Estratto determina n. 904/2019 del 4 giugno 2019 
     Medicinale: ARGONAL.     Titolare A.I.C.: Dompe' Farmaceutici S.p.a., via San  Martino  n. 12 - 20122 Milano, Italia.     Confezione: «800 mg compresse gastroresistenti» 60  compresse  in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034254060 (in base 10).     Forma farmaceutica: compresse gastroresistenti.     Principio attivo: mesalazina. 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Confezione:       «800 mg compresse gastroresistenti»  60  compresse  in  blister PVC/AL - A.I.C. n. 034254060 (in base 10);       classe di rimborsabilita': «A»;       prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 14,05;       prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 26,36.     Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente determina ha efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis  del decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo economico.     Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il medicinale ARGONAL e' classificato, ai sensi dell'art.  12,  comma  5 del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  nell'apposita sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e  successive  modificazioni  ed integrazioni, denominata classe «C (nn)». 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ARGONAL e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR). 
                               Stampati 
     Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento alla presente determina.     In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
                          Tutela brevettuale 
     Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e',  altresi', responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  e  successive modificazioni ed integrazioni, il quale impone di non includere negli stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del prodotto del medicinale di riferimento che riguardano le  indicazioni o i dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione  in commercio del medicinale.     Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.     |