| Gazzetta n. 142 del 19 giugno 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 2019 |  
| Modalita' di verifica del volume complessivo annuale di  stanziamenti in conto capitale delle Amministrazioni centrali  proporzionale  alla popolazione nelle regioni del Sud.  |  
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                             IL PRESIDENTE                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                            su proposta del 
                        MINISTRO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE 
                                sentito 
                        IL MINISTRO PER IL SUD 
   Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei ministri» e in particolare l'art. 11;   Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e  successive modificazioni recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.  59»,  e in particolare l'art. 8;   Visto  il  decreto-legge  29  dicembre  2016,   n.   243,   recante «Interventi urgenti per  la  coesione  sociale  e  territoriale,  con particolare riferimento a situazioni  critiche  in  alcune  aree  del Mezzogiorno» convertito, con modificazioni, dalla legge  27  febbraio 2017, n. 18;   Visto in particolare, l'art.  7-bis  del  citato  decreto-legge  29 dicembre 2016, n. 243, come da ultimo modificato dall'art.  1,  commi 597, 598 e  599  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  recante «Principi per il riequilibrio territoriale», che  prevede  l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Ministro  per il Sud, al fine di definire le modalita' con le quali  verificare,  a decorrere dalla legge di bilancio per il  2018,  con  riferimento  ai programmi di spesa in conto capitale delle  amministrazioni  centrali individuati annualmente  nel  Documento  di  economia  e  finanza  su indicazione del Ministro per il Sud, se e in quale misura  le  stesse amministrazioni si siano conformate all'obiettivo di  destinare  agli interventi nel territorio composto  dalle  Regioni  Abruzzo,  Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un  volume complessivo  annuale  di  stanziamenti  ordinari  in  conto  capitale proporzionale alla popolazione di riferimento  o  conforme  ad  altro criterio relativo a specifiche criticita' individuato  nel  Documento di economia e finanza su indicazione del Ministro per il Sud. Con  lo stesso decreto sono altresi' stabilite le modalita' con le  quali  e' monitorato  il  conseguimento,   da   parte   delle   amministrazioni interessate, dell'obiettivo di cui  al  periodo  precedente,  nonche' l'andamento della spesa erogata;   Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di contabilita' e finanza pubblica», e successive modificazioni,  ed  in particolare l'art. 30, commi 8 e 9, lettere a),  b),  c)  e  d),  che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi, al fine di garantire la razionalizzazione,  la  trasparenza,  l'efficienza  e l'efficacia delle procedure di spesa  relative  ai  finanziamenti  in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche;   Visto l'art. 10-bis della citata legge 31 dicembre  2009,  n.  196, concernente «Nota  di  aggiornamento  del  Documento  di  economia  e finanza» che prevede, al comma 3, che la stessa sia  corredata  dalla nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa di  carattere  non permanente, con indicazione,  in  apposita  sezione,  di  quelle  che rivestono carattere di contributi pluriennali;   Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  228,  recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere a),  b),  c)  e  d)  della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  in  materia  di  valutazione  degli investimenti relativi ad opere pubbliche»;   Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto  legislativo  29 dicembre  2011,  n.  228,  concernente  disposizioni  riguardanti  il «Documento pluriennale di  pianificazione»  («Documento»),  il  quale include e rende coerenti tutti i piani e i  programmi  d'investimento per opere pubbliche di competenza delle amministrazioni centrali;   Visto inoltre l'art. 5 del citato decreto legislativo  29  dicembre 2011, n. 228,  il  quale  stabilisce  che  in  apposita  sezione  del Documento e' ricompresa, tra l'altro, l'elencazione  delle  opere  da realizzare nei diversi settori di competenza  di  ciascun  Ministero, con  l'indicazione  sia  dell'ordine  di  priorita'  e  dei   criteri utilizzati per definire tale ordine, sia dei risultati attesi  e  dei relativi indicatori di realizzazione e di impatto, e che ciascuna  di tali opere  deve  essere  corredata  del  relativo  codice  unico  di progetto («CUP») previsto dall'art. 11 della legge 16  gennaio  2003, n. 3, il quale deve essere trasmesso a cura del Ministero  competente alla banca dati delle amministrazioni  pubbliche  («BDAP»)  istituita dall'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  ed  indicata  la localizzazione delle opere;   Visto inoltre l'art. 8 del citato decreto legislativo  29  dicembre 2011,  n.  228,  concernente  «Linee  guida  standardizzate  per   la valutazione degli investimenti» che prevede  la  predisposizione,  da parte  dei  Ministeri,  di  linee  guida  per  la  valutazione  degli investimenti in opere pubbliche nei settori  di  propria  competenza, finalizzate alla redazione del Documento, e che, al fine di garantire la  predisposizione  da  parte   dei   Ministeri   di   linee   guida standardizzate, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisca, con proprio decreto, un modello di riferimento per  la  redazione  da  parte  dei Ministeri delle linee guida e uno schema-tipo di Documento;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2012,  in  attuazione  del  citato  art.  8,  comma  3,  del  decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, in materia di «Linee guida  per la valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche  e  del Documento pluriennale di pianificazione degli investimenti  in  opere pubbliche»,  ed  in  particolare  l'allegato  II,  che   delinea   lo schema-tipo di Documento, che  deve  delineare  gli  obiettivi  e  le strategie  dei  Ministeri  rendendoli   coerenti   con   le   risorse finanziarie e gli strumenti normativi e programmatori a  disposizione nell'ambito della realizzazione di opere pubbliche;   Visto l'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147, afferente al  monitoraggio  dei  programmi  cofinanziati  dall'Unione europea valere sui fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), nonche' degli  interventi  complementari  previsti  nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183;   Visto l'art. 1, comma 703, lettera  l),  della  legge  23  dicembre 2014, n. 190, afferente al monitoraggio dei programmi gli  interventi finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC);   Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;   Visto in particolare l'art. 1 del medesimo decreto  legislativo  29 dicembre 2011, n. 229, che definisce  l'ambito  di  applicazione  del medesimo decreto e prevede  tra  l'altro  l'obbligo  per  i  soggetti individuati  di  detenere  ed  alimentare   un   sistema   gestionale informatizzato contenente le informazioni  anagrafiche,  finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione  e  programmazione delle opere e dei relativi  interventi,  nonche'  all'affidamento  ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi  complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere;   Visto in particolare l'art. 2 del medesimo decreto  legislativo  29 dicembre 2011, n. 229, concernente  la  comunicazione  dei  dati  che costituiscono   il   contenuto   informativo   minimo   dei   sistemi informatizzati di cui al citato art. 1,  alimentanti  la  banca  dati delle amministrazioni pubbliche,  istituita  ai  sensi  dell'art.  13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;   Visto in particolare l'art. 5 del medesimo decreto  legislativo  29 dicembre 2011, n. 229, concernente la definizione,  tramite  apposito decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Ragioneria generale dello Stato, del dettaglio  delle  informazioni  di  cui  al citato art. 2 del medesimo decreto legislativo;   Visto in particolare l'art. 6 del medesimo decreto  legislativo  29 dicembre 2011, n. 229, concernente modalita' e regole di trasmissione dei dati;   Visto il decreto 26 febbraio 2013  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze, concernente la definizione  dei  dati  riguardanti  le opere pubbliche, oggetto del contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali  informatizzati  che  le  amministrazioni  e  i   soggetti aggiudicatori sono tenute a detenere e a comunicare alla  banca  dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13  della  legge  31 dicembre 2009, n. 196;   Considerato che il comma 4 del citato art. 7-bis del  decreto-legge 29 dicembre 2016 impone che dall'attuazione dello stesso articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e  che le amministrazioni interessate  provvedono  alle  relative  attivita' nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali disponibili a legislazione vigente;   Ritenuto di  adottare  le  piu'  opportune  modalita'  di  verifica dell'obiettivo individuato  ai  sensi  dello  stesso  articolo  e  di monitoraggio del relativo conseguimento, nonche' dell'andamento della spesa erogata, da parte delle amministrazioni  centrali  interessate, allo  scopo  valutando  di  utilizzare  le  misure  e  gli  strumenti disponibili a legislazione vigente  e  circoscrivendo  l'applicazione del presente decreto ai Ministeri, alla Presidenza del Consiglio  dei ministri, nonche' ai contratti di programma tra  il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS S.p.a. e la Rete  ferroviaria italiana S.p.a.;   Considerata l'opportunita' di  indicare  linee  guida  generali  in ordine alla individuazione di «altro criterio relativo  a  specifiche criticita'»  concernente  i  singoli  programmi  di  spesa  in  conto capitale delle amministrazioni centrali e i sopra citati contratti di programma ai fini della verifica della conformita' del volume annuale complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale  destinato  al territorio  composto  dalle  Regioni   Abruzzo,   Molise,   Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna;   Ritenuto pertanto di rinviare a  eventuali  successivi  decreti  la definizione di un piu' ampio ambito di applicazione del  citato  art. 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016  e  l'eventuale  ricorso  ad ogni altra modalita' e procedura al  fine  di  migliorare  il  flusso informativo  necessario  per  gli  scopi,  anche  in   un'ottica   di coordinamento con i documenti di programmazione e monitoraggio  della spesa dei Ministeri  gia'  previsti  a  legislazione  vigente,  ferma restando l'invarianza finanziaria di cui al comma 4 dello stesso art. 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  18  ottobre  2017,  n. 244, concernente «Modalita' di verifica, a decorrere dalla  legge  di bilancio 2018, se, e, in quale misura, le amministrazioni centrali si siano conformate  all'obiettivo  di  destinare  agli  interventi  nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania,  Puglia, Sicilia e Sardegna un  volume  complessivo  annuale  di  stanziamenti ordinari in conto capitale», adottato in attuazione del  citato  art. 7-bis del citato decreto-legge 29 dicembre 2016, n.  243,  nel  testo vigente alla data del 7 agosto 2017;   Ritenuto necessario emanare un nuovo  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, sostitutivo di quello del 7 agosto  2017,  in applicazione dell'art. 7-bis del  citato  decreto-legge  29  dicembre 2016, n. 243, come modificato dall'art. 1, commi 597, 598 e 599 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2018, con il quale al Sottosegretario di Stato  alla  Presidenza  del Consiglio dei  ministri,  on.  dott.  Giancarlo  Giorgetti  e'  stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza  del Presidente del Consiglio dei ministri;   Sentito il Ministro per il Sud; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                              Definizioni 
   1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7-bis del  decreto-legge  29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge  27 febbraio 2017, si intende:     per «Amministrazioni centrali», in sede di prima applicazione,  i Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei ministri;     per  «programmi  di  spesa  in  conto  capitale»,   i   programmi individuati dalle amministrazioni centrali definiti e  comunicati  ai sensi del presente decreto relativi a spese  per  investimenti  fissi lordi e contributi agli investimenti;     per «stanziamenti ordinari in conto capitale»,  gli  stanziamenti di  bilancio  destinati  a  spese  per  investimenti  fissi  lordi  e contributi  agli  investimenti,  iscritti,  in  un   dato   esercizio finanziario, nel bilancio dello Stato o nel bilancio  autonomo  della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   che   non   derivano   da assegnazioni del Fondo sviluppo e coesione o dai Fondi strutturali  e di investimento europei (SIE) e relativo cofinanziamento nazionale;     per «autorizzazione di  spesa  pluriennale  in  conto  capitale», un'autorizzazione normativa di spesa, relativa a uno stanziamento  di bilancio in conto capitale, di carattere non permanente che  dispiega i propri effetti in un intervallo  temporale  superiore  ad  un  solo esercizio finanziario e che puo' assumere la  fattispecie  di  «legge pluriennale»  o  «contributo  pluriennale»  secondo  le   definizioni adottate  ai  fini  dell'allegato  alla  Nota  di  aggiornamento  del documento di economia  e  finanze,  predisposto  ai  sensi  dell'art. 10-bis, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;     per «popolazione di riferimento», l'insieme  degli  elementi  che sono oggetto  del  programma  di  spesa  in  conto  capitale,  ovvero l'insieme delle unita' in favore  delle  quali  viene  effettuata  la spesa, ripartito territorialmente in modo  da  distinguere  la  quota attribuibile al territorio composto dalle  Regioni  Abruzzo,  Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna da  quella relativa a resto del territorio nazionale. In assenza degli  elementi e  unita'  afferenti  al  programma  di  spesa,  di  cui  al  periodo precedente,  per  «popolazione  di  riferimento»,   si   intende   la popolazione residente al  1°  gennaio  dell'anno  piu'  recente  resa disponibile  dall'ISTAT,  ripartita  territorialmente  in   modo   da distinguere  la  quota  attribuibile  al  territorio  composto  dalle Regioni Abruzzo,  Molise,  Campania,  Basilicata,  Calabria,  Puglia, Sicilia  e  Sardegna  da  quella  relativa  a  resto  del  territorio nazionale;     per  «altro  criterio  relativo  a  specifiche  criticita'»,   il criterio (o i criteri) di  riferimento  -  stabilito  dalla  legge  o adottato in conformita' alla stessa  dalle  amministrazioni  titolari dei  programmi  di  spesa,  ovvero  oggetto  di  intesa  in  sede  di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato  le  regioni  e  le Province autonome di Trento e Bolzano, o di  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali  o  di  Conferenza  unificata  -  ai  fini  della verifica  della  conformita'  del  volume  annuale   complessivo   di stanziamenti ordinari  in  conto  capitale  destinato  al  territorio composto  dalle  Regioni  Abruzzo,  Molise,   Campania,   Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna;     per «spesa erogata», l'importo dei  pagamenti  effettuati  in  un dato esercizio  finanziario  a  valere  sugli  stanziamenti  ordinari riferiti ai programmi di spesa in conto capitale;     per «ripartizione territoriale», la disaggregazione  della  spesa in conto capitale secondo l'area geografica di riferimento,  tale  da consentire  di  distinguere  la  quota  attribuibile  al   territorio composto  dalle  Regioni  Abruzzo,  Molise,   Campania,   Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna da quella relativa a  resto  del territorio nazionale. L'attribuzione della  spesa  al  territorio  e' effettuata sulla  base:  per  gli  investimenti  fissi  lordi,  della localizzazione dell'opera o del bene  realizzato;  per  i  contributi agli  investimenti,   della   collocazione   geografica   dell'unita' beneficiaria delle risorse trasferite ovvero, qualora la spesa finale sia in capo a soggetti diversi  dalle  amministrazioni  centrali,  la localizzazione degli interventi effettuati  dall'unita'  beneficiaria delle risorse  trasferite.  La  ripartizione  territoriale  puo'  non riguardare la totalita' degli stanziamenti o dei  pagamenti,  laddove sia presente una quota di spesa non allocabile per territorio;     per «intervento», il singolo investimento  oggetto  del  presente decreto, individuato univocamente dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3;     per  «BDAP»,  la  Banca  dati  delle  amministrazioni   pubbliche istituita  dall'art.  13  della  legge  n.  196  del  2009   in   cui confluiscono  i  dati  di  monitoraggio  delle  opere  pubbliche,   a qualunque titolo finanziate, rilevati secondo quanto  previsto  dalle leggi n. 147 del 27 dicembre 2013 e  n.  190  del  23  dicembre  2014 nonche' dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.     |  
|   |                                 Art. 2 
                  Decorrenza e ambito di applicazione 
   1.  Il  presente  decreto  si   applica,   con   riferimento   agli stanziamenti ordinari in  conto  capitale  iscritti  nei  bilanci  di previsione dello Stato e della Presidenza del Consiglio dei  ministri relativi  all'anno  finanziario  di  competenza  e  al  triennio   di riferimento del bilancio pluriennale, a decorrere  dal  bilancio  per l'anno 2019 e dal bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.   2.  Il  presente  decreto  si  applica  altresi'  ai  contratti  di programma tra il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e l'ANAS S.p.a. e la Rete ferroviaria italiana  S.p.a.,  a  partire  da quelli di cui alla delibera del CIPE n. 65 del 7 agosto 2017  e  alla delibera CIPE n. 66 del 7 agosto 2017.   3. Sono esclusi  gli  stanziamenti  derivanti  dall'utilizzo  delle risorse relative al Fondo sviluppo e coesione o ai Fondi  strutturali e di investimento europei (SIE) e relativo cofinanziamento nazionale.     |  
|   |                                 Art. 3 
                 Individuazione dei programmi di spesa                           in conto capitale 
   1. Ai sensi dell'art. 7-bis, comma 2-bis, del citato  decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla  legge 27  febbraio  2017,  entro  il  28  febbraio   di   ogni   anno,   le amministrazioni centrali trasmettono al Ministro  per  il  Sud  e  al Ministro dell'economia e delle finanze, con  apposita  comunicazione, l'elenco dei programmi di spesa per opere  pubbliche  ricompresi  nel Documento pluriennale di pianificazione approvato dal CIPE  ai  sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228,  ovvero in altri documenti di programmazione, con indicazione delle  relative autorizzazioni  di  spesa  pluriennale,  dei  capitoli  e  dei  piani gestionali  iscritti  nello   stato   di   previsione,   e,   qualora disponibili, il CUP e la  denominazione  di  ogni  intervento,  dando indicazione   della   possibilita'   della    determinazione    della destinazione territoriale della spesa.   2. Con la comunicazione di cui al comma 1 e' trasmesso l'elenco dei programmi di spesa in conto capitale non riferibili a opere pubbliche con indicazione del documento di programmazione di riferimento, delle relative autorizzazioni di spesa  pluriennale,  dei  capitoli  e  dei piani gestionali iscritti  nello  stato  di  previsione,  e,  qualora disponibili, del CUP e della denominazione di ogni intervento,  dando indicazione   della   possibilita'   della    determinazione    della destinazione territoriale della spesa.   3. Nella comunicazione di cui al comma 1 del presente  articolo  le amministrazioni centrali indicano, per i singoli programmi di spesa:     a) i criteri  di  ripartizione  territoriale  degli  stanziamenti ordinari in conto capitale stabiliti dalla normativa di riferimento;     b) i criteri adottati o che si intendono adottare in  conformita' alla  normativa  di  riferimento,   documentandone   l'afferenza   ai fabbisogni rilevati;     c) i criteri di distribuzione territoriale delle  risorse  per  i programmi di spesa oggetto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni  e  le  Province  autonome  di Trento e Bolzano, o di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  o di Conferenza unificata.   4. Qualora le amministrazioni non trasmettano la  comunicazione  di cui al presente articolo entro il termine indicato, il  Ministro  per il Sud ne riferisce al Consiglio dei ministri  per  l'adozione  delle conseguenti iniziative.   5. Il Ministro per il Sud, sulla base delle informazioni  contenute nelle comunicazioni ricevute, puo' stabilire l'orizzonte temporale di riferimento ai fini delle verifiche di cui al  presente  decreto,  in relazione alla durata prevista per la realizzazione degli  interventi ricompresi  nei  singoli  programmi,   nonche'   definire   obiettivi complessivi per ciascuna amministrazione centrale tenendo  conto  del complesso  dei  programmi  di  cui  le  stesse  sono  titolari.  Tali determinazioni sono riportate nel Documento di economia e finanza per le finalita' di cui al citato art. 7-bis del citato decreto-legge  29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge  27 febbraio 2017.     |  
|   |                                 Art. 4 
          Modalita' di verifica e monitoraggio dell'obiettivo 
   1. A seguito  della  deliberazione,  da  parte  del  Consiglio  dei ministri, sul Documento di economia e  finanza,  con  il  quale  sono individuati i  programmi  di  spesa  in  conto  capitale  oggetto  di verifica, le amministrazioni centrali, entro il 30 settembre di  ogni anno, comunicano al Ministro per il Sud e al Ministro dell'economia e delle finanze, per ogni programma di spesa individuato nel  Documento di economia e finanza,  l'avvenuta  ripartizione  territoriale  degli stanziamenti  ordinari  in  conto  capitale  in  conformita'  con  il criterio di ripartizione  territoriale  individuato  ai  sensi  della normativa, come rilevabile da atti del Ministero emanati  nell'ambito delle ordinarie  procedure  previste  da  ciascun  programma,  ovvero appositamente emanati. Per ogni programma di spesa e' indicato il CUP e la denominazione di ogni intervento, se disponibile.   2.  Entro  il  30   giugno   dell'anno   successivo   all'esercizio finanziario di riferimento, le amministrazioni  centrali  trasmettono al Ministro per il Sud e al Ministro dell'economia  e  delle  finanze una relazione  riportante  ogni  informazione  utile  ai  fini  della verifica, tra cui il CUP e la denominazione di  ogni  intervento,  se disponibile, per i programmi di spesa in conto  capitale  individuati nel Documento di economia e finanza, dell'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto  dalle  Regioni  Abruzzo,  Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un  volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale  proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme al criterio (o ai criteri) individuati nel Documento di economia e finanza.   3.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  nella comunicazione  di  cui  all'art.  3  del  presente  decreto  e  nelle comunicazioni e relazioni di cui al presente articolo, fornisce tutti i dati ed elementi informativi concernenti i contratti  di  programma tra il medesimo Ministero e l'ANAS S.p.a. e i contratti di  programma tra il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e  la  Rete ferroviaria italiana.   4. Il Ministro per il  Sud  puo'  richiedere  alle  amministrazioni interessate ulteriori chiarimenti  ed  integrazioni  documentali.  E' altresi' facolta' del Ministro per il  Sud  richiedere  al  Ministero dell'economia e delle finanze la verifica  della  coerenza  dei  dati trasmessi dalle amministrazioni con le informazioni  disponibili  nei propri sistemi informativi, ivi  compresa  la  BDAP,  ove  le  stesse consentano la verifica puntuale della ripartizione territoriale della spesa in esame. A tal fine, le Amministrazioni centrali  sono  tenute al tempestivo inserimento dei dati e al costante aggiornamento  degli stessi alla BDAP.     |  
|   |                                 Art. 5 
                   Disposizioni transitorie e finali 
   1. I Ministeri che non abbiano  provveduto  a  elaborare  le  Linee guida standardizzate per la valutazione  degli  investimenti  di  cui all'art. 8 del decreto legislativo  29  dicembre  2011,  n.  228,  si avvalgono  per  la  predisposizione  dei  Documenti  pluriennali   di programmazione  previsti  nello  stesso  decreto  delle   indicazioni metodologiche di cui all'allegato 1 del decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 3 agosto 2012 e all'allegato A del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 300 del  16  giugno 2017.   2.  Con  successivi  decreti  del  Presidente  del  Consiglio   dei ministri, ai  sensi  dell'art.  7-bis  del  citato  decreto-legge  29 dicembre 2016, n. 243, possono essere stabilite diverse ed  ulteriori modalita' ai fini delle verifiche di cui al presente  decreto,  anche attraverso un piu' stretto coordinamento con il documento di bilancio sin dalla fase della sua formazione.   3. Con successivi provvedimenti del Ministro per il  Sud,  d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere fornite indicazioni  sulle  specifiche  informazioni  che   dovranno   essere contenute nelle comunicazioni e nelle relazioni previste dal presente decreto,  nonche'   sulle   modalita'   tecniche   e   operative   di trasmissione.     |  
|   |                                 Art. 6 
                  Clausola di invarianza finanziaria 
   1. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni interessate provvedono  alle  relative  attivita'  nell'ambito  delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione vigente.     |  
|   |                                 Art. 7 
                           Entrata in vigore 
   1.  A  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione   nella   Gazzetta Ufficiale, il presente  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri sostituisce il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 7 agosto 2017.   Il  presente  decreto  e'  inviato  ai  competenti  organi  per  il controllo  e  sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della Repubblica italiana. 
     Roma, 10 maggio 2019 
                                                   Il Presidente                                                  del Consiglio dei ministri                                                       Conte            Il Ministro dell'economia      e delle finanze            Tria 
  Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2019  Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  Reg.ne  Succ.  n. 1115     |  
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