| Gazzetta n. 144 del 21 giugno 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 12 giugno 2019 |  
| Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei  buoni  del  Tesoro poliennali 2,10%, con godimento 15 aprile 2019 e scadenza  15  luglio 2026, quinta e sesta tranche.  |  
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                   IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003, n. 398, e successive modificazioni ed integrazioni, con il  quale  e' stato approvato il «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in materia di  debito  pubblico»,  (di  seguito  «Testo unico») ed in particolare l'art. 3, ove si prevede  che  il  Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato,   in   ogni   anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra  l'altro, al Tesoro di  effettuare  operazioni  di  indebitamento  sul  mercato interno o estero nelle forme di prodotti  e  strumenti  finanziari  a breve, medio e lungo termine, indicandone  l'ammontare  nominale,  il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la  durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed  ogni altra caratteristica e modalita';   Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di  seguito  «decreto di  massima»),  con  il  quale  sono  state  stabilite   in   maniera continuativa le caratteristiche  e  le  modalita'  di  emissione  dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;   Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con il quale si e' provveduto ad integrare il «decreto di massima»,  con  riguardo  agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle tranche supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore  ai  dieci anni;   Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018, che ha modificato tra l'altro  l'art.  12  del  «decreto  di  massima»,   con   particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore  ai  dieci anni;   Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione  dell'art.  3  del  Testo  unico,  (di  seguito   «decreto cornice»)  ove  si  definiscono  per  l'anno  finanziario  2019   gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui  il  Dipartimento  del  Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;   Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;   Visto il  decreto  ministeriale  n.  96718  del  7  dicembre  2012, concernente  le  «Disposizioni  per  le  operazioni  di  separazione, negoziazione  e  ricostituzione  delle  componenti  cedolari,   della componente  indicizzata  all'inflazione  e  del  valore  nominale  di rimborso dei titoli di Stato (stripping)»;   Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante  il  «Bilancio  di previsione dello Stato per l'anno finanziario  2019  ed  il  bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», ed in particolare  l'art.  3, comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;   Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  10 giugno 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici  gia' effettuati a 48.573 milioni di euro;   Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e gli atti relativi alle operazioni suddette;   Visti i propri decreti in data 10 aprile e 13 maggio  2019,  con  i quali e' stata disposta l'emissione delle prime quattro  tranche  dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% con  godimento  15  aprile  2019  e scadenza 15 luglio 2026;   Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche  dei  predetti  buoni  del Tesoro poliennali;   Considerato che, in  concomitanza  con  l'emissione  della  tranche predetta, viene disposta l'emissione della  tredicesima  tranche  dei buoni del Tesoro poliennali 1,25%, con godimento  1°  agosto  2016  e scadenza 1° dicembre 2026; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del  «Testo  unico»  nonche' del «decreto cornice», e' disposta l'emissione di una quinta  tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10%,  avente  godimento  15  aprile 2019 e scadenza 15 luglio 2026.  I  predetti  titoli  vengono  emessi congiuntamente ai BTP con godimento 1°  agosto  2016  e  scadenza  1° dicembre 2026, citati  nelle  premesse,  per  un  ammontare  nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.750 milioni di euro e un importo massimo di 2.250 milioni di euro.   I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,10%, pagabile in due semestralita' posticipate, il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da  corrispondere  sulla prima cedola, di scadenza 15 luglio 2019, sara' pari  allo  0,527901% lordo, corrispondente  ad  un  periodo  di  novantuno  giorni  su  un semestre di centottantuno.   Sui  buoni  medesimi  possono  essere  effettuate   operazioni   di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore  di rimborso del titolo («coupon stripping»).   Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli sono quelle definite nel «decreto di massima»,  che  qui  si  intende interamente  richiamato,  ed  a  cui  si  rinvia   per   quanto   non espressamente disposto dal presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 2 
   Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art.  1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 giugno 2019,  con  l'osservanza  delle  modalita'  indicate  negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».   La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6  del  «decreto di massima», verra' corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.     |  
|   |                                 Art. 3 
   Al termine delle operazioni di assegnazione di  cui  al  precedente articolo, ha luogo il collocamento della  sesta  tranche  dei  titoli stessi, secondo le modalita' indicate negli articoli 10, 11, 12 e  13 del «decreto di massima».   Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facolta' di partecipare al   collocamento   supplementare,   inoltrando   le    domande    di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 giugno 2019.     |  
|   |                                 Art. 4 
   Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta  e  nel  collocamento supplementare sara' effettuato  dagli  operatori  assegnatari  il  17 giugno 2019, al prezzo di  aggiudicazione  e  con  corresponsione  di dietimi di interesse lordi per sessantatre  giorni.  A  tal  fine  la Banca  d'Italia  provvedera'  ad  inserire,  in  via  automatica,  le relative partite nel servizio di  compensazione  e  liquidazione  con valuta pari al giorno di regolamento.   In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di  cui  al  presente decreto,  troveranno  applicazione  le   disposizioni   del   decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.     |  
|   |                                 Art. 5 
   Il 17 giugno 2019 la Banca d'Italia provvedera' a  versare,  presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto  ricavo  dei buoni assegnati al prezzo  di  aggiudicazione  d'asta  unitamente  al rateo di interesse del 2,10% annuo lordo, dovuto allo Stato.   La predetta Sezione di Tesoreria rilascia,  per  detti  versamenti, separate  quietanze  di  entrata  al  bilancio   dello   Stato,   con imputazione al  capo  X,  capitolo  5100,  art.  3  (unita'  di  voto parlamentare  4.1.1)  per  l'importo   relativo   al   netto   ricavo dell'emissione  ed  al  capitolo  3240,  art.  3  (unita'   di   voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse  lordi dovuti.     |  
|   |                                 Art. 6 
   Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2019, faranno carico al capitolo 2214 (unita'  di  voto  parlamentare  21.1)  dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli  anni successivi.   L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno  finanziario 2026, fara' carico al capitolo che verra'  iscritto  nello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle  finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502  (unita'  di  voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.   L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sara' scritturato dalle  sezioni  di  Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo 2247 (unita' di voto parlamentare 21.1; codice  gestionale  109)  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle  finanze per l'anno finanziario 2019.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 12 giugno 2019 
                         p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni     |  
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