| Gazzetta n. 146 del 24 giugno 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SALUTE |  
| ORDINANZA 13 maggio 2019 |  
| Proroga dell'ordinanza del 28 maggio 2015 e successive modificazioni, recante «Misure straordinarie di polizia veterinaria  in  materia  di tubercolosi, brucellosi bovina e  bufalina,  brucellosi  ovi-caprina, leucosi bovina enzootica».  |  
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                       IL MINISTRO DELLA SALUTE 
   Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;   Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;   Vista la legge 9 giugno  1964,  n.  615,  concernente  la  bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla  brucellosi,  e successive modificazioni;   Visto l'art. 32, comma 1 della legge  23  dicembre  1978,  n.  833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»  relativamente al potere  del  Ministro  della  sanita'  di  emettere  ordinanze  di carattere contingibile e urgente, in  materia  di  igiene  e  sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con  efficacia  estesa  all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni;   Visto l'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,  in  attuazione  del  capo  I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;   Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  28  marzo  1989, concernente  l'obbligo  in  tutto  il  territorio   nazionale   delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini da brucellosi  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana 29 marzo 1989, n. 73;   Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n.  453, recante   «Regolamento   concernente   il   piano    nazionale    per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini»  e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana 23 novembre 1992, n. 276;   Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651, recante   «Regolamento   concernente   il   piano    nazionale    per l'eradicazione  della  brucellosi  negli   allevamenti   bovini»,   e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana 26 novembre 1994, n. 277;   Visto il decreto del Ministro della sanita' 15  dicembre  1995,  n. 592, recante il  «Regolamento  concernente  il  piano  nazionale  per l'eradicazione  della  tubercolosi   negli   allevamenti   bovini   e bufalini», e  successive  modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 maggio 1996, n. 125;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, concernente «Regolamento recante norme  per  l'attuazione  della direttiva 92/102/CEE del Consiglio del  27  novembre  1992,  relativa all'identificazione e alla registrazione  degli  animali,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 giugno 1996, n. 160;   Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1996, n.  358, recante   «Regolamento   concernente   il   piano    nazionale    per l'eradicazione  della  leucosi  bovina   enzootica»,   e   successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana 10 luglio 1996, n. 160;   Visto il decreto  legislativo  22  maggio  1999,  n.  196,  recante «Attuazione della direttiva 97/12/CE,  che  modifica  e  aggiorna  la direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26  giugno  1964  relativa  ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;   Visto il decreto  legislativo  29  gennaio  2004,  n.  58,  recante «Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 1760/2000   e   del   regolamento   (CE)   n.   1825/2000,   relativi all'identificazione   e    registrazione    dei    bovini,    nonche' all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base  di  carni bovine, a norma dell'art. 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39;   Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  193,  recante «Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento  dei controlli sui movimenti di ovini e caprini»;   Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  14  novembre  2006 relativa a misure straordinarie di polizia veterinaria in materia  di tubercolosi, brucellosi bovina e  bufalina,  brucellosi  ovi-caprina, leucosi in Calabria, Campania,  Puglia  e  Sicilia  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 dicembre 2006, n. 285, supplemento ordinario;   Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 agosto 2012  relativa a  misure  straordinarie  di  polizia  veterinaria  in   materia   di tubercolosi, brucellosi bovina e  bufalina,  brucellosi  ovi-caprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia  e  Sicilia,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11  settembre  2012,  n. 212;   Vista la decisione di esecuzione della Commissione 2014/288/UE  del 12 maggio 2014 concernente i requisiti uniformi per la  notifica  dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e sorveglianza relativi ad alcune malattie degli animali e zoonosi cofinanziati dall'Unione e che abroga la decisione 2008/940/CE;   Visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 15  maggio  2014  che  fissa  le  disposizioni  per  la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute  e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al  materiale riproduttivo vegetale;   Visto il regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 15 maggio 2014, che modifica  il  regolamento  (CE)  n. 1760/2000  per  quanto  riguarda  l'identificazione  elettronica  dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine;   Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, recante misure  straordinarie  di   polizia   veterinaria   in   materia   di tubercolosi, brucellosi bovina e  bufalina,  brucellosi  ovi-caprina, leucosi bovina enzootica, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana 24 giugno 2015, n. 144, prorogata  con  modifiche dall'ordinanza del Ministro della salute 6  giugno  2017,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 giugno 2017, n. 145, e prorogata, da ultimo, dall'ordinanza del Ministro della salute 11 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana 25 giugno 2018, n. 145;   Visto il decreto del  Ministro  della  salute  28  giugno  2016  di modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996,  n.  317,  recante  «Regolamento  recante  norme  per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa  all'identificazione e alla registrazione degli animali» e in particolare l'art. 2,  comma 1, che introduce dal 2 settembre 2017  l'obbligo  della  compilazione della dichiarazione  di  provenienza  e  destinazione  degli  animali (modello 4) esclusivamente in modalita' informatica;   Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del Consiglio  del  9  marzo  2016   relativo   alle   malattie   animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti di sanita'  animale («Normativa in materia di sanita' animale»);   Vista la decisione di esecuzione n. 2017/1910/UE della  Commissione del  17  ottobre  2017,  con  cui  l'Italia   e'   stata   dichiarata ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica;   Considerato  che  con  l'applicazione  dei  piani  di  eradicazione previsti dall'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio  2015  e' stato  accertato  un  generale  calo  di  prevalenza  delle  malattie infettive ivi disciplinate ad eccezione  della  brucellosi  bufalina, anche a seguito delle proroghe disposte con le ordinanze del Ministro della salute 6 giugno 2017 e 11 maggio 2018;   Rilevato  che  l'applicazione  delle  misure  sanitarie   contenute nell'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 e  successive modificazioni  ha  consentito  all'Italia  di  adempiere   a   quanto raccomandato dalla Commissione europea nel report dell'Audit FVO 6979 del 2013 sulla brucellosi, svoltosi nelle Regioni Puglia e  Calabria, e nel report dell'Audit FVO 8407 del 2010 per  la  valutazione  delle attivita' di eradicazione della  tubercolosi,  come  attestato  dalla stessa Commissione nell'ambito del General Audit per  la  valutazione del Country Profile svoltosi nei giorni 12-16 dicembre 2016;   Considerato necessario assicurare livelli elevati di  tutela  della salute animale e di  sanita'  pubblica,  in  attesa  dell'entrata  in vigore il 21  aprile  2021  del  regolamento  (UE)  n.  429/2016  del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016,  concernente  il potenziamento delle misure sanitarie in materia di sanita' animale;   Considerato,   pertanto,   necessario    e    urgente    proseguire l'applicazione delle misure sanitarie  contenute  nell'ordinanza  del Ministro della salute 28 maggio 2015 per assicurare un ulteriore calo di  prevalenza  delle  infezioni  e  procedere  nelle  attivita'   di eradicazione della brucellosi bufalina;   Ritenuto necessario, per i motivi suesposti, confermare  per  altri dodici mesi le misure introdotte con la citata ordinanza del Ministro della salute 28 maggio  2015,  e  successive  modificazioni,  la  cui efficacia cessera' il 25 giugno  2019,  posto  che  le  attivita'  di sorveglianza   veterinaria   sono   indispensabili   per    garantire l'attuazione delle misure  di  prevenzione  che  interessano  l'uomo, stante il carattere zoonotico delle malattie; 
                                Ordina: 
                                Art. 1                        Proroga dell'ordinanza               del Ministro della salute 28 maggio 2015 
    1. L'efficacia dell'ordinanza del Ministro della salute 28  maggio 2015,  prorogata  da  ultimo  con  l'ordinanza  11  maggio  2018,  e' prorogata di ulteriori dodici mesi a  decorrere  dalla  data  del  26 giugno 2019.   La presente ordinanza e'  inviata  alla  Corte  dei  conti  per  la registrazione  ed  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana 
     Roma, 13 maggio 2019 
                                                   Il Ministro: Grillo  Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2019  Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2082     |  
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