Estratto determina n. 922/2019 del 4 giugno 2019 
     Medicinale: ERTAPENEM AUROBINDO.     Titolare A.I.C.: Aurobindo  Pharma  (Italia)  S.r.l.  -  Via  San Giuseppe n. 102 - 21047 Saronno (VA) Italia.     Confezioni:       «1 g polvere per concentrato per  soluzione  per  infusione»  1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 045004013 (in base 10);       «1 g polvere per concentrato per  soluzione  per  infusione»  5 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 045004025 (in base 10);       «1 g polvere per concentrato per soluzione  per  infusione»  10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 045004037 (in base 10).     Forma farmaceutica: polvere per  concentrato  per  soluzione  per infusione.     Validita' prodotto integro: ventiquattro mesi.     Composizione:       principio attivo: ogni flaconcino contiene 1,0 g  di  ertapenem (come ertapenem sodio).     Eccipienti:       sodio bicarbonato;       sodio idrossido per aggiustare il pH a 7,6;       sodio idrossido usato come agente tampone.     Rilascio lotti:       APL Swift Services (Malta) Limited - HF26, Hal  Far  Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000 - Malta;       Milpharm Limited Ares Block, Odyssey Business  Park,  West  End Road, Ruislip HA4 6QD - Regno Unito;       Generis  Farmacêutica,  S.A.  Rua  João  de  Deus,  19  Amadora 2700-487 - Portogallo;     Controllo lotti:       APL Swift Services (Malta) Limited  HF26,  Hal  Far  Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000 - Malta;       Zeta Analytical Ltd Colonial Way, Unit 3, Watford, WD24  4YR  - Regno Unito;       Wickham  Laboratories  Limited  Hoeford  Point,  Barwell  Lane, Gosport, Hampshire, PO13 0AU Regno Unito.     Produttore prodotto finito:       Auronext Pharma Private Limited A-1128, RIICO Industrial  Area, Phase III, Bhiwadi, District-Alwar, Rajasthan, 301019 - India.     Confezionamento primario       Auronext Pharma Private Limited A-1128, RIICO Industrial  Area, Phase III, Bhiwadi, District-Alwar, Rajasthan, 301019 - India.     Confezionamento secondario:       Auronext Pharma Private Limited A-1128, RIICO Industrial  Area, Phase III, Bhiwadi, District-Alwar, Rajasthan, 301019 - India.       APL Swift Services (Malta) Limited  HF26,  Hal  Far  Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000 - Malta       Depo-Pack S.N.C. di Del Deo Silvio e C - Via Morandi 28,  21047 Saronno (VA) - Italia.       DHL Supply Chain (Italy) S.p.a. - Viale delle industrie n. 2  - 20090 Settala (MI) - Italia     Produttore principio attivo:       Aurobindo Pharma Limited - Plot No. 2,  Maitrivihar,  Ameerpet, Hyderabad, Telangana, 500038 - India     Indicazioni terapeutiche: trattamento.     Ertapenem e' indicato nei pazienti pediatrici (di  eta'  compresa tra tre mesi e diciasette anni) e negli  adulti  per  il  trattamento delle  seguenti  infezioni  quando  sono  causate  da   batteri   con sensibilita' accertata o molto probabile ad  ertapenem  e  quando  e' richiesta la terapia parenterale:       infezioni intraddominali;       polmonite acquisita in comunita';       infezioni ginecologiche acute;       infezioni della cute e dei tessuti molli del piede diabetico.     Prevenzione     Ertapenem  e'   indicato   negli   adulti   per   la   profilassi dell'infezione  del  sito  chirurgico  dopo   chirurgia   colorettale elettiva. 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Confezione:  1  g  polvere  per  concentrato  per  soluzione  per infusione, 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 045004013 (in base 10).     Classe di rimborsabilita' «H».     Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 31,50.     Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 51,99.     Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma  1-bis  del decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo economico.     Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il medicinale «Ertapenem Aurobindo» e' classificato, ai sensi  dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni, denominata classe C (nn).     Le confezioni di cui all'art. 1, che non  siano  classificate  in fascia di rimborsabilita' ai sensi del presente  articolo,  risultano collocate, in virtu' dell'art. 12,  comma  5,  del  decreto-legge  13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della  classe  di  cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn). 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale «Ertapenem  Aurobindo»  e'  la  seguente:   medicinale   soggetto   a prescrizione  medica  limitativa,  utilizzabile   esclusivamente   in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP) 
                               Stampati 
     Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo allegato alla presente determina.     E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto allegato alla presente determina. 
                          Tutela brevettuale 
     Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi' responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14, comma 2, del decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
      Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR. 
     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.     Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.     |