| Gazzetta n. 147 del 25 giugno 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 6 giugno 2019 |  
| Riconoscimento del Consorzio per la tutela dei vini  DOP  Brindisi  e DOP Squinzano e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni  di promozione,  valorizzazione,  tutela,  vigilanza,  informazione   del consumatore e cura generale degli interessi di cui  all'articolo  41, comma 1 e 4 della  legge  12  dicembre  2016,  n.  238,  per  la  DOP «Brindisi» e le funzioni di cui all'articolo 41, comma 1 della  legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOP Squinzano.  |  
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                      IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV              della direzione generale per la promozione              della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
   Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del Consiglio;   Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;   Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli 51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu' del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni geografiche protette dei vini;   Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione;   Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/34   della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle  denominazioni  di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni  tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  modifiche del disciplinare di produzione, il registro  dei  nomi  protetti,  la cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;   Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare l'art. 15;   Vista la direttiva direttoriale 2019 della Direzione  generale  per la promozione della qualita' agroalimentare e  dell'ippica  n.  19899 del 19 marzo 2019, in particolare l'art. 1, comma 4, con la  quale  i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di competenza;   Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in  legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9  agosto  2018, n. 97 ed in particolare l'art. 1, comma 4 il  quale  prevede  che  la denominazione  «Ministero  delle   politiche   agricole   alimentari, forestali e del turismo»  sostituisca  ad  ogni  effetto  ed  ovunque presente  la  denominazione  «Ministero  delle   politiche   agricole alimentarie e forestali»;   Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del vino;   Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine  e  le indicazioni geografiche protette dei vini, che al  comma  12  prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano  stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di  tutela  di  svolgere  le attivita' di cui al citato art. 41;   Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018  recante  disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di tutela per le denominazioni di origine e le  indicazioni  geografiche dei vini;   Visto il decreto dipartimentale 12  maggio  2010  n.  7422  recante disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita' attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15, della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;   Visto il decreto dipartimentale del  6  novembre  2012  recante  la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei  consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  al  decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;   Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la  procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto  legislativo 8 aprile 2010, n. 61;   Viste le linee  guida  per  la  predisposizione  del  programma  di vigilanza  emanate  dall'Ispettorato  centrale  della  tutela   della qualita' e repressione frodi dei  prodotti  agro-alimentari,  con  la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;   Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela dei vini DOP Brindisi e DOP Squinzano, con sede legale in Brindisi,  via  Bastioni Carlo V,  n.  4,  intesa  ad  ottenere  il  riconoscimento  ai  sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre  2016,  n.  238  ed  il conferimento dell'incarico di cui al comma 1 e 4 dell'art.  41  della citata legge per la DOC «Brindisi» ed il  conferimento  dell'incarico di cui al comma  1  dell'art.  41  della  citata  legge  per  la  DOC «Squinzano»;   Considerato che le  denominazioni  «Brindisi»  e  «Squinzano»  sono state riconosciute a  livello  nazionale  ai  sensi  della  legge  n. 164/1992 e della legge n. 238/2016 e,  pertanto,  sono  denominazioni protette ai sensi  dell'art.  107  del  citato  regolamento  (UE)  n. 1308/2013 e dell'art. 73 del regolamento (CE) n. 607/2009;   Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio per la tutela dei vini DOP Brindisi e DOP Squinzano, alle prescrizioni della  legge 12 dicembre 2016, n. 238 e del decreto ministeriale 18 luglio 2018;   Considerato che il Consorzio per la tutela dei vini DOP Brindisi  e DOP Squinzano, ha dimostrato la rappresentativita' di cui al comma  1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238/2016 per la DOP «Brindisi»  e  di cui al comma 1 dell'art. 41  della  legge  n.  238/2016  per  la  DOP «Squinzano» . Tale  verifica  e'  stata  eseguita  sulla  base  delle attestazioni rilasciate  dall'Autorita'  pubblica  di  controllo,  la Camera di commercio di Brindisi, con la nota n. 6701/U del 17  maggio 2019,  autorizzata  a  svolgere  l'attivita'   di   controllo   sulle denominazioni «Brindisi» e «Squinzano»;   Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento   del Consorzio per la tutela dei vini DOP Brindisi  e  DOP  Squinzano,  ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n.  238  ed al conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni  di  promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza,  informazione  del  consumatore  e cura generale degli interessi di cui al citato art. 41, comma 1  e  4 per la DOP «Brindisi» e le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOP «Squinzano»; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1. Il  Consorzio  per  la  tutela  dei  vini  DOP  Brindisi  e  DOP Squinzano, e' riconosciuto ai sensi  dell'art.  41,  comma  1,  della legge 12 dicembre 2016, n.  238  ed  e'  incaricato  di  svolgere  le funzioni previste dall'art. 41 comma 1 e 4 per la DOP Brindisi  e  le funzioni di cui all'art. 41, comma  1  per  la  DOP  Squinzano.  Tali denominazioni risultano iscritte nel registro delle denominazioni  di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013.     |  
|   |                                 Art. 2 
   1. Lo statuto del Consorzio per la tutela dei vini DOP  Brindisi  e DOP Squinzano, con sede legale in Brindisi, via Bastioni Carlo V,  n. 4, e' conforme alle prescrizioni della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e del decreto ministeriale 18 luglio 2018.   2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna,  contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento  sia  al  fine  di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale  scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente  che lo  stesso  e'  l'unico  soggetto  incaricato  dal  Ministero   delle politiche  agricole  alimentari  forestali   e   del   turismo   allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 41,  comma  1  e  4  della legge n. 238/2016 per la DOP Brindisi e le funzioni di  cui  all'art. 41, comma 1 della legge n. 238/2016 per la DOP Squinzano.     |  
|   |                                 Art. 3 
   1. Il  Consorzio  per  la  tutela  dei  vini  DOP  Brindisi  e  DOP Squinzano, non puo' modificare il proprio  statuto  e  gli  eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del  Ministero  delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.     |  
|   |                                 Art. 4 
   1. L'incarico conferito con il presente decreto ha  durata  di  tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto stesso.   2. L'incarico di cui  all'art.  1  del  presente  decreto  comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel  presente  decreto  e  puo' essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso  di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238/2016 e dal  decreto ministeriale 18 luglio 2018.   3. L'incarico di cui al citato  art.  1  del  presente  decreto  e' automaticamente revocato qualora la  Commissione  europea  decida  la cancellazione della protezione  per  le  denominazioni  «Brindisi»  e «Squinzano» ai sensi dell'art. 107, comma 3, del regolamento (UE)  n. 1308/2013.   Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua pubblicazione. 
     Roma, 6 giugno 2019 
                                                 Il dirigente: Polizzi     |  
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