Gazzetta n. 138 del 14 giugno 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 4 giugno 2019 |
Semplificazione dei microbirrifici. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 4 della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche che consente, agli Stati membri di applicare, entro i vincoli stabiliti dal medesimo par. 1, aliquote ridotte di accisa sulla birra realizzata in piccole birrerie indipendenti come definite dal par. 2 del predetto art. 4; Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, in seguito TUA, ed in particolare: l'art. 28, che stabilisce che la fabbricazione della birra sia effettuata in regime di deposito fiscale; l'art. 35, comma 1, che, ai fini dell'applicazione dell'accisa sulla birra, stabilisce le modalita' di accertamento del prodotto nei depositi fiscali di birra; l'art. 35, comma 3-bis, che, ai fini dell'applicazione dell'accisa, reca disposizioni in materia di accertamento della birra prodotta nei birrifici di cui all'art. 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri, prevedendo l'applicazione, per la birra realizzata in tali impianti, dell'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al predetto testo unico ridotta del 40 per cento; l'art. 18 che contiene disposizioni relative ai poteri e ai controlli attribuiti ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria e agli appartenenti alla Guardia di finanza ai fini della gestione dell'accisa e dell'accertamento delle violazioni alla disciplina della medesima imposta; Visto l'art. 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive modificazioni, in cui si precisa che per piccolo birrificio indipendente si intende un birrificio che sia, in particolare, legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri; Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153, recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonche' per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene; Visto l'art. 35, comma 3-ter, del TUA, che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione delle modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 3-bis del medesimo art. 35, con particolare riguardo all'assetto del deposito fiscale e alle modalita' semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli impianti di cui al medesimo comma 3-bis; Considerato che la fabbricazione della birra nelle fabbriche aventi produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri avviene in regime di deposito fiscale, autorizzato ai sensi dell'art. 28, comma 2, lettera g), del TUA e disciplinato dal decreto del Ministro delle finanze n. 153 del 2001; Ritenuto che l'art. 35, comma 3-bis, del TUA ha definito, attraverso il rinvio all'art. 2, comma 4-bis, della predetta legge n. 1354 del 1962, una tipologia di fabbrica di birra, che risulta legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, non operando sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprieta' immateriale altrui e che utilizza impianti fisicamente distinti da altri birrifici ed e' contraddistinta da una limitata soglia di produzione; Considerato che alla birra prodotta negli impianti della predetta tipologia di fabbrica di birra e' applicata, in relazione alle descritte peculiarita', un'aliquota di accisa ridotta del 40 per cento e che per la stessa tipologia di fabbrica devono essere introdotte particolari modalita' semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta e deve essere stabilito un particolare assetto di deposito fiscale in relazione alle sue limitate esigenze operative; Sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore della fabbricazione della birra;
Decreta:
Art. 1
Definizioni e ambito di applicazione
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) TUA: il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni; b) microbirrificio: una fabbrica di birra che produce annualmente non piu' di 10.000 ettolitri di birra e che ha le caratteristiche identificative di cui all'art. 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive modificazioni, in quanto risulta legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio anche con riguardo alla circostanza che la stessa fabbrica abbia come finalita' economica la realizzazione della propria birra e al fatto che non riceva, da altri soggetti obbligati, birra condizionata o non condizionata in regime di sospensione dall'accisa. La predetta fabbrica utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio e non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprieta' immateriale altrui in modo che la birra prodotta risulti esclusivamente da un processo di lavorazione integrato a partire dalla realizzazione del mosto; c) aliquota ridotta: l'aliquota applicata sulla birra, di cui all'Allegato I annesso al TUA, ridotta del 40 per cento; d) decreto ministeriale n. 153/2001: il regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153, recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonche' per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene; e) piccola birreria nazionale: una fabbrica di birra munita della licenza fiscale rilasciata ai sensi del decreto ministeriale n. 153/2001, che beneficia dell'aliquota ridotta in quanto produce annualmente non piu' di 10.000 ettolitri di birra e ha tutti gli altri requisiti di cui alla lettera b); f) piccola birreria unionale: una fabbrica di birra avente sede in un altro Paese dell'Unione europea, con produzione annua di birra non superiore a 10.000 ettolitri, che abbia caratteristiche analoghe a quelle del microbirrificio, cosi' come definito alla lettera b); g) Ufficio competente: l'Ufficio dogane e monopoli territorialmente competente in relazione al luogo in cui e' ubicato il microbirrificio o la piccola birreria nazionale; h) PEC: la posta elettronica certificata di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 2. La fabbricazione della birra in un microbirrificio avviene in regime di deposito fiscale conformemente alle prescrizioni contenute nel presente decreto che disciplina altresi' le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 3-bis, del TUA, con particolare riguardo all'assetto del deposito fiscale e alle modalita' semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta nel medesimo microbirrificio. 3. L'aliquota ridotta e' applicata alla birra ottenuta a seguito di un ciclo di produzione, che inizia con la realizzazione del mosto e si conclude con la fase di condizionamento, che sia eseguito interamente in microbirrifici ovvero in piccole birrerie nazionali. I predetti microbirrifici e le predette piccole birrerie nazionali non possono ricevere birra sfusa o condizionata in regime sospensivo; i microbirrifici possono spedire in regime sospensivo la stessa birra, alle condizioni previste dall'art. 3, comma 5. |
| Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato II
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato III
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Adempimenti preventivi per l'attivazione del microbirrificio e per l'ammissione al beneficio delle piccole birrerie nazionali
1. Il soggetto che intende attivare un microbirrificio presenta all'Ufficio competente apposita istanza contenente le seguenti indicazioni: a) la denominazione dell'impresa, la sede legale, la partita IVA, le generalita' del titolare o del rappresentante legale o negoziale nonche' il proprio indirizzo di PEC alla quale si intende ricevere ogni comunicazione da parte dell'Ufficio competente; b) il comune, la via ed il numero civico o la localita' in cui e' ubicato l'istituendo microbirrificio, nonche' i relativi contatti telefonici; c) la descrizione dei processi di lavorazione, delle apparecchiature produttive installate nel microbirrificio e degli impianti di condizionamento, nonche' la potenzialita' produttiva dei singoli impianti e quella complessiva del microbirrificio; d) la descrizione e le caratteristiche degli impianti per la produzione e l'acquisizione di energia; e) la capacita' dei serbatoi destinati al contenimento del mosto, degli altri semilavorati e della birra non condizionata nonche' il quantitativo massimo di birra condizionata che si intende detenere, nel magazzino della birra condizionata detenuta in regime sospensivo; f) la descrizione degli strumenti installati per la misurazione del mosto e quelli necessari per la determinazione del grado-Plato; g) la quantita' annua stimata di birra condizionata che intende realizzare nel microbirrificio. 2. All'istanza di cui al comma 1 sono allegati: a) la planimetria del deposito fiscale dalla quale risulti, in particolare, la delimitazione dei luoghi destinati allo svolgimento dell'attivita' di produzione e condizionamento della birra evidenziando, all'interno, l'area destinata a magazzino della birra condizionata detenuta in regime sospensivo dall'accisa, le apparecchiature, gli impianti e i serbatoi di cui al comma 1, lettere c), d) ed e); b) le tabelle di taratura dei serbatoi di cui al comma 1, lettera e); c) la documentazione tecnica inerente agli strumenti di misura di cui al comma 1, lettera f); d) l'elenco dei tipi di birra che i soggetti intendono produrre, e per ciascun tipo di birra, l'indicazione della relativa ricetta, recante le quantita' di materie prime, inclusa l'acqua, necessarie per una cotta, la resa percentuale media di lavorazione come rapporto tra il mosto realizzato e la birra prodotta, nonche' il relativo grado-Plato atteso, espresso in frazioni di 5 decimi di grado; e) una dichiarazione con la quale l'istante attesta che il proprio microbirrificio risulta legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio e che lo stesso utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprieta' immateriale altrui. 3. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera e), e' resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. Il soggetto istante e' tenuto a comunicare all'Ufficio competente ogni successiva variazione dei dati contenuti nell'istanza di cui al comma 1 e nella documentazione ad essa allegata ai sensi del comma 2, entro dieci giorni dalla data in cui le stesse variazioni si sono verificate. 5. Il soggetto istante puo' manifestare, nell'istanza di cui al comma 1, la volonta' di non detenere birra condizionata presso il microbirrificio in sospensione di accisa coerentemente con l'assenza, all'interno del deposito fiscale, del magazzino di birra condizionata di cui all'art. 4, comma 1. 6. I soggetti che richiedono l'autorizzazione ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 153/2001 e che hanno i requisiti di una piccola birreria nazionale, presentano, al fine di fruire dell'aliquota ridotta, all'Ufficio competente una dichiarazione con la quale indicano la quantita' annua stimata di birra condizionata che intendono realizzare nel proprio impianto e la dichiarazione di cui all'art. 2, comma 2, lettera e); le medesime dichiarazioni sono presentate dai soggetti autorizzati ai sensi del predetto decreto ministeriale n. 153/2001, che intendano fruire dell'aliquota ridotta. |
| Art. 3
Rilascio della licenza fiscale di microbirrificio
1. L'Ufficio competente effettua la verifica tecnica degli impianti del microbirrificio nell'ambito della quale possono essere eseguiti esperimenti di lavorazione anche per accertare la potenzialita' degli impianti stessi e prove di collaudo degli strumenti di misurazione ivi installati. I predetti esperimenti di lavorazione sono eseguiti anche al fine di determinare la quantita' di acqua di lavaggio che mediamente deve essere utilizzata per la sanificazione delle caldaie e degli impianti e che, transitando attraverso i misuratori presenti, dovra' essere distinta contabilmente dal mosto. 2. Delle operazioni di verifica di cui al comma 1, l'Ufficio competente redige, in doppio esemplare, un processo verbale, sottoscritto anche dal soggetto di cui all'art. 2, comma 1. 3. Ai fini della determinazione della cauzione prevista dall'art. 28, comma 5, lettera a), del TUA, la quantita' massima di birra che puo' essere detenuta nel deposito fiscale e' calcolata, dall'Ufficio competente, con riferimento alla capacita' dei serbatoi della birra presenti e al quantitativo massimo di birra condizionata che si intende detenere in regime sospensivo nel magazzino di cui all'art. 2, comma 2, lettera a); ai fini della determinazione della media dell'imposta dovuta alle prescritte scadenze, cui fa riferimento l'art. 5, comma 3, del TUA, la stessa e' riferita all'anno solare ed e' determinata in base ai dati risultanti dal registro della birra condizionata di cui all'art. 7, comma 1, lettera c). L'ammontare della cauzione e' notificato dall'Ufficio competente al soggetto di cui all'art. 2, comma 1. 4. Effettuata con esito positivo la verifica di cui al comma 1, constatate l'esecuzione delle prescrizioni eventualmente impartite ai sensi dell'art. 4, comma 3 e l'avvenuta prestazione della cauzione di cui al comma 3, l'Ufficio competente autorizza l'istituzione del deposito fiscale e, dopo aver riscontrato il regolare pagamento del diritto di licenza di cui all'art. 63, comma 2, lettera a), del TUA, rilascia la licenza di esercizio di microbirrificio e il relativo codice di accisa. 5. L'esercente il microbirrificio che intende spedire la birra condizionata, realizzata nel proprio impianto, in regime di sospensione dall'accisa verso altri Paesi dell'Unione europea o in esportazione verso Paesi terzi, ne da' preventiva comunicazione, tramite PEC, all'Ufficio competente. |
| Art. 4
Assetto del deposito fiscale dei microbirrifici
1. Il deposito fiscale di cui all'art. 3, comma 4, comprende i magazzini in cui sono detenute le materie prime amidacee, i locali in cui sono situati gli impianti e le apparecchiature per la produzione del mosto, i serbatoi e tutte le attrezzature necessari per la realizzazione della birra nonche' i reparti di condizionamento e il magazzino della birra condizionata detenuta in regime sospensivo. Il predetto magazzino e' ubicato in un'area del deposito fiscale appositamente delimitata. La birra condizionata per la quale sia stata assolta la relativa accisa e' detenuta al di fuori della delimitazione del deposito fiscale. 2. Nel deposito fiscale del microbirrificio, e' sempre installato, qualunque sia la capacita' produttiva, un misuratore del mosto prodotto, collegato alle caldaie attraverso tubazioni rigide e inamovibili e posto a valle di uno scambiatore di calore, appositamente dimensionato per consentire il raffreddamento del mosto dalle condizioni nominali delle caldaie fino alla temperatura nominale di 20°C. 3. Fatta eccezione per i microbirrifici indicati al comma 6, l'Ufficio competente puo' impartire, anche nell'ambito della verifica tecnica di cui all'art. 3, comma 1, apposite prescrizioni, graduate in ragione della capacita' delle apparecchiature produttive presenti nel microbirrificio e del movimento d'imposta, al fine di installare dispositivi di misurazione del prodotto immediatamente prima della fase di condizionamento posti su tratti di tubazioni rigide e inamovibili; l'Ufficio competente puo' prescrivere altresi' l'installazione di un apposito misuratore dell'acqua utilizzata per la produzione del mosto. 4. Fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 3 e' consentito, nel microbirrificio, l'utilizzo di tubazioni mobili ai fini del trasferimento delle materie prime, dei semilavorati e del prodotto finito. 5. La birra realizzata nel microbirrificio e' considerata prodotto finito al termine delle operazioni di condizionamento, che devono essere eseguite nel medesimo impianto. Il reparto di condizionamento presente nel deposito fiscale e' destinato esclusivamente al confezionamento della birra prodotta nel microbirrificio. 6. Nei microbirrifici aventi una produzione annua non superiore a 3'000 ettolitri di birra e' installato esclusivamente il misuratore del mosto prodotto di cui al comma 2. |
| Art. 5
Adempimenti dell'esercente il microbirrificio
1. L'esercente il microbirrificio comunica, preventivamente, all'Ufficio competente, esclusivamente tramite PEC, il programma delle lavorazioni che intende effettuare per la produzione della birra. Il programma, che non puo' prevedere un periodo superiore al mese solare, e' presentato almeno ventiquattro ore prima dell'inizio della prima lavorazione prevista dal programma escludendo dal computo le giornate di sabato e le festivita'. Nel programma sono indicate la data e l'ora prevista per l'inizio di ciascuna operazione di cottura, d'ora in avanti indicata come cotta, la ricetta della birra che si intende realizzare, la quantita' di mosto che si prevede di ottenere per ciascuna cotta e il grado-Plato del prodotto finito. Eventuali variazioni al programma sono comunicate, tramite PEC, almeno ventiquattro ore prima dell'effettuazione delle lavorazioni stesse. 2. L'Ufficio competente ha facolta' di assistere alle operazioni di fabbricazione e di prelevare campioni del mosto e del prodotto finito. Il campione si intende conforme a quanto dichiarato dal depositario autorizzato se il grado-Plato, determinato sul prodotto finito dall'Ufficio competente, non e' superiore di oltre 5 decimi rispetto al valore comunicato ai sensi del comma 1. 3. Dopo l'effettuazione della cotta, qualora il volume di mosto si discosti di oltre il 10 per cento da quello indicato nella comunicazione di cui al comma 1, l'esercente il microbirrificio fornisce immediata comunicazione integrativa, esclusivamente tramite PEC, all'Ufficio competente. |
| Art. 6
Accertamento della produzione
1. Per determinare i quantitativi di birra, ai fini dell'accertamento della produzione del microbirrificio, il depositario autorizzato provvede, al termine della fase del condizionamento, ad annotare nel registro di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), i medesimi quantitativi di birra condizionata con le modalita' ivi previste e nel rispetto dei tempi indicati nel comma 2 del medesimo art. 7. 2. L'Ufficio competente verifica la regolare tenuta della contabilita' di cui all'art. 7 del microbirrificio e il corretto assolvimento dell'accisa anche attraverso il riscontro tra i quantitativi di birra condizionata riportati nella contabilita' stessa e i valori rilevati dal misuratore del mosto di cui all'art. 4, comma 2, o, nel caso siano stati installati a seguito delle prescrizioni di cui all'art. 4, comma 3, anche dagli altri eventuali dispositivi di misurazione. 3. Al fine di verificare il processo di fabbricazione della birra, l'Ufficio competente ha facolta' di riscontrare, in relazione a specifiche ricette, la resa percentuale di lavorazione dichiarata ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera d), attraverso esperimenti di lavorazione; ha facolta' altresi' di riscontrare la quantita' di acqua di lavaggio necessaria per la sanificazione delle caldaie e degli impianti. |
| Art. 7
Tenuta della contabilita' dei microbirrifici
1. Gli esercenti microbirrifici redigono e custodiscono i seguenti registri: a) un registro di carico e scarico delle materie prime amidacee introdotte nel deposito e successivamente avviate alla produzione della birra; b) un registro, conforme al modello di cui all'Allegato I al presente decreto, del mosto ottenuto per ciascuna cotta, quale risulta dalle letture del relativo misuratore, con indicazione della relativa ricetta e, separatamente, del quantitativo di acqua impiegata per ogni ciclo di sanificazione della caldaia e degli impianti, effettuato successivamente alla cotta; c) un registro della birra condizionata, conforme al modello di cui all'Allegato II al presente decreto, che riporti, in relazione al carico, i quantitativi e il tipo di birra condizionata e, in relazione allo scarico, i quantitativi di birra condizionata estratti, dal deposito fiscale, per essere immessi in consumo nel territorio nazionale nonche' tutti gli altri dati riportati nel medesimo modello. Il predetto registro riporta altresi' le rimanenze contabili giornaliere. I soggetti di cui all'art. 3, comma 5, nello stesso registro annotano in caso di trasferimento di birra in regime sospensivo verso altri Paesi dell'Unione europea, il codice unico di riferimento amministrativo del documento elettronico di cui al regolamento (CEE) n. 684/2009, della Commissione del 24 luglio 2009 ovvero, in caso di esportazione, l'indicazione dell'inerente dichiarazione doganale; i medesimi soggetti contabilizzano l'ammontare delle cauzioni relative alle singole spedizioni, tenendo in evidenza la quota di cauzione complessivamente impegnata per le spedizioni non ancora appurate e riportano, a conclusione della circolazione, gli estremi della convalida della nota di ricevimento. 2. Le registrazioni sulle scritture contabili di cui al comma 1 sono effettuate entro il giorno successivo a quello in cui avvengono le relative operazioni. 3. Gli esercenti microbirrifici redigono almeno una volta l'anno: a) l'inventario fisico delle materie prime, del mosto e della birra, condizionata e non ancora condizionata; b) il bilancio di materia con l'indicazione delle rese di lavorazione; c) il bilancio energetico, con l'indicazione dei consumi di energia elettrica e dei combustibili impiegati. 4. I registri di cui al comma 1, sono numerati progressivamente e, prima del loro uso, sono vidimati dall'Ufficio competente. I registri possono essere predisposti in modelli idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate. |
| Art. 8
Applicazione dell'aliquota ridotta
1. Sulla birra realizzata e condizionata nei microbirrifici e nelle piccole birrerie nazionali, e' applicata, al momento dell'immissione in consumo nel territorio nazionale direttamente dai predetti impianti, l'aliquota ridotta di accisa qualora, nell'anno solare in corso, la produzione dell'impianto non risulti superiore a 10.000 ettolitri di birra e sussistano i requisiti previsti dal presente decreto. 2. L'esercente il microbirrificio e l'esercente la piccola birreria nazionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, presentano, tramite PEC, all'Ufficio competente, una dichiarazione riepilogativa riportante, in relazione all'anno precedente, il volume della birra complessivamente presa in carico rispettivamente nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino. 3. Sulla birra realizzata e condizionata in una piccola birreria unionale, immessa in consumo nel territorio dello Stato dal soggetto obbligato nazionale che ha ricevuto la birra direttamente dalla predetta birreria, e' applicata l'aliquota ridotta di accisa qualora, nell'anno solare in corso, la produzione della medesima birreria non risulti superiore a 10.000 ettolitri di birra e ricorrano requisiti analoghi a quelli previsti dal presente decreto per i microbirrifici; ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al presente comma, il medesimo soggetto obbligato nazionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, presenta, tramite PEC, all'Ufficio delle dogane competente sul proprio deposito, una dichiarazione riepilogativa riportante, in relazione all'anno precedente e con riferimento a ciascuna piccola birreria unionale da cui ha ricevuto birra condizionata, i relativi codici di accisa nonche' i quantitativi di birra immessi in consumo nel territorio nazionale. 4. Alla dichiarazione di cui al comma 3 sono allegate le certificazioni rilasciate dalle Autorita' competenti sulle piccole birrerie unionali attestanti la sussistenza delle condizioni richieste per i microbirrifici nazionali. 5. Nel caso in cui dalle dichiarazioni previste dal comma 2 e dal comma 3 risulta che nell'anno solare di riferimento la produzione annuale del microbirrificio, della piccola birreria nazionale ovvero della piccola birreria unionale, ha superato i 10.000 ettolitri, l'Ufficio competente notifica, a seconda dei casi, all'esercente il microbirrificio, all'esercente la piccola birreria nazionale ovvero al soggetto obbligato nazionale di cui al comma 3, un avviso di pagamento per il recupero dell'accisa dovuta sui quantitativi di birra complessivamente immessi in consumo ad aliquota ridotta nel medesimo periodo. L'Ufficio competente, previa diffida all'interessato, provvede a notificare analogo avviso di pagamento per il recupero dell'accisa all'esercente o al soggetto obbligato nazionale che non presentino la dichiarazione di cui rispettivamente al comma 2 o al comma 3 nel termine previsto. |
| Art. 9
Superamento del limite di produzione annua di birra del microbirrificio
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 5, se dalla dichiarazione di cui all'art. 8, comma 2, risulta che l'esercente il microbirrificio ha prodotto un quantitativo di birra superiore a 10.000 ettolitri, l'Ufficio competente impartisce al medesimo esercente le prescrizioni necessarie a consentire di adeguare l'assetto del deposito fiscale a quello configurato dalle pertinenti disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 153/2001, fissando un tempo congruo per l'adeguamento stesso, non superiore in ogni caso a duecentodieci giorni. |
| Art. 10 Disposizioni per i microbirrifici che operano senza detenere birra in sospensione di accisa
1. Fermo restando l'obbligo di adempiere a quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lettere a) e b) e commi 3 e 4, l'esercente il microbirrificio che ha espresso, ai sensi dell'art. 2, comma 5, la volonta' di non detenere presso il microbirrificio birra condizionata in sospensione di accisa, redige e custodisce il registro di cui al medesimo art. 7, comma 1, lettera c) conformemente al modello semplificato di cui all'Allegato III, provvedendo a riportare in esso i quantitativi di birra condizionata nonche' tutti gli altri dati richiesti dal medesimo modello. 2. Ai fini della liquidazione dell'accisa sulla birra prodotta dai microbirrifici di cui al presente articolo, la medesima e' immessa in consumo a conclusione delle operazioni di condizionamento e contabilizzazione; tale contabilizzazione e' effettuata con le modalita' di cui al comma 1 nella stessa giornata in cui avviene il condizionamento. La medesima birra e' detenuta ad imposta assolta al di fuori della delimitazione del deposito fiscale. |
| Art. 11
Disposizioni transitorie
1. Gli esercenti fabbriche di birra titolari di licenza di esercizio rilasciata ai sensi della determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. 140839/RU del 4 dicembre 2013, adottata ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 153/2001, d'ora in avanti indicata come determinazione del 2013, al fine di adeguarsi alle disposizioni del presente decreto presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, una richiesta di aggiornamento della predetta licenza indicando gli elementi riportati nell'art. 2, comma 1, e il quantitativo in volume di birra prodotta nell'anno 2018; nella stessa richiesta, i predetti esercenti manifestano, eventualmente, la volonta' di non detenere birra condizionata presso il proprio impianto in sospensione di accisa. Alla stessa richiesta e' allegata la documentazione, di cui al presente decreto, integrativa di quella gia' in possesso dell'Ufficio competente e, in particolare, i documenti previsti dall'art. 2, comma 2, lettere a), b) e d) nonche' la dichiarazione prevista dal medesimo art. 2, comma 2, lettera e). 2. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, gli esercenti le fabbriche di birra di cui al comma 1, nelle more dell'aggiornamento di cui al medesimo comma 1, continuano l'attivita' produttiva osservando quanto previsto dall'art. 4, comma 1, e tenendo la contabilita' di cui all'art. 7; a tal fine gli Uffici competenti provvedono ad effettuare le operazioni di cui all'art. 7, comma 4, entro quindici giorni dalla presentazione della stessa richiesta alla quale sono allegati i registri da vidimare. 3. L'Ufficio competente provvede a rideterminare la cauzione secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, notificando al soggetto che presenta l'istanza di cui al comma 1 il relativo ammontare. 4. Gli esercenti le fabbriche di cui al presente articolo si adeguano alle prescrizioni eventualmente impartite dall'Ufficio competente entro novanta giorni dalla relativa notifica. 5. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma 1, esercenti fabbriche di birra aventi una produzione annua non superiore a 500 ettolitri di birra, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino titolari di licenza di esercizio rilasciata ai sensi della determinazione del 2013, e che abbiano installato un misuratore dell'energia elettrica o del prodotto energetico utilizzati nelle operazioni di riscaldamento delle Corte come stabilito dall'art. 3, comma 1, della predetta determinazione, possono continuare ad utilizzarlo fino al 31 dicembre 2020, ai fini della quantificazione del mosto prodotto, in luogo del misuratore previsto dall'art. 4, comma 2, del presente decreto. 6. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, gli esercenti piccole birrerie nazionali, gia' operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano all'Ufficio competente di voler fruire del medesimo beneficio fiscale, indicando il quantitativo in volume di birra prodotta nell'anno 2018; alla stessa comunicazione e' allegata una dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, comma 2, lettera e). |
| Art. 12
Disposizioni di attuazione
1. Con determinazione dell'Agenzia dogane e monopoli sono stabilite le modalita' per la trasmissione telematica dell'istanza di cui all'art. 2, comma 1, dei dati giornalieri della contabilita' di cui all'art. 7 e delle dichiarazioni riepilogative di cui all'art. 8, commi 2 e 3. 2. Con determinazione dell'Agenzia dogane e monopoli sono stabilite le caratteristiche tecniche dei misuratori, impiegati ai fini fiscali, menzionati nel presente decreto. 3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 sono adottate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. |
| Art. 13
Entrata in vigore
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 giugno 2019
Il Ministro: Tria |
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