Gazzetta n. 141 del 18 giugno 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 24 dicembre 2018
Programma per reclutamento di giovani ricercatori «Rita Levi Montalcini». (Decreto n. 869).


IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Visto il Cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2018 destinato al funzionamento delle universita' e dei consorzi interuniversitari;
Visto il decreto ministeriale n. 587 dell'8 agosto 2018, relativo ai criteri per la ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle universita' per l'anno 2018, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2018, foglio n. 3070;
Visto in particolare l'art. 6 del predetto decreto ministeriale n. 587 del 8 agosto 2018 con il quale vengono destinati € 5.500.000 per la prosecuzione del programma denominato «Programma per giovani ricercatori Rita Levi Montalcini» a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso di titolo di dott. di ricerca o equivalente da non piu' di sei anni e impegnati stabilmente all'estero in attivita' di ricerca o didattica da almeno un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso universita' italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro;
Considerato che con il termine «stabilmente» si fa riferimento a un impegno attivo e continuativo di almeno trenta mesi nell'arco del triennio;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario;
Visto in particolare l'art. 24, comma 2, lettera b) e comma 3, lettera b) della predetta legge n. 240 del 2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, il quale prevede che il trattamento economico spettante per i contratti di cui al comma 3, lettera b) del medesimo articolo e' pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento;
Visto l'art. 24, comma 5, della medesima legge n. 240 del 2010, ai sensi del quale, «nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'universita' valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e' inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformita' agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro»;
Visto l'art. 29, comma 7, della medesima legge n. 240 del 2010, che, modificando l'art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, attribuisce al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il potere di identificare, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore a tempo determinato da parte delle universita';
Visto l'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale n. 963 del 28 dicembre 2015, recante «Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», il quale prevede che i vincitori del Programma per giovani ricercatori «Rita Levi Montalcini», ai fini dell'espletamento del programma, sono inquadrati per chiamata diretta in qualita' di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010;
Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni in merito alle modalita' di presentazione delle domande, alla selezione delle proposte e alla erogazione delle risorse a disposizione ai sensi dell'art. 6 del predetto decreto ministeriale n. 587 del 8 agosto 2018;

Decreta:

Art. 1

Il programma per il reclutamento di giovani ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 6 del decreto n. 587 del 8 agosto 2018, si rivolge a studiosi di ogni nazionalita' in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, che stiano svolgendo all'estero da almeno un triennio, attivita' didattica o di ricerca post dottorale.
Pertanto possono presentare domanda di partecipazione coloro che sono in possesso di entrambi i seguenti requisiti, a pena di esclusione:
1. abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca, o equivalente, successivamente al 31 ottobre 2012 ed entro il 31 ottobre 2015. La data di conseguimento del titolo di dottorato corrisponde con il giorno del superamento dell'esame finale come previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 224 del 30 aprile 1999. Il limite temporale del 31 ottobre 2012 puo' essere anticipato di un periodo pari alla durata degli eventuali periodi di sospensione del corso di dottorato, disposti dall'amministrazione universitaria con provvedimento dell'ateneo, per maternita' e paternita', per grave e documentata malattia e per servizio nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del predetto decreto ministeriale n. 224/1999, fatto comunque salvo che in tal caso il conseguimento del titolo di dottore di ricerca o equivalente non puo' essere anteriore al 30 aprile 2011;
2. risultino, al momento di presentazione della domanda, stabilmente impegnati all'estero da almeno un triennio in attivita' didattica o di ricerca presso qualificate istituzioni universitarie o di ricerca. I servizi prestati all'estero in ragione di borse di studio o di finanziamenti ottenuti in Italia non sono computabili ai fini della maturazione del triennio di attivita' di ricerca o di didattica svolto all'estero. Nel corso del triennio precedente alla presentazione della domanda, gli studiosi non devono aver ricoperto alcuna posizione (ricercatori a tempo determinato, assegnisti, contrattisti, dottorandi anche iscritti a corsi di dottorato in co-tutela con universita' e centri di ricerca stranieri, titolari di borse di studio) presso enti/istituzioni universitarie e non, nel territorio dello Stato italiano.
 
Art. 2

A valere sulle disponibilita' di cui all'art. 6 del decreto ministeriale n. 587 del 8 agosto 2018, vengono banditi ventiquattro posti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
 
Art. 3

Le domande devono essere presentate con riferimento alle universita' che hanno dichiarato la disponibilita' a partecipare al bando, esclusivamente per via telematica, utilizzando l'apposito sito web MIUR-CINECA (http://cervelli.cineca.it), entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La domanda deve contenere tassativamente:
il curriculum vitae dell'interessato;
l'elenco delle pubblicazioni scientifiche e allegata una pubblicazione realizzata nell'ultimo triennio;
l'autocertificazione, ovvero la certificazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di stabile permanenza all'estero, con impegno in attivita' didattiche o di ricerca, da almeno un triennio al momento di presentazione della domanda e con interruzioni massime complessive di non oltre sei mesi, unitamente alla dichiarazione di non aver ricoperto alcuna posizione presso enti/istituzioni universitarie e non, nel territorio dello Stato italiano come previsto dall'art. 1 comma 2;
il programma di ricerca, che deve specificare: il contesto in cui la ricerca si inserisce, la metodologia prevista, i risultati che si intendono conseguire e l'articolazione in fasi, i costi della ricerca che devono essere direttamente correlati all'attivita' dello studioso nella sede di svolgimento del contratto;
il nominativo, l'istituzione di appartenenza e l'indirizzo di posta elettronica di due esperti stranieri ai quali verranno richieste due lettere di presentazione confidenziali;
l'indicazione, in ordine di preferenza, di cinque universita' statali - con eccezione di quelle che hanno dichiarato la propria indisponibilita' ad accogliere ricercatori del presente bando - ivi compresi gli istituti ad ordinamento speciale, presso le quali il candidato intende svolgere l'attivita' di ricerca. L'elenco delle sedi e' portato a conoscenza del Comitato di cui all'art. 4 una volta completata la graduatoria finale di merito;
l'autocertificazione, ovvero la certificazione, ai sensi dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, degli eventuali periodi di sospensione del dottorato di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto.
 
Art. 4

La selezione delle proposte e' affidata a un comitato composto dal Presidente della Conferenza dei rettori delle universita' italiane e da quattro studiosi di alta qualificazione scientifica in ambito internazionale, nominati dal Ministro, con il compito di esprimere motivati pareri sulla qualificazione scientifica dei candidati e sulla valenza scientifica dei progetti di ricerca. Il Comitato valuta le domande avvalendosi, ove necessario, di revisori anonimi competenti in materia. La ripartizione dei posti disponibili e' effettuata in base alla numerosita' delle domande, alla qualita' dei candidati e alla significativita' dei progetti;
Al termine della fase di valutazione il Comitato ordina, secondo liste di priorita', una per macro-area, tutte le domande valutate positivamente e propone al Ministero quelle da finanziare in relazione allo stanziamento disponibile.
Le liste di priorita' e il risultante elenco dei ventiquattro vincitori sono approvate dal Ministro e pubblicate sul sito del Ministero. Successivamente, il Ministero prende contatto con i vincitori per l'accettazione che deve avvenire entro quindici giorni e successivamente con le istituzioni, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dai candidati selezionati.
Queste ultime, entro quarantacinque giorni, devono inviare al Ministero la delibera del Consiglio di Amministrazione contenente l'impegno alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010 e l'attestazione dell'impegno del Dipartimento a fornire adeguate strutture di accoglienza e di supporto, ovvero la dichiarazione che non intendono accogliere la richiesta.
I vincitori stipulano il contratto e prendono servizio presso l'ateneo entro gli otto mesi successivi all'assunzione della delibera del consiglio di amministrazione.
In caso di mancata accettazione del contratto o mancata presa di servizio da parte del vincitore nei tempi previsti, nonche' in caso di non accettazione da parte di tutte le cinque universita' statali indicate dal vincitore in ordine di preferenza in sede di presentazione della domanda lo stesso e' dichiarato decaduto. In tal caso la graduatoria puo' essere utilizzata a scorrimento entro i dodici mesi successivi dalla pubblicazione della stessa sul sito del Ministero.
Il Ministero provvede altresi' al finanziamento del costo ritenuto ammissibile per l'esecuzione del programma di ricerca, che non potra' comprendere oneri relativi all'utilizzo di personale esterno.
Il contratto stipulato con l'ateneo disciplina l'impegno esclusivo e a tempo pieno del ricercatore presso l'universita' ai sensi della legge n. 240 del 2010. Qualora, nel corso del contratto, il ricercatore risulti vincitore di altri programmi di ricerca, sara' necessario un addendum al contratto che, in ogni caso, non potra' comportare incremento della retribuzione ma solo una rimodulazione dell'impegno sul progetto, il quale comunque dovra' essere almeno pari al 70% dell'impegno complessivo. Tale rimodulazione dovra' essere comunicata al Ministero che, al termine del triennio, procedera' al recupero delle eventuali somme (quota parte del costo del contratto) rendicontate in altri progetti di ricerca.
 
Art. 5

Il Ministero, successivamente alla stipula del contratto, provvede al trasferimento all'universita' dell'intero ammontare dell'importo accordato per l'esecuzione dell'attivita' di ricerca e per la corresponsione del trattamento economico onnicomprensivo, determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno attribuito all'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 8, della legge n. 240 del 2010. In caso di risoluzione anticipata del contratto, il Ministero provvedera' al recupero dell'importo residuo non utilizzato a valere sul fondo di finanziamento ordinario dell'universita'.
 
Art. 6

Entro i novanta giorni antecedenti la scadenza di ciascun anno di durata del contratto il ricercatore presenta al Dipartimento dell'universita' presso cui svolge la propria attivita' una dettagliata relazione sull'attivita' di ricerca svolta nel periodo di riferimento e, al termine della durata complessiva del contratto, una relazione finale. La predetta relazione finale, unitamente al parere espresso dal Dipartimento, e' trasmessa al Ministero entro trenta giorni. Al termine del contratto il Dipartimento e' inoltre tenuto a presentare al Ministero il rendiconto finanziario del progetto.
Inoltre, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno del contratto l'universita' valuta il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge 240 del 2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e), della medesima legge. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e' inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformita' agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati dal decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344.
Il Ministero, tenendo conto dei risultati relativi ai precedenti bandi del programma «Rita Levi Montalcini», svolge un'attivita' di monitoraggio sugli esiti del reclutamento di ricercatori ai sensi del presente decreto, nei dodici mesi successivi al termine dei relativi contratti, anche al fine di verificare l'idoneita' dello strumento a perseguire obiettivi di qualita' e attrattivita' del sistema universitario e in previsione dell'adozione dei successivi bandi.
 
Art. 7

Per il funzionamento del Comitato di cui all'art. 4, non sono previsti oneri a carico del bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarita' contabile, nonche' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero.
 
Art. 8

Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del regolamento UE 679/2016, e' titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati al «Programma per giovani ricercatori Rita Levi Montalcini» il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Direzione generale per la programmazione, il coordinamento, e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, via Michele Carcani n. 61, 00153 Roma. Tali dati sono raccolti, per le finalita' di gestione delle proposte presentate dagli studiosi, dai titolari del trattamento, secondo le modalita' previste dal presente decreto, per il tramite del Consorzio CINECA, via Magnanelli n. 6/3, 40033, Casalecchio di Reno, Bologna. Il responsabile del trattamento dei dati personali e' individuato nel direttore del CINECA.
Il conferimento dei dati e' obbligatorio per la valutazione dei candidati ai fini dell'individuazione dei ventiquattro soggetti vincitori di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto e per la gestione delle relative procedure.
Le predette informazioni sono diffuse esclusivamente nei casi e secondo le modalita' previste dal presente decreto.
Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del regolamento UE 679/2016 nei confronti dei soggetti di cui sopra.
Roma, 24 dicembre 2018

Il Ministro: Bussetti

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 132