Gazzetta n. 142 del 19 giugno 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 2019
Modalita' di verifica del volume complessivo annuale di stanziamenti in conto capitale delle Amministrazioni centrali proporzionale alla popolazione nelle regioni del Sud.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

su proposta del

MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

sentito

IL MINISTRO PER IL SUD

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e in particolare l'art. 11;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare l'art. 8;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno» convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18;
Visto in particolare, l'art. 7-bis del citato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, come da ultimo modificato dall'art. 1, commi 597, 598 e 599 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Principi per il riequilibrio territoriale», che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per il Sud, al fine di definire le modalita' con le quali verificare, a decorrere dalla legge di bilancio per il 2018, con riferimento ai programmi di spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali individuati annualmente nel Documento di economia e finanza su indicazione del Ministro per il Sud, se e in quale misura le stesse amministrazioni si siano conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticita' individuato nel Documento di economia e finanza su indicazione del Ministro per il Sud. Con lo stesso decreto sono altresi' stabilite le modalita' con le quali e' monitorato il conseguimento, da parte delle amministrazioni interessate, dell'obiettivo di cui al periodo precedente, nonche' l'andamento della spesa erogata;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica», e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 30, commi 8 e 9, lettere a), b), c) e d), che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche;
Visto l'art. 10-bis della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza» che prevede, al comma 3, che la stessa sia corredata dalla nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa di carattere non permanente, con indicazione, in apposita sezione, di quelle che rivestono carattere di contributi pluriennali;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche»;
Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, concernente disposizioni riguardanti il «Documento pluriennale di pianificazione» («Documento»), il quale include e rende coerenti tutti i piani e i programmi d'investimento per opere pubbliche di competenza delle amministrazioni centrali;
Visto inoltre l'art. 5 del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, il quale stabilisce che in apposita sezione del Documento e' ricompresa, tra l'altro, l'elencazione delle opere da realizzare nei diversi settori di competenza di ciascun Ministero, con l'indicazione sia dell'ordine di priorita' e dei criteri utilizzati per definire tale ordine, sia dei risultati attesi e dei relativi indicatori di realizzazione e di impatto, e che ciascuna di tali opere deve essere corredata del relativo codice unico di progetto («CUP») previsto dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale deve essere trasmesso a cura del Ministero competente alla banca dati delle amministrazioni pubbliche («BDAP») istituita dall'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed indicata la localizzazione delle opere;
Visto inoltre l'art. 8 del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, concernente «Linee guida standardizzate per la valutazione degli investimenti» che prevede la predisposizione, da parte dei Ministeri, di linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche nei settori di propria competenza, finalizzate alla redazione del Documento, e che, al fine di garantire la predisposizione da parte dei Ministeri di linee guida standardizzate, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisca, con proprio decreto, un modello di riferimento per la redazione da parte dei Ministeri delle linee guida e uno schema-tipo di Documento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2012, in attuazione del citato art. 8, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, in materia di «Linee guida per la valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche e del Documento pluriennale di pianificazione degli investimenti in opere pubbliche», ed in particolare l'allegato II, che delinea lo schema-tipo di Documento, che deve delineare gli obiettivi e le strategie dei Ministeri rendendoli coerenti con le risorse finanziarie e gli strumenti normativi e programmatori a disposizione nell'ambito della realizzazione di opere pubbliche;
Visto l'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferente al monitoraggio dei programmi cofinanziati dall'Unione europea valere sui fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), nonche' degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183;
Visto l'art. 1, comma 703, lettera l), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, afferente al monitoraggio dei programmi gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC);
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;
Visto in particolare l'art. 1 del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che definisce l'ambito di applicazione del medesimo decreto e prevede tra l'altro l'obbligo per i soggetti individuati di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonche' all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere;
Visto in particolare l'art. 2 del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente la comunicazione dei dati che costituiscono il contenuto informativo minimo dei sistemi informatizzati di cui al citato art. 1, alimentanti la banca dati delle amministrazioni pubbliche, istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto in particolare l'art. 5 del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente la definizione, tramite apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, del dettaglio delle informazioni di cui al citato art. 2 del medesimo decreto legislativo;
Visto in particolare l'art. 6 del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente modalita' e regole di trasmissione dei dati;
Visto il decreto 26 febbraio 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la definizione dei dati riguardanti le opere pubbliche, oggetto del contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono tenute a detenere e a comunicare alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Considerato che il comma 4 del citato art. 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016 impone che dall'attuazione dello stesso articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alle relative attivita' nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
Ritenuto di adottare le piu' opportune modalita' di verifica dell'obiettivo individuato ai sensi dello stesso articolo e di monitoraggio del relativo conseguimento, nonche' dell'andamento della spesa erogata, da parte delle amministrazioni centrali interessate, allo scopo valutando di utilizzare le misure e gli strumenti disponibili a legislazione vigente e circoscrivendo l'applicazione del presente decreto ai Ministeri, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' ai contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS S.p.a. e la Rete ferroviaria italiana S.p.a.;
Considerata l'opportunita' di indicare linee guida generali in ordine alla individuazione di «altro criterio relativo a specifiche criticita'» concernente i singoli programmi di spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali e i sopra citati contratti di programma ai fini della verifica della conformita' del volume annuale complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale destinato al territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna;
Ritenuto pertanto di rinviare a eventuali successivi decreti la definizione di un piu' ampio ambito di applicazione del citato art. 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016 e l'eventuale ricorso ad ogni altra modalita' e procedura al fine di migliorare il flusso informativo necessario per gli scopi, anche in un'ottica di coordinamento con i documenti di programmazione e monitoraggio della spesa dei Ministeri gia' previsti a legislazione vigente, ferma restando l'invarianza finanziaria di cui al comma 4 dello stesso art. 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2017, n. 244, concernente «Modalita' di verifica, a decorrere dalla legge di bilancio 2018, se, e, in quale misura, le amministrazioni centrali si siano conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale», adottato in attuazione del citato art. 7-bis del citato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, nel testo vigente alla data del 7 agosto 2017;
Ritenuto necessario emanare un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sostitutivo di quello del 7 agosto 2017, in applicazione dell'art. 7-bis del citato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, come modificato dall'art. 1, commi 597, 598 e 599 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2018, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Giancarlo Giorgetti e' stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Sentito il Ministro per il Sud;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, si intende:
per «Amministrazioni centrali», in sede di prima applicazione, i Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei ministri;
per «programmi di spesa in conto capitale», i programmi individuati dalle amministrazioni centrali definiti e comunicati ai sensi del presente decreto relativi a spese per investimenti fissi lordi e contributi agli investimenti;
per «stanziamenti ordinari in conto capitale», gli stanziamenti di bilancio destinati a spese per investimenti fissi lordi e contributi agli investimenti, iscritti, in un dato esercizio finanziario, nel bilancio dello Stato o nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri che non derivano da assegnazioni del Fondo sviluppo e coesione o dai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e relativo cofinanziamento nazionale;
per «autorizzazione di spesa pluriennale in conto capitale», un'autorizzazione normativa di spesa, relativa a uno stanziamento di bilancio in conto capitale, di carattere non permanente che dispiega i propri effetti in un intervallo temporale superiore ad un solo esercizio finanziario e che puo' assumere la fattispecie di «legge pluriennale» o «contributo pluriennale» secondo le definizioni adottate ai fini dell'allegato alla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanze, predisposto ai sensi dell'art. 10-bis, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
per «popolazione di riferimento», l'insieme degli elementi che sono oggetto del programma di spesa in conto capitale, ovvero l'insieme delle unita' in favore delle quali viene effettuata la spesa, ripartito territorialmente in modo da distinguere la quota attribuibile al territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna da quella relativa a resto del territorio nazionale. In assenza degli elementi e unita' afferenti al programma di spesa, di cui al periodo precedente, per «popolazione di riferimento», si intende la popolazione residente al 1° gennaio dell'anno piu' recente resa disponibile dall'ISTAT, ripartita territorialmente in modo da distinguere la quota attribuibile al territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna da quella relativa a resto del territorio nazionale;
per «altro criterio relativo a specifiche criticita'», il criterio (o i criteri) di riferimento - stabilito dalla legge o adottato in conformita' alla stessa dalle amministrazioni titolari dei programmi di spesa, ovvero oggetto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, o di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali o di Conferenza unificata - ai fini della verifica della conformita' del volume annuale complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale destinato al territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna;
per «spesa erogata», l'importo dei pagamenti effettuati in un dato esercizio finanziario a valere sugli stanziamenti ordinari riferiti ai programmi di spesa in conto capitale;
per «ripartizione territoriale», la disaggregazione della spesa in conto capitale secondo l'area geografica di riferimento, tale da consentire di distinguere la quota attribuibile al territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna da quella relativa a resto del territorio nazionale. L'attribuzione della spesa al territorio e' effettuata sulla base: per gli investimenti fissi lordi, della localizzazione dell'opera o del bene realizzato; per i contributi agli investimenti, della collocazione geografica dell'unita' beneficiaria delle risorse trasferite ovvero, qualora la spesa finale sia in capo a soggetti diversi dalle amministrazioni centrali, la localizzazione degli interventi effettuati dall'unita' beneficiaria delle risorse trasferite. La ripartizione territoriale puo' non riguardare la totalita' degli stanziamenti o dei pagamenti, laddove sia presente una quota di spesa non allocabile per territorio;
per «intervento», il singolo investimento oggetto del presente decreto, individuato univocamente dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
per «BDAP», la Banca dati delle amministrazioni pubbliche istituita dall'art. 13 della legge n. 196 del 2009 in cui confluiscono i dati di monitoraggio delle opere pubbliche, a qualunque titolo finanziate, rilevati secondo quanto previsto dalle leggi n. 147 del 27 dicembre 2013 e n. 190 del 23 dicembre 2014 nonche' dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
 
Art. 2

Decorrenza e ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica, con riferimento agli stanziamenti ordinari in conto capitale iscritti nei bilanci di previsione dello Stato e della Presidenza del Consiglio dei ministri relativi all'anno finanziario di competenza e al triennio di riferimento del bilancio pluriennale, a decorrere dal bilancio per l'anno 2019 e dal bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
2. Il presente decreto si applica altresi' ai contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS S.p.a. e la Rete ferroviaria italiana S.p.a., a partire da quelli di cui alla delibera del CIPE n. 65 del 7 agosto 2017 e alla delibera CIPE n. 66 del 7 agosto 2017.
3. Sono esclusi gli stanziamenti derivanti dall'utilizzo delle risorse relative al Fondo sviluppo e coesione o ai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e relativo cofinanziamento nazionale.
 
Art. 3

Individuazione dei programmi di spesa
in conto capitale

1. Ai sensi dell'art. 7-bis, comma 2-bis, del citato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, entro il 28 febbraio di ogni anno, le amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il Sud e al Ministro dell'economia e delle finanze, con apposita comunicazione, l'elenco dei programmi di spesa per opere pubbliche ricompresi nel Documento pluriennale di pianificazione approvato dal CIPE ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, ovvero in altri documenti di programmazione, con indicazione delle relative autorizzazioni di spesa pluriennale, dei capitoli e dei piani gestionali iscritti nello stato di previsione, e, qualora disponibili, il CUP e la denominazione di ogni intervento, dando indicazione della possibilita' della determinazione della destinazione territoriale della spesa.
2. Con la comunicazione di cui al comma 1 e' trasmesso l'elenco dei programmi di spesa in conto capitale non riferibili a opere pubbliche con indicazione del documento di programmazione di riferimento, delle relative autorizzazioni di spesa pluriennale, dei capitoli e dei piani gestionali iscritti nello stato di previsione, e, qualora disponibili, del CUP e della denominazione di ogni intervento, dando indicazione della possibilita' della determinazione della destinazione territoriale della spesa.
3. Nella comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo le amministrazioni centrali indicano, per i singoli programmi di spesa:
a) i criteri di ripartizione territoriale degli stanziamenti ordinari in conto capitale stabiliti dalla normativa di riferimento;
b) i criteri adottati o che si intendono adottare in conformita' alla normativa di riferimento, documentandone l'afferenza ai fabbisogni rilevati;
c) i criteri di distribuzione territoriale delle risorse per i programmi di spesa oggetto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, o di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali o di Conferenza unificata.
4. Qualora le amministrazioni non trasmettano la comunicazione di cui al presente articolo entro il termine indicato, il Ministro per il Sud ne riferisce al Consiglio dei ministri per l'adozione delle conseguenti iniziative.
5. Il Ministro per il Sud, sulla base delle informazioni contenute nelle comunicazioni ricevute, puo' stabilire l'orizzonte temporale di riferimento ai fini delle verifiche di cui al presente decreto, in relazione alla durata prevista per la realizzazione degli interventi ricompresi nei singoli programmi, nonche' definire obiettivi complessivi per ciascuna amministrazione centrale tenendo conto del complesso dei programmi di cui le stesse sono titolari. Tali determinazioni sono riportate nel Documento di economia e finanza per le finalita' di cui al citato art. 7-bis del citato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017.
 
Art. 4

Modalita' di verifica e monitoraggio dell'obiettivo

1. A seguito della deliberazione, da parte del Consiglio dei ministri, sul Documento di economia e finanza, con il quale sono individuati i programmi di spesa in conto capitale oggetto di verifica, le amministrazioni centrali, entro il 30 settembre di ogni anno, comunicano al Ministro per il Sud e al Ministro dell'economia e delle finanze, per ogni programma di spesa individuato nel Documento di economia e finanza, l'avvenuta ripartizione territoriale degli stanziamenti ordinari in conto capitale in conformita' con il criterio di ripartizione territoriale individuato ai sensi della normativa, come rilevabile da atti del Ministero emanati nell'ambito delle ordinarie procedure previste da ciascun programma, ovvero appositamente emanati. Per ogni programma di spesa e' indicato il CUP e la denominazione di ogni intervento, se disponibile.
2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento, le amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il Sud e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione riportante ogni informazione utile ai fini della verifica, tra cui il CUP e la denominazione di ogni intervento, se disponibile, per i programmi di spesa in conto capitale individuati nel Documento di economia e finanza, dell'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme al criterio (o ai criteri) individuati nel Documento di economia e finanza.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella comunicazione di cui all'art. 3 del presente decreto e nelle comunicazioni e relazioni di cui al presente articolo, fornisce tutti i dati ed elementi informativi concernenti i contratti di programma tra il medesimo Ministero e l'ANAS S.p.a. e i contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana.
4. Il Ministro per il Sud puo' richiedere alle amministrazioni interessate ulteriori chiarimenti ed integrazioni documentali. E' altresi' facolta' del Ministro per il Sud richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze la verifica della coerenza dei dati trasmessi dalle amministrazioni con le informazioni disponibili nei propri sistemi informativi, ivi compresa la BDAP, ove le stesse consentano la verifica puntuale della ripartizione territoriale della spesa in esame. A tal fine, le Amministrazioni centrali sono tenute al tempestivo inserimento dei dati e al costante aggiornamento degli stessi alla BDAP.
 
Art. 5

Disposizioni transitorie e finali

1. I Ministeri che non abbiano provveduto a elaborare le Linee guida standardizzate per la valutazione degli investimenti di cui all'art. 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, si avvalgono per la predisposizione dei Documenti pluriennali di programmazione previsti nello stesso decreto delle indicazioni metodologiche di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2012 e all'allegato A del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 300 del 16 giugno 2017.
2. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 7-bis del citato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, possono essere stabilite diverse ed ulteriori modalita' ai fini delle verifiche di cui al presente decreto, anche attraverso un piu' stretto coordinamento con il documento di bilancio sin dalla fase della sua formazione.
3. Con successivi provvedimenti del Ministro per il Sud, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere fornite indicazioni sulle specifiche informazioni che dovranno essere contenute nelle comunicazioni e nelle relazioni previste dal presente decreto, nonche' sulle modalita' tecniche e operative di trasmissione.
 
Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attivita' nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 7

Entrata in vigore

1. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il presente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2017.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi per il controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2019

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tria

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Reg.ne Succ. n. 1115