| Gazzetta n. 140 del 17 giugno 2019 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 14 giugno 2019, n. 55 |  
| Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18  aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei  contratti  pubblici,  per   l'accelerazione   degli   interventi infrastrutturali,  di  rigenerazione  urbana  e  di  ricostruzione  a seguito di eventi sismici.  |  
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   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               Promulga   la seguente legge:                                Art. 1 
   1. Il decreto-legge 18 aprile 2019,  n.  32,  recante  disposizioni urgenti per il rilancio  del  settore  dei  contratti  pubblici,  per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,  di  rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, e'  convertito in legge con le modificazioni riportate  in  allegato  alla  presente legge.   2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono  fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla  base dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.   3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.   La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.     Data a Roma, addi' 14 giugno 2019 
                              MATTARELLA 
                                 Conte, Presidente del  Consiglio  dei                                ministri 
                                 Toninelli,       Ministro       delle                                infrastrutture e dei trasporti  Visto, il Guardasigilli: Bonafede  
           Avvertenza:               La    presente     legge     di     conversione     del          decreto-legge 18 aprile  2019,  n.  32,  pubblicato   nella          Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 92  del  18 aprile          2019, e' pubblicata, per motivi di massima  urgenza,  senza          note, ai sensi dell'art. 8,  comma  3  del  regolamento  di          esecuzione  del  testo  unico  delle   disposizioni   sulla          promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del          Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali          della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto   del          Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.               Nella  Gazzetta   Ufficiale   del 25 giugno   2019   si          procedera' alla ripubblicazione del  testo  della  presente          legge  coordinata  con  il  decreto-legge   sopra   citato,          corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 10, commi          2 e 3  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28          dicembre 1985, n. 1092.               Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di          conversione  e'  pubblicato  in  questa   stessa   Gazzetta          Ufficiale alla pag. 70.    |  
|   |                                                               Allegato  MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  18  APRILE 2019, N. 32   L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:   «Art. 1 (Modifiche al codice dei contratti pubblici  e  sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni  in  materia  di  appalti pubblici e in materia  di  economia  circolare).  -  1.  Al  fine  di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare  l'apertura  dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la  procedura  di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di  bandi  o  di  avvisi,  per  le  procedure  in relazione alle quali, alla data di entrata  in  vigore  del  presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti  a  presentare  le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e  comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione  europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui  al  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:     a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalita' ivi indicate;     b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto  della  progettazione  e dell'esecuzione di lavori;     c) articolo 77,  comma  3,  quanto  all'obbligo  di  scegliere  i commissari  tra  gli  esperti  iscritti  all'Albo  istituito   presso l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) di cui  all'articolo  78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari  secondo  regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da  ciascuna stazione appaltante.   2. Entro il 30 novembre 2020 il Governo presenta  alle  Camere  una relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019  e  2020, al fine di consentire al Parlamento di  valutare  l'opportunita'  del mantenimento o meno della sospensione stessa.   3. Fino al 31 dicembre 2020 si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali.   4. Per gli anni 2019 e 2020 i soggetti attuatori di  opere  per  le quali deve essere realizzata  la  progettazione  possono  avviare  le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilita'  di finanziamenti limitati alle sole attivita' di progettazione. Le opere la cui  progettazione  e'  stata  realizzata  ai  sensi  del  periodo precedente    sono    considerate    prioritariamente     ai     fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.   5. I soggetti attuatori di opere sono  autorizzati  ad  avviare  le procedure di affidamento della progettazione  o  dell'esecuzione  dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e   finalizzate   all'opera   con   provvedimento    legislativo    o amministrativo.   6. Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di  manutenzione ordinaria  e  straordinaria,  ad  esclusione  degli   interventi   di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali  delle  opere  o  di  impianti,  possono  essere affidati, nel rispetto  delle  procedure  di  scelta  del  contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  sulla  base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione  generale, dall'elenco  dei  prezzi  unitari  delle  lavorazioni  previste,  dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica  dei  costi  della  sicurezza  da  non assoggettare  a  ribasso.  L'esecuzione  dei  predetti  lavori   puo' prescindere  dall'avvenuta  redazione  e  approvazione  del  progetto esecutivo.   7.  Fino  al  31  dicembre  2020,  i  limiti  di  importo  di   cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche ai  fini  dell'eventuale  esercizio  delle competenze  alternative  e  dei  casi  di  particolare  rilevanza   e complessita', sono elevati da 50 a 75 milioni di  euro.  Per  importi inferiori a 75 milioni di euro il parere  e'  espresso  dai  comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati interregionali per  le opere pubbliche.   8. Fino alla data di cui al comma 7 il termine di cui  all'articolo 215, comma 5, del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  per l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e' ridotto a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto.   9.  Il  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  in  sede   di espressione di parere, fornisce anche la  valutazione  di  congruita' del costo. Le amministrazioni, in sede di approvazione  dei  progetti definitivi o di assegnazione  delle  risorse,  indipendentemente  dal valore del progetto, possono richiedere al Consiglio  la  valutazione di congruita' del costo, che e' resa entro trenta giorni. Decorso  il detto  termine,  le  amministrazioni  richiedenti  possono   comunque procedere.   10. Fino al 31 dicembre 2020, possono  essere  oggetto  di  riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di  verifica  ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione dell'ambito di  applicazione  dell'accordo bonario di cui all'articolo 205 del medesimo decreto legislativo.   11. Fino alla data di entrata in  vigore  del  regolamento  di  cui all'articolo 216, comma 27-octies, del decreto legislativo 18  aprile 2016,  n.  50,   al   fine   di   prevenire   controversie   relative all'esecuzione del contratto le parti  possono  convenire  che  prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre  novanta  giorni  da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle  controversie  di  ogni natura  suscettibili  di  insorgere  nel  corso  dell'esecuzione  del contratto stesso.   12. Il collegio consultivo tecnico e' formato da tre membri  dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla  tipologia dell'opera. I componenti del collegio  possono  essere  scelti  dalle parti di comune accordo,  ovvero  le  parti  possono  concordare  che ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo  componente  sia scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso,  tutti  i componenti  devono  essere  approvati  dalle   parti.   Il   collegio consultivo  tecnico  si   intende   costituito   al   momento   della sottoscrizione dell'accordo da parte dei componenti designati e delle parti  contrattuali.  All'atto  della  costituzione  e'  fornita   al collegio consultivo  copia  dell'intera  documentazione  inerente  al contratto.   13. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio  consultivo puo' procedere all'ascolto informale  delle  parti  per  favorire  la rapida risoluzione delle  controversie  eventualmente  insorte.  Puo' altresi'  convocare  le  parti  per   consentire   l'esposizione   in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'eventuale  accordo  delle parti che accolga la proposta  di  soluzione  indicata  dal  collegio consultivo non ha natura transattiva, salva  diversa  volonta'  delle parti stesse.   14.  Il  collegio  consultivo  tecnico  e'   sciolto   al   termine dell'esecuzione del contratto o in data anteriore  su  accordo  delle parti.   15.  Per  gli  anni  2019  e  2020,  per  gli  interventi  di   cui all'articolo 216, comma 1-bis,  del  decreto  legislativo  18  aprile 2016,  n.  50,  le  varianti  da  apportare  al  progetto  definitivo approvato  dal  Comitato  interministeriale  per  la   programmazione economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono  approvate  esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del 50 per  cento  il valore del progetto approvato; in caso contrario sono  approvate  dal CIPE.   16. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:   "2-bis. Ai  soli  fini  della  prova  dell'assenza  dei  motivi  di esclusione di cui all'articolo 80 in capo all'operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l'operatore economico si avvale  ai  sensi  dell'articolo  89  nonche'  ai  subappaltatori,  i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari  a  sei  mesi dalla data del rilascio. Fatta eccezione per  il  DURC,  la  stazione appaltante, per i certificati e documenti gia' acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il  procedimento  di acquisto, puo' procedere alla verifica  dell'assenza  dei  motivi  di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell'attestazione gia'  rilasciata.  Gli  enti certificatori provvedono a  fornire  riscontro  entro  trenta  giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati  e degli altri documenti si intende  confermato.  I  certificati  e  gli altri documenti in  corso  di  validita'  possono  essere  utilizzati nell'ambito di diversi procedimenti di acquisto".   17. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, il comma 6-bis e' sostituito dai seguenti:   "6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli  operatori economici nei mercati elettronici di cui  al  comma  6,  il  soggetto responsabile  dell'ammissione  verifica  l'assenza  dei   motivi   di esclusione di cui all'articolo 80 su  un  campione  significativo  di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del  decreto  di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica e' effettuata  attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81,  anche  mediante  interoperabilita'  fra  sistemi.   I   soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso  ai  propri sistemi agli operatori  economici  per  la  consultazione  dei  dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di  cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione  e di permanenza nei mercati elettronici.   6-ter. Nelle procedure di affidamento  effettuate  nell'ambito  dei mercati elettronici  di  cui  al  comma  6,  la  stazione  appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario  dei requisiti  economici  e  finanziari  e  tecnico-professionali,  ferma restando la verifica del possesso dei requisiti  generali  effettuata dalla stazione appaltante  qualora  il  soggetto  aggiudicatario  non rientri tra gli operatori economici verificati a  campione  ai  sensi del comma 6-bis".   18.  Nelle  more  di  una  complessiva  revisione  del  codice  dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo  105,  comma  2, del medesimo codice, fatto salvo quanto  previsto  dal  comma  5  del medesimo articolo 105,  il  subappalto  e'  indicato  dalle  stazioni appaltanti nel bando di gara e non puo' superare la quota del 40  per cento dell'importo complessivo del contratto  di  lavori,  servizi  o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresi' sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105  e  del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonche' le verifiche  in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.   19. Al fine di perseguire l'efficacia dell'economia  circolare,  il comma 3 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:   "3. Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di cui al  comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure  semplificate  per il recupero dei rifiuti,  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,  pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998,  e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente  e  della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005,  n. 269. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e  di  cui al titolo III-bis della parte seconda del  presente  decreto  per  il recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorita'  competenti  sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1, suballegato 1,  al  citato decreto 5 febbraio 1998, nell'allegato 1, suballegato  1,  al  citato regolamento di cui al decreto 12 giugno 2002, n. 161, e nell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005,  n.  269, per i parametri ivi indicati  relativi  a  tipologia,  provenienza  e caratteristiche dei rifiuti, attivita' di recupero e  caratteristiche di quanto ottenuto da tale attivita'. Tali autorizzazioni individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 del presente decreto per  quanto riguarda le quantita'  di  rifiuti  ammissibili  nell'impianto  e  da sottoporre alle operazioni di recupero. Con decreto non avente natura regolamentare  del  Ministro  dell'ambiente  e   della   tutela   del territorio  e  del  mare  possono  essere  emanate  linee  guida  per l'uniforme applicazione della presente  disposizione  sul  territorio nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti  in ingresso nell'impianto in  cui  si  svolgono  tali  operazioni  e  ai controlli da  effettuare  sugli  oggetti  e  sulle  sostanze  che  ne costituiscono il risultato,  e  tenendo  comunque  conto  dei  valori limite per le sostanze inquinanti e  di  tutti  i  possibili  effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Entro dodici mesi  dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, i titolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  presentano   alle autorita' competenti apposita istanza  di  aggiornamento  ai  criteri generali definiti dalle linee guida".   20. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) all'articolo 23:       1) al comma 3:         1.1) al primo periodo, le parole: "Con decreto  del  Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare e  del  Ministro  dei  beni  e delle attivita'  culturali  e  del  turismo"  sono  sostituite  dalle seguenti:  "Con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  216,   comma 27-octies,";         1.2) al secondo e al terzo  periodo,  la  parola:  "decreto", ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: "regolamento";       2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:   "5. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica individua, tra piu' soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra  costi  e benefici per la collettivita', in relazione alle specifiche  esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.  Per  i  lavori  pubblici  di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche  ai fini della programmazione di cui all'articolo 21,  comma  3,  nonche' per l'espletamento delle  procedure  di  dibattito  pubblico  di  cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di  idee  di  cui all'articolo 152,  il  progetto  di  fattibilita'  e'  preceduto  dal documento  di  fattibilita'  delle  alternative  progettuali  di  cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  ggggg-quater),  nel  rispetto  dei contenuti di cui al regolamento previsto dal  comma  3  del  presente articolo. Resta  ferma  la  facolta'  della  stazione  appaltante  di richiedere  la  redazione  del  documento   di   fattibilita'   delle alternative  progettuali  anche  per  lavori  pubblici   di   importo inferiore alla  soglia  di  cui  all'articolo  35.  Nel  progetto  di fattibilita' tecnica  ed  economica,  il  progettista  sviluppa,  nel rispetto del quadro  esigenziale,  tutte  le  indagini  e  gli  studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonche' gli elaborati  grafici  per  l'individuazione  delle  caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche,  funzionali  e  tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche,  secondo  le modalita' previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.  Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica  deve  consentire,  ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa";       3) al comma 6:         3.1) dopo le parole: "paesaggistiche ed  urbanistiche,"  sono inserite le seguenti: "di verifiche relative  alla  possibilita'  del riuso del patrimonio  immobiliare  esistente  e  della  rigenerazione delle aree dismesse,";         3.2)  le   parole:   "di   studi   preliminari   sull'impatto ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "di studi di fattibilita' ambientale e paesaggistica";         3.3)  le  parole:  "le  esigenze  di   compensazioni   e   di mitigazione dell'impatto ambientale" sono sostituite dalle  seguenti: "la descrizione  delle  misure  di  compensazioni  e  di  mitigazione dell'impatto ambientale";       4) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:   "11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese  di  carattere  strumentale sostenute   dalle   amministrazioni   aggiudicatrici   in   relazione all'intervento.   11-ter. Le spese  strumentali,  incluse  quelle  per  sopralluoghi, riguardanti le attivita' finalizzate alla stesura del piano  generale degli interventi del sistema accentrato delle  manutenzioni,  di  cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a  carico delle  risorse  iscritte  sui  pertinenti  capitoli  dello  stato  di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  trasferite all'Agenzia del demanio.";     b) all'articolo 24:       1) al comma 2, le parole:  "Con  decreto  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti,  da  adottare  entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC," sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Con  il   regolamento   di   cui all'articolo  216,  comma  27-octies,"  e  il  secondo   periodo   e' sostituito dal seguente: "Fino alla data di  entrata  in  vigore  del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si  applica  la disposizione transitoria ivi prevista.";       2) al comma 5, terzo periodo,  le  parole:  "Il  decreto"  sono sostituite dalle seguenti: "Il regolamento";       3) al comma 7:         3.1) al primo periodo, le parole:  "o  delle  concessioni  di lavori pubblici" sono soppresse;         3.2) al secondo periodo, le parole: ", concessioni di  lavori pubblici" sono soppresse;     c) all'articolo 26, comma 6, lettera b), sono aggiunte, in  fine, le seguenti parole: "ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualita'";     d) all'articolo 29, comma 1, il secondo, il  terzo  e  il  quarto periodo sono soppressi;     e) all'articolo 31, comma 5:       1) al primo periodo,  le  parole:  "L'ANAC  con  proprie  linee guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata  in  vigore  del presente codice definisce" sono sostituite dalle  seguenti:  "Con  il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, e' definita";       2) al secondo periodo, le parole: "Con le medesime linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "Con il medesimo regolamento  di  cui all'articolo 216, comma 27-octies,";       3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo  216,  comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";     f)  all'articolo  32,  comma  2,  secondo  periodo,  le   parole: "all'articolo  36,  comma  2,  lettera  a),"  sono  sostituite  dalle seguenti: "all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b),";     g) all'articolo 35:       1) al comma 9, lettera a), la parola:  "contemporaneamente"  e' soppressa;       2) al comma 10, lettera a), la parola: "contemporaneamente"  e' soppressa;       3) al comma 18, le parole:  "dei  lavori",  ovunque  ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "della prestazione";     h) all'articolo 36:       1) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:     "b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000  euro  e inferiore a  150.000  euro  per  i  lavori,  o  alle  soglie  di  cui all'articolo 35 per le forniture e i  servizi,  mediante  affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove  esistenti,  per  i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno  cinque  operatori economici individuati sulla base di indagini  di  mercato  o  tramite elenchi di operatori  economici,  nel  rispetto  di  un  criterio  di rotazione degli inviti. I lavori possono  essere  eseguiti  anche  in amministrazione diretta, fatto salvo  l'acquisto  e  il  noleggio  di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati  della  procedura  di  affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati";       2) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti:     "c) per affidamenti di lavori  di  importo  pari  o  superiore  a 150.000 euro e  inferiore  a  350.000  euro,  mediante  la  procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un  criterio  di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di  operatori  economici.  L'avviso  sui  risultati della procedura  di  affidamento  contiene  l'indicazione  anche  dei soggetti invitati;     c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari  o  superiore  a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante  la  procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di  un  criterio di rotazione degli inviti, individuati  sulla  base  di  indagini  di mercato o  tramite  elenchi  di  operatori  economici.  L'avviso  sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;"       3) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:     "d) per affidamenti di lavori  di  importo  pari  o  superiore  a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo  60,  fatto  salvo  quanto previsto dall'articolo 97, comma 8";       4) il comma 5 e' abrogato;       5) al comma 7:         5.1) al primo periodo, le parole: "L'ANAC con  proprie  linee guida, da adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente codice, stabilisce le modalita' di dettaglio  per supportare le stazioni appaltanti  e  migliorare  la  qualita'  delle procedure di cui al presente articolo, delle" sono  sostituite  dalle seguenti:  "Con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  216,   comma 27-octies, sono stabilite le modalita' relative alle procedure di cui al presente articolo, alle";         5.2) al secondo periodo, le  parole:  "Nelle  predette  linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "Nel predetto  regolamento"  e le parole:  ",  nonche'  di  effettuazione  degli  inviti  quando  la stazione appaltante intenda avvalersi della  facolta'  di  esclusione delle offerte anomale" sono soppresse;         5.3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Fino  alla data di entrata in vigore del regolamento di  cui  all'articolo  216, comma  27-octies,  si  applica  la   disposizione   transitoria   ivi prevista.";       6) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:   "9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95,  comma  3,  le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo  ovvero sulla   base   del   criterio   dell'offerta   economicamente    piu' vantaggiosa";     i) all'articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: "vigente normativa" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "; gli archeologi";     l) all'articolo 47:       1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:   "2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45,  comma  2,  lettera c), e 46, comma 1, lettera f),  eseguono  le  prestazioni  o  con  la propria struttura o tramite i consorziati indicati in  sede  di  gara senza che  cio'  costituisca  subappalto,  ferma  la  responsabilita' solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per  i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84,  con  il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono  stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che  eseguono  le  prestazioni.  L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto";       2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:   "2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi  stabili  dei  requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e  forniture e' valutata, a seguito della verifica della effettiva  esistenza  dei predetti requisiti  in  capo  ai  singoli  consorziati.  In  caso  di scioglimento del  consorzio  stabile  per  servizi  e  forniture,  ai consorziati    sono    attribuiti    pro    quota     i     requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati  a  favore  del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le  quote  di assegnazione  sono  proporzionali  all'apporto   reso   dai   singoli consorziati  nell'esecuzione  delle   prestazioni   nel   quinquennio antecedente";     m) all'articolo 59:       1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo e' aggiunto, in  fine, il  seguente:  "I  requisiti  minimi   per   lo   svolgimento   della progettazione oggetto del contratto sono previsti  nei  documenti  di gara nel rispetto del  presente  codice  e  del  regolamento  di  cui all'articolo 216, comma 27-octies;  detti  requisiti  sono  posseduti dalle  imprese  attestate  per  prestazioni   di   sola   costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di  offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti  di  cui  all'articolo 46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione  e costruzione  documentano  i  requisiti  per  lo   svolgimento   della progettazione  esecutiva  laddove  i  predetti  requisiti  non  siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.";       2) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:   "1-quater. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di  uno o piu' soggetti  qualificati  alla  realizzazione  del  progetto,  la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalita' per  la corresponsione  diretta  al  progettista  della  quota  del  compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente  in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi  documenti  fiscali  del progettista indicato o raggruppato";     n) all'articolo 76, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:   "2-bis. Nei  termini  stabiliti  al  comma  5  e'  dato  avviso  ai candidati e ai concorrenti, con  le  modalita'  di  cui  all'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione digitale,  di  cui  al  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  o  strumento  analogo  negli  altri Stati membri, del provvedimento che  determina  le  esclusioni  dalla procedura di affidamento e le  ammissioni  ad  essa  all'esito  della verifica della documentazione  attestante  l'assenza  dei  motivi  di esclusione  di  cui  all'articolo  80,  nonche'  la  sussistenza  dei requisiti  economico-finanziari  e  tecnico-professionali,  indicando l'ufficio o il collegamento informatico  ad  accesso  riservato  dove sono disponibili i relativi atti";     o) all'articolo 80:       1) al comma 2, dopo il secondo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: "Resta fermo altresi' quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.";       2) al comma 3,  al  primo  periodo,  le  parole:  "in  caso  di societa' con meno di quattro soci" sono  sostituite  dalle  seguenti: "in caso di societa' con  un  numero  di  soci  pari  o  inferiore  a quattro"  e,  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:   "quando   e' intervenuta la riabilitazione" sono inserite  le  seguenti:  "ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua,  quando  questa e' stata dichiarata  estinta  ai  sensi  dell'articolo  179,  settimo comma, del codice penale";       3) al comma 5, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:     "b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o  si trovi in stato di liquidazione coatta o di  concordato  preventivo  o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la  dichiarazione di  una  di  tali  situazioni,   fermo   restando   quanto   previsto dall'articolo 110 del presente codice  e  dall'articolo  186-bis  del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267";       4) al comma 5, dopo la lettera c-ter) e' inserita la seguente:     "c-quater)   l'operatore   economico   abbia    commesso    grave inadempimento  nei  confronti   di   uno   o   piu'   subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato";       5) il comma 10 e' sostituito dai seguenti:   "10. Se la sentenza penale di  condanna  definitiva  non  fissa  la durata della pena accessoria della incapacita' di contrattare con  la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla  procedura d'appalto o concessione e':     a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria  perpetua,  ai  sensi  dell'articolo  317-bis,  primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata  estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;     b) pari a sette anni nei  casi  previsti  dall'articolo  317-bis, secondo  periodo,  del  codice  penale,  salvo  che  sia  intervenuta riabilitazione;     c) pari a cinque anni nei casi diversi  da  quelli  di  cui  alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.   10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma  10,  se  la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a  sette  e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione  e'  pari  alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5,  la  durata della esclusione e'  pari  a  tre  anni,  decorrenti  dalla  data  di adozione del provvedimento amministrativo di  esclusione  ovvero,  in caso di  contestazione  in  giudizio,  dalla  data  di  passaggio  in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla  definizione  del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale  fatto  ai fini della propria valutazione circa la sussistenza  del  presupposto per  escludere  dalla  partecipazione  alla   procedura   l'operatore economico che l'abbia commesso";     p) all'articolo 83, comma 2, al secondo periodo, le parole:  "con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   da adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data  di  entrata in  vigore  del  presente  codice,  previo  parere  delle  competenti Commissioni parlamentari" sono sostituite  dalle  seguenti:  "con  il regolamento di cui all'articolo 216, comma  27-octies"  e,  al  terzo periodo, le parole: "di dette  linee  guida"  sono  sostituite  dalle seguenti: "di detto regolamento";     q) all'articolo 84:       1) al comma 1, dopo il primo periodo sono aggiunti i  seguenti: "L'attivita' di attestazione e' esercitata nel rispetto del principio di  indipendenza  di  giudizio,  garantendo  l'assenza  di  qualunque interesse   commerciale   o   finanziario   che   possa   determinare comportamenti non  imparziali  o  discriminatori.  Gli  organismi  di diritto   privato   di   cui   al   primo   periodo,   nell'esercizio dell'attivita' di attestazione per gli esecutori di lavori  pubblici, svolgono  funzioni  di  natura  pubblicistica,  anche  agli   effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.";       2) al comma 2,  primo  periodo,  le  parole:  "L'ANAC,  con  il decreto di cui all'articolo 83, comma 2, individua,  altresi',"  sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento  di  cui  all'articolo 216, comma 27-octies, sono altresi' individuati";       3) al comma 4, lettera b), le parole: "al decennio antecedente" sono sostituite dalle seguenti: "ai quindici anni antecedenti";       4) al comma 6, quarto periodo, le parole: "nelle  linee  guida" sono sostituite dalle seguenti: "nel regolamento di cui  all'articolo 216, comma 27-octies";       5) al comma 8, al primo periodo, le parole: "Le linee guida  di cui  al  presente  articolo  disciplinano"  sono   sostituite   dalle seguenti: "Il regolamento di cui all'articolo 216,  comma  27-octies, disciplina" e,  al  secondo  periodo,  le  parole:  "Le  linee  guida disciplinano" sono sostituite dalle seguenti: "Sono disciplinati";       6) al comma 10, primo periodo, le parole: "delle  linee  guida" sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento di cui  all'articolo 216, comma 27-octies,";       7) al comma 11, le parole: "nelle linee guida" sono  sostituite dalle seguenti: "nel  regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma 27-octies";     r) all'articolo 86, comma 5-bis, le  parole:  "dall'ANAC  con  le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2." sono  sostituite  dalle seguenti:  "con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  216,   comma 27-octies.";     s) all'articolo 89, comma 11:       1) al terzo periodo, le parole: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito  il  Consiglio superiore dei lavori pubblici," sono sostituite dalle seguenti:  "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,";       2) il quarto periodo e' sostituito  dal  seguente:  "Fino  alla data di entrata in vigore del regolamento di  cui  all'articolo  216, comma  27-octies,  si  applica  la   disposizione   transitoria   ivi prevista.";     t) all'articolo 95:       1) al comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:     "b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo  pari  o superiore  a  40.000  euro  caratterizzati  da   notevole   contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo";       2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate;       3) al comma 4, alla lettera  b)  sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti parole: ", fatta eccezione per i servizi ad alta  intensita' di manodopera di cui al comma 3, lettera a)";     u) all'articolo 97:       1) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:   "2. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo  piu' basso e il numero  delle  offerte  ammesse  e'  pari  o  superiore  a quindici, la congruita' delle offerte e' valutata sulle  offerte  che presentano un ribasso pari o superiore  ad  una  soglia  di  anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli  offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia  di  anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:     a) calcolo della somma  e  della  media  aritmetica  dei  ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione  del  10  per cento,  arrotondato  all'unita'  superiore,   rispettivamente   delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso;  le  offerte aventi un uguale valore  di  ribasso  sono  prese  in  considerazione distintamente nei loro singoli valori;  qualora,  nell'effettuare  il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu' offerte di eguale valore rispetto alle  offerte  da  accantonare,  dette  offerte  sono altresi' da accantonare;     b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi  percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);     c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);     d) la soglia calcolata alla lettera  c)  e'  decrementata  di  un valore percentuale pari al prodotto delle prime  due  cifre  dopo  la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).   2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione e'  quello  del  prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse e' inferiore a quindici, la congruita' delle offerte e' valutata sulle offerte che  presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruita' delle offerte, al fine  di non  rendere  predeterminabili  dagli  offerenti   i   parametri   di riferimento per il calcolo della soglia di  anomalia,  il  RUP  o  la commissione giudicatrice procedono come segue:     a) calcolo della media  aritmetica  dei  ribassi  percentuali  di tutte  le  offerte  ammesse,  con  esclusione  del  10   per   cento, arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente  delle  offerte  di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le  offerte  aventi  un uguale valore di ribasso sono prese in  considerazione  distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo  del  10 per cento, siano  presenti  una  o  piu'  offerte  di  eguale  valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi'  da accantonare;     b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi  percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);     c) calcolo del rapporto tra lo scarto  medio  aritmetico  di  cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);     d) se il rapporto di cui alla lettera c) e' pari  o  inferiore  a 0,15, la soglia di anomalia e' pari al valore della media  aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento  della  medesima media aritmetica;     e) se il rapporto di cui alla lettera c) e' superiore a  0,15  la soglia di anomalia e' calcolata come somma della media aritmetica  di cui alla lettera a) e dello  scarto  medio  aritmetico  di  cui  alla lettera b).   2-ter. Al fine di non  rendere  nel  tempo  predeterminabili  dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della  soglia  di anomalia, il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  puo' procedere  con  decreto  alla  rideterminazione  delle  modalita'  di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia";       2) al comma 3, dopo il primo periodo sono aggiunti, in fine,  i seguenti: "Il calcolo di cui al primo periodo e'  effettuato  ove  il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.  Si  applica l'ultimo periodo del comma 6.";       3) al comma 3-bis, le parole: "Il calcolo di cui al comma 2  e' effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "Il  calcolo  di  cui  ai commi 2, 2-bis e 2-ter e' effettuato";       4) al comma 8, al primo periodo, le parole: "alle soglie di cui all'articolo  35,  la  stazione  appaltante  puo'   prevedere"   sono sostituite dalle seguenti: "alle soglie di cui all'articolo 35, e che non presentano carattere  transfrontaliero,  la  stazione  appaltante prevede" e dopo le parole: "individuata ai sensi del  comma  2"  sono inserite le seguenti: "e dei commi 2-bis e 2-ter" e il terzo  periodo e' sostituito dal seguente:  "Comunque  l'esclusione  automatica  non opera quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci";     v) all'articolo 102, comma 8:       1) al primo periodo, le parole: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del  Consiglio  superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC," sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,";       2) il terzo periodo e' soppresso;     z) all'articolo 111:       1) al comma 1, primo  periodo,  le  parole:  "Con  decreto  del Ministro delle infrastrutture  e  trasporti,  da  adottare  entro  90 giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  codice,  su proposta  dell'ANAC,  previo  parere  delle  competenti   commissioni parlamentari, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida  che  individuano" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Con  il   regolamento   di   cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono individuate";       2) al comma 2, al secondo periodo, le parole: "Con il  medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresi' approvate linee  guida  che individuano"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Con  il   medesimo regolamento di cui al comma 1 sono altresi' individuate" e  il  terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Fino alla  data  di  entrata  in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma  27-octies,  si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";     aa) all'articolo 146, comma 4:       1) al primo periodo, le parole: "Con decreto del  Ministro  dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di  concerto  con  il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro  sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  codice,"  sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento  di  cui  all'articolo 216, comma 27-octies,";       2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo  216,  comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";     bb) all'articolo 177, comma  2,  le  parole:  "ventiquattro  mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice" sono  sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2020";     cc) all'articolo 183, dopo il comma 17 e' inserito il seguente:   "17-bis.  Gli  investitori   istituzionali   indicati   nell'elenco riportato all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n. 122, nonche' i  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  numero  3),  del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio, del 25 giugno  2015,  secondo  quanto  previsto  nella  comunicazione (COM(2015) 361 final) della Commissione del 22 luglio  2015,  possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o consorziati, qualora privi dei requisiti  tecnici,  con  soggetti  in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento  di contratti pubblici per servizi di progettazione";     dd) all'articolo 196, i commi 3 e 4 sono abrogati;     ee) all'articolo 197:       1) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "La qualificazione  del  contraente  generale  e'  disciplinata  con   il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies.";       2) il comma 3 e' abrogato;       3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:   "4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all'articolo 194, oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, e' istituito il  sistema  di  qualificazione  del  contraente  generale, disciplinato con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma 27-octies,  gestito  dal  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei trasporti, che prevede specifici  requisiti  in  ordine  all'adeguata capacita' economica e finanziaria, all'adeguata idoneita'  tecnica  e organizzativa, nonche' all'adeguato organico tecnico e dirigenziale";     ff) all'articolo 199:       1) al comma 2,  primo  periodo,  le  parole:  "alla  SOA"  sono sostituite dalle seguenti: "all'amministrazione";       2) al comma 4, al primo periodo, le parole: "del decreto di cui all'articolo 83,  comma  2"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies"  e  il  secondo periodo e' soppresso;     gg) all'articolo 216:       1)  al  comma  14, le  parole:  "delle  linee  guida   indicate all'articolo 83,  comma  2"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies";       2) al comma 27-bis, primo periodo, le parole: "del  decreto  di cui all'articolo 83, comma 2" sono sostituite  dalle  seguenti:  "del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies";       3) il comma 27-sexies e' sostituito dal seguente:   "27-sexies. Per le  concessioni  autostradali  gia'  scadute  o  in scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in  vigore  della presente disposizione, e il cui  bando  e'  pubblicato  entro  il  31 dicembre 2019, il concedente puo' avviare le procedure  di  gara  per l'affidamento della concessione anche sulla base del solo  fabbisogno predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente";       4) dopo il comma 27-septies e' aggiunto il seguente:   "27-octies. Nelle  more  dell'adozione,  entro  centottanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b),  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  di  un regolamento unico recante disposizioni di  esecuzione,  attuazione  e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli  24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi  1  e  2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del  regolamento di cui al presente comma,  in  quanto  compatibili  con  il  presente codice e non oggetto delle  procedure  di  infrazione  nn.  2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell'archiviazione delle  citate  procedure di infrazione, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento,  il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e   l'ANAC   sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le  linee  guida adottati  in  materia.   Il   regolamento   reca,   in   particolare, disposizioni nelle seguenti materie: a) nomina, ruolo e  compiti  del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi  e forniture, e verifica del progetto; c) sistema  di  qualificazione  e requisiti degli esecutori di lavori e  dei  contraenti  generali;  d) procedure di affidamento e realizzazione  dei  contratti  di  lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;  e) direzione dei lavori e dell'esecuzione; f) esecuzione  dei  contratti di lavori, servizi e forniture, contabilita', sospensioni  e  penali; g) collaudo e verifica di conformita';  h)  affidamento  dei  servizi attinenti all'architettura  e  all'ingegneria  e  relativi  requisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano  di avere efficacia le linee guida di  cui  all'articolo  213,  comma  2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonche'  quelle che comunque siano  in  contrasto  con  le  disposizioni  recate  dal regolamento".   21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano alle  procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora  stati  inviati  gli  inviti  a  presentare  le offerte o i preventivi.   22. All'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati;     b) al comma 5, primo periodo, le parole: "Salvo  quanto  previsto al comma 6-bis, per l'impugnazione" sono sostituite  dalle  seguenti: "Per l'impugnazione";     c) al comma 7, primo periodo, le parole: "Ad eccezione  dei  casi previsti al comma 2-bis, i nuovi" sono sostituite dalle seguenti:  "I nuovi";     d) al comma 9, le parole: "Nei casi previsti al comma  6-bis,  il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza  entro  sette giorni  dall'udienza,  pubblica  o  in  camera   di   consiglio,   di discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo,  che  avviene  entro  due  giorni   dall'udienza"   sono soppresse;     e) al comma 11, primo periodo, le parole:  "Le  disposizioni  dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo  e  10" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni dei commi 3,  6,  8, 8-bis, 8-ter, 9 e 10".   23. Le disposizioni di cui al comma 22  si  applicano  ai  processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.   24. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  il  comma 912 e' abrogato.   25. Per il periodo di vigenza  del  presente  decreto,  sono  fatti salvi gli effetti dell'articolo 1, comma 912, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per i soli comuni che, alla data di entrata  in  vigore del presente decreto, hanno avviato l'iter di  progettazione  per  la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo  1,  comma  107, della medesima legge n. 145 del  2018  e  non  hanno  ancora  avviato l'esecuzione dei lavori. Per gli stessi comuni:     a) il termine di cui all'articolo 1, comma 109,  della  legge  30 dicembre 2018, n. 145, e' differito al 10 luglio 2019;     b) il termine di cui all'articolo 1, comma  111,  primo  periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' differito al 31 luglio 2019;     c) il termine di cui all'articolo 1, comma 111,  ultimo  periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e'  differito  al  15  novembre 2019.   26.  Il  Ministero  dell'interno  provvede,  con  proprio  decreto, all'attuazione delle disposizioni di  cui  al  comma  25  nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.   27. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:   "1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure  di  affidamento  degli appalti pubblici  per  la  realizzazione  delle  scelte  di  politica pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la societa' Sport e salute Spa e' qualificata di diritto centrale di committenza e puo' svolgere attivita' di centralizzazione delle committenze per conto delle  amministrazioni  aggiudicatrici  o degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice".   28. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente  decreto,  le  risorse  del  Fondo  Sport  e Periferie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre  2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  gennaio  2016, n. 9, sono trasferite alla societa' Sport  e  salute  Spa,  la  quale subentra nella gestione del Fondo e dei rapporti pendenti.   29. Per le attivita'  necessarie  all'attuazione  degli  interventi finanziati ai sensi  dell'articolo  1,  comma  362,  della  legge  27 dicembre 2017, n.  205,  l'Ufficio  per  lo  sport  si  avvale  della societa' Sport e salute Spa.   30.  Per  l'esecuzione  dei   lavori   per   la   costruzione,   il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei centri di  cui all'articolo  14,  comma  1,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  resta  fermo  quanto  previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018,  n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132».   All'articolo 2:     al comma 1, capoverso Art. 110:     al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 108» sono inserite  le seguenti: «del presente codice»;     al comma 4, dopo le parole: «Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161,» sono inserite le  seguenti:  «anche ai sensi del»;     al comma 4, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente numero:       «2-bis) al quinto comma, la lettera b) e' abrogata».   Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:   «Art. 2-bis (Norme urgenti in materia di soggetti  coinvolti  negli appalti pubblici). - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 14  dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 2, le parole: "ed anche  assistiti"  sono  sostituite dalle seguenti: "anche se assistiti";     b) al comma 6, le parole: "in misura non superiore  a  un  quarto del suo importo" sono sostituite dalle seguenti: "in  misura  massima determinata dal decreto adottato ai sensi del comma 7".   2. All'articolo 2477 del codice civile, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:   "La nomina dell'organo di controllo o del revisore e'  obbligatoria se la societa':     a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;     b) controlla una societa' obbligata  alla  revisione  legale  dei conti;     c) ha superato  per  due  esercizi  consecutivi  almeno  uno  dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello  stato  patrimoniale:  4 milioni di euro; 2) ricavi  delle  vendite  e  delle  prestazioni:  4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unita'.   L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di  cui alla lettera c) del secondo comma  cessa  quando,  per  tre  esercizi consecutivi, non e' superato alcuno dei predetti limiti".   3. Al quinto comma dell'articolo 2477 del codice civile, le parole: "limiti indicati al terzo  comma"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "limiti indicati al secondo comma"».   All'articolo 3:     al comma 1:       alla lettera a) e' premessa la seguente:     «0a) all'articolo 59, comma 2, dopo la lettera c) e' aggiunta  la seguente:     "c-bis)  prove  e  controlli  su  materiali  da  costruzione   su strutture e costruzioni esistenti"»;       alla lettera a):         al numero 1), capoverso 1, dopo le  parole:  «allo  sportello unico»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «tramite   posta   elettronica certificata (PEC)»;         al numero 3), capoverso 4,  dopo  le  parole:  «Lo  sportello unico» sono inserite le seguenti: «, tramite PEC,»;         al numero 4), capoverso 6, dopo  le  parole:  «deposita  allo sportello unico» sono inserite le seguenti: «, tramite PEC,»;         al numero 5), capoverso 7,  dopo  le  parole:  «lo  sportello unico» sono inserite le seguenti: «, tramite PEC,»;       la lettera b) e' sostituita dalla seguente:     «b) all'articolo 67:         1) al comma 7, le parole: "in tre  copie"  sono  soppresse  e dopo le parole: "che invia" sono inserite le seguenti: "tramite posta elettronica certificata (PEC)";         2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:   "8-ter. Per gli interventi di cui  all'articolo  94-bis,  comma  1, lettera b), numero 2), e lettera c), numero  1),  il  certificato  di collaudo e' sostituito dalla  dichiarazione  di  regolare  esecuzione resa dal direttore dei lavori"»;       alla lettera c), capoverso 3,  le  parole:  «,  e  dagli  altri elaborati» sono sostituite  dalle  seguenti:  «e  accompagnato  dagli altri elaborati»;       alla lettera d), capoverso Art. 94-bis:     al comma 1, alinea, le parole: «di cui a  capi»  sono  sostituite dalle seguenti: «di cui ai capi»;     al comma 1, lettera a), il numero 1) e' sostituito dal seguente:         «1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico  di costruzioni esistenti nelle localita'  sismiche  ad  alta  sismicita' (zona 1) e a media sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration-PGA compresi fra 0,20 g e 0,25 g)»;         al comma 1, lettera  b),  il  numero  1)  e'  sostituito  dal seguente:         «1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico  di costruzioni esistenti nelle localita'  sismiche  a  media  sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20  g, e zona 3)»;         al comma 1, lettera b), dopo il  numero  3)  e'  aggiunto  il seguente:         «3-bis) le nuove  costruzioni  appartenenti  alla  classe  di costruzioni con  presenza  solo  occasionale  di  persone  e  edifici agricoli di cui  al  punto  2.4.2  del  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;»;     al comma 2, al primo periodo, dopo la  parola:  «definisce»  sono inserite le seguenti: «, entro sessanta giorni dalla data di  entrata in vigore della legge di  conversione  del  decreto-legge  18  aprile 2019, n. 32,», al secondo periodo, le parole da: «comunque»  fino  a: «elencazioni o» sono soppresse, dopo il secondo periodo  e'  inserito il  seguente:  «Le  elencazioni  riconducibili  alle   categorie   di interventi di minore rilevanza o privi di  rilevanza,  gia'  adottate dalle  regioni,  possono  rientrare  nelle  medesime   categorie   di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c).» e, al terzo  periodo, le parole:  «di  adeguamento  delle  stesse»  sono  sostituite  dalle seguenti: «di adeguamento alle stesse»;     al comma 4, le  parole:  «di  al  comma»  sono  sostituite  dalle seguenti: «di cui al comma»;     dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:   «1-bis. Al fine  di  dare  attuazione  all'articolo  59,  comma  2, lettera c-bis), del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotta dal comma  l, lettera 0a), del presente articolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente   decreto,   adotta   specifici provvedimenti».   All'articolo 4:     al comma 1, dopo le parole: «ritenuti prioritari»  sono  inserite le seguenti: «, individuati con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente decreto,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,  previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con uno o  piu'  decreti  successivi,  da adottare con le modalita'  di  cui  al  primo  periodo  entro  il  31 dicembre  2020,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   puo' individuare ulteriori interventi prioritari per i quali  disporre  la nomina di Commissari straordinari.»;     il comma 2 e' sostituito dal seguente:   «2. Per le finalita' di cui al comma 1,  ed  allo  scopo  di  poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione  dei lavori, i Commissari straordinari,  individuabili  anche  nell'ambito delle societa' a controllo pubblico, cui spetta l'assunzione di  ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione  e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in  raccordo con i  Provveditorati  interregionali  alle  opere  pubbliche,  anche mediante specifici  protocolli  operativi  per  l'applicazione  delle migliori  pratiche.  L'approvazione  dei  progetti   da   parte   dei Commissari straordinari, d'intesa  con  i  Presidenti  delle  regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto  di  legge, ogni autorizzazione,  parere,  visto  e  nulla  osta  occorrenti  per l'avvio o la prosecuzione dei  lavori,  fatta  eccezione  per  quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini  dei  relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli  relativi  alla  tutela  di beni culturali e paesaggistici, per i quali il  termine  di  adozione dell'autorizzazione, parere, visto e  nulla  osta  e'  fissato  nella misura massima di sessanta  giorni  dalla  data  di  ricezione  della richiesta, decorso il quale, ove l'autorita' competente  non  si  sia pronunciata,  detti  atti  si   intendono   rilasciati.   L'autorita' competente puo' altresi' chiedere chiarimenti o elementi  integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente  periodo  e' sospeso fino al  ricevimento  della  documentazione  richiesta  e,  a partire  dall'acquisizione  della  medesima  documentazione,  per  un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale  i  chiarimenti  o gli elementi integrativi si intendono comunque  acquisiti  con  esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorita' competente ne da'  preventiva  comunicazione  al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di  cui  al presente comma e' sospeso,  fino  all'acquisizione  delle  risultanze degli accertamenti e, comunque, per  un  periodo  massimo  di  trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I termini di cui ai periodi precedenti si  applicano  altresi'  per  le procedure autorizzative per l'impiantistica  connessa  alla  gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU)  e dei rifiuti organici in  generale  della  regione  Lazio  e  di  Roma Capitale, fermi restando i principi  di  cui  alla  parte  prima  del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  nel  rispetto  delle disposizioni contenute  nella  parte  seconda  del  medesimo  decreto legislativo n. 152 del 2006»;     al comma 4  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le modalita' e le deroghe di cui al presente comma,  nonche'  quelle  di cui  al  comma  2,  ad  eccezione  di  quanto  ivi  previsto  per   i procedimenti relativi alla tutela di beni culturali e  paesaggistici, e di  cui  al  comma  3,  si  applicano  anche  agli  interventi  dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico  in  attuazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico,  il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, di  cui  al  decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20   febbraio   2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile  2019,  e  ai Commissari  per  l'attuazione  degli   interventi   idrici   di   cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»;     al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole:  «possono  avvalersi» sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la finanza pubblica,»;     al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «puo' avvalersi» sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza pubblica,»;     dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:   «6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di realizzazione del  modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la  salvaguardia  della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta   del   Ministro   delle infrastrutture e dei  trasporti,  d'intesa  con  la  regione  Veneto, sentiti i Ministri dell'economia e  delle  finanze,  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, per i  beni  e  le  attivita' culturali e delle politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del turismo, la citta' metropolitana di Venezia e il comune  di  Venezia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nominato un Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di  prosecuzione dei  lavori  volti  al  completamento  dell'opera.  A  tal  fine   il Commissario puo' assumere le funzioni di stazione appaltante e  opera in raccordo con la struttura del Provveditorato  interregionale  alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto  Adige  e  il  Friuli Venezia Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita' assegnate al Commissario straordinario, con  il  medesimo  decreto  sono  altresi' stabiliti  i  termini,  le  modalita',  le  tempistiche,  l'eventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario, il cui onere e'  posto a carico del quadro economico dell'opera. Il compenso del Commissario e' fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111.  Il  Commissario straordinario opera in deroga alle disposizioni di legge  in  materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi  generali posti dai Trattati dell'Unione europea  e  dalle  disposizioni  delle direttive di settore, anche come recepiti  dall'ordinamento  interno. Il Commissario puo'  avvalersi  di  strutture  delle  amministrazioni centrali o territoriali interessate nonche' di  societa'  controllate dallo Stato o dalle regioni, nel limite delle risorse  disponibili  e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.   6-ter. Al fine della piu' celere realizzazione degli interventi per la  salvaguardia  della  Laguna  di  Venezia,  le  risorse  assegnate dall'articolo 1, comma 852, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 40 milioni di euro  per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e  destinate  ai  comuni  della Laguna di Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono  ripartite,  per  le  annualita' 2018 e 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentiti gli enti attuatori.   6-quater. Al fine di assicurare la piena  fruibilita'  degli  spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di  Parma  denominato  "Nuovo Ponte Nord", la regione Emilia-Romagna, la provincia di  Parma  e  il comune di Parma, verificata la presenza sul corso d'acqua  principale su cui insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o di altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee  a  garantire  un franco di sicurezza adeguato rispetto al livello delle piene, possono adottare  i  necessari  provvedimenti   finalizzati   a   consentirne l'utilizzo  permanente  attraverso  l'insediamento  di  attivita'  di interesse collettivo sia a scala urbana  che  extraurbana,  anche  in deroga alla pianificazione vigente, nel rispetto della pianificazione di bacino  e  delle  relative  norme  di  attuazione.  Tale  utilizzo costituisce fattispecie unica e straordinaria. I costi per l'utilizzo di cui al presente comma gravano sull'ente incaricato della  gestione e non comportano nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica»;     al comma 7,  dopo  le  parole:  «legge  27  dicembre  2013»  sono inserite le seguenti: «, n.  147,»  e  sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti   parole:   «e    per    l'abbattimento    delle    barriere architettoniche»;     dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:   «7-bis.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare  entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli interventi per  realizzare  la Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, e per gli  investimenti del Piano nazionale infrastrutturale  per  la  ricarica  dei  veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui all'articolo  17-septies  del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto "PNire 3", a favore  di progetti di realizzazione  di  reti  di  infrastrutture  di  ricarica dedicate ai veicoli alimentati ad energia  elettrica,  immediatamente realizzabili,   valutati   e   selezionati   dal   Ministero    delle infrastrutture e dei trasporti.   7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, nel limite  complessivo di  euro  10  milioni  per  l'anno   2019,   si   provvede   mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;     al comma 9, le parole: «articolo 107, comma  3»  sono  sostituite dalle seguenti: «articolo 107, terzo comma»;     dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:   «12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  dopo il comma 148 e' inserito il seguente:   "148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per tali  contributi sono conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017".   12-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 14  gennaio  1994,  n. 20, dopo il secondo periodo e' inserito  il  seguente:  "La  gravita' della colpa e ogni conseguente  responsabilita'  sono  in  ogni  caso escluse per ogni profilo se il fatto dannoso trae origine da  decreti che determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi  ragione,  di rapporti di concessione autostradale, allorche' detti  decreti  siano stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimita' svolto su  richiesta  dell'amministrazione procedente".   12-quater. All'articolo 16 della legge 27  febbraio  1967,  n.  48, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:   "In caso di assenza o impedimento  temporaneo  del  Presidente  del Consiglio dei  ministri,  il  Comitato  e'  presieduto  dal  Ministro dell'economia e delle finanze in  qualita'  di  vice  presidente  del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo,  le  relative  funzioni  sono  svolte  dal  Ministro presente piu' anziano per eta'".   12-quinquies. All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017,  n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 6, le parole:  "31  dicembre  2019"  sono  sostituire dalle seguenti: "31 gennaio 2021";     b) al comma 9, le parole: "con la consegna delle  opere  previste nel piano di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti:  "il  31 dicembre 2021".   12-sexies. Al primo periodo del comma  13  dell'articolo  55  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le  parole:  "Nodo  stazione  di Verona"  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:   "nonche'   delle iniziative  relative   all'interporto   di   Trento,   all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed  al  porto  fluviale  di Valdaro (Mantova)".   12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio dei lavori  del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il  collegamento  dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova,  i progetti  "Potenziamento  infrastrutturale  Voltri-Brignole",  "Linea AV/AC  Milano-Genova:  Terzo  Valico  dei  Giovi"  e   "Potenziamento Genova-Campasso" sono unificati in un Progetto unico, il  cui  limite di spesa e' definito in 6.853,23 milioni di euro  ed  e'  interamente finanziato nell'ambito delle risorse del contratto di programma  RFI. Tale finalizzazione e' recepita nell'aggiornamento del  contratto  di programma - parte investimenti tra il Ministero delle  infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa per gli anni 2018-2019, che deve  recare il quadro economico unitario del Progetto unico e  il  cronoprogramma degli interventi. Le risorse che si rendono disponibili  sui  singoli interventi del Progetto unico possono  essere  destinate  agli  altri interventi nell'ambito dello stesso Progetto unico. Le  opere  civili degli interventi "Potenziamento infrastrutturale  Voltri-Brignole"  e "Potenziamento   Genova-Campasso"   e   la   relativa   impiantistica costituiscono  lavori  supplementari  all'intervento   "Linea   AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei  Giovi"  ai  sensi  dell'articolo  89 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio, del 26 febbraio 2014. E' autorizzato l'avvio della realizzazione  del sesto lotto  costruttivo  della  "Linea  AV/AC  Milano-Genova:  Terzo Valico dei Giovi", mediante utilizzo  delle  risorse  gia'  assegnate alla RFI per il finanziamento del  contratto  di  programma  -  parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni di euro anche nell'ambito del  riparto  del  Fondo  per  gli   investimenti   e   lo   sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072,  della legge 27 dicembre 2017, n. 205.   12-octies. Entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto,  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia  e  delle  finanze, d'intesa con il Presidente  della  Giunta  regionale  della  Liguria, nomina, con proprio decreto e senza oneri per la finanza pubblica, il Commissario straordinario per il completamento dei  lavori  del  Nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo  miglio  tra  il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, in  deroga  alla procedura vigente».   Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:   «Art. 4-bis (Norme in materia di messa in sicurezza  di  edifici  e territorio). - 1.  Al  fine  di  permettere  il  completamento  della realizzazione degli interventi di messa in  sicurezza  di  edifici  e territorio da parte  dei  comuni,  in  relazione  ai  contributi  per investimenti concessi nel 2018 ai comuni, all'articolo 1 della  legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 859 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione dei casi nei quali il mancato  rispetto  dei  termini  sia stato determinato dall'instaurazione di un contenzioso in ordine alla procedura posta in essere  dal  comune  ai  sensi  dei  commi  853  e seguenti";     b) dopo il comma 859 e' inserito il seguente:   "859-bis. Per i contributi assegnati per l'anno 2018,  il  recupero di cui al comma 859 non si applica agli enti beneficiari del medesimo contributo che hanno posto in essere, entro i termini di cui al comma 857, le attivita' preliminari all'affidamento dei  lavori  rilevabili attraverso il  sistema  di  monitoraggio  di  cui  al  comma  860,  a condizione che l'affidamento avvenga entro il 31 dicembre 2019".   Art. 4-ter (Commissario straordinario per la sicurezza del  sistema idrico del Gran Sasso). - 1. Entro  quindici  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il  Presidente  della  regione Abruzzo, con proprio decreto, nomina, fino al 31  dicembre  2021,  un Commissario straordinario del  Governo,  scelto  tra  persone,  anche estranee alla  pubblica  amministrazione,  di  comprovata  esperienza gestionale e amministrativa, che  non  siano  in  una  situazione  di conflitto  di  interessi,  con  il  compito  di  sovraintendere  alla progettazione,  all'affidamento  e  all'esecuzione  degli  interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di  grave rischio idrogeologico e  conseguire  adeguati  standard  di  qualita' delle acque e di sicurezza idraulica  del  sistema  idrico  del  Gran Sasso.   2.  Al  Commissario  straordinario  e'  attribuito   un   compenso, determinato con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,  comma  3, del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 12.   3.  Per  l'esercizio  dei   compiti   assegnati,   il   Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta  alle  sue dirette  dipendenze,  costituita  con  decreto  del  Presidente   del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di undici unita' di personale, di cui una unita' di  livello  dirigenziale  non generale e dieci unita' di personale non dirigenziale, scelto tra  il personale delle amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  con esclusione     del     personale      docente,      educativo      ed amministrativo-tecnico-ausiliario delle istituzioni  scolastiche.  Al personale della struttura e' riconosciuto  il  trattamento  economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e  non  dirigenziale della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  nel  caso  in  cui  il trattamento   economico    accessorio    di    provenienza    risulti complessivamente inferiore.  Al  personale  non  dirigenziale  spetta comunque  l'indennita'  di  amministrazione  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri. Nell'ambito  del  menzionato  contingente  di personale non dirigenziale possono  essere  nominati  fino  a  cinque esperti  o  consulenti,  scelti  anche  tra  soggetti  estranei  alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata esperienza, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso e' definito con  provvedimento del Commissario e comunque non e' superiore ad euro 48.000 annui.   4.  Il  personale  pubblico  della   struttura   commissariale   e' collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo  o  altro  analogo istituto  previsto   dai   rispettivi   ordinamenti.   All'atto   del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, per tutta  la  durata del collocamento fuori ruolo, un  numero  di  posti  nella  dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista  finanziario.  Il   trattamento   economico   fondamentale   ed accessorio del predetto personale e' anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita':     a) le amministrazioni statali di  provenienza,  ivi  comprese  le agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le universita', provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo,  al pagamento   del   trattamento   economico    fondamentale,    nonche' dell'indennita'   di   amministrazione.   Qualora   l'indennita'   di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il  personale della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri,   il   Commissario straordinario  provvede  al  rimborso  delle  sole  somme   eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;     b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale  e  l'indennita'  di amministrazione   sono   a   carico   esclusivo    del    Commissario straordinario;     c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto  con  oneri  a carico esclusivo del  Commissario  straordinario  il  quale  provvede direttamente   ovvero   mediante   apposita   convenzione   con    le amministrazioni pubbliche di provenienza o con altra  amministrazione dello Stato o ente locale.   5.  Il  Commissario  straordinario  puo'  nominare,   con   proprio provvedimento,  fino  a  due  sub-commissari,  il  cui  compenso   e' determinato in misura non superiore a  quella  indicata  all'articolo 15, comma 3, del citato decreto-legge n. 98 del 2011.  L'incarico  di sub-commissario  ha  durata  massima  non  superiore  a  quella   del Commissario e nei limiti delle risorse individuate al comma 12.   6. La struttura commissariale cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario.   7.  Per  l'esercizio  dei   compiti   assegnati,   il   Commissario straordinario puo'  avvalersi,  sulla  base  di  appositi  protocolli d'intesa,  di  personale  dell'ANAS  Spa  nei  limiti  delle  risorse individuate al comma 12.   8. E'  costituita  una  Cabina  di  coordinamento,  presieduta  dal Presidente della regione Abruzzo, con  compiti  di  comunicazione  ed informazione nei confronti delle popolazioni interessate, nonche'  di coordinamento tra  i  diversi  livelli  di  governo  coinvolti  e  di verifica circa lo stato di avanzamento degli interventi di  messa  in sicurezza  del  sistema  idrico  del  Gran  Sasso.   La   Cabina   di coordinamento  e'  composta  dai  presidenti  delle   amministrazioni provinciali di L'Aquila e Teramo, dai sindaci dei comuni di  L'Aquila e Teramo,  da  due  rappresentanti  dell'Associazione  nazionale  dei comuni italiani (ANCI), uno per la provincia di L'Aquila e uno per la provincia di Teramo, dal presidente  del  Parco  nazionale  del  Gran Sasso e dei Monti della Laga,  da  un  rappresentante  del  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  e  uno  del  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  nonche'  da  un rappresentante, rispettivamente, per l'Azienda  sanitaria  locale  di Teramo e per quella  di  L'Aquila.  Il  presidente  della  Cabina  di coordinamento relaziona periodicamente al  Presidente  del  Consiglio dei ministri. Per la partecipazione alla Cabina di coordinamento  non spettano  gettoni  di  presenza,  indennita'  o  emolumenti  comunque denominati. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico delle amministrazioni di appartenenza.   9. Per la realizzazione dei lavori di completa messa  in  sicurezza dell'acquifero del Gran  Sasso,  il  Commissario  straordinario  puo' assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e  opera  in deroga alle disposizioni di legge in materia di  contratti  pubblici, fatto  salvo  il  rispetto   dei   vincoli   inderogabili   derivanti dall'appartenenza  all'Unione  europea.  Con  decreto  del   Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per  il rilascio  della  documentazione  antimafia,  anche  in  deroga   alle relative norme.   10. Per la specificita'  del  sistema  di  captazione  delle  acque drenate a tergo delle gallerie autostradali del Traforo  autostradale del Gran Sasso e all'interno dei laboratori  dell'Istituto  nazionale di  fisica  nucleare  (INFN),  al  fine  di   garantire   la   tutela dell'acquifero del Gran Sasso e l'uso potabile della  risorsa  idrica captata dallo stesso, contemperando  la  coesistenza  e  la  regolare conduzione delle gallerie autostradali e dei laboratori  stessi,  non si applica, relativamente alle captazioni idropotabili delle gallerie stesse, lato Teramo e L'Aquila, l'articolo 94, comma 3,  del  decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  relativamente  alla  previsione secondo  cui  la  zona  di  tutela  assoluta  deve   essere   adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad  infrastrutture  di servizio. La protezione dei punti di captazione deve essere garantita dall'esecuzione degli interventi di messa  in  sicurezza  determinati dall'attivita' del Commissario straordinario cui compete altresi'  la messa  in  sicurezza   delle   infrastrutture   quali   le   gallerie autostradali e i laboratori. Nelle zone di rispetto delle  captazioni idropotabili  delle  gallerie  autostradali,  individuate  ai   sensi dell'articolo 94, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n. 152, sono consentiti gli interventi di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti prodotti a seguito degli interventi di messa in  sicurezza come determinati dall'attivita'  del  Commissario  straordinario.  La messa in sicurezza delle attivita' preesistenti,  quali  le  gallerie autostradali  e  i  laboratori,   e'   garantita   dagli   interventi determinati dal Commissario straordinario.   11. Per  la  realizzazione  degli  interventi  urgenti  di  cui  al presente articolo e' autorizzata l'apertura di apposita  contabilita' speciale  intestata  al  Commissario   straordinario,   sulla   quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo  destinate  o  risorse  di altra natura.   12. Agli oneri derivanti dalla  costituzione  e  dal  funzionamento della struttura di supporto di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e  7  provvede il Commissario straordinario nel  limite  delle  risorse  disponibili nella contabilita' speciale. A tal fine e' autorizzata  la  spesa  di complessivi euro 700.000 per l'anno 2019  e  di  euro  1.400.000  per ciascuno degli anni 2020 e 2021.   13. Per la definizione dei progetti e per  la  realizzazione  degli interventi strutturali di completa messa in sicurezza  dell'acquifero del Gran Sasso e del sistema di captazione delle  acque  potabili,  i cui oneri sono stati stimati  dai  rispettivi  quadri  economici,  e' autorizzata la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2019,  50  milioni per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021.   14. Agli atti  del  Commissario  straordinario  si  applicano,  ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 15 dicembre 2016, n. 229.   15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20,7  milioni di euro per l'anno 2019, a 51,4 milioni di euro per l'anno 2020  e  a 51,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:     a) quanto a 0,7 milioni di euro per l'anno 2019 e a  1,4  milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo  del  fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre  2009, n. 196, iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti;     b) quanto a  1,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021, nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;     c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno  2019,  50  milioni  di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno  2021,  mediante corrispondente   utilizzo   dell'autorizzazione   di   spesa   recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  da imputare sulla quota parte del fondo attribuita  al  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti per euro 18 milioni per  l'anno  2019, 45 milioni per l'anno 2020 e 43 milioni per l'anno 2021 e sulla quota parte   del   fondo   attribuita   al   Ministero    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per euro 2 milioni per l'anno  2019, 5 milioni per l'anno 2020 e 7 milioni per l'anno 2021.   Art.  4-quater  (Sperimentazione  e  semplificazioni   in   materia contabile). -  1.  In  relazione  all'entrata  in  vigore  del  nuovo concetto di impegno di cui all'articolo 34 della  legge  31  dicembre 2009,  n.  196,  al  fine   di   garantire   la   sussistenza   delle disponibilita' di competenza  e  cassa  occorrenti  per  l'assunzione degli impegni anche pluriennali e  la  necessita'  di  assicurare  la tempestivita' dei pagamenti in un quadro ordinamentale  che  assicuri la disponibilita' in bilancio delle risorse finanziarie  in  un  arco temporale adeguato alla tempistica di realizzazione  delle  spese  di investimento sulla  base  dello  stato  avanzamento  lavori,  in  via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021:     a) le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa in relazione a variazioni di bilancio connesse  alla  riassegnazione  di entrate finalizzate per legge a specifici interventi o attivita' sono assegnate ai pertinenti capitoli in ciascuno degli anni del  bilancio pluriennale in  relazione  al  cronoprogramma  degli  impegni  e  dei pagamenti da presentare contestualmente alla richiesta di variazione;     b) per le spese in conto capitale i termini di  cui  al  comma  3 dell'articolo 34-bis della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono prolungati di un ulteriore esercizio e quelli  di  cui  al  comma  4, primo periodo,  del  medesimo  articolo  34-bis  sono  prolungati  di ulteriori tre esercizi;     c) le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2,  lettera  b), della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  si  applicano  anche  alle autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente e  a quelle annuali.   2.  Al  fine  di  semplificare  e  accelerare   le   procedure   di assegnazione di fondi nel corso della gestione, dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  le variazioni di bilancio di cui agli articoli 24, comma 5-bis, 27, 29 e 33, commi 4-ter e 4-sexies, della legge 31  dicembre  2009,  n.  196, sono disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato.   Art. 4-quinquies (Misure per l'accelerazione  degli  interventi  di edilizia sanitaria).  -  1.  Al  fine  di  assicurare  la  tempestiva realizzazione dei soli interventi del programma di  investimenti  del patrimonio  strutturale  e   tecnologico   del   Servizio   sanitario nazionale, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988,  n.  67, previsti negli accordi di  programma  sottoscritti  dalle  regioni  e dalle  province  autonome  di  Trento  e   di   Bolzano,   ai   sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  che  siano ritenuti prioritari e per i quali non risulti presentata la  relativa richiesta di ammissione  al  finanziamento  entro  ventiquattro  mesi dalla sottoscrizione dell'accordo stesso, il Ministro  della  salute, con proprio decreto  ricognitivo,  previa  valutazione  del  relativo stato di attuazione in contraddittorio con la regione o la  provincia autonoma interessata, assegna  a  quest'ultima  un  termine  congruo, anche in deroga a quello previsto dall'articolo 1, comma  310,  della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  per  provvedere  all'ammissione  al finanziamento.   2. Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del  comma  1, il Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro della salute, sentiti la regione o la provincia autonoma interessata, il Ministro per gli affari regionali e le  autonomie  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, dispone la nomina  di  un  Commissario straordinario  per  la  realizzazione  dell'intervento,   individuato nell'ambito dei ruoli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche della carriera prefettizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli oneri per il compenso o eventuali  altri  oneri per il supporto tecnico al Commissario  straordinario  sono  posti  a carico  dei  quadri  economici  degli  interventi  da  realizzare   o completare. Il compenso del Commissario e' stabilito  in  misura  non superiore  a  quella  indicata  all'articolo   15,   comma   3,   del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.   3. Il finanziamento, erogato dal Ministero  dell'economia  e  delle finanze per stati di avanzamento lavori, affluisce su apposito  conto corrente di tesoreria intestato alla regione interessata  e  dedicato all'edilizia sanitaria sul quale il Commissario  straordinario  opera in qualita' di Commissario ad acta.   4. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi  di  cui  al presente  articolo,  il  Commissario  straordinario  puo'  avvalersi, previa convenzione, di Invitalia Spa quale centrale  di  committenza, nei  limiti  delle  risorse  previste  nei  quadri  economici   degli interventi da realizzare  o  completare  e  comunque  senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica.   5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, per gli  interventi ammessi al finanziamento per  i  quali,  entro  diciotto  mesi  dalla relativa comunicazione alla regione o provincia  autonoma,  gli  enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori  e  sia inutilmente scaduto il termine di proroga eventualmente assegnato  ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 23  dicembre  2005,  n. 266, che siano ritenuti prioritari, il  Ministro  della  salute,  con proprio decreto ricognitivo, previa valutazione del relativo stato di attuazione in contraddittorio con la regione o la provincia  autonoma interessata, assegna a quest'ultima un termine congruo per addivenire all'aggiudicazione. Decorso  inutilmente  il  termine  assegnato,  si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3,  4,  6,  8  e  9  del presente articolo.   6. Agli interventi di cui ai commi  1  e  5  non  si  applicano  le disposizioni per la risoluzione degli accordi previste  dall'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.   7. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al comma 1 decorrono dalla data di inizio dell'annualita' di riferimento prevista dagli accordi medesimi per ciascun intervento.   8. Per gli interventi di cui al presente articolo si  applicano  in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2,  3 e 4, del presente decreto.   9. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su proposta del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  gli  affari regionali e le autonomie, sono stabiliti i termini, le modalita',  le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico  e  le  attivita'  connesse alla realizzazione dell'opera.   Art.  4-sexies  (Autorizzazione  di  spesa   per   acquisizioni   e interventi in materia di sedi di servizio  del  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco). - 1. Al fine di potenziare la  risposta  operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' autorizzata la spesa  di 5 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2019  al  2023  per l'acquisto,  la  costruzione,  l'adeguamento,  anche  strutturale,  e l'ammodernamento delle sedi di servizio del medesimo Corpo.   Art. 4-septies (Disposizioni  in  materia  di  accelerazione  degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento,  fognatura  e depurazione anche al fine di evitare l'aggravamento  delle  procedure di infrazione in corso). - 1. Al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso n.  2014/2059  e  n.  2017/2181,  al Commissario unico di cui all'articolo 2, comma 1,  del  decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla  legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono attribuiti compiti di coordinamento per la   realizzazione   degli   interventi   funzionali   a    garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile  alla  normativa  dell'Unione europea e superare le suddette procedure di infrazione nonche'  tutte le procedure di infrazione relative alle medesime problematiche.   2. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, i commissari straordinari di  cui  all'articolo  7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre  2014,  n.  164,  cessano  le proprie funzioni. Il Commissario unico subentra in tutti  i  rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere.   3. Le regioni, avvalendosi dei rispettivi enti di governo d'ambito, e i commissari straordinari di  cui  all'articolo  7,  comma  7,  del decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che  cessano  le funzioni, trasmettono  al  Commissario  unico,  alla  Presidenza  del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al  Dipartimento  della  Ragioneria  generale dello Stato  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di conversione del presente decreto una dettagliata relazione in  merito a  tutte  le  misure  intraprese  e   programmate,   finalizzate   al superamento  delle  procedure  di  infrazione  n.  2014/2059   e   n. 2017/2181, precisando, per  ciascun  agglomerato,  la  documentazione progettuale  e  tecnica,  le  risorse   finanziarie   programmate   e disponibili e le relative fonti. Entro i successivi sessanta  giorni, il Commissario  unico,  sulla  base  di  tali  relazioni  e  comunque avvalendosi dei competenti uffici regionali e degli enti  di  governo d'ambito, provvede ad una  ricognizione  dei  piani  e  dei  progetti esistenti inerenti agli interventi, ai fini  di  una  verifica  dello stato di attuazione degli interventi,  effettuando  anche  una  prima valutazione  in  merito  alle  risorse   finanziarie   effettivamente disponibili, e ne da' comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.   4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, sono individuati gli interventi,  tra  quelli  per  cui  non risulti gia' intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, per i quali il Commissario unico assume il compito di soggetto attuatore. Con il medesimo decreto  sono  individuate  le  risorse  finanziarie, disponibili a legislazione vigente, necessarie anche al completamento degli interventi funzionali  volti  a  garantire  l'adeguamento  alle sentenze di condanna della Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il  10  aprile  2014 (causa  C-85/13).  Con  il  medesimo  decreto   le   competenze   del Commissario unico possono essere estese anche  ad  altri  agglomerati oggetto di ulteriori procedure di infrazione. Il decreto  di  cui  al presente comma stabilisce  la  durata  e  gli  obiettivi  di  ciascun incarico del  Commissario  unico  nonche'  la  dotazione  finanziaria necessaria al raggiungimento degli obiettivi  assegnati  per  ciascun incarico.   5. Sulla base di una specifica convenzione,  il  Commissario  unico opera presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede presso il medesimo Ministero.   6. Ai fini dell'attuazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, a seguito  del provvedimento di revoca,  adottato  ai  sensi  dell'articolo  20  del decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  le  risorse confluiscono direttamente nella contabilita' speciale del Commissario con le modalita' di cui ai commi 7-bis e 7-ter  dell'articolo  7  del citato decreto-legge n. 133 del 2014 e al Commissario  e'  attribuito il compito di realizzare direttamente l'intervento.   7. All'articolo 2 del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 2, dopo le  parole:  "decreto  legislativo  3  aprile 2006, n. 152" sono inserite le seguenti: ", o, in mancanza di  questi ultimi, alle regioni";     b) al comma 9, al primo periodo,  dopo  le  parole:  "nell'ambito delle aree di intervento" sono inserite  le  seguenti:  "nonche'  del gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente"  e dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Al personale  di  cui il Commissario si avvale puo' essere riconosciuta  la  corresponsione di compensi  per  prestazioni  di  lavoro  straordinario  nel  limite massimo di 30 ore  mensili  effettivamente  svolte,  e  comunque  nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro  di  cui  al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.".   8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione vigente».   All'articolo 5:     al comma 1:       la lettera a) e' soppressa;       alla lettera b), le parole da: «dello stesso decreto»  fino  a: «380 del 2001» sono sostituite dalle seguenti: «del  testo  unico  di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6  giugno  2001,  n. 380»;       e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:     «b-bis) le disposizioni di cui all'articolo 9,  commi  secondo  e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, si interpretano nel senso  che  i  limiti  di  distanza  tra  i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti  esclusivamente  alle zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9»;     dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:   «1-bis. Nell'ambito delle iniziative volte alla rigenerazione delle aree urbane, l'autorizzazione di spesa di cui  alla  legge  14  marzo 2001, n. 80, e'  rifinanziata  per  l'importo  di  euro  500.000  per ciascuno degli  anni  dal  2019  al  2025.  All'onere  derivante  dal presente comma si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al medesimo Ministero.   1-ter. Le risorse disponibili  relative  al  finanziamento  per  la riqualificazione urbanistica del comune di Cosenza nonche' dei comuni di Zimella (VR) e di Montecchia di Crosara (VR) rispettivamente  pari a 200.000 euro e a 150.000 euro ciascuno, autorizzate per l'anno 2018 ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e iscritte nello stato di previsione del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti nella missione "Casa e  assetto  urbanistico",  programma  "Politiche abitative, urbane e territoriali",  sono  conservate  nel  conto  dei residui passivi  per  essere  iscritte  nei  pertinenti  capitoli  di bilancio dello stato di previsione  del  Ministero  dell'interno.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio,  anche  in conto residui».   Nel capo I, dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:   «Art. 5-bis (Disposizioni in materia di ciclovie interurbane). - 1. Al comma 104 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,  n.  145, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) le parole: "delle autostrade ciclabili" sono sostituite  dalle seguenti:  "di  ciclovie  interurbane,   come   definite   ai   sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2018, n. 2";     b) le parole: "novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il  31  agosto 2019".   Art.  5-ter  (Norme  applicabili  in  materia  di  procedimenti  di localizzazione di opere di interesse statale). -  1.  All'articolo  3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  18 aprile 1994, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 1, le parole: "ai sensi dell'articolo  2,  comma  14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della  legge  7  agosto 1990, n. 241";     b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.   Art.  5-quater  (Proroga  di  mutui  scaduti).  -  1.  Al  fine  di consentire il completamento di opere di interesse pubblico, le  somme residue relative ai mutui che  sono  stati  trasferiti  al  Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi  1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il cui piano  di rimborso e' scaduto il 31 dicembre 2018 e che  pertanto  risultano  a tale data non  utilizzate  dai  soggetti  mutuatari,  possono  essere erogate anche successivamente  alla  scadenza  dell'ammortamento  dei predetti  mutui  ai  fini  della   realizzazione   degli   interventi riguardanti l'opera oggetto del mutuo concesso ovvero alla quale sono state destinate le somme  mutuate  a  seguito  dei  diversi  utilizzi autorizzati dalla Cassa depositi e prestiti Spa,  previo  nulla  osta dei Ministeri competenti, nel  corso  del  periodo  di  ammortamento. L'erogazione delle suddette somme e' effettuata dalla Cassa  depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2021,  su  domanda  dei  soggetti mutuatari, previo nulla osta dei Ministeri competenti, sulla base dei documenti giustificativi  delle  spese  connesse  alla  realizzazione delle predette opere.   Art.   5-quinquies   (Disposizioni   urgenti    in    materia    di infrastrutture).  -  1.   In   considerazione   della   straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la celere cantierizzazione  delle opere pubbliche, e' istituita, a decorrere dal 1° settembre 2019,  la societa' per  azioni  denominata  "Italia  Infrastrutture  Spa",  con capitale sociale pari a 10 milioni di euro interamente  detenuto  dal Ministero dell'economia e delle finanze, su cui  il  Ministero  delle infrastrutture  e  dei  trasporti  esercita  il  controllo   di   cui all'articolo 16 del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  19 agosto 2016, n. 175. La  societa',  previa  stipula  di  una  o  piu' convenzioni  con  le  strutture  interessate  del   Ministero   delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  ha  per   oggetto   il   supporto tecnico-amministrativo  alle  direzioni  generali   in   materia   di programmi di spesa che prevedano il trasferimento di fondi a  regioni ed enti locali e che siano  sottoposti  alle  Conferenze  di  cui  al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse destinate alle convenzioni di cui al presente comma sono erogate alla societa' su un conto di tesoreria intestato alla  medesima  societa',  appositamente istituito, con le modalita' previste dalle medesime convenzioni.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, e' adottato lo statuto  della societa'. Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  designa  il consiglio di amministrazione.   2. La societa' puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni e con oneri a carico della societa' stessa  nell'ambito  delle  risorse disponibili a legislazione vigente, di  personale  proveniente  dalle pubbliche amministrazioni, anche  ad  ordinamento  autonomo,  e  puo' stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto della disciplina applicabile, con esperti di elevata professionalita' nelle materie oggetto d'intervento della societa' medesima.   3. Per le convenzioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa  di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni  di  euro  a  decorrere dall'anno 2020.   4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni  di euro per l'anno 2019  e  a  5  milioni  di  euro  annui  a  decorrere dall'anno 2020, si provvede:     a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e  2  milioni  di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2020,  mediante  corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1,  comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n.  311.  A  tal  fine,  al  terzo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004,  n. 311, le parole: "e all'importo di euro 9.309.900  annui  a  decorrere dall'anno 2020" sono sostituite dalle  seguenti:  ",  all'importo  di 11,5 milioni di euro per l'anno 2019 e all'importo di 7.309.900  euro a decorrere dall'anno 2020";     b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3 milioni  di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2020,  mediante  corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004, n. 307;     c) quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante corrispondente   utilizzo   dell'autorizzazione   di   spesa   recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  da imputare sulla quota parte del fondo attribuita  al  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti.   Art. 5-sexies (Disposizioni urgenti per  gli  edifici  condominiali degradati  o  ubicati  in  aree  degradate).  -  1.   Negli   edifici condominiali dichiarati degradati dal comune nel cui territorio  sono ubicati gli edifici medesimi, quando ricorrono le condizioni  di  cui all'articolo 1105, quarto comma, del codice civile, la nomina  di  un amministratore giudiziario puo' essere richiesta  anche  dal  sindaco del comune ove l'immobile e'  ubicato.  L'amministratore  giudiziario assume  le  decisioni  indifferibili   e   necessarie   in   funzione sostitutiva dell'assemblea.   2. Le dichiarazioni di degrado degli edifici condominiali di cui al comma 1 sono effettuate dal sindaco del comune con ordinanza ai sensi dell'articolo  50,   comma   5,   del   testo   unico   delle   leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18 agosto 2000, n. 267,  nel  quadro  della  disciplina  in  materia  di sicurezza delle citta' di cui al decreto-legge 20 febbraio  2017,  n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.   3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.   Art. 5-septies (Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori  e degli anziani). - 1. Al fine di assicurare la  piu'  ampia  tutela  a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie,  nello  stato  di  previsione  del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione  di  5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni  di  euro  per  ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all'erogazione a  favore  di ciascun   comune   delle   risorse   finanziarie    occorrenti    per l'installazione di sistemi di  videosorveglianza  a  circuito  chiuso presso ogni aula di ciascuna  scuola  nonche'  per  l'acquisto  delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per  un periodo temporale adeguato.   2. Al fine di assicurare  la  piu'  ampia  tutela  a  favore  delle persone    ospitate     nelle     strutture     socio-sanitarie     e socio-assistenziali  per  anziani  e  persone  con   disabilita',   a carattere residenziale, semiresidenziale o  diurno,  nello  stato  di previsione del Ministero della salute e' istituito un fondo  con  una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni  di  euro per   ciascuno   degli   anni   dal   2020   al   2024,   finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a  circuito  chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonche' per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione  delle  immagini per un periodo temporale adeguato.   3. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti  delle  risorse di cui ai commi 1 e 2, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.   4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni  di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno  degli  anni dal 2020 al 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per  l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di  cui all'articolo 1, comma 95, della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145, relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019  e  a  15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020  al  2024,  mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui  all'articolo  20  della legge 11 marzo 1988, n. 67».   All'articolo 6:     al comma 3, dopo le parole:  «attraverso  specifici  piani»  sono inserite le  seguenti:  «di  riparazione  e  di  ricostruzione  degli immobili privati e pubblici e».   All'articolo 7:     al comma 1:       alla lettera h) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «, ivi compresi gli interventi a sostegno delle imprese che  hanno  sede nei  territori  interessati   nonche'   il   recupero   del   tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici»;       alla lettera i), dopo le parole: «a  dotare  i  comuni  di  cui all'allegato 2» sono inserite le seguenti: «, per i quali  non  siano gia' stati emanati provvedimenti di  concessione  di  contributi  per l'adozione dei medesimi strumenti,»;     dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:   «2-bis. Per le attivita' di cui al comma 1,  i  Commissari  possono avvalersi altresi'  dell'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli investimenti e lo sviluppo d'impresa -  Invitalia  Spa,  mediante  la sottoscrizione di apposita convenzione,  con  oneri  a  carico  delle risorse di cui all'articolo 8».   All'articolo 8:     al comma 3, le  parole:  «Comuni  di  cui  all'articolo  1»  sono sostituite dalle seguenti: «comuni di cui all'allegato 1».   All'articolo 10:     al  comma  2,  lettera  a),  dopo  le  parole:  «nel  supplemento ordinario» sono inserite le seguenti: «n. 123»;     al comma 3, dopo le parole: «dal giudice penale» sono inserite le seguenti:   «o    dall'autorita'    amministrativa»,    le    parole: «dall'articolo 24 del decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 181 del codice di  cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» e  sono  aggiunte,  in fine,  le   seguenti   parole:   «o   dell'autorita'   amministrativa competente».   All'articolo 11:     al comma 1, lettera a), le parole  da:  «decreto  del  Ministero» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  n.  477  del  27 dicembre 2016».   All'articolo 12, comma 1:     alla lettera b) sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole: «sulla base del prezzario regionale in vigore»;     alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «, nonche',   per   gli   interventi   sugli   edifici   di    interesse storico-artistico,  la  documentazione  attestante  il  possesso   di competenze tecniche commisurate alla tipologia  di  immobile  e  alla tipologia di intervento».   All'articolo 13:     al comma  2,  lettere  a)  e  c),  le  parole:  «in  contabilita' speciale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «nelle   contabilita' speciali»;     al comma  3,  terzo  periodo,  le  parole:  «si  applicano»  sono sostituite dalle seguenti: «possono applicarsi»;     dopo il comma 5 e' inserito il seguente:   «5-bis. Al  fine  di  dare  attuazione  alla  programmazione  degli interventi di  cui  al  comma  1,  i  Commissari  possono  provvedere direttamente agli interventi inseriti  nella  programmazione  e  gia' oggetto di finanziamento per i quali l'ente  proprietario  non  abbia manifestato la disponibilita' a  svolgere  le  funzioni  di  soggetto attuatore di cui all'articolo 14»;     al comma 8, dopo le parole: «congruita' economica  degli  stessi» sono inserite le seguenti: «e acquisiti i necessari  pareri  e  nulla osta da  parte  degli  organi  competenti,  anche  mediante  apposita conferenza di servizi ai sensi degli articoli  14  e  seguenti  della legge 7 agosto 1990, n. 241»;     dopo il comma 8 e' inserito il seguente:   «8-bis. Con apposito atto da  emanare  ai  sensi  dell'articolo  7, comma 2, sono indicate  le  modalita'  di  attuazione  del  comma  6, nonche' di acquisizione dei pareri e nulla osta da parte degli organi competenti, mediante apposita conferenza di servizi».   All'articolo 14:     dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:   «1-bis.   Nell'ambito   dei   programmi    d'intervento    previsti all'articolo 13, i Commissari straordinari possono  autorizzare,  nei limiti delle risorse disponibili, i  soggetti  attuatori  di  cui  al comma 1 ad avvalersi dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-Invitalia Spa, anche in qualita' di centrale di committenza, secondo le modalita' di cui  all'articolo 7. I Commissari straordinari possono inoltre rendere  disponibile  ai soggetti attuatori  di  cui  al  comma  l  il  supporto  dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia Spa in qualita' di centrale di committenza  con  oneri  a carico delle risorse di cui all'articolo 8».   Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:   «Art. 14-bis (Disposizioni concernenti il personale dei comuni).  - 1. Tenuto conto  degli  eventi  sismici  di  cui  alla  delibera  del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e del conseguente  numero di procedimenti facenti carico ai comuni della  citta'  metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere  con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo  259, comma 6, del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui  all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  di  cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge  27  dicembre  2006,  n. 296, nel limite di spesa di euro 830.000 per l'anno 2019  e  di  euro 1.660.000  per  l'anno  2020,  ulteriori  unita'  di  personale   con professionalita'  di  tipo  tecnico  o  amministrativo-contabile,  in particolare fino a 40 unita' complessive per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite  di  euro  830.000 per l'anno 2019 e di euro 1.660.000 per l'anno 2020, con  le  risorse disponibili nella  contabilita'  speciale  intestata  al  Commissario straordinario per la ricostruzione nei  territori  dei  comuni  della citta' metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8.   2. Nei limiti delle risorse finanziarie  previste  dal  comma  1  e delle unita' di personale assegnate con i  provvedimenti  di  cui  al comma  3,  i  comuni  della  citta'  metropolitana  di  Catania,  con efficacia limitata agli anni 2019 e  2020,  possono  incrementare  la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di  lavoro  a  tempo parziale gia' in  essere  con  professionalita'  di  tipo  tecnico  o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della  spesa  di personale di cui all'articolo  9,  comma  28,  del  decreto-legge  31 maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296.   3. Con provvedimento del Commissario straordinario sono determinati i profili professionali e il numero massimo delle unita' di personale che ciascun comune e' autorizzato ad assumere per le esigenze di  cui al  comma  1,  anche  stipulando  contratti  a  tempo  parziale.   Il provvedimento e' adottato sulla base delle  richieste  che  i  comuni avanzano al  Commissario  medesimo.  Ciascun  comune  puo'  stipulare contratti a tempo parziale per un numero di unita' di personale anche superiore a quello di cui viene autorizzata l'assunzione, nei  limiti delle risorse finanziarie corrispondenti alle assunzioni  autorizzate con il provvedimento di cui al presente comma.   4. Le assunzioni sono effettuate con facolta'  di  attingere  dalle graduatorie  vigenti,  formate   anche   per   assunzioni   a   tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facolta' di  attingere  alle  graduatorie  vigenti  di  altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.  Qualora  nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del  profilo professionale richiesto,  il  comune  puo'  procedere  all'assunzione previa selezione pubblica, anche  per  soli  titoli,  sulla  base  di criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'.   5. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal  comma 4  e  limitatamente   allo   svolgimento   di   compiti   di   natura tecnico-amministrativa  strettamente  connessi  ai  servizi  sociali, all'attivita' di  progettazione,  all'attivita'  di  affidamento  dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attivita' di direzione dei lavori e di  controllo  sull'esecuzione  degli  appalti,  nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i comuni di cui all'allegato 1, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa  di  personale  di  cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  possono  sottoscrivere  contratti  di  lavoro  autonomo  di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli  effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre  2019.  I  contratti  di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga alla normativa vigente, per una sola volta e per una durata non superiore al  31  dicembre  2020, limitatamente alle unita' di personale che non  sia  stato  possibile reclutare secondo le procedure di cui  al  comma  4.  La  durata  dei contratti  di  lavoro  autonomo  e  di  collaborazione  coordinata  e continuativa non  puo'  andare  oltre,  anche  in  caso  di  rinnovo, l'immissione in servizio del personale reclutato secondo le procedure previste dal comma 4.   6. I contratti previsti  dal  comma  5  possono  essere  stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della  sussistenza  di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con  esperti  di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali  ovvero  abilitati  all'esercizio   della   professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito  dell'edilizia o delle opere pubbliche. Ai fini della  determinazione  del  compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso,  non  puo'  essere  superiore alle voci di natura fissa e continuativa  del  trattamento  economico previsto per il personale dipendente appartenente  alla  categoria  D dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  del  comparto  Funzioni locali, si applicano le previsioni  dell'articolo  2,  comma  1,  del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248,   relativamente   alla   non obbligatorieta' delle vigenti tariffe professionali fisse o minime.   7. Le assegnazioni delle risorse  finanziarie,  necessarie  per  la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma  6,  sono  effettuate con  provvedimento  del  Commissario  straordinario,  assicurando  la possibilita' per ciascun comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa».   All'articolo 16:     dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:   «3-bis. Nel quadro delle misure dirette  a  rendere  piu'  incisiva l'azione della Polizia di Stato nelle attivita'  di  contrasto  delle infiltrazioni  della  criminalita'  organizzata  nelle  procedure  di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici e privati di cui  al comma 1, dopo l'articolo 68 del decreto legislativo 5  ottobre  2000, n. 334, e' inserito il seguente:   "Art. 68-bis (Disposizioni  transitorie  per  il  conferimento  dei posti di funzione di livello dirigenziale). - 1. Per l'anno  2019  le promozioni previste dagli articoli 6, 7,  9,  34,  36,  49  e  51  si conseguono, nel limite dei posti disponibili al 30  giugno  e  al  31 dicembre del medesimo anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale  e'  ammesso  il  personale  che  possieda  l'anzianita'  di effettivo  servizio  nella  qualifica  prevista  dalla   legislazione vigente, maturata rispettivamente  entro  le  predette  date  del  30 giugno e  del  31  dicembre.  Le  citate  promozioni  hanno  effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.  I  posti disponibili al 30 giugno 2019 sono individuati con decreto  del  capo della polizia  -  direttore  generale  della  pubblica  sicurezza  in relazione alle vacanze di organico alla medesima data.   2.  Alle  promozioni  aventi  decorrenza  dal  1°  luglio  2019  si applicano i  medesimi  criteri  di  valutazione  dei  titoli  di  cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,  applicati  agli  scrutini  aventi  decorrenza  dal  1° gennaio 2019. Al relativo onere, nel limite massimo di  500.000  euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione  dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire'  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero dell'interno"».   All'articolo 17:     al comma 1,  le  parole:  «non  abbiano  commesso  violazioni  in materia contributiva e previdenziale» sono sostituite dalle seguenti: «non si trovino in condizioni»;     il comma 5 e' sostituito dal seguente:   «5. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura  e  ingegneria  ed   altri   servizi   tecnici   e   per l'elaborazione  degli  atti  di   pianificazione   e   programmazione urbanistica in conformita' agli indirizzi  definiti  dal  Commissario per importi fino a 40.000 euro avviene mediante affidamento  diretto, per importi superiori a 40.000 euro  e  inferiori  a  quelli  di  cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto  legislativo  18  aprile 2016,  n.   50,   avviene   mediante   procedure   negoziate   previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46,  comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.  Fatta  eccezione per  particolari  e  comprovate  ragioni  connesse   alla   specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, le  stazioni  appaltanti affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo».   All'articolo 18:     dopo il comma 4 e' inserito il seguente:   «4-bis. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni del Commissario sono esercitate dal dirigente in servizio  presso  la struttura di cui al comma 2 che provvede esclusivamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione.  Per  lo  svolgimento  delle funzioni espletate quale sostituto del Commissario, al dirigente  non spetta alcun compenso»;     il comma 5 e' sostituito dal seguente:   «5. La struttura commissariale cessa alla data  di  scadenza  della gestione straordinaria, di cui all'articolo 6, comma 2»;     al  comma  6,  le  parole:  «della  provincia  di  Catania»  sono sostituite dalle seguenti: «della citta' metropolitana di Catania»;     dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:   «6-bis. Alle spese di funzionamento delle strutture  commissariali, diverse da quelle indicate nei commi  precedenti,  si  provvede,  nel limite massimo di euro 45.000 per l'anno 2019, euro 90.000 per l'anno 2020 ed euro 90.000 per l'anno 2021:     a) quanto a euro 30.000 per l'anno  2019  e  a  euro  60.000  per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il Commissario straordinario  per la ricostruzione della citta' metropolitana di Catania;     b) quanto a euro 15.000 per l'anno  2019  e  a  euro  30.000  per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il Commissario straordinario  per la ricostruzione della provincia di Campobasso.   6-ter. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  comma  6-bis  si provvede a valere sulle risorse presenti sulle contabilita'  speciali di cui all'articolo 8».   All'articolo 19:     al comma 1, primo periodo, le  parole:  «ricadenti  nella  citta' metropolitana di Catania,»  sono  soppresse,  dopo  le  parole:  «per l'anno 2020,» sono inserite le seguenti: «ripartiti,  quanto  a  euro 1.700.000 per l'anno 2019 ed euro 1.700.000 per l'anno 2020,  per  il Commissario  straordinario  per   la   ricostruzione   della   citta' metropolitana di Catania e, quanto a euro 300.000 per l'anno 2019  ed euro 300.000 per l'anno 2020, per il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso,» e la parola: «annuo» e' soppressa.   Nel capo II, dopo l'articolo 20 e' aggiunto il seguente:   «Art. 20-bis (Disposizioni in materia di bilanci). - 1. I comuni di cui  all'allegato  1  approvano  il  conto  economico  e   lo   stato patrimoniale previsti dall'articolo 227 del testo  unico  di  cui  al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  relativi  all'esercizio 2018, entro il 31 luglio 2019 e li trasmettono alla Banca dati  delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni  dall'approvazione.  Il mancato  rispetto  di  tali  termini  comporta  l'applicazione  della procedura di cui all'articolo 141, comma 2, del medesimo testo  unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il  termine ordinario di venti giorni ivi previsto,  nonche'  delle  disposizioni dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,  n. 160».   All'articolo 21:     al comma 1:       alla lettera a), le parole: «Per l'anno 2019  e'  assegnato  un contributo straordinario dell'importo di 10  milioni  di  euro»  sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019 e 2020 e' assegnato  un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui»;       la lettera b) e' sostituita dalla seguente:     «b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Per l'anno 2019 e' destinato altresi' un contributo di 500.000  euro  per le spese derivanti dall'attuazione di quanto  previsto  dall'articolo 2-bis,  comma  32,  del  decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.   148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per l'espletamento  delle  pratiche  relative  ai  comuni  fuori  del cratere, trasferito all'Ufficio speciale  per  la  ricostruzione  dei comuni del cratere di cui all'articolo  67-ter,  commi  2  e  3,  del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134."»;     al comma 2, dopo la parola: «2019» sono inserite le seguenti:  «e a 10 milioni di euro per l'anno 2020»;     dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:   «2-bis. All'articolo  1-septies,  comma  1,  del  decreto-legge  29 maggio 2018, n. 55, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24 luglio 2018, n. 89, le parole: "entro quattrocentottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento  di  recupero  ai  sensi  del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14  novembre  2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57  del  9  marzo  2018"  sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2019"».   All'articolo 22:     al comma 1 e' premesso il seguente:   «01. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17  ottobre  2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"»;     al comma 1, lettera c), dopo le parole: «e dai  vice  commissari» e' aggiunto il seguente periodo: «. Al  Commissario  straordinario  e agli esperti di cui al comma 6  sono  riconosciute,  ai  sensi  della vigente disciplina in materia e comunque nel  limite  complessivo  di euro 80.000 per l'anno 2019 e di euro  80.000  per  l'anno  2020,  le spese di viaggio, vitto e alloggio  connesse  all'espletamento  delle attivita' demandate, nell'ambito  delle  risorse  gia'  previste  per spese di missione,  a  valere  sulla  contabilita'  speciale  di  cui all'articolo 4, comma 3»;     al comma 2:       alla lettera a) sono premesse le seguenti:     «0a) al comma 1, primo periodo, le parole: ", fino  a  settecento unita' per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono soppresse;     0b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:   "1-ter. Sulla base delle specifiche e riscontrate esigenze connesse all'espletamento  dei  compiti  demandati  per   la   riparazione   e ricostruzione  degli  immobili  danneggiati  dall'evento  sismico   e dell'andamento delle  richieste  di  contributo,  ferma  restando  la deroga di cui al  comma  1-bis,  il  Commissario  straordinario  puo' autorizzare con proprio provvedimento  gli  Uffici  speciali  per  la ricostruzione  e  i  comuni  a   stipulare,   nei   limiti   previsti dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n. 165, dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81, e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.  87, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2018,  n.  96, ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020, con le modalita' previste al comma 1 e al comma 2 del  presente articolo, fino a 200 unita' complessive di personale di tipo  tecnico o amministrativo-contabile da impiegare  esclusivamente  nei  servizi necessari alla ricostruzione, nel limite di spesa di 4,150 milioni di euro per l'anno 2019 e 8,300 milioni di  euro  per  l'anno  2020.  Ai relativi oneri si fa  fronte  mediante  corrispondente  utilizzo  del fondo derivante dal  riaccertamento  dei  residui  passivi  ai  sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del  decreto-legge  24  aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno 2014, n.  89,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia  e  delle  finanze.  Con  ordinanze  commissariali   si provvede alla ripartizione del personale  autorizzato  fra  gli  enti destinatari e alla definizione dei tempi, modalita' e criteri per  la regolamentazione del presente comma"»;       la lettera a) e' sostituita dalla seguente:     «a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "per  le  esigenze di cui al comma 1" sono aggiunte le  seguenti:  ",  anche  stipulando contratti a tempo parziale previa dichiarazione, qualora si tratti di professionisti, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  di  non  iscrizione  o avvenuta sospensione dall'elenco speciale dei professionisti, di  cui all'articolo 34 del presente decreto"»;     il comma 4 e' sostituito dal seguente:   «4. Al comma 990 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,  n. 145, al primo periodo, le parole: "e  di  consentire  la  progressiva cessazione  delle  funzioni  commissariali,  con  riassunzione  delle medesime  da  parte  degli  enti  ordinariamente   competenti"   sono soppresse»;     dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:   «4-bis.  Al  comma  5,  terzo  periodo,  dell'articolo  67-ter  del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  le  parole:  "  al  personale  in servizio al 30 settembre 2018" sono sostituite  dalle  seguenti:  "al personale assegnato a ciascun comune nell'ambito del  contingente  di cui al presente comma"».   Dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente:   «Art. 22-bis (Estensione dei benefici della zona franca  urbana  ai professionisti). - 1. All'articolo 46  del  decreto-legge  24  aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 2, dopo le parole:  "Le  imprese"  sono  inserite  le seguenti: "e i professionisti";     b) al comma 3, dopo le parole: "alle imprese"  sono  inserite  le seguenti: "e ai professionisti";     c) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Per  i professionisti le esenzioni sono concesse per il 2019 e il 2020.";     d) al comma 5, dopo le parole: "alle imprese"  sono  inserite  le seguenti: "e ai professionisti";     e) al comma 6,  le  parole:  "dalle  imprese  beneficiarie"  sono sostituite  dalle  seguenti:  "dalle  imprese  e  dai  professionisti beneficiari"».   All'articolo 23:     al comma 1:       alla lettera a), il capoverso 2-bis e' sostituito dal seguente:   «2-bis.  L'affidamento  degli  incarichi  di  progettazione  e  dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici  e  per l'elaborazione  degli  atti  di   pianificazione   e   programmazione urbanistica in conformita' agli indirizzi  definiti  dal  Commissario straordinario  per  importi  fino  a  40.000  euro  avviene  mediante affidamento diretto, per importi superiori a 40.000 euro e  inferiori a quelli di  cui  all'articolo  35  del  codice  di  cui  al  decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  avviene  mediante  procedure negoziate previa  consultazione  di  almeno  dieci  soggetti  di  cui all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50  del 2016, iscritti  nell'elenco  speciale  di  cui  all'articolo  34  del presente  decreto.  Fatta  eccezione  per  particolari  e  comprovate ragioni  connesse  alla  specifica  tipologia   e   alla   dimensione dell'intervento, le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto  dal comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto  legislativo  n.  50  del 2016, affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo. Agli   oneri   derivanti   dall'affidamento   degli   incarichi    di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23,  comma  11,  del decreto legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di  cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto»;       alla lettera b), capoverso 4-bis, dopo le parole: «"B"  o  "C"» sono inserite le seguenti: «o "E" limitatamente a  livello  operativo "L4"» ed e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Con  ordinanza commissariale  sono  definiti  le  modalita'  e  i  criteri  per   la regolamentazione di quanto disposto dal presente comma.»;       dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:     «b-bis) nel titolo  I,  capo  I-bis,  dopo  l'articolo  4-ter  e' aggiunto il seguente:   "Art. 4-quater (Strutture abitative temporanee ed amovibili). -  1. Al fine di scongiurare fenomeni  di  abbandono  del  territorio,  nei comuni di cui agli allegati 1 e  2  che  presentano  una  percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili  con  esito 'E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  5 maggio  2011,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  123  alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto  agli  edifici esistenti alla data dell'evento sismico, ai proprietari  di  immobili distrutti  o  gravemente  danneggiati   dagli   eventi   sismici   e' consentita,  previa  autorizzazione  comunale,   l'installazione   di strutture temporanee e  amovibili,  sul  terreno  ove  si  trovano  i medesimi immobili o  su  altro  terreno  di  proprieta'  ubicato  nel territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica o su terreno anche non di proprieta' o su altro  terreno  su  cui  si vanti un  diritto  reale  di  godimento,  previa  acquisizione  della dichiarazione di  disponibilita'  da  parte  della  proprieta'  senza corresponsione di alcun tipo di indennita' o rimborso da parte  della pubblica amministrazione, dichiarato idoneo  per  tale  finalita'  da apposito atto comunale, o sulle aree di cui  all'articolo  4-ter  del presente decreto. Entro novanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di agibilita' dell'immobile distrutto o danneggiato,  i  soggetti  di cui al primo periodo  provvedono,  con  oneri  a  loro  carico,  alla demolizione o rimozione delle strutture temporanee e amovibili di cui al presente articolo e al ripristino dello stato dei luoghi.   2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";     b-ter) all'articolo 6, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:   "2-bis. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al comma  1,  per gli immobili di interesse culturale ai sensi del  codice  di  cui  al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli  esiti  'agibile  con provvedimenti', 'parzialmente agibile'  e  'inagibile'  delle  schede A-DC e B-DP di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 23 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  55 del 7 marzo 2006, sono equiparati, rispettivamente, agli  esiti  'B', 'C' ed 'E' delle schede AeDES di cui al decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 5  maggio  2011,  pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011"»;       dopo la lettera d) e' inserita la seguente:     «d-bis) all'articolo 14, comma 3-bis.1:         1) dopo il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  "Gli interventi  di  cui  all'allegato  1  all'ordinanza  del  Commissario straordinario n. 63 del 6  settembre  2018  e  quelli  relativi  alle chiese di proprieta' del Fondo edifici di  culto  si  considerano  in ogni caso di importanza essenziale ai fini della ricostruzione.";         2) all'ultimo periodo, le  parole:  "al  precedente  periodo" sono sostituite dalle seguenti: "ai precedenti periodi"»;       dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:     «e-bis) all'articolo 34, il comma 7 e' sostituito dal seguente:   "7. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi  da  quelli previsti  dall'articolo  8,  con  provvedimenti  adottati  ai   sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti  i  criteri  finalizzati  ad evitare concentrazioni di incarichi  contemporanei  che  non  trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale";     e-ter) all'articolo 48:     a) al comma 11, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11,  comma  3,  del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 aprile  2017,  n.  45,  versano  le  somme  oggetto  di sospensione previste dal decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e l0-bis, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 15 ottobre 2019, ovvero, mediante rateizzazione  fino  a  un massimo di 120 rate  mensili  di  pari  importo,  con  il  versamento dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque  rate  entro il  15  ottobre  2019;  su  richiesta   del   lavoratore   dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta puo' essere operata  anche  dal sostituto d'imposta.";       b) al comma 13, il terzo periodo e'  sostituito  dal  seguente: "Gli  adempimenti  e  i  pagamenti  dei  contributi  previdenziali  e assistenziali e dei premi per l'assicurazione  obbligatoria,  sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il  15  ottobre 2019, anche mediante rateizzazione fino  a  un  massimo  di 120  rate mensili   di   pari   importo,   con   il   versamento   dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15  ottobre 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi;  su  richiesta  del lavoratore dipendente subordinato  o  assimilato,  la  ritenuta  puo' essere operata anche dal sostituto d'imposta."»;     e' aggiunto, in fine, il seguente comma:   «1-bis. Per i comuni con popolazione superiore a  30.000  abitanti, colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 ed inclusi nell'elenco di cui al comma 13-bis dell'articolo 48 e all'allegato 1 del  decreto-legge  17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15 dicembre 2016, n. 229,  al  solo  fine  di  procedere  ad  interventi urgenti di manutenzione straordinaria o  di  messa  in  sicurezza  su strade ed infrastrutture comunali, che abbiano approvato il  bilancio dell'anno 2018  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto, onde attenuare  gli  effetti  delle disposizioni di cui al comma  897  dell'articolo  1  della  legge  30 dicembre 2018, n. 145, e' assegnato un contributo di euro 5  milioni. All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro  per l'anno 2019, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al medesimo Ministero».   Dopo l'articolo 23 e' inserito il seguente:   «Art. 23-bis (Disposizioni in materia di  continuita'  dei  servizi scolastici in  seguito  agli  eventi  sismici  del  Centro  Italia  e dell'Isola di Ischia). - 1. All'articolo 18-bis del decreto-legge  17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure  urgenti  per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018,  2018/2019 e 2019/2020";     b) al comma 1, alinea, le parole: "e 2018/2019"  sono  sostituite dalle seguenti: ", 2018/2019 e 2019/2020" e  dopo  le  parole:  "siti nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo  1"  sono inserite le seguenti: "nonche'  nei  comuni  di  Casamicciola  Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia";     c) al  comma  1,  lettera  a),  le  parole:  "e  2018/2019"  sono sostituite dalle seguenti: ", 2018/2019 e 2019/2020";     d) al comma 2, le parole: "ed euro 4,5  milioni  nell'anno  2019" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 6 milioni nell'anno  2019  ed euro 2,25 milioni nell'anno 2020";     e) al comma 5, dopo la lettera b-ter) e' aggiunta la seguente:     "b-quater) quanto a euro  1,5  milioni  nel  2019  ed  euro  2,25 milioni   nel   2020,   mediante   corrispondente   riduzione   dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire'  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca"».   All'articolo 24:     al primo capoverso e' premessa la seguente numerazione: «1.».   All'articolo 25:     al comma 1, lettera b), dopo le parole:  «sentita  la  Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali"» sono inserite le seguenti:  «,  le parole: ",  d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-citta'  e  autonomie locali," sono soppresse»;     al comma 2, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le  seguenti: «, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e  2020,  in termini di solo saldo netto da finanziare,».   All'articolo 26:     al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:     «b) all'articolo 28:       1) al comma 1, alinea, le parole  da:  "Al  fine  di"  fino  a: "citato articolo 25," sono sostituite dalle seguenti:  "Con  delibera del Consiglio dei ministri";       2)  al  comma  1,  lettera  c),  le  parole:  "delocalizzazione temporanea  in  altra  localita'  del  territorio   nazionale"   sono sostituite   dalle   seguenti:   "delocalizzazione,   ove   possibile temporanea, in altra localita' del territorio regionale";       3) il comma 2 e' abrogato»;     al comma 2, le parole: «legge 16  novembre  2018,  n.  139»  sono sostituite dalle seguenti: «legge 16 novembre 2018, n. 130,»;     dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:   «2-bis. Ai fini del ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».     Dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente:   «Art. 26-bis (Misure per la  ricostruzione  dei  territori  colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012). - 1. All'articolo  39, comma 1,  alinea,  del  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130, le parole: "a tal fine attivati e" sono sostituite dalle seguenti: "a tal fine attivati o ".   2. Per i comuni delle Regioni Lombardia  e  Veneto  individuati  ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2012,  n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,  n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l'esenzione   dall'applicazione   dell'imposta   municipale   propria prevista  dal  secondo  periodo  del  comma  3  dell'articolo  8  del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' prorogata a decorrere  dal  1° gennaio 2019, fino alla definitiva  ricostruzione  e  agibilita'  dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019».   All'articolo 28:     al comma 1:       alla  lettera  c),  capoverso  g-bis),  le  parole:  «ai  sensi dell'articolo.»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «ai   sensi dell'articolo 1 del Codice»;       alla lettera g), capoverso 4-bis, le parole: «sempre che  sono» sono sostituite dalle seguenti: «sempre che siano»;     al comma 4, la parola: «comportano» e' sostituita dalle seguenti: «devono comportare»;     al comma 5, dopo le parole: «un veicolo nuovo della categoria  M» sono inserite le seguenti: «e N», le parole: «,  dei  dispositivi  di telefonia mobile» sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli apparati di telefonia mobile e per i veicoli  nuovi di categoria N gli obblighi di commercializzazione al consumatore, di cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, decorrono dal 31 dicembre 2020. Per i veicoli nuovi della categoria M sono fatti salvi i veicoli prodotti in data antecedente al 1° gennaio 2020 e messi in circolazione sul mercato fino al  21  dicembre  2020, entro il limite del 10 per cento dei veicoli  messi  in  circolazione nel 2019 per ciascun costruttore».   Dopo l'articolo 28 e' inserito il seguente:   «Art. 28-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le  disposizioni  del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale  e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con  i rispettivi statuti e le  relative  norme  di  attuazione,  anche  con riferimento all'articolo 10 della  legge  costituzionale  18  ottobre 2001, n. 3».   All'articolo 29:     dopo il comma 1 e' inserito il seguente:   «1-bis.  Agli   oneri   derivanti   dall'attuazione   dell'articolo 4-sexies, pari a euro 5 milioni per ciascuno degli anni dal  2019  al 2023,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».   Nella rubrica del capo III, le parole:  «del  Centro  Italia  negli anni 2016» sono sostituite dalle seguenti: «del  Nord  e  del  Centro Italia negli anni 2012, 2016».   All'allegato I:     la denominazione e' sostituita dalla seguente: «Allegato 1»;     la  parola:  «Guardiafilera»  e'   sostituita   dalla   seguente: «Guardialfiera» e le parole: «Provincia di Catania»  sono  sostituite dalle seguenti: «Citta' metropolitana di Catania».   All'allegato II:     la denominazione e' sostituita dalla seguente: «Allegato 2»;     la  parola:  «Guardiafilera»  e'   sostituita   dalla   seguente: «Guardialfiera» e le parole: «Provincia di Catania»  sono  sostituite dalle seguenti: «Citta' metropolitana di Catania».     |  
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