Gazzetta n. 139 del 15 giugno 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 28 maggio 2019 |
Individuazione dei fornitori di ultima istanza per l'anno termico 2019-2020. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144»; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia» ed in particolare l'art. 1, commi 46 e 47, che disciplina la fornitura di gas naturale ai clienti finali con consumi inferiori o pari a 200.000 standard metri cubi annui di gas naturale che, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore o risiedono in aree geografiche nelle quali non si e' ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale disponendo inoltre che, per tali clienti, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (nel seguito Autorita') provveda a individuare, mediante procedure a evidenza pubblica, una o piu' imprese di vendita che si impegnino ad effettuare la fornitura di gas naturale nelle citate aree geografiche; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia» ed in particolare l'art. 27, comma 2, che prevede, fra l'altro, che l'Autorita' si possa avvalere del Gestore dei servizi energetici S.p.a. e dell'Acquirente unico S.p.a. per il rafforzamento delle attivita' di tutela dei consumatori di energia; Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE»; Visto l'art. 22, comma 7 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legislativo n. 93/2011, il quale prevede che, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, anche in base a quanto previsto all'art. 30, commi 5 e 8 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono individuati e aggiornati i criteri e le modalita' per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all'anno, nonche' per le utenze relative ad attivita' di servizio pubblico tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza, nonche' nelle aree geografiche nelle quali non si e' ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'art. 1, comma 46 della legge 23 agosto 2004, n. 239; Visto l'art. 22, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legislativo n. 93/2011, il quale prevede che, qualora un cliente finale connesso alla rete di distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e non sussistano i requisiti per l'attivazione del fornitore di ultima istanza, l'impresa di distribuzione territorialmente competente debba garantire il bilanciamento della propria rete in relazione al prelievo di gas naturale presso tale punto per il periodo in cui non sia possibile la sua disalimentazione fisica (c.d. servizio di default), secondo modalita' e condizioni definite dall'Autorita' la quale deve altresi' garantire all'impresa di distribuzione una adeguata remunerazione dell'attivita' svolta a copertura dei costi sostenuti; Vista la deliberazione ARG/gas 99/11, con cui l'Autorita' ha introdotto disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale, con particolare riferimento alla disciplina del servizio di default; Vista la deliberazione 241/2013/R/GAS dell'Autorita' che ha riformato, tra l'altro, la disciplina del servizio di default di distribuzione, stabilendo, in particolare, che la regolazione delle partite economiche relative a prelievi di gas naturale dei clienti finali serviti dal fornitore del servizio di default rientrano nella responsabilita' dell'impresa di distribuzione quale responsabile del bilanciamento della propria rete; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, che, all'art. 4, comma 1, ha limitato ai soli clienti domestici il diritto alla determinazione del prezzo di riferimento del gas naturale definito dall'Autorita'; Vista la deliberazione n. ARG/gas 64/09 dell'Autorita' ed in particolare l'Allegato A, recante «Approvazione del testo integrato delle attivita' di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane» (TIVG) e successive modificazioni ed integrazioni; Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico, recanti «Individuazione dei fornitori di ultima istanza» per gli anni termici 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018, 2018-2019, e, in particolare, il decreto 3 agosto 2012 che, all'art. 1, comma 3, prevede l'applicazione del servizio di ultima istanza a tutti i clienti finali non disalimentabili che si trovino senza un fornitore per qualsiasi causa; Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» con la quale, fra l'altro, si e' previsto, al comma 59, come modificato dall'art. 3, comma 1-bis, lettera b), decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, la soppressione, a decorrere dal 1° luglio 2020, del terzo periodo del comma 2 dell'art. 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla determinazione transitoria, da parte dell'Autorita', dei prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti domestici; Vista la deliberazione 407/2018/R/GAS dell'Autorita', recante «Procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza e dei fornitori del servizio di default distribuzione, a partire dal 1° ottobre 2018» che all'Allegato A-1 ha definito la disciplina per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione del servizio di ultima istanza; Considerato che l'assetto in materia di servizi di ultima istanza prevede che la garanzia della continuita' dei prelievi, effettuati in condizioni di sicurezza, da parte del cliente finale che si trovi nella condizione di non avere un fornitore, possa avvenire attraverso il servizio di fornitura di ultima istanza o attraverso il servizio di default e che le condizioni di accesso ai due servizi debbano essere delineate con l'obiettivo di minimizzare gli oneri complessivi per il sistema nonche' di mantenere i meccanismi incentivanti per le attivita' svolte dai diversi soggetti coinvolti; Considerato che, la previsione di estendere il servizio di fornitura di ultima istanza a tutti i clienti finali non disalimentabili comporta l'attivazione del servizio anche nei casi di morosita' di tali clienti, e cio' presenta elementi che eccedono il rischio correlato all'attivita' di vendita del gas naturale; Ritenuto opportuno che: l'Autorita' definisca, con congruo anticipo, le necessarie misure di tutela affinche' il servizio di ultima istanza sia coerente con l'evoluzione e l'organizzazione del mercato retail, di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede il superamento dei prezzi di riferimento del gas naturale dal 1° luglio 2020; conseguentemente l'Autorita' definisca, tra l'altro, la durata di erogazione del servizio nonche' le modalita' per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per i clienti finali che si trovano nel servizio di ultima istanza; sia confermata l'applicazione di un meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili in capo ai fornitori di ultima istanza connessi alla morosita' dei clienti non disalimentabili; la selezione dei soggetti fornitori il servizio di ultima istanza sia svolta, come negli anni precedenti, dall'Acquirente unico S.p.a. con procedure ad evidenza pubblica disciplinate dall'Autorita';
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 22, comma 7 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legislativo n. 93/2011, stabilisce indirizzi nei confronti dell'Autorita' al fine di individuare i criteri e le modalita' per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza per la durata di erogazione del medesimo servizio, definita ai sensi dell'art. 2, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore di gas naturale sul mercato. 2. Il servizio di ultima istanza di cui al comma 1 consiste nella fornitura di gas naturale ai seguenti clienti finali che si trovano, anche temporaneamente, senza fornitore: per cause diverse dalla morosita' del cliente finale, con riferimento ai punti di riconsegna nella titolarita' di clienti domestici; ai punti di riconsegna relativi condomini con uso domestico e con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno; ai punti di riconsegna per usi diversi e con consumo non superiore a 50.000 Smc/anno; per qualsiasi causa, con riferimento ai punti di riconsegna nella titolarita' di utenze relative ad attivita' di servizio pubblico anche con consumi superiori a 50.000 Smc/anno. 3. L'Autorita' provvede a definire opportuni meccanismi di reintegrazione degli oneri non recuperabili in capo ai fornitori di ultima istanza connessi alla morosita' dei clienti non disalimentabili di cui al comma 2. |
| Art. 2
Compiti dell'Autorita'
1. Sulla base degli ambiti territoriali minimi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2011, recante «Determinazione degli ambiti territoriali nella distribuzione del gas naturale», e relativi aggiornamenti come pubblicati sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, l'Autorita' individua le aree geografiche ove svolgere il servizio di ultima istanza ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2. 2. L'Autorita' definisce la durata di erogazione del servizio nonche' le relative modalita' per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale nel servizio di ultima istanza. 3. Le aree geografiche di cui al comma 1 possono essere aggregate in macroaree qualora cio' risulti necessario per garantire la sicurezza e/o l'economicita' della fornitura del gas naturale nel servizio di ultima istanza. 4. L'Autorita' inoltre: a) definisce le modalita' tecniche ed operative per la fornitura del servizio di ultima istanza del gas naturale; b) definisce le garanzie finanziarie che i soggetti fornitori del servizio di ultima istanza devono prestare; c) verifica e, se necessario, aggiorna gli indirizzi forniti all'Acquirente unico S.p.a. per la selezione, con procedura ad evidenza pubblica, dei soggetti fornitori del servizio di ultima istanza; d) verifica e, se necessario, aggiorna i meccanismi di incentivazione dell'uscita dei clienti finali dal servizio di ultima istanza; e) disciplina le modalita' di subentro del soggetto fornitore del servizio di ultima istanza del gas naturale nelle capacita' di trasporto e di distribuzione del gas naturale dei fornitori da sostituire; f) verifica e, se necessario, aggiorna le informazioni che i soggetti fornitori del servizio di ultima istanza del gas naturale devono riportare nei documenti di fatturazione affinche' tutti i clienti finali che accedono a detto servizio abbiano una chiara informazione: del prezzo della fornitura del gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza del gas naturale e della sua variazione in aumento, finalizzata a disincentivare la permanenza del cliente finale nel servizio stesso; della facolta' per il cliente finale di ottenere la cessazione del servizio di ultima istanza del gas naturale, stipulando un contratto di fornitura di gas naturale con un nuovo venditore senza necessita' di comunicarne il recesso al fornitore uscente. |
| Art. 3
Disposizioni finali
1. La procedura di cui all'art. 2, comma 4, lettera c) si dovra' concludere in tempo utile affinche' la fornitura di gas naturale, nell'ambito del servizio di ultima istanza, sia operativa a partire dal 1° ottobre 2019. 2. Il presente decreto e' comunicato all'Autorita' per gli adempimenti di competenza, e' pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 maggio 2019
Il Ministro: Di Maio |
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