| Gazzetta n. 137 del 13 giugno 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 28 maggio 2019 |  
| Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5,  della  legge  8 novembre 2012, n. 189, dei medicinali per  uso  umano  «Nordimet»,  e «Rotarix»,  approvati  con  procedura  centralizzata.  (Determina  n. 60396/2019).  |  
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                             IL DIRIGENTE                 dell'ufficio procedure centralizzate 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);   Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato  dal  decreto  n.  53  del Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze del 29 marzo 2012;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con modificazioni  dalla  legge  8  novembre  2012,   n.   189,   recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare, l'art. 12, comma 5;   Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;   Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12  dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92,  della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2001, concernente l'attuazione della  direttiva  2001/83/CE  e successive  modificazioni,  relativa   ad   un   codice   comunitario concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno 2016;   Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio  2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto  legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, e' stato conferito l'incarico di  direzione dell'Ufficio   procedure   centralizzate   alla   dott.ssa   Giuseppa Pistritto;   Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre  2018,  con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio  procedure centralizzate, e' stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi  all'adozione  dei   provvedimenti   di   classificazione   dei medicinali per uso umano, approvati con procedura  centralizzata,  ai sensi dell'art.  12,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  158  del  13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell'8 novembre 2012;   Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 3  maggio  2019 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione  europea  relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali  dal  1° marzo al 31 marzo 2019 e che riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;   Visto il  parere  sul  regime  di  classificazione  ai  fini  della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifico (CTS) di AIFA in data  8  -  10 maggio 2019; 
                              Determina: 
   Le nuove confezioni dei seguenti medicinali per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C.  e  classificazione  ai fini della fornitura:     NORDIMET;     ROTARIX;   descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte  integrante  del presente provvedimento, sono  collocate  in  apposita  sezione  della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8  novembre  2012,  n. 189, denominata  classe  C  (nn),  dedicata  ai  farmaci  non  ancora valutati ai fini della rimborsabilita'.   Il    titolare     dell'A.I.C.,     prima     dell'inizio     della commercializzazione  deve  avere  ottemperato,  ove  previsto,   alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA  ed  economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e  la  data di inizio della commercializzazione del medicinale.   Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art.  12  del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla  legge  n.  189/2012,  la  collocazione nella classe C(nn) di cui alla  presente  determinazione  viene  meno automaticamente in caso di mancata  presentazione  della  domanda  di classificazione in fascia di  rimborsabilita'  entro  il  termine  di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art.  12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che  il  medicinale  non  potra'  essere ulteriormente commercializzato.   La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
     Roma, 28 maggio 2019 
                                               Il dirigente: Pistritto     |  
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     Inserimento, in accordo all'art.  12,  comma  5  della  legge  n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata  ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle  more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda  di  diversa  classificazione.  Le   informazioni   riportate costituiscono  un  estratto  degli  allegati  alle  decisioni   della Commissione europea  relative  all'autorizzazione  all'immissione  in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione  integrale  di tali documenti. 
     Nuove confezioni     NORDIMET     Codice ATC - Principio attivo: L04AX03 - Metotrexato.     Titolare: Nordic Group BV.     Cod. procedura EMEA/H/C/3983/IB/10/G.     GUUE 03/05/2019. 
     Indicazioni terapeutiche 
     Nordimet e' indicato per il trattamento di:       artrite reumatoide in fase attiva in pazienti adulti;       forme poliartritiche  di  artrite  idiopatica  giovanile  (AIG) grave in fase attiva, quando la risposta ai  farmaci  antinfiammatori non steroidei (FANS) risulti inadeguata;       psoriasi grave, ricalcitrante, invalidante,  che  non  risponde adeguatamente ad altre forme di terapia quali fototerapia,  psoraleni e ultravioletti A (PUVA) e retinoidi, e artrite psoriasica grave,  in pazienti adulti. 
     Modo di somministrazione 
     Nordimet deve essere  prescritto  esclusivamente  da  medici  che conoscono bene le diverse proprieta' e  il  meccanismo  d'azione  del medicinale.     Avvertenze importanti sul dosaggio del metotrexato:  metotrexato, nel trattamento di malattie reumatiche o cutanee, deve  essere  usato una sola volta alla settimana. Una dose non corretta  di  metotrexato puo' causare gravi effetti avversi, fino a  decorso  fatale.  Leggere attentamente questo paragrafo del riassunto delle caratteristiche del prodotto.     Quando  si  passa   dalla   somministrazione   orale   a   quella sottocutanea, puo' essere necessaria  una  riduzione  della  dose,  a causa  della   diversa   biodisponibilita'   del   metotrexato   dopo somministrazione orale.     Puo' essere presa in  considerazione  un'integrazione  con  acido folico  o  folinico,  in  conformita'  alle   attuali   linee   guida terapeutiche.     La durata complessiva del  trattamento  deve  essere  decisa  dal medico.     Deve essere chiaramente spiegato al paziente che  Nordimet  viene somministrato  una  sola  volta  alla  settimana.  Si  raccomanda  di stabilire  un  giorno  specifico   della   settimana   come   «giorno dell'iniezione».     Nordimet deve essere somministrato per via  sottocutanea  (vedere paragrafo 6.6.).     Medicinale  esclusivamente  monouso.  La  soluzione  deve  essere controllata  visivamente   prima   dell'uso.   Utilizzare   solamente soluzioni limpide prive di particelle in sospensione.     Deve essere evitato qualsiasi  contatto  di  metotrexato  con  la pelle e le mucose. In caso di contaminazione,  le  parti  interessate devono  essere  risciacquate  immediatamente  con  abbondante   acqua (vedere paragrafo 6.6).     Per  le  istruzioni  sull'uso  della  penna   o   della   siringa preriempite, consultare il foglio illustrativo per il paziente.     Confezioni autorizzate:       EU/1/16/1124/049 - A.I.C. n. 045033495/E in base 32:  1BYB0R  - 7,5  mg  -  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -   siringa preriempita (vetro) con dispositivo di sicurezza - 0,3 ml - 12 (12×1) siringhe preriempite + 24 (12×2) tamponi (confezione multipla)       EU/1/16/1124/050 - A.I.C. n. 045033507/E in base 32:  1BYB13  - 10  mg  -  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo   -   siringa preriempita (vetro) con dispositivo di sicurezza - 0,4 ml - 12 (12×1) siringhe preriempite + 24 (12×2) tamponi (confezione multipla)       EU/1/16/1124/051 - A.I.C. n. 045033519/E in base 32:  1BYB1H  - 12,5  mg  -  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  siringa preriempita (vetro) con dispositivo di sicurezza - 0,5 ml - 12 (12×1) siringhe preriempite + 24 (12×2) tamponi (confezione multipla);       EU1/16/1124/052 - A.I.C. n. 045033521/E in base 32: 1BYB1K - 15 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo -  siringa  preriempita (vetro) con dispositivo di sicurezza - 0,6 ml -  12  (12×1)  siringhe preriempite + 24 (12×2) tamponi (confezione multipla);       EU/1/16/1124/053 - A.I.C. n. 045033533/E In base 32:  1BYB1X  - 17,5 mg  -  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -   siringa preriempita (vetro) con dispositivo di sicurezza - 0,7 ml - 12 (12×1) siringhe preriempite + 24 (12×2) tamponi (confezione multipla);       EU/1/16/1124/054 - A.I.C. n. 045033545/E in base 32:  1BYB29  - 20  mg  -  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo   -   siringa preriempita (vetro) con dispositivo di sicurezza - 0,8 ml - 12 (12×1) siringhe preriempite + 24 (12×2) tamponi (confezione multipla);       EU/1/16/1124/055 - A.I.C. n. 045033558/E in base 32:  1BYB2Q  - 22,5  mg  -  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  siringa preriempita (vetro) con dispositivo di sicurezza - 0,9 ml - 12 (12×1) siringhe preriempite + 24 (12×2) tamponi (confezione multipla)       EU1/16/1124/056 - A.I.C. n. 045033560 /E in base 32:  1BYB2S  - 25  mg  -  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo   -   siringa preriempita (vetro) con dispositivo di sicurezza - 1 ml -  12  (12×1) siringhe preriempite + 24 (12×2) tamponi (confezione multipla). 
     Altre condizioni e requisiti  dell'autorizzazione  all'immissione in commercio 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)     I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle  date  di  riferimento  per  l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7,  della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito  web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
     Condizioni o limitazioni per  quanto  riguarda  l'uso  sicuro  ed efficace del medicinale 
     Piano di gestione del rischio (RMP)     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve effettuare le attivita' e le azioni di farmacovigilanza  richieste  e dettagliate  nel  RMP  approvato  e  presentato  nel   modulo   1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni  successivo aggiornamento approvato del RMP.     Il RMP aggiornato deve essere presentato:       su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;       ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del   rischio   e' modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del profilo beneficio/rischio  o  a  seguito  del  raggiungimento  di  un importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del rischio).     Regime di fornitura: Medicinale soggetto  a  prescrizione  medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile  al  pubblico  su prescrizione di centri ospedalieri  o  di  specialisti:  reumatologo, dermatologo, internista (RNRL). 
     Nuove confezioni     ROTARIX     Codice  ATC  -  Principio  attivo:  J07BH01  -  Rotavirus,   vivo attenuato     Titolare: Glaxosmithkline Biologicals S.A.     Cod. procedura: EMEA/H/C/639/II/106/G.     GUUE 03/05/2019. 
     Indicazioni terapeutiche 
     Rotarix e' indicato per l'immunizzazione attiva  dei  lattanti  a partire dalla sesta fino alla ventiquattresima settimana di eta'  per la prevenzione della gastroenterite dovuta a infezione  da  rotavirus (vedere paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1).     La schedula di somministrazione di Rotarix si deve  basare  sulle raccomandazioni ufficiali. 
     Modo di somministrazione 
     Rotarix e' solo per uso orale.     Rotarix non deve essere iniettato in nessun caso.     Per le istruzioni per la somministrazione, vedere paragrafo 6.6.     Autorizzate:       EU/1/05/330/012 - A.I.C. n. 037045123/E in base  32:  13BJW3  - Sospensione orale -  uso  orale  -  presentazione  multipla  di  tubi spremibili monodose (5 dosi  singole)  (politene)  collegati  da  una barra - 5 × 1,5 ml - 50 tubi spremibili. 
     Altre condizioni e requisiti  dell'autorizzazione  all'immissione in commercio 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)     I requisiti definiti per la presentazione dei Rapporti  periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale sono  definiti nell'elenco delle date di riferimento per  l'Unione  europea  (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito  web  dell'Agenzia  europea dei medicinali. 
     Condizioni o limitazioni per  quanto  riguarda  l'uso  sicuro  ed efficace del medicinale 
     Piano di gestione del rischio (RMP).     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve effettuare  le  attivita'  e  gli  interventi   di   farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e  presentato  nel  modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e  qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.     Il RMP aggiornato deve essere presentato:       su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;       ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del   rischio   e' modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del profilo beneficio/rischio o al risultato  del  raggiungimento  di  un importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del rischio).     Obbligo di condurre misure post-autorizzative     Al fine di gestire la presenza di  circovirus  suino  di  tipo  1 (PCV-1) in Rotarix, il titolare si impegna a:       fornire, su base semestrale, aggiornamenti sul progresso  delle attivita' incluse nel piano di implementazione per lo sviluppo di  un vaccino senza PCV, come concordato con il CHMP il 15 settembre  2016: ogni giugno e dicembre  fino  alla  sottomissione  della  domanda  di Rotarix privo di PCV.       sottomettere  una  domanda,  al  piu'  tardi  nel   2020,   per modificare  gli   estremi   dell'autorizzazione   all'immissione   in commercio al fine di rendere il medicinale privo di PCV.     Rilascio ufficiale dei lotti:       in conformita' all'art.  114  della  direttiva  2001/83/EC,  il rilascio ufficiale dei lotti di fabbricazione deve essere  effettuato da  un  laboratorio  di  Stato  o  da  un  laboratorio  appositamente designato.     Regime di fornitura: medicinale soggetto  a  prescrizione  medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero  o  in strutture ad esso assimilabili (OSP).     |  
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