Gazzetta n. 139 del 15 giugno 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
CIRCOLARE 3 giugno 2019, n. 18/RGS |
Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento - Aggiornamento della misura degli oneri amministrativi a carico degli istituti delegatari per il biennio 2019-2020. |
|
|
Alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Roma Alle amministrazioni centrali dello Stato - loro sedi Al Consiglio di Stato - Roma Alla Corte dei conti - Roma All'Avvocatura generale dello Stato - Roma All'Istituto nazionale di previdenza sociale - INPS - Roma All'Agenzia delle entrate - Roma All'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Roma Alle amministrazioni e agli enti pubblici che si avvalgono del sistema NoiPA - loro sedi Agli Uffici centrali del bilancio presso le amministrazioni centrali - loro sedi Alle Ragionerie territoriali dello Stato - loro sedi e, p.c.: Alla Banca d'Italia - Roma Al Dipartimento del Tesoro - sede Al Dipartimento delle finanze - sede Al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - sede Premessa. Con la circolare n. 3/RGS del 17 gennaio 2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2017) sono state fornite le nuove istruzioni operative per la trattazione delle istanze di delegazione convenzionale di pagamento formulate dai dipendenti dello Stato e, per le partite stipendiali gestite dal sistema NoiPA, dai dipendenti pubblici interessati, in relazione ai contratti di finanziamento e di assicurazione stipulati nonche' all'erogazione di contributi a favore di casse mutue o di enti con finalita' mutualistiche e senza scopo di lucro nonche' di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale. Nella medesima circolare sono state esposte, altresi', indicazioni circa l'informatizzazione di taluni procedimenti, tra cui, in particolare: l'acquisto di un'assicurazione sulla responsabilita' civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (di seguito, assicurazione RC auto), direttamente con le compagnie convenzionate e rateizzazione del pagamento a valere sullo stipendio; l'introduzione, in un'ottica di semplificazione procedimentale amministrativa, del processo Flusso finanziarie, affiancato a quello tradizionale, per l'invio e la trattazione delle delegazioni convenzionali di pagamento afferenti ai contratti di finanziamento. Nelle fattispecie delineate e trattate nella circolare n. 3/RGS del 2017 e' stato previsto - in linea con quanto contemplato dalla circolare n. 2/RGS del 15 gennaio 2015 - a fronte del servizio prestato dall'amministrazione e in continuita' con le modalita' di fruizione preesistenti, l'obbligo per l'istituto delegatario di rifondere gli oneri amministrativi sopportati dalla medesima amministrazione, allo scopo di ristorare, seppure in modo forfettario, l'impiego di risorse, principalmente umane e strumentali, per lo svolgimento dell'anzidetto servizio. Si rammenta, in proposito, che gli oneri amministrativi da versare all'entrata del bilancio dello Stato - nel caso di partite stipendiali gestite tramite l'utilizzo del sistema NoiPA e, per i dipendenti statali, anche nel caso di gestione con sistemi diversi - sono stati determinati sulla scorta di un'analisi condotta in ordine agli effettivi costi sopportati dall'amministrazione nella trattazione delle pratiche concernenti le delegazioni convenzionali di pagamento nell'alveo del procedimento di gestione degli stipendi, tenendo conto, specialmente, dei tempi medi di lavorazione, del numero dei dipendenti addetti al servizio e, non da ultimo, delle spese di investimento e di manutenzione dei sistemi informativi utilizzati. Per tali oneri amministrativi, schematizzati nell'Allegato H della nominata circolare n. 3/RGS del 2017, e' stato previsto, poi, un aggiornamento con cadenza biennale, alla luce delle variazioni eventualmente intervenute nella fornitura del servizio, ponendo quale limite massimo nell'ambito della medesima tipologia, in presenza di incrementi, la variazione nel periodo considerato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice dei prezzi al consumo FOI) rilevata dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT. Piu' nello specifico, la richiamata circolare n. 3/RGS del 2017, nel riconoscere la competenza del Dipartimento degli affari generali, del personale e dei servizi (DAG) - segnatamente, in concreto, della Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione (DSII) - per determinare l'aggiornamento in discorso, ha fissato alla data del 31 ottobre 2018 la pertinente rilevazione, volta ad aggiornare gli oneri amministrativi dovuti a far data dal 1° gennaio 2019 relativamente al biennio 2019-2020, sia per le delegazioni di nuova attivazione sia per quelle gia' in essere. Cio' precisato, con la presente circolare - condivisa con il DAG-DSII - si forniscono le conseguenti indicazioni sul cennato adeguamento degli oneri amministrativi, oltre a dare breve notizia degli scenari concernenti l'evoluzione dell'informatizzazione delle procedure in discorso e a fornire alcune precisazioni in merito a una problematica riguardante i casi di estinzione anticipata da parte del dipendente del finanziamento ottenuto. 1. Oneri amministrativi. Come illustrato in premessa, in esecuzione di quanto esposto nella circolare n. 3/RGS del 2017 (paragrafo 2. Oneri amministrativi), si e' proceduto ad espletare l'attivita' di verifica in ordine all'adeguatezza degli oneri amministrativi dovuti dai delegatari in ragione delle istanze di delegazione convenzionale di pagamento processate. Al riguardo, il competente DAG-DSII ha comunicato che non e' emersa l'esigenza di modificare la misura degli oneri amministrativi per il biennio 2019-2020, non essendo intervenute apprezzabili variazioni dei costi sostenuti, per cui devono ritenersi interamente confermate le misure stabilite nell'Allegato H della menzionata circolare n. 3/RGS del 2017. 2. Informatizzazione delle procedure. Il DAG-DSII ha comunicato che, allo scopo di modernizzare il servizio, e' in itinere lo sviluppo di una maggiore dematerializzazione dei processi - obiettivo auspicato anche dall'Agenzia per l'Italia digitale-AGID - stante pure l'esigenza di addivenire ad una revisione degli stessi in un'ottica di una maggiore semplificazione amministrativa. Infatti, lo stesso Dipartimento ha fatto presente, valutando una possibile estensione dei processi gia' attivati, che le procedure secondo modalita' completamente dematerializzate, previste obbligatoriamente per le delegazioni convenzionali di pagamento della assicurazione RC auto, potranno essere progressivamente estese ad altre tipologie di delegazioni convenzionali di pagamento, sulla scorta di apposito servizio telematico che sara' reso disponibile attraverso il portale NoiPA. Piu' in generale, sara' data graduale implementazione a ulteriori servizi aggiuntivi, pressoche' completamente dematerializzati, tra i quali sono da annoverare anche le delegazioni convenzionali di pagamento. Della circostanza sara' data adeguata evidenza e tempestiva notizia sul portale NoiPA, all'indirizzo https://noipa.mef.gov.it 3. Estinzione anticipata del finanziamento. Non e' raro che il dipendente che ha in corso una delegazione convenzionale di pagamento proceda, ricorrendone i presupposti e le condizioni, a contrarre un nuovo contratto di finanziamento, finalizzato ad ottenere nuova liquidita', previa estinzione della residua parte di debito afferente al precedente finanziamento, gia' in parte rimborsato. A margine, e' appena il caso di aggiungere che detta circostanza puo' avvenire in modo del tutto simile per le cessioni del quinto dello stipendio, operazioni alle quali devono intendersi parimenti applicabili le indicazioni appresso descritte. In una simile evenienza, qualora il nuovo contratto sia stipulato con il medesimo istituto, non emergono problematiche di rilievo, attesa la coincidenza di soggetti coinvolti e la maggiore semplicita' nell'operare eventuali sistemazioni contabili. Qualche criticita', invece, puo' sorgere allorche' gli istituti finanziari siano differenti. Infatti, per intuibili ragioni procedimentali legate alle necessarie tempistiche di lavorazione, normalmente accade che, seppure per un breve periodo successivo all'avvenuta estinzione del primo finanziamento e all'accensione del nuovo (in genere non superiore a due o tre mesi), la trattenuta stipendiale continui ad essere versata a favore dell'istituto presso cui e' stato estinto il debito residuo, anziche' a favore del nuovo istituto finanziario, il quale, pero', reclama gli importi dovuti in forza del nuovo contratto stipulato. La cennata criticita' sorge, cosi', essenzialmente in relazione alle difficolta' legate alla gestione degli importi ricevuti in eccedenza da uno degli istituti finanziari interessati - precisamente l'istituto presso cui e' stato estinto il debito residuo - sul quale sorge, conseguentemente, l'obbligo di restituire al dipendente le somme eccedenti incassate. La questione, peraltro, e' stata specificamente affrontata nell'ambito della circolare n. 3/RGS del 2017 (Allegato I-bis, FAQ n. 77), dove e' stato chiarito che, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento da parte del dipendente, il rimborso di eventuali trattenute stipendiali operate in eccedenza avviene tramite compensazione, a cura del competente ufficio dell'amministrazione. Piu' precisamente, e' stato rappresentato che - ferma restando la facolta' del dipendente di sollecitare, tramite apposita istanza, il rimborso delle maggiori trattenute subite - sara' cura del competente ufficio del trattamento economico disporre autonomamente il rimborso delle somme trattenute in eccesso, operando, naturalmente, la compensazione con gli importi dovuti per altro verso al medesimo istituto delegatario. Cio' nondimeno, la trattazione di siffatte fattispecie ha fatto emergere, come accennato, delle criticita' (ad esempio, mancata capienza, per effettuare la compensazione, negli importi dovuti all'istituto delegatario delle somme da restituire al dipendente), segnalate in diverse occasioni da vari istituti delegatari e acuite anche dal comportamento non del tutto omogeneo sul territorio nazionale posto in essere dagli uffici parte in causa. Nel precisare che nella prevista innovazione delle procedure informatiche concernenti la gestione delle partite stipendiali le anzidette criticita' troveranno definitiva soluzione, medio tempore, appare utile addivenire a un maggiore chiarimento del procedimento di gestione delle trattenute effettuate in eccesso all'atto dell'estinzione anticipata di un finanziamento, allo scopo di tutelare i dipendenti interessati. A tale riguardo, occorre preliminarmente suddividere gli uffici ordinatori dello stipendio, distinguendo le Ragionerie territoriali dello Stato-RTS dagli altri uffici ordinatori dello stipendio. Per quanto attiene alle RTS, si confermano in toto le indicazioni fornite con la ricordata circolare n. 3/RGS del 2017 alla FAQ n. 77, per cui, in sintesi, spettera' sempre alle competenti RTS operare le pertinenti compensazioni, allo scopo di assicurare che nel complesso il dipendente non resti inopinatamente inciso da trattenute stipendiali superiori alla misura dovuta. Relativamente agli altri uffici ordinatori dello stipendio, appartenenti alle diverse amministrazioni, permane l'indicazione prioritaria che gli stessi procedano parimenti alla compensazione in parola. Laddove, pero', per ragioni organizzative o tecniche, detti uffici si trovino nella impossibilita' pratica a operare in tal senso, onde non recare pregiudizio ai propri amministrati, le medesime amministrazioni vorranno dare esplicita comunicazione una tantum della circostanza al DAG-DSII, nell'ambito del sistema NoiPA, rappresentando la definitiva impossibilita' di procedere alla compensazione secondo le modalita' sopra delineate. La comunicazione resa avra', cosi', il duplice effetto di sollevare definitivamente la medesima amministrazione dal procedere alla compensazione e di far scattare a carico dell'istituto delegatario l'onere di restituire direttamente al dipendente le somme acquisite in eccedenza. Per ragioni di trasparenza e per un'ordinata delimitazione delle competenze, anche nell'ottica di ridurre al minimo i disagi ai dipendenti, appare ragionevole invitare, in ordine alle situazioni pregresse, le amministrazioni interessate a trasmettere l'anzidetta comunicazione al DAG-DSII entro il 31 luglio 2019, secondo le modalita' che lo stesso si premurera' di indicare. Il medesimo Dipartimento, poi, avra' cura di rendere noto sul portale NoiPA l'elenco delle amministrazioni che hanno comunicato la propria definitiva impossibilita' di effettuare la compensazione. La soluzione sopra descritta, si ribadisce, ha natura transitoria, utilizzabile sino al rilascio delle nuove funzionalita' informatiche del sistema per la gestione delle partite stipendiali. 4. Note conclusive. In coerenza con la prassi instaurata sulla rilevazione a cadenza biennale, si espone che la prossima valutazione sulla congruita' degli importi dovuti a titolo di oneri amministrativi, a fronte della trattazione delle istanze di delegazione convenzionale di pagamento, previo riscontro sull'eventuale aggiornamento del relativo importo in aumento o in diminuzione e sempre in merito alle variazioni intervenute dei costi sostenuti per l'esitazione delle attivita' connesse alla trattazione delle anzidette istanze di delegazione, verra' effettuata con riferimento alla data del 31 ottobre 2020, allo scopo di adeguare, sempreche' ne dovessero ricorrere i presupposti, la misura dovuta dagli istituti delegatari con decorrenza dal 1° gennaio 2021, anche per le delegazioni ancora in essere e preesistenti alla predetta data. Va da se' che, trascorso il cennato periodo senza la diramazione di nuove indicazioni in merito, la misura degli oneri amministrativi gia' in essere deve chiaramente intendersi come implicitamente prorogata. Non sembra superfluo ricordare, dandone cosi' conferma, l'operativita' delle nominate circolari n. 2/RGS del 2015 e n. 3/RGS del 2017, con eccezione, ovviamente, delle integrazioni e modifiche sopravvenute, tra le quali quelle riferite al presente documento. Roma, 3 giugno 2019
Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta |
|
|
|