Gazzetta n. 144 del 21 giugno 2019 (vai al sommario)
CORTE DEI CONTI
DELIBERA 28 maggio 2019
Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2018. (Delibera n. 12/SEZAUT/2019/INPR).


LA CORTE DEI CONTI
Sezione delle autonomie

Nell'adunanza del 28 maggio 2019;
Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243 recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione, come modificata dalla legge 12 agosto 2016, n. 164;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sugli enti locali (TUEL) e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 148-bis, del TUEL, cosi' come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, commi 7 e 8;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) ed in particolare l'art. 1, commi 166 e seguenti;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012»;
Vista la legge 7 agosto 2016, n. 160, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante «Misure finanziarie per gli Enti territoriali e il territorio»;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21 che ha adottato il regolamento recante criteri e modalita' di attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
Visto il decreto ministeriale del Ministro dell'interno del 7 maggio 2018 recante la proroga della sospensione dei termini di alcuni adempimenti finanziari, contabili e certificativi per i comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che reca «Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;
Visto il decreto ministeriale del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 luglio 2018, di ulteriore proroga della sospensione dei termini di alcuni adempimenti finanziari, contabili e certificativi per i comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, tra cui la proroga al 30 settembre 2018 del termine per l'adozione della delibera con cui si da' atto del permanere degli equilibri generali di bilancio;
Visti l'art. 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e 11-bis, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che dispongono, rispettivamente, lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 ed il riparto dell'eventuale disavanzo conseguente in un numero massimo di cinque annualita' in quote costanti;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, e successive modifiche e integrazioni;
Viste le note del Presidente della Sezione delle autonomie preposto alla funzione di coordinamento n. 270 e n. 271 del 17 maggio 2019, con le quali e' stata trasmessa ai Presidenti dell'ANCI e dell'UPI la bozza del questionario relativo al rendiconto 2018;
Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 277 del 21 maggio 2019 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna;
Valutate le osservazioni rappresentate dall'ANCI - IFEL, Settore finanza locale, con nota del 22 maggio 2019;
Vista la nota n. 187 del 24 maggio 2019 fatta pervenire dall'UPI;
Uditi i relatori, consiglieri Rinieri Ferone, Elena Brandolini, Dario Provvidera e Valeria Franchi;

Delibera:
di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le linee guida e il questionario, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2018.
La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Cosi' deliberato in Roma nell'adunanza del 28 maggio 2019.

Il Presidente
Buscema
I relatori
Ferone - Brandolini
Provvidera - Franchi

Depositata in segreteria l'11 giugno 2019
Il dirigente: Prozzo
 
Allegato 1
LINEE GUIDA E RELATIVO QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005,
N. 266. RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018.
1. Le presenti Linee guida accompagnano il questionario finalizzato alla predisposizione delle relazioni sul bilancio consuntivo degli Enti locali che gli Organi di revisione economico-finanziaria dei medesimi devono inviare alle Sezioni regionali di controllo, competenti per territorio, ai fini del controllo di regolarita' e di legittimita' sui bilanci e rendiconti, introdotto dall'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e potenziato con le misure di cui al d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, i cui contenuti sono stati recepiti nell'art. 148-bis del TUEL.
Costituiscono strumento essenziale delle verifiche sul rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, dei vincoli di finanza pubblica e della sostenibilita' dell'indebitamento da parte di Comuni, Province e Citta' metropolitane, nell'ottica di una proficua collaborazione tra la Corte e le Istituzioni territoriali, nonche' di una piu' efficace e sinergica cooperazione tra gli organi preposti al controllo interno ed esterno.
Come noto, infatti, alle Linee guida e all'annesso questionario devono fare riferimento sia i Collegi dei revisori dei conti degli enti locali, per le attivita' di controllo agli stessi demandate, sia le Sezioni regionali di controllo - comprese quelle delle Regioni a statuto speciale e delle due Province autonome di Trento e di Bolzano - per le analisi di propria competenza.
Inoltre, al fine di realizzare quella uniformita' di comportamento idonea a garantire una tendenziale unitarieta' di indirizzo nell'esercizio delle funzioni attribuite alla Corte, anche per la stesura delle presenti linee guida e dell'annesso questionario viene utilizzato il contributo fornito dalle Sezioni regionali di controllo.
Un importante elemento di novita' rispetto al passato e' rappresentato dall'interlocuzione realizzatasi con i rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) attraverso alcuni incontri preliminari all'adozione, da parte degli stessi, dell'annuale schema di relazione dell'organo di revisione sulla proposta di delibera dell'ente e dello schema del rendiconto della gestione 2018 e documenti allegati.
Tale interlocuzione ha consentito di individuare alcuni spazi di semplificazione all'interno di un adempimento - quello della relazione sui risultati della gestione compendiati nel conto del bilancio - cui sono tenuti i revisori dei conti, sia in veste di organo di revisione economico-finanziario nei confronti dell'organo di indirizzo politico dell'ente, sia nell'assolvimento dei compiti di organo di collaborazione e raccordo operativo ai fini dell'esercizio dei controlli intestati alla magistratura contabile.
Resta, quindi, intatta la differenziazione tra la relazione che l'organo di revisione deve inviare alle Sezioni regionali di controllo ex art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , e quella che gli stessi revisori trasmettono ai consigli degli Enti di competenza ai sensi dell'art. 239, comma 1, del T.U. n. 267/2000, tanto per il profilo procedimentale (in quanto nel rapporto Organo revisione/Consiglio essa precede l'approvazione del documento contabile mentre nel rapporto organo revisione /Corte essa e' resa a documento gia' approvato) che per quello sostanziale (poiche' il contenuto dei pareri sulla proposta di bilancio di previsione e sulle variazioni di bilancio nonche' sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto, quale espressamente stabilito dall'art. 239 TUEL, comprende tutti gli aspetti della gestione mentre il questionario della Corte si focalizza su temi centrali per la stabilita' finanziaria degli enti territoriali e sulla corretta tenuta della contabilita' armonizzata). Ma, insieme all'obiettivo di economizzare e razionalizzare i flussi informativi, si intende in tal modo perseguire anche una maggiore sinergia tra il controllo interno delle amministrazioni locali e i controlli esterni della Corte, rinforzando la garanzia della sana e corretta gestione finanziaria pubblica. Depone in tal senso anche la disposizione dell'art. 239 del TUEL, che suggella l'imprescindibile rapporto di collaborazione, gia' ricordato, che deve intercorrere tra l'Organo di revisione contabile degli Enti e la Corte dei conti, istituendo uno stretto raccordo sul piano soggettivo tra i controlli interni e quelli esterni relativi alla gestione.
L'esito dei confronti e delle interlocuzioni sul merito dei piu' significativi aspetti giuridicocontabili della gestione finanziaria conclusa ha reso possibile ai rappresentanti del predetto Consiglio nazionale di trasfondere all'interno del richiamato parere anche tutte le informazioni, compresi gli schemi contabili, richieste dai questionari redatti dalla Corte ai sensi della sopra richiamata normativa. Il tutto in coerenza con il nuovo sistema dei controlli interni delineato dal D.L. 174/2012, che attribuisce all'organo di revisione una funzione neutra, a tutela ausiliaria di un interesse generale dello Stato ordinamento. Tra l'altro, proprio con specifico riferimento all'Organo di revisione dell'ente locale, si ricorda che lo stesso, da un lato, assume la qualificazione di organo tecnico di controllo che somma in se' obblighi e responsabilita' della revisione, da svolgere in aderenza a precise regole giuridiche, e, dall'altro, assume l'obbligo della prestazione non nell'interesse esclusivo del committente (l'Ente locale) bensi' nell'interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell'ente.
1.1. Giova ricordare che gli Organi di revisione contabile sono chiamati ad una costante vigilanza sulla corretta attuazione dei principi contabili sanciti dal d.lgs. n. 118/2011 in uno con gli indirizzi e le soluzioni interpretative forniti dalla Sezione delle autonomie in materia di contabilita' armonizzata (cfr. deliberazioni n. 4/INPR, n. 31/INPR e n. 32/INPR del 2015; n. 3/QMIG, n. 9/INPR, n. 26/QMIG e n. 31/FRG del 2016; n. 15/QMIG, n. 14/INPR del 2017; n. 2/QMIG e n. 8/INPR del 2018). Inoltre, l'esigenza che l'attivita' di controllo della Corte sia sempre piu' orientata alla valutazione dei risultati ottenuti nelle diverse aree di intervento delle politiche pubbliche (SS.RR in sede di controllo, deliberazione n. 12/SSRRCO/INPR/17) implica una maggiore attenzione ai fenomeni gestori che richiedono una ricalibratura degli interventi, specie ove questi presentino impatti sui conti non in linea con le attese o dimostrino risultati non corrispondenti agli obiettivi. In questa prospettiva, pertanto, spetta agli Organi di revisione contabile effettuare valutazioni in ordine all'efficacia delle politiche adottate ed alla qualita' dei servizi resi dagli enti controllati, ponendo a raffronto i risultati conseguiti con gli obiettivi programmatici originariamente dagli stessi definiti.
Piu' in generale, si richiede ai revisori di porre una particolare attenzione, sia pure sotto forma di opera di sensibilizzazione dei soggetti di volta in volta coinvolti, ai numerosi e diversi adempimenti, di natura soprattutto informativa, a carico degli enti. Oltre agli interventi surrogatori nei casi di inadempienze di particolare gravita' (art. 141 TUEL), occorre ricordare le misure sanzionatorie statuite dall'art. 9 comma 1-quinquies del d.l. 113/2016 in caso di mancato invio nei termini ivi stabiliti dei documenti contabili approvati secondo le cadenze legislative; cosi' come i dati di monitoraggio delle opere pubbliche curati da BDAP-MOP e gli obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione di cui all'art. 33 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e la corretta quantificazione del debito commerciale residuo, alla luce anche delle novita' dalla legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, in particolare: art. 1, commi 867 e ss. e commi dal 1015 al 1017).
In proposito occorre sottolineare l'importanza della correttezza e della tempestivita' dei flussi informativi nella BDAP e nelle altre banche dati pubbliche e richiamare l'attenzione sul fatto che non si tratta di meri adempimenti a fini statistici: tali banche dati - per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impiegano ingenti risorse - sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria. Nella prospettiva dell'amministrazione digitale, inoltre, l'obiettivo cui si deve tendere e' la piena conformita' dei dati inseriti con i documenti prodotti dai software gestionali dei singoli enti che sono oggetto di approvazione da parte degli organi di governo e consiliari.
All'Organo di revisione, pertanto, viene richiesto di verificare la coerenza dei dati presenti nel sistema BDAP - Bilanci Armonizzati - con quanto risultante dai documenti contabili tenuti e/o approvati dall'ente, almeno per quanto riguarda i contenuti del Quadro generale riassuntivo, del Prospetto degli equilibri di bilancio e del prospetto del risultato di amministrazione, nonche' gli errori e le incongruenze segnalate dalla BDAP, ove non risolte, nonche' la coerenza delle informazioni sugli organismi partecipati inserite dagli enti nella banca dati del Dipartimento del Tesoro con quelle rilevabili da altra documentazione oggetto di verifica. Anche in queste ipotesi di errata o incompleta comunicazione dei dati, i Revisori dovranno segnalare alle Amministrazioni la necessita' di operare le rettifiche/integrazioni necessarie.
A tal fine sembra opportuno ribadire quanto gia' detto nelle precedenti linee di indirizzo (in particolare: deliberazioni n. 6/SEZAUT/2017/INPR e n. 8/SEZAUT/2018/INPR) e cioe' che gli Organi di revisione per poter accedere in visualizzazione di tutti i documenti contabili (Schemi di Bilancio, Piano dei conti integrato - con i relativi dati contabili analitici e Piano degli Indicatori e Risultati attesi) relativi all'ente o agli enti di propria competenza, dovranno registrarsi presso il sistema gestionale selezionando il link "Nuova Registrazione" presente nell'area riservata della Home page di BDAP:
http://www.bdap.tesoro.it/Pagine/default.aspx. Per qualsiasi supporto di tipo tecnico alla registrazione e all'utilizzo del sistema e' possibile selezionare la voce "Supporto" all'interno della Home page. La registrazione potra' essere eseguita dal Presidente del collegio dei revisori (PCR) e dai collaboratori del Collegio dei Revisori (CCR).
1.2. Con riferimento alle Sezioni regionali di controllo, le Linee guida ed il questionario costituiscono un supporto operativo fondamentale e propedeutico agli approfondimenti istruttori di cui le stesse ravvisino la necessita', in ordine ai quali le Amministrazioni e gli Organi di revisione contabile dovranno fornire tutte le informazioni richieste.
Quanto, poi, all'attivita' delle Sezioni regionali di controllo delle Regioni a statuto speciale e delle due Province autonome, detti documenti potranno essere utilizzati nel rispetto dei rispettivi regimi di autonomia differenziata applicabili e, pertanto, in tale ottica, i revisori dei predetti enti potranno richiamare, negli appositi quadri riservati ai chiarimenti, la normativa locale eventualmente applicata in luogo di quella richiamata nel questionario.
Giova in questa sede ricordare che i controlli sui bilanci degli enti locali hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari. (cfr. ex plurimis: Corte Costituzionale, sentenze n. 60 del 2013, n. 155/2015; n. 188/2016). Ne consegue che tale tipo di sindacato e' esercitato nell'interesse dello Stato per finalita' che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso (Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2014) per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive all'ente per prevenire con efficacia diretta pratiche lesive del principio della previa copertura e dell'equilibrio dinamico del bilancio degli enti locali appare "strumentale" per il perseguimento del rispetto degli "obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio" (cfr. Corte costituzionale, sentenze nn. 266, 250 e 60 del 2013; n. 39 del 2014; n. 80 del 2017). A cio' aggiungasi che i predetti controlli, per espresso disposto normativo, sono altresi' diretti a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati, la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarita' riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni che ritengano piu' opportune e, per tale motivo, si pongono in una prospettiva dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (Corte Costituzionale, sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006).
In tale contesto, con riferimento ai controlli finanziari sui principali documenti contabili degli enti territoriali, l'attivita' svolta dalle Sezioni regionali, in sinergia con l'attivita' di revisione contabile degli organi interni degli enti territoriali, costituisce un indispensabile supporto informativo per un'adeguata e completa rappresentazione dei profili gestionali di maggior rilievo (efficacia della spesa, livello di realizzazione delle politiche di settore, rischi connessi alle gestioni in disavanzo, misure correttive da adottare). Detta attivita', oltre ad assicurare le verifiche sulla correttezza formale della gestione delle risorse pubbliche, e' chiamata anche ad una attenta verifica degli esiti effettivi dell'azione amministrativa, a livello sia macro che micro, ponendo a confronto i risultati conseguiti con gli obiettivi programmatici originariamente fissati. 2. Anche nel 2018 resta cruciale il monitoraggio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilita' e confrontabilita' dei bilanci pubblici, nonche' dalla attendibilita' dei sottostanti conti finanziari, economici e patrimoniali, dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali.
Appare quindi utile, preliminarmente alle indicazioni sulla struttura del questionario, richiamare l'attenzione degli Organi di controllo su alcuni principi di carattere generale e sulle novelle legislative e giurisprudenziali che hanno inciso sull'esercizio finanziario 2018.
2.1. Al riguardo, sono da considerarsi meritevoli di particolare attenzione e tra loro inscindibilmente connessi il principio di continuita' del bilancio ed il concetto della prospettiva dinamica dell'equilibrio di bilancio. Si segnala, inoltre, la necessita' del rispetto dei termini di legge per l'approvazione del rendiconto e delle puntuali raccomandazioni contenute nelle precedenti linee di indirizzo e/o guida, in particolare nella deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR (che ha approvato le Linee guida e il relativo questionario per la relazione dei revisori dei conti dei Comuni, delle Citta' metropolitane e delle Province, sui bilanci di previsione 2018-2020).
2.1.1. Il principio di continuita' di bilancio e' una specificazione del principio dell'equilibrio tendenziale contenuto nell'art. 81 della Costituzione, in quanto "collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato" (Corte costituzionale, ex plurimis, sentenza n. 181 del 2015), consentendo di inquadrare in modo strutturale e pluriennale la stabilita' dei bilanci preventivi e successivi. In proposito si evidenzia che la stessa evoluzione normativa impone, sia a fini di gestione che di controllo, una visione unitaria e dinamica dei documenti contabili all'interno del ciclo di bilancio dell'ente.
Questo, tra l'altro, puo' definirsi tale, cioe' "ciclo", in quanto ogni elemento al suo interno e', ad un tempo, il presupposto dell'elemento successivo e la conseguenza di quello precedente.
Il concetto di prospettiva dinamica dell'equilibrio di bilancio, gia' individuato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale come precetto dinamico della gestione finanziaria (ex plurimis, sentenze n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966), consiste nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalita' pubbliche e impone all'amministrazione un impegno non circoscritto al solo momento dell'approvazione del bilancio, ma esteso a tutte le situazioni in cui tale equilibrio venga a mancare per eventi sopravvenuti.
Ne consegue che il principio dell'equilibrio di bilancio non corrisponde ad un formale pareggio contabile, essendo intrinsecamente collegato alla continua ricerca di una stabilita' economica di media e lunga durata (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 18 del 2019) e che la visione "dinamica" di quest'ultimo deve necessariamente combinarsi sia con il "principio di continuita' degli esercizi finanziari, per effetto del quale ogni determinazione infedele del risultato di amministrazione si riverbera a cascata sugli esercizi successivi" (Corte costituzionale, sentenze n. 155 del 2015, n. 188 del 2016, n. 89 del 2017 e n. 49 del 2018), sia con la corretta applicazione dei principi contabili della coerenza, della continuita' e della costanza e dell'equilibrio di bilancio (p.c. nn. 10, 11 e 15, All. 1 al d.lgs. n. 118/2011) la cui verifica non puo' prescindere da una valutazione unitaria di tutto il ciclo di bilancio.
2.1.2. Fermo restando quanto gia' costantemente affermato da questa Sezione circa l'ineludibile necessita' del rispetto di tutti i termini di legge per l'intero procedimento del ciclo di bilancio, si ritiene opportuno ribadire la necessita' del rispetto dei termini per l'approvazione del rendiconto, adempimento che costituisce obiettivo prioritario nell'ottica della verifica della regolarita' delle gestioni. La rendicontazione, infatti, in parallelo alla tempestiva programmazione delle politiche di bilancio, rappresenta non solo la certificazione dei risultati dell'esercizio trascorso, ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni del bilancio in corso di gestione. Si richiamano, al riguardo, le conseguenze previste dall'art. 243, comma 6, del TUEL e le istruzioni di cui al decreto del Ministero dell'Interno 23 aprile 2018.
Si evidenzia, altresi', che nella rendicontazione deve essere garantita la puntuale rilevazione delle spese liquidabili secondo i criteri espressi al punto 6.1. del principio contabile 4/2 della contabilita' finanziaria, tenendo conto che la determinazione della somma da pagare (cioe' la liquidazione o liquidabilita') deve essere fatta, determinata e registrata quando l'obbligazione diviene effettivamente esigibile. La mancanza di una corretta determinazione delle spese liquidabili preclude la correttezza e veridicita' della determinazione dei debiti dell'ente al 31 dicembre, con le conseguenti alterazioni dei risultati di gestione, di amministrazione e di quelli dipendenti dal computo degli impegni. Utile appare, al riguardo, il riferimento all'art. 1, comma 905 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che prevede un trattamento normativo piu' favorevole per gli enti cha approvano i bilanci preventivi e consuntivi entro i termini previsti dal TUEL.
3. La declinazione nel questionario, allegato alle presenti linee-guida, sia dei principali adempimenti posti dall'ordinamento contabile a garanzia della regolarita' delle gestioni, sia dei piu' importanti dati contabili rappresentativi della sana gestione, si aggiunge all'importanza da attribuire ad alcuni istituti contabili rilevanti nella costruzione dei bilanci e, dunque, dei loro effetti che spesso non sono limitati alla competenza di un solo esercizio. Pertanto, anche al fine di tener conto delle novita' normative da ultimo intervenute, dovra' prestarsi particolare attenzione ai seguenti adempimenti:
a) La corretta determinazione del Fondo pluriennale vincolato a consuntivo, sia verificando la coerenza della sua consistenza rispetto agli sviluppi della realizzazione delle spese da esso coperte, sia operando, a posteriori, una verifica del legittimo ricorso alla costituzione del fondo sulla base della sola prenotazione degli impegni quando cio' sia consentito.
In proposito oltre a ricordare quanto dispone l'art. 1, comma 880, che consente di conservare nel FPV di spesa dell'esercizio 2017 le risorse accantonate nel FPV dell'esercizio 2016, in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria, si richiamano le raccomandazioni contenute nella deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR, indicate al fine di arginare i possibili effetti di un sostanziale "ingolfamento" delle risorse conservate nei FPV in applicazione delle disposizioni derogatorie introdotte dall'art. 1, comma 467, legge n. 232/2016, come modificato dall'art. 37, comma 1 del d.l. n. 50/2017 (conv. nella legge n. 96/2017) e dall'art. 1, comma 880 della legge di bilancio n. 205/2017 (cfr. deliberazione n. 8/SEZAUT/2018 cit.).
Nella prospettiva, poi, dell'applicazione delle modifiche apportate al punto 5.4. del principio contabile applicato della competenza finanziaria ad opera del decreto correttivo del 1 marzo 2019 (che amplia, significativamente, le facolta' di prenotazione degli impegni e conseguentemente di costituzione, ai fini della sua determinazione, del FPV) particolare cura dovra' essere posta alla verifica dell'accertamento dell'entrata destinata a dare copertura alle spese esigibili negli esercizi successivi a quello di riferimento cosi' come alla verifica della sussistenza dei presupposti richiesti dal principio contabile per il mantenimento del fondo pluriennale non operando la confluenza delle somme, costituenti lo stesso, al risultato di amministrazione.
b) La puntuale verifica di congruita' del Fondo crediti di dubbia esigibilita' che, si ricorda, e' condizione essenziale per poter applicare durante l'esercizio l'avanzo di amministrazione. In proposito il conto del bilancio 2018 costituisce una particolare scadenza, visto che il DM 20 maggio 2015, nell'introdurre un correttivo al criterio di accantonamento totale in sede di rendiconto, ha previsto che solo fino al 2018 la quota di FCDE nel risultato di amministrazione potesse essere determinata secondo un metodo di calcolo semplificato che si fonda sulla presunta equivalenza tra residui smaltiti e residui di nuova formazione. La valutazione di congruita' dell'accantonamento deve, quindi, essere finalizzata a dimostrare che il metodo semplificato non abbia determinato un insufficiente accantonamento di una quota del risultato al FCDE negli esercizi pregressi e che di tale quota si sia correttamente tenuto conto nella determinazione del risultato di amministrazione al 31.12.2018.
Ulteriore specifica attivita' di verifica riguarda le novita' introdotte dal d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 ("Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria"), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136: l'art. 4 della citata normativa ha previsto lo stralcio fino a mille euro dei debiti affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.
Al riguardo, e' opportuno chiarire che la permanenza in bilancio di residui cosi' risalenti (ruoli emessi nel periodo 2000-2010) e' sintomatica di una difforme applicazione sia delle regole che hanno disciplinato il passaggio al sistema di contabilita' armonizzato e, segnatamente, del procedimento di riaccertamento straordinario dei residui, sia delle ordinarie regole di gestione delle poste pregresse che prevedono lo stralcio dei crediti dal conto del bilancio dopo tre anni dalla loro scadenza. Quanto agli effetti contabili dello stralcio sul risultato di amministrazione, sara' da verificare se la comunicazione dell'agente della riscossione all'ente circa riguardo alle quote annullate sia coerente con le risultanze relative ai residui iscritti in bilancio. L'eventuale disallineamento tra i dati considerati nella fase del riaccertamento dei residui e quelli effettivi comporta l'iscrizione nel rendiconto 2018 di valori non corretti, condizionando anche l'utilizzo delle agevolazioni concesse dall'art. 11-bis, comma 6 del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135 (cd. decreto semplificazioni), convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
Tale disposizione prevede di ripartire in cinque anni l'eventuale, disavanzo derivante da tale operazione, precisando che l'importo del disavanzo ripianabile non puo', comunque, essere superiore alla sommatoria dei residui attivi cancellati per effetto dell'operazione di stralcio al netto dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione. Non va trascurato anche l'impatto sulla TARI che la cancellazione dei residui puo' avere, tenuto conto che tutti i crediti dichiarati inesigibili fanno parte del costo del servizio.
Si richiama anche l'attenzione sul corretto esercizio della facolta' contemplata dall'art. 1, comma 814, della legge n. 205/2017, che reca l'interpretazione della disposizione (art. 2, comma 6, d.l. n. 78 del 2015) in base alla quale e' consentito agli enti locali destinatari di anticipazioni di liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui al d.l. n. 35/2013, di utilizzare la relativa quota accantonata nel risultato di amministrazione ai fini dell'accantonamento al FCDE. La norma precisa che tale facolta' poteva essere esercitata anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell'allegato 5.2 al d.lgs. n. 118/2011, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato nel 2015, nonche' sul ripiano del disavanzo eventualmente derivato, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015.
Importante, altresi', e' la verifica dei presupposti che condizionano l'esercizio della facolta' introdotta dall'art. 1, comma 866, che consente agli enti locali, limitatamente agli anni dal 2018 al 2020, l'utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali o anche da azioni o piani di razionalizzazione, al fine di finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Detta possibilita' e' consentita, infatti, esclusivamente agli enti che: i) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2; ii) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; iii) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilita'.
4. Elementi di novita' emergono poi dall'interpretazione dei principi contabili armonizzati offerta dalle recenti sentenze costituzionali. Infatti, l'anno 2018 e' stato contrassegnato dalla necessita' di adeguare il quadro dei principi contabili contenuti nel d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e nella legge rinforzata 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali, ai principi espressi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 247/2017 (confermati dalle sentenze n. 94 e 101/2018), secondo i quali l'avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo. In particolare, viene affermato che "l'avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge e' nella disponibilita' dell'ente che lo realizza".
La Corte costituzionale ha tuttavia precisato che "rimane comunque necessaria una vigilanza sul corretto accertamento degli avanzi e della destinazione del fondo pluriennale vincolato. In particolare, tali risorse non possono essere confuse con la disponibilita' di cassa momentanee. I saldi attivi di cassa, infatti, non sono di per se' sintomatici di sana e virtuosa amministrazione in quanto legati ad una serie di variabili negative, tra le quali spicca la possibile esistenza di debiti sommersi in grado di dissimulare la reale situazione economico-finanziaria". Ne consegue la necessita' di assoggettare a una rigorosa verifica in sede di rendiconto "gli avanzi di amministrazione degli enti territoriali, impiegabili per liberare spazi finanziari o consentire nuove spese agli enti che ne sono titolari, e le riserve conservate nel fondo pluriennale vincolato" (sentenza n. 101 del 2018).
Giova richiamare, inoltre, l'ulteriore consolidato orientamento (ribadito da ultimo con sentenza n. 89 del 2017) in base al quale la copertura delle spese, per rispondere ai canoni dell'art. 81, quarto comma, Cost., deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale (sentenze n. 192 del 2012, n. 106 e n. 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966) e la copertura ricavata dai risultati di amministrazione degli esercizi precedenti deve trovare analitico e congruente riscontro negli esiti dell'ultimo esercizio antecedente a quello cui si riferisce la risorsa utilizzata per detta copertura. Inoltre, in caso di disavanzo, i vincoli di destinazione delle risorse confluenti a fine esercizio nel risultato di amministrazione permangono e l'ente "deve ottemperare a tali vincoli attraverso il reperimento delle risorse necessarie per finanziare gli obiettivi, cui sono dirette le entrate vincolate rifluite nel risultato di amministrazione negativo o incapiente" (sentenza n. 89 del 2017). Cio' precisato, si evidenzia che il questionario in allegato, relativo al rendiconto della gestione 2018, si pone in linea con il percorso intrapreso da questa Sezione in relazione alla nuova impostazione dei controlli finanziari intestati alle Sezioni regionali di controllo dalla sopra richiamata normativa, nonche' delle finalita' conoscitive da soddisfare attraverso la tradizionale interlocuzione con l'Organo di revisione dell'Ente. Da un lato, quindi, si persegue lo scopo di "coniugare le tradizionali finalita' di prevenzione e di contrasto delle disfunzioni gestionali suscettibili di alterare gli equilibri di finanza pubblica (art. 81 Cost.) con l'esigenza di sostenere le elaborazioni di politica economica di ciascun livello di governo con apporti conoscitivi obiettivi e sintesi valutative utili ai sistemi decisionali di riferimento" (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 1/SEZAUT/2018/INPR; in termini anche Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 12/SSRRCO/INPR/17) e, dall'altro, si intende privilegiare un'azione di controllo e correttiva che, nel pieno rispetto dell'autonomia propria delle Sezioni medesime, privilegi gli obiettivi piu' rilevanti delle gestioni finanziarie, quali individuati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e ribaditi anche di recente con la sentenza 101/2018 (effettivita' degli avanzi accertati, correttezza della individuazione delle risorse conservate nel FPV, copertura delle spese e, in generale, equilibrio di bilancio).
Nel descritto contesto operativo - in cui si avvia a completamento anche il disegno di acquisizione dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati da banche dati esterne - l'allegato questionario privilegia l'acquisizione di informazioni mirate su temi centrali per la stabilita' finanziaria degli enti territoriali e sulla corretta tenuta della contabilita' armonizzata e, nel contempo, si connota di maggiore snellezza e semplificazione richiedendo solo le informazioni non reperibili direttamente dalla BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) e da altre Banche dati esterne.
In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, la Sezione ha ritenuto di proseguire nel monitoraggio degli istituti piu' rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacita' di perseguire quella effettiva stabilita' di medio-lungo termine che assume valenza centrale in relazione ai plurimi oneri maturati a carico degli enti per effetto delle misure di sostegno ai bilanci.
Pertanto, in continuita' con il percorso gia' intrapreso per il passato esercizio finanziario ed in conformita' alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per l'esercizio in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.
Specifica attenzione, anche per l'esercizio 2018, e' dedicata agli enti ricompresi nell'elenco di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del d.l. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), ovvero agli enti colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017.
In continuita' con i precedenti questionari - ed impregiudicati gli approfondimenti demandati alle Sezioni regionali di controllo interessate - prosegue la rilevazione dei dati afferenti a profili della gestione (entrate/indebitamento) incisi da discipline derogatorie dalle quali discendono minori entrate ovvero il differimento di oneri finanziari ed in quanto tali possono rilevare ai fini degli equilibri, anche prospettici, di bilancio: in questa prospettiva si rammenta come il d.l. n. 55/2018 come convertito con legge 24 luglio 2018, n. 89 abbia, per un verso, prorogato il termine per la ripresa della riscossione dei tributi (cfr. art.1, commi 1 e 2) e, per altro, con riferimento ai contratti in essere con la Cassa Depositi e Prestiti, esteso anche alle rate in scadenza negli esercizi 2018/2019, il beneficio del differimento dei pagamenti.
Analogamente, in considerazione delle deroghe alla ordinaria disciplina vincolistica, sono state mantenute le domande relative al personale ed alle eventuali assunzioni effettuate dagli enti in relazione agli eventi sismici.
In sostanziale continuita' con l'impostazione del questionario sul rendiconto 2017, e', altresi', la Sezione dedicata alle Province nella quale, coerentemente con la normativa vigente che, come noto, ha rinforzato l'autonomia organizzativa degli enti area vasta, anche in vista di una riespansione delle facolta' assunzionali, sono state implementate le domande sul personale.
Particolare significativita' riveste, a tal riguardo, la disposizione di cui al comma 844 dell'articolo unico della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) che, ai predetti fini, prevede la definizione di un piano di riassetto organizzativo che - assumendo come obiettivo l'ottimale esercizio delle funzioni fondamentali delineate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 - si pone quale presupposto delle assunzioni di personale a tempo indeterminato cui le province possono dar corso nel rispetto del regime differenziato e delle condizioni di sostenibilita' finanziaria di cui al successivo comma 845.
Completa la Sezione il quesito relativo alla contabilizzazione del concorso finanziario della Provincia al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica - determinato in base al d.l. n. 95/2012, al d.l. n. 66/2014 ed alla legge n. 190/2014 - su cui, peraltro, la Sezione delle Autonomie si e' pronunciata con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2018 che, pur a fronte delle puntuali indicazioni fornite dal comma 839 dell'articolo unico della richiamata legge di bilancio, risulta attuale atteso che il concorso di cui trattasi potrebbe non trovare totale compensazione nel meccanismo dei contributi.
Anche lo schema di relazione sul rendiconto degli enti locali per l'esercizio 2018 e' strutturato in un questionario a risposta sintetica da compilare on line mediante l'applicativo Con.Te. (Contabilita' territoriale), organizzato in due Parti a cui si accompagna l'Appendice per gli Enti cd. "terremotati" e una Sezione denominata "Note" in cui e' possibile inserire, ad integrazione della relazione, elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti. Si ricorda anche in questa sede che detto sistema e' distinto in due macro funzioni: la parte "quesiti", dedicata alle informazioni di carattere essenzialmente testuale, compilabile mediante fogli di lavoro, e la parte "quadri contabili", dedicata all'acquisizione di dati numerici, sviluppata per consentire la successiva gestione ed elaborazione degli stessi da parte del sistema informativo.
Quindi lo schema di relazione-questionario presenta una parte "fissa", contenente "quadri contabili" destinati ad implementare la predetta banca dati, affiancata da una parte "variabile", recante "quesiti" relativi a informazioni di carattere qualitativo su profili gestionali potenzialmente idonei ad incidere sulla sana gestione economico-finanziaria dell'ente.
I quadri contabili conservati all'interno dell'apposita Parte II, Sezioni da I a III, sono relativi a dati non desumibili direttamente dagli schemi di bilancio armonizzato ma attinenti a profili di particolare rilievo della gestione degli enti locali, di cui si ritiene necessaria l'acquisizione.
Nella ormai costante ottica di semplificazione e razionalizzazione dei questionari finalizzata ad alleggerire l'onere informativi a carico dei soggetti pubblici, anche per l'esercizio in esame non sono richiesti i dati quantitativi del personale, le informazioni generali sul rispetto dei saldi di finanza pubblica ed i dati di natura contabile sugli organismi partecipati. Cio' in quanto gli stessi sono altrimenti reperibili e/o acquisibili, tramite rispettivamente: il Sistema conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche - SICO; la banca dati della Ragioneria generale dello Stato - IGEPA e l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro. Fanno eccezione solo gli Enti colpiti da eventi sismici in ragione della specifica analisi agli stessi dedicata.
In ogni caso, come gia' sopra evidenziato, le Sezioni regionali di controllo potranno effettuare tutte le necessarie integrazioni istruttorie, laddove i canali informativi sopra richiamati non siano adeguatamente alimentati dagli enti e quando ne ravvisino la necessita' per il compiuto esercizio delle proprie funzioni.
5. Nel dettaglio il Questionario si compone di nove Sezioni di quesiti e quadri contabili compilabili mediante fogli di lavoro dedicati sia alle informazioni gestionali di carattere testuale sia all'acquisizione di dati numerici non desumibili direttamente dagli schemi di bilancio armonizzato, preceduti da una serie di domande preliminari finalizzate a realizzare una prima ricognizione dei principali adempimenti di carattere contabile e finanziario e da parte dedicata alle "notizie generali dell'ente" atta a permettere di inquadrare con immediatezza la situazione dell'ente da esaminare.
5.1. La Parte Prima -denominata "Quesiti" - raccoglie per ciascun Ente le informazioni anagrafiche, le notizie generali, le domande preliminari e le Sezioni da uno a sei. Alle varie Sezioni specifiche si premette la parte denominata "Domande preliminari" che, come di consueto, si arricchisce di nuovi contenuti in relazione alle novelle legislative ed alla giurisprudenza nel frattempo intervenute.
Oltre ad operare una ricostruzione di insieme di aspetti sensibili della gestione, in questa parte del questionario si cerca di sollecitare le verifiche dell'Organo di revisione in ordine alla completezza del compendio documentale trasmesso alla BDAP (rendiconto 2018 corredato dei documenti elencati all'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011) nonche' in ordine alla congruenza dei dati inviati alla predetta ovvero alla Banca dati degli organismi partecipati tenuta dal Dipartimento del Tesoro con quelli presenti nei documenti contabili dell'Ente. Cio' in quanto, come gia' precisato e ferme restando le molteplici e specifiche competenze di cui all'art. 239 Tuel di cui si e' gia' detto, la possibilita' di soddisfare - per le richiamate esigenze di semplificazione - gli elementi informativi connessi al sistema di controllo e referto della finanza territoriale con i dati provenienti dal sistema gestionale BDAP, non esonera i Revisori dall'onere di verificare che i canali informativi sopra richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alla competente struttura di questi la necessita' di inserire le informazioni mancanti. Analoga segnalazione dovra' essere fatta in caso di errata comunicazione dei dati al fine delle necessarie rettifiche. A tal fine si richiama la deliberazione n. 10/SEZAUT/2018/INPR in relazione all'importanza della correttezza e della tempestivita' dei flussi informativi nella BDAP e nelle altre banche dati pubbliche.
Attraverso quesiti specifici si richiama quindi l'attenzione dell'Organo di revisione sui tre principali aspetti della gestione di cui si e' gia' detto (gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento).
5.1.1. La Sezione prima - dedicata alla "Gestione finanziaria" - e' volta ad intercettare la presenza di eventuali problematiche o di non corretta rappresentazione contabile delle effettive risultanze della gestione finanziaria. Ad essa si collega la Sezione prima della Parte seconda del questionario, dedicata all'acquisizione dei dati contabili piu' significativi.
In questa Sezione attenzione peculiare viene dedicata:
- all'analisi della situazione di cassa, da condurre in parallelo con le verifiche delle risultanze della gestione di competenza, in quanto, anche se la legge n. 243/2012 si concentra sugli equilibri di competenza e gli schemi di bilancio di cui al d.lgs. n. 118/2011 non includono la dimostrazione degli equilibri di cassa, i principi della copertura delle spese e del buon andamento - declinati a livello costituzionale dagli artt. 81 e 97 - devono trovare applicazione sostanziale con la verifica delle risorse effettivamente introitate a fronte delle spese sostenute;
- all'alimentazione del FPV con particolare attenzione alla corretta applicazione del principio applicato della competenza potenziata ed alla correlazione tra il mantenimento degli impegni di spesa ed i cronoprogrammi di investimento;
- alla gestione delle entrate ed al grado di attendibilita' delle previsioni finali;
- all'evoluzione del FCDE e alla gestione dei residui, scrutinata anche sotto il profilo delle procedure e delle modalita' osservate per il riaccertamento ordinario e per le eventuali declaratorie di inesigibilita' e/o insussistenza;
- alle tempistiche per i pagamenti, tenuto conto che il legislatore, nel tempo, e' intervenuto con una serie organica e strutturale di misure finalizzate al rispetto dei tempi di pagamento e ad evitare il riformarsi di uno stock di debito scaduto e non pagato. In proposito deve essere richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute nell'art. 183, comma 6, del Tuel e su quanto prescritto della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), in particolare i commi 1015, 1016 e 1017 di cui si e' gia' detto;
- alla congruita' degli accantonamenti a fondi spese e rischi futuri in relazione alle precipue finalita' assolte (copertura debiti fuori bilancio/oneri da contenzioso/perdite reiterate) tipicamente espressive di uno dei principali principi contabili generali e cioe' quello della prudenza, tenuto altresi' conto, da un lato, che l'eventuale riscontrata presenza di debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento impone all'Ente di apporre apposito vincolo sulla quota libera dell'avanzo di amministrazione (se capiente) e, dall'altro, particolare attenzione deve essere posta sui debiti fuori bilancio atteso che essi concorrono anche alla definizione dei due nuovi indicatori di deficitarieta' (parametri P6 e P7, codice indicatore, rispettivamente, 13.1 e 13.2+13.3) approvati con il D.M. 28 dicembre 2018 (sistema parametrale che trova applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 -art. 2 DM citato); - alla verifica della corretta contabilizzazione dei servizi in conto terzi e delle partite di giro nell'ambito dei quali attenzione deve essere posta alla contabilizzazione di risorse afferenti programmi operativi finanziati con fondi comunitari.
5.1.2. La Sezione seconda - denominata: "Indebitamento e strumenti di finanza derivata"- e' particolarmente semplificata ed e' intesa a ricostruire lo stock del debito e ad analizzarne la composizione, con particolare attenzione al rispetto dei vincoli di indebitamento.
Ad essa si collega si collegano le domande preliminari 16 e 16.1 e la Sezione seconda della Parte seconda del questionario.
5.1.3. La Sezione terza - dedicata al "Rispetto del saldo di finanza pubblica"- contiene ambiti di indagine circoscritti soprattutto a verificare l'effettivo rispetto degli obblighi e degli obiettivi fissati dalla legge di bilancio per il 2017 e del tempestivo e corretto adempimento delle prescrizioni di legge relative alla trasmissione delle certificazioni dei risultati.
Nella Parte seconda del questionario non sono inserite ulteriori richieste di dati contabili in quanto reperibili presso altre banche dati.
5.1.4. La Sezione Quarta - "Organismi partecipati"- mira a verificare il rispetto delle prescrizioni normative in materia di esternalizzazione dei servizi in organismi e societa' partecipate, con riferimento anche al processo di razionalizzazione delle partecipazioni.
La Sezione, come gia' detto, non reca richieste di dati contabili essendo gli stessi reperibili in altra banca dati.
5.1.5. La Sezione Quinta - denominata "Stato patrimoniale"- e' dedicata all'acquisizione dei primi elementi conoscitivi in relazione alle determinazioni assunte dagli Enti in relazione ai numerosi adempimenti a loro carico, nonostante i reiterati differimenti disposti per l'avvio della contabilita' economico-patrimoniale.
Considerato, poi, che sulla base dei nuovi principi di contabilita' armonizzata il corretto utilizzo del patrimonio assume un ruolo significativo nella valutazione della sostenibilita' economico finanziaria degli Enti locali e che l'efficiente sfruttamento del patrimonio immobiliare contribuisce a garantire entrate certe ed affidabili per le amministrazioni locali, e' stata ravvisata l'opportunita' di inserire all'interno del questionario alcuni specifici quesiti anche su questo tema.
Ad essa si collega la Sezione terza della Parte seconda del questionario.
5.1.6. La Sezione sesta - denominata "Sezione aggiuntiva Province" - pone un'attenzione particolare alla specificita' delle Province.
5.2. La Parte seconda - denominata "Dati contabili" - analizza particolari profili contabili che richiedono approfondimenti specifici.
Nella Sezione prima -dedicata ai "Risultati della Gestione finanziaria" - vengono analizzati con particolare attenzione: l'evoluzione del risultato di amministrazione nell'ultimo triennio (2016-2018) e le modalita' di utilizzo dello stesso; l'evoluzione dei residui con riferimento all'origine dei minori residui attivi derivanti dall'operazione di riaccertamento ordinario annuale e la conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione.
Vengono quindi analizzati:
- i "Dati contabili di cassa" (sez. I.I) con riferimento agli equilibri di cassa, all'evoluzione della cassa vincolata nel triennio ed all'utilizzo dell'anticipazione e delle entrate vincolate nell'ultimo triennio;
- la "Alimentazione del fondo pluriennale vincolato" (sez. I.II) sia di parte corrente che di parte capitale;
- le "Entrate" e, in particolare, il grado di attendibilita' delle previsioni delle entrate finali e il grado di efficienza della riscossione e dei versamenti.
Nella Sezione seconda - denominata "Indebitamento e strumenti di finanza derivata" - vengono richiesti i dati necessari per la dimostrazione del rispetto del limite di indebitamento, per la ricostruzione del debito complessivo contratto e per le eventuali operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere. Attenzione viene posta anche alle eventuali concessioni di garanzia (fidejussioni o lettere di patronage "forte") a favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati.
La Sezione terza - dedicata alla "Stato patrimoniale" - reca una tabella da compilare solo nel caso di mancato invio alla BDAP dello stato Patrimoniale riclassificato, in applicazione del principio della contabilita' economico-patrimoniale, di cui all'allegato 4/3 del d.lgs. n. 118/2011.
5.3. L'appendice -denominata "Enti colpiti dal sisma"- e' riservata agli enti ricompresi nell'elenco di cui agli allegati 1, 2 e 2bis del d.l. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), ovvero agli enti colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017 nonche', per quanto di interesse, alle Province in cui detti enti ricadono, e mira alla verifica dell'impatto degli eventi sismici sul bilancio degli enti interessati soprattutto in relazione alla normativa specifica dettata dall'emergenza nonche' alla prosecuzione dell'analisi sulla gestione dei fondi destinati ai relativi interventi.
Nell'appendice sono stati inseriti alcuni quesiti che vanno ad integrare il quadro informativo offerto dal questionario generale che, in ogni caso, i predetti enti sono tenuti a compilare.
6. A livello operativo, premesso che la piattaforma FITNET (Finanza Territoriale Network) integra il sistema gestionale della Corte attualmente in uso (ConTe) in cui confluiscono tutti i dati/documenti che gli enti sono tenuti a comunicare alla Corte in base a specifici obblighi normativi, tra cui quelli provenienti dalla compilazione dei questionari delle "Linee guida" su preventivi e consuntivi da parte degli organi di revisione economico-finanziaria, rispettivamente, degli Enti locali e delle Regioni, per procedere alla compilazione della relazione-questionario occorre entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi on line, selezionare il link "Controllo e Referto" e, successivamente, selezionare il sistema FITNET per poi accedere al sistema Con.Te.
Per gli utenti sprovvisti di credenziali di accesso sara' necessario eseguire prima la registrazione sul Portale "SOLE". Quindi, dopo avere effettuato la registrazione per il profilo di pertinenza e ottenute, via e-mail, user-id e password, sara' possibile entrare su Con.Te.
All'interno del sistema Con.Te. saranno fornite le indicazioni necessarie per ottenere supporto ed assistenza tecnica sull'utilizzo dei sistemi.
Occorre, altresi', evidenziare che, per esigenze legate allo sviluppo del software, la relazione-questionario disponibile on line potra' mostrare talune differenze di carattere meramente formale rispetto alla versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Come di consueto, questa Sezione comunichera' la data dalla quale sara' resa disponibile agli utenti la versione on line.

 
Allegato 2

QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO- FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018

Parte di provvedimento in formato grafico

QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO- FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018
APPENDICE

Parte di provvedimento in formato grafico