Estratto determina AAM/AIC n. 121 del 12 giugno 2019 
     Procedura europea n. NL/H/4305/001/DC.     Descrizione del  medicinale  e  attribuzione  numero  A.I.C.:  e' autorizzata  l'immissione  in  commercio  del  medicinale:  DIENOGEST STRAGEN,  nella  forma  e  confezioni  alle  condizioni  e   con   le specificazioni di seguito indicate.     Titolare A.I.C.: Stragen Nordic A/S, con sede legale e  domicilio fiscale in HIllerød, Helsingørsgade 8C, Danimarca (DK).     Confezioni e numeri di A.I.C.:       «2 mg compresse rivestite con film»  28  compresse  in  blister PET/AL/PE - A.I.C. n. 046307017 (in base 10) 1D55Q9 (in base 32);       «2 mg compresse rivestite con film»  84  compresse  in  blister PET/AL/PE - A.I.C. n. 046307029 (in base 10) 1D55QP (in base 32);     Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.     Validita' prodotto integro: 3 anni.     Composizione:       principio attivo:         ogni compressa rivestita con film contiene 2 mg di Dienogest.       eccipienti:         compressa:         cellulosa microcristallina;         amido di mais pregelatinizzato;         crospovidone;         povidone K25;         silice colloidale, anidra;         magnesio stearato;         rivestimento:         AquaPolish bianco:         ipromellosa;         idrossipropilcellulosa;         olio di semi di cotone, idrogenato;         talco;         titanio biossido (E171);     Produttore responsabile del  rilascio  dei  lotti:  Haupt  Pharma Münster GmbH, Schleebrüggenkamp 15, 48159 Münster, Germania.     Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'endometriosi. 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente classificazione ai fini della rimborsabilita':       classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente classificazione ai fini della fornitura:       classificazione ai  fini  della  fornitura:  RNR  -  medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta 
                               Stampati 
     Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla determina, di cui al presente estratto.     E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.     In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e  integrazioni  il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
                          Tutela brevettuale 
     Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14  comma  2  del  decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219  e  successive  modificazioni  e integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in commercio del medicinale. 
      Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
     Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.     Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |