Gazzetta n. 147 del 25 giugno 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 92 del 18 aprile 2019), coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2019), recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.».

Avvertenza:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1

Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale
dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in
materia di economia circolare

1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalita' ivi indicate;
b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori;
c) articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.
2. Entro il 30 novembre 2020 il Governo presenta alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunita' del mantenimento o meno della sospensione stessa.
3. Fino al 31 dicembre 2020 si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali.
4. Per gli anni 2019 e 2020 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilita' di finanziamenti limitati alle sole attivita' di progettazione. Le opere la cui progettazione e' stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.
5. I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo.
6. Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori puo' prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.
7. Fino al 31 dicembre 2020, i limiti di importo di cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche ai fini dell'eventuale esercizio delle competenze alternative e dei casi di particolare rilevanza e complessita', sono elevati da 50 a 75 milioni di euro. Per importi inferiori a 75 milioni di euro il parere e' espresso dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche.
8. Fino alla data di cui al comma 7 il termine di cui all'articolo 215, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e' ridotto a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto.
9. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressione di parere, fornisce anche la valutazione di congruita' del costo. Le amministrazioni, in sede di approvazione dei progetti definitivi o di assegnazione delle risorse, indipendentemente dal valore del progetto, possono richiedere al Consiglio la valutazione di congruita' del costo, che e' resa entro trenta giorni. Decorso il detto termine, le amministrazioni richiedenti possono comunque procedere.
10. Fino al 31 dicembre 2020, possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'articolo 205 del medesimo decreto legislativo.
11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.
12. Il collegio consultivo tecnico e' formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo componente sia scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso, tutti i componenti devono essere approvati dalle parti. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della sottoscrizione dell'accordo da parte dei componenti designati e delle parti contrattuali. All'atto della costituzione e' fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.
13. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo puo' procedere all'ascolto informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte. Puo' altresi' convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'eventuale accordo delle parti che accolga la proposta di soluzione indicata dal collegio consultivo non ha natura transattiva, salva diversa volonta' delle parti stesse.
14. Il collegio consultivo tecnico e' sciolto al termine dell'esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle parti.
15. Per gli anni 2019 e 2020, per gli interventi di cui all'articolo 216, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE.
16. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Ai soli fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 in capo all'operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 nonche' ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio. Fatta eccezione per il DURC, la stazione appaltante, per i certificati e documenti gia' acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisto, puo' procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell'attestazione gia' rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato. I certificati e gli altri documenti in corso di validita' possono essere utilizzati nell'ambito di diversi procedimenti di acquisto».
17. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 6-bis e' sostituito dai seguenti:
«6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica e' effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilita' fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici.
6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis».
18. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto e' indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non puo' superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresi' sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonche' le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.
19. Al fine di perseguire l'efficacia dell'economia circolare, il comma 3 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
«3. Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto per il recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorita' competenti sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1, suballegato 1, al citato decreto 5 febbraio 1998, nell'allegato 1, suballegato 1, al citato regolamento di cui al decreto 12 giugno 2002, n. 161, e nell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attivita' di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attivita'. Tali autorizzazioni individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 del presente decreto per quanto riguarda le quantita' di rifiuti ammissibili nell'impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere emanate linee guida per l'uniforme applicazione della presente disposizione sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell'impianto in cui si svolgono tali operazioni e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, i titolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione presentano alle autorita' competenti apposita istanza di aggiornamento ai criteri generali definiti dalle linee guida».
20. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23:
1) al comma 3:
1.1) al primo periodo, le parole: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,»;
1.2) al secondo e al terzo periodo, la parola: «decreto», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «regolamento»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica individua, tra piu' soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita', in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3, nonche' per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilita' e' preceduto dal documento di fattibilita' delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), nel rispetto dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo. Resta ferma la facolta' della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilita' delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilita' tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonche' gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalita' previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.»;
3) al comma 6:
3.1) dopo le parole: «paesaggistiche ed urbanistiche,» sono inserite le seguenti: «di verifiche relative alla possibilita' del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse,»;
3.2) le parole: «di studi preliminari sull'impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «di studi di fattibilita' ambientale e paesaggistica»;
3.3) le parole: «le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale»;
4) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
«11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.
11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attivita' finalizzate alla stesura del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite all'Agenzia del demanio.";
b) all'articolo 24:
1) al comma 2, le parole: «Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC,» sono sostituite dalle seguenti «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,» e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;
2) al comma 5, terzo periodo, le parole: «Il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento»;
3) al comma 7:
3.1) al primo periodo, le parole: «o delle concessioni di lavori pubblici» sono soppresse;
3.2) al secondo periodo, le parole: «, concessioni di lavori pubblici» sono soppresse;
c) all'articolo 26, comma 6, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualita'»;
d) all'articolo 29, comma 1, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
e) all'articolo 31, comma 5:
1) al primo periodo, le parole: «L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice definisce», sono sostituite dalle seguenti «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, e' definita»;
2) al secondo periodo, le parole: "Con le medesime linee guida" sono sostituite dalle seguenti "Con il medesimo regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,";
3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;
f) all'articolo 32, comma 2, secondo periodo, le parole: «all'articolo 36, comma 2, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b),»;
g) all'articolo 35:
1) al comma 9, lettera a), la parola: «contemporaneamente» e' soppressa;
2) al comma 10, lettera a), la parola: «contemporaneamente» e' soppressa;
3) al comma 18, le parole: «dei lavori», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «della prestazione»;
h) all'articolo 36:
1) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati»;
2) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti:
«c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati»;
3) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.»;
4) il comma 5 e' abrogato;
5) al comma 7:
5.1) al primo periodo, le parole: «L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalita' di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualita' delle procedure di cui al presente articolo, delle» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalita' relative alle procedure di cui al presente articolo, alle»;
5.2) al secondo periodo, le parole: «Nelle predette linee guida» sono sostituite dalle seguenti: «Nel predetto regolamento» e le parole: «, nonche' di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facolta' di esclusione delle offerte anomale» sono soppresse;
5.3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;
6) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
«9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa»;
i) all'articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: «vigente normativa» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; gli archeologi»;
l) all'articolo 47:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che cio' costituisca subappalto, ferma la responsabilita' solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.»;
2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture e' valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.»;
m) all'articolo 59:
1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.»;
2) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
«1-quater. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o piu' soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalita' per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.»;
n) all'articolo 76, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 e' dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalita' di cui all'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonche' la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.»;
o) all'articolo 80:
1) al comma 2, dopo il secondo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Resta fermo altresi' quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;
2) al comma 3, al primo periodo, le parole: «in caso di societa' con meno di quattro soci» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di societa' con un numero di soci pari o inferiore a quattro» e, al secondo periodo, dopo le parole: «quando e' intervenuta la riabilitazione» sono inserite le seguenti: «ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale»;
3) al comma 5 la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;»;
4) al comma 5, dopo la lettera c-ter) e' inserita la seguente:
«c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o piu' subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato»;
5) il comma 10 e' sostituito dai seguenti:
«10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione e':
a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.
10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione e' pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione e' pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.»;
p) all'articolo 83, comma 2, al secondo periodo, le parole: «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari» sono sostituite dalle seguenti: «con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies» e, al terzo periodo, le parole: «di dette linee guida» sono sostituite dalle seguenti: «di detto regolamento»;
q) all'articolo 84:
1) al comma 1, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «L'attivita' di attestazione e' esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nell'esercizio dell'attivita' di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.»;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: «L'ANAC, con il decreto di cui all'articolo 83, comma 2, individua, altresi',» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono, altresi', individuati;»;
3) al comma 4, lettera b), le parole «al decennio antecedente» sono sostituite dalle seguenti: «ai quindici anni antecedenti»;
4) al comma 6, quarto periodo, le parole «nelle linee guida» sono sostituite dalle seguenti: «nel regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies»;
5) al comma 8, al primo periodo, le parole «Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano» sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, disciplina» e, al secondo periodo, le parole: «Le linee guida disciplinano» sono sostituite dalle seguenti: «Sono disciplinati»;
6) al comma 10, primo periodo, le parole «delle linee guida» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,»;
7) al comma 11, le parole: «nelle linee guida» sono sostituite dalle seguenti: «nel regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies»;
r) all'articolo 86, comma 5-bis, le parole: «dall'ANAC con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies.»;
s) all'articolo 89, comma 11:
1) al terzo periodo, le parole: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,»;
2) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;
t) all'articolo 95:
1) al comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo»;
2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate;
3) al comma 4, alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per i servizi ad alta intensita' di manodopera di cui al comma 3, lettera a)»;
u) all'articolo 97:
1) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse e' pari o superiore a quindici, la congruita' delle offerte e' valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu' offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi' da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata alla lettera c) e' decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse e' inferiore a quindici, la congruita' delle offerte e' valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruita' delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu' offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi' da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
d) se il rapporto di cui alla lettera c) e' pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia e' pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;
e) se il rapporto di cui alla lettera c) e' superiore a 0,15 la soglia di anomalia e' calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);
2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' procedere con decreto alla rideterminazione delle modalita' di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia.»;
2) al comma 3, dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Il calcolo di cui al primo periodo e' effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.»;
3) al comma 3-bis, le parole: «Il calcolo di cui al comma 2 e' effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter e' effettuato»;
4) al comma 8, al primo periodo, le parole «alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante puo' prevedere» sono sostituite dalle seguenti: «alle soglie di cui all'articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede» e dopo le parole: «individuata ai sensi del comma 2» sono inserite le seguenti: «e dei commi 2-bis e 2-ter» e il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci»;
v) all'articolo 102, comma 8:
1) al primo periodo, le parole: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC,» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,»;
2) il terzo periodo e' soppresso;
z) all'articolo 111:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono individuate»;
2) al comma 2, al secondo periodo, le parole: «Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresi' approvate linee guida che individuano» sono sostituite dalle seguenti: «Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono altresi' individuate» e il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;
aa) all'articolo 146 comma 4:
1) al primo periodo, le parole: «Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice,» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,»;
2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;
bb) all'articolo 177, comma 2, le parole: «ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2020»;
cc) all'articolo 183, dopo il comma 17, e' inserito il seguente:
«17-bis. Gli investitori istituzionali indicati nell'elenco riportato all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione, del 22 luglio 2015, possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione»;
dd) all'articolo 196, i commi 3 e 4 sono abrogati;
ee) all'articolo 197:
1) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La qualificazione del contraente generale e' disciplinata con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies.»;
2) il comma 3 e' abrogato;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all'articolo 194, oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, e' istituito il sistema di qualificazione del contraente generale, disciplinato con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede specifici requisiti in ordine all'adeguata capacita' economica e finanziaria, all'adeguata idoneita' tecnica e organizzativa, nonche' all'adeguato organico tecnico e dirigenziale»;
ff) all'articolo 199:
1) al comma 2, primo periodo, le parole: «alla SOA» sono sostituite dalle seguenti: «all'amministrazione»;
2) al comma 4, al primo periodo, le parole: «del decreto di cui all'articolo 83, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies» e il secondo periodo e' soppresso;
gg) all'articolo 216:
1) al comma 14, le parole: «delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies»;
2) al comma 27-bis, primo periodo, le parole: "del decreto di cui all'articolo 83, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies";
3) il comma 27-sexies e' sostituito dal seguente:
«27-sexies. Per le concessioni autostradali gia' scadute o in scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e il cui bando e' pubblicato entro il 31 dicembre 2019, il concedente puo' avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione anche sulla base del solo fabbisogno predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente»;
4) dopo il comma 27-septies, e' aggiunto il seguente:
«27-octies. Nelle more dell'adozione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell'archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie: a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell'esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilita', sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformita'; h) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all'articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonche' quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento.».
21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.
22. All'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati;
b) al comma 5, primo periodo, le parole: «Salvo quanto previsto al comma 6-bis, per l'impugnazione» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'impugnazione»;
c) al comma 7, primo periodo, le parole: «Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi» sono sostituite dalle seguenti: «I nuovi»;
d) al comma 9, le parole: «Nei casi previsti al comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni dall'udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza» sono soppresse;
e) al comma 11, primo periodo, le parole: «Le disposizioni dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10»
sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter, 9 e 10».
23. Le disposizioni di cui al comma 22 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
24. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 912 e' abrogato.
25. Per il periodo di vigenza del presente decreto, sono fatti salvi gli effetti dell'articolo 1, comma 912, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per i soli comuni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno avviato l'iter di progettazione per la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 107, della medesima legge n. 145 del 2018 e non hanno ancora avviato l'esecuzione dei lavori. Per gli stessi comuni:
a) il termine di cui all'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' differito al 10 luglio 2019;
b) il termine di cui all'articolo 1, comma 111, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' differito al 31 luglio 2019;
c) il termine di cui all'articolo 1, comma 111, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' differito al 15 novembre 2019.
26. Il Ministero dell'interno provvede, con proprio decreto, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 25 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
27. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la societa' Sport e salute Spa e' qualificata di diritto centrale di committenza e puo' svolgere attivita' di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice».
28. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del Fondo Sport e Periferie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono trasferite alla societa' Sport e salute Spa, la quale subentra nella gestione del Fondo e dei rapporti pendenti.
29. Per le attivita' necessarie all'attuazione degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Ufficio per lo sport si avvale della societa' Sport e salute Spa.
30. Per l'esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132».
 


Riferimenti normativi

- La direttiva 2014/23/UE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014, n. L 94.
- La direttiva 2014/24/UE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014, n. L 94.
- La direttiva 2014/25/UE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014, n. L 94.
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
dei contratti pubblici), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.
- Si riporta l'art. 37, comma 4, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle
committenze). - (Omissis).
4. Se la stazione appaltante e' un comune non
capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al
comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una
delle seguenti modalita':
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a
soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e
qualificate come centrali di committenza, ovvero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza
nelle forme previste dall'ordinamento.
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante
costituita presso le province, le citta' metropolitane
ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile
2014, n. 56.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 59, comma 1, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 59 (Scelta delle procedure e oggetto del
contratto). - 1. Nell'aggiudicazione di appalti pubblici,
le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o
ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di
indizione di gara. Esse possono altresi' utilizzare il
partenariato per l'innovazione quando sussistono i
presupposti previsti dall'art. 65, la procedura competitiva
con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono
i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara quando
sussistono i presupposti previsti dall'art. 63. Fatto salvo
quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai
lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto
esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'art. 23,
comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti
di qualita' predeterminati e il rispetto dei tempi e dei
costi previsti. E' vietato il ricorso all'affidamento
congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori
ad esclusione dei casi di affidamento a contraente
generale, finanza di progetto, affidamento in concessione,
partenariato pubblico privato, contratto di disponibilita',
locazione finanziaria, nonche' delle opere di
urbanizzazione a scomputo di cui all'art. 1, comma 2,
lettera e). Si applica l'art. 216, comma 4-bis.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 77, comma 3, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 77 (Commissione giudicatrice). - (Omissis).
3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti
all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78 e, nel
caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a,
INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti
aggregatori regionali di cui all'art. 9 del decreto legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti
nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti
alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili
in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione
speciale che prestano servizio presso la stessa stazione
appaltante ovvero, se il numero risulti ancora
insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti
all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono
individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico
sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero
di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei
componenti da nominare e comunque nel rispetto del
principio di rotazione. Tale lista e' comunicata dall'ANAC
alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla
richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante
puo', in caso di affidamento di contratti per i servizi e
le forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'art. 35, per i lavori di importo inferiore a un milione
di euro o per quelli che non presentano particolare
complessita', nominare alcuni componenti interni alla
stazione appaltante, nel rispetto del principio di
rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non
particolare complessita' le procedure svolte attraverso
piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'art.
58. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le
forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o
innovativo, effettuati nell'ambito di attivita' di ricerca
e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la
stazione appaltante sulla specificita' dei profili, puo'
selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici
anche tra gli esperti interni alla medesima stazione
appaltante.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 133, comma 8, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 133 (Principi generali per la selezione dei
partecipanti). - (Omissis).
8. Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori
possono decidere che le offerte saranno esaminate prima
della verifica dell'idoneita' degli offerenti. Tale
facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista
nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara.
Se si avvalgono di tale possibilita', le amministrazioni
aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di
motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di
selezione sia effettuata in maniera imparziale e
trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a
un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma
dell'art. 136 o che non soddisfa i criteri di selezione
stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.».
- Si riporta l'art. 215, comma 3, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 215 (Consiglio superiore dei lavori pubblici).
- (Omissis).
3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori
pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per
almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai
50 milioni di euro, prima dell'avvio delle procedure di cui
alla parte seconda, Titolo III, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, delle procedure di cui agli articoli
14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241,
delle procedure di cui all'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e,
laddove prevista, prima della comunicazione dell'avvio del
procedimento di cui all'art. 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonche' parere sui
progetti delle altre stazioni appaltanti che siano
pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo,
ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di
importo inferiore a 50 milioni di euro, le competenze del
Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici
amministrativi presso i Provveditorati interregionali per
le opere pubbliche. Qualora il lavoro pubblico di importo
inferiore a 50 milioni di euro, presenti elementi di
particolare rilevanza e complessita' il provveditore
sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa,
al parere del Consiglio superiore.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 215, comma 5, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 215 (Consiglio superiore dei lavori pubblici).
- (Omissis).
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
il parere entro novanta giorni dalla trasmissione del
progetto. Decorso tale termine, il parere si intende reso
in senso favorevole.».
- Si riporta l'art. 25, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50:
«Art. 25 (Verifica preventiva dell'interesse
archeologico). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 28,
comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le
opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del
presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al
soprintendente territorialmente competente, prima
dell'approvazione, copia del progetto di fattibilita'
dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai
fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini
geologiche e archeologiche preliminari, con particolare
attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili,
all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei
terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio,
nonche', per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le
stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale
documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle
universita', ovvero mediante i soggetti in possesso di
diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di
dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della
documentazione suindicata non e' richiesta per gli
interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a
quote diverse da quelle gia' impegnate dai manufatti
esistenti.
2. Presso il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e' istituito un apposito elenco,
reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti
archeologici universitari e dei soggetti in possesso della
necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita una
rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari,
si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto
elenco, comunque prevedendo modalita' di partecipazione di
tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in
vigore di detto decreto, si applica l'art. 216, comma 7.
3. Il soprintendente, qualora sulla base degli
elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni
disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse
archeologico nelle aree oggetto di progettazione, puo'
richiedere motivatamente, entro il termine di trenta giorni
dal ricevimento del progetto di fattibilita' ovvero dello
stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione
dell'intervento alla procedura prevista dai commi 8 e
seguenti. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o
a rete il termine della richiesta per la procedura di
verifica preventiva dell'interesse archeologico e'
stabilito in sessanta giorni.
4. In caso di incompletezza della documentazione
trasmessa o di esigenza di approfondimenti istruttori, il
soprintendente, con modalita' anche informatiche, richiede
integrazioni documentali o convoca il responsabile unico
del procedimento per acquisire le necessarie informazioni
integrative. La richiesta di integrazioni e informazioni
sospende il termine di cui al comma 3, fino alla
presentazione delle stesse.
5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e'
esperibile il ricorso amministrativo di cui all'art. 16 del
codice dei beni culturali e del paesaggio.
6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione
della procedura di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di
cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito
negativo, l'esecuzione di saggi archeologici e' possibile
solo in caso di successiva acquisizione di nuove
informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi
elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a
ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti
archeologici. In tale evenienza il Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo procede,
contestualmente, alla richiesta di saggi preventivi, alla
comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di
dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli
articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del
paesaggio.
7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree
archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'art. 101
del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali
restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari ivi
previsti compresa la facolta' di prescrivere l'esecuzione,
a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi
archeologici. Restano altresi' fermi i poteri previsti
dall'art. 28, comma 2, del codice dei beni culturali e del
paesaggio, nonche' i poteri autorizzatori e cautelari
previsti per le zone di interesse archeologico, di cui
all'art. 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.
8. La procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico si articola in fasi costituenti livelli
progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica.
L'esecuzione della fase successiva dell'indagine e'
subordinata all'emersione di elementi archeologicamente
significativi all'esito della fase precedente. La procedura
di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste
nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione
dei documenti integrativi del progetto di fattibilita':
a) esecuzione di carotaggi;
b) prospezioni geofisiche e geochimiche;
c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione
di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da
assicurare una sufficiente campionatura dell'area
interessata dai lavori.
9. La procedura si conclude in un termine
predeterminato dal soprintendente in relazione
all'estensione dell'area interessata, con la redazione
della relazione archeologica definitiva, approvata dal
soprintendente di settore territorialmente competente. La
relazione contiene una descrizione analitica delle indagini
eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta
le conseguenti prescrizioni:
a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce
direttamente l'esigenza di tutela;
b) contesti che non evidenziano reperti leggibili
come complesso strutturale unitario, con scarso livello di
conservazione per i quali sono possibili interventi di
reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in
altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
c) complessi la cui conservazione non puo' essere
altrimenti assicurata che in forma contestualizzata
mediante l'integrale mantenimento in sito.
10. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi
archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente
articolo, il responsabile unico del procedimento puo'
motivatamente ridurre, previo accordo con la soprintendenza
archeologica territorialmente competente, i livelli di
progettazione, nonche' i contenuti della progettazione, in
particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai
documenti progettuali gia' comunque acquisiti agli atti del
procedimento.
11. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera a), la
procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico si considera chiusa con esito negativo e
accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico
nell'area interessata dai lavori, Nelle ipotesi di cui al
comma 9, lettera b), la soprintendenza determina le misure
necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e
la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti,
salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai
sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio,
relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.
Nel caso di cui al comma 9, lettera c), le prescrizioni
sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela
dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo avvia il
procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13
del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.
12. La procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico e' condotta sotto la direzione
della soprintendenza archeologica territorialmente
competente. Gli oneri sono a carico della stazione
appaltante.
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31
dicembre 2017, sono adottate linee guida finalizzate ad
assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla
procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo
decreto sono individuati procedimenti semplificati, con
termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio
archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso
alla realizzazione dell'opera.
14. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui
al presente articolo, il soprintendente, entro trenta
giorni dalla richiesta di cui al comma 3, stipula un
apposito accordo con la stazione appaltante per
disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione
con il responsabile del procedimento e con gli uffici della
stazione appaltante. Nell'accordo le amministrazioni
possono graduare la complessita' della procedura di cui al
presente articolo, in ragione della tipologia e
dell'entita' dei lavori da eseguire, anche riducendole fasi
e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina,
altresi', le forme di documentazione e di divulgazione dei
risultati dell'indagine, mediante l'informatizzazione dei
dati raccolti, la produzione di edizioni scientifiche e
didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla
comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali
mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla
pubblicizzazione delle indagini svolte.
15. Le stazioni appaltanti, in caso di rilevanti
insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il
territorio o di avvio di attivita' imprenditoriali
suscettibili di produrre positivi effetti sull'economia o
sull'occupazione, gia' inseriti nel programma triennale di
cui all'art. 21, possono ricorrere alla procedura di cui al
regolamento adottato in attuazione dell'art. 4 della legge
7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta eccessiva durata
del procedimento di cui ai commi 8 e seguenti o quando non
siano rispettati i termini fissati nell'accordo di cui al
comma 14.
16. Le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza
sulla base di quanto disposto dal presente articolo.».
- Si riporta l'art. 205, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50:
«Art. 205 (Accordo bonario per i lavori). - 1. Per i
lavori pubblici di cui alla parte II, e con esclusione dei
contratti di cui alla parte IV, titolo III, affidati da
amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori,
ovvero dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione
di riserve sui documenti contabili, l'importo economico
dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento
dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un
accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai
commi da 2 a 6.
2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda
tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del
procedimento stesso e puo' essere reiterato quando le
riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle
gia' esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al
comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo
complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le
domande che fanno valere pretese gia' oggetto di riserva,
non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a
quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono
essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono
stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26. Prima
dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di
verifica di conformita' o del certificato di regolare
esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il
responsabile unico del procedimento attiva l'accordo
bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
3. Il direttore dei lavori da' immediata
comunicazione al responsabile unico del procedimento delle
riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel piu' breve
tempo possibile una propria relazione riservata.
4. Il responsabile unico del procedimento valuta
l'ammissibilita' e la non manifesta infondatezza delle
riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di
valore di cui al comma 1.
5. Il responsabile unico del procedimento, entro
quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 3,
acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori
e, ove costituito, dell'organo di collaudo, puo' richiedere
alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque
esperti aventi competenza specifica in relazione
all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del
procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve
scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto
incaricato della formulazione della proposta motivata di
accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il
responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha
formulato le riserve, entro quindici giorni dalla
trasmissione della lista l'esperto e' nominato dalla Camera
arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come
riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui
all'art. 209, comma 16. La proposta e' formulata
dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il
RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta e'
formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione
di cui al comma 3.
6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP,
verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto
che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori
audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta
di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali
altri pareri, e formulano, accertata e verificata la
disponibilita' di idonee risorse economiche, una proposta
di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente
competente della stazione appaltante e al soggetto che ha
formulato le riserve. Se la proposta e' accettata dalle
parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento,
l'accordo bonario e' concluso e viene redatto verbale
sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di
transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo
bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla
accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione
appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte
del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile
decorso del termine di cui al secondo periodo possono
essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
6-bis. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta
di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine
per l'accettazione, puo' instaurare un contenzioso
giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di
decadenza.».
- Si riporta l'art. 86, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge:
«Art. 86 (Mezzi di prova). - 1. Le stazioni
appaltanti possono chiedere i certificati, le dichiarazioni
e gli altri mezzi di prova di cui al presente articolo e
all'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di
esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di
selezione di cui all'art. 83. Le stazioni appaltanti non
esigono mezzi di prova diversi da quelli di cui al presente
articolo, all'allegato XVII e all'art. 87. Gli operatori
economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo
documentale per provare che essi disporranno delle risorse
necessarie.
2. Le stazioni appaltanti accettano i seguenti
documenti come prova sufficiente della non applicabilita'
all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui
all'art. 80:
a) per quanto riguarda i commi 1 , 2 e 3 di detto
articolo, il certificato del casellario giudiziario o in
sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla
competente autorita' giudiziaria o amministrativa dello
Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui
risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;
b) per quanto riguarda il comma 4 di detto
articolo, tramite apposita certificazione rilasciata dalla
amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai
contributi previdenziali e assistenziali, tramite il
Documento Unico della Regolarita' Contributiva acquisito
d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli Istituti
previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero
tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorita'
competenti di altri Stati.
2-bis. Ai soli fini della prova dell'assenza dei
motivi di esclusione di cui all'art. 80 in capo
all'operatore economico che partecipa alla procedura, ai
soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi
dell'art. 89 nonche' ai subappaltatori, i certificati e gli
altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data
del rilascio. Fatta eccezione per il DURC, la stazione
appaltante, per i certificati e documenti gia' acquisiti e
scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente
il procedimento di acquisto, puo' procedere alla verifica
dell'assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta
agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto
dell'attestazione gia' rilasciata. Gli enti certificatori
provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla
richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei
certificati e degli altri documenti si intende confermato.
I certificati e gli altri documenti in corso di validita'
possono essere utilizzati nell'ambito di diversi
procedimenti di acquisto.
3. Se del caso, uno Stato membro fornisce una
dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o
i certificati di cui al comma 2 non sono rilasciati o che
questi non menzionano tutti i casi previsti, tali
dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione mediante
il registro online dei certificati (e-Certis).
4. Di norma, la prova della capacita' economica e
finanziaria dell'operatore economico puo' essere fornita
mediante uno o piu' mezzi di prova indicati nell'allegato
XVII, parte I. L'operatore economico, che per fondati
motivi non e' in grado di presentare le referenze chieste
dall'amministrazione aggiudicatrice, puo' provare la
propria capacita' economica e finanziaria mediante un
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione
appaltante.
5. Le capacita' tecniche degli operatori economici
possono essere dimostrate con uno o piu' mezzi di prova di
cui all'allegato XVII, parte II, in funzione della natura,
della quantita' o dell'importanza e dell'uso dei lavori,
delle forniture o dei servizi.
5-bis. L'esecuzione dei lavori e' documentata dal
certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo
schema predisposto con il regolamento di cui all'art. 216,
comma 27-octies. L'attribuzione, nel certificato di
esecuzione dei lavori, delle categorie di qualificazione,
relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con
riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o
nell'avviso o nella lettera di invito. Qualora il
responsabile unico del procedimento riporti nel certificato
di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione
diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso
o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni
previste dall'art. 213, comma 13, nel caso di comunicazioni
non veritiere.
6. Per il tramite della cabina di regia sono messe a
disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le
informazioni riguardanti i motivi di esclusione elencati
all'art. 80, l'idoneita' all'esercizio dell'attivita'
professionale, la capacita' finanziaria e tecnica degli
offerenti di cui all'art. 83, nonche' eventuali
informazioni relative ai mezzi di prova di cui al presente
articolo.».
- Si riporta l'art. 105, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50:
«Art. 105 (Subappalto). - 1. I soggetti affidatari
dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio
le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel
contratto. Il contratto non puo' essere ceduto a pena di
nullita', fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma
1, lettera d). E' ammesso il subappalto secondo le
disposizioni del presente articolo.
2. Il subappalto e' il contratto con il quale
l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto
avente ad oggetto attivita' ovunque espletate che
richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora
l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia
superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da
affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5,
l'eventuale subappalto non puo' superare la quota del 30
per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori,
servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione
appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti
i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per
l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,
l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio
o fornitura affidati. Sono, altresi', comunicate alla
stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni
avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresi' fatto
obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa
qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e
l'importo dello stesso sia incrementato nonche' siano
variati i requisiti di cui al comma 7.
3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per
le loro specificita', non si configurano come attivita'
affidate in subappalto:
a) l'affidamento di attivita' specifiche a
lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare
comunicazione alla stazione appaltante;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti
informatici;
c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a
20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni
classificati totalmente montani di cui all'elenco dei
comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del
Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata
nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993,
nonche' nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A
annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti
affidatari in forza di contratti continuativi di
cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca
anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla
aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono
depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente
alla sottoscrizione del contratto di appalto.
4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al
presente codice possono affidare in subappalto le opere o i
lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto,
previa autorizzazione della stazione appaltante purche':
a) l'affidatario del subappalto non abbia
partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa
categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i
lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture
o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai
subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.
5. Per le opere di cui all'art. 89, comma 11, e fermi
restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale
subappalto non puo' superare il trenta per cento
dell'importo delle opere e non puo' essere, senza ragioni
obiettive, suddiviso.
6. E' obbligatoria l'indicazione della terna di
subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di
lavori, servizi e forniture siano di importo pari o
superiore alle soglie di cui all'art. 35 o,
indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino
le attivita' maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53
dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso
di appalti aventi ad oggetto piu' tipologie di prestazioni,
la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a
ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel
bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione
appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui
all'art. 35: le modalita' e le tempistiche per la verifica
delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 prima
della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i
subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti,
per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per
gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13
dell'art. 80.
7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto
presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle
relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto
di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario
trasmette altresi' la certificazione attestante il possesso
da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal presente codice in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante l'assenza in capo ai
subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione
tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata
dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente
l'ambito operativo del subappalto sia in termini
prestazionali che economici.
8. Il contraente principale e' responsabile in via
esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L'aggiudicatario e' responsabile in solido con il
subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma
13, lettere a) e c), l'appaltatore e' liberato dalla
responsabilita' solidale di cui al primo periodo.
9. L'affidatario e' tenuto ad osservare integralmente
il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per
il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni. E', altresi', responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario
e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla
stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,
assicurativi e antinfortunistici, nonche' copia del piano
di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni
rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione
appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di
regolarita' contributiva in corso di validita' relativo
all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore
o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti
e cottimi, nonche' in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita' contributiva,
si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e
6.
11. Nel caso di formale contestazione delle richieste
di cui al comma precedente, il responsabile del
procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla
direzione provinciale del lavoro per i necessari
accertamenti.
12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i
subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica
abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di
cui all'art. 80.
13. La stazione appaltante corrisponde direttamente
al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi
ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista e' una
microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte
dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura
del contratto lo consente.
14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore
al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi
e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede
alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione. L'affidatario e' solidalmente responsabile
con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.
15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno
del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici.
16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro
sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita'
contributiva e' comprensivo della verifica della congruita'
della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico
contratto affidato. Tale congruita', per i lavori edili e'
verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a
livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del
contratto collettivo nazionale comparativamente piu'
rappresentative per l'ambito del settore edile ed il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i
lavori non edili e' verificata in comparazione con lo
specifico contratto collettivo applicato.
17. I piani di sicurezza di cui al decreto
legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a
disposizione delle autorita' competenti preposte alle
verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di tutti
i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere
gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo
o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il
direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto
del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.
18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del
cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359
del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, societa' o consorzio. La
stazione appaltante provvede al rilascio
dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni
dalla relativa richiesta; tale termine puo' essere
prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati
motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o
cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo
delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000
euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da
parte della stazione appaltante sono ridotti della meta'.
19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in
subappalto non puo' formare oggetto di ulteriore
subappalto.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle
societa' anche consortili, quando le imprese riunite o
consorziate non intendono eseguire direttamente le
prestazioni scorporabili; si applicano altresi' agli
affidamenti con procedura negoziata. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo
e' consentita, in deroga all'art. 48, comma 9, primo
periodo, la costituzione dell'associazione in
partecipazione quando l'associante non intende eseguire
direttamente le prestazioni assunte in appalto.
21. E' fatta salva la facolta' per le regioni a
statuto speciale e per le province autonome di Trento e
Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative
norme di attuazione e nel rispetto della normativa
comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento
comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento
diretto dei subappaltatori.
22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati
necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui
all'art. 83, comma 1, e all'art. 84, comma 4, lettera b),
all'appaltatore, scomputando dall'intero valore
dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito
attraverso il subappalto. I subappaltatori possono
richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi
alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.».
- Si riporta l'art. 174 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50:
«Art. 174 (Subappalto). - 1. Ferma restando la
disciplina di cui all'art. 30, alle concessioni in materia
di subappalto si applica il presente articolo.
2. Gli operatori economici indicano in sede di
offerta le parti del contratto di concessione che intendono
subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le
imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere
la concessione, ne' le imprese ad esse collegate; se il
concessionario ha costituito una societa' di progetto, in
conformita' all'art. 184, non si considerano terzi i soci,
alle condizioni di cui al comma 2 del citato art. 184. In
sede di offerta gli operatori economici, che non siano
microimprese, piccole e medie imprese, per le concessioni
di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore
alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a),
indicano una terna di nominativi di sub-appaltatori nei
seguenti casi:
a) concessione di lavori, servizi e forniture per i
quali non sia necessaria una particolare specializzazione;
b) concessione di lavori, servizi e forniture per i
quali risulti possibile reperire sul mercato una terna di
nominativi di subappaltatori da indicare, atteso l'elevato
numero di operatori che svolgono dette prestazioni.
3. L'offerente ha l'obbligo di dimostrare, nei casi
di cui al comma 2, l'assenza, in capo ai subappaltatori
indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i
subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica
abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui
all'art. 80.
4. Nel caso di concessioni di lavori e di servizi da
fornire presso l'impianto sotto la supervisione della
stazione appaltante successivamente all'aggiudicazione
della concessione e al piu' tardi all'inizio
dell'esecuzione della stessa, il concessionario indica alla
stazione appaltante dati anagrafici, recapiti e
rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei
lavori o nei servizi in quanto noti al momento della
richiesta. Il concessionario in ogni caso comunica alla
stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni
intercorsa durante la concessione, nonche' le informazioni
richieste per eventuali nuovi subappaltatori
successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale
disposizione non si applica ai fornitori.
5. Il concessionario resta responsabile in via
esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il
concessionario e' obbligato solidalmente con il
subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa
subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi previsti dalla legislazione vigente.
6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in
subappalto non puo' formare oggetto di ulteriore
subappalto.
7. Qualora la natura del contratto lo consenta, e'
fatto obbligo per la stazione appaltante di procedere al
pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di
microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di
inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di
richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto e'
comunque subordinato alla verifica della regolarita'
contributiva e retributiva dei dipendenti del
subappaltatore. In caso di pagamento diretto il
concessionario e' liberato dall'obbligazione solidale di
cui al comma 5.
8. Si applicano, altresi', le disposizioni previste
dai commi, 10, 11 e 17 dell'art. 105.».
- Si riporta l'art. 184-ter, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di
rifiuto). - 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e'
stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il
riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi
i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle
seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' comunemente
utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale
sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti
tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e
gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non
portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o
sulla salute umana.
2. L'operazione di recupero puo' consistere
semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se
soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette
condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in
conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria
ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso
per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu'
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ai sensi dell' art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se
necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e
tengono conto di tutti i possibili effetti negativi
sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
3. Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di
cui al comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle
procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5
febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72
alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai
regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17
novembre 2005, n. 269. Le autorizzazioni di cui agli
articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della
parte seconda del presente decreto per il recupero dei
rifiuti sono concesse dalle autorita' competenti sulla base
dei criteri indicati nell'allegato 1, suballegato 1, al
citato decreto 5 febbraio 1998, nell'allegato 1,
suballegato 1, al citato regolamento di cui al decreto 12
giugno 2002, n. 161, e nell'allegato 1 al citato
regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, per
i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza
e caratteristiche dei rifiuti, attivita' di recupero e
caratteristiche di quanto ottenuto da tale attivita'. Tali
autorizzazioni individuano le condizioni e le prescrizioni
necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui
all'art. 178 del presente decreto per quanto riguarda le
quantita' di rifiuti ammissibili nell'impianto e da
sottoporre alle operazioni di recupero. Con decreto non
avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare possono essere
emanate linee guida per l'uniforme applicazione della
presente disposizione sul territorio nazionale, con
particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in
ingresso nell'impianto in cui si svolgono tali operazioni e
ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze
che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto
dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i
possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute
umana. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al precedente periodo, i titolari delle
autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione presentano
alle autorita' competenti apposita istanza di aggiornamento
ai criteri generali definiti dalle linee guida.
4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per
gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai fini
del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero
e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di
ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che
siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o
recupero in essi stabiliti.
5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti
si applica fino alla cessazione della qualifica di
rifiuto.».
- Si riporta l'art. 23, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge:
«Art. 23 (Livelli della progettazione per gli
appalti, per le concessioni di lavori nonche' per i
servizi). - 1. La progettazione in materia di lavori
pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi
approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilita'
tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto
esecutivo ed e' intesa ad assicurare:
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della
collettivita';
b) la qualita' architettonica e tecnico funzionale
e di relazione nel contesto dell'opera;
c) la conformita' alle norme ambientali,
urbanistiche e di tutela dei beni culturali e
paesaggistici, nonche' il rispetto di quanto previsto dalla
normativa in materia di tutela della salute e della
sicurezza;
d) un limitato consumo del suolo;
e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici
e forestali nonche' degli altri vincoli esistenti;
f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero
energetico nella realizzazione e nella successiva vita
dell'opera, nonche' la valutazione del ciclo di vita e
della manutenibilita' delle opere;
g) la compatibilita' con le preesistenze
archeologiche;
h) la razionalizzazione delle attivita' di
progettazione e delle connesse verifiche attraverso il
progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici
quali quelli di modellazione per l'edilizia e le
infrastrutture;
i) la compatibilita' geologica, geomorfologica,
idrogeologica dell'opera;
l) accessibilita' e adattabilita' secondo quanto
previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere
architettoniche.
2. Per la progettazione di lavori di particolare
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale,
paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico,
conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti
ricorrono alle professionalita' interne, purche' in
possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del
progetto o utilizzano la procedura del concorso di
progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli
152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori,
si applica quanto previsto dall'art. 24.
3. Con il regolamento di cui all'art. 216, comma
27-octies, sono definiti i contenuti della progettazione
nei tre livelli progettuali. Con il regolamento di cui al
primo periodo e', altresi', determinato il contenuto minimo
del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni
appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto
regolamento, si applica l'art. 216, comma 4.
3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza
Unificata, e' disciplinata una progettazione semplificata
degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un
importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le
modalita' e i criteri di semplificazione in relazione agli
interventi previsti.
4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica
tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le
caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali
necessari per la definizione di ogni fase della
progettazione. E' consentita, altresi', l'omissione di uno
o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purche'
il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti
per il livello omesso, salvaguardando la qualita' della
progettazione.
5. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica
individua, tra piu' soluzioni, quella che presenta il
miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita',
in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e
prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo
pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35 anche ai
fini della programmazione di cui all'art. 21, comma 3,
nonche' per l'espletamento delle procedure di dibattito
pubblico di cui all'art. 22 e per i concorsi di
progettazione e di idee di cui all'art. 152, il progetto di
fattibilita' e' preceduto dal documento di fattibilita'
delle alternative progettuali di cui all'art. 3, comma 1,
lettera ggggg-quater), nel rispetto dei contenuti di cui al
regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo.
Resta ferma la facolta' della stazione appaltante di
richiedere la redazione del documento di fattibilita' delle
alternative progettuali anche per lavori pubblici di
importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35. Nel
progetto di fattibilita' tecnica ed economica, il
progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale,
tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione
degli aspetti di cui al comma 1, nonche' gli elaborati
grafici per l'individuazione delle caratteristiche
dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e
tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime
economiche, secondo le modalita' previste nel regolamento
di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla
possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di
fattibilita' tecnica ed economica deve consentire, ove
necessario, l'avvio della procedura espropriativa.
5-bis. Per le opere proposte in variante urbanistica
ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di
fattibilita' tecnica ed economica sostituisce il progetto
preliminare di cui al comma 2 del citato art. 19 ed e'
redatto ai sensi del comma 5.
6. Il progetto di fattibilita' e' redatto sulla base
dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche,
idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche,
sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche di
verifiche relative alla possibilita' del riuso del
patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione
delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse
archeologico, di studi di fattibilita' ambientale e
paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato elaborato
cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali
fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia;
deve, altresi', ricomprendere le valutazioni ovvero le
eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con
riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle
eventuali misure per la produzione e il recupero di energia
anche con riferimento all'impatto sul piano
economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la
descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione
dell'impatto ambientale, nonche' i limiti di spesa,
calcolati secondo le modalita' indicate dal decreto di cui
al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello
tale da consentire, gia' in sede di approvazione del
progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili,
l'individuazione della localizzazione o del tracciato
dell'infrastruttura nonche' delle opere compensative o di
mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.
7. Il progetto definitivo individua compiutamente i
lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei
criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal
progetto di fattibilita'; il progetto definitivo contiene,
altresi', tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio
delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonche' la
quantificazione definitiva del limite di spesa per la
realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso
l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle
regioni e dalle province autonome territorialmente
competenti, di concerto con le articolazioni territoriali
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo
quanto previsto al comma 16.
8. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al
progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori
da realizzare, il relativo costo previsto, il
cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo,
e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale
che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia,
qualita', dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve
essere, altresi', corredato da apposito piano di
manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al
ciclo di vita.
9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza
dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo
quanto previsto dall'art. 26, stabilisce criteri, contenuti
e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di
progettazione.
10. L'accesso ad aree interessate ad indagini e
ricerche necessarie all'attivita' di progettazione e'
soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La
medesima autorizzazione si estende alle ricerche
archeologiche, alla bonifica di ordigni bellici e alla
bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono
compiute sotto la vigilanza delle competenti
soprintendenze.
11. Gli oneri inerenti alla progettazione, ivi
compresi quelli relativi al dibattito pubblico, alla
direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli
studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di
sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni
professionali e specialistiche, necessari per la redazione
di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio,
possono essere fatti gravare sulle disponibilita'
finanziarie della stazione appaltante cui accede la
progettazione medesima. Ai fini dell'individuazione
dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti
i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di
affidamento allo stesso progettista esterno.
11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro
economico di ciascun intervento sono comprese le spese di
carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni
aggiudicatrici in relazione all'intervento.
11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per
sopralluoghi, riguardanti le attivita' finalizzate alla
stesura del piano generale degli interventi del sistema
accentrato delle manutenzioni, di cui all'art. 12 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a
carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze trasferite all'Agenzia del demanio.
12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono,
preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde
garantire omogeneita' e coerenza al procedimento. In caso
di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo
progettista deve accettare l'attivita' progettuale svolta
in precedenza. In caso di affidamento esterno della
progettazione che ricomprenda, entrambi i livelli di
progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva e'
condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti
sulla progettazione definitiva. In sede di verifica della
coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica
quanto previsto dall'art. 26, comma 3.
13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le
nuove opere nonche' per interventi di recupero,
riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori
complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici
specifici di cui al comma 1, lettera h).Tali strumenti
utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati
aperti non proprietari, al fine di non limitare la
concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il
coinvolgimento di specifiche progettualita' tra i
progettisti. L'uso, dei metodi e strumenti elettronici puo'
essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate
di personale adeguatamente formato. Con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una
Commissione appositamente istituita presso il medesimo
Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica sono definiti le modalita' e i tempi di
progressiva introduzione dell'obbligatorieta' dei suddetti
metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni
concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione
alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di
digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del
settore delle costruzioni. L'utilizzo di tali metodologie
costituisce parametro di valutazione dei requisiti
premianti di cui all'art. 38.
14. La progettazione di servizi e forniture e'
articolata, di regola, in un unico livello ed e'
predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante
propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di
progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante
puo' prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o
piu' livelli di approfondimento di cui la stessa stazione
appaltante individua requisiti e caratteristiche.
15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il
progetto deve contenere: la relazione tecnico -
illustrativa del contesto in cui e' inserito il servizio;
le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti
inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del
decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli
importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione
degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il
prospetto economico degli oneri complessivi necessari per
l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale
descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche
tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte
devono comunque garantire e degli aspetti che possono
essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente,
i criteri premiali da applicare alla valutazione delle
offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze
che potrebbero determinare la modifica delle condizioni
negoziali durante il periodo di validita', fermo restando
il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di
gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di
gestione della manutenzione e della sostenibilita'
energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto
previsto dalle pertinenti norme tecniche.
16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, il costo del lavoro e' determinato annualmente,
in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali sulla base dei valori economici definiti
dalla contrattazione collettiva nazionale tra le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentativi, delle norme
in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi
settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo
del lavoro e' determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello
preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori
il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle
lavorazioni e' determinato sulla base dei prezzari
regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di
avere validita' il 31 dicembre di ogni anno e possono
essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno
dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui
approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di
inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono
aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni
interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al
presente comma, si applica l'art. 216, comma 4. Nei
contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al
fine di determinare l'importo posto a base di gara,
individua nei documenti posti a base di gara i costi della
manodopera sulla base di quanto previsto nel presente
comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo
dell'importo assoggettato al ribasso.».
- Si riporta l'art. 24, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge:
«Art. 24 (Progettazione interna e esterna alle
amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori
pubblici). - 1. Le prestazioni relative alla progettazione
di fattibilita' tecnica ed economica, definitiva ed
esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della
sicurezza della progettazione nonche' alla direzione dei
lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo
alle attivita' del responsabile del procedimento e del
dirigente competente alla programmazione dei lavori
pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di
direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e
unioni, le comunita' montane, le aziende, sanitarie locali,
i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di
bonifica possono costituire;
c) dagli organismi di altre pubbliche
amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti
possono avvalersi per legge;
d) dai soggetti di cui all'art. 46.
2. Con il regolamento di cui all'art. 216, comma
27-octies, sono definiti i requisiti che devono possedere i
soggetti di cui all'art. 46, comma 1. Fino alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 216,
comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi
prevista.
3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle
amministrazioni abilitati all'esercizio della professione.
I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a
tempo parziale non possono espletare, nell'ambito
territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi
professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai
rapporti d'impiego.
4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze
assicurative per la copertura dei rischi di natura
professionale a favore dei dipendenti incaricati della
progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione
a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti
stessi.
5. Indipendentemente dalla natura giuridica del
soggetto affidatario l'incarico e' espletato da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai
vigenti ordinamenti professionali, personalmente
responsabili e nominativamente indicati gia' in sede di
presentazione dell'offerta, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali. E', inoltre,
indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Il regolamento di cui al comma 2 individua anche i criteri
per garantire la presenza di giovani professionisti, in
forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi
relativi a incarichi di progettazione, concorsi di
progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti
tengono conto ai fini dell' aggiudicazione. All'atto
dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati
devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui
all'art. 80 nonche' il possesso dei requisiti e delle
capacita' di cui all'art. 83, comma 1.
6. Ove un servizio complesso sia costituito dalla
somma di diversi servizi, di cui alcuni riservati ad
iscritti ad albi di ordini e collegi, il bando di gara o
l'invito richiede esplicitamente che sia indicato il
responsabile di quella parte del servizio. Tale soggetto
deve possedere i requisiti previsti nel caso in cui il
servizio sia messo in gara separatamente.
7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 59, comma
1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di
progettazione per progetti posti a base di gara non possono
essere affidatari degli appalti, nonche' degli eventuali
subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la
suddetta attivita' di progettazione. Ai medesimi appalti,
subappalti e cottimi non puo' partecipare un soggetto
controllato, controllante o collegato all'affidatario di
incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di
collegamento si determinano con riferimento a quanto
previsto dall'art. 2359 del codice civile. I divieti di cui
al presente comma sono estesi ai dipendenti
dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi
collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro
dipendenti, nonche' agli affidatari di attivita' di
supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali
divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati
dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento
degli incarichi di progettazione non e' tale da determinare
un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri
operatori.
8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con
proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni e delle attivita' di cui al
presente articolo e all'art. 31, comma 8. I predetti
corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti
quale criterio o base di riferimento ai fini
dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara
dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui al presente comma, si applica l'art. 216,
comma 6.
8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare
la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento
della progettazione e delle attivita'
tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del
finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione
stipulata con il soggetto affidatario sono previste le
condizioni e le modalita' per il pagamento dei
corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli
articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e
successive modificazioni.
8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di
ingegneria e architettura la stazione appaltante non puo'
prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o
di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni
culturali, secondo quanto previsto dall'art. 151.».
- Si riporta l'art. 26, comma 6, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 26 (Verifica preventiva della progettazione). -
(Omissis).
6. L'attivita' di verifica e' effettuata dai seguenti
soggetti:
a) per i lavori di importo pari o superiore a venti
milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai
sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
b) per i lavori di importo inferiore a venti
milioni di euro e fino alla soglia di cui all'art. 35, dai
soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'art. 46, comma
1, che dispongano di un sistema interno di controllo di
qualita' ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui
disponga di un sistema interno di controllo di qualita';
c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di
cui all'art. 35 e fino a un milione di euro, la verifica
puo' essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni
appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti
esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un
sistema interno di controllo di qualita' ove il progetto
sia stato redatto da progettisti interni;
d) per i lavori di importo inferiore a un milione
di euro, la verifica e' effettuata dal responsabile unico
del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui
all'art. 31, comma 9.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 31, comma 5, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni). -
(Omissis).
5. Con il regolamento di cui all'art. 216, comma
27-octies, e' definita una disciplina di maggiore dettaglio
sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle
modalita' di nomina, nonche' sugli ulteriori requisiti di
professionalita' rispetto a quanto disposto dal presente
codice, in relazione alla complessita' dei lavori. Con il
medesimo regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies,
sono determinati, altresi', l'importo massimo e la
tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il
RUP puo' coincidere con il progettista, con il direttore
dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Fino alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art.
216, comma 27-octies, si applica la disposizione
transitoria ivi prevista.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 32, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge:
«Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento). - 1.
Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno
luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle
stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle
norme vigenti.
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformita' ai propri ordinamenti, decretano o determinano
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'art.
36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante puo'
procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonche' il possesso dei requisiti tecnico-professionali,
ove richiesti.
3. La selezione dei partecipanti e delle offerte
avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri
previsti dal presente codice.
4. Ciascun concorrente non puo' presentare piu' di
un'offerta. L'offerta e' vincolante per il periodo indicato
nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione,
per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la
sua presentazione. La stazione appaltante puo' chiedere
agli offerenti il differimento di detto termine.
5. La stazione appaltante, previa verifica della
proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1,
provvede all'aggiudicazione.
6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione
dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario e' irrevocabile
fino al termine stabilito nel comma 8.
7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti.
8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo
l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti
dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di
appalto o di concessione ha luogo entro i successivi
sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o
nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento
espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la
stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato,
l'aggiudicatario puo', mediante atto notificato alla
stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere
dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun
indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali
documentate. Nel caso di lavori, se e' intervenuta la
consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi
e forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione del
contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al
rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori
ordinati dal direttore lavori, ivi comprese quelle per
opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si
e' dato avvio all'esecuzione del contratto in via
d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle
spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del
direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al
presente comma e' ammessa esclusivamente nelle ipotesi di
eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero
per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il
patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi
in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione
dedotta nella gara determinerebbe un grave danno
all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare, ivi
compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
9. Il contratto non puo' comunque essere stipulato
prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
10. il termine dilatorio di cui al comma 9 non si
applica nei seguenti casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso
con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel
rispetto del presente codice, e' stata presentata o e'
stata ammessa una sola offerta e non sono state
tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della
lettera di invito o queste impugnazioni risultano gia'
respinte con decisione definitiva;
b) nel caso di un appalto basato su un accordo
quadro di cui all'art. 54, nel caso di appalti specifici
basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui
all'art. 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il
mercato elettronico nei limiti di cui all'art. 3, lettera
bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettere a) e b).
11. Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione
con contestuale domanda cautelare, il contratto non puo'
essere stipulato, dal momento della notificazione
dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i
successivi venti giorni, a condizione che entro tale
termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di
primo grado o la pubblicazione del dispositivo della
sentenza di primo grado in caso di decisione del merito
all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti
provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla
stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della
domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai
sensi dell'art. 15, comma 4, del codice del processo
amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di
discussione del merito senza concedere misure cautelari o
rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda
cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale
implicita rinuncia all'immediato esame della domanda
cautelare.
12. Il contratto e' sottoposto alla condizione
sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione
e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle
stazioni appaltanti.
13. L'esecuzione, del contratto puo' avere inizio
solo dopo che lo stesso e' divenuto efficace, salvo che, in
casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda
l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni
previste al comma 8.
14. Il contratto e' stipulato, a pena di nullita',
con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalita' elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna
stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a
cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o
mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata
ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a
40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri Stati membri.
14-bis. I capitolati e il computo estimativo metrico,
richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante
del contratto.».
- Si riporta l'art. 35, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge:
«Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di
calcolo del valore stimato degli appalti). - 1. Ai fini
dell'applicazione del presente codice, le soglie di
rilevanza comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di
lavori e per le concessioni;
b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati dalle amministrazioni
aggiudicatrici che sono autorita' governative centrali
indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di
forniture sono aggiudicati da amministrazioni
aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa
soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti
menzionati nell'allegato VIII;
c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici
sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti
pubblici di forniture aggiudicati dalle autorita'
governative centrali che operano nel settore della difesa,
allorche' tali appalti concernono prodotti non menzionati
nell'allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali
e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.
2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza
comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;
b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di
servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i
servizi sociali e altri servizi specifici elencati
all'allegato IX.
3. Le soglie di cui al presente articolo sono
periodicamente rideterminate con provvedimento della
Commissione europea, che trova diretta applicazione alla
data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
4. Il calcolo del valore stimato di un appalto
pubblico di lavori, servizi e forniture e' basato
sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo
stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni
o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei
documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice
o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i
candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del
valore stimato dell'appalto.
5. Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore sono composti da unita' operative distinte,
il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del
valore totale stimato per tutte le singole unita'
operative. Se un'unita' operativa distinta e' responsabile
in modo indipendente del proprio appalto o di determinate
categorie di esso, il valore dell'appalto puo' essere
stimato con riferimento al valore attribuito dall'unita'
operativa distinta.
6. La scelta del metodo per il calcolo del valore
stimato di un appalto o concessione non puo' essere fatta
con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione
delle disposizioni del presente codice relative alle soglie
europee. Un appalto non puo' essere frazionato allo scopo
di evitare l'applicazione delle norme del presente codice
tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
7. Il valore stimato dell'appalto e' quantificato al
momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del
bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista
un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di
affidamento del contratto.
8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del
valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi
nonche' del valore complessivo stimato di tutte le
forniture e servizi messi a disposizione
dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o
dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari
all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei
servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico
appalto di lavori non puo' essere aggiunto al valore
dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di
tali forniture o servizi dall'applicazione delle
disposizioni del presente codice.
9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando un'opera prevista o una prestazione di
servizi puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, e' computato il valore complessivo stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del presente codice si applicano
all'aggiudicazione di ciascun lotto.
10. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture
omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1
e 2 e' computato il valore complessivo stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del presente codice si applicano
all'aggiudicazione di ciascun lotto.
11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza
applicare le disposizioni del presente codice, quando il
valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a
euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro
1.000.000 per i lavori, purche' il valore cumulato dei
lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore
complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati
l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle
forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.
12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi
presentano caratteri di regolarita' o sono destinati ad
essere rinnovati entro un determinato periodo, e' posto
come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti
analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi
precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove
possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in
termini di quantita' o di valore che potrebbero
sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto
iniziale;
b) il valore stimato complessivo dei contratti
successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi
alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo
e' superiore ai dodici mesi.
13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per
oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per
il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente:
a) per gli appalti pubblici di durata determinata
pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato
complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata
supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso
il valore stimato dell'importo residuo;
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata
o che non puo' essere definita, il valore mensile
moltiplicato per quarantotto.
14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da
porre come base per il calcolo del valore stimato
dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, e' il
seguente:
a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare
e altre forme di remunerazione;
b) per i servizi bancari e altri servizi
finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli
interessi e altre forme di remunerazione;
c) per gli appalti riguardanti la progettazione:
gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di
remunerazione;
d) per gli appalti pubblici di servizi che non
fissano un prezzo complessivo:
1) in caso di appalti di durata determinata pari
o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo
stimato per l'intera loro durata;
2) in caso di appalti di durata indeterminata o
superiore a quarantotto mesi, il valore mensile
moltiplicato per quarantotto.
15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto
di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei
servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive
quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di
posa e di installazione.
16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici
di acquisizione, il valore da prendere in considerazione e'
il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso
dei contratti previsti durante l'intera durata degli
accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, il
valore da prendere in considerazione e' il valore massimo
stimato, al netto dell'IVA, delle attivita' di ricerca e
sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto
partenariato, nonche' delle forniture, dei servizi o dei
lavori da mettere a punto e fornire alla fine del
partenariato.
18. Sul valore del contratto di appalto viene
calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al
20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro
quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
L'erogazione dell'anticipazione e' subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato
del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia e'
rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali
si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti
di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivita'. La garanzia puo' essere, altresi',
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo
degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo
della garanzia viene gradualmente ed automaticamente
ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle
stazioni appaltanti. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a
lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.».
- Si riporta l'art. 36, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 36 (Contratti sotto soglia). - 1. L'affidamento
e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'art. 35 avvengono nel
rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34
e 42, nonche' del rispetto del principio di rotazione degli
inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare
l'effettiva possibilita' di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni
appaltanti possono, altresi', applicare le disposizioni di
cui all'art. 50.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e
38 e salva la possibilita' di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalita':
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o piu' operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a
40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle
soglie di cui all'art. 35 per le forniture e i servizi,
mediante affidamento diretto previa valutazione di tre
preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e
le forniture, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio
di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti
anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e
il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la
procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui
risultati della procedura di affidamento contiene
l'indicazione anche dei soggetti invitati;
c) per affidamenti di lavori di importo pari o
superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro,
mediante la procedura negoziata di cui all'art. 63 previa
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui
risultati della procedura di affidamento contiene
l'indicazione anche dei soggetti invitati;
c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o
superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro,
mediante la procedura negoziata di cui all'art. 63 previa
consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui
risultati della procedura di affidamento contiene
l'indicazione anche dei soggetti invitati;
d) per affidamenti di lavori di importo pari o
superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui
all'art. 35, mediante ricorso alle procedure di cui
all'art. 60, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97,
comma 8.
3. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui
all'art. 1, comma 2, lettera e), del presente codice,
relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo per gli
importi inferiori a quelli di cui all'art. 35, si applicano
le previsioni di cui al comma 2.
4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di
importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1,
lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui
all'art. 35, comma 9, funzionali all'intervento di
trasformazione urbanistica del territorio, si applica
l'art. 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. (Abrogato).
6. Per lo svolgimento delle procedure di cui al
presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere
attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti
telematici basati su un sistema che attua procedure di
scelta del contraente interamente gestite per via
elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle
stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni.
6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza
degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al
comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica
l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 su un
campione significativo di operatori economici. Dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81, comma
2, tale verifica e' effettuata attraverso la Banca dati
nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81,
anche mediante interoperabilita' fra sistemi. I soggetti
responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso
ai propri sistemi agli operatori economici per la
consultazione dei dati, certificati e informazioni
disponibili mediante la Banca dati di cui all'art. 81 per
la predisposizione della domanda di ammissione e di
permanenza nei mercati elettronici.
6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate
nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la
stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da
parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e
finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la
verifica del possesso dei requisiti generali effettuata
dalla stazione appaltante qualora il soggetto
aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici
verificati a campione ai sensi del comma 6-bis.
7. Con il regolamento di cui all'art. 216, comma
27-octies, sono stabilite le modalita' relative alle
procedure di cui al presente articolo, alle indagini di
mercato, nonche' per la formazione e gestione degli elenchi
degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono
anche indicate specifiche modalita' di rotazione degli
inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche
sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura
negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies, si
applica la disposizione transitoria ivi prevista.
8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di
diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori,
forniture e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli
da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei
rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere
conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della
concorrenza.
9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel
rispetto dei principi previsti dall'art. 79, i termini
minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere
ridotti fino alla meta'. I bandi e gli avvisi sono
pubblicati sul profilo del committente della stazione
appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara
presso l'ANAC di cui all'art. 73, comma 4, con gli effetti
previsti dal comma 5, del citato articolo. Fino alla data
di cui all'art. 73, comma 4, per gli effetti giuridici
connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i
contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a
cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture
e servizi sono pubblicati anche nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai
contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i
bandi per i contratti relativi a lavori di importo
inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo
pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.
9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'art. 95, comma
3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei
contratti di cui al presente articolo sulla base del
criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.».
- Si riporta l'art. 46, comma 1, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 46 (Operatori economici per l'affidamento dei
servizi di architettura e ingegneria). - 1. Sono ammessi a
partecipare alle procedure di affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e
architettura: i professionisti singoli, associati, le
societa' tra professionisti di cui alla lettera b), le
societa' di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi,
i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti
che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul
mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonche'
attivita' tecnico-amministrative e studi di fattibilita'
economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con
riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici, i soggetti con qualifica di
restauratore di beni culturali ai sensi della vigente
normativa, gli archeologi;
b) le societa' di professionisti: le societa'
costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, nelle forme delle societa' di persone di cui
ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del
codice civile ovvero nella forma di societa' cooperativa di
cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice
civile, che svolgono per committenti privati e pubblici
servizi di ingegneria e architettura quali studi di
fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni o
direzioni dei lavori, valutazioni di congruita' tecnico
economica o studi di impatto ambientale;
c) societa' di ingegneria: le societa' di capitali
di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto
del codice civile, ovvero nella forma di societa'
cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto
del codice civile che non abbiano i requisiti delle
societa' tra professionisti, che eseguono studi di
fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni o
direzioni dei lavori, valutazioni di congruita'
tecnico-economica o studi di impatto, nonche' eventuali
attivita' di produzione di beni connesse allo svolgimento
di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e
architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai
soggetti di cui alle lettere da a) a d);
f) i consorzi stabili di societa' di professionisti
e di societa' di ingegneria, anche in forma mista, formati
da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei
settori dei servizi di ingegneria ed architettura.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 47, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge:
«Art. 47 (Requisiti per la partecipazione dei
consorzi alle gare). - 1. I requisiti di idoneita' tecnica
e finanziaria per l'ammissione alle procedure di
affidamento dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2,
lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli
stessi con le modalita' previste dal presente codice, salvo
che per quelli relativi alla disponibilita' delle
attrezzature e dei mezzi d'opera, nonche' all'organico
medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al
consorzio ancorche' posseduti dalle singole imprese
consorziate.
2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma
2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le
prestazioni o con la propria struttura o tramite i
consorziati indicati in sede di gara senza che cio'
costituisca subappalto, ferma la responsabilita' solidale
degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i
lavori, ai fini della qualificazione di cui all'art. 84,
con il regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies,
sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle
prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati
che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle
prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma
2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce
subappalto.
2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei
requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di
servizi e forniture e' valutata, a seguito della verifica
della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai
singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio
stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono
attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non
assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di
assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai
singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel
quinquennio antecedente.».
- Si riporta l'art. 59, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge:
«Art. 59 (Scelta delle procedure e oggetto del
contratto). - 1. Nell'aggiudicazione di appalti pubblici,
le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o
ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di
indizione di gara. Esse possono altresi' utilizzare il
partenariato per l'innovazione quando sussistono i
presupposti previsti dall'art. 65, la procedura competitiva
con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono
i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara quando
sussistono i presupposti previsti dall'art. 63. Fatto salvo
quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai
lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto
esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'art. 23,
comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti
di qualita' predeterminati e il rispetto dei tempi e dei
costi previsti. E' vietato il ricorso all'affidamento
congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori
ad esclusione dei casi di affidamento a contraente
generale, finanza di progetto, affidamento in concessione,
partenariato pubblico privato, contratto di disponibilita',
locazione finanziaria, nonche' delle opere di
urbanizzazione a scomputo di cui all'art. 1, comma 2,
lettera e). Si applica l'art. 216, comma 4-bis.
1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere
all'affidamento della progettazione esecutiva e
dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto
definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in
cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto
dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo
complessivo dei lavori. I requisiti minimi per lo
svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono
previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente
codice e del regolamento di cui all'art. 216, comma
27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese
attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un
progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in
grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'art.
46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di
progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo
svolgimento della progettazione esecutiva laddove i
predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff
di progettazione.
1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma
1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre.
Tale determina chiarisce, altresi', in modo puntuale la
rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che
consentono il ricorso all'affidamento congiunto e
l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle
opere in caso di affidamento separato di lavori e
progettazione.
1-quater. Nei casi in cui l'operatore economico si
avvalga di uno o piu' soggetti qualificati alla
realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica
nei documenti di gara le modalita' per la corresponsione
diretta al progettista della quota del compenso
corrispondente agli oneri di progettazione indicati
espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso
d'asta, previa approvazione del progetto e previa
presentazione dei relativi documenti fiscali del
progettista indicato o raggruppato.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la
procedura competitiva con negoziazione o il dialogo
competitivo nelle seguenti ipotesi, e con esclusione dei
soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d):
a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori,
forniture o servizi in presenza di una o piu' delle
seguenti condizioni:
1) le esigenze dell'amministrazione
aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere
soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente
disponibili;
2) implicano progettazione o soluzioni
innovative;
3) l'appalto non puo' essere aggiudicato senza
preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari
in relazione alla natura, complessita' o impostazione
finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa
dei rischi a esso connessi;
4) le specifiche tecniche non possono essere
stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione
aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un
riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5
dell'allegato XIII;
b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori,
forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura
aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte
irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei
commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni
aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di
gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e
soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui
agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai
requisiti formali della procedura di appalto.
2-bis. Al fine di evitare pratiche elusive, nei casi
di cui al comma 2, lettera b), la procedura competitiva con
negoziazione o il dialogo competitivo devono riprodurre
nella sostanza le condizioni contrattuali originarie.
3. Fermo restando quanto previsto all'art. 83, comma
9, sono considerate irregolari le offerte:
a) che non rispettano i documenti di gara;
b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai
termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice
la gara;
c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha
giudicato anormalmente basse.
4. Sono considerate inammissibili le offerte:
a) in relazione alle quali la commissione
giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di
corruzione o fenomeni collusivi;
b) che non hanno la qualificazione necessaria;
c) il cui prezzo supera l'importo posto
dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara,
stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di
appalto.
5. La gara e' indetta mediante un bando di gara
redatto a norma dell'art. 71. Nel caso in cui l'appalto sia
aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura
competitiva con negoziazione, le amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera c),
possono, in deroga al primo periodo del presente comma,
utilizzare un avviso di preinformazione secondo quanto
previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 70. Se la gara e'
indetta mediante un avviso di preinformazione, gli
operatori economici che hanno manifestato interesse in
seguito alla pubblicazione dell'avviso stesso, sono
successivamente invitati a confermarlo per iscritto,
mediante un invito a confermare interesse, secondo quanto
previsto dall'art. 75.
5-bis. In relazione alla natura dell'opera, i
contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici sono
stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte
a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto
rimane fisso e non puo' variare in aumento o in
diminuzione, secondo la qualita' e la quantita' effettiva
dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo
convenuto puo' variare, in aumento o in diminuzione,
secondo la quantita' effettiva dei lavori eseguiti. Per le
prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi
invariabili per l'unita' di misura.».
- Si riporta l'art. 76, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge:
«Art. 76 (Informazione dei candidati e degli
offerenti). - 1. Le stazioni appaltanti, nel rispetto delle
specifiche modalita' di pubblicazione stabilite dal
presente codice, informano tempestivamente ciascun
candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate
riguardo alla conclusione di un accordo quadro,
all'aggiudicazione di un appalto o all'ammissione ad un
sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi
dell'eventuale decisione di non concludere un accordo
quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale e'
stata indetta una gara o di riavviare la procedura o di non
attuare un sistema dinamico di acquisizione.
2. Su richiesta scritta dell'offerente e del
candidato interessato, l'amministrazione aggiudicatrice
comunica immediatamente e comunque entro quindici giorni
dalla ricezione della richiesta:
a) ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto
della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'art. 68,
commi 7 e 8, i motivi della decisione di non equivalenza o
della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i
servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti
funzionali;
a-bis) ad ogni candidato escluso, i motivi del
rigetto della sua domanda di partecipazione;
b) ad ogni offerente che abbia presentato
un'offerta ammessa in gara e valutata, le caratteristiche e
i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome
dell'offerente cui e' stato aggiudicato l'appalto o delle
parti dell'accordo quadro;
c) ad ogni offerente che abbia presentato
un'offerta ammessa in gara e valutata, lo svolgimento e
l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli
offerenti.
2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 e' dato
avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalita' di
cui all'art. 5-bis del codice dell'amministrazione digitale
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o
strumento analogo negli altri Stati membri, del
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura
di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della
verifica della documentazione attestante l'assenza dei
motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonche' la
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il
collegamento informatico ad accesso riservato dove sono
disponibili i relativi atti.
3.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici non divulgano le
informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti,
alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un
sistema dinamico di acquisizione, di cui ai commi 1 e 2, se
la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o e'
contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi
interessi commerciali di operatori economici pubblici o
privati o dell'operatore economico selezionato, oppure
possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.
5. Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio
immediatamente e comunque entro un termine non superiore a
cinque giorni:
a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al
concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i
candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara,
a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse
se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono
in termini per presentare impugnazione, nonche' a coloro
che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se
tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia
giurisdizionale definitiva;
b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti
esclusi;
c) la decisione di non aggiudicare un appalto
ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i
candidati;
d) la data di avvenuta stipulazione del contratto
con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a)
del presente comma.
6. Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte
mediante posta elettronica certificata o strumento analogo
negli altri Stati membri. Le comunicazioni di cui al comma
5, lettere a) e b), indicano la data di scadenza del
termine dilatorio per la stipulazione del contratto.».
- Si riporta l'art. 80, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge:
«Art. 80 (Motivi di esclusione). - 1. Costituisce
motivo di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore
nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per uno dei seguenti
reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i
delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall'art. 291-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione
criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice
penale nonche' all'art. 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli
articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunita' europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con
finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o
reati connessi alle attivita' terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e
648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme
di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione.
2. Costituisce altresi' motivo di esclusione la
sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma
3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi
2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo
altresi' quanto previsto dall'art. 34-bis, commi 6 e 7, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se
la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o
del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
se si tratta di societa' in accomandita semplice; dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori
e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri
di rappresentanza, di direzione o di controllo, del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero
del socio di maggioranza in caso di societa' con un numero
di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro
tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e
il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi
sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va
disposta e il divieto non si applica quando il reato e'
stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la
riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena
accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata
estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma, del codice
penale ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima.
4. Un operatore economico e' escluso dalla
partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono
gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento
di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art.
48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle contenute in
sentenze o atti amministrativi non piu' soggetti ad
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio
del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di
cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di
riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico
previdenziale. Il presente comma non si applica quando
l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, purche' il pagamento o
l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla
partecipazione alla procedura d'appalto un operatore
economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita
a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma
6, qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con
qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui all'art.
30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico sia stato sottoposto a
fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di
concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un
procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110
del presente codice e dall'art. 186-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi
adeguati che l'operatore economico si e' reso colpevole di
gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrita' o affidabilita';
c-bis) l'operatore economico abbia tentato di
influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a
fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione;
c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato
significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne
hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la
condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni
comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante
motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla
violazione e alla gravita' della stessa;
c-quater) l'operatore economico abbia commesso
grave inadempimento nei confronti di uno o piu'
subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza
passata in giudicato;
d) la partecipazione dell'operatore economico
determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67
non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla
sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;
f-bis) l'operatore economico che presenti nella
procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l'operatore economico iscritto nel
casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti
di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a
quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per
il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto
di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno
decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e
va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la
certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del
medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non
risulti aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza
di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un
altro partecipante alla medesima procedura di affidamento,
in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
se la situazione di controllo o la relazione comporti che
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore
economico in qualunque momento della procedura, qualora
risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti
compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una
delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che
si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1,
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva
abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi
ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione
come definita per le singole fattispecie di reato, o al
comma 5, e' ammesso a provare di aver risarcito o di
essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal
reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di
cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non
e' escluso della procedura d'appalto; viceversa
dell'esclusione viene data motivata comunicazione
all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza
definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto
non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi 7
e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale
sentenza.
10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non
fissa la durata della pena accessoria della incapacita' di
contrattare con la pubblica amministrazione, la durata
della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione
e':
a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue
di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'art.
317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la
pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo
comma, del codice penale;
b) pari a sette anni nei casi previsti dall'art.
317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia
intervenuta riabilitazione;
c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di
cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta
riabilitazione.
10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del
comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore,
rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la
durata della esclusione e' pari alla durata della pena
principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della
esclusione e' pari a tre anni, decorrenti dalla data di
adozione del provvedimento amministrativo di esclusione
ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di
passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente
alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve
tenere conto di tale fatto ai fini della propria
valutazione circa la sussistenza del presupposto per
escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore
economico che l'abbia commesso.".
11. Le cause di esclusione previste dal presente
articolo non si applicano alle aziende o societa'
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art.
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a
quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o
falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da'
segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state
rese con dolo o colpa grave in considerazione della
rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino
a due anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e
perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
codice, puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di
prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di
prova considerare adeguati per la dimostrazione delle
circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c),
ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente
contratto di appalto siano significative ai fini del
medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non
possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i
quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal
presente articolo.».
- Si riporta l'art. 83, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge:
«Art. 83 (Criteri di selezione e soccorso
istruttorio). - 1. I criteri di selezione riguardano
esclusivamente:
a) i requisiti di idoneita' professionale;
b) la capacita' economica e finanziaria;
c) le capacita' tecniche e professionali.
2. I requisiti e le capacita' di cui al comma 1 sono
attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo
presente l'interesse pubblico ad avere il piu' ampio numero
di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di
trasparenza e rotazione. Per i lavori, con il regolamento
di cui all'art. 216, comma 27-octies, sono disciplinati,
nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e
anche al fine di favorire l'accesso da parte delle
microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di
qualificazione, i casi e le modalita' di avvalimento, i
requisiti e le capacita' che devono essere posseduti dal
concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui
all'art. 45, lettere b) e c) e la documentazione richiesta
ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui
all'allegato XVII. Fino all'adozione di detto regolamento,
si applica l'art. 216, comma 14.
3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al
comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini
italiani o di altro Stato membro residenti in Italia,
devono essere iscritti nel registro della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o
presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di
altro Stato membro non residente in Italia, e' richiesta la
prova dell'iscrizione, secondo le modalita' vigenti nello
Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione
giurata o secondo le modalita' vigenti nello Stato membro
nel quale e' stabilito ovvero mediante attestazione, sotto
la propria responsabilita', che il certificato prodotto e'
stato rilasciato da uno dei registri professionali o
commerciali istituiti nel Paese in cui e' residente. Nelle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in
possesso di una particolare autorizzazione ovvero
appartenere a una particolare organizzazione per poter
prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in
questione, la stazione appaltante puo' chiedere loro di
provare il possesso di tale autorizzazione ovvero
l'appartenenza all'organizzazione.
4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini
della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma
1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara,
possono richiedere:
a) che gli operatori economici abbiano un fatturato
minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel
settore di attivita' oggetto dell'appalto;
b) che gli operatori economici forniscano
informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino
in particolare i rapporti tra attivita' e passivita';
c) un livello adeguato di copertura assicurativa
contro i rischi professionali.
5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del
comma 4, lettera a) non puo' comunque superare il doppio
del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al
periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze
adeguatamente motivate relative ai rischi specifici
connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di
affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un
fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti
di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma
si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni
appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che
gli operatori economici devono avere con riferimento a
gruppi di lotti nel caso in cui all'aggiudicatario siano
aggiudicati piu' lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se
gli appalti basati su un accordo quadro devono essere
aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il
requisito del fatturato annuo massimo di cui al primo
periodo del presente comma e' calcolato sulla base del
valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno
eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti
sulla base del valore stimato dell'accordo quadro. Nel caso
di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del
fatturato annuo massimo e' calcolato sulla base del valore
massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare
nell'ambito di tale sistema.
6. Per gli appalti di servizi e forniture, per i
criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le
stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per
garantire che gli operatori economici possiedano le risorse
umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire
l'appalto con un adeguato standard di qualita'. Nelle
procedure, d'appalto per forniture che necessitano di
lavori di posa in opera o di installazione, servizi o
lavori, la capacita' professionale degli operatori
economici di fornire tali servizi o di eseguire
l'installazione o i lavori e' valutata con riferimento alla
loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilita'. Le
informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto
dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto
dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e
commerciali.
7. Fermo restando il sistema di qualificazione di cui
all'art. 84 nonche' quanto previsto in materia di prova
documentale preliminare dall'art. 85, la dimostrazione dei
requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) e' fornita, a
seconda della natura, della quantita' o dell'importanza e
dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi
di prova di cui all'art. 86, commi 4 e 5.
8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di
partecipazione richieste, che possono essere espresse come
livelli minimi di capacita', congiuntamente agli idonei
mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a
confermare interesse ed effettuano la verifica formale e
sostanziale delle capacita' realizzative, delle competenze
tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane,
organiche all'impresa, nonche' delle attivita'
effettivamente eseguite. Per i soggetti di cui all'art. 45,
comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate
le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono
essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La
mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. I bandi e
le lettere di invito non possono contenere ulteriori
prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle
previste dal presente codice e da altre disposizioni di
legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.
9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui al presente comma. In
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni
altra irregolarita' essenziale degli elementi e del
documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, con
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e
all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,
perche' siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso
del termine di regolarizzazione, il concorrente e' escluso
dalla gara. Costituiscono irregolarita' essenziali non
sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile
della stessa.
10. E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la
gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative
premialita', per il quale l'Autorita' rilascia apposita
certificazione agli operatori economici, su richiesta. Il
suddetto sistema e' connesso a requisiti reputazionali
valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi,
oggettivi e misurabili, nonche' sulla base di accertamenti
definitivi che esprimono l'affidabilita' dell'impresa.
L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di
valutazione degli stessi, nonche' le modalita' di rilascio
della relativa certificazione, mediante linee guida
adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione. Le linee guida di cui al
precedente periodo istituiscono altresi' un sistema
amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di
penalita' e premialita' per la denuncia obbligatoria delle
richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese
titolari di appalti pubblici, comprese le imprese
subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere
e servizi, prevedendo altresi' uno specifico regime
sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia. I
requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di
cui al presente comma tengono conto, in particolare, dei
precedenti comportamenti dell'impresa, con riferimento al
mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all'applicazione
delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste
estorsive e corruttive, nonche' al rispetto dei tempi e dei
costi nell'esecuzione dei contratti e dell'incidenza e
degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione
alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del
contratto. Per il calcolo del rating di impresa si tiene
conto del comportamento degli operatori economici tenuto
nelle procedure di affidamento avviate dopo l'entrata in
vigore della presente disposizione. L'ANAC attribuisce
elementi premiali agli operatori economici per
comportamenti anteriori all'entrata in vigore della
presente disposizione conformi a quanto previsto per il
rilascio del rating di impresa.».
- Si riporta l'art. 84, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge:
«Art. 84 (Sistema unico di qualificazione degli
esecutori di lavori pubblici). - 1. Fermo restando quanto
previsto dal comma 12 e dall'art. 90, comma 8, i soggetti
esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo
pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei
requisiti di qualificazione di cui all'art. 83, mediante
attestazione da parte degli appositi organismi di diritto
privato autorizzati dall'ANAC. L'attivita' di attestazione
e' esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di
giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse
commerciale o finanziario che possa determinare
comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli
organismi di diritto privato di cui al primo periodo,
nell'esercizio dell'attivita' di attestazione per gli
esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura
pubblicistica, anche agli effetti dell'art. 1 della legge
14 gennaio 1994, n. 20.
2. Con il regolamento di cui all'art. 216, comma
27-octies, sono, altresi', individuati livelli standard di
qualita' dei controlli che le societa' organismi di
attestazione (SOA) devono effettuare, con particolare
riferimento a quelli di natura non meramente documentale.
L'attivita' di monitoraggio e controllo di rispondenza ai
suddetti livelli standard di qualita' comporta l'esercizio
di poteri di diffida, ovvero, nei casi piu' gravi, la
sospensione o la decadenza dall'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' da parte dell'ANAC.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente codice, l'ANAC effettua una ricognizione
straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio
dell'attivita' da parte dei soggetti attualmente operanti
in materia di attestazione, e le modalita' di svolgimento
della stessa, provvedendo all'esito mediante diffida,
sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi
di mancanza del possesso dei requisito o di esercizio
ritenuto non virtuoso. L'ANAC relaziona sugli esiti di
detta ricognizione straordinaria al Governo e alle Camere,
allo scopo di fornire elementi di valutazione circa la
rispondenza del sistema attuale di qualificazione unica a
requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di
quantita' degli organismi esistenti ovvero di necessita' di
individuazione di forme di partecipazione pubblica agli
stessi e alla relativa attivita' di attestazione.
4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano:
a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'art. 80 che costituisce presupposto ai fini della
qualificazione;
b) il possesso dei requisiti di capacita' economica
e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'art.
83; il periodo di attivita' documentabile e' quello
relativo ai quindici anni antecedenti la data di
sottoscrizione del contratto con la SOA per il
conseguimento della qualificazione; tra i requisiti
tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati
alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti.
Gli organismi di attestazione acquisiscono detti
certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono
trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti;
c) il possesso di certificazioni di sistemi di
qualita' conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da
soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000;
d) il possesso di certificazione del rating di
impresa, rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'art. 83, comma
10.
4-bis. Gli organismi di cui al comma 1 segnalano
immediatamente all'ANAC i casi in cui gli operatori
economici, ai fini della qualificazione, rendono
dichiarazioni false o producono documenti non veritieri.
L'ANAC, se accerta la colpa grave o il dolo dell'operatore
economico, tenendo conto della gravita' del fatto e della
sua rilevanza nel procedimento di qualificazione, ne
dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini
dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti
di subappalto, ai sensi dell'art. 80 , comma 5, lettera g),
per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza stabilita
dall'ANAC, l'iscrizione perde efficacia ed e'
immediatamente cancellata.
5. Il sistema unico di qualificazione degli esecutori
di contratti pubblici e' articolato in rapporto alle
tipologie e all'importo dei lavori.
6. L'ANAC vigila sul sistema di qualificazione e, a
tal fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o
richiede qualsiasi documento ritenuto necessario. I poteri
di vigilanza e di controllo sono esercitati anche su
motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una
SOA o di una stazione appaltante. Le stazioni appaltanti
hanno l'obbligo di effettuare controlli, almeno a campione,
secondo modalita' predeterminate, sulla sussistenza dei
requisiti oggetto dell'attestazione, segnalando
immediatamente le eventuali irregolarita' riscontrate
all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare
dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci
giorni dalla ricezione dell'istanza medesima. Sull'istanza
di verifica l'ANAC provvede entro sessanta giorni, secondo
modalita' stabilite nel regolamento di cui all'art. 216,
comma 27-octies. I controlli effettuati dalle stazioni
appaltanti costituiscono elemento positivo di valutazione
ai fini dell'attribuzione della premialita' di cui all'art.
38.
7. Per gli appalti di lavori di importo pari o
superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione
dell'attestazione dei requisiti di qualificazione di cui
all'art. 83, la stazione appaltante puo' richiedere
requisiti aggiuntivi finalizzati:
a) alla verifica della capacita'
economico-finanziaria. In tal caso il concorrente fornisce
i parametri economico-finanziari significativi richiesti,
certificati da societa' di revisione ovvero altri soggetti
preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche
proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in
modo inequivoco la esposizione finanziaria dell'impresa
concorrente all'epoca in cui partecipa ad una gara di
appalto; in alternativa a tale requisito, la stazione
appaltante puo' richiedere una cifra d'affari in lavori
pari a due volte l'importo a base di gara, che l'impresa
deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni
antecedenti la data di pubblicazione del bando; (244)
b) alla verifica della capacita' professionale per
gli appalti per i quali viene richiesta la classifica
illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di
aver eseguito lavori per entita' e tipologia compresi nella
categoria individuata come prevalente a quelli posti in
appalto opportunamente certificati dalle rispettive
stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato
di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli
appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di
euro.
8. Il regolamento di cui all'art. 216, comma
27-octies, disciplina i casi e le modalita' di sospensione
o di annullamento delle attestazioni, nonche' di decadenza
delle autorizzazioni degli organismi di attestazione. Sono
disciplinati, altresi', i criteri per la determinazione dei
corrispettivi dell'attivita' di qualificazione, in rapporto
all'importo complessivo ed al numero delle categorie
generali o specializzate cui si richiede di essere
qualificati, avendo riguardo anche alla necessaria
riduzione degli stessi in caso di consorzi stabili nonche'
per le microimprese e le piccole e medie imprese.
9. Al fine di garantire l'effettivita' e la
trasparenza dei controlli sull'attivita' di attestazione
posta in essere dalle SOA, l'ANAC predetermina e rende
pubblico sul proprio sito il criterio e il numero di
controlli a campione da effettuare annualmente sulle
attestazioni rilasciate dalle SOA.
10. La violazione delle disposizioni del regolamento
di cui all'art. 216, comma 27-octies, e' punita con le
sanzione previste dall'art. 213, comma 13. Per le
violazioni di cui al periodo precedente, non e' ammesso il
pagamento in misura ridotta. L'importo della sanzione e'
determinato dall'ANAC con ordinanza-ingiunzione sulla base
dei criteri generali di cui alla legge 24 novembre 1981, n.
689, con particolare riferimento ai criteri di
proporzionalita' e adeguatezza alla gravita' della
fattispecie. Nei casi piu' gravi, in aggiunta alla sanzione
amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione
accessoria della sospensione dell'attivita' di impresa per
un periodo da un mese a due anni, ovvero della decadenza
dell'autorizzazione. La decadenza dell'autorizzazione si
applica sempre in caso di reiterazione della violazione che
abbia comportato la sanzione accessoria della sospensione
dell'attivita', ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689.
11. La qualificazione della SOA ha durata di cinque
anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei
requisiti di ordine generale nonche' dei requisiti di
capacita' strutturale indicati nel regolamento di cui
all'art. 216, comma 27-octies.
12. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente codice, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, vengono
individuate modalita' di qualificazione, anche alternative
o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute
particolarmente qualificate ai sensi dell'art. 38, per
migliorare l'effettivita' delle verifiche e
conseguentemente la qualita' e la moralita' delle
prestazioni degli operatori economici, se del caso
attraverso un graduale superamento del sistema unico di
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.
12-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore
del presente codice svolgevano la funzione di direttore
tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in
possesso alla medesima data di una esperienza almeno
quinquennale, fatto salvo quanto disposto all'art. 146,
comma 4, del presente codice, possono continuare a svolgere
tali funzioni.».
- Si riporta l'art. 89, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge:
«Art. 89 (Avvalimento). - 1. L'operatore economico,
singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45, per un
determinato appalto, puo' soddisfare la richiesta relativa
al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83,
comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una
procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei
requisiti di cui all'art. 80, avvalendosi delle capacita'
di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a
prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con
questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi
all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui
all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze
professionali pertinenti, gli operatori economici possono
tuttavia avvalersi delle capacita' di altri soggetti solo
se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi
per cui tali capacita' sono richieste. L'operatore
economico che vuole avvalersi delle capacita' di altri
soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA
dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta
dalla stessa attestante il possesso da parte di
quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80,
nonche' il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse
oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla
stazione appaltante che disporra' dei mezzi necessari
mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta
dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a
mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le
risorse necessarie di cui e' carente il concorrente. Nel
caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando
l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei
sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il
concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega,
altresi', alla domanda di partecipazione in originale o
copia autentica il contratto in virtu' del quale l'impresa
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il
contratto di avvalimento contiene, a pena di nullita', la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe
a disposizione dall'impresa ausiliaria.
2. Nei settori speciali, se le norme e i criteri
oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori
economici che richiedono di essere qualificati in un
sistema di qualificazione comportano requisiti relativi
alle capacita' economiche e finanziarie dell'operatore
economico o alle sue capacita' tecniche e professionali,
questi puo' avvalersi, se necessario, della capacita' di
altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica
dei legami con essi. Resta fermo quanto previsto dal comma
1, periodi secondo e terzo, da intendersi quest'ultimo
riferito all'ambito temporale di validita' del sistema di
qualificazione.
3. La stazione appaltante verifica, conformemente
agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui
capacita' l'operatore economico intende avvalersi,
soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se
sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80. Essa
impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che
non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i
quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel
bando di gara possono essere altresi' indicati i casi in
cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per
il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione,
purche' si tratti di requisiti tecnici.
4. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di
servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel
quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti
possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti
essenziali siano direttamente svolti dall'offerente o, nel
caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di
operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.
5. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono
responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del
contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia
a carico del concorrente si applicano anche nei confronti
del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo
dell'appalto posto a base di gara.
6. E' ammesso l'avvalimento di piu' imprese
ausiliarie. L'ausiliario non puo' avvalersi a sua volta di
altro soggetto.
7. In relazione a ciascuna gara non e' consentito, a
pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si
avvalga piu' di un concorrente, ovvero che partecipino sia
l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti.
8. Il contratto e' in ogni caso eseguito dall'impresa
che partecipa alla gara, alla quale e' rilasciato il
certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria puo'
assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei
requisiti prestati.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione
appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche
sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e
delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte
dell'impresa ausiliaria, nonche' l'effettivo impiego delle
risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine
il responsabile unico del procedimento accerta in corso
d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte
direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa
ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in
adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di
avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto.
Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del
contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'art.
52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione
appaltante trasmette all'Autorita' tutte le dichiarazioni
di avvalimento, indicando altresi' l'aggiudicatario, per
l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta
pubblicita'.
 


10. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il
requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori
ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
11. Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto
dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere
per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica,
quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato
rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui
al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci
per cento dell'importo totale dei lavori. Con il
regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies e'
definito l'elenco delle opere di cui al presente comma,
nonche' i requisiti di specializzazione richiesti per la
qualificazione ai fini dell'ottenimento dell'attestazione
di qualificazione degli esecutori di cui all'art. 84, che
possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 216,
comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi
prevista.».
- Si riporta l'art. 95, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge:
«Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto). -
1. I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla
stazione appaltante un potere di scelta illimitata
dell'offerta. Essi garantiscono la possibilita' di una
concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che
consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite
dagli offerenti al fine di valutare il grado di
soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle
offerte. Le stazioni appaltanti verificano l'accuratezza
delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.
2. Fatte salve le disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative relative al prezzo di
determinate forniture o alla remunerazione di servizi
specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei
principi di trasparenza, di non discriminazione e di
parita' di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli
appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e
dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualita'/prezzo o sulla base dell'elemento
prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione
costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita,
conformemente all'art. 96.
3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto
qualita'/prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di
ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica,
nonche' ai servizi ad alta intensita' di manodopera, come
definiti all'art. 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a);
b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi
di ingegneria e architettura e degli altri servizi di
natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore
a 40.000 euro;
b-bis) i contratti di servizi e le forniture di
importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da
notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere
innovativo.
4. Puo' essere utilizzato il criterio del minor
prezzo:
a) (abrogata).
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche
standardizzate o le cui condizioni sono definite dal
mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensita'
di manodopera di cui al comma 3, lettera a);
c) (abrogata).
5. Le stazioni appaltanti che dispongono
l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata
motivazione e indicano nel bando di gara il criterio
applicato per selezionare la migliore offerta.
6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di
aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura,
all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In
particolare, l'offerta economicamente piu' vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto
qualita'/prezzo, e' valutata sulla base di criteri
oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o
sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di
tali criteri possono rientrare:
a) la qualita', che comprende pregio tecnico,
caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilita' per
le persone con disabilita', progettazione adeguata per
tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001,
caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei
consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o
del prodotto, caratteristiche innovative,
commercializzazione e relative condizioni;
b) il possesso di un marchio di qualita' ecologica
dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o
servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore
al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni
oggetto del contratto stesso;
c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto
anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse
naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi,
inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei
cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita
dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di
un uso piu' efficiente delle risorse e di un'economia
circolare che promuova ambiente e occupazione;
d) la compensazione delle emissioni di gas ad
effetto serra associate alle attivita' dell'azienda
calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla
raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9
aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per
misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso
del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;
e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza
del personale effettivamente utilizzato nell'appalto,
qualora la qualita' del personale incaricato possa avere
un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione
dell'appalto;
f) il servizio successivo alla vendita e assistenza
tecnica;
g) le condizioni di consegna quali la data di
consegna, il processo di consegna e il termine di consegna
o di esecuzione.
7. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di
cui alle disposizioni richiamate al comma 2, puo' assumere
la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale
gli operatori economici competeranno solo in base a criteri
qualitativi.
8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo
competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i
criteri di valutazione e la ponderazione relativa
attribuita a ciascuno di essi, anche prevedendo una
forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve
essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione
prescelto possono essere previsti, ove necessario,
sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.
9. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la
ponderazione di cui al comma 8 non possibile per ragioni
oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato
d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel
documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza
dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque
attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le
amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali
da consentire di individuare con un unico parametro
numerico finale l'offerta piu' vantaggiosa.
10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare
i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle
forniture senza posa in opera, dei servizi di natura
intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente
ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione
procedono a verificare il rispetto di quanto previsto
all'art. 97, comma 5, lettera d).
10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare
l'effettiva individuazione del miglior rapporto
qualita'/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi
dell'offerta e individua criteri tali da garantire un
confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A
tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo
per il punteggio economico entro il limite del 30 per
cento.
11. I criteri di aggiudicazione sono considerati
connessi all'oggetto dell'appalto ove riguardino lavori,
forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto
sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo
di vita, compresi fattori coinvolti nel processo specifico
di produzione, fornitura o scambio di questi lavori,
forniture o servizi o in un processo specifico per una fase
successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori
non sono parte del loro contenuto sostanziale.
12. Le stazioni appaltanti possono decidere di non
procedere. all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
contratto. Tale facolta' e' indicata espressamente nel
bando di gara o nella lettera di invito.
13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione
europea e con i principi di parita' di trattamento, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalita', le
amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara,
nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono
applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al
maggior rating di legalita' e di impresa dell'offerente,
nonche' per agevolare la partecipazione alle procedure di
affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese,
per i giovani professionisti e per le imprese di nuova
costituzione. Indicano altresi' il maggior punteggio
relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che
presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente
ivi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a
chilometro zero.
14. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione,
nei casi di adozione del miglior rapporto qualita' prezzo,
si applicano altresi' le seguenti disposizioni:
a) le stazioni appaltanti possono autorizzare o
esigere la presentazione di varianti da parte degli
offerenti. Esse indicano nel bando di gara ovvero, se un
avviso di preinformazione e' utilizzato come mezzo di
indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse
se autorizzano o richiedono le varianti; in mancanza di
questa indicazione, le varianti non sono autorizzate. Le
varianti sono comunque collegate all'oggetto dell'appalto;
b) le stazioni appaltanti che autorizzano o
richiedono le varianti menzionano nei documenti di gara i
requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonche'
le modalita' specifiche per la loro presentazione, in
particolare se le varianti possono essere presentate solo
ove sia stata presentata anche un'offerta, che e' diversa
da una variante. Esse garantiscono anche che i criteri di
aggiudicazione scelti possano essere applicati alle
varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle
offerte conformi che non sono varianti;
c) solo le varianti che rispondono ai requisiti
minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono
prese in considerazione;
d) nelle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni
aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto varianti
non possono escludere una variante per il solo fatto che,
se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto
di servizi anziche' un appalto pubblico di forniture o un
appalto di forniture anziche' un appalto pubblico di
servizi.
14-bis. In caso di appalti aggiudicati con il
criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non
possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere
aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto
esecutivo a base d'asta.
15. Ogni variazione che intervenga, anche in
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale,
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o
esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di
medie nella procedura, ne' per l'individuazione della
soglia di anomalia delle offerte.».
- Si riporta l'art. 97, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge:
«Art. 97 (Offerte anormalmente basse). - 1. Gli
operatori economici forniscono, su richiesta della stazione
appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti
nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla
base di un giudizio tecnico sulla congruita', serieta',
sostenibilita' e realizzabilita' dell'offerta.
2. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del
prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse e' pari
o superiore a quindici, la congruita' delle offerte e'
valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o
superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di
non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di
riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP
o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unita'
superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso
e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale
valore di ribasso sono prese in considerazione
distintamente nei loro singoli valori; qualora,
nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti
una o piu' offerte di eguale valore rispetto alle offerte
da accantonare, dette offerte sono altresi' da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei
ribassi percentuali che superano la media calcolata ai
sensi della lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media
aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di
cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata alla lettera c) e'
decrementata di un valore percentuale pari al prodotto
delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei
ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio
aritmetico di cui alla lettera b).
2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello
del prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse e'
inferiore a quindici, la congruita' delle offerte e'
valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o
superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini
della determinazione della congruita' delle offerte, al
fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i
parametri di riferimento per il calcolo della soglia di
anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono
come segue:
a) calcolo della media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
10 per cento, arrotondato all'unita' superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di
quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore
di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei
loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo
del 10 per cento, siano presenti una o piu' offerte di
eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette
offerte sono altresi' da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei
ribassi percentuali che superano la media calcolata ai
sensi della lettera a);
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio
aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di
cui alla lettera a);
d) se il rapporto di cui alla lettera c) e' pari o
inferiore a 0,15, la soglia di anomalia e' pari al valore
della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata
del 20 per cento della medesima media aritmetica;
e) se il rapporto di cui alla lettera c) e'
superiore a 0,15, la soglia di anomalia e' calcolata come
somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello
scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
2-ter. Al fine di non rendere nel tempo
predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento
per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti puo' procedere con decreto
alla rideterminazione delle modalita' di calcolo per
l'individuazione della soglia di anomalia.
3. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa la congruita'
delle offerte e' valutata sulle offerte che presentano sia
i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi
agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al
primo periodo e' effettuato ove il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo
periodo del comma 6.
3-bis. Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter e'
effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a cinque.
4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in
particolare, riferirsi a:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei
prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni
eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per
fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i
lavori;
c) l'originalita' dei lavori, delle forniture o dei
servizi proposti dall'offerente.
5. La stazione appaltante richiede per iscritto,
assegnando al concorrente un termine non inferiore a
quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle
spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova
fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di
prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di
cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalita' di cui
al primo periodo, che l'offerta e' anormalmente bassa in
quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all'art. 30,
comma 3;
b) non rispetta gli obblighi di cui all'art. 105;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della
sicurezza di cui all'art. 95, comma 10 rispetto all'entita'
e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle
forniture;
d) il costo del personale e' inferiore ai minimi
salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di
cui all'art. 23, comma 16.
6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a
trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla
legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono,
altresi', ammesse giustificazioni in relazione agli oneri
di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento
previsto dall'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso puo'
valutare la congruita' di ogni offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
7. La stazione appaltante qualora accerti che
un'offerta e' anormalmente bassa in quanto l'offerente ha
ottenuto un aiuto di Stato puo' escludere tale offerta
unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato
l'offerente e se quest'ultimo non e' in grado di
dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla
stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il
mercato interno ai sensi dell'art. 107 TFUE. La stazione
appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa
la Commissione europea.
8. Per lavori, servizi e forniture, quando il
criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso
e comunque per importi inferiori alle soglie di cui
all'art. 35, e che non presentano carattere
transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel bando
l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei
commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi
4, 5 e 6. Comunque l'esclusione automatica non opera quando
il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci.
9. La Cabina di regia di cui all'art. 212, su
richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a
titolo di collaborazione amministrativa, tutte le
informazioni a disposizione, quali leggi, regolamenti,
contratti collettivi applicabili o norme tecniche
nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in
relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5.».
- Si riporta l'art. 102, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge:
«Art. 102 (Collaudo e verifica di conformita'). - 1.
Il responsabile unico del procedimento controlla
l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei
lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del
contratto per i servizi e forniture.
2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per
i lavori e a verifica di conformita' per i servizi e per le
forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in
termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche
tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed
eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni
contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo
superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di
cui all'art. 35 il certificato di collaudo, nei casi
espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8,
puo' essere sostituito dal certificato di regolare
esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei
lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1
milione di euro e per forniture e servizi di importo
inferiore alla soglia di cui all'art. 35, e' sempre
facolta' della stazione appaltante sostituire il
certificato di collaudo o il certificato di verifica di
conformita' con il certificato di regolare esecuzione
rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per
forniture e servizi dal responsabile unico del
procedimento. Nei casi di cui al presente comma il
certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre tre
mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto
del contratto.
3. Il collaudo finale o la verifica di conformita'
deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei
lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di cui al comma 8, di particolare complessita' dell'opera o
delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine
puo' essere elevato sino ad un anno. Il certificato di
collaudo o il certificato di verifica di conformita' ha
carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi
due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato ancorche' l'atto
formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi
dalla scadenza del medesimo termine.
4. (abrogato).
5. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice
civile, l'appaltatore risponde per la difformita' e i vizi
dell'opera o delle prestazioni, ancorche' riconoscibili,
purche' denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
6. Per effettuare le attivita' di collaudo
sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2,
le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre
componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e
caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di
moralita', competenza e professionalita', iscritti all'albo
dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come
previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso
spettante per l'attivita' di collaudo e' contenuto, per i
dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito
dell'incentivo di cui all'art. 113, mentre per i dipendenti
di altre amministrazioni pubbliche e' determinato ai sensi
della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 61, comma 9,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i
lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero
tra i dipendenti delle altre amministrazioni, e'
individuato il collaudatore delle strutture per la
redazione del collaudo statico. Per accertata carenza
nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre
amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti
individuano i componenti con le procedure di cui all'art.
31, comma 8.
7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo
e di verifica di conformita':
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in
attivita' di servizio e, per appalti di lavori pubblici di
importo pari o superiore alle soglie di rilevanza
comunitaria di cui all'art. 35 a quelli in quiescenza nella
regione/regioni ove e' stata svolta l'attivita' di
servizio;
b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della
pubblica amministrazione in servizio, ovvero in trattamento
di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo
pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di
cui all'art. 35 ubicati nella regione/regioni ove e' svolta
per i dipendenti in servizio, ovvero e' stata svolta per
quelli in quiescenza, l'attivita' di servizio;
c) a coloro che nel triennio antecedente hanno
avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli
operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti
nell'esecuzione del contratto;
d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono
attivita' di controllo, verifica, progettazione,
approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul
contratto da collaudare;
d-bis) a coloro che hanno partecipato alla
procedura di gara.
8. Con il regolamento di cui all'art. 216, comma
27-octies, sono disciplinate e definite le modalita'
tecniche di svolgimento del collaudo, nonche' i casi in cui
il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di
verifica di conformita' possono essere sostituiti dal
certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del
comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto
decreto, si applica l'art. 216, comma 16, anche con
riferimento al certificato di regolare esecuzione,
rilasciato ai sensi del comma 2.
9. Al termine del lavoro sono redatti:
a) per i beni del patrimonio culturale un
consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori
o, nel caso di interventi su beni culturali mobili,
superfici decorate di beni architettonici e a materiali
storicizzati di beni immobili di interesse storico
artistico o archeologico, da restauratori di beni
culturali, ai sensi dalla normativa vigente, quale ultima
fase del processo della conoscenza e del restauro e quale
premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i
costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono
previsti nel quadro economico dell'intervento;
b) l'aggiornamento del piano di manutenzione;
c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai
professionisti afferenti alle rispettive competenze, con
l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici
raggiunti.».
- Si riporta l'art. 111, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge:
«Art. 111 (Controllo tecnico, contabile e
amministrativo). - 1. Con il regolamento di cui all'art.
216, comma 27-octies, sono individuate le modalita' e, se
del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il
direttore dei lavori effettua l'attivita' di cui all'art.
101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza,
semplificazione, efficientamento informatico, con
particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni
elettroniche anche per i controlli di contabilita'. Con il
decreto di cui al primo periodo, sono disciplinate,
altresi', le modalita' di svolgimento della verifica di
conformita' in corso di esecuzione e finale, la relativa
tempistica, nonche' i casi in cui il direttore
dell'esecuzione puo' essere incaricato della verifica di
conformita'. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non
possano espletare l'attivita' di direzione dei lavori, essa
e' affidata, nell'ordine, ad altre amministrazioni
pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell'art. 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione
di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti
con le procedure previste dal presente codice per
l'affidamento degli incarichi di progettazione.
1-bis. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche
tecniche obbligatorie inerenti alle attivita' di cui al
comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato
speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione
dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a
carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo
nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a
ribasso. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, sono individuati i criteri per la
determinazione di tali costi.
2. Il direttore dell'esecuzione del contratto di
servizi o di forniture e', di norma, il responsabile unico
del procedimento e provvede, anche con l'ausilio di uno o
piu' direttori operativi individuati dalla stazione
appaltante in relazione alla complessita' dell'appalto, al
coordinamento, alla direzione e al controllo
tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato
dalla stazione appaltante assicurando la regolare
esecuzione da parte dell'esecutore, in conformita' ai
documenti contrattuali. Con il medesimo regolamento di cui
al comma 1 sono altresi' individuate compiutamente le
modalita' di effettuazione dell'attivita' di controllo di
cui al periodo precedente, secondo criteri di trasparenza e
semplificazione. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies, si
applica la disposizione transitoria ivi prevista.».
- Si riporta l'art. 146, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge:
«Art. 146 (Qualificazione). - 1. In conformita' a
quanto disposto dagli articoli 9-bis e 29 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i lavori di cui al
presente capo e' richiesto il possesso di requisiti di
qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela
del bene oggetto di intervento.
2. I lavori di cui al presente capo sono utilizzati,
per la qualificazione, unicamente dall'operatore che li ha
effettivamente eseguiti. Il loro utilizzo, quale requisito
tecnico, non e' condizionato da criteri di validita'
temporale.
3. Per i contratti di cui al presente capo,
considerata la specificita' del settore ai sensi dell'art.
36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non
trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui
all'art. 89 del presente codice.
4. Con il regolamento di cui all'art. 216, comma
27-octies, sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei
direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le
modalita' di verifica ai fini dell'attestazione. Il
direttore tecnico dell'operatore economico incaricato degli
interventi di cui all'art. 147, comma 2, secondo periodo,
deve comunque possedere la qualifica di restauratore di
beni culturali ai sensi della normativa vigente. Fino alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art.
216, comma 27-octies, si applica la disposizione
transitoria ivi prevista.».
- Si riporta l'art. 177, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge:
«Art. 177 (Affidamenti dei concessionari). - 1. Fatto
salvo quanto previsto dall'art. 7, i soggetti pubblici o
privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi
pubblici o di forniture gia' in essere alla data di entrata
in vigore del presente codice, non affidate con la formula
della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad
evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea,
sono obbligati ad affidare, una quota pari all'ottanta per
cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi
alle concessioni di importo di importo pari o superiore a
150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura
ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per
la stabilita' del personale impiegato e per la salvaguardia
delle professionalita'. La restante parte puo' essere
realizzata da societa' in house di cui all'art. 5 per i
soggetti pubblici, ovvero da societa' direttamente o
indirettamente controllate o collegate per i soggetti
privati, ovvero tramite operatori individuati mediante
procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.
Per i titolari di concessioni autostradali, ferme restando
le altre disposizioni del presente comma, la quota di cui
al primo periodo e' pari al sessanta per cento.
2. Le concessioni di cui al comma 1 gia' in essere si
adeguano alle predette disposizioni entro il 31 dicembre
2020.
3. La verifica del rispetto dei limiti di cui al
comma 1 da parte dei soggetti preposti e dell'ANAC viene
effettuata annualmente, secondo le modalita' indicate
dall'ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Eventuali situazioni di squilibrio
rispetto ai limiti indicati devono essere riequilibrate
entro l'anno successivo. Nel caso di situazioni di
squilibrio reiterate per due anni consecutivi, il
concedente applica una penale in misura pari al 10 per
cento dell'importo complessivo dei lavori, servizi o
forniture che avrebbero dovuto essere affidati con
procedura ad evidenza pubblica.».
- Si riporta l'art. 183, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge:
«Art. 183 (Finanza di progetto). - 1. Per la
realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica
utilita', ivi inclusi quelli relativi alle strutture
dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli strumenti
di programmazione formalmente approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della
normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti,
finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le
amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa
all'affidamento mediante concessione ai sensi della parte
III, affidare una concessione ponendo a base di gara il
progetto di fattibilita', mediante pubblicazione di un
bando finalizzato alla presentazione di offerte che
contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente
a carico dei soggetti proponenti. In ogni caso per le
infrastrutture afferenti le opere in linea, e' necessario
che le relative proposte siano ricomprese negli strumenti
di programmazione approvati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di
cui all'art. 72 ovvero di cui all'art. 36, comma 9, secondo
l'importo dei lavori, ponendo a base di gara il progetto di
fattibilita' predisposto dall'amministrazione
aggiudicatrice. Il progetto di fattibilita' da porre a base
di gara e' redatto dal personale delle amministrazioni
aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi
necessari per la sua predisposizione in funzione delle
diverse professionalita' coinvolte nell'approccio
multidisciplinare proprio del progetto di fattibilita'. In
caso di carenza in organico di personale idoneamente
qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono
affidare la redazione del progetto di fattibilita' a
soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal
presente codice. Gli oneri connessi all'affidamento di
attivita' a soggetti esterni possono essere ricompresi nel
quadro economico dell'opera.
3. Il bando, oltre al contenuto previsto
dall'allegato XXI specifica:
a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la
possibilita' di richiedere al promotore prescelto, di cui
al comma 10, lettera b), di apportare al progetto
definitivo, da questi presentato, le modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione del
progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni
demaniali marittime, ove necessarie, e che, in tal caso, la
concessione e' aggiudicata al promotore solo
successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo,
delle modifiche progettuali nonche' del conseguente
eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;
b) che, in caso di mancata accettazione da parte
del promotore di apportare modifiche al progetto
definitivo, l'amministrazione ha facolta' di chiedere
progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria
l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto
definitivo presentato dal promotore alle stesse condizioni
proposte al promotore e non accettate dallo stesso.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le
offerte presentate con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualita'/prezzo.
5. Oltre a quanto previsto dall'art. 95, l'esame
delle proposte e' esteso agli aspetti relativi alla
qualita' del progetto definitivo presentato, al valore
economico e finanziario del piano e al contenuto della
bozza di convenzione. Per quanto concerne le strutture
dedicate alla nautica da diporto, l'esame e la valutazione
delle proposte sono svolti anche con riferimento alla
maggiore idoneita' dell'iniziativa prescelta a soddisfare
in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione
turistica ed economica dell'area interessata, alla tutela
del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della
navigazione.
6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di
importanza loro attribuita, in base ai quali si procede
alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. La
pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate
alla nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicita'
previsti per il rilascio della concessione demaniale
marittima.
7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente
nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la
descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione
urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da
gestire, in modo da consentire che le proposte siano
presentate secondo presupposti omogenei.
8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in
possesso dei requisiti per i concessionari, anche
associando o consorziando altri soggetti, ferma restando
l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.
9. Le offerte devono contenere un progetto
definitivo, una bozza di convenzione, un piano
economico-finanziario asseverato da un istituto di credito
o da societa' di servizi costituite dall'istituto di
credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli
intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una societa' di
revisione ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre
1939, n. 1966, nonche' la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto
del preliminare coinvolgimento di uno o piu' istituti
finanziatori nel progetto. Il piano economico-finanziario,
oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la
predisposizione del progetto di fattibilita' posto a base
di gara, comprende l'importo delle spese sostenute per la
predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei
diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art. 2578 del
codice civile. L'importo complessivo delle spese di cui al
periodo precedente non puo' superare il 2,5 per cento del
valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di
fattibilita' posto a base di gara. Nel caso di strutture
destinate alla nautica da diporto, il progetto definitivo
deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali
dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e
delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno
studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari
per individuare e valutare i principali effetti che il
progetto puo' avere sull'ambiente e deve essere integrato
con le specifiche richieste dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con propri decreti.
10. L'amministrazione aggiudicatrice:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute
nei termini indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina promotore il
soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina
del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola
offerta;
c) pone in approvazione il progetto definitivo
presentato dal promotore, con le modalita' indicate
all'art. 27, anche al fine del successivo rilascio della
concessione demaniale marittima, ove necessaria. In tale
fase e' onere del promotore procedere alle modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del
progetto, nonche' a tutti gli adempimenti di legge anche ai
fini della valutazione di impatto ambientale, senza che
cio' comporti alcun compenso aggiuntivo, ne' incremento
delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte
indicate nel piano finanziario;
d) quando il progetto non necessita di modifiche
progettuali, procede direttamente alla stipula della
concessione;
e) qualora il promotore non accetti di modificare
il progetto, ha facolta' di richiedere progressivamente ai
concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle
modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse
condizioni proposte al promotore e non accettate dallo
stesso.
11. La stipulazione del contratto di concessione puo'
avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito
positivo, della procedura di approvazione del progetto
definitivo e della accettazione delle modifiche progettuali
da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente
aggiudicatario. Il rilascio della concessione demaniale
marittima, ove necessaria, avviene sulla base del progetto
definitivo, redatto in conformita' al progetto di
fattibilita' approvato.
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della
concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo
ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario,
dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.
13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui
all'art. 93 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in
misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento,
come desumibile dal progetto di fattibilita' posto a base
di gara. Il soggetto aggiudicatario e' tenuto a prestare la
cauzione definitiva di cui all'art. 103. Dalla data di
inizio dell'esercizio del servizio, da parte del
concessionario e' dovuta una cauzione a garanzia delle
penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti
gli obblighi contrattuali relativi alla gestione
dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del
costo annuo operativo di esercizio e con le modalita' di
cui all'art. 103; la mancata presentazione di tale cauzione
costituisce grave inadempimento contrattuale.
14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, e successive modificazioni.
15. Gli operatori economici possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla
realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori
di pubblica utilita', incluse le strutture dedicate alla
nautica da diporto, non presenti negli strumenti di
programmazione approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La
proposta contiene un progetto di fattibilita', una bozza di
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da
uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da
diporto, il progetto di fattibilita' deve definire le
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e del
quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche
prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la
descrizione del progetto e i dati necessari per individuare
e valutare i principali effetti che il progetto puo' avere
sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche
richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con propri decreti. Il piano
economico-finanziario comprende l'importo delle spese
sostenute per la predisposizione della proposta,
comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di
cui all'art. 2578 del codice civile. La proposta e'
corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei
requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui
all'art. 93, e dall'impegno a prestare una cauzione nella
misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel
caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice
valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la
fattibilita' della proposta. A tal fine l'amministrazione
aggiudicatrice puo' invitare il proponente ad apportare al
progetto di fattibilita' le modifiche necessarie per la sua
approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche
richieste, la proposta non puo' essere valutata
positivamente. Il progetto di fattibilita' eventualmente
modificato, e' inserito negli strumenti di programmazione
approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base
della normativa vigente ed e' posto in approvazione con le
modalita' previste per l'approvazione di progetti; il
proponente e' tenuto ad apportare le eventuali ulteriori
modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in
difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto
di fattibilita' approvato e' posto a base di gara, alla
quale e' invitato il proponente. Nel bando
l'amministrazione aggiudicatrice puo' chiedere ai
concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di
eventuali varianti al progetto. Nel bando e' specificato
che il promotore puo' esercitare il diritto di prelazione.
I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in
possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare
un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano
economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui
al comma 9, primo periodo, la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione, nonche' le
eventuali varianti al progetto di fattibilita'; si
applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non
risulta aggiudicatario, puo' esercitare, entro quindici
giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto
di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di
impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle
medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il
promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la
prelazione ha diritto al pagamento, a carico
dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la
predisposizione della proposta nei limiti indicati; nel
comma 9. Se il promotore esercita la prelazione,
l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a
carico del promotore, dell'importo delle spese per la
predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9.
16. La proposta di cui al comma 15, primo periodo,
puo' riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i
contratti di partenariato pubblico privato.
17. Possono presentare le proposte di cui al comma
15, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di
cui al comma 8, nonche' i soggetti con i requisiti per
partecipare a procedure di affidamento di contratti
pubblici anche per servizi di progettazione eventualmente
associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori
di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di
pubblica utilita' rientra tra i settori ammessi di cui
all'art. 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli
scopi di utilita' sociale e di promozione dello sviluppo
economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla
presentazione di proposte di realizzazione di lavori
pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro
autonomia decisionale.
17-bis. Gli investitori istituzionali indicati
nell'elenco riportato all'art. 32, comma 3, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche'
i soggetti di cui all'art. 2, numero 3), del regolamento
(UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 giugno 2015, secondo quanto previsto nella comunicazione
(COM (2015) 361 final) della Commissione, del 22 luglio
2015, possono presentare le proposte di cui al comma 15,
primo periodo, associati o consorziati, qualora privi dei
requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei requisiti
per partecipare a procedure di affidamento di contratti
pubblici per servizi di progettazione.
18. Al fine di assicurare adeguati livelli di
bancabilita' e il coinvolgimento del sistema bancario
nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le
disposizioni contenute all'art. 185.
19. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 15 e
17, i soggetti che hanno presentato le proposte possono
recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase
della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara
purche' tale recesso non faccia venir meno la presenza dei
requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza
dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta
l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la
validita' della proposta, a condizione che i restanti
componenti posseggano i requisiti necessari per la
qualificazione.
20. Ai sensi dell'art. 2 del presente codice, per
quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da
diporto, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti
dal presente articolo.».
- Si riporta l'art. 196, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 196 (Controlli sull'esecuzione e collaudo). -
1. Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le
modalita' e nei termini previsti dall'art. 102.
2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o
complessita', il soggetto aggiudicatore puo' autorizzare le
commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di
supporto e di indagine di soggetti specializzati nel
settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi a
disposizione del soggetto aggiudicatore per la
realizzazione delle predette infrastrutture con le
modalita' e i limiti stabiliti con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. L'affidatario del
supporto al collaudo non puo' avere rapporti di
collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o
eseguito in tutto o in parte l'infrastruttura.
3. (abrogato).
4. (abrogato).».
- Si riporta l'art. 197, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge:
«Art. 197 (Sistema di qualificazione del contraente
generale). - 1. La qualificazione del contraente generale
e' disciplinata con il regolamento di cui all'art. 216,
comma 27-octies. La qualificazione puo' essere richiesta da
imprese singole in forma di societa' commerciali o
cooperative, da consorzi di cooperative di produzione e
lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ovvero
da consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettera
c).
2. I contraenti generali sono qualificati per
classifiche, riferite all'importo lordo degli affidamenti
per i quali possono concorrere. I contraenti generali non
possono concorrere ad affidamenti di importo lordo
superiore a quello della classifica di iscrizione,
attestata con il sistema di cui al presente articolo ovvero
documentata ai sensi dell'art. 45, salva la facolta' di
associarsi ad altro contraente generale.
3. (abrogato).
4. Per la partecipazione alle procedure di
aggiudicazione da parte dei contraenti generali, per gli
affidamenti di cui all'art. 194, oltre all'assenza dei
motivi di esclusione di cui all'art. 80, e' istituito il
sistema di qualificazione del contraente generale,
disciplinato con il regolamento di cui all'art. 216, comma
27-octies, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, che prevede specifici requisiti in ordine
all'adeguata capacita' economica e finanziaria,
all'adeguata idoneita' tecnica e organizzativa, nonche'
all'adeguato organico tecnico e dirigenziale.».
- Si riporta l'art. 199, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge:
«Art. 199 (Gestione del sistema di qualificazione del
contraente generale). - 1. La attestazione del possesso dei
requisiti dei contraenti generali e' rilasciata secondo
quanto previsto dall'art. 197 ed e' definita nell'ambito
del sistema di qualificazione previsto dal medesimo
articolo.
2. In caso di ritardo nel rilascio, imputabile
all'amministrazione, l'attestazione scaduta resta valida,
ai fini della partecipazione alle gare e perla
sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio
di quella rinnovata.
3. Le attestazioni del possesso dei requisiti
rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti hanno validita' triennale.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
provvede, altresi', a rilasciare l'attestazione di cui al
comma 1, sulle richieste pervenute alla data di entrata in
vigore del presente codice, nonche' quelle che perverranno
fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art.
216, comma 27-octies.».
- Si riporta l'art. 216, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge:
«Art. 216 (Disposizioni transitorie e di
coordinamento). - 1. Fatto salvo quanto previsto nel
presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui
al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e
ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice
la procedura di scelta del contraente siano pubblicati
successivamente alla data della sua entrata in vigore
nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi
o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai
quali, alla data di entrata in vigore del presente codice,
non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le
offerte.
1-bis. Per gli interventi ricompresi tra le
infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista
dall'art. 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, gia' inseriti negli strumenti di
programmazione approvati e per i quali la procedura di
valutazione di impatto ambientale sia gia' stata avviata
alla data di entrata in vigore del presente codice, i
relativi progetti sono approvati secondo la disciplina
previgente. Fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis, per
le procedure di gara si applica quanto previsto al comma 1.
2. Fino all'approvazione del Piano Generale dei
Trasporti e della Logistica (PGTL) si applica il quadro
generale della programmazione delle infrastrutture di
trasporto approvato dal Consiglio dei ministri il 13
novembre 2015 e sottoposto a valutazione ambientale e
strategica.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'art. 21, comma 8, si applicano gli atti di
programmazione gia' adottati ed efficaci, all'interno dei
quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un
ordine di priorita' degli interventi, tenendo comunque
conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere
non completate e gia' avviate sulla base della
programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi
gia' approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del
patrimonio esistente, nonche' degli interventi suscettibili
di essere realizzati attraverso contratti di concessione o
di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni
aggiudicatrici procedono con le medesime modalita' per le
nuove programmazioni che si rendano necessarie prima
dell'adozione del decreto.
4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'art. 23, comma 3, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I,
nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207. Fino all'adozione delle tabelle di cui all'art. 23,
comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
ai decreti ministeriali gia' emanati in materia. Fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 23,
comma 3-bis, i contratti di lavori di manutenzione
ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle
procedure di scelta del contraente previste dal presente
codice, sulla base del progetto definitivo costituito
almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi
unitari delle lavorazioni previste, dal computo
metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di
coordinamento con l'individuazione analitica dei costi
della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Fino alla
data di entrata in vigore del medesimo decreto,
l'esecuzione dei lavori puo' prescindere dall'avvenuta
redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si
tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli
interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la
sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma
la predisposizione del piano di sicurezza e di
coordinamento con l'individuazione analitica dei costi
della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
4-bis. Il divieto di cui all'art. 59, comma 1, quarto
periodo, non si applica per le opere i cui progetti
definitivi risultino definitivamente approvati dall'organo
competente alla data di entrata in vigore del presente
codice con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
previsto dall'art. 24, comma 2, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 254, 255 e 256 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207.
6. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'art. 24, comma 8, continuano ad applicarsi i
corrispettivi di cui al decreto del Ministro della
giustizia 31 ottobre 2013, n. 143.
7. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
previsto dall'art. 25, comma 2, resta valido l'elenco degli
istituti archeologici universitari e dei soggetti in
possesso della necessaria qualificazione esistente e
continuano ad applicarsi i criteri per la sua tenuta
adottati con decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2009, n. 136.
8. Fino all'adozione dell'atto di cui all'art. 31,
comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
alla parte II, titolo I, capo I, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
9. Fino all'adozione delle linee guida previste
dall'art. 36, comma 7, l'individuazione degli operatori
economici avviene tramite indagini di mercato effettuate
dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul
proprio profilo del committente per un periodo non
inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti
minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a
presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti
elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni
appaltanti, se compatibili con il presente codice.
10. Fino alla data di entrata in vigore del sistema
di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art.
38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante
l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
11. Fino alla data indicata nel decreto di cui
all'art. 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche
essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla
medesima data, le spese per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate
alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli
effetti giuridici di cui al comma 5, del citato art. 73
continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
di cui all'art. 73, comma 4, si applica altresi' il regime
di cui all'art. 66, comma 7, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, nel testo applicabile fino alla
predetta data, ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, come modificato dall'art. 7, comma 7,
del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.
12. Fino alla adozione della disciplina in materia di
iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la commissione
giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del
soggetto affidatario del contratto, secondo regole di
competenza e trasparenza preventivamente individuate da
ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione
dell'Albo di cui all'art. 78 con le banche dati istituite
presso le amministrazioni detentrici delle informazioni
inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni
appaltanti verificano, anche a campione, le
autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in
ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi
commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la
dichiarazione di incompatibilita' dei candidati deve essere
tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante
all'ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto
dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto.
13. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
di cui all'art. 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli
operatori economici utilizzano la banca dati AVC Pass
istituita presso l'ANAC.
14. Fino all'adozione del regolamento di cui all'art.
216, comma 27-octies, continuano ad applicarsi, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo
III, nonche' gli allegati e le parti di allegati ivi
richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207.
15. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
di cui all'art. 89, comma 11, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legge 28 marzo
2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 2014, n. 80.
16. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
previsto dall'art. 102, comma 8, si applicano le
disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X, nonche' gli
allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto
del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
17. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
di cui all'art. 111, comma 1, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, capi I e II,
nonche' gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207.
18. Fino all'adozione delle linee di indirizzo
nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e
scolastica di cui all'art. 144, comma 2, le stazioni
appaltanti individuano nei documenti di gara le specifiche
tecniche finalizzate a garantire la qualita' del servizio
richiesto.
19. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
previsto dall'art. 146, comma 4, continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui agli alla Parte II, titolo XI, capi
I e II, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi
richiamate, e di cui all'art. 251 del decreto del
Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
20. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
di cui all'art. 159, comma 4, si applicano le procedure
previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 15
novembre 2012, n. 236.
21. Fino all'istituzione dell'albo di cui all'art.
196, comma 4, possono svolgere il ruolo di direttore dei
lavori i soggetti in possesso dei requisiti professionali
adeguati in relazione all'opera da dirigere e il ruolo di
collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti previsti
dall'art. 216 del decreto del Presidente del Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, ferma restando l'incompatibilita' con
la funzione di responsabile unico del procedimento.
22. Le procedure di arbitrato di cui all'art. 209 si
applicano anche alle controversie su diritti soggettivi,
derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di cui al
medesimo art. 209, comma 1, per i quali i bandi o avvisi
siano stati pubblicati prima della data di entrata in
vigore del presente codice. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui all'art. 209, comma 16, si
applica l'art. 10, commi da 1 a 6, e tariffa allegata, del
decreto 2 dicembre 2000, n. 398.
23. I progetti preliminari relativi alla
realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica
utilita' riguardanti proposte di concessione ai sensi
dell'art. 153 ovvero dell'art. 175 del decreto legislativo
12 aprile 2006 n. 163, per le quali sia gia' intervenuta la
dichiarazione di pubblico interesse, non ancora approvati
alla data di entrata in vigore del presente codice, sono
oggetto di valutazione di fattibilita' economica e
finanziaria e di approvazione da parte dell'amministrazione
ai sensi delle norme del presente codice. La mancata
approvazione determina la revoca delle procedure avviate e
degli eventuali soggetti promotori, ai quali e'
riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e documentati
per l'integrazione del progetto a base di gara, qualora
dovuti, relativi allo studio di impatto ambientale ed alla
localizzazione urbanistica.
24. Al fine di consentire lo svolgimento, con la piu'
ampia partecipazione, della consultazione pubblica di cui
all'art. 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220,
e nelle more dell'aggiornamento della disciplina in materia
di affidamento del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale, all'art. 49, comma 1, del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "6
maggio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre
2016". All'art. 49-ter del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, e successive modificazioni, il rinvio agli
articoli 19 e 27, comma 1, e alla disciplina del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, si intende riferito, rispettivamente, agli
articoli 17, 4 e alla disciplina del presente codice.
25. All'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto
legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il rinvio agli articoli
112 e 93, commi 1 e 2, del codice dei contratti pubblici di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si
intende riferito, rispettivamente, agli articoli 26 e 23,
commi 1 e 3, del presente codice.
26. Fino all'adozione delle direttive generali di cui
all'art. 1, comma 7, si applicano le disposizioni di cui
agli articoli da 343 a 356 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
27. Le procedure per la valutazione di impatto
ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata
in vigore del presente decreto secondo la disciplina gia'
prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono concluse
in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di
competenza vigenti all'epoca del predetto avvio. Le
medesime procedure trovano applicazione anche per le
varianti.
27-bis. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies, si
applica la disciplina gia' contenuta negli articoli dal 186
al 193 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sino
alla predetta data, si applica, altresi', la specifica
disciplina transitoria prevista all'art. 189, comma 5, del
medesimo decreto legislativo.
27-ter. Ai contratti di lavori affidati prima
dell'entrata in vigore del presente codice e in corso di
esecuzione si applica la disciplina gia' contenuta
nell'art. 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.
27-quater. Per le opere di urbanizzazione a scomputo
del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati, comunque denominati, le
disposizioni del presente codice si applicano con
riferimento alle opere oggetto delle citate convenzioni ed
atti stipulati successivamente all'entrata in vigore del
medesimo codice.
27-quinquies. Alle procedure di aggiudicazione dei
contratti di concessione del servizio di distribuzione del
gas naturale indette dalle amministrazioni aggiudicatrici
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in quanto compatibili
con la presente Parte III, nonche' di cui all'art. 46-bis,
commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222 e all'art. 4 del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98. Nelle ipotesi di cui al primo periodo, ferma
restando la durata massima di dodici anni, il periodo di
affidamento viene determinato ai sensi dei commi 1 e 2
dell'art. 168.
27-sexies. Per le concessioni autostradali gia'
scadute o in scadenza entro trentasei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, e il cui
bando e' pubblicato entro il 31 dicembre 2019, il
concedente puo' avviare le procedure di gara per
l'affidamento della concessione anche sulla base del solo
fabbisogno predisposto dal medesimo concedente,
limitatamente agli interventi di messa in sicurezza
dell'infrastruttura esistente.
27-septies. Con riferimento all'art. 24, comma 3, i
tecnici diplomati che siano stati in servizio presso
l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in
vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza
dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti
previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in
servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero
abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra
amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e
risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e
abbiano svolto o collaborato ad attivita' di progettazione.
27-octies. Nelle more dell'adozione, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, ai sensi dell'art. 17, comma 1,
lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di
esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice,
le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle
previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2,
31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2,
146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono
in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto
compatibili con il presente codice e non oggetto delle
procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli
fini dell'archiviazione delle citate procedure di
infrazione, nelle more dell'entrata in vigore del
regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e l'ANAC sono autorizzati a modificare
rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in
materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni
nelle seguenti materie: a) nomina, ruolo e compiti del
responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori,
servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di
qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei
contraenti generali; d) procedure di affidamento e
realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione
dei lavori e dell'esecuzione; f) esecuzione dei contratti
di lavori, servizi e forniture, contabilita', sospensioni e
penali; g) collaudo e verifica di conformita'; h)
affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori
economici; i) lavori riguardanti i beni culturali. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
cessano di avere efficacia le linee guida di cui all'art.
213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente
periodo nonche' quelle che comunque siano in contrasto con
le disposizioni recate dal regolamento.».
- Si riporta l'art. 120, del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18
giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il
riordino del processo amministrativo), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 120 (Disposizioni specifiche ai giudizi di cui
all'art. 119, comma 1, lettera a)). - 1. Gli atti delle
procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di
affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di
attivita' tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi
a pubblici lavori, servizi o forniture, nonche' i
provvedimenti dell'Autorita' nazionale anticorruzione ad
essi riferiti, sono impugnabili unicamente mediante ricorso
al tribunale amministrativo regionale competente.
2. Nel caso in cui sia mancata la pubblicita' del
bando, il ricorso non puo' comunque essere piu' proposto
decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione
definitiva di cui all' art. 65 e all' art. 225 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione che tale
avviso contenga la motivazione dell'atto con cui la
stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto
senza previa pubblicazione del bando. Se sono omessi gli
avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se
essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il
ricorso non puo' comunque essere proposto decorsi sei mesi
dal giorno successivo alla data di stipulazione del
contratto.
2-bis. (abrogato).
3. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dai
successivi, si applica l'art. 119.
4. Quando e' impugnata l'aggiudicazione definitiva,
se la stazione appaltante fruisce del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, il ricorso e' notificato,
oltre che presso detta Avvocatura, anche alla stazione
appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla
notifica presso l'Avvocatura, e al solo fine
dell'operativita' della sospensione obbligatoria del
termine per la stipulazione del contratto.
5. Per l'impugnazione degli atti di cui al presente
articolo il ricorso, principale o incidentale e i motivi
aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli gia'
impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta
giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i
motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui
all' art. 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una
gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'
art. 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni
altro caso, dalla conoscenza dell'atto. Per il ricorso
incidentale la decorrenza del termine e' disciplinata
dall'art. 42.
6. Il giudizio, ferma la possibilita' della sua
definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne
ricorrano i presupposti, viene comunque definito con
sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata
d'ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla
scadenza del termine per la costituzione delle parti
diverse dal ricorrente. Della data di udienza e' dato
immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a
mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze
istruttorie o quando e' necessario integrare il
contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a
difesa, la definizione del merito viene rinviata, con
l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o
l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per
l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza
da tenersi non oltre trenta giorni.
6-bis. (abrogato).
7. I nuovi atti attinenti la medesima procedura di
gara devono essere impugnati con ricorso per motivi
aggiunti.
8. Il giudice decide interinalmente sulla domanda
cautelare, anche se ordina adempimenti istruttori, se
concede termini a difesa, o se solleva o vengono proposti
incidenti processuali.
8-bis. Il collegio, quando dispone le misure
cautelari di cui al comma 4 dell'art. 119, ne puo'
subordinare l'efficacia, anche qualora dalla decisione non
derivino effetti irreversibili, alla prestazione, anche
mediante fideiussione, di una cauzione di importo
commisurato al valore dell'appalto e comunque non superiore
allo 0,5 per cento del suddetto valore. Tali misure sono
disposte per una durata non superiore a sessanta giorni
dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo
restando quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 119.
8-ter. Nella decisione cautelare, il giudice tiene
conto di quanto previsto dagli articoli 121, comma 1, e
122, e delle esigenze imperative connesse a un interesse
generale all'esecuzione del contratto, dandone conto nella
motivazione.
9. Il Tribunale amministrativo regionale deposita la
sentenza con la quale definisce il giudizio entro trenta
giorni dall'udienza di discussione; le parti possono
chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che
avviene entro due giorni dall'udienza.
10. Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del
giudice devono essere sintetici e la sentenza e' redatta,
ordinariamente, nelle forme di cui all' art. 74.
11. Le disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter,
9 e 10 si applicano anche nel giudizio di appello innanzi
al Consiglio di Stato, proposto avverso la sentenza o
avverso l'ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione
o opposizione di terzo. La parte puo' proporre appello
avverso il dispositivo, al fine di ottenerne la sospensione
prima della pubblicazione della sentenza.
11-bis. Nel caso di presentazione di offerte per piu'
lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo
se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo
stesso atto.».
- Si riporta l'art. 1, commi 109, 111 e 912, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis).
109. Il comune beneficiario del contributo di cui al
comma 107 e' tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori
entro il 15 maggio 2019.
(Omissis).
111. Nel caso di mancato rispetto del termine di
inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 109 o di
parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo e'
revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2019, con
decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti
dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente
sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che
hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente
alla scadenza di cui al comma 109, dando priorita' ai
comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno
recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei
contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad
iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019.
(Omissis).
912. (abrogato).
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 38, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 38 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e
centrali di committenza). - 1. Fermo restando quanto
stabilito dall'art. 37 in materia di aggregazione e
centralizzazione degli appalti, e' istituito presso l'ANAC,
che ne assicura la pubblicita', un apposito elenco delle
stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le
centrali di committenza. La qualificazione e' conseguita in
rapporto agli ambiti di attivita', ai bacini territoriali,
alla tipologia e complessita' del contratto e per fasce
d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al
primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le
opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.a., nonche' i soggetti aggregatori regionali
di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89.
1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure di
affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione
delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa
spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la societa'
Sport e salute S.p.a. e' qualificata di diritto centrale di
committenza e puo' svolgere attivita' di centralizzazione
delle committenze per conto delle amministrazioni
aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari operanti nel
settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni
di cui al presente codice.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro per la
semplificazione della pubblica amministrazione, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
codice, sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata, sono
definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione
all'elenco di cui al comma 1, in applicazione dei criteri
di qualita', efficienza e professionalizzazione, tra cui,
per le centrali di committenza, il carattere di stabilita'
delle attivita' e il relativo ambito territoriale. Il
decreto definisce, inoltre, le modalita' attuative del
sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale
aggiornamento e revoca, nonche' la data a decorrere dalla
quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione.
3. La qualificazione ha ad oggetto il complesso delle
attivita' che caratterizzano il processo di acquisizione di
un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti:
a) capacita' di programmazione e progettazione;
b) capacita' di affidamento;
c) capacita' di verifica sull'esecuzione e
controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e
la messa in opera.
4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati
sulla base dei seguenti parametri:
a) requisiti di base, quali:
1) strutture organizzative stabili deputate agli
ambiti di cui al comma 3;
2) presenza nella struttura organizzativa di
dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle
attivita' di cui al comma 3;
3) sistema di formazione ed aggiornamento del
personale;
4) numero di gare svolte nel quinquennio con
indicazione di tipologia, importo e complessita', numero di
varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli
importi posti a base di gara e consuntivo delle spese
sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure
di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo;
5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di
imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa
ovvero rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di
imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestivita'
indicati dal decreto adottato in attuazione dell'art. 33
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5-bis) assolvimento degli obblighi di
comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o
gestiti dall'Autorita', come individuati dalla stessa
Autorita' ai sensi dell'art. 213, comma 9;
5-ter) per i lavori, adempimento a quanto
previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere
pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei
tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo
progetti, e dall'art. 29, comma 3;
b) requisiti premianti, quali:
1) valutazione positiva dell'ANAC in ordine
all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di
corruzione e promozione della legalita';
2) presenza di sistemi di gestione della qualita'
conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei
procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati
per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008
del Parlamento Europeo e del Consiglio;
3) disponibilita' di tecnologie telematiche nella
gestione di procedure di gara;
4) livello di soccombenza nel contenzioso;
5) applicazione di criteri di sostenibilita'
ambientale e sociale nell'attivita' di progettazione e
affidamento.
4-bis. Le amministrazioni la cui organizzazione
prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 4 in capo alle
medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la
qualificazione.
5. La qualificazione conseguita opera per la durata
di cinque anni e puo' essere rivista a seguito di verifica,
anche a campione, da parte di ANAC o su richiesta della
stazione appaltante.
6. L'ANAC stabilisce le modalita' attuative del
sistema di qualificazione, sulla base di quanto previsto
dai commi da 1 a 5, ed assegna alle stazioni appaltanti e
alle centrali di committenza, anche per le attivita'
ausiliarie, un termine congruo al fine di dotarsi dei
requisiti necessari alla qualificazione. Stabilisce,
altresi', modalita' diversificate che tengano conto delle
peculiarita' dei soggetti privati che richiedono la
qualificazione.
7. Con il provvedimento di cui al comma 6, l'ANAC
stabilisce altresi' i casi in cui puo' essere disposta la
qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla
stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche
per le attivita' ausiliarie, di acquisire la capacita'
tecnica ed organizzativa richiesta. La qualificazione con
riserva ha una durata massima non superiore al termine
stabilito per dotarsi dei requisiti necessari alla
qualificazione.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti,
l'ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG)
alle stazioni appaltanti che procedono all'acquisizione di
beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione
conseguita. Fino alla predetta data, si applica l'art. 216,
comma 10.
9. Una quota parte delle risorse del fondo di cui
all'art. 213, comma 14, attribuite alla stazione appaltante
con il decreto di cui al citato comma e' destinata
dall'amministrazione di appartenenza della stazione
appaltante premiata al fondo per la remunerazione del
risultato dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti alle
unita' organizzative competenti per i procedimenti di cui
al presente codice. La valutazione positiva della stazione
appaltante viene comunicata dall'ANAC all'amministrazione
di appartenenza della stazione appaltante perche' ne tenga
comunque conto ai fini della valutazione della performance
organizzativa e gestionale dei dipendenti interessati.
10. Dall'applicazione del presente articolo sono
esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni
aggiudicatrici e gli altri soggetti aggiudicatori di cui
all'art. 3, comma 1, lettera g).».
- Si riporta l'art. 15, del decreto-legge 25 novembre
2015, n. 185 (Misure urgenti per interventi nel
territorio), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
gennaio 2016, n. 9:
«Art. 15 (Misure urgenti per favorire la
realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane).
- 1. Ai fini del potenziamento dell'attivita' sportiva
agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa
cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con
l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e
incrementare la sicurezza urbana, e' istituito sullo stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo «Sport e
Periferie» da trasferire al Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (CONI). A tal fine e' autorizzata la spesa
complessiva di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017,
di cui 20 milioni nel 2015, 50 milioni di euro nel 2016 e
30 milioni di euro nel 2017.
2. Il Fondo e' finalizzato ai seguenti interventi:
a) ricognizione degli impianti sportivi esistenti
sul territorio nazionale;
b) realizzazione e rigenerazione di impianti
sportivi con destinazione all'attivita' agonistica
nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e
nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature
sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli
squilibri economici e sociali ivi esistenti;
c) completamento e adeguamento di impianti sportivi
esistenti, con destinazione all'attivita' agonistica
nazionale e internazionale;
d) attivita' e interventi finalizzati alla
presentazione e alla promozione della candidatura di Roma
2024.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al
comma 2, il CONI presenta alla Presidenza del Consiglio dei
ministri per l'approvazione, entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, un piano
riguardante i primi interventi urgenti e, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il piano pluriennale
degli interventi, che puo' essere rimodulato entro il 28
febbraio di ciascun anno. I piani sono approvati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per la
predisposizione e attuazione del piano pluriennale, il
Comitato Olimpico Nazionale Italiano puo' avvalersi del
personale in servizio presso altre pubbliche
amministrazioni in possesso delle specifiche competenze
tecniche in materia.
3-bis. Nel caso in cui il progetto ammesso sia gia'
stato finanziato con altre risorse pubbliche diverse da
quelle stanziate dal presente articolo, il relativo
intervento e' escluso dal piano pluriennale degli
interventi. Resta salva la possibilita' che, in sede di
rimodulazione annuale del piano, le risorse equivalenti
siano destinate, su richiesta del proponente, previa
valutazione da parte del CONI dei requisiti necessari e
previo accordo con l'ente proprietario, al finanziamento di
altri interventi relativi a proposte presentate dallo
stesso soggetto proponente, negli stessi modi e termini
gia' previsti dal CONI, che abbiano analogo o inferiore
importo e che posseggano i requisiti previsti.
4. Il CONI presenta annualmente all'Autorita'
Vigilante una Relazione sull'utilizzo dei Fondi assegnati e
sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati
con le risorse di cui al comma 1. L'Autorita' Vigilante
invia alle Camere la relazione di cui al periodo
precedente.
5. Per la realizzazione degli interventi previsti dal
Piano di cui al comma 3, e' possibile utilizzare le
procedure semplificate di cui all'art. 1 comma 304, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147.
6. Al di fuori degli interventi previsti dal Piano di
cui al comma 3, le associazioni e le societa' sportive
senza fini di lucro possono presentare agli enti locali,
sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da
rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto
preliminare accompagnato da un piano di fattibilita'
economico finanziaria per la rigenerazione, la
riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva
gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire
l'aggregazione sociale e giovanile. Se gli enti locali
riconoscono l'interesse pubblico del progetto affidano la
gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla
societa' sportiva per una durata proporzionalmente
corrispondente al valore dell'intervento e comunque non
inferiore a cinque anni.
7. Le associazioni sportive o le societa' sportive
che hanno la gestione di un impianto sportivo pubblico
possono aderire alle convenzioni Consip o di altro centro
di aggregazione regionale per la fornitura di energia
elettrica di gas o di altro combustibile al fine di
garantire la gestione dello stesso impianto.
8. Per interventi di rigenerazione, ammodernamento,
riqualificazione di impianti sportivi non previsti dal
Piano di cui al comma 3, il Comune puo' deliberare
l'individuazione degli interventi promossi da associazioni
sportive senza scopo di lucro, per l'applicazione dell'art.
24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.».
- Si riporta l'art. 1, comma 362, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020):
«362. Al fine di attribuire natura strutturale al
Fondo "Sport e Periferie" di cui all'art. 15, comma 1, del
decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2018, da iscrivere su apposita sezione
del relativo capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio
per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuati i
criteri e le modalita' di gestione delle risorse assegnate
all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalita'
individuate dall'art. 15, comma 2, lettere a), b) e c), del
medesimo decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016,
n. 9, facendo salve le procedure in corso.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 14, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero):
«Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione (Legge 6 marzo
1998, n. 40, art. 12)). - 1. Quando non e' possibile
eseguire con immediatezza l'espulsione mediante
accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa
di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione
del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il
questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il
tempo strettamente necessario presso il centro di
permanenza per i rimpatri piu' vicino, tra quelli
individuati o costituiti con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il
trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'art.
13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessita'
di prestare soccorso allo straniero o di effettuare
accertamenti supplementari in ordine alla sua identita' o
nazionalita' ovvero di acquisire i documenti per il viaggio
o la disponibilita' di un mezzo di trasporto idoneo.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 2, del decreto-legge 4 ottobre
2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche'
misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e
l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata),
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2018, n. 132:
«Art. 2 (Prolungamento della durata massima del
trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per
il rimpatrio e disposizioni per la realizzazione dei
medesimi Centri). - 1. All'art. 14, al comma 5, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo la parola "novanta" e'
sostituita dalla seguente: "centottanta";
b) al sesto periodo la parola "novanta" e'
sostituita dalla seguente: "centottanta".
2. Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei
lavori per la costruzione, il completamento, l'adeguamento
e la ristrutturazione dei centri di cui all'art. 14, comma
1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per un
periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e per lavori di
importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, e'
autorizzato il ricorso alla procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 63
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto
dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione,
l'invito contenente l'indicazione dei criteri di
aggiudicazione e' rivolto ad almeno cinque operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
2-bis. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 2,
l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) svolge
l'attivita' di vigilanza collaborativa ai sensi dell'art.
213, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.
2-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. L'ANAC provvede allo
svolgimento dell'attivita' di cui al medesimo comma con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
2-quater. Il soggetto gestore dei centri di cui agli
articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142, dei centri previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1995,
n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 1995, n. 563, e dei centri di cui agli articoli
10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
pubblica, con cadenza semestrale, nel proprio sito internet
o portale digitale la rendicontazione delle spese di
gestione, effettuata sulla base delle disposizioni vigenti
in materia, successivamente alle verifiche operate dalla
prefettura ai fini della liquidazione. Gli stessi dati sono
resi disponibili nel sito internet delle prefetture
territorialmente competenti attraverso un link di
collegamento al sito internet o al portale digitale del
soggetto gestore.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma
1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono
ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
 
Allegato 1
Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del
Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018.

Provincia di Campobasso:
1. Acquaviva Collecroce;
2. Campomarino;
3. Castelbottaccio;
4. Castelmauro;
5. Guardialfiera;
6. Guglionesi;
7. Larino;
8. Lupara;
9. Montecilfone;
10. Montefalcone del Sannio;
11. Montemitro;
12. Montorio nei Frentani;
13. Morrone del Sannio;
14. Palata;
15. Portocannone;
16. Rotello;
17. San Felice del Molise;
18. San Giacomo degli Schiavoni;
19. San Martino in Pensilis;
20. Santa Croce di Magliano;
21. Tavenna.

Citta' metropolitana di Catania:
1. Aci Bonaccorsi;
2. Aci Catena;
3. Aci Sant'Antonio;
4. Acireale;
5. Milo;
6. Santa Venerina;
7. Trecastagni;
8. Viagrande;
9. Zafferana Etnea.
 
Allegato 2
Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del
Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018
per i quali si applica l'art. 7, comma 1, lettera i) del presente
decreto.

Provincia di Campobasso:
1. Acquaviva Collecroce;
2. Castelmauro;
3.Guardialfiera;
4. Montecilfone.

Citta' metropolitana di Catania:
1. Aci Bonaccorsi;
2. Aci Catena;
3. Aci Sant'Antonio;
4. Acireale;
5. Milo;
6. Santa Venerina;
7. Trecastagni;
8. Viagrande;
9. Zafferana Etnea.
 
Art. 2
Disposizioni sulle procedure
di affidamento in caso di crisi di impresa

1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'art. 110 e' sostituito dal seguente:
«Art. 110 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione). - 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del presente codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia' proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
3. Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, puo' eseguire i contratti gia' stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato.
4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e' sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.
5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.
6. L'ANAC puo' subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessita' che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacita' finanziaria, tecnica, economica, nonche' di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione piu' in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non e' in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.
7. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice la gara e' pubblicato nel periodo temporale compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nonche', per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui gli inviti a presentare le offerte sono stati inviati nel corso del medesimo periodo temporale.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano le disposizioni dell'articolo 372 del predetto decreto.
4. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 104, settimo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' fatto salvo il disposto dell'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»;
b) all'articolo 186-bis:
1) al terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa e' stata ammessa a concordato che non prevede la continuita' aziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione e' necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.»;
2) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove gia' nominato.»;
2-bis) al quinto comma, la lettera b) e' abrogata.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 108, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50:
«Art. 108 (Risoluzione). - 1. Fatto salvo quanto
previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107, le stazioni
appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante
il periodo di sua efficacia, se una o piu' delle seguenti
condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale
che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai
sensi dell'art. 106;
b) con riferimento alle modificazioni di cui
all'art. 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate
le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con
riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma
1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate
eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni
aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento
alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, sono state
superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e
b);
c) l'aggiudicatario si e' trovato, al momento
dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di
cui all'art. 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori
ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe
dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o
di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per
quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere
escluso a norma dell'art. 136, comma 1;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato
in considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di
giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi
dell'art. 258 TFUE.
1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si
applicano i termini previsti dall'art. 21-nonies della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un
contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello
stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta
la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto
un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di
una o piu' misure di prevenzione di cui al codice delle
leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione,
ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui all'art. 80.
3. Il direttore dei lavori o il responsabile
dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta
un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da
parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona
riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei
documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti
regolarmente, il cui importo puo' essere riconosciuto
all'appaltatore. Egli formula, altresi', la contestazione
degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle
proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su
proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto
il contratto.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma
3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il
direttore dei lavori o il responsabile unico
dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un
termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo' essere
inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e
redatto processo verbale in contraddittorio con
l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la
stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il
pagamento delle penali.
5. Nel caso di risoluzione del contratto
l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture
regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi
derivanti dallo scioglimento del contratto.
6. Il responsabile unico del procedimento nel
comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione
del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che
il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di
consistenza dei lavori gia' eseguiti, l'inventario di
materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in
consegna.
7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo
procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un
verbale di accertamento tecnico e contabile con le
modalita' di cui al presente codice. Con il verbale e'
accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla
risoluzione del contratto e ammesso in contabilita' e
quanto previsto nel progetto approvato nonche' nelle
eventuali perizie di variante; e' altresi' accertata la
presenza di eventuali opere, riportate nello stato di
consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonche'
nelle eventuali perizie di variante.
8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di
liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture
riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico
dell'appaltatore e' determinato anche in relazione alla
maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i
lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della
facolta' prevista dall'art. 110, comma 1.
9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto
dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve
provvedere al ripiegamento dei cantieri gia' allestiti e
allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze
nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione
appaltante; in caso di mancato rispetto del termine
assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio
addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La
stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di
eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari,
possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o
ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle
aree di lavoro e relative pertinenze, puo' depositare
cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o
prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con
le modalita' di cui all'art. 93, pari all'uno per cento del
valore del contratto. Resta fermo il diritto
dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.».
- Si riporta l'art. 88, commi da 1 a 4-ter, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136):
«Art. 88 (Termini per il rilascio della comunicazione
antimafia). - 1. Il rilascio della comunicazione antimafia
e' immediatamente conseguente alla consultazione della
banca dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei
soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza,
di sospensione o di divieto di cui all'art. 67. In tali
casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la
stessa e' emessa utilizzando il collegamento alla banca
dati nazionale unica.
2. Quando dalla consultazione della banca dati
nazionale unica emerge la sussistenza di cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67,
il prefetto effettua le necessarie verifiche e accerta la
corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla
consultazione della banca dati nazionale unica alla
situazione aggiornata del soggetto sottoposto agli
accertamenti.
3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma
2 diano esito positivo, il prefetto rilascia la
comunicazione antimafia interdittiva ovvero, nel caso in
cui le verifiche medesime diano esito negativo, il prefetto
rilascia la comunicazione antimafia liberatoria attestando
che la stessa e' emessa utilizzando il collegamento alla
banca dati nazionale unica.
3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche
quando la consultazione della banca dati nazionale unica e'
eseguita per un soggetto che risulti non censito.
4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il
prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta
giorni dalla data della consultazione di cui all'art. 87,
comma 1.
4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i
soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, procedono anche
in assenza della comunicazione antimafia, previa
acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89. In
tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e
le altre erogazioni di cui all'art. 67 sono corrisposti
sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'art.
83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le
concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il
pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il
rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del
rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite.
4-ter. La revoca e il recesso di cui al comma 4-bis
si applicano anche quando la sussistenza delle cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67
e' accertata successivamente alla stipula del contratto,
alla concessione di lavori o all'autorizzazione al
subcontratto.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 161, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa):
«Art. 161. (Domanda di concordato). - La domanda per
l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e'
proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al
tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede
principale; il trasferimento della stessa intervenuto
nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai
fini della individuazione della competenza.
Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle
attivita' e l'elenco nominativo dei creditori, con
l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di
prelazione;
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o
personali su beni di proprieta' o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari
degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
e) un piano contenente la descrizione analitica
delle modalita' e dei tempi di adempimento della proposta;
in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilita'
specificamente individuata ed economicamente valutabile che
il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.
Il piano e la documentazione di cui ai commi
precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un
professionista, designato dal debitore, in possesso dei
requisiti di cui all' art. 67, terzo comma, lettera d), che
attesti la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita'
del piano medesimo. Analoga relazione deve essere
presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta
o del piano.
Per la societa' la domanda deve essere approvata e
sottoscritta a norma dell'art. 152.
La domanda di concordato e' comunicata al pubblico
ministero ed e' pubblicata, a cura del cancelliere, nel
registro delle imprese entro il giorno successivo al
deposito in cancelleria. Al pubblico ministero e' trasmessa
altresi' copia degli atti e documenti depositati a norma
del secondo e del terzo comma, nonche' copia della
relazione del commissario giudiziale prevista dall'art.
172.
L'imprenditore puo' depositare il ricorso contenente
la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi
agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei
creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti,
riservandosi di presentare la proposta, il piano e la
documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un
termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e
centoventi giorni e prorogabile, in presenza di
giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello
stesso termine, in alternativa e con conservazione sino
all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il
debitore puo' depositare domanda ai sensi dell'art.
182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'art. 162,
commi secondo e terzo. Con decreto motivato che fissa il
termine di cui al primo periodo, il tribunale puo' nominare
il commissario giudiziale di cui all'art. 163, secondo
comma, n. 3; si applica l'art. 170, secondo comma. Il
commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha
posto in essere una delle condotte previste dall'art. 173,
deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme
del procedimento di cui all'art. 15 e verificata la
sussistenza delle condotte stesse, puo', con decreto,
dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del
creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati
i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il
fallimento del debitore con contestuale sentenza
reclamabile a norma dell'art. 18.
Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui
all'art. 163 il debitore puo' compiere gli atti urgenti di
straordinaria amministrazione previa autorizzazione del
tribunale, il quale puo' assumere sommarie informazioni e
deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se
nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso
termine il debitore puo' altresi' compiere gli atti di
ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente
sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal
debitore sono prededucibili ai sensi dell'art. 111.
Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto
comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli
obblighi informativi periodici, anche relativi alla
gestione finanziaria dell'impresa e all'attivita' compiuta
ai fini della predisposizione della proposta e del piano,
che il debitore deve assolvere, con periodicita' almeno
mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se
nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il
debitore, con periodicita' mensile, deposita una situazione
finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo,
e' pubblicata nel registro delle imprese a cura del
cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si
applica l'art. 162, commi secondo e terzo. Quando risulta
che l'attivita' compiuta dal debitore e' manifestamente
inidonea alla predisposizione della proposta e del piano,
il tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il
commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine
fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo
periodo. Il tribunale puo' in ogni momento sentire i
creditori.
La domanda di cui al sesto comma e' inammissibile
quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato
altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non
abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di
concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di
ristrutturazione dei debiti.
Fermo restando quanto disposto dall'art. 22, primo
comma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di
fallimento il termine di cui al sesto comma del presente
articolo e' di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di
giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.».
- Si riporta l'art. 186-bis, del citato regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 186-bis. (Concordato con continuita'
aziendale). - Quando il piano di concordato di cui all'art.
161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione
dell'attivita' di impresa da parte del debitore, la
cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento
dell'azienda in esercizio in una o piu' societa', anche di
nuova costituzione, si applicano le disposizioni del
presente articolo. Il piano puo' prevedere anche la
liquidazione di beni non funzionali all'esercizio
dell'impresa.
Nei casi previsti dal presente articolo:
a) il piano di cui all'art. 161, secondo comma,
lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione
dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione
dell'attivita' d'impresa prevista dal piano di concordato,
delle risorse finanziarie necessarie e delle relative
modalita' di copertura;
b) la relazione del professionista di cui all'art.
161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione
dell'attivita' d'impresa prevista dal piano di concordato
e' funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
c) il piano puo' prevedere, fermo quanto disposto
dall'art. 160, secondo comma, una moratoria fino a un anno
dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di
privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la
liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa
di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di
prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto
al voto.
Fermo quanto previsto nell'art. 169-bis, i contratti
in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso,
anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si
risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono
inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al
concordato preventivo non impedisce la continuazione di
contratti pubblici se il professionista designato dal
debitore di cui all'art. 67 ha attestato la conformita' al
piano e la ragionevole capacita' di adempimento. Di tale
continuazione puo' beneficiare, in presenza dei requisiti
di legge, anche la societa' cessionaria o conferitaria
d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano
trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o
del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni
e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si
applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa e' stata
ammessa a concordato che non prevede la continuita'
aziendale se il predetto professionista attesta che la
continuazione e' necessaria per la migliore liquidazione
dell'azienda in esercizio.
Successivamente al deposito della domanda di cui
all'art. 161, la partecipazione a procedure di affidamento
di contratti pubblici deve essere autorizzata dal
tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice
delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale
ove gia' nominato.
L'ammissione al concordato preventivo non impedisce
la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti
pubblici, quando l'impresa presenta in gara:
a) una relazione di un professionista in possesso
dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d),
che attesta la conformita' al piano e la ragionevole
capacita' di adempimento del contratto;
b) (abrogata).
Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa
in concordato puo' concorrere anche riunita in
raggruppamento temporaneo di imprese, purche' non rivesta
la qualita' di mandataria e sempre che le altre imprese
aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una
procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui
al quarto comma, lettera b), puo' provenire anche da un
operatore facente parte del raggruppamento.
Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del
presente articolo l'esercizio dell'attivita' d'impresa
cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il
tribunale provvede ai sensi dell'art. 173. Resta salva la
facolta' del debitore di modificare la proposta di
concordato.».
- Si riporta l'art. 163 del citato regio decreto 16
marzo 1942, n. 267:
«Art. 163 (Ammissione alla procedura e proposte
concorrenti). - Il tribunale, ove non abbia provveduto a
norma dell' art. 162, commi primo e secondo, con decreto
non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di
concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di
creditori, il tribunale provvede analogamente previa
valutazione della correttezza dei criteri di formazione
delle diverse classi.
Con il provvedimento di cui al primo comma, il
tribunale:
1) delega un giudice alla procedura di concordato;
2) ordina la convocazione dei creditori non oltre
centoventi giorni dalla data del provvedimento e stabilisce
il termine per la comunicazione di questo ai creditori;
2-bis) in relazione al numero dei creditori e alla
entita' del passivo, puo' stabilire che l'adunanza sia
svolta in via telematica con modalita' idonee a
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva
partecipazione dei creditori, anche utilizzando le
strutture informatiche messe a disposizione della procedura
da soggetti terzi;
3) nomina il commissario giudiziale osservate le
disposizioni degli articoli 28 e 29;
4) stabilisce il termine non superiore a quindici
giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella
cancelleria del tribunale la somma pari al 50 per cento
delle spese che si presumono necessarie per l'intera
procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al
20 per cento di tali spese, che sia determinata dal
giudice. Su proposta del commissario giudiziale, il giudice
delegato puo' disporre che le somme riscosse vengano
investite secondo quanto previsto dall' art. 34, primo
comma;
4-bis) ordina al ricorrente di consegnare al
commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica
o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali
obbligatorie.
Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il
commissario giudiziale provvede a norma dell'art. 173,
primo comma.
Uno o piu' creditori che, anche per effetto di
acquisti successivi alla presentazione della domanda di cui
all'art. 161, rappresentano almeno il dieci per cento dei
crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata
ai sensi dell'art. 161, secondo comma, lettera a), possono
presentare una proposta concorrente di concordato
preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni
prima dell'adunanza dei creditori. Ai fini del computo
della percentuale del dieci per cento, non si considerano i
crediti della societa' che controlla la societa' debitrice,
delle societa' da questa controllate e di quelle sottoposte
a comune controllo. La relazione di cui al comma terzo
dell'art. 161 puo' essere limitata alla fattibilita' del
piano per gli aspetti che non siano gia' oggetto di
verifica da parte del commissario giudiziale, e puo' essere
omessa qualora non ve ne siano.
Le proposte di concordato concorrenti non sono
ammissibili se nella relazione di cui all'art. 161, terzo
comma, il professionista attesta che la proposta di
concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il
quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari
o, nel caso di concordato con continuita' aziendale di cui
all'art. 186-bis, di almeno il trenta per cento
dell'ammontare dei crediti chirografari. La proposta puo'
prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la
forma di societa' per azioni o a responsabilita' limitata,
puo' prevedere un aumento di capitale della societa' con
esclusione o limitazione del diritto d'opzione.
I creditori che presentano una proposta di concordato
concorrente hanno diritto di voto sulla medesima solo se
collocati in una autonoma classe.
Qualora la proposta concorrente preveda diverse
classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai
creditori ai sensi del secondo comma dell'art. 171, deve
essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la
correttezza dei criteri di formazione delle diverse
classi.».
- Si riporta l'art. 32, del citato decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90:
«Art. 32 (Misure straordinarie di gestione, sostegno
e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione
della corruzione). - 1. Nell'ipotesi in cui l'autorita'
giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317
c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p.,
319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p.,
346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza
di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di
condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad
un'impresa aggiudicataria di un appalto per la
realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture,
nonche' ad una impresa che esercita attivita' sanitaria per
conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi
contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ovvero ad un
concessionario di lavori pubblici o ad un contraente
generale, il Presidente dell'ANAC ne informa il procuratore
della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati
anche ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. a) del presente
decreto, propone al Prefetto competente in relazione al
luogo in cui ha sede la stazione appaltante,
alternativamente:
a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali
mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove
l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di
provvedere alla straordinaria e temporanea gestione
dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione del
contratto d'appalto ovvero dell'accordo contrattuale o
della concessione;
b) di provvedere direttamente alla straordinaria e
temporanea gestione dell'impresa limitatamente alla
completa esecuzione del contratto di appalto ovvero
dell'accordo contrattuale o della concessione.
2. Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti
indicati al comma 1 e valutata la particolare gravita' dei
fatti oggetto dell'indagine, intima all'impresa di
provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il
soggetto coinvolto e ove l'impresa non si adegui nel
termine di trenta giorni ovvero nei casi piu' gravi,
provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla
nomina di uno o piu' amministratori, in numero comunque non
superiore a tre, in possesso dei requisiti di
professionalita' e onorabilita' di cui al regolamento
adottato ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto
stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze
funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica, al
servizio o alla fornitura oggetto del contratto ovvero
dell'accordo contrattuale e comunque non oltre il collaudo.
2-bis. Nell'ipotesi di impresa che esercita attivita'
sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in
base agli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il
decreto del Prefetto di cui al comma 2 e' adottato d'intesa
con il Ministro della salute e la nomina e' conferita a
soggetti in possesso di curricula che evidenzino
qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza di
gestione sanitaria.
3. Per la durata della straordinaria e temporanea
gestione dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori
tutti i poteri e le funzioni degli organi di
amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio dei
poteri di disposizione e gestione dei titolari
dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma
societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per
l'intera durata della misura.
4. L'attivita' di temporanea e straordinaria gestione
dell'impresa e' considerata di pubblica utilita' ad ogni
effetto e gli amministratori rispondono delle eventuali
diseconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa
grave.
5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e
cessano comunque di produrre effetti in caso di
provvedimento che dispone la confisca, il sequestro o
l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione ovvero dispone l'archiviazione del
procedimento. L'autorita' giudiziaria conferma, ove
possibile, gli amministratori nominati dal Prefetto.
6. Agli amministratori di cui al comma 2 spetta un
compenso quantificato con il decreto di nomina sulla base
delle tabelle allegate al decreto di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri
relativi al pagamento di tale compenso sono a carico
dell'impresa.
7. Nel periodo di applicazione della misura di
straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 2, i
pagamenti all'impresa sono corrisposti al netto del
compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2
e l'utile d'impresa derivante dalla conclusione dei
contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in
via presuntiva dagli amministratori, e' accantonato in
apposito fondo e non puo' essere distribuito ne' essere
soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede
penale ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di
impugnazione o cautelari riguardanti l'informazione
antimafia interdittiva.
8. Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1
riguardino componenti di organi societari diversi da quelli
di cui al medesimo comma e' disposta la misura di sostegno
e monitoraggio dell'impresa. Il Prefetto provvede, con
decreto, adottato secondo le modalita' di cui al comma 2,
alla nomina di uno o piu' esperti, in numero comunque non
superiore a tre, in possesso dei requisiti di
professionalita' e onorabilita' di cui al regolamento
adottato ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il compito di
svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa.
A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni
operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e
modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi,
al sistema di controllo interno e agli organi
amministrativi e di controllo.
9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso,
quantificato con il decreto di nomina, non superiore al
cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base delle
tabelle allegate al decreto di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al
pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal
Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista
l'urgente necessita' di assicurare il completamento
dell'esecuzione del contratto ovvero dell'accordo
contrattuale, ovvero la sua prosecuzione al fine di
garantire la continuita' di funzioni e servizi
indifferibili per la tutela di diritti fondamentali,
nonche' per la salvaguardia dei livelli occupazionali o
dell'integrita' dei bilanci pubblici, ancorche' ricorrano i
presupposti di cui all'art. 94, comma 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le
misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che
ne informa il Presidente dell'ANAC. Nei casi di cui al
comma 2-bis, le misure sono disposte con decreto del
Prefetto, di intesa con il Ministro della salute. Le stesse
misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti
in caso di passaggio in giudicato di sentenza di
annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di
ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento
dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di
aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai
sensi dell'art. 91, comma 5, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a
seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni
degli esperti.
10-bis. Le misure di cui al presente articolo, nel
caso di accordi contrattuali con il Servizio sanitario
nazionale di cui all'art. 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applicano ad ogni
soggetto privato titolare dell'accordo, anche nei casi di
soggetto diverso dall'impresa, e con riferimento a condotte
illecite o eventi criminosi posti in essere ai danni del
Servizio sanitario nazionale.».
- Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice
della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della
legge 19 ottobre 2017, n. 155), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, S.O. n. 6/L.
- Si riporta l'art. 372, del decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017,
n. 155):
«Art. 372 (Modifiche al codice dei contratti pubblici
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50). - 1.
Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 48, al comma 17, le parole "art. 110,
comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, amministrazione controllata,
amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del
mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore
individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione
o fallimento" sono sostituite dalle seguenti: "art. 110,
comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione
coatta amministrativa, amministrazione straordinaria,
concordato preventivo o di liquidazione del mandatario
ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in
caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione
giudiziale" e, al comma 18, le parole "art. 110, comma 5,
in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
amministrazione controllata, amministrazione straordinaria,
concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero,
qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di
morte, interdizione, inabilitazione o fallimento" sono
sostituite dalle seguenti: "art. 110, comma 6, in caso di
liquidazione giudiziale, liquidazione coatta
amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato
preventivo o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero,
qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di
morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione
giudiziale";
b) all'art. 80, comma 5, la lettera b) e'
sostituita dalla seguente:
"b) l'operatore economico sia stato sottoposto a
liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione
coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi
confronti un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art.
95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza
adottato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della
legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'art. 110;";
c) l'art. 110 e' sostituito dal seguente:
"Art. 110 (Procedure di affidamento in caso di
liquidazione giudiziale dell'esecutore o di risoluzione del
contratto e misure straordinarie di gestione). - 1. Fatto
salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni
appaltanti, in caso di liquidazione giudiziale, di
liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di
risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 ovvero di
recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in
caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del
contratto, interpellano progressivamente i soggetti che
hanno partecipato all'originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del
completamento dei lavori, servizi o forniture.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni
gia' proposte dall'originario aggiudicatario in sede in
offerta.
3. Il curatore della procedura di liquidazione
giudiziale, autorizzato all'esercizio dell'impresa, puo'
eseguire i contratti gia' stipulati dall'impresa
assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione
del giudice delegato.
4. Alle imprese che hanno depositato la domanda
di cui all'art. 40 del codice della crisi di impresa e
dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui
all'art. 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155, si applica
l'art. 95 del medesimo codice. Per la partecipazione alle
procedure di affidamento di contratti pubblici tra il
momento del deposito della domanda di cui al primo periodo
ed il momento del deposito del decreto previsto dall'art.
47 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e'
sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro
soggetto.
5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non
necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.
6. L'ANAC puo' subordinare la partecipazione,
l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi
contratti alla necessita' che l'impresa in concordato si
avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di
carattere generale, di capacita' finanziaria, tecnica,
economica, nonche' di certificazione, richiesti per
l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti
dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a
mettere a disposizione, per la durata del contratto, le
risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a
subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel
corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del
contratto, non sia per qualsiasi ragione piu' in grado di
dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione
quando l'impresa non e' in possesso dei requisiti
aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.
7. Restano ferme le disposizioni previste
dall'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di
imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.";
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice
la gara e' pubblicato successivamente alla data di entrata
in vigore del presente codice, nonche', per i contratti non
preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle
procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati
inviati gli inviti a presentare le offerte.».
- Si riporta l'art. 104, del citato regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, come modificato dalla presente legge:
«Art. 104 (Esercizio provvisorio dell'impresa del
fallito). - Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il
tribunale puo' disporre l'esercizio provvisorio
dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami
dell'azienda, se dalla interruzione puo' derivare un danno
grave, purche' non arrechi pregiudizio ai creditori.
Successivamente, su proposta del curatore, il giudice
delegato, previo parere favorevole del comitato dei
creditori, autorizza, con decreto motivato, la
continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, anche
limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la
durata.
Durante il periodo di esercizio provvisorio, il
comitato dei creditori e' convocato dal curatore, almeno
ogni tre mesi, per essere informato sull'andamento della
gestione e per pronunciarsi sull'opportunita' di continuare
l'esercizio.
Se il comitato dei creditori non ravvisa
l'opportunita' di continuare l'esercizio provvisorio, il
giudice delegato ne ordina la cessazione.
Ogni semestre, o comunque alla conclusione del
periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve
presentare un rendiconto dell'attivita' mediante deposito
in cancelleria. In ogni caso il curatore informa senza
indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di
circostanze sopravvenute che possono influire sulla
prosecuzione dell'esercizio provvisorio.
Il tribunale puo' ordinare la cessazione
dell'esercizio provvisorio in qualsiasi momento laddove ne
ravvisi l'opportunita', con decreto in camera di consiglio
non soggetto a reclamo sentiti il curatore ed il comitato
dei creditori.
Durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti
proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne
l'esecuzione o scioglierli. E' fatto salvo il disposto
dell'art. 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.
I crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio
sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'art. 111,
primo comma, n. 1).
Al momento della cessazione dell'esercizio
provvisorio si applicano le disposizioni di cui alla
sezione IV del capo III del titolo II.».
 
Art. 2 bis
Norme urgenti in materia di soggetti coinvolti
negli appalti pubblici

1. All'art. 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «ed anche assistiti» sono sostituite dalle seguenti: «anche se assistiti»;
b) al comma 6, le parole: «in misura non superiore a un quarto del suo importo» sono sostituite dalle seguenti: «in misura massima determinata dal decreto adottato ai sensi del comma 7».
2. All'articolo 2477 del codice civile, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
«La nomina dell'organo di controllo o del revisore e' obbligatoria se la societa':
a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una societa' obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unita'.
L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non e' superato alcuno dei predetti limiti».
3. Al quinto comma dell'articolo 2477 del codice civile, le parole: «limiti indicati al terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «limiti indicati al secondo comma».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 1, del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e
semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 febbraio 2019, n. 12, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Sostegno alle piccole e medie imprese
creditrici delle pubbliche amministrazioni). - 1.
Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' istituita, con una
dotazione finanziaria iniziale di euro 50.000.000, a valere
sulle disponibilita' del medesimo Fondo, una sezione
speciale dedicata a interventi di garanzia, a condizioni di
mercato, in favore delle piccole e medie imprese (PMI) che,
sono in difficolta' nella restituzione delle rate di
finanziamenti gia' contratti con banche e intermediari
finanziari e sono titolari di crediti nei confronti delle
pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, certificati ai
sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. La garanzia della sezione speciale di cui al comma
1 e' rilasciata su finanziamenti gia' concessi alla PMI
beneficiaria da una banca o da un intermediario finanziario
iscritto all'albo di cui all'art. 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non gia' coperti da
garanzia pubblica anche se assistiti da ipoteca sugli
immobili aziendali, classificati dalla stessa banca o
intermediario finanziario come «inadempienze probabili»
alla data di entrata in vigore del presente decreto, come
risultante dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.
3. La garanzia della sezione speciale copre, nella
misura indicata dal decreto di cui al comma 7, comunque non
superiore all'80 per cento e fino a un importo massimo
garantito di euro 2.500.000, il minore tra:
a) l'importo del finanziamento, di cui al comma 2,
non rimborsato dalla PMI beneficiaria alla data di
presentazione della richiesta di garanzia, maggiorato degli
interessi, contrattuali e di mora, maturati sino alla
predetta data e
b) l'ammontare dei crediti certificati vantati
dalla PMI beneficiaria verso la pubblica amministrazione,
risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione
telematica del rilascio delle certificazioni di cui
all'art. 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64.
4. La garanzia della sezione speciale e' subordinata
alla sottoscrizione tra la banca o l'intermediario
finanziario e la PMI beneficiaria di un piano, di durata
massima non superiore a 20 anni, per il rientro del
finanziamento, di cui al comma 2, oggetto di garanzia.
5. La garanzia della sezione speciale puo' essere
escussa dalla banca o intermediario finanziario solo in
caso di mancato rispetto, da parte della PMI beneficiaria,
degli impegni previsti nel piano di rientro del debito di
cui al comma 4. La garanzia comporta in ogni caso un
rimborso non superiore all'80 per cento della perdita
registrata dalla banca o dall'intermediario. La garanzia
della sezione speciale cessa, in ogni caso, la sua
efficacia con l'avvenuto pagamento da parte della pubblica
amministrazione dei crediti di cui alla lettera b) del
comma 3.
6. La garanzia della sezione speciale e' concessa a
fronte del versamento alla medesima sezione, da parte della
banca o intermediario, di un premio in linea con i valori
di mercato. Il predetto premio di garanzia puo' essere
posto a carico della PMI beneficiaria in misura massima
determinata dal decreto adottato ai sensi del comma 7,
restando a carico della banca o intermediario la parte
rimanente.
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, anche in deroga alle
vigenti condizioni di ammissibilita' e disposizioni di
carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese, le modalita', la misura, le condizioni e i
limiti per la concessione, escussione e liquidazione della
garanzia della sezione speciale, nonche' i casi di revoca
della stessa. Lo stesso decreto fissa le percentuali di
accantonamento a valere sulle risorse della sezione
speciale e i parametri per definire il premio in linea con
i valori di mercato della garanzia.
8. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da
1 a 7 e' condizionata alla preventiva notificazione alla
Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea.
8-bis. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 34 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e di quelli di cui all'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601";
b) il comma 52 e' sostituito dai seguenti:
"52. La disposizione di cui al comma 51 si
applica a decorrere dal periodo d'imposta di prima
applicazione del regime agevolativo di cui al comma 52-bis.
52-bis. Con successivi provvedimenti legislativi
sono individuate misure di favore, compatibili con il
diritto dell'Unione europea, nei confronti dei soggetti che
svolgono con modalita' non commerciali attivita' che
realizzano finalita' sociali nel rispetto dei principi di
solidarieta' e sussidiarieta'. E' assicurato il necessario
coordinamento con le disposizioni del codice del Terzo
settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117".
8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 8-bis, pari
a 118,4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 157,9 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede: quanto a
98,4 milioni di euro per l'anno 2019, a 131 milioni di euro
per l'anno 2020 e a 77,9 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307; quanto a 20 milioni di euro per
l'anno 2019 e a 16,9 milioni di euro per l'anno 2020,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art.
1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; quanto
a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 80 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
- Si riporta l'art. 2477, del codice civile, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2477 (Sindaco e revisione legale dei conti). -
L'atto costitutivo puo' prevedere, determinandone le
competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei
conti, la nomina di un organo di controllo o di un
revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo
di controllo e' costituito da un solo membro effettivo.
La nomina dell'organo di controllo o del revisore e'
obbligatoria se la societa':
a) e' tenuta alla redazione del bilancio
consolidato;
b) controlla una societa' obbligata alla revisione
legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno
uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato
patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e
delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti
occupati in media durante l'esercizio: 20 unita'.
L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del
revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa
quando, per tre esercizi consecutivi, non e' superato
alcuno dei predetti limiti.
Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche
monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio
sindacale previste per le societa' per azioni.
L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono
superati i limiti indicati al secondo comma deve
provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di
controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla
nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi
soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del
registro delle imprese.
Si applicano le disposizioni dell'art. 2409 anche se
la societa' e' priva di organo di controllo.».
 
Art. 3
Disposizioni in materia di semplificazione della
disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 59, comma 2, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti»;
a) all'articolo 65:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite posta elettronica certificata (PEC).»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualita' e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito.»;
4) l'alinea del comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilita' della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico, tramite PEC, una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando: »;
5) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresi' a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.»;
6) dopo il comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.»;
b) all'articolo 67:
1) al comma 7, le parole: «in tre copie» sono soppresse e dopo le parole: «che invia» sono inserite le seguenti: «tramite posta elettronica certificata (PEC)»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-ter. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c), numero 1), il certificato di collaudo e' sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori»;
c) all'articolo 93, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Il contenuto minimo del progetto e' determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica e accompagnato dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.
4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonche' il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.
5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, e' valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.»;
d) dopo l'articolo 94, e' inserito il seguente:
«Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche). - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:
a) interventi «rilevanti» nei riguardi della pubblica incolumita':
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle localita' sismiche ad alta sismicita' (zona 1) e a media sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration-PGA compresi fra 0,20 g e 0,25 g);
2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessita' strutturale richiedano piu' articolate calcolazioni e verifiche;
3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile, nonche' relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
b) interventi di «minore rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumita':
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle localita' sismiche a media sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3);
2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;
c) interventi «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumita':
1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumita'.
2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonche' delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono confermare le disposizioni vigenti. Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, gia' adottate dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c). A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.
3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi «rilevanti», di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformita' all'articolo 94.
4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di «minore rilevanza» o «privi di rilevanza» di cui al comma 1, lettera b) o lettera c).
5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalita' a campione.
6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del presente testo unico.».
1-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 59, comma 2, lettera c-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotta dal comma 1, lettera 0a), del presente articolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta specifici provvedimenti.

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 59, 65, 67, 93, 94-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia - Testo A), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 59 ( (L) Laboratori (legge 5 novembre 1971, n.
1086, art. 20) ). - 1. Agli effetti del presente testo
unico sono considerati laboratori ufficiali:
a) i laboratori degli istituti universitari dei
politecnici e delle facolta' di ingegneria e delle facolta'
o istituti universitari di architettura;
b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del
centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di
protezione civile (Roma);
b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di
rete ferroviaria italiana S.p.a.;
b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale
per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo
stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere
metalliche.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
puo' autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del
presente capo, altri laboratori ad effettuare:
a) prove sui materiali da costruzione;
b);
c) prove di laboratorio su terre e rocce;
c-bis) prove e controlli su materiali da
costruzione su strutture e costruzioni esistenti.
3. L'attivita' dei laboratori, ai fini del presente
capo, e' servizio di pubblica utilita'.».
«Art. 65 ( (R) Denuncia dei lavori di realizzazione e
relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica (legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6) ). - 1.
Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi
disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro
inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo
sportello unico tramite posta elettronica certificata
(PEC).
2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i
recapiti del committente, del progettista delle strutture,
del direttore dei lavori e del costruttore.
3. Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell'opera firmato dal progettista,
dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le
calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni
delle strutture, e quanto altro occorre per definire
l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi
della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa firmata dal
progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale
risultino le caratteristiche, le qualita' e le prestazioni
dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
4. Lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al
costruttore, all'atto stesso della presentazione,
l'attestazione dell'avvenuto deposito.
5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si
intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste
nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di
dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico
nella forma e con gli allegati previsti nel presente
articolo.
6. Ultimate le parti della costruzione che incidono
sulla stabilita' della stessa, entro il termine di sessanta
giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello
unico, tramite PEC, una relazione sull'adempimento degli
obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:
a) i certificati delle prove sui materiali
impiegati emessi da laboratori di cui all'art. 59;
b) per le opere in conglomerato armato
precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei
cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l'esito delle eventuali prove di carico,
allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia
conforme.
7. All'atto della presentazione della relazione di
cui al comma 6, lo sportello unico, tramite PEC, rilascia
al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto
deposito su una copia della relazione e provvede altresi' a
trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico
regionale.
8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore
la relazione, unitamente alla restante documentazione di
cui al comma 6.
8-bis. Per gli interventi di cui all'art. 94-bis,
comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si
applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.».
«Art. 67 ( (L) commi 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6
e 7) Collaudo statico (legge 5 novembre 1971, n. 1086,
articoli 7 e 8) ). - 1. Tutte le costruzioni di cui
all'art. 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque
interessare la pubblica incolumita' devono essere
sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto
dal comma 8-bis.
2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o
da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni,
che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione,
direzione, esecuzione dell'opera.
3. Contestualmente alla denuncia prevista dall'art.
65, il direttore dei lavori e' tenuto a presentare presso
lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto
dal committente e la contestuale dichiarazione di
accettazione dell'incarico, corredati da certificazione
attestante le condizioni di cui al comma 2.
4. Quando non esiste il committente ed il costruttore
esegue in proprio, e' fatto obbligo al costruttore di
chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia
di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli
ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di
una terna di nominativi fra i quali sceglie il
collaudatore.
5. Completata la struttura con la copertura
dell'edificio, il direttore dei lavori ne da' comunicazione
allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di
tempo per effettuare il collaudo.
6. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi
parziali motivati da difficolta' tecniche e da complessita'
esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da
specifiche disposizioni.
7. Il collaudatore redige, sotto la propria
responsabilita', il certificato di collaudo che invia
tramite posta elettronica certificata (PEC) al competente
ufficio tecnico regionale e al committente, dandone
contestuale comunicazione allo sportello unico. Il deposito
del certificato di collaudo statico equivale al certificato
di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le
costruzioni previsto dall'art. 62.
8. La segnalazione certificata e' corredata da una
copia del certificato di collaudo.
8-bis. Per gli interventi di cui all'art. 94-bis,
comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), il
certificato di collaudo e' sostituito dalla dichiarazione
di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.
8-ter. Per gli interventi di cui all'art. 94-bis,
comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c), numero 1), il
certificato di collaudo e' sostituito dalla dichiarazione
di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.».
«Art. 93. ( (R) Denuncia dei lavori e presentazione
dei progetti di costruzioni in zone sismiche (legge n. 64
del 1974, articoli 17 e 19) ). - 1. Nelle zone sismiche di
cui all'art. 83, chiunque intenda procedere a costruzioni,
riparazioni e sopraelevazioni, e' tenuto a darne preavviso
scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne
copia al competente ufficio tecnico della regione,
indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del
progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in
doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere,
architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei
limiti delle rispettive competenze, nonche' dal direttore
dei lavori.
3. Il contenuto minimo del progetto e' determinato
dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso
il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante,
prospetti e sezioni, relazione tecnica e accompagnato dagli
altri elaborati previsti dalle norme tecniche.
4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente
articolo sono accompagnati da una dichiarazione del
progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche
per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo
riguardante le strutture e quello architettonico, nonche'
il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute
negli strumenti di pianificazione urbanistica.
5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con
il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione
di cui al comma 4, e' valido anche agli effetti della
denuncia dei lavori di cui all'art. 65.
6. In ogni comune deve essere tenuto un registro
delle denunzie dei lavori di cui al presente articolo.
7. Il registro deve essere esibito, costantemente
aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali
ed agenti indicati nell'art. 103.».
- La Parte II, Capi I, II e IV del citato decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recano,
rispettivamente: «Normativa tecnica per l'edilizia»,
«Disposizioni di carattere generale», «Disciplina delle
opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica» e «Provvedimenti per
le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche».
- Si riportano gli articoli 52, 83 e 94 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380:
«Art. 52 ( (L) Tipo di strutture e norme tecniche
(legge 2 febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1) ).
- 1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia
pubbliche sia private debbono essere realizzate in
osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi
costruttivi fissate con decreti del Ministro per le
infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della
collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche.
Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone
sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per
l'interno. Dette norme definiscono:
a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la
progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in
muratura e per il loro consolidamento;
b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni,
anche in funzione del tipo e delle modalita' costruttive e
della destinazione dell'opera, nonche' i criteri generali
per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la
stabilita' dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri
generali e le precisazioni tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e
delle opere di fondazione; i criteri generali e le
precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e
collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi,
tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere,
acquedotti, fognature;
d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.
2. Qualora vengano usati materiali o sistemi
costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme
tecniche in vigore, la loro idoneita' deve essere
comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente
del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme
parere dello stesso Consiglio.
3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e i
relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo
la pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.».
«Art. 83 ( (L) Opere disciplinate e gradi di
sismicita' (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 3; articoli
54, comma 1, lettera c), 93, comma 1, lettera g), e comma 4
del decreto legislativo n. 112 del 1998) ). - 1. Tutte le
costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la
pubblica incolumita', da realizzarsi in zone dichiarate
sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo,
sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui
all'art. 52, da specifiche norme tecniche emanate, anche
per i loro aggiornamenti, con decreti del Ministro per le
infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro
per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la
Conferenza unificata.
2. Con decreto del Ministro per le infrastrutture ed
i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno,
sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il
Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza
unificata, sono definiti i criteri generali per
l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori
differenziati del grado di sismicita' da prendere a base
per la determinazione delle azioni sismiche e di
quant'altro specificato dalle norme tecniche.
3. Le regioni, sentite le province e i comuni
interessati, provvedono alla individuazione delle zone
dichiarate sismiche agli effetti del presente capo, alla
formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle medesime
zone e dei valori attribuiti ai gradi di sismicita', nel
rispetto dei criteri generali di cui al comma 2.».
«Art. 94 ( (L) Autorizzazione per l'inizio dei lavori
(legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 18) ). - 1. Fermo
restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento
edilizio, nelle localita' sismiche, ad eccezione di quelle
a bassa sismicita' all'uopo indicate nei decreti di cui
all'art. 83, non si possono iniziare lavori senza
preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio
tecnico della regione.
2. L'autorizzazione e' rilasciata entro sessanta
giorni dalla richiesta, ed entro quaranta giorni dalla
stessa in riferimento ad interventi finalizzati
all'installazione di reti di comunicazione elettronica a
banda ultralarga, e viene comunicata al comune, subito dopo
il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.
3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di
autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro
il termine di cui al comma 2, e' ammesso ricorso al
presidente della giunta regionale che decide con
provvedimento definitivo.
4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere,
architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei
limiti delle rispettive competenze.».
- Si riporta il paragrafo 2.4.2, del decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17
gennaio 2018 (Aggiornamento delle «Norme tecniche per le
costruzioni»):
«2.4.2. CLASSI D'USO
Con riferimento alle conseguenze di una interruzione
di operativita' o di un eventuale collasso, le costruzioni
sono suddivise in classi d'uso cosi' definite:
Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale
di persone, edifici agricoli.
Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali
affollamenti, senza contenuti pericolosi per l'ambiente e
senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie
con attivita' non pericolose per l'ambiente. Ponti, opere
infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d'uso
III o in Classe d'uso IV, reti ferroviarie la cui
interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il
cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.
Classe III: Costruzioni il cui uso preveda
affollamenti significativi. Industrie con attivita'
pericolose per l'ambiente. Reti viarie extraurbane non
ricadenti in Classe d'uso IV. Ponti e reti ferroviarie la
cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe
rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso.
Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o
strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione
della protezione civile in caso di calamita'. Industrie con
attivita' particolarmente pericolose per l'ambiente. Reti
viarie di tipo A o B, di cui al DM 5/11/2001, n. 6792,
"Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle
strade", e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di
collegamento tra capoluoghi di provincia non altresi'
serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie
di importanza critica per il mantenimento delle vie di
comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico.
Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti
di produzione di energia elettrica.».
- Si riporta l'art. 8, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
 
Art. 4
Commissari straordinari, interventi sostitutivi e
responsabilita' erariali

1. Per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, individuati con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone la nomina di uno o piu' Commissari straordinari. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare con le modalita' di cui al primo periodo entro il 31 dicembre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri puo' individuare ulteriori interventi prioritari per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell'ambito delle societa' a controllo pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e' fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo' altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi' per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
4. I Commissari straordinari operano in raccordo con la Struttura di cui all'art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche con riferimento alla sicurezza delle dighe e delle infrastrutture idriche, e trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. Le modalita' e le deroghe di cui al presente comma, nonche' quelle di cui al comma 2, ad eccezione di quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, e di cui al comma 3, si applicano anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico in attuazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile 2019, e ai Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'art. 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
5. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attivita' connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso per i Commissari straordinari, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonche' di societa' controllate dallo Stato o dalle Regioni.
6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave degrado in cui versa la rete viaria della Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi in conseguenza dei recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della stessa rete viaria al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale e adeguata mobilita', con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nominato apposito Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attivita' connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare. Il compenso del Commissario e' stabilito in misura non superiore a quella indicata all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il commissario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione interessata nonche' di societa' controllate dalla medesima.
6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la regione Veneto, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attivita' culturali e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, la citta' metropolitana di Venezia e il comune di Venezia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nominato un Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento dell'opera. A tal fine il Commissario puo' assumere le funzioni di stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita' assegnate al Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono altresi' stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario, il cui onere e' posto a carico del quadro economico dell'opera. Il compenso del Commissario e' fissato in misura non superiore a quella indicata all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario straordinario opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi generali posti dai Trattati dell'Unione europea e dalle disposizioni delle direttive di settore, anche come recepiti dall'ordinamento interno. Il Commissario puo' avvalersi di strutture delle amministrazioni centrali o territoriali interessate nonche' di societa' controllate dallo Stato o dalle regioni, nel limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6-ter. Al fine della piu' celere realizzazione degli interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia, le risorse assegnate dall'art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e destinate ai comuni della Laguna di Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono ripartite, per le annualita' 2018 e 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori.
6-quater. Al fine di assicurare la piena fruibilita' degli spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di Parma denominato «Nuovo Ponte Nord», la regione Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma, verificata la presenza sul corso d'acqua principale su cui insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o di altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee a garantire un franco di sicurezza adeguato rispetto al livello delle piene, possono adottare i necessari provvedimenti finalizzati a consentirne l'utilizzo permanente attraverso l'insediamento di attivita' di interesse collettivo sia a scala urbana che extraurbana, anche in deroga alla pianificazione vigente, nel rispetto della pianificazione di bacino e delle relative norme di attuazione. Tale utilizzo costituisce fattispecie unica e straordinaria. I costi per l'utilizzo di cui al presente comma gravano sull'ente incaricato della gestione e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono da intendersi conclusi i programmi infrastrutturali «6000 Campanili» e «Nuovi Progetti di Intervento», di cui al decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si provvede alla ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato, anche in conto residui, e non piu' dovute relative ai predetti programmi, con esclusione delle somme perenti. Le somme accertate a seguito della predetta ricognizione sono mantenute nel conto del bilancio per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2019, qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi, e riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di un nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti. Con il decreto di cui al precedente periodo sono individuate le modalita' e i termini di accesso al finanziamento del programma di interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti per lavori di immediata cantierabilita' per la manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture pubbliche comunali e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
7-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli interventi per realizzare la Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui all'art. 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto «PNire 3», a favore di progetti di realizzazione di reti di infrastrutture di ricarica dedicate ai veicoli alimentati ad energia elettrica, immediatamente realizzabili, valutati e selezionati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, nel limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
8. Al fine di garantire la realizzazione e il completamento delle opere di cui all'art. 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche sulla base della ricognizione delle pendenze di cui all'art. 49, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a individuare:
a) le amministrazioni competenti che subentrano nei rapporti attivi e passivi della cessata gestione commissariale, rispetto all'avvio ovvero al completamento degli interventi di cui all'art. 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con relativa indicazione delle modalita' e delle tempistiche occorrenti per l'avvio o il completamento degli interventi stessi;
b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli interventi completati da parte della gestione commissariale;
c) i centri di costo delle amministrazioni competenti cui trasferire le risorse presenti sulla contabilita' speciale n. 3250, intestata al Commissario ad acta, provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728, di cui all'art. 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
9. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8, la Regione Campania provvede al completamento delle attivita' relative al «Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli). Tratta campana Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda» subentrando nei rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania e' autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella propria disponibilita', comunque destinate al completamento del citato collegamento e provvede alle occorrenti attivita' di esproprio funzionali alla realizzazione dell'intervento. La Regione Campania puo' affidare eventuali contenziosi all'Avvocatura dello Stato, previa stipula di apposita convenzione, ai sensi dell' art. 107, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato di vigilanza per l'attuazione degli interventi di completamento della strada a scorrimento veloce «Lioni-Grottaminarda», anche ai fini dell'individuazione dei lotti funzionali alla realizzazione dell'opera. La costituzione e il funzionamento del Comitato, composto da cinque componenti di qualificata professionalita' ed esperienza cui non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11. Ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9, le risorse esistenti sulla contabilita' speciale 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728, di cui all'art. 86, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono riassegnate, ove necessario, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, alle Amministrazioni titolari degli interventi.
12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi 8 e 9, si applicano le disposizioni di cui all'art. 74, comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
12-bis. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 148 e' inserito il seguente:
«148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da 854 a 861 dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017».
12-ter. All'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «La gravita' della colpa e ogni conseguente responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni profilo se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di rapporti di concessione autostradale, allorche' detti decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimita' svolto su richiesta dell'amministrazione procedente».
12-quater. All'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
«In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di vice presidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu' anziano per eta'».
12-quinquies. All'art. 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;
b) al comma 9, le parole: «con la consegna delle opere previste nel piano di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2021».
12-sexies. Al primo periodo del comma 13 dell'art. 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «nodo stazione di Verona» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonche' delle iniziative relative all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro (Mantova)».
12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, i progetti «Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole», «Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi» e «Potenziamento Genova-Campasso» sono unificati in un Progetto unico, il cui limite di spesa e' definito in 6.853,23 milioni di euro ed e' interamente finanziato nell'ambito delle risorse del contratto di programma RFI. Tale finalizzazione e' recepita nell'aggiornamento del contratto di programma - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico unitario del Progetto unico e il cronoprogramma degli interventi. Le risorse che si rendono disponibili sui singoli interventi del Progetto unico possono essere destinate agli altri interventi nell'ambito dello stesso Progetto unico. Le opere civili degli interventi «Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole» e «Potenziamento Genova-Campasso» e la relativa impiantistica costituiscono lavori supplementari all'intervento «Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi» ai sensi dell'art. 89 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. E' autorizzato l'avvio della realizzazione del sesto lotto costruttivo della «Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi», mediante utilizzo delle risorse gia' assegnate alla RFI per il finanziamento del contratto di programma - parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni di euro anche nell'ambito del riparto del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
12-octies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale della Liguria, nomina, con proprio decreto e senza oneri per la finanza pubblica, il Commissario straordinario per il completamento dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, in deroga alla procedura vigente.

Riferimenti normativi

- La parte prima e la parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), recano, rispettivamente «DISPOSIZIONI COMUNI E
PRINCIPI GENERALI» e «PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE
DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. n. 214.
- Si riporta l'art. 1, comma 179, della legge 30
dicembre 2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis).
179. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' istituita e disciplinata, ai sensi dell'art. 7,
comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
una struttura di missione per il supporto alle attivita'
del Presidente del Consiglio dei ministri relative al
coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo
politico e amministrativo dei Ministri in materia di
investimenti pubblici e privati e nelle altre materie di
cui al comma 180, denominata "InvestItalia", che opera alle
dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei
ministri, anche in raccordo con la Cabina di regia
Strategia Italia, di cui all'art. 40 del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
20 febbraio 2019 (Approvazione del Piano nazionale per la
mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la
tutela della risorsa ambientale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile 2019.
- Si riporta l'art. 1, comma 153, della citata legge 30
dicembre 2018, n. 145:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis).
153. Al fine di accelerare la predisposizione e
l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore
idrico, all'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 516, l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: "Il Piano nazionale e' aggiornato, di norma, ogni
due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento degli
interventi in corso di realizzazione gia' inseriti nel
medesimo Piano nazionale, come risultante dal monitoraggio
di cui al comma 524, delle programmazioni esistenti e dei
nuovi interventi necessari e urgenti, da realizzare per il
potenziamento, il ripristino e l'adeguamento delle
infrastrutture idriche, anche al fine di contrastare la
dispersione delle risorse idriche, con preferenza per gli
interventi che presentano tra loro sinergie e
complementarita' tenuto conto dei Piani di gestione delle
acque predisposti dalle Autorita' di distretto, ai sensi
del decreto legislativo n. 152 del 2006";
b) al comma 517:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) raggiungimento di adeguati livelli di
qualita' tecnica, ivi compreso l'obiettivo di riduzione
della dispersione delle risorse idriche";
2) l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti:
"Gli enti di governo dell'ambito, d'intesa con gli altri
soggetti responsabili della realizzazione degli interventi,
trasmettono all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e
il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528,
secondo le modalita' dalla medesima previste, i dati
necessari ad individuare lo stato iniziale delle
dispersioni idriche, nonche' gli interventi volti alla
progressiva riduzione delle stesse. Entro sessanta giorni
dalla richiesta, gli Enti di governo dell'ambito forniscono
all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, eventuali
ulteriori informazioni e documenti necessari";
c) dopo il comma 523 e' inserito il seguente:
"523-bis. I soggetti realizzatori possono
altresi' avvalersi di enti pubblici e societa' in house
delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di
specifica competenza tecnica, anche per gli interventi
previsti nel Piano nazionale di cui al comma 516 e di
quelli relativi alle infrastrutture idriche finanziate a
valere su altre risorse finanziarie nazionali ed europee
che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso comma
516";
d) al comma 525:
1) al primo periodo, le parole: "i casi di
inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte
degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili,
e" sono sostituite dalle seguenti: "i casi di inerzia e di
inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti
di gestione e degli altri soggetti responsabili nonche', in
caso di assenza del soggetto legittimato,";
2) al secondo periodo, dopo le parole: "Il
Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad
adempiere entro un congruo termine," sono inserite le
seguenti: "e comunque non oltre il termine di centoventi
giorni," e le parole: "nomina un commissario ad acta" sono
sostituite dalle seguenti: "nomina Commissario
straordinario di governo il Segretario generale
dell'Autorita' di distretto di riferimento";
3) dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: "Il Segretario generale dell'Autorita' di
distretto, in qualita' di Commissario straordinario di
governo, opera in via sostitutiva anche per la
realizzazione degli interventi previsti nel Piano in
mancanza del gestore legittimato ad operare";
4) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti:
"Gli oneri per i compensi dei Commissari straordinari sono
definiti dal decreto di nomina e posti a carico delle
risorse destinate agli interventi. I compensi dei
Commissari saranno stabiliti in misura non superiore a
quella indicata all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111";
5) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Nel caso sia nominato un nuovo Segretario generale, il
Commissario cessa dall'incarico e viene automaticamente
sostituito dal nuovo Segretario".
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 15, del decreto-legge 6 luglio 2011
n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111:
«Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari). - 1. Fatta salva la disciplina speciale
vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando
la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un
ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un
livello di criticita' tale da non potere assicurare la
sostenibilita' e l'assolvimento delle funzioni
indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte
ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con
decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, l'ente e' posto in
liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi
decadono ed e' nominato un commissario. Il commissario
provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove
assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in
posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei
debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili
alla data della liquidazione ovvero di quelle che si
ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente; ogni
atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto
previsto nel presente periodo e' nullo. L'incarico del
commissario non puo' eccedere la durata di tre anni e puo'
essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per
un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le
residue attivita' liquidatorie continuano ad essere svolte
dal Ministero vigilante ai sensi della normativa vigente.
Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo
indeterminato dell'ente sono allocati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in
altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia
costituita ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n.
300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse
finanziarie comunque non superiori alla misura del
contributo statale gia' erogato in favore dell'ente. Il
personale trasferito mantiene il trattamento economico
fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento del trasferimento
nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il
predetto trattamento economico risulti piu' elevato
rispetto a quello previsto e' attribuito per la differenza
un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con
lo stesso decreto e' stabilita un'apposita tabella di
corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche
del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma
non si applicano agli enti territoriali ed agli enti del
servizio sanitario nazionale.
1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in
cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello
Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla
normativa vigente, ovvero presenti una situazione di
disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i
relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o
sindacale, decadono ed e' nominato un commissario con le
modalita' previste dal citato comma 1; se l'ente e' gia'
commissariato, si procede alla nomina di un nuovo
commissario. Il commissario approva il bilancio, ove
necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire
l'equilibrio finanziario dell'ente; quando cio' non sia
possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in
liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1.
Nell'ambito delle misure di cui al precedente periodo il
commissario puo' esercitare la facolta' di cui all'art. 72,
comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112,
convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei
confronti del personale che non abbia raggiunto
l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.
2. Al fine di garantire il raggiungimento degli
specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la
nomina e di rafforzare i poteri di vigilanza e controllo
stabiliti dalla legislazione di settore, i commissari
straordinari nominati ai sensi degli articoli 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio
2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
agosto 2010, n. 129, e i commissari e sub commissari ad
acta nominati ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, possono essere in ogni
tempo revocati con le medesime modalita' previste per la
nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta
soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita'
effettivamente svolta.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 i
Commissari nominati ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, i cui compensi restano
determinati secondo la metodologia di calcolo e negli
importi indicati nei relativi decreti del Ministro
dell'Economia e Finanze di concerto col Ministro della
salute.
5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle
procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di
cui all'art. 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003,
n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e
successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la
dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella
fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e'
integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro dello sviluppo economico con le modalita' di cui
all'art. 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
A ciascun commissario il collegio puo' delegare incombenze
specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai commi da 2
a 5 del presente articolo non puo' comportare aggravio di
costi a carico della procedura per i compensi che sono
liquidati ripartendo per tre le somme gia' riconoscibili al
commissario unico.».
- Si riporta l'art. 1, comma 852, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020):
«852. Al fine di garantire la realizzazione degli
interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia di
cui all'art. 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e'
autorizzata la spesa complessiva di 25 milioni di euro per
l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2019 al 2024. Le risorse cosi' individuate sono
destinate, per l'importo di 20 milioni di euro per l'anno
2018 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2019 al 2024, ai comuni di Venezia, Chioggia e
Cavallino-Treporti; la restante quota, pari a 5 milioni di
euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2019 al 2024, e' destinata a tutti i comuni
rappresentati nel Comitato di cui all'art. 4 della medesima
legge n. 798 del 1984, previa ripartizione definita con
deliberazione del Comitato stesso.».
- Si riporta l'art. 4, della legge 29 novembre 1984, n.
798 (Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia):
«Art. 4. - E' istituito un Comitato costituito dal
Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal
Ministro dei lavori pubblici, che puo' essere delegato a
presiederlo, dal Ministro dell'economia e delle finanze,
dal Ministro per i beni culturali ed ambientali, dal
Ministro della marina mercantile, dal Ministro per
l'ecologia, dal Ministro per il coordinamento delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dal
presidente della giunta regionale del Veneto, dai sindaci
dei comuni di Venezia e Chioggia, o loro delegati; nonche'
da due rappresentanti dei restanti comuni di cui all'art.
2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171,
designati dai sindaci con voto limitato.
Segretario del Comitato e' il presidente del
Magistrato alle acque, che assicura, altresi', con le
strutture dipendenti, la funzione di segreteria del
Comitato stesso.
Al Comitato e' demandato l'indirizzo, il
coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli
interventi previsti dalla presente legge. Esso esprime
suggerimenti circa una eventuale diversa ripartizione dello
stanziamento complessivo autorizzato in relazione a
particolari esigenze connesse con l'attuazione dei singoli
programmi di intervento.
Il Comitato trasmette al Parlamento, alla data di
presentazione del disegno di legge relativo alle
disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello
Stato, una relazione sullo stato di attuazione degli
interventi.».
- Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013, e' stato
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20
agosto 2013.
- La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge di stabilita' 2014), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013.
- Il decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 (Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre
2014, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 2014, n. 164, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014.
- Si riporta l'art. 8, del decreto legislativo 16
dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della
direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una
infrastruttura per i combustibili alternativi):
«Art. 8 (Informazioni per gli utenti (Attuazione
dell'art. 7, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 7 della direttiva
2014/94/UE)). - 1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 31 marzo 2011, n. 55, sono rese disponibili
informazioni chiare, coerenti e pertinenti riguardo ai
veicoli a motore che possono utilizzare regolarmente
determinati combustibili immessi sul mercato o essere
ricaricati tramite punti di ricarica, conformemente a
quanto disposto dall'art. 37 del decreto del Ministro dei
trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 12 luglio 2008, n. 162.
Tali informazioni sono rese disponibili nei manuali dei
veicoli a motore, nei punti di rifornimento e ricarica, sui
veicoli a motore e presso i concessionari di veicoli a
motore ubicati sul territorio nazionale. La presente
disposizione si applica a tutti i veicoli a motore, e ai
loro manuali, immessi sul mercato dopo il 18 novembre 2016.
2. La comunicazione delle informazioni di cui al
comma 1 si basa sulle disposizioni in materia di
etichettatura di cui alle norme tecniche di unificazione.
Nel caso in cui tali norme riguardano una rappresentazione
grafica, incluso un sistema cromatico di codifica, la
rappresentazione grafica e' semplice e facile da
comprendere, e collocata in maniera chiaramente visibile
sui corrispondenti apparecchi di distribuzione e relative
pistole di tutti i punti di rifornimento, a partire dalla
data in cui i combustibili sono immessi sul mercato e i sui
tappi dei serbatoi di carburante, o nelle immediate
vicinanze, di tutti i veicoli a motore raccomandati e
compatibili con tale combustibile, e nei manuali dei
veicoli a motore, che sono immessi sul mercato dopo il 18
novembre 2016.
3. Nel caso in cui le disposizioni in materia di
etichettatura delle rispettive norme degli organismi
europei di normazione sono aggiornate o sono adottati atti
delegati da parte della Commissione europea riguardo
all'etichettatura o sono elaborate nuove norme dagli
organismi europei di normazione per i combustibili
alternativi, i corrispondenti requisiti in materia di
etichettatura si applicano a tutti i punti di rifornimento
e ricarica e a tutti i veicoli a motore immatricolati nel
territorio nazionale decorsi ventiquattro mesi dal
rispettivo aggiornamento o dalla rispettiva adozione.
4. Al fine di contribuire alla consapevolezza dei
consumatori e alla trasparenza dei prezzi, a scopo
divulgativo sul sito dell'Osservatorio prezzi carburanti
del Ministero dello sviluppo economico sono fornite
informazioni sui fattori di equivalenza dei combustibili
alternativi e sono pubblicati in formato aperto i raffronti
tra i prezzi unitari medi dei diversi carburanti.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono rese disponibili, sul
sito dell'Osservatorio prezzi carburanti del Ministero
dello sviluppo economico, la mappa nazionale dei punti di
rifornimento accessibili al pubblico di combustibili
alternativi GNC, GNL e GPL per il trasporto stradale e, sul
sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti la mappa nazionale dei punti di ricarica o di
rifornimento accessibili al pubblico di combustibili
alternativi elettricita' e idrogeno per il trasporto
stradale. Per la predisposizione di tale mappa, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso
la Piattaforma unica nazionale, di seguito PUN, prevista
nell'ambito del PNire, raccoglie le informazioni relative
ai punti di ricarica o di rifornimento accessibili al
pubblico, quali la localizzazione, la tecnologia della
presa, la potenza massima erogabile, la tecnologia
utilizzata per l'accesso alla ricarica, la disponibilita'
di accesso, l'identificativo infrastruttura, il
proprietario dell'infrastruttura.
6. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, in linea con lo sviluppo dei
carburanti alternativi per la navigazione, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
previste le modalita' di comunicazione agli utenti dei
prezzi e delle mappe nazionali dei punti di rifornimento
accessibili al pubblico di combustibili alternativi GNC,
GNL e GPL per la navigazione.
7. Per le autovetture, la Guida al risparmio di
carburanti e alle emissioni di CO2, redatta ai sensi
dell'art. 4 della direttiva 1999/94/UE, del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 contiene anche
informazioni circa i benefici economici, energetici e
ambientali dei combustibili alternativi rispetto ai
tradizionali, mediante casi-tipo.».
- Si riporta l'art. 17-septies, del decreto-legge 22
giugno 2012 n. 83 (Misure urgenti per la crescita del
Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134:
«Art. 17-septies (Piano nazionale infrastrutturale
per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica). - 1. Al fine di garantire in tutto il
territorio nazionale i livelli minimi uniformi di
accessibilita' del servizio di ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, e' approvato il Piano
nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica, di seguito denominato
"Piano nazionale".
2. (Abrogato).
3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione
di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica nonche' interventi di
recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo
delle medesime reti.
4. Il Piano nazionale definisce le linee guida per
garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei
veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio
nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono
conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse
realta' territoriali, valutato sulla base dei concorrenti
profili della congestione di traffico veicolare privato,
della criticita' dell'inquinamento atmosferico e dello
sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di
quella autostradale. In particolare, il Piano nazionale
prevede:
a) l'istituzione di un servizio di ricarica dei
veicoli, a partire dalle aree urbane, applicabile
nell'ambito del trasporto privato e pubblico e conforme
agli omologhi servizi dei Paesi dell'Unione europea, al
fine di garantirne l'interoperabilita' in ambito
internazionale;
a-bis) l'individuazione di parametri minimi di
interoperabilita' delle nuove colonnine di ricarica
pubbliche e private, finalizzati a garantire la loro piu'
ampia compatibilita' con i veicoli a trazione elettrica in
circolazione;
b) l'introduzione di procedure di gestione del
servizio di ricarica di cui alla lettera a) basate sulle
peculiarita' e sulle potenzialita' delle infrastrutture
relative ai contatori elettronici, con particolare
attenzione:
1) all'assegnazione dei costi di ricarica al
cliente che la effettua, identificandolo univocamente;
2) alla predisposizione di un sistema di tariffe
differenziate;
3) alla regolamentazione dei tempi e dei modi di
ricarica, coniugando le esigenze dei clienti con
l'ottimizzazione delle disponibilita' della rete elettrica,
assicurando la realizzazione di una soluzione compatibile
con le regole del libero mercato che caratterizzano il
settore elettrico;
c) l'introduzione di agevolazioni, anche
amministrative, in favore dei titolari e dei gestori degli
impianti di distribuzione del carburante per
l'ammodernamento degli impianti attraverso la realizzazione
di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica;
d) la realizzazione di programmi integrati di
promozione dell'adeguamento tecnologico degli edifici
esistenti;
e) la promozione della ricerca tecnologica volta
alla realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica
dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
promuove la stipulazione di appositi accordi di programma,
approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, al fine di concentrare gli interventi
previsti dal comma 4 nei singoli contesti territoriali in
funzione delle effettive esigenze, promuovendo e
valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e
privati, ivi comprese le societa' di distribuzione
dell'energia elettrica. Decorsi novanta giorni senza che
sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di
programma possono essere comunque approvati.
6. Per la migliore realizzazione dei programmi
integrati di cui al comma 4, lettera d), i comuni e le
province possono associarsi ai sensi del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I programmi integrati
sono dichiarati di interesse strategico nazionale e alla
loro attuazione si provvede secondo la normativa vigente.
7. I comuni possono accordare l'esonero e le
agevolazioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche stabiliti dall'art. 1, comma 4, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, in favore dei proprietari
di immobili che eseguono interventi diretti
all'installazione e all'attivazione di infrastrutture di
ricarica elettrica veicolare dei veicoli alimentati ad
energia elettrica.
8. Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una
dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
9. A valere sulle risorse di cui al comma 8, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al
cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per cento delle
spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli
impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli
enti locali relativi allo sviluppo delle reti
infrastrutturali per la ricarica dei veicoli nell'ambito
degli accordi di programma di cui al comma 5.
10. Ai fini del tempestivo avvio degli interventi
prioritari e immediatamente realizzabili, previsti in
attuazione del Piano nazionale, parte del fondo di cui al
comma 8, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per
l'anno 2013, e' destinata alla risoluzione delle piu'
rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione di
traffico. Alla ripartizione di tale importo tra le regioni
interessate si provvede con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previo accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.».
- Si riporta l'art. 1, comma 1091, della citata legge
27 dicembre 2017, n. 205:
«1091. Per perseguire obiettivi di politica economica
ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0,
nonche' per accrescere la competitivita' e la produttivita'
del sistema economico, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un
Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del
capitale immateriale, della competitivita' e della
produttivita', con una dotazione di 5 milioni di euro per
l'anno 2018, di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2021 al 2024, di 210 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2025 al 2030 e di 200 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2031. Gli obiettivi di politica economica e
industriale per la crescita e la competitivita' del Paese
da perseguire con il Fondo sono definiti annualmente con
delibera del Consiglio dei ministri. Il Fondo e' destinato
a finanziare:
a) progetti di ricerca e innovazione da realizzare
in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche
esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo del capitale
immateriale funzionali alla competitivita' del Paese;
b) il supporto operativo ed amministrativo alla
realizzazione dei progetti finanziati ai sensi della
lettera a), al fine di valorizzarne i risultati e favorire
il loro trasferimento verso il sistema economico
produttivo.».
- Si riporta l'art. 86, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003):
«Art. 86 (Interventi per la ricostruzione nei comuni
colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981,
n. 219). - 1. Al fine della definitiva chiusura degli
interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge
14 maggio 1981, n. 219, nelle aree della Campania,
Basilicata, Puglia e Calabria, e' nominato, con decreto del
Ministro delle attivita' produttive, un commissario ad acta
che provvede alla realizzazione in regime di concessione di
ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario al
completamento del programma, le cui opere siano state gia'
individuate e la cui progettazione gia' affidata alla data
del 28 febbraio 1991. Il commissario provvede altresi' alla
realizzazione degli interventi resi necessari da eventi
naturali eccezionali e riferiti ad opere non ancora
consegnate in via definitiva al destinatario finale,
nonche' alla consegna definitiva delle opere collaudate
agli enti destinatari preposti alla relativa gestione.
2. Sono revocate le concessioni per la realizzazione
di opere di viabilita', finanziate ai sensi della legge 14
maggio 1981, n. 219, i cui lavori alla data del 31 dicembre
2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da
almeno tre anni. Il commissario di cui al comma 1, con
propria determinazione, affida, entro ventiquattro mesi
dalla definizione degli stati di consistenza, il
completamento della realizzazione delle opere suddette con
le modalita' ritenute piu' vantaggiose per la pubblica
amministrazione sulla base della medesima disciplina
straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e
ne cura l'esecuzione.
3. Il commissario, nel dare avvio alle attivita' di
cui ai commi 1 e 2, valuta l'onere derivante dal loro
completamento e ne informa il CIPE per l'individuazione
delle risorse finanziarie, d'intesa con le regioni
destinatarie degli interventi e a valere sui trasferimenti
ad esse assegnati. All'onere per il compenso del
commissario e per il funzionamento della struttura di
supporto composta da personale in servizio presso il
Ministero delle attivita' produttive, per un massimo di
300.000 euro annui, si provvede a valere sulle
disponibilita' del Ministero delle attivita' produttive di
cui alla contabilita' speciale 1728, che saranno versate
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione allo stato di previsione del predetto
Ministero.».
- Si riporta l'art. 49, del decreto-legge 22 giugno
2012 n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese),
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134:
«Art. 49 (Commissario ad acta). - 1. Il commissario
"ad acta" di cui all'art. 86 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, nominato con decreto del Ministro delle attivita'
produttive 21 febbraio 2003, cessa alla data del 31
dicembre 2018.
2. Entro la medesima data del 31 dicembre 2018, il
commissario "ad acta", previa ricognizione delle pendenze,
provvede alla consegna di tutti i beni, trattazioni e
rapporti in capo alle Amministrazioni individuate, secondo
le ordinarie competenze, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e presenta ai medesimi Ministri la
relazione conclusiva dell'attivita' svolta.
3. L'onere per il compenso a saldo e per il
funzionamento della struttura di supporto del Commissario
ad acta, nel limite di euro 100.000 per ciascuno degli anni
dal 2012 al 2018, grava sulle disponibilita' della
contabilita' speciale 3250, intestata al commissario ad
acta, provenienti dalla contabilita' speciale 1728 di cui
all'art. 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.
289.».
- Si riporta l'art. 107, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della
delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382):
«Art. 107 (Organi tecnici dello Stato). - Le regioni
possono avvalersi, nell'esercizio delle funzioni
amministrative proprie o delegate, degli uffici o organi
tecnici anche consultivi dello Stato.
Possono essere chiamati a far parte degli organi
consultivi delle regioni, secondo le norme regionali che ne
disciplinano la composizione, funzionari designati dagli
uffici o organi, di cui al comma precedente, ad essi
appartenenti.
Le regioni possono avvalersi del patrocinio legale e
della consulenza dell'Avvocatura dello Stato. Tale
disposizione non si applica nei giudizi in cui sono parti
l'amministrazione dello Stato e le regioni, eccettuato il
caso di litisconsorzio attivo. Nel caso di litisconsorzio
passivo, qualora non vi sia conflitto d'interessi tra Stato
e regione, quest'ultima puo' avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato.».
- Si riporta l'art. 74, del decreto legislativo 30
marzo 1990, n. 76 (Testo unico delle leggi per gli
interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia
e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980,
del febbraio 1981 e del marzo 1982):
«Art. 74 (Imposta sul valore aggiunto). - 1. (Art.
13, comma 1, legge n. 48/1989; Art. 5, comma 1, lettere c)
ed f), decreto-legge n. 799/1980, conv. con mod. legge n.
875/1980). - Nei comuni colpiti dai terremoti di cui
all'art. 1 fino alla data del 31 dicembre 1989, fermi
restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione,
non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di
servizi, agli effetti della imposta sul valore aggiunto:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi,
ivi comprese quelle professionali, relative alla
ricostruzione o alla riparazione di fabbricati, ancorche'
destinati ad uso diverso dalla abitazione, e di
attrezzature, distrutti o danneggiati, per effetto degli
eventi sismici indicati nel precedente art. 1. La
distruzione o il danneggiamento deve risultare da
attestazione rilasciata dal comune in cui si trovano i
fabbricati o le attrezzature oppure dall'ufficio del genio
civile o dall'ufficio tecnico erariale competenti per
territorio;
b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi,
anche professionali, comunque effettuate in relazione alla
riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche
o di pubblica utilita', nonche' in relazione alla attivita'
di demolizione e sgombero delle macerie.
2. (Art. 4, comma 4, decreto-legge n. 8/1987, conv.
con mod. legge n. 120/1987). - Tutte le operazioni
effettuate nelle regioni Basilicata e Campania e in tutta
l'area industriale di Calaggio, ivi compreso il versante
pugliese, in relazione alla realizzazione delle opere,
comprese quelle di infrastrutturazione e di gestione delle
aree industriali ed opere connesse fino alla consegna
definitiva agli enti destinatari di cui all'art. 39, non
sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi
agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, con
l'osservanza degli obblighi di fatturazione e di
registrazione. Non e' consentita la variazione in
diminuzione dell'imposta di cui all'art. 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.
3. (Art. 8, comma 4, decreto-legge n. 474/1987, conv.
con mod. legge n. 12/1988). - Non sono considerate cessioni
di beni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto gli
acquisti di nuove attrezzature, anche se di tipo diverso da
quello delle attrezzature preesistenti, effettuati per il
potenziamento di aziende danneggiate dall'evento sismico
operanti nei settori previsti dagli articoli 27 e 28.».
- Si riporta l'art. 1, commi da 140 a 148, della legge
30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis).
140. Gli enti di cui al comma 139 comunicano le
richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il
termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio
precedente all'anno di riferimento del contributo. La
richiesta deve contenere le informazioni riferite alla
tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e
ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri
soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione
di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione
all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta
l'esclusione dalla procedura. Per ciascun anno:
a) la richiesta di contributo deve riferirsi a
opere inserite in uno strumento programmatorio;
b) ciascun comune puo' inviare una richiesta, nel
limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una
popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i
comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di
5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a
25.000 abitanti;
c) il contributo puo' essere richiesto per
tipologie di investimenti che sono specificatamente
individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui
sono stabilite le modalita' per la trasmissione delle
domande.
141. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun
ente e' determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio
precedente all'anno di riferimento del contributo, con
decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il
seguente ordine di priorita': a) investimenti di messa in
sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b)
investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e
viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza degli
edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di
altre strutture di proprieta' dell'ente. Ferme restando le
priorita' di cui alle lettere a), b) e c), qualora
l'entita' delle richieste pervenute superi l'ammontare
delle risorse disponibili, l'attribuzione e' effettuata a
favore degli enti che presentano la minore incidenza del
risultato di amministrazione, al netto della quota
accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza,
ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di
bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del
penultimo esercizio precedente a quello di riferimento,
assicurando, comunque, ai comuni con risultato di
amministrazione, al netto della quota accantonata,
negativo, un ammontare non superiore alla meta' delle
risorse disponibili.
142. Le informazioni di cui al comma 141 sono desunte
dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale
riassuntivo trasmessi ai sensi dell'art. 18, comma 2, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati
delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate
esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli
enti che, alla data di presentazione della richiesta
medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i
documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere b)
ed e), e all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo
rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per
i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'art. 44, comma
3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le
informazioni di cui al primo periodo sono desunte
dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al
Ministero dell'interno.
143. L'ente beneficiario del contributo di cui al
comma 139 e' tenuto ad affidare i lavori per la
realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi
decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al
comma 141. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta
sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare
esecuzione di cui al comma 144 e successivamente possono
essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le
medesime finalita' previste dal comma 141, a condizione che
gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo,
ovvero dalla regolare esecuzione.
144. I contributi assegnati con il decreto di cui al
comma 141 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti
beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio
dell'anno di riferimento del contributo, per il 60 per
cento entro il 31 luglio dell'anno di riferimento del
contributo, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei
lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al
comma 146, e per il restante 20 per cento previa
trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di
collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione
rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi
dell'art. 102 del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.
145. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle
condizioni previsti dai commi 143 e 144, il contributo e'
recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalita'
di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228.
146. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai
commi da 139 a 145 e' effettuato dai comuni beneficiari
attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce
« Contributo investimenti legge di bilancio 2019 ».
147. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua
un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del
contributo di cui al comma 139.
148. Il Ministero dell'interno puo' stipulare
un'apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti
Spa, quale istituto nazionale di promozione ai sensi
dell'art. 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, per disciplinare le attivita' di supporto e assistenza
tecnica connesse all'utilizzo delle risorse del fondo di
cui al comma 139, con oneri posti a carico del medesimo
fondo.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 1, commi da 853 a 861, della citata
legge 30 dicembre 2018 n. 145:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis).
853. La richiesta di anticipazione di liquidita' e'
presentata agli istituti finanziari di cui al comma 849
entro il termine del 28 febbraio 2019 ed e' corredata di
un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante
legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei
debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al
medesimo comma 849, redatta utilizzando il modello generato
dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica
del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7, comma
1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
854. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei
debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di
liquidita' entro quindici giorni dalla data di effettiva
erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il
pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario
nazionale il termine e' di trenta giorni dalla data di
effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.
855. Le anticipazioni di liquidita' sono rimborsate
entro il termine del 30 dicembre 2019, o anticipatamente in
conseguenza del ripristino della normale gestione della
liquidita', alle condizioni pattuite contrattualmente con
gli istituti finanziatori.
856. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso
la piattaforma elettronica di cui al comma 853, l'avvenuto
pagamento dei debiti di cui allo stesso comma 853 entro il
termine di cui al comma 854. In caso di mancato pagamento,
gli istituti finanziatori possono chiedere, per il
corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione,
anche attivando le garanzie di cui al comma 852.
857. Nell'anno 2020, le misure di cui ai commi 862,
864 e 865 sono raddoppiate nei confronti degli enti di cui
al comma 849 che non hanno richiesto l'anticipazione di
liquidita' entro il termine di cui al comma 853 e che non
hanno effettuato il pagamento dei debiti entro il termine
di cui al comma 854.
858. Ai fini della tutela economica della Repubblica,
le disposizioni di cui ai commi da 859 a 872 costituiscono
principi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119,
secondo comma, della Costituzione.
859. A partire dall'anno 2020, le amministrazioni
pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e
dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui
all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
applicano:
a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o
864, se il debito commerciale residuo, di cui all'art. 33
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla
fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno
del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio
precedente;
b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se
rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma
presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti,
calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno
precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle
transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
860. Gli enti del Servizio sanitario nazionale
applicano le misure di cui al comma 865. Per l'applicazione
delle predette misure, si fa riferimento ai tempi di
pagamento e ritardo calcolati sulle fatture ricevute e
scadute nell'anno precedente e al debito commerciale
residuo, di cui all'art. 33 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
861. I tempi di pagamento e ritardo di cui ai commi
859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma
elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni di cui all'art. 7, comma 1, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di
ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture
scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto
a pagare.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio
n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Azione di responsabilita'). - 1. La
responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione
della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica
e' personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi
con dolo o con colpa grave, ferma restando
l'insindacabilita' nel merito delle scelte discrezionali.
In ogni caso e' esclusa la gravita' della colpa quando il
fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto
vistato e registrato in sede di controllo preventivo di
legittimita', limitatamente ai profili presi in
considerazione nell'esercizio del controllo. La gravita'
della colpa e ogni conseguente responsabilita' sono in ogni
caso escluse per ogni profilo se il fatto dannoso trae
origine da decreti che determinano la cessazione
anticipata, per qualsiasi ragione, di rapporti di
concessione autostradale, allorche' detti decreti siano
stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di
controllo preventivo di legittimita' svolto su richiesta
dell'amministrazione procedente. Il relativo debito si
trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di
illecito arricchimento del dante causa e di conseguente
indebito arricchimento degli eredi stessi.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 16, della legge 27 febbraio 1967,
n. 48 (Attribuzioni e ordinamento del Ministero del
bilancio e della programmazione economica e istituzione del
Comitato dei Ministri per la programmazione economica),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Costituzione ed attribuzioni del Comitato
interministeriale per la programmazione economica). - E'
costituito il «Comitato interministeriale per la
programmazione economica».
Il Comitato e' presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri ed e' costituito in via permanente
dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne e' vice
presidente, e dai Ministri degli affari esteri, dello
sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti,
del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche
agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo e dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' dai Ministri
delegati per gli affari europei, per la coesione
territoriale, e per gli affari regionali in qualita' di
presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, e dal Presidente della Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della
Conferenza stessa.
In caso di assenza o impedimento temporaneo del
Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e'
presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in
qualita' di vicepresidente del Comitato stesso. In caso di
assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo,
le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu'
anziano per eta'.
Ferme restando le competenze del Consiglio dei
ministri e subordinatamente ad esse, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica
predispone gli indirizzi della politica economica
nazionale; indica, su relazione del Ministro per il
bilancio e la programmazione economica, le linee generali
per la elaborazione del programma economico nazionale, su
relazione del Ministro per il tesoro, le linee generali per
la impostazione dei progetti di bilancio annuali e
pluriennali di previsione dello Stato, nonche' le direttive
generali intese all'attuazione del programma economico
nazionale ed a promuovere e coordinare a tale scopo
l'attivita' della pubblica amministrazione e degli enti
pubblici; esamina la situazione economica generale ai fini
dell'adozione di provvedimenti congiunturali.
Entro il mese di luglio il Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica, presenta al CIPE lo schema delle
linee di impostazione dei progetti di bilancio annuale e
pluriennale allegandovi le relazioni programmatiche di
settore, riunite e coordinate in un unico documento e i
relativi allegati. [Entro lo stesso termine gli schemi
anzidetti devono essere trasmessi alle regioni; su di essi
la commissione interregionale prevista dall'art. 13 della
legge 16 marzo 1970, n. 281, esprime il proprio parere
entro il mese di agosto].
Entro il 15 settembre il CIPE approva la relazione
previsionale e programmatica, le relazioni programmatiche
di settore e le linee di impostazione dei progetti di
bilancio annuale e pluriennale.
Le regioni, con il concorso degli enti locali
territoriali, determinano gli obiettivi programmatici dei
propri bilanci pluriennali in riferimento ai programmi
regionali di sviluppo e in armonia con gli obiettivi
programmatici risultanti dal bilancio pluriennale dello
Stato.
Qualora il Governo riscontri la mancata attuazione
della armonizzazione prevista dal precedente comma, puo'
promuovere la questione di merito per contrasto di
interessi ai sensi del quarto comma dell'art. 127 della
Costituzione.
Promuove, altresi', l'azione necessaria per
l'armonizzazione della politica economica nazionale con le
politiche economiche degli altri Paesi della Comunita'
europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.), della
Comunita' economica europea (C.E.E.) e della Comunita'
europea della energia atomica (C.E.C.A.), secondo le
disposizioni degli Accordi di Parigi del 18 aprile 1951,
ratificati con legge 25 giugno 1952, n. 766, e degli
Accordi di Roma del 25 marzo 1957 ratificati con legge 14
ottobre 1957, n. 1203.
Sono chiamati a partecipare alle riunioni del
Comitato altri Ministri, quando vengano trattate questioni
riguardanti i settori di rispettiva competenza. Sono
altresi' chiamati i Presidenti delle Giunte regionali, i
Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano,
quando vengano trattati problemi che interessino i
rispettivi Enti.
Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di
segretario, un Ministro o un Sottosegretario di Stato,
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Alle sedute del Comitato interministeriale per la
programmazione economica possono essere invitati ad
intervenire il Governatore della banca d'Italia, il
Presidente dell'Istituto centrale di statistica, il
segretario della programmazione.
Per l'esame dei problemi specifici il Comitato puo'
costituire nel suo seno Sottocomitati.
I servizi di segreteria del Comitato sono affidati
alla Direzione generale per l'attuazione della
programmazione economica del Ministero del bilancio e della
programmazione economica. Per tali servizi possono essere
addetti presso il Ministero funzionari di altra
Amministrazione a richiesta della Presidenza del Consiglio
dei ministri.».
- Si riporta l'art. 61, commi 6 e 9, del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici
e misure per lo sviluppo)", convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 61 (Eventi sportivi di sci alpino). -
(Omissis).
6. La consegna delle opere previste dal piano degli
interventi approvato ai sensi del comma 4, una volta
sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro il
termine del 31 gennaio 2021. Il piano indica altresi'
quelle opere che, pur connesse sotto il profilo materiale o
economico alla realizzazione degli interventi del progetto
sportivo di cui al comma 1, in quanto non indispensabili al
regolare svolgimento degli eventi sportivi potranno essere
ultimate oltre detto termine.
(Omissis).
9. Il commissario nominato ai sensi del comma 1 cessa
dalle sue funzioni il 31 dicembre 2021.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 55, comma 13, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica), come modificato dalla presente legge:
«Art. 55 (Disposizioni varie). - (Omissis).
13. A decorrere dal 1° gennaio 1998 la societa'
titolare della concessione di costruzione e gestione
dell'autostrada del Brennero e' autorizzata ad accantonare,
in base al proprio piano finanziario ed economico, una
quota anche prevalente dei proventi in un fondo destinato
al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il
Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie
nonche' dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture
connesse fino al nodo stazione di Verona, nonche' delle
iniziative relative all'interporto di Trento,
all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed
al porto fluviale di Valdaro (Mantova). Tale accantonamento
nonche' il successivo utilizzo sono effettuati in esenzione
di imposta. A decorrere dal 1° gennaio 1998 il canone di
concessione in favore dello Stato e' aumentato in misura
tale da produrre un aumento dei proventi complessivi dello
Stato compreso tra il 20 e il 100 per cento rispetto ai
proventi del 1997.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 1, comma 1072, della citata legge
27 dicembre 2017, n. 205:
«1072. Il fondo da ripartire di cui all'art. 1, comma
140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' rifinanziato
per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni
di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di
euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le predette risorse
sono ripartite nei settori di spesa relativi a: a)
trasporti e viabilita'; b) mobilita' sostenibile e
sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla
rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e
depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto
idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f)
edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria;
g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle
esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni
statali; i) prevenzione del rischio sismico; l)
investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle
periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per
l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n)
eliminazione delle barriere architettoniche. Restano fermi
i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140.
I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di
riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati
entro il 31 ottobre 2018.».
 
Art. 4 bis
Norme in materia di messa in sicurezza
di edifici e territorio

1. Al fine di permettere il completamento della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di edifici e territorio da parte dei comuni, in relazione ai contributi per investimenti concessi nel 2018 ai comuni, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 859 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei casi nei quali il mancato rispetto dei termini sia stato determinato dall'instaurazione di un contenzioso in ordine alla procedura posta in essere dal comune ai sensi dei commi 853 e seguenti»;
b) dopo il comma 859 e' inserito il seguente:
«859-bis. Per i contributi assegnati per l'anno 2018, il recupero di cui al comma 859 non si applica agli enti beneficiari del medesimo contributo che hanno posto in essere, entro i termini di cui al comma 857, le attivita' preliminari all'affidamento dei lavori rilevabili attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 860, a condizione che l'affidamento avvenga entro il 31 dicembre 2019».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 1, comma 859, della legge 27
dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020), come modificato dalla presente legge:
«859. Nel caso di mancato rispetto dei termini e
delle condizioni previsti dai commi 857 e 858, il
contributo e' recuperato dal Ministero dell'interno secondo
le modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad esclusione dei casi nei
quali il mancato rispetto dei termini sia stato determinato
dall'instaurazione di un contenzioso in ordine alla
procedura posta in essere dal comune ai sensi dei commi 853
e seguenti.».
- Si riporta l'art. 1, commi 853, 854, 855, 856, 857,
858, 860, 861, della citata legge 27 dicembre 2017 n. 205:
«853. Al fine di favorire gli investimenti, per il
triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non
risultano beneficiare delle risorse di cui all'art. 1,
comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, contributi
per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in
sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite
complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300
milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per
l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per la
realizzazione di opere integralmente finanziate da altri
soggetti.
In vigore dal 1° gennaio 2018 854. I comuni di cui al
comma 853 comunicano le richieste di contributo al
Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 20
febbraio 2018 per l'anno 2018, del 20 settembre 2018 per
l'anno 2019 e del 20 settembre 2019 per l'anno 2020. La
richiesta deve contenere le informazioni riferite alla
tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e
ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri
soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione
di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione
all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta
l'esclusione dalla procedura. La richiesta di contributo
deve riferirsi ad opere inserite in uno strumento
programmatorio e ciascun comune non puo' chiedere
contributi di importo superiore a 5.225.000 euro
complessivi.
In vigore dal 1° gennaio 2018 855. L'ammontare del
contributo attribuito a ciascun comune e' determinato,
entro il 31 marzo 2018 per l'anno 2018, il 31 ottobre 2018
per l'anno 2019 e il 31 ottobre 2019 per l'anno 2020, con
decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entita'
delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse
disponibili, l'attribuzione e' effettuata a favore dei
comuni che presentano la minore incidenza dell'avanzo di
amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto
alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1,
2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai
rendiconti della gestione del penultimo esercizio
precedente a quello di riferimento.
In vigore dal 1° gennaio 2018
856. Le informazioni di cui al comma 855 sono desunte
dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale
riassuntivo trasmessi ai sensi dell'art. 18, comma 2, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati
delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate
esclusivamente le richieste di contributo pervenute dai
comuni che, alla data di presentazione della richiesta
medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i
documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere b)
ed e), e di cui all'art. 3 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016,
riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato.
Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai
sensi dell'art. 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo
periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto
consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.
857. Il comune beneficiario del contributo di cui al
comma 853 e' tenuto ad affidare i lavori per la
realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi
decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al
comma 855. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta
sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare
esecuzione di cui al comma 858 e successivamente possono
essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le
medesime finalita' previste dal comma 853, a condizione che
gli stessi vengano impegnati entro il 30 giugno
dell'esercizio successivo.
In vigore dal 1° gennaio 2018 858. I contributi
assegnati con il decreto di cui al comma 855 sono erogati
dal Ministero dell'interno ai comuni beneficiari per il 20
per cento entro il 15 aprile 2018 per l'anno 2018, entro il
28 febbraio 2019 per l'anno 2019 ed entro il 28 febbraio
2020 per l'anno 2020, per il 60 per cento entro il 30
novembre 2018 per l'anno 2018, entro il 31 maggio 2019 per
l'anno 2019 ed entro il 31 maggio 2020 per l'anno 2020,
previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori,
attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 860,
e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al
Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero
del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i
lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
(Omissis).
860. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai
commi da 853 a 859 e' effettuato dai comuni beneficiari
attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce
"Contributo investimenti legge di bilancio 2018".
861. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua
un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del
contributo di cui al comma 853.».
 
Art. 4 ter
Commissario straordinario per la sicurezza
del sistema idrico del Gran Sasso

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Presidente della regione Abruzzo, con proprio decreto, nomina, fino al 31 dicembre 2021, un Commissario straordinario del Governo, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che non siano in una situazione di conflitto di interessi, con il compito di sovraintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualita' delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso.
2. Al Commissario straordinario e' attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 12.
3. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di undici unita' di personale, di cui una unita' di livello dirigenziale non generale e dieci unita' di personale non dirigenziale, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo ed amministrativo-tecnico-ausiliario delle istituzioni scolastiche. Al personale della struttura e' riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennita' di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere nominati fino a cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata esperienza, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso e' definito con provvedimento del Commissario e comunque non e' superiore ad euro 48.000 annui.
4. Il personale pubblico della struttura commissariale e' collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento in fuori ruolo e' reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento in fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del predetto personale e' anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita':
a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le universita', provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonche' dell'indennita' di amministrazione. Qualora l'indennita' di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;
b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennita' di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario straordinario;
c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale.
5. Il Commissario straordinario puo' nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari, il cui compenso e' determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del citato decreto-legge n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata massima non superiore a quella del Commissario e nei limiti delle risorse individuate al comma 12.
6. La struttura commissariale cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario.
7. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario puo' avvalersi, sulla base di appositi protocolli d'intesa, di personale dell'ANAS Spa nei limiti delle risorse individuate al comma 12.
8. E' costituita una Cabina di coordinamento, presieduta dal Presidente della regione Abruzzo, con compiti di comunicazione ed informazione nei confronti delle popolazioni interessate, nonche' di coordinamento tra i diversi livelli di governo coinvolti e di verifica circa lo stato di avanzamento degli interventi di messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso. La Cabina di coordinamento e' composta dai presidenti delle amministrazioni provinciali di L'Aquila e Teramo, dai sindaci dei comuni di L'Aquila e Teramo, da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno per la provincia di L'Aquila e uno per la provincia di Teramo, dal presidente del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' da un rappresentante, rispettivamente, per l'Azienda sanitaria locale di Teramo e per quella di L'Aquila. Il presidente della Cabina di coordinamento relaziona periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Per la partecipazione alla Cabina di coordinamento non spettano gettoni di presenza, indennita' o emolumenti comunque denominati. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico delle amministrazioni di appartenenza.
9. Per la realizzazione dei lavori di completa messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, il Commissario straordinario puo' assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme.
10. Per la specificita' del sistema di captazione delle acque drenate a tergo delle gallerie autostradali del Traforo autostradale del Gran Sasso e all'interno dei laboratori dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), al fine di garantire la tutela dell'acquifero del Gran Sasso e l'uso potabile della risorsa idrica captata dallo stesso, contemperando la coesistenza e la regolare conduzione delle gallerie autostradali e dei laboratori stessi, non si applica, relativamente alle captazioni idropotabili delle gallerie stesse, lato Teramo e L'Aquila, l'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente alla previsione secondo cui la zona di tutela assoluta deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. La protezione dei punti di captazione deve essere garantita dall'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza determinati dall'attivita' del Commissario straordinario cui compete altresi' la messa in sicurezza delle infrastrutture quali le gallerie autostradali e i laboratori. Nelle zone di rispetto delle captazioni idropotabili delle gallerie autostradali, individuate ai sensi dell'articolo 94, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono consentiti gli interventi di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti prodotti a seguito degli interventi di messa in sicurezza come determinati dall'attivita' del Commissario straordinario. La messa in sicurezza delle attivita' preesistenti, quali le gallerie autostradali e i laboratori, e' garantita dagli interventi determinati dal Commissario straordinario.
11. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate o risorse di altra natura.
12. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento della struttura di supporto di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 7 provvede il Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili nella contabilita' speciale. A tal fine e' autorizzata la spesa di complessivi euro 700.000 per l'anno 2019 e di euro 1.400.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
13. Per la definizione dei progetti e per la realizzazione degli interventi strutturali di completa messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso e del sistema di captazione delle acque potabili, i cui oneri sono stati stimati dai rispettivi quadri economici, e' autorizzata la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2019, 50 milioni per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021.
14. Agli atti del Commissario straordinario si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20,7 milioni di euro per l'anno 2019, a 51,4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 51,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 0,7 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 1,4 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 18 milioni per l'anno 2019, 45 milioni per l'anno 2020 e 43 milioni per l'anno 2021 e sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per euro 2 milioni per l'anno 2019, 5 milioni per l'anno 2020 e 7 milioni per l'anno 2021.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 15, commi 2 e 3, del citato
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98:
«Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari). - (Omissis).
2. Al fine di garantire il raggiungimento degli
specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la
nomina e di rafforzare i poteri di vigilanza e controllo
stabiliti dalla legislazione di settore, i commissari
straordinari nominati ai sensi degli articoli 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio
2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
agosto 2010, n. 129, e i commissari e sub commissari ad
acta nominati ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, possono essere in ogni
tempo revocati con le medesime modalita' previste per la
nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta
soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita'
effettivamente svolta.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.».
- Si riporta l'art. 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1
del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
D.Lgs n. 80 del 1998)). - 1. Le disposizioni del presente
decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i
rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie
locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,
nel rispetto dell'art. 97, comma primo, della Costituzione,
al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle
risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando
la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e
dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono
altresi', per le Regioni a statuto speciale e per le
Province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.».
- Si riporta l'art. 7, del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane (Art. 7 del
D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del
D.Lgs n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del
D.Lgs n. 387 del 1998)). - 1. Le pubbliche amministrazioni
garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne
e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e
indiretta, relativa al genere, all'eta', all'orientamento
sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilita',
alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel
trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione
professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul
lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresi'
un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo
e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni
forma di violenza morale o psichica al proprio interno.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione
e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni
pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si
concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione
siano organizzate dal committente anche con riferimento ai
tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in
violazione del presente comma sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente comma sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'art. 21 e ad essi non
puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
fermo che la disposizione di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica
alle pubbliche amministrazioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,
per specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea
e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati
durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per
lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei
soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come
lavoratori subordinati e' causa di responsabilita'
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i
contratti. Il secondo periodo dell'art. 1, comma 9, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e'
soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'art.
36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione
delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando
il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, si applica quanto previsto dal citato art.
36, comma 5-quater.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'art. 110, comma 6,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e
6-ter non si applicano ai componenti degli organismi
indipendenti di valutazione di cui all'art. 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di
valutazione, nonche' degli organismi operanti per le
finalita' di cui all' art. 1, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144.
6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni
previste per gli enti pubblici di ricerca dall'art. 14 del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.».
- Si riporta l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997 n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo):
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- (Omissis).
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 94, commi 3 e 4, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 94 (Disciplina delle aree di salvaguardia delle
acque superficiali e sotterranee destinate al consumo
umano). - (Omissis).
3. La zona di tutela assoluta e' costituita dall'area
immediatamente circostante le captazioni o derivazioni:
essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le
acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno
dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere
adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente
a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di
servizio.
4. La zona di rispetto e' costituita dalla porzione
di territorio circostante la zona di tutela assoluta da
sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare
qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica
captata e puo' essere suddivisa in zona di rispetto
ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla
tipologia dell'opera di presa o captazione e alla
situazione locale di vulnerabilita' e rischio della
risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono
vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo
svolgimento delle seguenti attivita':
a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se
depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o
pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o
pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia
effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico
piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei
suoli, delle colture compatibili, delle tecniche
agronomiche impiegate e della vulnerabilita' delle risorse
idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche
proveniente da piazzali e strade;
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere in
connessione con la falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che
estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli
finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla
protezione delle caratteristiche quali-quantitative della
risorsa idrica;
h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche
pericolose e sostanze radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione
di autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i
170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli
effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e
distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di
bestiame nella zona di rispetto ristretta.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 36, del decreto-legge 17 ottobre
2016 n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:
«Art. 36 (Disposizioni in materia di trasparenza e di
pubblicita' degli atti). - 1. Tutti gli atti del
Commissario straordinario relativi a nomine e designazioni
di collaboratori e consulenti, alla predisposizione
dell'elenco speciale di cui all'art. 34, comma 1, nonche'
alle relative iscrizioni ed esclusioni, alla programmazione
di lavori, opere, servizi e forniture, nonche' alle
procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, lavori e opere ed alle erogazioni e concessioni
di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata, ove
non considerati riservati ai sensi dell'art. 112 ovvero
secretati ai sensi dell'art. 162 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, sono pubblicati e aggiornati sul sito
istituzionale del commissariato straordinario, nella
sezione "Amministrazione trasparente" e sono soggetti alla
disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33 e successive modificazioni. Nella medesima sezione, e
sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto
legislativo n. 33 del 2013, sono altresi' pubblicati gli
ulteriori atti indicati all'art. 29, comma 1, del decreto
legislativo n. 50 del 2016.».
- Si riporta l'art. 34-ter, della citata legge 31
dicembre 2009, n. 196:
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale
dei residui passivi). - 1. Decorso il termine
dell'esercizio finanziario, per ogni unita' elementare di
bilancio, con decreto ministeriale da registrarsi alla
Corte dei conti, e' determinata la somma da conservarsi in
conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto.
In apposito allegato al decreto medesimo sono altresi'
individuate le somme relative a spese pluriennali in conto
capitale non a carattere permanente da eliminare dal conto
dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza
degli esercizi successivi ai sensi dell'art. 30, comma 2,
terzo periodo, riferibili ad esercizi precedenti
all'esercizio scaduto. In apposito allegato al Rendiconto
generale dello Stato sono elencate, distintamente per anno
di iscrizione in bilancio, le somme relative al precedente
periodo eliminate dal conto dei residui da reiscrivere
nella competenza degli esercizi successivi, sui pertinenti
programmi, con legge di bilancio.
2. Ai fini dell'adozione del predetto decreto le
amministrazioni competenti verificano la sussistenza delle
ragioni del mantenimento in bilancio dei residui
provenienti dagli anni precedenti a quello di
consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici centrali
di bilancio le somme da conservare e quelle da eliminare
per economia e per perenzione amministrativa.
3. Gli uffici di controllo verificano le somme da
conservarsi nel conto dei residui per impegni riferibili
all'esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi dei
commi precedenti al fine della predisposizione, a cura
dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1.
4. Contestualmente all'accertamento di cui comma 2,
nell'ambito del processo di definizione del Rendiconto
generale dello Stato ed entro i termini previsti per la
predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le
Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento della
sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del
patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui
perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente, ai fini della verifica della permanenza dei
presupposti indicati all'art. 34, comma 2, della legge n.
196 del 2009.
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.».
- Si riporta l' art. 1, comma 95, della citata legge 30
dicembre 2018, n. 145:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis).
95. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per
l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di
1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.
(Omissis).».
 
Art. 4 quater
Sperimentazione e semplificazioni in materia contabile

1. In relazione all'entrata in vigore del nuovo concetto di impegno di cui all'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di garantire la sussistenza delle disponibilita' di competenza e cassa occorrenti per l'assunzione degli impegni anche pluriennali e la necessita' di assicurare la tempestivita' dei pagamenti in un quadro ordinamentale che assicuri la disponibilita' in bilancio delle risorse finanziarie in un arco temporale adeguato alla tempistica di realizzazione delle spese di investimento sulla base dello stato avanzamento lavori, in via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021:
a) le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa in relazione a variazioni di bilancio connesse alla riassegnazione di entrate finalizzate per legge a specifici interventi o attivita' sono assegnate ai pertinenti capitoli in ciascuno degli anni del bilancio pluriennale in relazione al cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti da presentare contestualmente alla richiesta di variazione;
b) per le spese in conto capitale i termini di cui al comma 3 dell'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono prolungati di un ulteriore esercizio e quelli di cui al comma 4, primo periodo, del medesimo articolo 34-bis sono prolungati di ulteriori tre esercizi;
c) le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si applicano anche alle autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente e a quelle annuali.
2. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di assegnazione di fondi nel corso della gestione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le variazioni di bilancio di cui agli articoli 24, comma 5-bis, 27, 29 e 33, commi 4-ter e 4-sexies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato.

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 24, 27, 29, 30, 33, 34 e
34-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica):
«Art. 24 (Integrita', universalita' ed unita' del
bilancio). - 1. I criteri dell'integrita',
dell'universalita' e dell'unita' del bilancio dello Stato
costituiscono profili attuativi dell'art. 81 della
Costituzione.
2. Sulla base del criterio dell'integrita', tutte le
entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle
spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse
connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte
in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle
correlative entrate.
3. Sulla base dei criteri dell'universalita' e
dell'unita', e' vietato gestire fondi al di fuori del
bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati in
base all'art. 40, comma 2, lettera p).
4. E' vietata altresi' l'assegnazione di qualsiasi
provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi
e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le
oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.
5. Restano valide le disposizioni legislative che
prevedono la riassegnazione di particolari entrate alle
unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e
della rendicontazione.
5-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta
del Ministro competente, le variazioni di bilancio
occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione
della spesa interessati delle somme versate all'entrata del
bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento
di specifici interventi o attivita'.».
«Art. 27 (Fondi speciali per la reiscrizione in
bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e
in conto capitale). - 1. Nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono
istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto
capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la
riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte
corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione
amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione
dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati
negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa»,
le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo,
dalla legge del bilancio.
2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al
comma 1 e la loro corrispondente iscrizione alle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, hanno luogo mediante decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che
quelle di cassa delle unita' elementari di bilancio
interessate.».
«Art. 29 (Fondo di riserva per le autorizzazioni di
cassa). - 1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un "fondo di
riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa"
il cui stanziamento e' annualmente determinato, con
apposito articolo, dalla legge del bilancio.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro interessato, da
comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo
di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle
autorizzazioni di cassa delle unita' elementari di
bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,
iscritte negli stati di previsione delle amministrazioni
statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali
deficienze delle dotazioni delle medesime unita' elementari
di bilancio, ritenute compatibili con gli obiettivi di
finanza pubblica. I decreti di variazione di cui al
presente comma sono trasmessi al Parlamento».
«Art. 30 (Leggi di spesa pluriennale e a carattere
permanente). - 1. Le leggi pluriennali di spesa in conto
capitale quantificano la spesa complessiva e le quote di
competenza attribuite a ciascun anno interessato. Le
amministrazioni centrali dello Stato possono assumere
impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle
predette leggi mentre i relativi pagamenti devono essere
contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di
bilancio.
2. Con la seconda sezione del disegno di legge di
bilancio, in relazione a quanto previsto nel piano
finanziario dei pagamenti possono essere disposte, nel
rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, le
seguenti rimodulazioni:
a) la rimodulazione, ai sensi dell'art. 23, comma
1-ter, delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali
di spesa, fermo restando l'ammontare complessivo degli
stanziamenti autorizzati dalla legge o, nel caso di spese a
carattere permanente, di quelli autorizzati dalla legge nel
triennio di riferimento del bilancio di previsione;
b) la reiscrizione nella competenza degli esercizi
successivi delle somme non impegnate alla chiusura
dell'esercizio relative ad autorizzazioni di spesa in conto
capitale a carattere non permanente.
2-bis. In apposito allegato al disegno di legge di
bilancio sono evidenziate le rimodulazioni disposte ai
sensi del comma 2.
3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in
bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche,
qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative
modalita' di utilizzo, mediante:
a) autorizzazione concessa al beneficiario, a
valere sul contributo stesso, a stipulare operazioni di
mutui con istituti di credito il cui onere di ammortamento
e' posto a carico dello Stato. In tal caso il debito si
intende assunto dallo Stato che provvede, attraverso
specifica delega del beneficiario medesimo, ad erogare il
contributo direttamente all'istituto di credito;
b) spesa ripartita da erogare al beneficiario
secondo le cadenze temporali stabilite dalla legge.
4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi
pluriennali secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera
a), al momento dell'attivazione dell'operazione le
amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a
comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano
di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della
quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale
comunicazione il Ministero procede a iscrivere il
contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso
di passivita' finanziarie.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche
a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i
quali siano gia' state attivate alla data di entrata in
vigore della presente legge in tutto o in parte le relative
operazioni di mutuo.
6. Le leggi di spesa a carattere permanente
quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli
esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano
inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si
tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le
quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio, ai
sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b). Nel caso in cui
l'onere a regime e' superiore a quello indicato per il
terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue
il profilo temporale dell'onere.
7.
8. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di
garantire la razionalizzazione, la trasparenza,
l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa
relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla
realizzazione di opere pubbliche.
9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono
emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) introduzione della valutazione nella fase di
pianificazione delle opere al fine di consentire procedure
di confronto e selezione dei progetti e definizione delle
priorita', in coerenza, per quanto riguarda le
infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella
definizione del programma di cui all'art. 1, comma 1, della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;
b) predisposizione da parte del Ministero
competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per
la valutazione degli investimenti;
c) garanzia di indipendenza e professionalita' dei
valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze
interne agli organismi di valutazione esistenti, con il
ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate
professionalita' e per valutazioni particolarmente
complesse;
d) potenziamento e sistematicita' della valutazione
ex post sull'efficacia e sull'utilita' degli interventi
infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti
rispetto alle valutazioni ex ante;
e) separazione del finanziamento dei progetti da
quello delle opere attraverso la costituzione di due
appositi fondi. Al "fondo progetti" si accede a seguito
dell'esito positivo della procedura di valutazione
tecnico-economica degli studi di fattibilita'; al "fondo
opere" si accede solo dopo il completamento della
progettazione definitiva;
f) adozione di regole trasparenti per le
informazioni relative al finanziamento e ai costi delle
opere; previsione dell'invio di relazioni annuali in
formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio
sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli
interventi con particolare riferimento ai costi complessivi
sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente
all'effettivo stato di realizzazione delle opere;
g) previsione di un sistema di verifica per
l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con
automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle
opere entro i termini stabiliti.
10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari entro sessanta giorni
dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
essere comunque adottati.
11.».
«Art. 33 (Assestamento e variazioni di bilancio). -
1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, il Ministro
dell'economia e delle finanze presenta un disegno di legge
ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio
formulate a legislazione vigente, anche sulla scorta della
consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede
di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre
precedente.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle
variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei
provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla
presentazione del disegno di legge di bilancio indicando,
per ciascuna unita' elementare di bilancio, ai fini della
gestione e della rendicontazione, le dotazioni di
competenza, di cassa e in conto residui.
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
altresi' autorizzato a provvedere alle variazioni di cui al
comma 2 anche in relazione ai provvedimenti legislativi
pubblicati nei sessanta giorni precedenti alla
presentazione del disegno di legge di bilancio i cui
effetti non risultino recepiti nel medesimo disegno di
legge.
3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono
essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso,
variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie
previste a legislazione vigente, anche relative ad unita'
di voto diverse, restando comunque precluso l'utilizzo
degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese
correnti.
4. Con decreto del Ministro competente, da comunicare
alla Corte dei conti, per motivate esigenze, possono essere
rimodulate in termini di competenza e di cassa, previa
verifica del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le
dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascun programma del
proprio stato di previsione, con esclusione dei fattori
legislativi di cui all'art. 21, comma 5, lettera b), e
comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del medesimo comma 5 dell'art. 21. Resta
precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto
capitale per finanziare spese correnti.
4-bis. Con decreti direttoriali, previa verifica del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato ai fini del rispetto
dei saldi di finanza pubblica, possono essere disposte
variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, nell'ambito degli stanziamenti di spesa di ciascuna
azione, con esclusione dei fattori legislativi di cui
all'art. 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto
dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di
cui alla lettera a) del medesimo comma 5 dell'art. 21.
Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in
conto capitale per finanziare spese correnti.
4-ter. Nell'ambito dello stato di previsione di
ciascun Ministero possono essere effettuate, ad invarianza
di effetti sui saldi di finanza pubblica, variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, aventi
ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se appartenenti a
titoli diversi, iscritti nella categoria 2 (consumi
intermedi) e nella categoria 21 (investimenti fissi lordi),
con esclusione dei fattori legislativi di cui all'art. 21,
comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di
spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5
dell'art. 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti
in conto capitale per finanziare spese correnti. Salvo
quanto previsto dal comma 4-quater, le variazioni
compensative di cui al primo periodo sono disposte con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su
proposta del Ministro competente.
4-quater. Nel caso in cui le variazioni compensative
di cui al comma 4-ter abbiano ad oggetto spese concernenti
l'acquisto di beni e servizi comuni a piu' centri di
responsabilita' amministrativa, gestite nell'ambito dello
stesso Ministero da un unico ufficio o struttura di
servizio, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, le medesime variazioni possono essere
disposte con decreto interdirettoriale del dirigente
generale, cui fa capo il predetto ufficio o struttura di
servizio del Ministero interessato, e dell'Ispettore
generale capo dell'Ispettorato generale del bilancio della
Ragioneria generale dello Stato, da comunicare alla Corte
dei conti.
4-quinquies. Al fine di preordinare nei tempi
stabiliti le disponibilita' di cassa occorrenti per
disporre i pagamenti e di rendere effettive le previsioni
indicate nei piani finanziari dei pagamenti, con decreto
del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed
alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della
spesa, possono essere disposte, tra unita' elementari di
bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,
variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per
i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di
spesa fissa, previa verifica da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, della compatibilita' delle
medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
4-sexies. Le variazioni di bilancio in termini di
competenza, cassa e residui, necessarie alla ripartizione
nel corso dell'esercizio finanziario, anche tra diversi
Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per legge sono
disposte, salvo che non sia diversamente previsto dalla
legge medesima, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze su proposta dei Ministri interessati.
4-septies. Il disegno di legge di assestamento e'
corredato di una relazione tecnica, in cui si da' conto
della coerenza del valore del saldo netto da finanziare o
da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui
all'art. 10, comma 2, lettera e). La relazione e'
aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di
assestamento tra i due rami del Parlamento.
4-octies. Il budget di cui all'art. 21, comma 11,
lettera f), e' aggiornato sulla base del disegno di legge
di assestamento e, successivamente, sulla base delle
eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge
a seguito dell'esame parlamentare.».
«Art. 34 (Impegno e pagamento). - 1. I dirigenti,
nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate, impegnano
ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in
bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che
attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di
spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati di
autonomia contabile.
2. Con riferimento alle somme dovute dallo Stato in
relazione all'adempimento di obbligazioni giuridiche
perfezionate sono assunti gli impegni di spesa, nel
rispetto delle leggi vigenti e, nei limiti dei pertinenti
stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli
esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, dando
pubblicita' mediante divulgazione periodica delle
informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi
in cui l'obbligazione diviene esigibile. L'assunzione dei
suddetti impegni e' possibile solo in presenza delle
necessarie disponibilita' finanziarie, in termini di
competenza e di cassa, di cui al terzo periodo e dei
seguenti elementi costitutivi: la ragione del debito,
l'importo ovvero gli importi da pagare, l'esercizio
finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le
previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore
univocamente individuato. L'impegno puo' essere assunto
solo in presenza, sulle pertinenti unita' elementari di
bilancio, di disponibilita' finanziarie sufficienti, in
termini di competenza, a far fronte in ciascun anno alla
spesa imputata in bilancio e, in termini di cassa, a farvi
fronte almeno nel primo anno, garantendo comunque il
rispetto del piano finanziario dei pagamenti
(Cronoprogramma), anche mediante l'utilizzo degli strumenti
di flessibilita' stabiliti dalla legislazione vigente in
fase gestionale o in sede di formazione del disegno di
legge di bilancio. Nel caso di trasferimenti di somme ad
amministrazioni pubbliche, l'impegno di spesa puo' essere
assunto anche solamente in presenza della ragione del
debito e dell'importo complessivo da impegnare, qualora i
rimanenti elementi costitutivi dell'impegno indicati al
secondo periodo del presente comma siano individuabili
all'esito di un iter procedurale legislativamente
disciplinato.
2-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o
commissari delegati, comunque denominati, l'amministrazione
provvede ad assumere impegni di spesa delegata, al fine di
mettere a disposizione le risorse ai predetti soggetti.
Tali impegni sono assunti nei limiti dello stanziamento,
con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni
assunte o programmate dai funzionari delegati sono
esigibili, sulla base di un programma di spesa,
opportunamente documentato, comunicato all'amministrazione
dai medesimi funzionari delegati e commisurato
all'effettivo fabbisogno degli stessi, ai fini
dell'emissione degli ordini di accreditamento. I relativi
ordini di accreditamento sono disposti nel rispetto di
quanto previsto dal piano finanziario dei pagamenti di cui
all'art. 23, comma 1-ter, e nel limite degli impegni
assunti per l'esercizio finanziario di riferimento.
L'assunzione degli impegni di spesa delegata e' possibile
solo in presenza dei seguenti elementi costitutivi: la
ragione dell'impegno, l'importo ovvero gli importi da
impegnare, l'esercizio finanziario o gli esercizi
finanziari su cui gravano le scadenze di pagamento. A
valere sugli impegni di spesa delegata, l'amministrazione
dispone una o piu' aperture di credito in funzione
dell'esigibilita' delle obbligazioni assunte o programmate
dal funzionario delegato. Qualora nel corso della gestione,
a fronte delle aperture di credito ricevute non si
perfezionino obbligazioni esigibili entro il termine
dell'esercizio, i funzionari delegati ne danno
comunicazione all'amministrazione per la corrispondente
riduzione degli ordini di accreditamento. L'importo oggetto
di riduzione rientra nella disponibilita'
dell'amministrazione e puo' essere accreditato nel medesimo
esercizio finanziario in favore di altri funzionari
delegati, ovvero nuovamente impegnato secondo le modalita'
di cui al presente articolo. Gli importi degli impegni di
spesa delegata, a fronte dei quali, alla data di chiusura
dell'esercizio, non corrispondono ordini di accreditamento
costituiscono economie di bilancio. Gli importi delle
aperture di credito non interamente utilizzati dai
funzionari delegati entro il termine di chiusura
dell'esercizio costituiscono residui di spesa delegata e
possono essere accreditati agli stessi in conto residui
negli esercizi successivi, prioritariamente in base
all'esigibilita' delle obbligazioni assunte dai funzionari
delegati, fermi restando i termini di conservazione dei
residui di cui all'art. 34-bis. Previa autorizzazione
dell'amministrazione di riferimento, secondo le norme
vigenti nell'ordinamento specifico di ogni singola
amministrazione, i funzionari delegati possono avviare le
procedure per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori
che comportano, in tutto o in parte, obbligazioni a carico
di esercizi successivi, anche prima dell'emissione del
relativo ordine di accreditamento.
3. Per le spese afferenti all'acquisto di beni e
servizi, sia di parte corrente che in conto capitale,
l'assunzione dell'impegno e' subordinata alla preventiva
registrazione, sul sistema informativo in uso presso tutti
i Ministeri per la gestione integrata della contabilita'
economica e finanziaria, dei contratti o degli ordini che
ne costituiscono il presupposto.
4. Le spese per competenze fisse ed accessorie
relative al personale, sono imputate alla competenza del
bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i
relativi pagamenti.
5. Per gli impegni di spesa in conto capitale che
prevedono opere o interventi ripartiti in piu' esercizi si
applicano le disposizioni dell'art. 30, comma 2.
6. Alla chiusura dell'esercizio finanziario al 31
dicembre, nessun impegno puo' essere assunto a carico
dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e
le ragionerie territoriali dello Stato per le spese
decentrate non possono dare corso agli atti di impegno che
dovessero pervenire dopo tale data.
6-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 6, le
risorse assegnate con variazioni di bilancio adottate con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
trasmessi alla Corte dei conti entro il 28 febbraio, sono
conservate tra i residui passivi dell'anno successivo a
quello di iscrizione in bilancio, quando siano conseguenti:
a) all'applicazione di provvedimenti legislativi
pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno;
b) alla riassegnazione di entrate di scopo,
adottate nell'ultimo mese dell'anno;
c) alla attribuzione delle risorse di fondi la cui
ripartizione, tra le unita' elementari di bilancio
interessate, e' disposta con il predetto decreto di
variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, a
seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo
che ne stabilisce la destinazione.
6-ter. Le risorse di parte corrente assegnate con
variazioni di bilancio e non impegnate entro la chiusura
dell'esercizio, ove non ricorrano i presupposti di cui al
comma 6-bis, costituiscono economie di bilancio, fatta
eccezione per quelle assegnate per effetto di variazioni
compensative apportate tra le unita' elementari di bilancio
relative alle competenze fisse e continuative del personale
finalizzate a sanare eventuali eccedenze di spesa, purche'
i relativi decreti di variazione siano trasmessi alla Corte
dei conti entro il 15 marzo.
7. Al fine di garantire una corretta programmazione
dell'utilizzo degli stanziamenti di cassa del bilancio
statale, il dirigente responsabile della gestione, in
relazione a ciascun impegno assunto sulle unita' elementari
di bilancio di propria pertinenza, con esclusione delle
spese relative alle competenze fisse e accessorie da
corrispondere al personale e al rimborso del debito
pubblico, ivi inclusi gli interessi passivi, ha l'obbligo
di predisporre ed aggiornare, contestualmente
all'assunzione del medesimo impegno, un apposito piano
finanziario dei pagamenti sulla base del quale ordina e
paga le spese. Le informazioni contenute nei piani
finanziari di pagamento sono rese pubbliche con cadenza
periodica. Il dirigente responsabile della gestione ha
l'obbligo di aggiornare il piano finanziario dei pagamenti,
con riferimento alle unita' elementari di bilancio di
propria pertinenza, almeno con cadenza mensile, anche in
assenza di nuovi impegni e, in ogni caso, in relazione a
provvedimenti di variazioni di bilancio adottati ai sensi
della normativa vigente in materia di flessibilita' in fase
di gestione.
7-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o
commissari delegati, comunque denominati, il piano
finanziario dei pagamenti e' predisposto e aggiornato dal
dirigente responsabile anche sulla base delle comunicazioni
dei funzionari delegati di cui al comma 2-bis.
8. Il piano finanziario dei pagamenti riporta, quali
elementi necessari e presupposti del pagamento stesso, in
relazione a ciascun impegno, l'ammontare del debito e
l'esatta individuazione della persona del creditore,
supportati dai titoli e dai documenti comprovanti il
diritto acquisito, nonche' la data in cui viene a scadenza
l'obbligazione.
8-bis. Quali titoli e documenti comprovanti il
diritto acquisito dai creditori sono considerati prioritari
i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento
lavori, ove previsti, ovvero le fatture regolarmente
emesse.
9. Ai fini della predisposizione del piano
finanziario dei pagamenti, va altresi' considerato ogni
elemento necessario e presupposto del pagamento, rilevabile
nell'ambito della complessiva attivita' procedimentale
antecedente il pagamento medesimo ed all'interno di ogni
singolo atto ad esso collegato.
10. Gli uffici di controllo, effettuano, con cadenza
mensile, apposito monitoraggio sull'applicazione dei commi
7, 7-bis, 8 e 9. In caso di mancato rispetto degli obblighi
previsti per la predisposizione e l'aggiornamento del piano
finanziario dei pagamenti, l'amministrazione inadempiente
non potra' accedere alle risorse dei fondi di riserva di
cui agli articoli 26, 28 e 29, fino a quando dal predetto
monitoraggio non sia verificato il rispetto dei suddetti
obblighi.
11. E' fatto divieto di disporre l'utilizzo dei ruoli
di spesa fissa quale mezzo di pagamento per le spese
relative a fitti, censi, canoni, livelli.
12. Le spese di cui al comma 11 sono pagate mediante
mandati informatici. Il pagamento delle pensioni nonche'
delle competenze fisse ed accessorie al personale dello
Stato viene effettuato mediante ordini collettivi di
pagamento informatici. Le altre spese di importo e scadenza
fissi ed accertati sono pagate mediante ruoli di spesa
fissa informatici.».
«Art. 34-bis (Conservazione dei residui passivi). -
1. Salvo che non sia diversamente previsto con legge, gli
stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine
dell'esercizio costituiscono economie di bilancio.
2. I residui delle spese correnti non pagati entro il
secondo esercizio successivo a quello in cui e' stato
assunto il relativo impegno di spesa e quelli non pagati
entro il terzo anno relativi a spese destinate ai
trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche,
costituiscono economie di bilancio salvo che
l'amministrazione non dimostri, con adeguata motivazione,
entro il termine previsto per l'accertamento dei residui
passivi riferiti all'esercizio scaduto, al competente
Ufficio centrale di bilancio, la permanenza delle ragioni
della sussistenza del debito, in modo da giustificare la
conservazione dei residui nelle scritture contabili. In tal
caso le somme si intendono perenti agli effetti
amministrativi e possono riprodursi in bilancio con
riassegnazione alle pertinenti unita' elementari di
bilancio degli esercizi successivi.
3. Le somme stanziate per spese in conto capitale non
impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere
mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che
questa non avvenga in forza di disposizioni legislative
entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio
precedente. In tale caso il periodo di conservazione e'
protratto di un ulteriore anno. In alternativa, in luogo
del mantenimento in bilancio, alle predette somme puo'
applicarsi il disposto di cui al terzo periodo del comma 2
dell'art. 30.
4. I residui delle spese in conto capitale non pagati
entro il terzo esercizio successivo a quello
dell'assunzione dell'impegno di spesa, si intendono perenti
agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono
riprodursi in bilancio con riassegnazione alle pertinenti
unita' elementari di bilancio degli esercizi successivi.
4-bis. I termini di cui ai commi da 1 a 4 si
applicano anche ai residui di cui al comma 2-bis dell'art.
34.
5. Le somme relative a contributi pluriennali ai
sensi dell'art. 30, comma 3, iscritte nel conto dei residui
non piu' dovute al creditore originario possono essere
utilizzate a favore di altri soggetti, ferme restando le
finalita' per le quali le risorse sono state
originariamente iscritte in bilancio. L'autorizzazione
all'utilizzo delle predette risorse e' concessa dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, previa verifica
della sussistenza delle esigenze rappresentate e della
compatibilita' dell'operazione con il mantenimento
dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, ai sensi
della legislazione vigente.
6. I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31
dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con
distinta indicazione dei residui di cui al comma 3 del
presente articolo, sono allegati al rendiconto generale
dello Stato.
7. La gestione dei residui e' tenuta distinta da
quella della competenza, in modo che nessuna spesa
afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della
competenza e viceversa.».
 
Art. 4 quinquies
Misure per l'accelerazione
degli interventi di edilizia sanitaria

1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione dei soli interventi del programma di investimenti del patrimonio strutturale e tecnologico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, previsti negli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che siano ritenuti prioritari e per i quali non risulti presentata la relativa richiesta di ammissione al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione dell'accordo stesso, il Ministro della salute, con proprio decreto ricognitivo, previa valutazione del relativo stato di attuazione in contraddittorio con la regione o la provincia autonoma interessata, assegna a quest'ultima un termine congruo, anche in deroga a quello previsto dall'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per provvedere all'ammissione a finanziamento.
2. Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti la regione o la provincia autonoma interessata, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone la nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento, individuato nell'ambito dei ruoli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche della carriera prefettizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli oneri per il compenso o eventuali altri oneri di supporto tecnico al Commissario straordinario sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. Il compenso del Commissario e' stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. Il finanziamento, erogato dal Ministero dell'economia e delle finanze per stati di avanzamento lavori, affluisce su apposito conto corrente di tesoreria intestato alla regione interessata e dedicato all'edilizia sanitaria sul quale il Commissario straordinario opera in qualita' di Commissario ad acta.
4. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di cui al presente articolo, il Commissario straordinario puo' avvalersi, previa convenzione, di Invitalia Spa quale centrale di committenza, nei limiti delle risorse previste nei quadri economici degli interventi da realizzare o completare e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, per gli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro diciotto mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori e sia inutilmente scaduto il termine di proroga eventualmente assegnato ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che siano ritenuti prioritari, il Ministro della salute, con proprio decreto ricognitivo, previa valutazione del relativo stato di attuazione in contraddittorio con la regione o la provincia autonoma interessata, assegna a quest'ultima un termine congruo per addivenire all'aggiudicazione. Decorso inutilmente il termine assegnato, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 6, 8 e 9 del presente articolo.
6. Agli interventi di cui ai commi 1 e 5 non si applicano le disposizioni per la risoluzione degli accordi previste dall'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
7. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al comma 1 decorrono dalla data di inizio dell'annualita' di riferimento prevista dagli accordi medesimi per ciascun intervento.
8. Per gli interventi di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4, del presente decreto.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione dell'opera.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 20, della legge 11 marzo 1988, n.
67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988):
«Art. 20. - 1. E' autorizzata l'esecuzione di un
programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico
del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di
residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per
l'importo complessivo di 28 miliardi di euro. Al
finanziamento degli interventi si provvede mediante
operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel
limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante
dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti
e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della
sanita'.
2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito
da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia
ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire
con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i criteri generali per la programmazione
degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
obiettivi di massima:
a) riequilibrio territoriale delle strutture, al
fine di garantire una idonea capacita' di posti letto anche
in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non
sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;
b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a
piu' elevato degrado strutturale;
c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti
letto che presentano carenze strutturali e funzionali
suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di
riadattamento;
d) conservazione in efficienza del restante 50 per
cento dei posti letto, la cui funzionalita' e' ritenuta
sufficiente;
e) completamento della rete dei presidi
poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni
con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede
ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere
a), b), c);
f) realizzazione di 140.000 posti in strutture
residenziali, per anziani che non possono essere assistiti
a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che
richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di
dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che
saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi
sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di
ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di
condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di
standards dimensionali, possono essere ricavate anche
presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di
posti-letto ospedalieri;
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli
impianti delle strutture sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte alla
prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di
igiene e profilassi e ai presidi multizonali di
prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed
alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
i) conservazione all'uso pubblico dei beni
dismessi, il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione
o provincia autonoma con propria determinazione.
3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce
modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati
dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle
universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria
ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a
valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione
(FIO).
4. Le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla
pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma
degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la
specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei
programmi regionali o provinciali, il Ministro della
sanita' predispone il programma nazionale che viene
sottoposto all'approvazione del CIPE.
5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma
2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre
nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza
dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma
nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio
1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta
determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire
3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano presentano in
successione temporale i progetti suscettibili di immediata
realizzazione.
5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti
attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola
esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE e di quelli
gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
presentati dagli enti di cui all'art. 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai
competenti organi regionali, i quali accertano che la
progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle
Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta
nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di loro competenza territoriale, sia completa
di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua
completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano
altresi' la conformita' dei progetti esecutivi agli studi
di fattibilita' approvati dal Ministero della sanita'.
Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi,
i competenti organi regionali verificano la coerenza con
l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
autonome e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in
successione temporale, istanza per il finanziamento dei
progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta
approvazione, da un programma temporale di realizzazione,
dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto
delle normative nazionali e regionali sugli standards
ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che
sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti
funzionali dello stesso.
6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a
carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato
di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire
330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per
l'anno 1990.
7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi
banditi dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il
personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo
sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a
decorrere dal 1° gennaio 1988.».
- Si riporta l'art. 5-bis, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421):
«Art. 5-bis (Ristrutturazione edilizia e
ammodernamento tecnologico). - 1. Nell'ambito dei programmi
regionali per la realizzazione degli interventi previsti
dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministero
della sanita' puo' stipulare, di concerto con il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano e nei limiti delle disponibilita' finanziarie,
iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali,
accordi di programma con le regioni e con altri soggetti
pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa
copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli
interventi, l'accelerazione delle procedure e la
realizzazione di opere, con particolare riguardo alla
qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.
2. Gli accordi di programma previsti dal comma 1
disciplinano altresi' le funzioni di monitoraggio e di
vigilanza demandate al Ministero della sanita', i rapporti
finanziari fra i soggetti partecipanti all'accordo, le
modalita' di erogazione dei finanziamenti statali, le
modalita' di partecipazione finanziaria delle regioni e
degli altri soggetti pubblici interessati, nonche' gli
eventuali apporti degli enti pubblici preposti
all'attuazione.
3. In caso di mancata attivazione del programma
oggetto dell'accordo entro i termini previsti dal medesimo
programma, la copertura finanziaria assicurata dal
Ministero della sanita' viene riprogrammata e riassegnata,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, in favore di
altre regioni o enti pubblici interessati al programma di
investimenti, tenuto conto della capacita' di spesa e di
immediato utilizzo delle risorse da parte dei medesimi.».
- L'art. 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n.
303, S.O., reca «Misure in materia di servizi di pubblica
utilita' e per il sostegno dell'occupazione e dello
sviluppo.».
- Si riporta l'art. 1, comma 310, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006):
«310. Al fine di razionalizzare l'utilizzazione delle
risorse per l'attuazione del programma di edilizia
sanitaria di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n.
67, e successive modificazioni, gli accordi di programma
sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 5-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, decorsi trenta mesi dalla sottoscrizione, si
intendono risolti, limitatamente alla parte relativa agli
interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione
al finanziamento non risulti presentata al Ministero della
salute entro tale periodo temporale, con la conseguente
revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La presente
disposizione si applica anche alla parte degli accordi di
programma relativa agli interventi per i quali la domanda
di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma
valutata non ammissibile al finanziamento entro trentasei
mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, nonche'
alla parte degli accordi relativa agli interventi ammessi
al finanziamento per i quali, entro diciotto mesi dalla
relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma,
gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione
dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della
salute. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i
termini di cui al presente comma si intendono decorrenti
dalla data di inizio dell'annualita' di riferimento
prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi.».
- Si riporta l'art. 15, del decreto-legge 6 luglio 2011
n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111:
«Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari). - 1. Fatta salva la disciplina speciale
vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando
la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un
ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un
livello di criticita' tale da non potere assicurare la
sostenibilita' e l'assolvimento delle funzioni
indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte
ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con
decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, l'ente e' posto in
liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi
decadono ed e' nominato un commissario. Il commissario
provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove
assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in
posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei
debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili
alla data della liquidazione ovvero di quelle che si
ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente; ogni
atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto
previsto nel presente periodo e' nullo. L'incarico del
commissario non puo' eccedere la durata di tre anni e puo'
essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per
un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le
residue attivita' liquidatorie continuano ad essere svolte
dal Ministero vigilante ai sensi della normativa vigente.
Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo
indeterminato dell'ente sono allocati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in
altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia
costituita ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n.
300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse
finanziarie comunque non superiori alla misura del
contributo statale gia' erogato in favore dell'ente. Il
personale trasferito mantiene il trattamento economico
fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento del trasferimento
nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il
predetto trattamento economico risulti piu' elevato
rispetto a quello previsto e' attribuito per la differenza
un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con
lo stesso decreto e' stabilita un'apposita tabella di
corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche
del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma
non si applicano agli enti territoriali ed agli enti del
servizio sanitario nazionale.
1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in
cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello
Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla
normativa vigente, ovvero presenti una situazione di
disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i
relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o
sindacale, decadono ed e' nominato un commissario con le
modalita' previste dal citato comma 1; se l'ente e' gia'
commissariato, si procede alla nomina di un nuovo
commissario. Il commissario approva il bilancio, ove
necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire
l'equilibrio finanziario dell'ente; quando cio' non sia
possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in
liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1.
Nell'ambito delle misure di cui al precedente periodo il
commissario puo' esercitare la facolta' di cui all'art. 72,
comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112,
convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei
confronti del personale che non abbia raggiunto
l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.
2. Al fine di garantire il raggiungimento degli
specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la
nomina e di rafforzare i poteri di vigilanza e controllo
stabiliti dalla legislazione di settore, i commissari
straordinari nominati ai sensi degli articoli 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio
2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
agosto 2010, n. 129, e i commissari e sub commissari ad
acta nominati ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, possono essere in ogni
tempo revocati con le medesime modalita' previste per la
nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta
soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita'
effettivamente svolta.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 i
Commissari nominati ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, i cui compensi restano
determinati secondo la metodologia di calcolo e negli
importi indicati nei relativi decreti del Ministro
dell'Economia e Finanze di concerto col Ministro della
salute.
5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle
procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di
cui all'art. 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003,
n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e
successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la
dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella
fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e'
integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro dello sviluppo economico con le modalita' di cui
all'art. 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
A ciascun commissario il collegio puo' delegare incombenze
specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai commi da 2
a 5 del presente articolo non puo' comportare aggravio di
costi a carico della procedura per i compensi che sono
liquidati ripartendo per tre le somme gia' riconoscibili al
commissario unico.».
 
Art. 4 sexies

Autorizzazione di spesa per acquisizioni e interventi in materia di
sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1. Al fine di potenziare la risposta operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 per l'acquisto, la costruzione, l'adeguamento, anche strutturale, e l'ammodernamento delle sedi di servizio del medesimo Corpo.
 
Art. 4 septies

Disposizioni in materia di accelerazione degli interventi di
adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione
anche al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di
infrazione in corso.

1. Al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso n. 2014/2059 e n. 2017/2181, al Commissario unico di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono attribuiti compiti di coordinamento per la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alla normativa dell'Unione europea e superare le suddette procedure di infrazione nonche' tutte le procedure di infrazione relative alle medesime problematiche.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i commissari di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano le proprie funzioni. Il Commissario unico subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere.
3. Le regioni, avvalendosi dei rispettivi enti di governo d'ambito, e i commissari straordinari di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che cessano le funzioni, trasmettono al Commissario unico, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una dettagliata relazione in merito a tutte le misure intraprese e programmate, finalizzate al superamento delle procedure di infrazione n. 2014/2059 e n. 2017/2181, precisando, per ciascun agglomerato, la documentazione progettuale e tecnica, le risorse finanziarie programmate e disponibili e le relative fonti. Entro i successivi sessanta giorni, il Commissario unico, sulla base di tali relazioni e comunque avvalendosi dei competenti uffici regionali e degli enti di governo d'ambito, provvede ad una ricognizione dei piani e dei progetti esistenti inerenti agli interventi, ai fini di una verifica dello stato di attuazione degli interventi, effettuando anche una prima valutazione in merito alle risorse finanziarie effettivamente disponibili, e ne da' comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati gli interventi, tra quelli per cui non risulti gia' intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, per i quali il Commissario unico assume il compito di soggetto attuatore. Con il medesimo decreto sono individuate le risorse finanziarie, disponibili a legislazione vigente, necessarie anche al completamento degli interventi funzionali volti a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13). Con il medesimo decreto le competenze del Commissario unico possono essere estese anche ad altri agglomerati oggetto di ulteriori procedure di infrazione. Il decreto di cui al presente comma stabilisce la durata e gli obiettivi di ciascun incarico del Commissario unico nonche' la dotazione finanziaria necessaria al raggiungimento degli obiettivi assegnati per ciascun incarico.
5. Sulla base di una specifica convenzione, il Commissario unico opera presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede presso il medesimo Ministero.
6. Ai fini dell'attuazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, a seguito del provvedimento di revoca, adottato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le risorse confluiscono direttamente nella contabilita' speciale del Commissario con le modalita' di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 133 del 2014 e al Commissario e' attribuito il compito di realizzare direttamente l'intervento.
7. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» sono inserite le seguenti: «, o, in mancanza di questi ultimi, alle regioni»;
b) al comma 9, al primo periodo, dopo le parole: «nell'ambito delle aree di intervento» sono inserite le seguenti: «nonche' del gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente» e dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Al personale di cui il Commissario si avvale puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.».
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 2, commi 1, 2 e 9, del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 (Interventi urgenti
per la coesione sociale e territoriale, con particolare
riferimento a situazioni critiche in alcune aree del
Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Procedure di infrazione europee n. 2004/2034
e n. 2009/2034 per la realizzazione e l'adeguamento dei
sistemi di collettamento, fognatura e depurazione). - 1.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentiti i Presidenti delle regioni
interessate, e' nominato un unico Commissario straordinario
del Governo, di seguito Commissario unico, scelto tra
persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di
comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che non
siano in una situazione di conflitto di interessi. Il
Commissario resta in carica per un triennio e, nel caso in
cui si tratti di dipendente pubblico, e' collocato in
posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo
l'ordinamento applicabile. All'atto del collocamento fuori
ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza equivalente
dal punto di vista finanziario.
2. Al Commissario unico sono attribuiti compiti di
coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a
garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle
sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione
europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il
10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando l'aggravamento
delle procedure di infrazione in essere, mediante gli
interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e
depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli
agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora
dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ivi inclusa la gestione degli impianti
fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia
reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore
a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonche' il
trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito
ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, o, in mancanza di questi ultimi, alle
regioni. Il Commissario presenta annualmente al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una
relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui
al presente articolo e sulle criticita' eventualmente
riscontrate. La relazione e' inviata dal medesimo Ministro
alle Camere per la trasmissione alle Commissioni
parlamentari competenti per materia."
(Omissis).
9. Il Commissario unico si avvale, sulla base di
apposite convenzioni, di societa' in house delle
amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica
competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete
per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno
2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato e degli Enti pubblici che operano nell'ambito
delle aree di intervento nonche' del gestore del servizio
idrico integrato territorialmente competente, utilizzando
le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Al personale di cui il Commissario si
avvale puo' essere riconosciuta la corresponsione di
compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite
massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, e comunque
nel rispetto della disciplina in materia di orario di
lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a
carico dei quadri economici degli interventi da
realizzare.».
- Si riporta l'art. 7, commi 7, 7-bis e 7-ter, del
decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 (Misure urgenti per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164:
«Art. 7 (Norme in materia di gestione di risorse
idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, per il superamento delle procedure di
infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze
C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014;
norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione
del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi
di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati
urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione
idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane
interessate da fenomeni di esondazione e alluvione). -
(Omissis).
7. Al fine di accelerare la progettazione e la
realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento
dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione
oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di
condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in
ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul
trattamento delle acque reflue urbane, entro il 30
settembre 2015, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, puo' essere
attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo
del Governo secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina di
appositi commissari straordinari, che possono avvalersi
della facolta' di cui al comma 4 del presente articolo. I
commissari sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei
successivi quindici giorni. I commissari esercitano
comunque i poteri di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'art.
10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014. Ai commissari
non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o
altri emolumenti, comunque denominati.
7-bis. I commissari straordinari di cui al comma 7,
che assicurano la realizzazione degli interventi con le
risorse destinate dalla delibera CIPE n. 60/2012 alla
depurazione delle acque, procedono senza indugio al loro
impegno con le procedure ad evidenza pubblica, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prescindendo
comunque dall'effettiva disponibilita' di cassa, e
dell'esito delle stesse informano il competente
Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e l'Agenzia per la coesione territoriale.
7-ter. Le contabilita' speciali da essi detenute sono
alimentate direttamente, per la quota coperta con le
risorse di cui alla predetta delibera, con un anticipo fino
al 20 per cento del quadro economico di ciascun intervento
su richiesta dei medesimi commissari, e con successivi
trasferimenti per gli stati avanzamento lavori, fino al
saldo conclusivo, verificati dal commissario. Al fine di
dar conto degli interventi affidati e di verificare la
coerenza delle dichiarazioni rese, i commissari hanno
l'obbligo di aggiornare la banca dati unitaria del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'art. 1,
comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo le
specifiche tecniche di cui alla circolare n. 18 del 30
aprile 2015 del medesimo Ministero.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 10, comma 5, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore
agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il
rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei
costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116:
«Art. 10 (Misure straordinarie per accelerare
l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento
delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati
all'agricoltura). - (Omissis).
5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
il Presidente della regione e' titolare dei procedimenti di
approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei
poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 17 del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal
fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le
attivita' di competenza delle amministrazioni pubbliche,
necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto
degli obblighi internazionali e di quelli derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 20, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie,
lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
«Art. 20 (Norme straordinarie per la velocizzazione
delle procedure esecutive di progetti facenti parte del
quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del
relativo regime di contenzioso amministrativo). - 1. In
considerazione delle particolari ragioni di urgenza
connesse con la contingente situazione
economico-finanziaria del Paese ed al fine di sostenere e
assistere la spesa per investimenti, compresi quelli
necessari per la messa in sicurezza delle scuole, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente per materia di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuati gli investimenti pubblici di competenza
statale, ivi inclusi quelli di pubblica utilita', con
particolare riferimento agli interventi programmati
nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione
nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico
del territorio nonche' per le implicazioni occupazionali ed
i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli impegni
assunti a livello internazionale. Il decreto di cui al
presente comma e' emanato di concerto anche con il Ministro
dello sviluppo economico quando riguardi interventi
programmati nei settori dell'energia e delle
telecomunicazioni. Per quanto riguarda gli interventi di
competenza regionale si provvede con decreto del Presidente
della Giunta Regionale ovvero dei Presidenti delle Province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano
i tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento
e il quadro finanziario dello stesso. Sul rispetto dei
suddetti tempi vigilano commissari straordinari delegati,
nominati con i medesimi provvedimenti.
3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2
monitora l'adozione degli atti e dei provvedimenti
necessari per l'esecuzione dell'investimento; vigila
sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle
autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura
delle attivita' occorrenti al finanziamento, utilizzando le
risorse disponibili assegnate a tale fine. Esercita ogni
potere di impulso, attraverso il piu' ampio coinvolgimento
degli enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare il
coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi. Puo'
chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per
l'esercizio dei propri compiti. Quando non sia rispettato o
non sia possibile rispettare i tempi stabiliti dal
cronoprogramma, il commissario comunica senza indugio le
circostanze del ritardo al Ministro competente, ovvero al
Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti delle
province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora
sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione
totale o parziale dell'investimento, il commissario
straordinario delegato propone al Ministro competente
ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti
delle Province autonome di Trento e di Bolzano la revoca
dell'assegnazione delle risorse.
4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma
3, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con
riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto
necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche
sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il
commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente
e nel rispetto comunque della normativa comunitaria
sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, nonche' dei principi generali dell'ordinamento
giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto disposto
dall' art. 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133; i decreti di cui al comma 1 del presente
articolo contengono l'indicazione delle principali norme
cui si intende derogare.
5. Il commissario, se alle dipendenze di
un'amministrazione pubblica statale, dalla data della
nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico,
e' collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente,
fermo restando quanto previsto dal comma 9 del presente
articolo per quanto concerne la spesa relativa. Al rientro
dal fuori ruolo, al dipendente di cui al primo periodo
viene attribuito uno dei posti disponibili. In mancanza di
disponibilita' di posti, il dipendente viene
temporaneamente collocato in posizione soprannumeraria, da
riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni, e i
relativi oneri sono compensati mediante contestuale
indisponibilita' di un numero di posti dirigenziali
equivalenti dal punto di vista finanziario, idonei ad
assicurare il rispetto del limite di spesa sostenuto per
tali finalita' a legislazione vigente. Per lo svolgimento
dei compiti di cui al presente articolo, il commissario
puo' avvalersi degli uffici delle amministrazioni
interessate e del soggetto competente in via ordinaria per
la realizzazione dell'intervento.
6. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze
emesse dal commissario non possono comportare oneri privi
di copertura finanziaria in violazione dell'art. 81 della
Costituzione e determinare effetti peggiorativi sui saldi
di finanza pubblica, in contrasto con gli obiettivi
correlati con il patto di stabilita' con l'Unione Europea.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri delega il
coordinamento e la vigilanza sui commissari al Ministro
competente per materia che esplica le attivita' delegate
avvalendosi delle strutture ministeriali vigenti, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Per gli interventi di competenza regionale il Presidente
della Giunta Regionale individua la competente struttura
regionale. Le strutture di cui al presente comma segnalano
alla Corte dei Conti ogni ritardo riscontrato nella
realizzazione dell'investimento, ai fini dell'eventuale
esercizio dell'azione di responsabilita' di cui all'art. 1
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
8.
8-bis.
9. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente per materia
in relazione alla tipologia degli interventi, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi
spettanti ai commissari straordinari delegati di cui al
comma 2. Alla corrispondente spesa si fara' fronte
nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione
dell'intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma 3,
quarto e quinto periodo, il compenso non e' erogato qualora
non siano rispettati i termini per l'esecuzione
dell'intervento. Per gli interventi di competenza regionale
si provvede con decreti del Presidente della Giunta
regionale.
10. Per la realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale
si applica quanto specificamente previsto dalla Parte II,
Titolo III, Capo IV, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nella progettazione
esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture
e insediamenti produttivi strategici di preminente
interesse nazionale, di cui alla Parte II, Titolo III, Capo
IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163
del 2006, approvati prima della data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004,
n. 142, si applicano i limiti acustici previsti
nell'allegato 1 annesso al medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l'art. 11,
comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 142 del 2004.
10-bis. Il comma 4 dell'art. 3 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 383, e' sostituito dal seguente:
"4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la
decisione sia adottata dalla conferenza di servizi,
sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri,
le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le
approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e
regionali. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso il
proprio dissenso nell'ambito della conferenza di servizi,
l'amministrazione statale procedente, d'intesa con la
regione interessata, valutate le specifiche risultanze
della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni
prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la
determinazione di conclusione del procedimento di
localizzazione dell'opera. Nel caso in cui la
determinazione di conclusione del procedimento di
localizzazione dell'opera non si realizzi a causa del
dissenso espresso da un'amministrazione dello Stato
preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita' ovvero dalla regione interessata, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 81, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616".
10-ter. Al fine della sollecita progettazione e
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi di cui al comma 10 del presente articolo, per
l'attivita' della struttura tecnica di missione prevista
dall'art. 163, comma 3, lettera a), del citato codice di
cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e' autorizzata
l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli
anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 1 milione di
euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 145, comma 40, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
10-quater. Al fine di accedere al finanziamento delle
opere di cui al presente comma da parte della Banca europea
per gli investimenti (BEI), il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate
di collaborazione con la BEI stessa. L'area di
collaborazione con la BEI riguarda prioritariamente gli
interventi relativi alle opere infrastrutturali
identificate nel primo programma delle infrastrutture
strategiche, approvato dal Comitato interministeriale per
la programmazione economica con delibera n. 121 del 21
dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, e finanziato
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate
nella direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi
di sicurezza per le gallerie della rete stradale
transeuropea (TEN), e nella Parte II, Titolo III, Capo IV,
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del
2006, nel rispetto dei requisiti e delle specifiche
necessari per l'ammissibilita' al finanziamento da parte
della BEI e del principio di sussidiarieta' al quale questa
e' tenuta statutariamente ad attenersi.
10-quinquies. Ai fini di cui al comma 10-quater, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica
ogni anno alla BEI una lista di progetti, tra quelli
individuati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria ai sensi dell'art. 1, comma 1, della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,
suscettibili di poter beneficiare di un finanziamento da
parte della BEI stessa.
10-quinquies.1. I soggetti beneficiari di contributi
pubblici pluriennali, fermo restando quanto previsto dall'
art. 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e successive modificazioni, possono richiedere il
finanziamento da parte della Banca europea per gli
investimenti, direttamente o tramite intermediari bancari a
cui fornisca la relativa provvista, secondo le forme
documentali e contrattuali che la Banca stessa utilizza per
le operazioni di finanziamento di scopo.
10-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 185, comma 1, dopo la lettera c), e'
aggiunta la seguente:
"c-bis) il suolo non contaminato e altro
materiale allo stato naturale escavato nel corso
dell'attivita' di costruzione, ove sia certo che il
materiale sara' utilizzato a fini di costruzione allo stato
naturale nello stesso sito in cui e' stato scavato";
b) all'art. 186, comma 1, sono premesse le seguenti
parole: "Fatto salvo quanto previsto dall'art. 185,"».
- Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
(Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE
concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del
14 aprile 2003, S.O. n. 61.
 
Art. 5
Norme in materia di rigenerazione urbana

1. Al fine di concorrere a indurre una drastica riduzione del consumo di suolo e a favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, a incentivare la razionalizzazione di detto patrimonio edilizio, nonche' a promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonche' di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessita' di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e di assicurare il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione:
a) (soppressa);
b) all'articolo 2-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densita' edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.
1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima e' comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purche' sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo.»;
b-bis) le disposizioni di cui all'articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9.
1-bis. Nell'ambito delle iniziative volte alla rigenerazione delle aree urbane, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 marzo 2001, n. 80, e' rifinanziata per l'importo di euro 500.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-ter. Le risorse disponibili relative al finanziamento per la riqualificazione urbanistica del comune di Cosenza nonche' dei comuni di Zimella (VR) e di Montecchia di Crosara (VR) rispettivamente pari a 200.000 euro e a 150.000 euro ciascuno, autorizzate per l'anno 2018 ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella missione «Casa e assetto urbanistico», programma «Politiche abitative, urbane e territoriali», sono conservate nel conto dei residui passivi per essere iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 2-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia - Testo A), come modificato dalla presente legge:
«Art. 2-bis ( (L). Deroghe in materia di limiti di
distanza tra fabbricati). - 1. Ferma restando la competenza
statale in materia di ordinamento civile con riferimento al
diritto di proprieta' e alle connesse norme del codice
civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere,
con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie
al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da
destinare agli insediamenti residenziali, a quelli
produttivi, a quelli riservati alle attivita' collettive,
al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o
revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un
assetto complessivo e unitario o di specifiche aree
territoriali.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a
orientare i comuni nella definizione di limiti di densita'
edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti
urbani consolidati del proprio territorio.
1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e
ricostruzione, quest'ultima e' comunque consentita nel
rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purche'
sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di
sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello
demolito, nei limiti dell'altezza massima di
quest'ultimo.».
- Si riporta l'art. 9, del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili
di densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i
fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o
riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a
parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi
strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n.
765):
«Art. 9 (Limiti di distanza tra i fabbricati). - Le
distanze minime tra fabbricati per le diverse zone
territoriali omogenee sono stabilite come segue:
1) Zone A): per le operazioni di risanamento
conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le
distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a
quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti,
computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di
epoca recente e prive di valore storico, artistico o
ambientale;
2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: e'
prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di
m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
3) Zone C): e' altresi' prescritta, tra pareti
finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari
all'altezza del fabbricato piu' alto; la norma si applica
anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli
edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12.
Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano
interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con
esclusione della viabilita' a fondo cieco al servizio di
singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere
alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a
ml. 7;
ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa
tra ml. 7 e ml. 15;
ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore
a ml. 15.
Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra
computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato
piu' alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a
raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.
Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei
precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino
oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni
convenzionate con previsioni planovolumetriche.».
- La legge 14 marzo 2001, n. 80 (Interventi a favore
del comune di Pietrelcina), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2001.
- La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre
2017, S.O. n. 62/L.
 
Art. 5 bis
Disposizioni in materia di ciclovie interurbane

1. Al comma 104 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «delle autostrade ciclabili» sono sostituite dalle seguenti: «di ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2018, n. 2»;
b) le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 agosto 2019».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 1, comma 104, della citata legge 30
dicembre 2018, n. 145, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis).
104. Allo scopo di finanziare interventi finalizzati
alla progettazione di ciclovie interurbane, come definite
ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 11
gennaio 2018, n. 2, e' istituito, nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il
Fondo per le autostrade ciclabili con uno stanziamento di 2
milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il
31 agosto 2019, sono definite le modalita' di erogazione
delle risorse del predetto Fondo, nonche' le modalita' di
verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte degli
enti territoriali delle risorse erogate per le finalita' di
cui al presente comma.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 2, della legge 11 gennaio 2018, n.
2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilita' in
bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di
percorribilita' ciclistica):
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini della presente
legge si intende per:
a) "ciclovia": un itinerario che consenta il
transito delle biciclette nelle due direzioni, dotato di
diversi livelli di protezione determinati da provvedimenti
o da infrastrutture che rendono la percorrenza ciclistica
piu' agevole e sicura;
b) "rete cicloviaria": l'insieme di diverse
ciclovie o di segmenti di ciclovie raccordati tra loro,
descritti, segnalati e legittimamente percorribili dal
ciclista senza soluzione di continuita';
c) "via verde ciclabile" o "greenway": pista o
strada ciclabile in sede propria sulla quale non e'
consentito il traffico motorizzato;
d) "sentiero ciclabile o percorso natura":
itinerario in parchi e zone protette, sulle sponde di fiumi
o in ambiti rurali, anche senza particolari caratteristiche
costruttive, dove e' ammessa la circolazione delle
biciclette;
e) "strada senza traffico": strada con traffico
motorizzato inferiore alla media di cinquanta veicoli al
giorno calcolata su base annua;
f) "strada a basso traffico": strada con traffico
motorizzato inferiore alla media di cinquecento veicoli al
giorno calcolata su base annua senza punte superiori a
cinquanta veicoli all'ora;
g) "strada 30": strada urbana o extraurbana
sottoposta al limite di velocita' di 30 chilometri orari o
a un limite inferiore, segnalata con le modalita' stabilite
dall'art. 135, comma 14, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
e' considerata "strada 30" anche la strada extraurbana con
sezione della carreggiata non inferiore a tre metri
riservata ai veicoli non a motore, eccetto quelli
autorizzati, e sottoposta al limite di velocita' di 30
chilometri orari.
2. Con riferimento ai parametri di traffico e
sicurezza sono qualificati come ciclovie gli itinerari che
comprendono una o piu' delle seguenti categorie:
a) le piste o corsie ciclabili, come definite
dall'art. 3, comma 1, numero 39), del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
dall'art. 140, comma 7, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
b) gli itinerari ciclopedonali, come definiti
dall'art. 2, comma 3, lettera F-bis, del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285;
c) le vie verdi ciclabili;
d) i sentieri ciclabili o i percorsi natura;
e) le strade senza traffico e a basso traffico;
f) le strade 30;
g) le aree pedonali, come definite dall'art. 3,
comma 1, numero 2), del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
h) le zone a traffico limitato, come definite
dall'art. 3, comma 1, numero 54), del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
i) le zone residenziali, come definite dall'art. 3,
comma 1, numero 58), del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».
 
Art. 5 ter
Norme applicabili in materia di procedimenti
di localizzazione di opere di interesse statale

1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante
disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere
di interesse statale), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3 (Localizzazione delle opere di interesse
statale difformi dagli strumenti urbanistici e mancato
perfezionamento dell'intesa). - 1. Qualora l'accertamento
di conformita' di cui all'art. 2 del presente regolamento,
dia esito negativo, oppure l'intesa tra lo Stato e la
regione interessata non si perfezioni entro il termine
stabilito, viene convocata una conferenza di servizi ai
sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7
agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi partecipano
la regione e, previa deliberazione degli organi
rappresentativi, il comune o i comuni interessati, nonche'
le altre amministrazioni dello Stato e gli enti comunque
tenuti ad adottare atti di intesa, o a rilasciare pareri,
autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, previsti dalle
leggi statali e regionali.
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).
5. (Abrogato).».
- Si riporta l'art. 2, comma 14, della legge 24
dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza
pubblica):
«Art. 2 (Semplificazione e accelerazione dei
procedimenti amministrativi). - (Omissis).
14. In caso di opere e lavori pubblici di interesse
nazionale, da eseguirsi a cura di concessionari di lavori e
servizi pubblici nonche' di amministrazioni statali,
ricompresi nella programmazione di settore e per i quali
siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti,
l'intesa di cui all'art. 81, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, qualora
non sia stata perfezionata entro sessanta giorni dalla
richiesta da parte dell'amministrazione statale competente,
puo' essere acquisita nell'ambito di un'apposita conferenza
di servizi convocata, ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni, sia dalla medesima
amministrazione sia dalla regione.
(Omissis).».
- Si riportano gli articoli da 14 a 14-quinquies, della
citata legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 14 (Conferenza di servizi). - 1. La conferenza
di servizi istruttoria puo' essere indetta
dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di
altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del
privato interessato, quando lo ritenga opportuno per
effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime
attivita' o risultati. Tale conferenza si svolge con le
modalita' previste dall'art. 14-bis o con modalita'
diverse, definite dall'amministrazione procedente.
2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre
indetta dall'amministrazione procedente quando la
conclusione positiva del procedimento e' subordinata
all'acquisizione di piu' pareri, intese, concerti, nulla
osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da
diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o
servizi pubblici. Quando l'attivita' del privato sia
subordinata a piu' atti di assenso, comunque denominati, da
adottare a conclusione di distinti procedimenti, di
competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la
conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta
dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.
3. Per progetti di particolare complessita' e di
insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
procedente, su motivata richiesta dell'interessato,
corredata da uno studio di fattibilita', puo' indire una
conferenza preliminare finalizzata a indicare al
richiedente, prima della presentazione di una istanza o di
un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla
loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti,
nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di
assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi
dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza
preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'art.
14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta'. Le
amministrazioni coinvolte esprimono le proprie
determinazioni sulla base della documentazione prodotta
dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le
amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni,
l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque
giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza
preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta
l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza
simultanea nei termini e con le modalita' di cui agli
articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
simultanea, le determinazioni espresse in sede di
conferenza preliminare possono essere motivatamente
modificate o integrate solo in presenza di significativi
elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
delle osservazioni degli interessati sul progetto
definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere,
sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e
gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
vigente.
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione
di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
concerti, nulla osta e assensi comunque denominati,
necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo
progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita
conferenza di servizi, convocata in modalita' sincrona ai
sensi dell'art. 14-ter, secondo quanto previsto dall'art.
27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. L'indizione della conferenza e' comunicata ai
soggetti di cui all'art. 7, i quali possono intervenire nel
procedimento ai sensi dell'art. 9.».
«Art. 14-bis (Conferenza semplificata). - 1. La
conferenza decisoria di cui all'art. 14, comma 2, si svolge
in forma semplificata e in modalita' asincrona, salvo i
casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono
secondo le modalita' previste dall'art. 47 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La conferenza e' indetta dall'amministrazione
procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del
procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se
il procedimento e' ad iniziativa di parte. A tal fine
l'amministrazione procedente comunica alle altre
amministrazioni interessate:
a) l'oggetto della determinazione da assumere,
l'istanza e la relativa documentazione ovvero le
credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai
documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici
giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
richiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 7, integrazioni
documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a
quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni
coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando
l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione
del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi
sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla
tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di
legge o i provvedimenti di cui all'art. 2 non prevedano un
termine diverso, il suddetto termine e' fissato in novanta
giorni;
d) la data della eventuale riunione in modalita'
sincrona di cui all'art. 14-ter, da tenersi entro dieci
giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c),
fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
conclusione del procedimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le
amministrazioni coinvolte rendono le proprie
determinazioni, relative alla decisione oggetto della
conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate,
sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,
ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai
fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni
eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del
superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e
analitico e specificano se sono relative a un vincolo
derivante da una disposizione normativa o da un atto
amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte
per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti
espressi, la mancata comunicazione della determinazione
entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti
previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza
condizioni. Restano ferme le responsabilita'
dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti
nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso,
ancorche' implicito.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c),
l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni
lavorativi, la determinazione motivata di conclusione
positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'art.
14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di
assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora
ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni
interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente
indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del
superamento del dissenso possano essere accolte senza
necessita' di apportare modifiche sostanziali alla
decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito
uno o piu' atti di dissenso che non ritenga superabili,
l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo
termine, la determinazione di conclusione negativa della
conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda.
Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta
determinazione produce gli effetti della comunicazione di
cui all'art. 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette
alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali
osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto
articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale
mancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione
nell'ulteriore determinazione di conclusione della
conferenza.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5,
l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame
contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data
fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della
conferenza in modalita' sincrona, ai sensi dell'art.
14-ter.
7. Ove necessario, in relazione alla particolare
complessita' della determinazione da assumere,
l'amministrazione procedente puo' comunque procedere
direttamente in forma simultanea e in modalita' sincrona,
ai sensi dell'art. 14-ter. In tal caso indice la conferenza
comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di
cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la
riunione entro i successivi quarantacinque giorni.
L'amministrazione procedente puo' altresi' procedere in
forma simultanea e in modalita' sincrona su richiesta
motivata delle altre amministrazioni o del privato
interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al
comma 2, lettera b). In tal caso la riunione e' convocata
nei successivi quarantacinque giorni 2.».
«Art. 14-ter (Conferenza simultanea). - 1. La prima
riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e
in modalita' sincrona si svolge nella data previamente
comunicata ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera d),
ovvero nella data fissata ai sensi dell'art. 14-bis, comma
7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche
in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni
competenti.
2. I lavori della conferenza si concludono non oltre
quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione
di cui al comma 1. Nei casi di cui all'art. 14-bis, comma
7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni
culturali e della salute dei cittadini, il termine e'
fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di
rispettare il termine finale di conclusione del
procedimento.
3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla
riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la
posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni
di competenza della conferenza, anche indicando le
modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini
dell'assenso.
4. Ove alla conferenza partecipino anche
amministrazioni non statali, le amministrazioni statali
sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la
posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato,
anche preventivamente per determinate materie o determinati
periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni
periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione
del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le
singole amministrazioni statali possono comunque
intervenire ai lavori della conferenza in funzione di
supporto. Le amministrazioni di cui all'art. 14-quinquies,
comma 1, prima della conclusione dei lavori della
conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il
proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.
5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce
autonomamente le modalita' di designazione del
rappresentante unico di tutte le amministrazioni
riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale
nonche' l'eventuale partecipazione delle suddette
amministrazioni ai lavori della conferenza.
6. Alle riunioni della conferenza possono essere
invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il
progetto eventualmente dedotto in conferenza.
7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non
oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione
procedente adotta la determinazione motivata di conclusione
della conferenza, con gli effetti di cui all'art.
14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse
dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite
i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito
l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui
rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero,
pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3
la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non
motivato o riferito a questioni che non costituiscono
oggetto della conferenza.».
«Art. 14-quater (Decisione della conferenza di
servizi). - 1. La determinazione motivata di conclusione
della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente
all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti
gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza
delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi
pubblici interessati.
2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti
dalla determinazione motivata di conclusione della
conferenza possono sollecitare con congrua motivazione
l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione
di una nuova conferenza, determinazioni in via di
autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies. Possono altresi'
sollecitarla, purche' abbiano partecipato, anche per il
tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'art.
14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei
termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai
sensi dell'art. 21-quinquies.
3. In caso di approvazione unanime, la determinazione
di cui al comma 1 e' immediatamente efficace. In caso di
approvazione sulla base delle posizioni prevalenti,
l'efficacia della determinazione e' sospesa ove siano stati
espressi dissensi qualificati ai sensi dell'art.
14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei
rimedi ivi previsti.
4. I termini di efficacia di tutti i pareri,
autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza
di servizi decorrono dalla data della comunicazione della
determinazione motivata di conclusione della conferenza.».
«Art. 14-quinquies (Rimedi per le amministrazioni
dissenzienti). - 1. Avverso la determinazione motivata di
conclusione della conferenza, entro dieci giorni dalla sua
comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali
o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei
cittadini possono proporre opposizione al Presidente del
Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in
modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della
conclusione dei lavori della conferenza. Per le
amministrazioni statali l'opposizione e' proposta dal
Ministro competente.
2. Possono altresi' proporre opposizione le
amministrazioni delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in
una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia
manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.
3. La proposizione dell'opposizione sospende
l'efficacia della determinazione motivata di conclusione
della conferenza.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice,
per una data non posteriore al quindicesimo giorno
successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione
con la partecipazione delle amministrazioni che hanno
espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che
hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i
partecipanti formulano proposte, in attuazione del
principio di leale collaborazione, per l'individuazione di
una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione
motivata di conclusione della conferenza con i medesimi
effetti.
5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano
partecipato amministrazioni delle regioni o delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga
raggiunta nella riunione di cui al comma 4, puo' essere
indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda
riunione, che si svolge con le medesime modalita' e allo
stesso fine.
6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4
e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni
partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova
determinazione motivata di conclusione della conferenza.
Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non
oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione,
l'intesa non sia raggiunta, la questione e' rimessa al
Consiglio dei ministri. La questione e' posta, di norma,
all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio
dei ministri successiva alla scadenza del termine per
raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei
ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o
delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio
dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione
motivata di conclusione della conferenza acquisisce
definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri puo'
accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di
conseguenza il contenuto della determinazione di
conclusione della conferenza, anche in considerazione degli
esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di
attuazione.».
 
Art. 5 quater
Proroga di mutui scaduti

1. Al fine di consentire il completamento di opere di interesse pubblico, le somme residue relative ai mutui che sono stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il cui piano di rimborso e' scaduto il 31 dicembre 2018 e che pertanto risultano a tale data non utilizzate dai soggetti mutuatari, possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei predetti mutui ai fini della realizzazione degli interventi riguardanti l'opera oggetto del mutuo concesso ovvero alla quale sono state destinate le somme mutuate a seguito dei diversi utilizzi autorizzati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, previo nulla osta dei Ministeri competenti, nel corso del periodo di ammortamento. L'erogazione delle suddette somme e' effettuata dalla Cassa depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2021, su domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta dei Ministeri competenti, sulla base dei documenti giustificativi delle spese connesse alla realizzazione delle predette opere.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 5, commi 1 e 3, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326:
«Art. 5 (Trasformazione della Cassa depositi e
prestiti in societa' per azioni). - 1. La Cassa depositi e
prestiti e' trasformata in societa' per azioni con la
denominazione di "Cassa depositi e prestiti societa' per
azioni" (CDP S.p.A.), con effetto dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
ministeriale di cui al comma 3. La CDP S.p.A., salvo quanto
previsto dal comma 3, subentra nei rapporti attivi e
passivi e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla
trasformazione.
(Omissis).
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono determinati:
a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della
Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze
e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A.
di cui al comma 8;
b) i beni e le partecipazioni societarie dello
Stato, anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A.
e assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche
in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di
trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati
sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da
uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli
articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'art. 24
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi
decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori
trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui
alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo
della Corte dei conti e trasmessi alle competenti
Commissioni parlamentari;
c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque
in misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa
depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di
esercizio approvato.
(Omissis).».
 
Art. 5 quinquies
Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture

1. In considerazione della straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la celere cantierizzazione delle opere pubbliche, e' istituita, a decorrere dal 1° settembre 2019, la societa' per azioni denominata «Italia Infrastrutture Spa», con capitale sociale pari a 10 milioni di euro interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, su cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita il controllo di cui all'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. La societa', previa stipula di una o piu' convenzioni con le strutture interessate del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha per oggetto il supporto tecnico-amministrativo alle direzioni generali in materia di programmi di spesa che prevedano il trasferimento di fondi a regioni ed enti locali e che siano sottoposti alle Conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse destinate alle convenzioni di cui al presente comma sono erogate alla societa' su un conto di tesoreria intestato alla medesima societa', appositamente istituito, con le modalita' previste dalle medesime convenzioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' adottato lo statuto della societa'. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, designa il consiglio di amministrazione.
2. La societa' puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni e con oneri a carico della societa' stessa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, e puo' stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto della disciplina applicabile, con esperti di elevata professionalita' nelle materie oggetto d'intervento della societa' medesima.
3. Per le convenzioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine, al terzo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «e all'importo di euro 9.309.900 annui a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, all'importo di 11,5 milioni di euro per l'anno 2019 e all'importo di 7.309.900 euro a decorrere dall'anno 2020»;
b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 16, del decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica):
«Art. 16 (Societa' in house). - 1. Le societa' in
house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici
dalle amministrazioni che esercitano su di esse il
controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che
esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo
se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad
eccezione di quella prescritta da norme di legge e che
avvenga in forme che non comportino controllo o potere di
veto, ne' l'esercizio di un'influenza determinante sulla
societa' controllata.
2. Ai fini della realizzazione dell'assetto
organizzativo di cui al comma 1:
a) gli statuti delle societa' per azioni possono
contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'art.
2380-bis e dell'art. 2409-novies del codice civile;
b) gli statuti delle societa' a responsabilita'
limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli
enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi
dell'art. 2468, terzo comma, del codice civile;
c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo
possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di
appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata
superiore a cinque anni, in deroga all'art. 2341-bis, primo
comma, del codice civile.
3. Gli statuti delle societa' di cui al presente
articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del
loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti
a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici
soci.
3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di
fatturato di cui al comma 3, che puo' essere rivolta anche
a finalita' diverse, e' consentita solo a condizione che la
stessa permetta di conseguire economie di scala o altri
recuperi di efficienza sul complesso dell'attivita'
principale della societa'.
4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui
al comma 3 costituisce grave irregolarita' ai sensi
dell'art. 2409 del codice civile e dell'art. 15 del
presente decreto.
5. Nel caso di cui al comma 4, la societa' puo'
sanare l'irregolarita' se, entro tre mesi dalla data in cui
la stessa si e' manifestata, rinunci a una parte dei
rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi
rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti
diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci,
sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le
attivita' precedentemente affidate alla societa'
controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli
enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate
dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i
sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto
contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure
di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti
dalla stessa societa' controllata.
6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di
cui al comma 5, la societa' puo' continuare la propria
attivita' se e in quanto sussistano i requisiti di cui
all'art. 4. A seguito della cessazione degli affidamenti
diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti
parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del
controllo analogo.
7. Le societa' di cui al presente articolo sono
tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la
disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del
medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.».
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997.
- Si riporta l'art. 1, comma 238, della legge 30
dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005), come modificato dalla presente legge:
«238. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, e'
stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le
operazioni in materia di motorizzazione di cui all'art. 18
della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in modo da
assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24
milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle
predette maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per
l'anno 2005, e ad euro 12 milioni a decorrere dall'anno
2006, e' riassegnata allo stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli
oneri di cui all'art. 2, commi 3, 4 e 5, del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190. La riassegnazione di
cui al precedente periodo e' limitata all'importo di euro
6.120.000 per l'anno 2013, all'importo di euro 9.278.000
per l'anno 2014, all'importo di euro 7.747.000 per l'anno
2015, all'importo di euro 10.215.000 per l'anno 2016,
all'importo di 11,5 milioni di euro per l'anno 2019 e
all'importo di 7.309.900 euro a decorrere dall'anno 2020.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 10, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di
finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori
modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e
"30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata"
e: "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005";
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30
giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere
integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "31
ottobre 2005";
c) al comma 37 dell'art. 32 le parole: "30 giugno
2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005".
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre
2005 dei termini stabiliti per il versamento,
rispettivamente, della seconda e della terza rata
dell'anticipazione degli oneri concessori opera a
condizione che le regioni, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, non abbiano dettato una
diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'art. 5 del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni,
e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,
valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si
provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta l'art. 1, comma 95, della citata legge 30
dicembre 2018, n. 145:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis).
95. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per
l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di
1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.
(Omissis).».
 
Art. 5 sexies
Disposizioni urgenti per gli edifici condominial
degradati o ubicati in aree degradate

1. Negli edifici condominiali dichiarati degradati dal comune nel cui territorio sono ubicati gli edifici medesimi, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1105, quarto comma, del codice civile, la nomina di un amministratore giudiziario puo' essere richiesta anche dal sindaco del comune ove l'immobile e' ubicato. L'amministratore giudiziario assume le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea.
2. Le dichiarazioni di degrado degli edifici condominiali di cui al comma 1 sono effettuate dal sindaco del comune con ordinanza ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel quadro della disciplina in materia di sicurezza delle citta' di cui al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 1105, del codice civile:
«Art. 1105 (Amministrazione). - Tutti i partecipanti
hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa
comune.
Per gli atti di ordinaria amministrazione le
deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata
secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per
la minoranza dissenziente.
Per la validita' delle deliberazioni della
maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano
stati preventivamente informati dell'oggetto della
deliberazione.
Se non si prendono i provvedimenti necessari per
l'amministrazione della cosa comune o non si forma una
maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene
eseguita, ciascun partecipante puo' ricorrere all'autorita'
giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e puo'
anche nominare un amministratore.».
- Si riporta l'art. 50, comma 5, del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 50 (Competenze del sindaco e del presidente
della provincia). - (Omissis).
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o
di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco,
quale rappresentante della comunita' locale. Le medesime
ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante
della comunita' locale, in relazione all'urgente necessita'
di interventi volti a superare situazioni di grave incuria
o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio
culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilita'
urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela
della tranquillita' e del riposo dei residenti, anche
intervenendo in materia di orari di vendita, anche per
asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei
provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di
centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo
Stato o alle regioni in ragione della dimensione
dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di piu'
ambiti territoriali regionali.
(Omissis).».
- Il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle
citta'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2017, e' stato convertito, con modificazioni dalla
legge 18 aprile 2017, n. 48, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017.
 
Art. 5 septies
Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori
e degli anziani

1. Al fine di assicurare la piu' ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonche' per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.
2. Al fine di assicurare la piu' ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilita', a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonche' per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.
3. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui ai commi 1 e 2, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 1, comma 95, della legge 30
dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis).
95. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per
l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di
1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 20, della legge 11 marzo 1988, n.
67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988):
«Art. 20 - 1. E' autorizzata l'esecuzione di un
programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico
del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di
residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per
l'importo complessivo di 28 miliardi di euro. Al
finanziamento degli interventi si provvede mediante
operazioni di mutuo che le regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel
limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante
dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti
e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della
sanita'.
2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito
da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia
ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire
con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i criteri generali per la programmazione
degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
obiettivi di massima:
a) riequilibrio territoriale delle strutture, al
fine di garantire una idonea capacita' di posti letto anche
in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non
sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;
b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a
piu' elevato degrado strutturale;
c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti
letto che presentano carenze strutturali e funzionali
suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di
riadattamento;
d) conservazione in efficienza del restante 50 per
cento dei posti letto, la cui funzionalita' e' ritenuta
sufficiente;
e) completamento della rete dei presidi
poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni
con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede
ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere
a), b), c);
f) realizzazione di 140.000 posti in strutture
residenziali, per anziani che non possono essere assistiti
a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che
richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di
dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che
saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi
sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di
ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di
condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di
standards dimensionali, possono essere ricavate anche
presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di
posti-letto ospedalieri;
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli
impianti delle strutture sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte alla
prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di
igiene e profilassi e ai presidi multizonali di
prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed
alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
i) conservazione all'uso pubblico dei beni
dismessi, il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione
o provincia autonoma con propria determinazione.
3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce
modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati
dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle
universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria
ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a
valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione
(FIO).
4. Le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla
pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma
degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la
specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei
programmi regionali o provinciali, il Ministro della
sanita' predispone il programma nazionale che viene
sottoposto all'approvazione del CIPE.
5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma
2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre
nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza
dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma
nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio
1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta
determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire
3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano presentano in
successione temporale i progetti suscettibili di immediata
realizzazione.
5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti
attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola
esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE e di quelli
gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
presentati dagli enti di cui all'art. 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai
competenti organi regionali, i quali accertano che la
progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle
Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta
nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di loro competenza territoriale, sia completa
di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua
completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano
altresi' la conformita' dei progetti esecutivi agli studi
di fattibilita' approvati dal Ministero della sanita'.
Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi,
i competenti organi regionali verificano la coerenza con
l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
autonome e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in
successione temporale, istanza per il finanziamento dei
progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta
approvazione, da un programma temporale di realizzazione,
dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto
delle normative nazionali e regionali sugli standards
ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che
sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti
funzionali dello stesso.
6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a
carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato
di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire
330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per
l'anno 1990.
7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi
banditi dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il
personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo
sanitario, a trentotto anni, per un periodo di tre anni a
decorrere dal 1° gennaio 1988.».
 
Art. 6
Ambito di applicazione e Commissari straordinari

1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 interessati dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2018, e del 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019, di seguito denominati «eventi».
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Presidenti delle Giunte regionali competenti per territorio, con proprio decreto, nomina, fino al 31 dicembre 2021, il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Citta' metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 i cui compensi sono determinati con lo stesso decreto, analogamente a quanto disposto per il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con oneri a carico delle risorse disponibili sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 8. La gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure oggetto del presente Capo, cessa il 31 dicembre 2021.
3. I Commissari straordinari, di seguito denominati «Commissari», assicurano una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dagli eventi, attraverso specifici piani di riparazione e di ricostruzione degli immobili privati e pubblici e di trasformazione e, eventualmente, di delocalizzazione urbana finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica e, a tal fine, programmano l'uso delle risorse finanziarie e adottano le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonche' per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici.
4. Gli interventi e i piani discendenti dall'applicazione del presente Capo sono attuati nel rispetto degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1997, n. 357, nonche' degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette nazionali e regionali, individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Riferimenti normativi

- La delibera del Consiglio dei ministri del 6
settembre 2018 (Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i Comuni
della Provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto
2018), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 19
settembre 2018.
- La delibera del Consiglio dei ministri del 28
dicembre 2018 (Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il
territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di
Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina,
di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in
Provincia di Catania, il giorno 26 dicembre 2018), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio
2019.
- Per il testo dell'art. 2, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), come
modificato dalla presente legge, si veda nei riferimenti
normativi all'art. 23.
- Si riporta l'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2011
n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111:
«Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari). - 1. Fatta salva la disciplina speciale
vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando
la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un
ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un
livello di criticita' tale da non potere assicurare la
sostenibilita' e l'assolvimento delle funzioni
indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte
ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con
decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, l'ente e' posto in
liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi
decadono ed e' nominato un commissario. Il commissario
provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove
assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in
posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei
debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili
alla data della liquidazione ovvero di quelle che si
ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente; ogni
atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto
previsto nel presente periodo e' nullo. L'incarico del
commissario non puo' eccedere la durata di tre anni e puo'
essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per
un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le
residue attivita' liquidatorie continuano ad essere svolte
dal Ministero vigilante ai sensi della normativa vigente.
Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo
indeterminato dell'ente sono allocati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in
altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia
costituita ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n.
300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse
finanziarie comunque non superiori alla misura del
contributo statale gia' erogato in favore dell'ente. Il
personale trasferito mantiene il trattamento economico
fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento del trasferimento
nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il
predetto trattamento economico risulti piu' elevato
rispetto a quello previsto e' attribuito per la differenza
un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con
lo stesso decreto e' stabilita un'apposita tabella di
corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche
del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma
non si applicano agli enti territoriali ed agli enti del
servizio sanitario nazionale.
1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in
cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello
Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla
normativa vigente, ovvero presenti una situazione di
disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i
relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o
sindacale, decadono ed e' nominato un commissario con le
modalita' previste dal citato comma 1; se l'ente e' gia'
commissariato, si procede alla nomina di un nuovo
commissario. Il commissario approva il bilancio, ove
necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire
l'equilibrio finanziario dell'ente; quando cio' non sia
possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in
liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1.
Nell'ambito delle misure di cui al precedente periodo il
commissario puo' esercitare la facolta' di cui all'art. 72,
comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112,
convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei
confronti del personale che non abbia raggiunto
l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.
2. Al fine di garantire il raggiungimento degli
specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la
nomina e di rafforzare i poteri di vigilanza e controllo
stabiliti dalla legislazione di settore, i commissari
straordinari nominati ai sensi degli articoli 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio
2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
agosto 2010, n. 129, e i commissari e sub commissari ad
acta nominati ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, possono essere in ogni
tempo revocati con le medesime modalita' previste per la
nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta
soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita'
effettivamente svolta.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 i
commissari nominati ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, i cui compensi restano
determinati secondo la metodologia di calcolo e negli
importi indicati nei relativi decreti del Ministro
dell'economia e finanze di concerto col Ministro della
salute.
5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle
procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di
cui all'art. 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003,
n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e
successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la
dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella
fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e'
integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro dello sviluppo economico con le modalita' di cui
all'art. 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
A ciascun commissario il collegio puo' delegare incombenze
specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai commi da 2
a 5 del presente articolo non puo' comportare aggravio di
costi a carico della procedura per i compensi che sono
liquidati ripartendo per tre le somme gia' riconoscibili al
commissario unico.».
- Si riporta l'art. 34, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 34 (Oneri relativi al personale a disposizione
della Presidenza del Consiglio dei ministri ed agli uffici
dei commissari del Governo nelle regioni). - 1. Le
amministrazioni e gli enti di appartenenza continuano a
corrispondere gli emolumenti al proprio personale posto a
disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a
rimborsare i relativi oneri nei riguardi delle
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e delle
amministrazioni pubbliche non statali e assume a proprio
carico le spese relative alla dotazione degli immobili da
destinare a sede dei commissari del Governo nelle
regioni.».
- Si riportano gli articoli 4 e 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 agosto 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva n.
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna
selvatiche):
«Art. 4 (Misure di conservazione). - 1. Le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per
i proposti siti di importanza comunitaria opportune misure
per evitare il degrado degli habitat naturali e degli
habitat di specie, nonche' la perturbazione delle specie
per cui le zone sono state designate, nella misura in cui
tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative
per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle
aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione,
entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di
conservazione necessarie che implicano all'occorrenza
appropriati piani di gestione specifici od integrati ad
altri piani di sviluppo e le opportune misure
regolamentari, amministrative o contrattuali che siano
conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat
naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui
all'allegato B presenti nei siti.
2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in
vigore nelle zone speciali di conservazione fino
all'adozione delle misure previste al comma 2.
3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano
all'interno di aree naturali protette, si applicano le
misure di conservazione per queste previste dalla normativa
vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del
perimetro dell'area naturale protetta la regione o la
provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali
interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le
opportune misure di conservazione e le norme di gestione.».
«Art. 5 (Valutazione di incidenza). - 1. Nella
pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere
conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti
siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza
comunitaria e delle zone speciali di conservazione.
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e
di settore, ivi compresi i piani agricoli e
faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono,
secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per
individuare e valutare gli effetti che il piano puo' avere
sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del
medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da
sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati,
nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di
piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e
comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.
3. I proponenti di interventi non direttamente
connessi e necessari al mantenimento in uno stato di
conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat
presenti nel sito, ma che possono avere incidenze
significative sul sito stesso, singolarmente o
congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini
della valutazione di incidenza, uno studio volto ad
individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi
nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi
possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria,
sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di
conservazione, tenuto conto degli obiettivi di
conservazione dei medesimi.
4. Per i progetti assoggettati a procedura di
valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 6
della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e
successive modificazioni ed integrazioni, che interessano
proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza
comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti
dal presente regolamento, la valutazione di incidenza e'
ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal
caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei
progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti
siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio
di impatto ambientale predisposto dal proponente deve
contenere gli elementi relativi alla compatibilita' del
progetto con le finalita' conservative previste dal
presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di
cui all'allegato G.
5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e
degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le
province autonome, per quanto di propria competenza,
definiscono le modalita' di presentazione dei relativi
studi, individuano le autorita' competenti alla verifica
degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui
all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima
verifica, nonche' le modalita' di partecipazione alle
procedure nel caso di piani interregionali.
6. Fino alla individuazione dei tempi per
l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le
autorita' di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica
stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio
di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta
integrazioni dello stesso ovvero possono indicare
prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel
caso in cui le predette autorita' chiedano integrazioni
dello studio, il termine per la valutazione di incidenza
decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni
pervengono alle autorita' medesime.
7. La valutazione di incidenza di piani o di
interventi che interessano proposti siti di importanza
comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali
di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in
un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' effettuata sentito l'ente
di gestione dell'area stessa.
8. L'autorita' competente al rilascio
dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento
acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza,
eventualmente individuando modalita' di consultazione del
pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.
9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della
valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di
soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento
debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante
interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed
economica, le amministrazioni competenti adottano ogni
misura compensativa necessaria per garantire la coerenza
globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
per le finalita' di cui all'art. 13.
10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat
naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di
cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di
importanza comunitaria, puo' essere realizzato soltanto con
riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e
alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria
importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della
Commissione europea, per altri motivi imperativi di
rilevante interesse pubblico.».
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle
aree protette), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
13 dicembre 1991 n. 292, S.O. n. 83.
 
Art. 7
Funzioni dei Commissari straordinari

1. I Commissari esercitano le seguenti funzioni:
a) operano in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e, a seconda degli ambiti di competenza, con i Commissari delegati nominati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 547 del 21 settembre 2018 e dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018, al fine di coordinare le attivita' disciplinate dal presente Capo con gli interventi riguardanti il superamento dei relativi stati di emergenza;
b) vigilano sugli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili privati di cui all'articolo 9, nonche' coordinano la concessione ed erogazione dei relativi contributi;
c) effettuano la ricognizione dei danni unitamente ai fabbisogni e determinano, di concerto con le regioni rispettivamente competenti, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo degli stessi e stimano il fabbisogno finanziario per farvi fronte, definendo altresi' la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;
d) coordinano gli interventi di riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 13;
e) detengono e gestiscono le contabilita' speciali a loro appositamente intestate;
f) coordinano e realizzano gli interventi di demolizione delle costruzioni interessate da interventi edilizi;
g) coordinano e realizzano la mappatura della situazione edilizia e urbanistica, per avere un quadro completo del rischio statico, sismico e idrogeologico;
h) espletano ogni altra attivita' prevista dal presente Capo nei territori colpiti, ivi compresi gli interventi a sostegno delle imprese che hanno sede nei territori interessati nonche' il recupero del tessuto socio- economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;
i) provvedono, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, a dotare i comuni di cui all'allegato 2, per i quali non siano gia' stati emanati provvedimenti di concessione di contributi per l'adozione dei medesimi strumenti, di un piano di microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, disciplinando con propri atti la concessione di contributi ai comuni di cui all'allegato 2, con oneri a carico delle risorse disponibili sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 8, entro il limite complessivo di euro 380.000 per l'anno 2019, di cui euro 299.000 per la Regione Siciliana ed euro 81.000 per la Regione Molise, definendo le relative modalita' e procedure di attuazione;
l) provvedono alle attivita' relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali risorse residue presenti nelle contabilita' speciali, intestate ai Commissari delegati di cui all'articolo 2 dell'ordinanza n. 547 del 21 settembre 2018 e all'articolo 15 dell'ordinanza n. 566 del 28 dicembre 2018, che vengono all'uopo trasferite sulle rispettive contabilita' speciali di cui all'articolo 8.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Commissari provvedono con propri atti, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2-bis. Per le attivita' di cui al comma 1, i Commissari possono avvalersi altresi' dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia Spa, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 8.
 
Art. 8
Contabilita' speciali

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 6.
2. Per l'attuazione degli interventi di immediata necessita' di cui al presente decreto, al fondo per la ricostruzione e' assegnata una dotazione iniziale di complessivi euro 275,7 milioni per il quinquennio 2019-2023, con la seguente ripartizione: euro 38,15 milioni per l'anno 2019, euro 58,75 milioni per l'anno 2020 ed euro 79,80 milioni per l'anno 2021, euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 da destinare alla ricostruzione nei territori dei Comuni della Citta' metropolitana di Catania; euro 10 milioni per l'anno 2019, euro 19 milioni per l'anno 2020 ed euro 10 milioni per l'anno 2021 da destinare alla ricostruzione nei territori dei Comuni della provincia di Campobasso.
3. A ciascun Commissario e' intestata una apposita contabilita' speciale aperta presso la tesoreria dello Stato nella quale confluiscono le risorse finanziarie provenienti dal Fondo di cui al presente articolo, a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori dei comuni di cui all'allegato 1, alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 48,15 milioni di euro per l'anno 2019, 77,75 milioni di euro per l'anno 2020, 89,80 milioni di euro per l'anno 2021, euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 29.
 
Art. 9
Ricostruzione privata

1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'allegato 1, i Commissari provvedono a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorita' sulla base dell'entita' del danno subito a seguito della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).
2. In coerenza con i criteri stabiliti nel presente Capo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati ai sensi dell'articolo 12, per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno:
a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione nelle aree considerate ad alto rischio sismico e idrogeologico, degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e commerciale, per servizi pubblici e privati, in relazione al danno effettivamente subito;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attivita' produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e ai servizi, inclusi i servizi sociali e socio-sanitari;
c) danni alle strutture private adibite ad attivita' sociali, socio-sanitarie e socio-educative, ricreative, sportive e religiose;
d) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;
e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorita', per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei.
3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi, su richiesta, agli interessati che dimostrino il nesso di causalita' diretto, comprovato da apposita perizia asseverata, tra il danno, anche in relazione alla sua entita', e gli eventi.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e, in particolare, dall'articolo 50.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 8.

Riferimenti normativi

- Il Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE
reca: «Regolamento della Commissione che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato»
 
Art. 10
Criteri e modalita' generali per la concessione
dei contributi per la ricostruzione privata

1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati situati nei territori dei comuni di cui all'allegato 1, distrutti o danneggiati dagli eventi, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri, delle soglie e delle modalita' stabiliti con atti adottati dal Commissario ai sensi dell'articolo 7, comma 2, possono essere concessi, nel limite delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale, di cui all'articolo 8, dei contributi per le seguenti tipologie di immobili:
a) per gli immobili distrutti, un contributo fino al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, nonche' dell'eliminazione delle barriere architettoniche;
b) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilita' superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo fino al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, compresi l'adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonche' l'eliminazione delle barriere architettoniche, e del ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio;
c) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilita' inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo fino al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:
a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che alla data degli eventi, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, che, alla data degli eventi, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprieta' indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;
c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);
d) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, nei quali, alla data degli eventi, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1 era presente un'unita' immobiliare di cui alle lettere a), b) e c);
e) dei titolari di attivita' produttive o commerciali ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unita' immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma, e che alla data degli relativi eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite all'esercizio dell'attivita' produttiva o ad essa strumentali.
3. Nessun contributo puo' essere concesso per gli immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale o dall'autorita' amministrativa ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 181 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, se non previa revoca dello stesso da parte del giudice competente dell'esecuzione penale o dell'autorita' amministrativa competente.
4. Il contributo concesso e' al netto di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalita' di quelli di cui al presente Capo.
5. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative, nei limiti di quanto determinato all'articolo 17, comma 3.
6. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo.
7. Le domande di concessione dei contributi contengono la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi di cui al comma 1 e all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni.
8. La concessione del contributo e' annotata nei registri immobiliari, su richiesta del Commissario straordinario, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalita'.
9. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quarto e quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la meta' del valore dell'edificio e gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.
10. Ferma restando l'esigenza di assicurare il controllo, l'economicita' e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
11. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi e' compiuta tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 16.

Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 5 maggio 2011 (Approvazione del modello per il
rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilita' per
edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo
manuale di compilazione), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, S.O. n. 123.
- Si riporta l'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre
2011, n. 284, S.O., e convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
«Art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'imposta
municipale propria). - (Omissis).
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il
possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504. I soggetti richiamati dall'art. 2, comma 1, lettera
b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del
1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli
imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive
modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.
L'imposta municipale propria non si applica al possesso
dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad
applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di
cui al comma 10. Per abitazione principale si intende
l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente
e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti
del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e
la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per
pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unita' ad uso abitativo. I comuni possono considerare
direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
In caso di piu' unita' immobiliari, la predetta
agevolazione puo' essere applicata ad una sola unita'
immobiliare. A partire dall'anno 2015 e' considerata
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una
sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE),
gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo
di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che
non risulti locata o data in comodato d'uso. L'imposta
municipale propria non si applica, altresi':
a) alle unita' immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari, ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti
alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al
richiesto requisito della residenza anagrafica;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad
alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a
seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare,
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile,
nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma
1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il
quale non sono richieste le condizioni della dimora
abituale e della residenza anagrafica.»
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile
1986, S.O. n. 34.
- Si riporta l'art. 181, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137):
«Art. 181 (Opere eseguite in assenza di
autorizzazione o in difformita' da essa). - 1. Chiunque,
senza la prescritta autorizzazione o in difformita' di
essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni
paesaggistici e' punito con le pene previste dall'art. 44,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380.
1-bis. La pena e' della reclusione da uno a quattro
anni qualora i lavori di cui al comma 1:
a) ricadano su immobili od aree che, per le loro
caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di
notevole interesse pubblico con apposito provvedimento
emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;
b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge
ai sensi dell'art. 142 ed abbiano comportato un aumento dei
manufatti superiore al trenta per cento della volumetria
della costruzione originaria o, in alternativa, un
ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta
metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova
costruzione con una volumetria superiore ai mille metri
cubi.
1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'art. 167, qualora
l'autorita' amministrativa competente accerti la
compatibilita' paesaggistica secondo le procedure di cui al
comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si
applica:
a) per i lavori, realizzati in assenza o
difformita' dall'autorizzazione paesaggistica, che non
abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi
ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformita'
dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori configurabili quali interventi di
manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380.
1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati
dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita
domanda all'autorita' preposta alla gestione del vincolo ai
fini dell'accertamento della compatibilita' paesaggistica
degli interventi medesimi. L'autorita' competente si
pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di
centottanta giorni, previo parere vincolante della
soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di
novanta giorni.
1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o
degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte
del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio
dall'autorita' amministrativa, e comunque prima che
intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma
1.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la
rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del
condannato. Copia della sentenza e' trasmessa alla regione
ed al comune nel cui territorio e' stata commessa la
violazione.».
- Si riporta l'art. 31, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia (Testo A):
«Art. 31 ( (L) (Interventi eseguiti in assenza di
permesso di costruire, in totale difformita' o con
variazioni essenziali (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art.
7; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 2,
convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n.
298; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli
107 e 109) ). - 1. Sono interventi eseguiti in totale
difformita' dal permesso di costruire quelli che comportano
la realizzazione di un organismo edilizio integralmente
diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche
o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso,
ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti
indicati nel progetto e tali da costituire un organismo
edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed
autonomamente utilizzabile.
2. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in
assenza di permesso, in totale difformita' dal medesimo,
ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi
dell'art. 32, ingiunge al proprietario e al responsabile
dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel
provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai
sensi del comma 3.
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla
demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel
termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e
l'area di sedime, nonche' quella necessaria, secondo le
vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di
opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto
gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita
non puo' comunque essere superiore a dieci volte la
complessiva superficie utile abusivamente costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza alla
ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente
comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce
titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione
nei registri immobiliari, che deve essere eseguita
gratuitamente.
4-bis. L'autorita' competente, constatata
l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa
pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000
euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni
previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi
realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2
dell'art. 27, ivi comprese le aree soggette a rischio
idrogeologico elevato o molto elevato, e' sempre irrogata
nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del
provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilita'
penali, costituisce elemento di valutazione della
performance individuale nonche' di responsabilita'
disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del
funzionario inadempiente.
4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma
4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente
alla demolizione e rimessione in pristino delle opere
abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate
a verde pubblico.
4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare
l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente
reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di
demolizione.
5. L'opera acquisita e' demolita con ordinanza del
dirigente o del responsabile del competente ufficio
comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con
deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di
prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non
contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o
di rispetto dell'assetto idrogeologico.
6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su
terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a
vincolo di inedificabilita', l'acquisizione gratuita, nel
caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si
verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui
compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali
amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere
abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei
responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei
vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio
del comune.
7. Il segretario comunale redige e pubblica
mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati
relativi agli immobili e alle opere realizzati
abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di
sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorita'
giudiziaria competente, al presidente della giunta
regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni
dalla data di constatazione della inosservanza delle
disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 27, ovvero
protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del
medesimo art. 27, il competente organo regionale, nei
successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti
eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione
alla competente autorita' giudiziaria ai fini
dell'esercizio dell'azione penale.
9. Per le opere abusive di cui al presente articolo,
il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui
all'art. 44, ordina la demolizione delle opere stesse se
ancora non sia stata altrimenti eseguita.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi di cui all'art. 23,
comma 01.».
- Si riportano gli articoli 46 e 47, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa (Testo A):
«Art. 46 ( (R) (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni) ). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
(R)».
«Art. 47 ( (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto
di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente
stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta
conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione
resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle
modalita' di cui all'art. 38. (R).
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».
- Si riportano gli articoli 1120, 1121 e 1136, del
codice civile:
«Art. 1120 (Innovazioni). - I condomini, con la
maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136,
possono disporre tutte le innovazioni dirette al
miglioramento o all'uso piu' comodo o al maggior rendimento
delle cose comuni.
I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo
comma dell'art. 1136, possono disporre le innovazioni che,
nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la
sicurezza e la salubrita' degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare
le barriere architettoniche, per il contenimento del
consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi
destinati a servizio delle unita' immobiliari o
dell'edificio, nonche' per la produzione di energia
mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti
eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del
condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un
diritto reale o personale di godimento del lastrico solare
o di altra idonea superficie comune;
3) l'installazione di impianti centralizzati per la
ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro
genere di flusso informativo, anche da satellite o via
cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per
le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non
comportano modifiche in grado di alterare la destinazione
della cosa comune e di impedire agli altri condomini di
farne uso secondo il loro diritto.
L'amministratore e' tenuto a convocare l'assemblea
entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo
condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di
cui al precedente comma. La richiesta deve contenere
l'indicazione del contenuto specifico e delle modalita' di
esecuzione degli interventi proposti. In mancanza,
l'amministratore deve invitare senza indugio il condomino
proponente a fornire le necessarie integrazioni.
Sono vietate le innovazioni che possano recare
pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del
fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che
rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili
all'uso o al godimento anche di un solo condomino.».
«Art. 1121 (Innovazioni gravose o voluttuarie). -
Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o
abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari
condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in
opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione
separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio
sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Se l'utilizzazione separata non e' possibile,
l'innovazione non e' consentita, salvo che la maggioranza
dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda
sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i
loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque
tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione,
contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione
dell'opera.».
«Art. 1136 (Costituzione dell'assemblea e validita'
delle deliberazioni). - L'assemblea in prima convocazione
e' regolarmente costituita con l'intervento di tanti
condomini che rappresentino i due terzi del valore
dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al
condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero
di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e
almeno la meta' del valore dell'edificio.
Se l'assemblea in prima convocazione non puo'
deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in
seconda convocazione delibera in un giorno successivo a
quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni
dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione e'
regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini
che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero
edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La
deliberazione e' valida se approvata dalla maggioranza
degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti
almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca
dell'amministratore o le liti attive e passive relative a
materie che esorbitano dalle attribuzioni
dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che
concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni
straordinarie di notevole entita' e le deliberazioni di cui
agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter
nonche' 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate
con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente
articolo.
Le deliberazioni di cui all'art. 1120, primo comma, e
all'art. 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate
dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la
maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del
valore dell'edificio.
L'assemblea non puo' deliberare, se non consta che
tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.
Delle riunioni dell'assemblea si redige processo
verbale da trascrivere nel registro tenuto
dall'amministratore.».
- Si riporta l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione). -
(Omissis).
2. Le disposizioni del presente codice si applicano,
altresi', all'aggiudicazione dei seguenti contratti:
a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1
milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura
superiore al 50 per cento da amministrazioni
aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una
delle seguenti attivita':
1) lavori di genio civile di cui all'allegato I;
2) lavori di edilizia relativi a ospedali,
impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero,
edifici scolastici e universitari e edifici destinati a
funzioni pubbliche;
b) appalti di servizi di importo superiore alle
soglie di cui all'art. 35 sovvenzionati direttamente in
misura superiore al 50 per cento da amministrazioni
aggiudicatrici, allorche' tali appalti siano connessi a un
appalto di lavori di cui alla lettera a).
c) lavori pubblici affidati dai concessionari di
lavori pubblici che non sono amministrazioni
aggiudicatrici;
d) lavori pubblici affidati dai concessionari di
servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla
gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di
proprieta' dell'amministrazione aggiudicatrice;
e) lavori pubblici da realizzarsi da parte di
soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un
altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta
l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo
totale o parziale del contributo previsto per il rilascio
del permesso, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
dell'art. 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione.
L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire o
altro titolo abilitativo, puo' prevedere che, in relazione
alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente
diritto a richiedere il titolo presenti all'amministrazione
stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, un
progetto di fattibilita' tecnica ed economica delle opere
da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui
devono essere completate, allegando lo schema del relativo
contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del
progetto di fattibilita' tecnica ed economica, indice una
gara con le modalita' previste dall'art. 60 o 61. Oggetto
del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo
in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e
l'esecuzione di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica
distintamente il corrispettivo richiesto per la
progettazione esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per
i costi della sicurezza.
(Omissis).».
 
Art. 11
Interventi di riparazione e ricostruzione
degli immobili danneggiati o distrutti

1. I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi, concessi sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2 e 3 quando ricorrono le condizioni per la concessione del beneficio, sono finalizzati a:
a) riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o delocalizzare e assoggettare a trasformazione urbana gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dagli eventi. Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, per tali immobili, l'intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, asseverata da un tecnico abilitato, nel rispetto delle disposizioni concernenti la resistenza alle azioni sismiche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016;
b) riparare, ripristinare, demolire e ricostruire, gli immobili «di interesse strategico», di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003, e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dagli eventi. Per tali immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;
c) riparare e ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dagli eventi conseguendo il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identita' culturale del bene stesso.

Riferimenti normativi

- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016 (Definizione delle
caratteristiche tecniche per la ricostruzione di immobili
danneggiati dal sisma del 24 agosto 2016 (art. 7, comma 1,
lett. a) del decreto-legge n. 189 del 2016, conv. dalla
legge n. 229 del 2016), e' reperibile consultando:
http://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero
-477-del-27122016
- Il decreto del Capo del Dipartimento della protezione
civile 21 ottobre 2003 (Disposizioni attuative dell'art. 2,
commi 2, 3 e 4, dell'O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274
recante «Primi elementi in materia di criteri generali per
la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre
2003.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, S.O. n. 28.
 
Art. 12
Procedura per la concessione
e l'erogazione dei contributi

1. L'istanza di concessione dei contributi e' presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 10, comma 2, ai comuni di cui all'allegato 1 unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
a) la relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, attestante la riconducibilita' causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici, a cui si allega l'eventuale scheda AeDES, se disponibile o l'ordinanza di sgombero;
b) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attivita' di demolizione, ricostruzione e riparazione necessarie nonche' degli interventi di miglioramento sismico previsti, riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entita' del contributo richiesto sulla base del prezzario regionale in vigore;
c) l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua iscrizione nell'Anagrafe di cui all'articolo 16 e al rispetto della normativa vigente in materia di antimafia, nonche', per gli interventi sugli edifici di interesse storico-artistico, la documentazione attestante il possesso di competenze tecniche commisurate alla tipologia di immobile e alla tipologia di intervento.
2. All'esito dell'istruttoria relativa agli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il comune rilascia il corrispondente titolo edilizio.
3. I comuni di cui all'allegato 1, dopo aver acquisito e verificato la documentazione di cui al comma 1, trasmettono la stessa al Commissario competente.
4. Il Commissario competente o un suo delegato concede il contributo con decreto nella misura accertata e ritenuta congrua. I contributi sono erogati, a valere sulle risorse delle contabilita' speciali di cui all'articolo 8, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
5. Ciascun Commissario procede con cadenza mensile, avvalendosi della collaborazione dei Provveditorati Opere Pubbliche o degli uffici regionali territorialmente competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali e' stato concesso il contributo, il Commissario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.
6. Con atti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, sono definiti modalita' e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, anche prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche.
7. Nel caso in cui, sul bene oggetto di richiesta di contributo, sia pendente una domanda di sanatoria, il procedimento per la concessione dei contributi e' sospeso nelle more dell'esame delle istanze di sanatoria e l'erogazione dei contributi e' subordinata all'accoglimento di detta istanza.
 
Art. 13
Ricostruzione pubblica

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, e' disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 8, per la demolizione e ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi pubblici, e delle infrastrutture, nonche' per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacita' di resistenza delle strutture, nei comuni di cui all'allegato 1, attraverso la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi individuati a seguito della ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Commissario competente ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).
2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con atti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, si provvede a:
a) predisporre e approvare un piano degli edifici pubblici di cui al comma 1, delle chiese e degli edifici di culto di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento nel limite delle risorse disponibili nelle contabilita' speciali di cui all'articolo 8;
b) predisporre e approvare un piano di interventi finalizzati ad assicurare la funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture a valere sulle risorse disponibili nelle contabilita' speciali di cui all'articolo 8;
c) predisporre e approvare un piano dei beni culturali, che quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento nei limiti delle risorse disponibili nelle contabilita' speciali di cui all'articolo 8. I piani sono predisposti sentito il Ministero per i beni e le attivita' culturali ovvero il competente Assessorato della Regione Siciliana;
d) predisporre ed approvare un piano di interventi sulle aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico, con priorita' per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture, sentito il Commissario per il dissesto idrogeologico e nei limiti delle risorse disponibili nelle contabilita' speciali di cui all'articolo 8.
3. In sede di approvazione dei piani di cui al comma 2 ovvero con apposito atto adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, i Commissari individuano, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi. La realizzazione degli interventi di cui al primo periodo costituisce presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario possono applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe di cui all'articolo 16. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 16. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. Le regioni territorialmente competenti nonche' gli enti locali delle medesime regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa specifica intesa, procedono all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprieta', nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte dei Commissari straordinari, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse delle contabilita' speciali di cui all'articolo 8.
5. I Commissari straordinari provvedono, con oneri a carico delle risorse delle contabilita' speciali di cui all'articolo 8 e nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprieta' statale, ripristinabili con miglioramento sismico.
5-bis. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, i Commissari possono provvedere direttamente agli interventi inseriti nella programmazione e gia' oggetto di finanziamento per i quali l'ente proprietario non abbia manifestato la disponibilita' a svolgere le funzioni di soggetto attuatore di cui all'articolo 14.
6. Sulla base delle priorita' stabilite dai Commissari e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e c), i soggetti attuatori di cui all'articolo 14, comma 1, oppure i comuni interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario.
7. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformita' agli indirizzi definiti dal Commissario, i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o piu' degli operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. L'affidamento degli incarichi di cui al primo periodo e' consentito esclusivamente in caso di indisponibilita' di personale in possesso della necessaria professionalita'.
8. I Commissari straordinari, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 6 e verifica della congruita' economica degli stessi e acquisiti i necessari pareri e nulla osta da parte degli organi competenti, anche mediante apposita conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, approvano definitivamente i progetti esecutivi e adottano il decreto di concessione del contributo.
8-bis. Con apposito atto da emanare ai sensi dell'articolo 7, comma 2, sono indicate le modalita' di attuazione del comma 6, nonche' di acquisizione dei pareri e nulla osta da parte degli organi competenti, mediante apposita conferenza di servizi.
9. I contributi di cui al presente articolo, nonche' le spese per l'assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta.
10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, S.O. n. 28.
- Si riporta l'art. 63, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara). - 1. Nei casi e nelle
circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni
aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici
mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione,
nel primo atto della procedura, della sussistenza dei
relativi presupposti.
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture
e servizi, la procedura negoziata senza previa
pubblicazione puo' essere utilizzata:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta
o alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione
appropriata, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su
sua richiesta. Un'offerta non e' ritenuta appropriata se
non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi,
manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a
rispondere alle esigenze dell'amministrazione
aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di
gara. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta
appropriata se l'operatore economico interessato deve o
puo' essere escluso ai sensi dell'art. 80 o non soddisfa i
criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione
aggiudicatrice ai sensi dell'art. 83;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi
possono essere forniti unicamente da un determinato
operatore economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione
o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione
artistica unica;
2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i
diritti di proprieta' intellettuale.
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano
solo quando non esistono altri operatori economici o
soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di
concorrenza non e' il risultato di una limitazione
artificiale dei parametri dell'appalto;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i
termini per le procedure aperte o per le procedure
ristrette o per le procedure competitive con negoziazione
non possono essere rispettati.
Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso
alla procedura di cui al presente articolo non devono
essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni
aggiudicatrici.
3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la
procedura di cui al presente articolo e', inoltre,
consentita nei casi seguenti:
a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano
fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di
sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si
tratti di produzione in quantita' volta ad accertare la
redditivita' commerciale del prodotto o ad ammortizzare i
costi di ricerca e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate
dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o
impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore
obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare
forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui
impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; la
durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non
puo' comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate sul mercato
delle materie prime;
d) per l'acquisto di forniture o servizi a
condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che
cessa definitivamente l'attivita' commerciale oppure dagli
organi delle procedure concorsuali.
4. La procedura prevista dal presente articolo e',
altresi', consentita negli appalti pubblici relativi ai
servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di
progettazione e debba, in base alle norme applicabili,
essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del
concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono
essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. La presente procedura puo' essere utilizzata per
nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di
lavori o servizi analoghi, gia' affidati all'operatore
economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle
medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che
tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di
gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo
appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'art.
59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entita' di
eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni
alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilita' di
avvalersi della procedura prevista dal presente articolo e'
indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella
prima operazione e l'importo totale previsto per la
prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi e'
computato per la determinazione del valore globale
dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui
all'art. 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura e'
limitato al triennio successivo alla stipulazione del
contratto dell'appalto iniziale.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli
operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economica e finanziaria e tecniche e
professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e
selezionano almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei.
L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore
economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
sensi dell'art. 95, previa verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di
contratti di uguale importo mediante procedura aperta,
ristretta o mediante procedura competitiva con
negoziazione.».
- Si riporta l'art. 1, commi da 52 a 57, della legge 6
novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione):
«Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione). - (Omissis).
52. Per le attivita' imprenditoriali di cui al comma
53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria
da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal
codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, e' obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui
all'art. 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche
in via telematica, di apposito elenco di fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi
settori. Il suddetto elenco e' istituito presso ogni
prefettura. L'iscrizione nell'elenco e' disposta dalla
prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente
ha la propria sede. Si applica l'art. 92, commi 2 e 3, del
citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura
effettua verifiche periodiche circa la perdurante
insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in
caso di esito negativo, dispone la cancellazione
dell'impresa dall'elenco.
52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52
tiene luogo della comunicazione e dell'informazione
antimafia liberatoria anche ai fini della stipula,
approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti
relativi ad attivita' diverse da quelle per le quali essa
e' stata disposta.
53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio
di infiltrazione mafiosa le seguenti attivita':
a) trasporto di materiali a discarica per conto di
terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento
di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e
materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di
calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
54. L'indicazione delle attivita' di cui al comma 53
puo' essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno,
con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di
concerto con i Ministri della giustizia, delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle
finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione del relativo schema alle Camere. Qualora le
Commissioni non si pronuncino entro il termine, il decreto
puo' essere comunque adottato.
55. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 52
comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica
dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali,
entro trenta giorni dalla data della modifica. Le societa'
di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le
variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione
dell'iscrizione.
56. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della
giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello
sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
dell'elenco di cui al comma 52, nonche' per l'attivita' di
verifica.
57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore del decreto di cui al comma 56
continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 77 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 77 (Commissione giudicatrice). - 1. Nelle
procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di
concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico e' affidata ad una commissione giudicatrice,
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce
l'oggetto del contratto.
2. La commissione e' costituta da un numero dispari
di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla
stazione appaltante e puo' lavorare a distanza con
procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza
delle comunicazioni.
3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti
all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78 e, nel
caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a,
INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti
aggregatori regionali di cui all'art. 9 del decreto legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti
nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti
alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili
in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione
speciale che prestano servizio presso la stessa stazione
appaltante ovvero, se il numero risulti ancora
insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti
all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono
individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico
sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero
di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei
componenti da nominare e comunque nel rispetto del
principio di rotazione. Tale lista e' comunicata dall'ANAC
alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla
richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante
puo', in caso di affidamento di contratti per i servizi e
le forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'art. 35, per i lavori di importo inferiore a un milione
di euro o per quelli che non presentano particolare
complessita', nominare alcuni componenti interni alla
stazione appaltante, nel rispetto del principio di
rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non
particolare complessita' le procedure svolte attraverso
piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'art.
58. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le
forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o
innovativo, effettuati nell'ambito di attivita' di ricerca
e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la
stazione appaltante sulla specificita' dei profili, puo'
selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici
anche tra gli esperti interni alla medesima stazione
appaltante.
4. I commissari non devono aver svolto ne' possono
svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui
affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle
commissioni di gara e' valutata con riferimento alla
singola procedura.
5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione
della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche
di pubblico amministratore, non possono essere nominati
commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati
dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le
proprie funzioni d'istituto.
6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle
commissioni l'art. 35-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, l'art. 51 del codice di procedura civile,
nonche' l'art. 42 del presente codice. Sono altresi'
esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che,
in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici,
abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede
giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione
di atti dichiarati illegittimi.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della
commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte.
8. Il Presidente della commissione giudicatrice e'
individuato dalla stazione appaltante tra i commissari
sorteggiati.
9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i
commissari dichiarano ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
l'inesistenza delle cause di incompatibilita' e di
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni
appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano
l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a
componente della commissione giudicatrice di cui ai commi
4, 5 e 6 del presente articolo, all'art. 35-bis del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e all'art. 42 del presente
codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione
di incompatibilita' dei candidati devono essere
tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante
all'ANAC ai fini dell'eventuale cancellazione dell'esperto
dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto.
10. Le spese relative alla commissione sono inserite
nel quadro economico dell'intervento tra le somme a
disposizione della stazione appaltante. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
l'ANAC, e' stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il
compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici
sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta
alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.
11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a
seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di
annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, e'
riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in
cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella
composizione della commissione.
12.
13. Il presente articolo non si applica alle
procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o
concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non
siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una
delle attivita' previste dagli articoli da 115 a 121.».
- Per il testo dell'art. 24, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come
modificato dalla presente legge, si veda nei riferimenti
normativi all'art. 1.
- Si riporta l'art. 46, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 46 (Operatori economici per l'affidamento dei
servizi di architettura e ingegneria) - 1. Sono ammessi a
partecipare alle procedure di affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e
architettura: i professionisti singoli, associati, le
societa' tra professionisti di cui alla lettera b), le
societa' di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi,
i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti
che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul
mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonche'
attivita' tecnico-amministrative e studi di fattibilita'
economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con
riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici, i soggetti con qualifica di
restauratore di beni culturali ai sensi della vigente
normativa; gli archeologi;
b) le societa' di professionisti: le societa'
costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, nelle forme delle societa' di persone di cui
ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del
codice civile ovvero nella forma di societa' cooperativa di
cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice
civile, che svolgono per committenti privati e pubblici
servizi di ingegneria e architettura quali studi di
fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni o
direzioni dei lavori, valutazioni di congruita' tecnico
economica o studi di impatto ambientale;
c) societa' di ingegneria: le societa' di capitali
di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto
del codice civile, ovvero nella forma di societa'
cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto
del codice civile che non abbiano i requisiti delle
societa' tra professionisti, che eseguono studi di
fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni o
direzioni dei lavori, valutazioni di congruita'
tecnico-economica o studi di impatto, nonche' eventuali
attivita' di produzione di beni connesse allo svolgimento
di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e
architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai
soggetti di cui alle lettere da a) a d);
f) i consorzi stabili di societa' di professionisti
e di societa' di ingegneria, anche in forma mista, formati
da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei
settori dei servizi di ingegneria ed architettura.
2. Ai fini della partecipazione alle procedure di
affidamento di cui al comma 1, le societa', per un periodo
di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare
il possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con
riferimento ai requisiti dei soci delle societa', qualora
costituite nella forma di societa' di persone o di societa'
cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti
dipendenti della societa' con rapporto a tempo
indeterminato, qualora costituite nella forma di societa'
di capitali.».
- Si riportano gli articoli da 14 a 14-quinquies, della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi):
«Art. 14 (Conferenza di servizi) - 1. La conferenza
di servizi istruttoria puo' essere indetta
dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di
altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del
privato interessato, quando lo ritenga opportuno per
effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime
attivita' o risultati. Tale conferenza si svolge con le
modalita' previste dall'art. 14-bis o con modalita'
diverse, definite dall'amministrazione procedente.
2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre
indetta dall'amministrazione procedente quando la
conclusione positiva del procedimento e' subordinata
all'acquisizione di piu' pareri, intese, concerti, nulla
osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da
diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o
servizi pubblici. Quando l'attivita' del privato sia
subordinata a piu' atti di assenso, comunque denominati, da
adottare a conclusione di distinti procedimenti, di
competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la
conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta
dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.
3. Per progetti di particolare complessita' e di
insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
procedente, su motivata richiesta dell'interessato,
corredata da uno studio di fattibilita', puo' indire una
conferenza preliminare finalizzata a indicare al
richiedente, prima della presentazione di una istanza o di
un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla
loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti,
nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di
assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi
dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza
preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'art.
14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta'. Le
amministrazioni coinvolte esprimono le proprie
determinazioni sulla base della documentazione prodotta
dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le
amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni,
l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque
giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza
preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta
l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza
simultanea nei termini e con le modalita' di cui agli
articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
simultanea, le determinazioni espresse in sede di
conferenza preliminare possono essere motivatamente
modificate o integrate solo in presenza di significativi
elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
delle osservazioni degli interessati sul progetto
definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere,
sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e
gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
vigente.
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione
di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
concerti, nulla osta e assensi comunque denominati,
necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo
progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita
conferenza di servizi, convocata in modalita' sincrona ai
sensi dell'art. 14-ter, secondo quanto previsto dall'art.
27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. L'indizione della conferenza e' comunicata ai
soggetti di cui all'art. 7, i quali possono intervenire nel
procedimento ai sensi dell'art. 9.».
«Art. 14-bis (Conferenza semplificata). - 1. La
conferenza decisoria di cui all'art. 14, comma 2, si svolge
in forma semplificata e in modalita' asincrona, salvo i
casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono
secondo le modalita' previste dall'art. 47 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La conferenza e' indetta dall'amministrazione
procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del
procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se
il procedimento e' ad iniziativa di parte. A tal fine
l'amministrazione procedente comunica alle altre
amministrazioni interessate:
a) l'oggetto della determinazione da assumere,
l'istanza e la relativa documentazione ovvero le
credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai
documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici
giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
richiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 7, integrazioni
documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a
quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni
coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando
l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione
del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi
sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla
tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di
legge o i provvedimenti di cui all'art. 2 non prevedano un
termine diverso, il suddetto termine e' fissato in novanta
giorni;
d) la data della eventuale riunione in modalita'
sincrona di cui all'art. 14-ter, da tenersi entro dieci
giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c),
fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
conclusione del procedimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le
amministrazioni coinvolte rendono le proprie
determinazioni, relative alla decisione oggetto della
conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate,
sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,
ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai
fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni
eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del
superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e
analitico e specificano se sono relative a un vincolo
derivante da una disposizione normativa o da un atto
amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte
per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti
espressi, la mancata comunicazione della determinazione
entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti
previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza
condizioni. Restano ferme le responsabilita'
dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti
nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso,
ancorche' implicito.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c),
l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni
lavorativi, la determinazione motivata di conclusione
positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'art.
14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di
assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora
ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni
interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente
indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del
superamento del dissenso possano essere accolte senza
necessita' di apportare modifiche sostanziali alla
decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito
uno o piu' atti di dissenso che non ritenga superabili,
l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo
termine, la determinazione di conclusione negativa della
conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda.
Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta
determinazione produce gli effetti della comunicazione di
cui all'art. 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette
alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali
osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto
articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale
mancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione
nell'ulteriore determinazione di conclusione della
conferenza.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5,
l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame
contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data
fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della
conferenza in modalita' sincrona, ai sensi dell'art.
14-ter.
7. Ove necessario, in relazione alla particolare
complessita' della determinazione da assumere,
l'amministrazione procedente puo' comunque procedere
direttamente in forma simultanea e in modalita' sincrona,
ai sensi dell'art. 14-ter. In tal caso indice la conferenza
comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di
cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la
riunione entro i successivi quarantacinque giorni.
L'amministrazione procedente puo' altresi' procedere in
forma simultanea e in modalita' sincrona su richiesta
motivata delle altre amministrazioni o del privato
interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al
comma 2, lettera b). In tal caso la riunione e' convocata
nei successivi quarantacinque giorni 2.».
«Art. 14-ter (Conferenza simultanea) - 1. La prima
riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e
in modalita' sincrona si svolge nella data previamente
comunicata ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera d),
ovvero nella data fissata ai sensi dell'art. 14-bis, comma
7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche
in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni
competenti.
2. I lavori della conferenza si concludono non oltre
quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione
di cui al comma 1. Nei casi di cui all'art. 14-bis, comma
7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni
culturali e della salute dei cittadini, il termine e'
fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di
rispettare il termine finale di conclusione del
procedimento.
3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla
riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la
posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni
di competenza della conferenza, anche indicando le
modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini
dell'assenso.
4. Ove alla conferenza partecipino anche
amministrazioni non statali, le amministrazioni statali
sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la
posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato,
anche preventivamente per determinate materie o determinati
periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni
periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione
del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le
singole amministrazioni statali possono comunque
intervenire ai lavori della conferenza in funzione di
supporto. Le amministrazioni di cui all'art. 14-quinquies,
comma 1, prima della conclusione dei lavori della
conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il
proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.
5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce
autonomamente le modalita' di designazione del
rappresentante unico di tutte le amministrazioni
riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale
nonche' l'eventuale partecipazione delle suddette
amministrazioni ai lavori della conferenza.
6. Alle riunioni della conferenza possono essere
invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il
progetto eventualmente dedotto in conferenza.
7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non
oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione
procedente adotta la determinazione motivata di conclusione
della conferenza, con gli effetti di cui all'art.
14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse
dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite
i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito
l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui
rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero,
pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3
la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non
motivato o riferito a questioni che non costituiscono
oggetto della conferenza.».
«Art. 14-quater (Decisione della conferenza di
servizi). - 1. La determinazione motivata di conclusione
della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente
all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti
gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza
delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi
pubblici interessati.
2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti
dalla determinazione motivata di conclusione della
conferenza possono sollecitare con congrua motivazione
l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione
di una nuova conferenza, determinazioni in via di
autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies. Possono altresi'
sollecitarla, purche' abbiano partecipato, anche per il
tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'art.
14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei
termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai
sensi dell'art. 21-quinquies.
3. In caso di approvazione unanime, la determinazione
di cui al comma 1 e' immediatamente efficace. In caso di
approvazione sulla base delle posizioni prevalenti,
l'efficacia della determinazione e' sospesa ove siano stati
espressi dissensi qualificati ai sensi dell'art.
14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei
rimedi ivi previsti.
4. I termini di efficacia di tutti i pareri,
autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza
di servizi decorrono dalla data della comunicazione della
determinazione motivata di conclusione della conferenza.».
«Art. 14-quinquies (Rimedi per le amministrazioni
dissenzienti). - 1. Avverso la determinazione motivata di
conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua
comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali
o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei
cittadini possono proporre opposizione al Presidente del
Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in
modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della
conclusione dei lavori della conferenza. Per le
amministrazioni statali l'opposizione e' proposta dal
Ministro competente.
2. Possono altresi' proporre opposizione le
amministrazioni delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in
una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia
manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.
3. La proposizione dell'opposizione sospende
l'efficacia della determinazione motivata di conclusione
della conferenza.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice,
per una data non posteriore al quindicesimo giorno
successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione
con la partecipazione delle amministrazioni che hanno
espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che
hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i
partecipanti formulano proposte, in attuazione del
principio di leale collaborazione, per l'individuazione di
una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione
motivata di conclusione della conferenza con i medesimi
effetti.
5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano
partecipato amministrazioni delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga
raggiunta nella riunione di cui al comma 4, puo' essere
indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda
riunione, che si svolge con le medesime modalita' e allo
stesso fine.
6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4
e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni
partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova
determinazione motivata di conclusione della conferenza.
Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non
oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione,
l'intesa non sia raggiunta, la questione e' rimessa al
Consiglio dei ministri. La questione e' posta, di norma,
all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio
dei ministri successiva alla scadenza del termine per
raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei
ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o
delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio
dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione
motivata di conclusione della conferenza acquisisce
definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri puo'
accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di
conseguenza il contenuto della determinazione di
conclusione della conferenza, anche in considerazione degli
esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di
attuazione.».
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
(Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2012.
 
Art. 14
Soggetti attuatori degli interventi relativi
alle opere pubbliche e ai beni culturali

1. Per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 13, comma 1, sono soggetti attuatori:
a) la Regione Molise;
b) la Regione Siciliana;
c) il Ministero per i beni e le attivita' culturali;
d) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
e) l'Agenzia del demanio;
f) i comuni di cui all'allegato 1;
g) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
h) i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture;
i) le diocesi dei comuni di cui all'allegato 1, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
l) le Province o Citta' metropolitane.
1-bis. Nell'ambito dei programmi d'intervento previsti all'articolo 13, i Commissari straordinari possono autorizzare, nei limiti delle risorse disponibili, i soggetti attuatori di cui al comma 1 ad avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-Invitalia Spa, anche in qualita' di centrale di committenza, secondo le modalita' di cui all'articolo 7. I Commissari straordinari possono inoltre rendere disponibile ai soggetti attuatori di cui al comma l il supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia Spa in qualita' di centrale di committenza con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 8.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'art. 35, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come
modificato dalla presente legge, si veda nelle note
all'art. 1.
 
Art. 14 bis
Disposizioni concernenti il personale dei comuni

1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai comuni della citta' metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di euro 830.000 per l'anno 2019 e di euro 1.660.000 per l'anno 2020, ulteriori unita' di personale con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo-contabile, in particolare fino a 40 unita' complessive per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di euro 830.000 per l'anno 2019 e di euro 1.660.000 per l'anno 2020, con le risorse disponibili nella contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della citta' metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8.
2. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unita' di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 3, i comuni della citta' metropolitana di Catania, con efficacia limitata agli anni 2019 e 2020, possono incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale gia' in essere con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Con provvedimento del Commissario straordinario sono determinati i profili professionali e il numero massimo delle unita' di personale che ciascun comune e' autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, anche stipulando contratti a tempo parziale. Il provvedimento e' adottato sulla base delle richieste che i comuni avanzano al Commissario medesimo. Ciascun comune puo' stipulare contratti a tempo parziale per un numero di unita' di personale anche superiore a quello di cui viene autorizzata l'assunzione, nei limiti delle risorse finanziarie corrispondenti alle assunzioni autorizzate con il provvedimento di cui al presente comma.
4. Le assunzioni sono effettuate con facolta' di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facolta' di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il comune puo' procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'.
5. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 4 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attivita' di progettazione, all'attivita' di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attivita' di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i comuni di cui all'allegato 1, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2019. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga alla normativa vigente, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unita' di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 4. La durata dei contratti di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa non puo' andare oltre, anche in caso di rinnovo, l'immissione in servizio del personale reclutato secondo le procedure previste dal comma 4.
6. I contratti previsti dal comma 5 possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche. Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso, non puo' essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Funzioni locali, si applicano le previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorieta' delle vigenti tariffe professionali fisse o minime.
7. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 6, sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, assicurando la possibilita' per ciascun comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 259, comma 6, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 259 (Ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato) - (Omissis).
6. L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione
delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando
eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero
rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui
all'art. 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di
accertare le compatibilita' di bilancio. La spesa per il
personale a tempo determinato deve altresi' essere ridotta
a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a
tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui
l'ipotesi si riferisce.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122:
«Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico). - (Omissis).
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'art. 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi e'
fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A
decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il
predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a
garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di
istruzione pubblica e del settore sociale nonche' per le
spese sostenute per lo svolgimento di attivita' sociali
mediante forme di lavoro accessorio di cui all'art. 70,
comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano
agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle
spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa
complessiva non puo' essere superiore alla spesa sostenuta
per le stesse finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso
escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le
spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai
sensi dell'art. 110, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto
previsto dall'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre
2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'art. 1 della
medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni.
Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' di
vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai
sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del
decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si
applica altresi', nei limiti di cinquanta unita' di
personale, al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta
attivita'; alla copertura del relativo onere si provvede
mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione
delle risorse di cui all'art. 25, comma 2, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle
minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di
ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente
comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall' art. 38, commi 13-bis e
seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura
di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato
rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale.
Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno
sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del
presente comma, il limite di cui al primo periodo e'
computato con riferimento alla media sostenuta per le
stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007):
«557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali
e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica,
gli enti sottoposti al patto di stabilita' interno
assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo
degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica
retributiva e occupazionale, con azioni da modulare
nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini
di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) ;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali.»
«562. Per gli enti non sottoposti alle regole del
patto di stabilita' interno, le spese di personale, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, non devono superare il corrispondente
ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo
possono procedere all'assunzione di personale nel limite
delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente
anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.».
- Si riporta l'art. 7, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane (Art. 7 del
D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del
D.Lgs n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del
D.Lgs n. 387 del 1998)). - 1. Le pubbliche amministrazioni
garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne
e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e
indiretta, relativa al genere, all'eta', all'orientamento
sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilita',
alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel
trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione
professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul
lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresi'
un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo
e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni
forma di violenza morale o psichica al proprio interno.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione
e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni
pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si
concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione
siano organizzate dal committente anche con riferimento ai
tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in
violazione del presente comma sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente comma sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'art. 21 e ad essi non
puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
fermo che la disposizione di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica
alle pubbliche amministrazioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,
per specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea
e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati
durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per
lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei
soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come
lavoratori subordinati e' causa di responsabilita'
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i
contratti. Il secondo periodo dell'art. 1, comma 9, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e'
soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'art.
36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione
delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando
il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, si applica quanto previsto dal citato art.
36, comma 5-quater.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'art. 110, comma 6,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e
6-ter non si applicano ai componenti degli organismi
indipendenti di valutazione di cui all'art. 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di
valutazione, nonche' degli organismi operanti per le
finalita' di cui all' art. 1, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144.
6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni
previste per gli enti pubblici di ricerca dall'art. 14 del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.».
- Si riporta l'art. 2, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e
di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:
«Art. 2 (Disposizioni urgenti per la tutela della
concorrenza nel settore dei servizi professionali). - 1. In
conformita' al principio comunitario di libera concorrenza
ed a quello di liberta' di circolazione delle persone e dei
servizi, nonche' al fine di assicurare agli utenti
un'effettiva facolta' di scelta nell'esercizio dei propri
diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul
mercato, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogate le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono con riferimento alle attivita'
libero professionali e intellettuali:
a) l'obbligatorieta' di tariffe fisse o minime
ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al
raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche parziale, di svolgere
pubblicita' informativa circa i titoli e le
specializzazioni professionali, le caratteristiche del
servizio offerto, nonche' il prezzo e i costi complessivi
delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e
veridicita' del messaggio il cui rispetto e' verificato
dall'ordine;
c) il divieto di fornire all'utenza servizi
professionali di tipo interdisciplinare da parte di
societa' di persone o associazioni tra professionisti,
fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attivita'
libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo
professionista non puo' partecipare a piu' di una societa'
e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o
piu' soci professionisti previamente indicati, sotto la
propria personale responsabilita';
2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti
l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo
stesso, nonche' le eventuali tariffe massime prefissate in
via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede
alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi
professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di
gratuito patrocinio, sulla base della tariffa
professionale.
2-bis. All'art. 2233 del codice civile, il terzo
comma e' sostituito dal seguente:
«Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i
patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati
con i loro clienti che stabiliscono i compensi
professionali».
3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i
codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di
cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di
misure a garanzia della qualita' delle prestazioni
professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato
adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in
contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso
nulle.».
 
Art. 15
Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati

1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unita' immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici e di beni mobili registrati, puo' essere assegnato un contributo secondo modalita' e criteri da definire con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 8, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica residente come risultante dallo stato di famiglia alla data degli eventi. In ogni caso, per i beni mobili non registrati puo' essere concesso solo un contributo forfettario.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e in particolare dall'articolo 50.

Riferimenti normativi

- Il Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE
reca: «Regolamento della Commissione che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato».
 
Art. 16
Legalita' e trasparenza

1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni di cui all'allegato 1, i Commissari si avvalgono della Struttura e dell'Anagrafe di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo.
2. Agli oneri finanziari relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, in relazione agli eventi di cui al presente Capo e in prosecuzione del conseguimento delle attivita' di cui al comma 1, per gli anni 2019 e 2020 si provvede per euro 500 mila annui con le risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 e per euro 500 mila annui con le risorse della contabilita' speciale intestata al Commissario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Citta' metropolitana di Catania di cui all'articolo 8 del presente decreto, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Agli atti di competenza dei Commissari straordinari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge n. 189 del 2016.
3-bis. Nel quadro delle misure dirette a rendere piu' incisiva l'azione della Polizia di Stato nelle attivita' di contrasto delle infiltrazioni della criminalita' organizzata nelle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici e privati di cui al comma 1, dopo l'articolo 68 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' inserito il seguente:
«articolo 68-bis. - (Disposizioni transitorie per il conferimento dei posti di funzione di livello dirigenziale) - 1. Per l'anno 2019 le promozioni previste dagli articoli 6, 7, 9, 34, 36, 49 e 51 si conseguono, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre del medesimo anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale che possieda l'anzianita' di effettivo servizio nella qualifica prevista dalla legislazione vigente, maturata rispettivamente entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. Le citate promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi. I posti disponibili al 30 giugno 2019 sono individuati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza in relazione alle vacanze di organico alla medesima data.
2. Alle promozioni aventi decorrenza 1° luglio 2019 si applicano i medesimi criteri di valutazione dei titoli di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, applicati agli scrutini aventi decorrenza dal 1° gennaio 2019. Al relativo onere, nel limite massimo di 500.000 euro, per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 30, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016):
«Art. 30 (Legalita' e trasparenza). - 1. Ai fini
dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di
tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al
contrasto delle infiltrazioni della criminalita'
organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei
contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di
contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e
forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione
nei Comuni di cui all'art. 1, e' istituita, nell'ambito del
Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione,
d'ora in avanti denominata «Struttura», diretta da un
prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi
dell'art. 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
1991, n. 410.
2. La Struttura, per l'esercizio delle attivita' di
cui al comma 1, in deroga agli articoli 90, comma 2, e 92,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
e' competente a eseguire le verifiche finalizzate al
rilascio, da parte della stessa Struttura,
dell'informazione antimafia per i contratti di cui al comma
1 di qualunque valore o importo e assicura, con competenza
funzionale ed esclusiva, il coordinamento e l'unita' di
indirizzo delle sopra-richiamate attivita', in stretto
raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo
delle Province interessate dagli eventi sismici di cui
all'art. 1.
3. La Struttura, per lo svolgimento delle verifiche
antimafia di cui al comma 2, si conforma alle linee guida
adottate dal comitato di cui all'art. 203 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga alle
disposizioni di cui al Libro II del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto:
a) e' costituita un'apposita sezione specializzata
del comitato di cui all'art. 203 del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, con compiti di monitoraggio,
nei Comuni di cui all'art. 1, delle verifiche finalizzate
alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa
nelle attivita' di ricostruzione; detta sezione e' composta
da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle
finanze, del Dipartimento della programmazione economica e
finanziaria della Presidenza del Consiglio dei ministri,
della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo,
dell'Avvocatura dello Stato, della Procura generale della
Corte dei conti, nonche' dal Presidente dell'Autorita'
nazionale anticorruzione o suo delegato;
b) sono individuate, altresi', le funzioni, la
composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali
della Struttura; ai relativi oneri finanziari si provvede
per 1 milione di euro a valere sul Fondo di cui all'art. 4,
mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio
dello Stato delle risorse di cui all'art. 4, comma 3, per
la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5.
6. Gli operatori economici interessati a partecipare,
a qualunque titolo e per qualsiasi attivita', agli
interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni
di cui all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un
apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato
Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti
«Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione e' necessario che le
verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del
comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto,
subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito
liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono
comunque ammessi a partecipare alle procedure di
affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica,
previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione
sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della
domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso
degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di
invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai
sensi dell'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti
ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario
comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei
concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche
finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui
al comma 2 con priorita' rispetto alle richieste di
iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al
comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che
consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi
celeri.
7. Gli operatori economici che risultino iscritti,
alla data di entrata in vigore del presente decreto o in
data successiva in uno degli elenchi tenuti dalle
prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi
dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre
2012, n. 190, sono iscritti di diritto nell'Anagrafe,
previa presentazione della relativa domanda. Qualora
l'iscrizione in detti elenchi sia stata disposta in data
anteriore a tre mesi da quella di entrata in vigore del
presente decreto, l'iscrizione nell'Anagrafe resta
subordinata ad una nuova verifica, da effettuare con le
modalita' di cui all'art. 90, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011. Ai fini della tenuta
dell'Anagrafe si applicano le disposizioni di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18
aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del
15 luglio 2013.
8. Nell'Anagrafe, oltre ai dati riferiti
all'operatore economico iscritto, sono riportati:
a) i dati concernenti i contratti, subappalti e
subcontratti conclusi o approvati, con indicazione del
relativo oggetto, del termine di durata, ove previsto, e
dell'importo;
b) le modifiche eventualmente intervenute
nell'assetto societario o gestionale;
c) le eventuali partecipazioni, anche minoritarie,
in altre imprese o societa', anche fiduciarie;
d) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie
applicate per le violazioni delle regole sul tracciamento
finanziario o sul monitoraggio finanziario di cui al comma
13;
e) le eventuali penalita' applicate all'operatore
economico per le violazioni delle norme di capitolato
ovvero delle disposizioni relative alla trasparenza delle
attivita' di cantiere definite dalla Struttura in
conformita' alle linee guida del comitato di cui al comma
3.
9. Al fine di favorire la massima tempestivita' delle
verifiche e la migliore interazione dei controlli
soggettivi e di contesto ambientale, la gestione dei dati
avviene con le risorse strumentali di cui al comma 4,
lettera b), allocate presso la Struttura e i medesimi dati
sono resi accessibili dal GICERIC di cui al comma 5, dalla
Direzione investigativa Antimafia e dall'Autorita'
nazionale anticorruzione.
10. L'iscrizione nell'Anagrafe ha validita' temporale
di dodici mesi ed e' rinnovabile alla scadenza, su
iniziativa dell'operatore economico interessato, previo
aggiornamento delle verifiche antimafia. L'iscrizione tiene
luogo delle verifiche antimafia anche per gli eventuali
ulteriori contratti, subappalti e subcontratti conclusi o
approvati durante il periodo di validita' dell'iscrizione
medesima.
11. Nei casi in cui la cancellazione dall'Anagrafe
riguarda un operatore economico titolare di un contratto,
di un subappalto o di un subcontratto in corso di
esecuzione, la Struttura ne da' immediata notizia al
committente, pubblico o privato, ai fini dell'attivazione
della clausola automatica di risoluzione, che e' apposta, a
pena di nullita', ai sensi dell'art. 1418 del codice
civile, in ogni strumento contrattuale relativo agli
interventi da realizzare. Si applicano le disposizioni di
cui all'art. 94 del citato decreto legislativo n. 159 del
2011. La Struttura, adottato il provvedimento di
cancellazione dall'Anagrafe, e' competente a verificare
altresi' la sussistenza dei presupposti per l'applicazione
delle misure di cui all'art. 32, comma 10, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In caso
positivo, ne informa tempestivamente il Presidente
dell'Autorita' nazionale anticorruzione e adotta il
relativo provvedimento.
12. L'obbligo di comunicazione delle modificazioni
degli assetti societari o gestionali, di cui all'art. 86,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, e'
assolto mediante comunicazione al prefetto responsabile
della Struttura.
13. Ai contratti, subappalti e subcontratti relativi
agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, si
applicano le disposizioni in materia di tracciamento dei
pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive modificazioni. Per la
realizzazione di interventi pubblici di particolare
rilievo, il comitato di cui all'art. 203 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, propone al comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di
deliberare la sottoposizione di tali interventi alle
disposizioni in materia di monitoraggio finanziario, di cui
all'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114. In deroga all'art. 6 della citata legge n. 136 del
2010, e' sempre competente all'applicazione delle eventuali
sanzioni il prefetto responsabile della Struttura.
14. In caso di fallimento o di liquidazione coatta
dell'affidatario di lavori, servizi o forniture di cui al
comma 1, nonche' in tutti gli altri casi previsti dall'art.
80, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n.
50 del 2016, il contratto di appalto si intende risolto di
diritto e la Struttura dispone l'esclusione dell'impresa
dall'Anagrafe. La stessa disposizione si applica anche in
caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di
altra operazione atta a conseguire il trasferimento del
contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario;
in tali ipotesi, i contratti e accordi diretti a realizzare
il trasferimento sono nulli relativamente al contratto di
appalto per affidamento di lavori, servizi o forniture di
cui sopra.
15. Tenuto conto del fatto che gli interventi e le
iniziative per il risanamento ambientale delle aree
ricomprese nei siti di interesse nazionale nonche' delle
aree di rilevante interesse nazionale di cui all'art. 33
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
comportano di regola l'esecuzione delle attivita'
maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa,
come definite all'art. 1, comma 53, della legge n. 190 del
2012, le stazioni appaltanti possono prevedere che la
partecipazione alle gare di appalto di lavori, servizi e
forniture connessi ad interventi per il risanamento
ambientale delle medesime aree e la sottoscrizione di
contratti e subcontratti per la relativa esecuzione siano
riservate ai soli operatori economici iscritti negli
appositi elenchi di cui all'art. 1, comma 52 della legge n.
190 del 2012.».
- Si riporta l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016):
«Art. 4 (Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate). - (Omissis).
3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su
cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui
al presente articolo destinate al finanziamento degli
interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di
opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di
strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento e
alle spese per l'assistenza alla popolazione. Sulla
contabilita' speciale confluiscono anche le risorse
derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della
realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa
dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla
contabilita' speciale possono confluire inoltre le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi
sismici di cui all'art. 1, ivi incluse quelle rivenienti
dal Fondo di solidarieta' dell'Unione Europea di cui al
regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11
novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al
rimborso delle spese sostenute nella fase di prima
emergenza.»
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 36, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016):
«Art. 36 (Disposizioni in materia di trasparenza e di
pubblicita' degli atti). - 1. Tutti gli atti del
Commissario straordinario relativi a nomine e designazioni
di collaboratori e consulenti, alla predisposizione
dell'elenco speciale di cui all'art. 34, comma 1, nonche'
alle relative iscrizioni ed esclusioni, alla programmazione
di lavori, opere, servizi e forniture, nonche' alle
procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, lavori e opere ed alle erogazioni e concessioni
di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata, ove
non considerati riservati ai sensi dell'art. 112 ovvero
secretati ai sensi dell'art. 162 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, sono pubblicati e aggiornati sul sito
istituzionale del commissariato straordinario, nella
sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla
disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33 e successive modificazioni. Nella medesima sezione, e
sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto
legislativo n. 33 del 2013, sono altresi' pubblicati gli
ulteriori atti indicati all'art. 29, comma 1, del decreto
legislativo n. 50 del 2016.».
- Si riportano gli articoli 6, 7, 9, 34, 36, 49 e 51,
del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino
dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia
di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31
marzo 2000, n. 78):
«Art. 6 (Promozione a vice questore aggiunto). - 1.
La promozione a vice questore aggiunto si consegue:
a) per i commissari capo che accedono alla carriera
mediante concorso pubblico, nel limite dell'ottanta per
cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno,
mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del
corso di formazione dirigenziale, della durata non
superiore a tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per
merito comparativo e' ammesso il personale della carriera
dei funzionari con almeno sei anni di effettivo servizio
nella qualifica di commissario capo;
b) per i commissari capo che accedono alla carriera
mediante concorso interno, nel limite del restante venti
per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni
anno, mediante concorso, per titoli ed esami, e superamento
del corso di formazione di cui alla lettera a), riservato
ai commissari capo, in possesso di una delle lauree
magistrali o specialistiche indicate dal decreto di cui
all'art. 3, comma 2, con almeno sei anni di effettivo
servizio nella medesima qualifica, secondo le modalita'
definite con il decreto di cui all'art. 4, comma 6.
2. La promozione a vice questore aggiunto decorre a
tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a
quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e'
conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame
finale del corso.
3. Il corso di formazione dirigenziale, di cui al
comma 1, lettera a), che si svolge presso la scuola
superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente
professionale ed e' finalizzato a perfezionare le
conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico
necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Le modalita' di svolgimento del corso di
formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), le
modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i
criteri per la formazione della graduatoria di inizio e di
fine corso sono determinati con decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.».
«Art. 7 (Promozione a primo dirigente). - 1. La
promozione alla qualifica di primo dirigente si consegue,
nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni
anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e'
ammesso il personale con la qualifica di vice questore che
abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio
nella qualifica.
2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate
le vacanze.».
«Art. 9 (Promozione alla qualifica di dirigente
superiore). - 1. La promozione alla qualifica di dirigente
superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al
31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito
comparativo al quale e' ammesso il personale con la
qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia
compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella
qualifica.
2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate
le vacanze.»
«Art. 34 (Promozione a primo dirigente tecnico). - 1.
La promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico si
consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre
di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al
quale e' ammesso il personale con la qualifica di direttore
tecnico superiore che abbia compiuto almeno quattro anni di
effettivo servizio nella qualifica.
2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate
le vacanze.».
«Art. 36 (Promozione alla qualifica di dirigente
superiore tecnico). - 1. La promozione a dirigente
superiore tecnico si consegue, nei limiti dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio
per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con
la qualifica di primo dirigente tecnico che, alla stessa
data, abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo
servizio nella qualifica.
2. Nello scrutinio per merito comparativo si tiene
conto, in modo particolare, delle eventuali
specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza
con i compiti di istituto dei tecnici della Polizia di
Stato.
3. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate
le vacanze.».
«Art. 49 (Promozione a primo dirigente medico e a
primo dirigente medico veterinario). - 1. La promozione
alla qualifica di primo dirigente medico e di primo
dirigente medico veterinario si consegue, nell'ambito dei
posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante
scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il
personale con la qualifica di medico superiore e di medico
veterinario superiore che abbia compiuto almeno quattro
anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate
le vacanze.».
«Art. 51 (Promozione alla qualifica di dirigente
superiore medico). - 1. La promozione a dirigente superiore
medico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito
comparativo al quale e' ammesso il personale con la
qualifica di primo dirigente medico che, alla stessa data,
abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio
nella qualifica.
2. Nello scrutinio per merito comparativo si tiene
conto, in modo particolare, delle eventuali
specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza
con i compiti di istituto dei medici della Polizia di
Stato.
3. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate
le vacanze.».
- Si riporta l'art. 62, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, (Ordinamento del
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia):
«Art. 62 (Rapporti informativi). - Per il personale
di cui al presente decreto legislativo con qualifica
inferiore a vice questore aggiunto e qualifiche equiparate,
deve essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun
anno, un rapporto informativo che si conclude con il
giudizio complessivo di «ottimo», «distinto», «buono»,
«mediocre» o «insufficiente».
Il giudizio complessivo deve essere motivato.
Al personale nei confronti del quale, nell'anno in
cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata
inflitta una sanzione disciplinare piu' grave della
deplorazione, non puo' essere attribuito un giudizio
complessivo superiore a «buono».
Con decreto del Ministro dell'interno saranno
stabilite le modalita' in base alle quali deve essere
redatto il rapporto informativo, volto a delineare la
personalita' dell'impiegato, tenendo conto dei seguenti
parametri di giudizio, da prevedere in tutto o in parte in
relazione alle diverse funzioni attribuite al personale di
ciascun ruolo ed alle relative responsabilita':
1) competenza professionale;
2) capacita' di risoluzione;
3) capacita' organizzativa;
4) qualita' dell'attivita' svolta;
5) altri elementi di giudizio.
Per ciascuno degli indicati parametri, dovranno
essere previsti piu' elementi di giudizio, per ognuno dei
quali sara' attribuito dall'organo competente alla
compilazione del rapporto informativo, di cui ai successivi
articoli 64, 65 e 66, un punteggio variabile da un minimo
di 1 ad un massimo di 3.
Il consiglio di amministrazione ogni triennio
determina mediante coefficienti numerici i criteri di
valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle
singole carriere.».
 
Art. 17

Qualificazione degli operatori economici per l'affidamento dei
servizi di architettura e di ingegneria

1. Gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici possono essere affidati dai privati ai soggetti di cui all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilita' e professionalita' e non si trovino in condizioni ostative al rilascio del Documento unico di regolarita' contributiva (DURC).
2. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve ricoprire ne' aver ricoperto negli ultimi tre anni le funzioni, di legale rappresentante, titolare, socio ovvero direttore tecnico, nelle imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, ne' avere in corso o aver avuto negli ultimi tre anni rapporti di coniugio, di parentela, di affinita' ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente trasmettendone altresi' copia al Commissario. I Commissari possono effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicita' di quanto dichiarato.
3. Il contributo massimo, a carico dei Commissari, che vi provvedono nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 8, per tutte le attivita' tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, e' stabilito nella misura del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali. Per i lavori di importo superiore a 2 milioni di euro, il contributo massimo e' pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, sono individuati i criteri e le modalita' di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta agli operatori economici e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti puo' essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2,5 per cento, di cui lo 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.
4. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le attivita' culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, sono fissati il numero e l'importo complessivo massimi degli incarichi che ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 puo' assumere contemporaneamente, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai medesimi.
5. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformita' agli indirizzi definiti dal Commissario per importi fino a 40.000 euro avviene mediante affidamento diretto, per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. Fatta eccezione per particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, le stazioni appaltanti affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo.
6. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si provvede con le risorse delle contabilita' speciali di cui all'articolo 8 del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'art. 46, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come
modificato dalla presente legge, si veda nei riferimenti
normativi all'art. 13.
- Si riporta l'art. 1, della legge 20 maggio 2016, n.
76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello
stesso sesso e disciplina delle convivenze):
«Art. 1. - 1. La presente legge istituisce l'unione
civile tra persone dello stesso sesso quale specifica
formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della
Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di
fatto.
2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso
costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di
fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di
due testimoni.
3. L'ufficiale di stato civile provvede alla
registrazione degli atti di unione civile tra persone dello
stesso sesso nell'archivio dello stato civile.
4. Sono cause impeditive per la costituzione
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:
a) la sussistenza, per una delle parti, di un
vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone
dello stesso sesso;
b) l'interdizione di una delle parti per infermita'
di mente; se l'istanza d'interdizione e' soltanto promossa,
il pubblico ministero puo' chiedere che si sospenda la
costituzione dell'unione civile; in tal caso il
procedimento non puo' aver luogo finche' la sentenza che ha
pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;
c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui
all'art. 87, primo comma, del codice civile; non possono
altresi' contrarre unione civile tra persone dello stesso
sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano
le disposizioni di cui al medesimo art. 87;
d) la condanna definitiva di un contraente per
omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia
coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se e' stato
disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di
condanna di primo o secondo grado ovvero una misura
cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone
dello stesso sesso e' sospesa sino a quando non e'
pronunziata sentenza di proscioglimento.
5. La sussistenza di una delle cause impeditive di
cui al comma 4 comporta la nullita' dell'unione civile tra
persone dello stesso sesso. All'unione civile tra persone
dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68,
nonche' le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123,
125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile.
6. L'unione civile costituita in violazione di una
delle cause impeditive di cui al comma 4, ovvero in
violazione dell'art. 68 del codice civile, puo' essere
impugnata da ciascuna delle parti dell'unione civile, dagli
ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti
coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e
attuale. L'unione civile costituita da una parte durante
l'assenza dell'altra non puo' essere impugnata finche' dura
l'assenza.
7. L'unione civile puo' essere impugnata dalla parte
il cui consenso e' stato estorto con violenza o determinato
da timore di eccezionale gravita' determinato da cause
esterne alla parte stessa. Puo' essere altresi' impugnata
dalla parte il cui consenso e' stato dato per effetto di
errore sull'identita' della persona o di errore essenziale
su qualita' personali dell'altra parte. L'azione non puo'
essere proposta se vi e' stata coabitazione per un anno
dopo che e' cessata la violenza o le cause che hanno
determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore.
L'errore sulle qualita' personali e' essenziale qualora,
tenute presenti le condizioni dell'altra parte, si accerti
che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le
avesse esattamente conosciute e purche' l'errore riguardi:
a) l'esistenza di una malattia fisica o psichica,
tale da impedire lo svolgimento della vita comune;
b) le circostanze di cui all'art. 122, terzo comma,
numeri 2), 3) e 4), del codice civile.
8. La parte puo' in qualunque tempo impugnare il
matrimonio o l'unione civile dell'altra parte. Se si oppone
la nullita' della prima unione civile, tale questione deve
essere preventivamente giudicata.
9. L'unione civile tra persone dello stesso sesso e'
certificata dal relativo documento attestante la
costituzione dell'unione, che deve contenere i dati
anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime
patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati
anagrafici e alla residenza dei testimoni.
10. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato
civile le parti possono stabilire di assumere, per la
durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso,
un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte
puo' anteporre o posporre al cognome comune il proprio
cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale
di stato civile.
11. Con la costituzione dell'unione civile tra
persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi
diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile
deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e
materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono
tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla
propria capacita' di lavoro professionale e casalingo, a
contribuire ai bisogni comuni.
12. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della
vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna
delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo
concordato.
13. Il regime patrimoniale dell'unione civile tra
persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa
convenzione patrimoniale, e' costituito dalla comunione dei
beni. In materia di forma, modifica, simulazione e
capacita' per la stipula delle convenzioni patrimoniali si
applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice
civile. Le parti non possono derogare ne' ai diritti ne' ai
doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile.
Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III,
IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del
codice civile.
14. Quando la condotta della parte dell'unione civile
e' causa di grave pregiudizio all'integrita' fisica o
morale ovvero alla liberta' dell'altra parte, il giudice,
su istanza di parte, puo' adottare con decreto uno o piu'
dei provvedimenti di cui all'art. 342-ter del codice
civile.
15. Nella scelta dell'amministratore di sostegno il
giudice tutelare preferisce, ove possibile, la parte
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse
anche dalla parte dell'unione civile, la quale puo'
presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa.
16. La violenza e' causa di annullamento del
contratto anche quando il male minacciato riguarda la
persona o i beni dell'altra parte dell'unione civile
costituita dal contraente o da un discendente o ascendente
di lui.
17. In caso di morte del prestatore di lavoro, le
indennita' indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice
civile devono corrispondersi anche alla parte dell'unione
civile.
18. La prescrizione rimane sospesa tra le parti
dell'unione civile.
19. All'unione civile tra persone dello stesso sesso
si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del
libro primo del codice civile, nonche' gli articoli 116,
primo comma, 146, 2647, 2653, primo comma, numero 4), e
2659 del codice civile.
20. Al solo fine di assicurare l'effettivita' della
tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi
derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso
sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e
le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o
termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli
atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonche' negli
atti amministrativi e nei contratti collettivi, si
applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile
tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al
periodo precedente non si applica alle norme del codice
civile non richiamate espressamente nella presente legge,
nonche' alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983,
n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia
di adozione dalle norme vigenti.
21. Alle parti dell'unione civile tra persone dello
stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo
III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II
e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice
civile.
22. La morte o la dichiarazione di morte presunta di
una delle parti dell'unione civile ne determina lo
scioglimento.
23. L'unione civile si scioglie altresi' nei casi
previsti dall'art. 3, numero 1) e numero 2), lettere a),
c), d) ed e), della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
24. L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le
parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volonta' di
scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In
tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile e'
proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione
di volonta' di scioglimento dell'unione.
25. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
4, 5, primo comma, e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9,
9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e
12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonche' le
disposizioni di cui al Titolo II del libro quarto del
codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
26. La sentenza di rettificazione di attribuzione di
sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra
persone dello stesso sesso.
27. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i
coniugi abbiano manifestato la volonta' di non sciogliere
il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili,
consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra
persone dello stesso sesso.
28. Fatte salve le disposizioni di cui alla presente
legge, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi in materia di unione civile tra
persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) adeguamento alle previsioni della presente legge
delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in
materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;
b) modifica e riordino delle norme in materia di
diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione
della disciplina dell'unione civile tra persone dello
stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie
formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto
all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto
analogo;
c) modificazioni ed integrazioni normative per il
necessario coordinamento con la presente legge delle
disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza
di legge, nei regolamenti e nei decreti.
29. I decreti legislativi di cui al comma 28 sono
adottati su proposta del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.
30. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui al
comma 28, a seguito della deliberazione del Consiglio dei
ministri, e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica perche' su di esso siano espressi, entro
sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri delle
Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso
tale termine il decreto puo' essere comunque adottato,
anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per
l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal
comma 28, quest'ultimo termine e' prorogato di tre mesi. Il
Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con
le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,
corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione. I pareri definitivi delle
Commissioni competenti per materia sono espressi entro il
termine di dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
essere comunque adottati.
31. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di
ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 28,
il Governo puo' adottare disposizioni integrative e
correttive del decreto medesimo, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi di cui al citato comma 28, con la
procedura prevista nei commi 29 e 30.
32. All'art. 86 del codice civile, dopo le parole:
«da un matrimonio» sono inserite le seguenti: «o da
un'unione civile tra persone dello stesso sesso».
33. All'art. 124 del codice civile, dopo le parole:
«impugnare il matrimonio» sono inserite le seguenti: «o
l'unione civile tra persone dello stesso sesso».
34. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le disposizioni transitorie
necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello
stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei decreti
legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a).
35. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 34
acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37
a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone
maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia
e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate
da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da
matrimonio o da un'unione civile.
37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di
cui al comma 36, per l'accertamento della stabile
convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica
di cui all'art. 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'art.
13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
38. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti
spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento
penitenziario.
39. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi
di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza
nonche' di accesso alle informazioni personali, secondo le
regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di
assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per
i coniugi e i familiari.
40. Ciascun convivente di fatto puo' designare
l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o
limitati:
a) in caso di malattia che comporta incapacita' di
intendere e di volere, per le decisioni in materia di
salute;
b) in caso di morte, per quanto riguarda la
donazione di organi, le modalita' di trattamento del corpo
e le celebrazioni funerarie.
41. La designazione di cui al comma 40 e' effettuata
in forma scritta e autografa oppure, in caso di
impossibilita' di redigerla, alla presenza di un testimone.
42. Salvo quanto previsto dall'art. 337-sexies del
codice civile, in caso di morte del proprietario della casa
di comune residenza il convivente di fatto superstite ha
diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni
o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due
anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa
coabitino figli minori o figli disabili del convivente
superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare
nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore
a tre anni.
43. Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso
in cui il convivente superstite cessi di abitare
stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di
matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di
fatto.
44. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso
dal contratto di locazione della casa di comune residenza,
il convivente di fatto ha facolta' di succedergli nel
contratto.
45. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo
familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle
graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia
popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono
godere, a parita' di condizioni, i conviventi di fatto.
46. Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del
libro primo del codice civile, dopo l'art. 230-bis e'
aggiunto il seguente:
«Art. 230-ter (Diritti del convivente). - Al
convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera
all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una
partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni
acquistati con essi nonche' agli incrementi dell'azienda,
anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro
prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora
tra i conviventi esista un rapporto di societa' o di lavoro
subordinato».
47. All'art. 712, secondo comma, del codice di
procedura civile, dopo le parole: «del coniuge» sono
inserite le seguenti: «o del convivente di fatto».
48. Il convivente di fatto puo' essere nominato
tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora
l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai
sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di
cui all'art. 404 del codice civile.
49. In caso di decesso del convivente di fatto,
derivante da fatto illecito di un terzo,
nell'individuazione del danno risarcibile alla parte
superstite si applicano i medesimi criteri individuati per
il risarcimento del danno al coniuge superstite.
50. I conviventi di fatto possono disciplinare i
rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con
la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
51. Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche
e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena
di nullita', con atto pubblico o scrittura privata con
sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato
che ne attestano la conformita' alle norme imperative e
all'ordine pubblico.
52. Ai fini dell'opponibilita' ai terzi, il
professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o
che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma
51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a
trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi
per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
53. Il contratto di cui al comma 50 reca
l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al
quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al
contratto medesimo. Il contratto puo' contenere:
a) l'indicazione della residenza;
b) le modalita' di contribuzione alle necessita'
della vita in comune, in relazione alle sostanze di
ciascuno e alla capacita' di lavoro professionale o
casalingo;
c) il regime patrimoniale della comunione dei beni,
di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro
primo del codice civile.
54. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di
convivenza puo' essere modificato in qualunque momento nel
corso della convivenza con le modalita' di cui al comma 51.
55. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle
certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla
normativa prevista dal codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignita' degli
appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali
contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono
costituire elemento di discriminazione a carico delle parti
del contratto di convivenza.
56. Il contratto di convivenza non puo' essere
sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti
inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non
apposti.
57. II contratto di convivenza e' affetto da nullita'
insanabile che puo' essere fatta valere da chiunque vi
abbia interesse se concluso:
a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di
un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;
b) in violazione del comma 36;
c) da persona minore di eta';
d) da persona interdetta giudizialmente;
e) in caso di condanna per il delitto di cui
all'art. 88 del codice civile.
58. Gli effetti del contratto di convivenza restano
sospesi in pendenza del procedimento di interdizione
giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura
cautelare disposti per il delitto di cui all'art. 88 del
codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza
di proscioglimento.
59. Il contratto di convivenza si risolve per:
a) accordo delle parti;
b) recesso unilaterale;
c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o
tra un convivente ed altra persona;
d) morte di uno dei contraenti.
60. La risoluzione del contratto di convivenza per
accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere
redatta nelle forme di cui al comma 51. Qualora il
contratto di convivenza preveda, a norma del comma 53,
lettera c), il regime patrimoniale della comunione dei
beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della
comunione medesima e si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui alla sezione III del capo VI del
titolo VI del libro primo del codice civile. Resta in ogni
caso ferma la competenza del notaio per gli atti di
trasferimento di diritti reali immobiliari comunque
discendenti dal contratto di convivenza.
61. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto
di convivenza il professionista che riceve o che autentica
l'atto e' tenuto, oltre che agli adempimenti di cui al
comma 52, a notificarne copia all'altro contraente
all'indirizzo risultante dal contratto. Nel caso in cui la
casa familiare sia nella disponibilita' esclusiva del
recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullita',
deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni,
concesso al convivente per lasciare l'abitazione.
62. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 59, il
contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve
notificare all'altro contraente, nonche' al professionista
che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza,
l'estratto di matrimonio o di unione civile.
63. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 59, il
contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto
devono notificare al professionista che ha ricevuto o
autenticato il contratto di convivenza l'estratto dell'atto
di morte affinche' provveda ad annotare a margine del
contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del
contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di
residenza.
64. Dopo l'art. 30 della legge 31 maggio 1995, n.
218, e' inserito il seguente:
«Art. 30-bis (Contratti di convivenza). - 1. Ai
contratti di convivenza si applica la legge nazionale
comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa
cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la
convivenza e' prevalentemente localizzata.
2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed
internazionali che regolano il caso di cittadinanza
plurima».
65. In caso di cessazione della convivenza di fatto,
il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere
dall'altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato
di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio
mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per
un periodo proporzionale alla durata della convivenza e
nella misura determinata ai sensi dell'art. 438, secondo
comma, del codice civile. Ai fini della determinazione
dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'art. 433 del
codice civile, l'obbligo alimentare del convivente di cui
al presente comma e' adempiuto con precedenza sui fratelli
e sorelle.
66. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da
1 a 35 del presente articolo, valutati complessivamente in
3,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro
per l'anno 2017, in 8 milioni di euro per l'anno 2018, in
9,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 11,7 milioni di
euro per l'anno 2020, in 13,7 milioni di euro per l'anno
2021, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,9
milioni di euro per l'anno 2023, in 20,3 milioni di euro
per l'anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, a
1,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,1 milioni di euro
per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 7
milioni di euro per l'anno 2021, a 9,1 milioni di euro per
l'anno 2022, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,6
milioni di euro per l'anno 2024 e a 16 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
67. Ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sulla base dei dati comunicati
dall'INPS, provvede al monitoraggio degli oneri di natura
previdenziale ed assistenziale di cui ai commi da 11 a 20
del presente articolo e riferisce in merito al Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle
previsioni di cui al comma 66, il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla
riduzione, nella misura necessaria alla copertura
finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di
monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente
aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'art.
21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
68. Il Ministro dell'economia e delle finanze
riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione
in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle
misure di cui al comma 67.
69. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Per il testo dell'art. 35, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come
modificato dalla presente legge, si veda nelle note
all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 23, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come
modificato dalla presente legge, si veda nelle note
all'art. 1.
 
Art. 18
Struttura dei Commissari straordinari

1. I Commissari, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, operano con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplinano l'articolazione interna delle strutture di cui al comma 2, con propri atti in relazione alle specificita' funzionali e di competenza.
2. Nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 8, ciascun Commissario si avvale di una struttura posta alle proprie dirette dipendenze. La Struttura dei Commissari straordinari, e' composta da un contingente di personale scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nel numero massimo di 5 unita' per l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018, di cui una unita' dirigenziale di livello non generale, e di 10 unita' per l'emergenza di cui alla delibera del 28 dicembre 2018, di cui due unita' dirigenziali di livello non generale. Al personale della struttura e' riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennita' di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere nominati un esperto o un consulente per l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018 e tre esperti o consulenti per l'emergenza di cui alla delibera del 28 dicembre 2018, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata esperienza, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso e' definito con provvedimento del Commissario e comunque non e' superiore ad euro 48.000 annui.
3. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e' anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita':
a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le universita', provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonche' dell'indennita' di amministrazione. Qualora l'indennita' di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;
b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennita' di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario;
c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale.
4. Con uno o piu' provvedimenti dei Commissari, adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili puo' essere riconosciuta:
a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso le strutture di cui al presente articolo, direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 6, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia' previste dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
b) al personale dirigenziale della struttura direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 6, un incremento del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista al comma 3, commisurato ai giorni di effettivo impiego.
4-bis. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni del Commissario sono esercitate dal dirigente in servizio presso la struttura di cui al comma 2 che provvede esclusivamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione. Per lo svolgimento delle funzioni espletate quale sostituto del Commissario, al dirigente non spetta alcun compenso.
5. La struttura commissariale cessa alla data di scadenza della gestione straordinaria, di cui all'articolo 6, comma 2.
6. All'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di spesa di complessivi euro 642.000 per l'anno 2019, euro 700.000 per l'anno 2020 ed euro 700.000 per l'anno 2021, suddivisi come segue: per il Commissario straordinario per la ricostruzione della citta' metropolitana di Catania, euro 428.000 per l'anno 2019, euro 466.500 per l'anno 2020 ed euro 466.500 per l'anno 2021 e per il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso, euro 214.000 per l'anno 2019, euro 233.500 per l'anno 2020 ed euro 233.500 per l'anno 2021, a valere sulle risorse presenti sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 8.
6-bis. Alle spese di funzionamento delle strutture commissariali, diverse da quelle indicate nei commi precedenti, si provvede, nel limite massimo di euro 45.000 per l'anno 2019, euro 90.000 per l'anno 2020 ed euro 90.000 per l'anno 2021:
a) quanto a euro 30.000 per l'anno 2019 e a euro 60.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il Commissario straordinario per la ricostruzione della citta' metropolitana di Catania;
b) quanto a euro 15.000 per l'anno 2019 e a euro 30.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso.
6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis si provvede a valere sulle risorse presenti sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 8.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1
del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
D.Lgs n. 80 del 1998)). - 1. Le disposizioni del presente
decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i
rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie
locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,
nel rispetto dell'art. 97, comma primo, della Costituzione,
al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle
risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando
la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e
dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono
altresi', per le Regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.».
- La delibera del Consiglio dei ministri del 6
settembre 2018 (Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni
della provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto
2018), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 19
settembre 2018.
- La delibera del Consiglio dei ministri del 28
dicembre 2018 (Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il
territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di
Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina,
di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in
provincia di Catania, il giorno 26 dicembre 2018), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio
2019.
- Si riporta l'art. 7, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane (Art. 7 del
D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del
D.Lgs n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del
D.Lgs n. 387 del 1998)). - 1. Le pubbliche amministrazioni
garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne
e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e
indiretta, relativa al genere, all'eta', all'orientamento
sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilita',
alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel
trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione
professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul
lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresi'
un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo
e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni
forma di violenza morale o psichica al proprio interno.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione
e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni
pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si
concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione
siano organizzate dal committente anche con riferimento ai
tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in
violazione del presente comma sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente comma sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'art. 21 e ad essi non
puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
fermo che la disposizione di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica
alle pubbliche amministrazioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,
per specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea
e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati
durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per
lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei
soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come
lavoratori subordinati e' causa di responsabilita'
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i
contratti. Il secondo periodo dell'art. 1, comma 9, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e'
soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'art.
36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione
delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando
il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, si applica quanto previsto dal citato art.
36, comma 5-quater.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'art. 110, comma 6,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e
6-ter non si applicano ai componenti degli organismi
indipendenti di valutazione di cui all'art. 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di
valutazione, nonche' degli organismi operanti per le
finalita' di cui all' art. 1, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144.
6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni
previste per gli enti pubblici di ricerca dall'art. 14 del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.».
- Si riporta l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997 n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo):
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- (Omissis).
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
(Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE
concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87
del 14 aprile 2003, S.O. n. 61.
 
Art. 19
Interventi volti alla ripresa economica

1. Alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonche' alle imprese che svolgono attivita' agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno dodici mesi antecedenti l'evento nei comuni di cui all'allegato 1 sono concessi contributi, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per l'anno 2020, ripartiti, quanto a euro 1.700.000 per l'anno 2019 ed euro 1.700.000 per l'anno 2020, per il Commissario straordinario per la ricostruzione della citta' metropolitana di Catania e, quanto a euro 300.000 per l'anno 2019 ed euro 300.000 per l'anno 2020, per il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei tre mesi successivi agli eventi, una riduzione del fatturato in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. Il decremento del fatturato puo' essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.
2. I criteri, le procedure, le modalita' di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i comuni interessati sono stabiliti con provvedimento del Commissario straordinario competente, da adottare nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili delle contabilita' speciali di cui all'articolo 8.

Riferimenti normativi

- La legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina
dell'agriturismo), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 63 del 16 marzo 2006.
- Per il testo dell'Allegato 1, come modificato dalla
presente legge, si veda nelle note all'art. 29.
- Si riporta l'art. 46, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa (Testo A):
«Art. 46 ( (R) Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato.».
- Si riporta l'art. 50, del Regolamento (CE) 17 giugno
2014, n. 651/2014/UE (Regolamento della Commissione che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato - Testo rilevante ai fini del SEE):
«Art. 50 (Regimi di aiuti destinati a ovviare ai
danni arrecati da determinate calamita' naturali). - 1. I
regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da
terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria,
uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine
naturale sono compatibili con il mercato interno ai sensi
dell'art. 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato e sono
esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108,
paragrafo 3, del trattato purche' soddisfino le condizioni
di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti sono concessi alle seguenti condizioni:
a) le autorita' pubbliche competenti di uno Stato
membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di
calamita' naturale dell'evento; e
b) esiste un nesso causale diretto tra i danni
provocati dalla calamita' naturale e il danno subito
dall'impresa.
3. I regimi di aiuti connessi a una determinata
calamita' naturale sono adottati nei tre anni successivi
alla data in cui si e' verificato l'evento. Gli aiuti
relativi a tali regimi sono concessi entro quattro anni dal
verificarsi dell'evento.
4. I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti
come conseguenza diretta della calamita' naturale, valutati
da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorita'
nazionale competente o da un'impresa di assicurazione. Tra
i danni possono figurare i danni materiali ad attivi (ad
esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la
perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o
parziale dell'attivita' per un periodo massimo di sei mesi
dalla data in cui si e' verificato l'evento. Il calcolo dei
danni materiali e' basato sui costi di riparazione o sul
valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della
calamita'. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o
la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della
calamita', ossia la differenza tra il valore degli attivi
immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi
della calamita'. La perdita di reddito e' calcolata sulla
base dei dati finanziari dell'impresa colpita (utile al
lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di
ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi allo
stabilimento colpito dalla calamita' naturale) confrontando
i dati finanziari dei sei mesi successivi al verificarsi
dell'evento con la media dei tre anni scelti tra i cinque
anni precedenti il verificarsi della calamita' (escludendo
il migliore e il peggiore risultato finanziario) e
calcolata per lo stesso semestre dell'anno. Il danno viene
calcolato individualmente per ciascun beneficiario.
5. L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a
copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di
polizze assicurative, non superano il 100% dei costi
ammissibili.».
- Il Regolamento (CE) del 18 dicembre 2013, n.
1407/2013/UE (Regolamento della Commissione relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
(Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24
dicembre 2013.
 
Art. 20
Sospensione dei termini

1. I redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di cui all'allegato 1, purche' relativi ad immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 30 giugno 2019, in quanto inagibili totalmente o parzialmente a causa degli eventi di cui al presente Capo, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ne' ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa' ne' del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati medesimi e non oltre l'anno di imposta 2020. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata in scadenza successivamente al 31 dicembre 2018 fino alla definitiva ricostruzione o agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre l'anno di imposta 2020. Ai fini del presente comma, il contribuente puo' dichiarare, entro il 31 dicembre 2019, la distruzione o l'inagibilita' totale o parziale del fabbricato al comune, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalita' per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al secondo periodo.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari ad euro 1,85 milioni per l'anno 2019, euro 2,178 milioni per l'anno 2020 ed euro 0,19 milioni per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 29.
3. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonche' per i settori delle assicurazioni e della telefonia, le competenti autorita' di regolazione, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono prevedere, per i comuni di cui all'allegato 1, esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra l'ordinanza di inagibilita' o l'ordinanza sindacale di sgombero e la revoca delle medesime, individuando anche le modalita' per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
4. Al fine di assicurare ai comuni di cui all'allegato 1 la continuita' nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i Commissari sono autorizzati a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse delle contabilita' speciali di cui all'articolo 8, un contributo per ciascuna contabilita' fino ad un massimo complessivamente di 500.000 euro con riferimento all'anno 2019, da erogare nel 2020, e fino ad un massimo complessivamente di 500.000 di euro per l'anno 2020, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'Allegato 1, come modificato dalla
presente legge, si veda nelle note all'art. 29.
- Si riporta l'art. 13, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici)
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214:
«Art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'imposta
municipale propria). - 1. L'istituzione dell'imposta
municipale propria e' anticipata, in via sperimentale, a
decorrere dall'anno 2012, ed e' applicata in tutti i comuni
del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto
compatibili, ed alle disposizioni che seguono.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il
possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504. I soggetti richiamati dall'art. 2, comma 1, lettera
b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del
1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli
imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive
modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.
L'imposta municipale propria non si applica al possesso
dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad
applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di
cui al comma 10. Per abitazione principale si intende
l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente
e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti
del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e
la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per
pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unita' ad uso abitativo. I comuni possono considerare
direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
In caso di piu' unita' immobiliari, la predetta
agevolazione puo' essere applicata ad una sola unita'
immobiliare. A partire dall'anno 2015 e' considerata
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una
sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE),
gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo
di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che
non risulti locata o data in comodato d'uso. L'imposta
municipale propria non si applica, altresi':
a) alle unita' immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari, ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti
alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al
richiesto requisito della residenza anagrafica;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad
alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a
seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare,
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile,
nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma
1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il
quale non sono richieste le condizioni della dimora
abituale e della residenza anagrafica.
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria
e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente
articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento:
0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti
in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come
abitazione principale, a condizione che il contratto sia
registrato e che il comodante possieda un solo immobile in
Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori
abitualmente nello stesso comune in cui e' situato
l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica
anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile
concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro
immobile adibito a propria abitazione principale, ad
eccezione delle unita' abitative classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini
dell'applicazione delle disposizioni della presente
lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei
suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui
all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23; il beneficio di cui alla presente lettera si
estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di
quest'ultimo in presenza di figli minori;
a) per i fabbricati di interesse storico o
artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell'anno durante il quale sussistono dette
condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata
dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea documentazione alla
dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facolta'
di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto
previsto dal periodo precedente. Agli effetti
dell'applicazione della riduzione alla meta' della base
imponibile, i comuni possono disciplinare le
caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato,
non superabile con interventi di manutenzione.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e'
costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai
sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a
65 a decorrere dal 1º gennaio 2013;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da
quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai
sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76
per cento. I comuni con deliberazione del consiglio
comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare,
in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3
punti percentuali.
6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di
cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta,
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai
sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento.
7. L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la
suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata e'
versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta
applicando l'aliquota di base e la seconda rata e' versata
a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero
anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il
versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i
fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e' effettuato in
un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il
10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento
del gettito derivante dal pagamento della prima rata
dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica
dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai
terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
dell'economia e delle finanze rispettivamente per i
fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.
8-bis.
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino
allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di
reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti
passivi dell'imposta sul reddito delle societa', ovvero nel
caso di immobili locati.
9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti
dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati.
10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
nonche' per le relative pertinenze, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad
abitazione principale da piu' soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I
comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel
rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta
detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati
dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP,
istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
11.
12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e'
effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate nonche', a decorrere dal 1° dicembre 2012,
tramite apposito bollettino postale al quale si applicano
le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto
compatibili.
12-bis.
12-ter. I soggetti passivi devono presentare la
dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta, utilizzando il modello
approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione
ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si
verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati
cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con
il citato decreto, sono altresi' disciplinati i casi in cui
deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le
disposizioni dell'art. 37, comma 55, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'art. 1, comma 104,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni
presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in
quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo
dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di approvazione del modello di
dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle
relative istruzioni.
13. Restano ferme le disposizioni dell'art. 9 e
dell'art. 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23. All'art. 14, comma 9, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, le parole: «dal 1° gennaio 2014»,
sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2012». Al
comma 4 dell'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31
dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole
«ad un quarto» sono sostituite dalle seguenti «alla misura
stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472». Ai fini del quarto comma dell'art.
2752 del codice civile il riferimento alla «legge per la
finanza locale» si intende effettuato a tutte le
disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e
provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui
ai commi 39 e 46 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, e'
consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo
risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile
2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato,
di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione
dell'art. 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.
191.
13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni nonche' i regolamenti dell'imposta municipale
propria devono essere inviati esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresi',
tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite
dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni
italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel
predetto sito informatico. Il versamento della prima rata
di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e
delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il
versamento della seconda rata di cui al medesimo art. 9 e'
eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno,
con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla
base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del
28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune
e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo
entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso
anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del
28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente.
14. Sono abrogate, a decorrere dal 1º gennaio 2012,
le seguenti disposizioni:
a. l'art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad
applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle
regioni a Statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2018,
l'abrogazione disposta dal presente comma opera anche nei
confronti dei comuni compresi nel territorio della regione
Friuli Venezia Giulia;
b. il comma 3, dell'art. 58 e le lettere d), e) ed
h) del comma 1, dell'art. 59 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;
c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 8 e il
comma 4 dell'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23;
d. il comma 1-bis dell'art. 23 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14;
d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 7
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
14-bis. Le domande di variazione della categoria
catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 7
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche
dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, producono gli effetti previsti in
relazione al riconoscimento del requisito di ruralita',
fermo restando il classamento originario degli immobili
rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' per l'inserimento negli atti catastali della
sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il
classamento originario degli immobili rurali ad uso
abitativo.
14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei
terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono
oggetto di inventariazione ai sensi dell'art. 3, comma 3,
del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n.
28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano
entro il 30 novembre 2012 , con le modalita' stabilite dal
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
14-quater. Nelle more della presentazione della
dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma
14-ter, l'imposta municipale propria e' corrisposta, a
titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della
rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto. Il
conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
dell'attribuzione della rendita catastale con le modalita'
di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del
soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la
violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni.
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate
al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da
parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare
sono stabilite le modalita' di attuazione, anche graduale,
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente
comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica,
sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta
Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo,
del decreto legislativo n. 446 del 1997.
16. All'art. 1, comma 4, ultimo periodo del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole «31
dicembre» sono sostituite dalle parole: «20 dicembre».
All'art. 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le
parole da «differenziate» a «legge statale» sono sostituite
dalle seguenti: «utilizzando esclusivamente gli stessi
scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
rispetto del principio di progressivita'». L'Agenzia delle
Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o con
istanze presentate entro la data di entrata in vigore del
presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
decennale del diritto dei contribuenti.
17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato
ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto legislativo n.
23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni
della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in
ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di
base derivanti dalle disposizioni di cui al presente
articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con
le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio
2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di
Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del
predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel
proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di
attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote
di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un
importo pari al maggior gettito stimato di cui al
precedente periodo. L'importo complessivo della riduzione
del recupero di cui al presente comma e' pari per l'anno
2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4
milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro.
18. All'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23 dopo le parole: «gettito di cui ai commi
1 e 2», sono aggiunte le seguenti: «nonche', per gli anni
2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma
4».
19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano
applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
comma 4 dell'art. 2, nonche' dal comma 10 dell'art. 14 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art.
2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
e' esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di
compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore
aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in
misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione
del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i
mutui per l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
21.».
- Si riporta l'art. 1, comma 639, della citata legge 27
dicembre 2013, n. 147:
«639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC).
Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e
valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione
di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, escluse le unita' immobiliari destinate ad
abitazione principale dal possessore nonche'
dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione
di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 1, commi 667 e 668, della citata
legge 27 dicembre 2013, n. 147:
«667. Al fine di dare attuazione al principio «chi
inquina paga», sancito dall'art. 14 della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da
parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della
quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di
sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di
correttivi ai criteri di ripartizione del costo del
servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di
tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale
dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse
dal diritto dell'Unione europea.
668. I comuni che hanno realizzato sistemi di
misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti
al servizio pubblico possono, con regolamento di cui
all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura
corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella
commisurazione della tariffa puo' tenere conto dei criteri
determinati con il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La
tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa dal soggetto
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.».
 
Art. 20 bis
Disposizioni in materia di bilanci

1. I comuni di cui all'allegato 1 approvano il conto economico e lo stato patrimoniale previsti dall'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi all'esercizio 2018, entro il 31 luglio 2019 e li trasmettono alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dall'approvazione. Il mancato rispetto di tali termini comporta l'applicazione della procedura di cui all'articolo 141, comma 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il termine ordinario di venti giorni ivi previsto, nonche' delle disposizioni dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'Allegato 1, come modificato dalla
presente legge, si veda nelle note all'art. 29.
- Si riporta l'art. 227, del citato decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 227 (Rendiconto della gestione). - 1. La
dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del
bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.
2. Il rendiconto della gestione e' deliberato entro
il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare,
tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di
revisione. La proposta e' messa a disposizione dei
componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della
sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto
entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito
dal regolamento di contabilita'.
2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto
di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno
successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2
dell'art. 141.
2-ter. Contestualmente al rendiconto, l'ente approva
il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli
eventuali organismi strumentali secondo le modalita'
previste dall'art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
3. Nelle more dell'adozione della contabilita'
economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facolta',
prevista dall'art. 232, non predispongono il conto
economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.
4. Ai fini del referto di cui all'art. 3, commi 4 e
7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e del consolidamento
dei conti pubblici, la Sezione enti locali potra'
richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.
5. Al rendiconto della gestione sono allegati i
documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, ed i seguenti documenti:
a) l'elenco degli indirizzi internet di
pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui si riferisce il bilancio di
previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle
unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti
considerati nel gruppo «amministrazione pubblica» di cui al
principio applicato del bilancio consolidato allegato al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente
quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti
contabili sono allegati al rendiconto della gestione
qualora non integralmente pubblicati nei siti internet
indicati nell'elenco;
b) la tabella dei parametri di riscontro della
situazione di deficitarieta' strutturale;
c) il piano degli indicatori e dei risultati di
bilancio.
6. Gli enti locali di cui all'art. 2 inviano
telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto
completo di allegati, le informazioni relative al rispetto
del patto di stabilita' interno, nonche' i certificati del
conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalita' e
protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica
dei dati sono stabiliti con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la
Conferenza Stato, citta' e autonomie locali e la Corte dei
conti.
6-bis. Nel sito internet dell'ente, nella sezione
dedicata ai bilanci, e' pubblicata la versione integrale
del rendiconto della gestione, comprensivo anche della
gestione in capitoli, dell'eventuale rendiconto
consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed una
versione semplificata per il cittadino di entrambi i
documenti.
6-ter. I modelli relativi alla resa del conto da
parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n.
194. Tali modelli sono aggiornati con le procedure previste
per l'aggiornamento degli allegati al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
6-quater. Contestualmente all'approvazione del
rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le
previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo
pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo
restando quanto previsto dall'art. 188, comma 1, in caso di
disavanzo di amministrazione.».
- Si riporta l'art. 141, del citato decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 141 (Scioglimento e sospensione dei consigli
comunali e provinciali). - 1. I consigli comunali e
provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione
o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonche' per
gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti
cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza,
decesso del sindaco o del presidente della provincia;
2) dimissioni del sindaco o del presidente della
provincia;
3) cessazione dalla carica per dimissioni
contestuali, ovvero rese anche con atti separati purche'
contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente,
della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a
tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
4) riduzione dell'organo assembleare per
impossibilita' di surroga alla meta' dei componenti del
consiglio;
c) quando non sia approvato nei termini il
bilancio;
c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali
al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei
relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali
strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli
organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del
consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1,
trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il
relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un
commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per
sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il
consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo
schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo
regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera
notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore
a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si
sostituisce, mediante apposito commissario,
all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento
sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la
procedura per lo scioglimento del consiglio.
2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del
comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti
urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al
prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti
che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel
termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono
attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo
statuto secondo criteri di neutralita', di sussidiarieta' e
di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di
quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo
scioglimento del consiglio.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1)
della lettera b) del comma 1, con il decreto di
scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che
esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto
stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di
scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale
utile previsto dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto
dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla
nomina dei successori, gli incarichi esterni loro
eventualmente attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento e' allegata la
relazione del Ministro contenente i motivi del
provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento e'
data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti
ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per
motivi di grave e urgente necessita', puo' sospendere, per
un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i
consigli comunali e provinciali e nominare un commissario
per la provvisoria amministrazione dell'ente.
8. Ove non diversamente previsto dalle leggi
regionali le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di
cui all'art. 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il
relativo provvedimento di scioglimento degli organi
comunque denominati degli enti locali di cui al presente
comma e' disposto con decreto del Ministro dell'interno.».
- Si riporta l'art. 9, comma 1-quinquies, del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie
urgenti per gli enti territoriali e il territorio),
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,
n. 160:
«Art. 9 (Prospetto verifica pareggio di bilancio e
norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la
crescita). - (Omissis).
1-quinquies. In caso di mancato rispetto dei termini
previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei
rendiconti e del bilancio consolidato, nonche' di mancato
invio, entro trenta giorni dal termine previsto per
l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce
del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma
restando per gli enti locali che non rispettano i termini
per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei
rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
non possono procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,
ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non
abbiano adempiuto. E' fatto altresi' divieto di stipulare
contratti di servizio con soggetti privati che si
configurino come elusivi della disposizione del precedente
periodo.
(Omissis).».
 
Art. 21

Contributo straordinario per il Comune de L'Aquila e ulteriori
provvidenze per i comuni del cratere e fuori cratere

1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: «Per gli anni 2019 e 2020 e' assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui.»;
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2019 e' destinato altresi' un contributo di 500.000 euro per le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 32, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere, trasferito all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere di cui all'articolo 67-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71.
2-bis. All'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «entro quattrocentottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 3, del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti
territoriali e il territorio), convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Contributo straordinario in favore del
Comune de L'Aquila). - 1. In relazione alle esigenze
connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6
aprile 2009, per l'anno 2016 e' assegnato in favore del
Comune dell'Aquila un contributo straordinario a copertura
delle maggiori spese e delle minori entrate
complessivamente di 16 milioni di euro, e per l'anno 2017
e' assegnato un contributo straordinario dell'importo
complessivo di 12 milioni di euro, a valere sulle risorse
di cui all'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le
modalita' ivi previste. Per l'anno 2018 e' assegnato un
contributo straordinario dell'importo complessivo di 10
milioni di euro. Per gli anni 2019 e 2020 e' assegnato un
contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro
annui. Tale contributo, per quanto concerne le maggiori
spese, e' destinato alle seguenti finalita':
a) esigenze dell'Ufficio tecnico; b) esigenze del
settore sociale e della scuola dell'obbligo ivi compresi
gli asili nido; c) esigenze connesse alla viabilita'; d)
esigenze per il Trasporto pubblico locale; e) ripristino e
manutenzione del verde pubblico. Relativamente alle minori
entrate, il citato contributo e' destinato al ristoro: per
le entrate tributarie, delle tasse per la raccolta di
rifiuti solidi urbani e, per le entrate extra-tributarie,
dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi
mense e trasporti e installazioni mezzi pubblicitari.
1-bis. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 3, comma 1, lettera a), sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: «L'acquisto dell'abitazione
sostitutiva comporta il contestuale trasferimento al
patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei
diritti di cui al quarto comma dell'art. 1128 del codice
civile. Se la volumetria dell'edificio ricostruito, in
conseguenza dell'acquisto dell'abitazione equivalente da
parte di alcuno dei condomini, e' inferiore rispetto a
quella del fabbricato demolito, i diritti di cui al quarto
comma dell'art. 1128 del codice civile sono
proporzionalmente trasferiti di diritto agli altri
condomini; se tuttavia l'edificio e' ricostruito con
l'originaria volumetria a spese dei condomini, i diritti di
cui al citato quarto comma dell'art. 1128 del codice civile
sono trasferiti a coloro che hanno sostenuto tali spese.
Gli atti pubblici e le scritture private autenticate
ricognitivi dei trasferimenti al patrimonio comunale ovvero
agli altri condomini di cui ai periodi precedenti, nonche'
quelli con i quali vengono comunque riassegnate pro diviso
agli originari condomini o loro aventi causa le unita'
immobiliari facenti parte dei fabbricati ricostruiti,
costituiscono titolo per trasferire sugli immobili
ricostruiti, riacquistati o riassegnati, con le modalita'
di cui al secondo comma dell'art. 2825 del codice civile,
le ipoteche e le trascrizioni pregiudizievoli gravanti su
quelli distrutti o demoliti. Non sono soggetti all'imposta
di successione ne' alle imposte e tasse ipotecarie e
catastali gli immobili demoliti o dichiarati inagibili
costituenti abitazione principale del de cuius»;
b) all'art. 14, comma 5-bis, il quarto periodo e'
sostituito dal seguente: «La ricostruzione degli edifici
civili privati di cui al periodo precedente esclude
l'applicazione dell'art. 3».
1-ter. All'art. 67-quater, comma 2, lettera a), del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il
secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Decorso
inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al
privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli
immobili, affida, con i procedimenti in essere per la
ricostruzione privata, la progettazione e l'esecuzione dei
lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori
oneri».
1-quater. All'art. 67-quater, comma 5, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il quarto
e il quinto periodo sono soppressi.
2. Agli altri comuni del cratere sismico, diversi da
L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate
comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, per
l'anno 2016 e' destinato un contributo pari a 2,5 milioni
di euro, comprensivo di una quota pari a 500.000 euro
finalizzata alle spese per il personale impiegato presso
gli uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) per
l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del
cratere, e per l'anno 2017 e' destinato un contributo pari
a 2,0 milioni di euro, nonche' per l'anno 2017 e per l'anno
2018 un contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese
per il personale impiegato presso gli uffici territoriali
per la ricostruzione, a valere sulle risorse di cui
all'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013,
n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le
modalita' ivi previste. Per l'anno 2018 e' destinato un
contributo pari a 2 milioni di euro. Per l'anno 2019 e'
destinato un contributo pari a 2 milioni di euro. Tali
risorse sono trasferite al Comune di Fossa che le
ripartisce tra i singoli beneficiari previa verifica da
parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni
del cratere degli effettivi fabbisogni. Per l'anno 2019 e'
destinato altresi' un contributo di 500.000 euro per le
spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto
dall'art. 2-bis, comma 32, del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, e per l'espletamento delle pratiche
relative ai comuni fuori del cratere, trasferito
all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del
cratere di cui all'art. 67-ter, commi 2 e 3, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
2-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nella
gestione delle risorse pubbliche, entro il 31 dicembre 2016
i comuni di cui ai commi 1 e 2, destinatari dei contributi
straordinari ivi previsti, pubblicano nel proprio sito
internet istituzionale le modalita' di utilizzo delle
predette risorse e i risultati conseguiti.».
- Per il testo dell'art. 2-bis, comma 32, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti
in materia finanziaria e per esigenze indifferibili),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
n. 172, come modificato dalla presente legge, si veda nelle
note all'art. 22.
- Per il testo dell'art. 67-ter, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del
Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, come modificato dalla presente legge, si veda
nelle note all'art. 22.
- Si riporta l'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge
26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad
emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del
maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e
la realizzazione degli interventi per Expo 2015),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013,
n. 71:
«Art. 7-bis (Rifinanziamento della ricostruzione
privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo). - 1.
Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per
la ricostruzione privata nei territori della regione
Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di
cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, e' autorizzata la spesa di
197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al
2019 al fine della concessione di contributi a privati, per
la ricostruzione o riparazione di immobili,
prioritariamente adibiti ad abitazione principale,
danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni,
sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Le
risorse di cui al precedente periodo sono assegnate ai
comuni interessati con delibera del CIPE che puo'
autorizzare gli enti locali all'attribuzione dei contributi
in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione,
previa presentazione del monitoraggio sullo stato di
utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate, ferma
restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli
stanziamenti annuali iscritti in bilancio. Per consentire
la prosecuzione degli interventi di cui al presente
articolo senza soluzione di continuita', il CIPE puo'
altresi' autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di 150
milioni di euro per l'anno 2013, delle risorse destinate
agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al punto
1.3 della delibera del CIPE n. 135/2012 del 21 dicembre
2012, in via di anticipazione, a valere sulle risorse di
cui al primo periodo del presente comma, fermo restando,
comunque, lo stanziamento complessivo di cui al citato
punto 1.3.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 1-septies, comma 1, del
decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 (Ulteriori misure
urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018,
n. 89, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1-septies (Disposizioni in materia di recupero
di aiuti dichiarati illegittimi). - 1. Tenuto conto delle
oggettive difficolta', anche sul piano probatorio, della
ricostruzione delle realta' economiche a distanza di anni
dall'evento sismico, sotto il profilo sia del danno
emergente che del lucro cessante, i dati relativi
all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi
sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6
aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme
effettivamente percepite devono essere presentati, a pena
di decadenza, entro il 31 dicembre 2019.».
 
Art. 22

Misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti
locali e gli uffici speciali per la ricostruzione

01. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
1. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera a), le parole «nella misura massima di cento unita'» sono soppresse;
b) al comma 3-bis, lettera c), dopo le parole «e' corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale»;
c) al comma 7, lettera c), dopo le parole «Commissario Straordinario» sono aggiunte le seguenti: «, previa verifica semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati dallo stesso e dai vice commissari. Al Commissario straordinario e agli esperti di cui al comma 6 sono riconosciute, ai sensi della vigente disciplina in materia e comunque nel limite complessivo di euro 80.000 per l'anno 2019 e di euro 80.000 per l'anno 2020, le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse all'espletamento delle attivita' demandate, nell'ambito delle risorse gia' previste per spese di missione, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3».
2. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) al comma 1, primo periodo, le parole: «, fino a settecento unita' per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono soppresse»;
0b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. Sulla base delle specifiche e riscontrate esigenze connesse all'espletamento dei compiti demandati per la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dall'evento sismico e dell'andamento delle richieste di contributo, ferma restando la deroga di cui al comma 1-bis, il Commissario straordinario puo' autorizzare con proprio provvedimento gli Uffici speciali per la ricostruzione e i comuni a stipulare, nei limiti previsti dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020, con le modalita' previste al comma 1 e al comma 2 del presente articolo, fino a 200 unita' complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione, nel limite di spesa di 4,150 milioni di euro per l'anno 2019 e 8,300 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente utilizzo del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con ordinanze commissariali si provvede alla ripartizione del personale autorizzato fra gli enti destinatari e alla definizione dei tempi, modalita' e criteri per la regolamentazione del presente comma»;
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «per le esigenze di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, anche stipulando contratti a tempo parziale previa dichiarazione, qualora si tratti di professionisti, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di non iscrizione o avvenuta sospensione dall'elenco speciale dei professionisti, di cui all'articolo 34 del presente decreto»;
b) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole «anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per una sola volta e» sono soppresse e le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019 e comunque nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea»;
c) il comma 3-quinquies e' abrogato.
3. All'articolo 2-bis, comma 32, quarto periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole «dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,» sono inserite le seguenti: «e' assegnato temporaneamente all'Ufficio speciale per i comuni del cratere e».
4. Al comma 990 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo, le parole: «e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti» sono soppresse.
4-bis. Al comma 5, terzo periodo, dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «al personale in servizio al 30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al personale assegnato a ciascun comune nell'ambito del contingente di cui al presente comma».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 48, comma 7, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 48 (Proroga e sospensione di termini in materia
di adempimenti e versamenti tributari e contributivi,
nonche' sospensione di termini amministrativi). -
(Omissis).
7. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le
persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei
Comuni di cui all'art. 1, sono esentate dal pagamento
dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le
istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica
amministrazione fino al 31 dicembre 2019, in esecuzione di
quanto stabilito dalle ordinanze di cui all'art. 2, comma
2. Il deposito delle istanze, dei contratti e dei documenti
effettuato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione,
in esecuzione di quanto stabilito dal presente decreto e
dalle ordinanze commissariali, produce i medesimi effetti
della registrazione eseguita secondo le modalita'
disciplinate dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non si
procede al rimborso dell'imposta di registro, relativa alle
istanze e ai documenti di cui al precedente periodo, gia'
versata in data anteriore all'entrata in vigore della legge
di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8.».
- Si riporta l'art. 50, del citato decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, come modificato dalla presente legge:
«Art. 50 (Struttura del Commissario straordinario e
misure per il personale impiegato in attivita'
emergenziali). - 1. Il Commissario straordinario,
nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con
piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in
relazione alle risorse assegnate e disciplina
l'articolazione interna della struttura anche in aree e
unita' organizzative con propri atti in relazione alle
specificita' funzionali e di competenza. Al personale della
struttura e' riconosciuto il trattamento economico
accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non
dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri
nel caso in cui il trattamento economico accessorio di
provenienza risulti complessivamente inferiore. Al
personale non dirigenziale spetta comunque l'indennita' di
amministrazione della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. Ferma restando la dotazione di personale gia'
prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 settembre 2016, la struttura puo' avvalersi di
ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque
unita' di personale, destinate a operare presso gli uffici
speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3, a supporto
di regioni e comuni ovvero presso la struttura
commissariale centrale per funzioni di coordinamento e
raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di
cui all'art. 2, comma 2.
3. Nell'ambito del contingente dirigenziale gia'
previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 settembre 2016, sono comprese un'unita' con
funzioni di livello dirigenziale generale e due unita' con
funzioni di livello dirigenziali non generale. Le
duecentoventicinque unita' di personale di cui al comma 2
sono individuate:
a) tra il personale delle amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, delle quali dieci unita' sono
individuate tra il personale in servizio presso l'Ufficio
speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere,
istituito dall'art. 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale di cui alla
presente lettera e' collocato, ai sensi dell'art. 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi ordinamenti. Per non pregiudicare l'attivita' di
ricostruzione nei territori del cratere abruzzese,
l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del
cratere e' autorizzato a stipulare, per il biennio
2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo
di dieci unita' di personale, a valere sulle risorse
rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario
per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di
comando di cui al primo periodo, attingendo dalle
graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite
in attuazione di quanto previsto dall'art. 67-ter, commi 6
e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per
le quali e' disposta la proroga di validita' fino al 31
dicembre 2018. Decorso il termine di cui al citato art. 17,
comma 14, della legge n. 127 del 1997, senza che
l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il
provvedimento di fuori ruolo o di comando, lo stesso si
intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione
di disponibilita' da parte degli interessati che prendono
servizio alla data indicata nella richiesta;
b) sulla base di apposite convenzioni stipulate con
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa S.p.A., o societa' da questa
interamente controllata, previa intesa con i rispettivi
organi di amministrazione;
c) sulla base di apposite convenzioni stipulate con
Fintecna S.p.A. o societa' da questa interamente
controllata per assicurare il supporto necessario alle
attivita' tecnico-ingegneristiche.
3-bis. Il trattamento economico fondamentale ed
accessorio del personale pubblico della struttura
commissariale, collocato, ai sensi dell'art. 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi ordinamenti, e' anticipato dalle amministrazioni
di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita':
a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi
comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad
ordinamento autonomo e le universita' provvedono, con oneri
a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento
economico fondamentale, nonche' dell'indennita' di
amministrazione. Qualora l'indennita' di amministrazione
risulti inferiore a quella prevista per il personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario
straordinario provvede al rimborso delle sole somme
eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo,
dall'amministrazione di provenienza;
b) per le amministrazioni pubbliche diverse da
quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico
fondamentale e l'indennita' di amministrazione sono a
carico esclusivo del Commissario straordinario;
c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto
con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario,
il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita
convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza
ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale.
3-ter. Al personale dirigenziale di cui al comma 3
sono riconosciute una retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai
dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri
nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale,
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con provvedimento del Commissario
straordinario, di importo non superiore al 50 per cento
della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche
responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della
specifica qualificazione professionale posseduta, della
disponibilita' a orari disagevoli e della qualita' della
prestazione individuale. Restano ferme le previsioni di cui
al secondo periodo del comma 1 e alle lettere b) e c) del
comma 7. Il trattamento economico del personale
dirigenziale di cui al presente comma e' corrisposto
secondo le modalita' indicate nelle lettere a), b) e c) del
comma 3-bis. Il Commissario straordinario provvede al
rimborso delle somme anticipate dalle amministrazioni
statali di appartenenza del personale dirigenziale e non
dirigenziale assegnato alla struttura commissariale
mediante versamento ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate entro l'anno di
competenza all'apposito capitolo dello stato di previsione
dell'amministrazione di appartenenza.
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e
3-ter si applicano anche al personale di cui all'art. 2,
commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9
settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228
del 29 settembre 2016.
3-quinquies. Alle spese per il funzionamento della
struttura commissariale si provvede con le risorse della
contabilita' speciale prevista dall'art. 4, comma 3.
4. Per la risoluzione di problematiche tecnico
contabili il commissario straordinario puo' richiedere, ai
sensi dell'art. 53, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il supporto
di un dirigente generale della Ragioneria Generale dello
Stato con funzioni di studio. A tale fine, senza nuovi o
maggiori oneri, sono ridefiniti i compiti del dirigente
generale che, per il resto, mantiene le attuali funzioni.
5. Per la definizione dei criteri di cui all'art. 5,
comma 1, lettera b), il commissario straordinario si avvale
di un comitato tecnico scientifico composto da esperti di
comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria
sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di
ogni altra professionalita' che dovesse rendersi
necessaria, in misura massima di quindici unita'. La
costituzione e il funzionamento del comitato sono regolati
con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2.
Per la partecipazione al comitato tecnico scientifico non
e' dovuta la corresponsione di gettoni di presenza,
compensi o altri emolumenti comunque denominati. Agli oneri
derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni si fa
fronte nell'ambito delle risorse di cui al comma 8.
6. Per gli esperti di cui all'art. 2, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016,
ove provenienti da altra amministrazione pubblica, puo'
essere disposto il collocamento fuori ruolo nel numero
massimo di cinque unita'. Al fine di garantire l'invarianza
finanziaria, all'atto del collocamento fuori ruolo e per
tutta la sua durata, e' reso indisponibile, nella dotazione
organica dell'amministrazione di appartenenza, un numero di
posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il
Commissario straordinario nomina con proprio provvedimento
gli esperti di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 settembre 2016.
7. Con uno o piu' provvedimenti del commissario
straordinario, adottati ai sensi dell'art. 2 comma 2, nei
limiti delle risorse disponibili:
a) al personale non dirigenziale delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 lettera a), direttamente
impegnato nelle attivita' di cui all'art. 1, puo' essere
riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni
di lavoro straordinario nel limite massimo di 75 ore
mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia'
autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel
rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di
cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dal 1°
ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2016 nonche' 40 ore
mensili, oltre a quelle gia' autorizzate dai rispettivi
ordinamenti, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre
2018;
b) al personale dirigenziale ed ai titolari di
incarichi di posizione organizzativa delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3, lettera a), direttamente
impegnato nelle attivita' di cui all'art. 1, puo' essere
attribuito un incremento del 30 per cento della
retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi
ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego,
dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio
2017 e sino al 31 dicembre 2018, del 20 per cento della
retribuzione mensile di posizione, in deroga, per quanto
riguarda il personale dirigenziale, all'art. 24 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) al personale di cui alle lettere a) e b) del
presente comma puo' essere attribuito un incremento fino al
30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei
risultati conseguiti su specifici progetti legati
all'emergenza e alla ricostruzione, determinati
semestralmente dal Commissario straordinario, previa
verifica semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli
obiettivi assegnati dallo stesso e dai vice commissari. Al
Commissario straordinario e agli esperti di cui al comma 6
sono riconosciute, ai sensi della vigente disciplina in
materia e comunque nel limite complessivo di euro 80.000
per l'anno 2019 e di euro 80.000 per l'anno 2020, le spese
di viaggio, vitto e alloggio connesse all'espletamento
delle attivita' demandate, nell'ambito delle risorse gia'
previste per spese di missione, a valere sulla contabilita'
speciale di cui all'art. 4, comma 3.».
7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7, lettere a),
b) e c), si applicano anche ai dipendenti pubblici
impiegati presso gli uffici speciali di cui all'art. 3.
8. All'attuazione del presente articolo si provvede,
ai sensi dell'art. 52, nei limiti di spesa di 3 milioni di
euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli eventuali maggiori
oneri si fa fronte con le risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, entro il
limite massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2017 e 2018. Con uno o piu' provvedimenti del
Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'art. 2,
comma 2, sono stabilite le modalita' di liquidazione, di
rimborso e di eventuale anticipazione alle amministrazioni
di appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis, 3-ter
e 3-quater, delle necessarie risorse economiche.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 3,
lettera a), il Commissario straordinario puo' avvalersi,
sulla base di apposita convenzione, di strutture e
personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
che provvedono, nell'ambito delle risorse gia' disponibili
nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna
amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. Il Commissario straordinario puo'
stipulare apposite convenzioni, ai fini dell'esercizio di
ulteriori e specifiche attivita' istruttorie, con l'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa Spa, nonche', per lo svolgimento di ulteriori e
specifiche attivita' di controllo sulla ricostruzione
pubblica e privata, con il Corpo della guardia di finanza e
con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli eventuali
maggiori oneri finanziari si provvede con le risorse della
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3.
9-bis. Anche al fine di finanziare specifici progetti
di servizio civile nazionale volti a favorire la ripresa
della vita civile delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonche'
ad aumentare il numero dei volontari da avviare al Servizio
civile nazionale, la dotazione del Fondo nazionale per il
servizio civile di cui all'art. 19 della legge 8 luglio
1998, n. 230, e' incrementata di euro 146,3 milioni per
l'anno 2016.
9-ter. All'onere di cui al comma 9-bis si provvede,
quanto a euro 139 milioni, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,
comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto
a euro 7,3 milioni, mediante corrispondente riduzione della
dotazione della seconda sezione del Fondo previsto
dall'art. 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno
2016, n. 106.».
- Si riporta l'art. 4, comma 3, del citato
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189:
«Art. 4 (Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate). - (Omissis).
3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su
cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui
al presente articolo destinate al finanziamento degli
interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di
opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di
strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento e
alle spese per l'assistenza alla popolazione. Sulla
contabilita' speciale confluiscono anche le risorse
derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della
realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa
dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla
contabilita' speciale possono confluire inoltre le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi
sismici di cui all'art. 1, ivi incluse quelle rivenienti
dal Fondo di solidarieta' dell'Unione Europea di cui al
regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11
novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al
rimborso delle spese sostenute nella fase di prima
emergenza.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 50-bis, del citato decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, come modificato dalla presente legge:
«Art. 50-bis (Disposizioni concernenti il personale
dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile). -
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, in
ordine alla composizione degli Uffici speciali per la
ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui
all'art. 1, e del conseguente numero di procedimenti
facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli
stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo
determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della
spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, e di cui all'art. 1, commi 557 e
562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di
spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni
di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno
2018, ulteriori unita' di personale con professionalita' di
tipo tecnico o amministrativo-contabile. Ai relativi oneri
si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno
2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi
dell'art. 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per
l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le
risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui
all'art. 4, comma 3.
1-bis. Nei limiti delle risorse finanziarie previste
dal comma 1 e delle unita' di personale assegnate con i
provvedimenti di cui al comma 2, i Comuni di cui agli
allegati 1 e 2 possono, con efficacia limitata agli anni
2017 e 2018, incrementare la durata della prestazione
lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale gia' in
essere con professionalita' di tipo tecnico o
amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della
spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui
all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
1-ter. Sulla base delle specifiche e riscontrate
esigenze connesse all'espletamento dei compiti demandati
per la riparazione e ricostruzione degli immobili
danneggiati dall'evento sismico e dell'andamento delle
richieste di contributo, ferma restando la deroga di cui al
comma 1-bis, il Commissario straordinario puo' autorizzare
con proprio provvedimento gli Uffici speciali per la
ricostruzione e i comuni a stipulare, nei limiti previsti
dall'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dall'art. 19 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, e dall'art. 1, comma 3, del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ulteriori
contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e
2020, con le modalita' previste al comma 1 e al comma 2 del
presente articolo, fino a 200 unita' complessive di
personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da
impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla
ricostruzione, nel limite di spesa di 4,150 milioni di euro
per l'anno 2019 e 8,300 milioni di euro per l'anno 2020. Ai
relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente
utilizzo del fondo derivante dal riaccertamento dei residui
passivi ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera a), del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze. Con ordinanze commissariali si provvede alla
ripartizione del personale autorizzato fra gli enti
destinatari e alla definizione dei tempi, modalita' e
criteri per la regolamentazione del presente comma.
2. Con provvedimento del Commissario straordinario,
sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e
previa deliberazione della cabina di coordinamento della
ricostruzione, istituita dall'art. 1, comma 5, sono
determinati i profili professionali ed il numero massimo
delle unita' di personale che ciascun Comune e' autorizzato
ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, anche
stipulando contratti a tempo parziale previa dichiarazione,
qualora si tratti di professionisti, e fermo restando
quanto previsto dall'art. 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, di non iscrizione o avvenuta
sospensione dall'elenco speciale dei professionisti, di cui
all'art. 34 del presente decreto. Il provvedimento e'
adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano
al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
3. Le assunzioni sono effettuate con facolta' di
attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per
assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali
compatibili con le esigenze. E' data facolta' di attingere
alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni,
disponibili nel sito del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Qualora nelle graduatorie suddette non risulti
individuabile personale del profilo professionale
richiesto, il Comune puo' procedere all'assunzione previa
selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di
criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'.
3-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure
previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di
compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente
connessi ai servizi sociali, all'attivita' di
progettazione, all'attivita' di affidamento dei lavori, dei
servizi e delle forniture, all'attivita' di direzione dei
lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti,
nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di
cui agli allegati 1 e 2, in deroga ai vincoli di
contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti
di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e
continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
durata non superiore al 31 dicembre 2017. I contratti di
collaborazione coordinata e continuativa di cui al
precedente periodo possono essere rinnovati, per una durata
non superiore al 31 dicembre 2019 e comunque nel rispetto
dei limiti temporali previsti dalla normativa europea,
limitatamente alle unita' di personale che non sia stato
possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3.
3-ter. I contratti previsti dal comma 3-bis possono
essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed
apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza
professionale, esclusivamente con esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria di tipo
amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini
e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio
della professione relativamente a competenze di tipo
tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche.
Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli
esperti, che, in ogni caso, non puo' essere superiore alle
voci di natura fissa e continuativa del trattamento
economico previsto per il personale dipendente appartenente
alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale
del comparto Regioni ed autonomie locali, si applicano le
previsioni dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorieta'
delle vigenti tariffe professionali fisse o minime.
3-quater. Le assegnazioni delle risorse finanziarie,
necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal
comma 3-bis, sono effettuate con provvedimento del
Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle
Regioni - vice commissari, assicurando la possibilita' per
ciascun Comune interessato di stipulare contratti di lavoro
autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. Con
uno o piu' provvedimenti adottati secondo le modalita'
previste dal precedente periodo e' disposta l'assegnazione
delle risorse finanziarie necessarie per il rinnovo fino
alla data del 31 dicembre 2018 dei contratti previsti dal
comma 3-bis.
3-quinquies.
3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3,
3-bis, 3-ter e 3-quinquies si applicano anche alle Province
interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016. A tal fine, una quota pari al dieci per
cento delle risorse finanziarie e delle unita' di personale
complessivamente previste dai sopra citati commi e'
riservata alle Province per le assunzioni di nuovo
personale a tempo determinato, per le rimodulazioni dei
contratti di lavoro a tempo parziale gia' in essere secondo
le modalita' previste dal comma 1-bis, nonche' per la
sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo di
collaborazione coordinata e continuativa. Con provvedimento
del Commissario straordinario, sentito il Capo del
Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione
della cabina di coordinamento della ricostruzione,
istituita dall'art. 1, comma 5, sono determinati i profili
professionali ed il numero massimo delle unita' di
personale che ciascuna Provincia e' autorizzata ad assumere
per le esigenze di cui al comma 1, sulla base delle
richieste da esse formulate entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione. Con
il medesimo provvedimento sono assegnate le risorse
finanziarie per la sottoscrizione dei contratti di lavoro
autonomo di collaborazione coordinata e continuativa
previsti dai commi 3-bis e 3-ter.
3-septies. Nei casi in cui con ordinanza sia stata
disposta la chiusura di uffici pubblici, in considerazione
di situazioni di grave stato di allerta derivante da
calamita' naturali di tipo sismico o meteorologico, le
pubbliche amministrazioni che hanno uffici situati
nell'ambito territoriale definito dalla stessa ordinanza
che ne abbia disposto la chiusura verificano se sussistono
altre modalita' che consentano lo svolgimento della
prestazione lavorativa da parte dei propri dipendenti,
compresi il lavoro a distanza e il lavoro agile. In caso di
impedimento oggettivo e assoluto ad adempiere alla
prestazione lavorativa, per causa comunque non imputabile
al lavoratore, le stesse amministrazioni definiscono,
d'intesa con il lavoratore medesimo, un graduale recupero
dei giorni o delle ore non lavorate, se occorre in un arco
temporale anche superiore a un anno, salvo che il
lavoratore non chieda di utilizzare i permessi retribuiti,
fruibili a scelta in giorni o in ore, contemplati dal
contratto collettivo nazionale di lavoro, anche se relativi
a fattispecie diverse.
4. Al fine di far fronte all'eccezionalita'
dell'impegno conseguente al reiterarsi delle situazioni di
emergenza correlate agli eventi sismici di cui all'art. 1,
il Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri e' autorizzato ad assumere, con
contratti di lavoro a tempo determinato della durata di un
anno, fino ad un massimo di venti unita' di personale, con
professionalita' di tipo tecnico o amministrativo, per lo
svolgimento delle attivita' connesse alla situazione di
emergenza, con le modalita' e secondo le procedure di cui
al comma 3. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite
complessivo massimo di 140.000 euro per l'anno 2016 e di
960.000 euro per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 52.
5. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della
protezione civile, adottate ai sensi dell'art. 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga alla
normativa vigente e fino alla scadenza dello stato di
emergenza puo' essere autorizzata la proroga dei rapporti
di lavoro a tempo determinato, purche' nel rispetto del
limite massimo imposto dalle disposizioni dell'Unione
europea, dei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, nonche' dei contratti per prestazioni di
carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche
presso le componenti e le strutture operative del Servizio
nazionale della protezione civile, direttamente impegnate
nella gestione delle attivita' di emergenza. Le
disposizioni del primo periodo si applicano ai rapporti in
essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11
novembre 2016, n. 205. Agli oneri derivanti
dall'applicazione delle ordinanze adottate in attuazione
del presente articolo si provvede esclusivamente a valere
sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei
bilanci delle amministrazioni interessate, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Si riporta l'art. 2-bis, comma 32, del decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia
finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2-bis (Modifiche al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici). - (Omissis).
32. Dal 1° luglio 2018, gli Uffici territoriali per
la ricostruzione costituiti dai comuni ai sensi dell'art. 3
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
4013 del 23 marzo 2012 e del decreto del Commissario
delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione
Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012, sono soppressi. E'
altresi' soppresso il Comitato di Area omogenea di cui
all'art. 4 del decreto del Commissario delegato per la
ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del
29 giugno 2012. Tutte le competenze affidate agli Uffici
territoriali per la ricostruzione ai sensi dell'art. 1 del
decreto del Commissario delegato per la ricostruzione -
Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012
sono trasferite all'Ufficio speciale per la ricostruzione
dei comuni del cratere, istituito dall'art. 67-ter, comma
2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il
personale in servizio, alla data del 1° luglio 2018, presso
gli Uffici territoriali per la ricostruzione, assegnato
alle aree omogenee ai sensi dell'art. 67-ter, comma 5, del
decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e'
assegnato temporaneamente all'Ufficio speciale per i comuni
del cratere e continua a svolgere le attivita' di
competenza dei soppressi Uffici territoriali per la
ricostruzione sotto la direzione e il coordinamento
esclusivi del titolare dell'Ufficio speciale per la
ricostruzione dei comuni del cratere, che con propria
determinazione provvede anche alla sistemazione logistica
del suddetto personale. Il personale in servizio, alla data
del 1° luglio 2018, presso gli Uffici territoriali per la
ricostruzione, assunto a tempo determinato dai comuni, e'
trasferito agli stessi comuni fino a scadenza dei contratti
in essere. Nelle more della soppressione degli Uffici
territoriali per la ricostruzione, il titolare dell'Ufficio
speciale adotta, esercitando il potere di coordinamento di
cui all'art. 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, informati i sindaci coordinatori delle
aree omogenee, tutti i provvedimenti organizzativi e
gestionali necessari al fine di garantire lo svolgimento
delle attivita' di competenza degli Uffici territoriali per
la ricostruzione e gestire con gradualita' il processo di
soppressione di detti Uffici. L'Ufficio speciale per la
ricostruzione dei comuni del cratere puo', tramite
convenzioni con comuni, aprire sportelli in una o piu' sedi
degli Uffici territoriali per la ricostruzione soppressi,
cui affidare in tutto o in parte i compiti gia' di
competenza degli Uffici territoriali medesimi, informati i
sindaci coordinatori delle aree omogenee.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 1, comma 990, della citata legge 30
dicembre 2018, n. 145, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis).
990. Allo scopo di assicurare il proseguimento e
l'accelerazione del processo di ricostruzione il termine
della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4,
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le
previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa
annui previsti per l'anno 2018. Dalla data di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale
in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto
di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a),
del citato decreto-legge n. 189 del 2016 e' automaticamente
prorogato fino alla data di cui al periodo precedente,
salva espressa rinunzia degli interessati.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 67-ter, del citato decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, come modificato dalla presente legge:
«Art. 67-ter (Gestione ordinaria della
ricostruzione). - 1. A decorrere dal 16 settembre 2012, la
ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e
garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle
aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla
base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114
e seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare
prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi
diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi
pubblici, l'attrattivita' e lo sviluppo economico-sociale
dei territori interessati, con particolare riguardo al
centro storico monumentale della citta' dell'Aquila.
2. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare
gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con
l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche,
in considerazione della particolare configurazione del
territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la
ricostruzione, uno competente sulla citta' dell'Aquila e
uno competente sui restanti comuni del cratere nonche' sui
comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'art. 1,
comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77. Tali Uffici forniscono l'assistenza tecnica alla
ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la
qualita', effettuano il monitoraggio finanziario e
attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei
relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai
sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
successive modificazioni, garantendo gli standard
informativi definiti dal decreto ministeriale di cui
all'art. 67-bis, comma 5, del presente decreto, assicurano
nei propri siti internet istituzionali un'informazione
trasparente sull'utilizzo dei fondi ed eseguono il
controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei
territori, con particolare riferimento ai profili della
coerenza e della conformita' urbanistica ed edilizia delle
opere eseguite rispetto al progetto approvato attraverso
controlli puntuali in corso d'opera, nonche' della
congruita' tecnica ed economica. Gli Uffici curano,
altresi', l'istruttoria finalizzata all'esame delle
richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili
privati sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati
dai comuni, anche mediante l'istituzione di una commissione
per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici
coinvolti nel procedimento amministrativo.
3. L'Ufficio speciale per i comuni del cratere,
costituito dai comuni interessati con sede in uno di essi,
ai sensi dell'art. 30, commi 3 e 4, del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa
intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente
della regione Abruzzo, con i presidenti delle province
dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore
individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto
uffici territoriali delle aree omogenee di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 23
marzo 2012, n. 4013. L'Ufficio speciale per la citta'
dell'Aquila e' costituito dal comune dell'Aquila, previa
intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente
della regione Abruzzo e con il presidente della provincia
dell'Aquila. Nell'ambito delle citate intese, da concludere
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono determinati
l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i
livelli istituzionali centrali, regionali e locali, gli
specifici requisiti e le modalita' di selezione dei
titolari nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, la dotazione di risorse strumentali e umane
degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unita', di
cui, per un triennio, nel limite massimo di 25 unita' a
tempo determinato, per ciascun Ufficio. Gli Uffici speciali
si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai
sensi dell'art. 1 del testo unico di cui al regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611. A ciascuno dei titolari degli
Uffici speciali con rapporto a tempo pieno ed esclusivo e'
attribuito un trattamento economico onnicomprensivo non
superiore a 200.000 euro annui, al lordo degli oneri a
carico dell'amministrazione.
4. Il Dipartimento per lo sviluppo delle economie
territoriali della Presidenza del Consiglio dei ministri
coordina le amministrazioni centrali interessate nei
processi di ricostruzione e di sviluppo al fine di
indirizzare e dare impulso, d'intesa con la regione Abruzzo
e gli enti locali, agli Uffici speciali di cui al comma 2,
in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni
di categoria presenti nel territorio.
5. Al fine di fronteggiare la ricostruzione
conseguente agli eventi sismici verificatisi nella regione
Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il comune dell'Aquila e i
comuni del cratere sono autorizzati, in deroga a quanto
previsto dall'art. 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad
assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013,
complessivamente 200 unita' di personale, previo
esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a
128 unita' assegnate al comune dell'Aquila e fino a 72
unita' assegnate alle aree omogenee. In deroga all'art. 4,
comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, l'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito
delle suindicate procedure selettive per assunzioni a tempo
indeterminato e' prorogata fino al 31 dicembre 2018, ed e'
equiparata all'efficacia delle graduatorie formatesi
all'esito delle procedure selettive di cui al comma 6 del
presente articolo. In considerazione delle assunzioni a
tempo indeterminato effettuate, la dotazione organica dei
comuni interessati e' incrementata nella misura
corrispondente al personale assegnato a ciascun comune
nell'ambito del contingente di cui al presente comma.
6. Al fine di fronteggiare la ricostruzione
conseguente agli eventi sismici verificatisi nella regione
Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, in deroga a
quanto previsto dall'art. 3, comma 102, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, ad
assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013,
fino a 100 unita' di personale, previo esperimento di
procedure selettive pubbliche. Tale personale e'
temporaneamente assegnato fino a 50 unita' agli Uffici
speciali di cui al comma 2, fino a 40 unita' alle province
interessate e fino a 10 unita' alla regione Abruzzo. Alla
cessazione delle esigenze della ricostruzione e dello
sviluppo del territorio coinvolto nel sisma del 6 aprile
2009, tale personale e' assegnato al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per finalita' connesse a
calamita' e ricostruzione, secondo quanto disposto con
apposito regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. In considerazione delle
suddette assunzioni di personale e' corrispondentemente
incrementata la dotazione organica del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. E' fatto comunque salvo
quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95.
7. Le procedure concorsuali di cui ai commi 5 e 6
sono bandite e gestite dalla Commissione per l'attuazione
del progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni di cui al decreto interministeriale 25
luglio 1994, su delega delle amministrazioni interessate.
La Commissione giudicatrice e' designata dal Presidente del
Consiglio dei ministri.
8. Nell'ambito delle intese di cui al comma 3 sono
definiti, sentito il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, le categorie e i
profili professionali dei contingenti di personale di cui
ai commi 5 e 6, i requisiti per l'ammissione alle procedure
concorsuali, la possibilita' di una quota di riserva, in
misura non superiore al 50 per cento dei posti banditi, a
favore del personale che abbia maturato un'esperienza
professionale di almeno un anno, nell'ambito dei processi
di ricostruzione, presso la regione, le strutture
commissariali, le province interessate, il comune
dell'Aquila e i comuni del cratere a seguito di formale
contratto di lavoro, nonche' le modalita' di assegnazione
del personale agli enti di cui al comma 5. Gli uffici
periferici delle amministrazioni centrali operanti nel
territorio della regione Abruzzo interessati ai processi di
ricostruzione possono essere potenziati attraverso il
trasferimento, a domanda e previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza, del personale in
servizio, nei medesimi ruoli, presso altre regioni
qualunque sia il tempo trascorso dall'assunzione in
servizio nella sede dalla quale provengono, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. Nella prospettiva del contenimento dei costi per
le attivita' di selezione del personale di cui al comma 6,
si puo' prevedere nei bandi di concorso una quota di
iscrizione non superiore al valore dell'imposta di bollo
pari ad euro 16,00.».
- Si riporta l'art. 36, comma 2, del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 36 (Personale a tempo determinato o assunto con
forme di lavoro flessibile). - (Omissis).
2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato,
contratti di formazione e lavoro e contratti di
somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonche'
avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal
codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro
nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalita'
in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni
pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i
contratti di cui al primo periodo del presente comma
soltanto per comprovate esigenze di carattere
esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto
delle condizioni e modalita' di reclutamento stabilite
dall'art. 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato possono essere stipulati nel rispetto degli
articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si
applica al solo personale reclutato secondo le procedure di
cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del presente decreto.
I contratti di somministrazione di lavoro a tempo
determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva
la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai
contratti collettivi nazionali di lavoro. Non e' possibile
ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio
di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire
fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel
rispetto delle disposizioni del presente articolo,
sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori
e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi
pubblici a tempo indeterminato. E' consentita
l'applicazione dell'art. 3, comma 61, terzo periodo, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la
salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai
vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo
indeterminato.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 19, del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di
lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a
norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014,
n. 183):
«Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima).
- 1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto
un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il
contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque non
eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno
una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee
all'ordinaria attivita', ovvero esigenze di sostituzione di
altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei,
significativi e non programmabili, dell'attivita'
ordinaria.
1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di
durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni
di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a
tempo indeterminato dalla data di superamento del termine
di dodici mesi.
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti
collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di
cui all'art. 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro
a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di
lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una
successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di
mansioni di pari livello e categoria legale e
indipendentemente dai periodi di interruzione tra un
contratto e l'altro, non puo' superare i ventiquattro mesi.
Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresi' conto
dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari
livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti,
nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo
determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia
superato, per effetto di un unico contratto o di una
successione di contratti, il contratto si trasforma in
contratto a tempo indeterminato dalla data di tale
superamento.
3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore
contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti,
della durata massima di dodici mesi, puo' essere stipulato
presso la direzione territoriale del lavoro competente per
territorio. In caso di mancato rispetto della descritta
procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel
medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a
tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata
non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al
contratto e' priva di effetto se non risulta da atto
scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal
datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni
lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto
contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle
esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato;
in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione
e' necessaria solo quando il termine complessivo eccede i
dodici mesi.
5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo
determinato, nonche' le rappresentanze sindacali aziendali
ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti
vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le
modalita' definite dai contratti collettivi.».
- Si riporta l'art. 1, del decreto-legge 12 luglio
2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignita' dei
lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n. 96:
«Art. 1 (Modifiche alla disciplina del contratto di
lavoro a tempo determinato). - 1. Al decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti
modificazioni:
0a) all'art. 2, comma 2, dopo la lettera d-bis) e'
aggiunta la seguente:
«d-ter) alle collaborazioni degli operatori che
prestano le attivita' di cui alla legge 21 marzo 2001, n.
74»;
a) all'art. 19:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al contratto di lavoro subordinato puo'
essere apposto un termine di durata non superiore a dodici
mesi. Il contratto puo' avere una durata superiore, ma
comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in
presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee
all'ordinaria attivita', ovvero esigenze di sostituzione di
altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei,
significativi e non programmabili, dell'attivita'
ordinaria.»;
1-bis) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. In caso di stipulazione di un contratto
di durata superiore a dodici mesi in assenza delle
condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in
contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento
del termine di dodici mesi»;
2) al comma 2, primo e terzo periodo, la parola
«trentasei» e' sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di
durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del
termine al contratto e' priva di effetto se non risulta da
atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata
dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni
lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto
contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle
esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato;
in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione
e' necessaria solo quando il termine complessivo eccede i
dodici mesi.»;
b) all'art. 21:
1) prima del comma 1, e' inserito il seguente:
«01. Il contratto puo' essere rinnovato solo a
fronte delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1. Il
contratto puo' essere prorogato liberamente nei primi
dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle
condizioni di cui all'art. 19, comma 1. In caso di
violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo
periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo
indeterminato. I contratti per attivita' stagionali, di cui
al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati
o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui
all'art. 19, comma 1.»;
2) al comma 1, la parola «trentasei», ovunque
ricorra, e' sostituita dalla seguente: «ventiquattro», la
parola «cinque» e' sostituita dalla seguente: «quattro» e
la parola «sesta» e' sostituita dalla seguente: «quinta»;
c) all'art. 28, comma 1, le parole «centoventi
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta
giorni».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai
contratti di lavoro a tempo determinato stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonche' ai rinnovi e alle proroghe contrattuali
successivi al 31 ottobre 2018.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo,
nonche' quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano
ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni
nonche' ai contratti di lavoro a tempo determinato
stipulati dalle universita' private, incluse le filiazioni
di universita' straniere, istituti pubblici di ricerca,
societa' pubbliche che promuovono la ricerca e
l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori
chiamati a svolgere attivita' di insegnamento, di ricerca
scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di
supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa
o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.».
- Si riporta l'art. 49, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la
giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89:
«Art. 49 (Riaccertamento straordinario residui). - 1.
Nelle more del completamento della riforma della legge di
contabilita' e finanza pubblica, di cui alla legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle
finanze, con proprio decreto, d'intesa con le
amministrazioni interessate, entro il 31 luglio 2014 adotta
un programma straordinario di riaccertamento dei residui
passivi nonche' riaccertamento della sussistenza delle
partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello
Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione,
esistenti alla data del 31 dicembre 2013, di cui all'art.
275, secondo comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n.
827, ai fini della verifica della permanenza dei
presupposti indicati all'art. 34, comma 2, della legge n.
196 del 2009.
2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme
iscritte nel conto dei residui da eliminare e,
compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza
pubblica, si provvede:
a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla
eliminazione degli stessi mediante loro versamento
all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la parte
corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da
iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni
interessate, da ripartire con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di
nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il
ripiano dei debiti fuori bilancio. La dotazione dei
predetti fondi e' fissata su base pluriennale, in misura
non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui
eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte e'
destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze da ripartire a favore di interventi individuati con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
b) per i residui passivi perenti, alla
cancellazione delle relative partite dalle scritture
contabili del conto del Patrimonio Generale dello Stato; a
tal fine, le amministrazioni interessate individuano i
residui non piu' esigibili, che formano oggetto di apposita
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze,
da effettuare improrogabilmente entro il 10 luglio 2014.
Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme
corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi,
fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera d),
sono iscritte su base pluriennale nella medesima
proporzione nei fondi di cui alla precedente lettera a);
c) per i residui passivi perenti, connessi alla
sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso,
con le medesime modalita' di comunicazione di cui alla
lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con la
tesoreria statale;
d) per i residui passivi relativi a trasferimenti
e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle
province autonome e agli altri enti territoriali le
operazioni di cui al presente articolo vengono operate con
il concorso degli stessi enti interessati. Con la legge di
bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti
alla cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su
base pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi
enti in relazione ai residui eliminati.».
- Si riporta l'art. 53, del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi (Art. 58 del D.Lgs n. 29 del 1993, come
modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n. 358 del
1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art.
1 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con
modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine,
dall'art. 26 del D.Lgs n. 80 del 1998 nonche' dall'art. 16
del D.Lgs n. 387 del 1998)). - 1. Resta ferma per tutti i
dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilita'
dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'art.
23-bis del presente decreto, nonche', per i rapporti di
lavoro a tempo parziale, dall'art. 6, comma 2, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n.
117 e dall'art. 1, commi 57 e seguenti della legge 23
dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresi' le
disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274,
508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, all'art. 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992,
n. 498, all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed
integrazione della relativa disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di
direzione di strutture deputate alla gestione del personale
a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi
due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
di ufficio, che non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non
siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche'
agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le
diverse magistrature, i rispettivi istituti.
3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti emanati su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto
con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono individuati, secondo criteri
differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli
professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3
non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e'
consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge
o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano
attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalita', tali da escludere casi di
incompatibilita', sia di diritto che di fatto,
nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione o situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio
imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si
applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 1, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 3,
con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a
tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al
cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti
universitari a tempo definito e delle altre categorie di
dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni
speciali lo svolgimento di attivita' libero-professionali.
Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque
denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle
amministrazioni di appartenenza in contrasto con il
presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi
seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non
compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e'
previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi
i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte
dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di
invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita;
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai
dipendenti della pubblica amministrazione nonche' di
docenza e di ricerca scientifica.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere
incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o
previamente autorizzati dall'amministrazione di
appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione,
l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interessi. Con
riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli
statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri
e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi
previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del
divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la
responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le
prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a
cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
7-bis. L'omissione del versamento del compenso da
parte del dipendente pubblico indebito percettore
costituisce ipotesi di responsabilita' erariale soggetta
alla giurisdizione della Corte dei conti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in
disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'
trasferito all'amministrazione di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di
fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati
non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica
la disposizione dell'art. 6, comma 1, del decreto legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed
integrazioni. All'accertamento delle violazioni e
all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle
finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse
sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti,
deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza
del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che
intendono conferire l'incarico; puo', altresi', essere
richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di
appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di
autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta stessa. Per il personale che presta comunque
servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle
di appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa
tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per
provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45
giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione
presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta
di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se
richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si
intende definitivamente negata.
11. Entro quindici giorni dall'erogazione del
compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti
pubblici o privati comunicano all'amministrazione di
appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti
pubblici.
12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o
autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri
dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di
quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica
gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
lordo, ove previsto.
13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a
comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione
pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui
erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui
al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle
norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica , tempestivamente e comunque nei termini
previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i
dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto
legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi
conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le
amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle
proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando
l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonche'
l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le
informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate
dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione
pubblica, nonche' le informazioni pubblicate dalle stesse
nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e
pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente
scaricabili in un formato digitale standard aperto che
consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini
statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di
ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica
trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle
amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e
pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al
terzo periodo del presente comma in formato digitale
standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte
dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso
di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti
di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi
incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11
incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il
31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui
dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e
trasparenza e formula proposte per il contenimento della
spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei
criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre
verifiche del rispetto delle disposizioni del presente
articolo e dell'art. 1, commi 56 e seguenti, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per
la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera
d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita'
lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione
svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e
gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto
dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai
soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i
successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti.».
- Per il testo dell'art. 34, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), come
modificato dalla presente legge, si veda nelle note
all'art. 23.
 
Art. 22 bis
Estensione dei benefici della zona franca urbana
ai professionisti

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «Le imprese» sono inserite le seguenti: «e i professionisti»;
b) al comma 3, dopo le parole: «alle imprese» sono inserite le seguenti: «e ai professionisti»;
c) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i professionisti le esenzioni sono concesse per il 2019 e il 2020.»;
d) al comma 5, dopo le parole: «alle imprese» sono inserite le seguenti: «e ai professionisti»;
e) al comma 6, le parole: «dalle imprese beneficiarie» sono sostituite dalle seguenti: «dalle imprese e dai professionisti beneficiari».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 46, del citato decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, come modificato dalla presente legge:
«Art. 46 (Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia). -
1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle
Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si
sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli
allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre
2016, n. 229, e' istituita la zona franca urbana ai sensi
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le imprese e i professionisti che hanno la sede
principale o l'unita' locale all'interno della zona franca
di cui al comma 1, e che hanno subito a causa degli eventi
sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per
cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre
2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015,
possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore
della produzione netta derivanti dalla prosecuzione
dell'attivita' nei citati Comuni, delle seguenti
agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito
derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta
dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a
concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo
di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo
svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona
franca;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita'
produttive del valore della produzione netta derivante
dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella
zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000
per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della
produzione netta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per
gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1,
posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente
articolo per l'esercizio dell'attivita' economica;
d) esonero dal versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per
l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei
datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle
medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro
autonomo che svolgono l'attivita' all'interno della zona
franca urbana.
3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresi',
alle imprese e ai professionisti che intraprendono una
nuova iniziativa economica all'interno della zona franca
entro il 31 dicembre 2019, ad eccezione delle imprese che
svolgono attivita' appartenenti alla categoria F della
codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non
avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli
allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229.
4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse
per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
per i tre anni successivi. Per i professionisti le
esenzioni sono concesse per il 2019 e il 2020.
4-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale
disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, le modalita' di restituzione dei contributi
non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di
cui al presente articolo che sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato.
5. La zona franca di cui al comma 1 comprende anche i
Comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la
legge 15 dicembre 2016, n. 229. Le esenzioni di cui al
comma 2, spettano alle imprese e ai professionisti che
hanno la sede principale o l'unita' locale nei comuni di
cui al predetto allegato 2-bis e che hanno subito nel
periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017 la riduzione
del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al
corrispondente periodo dell'anno 2016.
6. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5,
e' autorizzata la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno
2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7
milioni di euro per l'anno 2019, che costituisce limite
annuale. Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2020, le
agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al
periodo precedente non fruite dalle imprese e dai
professionisti beneficiari.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono
concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»,
e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
8. Per l'attuazione degli interventi di cui al
presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive
modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le
modalita' e i termini di decorrenza e durata delle
agevolazioni concesse ai sensi dell'art. 37 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.».
 
Art. 23

Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni colpite
dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all' articolo 2, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformita' agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario per importi fino a 40.000 euro avviene mediante affidamento diretto, per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. Fatta eccezione per particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto»;
b) all'articolo 3, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis: Limitatamente agli immobili e alle unita' strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito "B" o "C" o "E" limitatamente a livello operativo "L4", i comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione, possono altresi' curare l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti. Con ordinanza commissariale sono definiti le modalita' e i criteri per la regolamentazione di quanto disposto dal presente comma.»;
b-bis) nel titolo I, capo I-bis, dopo l'articolo 4-ter e' aggiunto il seguente:
«Art. 4-quater. - (Strutture abitative temporanee ed amovibili) - 1. Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito "E" ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, ai proprietari di immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici e' consentita, previa autorizzazione comunale, l'installazione di strutture temporanee e amovibili, sul terreno ove si trovano i medesimi immobili o su altro terreno di proprieta' ubicato nel territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica o su terreno anche non di proprieta' o su altro terreno su cui si vanti un diritto reale di godimento, previa acquisizione della dichiarazione di disponibilita' da parte della proprieta' senza corresponsione di alcun tipo di indennita' o rimborso da parte della pubblica amministrazione, dichiarato idoneo per tale finalita' da apposito atto comunale, o sulle aree di cui all'articolo 4-ter del presente decreto. Entro novanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di agibilita' dell'immobile distrutto o danneggiato, i soggetti di cui al primo periodo provvedono, con oneri a loro carico, alla demolizione o rimozione delle strutture temporanee e amovibili di cui al presente articolo e al ripristino dello stato dei luoghi.
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
b-ter) all'articolo 6, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al comma 1, per gli immobili di interesse culturale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli esiti "agibile con provvedimenti", "parzialmente agibile" e "inagibile" delle schede A-DC e B-DP di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2006, sono equiparati, rispettivamente, agli esiti "B", "C" ed "E" delle schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011»;
c) all'articolo 6 i commi 10 e 10-ter sono abrogati e il comma 13 e' sostituito dal seguente: «13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi e' compiuta esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30.»;
d) all'articolo 12, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 3, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, trasmettono al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.»;
d-bis) all'articolo 14, comma 3-bis.1:
1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Gli interventi di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Commissario straordinario n. 63 del 6 settembre 2018 e quelli relativi alle chiese di proprieta' del Fondo edifici di culto si considerano in ogni caso di importanza essenziale ai fini della ricostruzione.»;
2) all'ultimo periodo, le parole: «al precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «ai precedenti periodi»;
e) all'articolo 34, comma 5, terzo periodo, le parole «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti «2,5 per cento, di cui lo 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale,» e il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le attivita' culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono fissati il numero e l'importo complessivo massimi degli incarichi che ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 puo' assumere contemporaneamente, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai medesimi.»;
e-bis) all'articolo 34, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi contemporanei che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale»;
e-ter) all'articolo 48:
a) al comma 11, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto- legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, versano le somme oggetto di sospensione previste dal decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e l0-bis, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 15 ottobre 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta puo' essere operata anche dal sostituto d'imposta.»;
b) al comma 13, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 15 ottobre 2019, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta puo' essere operata anche dal sostituto d'imposta.»
1-bis. Per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 ed inclusi nell'elenco di cui al comma 13-bis dell'articolo 48 e all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al solo fine di procedere ad interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali, che abbiano approvato il bilancio dell'anno 2018 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, onde attenuare gli effetti delle disposizioni di cui al comma 897 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' assegnato un contributo di euro 5 milioni. All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 2, 3, 6, 12, 14, 34 e 48,
del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Funzioni del Commissario straordinario e dei
vice commissari) - 1. Il Commissario straordinario:
a) opera in stretto raccordo con il Capo del
Dipartimento della protezione civile, al fine di coordinare
le attivita' disciplinate dal presente decreto con gli
interventi di relativa competenza volti al superamento
dello stato di emergenza e di agevolare il proseguimento
degli interventi di ricostruzione dopo la conclusione di
quest'ultimo;
b) coordina gli interventi di ricostruzione e
riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II,
Capo I, sovraintendendo all'attivita' dei vice commissari
di concessione ed erogazione dei relativi contributi e
vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai
sensi dell'art. 5;
c) opera una ricognizione e determina, di concerto
con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, secondo criteri
omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il
relativo fabbisogno finanziario, definendo altresi' la
programmazione delle risorse nei limiti di quelle
assegnate;
d) individua gli immobili di cui all'art. 1, comma 2;
e) coordina gli interventi di ricostruzione e
riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I,
ai sensi dell'art. 14;
f) sovraintende sull'attuazione delle misure di cui
al Titolo II, Capo II, al fine di favorire il sostegno alle
imprese che hanno sede nei territori interessati e il
recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite
dagli eventi sismici;
g) adotta e gestisce l'elenco speciale di cui
all'art. 34, raccordandosi con le autorita' preposte per lo
svolgimento delle attivita' di prevenzione contro le
infiltrazioni della criminalita' organizzata negli
interventi di ricostruzione;
h) tiene e gestisce la contabilita' speciale a lui
appositamente intestata;
i) esercita il controllo su ogni altra attivita'
prevista dal presente decreto nei territori colpiti;
l).
l-bis) promuove l'immediata effettuazione di un piano
finalizzato a dotare i Comuni individuati ai sensi
dell'art. 1 della microzonazione sismica di III livello,
come definita negli «Indirizzi e criteri per la
microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
disciplinando con propria ordinanza la concessione di
contributi a cio' finalizzati ai Comuni interessati, con
oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale di cui all'art. 4, comma 3, entro il limite di
euro 6,5 milioni, e definendo le relative modalita' e
procedure di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri:
1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati
indirizzi e criteri, nonche' secondo gli standard definiti
dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell'art. 5,
comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 262 alla Gazzetta Ufficiale n. 281
del 1° dicembre 2010;
2) affidamento degli incarichi da parte dei Comuni,
mediante la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera
a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i
limiti ivi previsti, a professionisti iscritti agli Albi
degli ordini o dei collegi professionali, di particolare e
comprovata esperienza in materia di prevenzione sismica,
previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della
sussistenza di un'adeguata esperienza professionale
nell'elaborazione di studi di microzonazione sismica,
purche' iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34
del presente decreto ovvero, in mancanza, purche'
attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e
47 del Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per
l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nel
citato art. 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi del
comma 2 del presente articolo ed abbiano presentato domanda
di iscrizione al medesimo elenco;
3) supporto e coordinamento scientifico, ai fini
dell'omogeneita' nell'applicazione degli indirizzi e dei
criteri nonche' degli standard di cui al numero 1), da
parte del Centro per la microzonazione sismica (Centro M S)
del Consiglio nazionale delle ricerche, sulla base di
apposita convenzione stipulata con il Commissario
straordinario, al fine di assicurare la qualita' e
l'omogeneita' degli studi. Agli oneri derivanti dalla
convenzione di cui al periodo precedente si provvede a
valere sulle disponibilita' previste all'alinea della
presente lettera.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi
generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate sentiti
i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della
cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, e sono
comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.
2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione
e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi
tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e
programmazione urbanistica in conformita' agli indirizzi
definiti dal Commissario straordinario per importi fino a
40.000 euro avviene mediante affidamento diretto, per
importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui
all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate
previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui
all'art. 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n.
50 del 2016, iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.
34 del presente decreto. Fatta eccezione per particolari e
comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla
dimensione dell'intervento, le stazioni appaltanti, secondo
quanto previsto dal comma 4 dell'art. 23 del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, affidano la redazione della
progettazione al livello esecutivo. Agli oneri derivanti
dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di
quelli previsti dall'art. 23, comma 11, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di
cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto.
3. Il Commissario straordinario realizza i compiti di
cui al presente decreto attraverso l'analisi delle
potenzialita' dei territori e delle singole filiere
produttive esistenti anche attraverso modalita' di ascolto
e consultazione, nei Comuni interessati, degli operatori
economici e della cittadinanza.
4. Il Commissario straordinario, anche avvalendosi
degli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art.
3, coadiuva gli enti locali nella progettazione e nella
realizzazione degli interventi, con l'obiettivo di
garantirne la qualita' e il raggiungimento dei risultati
attesi. Restano ferme le attivita' che enti locali, Regioni
e Stato svolgono nell'ambito della strategia nazionale per
lo sviluppo delle aree interne del Paese.
4-bis. Il Commissario straordinario effettua una
ricognizione delle unita' del patrimonio immobiliare nuovo
o in ottimo stato e classificato agibile, invenduto e di
cui e' accertata la disponibilita' alla vendita.
5. I vice commissari, nell'ambito dei territori
interessati:
a) presiedono il comitato istituzionale di cui
all'art. 1, comma 6;
b) esercitano le funzioni di propria competenza al
fine di favorire il superamento dell'emergenza e l'avvio
degli interventi immediati di ricostruzione;
c) sovraintendono agli interventi relativi alle
opere pubbliche e ai beni culturali di competenza delle
Regioni;
d) sono responsabili dei procedimenti relativi alla
concessione dei contributi per gli interventi di
ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le
modalita' di cui all'art. 6;
e) esercitano le funzioni di propria competenza in
relazione alle misure finalizzate al sostegno alle imprese
e alla ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II;
e-bis) assicurano, in relazione agli eventi sismici
che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, il
monitoraggio degli aiuti previsti dal presente decreto, al
fine di verificare l'assenza di sovracompensazioni nel
rispetto delle norme europee e nazionali in materia di
aiuti di Stato.»
«Art. 3 (Uffici speciali per la ricostruzione post
sisma 2016). - 1. Per la gestione della ricostruzione ogni
Regione istituisce, unitamente agli enti locali
interessati, un ufficio comune, denominato «Ufficio
speciale per la ricostruzione post sisma 2016», di seguito
«Ufficio speciale per la ricostruzione». Il Commissario
straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui
all'art. 1, comma 6, predispone uno schema tipo di
convenzione. Le Regioni disciplinano l'articolazione
territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena
efficacia e operativita', nonche' la dotazione del
personale destinato agli stessi a seguito di comandi o
distacchi da parte delle stesse o di altre Regioni,
Province e Comuni interessati, ovvero da parte di altre
pubbliche amministrazioni. Le Regioni, le Province e i
Comuni interessati possono altresi' assumere personale,
strettamente necessario ad assicurare la piena
funzionalita' degli Uffici speciali per la ricostruzione,
con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di
contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'art. 1,
commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei
limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016 e
di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e
2018. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e
quarto si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di
cui all'art. 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi
dell'art. 52. Ferme restando le previsioni di cui al terzo
ed al quarto periodo, nell'ambito delle risorse disponibili
sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3,
possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un
massimo di complessivi 20 milioni di euro per gli anni 2017
e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti dalle
Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre
Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate,
per assicurare la funzionalita' degli Uffici speciali per
la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle
Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo
personale, con contratti a tempo determinato della durata
massima di due anni, con profilo professionale di tipo
tecnico-ingegneristico a supporto dell'attivita' del
Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e
dei Comuni interessati. L'assegnazione delle risorse
finanziarie previste dal quinto e dal sesto periodo del
presente comma e' effettuata con provvedimento del
Commissario straordinario. Le assunzioni a tempo
determinato sono effettuate con facolta' di attingere dalle
graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo
indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto
dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime
graduatorie. Le disposizioni del presente comma in materia
di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di
personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel
limite di un contingente massimo di quindici unita', si
applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi
previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio
e' compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli
allegati 1 e 2.
1-bis. Gli incarichi dirigenziali conferiti dalle
Regioni per le finalita' di cui al comma 1, quarto periodo,
non sono computati nei contingenti di cui all'art. 19,
commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
1-ter. Le spese di funzionamento degli Uffici
speciali per la ricostruzione, diverse da quelle
disciplinate dal comma 1, sono a carico del fondo di cui
all'art. 4, nel limite di un milione di euro per ciascuno
degli anni 2017 e 2018. L'assegnazione delle risorse
finanziarie previste dal precedente periodo e' effettuata
con provvedimento del Commissario straordinario.
1-quater. Le eventuali spese di funzionamento
eccedenti i limiti previsti dal comma 1-ter sono a carico
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
2. Ai fini di cui al comma 1, con provvedimento
adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2, possono essere
assegnate agli uffici speciali per la ricostruzione, nel
limite delle risorse disponibili, unita' di personale con
professionalita' tecnico-specialistiche di cui all'art. 50,
comma 3.
3. Gli uffici speciali per la ricostruzione curano la
pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione,
l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di
contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla
ricostruzione privata. Provvedono altresi' alla diretta
attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione
di opere pubbliche e beni culturali, nonche' alla
realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui
all'art. 42, esercitando anche il ruolo di soggetti
attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi
ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti
locali.
4. Gli Uffici speciali per la ricostruzione operano
come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei
Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli
abilitativi edilizi. Ferma restando la disposizione di cui
al precedente periodo, i Comuni procedono allo svolgimento
dell'attivita' istruttoria relativa al rilascio dei titoli
abilitativi edilizi, nonche' all'adozione dell'atto finale
per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, dandone
comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione
territorialmente competente e assicurando il necessario
coordinamento con l'attivita' di quest'ultimo.
4-bis. Limitatamente agli immobili e alle unita'
strutturali danneggiate private, che a seguito delle
verifiche effettuate con scheda AeDES risultino
classificati inagibili con esito «B» o «C» o «E»
limitatamente a livello operativo «L4», i comuni, d'intesa
con l'Ufficio speciale per la ricostruzione, possono
altresi' curare l'istruttoria per il rilascio delle
concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti
conseguenti. Con ordinanza commissariale sono definiti le
modalita' e i criteri per la regolamentazione di quanto
disposto dal presente comma.
5. Con apposito provvedimento del Presidente della
Regione-vice commissario puo' essere costituito presso
l'Ufficio speciale per la ricostruzione uno Sportello unico
per le attivita' produttive (SUAP) unitario per tutti i
Comuni coinvolti, che svolge le relative funzioni
limitatamente alle competenze attribuite all'Ufficio
speciale per la ricostruzione dal presente decreto.»
«Art. 6 (Criteri e modalita' generali per la
concessione dei finanziamenti agevolati per la
ricostruzione privata). - 1. Per gli interventi di
ricostruzione o di recupero degli immobili privati
distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi
nel rispetto dei limiti, dei parametri e delle soglie
stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2,
comma 2, possono essere previsti:
a) per gli immobili distrutti, un contributo pari
al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi
architettonici esterni, comprese le finiture interne ed
esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell'intero
edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito
dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme
tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite
delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai
fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed
energetico, nonche' dell'eliminazione delle barriere
architettoniche;
b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e
vulnerabilita' inferiori alla soglia appositamente
stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo
della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino
con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi
architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed
esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio;
c) per gli immobili gravemente danneggiati, con
livelli di danneggiamento e vulnerabilita' superiori alla
soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100
per cento del costo degli interventi sulle strutture, con
miglioramento sismico, compresi l'adeguamento
igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonche'
l'eliminazione delle barriere architettoniche, e per il
ripristino degli elementi architettonici esterni comprese
le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni
dell'intero edificio.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere
concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:
a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei
titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano
ai proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o
distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
113 del 17 maggio 2011, che, alla data del 24 agosto 2016
con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data
del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis,
risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi
dell'art. 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei
titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano
ai proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o
distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 5 maggio 2011, che, alla data del 24 agosto 2016 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del
26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis,
risultavano concesse in locazione sulla base di un
contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero
concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a
proprieta' indivisa, e adibite a residenza anagrafica del
conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;
c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei
titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che
si sostituiscano ai proprietari delle unita' immobiliari
danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito
B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui
alle lettere a) e b);
d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei
titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano
ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli
stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni
degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e
classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011,
nei quali, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai
Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016
con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla
data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 2-bis, era presente un'unita' immobiliare di
cui alle lettere a), b) e c);
e) dei titolari di attivita' produttive, ovvero di
chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo
giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a
sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle
unita' immobiliari, degli impianti e beni mobili
strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma, e che alla
data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 1, ovvero alla data del 24 agosto 2016 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del
26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis risultavano
adibite all'esercizio dell'attivita' produttiva o ad essa
strumentali.
2-bis. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al
comma 1, per gli immobili di interesse culturale ai sensi
del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, gli esiti «agibile con provvedimenti», «parzialmente
agibile» e «inagibile» delle schede A-DC e B-DP di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55
del 7 marzo 2006, sono equiparati, rispettivamente, agli
esiti «B», «C» ed «E» delle schede AeDES di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011.
3. La concessione dei contributi di cui al comma 2,
lettera b), e' subordinata all'impegno, assunto da parte
del richiedente in sede di presentazione della domanda di
contributo, alla prosecuzione alle medesime condizioni del
rapporto di locazione o di comodato o dell'assegnazione in
essere alla data degli eventi sismici, successivamente
all'esecuzione dell'intervento e per un periodo non
inferiore a due anni. In caso di rinuncia dell'avente
diritto l'immobile deve essere concesso in locazione o
comodato o assegnato ad altro soggetto temporaneamente
privo di abitazione per effetto degli eventi sismici di cui
all'art. 1.
4. Salvo quanto stabilito al comma 5, per i soggetti
di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2, la
percentuale riconoscibile e' pari al 100 per cento del
contributo determinato secondo le modalita' stabilite con
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2.
5. Per gli interventi di cui alla lettera c) del
comma 2, su immobili ricadenti nei Comuni di cui all'art.
1, comma 2, da eseguire su immobili siti all'interno di
centri storici e borghi caratteristici, la percentuale del
contributo dovuto e' pari al 100 per cento del valore del
danno puntuale cagionato dall'evento sismico, come
documentato a norma dell'art. 12. In tutti gli altri casi,
la percentuale del contributo riconoscibile non supera il
50 per cento del predetto importo, secondo le modalita'
stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2,
comma 2.
6. Il contributo concesso e' al netto dell'indennizzo
assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti
dall'interessato per le medesime finalita' di quelli di cui
al presente decreto.
7. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2,
comma 2, e' individuata una metodologia di calcolo del
contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale
al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle
attivita' produttive e delle parti comuni di ciascun
edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base
del prezzario unico interregionale, predisposto dal
Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari
nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'art. 1,
comma 5, tenendo conto sia del livello di danno che della
vulnerabilita'.
8. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento
le spese relative alle prestazioni tecniche e
amministrative, nonche' le spese per le attivita'
professionali svolte dagli amministratori di condominio e
le spese di funzionamento dei consorzi appositamente
costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari,
nei limiti di quanto determinato all'art. 34, comma 5.
8-bis. Le spese sostenute per tributi o canoni di
qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico
determinata dagli interventi di ricostruzione, sono
inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di
contributo.
9. Le domande di concessione dei finanziamenti
agevolati contengono la dichiarazione, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, in ordine al possesso dei requisiti
necessari per la concessione dei finanziamenti e
all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o
di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi
danni.
10. (Abrogato).
10-bis. La concessione del contributo e' trascritta
nei registri immobiliari, su richiesta dell'Ufficio
speciale per la ricostruzione, in esenzione da qualsiasi
tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione,
senza alcun'altra formalita'.
10-ter. (Abrogato).
10-quater. Le disposizioni dei commi 10, 10-bis e
10-ter si applicano anche agli immobili distrutti o
danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'art. 1, comma 2,
ammessi a beneficiare delle misure previste dal presente
decreto.
11. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto
comma, del codice civile, gli interventi di recupero
relativi ad un unico immobile composto da piu' unita'
immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei
condomini che comunque rappresenti almeno la meta' del
valore dell'edificio. In deroga all'art. 1136, quarto
comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti
devono essere approvati con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un
terzo del valore dell'edificio.
12. Ferma restando l'esigenza di assicurare il
controllo, l'economicita' e la trasparenza nell'utilizzo
delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati
beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per
l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi
di cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli
previsti dall'art. 1, comma 2, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del
beneficiario dei contributi e' compiuta esclusivamente tra
le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui
all'art. 30.
13-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati
ubicati nei Comuni di cui all'art. 1, comma 2, su richiesta
degli interessati che dimostrino il nesso di causalita'
diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da
apposita perizia asseverata.»
«Art. 12 (Procedura per la concessione e l'erogazione
dei contributi) - 1. Fuori dei casi disciplinati dall'art.
8, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi e'
presentata dai soggetti legittimati di cui all'art. 6,
comma 2, all'ufficio speciale per la ricostruzione
territorialmente competente unitamente alla richiesta del
titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia
dell'intervento progettato. Alla domanda sono
obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione
necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
a) scheda AeDES di cui all'art. 8, comma 1, redatta
a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 113 del 17 maggio 2011, anche da parte del personale
tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato
di supporto al Comune appositamente formato, senza
ulteriori oneri per la finanza pubblica;
b) relazione tecnica asseverata a firma di
professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di
cui all'art. 34, attestante la riconducibilita' causale
diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui
all'art. 1;
c) progetto degli interventi proposti, con
l'indicazione delle attivita' di ricostruzione e
riparazione necessarie nonche' degli interventi di
miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel
suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da
cui risulti l'entita' del contributo richiesto;
d).
2. All'esito dell'istruttoria sulla compatibilita'
urbanistica degli interventi richiesti a norma della
vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo
edilizio.
3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero i
comuni nei casi previsti dal comma 4-bis dell'art. 3,
verificata la spettanza del contributo e il relativo
importo, trasmettono al vice commissario territorialmente
competente la proposta di concessione del contributo
medesimo, comprensivo delle spese tecniche.
4. Il vice commissario o suo delegato definisce il
procedimento con decreto di concessione del contributo
nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle
risorse disponibili.
5. La struttura commissariale procede con cadenza
mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali
sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi
a norma del presente articolo, previo sorteggio dei
beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei
contributi complessivamente concessi. Qualora dalle
predette verifiche emerga che i contributi sono stati
concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che
gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i
quali e' stato concesso il finanziamento, il Commissario
straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche
parziale, del decreto di concessione dei contributi e
provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme
indebitamente percepite.
6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2,
comma 2, sono definiti modalita' e termini per la
presentazione delle domande di concessione dei contributi e
per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la
dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme
informatiche. Nei medesimi provvedimenti possono essere
altresi' indicati ulteriori documenti e informazioni da
produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in
relazione alle diverse tipologie degli interventi
ricostruttivi, nonche' le modalita' e le procedure per le
misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma
5.»
«Art. 14 (Ricostruzione pubblica). - 1. Con
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, e'
disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse
stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione
e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi
volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi pubblici,
nonche' per gli interventi sui beni del patrimonio
artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela
ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di
miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera
sostanziale la capacita' di resistenza delle strutture, nei
Comuni di cui all'art. 1, attraverso la concessione di
contributi a favore:
a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o
educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli
paritari, e delle strutture edilizie universitarie, nonche'
degli edifici municipali, delle caserme in uso
all'amministrazione della difesa, degli immobili demaniali,
delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprieta'
pubblica e delle chiese e degli edifici di culto di
proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,
di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati
tali ai sensi dell'art. 12 del medesimo codice e utilizzati
per le esigenze di culto;
a-bis) degli immobili di proprieta' pubblica,
ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31
dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione
delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori
interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto
2016;
b) delle opere di difesa del suolo e delle
infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la
difesa idraulica e per l'irrigazione;
c) degli archivi, dei musei e delle biblioteche,
che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla
lettera a), ad eccezione di quelli di proprieta' di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando
quanto previsto dalla lettera a) in relazione alle chiese
ed agli edifici di culto di proprieta' di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti;
d) degli interventi di riparazione e ripristino
strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree
cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di
consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.
2. Al fine di dare attuazione alla programmazione
degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti
adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, si provvede a:
a) predisporre e approvare un piano delle opere
pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di
urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli
interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di
detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non
imputabili a dolo o colpa degli operatori economici,
articolato per le quattro Regioni interessate, che
quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base
alla risorse disponibili;
a-bis) predisporre ed approvare piani finalizzati
ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento
dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie
per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale
attivita' scolastica, educativa o didattica, in ogni caso
senza incremento della spesa di personale, nei comuni di
cui all'art. 1, comma 1, nonche' comma 2 limitatamente a
quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o
danneggiati a causa degli eventi sismici. I piani sono
comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
b) predisporre e approvare un piano dei beni
culturali, articolato per le quattro Regioni interessate,
che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in
base alle risorse disponibili;
c) predisporre ed approvare un piano di interventi
sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli previsti
sulle aree suscettibili di instabilita' dinamica in fase
sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli
strumenti urbanistici attuativi come individuate ai sensi
dell'art. 11, comma 1, lettera c), con priorita' per
dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed
infrastrutture;
d) predisporre e approvare un piano per lo sviluppo
delle infrastrutture e il rafforzamento del sistema delle
imprese, articolato per le quattro Regioni interessate
limitatamente ai territori dei Comuni di cui agli allegati
1 e 2;
e).
f) predisporre e approvare un programma delle
infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare
nelle aree oggetto degli eventi sismici di cui all'art. 1,
con particolare attenzione agli impianti di depurazione e
di collettamento fognario; nel programma delle
infrastrutture ambientali e' compreso il ripristino della
sentieristica nelle aree protette, nonche' il recupero e
l'implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali di
turismo lento nelle aree.
3. Qualora la programmazione della rete scolastica o
la riprogrammazione negli anni 2016, 2017 e 2018 preveda la
costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse
per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono
comunque destinabili a tale scopo.
3-bis. Gli interventi funzionali alla realizzazione
dei piani previsti dalla lettera a-bis) del comma 2
costituiscono presupposto per l'applicazione della
procedura di cui all'art. 63, comma 1, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per
gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture
da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si
applicano le disposizioni di cui all'art. 63, commi 1 e 6,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto
dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione,
l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di
aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto, sulla base del
progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici
iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista
dall'art. 30 del presente decreto. In mancanza di un numero
sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta
Anagrafe, l'invito previsto dal terzo periodo deve essere
rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli
elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del
Governo ai sensi dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato
domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al
citato art. 30. Si applicano le disposizioni di cui
all'art. 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla base
della valutazione delle offerte effettuata da una
commissione giudicatrice costituita secondo le modalita'
stabilite dall'art. 216, comma 12, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.
3-bis.1. In sede di approvazione dei piani di cui
alle lettere a), b), c), d) e f) del comma 2 del presente
articolo ovvero con apposito provvedimento adottato ai
sensi dell'art. 2, comma 2, il Commissario straordinario
puo' individuare, con specifica motivazione, gli
interventi, inseriti in detti piani, che rivestono
un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei
territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016. Gli interventi di cui all'allegato
1 all'ordinanza del Commissario straordinario n. 63 del 6
settembre 2018 e quelli relativi alle chiese di proprieta'
del Fondo edifici di culto si considerano in ogni caso di
importanza essenziale ai fini della ricostruzione. Per la
realizzazione degli interventi di cui ai precedenti
periodi, a cura di soggetti attuatori di cui all'art. 15,
comma 1, possono applicarsi, fino alla scadenza della
gestione commissariale di cui all'art. 1, comma 4, ed entro
i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all'art.
35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, le procedure previste dal comma 3-bis del presente
articolo.
3-ter. Ai fini del riconoscimento del contributo
relativo agli immobili di cui alla lettera a-bis) del comma
1, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria, in qualita' di vice commissari, procedono, sulla
base della ricognizione del fabbisogno abitativo dei
territori interessati dagli eventi sismici effettuata in
raccordo con i Comuni interessati, all'individuazione degli
edifici di proprieta' pubblica, non classificati agibili
secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17
maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non
utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da
ordinanza di protezione civile, che siano ripristinabili
con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018.
Ciascun Presidente di Regione, in qualita' di vice
commissario, provvede a comunicare al Commissario
straordinario l'elenco degli immobili di cui al precedente
periodo.
3-quater. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,
ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia
residenziale pubblica, nonche' gli enti locali delle
medesime Regioni, ove a tali fini da esse individuati,
previa specifica intesa, quali stazioni appaltanti,
procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa
approvazione da parte del Presidente della Regione, in
qualita' di vice commissario, ai soli fini dell'assunzione
della spesa a carico delle risorse di cui all'art. 4, comma
4, del presente decreto, all'espletamento delle procedure
di gara relativamente agli immobili di loro proprieta'.
3-quinquies. Gli Uffici speciali per la ricostruzione
provvedono, con oneri a carico delle risorse di cui
all'art. 4, comma 3, e nei limiti delle risorse
disponibili, alla diretta attuazione degli interventi
relativi agli edifici pubblici di proprieta' statale,
ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31
dicembre 2018 e inseriti negli elenchi predisposti dai
Presidenti delle Regioni, in qualita' di vice commissari.
3-sexies. Con ordinanza del Commissario
straordinario, emessa ai sensi e per gli effetti dell'art.
2, comma 2, del presente decreto, sono definite le
procedure per la presentazione e l'approvazione dei
progetti relativi agli immobili di cui ai commi 3-ter e
3-quinquies. Gli immobili di cui alla lettera a-bis) del
comma 1, ultimati gli interventi previsti, sono
tempestivamente destinati al soddisfacimento delle esigenze
abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli
eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.
3-septies. Fermo restando quanto stabilito dagli
articoli 5 e 11 per gli interventi di ricostruzione
privata, al finanziamento degli interventi di
urbanizzazione e di consolidamento dei centri e nuclei
abitati oggetto di pianificazione urbanistica ed
interessati da gravi fenomeni di instabilita' dinamica in
fase sismica che impediscono il recupero o la ricostruzione
degli edifici destinati ad abitazione ed attivita'
produttive gravemente danneggiati dal sisma, si provvede
con le risorse di cui all'art. 4.
4. Sulla base delle priorita' stabilite dal
Commissario straordinario, sentiti i vice commissari nella
cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, e in
coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei
beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e b), i
soggetti attuatori oppure i Comuni, le unioni dei Comuni,
le unioni montane e le Province interessati provvedono a
predisporre ed inviare i progetti degli interventi al
Commissario straordinario.
4-bis. Ferme restando le previsioni dell'art. 24 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la
predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli
atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in
conformita' agli indirizzi definiti dal Commissario
straordinario ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b),
del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del
presente articolo possono procedere all'affidamento di
incarichi ad uno o piu' degli operatori economici indicati
all'art. 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016,
purche' iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34
del presente decreto. L'affidamento degli incarichi di cui
al periodo precedente e' consentito esclusivamente in caso
di indisponibilita' di personale, dipendente ovvero
reclutato secondo le modalita' previste dai commi 3-bis e
seguenti dell'art. 50-bis del presente decreto, in possesso
della necessaria professionalita' e, per importi inferiori
a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, e' attuato mediante procedure negoziate
con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto
elenco speciale. Restano ferme le previsioni di cui
all'art. 2, comma 2-bis, del presente decreto.
5. Il Commissario straordinario, previo esame dei
progetti presentati dai soggetti di cui al comma 4 e
verifica della congruita' economica degli stessi, acquisito
il parere della Conferenza permanente ovvero della
Conferenza regionale, nei casi previsti dal comma 4
dell'art. 16, approva definitivamente i progetti esecutivi
ed adotta il decreto di concessione del contributo.
6. I contributi di cui al presente articolo, nonche'
le spese per l'assistenza alla popolazione sono erogati in
via diretta.
7. A seguito del rilascio del provvedimento di
concessione del contributo, il Commissario straordinario
inoltra i progetti esecutivi alla centrale unica di
committenza di cui all'art. 18 che provvede ad espletare le
procedure di gara per la selezione degli operatori
economici che realizzano gli interventi.
8. Ai fini dell'erogazione in via diretta dei
contributi il Commissario straordinario puo' essere
autorizzato, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, a stipulare appositi mutui di durata massima
venticinquennale, sulla base di criteri di economicita' e
di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a
carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per
gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio
d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i
soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria
ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli
istituti finanziatori direttamente dallo Stato.
9. Per quanto attiene la fase di programmazione e
ricostruzione dei Beni culturali o delle opere pubbliche di
cui al comma 1 lettere a) e c) si promuove un Protocollo di
Intesa tra il Commissario straordinario, il Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo ed il
rappresentante delle Diocesi coinvolte, proprietarie dei
beni ecclesiastici, al fine di concordare priorita',
modalita' e termini per il recupero dei beni danneggiati.
Il Protocollo definisce le modalita' attraverso cui rendere
stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione
tra i soggetti contraenti, al fine di affrontare e
risolvere concordemente i problemi in fase di
ricostruzione.
10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al
presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
11. Il Commissario straordinario definisce, con
propri provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalita'
attuative del comma 6.»
«Art. 34 (Qualificazione dei professionisti). - 1. Al
fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento
degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, e'
istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati,
di seguito denominato «elenco speciale». Il Commissario
straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a
raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti
professionisti, definendo preventivamente con proprio atto
i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione
nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco speciale puo'
comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che
presentano il DURC regolare. L'elenco speciale, adottato
dal Commissario straordinario, e' reso disponibile presso
le Prefetture - uffici territoriali del Governo di Rieti,
Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, L'Aquila e Teramo
nonche' presso tutti i Comuni interessati dalla
ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione.
2. I soggetti privati conferiscono gli incarichi per
la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili
danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a
professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1.
3. Sino all'istituzione dell'elenco di cui al comma 1
possono essere affidati dai privati incarichi a
professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali
che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilita'
e professionalita' e non abbiano commesso violazioni in
materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio
del DURC.
4. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve
avere in corso ne' avere avuto negli ultimi tre anni
rapporti non episodici, quali quelli di legale
rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le
imprese invitate a partecipare alla selezione per
l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione,
anche in subappalto, ne' rapporti di coniugio, di
parentela, di affinita' ovvero rapporti giuridicamente
rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della
legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi
riveste cariche societarie nelle stesse. A tale fine, il
direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al
committente, trasmettendone altresi' copia agli uffici
speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale
puo' effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla
veridicita' di quanto dichiarato.
5. Il contributo massimo, a carico del Commissario
straordinario, per tutte le attivita' tecniche poste in
essere per la ricostruzione privata, e' stabilito nella
misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali,
del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per
i lavori di importo inferiore ad euro 500.000. Per i lavori
di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo
massimo e' pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti
adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono individuati i
criteri e le modalita' di erogazione del contributo
previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una
graduazione del contributo che tenga conto della tipologia
della prestazione tecnica richiesta al professionista e
dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti puo'
essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole
indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima
del 2,5 per cento, di cui lo 0,5 per cento per l'analisi di
risposta sismica locale, al netto dell'IVA e dei versamenti
previdenziali. Con provvedimenti adottati ai sensi
dell'art. 2, comma 2, puo' essere altresi' riconosciuto un
contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento,
per le attivita' professionali di competenza degli
amministratori di condominio e per il funzionamento dei
consorzi appositamente istituiti dai proprietari per
gestire interventi unitari.
6. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali
di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, con provvedimenti adottati ai sensi
dell'art. 2, comma 2, sono fissati il numero e l'importo
complessivo massimi degli incarichi che ciascuno dei
soggetti di cui al comma 1 puo' assumere
contemporaneamente, tenendo conto dell'organizzazione
dimostrata dai medesimi.
7. Per gli interventi di ricostruzione privata
diversi da quelli previsti dall'art. 8, con provvedimenti
adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono stabiliti i
criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi
contemporanei che non trovano giustificazione in ragioni di
organizzazione tecnico-professionale.
7-bis. Ai tecnici e professionisti incaricati delle
prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia
privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi
sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sia
per danni lievi che per danni gravi, spetta, alla
presentazione dei relativi progetti, secondo quanto
previsto dal presente decreto, un'anticipazione del 50 per
cento del compenso relativo alle attivita' professionali
poste in essere dagli studi tecnici o dal singolo
professionista, e del 50 per cento del compenso relativo
alla redazione della relazione geologica e alle indagini
specialistiche resesi necessarie per la presentazione del
progetto di riparazione con rafforzamento locale o
ripristino con miglioramento sismico o demolizione e
ricostruzione. L'importo residuo, fino al raggiungimento
del 100 per cento dell'intera parcella del professionista o
studio tecnico professionale, comprese la relazione
geologica e le indagini specialistiche, e' corrisposto ai
professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento
dei lavori. Con ordinanza commissariale sono definite le
modalita' di pagamento delle prestazioni di cui al
precedente periodo.»
«Art. 48 (Proroga e sospensione di termini in materia
di adempimenti e versamenti tributari e contributivi,
nonche' sospensione di termini amministrativi) - 1. Nei
Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in aggiunta a quanto
disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, e fermo restando che
la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato
riversamento delle stesse, relative ai soggetti residenti
nei predetti comuni, rispettivamente, a partire dal 24
agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26
ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016 sono regolarizzati
entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e
interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2016:
a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui
all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
successive modificazioni;
b).
c) il versamento dei contributi consortili di
bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti
sugli immobili agricoli ed extragricoli;
d) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per
finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti
ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
e) il pagamento dei canoni di concessione e
locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non
agibili, di proprieta' dello Stato e degli enti pubblici,
ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
f) le sanzioni amministrative per le imprese che
presentano in ritardo, purche' entro il 31 maggio 2017, le
domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce
di cui all'art. 9 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il
modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25
gennaio 1994, n. 70, nonche' la richiesta di verifica
periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della
relativa tariffa;
g) il pagamento delle rate dei mutui e dei
finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le
operazioni di credito agrario di esercizio e di
miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche,
nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di
cui all'art. 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla
Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi
interessi, con la previsione che gli interessi attivi
relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del
reddito d'impresa, nonche' alla base imponibile dell'IRAP,
nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione
si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di
locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o
divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni
immobili strumentali all'attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta
nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai
pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria
aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attivita'
imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o
professionale;
h) il pagamento delle rate relative alle
provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817,
concernente lo sviluppo della proprieta' coltivatrice;
i) il pagamento delle prestazioni e degli
accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del
Sistema sanitario nazionale a carico dei residenti o
titolari di attivita' zootecniche e del settore alimentare
coinvolti negli eventi del sisma;
l) i termini relativi agli adempimenti e versamenti
verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di
professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale
che abbiano sede o operino nei Comuni di cui agli allegati
1 e 2, per conto di aziende e clienti non operanti nel
territorio, nonche' di societa' di servizi e di persone in
cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma
rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.
1-bis. I sostituti d'imposta, indipendentemente dal
domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti
nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare
le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino
al 31 dicembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle
imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla
fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli
articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia'
versato.
1-ter. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno,
Macerata, Fabriano e Spoleto, le disposizioni di cui al
comma 1-bis si applicano limitatamente ai singoli soggetti
danneggiati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente
decreto.
1-quater. Con riferimento al periodo d'imposta
2016, al fine di superare le difficolta' che si possono
verificare per l'insufficienza dell'ammontare complessivo
delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti
titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c),
c-bis), d), g), con esclusione delle indennita' percepite
dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti nei
territori di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto,
anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a
effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi
di dichiarazione dei redditi con le modalita' indicate
nell'art. 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98.
2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica,
dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas
naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonche'
per i settori delle assicurazioni e della telefonia, la
competente autorita' di regolazione, con propri
provvedimenti, introduce norme per la sospensione
temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a
decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di
cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, dei termini di
pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso
periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti
forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei
Comuni di cui agli allegati 1 e 2. Entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'autorita' di regolazione, con propri provvedimenti
disciplina altresi' le modalita' di rateizzazione delle
fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del
primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura
tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui
agli allegati 1 e 2, individuando anche le modalita' per la
copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche
componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a
strumenti di tipo perequativo.
3. Fino al 31 dicembre 2016, non sono computabili ai
fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di
cui all'art. 51 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, i sussidi occasionali, le
erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere,
concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore
dei lavoratori residenti nei Comuni di cui agli allegati 1
e 2 sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei
predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche
non residenti nei predetti Comuni.
4. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori
di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 ovvero del 26
ottobre 2016 risiedevano o avevano sede legale o operativa
nei Comuni di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2, non
trovano applicazione le sanzioni amministrative per
ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e
variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo
tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016.
5. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei
Comuni di cui agli allegati 1 e 2 sono da considerarsi
causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 1218 del codice
civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa
bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale
dei rischi.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e
2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, gli
adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a
scadenze di registrazione in attuazione di normative
comunitarie, statali o regionali in materia di benessere
animale, identificazione e registrazione degli animali,
registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla
nonche' registrazioni dell'impiego del farmaco che ricadono
nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici, con
eccezione degli animali soggetti a movimentazioni, sono
differiti al 1° marzo 2017.
7. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le
persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei
Comuni di cui all'art. 1, sono esentate dal pagamento
dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le
istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica
amministrazione fino al 31 dicembre 2018, in esecuzione di
quanto stabilito dalle ordinanze di cui all'art. 2, comma
2. Il deposito delle istanze, dei contratti e dei documenti
effettuato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione,
in esecuzione di quanto stabilito dal presente decreto e
dalle ordinanze commissariali, produce i medesimi effetti
della registrazione eseguita secondo le modalita'
disciplinate dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non si
procede al rimborso dell'imposta di registro, relativa alle
istanze e ai documenti di cui al precedente periodo, gia'
versata in data anteriore all'entrata in vigore della legge
di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8.
7-bis. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi
dichiarativi di legge, non sono soggetti all'imposta di
successione ne' alle imposte e tasse ipotecarie e catastali
ne' all'imposta di registro o di bollo gli immobili
demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi
sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016.
7-ter. Le esenzioni previste dal comma 7-bis sono
riconosciute esclusivamente con riguardo alle successioni
di persone fisiche che alla data degli eventi sismici si
trovavano in una delle seguenti condizioni:
a) risultavano proprietarie o titolari di diritti
reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei comuni
di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto;
b) risultavano proprietarie o titolari di diritti
reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei
territori dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno,
Macerata, Fabriano e Spoleto e dichiarati inagibili ai
sensi del secondo periodo del comma 1 dell'art. 1 del
presente decreto;
c) risultavano proprietarie o titolari di diritti
reali di godimento relativi ad immobili distrutti o
dichiarati inagibili ubicati in comuni delle regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, diversi da quelli
indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto,
qualora sia dimostrato il nesso di causalita' diretto tra i
danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far
data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia
asseverata.
7-quater. Le esenzioni previste dal comma 7-bis non
si applicano qualora al momento dell'apertura della
successione l'immobile sia stato gia' riparato o
ricostruito, in tutto o in parte.
7-quinquies. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono disciplinate le modalita' di rimborso
delle somme gia' versate a titolo di imposta di
successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di
imposta di registro o di bollo, relativamente alle
successioni che soddisfano i requisiti di cui ai commi
7-bis e 7-ter ed aperte in data anteriore a quella di
entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo
alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo non sono
dovuti interessi.
8. Per quanto attiene agli impegni e agli adempimenti
connessi alla politica agricola comune 2014 - 2020,
compresi quelli assunti volontariamente aderendo alle
misure agro-climatico-ambientale di cui al regolamento (CE)
n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, nonche' al metodo di produzione biologica in
conformita' al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
del 28 giugno 2007, le aziende agricole ricadenti nei
Comuni di cui agli allegati 1 e 2 mantengono, per l'anno di
domanda 2016, il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di
mancato adempimento degli obblighi e degli impegni
previsti, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n.
640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014. La
dichiarazione dell'autorita' amministrativa competente e'
considerata ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2 del citato
regolamento n. 640/2014.
9. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, con
riferimento alle produzioni con metodo biologico,
autorizzano le aziende agricole situate nei Comuni di cui
agli allegati 1 e 2 ad usufruire, per un periodo di tempo
non superiore ad un anno, delle deroghe previste dall'art.
47 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5
settembre 2008. Al fine di informare la Commissione europea
sulle deroghe concesse, entro un mese dal rilascio delle
stesse, le Regioni Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche
comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali l'elenco delle aziende oggetto di deroga.
10. Il termine del 16 dicembre 2016, di cui all'art.
1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º
settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207
del 5 settembre 2016, e' prorogato al 30 novembre 2017. Per
i soggetti diversi da quelli indicati all'art. 11, comma 3
del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con
modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il termine
del 30 novembre 2017 e' ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2017. La sospensione dei termini relativi agli
adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016 si
applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o
operativa nei Comuni indicati nell'allegato 1 al presente
decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016.
Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.
10-bis. La sospensione dei versamenti e degli
adempimenti tributari, prevista dal citato decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016, e
dal comma 10, si applica ai soggetti residenti o aventi
sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 2
al presente decreto, a decorrere dal 26 ottobre 2016. Non
si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.
11. La ripresa della riscossione dei tributi non
versati per effetto delle sospensioni, disposte dal citato
decreto ministeriale 1º settembre 2016 e dai commi 10 e
10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2017 senza
applicazione di sanzioni e interessi. I soggetti diversi da
quelli indicati dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 aprile 2017, n. 45, versano le somme oggetto di
sospensione previste dal decreto ministeriale 1° settembre
2016 e dai commi 1-bis, 10 e l0-bis, senza applicazione di
sanzioni e interessi, entro il 15 ottobre 2019, ovvero,
mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate
mensili di pari importo, con il versamento dell'importo
corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il
15 ottobre 2019; su richiesta del lavoratore dipendente
subordinato o assimilato, la ritenuta puo' essere operata
anche dal sostituto d'imposta. Il versamento delle ritenute
non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo
puo' essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei
limiti della disponibilita' di risorse del fondo previsto
dall'art. 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'art. 9,
comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o piu'
rate ovvero dell'unica rata comporta l'iscrizione a ruolo
degli importi scaduti e non versati nonche' delle relative
sanzioni e interessi e la cartella e' notificata, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di
rateazione. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il
contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'art. 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
11-bis. Nei casi in cui per effetto dell'evento
sismico la famiglia anagrafica non detiene piu' alcun
apparecchio televisivo il canone di abbonamento alla
televisione ad uso privato non e' dovuto per l'intero
secondo semestre 2016 e per l'anno 2017.
12. Gli adempimenti tributari, diversi dai
versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni
disposte dal citato decreto ministeriale 1° settembre 2016
e dai commi 10 e 10-bis, sono effettuati entro il mese di
febbraio 2018.
12-bis. Al fine di assicurare nell'anno 2017 il
gettito dei tributi non versati per effetto delle
sospensioni citate al comma 11, il Commissario per la
ricostruzione e' autorizzato a concedere, con proprio
provvedimento, a valere sulle risorse della contabilita'
speciale di cui all'art. 4, comma 3, un'apposita
anticipazione fino ad un massimo di 17 milioni di euro per
l'anno 2017.
12-ter. Il Commissario per la ricostruzione comunica
entro febbraio 2018 le somme anticipate di cui al comma
12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017,
ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma,
all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale
provvede a trattenere le relative somme dall'imposta
municipale propria riscossa a decorrere da giugno 2018
tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'art.
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , per un
importo massimo annuo proporzionale alla distribuzione
delle scadenze dei versamenti rateali dei contribuenti di
cui al comma 11. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle
entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni
interessati possono in ogni caso procedere nell'anno 2017
al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma
12-bis, inviando apposita attestazione del versamento
effettuato al Commissario per la ricostruzione entro il
termine del 31 dicembre 2017.
13. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis,
sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza
rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30
settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30
settembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria gia' versati. Gli adempimenti
e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali
e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai
sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 15
ottobre 2019, anche mediante rateizzazione fino a un
massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il
versamento dell'importo corrispondente al valore delle
prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019, senza
applicazione di sanzioni e interessi; su richiesta del
lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta
puo' essere operata anche dal sostituto d'imposta. Agli
oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma,
valutati in 97,835 milioni di euro per il 2016 e in 344,53
milioni di euro per il 2017, si provvede ai sensi dell'art.
52. Agli oneri valutati di cui al presente comma, si
applica l'art. 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
13-bis. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che
hanno interessato le Regioni colpite dagli eventi sismici
di cui all'art. 1, alle richieste di anticipazione della
posizione individuale maturata di cui all'art. 11, comma 7,
lettere b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252, avanzate da parte degli aderenti alle forme
pensionistiche complementari residenti nei Comuni di cui
agli allegati 1 e 2, si applica in via transitoria quanto
previsto dall'art. 11, comma 7, lettera a), del citato
decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal
requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma
pensionistica complementare, secondo le modalita' stabilite
dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma
pensionistica complementare. Il periodo transitorio ha
durata triennale a decorrere dal 24 agosto 2016.
14. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 13 trovano
applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e
dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016
ovvero del 26 ottobre 2016 erano assistiti da
professionisti operanti nei Comuni di cui rispettivamente
all'allegato 1 e all'allegato 2.
15. All'art. 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi
sospesi o differiti, ai sensi del comma 2, avviene, senza
applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori,
relativi al periodo di sospensione, anche mediante
rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di
pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di
scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono definiti le modalita' e
i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto
della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle
risorse preordinate allo scopo dal fondo previsto dall'art.
1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. I
versamenti dei tributi oggetto di sospensione sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati
al predetto fondo.»;
b) il comma 2-ter e' abrogato.
16. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone
colpite dagli eventi sismici di cui all'art. 1, purche'
distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero,
comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto
inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla
formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito
delle societa', fino alla definitiva ricostruzione e
agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno
d'imposta 2020. I fabbricati di cui al primo periodo sono,
altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale
propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi
indivisibili di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente il
16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o
agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31
dicembre 2020. Ai fini del presente comma, il contribuente
puo' dichiarare, entro il 31 dicembre 2018, la distruzione
o l'inagibilita' totale o parziale del fabbricato
all'autorita' comunale, che nei successivi venti giorni
trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio
dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con
decreto del Ministro dell'interno e del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30
novembre 2016, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di
anticipazione, i criteri e le modalita' per il rimborso ai
comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione
di cui al secondo periodo. Al fine di assicurare ai comuni
di cui all'art. 1, continuita' nello smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione
e' autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a
valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui
all'art. 4, comma 3, un'apposita compensazione fino ad un
massimo di 16 milioni di euro con riferimento all'anno
2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui
per il triennio 2017 - 2019, per sopperire ai maggiori
costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo
di TARI-tributo di cui all'art. 1, comma 639, della legge
27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui
allo stesso art. 1, commi 667 e 668.
17. Per le banche insediate nei Comuni di cui agli
allegati 1 e 2, ovvero per le dipendenze di banche presenti
nei predetti Comuni, sono prorogati fino alla data del 31
dicembre 2016 i termini riferiti ai rapporti interbancari
scadenti nel periodo compreso fra il 24 agosto 2016 ovvero
il 26 ottobre 2016 e la data di entrata in vigore del
presente decreto ovvero la data di entrata in vigore del
decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, ancorche' relativi
ad atti o operazioni da compiersi su altra piazza.
18. Al fine di consentire nei Comuni di cui agli
allegati 1 e 2 il completamento delle attivita' di
formazione degli operatori del settore dilettantistico
circa il corretto utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici, l'efficacia delle disposizioni in ordine
alla dotazione e all'impiego da parte delle societa'
sportive dilettantistiche dei predetti dispositivi,
adottate in attuazione dell'art. 7, comma 11, del decreto
legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e'
sospesa fino alla data del 30 giugno 2017.».
- Per il testo dell'art. 35, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge,
si veda nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 46, comma1, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dalla
presente legge, si veda nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge,
si veda nelle note all'art. 1.
- Si riporta l'art. 4, comma 3, del citato
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189:
«Art. 4 (Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate). - (Omissis).
3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su
cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui
al presente articolo destinate al finanziamento degli
interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di
opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di
strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento e
alle spese per l'assistenza alla popolazione. Sulla
contabilita' speciale confluiscono anche le risorse
derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della
realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa
dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla
contabilita' speciale possono confluire inoltre le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi
sismici di cui all'art. 1, ivi incluse quelle rivenienti
dal Fondo di solidarieta' dell'Unione Europea di cui al
regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11
novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al
rimborso delle spese sostenute nella fase di prima
emergenza.»
(Omissis).».
- Il titolo I, capo I-bis, del citato decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, recano, rispettivamente: «Principi
direttivi e risorse per la ricostruzione» e «Strutture
provvisorie di prima emergenza».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 5 maggio 2011 (Approvazione del modello per il
rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilita' per
edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo
manuale di compilazione), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, S.O. n. 123.
- Si riporta l'art. 4-ter, del citato decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189:
«Art. 4-ter (Aree attrezzate per finalita'
turistiche) - 1. Ai soggetti di cui all'art. 6, comma 2,
lettera c), possono essere messe a disposizione, a cura
delle regioni interessate, su richiesta dei singoli comuni,
aree attrezzate per finalita' turistiche per il
collocamento di roulotte, camper o altre unita' abitative
immediatamente amovibili, nelle more del completamento
degli interventi di ricostruzione sugli immobili originari.
2. Le aree di cui al comma 1 sono inserite nel piano
comunale di emergenza ed individuate quali aree di
emergenza, ai sensi dell'art. 12 del codice di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,
nel limite massimo di euro 10.000.000 per l'anno 2018, si
provvede a valere sulle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3. Con
ordinanza adottata ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono
determinati i criteri per la ripartizione delle risorse di
cui al periodo precedente, nonche' le modalita' e le
procedure per l'individuazione e la fruizione delle aree di
cui al comma 1.».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, S.O. n. 28.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
23 febbraio 2006 (Approvazione dei modelli per il
rilevamento dei danni, a seguito di eventi calamitosi, ai
beni appartenenti al patrimonio culturale), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2006.
- Si riporta l'art. 30, del citato decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189:
«Art. 30 (Legalita' e trasparenza). - 1. Ai fini
dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di
tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al
contrasto delle infiltrazioni della criminalita'
organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei
contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di
contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e
forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione
nei Comuni di cui all'art. 1, e' istituita, nell'ambito del
Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione,
d'ora in avanti denominata «Struttura», diretta da un
prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi
dell'art. 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
1991, n. 410.
2. La Struttura, per l'esercizio delle attivita' di
cui al comma 1, in deroga agli articoli 90, comma 2, e 92,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
e' competente a eseguire le verifiche finalizzate al
rilascio, da parte della stessa Struttura,
dell'informazione antimafia per i contratti di cui al comma
1 di qualunque valore o importo e assicura, con competenza
funzionale ed esclusiva, il coordinamento e l'unita' di
indirizzo delle sopra-richiamate attivita', in stretto
raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo
delle Province interessate dagli eventi sismici di cui
all'art. 1.
3. La Struttura, per lo svolgimento delle verifiche
antimafia di cui al comma 2, si conforma alle linee guida
adottate dal comitato di cui all'art. 203 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga alle
disposizioni di cui al Libro II del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto:
a) e' costituita un'apposita sezione specializzata
del comitato di cui all'art. 203 del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, con compiti di monitoraggio,
nei Comuni di cui all'art. 1, delle verifiche finalizzate
alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa
nelle attivita' di ricostruzione; detta sezione e' composta
da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle
finanze, del Dipartimento della programmazione economica e
finanziaria della Presidenza del Consiglio dei ministri,
della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo,
dell'Avvocatura dello Stato, della Procura generale della
Corte dei conti, nonche' dal Presidente dell'Autorita'
nazionale anticorruzione o suo delegato;
b) sono individuate, altresi', le funzioni, la
composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali
della Struttura; ai relativi oneri finanziari si provvede
per 1 milione di euro a valere sul Fondo di cui all'art. 4,
mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio
dello Stato delle risorse di cui all'art. 4, comma 3, per
la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5.
6. Gli operatori economici interessati a partecipare,
a qualunque titolo e per qualsiasi attivita', agli
interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni
di cui all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un
apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato
Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti
«Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione e' necessario che le
verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del
comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto,
subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito
liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono
comunque ammessi a partecipare alle procedure di
affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica,
previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione
sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della
domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso
degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di
invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai
sensi dell'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti
ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario
comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei
concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche
finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui
al comma 2 con priorita' rispetto alle richieste di
iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al
comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che
consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi
celeri.
7. Gli operatori economici che risultino iscritti,
alla data di entrata in vigore del presente decreto o in
data successiva in uno degli elenchi tenuti dalle
prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi
dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre
2012, n. 190, sono iscritti di diritto nell'Anagrafe,
previa presentazione della relativa domanda. Qualora
l'iscrizione in detti elenchi sia stata disposta in data
anteriore a tre mesi da quella di entrata in vigore del
presente decreto, l'iscrizione nell'Anagrafe resta
subordinata ad una nuova verifica, da effettuare con le
modalita' di cui all'art. 90, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011. Ai fini della tenuta
dell'Anagrafe si applicano le disposizioni di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18
aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del
15 luglio 2013.
8. Nell'Anagrafe, oltre ai dati riferiti
all'operatore economico iscritto, sono riportati:
a) i dati concernenti i contratti, subappalti e
subcontratti conclusi o approvati, con indicazione del
relativo oggetto, del termine di durata, ove previsto, e
dell'importo;
b) le modifiche eventualmente intervenute
nell'assetto societario o gestionale;
c) le eventuali partecipazioni, anche minoritarie,
in altre imprese o societa', anche fiduciarie;
d) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie
applicate per le violazioni delle regole sul tracciamento
finanziario o sul monitoraggio finanziario di cui al comma
13;
e) le eventuali penalita' applicate all'operatore
economico per le violazioni delle norme di capitolato
ovvero delle disposizioni relative alla trasparenza delle
attivita' di cantiere definite dalla Struttura in
conformita' alle linee guida del comitato di cui al comma
3.
9. Al fine di favorire la massima tempestivita' delle
verifiche e la migliore interazione dei controlli
soggettivi e di contesto ambientale, la gestione dei dati
avviene con le risorse strumentali di cui al comma 4,
lettera b), allocate presso la Struttura e i medesimi dati
sono resi accessibili dal GICERIC di cui al comma 5, dalla
Direzione investigativa Antimafia e dall'Autorita'
nazionale anticorruzione.
10. L'iscrizione nell'Anagrafe ha validita' temporale
di dodici mesi ed e' rinnovabile alla scadenza, su
iniziativa dell'operatore economico interessato, previo
aggiornamento delle verifiche antimafia. L'iscrizione tiene
luogo delle verifiche antimafia anche per gli eventuali
ulteriori contratti, subappalti e subcontratti conclusi o
approvati durante il periodo di validita' dell'iscrizione
medesima.
11. Nei casi in cui la cancellazione dall'Anagrafe
riguarda un operatore economico titolare di un contratto,
di un subappalto o di un subcontratto in corso di
esecuzione, la Struttura ne da' immediata notizia al
committente, pubblico o privato, ai fini dell'attivazione
della clausola automatica di risoluzione, che e' apposta, a
pena di nullita', ai sensi dell'art. 1418 del codice
civile, in ogni strumento contrattuale relativo agli
interventi da realizzare. Si applicano le disposizioni di
cui all'art. 94 del citato decreto legislativo n. 159 del
2011. La Struttura, adottato il provvedimento di
cancellazione dall'Anagrafe, e' competente a verificare
altresi' la sussistenza dei presupposti per l'applicazione
delle misure di cui all'art. 32, comma 10, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In caso
positivo, ne informa tempestivamente il Presidente
dell'Autorita' nazionale anticorruzione e adotta il
relativo provvedimento.
12. L'obbligo di comunicazione delle modificazioni
degli assetti societari o gestionali, di cui all'art. 86,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, e'
assolto mediante comunicazione al prefetto responsabile
della Struttura.
13. Ai contratti, subappalti e subcontratti relativi
agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, si
applicano le disposizioni in materia di tracciamento dei
pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive modificazioni. Per la
realizzazione di interventi pubblici di particolare
rilievo, il comitato di cui all'art. 203 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, propone al comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di
deliberare la sottoposizione di tali interventi alle
disposizioni in materia di monitoraggio finanziario, di cui
all'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114. In deroga all'art. 6 della citata legge n. 136 del
2010, e' sempre competente all'applicazione delle eventuali
sanzioni il prefetto responsabile della Struttura.
14. In caso di fallimento o di liquidazione coatta
dell'affidatario di lavori, servizi o forniture di cui al
comma 1, nonche' in tutti gli altri casi previsti dall'art.
80, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n.
50 del 2016, il contratto di appalto si intende risolto di
diritto e la Struttura dispone l'esclusione dell'impresa
dall'Anagrafe. La stessa disposizione si applica anche in
caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di
altra operazione atta a conseguire il trasferimento del
contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario;
in tali ipotesi, i contratti e accordi diretti a realizzare
il trasferimento sono nulli relativamente al contratto di
appalto per affidamento di lavori, servizi o forniture di
cui sopra.
15. Tenuto conto del fatto che gli interventi e le
iniziative per il risanamento ambientale delle aree
ricomprese nei siti di interesse nazionale nonche' delle
aree di rilevante interesse nazionale di cui all'art. 33
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
comportano di regola l'esecuzione delle attivita'
maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa,
come definite all'art. 1, comma 53, della legge n. 190 del
2012, le stazioni appaltanti possono prevedere che la
partecipazione alle gare di appalto di lavori, servizi e
forniture connessi ad interventi per il risanamento
ambientale delle medesime aree e la sottoscrizione di
contratti e subcontratti per la relativa esecuzione siano
riservate ai soli operatori economici iscritti negli
appositi elenchi di cui all'art. 1, comma 52 della legge n.
190 del 2012.».
- L'ordinanza del Commissario straordinario n. 63 del 6
settembre 2018 (Modifiche alle ordinanze n. 23 del 5 maggio
2017, n. 32 del 21 giugno 2017 e n. 38 del giorno 8
settembre 2017. Delega di funzioni ai Presidenti delle
regioni -Vice commissari (Ordinanza n. 63), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2018.
- Si riporta l'art. 8, delcitato decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189:
«Art. 8 (Interventi di immediata esecuzione). - 1. Al
fine di favorire il rientro nelle unita' immobiliari e il
ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei
Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'art. 1,
per gli edifici con danni lievi non classificati agibili
secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17
maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non
utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da
ordinanza di protezione civile e che necessitano soltanto
di interventi di immediata riparazione, i soggetti
interessati possono, previa presentazione di apposito
progetto e asseverazione da parte di un professionista
abilitato che documenti il nesso di causalita' tra gli
eventi sismici di cui all'art. 1 e lo stato della
struttura, oltre alla valutazione economica del danno,
effettuare l'immediato ripristino della agibilita' degli
edifici e delle strutture.
1-bis. I progetti di cui al comma 1 possono
riguardare singole unita' immobiliari. In tal caso, il
professionista incaricato della progettazione assevera la
rispondenza dell'intervento all'obiettivo di cui al comma 1
del presente articolo.
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2,
comma 2, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono emanate disposizioni operative per l'attuazione degli
interventi di immediata esecuzione di cui al comma 1. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo
provvede il Commissario straordinario, con proprio
provvedimento, nel limite delle risorse disponibili ai
sensi dell'art. 5.
3. I soggetti interessati, con comunicazione di
inizio lavori asseverata ai sensi dell'art. 6-bis del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n 380, anche in deroga all'art. 146 del codice
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
comunicano agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui
all'art. 3, che ne danno notizia agli uffici comunali
competenti, l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o
ripristino, da eseguire comunque nel rispetto delle
disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al comma
2, nonche' dei contenuti generali della pianificazione
territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella
paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato
responsabile della progettazione, del direttore dei lavori
e dell'impresa esecutrice, purche' le costruzioni non siano
state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi
per i quali sono stati emessi i relativi ordini di
demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario
ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di
settore con particolare riferimento a quelle in materia
edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati,
entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori,
provvedono a presentare la documentazione che non sia stata
gia' allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di
riparazione o ripristino e che sia comunque necessaria per
il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo
abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica.
4. Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione
dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e comunque
non oltre la data del 30 giugno 2019, gli interessati
devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione
la documentazione richiesta secondo le modalita' stabilite
negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina
dei contributi di cui all'art. 5, comma 2. Con ordinanza
adottata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2,
il Commissario straordinario puo' disporre il differimento
del termine previsto dal primo periodo, comunque non oltre
il 31 dicembre 2019. Per gli edifici siti nelle aree
perimetrate ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e),
qualora l'intervento non sia immediatamente autorizzabile,
la documentazione richiesta va depositata entro
centocinquanta giorni dalla data di approvazione degli
strumenti urbanistici attuativi di cui all'art. 11 o dalla
data di approvazione della deperimetrazione con
deliberazione della Giunta regionale. Il mancato rispetto
dei termini e delle modalita' di cui al presente comma
determina l'inammissibilita' della domanda di contributo e,
nei soli casi di inosservanza dei termini previsti dai
precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per
l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal
soggetto interessato.
5. I lavori di cui al presente articolo sono
obbligatoriamente affidati a imprese:
a) che risultino aver presentato domanda di
iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, e
fermo restando quanto previsto dallo stesso, abbiano
altresi' prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e
successive modificazioni;
b) che non abbiano commesso violazioni agli
obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal
documento unico di regolarita' contributiva (DURC)
rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno
2015;
c) per lavori di importo superiore a 258.000 euro,
che siano in possesso della qualificazione ai sensi
dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.».
- Si riporta l'art. 11, comma 3, del decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8 (Nuovi interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e
del 2017), convertito, con modificazioni, dalla legge 7
aprile 2017, n. 45:
«Art. 11 (Disposizioni urgenti in materia di
adempimenti e versamenti tributari e ambientali). -
(Omissis).
3. Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16
dicembre 2017, per il pagamento dei tributi oggetto di
sospensione di cui all'art. 48 del decreto-legge n. 189 del
2016, nonche' per i tributi dovuti nel periodo dal 1°
dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di
impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonche' gli
esercenti attivita' agricole di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del
credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello
Stato da erogare il 30 novembre 2017. A tale fine, i
predetti soggetti finanziatori possono contrarre
finanziamenti, da erogare alla medesima data del 30
novembre 2017, e, per i finanziamenti di cui al comma 4
alla data del 30 novembre 2018, secondo contratti tipo
definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e
prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana,
assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare
massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi
dell'art. 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato
di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le
modalita' di operativita' delle stesse. Le garanzie dello
Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
(Omissis).».
- Il decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze del 1 settembre 2016 (Sospensione dei termini
tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli
eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016
verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
207 del 5 settembre 2016.
- Si riporta l'art. 1, comma 897, della legge 30
dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis).
897. Ferma restando la necessita' di reperire le
risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano
originariamente finalizzate le entrate vincolate e
accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della
quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di
amministrazione e' comunque consentita, agli enti soggetti
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un
importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del
prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31
dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota
minima obbligatoria accantonata nel risultato di
amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita'
e del fondo anticipazione di liquidita', incrementato
dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo
esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle
more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio
precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il
risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio
di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa
riferimento al prospetto di verifica del risultato di
amministrazione effettuata sulla base dei dati di
preconsuntivo di cui all'art. 42, comma 9, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui
all'art. 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali.
Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti
non possono applicare al bilancio di previsione le quote
vincolate, accantonate e destinate del risultato di
amministrazione fino all'avvenuta approvazione.».
 
Art. 23 bis

Disposizioni in materia di continuita' dei servizi scolastici in
seguito agli eventi sismici del Centro Italia e dell'Isola di
Ischia

1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020»;
b) al comma 1, alinea, le parole: «e 2018/2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018/2019 e 2019/2020» e dopo le parole: «siti nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1» sono inserite le seguenti: «nonche' nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia»;
c) al comma 1, lettera a), le parole: «e 2018/2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018/2019 e 2019/2020»;
d) al comma 2, le parole: «ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 6 milioni nell'anno 2019 ed euro 2,25 milioni nell'anno 2020»;
e) al comma 5, dopo la lettera b-ter) e' aggiunta la seguente:
«b-quater) quanto a euro 1,5 milioni nel 2019 ed euro 2,25 milioni nel 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 18-bis, del citato decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, come modificato dalla presente legge:
«Art. 18-bis (Misure urgenti per lo svolgimento degli
anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e
2019/2020). - 1. Per l'anno scolastico 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 i dirigenti degli Uffici
scolastici regionali di cui all'art. 75, comma 3, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento
alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici,
siti nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui
all'art. 1 nonche' nei comuni di Casamicciola Terme, Forio
e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, sono stati dichiarati
parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali
eventi sismici, a quelle ospitate in strutture temporanee
di emergenza e a quelle che ospitano alunni sfollati, al
fine di consentire la regolare prosecuzione delle attivita'
didattiche e amministrative, possono derogare al numero
minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun
tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81,
comunque nei limiti delle risorse previste al comma 2.
Inoltre i medesimi dirigenti possono:
a) istituire con loro decreti, previa verifica
delle necessita' aggiuntive, ulteriori posti di personale,
da attivare sino al termine dell'attivita' didattica
dell'anno scolastico 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e
2019/2020, ai sensi dell'art. 1, comma 69, della legge 13
luglio 2015, n. 107, nonche' di personale amministrativo,
tecnico e ausiliario (ATA);
b) assegnare alle cattedre i docenti, il personale
ATA e gli educatori o, per il personale in servizio presso
edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili,
modificare le assegnazioni effettuate, in deroga alle
procedure e ai termini previsti dall'art. 1, commi 66 e
seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dall'art.
455, comma 12, del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall'art. 1-ter,
comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016,
n. 89. Tali assegnazioni sono regolate con contratto
collettivo integrativo regionale di lavoro, da
sottoscrivere entro sette giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, al
fine di salvaguardare, ove possibile, la continuita'
didattica.
2. Per l'adozione delle misure di cui al comma 1, e'
autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell'anno 2016, euro
10 milioni nell'anno 2017, euro 8 milioni nell'anno 2018,
euro 6 milioni nell'anno 2019 ed euro 2,25 milioni
nell'anno 2020. Dette somme sono ripartite tra gli Uffici
scolastici regionali interessati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e
costituiscono limite di spesa per le attivita' di cui al
comma 1. Per l'adozione del decreto di riparto, i termini
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 giugno 2011,
n. 123, sono ridotti a due giorni, incrementabili fino a
sette giorni in presenza di motivate esigenze; e' in ogni
caso fatto salvo il disposto dell'art. 6 del medesimo
decreto legislativo.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, entro il 31 maggio 2017, provvede al
monitoraggio delle spese di cui al comma 1 per il personale
docente e ATA, comunicando le relative risultanze al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato entro il mese
successivo. Nel caso in cui si verifichino scostamenti
rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell'economia
e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, e' autorizzato ad
apportare le necessarie variazioni compensative tra le
risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento
delle istituzioni scolastiche e quelle relative al
pagamento delle spese per il personale supplente.
4. Per l'anno scolastico 2016/2017, i dirigenti
scolastici delle istituzioni scolastiche autonome di cui al
comma 1 possono individuare i supplenti da nominare in
deroga al regolamento adottato ai sensi dell'art. 4 della
legge 3 maggio 1999, n. 124, fermo restando il criterio del
maggior punteggio, assicurando la priorita' a coloro che si
sono resi preventivamente disponibili ad accettare i
contratti offerti dall'istituzione scolastica. Al fine di
acquisire la preventiva disponibilita' ad accettare i posti
di cui al presente comma, i dirigenti degli Uffici
scolastici regionali di cui all'art. 75, comma 3, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicano nel
proprio sito istituzionale apposito bando con specifica
della tempistica di presentazione delle relative domande.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente
articolo, pari ad euro 5 milioni nel 2016, euro 10 milioni
nell'anno 2017, euro 8 milioni nell'anno 2018 ed euro 4,5
milioni nell'anno 2019, si provvede:
a) quanto ad euro 5 milioni nel 2016 ed euro 5
milioni nel 2018, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 601,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la quota
afferente al funzionamento;
b) quanto ad euro 10 milioni nel 2017, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma
202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ;
b-bis) quanto a euro 3 milioni nel 2018 ed euro 3,6
milioni nel 2019, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123,
della legge 13 luglio 2015, n. 107;
b-ter) quanto a euro 900.000 nell'anno 2019,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di
funzionamento di cui all'art. 1, comma 601, della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
b-quater) quanto a euro 1,5 milioni nel 2019 ed euro
2,25 milioni nel 2020, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,
nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali'
della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
5-bis. Il Fondo di funzionamento di cui all'art. 1,
comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
incrementato di euro 600.000 nell'anno 2018. A tale
incremento si da' copertura mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,
comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta l'art. 1, del citato decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e organi direttivi).
- 1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei
Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei Comuni di
Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto
le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si
applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che
dichiarino l'inagibilita' del fabbricato, casa di
abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli
uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale
per la previdenza sociale territorialmente competenti.
2. Le misure di cui al presente decreto possono
applicarsi, altresi', in riferimento a immobili distrutti o
danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni
interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e
2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso
di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
comprovato da apposita perizia asseverata.
3. Nell'assolvimento dell'incarico conferito con
decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre
2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, il Commissario
straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai
sensi e con i poteri previsti dal presente decreto. Il
Commissario straordinario opera con i poteri di cui al
presente decreto, anche in relazione alla ricostruzione
conseguente agli eventi sismici successivi al 24 agosto
2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1.
4. La gestione straordinaria oggetto del presente
decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data
del 31 dicembre 2018.
4-bis. Lo stato di emergenza prorogato con
deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio
2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-sexies, comma
2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e'
prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri si
provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni,
mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del
presente decreto, intestata al Commissario straordinario,
che a tal fine sono trasferite sul conto corrente di
tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, per essere assegnate al
Dipartimento della protezione civile.
4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e'
prorogato fino al 31 dicembre 2019; a tale fine il Fondo
per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice
della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 360 milioni di euro
per l'anno 2019.
5. I Presidenti delle Regioni interessate operano in
qualita' di vice commissari per gli interventi di cui al
presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario
straordinario, che puo' delegare loro le funzioni a lui
attribuite dal presente decreto. A tale scopo e' costituita
una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta
dal Commissario straordinario, con il compito di concordare
i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare
l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione
delle ordinanze e direttive commissariali, nonche' di
verificare periodicamente l'avanzamento del processo di
ricostruzione. Alla cabina di coordinamento partecipano,
oltre al Commissario straordinario, i Presidenti delle
Regioni, in qualita' di vice commissari, ovvero, in casi
del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta
regionale munito di apposita delega motivata, oltre ad un
rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni
interessate, designato dall'ANCI regionale di riferimento.
Al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente.
6. In ogni Regione e' costituito un comitato
istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che
lo presiede in qualita' di vice commissario, dai Presidenti
delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di cui
agli allegati 1 e 2, nell'ambito dei quali sono discusse e
condivise le scelte strategiche, di competenza dei
Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente. (6)
7. Il Commissario straordinario assicura una
ricostruzione unitaria e omogenea nel territorio colpito
dal sisma, e a tal fine programma l'uso delle risorse
finanziarie e approva le ordinanze e le direttive
necessarie per la progettazione ed esecuzione degli
interventi, nonche' per la determinazione dei contributi
spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del
danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici.».
 
Art. 24
Proroga disposizioni deposito
e trasporto terre e rocce da scavo

1. All'articolo 28, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, primo periodo, dopo le parole «presenza di amianto» sono inserite le seguenti: «oltre i limiti contenuti al punto 3.4 dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»;
b) al comma 13-ter, le parole «per un periodo non superiore a trenta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo art. 28, del citato
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 28 (Disposizioni in materia di trattamento e
trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o
totale degli edifici). - 1. Allo scopo di garantire la
continuita' operativa delle azioni poste in essere prima
dell'entrata in vigore del presente decreto, sono fatte
salve le disposizioni di cui all'art. 2 dell'ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto
2016, n. 389, all'art. 3 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n.
391, e agli articoli 11 e 12 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n.
394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime
disposizioni.
2. I Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche
ed Umbria, ai sensi dell'art. 1, comma 5, approvano il
piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti
dagli interventi di ricostruzione oggetto del presente
decreto.
3. Il piano di cui al comma 2 e' redatto allo scopo
di:
a) fornire gli strumenti tecnici ed operativi per
la migliore gestione delle macerie derivanti dai crolli e
dalle demolizioni;
b) individuare le risorse occorrenti e coordinare
il complesso delle attivita' da porre in essere per la piu'
celere rimozione delle macerie, indicando i tempi di
completamento degli interventi;
c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e
gestione delle macerie, la possibilita' di recuperare le
originarie matrici storico-culturali degli edifici
crollati;
d) operare interventi di demolizione di tipo
selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di
materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei
cumuli preparati, massimizzando il recupero delle macerie e
riducendo i costi di intervento;
e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i
materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova
materia prima da mettere a disposizione per la
ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi
sismici di cui all'art. 1, e se non utilizzati il ricavato
della loro vendita e' ceduto come contributo al Comune da
cui provengono tali materiali.
4. In deroga all'art. 184 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i
materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli
edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici di
cui all'art. 1 nonche' quelli derivanti dalle attivita' di
demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti
disposte dai Comuni interessati dagli eventi sismici
nonche' da altri soggetti competenti o comunque svolti su
incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani non
pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi
di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di
raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai
commi 6 e 7, fatte salve le situazioni in cui e' possibile
segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in
condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei
conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei
materiali di cui al presente articolo e' il Comune di
origine dei materiali stessi, in deroga all'art. 183, comma
1, lettera f), del decreto citato legislativo n. 152 del
2006.
5. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di
interesse architettonico, artistico e storico, nonche'
quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico
appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le
ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il
legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono
selezionati e separati secondo le disposizioni delle
competenti Autorita', che ne individuano anche il luogo di
destinazione. Il Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo integra con proprio decreto, ove
necessario, entro cinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le disposizioni applicative
gia' all'uopo stabilite dal soggetto attuatore nominato ai
sensi dell'art. 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393. Le
autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela
del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono
acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione
nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero
che partecipa alle operazioni.
6. La raccolta dei materiali di cui al comma 4,
insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree
urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto ai centri di
raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo, ovvero
direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5) se le
caratteristiche delle macerie lo consentono, sono operati a
cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati
o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche
amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o
attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi
incaricate. Le predette attivita' di trasporto, sono
effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il
Centro di coordinamento RAEE e' tenuto a prendere in
consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con
oneri a proprio carico. Ai fini dei conseguenti adempimenti
amministrativi, e' considerato produttore dei materiali il
Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'art.
183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n.
152 del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma 4
del presente articolo insistenti nelle aree urbane su suolo
privato, l'attivita' di raccolta e di trasporto viene
effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla
concessione dei finanziamenti agevolati per la
ricostruzione privata come disciplinato dall'art. 6. A tal
fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalita'
previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di
notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo
quelle stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, apposita comunicazione, contenente
l'indicazione della data nella quale si provvedera' alla
rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data
di notificazione dell'avviso previsto dal sesto periodo, il
Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso
motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei
materiali.
6-bis. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai
precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici
di interesse architettonico, artistico e storico nonche' di
quelli aventi valore anche simbolico appartenenti
all'edilizia storica, le attivita' di demolizione e di
contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove
possibile, il recupero dei materiali e la conservazione
delle componenti identitarie, esterne ed interne, di
ciascun edificio, secondo le modalita' indicate dal decreto
ministeriale di cui al comma 5.
7. In coerenza con quanto stabilito al comma 1, anche
in deroga alla normativa vigente, previa verifica tecnica
della sussistenza delle condizioni di salvaguardia
ambientale e di tutela della salute pubblica, sono
individuati, dai soggetti pubblici all'uopo autorizzati,
eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito
temporaneo dei rifiuti comunque prodotti fino al 31
dicembre 2019, autorizzati, sino alla medesima data, a
ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime
aree per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. I siti di
deposito temporaneo di cui all'art. 3, comma 1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile 1° settembre 2016, n. 391, sono autorizzati, nei
limiti temporali necessari, fino al 31 dicembre 2019, e
possono detenere i rifiuti gia' trasportati per un periodo
non superiore a dodici mesi. Per consentire il rapido avvio
a recupero o smaltimento dei materiali di cui al presente
articolo, possono essere autorizzati in deroga, fino al 31
dicembre 2019 aumenti di quantitativi e tipologie di
rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa
verifica istruttoria semplificata dell'idoneita' e
compatibilita' dell'impianto, senza che cio' determini
modifica e integrazione automatiche delle autorizzazioni
vigenti degli impianti. I titolari delle attivita' che
detengono sostanze classificate come pericolose per la
salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle
macerie sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco del
Comune territorialmente competente ai fini della raccolta e
gestione in condizioni di sicurezza. Il Presidente della
Regione ai sensi dell'art. 1, comma 5, autorizza, qualora
necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni
di selezione, separazione, messa in riserva (R13) e
recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per l'eventuale
successivo trasporto agli impianti di destinazione finale
della frazione non recuperabile. I rifiuti devono essere
gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza
usare procedimenti e metodi che potrebbero recare
pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito
dall'art. 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. Il Presidente della Regione ai sensi
dell'art. 1, comma 5, stabilisce le modalita' di
rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al
comma 4 raccolti e trasportati, nonche' dei rifiuti gestiti
dagli impianti di recupero e smaltimento.
8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui
al comma 6 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali
senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo
scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la
gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all'avvio agli
impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti
nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresi'
a fornire il personale di servizio per eseguire, previa
autorizzazione del Presidente della Regione ai sensi
dell'art. 1, comma 5, la separazione e cernita dal rifiuto
tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti
pericolosi e dei RAEE, nonche' il loro avvio agli impianti
autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.
9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo
ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani
indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza
alla popolazione colpita dall'evento sismico possono essere
conferiti negli impianti gia' allo scopo autorizzati
secondo il principio di prossimita', senza apportare
modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla
eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti
urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di
raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli
impianti dandone comunicazione alla Regione e all'Agenzia
regionale per la protezione ambientale (ARPA)
territorialmente competenti.
10.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i materiali nei quali si rinvenga, anche
a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto oltre
i limiti contenuti al punto 3.4 dell'allegato D alla parte
IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non
rientrano nei rifiuti di cui al comma 4. Ad essi e'
attribuito il codice CER 17.06.05 e sono gestiti secondo le
indicazioni di cui al presente comma. Tali materiali non
possono essere movimentati, ma perimetrati adeguatamente
con nastro segnaletico. L'intervento di bonifica e'
effettuato da una ditta specializzata. Qualora il
rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto
residuato dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad
eventuale separazione e cernita di tutte le matrici
recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene
la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con
codice CER 20.03.99 e e' gestito secondo le modalita' di
cui al presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga
successivamente al conferimento presso il sito di deposito
temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale
contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e
cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi
e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano
non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve
essere gestito per l'avvio a successive operazioni di
recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di
deposito temporaneo possono essere adibiti anche a
deposito, in area separata ed appositamente allestita, di
rifiuti di amianto. Per quanto riguarda gli interventi di
bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e
smaltire correttamente tutto il materiale, devono
presentare all'Organo di Vigilanza competente per
territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'art. 256
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale piano di
lavoro viene presentato al Dipartimento di sanita' pubblica
dell'azienda unita' sanitaria locale competente, che entro
24 ore lo valuta. I dipartimenti di Sanita' pubblica
individuano un nucleo di operatori esperti che svolge
attivita' di assistenza alle aziende e ai cittadini per il
supporto sugli aspetti di competenza.
12. Le agenzie regionali per la protezione ambientale
e le aziende unita' sanitaria locale territorialmente
competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia
di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei
lavoratori, ed il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, al fine di evitare il caricamento
indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di
interesse architettonico, artistico e storico, assicurano
la vigilanza e il rispetto del presente articolo.
13. Ad esclusione degli interventi che sono
ricompresi e finanziati nell'ambito del procedimento di
concessione dei contributi per la ricostruzione, agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente articolo ed a quelli
relativi alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo
smaltimento dei rifiuti si provvede nel limite delle
risorse disponibili sul fondo di cui all'art. 4. Le
amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Allo scopo di assicurare il proseguimento, senza
soluzione di continuita', delle attivita' di cui al comma 4
del presente articolo, in anticipazione rispetto a quanto
previsto dall'art. 4, comma 3, del presente decreto, con
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile, adottata d'intesa con il Commissario straordinario
del Governo per la ricostruzione nei territori interessati
dal sisma del 24 agosto 2016, e' assegnata la somma di euro
100 milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di
solidarieta' dell'Unione europea di cui al regolamento (CE)
n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002.
13-bis. In deroga all'art. 266 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, e al
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i
materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per
la realizzazione delle strutture abitative di emergenza di
cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 o di
altre opere provvisionali connesse all'emergenza sono
gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi da 13-ter a
13-octies del presente articolo.
13-ter. In deroga alla lettera b) del comma 1
dell'art. 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, e all'art. 5 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali di cui al comma
13-bis del presente articolo, qualora le concentrazioni di
elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4
del citato decreto n. 161 del 2012 non superino i valori
delle concentrazioni soglia di contaminazione indicati alla
tabella 1 di cui all'allegato 5 al titolo V della parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con
riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica
del sito di produzione, potranno essere trasportati e
depositati, fino al 31 dicembre 2019, in siti di deposito
intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano
in ogni caso un livello di sicurezza ambientale, assumendo
fin dall'origine la qualifica di sottoprodotto ai sensi
dell'art. 183, comma 1, lettera qq), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
13-quater. Ai fini dei conseguenti adempimenti
amministrativi, il produttore dei materiali di cui al comma
13-bis e' il comune del territorio di provenienza dei
materiali medesimi e il detentore e' il soggetto al quale
il produttore puo' affidare detti materiali.
13-quinquies. In deroga alle lettere a) e d) del
comma 1 dell'art. 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, il produttore dei materiali di cui al comma
13-bis del presente articolo non ha obbligo di
individuazione preventiva dell'utilizzo finale del
sottoprodotto.
13-sexies. E' competenza del produttore dei materiali
di cui al comma 13-bis effettuare gli accertamenti di cui
al comma 13-ter, finalizzati a verificare che i suddetti
materiali ricadano entro i limiti indicati alla tabella 1
di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
13-septies. In deroga al comma 2 dell'art. 41-bis del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il
produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al
comma 13-ter del presente articolo tramite dichiarazione
resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
13-octies. Il produttore dei materiali di cui al
comma 13-bis del presente articolo si accerta che siano
rispettate le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 41-bis
del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, prima del loro
utilizzo.».
 
Art. 25
Compensazione ai comuni delle minori entrate
a seguito di esenzione di imposte comunali

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 997, le parole da «L'imposta» fino a «dovuta» sono sostituite dalle seguenti: «L'imposta comunale sulla pubblicita' e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi, nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° (gradi) gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020,»;
b) al comma 998, le parole «regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», le parole: «d'intesa con la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali,» sono soppresse e le parole «definite le modalita' di attuazione del comma 997» sono sostituite dalle parole «stabiliti i criteri e definite le modalita' per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione del comma 997».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, in termini di solo saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 29.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 1, commi 997 e 998, della citata
legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificati dalla
presente legge:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali.).
- (Omissis).
997. L'imposta comunale sulla pubblicita' e il canone
per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi
pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di
attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi,
nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019
fino al 31 dicembre 2020, per le attivita' con sede legale
od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei
comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
998. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti i criteri e definite le
modalita' per il rimborso ai comuni interessati del minor
gettito derivante dall'applicazione del comma 997.».
 
Art. 26

Misure per la semplificazione delle procedure per l'immediato ristoro
dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive e dai
privati a seguito di eventi calamitosi

1. Al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 2, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea, in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti delle risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e secondo i criteri individuati con la delibera di cui all'articolo 28.»;
b) all'articolo 28:
1) al comma 1, alinea, le parole da: «Al fine di» fino a: «citato articolo 25,» sono sostituite dalle seguenti: «Con delibera del Consiglio dei ministri»;
2) al comma 1, lettera c), le parole: «delocalizzazione temporanea in altra localita' del territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «delocalizzazione, ove possibile temporanea, in altra localita' del territorio regionale»;
3) il comma 2 e' abrogato.
2. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, individua con propria ordinanza i criteri e le modalita' per la concessione di forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti nelle zone interessate dalle attivita' di cantiere, nei limiti delle risorse disponibili sulla propria contabilita' speciale non destinate a diversa finalita' e comunque nel limite complessivo di 7 milioni di euro.
2-bis. Ai fini del ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 25 e 28, del citato decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come modificati dalla
presente legge:
«Art. 25 (Ordinanze di protezione civile (Articoli 5
e 20 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo
112/1998; Art. 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge
123/2008; Art. 40, comma 2, lettera p), legge 196/2009)). -
1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da
effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo
nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione
civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione
vigente, nei limiti e con le modalita' indicati nella
deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita
l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente
interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti,
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere specificamente
motivate.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le
ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle
attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del
materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da
scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
la continuita' amministrativa nei comuni e territori
interessati, anche mediante interventi di natura
temporanea;
c) all'attivazione di prime misure economiche di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei
confronti della popolazione e delle attivita' economiche e
produttive direttamente interessate dall'evento, per
fronteggiare le piu' urgenti necessita';
d) alla realizzazione di interventi, anche
strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle
aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso
all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della
pubblica e privata incolumita', in coerenza con gli
strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
e) alla ricognizione dei fabbisogni per il
ripristino delle strutture e delle infrastrutture,
pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni subiti
dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali
e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in
essere sulla base di procedure definite con la medesima o
altra ordinanza;
f) all'attuazione delle misure per far fronte alle
esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso
misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea,
in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
delle risorse finanziarie individuate con delibera del
Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e
secondo i criteri individuati con la delibera di cui
all'art. 28.
3. Le ordinanze di protezione civile non sono
soggette al controllo preventivo di legittimita' di cui
all'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni.
4. Le ordinanze di protezione civile, la cui
efficacia decorre dalla data di adozione e che sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto
dall'art. 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
e successive modificazioni e sono trasmesse, per
informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri,
alle Regioni o Province autonome interessate e fino al
trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia
e delle finanze.
5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione
dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze
sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,
per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze
di cui al presente articolo si avvale delle componenti e
strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti
attuatori degli interventi previsti sono, di norma,
identificati nei soggetti pubblici ordinariamente
competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti
adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa
vigente.
7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di
protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono
essere nominati commissari delegati che operano in regime
straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza
di rilievo nazionale, successivamente alla quale curano,
fino alla chiusura della contabilita' speciale di cui
all'art. 27, la prosecuzione delle attivita' in regime
ordinario. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di
commissari delegati, il relativo provvedimento di nomina
deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le
modalita' del suo esercizio. I commissari delegati sono
scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui
la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento
dell'incarico.
8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le
ordinanze di protezione civile non e' prevista la
corresponsione di alcun compenso per il Capo del
Dipartimento della protezione civile e per i commissari
delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri
soggetti, ai commissari delegati si applica l'art. 23-ter
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il
compenso e' commisurato proporzionalmente alla durata
dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito
dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il
primo presidente della Corte di cassazione.
9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e
i consequenziali provvedimenti commissariali nonche'
avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti
ai sensi del presente articolo e' disciplinata dal codice
del processo amministrativo.
10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15,
si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e
di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto
finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di
protezione civile nonche' dei provvedimenti adottati in
attuazione delle medesime e delle ispezioni. Il sistema di
cui al presente comma e' tenuto ad assicurare la
continuita' dell'azione di monitoraggio e la periodicita'
delle ispezioni, anche in relazione alle ordinanze di
protezione civile eventualmente non emanate dal Capo del
Dipartimento della protezione civile.
11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto
previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze
di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
all'art. 24, comma 7.»
«Art. 28 (Disciplina delle misure da adottare per
rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali
condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi
(Articoli 5 legge 225/1992; Art. 23-sexies, comma 4,
decreto-legge 6/1998, conv. legge 61/1998; Articoli 107 e
108 decreto-legislativo 112/1998)). - 1. Con delibera del
Consiglio dei ministri si provvede all'individuazione delle
modalita' di concessione di agevolazioni, contribuiti e
forme di ristoro in favore dei soggetti pubblici, privati e
attivita' economiche e produttive, danneggiati nel rispetto
dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili
allo scopo a legislazione vigente:
a) definizione di massimali, sulla base degli
effetti determinati dalla tipologia degli eventi calamitosi
commisurati alla loro intensita' ed estensione;
b) definizione di metodologie omogenee per l'intero
territorio nazionale;
c) per i danni subiti dai soggetti privati e dalle
attivita' economiche e produttive, in tutto o in parte
indennizzati da compagnie assicuratrici, previsione che la
corresponsione degli eventuali contributi pubblici per la
delocalizzazione, ove possibile temporanea, in altra
localita' del territorio regionale, per la ricostruzione,
la riparazione o il ripristino dei danni abbia luogo solo
fino alla concorrenza dell'eventuale differenza,
prevedendo, in tal caso, che il contributo cosi'
determinato sia integrato con un'ulteriore somma pari ai
premi assicurativi versati dai soggetti danneggiati nel
quinquennio antecedente la data dell'evento;
d) l'esclusione degli edifici abusivi danneggiati o
distrutti dalla fruizione delle misure volte a superare lo
stato di emergenza.
2. (Abrogato).».
- Si riporta l'art. 1, del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova,
la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e
dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il
lavoro e le altre emergenze), convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:
«Art. 1 (Commissario straordinario per la
ricostruzione). - 1. In conseguenza del crollo di un tratto
del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di
Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto
2018, di seguito «evento», al fine di garantire, in via
d'urgenza, le attivita' per la demolizione, la rimozione,
lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali
di risulta, nonche' per la progettazione, l'affidamento e
la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del
connesso sistema viario, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
sentito il Presidente della Regione Liguria, e' nominato un
Commissario straordinario per la ricostruzione, di seguito
nel presente capo: «Commissario straordinario». La durata
dell'incarico del Commissario straordinario e' di dodici
mesi e puo' essere prorogata o rinnovata per non oltre un
triennio dalla prima nomina.
2. Al Commissario straordinario e' attribuito un
compenso, determinato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a
quella indicata all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti
assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una
struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze,
costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e composta da un contingente massimo di personale
pari a venti unita', di cui una unita' di livello
dirigenziale generale, fino ad un massimo di cinque unita'
di livello dirigenziale non generale e la restante quota di
unita' di personale non dirigenziale, dipendenti di
pubbliche amministrazioni centrali e degli enti
territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso
delle competenze e dei requisiti di professionalita'
richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento
delle proprie funzioni, con esclusione del personale
docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle
istituzioni scolastiche. Detto personale e' posto, ai sensi
dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro
analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti,
conservando lo stato giuridico e il trattamento economico
fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che
resta a carico della medesima. Al personale non
dirigenziale della struttura e' riconosciuto il trattamento
economico accessorio, ivi compresa l'indennita' di
amministrazione, del personale non dirigenziale del
comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al
dirigente di livello dirigenziale generale sono
riconosciute la retribuzione di posizione in misura
equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di
uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonche' un'indennita' sostitutiva
della retribuzione di risultato, determinata con
provvedimento del Commissario straordinario, di importo non
superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione.
Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della
struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in
misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti
ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonche' un'indennita' sostitutiva
della retribuzione di risultato, determinata con
provvedimento del Commissario straordinario, di importo non
superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione.
Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono
a carico esclusivo della contabilita' speciale intestata al
Commissario straordinario. Nell'ambito del menzionato
contingente di personale non dirigenziale possono essere
anche nominati fino ad un massimo di cinque esperti o
consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla
pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto
previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, il cui compenso e' definito con
provvedimento del Commissario straordinario. La struttura
cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario
straordinario. Agli oneri di cui al presente comma e di cui
al comma 4 provvede il Commissario nel limite delle risorse
disponibili nella contabilita' speciale di cui al comma 8.
A tal fine e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, e ai relativi
oneri si provvede ai sensi dell'art. 45.
3. Per le attivita' urgenti di progettazione degli
interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per
le attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche'
per ogni altra attivita' di carattere
tecnico-amministrativo connessa alla progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e
forniture, il Commissario straordinario puo' avvalersi,
anche in qualita' di soggetti attuatori, previa intesa con
gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli
uffici della Regione Liguria, degli uffici tecnici e
amministrativi del Comune di Genova, dei Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a., delle
Autorita' di distretto, nonche', mediante convenzione, dei
concessionari di servizi pubblici e delle societa' a
partecipazione pubblica o a controllo pubblico.
4. Il Commissario straordinario puo' nominare, con
proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di venti
unita', fino a due sub-commissari, il cui compenso e'
determinato in misura non superiore a quella indicata
all'art. 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011.
L'incarico di sub-commissario ha durata massima di 12 mesi
e puo' essere rinnovato.
5. Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e
il conferimento in discarica dei materiali di risulta,
nonche' per la progettazione, l'affidamento e la
ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del
connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera
in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. Con decreto del
Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono individuate speciali misure
amministrative di semplificazione per il rilascio della
documentazione antimafia, anche in deroga alle relative
norme. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi di cui al primo periodo, il Commissario
straordinario, adottato il relativo decreto, provvede alla
redazione dello stato di consistenza e del verbale di
immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza
di due rappresentanti della Regione o degli enti
territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di
cui al terzo periodo, il Commissario straordinario dispone
l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui
stesso individuate e perimetrate, necessarie per
l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche
l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle
imprese chiamate a svolgere le attivita' di cui al presente
comma, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in
separata sede e comunque senza che cio' possa ritardare
l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.
6. Il concessionario del tratto autostradale alla
data dell'evento, tenuto, in quanto responsabile del
mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalita'
dell'infrastruttura concessa ovvero in quanto responsabile
dell'evento, a far fronte alle spese di ricostruzione
dell'infrastruttura e di ripristino del connesso sistema
viario, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario
straordinario, versa sulla contabilita' speciale di cui al
comma 8 le somme necessarie al predetto ripristino ed alle
altre attivita' connesse di cui al comma 5, nell'importo
provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo salvo
conguagli, impregiudicato ogni accertamento sulla
responsabilita' dell'evento e sul titolo in base al quale
sia tenuto a sostenere i costi di ripristino della
viabilita'. Nella determinazione di detto importo, il
Commissario straordinario comprende tutti gli oneri che
risultano necessari al predetto ripristino, ivi inclusi
quelli di cui all'art. 1-bis. In caso di omesso versamento
nel termine, il Commissario straordinario puo' individuare,
omessa ogni formalita' non essenziale alla valutazione
delle manifestazioni di disponibilita' comunque pervenute,
un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme
necessarie alla integrale realizzazione delle opere, a
fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota
dei crediti dello Stato nei confronti del concessionario
alla data dell'evento, potendo remunerare tale
anticipazione ad un tasso annuo non superiore al tasso di
rendimento dei buoni del tesoro decennali maggiorato di 1,5
punti percentuali. Per assicurare il celere avvio delle
attivita' del Commissario, in caso di mancato o ritardato
versamento da parte del Concessionario, a garanzia
dell'immediata attivazione del meccanismo di anticipazione
e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui
dall'anno 2018 all'anno 2029. Agli oneri di cui al presente
comma, si provvede: quanto a 30 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2018 al 2029 mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma
1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; ai fini della
compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2018 e 120
milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente
riduzione del medesimo Fondo di cui all'art. 1, comma 1072,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e quanto a 20 milioni
di euro per l'anno 2018, 40 milioni di euro per l'anno
2019, 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. All'atto del
versamento da parte del Concessionario delle somme
necessarie per gli interventi di cui al primo periodo del
presente comma, il Fondo di cui all'art. 1, comma 1072,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'
corrispondentemente reintegrato, anche mediante versamento
all'entrata del bilancio dello Stato da parte del
Commissario. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
7. Il Commissario straordinario affida, ai sensi
dell'art. 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, la
realizzazione delle attivita' concernenti il ripristino del
sistema viario, nonche' quelle connesse, ad uno o piu'
operatori economici diversi dal concessionario del tratto
autostradale alla data dell'evento e da societa' o da
soggetti da quest'ultimo controllati o, comunque, ad esso
collegati, anche al fine di evitare un ulteriore indebito
vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni
autostradali e, comunque, giacche' non puo' escludersi che
detto concessionario sia responsabile, in relazione
all'evento, di grave inadempimento del rapporto
concessorio. L'aggiudicatario costituisce, ai fini della
realizzazione delle predette attivita', una struttura
giuridica con patrimonio e contabilita' separati.
8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di
cui al presente articolo, e' autorizzata l'apertura di
apposita contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario, sulla quale confluiscono le risorse
pubbliche all'uopo destinate nonche' quelle tempestivamente
messe a disposizione dal soggetto concessionario al momento
dell'evento.
8-bis. Il Commissario straordinario, nell'esercizio
delle funzioni attribuite dal presente decreto, puo'
avvalersi e puo' stipulare convenzioni con le strutture
operative e i soggetti concorrenti di cui all'art. 4, comma
2, del codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
8-ter. Agli atti del Commissario straordinario si
applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art.
36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.».
- Si riporta l'art. 1, commi da 422 a 428-ter, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2016):
«422. Al fine di dare avvio alle misure per fare
fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle
attivita' economiche e produttive, in attuazione della
lettera d) del comma 2 dell'art. 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e successive modificazioni, relativamente
alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari
delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la
successiva istruttoria si provvede, per le finalita' e
secondo i criteri da stabilire con apposite deliberazioni
del Consiglio dei ministri, assunte ai sensi della lettera
e) del citato art. 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992
mediante concessione, da parte delle Amministrazioni
pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di
contributi a favore di soggetti privati e attivita'
economiche e produttive, con le modalita' del finanziamento
agevolato.
423. Per le finalita' di cui al comma 422, i soggetti
autorizzati all'esercizio del credito operanti nei
territori individuati nelle deliberazioni del Consiglio dei
ministri adottate ai sensi del medesimo comma, possono
contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti
con apposita convenzione con l'Associazione bancaria
italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi
dell'art. 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al
fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da
garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi
calamitosi rispettivamente indicati, nel limite massimo di
1.500 milioni di euro, e comunque nei limiti delle
disponibilita' di cui al comma 427. Con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze e' concessa la
garanzia dello Stato di cui ai commi da 422 a 428 e sono
definiti i criteri e le modalita' di operativita' della
stessa, nonche' le modalita' di monitoraggio ai fini del
rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente.
La garanzia dello Stato di cui al presente comma e'
elencata nell'allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 31
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
424. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati
accordati dalle banche ai sensi dei commi da 422 a 428, in
capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di
imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in
misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo
ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti,
nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione dei
medesimi finanziamenti. Le modalita' di fruizione del
credito di imposta sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite di 60
milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Il credito di
imposta e' revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di
risoluzione totale o parziale del contratto di
finanziamento agevolato.
425. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato
comunica con modalita' telematiche all'Agenzia delle
entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare
del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il
numero e l'importo delle singole rate. L'ammontare del
finanziamento e' erogato al netto di eventuali indennizzi
per polizze assicurative stipulate per le medesime
finalita' da dichiarare al momento della richiesta del
finanziamento agevolato.
426. I finanziamenti agevolati, di durata massima
venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento
sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi
all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e
alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli
interventi ammessi a contributo dalle amministrazioni
pubbliche di cui al comma 422. I contratti di finanziamento
prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche
parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del
finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del
finanziamento per finalita' diverse da quelle indicate nei
commi da 422 a 428. In tutti i casi di risoluzione del
contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede
al beneficiario la restituzione del capitale, degli
interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di
tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto
finanziatore comunica alle amministrazioni pubbliche di cui
al comma 422, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati
identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo
restando il recupero da parte del soggetto finanziatore
delle somme erogate e dei relativi interessi nonche' delle
spese strettamente necessarie alla gestione dei
finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal
beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'art. 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme
riscosse a mezzo ruolo sono versate in apposito capitolo di
entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al
Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
protezione civile.
427. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria
degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 422 a
428, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministero
dell'economia e delle finanze verifica l'andamento della
concessione di finanziamenti agevolati e del relativo
tiraggio, con riferimento alle disposizioni vigenti
riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a
carico dello Stato per interventi connessi a calamita'
naturali, al fine di valutare l'importo dei finanziamenti
di cui ai commi da 422 a 428 che possono essere annualmente
concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, fermo
restando il limite massimo di cui al comma 423. Il
Ministero dell'economia e delle finanze comunica al
Dipartimento della protezione civile l'esito della verifica
effettuata entro il medesimo termine del 31 marzo.
428. Le modalita' attuative dei commi da 422 a 428,
anche al fine di assicurare uniformita' di trattamento, un
efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, nonche'
il rispetto del limite di 1.500 milioni di euro di cui al
comma 423, sono definite con ordinanze adottate dal Capo
del Dipartimento della protezione civile d'intesa con le
regioni rispettivamente interessate e di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art.
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
modificazioni.
428-bis. Con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con i
Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche
agricole alimentari e forestali, sono disciplinati, per le
imprese agricole che nell'ambito della ricognizione dei
fabbisogni di cui al comma 422 hanno reso, nei termini, la
segnalazione preliminare dei danni subiti utilizzando una
modulistica diversa, le modalita' e i termini con i quali
si procede alla regolarizzazione delle istanze presentate,
garantendo l'omogenea definizione delle voci ammissibili e
dei massimali previsti nella scheda 'C' allegata alle
ordinanze di protezione civile rispettivamente adottate, e
fermi restando i limiti complessivi dei fabbisogni
finanziari ivi indicati.
428-ter. Conseguentemente, con apposite delibere del
Consiglio dei ministri, sono riconosciuti alle imprese
agricole di cui al comma 428-bis i benefici previsti dai
commi da 422 a 428 e dai relativi provvedimenti attuativi,
entro i limiti delle disponibilita' finanziarie comunicate
dal Ministero dell'economia e delle finanze.».
 
Art. 26 bis
Misure per la ricostruzione dei territori colpiti
dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

1. All'articolo 39, comma 1, alinea, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «a tal fine attivati e» sono sostituite dalle seguenti: «a tal fine attivati o».
2. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' prorogata a decorrere dal 1° gennaio 2019, fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 39, comma 1, del citato
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 , come modificato
dalla presente legge:
«Art. 39 (Impignorabilita' delle risorse assegnate
per la ricostruzione in aree interessate da eventi
sismici). - 1. Fermo restando quanto stabilito dall'art.
545 del codice di procedura civile, non sono soggette a
procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a
esecuzione forzata in virtu' di qualsivoglia azione
esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della
finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, purche'
depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine
attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato
o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione,
e destinate a interventi di ricostruzione e
riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e
sul patrimonio storico e artistico nei territori
interessati dagli eventi sismici:
a) della regione Abruzzo dell'aprile 2009,
individuati nell'articolo unico del decreto del Commissario
delegato 16 aprile 2009, n. 3;
b) delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012,
di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122;
c) delle regioni dell'Italia centrale, di cui
all'allegato 1 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229.
(Omissis).».
- Si riportano gli articoli 1, comma 1, e 8, comma 3,
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
che hanno interessato il territorio delle province di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo,
il 20 e il 29 maggio 2012), convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e coordinamento dei
presidenti delle regioni). - 1. Le disposizioni del
presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi
per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la
ripresa economica nei territori dei comuni delle province
di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e
Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29
maggio 2012, per i quali e' stato adottato il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di
differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi
tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche' di
quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati
ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000,
n. 212.
(Omissis).»
«Art. 8 (Sospensione termini amministrativi,
contributi previdenziali ed assistenziali). - (Omissis).
3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone
colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purche'
distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero,
comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto
inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla
formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito
delle societa', fino alla definitiva ricostruzione e
agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno
di imposta 2013. I fabbricati di cui al periodo precedente
sono, altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta
municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva
ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi e comunque
non oltre il 31 dicembre 2018. Ai fini del presente comma,
il contribuente puo' dichiarare, entro il 30 novembre 2012,
la distruzione o l'inagibilita' totale o parziale del
fabbricato all'autorita' comunale, che nei successivi venti
giorni trasmette copia dell'atto di verificazione
all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente
competente.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 67-septies, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del
Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134:
«Art. 67-septies (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29
maggio 2012). - 1. Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
recante interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012,
e l'art. 10 del presente decreto si applicano anche ai
territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonche', ove
risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli
indicati eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario,
Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria,
Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano,
Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San
Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta.
1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3,
10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, e successive modificazioni, e dall'art. 3-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si
applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso
causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012, ricadenti nei comuni di Argelato, Bastiglia,
Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena,
Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro
Piacentino. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per
la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del
29 maggio 2012, di cui all'art. 2, comma 1 e al comma
1-bis, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.».
 
Art. 27
Presidio zona rossa dei Comuni di Casamicciola Terme
e Lacco Ameno

1. Dopo l'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' inserito il seguente:
«articolo 18-bis (Presidio zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno). - 1. Al fine di rafforzare il dispositivo di vigilanza e sicurezza della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, il contingente di personale militare di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementato di 15 unita' dalla data di entrata in vigore del presente articolo e fino al 31 dicembre 2019. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 418.694 per il 2019, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 19.».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 18, del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova,
la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e
dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il
lavoro e le altre emergenze), convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:
«Art. 18 (Funzioni del Commissario straordinario). -
1. Il Commissario straordinario:
a) opera in raccordo con il Dipartimento della
protezione civile ed il Commissario delegato di cui
all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, al fine di
coordinare le attivita' disciplinate dal presente Capo con
gli interventi relativi al superamento dello stato di
emergenza;
b) vigila sugli interventi di ricostruzione e
riparazione degli immobili privati di cui all'art. 20,
nonche' coordina la concessione ed erogazione dei relativi
contributi;
c) opera la ricognizione dei danni unitamente ai
fabbisogni e determina, di concerto con la Regione
Campania, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo
degli stessi e stima il fabbisogno finanziario per farvi
fronte, definendo altresi' la programmazione delle risorse
nei limiti di quelle assegnate;
d) coordina gli interventi di ricostruzione e
riparazione di opere pubbliche di cui all'art. 26;
e) interviene a sostegno delle imprese che hanno
sede nei territori interessati e assicura il recupero del
tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi
sismici;
f) tiene e gestisce la contabilita' speciale a lui
appositamente intestata;
f-bis) coordina e realizza gli interventi di
demolizione delle costruzioni interessate da interventi
edilizi;
f-ter) coordina e realizza la mappatura della
situazione edilizia e urbanistica, per avere un quadro
completo del rischio statico, sismico e idrogeologico;
g) espleta ogni altra attivita' prevista dal
presente Capo nei territori colpiti;
h) provvede, d'intesa con il Dipartimento della
protezione civile, alla redazione di un piano finalizzato a
dotare i Comuni di cui all'art. 17 degli studi di
microzonazione sismica di III livello, come definita negli
«Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica»
approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, disciplinando con
proprio atto la concessione di contributi ai Comuni
interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili
sulla contabilita' speciale di cui all'art. 19, entro il
limite complessivo di euro 210.000, definendo le relative
modalita' e procedure di attuazione;
i) provvede, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, alla concessione dei contributi di cui all'art.
2, comma 6-sexies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148
convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017,
n. 172;
i-bis) provvede alle attivita' relative
all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione
dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali
risorse residue presenti sulla contabilita' speciale
intestata al Commissario delegato di cui all'art. 16, comma
2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, che vengono
all'uopo trasferite sulla contabilita' speciale di cui
all'art. 19.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di atti
di carattere generale e di indirizzo.
3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma
1 il Commissario straordinario opera in raccordo con il
Presidente della Regione Campania al fine di assicurare la
piena efficacia ed operativita' degli interventi.
4. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario
straordinario si avvale dell'Unita' tecnica-amministrativa
istituita dall'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, che
provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili, ferme restando le competenze ad
essa attribuite.
5. Per le attivita' di cui al comma 1 il Commissario
straordinario si avvale, altresi', dell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A., mediante la conclusione di apposita convenzione con
oneri a carico delle risorse di cui all'art. 19.».
- Si riporta l'art. 1, comma 688, della citata legge 27
dicembre 2017, n. 205:
«Art. 1 (Misure quantitative per la realizzazione
degli obiettivi programmatici). - (Omissis).
688. Al fine di assicurare, anche in relazione alle
straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della
criminalita' e del terrorismo, la prosecuzione degli
interventi di cui all'art. 24, commi 74 e 75, del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche'
di quelli previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge
10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato fino al 31
dicembre 2019, limitatamente ai servizi di vigilanza di
siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente
pari a 7.050 unita' di personale delle Forze armate. Si
applicano le disposizioni di cui all'art. 7-bis, commi 1, 2
e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di
euro 123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con
specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale
di cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il personale di
cui al comma 75 dell'art. 24 del decreto-legge 1º luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 7-bis, commi 1, 2 e 3, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in
materia di sicurezza pubblica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125:
«Art. 7-bis (Concorso delle Forze armate nel
controllo del territorio). - 1. Per specifiche ed
eccezionali esigenze di prevenzione della criminalita', ove
risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio,
puo' essere autorizzato un piano di impiego di un
contingente di personale militare appartenente alle Forze
armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti
militari o comunque volontari delle stesse Forze armate
specificatamente addestrati per i compiti da svolgere.
Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti delle
province comprendenti aree metropolitane e comunque aree
densamente popolate, ai sensi dell'art. 13 della legge 1º
aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e
obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e pattuglia
in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
piano puo' essere autorizzato per un periodo di sei mesi,
rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
a 3.000 unita'.
(Omissis).
2. Il piano di impiego del personale delle Forze
armate di cui ai commi 1 e 1-bis e' adottato con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e
della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato
maggiore della difesa e previa informazione al Presidente
del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'interno
riferisce in proposito alle competenti Commissioni
parlamentari.
3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il
personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei
carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica
sicurezza e puo' procedere alla identificazione e alla
immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di
trasporto a norma dell'art. 4 della legge 22 maggio 1975,
n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti
che possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone o
la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle
funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di
identificazione, per completare gli accertamenti e per
procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il
personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di
Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle
persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'art.
349 del codice di procedura penale.».
- Si riporta l'art. 19, del citato decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109:
«Art. 19 (Contabilita' speciale). - 1. Al Commissario
straordinario e' intestata apposita contabilita' speciale
aperta presso la tesoreria dello Stato, su cui confluiscono
le risorse assegnate al fondo di cui all'art. 2, comma
6-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
n. 172, nonche' le risorse provenienti dal fondo di cui
all'art. 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2017, n.
205.
2. Sulla contabilita' speciale confluiscono inoltre
le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da
destinare alla ricostruzione nei territori di cui all'art.
17 e per l'assistenza alla popolazione.
3. La contabilita' di cui al comma 1 e'
incrementatadi 20 milioni di euro per ciascuno degli anni
del triennio 2019-2021. Ai relativi oneri si provvede ai
sensi dell'art. 45.».
 
Art. 28

Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche»

1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera ee) sono inserite le seguenti:
«ee-bis) Sistema di allarme pubblico: sistema di diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, che puo' utilizzare servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero, servizi di diffusione radiotelevisiva, applicazioni mobili basate su un servizio di accesso a internet. Qualora gli allarmi pubblici siano trasmessi tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi da quelli di cui al primo periodo, la loro efficacia deve essere equivalente in termini di copertura e capacita' di raggiungere gli utenti finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente nella zona interessata. Gli allarmi pubblici devono essere facili da ricevere per gli utenti finali;
ee-ter) servizio di Cell Broadcast Service: Servizio che consente la diffusione di messaggi a tutti i terminali presenti all'interno di una determinata area geografica individuata dalla copertura radiomobile di una o piu' celle;
ee-quater) messaggio IT-alert: Messaggio inviato, attraverso un Servizio di Cell Broadcast Service, dalle componenti del Servizio nazionale della protezione civile, nell'imminenza o nel caso degli eventi previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e dagli ulteriori soggetti a tal fine abilitati;
ee-quinquies) servizio IT-alert: sistema di allarme pubblico che trasmette, ai terminali presenti in una determinata area geografica, dei Messaggi IT-alert riguardanti gli scenari di rischio, l'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio e le misure di autoprotezione;
ee-sexies) misure di autoprotezione: azioni raccomandate, utili a ridurre i rischi e ad attenuare le conseguenze derivanti dagli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;";
b) all'articolo 4, comma 3, dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente: «h-bis) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso di eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini;»;
c) all'articolo 13, comma 6, dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente: «g-bis) garantendo l'attivazione del servizio IT-alert come definito ai sensi dell'articolo 1 del Codice»;
d) all'articolo 14, comma 5, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: «a-bis) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso di eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini;»;
e) all'articolo 144, comma 1, la lettera e) e' abrogata;
f) all'allegato n. 1, parte A, dopo il punto 12, e' aggiunto il seguente: «12-bis) garantire l'attivazione del servizio IT-alert come definiti ai sensi dell'articolo 1 del Codice;»;
g) all'allegato n. 25, articolo 40, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Per il perseguimento di finalita' istituzionali di interesse pubblico e per il coordinamento delle attivita' legate alla prevenzione delle calamita' naturali ed alla salvaguardia della vita umana, dell'ambiente e dei beni, nonche' per le finalita' di ordine pubblico, gli Enti Pubblici Territoriali, previo consenso del Ministero, possono rendere partecipi all'utilizzo della propria rete di comunicazione elettronica altri soggetti. In questo caso l'obbligo del pagamento dei corrispettivi rimane in capo all'Ente titolare dell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione a quest'ultimo della minore tra le riduzioni di cui all'articolo 32, sempre che siano applicabili ai servizi svolti.».
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, sono individuate:
a) le modalita' e i criteri di attivazione del servizio IT-alert come definito all'articolo 1 comma 1, lettera ee-quinquies), del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo, da realizzarsi secondo gli standard internazionali applicabili e per l'erogazione di eventuali contributi per gli investimenti volti al potenziamento e all'innovazione delle reti dei gestori e alla gestione operativa della piattaforma occorrente;
b) le modalita' e i criteri di attivazione dei messaggi IT-alert come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera ee-quater), del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo;
c) le modalita' di definizione dei contenuti dei messaggi IT-alert, tenendo conto degli scenari prevedibili in relazione agli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e dell'opportunita' di attivare misure di autoprotezione dei cittadini ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera ee-sexies), del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo;
d) le modalita' di gestione della richiesta per l'attivazione dei messaggi IT-alert di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ee-quinquies), del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo;
e) le modalita' di autorizzazione della richiesta di attivazione di cui alla lettera d);
f) le modalita' di invio dei messaggi IT-alert;
g) i criteri e le modalita' al fine di garantire che l'utilizzo e il trattamento dei dati eventualmente raccolti nell'ambito del funzionamento del sistema IT-alert avvenga nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e che sia escluso l'utilizzo dei medesimi dati per finalita' diverse da quelle di cui al presente articolo.
3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per «apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora» si intendono i ricevitori autoradio venduti singolarmente o integrati in un veicolo nuovo della categoria M e N nonche' i ricevitori con sintonizzatore radio che operino nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione secondo il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 ottobre 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2018 ad esclusione delle apparecchiature utilizzate dai radioamatori e dei prodotti nei quali il ricevitore radio e' puramente accessorio. Per gli apparati di telefonia mobile e per i veicoli nuovi di categoria N gli obblighi di commercializzazione al consumatore, di cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, decorrono dal 31 dicembre 2020. Per i veicoli nuovi della categoria M sono fatti salvi i veicoli prodotti in data antecedente al 1° gennaio 2020 e messi in circolazione sul mercato fino al 21 dicembre 2020, entro il limite del 10 per cento dei veicoli messi in circolazione nel 2019 per ciascun costruttore.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 1, del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni
elettroniche), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
Codice si intende per:
a) contraente: la persona fisica o giuridica che
sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la
fornitura di tali servizi;
b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse
o servizi ad un'altra impresa a determinate condizioni, su
base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi
di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati
per la prestazione di servizi della societa'
dell'informazione o di servizi di radiodiffusione di
contenuti. E' compreso tra l'altro, l'accesso agli elementi
della rete e alle risorse correlate, che puo' comportare la
connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi
(ivi compreso, in particolare, l'accesso alla rete locale
nonche' alle risorse e ai servizi necessari per fornire
servizi tramite la rete locale); l'accesso
all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e
piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i
sistemi di supporto operativo; l'accesso a sistemi
informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la
fornitura, l'ordinazione, la manutenzione, le richieste di
riparazione e la fatturazione; l'accesso ai servizi di
traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni
analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in
particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso
condizionato per i servizi di televisione digitale e
l'accesso ai servizi di rete virtuale;
c) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un
ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere
applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi
l'apparato radioelettrico puo' coincidere con la stazione
stessa;
d) apparecchiature digitali televisive avanzate: i
sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al
collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali
integrati in grado di ricevere i servizi della televisione
digitale interattiva;
e) Application Programming Interface (API):
interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da
emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle
apparecchiature digitali televisive avanzate per la
televisione e i servizi radiofonici digitali;
f) Autorita' nazionale di regolamentazione:
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito
denominata Autorita';
g) autorizzazione generale: il regime giuridico che
disciplina la fornitura di reti o di servizi di
comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i
relativi obblighi specifici per il settore applicabili a
tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di
comunicazione elettronica, conformemente al Codice;
h) chiamata: la connessione istituita da un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;
i) Codice: il "Codice delle comunicazioni
elettroniche" per quanto concerne le reti e i servizi di
comunicazione elettronica;
j) consumatore: l'utente finale, la persona fisica
che utilizza o che chiede di utilizzare un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi
non riferibili all'attivita' lavorativa, commerciale o
professionale svolta;
l) fornitura di una rete di comunicazione
elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo o
la messa a disposizione di una siffatta rete;
m) interconnessione: il collegamento fisico e
logico delle reti pubbliche di comunicazione utilizzate dal
medesimo operatore o da un altro per consentire agli utenti
di un operatore di comunicare con gli utenti del medesimo o
di un altro operatore, o di accedere ai servizi offerti da
un altro operatore. I servizi possono essere forniti dalle
parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla
rete. L'interconnessione e' una particolare modalita' di
accesso tra operatori della rete pubblica di comunicazione;
n) interferenza dannosa: interferenza che
pregiudica il funzionamento di un servizio di
radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che
deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente
un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente
alle normative internazionali, dell'Unione europea o
nazionali applicabili;
o) larga banda: l'ambiente tecnologico costituito
da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che
consente l'utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati
livelli di interattivita';
p) libero uso: la facolta' di utilizzo di
dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione
elettronica senza necessita' di autorizzazione generale;
q) mercati transnazionali: mercati situati in piu'
di uno Stato membro, individuati conformemente all'art. 18,
che comprendono l'Unione europea o una parte considerevole
dei suoi Stati membri;
r) Ministero: il Ministero dello sviluppo
economico;
s) numero geografico: qualsiasi numero del piano
nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione
elettronica nel quale alcune delle cifre fungono da
indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le
chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di
rete;
t) numero non geografico: qualsiasi numero del
piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione
elettronica e che non sia un numero geografico; include tra
l'altro i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata
gratuita e i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo;
u) operatore: un'impresa che e' autorizzata a
fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa
correlata;
v) punto terminale di rete: il punto fisico a
partire dal quale il contraente ha accesso ad una rete
pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano
luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale
di rete e' definito mediante un indirizzo di rete specifico
che puo' essere correlato ad un numero di contraente o ad
un nome di contraente; per il servizio di comunicazioni
mobili e personali il punto terminale di rete e' costituito
dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le
apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del
servizio;
z) rete locale: il circuito fisico che collega il
punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto
equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione
elettronica;
aa) rete pubblica di comunicazioni: una rete di
comunicazione elettronica utilizzata interamente o
prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, che supporta il
trasferimento di informazioni tra i punti terminali di
reti;
bb).
cc) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura
prevalentemente cablata installata principalmente per la
diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o
televisivi al pubblico;
dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di
trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di
commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi
gli elementi di rete non attivi, che consentono di
trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre
ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le
reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a
commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto,
compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione
circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per
il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui
siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti
televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di
informazione trasportato;
ee) risorse correlate: i servizi correlati, le
infrastrutture fisiche e le altre risorse o elementi
correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad un
servizio di comunicazione elettronica che permettono o
supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o
servizio, ovvero sono potenzialmente in grado di farlo, ivi
compresi tra l'altro gli edifici o gli accessi agli
edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e
le altre strutture di supporto, le guaine, i piloni, i
pozzetti e gli armadi di distribuzione;
ee-bis) Sistema di allarme pubblico: sistema di
diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali
interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in
corso, che puo' utilizzare servizi mobili di comunicazione
interpersonale basati sul numero, servizi di diffusione
radiotelevisiva, applicazioni mobili basate su un servizio
di accesso a internet. Qualora gli allarmi pubblici siano
trasmessi tramite servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico diversi da quelli di cui al primo
periodo, la loro efficacia deve essere equivalente in
termini di copertura e capacita' di raggiungere gli utenti
finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente nella
zona interessata. Gli allarmi pubblici devono essere facili
da ricevere per gli utenti finali;
ee-ter) servizio di Cell Broadcast Service:
Servizio che consente la diffusione di messaggi a tutti i
terminali presenti all'interno di una determinata area
geografica individuata dalla copertura radiomobile di una o
piu' celle;
ee-quater) messaggio IT-alert: Messaggio inviato,
attraverso un Servizio di Cell Broadcast Service, dalle
componenti del Servizio nazionale della protezione civile,
nell'imminenza o nel caso degli eventi previsti all'art. 7
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e dagli
ulteriori soggetti a tal fine abilitati;
ee-quinquies) servizio IT-alert: sistema di allarme
pubblico che trasmette, ai terminali presenti in una
determinata area geografica, dei Messaggi IT-alert
riguardanti gli scenari di rischio, l'organizzazione dei
servizi di protezione civile del proprio territorio e le
misure di autoprotezione;
ee-sexies) misure di autoprotezione: azioni
raccomandate, utili a ridurre i rischi e ad attenuare le
conseguenze derivanti dagli eventi di cui all'art. 7 del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
ff) servizio di comunicazione elettronica ad uso
privato: un servizio di comunicazione elettronica svolto
esclusivamente nell'interesse proprio dal titolare della
relativa autorizzazione generale;
gg) servizio di comunicazione elettronica: i
servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti
esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di
segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i
servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione
nelle reti utilizzate per la diffusione circolare
radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono
contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di
comunicazione elettronica o che esercitano un controllo
editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i
servizi della societa' dell'informazione di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazione
elettronica;
hh) servizio telefonico accessibile al pubblico: un
servizio reso accessibile al pubblico che consente di
effettuare e ricevere direttamente o indirettamente,
chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno
o piu' numeri che figurano in un piano di numerazione dei
servizi di comunicazione elettronica nazionale o
internazionale;
ii) servizio televisivo in formato panoramico: un
servizio televisivo che si compone esclusivamente o
parzialmente di programmi prodotti ed editati per essere
visualizzati su uno schermo a formato panoramico. Il
rapporto d'immagine 16:9 e' il formato di riferimento per i
servizi televisivi in formato panoramico;
ll) servizio universale: un insieme minimo di
servizi di una qualita' determinata, accessibili a tutti
gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica
e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche,
offerti ad un prezzo accessibile;
mm) sistema di accesso condizionato: qualsiasi
misura o intesa tecnica secondo la quale l'accesso in forma
intelligibile ad un servizio protetto di diffusione
radiotelevisiva e' subordinato ad un abbonamento o ad
un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale;
nn) stazione radioelettrica, uno o piu'
trasmettitori o ricevitori o un insieme di trasmettitori e
ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie,
necessari in una data postazione, anche mobile o portatile,
per assicurare un servizio di radiocomunicazione o per il
servizio di radioastronomia. Ogni stazione viene
classificata sulla base del servizio al quale partecipa in
materia permanente o temporanea;
oo) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi
apparecchio telefonico accessibile al pubblico,
utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere
monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate,
comprese le schede con codice di accesso;
pp) utente: la persona fisica o giuridica che
utilizza o chiede di utilizzare un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
qq) utente finale: un utente che non fornisce reti
pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico;
qq-bis) BEREC: Organismo dei regolatori europei
delle comunicazioni elettroniche;
qq-ter) attribuzione di spettro radio: la
designazione di una determinata banda di frequenze
destinata ad essere utilizzata da parte di uno o piu' tipi
di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle
condizioni specificate;
qq-quater) servizi correlati: i servizi correlati
ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio
di comunicazione elettronica che permettono o supportano la
fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o
sono potenzialmente in grado di farlo, compresi tra l'altro
i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono
funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le
guide elettroniche ai programmi, nonche' altri servizi
quali quelli relativi all'identita', alla posizione e alla
presenza.».
- Si riporta l'art. 4, del citato decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4 (Obiettivi generali della disciplina di reti
e servizi di comunicazione elettronica). - 1. La disciplina
delle reti e servizi di comunicazione elettronica e' volta
a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera
circolazione delle persone e delle cose, i diritti
costituzionalmente garantiti di:
a) liberta' di comunicazione;
b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso
il mantenimento dell'integrita' e della sicurezza delle
reti di comunicazione elettronica;
c) liberta' di iniziativa economica e suo esercizio
in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato
delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo
criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e
proporzionalita'.
2. A garanzia dei diritti di cui al comma 1, gli
obblighi per le imprese che forniscono reti e servizi di
comunicazione elettronica, disposti dal Codice, sono
imposti secondo principi di trasparenza, non distorsione
della concorrenza, non discriminazione e proporzionalita'.
3. La disciplina delle reti e servizi di
comunicazione elettronica e' volta altresi' a:
a) promuovere la semplificazione dei procedimenti
amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti
interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive,
non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle
imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione
elettronica;
b) garantire la trasparenza, pubblicita' e
tempestivita' delle procedure per la concessione dei
diritti di passaggio e di installazione delle reti di
comunicazione elettronica sulle proprieta' pubbliche e
private;
c) garantire l'osservanza degli obblighi derivanti
dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al
pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica;
d) garantire la fornitura del servizio universale,
limitando gli effetti distorsivi della concorrenza;
e) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza
delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi
compresi quelli a larga banda e la loro diffusione sul
territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale
ed economica anche a livello locale;
f) garantire in modo flessibile l'accesso e
l'interconnessione per le reti di comunicazione elettronica
a larga banda, avendo riguardo alle singole tipologie di
servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile,
innovazione e vantaggi per i consumatori;
g) garantire la convergenza, la interoperabilita'
tra reti e servizi di comunicazione elettronica e
l'utilizzo di standard aperti;
h) garantire il rispetto del principio di
neutralita' tecnologica, inteso come non discriminazione
tra particolari tecnologie, non imposizione dell'uso di una
particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilita'
di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere
taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia
utilizzata;
h-bis) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso
di eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, attraverso le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, l'adozione di
misure di autoprotezione da parte dei cittadini.
4. La disciplina della fornitura di reti e servizi di
comunicazione elettronica tiene conto delle norme e misure
tecniche approvate in sede comunitaria, nonche' dei piani e
raccomandazioni approvati da organismi internazionali cui
l'Italia aderisce in virtu' di convenzioni e trattati.».
- Si riporta l'art. 13, del citato decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 13 (Obiettivi e principi dell'attivita' di
regolamentazione). - 1. Nello svolgere le funzioni di
regolamentazione indicate nel Codice e secondo le procedure
in esso contenute, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito
delle rispettive competenze, adottano tutte le misure
ragionevoli e proporzionate intese a conseguire gli
obiettivi generali di cui all'art. 4 ed ai commi 4, 5 e 6
del presente articolo.
2. Salvo diversa disposizione dell'art. 14 relativo
alle frequenze radio, il Ministero e l'Autorita'
nell'esercizio delle funzioni e dei poteri indicati nel
Codice perseguono, ove possibile, il principio di
neutralita' tecnologica, nel rispetto dei principi di
garanzia della concorrenza e non discriminazione tra
imprese.
3. Il Ministero e l'Autorita' contribuiscono
nell'ambito delle loro competenze a promuovere la
diversita' culturale e linguistica e il pluralismo dei
mezzi di comunicazione.
4. Il Ministero e l'Autorita' promuovono la
concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di
comunicazione elettronica, nonche' delle risorse e servizi
correlati:
a) assicurando che gli utenti, compresi gli utenti
disabili, quelli anziani e quelli che hanno esigenze
sociali particolari ne traggano il massimo beneficio in
termini di scelta, prezzi e qualita';
b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e
restrizioni della concorrenza nel settore delle
comunicazioni elettroniche, anche per la trasmissione di
contenuti;
c).
d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una
gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di
numerazione.
5. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle
rispettive competenze, contribuiscono allo sviluppo del
mercato:
a) rimuovendo gli ostacoli residui che si
frappongono alla fornitura di reti di comunicazione
elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di
comunicazione elettronica sul piano europeo;
b) adottando una disciplina flessibile dell'accesso
e dell'interconnessione, anche mediante la negoziazione tra
gli operatori, compatibilmente con le condizioni
competitive del mercato e avendo riguardo alle singole
tipologie di servizi di comunicazione elettronica ed in
particolare a quelli offerti su reti a larga banda, in
coerenza con gli obiettivi generali di cui all'art. 4;
c) incoraggiando l'istituzione e lo sviluppo di
reti transeuropee e l'interoperabilita' dei servizi;
d).
e) collaborando con le Autorita' di
regolamentazione degli altri Stati membri, con la
Commissione europea e con il BEREC per garantire lo
sviluppo di prassi regolamentari coerenti e l'applicazione
coerente delle direttive europee recepite con il Codice;
6. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle
rispettive competenze, promuovono gli interessi dei
cittadini:
a) garantendo a tutti i cittadini un accesso al
servizio universale, come definito dal Capo IV del Titolo
II;
b) garantendo un livello elevato di protezione dei
consumatori nei loro rapporti con i fornitori, in
particolare predisponendo procedure semplici e poco onerose
di risoluzione delle controversie da parte di un organismo
indipendente dalle parti in causa;
c) contribuendo a garantire un livello elevato di
protezione dei dati personali e della vita privata;
d) promuovendo la diffusione di informazioni
chiare, in particolare garantendo la trasparenza delle
tariffe e delle condizioni di uso dei servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e) prendendo in considerazione le esigenze degli
utenti disabili, di quelli anziani e di quelli che hanno
esigenze sociali particolari;
f) garantendo il mantenimento dell'integrita' e
della sicurezza delle reti pubbliche di comunicazione;
g) promuovendo la capacita' degli utenti finali di
accedere ad informazioni e distribuirle o eseguire
applicazioni e servizi di loro scelta;
g-bis) garantendo l'attivazione del servizio IT-alert
come definito ai sensi dell'art. 1 del Codice.
6-bis. Il Ministero e l'Autorita', nel perseguire le
finalita' programmatiche di cui ai commi 4, 5 e 6,
applicano, nell'ambito delle rispettive competenze,
principi regolamentari obiettivi, trasparenti, non
discriminatori e proporzionati:
a) promuovendo la prevedibilita' regolamentare,
garantendo un approccio regolatorio coerente nell'arco di
opportuni periodi di revisione;
b) garantendo che, in circostanze analoghe, non vi
siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che
forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;
c) salvaguardando la concorrenza a vantaggio dei
consumatori e promuovendo se del caso la concorrenza basata
sulle infrastrutture;
d) promuovendo investimenti efficienti e
innovazione in infrastrutture nuove e avanzate, anche
garantendo che qualsiasi obbligo di accesso tenga debito
conto del rischio sostenuto dalle imprese e consentendo
accordi di cooperazione tra investitori e parti richiedenti
accesso, al fine di diversificare il rischio di
investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia
della concorrenza nel mercato e del principio di non
discriminazione;
e) tenendo debito conto delle differenti condizioni
attinenti alla concorrenza e al consumo, nelle diverse aree
geografiche all'interno del territorio nazionale;
f) imponendo obblighi regolamentari ex ante
unicamente dove non opera una concorrenza effettiva e
sostenibile, e attenuandoli o revocandoli non appena sia
soddisfatta tale condizione.
7. Nell'ambito delle proprie attivita' il Ministero e
l'Autorita' applicano le disposizioni di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
8. L'Autorita' si dota, conformemente alle
indicazioni recate dalla direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000, attuativa della
legge 8 marzo 1999, n. 50, di forme o metodi di analisi
dell'impatto della regolamentazione.
9. Ogni atto di regolamentazione dell'Autorita' deve
recare l'analisi di cui al comma 8 ed essere
conseguentemente motivato.».
- Si riporta l'art. 14, del citato decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 14 (Gestione delle radiofrequenze per i servizi
di comunicazione elettronica). - 1. Tenendo debito conto
della circostanza che le radiofrequenze sono un bene
pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale
ed economico, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle
rispettive competenze, assicurano la gestione efficiente
delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione
elettronica ai sensi degli articoli 13 e 13-bis. La
predisposizione dei piani di ripartizione, a cura del
Ministero, e dei piani di assegnazione, a cura
dell'Autorita', e' fondata su criteri obiettivi,
trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
L'attribuzione delle frequenze radio destinate a servizi di
comunicazione elettronica e il rilascio di autorizzazioni
generali o di diritti d'uso individuali in materia sono
fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non
discriminatori e proporzionati. Nell'applicare il presente
articolo il Ministero e l'Autorita' rispettano gli accordi
internazionali pertinenti, fra cui i regolamenti radio
dell'UIT e la normativa CEPT, e possono tener conto di
particolari esigenze di interesse pubblico.
2. Il Ministero promuove l'armonizzazione dell'uso
delle radiofrequenze nel territorio dell'Unione europea in
modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo
effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i
consumatori, come economie di scala e interoperabilita' dei
servizi, in conformita' all'art. 13-bis ed in attuazione
delle decisioni della Commissione europea in materia, tra
cui la decisione n. 676/2002/CE.
3. Salvo disposizione contraria di cui al comma 2, il
Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive
competenze, assicurano che, coerentemente con il diritto
dell'Unione europea, nelle bande di frequenze dichiarate
disponibili per servizi di comunicazione elettronica nel
Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, possono
essere impiegati tutti i tipi di tecnologie usati per i
servizi di comunicazione elettronica. Il Ministero e
l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze,
possono tuttavia prevedere restrizioni proporzionate e non
discriminatorie relativamente ai tipi di tecnologie di
accesso senza fili o rete radio utilizzati per servizi di
comunicazione elettronica, ove cio' sia necessario al fine
di:
a) evitare interferenze dannose;
b) proteggere la salute pubblica dai campi
elettromagnetici;
c) assicurare la qualita' tecnica del servizio;
d) assicurare la massima condivisione delle
radiofrequenze;
e) salvaguardare l'uso efficiente dello spettro;
oppure;
f) garantire il conseguimento di un obiettivo di
interesse generale conformemente al comma 5.
4. Salvo disposizione contraria di cui al comma 2, il
Ministero e l'Autorita', ciascuno nell'ambito delle
rispettive competenze, assicurano, nel piano nazionale di
ripartizione e assegnazione delle frequenze a norma del
diritto dell'Unione europea, che nelle bande di frequenze
dichiarate disponibili per i servizi di comunicazione
elettronica possono essere forniti tutti i tipi di servizi
di comunicazione elettronica. Il Ministero e l'Autorita',
nell'ambito delle rispettive competenze, possono tuttavia
prevedere restrizioni proporzionate e non discriminatorie
relativamente ai tipi di servizi di comunicazione
elettronica che e' possibile fornire, anche, se necessario,
al fine di soddisfare un requisito dei regolamenti radio
dell'UIT e della normativa CEPT.
5. Le misure che impongono la fornitura di un
servizio di comunicazione elettronica in una banda
specifica disponibile per i servizi di comunicazione
elettronica sono giustificate per garantire il
conseguimento di un obiettivo di interesse generale
conformemente al diritto europeo, come, ad esempio e a
titolo non esaustivo:
a) garantire la salvaguardia della vita umana;
a-bis) promuovere e favorire, nell'imminenza o in
caso di eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, attraverso le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, l'adozione di
misure di autoprotezione da parte dei cittadini;
b) promuovere la coesione sociale, regionale o
territoriale;
c) evitare un uso inefficiente delle
radiofrequenze; oppure;
d) promuovere la diversita' culturale e linguistica
ed il pluralismo dei media, anche mediante prestazione di
servizi di radiodiffusione o telediffusione.
6. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle
rispettive competenze, possono vietare la fornitura di
qualsiasi altro servizio di comunicazione elettronica in
una banda specifica esclusivamente ove cio' sia
giustificato dalla necessita' di proteggere servizi
finalizzati ad assicurare la salvaguardia della vita umana.
Tale divieto puo' essere eccezionalmente esteso al fine di
conseguire altri obiettivi di interesse generale definiti a
norma del diritto dell'Unione europea.
7. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle
rispettive competenze, riesaminano periodicamente la
necessita' delle restrizioni di cui ai comma da 3 a 6 e
rendono pubblici i risultati di tale riesame.
8. I commi 3 e 4 si applicano allo spettro radio
attribuito ai servizi di comunicazione elettronica nonche'
alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso individuali
delle radiofrequenze concessi a decorrere dal termine di
cui all'art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legge
31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni.
Alle attribuzioni dello spettro radio, alle autorizzazioni
generali e ai diritti d'uso individuali esistenti al
termine di cui al periodo precedente, si applicano le
disposizioni dell'art. 14-bis.
9. Fatte salve le disposizioni delle direttive
specifiche e tenendo conto delle circostanze nazionali
pertinenti, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle
rispettive competenze, possono stabilire norme volte a
impedire l'accaparramento di frequenze, in particolare
fissando scadenze rigorose per l'effettivo utilizzo dei
diritti d'uso da parte del titolare dei diritti e
applicando sanzioni, comprese le sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 98, comma 8, o la revoca dei diritti d'uso in caso
di mancato rispetto delle scadenze. Tali norme sono
stabilite e applicate in modo proporzionato, trasparente
non discriminatorio.
10. Il rinvio al presente articolo operato dal comma
3 dell'art. 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2008, n. 101, si intende riferito all'art. 14-ter.».
- Si riporta l'art. 144, del citato decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 144 (Autorizzazioni speciali). - 1. Oltre che
da singole persone fisiche, l'autorizzazione generale per
l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore puo'
essere conseguita da:
a) Universita' ed Enti di ricerca scientifica e
tecnologica;
b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine
e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione
delle scuole elementari; la relativa dichiarazione deve
essere inoltrata tramite il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, che deve attestare la
qualifica della scuola o dell'istituto;
c) scuole e corsi di istruzione militare per i
quali la dichiarazione viene presentata dal Ministero della
difesa;
d) sezioni delle associazioni dei radioamatori
legalmente costituite;
e) (Abrogata).
2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi,
essere affidata ad operatori nominativamente indicati nella
dichiarazione, di eta' non inferiore ad anni diciotto,
muniti di patente e dei requisiti richiesti dall'art. 137
per il conseguimento dell'autorizzazione generale connessa
all'impianto o all'esercizio di stazioni di radioamatore.».
- Si riporta l'art. 7, del citato decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1:
«Art. 7 (Tipologia degli eventi emergenziali di
protezione civile). - 1. Ai fini dello svolgimento delle
attivita' di cui all'art. 2, gli eventi emergenziali di
protezione civile si distinguono in:
a) emergenze connesse con eventi calamitosi di
origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che
possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili,
dai singoli enti e amministrazioni competenti in via
ordinaria;
b) emergenze connesse con eventi calamitosi di
origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che
per loro natura o estensione comportano l'intervento
coordinato di piu' enti o amministrazioni, e debbono essere
fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare
durante limitati e predefiniti periodi di tempo,
disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva
potesta' legislativa;
c) emergenze di rilievo nazionale connesse con
eventi calamitosi di origine naturale o derivanti
dall'attivita' dell'uomo che in ragione della loro
intensita' o estensione debbono, con immediatezza
d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri
straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti
periodi di tempo ai sensi dell'art. 24.».
- Si riporta l'allegato n. 25, art. 32, del citato
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259:
«Art. 32 (Esenzioni e riduzioni). - 1. Le Regioni
sono esentate dal pagamento dei contributi previsti dal
presente Titolo per le frequenze di diffusione destinate
all'espletamento del servizio di emergenza sanitaria «118»
(Emergenza-urgenza), secondo le disposizioni dettate dal
decreto ministeriale 6 ottobre 1998; tali disposizioni si
applicano anche alle frequenze di connessione (link)
ritenute strettamente necessarie dal Ministero per lo
svolgimento del servizio.
2. La Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di
Trento e di Bolzano sono esentate dal pagamento dei
contributi di cui al presente Titolo relativamente
all'esercizio dei collegamenti radio utilizzati a fini di
protezione civile e di attivita' antincendi di cui all'art.
96, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
3. La Croce rossa italiana e' esonerata dal pagamento
dei contributi di cui al presente Titolo per le attivita'
assistenziali, di protezione civile e di soccorso
sanitario, ai sensi dell'art. 33, comma 6, della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
4. Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico
del Club alpino italiano e le associazioni di soccorso
alpino aventi sede nella Regione Valle d'Aosta e nelle
Province autonome di Trento e di Bolzano sono esentati dal
pagamento dei contributi di cui al presente Titolo.
5. Le associazioni di volontariato riconosciute ai
sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di
cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono
esentate dal pagamento dei contributi di cui al presente
Titolo relativamente ai servizi socio-sanitari e di
protezione civile.
6. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti
dell'80 per cento per i collegamenti riguardanti impianti a
scopo didattico presso scuole od istituti nonche' per
radiocollegamenti per la sicurezza della vita umana in
montagna.
7. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti
del 70 per cento relativamente ai servizi adibiti al
soccorso medico di persone, esercitati da istituti di
assistenza e di beneficenza legalmente riconosciuti.
8. L'entita' dei contributi di cui al presente Capo
e' stabilita nella misura del cinquanta per cento
relativamente:
a) ai servizi ASL legati alla sanita' ed alla
salute pubblica;
b) ai servizi svolti dalle istituzioni pubbliche in
via prevalente per finalita' di protezione civile e di
soccorso, ivi comprese le attivita' a difesa del patrimonio
boschivo dagli incendi;
c) ai servizi di polizia degli enti locali;
d) ai servizi di vigilanza e sicurezza disimpegnati
da enti o istituti riconosciuti.
9. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti
del 40 per cento per i seguenti servizi:
a) i servizi di bonifica e di irrigazione eserciti
da enti o da consorzi posti sotto la vigilanza di
Amministrazioni statali, regionali e comunali;
b) i servizi di dighe, centrali nucleari, centrali
termoelettriche e idroelettriche; i servizi di vigilanza e
di manutenzione di elettrodotti, oleodotti, gasdotti,
metanodotti e acquedotti;
c) i servizi di sicurezza per le miniere;
d) i collegamenti all'interno o tra raffinerie di
petrolio, centrali di produzione di gas, stabilimenti
adibiti alla lavorazione di materiale infiammabile,
esplosivo o pericoloso;
e) i collegamenti tra stazioni di funivia o di
seggiovia;
f) i servizi per l'esercizio e la manutenzione di
linee ferroviarie, tranviarie, filoviarie ed autoviarie
nonche' di sedi aeroportuali;
g) i servizi gestiti da imprese di esercizio e
manutenzione delle autostrade e dei trafori, limitatamente
ai servizi mobili radiotelefonici;
h) i servizi di auto pubbliche di citta';
i) i servizi di ormeggio e battellaggio negli
ambiti portuali;
j) i servizi gestiti dai circoli nautico-velici;
k) i servizi di ricerca persone con collegamento
bidirezionale;
l) i servizi per studi e ricerche sismiche,
minerarie, metanifere e petrolifere;
m) i servizi lacuali e fluviali;
n) i servizi gestiti dalle scuole di sci.
10. Le esenzioni e le riduzioni si applicano anche
alle autorizzazioni generali temporanee.
11. Il rappresentante legale delle organizzazioni
aventi titolo alle esenzioni o alle riduzioni, all'atto
della presentazione della domanda di autorizzazione
generale, e' tenuto ad autocertificare la sussistenza dei
titoli e l'espletamento dell'attivita' da esercitare.».
- Si riporta l'art. 98, del citato decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259:
«Art. 98 (Sanzioni). - 1. Le disposizioni del
presente articolo si applicano alle reti e servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico.
2. In caso di installazione e fornitura di reti di
comunicazione elettronica od offerta di servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa
autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto
non costituisce reato, una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00, da
stabilirsi in equo rapporto alla gravita' del fatto. Se il
fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti
radioelettrici, la sanzione minima e' di euro 50.000,00.
3. Se il fatto riguarda la installazione o
l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora o
televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a
tre anni. La pena e' ridotta alla meta' se trattasi di
impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in
ambito locale.
4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o
parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o
temporali previsti dal titolo abilitativo e' punito con la
reclusione da sei mesi a due anni.
5. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma
2, il trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di
una somma pari a venti volte i diritti amministrativi e dei
contributi, di cui rispettivamente agli articoli 34 e 35,
commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e
comunque per un periodo non inferiore all'anno.
6. Indipendentemente dai provvedimenti assunti
dall'Autorita' giudiziaria e fermo restando quanto disposto
dai commi 2 e 3, il Ministero, ove il trasgressore non
provveda, puo' provvedere direttamente, a spese del
possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare
l'impianto ritenuto abusivo.
7. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui al
comma 2 per piu' di due volte in un quinquennio, il
Ministero irroga la sanzione amministrativa pecuniaria
nella misura massima stabilita dallo stesso comma 2.
8. In caso di installazione e fornitura di reti di
comunicazione elettronica od offerta di servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformita' a
quanto dichiarato ai sensi dell'art. 25, comma 4, il
Ministero irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 30.000,00 ad euro 580.000,00.
9. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 32, ai
soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate piu'
di due volte nel quinquennio delle condizioni poste
dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad
euro 600.000,00; ai soggetti che non provvedono, nei
termini e con le modalita' prescritti, alla comunicazione
dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal
Ministero o dall'Autorita', gli stessi, secondo le
rispettive competenze, comminano una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro
1.150.000,00.
10. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal
Ministero e dall'Autorita', nell'ambito delle rispettive
competenze, espongono dati contabili o fatti concernenti
l'esercizio delle proprie attivita' non corrispondenti al
vero, si applicano le pene previste dall'art. 2621 del
codice civile.
11. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini ed
alle diffide, impartiti ai sensi del Codice dal Ministero o
dall'Autorita', gli stessi, secondo le rispettive
competenze, comminano una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 240.000,00 ad euro 5.000.000,00. Se
l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati
dall'Autorita' in ordine alla violazione delle disposizioni
relative ad imprese aventi significativo potere di mercato,
si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione
amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e
non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo
stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente
alla notificazione della contestazione, relativo al mercato
al quale l'inottemperanza si riferisce.
12. Nei casi previsti dai commi 6, 7, 8 e 9, e nelle
ipotesi di mancato pagamento dei diritti amministrativi e
dei contributi di cui agli articoli 34 e 35, nei termini
previsti dall'allegato n. 10, se la violazione e' di
particolare gravita', o reiterata per piu' di due volte in
un quinquennio, il Ministero o l'Autorita', secondo le
rispettive competenze e previa contestazione, possono
disporre la sospensione dell'attivita' per un periodo non
superiore a sei mesi, o la revoca dell'autorizzazione
generale e degli eventuali diritti di uso. Nei predetti
casi, il Ministero o l'Autorita', rimangono esonerati da
ogni altra responsabilita' nei riguardi di terzi e non sono
tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa.
13. In caso di violazione delle disposizioni
contenute nel Capo III del presente Titolo, nonche'
nell'art. 80, il Ministero o l'Autorita', secondo le
rispettive competenze, comminano una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 ad euro
2.500.000,00.
14. In caso di violazione degli obblighi gravanti
sugli operatori di cui all'art. 96, il Ministero commina
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00
ad euro 2.500.000,00. Se la violazione degli anzidetti
obblighi e' di particolare gravita' o reiterata per piu' di
due volte in un quinquennio, il Ministero puo' disporre la
sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a
due mesi o la revoca dell'autorizzazione generale. In caso
di integrale inosservanza della condizione n. 11 della
parte A dell'allegato n. 1, il Ministero dispone la revoca
dell'autorizzazione generale.
15. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
ai commi 1, 4, 5 e 8 dell'art. 95, indipendentemente dalla
sospensione dell'esercizio e salvo il promuovimento
dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore e'
punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a
euro 5.000,00.
16. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
agli articoli 60, 61, 70, 71, 72 e 79 il Ministero o
l'Autorita', secondo le rispettive competenze, comminano
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 58.000,00 ad
euro 1.160.000,00.
16-bis. In caso di violazione dell'art. 3, paragrafi
1, 2, 5, 6 e 7, dell'art. 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell'art.
5, paragrafo 1, dell'art. 6-bis, dell'art. 6-ter, paragrafo
1, dell'art. 6-quater, paragrafi 1 e 2, dell'art. 6-sexies,
paragrafi 1, 3 e 4, dell'art. 7, paragrafi 1, 2 e 3,
dell'art. 9, dell'art. 11, dell'art. 12, dell'art. 14,
dell'art. 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, o dell'art. 16,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 531/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012,
relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni
mobili all'interno dell'Unione, come modificato dal
regolamento (UE) 2015/2120 e dal regolamento (UE) 2017/920,
l'Autorita' irroga una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l'immediata
cessazione della violazione. L'Autorita' ordina inoltre
all'operatore il rimborso delle somme ingiustificatamente
addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui
adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
Qualora l'Autorita' riscontri, ad un sommario esame, la
sussistenza di una violazione dell'art. 3, paragrafi 1, 2,
5 e 6, dell'art. 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell'art. 5,
paragrafo 1, dell'art. 6-bis, dell'art. 6-ter, paragrafo 1,
dell'art. 6-quater,, paragrafo 1, dell'art. 6-sexies,
paragrafi 1 e 3, dell'art. 7, paragrafo 1, dell'art. 9,
paragrafi 1 e 4, dell'art. 11, dell'art. 12, paragrafo 1,
dell'art. 14 o dell'art. 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, del
citato regolamento (UE) n. 531/2012, e successive
modificazioni, e ritenga sussistere motivi di urgenza
dovuta al rischio di un danno di notevole gravita' per il
funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti,
puo' adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle
more dell'adozione del provvedimento definitivo,
provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con
effetto immediato.
16-ter. In caso di violazione dell'art. 3, dell'art.
4, paragrafi 1 e 2, o dell'art. 5, paragrafo 2, del
regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure
riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica
la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e
ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di
comunicazione elettronica e regolamento (UE) n. 531/2012
relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni
mobili all'interno dell'Unione, l'Autorita' irroga una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro
2.500.000 e ordina l'immediata cessazione della violazione.
Qualora l'Autorita' riscontri, ad un sommario esame, la
sussistenza di una violazione dell'art. 3, paragrafi 1, 2,
3 e 4, del citato regolamento (UE) 2015/2120 e ritenga
sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno
di notevole gravita' per il funzionamento del mercato o per
la tutela degli utenti, puo' adottare, sentiti gli
operatori interessati e nelle more dell'adozione del
provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far
sospendere la condotta con effetto immediato.
16-quater. L'Autorita' puo' disporre la pubblicazione
dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 16-bis e
16-ter, a spese dell'operatore, sui mezzi di comunicazione
ritenuti piu' idonei, anche con pubblicazione su uno o piu'
quotidiani a diffusione nazionale.
17. Restano ferme, per le materie non disciplinate
dal Codice, le sanzioni di cui all'art. 1, commi 29, 30, 31
e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
17-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni non si
applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta
di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni.».
- La direttiva 11 dicembre 2018, n. 2018/1972/UE
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il codice europeo delle comunicazioni
elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE),
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
n. L 321 del 17 dicembre 2018.
- Si riporta l'art. 1, comma 1044, della citata legge
27 dicembre 2017, n. 205:
«1044. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica,
a decorrere dal 1° giugno 2019 gli apparecchi atti alla
ricezione della radiodiffusione sonora venduti dalle
aziende produttrici ai distributori di apparecchiature
elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale
integrano almeno un'interfaccia che consenta all'utente di
ricevere i servizi della radio digitale. Per le medesime
finalita', a decorrere dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi
atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti ai
consumatori nel territorio nazionale integrano almeno
un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i
servizi della radio digitale.».
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5
ottobre 2018 (Piano nazionale di ripartizione delle
frequenze tra 0 e 3.000 GHz), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2018, S.O. n. 49.
 
Art. 28 bis
Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 10, della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte
seconda della Costituzione):
«Art. 10 - 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi
statuti, le disposizioni della presente legge
costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano
per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie
rispetto a quelle gia' attribuite.».
 
Art. 29
Norma di copertura

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 8, 20 e 25 pari complessivamente a 55 milioni di euro per l'anno 2019, a 84,928 milioni di euro per l'anno 2020, a 89,990 milioni di euro per l'anno 2021 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 59,990 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34,928 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, rifinanziata dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190;
d) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione, in termini di solo saldo netto da finanziare, delle somme iscritte nella Missione «Politiche economiche-finanziare e di bilancio e di tutela della finanza pubblica», Programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nei medesimi anni.
1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4-sexies, pari a euro 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 49, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la
giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89:
«Art. 49 (Riaccertamento straordinario residui). - 1.
Nelle more del completamento della riforma della legge di
contabilita' e finanza pubblica, di cui alla legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle
finanze, con proprio decreto, d'intesa con le
amministrazioni interessate, entro il 31 luglio 2014 adotta
un programma straordinario di riaccertamento dei residui
passivi nonche' riaccertamento della sussistenza delle
partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello
Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione,
esistenti alla data del 31 dicembre 2013, di cui all'art.
275, secondo comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n.
827, ai fini della verifica della permanenza dei
presupposti indicati all'art. 34, comma 2, della legge n.
196 del 2009.
2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme
iscritte nel conto dei residui da eliminare e,
compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza
pubblica, si provvede:
a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla
eliminazione degli stessi mediante loro versamento
all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la parte
corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da
iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni
interessate, da ripartire con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di
nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il
ripiano dei debiti fuori bilancio. La dotazione dei
predetti fondi e' fissata su base pluriennale, in misura
non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui
eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte e'
destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze da ripartire a favore di interventi individuati con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
b) per i residui passivi perenti, alla
cancellazione delle relative partite dalle scritture
contabili del conto del Patrimonio Generale dello Stato; a
tal fine, le amministrazioni interessate individuano i
residui non piu' esigibili, che formano oggetto di apposita
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze,
da effettuare improrogabilmente entro il 10 luglio 2014.
Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme
corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi,
fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera d),
sono iscritte su base pluriennale nella medesima
proporzione nei fondi di cui alla precedente lettera a);
c) per i residui passivi perenti, connessi alla
sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso,
con le medesime modalita' di comunicazione di cui alla
lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con la
tesoreria statale;
d) per i residui passivi relativi a trasferimenti
e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle
province autonome e agli altri enti territoriali le
operazioni di cui al presente articolo vengono operate con
il concorso degli stessi enti interessati. Con la legge di
bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti
alla cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su
base pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi
enti in relazione ai residui eliminati.».
- Si riporta l'art. 7-bis, del citato decreto-legge 26
aprile 2013, n. 43:
«Art. 7-bis (Rifinanziamento della ricostruzione
privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo). - 1.
Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per
la ricostruzione privata nei territori della regione
Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di
cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, e' autorizzata la spesa di
197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al
2019 al fine della concessione di contributi a privati, per
la ricostruzione o riparazione di immobili,
prioritariamente adibiti ad abitazione principale,
danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni,
sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Le
risorse di cui al precedente periodo sono assegnate ai
comuni interessati con delibera del CIPE che puo'
autorizzare gli enti locali all'attribuzione dei contributi
in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione,
previa presentazione del monitoraggio sullo stato di
utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate, ferma
restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli
stanziamenti annuali iscritti in bilancio. Per consentire
la prosecuzione degli interventi di cui al presente
articolo senza soluzione di continuita', il CIPE puo'
altresi' autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di 150
milioni di euro per l'anno 2013, delle risorse destinate
agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al punto
1.3 della delibera del CIPE n. 135/2012 del 21 dicembre
2012, in via di anticipazione, a valere sulle risorse di
cui al primo periodo del presente comma, fermo restando,
comunque, lo stanziamento complessivo di cui al citato
punto 1.3.
2. I contributi sono erogati dai comuni interessati
sulla base degli stati di avanzamento degli interventi
ammessi; la concessione dei predetti contributi prevede
clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di
mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro
utilizzo anche solo in parte per finalita' diverse da
quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di
revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione del
contributo. In caso di inadempienza, si procede con
l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono
riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate ai comuni interessati.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le misure
dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro
1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono
rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro
16,00.
4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali
di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
incrementata di 98,6 milioni di euro per l'anno 2013.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
98,6 milioni di euro per l'anno 2013 e a 197,2 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, si provvede
con le maggiori entrate derivanti dal comma 3 del presente
articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta la rubrica del Capo III, come modificata
dalla presente legge:
«Capo III (Disposizioni relative agli eventi sismici
dell'Abruzzo nell'anno 2009, del Nord e del Centro Italia
negli anni 2012, 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola
Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017).».
- La delibera del Consiglio dei ministri del 6
settembre 2018 (Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni
della provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto
2018), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 19
settembre 2018.
- La delibera del Consiglio dei ministri del 28
dicembre 2018 (Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il
territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di
Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina,
di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in
provincia di Catania, il giorno 26 dicembre 2018), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio
2019.
 
Art. 30
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.