| Gazzetta n. 147 del 25 giugno 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SALUTE |  
| DECRETO 24 maggio 2019 |  
| Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica  Conto  Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi  di  Livelli  essenziali  di Assistenza, (LA) e Conto del Presidio (CP), degli enti  del  Servizio sanitario nazionale.  |  
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                       IL MINISTRO DELLA SALUTE 
                            di concerto con 
                       IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                           E DELLE FINANZE  
   Visto l'art. 117, comma 2, lettera r), della Costituzione che,  tra l'altro, attribuisce  alla  legislazione  esclusiva  dello  Stato  il coordinamento  informativo  statistico   e   informatico   dei   dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17 maggio 1984 con il quale si fa obbligo alle unita'  sanitarie  locali di inviare alle regioni e alle province autonome nonche' al Ministero della  sanita'  le  informazioni  relative  alle  proprie   attivita' gestionali ed economiche;   Rilevato che, con  il  sopra  citato  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 17 maggio 1984, il Ministro della sanita', con proprio decreto, e' autorizzato ad adeguare l'acquisizione  dei  dati sulle attivita'  gestionali  ed  economiche  delle  unita'  sanitarie locali;   Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e  successive modificazioni  e  integrazioni,  sul  riordino  della  disciplina  in materia sanitaria;   Visto il decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I  della  legge  15 marzo 1997, n. 59», il quale, all'art. 118, individua le funzioni e i compiti  amministrativi  che  restano  allo  Stato  in  ordine   alle attivita' di informazione ed, in particolare,  alla  lettera  e)  del comma 1, il coordinamento informativo e statistico;   Visto il decreto del Ministro della sanita' del  16  febbraio  2001 con il quale vengono  individuati  i  modelli  di  rilevazione  delle attivita' economiche delle aziende unita' sanitarie  locali  e  delle aziende ospedaliere a partire  dall'anno  di  competenza  2001,  CE - modello  di  rilevazione  del  conto  economico,  SP -   modello   di rilevazione dello Stato Patrimoniale, LA - modello di  rilevazione  a consuntivo dei costi per livelli di  assistenza  e  CP -  modello  di rilevazione a consuntivo dei costi dei presidi ospedalieri a gestione diretta delle aziende unita' sanitarie locali;   Visto il decreto del Ministro della  sanita'  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 maggio 2001 riguardante la rilevazione trimestrale, attraverso il modello CE, dei costi e dei ricavi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;   Visto il decreto del Ministro  della  salute  del  29  aprile  2003 riguardante l'estensione agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto  pubblico  dell'obbligo  della  redazione  dei modelli per  l'acquisizione  dei  dati  economici  per  finalita'  di programmazione e di governo della spesa sanitaria;   Visto il decreto del Ministro della salute del 18 giugno  2004  che modifica il modello LA per adeguarlo alle mutate esigenze conoscitive derivanti dall'entrata in  vigore  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001  sui  Livelli  Essenziali  di assistenza sanitaria;   Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per  i  rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, nella seduta del 23 marzo 2005;   Visto il decreto del Ministro della  salute  del  23  ottobre  2006 riguardante  l'estensione  alle  aziende  ospedaliere   universitarie integrate con  il  Servizio  sanitario  nazionale  (gia'  policlinici universitari a gestione diretta  di  diritto  pubblico)  dell'obbligo della redazione dei modelli per l'acquisizione dei dati economici per finalita' di programmazione e di governo della spesa sanitaria;   Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2007 recante i nuovi modelli di rilevazione del Conto economico (CE) e  dello  Stato patrimoniale (SP), alla  cui  compilazione  sono  tenute  le  aziende unita' sanitarie locali, le  aziende  ospedaliere,  gli  istituti  di ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico   pubblici,   anche   se trasformati in fondazioni  e  le  aziende  ospedaliere  universitarie integrate con  il  Servizio  sanitario  nazionale  (gia'  policlinici universitari a gestione diretta di diritto pubblico),  nonche'  anche le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  per  le attivita'  sanitarie  gestite  direttamente   (cosiddetta   «gestione sanitaria accentrata»);   Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre  2007  recante la codifica e le linee guida dei nuovi  modelli  di  rilevazione  del Conto economico (CE) e  dello  Stato  patrimoniale  (SP)  di  cui  al richiamato decreto del 13 novembre 2007;   Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per  i  rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, nella seduta del 3 dicembre 2009, concernente il  Patto  per la salute 2010-2012 (rep. Atti 243/CSR) e in particolare  l'art.  11, comma 1, lettera d);   Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118  e  successive modifiche  ed  integrazioni,  recante  «Disposizioni  in  materia  di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali  e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», ed  in  particolare il Titolo II, recante «Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario» che detta disposizioni volte a garantire  che  gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con  le  risorse destinate al Servizio sanitario nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi  di  finanza  pubblica  sulla  base  di  principi  di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci;   Visti in particolare l'art. 26, commi 3, e l'art. 32, comma 6,  del predetto decreto legislativo n. 118 del  2011  che  stabiliscono,  al fine  di  conferire  struttura  uniforme  alle  voci   del   bilancio preventivo economico annuale  e  del  bilancio  d'esercizio,  nonche' omogeneita' ai valori  inseriti  in  tali  voci,  che  i  bilanci  di esercizio degli enti del Servizio sanitario nazionale debbano  essere predisposti secondo gli appositi schemi di cui all'allegato n. 2  del richiamato decreto legislativo n. 118 del 2011;   Visto l'art. 26, commi 1 e 4, del decreto legislativo  n.  118  del 2011 che prevedono l'obbligo per gli enti di cui all'art.  19,  comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, di allegare al bilancio di esercizio  la  nota  integrativa corredata da una relazione sulla gestione, sottoscritta dal direttore generale, contenente anche il modello di rilevazione LA,  di  cui  al decreto ministeriale 18 giugno 2004  e  successive  modificazioni  ed integrazioni,  per  l'esercizio  in  chiusura   e   per   l'esercizio precedente, nonche' un'analisi dei costi sostenuti  per  l'erogazione dei servizi sanitari, distinti  per  ciascun  livello  essenziale  di assistenza;   Visti gli articoli 31 e 32 del decreto legislativo n. 118 del  2011 relativi  all'adozione  del  bilancio  d'esercizio  e  del   bilancio consolidato  del  Servizio  sanitario  regionale  con  i  quali,  tra l'altro, sono individuate i termini entro cui predisporre e  adottare i rispettivi bilanci;   Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze 15 giugno 2012 che modifica  i modelli CE e SP per adeguarli alle nuove esigenze informative dettate dal Titolo II del  decreto  legislativo  n.  118  del  2011,  recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42».   Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2012 concernente, tra l'altro, la verifica della  certificabilita'  per  gli  enti  del Servizio  sanitario  nazionale   e   i   percorsi   attuativi   della certificabilita';   Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   1°marzo   2013   recante «Definizione dei Percorsi attuativi della certificabilita'»;   Visto l'art. 34 del decreto legislativo n. 118 del 2011 che prevede che gli aggiornamenti  degli  schemi  allegati  al  predetto  decreto legislativo, di cui agli articoli 26 e  32,  vengano  effettuati  con decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano;   Visto l'art. 1, comma 527 della legge 28 dicembre 2015, n. 208  che prevede che «Ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 23  giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre 2016,  con  apposito  decreto  del Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano,  sono  apportati  i  necessari  aggiornamenti  agli   schemi allegati al medesimo decreto legislativo, al fine di dare evidenza  e trasparenza del risultato di  esercizio  nei  documenti  di  bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale delle voci di costo e  di ricavo coerentemente  con  quanto  previsto  dall'art.  8-sexies  del decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive modificazioni.»   Visto, altresi', l'art. 1, comma 536, secondo periodo  della  legge 28 dicembre 2015 n. 208, che prevede che «con  decreto  del  Ministro della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da adottare entro il  31  dicembre  2016,  sono  apportati  i  necessari aggiornamenti  ai  modelli  di  rilevazione  dei  costi  dei  presidi ospedalieri a gestione diretta delle aziende sanitarie, anche al fine di valutare l'equilibrio della gestione dei  presidi  ospedalieri  in rapporto alla loro remunerazione, tariffaria ed extra-tariffaria,  in coerenza con quanto previsto dall'art. 4, commi 8 e  9,  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.»   Visto  il  decreto  legislativo  6  maggio  2011,  n.  68  recante: «Disposizioni in materia di autonomia  di  entrata  delle  regioni  a statuto ordinario e delle province,  nonche'  di  determinazione  dei costi  e  dei  fabbisogni  standard  nel  settore  sanitario»  ed  in particolare l'art. 27 che prevede che il Ministro  della  salute,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con la Conferenza  Stato-Regioni,  determini  annualmente  i  costi  e  i fabbisogni standard  regionali,  facendo  riferimento  agli  elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario  (NSIS), sulla base della procedura ivi definita, che prende a  riferimento  i costi dei livelli essenziali di assistenza rilevati  nel  modello  di rilevazione economica - modello LA;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12 gennaio  2017  recante  «Definizione  e  aggiornamento  dei   livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1,  comma  7,  del  decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502»  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale in data 18 marzo 2017;   Tenuto conto che, per dare attuazione a quanto  previsto  dall'art. 1,  comma  536  della  legge  28  dicembre  n.  208,  in  materia  di valutazione  dell'equilibrio  della  gestione  dei  singoli   presidi ospedalieri e delle aziende sanitarie, si rende  necessario  adottare un nuovo modello di rilevazione dei conti dei  presidi  ospedalieri - modello CP, articolato in ricavi e costi in analogia con  il  modello CE, al fine di dare  evidenza  delle  risultanze  della  contabilita' analitica, prevista all'art. 5, comma  5,  lettera  b),  del  decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i., e all'art. 3, comma 7,  dell'Intesa Stato - Regioni del 23 marzo 2005;   Ritenuto opportuno avviare per  il  solo  anno  2019  una  fase  di sperimentazione del nuovo modello  di  rilevazione  CP,  al  fine  di consentire alle aziende di adattare la propria contabilita' analitica per la corretta compilazione del modello;   Rilevata, altresi', la necessita' di modificare il modello  LA  per adeguarlo alle mutate esigenze conoscitive derivanti dall'entrata  in vigore del  richiamato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 12 gennaio 2017 sui nuovi Livelli essenziali  di  assistenza sanitaria;   Tenuto conto che l'intervenuta  evoluzione  normativa  comporta  la necessita' di: i) assicurare una piu' organica ed omogenea  attivita' di rilevazione dei dati di ricavo e di costo degli enti del  Servizio sanitario Nazionale di cui all'art. 19,  comma  2,  lettera  c),  del decreto legislativo n. 118 del 2011, garantendo la piena coerenza tra i  dati  contenuti  nei  diversi  modelli  di  rilevazione  economica CE-SP-LA-CP;  ii)  rispondere  alle  esigenze  informative,  sia  del livello  ministeriale  che  regionale,  di  una   piu'   puntuale   e dettagliata articolazione degli accadimenti economici;   Visto l'art. 11, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 1983,  n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,  n. 638, che prevede che il mancato rispetto dei termini di  trasmissione delle norme di  compilazione  del  modello  di  rilevazione  comporta l'adozione delle misure sostitutive ivi previste;   Tenuto conto che il conferimento dei dati  al  Sistema  informativo sanitario,  nei  contenuti  e  secondo  le  modalita'  stabilite  dal richiamato decreto ministeriale del 13  novembre  2007  e  successive integrazioni  di  adozione  dei  modelli  di  rilevazione  economica, costituisce adempimento cui sono tenute le regioni per  l'accesso  al maggior finanziamento delle risorse destinate al  Servizio  sanitario nazionale di cui all'art. 2, comma 68, lettera  c),  della  legge  23 dicembre 2009, n. 191;   Considerato, altresi', che il  mancato  rispetto  dei  contenuti  e delle  tempistiche  per  la  trasmissione  dei  modelli  di  cui   ai precedenti articoli costituisce  grave  inadempienza  ai  fini  della confermabilita' dell'incarico di direttore generale  in  applicazione dell'art. 3, comma 8, della richiamata Intesa Stato - Regioni del  23 marzo 2005;   Considerata la mancata intesa espressa dalla Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di Trento e Bolzano nella seduta del 20 dicembre 2018;   Ritenuto necessario adottare il decreto attivando la  procedura  di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n. 281, che prevede il coinvolgimento del Consiglio  dei  Ministri,  che puo' intervenire con deliberazione  motivata,  trascorsi  inutilmente trenta giorni dalla mancata intesa della Conferenza Stato - Regioni;   Vista la delibera motivata del Consiglio dei Ministri con la quale, ai sensi dell'art. 3, comma 3,  del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, nella seduta del 30 aprile 2019 e' stato  approvato  lo schema  di  decreto  esaminato  dalla  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e Bolzano autorizzando  il  Ministero  della  salute  ad  adottarlo  di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
            Modelli di rilevazione del conto economico (CE)                    e dello stato patrimoniale (SP) 
   1.  A  partire  dall'  esercizio  relativo   all'anno   2019,   per l'acquisizione al Nuovo sistema informativo sanitario  del  Ministero della salute (NSIS) dei dati economici  relativi  alla  gestione  del Servizio sanitario nazionale, gli enti di cui all'art. 19,  comma  2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ovvero le aziende sanitarie locali, le aziende  ospedaliere,  gli  istituti  di ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico   pubblici,   anche   se trasformati  in  fondazioni,  le  aziende  ospedaliere  universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, nonche' le  regioni  e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sia  nel  caso  di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la  regione  o la provincia autonoma medesima, sia nel caso  di  gestione  integrale del finanziamento del Servizio sanitario regionale  presso  gli  enti del  servizio  sanitario  regionale,  inviano  i  modelli  del  conto economico (CE) preventivo,  trimestrali  e  consuntivo,  dello  stato patrimoniale (SP) consuntivo, rispettivamente  alle  regioni  e  alle province  autonome  di  appartenenza  e  al  Ministero  della  salute utilizzando allo scopo gli appositi modelli riportati negli  allegati 1 e 2 che costituiscono  parte  integrante  del  presente  decreto  e sostituiscono quelli allegati rispettivamente al decreto del Ministro della salute di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze del 15 giugno  2012,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 159 del  10  luglio  2012,  e  successive modificazioni.     |  
|   |    MINISTERO  DELLA  SALUTE                                           CE Direzione Generale della Programmazione Sanitaria  Direzione Generale della Digitalizzazione,   del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica 
              MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO                 ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
               Parte di provvedimento in formato grafico                     LINEE GUIDA DEL MODELLO CE 
               Parte di provvedimento in formato grafico                             - - o - -                               MINISTERO  DELLA  SALUTE                                           SP Direzione Generale della Programmazione Sanitaria  Direzione Generale della Digitalizzazione,   del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica 
            MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE                 ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
               Parte di provvedimento in formato grafico                     LINEE GUIDA DEL MODELLO SP 
               Parte di provvedimento in formato grafico                             - - o - -                               MINISTERO DELLA SALUTE  Direzione Generale della Programmazione Sanitaria  Direzione Generale della Digitalizzazione,   del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica 
      MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA              DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
               Parte di provvedimento in formato grafico
            ALLEGATO 1 AL MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI                       DEI LIVELLI DI ASSISTENZA 
               Parte di provvedimento in formato grafico  Allegato 2 -    Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli    essenziali di assistenza (non incluse nel DPCM 12 gennaio 2017) 
               Parte di provvedimento in formato grafico                           LINEE GUIDA PER                    LA COMPILAZIONE DEL MODELLO LA 
               Parte di provvedimento in formato grafico                             - - o - -                             
               Parte di provvedimento in formato grafico                       Linee Guida Modello CP 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2 
        Modello di rilevazione dei costi dei livelli essenziali                          di assistenza (LA) 
   1.  A  partire   dall'esercizio   relativo   all'anno   2019,   per l'acquisizione al Nuovo sistema informativo sanitario  del  Ministero della salute (NSIS) dei dati economici relativi ai costi dei  livelli di assistenza del Servizio  sanitario  nazionale,  gli  enti  di  cui all'art. 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo  23  giugno 2011,  n.  118,  ovvero  le  aziende  sanitarie  locali,  le  aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere  scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, le aziende  ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale,  nonche' le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  sia  nel caso di sussistenza della gestione  sanitaria  accentrata  presso  la regione o la provincia autonoma medesima, sia nel  caso  di  gestione integrale del finanziamento del Servizio sanitario  regionale  presso gli enti del servizio sanitario regionale,  inviano  il  modello  dei costi dei livelli di assistenza (LA) consuntivo rispettivamente  alle regioni e alle province autonome di appartenenza e al Ministero della salute  utilizzando   allo   scopo   l'apposito   modello   riportato nell'allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto e sostituisce quello allegato al decreto del  Ministro  della  salute del 18  giugno  2004,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  della Gazzetta Ufficiale n. 229 del 29 settembre 2004.     |  
|   |                                 Art. 3 
            Modello di rilevazione Conto del Presidio (CP) 
   1.  Per  l'anno  2019  e'  prevista  una   fase   sperimentale   di acquisizione al Nuovo sistema  informativo  sanitario  del  Ministero della salute (NSIS) del modello CP di cui all'allegato 4 del presente decreto.  Per  il  medesimo  anno  2019  resta  comunque   confermato l'obbligo di  trasmettere  al  Nuovo  sistema  informativo  sanitario (NSIS) del Ministero della salute il modello CP di cui al decreto del Ministro  della  sanita'  del  16  febbraio  2001,   pubblicato   nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2001, n. 90.   2. A partire dall'anno 2020, per l'acquisizione  al  Nuovo  sistema informativo sanitario del Ministero della salute (NSIS),  il  modello CP di cui al decreto del Ministro della sanita' del 16 febbraio 2001, pubblicato nel supplemento  ordinario  della  Gazzetta  Ufficiale  18 aprile 2001, n. 90, e' sostituito dal nuovo  modello  di  rilevazione denominato «Conto del Presidio» - CP di cui all'allegato 4.   3. Il modello CP, di cui al comma precedente,  e'  compilato  dalle Aziende sanitarie locali per i presidi ospedalieri a gestione diretta di propria pertinenza al solo livello di  consolidato  aziendale  dei presidi; dalle aziende ospedaliere (AO),  dalle  aziende  ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale  (AOU)  e dagli istituti di ricovero e cura (IRCCS), anche  se  trasformati  in fondazioni pubbliche.   4.  Le  Aziende  di  cui  al  comma  2,  compilano  un  modello  CP consolidato aziendale, da trasmettere a sistema mediante il  medesimo codice informatico identificativo dell'azienda fornito dal  Ministero della salute.   5. Il modello CP e' compilato  esclusivamente  con  riferimento  ai dati di consuntivo per ciascun anno di riferimento.     |  
|   |                                 Art. 4 
        Modalita' di compilazione e sottoscrizione dei modelli 
   1. Le modalita' di compilazione dei modelli sono specificate  nelle linee guida che accompagnano ciascuno di essi.   2. Le regioni e le province autonome sono  tenute  al  rispetto  di quanto descritto nelle linee guida che accompagnano i singoli modelli di  rilevazione  economica  ministeriale,   in   aggiornamento   alla casistica  applicativa  emanata  con  decreto  ministeriale  del   17 settembre 2012, che continua ad applicarsi compatibilmente con quanto riportato  con  il  presente  decreto,  e  con  eventuali  successivi decreti, di adozione dei modelli di rilevazione economica.   3.  I  modelli  di  rilevazione  devono  essere  sottoscritti   dal direttore generale, dal direttore amministrativo e  dal  responsabile dell'area economico-finanziaria dell'azienda e,  con  riferimento  ai soli modelli LA  e  CP,  anche  dal  responsabile  del  controllo  di gestione.   4. I modelli alla cui compilazione sono  tenute  le  regioni  e  le province  autonome,  sia  nel  caso  di  sussistenza  della  gestione sanitaria accentrata  presso  la  regione  o  la  provincia  autonoma medesima sia nel caso di gestione  integrale  del  finanziamento  del servizio sanitario regionale presso gli enti del  servizio  sanitario regionale, devono essere sottoscritti  dal  direttore  generale,  dal direttore amministrativo e  dal  responsabile  individuato  ai  sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo  23  giugno  2011,  n. 118.     |  
|   |                                 Art. 5 
            Modalita' di trasmissione dei modelli economici 
   1. I modelli CE rilevazione a preventivo contraddistinti dal codice «000» e dai codici delle aziende devono essere trasmessi entro il  15 febbraio  dell'anno  di  riferimento;  i  modelli  CE  rilevazione  a preventivo consolidati regionali, contraddistinti dal  codice  «999», devono essere trasmessi entro il 15 marzo dell'anno di riferimento.   2. I modelli CE rilevazione trimestrale contraddistinti dal  codice «000» e dai codici delle aziende devono essere trasmessi per  ciascun trimestre con le seguenti scadenze:     i) per il primo  trimestre,  entro  il  30  aprile  dell'anno  di riferimento;     ii) per il secondo trimestre, entro il  31  luglio  dell'anno  di riferimento;     iii) per il terzo trimestre, entro il  31  ottobre  dell'armo  di riferimento;     iv) per il  quarto  trimestre,  entro  il  31  gennaio  dell'anno successivo a quello di riferimento.   3. I modelli CE rilevazione trimestrale contraddistinti dal  codice «999» riepilogativo regionale devono  essere  trasmessi  per  ciascun trimestre con le seguenti scadenze:     i) per il primo  trimestre,  entro  il  15  maggio  dell'anno  di riferimento;     ii) per il secondo trimestre, entro il  31  agosto  dell'anno  di riferimento;     iii) per il terzo trimestre, entro il 15  novembre  dell'anno  di riferimento;     iv) per il quarto  trimestre,  entro  il  15  febbraio  dell'anno successivo a quello di riferimento.   4. I modelli rilevati a consuntivo CE, SP e LA, contraddistinti dal codice «000» e dai codici  delle  aziende,  devono  essere  trasmessi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.   5. Il consolidato regionale, contraddistinto dal codice  «999»  dei modelli CE, SP e LA rilevati  a  consuntivo,  deve  essere  trasmesso entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.   6. Il modello CP compilato dagli enti individuati all'art. 3, comma 2, deve essere trasmesso a consuntivo entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.   7. Limitatamente all'anno 2019, per il  modello  CE  rilevazione  a preventivo le scadenze di cui al comma 1 sono fissate rispettivamente al 30 aprile 2019 per le aziende (codice 000 e codice aziende)  e  al 31 maggio 2019 per il consolidato regionale (codice 999).   8. Nel rispetto dei termini menzionati nei  commi  precedenti,  gli enti destinatari del presente decreto inviano i dati  utilizzando  la rete telematica del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS).     |  
|   |                                 Art. 6 
                         Validazione dei dati 
   1. Il periodo che intercorre tra il termine per la trasmissione dei modelli contraddistinti dal codice «000» e dai codici delle aziende e quello per la trasmissione dei  modelli  contraddistinti  dal  codice «999», riepilogativo  regionale,  e'  utilizzato  dalle  regioni  per validare i dati dei modelli economici trasmessi dalle aziende  e  per comunicare alle stesse aziende le eventuali rettifiche da operare.   2. Alle scadenze per  la  trasmissione  dei  modelli  riepilogativi regionali CE, SP, LA e CP, il  Ministero  della  salute  provvede  ad utilizzare i dati.   3. Si richiama quanto disposto dall'art. 32, comma 7,  del  decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 in materia di approvazione da parte della Giunta regionale dei bilanci aziendali.     |  
|   |                                 Art. 7 
                        Ritardi e inadempienze 
   1. Il mancato rispetto dei termini di trasmissione e delle norme di compilazione dei modelli di rilevazione,  comporta  l'adozione  delle misure  sostitutive   stabilite   dall'art.   11,   comma   11,   del decreto-legge  12   settembre   1983,   n.   463,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638  e,  per  i  dati inclusi  nel   Programma   statistico   nazionale,   delle   sanzioni amministrative  previste  dall'art.  11  del  decreto  legislativo  6 settembre 1989, n. 322.   2. Il conferimento dei dati al Nuovo sistema informativo sanitario, nei contenuti e secondo le modalita' di cui agli articoli precedenti, e' ricompreso tra gli adempimenti cui  sono  tenute  le  regioni  per l'accesso al maggior finanziamento ai sensi dell'art.  2,  comma  68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.   3. Il mancato rispetto dei contenuti e  delle  tempistiche  per  la trasmissione dei modelli di cui ai  precedenti  articoli  costituisce grave inadempienza, ai fini della  confermabilita'  dell'incarico  di direttore generale  in  applicazione  dell'art.  3,  comma  8,  della richiamata Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.   4. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano impartiscono disposizioni alle  proprie  aziende  sanitarie  per  gli adempimenti connessi alla compilazione dei modelli sopraindicati.   Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. 
     Roma, 24 maggio 2019 
                                              Il Ministro della salute                                                      Grillo            Il Ministro dell'economia      e delle finanze           Tria     |  
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