Estratto determina n. 864/2019 del 29 maggio 2019 
     Medicinale: FLUCONAZOLO BIOINDUSTRIA L.I.M.     Titolare A.I.C.:  Bioindustria  Laboratorio  italiano  medicinali S.p.a., via De Ambrosiis, 2-4-6 - 15067 Novi Ligure, Italia.     Confezione:       «100 mg/50 ml soluzione per infusione» 25 flaconi in  vetro  da 50 ml - A.I.C. n. 037296047 (in base 10).     Forma farmaceutica: soluzione per infusione.     Principio attivo: «Fluconazolo». 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Confezione:       «100 mg/50 ml soluzione per infusione» 25 flaconi in  vetro  da 50 ml - A.I.C. n. 037296047 (in base 10).     Classe di rimborsabilita': «C».     Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma  1,  ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo economico.     Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il medicinale «Fluconazolo  Bioindustria  L.I.M.»  e'  classificato,  ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8,  comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive modificazioni, denominata classe C (nn). 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale «Fluconazolo Bioindustria L.I.M.» e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione  medica  limitativa,  utilizzabile  esclusivamente  in ambiente  ospedaliero  o  in  struttura  ad  esso  assimilabile.  Uso riservato agli ospedali, alle cliniche e alle case di  cura.  Vietata la vendita al pubblico (OSP). 
                          Tutela brevettuale 
     Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi' responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  che  impone di non includere negli stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che riguardano indicazioni  o  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al momento dell'immissione in commercio del medicinale.     Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.     |