| Gazzetta n. 141 del 18 giugno 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| PROVVEDIMENTO 5 giugno 2019 |  
| Modifica   temporanea   del   disciplinare   di   produzione    della denominazione «Lenticchia di Castelluccio di  Norcia»  registrata  in qualita' di Indicazione Geografica Protetta.  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE     per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
   Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti agricoli e alimentari;   Visto il regolamento delegato (UE) n.  664/2014  della  Commissione del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione  dei simboli dell'Unione per le  denominazioni  di  origine  protette,  le indicazioni  geografiche  protette  e  le  specialita'   tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;   Visto l'art. 6, par. 3 del regolamento delegato  (UE)  n.  664/2014 che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione  di un prodotto DOP o IGP  a  seguito  dell'imposizione  da  parte  delle autorita' pubbliche di misure sanitarie e fitosanitarie  obbligatorie o motivato da  calamita'  naturali  o  da  condizioni  meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti;   Visto il regolamento (CE)  n.  1065/97  della  Commissione  del  12 giugno 1997, pubblicato nella  Gazzetta   Ufficiale  delle  Comunita' europee L 156 del 13 giugno 1997, con il quale e' stata iscritta  nel registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni geografiche protette l'indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»;   Vista la determinazione dirigenziale n. 5064 del 22 maggio 2019 con la  quale  la  Regione   Umbria,   ha   chiesto   l'avvio   dell'iter amministrativo di modifica temporanea del disciplinare di  produzione ai sensi del citato art. 6, par. 3 del regolamento delegato  (UE)  n. 664/2014, per l'impossibilita' di portare a termine le  semine  entro la scadenza imposta dal  disciplinare  a  causa  del  susseguirsi  di eventi atmosferici avversi;   Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del disciplinare di produzione del «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» IGP ai sensi del citato art. 6, par. 3 del regolamento delegato  (UE) n. 664/2014;   Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   la   modifica temporanea  apportata  al  disciplinare  di  produzione   della   IGP «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto  documento  siano  accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale; 
                               Provvede   alla pubblicazione della  modifica  temporanea  del  disciplinare  di produzione della denominazione «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» registrata in qualita' di indicazione geografica  protetta  in  forza del regolamento (CE) 1065/97 della Commissione del  12  giugno  1997, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale delle Comunita'  europee  L  156 del 13 giugno 1997.   La presente modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  IGP «Lenticchia di  Castelluccio  di  Norcia»  e'  temporanea  e  la  sua efficacia e' limitata alla campagna agraria 2019.     Roma, 5 giugno 2019 
                                          Il direttore generale: Abate     |  
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