| Gazzetta n. 139 del 15 giugno 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  
| DECRETO 28 maggio 2019 |  
| Individuazione dei fornitori di ultima  istanza  per  l'anno  termico 2019-2020.  |  
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                              IL MINISTRO                       DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
   Visto il decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  recante «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni  per  il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144»;   Vista la legge 23  agosto  2004,  n.  239,  recante  «Riordino  del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto  delle disposizioni vigenti in materia di energia» ed in particolare  l'art. 1, commi 46 e 47, che disciplina la  fornitura  di  gas  naturale  ai clienti finali con consumi inferiori o pari a 200.000 standard  metri cubi annui di gas naturale che, anche temporaneamente, sono privi  di un fornitore o risiedono in aree geografiche nelle quali  non  si  e' ancora sviluppato  un  mercato  concorrenziale  nell'offerta  di  gas naturale disponendo inoltre che, per  tali  clienti,  l'Autorita'  di regolazione per energia  reti  e  ambiente  (nel  seguito  Autorita') provveda a individuare, mediante procedure a evidenza pubblica, una o piu' imprese di vendita che si impegnino ad effettuare  la  fornitura di gas naturale nelle citate aree geografiche;   Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per  lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia» ed in particolare l'art. 27, comma 2,  che  prevede,  fra l'altro, che l'Autorita' si possa avvalere del  Gestore  dei  servizi energetici S.p.a. e dell'Acquirente unico S.p.a. per il rafforzamento delle attivita' di tutela dei consumatori di energia;   Visto il  decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93,  recante «Attuazione  delle  direttive  2009/72/CE,  2009/73/CE  e  2008/92/CE relative  a  norme  comuni  per  il  mercato   interno   dell'energia elettrica, del gas naturale e  ad  una  procedura  comunitaria  sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e  di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive  2003/54/CE  e 2003/55/CE»;   Visto l'art. 22, comma 7 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legislativo  n. 93/2011, il quale  prevede  che,  con  decreto  del  Ministero  dello sviluppo economico, anche in base  a  quanto  previsto  all'art.  30, commi 5 e 8 della legge 23 luglio 2009, n.  99,  sono  individuati  e aggiornati i criteri e le modalita' per la fornitura di gas  naturale nell'ambito  del  servizio  di  ultima  istanza,  a  condizioni   che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori  a 50.000 metri  cubi  all'anno,  nonche'  per  le  utenze  relative  ad attivita' di servizio pubblico tra cui ospedali, case di  cura  e  di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche  e  private  che svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza, nonche' nelle  aree geografiche nelle quali  non  si  e'  ancora  sviluppato  un  mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale, ai  sensi  dell'art.  1, comma 46 della legge 23 agosto 2004, n. 239;   Visto l'art. 22, comma 4, lettera c)  del  decreto  legislativo  23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legislativo n. 93/2011, il quale  prevede  che,  qualora  un  cliente finale  connesso  alla  rete  di  distribuzione  si  trovi  senza  un fornitore  di  gas  naturale  e  non  sussistano  i   requisiti   per l'attivazione  del  fornitore  di  ultima   istanza,   l'impresa   di distribuzione  territorialmente   competente   debba   garantire   il bilanciamento della propria rete in  relazione  al  prelievo  di  gas naturale presso tale punto per il periodo in cui non sia possibile la sua disalimentazione  fisica  (c.d.  servizio  di  default),  secondo modalita' e condizioni definite dall'Autorita' la quale deve altresi' garantire all'impresa di  distribuzione  una  adeguata  remunerazione dell'attivita' svolta a copertura dei costi sostenuti;   Vista la  deliberazione  ARG/gas  99/11,  con  cui  l'Autorita'  ha introdotto disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas  naturale,  con  particolare  riferimento  alla  disciplina   del servizio di default;   Vista  la  deliberazione  241/2013/R/GAS  dell'Autorita'   che   ha riformato, tra l'altro, la disciplina  del  servizio  di  default  di distribuzione, stabilendo, in particolare, che la  regolazione  delle partite economiche relative a prelievi di gas  naturale  dei  clienti finali serviti dal fornitore del servizio di default rientrano  nella responsabilita' dell'impresa di distribuzione quale responsabile  del bilanciamento della propria rete;   Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, che, all'art. 4, comma 1,  ha  limitato  ai  soli clienti domestici  il  diritto  alla  determinazione  del  prezzo  di riferimento del gas naturale definito dall'Autorita';   Vista la  deliberazione  n.  ARG/gas  64/09  dell'Autorita'  ed  in particolare l'Allegato A, recante «Approvazione del  testo  integrato delle attivita' di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas  naturale  distribuiti  a  mezzo  di  reti  urbane»  (TIVG)  e successive modificazioni ed integrazioni;   Visti i decreti del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  recanti «Individuazione dei fornitori di ultima istanza» per gli anni termici 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016,  2016-2017  e 2017-2018, 2018-2019, e, in particolare, il  decreto  3  agosto  2012 che, all'art. 1, comma 3,  prevede  l'applicazione  del  servizio  di ultima istanza a tutti i clienti finali non  disalimentabili  che  si trovino senza un fornitore per qualsiasi causa;   Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» con la quale, fra l'altro, si e'  previsto, al comma 59, come modificato dall'art. 3, comma  1-bis,  lettera  b), decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, la soppressione,  a  decorrere dal 1° luglio 2020, del terzo periodo del comma 2  dell'art.  22  del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla determinazione transitoria,  da  parte dell'Autorita', dei prezzi di riferimento  del  gas  naturale  per  i clienti domestici;   Vista  la  deliberazione  407/2018/R/GAS  dell'Autorita',   recante «Procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza e dei fornitori del servizio di default distribuzione, a partire dal 1° ottobre 2018» che all'Allegato A-1  ha  definito  la disciplina per l'espletamento delle procedure  ad  evidenza  pubblica per l'assegnazione del servizio di ultima istanza;   Considerato che l'assetto in materia di servizi di  ultima  istanza prevede che la garanzia della continuita' dei prelievi, effettuati in condizioni di sicurezza, da parte del cliente  finale  che  si  trovi nella condizione di non avere un fornitore, possa avvenire attraverso il servizio di fornitura di ultima istanza o attraverso  il  servizio di default e che le condizioni di  accesso  ai  due  servizi  debbano essere delineate con l'obiettivo di minimizzare gli oneri complessivi per il sistema nonche' di mantenere i meccanismi incentivanti per  le attivita' svolte dai diversi soggetti coinvolti;   Considerato  che,  la  previsione  di  estendere  il  servizio   di fornitura  di  ultima  istanza  a  tutti   i   clienti   finali   non disalimentabili comporta l'attivazione del servizio anche nei casi di morosita' di tali clienti, e cio' presenta elementi che  eccedono  il rischio correlato all'attivita' di vendita del gas naturale;   Ritenuto opportuno che:     l'Autorita' definisca, con congruo anticipo, le necessarie misure di tutela affinche' il servizio di ultima istanza  sia  coerente  con l'evoluzione e l'organizzazione del mercato retail, di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede il superamento dei prezzi di riferimento del gas naturale dal 1° luglio 2020;     conseguentemente l'Autorita' definisca, tra l'altro, la durata di erogazione del servizio nonche' le modalita'  per  la  determinazione delle condizioni economiche di  fornitura  del  gas  naturale  per  i clienti finali che si trovano nel servizio di ultima istanza;     sia confermata l'applicazione di un meccanismo di  reintegrazione degli oneri non recuperabili in capo ai fornitori di  ultima  istanza connessi alla morosita' dei clienti non disalimentabili;     la selezione dei soggetti fornitori il servizio di ultima istanza sia svolta, come negli anni precedenti, dall'Acquirente unico  S.p.a. con procedure ad evidenza pubblica disciplinate dall'Autorita'; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                  Finalita' e ambito di applicazione 
   1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 22, comma 7 del  decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164,  come  modificato  dall'art.  7, comma 1 del decreto legislativo n. 93/2011, stabilisce indirizzi  nei confronti dell'Autorita' al  fine  di  individuare  i  criteri  e  le modalita' per la fornitura di gas naturale nell'ambito  del  servizio di ultima istanza per la durata di erogazione del medesimo  servizio, definita ai sensi  dell'art.  2,  a  condizioni  che  incentivino  la ricerca di un nuovo fornitore di gas naturale sul mercato.   2. Il servizio di ultima istanza di cui al comma 1  consiste  nella fornitura di gas naturale ai seguenti clienti finali che si  trovano, anche temporaneamente, senza fornitore:     per  cause  diverse  dalla  morosita'  del  cliente  finale,  con riferimento ai punti  di  riconsegna  nella  titolarita'  di  clienti domestici;  ai  punti  di  riconsegna  relativi  condomini  con   uso domestico e con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno; ai punti di riconsegna per usi diversi e  con  consumo  non  superiore  a  50.000 Smc/anno;     per qualsiasi causa, con riferimento ai punti di riconsegna nella titolarita' di utenze relative  ad  attivita'  di  servizio  pubblico anche con consumi superiori a 50.000 Smc/anno.   3.  L'Autorita'  provvede  a  definire  opportuni   meccanismi   di reintegrazione degli oneri non recuperabili in capo ai  fornitori  di ultima   istanza   connessi   alla   morosita'   dei   clienti    non disalimentabili di cui al comma 2.     |  
|   |                                 Art. 2 
                        Compiti dell'Autorita' 
   1. Sulla base degli ambiti territoriali minimi di  cui  al  decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  19  gennaio  2011,  recante «Determinazione degli ambiti territoriali nella distribuzione del gas naturale», e relativi aggiornamenti come pubblicati sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, l'Autorita' individua le aree geografiche ove svolgere il  servizio  di  ultima  istanza  ai  sensi dell'art. 1, commi 1 e 2.   2. L'Autorita' definisce  la  durata  di  erogazione  del  servizio nonche' le relative modalita' per la determinazione delle  condizioni economiche di fornitura del  gas  naturale  nel  servizio  di  ultima istanza.   3. Le aree geografiche di cui al comma 1 possono  essere  aggregate in  macroaree  qualora  cio'  risulti  necessario  per  garantire  la sicurezza e/o l'economicita' della fornitura  del  gas  naturale  nel servizio di ultima istanza.   4. L'Autorita' inoltre:     a) definisce le modalita' tecniche ed operative per la  fornitura del servizio di ultima istanza del gas naturale;     b) definisce le garanzie finanziarie che i soggetti fornitori del servizio di ultima istanza devono prestare;     c) verifica e, se  necessario,  aggiorna  gli  indirizzi  forniti all'Acquirente unico  S.p.a.  per  la  selezione,  con  procedura  ad evidenza pubblica, dei soggetti  fornitori  del  servizio  di  ultima istanza;     d)  verifica  e,  se  necessario,  aggiorna   i   meccanismi   di incentivazione dell'uscita dei clienti finali dal servizio di  ultima istanza;     e) disciplina le modalita' di subentro del soggetto fornitore del servizio di ultima  istanza  del  gas  naturale  nelle  capacita'  di trasporto e di  distribuzione  del  gas  naturale  dei  fornitori  da sostituire;     f) verifica e, se necessario,  aggiorna  le  informazioni  che  i soggetti fornitori del servizio di ultima istanza  del  gas  naturale devono riportare nei documenti  di  fatturazione  affinche'  tutti  i clienti finali che accedono  a  detto  servizio  abbiano  una  chiara informazione:       del prezzo della fornitura del  gas  naturale  nell'ambito  del servizio di ultima istanza del gas naturale e della sua variazione in aumento, finalizzata  a  disincentivare  la  permanenza  del  cliente finale nel servizio stesso;       della facolta' per il cliente finale di ottenere la  cessazione del servizio di  ultima  istanza  del  gas  naturale,  stipulando  un contratto di fornitura di gas naturale con un nuovo  venditore  senza necessita' di comunicarne il recesso al fornitore uscente.     |  
|   |                                 Art. 3 
                          Disposizioni finali 
   1. La procedura di cui all'art. 2, comma 4, lettera  c)  si  dovra' concludere in tempo utile affinche' la  fornitura  di  gas  naturale, nell'ambito del servizio di ultima istanza, sia operativa  a  partire dal 1° ottobre 2019.   2.  Il  presente  decreto  e'  comunicato  all'Autorita'  per   gli adempimenti di  competenza,  e'  pubblicato  sul  sito  internet  del Ministero dello sviluppo economico ed entra  in  vigore  a  decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     Roma, 28 maggio 2019 
                                                  Il Ministro: Di Maio     |  
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