| Gazzetta n. 137 del 13 giugno 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 28 maggio 2019 |  
| Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5,  della  legge  8 novembre 2012, n. 189, dei medicinali per uso umano «Atazanavir Krka» e  «Febuxostat  Krka»,   approvati   con   procedura   centralizzata. (Determina n. 60398/2019).  |  
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                             IL DIRIGENTE                 dell'Ufficio procedure centralizzate 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);   Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato  dal  decreto  n.  53  del Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze del 29 marzo 2012;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  8  novembre  2012,  n.   189,   recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare, l'art. 12, comma 5;   Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;   Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12  dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92,  della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2001, concernente l'attuazione della  direttiva  2001/83/CE  e successive  modificazioni,  relativa   ad   un   codice   comunitario concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno 2016;   Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio  2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto  legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, e' stato conferito l'incarico di  direzione dell'Ufficio   procedure   centralizzate   alla   dott.ssa   Giuseppa Pistritto;   Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre  2018,  con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio  procedure centralizzate, e' stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi  all'adozione  dei   provvedimenti   di   classificazione   dei medicinali per uso umano, approvati con procedura  centralizzata,  ai sensi dell'art.  12,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  158  del  13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell'8 novembre 2012;   Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 3  maggio  2019 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione  europea  relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali  dal  1° marzo al 31 marzo 2019 e che riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;   Visto il  parere  sul  regime  di  classificazione  ai  fini  della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico scientifica (CTS)  di  AIFA  in  data  8-10 maggio 2019; 
                              Determina: 
   Le confezioni del seguente  medicinale  per  uso  umano,  di  nuova autorizzazione generico/equivalente/biosimilare, corredate di  numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura: ATAZANAVIR KRKA, FEBUXOSTAT KRKA, descritte in dettaglio nell'allegato, che  fa  parte integrante del presente provvedimento,  sono  collocate  in  apposita sezione della classe di cui  all'art.  12,  comma  5  della  legge  8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai  farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita'.   Il    titolare     dell'A.I.C.,     prima     dell'inizio     della commercializzazione  deve  avere  ottemperato,  ove  previsto,   alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA  ed  economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e  la  data di inizio della commercializzazione del medicinale.   Il         titolare         dell'A.I.C.         del         farmaco generico/equivalente/biosimilare e' esclusivo responsabile del  pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle  vigenti  disposizioni  normative  in  materia brevettuale.   Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12  del  decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla  legge  n.  189/2012,  la  collocazione nella  classe  C(nn)  di  cui  alla  presente  determina  viene  meno automaticamente in caso di mancata  presentazione  della  domanda  di classificazione in fascia di  rimborsabilita'  entro  il  termine  di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art.  12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che  il  medicinale  non  potra'  essere ulteriormente commercializzato.   La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
     Roma, 28 maggio 2019 
                                               Il dirigente: Pistritto     |  
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     Inserimento, in accordo all'art.  12,  comma  5  della  legge  n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C «nn») dedicata  ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle  more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda  di  diversa  classificazione.  Le   informazioni   riportate costituiscono  un  estratto  degli  allegati  alle  decisioni   della Commissione europea  relative  all'autorizzazione  all'immissione  in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione  integrale  di tali documenti.   Generico di nuova autorizzazione. 
     ATAZANAVIR KRKA;     Codice ATC - principio attivo: J05AE08 - atazanavir     Titolare: Krka D.D. Novo Mesto     Cod. procedura EMEA/H/C/4859     GUUE 3 maggio 2019.   Indicazioni terapeutiche. 
     «Atazanavir Krka»  capsule,  somministrato  in  associazione  con ritonavir a  basso  dosaggio,  e'  indicato  per  il  trattamento  di pazienti adulti con infezione da HIV-1 e di  pazienti  pediatrici  di eta'  pari  o  superiore  a  6  anni  in   associazione   con   altri antiretrovirali (vedere paragrafo 4.2).     Sulla base dei  dati  virologici  e  clinici  a  disposizione  da pazienti adulti, non e' atteso alcun beneficio in pazienti con  ceppi resistenti a diversi inibitori delle proteasi (≥ 4 mutazioni da PI).     La scelta di «Atazanavir Krka» in pazienti  adulti  e  pediatrici sottoposti a precedente trattamento deve essere basata  sui  test  di resistenza  virale  individuale  e  sulla   storia   dei   precedenti trattamenti del paziente (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).   Modo di somministrazione. 
     La  terapia  deve  essere  iniziata  da  un  medico  esperto  nel trattamento dell'infezione da HIV.     Per uso orale. Le capsule devono essere deglutite intere.     Confezioni autorizzate:       EU/1/19/1353/001 - A.I.C. n. 047751019/E in base 32:  1FK7VC  - 150 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE) - 60 capsule;       EU/1/19/1353/002 - A.I.C. n. 047751021/E in base 32:  1FK7VF  - 200 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE) - 60 capsule;       EU/1/19/1353/003 - A.I.C. n. 047751033/E in base 32:  1FK7VT  - 300 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE) - 30 capsule;       EU/1/19/1353/004 - A.I.C. n. 047751045/E in base 32:  1FK7W5  - 300 mg - capsula rigida - uso orale -  flacone  (HDPE)  -  90  (3x30) capsule.   Altre condizioni e requisiti  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio. 
     Rapporti periodici di aggiornamento  sulla  sicurezza  (PSUR):  i requisiti definiti per la presentazione  dei  Rapporti  periodici  di aggiornamento sulla sicurezza  di  questo  medicinale  sono  definiti nell'elenco delle date di riferimento per  l'Unione  europea  (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.   Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale. 
     Piano   di   gestione   del   rischio    (RMP):    il    titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve  effettuare  le attivita'  e  gli  interventi   di   farmacovigilanza   richiesti   e dettagliati  nel  RMP  concordato  e  presentato   nel   Modulo1.8.2. dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e  in   qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.     Il RMP aggiornato deve essere presentato:       su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;       ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del   rischio   e' modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del profilo beneficio/rischio o al risultato  del  raggiungimento  di  un importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del rischio).     Regime di fornitura: medicinale soggetto  a  prescrizione  medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile  al  pubblico  su prescrizione di centri ospedalieri o  di  specialisti:  infettivologo (RNRL).   Generico di nuova autorizzazione. 
     FEBUXOSTAT KRKA;     Codice ATC - principio attivo: M04AA03 - febuxostat;     Titolare: Krka D.D. Novo Mesto;     Cod. procedura EMEA/H/C/4773     GUUE 3 maggio 2019.   Indicazioni terapeutiche. 
     Confezioni da 001 a 004       «Febuxostat   Krka»   e'   indicato    per    il    trattamento dell'iperuricemia cronica con deposito di urato (compresa l'anamnesi, o la presenza, di tofi e/o di artrite gottosa);       «Febuxostat Krka» e' indicato negli adulti.     Confezioni da 005 a 008       «Febuxostat   Krka»   e'   indicato    per    il    trattamento dell'iperuricemia cronica con deposito di urato (compresa l'anamnesi, o la presenza, di tofi e/o di artrite gottosa).       «Febuxostat  Krka»  e'  indicato  per  la  prevenzione   e   il trattamento  dell'iperuricemia  in  pazienti  adulti   sottoposti   a chemioterapia per  neoplasie  ematologiche  maligne  con  rischio  di Sindrome da Lisi Tumorale (TLS) da intermedio ad alto.       «Febuxostat Krka» e' indicato negli adulti.   Modo di somministrazione. 
     Confezioni da 001 a 004       Uso orale       «Febuxostat Krka» deve essere somministrato  per  via  orale  e puo' essere assunto con o senza cibo.     Confezioni da 005 a 008       Uso orale       «Febuxostat Krka» deve essere somministrato  per  via  orale  e puo' essere assunto con o senza cibo.     Confezioni autorizzate:       EU/1/18/1347/001 - A.I.C. n. 047770019/E in base 32:  1FKUF3  - 80  mg  -  compressa  rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister (PVC/PVDC/PVC/AL) - 14 compresse;       EU/1/18/1347/002 - A.I.C. n. 047770021/E in base 32:  1FKUF5  - 80  mg  -  compressa  rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister (PVC/PVDC/PVC/AL) - 28 compresse;       EU/1/18/1347/003 - A.I.C. n. 047770033/E in base 32:  1FKUFK  - 80  mg  -  compressa  rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister (PVC/PVDC/PVC/AL) - 56 compresse;       EU/1/18/1347/004 - A.I.C. n. 047770045/E in base 32:  1FKUFX  - 80  mg  -  compressa  rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister (PVC/PVDC/PVC/AL) - 84 compresse;       EU/1/18/1347/005 - A.I.C. n. 047770058/E in base 32:  1FKUGB  - 120 mg  -  compressa  rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister (PVC/PVDC/PVC/AL) - 14 compresse;       EU/1/18/1347/006 - A.I.C. n. 047770060/E in base 32:  1FKUGD  - 120 mg  -  compressa  rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister (PVC/PVDC/PVC/AL) - 28 compresse;       EU/1/18/1347/007 - A.I.C. n. 047770072/E in base 32:  1FKUGS  - 120 mg  -  compressa  rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister (PVC/PVDC/PVC/AL) - 56 compresse;       EU/1/18/1347/008 - A.I.C. n. 047770084/E in base 32:  1FKUH4  - 120 mg  -  compressa  rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister (PVC/PVDC/PVC/AL) - 84 compresse.   Altre condizioni e requisiti  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio. 
     Rapporti periodici di aggiornamento  sulla  sicurezza  (PSUR):  i requisiti definiti per la presentazione  dei  Rapporti  periodici  di aggiornamento sulla sicurezza  di  questo  medicinale  sono  definiti nell'elenco delle date di riferimento per  l'Unione  europea  (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche pubblicato sul sito web dei medicinali europei.   Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale. 
     Piano   di   gestione   del   rischio    (RMP):    il    titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve  effettuare  le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP  approvato  e  presentato  nel  Modulo1.8.2.  dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in qualsiasi  successivo  aggiornamento approvato del RMP.     Il RMP aggiornato deve essere presentato:       su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;       ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del   rischio   e' modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del profilo beneficio/rischio o al risultato  del  raggiungimento  di  un importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del rischio).     Regime di fornitura: medicinale soggetto  a  prescrizione  medica (RR).     |  
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