| Gazzetta n. 139 del 15 giugno 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| CIRCOLARE 3 giugno 2019, n. 18/RGS |  
| Trattenute mensili sugli stipendi dei  dipendenti  pubblici  mediante l'istituto   della   delegazione   convenzionale   di   pagamento   - Aggiornamento della misura degli oneri amministrativi a carico  degli istituti delegatari per il biennio 2019-2020.  |  
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                              Alla  Presidenza  del   Consiglio   dei                              ministri - Roma                               Alle  amministrazioni  centrali   dello                              Stato - loro sedi                               Al Consiglio di Stato - Roma                               Alla Corte dei conti - Roma                               All'Avvocatura generale dello  Stato  -                              Roma                               All'Istituto  nazionale  di  previdenza                              sociale - INPS - Roma                               All'Agenzia delle entrate - Roma                               All'Agenzia delle dogane e dei monopoli                              - Roma                               Alle  amministrazioni   e   agli   enti                              pubblici che si avvalgono  del  sistema                              NoiPA - loro sedi                               Agli  Uffici  centrali   del   bilancio                              presso le  amministrazioni  centrali  -                              loro sedi                               Alle  Ragionerie   territoriali   dello                              Stato - loro sedi                               e, p.c.:                                  Alla Banca d'Italia - Roma                                  Al Dipartimento del Tesoro - sede                                  Al Dipartimento delle finanze - sede                                  Al Dipartimento dell'amministrazione                              generale, del personale e dei servizi -                              sede   Premessa.   Con la circolare n. 3/RGS del 17  gennaio  2017  (pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2017) sono state  fornite  le nuove istruzioni  operative  per  la  trattazione  delle  istanze  di delegazione convenzionale di pagamento formulate dai dipendenti dello Stato e, per le partite stipendiali gestite dal  sistema  NoiPA,  dai dipendenti  pubblici  interessati,  in  relazione  ai  contratti   di finanziamento e di assicurazione stipulati nonche' all'erogazione  di contributi  a  favore  di  casse  mutue  o  di  enti  con   finalita' mutualistiche e senza scopo di lucro nonche'  di  organizzazioni  non lucrative di utilita' sociale.   Nella medesima circolare sono state esposte, altresi',  indicazioni circa  l'informatizzazione  di  taluni  procedimenti,  tra  cui,   in particolare:   l'acquisto  di  un'assicurazione  sulla   responsabilita'   civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei  natanti  (di seguito,  assicurazione  RC  auto),  direttamente  con  le  compagnie convenzionate e rateizzazione del pagamento a valere sullo stipendio;   l'introduzione,  in  un'ottica  di  semplificazione  procedimentale amministrativa, del processo Flusso finanziarie, affiancato a  quello tradizionale,  per  l'invio  e  la  trattazione   delle   delegazioni convenzionali di pagamento afferenti ai contratti di finanziamento.   Nelle fattispecie delineate e trattate nella circolare n. 3/RGS del 2017 e' stato previsto  -  in  linea  con  quanto  contemplato  dalla circolare n. 2/RGS del 15  gennaio  2015  -  a  fronte  del  servizio prestato dall'amministrazione e in continuita' con  le  modalita'  di fruizione  preesistenti,  l'obbligo  per  l'istituto  delegatario  di rifondere  gli  oneri  amministrativi   sopportati   dalla   medesima amministrazione,  allo  scopo   di   ristorare,   seppure   in   modo forfettario,   l'impiego   di   risorse,   principalmente   umane   e strumentali, per lo svolgimento dell'anzidetto servizio.   Si rammenta, in proposito, che gli oneri amministrativi da  versare all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  -  nel  caso   di   partite stipendiali gestite tramite l'utilizzo del sistema  NoiPA  e,  per  i dipendenti statali, anche nel caso di gestione con sistemi diversi  - sono stati determinati sulla scorta di un'analisi condotta in  ordine agli   effettivi   costi   sopportati   dall'amministrazione    nella trattazione delle pratiche concernenti le  delegazioni  convenzionali di pagamento nell'alveo del procedimento di gestione degli  stipendi, tenendo conto, specialmente,  dei  tempi  medi  di  lavorazione,  del numero dei dipendenti addetti al servizio e,  non  da  ultimo,  delle spese di investimento  e  di  manutenzione  dei  sistemi  informativi utilizzati.   Per tali oneri amministrativi, schematizzati nell'Allegato H  della nominata circolare n. 3/RGS del 2017,  e'  stato  previsto,  poi,  un aggiornamento  con  cadenza  biennale,  alla  luce  delle  variazioni eventualmente intervenute nella fornitura del servizio, ponendo quale limite massimo nell'ambito della medesima tipologia, in  presenza  di incrementi,  la  variazione  nel  periodo   considerato   dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice dei prezzi al consumo FOI) rilevata  dall'Istituto  nazionale di statistica - ISTAT.   Piu' nello specifico, la richiamata circolare n.  3/RGS  del  2017, nel riconoscere la competenza del Dipartimento degli affari generali, del personale e dei servizi (DAG) - segnatamente, in concreto,  della Direzione dei sistemi informativi e  dell'innovazione  (DSII)  -  per determinare l'aggiornamento in discorso, ha fissato alla data del  31 ottobre 2018 la pertinente rilevazione, volta ad aggiornare gli oneri amministrativi dovuti a far data dal 1° gennaio 2019 relativamente al biennio 2019-2020, sia per le delegazioni di  nuova  attivazione  sia per quelle gia' in essere.   Cio' precisato, con  la  presente  circolare  -  condivisa  con  il DAG-DSII - si  forniscono  le  conseguenti  indicazioni  sul  cennato adeguamento degli oneri amministrativi, oltre a  dare  breve  notizia degli scenari concernenti l'evoluzione  dell'informatizzazione  delle procedure in discorso e a fornire alcune precisazioni in merito a una problematica riguardante i casi di estinzione anticipata da parte del dipendente del finanziamento ottenuto.  1. Oneri amministrativi.   Come illustrato in premessa, in esecuzione di quanto esposto  nella circolare n. 3/RGS del 2017 (paragrafo 2. Oneri  amministrativi),  si e'  proceduto  ad  espletare  l'attivita'  di  verifica   in   ordine all'adeguatezza degli oneri amministrativi dovuti dai  delegatari  in ragione delle  istanze  di  delegazione  convenzionale  di  pagamento processate.   Al riguardo, il competente DAG-DSII ha comunicato che non e' emersa l'esigenza di modificare la misura degli oneri amministrativi per  il biennio 2019-2020, non essendo  intervenute  apprezzabili  variazioni dei costi sostenuti, per cui devono ritenersi interamente  confermate le misure stabilite nell'Allegato H  della  menzionata  circolare  n. 3/RGS del 2017.  2. Informatizzazione delle procedure.   Il DAG-DSII ha  comunicato  che,  allo  scopo  di  modernizzare  il servizio,   e'   in   itinere   lo   sviluppo   di    una    maggiore dematerializzazione  dei  processi  -   obiettivo   auspicato   anche dall'Agenzia per l'Italia digitale-AGID - stante pure  l'esigenza  di addivenire ad una revisione degli stessi in un'ottica di una maggiore semplificazione amministrativa. Infatti, lo  stesso  Dipartimento  ha fatto presente, valutando una possibile estensione dei processi  gia' attivati,  che   le   procedure   secondo   modalita'   completamente dematerializzate,  previste  obbligatoriamente  per  le   delegazioni convenzionali di pagamento  della  assicurazione  RC  auto,  potranno essere progressivamente estese  ad  altre  tipologie  di  delegazioni convenzionali  di  pagamento,  sulla  scorta  di  apposito   servizio telematico che sara' reso disponibile attraverso il portale NoiPA.   Piu' in generale, sara' data graduale implementazione  a  ulteriori servizi aggiuntivi, pressoche' completamente dematerializzati, tra  i quali sono  da  annoverare  anche  le  delegazioni  convenzionali  di pagamento.   Della circostanza sara' data adeguata evidenza e tempestiva notizia sul portale NoiPA, all'indirizzo https://noipa.mef.gov.it  3. Estinzione anticipata del finanziamento.   Non e' raro che il dipendente  che  ha  in  corso  una  delegazione convenzionale di pagamento proceda, ricorrendone i presupposti  e  le condizioni,  a  contrarre  un  nuovo  contratto   di   finanziamento, finalizzato ad ottenere nuova  liquidita',  previa  estinzione  della residua parte di debito afferente al precedente  finanziamento,  gia' in parte rimborsato.   A margine, e' appena il caso di aggiungere  che  detta  circostanza puo' avvenire in modo del tutto simile per  le  cessioni  del  quinto dello stipendio, operazioni alle quali  devono  intendersi  parimenti applicabili le indicazioni appresso descritte.   In una simile evenienza, qualora il nuovo contratto  sia  stipulato con il medesimo istituto,  non  emergono  problematiche  di  rilievo, attesa la coincidenza di soggetti coinvolti e la maggiore semplicita' nell'operare eventuali sistemazioni contabili.   Qualche criticita', invece, puo'  sorgere  allorche'  gli  istituti finanziari  siano  differenti.   Infatti,   per   intuibili   ragioni procedimentali legate alle  necessarie  tempistiche  di  lavorazione, normalmente accade che,  seppure  per  un  breve  periodo  successivo all'avvenuta estinzione del primo finanziamento e all'accensione  del nuovo (in genere non superiore a  due  o  tre  mesi),  la  trattenuta stipendiale continui ad essere versata a favore dell'istituto  presso cui e' stato estinto il debito residuo, anziche' a favore  del  nuovo istituto finanziario, il quale, pero', reclama gli importi dovuti  in forza del nuovo contratto stipulato.  La  cennata  criticita'  sorge, cosi', essenzialmente  in  relazione  alle  difficolta'  legate  alla gestione degli importi ricevuti in eccedenza da  uno  degli  istituti finanziari interessati - precisamente l'istituto presso cui e'  stato estinto il  debito  residuo  -  sul  quale  sorge,  conseguentemente, l'obbligo di restituire al dipendente le somme eccedenti incassate.   La  questione,  peraltro,  e'   stata   specificamente   affrontata nell'ambito della circolare n. 3/RGS del 2017 (Allegato I-bis, FAQ n. 77), dove e' stato chiarito che, nel caso  di  estinzione  anticipata del finanziamento da parte del dipendente, il rimborso  di  eventuali trattenute  stipendiali  operate   in   eccedenza   avviene   tramite compensazione, a cura del  competente  ufficio  dell'amministrazione. Piu' precisamente, e' stato rappresentato che  -  ferma  restando  la facolta' del dipendente di sollecitare, tramite apposita istanza,  il rimborso delle maggiori trattenute subite - sara' cura del competente ufficio del trattamento economico disporre autonomamente il  rimborso delle  somme  trattenute  in  eccesso,  operando,  naturalmente,   la compensazione con gli importi dovuti  per  altro  verso  al  medesimo istituto delegatario.   Cio' nondimeno, la trattazione di  siffatte  fattispecie  ha  fatto emergere, come  accennato,  delle  criticita'  (ad  esempio,  mancata capienza, per  effettuare  la  compensazione,  negli  importi  dovuti all'istituto delegatario delle somme da  restituire  al  dipendente), segnalate in diverse occasioni da vari istituti delegatari  e  acuite anche  dal  comportamento  non  del  tutto  omogeneo  sul  territorio nazionale posto in essere dagli uffici parte in causa.   Nel  precisare  che  nella  prevista  innovazione  delle  procedure informatiche concernenti la gestione  delle  partite  stipendiali  le anzidette criticita' troveranno definitiva soluzione, medio  tempore, appare utile addivenire a un maggiore chiarimento del procedimento di gestione   delle   trattenute   effettuate   in   eccesso    all'atto dell'estinzione  anticipata  di  un  finanziamento,  allo  scopo   di tutelare i dipendenti interessati.   A tale riguardo, occorre  preliminarmente  suddividere  gli  uffici ordinatori dello stipendio, distinguendo le  Ragionerie  territoriali dello Stato-RTS dagli altri uffici ordinatori dello stipendio.   Per quanto attiene alle RTS, si confermano in toto  le  indicazioni fornite con la ricordata circolare n. 3/RGS del 2017 alla FAQ n.  77, per cui, in sintesi, spettera' sempre alle competenti RTS operare  le pertinenti compensazioni, allo scopo di assicurare che nel  complesso il  dipendente  non  resti  inopinatamente   inciso   da   trattenute stipendiali superiori alla misura dovuta.   Relativamente  agli  altri  uffici  ordinatori   dello   stipendio, appartenenti  alle  diverse  amministrazioni,  permane  l'indicazione prioritaria che gli stessi procedano parimenti alla compensazione  in parola. Laddove, pero', per ragioni organizzative o  tecniche,  detti uffici si trovino nella  impossibilita'  pratica  a  operare  in  tal senso,  onde  non  recare  pregiudizio  ai  propri  amministrati,  le medesime amministrazioni vorranno dare  esplicita  comunicazione  una tantum della circostanza al DAG-DSII, nell'ambito del sistema  NoiPA, rappresentando  la  definitiva  impossibilita'  di   procedere   alla compensazione secondo le modalita' sopra delineate. La  comunicazione resa avra', cosi', il duplice effetto di sollevare definitivamente la medesima amministrazione dal procedere alla compensazione  e  di  far scattare a carico dell'istituto  delegatario  l'onere  di  restituire direttamente al dipendente le somme acquisite in eccedenza.   Per ragioni di trasparenza e per  un'ordinata  delimitazione  delle competenze, anche nell'ottica  di  ridurre  al  minimo  i  disagi  ai dipendenti, appare ragionevole invitare, in  ordine  alle  situazioni pregresse, le amministrazioni interessate a  trasmettere  l'anzidetta comunicazione al  DAG-DSII  entro  il  31  luglio  2019,  secondo  le modalita' che lo  stesso  si  premurera'  di  indicare.  Il  medesimo Dipartimento, poi, avra' cura  di  rendere  noto  sul  portale  NoiPA l'elenco  delle  amministrazioni  che  hanno  comunicato  la  propria definitiva impossibilita' di effettuare la compensazione.   La soluzione sopra descritta, si ribadisce, ha natura  transitoria, utilizzabile sino al rilascio delle nuove funzionalita'  informatiche del sistema per la gestione delle partite stipendiali.  4. Note conclusive.   In coerenza con la prassi instaurata sulla  rilevazione  a  cadenza biennale, si espone che  la  prossima  valutazione  sulla  congruita' degli importi dovuti a titolo di oneri amministrativi, a fronte della trattazione delle istanze di delegazione convenzionale di  pagamento, previo riscontro sull'eventuale aggiornamento del relativo importo in aumento  o  in  diminuzione  e  sempre  in  merito  alle   variazioni intervenute dei costi  sostenuti  per  l'esitazione  delle  attivita' connesse alla trattazione delle  anzidette  istanze  di  delegazione, verra' effettuata con riferimento alla data del 31 ottobre 2020, allo scopo di adeguare, sempreche' ne dovessero ricorrere  i  presupposti, la misura dovuta dagli istituti  delegatari  con  decorrenza  dal  1° gennaio  2021,  anche  per  le  delegazioni  ancora   in   essere   e preesistenti alla predetta data.   Va da se' che, trascorso il cennato periodo senza la diramazione di nuove indicazioni in merito, la  misura  degli  oneri  amministrativi gia'  in  essere  deve  chiaramente  intendersi  come  implicitamente prorogata.   Non   sembra   superfluo   ricordare,   dandone   cosi'   conferma, l'operativita' delle nominate circolari n. 2/RGS del 2015 e n.  3/RGS del 2017, con eccezione, ovviamente, delle integrazioni  e  modifiche sopravvenute, tra le quali quelle riferite al presente documento.     Roma, 3 giugno 2019 
                          Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta     |  
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