| Gazzetta n. 144 del 21 giugno 2019 (vai al sommario) |  
| CORTE DEI CONTI |  
| DELIBERA 28 maggio 2019 |  
| Linee guida e relativo  questionario  per  gli  organi  di  revisione economico   finanziaria   degli   enti   locali   per    l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23  dicembre  2005, n.   266.   Rendiconto   della   gestione    2018.    (Delibera    n. 12/SEZAUT/2019/INPR).  |  
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                          LA CORTE DEI CONTI                        Sezione delle autonomie 
   Nell'adunanza del 28 maggio 2019;   Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;   Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;   Vista  la  legge  costituzionale  20  aprile  2012,  n.  1  che  ha introdotto  il  principio  del  pareggio  di  bilancio  nella   Carta costituzionale;   Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243  recante  disposizioni  per l'attuazione  del  principio  del  pareggio  di  bilancio  ai   sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione, come modificata  dalla legge 12 agosto 2016, n. 164;   Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei  conti,  approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;   Vista la legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  recante  disposizioni  in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;   Visto il decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267  recante  il testo unico  delle  leggi  sugli  enti  locali  (TUEL)  e  successive modificazioni, ed in particolare l'art. 148-bis, del TUEL, cosi' come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art.  3,  decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7  dicembre  2012,  n. 213;   Vista la legge 5 giugno 2003,  n.  131,  recante  disposizioni  per l'adeguamento   dell'ordinamento   della   Repubblica   alla    legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed  in  particolare  l'art.  7, commi 7 e 8;   Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria  per  il 2006) ed in particolare l'art. 1, commi 166 e seguenti;   Visto il  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;   Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174,  convertito  dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213  e  successive  modificazioni,  recante «Disposizioni in materia di gestione finanziaria e  di  funzionamento degli enti territoriali e locali, nonche' ulteriori  disposizioni  in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012»;   Vista  la  legge  7  agosto  2016,  n.  160,  di  conversione   del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante «Misure finanziarie per gli Enti territoriali e il territorio»;   Visto il decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito  con modificazioni  dalla  legge  21   giugno   2017,   n.   96,   recante «Disposizioni urgenti in materia  finanziaria,  iniziative  a  favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite  da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21 febbraio 2017, n. 21 che ha adottato il regolamento recante criteri e modalita' di  attuazione  dell'art.  10,  comma  5,  della  legge  24 dicembre 2012, n. 243;   Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante le disposizioni per la formazione del bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;   Visto il decreto  ministeriale  del  Ministro  dell'interno  del  7 maggio 2018 recante la  proroga  della  sospensione  dei  termini  di alcuni adempimenti finanziari, contabili e certificativi per i comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis, del  decreto-legge  17  ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla  legge  15  dicembre 2016, n. 229;   Visto il decreto-legge  29  maggio  2018,  n.  55,  convertito  con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che reca  «Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati  dagli  eventi  sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;   Visto  il  decreto  ministeriale  del  Ministero  dell'interno,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 luglio 2018, di ulteriore proroga della sospensione dei  termini  di  alcuni adempimenti  finanziari,  contabili  e  certificativi  per  i  comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis, del  decreto-legge  17  ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla  legge  15  dicembre 2016, n. 229, tra cui la proroga al 30 settembre 2018 del termine per l'adozione della delibera con cui si da'  atto  del  permanere  degli equilibri generali di bilancio;   Visti  l'art.  4  del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.   119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,  e 11-bis,  comma  6,  del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che dispongono, rispettivamente, lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 ed il riparto dell'eventuale disavanzo conseguente in un numero massimo  di  cinque annualita' in quote costanti;   Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante le disposizioni per la formazione del bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;   Visto  il  regolamento  per  l'organizzazione  delle  funzioni   di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite  con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, e successive  modifiche  e integrazioni;   Viste le note del Presidente della Sezione delle autonomie preposto alla funzione di coordinamento n. 270 e n. 271 del  17  maggio  2019, con le quali e' stata trasmessa ai Presidenti dell'ANCI e dell'UPI la bozza del questionario relativo al rendiconto 2018;   Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n.  277  del  21 maggio  2019  di  convocazione  della  Sezione  delle  autonomie  per l'adunanza odierna;   Valutate le osservazioni rappresentate  dall'ANCI -  IFEL,  Settore finanza locale, con nota del 22 maggio 2019;   Vista la nota n. 187 del 24 maggio 2019 fatta pervenire dall'UPI;   Uditi i relatori, consiglieri  Rinieri  Ferone,  Elena  Brandolini, Dario Provvidera e Valeria Franchi; 
                               Delibera:   di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte  integrante della  presente  deliberazione,  riguardanti  le  linee  guida  e  il questionario, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria  per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto-legge  10  ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  dicembre 2012, n. 213, gli organi  di  revisione  economico-finanziaria  degli enti locali nella  predisposizione  della  relazione  sul  rendiconto dell'esercizio 2018.   La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.   Cosi' deliberato in Roma nell'adunanza del 28 maggio 2019. 
                                                         Il Presidente                                                             Buscema        I relatori  Ferone - Brandolini  Provvidera - Franchi 
     Depositata in segreteria l'11 giugno 2019   Il dirigente: Prozzo     |  
|   |                                                             Allegato 1   LINEE GUIDA E RELATIVO  QUESTIONARIO  PER  GLI  ORGANI  DI  REVISIONE ECONOMICO   FINANZIARIA   DEGLI   ENTI   LOCALI   PER    L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23  DICEMBRE  2005,               N. 266. RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018.   1. Le presenti Linee guida accompagnano il questionario finalizzato alla predisposizione delle relazioni sul  bilancio  consuntivo  degli Enti locali che gli Organi  di  revisione  economico-finanziaria  dei medesimi  devono  inviare  alle  Sezioni  regionali   di   controllo, competenti per territorio, ai fini del controllo di regolarita' e  di legittimita' sui bilanci e rendiconti, introdotto dall'art. 1,  commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e potenziato con le misure di cui al d.l. 10 ottobre 2012,  n.  174  convertito  nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, i cui contenuti  sono  stati  recepiti nell'art. 148-bis del TUEL.   Costituiscono strumento essenziale  delle  verifiche  sul  rispetto degli obiettivi del pareggio di  bilancio,  dei  vincoli  di  finanza pubblica  e  della  sostenibilita'  dell'indebitamento  da  parte  di Comuni, Province e Citta' metropolitane, nell'ottica di una  proficua collaborazione tra la Corte e le Istituzioni territoriali, nonche' di una piu' efficace e sinergica cooperazione tra gli organi preposti al controllo interno ed esterno.   Come noto, infatti, alle Linee  guida  e  all'annesso  questionario devono fare riferimento sia i Collegi dei revisori  dei  conti  degli enti locali, per le attivita' di controllo agli stessi demandate, sia le Sezioni regionali di controllo - comprese quelle delle  Regioni  a statuto speciale e delle due Province autonome di Trento e di Bolzano - per le analisi di propria competenza.   Inoltre, al fine di realizzare quella uniformita' di  comportamento idonea  a  garantire  una  tendenziale   unitarieta'   di   indirizzo nell'esercizio delle funzioni attribuite alla  Corte,  anche  per  la stesura delle presenti linee guida e dell'annesso questionario  viene utilizzato  il  contributo  fornito  dalle   Sezioni   regionali   di controllo.   Un  importante  elemento  di  novita'  rispetto   al   passato   e' rappresentato dall'interlocuzione realizzatasi con  i  rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti  e  degli  esperti contabili   (Cndcec)   attraverso   alcuni    incontri    preliminari all'adozione, da parte degli stessi, dell'annuale schema di relazione dell'organo di revisione sulla proposta di delibera dell'ente e dello schema del rendiconto della gestione 2018 e documenti allegati.   Tale interlocuzione ha consentito di individuare  alcuni  spazi  di semplificazione  all'interno  di  un  adempimento  -   quello   della relazione sui risultati della  gestione  compendiati  nel  conto  del bilancio - cui sono tenuti i revisori dei  conti,  sia  in  veste  di organo di revisione economico-finanziario nei  confronti  dell'organo di indirizzo politico dell'ente, sia nell'assolvimento dei compiti di organo di collaborazione e raccordo operativo ai fini  dell'esercizio dei controlli intestati alla magistratura contabile.   Resta, quindi, intatta la differenziazione  tra  la  relazione  che l'organo  di  revisione  deve  inviare  alle  Sezioni  regionali   di controllo ex art. 1, comma 166 e seguenti, della  legge  23  dicembre 2005, n. 266 , e  quella  che  gli  stessi  revisori  trasmettono  ai consigli degli Enti di competenza ai sensi dell'art.  239,  comma  1, del T.U. n. 267/2000, tanto per il profilo procedimentale (in  quanto nel rapporto Organo revisione/Consiglio essa  precede  l'approvazione del documento contabile mentre nel rapporto organo  revisione  /Corte essa e' resa a documento gia' approvato) che per  quello  sostanziale (poiche' il contenuto  dei  pareri  sulla  proposta  di  bilancio  di previsione e sulle variazioni di bilancio nonche' sulla  proposta  di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto, quale  espressamente  stabilito  dall'art.  239  TUEL, comprende tutti gli aspetti della  gestione  mentre  il  questionario della  Corte  si  focalizza  su  temi  centrali  per  la   stabilita' finanziaria degli enti territoriali e  sulla  corretta  tenuta  della contabilita' armonizzata). Ma, insieme all'obiettivo di  economizzare e razionalizzare  i  flussi  informativi,  si  intende  in  tal  modo perseguire anche una maggiore sinergia tra il controllo interno delle amministrazioni locali e i controlli esterni della Corte, rinforzando la garanzia della sana  e  corretta  gestione  finanziaria  pubblica. Depone in tal senso anche la disposizione dell'art. 239 del TUEL, che suggella   l'imprescindibile   rapporto   di   collaborazione,   gia' ricordato, che deve intercorrere tra l'Organo di revisione  contabile degli Enti e la Corte dei conti, istituendo uno stretto raccordo  sul piano soggettivo tra i controlli interni e  quelli  esterni  relativi alla gestione.   L'esito dei confronti e delle interlocuzioni sul  merito  dei  piu' significativi aspetti giuridicocontabili della  gestione  finanziaria conclusa ha reso possibile ai rappresentanti del  predetto  Consiglio nazionale di trasfondere  all'interno  del  richiamato  parere  anche tutte le informazioni, compresi gli schemi contabili,  richieste  dai questionari redatti dalla  Corte  ai  sensi  della  sopra  richiamata normativa. Il tutto in coerenza con il nuovo  sistema  dei  controlli interni delineato dal D.L. 174/2012, che  attribuisce  all'organo  di revisione una funzione neutra, a tutela ausiliaria  di  un  interesse generale dello Stato ordinamento. Tra l'altro, proprio con  specifico riferimento all'Organo di revisione dell'ente locale, si ricorda  che lo stesso, da un lato, assume la qualificazione di organo tecnico  di controllo  che  somma  in  se'  obblighi  e   responsabilita'   della revisione, da svolgere in aderenza a precise  regole  giuridiche,  e, dall'altro, assume l'obbligo  della  prestazione  non  nell'interesse esclusivo  del  committente  (l'Ente  locale)  bensi'  nell'interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell'ente.   1.1. Giova ricordare che gli Organi  di  revisione  contabile  sono chiamati ad una costante  vigilanza  sulla  corretta  attuazione  dei principi contabili sanciti dal d.lgs. n.  118/2011  in  uno  con  gli indirizzi e le soluzioni interpretative forniti dalla  Sezione  delle autonomie in materia di contabilita' armonizzata (cfr.  deliberazioni n. 4/INPR, n. 31/INPR e n. 32/INPR del 2015; n. 3/QMIG, n. 9/INPR, n. 26/QMIG e n. 31/FRG del 2016; n. 15/QMIG, n.  14/INPR  del  2017;  n. 2/QMIG e n. 8/INPR del 2018). Inoltre, l'esigenza che l'attivita'  di controllo della Corte sia sempre piu' orientata alla valutazione  dei risultati ottenuti nelle diverse aree di intervento  delle  politiche pubbliche   (SS.RR   in   sede   di   controllo,   deliberazione   n. 12/SSRRCO/INPR/17)  implica  una  maggiore  attenzione  ai   fenomeni gestori che richiedono una ricalibratura degli interventi, specie ove questi presentino impatti sui conti non in  linea  con  le  attese  o dimostrino risultati non corrispondenti  agli  obiettivi.  In  questa prospettiva, pertanto, spetta  agli  Organi  di  revisione  contabile effettuare  valutazioni  in  ordine  all'efficacia  delle   politiche adottate ed alla qualita' dei servizi resi  dagli  enti  controllati, ponendo  a  raffronto  i  risultati  conseguiti  con  gli   obiettivi programmatici originariamente dagli stessi definiti.   Piu' in generale, si richiede ai revisori di porre una  particolare attenzione, sia pure sotto forma di opera  di  sensibilizzazione  dei soggetti  di  volta  in  volta  coinvolti,  ai  numerosi  e   diversi adempimenti, di natura soprattutto informativa, a carico degli  enti. Oltre  agli  interventi  surrogatori  nei  casi  di  inadempienze  di particolare gravita' (art. 141 TUEL),  occorre  ricordare  le  misure sanzionatorie  statuite  dall'art.  9  comma  1-quinquies  del   d.l. 113/2016 in caso di mancato  invio  nei  termini  ivi  stabiliti  dei documenti contabili approvati secondo le cadenze  legislative;  cosi' come i dati di monitoraggio delle opere pubbliche curati da  BDAP-MOP e gli obblighi di pubblicazione  concernenti  i  tempi  di  pagamento dell'amministrazione di cui all'art. 33 del d.lgs. 14 marzo 2013,  n. 33 e la corretta quantificazione del debito commerciale residuo, alla luce anche delle novita' dalla  legge  di  bilancio  2019  (legge  30 dicembre 2018, n. 145, in particolare: art. 1,  commi  867  e  ss.  e commi dal 1015 al 1017).   In proposito occorre sottolineare l'importanza della correttezza  e della tempestivita' dei flussi informativi nella BDAP e  nelle  altre banche dati pubbliche e richiamare l'attenzione sul fatto che non  si tratta di meri adempimenti a fini statistici: tali banche dati -  per la realizzazione e la manutenzione delle quali si  impiegano  ingenti risorse - sono strumenti di monitoraggio  e  controllo  ai  fini  del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni  ivi  presenti sono  alla  base  delle  decisioni  di  politica  finanziaria.  Nella prospettiva dell'amministrazione digitale, inoltre,  l'obiettivo  cui si deve tendere e' la piena  conformita'  dei  dati  inseriti  con  i documenti prodotti dai software gestionali dei singoli enti che  sono oggetto  di  approvazione  da  parte  degli  organi  di   governo   e consiliari.   All'Organo di revisione, pertanto, viene richiesto di verificare la coerenza dei dati presenti nel sistema BDAP - Bilanci  Armonizzati  - con quanto risultante dai documenti contabili  tenuti  e/o  approvati dall'ente, almeno per quanto riguarda i contenuti del Quadro generale riassuntivo,  del  Prospetto  degli  equilibri  di  bilancio  e   del prospetto del risultato di amministrazione, nonche' gli errori  e  le incongruenze segnalate  dalla  BDAP,  ove  non  risolte,  nonche'  la coerenza delle  informazioni  sugli  organismi  partecipati  inserite dagli enti nella banca dati del Dipartimento del  Tesoro  con  quelle rilevabili da altra documentazione  oggetto  di  verifica.  Anche  in queste ipotesi di errata  o  incompleta  comunicazione  dei  dati,  i Revisori dovranno segnalare alle  Amministrazioni  la  necessita'  di operare le rettifiche/integrazioni necessarie.   A tal fine  sembra  opportuno  ribadire  quanto  gia'  detto  nelle precedenti linee  di  indirizzo  (in  particolare:  deliberazioni  n. 6/SEZAUT/2017/INPR e n. 8/SEZAUT/2018/INPR) e cioe' che gli Organi di revisione per poter accedere in visualizzazione di tutti i  documenti contabili (Schemi di Bilancio, Piano dei  conti  integrato  -  con  i relativi  dati  contabili  analitici  e  Piano  degli  Indicatori   e Risultati  attesi)  relativi  all'ente  o  agli   enti   di   propria competenza,  dovranno  registrarsi  presso  il   sistema   gestionale selezionando  il  link  "Nuova  Registrazione"   presente   nell'area riservata della Home page di BDAP:   http://www.bdap.tesoro.it/Pagine/default.aspx.    Per     qualsiasi supporto di  tipo  tecnico  alla  registrazione  e  all'utilizzo  del sistema e' possibile selezionare la voce "Supporto" all'interno della Home page. La registrazione potra' essere eseguita dal Presidente del collegio dei revisori (PCR) e  dai  collaboratori  del  Collegio  dei Revisori (CCR).   1.2. Con riferimento alle Sezioni regionali di controllo, le  Linee guida  ed  il  questionario  costituiscono  un   supporto   operativo fondamentale e propedeutico agli approfondimenti istruttori di cui le stesse ravvisino la necessita', in ordine ai quali le Amministrazioni e gli  Organi  di  revisione  contabile  dovranno  fornire  tutte  le informazioni richieste.   Quanto, poi, all'attivita' delle  Sezioni  regionali  di  controllo delle Regioni a statuto speciale e delle due Province autonome, detti documenti potranno essere  utilizzati  nel  rispetto  dei  rispettivi regimi di autonomia differenziata applicabili e,  pertanto,  in  tale ottica, i revisori  dei  predetti  enti  potranno  richiamare,  negli appositi  quadri  riservati  ai  chiarimenti,  la  normativa   locale eventualmente  applicata  in   luogo   di   quella   richiamata   nel questionario.   Giova in questa sede ricordare che i controlli  sui  bilanci  degli enti locali hanno  assunto  progressivamente  caratteri  cogenti  nei confronti  dei  destinatari,  proprio  per  prevenire  o  contrastare gestioni   contabili   non   corrette,   suscettibili   di   alterare l'equilibrio del bilancio (art.  81  Cost.)  e  di  riverberare  tali disfunzioni sul conto consolidato  delle  pubbliche  amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari. (cfr. ex plurimis: Corte Costituzionale, sentenze  n.  60  del  2013,  n.  155/2015;  n. 188/2016). Ne consegue che  tale  tipo  di  sindacato  e'  esercitato nell'interesse dello Stato per finalita' che  riguardano  la  finanza pubblica nel suo complesso (Corte costituzionale, sentenza n. 40  del 2014) per cui il potere conferito alla Corte dei  conti  di  adottare misure interdittive all'ente  per  prevenire  con  efficacia  diretta pratiche   lesive   del   principio   della   previa   copertura    e dell'equilibrio  dinamico  del  bilancio  degli  enti  locali  appare "strumentale" per il perseguimento del rispetto degli  "obblighi  che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine  alle politiche di bilancio" (cfr. Corte costituzionale, sentenze nn.  266, 250 e 60 del 2013; n. 39 del 2014; n. 80 del 2017). A cio' aggiungasi che i predetti  controlli,  per  espresso  disposto  normativo,  sono altresi' diretti a rappresentare  agli  organi  elettivi  degli  enti controllati, la reale ed effettiva situazione finanziaria o le  gravi irregolarita' riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale  che gli  stessi  possano  responsabilmente  assumere  le  decisioni   che ritengano piu' opportune e,  per  tale  motivo,  si  pongono  in  una prospettiva dinamica,  in  grado  di  finalizzare  il  confronto  tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di  effettive  misure correttive funzionali  a  garantire  il  rispetto  complessivo  degli equilibri di bilancio (Corte  Costituzionale,  sentenze  n.  198  del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006).   In tale contesto,  con  riferimento  ai  controlli  finanziari  sui principali documenti contabili degli enti  territoriali,  l'attivita' svolta dalle  Sezioni  regionali,  in  sinergia  con  l'attivita'  di revisione contabile degli organi  interni  degli  enti  territoriali, costituisce un indispensabile supporto informativo per un'adeguata  e completa rappresentazione dei profili gestionali di  maggior  rilievo (efficacia della spesa, livello di realizzazione delle  politiche  di settore,  rischi  connessi  alle  gestioni   in   disavanzo,   misure correttive da adottare). Detta  attivita',  oltre  ad  assicurare  le verifiche sulla correttezza  formale  della  gestione  delle  risorse pubbliche, e' chiamata anche ad  una  attenta  verifica  degli  esiti effettivi dell'azione amministrativa, a livello sia macro che  micro, ponendo  a  confronto  i  risultati  conseguiti  con  gli   obiettivi programmatici  originariamente  fissati.  2.  Anche  nel  2018  resta cruciale il monitoraggio del processo di armonizzazione  dei  sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro  organismi  partecipati, in quanto dalla leggibilita' e confrontabilita' dei bilanci pubblici, nonche'  dalla  attendibilita'  dei  sottostanti  conti   finanziari, economici e  patrimoniali,  dipende  la  corretta  valutazione  degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si  riflettono  sui conti pubblici nazionali.   Appare  quindi  utile,  preliminarmente  alle   indicazioni   sulla struttura del questionario, richiamare l'attenzione degli  Organi  di controllo su alcuni principi di carattere generale  e  sulle  novelle legislative  e  giurisprudenziali  che  hanno  inciso  sull'esercizio finanziario 2018.   2.1. Al riguardo, sono da considerarsi  meritevoli  di  particolare attenzione e tra  loro  inscindibilmente  connessi  il  principio  di continuita' del bilancio ed il concetto  della  prospettiva  dinamica dell'equilibrio di bilancio. Si segnala, inoltre, la  necessita'  del rispetto dei termini di legge per  l'approvazione  del  rendiconto  e delle puntuali raccomandazioni contenute nelle  precedenti  linee  di indirizzo  e/o  guida,  in   particolare   nella   deliberazione   n. 8/SEZAUT/2018/INPR (che ha approvato le Linee  guida  e  il  relativo questionario per la relazione dei  revisori  dei  conti  dei  Comuni, delle  Citta'  metropolitane  e  delle  Province,  sui   bilanci   di previsione 2018-2020).   2.1.1.  Il  principio   di   continuita'   di   bilancio   e'   una specificazione del principio  dell'equilibrio  tendenziale  contenuto nell'art. 81 della Costituzione,  in  quanto  "collega  gli  esercizi sopravvenienti nel tempo  in  modo  ordinato  e  concatenato"  (Corte costituzionale, ex plurimis, sentenza n. 181 del  2015),  consentendo di inquadrare in modo strutturale e  pluriennale  la  stabilita'  dei bilanci preventivi e successivi. In proposito  si  evidenzia  che  la stessa evoluzione normativa impone, sia a fini  di  gestione  che  di controllo, una visione unitaria e dinamica  dei  documenti  contabili all'interno del ciclo di bilancio dell'ente.   Questo, tra l'altro, puo' definirsi tale, cioe' "ciclo", in  quanto ogni elemento  al  suo  interno  e',  ad  un  tempo,  il  presupposto dell'elemento successivo e la conseguenza di quello precedente.   Il concetto di prospettiva dinamica  dell'equilibrio  di  bilancio, gia' individuato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale come precetto dinamico della gestione finanziaria (ex  plurimis,  sentenze n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1  del  1966),  consiste  nella continua ricerca  di  un  armonico  e  simmetrico  bilanciamento  tra risorse disponibili e spese necessarie  per  il  perseguimento  delle finalita' pubbliche  e  impone  all'amministrazione  un  impegno  non circoscritto al  solo  momento  dell'approvazione  del  bilancio,  ma esteso a tutte le situazioni in cui tale equilibrio venga  a  mancare per eventi sopravvenuti.   Ne consegue  che  il  principio  dell'equilibrio  di  bilancio  non corrisponde ad un formale pareggio contabile, essendo intrinsecamente collegato alla continua ricerca di una stabilita' economica di  media e lunga durata (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 18 del 2019) e che  la  visione  "dinamica"  di  quest'ultimo  deve  necessariamente combinarsi sia  con  il  "principio  di  continuita'  degli  esercizi finanziari, per effetto del quale ogni  determinazione  infedele  del risultato di amministrazione si riverbera a  cascata  sugli  esercizi successivi" (Corte costituzionale, sentenze n. 155 del 2015,  n.  188 del 2016, n. 89 del 2017 e n. 49  del  2018),  sia  con  la  corretta applicazione dei principi contabili della coerenza, della continuita' e della costanza e dell'equilibrio di bilancio (p.c. nn. 10, 11 e 15, All. 1 al d.lgs. n. 118/2011) la cui verifica non puo' prescindere da una valutazione unitaria di tutto il ciclo di bilancio.   2.1.2. Fermo restando quanto gia' costantemente affermato da questa Sezione circa  l'ineludibile  necessita'  del  rispetto  di  tutti  i termini di legge per l'intero procedimento del ciclo di bilancio,  si ritiene opportuno ribadire la necessita' del rispetto dei termini per l'approvazione del rendiconto, adempimento che costituisce  obiettivo prioritario  nell'ottica  della  verifica  della  regolarita'   delle gestioni. La rendicontazione, infatti, in parallelo  alla  tempestiva programmazione delle politiche di bilancio, rappresenta non  solo  la certificazione dei risultati dell'esercizio trascorso,  ma  anche  il presupposto  per  gli  eventuali  interventi  di   variazione   delle previsioni del bilancio in  corso  di  gestione.  Si  richiamano,  al riguardo, le conseguenze previste dall'art. 243, comma 6, del TUEL  e le istruzioni di cui al decreto del Ministero dell'Interno 23  aprile 2018.   Si evidenzia,  altresi',  che  nella  rendicontazione  deve  essere garantita la puntuale rilevazione delle spese liquidabili  secondo  i criteri espressi al punto 6.1.  del  principio  contabile  4/2  della contabilita' finanziaria, tenendo conto che la  determinazione  della somma da pagare (cioe' la liquidazione o liquidabilita') deve  essere fatta,  determinata  e  registrata  quando   l'obbligazione   diviene effettivamente esigibile. La mancanza di una corretta  determinazione delle spese liquidabili preclude la correttezza e  veridicita'  della determinazione  dei  debiti  dell'ente  al  31   dicembre,   con   le conseguenti alterazioni dei risultati di gestione, di amministrazione e di quelli dipendenti dal computo degli impegni.  Utile  appare,  al riguardo, il  riferimento  all'art.  1,  comma  905  della  legge  30 dicembre 2018, n.  145  (legge  di  bilancio  2019)  che  prevede  un trattamento normativo piu' favorevole per gli enti  cha  approvano  i bilanci preventivi e consuntivi entro i termini previsti dal TUEL.   3.  La  declinazione  nel  questionario,  allegato  alle   presenti linee-guida, sia dei principali  adempimenti  posti  dall'ordinamento contabile a garanzia della regolarita' delle gestioni, sia  dei  piu' importanti dati contabili rappresentativi  della  sana  gestione,  si aggiunge all'importanza da attribuire ad  alcuni  istituti  contabili rilevanti nella costruzione dei bilanci e, dunque, dei  loro  effetti che spesso non sono limitati alla competenza di  un  solo  esercizio. Pertanto, anche al fine di tener conto  delle  novita'  normative  da ultimo  intervenute,  dovra'  prestarsi  particolare  attenzione   ai seguenti adempimenti:   a) La corretta determinazione del  Fondo  pluriennale  vincolato  a consuntivo,  sia  verificando  la  coerenza  della  sua   consistenza rispetto agli  sviluppi  della  realizzazione  delle  spese  da  esso coperte, sia operando,  a  posteriori,  una  verifica  del  legittimo ricorso  alla  costituzione  del  fondo   sulla   base   della   sola prenotazione degli impegni quando cio' sia consentito.   In proposito oltre a ricordare quanto dispone l'art. 1, comma  880, che consente di conservare nel FPV di spesa  dell'esercizio  2017  le risorse accantonate nel FPV dell'esercizio 2016, in applicazione  del punto  5.4  del  principio   contabile   applicato   concernente   la contabilita' finanziaria, si richiamano le raccomandazioni  contenute nella deliberazione  n.  14/SEZAUT/2017/INPR,  indicate  al  fine  di arginare i possibili effetti di un sostanziale  "ingolfamento"  delle risorse  conservate  nei  FPV  in  applicazione  delle   disposizioni derogatorie introdotte dall'art. 1, comma  467,  legge  n.  232/2016, come modificato dall'art. 37, comma 1  del  d.l.  n.  50/2017  (conv. nella legge n. 96/2017) e dall'art.  1,  comma  880  della  legge  di bilancio n. 205/2017 (cfr. deliberazione n. 8/SEZAUT/2018 cit.).   Nella prospettiva, poi, dell'applicazione delle modifiche apportate al punto 5.4. del  principio  contabile  applicato  della  competenza finanziaria ad opera del decreto correttivo del  1  marzo  2019  (che amplia, significativamente, le facolta' di prenotazione degli impegni e conseguentemente di costituzione, ai fini della sua determinazione, del  FPV)  particolare  cura  dovra'  essere  posta   alla   verifica dell'accertamento dell'entrata destinata a dare copertura alle  spese esigibili negli esercizi successivi a  quello  di  riferimento  cosi' come alla verifica della sussistenza dei  presupposti  richiesti  dal principio contabile per il mantenimento  del  fondo  pluriennale  non operando  la  confluenza  delle  somme,  costituenti  lo  stesso,  al risultato di amministrazione.   b) La puntuale verifica di congruita' del Fondo crediti  di  dubbia esigibilita' che, si ricorda,  e'  condizione  essenziale  per  poter applicare  durante  l'esercizio  l'avanzo  di   amministrazione.   In proposito il conto del  bilancio  2018  costituisce  una  particolare scadenza,  visto  che  il  DM  20  maggio  2015,  nell'introdurre  un correttivo  al  criterio  di  accantonamento  totale   in   sede   di rendiconto, ha previsto che solo fino al 2018 la quota  di  FCDE  nel risultato di amministrazione potesse essere  determinata  secondo  un metodo  di  calcolo  semplificato  che  si   fonda   sulla   presunta equivalenza tra residui smaltiti e residui di  nuova  formazione.  La valutazione di congruita' dell'accantonamento  deve,  quindi,  essere finalizzata  a  dimostrare  che  il  metodo  semplificato  non  abbia determinato  un  insufficiente  accantonamento  di  una   quota   del risultato al FCDE negli esercizi pregressi e che di tale quota si sia correttamente tenuto conto  nella  determinazione  del  risultato  di amministrazione al 31.12.2018.   Ulteriore specifica  attivita'  di  verifica  riguarda  le  novita' introdotte dal d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 ("Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria"), convertito con  modificazioni  dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136: l'art. 4 della  citata  normativa  ha previsto lo stralcio fino a  mille  euro  dei  debiti  affidati  agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.   Al riguardo, e' opportuno chiarire che la permanenza in bilancio di residui cosi' risalenti  (ruoli  emessi  nel  periodo  2000-2010)  e' sintomatica di una difforme applicazione sia delle regole  che  hanno disciplinato il passaggio al sistema di contabilita'  armonizzato  e, segnatamente, del procedimento di  riaccertamento  straordinario  dei residui, sia delle ordinarie regole di gestione delle poste pregresse che prevedono lo stralcio dei crediti dal conto del bilancio dopo tre anni  dalla  loro  scadenza.  Quanto  agli  effetti  contabili  dello stralcio sul risultato di amministrazione, sara' da verificare se  la comunicazione dell'agente della riscossione all'ente  circa  riguardo alle quote annullate sia  coerente  con  le  risultanze  relative  ai residui iscritti in bilancio. L'eventuale disallineamento tra i  dati considerati nella  fase  del  riaccertamento  dei  residui  e  quelli effettivi comporta l'iscrizione nel rendiconto  2018  di  valori  non corretti, condizionando anche l'utilizzo delle agevolazioni  concesse dall'art. 11-bis, comma 6 del d.l. 14  dicembre  2018,  n.  135  (cd. decreto semplificazioni), convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.   Tale disposizione prevede di ripartire in cinque anni  l'eventuale, disavanzo derivante da tale operazione, precisando che l'importo  del disavanzo ripianabile  non  puo',  comunque,  essere  superiore  alla sommatoria dei residui attivi cancellati per effetto  dell'operazione di stralcio al netto dell'accantonamento al  FCDE  nel  risultato  di amministrazione. Non va trascurato anche l'impatto sulla TARI che  la cancellazione dei residui  puo'  avere,  tenuto  conto  che  tutti  i crediti dichiarati inesigibili fanno parte del costo del servizio.   Si  richiama  anche  l'attenzione  sul  corretto  esercizio   della facolta' contemplata dall'art. 1, comma 814, della legge n. 205/2017, che reca l'interpretazione della disposizione (art. 2, comma 6,  d.l. n. 78 del 2015) in base alla quale e'  consentito  agli  enti  locali destinatari di anticipazioni di liquidita' per pagamenti  dei  debiti certi, liquidi ed esigibili di cui al d.l. n. 35/2013, di  utilizzare la relativa quota accantonata nel  risultato  di  amministrazione  ai fini dell'accantonamento al FCDE. La norma precisa che tale  facolta' poteva essere esercitata anche con effetti  sulle  risultanze  finali esposte nell'allegato 5.2  al  d.lgs.  n.  118/2011,  a  seguito  del riaccertamento straordinario dei residui effettuato nel 2015, nonche' sul ripiano del disavanzo eventualmente  derivato,  limitatamente  ai soli  enti   che   hanno   approvato   il   suddetto   riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015.   Importante,  altresi',  e'  la   verifica   dei   presupposti   che condizionano l'esercizio della facolta' introdotta dall'art. 1, comma 866, che consente agli enti locali, limitatamente agli anni dal  2018 al  2020,  l'utilizzo  dei  proventi  derivanti   dalle   alienazioni patrimoniali o anche da azioni o piani di razionalizzazione, al  fine di  finanziare  le  quote  capitali  dei   mutui   o   dei   prestiti obbligazionari in  ammortamento  nell'anno  o  in  anticipo  rispetto all'originario  piano  di   ammortamento.   Detta   possibilita'   e' consentita, infatti, esclusivamente agli enti che: i) dimostrino, con riferimento al bilancio  consolidato  dell'esercizio  precedente,  un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da  finanziamento superiore a 2; ii) in sede di bilancio di previsione  non  registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita  dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;  iii)  siano in  regola  con  gli  accantonamenti  al  fondo  crediti  di   dubbia esigibilita'.   4.  Elementi  di  novita'  emergono  poi  dall'interpretazione  dei principi  contabili  armonizzati  offerta  dalle   recenti   sentenze costituzionali. Infatti, l'anno 2018 e'  stato  contrassegnato  dalla necessita' di adeguare il quadro dei principi contabili contenuti nel d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e nella legge  rinforzata  24  dicembre 2012, n.  243,  in  materia  di  equilibri  di  bilancio  degli  enti territoriali,  ai  principi  espressi  dalla  sentenza  della   Corte costituzionale  n.  247/2017  (confermati  dalle  sentenze  n.  94  e 101/2018), secondo i quali l'avanzo di  amministrazione  e  il  Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro  utilizzo. In particolare, viene affermato che "l'avanzo di amministrazione, una volta  accertato  nelle  forme  di  legge  e'  nella   disponibilita' dell'ente che lo realizza".   La Corte costituzionale ha tuttavia precisato che "rimane  comunque necessaria una vigilanza sul corretto  accertamento  degli  avanzi  e della destinazione del fondo pluriennale vincolato.  In  particolare, tali risorse non possono essere  confuse  con  la  disponibilita'  di cassa momentanee. I saldi attivi di cassa, infatti, non sono  di  per se' sintomatici di sana e virtuosa amministrazione in  quanto  legati ad una serie di variabili negative, tra le quali spicca la  possibile esistenza di  debiti  sommersi  in  grado  di  dissimulare  la  reale situazione  economico-finanziaria".  Ne  consegue  la  necessita'  di assoggettare a una rigorosa  verifica  in  sede  di  rendiconto  "gli avanzi di amministrazione degli enti  territoriali,  impiegabili  per liberare spazi finanziari o consentire nuove spese agli enti  che  ne sono  titolari,  e  le  riserve  conservate  nel  fondo   pluriennale vincolato" (sentenza n. 101 del 2018).   Giova richiamare,  inoltre,  l'ulteriore  consolidato  orientamento (ribadito da ultimo con sentenza n. 89 del 2017) in base al quale  la copertura delle spese, per rispondere ai canoni dell'art. 81,  quarto comma, Cost., deve essere  credibile,  sufficientemente  sicura,  non arbitraria o irrazionale (sentenze n. 192 del 2012, n. 106  e  n.  68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del  1991 e  n.  1  del  1966)  e  la  copertura  ricavata  dai  risultati   di amministrazione degli esercizi precedenti deve  trovare  analitico  e congruente riscontro negli esiti dell'ultimo esercizio antecedente  a quello cui si riferisce la risorsa utilizzata  per  detta  copertura. Inoltre, in caso  di  disavanzo,  i  vincoli  di  destinazione  delle risorse confluenti a fine esercizio nel risultato di  amministrazione permangono e l'ente "deve ottemperare a tali  vincoli  attraverso  il reperimento delle risorse necessarie per  finanziare  gli  obiettivi, cui sono dirette le  entrate  vincolate  rifluite  nel  risultato  di amministrazione negativo o incapiente" (sentenza  n.  89  del  2017). Cio'  precisato,  si  evidenzia  che  il  questionario  in  allegato, relativo al rendiconto della gestione 2018, si pone in linea  con  il percorso  intrapreso  da  questa  Sezione  in  relazione  alla  nuova impostazione  dei  controlli  finanziari   intestati   alle   Sezioni regionali di controllo  dalla  sopra  richiamata  normativa,  nonche' delle finalita' conoscitive da soddisfare attraverso la  tradizionale interlocuzione con l'Organo  di  revisione  dell'Ente.  Da  un  lato, quindi, si persegue lo scopo di "coniugare le tradizionali  finalita' di  prevenzione  e  di   contrasto   delle   disfunzioni   gestionali suscettibili di alterare gli equilibri di finanza pubblica  (art.  81 Cost.) con  l'esigenza  di  sostenere  le  elaborazioni  di  politica economica di ciascun  livello  di  governo  con  apporti  conoscitivi obiettivi e  sintesi  valutative  utili  ai  sistemi  decisionali  di riferimento"   (Sezione    delle    autonomie,    deliberazione    n. 1/SEZAUT/2018/INPR; in termini  anche  Sezioni  riunite  in  sede  di controllo, deliberazione  n.  12/SSRRCO/INPR/17)  e,  dall'altro,  si intende privilegiare un'azione di controllo  e  correttiva  che,  nel pieno  rispetto  dell'autonomia  propria  delle   Sezioni   medesime, privilegi gli obiettivi piu' rilevanti  delle  gestioni  finanziarie, quali individuati dalla giurisprudenza della Corte  costituzionale  e ribaditi anche di recente  con  la  sentenza  101/2018  (effettivita' degli  avanzi  accertati,  correttezza  della  individuazione   delle risorse conservate nel FPV, copertura delle  spese  e,  in  generale, equilibrio di bilancio).   Nel descritto contesto operativo - in cui si avvia a  completamento anche il disegno  di  acquisizione  dei  dati  contabili  degli  enti territoriali e dei loro organismi partecipati da banche dati  esterne - l'allegato questionario privilegia l'acquisizione  di  informazioni mirate su temi centrali per  la  stabilita'  finanziaria  degli  enti territoriali e sulla corretta tenuta della  contabilita'  armonizzata e, nel contempo, si connota di maggiore snellezza  e  semplificazione richiedendo solo le informazioni non  reperibili  direttamente  dalla BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) e da  altre  Banche  dati esterne.   In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, la Sezione  ha ritenuto di proseguire nel monitoraggio degli istituti piu' rilevanti del  sistema  armonizzato,  focalizzando  l'attenzione  su  specifici profili gestionali indicativi della capacita'  di  perseguire  quella effettiva  stabilita'  di  medio-lungo  termine  che  assume  valenza centrale in relazione ai plurimi oneri maturati a carico  degli  enti per effetto delle misure di sostegno ai bilanci.   Pertanto, in continuita' con il percorso  gia'  intrapreso  per  il passato  esercizio  finanziario  ed   in   conformita'   alla   ormai consolidata giurisprudenza  della  Corte  costituzionale,  anche  per l'esercizio in esame il questionario ha privilegiato l'analisi  degli aspetti  principali  della  gestione  ossia:  gestione   finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.   Specifica attenzione, anche per l'esercizio 2018, e' dedicata  agli enti ricompresi nell'elenco di cui agli allegati 1,  2  e  2-bis  del d.l. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla L.  15  dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni  colpite dagli eventi sismici del 2016), ovvero agli enti  colpiti  dal  sisma del 24 agosto 2016, dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016  e  dal  sisma del 18 gennaio 2017.   In continuita' con i precedenti questionari - ed impregiudicati gli approfondimenti  demandati  alle  Sezioni  regionali   di   controllo interessate - prosegue la rilevazione dei dati  afferenti  a  profili della   gestione   (entrate/indebitamento)   incisi   da   discipline derogatorie  dalle  quali  discendono  minori   entrate   ovvero   il differimento di oneri finanziari ed in quanto tali  possono  rilevare ai fini degli equilibri, anche prospettici, di  bilancio:  in  questa prospettiva si rammenta come il d.l. n. 55/2018 come  convertito  con legge 24 luglio 2018, n. 89 abbia, per un verso, prorogato il termine per la ripresa della riscossione dei tributi (cfr. art.1, commi  1  e 2) e, per altro, con riferimento ai contratti in essere con la  Cassa Depositi e  Prestiti,  esteso  anche  alle  rate  in  scadenza  negli esercizi 2018/2019, il beneficio del differimento dei pagamenti.   Analogamente,  in  considerazione  delle  deroghe  alla   ordinaria disciplina vincolistica, sono state mantenute le domande relative  al personale ed alle  eventuali  assunzioni  effettuate  dagli  enti  in relazione agli eventi sismici.   In sostanziale continuita' con l'impostazione del questionario  sul rendiconto 2017, e', altresi',  la  Sezione  dedicata  alle  Province nella quale, coerentemente con la normativa vigente che,  come  noto, ha rinforzato l'autonomia organizzativa degli enti area vasta,  anche in vista di una riespansione delle facolta' assunzionali, sono  state implementate le domande sul personale.   Particolare  significativita'   riveste,   a   tal   riguardo,   la disposizione di cui al comma 844 dell'articolo unico della  legge  n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) che, ai predetti fini,  prevede  la definizione di un piano di riassetto organizzativo  che  -  assumendo come  obiettivo  l'ottimale  esercizio  delle  funzioni  fondamentali delineate  dalla  legge  7  aprile  2014,  n.  56  -  si  pone  quale presupposto delle assunzioni di personale a tempo  indeterminato  cui le province possono dar corso nel rispetto del regime differenziato e delle condizioni di sostenibilita' finanziaria di cui  al  successivo comma 845.   Completa la Sezione il quesito relativo alla contabilizzazione  del concorso  finanziario  della  Provincia   al   raggiungimento   degli obiettivi di finanza pubblica  -  determinato  in  base  al  d.l.  n. 95/2012, al d.l. n. 66/2014 ed alla  legge  n.  190/2014  -  su  cui, peraltro, la  Sezione  delle  Autonomie  si  e'  pronunciata  con  la deliberazione n. 2/SEZAUT/2018  che,  pur  a  fronte  delle  puntuali indicazioni  fornite  dal  comma  839   dell'articolo   unico   della richiamata legge di bilancio, risulta attuale atteso che il  concorso di  cui  trattasi  potrebbe  non  trovare  totale  compensazione  nel meccanismo dei contributi.   Anche lo schema di relazione sul rendiconto degli enti  locali  per l'esercizio  2018  e'  strutturato  in  un  questionario  a  risposta sintetica  da  compilare  on  line  mediante  l'applicativo   Con.Te. (Contabilita' territoriale),  organizzato  in  due  Parti  a  cui  si accompagna l'Appendice per gli Enti cd. "terremotati" e  una  Sezione denominata "Note" in cui e' possibile inserire, ad integrazione della relazione, elementi informativi  aggiuntivi  di  carattere  generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a  specifici  quesiti. Si ricorda anche in questa sede che detto sistema e' distinto in  due macro funzioni: la parte "quesiti",  dedicata  alle  informazioni  di carattere essenzialmente  testuale,  compilabile  mediante  fogli  di lavoro, e la parte "quadri contabili", dedicata  all'acquisizione  di dati numerici, sviluppata per consentire la  successiva  gestione  ed elaborazione degli stessi da parte del sistema informativo.   Quindi lo  schema  di  relazione-questionario  presenta  una  parte "fissa", contenente "quadri contabili" destinati ad  implementare  la predetta banca dati, affiancata da  una  parte  "variabile",  recante "quesiti" relativi a informazioni di carattere qualitativo su profili gestionali potenzialmente idonei  ad  incidere  sulla  sana  gestione economico-finanziaria dell'ente.   I quadri contabili conservati all'interno dell'apposita  Parte  II, Sezioni da I a III, sono relativi a dati non desumibili  direttamente dagli schemi di  bilancio  armonizzato  ma  attinenti  a  profili  di particolare rilievo della gestione  degli  enti  locali,  di  cui  si ritiene necessaria l'acquisizione.   Nella ormai costante ottica di semplificazione e  razionalizzazione dei questionari finalizzata  ad  alleggerire  l'onere  informativi  a carico dei soggetti pubblici, anche per l'esercizio in esame non sono richiesti i dati quantitativi del personale, le informazioni generali sul rispetto dei saldi di  finanza  pubblica  ed  i  dati  di  natura contabile sugli organismi partecipati. Cio' in quanto gli stessi sono altrimenti reperibili e/o acquisibili,  tramite  rispettivamente:  il Sistema conoscitivo del personale  dipendente  dalle  amministrazioni pubbliche - SICO; la banca dati della Ragioneria generale dello Stato - IGEPA e l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro. Fanno eccezione solo gli Enti colpiti da eventi  sismici  in  ragione della specifica analisi agli stessi dedicata.   In ogni caso, come gia' sopra evidenziato, le Sezioni regionali  di controllo  potranno  effettuare  tutte  le  necessarie   integrazioni istruttorie, laddove i canali informativi sopra richiamati non  siano adeguatamente  alimentati  dagli  enti  e  quando  ne  ravvisino   la necessita' per il compiuto esercizio delle proprie funzioni.   5. Nel dettaglio il Questionario si  compone  di  nove  Sezioni  di quesiti e quadri  contabili  compilabili  mediante  fogli  di  lavoro dedicati sia alle informazioni gestionali di carattere  testuale  sia all'acquisizione di dati numerici non desumibili  direttamente  dagli schemi di bilancio armonizzato, preceduti da  una  serie  di  domande preliminari finalizzate  a  realizzare  una  prima  ricognizione  dei principali adempimenti di carattere  contabile  e  finanziario  e  da parte dedicata alle "notizie generali dell'ente" atta a permettere di inquadrare con immediatezza la situazione dell'ente da esaminare.   5.1. La Parte Prima -denominata "Quesiti" - raccoglie  per  ciascun Ente le informazioni anagrafiche, le  notizie  generali,  le  domande preliminari e le Sezioni da uno a sei. Alle varie Sezioni  specifiche si premette la parte denominata "Domande preliminari"  che,  come  di consueto, si arricchisce di nuovi contenuti in relazione alle novelle legislative ed alla giurisprudenza nel frattempo intervenute.   Oltre ad operare una ricostruzione di insieme di aspetti  sensibili della  gestione,  in  questa  parte  del  questionario  si  cerca  di sollecitare le verifiche dell'Organo  di  revisione  in  ordine  alla completezza del compendio documentale trasmesso alla BDAP (rendiconto 2018 corredato dei documenti  elencati  all'art.  11,  comma  4,  del d.lgs. n. 118/2011)  nonche'  in  ordine  alla  congruenza  dei  dati inviati  alla  predetta  ovvero  alla  Banca  dati  degli   organismi partecipati tenuta dal Dipartimento del Tesoro  con  quelli  presenti nei  documenti  contabili  dell'Ente.  Cio'  in  quanto,  come   gia' precisato e ferme restando le molteplici e specifiche  competenze  di cui all'art. 239 Tuel di cui si e' gia'  detto,  la  possibilita'  di soddisfare - per le richiamate  esigenze  di  semplificazione  -  gli elementi informativi connessi al sistema di controllo e referto della finanza territoriale con i dati provenienti  dal  sistema  gestionale BDAP, non esonera i Revisori dall'onere di verificare  che  i  canali informativi sopra richiamati  siano  adeguatamente  alimentati  dagli enti, segnalando alla competente struttura di questi la necessita' di inserire le informazioni mancanti. Analoga segnalazione dovra' essere fatta in  caso  di  errata  comunicazione  dei  dati  al  fine  delle necessarie rettifiche. A tal fine si  richiama  la  deliberazione  n. 10/SEZAUT/2018/INPR in relazione all'importanza della  correttezza  e della tempestivita' dei flussi informativi nella BDAP e  nelle  altre banche dati pubbliche.   Attraverso  quesiti  specifici  si  richiama  quindi   l'attenzione dell'Organo di revisione sui tre principali aspetti della gestione di cui  si  e'  gia'   detto   (gestione   finanziaria,   risultato   di amministrazione, indebitamento).   5.1.1. La Sezione prima - dedicata alla "Gestione finanziaria" - e' volta ad intercettare la presenza di eventuali problematiche o di non corretta rappresentazione contabile delle effettive risultanze  della gestione finanziaria. Ad essa si collega la Sezione prima della Parte seconda  del  questionario,  dedicata   all'acquisizione   dei   dati contabili piu' significativi.      In questa Sezione attenzione peculiare viene dedicata:      -  all'analisi  della  situazione  di  cassa,  da  condurre   in parallelo  con  le  verifiche  delle  risultanze  della  gestione  di competenza, in quanto, anche se la legge  n.  243/2012  si  concentra sugli equilibri di competenza e gli schemi  di  bilancio  di  cui  al d.lgs. n. 118/2011 non includono la dimostrazione degli equilibri  di cassa, i principi della copertura delle spese e del buon andamento  - declinati a livello costituzionale dagli  artt.  81  e  97  -  devono trovare  applicazione  sostanziale  con  la  verifica  delle  risorse effettivamente introitate a fronte delle spese sostenute;      - all'alimentazione del  FPV  con  particolare  attenzione  alla corretta  applicazione  del  principio  applicato  della   competenza potenziata ed alla correlazione tra il mantenimento degli impegni  di spesa ed i cronoprogrammi di investimento;      - alla gestione delle entrate  ed  al  grado  di  attendibilita' delle previsioni finali;      -  all'evoluzione  del  FCDE  e  alla  gestione   dei   residui, scrutinata anche sotto il profilo delle procedure e  delle  modalita' osservate  per  il  riaccertamento  ordinario  e  per  le   eventuali declaratorie di inesigibilita' e/o insussistenza;      -  alle  tempistiche  per  i  pagamenti,  tenuto  conto  che  il legislatore, nel tempo, e'  intervenuto  con  una  serie  organica  e strutturale di misure finalizzate al rispetto dei tempi di  pagamento e ad evitare il riformarsi di uno  stock  di  debito  scaduto  e  non pagato.  In  proposito  deve  essere  richiama   l'attenzione   sulle disposizioni contenute nell'art. 183, comma 6, del Tuel e  su  quanto prescritto della legge 30 dicembre 2018, n. 145  (Legge  di  bilancio 2019), in particolare i commi 1015, 1016 e 1017 di  cui  si  e'  gia' detto;      - alla congruita' degli accantonamenti a fondi  spese  e  rischi futuri in relazione alle precipue finalita' assolte (copertura debiti fuori bilancio/oneri da  contenzioso/perdite  reiterate)  tipicamente espressive di uno dei principali principi contabili generali e  cioe' quello della  prudenza,  tenuto  altresi'  conto,  da  un  lato,  che l'eventuale riscontrata presenza di debiti fuori bilancio  in  attesa di riconoscimento impone all'Ente di apporre apposito  vincolo  sulla quota  libera  dell'avanzo  di  amministrazione  (se   capiente)   e, dall'altro, particolare attenzione deve essere posta sui debiti fuori bilancio atteso che essi concorrono anche alla  definizione  dei  due nuovi  indicatori  di  deficitarieta'  (parametri  P6  e  P7,  codice indicatore, rispettivamente, 13.1 e 13.2+13.3) approvati con il  D.M. 28 dicembre  2018  (sistema  parametrale  che  trova  applicazione  a partire dagli  adempimenti  relativi  al  rendiconto  della  gestione dell'esercizio  finanziario  2018  e  al   bilancio   di   previsione dell'esercizio finanziario 2020 -art. 2 DM citato); -  alla  verifica della corretta contabilizzazione dei servizi in conto terzi  e  delle partite di giro nell'ambito dei quali attenzione  deve  essere  posta alla  contabilizzazione  di  risorse  afferenti  programmi  operativi finanziati con fondi comunitari.   5.1.2. La Sezione seconda - denominata: "Indebitamento e  strumenti di finanza derivata"- e' particolarmente semplificata ed e' intesa  a ricostruire lo stock del debito e ad analizzarne la composizione, con particolare attenzione al rispetto dei vincoli di indebitamento.   Ad essa si collega si collegano le domande preliminari 16 e 16.1  e la Sezione seconda della Parte seconda del questionario.   5.1.3. La Sezione terza  -  dedicata  al  "Rispetto  del  saldo  di finanza  pubblica"-  contiene   ambiti   di   indagine   circoscritti soprattutto a verificare l'effettivo rispetto degli obblighi e  degli obiettivi  fissati  dalla  legge  di  bilancio  per  il  2017  e  del tempestivo  e  corretto  adempimento  delle  prescrizioni  di   legge relative alla trasmissione delle certificazioni dei risultati.   Nella Parte seconda del questionario non  sono  inserite  ulteriori richieste di dati contabili in quanto reperibili presso altre  banche dati.   5.1.4.  La  Sezione  Quarta  -  "Organismi  partecipati"-  mira   a verificare il rispetto delle prescrizioni  normative  in  materia  di esternalizzazione dei servizi in organismi  e  societa'  partecipate, con  riferimento  anche  al  processo  di   razionalizzazione   delle partecipazioni.   La Sezione, come gia' detto, non reca richieste di  dati  contabili essendo gli stessi reperibili in altra banca dati.   5.1.5. La Sezione Quinta  -  denominata  "Stato  patrimoniale"-  e' dedicata all'acquisizione dei primi elementi conoscitivi in relazione alle determinazioni assunte  dagli  Enti  in  relazione  ai  numerosi adempimenti  a  loro  carico,  nonostante  i  reiterati  differimenti disposti per l'avvio della contabilita' economico-patrimoniale.   Considerato, poi, che sulla base dei nuovi principi di contabilita' armonizzata il corretto  utilizzo  del  patrimonio  assume  un  ruolo significativo  nella  valutazione  della   sostenibilita'   economico finanziaria degli Enti locali e  che  l'efficiente  sfruttamento  del patrimonio immobiliare contribuisce  a  garantire  entrate  certe  ed affidabili  per  le  amministrazioni  locali,  e'   stata   ravvisata l'opportunita'  di  inserire  all'interno  del  questionario   alcuni specifici quesiti anche su questo tema.   Ad essa si  collega  la  Sezione  terza  della  Parte  seconda  del questionario.   5.1.6. La Sezione sesta - denominata "Sezione aggiuntiva  Province" - pone un'attenzione particolare alla specificita' delle Province.   5.2. La Parte seconda -  denominata  "Dati  contabili"  -  analizza particolari  profili   contabili   che   richiedono   approfondimenti specifici.   Nella  Sezione  prima  -dedicata  ai  "Risultati   della   Gestione finanziaria"  -  vengono  analizzati  con   particolare   attenzione: l'evoluzione del risultato di  amministrazione  nell'ultimo  triennio (2016-2018) e le modalita' di utilizzo dello stesso; l'evoluzione dei residui  con  riferimento  all'origine  dei  minori  residui   attivi derivanti dall'operazione di riaccertamento ordinario  annuale  e  la conciliazione tra il risultato della  gestione  di  competenza  e  il risultato di amministrazione.   Vengono quindi analizzati:      - i "Dati contabili di cassa" (sez. I.I)  con  riferimento  agli equilibri di cassa, all'evoluzione della cassa vincolata nel triennio ed  all'utilizzo  dell'anticipazione  e   delle   entrate   vincolate nell'ultimo triennio;      - la "Alimentazione del fondo pluriennale vincolato" (sez. I.II) sia di parte corrente che di parte capitale;      - le "Entrate" e, in particolare,  il  grado  di  attendibilita' delle previsioni delle entrate finali e il grado di efficienza  della riscossione e dei versamenti.   Nella Sezione seconda - denominata "Indebitamento  e  strumenti  di finanza derivata"  -  vengono  richiesti  i  dati  necessari  per  la dimostrazione del  rispetto  del  limite  di  indebitamento,  per  la ricostruzione del debito complessivo contratto  e  per  le  eventuali operazioni di rinegoziazione dei mutui in  essere.  Attenzione  viene posta anche alle eventuali concessioni di  garanzia  (fidejussioni  o lettere di patronage "forte") a  favore  di  soggetti  diversi  dagli organismi partecipati.   La Sezione terza - dedicata alla "Stato patrimoniale"  -  reca  una tabella da compilare solo nel caso di mancato invio alla  BDAP  dello stato Patrimoniale  riclassificato,  in  applicazione  del  principio della contabilita' economico-patrimoniale, di  cui  all'allegato  4/3 del d.lgs. n. 118/2011.   5.3. L'appendice -denominata "Enti colpiti dal sisma"- e' riservata agli enti ricompresi nell'elenco di cui agli allegati 1, 2 e 2bis del d.l. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla L.  15  dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni  colpite dagli eventi sismici del 2016), ovvero agli enti  colpiti  dal  sisma del 24 agosto 2016, dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016  e  dal  sisma del 18 gennaio 2017 nonche', per quanto di interesse,  alle  Province in cui detti enti ricadono, e mira alla verifica  dell'impatto  degli eventi sismici sul bilancio degli  enti  interessati  soprattutto  in relazione alla normativa  specifica  dettata  dall'emergenza  nonche' alla prosecuzione dell'analisi sulla gestione dei fondi destinati  ai relativi interventi.   Nell'appendice sono stati inseriti  alcuni  quesiti  che  vanno  ad integrare il quadro informativo  offerto  dal  questionario  generale che, in ogni caso, i predetti enti sono tenuti a compilare.   6. A livello operativo, premesso che la piattaforma FITNET (Finanza Territoriale Network)  integra  il  sistema  gestionale  della  Corte attualmente in uso (ConTe) in cui confluiscono tutti i dati/documenti che gli enti sono tenuti a comunicare alla Corte in base a  specifici obblighi normativi, tra cui quelli provenienti dalla compilazione dei questionari delle "Linee guida" su preventivi e consuntivi  da  parte degli organi  di  revisione  economico-finanziaria,  rispettivamente, degli Enti locali e delle Regioni, per  procedere  alla  compilazione della relazione-questionario occorre entrare nel sito della Corte dei conti, area  Servizi  on  line,  selezionare  il  link  "Controllo  e Referto" e, successivamente, selezionare il sistema  FITNET  per  poi accedere al sistema Con.Te.   Per  gli  utenti  sprovvisti  di  credenziali  di   accesso   sara' necessario  eseguire  prima  la  registrazione  sul  Portale  "SOLE". Quindi, dopo avere effettuato la  registrazione  per  il  profilo  di pertinenza  e  ottenute,  via  e-mail,  user-id  e  password,   sara' possibile entrare su Con.Te.   All'interno del sistema  Con.Te.  saranno  fornite  le  indicazioni necessarie per ottenere supporto ed assistenza tecnica  sull'utilizzo dei sistemi.   Occorre,  altresi',  evidenziare  che,  per  esigenze  legate  allo sviluppo del software, la relazione-questionario disponibile on  line potra' mostrare talune  differenze  di  carattere  meramente  formale rispetto alla versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale.   Come di consueto, questa Sezione comunichera' la data  dalla  quale sara' resa disponibile agli utenti la versione on line.      |  
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   QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-  FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1,  COMMI 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266,  RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018 
               Parte di provvedimento in formato grafico
   QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-  FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE  DELL'ART. 1, COMMI 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23  DICEMBRE 2005, N. 266, RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018   APPENDICE 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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