| Gazzetta n. 144 del 21 giugno 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 14 giugno 2019 |  
| Riforma della determina n. 16/2014 dell'8 gennaio 2014,  relativa  al medicinale  per  uso  umano  «Eskim».   (Determina   n.   1003/2019).  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia  italiana  del  farmaco  e  successive   modificazioni   ed integrazioni;   Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento  dell'Agenzia  italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e delle finanze,  recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, del  17  giugno  2016,  n. 140;   Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  rubricato «Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e  integrazioni e successive modificazioni ed integrazioni;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale  di  lavoro, con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale e successive  modificazioni ed integrazioni;   Visto l'art. 48, comma  33,  legge  24  novembre  2003,  n.  326  e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;   Visto l'art. 5 della legge 29 novembre  2007,  n.  222,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del  30  novembre  2007,  n.  279,  recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale» e successive modificazioni ed integrazioni;   Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.  323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto  1996,  n.  425,  il quale stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili  dal Servizio sanitario nazionale (SSN) sia  conforme  alle  condizioni  e limitazioni previste dai provvedimenti della  Commissione  unica  del farmaco;   Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23  dicembre  1998,  n.  448, recante «Misure per la  razionalizzazione  e  il  contenimento  della spesa farmaceutica» e successive modificazioni ed integrazioni;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219  concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e  successive  direttive  di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni;   Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie  per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali  per  uso  umano  e veterinario e l'Agenzia europea per i  medicinali  (EMA),  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del 30 aprile 2004, n. 136;   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  rubricata  «Nuove  norme  in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;   Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;   Vista la determina AIFA del 29 ottobre  2004  («Note  AIFA  2004  - Revisione delle note  CUF»),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale, Serie generale, del 4 novembre 2004, n. 259,  Supplemento  ordinario, n. 162;   Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale,  Serie  generale  del  7  luglio  2006,  n.  156, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale, Serie generale, del 7 luglio 2006, n. 156, Supplemento ordinario,  n. 161;   Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del 29 settembre  2006,  n.  227, concernente  «Manovra  per  il  Governo  della   spesa   farmaceutica convenzionata  e  non  convenzionata»,  pubblicata   nella   Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del 29 settembre 2006, n. 227;   Vista la determina AIFA 4 gennaio 2007: «Note  AIFA  2006-2007  per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale, Serie generale, del 10 gennaio 2007, n. 7, Supplemento  ordinario  n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni;   Vista la determina n. 1081/2013 del 22  novembre  2013,  pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  285  del  5  dicembre  2013,  recante «Istituzione della nota AIFA n. 94»;   Vista la determina n. 16/2014, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2014, recante «Riclassificazione  relativa  alla prescrizione di medicinali per uso umano a base di N-3 PUFA»  con  la quale il medicinale per uso umano «Eskim»,  nella  titolarita'  della societa' Pfizer Italia s.r.l., e' rimborsato dal  Servizio  sanitario nazionale con classificazione in classe A, con note AIFA 13 e  94,  e piu' propriamente nella parte in cui il medicinale e' rimborsato  per l'indicazione terapeutica «prevenzione secondaria  nel  paziente  con pregresso infarto miocardico»;   Vista la determina AAM/PPA n. 846 del 1°  agosto  2017,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2017, recante «Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni  medicinali per  uso  umano»  con  cui  e'  stato  autorizzato  il  trasferimento dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio   del   medicinale «Eskim» alla societa' Alfasigma S.p.a.;   Tenuto conto dell'esito del procedimento di  riesame  condotto  dal Comitato  per  i   medicinali   per   uso   umano   (CHMP)   dell'EMA (EMEA/H/A-31/1464) sfociato nella raccomandazione EMA/712678/2018 del 14 dicembre 2018, con  cui  il  CHMP  ha  concluso  che  il  rapporto rischio/beneficio di questi medicinali nel prevenire la  recidiva  di malattie cardiache o ictus sia negativo;   Tenuto   contro   altresi'   della    successiva    raccomandazione EMA/186168/2019 del 29 marzo 2019  adottata  dal  CHMP,  confermativa della precedente  raccomandazione  EMA/712678/2018  del  14  dicembre 2018;   Visto   il   parere   espresso   dalla    commissione    consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 3, 4 e 5 aprile 2019;   Vista la comunicazione inviata dall'agenzia a mezzo pec in data  15 aprile 2019 alla societa' Alfasigma S.p.a. con cui l'azienda e' stata resa edotta del predetto parere della CTS e quindi della decisione di escludere  dalla  rimborsabilita'  l'indicazione  d'uso  degli  acidi grassi omega-3  per  la  «prevenzione  secondaria  nel  paziente  con pregresso infarto miocardico» con conseguente eliminazione della nota AIFA n. 94 e con richiesta  di  eventuali  controdeduzioni  ai  sensi dell'art. 10-bis, legge n. 241/1990;   Viste le osservazioni presentate dalla societa' Alfasigma S.p.a. in data 19 aprile 2019;   Visto altresi' il  parere  espresso  dalla  commissione  consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'8, 9 e 10 maggio 2019  che  non ritiene accoglibili  le  osservazioni  presentate  dalla  societa'  e conferma il proprio precedente parere del 3, 4 e 5 aprile 2019;   Tenuto   conto   della   decisione   della   Commissione    europea EMEA/H/A-31/1464 del 6 giugno 2019 riguardante, nel quadro  dell'art. 31 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per  uso umano contenenti «esteri etilici di  acidi  omega-3»  per  uso  orale nella prevenzione secondaria in seguito all'infarto miocardico;   Considerato  pertanto  necessario,  all'esito   del   procedimento, provvedere alla riforma della determina  n.  16/2014  dell'8  gennaio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio  2014, recante «Riclassificazione relativa alla prescrizione  di  medicinali per uso umano a base di N-3 PUFA»  relativa  al  medicinale  per  uso umano «Eskim»; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
                  Riforma della determina n. 16/2014 
   La determina n.  16/2014  dell'8  gennaio  2014,  pubblicata  nella Gazzetta   Ufficiale   n.   27   del   3   febbraio   2014,   recante «Riclassificazione relativa alla prescrizione di medicinali  per  uso umano a base di N-3 PUFA» relativa al medicinale per uso umano  ESKIM e' riformata nei seguenti termini:     a) all'art. 1, il riferimento a «nota 94» e' abrogato;     b) a seguire  e'  inserito  il  seguente  periodo  «l'indicazione terapeutica autorizzata nella prevenzione secondaria nel paziente con pregresso infarto miocardico non e' rimborsata dal Servizio sanitario nazionale».     |  
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                          Disposizioni finali 
   La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e sara'   notificata   alla   societa'   titolare   dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 
     Roma, 14 giugno 2019 
                                       Il direttore generale: Li Bassi     |  
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