Estratto determina n. 906/2019 del 4 giugno 2019 
     Medicinale: ALENIC.     Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l., via  S.  Rocco  n.  6  -  85033 Episcopia (Potenza) - Italia.     Confezione:  «70  mg   compresse»   12   compresse   in   blister OPA/ALU/PVC, A.I.C. n. 037521022 (in base 10).     Forma farmaceutica: compresse.     Principio attivo: acido alendronico. 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Confezione:  «70  mg   compresse»   12   compresse   in   blister OPA/ALU/PVC,  A.I.C.  n.  037521022   (in   base   10);   classe   di rimborsabilita' «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 17,95; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 33,66; nota AIFA: 79.     Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis,  del decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo economico.     Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il medicinale «Alenic» e' classificato ai sensi dell'art. 12,  comma  5, del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  nell'apposita sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  e  successive  modificazioni, denominata classe «C (nn)».     Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale «Alenic» e' la seguente: medicinale soggetto  a  prescrizione  medica (RR). 
                               Stampati 
     Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento alla presente determinazione.     In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.     Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.     |