partecipa  in          materia permanente o temporanea;                   oo)  telefono  pubblico  a   pagamento:   qualsiasi          apparecchio    telefonico    accessibile    al    pubblico,          utilizzabile con mezzi di pagamento che  possono  includere          monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate,          comprese le schede con codice di accesso;                   pp) utente:  la  persona  fisica  o  giuridica  che          utilizza  o   chiede   di   utilizzare   un   servizio   di          comunicazione elettronica accessibile al pubblico;                   qq) utente finale: un utente che non fornisce  reti          pubbliche  di  comunicazione  o  servizi  di  comunicazione          elettronica accessibili al pubblico;                   qq-bis) BEREC:  Organismo  dei  regolatori  europei          delle comunicazioni elettroniche;                   qq-ter)   attribuzione   di   spettro   radio:   la          designazione  di  una  determinata   banda   di   frequenze          destinata ad essere utilizzata da parte di uno o piu'  tipi          di  servizi  di  radiocomunicazione,  se  del  caso,   alle          condizioni specificate;                   qq-quater) servizi correlati: i  servizi  correlati          ad una rete di comunicazione elettronica o ad  un  servizio          di comunicazione elettronica che permettono o supportano la          fornitura di servizi attraverso tale  rete  o  servizio,  o          sono potenzialmente in grado di farlo, compresi tra l'altro          i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono          funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato  e  le          guide elettroniche  ai  programmi,  nonche'  altri  servizi          quali quelli relativi all'identita', alla posizione e  alla          presenza.».               - Si riporta l'art. 4, del citato  decreto  legislativo          1° agosto 2003, n.  259,  come  modificato  dalla  presente          legge:                 «Art. 4 (Obiettivi generali della disciplina di  reti          e servizi di comunicazione elettronica). - 1. La disciplina          delle reti e servizi di comunicazione elettronica e'  volta          a salvaguardare, nel rispetto del  principio  della  libera          circolazione  delle  persone  e  delle  cose,   i   diritti          costituzionalmente garantiti di:                   a) liberta' di comunicazione;                   b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso          il mantenimento dell'integrita'  e  della  sicurezza  delle          reti di comunicazione elettronica;                   c) liberta' di iniziativa economica e suo esercizio          in regime di concorrenza, garantendo un accesso al  mercato          delle reti e servizi di comunicazione  elettronica  secondo          criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e          proporzionalita'.                 2. A garanzia dei diritti di  cui  al  comma  1,  gli          obblighi per le imprese che forniscono reti  e  servizi  di          comunicazione  elettronica,  disposti  dal   Codice,   sono          imposti secondo principi di  trasparenza,  non  distorsione          della concorrenza, non discriminazione e proporzionalita'.                 3.  La   disciplina   delle   reti   e   servizi   di          comunicazione elettronica e' volta altresi' a:                   a) promuovere la semplificazione  dei  procedimenti          amministrativi e la partecipazione  ad  essi  dei  soggetti          interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive,          non  discriminatorie  e  trasparenti  nei  confronti  delle          imprese che forniscono  reti  e  servizi  di  comunicazione          elettronica;                   b)  garantire   la   trasparenza,   pubblicita'   e          tempestivita'  delle  procedure  per  la  concessione   dei          diritti di passaggio  e  di  installazione  delle  reti  di          comunicazione  elettronica  sulle  proprieta'  pubbliche  e          private;                   c) garantire l'osservanza degli obblighi  derivanti          dal regime di  autorizzazione  generale  per  l'offerta  al          pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica;                   d) garantire la fornitura del servizio  universale,          limitando gli effetti distorsivi della concorrenza;                   e) promuovere lo sviluppo in regime di  concorrenza          delle reti e  servizi  di  comunicazione  elettronica,  ivi          compresi quelli a larga banda  e  la  loro  diffusione  sul          territorio nazionale, dando impulso alla  coesione  sociale          ed economica anche a livello locale;                   f)  garantire  in  modo  flessibile   l'accesso   e          l'interconnessione per le reti di comunicazione elettronica          a larga banda, avendo riguardo alle  singole  tipologie  di          servizio, in modo da  assicurare  concorrenza  sostenibile,          innovazione e vantaggi per i consumatori;                   g) garantire la convergenza,  la  interoperabilita'          tra  reti  e  servizi  di   comunicazione   elettronica   e          l'utilizzo di standard aperti;                   h)  garantire  il   rispetto   del   principio   di          neutralita' tecnologica, inteso  come  non  discriminazione          tra particolari tecnologie, non imposizione dell'uso di una          particolare tecnologia rispetto alle altre  e  possibilita'          di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere          taluni   servizi   indipendentemente    dalla    tecnologia          utilizzata;               h-bis) promuovere e favorire, nell'imminenza o in  caso          di eventi di cui  all'art.  7  del  decreto  legislativo  2          gennaio   2018,   n.   1,    attraverso    le    tecnologie          dell'informazione  e  della  comunicazione,  l'adozione  di          misure di autoprotezione da parte dei cittadini.                 4. La disciplina della fornitura di reti e servizi di          comunicazione elettronica tiene conto delle norme e  misure          tecniche approvate in sede comunitaria, nonche' dei piani e          raccomandazioni approvati da organismi  internazionali  cui          l'Italia aderisce in virtu' di convenzioni e trattati.».               - Si riporta l'art. 13, del citato decreto  legislativo          1° agosto 2003, n.  259,  come  modificato  dalla  presente          legge:                 «Art. 13  (Obiettivi  e  principi  dell'attivita'  di          regolamentazione). -  1.  Nello  svolgere  le  funzioni  di          regolamentazione indicate nel Codice e secondo le procedure          in esso contenute, il Ministero e l'Autorita',  nell'ambito          delle  rispettive  competenze,  adottano  tutte  le  misure          ragionevoli  e  proporzionate  intese  a   conseguire   gli          obiettivi generali di cui all'art. 4 ed ai commi 4, 5  e  6          del presente articolo.                 2. Salvo diversa disposizione dell'art.  14  relativo          alle  frequenze   radio,   il   Ministero   e   l'Autorita'          nell'esercizio delle funzioni e  dei  poteri  indicati  nel          Codice  perseguono,  ove   possibile,   il   principio   di          neutralita'  tecnologica,  nel  rispetto  dei  principi  di          garanzia  della  concorrenza  e  non  discriminazione   tra          imprese.                 3.  Il   Ministero   e   l'Autorita'   contribuiscono          nell'ambito  delle  loro   competenze   a   promuovere   la          diversita' culturale e  linguistica  e  il  pluralismo  dei          mezzi di comunicazione.                 4.  Il  Ministero   e   l'Autorita'   promuovono   la          concorrenza nella fornitura delle reti  e  dei  servizi  di          comunicazione elettronica, nonche' delle risorse e  servizi          correlati:                   a) assicurando che gli utenti, compresi gli  utenti          disabili,  quelli  anziani  e  quelli  che  hanno  esigenze          sociali particolari ne traggano  il  massimo  beneficio  in          termini di scelta, prezzi e qualita';                   b) garantendo che non abbiano luogo  distorsioni  e          restrizioni   della   concorrenza   nel    settore    delle          comunicazioni elettroniche, anche per  la  trasmissione  di          contenuti;                   c).                   d) incoraggiando un uso efficace e  garantendo  una          gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di          numerazione.                 5. Il  Ministero  e  l'Autorita',  nell'ambito  delle          rispettive competenze,  contribuiscono  allo  sviluppo  del          mercato:                   a)  rimuovendo  gli   ostacoli   residui   che   si          frappongono  alla  fornitura  di  reti   di   comunicazione          elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di          comunicazione elettronica sul piano europeo;                   b) adottando una disciplina flessibile dell'accesso          e dell'interconnessione, anche mediante la negoziazione tra          gli   operatori,   compatibilmente   con   le    condizioni          competitive del mercato  e  avendo  riguardo  alle  singole          tipologie di servizi di  comunicazione  elettronica  ed  in          particolare a quelli offerti su  reti  a  larga  banda,  in          coerenza con gli obiettivi generali di cui all'art. 4;                   c) incoraggiando l'istituzione  e  lo  sviluppo  di          reti transeuropee e l'interoperabilita' dei servizi;                   d).                   e)    collaborando    con    le    Autorita'     di          regolamentazione  degli  altri   Stati   membri,   con   la          Commissione  europea  e  con  il  BEREC  per  garantire  lo          sviluppo di prassi regolamentari coerenti e  l'applicazione          coerente delle direttive europee recepite con il Codice;                 6. Il  Ministero  e  l'Autorita',  nell'ambito  delle          rispettive  competenze,  promuovono   gli   interessi   dei          cittadini:                   a) garantendo a tutti i  cittadini  un  accesso  al          servizio universale, come definito dal Capo IV  del  Titolo          II;                   b) garantendo un livello elevato di protezione  dei          consumatori  nei  loro  rapporti  con   i   fornitori,   in          particolare predisponendo procedure semplici e poco onerose          di risoluzione delle controversie da parte di un  organismo          indipendente dalle parti in causa;                   c) contribuendo a garantire un livello  elevato  di          protezione dei dati personali e della vita privata;                   d)  promuovendo  la  diffusione   di   informazioni          chiare, in  particolare  garantendo  la  trasparenza  delle          tariffe  e  delle  condizioni  di  uso   dei   servizi   di          comunicazione elettronica accessibili al pubblico;                   e) prendendo in considerazione  le  esigenze  degli          utenti disabili, di quelli anziani e di  quelli  che  hanno          esigenze sociali particolari;                   f) garantendo  il  mantenimento  dell'integrita'  e          della sicurezza delle reti pubbliche di comunicazione;                   g) promuovendo la capacita' degli utenti finali  di          accedere  ad  informazioni  e   distribuirle   o   eseguire          applicazioni e servizi di loro scelta;               g-bis) garantendo l'attivazione del  servizio  IT-alert          come definito ai sensi dell'art. 1 del Codice.                 6-bis. Il Ministero e l'Autorita', nel perseguire  le          finalita'  programmatiche  di  cui  ai  commi  4,  5  e  6,          applicano,   nell'ambito   delle   rispettive   competenze,          principi   regolamentari   obiettivi,   trasparenti,    non          discriminatori e proporzionati:                   a)  promuovendo  la  prevedibilita'  regolamentare,          garantendo un approccio regolatorio coerente  nell'arco  di          opportuni periodi di revisione;                   b) garantendo che, in circostanze analoghe, non  vi          siano discriminazioni nel  trattamento  delle  imprese  che          forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;                   c) salvaguardando la concorrenza  a  vantaggio  dei          consumatori e promuovendo se del caso la concorrenza basata          sulle infrastrutture;                   d)   promuovendo    investimenti    efficienti    e          innovazione  in  infrastrutture  nuove  e  avanzate,  anche          garantendo che qualsiasi obbligo di  accesso  tenga  debito          conto del rischio sostenuto  dalle  imprese  e  consentendo          accordi di cooperazione tra investitori e parti richiedenti          accesso,  al  fine   di   diversificare   il   rischio   di          investimento,  assicurando  nel  contempo  la  salvaguardia          della concorrenza  nel  mercato  e  del  principio  di  non          discriminazione;                   e) tenendo debito conto delle differenti condizioni          attinenti alla concorrenza e al consumo, nelle diverse aree          geografiche all'interno del territorio nazionale;                   f)  imponendo  obblighi   regolamentari   ex   ante          unicamente dove  non  opera  una  concorrenza  effettiva  e          sostenibile, e attenuandoli o revocandoli  non  appena  sia          soddisfatta tale condizione.                 7. Nell'ambito delle proprie attivita' il Ministero e          l'Autorita' applicano le disposizioni di cui alla  legge  7          agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.                 8.   L'Autorita'   si   dota,   conformemente    alle          indicazioni  recate  dalla  direttiva  del  Presidente  del          Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000,  attuativa  della          legge 8 marzo 1999, n. 50, di forme  o  metodi  di  analisi          dell'impatto della regolamentazione.                 9. Ogni atto di regolamentazione dell'Autorita'  deve          recare  l'analisi   di   cui   al   comma   8   ed   essere          conseguentemente motivato.».               - Si riporta l'art. 14, del citato decreto  legislativo          1° agosto 2003, n.  259,  come  modificato  dalla  presente          legge:                 «Art. 14 (Gestione delle radiofrequenze per i servizi          di comunicazione elettronica). - 1.  Tenendo  debito  conto          della  circostanza  che  le  radiofrequenze  sono  un  bene          pubblico dotato di un importante valore sociale,  culturale          ed economico, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle          rispettive competenze, assicurano  la  gestione  efficiente          delle  radiofrequenze  per  i  servizi   di   comunicazione          elettronica  ai  sensi  degli  articoli  13  e  13-bis.  La          predisposizione dei  piani  di  ripartizione,  a  cura  del          Ministero,  e   dei   piani   di   assegnazione,   a   cura          dell'Autorita',   e'   fondata   su   criteri    obiettivi,          trasparenti,   non    discriminatori    e    proporzionati.          L'attribuzione delle frequenze radio destinate a servizi di          comunicazione elettronica e il rilascio  di  autorizzazioni          generali o di diritti d'uso  individuali  in  materia  sono          fondate   su   criteri    obiettivi,    trasparenti,    non          discriminatori e proporzionati. Nell'applicare il  presente          articolo il Ministero e l'Autorita' rispettano gli  accordi          internazionali pertinenti,  fra  cui  i  regolamenti  radio          dell'UIT e la normativa CEPT,  e  possono  tener  conto  di          particolari esigenze di interesse pubblico.                 2. Il Ministero  promuove  l'armonizzazione  dell'uso          delle radiofrequenze nel territorio dell'Unione europea  in          modo coerente con  l'esigenza  di  garantirne  un  utilizzo          effettivo ed efficiente e  di  perseguire  benefici  per  i          consumatori, come economie di scala e interoperabilita' dei          servizi, in conformita' all'art. 13-bis  ed  in  attuazione          delle decisioni della Commissione europea in  materia,  tra          cui la decisione n. 676/2002/CE.                 3. Salvo disposizione contraria di cui al comma 2, il          Ministero  e  l'Autorita',  nell'ambito  delle   rispettive          competenze, assicurano che, coerentemente  con  il  diritto          dell'Unione europea, nelle bande  di  frequenze  dichiarate          disponibili per servizi di  comunicazione  elettronica  nel          Piano nazionale di ripartizione  delle  frequenze,  possono          essere impiegati tutti i tipi di  tecnologie  usati  per  i          servizi  di  comunicazione  elettronica.  Il  Ministero   e          l'Autorita',  nell'ambito  delle   rispettive   competenze,          possono tuttavia prevedere restrizioni proporzionate e  non          discriminatorie relativamente  ai  tipi  di  tecnologie  di          accesso senza fili o rete radio utilizzati per  servizi  di          comunicazione elettronica, ove cio' sia necessario al  fine          di:                   a) evitare interferenze dannose;                   b)  proteggere  la  salute   pubblica   dai   campi          elettromagnetici;                   c) assicurare la qualita' tecnica del servizio;                   d)  assicurare  la   massima   condivisione   delle          radiofrequenze;                   e) salvaguardare l'uso  efficiente  dello  spettro;          oppure;                   f) garantire il conseguimento di  un  obiettivo  di          interesse generale conformemente al comma 5.                 4. Salvo disposizione contraria di cui al comma 2, il          Ministero  e  l'Autorita',   ciascuno   nell'ambito   delle          rispettive competenze, assicurano, nel piano  nazionale  di          ripartizione e assegnazione delle  frequenze  a  norma  del          diritto dell'Unione europea, che nelle bande  di  frequenze          dichiarate  disponibili  per  i  servizi  di  comunicazione          elettronica possono essere forniti tutti i tipi di  servizi          di comunicazione elettronica. Il Ministero  e  l'Autorita',          nell'ambito delle rispettive competenze,  possono  tuttavia          prevedere restrizioni proporzionate e  non  discriminatorie          relativamente  ai  tipi   di   servizi   di   comunicazione          elettronica che e' possibile fornire, anche, se necessario,          al fine di soddisfare un requisito  dei  regolamenti  radio          dell'UIT e della normativa CEPT.                 5.  Le  misure  che  impongono  la  fornitura  di  un          servizio  di  comunicazione  elettronica   in   una   banda          specifica  disponibile  per  i  servizi  di   comunicazione          elettronica   sono   giustificate    per    garantire    il          conseguimento  di  un  obiettivo  di   interesse   generale          conformemente al diritto europeo,  come,  ad  esempio  e  a          titolo non esaustivo:                   a) garantire la salvaguardia della vita umana;                   a-bis) promuovere e favorire, nell'imminenza  o  in          caso di eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo  2          gennaio   2018,   n.   1,    attraverso    le    tecnologie          dell'informazione  e  della  comunicazione,  l'adozione  di          misure di autoprotezione da parte dei cittadini;                   b) promuovere  la  coesione  sociale,  regionale  o          territoriale;                   c)    evitare    un    uso    inefficiente    delle          radiofrequenze; oppure;                   d) promuovere la diversita' culturale e linguistica          ed il pluralismo dei media, anche mediante  prestazione  di          servizi di radiodiffusione o telediffusione.                 6. Il  Ministero  e  l'Autorita',  nell'ambito  delle          rispettive competenze,  possono  vietare  la  fornitura  di          qualsiasi altro servizio di  comunicazione  elettronica  in          una   banda   specifica   esclusivamente   ove   cio'   sia          giustificato  dalla  necessita'   di   proteggere   servizi          finalizzati ad assicurare la salvaguardia della vita umana.          Tale divieto puo' essere eccezionalmente esteso al fine  di          conseguire altri obiettivi di interesse generale definiti a          norma del diritto dell'Unione europea.                 7. Il  Ministero  e  l'Autorita',  nell'ambito  delle          rispettive  competenze,   riesaminano   periodicamente   la          necessita' delle restrizioni di cui ai comma da  3  a  6  e          rendono pubblici i risultati di tale riesame.                 8. I commi 3 e 4  si  applicano  allo  spettro  radio          attribuito ai servizi di comunicazione elettronica  nonche'          alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso individuali          delle radiofrequenze concessi a decorrere  dal  termine  di          cui all'art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legge          31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla          legge 26 maggio 2011, n. 75,  e  successive  modificazioni.          Alle attribuzioni dello spettro radio, alle  autorizzazioni          generali  e  ai  diritti  d'uso  individuali  esistenti  al          termine di cui  al  periodo  precedente,  si  applicano  le          disposizioni dell'art. 14-bis.                 9.  Fatte  salve  le  disposizioni  delle   direttive          specifiche e  tenendo  conto  delle  circostanze  nazionali          pertinenti, il Ministero e l'Autorita',  nell'ambito  delle          rispettive competenze,  possono  stabilire  norme  volte  a          impedire  l'accaparramento  di  frequenze,  in  particolare          fissando scadenze rigorose  per  l'effettivo  utilizzo  dei          diritti  d'uso  da  parte  del  titolare  dei   diritti   e          applicando sanzioni, comprese le sanzioni pecuniarie di cui          all'art. 98, comma 8, o la revoca dei diritti d'uso in caso          di  mancato  rispetto  delle  scadenze.  Tali  norme   sono          stabilite e applicate in  modo  proporzionato,  trasparente          non discriminatorio.                 10. Il rinvio al presente articolo operato dal  comma          3 dell'art. 8-novies del decreto-legge 8  aprile  2008,  n.          59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  giugno          2008, n. 101, si intende riferito all'art. 14-ter.».               - Si riporta l'art. 144, del citato decreto legislativo          1° agosto 2003, n.  259,  come  modificato  dalla  presente          legge:                 «Art. 144 (Autorizzazioni speciali). - 1.  Oltre  che          da singole persone fisiche, l'autorizzazione  generale  per          l'impianto e l'esercizio di stazioni di  radioamatore  puo'          essere conseguita da:                   a) Universita' ed Enti  di  ricerca  scientifica  e          tecnologica;                   b) scuole ed istituti di istruzione di ogni  ordine          e grado, statali e legalmente  riconosciuti,  ad  eccezione          delle scuole elementari;  la  relativa  dichiarazione  deve          essere  inoltrata  tramite  il  Ministero  dell'istruzione,          dell'universita' e della ricerca,  che  deve  attestare  la          qualifica della scuola o dell'istituto;                   c) scuole e corsi  di  istruzione  militare  per  i          quali la dichiarazione viene presentata dal Ministero della          difesa;                   d)  sezioni  delle  associazioni  dei  radioamatori          legalmente costituite;                   e) (Abrogata).                 2. L'esercizio della stazione deve, nei  detti  casi,          essere affidata ad operatori nominativamente indicati nella          dichiarazione, di eta'  non  inferiore  ad  anni  diciotto,          muniti di patente e dei requisiti richiesti  dall'art.  137          per il conseguimento dell'autorizzazione generale  connessa          all'impianto o all'esercizio di stazioni di radioamatore.».               - Si riporta l'art. 7, del citato decreto legislativo 2          gennaio 2018, n. 1:                 «Art.  7  (Tipologia  degli  eventi  emergenziali  di          protezione civile). - 1. Ai fini  dello  svolgimento  delle          attivita' di cui all'art. 2,  gli  eventi  emergenziali  di          protezione civile si distinguono in:                   a) emergenze  connesse  con  eventi  calamitosi  di          origine naturale o derivanti dall'attivita'  dell'uomo  che          possono essere fronteggiati mediante interventi  attuabili,          dai  singoli  enti  e  amministrazioni  competenti  in  via          ordinaria;                   b) emergenze  connesse  con  eventi  calamitosi  di          origine naturale o derivanti dall'attivita'  dell'uomo  che          per  loro  natura  o  estensione  comportano   l'intervento          coordinato di piu' enti o amministrazioni, e debbono essere          fronteggiati con mezzi e poteri straordinari  da  impiegare          durante  limitati   e   predefiniti   periodi   di   tempo,          disciplinati dalle Regioni e  dalle  Province  autonome  di          Trento  e  di  Bolzano  nell'esercizio   della   rispettiva          potesta' legislativa;                   c) emergenze  di  rilievo  nazionale  connesse  con          eventi  calamitosi  di   origine   naturale   o   derivanti          dall'attivita'  dell'uomo  che  in   ragione   della   loro          intensita'   o   estensione   debbono,   con   immediatezza          d'intervento,  essere  fronteggiate  con  mezzi  e   poteri          straordinari da impiegare durante  limitati  e  predefiniti          periodi di tempo ai sensi dell'art. 24.».               - Si riporta l'allegato n.  25,  art.  32,  del  citato          decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259:                 «Art. 32 (Esenzioni e riduzioni).  -  1.  Le  Regioni          sono esentate dal pagamento  dei  contributi  previsti  dal          presente Titolo per le frequenze  di  diffusione  destinate          all'espletamento del servizio di emergenza sanitaria  «118»          (Emergenza-urgenza), secondo le  disposizioni  dettate  dal          decreto ministeriale 6 ottobre 1998; tali  disposizioni  si          applicano  anche  alle  frequenze  di  connessione   (link)          ritenute  strettamente  necessarie  dal  Ministero  per  lo          svolgimento del servizio.                 2. La Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di          Trento  e  di  Bolzano  sono  esentate  dal  pagamento  dei          contributi  di  cui  al   presente   Titolo   relativamente          all'esercizio dei collegamenti radio utilizzati a  fini  di          protezione civile e di attivita' antincendi di cui all'art.          96, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.                 3. La Croce rossa italiana e' esonerata dal pagamento          dei contributi di cui al presente Titolo per  le  attivita'          assistenziali,  di  protezione   civile   e   di   soccorso          sanitario, ai sensi dell'art. 33, comma 6, della  legge  23          dicembre 2000, n. 388.                 4. Il Corpo nazionale soccorso alpino e  speleologico          del Club alpino italiano  e  le  associazioni  di  soccorso          alpino aventi sede nella  Regione  Valle  d'Aosta  e  nelle          Province autonome di Trento e di Bolzano sono esentati  dal          pagamento dei contributi di cui al presente Titolo.                 5. Le associazioni di  volontariato  riconosciute  ai          sensi  della  legge  11  agosto  1991,   n.   266,   e   le          organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di          cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997,  n.  460,  sono          esentate dal pagamento dei contributi di  cui  al  presente          Titolo  relativamente  ai  servizi  socio-sanitari   e   di          protezione civile.                 6. I contributi di cui al presente Capo sono  ridotti          dell'80 per cento per i collegamenti riguardanti impianti a          scopo didattico  presso  scuole  od  istituti  nonche'  per          radiocollegamenti per la  sicurezza  della  vita  umana  in          montagna.                 7. I contributi di cui al presente Capo sono  ridotti          del 70  per  cento  relativamente  ai  servizi  adibiti  al          soccorso medico  di  persone,  esercitati  da  istituti  di          assistenza e di beneficenza legalmente riconosciuti.                 8. L'entita' dei contributi di cui al  presente  Capo          e'  stabilita  nella  misura  del   cinquanta   per   cento          relativamente:                   a) ai servizi  ASL  legati  alla  sanita'  ed  alla          salute pubblica;                   b) ai servizi svolti dalle istituzioni pubbliche in          via prevalente per finalita'  di  protezione  civile  e  di          soccorso, ivi comprese le attivita' a difesa del patrimonio          boschivo dagli incendi;                   c) ai servizi di polizia degli enti locali;                   d) ai servizi di vigilanza e sicurezza disimpegnati          da enti o istituti riconosciuti.                 9. I contributi di cui al presente Capo sono  ridotti          del 40 per cento per i seguenti servizi:                   a) i servizi di bonifica e di irrigazione  eserciti          da  enti  o  da  consorzi  posti  sotto  la  vigilanza   di          Amministrazioni statali, regionali e comunali;                   b) i servizi di dighe, centrali nucleari,  centrali          termoelettriche e idroelettriche; i servizi di vigilanza  e          di  manutenzione  di  elettrodotti,  oleodotti,   gasdotti,          metanodotti e acquedotti;                   c) i servizi di sicurezza per le miniere;                   d) i collegamenti all'interno o tra  raffinerie  di          petrolio,  centrali  di  produzione  di  gas,  stabilimenti          adibiti  alla  lavorazione   di   materiale   infiammabile,          esplosivo o pericoloso;                   e) i collegamenti tra  stazioni  di  funivia  o  di          seggiovia;                   f) i servizi per l'esercizio e la  manutenzione  di          linee ferroviarie,  tranviarie,  filoviarie  ed  autoviarie          nonche' di sedi aeroportuali;                   g) i servizi gestiti  da  imprese  di  esercizio  e          manutenzione delle autostrade e dei trafori,  limitatamente          ai servizi mobili radiotelefonici;                   h) i servizi di auto pubbliche di citta';                   i) i  servizi  di  ormeggio  e  battellaggio  negli          ambiti portuali;                   j) i servizi gestiti dai circoli nautico-velici;                   k) i servizi di ricerca  persone  con  collegamento          bidirezionale;                   l)  i  servizi  per  studi  e  ricerche   sismiche,          minerarie, metanifere e petrolifere;                   m) i servizi lacuali e fluviali;                   n) i servizi gestiti dalle scuole di sci.                 10. Le esenzioni e le riduzioni  si  applicano  anche          alle autorizzazioni generali temporanee.                 11. Il  rappresentante  legale  delle  organizzazioni          aventi titolo alle esenzioni  o  alle  riduzioni,  all'atto          della  presentazione  della   domanda   di   autorizzazione          generale, e' tenuto ad autocertificare la  sussistenza  dei          titoli e l'espletamento dell'attivita' da esercitare.».               - Si riporta l'art. 98, del citato decreto  legislativo          1° agosto 2003, n. 259:                 «Art.  98  (Sanzioni).  -  1.  Le  disposizioni   del          presente articolo si  applicano  alle  reti  e  servizi  di          comunicazione elettronica ad uso pubblico.                 2. In caso di installazione e fornitura  di  reti  di          comunicazione  elettronica  od  offerta   di   servizi   di          comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa          autorizzazione generale, il Ministero commina, se il  fatto          non  costituisce   reato,   una   sanzione   amministrativa          pecuniaria da  euro  15.000,00  ad  euro  2.500.000,00,  da          stabilirsi in equo rapporto alla gravita' del fatto. Se  il          fatto riguarda la installazione o l'esercizio  di  impianti          radioelettrici, la sanzione minima e' di euro 50.000,00.                 3.  Se  il  fatto   riguarda   la   installazione   o          l'esercizio  di  impianti  di  radiodiffusione   sonora   o          televisiva, si applica la pena della reclusione  da  uno  a          tre anni. La pena e' ridotta  alla  meta'  se  trattasi  di          impianti per la  radiodiffusione  sonora  o  televisiva  in          ambito locale.                 4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o          parallele,  contravvenendo   ai   limiti   territoriali   o          temporali previsti dal titolo abilitativo e' punito con  la          reclusione da sei mesi a due anni.                 5. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma          2, il trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di          una somma pari a venti volte i diritti amministrativi e dei          contributi, di cui rispettivamente agli articoli 34  e  35,          commisurati al periodo di  esercizio  abusivo  accertato  e          comunque per un periodo non inferiore all'anno.                 6.  Indipendentemente   dai   provvedimenti   assunti          dall'Autorita' giudiziaria e fermo restando quanto disposto          dai commi 2 e 3, il  Ministero,  ove  il  trasgressore  non          provveda,  puo'  provvedere  direttamente,  a   spese   del          possessore,   a   suggellare,   rimuovere   o   sequestrare          l'impianto ritenuto abusivo.                 7. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui  al          comma 2 per  piu'  di  due  volte  in  un  quinquennio,  il          Ministero  irroga  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria          nella misura massima stabilita dallo stesso comma 2.                 8. In caso di installazione e fornitura  di  reti  di          comunicazione  elettronica  od  offerta   di   servizi   di          comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformita'  a          quanto dichiarato  ai  sensi  dell'art.  25,  comma  4,  il          Ministero irroga una sanzione amministrativa pecuniaria  da          euro 30.000,00 ad euro 580.000,00.                 9. Fermo restando quanto stabilito dall'art.  32,  ai          soggetti che commettono violazioni gravi o  reiterate  piu'          di  due  volte  nel  quinquennio  delle  condizioni   poste          dall'autorizzazione  generale,  il  Ministero  commina  una          sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  30.000,00  ad          euro  600.000,00;  ai  soggetti  che  non  provvedono,  nei          termini e con le modalita' prescritti,  alla  comunicazione          dei documenti, dei  dati  e  delle  notizie  richiesti  dal          Ministero  o  dall'Autorita',  gli   stessi,   secondo   le          rispettive    competenze,    comminano     una     sanzione          amministrativa  pecuniaria  da  euro  15.000,00   ad   euro          1.150.000,00.                 10. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal          Ministero e dall'Autorita',  nell'ambito  delle  rispettive          competenze, espongono dati contabili  o  fatti  concernenti          l'esercizio delle proprie attivita' non  corrispondenti  al          vero, si applicano le  pene  previste  dall'art.  2621  del          codice civile.                 11. Ai soggetti che non ottemperano  agli  ordini  ed          alle diffide, impartiti ai sensi del Codice dal Ministero o          dall'Autorita',   gli   stessi,   secondo   le   rispettive          competenze,   comminano   una    sanzione    amministrativa          pecuniaria da euro  240.000,00  ad  euro  5.000.000,00.  Se          l'inottemperanza    riguarda     provvedimenti     adottati          dall'Autorita' in ordine alla violazione delle disposizioni          relative ad imprese aventi significativo potere di mercato,          si applica a  ciascun  soggetto  interessato  una  sanzione          amministrativa pecuniaria non inferiore al 2  per  cento  e          non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo          stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso  anteriormente          alla notificazione della contestazione, relativo al mercato          al quale l'inottemperanza si riferisce.                 12. Nei casi previsti dai commi 6, 7, 8 e 9, e  nelle          ipotesi di mancato pagamento dei diritti  amministrativi  e          dei contributi di cui agli articoli 34 e  35,  nei  termini          previsti dall'allegato  n.  10,  se  la  violazione  e'  di          particolare gravita', o reiterata per piu' di due volte  in          un quinquennio, il  Ministero  o  l'Autorita',  secondo  le          rispettive  competenze  e  previa  contestazione,   possono          disporre la sospensione dell'attivita' per un  periodo  non          superiore a  sei  mesi,  o  la  revoca  dell'autorizzazione          generale e degli eventuali diritti  di  uso.  Nei  predetti          casi, il Ministero o l'Autorita',  rimangono  esonerati  da          ogni altra responsabilita' nei riguardi di terzi e non sono          tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa.                 13.  In  caso  di   violazione   delle   disposizioni          contenute  nel  Capo  III  del  presente  Titolo,   nonche'          nell'art.  80,  il  Ministero  o  l'Autorita',  secondo  le          rispettive    competenze,    comminano     una     sanzione          amministrativa  pecuniaria  da  euro  170.000,00  ad   euro          2.500.000,00.                 14. In caso di  violazione  degli  obblighi  gravanti          sugli operatori di cui all'art. 96,  il  Ministero  commina          una sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  170.000,00          ad euro 2.500.000,00.  Se  la  violazione  degli  anzidetti          obblighi e' di particolare gravita' o reiterata per piu' di          due volte in un quinquennio, il Ministero puo' disporre  la          sospensione dell'attivita' per un periodo non  superiore  a          due mesi o la revoca dell'autorizzazione generale. In  caso          di integrale inosservanza  della  condizione  n.  11  della          parte A dell'allegato n. 1, il Ministero dispone la  revoca          dell'autorizzazione generale.                 15. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui          ai commi 1, 4, 5 e 8 dell'art. 95, indipendentemente  dalla          sospensione  dell'esercizio  e   salvo   il   promuovimento          dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore  e'          punito con la sanzione amministrativa da  euro  1.500,00  a          euro 5.000,00.                 16. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui          agli articoli 60, 61, 70,  71,  72  e  79  il  Ministero  o          l'Autorita', secondo le  rispettive  competenze,  comminano          una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 58.000,00 ad          euro 1.160.000,00.                 16-bis. In caso di violazione dell'art. 3,  paragrafi          1, 2, 5, 6 e 7, dell'art. 4, paragrafi 1, 2 e 3,  dell'art.          5, paragrafo 1, dell'art. 6-bis, dell'art. 6-ter, paragrafo          1, dell'art. 6-quater, paragrafi 1 e 2, dell'art. 6-sexies,          paragrafi 1, 3 e 4,  dell'art.  7,  paragrafi  1,  2  e  3,          dell'art. 9, dell'art.  11,  dell'art.  12,  dell'art.  14,          dell'art. 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e  6,  o  dell'art.  16,          paragrafo  4,  del  regolamento  (UE)   n.   531/2012   del          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13  giugno  2012,          relativo al roaming sulle reti pubbliche  di  comunicazioni          mobili  all'interno  dell'Unione,   come   modificato   dal          regolamento (UE) 2015/2120 e dal regolamento (UE) 2017/920,          l'Autorita' irroga una sanzione  amministrativa  pecuniaria          da euro 120.000  a  euro  2.500.000  e  ordina  l'immediata          cessazione della  violazione.  L'Autorita'  ordina  inoltre          all'operatore il rimborso delle  somme  ingiustificatamente          addebitate agli utenti,  indicando  il  termine  entro  cui          adempiere, in ogni caso  non  inferiore  a  trenta  giorni.          Qualora l'Autorita' riscontri, ad  un  sommario  esame,  la          sussistenza di una violazione dell'art. 3, paragrafi 1,  2,          5 e 6, dell'art. 4,  paragrafi  1,  2  e  3,  dell'art.  5,          paragrafo 1, dell'art. 6-bis, dell'art. 6-ter, paragrafo 1,          dell'art.  6-quater,,  paragrafo  1,  dell'art.   6-sexies,          paragrafi 1 e 3, dell'art. 7,  paragrafo  1,  dell'art.  9,          paragrafi 1 e 4, dell'art. 11, dell'art. 12,  paragrafo  1,          dell'art. 14 o dell'art. 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6,  del          citato  regolamento  (UE)   n.   531/2012,   e   successive          modificazioni,  e  ritenga  sussistere  motivi  di  urgenza          dovuta al rischio di un danno di notevole gravita'  per  il          funzionamento del mercato o per  la  tutela  degli  utenti,          puo' adottare, sentiti gli operatori  interessati  e  nelle          more   dell'adozione    del    provvedimento    definitivo,          provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con          effetto immediato.                 16-ter. In caso di violazione dell'art. 3,  dell'art.          4, paragrafi 1  e  2,  o  dell'art.  5,  paragrafo  2,  del          regolamento (UE) 2015/2120 del  Parlamento  europeo  e  del          Consiglio, del 25  novembre  2015,  che  stabilisce  misure          riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e  che  modifica          la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio  universale  e          ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi  di          comunicazione elettronica e regolamento  (UE)  n.  531/2012          relativo al roaming sulle reti pubbliche  di  comunicazioni          mobili  all'interno  dell'Unione,  l'Autorita'  irroga  una          sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000  a  euro          2.500.000 e ordina l'immediata cessazione della violazione.          Qualora l'Autorita' riscontri, ad  un  sommario  esame,  la          sussistenza di una violazione dell'art. 3, paragrafi 1,  2,          3 e 4, del citato  regolamento  (UE)  2015/2120  e  ritenga          sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un  danno          di notevole gravita' per il funzionamento del mercato o per          la  tutela  degli  utenti,  puo'  adottare,   sentiti   gli          operatori  interessati  e  nelle  more  dell'adozione   del          provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per  far          sospendere la condotta con effetto immediato.                 16-quater. L'Autorita' puo' disporre la pubblicazione          dei provvedimenti adottati ai  sensi  dei  commi  16-bis  e          16-ter, a spese dell'operatore, sui mezzi di  comunicazione          ritenuti piu' idonei, anche con pubblicazione su uno o piu'          quotidiani a diffusione nazionale.                 17. Restano ferme, per le  materie  non  disciplinate          dal Codice, le sanzioni di cui all'art. 1, commi 29, 30, 31          e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.                 17-bis.  Alle  sanzioni   amministrative   irrogabili          dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  non  si          applicano le disposizioni sul pagamento in  misura  ridotta          di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e          successive modificazioni.».               -  La  direttiva  11  dicembre  2018,  n.  2018/1972/UE          (Direttiva del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  che          istituisce   il   codice   europeo   delle    comunicazioni          elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE),          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea          n. L 321 del 17 dicembre 2018.               - Si riporta l'art. 1, comma 1044, della  citata  legge          27 dicembre 2017, n. 205:                 «1044. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica,          a decorrere dal 1° giugno 2019  gli  apparecchi  atti  alla          ricezione  della  radiodiffusione  sonora   venduti   dalle          aziende  produttrici  ai  distributori  di  apparecchiature          elettroniche  al   dettaglio   sul   territorio   nazionale          integrano almeno un'interfaccia che consenta all'utente  di          ricevere i servizi della radio digitale.  Per  le  medesime          finalita', a decorrere dal 1° gennaio 2020  gli  apparecchi          atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti ai          consumatori  nel  territorio  nazionale  integrano   almeno          un'interfaccia  che  consenta  all'utente  di  ricevere   i          servizi della radio digitale.».               - Il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  5          ottobre  2018  (Piano  nazionale  di   ripartizione   delle          frequenze tra 0 e 3.000 GHz), e' pubblicato nella  Gazzetta          Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2018, S.O. n. 49.   |  
|   |                               Art. 28 bis                       Clausola di salvaguardia 
   1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme di attuazione, anche con  riferimento  all'articolo  10  della  legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta l'art. 10, della legge  costituzionale  18          ottobre 2001, n. 3  (Modifiche  al  titolo  V  della  parte          seconda della Costituzione):                 «Art. 10 - 1.  Sino  all'adeguamento  dei  rispettivi          statuti,   le    disposizioni    della    presente    legge          costituzionale si applicano anche alle  Regioni  a  statuto          speciale ed alle province autonome di Trento e  di  Bolzano          per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie          rispetto a quelle gia' attribuite.».   |  
|   |                                 Art. 29                          Norma di copertura 
   1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 8, 20  e  25 pari complessivamente a 55 milioni di euro per l'anno 2019, a  84,928 milioni di euro per l'anno 2020, a 89,990 milioni di euro per  l'anno 2021 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e  2023,  si provvede:     a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30  milioni  di euro per ciascuno degli  anni  2020,  2021,  2022  e  2023,  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021, nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno   2019,   allo   scopo, parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo Ministero;     b) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2019  e 2020  e  a  59,990  milioni  di  euro  per  l'anno   2021,   mediante corrispondente riduzione del fondo derivante dal  riaccertamento  dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera  a),  del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;     c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34,928 milioni di  euro  per  l'anno   2020,   mediante   corrispondente   riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di   cui   all'articolo   7-bis   del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 giugno  2013,  n.  71,  rifinanziata  dalla  legge  23 dicembre 2014, n. 190;     d) quanto a 5 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2019  e 2020, mediante corrispondente riduzione, in  termini  di  solo  saldo netto da finanziare, delle somme iscritte nella  Missione  «Politiche economiche-finanziare  e  di  bilancio  e  di  tutela  della  finanza pubblica», Programma «Regolazioni contabili, restituzioni e  rimborsi di imposte» dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze, nei medesimi anni.   1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4-sexies, pari a euro 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2019  al  2023,  si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 1, comma  1091,  della  legge  27  dicembre 2017, n. 205.   2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di bilancio.".  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta l'art. 49,  del  decreto-legge  24  aprile          2014, n. 66 (Misure urgenti  per  la  competitivita'  e  la          giustizia sociale), convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 23 giugno 2014, n. 89:                 «Art. 49 (Riaccertamento straordinario residui). - 1.          Nelle more del completamento della riforma della  legge  di          contabilita' e finanza  pubblica,  di  cui  alla  legge  31          dicembre 2009, n. 196, il Ministro  dell'economia  e  delle          finanze,   con   proprio   decreto,   d'intesa    con    le          amministrazioni interessate, entro il 31 luglio 2014 adotta          un programma straordinario di  riaccertamento  dei  residui          passivi  nonche'  riaccertamento  della  sussistenza  delle          partite debitorie iscritte nel conto del  patrimonio  dello          Stato in corrispondenza di residui  andati  in  perenzione,          esistenti alla data del 31 dicembre 2013, di  cui  all'art.          275, secondo comma, del regio decreto 23  maggio  1924,  n.          827,  ai  fini  della   verifica   della   permanenza   dei          presupposti indicati all'art. 34, comma 2, della  legge  n.          196 del 2009.                 2. In esito alla rilevazione di cui al comma  1,  con          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle  somme          iscritte  nel   conto   dei   residui   da   eliminare   e,          compatibilmente con gli obiettivi  programmati  di  finanza          pubblica, si provvede:                   a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla          eliminazione  degli   stessi   mediante   loro   versamento          all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la  parte          corrente e per il conto  capitale,  di  appositi  fondi  da          iscrivere negli stati di previsione  delle  Amministrazioni          interessate,  da  ripartire  con   decreto   del   Ministro          dell'economia e delle  finanze,  per  il  finanziamento  di          nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il          ripiano  dei  debiti  fuori  bilancio.  La  dotazione   dei          predetti fondi e' fissata su base  pluriennale,  in  misura          non superiore al 50 per cento  dell'ammontare  dei  residui          eliminati di rispettiva pertinenza. La  restante  parte  e'          destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle          finanze da ripartire a favore di interventi individuati con          apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;                   b)   per   i   residui   passivi   perenti,    alla          cancellazione  delle  relative  partite   dalle   scritture          contabili del conto del Patrimonio Generale dello Stato;  a          tal fine,  le  amministrazioni  interessate  individuano  i          residui non piu' esigibili, che formano oggetto di apposita          comunicazione al Ministero dell'economia e  delle  finanze,          da effettuare improrogabilmente entro il  10  luglio  2014.          Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017,  le  somme          corrispondenti alla  cancellazione  dei  suddetti  importi,          fatto salvo quanto previsto  alla  successiva  lettera  d),          sono  iscritte   su   base   pluriennale   nella   medesima          proporzione nei fondi di cui alla precedente lettera a);                   c) per i residui  passivi  perenti,  connessi  alla          sistemazione di partite contabilizzate  in  conto  sospeso,          con le medesime modalita'  di  comunicazione  di  cui  alla          lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con  la          tesoreria statale;                   d) per i residui passivi relativi  a  trasferimenti          e/o  compartecipazioni  statutarie   alle   regioni,   alle          province  autonome  e  agli  altri  enti  territoriali   le          operazioni di cui al presente articolo vengono operate  con          il concorso degli stessi enti interessati. Con la legge  di          bilancio per gli anni 2015-2017,  le  somme  corrispondenti          alla cancellazione dei suddetti importi  sono  iscritte  su          base pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi          enti in relazione ai residui eliminati.».               - Si riporta l'art. 7-bis, del citato decreto-legge  26          aprile 2013, n. 43:                 «Art.  7-bis  (Rifinanziamento  della   ricostruzione          privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo). -  1.          Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi  per          la  ricostruzione  privata  nei  territori  della   regione          Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di          cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del  decreto-legge  28          aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 24 giugno 2009, n. 77, e'  autorizzata  la  spesa  di          197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2014  al          2019 al fine della concessione di contributi a privati, per          la    ricostruzione    o    riparazione    di     immobili,          prioritariamente   adibiti   ad   abitazione    principale,          danneggiati ovvero  per  l'acquisto  di  nuove  abitazioni,          sostitutive  dell'abitazione   principale   distrutta.   Le          risorse di cui al  precedente  periodo  sono  assegnate  ai          comuni  interessati  con  delibera  del   CIPE   che   puo'          autorizzare gli enti locali all'attribuzione dei contributi          in relazione  alle  effettive  esigenze  di  ricostruzione,          previa  presentazione  del  monitoraggio  sullo  stato   di          utilizzo  delle  risorse  allo  scopo  finalizzate,   ferma          restando  l'erogazione  dei  contributi  nei  limiti  degli          stanziamenti annuali iscritti in bilancio.  Per  consentire          la  prosecuzione  degli  interventi  di  cui  al   presente          articolo senza  soluzione  di  continuita',  il  CIPE  puo'          altresi' autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di  150          milioni di euro per l'anno 2013,  delle  risorse  destinate          agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al  punto          1.3 della delibera del CIPE n.  135/2012  del  21  dicembre          2012, in via di anticipazione, a valere  sulle  risorse  di          cui al primo periodo del presente  comma,  fermo  restando,          comunque, lo stanziamento  complessivo  di  cui  al  citato          punto 1.3.                 2. I contributi sono erogati dai  comuni  interessati          sulla base degli  stati  di  avanzamento  degli  interventi          ammessi; la concessione  dei  predetti  contributi  prevede          clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi  di          mancato o ridotto  impiego  delle  somme,  ovvero  di  loro          utilizzo anche solo  in  parte  per  finalita'  diverse  da          quelle indicate nel presente articolo. In tutti i  casi  di          revoca, il beneficiario e'  tenuto  alla  restituzione  del          contributo.  In  caso  di  inadempienza,  si  procede   con          l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo  sono          riversate in apposito capitolo  dell'entrata  del  bilancio          dello Stato per essere riassegnate ai comuni interessati.                 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della          legge  di  conversione  del  presente  decreto,  le  misure          dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite  in  euro          1,81   e   in   euro   14,62,   ovunque   ricorrano,   sono          rideterminate, rispettivamente, in  euro  2,00  e  in  euro          16,00.                 4. La dotazione del Fondo per interventi  strutturali          di politica economica, di cui all'art.  10,  comma  5,  del          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  e'          incrementata di 98,6 milioni di euro per l'anno 2013.                 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a          98,6 milioni di euro per l'anno 2013 e a 197,2  milioni  di          euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, si  provvede          con le maggiori entrate derivanti dal comma 3 del  presente          articolo. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'          autorizzato ad apportare con propri decreti  le  occorrenti          variazioni di bilancio.».               - Si riporta la rubrica del Capo III,  come  modificata          dalla presente legge:                 «Capo III (Disposizioni relative agli eventi  sismici          dell'Abruzzo nell'anno 2009, del Nord e del  Centro  Italia          negli anni 2012, 2016 e 2017 e nei Comuni  di  Casamicciola          Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017).».               -  La  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del   6          settembre 2018 (Dichiarazione dello stato di  emergenza  in          conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni          della provincia di Campobasso a  far  data  dal  16  agosto          2018), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 19          settembre 2018.               -  La  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del  28          dicembre 2018 (Dichiarazione dello stato  di  emergenza  in          conseguenza  dell'evento  sismico   che   ha   colpito   il          territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena,  di          Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa  Venerina,          di Trecastagni, di  Viagrande  e  di  Zafferana  Etnea,  in          provincia di Catania,  il  giorno  26  dicembre  2018),  e'          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  1  del  2  gennaio          2019.   |  
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   1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.     |  
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