| Gazzetta n. 140 del 17 giugno 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 29 maggio 2019 |  
| Rinegoziazione del medicinale  per  uso  umano  «Lynparza»  ai  sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge  24  dicembre  1993,  n.  537. (Determina DG 889/2019).  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia e delle  finanze  recante  «regolamento  recante  norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri  per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e delle  finanze  recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;   Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di autorizzazioni;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;   Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note  CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;   Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  156  del  7  luglio  2006,  concernente «Elenco  dei  medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal  Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24  novembre  2006,  n.  326.  (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;   Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006 concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Visto il regolamento n. 726/2004/CE;   Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;   Vista la determina n. 504/2016 del 6 aprile 2016, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  96  del  26  aprile 2016, relativa alla riclassificazione del medicinale  per  uso  umano «Lynparza», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge  24  dicembre 1993;   Vista la domanda presentata in data 27 febbraio 2018 con  la  quale la  societa'  Astrazeneca  AB  ha  chiesto  la  rinegoziazione  delle condizioni negoziali del medicinale «Lynparza»;   Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9 maggio 2018;   Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  20 marzo 2019;   Vista la deliberazione n. 18 del 16 maggio 2019  del  consiglio  di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
   Il medicinale LYNPARZA e' rinegoziato alle  condizioni  di  seguito indicate.   Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: «Lynparza»  e' indicato come monoterapia  per  il  trattamento  di  mantenimento  di pazienti adulte con recidiva platino-sensibile di  carcinoma  ovarico epiteliale  sieroso  di  alto  grado,  di  carcinoma  delle  tube  di Falloppio o carcinoma peritoneale primitivo,  BRCA-mutato  (mutazione nella linea germinale e/o mutazione somatica), che sono  in  risposta (risposta completa o risposta parziale) alla chemioterapia a base  di platino».   Confezione: 50 mg capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE) - 448 capsule (4×112 capsule) - A.I.C. n. 043794015/E (in base 10);     classe di rimborsabilita': «H»;     prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5.409,56;     prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8.927,94   Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex  factory  da  praticarsi  alle strutture  sanitarie  pubbliche,  comprese  le  strutture   sanitarie private accreditate con il SSN, come da condizioni negoziali.   Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri  utilizzatori specificatamente individuati dalle  regioni,  dovranno  compilare  la scheda raccolta dati informatizzata  di  arruolamento  che  indica  i pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di  follow-up,   applicando   le condizioni negoziali  secondo  le  indicazioni  pubblicate  sul  sito dell'Agenzia,       piattaforma       web       -       all'indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it_che costituiscono parte  integrante della presente determina.  Nelle  more  della  piena  attuazione  del registro di monitoraggio web-based, onde garantire la  disponibilita' del  trattamento  ai  pazienti  le   prescrizioni   dovranno   essere effettuate in accordo ai criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul  portale istituzionale                                           dell'Agenzia: http://www.aifa.gov.it/content/lista-aggiornata-dei-registri-e-dei-pi ani-terapeutici-web-based.   I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di entrata in vigore della  presente  determina,  tramite  la  modalita' temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos ti-monitoraggio.   Scheda di arruolamento e scheda di follow up  con  costi  a  carico dell'azienda.   Validita' del contratto: ventiquattro mesi.   Le attuali condizioni negoziali debbono intendersi come novative di quelle recepite con determina AIFA n. 504/2016  del  6  aprile  2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2016, n. 96.     |  
|   |                                 Art. 2 
                Classificazione ai fini della fornitura 
   La  classificazione  ai  fini  della   fornitura   del   medicinale «Lynparza» e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione  medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile  al  pubblico  su prescrizione di  centri  ospedalieri  o  di  specialisti  -  oncologo (RNRL);     |  
|   |                                 Art. 3 
                          Disposizioni finali 
   La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  e sara'   notificata   alla   societa'   titolare   dell'autorizzazione all'immissione in commercio.     Roma, 29 maggio 2019 
                                       Il direttore generale: Li Bassi     |  
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